ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 35

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
30 gennaio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 35/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 35/02

Causa C-141/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (gruppo IVA) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Nozione di stretti vincoli finanziari – Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa – Insussistenza – Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati – Portata]

2

2023/C 35/03

Causa C-269/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt T / S [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (gruppo IVA) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Prestazioni interne al gruppo IVA – Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) – Prestazioni di servizi fornite a titolo gratuito – Nozione di fini estranei all’impresa]

3

2023/C 35/04

Causa C-460/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — TU, RE / Google LLC [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (thumbnails) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione]

4

2023/C 35/05

Causa C-653/20 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o dicembre 2022 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Guillaume Vincenti (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 45, paragrafo 1 – Promozione – Decisione di non promuovere un funzionario – Articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione)

5

2023/C 35/06

Causa C-694/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU / Vlaamse Regering [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Validità – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale – Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano – Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

6

2023/C 35/07

Causa C-180/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — VS / Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 2, 4 e 6 – Applicabilità del regolamento 2016/679 – Nozione di interesse legittimo – Nozione di compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – Direttiva (UE) 2016/680 – Articoli 1, 3, 4, 6 e 9 – Liceità del trattamento di dati personali raccolti nell’ambito di un’indagine penale – Trattamento successivo di dati relativi alla presunta vittima di un reato ai fini della sua incriminazione – Nozione di finalità diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali – Dati usati dalla procura di uno Stato membro ai fini della sua difesa nell’ambito di un ricorso per responsabilità dello Stato]

6

2023/C 35/08

Causa C-247/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Luxury Trust Automobil GmbH / Finanzamt Österreich [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 42, lettera a) – Articolo 197, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 226, punto 11 bis – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Designazione del destinatario finale di una cessione come debitore dell’IVA – Fatture – Dicitura inversione contabile – Natura obbligatoria – Omissione di tale dicitura su una fattura – Rettifica retroattiva della fattura]

8

2023/C 35/09

Causa C-348/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI, SS [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni]

9

2023/C 35/10

Causa C-370/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)

9

2023/C 35/11

Causa C-378/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — P GmbH / Finanzamt Österreich [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Rettifica della dichiarazione IVA – Destinatari di prestazioni non legittimati alla detrazione – Esclusione del rischio di perdita di gettito fiscale]

10

2023/C 35/12

Causa C-409/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — DELID EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno agli investimenti – Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore]

11

2023/C 35/13

Causa C-419/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polonia) — X sp. z o.o., sp. k. / Z (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 1 – Nozione di transazioni commerciali – Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore – Articolo 6 – Importo minimo forfettario pari a EUR 40 – Ritardo di più pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di forniture di merci o di prestazioni di servizi realizzate in esecuzione di un solo e medesimo contratto)

12

2023/C 35/14

Causa C-512/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Aquila Part Prod Com S.A / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto a detrazione dell’IVA – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Frode – Prova – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare – Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un processo equo]

12

2023/C 35/15

Causa C-564/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — BU / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Politica di asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente – Integralità del fascicolo – Metadati – Comunicazione di detto fascicolo sotto forma di file elettronici individuali non strutturati – Informazione scritta – Copia digitalizzata della decisione munita di firma autografa – Tenuta del fascicolo elettronico senza archiviazione del fascicolo cartaceo)

14

2023/C 35/16

Causa C-595/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Germania) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 – Denominazione dell’alimento – Denominazione del prodotto – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento]

15

2023/C 35/17

Causa C-600/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4 – Criteri per valutare il carattere abusivo di una clausola – Clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo – Dispensa contrattuale dalla messa in mora)

16

2023/C 35/18

Causa C-625/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Recesso illegittimo da un contratto da parte del consumatore – Clausola dichiarata abusiva che determina il diritto del professionista al risarcimento del danno – Applicazione del diritto interno di natura suppletiva)

17

2023/C 35/19

Causa C-731/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo — Lussemburgo) — GV / Caisse nationale d’assurance pension [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile – Normativa nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro]

17

2023/C 35/20

Causa C-769/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — AAS BTA Baltic Insurance Company / Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 1 – Principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità – Decisione di revoca di un bando di gara – Offerte presentate separatamente da due offerenti che appartengono al medesimo operatore economico e costituiscono le due offerte economicamente più vantaggiose – Rifiuto dell’aggiudicatario di firmare il contratto – Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di rifiutare l’offerta dell’offerente successivo in graduatoria, di concludere la procedura e di avviare una nuova gara d’appalto)

18

2023/C 35/21

Causa C-492/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di CJ (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo)

19

2023/C 35/22

Causa C-597/21: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Centro Petroli Roma Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Presupposto, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte)

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2023/C 35/23

Causa C-138/22: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — TD, SD / mBank S.A. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Credito ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausole abusive – Nullità del contratto per inclusione di clausole abusive o di clausole contrarie alla legge – Scelta del consumatore – Interpretazione del diritto nazionale – Incompetenza manifesta)

20

2023/C 35/24

Causa C-229/22: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — NC / Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione di un volo – Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di offerta di un volo alternativo – Condizioni – Divergenza tra le differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione – Volo alternativo che consente ai passeggeri di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto]

21

2023/C 35/25

Causa C-389/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 giugno 2022 — GC e a. / Croce Rossa Italiana e a.

22

2023/C 35/26

Causa C-594/22 P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2022 dalla Gugler France avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 luglio 2022, causa T-147/21, Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

23

2023/C 35/27

Causa C-623/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 settembre 2022 — Belgian Association of Tax Lawyers e a. / Premier ministre/ Eerste Minister

23

2023/C 35/28

Causa C-639/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — X / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

24

2023/C 35/29

Causa C-640/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

25

2023/C 35/30

Causa C-641/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Y / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

26

2023/C 35/31

Causa C-642/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten / Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht

26

2023/C 35/32

Causa C-643/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting BPL Pensioen / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

27

2023/C 35/33

Causa C-644/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL) / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

28

2023/C 35/34

Causa C-650/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 17 ottobre 2022 — Fédération internationale de football association (FIFA) / BZ

28

2023/C 35/35

Causa C-654/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgio) il 19 ottobre 2022 — FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu / Triferto Belgium NV

29

2023/C 35/36

Causa C-658/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 19 ottobre 2022

30

2023/C 35/37

Causa C-670/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 24 ottobre 2022 — procedimento penale a carico di M.N.

31

2023/C 35/38

Causa C-677/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polonia) il 2 novembre 2022 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A. / P. S.A.

33

2023/C 35/39

Causa C-678/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.

33

2023/C 35/40

Causa C-682/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 2 novembre 2022 — LM / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

34

2023/C 35/41

Causa C-683/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 4 novembre 2022 — Adusbef — Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari e a./Presidenza del Consiglio dei ministri e a.

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2023/C 35/42

Causa C-689/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano (Italia) il 9 novembre 2022 — S. G. / Unione di Comuni Alta Marmilla

35

2023/C 35/43

Causa C-693/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 10 novembre 2022 — I. sp. z o.o. / M. W.

36

2023/C 35/44

Causa C-695/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 10 novembre 2022 — Fondee a.s. / Česká národní banka

36

2023/C 35/45

Causa C-698/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad varna (Bulgaria) il 14 novembre 2022 — Procedimento penale a carico di TP e OF

37

2023/C 35/46

Causa C-721/22 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (seconda sezione) del 14 settembre 2022, causa T-775/20, PB / Commissione

38

2023/C 35/47

Causa C-742/22 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi presentata il 30 novembre 2022 — Ntinos Ramon/Commissione europea

39

 

Tribunale

2023/C 35/48

Cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — PKK/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un’autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Adattamento del ricorso)

41

2023/C 35/49

Causa T-698/16: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Trasta Komercbanka e a. / BCE (Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Decesso di un ricorrente – Parziale non luogo a statuire – Competenze delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti e della BCE all’interno del meccanismo di vigilanza unico – Parità di trattamento – Proporzionalità – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione)

43

2023/C 35/50

Causa T-101/18: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Austria / Commissione (Aiuti di Stato – Industria nucleare – Aiuto previsto dall’Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno purché siano rispettati determinati impegni – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dal diritto degli aiuti di Stato – Nesso indissolubile – Promozione dell’energia nucleare – Articolo 192, primo comma, del Trattato Euratom – Principi di protezione dell’ambiente, del chi inquina paga, di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica di cui trattasi – Fallimento del mercato – Distorsione della concorrenza – Proporzionalità dell’aiuto – Necessità di un intervento statale – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Obbligo di motivazione)

44

2023/C 35/51

Causa T-275/19: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE [Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Poteri della BCE – Poteri di indagine – Ispezioni in loco – Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Decisione della BCE di condurre un’ispezione nei locali di un ente creditizio meno significativo – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Competenza della BCE – Obbligo di motivazione – Elementi tali da giustificare un’ispezione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione]

45

2023/C 35/52

Causa T-301/19: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE [Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo – Richiesta dell’autorità nazionale competente – Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo amministrativo – Relazione prevista all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione]

46

2023/C 35/53

Causa T-330/19: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE (Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all’acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione)

46

2023/C 35/54

Causa T-230/20: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE [Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio PNB Banka – Proposta di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente – Decisione di insolvenza della PNB Banka – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione – Proporzionalità]

47

2023/C 35/55

Causa T-275/20: Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — Westfälische Drahtindustrie e a. / Commissione (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria – Rateizzazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Interessi di mora – Articolo 266, primo comma, TFUE – Arricchimento senza causa – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ripetizione dell’indebito – Assenza di base giuridica – Illecito)

48

2023/C 35/56

Causa T-537/20: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Lituania / Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Lituania – Sostegno al prepensionamento – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 4, paragrafo 6, e articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014]

49

2023/C 35/57

Causa T-130/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — CCPL e a. / Commissione (Concorrenza – Intese – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che modifica l’importo di un’ammenda – Modalità di calcolo dell’ammenda – Imputabilità del comportamento illecito – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Limite massimo dell’ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Capacità contributiva)

49

2023/C 35/58

Causa T-221/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Italia / Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di prati permanenti – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014]

50

2023/C 35/59

Causa T-401/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — KN / Parlamento (Diritto istituzionale – Membro del CESE – Procedura di discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2019 – Risoluzione del Parlamento che indica il ricorrente come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Tutela dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Obbligo di riservatezza – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

51

2023/C 35/60

Causa T-487/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Marchio di posizione tattile – Impedimenti alla registrazione assoluti – Ambito di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea – Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

51

2023/C 35/61

Causa T-515/21: Sentenza del Tribunale 23 novembre 2022 — Zeta Farmaceutici / EUIPO Specchiasol (EUPHYTOS) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Periodi rilevanti – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o integrative – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625]

52

2023/C 35/62

Causa T-612/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomandi senza fili – Causa di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali]

53

2023/C 35/63

Causa T-623/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Puma / EUIPO — Vaillant (Puma) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Puma – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

53

2023/C 35/64

Causa T-678/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Mendes / EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo VSL3TOTAL – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VSL#3 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

54

2023/C 35/65

Causa T-701/21: Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — Allessa / EUIPO — Dumerth (CASSELLAPARK) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CASSELLAPARK – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001]

55

2023/C 35/66

Causa T-738/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Bora Creations / EUIPO (essence) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo essence – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

55

2023/C 35/67

Causa T-747/21: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach / EUIPO — Neng (Fohlenelf) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), articolo 94, paragrafo 1, e articolo 97, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001]

56

2023/C 35/68

Causa T-780/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LiLAC – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

57

2023/C 35/69

Causa T-12/22: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Hasco TM / EUIPO — Esi (NATURCAPS) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NATURCAPS – Marchio nazionale denominativo anteriore NATURKAPS – Assenza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Qualificazione dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari]

57

2023/C 35/70

Causa T-85/22: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Korporaciya Masternet / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo STAYER – Uso effettivo del marchio – Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Qualificazione dei prodotti per i quali l’uso effettivo è stato dimostrato]

58

2023/C 35/71

Causa T-151/22: Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — General Wire Spring / EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo GENERAL PIPE CLEANERS – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

