ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 94

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
13 marzo 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 94/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 94/02

Causa C-158/21, Puig Gordi e a.: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Procedimento penale a carico di Lluís Puig Gordi e a. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell’autorità giudiziaria emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo)

2

2023/C 94/03

Causa C-205/21, Ministerstvo na vatreshnite raboti Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di V.S. [«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Limitazione delle finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo 6, lettera a) – Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone – Articolo 8 – Liceità del trattamento – Articolo 10 – Trasposizione – Trattamento di dati biometrici e di dati genetici – Nozione di trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro – Nozione di strettamente necessario – Potere discrezionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Presunzione d’innocenza – Limitazione – Reato doloso perseguibile d’ufficio – Persone formalmente accusate – Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un profilo del DNA – Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta – Sistematicità della raccolta]

4

2023/C 94/04

Causa C-284/21 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 — Commissione europea/Anthony Braesch e a. [Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Aiuto alla ristrutturazione – Settore bancario – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Piano di ristrutturazione – Impegni assunti dallo Stato membro interessato – Misure di condivisione degli oneri – Conversione di crediti subordinati in capitale proprio – Detentori di obbligazioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Persona fisica o giuridica che l’atto riguarda direttamente e individualmente – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione di interessati – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di interessato – Misure nazionali prese in considerazione dalla Commissione europea – Irricevibilità del ricorso]

5

2023/C 94/05

Causa C-403/21, NV Construct: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor — Romania) — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione nazionale – Criteri – Indipendenza e obbligatorietà della giurisdizione dell’organo nazionale interessato – Stabilità dei membri di tale organo – Direttiva 2014/24/UE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 58 – Criteri di selezione – Possibilità d’includere, in tali criteri, obblighi derivanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei documenti di gara – Articolo 63, paragrafo 1 – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Impossibilità d’imporre il ricorso al subappalto)

6

2023/C 94/06

Causa C-469/21, CGCOF: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF) / Administración General del Estado [Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Regolamento delegato (UE) 2016/161 – Sistema di archivi contenenti le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza – Creazione di un’interfaccia integrata nell’archivio nazionale e gestita dalle autorità pubbliche – Obbligo di utilizzare un’applicazione specifica per determinati medicinali]

7

2023/C 94/07

Causa C-613/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2023 — Parlamento europeo / Fernando Carbajo Ferrero (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante e bando di assunzione – Rigetto di una candidatura a un posto e nomina di un altro candidato – Irregolarità del procedimento di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Trasparenza – Parità di trattamento)

8

2023/C 94/08

Causa C-682/21, HSC Baltic e a.: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — HSC Baltic UAB, Mitnija UAB, Montuotojas UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettera g) – Motivo di esclusione facoltativo connesso a carenze nel quadro di un precedente contratto di appalto – Appalto aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici – Risoluzione di tale contratto d’appalto – Inserimento automatico di tutti i membri del raggruppamento in un elenco di fornitori inaffidabili – Principio di proporzionalità – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Diritto a un ricorso effettivo)

8

2023/C 94/09

Causa C-410/22: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku — Polonia) — KL e a. / Skarb Państwa — Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Szczecinku e a. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta)

9

2023/C 94/10

Causa C-476/22: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Bydgoszczy — Polonia) — D.-F. sp. z o.o. / D. L. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta)

10

2023/C 94/11

Causa C-580/22 P: Impugnazione proposta il 1o settembre 2022 dalla bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2022, causa T-83/20, bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

10

2023/C 94/12

Causa C-696/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’8 novembre 2022 — C SPRL / AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

11

2023/C 94/13

Causa C-701/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE

12

2023/C 94/14

Causa C-723/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 24 novembre 2022 — Citadines Betriebs GmbH / MPLC Deutschland GmbH

13

2023/C 94/15

Causa C-725/22 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 da AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK Azot avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione Ampliata) del 14 settembre 2022, causa T- 865/19, Nevinnomysskiy Azot e NAK Azot/Commissione

13

2023/C 94/16

Causa C-728/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Associazione Nazionale Italiana Bingo — Anib, Play Game Srl / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

14

2023/C 94/17

Causa C-729/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a. / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

16

2023/C 94/18

Causa C-730/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Coral Srl / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

17

2023/C 94/19

Causa C-731/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 25 novembre 2022 — IJ e PO GesbR, IJ / Agrarmarkt Austria

17

2023/C 94/20

Causa C-734/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2022 — Repubblica d’Austria / GM

18

2023/C 94/21

Causa C-736/22 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 settembre 2022 nella causa T-95/21, Portogallo/Commissione

19

2023/C 94/22

Causa C-754/22 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2022 da OG, OH, OI, e OJ avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 ottobre 2022, causa T-101/22, OG e a. / Commissione

20

2023/C 94/23

Causa C-755/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud Praha-západ (Repubblica ceca) il 13 dicembre 2022 — Nárokuj s.r.o. / EC Financial Services, a.s.

21

2023/C 94/24

Causa C-761/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum (Germania) il 15 dicembre 2022 — Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. / Roller GmbH & Co. KG

22

2023/C 94/25

Causa C-767/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 12 dicembre 2022 — 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG / Latvijas Republikas Saeima

23

2023/C 94/26

Causa C-768/22: Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

23

2023/C 94/27

Causa C-783/22 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2022 dal sig. Trebor Robert Bilkiewicz avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-273/21, The Bazooka Companies / EUIPO

24

2023/C 94/28

Causa C-790/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 dicembre 2022 — R GmbH / Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

25

2023/C 94/29

Causa C-6/23, Baramlay: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 2 gennaio 2023 — X / Agrárminiszter

25

2023/C 94/30

Causa C-29/23 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2023 dalla Ferriera Valsabbia SpA e dalla Valsabbia Investimenti SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-655/19, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione

26

2023/C 94/31

Causa C-30/23 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2023 dalla Alfa Acciai SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-656/19, Alfa Acciai / Commissione

27

2023/C 94/32

Causa C-31/23 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2023 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-667/19, Ferriere Nord / Commissione

28

2023/C 94/33

Causa C-47/23: Ricorso proposto il 31 gennaio 2023 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

30

 

Tribunale

2023/C 94/34

Causa T-640/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — GEA Group/Commissione (Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Applicazione del massimale del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa – Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione – Ricevibilità – Interesse ad agire – Ammende – Prescrizione – Nozione di impresa – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto a un’audizione – Parità di trattamento – Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica – Motivazione)

32

2023/C 94/35

Causa T-163/21: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Capitani / Consiglio [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a una procedura legislativa in corso – Gruppi di lavoro del Consiglio – Documenti riguardanti una proposta legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – Rifiuto parziale di accesso – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale]

32

2023/C 94/36

Causa T-528/21: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Neratax / EUIPO — Intrum Hellas e a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy e MORFAT) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi dell’Unione europea denominativi ELLO e MORFAT e figurativi ELLO ERMOL, Ello creamy e MORFAT Creamy – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

33

2023/C 94/37

Causa T-666/21: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Società Navigazione Siciliana / Commissione (Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Esenzione parziale dalle imposte di registro dovute per il trasferimento di elementi patrimoniali tra imprese – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Beneficiario dell’aiuto – Servizio di interesse economico generale – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Durata eccessiva del procedimento)

34

2023/C 94/38

Causa T-703/21: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo FALUBAZ – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

35

2023/C 94/39

Causa T-805/21: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — NS / Parlamento (Funzione pubblica – Funzionari – Riassegnazione – Interesse del servizio – Corrispondenza tra il grado e l’impiego – Perdita di un premio – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere e di procedura)

35

2023/C 94/40

Causa T-320/22: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Scania CV / EUIPO (V8) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V8 – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001]

36

2023/C 94/41

Causa T-351/22: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Dietrich Process Systems / EUIPO — Koch-Glitsch (SCHEIBEL) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCHEIBEL – Motivo di nullità assoluta – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

36

2023/C 94/42

Causa T-352/22: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Dietrich Process Systems / EUIPO — Koch-Glitsch (KARR) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo KARR – Motivo di nullità assoluta – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

37

2023/C 94/43

Causa T-675/22: Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Flynn / BCE

37

2023/C 94/44

Causa T-804/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Gemelli/Parlamento

38

2023/C 94/45

Causa T-805/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Graziani/Parlamento

39

2023/C 94/46

Causa T-806/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Iacono/Parlamento

40

2023/C 94/47

Causa T-807/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Lombardo/Parlamento

41

2023/C 94/48

Causa T-808/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Mantovani/Parlamento

41

2023/C 94/49

Causa T-809/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Napoletano/Parlamento

42

2023/C 94/50

Causa T-810/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Nobilia/Parlamento

43

2023/C 94/51

Causa T-811/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Pettinari/Parlamento

44

2023/C 94/52

Causa T-812/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Viola/Parlamento

44

2023/C 94/53

Causa T-813/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Sbarbati/Parlamento

45

2023/C 94/54

Causa T-814/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Ventre/Parlamento

46

2023/C 94/55

Causa T-815/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Aita/Parlamento

47

2023/C 94/56

Causa T-816/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Arroni/Parlamento

47

2023/C 94/57

Causa T-817/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Bonsignore/Parlamento

48

2023/C 94/58

Causa T-818/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Carollo/Parlamento

49

2023/C 94/59

Causa T-819/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Catasta/Parlamento

50

2023/C 94/60

Causa T-820/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Coppo Gavazzi/Parlamento

50

2023/C 94/61

Causa T-821/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Di Meo/Parlamento

51

2023/C 94/62

Causa T-822/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Di Prima/Parlamento

52

2023/C 94/63

Causa T-823/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Dupuis/Parlamento

53

2023/C 94/64

Causa T-824/22: Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Filippi/Parlamento

53

2023/C 94/65

Causa T-825/22: Ricorso proposto il 29 dicembre 2022 — Cucurnia/Parlamento

54

2023/C 94/66

Causa T-826/22: Ricorso proposto il 29 dicembre 2022 — Gallenzi/Parlamento

55

2023/C 94/67

Causa T-12/23: Ricorso proposto il 19 gennaio 2023 — Beauty Boutique/EUIPO — Lightningbolt Europe (Forma di un fulmine)

56

2023/C 94/68

Causa T-15/23: Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Romania / Commissione

56

2023/C 94/69

Causa T-23/23: Ricorso proposto il 24 gennaio 2023 — Noyan Abr Arvan/Consiglio

57

2023/C 94/70

Causa T-24/23: Ricorso proposto il 25 gennaio 2023 — UF / Commissione

58

2023/C 94/71

Causa T-25/23: Ricorso proposto il 27 gennaio 2023 — Orgatex / EUIPO — Longton (Bodenmarkierung)

59

2023/C 94/72

Causa T-26/23: Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Feed/EUIPO — The Feed.com (Feed.)

