ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
18 gennaio 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 17/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10903 — CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2023/C 17/02

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2440 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

2

2023/C 17/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

4

 

Commissione europea

2023/C 17/04

Tassi di cambio dell'euro — 17 gennaio 2023

5

2023/C 17/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

6

2023/C 17/06

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE — COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

7

 

Corte dei conti

2023/C 17/07

Parere 08/2022 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, del TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, così come modificata dal Consiglio [Fascicolo interistituzionale 2021/0206 (COD) del 30 giugno 2022, ST 10775/22]

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 17/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 17/09

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 17/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10903 — CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 17/01)

Il 9 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10903. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 17/2


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2440 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(2023/C 17/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2440 del Consiglio (2), e nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogare fino al 14 dicembre 2023 le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2017/1775 e di modificare le motivazioni e le informazioni relative alle cinque persone inserite nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 e all'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 1o settembre 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX 1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 6 della decisione (PESC) 2017/1775 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1770.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

(2)  GU L 319 del 13.12.2022, pag. 68.

(3)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.

(4)  GU L 319 del 13.12.2022, pag. 8.


18.1.2023   

IT

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C 17/4


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(2023/C 17/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2440 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2017/1770 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX 1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX 1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2017/1775, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2440, e del regolamento (UE) 2017/1770, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2017/1775 e nel regolamento (UE) 2017/1770.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

(3)  GU L 319 del 13.12.2022, pag. 68.

(4)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.

(5)  GU L 319 del 13.12.2022, pag. 8.


Commissione europea

18.1.2023   

IT

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C 17/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 gennaio 2023

(2023/C 17/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0843

JPY

yen giapponesi

139,50

DKK

corone danesi

7,4386

GBP

sterline inglesi

0,88595

SEK

corone svedesi

11,2850

CHF

franchi svizzeri

0,9998

ISK

corone islandesi

154,50

NOK

corone norvegesi

10,7463

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,966

HUF

fiorini ungheresi

399,58

PLN

zloty polacchi

4,6958

RON

leu rumeni

4,9356

TRY

lire turche

20,3762

AUD

dollari australiani

1,5611

CAD

dollari canadesi

1,4547

HKD

dollari di Hong Kong

8,4807

NZD

dollari neozelandesi

1,6957

SGD

dollari di Singapore

1,4343

KRW

won sudcoreani

1 343,50

ZAR

rand sudafricani

18,6027

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3473

IDR

rupia indonesiana

16 467,83

MYR

ringgit malese

4,6912

PHP

peso filippino

59,441

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

35,869

BRL

real brasiliano

5,5607

MXN

peso messicano

20,3994

INR

rupia indiana

88,5770


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.1.2023   

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C 17/6


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 17/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data della scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2023) 199

11 gennaio 2023

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Swedish Orphan Biovitrum AB, 11276 Stoccolma, Svezia

REACH/22/46/0

REACH/22/46/1

Come tensioattivo per l'inattivazione di virus nella fabbricazione di biofarmaci

Come tensioattivo per la pulizia post produzione nell'ambito della fabbricazione di biofarmaci

4 gennaio 2028

4 gennaio 2025

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


18.1.2023   

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C 17/7


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2023/C 17/06)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2020

Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti

x=0,20

Cipro

meno di 20 anni

578,50  EUR

38,57  EUR

20 – 64 anni

956,54  EUR

63,77  EUR

65 anni e più

2 757,36  EUR

183,82  EUR

Svezia

meno di 20 anni

16 142,76  SEK

1 076,18  SEK

20 – 64 anni

22 641,87  SEK

1 509,46  SEK

65 anni e più

67 815,23  SEK

4 521,02  SEK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti x=0,20

Mensili netti

x=0,15 (3)

Cipro

meno di 20 anni

578,50  EUR

38,57  EUR

40,98  EUR

20 – 64 anni

956,54  EUR

63,77  EUR

67,76  EUR

65 anni e più

2 757,36  EUR

183,82  EUR

195,31  EUR

Svezia

meno di 20 anni

16 142,76  SEK

1 076,18  SEK

1 143,45  SEK

20 – 64 anni

22 641,87  SEK

1 509,46  SEK

1 603,80  SEK

65 anni e più

67 815,23  SEK

4 521,02  SEK

4 803,58  SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2021

Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2021 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti

x=0,20

Spagna

meno di 20 anni

652,07  EUR

43,47  EUR

20 – 64 anni

1 051,04  EUR

70,07  EUR

65 anni e più

5 268,80  EUR

351,25  EUR

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2021 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti x=0,20

Mensili netti

x=0,15 (4)

Spagna

meno di 20 anni

652,07  EUR

43,47  EUR

46,19  EUR

20 – 64 anni

1 051,04  EUR

70,07  EUR

74,45  EUR

65 anni e più

5 268,80  EUR

351,25  EUR

373,21  EUR


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).

(4)  L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).


Corte dei conti

18.1.2023   

IT

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C 17/9


Parere 08/2022

(presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, del TFUE)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, così come modificata dal Consiglio [Fascicolo interistituzionale 2021/0206 (COD) del 30 giugno 2022, ST 10775/22]

(2023/C 17/07)

La Corte dei conti europea ha pubblicato il parere 08/2022 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, del TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, così come modificata dal Consiglio [Fascicolo interistituzionale 2021/0206 (COD) del 30 giugno 2022, ST 10775/22].

Il parere è disponibile, per essere consultato direttamente o scaricato, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=63122


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.1.2023   

IT

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C 17/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 17/08)

1.   

In data 10 gennaio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Cintra Infraestructuras España, S.L. («Cintra», Spagna), appartenente a Ferrovial Group (Spagna),

Abertis Autopistas España, S.A. («Abertis», Spagna), controllata da Atlantia S.p.A («Atlantia», Italia) e Actividad de Construcción y Servicios, S.A. («ACS», Spagna),

Itínere Infraestructuras («Itínere», Spagna), controllata da Group APG («APG», Paesi Bassi),

Bip & Drive E.D.E. S.A. («Bip & Drive», Spagna).

