ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
15 febbraio 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Commissione europea

2023/C 56/01

Raccomandazione della Commissione, dell'8 febbraio 2023, sugli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 56/02

Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 — Accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle misure opportune proposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

12

2023/C 56/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10924 — PROXIMUS / ETHIAS / JV) ( 1 )

13


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 56/04

Tassi di cambio dell'euro — 14 febbraio 2023

14

 

Consiglio

2023/C 56/05

dcAvviso all'attenzione di Zimbabwe Defence Industries, entità cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

15

 

Commissione europea

2023/C 56/06

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o marzo 2023[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]

16


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 56/07

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA — Entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

17

2023/C 56/08

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA — Entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, V e VIII dell'accordo sul commercio del vino (allegato V) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

18

2023/C 56/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

19

2023/C 56/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

23


 

Rettifiche

 

Rettifica della pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ( GU C 51 del 10.2.2023 )

27


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Commissione europea

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2023

sugli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi

(2023/C 56/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo unionale di protezione civile (meccanismo dell’Unione), istituito con la decisione n. 1313/2013/UE, è destinato a rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(2)

A sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione stabilisce e sviluppa gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile, in cooperazione con gli Stati membri e adotta raccomandazioni per definirli quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali.

(3)

L’ambito di applicazione geografico degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi comprende l’Unione e i suoi Stati membri, nonché gli Stati partecipanti al meccanismo dell’Unione (2) a norma dell’articolo 4, punto 4 bis, e dell’articolo 4, punto 12, della decisione n. 1313/2013/UE.

(4)

L’Unione si trova ad affrontare catastrofi naturali e provocate dall’uomo più frequenti e gravi. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale stanno aggravando i rischi per l’Unione aumentando la frequenza e l’intensità dei fenomeni atmosferici, dell’inquinamento particolarmente nocivo, della carenza idrica e della perdita di biodiversità. Inoltre le catastrofi hanno sempre più ripercussioni a livello transfrontaliero e intersettoriale. Oltre a determinare la perdita di vite e ad avere ripercussioni sulla salute umana, le catastrofi compromettono la prosperità economica e causano perdite irreparabili all’ambiente, alla biodiversità e al patrimonio culturale. La resilienza alle catastrofi dovrebbe pertanto essere rafforzata a livello di Unione e di Stati membri. Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi devono contribuire a rafforzare la resilienza alle catastrofi e a migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere alle ripercussioni di catastrofi attuali e future. Per rafforzare la resilienza è cruciale che vi siano approcci globali e integrati alla gestione del rischio di catastrofi.

(5)

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi dovrebbe basarsi su principi e approcci orizzontali specifici.

(6)

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all’allegato alla presente raccomandazione sono stati stabiliti in cooperazione con gli Stati membri.

(7)

Nel definire tali obiettivi si è prestata particolare attenzione alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, le cui esigenze dovrebbero essere prese in considerazione nell’attuazione e nel riesame degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

(8)

È opportuno cercare sinergie e complementarità con i quadri internazionali in materia di resilienza, come il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, e altre iniziative settoriali dell’Unione volte a sviluppare la resilienza, nell’attuazione e nell’ulteriore sviluppo degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi, al fine di migliorare la capacità complessiva dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(9)

Occorre pertanto potenziare la cooperazione ed estenderla alle autorità nazionali e a quelle subnazionali appropriate al di là del settore della protezione civile, nonché ai fornitori di servizi essenziali, anche nel settore dei trasporti, e ai portatori di interessi del settore privato, agli organismi non governativi, alla comunità dei ricercatori e agli esperti in materia di patrimonio culturale. La tempestiva diffusione dei dati in modo accessibile, interoperabile e riutilizzabile agevolerà la cooperazione intersettoriale e transfrontaliera.

(10)

In tale cooperazione può rientrare anche la cooperazione civile-militare in linea con la decisione n. 1313/2013/UE (3).

(11)

Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, nel contesto dei rispettivi mandati, dovrebbero essere pronte a rispondere alle diverse tipologie e dimensioni di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, compresi gli incidenti industriali, marittimi e di altro tipo connessi ai trasporti, le emergenze sanitarie e le situazioni di crisi caratterizzate da incertezza ed a eventi perturbatori che potrebbero compromettere le operazioni di protezione civile o la continuità operativa.

(12)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi devono basarsi su scenari attuali e prospettici che includano gli effetti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l’analisi dell’impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Allo stesso tempo, la pianificazione della gestione delle catastrofi e l’elaborazione di scenari, di cui all’articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE, devono tenere conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Lo sviluppo di obiettivi e l’elaborazione di scenari sono pertanto strettamente interconnessi tra loro. Se da un lato gli scenari forniranno dati concreti e informazioni specifiche per i rischi che dovrebbero sostenere la formulazione degli obiettivi, dall’altro, gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero a loro volta individuare i settori importanti per la resilienza alle catastrofi e quindi orientare l’elaborazione degli scenari.

(13)

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero pertanto essere costantemente riesaminati e riveduti alla luce dei progressi compiuti nel loro sviluppo e nella loro attuazione, nonché di nuove circostanze e dell’evoluzione delle esigenze.

(14)

Le relazioni a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE dovrebbero fornire informazioni periodiche, tra l’altro, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO E FINALITÀ

1.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, la presente raccomandazione stabilisce gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile nonché i principi generali per la loro attuazione, la comunicazione ad essi relativa e il loro riesame.

2.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi costituiscono una base di riferimento comune non vincolante destinata a sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o possono avere ripercussioni transfrontaliere multinazionali, nonché a migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di far fronte a tali catastrofi e di resistere alle loro ripercussioni. Gli obiettivi generali individuano i settori prioritari e i corrispondenti obiettivi specifici al fine di rafforzare la resilienza alle catastrofi del meccanismo dell’Unione e degli Stati membri.

PRINCIPI E APPROCCI ORIZZONTALI A SOSTEGNO DELLA RESILIENZA ALLE CATASTROFI

3.

Il panorama dei rischi sta cambiando rapidamente. Le conseguenze di catastrofi naturali e provocate dall’uomo sempre più frequenti e intense si ripercuotono al di là delle frontiere e in tutti i settori determinando perdite umane ed economiche. Al fine di preservare la capacità dei soggetti che si occupano di protezione civile di gestire efficacemente un’ampia gamma di eventi perturbatori futuri, è necessario rafforzare la resilienza alle catastrofi.

4.

