ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 51/01 |
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2023/C 51/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10995 — INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY GROUP) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 51/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 51/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11042 – BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 51/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 51/06 |
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2023/C 51/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/1 |
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici (1) nella zona paneuromediterranea (PEM)
(2023/C 51/01)
Le parti contraenti applicatrici interessate, ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra di esse, si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti contraenti applicatrici.
Occorre ricordare che il cumulo diagonale (della lavorazione, della trasformazione e/o dei materiali) può essere applicato soltanto se le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario.
I prodotti originari di una parte contraente applicatrice che non ha concluso accordi con le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari.
Sulla base delle notifiche effettuate dalle parti contraenti applicatrici alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:
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tabella 1 – un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 1o febbraio 2023; |
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tabella 2 – la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile. |
Nella tabella 1 una «X» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme di origine transitorie. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono necessarie 3 «X»).
Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione del cumulo diagonale in base all'appendice A, articolo 8, di ciascun protocollo sulle norme di origine tra le parti contraenti applicatrici. In tal caso la data è preceduta da «(T)».
Nell'allegato I figura l'elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere unilateralmente l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, delle norme transitorie di cui all'appendice A dei protocolli bilaterali sulle norme di origine all'importazione di prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63.
I codici delle parti contraenti applicatrici elencate nelle tabelle sono i seguenti:
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La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2022/C 405/04 (GU C 405 del 21.10.2022, pag. 56).
Tabella 1
Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nell'ambito delle norme di origine transitorie nella zona paneuromediterranea in data 1o febbraio 2023
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EU |
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NO |
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Tabella 2
Data di applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea
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EU |
CH (+ LI) |
IS |
NO |
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JO |
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AL |
BA |
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MK |
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GE |
MD |
EU |
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(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
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(T) 15.10.2022 |
(T) 9.9.2021 |
(T) 6.12.2021 |
(T) 9.2.2022 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 16.11.2021 |
CH (+ LI) |
(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.11.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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IS |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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NO |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.11.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
BA |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 15.10.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
MK |
(T) 9.9.2021 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
RS |
(T) 6.12.2021 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 9.2.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.9.2021 |
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(T) 16.11.2021 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(1) Per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora le norme di origine transitorie PEM nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM.
(2) La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un'unione doganale.
(3) Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO I
Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3
A.
Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a tutti i partner che applicano le norme transitorie
— |
Islanda |
— |
Norvegia |
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Svizzera (Liechtenstein) |
B.
Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a un numero limitato di partner che applicano le norme transitorie
— |
Albania – agli Stati EFTA |
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Montenegro – agli Stati EFTA |
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Macedonia del Nord – agli Stati EFTA |
— |
Serbia – agli Stati EFTA |
— |
I partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e la Repubblica di Moldova (Parti dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio) – fra loro |
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/7 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10995 — INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY GROUP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 51/02)
Il 25 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10995. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 febbraio 2023
(2023/C 51/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0771 |
JPY |
yen giapponesi |
140,80 |
DKK |
corone danesi |
7,4419 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88515 |
SEK |
corone svedesi |
11,1390 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9890 |
ISK |
corone islandesi |
151,10 |
NOK |
corone norvegesi |
10,9123 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
23,698 |
HUF |
fiorini ungheresi |
385,80 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7388 |
RON |
leu rumeni |
4,8935 |
TRY |
lire turche |
20,2844 |
AUD |
dollari australiani |
1,5409 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4423 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4551 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6906 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4237 |
KRW |
won sudcoreani |
1 355,38 |
ZAR |
rand sudafricani |
19,0134 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2992 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 279,95 |
MYR |
ringgit malese |
4,6488 |
PHP |
peso filippino |
58,659 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,013 |
BRL |
real brasiliano |
5,6165 |
MXN |
peso messicano |
20,3293 |
INR |
rupia indiana |
88,8905 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11042 – BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 51/04)
1.