Cintra, Abertis e Itínere acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Bip & Drive.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

La concentrazione era già stata notificata alla Commissione il 7 ottobre 2022, ma la notifica è stata successivamente ritirata il 26 ottobre 2022.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cintra opera nella costruzione, nel miglioramento, nella manutenzione e nella gestione di strade e autostrade e nella gestione di concessioni relative a strade a pedaggio in Spagna. Appartiene al gruppo Ferrovial, un gruppo diversificato che opera a livello internazionale nel settore delle costruzioni, delle concessioni infrastrutturali, delle telecomunicazioni e dei servizi. Il gruppo delle imprese Cintra, guidato da Cintra, è controllato da Ferrovial, impresa che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto,

Abertis appartiene a Abertis Group, che gestisce infrastrutture per la mobilità e le telecomunicazioni in tutto il mondo. All'interno dell'UE, Abertis opera in Spagna, in Francia e, in misura minore, in Italia. Abertis è controllata congiuntamente da Atlantia e ACS. In Europa Atlantia gestisce autostrade (Spagna e Portogallo) e aeroporti (Italia e Francia) in concessione e offre servizi di mobilità. ACS svolge attività di costruzione, concessioni e servizi ed è attiva in Europa, America e Asia,

Itínere gestisce concessioni autostradali in Spagna ed è controllata da APG, una società olandese di investimenti pensionistici nei cui ambiti di investimento rientrano i settori dell'energia e dei pubblici servizi, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di trasporto,

Bip & Drive è un distributore di dispositivi di pagamento elettronico del pedaggio delle autostrade spagnole, in particolare di dispositivi installati a bordo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 17/12


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 17/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Queso Casín»

N. UE: PDO-ES-0178-AM01— 24.9.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Organismo di regolamentazione («Consejo Regulador») per la denominazione di origine protetta «Queso Casín»

Polígono de Silvota, parcela 96, 33192 Llanera (Asturias), Spagna

Tel. +34 985264200

Indirizzo di posta elettronica: casin@dopquesocasin.es

Internet: http://www.dopquesocasin.es/

L'organismo di regolamentazione è il gruppo che rappresenta gli operatori ufficialmente incaricati di gestire la DOP, conformemente alle disposizioni della normativa vigente (risoluzione del dipartimento degli Affari rurali e della coesione territoriale, del 31 luglio 2020, che approva lo statuto dell'organismo di regolamentazione per la denominazione di origine protetta «Queso Casín»); nel suo mandato rientra la facoltà di proporre modifiche al disciplinare id produzione.

2.   Stato membro o paese terzo

SPAGNA

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

Struttura di controllo

Verifica del rispetto del disciplinare

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Le modifiche proposte sono dovute alla necessità di adattare il disciplinare di produzione alle caratteristiche fisiche dei formaggi protetti, alla realtà dei processi di produzione, ai periodi di produzione, alla struttura di controllo e alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012.

L'obiettivo delle modifiche è quello di rafforzare il legame tra il prodotto e l'ambiente circostante, mantenendo al tempo stesso l'autenticità, la qualità e le proprietà del prodotto finale e garantendone l'ammissibilità all'accreditamento.

5.1    Caratteristiche fisiche

Questa modifica riguarda la sezione B), Descrizione del prodotto, del disciplinare di produzione e la sezione 3.2), Descrizione del prodotto, del documento unico.

Dove è scritto:

«Le caratteristiche del formaggio al termine della stagionatura sono le seguenti:

caratteristiche fisico-chimiche:

estratto secco minimo:

57  %,

materia grassa nell’estratto secco, minimo:

45  %,

proteine nell’estratto secco, minimo:

35  %,

caratteristiche fisiche e organolettiche:

tipo e presentazione: da duro a semiduro, da stagionato mezzano a vecchio.

Forma: cilindrico-discoidale irregolare, un lato presenta il marchio del caseificio ornato con motivi floreali, geometrici, simboli o il nome del produttore, diametro di circa 10-20 cm e spessore pari a 4-7 cm.

Peso: tra 250 e 1 000 grammi.

Crosta: liscia, sottile e quasi inesistente, poiché, grazie alle successive pressature, la stagionatura avviene in modo uniforme e simultaneo all'interno e all'esterno, di modo che le due parti formino una massa compatta e densa, pulita, asciutta o lievemente unta. Il colore è giallo crema scuro e presenta toni biancastri. Sulla faccia superiore presenta in bassorilievo il sigillo proprio di ciascun caseificio.

Pasta: soda, friabile, da semidura a dura, di color giallastro, priva di occhiatura, anche se può presentare piccole screpolature; sminuzzabile al taglio; al palato la struttura è burrosa; la consistenza plastica e omogenea.

Aroma: forte e potente.

Gusto: dipende dal processo di lavorazione, in particolare dal numero di volte che è sottoposto alla macchina impastatrice (“máquina de rabilar”); quello più lavorato ha un gusto acre, piccante, forte, ostico per i palati non abituati, poiché restituisce l'aroma penetrante e rustico del burro stagionato dal tempo; la varietà meno lavorata offre i medesimi sapori, ma con intensità minore. In ogni caso il sapore è forte, ampio, persistente, piccante e leggermente amaro in coda, con un retrogusto forte.

Caratteristiche microbiologiche:

saranno adattate alle disposizioni di legge in vigore».

si è scritto:

«Le caratteristiche del formaggio al termine della stagionatura sono le seguenti:

caratteristiche fisico-chimiche:

estratto secco minimo:

57  %,

materia grassa nell’estratto secco, minimo:

45  %,

proteine nell’estratto secco, minimo:

35  %,

caratteristiche fisiche e organolettiche:

tipo e presentazione: da duro a semiduro, da stagionato mezzano a vecchio.

Forma: cilindrico-discoidale irregolare, un lato presenta il marchio del caseificio ornato con motivi floreali, geometrici, simboli o il nome del produttore, diametro fino a un massimo di 20 cm e spessore fino a un massimo di 7 cm.

Peso: tra 150 grammi e 1 000 grammi.

Crosta: liscia, sottile e quasi inesistente, poiché, grazie alle successive pressature, la stagionatura avviene in modo uniforme e simultaneo all'interno e all'esterno, di modo che le due parti formino una massa compatta e densa, pulita, asciutta o lievemente unta. Il colore è giallo crema scuro e presenta toni biancastri. Sulla faccia superiore presenta in bassorilievo il sigillo proprio di ciascun caseificio.

Pasta: soda, friabile, da semidura a dura, di color giallastro, priva di occhiatura, anche se può presentare piccole screpolature; sminuzzabile al taglio; al palato la struttura è burrosa; la consistenza plastica e omogenea.

Aroma: forte e potente.

Gusto: dipende dal processo di lavorazione, in particolare dal numero di volte che è sottoposto alla macchina impastatrice (“máquina de rabilar”); quello più lavorato ha un gusto acre, piccante, forte, poiché restituisce l'aroma penetrante e rustico del burro stagionato dal tempo; la varietà meno lavorata offre i medesimi sapori, ma con intensità minore. In ogni caso il sapore è forte, ampio, persistente, piccante e leggermente amaro in coda, con un retrogusto forte».

Motivazione: questa modifica è motivata dalla necessità di stabilire descrittori organolettici misurabili e non soggettivi, e di includere formati di produzione del formaggio più piccoli, consoni alle attuali richieste dei ristoratori di disporre di formati più piccolo al consumo, non ancora inclusi nel disciplinare di produzione, in modo che sia possibile monitorarli.

Uno studio effettuato sulle caratteristiche dei nuovi formati di formaggio conclude che la riduzione del peso del prodotto a meno di 250 g (150 g) non incide sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche, poiché si registrano punteggi superiori a 55 punti in tutti i campioni valutati (prodotto idoneo); pertanto le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non sono direttamente collegate al peso del prodotto.

Questa modifica non incide in alcun modo sulle caratteristiche essenziali o sull'autenticità del prodotto DOP.

5.2    Zona geografica

Questa modifica riguarda la sezione C («Zona geografica») del disciplinare di produzione.

