ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 63

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
20 febbraio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 63/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 63/02

Causa C-246/21 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Parlamento europeo / Giulia Moi (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale)

2

2023/C 63/03

Causa C-279/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)

2

2023/C 63/04

Causa C-288/21 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) (Impugnazione – Clausola compromissoria – Programmi Tempus IV – Convenzioni di sovvenzione Ecesis, Diusas e Deque – Irregolarità sistemiche e ricorrenti – Domanda di rimborso integrale delle somme versate – Diritto di essere ascoltato – Principio di proporzionalità – Principio della tutela del legittimo affidamento – Domanda di riapertura della fase orale del procedimento di primo grado – Articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale)

3

2023/C 63/05

Causa C-332/21: Sentenza della Corte (Decima. Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Accise – Alcole etilico – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2 % in volume – Ambito di applicazione – Principi di proporzionalità e di effettività)

4

2023/C 63/06

Causa C-383/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) / Société wallonne du logement (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione di un appalto pubblico senza avviare una procedura di gara – Appalti pubblici conclusi tra enti del settore pubblico – Articolo 12, paragrafo 3 – Appalti pubblici oggetto di affidamento in house – Nozione di controllo analogo – Presupposti – Rappresentanza di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti – Articolo 12, paragrafo 4 – Contratto tra amministrazioni aggiudicatrici che perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico – Nozione di cooperazione – Presupposti – Omessa trasposizione entro i termini impartiti – Effetto diretto)

5

2023/C 63/07

Causa C-392/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro)

6

2023/C 63/08

Causa C-404/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti — Italia) — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana [Rinvio pregiudiziale – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell’allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE]

6

2023/C 63/09

Causa C-553/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg / Shell Deutschland Oil GmbH (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 5, quarto trattino – Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti – Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative – Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività – Principio di proporzionalità)

7

2023/C 63/10

Causa C-656/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — IM Gestão de Ativos (IMGA) — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA e a. / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile)

8

2023/C 63/11

Causa C-20/22: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé (Rinvio pregiudiziale – Specialità medicinali per uso umano – Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia – Articolo 4 – Blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie – Misura nazionale riguardante esclusivamente determinate specialità medicinali considerate singolarmente – Fissazione di un prezzo massimo di vendita di determinate specialità medicinali alle strutture sanitarie)

9

2023/C 63/12

Causa C-68/22 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022 — Banca europea per gli investimenti / KL [Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Nozione di invalidità – Dichiarazione di idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento e di risarcimento danni]

10

2023/C 63/13

Causa C-98/22: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Eurelec Trading SCRL, Scabel SA / Ministre de l’Économie et des Finances [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di materia civile e commerciale – Azione di un’autorità pubblica diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza]

10

2023/C 63/14

Causa C-204/22: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úrad pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative – Obbligo di cooperazione dell’organismo di rinvio – Direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE – Appalti pubblici – Organismo nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Legittimazione ad agire d’ufficio – Potere di imporre sanzioni – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Insussistenza di una lite pendente dinanzi all’organismo di rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

11

2023/C 63/15

Causa C-464/22: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG e Protect East Meath Limited / An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanda e Louth County Council (Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

11

2023/C 63/16

Causa C-543/22: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park e District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande, The Attorney General e Fingal County Council (Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

12

2023/C 63/17

Causa C-616/22: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — GY / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General (Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

12

2023/C 63/18

Causa C-662/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Airbnb Ireland UC / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13

2023/C 63/19

Causa C-663/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Expedia Inc. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/20

Causa C-664/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Google Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/21

Causa C-665/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2023/C 63/22

Causa C-666/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16

2023/C 63/23

Causa C-667/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17

2023/C 63/24

Causa C-671/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichshof (Austria) il 25 ottobre 2022 — T GmbH / Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

19

2023/C 63/25

Causa C-714/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 22 novembre 2022 — S.R.G. / Profi Credit Bulgaria EOOD

19

2023/C 63/26

Causa C-727/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

20

2023/C 63/27

Causa C-733/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 29 novembre 2022 — Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP/Valentina Heights EOOD

21

2023/C 63/28

Causa C-737/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 1o dicembre 2022 — Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S / BibMedia A/S

22

2023/C 63/29

Causa C-740/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Itä-Suomen hovioikeus (Finlandia) il 2 dicembre 2022 — Endemol Shine Finland Oy

22

2023/C 63/30

Causa C-746/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2023/C 63/31

Causa C-777/22 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2022 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Francesca Corneli / BCE

24

2023/C 63/32

Causa C-781/22 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2022 da LE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-475/20, LE/Commissione

25

2023/C 63/33

Causa C-787/22 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2022 dalla Sistem ecologica production, trade and services d.o.o. Srbac avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-81/21, Sistem ecologica production, trade and services d.o.o. / Commissione

26

2023/C 63/34

Causa C-789/22 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata), del 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Francesca Corneli / BCE

27

2023/C 63/35

Causa C-797/22P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-850/19, Grecia/Commissione

28

 

Tribunale

2023/C 63/36

Causa T-586/14 RENV II: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione [Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036] – Diritto di accesso a documenti riservati – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa]

30

2023/C 63/37

Causa T-111/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e a. / Commissione [Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 – Contributo finanziario – Articolo 3, punto 2, del regolamento 2016/1037 – Vantaggio – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 – Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile – Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), e punto 2, del regolamento 2016/1037 – Azione consistente nell’incaricare o nel dare ordine a un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario – Corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato – Sostegno al reddito o ai prezzi – Articolo 28, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 – Utilizzo dei dati disponibili – Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 – Vantaggio – Articolo 8, paragrafo 8, del regolamento 2016/1037 – Minaccia di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione – Articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento 2016/1037 – Nesso di causalità – Analisi di imputazione – Analisi di non imputazione]

31

2023/C 63/38

Causa T-126/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione (Aiuti di Stato – Settore portuale – Regime di esenzione dall’imposta sulle società attato dalla Spagna a favore dei porti nella provincia di Biscaglia – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Aiuto esistente – Vantaggio – Onere della prova – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra Stati membri – Distorsione della concorrenza – Opportune misure)

31

2023/C 63/39

Causa T-138/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione [Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 – Sottoquotazione dei prezzi – Pressione sui prezzi – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 – Nesso di causalità – Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 – Vantaggio – Articolo 3, punto 1, lettera a), i), e punto 2, del regolamento 2016/1037 – Trasferimento diretto di fondi – Articolo 7 del regolamento 2016/1037 – Calcolo dell’importo del vantaggio – Articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento 2016/1037 – Minaccia di pregiudizio grave – Diritti della difesa]

32

2023/C 63/40

Causa T-143/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione [Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 – Sottoquotazione dei prezzi – Pressione sui prezzi – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 – Nesso di causalità – Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), e punto 2, del regolamento 2016/1037 – Azione consistente nell’incaricare o nel dare ordine a un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario – Corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato – Sostegno al reddito o ai prezzi – Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 – Vantaggio – Articolo 3, punto 1, lettera a), i), e punto 2, del regolamento 2016/1037 – Trasferimento diretto di fondi – Articolo 7 del regolamento 2016/1037 – Calcolo dell’importo del vantaggio – Articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento 2016/1037 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Diritti della difesa]

33

2023/C 63/41

Causa T-526/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Denominazione geografica – Assenza di contrarietà all’ordine pubblico – Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001] – Ricorso incidentale]

33

2023/C 63/42

Causa T-533/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Green Power Technologies / Impresa comune Tecnologie digitali fondamentali [Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratti di sovvenzione – Costi ammessi al finanziamento – Relazione dell’OLAF che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Domanda riconvenzionale]

34

2023/C 63/43

Causa T-687/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Jinan Meide Casting e a./Commissione [Dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Irretroattività – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1036] – Proporzionalità – Registrazione delle importazioni – Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036)]

35

2023/C 63/44

Causa T-753/20: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Green Power Technologies/Commissione [Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratto di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Obbligo di motivazione – Arricchimento senza causa – Ricorso di annullamento – Relazione dell’OLAF – Atto non impugnabile – Irricevibilità]

36

2023/C 63/45

Causa T-182/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PKK/Consiglio [Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un’autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva]

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2023/C 63/46

Causa T-296/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SU / EIOPA (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Procedura di rinnovo – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Rapporto informativo redatto in forma non definitiva – Responsabilità – Danno materiale – Perdita di un’opportunità – Danno morale – Competenza estesa al merito – Esecuzione di una sentenza del Tribunale)

37

2023/C 63/47

Causa T-312/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SY / Commissione (Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza)

38

2023/C 63/48

Causa T-346/21: Sentenza del Tribunale dell’11 gennaio 2023 — Hecht Pharma / EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso pubblico e verso l’esterno – Importanza dell’uso – Natura e forma dell’uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato]

39

2023/C 63/49

Causa T-358/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo CIPRIANI FOOD – Uso effettivo del marchio – Natura dell’uso – Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Importanza dell’uso – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

40

2023/C 63/50

Causa T-440/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — TM/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Assunzione – Avviso di posto vacante – Procedura intesa a coprire una posizione di [dati riservati occultati] – Criteri di selezione – Esperienza professionale – Rigetto di candidatura – Nomina di un altro candidato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Interesse del servizio – Responsabilità – Danno materiale e morale)

40

2023/C 63/51

Causa T-490/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Vanhoudt / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Obbligo di motivazione – Irregolarità della procedura di reclutamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità)

41

2023/C 63/52

Causa T-530/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Pierre Lannier / EUIPO — Pierre Lang Trading (PL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta le lettere maiuscole P ed L sovrapposte – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una combinazione a specchio delle lettere maiuscole P ed L sovrapposte – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Legittimazione ad agire – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

42

2023/C 63/53

Causa T-553/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Agrarfrost / EUIPO — McCain (Forma di uno smiley) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di uno smiley – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Natura dell’uso – Assenza di alterazione del carattere distintivo]

42

2023/C 63/54

Causa T-636/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Eurol/EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo eurol LUBRICANTS – Marchio nazionale denominativo anteriore EUROLLUBRICANTS – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articoli 15 e 57 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articoli 18 e 64 del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso con il consenso del titolare del marchio – Mancata alterazione del carattere distintivo – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

43

2023/C 63/55

Causa T-18/22: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Newport – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

44

2023/C 63/56

Causa T-46/22: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Esedra / Parlamento (Appalti pubblici di servizi – Bando di gara – Gestione completa della struttura di servizi per la prima infanzia del Parlamento a Bruxelles – Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara – Offerta anormalmente bassa – Conformità di un’offerta con le condizioni previste dal capitolato d’oneri – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione)

44

2023/C 63/57

Causa T-735/16: Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Revoca – Decisione di ridurre la retribuzione del ricorrente – Non luogo a statuire)

45

2023/C 63/58

Causa T-52/20: Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Destituzione – Decisione di reintegrazione – Domanda di annullamento – Non luogo a statuire – Domanda risarcitoria – Perdita di un'opportunità di essere promosso – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

45

2023/C 63/59

Causa T-280/20: Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Destituzione – Non luogo a statuire)

46

2023/C 63/60

Causa T-675/20: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — Leonardo/Frontex [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Procedura di gara – Servizio di sorveglianza aerea – Sistema aereo a pilotaggio remoto – Diniego di accesso – Domanda di non luogo a statuire delle due parti principali – Assenza di rinuncia agli atti – Buona amministrazione della giustizia – Non luogo a statuire]

47

2023/C 63/61

Causa T-522/21: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2022 — XH/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2020 – Decisione recante diniego di modifica del fascicolo Sysper 2 della ricorrente – Decisione di non promuovere la ricorrente – Termini di ricorso – Carattere di ordine pubblico – Dies a quo – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio – Sospensione dei termini – Calcolo dei termini – Tardività – Caso fortuito o forza maggiore – Errore scusabile – Irricevibilità)

47

2023/C 63/62

Causa T-709/21: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati [Ricorso di annullamento – Protezione dei dati personali – Progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila – Risoluzione delle controversie tra autorità di controllo ad opera del Comitato europeo per la protezione dei dati – Decisione vincolante – Articolo 60, paragrafo 4, e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Assenza di incidenza diretta]

48

2023/C 63/63

Causa T-717/21: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — ICA Traffic / Commissione (Ricorso di annullamento – Appalti pubblici – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Fornitura di robot con funzioni di disinfezione agli ospedali europei nel contesto della crisi COVID-19 – Quantità massima dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

49

2023/C 63/64

Causa T-721/21: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics / Commissione (Ricorso di annullamento – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura doganale e statistica – Classificazione nella nomenclatura combinata – Voce doganale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità)

49

2023/C 63/65

Causa T-751/21: Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2022 — EMS/EUIPO (AIRFLOW) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo AIRFLOW – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

50

2023/C 63/66

Causa T-110/22: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Kremer / Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di anzianità – Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione – Trasferimento al regime dell'Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa – Irricevibilità manifesta)

