ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 41

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
3 febbraio 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2023/C 41/01

Raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 41/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10522 — HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN) ( 1 )

13


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2023/C 41/03

Parere della Banca centrale europea del 2 dicembre 2022 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi (CON/2022/44)

14


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 41/04

Tassi di cambio dell'euro — 2 febbraio 2023

17

 

Corte dei conti

2023/C 41/05

Relazione speciale 02/2023: — Rispondere alla COVID-19 adattando le norme sulla politica di coesione –I fondi sono stati usati con più flessibilità, ma occorre riflettere sulla politica di coesione quale strumento di risposta alle crisi

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 41/06

Avviso dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

19

2023/C 41/07

Avviso dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 41/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2023/C 41/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2023/C 41/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2023/C 41/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 41/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

28

2023/C 41/13

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

33


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva

(2023/C 41/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera j),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l’esclusione sociale e a perseguire livelli elevati di occupazione, promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l’approccio di inclusione attiva.

(2)

A norma dell’articolo 151 TFUE, l’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi, tra l’altro, la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta contro l’emarginazione.

(3)

L’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) stabilisce che l’Unione riconosce e rispetta i diritti di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali. Stabilisce inoltre che ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali e che, al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

(4)

La raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio (2), in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, raccomanda agli Stati membri di riconoscere, nell’ambito d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e raccomanda loro di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale. Dato il contenuto della presente raccomandazione, risulta opportuno sostituire la raccomandazione 92/441/CEE.

(5)

La raccomandazione 2008/867/CE della Commissione (3), relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, definisce una strategia globale volta a facilitare l’integrazione in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e a fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale. Tale approccio integrato, basato su una combinazione di tre parti strategiche (adeguata integrazione del reddito, mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento e accesso a servizi di qualità) è particolarmente importante per le persone più lontane dal mercato del lavoro o escluse dalla società.

(6)

Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali (4), che stabilisce 20 principi per sostenere il buon funzionamento e l’equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il principio 14 afferma che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi che, per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.

(7)

Nella comunicazione del 4 marzo 2021 dal titolo «Il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (5) la Commissione ha manifestato l’ambizione di realizzare un’Europa sociale forte. Nel giugno 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore l’obiettivo sociale dell’Unione in materia di riduzione della povertà, in linea con la dichiarazione di Porto, firmata dai capi di Stato e di governo l’8 maggio 2021, in base al quale entro il 2030 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto, rispetto al 2019, di almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l’obiettivo principale in materia di occupazione, che prevede che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro e almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione. Un quadro di valutazione della situazione sociale riveduto e un quadro di riferimento per l’analisi comparativa del reddito minimo, concordati dal comitato per la protezione sociale, rafforzano la base analitica del semestre europeo, della relazione comune sull’occupazione e delle raccomandazioni specifiche per paese.

(8)

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi sottolineano che la crescita economica sostenibile deve andare di pari passo con l’eliminazione della povertà e delle altre deprivazioni, la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’occupazione.

(9)

Nella risoluzione del 24 ottobre 2017 (6) sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a introdurre un reddito minimo adeguato, sottolineando il ruolo della protezione del reddito minimo come strumento per combattere la povertà. Nelle conclusioni del 12 ottobre 2020 sul «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’ambito della pandemia di COVID-19 e oltre» (7), il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare un aggiornamento del quadro dell’Unione al fine di sostenere e integrare efficacemente le politiche degli Stati membri in materia di protezione del reddito minimo nazionale. Nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa, i cittadini hanno chiesto un quadro comune dell’Unione per il reddito minimo.

(10)

La presente raccomandazione si basa sui risultati delle valutazioni della Commissione che esaminano i progressi compiuti nell’attuazione della raccomandazione 2008/867/CE. Le valutazioni hanno confermato la validità dell’approccio di inclusione attiva, ma hanno messo in luce sfide specifiche connesse, tra l’altro, alla scarsa adeguatezza, al limitato utilizzo e alla ridotta copertura del reddito minimo, ai potenziali effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali e all’accesso problematico a servizi di qualità che promuovano l’inclusione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro. Le valutazioni hanno inoltre invitato a concentrarsi maggiormente su un sostegno adeguato all’inclusione sociale delle persone che non sono in grado di lavorare.

(11)

Nonostante nell’ultimo decennio siano stati compiuti progressi nella riduzione della povertà e dell’esclusione sociale nell’Unione, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o esclusione sociale, con una maggiore esposizione delle donne a tale rischio. L’aumento del rischio di povertà per le persone che vivono in famiglie (pressoché) senza occupati e il peggioramento della povertà in molti Stati membri, unitamente a una diminuzione dell’effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà, sono fonte di preoccupazione. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero fare di più, per aiutare le persone più vulnerabili e svantaggiate.

(12)

Un’occupazione sostenibile e di qualità è il modo migliore per uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale. Al tempo stesso, garantendo la presenza di un maggior numero di persone sul mercato del lavoro si concorre al finanziamento dei sistemi di protezione sociale e se ne migliora la sostenibilità finanziaria, contribuendo così all’equità intergenerazionale e promuovendo la coesione sociale. Al fine di conseguire livelli occupazionali più elevati è di fondamentale importanza fornire sostegno alle persone per la riuscita delle transizioni nel mercato del lavoro.

(13)

I vantaggi sociali ed economici apportati da reti di sicurezza sociale adeguate e mirate hanno acquisito ulteriore importanza durante i periodi di lockdown della pandemia di COVID-19. Le misure di confinamento hanno avuto effetti sproporzionati sulle donne e sui gruppi svantaggiati, specialmente per quanto riguarda l’accesso all’assistenza sanitaria per motivi di salute sia fisica sia mentale, all’istruzione e ai servizi pertinenti, il che ha aggravato anche le preesistenti restrizioni all’accesso all’occupazione (8). Gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 hanno inoltre evidenziato l’importanza di sistemi di protezione sociale adeguati, completi e resilienti che fungano da strumenti preventivi e reattivi agli shock per sostenere la ripresa.

(14)

Le tendenze macroeconomiche associate alla globalizzazione, alle transizioni verde e digitale, ai cambiamenti demografici e all’evoluzione dei modelli di lavoro continuano a plasmare l’Unione. Reti di sicurezza sociale complete e solide, che garantiscano un adeguato sostegno al reddito e facilitino le transizioni verso il mercato del lavoro, compreso il sostegno alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, possono contribuire a rendere tali processi giusti e inclusivi. I cambiamenti nei modelli di carriera, unitamente a un aumento delle forme di occupazione atipiche, possono rendere più difficile per le persone a basso reddito rispondere i criteri necessari per accedere ai sistemi di protezione sociale a carattere assicurativo e possono comportare un aumento della domanda di misure di sostegno alternative, come il reddito minimo. Inoltre, a seguito della guerra di aggressione ingiustificata e illegale intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, il forte aumento dei prezzi dell’energia e la conseguente inflazione stanno colpendo le famiglie a reddito basso e medio-basso. Le misure che intervengono sul reddito possono essere orientate verso i gruppi vulnerabili e sono compatibili con il mantenimento degli incentivi volti a ridurre la domanda di energia e a migliorare l’efficienza energetica.

(15)

La presente raccomandazione si concentra sulle «persone che non dispongono di risorse sufficienti», ossia coloro che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale. Per le persone che sono in grado di lavorare, solide reti di sicurezza sociale devono agevolare la (re)integrazione nel mercato del lavoro attraverso misure di sostegno specifiche, che associno misure attive per il mercato del lavoro, il sostegno alla ricerca di un impiego, l’istruzione e la formazione. A coloro che ne hanno bisogno, compresi coloro che non sono in grado di lavorare, tali reti garantiscono un adeguato sostegno al reddito e servizi abilitanti. Pertanto le reti di sicurezza sociale non rappresentano uno strumento passivo, anzi fungono, per quanto possibile, da trampolino di lancio per l’integrazione socioeconomica e la mobilità sociale ascendente, migliorando l’inclusione e le prospettive occupazionali.

(16)

Le reti di sicurezza sociale comprendono una serie di prestazioni monetarie e in natura che forniscono sostegno al reddito e accesso ai servizi abilitanti ed essenziali. Una componente importante del sostegno al reddito è costituita dalle prestazioni di reddito minimo, definite come prestazioni monetarie di ultima istanza a carattere non contributivo e soggette ad accertamento volte a colmare lo scarto che separa una famiglia da un determinato livello di reddito complessivo quando altre fonti di reddito o prestazioni sono state esaurite o non sono adeguate a garantire una vita dignitosa. In alcuni Stati membri le prestazioni di reddito minimo possono essere combinate con altre prestazioni monetarie fornite alla famiglia e ai suoi membri quali assegni familiari e per figli a carico, prestazioni per l’abitazione, prestazioni di disoccupazione, prestazioni di invalidità, prestazioni di vecchiaia o prestazioni collegate all’esercizio di un’attività lavorativa. Possono inoltre integrare le pensioni minime e il reddito da lavoro. La presente raccomandazione riguarda principalmente il reddito minimo e non pregiudica la raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (9).

(17)

Il reddito minimo è un elemento fondamentale delle strategie per uscire dalla povertà e dall’esclusione e può fungere da stabilizzatore automatico. In momenti di crisi economica, può contribuire a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva, ad attenuare il calo dei redditi delle famiglie e a contenere il livello delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe comprendere incentivi adeguati e una condizionalità personalizzata e proporzionata alla (re)integrazione nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, il reddito minimo dovrebbe essere concepito in combinazione con incentivi al lavoro onde evitare effetti di isteresi nel mercato del lavoro e favorire livelli occupazionali elevati, un’alta intensità di lavoro, una transizione sostenibile al mercato del lavoro e una mobilità ascendente dei redditi.

(18)

Le prestazioni in natura possono integrare le prestazioni monetarie agevolando l’accesso a servizi specifici quali l’educazione e cura della prima infanzia conformemente alla raccomandazione (UE) 2021/1004 (10) del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, gli alloggi sociali, l’occupazione e la formazione come pure l’accesso a servizi essenziali. L’erogazione di tali prestazioni in natura può contribuire a contestualizzare la valutazione dell’adeguatezza del sostegno al reddito. Nel valutare l’adeguatezza del sostegno al reddito è possibile tenere conto di talune prestazioni in natura erogate, mediante regimi mirati e a sostegno dei consumi in generale (per esempio buoni alimentari o compensazione dei costi direttamente connessi all’alloggio, incluse tariffe energetiche ridotte), a persone che non dispongono di risorse sufficienti nella misura in cui tali prestazioni contribuiscono direttamente a migliorare la situazione del reddito dei beneficiari del reddito minimo.

(19)

Intensificare l’impegno per realizzare reti di sicurezza sociale integrate e solide può non solo migliorare gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma anche assicurare benefici sociali ed economici duraturi per l’Unione, stimolare la coesione economica, sociale e territoriale e creare società più eque, coese e resilienti. È necessario un impegno costante per migliorare l’accesso delle persone a basso reddito al sistema di protezione sociale a carattere assicurativo, aiutarle ad acquisire diritti di protezione sociale, in particolare agevolando l’occupazione di qualità, e coordinare l’erogazione del sostegno al reddito nell’ambito dei rispettivi regimi. Tali reti di sicurezza sociale dovrebbero inoltre contribuire ad aumentare l’accesso delle persone in condizioni di povertà all’assistenza sanitaria e a un’alimentazione sana. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei loro sistemi di protezione sociale nel loro complesso, anche favorendo l’accesso al mercato del lavoro, onde evitare che le persone si trovino in condizioni di povertà o debbano fare affidamento sul reddito minimo nel lungo periodo.

