ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 87

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
9 marzo 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 87/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10749 — PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX) ( 1 )

1

2023/C 87/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10954 — BOUYGUES IMMOBILIER / CLC HOLDINGS / CLC FRANCE PROPERTY JV) ( 1 )

2

2023/C 87/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10919 — APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 87/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Casi AT.40462 – Amazon Marketplace e AT.40703 – Amazon Buy Box ( 1 )

4

2023/C 87/05

Sintesi della decisione della Commissione del 20 dicembre 2022 relativa a un procedimento di cui all'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 54 dell'accordo SEE (Casi AT.40462 — Amazon Marketplace e AT.40703 — Amazon Buy Box) (notificata con il numero C(2022) 9442 final)  ( 1 )

7

2023/C 87/06

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 12 dicembre 2022 riguardante un progetto di decisione concernente i casi AT.40462 – Amazon Marketplace e AT.40703 – Amazon Buy Box — Relatore: Bulgaria ( 1 )

12

2023/C 87/07

Tassi di cambio dell'euro — 8 marzo 2023

13

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato permanente degli stati EFTA

2023/C 87/08

Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2022 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci — All'attenzione del Comitato misto SEE

14

2023/C 87/09

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 nel primo semestre del 2022 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci — All'attenzione del Comitato misto SEE

32

2023/C 87/10

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2022 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali — All'attenzione del Comitato misto SEE

34


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Commissione europea

2023/C 87/11

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjavíkur il 4 novembre 2022 in relazione alla causa Birgir Þór Gylfason e Jórunn S. Gröndal contro Landsbankinn hf. (Causa E-13/22)

38

2023/C 87/12

SENTENZA DELLA CORTE del 17 novembre 2022 nella causa E-6/22 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Regolamento (UE) 2016/778)

39

2023/C 87/13

Sentenza della Corte del 17 novembre 2022 nella causa E-7/22 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Quadro normativo dei mercati degli strumenti finanziari)

40

2023/C 87/14

Sentenza della Corte del 17 novembre 2022 nella causa E-8/22 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Norme sui requisiti patrimoniali delle banche)

43

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 87/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11050 – PAI PARTNERS / SAVORY SOLUTIONS GROUP) ( 1 )

45

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 87/16

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

47


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10749 — PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/01)

Il 12 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10749 . EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10954 — BOUYGUES IMMOBILIER / CLC HOLDINGS / CLC FRANCE PROPERTY JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/02)

Il 20 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10954. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10919 — APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/03)

L'11 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.3.2023   

IT

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C 87/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Casi AT.40462 – Amazon Marketplace e AT.40703 – Amazon Buy Box

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/04)

1.   

La presente relazione riguarda un progetto di decisione relativa agli impegni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) (il «progetto di decisione») indirizzata ad Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe SARL, Amazon EU SARL e Amazon Europe Core SARL (congiuntamente, «Amazon») e riguarda le due indagini seguenti effettuate a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»):

le pratiche commerciali di Amazon oggetto di indagine da parte della Commissione nel caso AT.40462 – Amazon Marketplace;

le pratiche commerciali di Amazon oggetto di indagine da parte della Commissione nel caso AT.40703 – Amazon Buy Box.

Procedura scritta nel caso AT.40462 – Amazon Marketplace

2.

Il 17 luglio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento relativo al caso AT.40462, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio (3), per effettuare indagini in merito alle pratiche commerciali relative all’utilizzo da parte di Amazon di dati non pubblici riguardanti i listini e le transazioni dei venditori terzi ai fini delle proprie attività di vendita al dettaglio.

3.

Durante l’indagine la Commissione ha inviato varie domande di informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ad Amazon, ai dettaglianti e ai fabbricanti, agli operatori di mercato e ai fornitori di soluzioni terzi.

4.

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Amazon. Tale comunicazione degli addebiti è stata notificata ad Amazon l’11 novembre 2020.

5.

Amazon ha avuto accesso al fascicolo il 13 novembre 2020 per mezzo di un dispositivo elettronico di memorizzazione. Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcun reclamo in merito all’accesso al fascicolo.

6.

Il termine per la presentazione della risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, come stabilito inizialmente nella lettera di accompagnamento della comunicazione degli addebiti, scadeva il 25 gennaio 2021. L’11 dicembre 2020 Amazon ha richiesto che la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») prorogasse il termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti. Il 15 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha acconsentito a una proroga del termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti fino al 1o marzo 2021.

7.

Tramite una richiesta del 15 gennaio 2021 al consigliere-auditore, Amazon ha chiesto, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, una proroga fino al 26 aprile 2021 del termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Il 20 gennaio 2021, visti gli argomenti avanzati da Amazon nella sua richiesta, il consigliere-auditore (4) ha concesso una proroga del termine fino al 31 marzo 2021.

8.

Amazon ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti il 31 marzo 2021. Nella risposta scritta Amazon non ha richiesto di sviluppare i suoi argomenti nel corso di un’audizione orale.

9.

È stata registrata solo una richiesta da parte di terzi, l’organizzazione di consumatori BEUC, per l’ammissione come soggetto terzo interessato al caso, a norma dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE. Il consigliere-auditore ha ammesso la BEUC l’11 novembre 2020. La Commissione ha comunicato alla BEUC per iscritto la natura e l’oggetto della procedura, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, e ha ricevuto le osservazioni scritte della BEUC il 12 febbraio 2021.

Procedura scritta nel caso AT.40703 – Amazon Buy Box

10.

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha avviato un procedimento relativo al caso AT.40703 per effettuare indagini in merito alle pratiche commerciali di Amazon relative a i) le condizioni e i criteri che regolano la selezione dell’offerta visualizzata nella «Buy Box» (il «comportamento relativo alla Buy Box») e ii) le condizioni e i criteri che regolano l’ammissibilità al programma Prime dei venditori terzi e delle loro offerte al marchio Prime (il «comportamento relativo a Prime»).

11.

Durante l’indagine la Commissione ha inviato varie domande di informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ad Amazon, agli operatori di mercato, agli operatori dei social media e ai fornitori di soluzioni terzi.

12.

Il 15 giugno 2022 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 nella quale ha espresso le sue preoccupazioni legate alla concorrenza in merito al comportamento relativo alla Buy Box e al comportamento relativo a Prime. Tale valutazione preliminare è stata notificata ad Amazon tramite lettera il 16 giugno 2022.

Procedura relativa agli impegni per i casi AT.40462 e AT.40703

13.

L’8 luglio 2022 Amazon ha presentato i suoi impegni (gli «impegni iniziali») alla Commissione al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti del caso AT.40462 e nella valutazione preliminare del caso AT.40703.

14.

Il 20 luglio 2022, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata pubblicata una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 che sintetizzava i casi AT.40462 e AT.40703 e gli impegni iniziali proposti e invitava i soggetti terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni iniziali entro il 9 settembre 2022.

15.

Il 20 settembre 2022 la Commissione ha informato Amazon in merito alle osservazioni pervenute dai soggetti terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione.

16.

Il 22 novembre 2022 Amazon ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»).

17.

Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per Amazon, concludendo che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti (nel caso AT.40462) e nella valutazione preliminare (nel caso AT.40703).

18.

Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcuna richiesta o denuncia in relazione alla procedura relativa agli impegni a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 13 dicembre 2022

Eric GIPPINI FOURNIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) («regolamento n. 773/2004»).

(4)  La decisione è stata adottata dal precedente consigliere-auditore incaricato del caso, Wouter Wils.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 20 dicembre 2022

relativa a un procedimento di cui all'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 54 dell'accordo SEE

(Casi AT.40462 — Amazon Marketplace e AT.40703 — Amazon Buy Box)

(notificata con il numero C(2022) 9442 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/05)

Il 20 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l. e Amazon Europe Core S.à.r.l. (congiuntamente, «Amazon») a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio («regolamento n. 1/2003») nel procedimento di cui all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e all’articolo 54 dell’accordo SEE.

(2)

La decisione riguarda le due indagini separate seguenti effettuate a norma dell’articolo 102 del trattato:

le pratiche commerciali di Amazon oggetto di indagine da parte della Commissione nel caso AT.40462 — Amazon Marketplace in merito all'uso da parte di Amazon di dati non pubblici riguardanti i listini e le transazioni dei venditori terzi ai fini delle proprie attività di vendita al dettaglio (il «comportamento relativo all'uso di dati»);

le pratiche commerciali di Amazon oggetto di indagine da parte della Commissione nel caso AT.40703 — Amazon Buy Box in merito a: i) le condizioni e i criteri che regolano la selezione dell'offerta visualizzata nella «Buy Box» (il «comportamento relativo alla Buy Box») e ii) le condizioni e i criteri che regolano l'ammissibilità al programma Prime dei venditori terzi e delle loro offerte al marchio Prime (il «comportamento relativo a Prime»).

2.   PROCEDURA

(3)

I procedimenti nei confronti di Amazon sono stati avviati su iniziativa della Commissione.

(4)

Il 17 luglio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento relativo al caso AT.40462 — Amazon Marketplace a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione.

(5)

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato ad Amazon una comunicazione degli addebiti relativa al caso AT.40462 — Amazon Marketplace e lo stesso giorno ha avviato un procedimento relativo al caso AT.40703 — Amazon Buy Box al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento n. 1/2003.

(6)

Nell’ambito del caso AT.40703 — Amazon Buy Box, il 15 giugno 2022 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Tale valutazione preliminare è stata notificata ad Amazon tramite lettera il 16 giugno 2022.

(7)

L’8 luglio 2022 Amazon ha presentato alla Commissione determinati impegni (gli «impegni iniziali») per rispondere alle preoccupazioni preliminari espresse nella comunicazione degli addebiti e nella valutazione preliminare.

(8)

Il 20 luglio 2022, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata pubblicata una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (la «comunicazione»), nella quale erano esposti sommariamente i fatti e gli impegni proposti e si invitavano i soggetti terzi interessati a presentare le loro osservazioni su tali impegni entro poco meno di due mesi dalla pubblicazione.

