|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2023/C 64/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10797 — PCG / PERSTORP) ( 1 ) |
|
|
2023/C 64/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) ( 1 ) |
|
|
2023/C 64/03 |
||
|
2023/C 64/04 |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2023/C 64/05 |
||
|
2023/C 64/06 |
Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali |
|
|
2023/C 64/07 |
||
|
2023/C 64/08 |
||
|
2023/C 64/09 |
||
|
2023/C 64/10 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2023/C 64/11 |
||
|
2023/C 64/12 |
||
|
|
Garante europeo della protezione dei dati |
|
|
2023/C 64/13 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2023/C 64/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2023/C 64/15 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10797 — PCG / PERSTORP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 64/01)
L'8 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10797. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 64/02)
Il 31 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10989. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco
(2023/C 64/03)
L'allegato B della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (1) è stato sostituito, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, di detta convenzione, dal testo allegato alla presente comunicazione.
ALLEGATO
«ALLEGATO B
|
|
Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
|
|
Prevenzione del riciclaggio di denaro |
|
|
1 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1) |
30 giugno 2017 (2) |
|
2 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73) |
30 giugno 2017 (2) |
|
|
modificata da: |
|
|
2-1 |
Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43) |
31 dicembre 2020 (4) |
|
|
integrata e attuata da: |
|
|
2-2 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1) |
1o dicembre 2017 (3) |
|
|
modificato da: |
|
|
2-2-1 |
Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1) |
31 marzo 2019 (4) |
|
2-2-2 |
Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4) |
31 marzo 2019 (4) |
|
2-2-3 |
Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1) |
31 dicembre 2019 (5) |
|
2-2-4 |
Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1) |
31 dicembre 2022 (7) |
|
2-2-5 |
Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1) |
31 dicembre 2023 (7) |
|
2-2-6 |
Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell'allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell'Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4) |
31 dicembre 2024 (8) |
|
2-3 |
Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4) |
31 dicembre 2020 (5) |
|
3 |
Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6) |
31 dicembre 2021 (5) |
|
4 |
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22) |
31 dicembre 2021 (5) |
|
|
Prevenzione della frode e della falsificazione |
|
|
5 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) |
|
|
|
modificato da: |
|
|
5-1 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1) |
|
|
6 |
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1) |
|
|
7 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1) |
|
|
|
modificato da: |
|
|
7-1 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5) |
|
|
8 |
Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) a e): Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39) |
31 dicembre 2022 (6) |
|
9 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1) |
30 giugno 2016 (1) |
|
10 |
Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18) |
31 dicembre 2021 (5) |
|
|
Legislazione in materia bancaria e finanziaria |
|
|
11 |
Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22) |
|
(1) Termine concordato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(2) Termine concordato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(3) Termine concordato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(4) Termine concordato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(5) Termine concordato dal comitato misto del 2019 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(6) Termine concordato dal comitato misto del 2020 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(7) Termine concordato dal comitato misto del 2021 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.
(8) Termine concordato dal comitato misto del 2022 a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco.»
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/7 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI* da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici
(2023/C 64/04)
Indice
|
1. |
Determinazione dell’origine di un operatore economico | 8 |
|
1.1. |
Elementi di prova che possono essere utilizzati per determinare se una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese | 8 |
|
1.2. |
Prove documentali che possono essere utilizzate per determinare l’«attività commerciale sostanziale» | 8 |
|
2. |
Determinazione dell’origine dei servizi | 9 |
|
3. |
Determinazione dell’origine dei beni | 9 |
|
3.1. |
Origine delle merci sulla base della nozione di merci interamente ottenute in un unico paese | 9 |
|
3.2. |
Origine delle merci cui contribuiscono due o più paesi e nozione di «ultima trasformazione sostanziale» | 10 |
|
3.2.1. |
Determinazione dell’origine dei prodotti inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU | 10 |
|
3.2.2. |
Determinazione dell’origine dei prodotti non inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU | 10 |
|
4. |
Obblighi per gli aggiudicatari | 11 |
|
4.1. |
Obblighi relativi al subappalto nell’esecuzione dell’appalto | 11 |
|
4.2. |
Obblighi relativi all’origine dei beni utilizzati nell’esecuzione dell’appalto | 12 |
|
4.3. |
Obblighi relativi alla fornitura di prove adeguate su richiesta | 12 |
|
4.4. |
Obblighi relativi al pagamento di una penale proporzionata | 13 |
|
5. |
Come e quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero applicare una misura IPI | 13 |
Il regolamento (UE) 2022/1031 («regolamento IPI») (1) fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. Il regolamento prevede inoltre la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI in relazione a tali misure o pratiche di paesi terzi per limitare l'accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi terzi alle procedure di appalto pubblico dell'Unione.
L'articolo 12 del regolamento IPI prevede che, entro sei mesi dal 29 agosto 2022, la Commissione emani orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici.
Il considerando 34 del regolamento IPI afferma che gli orientamenti dovrebbero fornire informazioni in particolare sulla nozione di origine delle persone fisiche e giuridiche, origine dei beni e dei servizi e obbligo supplementare, nonché sull'applicazione di tali disposizioni nell'ambito del regolamento. Gli orientamenti dovrebbero inoltre tenere conto delle esigenze specifiche di informazione delle PMI nell'applicazione che esse danno al regolamento, al fine di non sovraccaricarle.
1. Determinazione dell’origine di un operatore economico
Ai fini dell'applicazione del regolamento IPI, l'origine di un operatore economico deve essere determinata come segue.
Nel caso in cui l'operatore economico sia una persona fisica, la sua origine è il paese di cui la persona ha la cittadinanza o in cui gode del diritto di residenza permanente.
Nel caso in cui l'operatore economico sia una persona giuridica, la sua origine è il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata, a condizione che svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio di tale paese.
Il criterio dell'attività commerciale sostanziale ha la funzione di evitare la potenziale elusione delle misure IPI adottate a norma del regolamento IPI mediante la creazione, da parte di persone fisiche o giuridiche originarie di un paese soggetto a una misura IPI, di società fittizie o di comodo nel territorio di un paese diverso dal paese soggetto alla misura IPI.
1.1. Elementi di prova che possono essere utilizzati per determinare se una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese
Una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese se esercita nel territorio di tale paese un'attività commerciale che non costituisce una costruzione artificiosa creata principalmente a fini fiscali o allo scopo di eludere una misura IPI.
Per dimostrare di svolgere una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese, l'operatore economico può fare riferimento, tra l'altro, agli elementi seguenti:
|
— |
tipo di attività commerciale (ad esempio impianto di produzione, ufficio di rappresentanza, centro di ricerca e sviluppo ecc.); |
|
— |
volume/intensità/percentuale dell'attività commerciale nel paese in questione; |
|
— |
investimenti di capitale nel paese in questione; |
|
— |
numero di dipendenti nel paese in questione; |
|
— |
informazioni sulla sua clientela nel paese in questione; |
|
— |
durata dello stabilimento della società nel paese in questione; |
|
— |
indirizzo commerciale o postale nel paese in questione; |
|
— |
pagamento di tributi nel paese in questione. |
I suddetti elementi non esaustivi dovrebbero essere valutati nel loro insieme caso per caso. Ai fini di tale valutazione potrebbero essere presi in considerazione altri elementi, a seconda delle caratteristiche del caso in esame.
1.2. Prove documentali che possono essere utilizzate per determinare l’«attività commerciale sostanziale»
Tra gli esempi di prove documentali che possono essere richieste agli operatori economici, comprese le PMI, in caso di dubbio sul loro esercizio di una «attività commerciale sostanziale» nel territorio del paese in cui sono costituiti o altrimenti organizzati figurano i seguenti:
|
— |
documenti aziendali (vendite e altre operazioni): fatture, ricevute, contratti commerciali, lettere di credito, documenti di spedizione, piani aziendali, corrispondenza con fornitori/creditori e acquirenti ed elenco degli stessi, registri delle scorte acquistate e dei beni venduti, relazione sulla visita all'impresa ecc.; |
|
— |
informazioni finanziarie: conto sottoposto a revisione contabile, bilancio, estratto conto bancario, dichiarazioni dei redditi e valutazioni formulate da organismi competenti ecc.; e |
|
— |
informazioni sui dipendenti: registri dei contributi versati a regimi pensionistici o di assicurazione sanitaria, contratti di lavoro ecc. |
Gli elenchi di esempi di cui sopra non sono esaustivi. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere qualsiasi tipo di prova documentale che ritengano appropriata per determinare il paese in cui un operatore economico svolge la propria attività commerciale sostanziale.