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile dovrebbe essere:

(a)

esaustivo: coprendo l'intero ciclo di gestione delle catastrofi, la prevenzione, la preparazione, la risposta e la ripresa;

(b)

preventivo: riducendo, ove possibile, i rischi di catastrofi e garantendo una preparazione adeguata per reagire in modo efficace ed efficiente alle catastrofi;

(c)

intersettoriale e transfrontaliero: promuovendo un approccio che tenga conto delle interdipendenze tra molteplici rischi, garantisca la coerenza tra i settori strategici pertinenti e incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri che devono far fronte a rischi comuni. La cooperazione e il coordinamento dovrebbero favorire la coerenza, ottimizzare le sinergie e promuovere un'azione coerente tra i diversi settori e livelli di governance, comprese le regioni, tra le autorità e i portatori di interessi;

(d)

basato su conoscenze e dati concreti: facendo affidamento su una solida conoscenza dei rischi di catastrofi, anche per quanto riguarda le conseguenze economiche, ambientali e sociali delle catastrofi. A tal fine, è opportuno sostenere la ricerca e l'innovazione e promuovere la condivisione delle conoscenze, anche per quanto riguarda i risultati delle buone pratiche in materia di ricerca, scambio di dati, valutazione e apprendimento continui;

(e)

inclusivo: tenendo conto delle esigenze specifiche e delle cause della vulnerabilità delle persone come il genere, l'età, il contesto economico e sociale, il livello di istruzione, le disabilità e l'esposizione geografica a rischi specifici;

f)

sostenibile: tenendo conto delle soluzioni basate sulla natura, dell'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sui rischi di catastrofi nonché della prevenzione e mitigazione dell'impatto ambientale delle catastrofi, prestando particolare attenzione a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle operazioni di protezione civile.

GLI OBIETTIVI DELL'UNIONE IN MATERIA DI RESILIENZA ALLE CATASTROFI

5.

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile richiede interventi nei seguenti settori:

(a)

prevedere - migliorare la valutazione dei rischi, la loro previsione e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi;

(b)

preparare - aumentare la consapevolezza e la preparazione della popolazione in materia di rischi;

(c)

allertare - migliorare l'allerta rapida;

(d)

rispondere - rafforzare i mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione;

(e)

proteggere - garantire un solido sistema di protezione civile.

6.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al punto 5 figurano nell’allegato della presente raccomandazione.

7.

Gli Stati membri e la Commissione sono invitati ad adottare le azioni e le misure necessarie nel contesto del meccanismo dell’Unione per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Sono chiamati a promuovere la cooperazione con i partner nazionali, regionali e internazionali, le organizzazioni della società civile e i portatori di interessi del settore privato.

8.

Sono incoraggiati a garantire sinergie e complementarità con i quadri, le strategie, i piani e i programmi pertinenti internazionali, europei o nazionali in materia di resilienza al fine di rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell’Unione e degli Stati membri di resistere agli effetti delle catastrofi.

9.

In particolare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri devono tenere conto degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi così come dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali quando elaborano e migliorano la pianificazione della gestione del rischio di catastrofi al livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera.

10.

Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a esami inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 1313/2013/UE al fine di sostenere l’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

11.

La Commissione, attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, istituita a norma dell’articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE, nonché mediante altre misure adottate nel contesto del meccanismo dell’Unione dovrebbe sostenere l’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

RIESAME E RELAZIONI

12.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero essere costantemente riesaminati e riveduti alla luce dei progressi compiuti nella loro attuazione e a seguito di nuove circostanze e dell’evoluzione delle esigenze, tenendo conto dell’elaborazione di scenari e della gestione delle catastrofi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.

13.

Ai fini della preparazione della relazione biennale, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, si incoraggia una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per stabilire una metodologia per il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tale metodologia dovrebbe comprendere un’analisi della situazione attuale e basi di riferimento per ciascuno dei settori interessati dagli obiettivi e definire indicatori adeguati.

14.

Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire alla Commissione informazioni pertinenti sull’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione

Janez LENARČIČ

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(2)  Alla luce dell'articolo 28, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, i riferimenti agli Stati membri includono gli Stati partecipanti come definiti all'articolo 4, punto 12, della decisione n. 1313/2013/UE. L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia partecipano al meccanismo dell'Unione.

(3)  L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui si ritenga appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari rilevanti per la protezione civile e dovrebbe essere in linea con le linee guida internazionali rilevanti.


ALLEGATO

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 1: prevedere - migliorare la valutazione dei rischi, la loro previsione e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi

Una buona comprensione dei rischi esistenti ed emergenti costituisce una condizione preliminare per prevenire o attenuare le conseguenze negative delle catastrofi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto continuare a migliorare la loro capacità di individuare e valutare i rischi di catastrofi, in particolare quelli con potenziali ripercussioni transfrontaliere e intersettoriali. Gli scenari relativi a catastrofi a livello europeo dovrebbero migliorare la capacità dell'Unione di prevedere le crisi future e i rischi per la vita e la salute. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre basarsi su valutazioni dei rischi settoriali e multisettoriali (1) . Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero intraprendere azioni preventive adottando misure concrete di prevenzione e preparazione e una pianificazione della gestione dei rischi, a livello di Unione e nazionale e al livello subnazionale appropriato. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sostegno disponibile nel contesto del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo dell'Unione») e di altri fondi dell'Unione (2) , al fine di promuovere investimenti intelligenti a favore della prevenzione delle catastrofi per proteggere i cittadini da tali catastrofi, adattarsi ai cambiamenti climatici e compiere progressi in relazione alla transizione verde.

Obiettivo: migliorare, entro il 2030, la capacità dell'Unione e degli Stati membri di individuare e valutare i rischi di catastrofi che possono avere ripercussioni transfrontaliere e intersettoriali e utilizzare tali informazioni per rafforzare le attività di prevenzione delle catastrofi e di risposta alle stesse, come strategie di riduzione dei rischi, la previsione delle catastrofi, la pianificazione della gestione dei rischi e le attività di risposta.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

1.1

Migliorare la capacità di elaborazione di scenari a livello di Unione

Entro la fine del 2023 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe portare a termine l'elaborazione degli scenari intersettoriali transfrontalieri principali che comprendano i 16 pericoli principali ai quali l'Unione è esposta.

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro scenari in materia di catastrofi confluiscano negli scenari a livello europeo.

Gli scenari dovrebbero orientare le successive attività di prevenzione e preparazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le strategie di riduzione dei rischi di catastrofi, la previsione delle catastrofi e la pianificazione della gestione dei rischi, nonché le attività di risposta.

Dopo il 2023 gli scenari dovrebbero essere costantemente aggiornati ed ampliati in funzione delle necessità.

1.2

Migliorare la valutazione dei rischi

La Commissione dovrebbe migliorare ulteriormente la panoramica dell'Unione sui rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di fornire una prospettiva europea globale in merito al rischio di catastrofi. La panoramica dell'Unione relativa ai rischi di catastrofi dovrebbe basarsi sulle valutazioni dei rischi nazionali, subnazionali e transfrontaliere nel settore della protezione civile, così come sulle pertinenti valutazioni dei rischi a livello di Unione (4), nonché su valutazioni dei rischi settoriali e multisettoriali effettuate in conformità con il diritto dell'Unione.

La valutazione del rischio a livello di Unione dovrebbe basarsi su una migliore individuazione e analisi intersettoriale dei rischi principali ed emergenti, dei loro effetti a cascata, in particolare delle zone e dei gruppi esposti o vulnerabili, e prendere in considerazione le zone dell'Unione che si trovano ad affrontare rischi analoghi.