58

2023/C 35/72

Causa T-155/22: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Korporaciya Masternet / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo STAYER – Uso effettivo del marchio – Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Qualificazione dei prodotti per il quale l’uso effettivo è stato dimostrato]

59

2023/C 35/73

Causa T-159/22: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Sanetview / EUIPO — 2boca2catering (Las Cebras) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Las Cebras – Marchio nazionale figurativo anteriore LEZEBRA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

60

2023/C 35/74

Causa T-379/16: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Basicmed Enterprises e a. / Consiglio e a. (Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Decisione del Consiglio direttivo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro – Decisione 2013/236/UE – Decisione di esecuzione 2013/463/UE – Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Requisiti di forma – Esaurimento dei mezzi di ricorso interni – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Diritto di proprietà – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

60

2023/C 35/75

Causa T-640/20: Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Validity/Commissione [Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte cofinanziato dal FESR – Documenti provenienti da uno Stato membro – Parziale rifiuto di accesso – Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire – Parziale non luogo a statuire – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità parziale]

61

2023/C 35/76

Causa T-800/21: Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Fieldpoint (Cyprus) / EUIPO (HYPERLIGHTOPTICS) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HYPERLIGHTOPTICS – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Parità di trattamento – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

62

2023/C 35/77

Causa T-801/21: Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Fieldpoint (Cyprus) / EUIPO (HYPERLIGHTEYEWEAR) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HYPERLIGHTEYEWEAR – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Parità di trattamento – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

62

2023/C 35/78

Causa T-595/22: Ricorso proposto il 21 settembre 2022 — Ferreira de Macedo Silva/Frontex

63

2023/C 35/79

Causa T-650/22: Ricorso proposto il 7 dicembre 2022 — Athlet / EUIPO — Heuver Bandengroothandel (ATHLET)

64

2023/C 35/80

Causa T-688/22: Ricorso proposto l’11 novembre 2022 — FOF/Commissione

64

2023/C 35/81

Causa T-691/22: Ricorso proposto il 12 novembre 2022 — Fontwell / Commissione

65

2023/C 35/82

Causa T-700/22: Ricorso proposto il 12 novembre 2022 — Mission / Commissione

65

2023/C 35/83

Causa T-705/22: Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Durie / Commissione

66

2023/C 35/84

Causa T-707/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Ostrava / Commissione

66

2023/C 35/85

Causa T-708/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — White Pearl / Commissione

67

2023/C 35/86

Causa T-710/22: Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Starboard / Commissione

67

2023/C 35/87

Causa T-711/22: Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Caledonian / Commissione

68

2023/C 35/88

Causa T-712/22: Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Fuchinvest / Commissione

68

2023/C 35/89

Causa T-716/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Administradora Fortaleza e a./Commissione

69

2023/C 35/90

Causa T-717/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Newco / Commissione

69

2023/C 35/91

Causa T-721/22: Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Bourbon Offshore Interoil Shipping / Commissione

70

2023/C 35/92

Causa T-730/22: Ricorso proposto il 18 novembre 2022 — LG e a. / Commissione

71

2023/C 35/93

Causa T-743/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio

71

2023/C 35/94

Causa T-751/22: Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Mazzone/Parlamento

72

2023/C 35/95

Causa T-752/22: Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Ceravolo/Parlamento

74

2023/C 35/96

Causa T-757/22: Ricorso proposto il 5 dicembre 2022 — Puma/EUIPO — Road Star Group (Calzature)

76

2023/C 35/97

Causa T-758/22: Ricorso proposto il 5 dicembre 2022 — Puma/EUIPO — Fujian Daocheng Electronic Commerce (Scarpe)

77

2023/C 35/98

Causa T-763/22: Ricorso presentato il 7 dicembre 2022 — Kesaev/Consiglio

78

2023/C 35/99

Causa T-764/22: Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 — bet365 Group/EUIPO (bet365)

79

2023/C 35/100

Causa T-767/22: Ricorso proposto il 9 dicembre 2022 — Hoffmann / EUIPO — Moldex/Metric (Holex)

80

2023/C 35/101

Causa T-782/22: Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Cogebi e Cogebi/Consiglio

80

2023/C 35/102

Causa T-782/16: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Timberland Europe / Commissione

81

2023/C 35/103

Causa T-481/21: Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2022 — Foz / Consiglio

81

2023/C 35/104

Causa T-150/22: Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Lilly Drogerie/EUIPO — Lillydoo (LILLYDOO kids)

82


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 35/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 24 del 23.1.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 15 del 16.1.2023

GU C 7 del 9.1.2023

GU C 482 del 19.12.2022

GU C 472 del 12.12.2022

GU C 463 del 5.12.2022

GU C 451 del 28.11.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Causa C-141/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma - Soggetti passivi - Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi («gruppo IVA») - Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo - Nozione di «stretti vincoli finanziari» - Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa - Insussistenza - Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati - Portata)

(2023/C 35/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt Kiel

Resistente: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.

2)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.

3)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


30.1.2023   

IT

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C 35/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt T / S

(Causa C-269/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma - Soggetti passivi - Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi («gruppo IVA») - Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo - Prestazioni interne al gruppo IVA - Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) - Prestazioni di servizi fornite a titolo gratuito - Nozione di «fini estranei all’impresa»)

(2023/C 35/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt T

Resistente: S

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale.

2)

Il diritto dell’Unione

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in esame.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


30.1.2023   

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C 35/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — TU, RE / Google LLC

(Causa C-460/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 12, lettera b) - Articolo 14, primo comma, lettera a) - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) - Gestore di un motore di ricerca in Internet - Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona - Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte - Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature («thumbnails») - Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca - Bilanciamento dei diritti fondamentali - Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione - Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione)

(2023/C 35/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TU, RE

Resistente: Google LLC

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.

2)

L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


30.1.2023   

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C 35/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o dicembre 2022 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Guillaume Vincenti

(Causa C-653/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 45, paragrafo 1 - Promozione - Decisione di non promuovere un funzionario - Articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione)

(2023/C 35/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Guillaume Vincenti (rappresentante: H. Tettenborn, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 26.04.2021.


30.1.2023   

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C 35/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU / Vlaamse Regering

(Causa C-694/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica - Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 - Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 - Validità - Segreto professionale degli avvocati - Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale - Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano - Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2023/C 35/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Convenuto: Vlaamse Regering

Dispositivo

L’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, è invalido alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’articolo 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al paragrafo 1 dell’articolo 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo 8 bis.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — VS / Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Causa C-180/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 2, 4 e 6 - Applicabilità del regolamento 2016/679 - Nozione di «interesse legittimo» - Nozione di «compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri» - Direttiva (UE) 2016/680 - Articoli 1, 3, 4, 6 e 9 - Liceità del trattamento di dati personali raccolti nell’ambito di un’indagine penale - Trattamento successivo di dati relativi alla presunta vittima di un reato ai fini della sua incriminazione - Nozione di «finalità diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali» - Dati usati dalla procura di uno Stato membro ai fini della sua difesa nell’ambito di un ricorso per responsabilità dello Stato)

(2023/C 35/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Blagoevgrad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VS

Convenuto: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Con l’intervento di: Teritorialno otdelenie — Petrich kam Rayonna prokuratura — Blagoevgrad

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, e con l’articolo 6 di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

un trattamento di dati personali soddisfa una finalità diversa da quella per la quale tali dati sono stati raccolti, qualora la raccolta di siffatti dati sia stata effettuata a fini di indagine su un reato e di accertamento di quest’ultimo, mentre detto trattamento è effettuato al fine di perseguire una persona in esito all’indagine penale in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale persona fosse considerata una vittima al momento di detta raccolta, e che un siffatto trattamento è autorizzato in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, purché rispetti le condizioni previste da tale disposizione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 8, e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680 nonché l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

tale regolamento è applicabile ai trattamenti di dati personali effettuati dalla procura di uno Stato membro, al fine di esercitare i suoi diritti di difesa nell’ambito di un ricorso per responsabilità dello Stato, qualora, da un lato, essa informi il giudice competente dell’esistenza di fascicoli riguardanti una persona fisica che sia parte a tale ricorso, aperti ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, e, dall’altro, trasmetta tali fascicoli a detto giudice.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui un ricorso per responsabilità dello Stato sia fondato sugli inadempimenti imputati alla procura nell’ambito dell’esercizio dei suoi compiti in materia penale, siffatti trattamenti di dati personali possono essere considerati leciti se sono necessari all’esercizio di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di tale regolamento, di difesa degli interessi giuridici e patrimoniali dello Stato, affidato alla procura nell’ambito di tale procedimento, sulla base del diritto nazionale, purché detti trattamenti di dati soddisfino l’insieme dei requisiti applicabili previsti da detto regolamento.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Luxury Trust Automobil GmbH / Finanzamt Österreich

(Causa C-247/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 42, lettera a) - Articolo 197, paragrafo 1, lettera c) - Articolo 226, punto 11 bis - Articolo 141 - Esenzione - Operazione triangolare - Designazione del destinatario finale di una cessione come debitore dell’IVA - Fatture - Dicitura «inversione contabile» - Natura obbligatoria - Omissione di tale dicitura su una fattura - Rettifica retroattiva della fattura)

(2023/C 35/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Luxury Trust Automobil GmbH

Resistente: Finanzamt Österreich

Dispositivo

1)

L’articolo 42, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata.

2)

L’articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45,

deve essere interpretato nel senso che:

l’omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l’aggiunta di un’indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della cessione.


(1)  GU C 263 del 5.7.2022.


30.1.2023   

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C 35/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI, SS

(Causa C-348/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafo 1 - Diritto di un imputato di presenziare al processo - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un equo processo e diritti della difesa - Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale - Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento - Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni)

(2023/C 35/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti nel procedimento penale principale

HYA, IP, DD, ZI, SS

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Causa C-370/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore - Articolo 6 - Importo forfettario minimo di EUR 40 - Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)

(2023/C 35/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DOMUS-Software-AG

Convenuta: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


30.1.2023   

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C 35/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — P GmbH / Finanzamt Österreich

(Causa C-378/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Rettifica della dichiarazione IVA - Destinatari di prestazioni non legittimati alla detrazione - Esclusione del rischio di perdita di gettito fiscale)

(2023/C 35/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: P GmbH

Resistente: Finanzamt Österreich

Dispositivo

L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,

deve essere interpretato nel senso che:

un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — DELID EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Causa C-409/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune (PAC) - Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sostegno agli investimenti - Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8 000 di valore)

(2023/C 35/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DELID EOOD

Resistente: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Dispositivo

1)

L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento.

2)

L’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8 000 di valore.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polonia) — X sp. z o.o., sp. k. / Z

(Causa C-419/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «transazioni commerciali» - Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore - Articolo 6 - Importo minimo forfettario pari a EUR 40 - Ritardo di più pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di forniture di merci o di prestazioni di servizi realizzate in esecuzione di un solo e medesimo contratto)

(2023/C 35/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X sp. z o.o., sp. k.

Convenuto: Z

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «transazioni commerciali» ivi contenuta comprende ciascuna delle forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, effettuate in esecuzione di un solo e medesimo contratto.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un solo e medesimo contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Aquila Part Prod Com S.A / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-512/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto a detrazione dell’IVA - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità - Frode - Prova - Obbligo di diligenza del soggetto passivo - Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare - Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad un processo equo)

(2023/C 35/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Aquila Part Prod Com S.A

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare;

spetta a detta autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi comportamenti.

2)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del soggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare il diritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, in via complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode;

la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode.

3)

La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode;

non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria;

spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze.

4)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’autorità tributaria neghi ad un soggetto passivo, per il solo motivo che lo stesso non ha rispettato gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali o dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare, l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

l’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno degli elementi che può essere preso in considerazione dall’autorità tributaria per accertare tanto l’esistenza di una frode dell’IVA quanto la partecipazione di detto soggetto passivo alla frode di cui trattasi, anche in assenza di una previa decisione dell’organo amministrativo competente a constatare una tale violazione;

5)

Il diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che il giudice investito del ricorso avverso la decisione dell’autorità tributaria prenda in considerazione, quale elemento di prova dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una violazione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.

