ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
6 febbraio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 43/01

Tassi di cambio dell'euro — 3 febbraio 2023

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 43/02

Comunicazione della Commissione relativa alla procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio

2


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 43/03

Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

5


 

Rettifiche

 

Rettifica della raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale ( GU C 229 del 14.6.2022 )

12


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 43/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 febbraio 2023

(2023/C 43/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0937

JPY

yen giapponesi

140,45

DKK

corone danesi

7,4443

GBP

sterline inglesi

0,89250

SEK

corone svedesi

11,3323

CHF

franchi svizzeri

0,9989

ISK

corone islandesi

153,70

NOK

corone norvegesi

10,9783

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,725

HUF

fiorini ungheresi

386,58

PLN

zloty polacchi

4,6920

RON

leu rumeni

4,9020

TRY

lire turche

20,5806

AUD

dollari australiani

1,5499

CAD

dollari canadesi

1,4616

HKD

dollari di Hong Kong

8,5802

NZD

dollari neozelandesi

1,6886

SGD

dollari di Singapore

1,4331

KRW

won sudcoreani

1 346,17

ZAR

rand sudafricani

18,7624

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3689

IDR

rupia indonesiana

16 312,70

MYR

ringgit malese

4,6570

PHP

peso filippino

58,721

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,114

BRL

real brasiliano

5,5414

MXN

peso messicano

20,4625

INR

rupia indiana

89,5920


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 43/2


Comunicazione della Commissione relativa alla procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio

(2023/C 43/02)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), la Commissione è tenuta a pubblicare, a titolo informativo, un elenco degli aeroporti cui si fa riferimento nella direttiva.

 

Aeroporti il cui traffico annuale nel 2021 è risultato superiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci

Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2021

Austria

Vienna

Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck

Belgio

Brussels National, Charleroi-Brussels South, Liège-Bierset, Ostend-Bruges

Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem

Bulgaria

Sofia, Burgas, Varna

Plovdiv, Gorna Oryahovitsa

Croazia

 

Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka, Osijek, Brač, Mali Lošinj

Cipro

Larnaka International Airport

Pafos International Airport

Cechia

Praha/Ruzyně

Benešov, Brno/Tuřany, Broumov, Břeclav, Bubovice, Česká Lípa, České Budějovice, Dvůr Králové, Frýdlant, Havlíčkův Brod, Hodkovice, Hořice, Hosín, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Křižanov, Kyjov, Letkov, Letňany, Luhačovice, Medlánky, Mikulovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Moravská Třebová, Most, Nové Město, Olomouc, Ostrava/Mošnov, Panenský Týnec, Pardubice, Plasy, Plzeň/Líně, Podhořany, Polička, Přerov, Příbram, Přibyslav, Rakovník, Raná, Roudnice, Sazená, Skuteč, Slaný, Soběslav, Staňkov, Stichovice, Strakonice, Strunkovice, Šumperk, Tábor, Toužim, Ústí nad Orlicí, Velké Poříčí, Vlašim, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zbraslavice, Žamberk

Danimarca

Copenaghen,

Billund, Bornholm/Rønne, Esbjerg, Midtjylland/Karup, Odense, Roskilde, Sønderborg, Aalborg, Aarhus

Estonia

 

Lennart Meri-Tallinn, Kärdla, Kuressaare, Pärnu, Tartu

Finlandia

Helsinki-Vantaa

Enontekiö, Halli, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere-Pirkkala, Turku, Utti, Vaasa

Francia

Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Nice-Côte d’Azur, Marseille-Provence, Lyon-Saint Exupéry, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Nantes-Atlantique, Bordeaux-Mérignac, Beauvais-Tille