2. Determinazione dell’origine dei servizi
Ai fini del regolamento IPI, l'origine di un servizio è determinata in base all'origine dell'operatore economico che lo presta. Gli orientamenti inerenti alla determinazione dell'origine dell'operatore economico sono quindi pertinenti anche per la determinazione dell'origine dei servizi.
3. Determinazione dell’origine dei beni
Ai fini del regolamento IPI, l'origine dei beni forniti nell'esecuzione di un appalto pubblico deve essere determinata sulla base delle regole di origine non preferenziali stabilite nel codice doganale dell'Unione («CDU») (2), come ulteriormente specificate dalle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione («regolamento delegato sul CDU») (3).
In sostanza, le regole di origine non preferenziali vengono utilizzate per determinare il paese di origine delle merci ai fini dell'applicazione del trattamento della nazione più favorita (ossia il trattamento tariffario standard dell'Unione), ma anche ai fini dell'attuazione di una serie di misure di politica commerciale quali dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia e restrizioni quantitative o contingenti tariffari. Sono inoltre utilizzate per le statistiche sul commercio, gli appalti pubblici e i marchi di origine. L'Unione applica il proprio insieme di regole di origine non preferenziali, che possono essere diverse da quelle di altri paesi terzi.
L'origine non preferenziale può essere diversa dall'origine preferenziale determinata nel contesto di un regime commerciale preferenziale per le merci, come il sistema di preferenze generalizzate dell'Unione o un accordo di libero scambio, che prevede un trattamento tariffario preferenziale. Occorre tenere presente che, anche se ai beni utilizzati nell'esecuzione di un appalto è stata accordata una preferenza tariffaria all'importazione nell'Unione e l'origine di tali beni è stata determinata sulla base delle regole di origine preferenziali applicabili agli scambi con il paese esportatore, l'origine di tali beni, nel contesto dell'applicazione delle misure IPI, dovrebbe comunque essere dichiarata all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in base a norme di origine non preferenziali. In tale contesto occorre osservare che il paese di origine non è necessariamente il paese da cui i beni sono stati spediti e/o forniti.
In via preliminare, è importante conoscere la corretta classificazione del bene finale nel «sistema armonizzato» (4) («SA»), in quanto a ciascun bene è collegata una specifica regola di origine in base alla sua classificazione nel SA.
Per determinare l'origine non preferenziale delle merci vengono utilizzate due nozioni fondamentali, ossia la nozione di merci «interamente ottenute in un unico paese» e quella di merci che hanno subito un'«ultima trasformazione sostanziale» in un paese.
3.1. Origine delle merci sulla base della nozione di merci interamente ottenute in un unico paese
A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del CDU, «[l]e merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio».
L'articolo 31 del regolamento delegato sul CDU contiene un elenco esaustivo di merci che si considerano interamente ottenute in un unico paese o territorio. L'elenco fa principalmente riferimento a prodotti ottenuti allo stato naturale e a prodotti derivati da prodotti interamente ottenuti in un unico paese o territorio. Pertanto anche ai fini del regolamento IPI tali prodotti possono essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio.
3.2. Origine delle merci cui contribuiscono due o più paesi e nozione di «ultima trasformazione sostanziale»
A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del CDU, «[l]e merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
La nozione di «ultima trasformazione sostanziale» implica che l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione.
Nella pratica, per valutare dove ha avuto luogo l'ultima trasformazione sostanziale è necessario ottenere dagli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto informazioni su tutti i materiali utilizzati. In particolare, occorre identificare i materiali utilizzati nell'ultimo paese di produzione che non sono originari di tale paese. Infatti, tali materiali non originari devono essere stati sostanzialmente trasformati o lavorati nell'ultimo paese per poter attribuire l'origine delle merci in questione al paese di produzione del prodotto finale.
In sostanza, il nuovo bene prodotto in un paese deve possedere caratteristiche e funzionalità distinte, che devono differire da quelle dei materiali utilizzati nella sua produzione, per poter attribuire l'origine del bene allo stesso paese in cui è stato prodotto.
Il criterio dell'«ultima trasformazione sostanziale» deve essere verificato con due modalità diverse, a seconda che il prodotto in esame sia incluso nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU (cfr. punto 3.2.1) oppure no (cfr. punto 3.2.2) (5).
3.2.1. Determinazione dell’origine dei prodotti inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU
Le regole di cui all'allegato 22-01 (comprese le note introduttive) si applicano solo alle merci specificamente elencate in tale allegato che rientrano in una voce ad almeno quattro cifre del SA.
Si considera che le merci di cui a tale allegato abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le regole primarie o residuali contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali regole. Ad esempio, tra le merci elencate nell'allegato 22-01 figurano determinati prodotti agricoli (ad esempio carni, caffè, cereali macinati), taluni prodotti chimici, prodotti tessili, indumenti e accessori di abbigliamento, calzature, nonché alcuni prodotti siderurgici, utensili metallici e macchinari, compresi macchinari elettrici. Di fatto l'elenco è piuttosto limitato e non copre l'intero spettro dei prodotti classificati nella nomenclatura combinata dell'Unione.
Le regole applicabili ai prodotti di cui all'allegato 22-01 sono elencate ed evidenziate nella tabella «Norme dell'elenco» (6). Qualora l'ultimo paese di produzione non possa essere determinato sulla base delle regole primarie specificamente elencate, esso deve essere determinato applicando le «regole residuali» stabilite all'inizio di ciascun capitolo.
3.2.2. Determinazione dell’origine dei prodotti non inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU
Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in rapporto alla nozione di «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del CDU.
Nel tentativo di rafforzare l'interpretazione armonizzata del principio di base dell'«ultima trasformazione sostanziale» per quanto riguarda le merci non elencate nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU, per tali prodotti sono stati elaborati orientamenti specifici giuridicamente non vincolanti. Anche gli orientamenti riguardanti tali prodotti sono elencati (ma non evidenziati) nella tabella «Norme dell'elenco» precedentemente menzionata.
Se la norma dell'elenco non è soddisfatta nell'ultimo paese di produzione, il paese di origine è determinato applicando le «regole residuali» stabilite all'inizio di ciascun capitolo.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nonché gli appaltatori, comprese le PMI, dovrebbero attenersi alle rispettive regole e tenere conto degli orientamenti relativi all'origine non preferenziale (cfr. gli orientamenti sulle regole di origine non preferenziali) (7).
In caso di dubbi sull'origine dei beni o al fine di garantire la certezza del diritto, gli appaltatori, in particolare le PMI che possono non disporre delle competenze necessarie, possono richiedere informazioni vincolanti in materia di origine. Per ulteriori informazioni si veda: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/binding-origin-information-2.
4. Obblighi per gli aggiudicatari
A norma dell'articolo 8 del regolamento IPI, nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di accordi quadro (i cosiddetti «call-off») soggetti alla misura IPI, gli aggiudicatori sono soggetti a una serie di obblighi riguardanti: i) il subappalto; ii) l'origine dei beni utilizzati nell'esecuzione dell'appalto; iii) la fornitura di prove adeguate in relazione al subappalto e all'origine dei beni, su richiesta; e iv) il pagamento di una penale proporzionata in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto e di origine.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono includere nella documentazione degli appalti pubblici cui si applica una misura IPI un riferimento a tali obblighi, in modo che gli operatori economici che partecipano alle pertinenti procedure, in particolare le PMI, siano pienamente consapevoli delle prescrizioni applicabili nel caso in cui si aggiudichino l'appalto.