(9)

Il 20 settembre 2022 la Commissione ha informato Amazon in merito alle osservazioni pervenute dai soggetti terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione. Il 22 novembre 2022 Amazon ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»).

(10)

Il 12 dicembre 2022 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole.

(11)

Il 13 dicembre 2022 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale.

3.   PREOCCUPAZIONI LEGATE ALLA CONCORRENZA ESPRESSE DALLA COMMISSIONE

3.1.   Esposizione dei fatti

(12)

Amazon, in quanto piattaforma, ha un duplice ruolo. Gestisce un mercato in cui i venditori indipendenti possono vendere prodotti direttamente ai consumatori e allo stesso tempo vende prodotti sulla sua piattaforma come dettagliante, in concorrenza con tali venditori indipendenti. Grazie a tale duplice ruolo Amazon ha accesso a grandi quantità di dati relativi alle attività dei venditori indipendenti sulla sua piattaforma, inclusi dati commerciali non pubblici.

(13)

Le vendite su tutti i siti europei di Amazon sono in gran parte determinate dal sistema della cosiddetta «Buy Box». La Buy Box di Amazon mette in evidenza l’offerta di un singolo venditore e consente un acquisto rapido dei prodotti cliccando direttamente su un pulsante apposito. Riuscire ad avere un’offerta in primo piano (vale a dire, aggiudicarsi la Buy Box) è fondamentale per i venditori terzi per guadagnare visibilità tra i consumatori e trasformare le offerte in vere e proprie vendite, dato che la maggior parte degli acquisti sui siti di Amazon è realizzata tramite la Buy Box.

(14)

Oltre a consentire ai consumatori di acquistare i prodotti offerti sui propri siti, Amazon propone anche ulteriori servizi opzionali ai consumatori. In particolare Amazon ha creato il programma di abbonamento Amazon Prime, un servizio di abbonamento a pagamento che permette ai consumatori di accedere a una serie di servizi aggiuntivi come consegne più rapide, musica e video in streaming, giochi e contenuti di gioco e altri vantaggi negli acquisti. Il programma Amazon Prime permette inoltre ai venditori indipendenti di vendere ai clienti Prime a determinate condizioni.

3.2.   Valutazione giuridica

(15)

Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare secondo cui Amazon detiene una posizione dominante sui mercati nazionali della fornitura di servizi di mercato in Germania e Francia e il comportamento relativo all’uso dei dati corrisponde a un abuso della posizione dominante da parte di Amazon, in violazione dell’articolo 102 del trattato.

(16)

La Commissione ha appurato in via preliminare che: i) il ricorso sistematico da parte dei sistemi automatizzati di Amazon Retail e dei suoi dipendenti ai dati non pubblici dei concorrenti nella vendita al dettaglio online, ottenuti nell’ambito della fornitura a tali venditori di servizi di mercato da parte di Amazon, la quale detiene una posizione dominante in tale ambito, protegge Amazon Retail da alcuni dei normali rischi e costi della concorrenza al dettaglio e ii) ricorrendo a metodi che non implicano una concorrenza basata sul merito, Amazon provoca dunque una distorsione della concorrenza con i venditori terzi. Tali condizioni permettono ad Amazon di fare leva sulla sua posizione dominante sui mercati della fornitura di servizi di mercato nei mercati della vendita al dettaglio online.

(17)

Nella valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione preliminare secondo cui Amazon detiene una posizione dominante sui mercati nazionali della fornitura di servizi di mercato, almeno in Germania, Francia e Spagna, e ha espresso il timore preliminare che Amazon avesse abusato della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del trattato, favorendo indebitamente le proprie offerte al dettaglio e le offerte dei venditori sul mercato che utilizzano i servizi logistici e di consegna di Amazon (i cosiddetti servizi «Fulfilment by Amazon» o «FBA»), a scapito degli altri venditori sul mercato e dei consumatori quando: i) seleziona l’offerta messa in evidenza nella pagina dettagliata del prodotto di Amazon (l’offerta che si è aggiudicata la «Buy Box») e ii) quando autorizza i venditori a offrire i propri prodotti ai clienti che hanno aderito al programma di fedeltà di Amazon (il «programma Prime») utilizzando il marchio Prime.

(18)

All’interno della Buy Box viene messa in evidenza l’offerta di un dettagliante relativa a un determinato prodotto e i clienti possono aggiungere direttamente tale prodotto al carrello di acquisto. È fondamentale, per i venditori attivi sul mercato di Amazon, aggiudicarsi la Buy Box in quanto la stragrande maggioranza dei consumatori si limita a visualizzare la Buy Box e ad acquistare l’offerta evidenziata nella stessa. La disparità delle condizioni e dei criteri di selezione dell’aggiudicatario della Buy Box può quindi incrementare artificiosamente il traffico verso le offerte di vendita al dettaglio di Amazon, nonché dei venditori che utilizzano i servizi FBA di Amazon, e gli acquisti legati a tali offerte, provocando così una distorsione della concorrenza sui mercati di Amazon.

(19)

Per i venditori è importante guadagnare i clienti del programma Prime in quanto gli utenti Prime, il cui numero è in costante aumento, sono generalmente più fedeli e perché l’ammissibilità dei venditori al programma Prime incide sulla loro capacità di aggiudicarsi la Buy Box. Le condizioni e i criteri utilizzati da Amazon per selezionare i venditori e le offerte riconducibili al marchio Prime favorirebbero Amazon Retail e i venditori che utilizzano i servizi FBA di Amazon, provocando così una distorsione della concorrenza sui mercati di Amazon. Tra le condizioni e i criteri iniqui del programma Prime vi sono anche quelli relativi alla scelta, alle condizioni contrattuali e alle prestazioni dei fornitori di servizi logistici utilizzati dai venditori indipendenti che cercano di affiliarsi a Prime.

4.   GLI IMPEGNI INIZIALI, IL TEST DI MERCATO E GLI IMPEGNI DEFINITIVI

4.1.   Gli impegni iniziali

(20)

L’8 luglio 2022 Amazon ha presentato gli impegni iniziali, suddivisi in tre tipi di impegni: l’impegno relativo al silo di dati, l’impegno relativo alla Buy Box e l’impegno relativo a Prime.

(21)

Con l’impegno relativo al silo di dati, Amazon si impegna a non utilizzare i dati non pubblici forniti da venditori terzi ad Amazon attraverso l’utilizzo dei servizi di mercato di Amazon o derivati dal ricorso, da parte dei venditori terzi, ai servizi di mercato di Amazon o a servizi correlati, quali i servizi di pagamento e di logistica, ai fini delle attività di vendita al dettaglio di Amazon e in concorrenza con tali venditori terzi.

(22)

Con l’impegno relativo alla Buy Box, Amazon si impegna a utilizzare condizioni e criteri non discriminatori ai fini della selezione dell’offerta in primo piano visualizzata nella Buy Box. Tali condizioni e criteri varrebbero per tutti i parametri e per tutte le ponderazioni applicabili, al fine di stabilire condizioni eque di concorrenza tra tutti i venditori per aggiudicarsi la Buy Box.

(23)

Amazon si impegna inoltre a visualizzare almeno un’offerta concorrente, se disponibile, accanto all’offerta in primo piano, diversa da questa per prezzo e tempi di consegna (la «seconda offerta proposta»). Le informazioni descrittive relative all’offerta in primo piano e alla seconda offerta proposta saranno presentate in modo equivalente e le offerte saranno proposte a condizioni di assoluta parità per quanto riguarda le possibilità di acquisto.

(24)

Con l’impegno relativo a Prime, Amazon si impegna infine ad applicare condizioni e criteri non discriminatori riguardanti i) l’ammissibilità al programma Prime dei venditori terzi e delle loro offerte e ii) il marchio Prime, al fine di garantire condizioni di parità per tutti i venditori e di consentire ai venditori Prime di scegliere liberamente i vettori e di negoziare con essi tariffe e condizioni. Amazon si impegna altresì a non utilizzare dati relativi alle condizioni o alle prestazioni di vettori terzi ai fini delle operazioni logistiche di Amazon.

(25)

Gli impegni iniziali si applicherebbero per un periodo di cinque anni a tutti i mercati Amazon del SEE presenti e futuri, ad eccezione degli impegni di cui ai considerando da (22) a (24) sopracitati che, alla luce della decisione del 30 novembre 2021 dell’autorità italiana garante della concorrenza nel caso A528, non si applicherebbero all’Italia.

(26)

Un fiduciario indipendente incaricato del controllo monitorerebbe il rispetto da parte di Amazon degli impegni iniziali per tutta la loro durata.

4.2.   Il test di mercato

(27)

Il 14 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato la proposta di impegni di Amazon ai fini di un test formale di mercato. La Commissione ha ricevuto in risposta 25 contributi da parte di soggetti terzi interessati (il «test di mercato»).

(28)

Le osservazioni pervenute riguardavano principalmente le definizioni utilizzate negli impegni iniziali, i meccanismi di controllo dell’accesso ai dati non pubblici dei venditori terzi, la visualizzazione della seconda offerta proposta, le informazioni destinate ai venditori terzi in merito agli obblighi di Amazon in base agli impegni proposti, la necessità che Amazon condivida con i vettori i contatti degli utenti finali ai quali consegnano i pacchi, l’ambito di applicazione e la durata degli impegni, la necessità di introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie o di reclamo nel caso di sospetta violazione degli impegni, la non elusione e il monitoraggio della conformità.

