ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
3 marzo 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 80/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2023/C 80/02

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/457 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

48

2023/C 80/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

50

 

Commissione europea

2023/C 80/04

Tassi di cambio dell'euro — 2 febbraio 2023

52

2023/C 80/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

53

2023/C 80/06

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicazione di titoli e riferimenti delle norme europee relative all'allegato XVII, voce 27 (nickel), del regolamento REACH)  ( 1 )

54

 

Corte dei conti

2023/C 80/07

Relazione speciale n. 05/2023: — Il paesaggio finanziario dell’UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un’ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità

55


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2023/C 80/08

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

56

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 80/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

67

2023/C 80/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

69

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 80/11

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

71

2023/C 80/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

79

2023/C 80/13

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

84


 

Rettifiche

 

Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,50 % al 1o marzo 2023 — Tassi di cambio dell'euro ( GU C 78 del 2.3.2023 )

88


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

(2023/C 80/01)

Dall'adozione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1) il contesto geopolitico è cambiato notevolmente. L'aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato enormi sfide per l'Unione dell'energia dell'UE, aggravando le conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19. Per far fronte a tali sfide, il 18 maggio 2022 la Commissione, su richiesta del Consiglio europeo, ha proposto di aumentare la potenza di fuoco del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel quadro del piano REPowerEU.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal regolamento sui capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza, la cui entrata in vigore è imminente («regolamento REPowerEU»), migliorerà la capacità del dispositivo di perseguire in modo efficace gli obiettivi del piano REPowerEU e contribuirà alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia e alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. Il regolamento REPowerEU stabilisce il quadro necessario per garantire quanto prima l'attuazione degli investimenti e delle riforme necessari per rafforzare la resilienza energetica dell'UE. Definisce gli obiettivi specifici di REPowerEU che dovrebbero considerare gli investimenti e le riforme da includere negli attuali piani per la ripresa e la resilienza («PRR») all'interno di capitoli REPowerEU. Inoltre il regolamento prevede specifiche fonti di finanziamento da destinare alle misure d'interesse.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza con la sua nuova componente REPowerEU serviranno anche a rafforzare la competitività dell'industria dell'UE. Offre notevoli possibilità di finanziamenti supplementari per accelerare la transizione dell'industria dell'UE verso tecnologie a zero o a basse emissioni di carbonio nel cammino verso l'azzeramento delle emissioni nette, nonché per stimolare gli investimenti in nuove capacità di produzione per le tecnologie pulite. Gli obiettivi strategici stabiliti dal regolamento REPowerEU includono esplicitamente obiettivi direttamente pertinenti per una transizione industriale accelerata e giusta verso la neutralità climatica, tra cui la decarbonizzazione industriale, le competenze verdi e lo sviluppo di catene del valore nelle tecnologie strategiche per la transizione verde. Data l'urgenza di far fronte a tali sfide e tenendo presente l'equilibrio generale delle priorità REPowerEU, gli Stati membri sono invitati a integrare nei piani modificati misure a sostegno della competitività attuale e futura dei settori a tecnologia pulita. Come indicato nella comunicazione (2) adottata dalla Commissione, ciò dovrebbe consistere principalmente in misure normative destinate ad accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti nel settore delle tecnologie pulite, sgravi fiscali o altre forme di sostegno finanziario per incentivare la diffusione di progetti di tecnologie pulite e in un rinnovato impegno per migliorare le competenze della forza lavoro ai fini di tali tecnologie pulite.

Il regolamento REPowerEU offrirà agli Stati membri flessibilità supplementari nel quadro del periodo di programmazione della coesione 2014-2020 grazie alle misure SAFE di sostegno all'energia a prezzi accessibili. Gli Stati membri potranno quindi usare i fondi non spesi per aiutare direttamente famiglie vulnerabili e piccole e medie imprese a far fronte all'aumento dei costi energetici. Tali misure non sono contemplate dai presenti orientamenti.

I presenti orientamenti illustrano la procedura di modifica dei piani vigenti e le modalità di preparazione dei capitoli REPowerEU. La parte 1 espone le basi giuridiche per la modifica dei PRR adottati, mentre la parte 2 riguarda la preparazione e i contenuti del capitolo REPowerEU, precisando altresì le informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione per illustrare motivi, obiettivi e natura delle modifiche del rispettivo PRR. I presenti orientamenti sostituiscono quelli pubblicati dalla Commissione nel maggio del 2022; restano invece validi gli orientamenti del gennaio 2021 (3) per la preparazione dei PRR nel complesso.

Nel preparare le modifiche del PRR per inserire i capitoli REPowerEU è importante sottolineare i principi seguenti:

la prima priorità rimane la rapida attuazione del PRR. Gli Stati membri dovrebbero continuare a adoperarsi al massimo per presentare le richieste di pagamento puntualmente e avanzare con riforme e investimenti, consentendo un'erogazione tempestiva dei fondi;

ai fini di una rapida realizzazione delle misure REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero presentare il PRR modificato con i capitoli REPowerEU entro il 30 aprile 2023. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni revisione del PRR come parte di un addendum unico. I capitoli REPowerEU dovrebbero trattare in modo globale le sfide cui gli Stati membri si trovano a far fronte;

ai fini di rapidi progressi verso gli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle misure la cui attuazione è già in corso e può essere intrapresa da qui al 2026. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del possibile impatto, sotto il profilo dell'erogazione, delle modifiche apportate al PRR vigente. Nel complesso gli Stati membri dovrebbero valutare il calendario di attuazione delle misure vigenti per assicurarsi che siano attuate secondo il calendario concordato;

i prestiti restanti del dispositivo per la ripresa e la resilienza mettono finanziamenti supplementari a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli REPowerEU. Ai fini dell'assegnazione ottimale di tali prestiti, gli Stati membri dovrebbe indicare l'interesse a contrarre prestiti il prima possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento REPowerEU;

le modifiche apportate al PRR a norma degli articoli 18 e 21 non dovrebbero ridurne l'ambizione generale, in particolare per quanto concerne le misure che danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi verdi e digitali. Gli investimenti e le riforme supplementari inclusi nel PRR riveduto dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi di REPowerEU;

gli Stati membri sono altresì invitati a fare il punto e a discutere con la Commissione in merito all'esperienza finora maturata con l'attuazione del dispositivo, per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione nazionale possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

Indice

PARTE I

FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA 4

I.

Introduzione 4

II.

Finanziamenti supplementari 4

III.

Prefinanziamento 9

IV.

Modifica del piano per tener conto dell’aggiornamento del nuovo contributo finanziario massimo 9

V.

Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive 10

PARTE II

ORIENTAMENTI PER L’ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA 11

I.

Capitolo REPowerEU 13

II.

Orientamenti generali per la modifica dei PRR 24

ALLEGATO I

STRUMENTI FINANZIARI 35

ALLEGATO II

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI RELATIVE AI PRESTITI DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA 37

ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’INTENZIONE RELATIVA AI TRASFERIMENTI DALLA RISERVA DI ADEGUAMENTO ALLA BREXIT 38

ALLEGATO IV

MODELLO DI ADDENDUM AL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA 39

ALLEGATO V

MODELLO DI CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU 44

PARTE I

FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

I.   Introduzione

Gli Stati membri sono incoraggiati a modificare il PRR operando su una versione consolidata del piano iniziale, che dovrebbe rispecchiare le modifiche introdotte in fase di valutazione ed essere pienamente coerente con le rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. Gli Stati membri che non hanno consolidato il piano iniziale sono invitati a consolidarlo prima di modificarlo. Inoltre dovrebbero presentare il piano modificato sotto forma di addendum al piano consolidato. L'allegato IV dei presenti orientamenti riporta il modello apposito per tale addendum.

Qualsiasi modifica del piano comporterà una nuova valutazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sarà necessaria una decisione di esecuzione del Consiglio che approvi la valutazione positiva del piano, su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 20 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A ciò fa seguito, se del caso, la firma di un accordo di finanziamento e/o di prestito nuovo o modificato tra la Commissione e lo Stato membro interessato e, prima di qualsiasi pagamento, la firma delle modalità operative.

Prima di presentare il PRR modificato gli Stati membri sono invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione. Tale dialogo, come quello svoltosi prima della presentazione del PRR iniziale, mira ad aiutare gli Stati membri a preparare le modifiche dei PRR.

Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a presentare il PRR modificato entro aprile 2023, prima del termine legale del 31 agosto 2023 per la presentazione dei PRR modificati che contemplano una richiesta di prestito. Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro chieda o no un prestito, dato che il termine per l'impegno degli importi disponibili nel contesto del restante 30 % della dotazione di sovvenzione è fine 2023, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a non presentare alcun PRR modificato dopo il mese di agosto 2023, in quanto altrimenti non vi sarà alcuna garanzia che il processo di valutazione e adozione possa concludersi in tempo utile per la firma degli accordi di finanziamento e/o di prestito entro il 2023. In tal caso lo Stato membro correrebbe il rischio di perdere il 30 % dell'assegnazione di sovvenzioni e l'accesso ai prestiti.

II.   Finanziamenti supplementari

Con l'entrata in vigore del regolamento REPowerEU, qualsiasi modifica del PRR che comporti un sostegno finanziario supplementare sotto forma di prestiti, risorse provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni («ETS») a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e/o trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe includere un capitolo REPowerEU, conformemente all'articolo 21 quater del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il sostegno finanziario supplementare relativo al capitolo REPowerEU sarà erogato insieme al resto del contributo finanziario del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, se del caso, al sostegno sotto forma di prestito secondo un calendario comune delle rate.

Risorse dell'ETS per REPowerEU

Il regolamento REPowerEU introduce una nuova categoria di sostegno finanziario non rimborsabile. Le risorse possono essere adoperate solo per finanziare riforme e investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. sezione dedicata di cui alla parte II), fatta eccezione per le misure soggette alla deroga al principio «non arrecare un danno significativo» (do no significant harm - DNSH). L'accesso a questo sostegno finanziario non rimborsabile supplementare richiede traguardi e obiettivi supplementari, da integrare nel calendario delle rate di ciascuna decisione di esecuzione del Consiglio. Non sarà operata alcuna distinzione tra le fonti di finanziamento per il profilo di erogazione.

Come già per il PRR iniziale, la Commissione detrarrà una quota dal sostegno finanziario non rimborsabile supplementare derivante dalle risorse dell'ETS per coprire le spese amministrative, in linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Tabella 1

Sovvenzioni supplementari REPowerEU per Stato membro

Stato membro

Quota ( % del totale)

Importo (in EUR, a prezzi correnti)

Belgio

1,41 %

282 138 922

Bulgaria

2,40 %

480 047 020

Cechia

3,41 %

681 564 712

Danimarca

0,65 %

130 911 150

Germania

10,45 %

2 089 555 318

Estonia

0,42 %

83 422 597

Irlanda

0,45 %

89 598 110

Grecia

3,85 %

769 221 929

Spagna

12,93 %

2 586 147 350

Francia

11,60 %

2 320 955 407

Croazia

1,35 %

269 441 467

Italia

13,80 %

2 760 000 000

Cipro

0,26 %

52 487 457

Lettonia

0,62 %

123 982 817

Lituania

0,97 %

194 020 453

Lussemburgo

0,15 %

30 000 000

Ungheria

3,51 %

701 565 457

Malta

0,15 %

30 000 000

Paesi Bassi

2,28 %

455 041 644

Austria

1,05 %

210 620 057

Polonia

13,80 %

2 760 000 000

Portogallo

3,52 %

704 419 725

Romania

7,00 %

1 399 326 315

Slovenia

0,58 %

116 909 535

Slovacchia

1,83 %

366 959 257

Finlandia

0,56 %

112 935 884

Svezia

0,99 %

198 727 417

Trasferimenti e altre possibilità di finanziamento relative ai fondi UE

Fondi in regime di gestione concorrente oggetto del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente agli Stati membri di trasferire al dispositivo fino al 5 % della loro dotazione iniziale di ciascun fondo, tranne il Fondo per una transizione giusta, contemplato dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027), alle condizioni stabilite dallo stesso RDC. A norma dell'articolo 26 RDC, fino al 5 % dei fondi RDC per il periodo di bilancio 2021-2027 può essere trasferito a qualsiasi altro strumento dell'UE gestito direttamente o indirettamente, a beneficio esclusivo dello Stato membro interessato. Si applicano integralmente le norme dello strumento dell'UE al quale le risorse sono trasferite. La disposizione consente a uno Stato membro di aumentare le risorse di cui può disporre nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli Stati membri possono chiedere tali trasferimenti nel contesto della modifica di un programma. A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, RDC 2021-2027, le richieste di tali trasferimenti tramite una modifica del programma devono essere debitamente giustificate in relazione alle complementarità e ai risultati da conseguire.

È possibile valersi della possibilità di trasferire fino al 5 % dei fondi a norma dell'articolo 26 RDC 2021-2027 per compensare una diminuzione della dotazione finanziaria del dispositivo per la ripresa e la resilienza in relazione a qualsiasi misura inclusa nel PRR vigente. Vi si può ricorrere anche per le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU (4).

A norma dell'articolo 26 bis RDC quale modificato dal regolamento REPowerEU, gli Stati membri possono utilizzare fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e del Fondo di coesione per sostenere gli obiettivi di REPowerEU, in linea con le norme specifiche di ciascun fondo, mediante una modifica di un programma a norma dell'articolo 24 RDC.

Tabella 2

Importi disponibili per i trasferimenti a norma dell'articolo 26 RDC

Milioni di EUR, arrotondati

Importi potenzialmente disponibili per i trasferimenti a norma dell’articolo 26 RDC 2021-2027 (a dicembre 2022)  (*1)

BE

134,7

BG

363,4

CZ

910,2

DK

25,9

DE

865,9

EE

153,7

IE

59,9

EL

412,8

ES

1 769,4

FR

842,6

HR

435,4

IT

2 104,9

CY

45,2

LV

214,6

LT

305,1

LU

2,9

HU

1 086,4

MT

24,9

NL

64,9

AT

57,5

PL

3 609,0

PT

1 112,6

RO

1 461,0

SI

152,9

SK

617,9

FI

65,1

SE

96,3

Riserva di adeguamento alla Brexit

Uno Stato membro può trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria nel quadro della riserva di adeguamento alla Brexit al fine di finanziare gli investimenti e le riforme del capitolo REPowerEU, a beneficio esclusivo dello Stato membro interessato. Nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit, l'80 % della dotazione provvisoria è versato agli Stati membri a titolo di prefinanziamento, suddiviso in tre rate del 40 % (nel 2021), del 30 % (nel 2022) e del 30 % (nel 2023); l'importo residuo della dotazione provvisoria sarebbe versato nel 2025 su presentazione della documentazione relativa a spese ammissibili sufficienti.

Il prefinanziamento annuale della riserva di adeguamento alla Brexit per gli anni 2022 e 2023 deve essere versato entro la fine di aprile. Affinché sia possibile tener conto delle eventuali intenzioni di trasferimento prima dell'erogazione della rata 2023 di prefinanziamento della riserva di adeguamento alla Brexit, gli Stati membri hanno tempo fino al 1o marzo 2023 per informare la Commissione dell'intenzione di trasferire fondi da tale riserva al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La notifica dovrebbe assumere la forma di un messaggio di posta elettronica conforme al modello di cui all'allegato III. La richiesta dovrebbe comprendere una spiegazione generale degli obiettivi comuni della riserva di adeguamento alla Brexit e del capitolo REPowerEU, che dimostri che entrambi si concentrano sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire una motivazione misura per misura. Non appena tali informazioni perverranno alla Commissione, il pagamento della rata di prefinanziamento per il 2023 sarà messo in sospeso.

A seconda dell'importo che lo Stato membro decide di trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza, si applicherà una delle procedure seguenti:

se l'importo trasferito è inferiore all'importo residuo della dotazione provvisoria che non è stato ancora versato nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit (a titolo di prefinanziamento), il trasferimento sarà effettuato utilizzando gli importi di cui a tale riserva che sarebbero stati altrimenti versati nel 2023 e nel 2025;

se l'importo trasferito è superiore alla parte della dotazione provvisoria prevista dalla riserva di adeguamento alla Brexit che non è stata versata, saranno innanzitutto trasferiti gli importi non ancora versati nel contesto di tale riserva. La differenza sarà quindi finanziata (in tutto o in parte) dagli importi già versati nel 2021 e nel 2022 a titolo di prefinanziamento della riserva di adeguamento alla Brexit, che dovrebbero prima essere recuperati presso lo Stato membro interessato. Gli Stati membri avranno la possibilità di esprimere la preferenza che tale recupero sia per quanto possibile compensato dalla Commissione mediante una riduzione di qualsiasi pagamento futuro consono, anche nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Tabella 3

Dotazione nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit e prefinanziamento versato in tale ambito

Milioni di EUR, arrotondati

Dotazione nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit

Prefinanziamento versato nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit

BE

386,6

211,8

BG

15,4

8,4

CZ

54,9

 

DK

275,0

150,7

DE

646,6

354,2

EE

6,6

3,6

IE

1 165,2

638,3

EL

38,6

21,2

ES

272,4

149,3

FR

735,6

403,0

HR

7,2

3,9

IT

146,8

80,4

CY

52,1

28,5

LV

10,9

6,0

LT

12,2

6,7

LU

128,5

70,4

HU

57,2

31,3

MT

44,3

24,3

NL

886,3

485,5

AT

27,7

15,2

PL

173,6

95,1

PT

81,4

44,6

RO

43,2

23,6

SI

5,3

 

SK

36,3

19,9

FI

23,2

 

SE

137,4

75,3

UE27

5 470,4

 

Richiesta di un prestito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Per sostenere le nuove riforme e gli investimenti proposti nei piani modificati, gli Stati membri possono beneficiare di finanziamenti alle condizioni estremamente favorevoli del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati ad avvalersi di tale fonte di finanziamento, che la Commissione può offrire fino alla fine del 2023, per finanziare riforme e investimenti supplementari. I prestiti di questo tipo sono particolarmente adatti a coprire le maggiori esigenze finanziarie legate all'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU.

Come stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il termine ultimo entro cui gli Stati membri devono presentare le richieste di prestito, compresi i prestiti assegnati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dello stesso regolamento è il 31 agosto 2023. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento REPowerEU gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'intenzione di chiedere un prestito tramite lettera conforme al modello di cui all'allegato II. L'obbligo si applica anche agli Stati membri che hanno già contratto prestiti fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (6,8 % del reddito nazionale lordo (RNL)) (5). Ove possibile, la comunicazione dovrebbe essere già presentata precedentemente e comprendere un'indicazione dell'importo del sostegno sotto forma di prestito che s'intende richiedere e un primo elenco degli investimenti e delle riforme che s'intende sostenere utilizzando tali prestiti. Lo scopo è offrire una migliore prevedibilità del bilancio e ulteriori incentivi agli Stati membri affinché richiedano tale sostegno sotto forma di prestito, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, sempre nel rispetto del termine del 31 agosto 2023 di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Sulla base delle informazioni fornite da tutti gli Stati membri, la Commissione presenterà senza indebito ritardo al Parlamento e al Consiglio una panoramica delle intenzioni espresse e proporrà una via da seguire per la distribuzione delle risorse disponibili, tenendo conto, tra l'altro, delle esigenze degli Stati membri richiedenti e delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri. Qualora le richieste di prestito superino gli importi disponibili, in linea con la necessità di garantire che i PRR rappresentino una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale degli Stati membri, la Commissione valuta se i finanziamenti supplementari richiesti al di sopra del massimale del 6,8 % contribuiscano o no ai capitoli REPowerEU.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il sostegno in forma di prestito può essere concesso fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza tutti gli accordi di prestito dovrebbero entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, prima di tale data, la Commissione e gli Stati membri interessati dovrebbero firmare gli accordi di prestito e la Commissione dovrebbe ricevere i pareri giuridici attestanti che sono stati soddisfatti tutti i requisiti costituzionali e giuridici relativi all'entrata in vigore di tali accordi.

La richiesta di sostegno sotto forma di prestito, adeguatamente motivata, dovrebbe comprendere in particolare:

la giustificazione di un fabbisogno finanziario più elevato;

un elenco di riforme e progetti di investimento supplementari, compresi i corrispondenti traguardi e obiettivi;

le stime dei costi indotti dalla revisione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Un fabbisogno finanziario più elevato può essere imputabile alle seguenti ragioni:

riforme e investimenti supplementari, in particolare per rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese e alle sfide di REPowerEU;

il contributo finanziario massimo dello Stato membro interessato è diminuito, con conseguente trasferimento di alcune delle misure dal sostegno non rimborsabile ai prestiti, in modo da non ridurre l'ambizione complessiva del piano. Per giustificare tali richieste di prestito non vi sarebbe la necessità di riforme o investimenti supplementari;

il prestito è chiesto per finanziare misure incluse nel capitolo REPowerEU.

III.   Prefinanziamento

Affinché il sostegno finanziario sia concentrato nel periodo iniziale e utilizzato per rispondere più rapidamente all'attuale crisi energetica, gli Stati membri possono chiedere un prefinanziamento massimo pari a fino il 20 % dei finanziamenti supplementari necessari per finanziare le misure di cui ai capitoli REPowerEU. I finanziamenti supplementari necessari possono comprendere le fonti seguenti:

nuove entrate dell'ETS, in linea con l'articolo 21 bis;

risorse trasferite dalla riserva di adeguamento alla Brexit, in linea con l'articolo 21 ter;

risorse trasferite dai programmi della politica di coesione, in linea con l'articolo 7;

prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con l'articolo 14;

sostegno non rimborsabile supplementare, a seguito dell'aggiornamento del giugno 2022 in linea con l'articolo 18.

Il prefinanziamento sarà versato in un massimo di due rate, la prima delle quali sarà corrisposta entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 23 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la seconda entro dodici mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del PRR comprendente un capitolo REPowerEU.

I pagamenti corrispondenti al prefinanziamento saranno subordinati alle risorse disponibili, in particolare alla disponibilità di fondi dal conto NextGenerationEU, all'effettivo previo trasferimento di risorse dai programmi in regime di gestione concorrente e agli stanziamenti approvati nel bilancio annuale dell'UE, nonché alle entrate di cui all'articolo 21 bis. Ciascuna delle due rate dei pagamenti di prefinanziamento per le risorse trasferite a norma dell'articolo 26 RDC non supera complessivamente l'ammontare di 1 miliardo di EUR per tutti gli Stati membri. Il pagamento del prefinanziamento sarà effettuato dopo la valutazione di tutte le richieste presentate dagli Stati membri e, se necessario, su base proporzionale al fine di rispettare il massimale globale di 1 miliardo di EUR. Il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da versare saranno adeguati proporzionalmente in considerazione del prefinanziamento supplementare per i capitoli REPowerEU.

IV.   Modifica del piano per tener conto dell’aggiornamento del nuovo contributo finanziario massimo

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono modificare il PRR per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato a seguito del calcolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato l'aggiornamento del contributo finanziario massimo per tutti gli Stati membri (6).

È importante osservare che i PRR modificati dovrebbero mantenere il medesimo livello di ambizione dei piani iniziali (o perseguire un'ambizione maggiore) e continuare a soddisfare tutti i criteri di valutazione di cui al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare gli Stati membri devono continuare a fare efficacemente fronte a tutte le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, o a un loro sottoinsieme significativo, e alle priorità delle transizioni verde e digitale.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono proporre di adeguare le misure e i relativi traguardi e obiettivi per tenere conto della revisione del contributo finanziario massimo. Nel valutare le modifiche (in combinato disposto, ove pertinente, con l'articolo 14 per le misure supplementari connesse al sostegno sotto forma di prestito), la Commissione prenderà in considerazione:

l'eventualità o meno che lo Stato membro abbia dimostrato un nesso tra le modifiche proposte e la modifica del contributo finanziario massimo;

gli effetti complessivi di tutte le modifiche proposte nel PRR riveduto, comprese le misure nuove e rafforzate nei capitoli REPowerEU, alla luce di tutti i criteri di valutazione che il piano deve rispettare.