4.1. Obblighi relativi al subappalto nell’esecuzione dell’appalto
Per «subappalto» si intende l'incarico, assegnato a terzi, per l'esecuzione parziale di un appalto; la nozione non comprende la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio.
Gli operatori economici cui è stato aggiudicato un appalto per la prestazione di servizi (compresi i lavori pubblici) sono tenuti a non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI.
Nel caso degli appalti pubblici di lavori, il semplice utilizzo di materiali, beni e componenti da incorporare in opere definitive o che ne formeranno parte integrante nell'ambito di un appalto di lavori non costituisce un subappalto e di conseguenza non deve essere incluso nel calcolo in relazione alla soglia del 50 %. Ad esempio, se l'appalto aggiudicato riguarda la costruzione di un ponte, il costo dei materiali utilizzati (quali acciaio, calcestruzzo, pietra, asfalto ecc.) non deve essere incluso nel calcolo del valore del contratto ai fini della soglia del 50 %.
Inoltre i beni acquistati dall'appaltatore e destinati a essere utilizzati nell'esecuzione dell'appalto (quali i macchinari usati dall'aggiudicatario di un appalto di forniture per testare e installare i beni forniti, le attrezzature utilizzate dall'aggiudicatario di un appalto di lavori per la costruzione di una strada, i computer usati dall'aggiudicatario di un appalto di servizi per redigere uno studio) non devono essere inclusi nel calcolo del valore del contratto ai fini della soglia del 50 %.
4.2. Obblighi relativi all’origine dei beni utilizzati nell’esecuzione dell’appalto
Per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, gli operatori cui è stato aggiudicato l'appalto sono tenuti a garantire che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto.
Pertanto oltre il 50 % dei beni utilizzati nell'esecuzione di appalti di fornitura di beni deve essere originario dell'Unione o di un paese terzo non soggetto alla misura IPI.
Tutti i beni da consegnare nell'ambito di un appalto di fornitura rientrano in tale soglia. Per «beni» si intendono i beni indicati nell'oggetto di una procedura di appalto pubblico e nei capitolati del pertinente contratto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti. Di conseguenza i materiali, i beni e i componenti da incorporare nei beni acquistati o che ne formeranno parte integrante non rientrano in tale soglia. Ad esempio, se l'appalto riguarda la consegna di dispositivi elettronici, i semiconduttori utilizzati nella produzione di tali dispositivi non saranno conteggiati ai fini della soglia del 50 % del valore del contratto, ma più del 50 % di tali dispositivi elettronici acquistati deve essere originario di un paese che non è soggetto alla misura IPI.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono richiedere le informazioni sull'origine dei beni utilizzati in qualsiasi momento dell'esecuzione di un appalto.
Su richiesta, l'aggiudicatario dell'appalto deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti. A tal fine, l'appaltatore dovrebbe rendere all'amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione, che può essere formulata come segue: «Si certifica che non più del 50 % dei beni forniti nell'esecuzione dell'appalto XXX sono originari del paese [X], soggetto alla misura IPI [XYZ] del [data: xx.yy.zz]».
Nell'ambito delle procedure di valutazione dei rischi e di controllo dell'attuazione dell'articolo 8 del regolamento IPI, la Commissione raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di invitare l'aggiudicatario a rendere una dichiarazione volontaria indicando la percentuale di beni o servizi originari di paesi soggetti a misure IPI rispetto al valore totale dell'appalto.
In linea di principio, tale dichiarazione volontaria dovrebbe essere resa prima del pagamento finale previsto dal contratto e può basarsi sui sistemi esistenti di controllo della catena di approvvigionamento e della tracciabilità di cui l'impresa si avvale nell'ambito della normale attività commerciale. Quando vengono rese tali dichiarazioni, il rischio di elusione può essere considerato inferiore a quello sussistente in assenza di tali informazioni.
4.3. Obblighi relativi alla fornitura di prove adeguate su richiesta
L'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, prove adeguate per dimostrare il rispetto della soglia relativa all'origine dei beni. A tale proposito, è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell'appalto è originario dell'Unione o di altri paesi terzi non soggetti alla misura IPI.
Nella pratica, nell'ambito di un appalto di fornitura di beni possono verificarsi due situazioni:
|
a) |
l’appaltatore può acquistare i beni finali utilizzati per l’esecuzione dell’appalto nell’Unione (o in un paese terzo) o in un paese soggetto alla misura IPI; oppure |
|
b) |
l’appaltatore può aver prodotto tali beni utilizzando componenti o ingredienti originari dell’Unione (o di un paese terzo) oppure di un paese soggetto alla misura IPI. |
Le regole di origine non preferenziali illustrate in precedenza si applicano allo stesso modo in entrambi i casi.
Nel primo caso, se i beni finali importati sono originari di un paese soggetto a una misura IPI, la loro quota rispetto al valore totale dell'appalto non può superare il 50 % del valore dell'appalto. Ciò significa che più del 50 % dei beni forniti nell'ambito dell'appalto deve essere originario dell'Unione o di paesi terzi (diversi dai paesi soggetti alla misura IPI). L'appaltatore può dimostrare il rispetto di tale soglia presentando le pertinenti fatture e/o dichiarazioni di accompagnamento dei fornitori esterni. Se nelle fatture è stata utilizzata una valuta estera, il valore deve essere convertito in euro sulla base del tasso di cambio vigente al momento dell'acquisto.
Nel secondo caso, l'appaltatore deve dimostrare che l'origine della maggior parte (più del 50 %) dei beni prodotti e forniti nell'ambito dell'appalto è stata attribuita all'Unione o a un paese terzo (diverso da un paese soggetto alla misura IPI). Benché i componenti originari di un paese soggetto alla misura IPI possano essere utilizzati, essi devono aver subito una trasformazione sostanziale nel processo di produzione in modo che l'origine del prodotto finale sia attribuita all'Unione o a un paese terzo (diverso da un paese soggetto alla misura IPI), in linea con le regole di origine non preferenziali illustrate in precedenza.
L'appaltatore deve fornire qualsiasi informazione, certificato, documento giustificativo o dichiarazione comprovante il rispetto della soglia relativa all'origine. Costituiscono prove i documenti attestanti che oltre il 50 % delle merci è originario dell'Unione o di un paese terzo non soggetto a una misura IPI. Tali prove possono inoltre contenere una descrizione dei processi di fabbricazione, compresi campioni, descrizioni o fotografie, che consenta di determinare l'origine dei beni forniti. Le prove possono consistere anche in una dichiarazione o in una prova di altro tipo resa da un fornitore di beni nell'Unione, se l'appaltatore ha acquistato i beni sul mercato dell'Unione.
Documenti pertinenti potrebbero essere anche le dichiarazioni o i certificati di origine eventualmente rilasciati dall'organismo competente del paese di origine dei beni dichiarato (ad esempio la camera di commercio). Tali dichiarazioni o certificati di origine non forniscono tuttavia informazioni sull'esattezza dell'origine dichiarata, dato che nei paesi terzi potrebbero vigere norme diverse per quanto riguarda la determinazione dell'origine dei beni. Questo tipo di certificati fornisce semplicemente un'indicazione del luogo di produzione o di provenienza dei beni e non deve dunque essere considerato una prova legittima, ma costituisce un elemento utile per la determinazione dell'origine, agevolando eventualmente gli ulteriori controlli in caso di dubbio.
4.4. Obblighi relativi al pagamento di una penale proporzionata
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce che l'appaltatore non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o se nutre ragionevoli dubbi circa l'affidabilità delle prove presentate dall'appaltatore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), può esigere il pagamento di una penale proporzionata compresa tra il 10 % e il 30 % del valore dell'appalto (in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d)). L'importo effettivo di tale penale dovrà essere stabilito caso per caso e può dipendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla quota di beni o servizi in relazione a cui sussistono ragionevoli dubbi.
5. Come e quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero applicare una misura IPI
Il regolamento IPI stabilisce all'articolo 6, paragrafo 4, che la misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3 (8). Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi.
Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al regolamento IPI, i pertinenti valori stimati degli appalti devono essere calcolati in conformità, rispettivamente, dell'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 16 della direttiva 2014/25/UE.
Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico contemplate che sono state avviate tra il momento dell'entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione.
Per i contratti quadro, le misure IPI saranno applicate una sola volta al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro. Le misure IPI non si applicano ai contratti basati su un accordo quadro (nella cosiddetta fase di call-off).
Il regolamento IPI dispone all'articolo 13, paragrafo 2, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunichino alla Commissione, mediante la banca dati Tenders Electronic Daily (TED), l'applicazione delle misure IPI nell'ambito delle informazioni sulle aggiudicazioni degli appalti. La relazione conterrà, per ciascuna procedura pertinente, informazioni sull'applicazione delle misure IPI, il numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti alla misura IPI pertinente, il numero di offerte per le quali sono state applicate l'esclusione dell'offerta o l'adeguamento dei punteggi e l'applicazione di specifiche deroghe alla misura IPI.
Nella banca dati TED vi saranno campi specifici che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno compilare.
Nella fase di valutazione dei criteri di aggiudicazione (più precisamente al momento del calcolo del punteggio finale) dovrebbe essere applicata una misura IPI sotto forma di adeguamento del punteggio.
Nella fase di valutazione dei criteri di selezione dovrebbe essere applicata una misura IPI sotto forma di esclusione.
(1) Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(4) https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/harmonised-system-0.
(5) Cfr. anche gli orientamenti sulle regole di origine non preferenziali: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/Guidance%20on%20non-preferential%20rules%20of%20origin.pdf.
(6) https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_it.
(7) https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/Guidance%20on%20non-preferential%20rules%20of%20origin.pdf.
(8) In particolare a) la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo e b) la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/15 |
DECISIONE (UE) DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2023
relativa alla nomina di un supplente del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia
(2023/C 64/05)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare gli articoli 23 e 24,
visto gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisioni del 20 settembre 2022 (2) e del 25 ottobre 2022 (3), il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2022 al 24 settembre 2024. |
|
(2) |
Il governo italiano ha presentato una candidatura per un seggio resosi vacante, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo che si conclude il 24 settembre 2024:
|
I. |
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
|
Articolo 2
Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 393 del 13.10.2022, pag. 5).
(3) Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2022, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per Danimarca, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta e Portogallo (GU C 481 del 19.12.2022, pag. 1).
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/17 |
Conclusioni del Consiglio
sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
(2023/C 64/06)
Il Consiglio dell’Unione europea,
1.
SOTTOLINEA l’importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l’equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, sia a livello dell’UE che a livello mondiale;
2.
APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;
3.
ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti e i nuovi impegni assunti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta»;
4.
ACCOGLIE CON FAVORE l’aggiornamento del criterio 1.1 sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e gli impegni assunti dalle giurisdizioni che hanno avviato un dialogo con il gruppo «Codice di condotta» nel quadro di tale aggiornamento; SI RAMMARICA che alcune giurisdizioni non abbiano assunto un impegno nei confronti del gruppo entro il termine stabilito, il che ha portato alla loro inclusione nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, o siano state declassate dal forum globale in relazione alla loro valutazione sullo scambio di informazioni su richiesta;
5.
DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e che una serie di giurisdizioni non abbia rispettato i suoi impegni nei confronti del gruppo «Codice di condotta» per quanto riguarda i requisiti di sostanza economica di cui al criterio 2.2 o la riforma dei regimi fiscali dannosi di cui al criterio 2.1; INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;
6.
APPROVA la valutazione effettuata dal gruppo «Codice di condotta» del regime modificato delle holding internazionali della Federazione russa rispetto ai criteri tecnici del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese nel contesto della lista UE, in particolare la valutazione del trattamento dei redditi da proprietà intellettuale e le disposizioni in materia di grandfathering, e RITIENE che la Federazione russa non abbia rispettato l’impegno di modificare il suo regime fiscale preferenziale dannoso e debba pertanto essere inclusa nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; SOTTOLINEA che l’aggressione militare non provocata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che il Consiglio europeo ha condannato con fermezza in più occasioni (1), impedisce al gruppo «Codice di condotta» di mantenere un dialogo con le autorità russe;
7.
DEPLORA che la Turchia non abbia compiuto alcun progresso con uno Stato membro per quanto riguarda l’effettivo scambio automatico di informazioni; RIBADISCE il suo invito alla Turchia ad avviare le relazioni in sospeso ai fini dello scambio automatico di informazioni con uno Stato membro e ad assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021, del 5 ottobre 2021, del 24 febbraio 2022 e del 4 ottobre 2022; RIBADISCE che l’effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;
8.
APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 5922/23;
9.
APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I;
10.
APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione delle norme di buona governance fiscale.
(1) Docc. EUCO 18/22, EUCO 1/22, 21/22, 31/22. 34/22 e ST 9873/22.
ALLEGATO I
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (standard minimi in materia di BEPS) né ad affrontare queste problematiche.
2. Anguilla
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, Anguilla favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.
Anguilla è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta (criterio 1.2).
3. Bahamas
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Bahamas favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.
4. Isole Vergini britanniche
Le Isole Vergini britanniche non sono state valutate come almeno «ampiamente conformi» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta.
5. Costa Rica
Il Costa Rica dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.
Il Costa Rica si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni (criterio 1.1), in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.
6. Figi
Figi non è membro del forum globale, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (società di esportazione, incentivi alla tecnologia per la comunicazione dei redditi, aliquota d'imposta agevolata per le sedi regionali o globali), non è divenuta membro del quadro inclusivo né ha attuato gli standard minimi in materia di BEPS e non ha ancora risolto queste problematiche.
7. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
8. Isole Marshall
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.
9. Palau
Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.
10. Panama
Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto queste problematiche.
Panama si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo.
11. Federazione russa
La Federazione russa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (holding internazionali) e non ha risolto questa problematica.
12. Samoa
Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.
13. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sullo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (zone franche) e non ha ancora risolto queste problematiche.
Trinidad e Tobago si è impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo per quanto riguarda l'attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo.
Trinidad e Tobago si è inoltre impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni (criterio 1.1), in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.
14. Isole Turks e Caicos
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Isole Turks e Caicos favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.
15. Isole Vergini degli Stati Uniti
Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale), non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
16. Vanuatu
Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.
Vanuatu è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.
ALLEGATO II
Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale
1. Trasparenza
1.1. Scambio automatico di informazioni
La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022.
Turchia
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del forum globale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, in modo da ottenere la classificazione come almeno «in atto, ma da migliorare» sui requisiti fondamentali 1 e 2 nella relazione di revisione inter pares del forum globale dell'autunno 2024.
Aruba, Belize, Curaçao e Israele
1.2. Adesione al forum globale e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta
Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:
Botswana, Dominica e Seychelles
2. Equa imposizione
2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi
Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso entro la fine del 2022, che ha dovuto far fronte a vincoli di riforma costituzionale e che ha dimostrato progressi tangibili nel 2022, è stato concesso fino al 31 marzo 2023 per adeguare la propria legislazione per quanto riguarda le norme antiabuso e i requisiti di sostanza economica. La seguente giurisdizione si è impegnata ad applicare la legislazione modificata a decorrere dal 1o gennaio 2023:
Qatar
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro la fine del 2022 e che hanno dimostrato progressi tangibili in merito a tali riforme nel 2022, è stato concesso fino alla fine del 2023 per adeguare la propria legislazione per quanto riguarda il trattamento delle plusvalenze:
Hong Kong e Malaysia
Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire un regime fiscale preferenziale nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2022, è stato concesso fino alla fine dell'aprile 2023 per adeguare la propria legislazione:
Giordania (zona economica speciale di Aqaba)
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2023:
Albania (incentivi all'industria), Armenia (zone economiche franche e progetti nel campo della tecnologia dell'informazione) ed Eswatini (zona economica speciale)
3. Prevenzione dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili
3.2. Attuazione dello standard minimo della CbCR (azione 13 BEPS)
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo standard minimo della CbCR dando seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell'autunno del 2023 sull'azione 13 del quadro inclusivo, e/o attivando relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell'UE entro il termine concordato:
Belize, Israele, Montserrat, Thailandia, Vietnam
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/23 |
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/380 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
(2023/C 64/07)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2013/184/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/380 del Consiglio (2), e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone, delle entità e degli organismi in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).
