ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 83

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
6 marzo 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 83/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 83/02

Causa C-632/20 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 gennaio 2023 — Regno di Spagna / Commissione europea [Impugnazione – Relazioni esterne – Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2018/1971 – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) – Articolo 35, paragrafo 2 – Partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo a tale organismo – Nozioni di paese terzo e di Stato terzo – Competenza della Commissione europea]

2

2023/C 83/03

Causa C-680/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Posizione dominante – Imputazione al produttore dei comportamenti dei suoi distributori – Esistenza di vincoli contrattuali tra il produttore e i distributori – Nozione di unità economica – Ambito di applicazione – Sfruttamento abusivo – Clausola di esclusiva – Necessità di dimostrare gli effetti sul mercato)

3

2023/C 83/04

Causa C-147/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità]

3

2023/C 83/05

Causa C-162/21, Pesticide Action Network Europe e a.: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso all’esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e dell’ambiente – Principio di precauzione]

5

2023/C 83/06

Causa C-292/21, CNAE e a.: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione ratione materiae – Servizio nel settore dei trasporti – Erogazione di corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente – Concessione di servizio pubblico – Articolo 15 – Requisiti – Ripartizione del territorio pertinente in cinque lotti – Limite quantitativo e territoriale di accesso all’attività interessata – Motivi imperativi di interesse generale – Giustificazione – Sicurezza stradale – Proporzionalità – Servizio di interesse economico generale)

6

2023/C 83/07

[Cause riunite C-495/21 e C-496/21, Bundesrepublik Deutschland (Gocce nasali) e a.] Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Definizione della nozione di medicinale – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come dispositivo medico o come medicinale)

6

2023/C 83/08

Causa C-506/22, SNI: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2023 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpina — Romania) — procedimento penale a carico di SNI (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Necessità d’indicazione delle ragioni che rendono necessaria una risposta da parte della Corte – Necessità d’indicazione del nesso tra le disposizioni di diritto dell’Unione la cui interpretazione è richiesta e la normativa nazionale applicabile – Mancanza di indicazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta)

7

2023/C 83/09

Causa C-137/22 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2022 da Georgios Theodorakis e Maria Theodoraki avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 17 dicembre 2021, causa T-495/14, Theodorakis e Theodoraki / Consiglio

8

2023/C 83/10

Causa C-691/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

8

2023/C 83/11

Causa C-692/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

9

2023/C 83/12

Causa C-716/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

10

2023/C 83/13

Causa C-738/22 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 da Google LLC, Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-604/18, Google e Alphabet/Commissione

11

2023/C 83/14

Causa C-23/23: Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Commissione europea/Repubblica di Malta

13

2023/C 83/15

Causa C-26/23 P: Impugnazione proposta il 21 gennaio 2023 dal Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2022, causa T-158/21, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/ Commissione

14

 

Tribunale

2023/C 83/16

Causa T-617/17 RENV: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell’OLAF – Controllo sul posto – Irregolarità e inadempimenti asseritamente commessi dalla Commissione – Diritto di essere ascoltato – Danno morale – Nesso causale)

15

2023/C 83/17

Causa T-537/18: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione [Strumento di assistenza preadesione – Sovvenzioni – Indagini dell’OLAF – Sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni – Obbligo di motivazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione]

15

2023/C 83/18

Causa T-626/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Landwärme/Commissione [Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE]

16

2023/C 83/19

Causa T-746/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Grünig / Commissione [Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazi antidumping definitivi – Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare – Ricorso di annullamento – Separabilità – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 – Dazio imposto senza discriminazione – Parità di trattamento]

17

2023/C 83/20

Causa T-747/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — EOC Belgium / Commissione [Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazi antidumping definitivi – Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare – Ricorso di annullamento – Separabilità – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 – Dazio imposto senza discriminazione – Parità di trattamento]

18

2023/C 83/21

Causa T-33/21: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Romania / Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Romania – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla sottomisura 1a della misura 215 – Pagamenti per il benessere dei suini da ingrasso e delle scrofette – Aumento di almeno il 10 % dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Qualificazione giuridica dei fatti – Articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti]

18

2023/C 83/22

Causa T-187/21: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Firearms United Network e a. / Commissione [REACH – Regolamento (UE) 2021/57 – Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Restrizione relativa al piombo – Utilizzo di munizioni di piombo per la caccia all’interno o in prossimità di zone umide – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Certezza del diritto – Presunzione d’innocenza]

19

2023/C 83/23

Causa T-330/21: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — EWC Academy / Commissione [Politica sociale – Sovvenzioni a favore di azioni volte a promuovere iniziative in materia di governo societario – Invito a presentare proposte VP/2020/008 – Esclusione dei comitati aziendali europei non aventi personalità giuridica – Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1046]

20

2023/C 83/24

Causa T-443/21: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO — Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore yoga ALLIANCE – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

20

2023/C 83/25

Causa T-644/21: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Pharmadom / EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WellBe PHARMACEUTICALS – Marchio nazionale denominativo anteriore WELL AND WELL – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2023/C 83/26

Causa T-726/21: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Rolex / EUIPO — PWT (Raffigurazione di una corona) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta una corona – Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori che rappresentano una corona e ROLEX – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)]

22

2023/C 83/27

Causa T-758/21: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Dorsum / EUIPO — id Quantique (Clavis) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Clavis – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CLAVIS – Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione – Condizioni di ricevibilità dell’opposizione)

22

2023/C 83/28

Causa T-4/22: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Puma / EUIPO — DN Solutions (PUMA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA – Marchio internazionale figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]]

23

2023/C 83/29

Causa T-118/22: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — OM / Commissione (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Posto di membro del comitato per il controllo normativo – Obbligo di motivazione – Violazione dell’avviso di posto vacante – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Manifesto errore di valutazione)