6)

La direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano ad una prassi tributaria consistente, per negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione in quanto ha partecipato a una frode dell’imposta sul valore aggiunto, nel prendere in considerazione il fatto che il legale rappresentante del mandatario del soggetto passivo era venuto a conoscenza dei fatti costitutivi di tale frode, indipendentemente dalle disposizioni nazionali applicabili relative al mandato e dalle clausole del contratto di mandato concluso nel caso di specie.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — BU / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-564/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Diritti fondamentali - Diritto a un ricorso effettivo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Politica di asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 11, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafi 1 e 3 - Accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente - Integralità del fascicolo - Metadati - Comunicazione di detto fascicolo sotto forma di file elettronici individuali non strutturati - Informazione scritta - Copia digitalizzata della decisione munita di firma autografa - Tenuta del fascicolo elettronico senza archiviazione del fascicolo cartaceo)

(2023/C 35/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BU

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale l’autorità amministrativa che ha statuito su una domanda di protezione internazionale trasmette al rappresentante del richiedente una copia del fascicolo elettronico relativo a tale domanda sotto forma di una sequenza di file distinti in formato PDF (Portable Document Format), priva di una numerazione continua delle pagine, e la cui struttura può essere visualizzata mediante un software gratuito e liberamente accessibile on line, purché, da un lato, questo metodo di comunicazione garantisca l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per la difesa del richiedente versate al fascicolo, in base alle quali è stata adottata la decisione sulla domanda medesima e, dall’altro, detto metodo di comunicazione fornisca una rappresentazione il più possibile fedele della struttura e della cronologia di tale fascicolo, fatte salve le circostanze in cui gli obiettivi di interesse pubblico ostano alla divulgazione di determinate informazioni al rappresentante del richiedente

2)

L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32

deve essere interpretato nel senso che:

non è necessario che una decisione vertente su una domanda di protezione internazionale sia munita della firma dell’agente dell’autorità competente autore di tale decisione affinché detta decisione sia considerata comunicata per iscritto, ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Germania) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern

(Causa C-595/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 - «Denominazione dell’alimento» - «Denominazione del prodotto» - Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti - Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento)

(2023/C 35/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LSI — Germany GmbH

Resistente: Freistaat Bayern

Dispositivo

Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

deve essere interpretato nel senso che:

l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(Causa C-600/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Articolo 4 - Criteri per valutare il carattere abusivo di una clausola - Clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo - Dispensa contrattuale dalla messa in mora)

(2023/C 35/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: QE

Convenuta: Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Dispositivo

1)

La sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), deve essere interpretata nel senso che i criteri che essa elabora per la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare per la valutazione del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali che tale clausola determina a danno del consumatore, non si possono considerare né cumulativi né alternativi, ma devono essere intesi come facenti parte dell’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, che il giudice nazionale deve esaminare per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di mutuo, in linea di principio, in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, può costituire di per sé un inadempimento sufficientemente grave del contratto di mutuo, ai sensi della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60).

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

fatta salva l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, essi ostano a che le parti di un contratto di mutuo inseriscano in quest’ultimo una clausola che preveda, in maniera esplicita e non equivoca, che la decadenza dal beneficio del termine di tale contratto possa essere dichiarata ipso iure in caso di ritardo nel pagamento di una rata oltre un determinato termine, nei limiti in cui tale clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale e determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


30.1.2023   

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C 35/17


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

(Causa C-625/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Recesso illegittimo da un contratto da parte del consumatore - Clausola dichiarata abusiva che determina il diritto del professionista al risarcimento del danno - Applicazione del diritto interno di natura suppletiva)

(2023/C 35/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VB

Convenuta: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

devono essere interpretati nel senso che:

quando una clausola risarcitoria di un contratto di vendita è stata dichiarata abusiva e conseguentemente nulla, ma detto contratto può sussistere senza tale clausola, essi ostano a che il venditore professionista che ha imposto detta clausola possa pretendere, nell'ambito di un ricorso risarcitorio basato esclusivamente su una disposizione di natura suppletiva del diritto nazionale delle obbligazioni, il risarcimento del danno da esso subito, come previsto da tale disposizione, la quale sarebbe stata applicabile in assenza della suddetta clausola.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo — Lussemburgo) — GV / Caisse nationale d’assurance pension

(Causa C-731/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articolo 45 TFUE - Lavoratori - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Pensione di reversibilità - Membri di un’unione civile - Normativa nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro)

(2023/C 35/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GV

Convenuta: Caisse nationale d’assurance pension

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


30.1.2023   

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C 35/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — AAS «BTA Baltic Insurance Company» / Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

(Causa C-769/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18, paragrafo 1 - Principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità - Decisione di revoca di un bando di gara - Offerte presentate separatamente da due offerenti che appartengono al medesimo operatore economico e costituiscono le due offerte economicamente più vantaggiose - Rifiuto dell’aggiudicatario di firmare il contratto - Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di rifiutare l’offerta dell’offerente successivo in graduatoria, di concludere la procedura e di avviare una nuova gara d’appalto)

(2023/C 35/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AAS «BTA Baltic Insurance Company»

Resistenti: Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Dispositivo

Il principio di proporzionalità, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di porre fine a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico qualora, in caso di ritiro dell’offerente inizialmente prescelto per aver depositato l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerente che ha presentato l’offerta successiva economicamente più vantaggiosa costituisca con quest’ultimo un operatore economico unico.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/19


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di CJ

(Causa C-492/22 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 2 - Determinazione delle autorità giudiziarie competenti - Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione - Articolo 23 - Termini previsti per la consegna scaduti - Conseguenze - Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 - Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione - Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo)

(2023/C 35/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CJ

Dispositivo

1)

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

deve essere interpretato nel senso che:

la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

2)

L’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a che una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

3)

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo e terzo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.


(1)  GU C 368 del 26.9.2022.


30.1.2023   

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C 35/20


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Centro Petroli Roma Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-597/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Presupposto, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte)

(2023/C 35/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Centro Petroli Roma Srl

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dispositivo

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.

Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.


(1)  Data di deposito: 27.9.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/20


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — TD, SD / mBank S.A.

(Causa C-138/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Credito ipotecario indicizzato in una valuta estera - Clausole abusive - Nullità del contratto per inclusione di clausole abusive o di clausole contrarie alla legge - Scelta del consumatore - Interpretazione del diritto nazionale - Incompetenza manifesta)

(2023/C 35/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TD, SD

Convenuta: mBank S.A.

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia–Centro cittadino, Polonia), con decisione del 18 gennaio 2022.


(1)  Data di deposito: 25.2.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/21


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — NC / Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

(Causa C-229/22) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Cancellazione di un volo - Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di offerta di un volo alternativo - Condizioni - Divergenza tra le differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione - Volo alternativo che consente ai passeggeri di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto»)

(2023/C 35/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NC

Convenuta: Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati di detta cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore aereo abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.


(1)  Data di deposito: 29.3.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 giugno 2022 — GC e a. / Croce Rossa Italiana e a.

(Causa C-389/22)

(2023/C 35/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: GC e a.

Resistenti: Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri

Questioni pregiudiziali

1)

[Se] per ritenere derogato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE gravante sul giudice di ultima istanza (…) «il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia» [ai sensi della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., causa 238/81] (…) debba essere accertato in senso soggettivo, motivando in ordine alla possibile interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione.

2)

[S]e, (…), al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all’obbligo di rinvio pregiudiziale indicate da codesta Corte di giustizia — sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale (di interpretazione e corretta applicazione della disposizione europea rilevante nel caso concreto) sollevata nell’ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo — senza un’indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali — della terminologia e del significato propri del diritto [dell’Unione] attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale.

3)

[S]e, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’articolo 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

4)

[Se] risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE (1) e con il principio di legittimo affidamento gli articoli 1626, 1653, 1668 e 1669 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevedono l’esistenza di rapporti di servizio con una Pubblica Amministrazione aventi scadenze più volte prorogabili e rinnovabili nel corso di decenni senza soluzione di continuità;

5)

[Se] risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE e con il principio di non discriminazione gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178/2012 nella parte in cui stabiliscono un diverso trattamento fra personale del medesimo Corpo in servizio continuativo (ovvero a tempo indeterminato) e in servizio temporaneo (ovvero a tempo determinato), con assenza di previsioni normative che assicurino ai lavoratori in servizio temporaneo opportunità di conservazione del rapporto di lavoro a seguito del riordino dell’ente di appartenenza.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


30.1.2023   

IT

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C 35/23


Impugnazione proposta il 14 settembre 2022 dalla Gugler France avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 luglio 2022, causa T-147/21, Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

(Causa C-594/22 P)

(2023/C 35/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gugler France (rappresentante: S. Guerlain, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Alexander Gugler

Con ordinanza del 5 dicembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Gugler France a farsi carico delle proprie spese.


30.1.2023   

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C 35/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 settembre 2022 — Belgian Association of Tax Lawyers e a. / Premier ministre/ Eerste Minister

(Causa C-623/22)

(2023/C 35/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Belgian Association of Tax Lawyers, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Orde van Vlaamse Balies e a., Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables e a.

Convenuto: Premier ministre/ Eerste Minister

Questioni pregiudiziali

1.

Se la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (1) violi l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea nonché gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e più specificamente il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito da tali disposizioni, in quanto la direttiva (UE) 2018/822 non limita all’imposta sulle società l’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, bensì lo rende applicabile a tutte le imposte che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011«relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE», (2) il che include, nel diritto belga, non solo l’imposta sulle società, ma altresì imposte dirette diverse dall’imposta sulle società e imposte indirette, quale l’imposta di registro.

2.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822 violi il principio di legalità in materia penale sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, violi il principio generale della certezza del diritto e violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto le nozioni di «meccanismo» (e pertanto quelle di «meccanismo transfrontaliero», di «meccanismo commerciabile» e di «meccanismo su misura»), di «intermediario», di «partecipante», di «impresa associata», l’aggettivo «transfrontaliero», i vari «elementi distintivi» e il «criterio del vantaggio principale», che la direttiva (UE) 2018/822 utilizza per definire l’ambito di applicazione e la portata dell’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, non sarebbero sufficientemente chiari e precisi.

3.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822, in particolare nella parte in cui introduce l’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, della succitata direttiva 2011/16/UE, violi il principio di legalità in materia penale sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il dies a quo del termine di 30 giorni entro il quale l’intermediario o il contribuente pertinente deve adempiere l’obbligo di notifica di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica non sarebbe fissato con sufficiente chiarezza e precisione.

4.

Se l’articolo 1, punto 2, della succitata direttiva 2018/22 violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il nuovo articolo 8 bis ter, paragrafo 5, che lo ha inserito nella succitata direttiva 2011/16/UE prevede che, se uno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dall’obbligo di comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione sarebbe in contrasto con il segreto professionale applicabile in forza del diritto nazionale di detto Stato membro, tale Stato membro è tenuto a imporre a suddetti intermediari di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente, i rispettivi obblighi di comunicazione, nella misura in cui da siffatto obbligo discende che un intermediario che è soggetto al segreto professionale penalmente sanzionato in forza del diritto di tale Stato membro è tenuto a condividere con un altro intermediario che non è il suo cliente le informazioni che acquisisce nell’esercizio della sua professione.

5.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822 violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto l’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica comporterebbe un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata degli intermediari e dei contribuenti pertinenti che non sarebbe ragionevolmente giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non sarebbe rilevante con riguardo all’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.


(1)  GU 2018, L 139, pag. 1.

(2)  GU 2011, L 64, pag. 1.


30.1.2023   

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C 35/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — X / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

(Causa C-639/22)

(2023/C 35/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


30.1.2023   

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C 35/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-640/22)

(2023/C 35/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti

Ricorrente: Fiscale Eenheid Achmea BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;

che dal 1o gennaio 2018 il fondo pensione non accumula più attività e a causa del basso tasso di copertura è tenuto a effettuare un trasferimento collettivo di valore a un assicuratore o a un altro fondo pensione.

2)

Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM (2), non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.