Entro il 14 marzo 2023 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
(2) GU L 51 I del 20.2.2023, pag. 27.
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/24 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
(2023/C 64/08)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/184/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/380 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/184/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/380 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 del Consiglio.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2013/184/PESC e nel regolamento (UE) n. 401/2013.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento nell'elenco.
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano persone fisiche (gli interessati) e impongono il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di azione legale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni ONU o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa su una o più delle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
— |
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
|
— |
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire la copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
(3) GU L 51 I del 20.2.2023, pag. 27.
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/26 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/381 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/379 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
(2023/C 64/09)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/381 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/379 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone ed entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC e al regolamento (UE) n. 359/2011.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 14 marzo 2023 le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
|
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.
(2) GU L 51 I del 20.2.2023, pag. 36.
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/27 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
(2023/C 64/10)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/381 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 359/2011 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/379 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea - Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/381, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/379.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
— |
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
|
— |
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.
(3) GU L 51 I del 20.2.2023, pag. 36.
Commissione europea
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/29 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 febbraio 2023
(2023/C 64/11)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0674 |
|
JPY |
yen giapponesi |
143,09 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4461 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88738 |
|
SEK |
corone svedesi |
11,0620 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
0,9861 |
|
ISK |
corone islandesi |
154,70 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,9683 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
23,693 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
382,83 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,7435 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9180 |
|
TRY |
lire turche |
20,1379 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5456 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4367 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3623 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7087 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4259 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 384,38 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
19,3471 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3191 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 178,69 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7291 |
|
PHP |
peso filippino |
58,675 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
36,708 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,5162 |
|
MXN |
peso messicano |
19,6555 |
|
INR |
rupia indiana |
88,3060 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2022,
che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Svezia
(2023/C 64/12)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (2). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione (3), la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato all’articolo 1 e negli allegati di tale decisione. |
|
(3) |
Gli Stati membri hanno stabilito e notificato i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito per impianto utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (4), a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (5). |
|
(4) |
All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione (6) è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima. |
|
(5) |
La Cechia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 6 luglio 2022. L’impianto CZ-127 era stato registrato nella tabella nazionale di assegnazione iniziale con un numero di identificazione errato del conto del registro. Il numero definitivo corretto sostituisce il numero di identificazione CZ-126. |
|
(6) |
La Danimarca ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 2 dicembre 2022. Sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore degli impianti DK-265, DK-305 e DK-375. |
|
(7) |
La Germania ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 29 novembre 2022. Per gli impianti DE-43 e DE-2495 sono stati comunicati adeguamenti dei flussi di calore scambiati con una rete di calore, il che ha comportato una correzione dei fattori per il calore proveniente da impianti esclusi dall’EU ETS e lo spostamento dell’assegnazione gratuita tra i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto DE-43. Per quanto riguarda l’impianto DE-235, una correzione riguardante l’acetilene ha portato alla correzione dei livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo. Sono stati individuati e corretti errori nel calcolo del livello storico di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore degli impianti DE-892, DE-941, DE-203778, DE-203812 e DE-206021. Per quanto riguarda l’impianto DE-205609, dopo il rilevamento di errori nella misurazione del gas naturale sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Lo status dell’impianto DE-4111 è stato corretto in impianto di produzione di elettricità. Un esportatore di calore non fa più parte dell’EU ETS, il che comporta una diminuzione dell’assegnazione all’impianto DE-4170. Sono stati corretti errori relativi al consumo di energia elettrica e al fattore di scambio dell’energia elettrica per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di ossido di etilene/glicoli etilenici dell’impianto DE-202606. L’origine del calore misurabile importato nell’impianto DE-1439 è stata corretta da impianto incluso nell’EU ETS a impianto non incluso nell’EU ETS. Una parte del calore esportato dall’impianto DE-1439 è stata individuata e corretta in rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, portando alla creazione di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore interessato dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per l’impianto DE-205540, l’inclusione del calore di scarto non comunicato ha portato a un aumento del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e a una diminuzione del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile. A seguito di un procedimento giudiziario, l’impianto DE-204581 è suddiviso negli impianti DE-204581 e DE-493. L’impianto DE-204581 non rientra nell’EU ETS in quanto non svolge attività che generano emissioni di gas a effetto serra. L’impianto DE-493 rientra nell’EU ETS per la produzione e l’esportazione di calore misurabile destinato a diversi utenti, compreso l’impianto DE-204581. |
|
(8) |
L’Irlanda ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 24 maggio 2022. Lo status dell’impianto IE-130 è stato corretto in impianto che non produce elettricità. |
|
(9) |
La Spagna ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 2 dicembre 2022. Per quanto riguarda l’impianto ES-158, è stata corretta la data di avvio del funzionamento del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calce dolomitica sinterizzata. Misurazioni errate dei flussi di calore misurabile hanno portato a sovrastimare il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto ES-890. Le misurazioni corrette fissano un nuovo livello storico di attività. Per quanto riguarda gli impianti ES-932 e ES-201855, sono stati individuati e corretti errori nel calcolo del livello storico di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. Il calore esportato verso un impianto non incluso nell’ETS era stato erroneamente attribuito al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di ammoniaca, mentre avrebbe dovuto essere attribuito al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto ES-201855. La correzione relativa al calore esportato comporta anche adeguamenti delle emissioni di tale sottoimpianto e del fattore di intercambiabilità combustibile/energia elettrica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di ammoniaca. In seguito alla correzione di un codice PRODCOM, lo stato dell’impianto ES-202877 è stato modificato in impianto non interessato dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
|
(10) |
La Francia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o dicembre 2022. Sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto FR-1020. Per quanto riguarda l’impianto FR-182, le correzioni del bilancio termico e dello stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di una parte della produzione hanno causato un aumento dei livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore interessato dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e una diminuzione dei livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non interessato da tale rilocalizzazione. Per l’impianto FR-1163 le correzioni hanno comportato una riduzione del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di lana minerale e l’aggiunta di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile interessato dalla rilocalizzazione delle emissioni. |
|
(11) |
L’Italia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettere dell’11 luglio, del 22 novembre e del 2 dicembre 2022. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto di cristallo flottato dell’impianto IT-493. È stato corretto il collegamento tecnico con l’impianto IT-654, con conseguente modifica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore in sottoimpianto di teleriscaldamento. L’impianto IT-217620 è reintrodotto nell’assegnazione gratuita del sistema di scambio di quote di emissioni con un numero di identificazione del registro corretto. Per quanto riguarda l’impianto IT-457, le correzioni dei dati sul calore misurabile hanno portato a una diminuzione del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e a un aumento del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile. |
|
(12) |
L’Ungheria ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o dicembre 2022. Il calore esotermico derivante dal processo di neutralizzazione è stato incluso nel livello di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto HU-153. |
|
(13) |
La Lettonia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o dicembre 2022. Le correzioni del bilancio termico hanno portato a un aumento del livello storico di attività del sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto LV-206234. |
|
(14) |
I Paesi Bassi hanno comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettere dell’8 marzo, 23 marzo, 16 giugno, 14 ottobre e 24 ottobre 2022. Una fonte di calore è stata erroneamente considerata come ammissibile nell’ambito del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto NL-366. Inoltre il calore non comunicato è stato immesso nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di idrogeno dell’impianto NL-366. Entrambi gli errori sono stati corretti. Per l’impianto NL-54 è stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore interessato dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto con emissioni di processo dell’impianto NL-110. Sono stati corretti errori nel consumo di energia elettrica e nel fattore di scambio di energia elettrica per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di stirene dell’impianto NL-205924. Per l’impianto NL-205924 sono stati corretti anche il bilancio dei gas di scarico e il bilancio del calore. Sono state corrette le incongruenze nei limiti e nei calcoli relativi al sottoimpianto con emissioni di processo dell’impianto NL-205926. |
|
(15) |
La Romania ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 14 novembre 2022. Le correzioni del bilancio di calore hanno portato a una diminuzione del livello storico di attività del sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto RO-207234. |
|
(16) |
La Svezia ha comunicato le correzioni apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o dicembre 2022. Per l’impianto SE-471 è stato ridotto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di carta fine non patinata. I dati precedenti comprendevano prodotti invenduti che venivano reintrodotti nel processo. Questa parte è stata detratta dal livello storico di attività. È stato ridotto il livello storico di attività dei sottoimpianti oggetto di parametri di riferimento di cartone patinato e non patinato dell’impianto SE-475. I dati precedenti comprendevano prodotti invenduti che venivano reintrodotti nel processo. Questa parte è stata detratta dal livello storico di attività. |
|
(17) |
Le tabelle nazionali di assegnazione notificate sono conformi alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione e alla decisione (UE) 2021/355 della Commissione, |
DECIDE:
Articolo unico
Si ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea le tabelle nazionali di assegnazione corrette di Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Svezia, con i quantitativi annui definitivi per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025, indicati nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il il 21 dicembre 2022
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3.