4.1.   Gli impegni definitivi

(29)

In risposta alle osservazioni formulate, Amazon ha presentato una nuova serie di impegni. Gli impegni definitivi differiscono dagli impegni iniziali proposti nel modo seguente:

rafforzano l'obbligo di Amazon di istituire meccanismi di controllo tecnici e/o manuali progettati per controllare e monitorare l'accesso di Amazon Retail ai dati dei venditori terzi;

migliorano la presentazione della seconda offerta proposta, rendendola più visibile e includono un meccanismo di revisione qualora la presentazione non attiri adeguatamente l'attenzione dei consumatori;

aumentano la trasparenza e il flusso di informazioni tempestive destinate ai venditori e ai vettori terzi in merito agli impegni e ai diritti recentemente acquisiti consentendo, tra l'altro, il rapido passaggio dei venditori a vettori indipendenti;

definiscono i mezzi che consentono ai vettori indipendenti di contattare direttamente i propri clienti Amazon, in linea con le norme di protezione dei dati, permettendo loro di fornire servizi di consegna equivalenti a quelli offerti da Amazon;

migliorano la protezione dei dati dei vettori per impedirne l'utilizzo da parte dei servizi logistici concorrenti di Amazon, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul profilo delle merci;

aumentano i poteri del fiduciario incaricato del controllo introducendo ulteriori obblighi di notifica;

introducono un meccanismo di reclamo centralizzato, aperto a tutti i venditori e ai vettori nel caso di sospetta inosservanza degli impegni;

aumentano a sette anni, a differenza dei cinque inizialmente proposti, la durata degli impegni relativi a Prime e alla seconda offerta proposta;

introducono alcuni chiarimenti riguardo alla formulazione degli impegni iniziali.

5.   CONCLUSIONE

(30)

Nella loro forma definitiva, gli impegni di Amazon sono sufficienti a rispondere alle preoccupazioni preliminari manifestate dalla Commissione.

(31)

L’impegno relativo al silo di dati garantisce che Amazon porrà fine alla pratica costante di utilizzare i dati non pubblici dei venditori terzi per competere con tali venditori. In risposta alle preoccupazioni preliminari della Commissione, Amazon si asterrà dall’utilizzo di dati non pubblici ai fini di tutte le proprie attività di vendita al dettaglio.

(32)

L’impegno relativo alla Buy Box eliminerà le distorsioni che favoriscono Amazon Retail e i venditori FBA nella selezione e nella presentazione dell’offerta in primo piano nella Buy Box. Gli impegni definitivi introducono anche una seconda offerta proposta per aumentare la scelta dei consumatori. Tali modifiche sono cruciali data l’importanza per i venditori terzi di aggiudicarsi la Buy Box per guadagnare visibilità tra i consumatori e trasformare le offerte in vere e proprie vendite.

(33)

L’impegno relativo a Prime eliminerà inoltre le distorsioni che favoriscono Amazon Retail e i venditori FBA nell’ammissibilità delle proprie offerte a Prime e al marchio Prime. Gli impegni affrontano anche lo svantaggio competitivo dei venditori terzi che non si avvalgono dei servizi FBA di Amazon per effettuare le vendite nel sistema Prime di Amazon, introducendo obblighi relativi ai vettori che consentiranno una scelta efficace dei vettori ai quali i venditori possono affidarsi per la spedizione dei pacchi.

(34)

La Commissione considera proporzionata la durata degli impegni definitivi, poiché è sufficientemente lunga da rispondere efficacemente alle preoccupazioni preliminari della Commissione, offrendo nel contempo agli operatori di mercato la certezza di un periodo sufficientemente prolungato. L’attuazione degli impegni definitivi sarà inoltre oggetto di un esame specialistico indipendente da parte di un fiduciario incaricato del controllo, che agirà sotto la supervisione della Commissione per l’intera durata degli impegni definitivi. Avvalersi di un fiduciario incaricato del controllo è una misura proporzionata e necessaria per assicurare l’effettiva attuazione della decisione.

(35)

La Commissione ritiene che la clausola di non elusione, il meccanismo di reclamo e il rafforzamento dei poteri del fiduciario incaricato del controllo, unitamente alle sanzioni pecuniarie previste dalla decisione in caso di inosservanza, offrano sufficienti garanzie contro il mancato rispetto degli impegni definitivi.

(36)

La Commissione conclude che gli impegni definitivi rispondono efficacemente alle preoccupazioni preliminari legate alla concorrenza manifestate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e nella valutazione preliminare. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi i soggetti terzi interessati che hanno partecipato al test di mercato, e ritiene che gli impegni definitivi non ostacoleranno i legittimi interessi commerciali di alcun soggetto terzo.

(37)

Amazon non ha proposto, in risposta alla comunicazione degli addebiti e alla valutazione preliminare, impegni meno onerosi che rispondessero in modo adeguato alle preoccupazioni preliminari espresse dalla Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.

(38)

Alla luce degli impegni definitivi proposti da Amazon, la Commissione ritiene che non sussistano più motivi di intervento da parte sua. La decisione si applica nei seguenti periodi a decorrere dalla data di ricezione della notifica della decisione:

cinque anni e sei mesi per l'impegno relativo al silo di dati e per l'impegno relativo alle condizioni e ai criteri non discriminatori ai fini della selezione dell'offerta in primo piano visualizzata nella Buy Box, come descritti nei paragrafi da 1 a 6 degli impegni definitivi;

sette anni e sei mesi per gli impegni relativi a Prime e per gli impegni relativi alla seconda offerta proposta, come descritti nei paragrafi da 7 a 24 degli impegni definitivi.

(39)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Amazon.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/12


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 12 dicembre 2022 riguardante un progetto di decisione concernente i casi AT.40462 – Amazon Marketplace e AT.40703 – Amazon Buy Box

Relatore: Bulgaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/06)

1.   

Il comitato consultivo (17 Stati membri) condivide le preoccupazioni preliminari espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo (17 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento relativo ai casi AT.40703 e AT.40462 può essere concluso mediante una decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come descritto nel progetto di decisione.

3.   

Il comitato consultivo (17 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti sono adeguati, necessari e proporzionati e che dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti, come indicato nel progetto di decisione.

4.   

Il comitato consultivo (17 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni proposti, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 marzo 2023

(2023/C 87/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0545

JPY

yen giapponesi

144,70

DKK

corone danesi

7,4412

GBP

sterline inglesi

0,89074

SEK

corone svedesi

11,2835

CHF

franchi svizzeri

0,9931

ISK

corone islandesi

149,90

NOK

corone norvegesi

11,2205

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,585

HUF

fiorini ungheresi

379,87

PLN

zloty polacchi

4,6753

RON

leu rumeni

4,9113

TRY

lire turche

19,9706

AUD

dollari australiani

1,5978

CAD

dollari canadesi

1,4499

HKD

dollari di Hong Kong

8,2777

NZD

dollari neozelandesi

1,7242

SGD

dollari di Singapore

1,4269

KRW

won sudcoreani

1 389,60

ZAR

rand sudafricani

19,5893

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3315

IDR

rupia indonesiana

16 290,52

MYR

ringgit malese

4,7721

PHP

peso filippino

58,377

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,002

BRL

real brasiliano

5,4510

MXN

peso messicano

19,0229

INR

rupia indiana

86,4210


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli stati EFTA

9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/14


Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2022

(2023/C 87/08)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 28 ottobre 2022, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Allegato I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/21/1540

Dasatinib Accord

Norvegia

7.4.2022

EU/1/21/1540

Dasatinib Accord

Islanda

8.4.2022

EU/1/21/1540

Dasatinib Accord

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/21/1541

Dasatinib Accordpharma

Norvegia

7.4.2022

EU/1/21/1541

Dasatinib Accordpharma

Islanda

8.4.2022

EU/1/21/1541

Dasatinib Accordpharma

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/21/1569

QINLOCK

Norvegia

11.1.2022

EU/1/21/1578

Ontilyv

Norvegia

25.2.2022

EU/1/21/1578

Ontilyv

Islanda

24.2.2022.

EU/1/21/1578

Ontilyv

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1579

Nexviadyme

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/21/1586

Voraxaze

Norvegia

24.1.2022

EU/1/21/1586

Voraxaze

Islanda

10.2.2022

EU/1/21/1586

Voraxaze

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1596

Tepmetko

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1596

Tepmetko

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1596

Tepmetko

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1598

Sitagliptin SUN

Norvegia

3.1.2022

EU/1/21/1599

Vyepti

Norvegia

7.2.2022

EU/1/21/1599

Vyepti

Islanda

28.1.2022

EU/1/21/1599

Vyepti

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1600

Tecovirimat SIGA

Norvegia

17.1.2022

EU/1/21/1600

Tecovirimat SIGA

Islanda

14.1.2022

EU/1/21/1600

Tecovirimat SIGA

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1602

Uplizna

Norvegia

16.5.2022

EU/1/21/1602

Uplizna

Islanda

13.5.2022

EU/1/21/1602

Uplizna

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/21/1603

Lumykras

Norvegia

11.1.2022

EU/1/21/1603

Lumykras

Islanda

25.1.2022

EU/1/21/1603

Lumykras

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1604

Riltrava Aerosphere

Norvegia

11.1.2022

EU/1/21/1604

Riltrava Aerosphere

Islanda

19.1.2022

EU/1/21/1604

Riltrava Aerosphere

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1605

Tavneos

Norvegia

19.1.2022

EU/1/21/1605

Tavneos

Islanda

14.2.2022

EU/1/21/1605

Tavneos

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1606

Yselty

Norvegia

22.6.2022

EU/1/21/1606

Yselty

Islanda

21.6.2022

EU/1/21/1606

Yselty

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/21/1607

Lonapegsomatropin Ascendis Pharma

Norvegia

21.1.2022

EU/1/21/1607

Lonapegsomatropin Ascendis Pharma

Islanda

1.2.2022

EU/1/21/1607

Lonapegsomatropin Ascendis Pharma

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1608

Wegovy

Norvegia

12.1.2022

EU/1/21/1608

Wegovy

Islanda

19.1.2022

EU/1/21/1608

Wegovy

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/21/1611

Vildagliptin/Metformina cloridrato Accord

Norvegia

6.4.2022

EU/1/21/1611

Vildagliptin/Metformina cloridrato Accord

Islanda

19.4.2022.

