ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 45/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 45/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. — Servizi Ambientali / Ministero dell’Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015
(Causa C-144/22) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Presupposto, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte)
(2023/C 45/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. — Servizi Ambientali
Resistenti: Ministero dell’Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015
Dispositivo
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.
Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.
(1) Data di deposito: 28.2.2022.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/3 |
Impugnazione proposta il 4 aprile 2022 da Beata Sołowicz avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 28 gennaio 2022, causa T-725/21, Beata Sołowicz / Commissione
(Causa C-236/22 P)
(2023/C 45/03)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Beata Sołowicz (rappresentante: M. Korpalski, radca prawny)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 23 novembre 2022 il Tribunale (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato la sig.ra Beata Sołowicz a sopportare le proprie spese.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/3 |
Impugnazione proposta il 9 maggio 2022 da Ahmad Aziz avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 maggio 2022, causa T-789/21, Aziz / SEAE
(Causa C-315/22 P)
(2023/C 45/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmad Aziz (rappresentante: L. Cuschieri, avukat)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna
Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondata nonché di condannare il sig. Ahmad Aziz alle spese.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/3 |
Impugnazione proposta il 9 maggio 2022 da Ahmad Aziz avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 maggio 2022, causa T-808/21, Aziz / SEAE
(Causa C-317/22 P)
(2023/C 45/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmad Aziz (rappresentante: L. Cuschieri, avukat)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna
Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondata nonché di condannare il sig. Ahmad Aziz alle spese.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/4 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2022 da Ahmad Aziz avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 31 maggio 2022, causa T-128/22, Aziz / EDPS
(Causa C-357/22 P)
(2023/C 45/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmad Aziz (rappresentante: L. Cuschieri, avukat)
Altra parte nel procedimento: Garante europeo della protezione dei dati
Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondata nonché di condannare il sig. Ahmad Aziz alle spese.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/4 |
Impugnazione proposta il 22 giugno 2022 dalla Group Nivelles avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione) del 27 aprile 2022, causa T-327/20, Group Nivelles / EUIPO
(Causa C-419/22 P)
(2023/C 45/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Group Nivelles NV (rappresentante: J.A.M. Jonkhout, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Easy Sanitary Solutions BV
Con ordinanza del 16 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Group Nivelles NV alle proprie spese.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/4 |
Impugnazione proposta il 18 agosto 2022 dalla Compass Tex Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 giugno 2022, causa T-704/21, Compass Tex Ltd / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-550/22 P)
(2023/C 45/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Compass Tex Ltd (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 7 dicembre 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Lecce (Italia) il 12 ottobre 2022 — Procedimento penale a carico di PY
(Causa C-636/22)
(2023/C 45/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’appello di Lecce
Procedimento penale a carico di:
PY
Questioni pregiudiziali
a) |
Se l’articolo 5, punto 3, della [decisione quadro] 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (1), interpretato alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che — nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esercizio dell’azione penale — precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo; |
b) |
in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna. |
6.2.2023 |
IT |
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C 45/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 ottobre 2022 — J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-653/22)
(2023/C 45/10)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questione pregiudiziale
Se il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1) (in prosieguo: il «codice doganale») debba essere interpretato nel senso che è compatibile con il requisito di proporzionalità stabilito dal suo articolo 42, paragrafo 1, l’articolo 84, paragrafo 8, dell’az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (legge CLII del 2017 sull’attuazione della normativa doganale dell’Unione; in prosieguo: la «legge doganale»), il quale, nel caso di sanzione amministrativa doganale da irrogarsi tassativamente in conseguenza di un inadempimento doganale derivante da un’infrazione relativa all’esattezza dei dati forniti nella dichiarazione doganale, non consente alle autorità doganali di effettuare una valutazione delle circostanze del caso nel loro complesso né della condotta imputabile all’operatore che ha presentato detta dichiarazione, ma, in quanto norma imperativa, dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa doganale pari al 50 % dell’inadempimento doganale accertato, indipendentemente dalla gravità dell’infrazione commessa e dall’esame e conseguente valutazione della responsabilità imputabile a tale operatore.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz (Germania) il 27 ottobre 2022 — BZ / DKV Deutsche Krankenversicherung AG
(Causa C-672/22)
(2023/C 45/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Koblenz
Parti
Ricorrente: BZ
Resistente: DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD (1) debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento (nel caso di specie: l’assicuratore) è tenuto a fornire gratuitamente all’interessato (nel caso di specie: il contraente) una prima copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, trattati dal titolare del trattamento, anche qualora l’interessato non richieda la copia per perseguire le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire allo scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa — non legata alla protezione dei dati ma legittima (nel caso di specie: l’esame dell’efficacia degli aumenti dei premi dell’assicurazione sanitaria privata), e ciò anche se vengano richieste informazioni già comunicate per lettera al contraente nell’ambito della procedura di aumento dei premi ai sensi dell’articolo 203 del Versicherungsvertragsgesetz (legge sul contratto d’assicurazione; in prosieguo: il «VVG»). |