Modifica al quarto paragrafo:

il seguente testo:

«Si trovano nella parte centro-orientale delle Asturie, in una zona geografica di 66 068 ha, di cui 21 642 ha in totale sono adibiti a pascolo.»

è stato così modificato:

«Si trovano nella parte centro-orientale delle Asturie, in una zona geografica di 66 068 ha.»

Motivazione: si propone la soppressione del numero di ettari adibiti a pascolo dalla zona geografica in quanto la zona adibita a pascolo varia nel tempo. Tale soppressione non incide sulle caratteristiche essenziali del prodotto, né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

5.3    Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica

Questa modifica riguarda la sezione D («Elementi che provano che il prodotto è originario della zona geografica») del disciplinare di produzione.

Conformità alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Funzioni di controllo non associate all'organismo di regolamentazione inteso quale autorità di gestione.

Si propone di modificare le funzioni di controllo dell'organismo di regolamentazione. L'autorità competente dovrebbe delegare tali attività di controllo alla struttura di controllo ai sensi dell'articolo 36 della legge 2/2019 delle Asturie, del 1o marzo 2019, sulla qualità dei prodotti alimentari, la qualità differenziata e le vendite dirette di prodotti alimentari. Paragrafi interessati dalla domanda di modifica: primo, quarto, quinto, sesto, ottavo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo.

Modifica al primo paragrafo:

Il seguente testo:

«Per verificare che il prodotto sia originario della zona geografica e soddisfi le prescrizioni stabilite nel disciplinare di produzione, la struttura di controllo dell'organismo di regolamentazione effettua periodici controlli sui caseifici e sui fornitori di latte e ne garantisce la tracciabilità».

è stato così modificato:

«Per verificare che il prodotto sia originario della zona geografica e soddisfi le prescrizioni stabilite nel disciplinare di produzione, la struttura di controllo dell'organismo di regolamentazione effettua periodici controlli sui caseifici e sugli allevatori e ne garantisce la tracciabilità».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065, nonché dei registri introdotti dal nuovo statuto dell'autorità di gestione per la DOP «Queso Casín» approvato l'11 agosto 2020. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al quarto paragrafo:

il seguente testo:

«Per garantire che il latte sia originario della zona geografica, l'organismo di regolamentazione istituisce un registro dei fornitori, comprendente gli allevatori che forniscono direttamente il latte ai caseifici e i fornitori che operano su percorsi di raccolta in base a un itinerario. Tutti i dati relativi al percorso di raccolta sono registrati giornalmente, utilizzando un sistema informatizzato, per dimostrare la tracciabilità dall'azienda di provenienza fino allo scarico nel caseificio (allevamento di provenienza, quantità di latte, data e ora di raccolta, destinazione del latte, quantità, data e ora di scarico)».

è stato così modificato:

«Per garantire che il latte sia originario della zona geografica, l'organismo di regolamentazione istituisce un registro degli allevamenti».

Motivazione: modifica dovuta alla differenziazione tra attività di controllo e automonitoraggio nonché alla conseguente necessità di adattare il sistema alla delega del ruolo di struttura di controllo, conformemente ai requisiti della norma UNE-EN ISO/IEC 17065 e ai registri introdotti dal nuovo statuto dell'autorità di gestione per la DOP «Queso Casín» approvato l'11 agosto 2020. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al quinto paragrafo:

il seguente testo:

«L'organismo di regolamentazione, tramite attività di controllo e certificazione, verifica che il latte e le sue pratiche di produzione siano conformi alle norme vigenti».

è stato così modificato:

«La struttura di controllo, tramite attività di controllo e certificazione, verifica che il latte e le sue pratiche di produzione siano conformi alle norme vigenti».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al sesto paragrafo:

il seguente testo:

«I caseifici destinati alla produzione dei formaggi tutelati dall'organismo di regolamentazione, nonché i locali adibiti alla stagionatura e alla conservazione, devono essere autorizzati dallo stesso organismo di regolamentazione ed elencati nel corrispondente registro dei locali autorizzati a tale scopo, dopo aver soddisfatto i requisiti e i controlli previsti nel presente documento».

è stato così modificato:

«I caseifici destinati alla produzione dei formaggi tutelati dalla DOP, nonché i locali adibiti alla stagionatura e alla conservazione, devono essere elencati nel corrispondente registro dei locali autorizzati a tale scopo, dopo aver soddisfatto i requisiti e i controlli previsti nel presente documento».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica all'ottavo paragrafo:

il seguente testo:

«Come requisito minimo tengono i seguenti registri, che sono controllati dalla struttura di controllo dell'organismo di regolamentazione».

è stato così modificato:

«Come requisito minimo tengono i seguenti registri, che sono controllati dalla struttura di controllo».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al nono paragrafo:

il seguente testo:

«Registro delle materie prime: contiene informazioni sull'origine, la data e le quantità ricevute. Questi dati sono corroborati dalla documentazione pertinente che, nel caso del latte, è costituita da fatture e bolle di scarico, le cui informazioni devono essere coerenti con quelle contenute nel giornale di viaggio del veicolo che raccoglie e consegna il latte».

è stato così modificato:

«Registro delle materie prime: contiene informazioni sull'origine, la data e le quantità ricevute. Questi dati sono corroborati dalla documentazione pertinente che, nel caso del latte, può essere costituita da fatture o bolle di consegna del latte».

Motivazione: la modifica proposta costituisce un adattamento al sistema di certificazione dei prodotti in linea con il disciplinare di produzione per la denominazione di origine protetta «Queso Casín», conformemente alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065.

Il paragrafo precedente definisce il metodo di verifica in maniera troppo specifica, il che può rendere ridondante il sistema di controlli. Purché sia garantito il controllo della tracciabilità, la struttura di controllo può svolgere controlli in diversi modi, in base alle informazioni disponibili.

Modifica al tredicesimo paragrafo:

il seguente testo:

«L'organismo di regolamentazione, tramite la struttura di controllo, determina l'idoneità dei formaggi tutelati dalla DOP, vale a dire soltanto quelli che soddisfano i requisiti approvati e stabiliti dal disciplinare di produzione».

è stato così modificato:

«La struttura di controllo verifica l'idoneità dei formaggi tutelati dalla DOP, vale a dire soltanto quelli che soddisfano i requisiti approvati e stabiliti dal disciplinare di produzione».

Motivazione: modifica dovuta alla differenziazione tra attività di controllo e automonitoraggio, nonché al corrispondente adattamento del sistema alle funzioni delegate in qualità di struttura di controllo, conformemente ai requisiti della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al quattordicesimo paragrafo:

il seguente testo:

«L'organismo di regolamentazione monitora e assicura l'identificazione e la provenienza dei prodotti apponendo un'etichetta supplementare numerata, rilasciata e approvata dallo stesso organismo. Quest'ultimo fornisce la quantità necessaria di etichette supplementari numerate, a seconda del numero di formaggi certificati».

è stato così modificato:

«La struttura di controllo verifica l'identificazione e la provenienza dei prodotti accertando che al formaggio sia stata apposta un'etichetta supplementare numerata e approvata dall'organismo di regolamentazione. Quest'ultimo fornisce la quantità necessaria di etichette supplementari numerate, a seconda del numero di formaggi qualificati dall'operatore».

