ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
27 febbraio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2023/C 70/01

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

1

2023/C 70/02

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

3

2023/C 70/03

Avviso all'attenzione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

5

2023/C 70/04

Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio

6

2023/C 70/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio

7

 

Commissione europea

2023/C 70/06

Tassi di cambio dell'euro — 24 febbraio 2023

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 70/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11040 — PGGM / DIF / EQT / SAUR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2023/C 70/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11014 — ABU DHABI PORTS COMPANY / NOATUM HOLDINGS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 70/09

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

13

2023/C 70/10

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

16

2023/C 70/11

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

21

2023/C 70/12

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2024 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2024 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/1


Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2023/C 70/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità designate nell'allegato I della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 30 novembre 2023 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico dell'elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006.


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 41.

(3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 20.


27.2.2023   

IT

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C 70/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2023/C 70/02)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/642/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX 1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/642/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, e del regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/419.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2012/642/PESC e nel regolamento (CE) n. 765/2006.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento nell'elenco.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 41.

(4)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(5)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 20.


27.2.2023   

IT

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C 70/5


Avviso all'attenzione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2023/C 70/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi designati nell'allegato V della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio (2), e nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi designati nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 debbano continuare ad applicarsi a tali persone giuridiche, entità o organismi.

Anteriormente al 30 novembre 2023 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC.


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 41.

(3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 20.


27.2.2023   

IT

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C 70/6


Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio

(2023/C 70/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio (2), del 24 febbraio 2023.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi ed entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 58.

(2)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 37.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


27.2.2023   

IT

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C 70/7


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio

(2023/C 70/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la posizione comune 2001/931/PESC (2), aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 2580/2001 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della posizione comune 2001/931/PESC, aggiornata dalla decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2580/2001, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella posizione comune 2001/931/PESC e nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono la posizione comune 2001/931/PESC e il regolamento (CE) n. 2580/2001.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna e/o da paesi terzi. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia alla responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o la responsabile della protezione dei dati del Consiglio.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(3)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 58.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(5)  GU L 61 del 27.2.2023, pag. 37.


Commissione europea

27.2.2023   

IT

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C 70/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 febbraio 2023

(2023/C 70/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0570

JPY

yen giapponesi

143,55

DKK

corone danesi

7,4438

GBP

sterline inglesi

0,88245

SEK

corone svedesi

11,0030

CHF

franchi svizzeri

0,9898

ISK

corone islandesi

152,70

NOK

corone norvegesi

10,9370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

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23,643

HUF

fiorini ungheresi

380,60

PLN

zloty polacchi

4,7205

RON

leu rumeni

4,9195

TRY

lire turche

19,9565

AUD

dollari australiani

1,5668

CAD

dollari canadesi

1,4374

HKD

dollari di Hong Kong

8,2959

NZD

dollari neozelandesi

1,7109

SGD

dollari di Singapore

1,4239

KRW

won sudcoreani

1 387,18

ZAR

rand sudafricani

19,5243

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3398

IDR

rupia indonesiana

16 098,17

MYR

ringgit malese

4,6883

PHP

peso filippino

58,045

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,921

BRL

real brasiliano

5,4633

MXN

peso messicano

19,5027

INR

rupia indiana

87,4845


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11040 — PGGM / DIF / EQT / SAUR)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 70/07)

1.   

In data 16 febbraio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PGGM Vermogensbeheer B.V. («PGGM», Paesi Bassi),

DIF Management B.V. («DIF», Paesi Bassi),

EQT Fund Management S.à r.l. («EFMS», Lussemburgo),

Saur S.A.S. e sue controllate («Saur Group», Francia).

PGGM, DIF e EQT acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Saur Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PGGM gestisce pensioni per conto di vari fondi pensionistici, dei datori di lavoro affiliati e dei rispettivi dipendenti;

DIF è una società di gestione di fondi specializzata negli investimenti infrastrutturali nei settori dell'energia (transizione), della produzione di energia rinnovabile e in altri settori delle infrastrutture economiche in Europa, America settentrionale e Australia;

EFMS è una società di gestione di fondi di investimento, tra cui i fondi EQT Infrastructure III e EQT Infrastructure IV, due fondi di investimento privati che fanno parte dei fondi di investimento del gruppo EQT;

Saur Group opera principalmente nella gestione delle acque e delle acque reflue, principalmente in Francia, e inoltre progetta e costruisce infrastrutture idriche e sistemi di trattamento delle acque per le industrie.