Gli Stati membri dovrebbero migliorare ulteriormente la valutazione del rischio, se del caso, a livello nazionale e subnazionale così come per il rischio transfrontaliero. Le valutazioni dei rischi condotte negli Stati membri dovrebbero seguire un approccio multirischio. Gli Stati membri dovrebbero includere un riesame dei rischi emergenti e una valutazione dei rischi transfrontalieri, degli impatti dei cambiamenti climatici e degli effetti a cascata. Le valutazioni dei rischi a livello nazionale, subnazionale e transfrontaliero nel settore della protezione civile dovrebbero basarsi sulle valutazioni dei rischi effettuate in settori strategici correlati e sostenerle.

1.3

Migliorare la capacità di previsione

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rafforzare ulteriormente le attività di previsione e anticipazione dei rischi, oltre all'elaborazione di scenari, come analisi prospettiche, esami e ricerche, al fine di consentire l'individuazione precoce dei rischi e dei problemi attuali e nuovi e di sostenere l'adozione di misure di adattamento, prevenzione o preparazione a eventi perturbatori imminenti.

1.4

Migliorare la pianificazione della gestione dei rischi

La Commissione dovrebbe garantire che la valutazione delle esigenze e delle carenze in termini di capacità del meccanismo dell'Unione si basi su scenari e valutazioni dei rischi intersettoriali e segua un approccio multirischio.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le strategie, i quadri o i piani di gestione dei rischi a livello nazionale e, se del caso, subnazionale seguano un approccio multirischio. Le strategie, i quadri o i piani dovrebbero basarsi su scenari pertinenti e sulla cooperazione transfrontaliera e intersettoriale e dovrebbero garantire l'adattamento, la prevenzione e la preparazione.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente piani di gestione dei rischi per i rischi transfrontalieri sulla base di una migliore cooperazione nelle zone transfrontaliere.

A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto, se del caso, degli impatti dei cambiamenti climatici, degli effetti a cascata delle catastrofi e delle esigenze specifiche di gruppi vulnerabili.

1.5

Migliorare la capacità della protezione civile di sviluppare azioni preventive

Le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero rafforzare le loro attività di prevenzione, compresa un'azione di «ricostruzione migliore» a seguito di catastrofi (5), al fine di conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 2: preparare - aumentare la consapevolezza e la preparazione della popolazione in materia di rischi;

Una popolazione consapevole dei rischi e preparata costituisce un aspetto fondamentale della resilienza alle catastrofi, in quanto le singole persone e le comunità sono spesso i primi soggetti colpiti e i primi a rispondere alle catastrofi. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai rischi e una conoscenza sufficiente delle modalità di prevenzione delle catastrofi e di preparazione e risposta alle stesse riducono notevolmente le conseguenze negative delle catastrofi. Occorre pertanto incrementare la conoscenza da parte del pubblico dei rischi di catastrofi e delle misure di prevenzione; migliorare l'autoprotezione, il comportamento e la preparazione delle persone e delle comunità per rispondere alle catastrofi e promuovere una cultura della prevenzione dei rischi e della fiducia nei confronti delle autorità di protezione civile. Con il sostegno della Commissione, gli Stati membri dovrebbero intensificare l'impegno per quanto riguarda la comunicazione al pubblico al fine di portare la prevenzione delle catastrofi e la risposta alle stesse nella vita quotidiana dei cittadini e di promuovere l'impegno civico e iniziative volontarie in relazione alla prevenzione delle catastrofi e alla risposta alle stesse. Gli Stati membri dovrebbero cooperare, se del caso, con le autorità locali e regionali, i partner, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile, anche in un contesto transfrontaliero.

Obiettivo: aumentare in modo significativo, entro il 2030, il livello di consapevolezza e preparazione della popolazione dell'Unione per quanto riguarda il rischio di catastrofi in ciascuno degli Stati membri.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

2.1

Aumentare il livello complessivo di consapevolezza dei rischi

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente strategie di sensibilizzazione ai rischi e intensificare le azioni di sensibilizzazione in materia al fine di garantire che il livello di consapevolezza dei rischi nazionali principali e regionali aumenti tra la popolazione. Le strategie di sensibilizzazione ai rischi dovrebbero riguardare altresì, se del caso, i residenti stagionali.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni degli Stati membri concernenti la sensibilizzazione ai rischi e, se del caso, integrarle con azioni di sensibilizzazione ai rischi a livello di Unione.

Entro il 2030 il 90 % della popolazione dell'Unione (6) dovrebbe essere adeguatamente informata sui rischi di catastrofi nella propria regione.

2.2

Migliorare l’accesso del pubblico a informazioni sui rischi di catastrofi

Le autorità dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero garantire che la popolazione dell'Unione possa accedere facilmente alle informazioni sui rischi di catastrofi e sulle loro possibili ripercussioni.

Le autorità dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle circostanze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone con disabilità quando forniscono informazioni sui rischi di catastrofi.

2.3

Aumentare la consapevolezza e l’adozione di misure di prevenzione dei rischi e di risposta agli stessi tra la popolazione

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che la popolazione, compresi i gruppi vulnerabili e le persone con disabilità, diventi maggiormente consapevole delle misure di prevenzione dei rischi e delle azioni che possono intraprendere per far fronte alle catastrofi più comuni. Di conseguenza la percentuale della popolazione che adotta misure di prevenzione e preparazione dovrebbe aumentare.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni di prevenzione dei rischi e di preparazione della popolazione degli Stati membri e integrarle con azioni pertinenti a livello di Unione.

2.4

Rafforzare la cultura della prevenzione dei rischi tra la popolazione

Gli Stati membri dovrebbero:

(a)

garantire il miglioramento a livello di popolazione delle conoscenze in materia di prevenzione dei rischi, della fiducia nei confronti delle autorità di protezione civile competenti e della comprensione della funzione della protezione civile;

(b)

fare in modo che la popolazione sia in grado di valutare l'affidabilità delle informazioni sui rischi di catastrofi, e quindi anche di individuare fonti autorevoli per quanto riguarda tali informazioni e segnalazioni;

(c)

rafforzare l'impegno pubblico e la partecipazione dei volontari alla protezione civile.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni degli Stati membri volte a consolidare una cultura della prevenzione dei rischi e integrarle con interventi pertinenti dell'Unione.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 3: allertare - migliorare l'allerta rapida

Sistemi efficaci di allerta rapida e di monitoraggio sono essenziali per prevedere le catastrofi e prepararsi alle stesse. Aiutano le autorità pubbliche e le persone minacciate da catastrofi ad agire in tempo utile per ridurre al minimo le lesioni, le perdite di vite umane e i danni a beni, all'ambiente e al patrimonio culturale. I sistemi di allerta rapida dovrebbero essere regolarmente valutati e migliorati a livello di Unione e negli Stati membri. È opportuno rafforzare le funzioni fondamentali dei sistemi di allerta rapida, quali la previsione, il rilevamento, il monitoraggio dei pericoli e del loro impatto e fare in modo che l'allerta della popolazione, compresi i gruppi vulnerabili, sia tempestiva e risulti di facile comprensione per tutti. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dovrebbe sostenere proattivamente gli Stati membri e assistere le autorità della protezione civile con valutazioni d'impatto rapide e su richiesta per gli eventi rilevati o previsti.