(20)

Sebbene tutti gli Stati membri dispongano di reti di sicurezza sociale, i progressi compiuti per renderle accessibili e adeguate sono stati disomogenei. La concezione di tali reti differisce da uno Stato membro all’altro, in linea con le diverse tradizioni nazionali, l’architettura generale dei sistemi di protezione sociale e l’interazione tra prestazioni monetarie e in natura. Ciononostante, gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide analoghe. Benché vi sia stata una certa convergenza, le riforme adottate sinora non sono sempre state sufficienti o la loro attuazione è stata lenta, come dimostrano le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese ricorrenti da tempo nel processo del semestre europeo. I piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza prevedono un sostegno alle riforme e agli investimenti negli Stati membri interessati allo scopo di rafforzare l’efficacia, la concezione e la resilienza dei loro sistemi di protezione sociale, anche migliorando la concezione del reddito minimo e garantendo una convergenza verso l’alto in termini di adeguatezza e copertura dello stesso. Diversi investimenti si concentrano inoltre sulla lotta alla povertà energetica e sul miglioramento dell’accesso delle famiglie vulnerabili ai servizi essenziali.

(21)

Il sostegno al reddito è considerato adeguato quando garantisce una vita dignitosa in tutte le fasi della vita. Per garantire l’adeguatezza del sostegno complessivo al reddito è necessaria una metodologia solida e trasparente che stabilisca, riesamini a intervalli regolari e, ogniqualvolta pertinente, adegui annualmente il reddito minimo, sulla base di indicatori pertinenti e tenendo conto delle esigenze specifiche delle famiglie. Valori di riferimento, quali la soglia nazionale di rischio di povertà o le metodologie basate su un paniere di beni e servizi definito a livello nazionale che rispecchi il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti in un determinato Stato membro o in una data regione, possono contribuire a orientare la valutazione dell’adeguatezza. L’adeguatezza può anche essere valutata rispetto al reddito da lavoro, come il reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, rispettando nel contempo la soglia di rischio di povertà o garantendo il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti. Benché sia evidente che il reddito da lavoro (al livello del salario minimo) dovrebbe essere superiore al reddito derivante dalle prestazioni, non vi sono dati che indichino, in media, un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare un lavoro per chi percepisce il sostegno al reddito minimo. Date le disparità in termini di adeguatezza tra i paesi, gli Stati membri dovrebbero raggiungere livelli adeguati di sostegno complessivo al reddito in modo graduale. Nel determinare e adeguare il livello del reddito minimo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del livello dell’inflazione (in particolare con riferimento ai prodotti alimentari e all’energia), degli aumenti del costo della vita e dell’andamento dei salari.

(22)

I criteri di ammissibilità al reddito minimo possono costituire un ostacolo all’accesso da parte di determinati gruppi. In linea di principio, i minori sono coperti in quanto parte integrante del nucleo familiare. Tuttavia, la soglia di età dei richiedenti fissata a più di 18 anni può limitare l’accesso dei giovani adulti. Le restrizioni relative alla durata minima del soggiorno legale possono limitare l’accesso dei cittadini stranieri, mentre la mancanza di un indirizzo permanente rende difficile beneficiare del reddito minimo per i senzatetto o le persone che vivono in aree svantaggiate (ad esempio negli insediamenti Rom). Benché l’accertamento delle fonti di reddito sia un elemento essenziale per garantire l’adeguata destinazione delle prestazioni di reddito minimo, la copertura può essere insufficiente anche quando la soglia massima del valore totale del reddito e del patrimonio esaminate nel corso di tale accertamento è fissata a un livello basso, escludendo così alcune famiglie, anche se versano in condizioni di povertà. L’introduzione di criteri non discriminatori per l’accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell’Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(23)

È opportuno colmare le lacune nella copertura del reddito minimo e garantire la continuità della copertura nelle diverse fasi della vita mediante l’introduzione di criteri di accesso trasparenti e non discriminatori. L’età, la disponibilità di un indirizzo permanente o il requisito di un soggiorno legale sproporzionatamente lungo non dovrebbero costituire un ostacolo all’accesso al reddito minimo. L’accertamento delle fonti di reddito include vari tipi di redditi (quali quelli da lavoro o le prestazioni già concesse) e determinati patrimoni (quali i beni immobili). Le soglie utilizzate per l’accertamento delle fonti di reddito e i tipi di reddito e di patrimonio esclusi dall’accertamento delle fonti di reddito dovrebbero essere stabiliti in base a quanto è necessario a famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro per condurre una vita dignitosa. I redditi bassi da lavoro (ad esempio i redditi una tantum o discontinui) dovrebbero essere trattati proporzionalmente nell’accertamento delle fonti di reddito, in modo da salvaguardare gli incentivi al lavoro per chi può lavorare e non escludere i richiedenti dalla possibilità di percepire prestazioni (eventualmente inferiori). L’accesso al reddito minimo deve essere concesso in maniera tempestiva e senza inutili ritardi e il diritto a ricevere le prestazioni dovrebbe essere illimitato, purché i richiedenti continuino a soddisfare i criteri di ammissibilità e gli specifici criteri di condizionalità, da verificare mediante riesami periodici. Il previsto termine di 30 giorni per il trattamento delle domande a decorrere dalla data della presentazione può essere interrotto in caso di necessità al fine di accertare tutti i fatti a condizione che, ove possibile, le persone che non dispongono di risorse sufficienti ricevono adeguata assistenza provvisoria.

(24)

In tempi caratterizzati da recessioni economiche e da vari tipi di situazioni di crisi, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo, anche prevedendo un accesso temporaneamente semplificato alle prestazioni, allentando i criteri di ammissibilità o prorogando la durata delle prestazioni, può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell’economia. Le misure di risanamento del bilancio che comportano una riduzione dei livelli di protezione, anziché un miglioramento dell’efficacia dei regimi, dovrebbero essere utilizzate solo in ultima istanza e dovrebbero essere accompagnate da una valutazione dell’impatto distributivo per attenuare gli effetti negativi sulle persone più svantaggiate; il livello di protezione dovrebbe in ogni caso rimanere adeguato.

(25)

Oneri amministrativi sproporzionati, una scarsa consapevolezza o timori di stigmatizzazione o discriminazione possono far sì che le persone ammissibili al reddito minimo non chiedano di accedervi. Evitare regimi frammentati, garantire l’accessibilità generale e la semplicità delle procedure di domanda e offrire sostegno amministrativo ai potenziali richiedenti possono aumentare l’utilizzo del reddito minimo. Sono necessarie ulteriori misure per agevolare l’utilizzo del reddito minimo da parte delle famiglie monoparentali, nelle quali il capofamiglia è prevalentemente una donna. Inoltre, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, gli sforzi proattivi di sensibilizzazione dovrebbero essere rivolti in particolare alle aree socialmente svantaggiate e alle famiglie più emarginate, compresi i Rom. Anche la scarsa accessibilità degli strumenti digitali o la mancanza di competenze legate al loro utilizzo può costituire un ostacolo all’accesso effettivo alle prestazioni, anche per le persone con disabilità. Un monitoraggio e un’analisi periodici dei dati in materia possono contribuire a capire le cause del mancato utilizzo delle prestazioni e migliorare la risposta strategica.

(26)

Anche se viene effettuato a livello di nucleo familiare, l’accertamento delle fonti di reddito spesso non tiene conto della posizione dei singoli componenti della famiglia, di potenziali disparità nella ripartizione dei redditi familiari e del desiderio di autonomia. Ciò si ripercuote in particolare sulle donne, poiché è più probabile che i loro redditi siano inferiori, le loro retribuzioni più basse e le loro responsabilità di assistenza maggiori. Senza necessariamente modificare la prassi in materia di accertamento delle fonti di reddito e aumentare il livello complessivo delle prestazioni percepite dal nucleo familiare, le soluzioni adottate conformemente alla prassi e al diritto nazionali che agevolano la percezione, da parte dei singoli componenti della famiglia, della rispettiva quota di sostegno al reddito possono contribuire alla parità di genere, nonché all’indipendenza economica e alla sicurezza del reddito delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità.

(27)

Il rafforzamento di mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento e che siano accessibili a tutti è importante per ridurre la dipendenza a lungo termine dal sostegno al reddito. I requisiti di attivazione e le politiche attive del mercato del lavoro possono incoraggiare un maggiore impegno nella ricerca di un impiego e l’accettazione delle offerte di lavoro, se accompagnati da servizi di sostegno quali consulenza, coaching e assistenza nella ricerca di un lavoro e da misure volte a garantire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. In linea con la raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (12), dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) a rischio di povertà o di esclusione sociale, reintroducendoli nell’istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, mentre la percezione del sostegno al reddito dovrebbe essere collegata a misure di attivazione particolarmente incisive. In linea con la strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (13), un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche alle esigenze delle persone con disabilità. Le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, un sostegno e un orientamento personalizzati che rispondano a esigenze specifiche, la garanzia di posti di lavoro di qualità, la promozione della conservazione del posto di lavoro e le possibilità di fare progressi nell’attività lavorativa possono sostenere la transizione verso l’occupazione a tutte le età. I riesami periodici degli incentivi e degli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, la graduale eliminazione del sostegno al reddito dopo che il beneficiario ha intrapreso un’attività lavorativa o la possibilità di combinare tale sostegno con i redditi da lavoro possono aumentare il reddito disponibile della famiglia, contribuendo in tal modo a rendere il lavoro proficuo, riducendo la povertà lavorativa e incentivando l’occupazione formale. Allo stesso tempo, le prestazioni collegate all’esercizio di un’attività lavorativa devono essere concepite con attenzione in modo da evitare le trappole dei salari bassi.

(28)

Lavorare nell’economia sociale potrebbe costituire un primo passo verso altri settori del mercato del lavoro. L’agevolazione della transizione verso l’occupazione dovrebbe essere sostenuta mediante l’adozione di misure specifiche per i datori di lavoro, accompagnate, ove necessario, da incentivi finanziari mirati.

(29)

Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono inoltre necessari servizi di inclusione sociale, ad esempio assistenza sociale, consulenza, coaching, tutoraggio, sostegno psicologico e vari programmi di riabilitazione, nonché misure che agevolino l’accesso ad altri servizi abilitanti o essenziali. Dovrebbero inoltre proseguire gli sforzi volti a migliorare la qualità dei servizi, in linea con il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, sviluppato dal comitato per la protezione sociale (14), e a garantire la continuità dell’accesso ai servizi essenziali. Dovrebbero inoltre essere rafforzate le misure volte a far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che pregiudicano l’accesso paritario e universale ai servizi.

(30)

Un sostegno più personalizzato, volto a individuare e soddisfare le complesse esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e delle loro famiglie, può contribuire in modo significativo alla riuscita della loro integrazione sociale ed economica. Una valutazione delle esigenze è una condizione preliminare per la conclusione di un piano di inclusione su misura che copra le persone che non dispongono di risorse sufficienti in seno a una determinata famiglia (a livello individuale o collettivo), determinando il tipo di sostegno necessario e obiettivi concordati. Il sostegno dovrebbe comprendere misure di inclusione sociale o misure di politica attiva del mercato del lavoro opportunamente scaglionate, a seconda della situazione individuale della persona e della sua disponibilità al lavoro, garantendo nel contempo un equilibrio tra incentivi positivi e requisiti di attivazione. Anche gli accordi di inserimento lavorativo conclusi conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (15) possono servire a tale scopo e, se necessario, possono essere adeguati di conseguenza.

(31)

Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono essenziali meccanismi di governance efficaci. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della fornitura dei servizi è opportuno sfruttare gli strumenti offerti dalla transizione digitale, evitando nel contempo l’esclusione dovuta al divario digitale. È opportuno adoperarsi per garantire uno stretto coordinamento e l’allineamento dei regimi e delle prestazioni esistenti, nonché il loro coordinamento con altre politiche. Occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della capacità operativa di tutte le istituzioni coinvolte. Lo scambio di dati e una più stretta collaborazione tra i diversi livelli di governance e servizi, anche attraverso accordi formali o sportelli unici, agevolano un sostegno più integrato. Un monitoraggio affidabile e una valutazione periodica dell’impatto delle politiche, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, possono contribuire a una maggiore efficienza, all’elaborazione di politiche informate e a una maggiore trasparenza dei sistemi nazionali.

(32)

Le organizzazioni della società civile svolgono spesso un importante ruolo complementare nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. Le loro attività specifiche possono sostenere le autorità pubbliche nella concezione e nell’attuazione di politiche di inclusione e attivazione. Fornendo sostegno sia materiale che psicosociale ai più vulnerabili, le organizzazioni della società civile contribuiscono a ristabilire la dignità umana e a sostenere l’inclusione sociale, indirizzando al contempo verso l’occupazione coloro che possono lavorare.