3.   

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11040 PGGM / DIF / EQT / SAUR

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11014 — ABU DHABI PORTS COMPANY / NOATUM HOLDINGS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 70/08)

1.   

In data 17 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Abu Dhabi Ports Company PJSC («ADP», EAU), controllata da Abu Dhabi Developmental Holding Company («ADQ», EAU);

Noatum Holdings S.L.U. («Noatum», Spagna).

ADP acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Noatum.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ADP è attiva nel settore del commercio, della logistica e dei trasporti. Gestisce dieci porti e terminali negli Emirati arabi uniti e impianti portuali in Egitto. ADP non è attualmente attiva nel SEE;

Noatum opera principalmente nelsettore della gestione delle merci e della logistica contrattuale; svolge servizi di rappresentanza commerciale e di agenzia portuale, servizi per navi ed equipaggi e servizi logistici specializzati e di messa a disposizione di terminali portuali.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11014 ABU DHABI PORTS COMPANY / NOATUM HOLDINGS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/13


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2023/C 70/09)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«POLLO Y CAPÓN DEL PRAT»

N. UE: PGI-ES-0095-AM01 – 20.9.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Pollo y Capón del Prat»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto tutelato dall'IGP «Pollo y Capón del Prat» è costituito da carni fresche di polli e capponi della razza Prat; i capponi si ottengono esclusivamente dalla castrazione chirurgica.

I polli e i capponi si distinguono per le zampe blu, la pelle di color bianco perlaceo, il petto allungato e la fine delicatezza delle carni, prive di grasso in eccesso.

Le uova da cova sono di color rosa, ben formate e con un peso minimo di 55 grammi.

I pulcini sono di color beige dorato e pesano almeno 32 grammi.

L'età minima di macellazione è di 77 giorni per i polli e di 182 giorni per i capponi.

L'indicazione geografica protetta tutela le carcasse fresche, refrigerate o congelate di categoria A, intere o tagliate.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'alimentazione somministrata agli animali ne soddisfa le esigenze nutrizionali in ogni fase dello sviluppo. A partire dal trentesimo giorno di vita l'alimentazione deve contenere almeno il 18 % di proteina grezza sulla materia allo stato naturale (sulla base di un tenore di umidità del 12 %).

Gli ingredienti minimi sono:

65 % di cereali

25 % semi oleosi e derivati.

Sono vietati: antiossidanti, emulsionanti, addensanti, agenti gelificanti e grassi animali a eccezione dei derivati del latte.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le aziende produttrici sono ubicate nella zona geografica delimitata dell'IGP.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

La trasformazione, comprese le operazioni di macellazione, sezionamento, classificazione dei tagli e congelamento prima della spedizione del «Pollo y Capón del Prat», non deve necessariamente avere luogo nella zona descritta al punto 4.

I tempi di trasporto tra l'azienda agricola e gli impianti di trasformazione (macelli e impianti di condizionamento) non devono superare le due ore e mezzo, per ridurre al minimo lo stress per gli animali e garantire la qualità del prodotto finale. Gli impianti di trasformazione devono garantire un'adeguata tracciabilità degli animali e delle carni tutelati dall'IGP.

Le carcasse tutelate dall'IGP si presentano in una delle forme seguenti:

tradizionale, eviscerata

pronta da cuocere

tagliata in quarti, a metà o in eventuali altre forme legalmente autorizzate (compresa la carne macinata).

La data di vendita raccomandata per le carni refrigerate ma non congelate è di sette giorni dopo la macellazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sull'etichetta devono figurare le parole «indicazione geografica protetta (IGP)» e il nome dell'IGP.

I prodotti destinati al consumo devono recare una numerazione approvata dal Consejo Regulador dell'IGP.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona tutelata da questa indicazione comprende i comuni di Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans e Santa Coloma de Cervelló.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra il prodotto tutelato dall'IGP e la zona delimitata si basa sulla reputazione dei polli e dei capponi della razza Prat prodotti in tale zona, e specificamente nel comune di El Prat de Llobregat, che è il principale centro di produzione dell'IGP. La razza utilizzata pertanto si identifica pienamente con il comune di El Prat de Llobregat, da cui prende il nome. Specularmente gli abitanti del comune devono il proprio soprannome alla razza di pollame, giacché sono chiamati familiarmente pota blava, ossia «zampe blu»; pota blava è infatti la denominazione popolare di questi animali, che hanno le zampe di color blu ardesia.