In data 1 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
BlackRock, Inc. (Blackrock, Stati Uniti), |
— |
AT&T Inc. (AT&T, Stati Uniti), |
— |
Gigapower, LLC (Gigapower, Stati Uniti), controllata da AT&T. |
BlackRock e AT&T acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Gigapower.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
BlackRock è un'impresa attiva nel settore della gestione degli investimenti. BlackRock Alternatives Management, LLC, la controllata di Blackrock che acquisirà il controllo congiunto di Gigapower, controlla e gestisce le decisioni di investimento di un fondo specializzato negli investimenti nella catena del valore delle infrastrutture digitali, dei trasporti ed energetiche. |
— |
AT&T è un fornitore di servizi di comunicazione e tecnologici. |
3.
Le attività commerciali di Gigapower consisteranno nella progettazione, costruzione, proprietà e gestione di reti in fibra negli Stati Uniti e nella fornitura all’ingrosso di fibra a fornitori di servizi Internet e ad altre imprese, negli Stati Uniti.
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.11042 – BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 51/05)
1.
In data 1o febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Kaufland Immobilien GmbH &Co. KG («Kaufland», Germania), controllata da SB Kaufland KG («gruppo Kaufland», Germania), a sua volta parte del gruppo Schwarz, |
— |
alcuni immobili situati a Colonia, Staßfurt e Waiblingen (collettivamente «SCP Real assets», Germania), controllati da SCP Retail Properties A XII S.à r.l., SCP Retail Properties C XII S.à r.l. e SCP Retail Properties C XXII S.à r.l., società appartenenti al gruppo SCP controllato dalla sig.ra Marjorie Brabet-Friel. |
Kaufland acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di SCP Real assets.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
il gruppo Schwarz opera principalmente nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari attraverso Kaufland e Lidl. Le sue attività riguardano anche la produzione di bevande analcoliche, di prodotti da forno, gelati, pasta e caffè, nonché la raccolta, gli scambi e la commercializzazione di materiali valorizzabili. Di recente il gruppo Schwarz ha inoltre iniziato a fornire servizi di cloud, |
— |
SCP Real assets è costituita da proprietà immobiliari a Colonia, Staßfurt e Waiblingen in Germania, utilizzate da supermercati Real. Il gruppo SCP investe innanzitutto in proprietà immobiliari o offre consulenza al riguardo, anche per quanto riguarda la locazione e la gestione di beni immobili commerciali in Germania. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione Generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/12 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 51/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Savennières»
PDO-FR-A0158-AM02
Data della comunicazione: 14.11.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
3. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Raccolta
Viene specificato che la vendemmia avviene manualmente.
Il documento unico è modificato al punto 5.
5. Etichettatura
È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.
Il documento unico è modificato al punto 9.
6. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
7. Modifiche redazionali
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
8. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Savennières
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Caratteristiche del prodotto
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini bianchi fermi secchi, abboccati, amabili o dolci aventi le seguenti caratteristiche analitiche principali: i vini secchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %; gli altri vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %; i vini secchi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro o 8 grammi per litro, quando il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri fermentescibili; il titolo alcolometrico volumico totale dei vini secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. I tenori di acidità volatile, acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Descrizione
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono bianchi e perlopiù secchi. In alcuni casi possono tuttavia contenere zuccheri fermentescibili. Presentano un colore che va dal giallo scarico al giallo dorato. Al naso sono generalmente caratterizzati da sentori o note aromatiche floreali (acacia, tiglio, ecc.), uniti a note fruttate che possono ricordare la pera, la pesca, la mela cotogna, la mandorla tostata, l'uva passa, il miele, il tutto arricchito da un tocco di mineralità. Ampio e grasso, l'attacco in bocca rivela tutta la complessità aromatica di questi vini. Il finale è una combinazione di freschezza, mineralità e una punta di amaro, da cui scaturiscono equilibrio e armonia. Questi vini si esprimono al meglio dopo diversi anni in bottiglia. I vini con zuccheri fermentescibili sono caratterizzati da un'elevata attitudine all'invecchiamento.
