ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
13 marzo 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2023/C 93/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 marzo 2023, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Hrvatska narodna banka, (BCE/2023/4)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 93/02

Comunicazione della Commissione — Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2023

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 93/03

Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ( 1 )

32

2023/C 93/04

Sintesi della Decisione della Commissione del 13 gennaio 2022 che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.9343 - Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) (notificata con il numero di documento C(2022)63)  ( 1 )

35

2023/C 93/05

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 10 gennaio 2022 relativa a una decisione nel caso M.9343 HHIH/DSME Riunione in audioconferenza via Skype for Business — Relatore: Svezia ( 1 )

39

2023/C 93/06

Tassi di cambio dell'euro — 10 marzo 2023

40


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 93/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11031 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

41


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 marzo 2023

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Hrvatska narodna banka

(BCE/2023/4)

(2023/C 93/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Hrvatska narodna banka, KPMG Croatia d.o.o., terminerà dopo la revisione per l’esercizio finanziario 2024. A partire dal 1o gennaio 2023 la Hrvatska narodna banka è soggetta all’articolo 27.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. È pertanto necessario che il Consiglio approvi, su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE, gli attuali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che KPMG Croatia d.o.o. effettui la revisione esterna della Hrvatska narodna banka per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2024.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 marzo 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2023

(2023/C 93/02)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea (1), la Commissione deve adottare un «programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea».

La presente comunicazione della Commissione individua pertanto le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere per il 2023 e definisce gli obiettivi e le politiche specifici per tali norme e prodotti (cfr. allegato).

Tale azione in tema di normazione europea è integrata nelle politiche dell'Unione e contribuisce al rafforzamento del ruolo guida dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale, per un mercato unico resiliente, verde e digitale. Essa sostiene l'attuazione di priorità politiche quali:

il Green Deal europeo;

il decennio digitale europeo;

la nuova strategia industriale della Commissione; e

un'Europa più forte nel mondo.

Le norme da un lato sostengono queste politiche affinché i prodotti e i servizi dell'UE siano competitivi in tutto il mondo e riflettano le considerazioni più avanzate in fatto di sicurezza, salute, società e ambiente e, dall'altro, favoriscono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Alla luce della crescente assertività di alcuni attori nei processi di normazione internazionale e della crescente politicizzazione delle norme, il programma di lavoro annuale dell'UE per la normazione europea per il 2023 continua a seguire un approccio più strategico alla normazione, rafforzando così la voce dell'UE come leader nella normazione globale.

L'allegato della presente comunicazione contiene azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell'Unione, confermandone dunque il ruolo guida nella definizione di norme a livello mondiale. Conformemente alla strategia di normazione (2) del 2 febbraio 2022, da quest'anno la Commissione definisce un elenco di priorità nel programma di lavoro annuale dell'UE per la normazione europea al fine di sostenere le politiche più importanti, che meritano un'attenzione maggiore da parte del sistema europeo di normazione. Quest'anno la Commissione ha individuato come priorità strategiche azioni di normazione relative all'idrogeno, all'elettricità da energia solare per i sistemi energetici, al passaporto digitale dei prodotti, alle materie prime critiche, alla cibersicurezza, alla quantistica e all'applicazione della legge sui servizi digitali.

A livello internazionale, la Commissione continuerà a collaborare con i partner internazionali in materia di normazione, come dimostrano i partenariati digitali con il Giappone, la Corea del Sud e Singapore, il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e il «Gruppo dei 7» (G7). La Commissione sosterrà ulteriormente i processi di normazione internazionale in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quali l'apertura, la trasparenza, l'imparzialità e il consenso. La cooperazione internazionale sulla ricerca e l'innovazione è altrettanto importante per promuovere il ruolo guida dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale, come indicato nell'approccio globale alla ricerca e all'innovazione (3).

La Commissione si impegnerà affinché, in ogni accordo di libero scambio che negozia, la normazione sia una parte essenziale del capitolo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi e alle buone pratiche normative. Inoltre, la Commissione porterà avanti il dialogo con altri paesi per esaminare possibili ambiti di cooperazione sulle sfide globali.


(1)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(2)  COM(2022) 31.

(3)  COM(2021) 252.


ALLEGATO

Riepilogo

Il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2023 contiene 84 azioni divise in quattro categorie principali:

Transizione verde

Transizione digitale

Resilienza delle industrie europee

Mercato interno per i prodotti e i servizi

Fra le priorità strategiche per il 2023 rientrano:

1.

Infrastrutture dell’idrogeno, sostegno all’uso dell’idrogeno e stoccaggio dell’idrogeno (azioni 1 e 2)

2.

Integrazione dell’elettricità da energia solare nel sistema energetico, fotovoltaico (azione 3)

3.

Prospezione, estrazione, raffinazione e riciclaggio delle materie prime critiche (azione 4)

4.

Cibersicurezza e requisiti di accessibilità (azioni 5 e 6)

5.

Adozione del passaporto digitale dei prodotti (azione 7)

6.

Tecnologie per il calcolo ad alte prestazioni europeo e l’infrastruttura europea di comunicazione quantistica (azione 8)

7.

Applicazione della legge sui servizi digitali attraverso mezzi tecnologici (azione 9)

8.

Scambio affidabile di dati (azioni 10-13)

9.

Sicurezza delle pompe di calore (azione 14)

Le azioni nell'ambito della transizione verde mirano a sostenere gli obiettivi seguenti:

Transizione energetica e riduzione dei consumi energetici

Commercio transfrontaliero e consumo di biometano (azione 15)

Progettazione ecocompatibile e requisiti in materia di etichettatura energetica per ridurre il consumo energetico (azioni da 16 a 42)

Maggiore inverdimento e resilienza ai cambiamenti climatici degli edifici e dei materiali da costruzione (azioni da 43 a 46)

Agevolazione dell'uso delle stazioni di ricarica elettrica da parte di persone con disabilità (azione 47)

Caricabatterie wireless standardizzati per telefoni cellulari (azione 48)

Qualità dell'ambiente

Prestazioni ambientali delle batterie e restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (azioni 49 e 50)

Progettazione circolare, produzione, riutilizzo e riciclaggio dei veicoli e dei relativi componenti (azione 51)

Qualità dell'aria ambiente (azioni da 52 a 54)

Riduzione delle emissioni di metano (azione 55)

Qualità delle acque, trattamento delle acque reflue e riduzione delle microplastiche rilasciate nell'ambiente (azioni da 56 a 58)

Le azioni nell'ambito della transizione digitale mirano a sostenere gli obiettivi seguenti (1):

Sicurezza e accessibilità

Sicurezza e affidabilità dell'IA (azione 59)

Verifica online dell'età (azione 60)

Impiego di nuove tecnologie TIC

Interoperabilità dell'internet delle cose nell'edge computing e nello swarm computing (azione 61)

Impiego dei registri elettronici e dell'infrastruttura europea di servizi blockchain (azioni 62 e 63)

Interoperabilità degli spazi di dati utilizzati nelle città intelligenti dell'UE, gemelli digitali (azione 64)

Le azioni nell'ambito della resilienza mirano a sostenere gli obiettivi seguenti:

Materiali critici

Nuovi multimateriali e funzioni per la produzione additiva (azione 65)

Materie prime critiche per batterie (azione 66)

Disponibilità dei materiali necessari per la produzione di vaccini (azione 67)

Sistema satellitare europeo e infrastrutture spaziali europee

Realizzazione di un sistema europeo sicuro di comunicazione satellitare (azione 68)

Protezione delle infrastrutture spaziali europee e maggiore diffusione sul mercato di dati e servizi spaziali (azione 69)

Le azioni nell'ambito del mercato interno per i prodotti e i servizi sostengono gli obiettivi seguenti:

Qualità, sicurezza e accesso per le PMI

Qualità e sicurezza dei dispositivi medici (azione 70)

Sicurezza dei giocattoli (azione 71)

Miglioramento della sicurezza delle attrezzature a pressione e agevolazione dell'accesso delle PMI a tali attrezzature (azione 72)

Miglioramento dell'accesso delle PMI al mercato dei recipienti semplici a pressione (azione 73)

Sicurezza delle macchine (azione 74)

Sicurezza degli ascensori (azione 75)

Sicurezza degli impianti a fune (azione 76)

Sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (azione 77)

Sicurezza dei prodotti di consumo (azione 78)

Mantenimento dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature radio dopo l'aggiornamento del software (azione 79)

Apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (azione 80)

Dispositivi di protezione individuale (azione 81)

Rendere le norme armonizzate inclusive o attente alla dimensione di genere (azione 82)

Interoperabilità e affidabilità

Sistemi di misura corretti e rintracciabili per proteggere il pubblico dalle misurazioni non corrette (azione 83)

Interoperabilità del sistema ferroviario (azione 84)

Dizionario di dati per i servizi finanziari (azione 85)

Servizi e commercio transfrontalieri

Eliminazione delle prove aggiuntive per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e i prodotti per strutture metalliche (azioni 86 e 87)

Un mercato dei servizi per le apparecchiature da ufficio (azione 88)

Azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea a sostegno delle priorità strategiche

Rif.

Titolo

Riferimento

Norme europee / prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

1

Tecnologie e componenti per l’idrogeno

Proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021) 804 final)

Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2021) 557 final)

Elaborazione di norme europee sulla qualità, la tecnologia e la sicurezza per la produzione e l’uso dell’idrogeno.