30.1.2023   

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C 35/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Y / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-641/22)

(2023/C 35/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Y

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;

che il datore di lavoro per il periodo dal 2014 al 2020 si è reso garante per un importo massimo di EUR 250 000 000 per la costituzione della pensione prevista.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


30.1.2023   

IT

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C 35/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten / Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht

(Causa C-642/22)

(2023/C 35/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


30.1.2023   

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C 35/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting BPL Pensioen / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

(Causa C-643/22)

(2023/C 35/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting BPL Pensioen

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


30.1.2023   

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C 35/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL) / Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

(Causa C-644/22)

(2023/C 35/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.

2)

Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM (2), non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento.


(1)  Direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.


30.1.2023   

IT

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C 35/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 17 ottobre 2022 — Fédération internationale de football association (FIFA) / BZ

(Causa C-650/22)

(2023/C 35/34)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA)

Resistente: BZ

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 45 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano:

al principio della responsabilità solidale del calciatore e della società che intende ingaggiarlo per il pagamento dell’indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, come previsto dall’articolo 17.2 del regolamento della FIFA, in combinato disposto con le sanzioni sportive di cui all’articolo 17.4 del medesimo regolamento e le sanzioni finanziarie di cui all’articolo 17.1;

alla possibilità per la federazione di appartenenza della società di provenienza del calciatore di non emettere il certificato internazionale di trasferimento, necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di una nuova società, in caso di controversia tra detta società di provenienza e il calciatore (articolo 9.1 del regolamento della FIFA e articolo 8.2.7 dell’allegato 3 di detto regolamento).


30.1.2023   

IT

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C 35/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgio) il 19 ottobre 2022 — FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu / Triferto Belgium NV

(Causa C-654/22)

(2023/C 35/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Parti

Ricorrente: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu

Convenuta: Triferto Belgium NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 3, paragrafi 10 e 11 del regolamento REACH (1) debbano essere interpretati nel senso che un obbligo di registrazione incombe a colui che ordina/acquista la sostanza presso un fabbricante stabilito fuori dall’Unione, anche se tutte le formalità volte all’introduzione fisica di tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione sono di fatto eseguite da una terza parte che conferma esplicitamente di essere responsabile al riguardo.

Se, ai fini della risposta alla questione che precede, assuma rilevanza se la quantità ordinata/acquistata della sostanza rappresenta solo una parte (ma superiore a 1 tonnellata) di un carico più ampio della stessa sostanza dello stesso fabbricante stabilito fuori dall’Unione che viene introdotto fisicamente nel territorio doganale dell’Unione da detta parte per esservi assoggettata al regime del deposito doganale.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che anche la sostanza posta in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J — codice 71 00 nella casella 37 del documento unico) esula dall’ambito di applicazione del regolamento REACH, fino a quando essa in una fase successiva viene rilasciata e immessa in un regime doganale diverso (ad esempio immessa in libera pratica).

In caso affermativo, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 3 paragrafi 10 e 11 del regolamento REACH debbano essere interpretati nel senso che in tale circostanza l’obbligo di registrazione incombe a colui che ha direttamente acquistato la sostanza al di fuori dell’Unione e ne richiede la consegna (senza aver previamente introdotto fisicamente la sostanza nel territorio doganale dell’Unione), anche se la sostanza era già stata registrata dall’impresa terza che in precedenza l’aveva importata fisicamente nel territorio doganale dell’Unione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


30.1.2023   

IT

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C 35/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 19 ottobre 2022

(Causa C-658/22)

(2023/C 35/36)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Questioni pregiudiziali

1)

[S]e gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro [Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»)] in composizione collegiale formata da persone nominate a ricoprire la funzione di giudice in violazione delle norme di legge fondamentali dello Stato membro, riguardanti la nomina dei giudici della Corte suprema, violazione consistente:

a)

nella pubblicazione da parte del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente RP») del bando relativo ai posti vacanti nel ruolo di giudice della Corte suprema, senza la previa controfirma del Prezes Rady Ministrów (Presidente del consiglio dei ministri; in prosieguo: il «Presidente del consiglio dei ministri»),

b)

nello svolgimento di un procedimento anteriore alla nomina senza il rispetto dei principi di trasparenza ed equità, da parte di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura») il quale, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua costituzione nonché delle modalità del suo funzionamento, non soddisfa i requisiti di organo costituzionale che vigila sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici,

c)

nella consegna da parte del Presidente RP degli atti di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema nonostante la previa impugnazione della delibera del Consiglio nazionale della magistratura, contenente la proposta di nomina alla funzione di giudice, dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»), nonostante la sospensione, da parte della Corte suprema amministrativa, dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante la pendenza del procedimento di impugnazione, all’esito del quale la Corte suprema amministrativa ha definitivamente annullato la delibera impugnata del Consiglio nazionale della magistratura a causa della sua illegittimità, eliminandola permanentemente dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l’atto di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema è stato privato della base richiesta dall’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione polacca») in forma di una proposta del Consiglio nazionale della magistratura di nomina alla funzione di giudice.

2)

[S]e gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta e con l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale, come l'articolo 29, paragrafi 2 e 3, l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 72, paragrafi 1, 2 e 3, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2021, posizione 154; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema») nei limiti in cui tali disposizioni vietano, a pena di sanzione disciplinare quale rimozione dall’incarico, l’accertamento o la valutazione da parte della Corte suprema della legittimità della nomina di un giudice o del potere, che ne deriva, di esercitare le funzioni nel settore della giustizia nonché l’esame nel merito delle domande di ricusazione di un giudice fondate sui medesimi motivi, laddove tale divieto sia giustificato dal rispetto da parte dell'Unione dell’identità costituzionale degli Stati membri.

3.

[S]e gli articoli 2 e 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 19 TUE e con l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che una sentenza di un organo giurisdizionale costituzionale dello Stato membro (il Trybunał Konstytucyjny; Corte costituzionale; in prosieguo: la «Corte costituzionale»), che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione polacca di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza (della Corte suprema), non può ostare alla valutazione dell'indipendenza e dell’autonomia dell’organo giurisdizionale, né alla verifica della circostanza se esso sia stato costituto per legge ai sensi del diritto dell'Unione, tenuto conto anche del fatto che la decisione della Corte suprema era volta a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, [che] le disposizioni della Costituzione polacca e la legislazione applicabile (disposizioni di diritto nazionale) non conferiscono alla Corte costituzionale la competenza ad esercitare il controllo sulle decisioni giudiziarie, tra cui le delibere che risolvono le divergenze nell'interpretazione del diritto, adottate ai sensi dell'articolo 83 della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte Suprema (testo unico: Dz.U. del 2021, posizione 154) ed, inoltre, che la Corte costituzionale, in considerazione della sua attuale composizione, non rappresenta un organo giurisdizionale costituito per legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Dz.U. del 1993, n. 61, posizione 284, e successive modifiche).


30.1.2023   

IT

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C 35/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 24 ottobre 2022 — procedimento penale a carico di M.N.

(Causa C-670/22)

(2023/C 35/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parte nel procedimento principale

M.N.

Questioni pregiudiziali

1.

Sull’interpretazione dell’espressione «autorità di emissione» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 (1)

a)

Se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«OEI») volto all’acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: la Germania), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo.

b)

In subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l’obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

c)

Se un OEI mirante all’acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato.

2.

Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41

a)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un’intercettazione di telecomunicazioni — in particolare, dati relativi al traffico e all’ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni — qualora, in primo luogo, l’intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l’OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell’emissione dell’OEI.

b)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l’integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell’assoluta riservatezza dei dati.

3.

Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41

a)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (la Germania) in un caso interno analogo.

b)

In subordine: se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l’intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell’interesse di quest’ultimo.

4.

Sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/41

a)

Se una misura correlata con l’accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un’intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2014/41.

b)

Se la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (la Germania), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice.

c)

Ove l’articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all’utilizzo dei dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato notificato (la Germania) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.

5.

Conseguenze giuridiche di un’acquisizione di prove in violazione del diritto dell’Unione

a)

Se il divieto di utilizzo degli elementi di prova possa derivare direttamente dal principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario a detto diritto.

b)

Nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario al diritto dell’Unione, se il principio di equivalenza sancito da detto diritto comporti un divieto di utilizzo degli elementi di prova qualora il provvedimento su cui si basa l’acquisizione delle prove nello Stato di esecuzione non avrebbe potuto essere disposto nello Stato di emissione in un caso interno analogo e le prove acquisite mediante tale misura nazionale illegittima non sarebbero utilizzabili secondo il diritto dello Stato di emissione.

c)

Se sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di effettività, il fatto che l’utilizzo in un procedimento penale degli elementi di prova, la cui acquisizione era contraria al diritto dell’Unione proprio in ragione dell’assenza di un sospetto di reato, sia giustificato, nell’ambito di un bilanciamento degli interessi, dalla gravità dei reati di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta a seguito della valutazione delle prove.

d)

In subordine: se dal diritto dell’Unione europea, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze anche nel caso di reati gravi e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell’imputato quantomeno sul piano della valutazione delle prove o della determinazione della pena.


(1)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).


30.1.2023   

IT

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C 35/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polonia) il 2 novembre 2022 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A. / P. S.A.

(Causa C-677/22)

(2023/C 35/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A.

Convenuto: P. S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (1), debba essere interpretato nel senso che la determinazione espressa da parte delle imprese di un termine di pagamento superiore a 60 giorni può riferirsi solo ai contratti le cui clausole non siano state predisposte unilateralmente da una delle parti.


(1)  GU 2011, L 48, pag. 1.


30.1.2023   

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C 35/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.

(Causa C-678/22)

(2023/C 35/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie

Parti

Attrice: Profi Credit Polska S.A.

Convenuta: G.N.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l’applicazione degli interessi non solo sull’importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.

(2)  GU 1993, L 95, pag. 29.


30.1.2023   

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C 35/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 2 novembre 2022 — LM / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Causa C-682/22)

(2023/C 35/40)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: LM

Convenuto: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Questione pregiudiziale

1)

Se l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo quadro tra il governo della Repubblica d'Albania e la Commissione delle Comunità europee relativo alle regole della cooperazione riguardante l’assistenza finanziaria CE alla Repubblica d'Albania per l'attuazione dell'assistenza nell'ambito degli strumenti di assistenza preadesione, firmato il 18 ottobre 2007, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, nella fattispecie la Repubblica di Croazia, abbia il potere di assoggettare ad imposta sul reddito le retribuzioni corrisposte nel corso del 2016 ad un suo cittadino in qualità di esperto a lungo termine e relative ad un incarico svolto nel territorio albanese nell’ambito di un progetto di cui sono beneficiarie le istituzioni statali della Repubblica d'Albania e che è stato finanziato dall'Unione europea nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione IPA 2013.


30.1.2023   

IT

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C 35/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 4 novembre 2022 — Adusbef — Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari e a./Presidenza del Consiglio dei ministri e a.

(Causa C-683/22)

(2023/C 35/41)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Adusbef — Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, AIPE — Associazione italiana pressure equipment, Confimi Industria Abruzzo — Associazione dell’industria manifatturiera e dell’impresa privata dell’Abruzzo

Resistenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, DIPE — Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, Autorità di regolazione dei trasporti, Corte dei Conti, Avvocatura Generale dello Stato

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia, o meno, contrastante con il diritto [dell’Unione] l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;

2)

se sia, o meno, contrastante con il diritto [dell’Unione] l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;

3)

se in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa [dell’Unione] imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto.


30.1.2023   

IT

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C 35/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano (Italia) il 9 novembre 2022 — S. G. / Unione di Comuni Alta Marmilla

(Causa C-689/22)

(2023/C 35/42)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Oristano

Parti nella causa principale

Attore: S. G.

Convenuta: Unione di Comuni Alta Marmilla

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE (1), anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali, motivate dall’osservanza dei vincoli di finanza pubblica, in base alle quali a favore del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, al momento della risoluzione del rapporto, in nessun caso possono essere riconosciute prestazioni pecuniarie con funzione sostitutiva delle ferie maturate e non godute.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


30.1.2023   

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C 35/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 10 novembre 2022 — I. sp. z o.o. / M. W.