59

2023/C 94/73

Causa T-27/23: Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Feed / EUIPO — The Feed.com (THE FEED)

60

2023/C 94/74

Causa T-29/23: Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Vobro / EUIPO — Mieszko (CHERRY Passion)

61

2023/C 94/75

Causa T-31/23: Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — QN/eu-LISA

62

2023/C 94/76

Causa T-33/23: Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Domator 24 / EUIPO — Acer (PREDATOR)

63

2023/C 94/77

Causa T-35/23: Ricorso proposto il 1o febbraio 2023 — Daimler Truck / EUIPO (YOUR PERFORMANCE PLUS)

64


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 94/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 83 del 6.3.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 71 del 27.2.2023

GU C 63 del 20.2.2023

GU C 54 del 13.2.2023

GU C 45 del 6.2.2023

GU C 35 del 30.1.2023

GU C 24 del 23.1.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Procedimento penale a carico di Lluís Puig Gordi e a.

(Causa C-158/21, Puig Gordi e a.) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato di arresto europeo - Decisione-quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Competenza dell’autorità giudiziaria emittente - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge - Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo)

(2023/C 94/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento penale principale

Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés, Anna Gabriel Sabaté

Con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX

Dispositivo

1)

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

deve essere interpretata nel senso che:

un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

3)

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che,

da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e,

dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l’organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine.

La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente e il mandato d’arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un’importanza decisiva al riguardo.

4)

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire tale mandato d’arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

5)

L’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.

6)

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta all’emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto europeo abbia carattere proporzionato.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di V.S.

[Causa C-205/21 (1), Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia)]

(«Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva (UE) 2016/680 - Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) - Principi relativi al trattamento dei dati personali - Limitazione delle finalità - Minimizzazione dei dati - Articolo 6, lettera a) - Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone - Articolo 8 - Liceità del trattamento - Articolo 10 - Trasposizione - Trattamento di dati biometrici e di dati genetici - Nozione di «trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro» - Nozione di «strettamente necessario» - Potere discrezionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Presunzione d’innocenza - Limitazione - Reato doloso perseguibile d’ufficio - Persone formalmente accusate - Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un profilo del DNA - Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta - Sistematicità della raccolta)

(2023/C 94/03)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

V.S.

Con l’intervento di: Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost,

Dispositivo

1)

L’articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 10, lettera a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. La circostanza che l’atto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e non alla direttiva 2016/680, non è di per sé idonea a rimettere in discussione l’esistenza di una simile autorizzazione, purché dall’interpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e genetici in questione rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, e non di tale regolamento.

2)

L’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l’autorizzazione a procedere a detta raccolta.

3)

L’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un’ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 — Commissione europea/Anthony Braesch e a.

(Causa C-284/21 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Articoli 107 e 108 TFUE - Aiuto alla ristrutturazione - Settore bancario - Fase di esame preliminare - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Piano di ristrutturazione - Impegni assunti dallo Stato membro interessato - Misure di condivisione degli oneri - Conversione di crediti subordinati in capitale proprio - Detentori di obbligazioni - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Legittimazione ad agire - Persona fisica o giuridica che l’atto riguarda direttamente e individualmente - Violazione dei diritti procedurali degli interessati - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Nozione di «interessati» - Regolamento (UE) 2015/1589 - Articolo 1, lettera h) - Nozione di «interessato» - Misure nazionali prese in considerazione dalla Commissione europea - Irricevibilità del ricorso)

(2023/C 94/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e A. Bouchagiar, agenti)

Altre parti nel procedimento: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP (rappresentanti: A. Champsaur, avocate, G. Faella, L. Prosperetti e M. Siragusa, avvocati)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021, Braesch e a./Commissione (T-161/18, EU:T:2021:102), è annullata.

2)

Il ricorso proposto in primo grado da Anthony Braesch, dalla Trinity Investments DAC, dalla Bybrook Capital Master Fund LP, dalla Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP e dalla Bybrook Capital Badminton Fund LP, volto all’annullamento della decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) — Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, è respinto in quanto irricevibile.

3)

Anthony Braesch, la Trinity Investments DAC, la Bybrook Capital Master Fund LP, la Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP e la Bybrook Capital Badminton Fund LP sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor — Romania) — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

(Causa C-403/21 (1), NV Construct)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Criteri - Indipendenza e obbligatorietà della giurisdizione dell’organo nazionale interessato - Stabilità dei membri di tale organo - Direttiva 2014/24/UE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 58 - Criteri di selezione - Possibilità d’includere, in tali criteri, obblighi derivanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei documenti di gara - Articolo 63, paragrafo 1 - Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Impossibilità d’imporre il ricorso al subappalto)

(2023/C 94/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC NV Construct SRL

Convenuto: Judeţul Timiş

Con l’intervento di: SC Proiect — Construct Regiunea Transilvania SRL

Dispositivo

1)

L’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di imporre come criteri di selezione obblighi derivanti da normative speciali applicabili ad attività che possono dover essere realizzate nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico e che non hanno un’importanza significativa.

2)

I principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che i documenti di gara siano automaticamente integrati da criteri di qualificazione risultanti da normative speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare che non sono stati previsti in tali documenti e che l’amministrazione aggiudicatrice non ha inteso imporre agli operatori economici interessati.

3)

L’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un offerente sia escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto per il motivo che non ha designato il subappaltatore al quale intende affidare l’esecuzione di obblighi risultanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste nei documenti di gara, ove tale offerente abbia precisato nella sua offerta che esso eseguirà tali obblighi facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto senza tuttavia essere vincolato a quest’ultimo da un contratto di subappalto.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF) / Administración General del Estado

(Causa C-469/21, CGCOF) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Regolamento delegato (UE) 2016/161 - Sistema di archivi contenenti le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza - Creazione di un’interfaccia integrata nell’archivio nazionale e gestita dalle autorità pubbliche - Obbligo di utilizzare un’applicazione specifica per determinati medicinali)

(2023/C 94/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF)

Resistente: Administración General del Estado

Dispositivo

1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano, e in particolare gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale diretta alla creazione di un’interfaccia, quale strumento di accesso all’archivio nazionale, detenuta e gestita dalle autorità pubbliche.

2)

Il regolamento delegato 2016/161, e in particolare gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, impone alle farmacie di utilizzare un’interfaccia detenuta e gestita dalle autorità pubbliche ogniqualvolta forniscano medicinali finanziati dal sistema sanitario nazionale e, dall’altro, obbliga l’ente di gestione dell’archivio nazionale a integrare detta interfaccia in tale archivio.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2023 — Parlamento europeo / Fernando Carbajo Ferrero

(Causa C-613/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedura di nomina a un posto di direttore - Avviso di posto vacante e bando di assunzione - Rigetto di una candidatura a un posto e nomina di un altro candidato - Irregolarità del procedimento di assunzione - Errore manifesto di valutazione - Trasparenza - Parità di trattamento)

(2023/C 94/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. González Argüelles, R. Schiano e I. Terwinghe, agenti)

Altra parte nel procedimento: Fernando Carbajo Ferrero (rappresentante: L. Levi, avocate)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Parlamento europeo è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Fernando Carbajo Ferrero.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Causa C-682/21 (1), HSC Baltic e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, lettera g) - Motivo di esclusione facoltativo connesso a carenze nel quadro di un precedente contratto di appalto - Appalto aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - Risoluzione di tale contratto d’appalto - Inserimento automatico di tutti i membri del raggruppamento in un elenco di fornitori inaffidabili - Principio di proporzionalità - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafi 1 e 3 - Diritto a un ricorso effettivo)

(2023/C 94/08)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti:«HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB

Resistente: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Con l’intervento di:«Active Construction Management» UAB, società assoggettata a procedura di fallimento, «Vilniaus vystymo kompanija» UAB

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, qualora l’amministrazione aggiudicatrice risolva un contratto di appalto pubblico aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici a causa di significative o persistenti carenze che hanno determinato la mancata esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di tale contratto d’appalto, ogni membro di detto raggruppamento è automaticamente inserito in un elenco di fornitori inaffidabili e gli è dunque temporaneamente preclusa, in linea di principio, la partecipazione a nuove procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.

2)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24

devono essere interpretati nel senso che:

un operatore economico che sia membro di un raggruppamento aggiudicatario di un contratto d’appalto pubblico, in caso di risoluzione di tale contratto d’appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, può far valere, al fine di dimostrare che il suo inserimento in un elenco di fornitori inaffidabili è ingiustificato, ogni elemento, anche relativo a terzi, come il partner capofila di tale raggruppamento, idoneo a dimostrare che egli non è all’origine delle carenze che hanno condotto alla risoluzione di detto contratto d’appalto e che non si poteva ragionevolmente pretendere da lui che facesse più di quanto ha fatto per porre rimedio alle carenze in parola.