Obiettivo: migliorare, entro il 2030, l'efficacia e l'interoperabilità dei sistemi di allerta rapida nell'Unione per consentire una risposta tempestiva ed efficace alle catastrofi ed evitarne o ridurne gli effetti negativi, prestando particolare attenzione al rafforzamento dell'allerta rapida per i rischi con impatti transfrontalieri multinazionali e ai principali rischi nazionali.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

3.1

Migliorare la capacità di previsione, rilevamento e monitoraggio

La Commissione, in particolare l'ERCC, le pertinenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la loro capacità di prevedere, rilevare e monitorare i pericoli e gli impatti, anche attraverso un migliore coordinamento per i rischi transnazionali e transfrontalieri e una migliore integrazione e interoperabilità dei sistemi.

I sistemi di rilevamento e previsione dovrebbero integrare, se del caso, le considerazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale.

3.2

Migliorare l’allerta della popolazione

Gli Stati membri dovrebbero potenziare i loro sistemi di allerta della popolazione al fine di consentire una migliore comunicazione dei rischi, delle emergenze e delle crisi e delle ripercussioni previste nonché delle azioni da intraprendere. È opportuno promuovere il coordinamento tra le autorità e i servizi competenti. Si dovrebbero definire in modo chiaro la gestione dei flussi di informazione e le responsabilità. L'allerta della popolazione negli Stati membri dovrebbe basarsi su meccanismi rafforzati di allerta in caso di catastrofi transnazionali e transfrontaliere.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'allerta della popolazione tenga conto delle esigenze plurilingue della popolazione, sia inclusiva e adattata alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità.

Gli allarmi dovrebbero raggiungere la popolazione a rischio in modo tempestivo ed efficace.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i segnali e i messaggi di allerta dei cittadini siano compresi in modo chiaro dalla popolazione.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 4: rispondere - rafforzare i mezzi di risposta del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea

Le richieste di aiuto stanno diventando più frequenti e le esigenze in termine di risposte sono sempre più diversificate. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere pronto a rispondere ai rischi emergenti e al probabile aumento delle catastrofi transfrontaliere multinazionali. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe pertanto essere rafforzato con le tipologie e i quantitativi adeguati di risorse per continuare a sostenere efficacemente gli Stati membri nella risposta a catastrofi che superano le loro capacità nazionali. Le esigenze in termini di mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione dovrebbero essere riesaminate periodicamente. La Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe continuare a elaborare mezzi di risposta pertinenti nell'ambito del pool europeo di protezione civile e di rescEU, se necessario.

Obiettivo: elaborare ulteriormente, entro il 2024, i mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione nei settori della risposta agli incendi, alle alluvioni, alle esigenze di ricerca e soccorso, agli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e alle emergenze sanitarie. Inoltre, entro il 2024, questo obiettivo generale e i suoi obiettivi specifici saranno ulteriormente sviluppati e saranno potenziate le capacità in settori come l'accoglienza temporanea, l'approvvigionamento energetico di emergenza e i trasporti.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici (7)

4.1

Nel settore della risposta agli incendi (8)

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere alle esigenze di sei Stati membri contemporaneamente con mezzi aerei di lotta agli incendi boschivi, quando le capacità nazionali hanno esaurito le loro risorse, per un minimo di 1 giorno e un massimo di 7 giorni.

Parallelamente, il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle esigenze di quattro Stati membri i cui mezzi di risposta nazionali sono in sovraccarico, utilizzando mezzi di terra di lotta agli incendi, per un minimo di 7 giorni e un massimo di 14 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di inviare squadre di consulenza e valutazione antincendio affinché forniscano consulenza tattica a due richieste simultanee di assistenza dovute a incendi.

4.2

Nel settore della risposta alle alluvioni

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere a un evento alluvionale che interessa almeno tre Stati membri contemporaneamente che hanno esaurito le loro risorse in termini di mezzi di risposta nazionali. Tale risposta dovrebbe coprire quanto meno la capacità totale di pompare almeno 20 000 m3 di acqua/ora per fino a un massimo di 21 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di garantire il contenimento delle alluvioni, la gestione dei rifiuti, la valutazione delle dighe e le operazioni di ricerca e soccorso in caso di alluvioni.

4.3

Nel settore della risposta con operazioni di ricerca e soccorso

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di effettuare operazioni di ricerca e soccorso in almeno quattro Stati membri simultaneamente in contesti diversi e soggetti a tipi diversi di catastrofi. Tale risposta riguarda le operazioni per 24 ore al giorno per 7 giorni in condizioni urbane medie di ricerca e soccorso e per 10 giorni in condizioni urbane difficili di ricerca e soccorso.

Ulteriori capacità dovrebbero poter essere utilizzabili per specifiche operazioni di ricerca e soccorso in montagna e all'interno di grotte, nonché in termini di esperti nei settori della vulcanologia, della sismologia, della valutazione delle dighe e dell'ingegneria strutturale.

4.4

Nel settore della risposta agli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di decontaminazione provenienti da tre Stati membri per almeno 14 giorni consecutivi per un totale di 500 persone, tra cui 50 feriti, 15 000 m2 di superfici esterne e 200 m2 di superfici interne l'ora, qualora la decontaminazione possa essere effettuata con acqua, compresa la capacità di decontaminare apparecchiature cruciali o elementi di prova.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di monitoraggio radiologico e nucleare presentate da due Stati membri per almeno 10 giorni consecutivi per un totale di 100 persone, 10 veicoli, 10 000 m2 di superficie esterna e 1 000 m2 di superficie interna, l'ora.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe garantire di essere in grado di fornire consulenze specifiche in materia di incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari con sostegno in loco o a distanza.

4.5

Nel settore della risposta sanitaria d’emergenza (9)

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di tre Stati membri per fornire risposta alla necessità di curare per almeno 2 settimane un totale di 800 pazienti ambulatoriali al giorno, tramite squadre mediche di emergenza di tipo 1 (EMT1): moduli di assistenza ambulatoriale di emergenza, creazione di sale operatorie per un totale di 60 pazienti ricoverati, tramite squadre mediche di emergenza di tipo 2 (EMT2): moduli per chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero. Tale risposta comprende la capacità minima di effettuare 45 interventi chirurgici di entità minore al giorno per 2 settimane.

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di evacuazione medica provenienti da cinque Stati membri, con una capacità totale di 24 pazienti sottoposti a terapia intensiva e di 200 pazienti non sottoposti a terapia intensiva al giorno, nonché di sei pazienti altamente infettivi al giorno per un massimo di 14 giorni.