Motivazione: modifica dovuta alla differenziazione tra attività di controllo e automonitoraggio, nonché al corrispondente adattamento del sistema alle funzioni delegate in qualità di struttura di controllo, conformemente ai requisiti della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al quindicesimo paragrafo:

il seguente testo:

«L'organismo di regolamentazione effettua periodici controlli sugli allevamenti e i caseifici per verificare che siano mantenute le condizioni che hanno consentito il rilascio della certificazione, e quindi per concedere l'uso continuato della denominazione di origine protetta “Queso Casín”. Preleva inoltre regolarmente campioni di materie prime presso gli allevamenti e di materie prime e prodotti presso i caseifici».

è stato così modificato:

«La struttura di controllo effettua periodici controlli sugli allevamenti e i caseifici per verificare che siano mantenute le condizioni che hanno consentito il rilascio della certificazione, e quindi per concedere l'uso continuato della denominazione di origine protetta “Queso Casín”. Preleva inoltre regolarmente campioni di materie prime presso gli allevamenti e di materie prime e prodotti qualificati presso i caseifici».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al sedicesimo paragrafo:

il seguente testo:

«Gli operatori i cui prodotti sono conformi alle condizioni stabilite riceveranno dall'organismo di regolamentazione un certificato di conformità, recante la firma del presidente dello stesso organismo».

è stato così modificato:

«Gli operatori i cui prodotti sono conformi alle condizioni stabilite riceveranno dalla struttura di controllo un certificato di conformità.»

Motivazione: per garantire l'imparzialità della struttura di controllo durante l'intero processo decisionale, si propone di modificare il paragrafo concernente le funzioni del presidente dell'organismo di regolamentazione, attribuendo alla struttura di controllo, conformemente alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065, la responsabilità di designare la persona che detiene tale incarico.

Soppressione della tabella dei controlli effettuati dall'organismo di regolamentazione, e del seguente paragrafo:

«La seguente tabella indica i controlli che l'organismo di regolamentazione deve effettuare sui vari operatori, per verificare che i formaggi da commercializzare con la DOP “Queso Casín” siano originari della zona geografica. Tali controlli consistono in visite nel corso delle quali si effettua un'ispezione visiva, un'ispezione documentale e il prelievo dei campioni corrispondenti.»

Motivazione: la soppressione proposta costituisce un adattamento al sistema di certificazione dei prodotti in linea con il disciplinare di produzione per la denominazione di origine protetta «Queso Casín», conformemente alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065.

Modifica al diciottesimo paragrafo:

il seguente testo:

«Al fine di poter monitorare i processi di produzione usati per i formaggi, e dimostrare l'origine e la qualità del prodotto tutelato dalla DOP, gli operatori responsabili degli allevamenti, dei caseifici e dei locali adibiti alla stagionatura e alla conservazione sono tenuti a compilare i necessari documenti giustificativi per ciascuno dei requisiti fissati dal presente documento. Detti documenti e registri saranno controllati dall'organismo di regolamentazione».

è stato così modificato:

«Al fine di poter monitorare i processi di produzione usati per i formaggi, e dimostrare l'origine e la qualità del prodotto tutelato dalla DOP, gli operatori responsabili degli allevamenti, dei caseifici e dei locali adibiti alla stagionatura e alla conservazione sono tenuti a compilare registri che dimostrino la conformità a ciascuno dei requisiti fissati dal presente documento. Detti documenti e registri saranno controllati dalla struttura di controllo».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al diciannovesimo paragrafo:

il seguente testo:

«Conformemente a tutti i suddetti requisiti, la denominazione di origine protetta 'Queso Casín' è applicabile soltanto ai formaggi ottenuti da latte fornito da fornitori registrati e prodotti nei caseifici elencati nel registro tenuto dall'organismo di regolamentazione, in conformità delle norme stabilite nel presente documento».

è stato così modificato:

«Conformemente a tutti i suddetti requisiti, la denominazione di origine protetta 'Queso Casín' è applicabile soltanto ai formaggi ottenuti da latte fornito da allevatori registrati e prodotti nei caseifici elencati nel registro tenuto dall'organismo di regolamentazione, in conformità delle norme stabilite nel presente documento, e che siano stati valutati e certificati dalla struttura di controllo conformemente ai controlli stabiliti».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065, nonché dei registri introdotti dal nuovo statuto dell'autorità di gestione per la DOP «Queso Casín» approvato l'11 agosto 2020. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al ventesimo paragrafo:

il seguente testo:

«La non conformità del prodotto o delle relative tecniche di produzione può essere rilevata dall'organismo di regolamentazione in una fase qualsiasi».

è stato così modificato:

«La non conformità del prodotto o delle relative tecniche di produzione può essere rilevata dalla struttura di controllo in una fase qualsiasi».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

5.4.    Metodo di produzione

Questa modifica riguarda la sezione E del disciplinare di produzione («Metodo di produzione»); nonché i punti 3.3 («Alimenti per animali»), 3.4 («Materie prime») e 3.7 («Norme specifiche in materia di etichettatura») del documento unico vigente; e i punti 3.3 («Mangimi e materie prime») e 3.6 («Norme specifiche in materia di etichettatura») della proposta di documento unico adattata alla struttura dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), in cui i punti 3.3 e 3.4 sono fusi: ciò comporterà conseguenze per la numerazione del documento unico, a partire dal punto 3.3 dopo l'adattamento della stesura.

Modifica al primo punto:

il seguente testo:

«Origine e caratteristiche del latte. Il latte impiegato per la lavorazione dei formaggi protetti è fornito dai fornitori elencati nel registro corrispondente dell'organismo di regolamentazione».

è stato così modificato:

«Origine e caratteristiche del latte: il latte impiegato per la lavorazione dei formaggi protetti è fornito dagli allevatori elencati nel registro corrispondente dell'organismo di regolamentazione e valutati dalla struttura di controllo».

Motivazione: modifica volta ad adattare il sistema, in considerazione dei compiti della struttura di controllo delegati ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065, nonché dei registri introdotti dal nuovo statuto dell'autorità di gestione per la DOP «Queso Casín» approvato l'11 agosto 2020. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al secondo punto:

il seguente testo:

«Mangime destinato ai bovini che producono il latte. Il mangime si basa essenzialmente sulle risorse naturali della zona direttamente disponibili al pascolo praticamente tutto l'anno, integrate da foraggi freschi e fieno, provenienti dalla medesima azienda agricola grazie all'instaurazione di un sistema di rotazione delle colture. Si tratta di piccole aziende a conduzione familiare, che dispongono di un modesto numero di capi di bestiame, in cui ha importanza fondamentale la cura del benessere degli animali che rimangono nelle stalle soltanto per la mungitura e per trascorrervi la notte.

L'alimentazione trae pertanto le sue origini dalla zona geografica delimitata. Nei periodi di eccezionale scarsità di foraggi propri, a causa delle condizioni climatiche avverse, la razione può essere integrata con piccole quantità di cereali e leguminose di provenienza esterna».