2) |
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione: se nei dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD rientrino le seguenti informazioni:
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3) |
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione e, in tutto o in parte, alla seconda questione: se il diritto del contraente di un’assicurazione sanitaria privata di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte dell’assicuratore comprenda anche il diritto di ottenere una copia della documentazione complementare alla polizza assicurativa inviata dall’assicuratore al contraente per comunicare un aumento del premio, nonché le lettere e gli addenda inviati congiuntamente, o se riguardi unicamente la consegna di una copia dei dati personali del contraente in quanto tali, lasciando all’assicuratore, titolare del trattamento dei dati, la decisione circa le modalità di compilazione di tali dati per il contraente interessato. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2022 — Gemeente Dinkelland / Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle
(Causa C-674/22)
(2023/C 45/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Gelderland
Parti
Ricorrente: Gemeente Dinkelland
Convenuto: Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la norma giuridica secondo cui sono dovuti interessi moratori in caso di diritto alla restituzione di un’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui a un soggetto passivo sia concessa la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto, a detto soggetto passivo devono essere rimborsati interessi moratori nella situazione in cui:
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione 1, con decorrenza da che giorno esista in tali casi il diritto al rimborso degli interessi moratori. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 2 novembre 2022 — B2 Energy s.r.o./ Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-676/22)
(2023/C 45/13)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: B2 Energy s.r.o.
Convenuta: Odvolací finanční ředitelství
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 138, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 9 dicembre 2021, nella causa C-154/20, Kemwater ProChemie, EU:C:2021:989, deve essere interpretato nel senso che il diritto esercitato per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla cessione di beni verso un altro Stato membro dell’Unione europea debba essere negato, senza che l’amministrazione tributaria sia tenuta a dimostrare che il fornitore dei beni sia coinvolto in una frode IVA, quando il fornitore non ha dimostrato che i beni sono stati ceduti a un destinatario concreto in un altro Stato membro dell’UE in qualità di soggetto passivo, indicato nei documenti fiscali, anche se, alla luce degli elementi di fatto e delle informazioni fornite dal soggetto passivo, sono disponibili le informazioni necessarie per verificare che il reale destinatario aveva tale qualità nell’altro Stato membro dell’UE.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/8 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2022 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-679/22)
(2023/C 45/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve, L. Armati, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1808 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE (2), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; o, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dall’articolo 2 della direttiva; |
— |
condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una somma forfettaria basata sull’importo giornaliero di EUR 5 544,9, somma in ogni caso non inferiore all’importo forfettario di EUR 1 376 000. |
— |
qualora l’inadempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 persista sino alla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una penalità giornaliera di EUR 33 257,2 dalla data della sentenza nel presente procedimento sino alla data di adempimento degli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva; e |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, reca modifica alla direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Entrambe le direttive, quella del 2010 e quella del 2018, armonizzano la normativa nazionale concernente i media audiovisivi — le trasmissioni televisive tradizionali ed i servizi a richiesta. La direttiva del 2018 stabilisce norme dirette a plasmare i progressi tecnologici e crea condizioni di parità per i media audiovisivi emergenti.
Con lettera del 20 novembre 2020, la Commissione ha inviato una lettera di diffida non avendo ricevuto dall’Irlanda alcuna notifica concernente l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Con lettera del 23 settembre 2021, in assenza di qualsiasi ulteriore notifica concernente la trasposizione della direttiva, la Commissione ha inviato all’Irlanda un parere motivato. Ciò nonostante, finora nessuna misura di trasposizione è stata adottata dall’Irlanda né, in ogni caso, notificata alla Commissione.
(2) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Repubblica Ceca) il 15 novembre 2022 — RegioJet a. s., STUDENT AGENCY k.s. / České dráhy, a.s., Správa železnic, státní organizace, Česká republika, Ministerstvo dopravy
(Causa C-700/22)
(2023/C 45/15)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud
Parti
Ricorrenti: RegioJet a. s., STUDENT AGENCY k.s.
Resistenti: České dráhy, a.s., Správa železnic, státní organizace, Česká republika, Ministerstvo dopravy
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento avviato su domanda di un terzo (un concorrente), un giudice nazionale deve condannare il beneficiario alla restituzione dell’aiuto concesso in violazione di tale disposizione, benché (alla data della decisione del giudice) il termine di prescrizione dei poteri della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante le modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia scaduto, con la conseguenza che l’aiuto concesso è considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 novembre 2022 — Advance Pharma sp. z o.o. / Skarbowi Państwa — Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
(Causa C-711/22)
(2023/C 45/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Attrice: Advance Pharma sp. z o.o.