L'aggiornamento dei PRR per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza può essere effettuato soltanto una volta e prima della fine del 2023. Per tener conto dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo e impegnare giuridicamente l'importo corrispondente al 30 % del contributo finanziario calcolato conformemente all'allegato III del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'accordo di finanziamento dovrebbe essere modificato nel 2023. Al fine di ottimizzare il processo, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a presentare, entro il 30 aprile 2023, un unico piano modificato comprendente tanto le modifiche di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quanto l'introduzione del capitolo REPowerEU.

Tra gli esempi dei tipi di modifiche che potrebbero essere proposte a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, nel contesto delle considerazioni suesposte, figurano le seguenti:

aumento dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dei trasferimenti per compensare una diminuzione del contributo finanziario;

aumento o riduzione degli obiettivi, o di una loro serie coerente, unitamente a una modifica proporzionata del costo stimato della misura o delle misure in questione;

aggiunta o eliminazione di misure relative alla modifica del contributo finanziario;

modifica del calendario di traguardi e obiettivi o adeguamento delle descrizioni della misura e del traguardo/obiettivo interessato dalla modifica del contributo finanziario.

Gli Stati membri possono proporre modifiche dei traguardi e degli obiettivi nel contesto di diverse misure collegate al fine di tener conto della modifica del contributo finanziario, ad esempio razionalizzando in un'unica misura diverse piccole misure collegate. In tal caso lo Stato membro dovrebbe sostituire gli specifici traguardi e obiettivi e, di conseguenza, aggiungere traguardi e obiettivi o aumentare il livello di ambizione di altri, a condizione che i costi complessivi stimati del piano corrispondano o superino il contributo finanziario aggiornato e lo Stato membro dimostri il nesso tra la modifica della dotazione e le modifiche del piano proposte. La riduzione o la modifica del contributo finanziario potrebbe essere presa in considerazione nel giustificare la riduzione dell'ambizione e del costo stimato di alcune misure in una componente, aumentando nel contempo i costi stimati e l'ambizione di altre.

Revisione al ribasso

Anche in caso di riduzione del contributo finanziario massimo definitivo, gli Stati membri sono incoraggiati a continuare ad attuare il PRR avvalendosi di fonti di finanziamento alternative. I prestiti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 14 costituiscono un'alternativa significativa, così come i trasferimenti da altri fondi UE o l'utilizzo di fonti nazionali. In linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre compensare la riduzione del contributo finanziario massimo con finanziamenti aggiuntivi per il capitolo REPowerEU includendo nei capitoli REPowerEU le misure ammissibili vigenti, fino a un importo dei costi stimati pari a tale riduzione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2. La riduzione sarà calcolata confrontando la differenza tra il contributo finanziario massimo basato sulle previsioni del prodotto interno lordo (PIL) per il 2020 e il 2021 (meno le spese amministrative) e il contributo finanziario massimo definitivo pubblicato dalla Commissione dopo la divulgazione dei dati definitivi relativi al PIL (meno i costi amministrativi). Nella pratica, ai fini del calcolo dei costi stimati la Commissione utilizzerà i costi stimati delle parti di misure già incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio adottate che sarebbero trasferite al capitolo REPowerEU (fatta eccezione per le misure nuove, nel qual caso saranno necessarie stime nuove dei costi).

Revisione al rialzo

Gli Stati membri che, in seguito all'aggiornamento, presentano un contributo finanziario massimo più elevato possono utilizzare i fondi supplementari disponibili proponendo riforme e investimenti pertinenti o ampliando quelli già previsti. Tali Stati membri sono vivamente incoraggiati a destinare totalmente le entrate supplementari a favore di obiettivi di REPowerEU, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e, se del caso, di quelle del 2023. Al fine di beneficiare pienamente dell'aumento del contributo finanziario massimo, i costi stimati dei rispettivi piani modificati dovrebbero corrispondere quanto meno al contributo finanziario massimo aggiornato.

Gli Stati membri che presentano un contributo finanziario massimo più elevato possono avvalersi dell'articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza per richiedere modifiche delle misure vigenti, a condizione che le modifiche giustificate siano necessarie per consentire l'introduzione di misure nuove o il rafforzamento di quelle vigenti, in particolare quelle previste nei capitoli REPowerEU.

V.   Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive

A norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere una modifica del piano se non è più possibile realizzare uno o più dei traguardi e degli obiettivi a causa di circostanze oggettive. Il piano modificato dovrà comunque dare seguito a tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti o a un loro sottoinsieme significativo, così come dovrà soddisfare tutti gli altri criteri di valutazione previsti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha inciso pesantemente sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, oltre a mettere a dura prova le catene di approvvigionamento globali. La gravità di questi sviluppi non poteva essere prevista al momento dell'istituzione del dispositivo né all'atto della presentazione dei PRR da parte della maggior parte degli Stati membri. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla realizzazione di alcuni investimenti inclusi nei piani e possono essere invocati come circostanze oggettive a sostegno di una richiesta a norma dell'articolo 21.

Le circostanze oggettive possono impedire la realizzazione di una data misura con il livello stimato di costi o di efficienza oppure portare all'individuazione di un'alternativa migliore, più favorevole al conseguimento degli stessi obiettivi del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza o degli 11 criteri di valutazione. In tali casi gli Stati membri dovranno presentare gli elementi oggettivi alla base delle inefficienze inattese derivanti dall'attuazione della misura originaria come inizialmente prevista e dimostrare che l'alternativa proposta è più adatta a conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura. Ad esempio lo Stato membro potrebbe dimostrare che la misura alternativa è più efficiente sotto il profilo dei costi o più favorevole al conseguimento degli obiettivi strategici della riforma o dell'investimento.

Data l'importanza degli obiettivi di REPowerEU per fare fronte alle sfide attuali, il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza modificato menziona esplicitamente che anche un potenziale contrasto tra una misura vigente, stabilita con decisione di esecuzione del Consiglio, e gli obiettivi di REPowerEU può essere invocato come circostanza oggettiva ai sensi dell'articolo 21. La Commissione valuterà caso per caso se uno Stato membro abbia dimostrato al riguardo fatti verificabili oggettivamente.

Nell'addurre l'articolo 21 per la modifica del piano, gli Stati membri sono tenuti a fornire una motivazione adeguata delle modifiche proposte e possono scegliere il tipo di prove e informazioni che intendono presentare a sostegno della motivazione. Il tipo e la natura delle modifiche e le circostanze oggettive invocate determineranno la portata delle informazioni che devono essere fornite. Ad esempio gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove del verificarsi di circostanze risapute (ad esempio carenze nelle catene di approvvigionamento), ma dovrebbero fornire informazioni specifiche sull'impatto di tali eventi sulle misure e sui traguardi e obiettivi concreti.

Gli scenari che seguono possono fungere da esempi dei tipi di modifiche che potrebbero essere apportate ai sensi dell'articolo 21 e del tipo di informazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare (7):

uno Stato membro propone di modificare un obiettivo relativo alla quantità di edifici o alla superficie coperta da ristrutturare, in ragione di un notevole aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Fornisce informazioni sull'inflazione nel settore edilizio della propria economia a motivazione della richiesta e adegua l'obiettivo in maniera proporzionale all'aumento dei costi, elimina la misura o chiede finanziamenti supplementari per coprire l'aumento dei costi stimati (in ciascun caso fornendo i necessari elementi di prova dei costi);

uno Stato membro propone di eliminare un investimento relativo all'acquisto di un supercomputer a causa di carenze nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La richiesta è accompagnata da una sintesi dei tentativi delle autorità di acquistare il prodotto in questione e, se disponibili, da prove della procedura di gara fallita;

uno Stato membro propone di modificare i termini di un traguardo relativo alla sostituzione delle caldaie nelle abitazioni, al fine di escludere dal sostegno le caldaie a gas in quanto un approvvigionamento di tali caldaie è in contrasto con gli obiettivi di REPowerEU, il che costituisce una circostanza oggettiva ai sensi del regolamento REPowerEU;

uno Stato membro individua un modo considerevolmente più efficiente sotto il profilo dei costi per costruire un nodo di trasporto e vorrebbe modificare le specifiche tecniche nel traguardo corrispondente. La richiesta è accompagnata da una nota che illustra il tipo di analisi effettuata per stabilire che il nuovo metodo sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi ottenendo nel contempo gli stessi risultati complessivi;

uno Stato membro vorrebbe modificare le caratteristiche di una centrale idroelettrica, in quanto potrebbe fornire una produzione energetica notevolmente migliore nonostante i costi leggermente più elevati. Lo Stato membro fornisce una breve analisi del modo in cui le nuove caratteristiche migliorerebbero le prestazioni complessive della centrale idroelettrica e una stima aggiornata dei costi della misura.

Le modifiche proposte non dovrebbero ridurre l'ambizione complessiva del PRR, dovrebbero garantire che i piani continuino a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese e non dovrebbero comportare un rinvio dell'attuazione agli ultimi anni del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le misure destinate a sostituire quelle ritenute non attuabili dovrebbero inoltre contribuire, per quanto possibile, agli obiettivi di REPowerEU (ad esempio, il passaggio dalle caldaie a gas alle pompe di calore).

Scenario

Base giuridica

Aggiunta di un capitolo REPowerEU al PRR

Articolo 21 quater

Adeguamento delle misure del PRR a seguito dell’aggiornamento del contributo finanziario massimo

Articolo 18, paragrafo 2

Modifica delle misure del PRR a causa di circostanze oggettive che ne impediscono la realizzabilità

Articolo 21

Aggiunta di misure nel PRR per l’assunzione di prestiti supplementari del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Articolo 14

Qualsiasi combinazione degli scenari precedenti

Articolo 14, articolo 18, paragrafo 2, articolo 21, e articolo 21 quater

PARTE II

ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA

La presente sezione espone orientamenti generali per l'elaborazione e la presentazione di addenda al PRR, compresa la preparazione del capitolo REPowerEU. Ovunque nella presente parte il termine «modifica» si riferisce a tutte le modifiche del PRR, indipendentemente dalla base giuridica. Nel modificare il piano gli Stati membri dovrebbero fornire le prove relative ai criteri di valutazione stabiliti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le informazioni aggiornate di cui agli articoli 18 e 21 quater di detto regolamento.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte nell'addendum. Se le modifiche proposte non hanno alcun impatto su una data sezione, non è necessario compilare la relativa parte del modello. La presentazione del capitolo REPowerEU dovrebbe assumere la forma di presentazione di una componente aggiuntiva per riforme e investimenti specifici. Non è necessario ristrutturare il piano già adottato e si dovranno evitare ripetizioni.

La parte II si articola in due sezioni principali: la prima riguarda gli orientamenti per la preparazione dei capitoli REPowerEU e la seconda gli orientamenti sulle informazioni che dovrebbero essere presentate nell'ambito della modifica generale del PRR.

I.   Capitolo REPowerEU

1.    Riforme e investimenti

Le misure contenute nei capitoli REPowerEU devono essere riforme e investimenti nuovi avviati a partire dal 1o febbraio 2022 oppure una parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate (con data di inizio a partire dal 1o febbraio 2020). In quest'ultimo caso, nel capitolo REPowerEU sarebbe inclusa soltanto la parte rafforzata della misura vigente. Gli Stati membri soggetti a riduzione del contributo finanziario massimo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, possono altresì includere, senza rafforzarle, misure contenute in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, fino a concorrenza di un importo dei costi stimati pari alla riduzione del contributo finanziario massimo. Nella pratica ciò significa che, in tali casi, il capitolo REPowerEU conterrebbe parti di misure incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, per costi totali inferiori o uguali alla riduzione del contributo finanziario massimo.

Una misura rafforzata dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione della misura iniziale, che dovrebbe rispecchiarsi nella concezione o nel livello dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. A titolo di esempio, uno Stato membro potrebbe mantenere in vigore nel PRR una misura relativa a una componente esistente e tuttavia aumentare considerevolmente l'obiettivo nel capitolo REPowerEU per beneficiare dei nuovi finanziamenti disponibili. Ad esempio un aumento della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1 000 MW a 1 300 MW sarebbe presentato come un rafforzamento di 300 MW; l'aumento del numero di edifici ristrutturati (e il conseguimento di un risparmio energetico superiore al 30 %) da 20 000 a 30 000 abitazioni sarebbe considerato un rafforzamento della misura pari a 10 000 abitazioni.

È opportuno ricordare che le riforme e gli investimenti dovrebbero contribuire altresì a rispondere in modo efficace a tutte le sfide indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese o a un loro sottoinsieme significativo, comprese quelle adottate dal Consiglio nei cicli del semestre 2022, 2023 e successivi, prima della presentazione del PRR da parte dello Stato membro. Le raccomandazioni specifiche per paese 2022 fanno riferimento, tra l'altro, alle sfide energetiche cui gli Stati membri si trovano a far fronte. I PRR, compresi quelli con un capitolo REPowerEU, che non soddisfano in modo soddisfacente i criteri di valutazione non possono essere valutati positivamente e non possono beneficiare di finanziamenti supplementari.

Data l'urgenza delle sfide cui l'UE si trova a far fronte e il calendario serrato per il completamento delle misure nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza (con gli ultimi traguardi/obiettivi da completare entro agosto 2026), gli Stati membri sono incoraggiati a basarsi il più possibile sulle misure già incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio adottate al fine di contribuire tempestivamente agli obiettivi di REPowerEU.

2.    Esempi di misure che possono essere incluse nei capitoli REPowerEU

a)   Miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere al fabbisogno immediato in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), in particolare per consentire la diversificazione dell’approvvigionamento, nell’interesse dell’Unione nel suo complesso

L'obiettivo si applica alle infrastrutture e agli impianti energetici che consentono la diversificazione dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento, senza tuttavia compromettere gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di energia e clima. Rientrano in questo contesto i terminali GNL, quali le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL, i gasdotti e altri componenti delle reti del gas, quali le stazioni di misurazione, le stazioni di compressione o lo stoccaggio del gas.

Le misure relative alle infrastrutture e agli impianti petroliferi necessari per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere incluse nel capitolo REPowerEU soltanto degli Stati membri che dipendono specificamente dal petrolio grezzo russo in ragione della loro ubicazione geografica e che hanno beneficiato di una deroga eccezionale e temporanea ai divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 833/2014.

Gli investimenti nelle infrastrutture del gas e nelle infrastrutture petrolifere per gli Stati membri interessati dovrebbero essere allineati, per quanto possibile, ai risultati della valutazione del fabbisogno supplementare di infrastrutture energetiche indicati nella comunicazione della Commissione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 e alle discussioni con gli Stati membri in seno ai gruppi regionali di alto livello che operano nel contesto della politica delle reti transeuropee dell'energia (TEN-E), i cui risultati trovano riscontro nell'allegato III del piano REPowerEU del 18 maggio 2022.

Dato l'accento posto sul fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento e previa valutazione positiva della Commissione, le misure destinate a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici essenziali per soddisfare tale fabbisogno potranno beneficiare di una deroga al principio «non arrecare un danno significativo». A tale fine gli Stati membri saranno tenuti a fornire le informazioni del caso per giustificare l'ammissibilità a tale deroga (cfr. punto B)).

Per quanto riguarda le misure che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri sono invitati a prestare attenzione alla dimensione di cibersicurezza dei progetti, al fine di ridurre al minimo, per quanto possibile, i potenziali rischi di interruzioni di energia.

b)   Promozione dell’efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell’industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell’idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili

1)

Si annoverano in questo contesto misure quali le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica degli edifici, comprese le misure di miglioramento dell’efficienza energetica o l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili, oppure la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, o misure di efficienza energetica in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o miglioramenti dell’efficienza energetica efficaci sotto il profilo dei costi per le imprese, in particolare quelli volti ad attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit energetici. Tali misure ridurrebbero la dipendenza dai combustibili fossili e sosterrebbero la diffusione delle energie rinnovabili. L’obiettivo sarebbe conseguito ad esempio:

sostenendo la ristrutturazione e le tecnologie che migliorano la prestazione energetica degli edifici, ad esempio, in media almeno del 30 % (con un accesso preferenziale per gli edifici aventi le prestazioni peggiori e per le famiglie a basso reddito);

decarbonizzando i sistemi di riscaldamento e raffrescamento per renderli efficienti, come nel caso delle pompe di calore (comprese le pompe di calore ibride), del teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza energetica e da fonti rinnovabili, il fotovoltaico (FV), lo stoccaggio di energia per le energie rinnovabili in loco, i termostati intelligenti, ecc.;

impiegando strumenti finanziari specifici o contribuendo alla garanzia di InvestEU per sostenere gli investimenti a favore della ristrutturazione energetica degli edifici (ad esempio riqualificazione degli edifici residenziali e non residenziali che presentano le prestazioni peggiori, decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e installazione di fonti energetiche rinnovabili in loco);

istituendo strutture di assistenza tecnica nazionali o regionali a sostegno dello sviluppo di una nutrita riserva di progetti finanziariamente solidi di efficienza energetica e di ristrutturazione degli edifici che attraggano investitori privati;

istituendo o rafforzando gli attuali fondi nazionali a sostegno dell'efficienza energetica con appositi strumenti finanziari per l'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici;

aggiornando la normativa in materia di edilizia ed edifici esigendo che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni siano più efficienti sotto il profilo energetico;

attuando misure normative che impongono l'installazione obbligatoria di contatori intelligenti di energia negli edifici.

2)

L’obiettivo di decarbonizzare l’industria è trattato più specificamente nel riquadro che segue.

3)

L’obiettivo di sostenere la diffusione del biometano e dell’idrogeno sostenibili si ricollega agli investimenti desinati ad aumentare la capacità di produzione e il ricorso al biometano sostenibile (comprese le connessioni per consentirne la miscelazione nell’infrastruttura del gas) e ad aumentare la capacità di produzione di idrogeno rinnovabile (8) (compreso l’aumento della corrispondente capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabile necessaria per la produzione di idrogeno rinnovabile). Gli obiettivi si ricollegano altresì agli investimenti nelle capacità di produzione di idrogeno ottenuto senza combustibili fossili (9) e nelle infrastrutture dedicate per l’idrogeno, tra cui condotte, depositi e terminali portuali.

Le riforme corrispondenti potrebbero consistere in incentivi per gli investimenti a favore della produzione o dell'impiego di biometano e biogas sostenibili (contingenti, contratto per differenza) o in riforme destinate a definire un quadro legislativo e regimi normativi adeguati per la produzione, l'uso, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili, dedicando particolare attenzione ai settori difficili da decarbonizzare, conformemente alla strategia dell'UE per l'idrogeno;

4)

l’obiettivo di aumentare la quota e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili comprende misure destinate ad aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile, il rafforzamento o l’ammodernamento della rete necessari per integrare le energie rinnovabili e il rispettivo stoccaggio, e riforme volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, compresa la connessione alla rete.

Le riforme dovrebbero mirare a semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, ad esempio tramite la digitalizzazione delle procedure o l'introduzione di uno sportello unico per le autorizzazioni ambientali, oppure dovrebbero mirare a migliorare la pianificazione (del territorio), compresa la designazione di zone particolarmente adatte allo sviluppo delle energie rinnovabili. Le riforme dovrebbero essere accompagnate dai necessari miglioramento delle competenze e potenziamento del personale amministrativo al fine di gestire l'accelerazione e l'aumento del numero di richieste di autorizzazioni, e da altre misure destinate a migliorare le capacità amministrative, quali strumenti migliori e flussi di lavoro razionalizzati.

Per quanto concerne specificamente il settore del riscaldamento, l'obiettivo può essere conseguito mediante:

strumenti finanziari specifici o altri tipi di sostegno, incentivi basati su sovvenzioni o incentivi fiscali per gli investimenti in sistemi di riscaldamento e di teleriscaldamento ad alta efficienza energetica da fonti rinnovabili, compresi incentivi ai consumatori affinché installino pompe di calore e unità solari termiche o si colleghino a sistemi moderni di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti da fonti rinnovabili e basati sul calore di scarto;

regimi pianificati destinati a sostituire i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con tecnologie che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (calore rinnovabile, teleriscaldamento basato su fonti rinnovabili, uso di reti industriali di calore e raffrescamento di scarto);

ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento al fine di sostituire i combustibili fossili con pompe di calore o fonti rinnovabili, ottimizzando le temperature di funzionamento, e al fine di ridurre le perdite di calore nella rete di teleriscaldamento; ammodernamento di sottostazioni; applicazione del controllo intelligente; aumento delle opzioni di stoccaggio del calore.

b bis)   Contrasto della povertà energetica

In linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, i capitoli REPowerEU possono includere misure destinate ad affrontare strutturalmente le cause profonde della povertà energetica attraverso investimenti e riforme duraturi, tra l'altro in materia di efficienza energetica, misure di ristrutturazione degli edifici e misure di protezione e responsabilizzazione dei consumatori. Tali riforme e investimenti dovrebbero fornire un livello di sostegno finanziario sufficiente a ridurre strutturalmente la domanda di energia delle famiglie a basso reddito (fino al 100 % dei costi) e delle imprese vulnerabili, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), e le imprese che operano in settori ad alta intensità energetica, le quali si trovano in gravi difficoltà a causa delle bollette energetiche elevate.

Tra le misure capaci di conseguire tali obiettivi figurano (10):

sostegno finanziario ai regimi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati;

regimi destinati a ridurre la domanda di energia elettrica delle famiglie e delle imprese, comprese le PMI, che incontrano difficoltà per le bollette elevate dell'energia elettrica;

integrazioni finanziarie ad altri regimi previsti nel PRR per aumentare l'intensità dell'assistenza a favore delle famiglie vulnerabili, ad esempio per le ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica;

regimi che sovvenzionano la ristrutturazione energetica o l'installazione di soluzioni di riscaldamento;

sostegno e promozione delle comunità dell'energia;

programmi di educazione all'energia rivolti ai cittadini per sensibilizzarli sul risparmio energetico, in particolare per quanto concerne i modelli e i consumatori ad alto consumo energetico;

diffusione di sportelli unici che offrano consulenza e assistenza effettive (non limitate alle informazioni) in merito alle possibilità di ristrutturazione degli edifici, attestati di prestazione energetica e raccomandazioni in materia di audit energetici;

riforme che tengano conto del livello delle prestazioni in termini di efficienza energetica nel contesto della fissazione dei canoni di locazione per abitazioni e immobili commerciali.

b ter)   Incentivazione della riduzione della domanda di energia

L'obiettivo di incentivare la riduzione della domanda di energia si applica alle misure riguardanti i processi di produzione/prestazione di servizi da parte di imprese ed è collegato alle questioni delineate nella specifica sezione qui di seguito (Rafforzare la base industriale dell'Europa). Un esempio che combina i costi energetici d'interesse con le misure strutturali potrebbe essere una compensazione finanziaria temporanea per le perdite di produzione derivanti da una riduzione a breve termine della domanda di energia elettrica accompagnata dall'obbligo di investimenti con effetti di lunga durata che conseguano gli obiettivi di REPowerEU (ad esempio la riduzione dell'intensità di gas a effetto serra generati dalla produzione delle imprese (11) entro la metà del 2026, ad esempio passando alle energie rinnovabili, oppure misure di risparmio energetico).