24

2023/C 83/30

Causa T-166/22: Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Seifert / Consiglio (Ricorso di annullamento – Misure restrittive adottate in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Misure riguardanti i cittadini russi, le persone fisiche residenti in Russia e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti in Russia – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità)

24

2023/C 83/31

Causa T-500/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 gennaio 2023 — Vleuten Insects e New Generation Nutrition / Commissione (Procedimento sommario – Sicurezza degli alimenti – Nuovi alimenti – Regolamento (UE) 2015/2283 – Autorizzazione all’immissione in commercio della larva di Alphitobius diaperinus – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

25

2023/C 83/32

Causa T-689/22: Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — SN / Commissione

25

2023/C 83/33

Causa T-784/22: Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Zásilkovna / Commissione

26

2023/C 83/34

Causa T-7/23: Ricorso proposto il 13 gennaio 2023 — Francia/Commissione

27

2023/C 83/35

Causa T-13/23: Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Balaban / EUIPO — Shenzhen Stahlwerk Welding Technology (STAHLWERK)

27

2023/C 83/36

Causa T-19/23: Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Laboratorios Normon/EUIPO — Sofar (NORMOCARE)

28

2023/C 83/37

Causa T-20/23: Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Japan Tobacco / EUIPO — Dunhill Tobacco of London (FLOW FILTER)

29

2023/C 83/38

Causa T-21/23: Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Chart / EUIPO (ABSOLUTEFLOW)

30

2023/C 83/39

Causa T-22/23: Ricorso proposto il 24 gennaio 2023 — Markt-Pilot / EUIPO (MARKT-PILOT)

30

2023/C 83/40

Causa T-518/22: Ordinanza del Tribunale del 17 gennaio 2023 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

31


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 83/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 71 del 27.2.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 63 del 20.2.2023

GU C 54 del 13.2.2023

GU C 45 del 6.2.2023

GU C 35 del 30.1.2023

GU C 24 del 23.1.2023

GU C 15 del 16.1.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 gennaio 2023 — Regno di Spagna / Commissione europea

(Causa C-632/20 P) (1)

(Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2018/1971 - Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) - Articolo 35, paragrafo 2 - Partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo a tale organismo - Nozioni di «paese terzo» e di «Stato terzo» - Competenza della Commissione europea)

(2023/C 83/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente Centeno Huerta, successivamente A. Gavela Llopis, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, Spagna/Commissione (T-370/19, EU:T:2020:440), è annullata.

2)

La decisione della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche è annullata.

3)

Gli effetti della decisione della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, di eventuali nuovi accordi di lavoro conclusi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009, tra l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e l’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo.

4)

La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno di Spagna nell’ambito del presente procedimento di impugnazione nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-680/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Posizione dominante - Imputazione al produttore dei comportamenti dei suoi distributori - Esistenza di vincoli contrattuali tra il produttore e i distributori - Nozione di «unità economica» - Ambito di applicazione - Sfruttamento abusivo - Clausola di esclusiva - Necessità di dimostrare gli effetti sul mercato)

(2023/C 83/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

con l’intervento di: La Bomba Snc

Dispositivo

1)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest’ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori.

2)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un’autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall’impresa in posizione dominante riguardo all’inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. Il ricorso al criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» ha carattere facoltativo. Tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Causa C-147/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Biocidi - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 72 - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità - Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE - Giustificazione - Articolo 36 TFUE - Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente - Proporzionalità)

(2023/C 83/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Convenuti: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Dispositivo

1)

L’articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta ad una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista dall’articolo citato, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento;

e non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento;

2)

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

e non ostano ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge

(Causa C-162/21 (1), Pesticide Action Network Europe e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari - Articolo 53, paragrafo 1 - Situazioni di emergenza fitosanitaria - Deroga - Ambito di applicazione - Sementi conciate con prodotti fitosanitari - Neonicotinoidi - Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api - Divieto di immissione sul mercato e di uso all’esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 - Inapplicabilità della deroga - Protezione della salute umana e animale e dell’ambiente - Principio di precauzione)

(2023/C 83/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Resistente: État belge

Con l’intervento di: Sesvanderhave SA, Confédération des Betteraviers Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie Tirlemontoise SA

Dispositivo

L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non consente a uno Stato membro di autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari ai fini della concia delle sementi, nonché l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con tali prodotti, qualora l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con i medesimi prodotti siano stati espressamente vietati da un regolamento di esecuzione.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

(Causa C-292/21 (1), CNAE e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Ambito di applicazione ratione materiae - Servizio nel settore dei trasporti - Erogazione di corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente - Concessione di servizio pubblico - Articolo 15 - Requisiti - Ripartizione del territorio pertinente in cinque lotti - Limite quantitativo e territoriale di accesso all’attività interessata - Motivi imperativi di interesse generale - Giustificazione - Sicurezza stradale - Proporzionalità - Servizio di interesse economico generale)

(2023/C 83/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Convenuti: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Dispositivo

L’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione osta a una normativa nazionale secondo la quale l’aggiudicazione dei corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente di guida deve essere effettuata mediante una concessione di servizio pubblico, nei limiti in cui tale normativa eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito, ossia il miglioramento della sicurezza stradale.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland

[Cause riunite C-495/21 e C-496/21 (1), Bundesrepublik Deutschland (Gocce nasali) e a.]