La caratteristica specifica di questa indicazione geografica protetta deriva dalla razza utilizzata, che è indissolubilmente legata alla zona dell'IGP. La razza Prata, l'unica tutelata dall'IGP, è autoctona nel distretto di Baix Llobregat, in cui si trova la zona di produzione dell'IGP. Si tratta di una delle razze di pollame più tipiche, assai apprezzata per le sue qualità in termini di produzione di uova di buona pezzatura e di colore rosa, e soprattutto per la fine delicatezza delle carni.

Questa razza si distingue per le sue origini oltre che per la sua costante presenza nelle aziende agricole del comune di El Prat, che hanno permesso di preservarla benché essa, prevalente nella prima metà del ventesimo secolo, abbia poi subito un declino, assieme alla pollicoltura tradizionale, con la comparsa di razze ibride. Grazie alla tenacia degli agricoltori e degli allevatori di El Prat, che hanno continuato ad allevare i polli e i capponi di questa razza e a commercializzarli insieme alle uova, la fama e la reputazione di questi animali si sono conservate. Il fatto che la pota blava sia diventata un simbolo della zona e sia indubbiamente la principale attrazione della Fira Avícola de la Raça Prat, che si è tenuta per la prima volta nel 1941 e dal 1975 è un evento annuale, ne dimostra la fama e l'importanza.

Per tale motivo al fine di proteggere e preservare tale produzione, nel 1987 è stata creata la generica denominazione di qualità Pollastre i Capó de la Raça Prat, successivamente inserita nel registro comunitario come IGP nel 1996. (Pollastre i capó significa «pollo e cappone» in catalano; a causa della specifica situazione linguistica della Catalogna, si può indicare questo prodotto in entrambe le lingue in uso nella zona geografica delimitata, ossia spagnolo e catalano.)

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Durante l'elaborazione della richiesta di modifica il disciplinare aggiornato può essere consultato al link http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-vigor/pliego-condiciones-igp-pollastre-capo-Prat_modificacion-menor-caratula-COM-1_es.pdf e, una volta approvata la richiesta, al link http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/en-vigor/


(1)  GU L 179 dell’19.6.2014, pag. 17.


27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/16


Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 70/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

(regolamento (UE) n. 1151/2012)

«Granada Mollar de Elche / Granada de Elche»

N. UE PDO-ES-01230-AM01 – 30.11.2022

IGP ( ) DOP (X)

1.   Nome del prodotto

«Granada Mollar de Elche / Granada de Elche»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Spagna

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Dirección General de Desarrollo Rural, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

La modifica è giustificata dalla necessità di sostituire il metodo attualmente utilizzato per determinare l'acidità, che pone alcune difficoltà in termini di misurazione sia in campo che in magazzino, generando tra l'altro valori alquanto variabili e, pertanto, inattendibili. La misurazione del pH è considerata un metodo alternativo, poiché il pH è un parametro comunemente usato per determinare la qualità fisico-chimica del succo di melagrana ed è correlato all'acidità. Inoltre, l'impiego di misuratori di pH portatili agevola la misurazione in campo e i valori ottenuti sono più affidabili. Nel corso delle ultime due campagne sono stati determinati i valori del pH e dell'acidità e si è potuto osservare che le due misurazioni erano allineate tra loro. Attualmente l'indice di maturazione viene calcolato sulla base dell'acidità, ma poiché questo parametro non è più utilizzato non è più possibile calcolare l'indice di maturazione, che pertanto dovrebbe essere eliminato dal disciplinare.

Si tratta di una modifica «ordinaria» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in quanto

non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

non altera il legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto i) o ii);

non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

non riguarda la zona geografica delimitata;

non comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

Tale modifica comporta una modifica del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Granada Mollar de Elche / Granada de Elche»

N. UE PDO-ES-01230-AM01 – 30.11.2022

IGP ( ) DOP (X)

1.   Nome

« Granada Mollar de Elche / Granada de Elche »

2.   Stato membro o Paese Terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto protetto dalla DOP «Granada Mollar de Elche / Granada de Elche» è il frutto della specie Punica granatum L., ottenuto dalla varietà Mollar, delle categorie «Extra» e I definite nella norma del Codex per la melagrana. Il prodotto protetto è caratterizzato dall'equilibrio tra l'acidità e gli zuccheri, dalla colorazione esterna tra il giallo crema e il rosso e dal profilo antocianico degli arilli che produce un colore da rosa intenso a rosso.