è stato così modificato:

«Mangime destinato ai bovini che producono il latte: il mangime si basa essenzialmente sulle risorse naturali della zona, mediante il pascolo integrato da cereali, leguminose e foraggi freschi e conservati ».

Motivazione: si propone di adattare l'alimentazione del bestiame, quale fattore determinante nella lavorazione del prodotto, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3), che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale modifica non incide sulle caratteristiche essenziali né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

Modifica al terzo punto:

il seguente testo:

«Coagulazione del latte: la coagulazione è enzimatica, indotta utilizzando coagulante o caglio di vitello nonché agenti di fermentazione e cloruro di calcio, nella dose esatta richiesta per produrre la cagliata nella vasca di cagliatura. Il processo si svolge a una temperatura di 30-35 oC per circa 45 minuti, dopo di che si taglia la cagliata con coltelli per cagliata. Si innalza la temperatura di circa 2 oC e contemporaneamente si mescolano le cagliate per almeno dieci minuti finché non si formano granuli della dimensione di una nocciola. Le cagliate sono poi lasciate riposare almeno per altri dieci minuti».

è stato così modificato:

«Coagulazione del latte: la coagulazione è enzimatica, indotta utilizzando coagulante o caglio di vitello nonché agenti di fermentazione e, facoltativamente , cloruro di calcio, nella dose esatta richiesta per produrre la cagliata nella vasca di cagliatura. Il processo si svolge a una temperatura di 30-35 oC per circa 45 minuti, dopo di che si taglia la cagliata con coltelli per cagliata. Si innalza la temperatura di circa 2 oC e contemporaneamente si mescolano le cagliate per almeno dieci minuti finché non si formano granuli della dimensione di una nocciola. Le cagliate sono poi lasciate riposare almeno per altri dieci minuti».

Motivazione: si propone questa modifica perché l'uso del cloruro di calcio è facoltativo. Tale modifica non incide sulle caratteristiche essenziali né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

Modifica al quarto punto:

il seguente testo:

«Sgocciolamento delle cagliate. Le cagliate sono poi lasciate sgocciolare su teli o sgocciolatoi (contenitori di plastica provvisti di fori) per varie ore, così da consentire l'estrazione del siero. Il processo continua nella sala di ventilazione, ove le cagliate rimangono su teli a una temperatura di 15-20 oC per tre giorni o più. Le cagliate sono poi rivoltate ogni giorno, fino a estrarre tutto il siero. In quest'arco di tempo ha luogo anche la fermentazione lattica».

è stato così modificato:

«Sgocciolamento delle cagliate: Le cagliate sono poi lasciate sgocciolare su teli o sgocciolatoi per varie ore, così da consentire l'estrazione del siero. Il processo continua nella sala di ventilazione, ove le cagliate rimangono su teli o sgocciolato i a una temperatura di 14 -20 oC per tre giorni o più. Le cagliate sono poi rivoltate ogni giorno, fino a estrarre tutto il siero. In quest'arco di tempo ha luogo anche la fermentazione lattica».

Motivazione: modifica dovuta all'adattamento dei materiali e delle attrezzature attualmente usate per lo sgocciolamento.

È stato effettuato uno studio complementare da cui emerge che se le condizioni di lavorazione sono differenti, ciò non incide sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, che registra punteggi superiori a 55 in tutti i campioni valutati (prodotto idoneo).

Pertanto le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non sono direttamente collegate alla variazione delle condizioni di stagionatura nell'intervallo studiato e non vi sono conseguenze significative.

Tale modifica non incide sulle caratteristiche essenziali né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

Modifica al quinto punto:

il seguente testo:

«Impastamento. Successivamente inizia il processo di impastamento meccanico e si aggiunge una parte del sale. Per ottenere una maggiore uniformità si effettuano numerosi passaggi nell'impastatrice, che è una macchina formata da due rulli a motore che girano in direzioni opposte. Il sale si aggiunge durante alcuni cicli di impastamento. I formaggi vengono sagomati manualmente modellando le cagliate (“gorollos”) in una piramide tronca; sono poi conservati in una camera di ventilazione per un periodo compreso fra cinque giorni e due settimane a una temperatura di 15-20 oC. I formaggi vengono rivoltati ogni giorno. I “gorollos” possono essere passati nell'impastatrice per il numero di volte necessario a raggiungere la consistenza desiderata da ciascun produttore.

A un maggior numero di cicli di impastamento corrisponde un formaggio più fine e uniforme, più adatto alla stagionatura e dal sapore più forte.

Il formaggio infine è sagomato in forma cilindrico-discoidale o di torta (in quest'ultimo caso si deve prima formare una palla, schiacciandola poi su due lati fino a ottenere l'aspetto desiderato); il lato superiore è marchiato con un sigillo o un timbro recante il logo del produttore. Il formaggio viene quindi riportato nella camera di ventilazione per almeno due giorni. Il marcu Casín non solo identifica il formaggio ma ne migliora altresì l'aspetto e ne occupa l'intero lato superiore visibile.»

è stato così modificato:

«Impastamento del prodotto: si effettuano numerosi passaggi nell'impastatrice. Il sale si aggiunge durante alcuni cicli di impastamento. I formaggi vengono sagomati manualmente modellando le cagliate (“gorollos”) in una piramide tronca; sono poi conservati in una camera di ventilazione per un periodo compreso fra cinque giorni e due settimane a una temperatura di 14 -20 oC. I “gorollos” possono essere passati nell'impastatrice per il numero di volte necessario a raggiungere la consistenza desiderata da ciascun produttore.

A un maggior numero di cicli di impastamento corrisponde un formaggio più fine e uniforme, più adatto alla stagionatura e dal sapore più forte.

Il formaggio infine è sagomato manualmente in forma cilindrico-discoidale o di torta e il lato superiore è marchiato con un sigillo o un timbro recante il logo del produttore. Il formaggio viene quindi riportato nella camera di ventilazione per almeno un giorno . Il marcu Casín non solo identifica il formaggio ma ne migliora altresì l'aspetto e ne occupa l'intero lato superiore visibile.»

Motivazione: modifica dovuta all'adattamento del sistema di impastamento, delle attrezzature usate, della temperatura e dei tempi di ventilazione.

È stato effettuato uno studio complementare da cui emerge che se le condizioni di lavorazione sono differenti, ciò non incide sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, che registra punteggi superiori a 55 in tutti i campioni valutati (prodotto idoneo).

Pertanto le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non sono direttamente collegate alla variazione delle condizioni di stagionatura nell'intervallo studiato e non vi sono conseguenze significative.

Tale modifica non incide sulle caratteristiche essenziali né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

Modifica al sesto punto:

il seguente testo:

«Stagionatura: il processo di stagionatura è portato a termine nella camera di stagionatura a una temperatura di 8-10° C e a un'umidità dell'80 %.