Ajaccio-Napoléon Bonaparte, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Bastia-Poretta, La Réunion-Roland Garros, Lille-Lesquin, Montpellier-Méditerranée, Martinique-Aimé Césaire, Figari-Sud Corse, Brest-Bretagne, Strasbourg-Entzheim, Biarritz-Pays Basque, Rennes-Saint-Jacques, Toulon-Hyères, Cayenne-Félix-Éboué, Calvi-Sainte Catherine, Perpignan-Rivesaltes, Mayotte-Dzaoudzi-Pamandzi, Pau-Pyrénées, Caen-Carpiquet, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Saint-Martin-Grand Case, Paris-Le Bourget, Béziers-Vias, Clermont-Ferrand-Auvergne, Carcassonne-Salvaza, Nîmes-Garons, Limoges-Bellegarde, Bergerac-Dordogne-Périgord, Tours-Val De Loire, La Rochelle-Ile de Ré, Dole-Tavaux, Brive-Souillac, Châlons-Vatry, Maripasoula, Rodez-Aveyron, Deauville-Normandie, Poitiers-Biard, Castres-Mazamet, Aurillac, Metz–Nancy–Lorraine, Grenoble-Alpes-Isère, Cannes-Mandelieu (2)

Germania

Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hahn, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, Stuttgart

Braunschweig, Bremen, Dinslaken/Schwarze Heide, Dortmund, Dresden, Egelsbach, Emden, Erfurt, Friedrichshafen, Harle, Heide-Büsum, Helgoland, Juist, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel-Calden, Leutkirch-Unterzeil, Lübeck, Mainz-Finthen, Mannheim, Memmingen, Münster-Osnabrück, Niederrhein, Norden-Norddeich, Nürnberg, Paderborn-Lippstadt, Rostock-Laage, Saarbrücken, Sylt-Westerland, Wangerooge (3)

Grecia

Athens, Irakleion, Thessaloniki, Rodos, Kerkyra

Chania, Kos, Santorini, Mykonos, Zakynthos, Aktion, Kefallinia, Mytilini, Samos, Paros, Skiathos, Kalamata, Chios, Alexandroupolis, Kavala, Karpathos, Naxos, Limnos, Araxos, Milos, Ioannina, Ikaria, Kythira, Nea Anchialos, Siteia, Astypalaia, Leros, Skyros, Syros, Kalymnos, Kastelorizo, Kastoria, Kozani, Kasos

Ungheria

Budapest Liszt Ferenc International Airport

Pécs-Pogány, Győr-Pér, Hévíz-Balaton, Debrecen, Szeged, Nyíregyháza

Irlanda

Dublin

Cork, Shannon, Ireland West Airport Knock, Kerry, Donegal, Waterford, Sligo Airport

Italia

Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Bergamo-Orio al Serio, Catania-Fontanarossa, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Milano-Linate, Bologna-Borgo Panigale, Venezia-Tessera, Bari-Palese Macchie, Cagliari-Elmas, Roma-Ciampino, Torino-Caselle, Olbia

Pisa-San Giusto, Brindisi Casale, Lamezia Terme, Verona-Villafranca, Treviso-Sant’Angelo, Alghero-Fertilia, Firenze-Peretola, Genova-Sestri, Trapani-Birgi, Pescara, Trieste-Ronchi dei Legionari, Lampedusa, Ancona-Falconara, Comiso, Pantelleria, Reggio Calabria, Perugia, Crotone-Sant’Anna, Parma, Cuneo-Levaldigi, Rimini-Miramare, Forlì, Bolzano, Marina di Campo, Brescia-Montichiari, Aosta, Taranto-Grottaglie, Grosseto, Albenga, Foggia, Salerno-Pontecagnano

Lettonia

Rīga

Liepāja

Lituania

 

Vilnius International Airport, Kaunas International Airport, Palanga International Airport, Šiauliai International Airport

Lussemburgo

Luxembourg-Findel

 

Malta

Malta International Airport

 

Paesi Bassi

Amsterdam-Schiphol, Eindhoven, Maastricht

Groningen Airport Eelde, Rotterdam-The Hague

Polonia

Chopina w Warszawie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Warszawa/Modlin, Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Lublin, Bydgoszcz-Szwederowo, Łódź, Olsztyn-Mazury, Zielona Góra-Babimost

Portogallo

Lisboa, Oporto, Faro

Beja, Bragança, Cascais, Corvo, Flores, Graciosa, Horta, Lajes, Madeira, Pico, Ponta Delgada, Portimão, Porto Santo, Santa Maria, São Jorge, Vila Real, Viseu