Il frutto maturo presenta le seguenti caratteristiche.

1.   Caratteristiche morfologiche

Forma del frutto: tondeggiante, suddivisa all'interno in più lobuli, nei quali si trovano i chicchi (arilli). Buccia da fine a media, liscia e brillante.

Colore: da crema a rosso vivo all'esterno. I semi sono coperti da una polpa succosa di colore variabile da rosa intenso a rosso.

2.   Caratteristiche fisico-chimiche

Gradi Brix: minimo 14o.

Acidità (pH): minima 3,30, massima 4,40.

3.   Caratteristiche organolettiche

La polpa del frutto è lievemente astringente e di gusto molto dolce. Il seme ha la particolarità di essere morbido.

I frutti devono presentare le seguenti caratteristiche:

a)

frutti interi, puliti e sani; sono esclusi i frutti in via di putrefazione o altrimenti deteriorati; di aspetto fresco, esenti da odori e/o sapori strani nonché da umidità esterna anomala;

b)

il calibro della «Granada Mollar de Elche / Granada de Elche» è determinato dal peso unitario di ciascun frutto: sono esclusi i frutti di peso inferiore a 125 grammi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il condizionamento e l'imballaggio devono avvenire nella zona geografica delimitata per evitare il deterioramento del prodotto dovuto a eccessive manipolazioni o al trasporto dei frutti senza il condizionamento adeguato.

Inoltre, adottare tali misure è importante per salvaguardare la forma caratteristica del frutto: la melagrana infatti conserva, nella zona opposta al peduncolo, i residui calicinali che le conferiscono la tipica forma a «corona», ossia chiusa e con il collo corto. Se il frutto non è correttamente manipolato, si possono provocare danni alla buccia e lacerazioni della corona. Onde evitare che un trasporto inadeguato e/o una manipolazione eccessiva danneggino il frutto con colpi, graffi, ammaccature ecc., alterando le caratteristiche della buccia, la qualità della polpa o lacerandone la «corona», l'imballaggio è effettuato nel luogo di origine.

Una volta raccolti, i frutti sono trasferiti agli impianti di condizionamento e di imballaggio. I frutti possono essere spazzolati con spazzole a setole morbide al fine di non lacerare la «corona». I frutti devono essere mantenuti a una temperatura compresa tra 4 e 8 °C.

Peraltro, il condizionamento e l'imballaggio nel luogo di origine garantiscono la tracciabilità della melagrana, poiché i recipienti in cui il prodotto è commercializzato recano le indicazioni obbligatorie della denominazione di origine protetta e l'origine del prodotto, grazie all'uso di un sistema unico di controllo fino alla spedizione del prodotto al consumatore finale. Sono ammessi due tipi di imballaggi: fino a un peso massimo di 5 kg e fino a un peso massimo di 10 kg.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Nelle iscrizioni, fasce o etichette identificative della «Granada Mollar de Elche» destinata al consumo figurerà un marchio di conformità, denominato controetichetta, identificato mediante un codice alfanumerico da apporre nell'impianto di condizionamento autorizzato, in modo tale da non poter essere riutilizzato e che consentirà di garantire la tracciabilità del prodotto. Le controetichette sono rilasciate dal Consejo Regulador a tutti gli operatori che rispettano il disciplinare, senza discriminazioni.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione agricola è situata nella parte sud-orientale della Comunità di Valencia, nella provincia di Alicante, e comprende i comuni delle zone di Bajo Vinalopó, Alacantí e Bajo Segura.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Climatologia

Per quanto riguarda le condizioni climatiche, nella parte meridionale della Comunità di Valencia le caratteristiche sono diverse da altre regioni del Mediterraneo spagnolo. In particolare vanno sottolineate le precipitazioni scarse, dell'ordine di 263 mm l'anno, e i livelli di irraggiamento elevati, dovuti alla modesta percentuale di giorni nuvolosi e alle rare nebbie, nonché un periodo particolarmente asciutto durante lo sviluppo dei frutti del melograno, da giugno a settembre. La maggior parte della zona geografica delimitata si trova nella zona climatica Bsh (secondo la classificazione di Köppen-Geiger), o steppa calda, e il resto nella zona Bsk, ossia la steppa fredda.