(33)

L’apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche a livello di Unione, unitamente ad attività di analisi volte a sviluppare ulteriormente l’attuale quadro di riferimento dell’Unione per l’analisi comparativa del reddito minimo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della comparabilità degli indicatori pertinenti e della regolarità dei dati, dovrebbero aiutare gli Stati membri a elaborare e attuare le riforme nazionali.

(34)

Sono disponibili fondi dell’Unione a sostegno dell’attuazione della presente raccomandazione. Nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ogni Stato membro dovrebbe destinare almeno il 25 % di tale Fondo alla lotta contro l’esclusione sociale. Dal canto loro il Fondo europeo di sviluppo regionale e InvestEU possono sostenere gli investimenti nelle infrastrutture sociali abilitanti, quali gli alloggi sociali e l’educazione e cura della prima infanzia, nonché nelle attrezzature e nell’accesso a servizi di qualità. Lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono già gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme strutturali nel settore del reddito minimo.

(35)

La sostenibilità complessiva delle finanze pubbliche e l’adeguato finanziamento del reddito minimo sono essenziali per la loro resilienza, efficienza ed efficacia. L’attuazione della presente raccomandazione non dovrebbe incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziario dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri.

(36)

La valutazione d’impatto distributivo è uno strumento utile per rilevare l’impatto delle misure di bilancio e di altri investimenti e riforme sui diversi gruppi di reddito, compresi quelli più svantaggiati. Può pertanto contribuire a un’elaborazione più efficiente ed efficace delle riforme fiscali e previdenziali, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. La comunicazione della Commissione del 28 settembre 2022 dal titolo «Valutare meglio l’impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» (17) fornisce orientamenti agli Stati membri su come integrare al meglio la valutazione d’impatto distributivo nei loro processi di elaborazione delle politiche.

(37)

L’attuazione della presente raccomandazione non può essere utilizzata per abbassare il livello di protezione previsto dalla legislazione nazionale vigente o previsto dalla raccomandazione 92/441/CEE. Gli Stati membri sono invitati a introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente raccomandazione.

(38)

La presente raccomandazione non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di definizione e organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OBIETTIVO

1)

Nell’ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l’esclusione sociale promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti, nonché favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l’approccio di inclusione attiva.

DEFINIZIONI

2)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«persone che non dispongono di risorse sufficienti»: persone che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale;

b)

«sostegno al reddito»: l’insieme di tutti i tipi di prestazioni monetarie fornite a un nucleo familiare e ai suoi membri, comprese le prestazioni di reddito minimo;

c)

«reddito minimo»: reti di sicurezza di ultima istanza per persone che non dispongono di risorse sufficienti, a carattere non contributivo e soggette ad accertamento delle fonti di reddito, che operano nell’ambito dei sistemi di protezione sociale;

d)

«copertura»: il diritto a beneficiare del reddito minimo ai sensi della legislazione nazionale;

e)

«utilizzo»: la percentuale di persone che non dispone di risorse sufficienti e che, avendo diritto a beneficiare del reddito minimo, ne fruisce effettivamente;

f)

«servizi abilitanti»: servizi che rispondono a esigenze specifiche delle persone che non dispongono di risorse sufficienti affinché possano integrarsi nella società e, se del caso, nel mercato del lavoro, compresi servizi di inclusione sociale quali l’assistenza sociale, la consulenza, il coaching, il tutoraggio, il sostegno psicologico, la riabilitazione e altri servizi abilitanti a carattere generale, tra cui l’educazione e cura della prima infanzia, l’assistenza sanitaria, l’assistenza a lungo termine, l’istruzione e la formazione nonché gli alloggi;

g)

«servizi essenziali»: servizi che comprendono l’acqua, i servizi igienici, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali;

h)

«accesso effettivo ai servizi»: una situazione in cui i servizi pertinenti sono prontamente disponibili, accessibili, anche da un punto di vista economico, e di buona qualità e sono forniti tempestivamente e in cui i potenziali utenti hanno parità di accesso ad essi e sono consapevoli della loro esistenza e del fatto che hanno diritto a fruirne;

i)

«piano di inclusione»: un accordo o una serie di accordi conclusi con persone che non dispongono di risorse sufficienti al fine di promuoverne l’inclusione sociale e, per chi può lavorare, l’integrazione nel mercato del lavoro.

ADEGUATEZZA DEL SOSTEGNO AL REDDITO

3)

Si raccomanda agli Stati membri di fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale che garantiscano una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, combinando un adeguato sostegno al reddito, mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni di accompagnamento monetarie e in natura, e fornendo un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali. L’erogazione di prestazioni in natura può coadiuvare un solido sostegno al reddito.

4)

Al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito, si raccomanda agli Stati membri di fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida definita conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi. Si raccomanda che tale metodologia tenga conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d’acquisto, dei livelli dei prezzi e del relativo andamento, nonché di altri elementi pertinenti.

5)

Pur salvaguardando gli incentivi alla (re)integrazione e alla permanenza nel mercato del lavoro per chi può lavorare, si raccomanda che il sostegno al reddito delle persone che non dispongono di risorse sufficienti raggiunga un livello almeno equivalente a uno degli elementi seguenti:

a)

la soglia nazionale di rischio di povertà; oppure

b)

il valore monetario dei beni e dei servizi necessari, tra cui un’alimentazione adeguata, l’alloggio, l’assistenza sanitaria e i servizi essenziali, secondo le definizioni nazionali; oppure

c)

altri livelli comparabili ai livelli di cui alla lettera a) o b), stabiliti dalla legge o dalla prassi nazionale.

6)

Si raccomanda agli Stati membri di raggiungere gradualmente l’adeguato livello di sostegno al reddito di cui al punto 5) entro il 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

7)

Si raccomanda agli Stati membri di riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantire l’adeguatezza del sostegno al reddito, tenendo conto nel contempo delle prestazioni in natura.

8)

Al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, si raccomanda agli Stati membri di assicurare la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.

COPERTURA DEL REDDITO MINIMO

9)

Si raccomanda agli Stati membri di garantire che tutte le persone che non dispongono di risorse sufficienti, compresi i giovani adulti, siano coperte da un reddito minimo stabilito per legge, definendo:

a)

criteri di ammissibilità trasparenti e non discriminatori che salvaguardino l’accesso effettivo al reddito minimo a prescindere dalla disponibilità di un indirizzo permanente, assicurando nel contempo che la durata del soggiorno legale sia proporzionata;

b)

soglie per l’accertamento delle fonti di reddito stabilite in base al tenore di vita di famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro e che tengano conto in modo proporzionato degli altri tipi di redditi (e patrimoni) del nucleo familiare;

c)

il tempo necessario per trattare la domanda, garantendo nel contempo che la decisione sia emessa senza inutili ritardi e nella pratica non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa;

d)

la continuità dell’accesso al reddito minimo fintanto che le persone che non dispongono di risorse sufficienti soddisfano i criteri e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla legge, prevedendo nel contempo riesami periodici dell’ammissibilità e garantendo l’accesso a misure specifiche e proporzionate di inclusione attiva per le persone in grado di lavorare;

e)

procedure di reclamo e di ricorso semplici, rapide, imparziali e gratuite, garantendo nel contempo che le persone che non dispongono di risorse sufficienti ne siano a conoscenza e abbiano un accesso effettivo a tali procedure;

f)

misure volte a garantire che le reti di sicurezza sociale rispondano a vari tipi di crisi e siano in grado di attenuare efficacemente le conseguenze socioeconomiche negative di tali crisi.

UTILIZZO DEL REDDITO MINIMO

10)

Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare o agevolare il pieno utilizzo del reddito minimo:

a)

riducendo gli oneri amministrativi, anche mediante la semplificazione delle procedure di domanda e la fornitura di indicazioni passo per passo a coloro che ne hanno bisogno, prestando nel contempo attenzione alla disponibilità di strumenti digitali e non digitali;

b)

garantendo l’accesso a informazioni facilmente fruibili, gratuite e aggiornate sui diritti e sugli obblighi connessi al reddito minimo;

c)

rivolgendosi alle persone che non dispongono di risorse sufficienti per sensibilizzarle e agevolare l’utilizzo del reddito minimo, in particolare tra le famiglie monoparentali, anche attraverso il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale;

d)

adottando misure per combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi inconsci legati alla povertà e all’esclusione sociale;

e)

adottando misure per migliorare o sviluppare metodologie di valutazione e valutando periodicamente il mancato utilizzo del reddito minimo in base a tali metodologie e, se del caso, le relative misure di attivazione del mercato del lavoro, individuando gli ostacoli e mettendo in atto misure correttive.

ACCESSO A MERCATI DEL LAVORO CHE FAVORISCONO L’INSERIMENTO

11)

Al fine di promuovere elevati tassi di occupazione e mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento, si raccomanda agli Stati membri di garantire, se del caso in cooperazione con le parti sociali, l’attivazione del mercato del lavoro, eliminare gli ostacoli incontrati nel (ri)trovare o mantenere un’occupazione, sostenere le persone che sono in grado di lavorare nei loro percorsi verso un’occupazione di qualità, garantire incentivi al lavoro, far fronte alla povertà lavorativa e alla segmentazione del mercato del lavoro, incentivare l’occupazione formale, contrastare il lavoro sommerso e agevolare l’offerta di opportunità di lavoro:

a)

assicurando che i requisiti di attivazione forniscano sufficienti incentivi a (ri)entrare nel mercato del lavoro, pur rimanendo graduali e proporzionati; dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani adulti al fine di reintrodurli nell’istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile;

b)

migliorando gli investimenti nel capitale umano attraverso politiche inclusive in materia di istruzione e formazione, sostenendo il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare a vantaggio delle persone scarsamente qualificate o con competenze obsolete, anche attraverso la collaborazione con le parti sociali;

c)

prevedendo la possibilità di combinare il sostegno al reddito con i redditi da lavoro, un’eliminazione graduale del sostegno al reddito o il mantenimento del diritto di ricevere il sostegno al reddito durante il lavoro di breve durata o sporadico, i periodi di prova e i tirocini;

d)

riesaminando periodicamente gli incentivi e gli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali;

e)

sostenendo le opportunità di lavoro nel settore dell’economia sociale, anche tramite la possibilità di maturare esperienze pratiche di lavoro;

f)

agevolando la transizione verso l’occupazione offrendo ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti misure quali incentivi all’assunzione, sostegno al collocamento e sostegno post-collocamento, tutoraggio, consulenza, promozione della conservazione del posto di lavoro e dei progressi nell’attività lavorativa.

ACCESSO AI SERVIZI ABILITANTI ED ESSENZIALI

12)

Si raccomanda agli Stati membri di:

a)

garantire un accesso effettivo e paritario ai servizi abilitanti, anche conformemente ai principi di qualità definiti nel quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali;

b)

salvaguardare la continuità dell’accesso effettivo ai servizi essenziali, compresa l’energia;

c)

far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che si frappongono all’accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali.

SOSTEGNO PERSONALIZZATO

13)

Al fine di far fronte ai diversi ostacoli che si frappongono all’inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e, per chi può lavorare, all’occupazione, si raccomanda agli Stati membri di sviluppare un approccio personalizzato e coordinare la fornitura di servizi:

a)

effettuando una valutazione multidimensionale delle esigenze che esamini gli ostacoli che si frappongono all’inclusione sociale e all’occupazione, individuando i servizi abilitanti ed essenziali necessari per far fronte a tali ostacoli e determinando il sostegno necessario; e

b)

elaborando, sulla base di tale valutazione ed entro tre mesi dall’accesso al reddito minimo, un piano di inclusione che dovrebbe:

i)

definire obiettivi e tempistiche comuni;

ii)

delineare un pacchetto di sostegno adattato alle esigenze individuali, comprendente misure attive del mercato del lavoro e/o misure volte a promuovere l’inclusione sociale;

iii)

designare un responsabile del caso o un punto unico di contatto e di servizio che garantisca un sostegno continuo, organizzi rinvii tempestivi ai servizi competenti e monitori regolarmente i progressi compiuti nell’attuazione del piano di inclusione;

c)

per i disoccupati di lungo periodo che non dispongono di risorse sufficienti, riesaminando e, se necessario, adeguando l’accordo di inserimento lavorativo esistente conformemente alla raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro per integrarlo con elementi del piano di inclusione di cui alla lettera b).