3)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro che preveda, nell’ambito della fissazione di condizioni di applicazione del motivo di esclusione facoltativo previsto all’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24, che i membri di un raggruppamento di operatori economici aggiudicatario di un appalto pubblico siano, in caso di risoluzione di tale appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, inseriti in un elenco di fornitori inaffidabili e, quindi, temporaneamente esclusi, in linea di principio, dalla partecipazione a nuove procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, deve garantire il diritto di tali operatori di proporre un ricorso effettivo avverso il loro inserimento in tale elenco.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/9


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku — Polonia) — KL e a. / Skarb Państwa — Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Szczecinku e a.

(Causa C-410/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Obbligo di indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte - Assenza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 94/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Słupsku

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KL e a.

Convenuti: Skarb Państwa — Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Szczecinku e a.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia), con decisione del 17 settembre 2021, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 20.6.2022.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/10


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Bydgoszczy — Polonia) — D.-F. sp. z o.o. / D. L.

(Causa C-476/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito dell’indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 94/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: D.-F. sp. z o.o.

Convenuta: D. L.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Bydgoszczy (Tribunale circondariale, sezione civile, di Bydgoszcz, Polonia), con decisione del 6 giugno 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 15.07.2022.


13.3.2023   

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C 94/10


Impugnazione proposta il 1o settembre 2022 dalla bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2022, causa T-83/20, bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-580/22 P)

(2023/C 94/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH (rappresentante: T. Wendt, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk Köln, Radio Bremen

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione;

annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale del 16 giugno 2022 nella causa T-83/20 e, poiché lo stato degli atti lo consente, dichiarare decaduto, in linea con il ricorso di primo grado, il marchio dell’Unione n. 10 237 543 con effetto dal 15 novembre 2017 anche per i servizi «Realizzazione di programmi e articoli di informazione»;

condannare il titolare del marchio dell’Unione alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova trattazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, l’ordinanza impugnata muoverebbe dall’erroneo presupposto che l’indipendenza dell’avvocato — da esaminare nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea — sarebbe manifestamente pregiudicata quando il rappresentato è una persona giuridica il cui amministratore è il proprietario dello studio legale in cui lavora l’avvocato che rappresenta tale cliente.

L’ordinanza impugnata muoverebbe dall’erroneo presupposto che l’indipendenza dell’avvocato — da esaminare nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea — sarebbe manifestamente pregiudicata anche quando il cliente è sì una persona giuridica il cui amministratore è il proprietario dello studio legale in cui lavora l’avvocato che rappresenta tale cliente, tuttavia, in relazione all’oggetto della controversia, si tratta di un diritto, spettante a tutti, di proporre un’azione popolare, a tutela dell’interesse generale.

L’ordinanza impugnata non terrebbe conto del fatto che l’esercizio di un’azione popolare costituirebbe una caratteristica che, ad avviso della Corte di giustizia, sarebbe adeguata, da sola o in aggiunta ad altre caratteristiche, a classificare le situazioni e che consentirebbe di affermare se sia manifestamente pregiudicata l’indipendenza del rappresentante.

In secondo luogo, l’ordinanza impugnata si fonderebbe sul mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal quale si evincerebbe che se, ad avviso del Tribunale o della Corte di giustizia, un parte non è debitamente rappresentata da un avvocato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale parte dovrebbe esserne informata prima dell’adozione di una decisione di rigetto del ricorso o dell’impugnazione, così che possa provvedere ad una adeguata rappresentanza.

Ammissione dell’impugnazione

Con ordinanza del 30 gennaio 2023, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha ammesso l’impugnazione nella sua interezza.


13.3.2023   

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C 94/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’8 novembre 2022 — C SPRL / AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

(Causa C-696/22)

(2023/C 94/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: C SPRL

Convenute: AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario — come quella del caso di specie, che ha imposto obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo, una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — consistente nel determinare il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità nel momento in cui sono stati prestati i servizi nell’ambito di una procedura di insolvenza, laddove l’onorario dell’amministratore delle procedure di insolvenza era stato determinato dal giudice fallimentare o dall’assemblea dei creditori, con conseguente obbligo a carico del soggetto passivo di emettere le fatture entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il fatto generatore dell’IVA.

2)

Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario, come quella del caso di specie, consistente nell’imporre obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo — una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — in quanto esso ha emesso fatture e riscosso l’IVA solo alla data dell’incasso dei pagamenti per i servizi forniti nell’ambito della procedura d’insolvenza, anche se l’assemblea dei creditori ha stabilito che il pagamento dell’onorario dell’amministratore di procedure di insolvenza è subordinato alla disponibilità di liquidità nei conti dei debitori.

3)

Se, nel caso di un accordo di cooperazione tra marchi (co-branding) tra uno studio legale e il soggetto passivo, al fine di concedere il diritto a detrazione sia sufficiente che il soggetto passivo, nel provare l’esistenza di un collegamento diretto e immediato tra gli acquisti effettuati dal soggetto passivo a monte e le operazioni a valle, dimostri, dopo l’accordo, un aumento del fatturato/valore delle operazioni imponibili, senza ulteriore documentazione giustificativa. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l’effettiva portata del diritto a detrazione.

4)

Se il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel corso di un procedimento amministrativo nazionale per la decisione su un reclamo avverso un avviso di accertamento che ha stabilito il pagamento di IVA supplementare, siano accolti argomenti di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli contenuti nel rapporto sulla verifica fiscale su cui si basa la decisione di emettere detto avviso, e al soggetto passivo siano state concesse misure giurisdizionali di tutela provvisoria, in attesa della decisione del giudice di merito, mediante la sospensione del titolo di credito, il giudice adito nel merito possa considerare che tale principio non è stato violato senza verificare se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso in assenza di tale irregolarità.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


13.3.2023   

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C 94/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE

(Causa C-701/22)

(2023/C 94/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: SC AA SRL

Resistente: MFE

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che una persona giuridica, la quale gestisce un'impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall'autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell’importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.

3)

Se, nell’interpretare il principio di equivalenza con riferimento al momento in cui vengono riconosciuti gli interessi di mora al beneficiario del finanziamento a fondo perduto del FESR, sia rilevante una norma di diritto nazionale la quale prevede che, nel caso di accertamento di irregolarità, l'unica conseguenza sia costituita dalla mancata concessione del relativo beneficio finanziario, oppure, a seconda del caso, dalla sua revoca (restituzione degli importi non dovuti), al livello in cui sono stati concessi, senza percezione di interessi, benché il beneficiario di tali importi abbia goduto del vantaggio del loro utilizzo fino al momento della restituzione, e solo nel caso in cui detta restituzione non avvenga entro il termine legale stabilito, pari a 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito, le disposizioni dell’articolo 42 paragrafo 1 e 2 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011(decreto legge n. 66/2011) consentano di percepire interessi dopo la scadenza del termine menzionato.

4)

Se le disposizioni dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE ostino a che, in circostanze come quelle di specie, l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE (1) sia estesa tramite una norma nazionale anche al caso di un contratto relativo alla concessione di un finanziamento a fondo perduto del FESR stipulato tra l'autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei e una persona giuridica che gestisce un’impresa a scopo di lucro.


(1)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1).


13.3.2023   

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C 94/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 24 novembre 2022 — Citadines Betriebs GmbH / MPLC Deutschland GmbH

(Causa C-723/22)

(2023/C 94/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente in appello: Citadines Betriebs GmbH

Convenuta in appello: MPLC Deutschland GmbH

Questione pregiudiziale

se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione] (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che considera la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione — come gli apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra di un albergo — una comunicazione di opere al pubblico, qualora, in più, il segnale di trasmissione venga effettivamente inoltrato alle attrezzature attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell’albergo, ma tale ritrasmissione via cavo avvenga legittimamente in forza di una licenza acquisita dall’albergo.


(1)  GU 2001, L 167, pag. 10.


13.3.2023   

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C 94/13


Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 da AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione Ampliata) del 14 settembre 2022, causa T- 865/19, Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione

(Causa C-725/22 P)

(2023/C 94/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (rappresentanti: P. Vander Schueren, A. de Moncuit e T. Martin-Brieu, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Fertilizers Europe

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (1) per quanto riguarda la prima, seconda, terza e quarta parte del primo motivo, nonché la prima e quarta parte del quarto motivo dedotto dalle ricorrenti nell’ambito del loro ricorso dinanzi al Tribunale, nei limiti in cui lo stato degli atti lo consente;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame,

condannare la Commissione alle spese del procedimento d’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile l’argomento relativo alla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, del regolamento di base, avrebbe ecceduto il suo potere di sindacato giurisdizionale, non avrebbe esaminato la censura delle ricorrenti e avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, e/o l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 3, 6 e 9, e dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, concludendo che l’esistenza di una doppia tariffazione in Russia è dimostrata nella denuncia, il Tribunale non avrebbe esaminato o avrebbe snaturato gli elementi di prova.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato il significato evidente degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione concludendo che gli acquisti sovvenzionati di gas naturale a Trinidad e Tobago non costituivano un regime di doppia tariffazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e avrebbe commesso un errore nella sua interpretazione.


(1)  GU 2019, L 258, pag. 21.

(2)  GU 2016 L 176, pag. 21.


13.3.2023   

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C 94/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Associazione Nazionale Italiana Bingo — Anib, Play Game Srl / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-728/22)

(2023/C 94/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Associazione Nazionale Italiana Bingo — Anib, Play Game Srl

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), nonché i principi generali desumibili dal Trattato, e segnatamente gli articoli 15, 16, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, l’articolo 3 del Trattato dell’Unione Europea e gli articoli 8, 49, 56, 12, 145 e 151 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che essi trovano applicazione a fronte di concessioni di gestione del gioco del Bingo le quali siano state affidate con procedura selettiva nell’anno 2000, siano scadute e poi siano state reiteratamente prorogate nell’efficacia con disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all’entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento.

2)

Nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/UE osta ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

3)

Se la direttiva 89/665/CE (2), quale modificata dalla direttiva 2014/23/UE, osta ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

4)

Se, in ogni caso, gli articoli 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

5)

Se gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

6)

Se, più in generale, gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale quale quella che rileva nella controversia principale, la quale prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l’andamento del singolo rapporto concessorio.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 1.