(Rinvio pregiudiziale - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Definizione - Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) - Ambito di applicazione - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 1, punto 2 - Definizione della nozione di «medicinale» - Articolo 2, paragrafo 2 - Contesto normativo applicabile - Classificazione come «dispositivo medico» o come «medicinale»)

(2023/C 83/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica non solo ai «medicinali per funzione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata, ma anche ai «medicinali per presentazione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera a), della stessa direttiva.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nonché l’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27,

devono essere interpretati nel senso che:

quando il principale meccanismo di azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, tale prodotto non può rientrare né nella definizione della nozione di «dispositivo medico», ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, né in quella di «medicinale per funzione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27. Spetta ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se siano soddisfatti i requisiti relativi alla definizione della nozione di «medicinale per presentazione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/7


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2023 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpina — Romania) — procedimento penale a carico di SNI

(Causa C-506/22 (1), SNI)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Necessità d’indicazione delle ragioni che rendono necessaria una risposta da parte della Corte - Necessità d’indicazione del nesso tra le disposizioni di diritto dell’Unione la cui interpretazione è richiesta e la normativa nazionale applicabile - Mancanza di indicazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 83/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpina

Parte nel procedimento penale principale

SNI

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpina (Tribunale di primo grado di Câmpina, Romania) con decisione del 1o luglio 2022 è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 26.7.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/8


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2022 da Georgios Theodorakis e Maria Theodoraki avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 17 dicembre 2021, causa T-495/14, Theodorakis e Theodoraki / Consiglio

(Causa C-137/22 P)

(2023/C 83/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Georgios Theodorakis e Maria Theodoraki (rappresentanti: Vasileios-Spiridon Christianos, Alexandros Politis e Maria-Cristina Vlachou, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Con ordinanza del 17 gennaio 2023 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Causa C-691/22)

(2023/C 83/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS

Resistente: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a f), e gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, letti alla luce dell’obiettivo volto a evitare una situazione di doppia giurisdizione espresso nei considerando 34 e 35 della medesima direttiva, nonché gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 49 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di regolamentazione, la quale ritiene che lo Stato membro cui essa appartiene sia lo Stato in cui è stabilita la persona che dovrebbe essere considerata quale fornitore di servizi di media, infligga una sanzione a tale persona qualora un primo Stato membro si sia ritenuto competente nei confronti di tale servizio di media audiovisivi per il quale ha rilasciato una concessione.

2)

Se il principio di leale cooperazione, garantito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (ex articolo 10 TCE), debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su tale servizio, qualora un primo Stato membro la eserciti già, di chiedere al primo Stato membro di revocare la concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi da esso rilasciata e, in caso di rifiuto da parte dello stesso, di sottoporre la causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo alla Commissione europea di presentare un ricorso per inadempimento contro il primo Stato membro (articolo 258 TFUE) o di presentare esso stesso un ricorso per inadempimento (articolo 259 TFUE), e di astenersi da qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio, salvo che e fintantoché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si pronunci a suo favore.

3)

Se il medesimo principio implichi necessariamente che lo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su un servizio di media audiovisivi, qualora un primo Stato membro la eserciti già, debba, prima di porre in essere qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio e, indipendentemente dall’avvio delle procedure di cui alla questione sub 2),

a)

consultare il primo Stato membro al fine di giungere, se possibile, ad una soluzione comune; e/o

b)

chiedere che la questione sia sottoposta al comitato di contatto istituito dall’articolo 29 della citata direttiva 2010/13/UE; e/o

c)

chiedere il parere della Commissione europea; e/o

d)

invitare il primo Stato membro, che ha rilasciato una concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi, a ritirarla e, in caso di rifiuto, utilizzare i procedimenti giurisdizionali disponibili ed effettivi all’interno di tale primo Stato membro per contestare il rifiuto di revoca della concessione in parola.

4)

Se la soluzione della seconda e della terza questione sia influenzata dal fatto che l’autorità preposta alla regolamentazione audiovisiva abbia personalità giuridica distinta e mezzi d’azione distinti dallo Stato membro cui appartiene.

5)

Nel caso in cui un servizio di media audiovisivi sia oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro, se l’articolo 344 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la citata direttiva 2010/13/UE, vieti a un giudice nazionale di un secondo Stato membro di dichiarare che l’autorità di regolamentazione di tale secondo Stato membro si è giustamente ritenuta competente a controllare il servizio in parola, dato che, così facendo, detto giudice dichiarerebbe implicitamente che il primo Stato membro ha erroneamente interpretato la propria competenza e renderebbe indirettamente una decisione su una controversia tra due Stati membri relativa all’interpretazione e/o all’applicazione del diritto europeo. Se, in una siffatta situazione, il giudice nazionale del secondo Stato membro debba limitarsi ad annullare la decisione di tale autorità di regolamentazione, in quanto il servizio di media audiovisivi di cui trattasi è già stato oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Causa C-692/22)

(2023/C 83/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS

Resistente: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a f), e gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, letti alla luce dell’obiettivo volto a evitare una situazione di doppia giurisdizione espresso nei considerando 34 e 35 della medesima direttiva, nonché gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 49 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di regolamentazione, la quale ritiene che lo Stato membro cui essa appartiene sia lo Stato in cui è stabilita la persona che dovrebbe essere considerata quale fornitore di servizi di media, infligga una sanzione a tale persona qualora un primo Stato membro si sia ritenuto competente nei confronti di tale servizio di media audiovisivi per il quale ha rilasciato una concessione.

2)

Se il principio di leale cooperazione, garantito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (ex articolo 10 TCE), debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su tale servizio, qualora un primo Stato membro la eserciti già, di chiedere al primo Stato membro di revocare la concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi da esso rilasciata e, in caso di rifiuto da parte dello stesso, di sottoporre la causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo alla Commissione europea di presentare un ricorso per inadempimento contro il primo Stato membro (articolo 258 TFUE) o di presentare esso stesso un ricorso per inadempimento (articolo 259 TFUE), e di astenersi da qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio, salvo che e fintantoché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si pronunci a suo favore.