EU/1/21/1611

Vildagliptin/Metformina cloridrato Accord

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/21/1612

Apexxnar

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1612

Apexxnar

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1612

Apexxnar

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1615

Padcev

Norvegia

21.4.2022.

EU/1/21/1615

Padcev

Islanda

4.5.2022.

EU/1/21/1615

Padcev

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/21/1616

Kerendia

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1616

Kerendia

Islanda

24.2.2022.

EU/1/21/1616

Kerendia

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1617

Ngenla

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1617

Ngenla

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1617

Ngenla

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1619

Sitagliptin/Metformina cloridrato Mylan

Norvegia

24.3.2022

EU/1/21/1619

Sitagliptin/Metformina cloridrato Mylan

Islanda

15.3.2022

EU/1/21/1619

Sitagliptin/Metformina cloridrato Mylan

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1620

Sapropterina Dipharma

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1620

Sapropterina Dipharma

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1620

Sapropterina Dipharma

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1621

OKEDI

Norvegia

21.2.2022

EU/1/21/1621

OKEDI

Islanda

16.2.2022

EU/1/21/1621

OKEDI

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1622

Oxbryta

Norvegia

21.2.2022

EU/1/21/1622

Oxbryta

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1622

Oxbryta

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1623

Saphnelo

Norvegia

21.2.2022

EU/1/21/1623

Saphnelo

Islanda

21.2.2022

EU/1/21/1623

Saphnelo

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1624

Vaccino anti COVID-19 (inattivato, adiuvato) Valneva

Norvegia

27.6.2022

EU/1/21/1624

Vaccino anti COVID-19 (inattivato, adiuvato) Valneva

Islanda

28.6.2022

EU/1/21/1624

Vaccino anti COVID-19 (inattivato, adiuvato) Valneva

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/22/1625

Paxlovid

Norvegia

28.1.2022

EU/1/22/1625

Paxlovid

Islanda

1.2.2022

EU/1/22/1625

Paxlovid

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/22/1628

Sondelbay

Norvegia

7.4.2022

EU/1/22/1628

Sondelbay

Islanda

20.4.2022

EU/1/22/1628

Sondelbay

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/22/1629

Zolsketil liposomale pegilato

Islanda

10.6.2022

EU/1/22/1629

Zolsketil liposomale pegilato

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1630

Kimmtrak

Norvegia

12.4.2022

EU/1/22/1630

Kimmtrak

Islanda

27.4.2022

EU/1/22/1630

Kimmtrak

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1631

Breyanzi

Norvegia

20.4.2022

EU/1/22/1631

Breyanzi

Islanda

4.5.2022.

EU/1/22/1631

Breyanzi

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1632

Stimufend

Norvegia

7.4.2022

EU/1/22/1632

Stimufend

Islanda

20.4.2022

EU/1/22/1632

Stimufend

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/22/1633

Sitagliptin Accord

Norvegia

16.5.2022

EU/1/22/1633

Sitagliptin Accord

Islanda

17.5.2022

EU/1/22/1633

Sitagliptin Accord

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1634

Dimetilfumarato Mylan

Norvegia

23.5.2022

EU/1/22/1634

Dimetilfumarato Mylan

Islanda

18.5.2022

EU/1/22/1634

Dimetilfumarato Mylan

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1635

Dimetilfumarato Polpharma

Norvegia

20.5.2022

EU/1/22/1635

Dimetilfumarato Polpharma

Islanda

19.5.2022

EU/1/22/1635

Dimetilfumarato Polpharma

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1637

Dimetilfumarato Neuraxpharm

Norvegia

20.5.2022

EU/1/22/1637

Dimetilfumarato Neuraxpharm

Islanda

19.5.2022

EU/1/22/1637

Dimetilfumarato Neuraxpharm

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1638

Quviviq

Norvegia

20.5.2022

EU/1/22/1638

Quviviq

Islanda

28.6.2022

EU/1/22/1638

Quviviq

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1639

Truvelog Mix 30

Norvegia

29.4.2022

EU/1/22/1639

Truvelog Mix 30

Islanda

12.5.2022

EU/1/22/1639

Truvelog Mix 30

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1640

Amversio

Norvegia

20.5.2022

EU/1/22/1640

Amversio

Islanda

19.5.2022

EU/1/22/1640

Amversio

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1641

PreHevbri

Norvegia

16.5.2022

EU/1/22/1641

PreHevbri

Islanda

18.5.2022

EU/1/22/1641

PreHevbri

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1642

Orgovyx

Norvegia

16.5.2022

EU/1/22/1642

Orgovyx

Islanda

12.5.2022

EU/1/22/1642

Orgovyx

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1643

Kapruvia

Norvegia

25.4.2022

EU/1/22/1643

Kapruvia

Islanda

11.5.2022

EU/1/22/1643

Kapruvia

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1644

Inpremzia

Norvegia

20.5.2022

EU/1/22/1644

Inpremzia

Islanda

18.5.2022

EU/1/22/1644

Inpremzia

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1645

Vydura

Norvegia

29.4.2022

EU/1/22/1645

Vydura

Islanda

11.5.2022

EU/1/22/1645

Vydura

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/22/1646

Amifampridina SERB

Norvegia

31.5.2022

EU/1/22/1646

Amifampridina SERB

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1647

Camcevi

Norvegia

31.5.2022

EU/1/22/1647

Camcevi

Islanda

9.6.2022

EU/1/22/1647

Camcevi

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1648

Carvykti

Norvegia

31.5.2022

EU/1/22/1648

Carvykti

Islanda

9.6.2022

EU/1/22/1648

Carvykti

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/22/1649

Lunsumio

Norvegia

16.6.2022

EU/1/22/1649

Lunsumio

Islanda

15.6.2022

EU/1/22/1649

Lunsumio

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/22/1650

Tabrecta

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/22/1651

Evusheld

Norvegia

28.3.2022

EU/1/22/1651

Evusheld

Islanda

30.3.2022

EU/1/22/1651

Evusheld

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/22/1652

Filsuvez

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/22/1655

Pirfenidone AET

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/22/1659

Xenpozyme

Liechtenstein

30.6.2022

EU/2/21/279

Zenalpha

Norvegia

7.1.2022

EU/2/21/280

Imoxat

Norvegia

7.1.2022

EU/2/21/281

CircoMax

Norvegia

17.1.2022

EU/2/21/281

CircoMax

Liechtenstein

31.1.2022

EU/2/22/282

RenuTend

Norvegia

29.4.2022

EU/2/22/282

RenuTend

Islanda

24.5.2022

EU/2/22/282

RenuTend

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/22/283

Chanaxin

Norvegia

9.6.2022

EU/2/22/283

Chanaxin

Islanda

14.6.2022

EU/2/22/283

Chanaxin

Liechtenstein

30.4.2022


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/11/699

Fampyra

Norvegia

9.5.2022

EU/1/11/699

Fampyra

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/11/749

Caprelsa

Norvegia

24.1.2022

EU/1/11/749

Caprelsa

Islanda

20.1.2022

EU/1/11/749

Caprelsa

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/12/782

Kalydeco

Norvegia

20.5.2022

EU/1/12/782

Kalydeco

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/12/784

Cuprymina

Islanda

28.6.2022

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/13/818

Bosulif

Norvegia

16.5.2022

EU/1/13/818

Bosulif

Islanda

20.4.2022

EU/1/13/818

Bosulif

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/13/875

Deltyba

Norvegia

30.3.2022

EU/1/13/875

Deltyba

Islanda

6.4.2022

EU/1/13/875

Deltyba

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/13/901

Sirturo

Norvegia

26.1.2022

EU/1/13/901

Sirturo

Islanda

14.1.2022

EU/1/13/901

Sirturo

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/13/902

Translarna

Islanda

28.6.2022

EU/1/13/902

Translarna

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/14/987

Holoclar

Norvegia

8.4.2022

EU/1/14/987

Holoclar

Islanda

11.1.2022

EU/1/14/987

Holoclar

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/15/1078

Natpar

Norvegia

19.4.2022.

EU/1/15/1078

Natpar

Islanda

6.4.2022

EU/1/15/1078

Natpar

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/15/999

Zykadia

Norvegia

22.2.2022

EU/1/15/999

Zykadia

Islanda

22.2.2022

EU/1/15/999

Zykadia

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/16/1086

Tagrisso

Norvegia

6.4.2022

EU/1/16/1086

Tagrisso

Islanda

20.4.2022

EU/1/16/1086

Tagrisso

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Norvegia

8.4.2022

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Islanda

16.3.2022

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/16/1101

Darzalex

Norvegia

21.1.2022

EU/1/16/1101

Darzalex

Islanda

14.1.2022

EU/1/16/1101

Darzalex

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/16/1139

Ocaliva

Norvegia

24.1.2022

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanda

21.1.2022

EU/1/16/1139

Ocaliva

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/16/1152

Roteas

Norvegia

13.1.2022

EU/1/16/1152

Roteas

Islanda

11.1.2022

EU/1/16/1152

Roteas

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/16/1154

Vemlidy

Norvegia

4.1.2022

EU/1/16/1154

Vemlidy

Islanda

5.1.2022

EU/1/16/1154

Vemlidy

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norvegia

29.4.2022

EU/1/16/1155

Kyntheum

Islanda

11.5.2022

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/16/1171

Ledaga

Norvegia

17.1.2022

EU/1/16/1171

Ledaga

Islanda

14.1.2022

EU/1/16/1171

Ledaga

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1172

Jylamvo

Norvegia

24.1.2022

EU/1/17/1172

Jylamvo

Islanda

5.1.2022

EU/1/17/1172

Jylamvo

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1174

Rolufta Ellipta

Norvegia

14.1.2022

EU/1/17/1174

Rolufta Ellipta

Islanda

14.1.2022

EU/1/17/1174

Rolufta Ellipta

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1175

Daptomicina Hospira

Norvegia

13.1.2022

EU/1/17/1175

Daptomicina Hospira

Islanda

25.1.2022

EU/1/17/1176

Yargesa

Norvegia

24.1.2022

EU/1/17/1176

Yargesa

Islanda

20.1.2022

EU/1/17/1176

Yargesa

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1178

Xeljanz

Norvegia

14.3.2022

EU/1/17/1178

Xeljanz

Islanda

15.3.2022

EU/1/17/1178

Xeljanz

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1179

Veltassa

Norvegia

6.4.2022

EU/1/17/1179

Veltassa

Islanda

19.4.2022.