Gli investimenti nella riduzione della domanda di energia potrebbero essere integrati da riforme che forniscano incentivi normativi per miglioramenti duraturi dell'efficienza energetica, in particolare mediante:

la diffusione di sportelli unici che offrano consulenza e assistenza (non limitate alle informazioni) in merito alle possibilità di ristrutturazione degli edifici, attestati di prestazione energetica e raccomandazioni in materia di audit energetici;

regimi che incentivino la ristrutturazione energetica degli edifici o l'installazione di soluzioni di riscaldamento di cui alla lettera b), punto 1.

c)   Contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie

Tra gli esempi di misure connesse alla trasmissione, alla distribuzione e allo stoccaggio di energia figurano:

impianti di stoccaggio di energia elettrica, in particolare per sostenere la diffusione di risorse rinnovabili e/o ridurre al minimo le congestioni;

lo sviluppo di reti nazionali di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, in particolare per eliminare le strozzature e promuovere l'ulteriore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili;

la realizzazione di interconnettori di energia elettrica;

riforme delle tariffe e agevolazione dei progetti di connettività della rete;

riforme destinate a migliorare la flessibilità del sistema energetico;

la definizione di calendari trasparenti per gli aggiornamenti delle reti di distribuzione e trasmissione e le aste per l'energia da fonti rinnovabili.

Tra gli esempi di misure legate ai trasporti a zero emissioni figurano gli investimenti o le riforme per la diffusione di:

veicoli a emissioni zero dallo scarico, quali i veicoli elettrici puri o a pile a combustibile a idrogeno e navi/aeromobili a zero emissioni;

rinnovo di mezzi di trasporto a zero emissioni e ammodernamento di mezzi di trasporto e infrastrutture a zero emissioni per veicoli e navi/aeromobili a emissioni zero dallo scarico;

materiale rotabile a zero emissioni per il trasporto ferroviario, l'infrastruttura ferroviaria e i relativi sottosistemi per materiale rotabile a zero emissioni; punti di ricarica elettrica, potenziamenti della connessione alla rete elettrica, stazioni di rifornimento dell'idrogeno o sistemi di strade elettrificate;

riforme del quadro normativo per promuovere l'ammodernamento delle autovetture a combustione interna di piccole dimensioni trasformandole in veicoli elettrici, accelerando la procedura di omologazione di tale riqualificazione; erogazione di incentivi al settore dell'ammodernamento e ai consumatori (incentivi fiscali, prestiti agevolati o sovvenzioni per gli investimenti iniziali); sviluppo di una campagna di sensibilizzazione;

investimenti nella produzione di carburanti avio da idrogeno rinnovabile e riforme per incentivare la produzione.

d)   Sostegno degli obiettivi di cui alle lettere a), b), b bis), b ter) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all’acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde

Per quanto concerne le competenze verdi e le relative competenze digitali, l'obiettivo contribuisce a dotare la forza lavoro delle abilità e delle competenze necessarie per il conseguimento degli obiettivi in materia di energia e clima, in particolare nei settori industriali fondamentali per la transizione a zero emissioni nette. Le misure possono comprendere ad esempio le seguenti:

il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro attraverso attività di formazione e strumenti di previsione, nonché prestando particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati;

apprendistati, tirocini e programmi di affiancamento lavorativo, anche in partenariato con imprese pertinenti;

adeguamento dei programmi di istruzione e formazione e conseguente erogazione di orientamenti in materia di istruzione e di carriera;

incentivi volti a migliorare il livello delle competenze della forza lavoro esistente e a formare operatori qualificati nel settore dell'energia rinnovabile e nei settori dell'edilizia.

Per quanto concerne il sostegno alle catene del valore delle materie prime e delle tecnologie critiche connesse alla transizione verde, in particolare le tecnologie dell'industria a zero emissioni nette, l'obiettivo può essere conseguito mediante misure destinate a rafforzare la capacità di base tecnologica e manifatturiera dell'Unione nel campo dei materiali e componenti a tecnologia pulita, al fine di aumentare la resilienza e la sovranità delle catene strategiche del valore dell'UE, anche rafforzando l'economia circolare (cfr. riquadro specifico qui di seguito).

Rafforzare la base industriale dell'Europa in un contesto di prezzi elevati dell'energia

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la base economica, industriale e tecnologica dell'Europa nel contesto dei prezzi elevati dell'energia e dell'intensificazione della concorrenza mondiale. Per superare queste sfide e rafforzare la resilienza economica e la competitività dell'Europa, il Consiglio europeo ha auspicato una risposta coordinata che permetta la mobilitazione di tutti i pertinenti strumenti nazionali e dell'UE.

Il regolamento REPowerEU riconosce il ruolo del settore industriale nel guidare la transizione dell'UE dall'affrancamento dai combustibili fossili a un approvvigionamento energetico più diversificato e maggiormente generato da fonti rinnovabili. In primo luogo, l'industria manifatturiera rappresenta la quota più elevata delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE (22 %) e, pertanto, una rapida decarbonizzazione dei processi industriali rappresenta un fattore essenziale per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di REPowerEU. In secondo luogo, una base manifatturiera, industriale e tecnologica dell'UE forte e innovativa nelle grandi catene del valore a tecnologia pulita è importante al fine di garantire che, nell'abbandonare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili, l'UE non diventi eccessivamente dipendente da paesi terzi per le attrezzature, i componenti e i materiali essenziali per un'economia a zero emissioni nette.

In tale contesto, nell'ambito dell'equilibrio generale delle priorità REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a proporre nei capitoli REPowerEU misure e investimenti che sostengano la transizione dell'industria dell'UE verso tecnologie a zero o a basse emissioni di carbonio nel percorso verso l'azzeramento delle emissioni, preservando la competitività attuale e futura dei settori a tecnologia pulita fondamentali per l'UE, sostenendo l'espansione della loro capacità produttiva e di innovazione, anche in tutti i segmenti chiave delle catene di approvvigionamento, e, più in generale, che preservino l'attrattiva globale dell'UE come sede di investimento in industrie strategiche che utilizzano tecnologie pulite. Il sostegno agli investimenti (ad esempio sgravi fiscali o altre forme di sostegno) dovrebbe essere combinato con ulteriori riforme capaci di amplificare l'impatto del sostegno finanziario.

È opportuno ricordare che gli Stati membri possono finanziare gli investimenti in attività a lungo termine e, in condizioni specifiche, alcune delle spese operative temporanee associate a tali progetti (tanto nei capitoli esistenti dei PRR quanto nei capitoli REPowerEU). Per essere ammissibili al sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i costi operativi dovrebbero costituire parte integrante della riforma/dell'investimento che contribuisce a soddisfare i criteri di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ed essere limitati e commisurati al conseguimento dei risultati attesi a lungo termine dall'investimento (cfr., ad esempio, gli esempi pratici riportati di seguito che potrebbero risultare adeguati a superare le sfide individuate dagli Stati membri). Si riportano di seguito alcuni esempi illustrativi dei tipi di misure che gli Stati membri potrebbero ipotizzare di includere nei capitoli REPowerEU, associati agli obiettivi di REPowerEU.

Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) - decarbonizzazione dell'industria e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili

Investimenti nella decarbonizzazione della produzione di acciaio, ad esempio sostituendo i processi di produzione basati sugli altiforni con processi di produzione a zero o a basse emissioni basati sull'elettrificazione o sull'idrogeno. Il progetto potrebbe comprendere anche la produzione di idrogeno rinnovabile e coprire i costi operativi connessi all'investimento in tal senso. Una riforma d'accompagnamento potrebbe consistere in sgravi fiscali per la ricerca e l'innovazione in nuove tecnologie pionieristiche a zero emissioni.

Sostegno alla produzione di componenti per turbine eoliche (pale, fondamenta, turbine, cavi). La misura potrebbe essere accompagnata da una riforma che stabilisca un obiettivo nazionale vincolante per l'approvvigionamento di energia eolica, così come da una pianificazione più prevedibile dello sviluppo dell'eolico e delle aste di energia eolica.

Sostegno alla fabbricazione di componenti per sistemi solari fotovoltaici (silicio policristallino, lingotti e wafer, celle, moduli, invertitore), comprese le spese in conto capitale. La misura potrebbe essere combinata con una riforma che imponga l'installazione obbligatoria di pannelli solari sui tetti degli edifici di grandi dimensioni al di sopra di una determinata superficie (ad esempio uffici, supermercati, magazzini, parcheggi) oppure l'installazione obbligatoria di pannelli solari verticali bifacciali lungo le autostrade.

Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d) - incentivazione della riduzione della domanda di energia

Programmi che sovvenzionano l'acquisto e l'installazione di pompe di calore, comprese quelle industriali. Il finanziamento potrebbe riguardare altresì elementi connessi alla promozione di sovvenzioni e campagne di sensibilizzazione delle PMI in materia di audit energetici. Una riforma che integri gli investimenti potrebbe comportare la fissazione di una data di eliminazione del riscaldamento a combustibili fossili negli impianti industriali o piani di decarbonizzazione vincolanti a livello di ciascun settore o impianto industriale.

Investimenti a sostegno dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie che presentano le prestazioni migliori per l'utilizzo del calore di scarto nelle industrie ad alta intensità energetica. Il sostegno potrebbe essere esteso anche al sostegno accessorio connesso all'installazione (concezione del progetto, licenze di brevetto, formazione del personale) e potrebbe anche assumere la forma di sgravi fiscali. Gli Stati membri potrebbero combinarlo con incentivi normativi, quali l'obbligo di dotare determinati tipi di impianti della capacità di produzione di energia elettrica da calore di scarto a bassa temperatura.

Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e) - sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili

Polo energetico che combina la produzione di energia solare con uno stoccaggio di energia in loco di grande capacità nel contesto di un impianto industriale. Il sostegno potrebbe coprire altresì taluni costi connessi all'investimento, quali la fornitura di pezzi di ricambio, i costi della manodopera legati alla costruzione delle strutture e i costi amministrativi. Le riforme d'accompagnamento potrebbero comportare una semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione delle strutture e la loro connessione alla rete.

Sistema di stoccaggio dell'energia che offre una seconda vita alle batterie (ad esempio dei veicoli elettrici). L'investimento potrebbe coprire i costi relativi all'acquisto di batterie riutilizzate o riciclate e potrebbe essere integrato da una riforma che inasprisca gli obblighi di riciclaggio imposti ai costruttori di autovetture elettriche.

Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f) - sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde

Impianto per la produzione di litio ottenuto senza combustibili fossili a partire da acque geotermiche (utilizzando il processo di estrazione diretta del litio), compresi i costi della fase di avviamento (ad esempio, licenze per i brevetti d'interesse). La misura potrebbe essere combinata con una riforma che incentivi la diffusione del litio ottenuto senza combustibili fossili, anche nei settori automobilistico e delle energie rinnovabili.

Impianti di produzione di catodi ed anodi per batterie, compresi gli impianti di riutilizzo e riciclaggio delle batterie e la produzione di attrezzature di fabbricazione per gigafabbriche. La misura potrebbe essere accompagnata da una semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione di fabbriche e da obiettivi ambiziosi per l'utilizzo di batterie riciclate e norme in materia di efficienza delle risorse.

Miglioramenti tecnologici delle raffinerie di rame che consentono di riciclare rottami elettronici pretrattati (o materiali elettronici) per recuperare principalmente rame, stagno, nichel e metalli preziosi collegati alla transizione verde. La misura potrebbe comprendere i costi di transizione concernenti la formazione per riqualificare il personale esistente e i costi connessi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti elettronici. Una possibile riforma complementare potrebbe contemplare l'introduzione di obiettivi più ambiziosi per la raccolta differenziata e il riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Modello di sostegno ipotizzabile dagli Stati membri

L'elaborazione di un pertinente strumento di sostegno finanziario dovrebbe permettere l'assorbimento rapido dei finanziamenti da parte dei settori che ne hanno bisogno. In tale contesto, prima di creare veicoli finanziari nuovi si potrebbe ipotizzare il potenziamento di regimi e progetti di sostegno vigenti. Le alleanze industriali dell'UE esistenti (in particolare per quanto concerne le batterie, il fotovoltaico solare, le materie prime critiche e l'idrogeno) comprendono spesso riserve di ipotesi di progetti che, ove necessario e proporzionato, potrebbero essere prese in considerazione per un finanziamento nel contesto di tali regimi di sostegno. Analogamente si potrebbe erogare sostegno a favore di progetti che sono stati valutati positivamente dal Fondo per l'innovazione ma che erano al di sotto della soglia di finanziamento.

I prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza offrono condizioni di finanziamento competitive. Esistono diverse soluzioni possibili per trasferire alle imprese tali costi vantaggiosi del capitale, ad esempio:

canalizzare i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso istituzioni finanziarie internazionali, banche multilaterali di sviluppo e banche commerciali per garantirne una rapida diffusione, senza fare affidamento sulle risorse della pubblica amministrazione;

utilizzare garanzie sui prestiti per ridurre il rischio per i prestatori e rendere più interessante per loro finanziare progetti nel settore delle tecnologie pulite;

sviluppare un fondo che offra soluzioni di finanziamento ponte per consentire alle imprese di colmare il divario tra il momento in cui sostengono le spese e quello in cui ricevono entrate dagli investimenti a più lungo termine.

3.    Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)

Applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» nel contesto di REPowerEU

Il principio «non arrecare un danno significativo» continua ad applicarsi alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, in linea con il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con una deroga mirata destinata a salvaguardare la sicurezza energetica immediata dell'UE.

Le misure a sostegno degli obiettivi di REPowerEU che sono già state incluse nei PRR adottati sono già state valutate in relazione al principio «non arrecare un danno significativo». Di conseguenza non sarà necessaria una nuova valutazione delle parti rafforzate di tali misure. Una revisione della valutazione DNSH potrebbe risultare necessaria soltanto nel caso in cui la natura delle modifiche apportate alle misure rischi di incidere su di essa. Per le misure nuove gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul modo in cui sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo».

A tal fine gli Stati membri dovrebbero presentare o modificare l'autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» (autovalutazione DNSH) per le misure REPowerEU in linea con la sezione II, punto 1, lettera d), dei presenti orientamenti.

È preferibile includere nel capitolo REPowerEU soltanto le misure che, per loro natura, sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo», conformità dimostrabile nell'autovalutazione di tale principio. Per tali misure non sarà necessario includere garanzie specifiche in relazione al principio «non arrecare un danno significativo» nella descrizione delle misure e/o nei traguardi e obiettivi corrispondenti.

In altre parole, la natura delle misure determinerà l'eventuale necessità di salvaguardie specifiche in relazione a detto principio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Deroga al principio «non arrecare un danno significativo» nel contesto di REPowerEU

Fatta salva la valutazione positiva della Commissione, il principio «non arrecare un danno significativo» non si applicherà alle misure che si prevede contribuiscano a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Nel valutare l'ammissibilità delle misure a una deroga al principio DNSH, la Commissione prenderà in considerazione quattro requisiti. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri a sostegno della propria valutazione.

Eventualità o meno che la misura sia necessaria e proporzionata per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e dei rischi di effetti di dipendenza (lock-in)

Al fine di valutare la necessità e la proporzionalità della misura, la Commissione terrà conto delle proiezioni stimate della domanda di gas o petrolio nello Stato membro interessato, delle capacità di interconnessione e degli scambi con i paesi vicini, tenendo conto degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e dell'impatto dell'interruzione delle importazioni dalla Russia. Inoltre la Commissione prenderà in considerazione la capacità e il volume di energia supplementari apportati dalla misura, la maturità, il calendario e l'esistenza di progetti complementari, anche negli Stati membri limitrofi.

Gli Stati membri sono invitati a presentare tutte le informazioni del caso per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione valuterà inoltre se possano essere praticabili, tecnicamente ed economicamente, alternative più pulite aventi la medesima capacità, un calendario analogo e costi comparabili. La Commissione può ad esempio chiedere informazioni sulle soluzioni alternative ipotizzate dallo Stato membro, quali la costruzione di progetti di produzione di energia rinnovabile su larga scala equivalenti in termini di capacità energetica. Inoltre le infrastrutture supplementari relative al gas dovrebbero essere adeguate alle esigenze future, al fine di agevolarne la sostenibilità sul lungo periodo mediante futuri processi di riconversione verso combustibili sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio spiegare se l'infrastruttura sia in grado di funzionare con idrogeno puro al 100 % o suoi derivati e, laddove ciò non fosse possibile, dovrebbero indicarne i motivi.

Lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare tale danno attraverso altre misure, comprese quelle di cui al capitolo REPowerEU

Nella valutazione la Commissione terrà conto degli sforzi complessivi che lo Stato membro compie per limitare il danno della misura ai sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, anche attraverso misure presentate nel capitolo REPowerEU.

Le misure contenute nel capitolo REPowerEU dovrebbero essere intraprese nel rispetto dell'applicabile quadro giuridico ambientale dell'UE e nazionale, così da contribuire ad attenuare i danni, in particolare controllando e prevenendo l'inquinamento e proteggendo la biodiversità e i corpi idrici, segnatamente attraverso valutazioni ambientali. Tuttavia gli sforzi degli Stati membri dovrebbero comprendere, ove possibile, elementi atti a limitare il danno potenziale agli obiettivi ambientali. Per quanto concerne l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni sulla capacità prevista e sull'utilizzo previsto del progetto, al fine di dimostrare che la sua portata non va oltre quanto necessario per soddisfare il fabbisogno di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE a breve termine. Per quanto concerne l'adattamento, si potrebbe effettuare un'adeguata valutazione del rischio climatico al fine di limitare il rischio di pericoli climatici in relazione al funzionamento del progetto. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per evitare di arrecare danni significativi agli altri obiettivi ambientali.

La misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, sulla base di considerazioni qualitative

Nella valutazione la Commissione terrà conto della capacità del progetto e dell'eventualità o meno che sia concepito in modo tale da soddisfare il necessario fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla luce dell'obiettivo generale di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Valuterà altresì se la misura è in linea con la più ampia politica in materia di energia e clima stabilita dallo Stato membro nel piano nazionale per l'energia e il clima. La serie più ampia di misure contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR sarà presa in considerazione alla luce del contributo che apporta al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Si prevede che la misura sia operativa entro il 31 dicembre 2026

La Commissione valuterà il calendario dei progetti presentati per accertare che si preveda l'operatività della misura entro il 31 dicembre 2026. A tal fine gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni sullo stato di attuazione del progetto e una tabella di marcia che dimostri che l'entrata in funzione è conseguibile entro il 2026.

Come previsto dall'articolo 21 quater, paragrafo 8, le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non contribuiscono alle riforme e agli investimenti soggetti alla deroga all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo». A tale fine la Commissione provvederà a che i costi stimati delle riforme e degli investimenti che non sono soggetti a tale deroga corrispondano quanto meno al sostegno finanziario supplementare a fondo perduto per REPowerEU assegnato dallo Stato membro in virtù dell'articolo 21 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (entrate dell'ETS).

I costi totali stimati delle misure soggette alla deroga all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» non possono superare il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU. La soglia può essere calcolata dividendo la somma dei costi stimati di tali misure per la somma dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU.

Esempi illustrativi del tipo di informazioni che gli Stati membri potrebbero fornire

Che cosa valuterà la Commissione?

Che cosa possono fornire gli Stati membri a sostegno della valutazione?

Se la misura è necessaria e proporzionata per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell’approvvigionamento

Descrizione dell’impatto dell’interruzione delle importazioni di gas/petrolio dalla Russia e stima della capacità e dell’utilizzo della misura destinata a sostituirle.

Proiezioni della domanda di gas/petrolio, ad esempio sulla base dei lavori di aggiornamento dei piani nazionali per l’energia e il clima.

Considerazione di soluzioni alternative più pulite, comparabili in termini di calendario, costi e capacità (ad esempio progetti di energia rinnovabile attuabili su vasta scala, compatibilità dei gasdotti o degli impianti con il funzionamento a idrogeno puro al 100 % per evitare effetti di dipendenza, caratteristiche di progettazione che consentano il cambio di destinazione).

Spiegazione del contributo alla sicurezza energetica dell’Unione nel suo complesso o a quella di più Stati membri. Spiegazione del motivo per cui la portata della misura non va oltre quanto necessario per conseguirne gli obiettivi.

Gli sforzi complessivi che lo Stato membro ha intrapreso per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali

Prove pertinenti degli sforzi destinati a limitare il potenziale danno della misura all’ambiente (ad esempio conclusioni di un’adeguata valutazione del rischio climatico, risultati di valutazioni ambientali).

Spiegazione del modo in cui altre misure, comprese quelle contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR, prevengono danni agli obiettivi ambientali.

Se la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050

Contributo di altre misure, comprese quelle contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR, al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi climatici.

Allineamento agli obiettivi climatici del pacchetto «Pronti per il 55 %» e potenziale integrazione della misura nei piani nazionali per l’energia e il clima iniziali o aggiornati, a dimostrazione del fatto che non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici e dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050.

Si prevede che la misura sia operativa entro il 31 dicembre 2026

Calendario e tabella di marcia del progetto, compreso lo stato operativo previsto al 31 dicembre 2026 (stato delle procedure di aggiudicazione e delle autorizzazioni dei progetti presentati, approvazioni e permessi).

4.    Dimensione ed effetto transfrontalieri e multinazionali

Le infrastrutture transfrontaliere e i progetti multinazionali sono importanti ai fini del conseguimento degli obiettivi di REPowerEU a medio termine e sono incoraggiati nel contesto di REPowerEU. Si ritiene che le misure abbiano una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale se contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso o se riducono la dipendenza dai combustibili fossili e/o la domanda di energia.

Il regolamento REPowerEU prevede un requisito supplementare all'articolo 18, paragrafo 4, lettera h), per quanto riguarda i progetti transfrontalieri o multinazionali. Nei capitoli REPowerEU gli Stati membri dovranno indicare quali misure del capitolo, comprese tra l'altro le misure destinate a far fronte alle sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze effettuata dalla Commissione, sono considerate avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Inoltre gli Stati membri devono indicare se i costi totali stimati delle misure rappresentano almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure contenute nei capitoli REPowerEU. In caso contrario, gli Stati membri sono invitati a spiegarne i motivi.

Progetti infrastrutturali transfrontalieri (di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)

I progetti transfrontalieri comprendono progetti infrastrutturali (reti di trasmissione e distribuzione e infrastrutture di stoccaggio) destinati a garantire l'approvvigionamento energetico al fine di eliminare le strozzature esistenti. A tal fine la Commissione terrà conto della sua valutazione più recente delle esigenze di maggio 2022.

Nello svolgere la valutazione la Commissione prenderà in considerazione anche i progetti aventi una dimensione multinazionale, ad esempio progetti condotti contemporaneamente in Stati membri diversi, progetti che fanno parte di un corridoio più ampio che attraversa più Stati membri o progetti condotti a livello nazionale aventi un impatto significativo sugli Stati membri limitrofi.

Al fine di conseguire al meglio gli obiettivi di REPowerEU entro il periodo di tempo limitato del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione applicherà un approccio proporzionato e terrà conto sia della situazione geografica sia delle sfide energetiche immediate e a lungo termine di ciascuno Stato membro.

Misure destinate a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia

L'effetto transfrontaliero o multinazionale delle misure di cui al capitolo REPowerEU non dovrebbe essere inteso in senso stretto come limitato ai progetti che comportano infrastrutture transfrontaliere.

Considerando l'integrazione dei mercati dell'energia tra gli Stati membri e l'ulteriore interconnessione tra i mix energetici degli Stati membri, si può ritenere che i progetti che incidono in maniera significativa sulla domanda e sull'offerta di energia (in particolare gas ed energia elettrica) producano un impatto sull'equilibrio tra domanda e offerta in diversi paesi e sui flussi transfrontalieri.