3)

Se il medesimo principio implichi necessariamente che lo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su un servizio di media audiovisivi, qualora un primo Stato membro la eserciti già, debba, prima di porre in essere qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio e, indipendentemente dall’avvio delle procedure di cui alla questione sub 2),

a)

consultare il primo Stato membro al fine di giungere, se possibile, ad una soluzione comune; e/o

b)

chiedere che la questione sia sottoposta al comitato di contatto istituito dall’articolo 29 della citata direttiva 2010/13/UE; e/o

c)

chiedere il parere della Commissione europea; e/o

d)

invitare il primo Stato membro, che ha rilasciato una concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi, a ritirarla e, in caso di rifiuto, utilizzare i procedimenti giurisdizionali disponibili ed effettivi all’interno di tale primo Stato membro per contestare il rifiuto di revoca della concessione in parola.

4)

Se la soluzione della seconda e della terza questione sia influenzata dal fatto che l’autorità preposta alla regolamentazione audiovisiva abbia personalità giuridica distinta e mezzi d’azione distinti dallo Stato membro cui appartiene.

5)

Nel caso in cui un servizio di media audiovisivi sia oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro, se l’articolo 344 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la citata direttiva 2010/13/UE, vieti a un giudice nazionale di un secondo Stato membro di dichiarare che l’autorità di regolamentazione di tale secondo Stato membro si è giustamente ritenuta competente a controllare il servizio in parola, dato che, così facendo, detto giudice dichiarerebbe implicitamente che il primo Stato membro ha erroneamente interpretato la propria competenza e renderebbe indirettamente una decisione su una controversia tra due Stati membri relativa all’interpretazione e/o all’applicazione del diritto europeo. Se, in una siffatta situazione, il giudice nazionale del secondo Stato membro debba limitarsi ad annullare la decisione di tale autorità di regolamentazione, in quanto il servizio di media audiovisivi di cui trattasi è già stato oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Causa C-716/22)

(2023/C 83/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire d’Auch

Parti

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Altra parte: Commune de Thoux rappresentata dal sindaco di Thoux

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione 2020/135 (1), relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, non sia parzialmente invalida in quanto l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea viola gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 di tale Carta, nei limiti in cui esso non contiene disposizioni che consentano di conservare il diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini britannici che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente se esso consenta o meno la doppia cittadinanza, in particolare per coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da più di quindici anni e siano soggetti alla regola britannica del «15-year rule», aggravando quindi la privazione di qualsiasi diritto di voto per coloro che non hanno avuto il diritto di opporsi alla perdita della cittadinanza europea tramite voto e anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla Corona britannica.

2)

Se la decisione 2020/135, l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, l’articolo 1 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo allegato alla decisione 76/787/CECA CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (2), la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C-145/04, gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 giugno 2022, Préfet du Gers, C-673/20, debbano essere interpretati nel senso che privano gli ex cittadini dell’Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell’Unione europea, del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee in uno Stato membro e, in particolare, gli ex cittadini dell’Unione europea che non hanno più alcun diritto di voto poiché la loro vita privata e familiare si svolge nel territorio dell’Unione da più di quindici anni e che non hanno potuto opporsi tramite voto al recesso del loro Stato membro dall’Unione europea, il quale ha comportato la perdita della loro cittadinanza europea.


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

(2)  GU 1976, L 278, pag. 1.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/11


Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 da Google LLC, Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-604/18, Google e Alphabet/Commissione

(Causa C-738/22 P)

(2023/C 83/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Google LLC, Alphabet, Inc. (rappresentanti: G. Forwood, J. Killick e N. Levy, avocats, A. Komninos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory e H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, e P. Stuart, Barrister-at-Law)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, già Opera Software AS, BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, a.s., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della Commissione C(2018) 4761 final, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40099 — Google Android) (in prosieguo: «la Decisione»);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

in ulteriore subordine, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e fissare l’ammenda irrogata nell’articolo 2 della Decisione in un importo significativamente inferiore; e

condannare la Commissione a sopportare le spese e i costi delle ricorrenti connessi con il presente procedimento e con il procedimento innanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale avrebbe errato nell’esame del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione di cui all’accordo di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: l’«ADAM») e i loro asseriti effetti di esclusione.

Il Tribunale avrebbe esaminato erroneamente la legittimità delle condizioni di preinstallazione di cui all’ADAM relativamente agli effetti combinati dell’ADAM impugnato e dei legittimi accordi di ripartizione dei redditi (in prosieguo: «ARR».

Il Tribunale non avrebbe esaminato se le scelte degli utenti di non scaricare applicazioni concorrenti fossero nella maggior parte dei casi attribuibili ad abusiva preinstallazione piuttosto che a preferenze degli utenti.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che le prove relative alla impostazione predefinita fossero rilevanti per l’analisi delle condizioni di preinstallazione dell’ADAM.

Il Tribunale avrebbe errato nel suo esame degli effetti delle condizioni di preinstallazione di cui all’ADAM, non avendo considerato la mancanza di concorrenza che esisterebbe in assenza di tali condizioni.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante questa non abbia dimostrato l’idoneità a escludere concorrenti altrettanto efficienti.

Il Tribunale non avrebbe esaminato se l’abbinamento dell’applicazione di ricerca (Google Search) al portale di vendita (Play Store) fosse idoneo ad escludere servizi di ricerca generica concorrenti altrettanto efficienti.