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1181

Spherox

Norvegia

8.6.2022

EU/1/17/1181

Spherox

Islanda

19.5.2022

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1182

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Norvegia

24.1.2022

EU/1/17/1182

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Islanda

21.1.2022

EU/1/17/1182

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1184

Riximyo

Norvegia

22.2.2022

EU/1/17/1184

Riximyo

Islanda

23.2.2022

EU/1/17/1184

Riximyo

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1185

Rixathon

Norvegia

14.3.2022

EU/1/17/1185

Rixathon

Islanda

15.3.2022

EU/1/17/1185

Rixathon

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1186

Axumin

Norvegia

16.2.2022

EU/1/17/1186

Axumin

Islanda

16.2.2022

EU/1/17/1186

Axumin

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1187

Trumenba

Norvegia

9.5.2022

EU/1/17/1187

Trumenba

Islanda

11.5.2022

EU/1/17/1187

Trumenba

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1188

Spinraza

Norvegia

7.2.2022

EU/1/17/1188

Spinraza

Islanda

11.2.2022

EU/1/17/1188

Spinraza

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1189

Elmiron

Norvegia

26.1.2022

EU/1/17/1189

Elmiron

Islanda

21.1.2022

EU/1/17/1189

Elmiron

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1190

Ivabradina Accord

Norvegia

18.2.2022

EU/1/17/1190

Ivabradina Accord

Islanda

22.2.2022

EU/1/17/1190

Ivabradina Accord

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1191

Qarziba

Norvegia

27.1.2022

EU/1/17/1191

Qarziba

Islanda

19.1.2022

EU/1/17/1191

Qarziba

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1192

Brineura

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1192

Brineura

Norvegia

15.5.2022

EU/1/17/1193

Refixia

Norvegia

5.4.2022

EU/1/17/1193

Refixia

Islanda

15.3.2022

EU/1/17/1193

Refixia

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Norvegia

21.2.2022

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Islanda

23.2.2022

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1195

Erelzi

Islanda

27.4.2022

EU/1/17/1195

Erelzi

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1196

Kevzara

Norvegia

9.5.2022

EU/1/17/1196

Kevzara

Islanda

11.5.2022

EU/1/17/1196

Kevzara

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1197

Oxervate

Norvegia

12.4.2022

EU/1/17/1197

Oxervate

Islanda

20.4.2022

EU/1/17/1197

Oxervate

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1200

Besponsa

Norvegia

22.2.2022

EU/1/17/1200

Besponsa

Islanda

21.2.2022

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1201

Skilarence

Norvegia

24.2.2022.

EU/1/17/1201

Skilarence

Islanda

24.2.2022.

EU/1/17/1201

Skilarence

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/17/1202

Ucedane

Norvegia

29.4.2022

EU/1/17/1202

Ucedane

Islanda

25.4.2022

EU/1/17/1202

Ucedane

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1203

Insulina lispro Sanofi

Norvegia

29.4.2022

EU/1/17/1203

Insulina lispro Sanofi

Islanda

3.5.2022

EU/1/17/1203

Insulina lispro Sanofi

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1205

Blitzima

Norvegia

29.4.2022

EU/1/17/1205

Blitzima

Islanda

6.5.2022

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1208

Trimbow

Norvegia

31.3.2022

EU/1/17/1208

Trimbow

Islanda

19.4.2022.

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1209

Reagila

Norvegia

20.4.2022

EU/1/17/1209

Reagila

Islanda

20.4.2022

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva

Norvegia

31.5.2022

EU/1/7/1210

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva

Islanda

9.6.2022

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1212

Mavenclad

Norvegia

29.4.2022

EU/1/17/1212

Mavenclad

Islanda

11.5.2022

EU/1/17/1212

Mavenclad

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1213

Maviret

Islanda

20.4.2022

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1216

Imraldi

Norvegia

9.5.2022

EU/1/17/1216

Imraldi

Islanda

17.5.2022

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1218

Rydapt

Islanda

10.6.2022

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norvegia

29.4.2022

EU/1/17/1220

Tecentriq

Islanda

6.5.2022

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1221

Kisqali

Norvegia

20.4.2022

EU/1/17/1221

Kisqali

Islanda

27.4.2022

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan

Islanda

9.6.2022

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1223

Vosevi

Norvegia

20.5.2022

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/17/1225

Symtuza

Norvegia

31.5.2022

EU/1/17/1225

Symtuza

Islanda

9.6.2022

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/17/1250

Rubraca

Norvegia

24.3.2022

EU/1/17/1250

Rubraca

Islanda

16.3.2022

EU/1/17/1250

Rubraca

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1262

Crysvita

Norvegia

11.2.2022

EU/1/17/1262

Crysvita

Islanda

25.1.2022

EU/1/17/1262

Crysvita

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/18/1345

Ondexxya

Norvegia

30.6.2022

EU/1/18/1345

Ondexxya

Islanda

17.5.2022

EU/1/18/1345

Ondexxya

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/19/1355

Lorviqua

Islanda

25.4.2022

EU/1/19/1355

Lorviqua

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/19/1360

Waylivra

Norvegia

24.2.2022.

EU/1/19/1360

Waylivra

Islanda

21.2.2022

EU/1/19/1360

Waylivra

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/20/1437

Dovprela

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/20/1443

Zolgensma

Norvegia

31.5.2022

EU/1/20/1443

Zolgensma

Islanda

9.6.2022

EU/1/20/1443

Zolgensma

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/20/1446

Hepcludex

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/20/1459

Veklury

Norvegia

29.4.2022

EU/1/20/1459

Veklury

Islanda

4.5.2022.

EU/1/20/1459

Veklury

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/20/1460

Rozlytrek

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/20/1474

BLENREP

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen (JCOVDEN)

Norvegia

24.1.2022

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen (JCOVDEN)

Islanda

14.2.2022

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen (JCOVDEN)

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/20/1527

Retsevmo

Norvegia

26.1.2022

EU/1/20/1527

Retsevmo

Islanda

4.1.2022

EU/1/21/1535

Pemazyre

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1535

Pemazyre

Islanda

23.2.2022

EU/1/21/1535

Pemazyre

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1537

NEXPOVIO

Norvegia

2.6.2022

EU/1/21/1537

NEXPOVIO

Islanda

19.5.2022

EU/1/21/1537

NEXPOVIO

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/21/1538

Jemperli

Norvegia

22.2.2022

EU/1/21/1538

Jemperli

Islanda

22.2.2022

EU/1/21/1538

Jemperli

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/21/1539

Abecma

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/21/1552

Koselugo

Norvegia

12.5.2022

EU/1/21/1552

Koselugo

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/16/203

VarroMed

Norvegia

24.1.2022

EU/2/16/203

VarroMed

Islanda

21.1.2022

EU/2/16/203

VarroMed

Liechtenstein

31.1.2022

EU/2/17/205

Cytopoint

Norvegia

29.6.2022

EU/2/17/205

Cytopoint

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/17/206

Credelio

Norvegia

29.6.2022

EU/2/17/206

Credelio

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/17/207

Zulvac BTV

Norvegia

29.6.2022

EU/2/17/207

Zulvac BTV

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/17/209

RESPIPORC FLUpan H1N1

Norvegia

29.6.2022

EU/2/17/209

RESPIPORC FLUpan H1N1

Liechtenstein

30.4.2022

EU/2/17/210

Zeleris

Norvegia

30.6.2022

EU/2/17/210

Zeleris

Islanda

18.5.2022

EU/2/17/210

Zeleris

Liechtenstein

31.5.2022


ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/05/320/005

Noxafil

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/05/320/005

Noxafil

Norvegia

24.1.2022

EU/1/05/320/005

Noxafil

Islanda

20.1.2022

EU/1/05/324

Naglazyme

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/13/837

Tecfidera

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/14/930

Jardiance

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/14/936/008

Nuwiq

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/14/936/008

Nuwiq

Norvegia

24.1.2022

EU/1/14/936/008

Nuwiq

Islanda

20.1.2022

EU/1/15/1043/009-010

Nucala

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/15/1043/009-010

Nucala

Norvegia

24.5.2022

EU/1/15/1043/009-010

Nucala

Islanda

23.6.2022

EU/1/16/1116/003-004

Epclusa

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/16/1116/003-004

Epclusa

Norvegia

7.1.2022

EU/1/16/1116/003-004

Epclusa

Islanda

18.1.2022

EU/1/17/1217/004

Nitisinone MDK

Islanda

5.1.2022

EU/1/17/1229/021-022

Dupixent

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/17/1229/021 -022

Dupixent

Islanda

27.4.2022

EU/1/17/1235/004-005

Zejula

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/17/1235/004-005

Zejula

Norvegia

30.5.2022

EU/1/17/1235/004-005

Zejula

Islanda

10.6.2022

EU/1/17/1247/015-016

Adynovi

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1247/015-016

Adynovi

Norvegia

14.1.2022

EU/1/17/1247/015-016

Adynovi

Islanda

20.1.2022

EU/1/17/1251/010-011

Ozempic

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/17/1251/010-011

Ozempic

Norvegia

11.1.2022

EU/1/17/1251/010-011

Ozempic

Islanda

20.1.2022

EU/1/18/1274/006-008

Trydonis

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/18/1274/006-008

Trydonis

Norvegia

24.1.2022

EU/1/18/1274/006-008

Trydonis

Islanda

21.1.2022

EU/1/18/1323/003

Ilumetri

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/18/1323/003

Ilumetri

Norvegia

20.5.2022

EU/1/18/1323/003

Ilumetri

Islanda

28.6.2022

EU/1/19/1414/007-008

Mayzent

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/19/1414/007-008

Mayzent

Norvegia

16.2.2022

EU/1/19/1414/007-008

Mayzent

Islanda

24.2.2022.