(Causa C-693/22)

(2023/C 35/43)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Attrice: I. sp. z o.o.

Convenuta: M. W.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), e), e con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1), debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale che permette la vendita in un procedimento esecutivo di una banca di dati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (2), contenente dati personali, se le persone alle quali si riferiscono tali dati non hanno acconsentito a una siffatta vendita.


(1)  GU 2016, L 119, pag. 1.

(2)  GU 1996, L 77, pag. 20.


30.1.2023   

IT

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C 35/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 10 novembre 2022 — Fondee a.s. / Česká národní banka

(Causa C-695/22)

(2023/C 35/44)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Fondee a.s.

Convenuta: Česká národní banka

Questioni pregiudiziali

1)

Se un soggetto che è escluso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2014/65/UE (1), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MiFID II), dall’ambito di applicazione di detta direttiva e che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, non gode della libertà di prestare servizi prevista dalle disposizioni del suo articolo 34, goda del diritto alla libera prestazione di servizi sancito dall’articolo 56 TFUE, qualora non fornisca esso stesso servizi di investimento sulla base di un passaporto unico europeo al cliente stabilito in un altro Stato membro, ma riceva un servizio di investimento da un soggetto estero che si avvale di un passaporto unico europeo o partecipi in altro modo alla prestazione di tale servizio al cliente finale (funga da intermediario del servizio).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 56 TFUE, osti a una normativa che vieta a un intermediario di investimento di trasmettere gli ordini di un cliente a un negoziatore estero di valori mobiliari.


(1)  GU 2014, L 173, pag. 349.


30.1.2023   

IT

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C 35/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad varna (Bulgaria) il 14 novembre 2022 — Procedimento penale a carico di TP e OF

(Causa C-698/22)

(2023/C 35/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad varna

Parti nel procedimento principale

TP e OF

Questioni pregiudiziali

I.

Se sostanze che non figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 111/2005 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2004, ma di cui è noto l’uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, possano essere oggetto della fattispecie di reato di introduzione illegale attraverso i confini nazionali ai sensi dell’articolo 242, paragrafo 3, dell’NK (quale materiale), benché né il diritto nazionale, né il diritto dell’Unione applicabile prevedano per tali sostanze disposizioni specifiche in materia di importazione. L’articolo 242, paragrafo 3, dell’NK è una disposizione in bianco e rimanda ad altre disposizioni speciali che disciplinano espressamente l’importazione di precursori di droghe. Se la disciplina nazionale di cui all’articolo 242, paragrafo 3, dell’NK (corrispondente, nel contenuto, alla disposizione di cui all’articolo 354a, seconda frase, dell’NK) sia, sotto tale profilo, compatibile con l’articolo 49 della Carta e con l’articolo 7 della CEDU nella misura in cui mancano, per l’importazione di tali materiali, disposizioni di legge idonee a integrare le disposizioni penali in bianco.

II.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

II.1.

Cosa significhi «[uso] nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 111/2005, e se vi rientri la mera miscelazione di sostanze per la fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, oppure se il significato possa ricomprendere anche la partecipazione di determinate sostanze a reazioni chimiche finalizzate alla sintesi di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

II.2.

Con il regolamento delegato (UE) 2020/1737 (2) della Commissione, del 14 luglio 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate, la sostanza APAA è stata riconosciuta quale precursore immediato per le anfetamine ed è stata inserita nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento n. 111/2005. Se, sino al suo inserimento nei suddetti allegati, l’APAA possa essere considerata come una sostanza/materiale utilizzata/o nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e a quali disposizioni in materia di importazione fosse di conseguenza assoggettata.

III.

Se siffatte attività e condotte, connesse al finanziamento, alla negoziazione e all’organizzazione dell’importazione di sostanze ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/2005 (APAAN e PMK), compreso l’impiego di altre persone fisiche e/o giuridiche che si occupano direttamente della dichiarazione in dogana e della predisposizione dei documenti doganali per l’importazione, possano essere considerate come riconducibili a «attività intermedie», «operatore» o «importatore» ai sensi dell’articolo 2, lettere e), f) e h), del regolamento n. 111/2005.


(1)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, articolo 2 e allegato (GU 2005, L 22, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione, del 14 luglio 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (GU 2020, L 392, pag. 1).


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/38


Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (seconda sezione) del 14 settembre 2022, causa T-775/20, PB / Commissione

(Causa C-721/22 P)

(2023/C 35/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà, agents)

Altre parti nel procedimento: PB, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare il primo punto e il terzo punto del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale dell’Unione il 14 settembre 2022 nella causa T-775/20;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito rispetto al ricorso di annullamento; e

condannare PB alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un motivo di annullamento vertente su un errore di diritto.

La Commissione contesta la conclusione del Tribunale, il quale considera, al punto 65 della sentenza impugnata, sulla base del ragionamento di cui ai punti da 51 a 64 di tale sentenza, che il regolamento TIF (1)«non può dunque costituire di per sé la base giuridica pertinente ai fini dell’adozione di misure amministrative dirette al recupero degli importi indebitamente percetti. (…)».

Il Tribunale erra in diritto, poiché gli articoli 4 e 7 del regolamento TIF costituiscono una base autonoma e sufficientemente precisa per adottare misure amministrative di recupero, che non sono una sanzione.

Al punto 69 della sentenza, il Tribunale ha infine concluso che l’applicazione congiunta dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e degli articoli 4 e 7 del regolamento TIF non permette l’adozione di una misura nei confronti del ricorrente in primo grado, poiché esso non era il beneficiario diretto dei pagamenti.

Secondo la Commissione, il Tribunale erra in diritto, poiché l’articolo 7 del regolamento TIF, applicato in combinato disposto con l’articolo 4 di detto regolamento e con l’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, costituisce una disposizione sufficientemente chiara e precisa per permettere il recupero nei confronti del ricorrente in primo grado, anche se esso non era il beneficiario diretto dei pagamenti di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).


30.1.2023   

IT

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C 35/39


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi presentata il 30 novembre 2022 — Ntinos Ramon/Commissione europea

(Causa C-742/22 SA)

(2023/C 35/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ntinos Ramon (rappresentanti: Achilleas Dimitriadis, Charalampos Pogiatzis e Alexandros Dimitriadis, avvocati, Pavlos Eleftheriadis, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede:

che venga disposta la revoca dell'immunità della Commissione europea ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità della Commissione europea e venga autorizzata la notifica e l'esecuzione dell'ordinanza interlocutoria di pignoramento presso terzi, datata 23 giugno 2022, emessa dall’Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Tribunale distrettuale di Famagosta, Cipro) contro la Commissione europea, con riserva della revoca della sua immunità, e che verte sui crediti del Sig. Ramon nei confronti della Repubblica di Turchia, per un importo pari a EUR 622 114,52, riconosciuto a favore del ricorrente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo («CEDU») nel 2010 per la violazione dei suoi diritti, a causa dell’occupazione illegale dei suoi beni da parte delle autorità turche,

che venga disposto qualsiasi rimedio che la Corte ritenga giusto ed equo nelle circostanze del caso, e

condannare la Commissione alle spese, maggiorate di IVA.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Turchia vanta alcuni crediti nei confronti dell'Unione europea che sono certi, esigibili e liquidi in base ai seguenti accordi di finanziamento UE-Turchia:

(a)

Accordo di finanziamento 2018 «Programma d'azione annuale per la Turchia — 2018» del 6 novembre 2019, per un importo di 98,4 milioni di euro;

(b)

Accordo di finanziamento 2019 «Programma d'azione annuale per la Turchia — 2019», del 4 giugno 2020, per un importo massimo di 157,7 milioni di euro;

(c)

Accordo di finanziamento 2020 «Programma d'azione annuale per la Turchia — 2019» del 26 marzo 2021, per un importo massimo di 122 milioni di euro.

Scopo degli aiuti di preadesione dell’Unione europea è, inter alia, quello di sostenere la Turchia a procedere verso riforme che la avvicinino all'acquis europeo, tra cui il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti dell’uomo.

Il pignoramento presso terzi richiesto dal ricorrente riguarda l'esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 ottobre 2010 nella causa Ramon contro Repubblica di Turchia (CE:ECHR:2010:1026JUD 002909295) e costituisce una misura di promozione, protezione e rispetto dei diritti dell’uomo.

Il pignoramento presso terzi dei crediti assegnati alla Turchia dall'UE, fino all'importo dovuto dalla Repubblica di Turchia al Sig. Ramon non ostacolerà il corretto funzionamento dell'Unione Europea, né ne limiterà l'indipendenza. Al contrario, contribuirà alla realizzazione di uno degli obiettivi principali degli aiuti di preadesione concessi alla Turchia, vale a dire il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti dell’uomo da parte dello Stato candidato all’adesione.


Tribunale

30.1.2023   

IT

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C 35/41


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — PKK/Consiglio

(Cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Applicabilità alle situazioni di conflitto armato - Gruppo terroristico - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Decisione adottata da un’autorità competente - Autorità di uno Stato terzo - Riesame - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Adattamento del ricorso»)

(2023/C 35/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocate)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Van Overmeire e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto nella causa T-316/14 RENV: Commissione europea (rappresentanti: T. Ramopoulos, J. Norris, J. Roberti di Sarsina e R. Tricot, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto nell’impugnazione: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso nella causa T-316/14 RENV, fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento:

del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9);

del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione n. 125/2014 (GU 2014, L 217, pag. 1);

della decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107);

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1);

della decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2015/521 (GU 2015, L 206, pag. 61);

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/513 (GU 2015, L 206, pag. 12);

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/1325 (GU 2015, L 334, pag. 1);

del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1);

del regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3);

della decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU 2017, L 204, pag. 95);

del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Con il suo ricorso nella causa T-148/19, anch’esso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento:

della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6);

della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15);

del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 (GU 2019, L 209, pag. 1);

del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio del 13 gennaio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione 2019/1337 (GU 2020, L 8I, pag. 1);

della decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/20 (GU 2020, L 247, pag. 18);

del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione 2020/19 (GU 2020, L 247, pag. 1), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione n. 125/2014, sono annullati nella parte in cui riguardano il Kurdistan Workers’ Party (PKK).

2)

Il ricorso nella causa T-316/14 RENV è respinto quanto al resto.

3)

Il ricorso nella causa T-148/19 è respinto.,

4)

Il PKK e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle cause T-316/14, C-46/19 P, T-316/14 RENV e T-148/19.

5)

La Commissione europea, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


30.1.2023   

IT

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C 35/43


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Trasta Komercbanka e a. / BCE

(Causa T-698/16) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Decesso di un ricorrente - Parziale non luogo a statuire - Competenze delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti e della BCE all’interno del meccanismo di vigilanza unico - Parità di trattamento - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Sviamento di potere - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 35/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) e altri 6 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato alla sentenza (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta e A. Witte, agenti, assistiti da B. Schneider, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere e J. Davidoviča, agenti), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione ECB/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005 della BCE, dell’11 luglio 2016, recante revoca dell’autorizzazione di Trasta Komercbanka all’accesso alle attività di ente creditizio.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso per la parte in cui è stato proposto dal sig. Igors Buimisters.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

Trasta Komercbanka AS e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato, ad eccezione del sig. Buimisters, sono condannati alle spese.

4)

Il sig. Buimisters è condannato a sopportare le proprie spese.