Il processo di stagionatura inizia contemporaneamente alla lavorazione delle cagliate, e dovrebbe durare almeno due mesi a partire dalla data di inizio della lavorazione. In questo periodo i formaggi sono rivoltati e puliti secondo necessità, in modo che acquisiscano le proprie caratteristiche distintive. Durante il processo di stagionatura ha luogo una serie di trasformazioni fisiche e chimiche, che conferiscono al formaggio le sue proprietà organolettiche definitive. Tra queste trasformazioni le più importanti - a parte la perdita d'acqua per evaporazione - sono la degradazione delle proteine in amminoacidi e quella dei grassi in sostanze volatili, che daranno luogo, rispettivamente, alla base del gusto e dell'aroma del formaggio».

è stato così modificato:

«Stagionatura: il processo di stagionatura è portato a termine nella camera di stagionatura a una temperatura di 6-12 ° C e a un'umidità del 75-85 %.

Il processo di stagionatura inizia contemporaneamente alla lavorazione delle cagliate, e dovrebbe durare almeno 60 giorni a partire dalla data di inizio della lavorazione. In questo periodo i formaggi sono rivoltati e puliti secondo necessità, in modo che acquisiscano le proprie caratteristiche distintive. Durante il processo di stagionatura ha luogo una serie di trasformazioni fisiche e chimiche, che conferiscono al formaggio le sue proprietà organolettiche definitive. Tra queste trasformazioni le più importanti - a parte la perdita d'acqua per evaporazione - sono la degradazione delle proteine in amminoacidi e quella dei grassi in sostanze volatili, che daranno luogo, rispettivamente, alla base del gusto e dell'aroma del formaggio».

Motivazione: Si propone di modificare le condizioni riguardanti la temperatura e la stagionatura delle cagliate.

È stato effettuato uno studio complementare da cui emerge che se le condizioni di lavorazione sono differenti, ciò non incide sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, che registra punteggi superiori a 55 in tutti i campioni valutati (prodotto idoneo).

Pertanto le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non sono direttamente collegate alla variazione delle condizioni di stagionatura nell'intervallo studiato e non vi sono conseguenze significative.

Tale modifica non incide sulle caratteristiche essenziali né sull'autenticità del prodotto tutelato dalla denominazione di origine protetta.

Soppressione del settimo punto:

«Confezionamento ed etichettatura: l'etichettatura sarà adeguata costantemente alla Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad.»

Motivazione: la modifica è introdotta poiché il punto non contiene norme obbligatorie specifiche per la DOP. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

5.5.    Legame a livello umano

Questa modifica riguarda la sezione F («Legame con l'ambiente geografico»), Legame a livello umano, del disciplinare di produzione.

Modifica al paragrafo 4

il seguente testo:

«Ma soprattutto il legame a livello umano è implicito nell'essenza del prodotto, in particolare se si pensa al suo esclusivo metodo di produzione. Attualmente la produzione del formaggio continua a essere puramente artigianale e ad alta intensità di manodopera: ne deriva una produzione modesta che ha messo a repentaglio la sopravvivenza del prodotto. Al suo mantenimento ha contribuito soprattutto il lavoro delle donne che lo producono per il consumo in ambito familiare, e l'entusiasmo dell'unica produttrice che oggi presenta e commercializza il prodotto nelle fiere e nei mercati dei prodotti tradizionali in tutta la regione delle Asturie e in Spagna. Altrettanto importante è la collaborazione con i gruppi di sviluppo rurale della zona».

è stato così modificato:

«Ma soprattutto il legame a livello umano è implicito nell'essenza del prodotto, in particolare se si pensa al suo esclusivo metodo di produzione. Attualmente la produzione del formaggio continua a essere puramente artigianale e ad alta intensità di manodopera: ne deriva una produzione modesta che ha messo a repentaglio la sopravvivenza del prodotto. Al suo mantenimento ha contribuito soprattutto il lavoro delle donne che lo producono per il consumo in ambito familiare, e l'entusiasmo di una sola produttrice, che per lungo tempo è stata l'unica a presentare e commercializzare il prodotto nelle fiere e nei mercati dei prodotti tradizionali in tutta la regione delle Asturie e in Spagna. Altrettanto importante è la collaborazione con i gruppi di sviluppo rurale della zona».

Motivazione: si propone questa modifica in quanto attualmente il formaggio è prodotto da tre caseifici. La modifica non incide sulle caratteristiche del prodotto.

5.6.    Struttura di controllo

Questa modifica riguarda la sezione G del disciplinare di produzione («Verifica del rispetto del disciplinare di produzione»).

Dove è scritto:

«Verifica del rispetto del disciplinare di produzione.

Denominazione: Direzione generale per l'allevamento e il settore agroalimentare delle Asturie

Indirizzo: C/ Coronel Aranda, No 2 – 33005 – Oviedo – Asturias – Spagna

Tel. + 34 985105612. Fax +34 985105517

L'organismo di regolamentazione svolge funzioni di certificazione, monitoraggio e controllo, conformemente ai criteri di cui alla norma europea UNE-EN 45011.

La direzione generale per l'Allevamento e il settore agroalimentare è temporaneamente responsabile dello svolgimento di tali funzioni in attesa dell'istituzione dell'organismo di regolamentazione».

si è scritto:

«L'autorità competente per il controllo è la direzione generale del governo delle Asturie nel cui mandato rientrano le questioni agroalimentari.

Il controllo può essere delegato a un'entità che operi in qualità di organismo di certificazione del prodotto e sia accreditata ai sensi della norma UNE-EN ISO/IEC 17065, o di altra eventuale norma che la sostituisca in futuro».

Motivazione: si propone questa modifica per aggiornare l'indirizzo della struttura di controllo; nonché per adattare l'organismo di regolamentazione e la relativa struttura di controllo sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e della legge 2/2019 delle Asturie, del 1o marzo 2019, sulla qualità dei prodotti alimentari, la qualità differenziata e le vendite dirette di prodotti alimentari (articolo 36).

5.7.    Etichettatura

Questa modifica riguarda la sezione H («Etichettatura») del disciplinare di produzione; il punto 3.7 («Norme specifiche in materia di etichettatura») del documento unico vigente; e il punto 3.6 («Norme specifiche in materia di etichettatura») della proposta di documento unico adattata alla struttura dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione in cui i punti 3.3 e 3.4 sono fusi: ciò comporterà conseguenze per la numerazione del documento unico, a partire dal punto 3.3 dopo l'adattamento di quella struttura.

Modifica al paragrafo 1:

dove è scritto:

I formaggi della DOP «Queso Casín» destinati al consumo devono - oltre a rispettare le norme sull'etichettatura contenute nella normativa - essere identificati da una speciale etichetta supplementare numerata che garantisce l'identità del produttore.

si è scritto:

I formaggi della DOP «Queso Casín» destinati al consumo devono essere identificati da una speciale etichetta supplementare numerata che garantisce l'identità del produttore.

Motivazione: la modifica è introdotta poiché il punto non contiene norme obbligatorie specifiche per la DOP. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Modifica al paragrafo 3

Dove è scritto:

«Marchi, emblemi, simboli, slogan promozionali o altri eventuali tipi di pubblicità utilizzati per il prodotto tutelato non possono essere usati, neppure dagli stessi titolari, per commercializzare formaggi non tutelati dalla DOP, né possono essere utilizzati in modo da indurre potenzialmente in errore i consumatori».

si è scritto:

«Le etichette commerciali specifiche di ciascun caseificio devono essere presentate all'organismo di regolamentazione».