Caratteristiche pedologiche

La maggioranza delle parcelle destinate alla coltivazione di melograni nella zona di produzione è costituita da terreni con composizione franco-argillosa. Una delle caratteristiche di tali suoli è l'elevato livello di pH (8-9), di carbonati (circa il 45,76 %) e di calcare attivo (circa il 10 %), ampiamente superiori a quelli che si riscontrano in altre regioni e zone di produzione. Questi livelli di sali presenti nel terreno, così come quelli apportati dalle acque di irrigazione o dalla gestione dell'irrigazione (Intrigliolo et al., 2011), indicano una caratteristica di produzione della varietà Mollar.

Fattori umani

Pratiche colturali

La coltura del melograno in Spagna si concentra principalmente nella parte sud-orientale del paese. Secondo i dati dell'Anuario de Estadística Agraria, nel 2008 in Spagna erano stati piantati 2 387 ettari, di cui l'84,4 % concentrato nella provincia di Alicante, in pratica nelle regioni in cui si trova la zona protetta.

Tra le diverse varietà coltivate (mollar, valenciana e wonderful), fino a pochi anni fa nella zona è stata coltivata esclusivamente la varietà mollar. Questa varietà locale è stata ottenuta dalla selezione, che gli agricoltori della regione hanno praticato per decenni, delle piante che producevano i frutti di miglior qualità, più idonee alle condizioni climatiche e pedologiche della zona e che venivano moltiplicate tramite innesto o talea.

Come conseguenza di tanti anni di impianto, gli agricoltori della zona hanno messo a punto tecniche di coltura che ottimizzano i risultati finali. Pertanto ogni anno l'albero è oggetto di potatura di formazione e/o di manutenzione; di controllo (principalmente con mezzi meccanici) dei polloni e di diradamento manuale (in vari passaggi) dei frutti che si stanno sviluppando, al fine di ottenere frutti più resistenti ai parassiti, di colore più omogeneo e di grandezza più uniforme.

Molti anni di esperienza nella coltura della «Granada Mollar» hanno indotto i produttori a gestire in modo particolare l'irrigazione come tecnica per favorire il processo di allegagione o diminuire le spaccature.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Granada Mollar» coltivata nella zona protetta ha caratteristiche distinte rispetto alla stessa coltura in altre zone. Le condizioni ambientali influenzano le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del frutto nonché il momento della raccolta.

La data di maturazione commerciale della varietà Mollar è determinata da due fattori: il tenore di zuccheri (solidi solubili) del succo deve essere superiore a 14° Brix e il colore della buccia deve essere passato da verde a crema ed essere privo di sfumature verdastre. Nel corso della prima settimana di ottobre il prodotto è pronto per la commercializzazione nella zona delimitata: il primo taglio può essere effettuato una settimana prima o dopo, a seconda delle temperature massime diurne e notturne durante il periodo di cambiamento di colore. Questa data di raccolta precede quella delle regioni più settentrionali o situate ad altitudini superiori.

L'acidità del succo è compresa in un intervallo da 3,30 a 4,40 (espresso in valori di pH). L'equilibrio tra acidità e zuccheri conferisce al prodotto un sapore dolce caratteristico.

La colorazione esterna del frutto è caratterizzata da un tono tra crema e rosso e da un aspetto brillante. Il colore del succo è tipico del prodotto coltivato nella zona e si deve al profilo antocianico.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni ambientali (clima semi-arido con miti temperature invernali e precipitazioni scarse, soprattutto durante i mesi estivi) e i livelli di irraggiamento e di temperatura nelle fasi di sviluppo e di maturazione influenzano il colore esterno, il sapore e la composizione degli antociani della «Granada Mollar» coltivata nella zona.

La siccità tipica degli ultimi mesi precedenti l'inizio della campagna (da giugno a settembre), determina l'aumento di intensità del colore rosso del succo.