Convenuta: Skarb Państwa — Główny Inspektor Farmaceutyczny
Questione pregiudiziale
Se, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea, un mezzo di ricorso, noto a taluni sistemi giuridici degli Stati membri dell’Unione, nella forma di una richiesta di riapertura di un procedimento definito con decisione passata in giudicato a seguito dell’emissione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di una sentenza che accerti una violazione dei principi della Convenzione, costituisca in materia civile un elemento indispensabile del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell’ipotesi in cui l’ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda un altro strumento giuridico volto a tutelare in via giurisdizionale i diritti di una parte di un procedimento definito con una decisione passata in giudicato.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 novembre 2022 — LivaNova plc / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.
(Causa C-713/22)
(2023/C 45/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: LivaNova plc
Resistenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri
Questione pregiudiziale
Se l’art. 3 della VI direttiva [82/891/CEE] (1), applicabile (art. 22) pure alla scissione mediante costituzione di nuove società, — nella parte in cui stabilisce che (a) «se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile», e che (b) «gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria» — osti a un’interpretazione della norma di diritto interno costituita dall’art. 2506-bis, terzo comma, cod. civ. che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale «elemento del passivo» non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche (i) a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o (ii) delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili.
(1) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 23 novembre 2022 — QR / Mercedes-Benz Bank AG
(Causa C-715/22)
(2023/C 45/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrente: QR
Convenuta: Mercedes-Benz Bank AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, in base al diritto nazionale, nel caso di un contratto di credito collegato ad un contratto di acquisto, a seguito del valido esercizio del diritto di recesso del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (1)
|
2) |
Se risulti dal diritto dell’Unione l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali menzionate nella prima questione, lettere da a) a d), sempreché esse non possano essere interpretate in conformità alla direttiva. |
3) |
Per il caso in cui l’invocazione da parte del consumatore del suo diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE possa essere considerata abusiva anche qualora una delle informazioni obbligatorie previste all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non figuri nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo: se la valutazione come abusiva possa essere in particolare fondata sulle seguenti circostanze:
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(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, S. 66).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Svilengrad (Bulgaria) il 23 novembre 2022 — «SISTEM LUX» OOD / Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»
(Causa C-717/22)
(2023/C 45/19)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Svilengrad
Parti
Ricorrente:«SISTEM LUX» OOD
Autorità competente per gli illeciti amministrativi: Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nel quale sono elencate in modo esaustivo le forme che possono avere le sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa doganale, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 6, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), che prevede, a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) dell’oggetto della violazione, è illegittima. Se la confisca dell’oggetto della violazione sia ammissibile nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato appartenga a un terzo diverso dal trasgressore. |
2) |
Se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, quale l’articolo 233, paragrafo 6, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), in cui, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista, a titolo di sanzione aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) dell’oggetto della violazione, è illegittima in quanto rappresenta un’ingerenza sanzionatoria sproporzionata nel diritto di proprietà, eccessiva rispetto al legittimo obiettivo perseguito, in generale, nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato oggetto della violazione appartiene al trasgressore e nei casi in cui appartiene a un terzo che non è il trasgressore, e in particolare nei casi in cui l’autore della violazione non ha agito intenzionalmente, bensì con negligenza. |
3) |
Se le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/[212/GAI] (2), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, e tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 [gennaio] 2021 nella causa С-393/19 (3), debbano essere interpretate, in base ad un argumentum a fortiori, nel senso che si applicano anche in casi in cui l’atto non costituisce un reato, bensì un illecito amministrativo, laddove la differenza tra i due consiste solo nel criterio «su larga scala» applicato nella giurisprudenza in base al valore presunto dell’oggetto del contrabbando. Se in tal caso l’articolo 1, quarto trattino, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e l’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/42/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «confisca» indica specificamente una sanzione o una misura che deve essere inflitta da un organo giurisdizionale e non può essere disposta da un’autorità amministrativa, e che, in tale ottica, una normativa nazionale quale l’articolo 233, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 231, dello Zakon za mitnitsite, è illegittima. |
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
(2) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).
(3) ECLI:EU:C:2021:8.