Motivazione: modifica dovuta al corrispondente adattamento alla normativa vigente. Le modifiche non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

5.8    Soppressione delle prescrizioni legislative nazionali

Soppressione della sezione I. Prescrizioni nazionali.

Sono abrogati i seguenti documenti:

legge 25/1970, del 2 dicembre 1970, sulle vigne, i vini e i prodotti alcolici.

Decreto 835/1972, del 23 marzo 1972, recante norme di esecuzione per la legge 25/1970.

Legge 24/2003, del 10 luglio 2003, sulle vigne e i vini.

Ordinanza del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza fra la legislazione spagnola e il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Decreto regio 1414/2005, del 25 novembre 2005, sulla procedura di inoltro delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e delle relative opposizioni.

Motivazione: si propone di sopprimere la sezione I del disciplinare di produzione vigente a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché a causa dell'abrogazione dei documenti citati.

DOCUMENTO UNICO

«Queso Casín»

N. CE: PDO-ES-0178-AM01— 24.9.2021

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome [della DOP o IGP]

«Queso Casín»

2.   Stato membro o paese terzo

 

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1:

formaggio grasso, stagionato, lavorato a partire da latte vaccino intero e crudo, a coagulazione enzimatica e dalla pasta pressata, semidura o dura.

Le caratteristiche del formaggio al termine della stagionatura sono le seguenti:

 

caratteristiche fisico-chimiche:

sostanza secca: 57 % almeno

materia grassa nell'estratto secco, minimo: 45 %

proteine nell'estratto secco, minimo: 35 %

 

caratteristiche fisiche e organolettiche:

tipo e presentazione: da duro a semiduro, da stagionato mezzano a vecchio.

Forma: cilindrico-discoidale irregolare, un lato presenta il marchio del caseificio ornato con motivi floreali, geometrici, simboli o il nome del produttore, diametro fino a un massimo di 20 cm e spessore fino a un massimo di 7 cm.

Peso: tra 150 grammi e 1 000 grammi.

Crosta: liscia, sottile e quasi inesistente, poiché, grazie alle successive pressature, la stagionatura avviene in modo uniforme e simultaneo all'interno e all'esterno, di modo che le due parti formino una massa compatta e densa, pulita, asciutta o lievemente unta. Il colore è giallo crema scuro e presenta toni biancastri. Sulla faccia superiore presenta in bassorilievo il sigillo proprio di ciascun caseificio.

Pasta: soda, friabile, da semidura a dura, di color giallastro, priva di occhiatura, anche se può presentare piccole screpolature. Sminuzzabile al taglio. Al palato la struttura è burrosa. Consistenza omogenea e flessibile.

Aroma forte e potente.

Gusto: dipende dal processo di lavorazione, in particolare dal numero di volte che è sottoposto alla macchina impastatrice («máquina de rabilar»); quello più lavorato ha un gusto acre, piccante, forte, poiché restituisce l'aroma penetrante e rustico del burro stagionato dal tempo; la varietà meno lavorata offre i medesimi sapori, ma con intensità minore. In ogni caso il sapore è forte, ampio, persistente, piccante e leggermente amaro in coda, con un retrogusto forte.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

A)   Mangimi

Il mangime destinato ai bovini che producono il latte che funge da materia prima per la lavorazione del «Queso Casín» si basa essenzialmente sulle risorse naturali della zona, mediante il pascolo integrato da cereali, leguminose e foraggi freschi e conservati.

B)   Materie prime

latte vaccino, fermenti lattici, caglio, sale e facoltativamente cloruro di calcio.

Il latte impiegato per la lavorazione dei formaggi protetti è ottenuto da vacche sane appartenenti alle razze Asturiana de la Montaña o Casina, Asturiana de los Valles, Frisona e relativi incroci.

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutti i processi necessari per ottenere il «Queso Casín», produzione del latte, lavorazione del formaggio (coagulazione, sgocciolamento e impastamento), stagionatura e confezionamento hanno luogo nella zona geografica delimitata che comprende i comuni di Caso, Sobrescopio e Piloña.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Confezionamento - Onde salvaguardare la qualità del prodotto, il confezionamento sarà realizzato prima della spedizione dai caseifici o dai locali di stagionatura, poiché il tipo di crosta tipico di questo formaggio, così sottile e delicata da potersi definire inesistente, fa sì che il prodotto sia più sensibile alle alterazioni della stessa, suscettibili di provocare cambiamenti nell'aspetto esterno e di favorire la contaminazione.

Inoltre poiché questo prodotto può essere consumato integralmente, il confezionamento risulta in pratica una necessità.

I materiali ammessi per il confezionamento sono la carta, il cartone, il legno o la plastica a uso alimentare o di altri tipi di imballaggio autorizzati dall'organismo di regolamentazione («Consejo regulador»).

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre all'etichetta propria di ciascun caseificio, i formaggi protetti recheranno un'etichetta supplementare numerata e specifica destinata a garantire l'identità del prodotto.

Sull'etichetta dei formaggi protetti deve figurare in modo visibile la menzione «Denominación de Origen Protegida 'Queso Casín'» nonché il logotipo unico, dotato di quattro declinazioni cromatiche, per tutti gli operatori che commercializzino i formaggi protetti dalla DOP, di cui segue la riproduzione.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata per la produzione lattiera, la lavorazione, la stagionatura e il confezionamento dei formaggi protetti dal marchio DOP «Queso Casín» è situata nella zona meridionale delle Asturie, più precisamente nella sua parte centrorientale. La zona geografica si compone dei seguenti comuni: Caso, Sobrescobio e Piloña.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.    Specificità della zona geografica

Il territorio è delimitato dalla zona montagnosa centrorientale delle Asturie, il cui paesaggio caratteristico è disseminato di valli anguste separate da ampie creste rocciose. Il carattere montuoso del territorio è dato da una predominanza di pendenze ripide sulla maggior parte della superficie della zona. I rilievi medio-alti confluiscono verso una zona centrale concava e piana, che fa parte della depressione prelitoranea che la attraversa da est verso ovest e funge da letto del Piloña; questo fiume e l'Alto Nalón rappresentano i due maggiori corsi d'acqua della zona.

Fatta eccezione per i rilievi montagnosi più elevati, questo territorio ha un clima oceanico, temperato, con piogge delicate ma persistenti durante tutto l'anno, nonché un'oscillazione termica moderata.

Il carattere delle valli o conche fluviali circondate da montagne è inoltre causa dell'abbondanza di nebbie stagnanti. Tutti questi elementi riducono considerevolmente il soleggiamento nell'arco dell'anno.

La flora è determinata dalla presenza di numerose praterie da fieno e pascoli, oltre all'importante estensione delle foreste e delle zone coperte da arbusti o da affioramenti rocciosi sulle pendenze più ripide.