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Pratica enologica specifica
È vietato l'uso di scaglie di legno. Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Per gli altri vini è vietata qualsiasi pratica di arricchimento. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
2. Densità d’impianto — Distanza
Pratica colturale
la densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.
3. Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.
L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.
4. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
5. Raccolta
Pratica colturale
L'uva viene raccolta manualmente effettuando la selezione dei grappoli sulla pianta. È vietato l'uso di vendemmiatrici.
5.2. Rese massime
1. |
Vini secchi e abboccati 50 ettolitri per ettaro |
2. |
Altri vini 35 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Bouchemaine, La Possonnière, Savennières.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1.
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica è situata sulla riva destra della Loira, a circa 15 km dalla città di Angers. È caratterizzata da un insieme di pendii esposti a sud/sud-est che si estendono dalla Loira per una larghezza compresa tra 500 e 1 500 m coprendo un territorio di circa 6 km che si sviluppa lungo la Loira. A nord della zona geografica sorge un vasto altopiano più freddo, esposto ai venti, vocato principalmente all'allevamento e alla cerealicoltura.
Il substrato geologico è rappresentato da formazioni scistose e scistoso-arenacee che vanno dall'Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore e, localmente, da filoni vulcanici (riolite e spilite). All'inizio dell'altopiano si sono depositate sabbie eoliche del Quaternario che hanno dato origine a uno strato più o meno spesso. Nelle zone collinari la roccia madre è nella maggior parte dei casi molto vicina alla superficie.
La zona geografica copre il territorio di 3 comuni: Bouchemaine, La Possonnière e Savennières.
Il clima è oceanico. Il massiccio dei Mauges, a ovest dei vigneti, attenua il carattere oceanico con l'effetto «Föhn». Poiché la zona è riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C). La Loira esercita un'importante funzione termoregolatrice sulla vicina collina esposta ai venti dominanti, contribuendo al mantenimento di temperature notturne elevate. Il fiume svolge inoltre un ruolo essenziale nel favorire, durante il periodo della raccolta, la comparsa di nebbie mattutine essenziali allo sviluppo della muffa nobile.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Inizialmente limitata alle parcelle vicine alle grandi abbazie di Angers, la viticoltura si è prima diffusa intorno alla città di Angers e poi, nel IV secolo, sulle colline di Pruniers e Bouchemaine. Intorno al 1130 i monaci dell'abbazia di Saint-Nicolas d'Angers piantano alcune viti su una collina affacciata sulla Loira, alla quale «La Roche aux Moines» deve il suo nome. Nel 1140, per iniziativa di alcune monache benedettine, viene edificato nel borgo di La Possonnière un convento denominato «Le Prieuré», intorno al quale sorgono allora ampi vigneti. Da allora il vino di «Savennières» è apprezzato dalle tavole nobili, segnatamente, nel XV secolo, quella di Renato il Buono (Renato I d'Angiò). Quest'ultimo, assaggiando un bicchiere di vino di una parcella a ovest del borgo di La Possonnière durante una sosta, lo descrive come una «goccia d'oro». Da allora questa parcella è conosciuta come «Clos de la Goutte d'Or».