Romania

International Airport «Henri Coanda» Bucuresti

International Airport «Avram Iancu» Cluj, International Airport Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, International Airport Craiova, International Airport Timisoara – Traian Vuia, International Airport Arad, International Airport Oradea, International Airport Baia Mare, International Airport Satu Mare, International Airport Sibiu, International Airport Targu Mures, International Airport Suceava, International Airport Iasi, International Airport Bacau, International Airport Tulcea, International Airport Mihail Kogalniceanu – Constanta, Airport Tuzla

Slovacchia

 

M. R. Štefánik Bratislava, Košice, Poprad-Tatry, Piešťany, Žilina

Slovenia

 

Ljubljana-Jože Pučnik, Maribor-Edvard Rusjan, Portorož

Spagna

AS Madrid-Barajas, JT Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Alicante-Elche, Ibiza, Tenerife-Sur, Valencia, Tenerife-Norte, Sevilla, CM Lanzarote, Fuerteventura, Bilbao, Menorca, Zaragoza, Vitoria

Santiago, Asturias, La Palma, A Coruña, Vigo, SB Santander, FGL Granada-Jaén, Jerez, Melilla, Almería, Girona, Región de Murcia, El Hierro, Reus, San Sebastián, Pamplona, Valladolid, La Gomera, Ceuta, Badajoz, Castellón, Algeciras, León, Salamanca, Burgos, Son Bonet, Logroño-Agoncillo, Sabadell, Córdoba, Madrid-Cuatro Vientos, Albacete, Huesca-Pirineos

Svezia

Stockholm/Arlanda

Göteborg/Landvetter, Malmö, Stockholm/Skavsta, Stockholm/Bromma, Luleå/Kallax, Umeå, Visby, Skellefteå, Åre Östersund, Kiruna, Ängelholm, Stockholm/Västerås, Växjö/Kronoberg, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Arvidsjaur, Linköping/Saab, Sundsvall-Timrå, Gällivare, Hemavan Tärnaby, Norrköping/Kungsängen, Lycksele, Örnsköldsvik, Pajala, Vilhelmina, Örebro, Jönköping, Sveg, Karlstad, Sälen, Kramfors-Sollefteå, Borlänge, Torsby, Hagfors, Kristianstad, Trollhättan-Vänersborg, Mora/Siljan


(1)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(2)  Non sono elencati gli aeroporti con un traffico inferiore a 10 000 passeggeri all'anno.

(3)  Non sono elencati gli aeroporti con un traffico inferiore a 10 000 passeggeri all'anno.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 43/5


Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

(2023/C 43/03)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Canelli»

PDO-IT-02810

Data della domanda: 9.11.2021

1.   Nome da registrare

Canelli

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

«Canelli»

colore: dal giallo paglierino tenue al giallo intenso, eventualmente con riflessi dal verdolino al dorato brillante;

odore: aromatico caratteristico dell'uva moscato, fragrante, con sentori che corrispondono ad alcuni dei seguenti descrittori: floreale: fiori di campo e acacia; fruttato: albicocca, pesca, mela renetta; accenni agrumati e di miele, a volte a vegetali freschi;

sapore: dolce, fresca acidità più o meno intensa, finale delicato di aroma di uva moscato; talvolta vivace.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %, di cui svolto compreso tra 4,5 % e 6,50 %;

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo, il vino DOP «Canelli» può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che presenta una sovrappressione non superiore a 2,5 bar, se il vino è conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Canelli con menzione riserva

colore: dal giallo paglierino al giallo oro intenso brillante con il procedere di affinamento e invecchiamento;

odore: complesso, varietale aromatico tipico del Moscato, con sentori che corrispondono ad alcuni dei seguenti descrittori: fruttato di pesca; fruttato di pesca; agrumi; sentori più o meno intensi di vegetali balsamici quali salvia, melissa o timo;

talvolta, con il procedere dell'invecchiamento in bottiglia, possono essere percepiti sentori di frutta candita, idrocarburi o spezie dolci, quali lo zafferano.

sapore: dolce, finale aromatico caratteristico, sapido, dalla componente acida ma in equilibrio con la componente dolce, talvolta vivace.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %, di cui svolto compreso tra 4,50 % e 6,50 %;

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo, il vino a DOP «Canelli» può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che presenta una sovrappressione non superiore a 2,5 bar, se il vino è conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.