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(3) Decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025.
ALLEGATO I
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Cechia
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
CZ000000000000127 |
127 |
Elektrárny Prunéřov |
ČEZ, a.s. |
13 089 |
12 753 |
12 416 |
12 080 |
11 744 |
62 082 |
|
CZ000000000000126 |
126 |
Elektrárny Prunéřov |
ČEZ, a.s. |
|
|
|
|
|
0 |
|
TOTALE |
13 089 |
12 753 |
12 416 |
12 080 |
11 744 |
62 082 |
ALLEGATO II
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Danimarca
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
DK000000000000375 |
375 |
Siri feltet omfattende anlæg på Siri platformen |
INEOS E&P A/S |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
107 575 |
|
DK000000000000305 |
305 |
Brødrene Hartmann A/S |
Brødrene Hartmann A/S |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
33 295 |
|
DK000000000000265 |
265 |
Dansk Salt A/S |
Dansk Salt A/S |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
256 290 |
|
TOTALE |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
397 160 |
ALLEGATO III
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Germania
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
DE000000000000043 |
43 |
Glocke |
Salzgitter Flachstahl GmbH |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
30 220 435 |
|
DE000000000000235 |
235 |
Wanne7 mit Feedern und Kühlbahnen |
SP Spezialglas Piesau GmbH |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
81 325 |
|
DE000000000000493 |
493 |
Essity Mannheim, HKW |
Essity Operations Mannheim GmbH |
124 800 |
121 593 |
118 386 |
115 180 |
111 973 |
591 932 |
|
DE000000000000892 |
892 |
Kesselhaus (K2 + K5) |
MVV Industriepark Gersthofen GmbH |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
9 510 |
|
DE000000000000941 |
941 |
Kraftwerk Grenzach-Wyhlen |
DSM Nutritional Products GmbH |
35 837 |
34 917 |
33 995 |
33 075 |
32 154 |
169 978 |
|
DE000000000001439 |
1439 |
Heiz- und Wärmezentrale |
Speira GmbH - Werk Grevenbroich |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
52 955 |
|
DE000000000002495 |
2495 |
Warmbreitbandwalzwerk |
Salzgitter Flachstahl GmbH |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
1 300 525 |
|
DE000000000004111 |
4111 |
DMK Deutsches Milchkontor GmbH Werk Edewecht |
DMK Deutsches Milchkontor GmbH |
15 467 |
15 070 |
14 672 |
14 275 |
13 878 |
73 362 |
|
DE000000000004170 |
4170 |
Papierfabrik Papiermaschine 1, Strichaufträge mit Luft- und IR-Trockner |
Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
141 945 |
|
DE000000000202606 |
202606 |
Ethylenoxid-Anlage |
Sasol Germany GmbH |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
293 795 |
|
DE000000000203778 |
203778 |
AEG |
Inovyn Deutschland GmbH |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
235 105 |
|
DE000000000203812 |
203812 |
VC |
INOVYN Deutschland GmbH |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
204 400 |
|
DE000000000204581 |
204581 |
Essity Mannheim, Zellstofffabrik |
Essity Operations Mannheim GmbH |
|
|
|
|
|
0 |
|
DE000000000205540 |
205540 |
Kaltwalzwerk Dillenburg |
Outokumpu Nirosta GmbH |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
106 690 |
|
DE000000000205609 |
205609 |
Anlage zur Herstellung von Stärkeprodukten |
Ingredion Germany GmbH |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
75 075 |
|
DE000000000206021 |
206021 |
Produktionskomplex (Ziegler, TAM, NFA) |
Sasol Germany GmbH |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
735 530 |
|
TOTALE |
6 867 562 |
6 863 038 |
6 858 511 |
6 853 988 |
6 849 463 |
34 292 562 |
ALLEGATO IV
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Irlanda
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
IE000000000000130 |
130 |
DuPont Nutrition Ireland |
Dupont Nutrition Manufacturing Ireland Limited |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
104 880 |
|
TOTALE |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
104 880 |
ALLEGATO V
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Spagna
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
ES000000000000158 |
158 |
DOLOMIAS DE ARAGÓN S.L. |
DOLOMIAS DE ARAGÓN S.L. |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
101 425 |
|
ES000000000000890 |
890 |
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. |
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. |
9 572 |
9 326 |
9 080 |
8 834 |
8 588 |
45 400 |
|
ES000000000000932 |
932 |
CARGILL S.L.U. MARTORELL FABRICA |
CARGILL S.L.U. |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
238 370 |
|
ES000000000202877 |
202877 |
PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E. |
PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E. |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
21 325 |
|
ES000000000201855 |
201855 |
Fertiberia - Fábrica de Palos |
FERTIBERIA, S.A. |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
2 789 605 |
|
TOTALE |
639 717 |
639 471 |
639 225 |
638 979 |
638 733 |
3 196 125 |
ALLEGATO VI
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Francia
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
FR000000000000182 |
182 |
ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE |
ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
21 390 |
|
FR000000000001020 |
1020 |
BONILAIT PROTÉINES |
BONILAIT PROTÉINES |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
37 960 |
|
FR000000000001163 |
1163 |
KNAUF INSULATION LANNEMEZAN |
KNAUF INSULATION LANNEMEZAN |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
112 025 |
|
TOTALE |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
171 375 |
ALLEGATO VII
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Italia
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
IT000000000000457 |
457 |
Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Sora |
Burgo Group S.p.A. |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
438 395 |
|
IT000000000000493 |
493 |
Pilkington Italia S.p.A. |
Pilkington Italia S.p.A. |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
456 375 |
|
IT000000000000654 |
654 |
CENTRALE TERMOELETTRICA DI CASSANO D’ADDA |
A2A gencogas S.p.A. |
877 |
854 |
832 |
809 |
787 |
4 159 |
|
IT000000000217620 |
217620 |
Sterilgarda Alimenti S.p.A. |
Sterilgarda Alimenti S.p.A. |
0 |
3 316 |
3 316 |
3 316 |
3 316 |
13 264 |
|
TOTALE |
179 831 |
183 124 |
183 102 |
183 079 |
183 057 |
912 193 |
ALLEGATO VIII
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Ungheria
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
HU000000000000153 |
153 |
Nitrogénművek Zrt. |
Nitrogénművek Zrt. |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
4 126 760 |
|
TOTALE |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
4 126 760 |
ALLEGATO IX
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Lettonia
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
LV000000000206234 |
206234 |
Biokoģenerācijas stacija |
SIA «SIA Gren Latvija» |
6 856 |
6 679 |
6 503 |
6 327 |
6 151 |
32 516 |
|
TOTALE |
6 856 |
6 679 |
6 503 |
6 327 |
6 151 |
32 516 |
ALLEGATO X
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Paesi Bassi
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
NL000000000000366 |
366 |
Nyrstar Budel B.V. |
Nyrstar Budel B.V. |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
495 060 |
|
NL000000000000054 |
54 |
FarmFrites B.V. Oudenhoorn |
FarmFrites B.V. Oudenhoorn |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
111 870 |
|
NL000000000000110 |
110 |
Emerald Kalama Chemical B.V. |
Emerald Kalama Chemical B.V. |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
253 205 |
|
NL000000000205926 |
205926 |
Lyondell Chemie Nederland B.V. - Botlek locatie |
Lyondell Chemie Nederland B.V. |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
2 041 050 |
|
NL000000000205924 |
205924 |
Lyondell Chemie Nederland B.V. - Maasvlakte locatie |
LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F. |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
1 970 470 |
|
TOTALE |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
4 871 655 |
ALLEGATO XI
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Romania
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
RO000000000207234 |
207234 |
SC BIOENERGY SUCEAVA SA |
SC BIOENERGY SUCEAVA SA |
8 981 |
8 750 |
8 519 |
8 288 |
8 058 |
42 596 |
|
TOTALE |
8 981 |
8 750 |
8 519 |
8 288 |
8 058 |
42 596 |
ALLEGATO XII
Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
Stato membro: Svezia
|
Codice identificativo dell’impianto |
Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) |
Nome dell’impianto |
Nome del gestore |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare per impianto |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
SE000000000000471 |
471 |
Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill |
Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
684 155 |
|
SE000000000000475 |
475 |
Stora Enso Skoghalls bruk |
Stora Enso AB |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
760 045 |
|
TOTALE |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
1 444 200 |
Garante europeo della protezione dei dati
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/46 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativamente alle proposte di direttive sulle norme riguardanti gli organismi di parità nel settore della parità di trattamento
(2023/C 64/13)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi di parità nel settore della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale, della parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l’articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l’articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (1) nonché una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l’articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (2).