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).


13.3.2023   

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C 94/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a. / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-729/22)

(2023/C 94/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Associazione Concessionari Bingo — Ascob Srl e a.

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), nonché i principi generali desumibili dal Trattato, e segnatamente gli articoli 49 e 56, TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi trovano applicazione a fronte di concessioni di gestione del gioco del Bingo le quali siano state affidate con procedura selettiva nell’anno 2000, siano scadute e poi siano state reiteratamente prorogate nell’efficacia con disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all’entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento.

2)

Nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/UE osta ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

3)

Se la direttiva 89/665/CE (2), quale modificata dalla direttiva 2014/23/UE, osta ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

4)

Se, in ogni caso, gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

5)

Se gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.

6)

Se, più in generale, gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale quale quella che rileva nella controversia principale, la quale prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l’andamento del singolo rapporto concessorio.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 1.

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).


13.3.2023   

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C 94/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 — Coral Srl / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-730/22)

(2023/C 94/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Coral Srl

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2014/23/UE (1), ove ritenuta applicabile e, in ogni caso, i principi generali desumibili dagli articoli 26, 49, 56 e 63 del TFUE come interpretati e applicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, con particolare riguardo al divieto di discriminazioni, al canone di proporzionalità ed alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali, ostino all’applicazione di norme nazionali per cui il legislatore nazionale o l’amministrazione pubblica possano, durante la cd «proroga tecnica» più volte rinnovata nell’ultimo decennio nel settore delle concessioni di gioco, incidere unilateralmente sui rapporti in corso, introducendo l’obbligo di pagamento di canoni concessori, originariamente non dovuti, ed aumentando successivamente a più riprese i medesimi canoni, sempre determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato, apponendo anche ulteriori vincoli all’attività dei concessionari come il divieto di trasferimento dei locali e subordinando la partecipazione alla futura procedura per la riattribuzione delle concessioni all’adesione degli operatori alla proroga medesima.


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).


13.3.2023   

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C 94/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 25 novembre 2022 — IJ e PO GesbR, IJ / Agrarmarkt Austria

(Causa C-731/22)

(2023/C 94/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IJ und PO GesbR, IJ

Resistente: Agrarmarkt Austria

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 (1), debba essere interpretato nel senso che una superficie è da considerarsi gestita dall’agricoltore e a sua disposizione se, sebbene tale superficie sia in possesso dell’agricoltore e quest’ultimo si occupi anche della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione continua delle colture, la superficie, suddivisa in parcelle di diverse dimensioni, viene tuttavia ceduta per la manutenzione e la raccolta a vari utilizzatori dietro pagamento di un canone fisso dall’inizio della stagione in aprile/inizio maggio fino alla fine della stagione in ottobre, senza che l’agricoltore abbia una partecipazione diretta al risultato della raccolta.


(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).


13.3.2023   

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C 94/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2022 — Repubblica d’Austria / GM

(Causa C-734/22)

(2023/C 94/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Repubblica d’Austria

Resistente in cassazione: GM

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1), sia direttamente applicabile alle azioni con cui la Repubblica d’Austria, mediante strumenti del diritto privato, chiede il recupero di aiuti concessi contrattualmente ai richiedenti nell’ambito di un programma che costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (2), perché il beneficiario ha violato gli obblighi contrattuali.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento menzionato nella prima questione debba essere interpretato nel senso che un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità interruttivo della prescrizione sussista altresì nel caso in cui, dopo la prima richiesta stragiudiziale di recupero, il concedente l’aiuto richieda al beneficiario nuovamente, se del caso a più riprese, il rimborso delle somme erogate e lo sollecita in via stragiudiziale invece di far valere il suo diritto in giudizio.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’applicazione di un termine di prescrizione di 30 anni applicabile in base al diritto civile nazionale alle azioni di recupero di cui alla prima questione sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).


13.3.2023   

IT

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C 94/19


Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 settembre 2022 nella causa T-95/21, Portogallo/Commissione

(Causa C-736/22 P)

(2023/C 94/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: P. Barros da Costa, L. Borrego e A. Soares de Freitas, agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 21 settembre 2022, nella causa T-95/21, Repubblica portoghese contro Commissione europea, EU:T:2022:567, che ha respinto il ricorso presentato dalla Repubblica portoghese diretto all’annullamento dell’articolo 1 e degli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca Madera (ZFM) — Regime III (1);

condannare la Commissione europea a tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Repubblica portoghese e quelle relative al procedimento sommario (T-95/21 R).

Motivi e principali argomenti

1.

Errore di diritto relativo all’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e del regolamento (UE) 2015/1589 (2) [(articolo 1, lettera b), ii), nonché articoli da 21 a 23], poiché si tratta di aiuti esistenti e non di nuovi aiuti

Il regime III della ZFM costituisce un regime di aiuti esistenti (e non di nuovi aiuti), autorizzato dalla Commissione nelle sue decisioni del 2007 e del 2013. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver dispensato la Commissione dal sottoporre il regime III della ZFM al procedimento di esame degli aiuti esistenti cui fanno riferimento l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589.

2.

Errore di diritto consistente nell’interpretazione erronea del requisito relativo all’origine dei profitti ai quali si applica la riduzione dell’IRC (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e in considerazione del fatto che al regime della ZFM è stata data esecuzione nel rispetto delle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013, nonché degli articoli 107 e 108 TFUE

Il requisito ai sensi del quale i profitti devono derivare da attività effettivamente e materialmente svolte a Madera non deve essere interpretato nel senso che sono presi in considerazione soltanto i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese registrate nella ZFM a causa dell’ultraperifericità, che i vantaggi fiscali possono riguardare unicamente i profitti di dette imprese derivanti da operazioni sulle quali gravano direttamente tali costi aggiuntivi e che sono escluse le attività svolte al di fuori di Madera da imprese registrate nella ZFM che operano in un contesto internazionale.

3.

Errore di diritto consistente in un difetto di motivazione, in una motivazione insufficiente o in una motivazione contraddittoria — Assenza di coerenza fra i requisiti di legge internazionali in materia fiscale dell’OCSE e l’interpretazione data alla nozione di «attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione»

Il Tribunale è incorso in errore non avendo chiarito in che modo i requisiti di legge internazionali in materia fiscale dell’OCSE (e della stessa Unione europea) sono coerenti con l’interpretazione da esso accolta della nozione di «attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione» nel contesto del regime di aiuti di Stato.

4.

Errore di diritto nell’interpretazione del requisito di «attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione», per non aver tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di centro degli interessi principali, di effetto di ricaduta (spillover effect) e di libertà fondamentali

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente al «centro degli interessi principali» di un’impresa nell’interpretare la nozione di «attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione». Il Tribunale è incorso in errore avendo adottato un’interpretazione delle norme dell’Unione che contrasta con i principi fondamentali del diritto dell’Unione, segnatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, ai sensi degli articoli 45 e segg. TFUE, e un’interpretazione erronea della prassi decisionale della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore delle regioni ultraperiferiche.

5.

Errori di diritto consistenti in un difetto di motivazione o in una motivazione insufficiente e/o nello snaturamento degli elementi di prova e/o nella sostituzione della motivazione della decisione — Requisito relativo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro

Il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che la Commissione non abbia imposto alle autorità portoghesi il ricorso ai metodi degli equivalenti a tempo pieno (in prosieguo: gli «ETP») e delle unità di lavoro-anno (in prosieguo: le «ULA»). La decisione impugnata e la decisione di avvio del procedimento contraddicono palesemente tale interpretazione.

6.

In subordine, errore di diritto consistente nell’interpretazione erronea del requisito relativo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro e/o motivazione contraddittoria e/o insufficiente

Ai fini della valutazione del requisito del regime III della ZFM relativamente alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, la decisione impugnata contiene un errore di diritto consistente nell’applicare il metodo di definizione dei posti di lavoro in ETP e ULA, poiché la nozione di posto di lavoro applicabile al regime della ZFM è quella risultante dalla normativa nazionale in materia di lavoro.

7.

Errore di diritto a motivo del fatto che le autorità nazionali hanno comunicato alla Commissione «un metodo idoneo a consentire di verificare la realtà e la permanenza dei posti di lavoro» ai sensi del regime III

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui dichiara che la Commissione si è limitata a contestare alle autorità nazionali di non aver adottato un metodo idoneo a consentire di verificare la realtà e la permanenza dei posti di lavoro dei beneficiari del regime III, poiché la Commissione ha ritenuto non soddisfatto il requisito della creazione/mantenimento di posti di lavoro soltanto sulla base di un’applicazione acritica delle nozioni di ETP e ULA.

8.

Errore di diritto consistente in un’inversione dell’onere della prova

Il Tribunale ha invertito l’onere della prova, in quanto spettava alla Commissione dimostrare che le autorità portoghesi non erano in grado di verificare la realtà e la permanenza dei posti di lavoro dichiarati. Spettava alla Commissione identificare le imprese registrate nella ZFM che hanno beneficiato di aiuti utilizzati in modo asseritamente abusivo.

9.

La sentenza impugnata viola i diritti della difesa e i principi generali del diritto dell’Unione

La sentenza impugnata viola i diritti della difesa della Repubblica portoghese, nonché i principi generali del diritto dell’Unione, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e la buona amministrazione.


(1)  Decisione della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca Madera (ZFM) — Regime III.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — GU 2015, L 248, pag. 9.