Miglioramento dello sviluppo e della manutenzione delle componenti tecnologiche e delle infrastrutture dell’idrogeno nel mercato unico.

2

Trasporto e stoccaggio dell’idrogeno

Regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021) 803 final)

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di nuove norme europee per la qualità e la sicurezza dell’idrogeno, pertinenti per l’iniezione nell’apposita rete dell’idrogeno e altri usi finali, compresi i combustibili a base di idrogeno.

Consentire e promuovere la diffusione di metodi di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno che faciliteranno la sostituzione dei combustibili fossili e delle materie prime nei settori difficili da decarbonizzare.

3

Tecnologie a corrente continua a bassa tensione

Strategia dell’UE per l’energia solare (COM(2022) 221 final)

Elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea a sostegno dell’integrazione dell’elettricità da energia solare nel sistema energetico.

Contributo alla diffusione rapida di tecnologie basate sul solare fotovoltaico e sul solare termico.

4

Materie prime critiche

Normativa europea sulle materie prime critiche (PLAN/2022/1733)

Elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno della prospezione, estrazione, raffinazione e riciclaggio delle materie prime critiche.

L’obiettivo di questa azione è rafforzare la catena del valore delle materie prime critiche dell’UE per sostenere le transizioni verde e digitale e consolidare la resilienza dell’UE.

5

Requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali

Proposta di regolamento sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (legge sulla ciberresilienza) (COM(2022) 454 final)

Elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea in linea con le specifiche essenziali in materia di cibersicurezza definite dalla legge sulla ciberresilienza e riguardanti in particolare:

i)

le specifiche di sicurezza in relazione alle proprietà dei prodotti con elementi digitali e le specifiche relative alla gestione delle vulnerabilità;

ii)

le metodologie riguardanti i livelli di garanzia dei prodotti con elementi digitali di cui sopra;

iii)

le metodologie di valutazione dei rischi connessi alla cibersicurezza associati ai prodotti con elementi digitali.

L’obiettivo principale è creare le condizioni per lo sviluppo di prodotti con elementi digitali sicuri, facendo in modo che i prodotti hardware e software siano immessi sul mercato con minori vulnerabilità e che i fabbricanti prendano la sicurezza in seria considerazione durante l’intero ciclo di vita dei prodotti.

6

Requisiti di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi,

Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Revisione delle norme EN 301 549 , EN 17210, EN 17161 e delle relazioni tecniche CEN/CLC/ETSI TR 101551 e CEN/CLC/ETSI TR 101552. Inoltre, elaborazione di tre nuove norme armonizzate a sostegno della richiesta di normazione M/587 – C(2022)6456. È necessario considerare gli ultimi sviluppi registrati nei settori interessati.

Maggiore accessibilità alle TIC, compresi i siti web e le applicazioni mobili, risposta ai servizi di emergenza (112), fornitura di servizi di informazione e assistenza non digitali per le persone con disabilità.

7

Passaporto digitale dei prodotti

Proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (COM(2022) 142 final)

Elaborazione e revisione di norme per l'adozione del passaporto digitale dei prodotti. Tali serie di norme e protocolli riguarderanno quanto segue:

vettori di dati e identificativi univoci;

gestione dei diritti di accesso;

interoperabilità (tecnica, semantica e organizzativa), anche per i protocolli e i formati di scambio dei dati;

memorizzazione dei dati;

trattamento dei dati (inserimento, modifica, aggiornamento);

autenticazione, affidabilità e integrità dei dati;

sicurezza dei dati e tutela della privacy.

L’obiettivo di questa azione è aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli, consentire ad altri soggetti, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni, mediante la messa a disposizione delle informazioni sui prodotti ai vari soggetti lungo l’intera catena del valore.

8

Tecnologie quantistiche

COM/2021/118 final/2 - 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade

Sviluppo di norme europee per le catene di approvvigionamento di computer quantistici e architetture di comunicazione modulari e le relative tecnologie abilitanti per il calcolo ad alte prestazioni europeo e l'infrastruttura europea di comunicazione quantistica.

Elaborazione di nuove norme europee o revisione delle norme europee esistenti in materia di sicurezza, privacy e cibersicurezza delle tecnologie di calcolo e comunicazione quantistica.

Elaborazione di norme europee per catene di approvvigionamento affidabili di sorgenti, sensori e dispositivi metrologici quantistici.

I principali obiettivi sono:

i)

garantire la raccolta sistematica delle necessità di normazione dell’industria (start-up, PMI, grandi industrie ecc.) e promuovere attività di normazione presso gli esperti del settore al fine di sostenere tali attività;

ii)

garantire la qualità e sicurezza di prodotti e servizi della tecnologia quantistica e la loro interoperabilità, fondamentale per lo sviluppo (commerciale) di tale tecnologia e di infrastrutture paneuropee; fare in modo che si instauri fiducia tra i fornitori, i clienti e i prestatori di servizi;

iii)

orientare la normazione in base alla politica dell’UE.

9

Servizi digitali

Proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final)

Revisione delle norme europee esistenti ed elaborazione di nuove norme europee a sostegno degli elementi elencati all’articolo 34 della legge sui servizi digitali.

L’obiettivo di questa azione è favorire l’applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali che possono implicare l’implementazione di tecnologia.

10

Contratti intelligenti

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (legge sui dati) (COM(2022) 68 final)

Elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea che soddisfino determinate specifiche essenziali per i contratti intelligenti, come stabilito nell’imminente legge sui dati.

L'obiettivo principale è fare in modo che i contratti intelligenti utilizzati per la condivisione dei dati siano affidabili e interoperabili, in modo da poter essere utilizzati a sostegno dello scambio e della messa in comune di dati.

Queste norme favoriranno inoltre gli appalti commerciali e pre-commerciali per le applicazioni blockchain basate sulla tecnologia di registro digitale.

11

Appalti pubblici

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici

Elaborazione di norme europee per l’intero ciclo di vita degli appalti elettronici al fine di garantire o rafforzare l’interoperabilità tra i diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica.

Questa azione mira all’eliminazione degli ostacoli all’interoperabilità degli appalti elettronici, non solo all’interno di ciascuno Stato membro ma anche e soprattutto tra gli Stati membri.

12

Condivisione dei dati

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (legge sui dati) (COM(2022) 68 final)

Elaborazione di norme, specifiche e orientamenti per l’interoperabilità dei dati e della condivisione dei dati in linea con gli obiettivi della normativa sui dati, che indica le specifiche di interoperabilità fondamentali, e il capitolo sull’economia dei dati del programma continuativo per la normazione delle TIC. Tale intervento dovrebbe basarsi sulle priorità che il comitato europeo per l’innovazione in materia di dati ha attribuito alle norme, come definito nella legge sulla governance dei dati. In tale ambito dovrebbe inoltre essere preso in considerazione il lavoro svolto per l’istituzione degli spazi comuni europei di dati, compresi i relativi spazi di dati settoriali.

L'obiettivo principale è garantire che l'interoperabilità relativa ai diversi aspetti dei dati funzioni in modo che l'accesso ai dati, la loro condivisione e la loro federazione avvengano senza interruzioni.

Laddove le norme esistenti non consentono un'adeguata interoperabilità, gli obiettivi specifici sono lo sviluppo di norme, specifiche e orientamenti per l'interoperabilità dei dati, la federazione cloud-to-edge delle piattaforme di dati, i servizi di trattamento dei dati e gli spazi di dati.

13

Servizio europeo di telepedaggio

Direttiva (UE) 2019/520 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione

Aggiornamento delle norme europee esistenti per le interfacce elettroniche destinate a essere utilizzate dai fornitori di servizi di telepedaggio e dagli esattori di pedaggi europei, riguardanti anche la tecnologia di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) tra le tecnologie adoperate per le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi.

L’obiettivo principale è ottenere un livello elevato di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale per gli utenti di tutta l’UE, nonché pari condizioni di concorrenza tra gli operatori economici attivi nel settore della tariffazione stradale e del telepedaggio, in particolare le piccole e medie imprese.

14

Sicurezza delle pompe di calore

Direttiva 2014/35/UE concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Elaborazione di norme europee che aumentino la sicurezza delle pompe di calore sulla base dell’ultima edizione pubblicata della norma internazionale IEC 60335-2-40.

L’obiettivo di questa azione è velocizzare la pubblicazione di una norma armonizzata aggiornata relativa all’uso sicuro delle pompe di calore nell’ambito della direttiva 2014/35/UE, al fine di promuovere un uso maggiore delle pompe di calore.

Azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea a sostegno della transizione verde

Rif.

Titolo

Riferimento

Norme europee / prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

15

Norme sulla qualità del biometano

Piano REPowerEU (COM(2022) 230),

Fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e obiettivi per il biometano (SWD(2022) 230)

Proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021) 804 final)

Revisione delle norme EN 16726 ed EN 16723 al fine di garantire che i diversi livelli di tolleranza di ossigeno degli Stati membri non creino ostacoli al commercio e ai flussi transfrontalieri di biometano. I sistemi di trasmissione adiacenti dovrebbero rimanere liberi di concordare livelli di tenore di ossigeno più elevati per i punti di interconnessione transfrontalieri.