50

2023/C 63/67

Causa T-111/22: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Baert / Commissione (Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione – Trasferimento al regime dell'Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa – Irricevibilità manifesta)

51

2023/C 63/68

Causa T-116/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 — Belavia/Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

52

2023/C 63/69

Causa T-264/22: Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Suicha / EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo MK MARKTOMI MARKTOMI – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MK MICHAEL KORS – Motivo di nullità relativa – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

52

2023/C 63/70

Causa T-311/22: Ordinanza del Tribunale del 9 dicembre 2022 — AMO Development/EUIPO (Strumenti medici) [Disegno o modello comunitario – Disegni o modelli comunitari che rappresentano strumenti medici – Assenza di domanda di rinnovo – Cancellazione dei disegni o modelli alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 67 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

53

2023/C 63/71

Causa T-713/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e a. / Commissione

54

2023/C 63/72

Causa T-720/22: Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Nova Ship Invest / Commissione

55

2023/C 63/73

Causa T-724/22: Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Neottolemo/Commissione

56

2023/C 63/74

Causa T-725/22: Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Register.com/Commissione

56

2023/C 63/75

Causa T-760/22: Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA

57

2023/C 63/76

Causa T-786/22: Ricorso proposto il 18 dicembre 2022 — Frajese/Commissione

58

2023/C 63/77

Causa T-788/22: Ricorso proposto il 19 dicembre 2022 — PT / Commissione

60

2023/C 63/78

Causa T-790/22: Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Sberbank Europe / BCE

60

2023/C 63/79

Causa T-797/22: Ricorso proposto il 26 dicembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a. / Consiglio

61

2023/C 63/80

Causa T-798/22: Ricorso proposto il 28 dicembre 2022 — Ordre des avocats à la cour de Paris e Couturier / Consiglio

62

2023/C 63/81

Causa T-803/22: Ricorso proposto il 30 dicembre 2022 — TZ / Consiglio

64

2023/C 63/82

Causa T-830/22: Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — Polonia / Commissione europea

64

2023/C 63/83

Causa T-831/22: Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — TO / EUAA

65

2023/C 63/84

Causa T-3/23: Ricorso proposto il 9 gennaio 2023 — UA/EUAA

66

2023/C 63/85

Causa T-5/23: Ricorso proposto il 10 gennaio 2023 — Illumina / Commissione

67

2023/C 63/86

Causa T-780/19: Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Smith & Nephew USD e Smith & Nephew USD One/Commissione

68

2023/C 63/87

Causa T-76/22: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

68

2023/C 63/88

Causa T-443/22: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — PV / Procura europea

68


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 63/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 54 del 13.2.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 45 del 6.2.2023

GU C 35 del 30.1.2023

GU C 24 del 23.1.2023

GU C 15 del 16.1.2023

GU C 7 del 9.1.2023

GU C 482 del 19.12.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Parlamento europeo / Giulia Moi

(Causa C-246/21 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Principio del ne ultra petita - Oggetto della lite - Diritti della difesa - Articolo 232 TFUE - Modalità di funzionamento del Parlamento - Articolo 263, sesto comma, TFUE - Termine di ricorso - Impugnazione incidentale)

(2023/C 63/02)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, agenti)

Altra parte nel procedimento: Giulia Moi (rappresentanti: M. Pisano e P. Setzu, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La sig.ra Moi è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet

(Causa C-279/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 9 - Decisione n. 1/80 - Articolo 10, paragrafo 1 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato - Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro - Giustificazione - Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)

(2023/C 63/03)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuta: Udlændingenævnet

Dispositivo

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev’essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


20.2.2023   

IT

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C 63/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)

(Causa C-288/21 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Programmi Tempus IV - Convenzioni di sovvenzione Ecesis, Diusas e Deque - Irregolarità sistemiche e ricorrenti - Domanda di rimborso integrale delle somme versate - Diritto di essere ascoltato - Principio di proporzionalità - Principio della tutela del legittimo affidamento - Domanda di riapertura della fase orale del procedimento di primo grado - Articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale)

(2023/C 63/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (rappresentanti: R. Di Prato e C. von der Lühe, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e N. Sbrilli, agenti, assistiti da R. van der Hout, advocaat, e da C. Wagner, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Universität Koblenz-Landau è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


20.2.2023   

IT

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C 63/4


Sentenza della Corte (Decima. Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-332/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Accise - Alcole etilico - Esenzioni - Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) - Produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2 % in volume - Ambito di applicazione - Principi di proporzionalità e di effettività)

(2023/C 63/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Quadrant Amroq Beverages SRL

Convenuta: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

1)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche,

deve essere interpretato nel senso che:

tanto l’alcole etilico che venga utilizzato per la produzione di aromi impiegati a loro volta per la preparazione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2 % in volume quanto l’alcole etilico che sia già stato utilizzato per la produzione di tali aromi rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83,

deve essere interpretato nel senso che:

quando l’alcole etilico immesso in consumo in uno Stato membro in cui è esentato dall’accisa, per il motivo che è stato utilizzato per la produzione di aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico non superiore all’1,2 % in volume, è poi commercializzato in un altro Stato membro, quest’ultimo è tenuto a riservare un trattamento identico a tale alcole etilico sul suo territorio, a condizione che il primo Stato membro abbia applicato correttamente l’esenzione prevista da tale disposizione e che non vi siano indizi di frode, evasione o abuso.

3)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione, a un operatore economico che commercializza sul suo territorio prodotti acquistati presso un venditore situato nel territorio di un altro Stato membro, nel quale sono stati fabbricati, immessi in consumo ed esentati dall’accisa conformemente a tale disposizione, del beneficio dell’esenzione prevista da detta disposizione alle condizioni che tale operatore abbia la qualità di destinatario registrato e che tale venditore abbia la qualità di depositario autorizzato, a meno che non risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che siffatte condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare qualsiasi frode, evasione o abuso.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


20.2.2023   

IT

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C 63/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) / Société wallonne du logement

(Causa C-383/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione di un appalto pubblico senza avviare una procedura di gara - Appalti pubblici conclusi tra enti del settore pubblico - Articolo 12, paragrafo 3 - Appalti pubblici oggetto di affidamento in house - Nozione di «controllo analogo» - Presupposti - Rappresentanza di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti - Articolo 12, paragrafo 4 - Contratto tra amministrazioni aggiudicatrici che perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico - Nozione di «cooperazione» - Presupposti - Omessa trasposizione entro i termini impartiti - Effetto diretto)

(2023/C 63/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21)

Convenuta: Société wallonne du logement

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso produce effetti diretti nell’ambito di controversie tra persone giuridiche di diritto pubblico in merito all’aggiudicazione diretta di appalti pubblici, quando lo Stato membro interessato ha omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale entro i termini impartiti.

2)

L’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera i), della direttiva 2014/24

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di stabilire che un’amministrazione aggiudicatrice esercita, congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, un controllo sulla persona giuridica aggiudicataria analogo a quello che esse esercitano sui propri servizi, il requisito previsto da tale disposizione, attinente al fatto che un’amministrazione aggiudicatrice sia rappresentata presso gli organi decisionali della persona giuridica controllata, non è soddisfatto per il solo motivo che fa parte del consiglio di amministrazione di detta persona giuridica il rappresentante di un’altra amministrazione aggiudicatrice che fa egualmente parte del consiglio di amministrazione della prima amministrazione aggiudicatrice.

3)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24

deve essere interpretato nel senso che:

non è escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva un appalto pubblico con il quale sono affidati a un’amministrazione aggiudicatrice compiti di servizio pubblico che si inseriscono nell’ambito di un rapporto di cooperazione tra altre amministrazioni aggiudicatrici, quando, con l’adempimento di tali compiti, l’amministrazione aggiudicatrice a cui tali compiti sono stati affidati non intenda conseguire obiettivi che condividerebbe con le altre amministrazioni aggiudicatrici, ma si limiti a contribuire alla realizzazione di obiettivi che solo queste altre amministrazioni aggiudicatrici hanno in comune.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


20.2.2023   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări

(Causa C-392/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 90/270/CEE - Articolo 9, paragrafo 3 - Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori - Dispositivi speciali di correzione - Occhiali - Acquisto da parte del lavoratore - Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro)

(2023/C 63/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TJ

Convenuto: Inspectoratul General pentru Imigrări

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE),

deve essere interpretato nel senso che:

i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

2)

L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270

deve essere interpretato nel senso che:

l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


20.2.2023   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti — Italia) — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

(Causa C-404/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Personale della Banca centrale europea (BCE) - Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Condizioni di impiego della BCE - Articolo 8 dell’allegato III bis - Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE)

(2023/C 63/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Asti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WP

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

Dispositivo

1)

Gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis della decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la Banca centrale europea (BCE) e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell’impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto obbligo da parte dell’autorità nazionale competente.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


20.2.2023   

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C 63/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg / Shell Deutschland Oil GmbH

(Causa C-553/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 5, quarto trattino - Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti - Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative - Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi - Principio della certezza del diritto - Principio di effettività - Principio di proporzionalità)

(2023/C 63/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg

Convenuta: Shell Deutschland Oil GmbH

Dispositivo

Il principio di effettività e il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una disposizione come quella di cui all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, che consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui a tale direttiva, essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione fiscale depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di siffatta domanda.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


20.2.2023   

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C 63/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — IM Gestão de Ativos (IMGA) — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA e a. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-656/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/7/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile)

(2023/C 63/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IM Gestão de Ativos (IMGA) — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA, IMGA Rendimento Semestral, IMGA Ações Portugal Cat A, IMGA Ações América Cat A, IMGA Mercados Emergentes, IMGA Eurofinanceiras, IMGA Eurocarteira, IMGA Rendimento Mais, IMGA Investimento PPR, IMGA Alocação Moderada Cat A, IMGA Alocação Dinâmica Cat A, IMGA Global Equities Selection Cat A, IMGA Liquidez Cat A, IMGA Money Market Cat A, IMGA Euro Taxa Variável Cat A, IMGA Dívida Pública Europeia, IMGA Retorno Global Cat A, IMGA Poupança PPR, IMGA Alocação Conservadora Cat A, IMGA Iberia Equities ESG Cat A, IMGA Iberia Fixed Income ESG Cat A, IMGA Alternativo, CA Curto Prazo, IMGA Ações Europa, IMGA Flexível Cat A, CA Monetário, CA Rendimento, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 35-44, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 45-54, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida + 55, Eurobic Seleção Top, IMGA European Equities Cat A

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo, da un lato, sulla remunerazione percepita da un istituto finanziario, da parte di una società di gestione di fondi comuni d’investimento, per la fornitura di servizi di commercializzazione al fine di nuovi conferimenti di capitale volti alla sottoscrizione di quote di fondi di nuova emissione, nonché, dall’altro, sugli importi che tale società di gestione riceve dai fondi comuni d’investimento nella misura in cui tali importi includono la remunerazione che detta società di gestione ha versato agli istituti finanziari per tali servizi di commercializzazione.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


20.2.2023   

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C 63/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé

(Causa C-20/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Specialità medicinali per uso umano - Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia - Articolo 4 - Blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie - Misura nazionale riguardante esclusivamente determinate specialità medicinali considerate singolarmente - Fissazione di un prezzo massimo di vendita di determinate specialità medicinali alle strutture sanitarie)

(2023/C 63/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM)

Convenuto: Ministre des Solidarités et de la Santé

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» non si applica ad una misura finalizzata a controllare i prezzi di determinate specialità medicinali considerate singolarmente.


(1)  GU C 119 del 14.3.2022.


20.2.2023   

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C 63/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 dicembre 2022 — Banca europea per gli investimenti / KL

(Causa C-68/22 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) - Nozione di «invalidità» - Dichiarazione di idoneità al lavoro - Assenza ingiustificata - Ricorso di annullamento e di risarcimento danni)

(2023/C 63/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo ed I. Zanin, agenti, assistite da A. Duron, avocate)

Altra parte nel procedimento: KL (rappresentanti: A. Champetier e L. Levi, avocates)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da KL.


(1)  GU C 213 del 30.05.2022.


20.2.2023   

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C 63/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Eurelec Trading SCRL, Scabel SA / Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-98/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «materia civile e commerciale» - Azione di un’autorità pubblica diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza)

(2023/C 63/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Eurelec Trading SCRL, Scabel SA

Convenuto: Ministre de l’Économie et des Finances

In presenza di: Groupement d’achat des centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC),

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, non include l’azione di un’autorità pubblica di uno Stato membro nei confronti di società stabilite in un altro Stato membro diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza nei confronti di fornitori stabiliti nel primo Stato membro, allorché detta autorità pubblica eserciti poteri di agire in giudizio oppure poteri d’indagine che esorbitano rispetto alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


20.2.2023   

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C 63/11


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úrad pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.