13.3.2023   

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C 94/20


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2022 da OG, OH, OI, e OJ avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 ottobre 2022, causa T-101/22, OG e a. / Commissione

(Causa C-754/22 P)

(2023/C 94/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: OG, OH, OI, e OJ (rappresentante: D. Gómez Fernández, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 ottobre 2022, nella causa OG e a. / Commissione, T-101/22, non pubblicata, EU:T:2022:661;

qualora la Corte di giustizia ritenga che lo stato degli atti lo consenta, statuendo nel merito, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e, pertanto, annullare l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (1) e annullare altresì gli articoli da 1 a 3 del regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione, del 29 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE (2);

in subordine, qualora la Corte di giustizia ritenga che lo stato degli atti non le consenta di statuire nel merito, rinviare la causa al Tribunale affinché esso decida in ordine alle richieste formulate nei ricorsi di annullamento in primo grado;

condannare la Commissione europea alle spese relative ai procedimenti di primo grado e ai procedimenti d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono l’errata applicazione da parte dell’ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2022, causa T-101/22, delle condizioni di legittimazione ad agire stabilite dall’articolo 263, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base delle seguenti allegazioni:

1)

i regolamenti delegati impugnati riguardano direttamente la sfera giuridica dei ricorrenti giacché non sono gli Stati membri coloro che hanno deciso che i certificati scadessero dopo 270 giorni dal completamento del ciclo di vaccinazione primario. Sono i regolamenti delegati approvati dalla Commissione che lo decidono e, inoltre, causano questa perdita automatica di validità.

2)

I regolamenti delegati privano di validità in modo automatico e senza necessità di intervento da parte di nessuno Stato membro i certificati di vaccinazione, a meno che i loro titolari accettino la somministrazione della dose di richiamo, risultandone una misura di imposizione indiretta della vaccinazione che riguarda la sfera giuridica dei ricorrenti.


(1)  GU 2021, L 458, pag. 459.

(2)  GU 2022, L 102, pag. 8.


13.3.2023   

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C 94/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud Praha-západ (Repubblica ceca) il 13 dicembre 2022 — Nárokuj s.r.o. / EC Financial Services, a.s.

(Causa C-755/22)

(2023/C 94/23)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud Praha-západ

Parti

Ricorrente: Nárokuj s.r.o.

Convenuta: EC Financial Services, a.s.

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2008/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, sia volta a sanzionare il prestatore del credito per l’esame incompleto del merito creditizio del consumatore anche nel caso in cui il consumatore abbia rimborsato per intero il credito non sollevando obiezioni rispetto al contratto durante il periodo di rimborso.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


13.3.2023   

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C 94/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum (Germania) il 15 dicembre 2022 — Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. / Roller GmbH & Co. KG

(Causa C-761/22)

(2023/C 94/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bochum

Parti

Ricorrente: Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V.

Convenuta: Roller GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se derivi già, direttamente dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 (1), un obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, senza che detta norma sia soggetta alla riserva di una concretizzazione per mezzo di un atto delegato.

2)

a)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in conseguenza di un presunto obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura che derivi già direttamente dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1369, di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, a detti fornitori o distributori spetti, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati, un certo margine discrezionale quanto al modo di presentare dette indicazioni.

b)

In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione:

Quali possibilità fornitori e distributori abbiano a disposizione fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati per presentare in modo conforme al diritto dell’Unione le indicazioni richieste relative alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza. Se sia eventualmente sufficiente il collegamento scelto dalla resistente tra la classe di efficienza energetica e la raffigurazione a colori come da allegato K 1 dell’atto introduttivo del ricorso.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, in tali condizioni, l’obbligo di fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di fare riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza sia completamente sospeso, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).


13.3.2023   

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C 94/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 12 dicembre 2022 — 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG / Latvijas Republikas Saeima

(Causa C-767/22)

(2023/C 94/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Ricorrenti dinanzi alla Corte costituzionale: 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG

Resistente: Latvijas Republikas Saeima

Questioni pregiudiziali

1)

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (1), in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212 (2), in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale decide sulla confisca dei proventi da reato in un procedimento separato vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la commissione di un reato e che una persona sia stata dichiarata colpevole dello stesso, e che prevede anche la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la normativa sull’accesso alla documentazione relativa all’indagine nel procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente debba essere considerata conforme al diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.

3)

Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari che è applicabile il principio della certezza del diritto e che gli effetti giuridici di detta normativa si mantengono per il periodo in cui essa era in vigore.


(1)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39)

(2)  Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).


13.3.2023   

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C 94/23


Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-768/22)

(2023/C 94/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Caro de Sousa, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in vigore l’articolo 2 della legge n. 25/2018, del 14 giugno, che aggiunge il paragrafo 7 all’articolo 25 della legge 31/2009, del 3 luglio, come modificata dalla legge n. 40/2015, e che prevede quanto segue: «I titolari di una laurea in ingegneria civile di cui all’allegato VI alla direttiva 2005/36/CE (1) , del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici ivi indicati, e che dimostrino, ai sensi delle disposizioni del decreto n. 73/73, del 28 febbraio, di aver sottoscritto, tra il 1o novembre 2009 e il 1o novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune, possono redigere i progetti specificamente previsti da tale decreto, alle condizioni ivi stabilite e nel rispetto del regime giuridico vigente per tale attività, pur dovendo adempiere i doveri imposti dalla presente legge ed essendo soggetti, se del caso, al relativo accertamento ad opera delle autorità amministrative competenti», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’allegato VI e dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, nonché degli articoli 45, 49 e 56 TFUE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli ingegneri i cui diplomi sono elencati nell’allegato VI alla direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno acquisito i diritti per realizzare progetti architettonici in tutta l’Unione europea (in prosieguo: i «diritti acquisiti»). Agli ingegneri sono riconosciuti i diritti acquisiti solo se la loro formazione universitaria si è conclusa entro l’anno accademico indicato nell’allegato VI alla direttiva.

Nel 2018 la Repubblica portoghese ha adottato una normativa (legge n. 25/2018 del 14 giugno 2018) che ha notevolmente limitato i diritti acquisiti da tali ingegneri, l’accesso alla professione di architetto e la libera circolazione delle persone. In particolare, l’articolo 2 di tale legge:

a.

limita i diritti acquisiti agli ingegneri civili con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici indicati nella direttiva, escludendo dunque dalla possibilità di esercitare i diritti acquisiti tutti gli ingegneri civili formatisi negli anni accademici precedenti; e

b.

richiede, in modo discriminatorio e senza alcun fondamento nella direttiva, che, per realizzare un progetto architettonico, un ingegnere civile debba aver sottoscritto, tra il 1o novembre 2009 e il 1o novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune. Tale requisito è particolarmente difficile da soddisfare, in quanto a partire dal 2015 le autorità portoghesi hanno sistematicamente respinto i progetti architettonici presentati da ingegneri che beneficiano di diritti acquisiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica portoghese. Successivamente, il 29 febbraio 2020 è stato inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, al quale quest’ultima non ha risposto.


(1)  GU 2005, L 255, pag. 22


13.3.2023   

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C 94/24


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2022 dal sig. Trebor Robert Bilkiewicz avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-273/21, The Bazooka Companies / EUIPO

(Causa C-783/22 P)

(2023/C 94/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trebor Robert Bilkiewicz (rappresentante: P. Ratnicki-Kiczka, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, The Bazooka Companies, Inc.

Con ordinanza del 2 febbraio 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


13.3.2023   

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C 94/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 dicembre 2022 — R GmbH / Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

(Causa C-790/22)

(2023/C 94/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: R GmbH

Amministrazione resistente: Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il successivo paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta a una norma o a un'interpretazione di uno Stato membro in base alla quale un alimento dev’essere considerato inadatto al consumo umano quando l’uso previsto dell’alimento medesimo non risulti esente da rischi, senza che debbano necessariamente ricorrere i motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento stesso per i quali l'alimento è inaccettabile per il consumo umano (contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, putrefazione, deterioramento o decomposizione).

In caso di risposta negativa alla prima domanda:

2)

Se l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il successivo paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, del 1.2.2002, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che un alimento dev’essere considerato inadatto al consumo umano nel caso in cui, se consumato come previsto, determini un elevato superamento (per un adulto medio di 70 kg di peso corporeo, pari al quintuplo) del valore considerato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ai fini della valutazione di un additivo alimentare (contenuto in un alimento), quale valore della dose giornaliera accettabile (Acceptable Daily Intake, ADI).


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


13.3.2023   

IT

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C 94/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 2 gennaio 2023 — X / Agrárminiszter

(Causa C-6/23, Baramlay) (1)

(2023/C 94/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Agrárminiszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), debba essere interpretato nel senso che consente allo Stato membro di stabilire come criterio di ammissibilità che il beneficiario dell’aiuto eserciti in modo continuativo l’attività di agricoltore a titolo principale e come imprenditore individuale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90 % dell’aiuto fino alla fine del periodo di esercizio.

2)

In caso di risposta negativa, se il menzionato criterio di ammissibilità debba essere interpretato come un impegno assunto dal beneficiario.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se gli articoli 64, paragrafo 1, e 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, debba essere interpretato nel senso che, in caso di inadempienza dell’impegno, può essere inflitta una sanzione amministrativa il cui importo deve essere determinato, tenuto conto del principio di proporzionalità, sulla base degli articoli 64, paragrafo 4, lettera b), e 77, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, vale a dire che le menzionate disposizioni devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che dispone il recupero dell’integralità dell’aiuto, senza prendere in considerazione il tempo interessato dall’inadempienza.

4)

Se gli articoli 64, paragrafo 2, lettera e), e 77, paragrafo 2, lettera e), [del regolamento n. 1306/2013] debbano essere interpretati nel senso che «l’inadempienza (…) di scarsa entità» comprende una situazione nella quale il beneficiario dell’aiuto ha violato per 176 giorni nel corso del periodo di cinque anni di durata del suo impegno la disposizione relativa al mantenimento dell’attività a titolo principale, tenendo conto del fatto che durante tutto tale periodo il beneficiario ha esercitato esclusivamente l’attività agricola, dalla quale sono derivati i suoi redditi.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 608.

(3)  GU 2013, L 347, pag. 549.