Agevolazione del commercio transfrontaliero di biometano, in quanto la quota di biometano nelle reti del gas crescerà in modo significativo nei prossimi anni, soprattutto nei paesi piccoli in cui la produzione nazionale ha già raggiunto o raggiungerà quote significative nelle reti del gas naturale entro il 2030.

Sostegno al consumo di volumi crescenti di biometano, in quanto gli Stati membri dell'UE perseguono collettivamente l'obiettivo di 35 miliardi di metri cubi di produzione interna di biometano entro il 2030, come proposto nella comunicazione REPowerEU (COM(2022) 108 final) e nel piano d'azione (COM(2022) 230 final).

16

Progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua

Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico delle pompe per acqua, prendendo in considerazione un approccio esteso al prodotto e possibilmente valutando altri aspetti come quelli legati all’economia circolare.

17

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico

Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico

Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico e migliorare l’efficienza delle risorse delle lavastoviglie.

18

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione professionali

Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione professionali.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione professionali.

19

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle unità di ventilazione

Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle unità di ventilazione.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico delle unità di ventilazione.

20

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico e migliorare l’efficienza delle risorse delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico.

21

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei computer

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per computer e server mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi riconosciuti come i più avanzati.

Riduzione del consumo di energia dei computer e dei server informatici.

22

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di cottura

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di cottura.

Riduzione del consumo energetico degli apparecchi di cottura.

23

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei display elettronici

Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici e integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i display elettronici che riguardino la funzione di codifica a gamma dinamica ampia (HDR) e i livelli di risoluzione superiori a 4K (o HD), stabilendo un metodo di prova specifico per i comportamenti dei sistemi di controllo automatico della luminosità (ABC) e adeguando i metodi di verifica del contenuto di additivi plastici.

Riduzione del consumo energetico dei display elettronici (televisori, monitor) per quanto riguarda l’HDR e i livelli di risoluzione superiori a 4K (o HD) stabilendo un metodo di prova specifico per i sistemi di controllo automatico della luminosità (ABC) e adeguando i metodi di verifica del contenuto di additivi plastici.

24

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE

e

regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le procedure e i metodi di misurazione dei parametri richiesti per quanto riguarda:

lampade fluorescenti e lampade a scarica ad alta intensità;

alimentatori in grado di far funzionare tali lampade;

apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

apparecchi per l'illuminazione degli uffici;

apparecchi per l'illuminazione stradale.

Riduzione del consumo energetico delle sorgenti luminose per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 41,9 TWh nel 2030.

25

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

e

regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Riduzione del consumo di energia e ulteriore limitazione dell’impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

26

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido.

Riduzione del consumo di energia e ulteriore limitazione dell’impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido.

27

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi)

Regolamento PLAN/2020/7002 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi)

e

regolamento delegato PLAN/2020/7007 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi)

Elaborazione di nuove norme per i prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi) a sostegno della misurazione e del calcolo dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Riduzione degli impatti ambientali associati ai prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi).

28

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione

Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di refrigerazione a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Riduzione del consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 10 TWh nel 2030.

29

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE e, dell’1 ottobre 2019

regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta riguardanti i metodi e i calcoli per la misurazione dei parametri richiesti.

Riduzione del consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 48 TWh nel 2030.

30

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica di telefoni cellulari e tablet

Regolamento PLAN/2020/9213 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di telefoni cellulari e tablet e

regolamento delegato PLAN/2020/9217 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica di telefoni cellulari e tablet

Elaborazione di nuove norme per telefoni cellulari e tablet a sostegno della misurazione e del calcolo dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Riduzione degli impatti ambientali associati a telefoni cellulari e tablet.

31

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido.

32

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente

Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

e

regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Normazione delle specifiche relative al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti nell’UE. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico e le prestazioni ambientali di tali prodotti.

33

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle asciugabiancheria

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico.

L’obiettivo principale è la riduzione del consumo energetico delle asciugabiancheria per uso domestico.

34

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli aspirapolvere

Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli aspirapolvere a sostegno della misurazione dei parametri pertinenti del prodotto utilizzando metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Riduzione del consumo energetico degli aspirapolvere durante l’uso.

35

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli scaldacqua

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda come modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016

e

regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda a sostegno della misurazione dei parametri pertinenti del prodotto mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione i metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

Normazione delle specifiche relative al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli scaldacqua e delle specifiche relative alle perdite di carico dei serbatoi per l’acqua calda nell’UE. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico e le prestazioni ambientali di tali prodotti.

36

Progettazione ecocompatibile dei trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i metodi di misurazione e calcolo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico dei trasformatori.

37

Progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e delle pompe di calore aria-aria

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori come modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i condizionatori d’aria e le pompe di calore aria-aria mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati.

Riduzione del consumo energetico dei condizionatori d’aria e delle pompe di calore aria-aria durante l’uso e del relativo livello di potenza sonora.

38

Progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione

Revisione delle norme esistenti, tenendo conto di quanto segue:

1)

definizione delle specifiche di efficienza delle risorse, tra cui l’identificazione e il riutilizzo di terre rare nei motori a magneti permanenti;

2)

definizione del livello delle tolleranze ammesse a fini della verifica;

3)

definizione dei metodi e delle classi energetiche per i motori con una tensione nominale superiore a 1 000 V;

4)

definizione delle combinazioni di motori e variatori di velocità immessi insieme sul mercato e dei variatori di velocità integrati (variatori compatti);

5)

aggiunta di altri tipi di motori all’ambito di applicazione, fra cui i motori a magneti permanenti.

Definizione di metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per la misurazione del consumo energetico dei motori elettrici, al fine di ridurne il tasso di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

39

Progettazione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Progetto di proposta di regolamento (UE).../... della Commissione che stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione - PLAN/2016/444.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Riduzione del consumo di energia nei modi stand-by, spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

40

Progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli alimentatori esterni a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

L’obiettivo principale è la normazione del consumo di energia degli alimentatori esterni, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

41

Progettazione ecocompatibile dei ventilatori per usi industriali

Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per consentire un approccio esteso ai prodotti, in particolare individuando un numero sufficiente di punti di funzionamento e un metodo di interpolazione/calcolo e/o una curva caratteristica. Integrazione dei metodi di misurazione diretta con adeguati metodi di calcolo/interpolazione e quantificazione della loro validità. Definizione di metodi per i ventilatori circolanti e i ventilatori di grandi dimensioni, ad esempio mediante estrapolazione da modelli scalati.

Definizione di metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per la misurazione del consumo energetico dei ventilatori per usi industriali, al fine di ridurne il tasso di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

42

Progettazione ecocompatibile dei variatori di velocità

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione

Revisione delle norme esistenti unitamente a quanto segue:

1)

valutazione delle perdite dei sistemi direttamente associate ai variatori di velocità, in particolare per le perdite indotte a monte della rete quando la corrente di ingresso non è sinusoidale, e le perdite armoniche indotte a valle del motore;

2)

definizione del livello delle tolleranze ammesse a fini di verifica;

3)

se del caso, aggiunta di classi energetiche per promuovere variatori più efficienti;

4)

definizione di specifiche per combinazioni di motori e variatori di velocità immessi insieme sul mercato e per i variatori di velocità integrati (variatori compatti);

5)

aggiunta di altri tipi di variatori di velocità nell’ambito di applicazione.

Definizione di metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per la misurazione del consumo energetico/delle perdite di energia dei variatori di velocità, al fine di ridurne il tasso di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

43

Assorbimento della CO2 nei prodotti da costruzione

Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final)

Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021) 800 final)

Elaborazione di un quadro armonizzato per l’analisi del ciclo di vita dinamico che tenga conto con maggiore precisione dei processi di assorbimento della CO2 associati allo stoccaggio della CO2 nei prodotti da costruzione.

L’obiettivo principale è considerare in maniera più adeguata i progressi compiuti nell’analisi del ciclo di vita dinamico, al fine di tenere meglio conto dello stoccaggio della CO2 nelle norme per i prodotti da costruzione, soprattutto quando si utilizzano fattori di caratterizzazione tempo-dipendenti applicati a un inventario del ciclo di vita dinamico.

44

Resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture

Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82), punto 2.3.2

Revisione di una gamma più ampia di norme per i beni (compresi quelli non connessi alle infrastrutture) vulnerabili agli impatti climatici, secondo le conoscenze più avanzate, al fine di migliorarne la resilienza ai cambiamenti climatici.

Miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture esistenti e dei nuovi grandi progetti infrastrutturali.

45

Prodotti da costruzione

Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final)

Elaborazione di nuove norme europee per i metodi e i criteri di valutazione dei prodotti da costruzione, in particolare quelli impiegati per la ristrutturazione degli edifici, da utilizzare come specifiche tecniche standardizzate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.

Contributo al buon funzionamento del mercato unico dei prodotti da costruzione e all’inverdimento degli edifici.

46

Sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione

Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Elaborazione di norme europee per la valutazione della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione e la relativa dichiarazione, comprendenti norme specifiche per le categorie di prodotti applicabili a determinate famiglie di prodotti.

L’obiettivo principale è l’armonizzazione delle norme europee sulla valutazione della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione e della relativa dichiarazione a livello europeo, l’eliminazione degli ostacoli al commercio in tale settore, evitando inoltre che ne insorgano e la fornitura di informazioni affidabili per la valutazione degli edifici e delle altre opere di costruzione, in particolare per la valutazione del ciclo di vita degli edifici e del relativo potenziale di riscaldamento globale.