I vigneti si sviluppano soprattutto durante il XVII e il XVIII secolo. Bidet e Duhamel de Monceau, nel loro «Traité sur la nature et la culture de la vigne» pubblicato nel 1749, affermano: «Le colline che si affacciano su entrambi i lati della Loira ospitano i vari vigneti dell'Anjou; queste colline sono a mezza o a un quarto di lega le une dalle altre, estendendosi per 7 o 8 leghe da Angers verso la Bretagna. Sono soltanto rocce, un tempo assolutamente sterili, occupate da sterpaglie, boscaglia e vecchi alberi che un tempo rendevano il paese inaccessibile e impenetrabile e che fungevano da rifugio per ogni tipo di bestia selvatica e animale velenoso. Il territorio, molto difficile da dissodare, è ora perfettamente coltivato e interamente piantato a vite fino al punto in cui la collina comincia a digradare e a orientarsi verso nord per un'estensione corrispondente a mezza lega o a un quarto di lega. Scendendo verso Nantes, le colline sulla riva destra della Loira sono orientate a mezzogiorno, quindi il loro vino è migliore e più forte di quello della riva sinistra [...]». Le colline e i terreni vicino al borgo di Savennières sono coperti di vigne e ogni casa di campagna ha diverse superfici coltivate a vite. Alla vigilia della Rivoluzione, i «cahiers de doléances» redatti in occasione degli Stati generali presentano la situazione dei vigneti che sorgevano sulle colline. «Savennières: 2 460 abitanti, territorio coperto per un terzo da vigneti di ottimo vino (...). Non ho mai visto una località più tassata di Savennières» scriveva allora l'amministratore Dertrou.
8.2.
Il XIX secolo segna una profonda metamorfosi della viticoltura in relazione ai sostanziali progressi registrati in campo enologico e fitosanitario, grazie all'intervento di viticoltori come Guillory, intenzionati a ottenere vini di qualità e a mantenere la notorietà dei vini di «Savennières». Vengono allora effettuate numerose ricerche, sia sperimentando altri vitigni, in particolare il Verdelho di Madeira del quale, secondo il professor Maisonneuve, alla «Coulée de Serrant» era impiantata una sessantina di viti, sia realizzando terrazzamenti o prove di palizzamento. Lo Chenin B resta tuttavia la varietà di predilezione di questi vigneti. Nel 1865, durante una delle sue visite, Jules Guyot descrive perfettamente il metodo di gestione del vigneto parlando di potatura a sperone, di spollonatura e di raccolta effettuata «quando gran parte dell'uva è a uno stadio di maturazione avanzata».
La denominazione di origine controllata «Savennières» è riconosciuta con decreto dell'8 dicembre 1952, che definisce principalmente i vini con zuccheri fermentescibili. Sotto l'impulso dei successivi presidenti dell'associazione di tutela, tra cui Michèle Bazin de Jessey, questo decreto porta alla definizione dei vini secchi, con la possibilità di produrre vini con zuccheri fermentescibili, rispecchiando in tal modo le pratiche in uso nei vigneti e l'originalità del contesto naturale.
Nel 2009 i vigneti sono gestiti da 34 operatori.
2. Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
I vini sono bianchi e perlopiù secchi. In alcuni casi possono tuttavia contenere zuccheri fermentescibili. Presentano un colore che va dal giallo scarico al giallo dorato.
Al naso sono generalmente caratterizzati da sentori o note aromatiche floreali (acacia, tiglio, ecc.), uniti a note fruttate che possono ricordare la pera, la pesca, la mela cotogna, la mandorla tostata, l'uva passa, il miele, il tutto arricchito da un tocco di mineralità.
Ampio e grasso, l'attacco in bocca rivela tutta la complessità aromatica di questi vini. Il finale è una combinazione di freschezza, mineralità e una punta di amaro, da cui scaturiscono equilibrio e armonia.
Questi vini si esprimono al meglio dopo diversi anni in bottiglia. I vini con zuccheri fermentescibili sono caratterizzati da un'elevata attitudine all'invecchiamento.
3. Interazioni causali
La superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle situate sui pendii riparati, ben orientati a sud, caratterizzate da terreni superficiali sviluppati su formazioni scistose e scistoso-arenacee del massiccio primario o da terreni poco profondi, sviluppati su sabbie eoliche. Questi terreni, poco fertili e molto sassosi, presentano un'elevata capacità di drenaggio e una bassa riserva idrica.
Queste condizioni vitivinicole impongono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, attraverso una specifica conduzione del vigneto, rigide norme di potatura e una raccolta basata sulla selezione dei grappoli, anche per la produzione dei vini secchi.