GOVERNANCE, MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DI RELAZIONI

14)

Ai fini dell’efficace elaborazione e realizzazione di solide reti di sicurezza sociale a livello nazionale, regionale e locale, si raccomanda agli Stati membri di:

a)

evitare lacune, sovrapposizioni e frammentazioni delle varie prestazioni e dei vari regimi, onde garantire un pacchetto coerente di misure di sostegno al reddito, misure di attivazione e servizi abilitanti;

b)

rafforzare la capacità operativa delle autorità responsabili del sostegno al reddito, dei servizi per l’impiego e dei fornitori di servizi abilitanti e intensificarne la collaborazione, anche attraverso la condivisione di dati e la promozione di modelli di servizi più integrati;

c)

dotare i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli attori dell’economia sociale, dei mezzi per partecipare efficacemente alla concezione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di reddito minimo;

d)

garantire un finanziamento adeguato delle reti di sicurezza sociale coerentemente con la sostenibilità generale delle finanze pubbliche.

15)

Per orientare meglio l’elaborazione delle politiche, si raccomanda agli Stati membri di:

a)

monitorare costantemente l’attuazione delle politiche di sostegno al reddito, in particolare il reddito minimo, e delle relative misure di attivazione del mercato del lavoro, nonché dell’accesso ai servizi, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati pertinenti, disaggregati per sesso, età e, se disponibili, disabilità, a tutti i livelli di governance e attraverso l’esecuzione di valutazioni periodiche, nonché apportare adeguamenti per conseguire gli obiettivi della presente raccomandazione nel modo più efficiente;

b)

sviluppare o rafforzare, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, meccanismi che consentano di monitorare l’inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti o la loro transizione verso l’occupazione;

c)

informare la Commissione a intervalli regolari in merito alla serie di misure adottate o previste per l’attuazione della presente raccomandazione basandosi, se del caso, su strategie, piani o relazioni nazionali esistenti, compresi quelli presentati nell’ambito dei meccanismi di comunicazione esistenti, quali il metodo di coordinamento aperto, il semestre europeo e altri pertinenti meccanismi di programmazione e comunicazione dell’Unione; la prima relazione dovrebbe comprendere i risultati e le raccomandazioni delle valutazioni di cui alla lettera a).

16)

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di:

a)

continuare a collaborare con gli Stati membri in seno al comitato per la protezione sociale sul quadro di riferimento per l’analisi comparativa del reddito minimo e migliorare la disponibilità e la comparabilità degli indicatori e dei dati pertinenti;

b)

consolidare l’apprendimento reciproco e la diffusione dei risultati e delle buone pratiche tra gli Stati membri;

c)

riesaminare periodicamente, sulla base dei documenti di cui al punto 15), lettera c), e in seno al comitato per la protezione sociale, in stretta collaborazione con il comitato per l’occupazione e la rete dei servizi pubblici per l’impiego, i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione per quanto riguarda l’accesso a mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento ed elaborare ogni tre anni una relazione congiunta della Commissione e del comitato per la protezione sociale sui progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione;

d)

monitorare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione nel contesto del semestre europeo, anche in cooperazione con il comitato per la protezione sociale;

e)

tracciare un bilancio delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, sull’aumento dei livelli occupazionali e sul miglioramento della partecipazione alla formazione, nonché riferire al Consiglio entro il 2030.

17)

La raccomandazione 92/441/CEE è sostituita dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(2)  Raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46).

(3)  Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

(4)  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428, del 13.12.2017, pag. 10).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» [COM(2021) 102 final].

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà [2016/2270(INI)] (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156).

(7)  Conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020, «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’ambito della pandemia di COVID-19 e oltre».

(8)  Commissione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, Relazione comune sull’occupazione 2022, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022.

(9)  Raccomandazione del Consiglio, dell’8 novembre 2019, sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(10)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(11)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(12)  Raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» del 3 marzo 2021[COM(2021) 101 final].

(14)  Un quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10 final).

(15)  Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Valutare meglio l’impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» [COM(2022) 494 final].


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/13


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10522 — HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 41/02)

Il 29 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10522. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 dicembre 2022

su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi

(CON/2022/44)

(2023/C 41/03)

Introduzione e base giuridica

Il 25 novembre 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sulla BCE e sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato, e all'articolo 3.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE prende atto della proposta di regolamento e del suo obiettivo di istituire un meccanismo temporaneo di correzione del mercato e riconosce le serie difficoltà che i rincari eccessivi dei prezzi dell’energia pongono ai cittadini dell'UE e all'economia dell’Unione.

La proposta di regolamento stabilisce un meccanismo di correzione del mercato per le operazioni relative al gas naturale sul mercato dei derivati TTF front month, il quale è attivato ove siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni («evento di correzione del mercato»). La proposta di regolamento dispone che l’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sia incaricata di monitorare se tali condizioni siano soddisfatte e, qualora constati che un evento di correzione del mercato è sicuro, debba pubblicare senza indugio un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per segnalare che l'evento è sicuro («avviso di correzione del mercato») e informi dell'evento la Commissione, l'ESMA e la BCE. La proposta di regolamento prevede inoltre la sospensione del meccanismo di correzione del mercato da parte della Commissione in qualsiasi momento, qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi intra-UE o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»).

La BCE riconosce che meccanismi finalizzati a moderare i livelli estremi dei prezzi e della volatilità nei mercati del gas all’ingrosso possono, in linea di principio, attenuare una serie di rischi per la stabilità finanziaria, inclusi i rischi emersi nel 2022 durante periodi caratterizzati da prezzi del gas elevati e volatili. Tuttavia, la BCE ritiene che l’attuale concezione del meccanismo di correzione del mercato proposto possa, in talune circostanze, compromettere la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. L’attuale concezione del meccanismo può aumentare la volatilità e le richieste di margini connesse, mettere alla prova l’abilità delle controparti centrali di gestire i rischi finanziari e anche incentivare la migrazione dalle sedi di negoziazione al mercato non compensato a livello centrale over-the-counter (OTC). Il Consiglio dovrebbe tenere conto di tali osservazioni, rilevanti per la stabilità del sistema finanziario, nelle deliberazioni sulla proposta di regolamento.

Osservazioni specifiche

1.   Il ruolo della BCE

1.1

La proposta di regolamento prevede diversi casi in cui la BCE è tenuta a, o può, svolgere un ruolo fornendo pareri, relazioni, monitoraggio e assistenza alla Commissione nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi della proposta di regolamento.

In primo luogo, per quanto riguarda l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato, laddove, in base ai risultati del monitoraggio da parte dell'ACER, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione, al fine di poter sospendere rapidamente l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato, deve chiedere un parere alla BCE, all'ESMA e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e al gruppo di coordinamento del gas istituito ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sulle ripercussioni che un eventuale evento di correzione del mercato potrebbe avere sulla sicurezza dell'approvvigionamento, dei flussi intra-UE e della stabilità finanziaria (3).

In secondo luogo, nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione deve, senza indebito ritardo, chiedere alla BCE una relazione sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici (4).

In terzo luogo, circa la sospensione del meccanismo di correzione del mercato, la proposta richiede che l'ESMA, la BCE, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG monitorino costantemente gli effetti del limite di offerta sui mercati e sulla sicurezza dell'approvvigionamento (5).

In quarto luogo, nel valutare se adottare una decisione di sospensione, la Commissione deve tenere conto del caso in cui il mantenimento prolungato del meccanismo di correzione del mercato incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base, tra l’altro, alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione della misura di correzione del mercato e al parere della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine. Il parere della BCE deve essere presentato entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione (6).

In quinto luogo, l’ACER, la BCE, l'ESMA, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG assistono la Commissione nei suoi compiti stabiliti dalla proposta di regolamento (7).

Infine, prima di presentare una proposta al Consiglio affinché riesamini le condizioni per l'attivazione del meccanismo, è opportuno che la Commissione consulti la BCE (8).

1.2

La BCE ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del TFUE e dell’articolo 3.3 dello statuto del SEBC, il SEBC è tenuto a contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, ai sensi dell’articolo 25.1 dello statuto del SEBC, la BCE può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione dell’Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. In tale contesto, e conformemente al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del TUE, la BCE è pronta, nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, ad assistere la Commissione nei suoi compiti stabiliti nella proposta di regolamento. La BCE è altresì consapevole dell’importanza e delle difficoltà presentate dall’oggetto della proposta di regolamento e dei potenziali effetti sui mercati finanziari.

1.3

Tuttavia, la BCE ritiene che i riferimenti al ruolo della BCE nel fornire pareri, relazioni, monitoraggio e assistenza alla Commissione nell’espletamento dei suoi compiti stabiliti dalla proposta di regolamento, dovrebbero essere chiariti ulteriormente per rispecchiare in modo accurato i compiti della BCE e la sua indipendenza in base ai trattati, nonché la chiara ripartizione delle responsabilità e competenze tecniche a norma del diritto dell’Unione (9). In primo luogo, tale chiarimento è necessario per assicurare che la proposta di regolamento, la quale deve essere adottata avendo come base giuridica l’articolo 122, paragrafo 1, del TFUE, non conferisca nuovi compiti alla BCE. L’attribuzione di nuovi compiti o responsabilità alla BCE può avvenire solo in quegli specifici e limitati casi elencati dai trattati, ad esempio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, e nei limiti stabiliti in tali disposizioni (10). In secondo luogo, tale chiarimento è necessario per rispecchiare i ruoli attribuiti ad altre autorità e organismi dal diritto dell‘Unione, i quali potrebbero essere più pertinenti in relazione all’oggetto della proposta di regolamento. Ad esempio, l’ESMA è responsabile, tra le altre cose, per contribuire all’integrità, alla trasparenza, all’efficienza e al regolare funzionamento dei mercati finanziari (11). In terzo luogo, chiarire il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento eviterebbe un coinvolgimento eccessivamente formalistico della BCE e agevolerebbe un’efficace cooperazione in tempi stretti. Infine, tale chiarimento è più in linea con il compito conferito al SEBC, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del TFUE e dell’articolo 3.3 dello statuto del SEBC, di contribuire ad una conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 dicembre 2022.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2022) 668 final.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(3)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(4)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(5)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(6)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(7)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(8)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(9)  Cfr. il paragrafo 1 del parere della Banca centrale europea, dell’11 aprile 2018, relativo a una proposta di regolamento sull’istituzione del Fondo monetario europeo (CON/2018/20) (GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

(10)  Cfr. il paragrafo 3.1 del parere CON/2016/11 della Banca centrale europea, dell'11 marzo, su: a) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; e b) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2); Cfr. le osservazioni generali del parere CON/2017/39 della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3); cfr. il paragrafo 2 del parere CON/2020/22 della Banca centrale europea, del 23 settembre 2020, sulle proposte di regolamento che modificano il quadro di riferimento dell'Unione per la cartolarizzazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU C 37,7 del 9 novembre 2020, pag. 1); e la raccomandazione BCE/2017/18, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 212 dell'1.7.2017, pag. 14).