47

Infrastrutture di ricarica elettrica

Proposta di regolamento sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2021) 559 final)

Elaborazione di norme europee per le stazioni di ricarica al fine di garantirne l’accesso agli utenti con disabilità.

L’obiettivo principale delle norme è di incrementare l’interoperabilità e facilitare l’accessibilità per le persone con disabilità.

48

Ricarica wireless per i telefoni cellulari e le apparecchiature radio analoghe

Direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Elaborazione o aggiornamento di norme europee per garantire l'interoperabilità e l'efficienza tra le apparecchiature radio fino a 240 W e i «caricabatteria wireless»:

interfaccia di ricarica «wireless» armonizzata (hardware/tappetino);

protocollo di comunicazione della ricarica «wireless» armonizzato;

interoperabilità con alimentatori esterni armonizzati;

efficienza energetica della soluzione armonizzata;

prestazione di ricarica della soluzione armonizzata.

L’obiettivo principale è introdurre una soluzione comune di ricarica «wireless» armonizzata, al fine di migliorare ulteriormente la convenienza per il consumatore e i vantaggi ambientali che derivano da tale armonizzazione.

49

Batterie e rifiuti di batterie

Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (COM(2020) 798 final)

Elaborazione di norme europee armonizzate in tema di:

prestazioni e durabilità delle batterie portatili;

prestazioni e durabilità delle batterie ricaricabili (non portatili);

riutilizzo e cambio di destinazione delle batterie ricaricabili (non portatili);

sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria;

ulteriori specifiche o metodi di misurazione.

L’obiettivo principale è assicurare un livello elevato di prestazioni ambientali delle batterie nell’UE e garantire la sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, favorendo così la libera circolazione delle batterie nell’Unione.

50

Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Revisione della norma EN IEC 63000:2018 ed elaborazione di nuove norme a sostegno della restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’obiettivo principale di questa azione è la definizione di soluzioni tecniche armonizzate tra gli Stati membri per quanto riguarda la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

51

Riciclaggio e riutilizzo dei materiali dei veicoli fuori uso

Veicoli fuori uso – revisione delle norme UE (PLAN/2020/8644)

Elaborazione di norme europee intese a migliorare i processi di progettazione circolare, produzione, riutilizzo e riciclaggio dei veicoli e dei relativi componenti. Tali norme devono includere il miglioramento della progettazione in funzione del riciclaggio delle parti in plastica; un migliore trattamento dei veicoli fuori uso, così da consentire un maggiore recupero delle materie prime critiche e una maggiore qualità dei rottami di acciaio e alluminio; migliori metodi di calcolo e misurazione della qualità dei materiali dei veicoli selezionati, riciclati e recuperati.

Gli obiettivi di questa azione sono il miglioramento del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti provenienti da veicoli fuori uso.

52

Qualità dell’aria ambiente: metodi di misurazione per il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente

Articolo 4, paragrafi 1, 8 e 13, e allegato V della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente

Elaborazione di norme per la misurazione delle concentrazioni nell’aria ambiente di idrocarburi policiclici aromatici.

Garantire che le analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente siano sufficientemente precise, affidabili e confrontabili in tutta l’UE.

53

Qualità dell’aria ambiente: valutazioni basate sulla modellizzazione

Articoli 6, 7, 9 e 10 e allegato I della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Elaborazione di norme che garantiscano che le valutazioni della qualità dell’aria basate sulla modellizzazione siano obiettive, affidabili e comparabili e di qualità sufficiente per fornire informazioni affidabili sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell’aria ambiente.

Ottenimento di informazioni sull’inquinamento atmosferico sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta l’UE.

54

Qualità dell’aria ambiente: prestazioni dei sistemi basati su sensori che misurano l’inquinamento atmosferico

Articoli 6, 7, 9 e 10 e allegato I della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Elaborazione di una o più norme approvate riguardanti le prove per la valutazione delle prestazioni dei sistemi basati su sensori che misurano l'inquinamento atmosferico.

Con queste norme sarà possibile valutare la conformità dei sistemi basati su sensori agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla direttiva 2008/50/CE.

Miglioramento delle valutazioni della qualità dell'aria ambiente mediante verifica della conformità dei sistemi basati su sensori agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla direttiva 2008/50/CE.

Le norme consentiranno inoltre un uso più esteso di tale metodo di monitoraggio e una migliore valutazione della qualità dell'aria.

55

Emissioni di metano nel settore dell’energia

Proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(COM(2021) 805 final)

Elaborazione di nuove norme europee e revisione delle norme europee esistenti sulla quantificazione delle emissioni di metano generate da operazioni nei settori del petrolio, del gas e del carbone, comprese le risorse inattive, ostruite, chiuse o abbandonate.

Elaborazione di nuove norme europee e revisione delle norme europee esistenti sulle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di metano durante le operazioni nei settori del petrolio e del gas.

Elaborazione di nuove norme europee sulle apparecchiature progettate per evitare le fuoriuscite.

L’obiettivo è sostenere gli operatori del settore energetico nell’adempimento degli obblighi di misurazione e attenuazione delle emissioni di metano in modo comparabile nell’Unione. In questo modo sarà possibile garantire la parità di trattamento per gli operatori, l’accesso a informazioni comparabili e un livello armonizzato di efficacia nella riduzione delle emissioni di metano.

56

Materiali a contatto con l’acqua potabile

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Elaborazione di nuove norme europee per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le sostanze che migrano dai materiali e i metodi per testare i materiali finali a contatto con l’acqua potabile.

Tutela della qualità dell’acqua potabile e della salute pubblica. I materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile possono incidere sulla qualità di quest’ultima (ad esempio mediante la lisciviazione delle sostanze). Occorre elaborare metodi di analisi e di prova per garantire la sicurezza dei materiali finali che entrano in contatto con l’acqua potabile.

57

Trattamento delle acque reflue

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Revisione della norma esistente EN 12566 – «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT», in sette parti.

Migliore tutela dell’ambiente e riduzione dei rischi per la salute.

58

Microplastiche

Misure volte a ridurre la dispersione non intenzionale nell’ambiente di microplastiche da pneumatici, prodotti tessili e pellet di plastica (PLAN/2020/8355)

Elaborazione di norme europee a sostegno delle misure di contrasto all’inquinamento da microplastiche (particelle di plastica di diametro inferiore a 5 mm), detergenti, pitture e sostanze rilasciate accidentalmente nell’ambiente (ad esempio da pneumatici e tessuti sintetici).

L’obiettivo di questa azione è diminuire i rilasci di microplastiche nell’ambiente, riducendo così l’inquinamento ambientale e i potenziali rischi per la salute umana.

Azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea a sostegno della transizione digitale

Rif.

Titolo

Riferimento

Norme europee / prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

59

Sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili

Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione

(COM(2021) 206 final)

Definizione di specifiche tecniche per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso nell’UE dei sistemi di intelligenza artificiale, che prevedano specifiche relative alla sicurezza e all’affidabilità di tali sistemi, comprendenti aspetti quali la gestione del rischio, la qualità dei dati, la trasparenza, la sorveglianza umana, l’accuratezza, la solidità e la cibersicurezza.

Ottenimento di sistemi di intelligenza artificiale potenzialmente sicuri e affidabili, adeguatamente monitorati durante tutto il loro ciclo di vita, che rispettino i valori fondamentali e i diritti umani riconosciuti nell’UE e rafforzino la competitività europea.

60

Verifica online dell’età

Un decennio digitale per bambini e giovani:

la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 final)

Proposta di regolamento per l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final)

Elaborazione di nuove norme europee per la garanzia/verifica online dell’età nel contesto della proposta di istituzione di un quadro per un’identità europea (eID).

L'obiettivo principale è aumentare la sicurezza online dei minori attraverso una verifica dell'età sicura, certificata e interoperabile (sistemi di accesso ai servizi online nell'UE).

L'obiettivo è quello di generare fiducia nei meccanismi di verifica dell'età e soprattutto di ridurre al minimo il rischio di accesso, da parte di minori, a contenuti inadeguati alla loro età.

61

Internet delle cose

Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66)

Elaborazione di prodotti della normazione europea che soddisfino le esigenze dell’edge e dello swarm computing, compresi l’interoperabilità e l’accesso ai dati.

L’obiettivo è migliorare l’interoperabilità dell’internet delle cose nel nuovo paradigma edge-cloud e i nuovi concetti quali lo swarm computing dei cluster di dispositivi, nonché consentire una modalità comune di accesso ai dati e alle app e di gestione del passaggio da un dispositivo all’altro.

62

Infrastruttura di servizi blockchain

Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo (COM(2018) 0109 final)

Proposta di regolamento per l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final)

Elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno dell’impiego di servizi digitali transfrontalieri nel settore pubblico attraverso un’infrastruttura europea comune di servizi blockchain con un modello di governance condiviso.

L’obiettivo principale è migliorare l’infrastruttura transfrontaliera europea di blockchain e i servizi più importanti che promuovono i servizi pubblici per lo scambio di credenziali verificabili nel contesto dell’accreditamento scolastico e dei certificati digitali di previdenza sociale.