Le temperature massime registrate nella zona durante lo sviluppo del frutto (luglio-agosto), superiori a 30 °C senza raggiungere i 40 °C, fanno sì che l'acidità del frutto, dovuta agli acidi organici, sia compresa in un intervallo da 3,30 a 4,40 espresso in valori di pH. L'equilibrio tra acidità e zuccheri conferisce al prodotto un sapore dolce caratteristico.

Tali condizioni influenzano anche la fioritura e la data di raccolta, che ha luogo nella prima settimana di ottobre, ma varia di una settimana, prima o dopo, a seconda delle temperature massime diurne e notturne durante il periodo di cambiamento di colore.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Link al disciplinare di produzione: http://www.agricultura.gva.es/pc_granadamollarelche


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/21


Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 70/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

Comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria dell’ unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

n. UE: PGI-IT-0146-AM01 – 29.11.2022

1.   Nome del prodotto

«Ciliegia di Marostica»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Italia

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

Modifica 1

Descrizione: all’articolo 1 del disciplinare viene eliminata la frase «regolamento (CE) n. 510/2006 e indicati nel»

Motivazione: Con questa modifica viene eliminato un riferimento normativo superato.

La modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 2

Descrizione: all’articolo 3 del disciplinare, vengono eliminati i nomi dei comuni di Mason e Molvena, sostituiti con il comune di Colceresa.

Motivazione: La modifica è di natura amministrativa ed esclusivamente formale in quanto il comune di Colceresa è il risultato dell’unione del territorio dei Comuni di Mason e Molvena ed ha lasciato inalterati i confini amministrativi preesistenti.

La modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare e il punto 4 del documento unico. E’ da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 3

Descrizione: il testo e il titolo dell’articolo 4 del Disciplinare:

«Art. 4 - Prova di origine - Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. “Ciliegia di Marostica” sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall’organismo di controllo di cui all’art. 10, comma 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Il produttore o l’organismo associativo deve comunicare all’organismo di controllo la data indicativa d’inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.

Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all’organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all’organismo di controllo una denuncia finale.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA certificazio- ni, Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza). Tel. +39.0445.313070, Fax. +39.0445 313070, E-mail: csqua@csqa.it».

Sono stati così modificati:

Ogni fase del processo produttivo della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» viene monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da monte a valle della filiera di produzione).

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Motivazione: Il nuovo testo dell’articolo 4 definisce con maggiore dettaglio le operazioni atte a garantire l’origine del prodotto. Vengono eliminati, inoltre, alcuni riferimenti normativi superati. Inoltre, l’ultimo paragrafo dell’articolo 4 del disciplinare viene spostato e va a costituire il nuovo articolo7.

La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 4

Descrizione: l’elenco delle varietà utilizzabili, di cui all’Art. 5 - Metodo di ottenimento del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ascrivibili ai seguenti gruppi:

a)

precocissime «Sandra» e «Francese», quest’ultima ascrivibile alle varietà Bigarreau Moreau e Burlat;

b)

intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;

c)

tardive «Milanese», «Durone Rosso», (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

d)

«Sandra Tardiva»;

e)

le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».

Sono inoltre consentite le seguenti varietà: «Bella di Pistoia» (= «Durone Rosso»), «Black Star», «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», e «Folfer».

È così modificato:

«Art. 5 - Metodo di ottenimento del prodotto

La denominazione “Ciliegia di Marostica” designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ascrivibili ai seguenti gruppi:

a)

precocissime “Sandra” e “Francese”, quest’ultima ascrivibile alle varietà Bigarreau Moreau e Burlat;

b)

intermedie “Roana” e il durone precoce “Romana”;

c)

tardive “Milanese”, “Durone Rosso” (Ferrovia simile) e “Bella Italia”;

d)

“Sandra Tardiva”;

e)

le varietà “Van”, “Giorgia”, “Ferrovia”, “Durone Nero I”, “Durone Nero II” e “Mora di Cazzano”.

Sono inoltre consentite le seguenti varietà: “Bella di Pistoia” (= “Durone Rosso”), “Black Star”, “Early Bigi”, “Grace Star”, “Kordia”, “Lapins”, “Marostegana”, “Prime Giant”, “Regina”, “Folfer”, “Sweet Early”, “Sweet Heart”, “Frisco”, “Rocket”, “Vera”, “Nimba”, “Red Pacific”, “Early Lory”, “Adriana”, “Celeste”, “Sweet Aryana”, “Sweet Lorenz”, “Sweet Gabriel” e “Stella”».