Il Tribunale non avrebbe esaminato se l’abbinamento del navigatore Chrome (Chrome browser) al portale di vendita (Play Store) e all’applicazione di ricerca (Search app) fosse idoneo ad escludere navigatori concorrenti altrettanto efficienti.

Terzo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere le constatazioni, di cui alla Decisione, di pratiche illecite riguardo agli obblighi anti-frammentazione e nell’attribuire gli asseriti effetti di esclusione a una condotta che la Decisione non aveva dichiarato essere abusiva.

Il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere la caratterizzazione, di cui alla Decisione, come condotta abusiva con riferimento agli obblighi anti-frammentazione.

Il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire gli asseriti effetti di esclusione a condotte che la Decisione non aveva considerato essere abusive.

Quarto motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione delle giustificazioni obiettive degli obblighi anti-frammentazione.

Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare la necessità dei contestati obblighi anti-frammentazione.

Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare il legittimo interesse di Google alla protezione dell’intero ecosistema Android, inclusi in particolare i dispositivi non GMS.

Il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante la mancanza in essa di un adeguato esame delle condizioni alle quali Google ha adottato una licenza open source per Android.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato le prove contenute nel fascicolo riguardo alla necessità dell’accordo anti-frammentazione, data l’inidoneità di una soluzione basata sul marchio.

Quinto motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione pur avendo eliminato la parte riguardante la condotta abusiva relativa agli ARR per portafoglio.

Sesto motivo: il Tribunale avrebbe errato nell’esercitare la sua competenza estesa al merito per modificare l’ammenda.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/13


Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-23/23)

(2023/C 83/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5 e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) («direttiva uccelli»), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva uccelli; e

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Malta ha introdotto un regime di deroga, invocando l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli, per autorizzare la cattura di sette specie di fringuelli selvatici a scopo ricreativo nel 2014, in base al quale ha autorizzato le stagioni di cattura nel 2014 e nel 2015. Nella sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C-557/15, EU:C:2018:477), la Corte ha dichiarato che tale regime di deroga non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli. Malta ha abrogato tale regime di deroga.

Nell’ottobre 2020, Malta ha adottato un regime di deroga analogo per la cattura delle stesse specie di fringuelli. Questa volta, Malta ha invocato la disposizione di deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva uccelli, sostenendo che il nuovo regime di deroga serviva a scopi di ricerca. Malta ha aperto stagioni di cattura per presunte «ricerche» nel 2020, 2021 e 2022.

La direttiva uccelli obbliga gli Stati membri a vietare la cattura e la detenzione di uccelli selvatici, come i fringuelli in questione, e qualsiasi cattura di uccelli selvatici con mezzi non selettivi come trappole o reti. Qualsiasi deroga a tali divieti è soggetta alle rigorose condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva uccelli.

La Commissione ritiene che Malta non abbia dimostrato che ricorrono i presupposti per una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva uccelli. In primo luogo, Malta non ha dimostrato che il suo regime di deroga persegue un autentico scopo di ricerca. In secondo luogo, Malta non ha motivato la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti. In terzo luogo, Malta non ha dimostrato l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti nel merito.


(1)  GU 2010, L 20, pag. 7.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/14


Impugnazione proposta il 21 gennaio 2023 dal Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2022, causa T-158/21, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/ Commissione

(Causa C-26/23 P)

(2023/C 83/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (rappresentante: T. Hieber, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ungheria, Repubblica ellenica e Repubblica slovacca

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-158/21 e annullare la comunicazione della Commissione C(2021) 171 final, del 14 gennaio 2021;

o, in subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-158/21 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta. La riassegnazione della causa ad un altro relatore era contraria all’articolo 47, paragrafo 2, della Carta.

Violazione dell’articolo 9 TUE. Il Tribunale ha ignorato che la Commissione non ha prestato pari attenzione a tutte le iniziative dei cittadini europei, che erano in grado di raccogliere almeno un milione di firme e di adeguarsi a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento ECI applicabile.

Inosservanza delle competenze della Commissione europea. Il Tribunale ha ignorato le competenze della Commissione per quanto concerne l’attuazione dell’iniziativa «Minority SafePack».

Errata interpretazione della nozione di «errore manifesto di valutazione». Il Tribunale ha commesso un errore di diritto introducendo requisiti aggiuntivi.

Errore manifesto di valutazione. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando gli argomenti del ricorrente, secondo i quali la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, con riguardo alle misure riportate nella comunicazione impugnata, al fine di giustificare il suo rifiuto ad adottare le proposte 1 e 3 dell’iniziativa «Minority SafePack».

Violazione dell’onere della prova. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente posto l’onere della prova a carico del ricorrente.

Violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale ha ignorato la portata dell’obbligo di motivazione con riguardo alla comunicazione impugnata.

Violazione dell’articolo 36 dello Statuto. I motivi forniti dal Tribunale sono contraddittori e insufficienti.


Tribunale

6.3.2023   

IT

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C 83/15


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione

(Causa T-617/17 RENV) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Strumento di assistenza preadesione - Indagine dell’OLAF - Controllo sul posto - Irregolarità e inadempimenti asseritamente commessi dalla Commissione - Diritto di essere ascoltato - Danno morale - Nesso causale»)

(2023/C 83/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: S. Paliou e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza degli atti illeciti commessi, da un lato, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in occasione di un controllo effettuato presso i suoi locali, e, dall’altro, dalla Commissione europea in seguito al medesimo controllo.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare alla Vialto Consulting Kft. un risarcimento pari a EUR 5 000 per il danno morale subìto.

2)

Il risarcimento da versare alla Vialto Consulting sarà maggiorato degli interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale di detto risarcimento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti.