63

Registri elettronici

Proposta di regolamento per l’istituzione di un quadro per un’identità digitale europea (COM(2021) 281 final)

Elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i processi di esecuzione e registrazione di insiemi di dati in un registro elettronico qualificato e l’istituzione di tale registro, al fine di consentire il riconoscimento giuridico transfrontaliero di credenziali di identità come certificati medici, documenti relativi alla previdenza sociale, qualifiche o attestati accademici o professionali in formato elettronico.

L'obiettivo principale è garantire la qualifica dei registri elettronici in conformità con la normativa.

Le norme sosterranno la definizione di specifiche per l'offerta di servizi e consulenze di tipo tecnico e operativo agli operatori di nodi, per fare in modo che i registri elettronici qualificati siano affidabili nella misura in cui lo sarebbero gli stessi cittadini europei che custodissero i propri dati personali.

64

Gemelli digitali locali per le comunità intelligenti

Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Elaborazione di nuove norme dell'UE che permettano lo sviluppo di capacità minime ma sufficienti per condividere, utilizzare e riutilizzare i dati tra i vari sistemi e che affrontino le principali problematiche derivanti dalla realizzazione di un ecosistema di dati a livello locale con l'utilizzo di modelli di dati trasversali e diversi modelli strutturali:

scambio di conoscenze e informazioni contestuali;

utilizzo di modelli di dati comuni coerenti e interoperabili;

norme per l'accesso e l'utilizzo di dati e servizi;

norme e strumenti per l'acquisizione di servizi equi e trasparenti e algoritmi basati sull'intelligenza artificiale.

L’obiettivo principale è giungere a un accordo comune di interoperabilità per gli spazi di dati utilizzati nelle città intelligenti dell’UE e nell’ecosistema della comunità.

Azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea a sostegno della resilienza dell'industria europea

Rif.

Titolo

Riferimento

Norme europee / prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

65

Tecniche di produzione additiva

Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final)

Elaborazione di norme europee a sostegno della produzione additiva, compresa la stampa 3D/4D, riguardanti sistemi di produzione basati su metallo, polimeri, ceramica, materiale biologico e altri materiali.

L’obiettivo di questa azione è contribuire all’efficienza energetica e aumentare la competitività di nuovi articoli multimateriali e materiali e prodotti multifunzionali per svariate applicazioni, fra cui la biomedicina, nell’ambito della produzione additiva.

66

Materie prime critiche per le batterie dei veicoli elettrici

Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

(COM(2020) 798 final)

Elaborazione di norme europee per l’estrazione, la raffinazione, la lavorazione e il riciclaggio di minerali e materiali impiegati per la produzione di batterie.

L’obiettivo è adattare la catena del valore dei minerali e dei materiali impiegati per la produzione di batterie alle pratiche di approvvigionamento sostenibile, nonché sostenere il funzionamento efficace dei mercati del riciclaggio al fine di aumentare la disponibilità di materie prime secondarie di qualità.

67

Materiali monouso necessari per la produzione di vaccini contro la COVID-19

Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19 (COM(2021) 35 final)

Elaborazione di norme europee per gli articoli monouso necessari per la produzione di vaccini e farmaci al fine di migliorare l’interoperabilità dei principali componenti produttivi e ridurre al minimo il rischio di interruzioni della produzione in caso di penuria di tali materiali.

L’obiettivo principale è garantire la disponibilità dei materiali necessari per la produzione di vaccini in quantità sufficienti presso i siti di produzione e l’interoperabilità di determinati componenti.

68

Sistemi di comunicazione satellitare sicuri

Proposta di regolamento che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022) 57 final) (2022/0039 (COD))

Elaborazione di norme a sostegno della realizzazione e dello sviluppo di componenti del programma spaziale dell’Unione, fra cui, ad esempio, norme europee per i servizi di comunicazione satellitare.

Sostegno alla realizzazione di un sistema sicuro di comunicazione satellitare dell’Unione, che fornisca servizi di comunicazione satellitare sicuri, flessibili e resilienti a livello mondiale agli enti governativi dell’Unione e degli Stati membri.

69

Gestione del traffico spaziale e diffusione sul mercato di dati spaziali

Regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale

Elaborazione di norme europee per la gestione del traffico spaziale. Elaborazione di norme europee a sostegno della diffusione tra gli utenti e sul mercato dei dati e dei servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell’UE (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM).

Obiettivi:

1)

ridurre i rischi operativi attuali e futuri e proteggere le infrastrutture spaziali europee;

2)

aumentare la diffusione tra gli utenti e sul mercato di dati e servizi spaziali, agevolandone l’integrazione in vari settori. Tra questi figurano le automobili autonome e connesse, le ferrovie, il trasporto aereo, i veicoli aerei senza equipaggio e le attrezzature speciali per gli utenti.

Azioni volte all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea a sostegno del mercato interno per prodotti e servizi

Rif.

Titolo

Riferimento

Norme europee / prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

70

Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro

Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici

Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Revisione delle norme europee esistenti ed elaborazione di norme europee nuove per la progettazione e la fabbricazione dei:

dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 (regolamento sui dispositivi medici);

dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 (regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro).

Le norme si applicheranno alla progettazione e alla fabbricazione, alla gestione del rischio e agli obblighi degli operatori economici e degli sponsor, tra cui quelli riguardanti:

i sistemi di gestione della qualità;

la gestione del rischio;

le indagini cliniche e gli studi sulle prestazioni;

la valutazione clinica.

Garanzia del buon funzionamento del mercato unico per quanto riguarda i dispositivi medici, con standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Tali standard dovrebbero rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali prodotti, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione della salute e di sicurezza per i pazienti, gli utilizzatori e altre persone.

71

Sicurezza dei giocattoli

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate in materia di sicurezza dei giocattoli e di sostanze chimiche presenti nei giocattoli.

Focalizzazione dell’attenzione sullo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli, che ha sollevato perplessità in merito alla sicurezza e destato sempre più preoccupazioni fra i consumatori.

72

Attrezzature a pressione

Direttiva 2014/68/UE, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le attrezzature a pressione o gli insiemi.

Miglioramento della sicurezza e agevolazione dell’accesso al mercato per le piccole e medie imprese. In questo modo le imprese dell’UE diverranno più competitive sul mercato mondiale.

73

Recipienti semplici a pressione

Direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

Revisione delle norme esistenti della serie EN 286 ed elaborazione di norme nuove.

Miglioramento della sicurezza e agevolazione dell’accesso al mercato per le piccole e medie imprese. In questo modo le imprese dell’UE diverranno più competitive sul mercato mondiale.

74

Prodotti macchina

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (COM(2021) 202 final)

Elaborazione o revisione di norme europee per i prodotti macchina che riguardino le nuove specifiche essenziali in materia di sicurezza e tutela della salute proposte dal regolamento.

L’obiettivo principale è garantire la salute e la sicurezza mediante il mantenimento di norme europee armonizzate che riflettano lo stato della tecnica generalmente riconosciuto. La presenza di norme europee armonizzate agevolerà l’accesso al mercato, in particolare per le PMI. Gli utilizzatori e i proprietari di prodotti macchina beneficeranno della maggiore sicurezza e potrebbero trarre dei vantaggi da effetti a catena quali l’uso efficiente dell’energia e l’accesso più agevole a tecnologie innovative. Gli operatori economici beneficeranno della certezza del diritto.

75

Ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori

Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori,

decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione

e

decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione

Elaborazione di nuove norme europee e aggiornamento dei prodotti della normazione esistenti al fine di emanare norme tempestive e più avanzate.

Ottenimento di un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza, anche eventualmente per quanto riguarda le proprietà, oltre che di una concorrenza leale sul mercato dell’UE.

76

Impianti a fune

Regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune

Elaborazione o revisione di norme al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per

i)

la progettazione e la costruzione di impianti a fune e delle relative infrastrutture, sottosistemi e componenti di sicurezza, e

ii)

l’esercizio degli impianti a fune.

Miglioramento della sicurezza degli impianti a fune.

77

Apparecchi a gas

Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Tutela della salute e della sicurezza e uso razionale dell’energia (efficienza energetica) per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

78

Sicurezza dei prodotti di consumo

Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Elaborazione e aggiornamento di norme europee sulla sicurezza di determinati prodotti di consumo che non costituiscono oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione (fra cui prodotti per bambini diversi dai giocattoli).

Ottenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, con l’aumento della sicurezza dei prodotti per bambini e di altri prodotti di consumo che non costituiscono oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici e delle specifiche di legge.

79

Gestione dei software caricati per le apparecchiature radio

Regolamento delegato della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), e dell'articolo 4 della direttiva 2014/53/UE concernente i sistemi radio riconfigurabili

(PLAN/2018/4283)

Elaborazione di norme armonizzate per il controllo del software caricato nell’apparecchiatura radio, affinché sia preservata la conformità alle prescrizioni fondamentali stabilite nella direttiva sulle apparecchiature radio.

L’obiettivo di questa azione è il mantenimento delle specifiche di sicurezza durante il ciclo di vita del prodotto, per evitare che siano compromesse da modifiche dovute ad aggiornamenti del software. Questa azione tutelerà inoltre la sicurezza degli utenti e lo spettro radio da interferenze dannose.

80

Apparecchi destinati all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva

Direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore degli apparecchi destinati all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Tutela della salute delle persone e della sicurezza degli apparecchi destinati all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva.