(Causa C-204/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Criteri strutturali e funzionali - Esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative - Obbligo di cooperazione dell’organismo di rinvio - Direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE - Appalti pubblici - Organismo nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Legittimazione ad agire d’ufficio - Potere di imporre sanzioni - Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale - Insussistenza di una lite pendente dinanzi all’organismo di rinvio - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2023/C 63/14)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Úrad pre verejné obstarávanie

Parti nel procedimento principale

Procedimento avviato nei confronti di: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úrad pre verejné obstarávanie (autorità di regolazione degli appalti pubblici, Slovacchia), con decisione del 16 marzo 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 16.3.2022.


20.2.2023   

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C 63/11


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG e Protect East Meath Limited / An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanda e Louth County Council

(Causa C-464/22) (1)

(Ambiente - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso - Ambito di applicazione - Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

(2023/C 63/15)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG e Protect East Meath Limited

Convenuti: An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanda e Louth County Council

Dispositivo

Con ordinanza dell’8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-464/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 11.7.2022.


20.2.2023   

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C 63/12


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park e District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande, The Attorney General e Fingal County Council

(Causa C-543/22) (1)

(Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso - Ambito di applicazione - Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

(2023/C 63/16)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH e Abbey Park and District Residents Association Baldoyle

Convenuti: An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, The Attorney General e Fingal County Council

Dispositivo

Con ordinanza dell’8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-543/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 11.8.2022.


20.2.2023   

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C 63/12


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — GY / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General

(Causa C-616/22) (1)

(Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso - Ambito di applicazione - Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)

(2023/C 63/17)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GY

Convenuti: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General

Dispositivo

Con ordinanza dell’8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-616/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 23.9.2022.


20.2.2023   

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C 63/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Airbnb Ireland UC / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-662/22)

(2023/C 63/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Airbnb Ireland UC

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) 2019/1150 (1) osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

2)

se la direttiva (UE) 2015/1535 (2) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;

3)

se l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (3) osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

4)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (4) ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

5)

se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

(2)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


20.2.2023   

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C 63/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Expedia Inc. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-663/22)

(2023/C 63/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Expedia Inc.

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento UE 2019/1150 (1) e, in particolare, l’articolo 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un’Autorità indipendente nazionale — come quelle indicate in parte motiva — che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online esteri a fornire un’informativa che contenga informazioni estranee alle finalità del Regolamento stesso;

2)

se in ogni caso, le informazioni richieste tramite la trasmissione dell’IES possono ritenersi pertinenti e strumentali ai fini della adeguata ed efficace attuazione del Regolamento UE 2019/1150.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Google Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-664/22)

(2023/C 63/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Google Ireland Limited

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quelle di cui all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario quale l’iscrizione in uno specifico Registro e l’imposizione di un contributo economico; in particolare se tale disposizione nazionale violi l’articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 (1)) in base alla quale un prestatore di servizi della società dell’informazione — nel caso odierno Google Ireland Limited — è soggetto in via esclusiva alla legislazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito;

2)

se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quella di cui all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario; in particolare se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 [TFUE], nonché, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE (2) e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari operanti in Italia ma non ivi stabiliti, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel paese di origine per l’esercizio della medesima attività;

3)

se il diritto dell’Unione Europea e in particolare la direttiva UE 2015/1535 (3) imponeva allo Stato italiano di comunicare alla Commissione l’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ROC, previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line e — in particolare — se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che un privato, stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia, può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti le misure adottate dal legislatore italiano (all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) suscettibili di limitare la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione;

4)

se il regolamento UE 2019/1150 (4) e, in particolare, l’articolo 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un’Autorità indipendente nazionale che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online operanti in uno Stato membro a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), cui seguono una serie di obblighi di carattere formale e procedimentale, obblighi contributivi e divieti di conseguimento di utili oltre un determinato ammontare.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. (GU 2000, L 178, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

(3)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).


20.2.2023   

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C 63/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-665/22)

(2023/C 63/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) 2019/1150 (1) osta ad una disposizione nazionale che, allo specifico fine di assicurare l’adeguata ed efficace attuazione del regolamento medesimo, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, di trasmettere periodicamente rilevanti informazioni sui propri ricavi;

2)

se, in base al regolamento (UE) 2019/1150, le informazioni previste dall’Informativa Economica di Sistema, relative principalmente ai ricavi conseguiti, possono ritenersi pertinenti e strumentali rispetto al fine perseguito dal regolamento medesimo;

3)

se la direttiva (UE) 2015/1535 (2) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;

4)

se l’articolo 3 della Direttiva 2000/31/CE (3) osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

5)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (4) e [la direttiva] 2000/31/CE ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale la trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

6)

se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di trasmissione di un’informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

(2)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


20.2.2023   

IT

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C 63/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-666/22)

(2023/C 63/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eg Vacation Rentals Ireland Limited

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quelle di cui all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario quale l’iscrizione in uno specifico Registro e l’imposizione di un contributo economico; in particolare se tale disposizione nazionale violi l’articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 (1)) in base alla quale un prestatore di servizi della società dell’informazione è soggetto alla legislazione (…) dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore;

2)

se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di disposizioni nazionali, come quella di cui all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario; in particolare se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 [TFUE], nonché gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE (2) e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari operanti in Italia ma non ivi stabiliti, l’iscrizione ad un registro che comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel paese di origine per l’esercizio della medesima attività;

3)

se il diritto dell’Unione Europea e in particolare la direttiva UE 2015/1535 (3) imponeva allo Stato italiano di comunicare alla Commissione l’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ROC, previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line e — in particolare — se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che un privato, stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia, può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti le misure adottate dal legislatore italiano (all’articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) suscettibili di limitare la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione;

4)

se il regolamento UE 2019/1150 (4) e, in particolare, l’articolo 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un’Autorità indipendente nazionale che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online operanti in uno Stato membro a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), cui seguono una serie di obblighi di carattere formale e procedimentale, obblighi contributivi e divieti di conseguimento di utili oltre un determinato ammontare.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

(3)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).


20.2.2023   

IT

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C 63/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-667/22)

(2023/C 63/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) 2019/1150 (1) osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione ed il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

2)

se la direttiva (UE) 2015/1535 (2) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;

3)

se l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (3) osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

4)

se il principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (4) ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l’equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

5)

se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

(2)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


20.2.2023   

IT

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C 63/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichshof (Austria) il 25 ottobre 2022 — T GmbH / Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

(Causa C-671/22)

(2023/C 63/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichshof

Parti

Ricorrente: T GmbH

Resistente: Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

Questioni pregiudiziali

1.

Se il punto 1.2.2 («Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi»), dell'allegato V, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque , (1) debba essere interpretato nel senso che l’alterazione a cui fa riferimento l’espressione «condizioni inalterate» contenuta nella tabella «Elementi di qualità biologica», riga «Fauna ittica», colonna «Stato elevato», si riferisce solo agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2.

Se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che una variazione dell'elemento di qualità biologica «Fauna ittica» rispetto allo stato elevato, attribuibile a alterazioni diverse dagli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica, abbia per conseguenza che l'elemento di qualità biologica «Fauna ittica» non può neppure essere classificato come in «stato buono» o in «stato sufficiente».


(1)  GU 2000, L 327, pag. 1.


20.2.2023   

IT

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C 63/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 22 novembre 2022 — S.R.G. / Profi Credit Bulgaria EOOD

(Causa C-714/22)

(2023/C 63/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: S.R.G.

Resistente: Profi Credit Bulgaria EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE (1) debba essere interpretato nel senso che le spese per servizi accessori, concordati in relazione a un contratto di credito al consumo, come le spese per la possibilità di dilazione e di riduzione dell’importo delle rate, rappresentano una componente del tasso annuo effettivo globale per il credito.

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di prenditore del credito deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.

3)

Se l’articolo [23] della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista nel diritto nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l’importo del capitale erogato, sia proporzionata nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso in detto contratto.

4)

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE (2) debba essere interpretato nel senso che le spese per un pacchetto di servizi accessori, previsti in un distinto accordo integrativo di un contratto di credito al consumo quale contratto principale, devono essere considerate come parte dell’oggetto principale del contratto e non sono quindi oggetto della valutazione di abusività.

5)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE in combinato disposto con il punto 1, lettera o), dell’allegato alla direttiva debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta in un contratto sui servizi accessori a un credito al consumo è abusiva se, ai sensi della stessa, viene riconosciuta al consumatore la possibilità in astratto di dilazionare e riorganizzare i suoi pagamenti, a fronte della quale tale consumatore è debitore di spese anche qualora non si avvalga di detta possibilità.

6)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente, nei seguenti casi, di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali: 1) in caso di accoglimento parziale della domanda di accertamento della non debenza di determinati importi in ragione dell’accertato carattere abusivo di una clausola (…); 2) quando l’esercizio del diritto del consumatore in relazione alla quantificazione del credito è praticamente impossibile o eccessivamente difficile; 3) ogniqualvolta vi sia una clausola abusiva, compresi i casi in cui la sussistenza della clausola abusiva non incide direttamente, né in tutto, né in parte, sull’ammontare del credito vantato dal creditore o in cui la clausola non è direttamente collegata all’oggetto del procedimento.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


20.2.2023   

IT

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C 63/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

(Causa C-727/22)

(2023/C 63/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Friends of the Irish Environment CLG

Resistenti: Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS (1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), debba essere interpretato nel senso che una misura adottata dall’organo esecutivo di uno Stato membro, non in forza di un obbligo legislativo o amministrativo, e nemmeno in forza di un atto regolamentare, amministrativo o legislativo, possa costituire un piano o un programma cui si applica la Direttiva, qualora il piano o il programma così adottato definisca un quadro di riferimento per la concessione o il diniego dell’autorizzazione a valle e soddisfi quindi il criterio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva.

2a)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva VAS, debba essere interpretato nel senso che un piano o un programma che contenga disposizioni specifiche, seppur descritte come «indicative», sulla ripartizione di fondi per la realizzazione di determinati progetti infrastrutturali al fine di sostenere la strategia di sviluppo territoriale di un altro piano, che a sua volta costituisce la base della strategia di sviluppo territoriale a valle, possa rappresentare esso stesso un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS.

2b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a), se il fatto che un piano sia finalizzato alla ripartizione di risorse implichi che esso debba essere trattato come un piano di bilancio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8.

3a)

Se l’articolo 5 e l’allegato 1 della direttiva VAS debbano essere interpretati nel senso che, quando è richiesta una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il rapporto ambientale ivi previsto, una volta individuate alternative ragionevoli a un’opzione prescelta, debba effettuare una valutazione dell’opzione prescelta e delle alternative ragionevoli su base comparabile.

3b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3a), se il requisito della Direttiva sia soddisfatto qualora le alternative ragionevoli siano valutate su base comparabile prima di selezionare l’opzione prescelta, successivamente sia valutato il progetto di piano o programma e una valutazione VAS più completa venga effettuata in un secondo momento solo in relazione all’opzione prescelta.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).


20.2.2023   

IT

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C 63/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 29 novembre 2022 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP/«Valentina Heights» EOOD

(Causa C-733/22)

(2023/C 63/27)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Resistente in cassazione:«Valentina Heights» EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’aliquota ridotta dell’IVA, prevista in tale disposizione per la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili, può trovare applicazione se tali strutture non sono classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente.

2)

In caso di risposta negativa, se l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che consente un’applicazione selettiva dell’aliquota ridotta ad elementi concreti e specifici di una determinata categoria di prestazioni di servizi, se a tal fine è prevista la condizione che la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili possa avvenire solo in strutture classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente o per le quali è stata emessa una certificazione provvisoria che attesta l’avvio di un procedimento di classificazione in una categoria.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


20.2.2023   

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C 63/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 1o dicembre 2022 — Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S / BibMedia A/S

(Causa C-737/22)

(2023/C 63/28)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Resistente: BibMedia A/S

Questione pregiudiziale

Se i principi di trasparenza e di parità di trattamento di cui all’articolo 18 della direttiva sugli appalti pubblici (1) e il divieto di negoziazione che ne consegue ostino a che a un offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a una procedura aperta suddivisa in lotti ai sensi degli articoli 27 e 46 di tale direttiva, sia data la possibilità, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e conformemente a quanto previamente stabilito nel capitolato d’oneri, di fornire i servizi messi a gara nell’ambito di un lotto alle stesse condizioni di un offerente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e che si sia quindi aggiudicato un altro lotto messo a gara allo stesso tempo.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014 L 94, pag. 65).


20.2.2023   

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C 63/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Itä-Suomen hovioikeus (Finlandia) il 2 dicembre 2022 — Endemol Shine Finland Oy

(Causa C-740/22)

(2023/C 63/29)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Itä-Suomen hovioikeus

Parti

Ricorrente: Endemol Shine Finland Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1).