Le misure che contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e/o la loro domanda, a eliminare le strozzature nei flussi interni di energia o ad agevolare la diffusione e l'integrazione di progetti in materia di energie rinnovabili (quali le reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e i mezzi di stoccaggio) producono in genere un effetto transfrontaliero e dovrebbero essere conteggiate ai fini dell'obiettivo del 30 %.

Ai fini della valutazione degli effetti transfrontalieri o multinazionali, la Commissione prenderà pertanto in considerazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le misure relative all'efficienza energetica, alla diffusione delle energie rinnovabili, alla diffusione delle pompe di calore, alla decarbonizzazione dell'industria, alle reti di distribuzione e all'idrogeno rinnovabile/ottenuto senza combustibili fossili.

Per ciascuna misura lo Stato membro dovrà fornire una breve spiegazione della dimensione transfrontaliera dell'investimento, compreso l'effetto previsto sui flussi di energia transfrontalieri.

5.    Valutazione del capitolo REPowerEU

Le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU e finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza costituiranno parte integrante dei PRR. Salvo indicazione contraria, dovrebbero soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e sono soggetti ai criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19 e nell'allegato V, segnatamente per quanto riguarda la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, punto 2.6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Criterio di valutazione relativo agli obiettivi di REPowerEU

Le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU saranno sottoposti a valutazione in base a un criterio supplementare, stabilito all'allegato V, sezione 2.12, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione all'effettivo contributo apportato agli obiettivi di REPowerEU. Conformemente all'allegato V del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nella valutazione la Commissione deve tenere conto degli elementi seguenti e valutare se le misure:

migliorano le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il GNL, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), sono ammissibili anche i miglioramenti delle infrastrutture e degli impianti petroliferi destinati a soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento; o

promuovono l'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumentando la quota e accelerando la diffusione delle energie rinnovabili; o

contribuiscono al contrasto della povertà energetica e, se del caso, attribuiscono adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali; o

incentivano la riduzione della domanda di energia; o

eliminano le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, o sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie; o

sostengono gli obiettivi menzionati attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che i capitoli REPowerEU sono coerenti con gli altri sforzi compiuti per conseguire gli obiettivi di REPowerEU. Le informazioni fornite dagli Stati membri su questo punto dovrebbero includere una breve descrizione dei grandi investimenti e riforme non finanziati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza che perseguono gli obiettivi di REPowerEU nel contesto del calendario del dispositivo, così come una spiegazione del modo in cui tali sforzi si articolano con gli obiettivi di REPowerEU.

Valutazione della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera e multinazionale

Conformemente all'articolo 19 modificato, la valutazione da parte della Commissione di un PRR modificato applicherà il criterio supplementare della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera o multinazionale delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU. Conformemente all'allegato V, per la valutazione la Commissione terrà conto degli elementi seguenti:

1)

se la misura contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione e se è in linea con gli obiettivi di REPowerEU, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

O

2)

se si prevede che l’attuazione della misura prevista sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (in termini di offerta e domanda) e la domanda di energia (che si tratti di energia elettrica, gas, combustibili fossili, ecc.).

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, modificato, la Commissione includerà nella valutazione del PRR modificato comprendente un capitolo REPowerEU una sintesi delle misure proposte in tale capitolo aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. La sintesi sarà riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio.

Se i costi stimati di tali misure rappresentano meno del 30 % dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU, la sintesi spiegherà perché tale obiettivo indicativo non è conseguito, dimostrando ad esempio che altre misure incluse nel capitolo REPowerEU dello Stato membro rispondono meglio agli obiettivi di REPowerEU o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo.

Aggiornamento del criterio di valutazione relativo all'obiettivo climatico del 37 %

Oltre all'obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano, lo stesso capitolo REPowerEU dovrebbe conseguire un obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % sulla base dei costi totali stimati delle misure in esso incluse.

La soglia può essere calcolata dividendo la somma dei costi stimati delle misure che contribuiscono all'obiettivo climatico incluse nel capitolo REPowerEU per la somma dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU.

Esenzione dall'obbligo di contribuire all'obiettivo digitale del 20 %

In linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU da finanziare tramite il dispositivo saranno soggetti alla metodologia per la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato VII del medesimo regolamento. Tuttavia il sostegno alle misure nel contesto del capitolo REPowerEU non sarà preso in considerazione nel calcolo del conseguimento dell'obiettivo digitale del 20 %.

Sebbene le riforme e gli investimenti proposti nei capitoli REPowerEU siano esclusi dal calcolo dell'obiettivo digitale, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione qualitativa del modo in cui prevedono che le misure contenute nel PRR, comprese quelle dei capitoli REPowerEU, contribuiscano alla transizione digitale e alle sfide che ne derivano. Gli Stati membri sono invitati a proporre investimenti digitali pertinenti agli obiettivi di REPowerEU. Tra questi investimenti potrebbero figurare, ad esempio:

la digitalizzazione delle reti energetiche, comprese le reti intelligenti;

la diffusione di contatori intelligenti, ricariche intelligenti, sistemi e sensori di gestione intelligenti, in abbinamento a interventi di ristrutturazione per l'efficienza energetica;

la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati e il riutilizzo del loro calore di scarto;

la cibersicurezza del sistema energetico, essenziale dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento;

le infrastrutture di dati atte a consentire un ampio sviluppo della gestione della domanda (ad esempio con lo spazio comune europeo dei dati sull'energia) e lo stoccaggio dell'energia;

le misure intese alla digitalizzazione dei trasporti parzialmente dedicate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

le misure per la digitalizzazione del trattamento delle sovvenzioni per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica;

le misure per la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale che consentono la corretta individuazione delle famiglie a rischio di povertà e la modulazione dell'intensità dell'aiuto finanziario;

le competenze o le applicazioni digitali per la responsabilizzazione dei consumatori di energia.

Infine, per sostenere l'ambizione digitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la marcatura digitale rimarrà applicabile a tutte le misure proposte nelle revisioni dei PRR che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento REPowerEU.

II.   Orientamenti generali per la modifica dei PRR

Le sezioni che seguono offrono una panoramica degli elementi che ciascuno Stato membro dovrebbe includere nel proprio PRR modificato. I presenti orientamenti affrontano le questioni sollevate con maggiore frequenza dagli Stati membri e forniscono indicazioni pratiche su come strutturare l'addendum al PRR in linea con il disposto dell'articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per garantire coerenza nella presentazione dell'addendum e del PRR, la struttura descritta di seguito segue gli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza del gennaio 2021. Gli Stati membri sono invitati a mantenere la stessa struttura nei rispettivi PRR e a limitare le modifiche alle sezioni esistenti dei medesimi.

1.    Obiettivi delle modifiche

Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale / contributo ai sei pilastri

Il PRR modificato dovrebbe continuare a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e contribuire in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le modifiche apportate al piano iniziale dovrebbero mantenere tale equilibrio o, qualora lo alterino, l'alterazione dovrebbe essere giustificata dimostrandone la conformità con le nuove sfide cui occorre far fronte e/o con la nuova dotazione finanziaria dello Stato membro. A tal fine lo Stato membro dovrebbe descrivere in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla sua situazione economica e sociale. Se le modifiche apportate al piano sono marginali, gli Stati membri possono limitarsi a presumere che il contributo ai sei pilastri rimanga equilibrato e che non sia necessario fornire dettagliate spiegazioni supplementari.

Gli Stati membri dovrebbero collegare le nuove misure ai relativi pilastri spiegandone il contributo adeguato. Se sopprime o riduce determinate misure, il PRR modificato dovrebbe spiegare in che modo il contributo complessivo del piano ai pilastri interessati rimarrà sufficiente: se del caso, tale spiegazione dovrà stabilire un collegamento tra le misure soppresse e le eventuali nuove misure proposte in sostituzione, con riferimento ai pilastri interessati.

Le spiegazioni fornite dovrebbero tenere debitamente conto di eventuali nuovi sviluppi nello Stato membro o nelle politiche dell'UE che incidono sui sei pilastri. Alla luce degli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati in particolare a considerare in che modo l'impatto dei più recenti sviluppi geopolitici si traduca in un contributo supplementare del piano al pilastro della transizione verde. In tale contesto gli addenda con misure supplementari riguardanti solo uno o due pilastri sono accettabili se giustificati dalle nuove sfide cui gli Stati membri devono far fronte.

Collegamento con le raccomandazioni specifiche per paese e il semestre europeo

Il PRR modificato che comprende riforme e investimenti supplementari e che richiede maggiori fondi dovrebbe tenere conto di tutte le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle adottate dal Consiglio nei cicli 2019 e 2020 del semestre europeo e quelle dei cicli successivi del semestre fino alla data di valutazione del PRR modificato (12). Saranno particolarmente pertinenti le raccomandazioni specifiche per paese formulate nei cicli 2022 e 2023, una volta adottate dal Consiglio, in particolare per preparare i capitoli REPowerEU. Le relazioni per paese annuali fanno il punto sui progressi relativi all'attuazione delle misure incluse nei PRR, evidenziando esempi di importanti riforme e investimenti relativi a traguardi conseguiti che s'iscrivono nella linea di raccomandazioni specifiche per paese passate, e individuano le grandi sfide irrisolte o le nuove sfide emergenti che i PRR non trattano a sufficienza e che sono alla base delle nuove raccomandazioni specifiche per paese.

In sede di revisione del piano gli Stati membri devono continuare a far fronte in maniera efficace a tutte le sfide, o a un loro sottoinsieme significativo, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle adottate dal Consiglio nel ciclo del semestre 2022 e (se del caso) in quello del 2023 e successivi fino alla data della valutazione del PRR modificato.

Le revisioni al ribasso del contributo finanziario massimo non incidono sulla necessità di dare seguito a tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o a un insieme significativo di esse, dato che in genere le riforme non sono costose. Un PRR modificato che non richiede finanziamenti supplementari dovrebbe mantenere lo stesso livello di ambizione del piano adottato in precedenza, in particolare per quanto riguarda le riforme che danno seguito a raccomandazioni specifiche per paese.

Gli Stati membri il cui contributo finanziario massimo del dispositivo per la ripresa e la resilienza subisce un incremento (sostanziale) devono tenere conto dell'intera serie di raccomandazioni specifiche per paese del 2019, 2020 e 2022 al momento di integrare il piano iniziale. Ciò vale in particolare per le ulteriori esigenze in materia di riforme e investimenti individuate nell'esercizio 2022 del semestre europeo, comprese quelle relative alla necessità di ridurre le dipendenze energetiche.

Per gli Stati membri che utilizzano i prestiti esclusivamente per finalità relative al piano REPowerEU e che non beneficiano di un aumento sostanziale delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione terrà conto in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese relative all'energia. Nel caso in cui le aggiunte al piano siano presentate dopo che il Consiglio avrà adottato le raccomandazioni specifiche per paese del 2023, anche queste ultime dovranno essere prese in considerazione. La presentazione degli addenda è parimenti un'occasione per affrontare le sfide individuate nei precedenti cicli del semestre europeo che non hanno trovato risposta, o l'hanno trovata solo in parte, nel PRR adottato in precedenza.

Nel preparare gli addenda gli Stati membri dovrebbero provvedere a che l'impatto delle modifiche proposte sulla sostenibilità di bilancio sia coerente con la raccomandazione specifica per paese più recente relativa alle questioni di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, approvata dal Consiglio. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero inoltre provvedere a che le misure aggiornate siano coerenti con le priorità individuate nell'ultima raccomandazione sulla politica economica della zona euro adottata dal Consiglio, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi all'energia.

Impatto complessivo del PRR

In linea con gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura le modifiche proposte cambierebbero l'impatto complessivo del rispettivo PRR: la spiegazione dovrebbe illustrare il previsto impatto complessivo del PRR modificato, tenendo conto delle misure aggiunte o eliminate. Dovrebbero trovare riscontro gli aspetti seguenti:

prospettive macroeconomiche e sociali;

illustrazione dell'impatto macroeconomico e sociale del PRR, in linea con l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

sostenibilità;

coesione.

Gli Stati membri sono invitati a fornire dati aggiornati sull'impatto del PRR modificato, nella misura in cui le modifiche siano significative per sostanza e/o dimensione. A tal fine gli Stati membri possono basarsi sulle informazioni fornite nel programma nazionale di riforma e, se necessario, possono utilizzare riferimenti incrociati. La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

Coerenza

L'impatto delle modifiche proposte sulla coerenza del PRR modificato dovrebbe essere presentato spiegando le interazioni tra le misure nuove o modificate e quelle incluse nel PRR adottato in precedenza, facendo riferimento sia alle misure mantenute sia a quelle soppresse nel piano modificato. Gli Stati membri sono invitati a spiegare il modo in cui è mantenuto l'equilibrio complessivo tra riforme e investimenti. Le misure nuove o modificate non dovrebbero creare incongruenze né peggiorare la coerenza complessiva del PRR.

Occorre illustrare la coerenza con i programmi e gli accordi di partenariato della politica di coesione approvati, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera n), e il considerando 62 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. anche infra).

Parità di genere e pari opportunità per tutti

Gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo le modifiche incidano sul contributo dato dal PRR modificato agli obiettivi della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. Nel contesto degli sviluppi recenti è di vitale importanza ridurre i rischi di povertà energetica, in particolare per i gruppi svantaggiati.

Gli Stati membri dovrebbero seguire al riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza tenendo conto anche dei recenti sviluppi, ad esempio:

valutando il modo in cui tenere conto al meglio degli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti nel processo di attuazione e monitoraggio, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'attuazione dei piani;

prevedendo il coinvolgimento degli organismi per la parità e la non discriminazione nell'attuazione dei PRR, ad esempio in seno ai pertinenti organismi di monitoraggio;

rispecchiando meglio tali finalità nei traguardi e negli obiettivi riveduti, ad esempio disaggregandoli ove possibile per genere, età, disabilità e origine razziale o etnica.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

Aiuti di Stato

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano integralmente alle riforme e agli investimenti supplementari o riveduti. Spetta a ciascuno Stato membro far sì che riforme e investimenti rispettino le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare il principio di proporzionalità, e seguano le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato.

In questo contesto la disciplina degli aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 («CEEAG») della Commissione (13) orienta sul modo in cui la Commissione valuterà la compatibilità fra tutela dell'ambiente, protezione del clima compresa, e misure di aiuto per l'energia soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il regolamento generale di esenzione per categoria, attualmente in fase di riesame, stabilisce che talune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il trattato purché soddisfino precise condizioni, e le esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. A titolo di esempio, in relazione alle misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le disposizioni della sezione 4 del regolamento generale di esenzione per categoria, dedicata agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e della sezione 7, dedicata agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 per sostenere l'economia dell'UE nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, può risultare pertinente anche per valutare sotto il profilo degli aiuti di Stato le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza in situazioni specifiche, laddove l'aiuto pari gli effetti economici derivanti dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La Commissione valuta attualmente eventuali aggiornamenti del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato e del regolamento generale di esenzione per categoria, ad esempio per ampliarne l'ambito di applicazione e innalzare le soglie di notifica, da cui dovrebbe risultare una facilitazione dell'autorizzazione delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza/di REPowerEU. Poiché numerosi Stati membri hanno incluso nel PRR investimenti relativi a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), sarà ulteriormente razionalizzata e semplificata l'approvazione dei progetti relativi ad IPCEI. Si tratta di un aspetto importante ai fini di un'attuazione tempestiva di tali investimenti e del loro completamento entro il termine stabilito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ossia il 31 agosto 2026. Un'attuazione tempestiva ed efficace di tali progetti faro sarà fondamentale ai fini del contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza alla transizione verde e a quella digitale e per il suo successo generale.

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, gli Stati membri sono invitati a specificare nel PRR modificato, per ogni riforma e investimento nuovo o riveduto, se ritengono che la misura richieda una notifica di aiuto di Stato e, in caso affermativo, a fornire un'indicazione dei tempi della notifica preventiva e della notifica. Se ritiene che la misura non richieda una notifica, lo Stato membro dovrebbe includere un riferimento alla vigente decisione di autorizzazione dell'aiuto di Stato o alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria o di altro regolamento di esenzione per categoria ritenute applicabili alla misura, con le relative motivazioni, oppure illustrare i motivi per cui la misura non è considerata aiuto di Stato. Nel definire il calendario per il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono lasciare alla Commissione un tempo sufficiente per autorizzare eventuali aiuti di Stato presenti nelle pertinenti misure di investimento che richiedano una notifica degli aiuti di Stato. La Commissione è pronta a fornire agli Stati membri orientamenti preliminari sulla conformità di ciascun investimento previsto nel PRR modificato con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con la Commissione il calendario di notifica (preventiva) per garantire un anticipo sufficiente.

In base all'esperienza acquisita con le misure incluse nei PRR esaminate nell'ottica degli aiuti di Stato, la comunicazione precoce con i servizi della Commissione nella preparazione del PRR è fondamentale per una celere valutazione delle misure notificate sotto il profilo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri sono invitati a intavolare discussioni con i servizi della Commissione per sfruttare appieno le possibilità offerte dai diversi quadri normativi in materia di aiuti di Stato al fine di elaborare misure in linea con le norme applicabili.

Gli aiuti che riducono le spese correnti delle imprese sono consentiti soltanto in un numero limitato di situazioni e a condizioni rigorose. Gli Stati membri che ipotizzano una misura che comporti questo tipo di aiuto dovrebbero provvedere a che soddisfi le applicabili condizioni stabilite nel pertinente quadro per gli aiuti di Stato.

Sebbene le norme in materia di aiuti di Stato possano evolvere da qui al 2026, è opportuno ricordare che, ai loro sensi, il momento pertinente ai fini della valutazione di una misura è il momento in cui è concesso l'aiuto di Stato, ossia il momento in cui al beneficiario è conferito un diritto legalmente esercitabile a ricevere l'aiuto. Anche se le norme in materia di aiuti di Stato venissero successivamente a cambiar, se l'applicabile quadro in materia di aiuti di Stato indica in quel momento la compatibilità di una data misura, questa può essere attuata (ossia l'aiuto di Stato può essere erogato e gli investimenti possono essere effettuati).

2.    Descrizione delle modifiche

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, la presente sezione dovrebbe essere strutturata per componente: la sezione deve figurare solo per le componenti alle quali sono apportate modifiche; la sezione non deve ripetere informazioni fornite in altre sezioni ma indicare le modifiche apportate rispetto al PRR adottato in precedenza (con riferimenti precisi alle relative sezioni e misure). Gli Stati membri possono basarsi sulle componenti esistenti per aggiungere alcune riforme e investimenti relativi allo stesso tema (ad esempio una nuova misura di ristrutturazione degli edifici può essere aggiunta a una componente esistente sulla riqualificazione energetica). Gli Stati membri possono anche aggiungere componenti completamente nuove in caso di nuovi investimenti e riforme con priorità diverse.

Descrizione delle riforme e degli investimenti

Per ciascuna componente le cui misure sottostanti presentano cambiamenti, gli Stati membri dovrebbero indicare quali investimenti o riforme sono «aggiunti», «eliminati» o «modificati» rispetto al PRR precedente.

Utilizzo di strumenti finanziari e garanzie di bilancio

Le misure sotto forma di strumenti finanziari e garanzie di bilancio possono rappresentare per vari motivi una soluzione interessante per realizzare gli investimenti previsti nei PRR:

nel caso degli strumenti finanziari, possono incorporare il rimborso allo Stato membro del capitale ricevuto dai beneficiari, limitando in tal modo la creazione di debito pubblico a lungo termine;

devono consentire il riutilizzo dei flussi, compreso il rimborso del capitale se del caso (come nel caso dei fondi per prestiti e dei regimi sulle partecipazioni azionarie), per gli stessi obiettivi strategici anche dopo il 2026 e/o per il rimborso dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

possono servire a finanziare molti piccoli investimenti in un quadro coerente, quali garanzie pubbliche e prestiti agevolati per l'efficienza energetica negli edifici, e ad agevolare il coinvolgimento dei potenziali beneficiari attraverso strutture partner decentrate;

possono contribuire a mobilitare risorse finanziarie supplementari o coinvestimenti, in particolare da parte di imprese private e istituzioni finanziarie private.

Traendo insegnamento dall'esperienza acquisita con i PRR vigenti, gli Stati membri potrebbero ipotizzare i tipi di strumenti finanziari seguenti:

strumenti di garanzia e prestiti agevolati destinati a ridurre i costi del capitale preso in prestito per regimi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica;

accordi tra settore privato e quello pubblico per investimenti in fonti energetiche rinnovabili;

rifinanziamento delle società di servizi energetici (ESCO) al fine di sbloccare miglioramenti dell'efficienza energetica nei processi di fabbricazione, negli edifici non residenziali e nei condomini;

investimenti in capitale delle imprese o in fondi azionari a sostegno della transizione verde (14).

L'allegato fornisce ulteriori informazioni sull'uso degli strumenti finanziari nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e sulla possibilità di contribuire alla garanzia di InvestEU tramite il comparto di uno Stato membro sulla base dell'esperienza maturata in sede di preparazione e attuazione dei PRR iniziali.

Dimensioni verde e digitale

Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura il PRR modificato contribuirà alla transizione verde e alla riduzione delle dipendenze energetiche dell'UE, come pure a una transizione digitale adeguata alle esigenze future e a un mercato unico digitale solido, ovvero al superamento delle sfide che ne conseguono. Tali finalità possono essere perseguite tramite misure di ricerca e innovazione con uno specifico calendario. Si deve partire dal presupposto che le due transizioni siano sinergiche, in linea con il concetto di duplice transizione: per tale motivo la Commissione le esaminerà congiuntamente.

La dimensione verde delle misure del PRR continuerà a essere valutata secondo un approccio qualitativo (il legame tra tali misure e le sfide energetiche, climatiche e ambientali di ciascuno Stato membro) e un approccio quantitativo (il contributo totale del PRR modificato, compreso il capitolo REPowerEU, agli obiettivi climatici e il capitolo REPowerEU considerato singolarmente devono rappresentare entrambi almeno il 37 % della dotazione totale del piano).

Gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo il PRR modificato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE stabiliti dalla normativa sul clima e in che modo tengono conto degli obiettivi climatici concordati a livello politico nel dicembre del 2022 e delle altre parti del pacchetto «Pronti per il 55 %» presentate nei mesi di luglio e dicembre 2021. Il pacchetto «Pronti per il 55 %» prevede azioni legislative per rendere le politiche in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica prevista dalla normativa europea sul clima.

Anche la dimensione digitale delle misure dei PRR continuerà a essere valutata secondo sia un approccio qualitativo sia un approccio quantitativo. Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», strutturata attorno a quattro punti cardinali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici. La comunicazione definisce obiettivi ambiziosi a livello UE per ciascuno dei quattro punti cardinali, con l'orizzonte temporale del 2030. A essa ha fatto seguito la proposta di decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale», entrata in vigore il 9 gennaio 2023. Tale programma istituirebbe una struttura di governance per una cooperazione strutturata tra gli Stati membri e la Commissione al fine di raggiungere gli obiettivi e agevolerebbe l'attuazione di progetti multinazionali. Gli Stati membri sono invitati a indicare in che modo eventuali misure aggiuntive o modificate inerenti alla transizione digitale o alle sfide che ne conseguono contribuirebbero ai quattro punti cardinali e al conseguimento degli obiettivi per il 2030.

Per quanto riguarda l'approccio quantitativo, il contributo totale del PRR modificato agli obiettivi digitali deve rappresentare almeno il 20 % della dotazione totale del piano, escludendo le misure incluse nel capitolo REPowerEU.