81

Dispositivi di protezione individuale

Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore dei dispositivi di protezione individuale.

L’obiettivo principale è tutelare la salute degli utilizzatori e la loro sicurezza, nonché la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale nel mercato interno. La presenza di norme europee armonizzate agevolerà inoltre l’accesso al mercato, in particolare per le PMI.

82

Adozione di norme armonizzate inclusive o attente alla dimensione di genere

Direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Elaborazione e revisione di norme relative alla sicurezza e alla salute, in modo che tutti i riferimenti antropometrici

1)

siano basati su dati rappresentativi dell’intera popolazione europea e

2)

considerino tutte le dimensioni antropometriche pertinenti.

Queste norme dovrebbero considerare un maggior numero di dimensioni corporee, non solo l'altezza ma anche la forma della colonna vertebrale e delle ossa iliache. Dovrebbero essere elaborate in modo da tenere conto delle differenze di genere e delle differenze tra gli individui in generale.

L’obiettivo principale è passare dall’impiego delle medie antropometriche all’impiego di intervalli, così da rendere i prodotti sicuri per le persone di ogni dimensione corporea. L’elaborazione di tali norme, che darebbero anche seguito alla dichiarazione dell’UNECE in favore di norme che tengano conto della dimensione di genere, renderebbe la sicurezza dei prodotti più equa.

83

Strumenti di pesatura e di misura

Direttiva 2014/31/UE concernente gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Direttiva 2014/32/UE relativa alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore degli strumenti di pesatura e di misura.

i)

Tutela del pubblico dalla possibilità di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti di pesatura a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni;

ii)

promozione dell’uso di strumenti di misura corretti e rintracciabili utilizzabili per molteplici funzioni di misurazione, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini. Tali funzioni sono eseguite per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza e ordine pubblico, tutela dell’ambiente e dei consumatori, applicazione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali. Possono richiedere l’impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

84

Interoperabilità del sistema ferroviario

Direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea

Elaborazione di nuove norme europee e prodotti della normazione europea, o revisione di quelli esistenti, a sostegno dell’applicazione della direttiva (UE) 2016/797.

L’obiettivo principale è ottenere un livello elevato di interoperabilità del sistema ferroviario tenendo conto degli sviluppi tecnologici (digitali) e dei vincoli ecologici (verdi).

85

Dizionario di dati per la segnalazione alle autorità di vigilanza del settore finanziario

Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE (COM(2021) 798 final)

Regolamento (UE) 2019/876 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

Elaborazione di una nuova norma europea per la descrizione del contenuto e del formato dei dati segnalati dai soggetti attivi nel settore finanziario alle autorità competenti ai fini della vigilanza finanziaria e dei dati divulgati al pubblico nell'ambito di diversi quadri normativi.

Questa norma dovrebbe fare sì che i dati siano descritti in modo strutturato, esaustivo, coerente e inequivocabile, utilizzando termini consolidati nella legislazione per stabilire un chiaro nesso tra gli elementi di dati raccolti e/o divulgati e gli obblighi legislativi vigenti.

L'obiettivo a lungo termine è la modernizzazione del processo di segnalazione dell'UE a fini di vigilanza e la realizzazione di un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale e di UE, con la riduzione al minimo degli oneri informativi complessivi per tutte le parti interessate.

La standardizzazione dei dati e un'interpretazione comune dei dati raccolti e divulgati nell'ambito di diversi quadri legislativi faciliteranno l'impiego di tecnologie digitali e semplificheranno la trasmissione, la convalida e l'analisi dei dati.

86

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo

Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione

Elaborazione e aggiornamento di norme europee per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione.

L’obiettivo principale è il miglioramento del mercato interno mediante una «dichiarazione di prestazione» comune per i prodotti da costruzione, eliminando dunque la necessità di eseguire ulteriori prove nei diversi Stati membri.

87

Prodotti per strutture metalliche

Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione

Elaborazione e aggiornamento di norme europee per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in particolare dei prodotti per strutture metalliche.

L’obiettivo principale è il miglioramento del mercato interno mediante una «dichiarazione di prestazione» comune per i prodotti da costruzione, eliminando dunque la necessità di eseguire ulteriori prove nei diversi Stati membri.

88

Servizi di gestione del mobilio

Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final)

Elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea che stabiliscano il livello di servizio e le specifiche di qualità da osservare da parte dei fornitori di servizi di leasing di mobilio per imprese e istituzioni.

L’obiettivo di questa azione è lo sviluppo di un mercato dei servizi per il mobilio da ufficio che porti in ultima analisi al riutilizzo e alla riparazione dei materiali dei mobili da parte dei fabbricanti.


(1)  Per informazioni sulle attività di normazione discusse nel contesto della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), consultare: https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/rolling-plan-2022


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/32


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 93/03)

1.   INTRODUZIONE

1.

In data 12 novembre 2019, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in virtù del quale Hyundai Heavy Industries Holdings («HHIH») avrebbe acquisito, tramite la sua controllata Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («il regolamento sulle concentrazioni»), il controllo esclusivo di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. («DSME») (l’«operazione proposta»). Ai fini della presente relazione, HHIH e DSME sono congiuntamente denominate «le parti».

2.   PROCEDURA

2.

Il 17 dicembre 2019, la Commissione ha adottato la decisione di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, in quanto la prima fase dell’indagine della Commissione ha suscitato seri dubbi quanto alla compatibilità dell’operazione proposta con il mercato interno.

2.1.   Proroghe iniziali e sospensioni della procedura

3.

Il 10 gennaio 2020, in seguito ad una richiesta formale di HHIH del 10 gennaio 2020, la Commissione ha prorogato di 20 giorni lavorativi, come richiesto, il termine stabilito all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni per quanto riguarda l’operazione proposta, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

4.

Prima dell’adozione di qualsiasi comunicazione delle obiezioni, la procedura è stata sospesa due volte da decisioni della Commissione adottate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a causa della mancata presentazione da parte di HHIH di risposte complete e puntuali alle richieste di informazioni della Commissione. La prima decisione, che è stata adottata il 4 febbraio 2020, ha sospeso il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni, spostandolo dal 23 gennaio al 21 febbraio 2020. Con la seconda decisione, che è stata adottata il 1o aprile 2020, la procedura è stata sospese dal 31 marzo al 2 giugno 2020.

2.2.   Comunicazione delle obiezioni

5.

L’8 giugno 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni nei confronti di HHIH (la «comunicazione delle obiezioni»). La comunicazione delle obiezioni è stata formalmente notificata in data 9 giugno 2020 (3) a HHIH, alla quale è stato concesso il termine del 26 giugno 2020 per la presentazione delle osservazioni, termine poi prorogato al 29 giugno 2020 dalla direzione generale della Concorrenza (DG Concorrenza). Il 10 giugno 2020, anche DSME è stata informata dell’adozione della comunicazione delle obiezioni e le è stata offerta la possibilità di richiedere una versione non riservata della stessa, qualora avesse voluto presentare osservazioni (separate) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (4).

6.

Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che è probabile che l’operazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a causa di effetti orizzontali anticoncorrenziali non coordinati, in particolare attraverso i) la creazione di una posizione dominante e/o ii) l’eliminazione di pressioni concorrenziali significative esercitate reciprocamente dalle parti e una riduzione della pressione concorrenziale sui rimanenti concorrenti nel mercato mondiale della costruzione delle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto; e attraverso i) il rafforzamento della posizione dominante di HHI e/o ii) l’eliminazione di pressioni concorrenziali significative esercitate reciprocamente dalle parti e una riduzione della pressione concorrenziale sui rimanenti concorrenti nel mercato mondiale della costruzione delle super navi da trasporto di gas di petrolio.

2.3.   Accesso al fascicolo

7.

Il 9 e il 23 giugno 2020, HHIH ha ottenuto l’accesso ai documenti consultabili nel fascicolo della Commissione, come successivamente, il 21 ottobre 2020, il 30 aprile 2021, il 22 novembre 2021 e il 20 dicembre 2021.

8.

La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna denuncia o richiesta dalle parti in merito all’accesso al fascicolo.

2.4.   Terzi interessati

9.

Il 15 giugno 2020, sono state ammesse in audizione due entità come terzi interessati al caso.

10.

Tali terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni. Entrambi i terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni e le versioni non riservate dei loro commenti scritti sono state messe a disposizione delle parti.

2.5.   Risposta alla comunicazione delle obiezioni

11.

Il 29 giugno 2020, HHIH ha risposto alla comunicazione delle obiezioni. Le parti non hanno richiesto un’audizione formale.

2.6.   Ulteriore sospensione del termine

12.

Il 14 luglio 2020, a seguito della mancata presentazione da parte di HHIH delle informazioni complete in risposta a una richiesta di informazioni, la Commissione ha adottato una terza decisione, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Tale decisione ha sospeso il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni dal 13 luglio 2020, ossia il giorno lavorativo successivo alla data in cui HHIH avrebbe dovuto presentare una risposta completa alla richiesta di informazioni. HHIH ha presentato una risposta completa il 18 novembre 2021 e pertanto la sospensione è durata fino a tale data.

2.7.   Lettere di esposizione dei fatti

13.