13.3.2023   

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C 94/26


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2023 dalla Ferriera Valsabbia SpA e dalla Valsabbia Investimenti SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-655/19, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione

(Causa C-29/23 P)

(2023/C 94/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA (rappresentanti: D. Fosselard, avocat e avvocato, D. Slater, avocat e solicitor, G. Carnazza, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che la Corte di Giustizia voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2022 nella causa T-655/19, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione;

deliberando in via definitiva, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, annullare, per quanto riguarda le parti ricorrenti, la decisione della Commissione C(2019) 4969 definitivo, del 4 luglio 2019, relativa ad un’asserita violazione dell’articolo 65 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, resa in esito al caso AT.37956 — Tondo per cemento armato;

ai sensi dell'articolo 138 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

Primo motivo : Violazione dell’articolo 266 TFUE. Violazione degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 (1) e degli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento n. 773/2004 (2). Erronea e contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia. Manifesto errore di diritto e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e ha erroneamente motivato la propria sentenza, talvolta omettendo di pronunciarsi su talune censure sollevate dalle ricorrenti, nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione, riorganizzando un’audizione sul merito della causa, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, nel 2018, avrebbe sanato il vizio procedurale censurato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai / Commissione, cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P.

Secondo motivo : Erronea interpretazione e violazione dell’articolo 6 della CEDU e degli articoli 41 e 47 della Carta. Manifesto errore di diritto ed eccesso di potere. Omessa pronuncia e violazione dell’articolo 296 TFUE.

Il Tribunale ha escluso che la durata del procedimento, avuto riguardo sia alla sola fase amministrativa sia al procedimento nel suo complesso, sarebbe stata eccessiva e che tale durata avrebbe pregiudicato i diritti della difesa delle ricorrenti, rendendosi così responsabile di un errore di diritto, di un manifesto errore di valutazione e, sotto taluni profili, omettendo di pronunciarsi su talune censure rivolte dalle ricorrenti alla decisione della Commissione, erroneamente motivando la sentenza.

Terzo motivo : Violazione dell’articolo 296 TFUE. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza. Omessa pronuncia e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso nuovamente in un manifesto errore di diritto, in un manifesto errore di valutazione e ha viziato la sentenza con un'erronea motivazione, laddove ha ritenuto la decisione della Commissione sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).


13.3.2023   

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C 94/27


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2023 dalla Alfa Acciai SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-656/19, Alfa Acciai / Commissione

(Causa C-30/23 P)

(2023/C 94/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (rappresentanti: D. Fosselard, avocat e avvocato, D. Slater, avocat e solicitor, G. Carnazza, S. D’Ecclesiis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di Giustizia voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 novembre 2022 nella causa T-656/19, Alfa Acciai / Commissione;

deliberando in via definitiva, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, annullare, per quanto riguarda la parte ricorrente, la decisione della Commissione C(2019) 4969 definitivo, del 4 luglio 2019, relativa ad un’asserita violazione dell’articolo 65 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, resa in esito al caso AT.37956 — Tondo per cemento armato;

ai sensi dell'articolo 138 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

Primo motivo : Violazione dell’articolo 266 TFUE. Violazione degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003 (1) e degli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento n. 773/2004 (2). Erronea e contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia. Manifesto errore di diritto e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e ha erroneamente motivato la propria sentenza, talvolta omettendo di pronunciarsi su talune censure sollevate dalla ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione, riorganizzando un'audizione sul merito della causa, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, nel 2018, avrebbe sanato il vizio procedurale censurato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai / Commissione, cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P.

Secondo motivo : Erronea interpretazione e violazione dell’articolo 6 della CEDU e degli articoli 41 e 47 della Carta. Manifesto errore di diritto ed eccesso di potere. Omessa pronuncia e violazione dell’articolo 296 TFUE.

Il Tribunale ha escluso che la durata del procedimento, avuto riguardo sia alla sola fase amministrativa sia al procedimento nel suo complesso, sarebbe stata eccessiva e che tale durata avrebbe pregiudicato i diritti della difesa della ricorrente, rendendosi così responsabile di un errore di diritto, di un manifesto errore di valutazione e, sotto taluni profili, omettendo di pronunciarsi su talune censure rivolte dalla ricorrente alla decisione della Commissione, erroneamente motivando la sentenza.

Terzo motivo : Violazione dell’articolo 296 TFUE. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza. Omessa pronuncia e manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale è incorso nuovamente in un manifesto errore di diritto, in un manifesto errore di valutazione e ha viziato la sentenza con un'erronea motivazione, laddove ha ritenuto la decisione della Commissione sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).


13.3.2023   

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C 94/28


Impugnazione proposta il 19 gennaio 2023 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-667/19, Ferriere Nord / Commissione

(Causa C-31/23 P)

(2023/C 94/32)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà, B. Comparini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda principale di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final;

conseguentemente, annullare la suddetta decisione della Commissione;

in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final, e per l’effetto la riduzione dell’ammenda irrogata;

conseguentemente, annullare parzialmente la suddetta decisione della Commissione e per l’effetto stabilire una riduzione della sanzione irrogata.

In ogni caso, con condanna della Commissione europea alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

(A)

Motivi di impugnazione volti all’annullamento totale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento totale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019

I

Violazione dei diritti della difesa e delle norme applicabili (art. 266 TFUE; artt. 47 e 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; artt. 14 e 27 reg. 1/2003 (1); artt. 11, 12, 13, 14 reg. 773/2004 (2)) in relazione all’audizione del 23 aprile 2018 e al parere del Comitato consultivo — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione — Valutazioni arbitrarie.

II

Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento — Violazione dei diritti della difesa (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU) — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione.

III

Motivazione viziata o errata circa le ragioni alla base della riapertura del procedimento e dell’adozione di una decisione sanzionatoria (artt. 7 e 23 reg. 1/2003) — Eccesso di potere — Violazione del principio di proporzionalità — Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU — Vizio di motivazione — Inammissibile integrazione argomentativa — Omessa valutazione di fatti ed elementi di prova — Inversione dell’onere probatorio.

IV

Violazione del principio ne bis in idem (art. 50 Carta).

V

Eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE dell’art. 25 del reg. 1/2003 (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 5 TUE) — Estinzione del potere di accertamento e sanzionatorio (artt. 7 e 23 reg. 1/2003).

(B)

Motivi di impugnazione volti all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento parziale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019 e, per l’effetto, alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

VI

Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa (artt. 41, 47, 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 27 reg. 1/2003; art. 11 reg. 773/2004) — Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione.

VII

Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per altre ragioni — Violazione del principio di proporzionalità — Eccessività dell’ammontare — Vizio di motivazione.

VIII

Violazione del principio della parità di trattamento nella riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante — Motivazione tardiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).


13.3.2023   

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C 94/30


Ricorso proposto il 31 gennaio 2023 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-47/23)

(2023/C 94/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 92/43/CEE (1), in relazione ai tipi di habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (Praterie montane da fieno), protetti dalla rete Natura 2000, nei limiti in cui essa

avrebbe omesso, in maniera generale e sistematica, di adottare opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 nelle zone designate, e

avrebbe omesso, in maniera generale e sistematica, di trasmettere alla Commissione dati aggiornati sui tipi di habitat 6510 e 6520 nelle zone designate;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione addebita alla Repubblica federale di Germania di aver sistematicamente violato l’obbligo ad essa incombente, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, di proteggere le zone Natura 2000 dal degrado degli habitat naturali e seminaturali che vi albergano, e ciò in relazione a due importanti tipi di habitat di interesse comunitario, ossia le praterie magre da fieno a bassa altitudine (tipo di habitat 6510) e le praterie montane da fieno (tipo di habitat 6520).

Siffatta sistematica violazione del divieto di degrado risulterebbe, in primo luogo, dai dati trasmessi dalla stessa Germania, i quali mostrerebbero che, tra il 2006 e il 2020, circa la metà della superficie di tali habitat sarebbe andata persa in più di un quarto delle zone Natura 2000 designate dalla Germania per la protezione di detti tipi di habitat.

In secondo luogo, le autorità tedesche ometterebbero sistematicamente di monitorare, su base regolare, lo stato di conservazione dei due tipi di habitat nelle zone di conservazione designate a tal fine.

In terzo luogo, le autorità tedesche ometterebbero sistematicamente di regolamentare i principali fattori di stress per i due tipi di habitat — la mietitura precoce e l’eccessiva fertilizzazione — attraverso l’adozione di misure di protezione giuridicamente vincolanti.

Inoltre, la Germania avrebbe sistematicamente violato il suo obbligo, derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 92/43, di trasmettere periodicamente alla Commissione dati aggiornati in relazione ai due tipi di habitat.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).


Tribunale

13.3.2023   

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C 94/32


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — GEA Group/Commissione

(Causa T-640/16 RENV) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri - Applicazione del massimale del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa - Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione - Ricevibilità - Interesse ad agire - Ammende - Prescrizione - Nozione di “impresa” - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Diritti della difesa - Diritto a un’audizione - Parità di trattamento - Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica - Motivazione»)

(2023/C 94/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, V. Bottka e T. Baumé, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.38.589 — Stabilizzanti termici).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nei procedimenti T-640/16, T-640/16 RENV e C-823/18 P.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


13.3.2023   

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C 94/32


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Capitani / Consiglio

(Causa T-163/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a una procedura legislativa in corso - Gruppi di lavoro del Consiglio - Documenti riguardanti una proposta legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese - Rifiuto parziale di accesso - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»)

(2023/C 94/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, avvocato, e S. Gallagher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Bauerschmidt e K. Pavlaki, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M.H.S. Gijzen et J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer Seitz e R. Shahsavan Eriksson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione SGS 21/000067 del Consiglio dell’Unione europea, del 14 gennaio 2021, con la quale quest’ultimo gli ha negato l’accesso a taluni documenti, recanti il codice «WK», scambiati in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio nell’ambito della procedura legislativa 2016/0107 (COD), aventi ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19).