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di analisi di laboratorio presso stazioni mobili presentate da tre Stati membri, comprese le potenziali capacità nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare, con una capacità totale di 150 campioni al giorno per un periodo massimo di 14 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione, in cooperazione con l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). dovrebbe garantire la disponibilità e l'accesso a contromisure mediche critiche, in particolare strumenti terapeutici e dispositivi medici, per far fronte a gravi minacce sanitarie a carattere transfrontaliero.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di fornire consulenza specifica in materia di sanità pubblica ed epidemiologia con sostegno in loco da parte di esperti competenti e, ove necessario, di consulenza a distanza.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 5: proteggere - garantire un solido sistema di protezione civile

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero continuare a rafforzare la loro continuità operativa. Parallelamente, dovrebbero adattare la loro pianificazione della continuità operativa alle catastrofi transfrontaliere intersettoriali. A tale fine l'ERCC e le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione intersettoriale e transfrontaliera e promuovere partenariati con partner quali il settore privato, la società civile e le organizzazioni di volontariato. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe sostenere lo svolgimento di prove di stress per mettere a prova la continuità operativa dei centri operativi di emergenza e collaborare con gli Stati membri sul seguito dato agli insegnamenti tratti e alle raccomandazioni.

Obiettivo: garantire, entro il 2027, la continuità operativa dell'ERCC e delle controparti della protezione civile negli Stati membri e mantenere le loro funzioni principali, anche in circostanze gravi di scenari di catastrofi con impatti intersettoriali e transfrontalieri a cascata, catastrofi concomitanti e ricorrenti, emergenze prolungate e nuovi rischi di catastrofi emergenti.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

5.1

Migliorare la capacità di pianificazione della continuità operativa

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero rivedere periodicamente i piani e le procedure per renderli più flessibili e adattabili alle conseguenze previste delle catastrofi attuali e future. I piani e le procedure dovrebbero basarsi su scenari e analisi d'impatto. Dovrebbero, se del caso, riguardare questioni quali: gestione del personale, formazione ed esercitazioni periodiche, gestione delle catene di approvvigionamento ed esigenze in termini di apparecchiature, costituzione di scorte e riserve, resilienza e sicurezza dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

5.2

Migliorare la capacità di coordinamento intersettoriale

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

rafforzare la cooperazione intersettoriale e l'interoperabilità delle procedure per consentire un'intensificazione rapida, efficace ed efficiente delle misure di risposta da parte delle autorità di protezione civile competenti, di altri servizi e partner pertinenti, compresi i prestatori di servizi essenziali, le organizzazioni della società civile, i volontari e il mondo accademico, a seconda dei casi;

(b)

mantenere e creare reti e accordi intersettoriali tra le autorità e con i partner pertinenti nei periodi che intercorrono tra le catastrofi.

5.3

Migliorare la capacità di coordinamento transfrontaliero

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

rafforzare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle procedure, dei sistemi e degli strumenti al fine di consentire uno scambio di informazioni efficiente ed efficace, agevolare il sostegno decisionale operativo e il supporto della nazione ospitante;

(b)

mantenere e creare accordi transfrontalieri tra le autorità di protezione civile e altri servizi competenti.

5.4

Migliorare la capacità di comunicazione e gestione delle informazioni sui rischi di catastrofi

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

migliorare l'interoperabilità dei sistemi e delle procedure che sostengono la risposta della protezione civile e il coordinamento delle misure di risposta tra le autorità e i partner pertinenti;

(b)

garantire che i sistemi e le procedure di comunicazione e gestione delle informazioni sostengano una comunicazione coerente in materia di rischi, emergenze e crisi tra le autorità competenti e con i pertinenti partner esterni.

5.5

Migliorare la capacità di valutazione post-catastrofe

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

tener sistematicamente conto degli insegnamenti tratti dopo il verificarsi di una catastrofe. Gli insegnamenti tratti dovrebbero coprire l'intero ciclo di gestione delle catastrofi (prevenzione, preparazione, risposta e ripresa). Gli insegnamenti tratti dovrebbero comprendere anche quelli delle autorità di protezione civile e, se del caso, di altre autorità, altri servizi e partner pertinenti coinvolti nella gestione della catastrofe oggetto di valutazione;

(b)

garantire che gli insegnamenti tratti siano diffusi e utilizzati, se del caso, nel contesto dell'intero ciclo di gestione delle catastrofi.


(1)  Valutazioni dei rischi, a diversi livelli di governance e da parte di soggetti diversi a seconda dei casi, sono contenute, ad esempio, nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333, 27.12.2022, pag. 164); nel regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26). nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1); nella direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(2)  I fondi pertinenti dell'Unione sono, ad esempio, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, lo strumento di sostegno tecnico, Orizzonte Europa e il programma LIFE.

(3)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(4)  Le valutazioni dei rischi a livello di Unione comprendono, ad esempio, la valutazione europea del rischio climatico, in aggiunta al punto 14 della comunicazione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021) 82 final del 24 febbraio 2021).

(5)  «Ricostruire meglio» dopo una catastrofe implica che si tenga conto di eventuali principi di prevenzione e riduzione dei rischi di catastrofi, di principi ecologici e di altri principi in materia di sviluppo sostenibile nonché delle caratteristiche di progettazione, anziché limitarsi a ricostruire come era stato fatto prima del verificarsi della catastrofe.

(6)  Sulla base della definizione di popolazione contenuta nelle indagini Eurobarometro nel settore della protezione civile: i residenti di uno Stato membro a partire dai 15 anni di età.

(7)  La definizione degli obiettivi specifici si basa sui requisiti tecnici minimi dei mezzi di risposta in determinati settori definiti nelle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione, nonché sull'esperienza operativa e sul riscontro fornito dagli Stati membri sull'impiego di tali mezzi.

(8)  In ragione di questioni relative alla produzione, si prevede che i mezzi aerei di lotta agli incendi boschivi raggiungeranno la piena capacità entro il 2030.

(9)  Gli obiettivi della risposta sanitaria d'emergenza escludono la capacità di rescEU in termini di EMT2, che è in fase di sviluppo e dovrebbe diventare pienamente operativa dopo il 2024.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/12


Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

Accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle misure opportune proposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1))

(2023/C 56/02)

Al punto 468 della comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2), la Commissione ha proposto agli Stati membri, come misure opportune, di modificare, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla disciplina entro il 31 dicembre 2023 (punto 468, lettera a), della comunicazione). La Commissione ha chiesto agli Stati membri di esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 468, lettera a), entro due mesi dalla data di pubblicazione della disciplina nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (punto 468, lettera b), della comunicazione).

Tutti gli Stati membri hanno espresso il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, la Commissione prende atto dell'accordo esplicito e incondizionato di tutti gli Stati membri.