Motivazione: L’elenco delle varietà viene integrato con alcune varietà che stanno suscitando l’interesse dei produttori di «Ciliegia di Marostica» IGP per la loro eccellente rispondenza alle caratteristiche qualitative della IGP e per il buon adattamento all’ambiente pedoclimatico della zona di produzione.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e il punto 3.2 del documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 5

Descrizione: all’articolo 5, dopo l’elenco delle varietà, al secondo capoverso, il testo:

«Le tecniche colturali ammesse sono le seguenti: per i nuovi impianti»:

è stato così modificato:

«Le tecniche colturali ammesse sono di seguito descritte.

1)   Per i nuovi impianti»:

Motivazione: la modifica è di carattere esclusivamente redazionale

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 6

Descrizione: all’articolo 5, dopo la frase È obbligatoria l’adozione di un piano di concimazione redatto da un tecnico specializzato; è stato inserito il seguente paragrafo:

«portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione e delle varietà sopra elencate»;

Motivazione: Con questa modifica viene precisato che i portainnesti da usare nei nuovi impianti di «Ciliegia di Marostica» IGP devono essere scelti in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione e delle varietà elencate nello stesso articolo.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 7

Descrizione: sempre all’articolo 5, il paragrafo

«b)

materiale vegetale: è ammesso l’impiego di astoni di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà di cui al precedente art. 2, innestati su soggetti derivati da Prunus avium, Prunus cerasus o Prunus mahaleb. È ammesso altresì l’innesto a dimora.

per tutti gli impianti»:

è stato così modificato.

«b)

materiale vegetale: è ammesso l’impiego di astoni di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà sopra elencate, innestati su soggetti derivati da Prunus avium, Prunus cerasus o Prunus mahaleb. È ammesso altresì l’innesto a dimora.

2)   Per tutti gli impianti»:

sostitituendo la frase di cui al precedente art. 2 con la frase sopra elencate e introducendo la numerazione 2)

Motivazione: la modifica è necessaria per correggere un refuso e aggiungere un elemento di carattere esclusivamente redazionale

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 8

Descrizione: viene introdotto il seguente articolo:

«Art. 7 - Struttura di controllo

Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

La struttura di controllo preposta alla verifica è CSQA Certificazioni s.r.l. con sede in Via S. Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) – I – Tel. +39 0445313011, Fax +39 0445313070, E-mail: csqa@csqa.it, PEC: csqa@legalmail.it».

Motivazione: Il nuovo articolo 7 costituisce la parziale riformulazione dell’ultimo paragrafo dell’articolo 4. Vengono aggiornati, inoltre, i recapiti della struttura di controllo incaricata di verificare la conformità del prodotto al disciplinare.

La modifica riguarda l’introduzione di un nuovo articolo 7 del disciplinare e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 9

Descrizione:l’articolo 7 - Etichettatura e confezionamento

La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi di taglia varia e comunque compresi tra 250 g e 10,0 kg.

I materiali devono essere atossici, nuovi e puliti preferibilmente di legno, plastica o cartone.

è cosi modificato:

«Art. 8 - Etichettatura e confezionamento

La “Ciliegia di Marostica” destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacità massima di 10 kg.

I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. Motivazione: L’articolo 7, a seguito dell’introduzione dell’articolo relativo alla struttura di controllo, viene rinumerato e diventa articolo 8».

Inoltre viene eliminata l’indicazione della capacità minima (250 grammi) e dei materiali di fabbricazione dei contenitori, per permettere maggiore flessibilità nell’uso dei medesimi e tenere conto dei progressi tecnologici dell’industria degli imballaggi.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare, ex 7, e il punto 3.6 del documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica 10

Descrizione: all’articolo 8 del disciplinare, ex 7, alla lettera c) viene aggiunta la parola lotto.

Motivazione: Viene previsto che, in alternativa alla data di confezionamento, possa essere indicato nell’imballaggio o in etichetta il lotto di confezionamento.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare, ex 7, e non il documento unico ed è da considerarsi modifica ordinaria in quanto non ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Allegati

1.

La decisione di approvazione della modifica ordinaria.

2.

Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata.

3.

Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

4.