Pratiche enologiche essenziali

-

b.

Rese massime

«Canelli» anche con menzione riserva

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

«Canelli» con menzione vigna e «Canelli» con menzione vigna e riserva

8 500 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini DOP Canelli comprende i territori dei comuni di seguito elencati:

Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Coazzolo, ed in parte il territorio dei comuni di Bubbio, Castagnole Lanze, Costigliole d'Asti, Loazzolo, Moasca, San Marzano Oliveto.

Per questi la zona è così delimitata:

Bubbio e Loazzolo: la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida;

Castagnole Lanze: la parte posta alla destra orografica del torrente Tinella;

Costigliole d'Asti: la porzione di territorio posta alla destra orografica del torrente Tinella sino alla frazione di Boglietto e successivamente sino alla intersezione con la SP23A, e il territorio delle frazioni di Burio e Bionzo delimitate dalla intersezione della SP 23A - SP 23 - SP 59;

Moasca: piccola parte di territorio a sud del territorio comunale confinante con Calosso, Canelli e San Marzano Oliveto. Delimitato così come segue procedendo da Ovest verso Est. Percorrere le SP 41/A sino a Regione Cascine. Da Regione Cascine per Regione Annunziata – SP 6 passando per Regione Radice. Da Regione Annunziata per Moasca passando per SP 109- SP 41/A. Nel paese di Moasca prendere le strada Regione Chierina e procedere verso valle sino all'incrocio per Regione San Colombano;

San Marzano Oliveto: viene esclusa la porzione a nord del territorio comunale confinante con Castelnuovo Calcea, Nizza Monferrato. Delimitato così come segue procedendo da Ovest verso Est. Provenendo da Moasca da incrocio di Regione San Colombano verso Sud in direzione Chierina fino a SP 50. All'incrocio con SP 50 procedere verso Est in direzione di San Marzano Oliveto lungo la SP 50 sino al bivio per Regione Italiana. Dal Bivio per Regione Italiana procedere sino a Chiesa di San Antonio. Da Chiesa di San Antonio procedere in direzione Sud Est verso SP 50. Dalla SP 50 procedere in direzione Nord Est sino alla Chiesa di Nostra Signora Annunziata in Regione Corte. Da Chiesa di Nostra Signora Annunziata procedere in direzione Est per Calamandrana sino al bivio per Strada Piazzaro dove si incontra il limite comunale di Calamandrana;

Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, S. Stefano Belbo ed in parte il territorio dei comuni di Cossano Belbo, Neive, Neviglie, Mango.

Per questi la zona è così delimitata:

Cossano Belbo: la porzione di territorio posto alla sinistra orografica del fiume Belbo;

Neive: la porzione di territorio posta alla destra orografica del torrente Tinella;

Neviglie: la porzione di territorio posta alla destra del torrente Tinella;

Mango: la parte di territorio a nord della SP 270 sino all'intersezione la SP 265 poi SP 200 e a seguire la porzione a nord della stessa SP200 sino al confine con Neviglie.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Moscato bianco B. - Moscato

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.    Informazioni sulla zona geografica

L'area di produzione della DOP «Canelli» è rappresentata da 17 comuni, parte in provincia di Asti e parte in provincia di Cuneo, zona dalle antiche tradizioni storico culturali nella coltivazione del Moscato Bianco e nella produzione del vino «moscato».

Caratteristiche pedologiche della zona di produzione

L'area di produzione dei vini della DOP Canelli è localizzata in quella fascia del complesso collinare a cavallo delle provincie di Asti e Cuneo. L'area è compresa tra il fiume Tanaro e il fiume Bormida, attraverso la valle del Belbo, ad altitudini comprese tra 165 a 500 metri s.l.m. È un sistema collinare al confine tra Langhe e Monferrato con terreni di origine sedimentaria marina privi di rocce. Depositi arenaceo-marnosi, marnosi ed argillosi, calcarei, poveri di sostanza organica, riferibili al Terziario Piemontese.