(4) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 23 novembre 2022 — HK / Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
(Causa C-718/22)
(2023/C 45/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Erfurt
Parti
Ricorrente: HK
Resistente: Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita (1) e l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita (2), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa nazionale la quale prevede la trasmissione della nota informativa integrale solo a seguito di una richiesta del consumatore, segnatamente con la polizza assicurativa («modello della consegna della polizza»). In caso di soluzione affermativa: se derivi da detta sola circostanza un diritto di opposizione del consumatore, vale a dire alla risoluzione del contratto di assicurazione. Se al suddetto diritto possa ostare l’eccezione di decadenza o di abuso del diritto. |
2) |
Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al consumatore alcuna informativa sul diritto di recesso oppure ne fornisca una erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, la decadenza o un abuso di diritto. |
3) |
Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al consumatore alcuna nota informativa o ne fornisca una incompleta oppure erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, la decadenza o un abuso di diritto. |
4) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita, l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 (3), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che, con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa, prevedano l’onere della prova a carico del contraente, a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell’Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell’onere probatorio, esiga che al contraente spettino a sua volta diritti di accesso nei confronti dell’assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese. |
(1) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).
(2) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).
(3) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
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C 45/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 24 novembre 2022 — Procedimento penale
(Causa C-722/22)
(2023/C 45/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Questione pregiudiziale
Se l’interpretazione di una legge nazionale nel senso che non deve essere confiscato quale strumento di reato un autocarro (motrice e rimorchio) utilizzato dai membri di un’organizzazione criminale per detenere e trasportare grandi quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) sprovvisti di contrassegno fiscale, sia compatibile con l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212 (1).
(1) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).
6.2.2023 |
IT |
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C 45/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 7 dicembre 2022 — I GmbH / J R
(Causa C-749/22)
(2023/C 45/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: I GmbH
Convenuto: J R
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale in base alle quali le ferie annuali retribuite chieste dal lavoratore e concesse dal datore di lavoro, che coincidono temporalmente con la quarantena domiciliare disposta dall’autorità competente dopo la concessione delle ferie per sospetto di contaminazione, non devono essere rinviate a una data successiva, stante il fatto che durante la quarantena il lavoratore non è inabile al lavoro per causa di malattia.
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
6.2.2023 |
IT |
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C 45/14 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2022 dall’Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commissione
(Causa C-764/22 P)
(2023/C 45/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, avvocato, D. Rovetta, avocat, P. Gjørtler, advokat, V. Villante, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare ricevibile la presente impugnazione; |
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli Spa/Commissione europea e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Nell’ambito della presente impugnazione, la ricorrente deduce due motivi principali.
Primo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, ultima frase, [TFUE], e del requisito e della nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione — Errata qualificazione dei fatti e snaturamento delle prove.
Secondo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e in particolare del requisito dell’«incidenza diretta e individuale» — Errata qualificazione dei fatti.
Tribunale
6.2.2023 |
IT |
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C 45/16 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili)
(Causa T-611/22) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un accessorio per telecomandi senza fili - Motivo di nullità - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»)
(2023/C 45/24)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Ivanauskas, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3).
Dispositivo
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3) è annullata. |
2) |
L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. |
6.2.2023 |
IT |
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C 45/16 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2022 — ClientEarth / Commissione
(Causa T-579/22)
(2023/C 45/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: T. Johnston, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, di cui alla lettera del 6 luglio 2022 (in prosieguo: «la decisione impugnata») con la quale la Commissione ha respinto una richiesta di riesame interno datata 3 febbraio 2022 proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus (1), relativa al regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021 (2), a norma del regolamento (UE) 2020/852 (3) (in prosieguo: «il regolamento sulla tassonomia»); e, |
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rivela molteplici errori di diritto riguardo alla portata della competenza della Commissione, nella misura in cui la Commissione nell’adottare il regolamento delegato ha ignorato molteplici elementi essenziali del regolamento sulla tassonomia. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rivela due errori manifesti di valutazione riguardo alle prove scientifiche concernenti la combustione della biomassa forestale per l’energia. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rivela diversi errori manifesti di valutazione riguardo alla fabbricazione di prodotti chimici di base organici. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rivela inoltre errori manifesti riguardo alla fabbricazione di bioplastica. |
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13) (il «regolamento di Aarhus»).
(2) Regolamento delegato del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).