EU/1/20/1422/016-017

Lyumjev

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/20/1422/016-017

Lyumjev

Norvegia

18.5.2022

EU/1/20/1422/016-017

Lyumjev

Islanda

17.5.2022

EU/1/20/1468/002

Kaftrio

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/20/1468/002

Kaftrio

Norvegia

7.1.2022

EU/1/20/1468/002

Kaftrio

Islanda

19.1.2022

EU/1/20/1473/004-005

AYVAKYT

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/20/1473/004-005

AYVAKYT

Norvegia

31.3.2022

EU/1/20/1473/004-005

AYVAKYT

Islanda

19.4.2022.

EU/1/20/1500/003-004

Xofluza

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/20/1500/003-004

Xofluza

Norvegia

29.4.2022

EU/1/20/1501/003-004

Sogroya

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/20/1501/003-004

Sogroya

Norvegia

29.4.2022

EU/1/20/1501/003-004

Sogroya

Islanda

12.5.2022

EU/1/20/1513/013-016

Yuflyma

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/20/1513/013-016

Yuflyma

Norvegia

16.2.2022

EU/1/20/1513/013-016

Yuflyma

Islanda

15.3.2022

EU/2/13/154/028-033

Apoquel

Norvegia

5.1.2022


ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di revoca

EU/1/01/174

Starlix

Norvegia

16.6.2022

EU/1/01/174

Starlix

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/03/249

Vivanza

Norvegia

1.3.2022

EU/1/03/249

Vivanza

Islanda

10.2.2022

EU/1/03/249

Vivanza

Liechtenstein

28.2.2022

EU/1/03/250

Ytracis

Norvegia

22.2.2022

EU/1/03/250

Ytracis

Islanda

5.1.2022

EU/1/07/384

Docetaxel Zentiva

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/07/384

Docetaxel Zentiva

Islanda

10.6.2022

EU/1/07/421

Glubrava

Norvegia

8.6.2022

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/08/491

Rasilez HCT

Norvegia

22.2.2022

EU/1/08/491

Rasilez HCT

Islanda

11.1.2022

EU/1/09/519

PANTOLOC Control

Norvegia

10.1.2022

EU/1/09/519

PANTOLOC Control

Islanda

5.1.2022

EU/1/11/695

Leganto

Norvegia

18.1.2022

EU/1/11/695

Leganto

Islanda

5.1.2022

EU/1/11/695

Leganto

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/11/728

Pramipexolo Accord

Norvegia

22.4.2022

EU/1/11/728

Pramipexolo Accord

Islanda

4.5.2022.

EU/1/11/728

Pramipexolo Accord

Liechtenstein

30.4.2022

EU/1/13/825

Imatinib Actavis

Liechtenstein

31.5.2022

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Norvegia

23.3.2022

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Islanda

21.1.2022

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/15/1069

Episalvan

Islanda

16.6.2022

EU/1/15/1069

Episalvan

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/16/1131

Thorinane

Norvegia

4.3.2022

EU/1/16/1131

Thorinane

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/17/1183

Pemetrexed Pfizer

Norvegia

23.3.2022

EU/1/17/1183

Pemetrexed Pfizer

Islanda

27.1.2022

EU/1/17/1183

Pemetrexed Pfizer

Liechtenstein

31.1.2022

EU/1/19/1363

Zynquista

Norvegia

21.4.2022.

EU/1/19/1363

Zynquista

Islanda

6.4.2022

EU/1/19/1363

Zynquista

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/19/1367

Zynteglo

Norvegia

21.4.2022.

EU/1/19/1367

Zynteglo

Islanda

20.4.2022

EU/1/19/1367

Zynteglo

Liechtenstein

31.3.2022

EU/1/19/1387

Senstend

Liechtenstein

30.6.2022

EU/1/19/1421

Staquis

Norvegia

9.2.2022

EU/1/19/1421

Staquis

Islanda

10.2.2022

EU/1/19/1421

Staquis

Liechtenstein

31.1.2022

EU/2/14/180

Coliprotec F4

Norvegia

22.2.2022


ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di sospensione

 

 

 

 


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/32


Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 nel primo semestre del 2022

(2023/C 87/09)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 225/2013 del Comitato misto SEE del 13 dicembre 2013, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 28 ottobre 2022, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022:


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012:

Nome del biocida

Decisioni di autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012

Paese

Data della decisione

Pesguard® Gel

32021R1044

Liechtenstein

14.7.2021 (1)

SchwabEX-Guard

32022R0114

Islanda

2.3.2022

SchwabEX-Guard

32022R0114

Liechtenstein

4.2.2022

SchwabEX-Guard

32022R0114

Norvegia

23.2.2022

ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash

32022R0527

Islanda

2.6.2022

ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash

32022R0527

Liechtenstein

30.5.2022

ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash

32022R0527

Norvegia

19.5.2022


(1)  Involontariamente omesso dall'elenco delle decisioni di autorizzazione del secondo semestre 2021.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/34


Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2022

(2023/C 87/10)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali

All'attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 28 ottobre 2022, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022.


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2022 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Denominazione della sostanza

Decisione della Commissione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Paese

Data della decisione

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)523

Islanda

11.2.2022

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)523

Liechtenstein

29.2.2022

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)523

Norvegia

21.2.2022

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)524

Islanda

11.2.2022

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)524

Liechtenstein

29.2.2022

Bis(2-metossietil)etere (diglime)

C(2022)524

Norvegia

21.2.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1497

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1497

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1498

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1498

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1499

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1499

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1506

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1506

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1508

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1508

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1518

Islanda

3.5.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1518

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1518

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1521

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1521

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1527

Liechtenstein

20.4.2021

4-(1,1,3,3-Tetra metilbutil) fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 1527

Norvegia

8.4.2022

Giallo di piombo solfocromato

C(2022) 1514

Liechtenstein

20.4.2021

Giallo di piombo solfocromato

C(2022) 1514

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1503

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1503

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1510

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1510

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1512

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

C(2022) 1512

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1500

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1500

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1501

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1501

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1511

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1511

Norvegia

8.4.2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1513

Liechtenstein

20.4.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CHPht»);

C(2022) 1513

Norvegia

8.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1504

Liechtenstein

20.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1504

Norvegia

8.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1525

Liechtenstein

20.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1525

Norvegia

29.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1528

Liechtenstein

20.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1528

Norvegia

8.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1789

Islanda

3.5.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1789

Liechtenstein

20.4.2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

C(2022) 1789

Norvegia

8.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2163

Islanda

3.5.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2163

Liechtenstein

20.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2163

Norvegia

29.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2174

Islanda

3.5.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2174

Liechtenstein

20.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2174

Norvegia

29.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2178

Islanda

3.5.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2178

Liechtenstein

20.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2178

Norvegia

29.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2191

Islanda

3.5.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2191

Liechtenstein

20.4.2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

C(2022) 2191

Norvegia

29.4.2022

Triossido di cromo

C(2022) 3678

Liechtenstein

27.6.2022

Triossido di cromo

C(2022) 3678

Norvegia

30.6.2022

Triossido di cromo

C(2022) 3685

Liechtenstein

27.6.2022

Triossido di cromo

C(2022) 3685

Norvegia

30.6.2022


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Commissione europea

9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/38


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjavíkur il 4 novembre 2022 in relazione alla causa Birgir Þór Gylfason e Jórunn S. Gröndal contro Landsbankinn hf.

(Causa E-13/22)

(2023/C 87/11)

Con lettera del 4 novembre 2022 lo Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 4 novembre 2022, in relazione alla causa Birgir Þór Gylfason e Jórunn S. Gröndal / Landsbankinn hf., in merito ai seguenti quesiti:

È compatibile con la direttiva 2014/17/UE (1), in particolare con l'articolo 24 della medesima e, ove opportuno, con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE (2) (cfr. considerando 19 del preambolo alla direttiva 2014/17/UE), che le clausole di un'ipoteca immobiliare al consumatore, a tasso variabile, dichiarino che gli aggiustamenti del tasso di interesse debbano tenere in considerazione, fra l'altro, il tasso di interesse della Banca centrale d'Islanda, i tassi di interesse sul mercato e altre condizioni di finanziamento a disposizione del creditore?


(1)  GU L 60 dell’28.2.2014, pag. 34.

(2)  GU L 133 dell’22.5.2008, pag. 66.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/39


SENTENZA DELLA CORTE

del 17 novembre 2022

nella causa E-6/22

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Regolamento (UE) 2016/778)

(2023/C 87/12)

Nella causa E-6/22, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie a recepire nell'ordinamento giuridico interno l'atto di cui al punto 19bi dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (1)), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen e Bernd Hammermann (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 17 novembre 2022 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie a recepire nell’ordinamento giuridico interno l’atto di cui al punto 19bi dell’allegato IX dell’accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l’individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l’individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali), quale adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


(1)  GU L 131 dell’20.5.2016, pag. 41.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/40


SENTENZA DELLA CORTE

del 17 novembre 2022

nella causa E-7/22

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Quadro normativo dei mercati degli strumenti finanziari)

(2023/C 87/13)

Nella causa E-7/22, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie a recepire nell'ordinamento giuridico interno taluni atti inerenti al quadro normativo dei mercati degli strumenti finanziari inseriti nell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo sullo Spazio economico europeo con decisioni nn. 85/2019 e 100/2019 del Comitato misto SEE, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen e Bernd Hammermann (giudice relatore), giudici, ha emesso una sentenza il 17 novembre 2022, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che, omettendo di recepire nell’ordinamento giuridico interno gli atti elencati qui di seguito, quali adattati dal protocollo 1 dell’accordo SEE, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE:

a.

atto di cui al punto 31bag dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (1));

b.

atto di cui al punto 31bak dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (2));

c.

atto di cui al punto 31bar dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (3));

d.

atto di cui al punto 31bas dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (4));

e.

atto di cui al punto 31baz dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (5));

f.

atto di cui al punto 31bazb dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (6));

g.

atto di cui al punto 31bazc dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (7));

h.

atto di cui al punto 31bazp dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (8));

i.

atto di cui al punto 31bazt dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (9));

j.

atto di cui al punto 31bazu dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento (10));

k.

atto di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (11));

l.

atto di cui al punto 31bad dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12));

m.

atto di cui al punto 31bazk dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (13));

n.

atto di cui al punto 31bazl dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14));

o.

atto di cui al punto 31bazm dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15));

p.

atto di cui al punto 31bazn dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (16));

q.

atto di cui al punto 31bazq dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (17));

r.

atto di cui al punto 31bazs dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18));

s.

atto di cui al punto 31bazv dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19));

t.

atto di cui al punto 31bazw dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20));

u.

atto di cui al punto 31bazze dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21));

v.

atto di cui al punto 31bazt dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22));

2.

condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


(1)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11.