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(2)  GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/13


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10924 — PROXIMUS / ETHIAS / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 56/03)

L'8 febbraio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10924. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 febbraio 2023

(2023/C 56/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0759

JPY

yen giapponesi

142,14

DKK

corone danesi

7,4514

GBP

sterline inglesi

0,88125

SEK

corone svedesi

11,1010

CHF

franchi svizzeri

0,9870

ISK

corone islandesi

153,30

NOK

corone norvegesi

10,8778

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,749

HUF

fiorini ungheresi

382,45

PLN

zloty polacchi

4,7623

RON

leu rumeni

4,9010

TRY

lire turche

20,2779

AUD

dollari australiani

1,5411

CAD

dollari canadesi

1,4332

HKD

dollari di Hong Kong

8,4457

NZD

dollari neozelandesi

1,6962

SGD

dollari di Singapore

1,4270

KRW

won sudcoreani

1 362,59

ZAR

rand sudafricani

19,1656

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3314

IDR

rupia indonesiana

16 303,53

MYR

ringgit malese

4,6786

PHP

peso filippino

58,992

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,387

BRL

real brasiliano

5,5552

MXN

peso messicano

20,0122

INR

rupia indiana

89,1227


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Consiglio

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/15


dcAvviso all'attenzione di Zimbabwe Defence Industries, entità cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

(2023/C 56/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'entità che figura nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che l'entità figurante nei summenzionati allegati debba continuare a essere inclusa nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.

Si richiama l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Anteriormente al 1o novembre 2023 l'entità in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

(2)  GU L 47 del 15.2.2023, pag. 51.

(3)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.


Commissione europea

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/16


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o marzo 2023

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1)]

(2023/C 56/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 12 del 13.1.2023, pag. 9.

Dal

Al

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BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2023

3,06

3,06

1,10

3,06

7,43

3,06

2,92

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

2,96

3,06

3,06

3,52

1.2.2023

28.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/17


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2023/C 56/07)

La Repubblica del Cile ha notificato l'approvazione dell'adozione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

L'accordo entra quindi in vigore il 9 marzo 2023 (1).


(1)  GU C 287 dell’ 28.7.2022, pag 4.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/18


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, V e VIII dell'accordo sul commercio del vino (allegato V) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2023/C 56/08)

La Repubblica del Cile ha notificato l'approvazione dell'adozione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, V e VIII dell'accordo sul commercio del vino (allegato V) allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra,

L'accordo entra quindi in vigore il 9 marzo 2023 (1).


(1)  GU C 287 del 28.7.2022, pag. 19.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/19


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 56/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht»

N. UE: PGI-DE-02173 – 18.5.2016

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Nordhessische Ahle Wurscht» è una salsiccia stagionata di suino asciugata all'aria o asciugata all'aria e affumicata prodotta nella regione dell'Assia settentrionale. La consistenza e la sensazione in bocca del prodotto sono di maggiore friabilità e morbidezza rispetto alle tipiche salsicce stagionate. La sensazione di morbidezza si mantiene indipendentemente dal livello di essiccamento o di stagionatura della salsiccia; quest'ultimo determina la consistenza, definita come «morbida», «compatta» o «dura», al momento della vendita. La «Nordhessische Ahle Wurscht» è prodotta nelle forme seguenti: «Feldkieker», «Dürre Runde» e «Stracke».

Per quanto riguarda i requisiti chimici, si applicano le linee guida pertinenti su carne e prodotti a base di carne:

per la salsiccia «Stracke» e «Dürre Runde»: valori analitici: proteine della carne esenti da proteine del tessuto connettivo: minimo 12 %; percentuale di proteine della carne esenti da proteine del tessuto connettivo: almeno il 65 % in volume con metodo istometrico e almeno 75 % in volume con metodo chimico;

per la salsiccia «Feldkieker»: valori analitici: proteine della carne esenti da proteine del tessuto connettivo: minimo 12,5 %; percentuale di proteine della carne esenti da proteine del tessuto connettivo: almeno il 70 % in volume con metodo istometrico e almeno 80 % in volume con metodo chimico;

Le dimensioni e il peso della «Nordhessische Ahle Wurscht» variano a seconda della forma. Una volta riempita, una «Stracke» fresca pesa tra 500 g e 3 000 g, una «Dürre Runde» tra 350 g e 1 000 g e una «Feldkieker» tra 800 g e 3 000 g. Durante il processo di stagionatura, la salsiccia perde almeno il 30 % del proprio peso a causa dell'essiccazione. All'inizio la salsiccia presenta un colore rosso scuro, con visibili chiazze bianche di grasso. Nel corso del processo di stagionatura, il colore rosso si accentua.

Il sapore è leggermente acido e caratterizzato da un distinto aroma di stagionatura.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per produrre la «Nordhessische Ahle Wurscht» devono essere soddisfatti requisiti particolari riguardo alla qualità della carne. La salsiccia è costituita principalmente da carne suina essiccata e più soda proveniente da animali più vecchi. I suini sono ingrassati più a lungo del solito specificamente per la produzione della «Nordhessische Ahle Wurscht». Al momento della macellazione, devono avere un peso vivo di almeno 125 kg o un peso della carcassa medio di almeno 100 kg (nel 2016 il peso della carcassa medio in Germania era di circa 94 kg).

È stato dimostrato che i lunghi viaggi provocano stress agli animali, il che influisce sulla qualità della carne macellata. Il rilascio dell'ormone adrenalina nei suini modifica lo sviluppo del valore pH della carne dopo la macellazione e il relativo assorbimento di acqua. Entrambi i fattori hanno un impatto decisivo sulla stagionatura e sulla consistenza della salsiccia e pertanto sulla qualità della «Nordhessische Ahle Wurscht». Di norma la durata del trasporto dalla fattoria al macello è quindi limitata a due ore. La macellazione è realizzata esclusivamente all'interno della zona geografica.

Poiché nell'Assia settentrionale i suini ingrassati sono per la maggior parte incroci di molte razze diverse, essi non sono suddivisi per razza bensì per peso della carcassa.

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La macellazione è realizzata esclusivamente all'interno della zona geografica. La carne è tagliata e lavorata nell'impianto di produzione ubicato nella zona geografica. I processi di stagionatura e di successivo essiccamento avvengono in ambienti idonei anch'essi situati nella zona geografica.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre a quanto previsto dagli obblighi giuridici, il nome e l'indirizzo del produttore figurano sull'etichetta presente sulla salsiccia, su un cartellino a essa direttamente fissato oppure sono visibili con mezzi simili.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è quella dell'Assia settentrionale e comprende i distretti rurali seguenti: Hersfeld-Rothenburg, Kassel, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner e la città di Kassel.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica deriva dalla reputazione e dalla qualità distintiva della «Nordhessische Ahle Wurscht», attribuibile alla trasformazione di carne fresca macellata di suino. La produzione del ripieno della salsiccia deve essere completata al massimo 12 ore dopo la macellazione a partire da carne disossata a basso contenuto di tendini proveniente dalla carcassa. La carne suina deve quindi essere di elevata qualità. A questo scopo sono per esempio utilizzati suini più vecchi, il cui peso della carcassa è maggiore, e questo distingue la «Nordhessische Ahle Wurscht» da tutti gli altri tipi di salsiccia presenti in Assia.

Un ulteriore fattore è la stagionatura, che avviene in locali appositi ancora oggi tradizionalmente costruiti in argilla. Il clima particolare migliora la qualità della «Nordhessische Ahle Wurscht». Sono inoltre comuni stanze note come «Wurschthimmel» [«baldacchini per salsicce»], dove le salsicce sono appese al soffitto per la stagionatura. Sono altresì idonei le stanze e i locali climatizzati in cui si utilizzano strumenti tecnologici per controllare la temperatura e l'umidità. Questi metodi di stagionatura diversi sono spesso combinati tra loro.