Dispositivo

1)

La decisione SGS 21/000067 del Consiglio dell’Unione europea, del 14 gennaio 2021, è annullata.

2)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Emilio De Capitani.

3)

Il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


13.3.2023   

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C 94/33


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Neratax / EUIPO — Intrum Hellas e a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy e MORFAT)

(Causa T-528/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi dell’Unione europea denominativi ELLO e MORFAT e figurativi ELLO ERMOL, Ello creamy e MORFAT Creamy - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 94/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Neratax LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentante: V. Katsavos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata, interveniente dinanzi al Tribunale: Intrum Hellas AE Daicheirisis Apaitiseon Apo Daneia kai Pistoseis, già Piraeus Bank SA (Atene, Grecia) (rappresentante: P.-A. Koriatopoulou, avvocata)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Eurobank Ergasias SA (Atene), National Bank of Greece SA (Atene)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2021 (procedimenti R 1295/2020-4, R 1296/2020-4, R 1298/2020-4, R 1299/2020-4 e R 1302/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Neratax LTD è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Intrum Hellas AE Daicheirisis Apaitiseon Apo Daneia kai Pistoseis.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


13.3.2023   

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C 94/34


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Società Navigazione Siciliana / Commissione

(Causa T-666/21) (1)

(«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Esenzione parziale dalle imposte di registro dovute per il trasferimento di elementi patrimoniali tra imprese - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Vantaggio - Beneficiario dell’aiuto - Servizio di interesse economico generale - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Durata eccessiva del procedimento»)

(2023/C 94/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Navigazione Siciliana SCpA (Trapani, Italia) (rappresentanti: R. Nazzini, F. Ruggeri Laderchi, C. Labruna e L. Calini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz, C.-M. Carrega e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento parziale della decisione C(2021) 4268 final della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana, nella parte in cui ha dichiarato incompatibili alcune esenzioni fiscali previste dalla legge del 1o ottobre 2010, n. 163, recante conversione del decreto legge del 5 agosto 2010, n. 125, e ne ha ordinato il recupero e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa della durata eccessiva e irragionevole del procedimento di indagine formale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Società Navigazione Siciliana SCpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


13.3.2023   

IT

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C 94/35


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Causa T-703/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FALUBAZ - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 94/38)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Grucelski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra) (rappresentante: J. Kurzawski, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 agosto 2021 (procedimento R 1681/2020-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 10.01.2022.


13.3.2023   

IT

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C 94/35


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — NS / Parlamento

(Causa T-805/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Riassegnazione - Interesse del servizio - Corrispondenza tra il grado e l’impiego - Perdita di un premio - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere e di procedura»)

(2023/C 94/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NS (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Lázaro Betancor, L. Darie e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021, con cui quest’ultimo l’ha riassegnata a [dati riservati occultati] e, nei limiti del necessario, della decisione del 16 settembre 2021, recante rigetto del suo reclamo, nonché della decisione di ripetizione dell’indebito dell’8 marzo 2021 e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto in seguito a tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

NS è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


13.3.2023   

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C 94/36


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — Scania CV / EUIPO (V8)

(Causa T-320/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V8 - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 94/40)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Scania CV AB (Södertälje, Svezia) (rappresentanti: C. Langenius, P. Sundin e S. Falkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2022 (procedimento R 1868/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 284 del 25.7.2022.


13.3.2023   

IT

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C 94/36


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Dietrich Process Systems / EUIPO — Koch-Glitsch (SCHEIBEL)

(Causa T-351/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SCHEIBEL - Motivo di nullità assoluta - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 94/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: De Dietrich Process Systems GmbH (Magonza, Germania) (rappresentante: M. Körner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e T. Klee, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, Stati Uniti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o aprile 2022 (procedimento R 1107/2021-1).

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o aprile 2022 (procedimento R 1107/2021-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 294 dell’1.8.2022.


13.3.2023   

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C 94/37


Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023 — De Dietrich Process Systems / EUIPO — Koch-Glitsch (KARR)

(Causa T-352/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo KARR - Motivo di nullità assoluta - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 94/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: De Dietrich Process Systems GmbH (Magonza, Germania) (rappresentante: M. Körner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e T. Klee, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, Stati Uniti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o aprile 2022 (procedimento R 1105/2021-1).

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o aprile 2022 (procedimento R 1105/2021-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 294 dell’1.8.2022.


13.3.2023   

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C 94/37


Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Flynn / BCE

(Causa T-675/22)

(2023/C 94/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James T. Flynn (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Dornan, Barrister at Law, e K. Winters, Solicitor)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 1o settembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata») che nega la divulgazione integrale della corrispondenza e dello scambio di documenti tra la Banca centrale europea e la Banca centrale d'Irlanda per quanto riguarda la decisione 2013/211/UE della Banca centrale europea (1), come aveva richiesto il ricorrente;

disporre che siano sostenute le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, della decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea (2). La convenuta ha commesso un errore negando al ricorrente l'accesso alle informazioni richieste adducendo che la divulgazione totale o parziale dei documenti avrebbe arrecato pregiudizio all'interesse pubblico consistente nel tutelare l'integrità delle banconote in euro.

2.

Secondo motivo, sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4, paragrafo l), lettera c), della decisione 2004/258. La convenuta ha commesso un errore negando al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti, in tutto o in parte, adducendo che gli scambi di opinioni tra la BCE e le banche centrali nazionali sono informazioni riservate tutelate dal diritto [dell’Unione].

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4 della decisione 2004/258/CE. La convenuta ha commesso un errore non ravvisando un interesse pubblico prevalente alla divulgazione laddove il ricorrente ha chiesto i documenti ai fini di un procedimento giudiziario e laddove il diniego di divulgazione impedisce o ostacola l'esercizio del diritto all'informazione ai sensi della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non motiva adeguatamente il diniego di accesso ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  Decisione 2013/211/EU della Banca centrale europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (ECB/2013/10) (GU 2013 L 118, pag. 37).

(2)  Decisione 2004/258/EC della Banca centrale europea del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (ECB/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

(3)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).


13.3.2023   

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C 94/38


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Gemelli/Parlamento

(Causa T-804/22)

(2023/C 94/44)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vitaliano Gemelli (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311148), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/39


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Graziani/Parlamento

(Causa T-805/22)

(2023/C 94/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo Alberto Graziani (Fiesole, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311142), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

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C 94/40


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Iacono/Parlamento

(Causa T-806/22)

(2023/C 94/46)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Francesco Iacono (Forio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311133), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/41


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Lombardo/Parlamento

(Causa T-807/22)

(2023/C 94/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Raffaele Lombardo (Catania, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311153), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/41


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Mantovani/Parlamento

(Causa T-808/22)

(2023/C 94/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mantovani (Arconate, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311144), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/42


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Napoletano/Parlamento

(Causa T-809/22)

(2023/C 94/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pasqualina Napoletano (Anzio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311128), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/43


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Nobilia/Parlamento

(Causa T-810/22)

(2023/C 94/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mauro Nobilia (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311156), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Pettinari/Parlamento

(Causa T-811/22)

(2023/C 94/51)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luciano Pettinari (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311127), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Viola/Parlamento

(Causa T-812/22)

(2023/C 94/52)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Viola (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311141), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

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C 94/45


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Sbarbati/Parlamento

(Causa T-813/22)

(2023/C 94/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luciana Sbarbati (Chiaravalle, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311146), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/46


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Ventre/Parlamento

(Causa T-814/22)

(2023/C 94/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Ventre (Formicola, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311164), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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C 94/47


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Aita/Parlamento

(Causa T-815/22)

(2023/C 94/55)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Aita (Campagna, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311174), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/47


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Arroni/Parlamento

(Causa T-816/22)

(2023/C 94/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Aldo Arroni (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311154), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/48


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Bonsignore/Parlamento

(Causa T-817/22)

(2023/C 94/57)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vito Bonsignore (Torino, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311170), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/49


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Carollo/Parlamento

(Causa T-818/22)

(2023/C 94/58)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Carollo (Torri di Quartesolo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311159), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/50


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Catasta/Parlamento

(Causa T-819/22)

(2023/C 94/59)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Anna Catasta (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311125), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/50


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Coppo Gavazzi/Parlamento

(Causa T-820/22)

(2023/C 94/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311149), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/51


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Di Meo/Parlamento

(Causa T-821/22)

(2023/C 94/61)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Maria Di Meo (Cellole, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311176), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/52


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Di Prima/Parlamento

(Causa T-822/22)

(2023/C 94/62)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Di Prima (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311132), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/53


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Dupuis/Parlamento

(Causa T-823/22)

(2023/C 94/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Olivier Dupuis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311143), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/53


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Filippi/Parlamento

(Causa T-824/22)

(2023/C 94/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Livio Filippi (Carpi, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311124), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/54


Ricorso proposto il 29 dicembre 2022 — Cucurnia/Parlamento

(Causa T-825/22)

(2023/C 94/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Fiammetta Cucurnia (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D313509), del 28 novembre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/55


Ricorso proposto il 29 dicembre 2022 — Gallenzi/Parlamento

(Causa T-826/22)

(2023/C 94/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Gallenzi (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D313497), del 28 novembre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/56


Ricorso proposto il 19 gennaio 2023 — Beauty Boutique/EUIPO — Lightningbolt Europe (Forma di un fulmine)

(Causa T-12/23)

(2023/C 94/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beauty Boutique (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Nowakowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lightningbolt Europe Europe SA (São Cosme Vale, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Forma di un fulmine) — Domanda di registrazione n. 18 249 030

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 05/10/2022 @@ nel procedimento R 668/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente (se applicabile) alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/56


Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Romania / Commissione

(Causa T-15/23)

(2023/C 94/68)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L.-E. Baţagoi, O.-C. Ichim e M. Chicu, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2022/2261 della Commissione europea, dell’11 novembre 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte concernente le rettifiche finanziarie una tantum applicate alla Romania per violazione del diritto UE in relazione ai pagamenti per gli anni di domanda 2018 e 2019 (esercizi finanziari 2019 e 2020) — per un importo pari a EUR 2 515 141,78;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un abuso di potere da parte della Commissione in sede di esclusione di taluni importi dal finanziamento UE sulla base dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013