3)

La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, nell’ambito della causa C-650/19 P, nonché a quelle relative al procedimento iniziale, nell’ambito della causa T-617/17, e al procedimento di rinvio, nell’ambito della causa T-617/17 RENV, dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


6.3.2023   

IT

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C 83/15


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione

(Causa T-537/18) (1)

(«Strumento di assistenza preadesione - Sovvenzioni - Indagini dell’OLAF - Sanzione amministrativa - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni - Obbligo di motivazione - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 - Principio di buona amministrazione - Legittimo affidamento - Competenza estesa al merito - Proporzionalità della sanzione»)

(2023/C 83/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: V. Christianos, A. Politis e G. Kelepouri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e R. Pethke, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 29 giugno 2018, con la quale la Commissione l’ha esclusa per un periodo di due anni dalle procedure di appalto pubblico, dalle procedure di concessione delle sovvenzioni, dalle procedure di strumenti finanziari (per i veicoli di investimento dedicati e gli intermediari finanziari) e dalle procedure di premi disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), e dalle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), e ha ordinato la pubblicazione di detta esclusione sul suo sito Internet, e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vialto Consulting Kft. è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


6.3.2023   

IT

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C 83/16


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Landwärme/Commissione

(Causa T-626/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato del biogas - Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Mancato avvio del procedimento di indagine formale - Serie difficoltà - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 - Cumulo di aiuti - Aiuti concessi da più Stati membri - Biogas importato - Principio di non discriminazione - Articolo 110 TFUE»)

(2023/C 83/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landwärme GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J. Bonhage e M. Frank, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) — Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore, e, dall’altro, della decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia.

Dispositivo

1)

La decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) — Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore, è annullata.

2)

La decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Landwärme GmbH.

4)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.


6.3.2023   

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C 83/17


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Grünig / Commissione

(Causa T-746/20) (1)

(«Dumping - Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina - Dazi antidumping definitivi - Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare - Ricorso di annullamento - Separabilità - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Atto impugnabile - Ricevibilità - Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 - Dazio imposto senza discriminazione - Parità di trattamento»)

(2023/C 83/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Grünig KG (Bad Kissingen, Germania) (rappresentanti: Y. Melin e I. Fressynet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, G. Luengo e M. Gustafsson, agenti)

Oggetto

Con ricorso presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Grünig KG, ricorrente, chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grünig KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


6.3.2023   

IT

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C 83/18


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — EOC Belgium / Commissione

(Causa T-747/20) (1)

(«Dumping - Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina - Dazi antidumping definitivi - Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare - Ricorso di annullamento - Separabilità - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Atto impugnabile - Ricevibilità - Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 - Dazio imposto senza discriminazione - Parità di trattamento»)

(2023/C 83/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EOC Belgium (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: Y. Melin e I. Fressynet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, G. Luengo e M. Gustafsson, agenti)

Oggetto

Con ricorso presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la EOC Belgium, ricorrente, chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EOC Belgium è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


6.3.2023   

IT

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C 83/18


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Romania / Commissione

(Causa T-33/21) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Romania - Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 - Metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla sottomisura “1a” della misura 215 - Pagamenti per il benessere dei “suini da ingrasso” e delle “scrofette” - Aumento di almeno il 10 % dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Qualificazione giuridica dei fatti - Articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti»)

(2023/C 83/21)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane e L. E. Baţagoi, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, A. Biolan e M. Kaduczak, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Romania chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 390, pag. 10), nella parte in cui esclude alcune spese sostenute dalla Romania per gli esercizi dal 2017 al 2019 per un importo di EUR 18 717 475,08

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude alcune spese sostenute dalla Romania a titolo del FEASR per gli esercizi dal 2017 al 2019 e per un importo di EUR 18 717 475,08.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


6.3.2023   

IT

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C 83/19


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Firearms United Network e a. / Commissione

(Causa T-187/21) (1)

(«REACH - Regolamento (UE) 2021/57 - Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Restrizione relativa al piombo - Utilizzo di munizioni di piombo per la caccia all’interno o in prossimità di zone umide - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Certezza del diritto - Presunzione d’innocenza»)

(2023/C 83/22)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Firearms United Network (Varsavia, Polonia), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Polonia), Michał Budzyński (Cegłów, Polonia), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Polonia) (rappresentante: E. Woźniak, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: J. Möller, agente), Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin e G. Bain, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Herbatschek, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide (GU 2021, L 24, pag. 19).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Firearms United Network e i sigg.ri Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński e Andrzej Marcjanik si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


6.3.2023   

IT

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C 83/20


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — EWC Academy / Commissione

(Causa T-330/21) (1)

(«Politica sociale - Sovvenzioni a favore di azioni volte a promuovere iniziative in materia di governo societario - Invito a presentare proposte VP/2020/008 - Esclusione dei comitati aziendali europei non aventi personalità giuridica - Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1046»)

(2023/C 83/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EWC Academy GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: H. Däubler-Gmelin, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Pethke e B.-R. Killmann, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 14 aprile 2021 con la quale quest’ultima ha respinto la domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente, in qualità di coordinatrice di un consorzio, nell’ambito dell’invito a presentare proposte VP/2020/008 relativo alla partecipazione dei lavoratori al governo societario.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 14 aprile 2021 che ha respinto la domanda di sovvenzione presentata dalla EWC Academy GmbH nell’ambito dell’invito a presentare proposte VP/2020/008 è annullata.