All'interno di quest'area si possono caratterizzare i suoli distinguendo due fasce secondo le quote e l'origine pedologica così come viene raffigurato dalla Carta dei suoli della Regione Piemonte:

territori nei comuni di Neive, Coazzolo, Castiglione Tinella, Calosso, Costigliole d'Asti, Moasca, San Marzano Oliveto, Calamandrana, a quote comprese tra 150 e 400 m con suoli di tipo marnoso-argilloso e dalle pendenze contenute;

territori nei comuni di Neviglie, Mango, Cossano, Camo, Santo Stefano Belbo, Loazzolo, Cassinasco, Canelli, a quote comprese tra 180 m e 600 m di tipo arenaceo-marnosi, a strati, notevolmente acclivi.

Caratteristiche climatiche della zona di produzione.

Il clima è tipicamente padano (temperato continentale), con estati molto calde e afose, inverni freddi e nebbiosi. Le precipitazioni cadono soprattutto in primavera ed autunno, sono scarse e sotto la media nazionale. È una zona nella quale la vite è la coltura prevalente ed il vitigno maggiormente coltivato è il Moscato bianco. L'area di produzione è caratterizzata dalla sommatoria delle temperature attive sopra i 10 °C (ST10) pari a 2 200 °gg, con precipitazioni pari 900 mm/anno distribuite in 120 giorni di pioggia/anno, che classificano il clima come temperato-padano. L'orografia collinare, con cime a quote comprese tra 300 e 500 m s.l.m, garantisce la ventilazione e lo sgrondo delle acque in eccesso, oltre ad un livello di umidità relativa inferiore rispetto alle quote più basse. La combinazione tra orografia e clima permette la corretta maturazione all'uva Moscato Bianco.

8.2.    Qualità o caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Le condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione dei vini della DOP Canelli influenzano lo sviluppo della vite ed in particolare il periodo della fioritura, il momento della vendemmia, ma anche lo sviluppo dei patogeni (oidio della vite in particolare).

In particolare, la necessità di escursioni termiche marcate tra giorno e notte favoriscono la sintesi aromatica, caratteristica fisiologica del vitigno Moscato Bianco che ha trovato riscontro positivo nel microclima della zona collinare del comprensorio di Canelli. Al riguardo studi sulla «Caratterizzazione, valorizzazione e diversificazione delle produzioni del Moscato nel suo areale di produzione» hanno messo in evidenza come la quota e l'esposizione influenzino l'accumulo degli zuccheri, il contenuto in acidi (malico in particolare) e delle sostanze aromatiche (Linalolo libero).

L'origine terziaria dei terreni, di natura sedimentaria marina con presenza di marne biancastre, stratificate, calcaree difficili da lavorare, poco fertili per coltivare cereali, consente la giusta vigoria della vite e esalta la sintesi, nel periodo prevendemmiale, dei caratteristici composti aromatici (terpenoli) del Moscato Bianco, impossibili da ottenere su suoli argillosi dove si percepisce invece la minor finezza aromatica dell'uva.

Queste peculiarità determinano nei vini (Categoria (1) Vino) della DOP «Canelli» le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino tenue, con eventuali riflessi verdolini, fino al giallo oro intenso e brillante con il procedere dell'affinamento e dell'invecchiamento;

odore: aromatico caratteristico dell'uva moscato, fragrante, con sentori che possono evolversi dal floreale di fiori di campo e acacia, al fruttato quali albicocca, pesca, mela renetta, ad accenni agrumati e di miele, a volte a vegetali freschi;

per il riserva anche con eventuali sentori di fruttato di pesca o agrumi; sentori più o meno intensi di vegetali balsamici quali salvia, melissa o timo; talvolta, con il procedere dell'invecchiamento, possono essere percepiti sentori di frutta candita, idrocarburi o spezie dolci, quali lo zafferano.

sapore: dolce, finale aromatico di uva moscato, caratteristico, sapido, dalla componente acida presente ma in equilibrio con la componente dolce, talvolta vivace;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo è di 12,00 %, di cui svolto compreso tra 4,50 % e 6,50 %;

buona acidità totale minima, 4,5 g/l, che va ad equilibrare la componente zuccherina;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo, il vino DOP «Canelli» può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che presenta una sovrappressione non superiore a 2,5 bar, se il vino è conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi

8.3.    Fattori umani

I fattori umani sono intrinseci all'ambiente geografico del Canelli ove, generazioni di produttori, a partire dalla fine del XIX, hanno messo a punto le peculiari tecniche di elaborazione del vino a base di Moscato Bianco.