6.2.2023 |
IT |
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C 45/17 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — SBM Développement / Commissione
(Causa T-667/22)
(2023/C 45/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SBM Développement SAS (Ecully, Francia) (rappresentanti: B. Arash e H. Lindström, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione, del 23 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2022, L 208, pag. 7); |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 32 del regolamento (UE) n. 528/2012, (il «regolamento relativo ai biocidi») (1). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 33, 35 e 36 del regolamento relativo ai biocidi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dei trattati — principi di certezza del diritto e legittimo affidamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 del regolamento relativo ai biocidi e su un manifesto errore di valutazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’eccesso di potere e sulla violazione e falsa applicazione dei trattati — principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/18 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg e Unisystems systimata pliroforikis / ESMA
(Causa T-750/22)
(2023/C 45/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Lussemburgo), Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia (Kallithea, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’ESMA, notificata alle ricorrenti con lettera dell’ESMA datata 17 settembre 2022, di classificare come seconda l’offerta delle ricorrenti nell’attribuzione a cascata nella gara d’appalto con procedura aperta per servizi di consulenza in materia di TIC — PROC/2021/12 «Prestazione esterna di servizi informatici», e di attribuire a cascata il primo contratto della stessa gara d’appalto al consorzio primo classificato; |
— |
inoltre, condannare l’ESMA al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa della perdita del contratto per un importo di EUR 3 500 000 per i primi due anni di esecuzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga ulteriormente prorogato, come specificamente previsto, le ricorrenti chiedono l’importo addizionale corrispondente alla durata complessiva del contratto, sulla base di un importo annuale di EUR 1 750 000, effettuata la detrazione di ogni importo eventualmente corrispondente al margine lordo degli specifici contratti che saranno eseguiti dalle ricorrenti nella loro qualità di secondo contraente a cascata, fermo restando che tutti gli importi di cui sopra sono produttivi di interessi; |
— |
in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare che le ricorrenti non abbiano diritto al risarcimento dell’intero ammontare dei danni subiti a causa delle decisioni illegittime dell’ESMA impugnate, le ricorrenti chiedono i danni subiti a causa della perdita di chance per un importo di EUR 400 000, più interessi; |
— |
condannare l’ESMA a pagare le spese, legali ed accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario (1) e del capitolato d’oneri: il prezzo offerto dal primo contraente a cascata è anormalmente basso, in quanto i profili specifici sono pagati al di sotto del salario minio legale in Germania e in Grecia. Per le stesse ragioni, le ricorrenti sostengono che vi è stata una violazione del capitolato d’oneri e dei principi di trasparenza e buona amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto a un ricorso effettivo e delle forme sostanziali.
|
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/19 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2022 — Sboarina/Parlamento
(Causa T-761/22)
(2023/C 45/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Gabriele Sboarina (Verona, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicata con missiva datata 21 settembre 2022, ricevuta il 28 ottobre 2022, dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» notificato al ricorrente e, comunque, annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente; |
— |
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda al momento della prima liquidazione, |
— |
condannare lo stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, |
— |
condannare il Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva di competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (articolo 25 Regolamento Interno del Parlamento europeo).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, comma 2 TFUE articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (1); insufficiente motivazione dell’atto impugnato.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una base giuridica valida; erronea applicazione dell’allegato III SID (2) ed articoli 74-75 del MAS (3).
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di Attuazione e degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e del diritto alla pensione del ricorrente.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CDFUE. Violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei articoli 21 e 25 CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.
|
(2) Decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.
(3) Decisione dell'ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).
(4) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, p. 16 ).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/21 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 — Azalee Cosmetics/EUIPO — L’Oréal (UK) (LA CRÈME LIBRE)
(Causa T-765/22)
(2023/C 45/29)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Azalee Cosmetics (Parigi, Francia) (rappresentante: I. Tribouillet, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L’Oréal (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LA CREME LIBRE — Domanda di registrazione n. 18 252 904
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 ottobre 2022 nel procedimento R 229/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese nonché a rimborsare alla ricorrente tutte le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso, ivi comprese le spese del ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/22 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 — Canel Ferreiro / Consiglio
(Causa T-766/22)
(2023/C 45/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Canel Ferreiro (Overijse, Belgio) (rappresentante: N. Maes, avvocata)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
dichiararlo ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 25/11/2021 che infligge alla ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo; |
— |
annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 01/09/2022 che rigetta il reclamo n. 2022_009 della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
— |