(2)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117.

(3)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152.

(4)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166.

(5)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229.

(6)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368.

(7)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382.

(8)  GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1.

(9)  GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11.

(10)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4.

(11)  GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1.

(12)  GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10.

(13)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12.

(14)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3.

(15)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16.

(16)  GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3.

(17)  GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16.

(18)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14.

(19)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12.

(20)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22.

(21)  GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6.

(22)  GU L 80 del 22.3.2019, pag. 13.


9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/43


SENTENZA DELLA CORTE

del 17 novembre 2022

nella causa E-8/22

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata attuazione – Norme sui requisiti patrimoniali delle banche)

(2023/C 87/14)

Nella causa E-8/22, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie a recepire nell'ordinamento giuridico interno taluni atti inerenti alle norme sui requisiti patrimoniali delle banche inseriti nell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo sullo Spazio economico europeo con decisioni nn. 80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019 e 17/2020 del Comitato misto SEE, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen e Bernd Hammermann (giudice relatore), giudici, ha emesso una sentenza il 17 novembre 2022, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che, omettendo di recepire nell’ordinamento giuridico interno gli atti elencati qui di seguito, quali adattati dal protocollo 1 dell’accordo SEE, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE:

a.

atto di cui al punto 14e dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (1));

b.

atto di cui al punto 14b dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2));

c.

atto di cui al punto 14f dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3));

d.

atto di cui al punto 14ae dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4));

e.

atto di cui al punto 14g dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (5));

f.

atto di cui al punto 14i dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (6));

g.

atto di cui al punto 14k dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (7));

h.

atto di cui ai punti 14al e 14i dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (8));

i.

atto di cui al punto 14n dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (9));

j.

atto di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10));

k.

atto di cui al punto 14o dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (11));

l.

atto di cui al punto 14p dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12));

m.

atto di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni (13));

n.

atto di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14));

2.

condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


(1)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2.

(2)  GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19.

(3)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21.

(4)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45.

(5)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21.

(6)  GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30.

(7)  GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5.

(8)  GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 21.

(9)  GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1.

(10)  GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1.

(11)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6.

(12)  GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1.

(13)  GU L 225 del 31.8.2017, pag. 1.

(14)  GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/45


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11050 – PAI PARTNERS / SAVORY SOLUTIONS GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 87/15)

1.   

In data 1o marzo 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PAI Partners (Francia),

l'unità aziendale responsabile degli esaltatori di sapidità («Savoury Solutions Group», Stati Uniti) dell'impresa International Flavors & Fragrances ('IFF', Stati Uniti).

PAI Partners acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme del Savoury Solutions Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PAI Partners è un'impresa europea di private equity che gestisce una serie di fondi che investono nei settori dei servizi alle imprese, dei prodotti alimentari e di consumo, dei prodotti industriali generali e dell'assistenza sanitaria in tutto;

Savory Solutions Group è un fornitore mondiale di esaltatori di sapidità, come esaltatori di gusto e soluzioni funzionali per l'industria della trasformazione alimentare (carne, pesce e frutti di mare trasformati, soluzioni alimentari di origine vegetale), per macellerie e fornitori di servizi di ristorazione e di cibi pronti al consumo. Produce inoltre coloranti alimentari, budelli e colture per alimenti salati.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11050 – PAI PARTNERS / SAVORY SOLUTIONS GROUP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/47


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 87/16)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco»

PDO-IT-A0514-AM02

21.10.2014

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.    Modifica nome della denominazione

Descrizione

Il nome della denominazione è modificato da «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» in «Asolo Prosecco» o «Asolo».

Motivi

La richiesta di togliere dalla denominazione la dicitura «Colli Asolani - Prosecco» deriva da una più facile lettura, un maggior impatto mnemonico sul consumatore e per evitare la confusione con l'allora esistente DOC Colli Ascolani.

L'omissione del trattino tra Asolo e Prosecco è giustificata per semplificare le modalità di etichettatura.

Con la richiesta di utilizzare la denominazione «Asolo» in alternativa ad «Asolo Prosecco», in tutte le tipologie previste da disciplinare, si vuole limitare la connotazione interregionale derivante dal nome della DOP «Prosecco», che ricade anche sul territorio della presente DOP, al fine di meglio identificare la denominazione in uno specifico ambito territoriale.

La modifica riguarda l'intero disciplinare e l'intero documento unico laddove è richiamato il nome della denominazione.

2.2.    Allargamento dell’area delimitata di produzione

Descrizione

Viene allargata l'area delimitata di produzione includendo parte dei territori dei comuni di Borso del Grappa e di Crespano del Grappa.

Inoltre tale delimitazione dell'area di produzione viene modificata anche con l'innalzamento della quota altimetrica massima di produzione da 300 a 400 m di altezza sul livello del mare.

Motivi

Si tratta di un relativo aumento di superficie rispetto all'area di produzione precedente, totalmente in ambiente collinare, con gli stessi caratteri morfo-pedoclimatici della restante porzione di territorio dei Colli di Asolo. In questa nuova zona di produzione si è consolidata la vitivinicoltura con l'ottenimento di prodotti che presentano le medesime caratteristiche analitiche e organolettiche dei vini già esistenti.

L'innalzamento della quota altimetrica massima di produzione è motivato dall'incontrovertibile cambiamento climatico in atto con un aumento delle temperature medie che sta interessando tutto il territorio regionale; di conseguenza l'aumento di temperatura crea nuove opportunità produttive in zone ad altitudini superiori dove la vite riesce a portare a termine il suo ciclo.

Infatti per il vitigno «Glera» la cui acidità è spesso deficitaria, il poter portare il vigneto in un ambiente più fresco può fornire una opportunità di maggiore conservazione della freschezza acida dell'uva e di conseguenza di un miglior equilibrio nella macrostruttura dell'acino.

La modifica riguarda l'articolo 3 del disciplinare di produzione e la sezione 6 del documento unico.

2.3.    Aumento della resa di uva per ettaro

Descrizione

Viene aumentata la resa massima di produzione di uva per ettaro da 12 a 13,5 tonnellate.

Motivi

L'aumento delle rese è stato necessario ai fini di un adeguamento delle produzioni del vitigno alle reali attitudini degli impianti viticoli esistenti. Infatti il vitigno Glera ha come caratteristica varietale un alto potenziale quantitativo (vedi peso del grappolo, percentuale di germogliamento e fertilità delle gemme), e il fatto che un forzato contenimento del numero dei grappoli non porta a un incremento dei valori qualitativi voluti.

Tenendo conto delle rese verificatesi sul territorio, sulla base dei risultati della sperimentazione effettuata, in relazione alle tecniche colturali e all'andamento climatico, si è accertato che la qualità del prodotto finale non verrà assolutamente meno rispetto agli attuali standard di elevato pregio della denominazione.

La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione e la sezione 5.b del documento unico (rese massime).

2.4.    Ulteriori restrizioni

Descrizione

La modifica riguarda la previsione dell'imbottigliamento in zona di produzione delimitata.

Motivi

La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo», garantirne l'origine e assicurare l'efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.

Infatti, si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Asolo Prosecco» o «Asolo», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità, requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti l'organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Asolo Prosecco» o «Asolo», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici e all'esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Tuttavia, in conformità alla normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco circoscritto delle ditte imbottigliatrici fuori zona, presso le quali programmare con efficienza i controlli da parte del competente organismo, anche in collaborazione con le autorità di controllo di altri paesi, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea.

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni).

2.5.    Riduzione dell’estratto secco

Descrizione

Viene richiesta la riduzione dell'estratto non riduttore minimo da 16 a 15 g/l.

Motivi

Tale riduzione di un punto dell'estratto secco deriva della necessità di porre sul mercato un vino più fresco, delicato e piacevole.

Va precisato che l'abbassamento di un punto dell'estratto non riduttore minimo non comporta uno spostamento dei livelli qualitativi, ma è utile a un maggior equilibrio delle masse di composizione delle cuvée. Si evidenzia inoltre che lo stesso rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.6.    Gestione delle produzioni: esclusione del riferimento al vitigno «Glera» per i prodotti derivanti dagli esuberi delle rese di uva e di vino

Descrizione

È stata inserita la disposizione relativa alla destinazione degli esuberi delle rese di uva e di vino, nei limiti previsti dal disciplinare, che non possono essere destinati alla produzione di vini IGP o di Vino Spumante designati con il riferimento al nome della varietà «Glera», fatta salva diversa destinazione prevista dalla normativa vigente.

Motivi

Tale modifica persegue come fine la tutela e la salvaguardia della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo».