La dichiarazione che la modifica ordinaria approvata soddisfa le prescrizioni del Regolamento (UE) 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso

DOCUMENTO UNICO

«CILIEGIA DI MAROSTICA»

n. UE: PGI-IT-0146-AM01 – 29.11.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione

«Ciliegia di Marostica»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ascrivibili ai seguenti gruppi:

precocissime «Sandra» e «Francese», quest’ultima ascrivibile alle varietà Bigarreau Moreau e Burlat;

intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;

tardive «Milanese», “Durone Rosso (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

«Sandra Tardiva»;

le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».

Sono inoltre consentite le seguenti varietà: «Bella di Pistoia» («Durone Rosso»), “Black Star, «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer», «Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba», «Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste», «Sweet Aryana», «Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e «Stella».

La «Ciliegia di Marostica» per il consumo fresco è caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che può variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varietà.

I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie.

La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco è pari a 23 mm.

I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria), possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

-

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Ciliegia di Marostica» devono avvenire nell’area geografica delimitata.

La raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide. Già in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualità e della conservabilità.

Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le 48 ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Ciliegia di Marostica» IGP destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacità massima di 10 kg.

I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità.

È ammessa una tolleranza di disomogeneità in termini di calibrazione e colore del 10 % in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.

È obbligatorio l’uso del simbolo dell’Unione.

All’esterno di ogni imballaggio deve essere inserito il seguente logo dell’indicazione geografica:

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende il territorio amministrativo di 8 comuni in provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano e Schiavon .

5.   Legame con la zona geografica

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» è da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la qualità delle ciliegie raccolte nell’areale di produzione.

Tale zona si estende a nord su un territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare.

I terreni sui quali è coltivato il ciliegio, derivando in buona parte da rocce basaltiche terziarie, è particolarmente fertile, povero di azoto ma ricco di potassio.

Questa origine, insieme alla giacitura declive ed esposizione a sud, favorisce l’assenza di ristagni e l’accumulo degli zuccheri.

Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica.

Le ciliegie sono cuoriformi, con calibro importante e colore dal rosso fuoco al rosso scuro; la polpa è medialmente succosa, dal sapore dolce molto gradevole.

Il legame della «Ciliegia di Marostica» è costituito dalla rinomanza storica del frutto, che risale al 1400 e pervenuta fino ai giorni nostri.

Nei documenti storici, la coltivazione del ciliegio sui colli di Marostica è segnalata fin dall’epoca romana e anche nelle epoche successive.

La fama della «Ciliegia di Marostica» sembra avere origini antiche ed essere legata alla vicenda storica della «partita a scacchi», che racconta la sfida a scacchi viventi tra due cavalieri per conquistare la mano di una giovane dama, figlia di Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», svoltasi nel 1454. Così fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del governatore. A ricordo del fausto evento, Taddeo Parisio ordinò che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.

Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l’elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica.

L’esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, risalente fin dal 1950, conferma la tradizionale vocazionalità di tale territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie», che ha inizio nel circondario della cittadina di Bassano e per via, piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.

Per la fama della «Ciliegia di Marostica» determinante risulta il savoir faire dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e declivi, nonché nella particolare attenzione posta durate la raccolta manuale delle ciliegie.

La costante, ininterrotta e sapiente coltivazione dei ciliegi sulle colline declivi e dal clima mite della provincia vicentina offre da secoli un frutto famoso per il colore, la succosità e la dolcezza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3343


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/28


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2024 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2024 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2023/C 70/12)

1.   

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che nel 2024 intendono:

a)

importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure

b)

produrre o importare nell'Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (2) prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all'Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord.

2.   

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

3.   

L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (3) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.

4.   

Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:

a)

produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,

b)

importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),

c)

importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,

d)

importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (5) nel caso a),

conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5.

Un’impresa che nel 2024 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.

6.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/) è tenuta a farlo entro il 22 maggio 2023.

7.

L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 22 maggio 2023 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

8.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, senza errori e pervenuti entro il 22 giugno 2023.

Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, per consentire di apportare le eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9.

La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2024, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10.

Un’impresa che nel 2024 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.

11.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.

12.

Prima di procedere, nel 2024, a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

(1)  GU L 286 dell’31.10.2009, pag. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

(4)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 dell’4.6.2008, pag. 1.).

(5)  Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).