annullare l’indagine amministrativa EN-2101 e la relazione d’indagine del 28 maggio 2021 dell’Unità Consiglieri giuridici dell'amministrazione della Direzione generale Sviluppo organizzativo e servizi — Direzione Risorse umane del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, concernente la ricorrente; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’indagine amministrativa. Secondo la ricorrente, gli inquirenti avrebbero oltrepassato il contesto fattuale e temporale del mandato loro accordato dall’autorità che ha il potere di nomina. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione di rigetto del reclamo. La ricorrente fa valere, a questo riguardo, che il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è stato rispettato e che alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto ad una trattazione imparziale del suo fascicolo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei diritti della difesa. La ricorrente fa valere la mancanza di un addebito concreto concernente il fatto posto a carico della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di prova. Secondo la ricorrente, le violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non sono adeguatamente dimostrate, di modo che non potevano essere poste a carico della ricorrente per giustificare la sanzione disciplinare della nota di biasimo. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/23 |
Ricorso proposto il 10 dicembre 2022 — Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE)
(Causa T-772/22)
(2023/C 45/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australia) (rappresentante: T. Stein, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio BACK-2-NATURE — Domanda di registrazione n. 1 485 655
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2022 nel procedimento R 1699/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/24 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2022 — Contorno Textil / EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)
(Causa T-773/22)
(2023/C 45/32)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Contorno Textil, SL (Almedinilla, Spagna) (rappresentanti: E. Sugrañes Coca e C. Sotomayor Garcia, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harmont & Blaine SpA (Caivano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GILBERT TECKEL — Domanda di registrazione n. 18 148 635
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2022 nel procedimento R 372/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
riformare la decisione impugnata dichiarando che la domanda di registrazione no18 148 635 deve essere accolta per tutti i prodotti nella classe 25 a motivo dell’assenza di rischio di confusione tra i marchi a confronto, dopo aver tenuto in debita considerazione le differenze tra i segni; condannare l’EUIPO alle spese; o, in subordine, |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/24 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — TP / Commissione
(Causa T-776/22)
(2023/C 45/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’ordinatore delegato della Commissione, il Direttore generale della direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali (DG Reform), adottata il 1o ottobre 2022 e notificata al ricorrente il 3 ottobre 2022 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), sulla sua esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dalla possibilità di essere selezionato per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2); |
— |
in via subordinata, sostituire la decisione impugnata con una sanzione pecuniaria di modesta entità proporzionata alla limitata partecipazione della parte ricorrente all’esecuzione del progetto; |
— |
condannare la Commissione europea al risarcimento nei confronti della parte ricorrente del danno subito a causa della decisione impugnata; e |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 per non aver accertato i fatti rilevanti necessari per l’adozione di una decisione di esclusione contro la parte ricorrente, in particolare per non aver accertato che quest’ultima abbia — individualmente — commesso significative carenze nell’adempiere i principali obblighi ai fini dell’esecuzione del contratto, concluso tra il consorzio di cui era parte e la Commissione, come richiesto dall’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 e il principio generale di proporzionalità, in quanto:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio generale della certezza del diritto nel confermare retroattivamente una sanzione di esclusione ai sensi del regolamento 2018/1046, che è più severa rispetto alla sanzione pecuniaria che l’ordinatore suddetto avrebbe dovuto applicare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/26 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2022 — Desimo / EUIPO — Red Bull (EL TORO ROJO)
(Causa T-778/22)
(2023/C 45/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Desimo, Lda (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: S. Estima Martins, J. Mioludo e D. Simões, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EL TORO ROJO — Domanda di registrazione n. 18 026 515
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2022 nel procedimento R 326/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere integralmente l’opposizione n. B003089768; |
— |
accordare la registrazione del marchio controverso per tutti i prodotti e i servizi designati; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/26 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)
(Causa T-779/22)
(2023/C 45/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Transport Werk GmbH (Offenbach am Main, Germania) (rappresentante: D. Donath, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Haus & Grund» — Marchio dell’Unione europea n. 7 161 052
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2022 nel procedimento R 84/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ingiungere all’EUIPO di cancellare dal registro dei marchi dell’Unione europea il marchio dell’Unione europea denominativo n. 7 161 052 «Haus & Grund» per l’insieme dei prodotti e dei servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45, vale a dire: |
classe 9: supporti di dati; Software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e arredamento;
classe 16: stampati;
classe 35: Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; lavori di ufficio; ricerca, raccolta, compilazione sistematica di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;
classe 36: Affari immobiliari; opinioni da parte di periti in assicurazioni, affari finanziari, affari immobiliari e per affari monetari;
classe 38: Trasmissione di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;
classe 42: opinioni tecniche da parte di periti; consulenza tecnica; creazione di software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e dispositivi; creazione di software per computer per ottimizzare imprese, redditività, utilizzo commercializzazione e mantenimento del valore di beni immobili e dispositivi;
classe 45: servizi giuridici;