5)

La Commissione europea e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016


30.1.2023   

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C 35/44


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Austria / Commissione

(Causa T-101/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Industria nucleare - Aiuto previsto dall’Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno purché siano rispettati determinati impegni - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dal diritto degli aiuti di Stato - Nesso indissolubile - Promozione dell’energia nucleare - Articolo 192, primo comma, del Trattato Euratom - Principi di protezione dell’ambiente, del “chi inquina paga”, di precauzione e di sostenibilità - Determinazione dell’attività economica di cui trattasi - Fallimento del mercato - Distorsione della concorrenza - Proporzionalità dell’aiuto - Necessità di un intervento statale - Determinazione degli elementi dell’aiuto - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 35/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: J. Schmoll, F. Koppensteiner, M. Klamert e T. Ziniel, agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux e T. Schell, agenti, assistiti da P. Kinsch, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, J. Pavliš e L. Halajová, agenti), Repubblica fracese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, agente, assistito da P. Nagy, N. Gràcia Malfeito, B. Karsai, avvocati e C. Bellamy, KC), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: S. Ondrášiková, agente), Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: F. Shibli, L. Baxter e S. McCrory, agenti, assistiti da T. Johnston, barrister)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della decisione (UE) 2017/2112 della Commissione, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II (GU 2017, L 317, pag. 45).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


30.1.2023   

IT

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C 35/45


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-275/19) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Poteri della BCE - Poteri di indagine - Ispezioni in loco - Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Decisione della BCE di condurre un’ispezione nei locali di un ente creditizio meno significativo - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Competenza della BCE - Obbligo di motivazione - Elementi tali da giustificare un’ispezione - Articolo 106 del regolamento di procedura - Domanda di udienza priva di motivazione»)

(2023/C 35/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 14 febbraio 2019, di condurre un’ispezione in loco presso i suoi locali.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


30.1.2023   

IT

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C 35/46


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-301/19) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo - Richiesta dell’autorità nazionale competente - Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 - Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo amministrativo - Relazione prevista all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 - Articolo 106 del regolamento di procedura - Domanda di udienza priva di motivazione»)

(2023/C 35/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 1o marzo 2019, di classificarla come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/46


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-330/19) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE - Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio - Dies a quo del periodo di valutazione - Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento - Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali - Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all’acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione - Articolo 106 del regolamento di procedura - Domanda di udienza priva di motivazione»)

(2023/C 35/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione, notificata con lettera del 21 marzo 2019, con la quale la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di opporsi all’operazione consistente nell’acquisizione di partecipazioni qualificate nella B.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


30.1.2023   

IT

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C 35/47


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-230/20) (1)

(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE - Decisione di revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio PNB Banka - Proposta di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente - Decisione di insolvenza della PNB Banka - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»)

(2023/C 35/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere, J. Davidoviča ed E. Bārdiņš, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 17 febbraio 2020, ECB-SSM-220-LVPNB-1, WHD-2019-0016, che ha proceduto alla revoca della sua autorizzazione come ente creditizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PNB Banka AS sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


30.1.2023   

IT

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C 35/48


Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — Westfälische Drahtindustrie e a. / Commissione

(Causa T-275/20) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria - Rateizzazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria - Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta - Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria - Interessi di mora - Articolo 266, primo comma, TFUE - Arricchimento senza causa - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ripetizione dell’indebito - Assenza di base giuridica - Illecito»)

(2023/C 35/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: O. Duys e N. Tkatchenko, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e L. Mantl, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, in via principale, in primo luogo, l’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della lettera della Commissione europea del 2 marzo 2020, con la quale essa ha intimato loro di pagarle la somma di EUR 12 236 931,69, corrispondente, secondo la Commissione, al saldo restante dovuto dell’ammenda inflitta loro il 30 settembre 2010; in secondo luogo, la dichiarazione che l’ammenda è stata interamente pagata il 17 ottobre 2019 con il versamento della somma di EUR 18 149 636,24 e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versare a WDI la somma di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi a partire da quest’ultima data, a titolo di arricchimento senza causa di tale istituzione. Le ricorrenti chiedono, in subordine, sulla base dell’articolo 268 TFUE, la condanna della Commissione a versare loro la somma di EUR 12 236 931,69, reclamata dalla Commissione alla WDI, nonché una somma equivalente all’importo dell’eccedenza percepita da tale istituzione, a concorrenza di EUR 1 633 085,17, maggiorata degli interessi dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso della somma dovuta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


30.1.2023   

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C 35/49


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Lituania / Commissione

(Causa T-537/20) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Lituania - Sostegno al prepensionamento - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 4, paragrafo 6, e articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014»)

(2023/C 35/56)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič e K. Dieninis, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, J. Jokubauskaitė e M. Kaduczak, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica di Lituania chiede l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/859, del 16 giugno 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 195, pag. 59), nella parte in cui le ha imposto una rettifica finanziaria forfettaria del 5 %, escludendo così l’importo di EUR 2 186 447,97 del finanziamento versato a titolo di sostegno al prepensionamento nel periodo dal 16 ottobre 2013 al 30 giugno 2018.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


30.1.2023   

IT

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C 35/49


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — CCPL e a. / Commissione

(Causa T-130/21) (1)

(«Concorrenza - Intese - Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione che modifica l’importo di un’ammenda - Modalità di calcolo dell’ammenda - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Limite massimo dell’ammenda - Proporzionalità - Parità di trattamento - Capacità contributiva»)

(2023/C 35/57)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Group SpA (Bibbiano, Italia), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: E. Cucchiara e E. Rocchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e T. Baumé, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2020) 8940 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica l’importo delle ammende inflitte con la decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


30.1.2023   

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C 35/50


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Italia / Commissione

(Causa T-221/21) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regime di aiuti per superficie - Rettifiche finanziarie - Nozione di “prati permanenti” - Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014»)

(2023/C 35/58)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Gerardis, G. Rocchitta e E. Feola, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, J. Aquilina e F. Moro, agenti)

Oggetto

Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica italiana chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 59, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda alcune spese da essa effettuate.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2 %, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 67 368 272,99 per l’anno di domanda 2017.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/51


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — KN / Parlamento

(Causa T-401/21) (1)

(«Diritto istituzionale - Membro del CESE - Procedura di discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2019 - Risoluzione del Parlamento che indica il ricorrente come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Tutela dei dati personali - Presunzione d’innocenza - Obbligo di riservatezza - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2023/C 35/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, C. Burgos e M. Allik, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione (UE, Euratom) 2021/1552 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 140) e della risoluzione (UE) 2021/1553 del Parlamento europeo, del 29 aprile 2021, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2021, L 340, pag. 141) e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito in ragione degli atti impugnati.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

KN è condannato alle spese.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


30.1.2023   

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C 35/51


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico)

(Causa T-487/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico - Marchio di posizione tattile - Impedimenti alla registrazione assoluti - Ambito di applicazione della legge - Rilievo d’ufficio - Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea - Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno - Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 35/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl AG (Reinach, Svizzera) (rappresentante: U. Kaufmann, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5).

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


30.1.2023   

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C 35/52


Sentenza del Tribunale 23 novembre 2022 — Zeta Farmaceutici / EUIPO Specchiasol (EUPHYTOS)

(Causa T-515/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo EUPHYTOS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EuPhidra - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 64, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Periodi rilevanti - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Qualificazione come prove nuove o integrative - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625»)

(2023/C 35/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Farmaceutici SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia, J. Crespo Carrillo e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Specchiasol Srl (Bussolengo, Italia)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Zeta Farmaceutici SpA, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1).

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2021 (procedimento R 2094/2019-1) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zeta Farmaceutici SpA.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


30.1.2023   

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C 35/53


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili)

(Causa T-612/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomandi senza fili - Causa di nullità - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»)

(2023/C 35/62)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3).

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


30.1.2023   

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C 35/53


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Puma / EUIPO — Vaillant (Puma)

(Causa T-623/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Puma - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PUMA - Impedimento alla registrazione relativo - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer, D. Stoyanova-Valchanova e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Vaillant GmbH (Remscheid, Germania) (rappresentante: S. Abrar, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 luglio 2021 (procedimento R 1875/2019-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Puma SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


30.1.2023   

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C 35/54


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Mendes / EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

(Causa T-678/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo VSL3TOTAL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VSL#3 - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 35/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mendes SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: M. Cavattoni, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Mostardini, F. Mellucci e F. Rombolà, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 agosto 2021 (procedimento R 1568/2020-2)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mendes SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


30.1.2023   

IT

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C 35/55


Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — Allessa / EUIPO — Dumerth (CASSELLAPARK)

(Causa T-701/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo CASSELLAPARK - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 35/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Allessa GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Fröhlich, M. Hartmann e H. Lerchl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Hanf, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carim Dumerth (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: T. Wieland e C. Corbet, avvocati)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 agosto 2021 (procedimento R 1043/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Allessa GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/55


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Bora Creations / EUIPO (essence)

(Causa T-738/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo essence - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2023/C 35/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Andratx, Spagna) (rappresentanti: R. Lange e M. Ebner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl ed E. Markakis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2021 (procedimento R 693/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bora Creations, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/56


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach / EUIPO — Neng (Fohlenelf)

(Causa T-747/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), articolo 94, paragrafo 1, e articolo 97, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: R. Kitzberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e E. Nicolás Gómez, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: David Neng (Brüggen, Germania) (rappresentante: D. Breuer, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 settembre 2021 (procedimento R 2126/2020-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 settembre 2021 (procedimento R 2126/2020-4) è annullata nella parte in cui è stata respinta la prova di un uso effettivo del marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf per quanto riguarda i «saponi», della classe 3, le «pellicole adesive di carta o plastica, etichette adesive», della classe 16, gli «articoli in porcellana e maiolica», della classe 21, così come per quanto riguarda le «borracce», nella misura in cui si tratta di una sottocategoria di prodotti all’interno dei «recipienti per il governo della casa e la cucina», anch’essi rientranti nella classe 21, i «teli da bagno in tessuto», della classe 24, ed i «giochi, giocattoli», della classe 28.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/57


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC)

(Causa T-780/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LiLAC - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/68)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Lila Rossa Engros SRL (Voluntari, Romania) (rappresentante: O. Anghel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 settembre 2021 (procedimento R 441/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lila Rossa Engros SRL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/57


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Hasco TM / EUIPO — Esi (NATURCAPS)

(Causa T-12/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NATURCAPS - Marchio nazionale denominativo anteriore NATURKAPS - Assenza di uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - Qualificazione dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari»)

(2023/C 35/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hasco TM sp. z o.o. sp.k. (Breslavia, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Esi Srl (Albisola Superiore, Italia)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 novembre 2021 (procedimento R 617/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hasco TM sp. z o.o. sp.k. è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/58


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Korporaciya «Masternet» / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

(Causa T-85/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo STAYER - Uso effettivo del marchio - Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Qualificazione dei prodotti per i quali l’uso effettivo è stato dimostrato»)

(2023/C 35/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa e M. Lazzarotto, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 dicembre 2021 (procedimento R 932/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ZAO Korporaciya «Masternet» è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/58


Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — General Wire Spring / EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Causa T-151/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo GENERAL PIPE CLEANERS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentante: E. Carrillo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: R. Raponi, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 gennaio 2022 (procedimento R 1452/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La General Wire Spring Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/59


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Korporaciya «Masternet» / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

(Causa T-155/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo STAYER - Uso effettivo del marchio - Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Qualificazione dei prodotti per il quale l’uso effettivo è stato dimostrato»)

(2023/C 35/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, A. Sponzilli, B. Costa e M. Lazzarotto, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 dicembre 2021 (procedimento R 931/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ZAO Korporaciya «Masternet» è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/60


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Sanetview / EUIPO — 2boca2catering (Las Cebras)

(Causa T-159/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Las Cebras - Marchio nazionale figurativo anteriore LEZEBRA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sanetview, SLU (Andorra la Vella, Andorra) (rappresentanti: J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes e C. Marí Aguilar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour Hage e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: 2boca2catering, SL (Siviglia, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 gennaio 2022 (procedimento R 1070/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sanetview, SLU è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/60


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Basicmed Enterprises e a. / Consiglio e a.