(11)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d) del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 febbraio 2023

(2023/C 41/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0988

JPY

yen giapponesi

141,12

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,89289

SEK

corone svedesi

11,3587

CHF

franchi svizzeri

0,9992

ISK

corone islandesi

153,50

NOK

corone norvegesi

10,9535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,809

HUF

fiorini ungheresi

387,20

PLN

zloty polacchi

4,7015

RON

leu rumeni

4,9025

TRY

lire turche

20,6766

AUD

dollari australiani

1,5407

CAD

dollari canadesi

1,4602

HKD

dollari di Hong Kong

8,6183

NZD

dollari neozelandesi

1,6855

SGD

dollari di Singapore

1,4352

KRW

won sudcoreani

1 345,90

ZAR

rand sudafricani

18,7046

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3878

IDR

rupia indonesiana

16 360,69

MYR

ringgit malese

4,6655

PHP

peso filippino

59,170

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,030

BRL

real brasiliano

5,4859

MXN

peso messicano

20,4050

INR

rupia indiana

90,3015


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/18


Relazione speciale 02/2023:

«Rispondere alla COVID-19 adattando le norme sulla politica di coesioneI fondi sono stati usati con più flessibilità, ma occorre riflettere sulla politica di coesione quale strumento di risposta alle crisi»

(2023/C 41/05)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 02/2023 intitolata: «Rispondere alla COVID-19 adattando le norme sulla politica di coesione – I fondi sono stati usati con più flessibilità, ma occorre riflettere sulla politica di coesione quale strumento di risposta alle crisi».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=63210


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/19


Avviso dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

(2023/C 41/06)

Il bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione IVAPLIN d.o.o. per la distribuzione e fornitura di gas, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, è stato pubblicato l'11 aprile 2022.

La documentazione a corredo del bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione IVAPLIN d.o.o. per la distribuzione e fornitura di gas, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, è stata pubblicata sul sito internet ufficiale dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico (www.hera.hr).


3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/20


Avviso dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

(2023/C 41/07)

Il bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione Brod-plin d.o.o. per la costruzione e manutenzione della rete del gas, la distribuzione e fornitura di gas nonché la produzione, distribuzione e fornitura di energia termica, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, è stato pubblicato l'11 aprile 2022.

La documentazione a corredo del bando di gara d'appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas in regime di obbligo di servizio pubblico per l'area di pertinenza del gestore del sistema di distribuzione Brod-plin d.o.o. per la costruzione e manutenzione della rete del gas, la distribuzione e fornitura di gas nonché la produzione, distribuzione e fornitura di energia termica, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, è stata pubblicata sul sito internet ufficiale dell'Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico (www.hera.hr).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 41/08)

1.   

In data 25 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Vodafone Group Plc («Vodafone», Regno Unito)

Altice Luxembourg S.A. («Altice», Lussemburgo), controllata in ultima istanza da Patrick Drahi

Vodafone e Altice costituiranno e gestiranno un'impresa comune (joint venture, JV) («FibreCo», Germania), della quale acquisiranno il controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Vodafone è la holding di un gruppo che opera principalmente nella gestione di reti di telecomunicazioni mobili e nella fornitura di servizi di telecomunicazione mobile, ad esempio i servizi vocali, di messaggistica e di dati su telefoni mobili, in dieci Stati membri all'interno dell'Unione europea, tra cui la Germania;

Altice è un gruppo multinazionale convergente specializzato in telecomunicazioni, contenuti, media, intrattenimento e pubblicità che collega i clienti attraverso reti in fibra ottica e banda larga mobile;

FiberCo opererà in Germania a livello di i) sviluppo e gestione di reti di telecomunicazione in fibra ottica (tendenzialmente nella stesse aree geografiche (principalmente urbane) dell'attuale rete di cavi coassiali di Vodafone) e ii) offerta di accesso all'ingrosso su base aperta e non discriminatoria alle suddette reti in fibra ottica.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 41/09)

1.   

In data 25 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Pon Holdings B.V. («PON», Paesi Bassi),

Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft («VWFS», Germania),

Glinicke Finanz Holding GmbH & Co. KG («Glinicke», Germania),

Digital Mobility Leasing GmbH («DML», Germania).

PON, VWFS e Glinicke acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di DML.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PON, investimenti a lungo termine in una serie di settori relativi alla mobilità, dai veicoli e biciclette passeggeri e commerciali alle macchine per la costruzione di strade e per il movimento terra, dai generatori e le soluzioni complessive per il trasporto marittimo,

per VWFS, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la vendita di autovetture e altri veicoli, compresi pezzi di ricambio e accessori. Volkswagen opera anche nella distribuzione di veicoli. Inoltre, le attività di finanziamento di Volkswagen comprendono attività di finanziamento e leasing e servizi bancari diretti e assicurativi a favore di concessionari e clienti,

per Glinicke, servizi di rivendita di autoveicoli multimarca in tutta la Germania e servizi accessori associati, quali noleggio di autoveicoli e di parchi autoveicoli e servizi di recupero,

per LMD, attività relative a soluzioni di leasing, principalmente nel segmento delle biciclette elettriche, per i lavoratori autonomi, i commercianti e le medie imprese di quasi tutti i settori.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 41/10)

1.   

In data 27 gennaio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. («CSI», Italia), controllata dalla famiglia Pittini,

STEELAG Deutschland GmbH («SDE», Germania), controllata da Günther Alphei.

CSI acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di SDE.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CSI opera nella produzione di acciaio al carbonio (a partire dal rottame alla produzione di acciaio grezzo) e nella commercializzazione di prodotti finiti e di prodotti derivati, destinati principalmente all'edilizia (e, in misura minore, all'industria meccanica);

SDE opera nella produzione di maglie elettrosaldate e di fili trafilati a freddo.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11018 COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.2.2023   

IT

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C 41/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 41/11)

1.   

In data 26 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

INEOS AG («INEOS», Svizzera),

China Petroleum and Chemical Corporation («Sinopec», Cina), impresa di proprietà dello Stato,

INEOS Sinopec Tianjin Petrochemicals Limited («Ethylene JV», Cina), impresa comune di nuova costituzione, controllata da INEOS e Sinopec.

INEOS e Sinopec acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ethylene JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

INEOS è un conglomerato privato che produce una serie di prodotti chimici, tra cui prodotti petrolchimici, prodotti chimici speciali e prodotti petroliferi,

Sinopec è un gruppo petrolifero e petrolchimico con sede a Pechino.

3.   

Le attività commerciali dell’impresa comune (joint venture, JV) Ethylene JV saranno lo sviluppo, la costruzione e la gestione di un impianto di produzione di etilene e dei relativi derivati nella Repubblica popolare cinese.

4.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/28


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 41/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«NUECES DE NERPIO»

N. UE: PDO-ES-02786 – 16.7.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Nueces de Nerpio»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Noci secche, presentate intere in guscio, come gherigli interi, dimezzati o tritati, provenienti da frutti sani privi di mallo, ottenuti da una varietà di alberi di noci autoctoni di Nerpio e da altre varietà (cultivar) che si sono adattate alla zona di produzione, tutte appartenenti alla specie Juglans regia L.

Varietà autorizzate:

varietà principale: la varietà locale, il «noce autoctono di Nerpio», deriva delle selezioni di semi effettuate dai produttori di Nerpio sin dal XVI secolo. Mediante tali selezioni è stato prodotto un ecotipo di noce a piede franco che si è perfettamente adattato alla valle del fiume Taibilla. I noceti autoctoni centenari costituiscono il patrimonio paesaggistico e fitogenetico unico della zona di Nerpio. Questo ecosistema rappresenta almeno l'80 % del totale degli alberi della specie suddetta nella zona di produzione;

varietà secondarie (cultivar): Franquette, Chandler, Pedro e Fernor, che sono varietà coltivate a Nerpio dagli anni '90 e che si sono adattate alle condizioni locali. Queste varietà secondarie devono essere innestate sui tronchi a piede franco della varietà locale, il «noce autoctono di Nerpio». Ciò consente alle varietà secondarie di acquisire maggiore vigore, maggiore capacità di adattamento ai terreni argillosi e maggiore resistenza alle malattie del suolo e all'asfissia radicale, il che favorisce l'acclimatazione delle varietà secondarie alla zona di produzione.

Caratteristiche del gheriglio o del seme:

la membrana che avvolge il gheriglio o il seme è leggermente scura, di un colore che varia dal beige al color bronzo e al marrone. Ciò è legato all'elevata concentrazione di tannini e quindi alle sue maggiori proprietà antiossidanti e organolettiche;

il gheriglio o il seme presenta una notevole stabilità chimica che lo rende resistente all'irrancidimento (durata di conservazione superiore a un anno, condizioni di conservazione tradizionali stabilite per la DOP);

sapore leggermente amaro e sensazione astringente dovuti all'elevato tenore di tannini;

tenori elevati di antiossidanti naturali, in prevalenza tannini derivanti dall'acido gallico e dall'acido ellagico. Utilizzando il metodo DPPH per valutare la capacità antiossidante, espressa in capacità antiossidante equivalente di Trolox (TEAC), l'attività antiossidante delle noci di Nerpio è ≥ 110 μmol Trolox/g di noci (±10 %). Si tratta di una capacità antiossidante molto superiore a quella di altre noci presenti sul mercato.

Tipi di prodotto

Le noci possono essere presentate come segue:

«Intere» in guscio;

«Gherigli interi» o semi;

«Dimezzate» o gherigli dimezzati;

«Tritate» o gherigli tritati.

Le tipologie «Intere» o «Gherigli interi» devono soddisfare i requisiti minimi di qualità per le classi «Extra» e «I Classe» stabiliti dalle norme internazionali relative alla commercializzazione delle noci in guscio (norma di qualità UNECE DDP-01) e alla commercializzazione dei gherigli di noce (norma di qualità UNECE DDP-02).

La dimensione minima delle noci della tipologia «Intere» è di 28 mm. Le noci presentate nella tipologia «Gherigli interi» devono avere dimensioni superiori a 8 mm.

Per tutte le classi e le tipologie, le noci «Intere» devono avere un tenore di umidità inferiore al 7 % al momento del confezionamento. Per i «Gherigli interi» e per le noci «Dimezzate» e «Tritate» è ammesso un tenore di umidità non superiore al 5 %.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione, la raccolta, l'essiccazione e la preparazione delle noci devono avere luogo nella zona di produzione.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Per le noci presentate nella tipologia «Dimezzate» la dimensione dei gherigli deve essere compresa tra i 3 mm e gli 8 mm. Non sono ammesse variazioni superiori al 10 % che non abbiano una corrispondenza nel peso. Per le noci «Tritate» non sono previsti limiti di dimensione purché sia inferiore a 3 mm. È ammessa una variazione massima del 10 % per quanto concerne il peso.

Per le confezioni di noci «Intere» è previsto un limite massimo di 25 kg. Per i «Gherigli interi» e per le noci «Dimezzate» e «Tritate» il limite massimo è pari a 15 kg.

La conservazione, la classificazione e il confezionamento devono avvenire nello stesso luogo, e sempre all'interno della zona di produzione. Il riconfezionamento è proibito. Il motivo del confezionamento all'origine risiede nella volontà di garantire le condizioni ambientali naturali nelle quali la DOP «Nueces de Nerpio» è lavorata e conservata. Il confezionamento deve avvenire in assenza di correnti d'aria, con un'umidità non superiore al 75 % e a una temperatura non superiore ai 20 oC. Tali condizioni sono garantite a Nerpio e sono imprescindibili per mantenere l'elevata tannicità che caratterizza le noci, nonché per rallentare il processo di irrancidimento.

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sulle etichette e sulle confezioni commerciali di queste noci devono figurare in modo molto evidente la denominazione di origine «Nueces de Nerpio» e/o il logo della DOP «Nueces de Nerpio».

Image 1

Le confezioni nelle quali le noci sono distribuite al consumo devono recare etichette numerate che non possono essere riutilizzate.

Le noci possono essere commercializzate esclusivamente con il marchio degli impianti di lavorazione e confezionamento che appartengono alla zona di produzione.

Nell'etichettatura facoltativa si usa la menzione «De nogales centenarios» (Provenienti da noci centenari) per le noci provenienti da esemplari che hanno oltre 100 anni. Inoltre per le noci provenienti da alberi che godono di una tutela ambientale ufficiale, nazionale o dell'UE, la menzione «De nogales singulares» (Provenienti da noci pregiati) deve essere accompagnata dal nome dell'esemplare tutelato.