Per quanto concerne la parte agronomica, nell'area di produzione dei vini della DOP Canelli, il vitigno Moscato Bianco viene potato tipicamente a Guyot, sistema di potatura misto con capo a frutto rinnovato, con 8-10 gemme e uno sperone. Questo tipo di potatura viene scelto per obiettivi di alta qualità e in terreni poveri. La lunghezza del capo a frutto è il primo parametro per regolare la produzione e quindi la qualità delle uve. La forma di allevamento è esclusivamente a controspalliera con vegetazione assurgente. La distanza dei filari varia da 2,5 m nelle zone meccanizzabili a 1,8 metri nelle zone più erte dove la viticoltura è condotta a mano. La distanza tra le piante non è mai superiore a 1 m. La sistemazione dei filari è prevalentemente secondo le linee di livello o a giropoggio. La viticoltura è poco meccanizzabile e con alto impiego di lavori manuali.

Il savoir faire diffuso nell'area del «Canelli» consente oggi di ottenere efficacemente, attraverso il metodo della fermentazione interrotta attraverso l'uso del freddo e di concorrenti accorgimenti fisici, il contenimento del titolo alcolometrico effettivo, con tre conseguenze principali:

il mantenimento nel prodotto finito della residua componente zuccherina;

la formazione di una leggera sovrappressione responsabile della vivacità e della fine spuma del prodotto;

la conservazione degli aromi peculiari dell'uva Moscato bianco che nell'area del Canelli presentano asseverate caratteristiche dovute alla pedo-morfologia.

Alla luce delle conoscenze attuali, emerge, pertanto, come le scelte agronomiche ed enologiche fatte in passato, risultino ottimali per l'accumulo delle componenti aromatiche del vitigno Moscato Bianco, coltivato nella zona di produzione del Canelli.

Le peculiarità e la qualità dei vini della zona di produzione del Canelli, sono state infatti evidenziate nel corso delle degustazioni di diverse annate, ove hanno sempre espresso note gustative, al di là degli anni di affinamento, e coerentemente con le caratteristiche dell'annata, un inalterato equilibrio con un apprezzato rapporto tra acidità e dolcezza e con una grande struttura e sapidità a sostegno della persistenza gustativa.

Dalle analisi organolettiche viene messo in evidenza l'aspetto più importante del prodotto che consiste nella maggiore longevità olfatto gustativa rispetto alla media dei prodotti presenti sul mercato, caratteristica importante e riconosciuta, che viene espressa e valorizzata ancor più nella tipologia con menzione Riserva.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini della DOP Canelli devono aver luogo nella zona geografica delimitata di produzione, tuttavia è consentito che, conformemente alle condizioni previste dalla normativa nazionale e dell'UE, dette operazioni possano essere effettuate in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di che trattasi o in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa come di seguito specificato:

nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo parzialmente nella zona di produzione;

nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri (TO).

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente alla pertinente normativa dell'UE, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito della zona di vinificazione e invecchiamento, al fine di preservare la reputazione dei vini della DOP, mediante un potenziamento del controllo delle loro caratteristiche particolari e della loro qualità, che costituisca una misura di tutela della DO di cui beneficia la collettività degli operatori interessati. Si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino Canelli, esponendolo a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Ciò può generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore). In particolare può incidere sulla tipica e delicata componente aromatica del vitigno Moscato con cui si producono i vini della DOP. Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto Detti aspetti, associati all'esperienza, la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della DOP «Canelli», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare. Infatti, anche se gli imbottigliatori fuori zona di produzione possono assicurare analoghe condizioni tecnologiche di confezionamento, le predette condizioni ottimali saranno sicuramente meglio soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona di produzione che, oltre a possedere una conoscenza approfondita delle caratteristiche qualitative specifiche del vino in questione, sono i diretti interessati alla salvaguardia del livello qualitativo, dell'immagine e della reputazione della DOP. L'imbottigliamento in zona di produzione, in conformità alla pertinente normativa dell'UE, si prefigge di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione. Infatti, l'Organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino Canelli, in conformità al relativo piano dei controlli. Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Canelli», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all'esame organolettico dallo stesso Organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L'indicazione del nome Canelli è immediatamente seguita dalla menzione tradizionale «denominazione di origine controllata e garantita» o il suo acronimo DOCG, o l'espressione dell'Unione europea «denominazione d'origine protetta». Successivamente, se del caso, figura l'indicazione del vitigno «moscato» e la menzione «riserva».