Controllo del clima e marcatura digitale

L'obiettivo climatico del 37 % e l'obiettivo digitale del 20 % stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza rimangono obbligatori in caso di modifiche del PRR, indipendentemente dai motivi che le hanno determinate (esclusi i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale; le misure incluse nei capitoli REPowerEU non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'obiettivo digitale). È quindi importante che gli Stati membri prendano in considerazione la dotazione totale del PRR al momento di apportarvi modifiche, anche quando il contributo finanziario riveduto ha subito un aumento o una riduzione.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare, per ogni misura nuova o modificata, il contributo agli obiettivi climatici e digitali, seguendo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. In caso di modifica del costo totale stimato del PRR o del costo di una misura con marcatura climatica o digitale, sarà necessaria una nuova valutazione della marcatura per verificare la continuità di mantenimento dei due obiettivi. Dovrà essere svolta una valutazione della marcatura anche in caso di modifiche della portata, della natura o della concezione iniziale di una misura vigente.

È importante notare che entrambi gli obiettivi sono calcolati per il PRR modificato nel suo insieme, costituito sia dal PRR adottato in precedenza sia dall'addendum, escludendo i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale. I contributi climatico e digitale saranno ricalcolati per il PRR modificato tenendo conto delle modifiche apportate alle misure del PRR e dei costi totali stimati modificati di cui sopra. Il contributo per il clima sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, compreso il capitolo REPowerEU. L'obiettivo climatico sarà calcolato anche separatamente per il capitolo REPowerEU. Il contributo digitale sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, esclusi gli importi per le riforme e gli investimenti del capitolo REPowerEU.

In base all'esperienza acquisita con i 27 piani adottati, per le misure che riguardano più settori, come nel caso delle misure orizzontali, è necessario applicare il controllo del clima e la marcatura digitale, se del caso a livello di sottomisura (parte distinta di una misura, relativa a uno specifico campo di intervento) utilizzando diversi campi di intervento (a norma degli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

È opportuno ricordare che l'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) e f), e gli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabiliscono i coefficienti da applicare al calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e digitali. In base a tali disposizioni i coefficienti per il sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati (fino a un totale del 3 % per la marcatura climatica) a condizione che siano accompagnati da misure che ne aumentino l'impatto. Gli Stati membri dovrebbero giustificare in modo sufficiente l'eventuale ricorso a tali disposizioni.

Gli Stati membri dovrebbero descrivere l'approccio specifico che propongono per la marcatura di tali misure. La Commissione può aiutare gli Stati membri a reperire esempi di come misure analoghe siano state marcate nei PRR adottati in precedenza dal Consiglio.

Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)

Gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (GU C 58 dell’18.2.2021, pag. 1.) (orientamenti tecnici DNSH), che definiscono i principi guida e le modalità di applicazione di tale principio nell'ambito del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, continueranno a essere applicabili integralmente, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche. Detti orientamenti offrono una «lista di controllo» da seguire per l'autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» da includere nel PRR modificato per ciascuna misura. La presente sezione riassume gli elementi fondamentali degli orientamenti e ne illustra l'applicazione alle misure nuove o rivedute. Inoltre fornisce ulteriori precisazioni sulla base dell'esperienza acquisita con i PRR adottati in precedenza.

Come applicare il principio «non arrecare un danno significativo» nella revisione del PRR

Gli Stati membri devono fornire un'autovalutazione rispetto al principio «non arrecare un danno significativo» per ciascuna misura nuova o modificata inclusa nel PRR modificato, tranne nei casi in cui tale principio non si applica (cfr. anche la sezione 2.1 e l'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH). Nel contesto dell'autovalutazione di tale principio, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire, ove pertinente e possibile, una valutazione quantitativa dell'impatto ambientale della riforma o dell'investimento. È opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni di carattere trasversale (cfr. anche l'allegato contenente informazioni supplementari sulle modalità per conformarsi al principio «non arrecare un danno significativo»):

nuove alternative a basso impatto disponibili: i principi di cui alla sezione 2.4, compresa la nota a piè di pagina 25 degli orientamenti tecnici DNSH, restano di applicazione per la valutazione delle misure nuove o rivedute. La valutazione di tali misure rispetto al principio «non arrecare un danno significativo» (valutazione DNSH) dovrebbe tenere conto delle informazioni sulle alternative a basso impatto disponibili al momento della presentazione del PRR modificato;

esclusione di un aumento dell'impatto ambientale rispetto alla misura iniziale: la modifica di una misura vigente non dovrebbe comportare un aumento dell'impatto ambientale relativo rispetto a quello della misura iniziale. Spetta agli Stati membri dimostrare che tale condizione sia soddisfatta. Laddove vi sia un aumento dell'impatto ambientale, lo Stato membro deve dimostrare che la misura rispetta comunque il principio «non arrecare un danno significativo».

In che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure del PRR rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»

In caso di modifica, si prospettano due possibili scenari che hanno impatti diversi sul processo di valutazione DNSH:

introduzione di una misura nuova: se uno Stato membro decide di aggiungere una nuova misura al PRR, è opportuno seguire la stessa procedura della presentazione iniziale del PRR. Lo Stato membro deve compilare la lista di controllo che figura nell'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH a sostegno dell'analisi effettuata per stabilire se e quanto la nuova misura incida sugli obiettivi ambientali;

modifica di una misura vigente: gli Stati membri possono decidere di modificare la progettazione, la natura o l'ambito di applicazione di una misura vigente. In tal caso devono trasmettere la valutazione DNSH corrispondente, modificandola se necessario per tenere conto delle modifiche apportate alla misura. Lo Stato membro deve indicare il riferimento alla sezione del PRR adottato in precedenza in cui figura la valutazione DNSH iniziale.

3.    Traguardi, obiettivi e calendario

Nel modificare il PRR gli Stati membri devono assicurarsi che ciascuna misura nuova o riveduta che beneficia di sostengo in tale ambito sia accompagnata da un insieme corrispondente di traguardi e obiettivi. Quando definiscono nuovi traguardi e obiettivi o propongono eventuali modifiche a quelli già esistenti, gli Stati membri devono seguire i principi delineati negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda specificità e solidità.

La proposta di traguardi o obiettivi nuovi o modificati presentata da uno stato membro deve rigorosamente discendere dall'inclusione di misure nuove o modificate nel PRR modificato.

Poiché gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a progetti transfrontalieri o multinazionali a sostegno degli obiettivi di REPowerEU, occorre prestare particolare attenzione a garantire una corretta definizione dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. Da un lato, i traguardi e obiettivi dovrebbero essere chiaramente suddivisi tra i diversi Stati membri che partecipano a tali progetti per evitare sovrapposizioni e ritardi nella valutazione e nell'attuazione. Il completamento con esito positivo del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere indipendente da quello di un altro Stato membro. D'altro lato, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in maniera coordinata, così da permettere un'adeguata valutazione delle inevitabili interdipendenze tra gli Stati membri e la fissazione di calendari di attuazione prudenti. La Commissione è pronta ad aiutare i gruppi di Stati membri che partecipano a progetti transfrontalieri o multinazionali a concepire in maniera adeguata traguardi e obiettivi.

Il periodo di attuazione di alcuni investimenti nazionali che perseguono gli obiettivi di REPowerEU potrebbe estendersi oltre il 2026. In tali casi i corrispondenti traguardi e obiettivi inclusi nel capitolo REPowerEU dovrebbero essere concepiti in modo tale da includere soltanto le azioni sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nel corso della sua durata, mentre la progettazione delle misure dovrebbe individuare chiaramente le fasi di attuazione che saranno finanziate da fondi nazionali o da altri fondi dell'UE dopo il 2026.

Se uno Stato membro propone di modificare il PRR sulla base dell'articolo 21, possono essere apportate modifiche dei traguardi e obiettivi esistenti solo se collegate alle circostanze oggettive addotte per giustificare la modifica. Come spiegato nella parte 1 dei presenti orientamenti, deve esservi un nesso causale tra le circostanze oggettive e le modifiche proposte.

Gli errori materiali evidenziati nella decisione di esecuzione del Consiglio possono essere segnalati alla Commissione e al Consiglio in qualsiasi momento durante l'attuazione dei PRR. Saranno presi in considerazione nella proposta della Commissione relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio nuova o modificata oppure in un'apposita rettifica.

4.    Finanziamento e costi

Nuove misure: gli Stati membri devono fornire una stima dei costi totali delle nuove riforme e degli investimenti proposti in un addendum. L'obbligo vale anche per le riforme e gli investimenti che figurano nei capitoli REPowerEU.

Misure rivedute: per ciascuna misura riveduta, se le modifiche incidono sulle stime dei costi, lo Stato membro deve fornire una stima aggiornata di tali costi. Se la modifica riguarda unicamente la portata della misura, la revisione delle stime dei costi deve essere effettuata in maniera proporzionale.

Metodologia: per la stesura delle stime dei costi gli Stati membri devono seguire le istruzioni specifiche fornite negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Di norma gli Stati membri non sono tenuti a fornire stime dei costi rivedute per le misure che non sono nuove o modificate. Gli Stati membri possono fornire una convalida delle stime dei costi effettuata da un organismo pubblico indipendente, che potrebbe contribuire al rafforzamento della plausibilità delle stime.

5.    Complementarità e attuazione del PRR

Coerenza con altre iniziative

Conformemente all'articolo 17 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti i PRR, compresi gli addenda, devono essere coerenti con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi.

Per assicurare la coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese e con i programmi nazionali di riforma pertinenti, si rimanda alla sezione relativa al semestre europeo dei presenti orientamenti.

Gli addenda dovranno inoltre essere coerenti con le attività orientate all'economia climaticamente neutra che saranno state definite nei piani territoriali per una transizione giusta.

Gli addenda dovranno essere coerenti con gli accordi di partenariato e con i programmi operativi che saranno stati adottati a norma dell'RDC per il periodo 2021-2027 dopo l'adozione dei PRR iniziali. Dato che tutti hanno adottato accordi di partenariato e quasi tutti hanno adottato programmi della politica di coesione, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo le misure del PRR nuove o modificate sono complementari all'attuazione dei programmi nel contesto dell'RDC per il periodo 2021-2027 (15).

Complementarità dei finanziamenti e prevenzione dei doppi finanziamenti

Nel PRR modificato gli Stati membri devono specificare se sono cambiate le modalità predisposte per garantire la complementarità dei finanziamenti e il rispetto dell'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tale riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza rimangono applicabili integralmente.

Attuazione

Il quadro di attuazione è stato valutato nell'ambito dei PRR iniziali, partendo dal presupposto che gli Stati membri continueranno a basarsi sugli stessi meccanismi per l'attuazione del PRR modificato. Tuttavia eventuali modifiche apportate al quadro di attuazione dovranno essere spiegate.

Gli Stati membri che avessero incontrato difficoltà nell'attuazione del PRR sinora (ad esempio a causa di un deficit di capacità amministrativa, di un sistema informatico incompleto o di un mandato non sufficientemente chiaro per le autorità incaricate) sono incoraggiati a riesaminare proattivamente i meccanismi vigenti per migliorarne l'efficienza. Gli Stati membri sono altresì invitati a discutere con la Commissione dell'esperienza maturata ad oggi per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

Lo Stato membro che modifica il PRR per beneficiare di un contributo finanziario o di un prestito più consistente deve dimostrare che le autorità incaricate del coordinamento e dell'attuazione del piano dispongono di capacità amministrative sufficienti e di un mandato adeguato. Più in generale, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi di disporre di una capacità amministrativa sufficiente per attuare gli investimenti previsti dal PRR e, di conseguenza, essere in grado di includere nel calcolo dei costi dei corrispondenti investimenti o riforme limitati costi amministrativi di natura temporanea, purché tali costi siano connessi all'attuazione di tale investimento specifico o riforma specifica.

Gli Stati membri possono avvalersi altresì dello strumento di sostegno tecnico per l'attuazione degli investimenti e delle riforme nell'ambito del capitolo REPowerEU, come spiegato negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono invitati a indicare se intendono avvalersi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'ambito della riforma o dell'investimento specifici cui si riferisce l'eventuale sostegno tecnico. Se lo Stato membro ha richiesto o intende richiedere un sostegno orizzontale nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico in relazione all'attuazione del PRR, ad esempio per misure in materia di comunicazione, è invitato a indicarlo in tale sezione.

Processo di consultazione

Gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi del processo di consultazione svolto conformemente al rispettivo quadro legislativo nazionale al fine di presentare il PRR modificato o l'addendum. Il processo di consultazione dovrebbe essere commisurato all'entità delle modifiche apportate al PRR. Ad esempio, le modifiche intese a rispecchiare un lieve cambiamento della dotazione finanziaria non richiedono lo stesso tipo di processo di consultazione delle modifiche che richiedono un prestito di importo elevato. Considerata la portata variabile delle consultazioni svolte nella preparazione dei PRR iniziali, data in particolare l'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, gli Stati membri sono incoraggiati a potenziare questo processo se intendono modificare il PRR. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i portatori di interessi, compresi le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e, se del caso, i portatori di interessi del settore agricolo, partecipino tempestivamente e in modo significativo, conformemente al rispettivo quadro giuridico nazionale, alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle eventuali misure nuove o rivedute.

Per l'attuazione delle misure pertinenti potrebbe risultare opportuno che gli Stati membri includano condizioni legate ad aspetti regionali o locali nei traguardi e obiettivi che comportano una dimensione geografica (ad esempio, aggiungendo condizioni specifiche legate alla consultazione delle autorità locali e regionali). Possono includere condizioni analoghe, connesse all'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti, per la consultazione delle parti sociali e, se del caso, dei portatori di interessi del settore agricolo.

Il semestre europeo costituirà una cornice importante per discutere dei progressi compiuti nell'attuazione dei PRR con i portatori di interessi, conformemente alle prassi e alle tradizioni di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono utilizzare i programmi nazionali di riforma per descrivere le consultazioni intraprese fino al momento della stesura e delineare le consultazioni che intendono tenere in futuro. Il successo nell'attuazione dei PRR dipenderà dall'esistenza di una solida titolarità regionale e locale, nonché dal sostegno delle parti sociali e della società civile.

I normali obblighi di consultazione, compresa la necessità di fornire una sintesi del modo in cui si è tenuto conto del contributo dei portatori di interessi, si applicheranno anche alla preparazione del capitolo REPowerEU. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nella sintesi il modo in cui l'esito della consultazione ha trovato riscontro nei capitoli REPowerEU. Dovrebbe essere esposta una descrizione del processo di consultazione, comprese le caratteristiche principali, i tipi di portatori di interessi e i contributi principali pervenuti. Dovrebbe quindi esserci una descrizione del modo in cui l'elaborazione delle misure REPowerEU ha tenuto conto dei riscontri ricevuti e un'indicazione del modo in cui si continuerà a tenerne conto in fase di attuazione.

Sarà importante disporre di un ampio bacino di consultazione, che coinvolga in particolare i portatori di interessi aventi competenza nelle materie contemplate dal piano REPowerEU. La durata del processo di consultazione dovrebbe essere commisurata all'urgenza della presentazione dei capitoli REPowerEU.

Gli Stati membri non dovranno effettuare ulteriori consultazioni pubbliche in caso di rafforzamento delle misure ma loro sostanza invariata, o nel caso in cui misure vigenti siano trasferite al capitolo REPowerEU in ragione della riduzione del contributo finanziario massimo.

Controlli e audit

I sistemi di controllo interno sono fondamentali per assicurare la piena conformità dei PRR con l'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto e alla luce delle modifiche risultanti dalla revisione del PRR, è fondamentale che gli Stati membri giustifichino in maniera precisa in che modo le strutture di controllo predisposte siano ancora adeguate e, se del caso, in che modo saranno potenziate per garantire adeguate risorse e strutture. I requisiti fondamentali dei sistemi di controllo degli Stati membri figurano nell'allegato I dell'accordo di finanziamento e di prestito firmato tra la Commissione e ciascuno Stato membro. In particolare, se il PRR modificato contiene misure nuove o rivedute, lo Stato membro deve spiegare e dimostrare che le strutture di controllo sono ancora adeguate o, laddove pertinente, in che modo le loro capacità, anche in termini di personale e di processi, sarà potenziata proporzionalmente all'aumento delle dimensioni del PRR.

Se l'addendum non comporta un aumento consistente del contributo finanziario, ma introduce comunque modifiche rispetto al PRR iniziale, gli Stati membri sono chiamati a fornire una spiegazione aggiornata dei meccanismi e dei sistemi di controllo, compreso il sistema di archiviazione dei dati relativi ai beneficiari finali.

Comunicazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare la propria strategia di comunicazione, aggiornandola se necessario per includervi le nuove riforme e i nuovi investimenti, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui finanziamenti dell'Unione, conformemente all'articolo 34 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e all'articolo 10 degli accordi di finanziamento. Quando presentano il PRR modificato, gli Stati membri sono invitati a descrivere le azioni intraprese per adempiere tali obblighi, al fine di agevolare il controllo della Commissione sul rispetto delle disposizioni menzionate.

Le campagne di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulla sensibilizzazione sulle riforme e gli investimenti fondamentali nell'ambito della risposta europea, in particolare nel contesto di REPowerEU e sul miglioramento della conoscenza dei PRR e della loro finalità fra i cittadini. Gli Stati membri sono esortati a concentrare le attività di comunicazione in merito ai PRR sui seguenti aspetti:

spiegare e richiamare gli obiettivi del PRR e i benefici per lo Stato membro;

illustrare in che modo le riforme e gli investimenti vanno a beneficio della società, della ripresa dell'Europa, delle transizioni verde e digitale e della sicurezza energetica, fornendo esempi pratici;

assicurare una visibilità sufficiente del sostegno politico di alto livello per il PRR;

comunicare sui progetti più importanti e attribuirne la realizzazione al PRR;

incoraggiare i beneficiari potenziali a presentare domanda di finanziamento nell'ambito del PRR;

mettere in risalto i progressi generali compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, in particolare nel contesto di REPowerEU, anche nell'ambito di scambi regolari con le parti sociali, le comunità interessate e la società civile nel suo insieme.

La Commissione è disponibile, attraverso la rete Inform EU, ad aiutare gli Stati membri ad attuare le rispettive strategie nazionali di comunicazione, anche per il PRR modificato.

Trasparenza sui destinatari finali

La trasparenza sull'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata aumentata mediante l'inclusione di un nuovo obbligo di trasparenza nel regolamento REPowerEU. Gli Stati membri dovranno istituire un portale pubblico e di facile utilizzo nel quale pubblicare i dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per destinatario finale si intende il soggetto ultimo che riceve fondi e che non è un appaltatore o un subappaltatore. Tale soggetto va distinto dai beneficiari, che nel contesto della gestione diretta dello strumento sono gli Stati membri.

I dati menzionati dovrebbero comprendere la denominazione legale del destinatario finale, compresi il nome e il cognome se si tratta di una persona fisica, l'importo dei fondi ricevuti e la misura o le misure associate per le quali sono stati ricevuti i finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al fine di individuare i 100 maggiori destinatari dovrebbero essere presi in considerazione soltanto i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto alcuni investimenti possono essere coperti in parte anche con altri finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire la proporzionalità e il rispetto della tutela della vita privata, per le persone fisiche i dati personali del destinatario finale devono essere cancellati due anni dopo la fine dell'esercizio finanziario in cui gli è stato versato l'ultimo finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al dispositivo per la ripresa e la resilienza è applicabile per analogia un numero limitato di eccezioni alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Si tratta dei seguenti casi:

aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati (articolo 191, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario);

contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati per la loro capacità professionale (articolo 237, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e contratti di valore molto modesto al di sotto di 15 000 EUR (importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I del regolamento finanziario);

sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;

quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Dati gli importi interessati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, è improbabile che le eccezioni di cui ai primi tre pallini si applichino ai 100 maggiori destinatari. Anche la quarta eccezione non dovrebbe applicarsi in ampia misura. Dato che la pubblicazione dei dati riguarda soltanto i destinatari su larga scala, la maggior parte dei quali sarà prevedibilmente una persona giuridica, le considerazioni di tutela della vita privata delle le persone fisiche dovrebbero essere ponderate rispetto all'esigenza di trasparenza nella spesa dei fondi dell'UE. È opportuno rilevare che il riferimento all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario rispecchierà qualsiasi futura modifica di tale disposizione.

Oltre alla pubblicazione di detti dati sui portali degli Stati membri, la Commissione li centralizzerà nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza insieme ai collegamenti ai portali degli Stati membri. I dati dovranno essere aggiornati due volte l'anno e la Commissione cercherà di allineare il calendario degli aggiornamenti all'attuale cadenza semestrale delle relazioni (aprile e ottobre). Il primo esercizio di raccolta di informazioni avverrà parallelamente alla relazione semestrale di aprile 2023. La Commissione pubblicherà inoltre una mappa interattiva delle varie misure e della relativa ubicazione negli Stati membri.


(1)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(2)  Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, del 1o febbraio 2023 (COM (2023) 62). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0062

(3)  https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf

(4)  A norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, RDC, gli Stati membri che presentano un capitolo REPowerEU possono chiedere che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, di cui all'articolo 21 quater del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Tuttavia il 7,5 % della dotazione nazionale a norma dell'RDC usato per investimenti che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU non rientra nei capitoli REPowerEU né nel PRR.

(*1)  Sulla base delle dotazioni per Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo Plus previa effettuazione dei trasferimenti nel contesto dell'adozione degli accordi di partenariato.

(5)  RNL del 2019 alla data limite di maggio 2020 di cui al considerando [48] e all'allegato I del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(6)  Nota informativa della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2022, «Dispositivo per la ripresa e la resilienza: revisione del contributo finanziario massimo».

(7)  Gli esempi sono puramente illustrativi e non pregiudicano in alcun modo la valutazione da parte della Commissione della motivazione addotta dallo Stato membro.

(8)  Con «idrogeno rinnovabile» si intende l'idrogeno prodotto a partire da energia da fonti rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione e delegati.

(9)  Per «idrogeno ottenuto senza combustibili fossili» si rimanda al quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 426/01). Nel contesto dell'obiettivo relativo alla produzione e alla diffusione di idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili non è ammesso il sostegno all'idrogeno prodotto mediante pirolisi gassosa o reforming di metano con vapore con cattura e stoccaggio del carbonio.

(10)  Per ulteriori esempi di misure, consultare il documento «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» (COM(2021) 660 final).

(11)  Per il sostegno agli impianti rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE si applicano i criteri stabiliti negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (orientamenti tecnici DNSH) e negli allegati delle decisioni di esecuzione del Consiglio.

(12)  Nel ciclo ordinario del semestre europeo le raccomandazioni specifiche per paese sono solitamente proposte dalla Commissione verso fine maggio o inizio giugno, sono approvate dal Consiglio europeo e sono infine adottate dal Consiglio a inizio luglio.

(13)  SEC(2022) 70 final, SWD(2022) 19 final, SWD(2022) 20 final.

(14)  In particolare per le PMI.

(15)  Si rimanda alla parte 1 per le modalità di richiesta di trasferimento tra il PRR e i fondi della politica di coesione.


ALLEGATO I

STRUMENTI FINANZIARI

Lo Stato membro può decidere il tipo di strumento finanziario, il relativo assetto e la scelta delle entità incaricate/esecutive ed è incoraggiato a discutere con i servizi della Commissione delle modalità di attuazione migliori dato l'uso previsto dello strumento finanziario, tenuto conto degli obiettivi delle misure, delle strutture esistenti e dei collegamenti con il lavoro dei partner.