Quando il prodotto è immesso sul mercato si usano i descrittori delle diverse tipologie: «Intere», «Gherigli interi»«Dimezzate» e «Tritate».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La produzione, la lavorazione e il confezionamento della DOP «Nueces de Nerpio» hanno luogo tradizionalmente nella zona geografica naturale circostante al bacino idrografico del fiume Taibilla e dei suoi affluenti, situata a un'altitudine minima di 900 m, che comprende i territori seguenti:

regione di Castiglia-La Mancia:

dal comune di Nerpio, tutti i poligoni catastali e/o le parcelle che si trovano a oltre 900 m di altitudine;

dai comuni di Yeste e Letur, tutti i poligoni catastali e/o le parcelle situati a oltre 900 m di altitudine e appartenenti al bacino idrografico del fiume Taibilla;

regione di Murcia:

dal comune di Moratalla, tutti i poligoni catastali e/o le parcelle situati a oltre 900 m di altitudine e appartenenti al bacino idrografico del fiume Taibilla.

5.   Legame con la zona geografica

Alla base della DOP «Nueces de Nerpio» vi sono le caratteristiche peculiari della materia prima, le quali sono strettamente legate all'origine geografica da fattori naturali e umani.

Specificità della zona geografica

La zona di produzione, ossia il bacino idrografico della Valle del Taibilla, appartiene al versante meridionale della catena montuosa della Sierra de Segura, all'intersezione geologica tra la Cordigliera prebetica e la Cordigliera subbetica nel sud-est della Spagna. La zona circostante è montuosa, formata da catene montuose di natura calcarea e dolomitica, che raggiungono tutte all'incirca i 2000 m. Al centro si trova la zona di produzione della DOP «Nuez de Nerpio», costituita da un sistema di valli intermontane che si estendono a un'altitudine di 900 m. La zona è attraversata dal fiume Taibilla, il principale affluente del Segura. Quest'area di alta e media montagna, caratterizzata da rocce calcaree e dolomitiche, crea un ambiente tipicamente agroforestale nel quale il noce autoctono di Nerpio ha trovato la sua nicchia ecologica naturale, alla quale si è perfettamente adattato come risultato delle successive selezioni effettuate dagli agricoltori di Nerpio sin dal XVI secolo. La zona ha un notevole valore ambientale e appartiene alla rete Natura 2000.

Presenta un clima tipico di alta e media montagna che, in generale, può essere classificato come continentale/mediterraneo caldo, Csb secondo la classificazione dei climi di Köppen. Le temperature medie oscillano tra i 10 oC e i 15 oC (1981-2010). Si registrano notevoli variazioni stagionali di temperatura, con una massima assoluta di 45,7 oC e una minima assoluta di -15,7 oC, nonché escursioni termiche giorno-notte con punte di 22 oC in primavera e in autunno. Tali variazioni sono favorite dalle inversioni di temperatura che si verificano nella Valle del Taibilla e che determinano condizioni peculiari di coltura. La pluviometria, inoltre, è moderata e oscilla tra I 400 mm e i 600 mm, con un notevole decremento verso oriente per effetto della desertificazione delle regioni sud-orientali della Spagna. L'evapotraspirazione è elevata e varia tra i 600 mm e gli 800 mm a seconda dell'altitudine.

L'umidità ambientale è bassa, con una media annuale del 65 %. In generale, i noceti sono ben protetti dai venti grazie alla loro posizione all'interno delle valli intermontane.

I suoli in cui sono coltivati i noci sono marno-calcarei e dolomitici e si sono formati sui depositi fluviali quaternari e sui terrazzamenti del sottobacino del fiume Taibilla. La granulometria del suolo varia pur essendo prevalentemente franca e franco-argillosa. Il pH è molto alto, tra 8,0 e 8,5, come conseguenza di livelli molto elevati, fino al 50 %, di carbonato di calcio. In questi suoli i livelli di sostanza organica sono molto elevati, oltre il 2 %, e, in alcuni casi, raggiungono fino al 4 % nello strato superiore (20 cm). I terreni sono molto fertili ed equilibrati per la coltivazione di noci.

La qualità dell'acqua del bacino idrografico della Valle del Taibilla è buona, da C2-S1 a C3-S1 secondo la classificazione dell'Università della California, Riverside. Le acque sono carbonate e alcaline, con un pH tra 7,9 e 8,4, in relazione alla tipologia del letto roccioso.

Il paesaggio di Nerpio e della Valle del Taibilla è stato plasmato dalla coltivazione di noci sin da tempi immemorabili. I terrazzamenti centenari di origine araba, che risalgono al XII e al XIII secolo, sono un elemento importante e permettono di utilizzare un'irrigazione a scorrimento su un terreno fortemente scosceso. Il terreno è attraversato da una fitta rete di antichi fossati che convogliano le acque del fiume Taibilla e dei suoi affluenti, a cui si aggiungono sorgenti isolate. I terrazzamenti si estendono lungo antichi muri di pietra che sostengono i pendii dei versanti montuosi e gli acequias (gli antichi canali di irrigazione). Questa pratica di coltivazione tradizionale e la presenza degli antichi noceti sono gli elementi fondamentali del paesaggio e del patrimonio di pratiche colturali di Nerpio e della Valle del Taibilla, e danno vita a un ecoambiente unico per la Spagna. Si tratta di un ambiente antico caratterizzato dai terrazzamenti.

Specificità del prodotto

Il gheriglio o il seme della noce di Nerpio possiede un elevato tenore di tannini, derivanti soprattutto dall'acido gallico e dall'acido ellagico, i quali conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche. In termini di rancidità è molto stabile, con una durata di conservazione superiore a un anno. Presenta un sapore leggermente amaro, accompagnato da una sensazione astringente. La pellicola è leggermente scura, di un colore che varia dal beige al color bronzo e al marrone. L'elevata tannicità si traduce in una elevata capacità antiossidante equivalente di Trolox (TEAC ≥ 110 ±10 % μmol Trolox/g di noci). Una pubblicazione scientifica dell'Istituto dei grassi e degli oli di Siviglia (Consiglio superiore per la ricerca scientifica - CSIC) ha dimostrato che le noci di Nerpio possiedono proprietà antiossidanti superiori a quelle di altre varietà commerciali. Si veda I. Viera-Alcaide et al., Nutritional composition and antioxidant activity of different walnut varieties (Junglans regia L.) from Nerpio (Spain) in comparison to commercial varieties, Grasas y Aceites, n. 70 (3), luglio-settembre 2019.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La noce di Nerpio possiede alcune caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche uniche. È considerata un ecotipo originario di Nerpio che possiede caratteristiche specifiche difficilmente riproducibili fuori dalla zona di produzione.

Le caratteristiche distintive della noce di Nerpio comprendono la pellicola scura del gheriglio, l'elevata durata di conservazione e la resistenza all'irrancidimento, un sapore leggermente amaro, accompagnato da una sensazione astringente. Tali caratteristiche sono correlate alla sua elevata tannicità, così come alla sua elevata capacità antiossidante (TEAC ≥ 110 μmol Trolox/g di noci), significativamente maggiore di quella di altre noci sul mercato. Queste caratteristiche sono altresì direttamente collegate a fattori naturali e umani, quali: la selezione del materiale vegetale, le peculiari condizioni agricole e climatiche della coltivazione, l'essiccazione e la conservazione naturali delle noci.

1)    Selezione varietale di noci autoctoni

A Nerpio il lavoro di selezione dei noci risale al XVI secolo, come attestato dal Plantón del Covacho, un antico albero di noci di Nerpio di circa 600 anni. Le varietà autoctone di Nerpio sono caratterizzate da una pigmentazione più scura e da un sapore più intenso rispetto alle noci commerciali. Tali caratteristiche sono il risultato dell'azione diretta dei produttori di noci di Nerpio che nel corso dei secoli hanno selezionato varietà di noci dal sapore più intenso, leggermente più amare e astringenti, e con un colore più scuro.

2)    Condizioni agricole e climatiche specifiche di coltivazione

Condizioni del suolo: le varietà autoctone di Nerpio sono perfettamente adattate ai terreni molto calcarei della Valle del Taibilla, che presentano un pH tra 8 e 8,5 e oltre il 50 % di carbonato di calcio. L'elevata presenza di carbonato di calcio blocca l'assorbimento di fosforo dal terreno. Di conseguenza le noci sono prive di questo minerale, il che comporta una pigmentazione maggiormente violacea delle foglie, a cui si associano livelli più alti di antociani e di altri composti fenolici, quali i flavanoli, i flavonoidi e i tannini.

Condizioni climatiche: le condizioni climatiche mediterranee di Nerpio sono tipiche del sud-est della penisola iberica e sono caratterizzate da elevati livelli di soleggiamento, temperature elevate, scarsa pluviometria ed elevati livelli di evapotraspirazione, fino a 800 mm. In estate, per i noci tali condizioni si traducono in uno stress idrico che attiva la sintesi dei tannini derivanti dall'acido gallico e dall'acido ellagico. Di conseguenza la pigmentazione della pellicola del gheriglio si scurisce. Le forti escursioni termiche giorno-notte, tipiche della Valle del Taibilla, con punte fino a 22 oC, favorite dalle inversioni di temperatura che avvengono nella valle, contribuiscono ad aumentare il tenore di tannini nelle noci durante la fase finale di maturazione.

3)    Condizioni specifiche di essiccazione e conservazione naturali delle noci a Nerpio

Il clima freddo e secco in autunno e in inverno accelera il processo di disidratazione (essiccazione) delle noci. Tra gli altri fattori si annoverano: la raccolta al momento ottimale di maturazione; l'utilizzo di essiccatoi naturali tradizionali; nonché le buone condizioni di conservazione a temperature moderate e costanti, inferiori ai 20 oC, e a un basso livello di umidità, inferiore al 75 %. Prima che le noci siano commercializzate questi fattori consentono di garantire le migliori condizioni di conservazione delle noci e ne preservano gli antiossidanti (tannini), in tal modo rallentando il processo di irrancidimento. Con la DOP «Nueces de Nerpio» non sono compatibili processi che richiedano il lavaggio e/o l'essiccazione forzata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP_Nueces_de_Nerpio_SolicitudRegistro%20.aspx


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/33


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 41/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA»

N. UE: PGI-IT-1535-AM02 – 15.9.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P.

Via Béla Bartók 29/G

44124 – Ferrara

Tel. +39 0532 904511

Fax +39 0532 904521

PEC: consorziopesca@registerpec.it

Il Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina Di Romagna I.G.P. è legittimato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Controlli; Ordine e titoli degli articoli]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

All'art. 2, comma 1 del disciplinare, la seguente lista varietale:

«Pesca di Romagna»

Varietà a polpa gialla: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (o O'Henry), Zainori (o Kaweat).

Varietà a polpa bianca: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (o Joulie), Duchessa d'Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso o (Kewina);

e

«Nettarina di Romagna»

Varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (o Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (o Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo', Romagna Gold.

Varietà a polpa bianca: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna Red.

è così modificata:

«Pesca:

Varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Bordò, Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina).

Nettarina:

Varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (o Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (o Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Caldesi 2020, Maillarmagie (o Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.»

La modifica riguarda l'aggiornamento e l'ampliamento delle varietà utilizzabili, ed è dovuta all'elevato e veloce rinnovamento varietale del comprato e alla necessità di consentire e garantire la disponibilità di prodotto IGP. Pertanto sono state inserite nuove cultivar che molto spesso derivano da antiche o vecchie cultivar. L'ampliamento varietale permetterà anche un ampliamento del calendario di raccolta e pertanto i consumatori potranno avere una disponibilità di prodotto maggiore e per un periodo più lungo rispetto a quello attuale.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 3.2 del documento unico.

L'art. 2 del disciplinare di produzione è stato integrato con il seguente paragrafo:

Per la produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di pesco derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Si richiede questa modifica al fine di rispondere alle esigenze future dei produttori in materia di introduzioni di nuove varietà derivanti dalla ricerca scientifica e al fine di garantire il rispetto del mantenimento delle caratteristiche originarie della Pesca e Nettarina di Romagna, tenuto conto del veloce rinnovamento varietale che caratterizza questa specie.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 3.2 del documento unico.