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/28 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — TUI Holding / EUIPO — inCruises International (INCRUISES)
(Causa T-780/22)
(2023/C 45/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: TUI Holding Spain, SLU (Palma di Mallorca, Spagna) (rappresentante: H. Fangmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: inCruises International LLC (San Juan, Puerto Rico, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «INCRUISES» — Domanda di registrazione n. 18 034 630
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2022 nel procedimento R 1081/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/28 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Madre Querida e a./Commissione
(Causa T-781/22)
(2023/C 45/37)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Madre Querida, SL (Burela, Spagna), Hermanos Galdo, SL (Burela), Pesqueras Breogan, SL (Burela), Breso Pesca, SL (Burela), Casariego 99, SL (Ribadeo, Spagna), Pesquerías Mapa, SL (Gozón, Spagna), Virgen de Pastoriza, SL (Burela), Pesca Norte Breogan, SL (Burela), Basanta Frá Hnos, CB (Burela), Armapesca Burela, SL (Burela), Deycon Pesca, SL (Viveiro, Spagna), Larrabaste, SLU (Cariño, Spagna), Pesqueras Canoura, SL (Burela), Pesqueras Luarquesa, SL (Navia, Spagna), Pastor Nauta, CB (Cervo, Spagna), Villaselan 99, SL (Tapia de Casariego, Spagna), Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (LUGO) (Burela) (rappresentanti: Á. Givaja Sanz, A. Lamadrid de Pablo e V. Romero Algarra, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 (1) della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili; |
— |
in subordine, e in via incidentale, dichiarare l’invalidità dei paragrafi 6 e 9 dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/2336 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (regolamento di base), a norma dell’articolo 277 TFUE; e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, da parte dell’articolo 2 e dell’allegato II del regolamento di esecuzione [2022/1614], in quanto tali disposizioni: violano il principio di non discriminazione trattando in modo identico attrezzi diversi e trattando in modo non uniforme le acque dell’Atlantico nord-orientale; violano il principio di proporzionalità eccedendo i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, dedotto in subordine rispetto al primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dei paragrafi 6 e 9 dell’articolo 9 del regolamento di base, in quanto tali disposizioni sono contrarie ai principi generali del diritto dell’Unione nei limiti in cui violano l’articolo 291 TFUE e il principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (GU 2022, L 242, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU 2016, L 354, pag. 1).
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/29 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — Francia/Commissione
(Causa T-785/22)
(2023/C 45/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin, B. Fodda ed E. Leclerc, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/154/22 — assistenti (AST 3) nei settori della gestione finanziaria, della contabilità e della tesoreria, degli appalti pubblici, della progettazione grafica e della produzione di contenuti visivi, dei media sociali e digitali, nonché del webmaster, pubblicato il 22 settembre 2022 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-555/22, Francia/Commissione.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/30 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — PB / CRU
(Causa T-789/22)
(2023/C 45/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CRU)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 15 febbraio 2022; |
— |
annullare, nei limiti del necessario, la decisione del 6 settembre 2022, recante rigetto del suo reclamo; |
— |
condannare il convenuto a risarcire il ricorrente per l’importo di EUR 50 000 a titolo del pregiudizio causato dalla violazione del suo diritto a essere ascoltato e dei suoi diritti della difesa; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione del Comitato unico di risoluzione (CRU) recante rigetto della sua domanda d’assistenza, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e su vizi di procedura. Nell’ambito della prima parte, il ricorrente denuncia la violazione del principio di trasparenza, l’impossibilità di credere nell’indipendenza dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), nonché il diniego d’accesso alle informazioni e agli elementi essenziali del fascicolo. Nell’ambito della seconda parte, il ricorrente denuncia la violazione del principio di riservatezza nel trattamento della sua domanda d’assistenza, la mancata osservanza delle garanzie procedurali, la mancata attuazione di un procedimento giusto e obiettivo e, infine, la violazione degli articoli 4.2 e 4.3 delle disposizioni generali di esecuzione relative alla prevenzione delle molestie. Nell’ambito della terza parte, il ricorrente denuncia l’assenza di imparzialità oggettiva e soggettiva, nonché la presenza di conflitti di interesse che hanno viziato l’esame della sua domanda d’assistenza. Nell’ambito della quarta parte, il ricorrente denuncia la violazione del diritto ad essere effettivamente ascoltato dall’AACC. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), sulla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine, nonché su una cattiva amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/31 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2022 — Quatrotec Electrónica / EUIPO — Woxter Technology (WOXTER)
(Causa T-792/22)
(2023/C 45/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Quatrotec Electrónica, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez- Fuensalida y Carnicero, P. Ramells Higueras, A. Figuerola Moure e P. Muñoz Moreno, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Woxter Technology Co. Ltd (Causeway Bay, Hong Kong, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo «WOXTER» — Marchio dell’Unione europea n. 3 217 031
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 settembre 2022 nel procedimento R 0323/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accertare l’erronea applicazione, nella decisione impugnata, dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
dichiarare la caducità del marchio dell’Unione europea n. 3 217 031 WOXTER (figurativo) per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 39. |
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse le spese di rappresentanza sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/31 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2022 — TU/Parlamento
(Causa T-793/22)
(2023/C 45/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TU (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del [riservato] (1) di non rinnovare il suo contratto di assistente parlamentare accreditato; |
— |