In generale lo Stato membro dispone di due opzioni principali per l'impiego degli strumenti finanziari: trasferire le risorse dal PRR al comparto degli Stati membri di InvestEU oppure utilizzare altre strutture, ad esempio quelle nazionali. Le condizioni inerenti a entrambe le opzioni sono descritte negli orientamenti di gennaio 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e illustrate in maggior dettaglio qui di seguito.

Il contributo al comparto degli Stati membri nel contesto di InvestEU richiederà la firma dell'accordo di contributo tra Stato membro e Commissione. La garanzia di InvestEU è attuata dalla Commissione per il tramite di partner esecutivi selezionati.

In relazione agli strumenti finanziari nazionali si possono distinguere le fasi illustrate di seguito.

Prima fase - Preparazione della misura: assicurare che gli strumenti finanziari contribuiscano agli obiettivi del PRR, in particolare:

descrivere la politica di investimenti da finanziare (ad esempio, efficienza energetica, banda larga, digitalizzazione delle PMI), il modo in cui i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno utilizzati nello strumento finanziario e come ciò sia coerente con l'ambito di applicazione e i criteri di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa una descrizione del sottostante fallimento del mercato che rende necessario l'uso di fondi pubblici per investimenti privati;

definire lo strumento finanziario (in particolare la politica di rischi/rendimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza rispetto ad altre fonti di finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario) e illustrare come contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del PPR;

fornire un'autovalutazione DNSH dettagliata e le garanzie necessarie per assicurare il rispetto del principio DNSH in fase di attuazione della misura;

indicare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato e l'eventuale applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, e i relativi criteri che i prodotti finanziari dovranno rispettare;

definire traguardi chiari (legati all'assetto e all'attuazione dello strumento) e obiettivi chiari (legati ai risultati/realizzazioni dei progetti sottostanti finanziati dallo strumento);

definire il tipo di sostegno da attuare (ad es., prestiti, garanzie, capitale), i beneficiari interessati (ad es., PMI, imprese più grandi, PPP) e gli investimenti (ad es., innovazione, banda larga, infrastrutture) per determinare gli attivi investibili;

definire il calendario di attuazione dello strumento finanziario (la costituzione di uno strumento finanziario può richiedere fino a due anni in media), inclusi gli investimenti nell'economia reale e l'impatto corrispondente;

descrivere il sistema di monitoraggio per riferire sui traguardi e gli obiettivi conformemente al PRR.

Seconda fase - Accordo di attuazione con l'entità incaricata responsabile dello strumento finanziario

Per attuare lo strumento finanziario è necessario concludere con il partner esecutivo/l'entità incaricata (nel caso dei fondi, si tratta del gestore del fondo per conto dei soci) un accordo che rispecchi gli obblighi derivanti dal PRR. L'accordo quadro tra lo Stato membro e l'entità esecutiva/incaricata dovrebbe rispecchiare tutti gli obblighi derivanti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dalla decisione di esecuzione del Consiglio relativa al PRR dello Stato membro, con particolare riguardo per gli obblighi in materia di aiuti di Stato, di principio DNSH e di audit e controllo, e per le eventuali limitazioni imposte ai beneficiari.

Devono essere rispettate le regole applicabili in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

Uno dei primi traguardi del PRR può essere collegato alla conclusione dell'accordo di attuazione che istituisce lo strumento finanziario o adatta uno strumento vigente (conformemente alla politica di investimenti concordata nel PRR) tra lo Stato membro e l'entità incaricata.

Nell'ambito del primo traguardo del PRR, all'atto di presentazione della prima richiesta di erogazione lo Stato membro comunica alla Commissione le regole e la politica di investimenti dello strumento finanziario, affinché essa possa verificarne la conformità con il PRR.

Realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità incaricata o degli intermediari finanziari (ad es., banche commerciali, fondi di investimento)

Tutti i traguardi successivi saranno legati alla realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità incaricata o degli intermediari finanziari.

Al completamento dello strumento finanziario, gli accantonamenti e i rientri che non sono stati utilizzati per coprire le perdite ritorneranno allo Stato membro secondo le modalità definite nella politica degli investimenti e nella strategia di uscita dello strumento. Sarà necessario prevedere l'obbligo di usare proventi e rientri per scopi equivalenti.


ALLEGATO II

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI RELATIVE AI PRESTITI DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

a: Negoziatori principali di SG.RECOVER e DG ECFIN

cc: EC-RECOVER@ec.europa.eu

Oggetto: Prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza – manifestazione di interesse

Gentile Signora/Signore,

la presente si riferisce al regolamento (UE) 2021/241, in particolare all'articolo 14, paragrafo 6, a norma del quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento modificato per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Pertanto, ferma restando la possibilità di chiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, è manifestato l'interesse seguente:

[selezionare]

In questa fase non s'intende chiedere un sostegno sotto forma di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

S'intende chiedere un sostegno sotto forma di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per un importo pari a XXX EUR [si può inserire una forcella], che s'intende usare per gli investimenti e le riforme seguenti:

elenco degli investimenti e delle riforme

Si conferma che le informazioni riportate nella presente manifestazione di interesse sono per quanto di nostra conoscenza il più possibile esatte.


ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'INTENZIONE RELATIVA AI TRASFERIMENTI DALLA RISERVA DI ADEGUAMENTO ALLA BREXIT

a: Negoziatori principali di SG.RECOVER e DG ECFIN

cc: EC-RECOVER@ec.europa.eu

Oggetto: Riserva di adeguamento alla Brexit – Comunicazione della richiesta di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

Gentile Signora/Signore,

a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755, che consente allo Stato membro di presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria di cui dispone nella riserva di adeguamento alla Brexit, è chiesto il trasferimento di XXX EUR dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di finanziare investimenti e riforme del capitolo REPowerEU, conformemente all'approccio delineato nella comunicazione della Commissione «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU».

Il trasferimento è richiesto muovendo dall'assunto che sia il dispositivo per la ripresa e la resilienza sia la riserva di adeguamento alla Brexit perseguono lo stesso obiettivo di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito chiaramente dalla base giuridica su cui si fondano entrambi, vale a dire l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Attenuando le conseguenze della perturbazione del mercato globale dell'energia causata dai recenti sviluppi geopolitici, le misure riportate nel capitolo REPowerEU concorreranno al conseguimento dell'obiettivo generale della coesione, che la riserva di adeguamento alla Brexit intende conseguire parando le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito dall'Unione subite negli Stati membri, in particolare anche a livello di regioni e comunità locali. In linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1755, detto obiettivo comune motiva la richiesta di trasferimento tra i due strumenti.

[Poiché l'importo del trasferimento richiesto è superiore alla parte della dotazione provvisoria della riserva di adeguamento alla Brexit che non è stata ancora versata, risulta che la Commissione deve recuperare la differenza. [L'importo da recuperare sarà versato sul conto della Commissione europea da questa indicato nella nota di addebito] / [La Commissione europea procederà alla compensazione dell'importo in questione mediante riduzione dei pagamenti [nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza] dopo averne informato [l'autorità responsabile dello Stato membro]].


ALLEGATO IV

MODELLO PER GLI STATI MEMBRI

ADDENDUM DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Indice

PARTE 1

INTRODUZIONE ALL’ADDENDUM 40

1.

Obiettivo generale 40

2.

Motivazione dell’addendum 40

PARTE 2

DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICATI 40

1.

Componenti interamente nuove 41

2.

Capitolo REPowerEU 41

3.

Componenti modificate 41

PARTE 3

COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO 42

1.

Coerenza con altre iniziative 42

2.

Complementarità dei finanziamenti 42

3.

Attuazione efficace 42

4.

Processo di consultazione dei portatori di interessi 43

5.

Controlli e audit 43

6.

Comunicazione 43

PARTE 4

COERENZA GLOBALE E IMPATTO DEL PIANO 43

1.

Coerenza: 43

2.

Parità di genere e pari opportunità per tutti 43

3.

Rafforzamento della resilienza economica, sociale e istituzionale 43

4.

Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti 43

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Lo Stato membro dovrebbe usare il presente modello per redigere gli addenda del piano per la ripresa e la resilienza (PRR). Lo Stato membro è invitato a fornire soltanto le informazioni pertinenti alle modifiche proposte rispetto al PRR adottato. Il modello va letto congiuntamente agli orientamenti aggiornati sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU: il presente documento riporta soltanto il modello in base al quale presentare le informazioni nell'addendum; gli orientamenti danno le necessarie indicazioni sul modo in cui compilare ciascuna sezione. Come previsto negli orientamenti, lo Stato membro è incoraggiato a modificare il PRR operando su una versione consolidata del piano iniziale, che dovrebbe rispecchiare le modifiche introdotte in fase di valutazione ed essere pienamente coerente con le rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. Di conseguenza l'uso del presente modello per l'addendum presuppone che lo Stato membro abbia allineato il PRR alla decisione di esecuzione del Consiglio.

Gli Stati membri sono invitati a contattare i servizi della Commissione per ulteriori domande.

PARTE 1

INTRODUZIONE ALL'ADDENDUM

1.   Obiettivo generale

Nella presente sezione lo Stato membro dovrebbe descrivere le modifiche significative delle principali sfide cui ha dovuto far fronte dalla presentazione del piano per la ripresa e la resilienza (PRR) iniziale. Dovrebbe in particolare spiegare brevemente in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e a contribuire in maniera adeguata a tutti e sei i pilastri. Occorre sottolineare in che modo il PRR modificato aumenti la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione grazie alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello di Unione.

Lo Stato membro dovrebbe spiegare nella presente sezione in che modo il PRR modificato tiene conto delle sfide indicate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

2.   Motivazione dell’addendum

Lo Stato membro dovrebbe indicare la o le basi giuridiche delle modifiche del piano proposte e la motivazione dettagliata per addurle, secondo quanto richiesto dall'articolo o dagli articoli applicabili del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1) . Per ciascuna misura supplementare, modificata o eliminata, la o le basi giuridiche e la motivazione dovrebbero essere selezionate nell'elenco riportato qui di seguito. La motivazione può basarsi su più di una delle basi giuridiche indicate di seguito.

In linea con il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e con la relativa proposta di modifica presentata dalla Commissione, lo Stato membro può proporre modifiche del PRR adottato in precedenza per gli scopi seguenti:

articoli [21 bis e 21 ter] relativi al capitolo REPowerEU (2) : per il capitolo REPowerEU si rimanda al modello specifico;

articolo [14, paragrafo 2]: revisione del piano a corredo di una richiesta di prestito nuova o supplementare;

articolo [7]: revisione del piano a corredo di un trasferimento nuovo o supplementare del 5 % delle risorse da programmi in regime di gestione concorrente;

articolo [18, paragrafo 2]: aggiornamento del piano per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato a seguito del calcolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

articolo [21]: modifica o presentazione di un nuovo piano nel caso in cui il piano, compresi i traguardi e gli obiettivi pertinenti, non sia più realizzabile, in parte o del tutto, a causa di circostanze oggettive.

PARTE 2

DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICATI

La presente sezione riguarda le modifiche delle componenti aggiunte o modificate rispetto al PRR alla base della decisione di esecuzione del Consiglio in vigore. Nel contesto di tali componenti devono essere illustrati soltanto le riforme e gli investimenti aggiunti, eliminati o modificati. Tutte le componenti del piano iniziale non incluse nella presente sezione si considerano invariate.

1.

Componenti interamente nuove: per ciascuna componente interamente nuova, seguire la struttura di cui alla parte 2 del modello diramato dalla Commissione a gennaio 2021 (3) e tenere conto degli orientamenti della Commissione sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU.

2.

Capitolo REPowerEU: per il capitolo REPowerEU, fare riferimento al modello specifico e inserirlo qui dopo averlo compilato.

3.

Componenti modificate: per ciascuna componente modificata, fornire informazioni soltanto sulle sottosezioni del suddetto modello nelle quali le informazioni sono modificate, eliminate o aggiunte rispetto al piano approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio. Tutte le altre sottosezioni sono altrimenti considerate invariate. Inserire anche il riferimento FENIX per ciascuna componente modificata elencata nel presente addendum. Indicare chiaramente se la descrizione della componente è modificata.

Tabella 1

Lo Stato membro è invitato a compilare per ciascuna componente modificata la tabella riepilogativa che segue

Nome della componente modificata

Riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'investimento/alla riforma

 

Denominazione dell'investimento/della riforma

 

Tipo di modifica rispetto alla decisione di esecuzione del Consiglio

[aggiunta/eliminazione/modifica]

Base giuridica della modifica (selezionarne almeno una)

Articolo 14, paragrafo 2 – richiesta di prestito

Articolo 18, paragrafo 2 – aggiornamento del contributo finanziario massimo

Articolo 21 – modifica a causa di circostanze oggettive

Articolo 21 bis – sostegno finanziario non rimborsabile di REPowerEU (entrate dell'ETS)

Articolo 21 ter, paragrafo 2 – trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit

Nessuna delle precedenti, correzione di errori materiali

Elementi modificati (soltanto per le misure modificate)

Descrizione della componente/misura

Traguardi e obiettivi

Costo stimato

Marcatura verde e digitale (potenzialmente pertinente in caso di modifica sostanziale della misura sottostante)

Autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» (autovalutazione DNSH)

Modifiche proposte

Per ciascuna riforma nuova e ciascun investimento nuovo, seguire le istruzioni contenute nel modello iniziale del PRR di gennaio 2021.

Per ciascuna riforma eliminata e ciascun investimento eliminato, motivare indicando un legame diretto con la base giuridica della modifica e spiegare in che modo saranno mantenuti l'impatto globale e la coerenza della componente.

Per ciascuna riforma modificata e ciascun investimento modificato, compilare la tabella 2 che segue:

descrizione e motivazione della o delle modifiche apportate alla misura, in particolare in termini di natura, obiettivo, dimensione e modalità di attuazione, e impatto previsto della o delle modifiche sull'ambito di applicazione, sul gruppo di destinatari, sul calendario e sui risultati tangibili chiave della misura;

versione modificata delle descrizioni della componente (se del caso) e della misura rispetto a quelle riportate nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio;

modifica o modifiche proposte dei traguardi e/o obiettivi, e relativa motivazione, rispetto alle informazioni fornite nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio;

modifiche proposte del costo stimato, se del caso, in linea con le istruzioni riportate nel modello della Commissione di gennaio 2021 (4) . Per le misure rivedute, se le modifiche riguardano unicamente la portata della misura, le stime dei costi devono essere rivedute su base proporzionale;

modifiche proposte della marcatura verde e/o digitale, se del caso, in linea con le istruzioni riportate negli orientamenti della Commissione di gennaio 2021 (5);

modifiche proposte all'autovalutazione DNSH in linea con le istruzioni riportate nella comunicazione della Commissione di febbraio 2023, includendo, laddove pertinente, una stima quantitativa dell'impatto ambientale delle misure (6).

Per le modifiche proposte riguardo a traguardi e/o obiettivi, loro costi stimati e marcatura verde e/o digitale, lo Stato membro dovrebbe compilare anche le tabelle Excel fornite unitamente al modello.

Lo Stato membro dovrebbe inoltre inserire nella tabella 2 gli aspetti seguenti nella misura in cui sono interessati dalle modifiche apportate alla misura:

progetti transfrontalieri e multinazionali;

aiuti di Stato;

autonomia strategica aperta.

Tabella 2

Lo Stato membro è invitato a usare questa tabella per strutturare la descrizione delle misure modificate nella presente sezione secondo le istruzioni sopra indicate. Per modifiche più sostanziali e per misure nuove, lo Stato membro è invitato ad attenersi al formato di cui al modello iniziale del 2021  (7)

Denominazione della misura e numero di riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio

Descrizione e motivazione della modifica

Elementi modificati

Versione attuale

Versione modificata

Descrizione della componente e/o della misura

 

 

Traguardi e obiettivi

 

 

Costo stimato

 

 

Marcatura verde e digitale

 

 

Autovalutazione DNSH

 

 

PARTE 3

COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO

Lo Stato membro dovrebbe spiegare in che modo l'addendum garantisce gli elementi indicati qui di seguito, in linea con le stesse sezioni previste nel modello iniziale del PRR (8) .

1.

Coerenza con altre iniziative

2.

Complementarità dei finanziamenti

3.

Attuazione efficace

4.

Processo di consultazione dei portatori di interessi

5.

Controlli e audit

6.

Comunicazione

In assenza di modifiche rispetto al piano iniziale, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate.

PARTE 4

COERENZA GLOBALE E IMPATTO DEL PIANO

Lo Stato membro dovrebbe spiegare in che modo l'addendum garantisce gli elementi indicati qui di seguito, in linea con le stesse sezioni previste nel modello iniziale del PRR (9) . In assenza di modifiche rispetto al piano iniziale, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate.

1.

Coerenza: lo Stato membro dovrebbe dimostrare in che modo le modifiche mantengono o aumentano sia la coerenza e i collegamenti all’interno delle componenti del piano e tra di esse, sia la coerenza del piano nel suo complesso, in particolare la coerenza tra la dimensione delle riforme e quella degli investimenti.

2.

Parità di genere e pari opportunità per tutti: lo Stato membro dovrebbe descrivere in che modo le modifiche apportate al piano contribuiscono a superare le sfide che si pongono sul piano nazionale in termini di parità di genere e pari opportunità per tutti, indipendentemente dal genere, dalla razza o dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali e sulla base del quadro di valutazione della situazione sociale.

Se si prevede che le modifiche non incideranno su questa sezione, lasciarla invariata e rimandare alla pertinente sezione del piano iniziale.

3.

Rafforzamento della resilienza economica, sociale e istituzionale: in linea con la stessa sezione prevista nel modello per la presentazione iniziale, lo Stato membro dovrebbe riferire sull’impatto macroeconomico, sociale e istituzionale del piano modificato, nella misura in cui le modifiche apportate al PRR sono significative in termini di sostanza e/o di dimensioni rispetto al PRR adottato in precedenza (prospettive e impatto sul piano macroeconomico e sociale, metodologia, sostenibilità, coesione sociale e territoriale). Lo Stato membro dovrebbe compilare la corrispondente tabella Excel fornita dalla Commissione.

4.

Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti: lo Stato membro era stato invitato a comunicare queste informazioni nel contesto della prima presentazione del piano. Un aggiornamento della sezione è giustificato soltanto se l’addendum presenta dimensioni considerevoli, ad esempio in caso di inclusione di un capitolo REPowerEU, di ampia revisione del sostegno non rimborsabile o di richiesta di una nuova, consistente rata di prestito.


(1)  Regolamento (UE) 2021/241 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC

(2)  Sulla base della proposta della Commissione (COM(2022) 231 final).

(3)  Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 2/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf

(4)  Parte 2, sezione 10, pagg. 8-9 https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(5)  Parte 2, sezione 7, pagg. 28-32 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

(6)  Parte II, sezione 2.D, pagg. 36-37 https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en

(7)  https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(8)  Parte 3, sezioni da 2 a 7, pagg. 10-11 https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(9)  Per la coerenza e la parità di genere, cfr. parte 1, sezioni 3 e 4, pag. 4; per l'impatto, cfr. parte 4, pag. 12 https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en


ALLEGATO V

Modello per Gli Stati Membri

CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU

Indice

PARTE 1.2

Motivazione dell’addendum 45

PARTE 2.1

CAPITOLO REPowerEU 45

1.

Obiettivo generale del capitolo 45

2.

Descrizione delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo 45

a)

Riquadro riassuntivo 45

b)

Obiettivi di REPowerEU 46

c)

Descrizione delle riforme e degli investimenti 46

d)

Progetti con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale 46

e)

Consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi 47

f)

Dimensione digitale 47

g)

Marcatura climatica e ambientale 47

h)

Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) 47

i)

Finanziamento e costi 47

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente modello integra il modello di addendum dei piani per la ripresa e la resilienza (PRR) (in particolare le sezioni 1, 3 e 4 sono pertinenti anche per il capitolo REPowerEU) e va letto in linea con gli orientamenti aggiornati sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU, nei quali figurano ulteriori istruzioni utili anche per il capitolo REPowerEU. Gli Stati membri sono invitati a contattare la Commissione per ulteriori domande.

PARTE 1.2

MOTIVAZIONE DELL'ADDENDUM

Se la modifica del piano verte sull'introduzione di un capitolo REPowerEU, nella presente sezione occorre fare riferimento alle seguenti basi giuridiche:

articolo [21 bis] per beneficiare di sostegno finanziario non rimborsabile supplementare per contribuire agli obiettivi di REPowerEU e/o articolo [21 ter, paragrafo 2,] per beneficiare di trasferimenti volontari dalla riserva di adeguamento alla Brexit;

l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 2 (1) , elencati nella sezione corrispondente del modello di addendum del PRR, possono costituire anch'essi basi giuridiche per i capitoli REPowerEU e dovrebbero essere menzionati quando necessario.

PARTE 2.1

CAPITOLO REPowerEU

Il capitolo REPowerEU è necessario se il PRR presentato dopo l'entrata in vigore del regolamento richiede finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 14 (prestiti), dell'articolo 21 bis (entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE) o dell'articolo 21 ter, paragrafo 2 (trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit). Il capitolo REPowerEU riguarderà il contributo dello Stato membro agli obiettivi di REPowerEU e l'impiego del dispositivo per la ripresa e la resilienza a tale fine.

1.   Obiettivo generale del capitolo

Lo Stato membro dovrebbe descrivere le principali sfide cui si trova a far fronte in relazione a REPowerEU. Dovrebbe spiegare brevemente in che modo affrontarle con le misure proposte nel capitolo REPowerEU contribuirà a migliorare la sua situazione, anche rafforzando la resilienza. Dovrebbe spiegare in che modo le misure proposte nel capitolo risponderanno alle sfide indicate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i cicli del semestre 2022 e successivi.

2.   Descrizione delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo

Il capitolo REPowerEU equivale a una componente del PRR. Se necessario lo Stato membro può suddividerlo in più sottocomponenti. Di conseguenza si applicano gli orientamenti e la struttura delle componenti del PRR di cui alla parte 2 del modello diramato dalla Commissione nel gennaio 2021 (2) , compresi tutti gli elementi preesistenti e tenendo conto delle integrazioni e modifiche della struttura originaria riportate qui di seguito.

a)   Riquadro riassuntivo

Misure aggiunte/rafforzate - sovvenzioni (articolo 21 bis, articolo 21 ter, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafo 2)

Denominazione della misura

Se pertinente: numero di riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio vigente  (3)

Costi stimati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure aggiunte/rafforzate - prestiti (articolo 14)

Denominazione della misura

Se pertinente: numero di riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio vigente  (4)

Costi stimati

 

 

 

 

 

 

b)   Obiettivi di REPowerEU

Per quanto concerne la combinazione di misure nel capitolo REPowerEU, lo Stato membro dovrebbe indicare quale o quali obiettivi di REPowerEU persegue e come.

Considerando tutte le misure incluse nel capitolo REPowerEU, lo Stato membro dovrebbe illustrare in che modo siano coerenti con le altre iniziative attuate per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, tenuto conto delle misure previste nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, e coerenti con le altre iniziative che concorrono al perseguimento degli obiettivi di REPowerEU finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per dimostrare la coerenza, lo Stato membro dovrebbe motivare l'aggiunta delle misure incluse nel capitolo REPowerEU rispetto a quelle già vigenti o previste. Dovrebbe spiegare in che modo tali misure permettano di colmare le lacune rimanenti a livello nazionale e/o di UE non ancora risolte da misure precedenti.