La competenza degli operatori si esprime attraverso l'attaccamento allo Chenin B, vitigno rustico che in queste condizioni rivela tutta la sua originalità e pienezza. I viticoltori si sono adattati alle peculiarità e alla ricchezza di questa varietà, diversificando i percorsi tecnici. A seconda dell'ubicazione, della conduzione del vigneto e delle condizioni climatiche dell'annata, i vini prodotti in modo tradizionale presentano un tenore più o meno elevato di zuccheri fermentescibili. Quando le condizioni climatiche a fine vendemmia sono favorevoli, grazie alla funzione termoregolatrice della Loira e ai venti incanalati dal fiume che favoriscono l'essiccazione meccanica degli acini o grazie alla presenza delle nebbie mattutine, è possibile ottenere vini «amabili» o «dolci» a partire da una raccolta di acini attaccati da muffa nobile, sotto l'azione della Botrytis cinerea, o previa concentrazione mediante appassimento sulla pianta.
Gli operatori hanno inoltre presto adottato le tecniche necessarie a ricavare il meglio dalle uve, adeguando le loro tecniche di vinificazione. Per ottenere un vino dagli aromi complessi, si è inoltre reso necessario, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere quest'obiettivo, il disciplinare definisce un periodo minimo di affinamento fino al 15 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta.
Dalla combinazione di un ambiente così caratteristico, di un vitigno perfettamente idoneo al contesto naturale e di viticoltori che ne sanno sfruttare tutte le potenzialità si ottengono vini caratteristici e originali, che vantano una notorietà storica. Nel 1816 André Jullien, nella sua «Topographie de tous les vignobles connus», non esita a parlare di questi vini come di vini di prima categoria riconoscendone l'originalità, la qualità e la reputazione.
Dal 2001 i vigneti di «Savennières», simbolo del clima mite dell'Anjou, la cosiddetta «douceur angevine», sono classificati patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Angers, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes sur Loire, Mauges-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Saint-Laurent-de-la-Plaine), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou e Val-du-Layon.
Etichettatura
Quadro normativo
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
I vini devono recare obbligatoriamente, nei documenti commerciali, nei documenti di accompagnamento e nell'etichettatura, la menzione «demi-sec» (abboccato), «moelleux» (amabile) o «doux» (dolce) corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE. In etichetta queste menzioni figurano nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7cc8c3cc-9ee0-4faf-aca5-058e37d4206d
10.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/19 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 51/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
«Suruç Narı»
N. UE: PDO-TR-02850-7.6.2022
IGP ( ) DOP (X)
1. Nome [della DOP o IGP]
«Suruç Narı»
2. Stato membro o paese terzo
Turchia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto (cfr. allegato XI)
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
La «Suruç Narı» è un frutto di dimensioni da grande a media, la cui buccia presenta sfumature rosse e rosa su uno sfondo quasi completamente giallo. La «Suruç Narı» ha una forma non perfettamente rotonda, lievemente schiacciata sull'asse picciolo-corona; il rapporto tra diametro e lunghezza del frutto è superiore a 1. «Suruç Narı»; si compone di quattro parti principali: i chicchi, la buccia, la membrana (mesocarpo) e i semi della melagrana. Il colore della «Suruç Narı» va dal rosa al rosso chiaro; i chicchi sono morbidi, la struttura esterna è mediamente sottile ed elastica e presenta sfumature rosso-rosa su sfondo giallo. I chicchi sono grossi e facili da sgranare; costituiscono il 60 % circa del frutto, che viene generalmente consumato come melagrana in ragione del gusto agrodolce.
Si indicano di seguito alcune caratteristiche della «Suruç Narı».