La Commissione sarebbe incorsa in errore nel ritenere che — per quanto concerne la misura 10 (in base alla quale si concedono contributi a fini agro-ambientali e climatici) e la misura 13 (in base alla quale si concedono contributi per zone che devono far fronte a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) 2014-2020 — le autorità rumene avrebbero violato l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 640/2014. L’istituzione UE avrebbe ritenuto, a torto, che la superficie massima ammessa al finanziamento sia stata calcolata in funzione dei limiti amministrativi delle unità amministrative territoriali (UAT), il che avrebbe condotto a pagamenti per superfici che non ne avrebbero avuto diritto. La Commissione sarebbe incorsa parimenti in errore quando ha ritenuto che — per quanto concerne la misura 8, submisura 8.1 (in base alla quale si concedono contributi per il rimboschimento) del PNSR 2014-2020 — le autorità rumene avrebbero violato l’articolo 30 del regolamento n. 1306/2013, e l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 809/2014, in quanto esisterebbe un doppio finanziamento per, da un lato, contributi relativi alla perdita di rendite agricole nel quadro della misura 8, submisura 8.1, e, dall’altro, contributi per il rimboschimento. L’istituzione UE avrebbe ritenuto, a torto, che questi due contributi abbiano la medesima natura e compensino i medesimi costi.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto non avrebbe motivato adeguatamente l’esistenza delle violazioni addebitate, e non avrebbe illustrato in modo soddisfacente le ragioni per le quali non sono stati accolti gli argomenti invocati e reiterati costantemente dalle autorità rumene competenti nel corso del dialogo fra le amministrazioni che ha preceduto l’adozione della decisione controversa.


(1)  Notificata alle autorità rumene in data 14.11.2022 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) n. L 299, del 18.11.2022; in prosieguo: la «decisione 2022/2261».


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/57


Ricorso proposto il 24 gennaio 2023 — Noyan Abr Arvan/Consiglio

(Causa T-23/23)

(2023/C 94/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Noyan Abr Arvan Private JC (Tehran, Iran) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), nella parte in cui riguarda l’inserimento della ricorrente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio;

dichiarare inapplicabile il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (2) (in prosieguo: il «regolamento 359/2011»), nella parte in cui riguarda l’inserimento della ricorrente nell’allegato I del regolamento 359/2011; e

condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio ha rappresentato i fatti in modo manifestamente erroneo e ha commesso un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 263 TFUE e degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.

2.

Secondo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione (adeguata) e di fornire una motivazione che soddisfi gli standard di qualità applicabili (in particolare, relativamente all’obiettività dei criteri applicati, alla considerazione degli interessi della ricorrente, alla proporzionalità del processo decisionale, alla considerazione degli interessi dei fornitori dell’Unione, alla parità di trattamento della ricorrente, al rispetto del principio di non discriminazione, all’esclusione dell’arbitrarietà nel processo decisionale e all’esclusione dello sviamento di potere nel processo decisionale), in contrasto con gli articoli 263 e 296 TFUE e con gli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.

3.

Terzo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio viola i diritti della difesa della ricorrente, in particolare il diritto di essere ascoltata e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.


(1)  GU 2022, L 293I, pag. 16.

(2)  GU 2011, L 100, pag. 1.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/58


Ricorso proposto il 25 gennaio 2023 — UF / Commissione

(Causa T-24/23)

(2023/C 94/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UF (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 6 aprile 2022 di licenziare il ricorrente;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente una somma fissata ex aequo et bono per il danno morale causato, nonché al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, dei suoi diritti della difesa, dell’obbligo di sollecitudine e del principio di proporzionalità.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/59


Ricorso proposto il 27 gennaio 2023 — Orgatex / EUIPO — Longton (Bodenmarkierung)

(Causa T-25/23)

(2023/C 94/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Orgatex GmbH & Co. KG (Langenfeld, Germania) (rappresentanti: G. Jacobs, M. Maybaum e M. Dümenil, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Lawrence Longton (Brindle, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea «Bodenmarkierung» — Disegno o modello dell’Unione europea n. 1112155-0001

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2022 nel procedimento R 110/2022-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso, comprese, in particolare, quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


13.3.2023   

IT

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C 94/59


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Feed/EUIPO — The Feed.com (Feed.)

(Causa T-26/23)

(2023/C 94/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Feed SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Feed.com, Inc. (Broomfield, Colorado, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Feed.» — Domanda di registrazione n. 18 096 681

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2022 nel procedimento R 552/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la società The Feed.com, Inc. a sopportare le proprie spese nonché a sopportare congiuntamente quelle sostenute dalla Feed SA, incluse le spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/60


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Feed / EUIPO — The Feed.com (THE FEED)

(Causa T-27/23)

(2023/C 94/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Feed SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Feed.com, Inc. (Broomfield, Colorado, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «THE FEED» — Marchio dell’Unione europea n. 12 392 651

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 novembre 2022 nel procedimento R 1905/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto essa ha:

1.

considerato che l’uso del marchio «THE FEED» n. 12 392 651 è stato dimostrato per i «servizi di negozi al dettaglio on-line in relazione ad alimenti sostitutivi di pasti, alimenti energetici, barrette nutrizionali, gel energetici, miscele energetiche, integratori energetici e bevande energetiche; vendite di alimenti sostitutivi di pasti, alimenti energetici, barrette nutrizionali, gel energetici, miscele energetiche, integratori energetici e bevande energetiche»;

2.

respinto la domanda di decadenza presentata dalla ricorrente per i succitati servizi;

rinviare la causa dinanzi all’EUIPO affinché sia pronunciata la decadenza del marchio «THE FEED» n. 12 392 651 per i «servizi di negozi al dettaglio on-line in relazione ad alimenti sostitutivi di pasti, alimenti energetici, barrette nutrizionali, gel energetici, miscele energetiche, integratori energetici e bevande energetiche; vendite di alimenti sostitutivi di pasti, alimenti energetici, barrette nutrizionali, gel energetici, miscele energetiche, integratori energetici e bevande energetiche».

condannare in solido l’EUIPO e la società The Feed.com, Inc. a rimborsare le spese sostenute dalla Feed SA nell’ambito del presente procedimento e di quelli dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


13.3.2023   

IT

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C 94/61


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Vobro / EUIPO — Mieszko (CHERRY Passion)

(Causa T-29/23)

(2023/C 94/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vobro sp. z o.o. (Brodnica, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mieszko S.A. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «CHERRY Passion» — Domanda di registrazione n. 18 204 993

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2022 nel procedimento R 2073/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

rinviare la causa all’EUIPO per il riesame, o

modificare la decisione impugnata dichiarando che non sussistono impedimenti alla registrazione relativi del marchio dell’Unione europea n. 18 204 993 «CHERRY Passion» per tutti i prodotti della classe 30 e che il marchio deve essere registrato;

statuire sulle spese a favore della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto;

violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/62


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — QN/eu-LISA

(Causa T-31/23)

(2023/C 94/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QN (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare gli atti impugnati;

condannare la convenuta al pagamento di un importo di EUR 4 000 a titolo di risarcimento danni;

mettere le spese a carico esclusivo della convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), del 5 agosto 2022, che conferma il rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2021, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, segnatamente sulla mancanza di coerenza degli atti impugnati, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto tra i voti aritmetici e le valutazioni scritte del rapporto informativo.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto concerne la valutazione aritmetica del ricorrente, a causa della mancanza di coesione e di coerenza della suddetta valutazione con le valutazioni scritte del rapporto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole che disciplinano la compilazione dei rapporti informativi, sullo sviamento di procedura, sull’abuso di potere, nonché sulla violazione del dovere di imparzialità, in particolare dato che il primo valutatore del ricorrente ha modificato il suo progetto di rapporto in funzione degli sviluppi di un altro procedimento concernente il ricorrente, vale a dire un procedimento di indagine amministrativa.

4.

Quarto motivo, vertente sul superamento dei termini regolamentari per la stesura del rapporto controverso.

5.

Quinto motivo, vertente su errori di fatto e di calcolo. Il ricorrente stima a tal riguardo che l’applicazione di coefficienti e di regole di arrotondamento errati hanno condotto a un voto complessivo cumulativo errato.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sulla base del rilievo che lo scambio verbale tra il ricorrente e il suo valutatore d’appello ha avuto come oggetto soltanto una parte delle osservazioni formulate dal ricorrente sul progetto di rapporto.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/63


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Domator 24 / EUIPO — Acer (PREDATOR)

(Causa T-33/23)

(2023/C 94/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Domator24 sp. z o.o (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Gawliczek, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acer, Inc. (Taipei, Taiwan)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «PREDATOR» — Marchio dell’Unione europea n. 16 757 262

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 09/11/2022 nel procedimento R 381/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata dell’EUIPO del 9 novembre 2022 (punti 1 e 2 del dispositivo) e dichiarare che, nel caso di specie, non sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, e di conseguenza la decisione di primo grado rimane in vigore e la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’unione europea EUTM-016757262 «PREDATOR» è respinta nella sua interezza;

condannare il rimborso alla ricorrente delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nonché, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, delle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

condannare l’interveniente, nel caso in cui partecipasse al procedimento, a sopportare le proprie spese ad esso collegate.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (Versione codificata);

violazione delle norme sulla libera valutazione delle prove e violazione dell’articolo 95, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/64


Ricorso proposto il 1o febbraio 2023 — Daimler Truck / EUIPO (YOUR PERFORMANCE PLUS)

(Causa T-35/23)

(2023/C 94/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler Truck AG (Leinfelden-Echterdingen, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «YOUR PERFORMANCE PLUS» — Domanda di registrazione n. 18 464 821

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2022 nel procedimento R 527/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.