L’obiettivo delle proposte è di fissare requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità intesi a migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento.
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea dell’8 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’EUDPR (3).
Il GEPD accoglie con favore tali obiettivi osservando che le relazioni fornite dagli organismi per la parità ai sensi dell’articolo 15 non dovrebbero contenere dati personali e che la cooperazione di cui all’articolo 12 nonché il monitoraggio di cui all’articolo 16 non dovrebbero comportare il trattamento di dati personali.
Il GEPD concentra pertanto le proprie raccomandazioni sull’articolo 18 relativo al trattamento dei dati personali. In particolare, raccomanda di accrescere la certezza del diritto per gli organismi di parità considerando l’articolo 18 delle proposte la base giuridica per il trattamento dei dati e di prevedere un collegamento esplicito con l’articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (4) per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali. Raccomanda di chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, delle proposte per includere non solo la raccolta, ma anche il successivo trattamento dei dati personali da parte degli organismi per la parità, ove necessario, elencando in modo esaustivo tutte le categorie particolari di dati personali ai sensi dell’RGPD che possono essere trattate sulla base delle proposte nonché chiarendo le misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), RGPD.
1. INTRODUZIONE
|
1. |
Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi di parità nel settore della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale, della parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l’articolo 13 della direttiva 2000/43/CE (5) e l’articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (6) (la «proposta sulla parità di trattamento») nonché una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE (7) e l’articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (8) (la «proposta sulle pari opportunità»). |
|
2. |
L’obiettivo della proposta sulla parità di trattamento (9) è di fissare requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità intesi a migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive del Consiglio 79/7/CEE (10) (che vieta le discriminazioni fondate sul sesso in materia di sicurezza sociale), 2000/43/CE (che vieta le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica), 2000/78/CE (11) (che vieta le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale per quanto riguarda l’occupazione, le condizioni di lavoro e la formazione professionale) e 2004/113/CE (che vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura). |
|
3. |
La proposta sulla parità di trattamento fa parte di diverse strategie e piani d’azione adottati per realizzare un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere (12), il piano d’azione contro il razzismo (13), il quadro strategico per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom (14), la strategia per l’uguaglianza LGBTIQ (15) e la strategia per i diritti delle persone con disabilità (16). È stata anche menzionata nella strategia per combattere l’antisemitismo e promuovere la vita ebraica (17). |
|
4. |
L’obiettivo della proposta sulle pari opportunità (18) è di fissare requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità intesi a migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. La presente proposta è complementare alla legislazione dell’UE adottata in materia di diritti delle vittime (19), di accesso alla giustizia (20) e di lotta alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (21). Come evidenziato nella relazione sullo Stato di diritto del 2022, gli organismi per la parità necessitano di garanzie strutturali di indipendenza e di risorse sufficienti per funzionare efficacemente; inoltre, molti di essi continuano a fare fronte a difficoltà negli Stati membri (22) (23). |
|
5. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea dell’8 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 50 della proposta sulla parità di trattamento e nel considerando 49 della proposta sulle pari opportunità. A tale riguardo, il GEPD rileva altresì con soddisfazione di essere già stato consultato informalmente in precedenza a norma del considerando 60 del regolamento (UE) 2018/1725 in merito al progetto di proposta sulla parità di trattamento. |
5. CONCLUSIONI
|
19. |
Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
|
Bruxelles, 2 febbraio 2023
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2022) 689 final.
(2) COM(2022) 688 final.
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(6) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
(7) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(8) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(9) Articolo 1, paragrafo 1, e considerando da 3 a 7 della proposta sulla parità di trattamento.
(10) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
(11) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(12) COM(2020)152 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en).
(13) COM(2020)565 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en).
(14) https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en.
(15) COM(2020)698 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en)..
(16) COM(2021)101 final (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484).
(17) COM(2021) 615 final (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4990). Cfr. relazione, pag. 4.
(18) Articolo 1, paragrafo 1, della proposta.
(19) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(20) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).
(21) Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30).
(22) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Relazione sullo Stato di diritto 2022, [COM(2020) 500 final] (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en).
(23) Relazione, pag. 6.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/49 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 64/14)
1.
In data 10 febbraio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Regal Rexnord Corporation («Regal Rexnord», Stati Uniti), |
|
— |
Altra Industrial Motion Corp («Altra», Stati Uniti), |
Regal Rexnord acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Altra.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Regal Rexnord fornisce gruppi propulsori industriali, componenti di sistemi di trasmissione di potenza, motori elettrici, sistemi di controllo elettronici, prodotti per la movimentazione dell'aria e componenti e sistemi speciali, |
|
— |
Altra Industrial Motion fornisce sistemi di trasmissione di potenza e di controllo del movimento. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
21.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/51 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 64/15)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Anjou-Coteaux de la Loire»
PDO-FR-A0405-AM03
Data della comunicazione: 23.11.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
3. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Maturazione delle uve
Il tenore zuccherino minimo delle uve passa da 221 a 238 g/l. Tale aumento è realizzato per migliorare la qualità dei vini, nei quali sono presenti residui di zucchero.
Per tenere conto delle difficoltà di fermentazione dei mosti più ricchi di zuccheri, il limite del titolo alcolometrico volumico effettivo è stato soppresso per i vini che hanno un titolo alcolometrico volumico naturale superiore o uguale al 18 %.
Il documento unico è modificato al punto 4.
5. Legame
Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.
Il documento unico è modificato al punto 8.
6. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.
Il documento unico non è modificato.
7. Punti principali da verificare
Ai punti principali da verificare è aggiunta la raccolta manuale per cernite successive.
Il documento unico non è modificato.
8. Modifiche redazionali
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
9. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
10. Etichettatura
Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Il documento unico è modificato al punto 9.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Anjou-Coteaux de la Loire
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta, con o senza muffa nobile), caratterizzati da eleganza e grande complessità aromatica (aromi floreali, aromi di frutta fresca o secca o candita) che combinano al palato delicatezza e freschezza. Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l. Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è dell'11 % per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %. I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
18 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Arricchimento
Pratica enologica specifica
L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.