2)

La Commissione è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla EWC Academy.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


6.3.2023   

IT

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C 83/20


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO — Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL)

(Causa T-443/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore yoga ALLIANCE - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 83/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: YAplus DBA Yoga Alliance (Arlington, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Swami Vidyanand (Villupuram, India) (rappresentanti: L. Saglietti e E. Bianco, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 maggio 2021 (procedimento R 1062/2020-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La YAplus DBA Yoga Alliance è condannata alle spese.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


6.3.2023   

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C 83/21


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Pharmadom / EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)

(Causa T-644/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WellBe PHARMACEUTICALS - Marchio nazionale denominativo anteriore WELL AND WELL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 83/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M.-P. Dauquaire, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Wellbe Pharmaceuticals S.A. (Varsavia, Polonia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 luglio 2021 (procedimento R 1423/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pharmadom è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/22


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Rolex / EUIPO — PWT (Raffigurazione di una corona)

(Causa T-726/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta una corona - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori che rappresentano una corona e ROLEX - Impedimenti alla registrazione relativi - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»)

(2023/C 83/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rolex SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: C. Sueiras Villalobos, P. Tent Alonso e V. Gigante Pérez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: PWT A/S (Aalborg, Danimarca) (rappresentanti: A. Skovfoged Melgaard e C. Barrett Christiansen, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 agosto 2021 (procedimento R 2389/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rolex SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/22


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Dorsum / EUIPO — id Quantique (Clavis)

(Causa T-758/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Clavis - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CLAVIS - Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione - Condizioni di ricevibilità dell’opposizione»)

(2023/C 83/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: G. Hajdu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: id Quantique SA (Carouge, Svizzera) (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede la riforma o l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 settembre 2021 (procedimento R 189/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La id Quantique SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 31.1.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/23


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Puma / EUIPO — DN Solutions (PUMA)

(Causa T-4/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA - Marchio internazionale figurativo anteriore PUMA - Impedimento alla registrazione relativo - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 83/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DN Solutions Co. Ltd., già Doosan Machine Tools Co. Ltd. (Seongsan-gu, Changwon-si, Corea del Sud) (rappresentanti: R. Böhm e C. Brecht, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2021 (procedimento R 1677/2020-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Puma SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/24


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — OM / Commissione

(Causa T-118/22) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura - Nomina di un altro candidato - Posto di membro del comitato per il controllo normativo - Obbligo di motivazione - Violazione dell’avviso di posto vacante - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Manifesto errore di valutazione»)

(2023/C 83/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OM (rappresentante: G. Paris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 29 aprile 2021, con la quale la Commissione europea ha respinto la sua candidatura al posto di membro del comitato per il controllo normativo e l’ha informato della nomina di un altro candidato su tale posto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

OM è condannato alle spese.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/24


Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Seifert / Consiglio

(Causa T-166/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Misure restrittive adottate in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Misure riguardanti i cittadini russi, le persone fisiche residenti in Russia e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti in Russia - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2023/C 83/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evgenia Seifert (Monaco, Germania) (rappresentanti: T. Seifert, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: T. Haas e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 49, pag. 1), in quanto tale disposizione violerebbe il principio di non discriminazione, letto in combinato disposto con il suo diritto al rispetto della vita privata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Evgenia Seifert sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 222 del 7.6.2022.


6.3.2023   

IT

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C 83/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 gennaio 2023 — Vleuten Insects e New Generation Nutrition / Commissione

(Causa T-500/22 R)

(«Procedimento sommario - Sicurezza degli alimenti - Nuovi alimenti - Regolamento (UE) 2015/2283 - Autorizzazione all’immissione in commercio della larva di Alphitobius diaperinus - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2023/C 83/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Vleuten Insects vof (Hoogeloon, Paesi Bassi), New Generation Nutrition (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: N. Carbonnelle, lawyer)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE le ricorrenti chiedono la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2022)3478 final della Commissione, del 2 giugno 2022, che chiude la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio della larva di Alphitobius diaperinus come nuovo prodotto alimentare senza aggiornare l'elenco dell'Unione sui nuovi alimenti

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.3.2023   

IT

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C 83/25


Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — SN / Commissione

(Causa T-689/22)

(2023/C 83/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SN (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta dell'11 gennaio 2022 nella parte in cui aggiunge, come restrizione da osservare quando il ricorrente è in congedo per motivi personali, la condizione di non essere coinvolto, partecipare o fornire consulenza in procedimenti e/o questioni svolte da o che coinvolgono la Commissione europea e i tribunali dell'UE e di non entrare in contatti professionali diretti o indiretti (anche scritti) con i servizi competenti della Commissione nell'ambito del suo attuale lavoro,

annullare la decisione della convenuta del 27 luglio 2022 che respinge il reclamo del ricorrente,

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti tre motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e della decisione della Commissione C(2018)4048, del 29 giugno 2018, relativa alle attività e agli incarichi esterni e alle attività professionali dopo la cessazione dal servizio, nonché del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento da parte della convenuta.


6.3.2023   

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C 83/26


Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Zásilkovna / Commissione

(Causa T-784/22)

(2023/C 83/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zásilkovna s. r. o (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. R. Kubáč)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione C(2022) 5136 final del 25 luglio 2022, nel procedimento SA.55208 (2020/C) — Compensazione a favore delle Poste ceche per l’adempimento dell’obbligo di servizio postale universale nel periodo 2018-2022, che dichiara l’aiuto di Stato compatibile con il mercato interno;

Condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato un obbligo procedurale sostanziali, in quanto la sua decisione non è debitamente motivata. In particolare, la Commissione ha limitato il suo ragionamento a semplici affermazioni prive di qualsiasi dettaglio e non ha rispettato tutti gli altri requisiti stabiliti dalla giurisprudenza pertinente. La Commissione non ha quindi sufficientemente suffragato tale scostamento rispetto alla giurisprudenza e alle posizioni espresse in precedenza. Pertanto, la Commissione avrebbe violato un diritto procedurale sostanziale della ricorrente, dal momento che tutte le istituzioni dell’Unione sono tenute a motivare la misura che emanano al fine di garantire il controllo giurisdizionale sulla stessa.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che le Poste ceche ripartiscono separatamente i costi per l’obbligo di servizio postale universale (OSPU) e per le attività (commerciali) non attinenti all’OSPU. La ricorrente è invece persuasa che i costi connessi all'investimento per infrastrutture e alle operazioni di rete non siano ripartiti proporzionalmente tra il servizio di interesse economico generale (SIEG) e altre attività commerciali delle Posta ceche, dato che taluni degli stessi costi pertinenti all'OSPU (come quelli per il personale, le attrezzature, compresi gli autoveicoli, le banche dati ecc.) sono sostenuti nella pratica anche per attività commerciali non legate all'OSPU. La conclusione della Commissione secondo cui il calcolo del costo evitato netto (CEN) include unicamente i costi necessari per adempiere l'OSPU non significa automaticamente che gli stessi costi (ad esempio, per il personale, l'attrezzatura, compresi gli autoveicoli, le banche dati, ecc.) vengano sostenuti dalle Poste ceche anche per attività commerciali non connesse all'OSPU. Di conseguenza, la Commissione ha applicato erroneamente le norme in materia di aiuti di Stato e ha quindi in tal modo violato il TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ignorando totalmente o non rispondendo in modo sufficiente a talune obiezioni della ricorrente in merito all’esistenza di una sovracompensazione delle Poste ceche, ossia in particolare che: i) l'OSPU può essere eseguito da operatori privati su base commerciale senza alcun aiuto; ii) i periodi di ammortamento ai fini del periodo d’incarico sono completamente infondati; e iii) esistono ipotesi erronee nello scenario controfattuale. Di conseguenza, la Commissione ha applicato erroneamente le norme in materia di aiuti di Stato e ha quindi in tal modo violato il TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel concludere che le sovvenzioni incrociate delle Poste ceche non costituiscono un aiuto di Stato. Orbene, secondo la ricorrente, le sovvenzioni incrociate delle Poste ceche costituiscono un aiuto di Stato autonomo e incompatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che ha avuto luogo già almeno nel corso del periodo 2013-2017 (ma molto probabilmente anche prima), che la Commissione avrebbe dovuto valutare in maniera approfondita nell'ambito di un procedimento amministrativo distinto, e non come una questione accessoria nell'ambito del procedimento SA.55208 (2020/C) limitato al periodo dal 2018 al 2022. La Commissione avrebbe invece erroneamente concluso che tali sovvenzioni incrociate non costituiscono affatto un aiuto di Stato. Tale conclusione è errata dal punto di vista tanto fattuale quanto giuridico. Inoltre, essa contrasta fortemente con la costante prassi decisionale della Commissione e con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. Di conseguenza, la Commissione ha applicato erroneamente le norme in materia di aiuti di Stato e ha violato in tal modo il TFUE.


6.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/27


Ricorso proposto il 13 gennaio 2023 — Francia/Commissione

(Causa T-7/23)

(2023/C 83/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin, B. Fodda e E. Leclerc, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/401/22, amministratori (AD 6) nei settori dell’energia, del clima e dell’ambiente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-555/22, Francia/Commissione.


6.3.2023   

IT

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C 83/27


Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Balaban / EUIPO — Shenzhen Stahlwerk Welding Technology (STAHLWERK)

(Causa T-13/23)

(2023/C 83/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Okan Balaban (Bornheim, Germania) (rappresentante: T. Schaaf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shenzhen Stahlwerk Welding Technology Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STAHLWERK» — Marchio dell’Unione europea n. 11 554 201

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2022 nel procedimento R 2060/2021-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.3.2023   

IT

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C 83/28


Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Laboratorios Normon/EUIPO — Sofar (NORMOCARE)

(Causa T-19/23)

(2023/C 83/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Spagna) (rappresentante: I. Gonzalez- Mogena Gonzalez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sofar SpA (Trezzano Rosa, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NORMOCARE» –Marchio dell’Unione europea n. 17 767 294

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2022 nel procedimento R 916/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e, se del caso, la Sofar Spa alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.3.2023   

IT

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C 83/29


Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Japan Tobacco / EUIPO — Dunhill Tobacco of London (FLOW FILTER)

(Causa T-20/23)

(2023/C 83/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. Gracia Albero E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dunhill Tobacco of London Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «FLOW FILTER» — Marchio dell’Unione europea n. 18 002 134

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 ottobre 2022 nel procedimento R 1774/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto ha accolto il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità in relazione ai prodotti controversi;

condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del Regolamento di procedura del Tribunale e condannare l’interveniente alle spese sostenute per i procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla quinta commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/30


Ricorso proposto il 23 gennaio 2023 — Chart / EUIPO (ABSOLUTEFLOW)

(Causa T-21/23)

(2023/C 83/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chart Inc. (Ball Ground, Georgia, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: R. Drożdż e J. Wachinger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «ABSOLUTEFLOW» — Domanda di registrazione n. 18 669 744

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2022 nel procedimento R 1583/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/30


Ricorso proposto il 24 gennaio 2023 — Markt-Pilot / EUIPO (MARKT-PILOT)

(Causa T-22/23)

(2023/C 83/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markt-Pilot GmbH (Beilstein, Germania) (rappresentanti: M. Nielen, avvocato, e A. Puff, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MARKT-PILOT» — Domanda di registrazione n. 18 531 626

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 novembre 2022 nel procedimento R 672/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/31


Ordinanza del Tribunale del 17 gennaio 2023 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

(Causa T-518/22) (1)

(2023/C 83/40)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 398 del 17.10.2022