All'art. 6, comma 1 del disciplinare, il testo seguente, riguardante le caratteristiche dei frutti:

La «Pesca di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

cultivar a polpa gialla

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11

epicarpo, forma e peso medio conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate;

cultivar a polpa bianca

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11

epicarpo, forma e peso medio conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate.

e

La «Nettarina di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

a)

cultivar a polpa gialla

epicarpo: glabro;

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm

tenore zuccherino: (Brix) minimo 11

sapore, forma e peso medio minimo conforme alle caratteristiche delle cultivar interessate;

b)

cultivar a polpa bianca

epicarpo: glabro;

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm

tenore zuccherino: (Brix) minimo 11

sapore, forma e peso medio minimo conforme alle caratteristiche delle cultivar interessate

viene integrato nel modo seguente, e posto all'art. 2 del disciplinare:

Caratteristiche qualitative:

La «Pesca e Nettarina di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione precoce

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 9,5;

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate.

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione medio-tardiva

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11;

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate.

Per dare una migliore sistematicità, si è ritenuto opportuno differenziare tra cultivar a maturazione precoce e cultivar a maturazione medio – tardiva. La distinzione si ripercuote sul parametro del tenore zuccherino, che per le cultivar precoci, in relazione al periodo di raccolta, non raggiunge il valore di quelle medio - tardive. È stato inoltre precisato il parametro riguardante il peso minimo dei frutti, che corrisponde alle altre dimensioni già indicate dal disciplinare, così come indicato dalle norme di commercializzazione vigenti, allo scopo di dettagliare con più precisione le dimensioni minime. Infine, tutti i parametri che definiscono le caratteristiche qualitative sono stati spostati dall'art. 6 all'art. 2 del disciplinare, al fine di elencare nello stesso articolo tutte le caratteristiche del prodotto.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 3.2 del documento unico.

All'art. 2 del disciplinare viene aggiunto il testo seguente:

«I frutti possono essere destinati anche alla trasformazione. Inoltre ed esclusivamente per la trasformazione, possono essere utilizzati anche i frutti che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresì ammesse lievi alterazioni superficiali della buccia, purché tali alterazioni non pregiudichino la qualità e la conservabilità dei frutti. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.»

Tale modifica permette di avviare alla trasformazione anche i frutti che, pur ottenuti e coltivati seguendo tutte le disposizioni previste dal disciplinare, difettano solo nel calibro o nella forma. Sarà comunque vietato destinare alla trasformazione frutti che non siano sani e che non abbiano rispettato il disciplinare di produzione.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 3.2 del documento unico.

Zona geografica

All'art. 3 del disciplinare, il testo seguente, riguardante la zona di produzione:

La zona di produzione della «Pesca di Romagna» comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1)

Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera.

2)

Provincia di Bologna i seguenti Comuni di Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.

3)

Provincia di Forlì i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone.

4)

Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, BrisigneIla, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

e

La zona di produzione della «Nettarina di Romagna» comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1)

Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera.

2)

Provincia di Bologna i seguenti Comuni di Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.

3)

Provincia di Forlì i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone.

4)

Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, BrisigneIla, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

viene corretto ed integrato nel modo seguente

«Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della “Pesca e Nettarina di Romagna” comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1)

Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara Fiscaglia – loc Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno – loc. S. Agostino, Tresignana – loc Tresigallo, Voghiera.

2)

Provincia di Bologna i seguenti Comuni di: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.

3)

Provincia di Forlì - Cesena i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone.

4)

Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.

5)

Provincia di Rimini i seguenti Comuni di: Santarcangelo di Romagna.»

Le modifiche sono dovute alla correzione di errori materiali, all'aggiornamento di alcuni nomi di località e all'inserimento di nuovi comuni, come descritto di seguito.

Si sostituiscono i nomi dei Comuni di Massa Fiscaglia, S. Agostino e Tresigallo con le nuove denominazioni, rispettivamente Fiscaglia – loc. Massa Fiscaglia, Terre del Reno – loc. S. Agostino, e Tresignana – loc. Tresigallo.

Tali aggiornamenti sono dovuti alle variazioni intervenute a seguito degli accorpamenti avvenuti tra gennaio 2014 e gennaio 2019 e non alterano la superficie complessiva della zona d'origine.

Si sostituisce «provincia di Forlì» con «provincia di Forlì-Cesena», a seguito della nuova denominazione stabilita dal Decreto Legislativo 6 marzo 1992, n. 252.

Si colloca il comune di Santarcangelo di Romagna, ancora classificato in provincia di Forlì, nella provincia di Rimini, istituita con lo stesso DLgs 252/1992.

Infine si sostituiscono rispettivamente i nomi di Comune Castelguelfo, Castrocaro Terme, Modigliaria, Brisignella, Castelbolognese, Massalombarda, S. Agata sul Santerno con i nomi corretti: Castel Guelfo di Bologna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Brisighella, Castel Bolognese, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

Sono stati così corretti alcuni errori materiali presenti nel disciplinare, senza modificare la zona d'origine.

Si aggiungono alla zona d'origine i comuni di Ferrara e Copparo in Provincia di Ferrara.

Al fine di dare continuità alla zona geografica di produzione, i comuni di Ferrara e Copparo sono limitrofi e confinanti con i comuni già presenti nel disciplinare, ma soprattutto hanno una forte vocazione e storicità alla coltivazione della pesca e nettarina. Trattandosi di aree attigue a quelle già presenti, sono omogenee sia per le caratteristiche ambientali sia per le tecniche colturali.

La modifica si applica al punto 4.3 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 4 del documento unico.

Prova dell'origine:

Aggiornamento delle modalità di prova dell'origine

I seguenti paragrafi, riguardanti rispettivamente la «Pesca di Romagna» e la «Nettarina di Romagna» descritti all'art. 5 del disciplinare:

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente Art. 4 è accertata dalla Regione Emilia-Romagna. I pescheti idonei alla produzione della «Pesca di Romagna» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica.

e

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente Art. 4 è accertata dalla Regione Emilia-Romagna. I pescheti idonei alla produzione della «Nettarina di Romagna» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica.

sono eliminati e sostituiti dal seguente testo all'art. 4 del disciplinare:

«Art. 4

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo di cui all’art. 7, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e da relativo piano di controllo.»

Tale modifica è dovuta all'adattamento agli attuali sistemi di controllo in essere, in quanto la descrizione riportata nella versione attuale fa riferimento a metodologie e strumenti non più in essere. È stato aggiornato sia per l'ordine di numerazione – ora art. 4 del disciplinare –, sia per il contenuto in base a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 1152/2012. Le operazioni di controllo relative al rispetto delle disposizioni, definite nel disciplinare di produzione, sono infatti oggetto di verifica da parte dell'organismo di controllo designato dall'Autorità ministeriale e non dalle Amministrazioni regionali. Tale modifica non incide sul documento unico.

Metodo di produzione:

Le modifiche al metodo di produzione riguardano entrambe le specie.

Il riferimento è l'art. 4 del disciplinare vigente che, secondo la nuova numerazione, diventa art. 5.

Il nuovo art. 5 del disciplinare – Metodo di ottenimento, viene suddiviso in due paragrafi riguardanti:

5.1 Condizioni pedoclimatiche e 5.2 Tecniche colturali.

Con questa articolazione, l'articolo indica in modo più preciso le fasi tecniche.

La frase seguente dell'art. 4 del disciplinare:

«L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna.»

viene eliminata.

Si tratta infatti di un pre-requisito che tutte le aziende debbono rispettare. Infatti l'evoluzione normativa e la cogenza di determinati requisiti porta necessariamente al rispetto di specifici criteri. Pertanto si ritiene superfluo indicarlo nel disciplinare.

Con riferimento alle tecniche colturali, la seguente parte:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 2 000 piante. Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.»

viene riformata come di seguito:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di 2 000 piante. Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano, vaso ritardato e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.»

È stata eliminata la precisazione riferita ai nuovi impianti perché superflua. Per completezza, è stata specificata anche la forma di allevamento a vaso ritardato, pur essendo ammesse già tutte le forme di allevamento.

La frase seguente dell'art. 4 del disciplinare:

«Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e interventi di potatura al verde a seconda delle esigenze delle piante.»

viene eliminata.

È stata eliminata la parte relativa alla potatura in quanto si tratta di un pre-requisito. Dal momento che si utilizzano le buone pratiche agricole in tutti i differenti contesti, si è ritenuto di non dover ulteriormente specificare il punto, andando ad inserire ulteriori precisazioni non necessarie.

Con riferimento alle rese, si sostituisce la seguente frase:

«La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

con la seguente nuova versione:

«La produzione unitaria massima per le varietà precoci è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. La produzione unitaria massima per le varietà medio tardive è di 500 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

Per quanto riguarda la produzione unitaria massima si è ritenuto opportuno fare una distinzione tra le varietà precoci e quelle medio – tardive. Per quelle precoci la produzione è rimasta invariata a 350 q.li per ettaro.

È stata quindi inserita e fissata a 500 q.li per ettaro la produzione unitaria massima per le varietà medio – tardive. Infatti, con i sistemi di impianto previsti già nel disciplinare come ad esempio il fusetto, è facile arrivare ad una produzione di 500 q.li per ettaro. Tali quantitativi non vanno assolutamente ad incidere sugli aspetti qualitativi dei frutti e proprio per preservare questo aspetto il limite fissato è un limite massimo.

La frase seguente dell'art. 4 del disciplinare:

«Nell'ambito di questo limite la Regione Emilia Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 maggio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'Art. 2.»

viene eliminata.

In riferimento alla competenza della Regione Emilia Romagna relativa alla fissazione in via indicativa della produzione media, si fa presente che la Regione Emilia Romagna, pur potendolo fare, non ha mai ritenuto opportuno e necessario applicare questa clausola. Pertanto non è mai stato formalmente fissato, in anticipo ed in via indicativa, il dato di produzione media unitaria. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che non è mai stato fissato in anticipo, questa clausola si è rivelata superflua e pertanto, attraverso i dati di fatto, si ritiene opportuno eliminarla dal disciplinare.

I seguenti paragrafi dell'art. 4 del disciplinare, riguardanti rispettivamente la «Pesca di Romagna» e la «Nettarina di Romagna»:

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

e

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nettarina di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

vengono unificati e così rimodulati:

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

Inoltre tale frase viene spostata al successivo art. 8 del disciplinare.

Tale modifica incide sul punto 4.5 della scheda riepilogativa e la suddetta frase viene inserita al punto 3.5 del documento unico.

Legame

L'attuale paragrafo riguardante il legame, riportato al punto 4.6 della scheda riepilogativa, è il seguente:

«Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalità degli operatori della zona di produzione consentono di ottenere pesche e nettarine con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia Romagna. La zona di produzione è caratterizzata dal tipico clima di pianura, seppur influenzato dalla vicinanza del Mar Adriatico. La zona di produzione è quella che nell'ambito regionale raggiunge la temperatura media più elevata, con quasi totale assenza di gelate primaverili che potrebbero danneggiare i frutti. La rilevanza della produzione delle Pesche e Nettarine di Romagna è legata non solo all'esistenza di oggettive condizioni pedoclimatiche ottimali, ma anche alla presenza di un tessuto sociale e produttivo capace di utilizzare tali risorse e di valorizzare i frutti della terra e del lavoro. Nell'area di coltivazione delle Pesche e Nettarine di Romagna è molto diffusa la presenza di associazioni di produttori, che grazie alla loro capacità organizzativa hanno insediato sul territorio centri di raccolta del prodotto assolutamente all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Il territorio è talmente vocato alla produzione di pesche e nettarine che vi si produce circa un quarto della produzione totale italiana di settore.»

Esso viene inserito all'art. 6 del disciplinare di produzione e riformulato come segue:

Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalità degli operatori della zona di produzione consentono di ottenere pesche e nettarine con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia Romagna. La zona di produzione è caratterizzata dal tipico clima di pianura, seppur influenzato dalla vicinanza del Mar Adriatico. La zona di produzione è quella che nell'ambito regionale raggiunge la temperatura media più elevata, con quasi totale assenza di gelate primaverili che potrebbero danneggiare i frutti. La rilevanza della produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è legata non solo all'esistenza di oggettive condizioni pedoclimatiche ottimali, ma anche alla presenza di un tessuto sociale e produttivo capace di utilizzare tali risorse e di valorizzare i frutti della terra e del lavoro. Nell'area di coltivazione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è molto diffusa la presenza di associazioni di produttori, che grazie alla loro capacità organizzativa hanno insediato sul territorio centri di raccolta del prodotto assolutamente all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Anche grazie a tale presenza e capacità organizzativa, in tutta la zona i produttori applicano volontariamente da molti anni le tecniche di produzione integrata, che costituiscono ormai l'abituale metodo produttivo, rispettoso dell'ambiente e della salute dei consumatori, e contribuiscono alla sostenibilità ambientale della produzione frutticola. Il territorio è talmente vocato alla produzione di pesche e nettarine che vi si produce circa un quarto della produzione totale italiana di settore.