In particolare per i vini ottenuti dagli esuberi in questione, che in ogni caso non possono essere qualificati con la denominazione «Asolo Prosecco» o «Asolo», ma che possono essere utilizzati per altre IGP del medesimo territorio, nel rispetto delle condizioni dei relativi disciplinari, o per vini generici, ne viene stabilita la destinazione d'uso, impedendo che nella designazione dei relativi vini di destinazione sia utilizzato il nome della varietà «Glera» (che rappresenta oltre l'85 % della base ampelografica della DOP in questione).

In sostanza, detta misura gestionale è finalizzata a rendere «generici» i prodotti derivati dai superi in questione. Trattasi, dunque, di una misura intesa a evitare una sleale concorrenza con i prodotti qualificati con la stessa DOP e, nel contempo, la medesima misura costituisce un deterrente per limitare al minimo gli esuberi in questione.

La modifica riguarda l'articolo 4 e l'articolo 5 del disciplinare di produzione e non interessa il documento unico.

2.7.    Zona di vinificazione

Descrizione

Viene estesa la deroga per la vinificazione in conformità alla vigente normativa comunitaria (articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009) ad alcuni comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, quali: Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Follina e Miane.

Motivi

La richiesta è motivata dal fatto che un numero sempre maggiore di aziende vitivinicole, titolari di stabilimenti enologici ubicati nel territorio limitrofo alla zona di produzione, hanno investito e stanno investendo sulla DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo», acquistando vigneti e/o appezzamenti di terreno destinati ad essere idonei a impianti di vigneti atti alla produzione di detta DOP.

Per questi motivi, si rende necessaria l'estensione della deroga dell'area di vinificazione per consentire a dette aziende di produrre ed elaborare nei propri stabilimenti i vini DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo».

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico (Ulteriori condizioni – Deroga alla produzione nell'area geografica delimitata).

2.8.    Caratteristiche al consumo: variazione del range del tenore di zuccheri per la tipologia «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore

Descrizione

Per la tipologia «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore nella descrizione del sapore è stata prevista la variazione delle caratteristiche (analitiche e organolettiche) del prodotto in relazione al range del tenore zuccherino (conformemente all'articolo 47 e relativo allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2019/33), consentendo di partire da un tenore zuccherino più basso (da extra brut, anziché da brut), mantenendo invece invariato il tenore zuccherino massimo (fino ad abboccato).

Motivi

La modifica è motivata dall'esigenza di poter soddisfare le richieste dei consumatori, che si stanno orientando sempre più verso spumanti con basso tenore zuccherino, con sapore più secco e con un maggior tenore acidico, adatti a un abbinamento da «tutto pasto».

La modifica riguarda l'articolo 5 e l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.9.    Confezionamento

Descrizione

Per i vini spumanti, viene consentito l'uso delle tradizionali bottiglie, nelle varie capacità e colori, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

Motivi

Per quanto riguarda i contenitori si ritiene che aumentando l'offerta dei formati si possano meglio cogliere le richieste di un mercato e di un consumatore sempre in evoluzione.

Le modifiche riguardano l'articolo 8 del disciplinare di produzione e non comportano modifiche del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Asolo Prosecco / Asolo

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categoria Vino (1)

 

Colore: giallo paglierino, più o meno carico

 

Odore: caratteristico di fruttato

 

Sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore - categorie: vino spumante (4), vino spumante di qualità (5), vino spumante di qualità del tipo aromatico (6)

 

Spuma: fine e persistente

 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante

 

Odore: gradevole e caratteristico di fruttato

 

Sapore: da extra brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore, con la menzione «sui lieviti» - categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6)

 

Spuma: fine e persistente

 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso e possibile presenza di velatura

 

Odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito

 

Sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.    «Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante - categoria Vino frizzante (8)

 

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine

 

Odore: gradevole e caratteristico di fruttato

 

Sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico

 

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

 

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Preparazione partita destinata alla spumantizzazione

Pratica enologica specifica

Per la preparazione delle basi destinate all'elaborazione del vino spumante, è consentita la tradizionale pratica dell'uso dei vini delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, in quantità non superiore al 15 % del volume totale.

b.    Rese massime

1.

«Asolo Prosecco» o «Asolo»

94,5 ettolitri per ettaro

2.

«Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante

94,5 ettolitri per ettaro

3.

«Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante

94,5 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

A)

La zona di produzione della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» ricade nei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello, ubicati nella Provincia di Treviso.

B)

La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui alla sezione 5, punto 1, del presente documento unico, per gli spumanti, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fìor, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Glera B. - Serprino

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categorie vino, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante

Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'area di produzione della denominazione «Asolo Prosecco» o «Asolo» si trova nel Veneto, in provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli di Asolo. Il paesaggio di questi due sistemi collinari, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2 000«doline», con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un'elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22,6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.

Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sotto superficiale.

Fattori storici ed umani rilevanti per il legame

La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli di Asolo e Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi. I monaci si insediarono intorno all'anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt'ora. Nella seconda metà del 1300, quando quest'area passò ai veneziani, i Colli di Asolo e il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i loro vini venivano esportati all'estero già nel 1400. Nel 1500, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in più perché considerato migliore rispetto a quello di altre zone.

I caratteri morfologici dei suoli si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a ricordare l'antica conduzione familiare.

8.2.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» - categorie vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante

Legame causale tra la qualità, le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico con i fattori naturali ed umani.

I vini della denominazione «Asolo Prosecco» nelle tipologie spumante superiore e frizzante si presentano dal colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione di bollicine nella tipologia frizzante.

All'analisi organolettica i vini si presentano con caratteristiche di leggerezza che, assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilità.

All'olfatto si percepisce un profumo fresco con note di frutta matura (mela, tropicale), nonché pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidità. Al sapore, l'acidità e la sapidità sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra acidi e zuccheri.

Nella tipologia spumante superiore prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia e che riporta il riferimento alla menzione «sui lieviti», i vini si presentano con una spuma fine e persistente e dal colore giallo paglierino più o meno intenso con possibile presenza di velatura. All'olfatto e al gusto si presentano gradevoli, armonici, fruttati e con possibili sentori di crosta di pane e di lievito.

Tali caratteristiche sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fatturi umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

In particolare, i suoli, prevalentemente marnosi e sciolti, con una buona dotazione di calcare e supportati da un buon tenore di umidità, favoriscono l'assunzione di molti microelementi importanti non solo per la crescita vegeto-produttiva del vitigno «Glera», ma anche e soprattutto per la complessità organolettica dei mosti e dei vini base per la spumantizzazione.

L'ambiente climatico della zona di produzione è caratterizzato da primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonché autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.

I valori di escursione termica tra notte e giorno con il flusso di aria che discende dalle pendici più elevate evidenziano una stretta relazione con la sintesi e la conservazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici del vitigno «Glera». Questo fattore si evidenzia in particolare nelle porzioni di territorio di media-bassa collina, dove l'inversione termica è più accentuata, influenzando così la fissazione di maggiori sentori fruttati primari quali mela, pera, pesca e albicocca, che vengono poi preservati con l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticità nelle diverse espressioni tipologiche.

Pertanto la freschezza, acidità e intensità aromatica dei vini spumanti e frizzanti della DOP «Asolo Prosecco» sono garantiti dall'interazione tra orografia, natura dei suoli e vitigno, unitamente alla consolidata tradizione di elaborazione.

8.3.   «Asolo Prosecco» o «Asolo» – categoria Vino

Il vino della denominazione «Asolo Prosecco» si presenta dal colore giallo paglierino chiaro con un aroma floreale gradevolmente agrumato, accompagnato da un gusto morbido e corpo delicato.

Il clima, caratterizzato da primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento e da estati mai troppo calde, consente un ottimale rapporto tra la spiccata acidità e gli zuccheri.

L'orografia collinare assicura una buona inversione termica che, unitamente alla natura sciolta del terreno marnoso, permette di mantenere una vigoria equilibrata e una buona fissazione delle sostanze terpeniche da mettere in stretta relazione con la sintesi dei composti aromatici, tipici del vitigno «Glera», che vengono poi preservati con l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticità del vino.

Pertanto gli spiccati sentori floreali e la fresca aromaticità del vino sono garantiti dall'interazione tra orografia, natura dei suoli, condizioni climatiche e vitigno, unitamente alla consolidata tradizione di vinificazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Zona di vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea (articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 607/2009), le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche nelle immediate vicinanze (intero territorio dei comuni che sono compresi in parte nella citata zona di produzione) e nel territorio dei limitrofi comuni di Altivole, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo, ricadenti in provincia di Treviso.

Inoltre le operazioni di preparazione delle tipologie di vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione, nelle tipologie ove ammessa, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso, nonché nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Veneto, per tener conto delle situazioni tradizionali di produzione di dette tipologie di vini.

Zona di imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale, le operazioni di imbottigliamento e confezionamento dei vini DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» devono essere effettuate nella zona delimitata di produzione, comprensiva delle deroghe per la vinificazione ed elaborazione delle varie tipologie di prodotto, allo scopo di garantire l'origine e preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, nonché salvaguardare la loro reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli.

Infatti la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini connesse alla zona geografica di origine sono meglio assicurate con l'imbottigliamento nella zona delimitata, in quanto l'applicazione delle regole tecniche riguardanti l'imbottigliamento avvengono sotto la responsabilità e con le competenze professionali delle imprese che producono nella zona delimitata.

A questo si deve aggiungere che l'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Inoltre il sistema di controllo da parte del competente organismo, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata: requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Asolo Prosecco» siano effettivamente imbottigliate, conseguendo cosi i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, e consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.

«Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine «millesimato», seguito dall'anno di produzione delle uve.

La tipologia spumante superiore accompagnata dalla menzione «sui lieviti» deve essere associata all'indicazione dell'anno di raccolta delle uve e non può utilizzare la menzione «millesimato».

Le menzioni «superiore», «millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata devono utilizzare in etichetta caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14600


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.