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Percentuale di buccia: tra 39,4 % e 40,3 %. |
— |
Percentuale di succo: min. 45 %. |
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Densità del succo: tra 1 072 e 1 075 g/cm3. |
— |
Percentuale di solidi solubili nell'acqua: min. 15 %. |
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Acidità titolabile (in equivalenti acido citrico): meno dell'1 % per i frutti dolci, 1-2 % per quelli acidi). |
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Tenore di zuccheri totali: min. 12,8 %. |
— |
Tenore di ceneri: tra 0,52 e 0,55 %. |
— |
Valore del pH: tra 2,9 e 3,3. |
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Contenuto di antociani: massimo 110 mg di Cy.3 Gl/L di succo di frutta. |
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Tenore fenolico totale: min. 1 300 mg acido gallico/mL di succo. |
— |
Acidi organici maggiormente presenti: acido citrico (media 10,4±0,68 g/L), acido ascorbico (media 6,1±2,83 g/L) e acido malico (media 0,26±0,16 g/L). |
— |
Composti fenolici maggiormente presenti: quercetina (52,9±6,6 mg/L), acido caffeico (46,2±9,5 mg/L), e catechina (11,3±3,8 mg/L). |
— |
Il peso del frutto oscilla tra 250 e 650 grammi. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della coltivazione della «Suruç Narı» devono avere luogo entro il limite geografico determinato. Le fasi principali sono: impianto, potatura, irrigazione, concimazione, raccolta e controlli agricoli.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:
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il nome della denominazione «Suruç Narı», |
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la ragione sociale e l'indirizzo, oppure la denominazione abbreviata e l'indirizzo, oppure il marchio registrato del produttore, |
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il simbolo DOP dell'Unione europea. |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La «Suruç Narı» si coltiva entro i confini della provincia di Şanlıurfa. Le pianure di Birecik, Suruç, Harran e Ceylanpınar si sono formate in seguito ai crolli tettonici nella parte meridionale della provincia, che è delimitata a sud dal confine con la Siria, mentre nella parte settentrionale della provincia si trova il lago della diga di Atatürk. Gli altopiani di Karacadağ, Siverek e Viranşehir si trovano nella parte orientale della provincia, dove scorre il Cırcıp, mentre a ovest scorre il fiume Fırat (Eufrate).
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
Şanlıurfa è collocata all'altitudine più bassa della Turchia. La struttura della sua superficie declina da nord a sud. A sud l'altitudine è inferiore a 500 m, ma può giungere a 750 m a nord.
Nella regione predomina il clima continentale. Le estati sono siccitose e calde; gli inverni sono piovosi e relativamente miti. Nella zona si registrano forti escursioni termiche giornaliere e annuali. Secondo i dati meteorologici, in nessun mese dell'anno la temperatura mensile media scende a 0 °C. A gennaio, che è il mese più freddo, la temperatura media è di 5,2 °C. A febbraio inizia poi a salire su base mensile e a maggio supera i 20 °C. Da giugno ad agosto durante il giorno la temperatura supera spesso i 40 °C. Da marzo a fine settembre il numero medio dei giorni con temperatura media compresa tra +20 °C e +25 °C è pari a 177. Il numero di giorni con temperatura media giornaliera di +25 °C e oltre è di circa 120.
Nella provincia di Şanlıurfa le precipitazioni aumentano in inverno e diminuiscono in estate. La quantità di precipitazioni annuali varia in proporzione inversa alla temperatura, aumentando verso nord e calando verso sud. Nella zona di Şanlıurfa le precipitazioni assumono di solito forma piovosa. Le nevicate sono assai rare e la neve non rimane sul terreno per più di uno o due giorni. L'umidità registra valori elevati nelle zone irrigue di Şanlıurfa, a sud e nel distretto di Halfeti; è invece modesta nel centro urbano e nel distretto di Suruç.