2)

Se l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nell’articolo 86 del [citato] regolamento, ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.

3)

Se, ai fini della risposta alla questione sub 2), acquisti rilevanza il fatto che il richiedente sia una società o una persona fisica.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


20.2.2023   

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C 63/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-746/22)

(2023/C 63/30)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Slovenské Energetické Strojárne A. S.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, recante modalità di applicazione relative al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (in prosieguo: la «direttiva 2008/9») (1), debba essere interpretato nel senso che è conforme ai requisiti in materia di ricorsi di detta direttiva una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 124, paragrafo 3, dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017 sul codice dell’amministrazione tributaria; in prosieguo: il «codice dell’amministrazione tributaria») — che, ai fini dell’esame delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (2), non consente, nella fase del ricorso, di far valere fatti nuovi e di invocare o produrre nuovi mezzi di prova che il richiedente conosceva prima dell’adozione della decisione di primo grado ma che non ha presentato, nonostante fosse stato invitato a farlo dall’autorità tributaria, o non ha fatto valere, dando così luogo a una restrizione sostanziale che eccede i requisiti formali e relativi ai termini stabiliti dalla direttiva 2008/9.

2)

Se una risposta affermativa alla prima questione comporti che il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 debba essere considerato perentorio. Se ciò sia conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché agli articoli 167, 169, 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva IVA e ai principi fondamentali di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità sviluppati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3)

Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, relativo al rifiuto totale o parziale di una richiesta di rimborso, debba essere interpretato nel senso che ad esso è conforme una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), della legge sull’amministrazione tributaria — in base alla quale l’autorità tributaria è tenuta ad archiviare il procedimento qualora il soggetto passivo richiedente non risponda a una richiesta dell’autorità tributaria né rispetti l’obbligo di regolarizzazione e, in difetto di ciò, la richiesta non possa essere esaminata, ma il procedimento prosegue d’ufficio.


(1)  GU 2008, L 44, pag. 23.

(2)  GU 2006, L 347, pag. 1.


20.2.2023   

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C 63/24


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2022 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Francesca Corneli / BCE

(Causa C-777/22 P)

(2023/C 63/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla, agenti, M. Lamandini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Francesca Corneli, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022, resa nella causa Francesca Corneli/BCE (T-502/19, non pubblicata, EU:T:2022:627), nella parte in cui ha annullato le decisioni della BCE del 1o gennaio 2019 e del 29 marzo 2019; e a tal fine,

2)

dichiarare il ricorso presentato avanti il Tribunale da Francesca Corneli irricevibile ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e, di conseguenza, respingerlo integralmente.

3)

in via subordinata, dichiarare la legittimità delle decisioni della BCE per quanto oggetto del presente giudizio e, occorrendo, rimettere la causa al Tribunale al fine di statuire sui motivi di ricorso non esaminati nella sentenza impugnata, e.

4)

condannare Francesca Corneli a rifondere le spese sostenute dalla BCE per i due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Banca centrale europea deduce due motivi.

Con il primo motivo, la BCE fa valere che il Tribunale avrebbe commesso molteplici errori di diritto, in parte basati su travisamenti di fatto, nella valutazione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire di Francesca Corneli, la quale non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. In particolare, la BCE ritiene che il Tribunale:

i.

abbia travisato i fatti rilevanti ritenendo che le decisioni annullate abbiano inciso su «diritti» asseritamente esistenti in capo a Francesca Corneli quale azionista di Banca Carige, in vero non esistenti o non incisi da tali decisioni;

ii.

abbia commesso un errore di diritto attribuendo alle decisioni annullate un effetto diretto sulla situazione giuridica di Francesca Corneli, una degli oltre 35 000 piccoli azionisti di Banca Carige al tempo della presentazione del ricorso;

iii.

abbia commesso un errore in diritto nel ritenere che Francesca Corneli fosse individualmente interessata dalle decisioni annullate in quanto colpita in una sua qualità — l’essere azionista di Banca Carige — che, a dire del Tribunale, la identificava in modo esclusivo, e che quindi fosse individualmente interessata dalle decisioni annullate;

iv.

abbia commesso un errore in diritto nel ritenere che Francesca Corneli avesse un interesse all’annullamento delle decisioni annullate distinto da quello della destinataria di esse, ovvero Banca Carige, in quanto tale conclusione non sarebbe in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in relazione ai casi eccezionali in cui può riconoscersi l’interesse ad agire del socio.

Con il secondo motivo, la BCE fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della base giuridica utilizzata dalla BCE per l’adozione delle decisioni annullate, poiché il «significativo deterioramento di un ente creditizio», quale espressione delle gravi circostanze analiticamente descritte nelle decisioni annullate, rientrerebbe tra i presupposti per l’adozione di una misura di amministrazione straordinaria. In particolare, la BCE ritiene che il Tribunale:

i.

abbia disconosciuto l’interpretazione data dai giudici nazionali all’articolo 70 del Testo Unico Bancario e abbia commesso quindi un errore di diritto nell’interpretare tale norma e la portata del rimando della stessa all’articolo 69-octiesdieces, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;

ii.

abbia commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo insieme, dal quale emerge chiaramente la volontà del legislatore italiano di recepire integralmente e correttamente la direttiva 2014/59/UE (1);

iii.

abbia commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione l’interpretazione contestuale e teleologica degli articoli 69-octiesdiecies e 70 del Testo Unico Bancario alla luce dello scopo delle misure di intervento precoce, inclusa l’amministrazione straordinaria;

iv.

abbia commesso un errore di diritto ritenendo che l’interpretazione conforme dell’articolo 70 del Testo Unico Bancario a fronte dell’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE costituisca un’interpretazione contra legem della normativa italiana.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


20.2.2023   

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C 63/25


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2022 da LE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-475/20, LE/Commissione

(Causa C-781/22 P)

(2023/C 63/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LE (rappresentante: M. Straus, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della parte ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale avente ad oggetto la domanda di annullamento o di un'altra decisione riguardante la controversia in merito alla decisione C(2020)3988 final;

rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del procedimento relativamente ai motivi e alle eccezioni sollevati da LE, anche per conto delle parti ad essa collegate, contro la, ed in merito alla, decisione impugnata;

In subordine

statuire sulla causa oppure pronunciare una sentenza interlocutoria per l'audizione di testimoni o la presentazione di prove a sostegno della causa prima di statuire sulle richieste principali;

annullare la sentenza del Tribunale sulla domanda di annullamento o su un'altra decisione riguardante la controversia in merito alla decisione C(2020)3988 final, e, in tal caso, rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del procedimento relativamente ai motivi e alle eccezioni sollevati contro la, e in merito alla, decisione impugnata;

In ulteriore subordine:

statuire sulla causa oppure adottare le altre misure che la Corte di giustizia ritenga eque ed appropriate.

In merito alla controversia procedurale:

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento, compresi gli onorari degli avvocati.

Motivi d’impugnazione e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi d’impugnazione, alcuni dei quali si compongono di più parti. Con tali motivi, LE sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in errori di diritto:

basando la sua valutazione circa il merito della decisione impugnata sulla comunicazione degli addebiti fornita dalla Commissione europea;

applicando alle decisioni regole probatorie eccessivamente rigide ed errate;

limitando al minimo il sindacato giurisdizionale che spetta al Tribunale compiere;

non osservando i criteri giuridici applicabili relativi ai principi giuridici procedurali e ai principi giuridici ignorati, quali il contraddittorio, i principi di parità di trattamento, di buona amministrazione, di legittimo affidamento e la giurisprudenza favorevole al ricorrente;

basandosi su presunte prove che non sono state fornite o presentate alla parte ricorrente prima della decisione adottata dalla Commissione.


20.2.2023   

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C 63/26


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2022 dalla «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-81/21, «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. / Commissione

(Causa C-787/22 P)

(2023/C 63/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente:«Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (rappresentanti: D. Diris, advocaat, D. Rjabynina, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 nella causa T-81/21;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 263 TFUE, del regolamento n. 883/2013 (1) e del regolamento n. 1049/2001 (2), nonché sul difetto di motivazione e sulla contraddittorietà di motivazione nell’esame della ricevibilità del ricorso di annullamento;

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 124 dell’accordo bosniaco-europeo, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del protocollo 5, dell’articolo 21 in combinato disposto con l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del regolamento n. 883/2013, nell’esame della legge applicabile e della responsabilità dell’OLAF in generale e, in particolare, nel corso della verifica del 4 dicembre 2019;

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di non autoaccusarsi nel corso della verifica del 4 dicembre 2019;

Quarto motivo, vertente sull’erronea applicazione o interpretazione del regolamento n. 883/2013 per quanto riguarda il meccanismo interno consultivo e di controllo dell’OLAF e il diritto della ricorrente di proporre reclamo;

Quinto motivo, vertente sul difetto e contraddittorietà di motivazione relativa al diritto della ricorrente di essere ascoltata;

Sesto motivo, vertente sul difetto di motivazione con riguardo all’imparzialità del direttore generale dell’OLAF;

Settimo motivo, vertente sulla violazione e contraddittorietà di motivazione relativa ai diritti di difesa della ricorrente e, in particolare, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 in relazione al prelievo di campioni effettuato dalle dogane croate su richiesta dell’OLAF.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


20.2.2023   

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C 63/27


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata), del 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Francesca Corneli / BCE

(Causa C-789/22 P)

(2023/C 63/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, agenti)

Altre parti nel procedimento: Francesca Corneli, Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022, notificata alla Commissione lo stesso giorno, nella causa T-502/19, Francesca Corneli/Banca centrale europea;

2)

respingere il ricorso presentato in primo grado in quanto irricevibile ed inoltre infondato e condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio;

3)

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE, ritenendo erroneamente che le decisioni impugnate in primo grado riguardassero direttamente ed individualmente la ricorrente in primo grado e che quest’ultima avesse un autonomo interesse ad agire per il loro annullamento, e avrebbe snaturato i fatti.

Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che, nell’esaminare un motivo desunto dalla pretesa violazione dell’articolo 70, primo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in prosieguo: il «Testo Unico Bancario»), il Tribunale avrebbe violato l’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale motivo non sarebbe stato presentato nel ricorso di primo grado e non avrebbe potuto essere dedotto tardivamente in sede di replica, perché non si sarebbe basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Se del caso, il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo e il divieto di sollevare d’ufficio un motivo di annullamento attinente alla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.

Con il terzo motivo, la Commissione deduce che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (1) e l’articolo 70, primo comma, del Testo Unico Bancario interpretando erroneamente, alla stregua dei canoni ermeneutici del diritto italiano, le condizioni previste dalla seconda di queste disposizioni per lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di un ente creditizio. Il Tribunale avrebbe errato nell’interpretazione testuale del predetto articolo 70, non avrebbe tenuto conto della necessità di procedere a un’interpretazione sistematica, storica, teleologica e conforme alla Costituzione della Repubblica italiana e avrebbe inoltre omesso di considerare la giurisprudenza nazionale.

Con il quarto motivo, la Commissione afferma che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 288, terzo comma, TFUE, ritenendo erroneamente che l’articolo 70, primo comma, del Testo Unico Bancario non potesse essere interpretato in maniera conforme all’art. 29 della direttiva 2014/1059/UE (2). In particolare, il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere che si impone al giudice di adoperarsi al meglio, nei limiti del suo potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

Con il quinto motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’articolo 288, secondo e terzo comma, TFUE, vietando alla Banca centrale europea di fondare la propria azione sulle disposizioni di effetto diretto delle direttive e obbligandola ad applicare la legislazione nazionale di recepimento contraria alle direttive stesse.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173 pag. 190).


20.2.2023   

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C 63/28


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-850/19, Grecia/Commissione

(Causa C-797/22P)

(2023/C 63/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 19 ottobre 2022 nella causa T-850/19 (1), con la quale è stato respinto il ricorso della Repubblica ellenica, presentato il 12 dicembre 2019 e diretto all’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 7 ottobre 2019, C (2019) 7094 final, riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007, la quale riguarda solo il settore agricolo (GU 2020, L 76, pag. 4), al fine dell’accoglimento del summenzionato ricorso e dell’annullamento della decisione della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi.

Il primo motivo di impugnazione, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sull’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata, si divide in due parti.

Nella prima parte del primo motivo di impugnazione si deduce che, con errata interpretazione e applicazione del disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale ha considerato che le imprese agricole delle zone colpite dagli incendi che avevano ricevuto prestiti garantiti dallo Stato greco (e unicamente tali imprese) avevano ottenuto un vantaggio economico. Inoltre, esso non ha motivato a sufficienza tale giudizio.

Nella seconda parte del primo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché esso ha considerato che le misure controverse avessero carattere selettivo.

Il secondo motivo di impugnazione verte sull’errata interpretazione e applicazione della nozione di circostanze eccezionali che consentono di non recuperare gli aiuti, conformemente ai principi generali di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché su una motivazione lacunosa e contraddittoria.