2. Uso di scaglie di legno
Pratica enologica specifica
È vietato l'uso di scaglie di legno. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
3. Densità
Pratica colturale
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m.
Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.
Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.
4. Potatura
Pratica colturale
Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 12.
5. Raccolta
Pratica colturale
L'uva viene raccolta manualmente mediante cernite successive.
6. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
7. Affinamento
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés. I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrisponde alle aree di colline scistose lungo la Loira. Si tratta della parte più occidentale dei vigneti della denominazione di origine controllata «Anjou». Dal 2021 la zona copre il territorio di 8 comuni della parte occidentale del dipartimento Maine-et-Loire, iniziando alla periferia di Angers, nel comune di Bouchemaine, nel punto di confluenza tra la Loira e la Maine, per poi estendersi su entrambe le sponde del fiume, fino a Ingrandes e a Le Mesnil-en-Vallée, in direzione di Nantes.
Il mesoclima è fortemente influenzato dal fiume. I vigneti sorgono sui versanti più vicini che lo costeggiano e non distano mai più di 3 km dal fiume. Più lontano, sia a nord che a sud, il paesaggio è principalmente costituito da prati e boschi. Il nome «Coteaux de la Loire» illustra bene la topografia dei vigneti con le loro varie pendenze: mentre le colline del comune di Bouchemaine sono molto scoscese, quelle dei comuni di Ingrandes e di Saint-Georges-sur-Loire presentano declivi molto più dolci.
I suoli delle parcelle delimitate con precisione per la vendemmia sono il risultato di diverse formazioni primarie del massiccio Armoricano. Si tratta di suoli poco evoluti, scistosi o scisto-arenacei. Sono localmente presenti alcuni suoli sviluppati, formati da rocce eruttive e alcuni suoli bruni calcarei del Devoniano. Questi terreni sono molto superficiali e il più delle volte la roccia madre si trova a una profondità inferiore a 0,40 m. Sono privi di qualsiasi segno di idromorfia e presentano una riserva idrica molto moderata.
Il clima è di tipo oceanico. Il massiccio dei Mauges, a ovest dei vigneti, attenua il carattere oceanico con l'effetto «Föhn». Poiché la zona è riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. La Loira esercita una funzione termoregolatrice durante tutto l'anno.
Insieme alla topografia, l'esposizione delle colline svolge un ruolo essenziale: sulla sponda destra, i vigneti esposti a sud sono riparati dai venti freddi del nord e beneficiano quindi di condizioni molto favorevoli, mentre sulla sponda sinistra l'effetto drenante del fiume sull'aria fredda influenza in maniera preminente il riscaldamento dei pendii orientati a nord. Alcune zone ad anfiteatro riparate dai venti godono di condizioni termiche particolarmente vantaggiose. La Loira svolge infine un ruolo essenziale favorendo, durante il periodo della vendemmia, la comparsa di nebbie mattutine essenziali allo sviluppo della «muffa nobile».
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Se la storia dei vigneti dell'Anjou risale al IX secolo, la menzione precisa dei vigneti «Coteaux de la Loire» appare per la prima volta nel 1749 nel «Traité sur la nature et la culture de la vigne» di Bidet e Duhamel de Monceau, dove si legge che in questi vigneti: «Il territorio, molto difficile da dissodare, è mantenuto perfettamente coltivato e interamente piantato a vite [...]».
In una nota al Conseil d'État relativa alle misure amministrative adottate nel 1804 si legge che questa regione produce solo vini bianchi: «Se le colline della Loira sono favorevoli unicamente alla coltivazione delle uve a bacca bianca e se questi vini costituiscono una parte importante del commercio [...]». In questa nota si fa inoltre riferimento al Belgio e alla sua passione all'epoca per i vini dei «Coteaux de la Loire».
Più recentemente, nel 1842, Auguste Petit-Lafitte afferma che: «Il Gros pineau o Chenin è il vitigno di base». I vigneti angioini sono la culla dello Chenin B: vitigno rustico il cui potenziale varia notevolmente in base al tipo di suolo o, più in generale, al luogo in cui viene piantato. I viticoltori hanno inoltre presto compreso l'interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l'uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, che giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda».
La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nel caso dei buoni cru, la vendemmia viene effettuata a più riprese: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all'estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».
8.2. La coltivazione della vite in questi vigneti ha registrato lo stesso sviluppo che nel resto dell’Anjou. Con l’arrivo degli intermediari olandesi nel XVI secolo nasce infatti un mercato dei «vini per il mare» (destinati all’estero) ottenuti da viti con potature corte (uno o due nodi), ma anche il mercato interno si sviluppa, orientato principalmente all’approvvigionamento di Parigi, con vini di minore reputazione ottenuti da viti con potature lunghe (sei o sette nodi).
Alla fine della Seconda guerra mondiale la produzione era fondamentalmente orientata alla ricerca di vini «abboccati» simili ai «vini per Parigi» di un tempo. A partire dagli anni ottanta si presenta nuovamente la tendenza a produrre vini caratterizzati da una forte identità e da un'alta concentrazione di zuccheri.
I vini della denominazione di origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» sono considerati grandi vini «dolci» dell'Anjou (localmente chiamati «liquoreux»).
Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
La caratteristica principale di questi vini è l'eleganza. Di grande complessità aromatica, questi vini evocano il clima mite dell'Anjou, la cosiddetta «douceur angevine», associando il più delle volte aromi floreali e aromi di frutta fresca, secca o candita. Al palato combinano delicatezza e freschezza. Docili come la Loira d'estate o dilaganti come la Loira nelle piene d'inverno, i vini della denominazione d'origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» svelano il loro fascino nel tempo.
Interazioni causali
La combinazione di terreni poco profondi e di una topografia che offre un'eccellente esposizione e che favorisce un regolare approvvigionamento idrico permette al vitigno Chenin B di esprimere appieno il suo potenziale.
L'ubicazione dei vigneti nelle immediate vicinanze della Loira, che esercita un effetto termoregolatore durante tutto il ciclo vegetativo, unita a una specifica conduzione del vigneto, grazie in particolare alla potatura corta, rende possibile la maturazione ottimale delle uve. La presenza del fiume permette inoltre di raggiungere la sovramaturazione, sia attraverso i venti che incanala favorendo l'appassimento meccanico dell'uva, sia attraverso la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea e quindi della «muffa nobile».
La capacità di attendere la sovramaturazione delle uve, di ritardare la vendemmia fino ad autunno avanzato e di ricorrere a cernite manuali successive sulla stessa parcella per selezionare gli acini naturalmente concentrati o interessati dalla «muffa nobile» («rôties») testimonia la competenza dei produttori e una particolare attitudine del vitigno Chenin B, quale descritta nel 1861 da Guillory aîné: «Tranne qualche rara eccezione, la vendemmia è effettuata in ottobre, quando l'uva ha raggiunto il miglior grado di maturazione possibile e quando è stramatura per almeno un quarto».
Dalla combinazione di un ambiente così caratteristico, di un vitigno perfettamente idoneo e di viticoltori che sanno sfruttarne tutte le qualità si possono ottenere vini di particolare originalità. Numerosi scritti testimoniano la notorietà di questi vini, come quelli di Petit-Lafitte che afferma: «Quando queste viti sono potate a uno o due nodi, producono vini liquorosi e delicati, tanto ricercati in Belgio».
Nel «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers», Guillory aîné ricorda nel 1861 che: «Queste terre non sono in grado di accogliere altre coltivazioni senza grandi spese a causa della loro scarsa fertilità; per lo stesso motivo danno anche produzioni poco abbondanti di vino; se non fosse per la loro qualità che ne mantiene il prezzo un po' elevato, anche la coltivazione della vite avrebbe dovuto essere abbandonata».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
|
— |
dipartimento Loire-Atlantique: Vair-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Anetz); |
|
— |
dipartimento Maine-et-Loire: Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil e Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (solo il territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné). |
Etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Specificità della denominazione «Val de Loire»
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura: Unità geografica più piccola
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-875a2642-735c-41b5-9f24-f1587eff7895