Al fine di dimostrare l'impatto del capitolo sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi, la Commissione incoraggia lo Stato membro a indicare la riduzione prevista delle importazioni di gas naturale dalla Russia nel 2027 rispetto al 2019 (in miliardi di metri cubi). L'informazione potrebbe rivelarsi molto utile per comprendere l'impegno globale dello Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU.

c)   Descrizione delle riforme e degli investimenti

In linea con la sottosezione 3 del modello diramato dalla Commissione nel gennaio 2021 (5) , lo Stato membro dovrebbe descrivere in dettaglio le riforme e gli investimenti specifici che saranno finanziati (parzialmente) dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, specificandone interconnessioni e sinergie.

Lo Stato membro può includere nella presente sezione: a) misure completamente nuove, o b) misure già previste in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate e ora rafforzate (6) . In quest'ultimo caso lo Stato membro dovrebbe rimandare alle prove e alle analisi già fornite e limitare le informazioni supplementari agli elementi modificati, in particolare le stime aggiornate dei costi e i traguardi e obiettivi supplementari. Lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo può inoltre c) trasferire al capitolo REPowerEU misure previste in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, laddove la misura sostenga obiettivi pertinenti. Tali misure non devono necessariamente essere rafforzate e possono rappresentare un importo di costi stimati pari al massimo alla riduzione del contributo finanziario massimo.

d)   Progetti con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

Lo Stato membro dovrebbe indicare le misure del capitolo che hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale e precisare per ciascuna misura i costi stimati e la quota che rappresenta nei costi totali stimati di tutte le misure incluse nel capitolo REPowerEU.

Devono essere indicate informazioni sugli altri Stati membri coinvolti nei progetti e su qualsiasi meccanismo di coordinamento destinato a garantire il completamento tempestivo di tali progetti transfrontalieri.

Per ciascuna misura con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, lo Stato membro dovrebbe spiegare brevemente:

se la misura risponda o no alle sfide indicate dalla Commissione nella valutazione delle esigenze del piano REPowerEU del 18 maggio 2022;

il contributo che la misura apporta alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e della domanda di energia, e il suo effetto previsto sui flussi energetici transfrontalieri, O

il contributo che la misura apporta alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

Se lo Stato membro indica che le misure del capitolo REPowerEU non raggiungono il citato obiettivo del 30 %, la presente sezione dovrebbe spiegarne i motivi.

e)   Consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi

Lo Stato membro dovrebbe integrare nella presente sezione la sintesi del processo di consultazione sull'inclusione di un capitolo REPowerEU condotto con le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi. La sintesi dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, riportare l'esito delle consultazioni e illustrare in che modo i contributi pervenuti hanno trovato riscontro nei capitoli REPowerEU.

f)   Dimensione digitale

Lo Stato membro dovrebbe marcare le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU da finanziare tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza applicando la metodologia di marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

g)   Marcatura climatica e ambientale

Lo Stato membro dovrebbe seguire le istruzioni riportate nel modello di gennaio 2021 per il PRR iniziale (7) . Si rilevi che, oltre all'obiettivo climatico complessivo del 37 % per il PRR nel suo complesso e alle misure che contribuiscono alla transizione verde, compresa la biodiversità, o alla risposta alle sfide che ne derivano, lo stesso capitolo REPowerEU deve conseguire un obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % sulla base dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU.

h)   Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere, tramite il modello di cui all'allegato I degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (orientamenti tecnici DNSH) (2021/C58/01), un'autovalutazione del principio «non arrecare un danno significativo» (autovalutazione DNSH) per ciascuna misura inclusa nel capitolo REPowerEU non soggetta a deroga a tale principio, specificando in che modo sarà garantita la conformità. Ove possibile e pertinente, nell'ambito dell'autovalutazione lo Stato membro è invitato a fornire anche una stima quantitativa dell'impatto ambientale delle misure.

Per le misure che lo Stato membro intende proporre con deroga al principio DNSH, la Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, che lo Stato membro dovrebbe fornire, riguardo al rispetto delle condizioni per il ricorso alla deroga previste dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

i)   Finanziamento e costi

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere informazioni sul costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo REPowerEU, corredate di un'adeguata motivazione. Ciò dovrebbe includere, per ogni nuova riforma e nuovo investimento, tutti gli elementi di cui alla sezione 10 del modello 2021 (8) . Per le misure rafforzate la cui modifica è limitata all'entità della misura, lo Stato membro dovrebbe trasmettere informazioni sul costo totale stimato modificato; se la motivazione dei costi non cambia rispetto al piano iniziale, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate.


(1)  A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle. Cfr. anche parte 2.1, sezione 2.

(2)  Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 2/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021, pagg. 5-6 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf].

(3)  A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, lo Stato membro può trasferire al capitolo REPowerEU i rafforzamenti delle misure vigenti. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo in seguito all'aggiornamento di giugno 2022 può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle.

(4)  A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, lo Stato membro può trasferire al capitolo REPowerEU i rafforzamenti delle misure vigenti. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo in seguito all'aggiornamento di giugno 2022 può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle.

(5)  Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 2/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021, pagg. 5-6 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf].

(6)  Ulteriori informazioni sulle misure rafforzate sono riportate negli orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU, comunicazione della Commissione (2022), Bruxelles, 12.5.2022, pag. 21 https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en

(7)  https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(8)  Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 1/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/48


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/457 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(2023/C 80/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/119/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/457 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei summenzionati allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 10 dicembre 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.

(2)  GU L 67 del 3.3.2023, pag. 47.

(3)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

(4)  GU L 67 del 3.3.2023, pag. 1.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/50


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(2023/C 80/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/119/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/457 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1 della direzione generale Affari esteri (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/119/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/457, e del regolamento (UE) n. 208/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/449.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/119/PESC e nel regolamento (UE) n. 208/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.


(1)  GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 66 dell’6.3.2014, pag. 26.

(3)  GU L 67 dell’3.3.2023, pag. 47.

(4)  GU L 66 dell’6.3.2014, pag. 1.

(5)  GU L 67 dell’3.3.2023, pag. 1.


Commissione europea

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/52


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 febbraio 2023

(2023/C 80/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0988

JPY

yen giapponesi

141,12

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,89289

SEK

corone svedesi

11,3587

CHF

franchi svizzeri

0,9992

ISK

corone islandesi

153,50

NOK

corone norvegesi

10,9535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,809

HUF

fiorini ungheresi

387,20

PLN

zloty polacchi

4,7015

RON

leu rumeni

4,9025

TRY

lire turche

20,6766

AUD

dollari australiani

1,5407

CAD

dollari canadesi

1,4602

HKD

dollari di Hong Kong

8,6183

NZD

dollari neozelandesi

1,6855

SGD

dollari di Singapore

1,4352

KRW

won sudcoreani

1 345,90

ZAR

rand sudafricani

18,7046

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3878

IDR

rupia indonesiana

16 360,69

MYR

ringgit malese

4,6655

PHP

peso filippino

59,170

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,030

BRL

real brasiliano

5,4859

MXN

peso messicano

20,4050

INR

rupia indiana

90,3015


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/53


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 80/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2023) 1181

24 febbraio 2023

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato («4-terz-OPnEO»)

N. CE: -; n. CAS: -

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, Cork, Irlanda

REACH/23/7/0

Tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci, come coadiuvante tecnologico nell’inattivazione virale e nei relativi processi di purificazione

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/23/7/1

Tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci per la pulizia dei filtri nei processi di inattivazione virale

4 gennaio 2028


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/54


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti delle norme europee relative all'allegato XVII, voce 27 (nickel), del regolamento REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 80/06)

OEN

Riferimento e titolo della norma

Riferimento della norma sostituita

CEN

EN 1811:2011+A1:2015

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutti gli assemblati che vengono inseriti in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle

EN 1811:2011

CEN

EN 12472:2020

Metodo per la simulazione dell'usura accelerata e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti

EN 12472:2005+A1:2009

CEN

EN 16128:2015

Ottica oftalmica - Metodo di prova di riferimento relativo al rilascio di nichel da montature per occhiali e occhiali da sole

EN 16128:2011

OEN: organizzazione europea di normazione:

CEN: www.cencenelec.eu;

Cenelec: www.cencenelec.eu;

ETSI: www.etsi.org.

Informazioni sulla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

Le norme sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate e sulle altre norme europee sono inoltre disponibili all'indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_it.


(1)  GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.


Corte dei conti

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/55


Relazione speciale n. 05/2023:

«Il paesaggio finanziario dell’UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un’ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità»

(2023/C 80/07)

La Corte dei conti ha appena pubblicato la relazione speciale 05/2023 intitolata: «Il paesaggio finanziario dell’UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un’ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=63502


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/56


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

(2023/C 80/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 2 dicembre 2022 dalla European Steel Tube Association («ESTA» o «richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89, ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 e 7304900091). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo inizialmente istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio del 14 dicembre 2011 (3). Tale regolamento aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, che è stato prorogato in seguito a un riesame in previsione della scadenza dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione (5) ..

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

4.1.1.   Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (6). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e, più specificatamente, nel settore dell'acciaio (le billette in acciaio («billette») sono di gran lunga il fattore produttivo principale utilizzato nella produzione di tubi e condotte senza saldature) nonché ai capitoli relativi ai terreni, all'energia, al capitale, alle materie prime e alla manodopera. Il richiedente si è inoltre avvalso di informazioni pubblicamente disponibili, come numerosi articoli di stampa, il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, nonché l'introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il richiedente ha calcolato un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. Sulla base del prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l'esportazione nell'Unione, il richiedente ha sostenuto che le importazioni dalla RPC, seppure in volumi modesti, continuano a essere oggetto di dumping. In considerazione dei volumi bassi delle importazioni dalla RPC, il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova atti a dimostrare che i prezzi all'esportazione della RPC verso altri paesi terzi (franco fabbrica) sono inferiori al valore normale costruito sopra indicato. Partendo da tale presupposto, il richiedente afferma che esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping nell'Unione in quantità significative.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, date l'esistenza di capacità inutilizzate nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione in virtù del suo livello dei prezzi.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dalla RPC potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (7) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (8) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (10) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R792_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui la dispone Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è il Messico. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R792_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Inoltre la presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11) (12)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (13).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SSSPT-R792-DUMPING@ec.europa.eu oppure

TRADE-SSSPT-R792-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W


(1)  GU C 241 del 24.6.2022, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6.

(4)  GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15.

(5)  GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1.

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(7)  Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(9)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(10)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(11)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(13)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(14)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione sensibile

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI TUBI E CONDOTTE SENZA SALDATURE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla RPC, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/67


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 80/09)

1.   

Il 22 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie Asset Management («Macquarie», Australia),

wpd AG («wpd», Germania),

Luwei Wind Power Co., Ltd. (compresa la sua controllata al 100 %, Chiwei Wind Power Co., Ltd.), Chungwei Wind Power Co., Ltd., Tongwei Wind Power Co., Ltd., Chinfeng Wind Power Co., Ltd., e Anwei Wind Power Co., Ltd. D («imprese comuni») (Taiwan), attualmente controllate congiuntamente da InfraVest Asia GmbH e wpd.

Macquarie e wpd acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme delle imprese comuni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Macquarie è un fornitore mondiale di servizi di investimento, bancari e finanziari che opera in una gamma diversificata di imprese, tra cui investimenti in un'ampia gamma di settori quali risorse e materie prime, energia, istituzioni finanziarie, infrastrutture e beni immobili,

wpd è una società per azioni di proprietà privata con domicilio fiscale e sede legale in Germania, che sviluppa e gestisce parchi eolici e impianti solari. wpd opera attivamente in 30 paesi in Europa, Asia, Cile e Stati Uniti,

le imprese comuni gestiscono turbine eoliche onshore e relative infrastrutture solo a Taiwan e possiedono direttamente o indirettamente impianti eolici onshore operativi situati solo a Taiwan.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/69


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 80/10)

1.   

In data 24 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Koninklijke Bunge B.V («Bunge», Stati Uniti),

SC Frich' Envol (Francia),

SC One (Francia),

BZ SAS e SCI de Maison Bleue (collettivamente «gruppo BZ», Francia), attualmente controllate congiuntamente da SC Frich' Envol e SC One.

Bunge, SC Frich'Envol e SC One acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di BZ Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bunge è un'impresa agroindustriale e alimentare che opera a livello mondiale nell'acquisto, nello stoccaggio, nel trasporto, nella trasformazione e nella vendita di materie prime agricole e prodotti di base, in particolare semi oleosi e cereali. Bunge trasforma i semi oleosi in oli vegetali e farine proteiche per l'industria alimentare, dell'alimentazione animale e del biodiesel. Bunge produce anche prodotti di macinazione, zucchero e bioenergia.

SC Frich' Envol e SC One detengono le azioni di BZ SAS e SCI de Maison Bleue e non svolgono direttamente alcuna attività.

BZ Group è un gruppo francese che opera nella produzione, nell'acquisto, nello stoccaggio e nella vendita di cereali, semi oleosi e colture proteiche, nonché nei servizi terminalistici per tali prodotti.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/71


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 80/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

N. UE: PGI-IT-0270-AM03 – 15.4.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

AURELI MARIO S.S. AGRICOLA DEI F.LLI AURELI

Indirizzo: via Mario Aureli 7, 67050 Ortucchio (AQ), Italia

E-mail: amministrazione@pec.aurelimario.com

La Società agricola AURELI MARIO S.S. dei F.LLI AURELI è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'articolo 2, comma 1:

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG)

è così modificato:

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

La modifica riguarda l'aggiornamento e l'ampliamento delle varietà utilizzabili, ed è dovuta all'elevato e veloce rinnovamento varietale del comparto e alla necessità di consentire e garantire la disponibilità di prodotto IGP. Stante le attuali prescrizioni, di fatto, viene limitato l'utilizzo di altre cultivar o ibridi disponibili sul mercato che hanno manifestato nell'area di produzione non solo le stesse caratteristiche merceologiche e qualitative previste dal disciplinare ma, in diversi casi, anche miglioramenti in ordine ad alcuni aspetti agronomici (spiccata resistenza ad alcune fitopatie) e di conservabilità.

Vi è inoltre la necessità di non essere vincolati a poche varietà e case sementiere per rispondere in maniera puntuale alle richieste dei mercati in termini qualitativi e quantitativi nonché le opportunità che potrebbero presentarsi in risposta a nuovi scenari per le molteplici esigenze commerciali in quanto più profittevoli in termini di modelli economici legati alle condizioni climatiche.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni nonché delle positive risultanze scientifiche acquisite nel corso di prove sperimentali realizzate nell'area interessata si ritiene opportuno modificare il disciplinare di produzione introducendo l'uso anche di ulteriori varietà ed ibridi in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze agronomiche e di mercato.

Detti adeguamenti consentirebbero di incrementare notevolmente il numero di produttori interessati ad entrare nel sistema di controllo della «Carota dell'Altopiano del Fucino», oggi piuttosto limitato a causa della ridotta disponibilità/utilizzabilità di determinate varietà commerciali, nonché di incrementare notevolmente la quantità di prodotto certificato grazie alla significativa richiesta di nuove varietà ed ibridi più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e dei consumatori.

La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico.

All'articolo 2, comma 3, il testo seguente, riguardante le caratteristiche del prodotto:

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

Colore: arancio intenso compreso il colletto;

Contenuto:

saccarosio > 3 %;

beta carotene > 60 mg/Kg;

acido ascorbico > 5 mg/Kg;

proteine > 0,5 %;

fibra > 1,2 %

Proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea;

è così modificato:

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

Colore: arancio intenso compreso il colletto;

Contenuto:

saccarosio > 2 %;

beta carotene > 50 mg/Kg;

acido ascorbico > 5 mg/Kg;

proteine > 0,4 %;

fibra > 1,2 %

Proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea;

Le numerose determinazioni analitiche effettuate su decine di campioni di carote sottoposte a controllo nei quattro anni (2017-2020) effettuate da laboratori autorizzati per conto dell'Organismo di Controllo (OdC) hanno evidenziato in alcune annualità valori relativi ai parametri previsti inferiori a quelli fissati nel disciplinare.

A tale scopo si riporta la tabella con i valori fissati dal disciplinare, quelli minimi riscontrati dall'OdC sulle partite per le quali è stata richiesta la certificazione e quelli proposti per la modifica.

Si potrà notare che i valori indicati nella proposta di modifica sono ben superiori ai limiti minimi riscontrati nei quattro anni interessati, ciò al fine di mantenere e caratterizzare il perimetro della qualità oggettiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP:

Parametro

Valore da disciplinare attuale

Valori minimi riscontrati anni 2017-2020

Valori di modifica proposti

Saccarosio

> 3  %

 

 

1,7  %

 

 

> 2  %

 

Beta carotene

> 60 mg/Kg

25 mg/Kg

 

> 50 mg/Kg

 

Acido ascorbico

> 5 mg/Kg

0 mg/Kg

 

> 5 mg/Kg

 

Proteine

> 0,5  %

0  %

 

> 0,4  %

 

Fibra

> 1,2  %

 

 

> 1  %

 

 

> 1,2  %

 

Nello specifico si ritiene opportuno:

abbassare leggermente il valore relativo al contenuto di ß-carotene da > 60 mg/Kg a > 50 mg/Kg a fronte dei risultati ottenuti da prove condotte in campo sul territorio interessato. Le prove condotte hanno evidenziato che il contenuto in ß-carotene è influenzato dalla quantità di fertilizzanti utilizzata e in particolare dalla tecnica di concimazione. Livelli più alti di ß-carotene si riscontrano quando viene forzata la concimazione azotata soprattutto se praticata con il metodo della fertirrigazione in prossimità della raccolta.

Queste pratiche, oltre ad essere costose e a non apportare alcun beneficio alle rese del prodotto finale, spesso rendono i fittoni più ricettivi a fitopatie da conservazione e mal si conciliano con i nuovi indirizzi di eco-sostenibilità volti alla riduzione degli apporti di azoto e ad un consumo più responsabile delle risorse idriche in agricoltura.

Le combinazioni dei fattori pedoclimatici e produttivi nell'area di riferimento, in particolare il clima influenzato dall'altitudine del «Fucino», si ripercuote su variabili quali escursioni di temperature, di piovosità e luminosità che possono provocare oscillazioni sia in zuccheri che di beta carotene.

Il limite attuale prevede per la «Carota dell'Altopiano del Fucino» un contenuto in ß-carotene superiore a 60 mg/Kg, mentre quello proposto è superiore a 50 mg/Kg. Questo valore permette di rispondere meglio alle mutate esigenze di sostenibilità della filiera e al contempo di salvaguardare la specificità del prodotto in quanto colloca la produzione di «Carota dell'Altopiano del Fucino» oltre il valore medio riferibile alle carote riportato in letteratura;

abbassare il valore relativo al contenuto di saccarosio da > 3 % a > 2 %. L'abbassamento del contenuto in saccarosio assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale ottenere un apporto di zuccheri consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun effetto sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato;

abbassare il valore relativo al contenuto proteico delle carote da > 0,5 % a > 0,4 %. L'abbassamento del contenuto in proteine assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale ottenere un apporto proteico consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun effetto negativo sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato.

La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico.

All'articolo 10, il testo seguente:

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.

è così modificato:

Il marchio di identificazione, che obbligatoriamente deve essere riportato nell'etichettatura del prodotto, è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, «Carota dell'Altopiano del Fucino», carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la menzione -Indicazione Geografica Protetta, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il simbolo IGP dell'Unione europea.

Si è ritenuto opportuno specificare l'obbligatorietà della presenza del marchio di identificazione nell'etichettatura del prodotto e includerne al punto 3.6 del documento unico una rappresentazione. Si è sostituita la parola «scritta» con la parola «menzione». Si sono inoltre corretti i riferimenti al simbolo europeo della IGP sostituendo la parola «logo» con la parola «simbolo» e sostituendo il riferimento alla CE con quello all'Unione europea.

La modifica si applica al punto 3.6 del documento unico.

Per quanto riguarda la stesura del documento unico, e in particolare la sezione 5.3, si è provveduto a riportare senza modifiche il testo presente nel documento unico attualmente vigente, quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272 del 20.9.2013.

DOCUMENTO UNICO

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

N. UE: PGI-IT-0270-AM03 – 15.4.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dall'articolo 3 del disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali,

colore: arancio intenso compreso il colletto,

contenuto in:

saccarosio > 2 %,

beta carotene > 50 mg/kg,

acido ascorbico > 5 mg/kg,

proteine > 0,4 %,

fibra > 1,2 %,

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni di coltivazione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» devono avvenire nell'area geografica di produzione delimitata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Subito dopo la raccolta le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

«Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP e dalla menzione «Indicazione geografica protetta», realizzata a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di ogni altra iscrizione,

tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia.

È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino», accompagnata dall'abbreviazione IGP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del simbolo dell'Unione europea, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino», accompagnata dall'abbreviazione IGP certificata come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Il marchio di identificazione, che obbligatoriamente deve essere riportato nell'etichettatura del prodotto, è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, «Carota dell'Altopiano del Fucino», carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la menzione -Indicazione Geografica Protetta, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il simbolo dell'Unione europea.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino.

La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; San Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L'Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell'Italia centro-meridionale, in quella che è considerata la Regione dei Parchi, l'Abruzzo.

L'area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 m s.l.m., con i suoi 16 000 ettari, è circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d'Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Símbruini».

La sua origine, quale zona agricola, risale alla fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d'Italia come estensione: il Lago del Fucino.

La natura del terreno è sabbioso-limoso con elevata quantità di calcare attivo, la reazione (pH) è tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale.

Il clima è influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall'altitudine e dall'umidità relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e metà agosto; inoltre, in considerazione dell'altitudine, la zona è caratterizzata da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Carota dell'Altopiano del Fucino» si caratterizza per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice. Altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» vanno segnalati elevati contenuti di acido ascorbico e di zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi.

Le vitamine nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene risultano presenti con alti valori.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il Fucino ha trovato nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarità che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto.

Infatti, grazie alle condizioni climatiche, alla natura e alla tipologia dei terreni, terreni molto sciolti e privi di scheletro, l'areale di coltivazione riesce a trasmettere alla «Carota dell'Altopiano del Fucino» peculiarità organolettiche e nutrizionali sopra descritte tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/79


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 80/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Pită de Pecica»

N. UE: PGI-RO-02826 – 6.1.2022

DOP () IGP (X)

1.   Nome

«Pită de Pecica»

2.   Stato membro o paese terzo

Romania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Pită de Pecica» è un prodotto di panetteria cotto, o congelato cotto, ottenuto da un impasto lievitato e cotto al forno.

Il «Pită de Pecica» si produce con farina di frumento, lievito fresco, acqua e sale iodato.

Ha una forma irregolare, leggermente allungata, con un intaglio molto evidente e un peso di 4 kg, 2 kg, 1 kg o 0,5 kg.

Il «Pită de Pecica» è venduto in due versioni:

cotto;

congelato cotto.

3.2.1.   Caratteristiche organolettiche

Per quanto riguarda l'aspetto, il «Pită de Pecica» cotto e cotto congelato si presenta come una pagnotta intera dalla superficie semilucida, tostata ma non bruciata, senza tracce di cenere. Il prodotto è ben sviluppato, non appiattito né deformato. All'esterno presenta una crosta spessa e in sezione trasversale mostra strati di pasta dalla consistenza porosa.

Aspetto:

forma:

leggermente allungata, con un intaglio molto evidente.

Crosta:

 

superficie:

rugosa, semilucida, leggermente croccante;

colore:

marrone.

Interno:

aspetto:

non separato dalla crosta;

consistenza:

porosa su tutta la sezione trasversale, priva di grumi di farina, elastica, con pori uniformi (sono ammessi alcuni pori di dimensioni maggiori);

colore:

bianco tendente al giallo.