L'indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire con caratteri di altezza non superiore ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione «Canelli»

La menzione «riserva», qualora venga utilizzata, deve comparire con caratteri di altezza non superiore a quella dei caratteri utilizzati per la denominazione «Canelli»

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo va riportata in caratteri non superiori, in altezza, al 50 % del carattere usato per la denominazione

L'indicazione del colore non è consentita

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui vengono confezionati e commercializzati i vini della DOP devono essere di vetro, corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, di capacità consentita dalle vigenti leggi, e comunque di volume compreso tra 0,375 e 6 litri, con esclusione del formato da 2 litri.

Per la chiusura delle bottiglie dei vini della DOP è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17484


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, p. 671.


Rettifiche

6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 43/12


Rettifica della raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 229 del 14 giugno 2022 )

(2023/C 43/04)

Pagina 2, considerando 8, ultima frase,

anziché:

«È auspicabile che l’attuazione si fondi su orientamenti stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche7.»,

leggasi:

«L’attuazione si dovrebbe basare su documenti di orientamento stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche(7).».

Pagina 2, considerando 9, ultima frase,

anziché:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione granulometrica delle particelle) fanno parte del (nano) materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.»,

leggasi:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione dimensionale delle particelle) fanno parte del (nano)materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.».

Pagina 2, considerando 11, ultima frase,

anziché:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono addirittura ancora contenerli.»,

leggasi:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono persino ancora contenerli.».

Pagina 3, considerando 14, ultima frase,

anziché:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate negli orientamenti.»,

leggasi:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 15,

anziché:

«(15)

Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti negli orientamenti.»,

leggasi:

«(15)

Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con confini fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 16, prima frase,

anziché:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola - ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.»,

leggasi:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola come ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.».

Pagina 3, considerando 16, ultima frase,

anziché:

«Sarebbe opportuno presentare, negli orientamenti, dei casi illustrativi e delle spiegazioni.»,

leggasi:

«Sarebbe opportuno presentare, nei documenti di orientamento, dei casi illustrativi e delle spiegazioni»..

Pagina 3, considerando 17, ultima frase,

anziché:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nella somma delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.»,

leggasi:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nel conteggio delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.».

Pagina 3, considerando 18, ultima frase,

anziché:

«Gli orientamenti dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.»,

leggasi:

«I documenti di orientamento dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.».

Pagina 3, considerando 19, prima frase,

anziché:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di una superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.»,

leggasi:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di un’area di superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata area di superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.».

Pagina 3, considerando 20,

anziché:

«(20)

Il progetto NanoDefine9 ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che la superficie specifica in volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi, non è considerato nanomateriale un materiale la cui superficie specifica in volume è inferiore a 6 m2/cm3.»,

leggasi:

«(20)

Il progetto NanoDefine(9) ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che l’area di superficie specifica per volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi non dovrebbe essere considerato nanomateriale un materiale la cui area di superficie specifica per volume è inferiore a 6 m2/cm3.».

Pagina 4, considerando 24, ultima frase,

anziché:

«La definizione può addirittura essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,»,

leggasi:

«La definizione può anche essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,».

Pagina 4, punto 1, ultimo comma,

anziché:

«Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.»,

leggasi:

«Tuttavia un materiale la cui area di superficie specifica per volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.».

Pagina 4, punto 2, lettera a), prima frase,

anziché:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;»,

leggasi:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con confini fisici definiti;».

Pagina 4, punto 2, lettera c),

anziché:

«(c)

con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti.»,

leggasi:

«(c)

con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle aree di superficie dei singoli componenti».