annullare il rigetto implicito, intervenuto il [riservato] e, in subordine, almeno il [riservato], della sua domanda formalmente presentata il [riservato] diretta a ottenere il riconoscimento dello status di informatore e la relativa protezione a norma degli articoli 22 bis, ter e quater dello Statuto; |
— |
annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo, che gli è stata notificata il [riservato]; |
— |
dichiarare il Parlamento responsabile della violazione delle norme applicabili e della protezione conferita dallo status di informatore; |
— |
condannare il convenuto a versare al ricorrente la somma di EUR 200 000 a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti dalla mancata osservanza degli articoli 22 bis-quater dello Statuto e delle regole interne applicabili; |
— |
condannare il convenuto alle spese; |
— |
in subordine e se, come ipotesi impossibile, la domanda del ricorrente fosse dichiarata infondata, addossare l’onere delle sue spese al convenuto. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancata osservanza dell’articolo 22 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nel corso del procedimento precontenzioso. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle norme di protezione connesse alla sua qualità di informatore, dell’articolo 22 quater dello Statuto, sulla violazione dell’articolo 3 delle regole interne di attuazione di tale articolo e sulla violazione del dovere di consulenza e di assistenza da conferire agli informatori. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 delle regole interne di attuazione dell’articolo 22 quater e, in subordine, sull’illegittimità dell’interpretazione ascritta a tali regole dal Parlamento o sull’inadeguatezza e sull’insufficienza di tali regole. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione della riservatezza e della protezione dell’identità dell’informatore. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, sulla discriminazione positiva illecita tra assistenti parlamentari accreditati e sulla discriminazione negativa illecita con gli altri informatori, sulla violazione della protezione conferita ai delatori, sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto e dei doveri di assistenza e di sollecitudine, nonché sulla violazione del diritto di beneficiare di un procedimento che abbia almeno un’apparenza di obiettività. |
6. |
Sesto motivo, vertente sullo sviamento procedurale attuato dall’amministrazione per sottrarsi all’obbligo ad essa incombente di garantire che il ricorrente non subisca effettivamente alcun pregiudizio per aver trasmesso l’informazione conformemente all’articolo 22 ter dello Statuto. |
(1) Dati riservati occultati.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/33 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — C & J Clark International / Commissione
(Causa T-790/16 e T-861/16) (1)
(2023/C 45/42)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/33 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Deichmann / Commissione
(Causa T-154/17) (1)
(2023/C 45/43)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/33 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Van Haren Schoenen / Commissione
(Causa T-155/17) (1)
(2023/C 45/44)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/33 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — FLA Europe / Commissione
(Causa T-347/17) (1)
(2023/C 45/45)
Lingua processuale: il neerlandese
La presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/33 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Nike European Operations Netherlands e a. / Commissione
(Causa T-351/17) (1)
(2023/C 45/46)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/34 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Jana shoes e a. / Commissione
(Causa T-360/17) (1)
(2023/C 45/47)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/34 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — adidas International Trading e a./Commissione
(Causa T-24/18) (1)
(2023/C 45/48)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/34 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Wendel e a. / Commissione
(Causa T-124/18) (1)
(2023/C 45/49)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/34 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Van Haren Schoenen / Commissione
(Causa T-126/18) (1)
(2023/C 45/50)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/34 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Cortina e FLA Europe / Commissione
(Causa T-127/18) (1)
(2023/C 45/51)
Lingua processuale: il neerlandese
La presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/35 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — adidas International Trading e a./Commissione
(Causa T-130/18) (1)
(2023/C 45/52)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/35 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Deichmann / Commissione
(Causa T-131/18) (1)
(2023/C 45/53)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/35 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Deichmann Shoes UK / Commissione
(Causa T-141/18) (1)
(2023/C 45/54)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/35 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Buffalo — Boots / Commissione
(Causa T-142/18) (1)
(2023/C 45/55)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/35 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Caprice Schuhproduktion / Commissione
(Causa T-157/18) (1)
(2023/C 45/56)
Lingua processuale: il neerlandese
La presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/36 |
Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2022 — Eland Oil & Gas / Commissione
(Causa T-471/19) (1)
(2023/C 45/57)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/36 |
Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2022 — W.S. Atkins International / Commissione
(Causa T-758/19) (1)
(2023/C 45/58)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/36 |
Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2022 — Experian Finance 2012 / Commissione
(Causa T-771/19) (1)
(2023/C 45/59)
Lingua processuale: l'inglese
La presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/36 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — Rigid Plastic Containers Finance et RPC Pisces Holdings / Commissione
(Causa T-781/19) (1)
(2023/C 45/60)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/36 |
Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2022 — St Schrader Holding Company UK / Commissione
(Causa T-782/19) (1)
(2023/C 45/61)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/37 |
Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — KPMG Advisory / Commissione
(Causa T-614/21) (1)
(2023/C 45/62)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
6.2.2023 |
IT |
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C 45/37 |
Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2022 — NT/EMA
(Causa T-806/21) (1)
(2023/C 45/63)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.