Tale modifica ha la finalità di approfondire l'aspetto riguardante l'incidenza della professionalità degli operatori sul prodotto finale. Si tratta quindi di modifiche testuali che non incidono sulla sostanza del legame.

Questa modifica si applica all'art. 6 del disciplinare, al punto 4.6 della scheda riepilogativa e al punto 5 del documento unico.

Etichettatura

L'art. 8 del disciplinare viene suddiviso in tre sezioni, riguardanti Conservazione, Confezionamento ed Etichettatura, al fine di indicare con più chiarezza le diverse fasi post raccolta.

Conservazione

Viene inserito in questo articolo, con l'unica modifica del nome, il paragrafo che descrive le modalità di conservazione, già collocato all'art. 4 del disciplinare:

8.1.

Conservazione

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

Tale modifica incide sul punto 4.5 della scheda riepilogativa e la suddetta frase viene inserita al punto 3.5 del documento unico.

Confezionamento

Vengono riformate le modalità di confezionamento: il testo dell'art. 7 del disciplinare:

«I tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:

Plateaux* 30 × 40 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;

Plateaux* 30 × 50 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;

Plateaux* 40 × 60 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;

Plateaux* 20 × 30 a uno strato;

Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc).

*

I Plateaux sono imballaggi utilizzati per l’esposizione di unità di vendita ovvero di frutti singoli e/o confezioni.

Per identificazione in plateaux dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 80 % del totale dei frutti presenti nella confezione.

**

Plastica a perdere o a rendere tipo IFCO/STECO/CPR SYSTEM ED ALTRI.

In tutti questi casi (esclusi i plateaux) i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza rottura del sigillo.»

viene modificato come segue:

«8.2.

Confezionamento

Per l'identificazione in confezioni aperte dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70 % del totale dei frutti presenti nella confezione.

Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.»

La modifica soddisfa la necessità di semplificazione nella descrizione dei formati delle confezioni. Per soddisfare le diverse esigenze del mercato e dei consumatori riguardo alle dimensioni e alla tipologia e tenuto conto che nella versione precedente erano indicati a titolo meramente esemplificativo alcuni imballaggi, si è ritenuto opportuno fare riferimento alle tipologie di imballaggi che sono ammessi dalle normative vigenti. Quale elemento di maggiore chiarezza a favore del consumatore, nel caso di imballaggi aperti è prevista la bollinatura di almeno il 70 % dei frutti; altrimenti, le confezioni devono essere sigillate. Infine, sono state date indicazioni per la vendita frazionata al consumatore finale del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che il prodotto sia collocato in specifici comparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione; questa modifica permette da un lato agli operatori di poter vendere il prodotto - proveniente da confezioni o plateaux sigillati - nella quantità desiderata dal consumatore, dall'altro garantisce il mantenimento della corretta informazione del consumatore al momento dell'acquisto del prodotto.

La modifica si applica al punto 4.8 della scheda riepilogativa e punto 3.5 del documento unico.

Periodo di commercializzazione

La disposizione riguardante la Pesca di Romagna

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 giugno ed il 20 settembre di ogni anno.»

e la disposizione riguardante la Nettarina di Romagna

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno.»

sono sostituite con

«La commercializzazione deve essere effettuata a partire dal 10 giugno.»

Si è ritenuto opportuno indicare solamente il periodo di inizio commercializzazione mantenendolo fissato al 10 giugno, mentre è stato eliminato il periodo di fine anche in considerazione dei cambiamenti climatici che negli ultimi anni hanno visto una mutazione che comporta anche un allungamento della campagna commerciale, oltre al fatto che sono state incluse nuove varietà più tardive.

Tale modifica non incide sulla scheda riepilogativa, né sul documento unico.

Etichettatura

Etichettatura - diciture:

Si modificano alcuni aspetti secondari delle diciture da apporre in etichetta, riguardanti rispettivamente la «Pesca di Romagna» e la «Nettarina di Romagna». I paragrafi che dettano le prime indicazioni sono i seguenti:

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Pesca di Romagna », immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta», e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso netto all'origine. La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in un'altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.»

e

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nettarina di Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta», e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso netto all'origine. La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in un'altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.»

e vengono così modificati:

8.3.

Etichettatura

Sui contenitori potranno essere indicate le diciture «Pesca di Romagna» o «Nettarina di Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» o dall'acronimo IGP e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

Tali modifiche semplificano leggermente le modalità di etichettatura, eliminando quelli che sono gli elementi obbligatori per legge, come ad esempio l'indicazione del peso. Inoltre consentono al confezionatore di aggiungere al nome delle IGP la specifica riguardante la tipologia.

La modifica si applica al punto 4.8 della scheda riepilogativa e al corrispondente punto 3.6 del documento unico.

Etichettatura - marchi

Si aggiunge a questa sezione dell'art. 8 un paragrafo riguardante la possibilità di utilizzare marchi:

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

Tale aggiunta si rende necessaria per adattarsi alle esigenze anche commerciali dei clienti e dei consumatori.

La modifica si applica al punto 3.6 del documento unico.

Etichettatura - altre condizioni

Vengono eliminati i seguenti paragrafi:

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Romagna» né alcuna altra indicazione geografica può essere apposta sui frutti che, pur essendo prodotti nella Regione Emilia-Romagna, non raggiungono i parametri minimi indicati all'Art. 6 del presente disciplinare, relativamente al calibro e al contenuto zuccherino.

L'indicazione geografica protetta «Nettarina di Romagna» né alcuna altra indicazione geografica può essere apposta sui frutti che, pur essendo prodotti nella Regione Emilia-Romagna, non raggiungono i parametri minimi indicati all'Art. 6 del presente disciplinare, relativamente al calibro e al contenuto zuccherino.

e

Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.

Si è ritenuto opportuno eliminare il divieto di uso del nome per prodotti non conformi in quanto è già chiaramente indicato negli articoli precedenti. Anche l'indicazione «prodotto in Italia» è obbligatoria per legge e si ritiene superfluo mantenerla nel testo.

Tale modifica non incide sulla scheda riepilogativa, né sul documento unico.

Etichettatura - prodotto per la trasformazione

Si aggiunge inoltre all'art. 8 del disciplinare il seguente paragrafo:

I frutti destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto «Pesca e Nettarina di Romagna IGP destinata alla trasformazione».

Considerato che è stata disciplinata anche l'ipotesi dei frutti destinati alla trasformazione, si rende necessario completare il disposto con le indicazioni specifiche relative all'etichettatura per garantire una corretta ed immediata identificazione.

La modifica si applica al corrispondente punto 3.6 del documento unico.

ALTRO

Controlli

Le seguenti frasi dell'art. 5 del disciplinare

«Art. 5

I pescheti idonei alla produzione della “Pesca di Romagna” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

I pescheti idonei alla produzione della “Nettarina di Romagna” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.»

e

«La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente Art. 4 è accertata dalla Regione Emilia Romagna.

Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica.»

sono state eliminate, riformulate e sostituite dall'art. 7 del disciplinare come segue:

«Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) 1151/2012.

L’organismo di controllo prescelto è Check Fruit srl - via dei Mille, 24 - 40121 Bologna - Italia Tel. +39 0516494836 Fax +39 0516494813 info@checkfruit.it»

L'intero art. 7 del disciplinare è stato riformulato in linea con quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Tale modifica si applica al punto 4.7 della scheda riepilogativa e non si applica al documento unico.

ALTRO

Ordine e titoli degli articoli

Gli articoli e il contenuto del disciplinare sono stati ordinati e numerati in base all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuno, è stato inserito anche il titolo, in modo da agevolare la lettura.

Pertanto, con le modifiche proposte, gli articoli sono i seguenti:

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Caratteristiche del prodotto

Art. 3 – Zona di produzione

Art. 4 – Prova dell'origine

Art. 5 – Metodo di ottenimento

Art. 6 – Legame con la zona geografica

Art. 7 – Controlli

Art. 8 – Conservazione, confezionamento ed etichettatura

Consolidamento delle parti di disciplinare comuni alle due tipologie

Il disciplinare vigente prevede due distinti documenti, il primo riguardante la Pesca di Romagna ed il secondo riguardante la Nettarina di Romagna. I due documenti ripetono numerosi aspetti e requisiti identici per entrambe le tipologie. Di conseguenza per semplificare la lettura e favorire la chiarezza delle disposizioni ivi contenute si è provveduto a sintetizzare il disciplinare come segue:

gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati accorpati;

l'articolo 2 mantiene una parte distinta per ciascuna tipologia evidenziando le differenze nell'elenco varietale.

DOCUMENTO UNICO

«PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA»

N. UE: PGI-IT-1535-AM02 – 15.9.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Pesca e Nettarina di Romagna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione «Pesca e Nettarina di Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco:

Pesca:

Varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Bordò, Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina).

Nettarina:

Varietà a polpa gialla a maturazione precoce:

Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (o Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger.

Varietà a polpa gialla a maturazione medio-tardiva:

Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (o Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red.

Varietà a polpa bianca a maturazione precoce:

Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise.

Varietà a polpa bianca a maturazione medio-tardiva:

Caldesi 2020, Maillarmagie (o Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.

Per la produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di pesco derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Caratteristiche qualitative

La «Pesca e Nettarina di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione precoce

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 9,5;

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate;

cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione medio-tardiva

calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11

epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate.

I frutti possono essere destinati anche alla trasformazione.

Inoltre ed esclusivamente per la trasformazione, possono essere utilizzati anche i frutti che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresì ammesse lievi alterazioni superficiali della buccia, purché tali alterazioni non pregiudichino la qualità e la conservabilità dei frutti. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell'ambito della zona geografica indicata al punto 4.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

Per l'identificazione in confezioni aperte dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70 % del totale dei frutti presenti nella confezione.

Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni.

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sui contenitori potranno essere indicate le diciture «Pesca di Romagna» o «Nettarina di Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» o dall'acronimo IGP e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

I frutti destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto «Pesca e Nettarina di Romagna IGP destinata alla trasformazione».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1)

Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Fiscaglia– loc. Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno – loc. S. Agostino, Tresignana – loc. Tresigallo, Voghiera;

2)

Provincia di Bologna i seguenti Comuni di: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3)

Provincia di Forlì - Cesena i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone;

4)

Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo;

5)

Provincia di Rimini i seguenti Comuni di: Santarcangelo di Romagna.

5.   Legame con la zona geografica

Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalità degli operatori della zona di produzione consentono di ottenere pesche e nettarine con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia Romagna. La zona di produzione è caratterizzata dal tipico clima di pianura, seppur influenzato dalla vicinanza del Mar Adriatico. La zona di produzione è quella che nell'ambito regionale raggiunge la temperatura media più elevata, con quasi totale assenza di gelate primaverili che potrebbero danneggiare i frutti. La rilevanza della produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è legata non solo all'esistenza di oggettive condizioni pedoclimatiche ottimali, ma anche alla presenza di un tessuto sociale e produttivo capace di utilizzare tali risorse e di valorizzare i frutti della terra e del lavoro. Nell'area di coltivazione della «Pesca e Nettarina di Romagna» è molto diffusa la presenza di associazioni di produttori, che grazie alla loro capacità organizzativa hanno insediato sul territorio centri di raccolta del prodotto assolutamente all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Anche grazie a tale presenza e capacità organizzativa, in tutta la zona i produttori applicano volontariamente da molti anni le tecniche di produzione integrata, che costituiscono ormai l'abituale metodo produttivo, rispettoso dell'ambiente e della salute dei consumatori, e contribuiscono alla sostenibilità ambientale della produzione frutticola. Il territorio è talmente vocato alla produzione di pesche e nettarine che vi si produce circa un quarto della produzione totale italiana di settore.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.