Sapore:

dolce-salato (dolce a causa dei carboidrati del glutine, salato a causa del contenuto di sale)

3.2.2.   Caratteristiche fisico-chimiche

Umidità:

min 40 % - max 50 %

Acidità:

min 1,0° - max 2,5°

Porosità:

min 70 % - max 85 %

Elasticità:

min 80 % - max 98 %

Sale:

min 0,5 % - max 2 %

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione del «Pită de Pecica» si svolgono nella zona geografica delimitata. Il processo di produzione si compone delle fasi specifiche seguenti: analisi quantitativa e qualitativa delle materie prime, preparazione e dosaggio delle materie prime, ottenimento del lievito madre, lavorazione dell'impasto, fermentazione dell'impasto, spezzatura dell'impasto, riposo, foggiatura, lievitazione, cottura, raffreddamento e congelamento rapido (solo per il prodotto cotto congelato).

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il prodotto è etichettato in conformità della normativa europea e rumena in vigore.

L'etichetta reca quanto segue:

il nome del prodotto, «Pită de Pecica», seguito dalla dicitura «Indicație Geografică Protejată» (indicazione geografica protetta) o dall'acronimo «IGP» (tradotti nella lingua o nelle lingue del paese in cui è venduto il prodotto);

il tipo di prodotto (cotto o congelato);

il simbolo IGP è riportato sulla confezione, in conformità della normativa dell'UE;

la denominazione Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale Arădeanca din Județul Arad (Associazione dei produttori di prodotti tradizionali della contea di Arad Arădeanca);

la denominazione del fabbricante;

il logo dell'organismo di ispezione e certificazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è costituita dall'unità territoriale amministrativa di Pecica, nella contea di Arad, delimitata conformemente alla struttura territoriale-amministrativa della Romania.

L'unità territoriale amministrativa di Pecica costituisce una superficie continua ed è situata nella parte occidentale della Romania.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame causale tra l'origine geografica e le caratteristiche del prodotto si basa sulla reputazione, sul fattore umano e sulle caratteristiche del prodotto.

Reputazione

Il prodotto è associato alla zona geografica per i motivi seguenti:

il nome del prodotto, «Pită de Pecica», contiene il nome della zona geografica Pecica;

il «Pită de Pecica» è prodotto solo in tale zona geografica;

alla fine del 2011 il «Pită de Pecica» ha ottenuto un certificato di marchio registrato;

il «Pită de Pecica» è raffigurato sullo stemma della città di Pecica.

La reputazione attuale del «Pită de Pecica» è testimoniata da pubblicazioni ed eventi locali legati al prodotto:

la rivista Ferma, n. 8 (75), anno XI, agosto 2009, afferma che oggi la località di Pecica è famosa grazie al «Pită de Pecica»;

la pubblicazione Glasul Aradului, n. 514, anno III, 17 agosto 2009, afferma che la tradizione di celebrare il «Pită de Pecica» continua a tutt'oggi con la festa del Pită nuovo;

il giornale Pecicanul, n. 35, anno IV, agosto 2013, nel riferire in merito al Festival Internazionale del Folklore «Valle di Comino» in Italia, scrive: «La gente di Pecica [...] ha portato confezioni di prodotti tradizionali, tra cui il “Pită de Pecica”, che ha occupato il posto d'onore.»;

nel 2016, sul giornale Pecicanul, n. 65, anno VII, giugno 2016, si legge: «Il Pită e il folclore di Pecica – celebrità a Bruxelles». «Pecica è stata la star della festa dell'Avenue de Tervuren [...] la gente di Pecica ha allestito lo stand della città [...] una mostra di oggetti d'antiquariato [...] e una esposizione di cibi tradizionali, tra cui il “Pită de Pecica” [...]. I funzionari di Woluwe-Saint-Pierre hanno accettato l'invito a visitare Pecica in agosto per la festa del Pită nuovo [...].»;

«I ballerini e il “Pită de Pecica” fanno colpo sui tedeschi», scrive il giornale Pecicanul (n. 100, anno X) nel luglio 2019, quando i cittadini di Pecica hanno dato risalto al loro marchio locale, il «Pită de Pecica»;

nel giornale Pecicanul, n. 104, anno XI, febbraio 2020, si parla di «Musica e “Pită di Pecica” a Vienna», e del fatto che «Pecica ha portato a Vienna il suo marchio locale, il “Pită de Pecica”, offerto [...] sia come premio [...] che a scopo di degustazione».

La fama del prodotto è dovuta alla documentazione storica della sua antichità, trasmessa attraverso fonti orali raccolte e trascritte in riviste e libri da tramandare alle generazioni future.

Il «Pită de Pecica» è conosciuto fin da tempi antichi per il suo sapore («Il pită [...] impastato dai pitari [fornai] di Peșca è più gustoso anche del cozonac») ed è diventato il marchio di Pecica.

La sua bontà era nota anche al mercato di Arad, dove il pane era venduto ancora caldo e mangiato senza companatico, così gustoso da «sciogliersi in bocca», come si diceva una volta.

La vendita del «Pită de Pecica» era «l'attività più redditizia e sicura, perché mentre cappotti, stivali o scarpe si possono riparare e durare per qualche tempo, il nostro pane quotidiano non può mai mancare sulla tavola».

Il «Pită de Pecica» non era solo motivo di fama per la città, ma anche un simbolo della sapienza e dell'operosità dei suoi abitanti. «Gli abitanti di Peșca, e soprattutto le massaie, erano maestri nella panificazione».

Il «Pită de Pecica» era talmente famoso che divenne proverbiale; grazie al suo sapore, era rinomato in tutto il paese e alle grandi feste si brindava sempre pronunciando il motto: «Lunga vita alla nazione e alla fondazione [...] al giardino [...] e al pită

Per la sua notorietà, il «Pită de Pecica» ha cominciato a essere celebrato ogni anno, ad agosto, in quella che è nota con il nome di «festa del pită nuovo» (Praznicul de Pită Nouă).

In tale occasione si festeggia il pane ottenuto dal frumento raccolto nello stesso anno.

La festa del pită nuovo trasforma il raccolto del frumento in un vero e proprio festival e la cottura del pane in un rituale antico che coinvolge tutti i membri della comunità.

La festa del pită nuovo si svolge sin da tempi remoti la domenica più prossima alla festa della Dormizione. Nel 1913 è stata sospesa a causa della prima Guerra mondiale per essere poi ripristinata nel 1974 grazie al lavoro di Emil Crăciun Lăzureanu, un professore di storia di Arad.

Fattori umani

Il fattore umano è particolarmente importante per la qualità del «Pită de Pecica».

In passato i pitari di Pecica acquistavano il frumento al mercato locale e lo portavano al mulino per farlo macinare il giorno stesso. Il mugnaio recapitava poi i sacchi di farina a casa del pitar. La famiglia impastava il pane tutta la notte e lo metteva a cuocere nel forno. Questi prodotti erano anche venduti alla gente del posto al mercato di Arad. «Decine, anzi, centinaia di famiglie lavoravano alla produzione del pane».

Un tempo le donne preparavano il pane secondo le ricette tramandate dai loro antenati, per la gioia di tutti, soprattutto dei bambini.

Sapevano come preparare la farina per l'impasto, che fosse lievitato con il luppolo o con il lievito. L'impasto doveva essere lavorato molto bene «fino a far sudare la trave del soffitto» e poi lasciato lievitare fino al momento di infornarlo per la cottura.

Anche la durata della cottura e il modo di scaldare il forno erano importanti.

L'insieme di tutti questi fattori fa sì che il «Pită de Pecica» mantenga la sua freschezza per diversi giorni. «Una volta alla settimana si faceva il pane per la famiglia; i pitari panificavano il pită una o più volte al giorno per venderlo al mercato di Arad nelle pezzature normale (crișca) e grande (cărhănoc)».

La tradizione della produzione di questo pane, la preparazione dell'impasto, la sua lavorazione e il metodo di cottura sono stati tramandati di generazione in generazione, cosicché questo prodotto tradizionale si trova ancora oggi sulle tavole dei consumatori.

Il sapore del pane locale è frutto di una ricetta speciale e di un metodo di preparazione specifico.

Si dice che, anticamente, ogni famiglia sapesse riconoscere dal gusto il pane fatto in casa propria. L'unicità del «Pită de Pecica» è apprezzata a livello nazionale: il prodotto è considerato il miglior pane cotto al forno.

L'arte di preparare e cuocere il «Pită de Pecica» è stata tramandata di generazione in generazione dagli abitanti del luogo.

Grazie a questa tradizione oggi:

il lievito madre è realizzato con apă de pită (acqua di pită), un'acqua che solo i pitari (fornai) di Pecica sanno preparare;

conoscendo il procedimento da generazioni, i pitari di Pecica sanno come fare fermentare l'impasto, conferendogli una specifica elasticità per evitare che sia troppo pesante, affinché, come si usa dire, «il fornaio non si spezzi le braccia»;

la foggiatura è effettuata in tre modi. Solo i pitari di Pecica sanno per quanto tempo deve essere lavorato l'impasto durante il processo di foggiatura e come eseguire il virguire o solgare per dare al pane la sua forma caratteristica;

la temperatura di cottura, i tempi di cottura e il posizionamento del pane nei forni speciali sono noti solo ai pitari di Pecica.

Specificità del prodotto

La specificità del prodotto si deve all'abilità degli abitanti di Pecica e al loro metodo di lavorazione, tramandati di generazione in generazione. La preparazione dell'impasto con «acqua di pită», il tempo e il metodo di miscelazione, la fermentazione dell'impasto, il posizionamento nel forno, il metodo di cottura e la specificità del forno fanno sì che il «Pită de Pecica» sia un prodotto noto e apprezzato.

A differenza di altri prodotti simili, il «Pită de Pecica» presenta le caratteristiche specifiche seguenti:

ha una forma leggermente allungata con un intaglio molto evidente, frutto della foggiatura (piegatura, virguire, solgare), pesa 4 kg, 2 kg, 1 kg o 0,5 kg, ha una superficie lucida e una crosta tenera, che si ottiene spennellando il pane con un pennello intinto in acqua dopo la cottura, la crosta è di colore marrone a causa del sistema di cottura del forno. Il pane è sviluppato in altezza grazie al processo di riposo, lievitazione e cottura;

la sezione trasversale del «Pită de Pecica» differisce da quella di altri prodotti di questo tipo per l'umidità dell'interno, formando un tutt'uno con la crosta (ciò è dovuto alla specificità del forno), e per l'elasticità data dal tempo di fermentazione dell'impasto;

il sapore è salato e leggermente dolce, grazie al contenuto di carboidrati del glutine, che differenzia il pane da altri prodotti di questo tipo;

il pane è soffice grazie alle bolle d'aria che aumentano di volume durante la fermentazione dell'impasto.

Altre caratteristiche del «Pită de Pecica»

In passato la gente del luogo preparava e cuoceva il «Pită de Pecica» nei forni specifici (fatti realizzare appositamente da maestri artigiani). Coloro che vendevano il pane erano chiamati pitari; preparavano e cuocevano il pane [nei] forni allo stesso modo: «Le famiglie dei pitari erano prospere, perché il loro meraviglioso pane andava a ruba».

Oggi il «Pită de Pecica» è prodotto e cotto solo nei panifici, con le stesse modalità tecnologiche, perché solo in queste strutture si trovano ancora questi forni specifici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

www.madr.ro

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2022/Caiet-de-sarcini-Pita-de-Pecica-actualizat-nov.2022.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/84


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 80/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Novigradska dagnja»

N. UE: PDO-HR-02626 – 4.8.2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Novigradska dagnja»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Novigradska dagnja» è un mollusco bivalve appartenente alla specie di cozze o mitili denominata Mytilus galloprovincialis (Lamarck 1819). La conchiglia della «Novigradska dagnja» è a forma di ventaglio, triangolare, o ovale e allungata. Il corpo è racchiuso tra due valve identiche di colore nero-bluastro all'esterno e perlaceo chiaro all'interno. La parte più lunga di un mollusco di dimensioni adatte al consumo è di almeno 6 cm, mentre il peso minimo è pari a 20 g.

La «Novigradska dagnja» è particolarmente nota per l'elevato indice di condizione, ossia la quantità di carne che occupa la parte interna della conchiglia, tenuto conto che l'indice di condizione minimo delle cozze destinate al consumo è pari almeno al 12 %.

Le carni fresche della «Novigradska dagnja», lisce al tatto e con consistenza morbida ed elastica, hanno un caratteristico aroma di mare e di alghe marine; la loro superficie è lucida, umida e liscia. Il colore della carne dipende dal genere del mollusco. Le cozze si differenziano per genere: quelle di genere maschile sono per lo più di color bianco-latte o crema, mentre quelle di genere femminile sono di colore rosso aranciato.

La «Novigradska dagnja» è commercializzata viva, con la conchiglia intatta e ripulita da organismi incrostanti e altre impurità. La conchiglia può presentare tracce delle incrostazioni tipiche delle cozze causate dal polichete (Pomatoceros triqueter, Linnaeus, 1758).

La raccolta della «Novigradska dagnja» avviene tra il 1o aprile e il 30 novembre di ogni anno civile. Al di fuori di tale periodo le cozze allevate nei siti di mitilicoltura presenti nel mare di Novegradi e nel canale di Fiumera Piccola non possono essere immesse sul mercato con il nome «Novigradska dagnja».

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La «Novigradska dagnja» si nutre filtrando continuamente l'acqua di mare; in ambiente acquatico si nutre principalmente di fitoplancton, zooplancton, piccoli detriti organici, materie organiche decomposte, particelle inorganiche e svariati batteri. I nutrienti trasportati dai fiumi e dalle piogge provenienti dai boschi delle colline circostanti creano condizioni favorevoli allo sviluppo di fitoplancton e zooplancton nel mare di Novegradi. Ne deriva una buona disponibilità di sostanze nutritive per gli organismi che si nutrono filtrando l'acqua di mare, tra cui le cozze. La «Novigradska dagnja» di allevamento non è nutrita con nessun mangime o additivo complementare.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Il ciclo produttivo completo della «Novigradska dagnja», dalla raccolta del novellame fino al raggiungimento delle dimensioni adatte al consumo, ha luogo nel mare di Novegradi e nel canale di Fiumera Piccola. Il ciclo produttivo, dal momento della raccolta fino al raggiungimento delle dimensioni adatte al consumo, dura almeno 12 mesi.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

All'atto dell'immissione in commercio del prodotto in qualsiasi tipo di preimballaggio, l'etichetta deve recare il nome «Novigradska dagnja», chiaramente distinguibile da qualsiasi altra iscrizione per dimensioni, tipo e colore dei caratteri (tipografici).

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L'intero ciclo produttivo della «Novigradska dagnja» avviene nel mare di Novegradi e nel canale di collegamento di Fiumera Piccola. Il mare di Novegradi è una baia situata nella regione di Zara. La parte nord-occidentale è collegata al canale della Morlacca dal canale di Fiumera Piccola. Il canale di Fiumera Piccola, in quanto canale di collegamento, possiede caratteristiche ambientali molto simili a quelle del mare di Novegradi.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona del mare di Novegradi è fortemente influenzata da acque superficiali e sotterranee di origine carsica e lungo le sue rive sgorgano numerose sorgenti. Nel mare di Novegradi sfocia il fiume Zermagna, oltre al Bašćica, al Draga e allo Slapaća e ad altri corsi d'acqua più piccoli. Le acque del mare di Carino, nel quale sfociano i corsi d'acqua Karišnica e Bijela, confluiscono nel mare di Novegradi attraverso il canale di Carino. Il corso d'acqua più importante è il fiume Zermagna, lungo 69 km e con un bacino fluviale di dimensioni pari a 554 km2 e una portata media alla foce pari a 373/s. Ogni anno l'apporto di acqua del fiume Zermagna è superiore di 2,3 volte rispetto al volume totale del mare di Novegradi e ciò influisce fortemente sulle proprietà fisiche, chimiche, biologiche e idrogeologiche generali di tale mare. L'apporto idrico di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel mare di Novegradi in particolari periodi dell'anno ne riduce fortemente il livello di salinità. Tutta la baia è caratterizzata da un'elevata stratificazione, con un cuneo salino e aloclino ben evidente. Uno strato superficiale di acqua desalinizzata confluisce dal mare di Novegradi nel canale della Morlacca. In compenso, una massa d'acqua con maggior salinità entra dal canale della Morlacca attraverso lo strato inferiore. La salinità oscilla in superficie tra il 17,3 ‰ e il 33,8 ‰ e negli strati più profondi tra il 36,2 ‰ il 37,9 ‰. La temperatura annuale del mare varia dai 6,7 °C ai 26,6 °C (con una media di 16,4 °C). Ai sensi alla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), i corpi idrici della parte del fiume Zermagna a valle di Obrovazzo, del mare di Novegradi, del mare di Carino e del canale di Fiumera Piccola costituiscono acque di transizione del fiume Zermagna e del suo estuario. Tenuto conto dei suoi parametri biologici e della presenza e abbondanza di specie marine di fitoplancton, l'estuario del fiume Zermagna è considerato un'area moderatamente eutrofica.

Alcuni studi condotti da Šarić e altri hanno dimostrato che il mare di Novegradi contiene più clorofilla rispetto ad altre zone di produzione destinate alla molluschicoltura situate nella provincia di Zara. In alcuni mesi, ad esempio, il volume di clorofilla è superiore a 4 mg/L, una quantità significativamente maggiore rispetto ai valori registrati in mare aperto nel mare Adriatico (T. Šarić et al., 2018, Quality parameters of Novigrad mussels for PDO application, atti del 53° simposio croato e 13° simposio internazionale di agronomia, Vodice, pag. 201).

La «Novigradska dagnja» è allevata in modo tradizionale, grazie alle conoscenze e alle competenze locali in materia di mitilicoltura in questa specifica area geografica. Nei siti di mitilicoltura, le cozze sono allevate in «pergolari» (reti tubolari o «calze») flottanti, appesi a funi portanti. Per garantire condizioni ambientali ottimali per la mitilicoltura, il mitilicoltore posiziona le cozze più in profondità in coincidenza (il più delle volte in autunno e in inverno) con un massiccio afflusso di acqua dolce, che si posiziona in modo permanente sulla superficie del mare di Novegradi e del canale di Fiumera Piccola. Le cozze giovani d'allevamento sono seminate a mano e, durante la semina, sono controllate visivamente; gli esemplari che non soddisfano i requisiti, per aspetto e dimensioni, sono rimossi.

Un problema associato all'allevamento è l'eccessivo ammassarsi di novellame sopra gli esemplari già impiantati nei pergolari, che ne blocca la crescita. Il corretto funzionamento e la giusta crescita del mollusco possono essere ostacolati anche dal proliferare di policheti sulla conchiglia. Per evitare questi fenomeni è importante seminare le cozze nel periodo ottimale e, durante l'allevamento, monitorare la densità delle cozze seminate, la loro crescita eccessiva e, se necessario, diradarle e pulirle. Si tratta di procedure che si basano principalmente sulle conoscenze e sulle abilità tradizionalmente acquisite dai produttori nel corso della lunga storia di mitilicoltura che caratterizza la zona di Novegradi.

5.2.   Specificità del prodotto

I fattori importanti nella mitilicoltura sono la fase di sviluppo della cozza e l'indice di condizione del mollusco, vale a dire la quantità di carne che occupa la parte interna della conchiglia. L'indice di condizione è infatti una delle più importanti caratteristiche considerate dall'acquirente medio al momento di valutare la qualità della cozza ed è anche uno dei più importanti parametri di qualità che caratterizzano la «Novigradska dagnja». La «Novigradska dagnja» è rinomata per la sua buona percentuale di carne; alcuni studi hanno dimostrato che l'indice di condizione della «Novigradska dagnja» è superiore, durante tutto l'anno, a quello delle cozze allevate in sistemi di allevamento integrato molluschi-pesci nel mare Adriatico e in altre zone registrate destinate alla molluschicoltura. Le misurazioni effettuate tra l'ottobre 2015 e l'agosto 2016 nel quadro del progetto «INOVaDA - Ricerca sulla qualità e promozione delle cozze di Novegradi» dell'Università di Zara (Dipartimento di ecologia, agronomia e acquacoltura) hanno stabilito che il valore minimo dell'indice di condizione della «Novigradska dagnja» era raggiunto a gennaio (10,72 %) e quello massimo ad agosto (18,98 %). Sebbene superiore a quello delle cozze allevate in altre zone destinate alla molluschicoltura nell'arco di un anno, l'indice di condizione della «Novigradska dagnja» subisce alcune variazioni e risulta più basso nei mesi invernali rispetto al resto dell'anno. Al fine di preservare l'elevata qualità del prodotto, l'allevamento e la commercializzazione delle cozze fresche con la denominazione «Novigradska dagnja» sono limitati al periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 novembre di ogni anno civile.

5.3.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

La protezione della «Novigradska dagnja» si basa sulla qualità del prodotto e sul metodo di allevamento tradizionale nell'area geografica delimitata. La caratteristica qualitativa più importante per cui la «Novigradska dagnja» è rinomata è l'indice di condizione elevato, che dipende principalmente dalla stagione del ciclo sessuale, dalla presenza di nutrienti planctonici e dall'evoluzione dei fattori ambientali (temperatura, salinità, concentrazione di ossigeno disciolto).

I nutrienti trasportati dai fiumi e dalle piogge provenienti dai boschi delle colline circostanti creano condizioni favorevoli allo sviluppo di fitoplancton e zooplancton nel mare di Novegradi. Ne deriva una buona disponibilità di sostanze nutritive per gli organismi che si alimentano filtrando l'acqua di mare, tra cui la «Novigradska dagnja». Il mare di Novegradi e il canale di Fiumera Piccola sono caratterizzati da una maggior produzione di clorofilla rispetto ai livelli medi dell'Adriatico, il che influisce positivamente sull'indice di condizione della «Novigradska dagnja», che risulta più elevato.

A causa dei cambiamenti frequenti e improvvisi delle condizioni ambientali nel mare di Novegradi e nel canale di Fiumera Piccola (diminuzione repentina del livello di salinità dovuta all'afflusso di acqua dolce, cambiamenti di temperatura dovuti alla bora, ecc.), le cozze sono esposte a stimoli che favoriscono la preparazione dei tessuti alla fecondazione. Di conseguenza, rispetto alle cozze provenienti da altre zone, la «Novigradska dagnja» consuma più energia per la crescita dei tessuti che per la crescita della conchiglia. Questa preparazione alla fecondazione e la pronta disponibilità di nutrienti fanno sì che l'indice di condizione della «Novigradska dagnja» sia più elevato e ne garantiscono il livello di qualità superiore per un arco di tempo più lungo.

La «Novigradska dagnja» è allevata in una zona di molluschicoltura che, in linea con la classificazione microbiologica delle zone di produzione dei molluschi, rientra nella classe microbiologica più elevata (classe A). I molluschi allevati in mari non inquinati rientranti nella classe A possono essere immessi direttamente sul mercato senza purificazione preliminare.

L'individuazione delle condizioni di crescita ottimali nelle condizioni naturali specifiche del mare di Novegradi, la semina manuale, la selezione degli esemplari giovani e, ove necessari, il diradamento e la pulizia richiedono l'esperienza e le competenze tradizionali dei miticoltori locali e contribuiscono direttamente al corretto funzionamento e alla buona crescita della «Novigradska dagnja».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_Novigradska_dagnja052022.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/88


Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,50 % al 1o marzo 2023 — Tassi di cambio dell'euro

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 78 del 2 marzo 2023 )

(2023/C 80/14)

Pagina di copertina e pagina 5, nel titolo:

anziché:

«… 2,50 % al 1o marzo 2023 …»

leggasi:

«… 3,00 % al 1o marzo 2023 …»