Per quanto riguarda il bilancio idrologico di Şanlıurfa, le precipitazioni iniziano ad accumularsi nel suolo a partire da novembre, e a gennaio il suolo è saturo d'acqua. L'eccedenza idrica si protrae fino ad aprile. A maggio la situazione muta e l'evaporazione dell'acqua inizia a superare le precipitazioni. L'assenza di precipitazioni a maggio e giugno è compensata dall'acqua accumulata nel suolo. Verso la fine di maggio l'acqua accumulata inizia a ridursi, e a giugno l'acqua accumulata nel suolo si esaurisce. Questa situazione si protrae fino a novembre. Gli studi idrogeologici hanno dimostrato l'esistenza di due falde acquifere sotterranee a Suruç. La prima falda acquifera, che ha l'importante funzione di mantenere l'umidità del suolo, si trova a circa 50-80 m dalla superficie. Qui, durante l'inverno e la primavera, si accumula l'eccesso di acque superficiali, che vengono utilizzate quando le precipitazioni vengono a mancare.
Inoltre i venti che soffiano dal deserto siriano depositano nei campi agricoli della Şanlıurfa una grande quantità di minerali insieme alla polvere.
Fattori umani
La Şanlıurfa si trova nella mezzaluna fertile nota storicamente come Mesopotamia, in cui si pratica l'agricoltura estensiva. È credenza che la Suruç Narı sia stata portata nella regione dai giardini di Babilonia. La Şanlıurfa rappresenta una delle risorse genetiche del melograno in Turchia. Per questo motivo la coltivazione del melograno è praticata nella regione ormai da secoli, e da secoli gli agricoltori seguono un metodo tradizionale per la coltivazione della «Suruc Narı». L'irrigazione inizia quando la metà degli alberi fiorisce. Luglio e agosto sono mesi critici per l'irrigazione, che lo sviluppo dei frutti impone di non trascurare. Il momento dell'irrigazione si decide osservando il colore degli alberi. La mancanza d'acqua provoca l'annerimento degli alberi e la screpolatura della buccia dei frutti. L'ultima irrigazione si effettua lavando gli alberi per rimuovere insetti e ragnatele una o due settimane prima del raccolto, che è una procedura delicata. Ogni frutto viene raccolto insieme al picciolo che lo unisce all'albero. La «Suruc Narı» può essere conservata, senza esporla alla luce, a temperatura ambiente per almeno due mesi.
Specificità del prodotto
La «Suruç Narı» è diventata famosa nella regione, specialmente con la denominazione del distretto di Suruç, e la sua notorietà ha cominciato a diffondersi. La «Suruc Narı» è un prodotto agricolo che si distingue dalle altre melagrane coltivate in Turchia per la buccia sottile ed elastica dal colore giallastro, i chicchi facili da sgranare, il gusto agrodolce e l'aroma. Rispetto alle altre varietà, l'elevato contenuto di succo, di composti fenolici e di materia secca solubile in acqua conferisce alla «Suruc Narı» il suo carattere unico. In particolare l'elevato tenore di acido citrico, circa 10 volte superiore rispetto a gran parte delle altre varietà turche, e l'alta acidità titolabile (%) contribuiscono al suo peculiare gusto agrodolce.
Fattori causali
Le proprietà pomologiche e organolettiche sono determinate dal clima (temperatura elevata, alto numero di giorni di sole, umidità relativa piuttosto bassa) e dal contenuto d'acqua nel suolo. Il fatto che la Suruç sia una fonte genetica di questa melagrana dimostra che nella regione la produzione si effettua ormai da secoli. L'acqua è un elemento essenziale che conferisce alla Suruç Narı le sue caratteristiche distintive, e le falde acquifere sotterranee soddisfano il fabbisogno d'acqua della Suruç Narı durante la fase di sviluppo del frutto nella lunga e torrida stagione estiva. Le lunghe giornate di sole, unite al costante approvvigionamento idrico e all'umidità relativa piuttosto bassa, donano alla Suruç Narı il gusto, il colore e la consistenza della buccia così peculiari. L'esperienza tradizionale che permette di decidere il momento dell'irrigazione e del lavaggio degli alberi prima del raccolto contribuisce a tali proprietà.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
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