La Commissione ha inviato a HHIH due lettere di esposizione dei fatti, il 28 aprile 2021 (la «prima lettera di esposizione dei fatti») e il 19 novembre 2021 (la «seconda lettera di esposizione dei fatti»), nelle quali indicava elementi fattuali supplementari e/o aggiornati a sostegno delle conclusioni preliminari raggiunte nella comunicazione delle obiezioni che, dopo un’ulteriore analisi del fascicolo, la Commissione ha concluso fossero potenzialmente rilevanti per corroborare la sua decisione finale.

14.

HHIH ha presentato commenti scritti alla prima lettera di esposizione dei fatti il 2 giugno 2021 e alla seconda lettera di esposizione dei fatti il 29 novembre 2021.

15.

Il 3 dicembre 2021, in seguito alla revisione della risposta di HHIH alla seconda lettera di esposizione dei fatti, la DG Concorrenza ha inviato a HHIH diversi fatti supplementari via email sui quali, secondo sua indicazione, la Commissione avrebbe potuto basare la sua valutazione finale e sui quali intendeva richiamare l’attenzione di HHIH. Quest’ultima ha presentato osservazioni in merito a questi fatti supplementari con un’email di risposta datata 6 dicembre 2021 (5).

2.8.   Progetto di decisione

16.

Nel progetto di decisione, la Commissione ha considerato esclusivamente il mercato mondiale della costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto, in relazione al quale la Commissione ritiene che l’operazione proposta ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva, a causa della creazione di una posizione dominante determinata da effetti orizzontali non coordinati. Il progetto di decisione non fa più riferimento all’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato mondiale della costruzione delle super navi da trasporto di gas l’operazione proposta comporterebbe.

17.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

3.   CONCLUSIONI

18.

Alla luce di quanto precede, la consigliera-auditrice ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel caso in oggetto.

Bruxelles, l'11 gennaio 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  L'8 giugno 2020, era già stata inviata agli avvocati esterni di HHIH una copia (informale) della comunicazione delle obiezioni contenente informazioni preliminari e la relativa lettera di accompagnamento.

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag.1).

(5)  Il 6 e il 7 dicembre 2021 la Commissione ha inoltre inviato a HHIH ulteriori email, nelle quali ha fornito chiarimenti su una serie molto circoscritta di fatti.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/35


Sintesi della Decisione della Commissione

del 13 gennaio 2022

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.9343 - Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

(notificata con il numero di documento C(2022)63)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 93/04)

Il 13 gennaio 2022 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   LE PARTI

(1)

Hyundai Heavy Industries Holdings («HHIH» o la «parte notificante») è una holding sudcoreana che controlla, attraverso la sua controllata Korea Shipbuilding & Offshore Engineering («KSOE», Corea del Sud), Hyundai Heavy Industries Co. Ltd («HHI»), Hyundai Samho Heavy Industries («Hyundai Samho») e Hyundai Mipo Dockyard («Hyundai Mipo»). Le sue attività di costruzione navale comprendono la produzione di una gamma di navi da carico, motori marini e impianti offshore.

(2)

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. («DSME») è un’azienda sudcoreana attiva principalmente nella costruzione navale, che produce in particolare una gamma di navi da carico e impianti offshore, ma non motori marini.

2.   L’OPERAZIONE

(3)

In data 12 novembre 2019, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, in virtù del quale HHIH, attraverso la sua controllata KSOE, avrebbe acquisito, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di DSME («l’operazione»).

3.   PROCEDURA

(4)

Il 17 dicembre 2019, la Commissione ha adottato la decisione di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c). La Commissione ha sollevato seri dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE in relazione ai potenziali mercati mondiali della costruzione di: navi da trasporto di gas naturale liquefatto («GNL») (compreso il potenziale sottomercato delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione) e il sottomercato delle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto (compreso il potenziale sottomercato delle grandi unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione), petroliere, compreso il potenziale sottomercato delle superpetroliere, navi da trasporto di gas di petrolio liquefatto («GPL»), compreso il sottomercato delle grandi navi da trasporto di gas di petrolio liquefatto e portacontainer compreso il potenziale sottomercato delle grandi portacontainer.

(5)

Il 10 gennaio 2020, il termine della procedura è stato prorogato di 20 giorni lavorativi su richiesta della parte notificante, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni. La procedura è stata sospesa con decisioni adottate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, tra il 23 gennaio 2020 e il 21 febbraio 2020 e tra il 31 marzo 2020 e il 2 giugno 2020, a causa della mancata presentazione ad opera della parte notificante delle informazioni richieste dalla Commissione.

(6)

L’8 giugno 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione delle obiezioni in cui ha sollevato seri dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. Pur avendo risposto per iscritto alla comunicazione delle obiezioni, la parte notificante non ha richiesto un’audizione formale.

(7)

La procedura è stata sospesa nuovamente ai sensi di una decisione adottata in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, tra il 13 luglio 2020 e il 18 novembre 2021, a causa della mancata presentazione ad opera della parte notificante delle informazioni richieste dalla Commissione.

4.   SINTESI

(8)

La Commissione ha concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno in relazione al mercato mondiale della costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto.

(9)

La parte notificante non ha presentato una proposta formale di impegni idonei a rispondere alle riserve della Commissione.

(10)

La Commissione ha pertanto dichiarato tale operazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE («la decisione»).

5.   RELAZIONE

5.1.   MERCATO DEL PRODOTTO RILEVANTE

(11)

Le navi da trasporto di gas naturale liquefatto sono dotate di un sistema di contenimento speciale che consente di trasportare il gas naturale liquefatto ad una temperatura di circa - 162 gradi Celsius. Le navi da trasporto di gas naturale liquefatto comprendono anche il sottogruppo delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione. Queste ultime comprendono a loro volta anche le attrezzature per la rigassificazione del GNL e l’invio di quest’ultimo a riva (tutti i riferimenti alle navi da trasporto di gas naturale liquefatto comprendono anche le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione).

(12)

La decisione attua una distinzione tra le piccole navi da trasporto di gas naturale liquefatto, che possono trasportare fino a 40 000 metri cubi di GNL, e le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto che hanno invece una capacità pari o superiore a 145 000 metri cubi. Le navi da trasporto di gas naturale liquefatto con una capacità compresa tra i 40 000 e i 144 999 metri cubi sono molto rare.

(13)

Nella decisione si constata che le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto non sono uguali, bensì si differenziano sotto diversi aspetti, ad esempio per uso/tipologia (oltre alle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto standard, esistono le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto rompighiaccio e le grandi unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione), tipo di tecnologia usata per la cisterna, altri tipi di tecnologie e qualità generale della nave.

(14)

Dal punto di vista della domanda, le navi da trasporto di gas naturale liquefatto non possono essere sostituite da nessun’altra nave da carico, poiché il GNL può essere trasportato solo da questa tipologia di nave. Inoltre, le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto non sono sostituibili con le piccole navi da trasporto di gas naturale liquefatto. Le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto sono usate, ad esempio, per il trasporto oceanico a lunga distanza del GNL, mentre quelle piccole vengono usate per brevi distanze e non per trasporti oceanici.

(15)

Dal punto di vista dell’offerta, le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto costituiscono le navi da carico più sofisticate e differenziate in termini di costruzione e richiedono, diversamente dagli altri tipi di navi o dalle piccole navi da trasporto di gas naturale liquefatto, competenze specifiche e un’esperienza consolidata nella costruzione di sistemi di contenimento del gas altamente sofisticati. Di conseguenza, solo un numero molto ridotto di costruttori navali nel mondo è in grado di costruire grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto: HHIH, DSME, Samsung Heavy Industries («SHI»), tutte sudcoreane e, in misura molto minore, CSSC (Cina).

(16)

Pertanto, nella decisione si conclude che la costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto è un mercato del prodotto distinto.

5.2.   MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

(17)

I costruttori di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto hanno sede in Corea del Sud e in Cina, mentre i clienti si trovano in tutto il mondo. Generalmente, i clienti non prendono in considerazione la sede del costruttore navale quando ordinano le grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto. Nella decisione si conclude pertanto che il mercato della costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto è mondiale.

5.3.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(18)

Concentrazione del mercato e quote di mercato combinate elevate. Il mercato della costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto è altamente concentrato e solo quattro costruttori navali sono in grado di costruire queste navi in modo indipendente. In seguito all’operazione, l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe quote di mercato combinate molto elevate, ben al di sopra della soglia di dominanza del 50 % presunta prima facie, e che sono notevolmente cresciute negli ultimi dieci anni.

(19)

Vicinanza della concorrenza. L’indagine di mercato ha dimostrato che HHIH e DSME sono concorrenti strette se non particolarmente strette (l’operazione porta alla combinazione di due concorrenti molto strette su tre, la terza essendo SHI), in quanto i clienti hanno indicato che le parti competono strettamente per quanto riguarda quasi tutti i principali parametri che solitamente essi prendono in considerazione per decidere a quale costruttore navale affidare la costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto. Tali parametri sono la qualità/le prestazioni della nave, il prezzo, la disponibilità per la produzione/i tempi di consegna, le competenze ingegneristiche/il design, l’esperienza/la tecnologia e la relazione storica. Inoltre HHIH, DSME e SHI sono i tre costruttori navali che i clienti hanno citato più frequentemente rispondendo alla domanda su quale fosse il costruttore navale al quale si rivolgono per avere un’offerta in materia di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto dal 2014. Nello specifico, HHIH e DSME sono i due costruttori navali più citati come aggiudicatari delle gare per la costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto dal 2014. In ultima istanza, l’analisi condotta dalla Commissione ha confermato che le parti sono strette concorrenti, insieme a SHI, e addirittura concorrenti particolarmente strette. L’operazione prevede pertanto la fusione di due concorrenti molto strette su tre.