(1)  ECLI:ECLI:EU:T:2022:638


Tribunale

20.2.2023   

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C 63/30


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa T-586/14 RENV II) (1)

(«Dumping - Importazioni di vetro solare originario della Cina - Articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036] - Diritto di accesso a documenti riservati - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa»)

(2023/C 63/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Cina) (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Germania) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 1 e rettifica in GU 2014, L 253, pag. 4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/31


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e a. / Commissione

(Causa T-111/20) (1)

(«Sovvenzioni - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 - Dazio compensativo definitivo - Articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 - Contributo finanziario - Articolo 3, punto 2, del regolamento 2016/1037 - Vantaggio - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 - Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile - Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), e punto 2, del regolamento 2016/1037 - Azione consistente nell’“incaricare” o nel “dare ordine” a un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario - Corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato - Sostegno al reddito o ai prezzi - Articolo 28, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 - Utilizzo dei dati disponibili - Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 - Vantaggio - Articolo 8, paragrafo 8, del regolamento 2016/1037 - Minaccia di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione - Articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento 2016/1037 - Nesso di causalità - Analisi di imputazione - Analisi di non imputazione»)

(2023/C 63/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonesia), PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Settentrionale, Indonesia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M.-S. Dibling e L. Amiel, avvocati)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU 2019, L 317, pag. 42), nella parte in cui detto regolamento riguarda le stesse ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PT Wilmar Bioenergi Indonesia, la PT Wilmar Nabati Indonesia e la PT Multi Nabati Sulawesi sono condannate alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


20.2.2023   

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C 63/31


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione

(Causa T-126/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore portuale - Regime di esenzione dall’imposta sulle società attato dalla Spagna a favore dei porti nella provincia di Biscaglia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Aiuto esistente - Vantaggio - Onere della prova - Carattere selettivo - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Distorsione della concorrenza - Opportune misure»)

(2023/C 63/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autoridad Portuaria de Bilbao (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e X. Codina García-Andrade, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione C(2018) 8676 final della Commissione europea, dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.38397 (2018/E) — Tassazione dei porti in Spagna, con cui la Commissione ha concluso che gli aiuti di Stato sotto forma di esenzioni dall’imposta sulle società concesse dal Regno di Spagna alle sue autorità portuali erano aiuti esistenti incompatibili con il mercato interno e ha proposto «opportune misure», conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, in secondo luogo, della decisione C(2019) 1765 final della Commissione, del 7 marzo 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.38397 (2018/E) — Tassazione dei porti in Spagna, con cui la Commissione ha corretto la sua proposta di opportune misure e, in terzo luogo, della decisione C(2019) 8068 final della Commissione, del 15 novembre 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.38397 (2018/E) — Esenzione dall’imposta sulle società applicabile alle autorità portuali in Spagna — Decisione di prendere atto dell’accettazione delle opportune misure proposte (aiuto esistente), conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, p. 9), con cui la Commissione ha preso atto del fatto che il Regno di Spagna aveva accettato le opportune misure proposte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Autoridad Portuaria de Bilbao è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.04.2020.


20.2.2023   

IT

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C 63/32


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione

(Causa T-138/20) (1)

(«Sovvenzioni - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 - Dazio compensativo definitivo - Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 - Sottoquotazione dei prezzi - Pressione sui prezzi - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 - Nesso di causalità - Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 - Vantaggio - Articolo 3, punto 1, lettera a), i), e punto 2, del regolamento 2016/1037 - Trasferimento diretto di fondi - Articolo 7 del regolamento 2016/1037 - Calcolo dell’importo del vantaggio - Articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento 2016/1037 - Minaccia di pregiudizio grave - Diritti della difesa»)

(2023/C 63/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (Giacarta-Ovest, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis e E. Rogiest, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. S. Dibling e L. Amiel, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU 2019, L 317, pag. 42), nella parte in cui tale regolamento la riguarda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PT Ciliandra Perkasa è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


20.2.2023   

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C 63/33


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione

(Causa T-143/20) (1)

(«Sovvenzioni - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 - Dazio compensativo definitivo - Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 - Sottoquotazione dei prezzi - Pressione sui prezzi - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2016/1037 - Nesso di causalità - Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), e punto 2, del regolamento 2016/1037 - Azione consistente nell’“incaricare” o nel “dare ordine” a un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario - Corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato - Sostegno al reddito o ai prezzi - Articolo 3, punto 2, e articolo 6, lettera d), del regolamento 2016/1037 - Vantaggio - Articolo 3, punto 1, lettera a), i), e punto 2, del regolamento 2016/1037 - Trasferimento diretto di fondi - Articolo 7 del regolamento 2016/1037 - Calcolo dell’importo del vantaggio - Articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento 2016/1037 - Minaccia di un pregiudizio notevole - Diritti della difesa»)

(2023/C 63/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonesia), PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis e E. Rogiest, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M.-S. Dibling e L. Amiel, avvocati)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU 2019, L 317, pag. 42), nella parte in cui detto regolamento riguarda le stesse ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pelita Agung Agrindustri e la PT Permata Hijau Palm Oleo sono condannate alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


20.2.2023   

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C 63/33


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)

(Causa T-526/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Denominazione geografica - Assenza di contrarietà all’ordine pubblico - Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001] - Ricorso incidentale»)

(2023/C 63/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Devin EAD (Devin, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Asbroeck, G. de Villegas, e C. Haine, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dimitrova e I. Pakidanska, avvocate)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 maggio 2020 (procedimento R 2535/2019-1).

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 maggio 2020 (procedimento R 2535/2019-1) è annullata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio dell’Unione europea numero 9 408 865 per tutti i prodotti contemplati diversi dal prodotto «acqua minerale conforme alle specifiche dell» [«indicazione geografica protetta] Devin Natural Mineral Water» appartenenti alla classe 32.

2)

Il ricorso incidentale è respinto.

3)

Per quanto riguarda il ricorso principale, l’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Devin EAD e la Haskovo Chamber of Commerce and Industry si farà carico delle proprie spese.

4)

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, la Haskovo Chamber of Commerce and Industry si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Devin e dall’EUIPO.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


20.2.2023   

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C 63/34


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Green Power Technologies / Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»

(Causa T-533/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratti di sovvenzione - Costi ammessi al finanziamento - Relazione dell’OLAF che constata l’irregolarità di talune spese sostenute - Rimborso delle somme versate - Onere della prova - Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 - Domanda riconvenzionale»)

(2023/C 63/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)

Convenuta: Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» già Impresa comune ECSEL (rappresentanti: O. Lambinet e A. Salaun, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, la ricorrente chiede che venga accertato che gli importi anticipati dall’Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» in esecuzione dei contratti Pollux (n. 100205), IoE (n. 269374), Motorbrain (n. 270693) e AGATE (n. 325630), conclusi nell’ambito del settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), al fine di finanziare i relativi progetti, e di cui viene richiesto il recupero mediante l’emissione della nota di debito n. 4440200016, corrispondevano a costi ammessi al finanziamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda riconvenzionale dell’Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» è accolta.

3)

La Green Power Technologies, SL è condannata a versare all’Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» la somma di EUR 204 302,13, richiesta da quest’ultima nell’ambito della domanda riconvenzionale.

4)

La Green Power Technologies è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 3.11.2020.


20.2.2023   

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C 63/35


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Jinan Meide Casting e a./Commissione

(Causa T-687/20) (1)

(«Dumping - Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina - Reistituzione di un dazio antidumping definitivo - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Irretroattività - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1036] - Proporzionalità - Registrazione delle importazioni - Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036)»)

(2023/C 63/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) e le altre 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione, del 19 agosto 2020, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-650/17 (GU 2020, L 274, pag. 20).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Jinan Meide Casting Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


20.2.2023   

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C 63/36


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Green Power Technologies/Commissione

(Causa T-753/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratto di sovvenzione - Costi ammissibili - Relazione dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute - Rimborso delle somme versate - Onere della prova - Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 - Obbligo di motivazione - Arricchimento senza causa - Ricorso di annullamento - Relazione dell’OLAF - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2023/C 63/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce e J. Estrada de Solà, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e Á. Ballesteros Panizo, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 9 luglio 2018 recante il riferimento B.4(2017)4393 e, dall’altro, sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, che si dichiari, in primo luogo, che gli importi anticipati dalla Commissione europea in esecuzione del contratto di sovvenzione n. 2567509, stipulato nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), allo scopo di finanziare vari progetti corrispondenti, tra cui, in particolare, il progetto Powair, relativo allo sviluppo di «batterie di flusso a base di zinco-aria per la rete di distribuzione di energia elettrica», e il cui recupero è richiesto mediante l’emissione della nota di addebito n. 3242010798 corrispondevano a costi ammissibili e, in secondo luogo, che gli importi reclamati dalla Commissione mediante l’emissione della nota di addebito n. 3242010800, relativa alle penalità contrattuali, non erano ammissibili.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Green Power Technologies, SL è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


20.2.2023   

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C 63/36


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PKK/Consiglio

(Causa T-182/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta al terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Applicabilità alle situazioni di conflitto armato - Gruppo terroristico - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Decisione adottata da un’autorità competente - Autorità di uno Stato terzo - Riesame - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2023/C 63/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento:

della decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132 (GU 2021, L 43, pag. 14);

del regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (GU 2021, L 43, pag. 1);

della decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/142 (GU 2021, L 258, pag. 42);

del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 (GU 2021, L 258, pag. 14);

della decisione (PESC) 2022/152 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/1192 (GU 2022, L 25, pag. 13);

del regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 (GU 2022, L 25, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/37


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SU / EIOPA

(Causa T-296/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Mancato rinnovo - Procedura di rinnovo - Presa in considerazione dei rapporti informativi - Rapporto informativo redatto in forma non definitiva - Responsabilità - Danno materiale - Perdita di un’opportunità - Danno morale - Competenza estesa al merito - Esecuzione di una sentenza del Tribunale»)

(2023/C 63/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SU (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke e E. Karatza, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), del 15 luglio 2020, di non rinnovarle il contratto nonché, se necessario, della decisione dell’11 febbraio 2021, recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe conseguentemente subito.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) del 15 luglio 2020 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo di SU è annullata.

2)

La decisione dell’EIOPA dell’11 febbraio 2021 recante rigetto del reclamo di SU è annullata.

3)

L’EIOPA è condannata a versare EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato a SU.

4)

L’EIOPA è condannata a versare EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale causato a SU.

5)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

6)

L’EIOPA è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/38


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SY / Commissione

(Causa T-312/21) (1)

(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/374/19 - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Ricorso di annullamento - Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso - Assenza di base giuridica - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Forza maggiore - Parità di trattamento - Beneficio di misure particolari - Organizzazione a distanza delle prove - Tasso di riuscita elevato dei candidati interni - Ricorso per carenza»)

(2023/C 63/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SY (rappresentante: T. Walberer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker, T. Lilamand e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente, SY, sostanzialmente chiede, in primo luogo, l’annullamento dell’addendum al bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 (GU 2020, C 374 A, pag. 3), che ha modificato le modalità delle prove di tale concorso a causa della sopravvenienza del pandemia di COVID-19, della convocazione da parte della Commissione europea del 20 novembre 2020 a sostenere una prova, dell’elenco di riserva redatto a seguito di tale concorso nel settore del diritto della concorrenza, delle decisioni relative all’assunzione di candidati sulla base di tale elenco di riserva e della decisione di riesame della commissione giudicatrice del concorso recante la decisione di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva. In secondo luogo, in subordine, egli chiede che nell’emananda sentenza siano specificati i requisiti concreti che devono essere rispettati dalla Commissione al fine di ripristinare la situazione giuridica in cui egli si trovava anteriormente all’illegittimità commessa da detta commissione giudicatrice, in modo da consentire a quest’ultima di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. In terzo luogo, egli chiede al Tribunale di constatare la violazione da parte della Commissione dell’articolo 265 TFUE, poiché quest’ultima non gli ha trasmesso una decisione sul suo reclamo amministrativo del 17 gennaio 2021.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SY si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione si farà carico della metà delle proprie spese.