Il sapore, leggermente amaro e caratterizzato da un distinto aroma di stagionatura, si deve alla riduzione del valore di pH durante la stagionatura della carne, all'uso di sale e salnitro e alla lenta stagionatura nel particolare clima dei locali di stagionatura. Le principali spezie utilizzate sono pepe, noce moscata e altri aromi locali a seconda della zona, come carvi, semi di senape e aglio. L'aggiunta di aromi locali non influisce né sulle caratteristiche tipiche né sull'aspetto o sulla consistenza della «Nordhessische Ahle Wurscht».

La solida reputazione di questo prodotto deriva dalla lunga tradizione, dal particolare gusto e dalla tendenza crescente a preferire prodotti regionali riscoprendo quelli tradizionali. Questa reputazione è comprovata dall'esistenza di numerosi eventi e pubblicazioni che celebrano la «Nordhessische Ahle Wurscht».

Nella sua opera Nordhessisches Küchenbrevier [Una guida alla cucina dell'Assia settentrionale] l'autore Heinrich Keim include a una collezione di ricette che comprendono la «Nordhessische Ahle Wurscht» una «Nordhessische Wurstologie» [un catalogo di salsicce dell'Assia settentrionale]. Nell'opera Nordhessische Ahle Worscht: Eine Wurst mit Kultstatus [«Nordhessische Ahle Worscht»: una salsiccia emblematica], ha invece dedicato un intero saggio a questa specialità.

La fama della «Nordhessische Ahle Wurscht» non brilla soltanto nella letteratura. Intorno alla salsiccia dell'Assia settentrionale sono infatti sorte numerose attività. Per preservarne il metodo di produzione originale sono state fondate diverse società, prima fra tutte la Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht e.V. nel 2005. Nel 2004 l'associazione Slow Food Germania ha aggiunto la «Nordhessische Ahle Wurscht» alla propria «Arca del Gusto» al fine di promuoverne il metodo di produzione tradizionale e assicurarne il ruolo di risorsa culturale.

Nel 2011, su iniziativa delle associazioni di macellai, si è tenuto il campionato «Nordhessische Ahle Wurscht», durante la quale 130 aziende dell'Assia settentrionale membri delle associazioni hanno presentato oltre 300 salsicce e gareggiato tra loro per ottenere premi. Da allora la competizione si tiene con cadenza biennale. I risultati hanno ampia risonanza e sono diffusi per esempio nel Deutsche Handwerks Zeitung o nel quotidiano regionale Hessisch-Niedersächsische Allgemeine.

Dal 2011 la Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht e.V. organizza ogni anno la «Giornata della Nordhessische Ahle Wurscht».

La buona reputazione di cui la «Nordhessische Ahle Wurscht» gode nella zona, e non solo, si deve al fatto che è un prodotto tradizionale presente da secoli nella zona geografica che nel tempo ha acquisito una grande notorietà.

Vaste aree dell'Assia settentrionale sono state storicamente caratterizzate da foreste e dall'agricoltura e lo sono ancora oggi. Essendo portati a ingrassare nei boschi, i suini potevano essere allevati praticamente da chiunque e il loro allevamento spesso non richiedeva ulteriori mangimi. La loro macellazione a domicilio contribuiva in modo significativo a sostenere la popolazione rurale.

La pubblicazione Ahle Wurscht – Das europäische Schmeckewöhlerchen der Grimm-Heimat Nordhessen [Ahle Wurscht – una prelibatezza europea dalla terra dei Fratelli Grimm] ripercorre le origini della «Nordhessische Ahle Wurscht» fino all'epoca romana e alla tribù degli Ermunduri, che conservava la carne macinata utilizzando il sale proveniente da un corso d'acqua salata (probabilmente il Werra) vendendola poi ai romani.

La macellazione a domicilio e la mancanza di refrigerazione richiedevano la lavorazione immediata della carne appena macellata. Si spiega così la particolare consistenza della «Nordhessische Ahle Wurscht».

La tradizione della produzione della «Nordhessische Ahle Wurscht» esiste ancora oggi. A causa del continuo declino della macellazione a domicilio, sono stati i macellai esperti a preservare la tradizione della produzione di salsiccia stagionata. Nell'Assia settentrionale le conoscenze in merito alla produzione di varietà tipiche di salsicce sono ancora diffuse. Ogni macellaio dispone ancora oggi di un proprio condimento per la «Nordhessische Ahle Wurscht».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40957


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 56/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Haricot de Soissons»

N. UE: PGI-FR-02805 — 11.10.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Haricot de Soissons»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il fagiolo «Haricot de Soissons» è un fagiolo bianco secco della specie botanica Phaseolus coccineus con le seguenti caratteristiche:

seme grosso con un peso che, per mille semi, è superiore a 1 400 g,

forma a rene,

colore uniforme dal bianco all'avorio,

calibro minimo di 17 mm di lunghezza e minimo 10 mm di larghezza,

tenore di umidità compreso tra 12 % e 17 %.

È commercializzato esclusivamente come semi secchi.

Dopo un ammollo di almeno 12 ore, dimostra un'ottima tenuta alla cottura.

Dopo la cottura, la consistenza morbida e fondente e la buccia sottile impercettibile al palato costituiscono le principali caratteristiche organolettiche del prodotto.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di produzione (dalla semina alla raccolta e alla trebbiatura) hanno luogo nella zona geografica dell'«Haricot de Soissons».

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'«Haricot de Soissons» è confezionato in unità di vendita al consumatore (UVC) o in imballaggi di grandi dimensioni.

È vietato confezionare il prodotto di diverse annate di raccolta in un unico lotto. Il prodotto è magazzinato in luogo asciutto e al riparo dalla luce.

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'etichettatura riporta, nello stesso campo visivo, il nome registrato del prodotto e il simbolo IGP dell'Unione europea.

Deve inoltre figurare la dicitura «Phaseolus coccineus».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona dell'indicazione geografica protetta «Haricot de Soissons» comprende il territorio dei seguenti arrondissements e comuni del dipartimento dell'Aisne:

gli arrondissements di Château-Thierry, di Laon e di Soissons, integralmente,

i comuni di: Archon, Autels, Berlise, Brunehamel, Chaourse, Chéry-lès-Rozoy, Clermont-les-Fermes, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dizy-le-Gros, Dohis, Dolignon, Grandrieux, Lislet, Montcornet, Montloué, Morgny-en-Thiérache, Noircourt, Parfondeval, Raillimont, Renneval, Résigny, Rouvroy-sur-Serre, Rozoy-sur-Serre, Sainte-Geneviève, Soize, Thuel, Vigneux-Hocquet, Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Vincy-Reuil-et-Magny.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con l'ambiente geografico si fonda sulla reputazione e sulle caratteristiche specifiche dell'«Haricot de Soissons», che derivano da fattori naturali e umani presenti nella zona geografica. La sua coltivazione si adatta bene alle condizioni pedoclimatiche, il che consente di ottenere semi con le caratteristiche attese dai consumatori, compresi i ristoratori, e che ne hanno determinato la reputazione.