(Causa T-379/16) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Decisione del Consiglio direttivo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro - Decisione 2013/236/UE - Decisione di esecuzione 2013/463/UE - Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità - Competenza del Tribunale - Ricevibilità - Requisiti di forma - Esaurimento dei mezzi di ricorso interni - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Diritto di proprietà - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 35/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Basicmed Enterprises Ltd (Limassol, Cipro), e gli altri 19 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Tridimas, K. Kakoulli e P. Panayides, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e I. Gurov, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J.-P. Keppenne e S. Delaude, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius, G. Várhelyi etK. Drēviņa, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato), Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e I. Gurov, agenti), Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J.-P. Keppenne e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, i ricorrenti intendono ottenere il risarcimento del danno da loro asseritamente subito a causa della decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) del 21 marzo 2013 in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro, delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro, della decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32), della decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236 (GU 2013, L 250, pag. 40), del Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), nonché di altri atti e condotte della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione europea, della BCE e dell’Eurogruppo collegati alla concessione di uno strumento di sostegno finanziario alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Basicmed Enterprises Ltd e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


30.1.2023   

IT

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C 35/61


Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Validity/Commissione

(Causa T-640/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte cofinanziato dal FESR - Documenti provenienti da uno Stato membro - Parziale rifiuto di accesso - Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Parziale non luogo a statuire - Domanda di adattamento del ricorso - Irricevibilità parziale»)

(2023/C 35/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: (Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: B. Van Vooren e R. Oyarzabal Arigita, avocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2020) 5540 final della Commissione, del 6 agosto 2020, con cui quest’ultima ha negato l’accesso a taluni documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte delle autorità ungheresi e, dall’altro, della decisione C(2021) 2834 final della Commissione, del 19 aprile 2021, con cui quest’ultima le ha consentito l’accesso a detti documenti.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sulla domanda di annullamento della decisione C(2020) 5540 final della Commissione europea del 6 agosto 2020, con cui la Commissione ha negato alla Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre l’accesso a taluni documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte delle autorità ungheresi.

2)

Quanto al resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 9 del 11.1.2021.


30.1.2023   

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C 35/62


Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Fieldpoint (Cyprus) / EUIPO (HYPERLIGHTOPTICS)

(Causa T-800/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HYPERLIGHTOPTICS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Parità di trattamento - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 35/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fieldpoint (Cyprus) LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: P. Rath e S. Gebele, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite e T. Klee, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2021 (procedimento R 1166/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fieldpoint (Cyprus) LTD è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/62


Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022 — Fieldpoint (Cyprus) / EUIPO (HYPERLIGHTEYEWEAR)

(Causa T-801/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HYPERLIGHTEYEWEAR - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Parità di trattamento - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 35/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fieldpoint (Cyprus) LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: P. Rath e S. Gebele, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite e T. Klee, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2021 (procedimento R 1165/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fieldpoint (Cyprus) LTD è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


30.1.2023   

IT

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C 35/63


Ricorso proposto il 21 settembre 2022 — Ferreira de Macedo Silva/Frontex

(Causa T-595/22)

(2023/C 35/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Carlos Miguel Ferreira de Macedo Silva (Cercal do Alentejo, Portogallo) (rappresentante: L. Cosme Nunes Rolo, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 29 agosto 2022 del Vicedirettore esecutivo per la gestione delle informazioni e processi correlati della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex), in qualità di autorità che ha il potere di nomina, di licenziarlo prima della fine del periodo di prova come agente temporaneo del Corpo permanente, Cat. 1;

condannare la Frontex, in caso di impossibile tempestiva riammissione al gruppo 8, a pagare tutte le spese relative all’adempimento del contratto quinquennale e le spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo di ricorso egli asserisce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio della parità di trattamento in materia di occupazione (riferimento: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000) (1).

2.

Con il secondo motivo di ricorso egli asserisce la violazione di requisiti procedurali essenziali nonché il diritto a una buona amministrazione e il diritto ad essere ascoltato.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


30.1.2023   

IT

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C 35/64


Ricorso proposto il 7 dicembre 2022 — Athlet / EUIPO — Heuver Bandengroothandel (ATHLET)

(Causa T-650/22)

(2023/C 35/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Athlet Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Reinhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heuver Bandengroothandel BV (Hardenberg, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ATHLET» — Marchio dell’Unione europea n. 9 224 692

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2022 nel procedimento R 2214/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione del Trattato FUE;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

snaturamento dei fatti e degli elementi di prova;

violazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/64


Ricorso proposto l’11 novembre 2022 — FOF/Commissione

(Causa T-688/22)

(2023/C 35/80)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: FOF — Fox Oil Fund, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.


30.1.2023   

IT

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C 35/65


Ricorso proposto il 12 novembre 2022 — Fontwell / Commissione

(Causa T-691/22)

(2023/C 35/81)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fontwell — Import, Export, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/65


Ricorso proposto il 12 novembre 2022 — Mission / Commissione

(Causa T-700/22)

(2023/C 35/82)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Mission — Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/66


Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Durie / Commissione

(Causa T-705/22)

(2023/C 35/83)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Durie — Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata con riferimento agli articoli 1 e 4;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), la ricorrente invoca sei motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/66


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Ostrava / Commissione

(Causa T-707/22)

(2023/C 35/84)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ostrava — Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.


30.1.2023   

IT

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C 35/67


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — White Pearl / Commissione

(Causa T-708/22)

(2023/C 35/85)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: White Pearl, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/67


Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Starboard / Commissione

(Causa T-710/22)

(2023/C 35/86)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Starboard, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata con riferimento agli articoli 1 e 4;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), la ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione.


30.1.2023   

IT

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C 35/68


Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Caledonian / Commissione

(Causa T-711/22)

(2023/C 35/87)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caledonian — Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata con riferimento agli articoli 1 e 4;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), la ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/68


Ricorso proposto il 13 novembre 2022 — Fuchinvest / Commissione

(Causa T-712/22)

(2023/C 35/88)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fuchinvest Real Estate Participações, Unipessoal, Lda (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata con riferimento agli articoli 1 e 4;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), la ricorrente invoca cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione.


30.1.2023   

IT

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C 35/69


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Administradora Fortaleza e a./Commissione

(Causa T-716/22)

(2023/C 35/89)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Administradora Fortaleza Ltda (San Paolo, Brasile) e altre nove ricorrenti (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

anullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata per difetto di motivazione, o nella misura in cui si applicano alle «sociedades gestoras de participações sociais» (società di partecipazione), o in conseguenza del fatto che le entrate provengono da una fonte esterna alla regione ultraperiferica;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), le ricorrenti invocano sei motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione


30.1.2023   

IT

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C 35/69


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Newco / Commissione

(Causa T-717/22)

(2023/C 35/90)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Newco Corporate Services, SA (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Ferreira Correia e R. da Palma Borges, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

anullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] (GU 2022, L 217, pag. 49), la ricorrente invoca quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-702/22, TA/Commissione.


30.1.2023   

IT

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C 35/70


Ricorso proposto il 15 novembre 2022 — Bourbon Offshore Interoil Shipping / Commissione

(Causa T-721/22)

(2023/C 35/91)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Bourbon Offshore Interoil Shipping — Navegação, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Fernandes Martins e M. Mendonça Saraiva, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

anullare la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui lo Stato portoghese ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera;

in ogni caso, fermo restando quanto affermato in precedenza, annullare l’articolo 4 della citata decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN), e, conseguentemente, l’ordine di restituzione dell’aiuto da parte dei beneficiari, maggiorato degli interessi;

annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca due motivi.

Primo motivo, relativo all’inapplicabilità della metodologia proposta dalla Commissione europea per definire il concetto di «creazione di posti di lavoro» in ETP (equivalente a tempo pieno) e in UTA (unità di lavoro-anno), utilizzati negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13).

Secondo motivo, relativo all’inammissibilità dell’ordine di restituzione dell’aiuto da parte dei beneficiari, maggiorato degli interessi.


30.1.2023   

IT

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C 35/71


Ricorso proposto il 18 novembre 2022 — LG e a. / Commissione

(Causa T-730/22)

(2023/C 35/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: LG e altri sette ricorrenti (rappresentanti: A. Sigal e M. Teder, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha agito illegittimamente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 (2), non avendo inviato ai ricorrenti una constatazione dei fatti ragionevolmente dettagliata e chiara che avrebbe spiegato se e in che modo le azioni dei ricorrenti, secondo l’OLAF, avessero leso gli interessi dell’Unione europea, e non avendo fornito ai ricorrenti un’ulteriore possibilità di presentare osservazioni su tale constatazione dei fatti; e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF ha omesso di agire, non avendo fornito ai ricorrenti, che sono stati designati come persone interessate in un’indagine dell’OLAF, una significativa possibilità di presentare osservazioni sui fatti che li riguardano, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 9, lettera b), paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF ha omesso di agire conformemente al principio di buona amministrazione non avendo comunicato, con la constatazione dei fatti fornita ai ricorrenti, le allegazioni preliminari formulate nei confronti dei ricorrenti che avrebbero permesso loro di valutare la pertinenza dei fatti constatati e di presentare osservazioni su tali fatti.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 2020, L 437, pag. 49).


30.1.2023   

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C 35/71


Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio

(Causa T-743/22)

(2023/C 35/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2);

annullare la decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (3), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

collettivamente denominati «atti impugnati», nella parte in cui includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco previsti agli articoli 1, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla libertà di impresa, e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulle violazioni di forme sostanziali; sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo del Consiglio di riesaminare periodicamente le sanzioni.


(1)  GU 2022, L 239, pag. 149.

(2)  GU 2022, L 239, pag. 1.

(3)  GU 2014, L 78, pag. 16.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/72


Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Mazzone/Parlamento

(Causa T-751/22)

(2023/C 35/94)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antonio Mazzone (Napoli, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicato con missiva datata 21 settembre2022, ricevuta il 5 ottobre2022, inviata dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo ed avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», nonché di ogni altro atto presupposto e/o successivo e/o conseguente,

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda al momento della prima liquidazione,

condannare lo stesso Parlamento europeo al versamento in favore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo,

nonché condannare il Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva di competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (articolo 25 Regolamento Interno del Parlamento europeo).

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto assunto dal Capo Unità dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati in assenza del necessario coinvolgimento dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, effettivo titolare delle decisioni di carattere finanziari, organizzativo e amministrativo concernente i deputati europei ai sensi del Regolamento interno del Parlamento europeo, articolo 25.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, comma 2 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (1); insufficiente motivazione dell’atto impugnato.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto non sufficientemente motivato e ciò in violazione dell’art. 296, comma 2 TFUE e dell’articolo 41 della CDFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una base giuridica valida; erronea applicazione dell’allegato III SID (2) (regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati) ed articoli 74-75 del MAS (3) (decisione sulle misure di applicazione dello Statuto dei deputati).

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto assunto in assenza di una base giuridica valida, essendo l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID abrogato a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei Deputati (articoli 74-75 MAS).

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di Attuazione e degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e del diritto alla pensione del ricorrente.

Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il Parlamento europeo ha mal interpretato ed applicato l’articolo 75 MAS e l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID. Il ricorrente ritiene che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di ritenere che il rinvio agli allegati I, II e III della Regolamentazione SID contenuto nell’articolo 75 MAS, ed in particolare all’articolo 2, comma 1, dell’allegato III debba necessariamente essere inteso come riferito al trattamento applicabile mentre lo stesso allegato III era in vigore. Al contrario, l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nel senso operato dal Parlamento consente che il trattamento pensionistico del ricorrente possa essere modificato un numero indeterminato di volte, in aperta violazione dell’art. 28 Statuto dei Deputati e dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Infine, anche a voler sposare l’interpretazione del Parlamento europeo per il quale l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID imponga all’Istituzione di adeguare la pensione europea all’importo di quella prevista per i membri della Camera Bassa del Parlamento nazionale, tale operazione di adeguamento incontra un proprio limite nel diritto dell’Unione e, in ogni caso, esso può riguardare solamente l’importo e le modalità di versamento della pensione con la conseguenza che non è possibile recepire automaticamente interventi che incidano sul diritto alla pensione stesso. Orbene, nel caso di specie la misura applicata al ricorrente, per l’effetto dell’automatica trasposizione della Delibera 150/2022 da parte del Parlamento europeo, non solo ha modificato il diritto alla pensione del ricorrente, incidendo sui suoi presupposti costitutivi del medesimo per effetto di un ricalcolo retroattivo che ha trasformato il trattamento pensionistico stesso, ma presenta, altresì, evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Parlamento europeo, disponendo l’automatico recepimento della Delibera 150/2022 ed il conseguente ricalcolo della pensione del ricorrente con una metodologia nuova, retroattiva e dagli effetti permanenti, che va ad incidere direttamente sul diritto alla pensione, ha violato il principio di certezza giuridica, che si oppone ad una lesione dei diritti quesiti, conformemente peraltro alla ratio dell’art. 28 dello Statuto e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, nonché, il principio del legittimo affidamento che non consente di erodere e/o trasformare trattamenti pensionistici. Inoltre, andando a colpire i soli ex deputati europei italiani, unici destinatari di una misura che ricalcola retroattivamente con metodo contributivo trattamenti pensionistici maturati quando ancora il metodo contributivo non era stato introdotto in Italia, tale ricalcolo presenta evidenti profili di contrasto anche con il principio di uguaglianza, creando una illegittima discriminazione rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CDFUE. Violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.

Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, avendo ridotto l’importo della pensione per l’incarico di europarlamentare a lui spettante per come originariamente liquidata, incida direttamente sul proprio diritto di proprietà. Egli ritiene, inoltre, che tale ingerenza sia stata imposta in assenza di una motivazione effettiva e che abbia comportato un sacrificio sproporzionato ed irragionevole in suo danno. abbia comportato un sacrificio sproporzionato ed irragionevole in suo danno.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione articoli 21 e 25 CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il ricorrente ritiene che attraverso il provvedimento impugnato, il Parlamento europeo, avendo recepito una misura di ricalcolo delle pensioni che, per le modalità con cui è stato congeniato va ad incidere maggiormente sui soggetti di età più avanzata, abbia egli stesso violato gli articoli 21 e 25 CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.


(1)  GU 2016, C 202, p.389.

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell’Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.

(3)  Decisione dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/74


Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Ceravolo/Parlamento

(Causa T-752/22)

(2023/C 35/95)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Domenico Ceravolo (Noventa Padovana, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicata con missiva datata 21.9.2022, ricevuta il 5.10.2022, dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» notificato al ricorrente e, comunque, annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente,

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda al momento della prima liquidazione,

condannare lo stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo,

nonché condannare il Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva di competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (articolo 25 Regolamento Interno del Parlamento europeo).

Il ricorrente deduce l’illegittimità provvedimento impugnato in quanto assunto dal Capo Unità dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati in assenza del necessario coinvolgimento dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, effettivo titolare delle decisioni di carattere finanziari, organizzativo e amministrativo concernente i deputati europei ai sensi del Regolamento interno del Parlamento europeo, articolo 25.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, comma 2 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (1); insufficiente motivazione dell’atto impugnato.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto non sufficientemente motivato e ciò in violazione dell’art. 296, comma 2 TFUE e dell’articolo 41 della CDFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una base giuridica valida; erronea applicazione dell’Allegato III SID (regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati) (2) ed articoli 74-75 del MAS (decisione sulle misure di applicazione dello Statuto dei deputati) (3).

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto assunto in assenza di una base giuridica valida, essendo l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID abrogato a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei Deputati (articoli 74-75 MAS).

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di Attuazione e degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e del diritto alla pensione del ricorrente.

Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il Parlamento europeo ha mal interpretato ed applicato l’articolo 75 MAS e l’articolo 2, comma 1 allegato 3 SID. Il ricorrente ritiene che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di ritenere che il rinvio agli allegati I, II e III della Regolamentazione SID contenuto nell’articolo 75 MAS, ed in particolare all’articolo 2, comma 1, dell’allegato III debba necessariamente essere inteso come riferito al trattamento applicabile mentre lo stesso allegato III era in vigore. Al contrario, l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nel senso operato dal Parlamento consente che il trattamento pensionistico del ricorrente possa essere modificato un numero indeterminato di volte, in aperta violazione dell’art. 28 Statuto dei Deputati e dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Infine, anche a voler sposare l’interpretazione del Parlamento europeo per il quale l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID imponga all’Istituzione di adeguare la pensione europea all’importo di quella prevista per i membri della Camera Bassa del Parlamento nazionale, tale operazione di adeguamento incontra un proprio limite nel diritto dell’Unione e, in ogni caso, esso può riguardare solamente l’importo e le modalità di versamento della pensione con la conseguenza che non è possibile recepire automaticamente interventi che incidano sul diritto alla pensione stesso. Orbene, nel caso di specie la misura applicata al ricorrente, per l’effetto dell’automatica trasposizione della Delibera 150/2022 da parte del Parlamento europeo, non solo ha modificato il diritto alla pensione del ricorrente, incidendo sui suoi presupposti costitutivi del medesimo per effetto di un ricalcolo retroattivo che ha trasformato il trattamento pensionistico stesso, ma presenta, altresì, evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Parlamento europeo, disponendo l’automatico recepimento della Delibera 150/2022 ed il conseguente ricalcolo della pensione del ricorrente con una metodologia nuova, retroattiva e dagli effetti permanenti, che va ad incidere direttamente sul diritto alla pensione, ha violato il principio di certezza giuridica, che si oppone ad una lesione dei diritti acquisiti, conformemente peraltro alla ratio dell’art. 28 dello Statuto e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, nonché, il principio del legittimo affidamento che non consente di erodere e/o trasformare trattamenti pensionistici. Inoltre, andando a colpire i soli ex deputati europei italiani, unici destinatari di una misura che ricalcola retroattivamente con metodo contributivo trattamenti pensionistici maturati quando ancora il metodo contributivo non era stato introdotto in Italia, tale ricalcolo presenta evidenti profili di contrasto anche con il principio di uguaglianza, creando una illegittima discriminazione rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CDFUE. Violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.

Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, avendo ridotto l’importo della pensione per l’incarico di europarlamentare a lui spettante per come originariamente liquidata, incida direttamente sul proprio diritto di proprietà. Egli ritiene, inoltre, che tale ingerenza sia stata imposta in assenza di una motivazione effettiva e che abbia comportato un sacrificio sproporzionato ed irragionevole in suo danno.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione articoli 21 e 25 della CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il ricorrente ritiene che attraverso il provvedimento impugnato, il Parlamento europeo, avendo recepito una misura di ricalcolo delle pensioni che, per le modalità con cui è stato congeniato va ad incidere maggiormente sui soggetti di età più avanzata, abbia egli stesso violato gli articoli 21 e 25 della CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.


(1)  GU 2016, C 202, p.389.

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell’Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.

(3)  Decisione dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/76


Ricorso proposto il 5 dicembre 2022 — Puma/EUIPO — Road Star Group (Calzature)

(Causa T-757/22)

(2023/C 35/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Road Star Group (Nupaky, Repubblica Ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 4 160 273-0015

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2022 nel procedimento R 1900/2021–3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/77


Ricorso proposto il 5 dicembre 2022 — Puma/EUIPO — Fujian Daocheng Electronic Commerce (Scarpe)

(Causa T-758/22)

(2023/C 35/97)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fujian Daocheng Electronic Commerce Co. Ltd (Quanzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 8 367 742-0013

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2022 nel procedimento R 1876/2021-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/78


Ricorso presentato il 7 dicembre 2022 — Kesaev/Consiglio

(Causa T-763/22)

(2023/C 35/98)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russia) (rappresentanti: R. Moeyersons e A. De Jonge, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 (1) del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 (2) del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui queste riguardano Kesaev; annullare la misura di proroga delle sanzioni individuali nei confronti di Kesaev, e cancellare Kesaev dall’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 (3);

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: la motivazione per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è di fatto non corretta e/o irrilevante.

Prima parte: il ricorrente non è attivo specificamente nei settori economici che formano una notevole fonte di redditi per il governo della Federazione russa;

Seconda parte: il ricorrente non sostiene né esegue azioni o misure che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza dell’Ucraina. Il ricorrente non è azionista di JSC Detyarev Plant;

Terza parte: il ricorrente non offre sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa. Il Fondo Monolit è un’organizzazione di beneficenza politicamente neutra e le medaglie e decorazioni ricevute non costituiscono prova di sostegno materiale o finanziario al summenzionato governo della Federazione russa;

Quarta parte: il ricorrente non riceve alcun beneficio dal governo della Federazione russa. Né tramite il Fondo Monolit né in altro modo il ricorrente trae beneficio economico o di altra natura dal governo della Federazione russa;

Quinta parte: i fatti richiamati sono superati, datati e non pertinenti per procedere alla sanzione o alla proroga della sanzione del ricorrente;

Sesta parte: il Consiglio non assolve l’onere della prova ad esso incombente. Il Consiglio si basa infatti esclusivamente su fonti di informazioni basate su pregiudizi, non corrette e non verificate. Non esiste una prova oggettiva e affidabile per le affermazioni del Consiglio.

2.

Secondo motivo: il ricorrente non è mai stato sentito né correttamente informato — violazione del diritto a un processo equo.

3.

Terzo motivo: l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — violazione degli articoli 6, 8, 16 e 17, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta.

4.

Quarto motivo: la terminologia utilizzata nella decisione (PESC) 2022/329 (4) è tanto vaga da rendere arbitraria l’applicazione della decisione — violazione del principio della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo: la sanzione è fondata su una discriminazione. Soggetti in situazioni analoghe non vengono sanzionati, il ricorrente viene sanzionato esclusivamente in quanto egli è 1) ricco, 2) politicamente neutro e 3) un uomo d’affari russo.

6.

Sesto motivo: il Consiglio deve comunque essere condannato alle spese, atteso che il ricorrente si è visto costretto ad avviare il presente procedimento in quanto il Consiglio non ha ancora dato alcun riscontro alla sua domanda di riesame.


(1)  GU 2022, L 239, pag. 149.

(2)  GU 2022, L 239, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

(4)  Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza (GU 2022, L 50, pag. 1).


30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/79


Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 — bet365 Group/EUIPO (bet365)

(Causa T-764/22)

(2023/C 35/99)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: bet365 Group Ltd (Stoke on Trent, Regno Unito) (rappresentanti: J. van Manen e E. van Gelderen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «bet365» — Domanda di registrazione n. 18 479 799

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2022, nel procedimento R 622/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.1.2023   

IT

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C 35/80


Ricorso proposto il 9 dicembre 2022 — Hoffmann / EUIPO — Moldex/Metric (Holex)

(Causa T-767/22)

(2023/C 35/100)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: D. von Schultz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Moldex/Metric AG & Co. KG (Walddorfhäslach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Holex» — Domanda di registrazione n. 18 222 083

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 settembre 2022 nel procedimento R 1248/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui è stata respinta la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 222 083 per i prodotti «maschere respiratorie, non per la respirazione artificiale della classe 9 e distributori per la protezione dell’udito; dispositivi di protezione dell’udito, in particolare tappi auricolari; lamelle per la protezione dell’udito, capsule per la protezione dell’udito (protezione dell’udito sotto forma di cuffie);

respingere l’opposizione nella sua interezza;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.1.2023   

IT

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C 35/80


Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Cogebi e Cogebi/Consiglio

(Causa T-782/22)

(2023/C 35/101)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cogebi (Bruxelles, Belgio), Cogebi, a.s. (Tábor, Repubblica ceca) (rappresentante: H. over de Linden, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 3 decies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (2), nella parte in cui riguarda l’inclusione del codice NC 6814 nell'elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 decies del regolamento n. 833/2014 (allegato XXI).

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale, ossia l'obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione della libertà d'impresa, di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, di cui all'articolo 41 della Carta, e sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e all'accesso a un giudice imparziale, di cui all'articolo 47 della Carta.


(1)  GU 2014, L 229, pag. 1.

(2)  GU 2022, L 259I, pag. 3.


30.1.2023   

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C 35/81


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Timberland Europe / Commissione

(Causa T-782/16) (1)

(2023/C 35/102)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


30.1.2023   

IT

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C 35/81


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2022 — Foz / Consiglio

(Causa T-481/21) (1)

(2023/C 35/103)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


30.1.2023   

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C 35/82


Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2022 — Lilly Drogerie/EUIPO — Lillydoo (LILLYDOO kids)

(Causa T-150/22) (1)

(2023/C 35/104)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.