(1)  GU C 310 del 2.8.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/39


Sentenza del Tribunale dell’11 gennaio 2023 — Hecht Pharma / EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic)

(Causa T-346/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso pubblico e verso l’esterno - Importanza dell’uso - Natura e forma dell’uso - Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato»)

(2023/C 63/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hecht Pharma GmbH (Bremervörde, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer, D. Hanf e A. Ringelhann, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gufic BioSciences Ltd. (Mumbai, India) (rappresentanti: A. Wehlau e T. Uhlenhut, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2738/2019-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hecht Pharma GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Gufic BioSciences Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/40


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD)

(Causa T-358/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo CIPRIANI FOOD - Uso effettivo del marchio - Natura dell’uso - Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Importanza dell’uso - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 63/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hotel Cipriani SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: M. Rieger-Jansen, D. Op de Beeck e W. Pors, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: M. Pomares Caballero, E. Salis e T. Barber Giner, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 aprile 2021 (procedimento R 1599/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hotel Cipriani SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/40


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — TM/BCE

(Causa T-440/21) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Assunzione - Avviso di posto vacante - Procedura intesa a coprire una posizione di [dati riservati occultati] - Criteri di selezione - Esperienza professionale - Rigetto di candidatura - Nomina di un altro candidato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Interesse del servizio - Responsabilità - Danno materiale e morale»)

(2023/C 63/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e D. Nessaf, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 15 dicembre 2020 di non nominarlo per la posizione di [dati riservati occultati] e di nominare per tale posizione [dati riservati occultati] e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a seguito di detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TM è condannato alle spese.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/41


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Vanhoudt / BEI

(Causa T-490/21) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura - Nomina di un altro candidato - Obbligo di motivazione - Irregolarità della procedura di reclutamento - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità»)

(2023/C 63/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 16 dicembre 2020, con cui essa ha respinto la sua candidatura ad un posto di livello 6/5-D/E, nonché della decisione con cui la stessa ha nominato il candidato prescelto a tale posto e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di dette decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Patrick Vanhoudt è condannato alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/42


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Pierre Lannier / EUIPO — Pierre Lang Trading (PL)

(Causa T-530/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta le lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una combinazione a specchio delle lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Legittimazione ad agire - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 63/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pierre Lannier (Ernolsheim lès-Saverne, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pierre Lang Trading GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Ginzburg, avvocato)

Oggetto

1 Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Pierre Lannier, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 giugno 2021 (procedimento R 1915/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pierre Lannier è condannata alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/42


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Agrarfrost / EUIPO — McCain (Forma di uno smiley)

(Causa T-553/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di uno smiley - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Natura dell’uso - Assenza di alterazione del carattere distintivo»)

(2023/C 63/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrarfrost GmbH & Co. KG (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: McCain GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentanti: C. Schmitt e M. Kinkeldey, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2021 (procedimento R 1088/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Agrarfrost GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/43


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Eurol/EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

(Causa T-636/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo eurol LUBRICANTS - Marchio nazionale denominativo anteriore EUROLLUBRICANTS - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articoli 15 e 57 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articoli 18 e 64 del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso con il consenso del titolare del marchio - Mancata alterazione del carattere distintivo - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)

(2023/C 63/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eurol BV (Nijverdal, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Driessen e G. van Roeyen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: August Wolfgang Pernsteiner (Feldkirchen an der Donau, Austria) (rappresentante: J. Öhlböck, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 luglio 2021 (procedimento R 2403/2020-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eurol BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/44


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)

(Causa T-18/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Newport - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 63/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret AŞ (Izmir, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Newport Europe BV (Moerdijk, Paesi Bassi)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 novembre 2021 (procedimento R 562/2021-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 novembre 2021 (procedimento R 562/2021-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/44


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Esedra / Parlamento

(Causa T-46/22) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Bando di gara - Gestione completa della struttura di servizi per la prima infanzia del Parlamento a Bruxelles - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara - Offerta anormalmente bassa - Conformità di un’offerta con le condizioni previste dal capitolato d’oneri - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione»)

(2023/C 63/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Esedra (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Vastmans, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Pencheva e M. Kazek, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 26 novembre 2021, intitolata «aggiudicazione dell’appalto PE PERS 2021 027 — Gestione completa della struttura destinata alla prima infanzia del Parlamento europeo a Bruxelles, sita in rue Wayenberg», che reca rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della gara d’appalto e che aggiudica l’appalto ad un altro partecipante e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Esedra si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, incluse le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


20.2.2023   

IT

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C 63/45


Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione

(Causa T-735/16) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Revoca - Decisione di ridurre la retribuzione del ricorrente - Non luogo a statuire»)

(2023/C 63/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2015, nella parte in cui riduce la sua retribuzione per un periodo di sei mesi, e, dall’altro, ove necessario, della decisione del 12 luglio 2016 che respinge il suo reclamo.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

CX e la Commissione sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 475 del 19.12.2016.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/45


Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione

(Causa T-52/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Destituzione - Decisione di reintegrazione - Domanda di annullamento - Non luogo a statuire - Domanda risarcitoria - Perdita di un'opportunità di essere promosso - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 63/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier, L. Radu Bouyon e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea di reintegrarlo nel grado AD 8, scatto 5, in esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2018 nella causa CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU: T:2018:937), di cui sostiene di essere stato informato con la nota del 21 marzo 2019 e, per quanto necessario, della decisione del 21 ottobre 2019 che respinge il suo reclamo e, dall'altro, il risarcimento del danno che ha asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

2)

Il ricorso è respinto per il resto in quanto manifestamente infondato in diritto.

3)

CX e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


20.2.2023   

IT

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C 63/46


Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2022 — CX / Commissione

(Causa T-280/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Destituzione - Non luogo a statuire»)

(2023/C 63/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea, del 28 giugno 2019, che infligge al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti alla pensione nonché, dall’altro, per quanto necessario, della decisione del 12 luglio 2016, recante rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

CX e la Commissione sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/47


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — Leonardo/Frontex

(Causa T-675/20) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Procedura di gara - Servizio di sorveglianza aerea - Sistema aereo a pilotaggio remoto - Diniego di accesso - Domanda di non luogo a statuire delle due parti principali - Assenza di rinuncia agli atti - Buona amministrazione della giustizia - Non luogo a statuire»)

(2023/C 63/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard, T. Knäbe e W. Szmidt, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del 5 ottobre 2020, con la quale quest’ultima ha respinto la domanda confermativa di accesso a documenti presentata dalla ricorrente in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Leonardo SpA è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/47


Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2022 — XH/Commissione

(Causa T-522/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2020 - Decisione recante diniego di modifica del fascicolo Sysper 2 della ricorrente - Decisione di non promuovere la ricorrente - Termini di ricorso - Carattere di ordine pubblico - Dies a quo - Domanda di ammissione al gratuito patrocinio - Sospensione dei termini - Calcolo dei termini - Tardività - Caso fortuito o forza maggiore - Errore scusabile - Irricevibilità»)

(2023/C 63/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: K. Górny-Salwarowska, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, L. Hohenecker e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE la ricorrente chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 24 novembre 2020, recante diniego di modifica del suo fascicolo Sysper 2, confermata dalla decisione del 16 giugno 2021 di rigetto del suo reclamo, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 12 novembre 2020 di non iscrivere il suo nome sull’elenco dei funzionari promossi nel 2020, confermata dalla decisione dell’8 giugno 2021 recante rigetto del suo reclamo e, in terzo luogo, il risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

XH è condannata alle spese.


(1)  GU C 237 del 20.6.2022.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/48


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-709/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Protezione dei dati personali - Progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila - Risoluzione delle controversie tra autorità di controllo ad opera del Comitato europeo per la protezione dei dati - Decisione vincolante - Articolo 60, paragrafo 4, e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Assenza di incidenza diretta»)

(2023/C 63/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, SC, C. Geoghegan e E. Egan McGrath, barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (rappresentanti: I. Vereecken e G. Le Grand, agenti, assistiti da G. Ryelandt, E. de Lophem e P. Vernet, avvocati)

Oggetto

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente, WhatsApp Ireland Ltd, chiede l'annullamento della decisione vincolante 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati, del 28 luglio 2021, relativa alla controversia tra le autorità di controllo interessate scaturita dal progetto di decisione riguardante la WhatsApp elaborato dalla Data Protection Commission (autorità di sorveglianza in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, Irlanda).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla Repubblica di Finlandia, dalla Commissione europea, dal Garante europeo della protezione dei dati e dalla Computer & Communication Industry Association, né sulle richieste di riservatezza che ne sono derivate.

3)

La WhatsApp Ireland Ltd sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Comitato europeo per la protezione dei dati, ad eccezione delle spese di quest'ultimo relative alle istanze di intervento.

4)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati, la Repubblica di Finlandia, la Commissione, il Garante europeo per la protezione dei dati e la Computer & Communication Industry Association sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022


20.2.2023   

IT

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C 63/49


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — ICA Traffic / Commissione

(Causa T-717/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici - Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara - Fornitura di robot con funzioni di disinfezione agli ospedali europei nel contesto della crisi COVID-19 - Quantità massima dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro - Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2023/C 63/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ICA Traffic GmbH (Dortmund, Germania) (rappresentanti: S. Hertwig e C. Vogt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Mantl, B. Araujo Arce e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’asserita decisione della Commissione, resa nota con un comunicato stampa del 21 settembre 2021, di ordinare ulteriori 105 robot con funzioni di disinfezione che utilizzano la luce ultravioletta per gli ospedali europei (COVID-19).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La ICA Traffic GmbH è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


20.2.2023   

IT

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C 63/49


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics / Commissione

(Causa T-721/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura doganale e statistica - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce doganale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2023/C 63/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sunrise Medical BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Sunrise Medical Logistics BV (Amsterdam) (rappresentanti: L. Ruessmann e J. Beck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hradil e M. Salyková, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 294, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Sunrise Medical BV e la Sunrise Medical Logistics BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


20.2.2023   

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C 63/50


Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2022 — EMS/EUIPO (AIRFLOW)

(Causa T-751/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo AIRFLOW - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 63/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: EMS Electro Medical Systems GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: K. Scheib e C. Schulte, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee ed E. Nicolás Gómez, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 settembre 2021 (procedimento R 546/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EMS Electro Medical Systems GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 del 7.2.2022.


20.2.2023   

IT

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C 63/50


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Kremer / Commissione

(Causa T-110/22) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensione di anzianità - Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione - Trasferimento al regime dell'Unione - Abbuono di annualità - Ricorso di annullamento - Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono - Termine per la presentazione del reclamo - Arricchimento senza causa - Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 63/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christiane Kremer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Demoulin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, sostanzialmente, in via principale, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea del 24 febbraio 2022, che respinge il suo reclamo nella parte in cui mira all'annullamento del parere del 13 gennaio 2017 che determina i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall'altro lato, il rinvio del suo caso all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione al fine di determinare l'importo da rimborsarle nonché, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 55 401,07, a titolo dell’arricchimento senza causa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra Christiane Kremer è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


20.2.2023   

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C 63/51


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Baert / Commissione

(Causa T-111/22) (1)

(«Funzione pubblica - Pensione di anzianità - Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione - Trasferimento al regime dell'Unione - Abbuono di annualità - Ricorso di annullamento - Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono - Termine per la presentazione del reclamo - Arricchimento senza causa - Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 63/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rhonny Baert (Deinze, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Demoulin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, sostanzialmente, in via principale, da un lato, l'annullamento della pretesa decisione implicita della Commissione europea del 28 febbraio 2022, che respinge il suo reclamo nella parte in cui mira all'annullamento del parere del 21 dicembre 2016 che determina i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall'altro lato, il rinvio del suo caso all'autorità che ha il potere di nomina della Commissione al fine di determinare l'importo da rimborsarle nonché, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 31 066,80, a titolo dell’arricchimento senza causa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto come manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Rhonny Baert è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


20.2.2023   

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C 63/52


Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 — Belavia/Consiglio

(Causa T-116/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2023/C 63/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), nei limiti in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.2.2023   

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C 63/52


Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Suicha / EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)

(Causa T-264/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo MK MARKTOMI MARKTOMI - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MK MICHAEL KORS - Motivo di nullità relativa - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 63/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lin Suicha (Wenxi, Cina) (rappresentante: J. Donoso Romero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e I. Stoycheva, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Michael Kors (Switzerland) International GmbH (Manno, Svizzera) (rappresentanti: J. van Manen, E. van Gelderen e L. Fresco, avvocati

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 marzo 2022 (procedimento R 1899/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Lin Suicha sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Michael Kors (Switzerland) International GmbH.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 244 del 27.6.2022.


20.2.2023   

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C 63/53


Ordinanza del Tribunale del 9 dicembre 2022 — AMO Development/EUIPO (Strumenti medici)

(Causa T-311/22) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Disegni o modelli comunitari che rappresentano strumenti medici - Assenza di domanda di rinnovo - Cancellazione dei disegni o modelli alla scadenza della registrazione - Richiesta di restitutio in integrum - Articolo 67 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Dovere di diligenza - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 63/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AMO Development LLC (Santa Ana, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea pe la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 marzo 2022 (procedimento R 1433/2021-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La AMO Development LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 276 del 18.7.2022.