(20)

Pressioni concorrenziali. L’indagine della Commissione ha inoltre dimostrato che in seguito all’operazione l’entità risultante dalla concentrazione non avrebbe solamente il controllo di una quota di mercato molto ampia, ma subirebbe anche pressioni concorrenziali limitate relativamente alla propria strategia. In un mercato così concentrato, i concorrenti sono pochi e la Commissione ha valutato singolarmente la situazione delle concorrenti SHI e CSSC. La Commissione ha altresì considerato la posizione di costruttori navali concorrenti situati in Giappone, che in passato hanno costruito grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto.

(21)

In seguito all’operazione, SHI sarebbe l’unica concorrente rimanente con un’ampia quota di mercato. Dall’indagine di mercato, SHI sembra essere l’unica concorrente in grado di partecipare a gare e offrire una qualità di prodotti paragonabile a quella delle parti. Tuttavia, dopo l’operazione sarebbe l’unica concorrente in un mercato estremamente concentrato in cui l’entità risultante dalla concentrazione controllerebbe una quota significativa. L’abilità di SHI di esercitare pressione sulle parti è limitata anche dal fatto che SHI non avrebbe a disposizione una capacità sufficiente a tal fine. L’indagine di mercato ha avvalorato la conclusione secondo la quale SHI disporrebbe di incentivi limitati a far fronte ad un aumento dei prezzi da parte dell’entità risultante dalla concentrazione.

(22)

CSSC rimane un attore con una presenza sul mercato molto limitata. L’indagine di mercato ha inoltre suggerito che, secondo i clienti, CSSC non è in grado di offrire lo stesso livello di servizi delle parti per quanto riguarda diversi parametri, tra cui qualità, infrastrutture, puntualità delle consegne, know-how, gestione dei progetti e costi di manutenzione. Inoltre, la possibilità di espansione in questo mercato di CSSC è limitata dalle sue capacità. Anche il fatto che CSSC opera principalmente a livello nazionale non costituisce un elemento di pressione sull’entità risultante dalla concentrazione.

(23)

La Commissione ha considerato la posizione dei costruttori navali del Giappone, che hanno costruito grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto in passato, concludendo che essi non rappresentano concorrenti significativi per le parti. Oltre a praticare prezzi meno concorrenziali e a disporre di una capacità più limitata, tali costruttori operano principalmente a livello nazionale e usano una tecnologia obsoleta per le cisterne di carico di GNL, che risulta meno attraente agli occhi dei clienti rispetto a quella usata dalle parti. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che tali attori sono di fatto usciti dal mercato delle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto negli ultimi anni.

(24)

Barriere all’ingresso sul mercato. L’entità risultante dalla concentrazione non subirebbe pressioni in caso di potenziali ingressi o rientri sul mercato. Entrare o rientrare sul mercato e diventare un attore autonomo e credibile in grado di esercitare una pressione competitiva sufficiente in modo adeguato, puntuale ed efficace, richiederebbe sforzi e tempi significativi per un costruttore navale. Le barriere all’ingresso e all’espansione sono elevate per i costruttori di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto e l’espansione richiede tempo e sforzi notevoli. Tali barriere sono costituite dalle licenze, dal know-how e dalla gestione dei progetti, dalla tecnologia, dall’esperienza qualitativa e quantitativa (almeno 4 o 5 navi consegnate), dalle dimensioni della banchina, dalle attrezzature e dagli impianti specializzati, dai tempi di consegna, dagli slot assegnati in banchina e dalle risorse finanziarie. I costruttori navali che da tempo non sono più attivi sul mercato (da dieci anni o anche meno) non sarebbero considerati in grado di costruire grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto dai clienti, anche a causa della perdita o dell’obsolescenza del know-how.

(25)

Potere contrattuale dell’acquirente. L’attività dell’entità risultante dalla concentrazione non sarebbe soggetta a sufficienti pressioni da parte del potere dei compratori. Già prima dell’operazione, l’offerta del mercato risulta molto concentrata, mentre la domanda appare piuttosto frammentata. Anche i clienti più grandi non sarebbero in grado di esercitare un livello sufficiente di potere. Inoltre, è presente una dispersione significativa dei prezzi/margini tra clienti e tra progetti, mentre i margini realizzati e attesi sono spesso notevolmente diversi (ossia superiori), indice della mancanza di potere dei compratori.

(26)

Capacità. Nonostante le parti sostengano che le loro attività sarebbero disciplinate dalla sovraccapacità del mercato, la Commissione ritiene che la domanda e l’offerta siano di fatto attualmente piuttosto bilanciate e che la capacità non sia fungibile nel mercato delle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto. Si prevede che la domanda di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto continui a crescere nei prossimi cinque anni (anche tenuto conto dell’impatto dell’epidemia di COVID-19, come indicato di seguito). Ciò significa che CSSC e SHI non sarebbero in grado di assorbire la domanda qualora l’entità risultante dalla concentrazione alzasse i prezzi, rendendo tale entità decisiva in ogni scenario plausibile.

(27)

Impatto dell’epidemia di COVID-19. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte notificante, l’emergenza COVID-19 non ha avuto conseguenze significative sulla domanda di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto. Come si evince dai dati e dalle previsioni di terzi, il mercato delle grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto continua e continuerà a conoscere un aumento della domanda nei prossimi anni.

6.   CONCLUSIONE

(28)

La decisione constata, pertanto, che in seguito all’operazione la concorrenza effettiva nel mercato interno, o in una parte sostanziale dello stesso, risulterebbe notevolmente ostacolata. Di conseguenza, con la decisione si propone di dichiarare l’operazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

(29)

La Commissione conclude pertanto che l’operazione è incompatibile con il mercato interno.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/39


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 10 gennaio 2022 relativa a una decisione nel caso M.9343 HHIH/DSME Riunione in audioconferenza via «Skype for Business»

Relatore: Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 93/05)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati del prodotto

3.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione del mercato rilevante del prodotto relativamente alla costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto.

Mercati geografici

4.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione del mercato rilevante relativamente alla costruzione di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato mondiale delle costruzioni di grandi navi da trasporto di gas naturale liquefatto perché creerebbe una posizione dominante.

Compatibilità con il mercato interno

6.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione debba pertanto essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/40


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 marzo 2023

(2023/C 93/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0586

JPY

yen giapponesi

144,70

DKK

corone danesi

7,4425

GBP

sterline inglesi

0,88258

SEK

corone svedesi

11,3915

CHF

franchi svizzeri

0,9824

ISK

corone islandesi

150,10

NOK

corone norvegesi

11,2900

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,635

HUF

fiorini ungheresi

383,65

PLN

zloty polacchi

4,6815

RON

leu rumeni

4,9143

TRY

lire turche

20,0737

AUD

dollari australiani

1,6064

CAD

dollari canadesi

1,4643

HKD

dollari di Hong Kong

8,3095

NZD

dollari neozelandesi

1,7292

SGD

dollari di Singapore

1,4349

KRW

won sudcoreani

1 398,24

ZAR

rand sudafricani

19,4250

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3594

IDR

rupia indonesiana

16 402,95

MYR

ringgit malese

4,7849

PHP

peso filippino

58,400

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,115

BRL

real brasiliano

5,5037

MXN

peso messicano

19,5428

INR

rupia indiana

86,9375


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/41


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11031 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 93/07)

1.   

In data 6 marzo 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Hitachi Construction Machinery Co., LtD. («HCM», Giappone),

KTEG GmbH («KTEG», Germania), appartenente a Kiesel Group (Germania), e

EAC European Application Center GmbH («EAC», Germania), impresa comune non completamente funzionale (non-full function joint venture) controllata congiuntamente da HCM e KTEG.

HCM e KTEG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune di nuova costituzione completamente funzionale.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HCM è una società giapponese che opera a livello mondiale nella produzione e nella distribuzione di macchinari per l'edilizia. Per i suoi prodotti, essa offre inoltre attrezzature e pezzi di ricambio usati e relativi servizi.

KTEG è una società tedesca che sviluppa e progetta prodotti, principalmente parti su misura per escavatori, nonché soluzioni su misura, come la personalizzazione dei macchinari per l'edilizia. KTEG fa parte del gruppo Kiesel, che distribuisce a livello mondiale macchinari nuovi per la costruzione e la movimentazione e macchinari usati di varie marche. Kiesel Group offre inoltre soluzioni di sistema e servizi ausiliari nei settori del finanziamento, del leasing e della formazione dei conducenti.

3.   

EAC sarà attiva nei seguenti settori: essa fornirà macchinari per l’edilizia a zero emissioni e per utilizzi speciali. In particolare, essa svilupperà, produrrà e commercializzerà macchinari elettrificati per l’edilizia a zero emissioni, principalmente escavatori, nonché macchinari e attrezzature per l’edilizia per utilizzi speciali, compresi sistemi di sostituzione del braccio di sollevamento (boom change systems) e sistemi di assistenza e gestione della flotta.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11031 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.