La zona di produzione è situata nel dipartimento dell'Aisne, in un'area contraddistinta da pianure e vallate. Il comune di Soissons è al centro della zona di produzione.

La zona geografica è caratterizzata da un clima oceanico attenuato da influssi continentali, con frequenti precipitazioni (in media 123 giorni all'anno) ma valori di piovosità che rimangono medi (dell'ordine di 700 millimetri all'anno), temperature generalmente moderate ed escursioni termiche modeste, con rari picchi di temperature torride o rigide.

I rischi di gelate autunnali sono gestibili grazie alle regole di raccolta applicate dai produttori.

La zona geografica è contraddistinta dalla forte presenza di corsi d'acqua e zone umide. Il paesaggio è così formato dalle valli dei fiumi Aisne, Ailette, Marne e Serre.

I terreni della zona geografica sono ricchi di elementi fini e nutrienti, sono filtranti, di buona struttura, poco soggetti a compattazione e con una buona capacità di ritenzione idrica.

Il dipartimento dell'Aisne è noto sin dal 18o secolo per la produzione di fagioli secchi. Su tale territorio sono state coltivate diverse specie e varietà di fagioli, ma solo l'«Haricot de Soissons» è coltivato ancora oggi da produttori in possesso di competenze ancestrali.

Il know-how dei produttori si esprime in tutte le fasi di coltivazione dell'«Haricot de Soissons»:

la semina è effettuata su parcelle selezionate per le loro caratteristiche agronomiche in un periodo che consente di evitare le gelate. La distanza tra le file favorisce condizioni ottimali di aerazione e soleggiamento della pianta;

l'«Haricot de Soissons» è ottenuto da varietà della specie Phaseolus coccineus, che produce piante rampicanti, rustiche e molto vigorose;

il tutoraggio della pianta permette di sostenerla nella crescita in altezza;

il periodo ottimale di raccolta è quello in cui i baccelli sono secchi e di colore prevalentemente marrone. La raccolta è effettuata o staccando i baccelli in uno o più passaggi oppure prelevando l'intera pianta almeno tre settimane dopo il taglio alla base;

la trebbiatura, la cernita e il magazzinaggio consentono di mantenere la qualità e la serbevolezza dei semi.

L'«Haricot de Soissons» ha un seme grosso a forma di rene, di colore uniforme dal bianco all'avorio e con tenore di umidità compreso tra il 12 % e il 17 %.

Le peculiarità dell'«Haricot de Soissons» sono:

buccia sottile che, dopo un ammollo di almeno 12 ore e la cottura, risulta impercettibile;

ottima tenuta alla cottura;

consistenza morbida e fondente dopo la cottura.

Le qualità dell'«Haricot de Soissons» sono legate ai fattori naturali della zona e alle competenze dei produttori.

La buccia sottile e il colore uniforme dal bianco all'avorio dell'«Haricot de Soissons» derivano dalla combinazione di un clima non eccessivamente caldo durante il ciclo vegetativo e della crescita vigorosa grazie in particolare a terreni leggeri che si riscaldano rapidamente e hanno una buona capacità di ritenzione idrica.

I terreni hanno una struttura relativamente ben equilibrata, con non più del 45 % di argilla e non più del 75 % di sabbia, proporzioni idonee alla semina e alla crescita dell'«Haricot de Soissons».

Il tutoraggio consente alla pianta di svilupparsi su tutta la sua altezza e di beneficiare di condizioni ottimali di soleggiamento e aerazione, che le permettono di avvantaggiarsi delle frequenti precipitazioni senza ripercussioni fitosanitarie.

La raccolta dei baccelli in uno o più passaggi oppure prelevando l'intera pianta almeno tre settimane dopo il taglio alla base è motivata dal fatto che il periodo di fioritura si estende da giugno a settembre. La conoscenza del grado di maturazione consente di garantire la morbidezza e la consistenza fondente del seme, nonché la buccia impercettibile dopo la cottura.

La trebbiatura dei baccelli per separare i semi fa parte delle competenze necessarie per mantenere integro il seme, senza danneggiarlo o romperlo.

La reputazione dell'«Haricot de Soissons» si è costruita nell'arco di diversi secoli.

Il commercio di fagioli secchi si è sviluppato grazie alla presenza nella regione di Soissons di produttori e commercianti, che hanno contribuito alla diffusione del prodotto. Nella Mémoire sur les manufactures, l'industrie, le commerce de la généralité de Soissons del 22.2.1787 si legge che questa piccola provincia [la generalità di Soissons] è una terra fertile che produce in abbondanza prodotti alimentari quali svariate specie di cereali di cui si pratica un commercio intenso, e ortaggi, ad esempio i fagioli che vengono esportati molto lontano e i carciofi che vengono spediti fino a Parigi.

Nel 1804 il critico gastronomico francese Grimod de la Reynière richiama la reputazione storica dell'«Haricot de Soissons» affermando che Soissons è la regione della Francia che ha la reputazione di produrre i migliori fagioli. Anche secondo l'inventario del Conseil National des Arts Culinaires i fagioli bianchi di Soissons figurano tra gli ortaggi più apprezzati dai parigini nel 18o secolo.

Le statistiche del 1928 del ministero dell'Agricoltura attestano che i produttori utilizzavano prevalentemente la specie Phaseolus coccineus, adatta alle condizioni naturali della regione.

L'inventario del patrimonio culinario francese, che riporta i prodotti locali e le ricette tradizionali (Albin Michel/CNAC - Région Picarde – ed. 1999), menziona l'«Haricot de Soissons» come prodotto specifico della regione.

L'«Haricot de Soissons» figura nel Larousse gastronomique (ed. 1996 sotto l'egida di un comitato gastronomico presieduto da Joël Robuchon), opera di riferimento sulla gastronomia, la sua storia e le tecniche culinarie.

La dinamica attuale della filiera «Haricot de Soissons» si fonda sulla presenza di produttori indipendenti e di una cooperativa costituita nel 2003 che riunisce oltre l'80 % dei produttori.

La reputazione dell'«Haricot de Soissons» è attestata nella stampa e nella documentazione turistica dell'Aisne.

L'«Haricot de Soissons» figura anche nel menu di ristoranti gastronomici. Lo chef Lucas Vannier, ad esempio, propone un filetto di orata con contorno di composta di «Haricots de Soissons» al confit di pomodoro.

La festa dell'«Haricot de Soissons», istituita dalla città di Soissons nel 2005, miete un grande successo richiamando 50 000 - 60 000 visitatori con varie attività, tra cui assaggi gastronomici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-Haricot-de-Soissons-propre.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/27


Rettifica della pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 51 del 10 febbraio 2023 )

(2023/C 56/11)

Pagina 13, punto 8 «Riferimento alla struttura di controllo», secondo comma,

anziché:

«Tale modifica comporta alcuna variazione del documento unico.»,

leggasi:

«Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.».