20.2.2023   

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C 63/54


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e a. / Commissione

(Causa T-713/22)

(2023/C 63/71)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Portumo — Madeira — Montagem e Manutenção de Tubaria SA (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo), Ponticelli — Consultadoria Técnica SA (Zona Franca di Madera) (Funchal), Ponticelli Angoil — Serviços Para a Indústria Petrolífera SA (Zona Franca di Madera) (Funchal) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e P. Casillas Vázquez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (1);

in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l’ordine di recupero dell’aiuto in essa contenuto;

in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l’ordine di recupero dell’aiuto in essa contenuto, a causa del metodo di calcolo errato utilizzato per determinare la base dell’aiuto;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo: violazione della decisione della Commissione del 27 giugno 2007, nel caso N421/2006, e della decisione della Commissione del 2 luglio 2013, nel caso SA.34160 (2011/N), nonché degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e degli articoli 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE e 56 TFUE, avendo la Commissione mantenuto un’interpretazione restrittiva del concetto di «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» e di «creazione e mantenimento di posti di lavoro nella regione».

Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, per non aver dichiarato direttamente che il regime di aiuti era compatibile sulla stessa base.

Terzo motivo, dedotto in subordine: nullità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella misura in cui l’ordine di recupero in essa contenuto viola l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589, in quanto è contrario ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Quarto motivo, dedotto in subordine: nullità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, in quanto la determinazione della base imponibile del presunto aiuto di Stato è errata.


(1)  GU 2022, L 217, pag. 49.


20.2.2023   

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C 63/55


Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Nova Ship Invest / Commissione

(Causa T-720/22)

(2023/C 63/72)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Nova Ship Invest, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e P. Casillas Vázquez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

anullare la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III, [notificata con il numero C(2020) 8550] (1):

in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l’ordine di recupero dell’aiuto in essa contenuto;

in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l’ordine di recupero dell’aiuto in essa contenuto, a causa del metodo di calcolo errato utilizzato per determinare la base dell’aiuto;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: violazione della decisione della Commissione del 27 giugno 2007, nel caso N421/2006, e della decisione della Commissione del 2 luglio 2013, nel caso SA.34160 (2011/N), nonché degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e degli articoli 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE e 56 TFUE, avendo la Commissione mantenuto un’interpretazione restrittiva del concetto di «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» e di «creazione e mantenimento di posti di lavoro nella regione».

Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, per non aver dichiarato direttamente che il regime di aiuti era compatibile sulla stessa base.

Terzo motivo, dedotto in subordine: nullità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella misura in cui l’ordine di recupero in essa contenuto viola l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589, in quanto è contrario ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Quarto motivo, dedotto in subordine: nullità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, in quanto il recupero degli aiuti incompatibili si basa su un metodo errato di determinazione della base dell’aiuto.


(1)  GU L 217 del 22.8.2022, pag. 49.


20.2.2023   

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C 63/56


Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Neottolemo/Commissione

(Causa T-724/22)

(2023/C 63/73)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Neottolemo, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: G. Leite de Campos e M. Clemente, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 3, l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e 4, seconda parte di frase, e gli articoli 5 e 6 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e degli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Secondo motivo, relativo alla contraddizione insanabile tra la decisione impugnata e le rispettive motivazioni.

Terzo motivo, concernente la violazione del principio di attribuzione delle competenze, sancito nell’articolo 5 TFUE.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, a causa dell’insussistenza di aiuti di Stato in taluni casi rientranti nella decisione e a causa dell’arricchimento senza causa dello Stato portoghese, in violazione del principio secondo cui l’autore dell’infrazione (lo Stato portoghese) non dovrebbe trarre alcun vantaggio dal suo comportamento illecito.

Quinto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 26 TFUE per quanto riguarda la promozione del mercato interno.


(1)  GU L 217, pag. 49.


20.2.2023   

IT

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C 63/56


Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Register.com/Commissione

(Causa T-725/22)

(2023/C 63/74)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Register.com LP — Sucursal em Portugal (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: G. Leite de Campos e M. Clemente, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 3, l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e 4, seconda parte di frase, e gli articoli 5 e 6 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III (1), e, in subordine

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e degli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Secondo motivo, relativo alla contraddizione insanabile tra la decisione impugnata e le rispettive motivazioni.

Terzo motivo, concernente la violazione del principio di attribuzione delle competenze, sancito nell’articolo 5 TFUE.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, a causa dell’insussistenza di aiuti di Stato in taluni casi rientranti nella decisione e a causa dell’arricchimento senza causa dello Stato portoghese, in violazione del principio secondo cui l’autore dell’infrazione (lo Stato portoghese) non dovrebbe trarre alcun vantaggio dal suo comportamento illecito.

Quinto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 26 TFUE per quanto riguarda la promozione del mercato interno.


(1)  GU L 217, pag. 49.


20.2.2023   

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C 63/57


Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA

(Causa T-760/22)

(2023/C 63/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di evoluzione della carriera per il 2020 (in prosieguo: il «REC») risultante dalla decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022 nella parte in cui contiene le seguenti osservazioni:

Nella sezione B.1 «Efficienza», pagina 4 — punto 2) elaborare una politica antifrode, aggiornare la politica in materia di denunce di irregolarità e il codice di condotta:

«(…) Il PO [Policy Office] ha elaborato un progetto di aggiornamento della politica in materia di denunce di irregolarità, ma quest’ultimo non è stato trasmesso ai fini della previa approvazione dei servizi della Commissione, che costituiva un presupposto specifico (clausola di riesame nella decisione del consiglio di amministrazione) per il riesame della politica in materia di denunce di irregolarità. Per il codice di condotta dell’ENISA, la decisione della Commissione sotto forma di pubblicazione (libro) è stata allegata alla decisione del consiglio di amministrazione sulla strategia antifrode. Il codice di condotta non è stato quindi adottato dal consiglio di amministrazione. Il piano d’azione antifrode per il 2021 prevede l’elaborazione di un codice di condotta sotto forma di decisione del consiglio di amministrazione».

Nella sezione B.1 «Efficienza», pagina 4 — punto 3) Conseguimento di un ritmo d’impegno ottimale:

«(…) ma la gestione del bilancio avrebbe potuto essere ancora migliorata (in particolare per il controllo di C8 e i riporti)».

Nella sezione B.2 «Competenze», pagina 4:

«(…). Tuttavia, nell’OP dal punto di vista dei flussi finanziari, vi sono state diverse situazioni che hanno portato a eccezioni nel registro, principalmente come impegno a posteriori o utilizzo errato dei fondi C8 e C1, una delle quali di importo superiore a EUR 10 000,00».

Nella sezione B.3 «Condotta», pagina 6:

«(…) Tuttavia, ciò ha anche portato a situazioni in cui un agente interinale rappresenta l’agenzia davanti a partner internazionali per il messaggio comune (preparativi ECSM con partner statunitensi), ad esempio».

annullare, per quanto necessario, la decisione del 26 agosto 2022 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente contro il REC 2020 e contro la decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022;

disporre il risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del REC per il 2020 e della decisione sul ricorso, in quanto non vi è stato un vero e proprio dialogo e la ripetizione della procedura di valutazione è viziata da una violazione della comunicazione amministrativa 1/2021, pag. 9, e dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione MB/2015/15.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da errori manifesti di valutazione, da una motivazione insufficiente e da una violazione dell’articolo 5 della decisione MB/2015/15 e della comunicazione amministrativa 1/2021, pagg. 11 e 12.

1.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da una violazione delle regole di obiettività e di imparzialità, da una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da una violazione del dovere di diligenza e di assistenza, nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione.


20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/58


Ricorso proposto il 18 dicembre 2022 — Frajese/Commissione

(Causa T-786/22)

(2023/C 63/76)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giovanni Frajese (Roma, Italia) (rappresentanti: O. Milanese e A. Montanari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare

1)

la decisione di esecuzione della Commissione europea del 3 ottobre 2022 che rilascia l’autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spikevax — elasomeran» a norma del regolamento (CE) 726/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C (2021) 94 (final), pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 30 novembre 2022; e

2)

la decisione di esecuzione della Commissione europea del 10 ottobre 2022 che rilascia l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comirnaty — tozinameran, vaccino a mRNA anti-COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» a norma del regolamento (CE) 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C (2020) 9598 (final), pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 30 novembre 2022;

condannare la controparte al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza/incompletezza di studi di efficacia e sicurezza. violazione dei regolamenti (CE) 507/2006 (2), (CE) 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE (3), dei trattati e della normativa comunitaria.

Si fa valere a questo riguardo:

Assenza/incompletezza degli studi. Gli obblighi imposti con il rilascio delle autorizzazioni condizionate non sono stati osservati e gli studi clinici randomizzati, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore, non sono mai stati completati. Negli allegati alle decisioni di esecuzione oggetto di impugnazione è dichiarata espressamente l’assenza di studi ritenuti essenziali ed inderogabili dai regolamenti n. 726/2004 e n. 507/2006 e dalla direttiva 2001/83/CE ai fini del rilascio delle AIC standard. I farmaci autorizzati contengono eccipienti (ALC-0315, ALC-0159 e SM-102) il cui uso è consentito esclusivamente ai fini di ricerca con espresso divieto di uso umano o veterinario. Non è stata dimostrata né sperimentata la sicurezza della tecnologia utilizzata e i relativi profili farmacotossicologici non sono stati studiati.

Mancato completamento degli studi o anticipato completamento rispetto alle tempistiche originariamente previste. Nel corso di questi due anni è stata constatata l’assenza di efficacia sterilizzante dei farmaci autorizzati e della loro capacità di ridurre gli effetti gravi della malattia. Tale prova non può essere più offerta, considerato che i gruppi placebo sono stati vaccinati, eliminando i gruppi di controllo. Difetta inoltre la sicurezza dei farmaci autorizzati, come dimostrano innumerevoli studi pubblicati e gli stessi dati di farmacovigilanza, associati al vertiginoso aumento di mortalità che si registra in tutti i Paesi UE ed extra Unione Europea in cui si è avuta una intensa campagna di vaccinazione, come specificamente indicato e allegato in ricorso.

Assenza della domanda di conversione da parte delle aziende. Le autorizzazioni sono state convertite in standard in ragione dei soli «dati presentati» e in mancanza di specifica domanda di conversione dalle aziende farmaceutiche, in palese violazione della procedura.

Assenza del parere completo del comitato.

Assenza della comunicazione agli Stati in violazione dell’articolo 10 regolamento UE 726/2004.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di precauzione.

Si fa valere a questo riguardo che le decisioni di esecuzione impugnate violano il principio di precauzione, come definito dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e recepito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che soccorre quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi e non sia possibile determinare il rischio con sufficiente certezza. L’applicazione di tali principi al campo della salute e dell’innovazione farmaceutica implica che, ove vi sia incertezza scientifica, da cui emerga la possibilità di un rischio grave ed irreversibile, la scelta tra il ricorso o meno all’uso di quel prodotto dovrà necessariamente ricadere sul non uso, dovendo prevalere la salvaguardia della salute dell’individuo.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, p. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, p. 6)

(3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, p. 67).


20.2.2023   

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C 63/60


Ricorso proposto il 19 dicembre 2022 — PT / Commissione

(Causa T-788/22)

(2023/C 63/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PT (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire;

condannare la Commissione europea a rimborsare alla ricorrente il capitale attualizzato che rappresenta i diritti a pensione da essa trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente deduce l’ingiustificato arricchimento, in quanto ha trasferito i propri diritti a pensione nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»), il che ha dato luogo ad un «abbuono» di annualità riconosciute nel RPIUE. Tuttavia, tale «abbuono» non le ha procurato alcun aumento nell’importo della pensione che le viene versata, ai sensi dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il cui calcolo è basato esclusivamente sugli anni di servizio (ad esclusione delle annualità riconosciute a titolo del trasferimento dei diritti a pensione).

Il diniego di restituire i diritti a pensione trasferiti, non producendo effetto quando si applica il meccanismo del minimo vitale di cui all’articolo 77, quarto comma, dello Statuto, darebbe luogo, secondo la ricorrente, ad un ingiustificato arricchimento a vantaggio dell’Unione europea.


20.2.2023   

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C 63/60


Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Sberbank Europe / BCE

(Causa T-790/22)

(2023/C 63/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 21 settembre 2022 con la quale essa ha respinto la richiesta della ricorrente di accedere alla valutazione della BCE di dissesto o rischio di dissesto ai sensi delle norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti in relazione alla Sberbank Slovenia (Sberbank banka d.d);

condannare la BCE a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i diritti della ricorrente non avendo trattato la sua richiesta in un'unica decisione globale che tenesse conto di tutti gli aspetti giuridici pertinenti e, in particolare, sul fatto che la BCE ha ignorato alcuni motivi di accesso, che ha artificialmente inficiato alcuni motivi di accesso, che ha erroneamente interpretato il regime di accesso del pubblico in modo tale da limitare, piuttosto che ampliare, l'accesso e la trasparenza, che non ha interpretato e applicato tutti i regimi di accesso in modo coerente, che non ha fornito una motivazione adeguata, che ha erroneamente adottato una decisione separata su un potenziale diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (1), e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU (2), che ha erroneamente omesso di considerare il principio dell’effettività della tutela giuridica ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che ha erroneamente assunto l'obbligo di non divulgare il testo integrale della valutazione di dissesto (FOLTF).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ed è viziata da errori manifesti di valutazione, in quanto non vi è alcun motivo comprensibile né alcuna spiegazione per il fatto che le parti espunte della valutazione di dissesto dovessero essere omesse.

3.

Terzo motivo, vertente sull'errata interpretazione e applicazione da parte della BCE dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione sull'accesso al pubblico della BCE (3), dell'articolo 27 del regolamento MVU, dell'articolo 53 della CRD IV (4) e della sentenza Baumeister della Corte di giustizia (5).

4.

Quarto motivo, vertente sull'errata interpretazione e applicazione da parte della BCE dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sull'accesso al pubblico della BCE.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata dal punto di vista procedurale, in quanto la BCE non ha concesso l'accesso al fascicolo ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel procedimento che ha portato alla decisione impugnata.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014 L 141, pag. 1).

(3)  Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176 pag. 338).

(5)  Sentenza della Corte del 19 giugno 2018, C-15/16, Baumeister (EU:C:2018:464).


20.2.2023   

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C 63/61


Ricorso proposto il 26 dicembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a. / Consiglio

(Causa T-797/22)

(2023/C 63/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles, Belgio) e altre dieci parti ricorrenti (rappresentanti: P. de Bandt, T. Ghysels, J. Nowak, T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, numero 12, del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e l’articolo 1, numero 13, del regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui essi sostituiscono e modificano rispettivamente il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 12, poi il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 11 dell’articolo 5 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui concerne i servizi di consulenza giuridica;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata nonché all’accesso alla giustizia, previsti, rispettivamente, agli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica costituirebbe un’ingerenza nel diritto di ogni singolo di rivolgersi al proprio avvocato per una consulenza giuridica, così come al principio del segreto professionale e al principio d’indipendenza dell’avvocato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’introduzione di un regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica non sarebbe idoneo a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dall’Unione nell’ambito del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, e andrebbe al di là di quanto sia strettamente necessario alla realizzazione di tali obiettivi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica instaurato non sarebbe né chiaro né preciso e non permetterebbe alcuna prevedibilità in ordine alla sua applicazione.


20.2.2023   

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C 63/62


Ricorso proposto il 28 dicembre 2022 — Ordre des avocats à la cour de Paris e Couturier / Consiglio

(Causa T-798/22)

(2023/C 63/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre des avocats à la cour de Paris (Parigi, Francia), Julie Couturier (Parigi) (rappresentante: L. Donnedieu de Vabres, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiararsi competente a decidere il presente ricorso di annullamento in quanto la sua competenza a titolo di pieno controllo di legittimità non è in nessun modo limitata trattandosi di un regolamento adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, che attua le posizioni dell’Unione stabilite nel contesto della PESC,

dichiarare i loro ricorsi ricevibili, ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE,

annullare l’articolo 1, numero 12), del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e l’articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui sostituiscono e modificano rispettivamente, il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 12, nonché il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 11 dell’articolo 5 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui concerne i servizi di consulenza giuridica, in quanto detto articolo 5 quindecies modificato:

viola l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE,

viola:

il segreto professionale dell’avvocato, tutelato all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

il diritto di farsi «consigliare» da un avvocato, tutelato all’articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

senza che siano rispettati né il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, né il principio di proporzionalità, come imposto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali,

condannare il Consiglio alle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, previsto dall’articolo 296 TFUE.

I ricorrenti fanno valere, a tal riguardo, che il Consiglio non dà alcuna spiegazione sulla ragione del divieto generale di fornire servizi di consulenza legale in materia di volontaria giurisdizione. Il solo considerando relativo a tale divieto generale (il considerando 19 del regolamento 2022/1904) consiste infatti soltanto in una semplice definizione dei servizi interessati, e in nessun caso in una spiegazione «chiara e non equivoca» del «ragionamento dell’istituzione, autore dell’atto», come esigono invece la Corte e il Tribunale. Poiché esso non contiene alcuna spiegazione sulla ragione di tale divieto e in che modo esso permetterebbe di raggiungere l’obiettivo perseguito, esso non consente, dunque, ai ricorrenti di conoscere le motivazioni della misura adottata e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il suo controllo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del segreto professionale dell’avvocato.

Secondo i ricorrenti, l’avvocato che intenda consigliare una persona giuridica o un’entità stabilita in Russia, ritenendo che una tale consulenza legale rientri nell’ambito delle deroghe di cui al paragrafo 10 dell’articolo 5 quindecies modificato dal regolamento n. 833/2014, sarebbe costretto a domandare l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente e quindi, a tal fine, a rivelarle informazioni, sebbene per loro natura strettamente confidenziali, non soltanto sul contenuto ma anche sull’esistenza della consulenza che deve effettuare e sul suo cliente potenziale. Tale ingerenza nel segreto professionale dell’avvocato non è né idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, né strettamente necessaria a tale obiettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a farsi «consigliare» da un avvocato.

Secondo i ricorrenti, privando una persona del suo diritto a una consulenza legale fornita da un avvocato, l’articolo 5 quindecies modificato dal regolamento n. 833/2014 le impedisce di rendersi edotta sulla portata dei suoi diritti e di essere in grado di decidere di adire un organo giurisdizionale competente. Ora, il diritto di farsi consigliare deve essere tutelato in una prospettiva di ricorso, conformemente all’articolo 47 della Carta. Tale violazione del diritto di farsi «consigliare» da un avvocato non è né idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, né strettamente necessaria a tale obiettivo.


20.2.2023   

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C 63/64


Ricorso proposto il 30 dicembre 2022 — TZ / Consiglio

(Causa T-803/22)

(2023/C 63/81)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TZ (rappresentante: J. Janssen, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere ed accogliere i motivi di annullamento sollevati nel presente ricorso;

annullare il capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»);

in subordine, annullare l'articolo 15 del regolamento impugnato nella parte in cui consente il prelievo retroattivo di un contributo di solidarietà per l'anno 2022; e

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato erroneamente adottato sul fondamento dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, mentre avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo una procedura legislativa speciale, in quanto il regolamento impugnato contiene misure fiscali.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato costituisce una violazione del diritto di proprietà quale sancito dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché dei principi dell'Unione europea di legalità e di certezza del diritto, nella misura in cui il regolamento impugnato consente un'applicazione retroattiva.


(1)  GU 2022, L 261 I, pag. 1.


20.2.2023   

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C 63/64


Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — Polonia / Commissione europea

(Causa T-830/22)

(2023/C 63/82)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e S. Żyrek, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione europea contenute nelle lettere del 12 ottobre 2022 (1) e del 23 novembre 2022 (2), relative alla compensazione dei crediti a titolo di penalità giornaliere disposta nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021 (Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:878) per il periodo dal 15 luglio 2022 al 29 agosto 2022;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 101 e 102 in combinato disposto con l’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, in ragione dell’applicazione di una procedura di recupero dei crediti mediante compensazione, sebbene l’ordinanza del 27 ottobre 2021 avesse inflitto penalità giornaliere fino alla data di esecuzione dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021 (4) e, dal 15 luglio 2022, abbiano cessato di essere applicabili le disposizioni in relazione alle quali l’ordinanza del 14 luglio 2021 aveva richiesto la sospensione dell’applicazione.


(1)  Lettera della Commissione del 12 ottobre 2022, Ref. ARES(2022)7041596.

(2)  Lettera della Commissione del 23 novembre 2022, Ref. ARES(2022)8087579.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(4)  Ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:593.


20.2.2023   

IT

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C 63/65


Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — TO / EUAA

(Causa T-831/22)

(2023/C 63/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;

annullare la decisione del [riservato(1) di risolvere il contratto della ricorrente, con il riferimento [riservato], adottata da [riservato], entrata in vigore lo stesso giorno e notificatale il [riservato];

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo provvisorio per danno materiale e morale indistintamente di EUR 45 000 con riserva di ulteriore precisazione in corso di causa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 quinquies, 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12 bis, 17, paragrafo 1, 22 bis e 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in applicazione degli articoli 10 e 11 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nonché sulla violazione degli articoli 8, 31, paragrafo 1, 41, paragrafo 1 e 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali e generali del diritto dell’Unione europea tra cui, in particolare, il principio di un esercizio effettivo dei diritti della difesa, il principio di non discriminazione, il principio di confidenzialità, il principio di proporzionalità e il principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non inficiati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, e sull’eccesso e lo sviamento di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e sul pregiudizio alla dignità e alla reputazione della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, in particolare, degli articoli 4, 5, 14, 16, paragrafo 2, lettere b) ed e), 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 1 lettere e) e g), 18 e 19 del regolamento (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.


(1)  Dati riservati omessi.

(2)  GU 2013, L 248, pag. 1.

(3)  GU 2018, L 295, pag. 39.


20.2.2023   

IT

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C 63/66


Ricorso proposto il 9 gennaio 2023 — UA/EUAA

(Causa T-3/23)

(2023/C 63/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UA (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza:

annullare la decisione N. 99 identificata [riservato(1), adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’EUAA il [riservato], notificata con messaggio di posta elettronica il [riservato] dal segretariato del Consiglio d’amministrazione e, nei limiti del necessario, tutti gli atti e le decisioni preparatorie e/o esecutive, mediante i quali quest’ultimo ha deciso, in particolare, che «[riservato] è condannato a risarcire il danno subito dall’Agenzia a causa di gravi illeciti personali che ne implicano la personale responsabilità finanziaria in conformità all’articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Le misure e le modalità di attuazione di tale risarcimento saranno inviate separatamente a [riservato]»;

condannare la convenuta al pagamento di un’indennità provvisionale di EUR 25 000 a risarcimento dei danni insieme materiali e morali, fatta salva un’eventuale modifica in corso di causa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») applicabile per analogia agli agenti in conformità all’articolo 11 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, sulla violazione degli Orientamenti per l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto (responsabilità finanziaria dei funzionari) e, in particolare, degli articoli 2.1, 2.3.2 e 3.2 di questi ultimi, sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare degli articoli 3, 4 e 22 dell’allegato IX dello Statuto (diritto di essere ascoltato) resa applicabile dall’articolo 22 dello Statuto, sulla violazione degli articoli 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), 48 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, sull’insussistenza dei fatti contestati, su un’insufficienza di motivazione, sulla violazione del principio del ne bis in idem, sulla violazione dell’obbligo di sollecitudine, del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione e del principio di proporzionalità, del principio di unicità della funzione pubblica e di parità di trattamento, sulla violazione della fede dovuta agli atti e sull’abuso di potere.


(1)  Dati riservati occultati.


20.2.2023   

IT

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C 63/67


Ricorso proposto il 10 gennaio 2023 — Illumina / Commissione

(Causa T-5/23)

(2023/C 63/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, Barrister-at-Law, e F. González Díaz, M. Siragusa e T. Spolidoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 28 ottobre 2022 della causa M.10938 — Illumina/GRAIL (in prosieguo: la «decisione»);

condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente e ogni altra spesa sostenuta in occasione del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, nel constatare che erano soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione sarebbe sproporzionata, sarebbe incorsa in errori di fatto e di valutazione, sarebbe priva di una motivazione sufficiente e/o viziata da difetto di motivazione, nel constatare che le misure provvisorie erano necessarie e appropriate ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della decisione relative ai finanziamenti sarebbero sproporzionate poiché restringono indebitamente la facoltà della Illumina di riesaminare la proporzionalità dei finanziamenti richiesti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione delegherebbe illegittimamente ad un fiduciario incaricato del controllo i poteri di esecuzione della Commissione e richiederebbe alla ricorrente di farsi carico dei costi connessi all’attività del fiduciario incaricato del controllo.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione escluderebbe, in modo sproporzionato, i preesistenti obblighi contrattuali della ricorrente dalle eccezioni agli obblighi di garantire che le parti non ottengano o non diffondano rispettive informazioni riservate («ring fencing obligations»), e non fornirebbe idonea motivazione per tale esclusione.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione imporrebbe eccessive, sproporzionate e verosimilmente inapplicabili restrizioni alle attività di reclutamento delle parti nel corso del periodo transitorio.


(1)  GU 2004, L 24, pag. 1.


20.2.2023   

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C 63/68


Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Smith & Nephew USD e Smith & Nephew USD One/Commissione

(Causa T-780/19) (1)

(2023/C 63/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


20.2.2023   

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C 63/68


Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

(Causa T-76/22) (1)

(2023/C 63/87)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


20.2.2023   

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C 63/68


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — PV / Procura europea

(Causa T-443/22) (1)

(2023/C 63/88)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 380 del 3.10.2022.