Le specie vegetali più interessanti rinvenibili sui pascoli e sui prati appartengono alla famiglia delle graminacee e delle leguminose.

In queste condizioni si sviluppa la tecnica casearia di lavorazione del «Queso Casín», che risponde all'esigenza di ottenere una forma di conservazione sicura e duratura in una zona ove le temperature miti e la predominanza di giorni piovosi e nuvolosi conferiscono il tipico grado di umidità atmosferica, che rende difficile il processo di stagionatura delle cagliate risultate dalla coagulazione del latte.

Così si è affermato l'impastamento come sistema consuetudinario ed esclusivo per riunire in una sola forma diverse cagliate di dimensioni ridotte. La ripetizione di questo processo dava rimpasti più asciutti e compatti, in grado di conservarsi più a lungo. L'impastamento serviva inoltre a incorporare il sale in modo omogeneo, distribuendo uniformemente i microrganismi della fermentazione e favorendo una stagionatura adeguata nel rispetto di alcune caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.

Il processo è rimasto manuale fino alla messa a punto di un macchinario apposito. Si tratta del tavolo o della macchina impastatrice («mesa» o «máquina de rabilar») che costituisce un adattamento di un attrezzo impiegato nella panetteria tradizione, detto la «bregadora» o «bregadera» e che era utilizzato collettivamente, nei cosiddetti «diis d'amasar» (giorni dell'impastamento), al fine di far fruttare le scarse risorse materiali e di snellire le fasi produttive, che anche così richiedevano un notevole impegno.

Nell'ambito di questo processo erano maneggiate cagliate semilavorate («gorollos») e formaggi di diversi artigiani che dovevano essere differenziati. La soluzione consisteva nel marchiare ciascun pezzo con un marchio caratteristico che consentisse l'identificazione rapida del proprietario. Nel caso delle cagliate semilavorate l'utensile impiegato a tal fine era denominato «ochavau»: un pezzo di legno cilindrico o fusiforme, decorato alle estremità con simboli semplici che si imprimevano sul «gorollo», tante volte quanti gli impasti ricevuti. Sulla forma di formaggio finita si usava il «marcu» o «cuñu», anch'esso di legno, di dimensioni e complessità tuttavia maggiori, dotato di una diversità di motivi, usato a fini decorativi e per identificare la produzione. Al giorno d'oggi è consuetudine che il «marcu» rechi il monogramma di ciascun produttore.

Questo sistema di lavorazione, specialmente l'impastamento, continua a essere esclusivo di questa varietà di formaggio, probabilmente a causa della sua complessità. Al suo mantenimento ha contribuito soprattutto il lavoro delle donne che lo producono per il consumo in ambito familiare, e l'entusiasmo di una produttrice che per lungo tempo è stata l'unica a presentare e commercializzare il prodotto nelle fiere e nei mercati dei prodotti tradizionali in tutta la regione delle Asturie e nel resto della Spagna. Altrettanto importante è la collaborazione con i gruppi di sviluppo rurale della zona.

5.2.    Specificità del prodotto

Il «Queso Casín» si identifica esternamente per l'aspetto peculiare conferitogli dal sigillo recante il logo di ciascun produttore, inciso con il punzone («marcu») sulla facciata superiore di ciascuna forma, occupandone l'intera superficie.

Il carattere particolare di questo formaggio è inoltre completato dalla forma cilindrico-discoidale irregolare, dalla crosta tanto sottile e delicata da risultare quasi impercettibile, compatta con la pasta interna, dalla sua pasta lavorata, dall'aroma e dal gusto forti e persistenti, che si accentuano con i successivi passaggi nell'impastatrice, e dalla sua composizione che ne fa uno dei formaggi più proteici della Spagna, se non del mondo, e uno di quelli col più basso tenore di umidità.

Questo formaggio è del tutto diverso dagli altri tipi di prodotti, anche da quelli delle località limitrofe. A tal proposito è di particolare importanza il confine del comune di Caso con quello del comune di Ponga, segnato da una serie di rilievi montuosi che costituiscono anche la divisione fra due tipi di formaggi tipici asturiani, il «Casín» e quello di Los Beyos.

Lo studio storico evidenzia la ricorrente importanza del «Queso Casín».

Enric Canut in «En el país de los 100 quesos» [Nel paese dei 100 formaggi], Barcellona 2000, sostiene che «il 'Queso Casín', per la sua lavorazione e per gli attrezzi rustici impiegati è probabilmente uno dei più antichi formaggi di tutta la Spagna».

Le testimonianze scritte relative al formaggio nei villaggi della zona risalgono al secolo XIV. «All'epoca dell'abbadessa Da Gontrodo, nel 1328 le masserie di San Salvador de Sobrecastiello si affittano per sette anni al prezzo di 70 maravedís da pagare ogni 1o settembre e di formaggi da cucinare, da pagare ogni [giorno di festa di] San Martino a novembre...».

Nel 1341 si rinviene ibidem «… e buoni formaggi da cucinare …».

Si rinvengono riferimenti a questo formaggio negli scritti di Jovellanos (secolo XVIII), nel «Diccionario Geográfico de Madoz» [dizionario geografico di Madoz], pubblicato agli inizi del secolo XIX e nel «Curso de Agricultura Elemental» [Corso elementare di agricoltura] di Dionisio Martín Ayuso, pubblicato sul finire del secolo XIX.

In «Asturias» di O. Bellmut e Fermin Canella (Gijón 1900), tra i formaggi più famosi, la cui fama travalica i confini delle Asturie, si cita quello di Caso. Nello stesso senso si esprimono F. Requejo e M. Tortosa in «Los Elementos de Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial» (Madrid 1903).

Il volume «Comer en Asturias» [Mangiare nelle Asturie] (Madrid 1980) di Eduardo Méndez Riestra menziona tra i formaggi prodotti nella regione il Casín, come fanno anche Carlos Mero González, nella sua «Guía Práctica de los quesos de España» [Guida pratica dei formaggi di Spagna] (Madrid 1983) e Simone Ortega nella «Tabla de quesos españoles» [Tavola dei formaggi spagnoli] (Madrid 1983).

In «El Gran Libro de la Cocina Asturiana» [Il grande libro della cucina asturiana] il chimico e scrittore J. A. Fidalgo Sánchez (Gijón 1986) sostiene che il «Queso Casín» è il più rappresentativo della zona centromeridionale delle Asturie.

5.3    Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP)

l'orografia accidentata ha rappresentato il fattore determinante per l'uso delle eccedenze lattiere nella lavorazione del formaggio, poiché le difficoltà derivate dalle scarse possibilità di comunicazione facevano sì che il latte potesse essere utilizzato solo per la lavorazione di formaggi e di burro.

L'insieme dei fattori naturali ha condizionato lo sviluppo di questa specifica varietà casearia. Da un lato l'orografia ha favorito un paesaggio di praterie basse e di pascoli di montagna, dotati di una straordinaria diversità nella flora e nella vegetazione, che influenza direttamente l'alimentazione del bestiame destinato alla produzione lattiera, che fruisce di queste risorse attraverso sistemi tradizionali di allevamento.

D'altro lato il clima, le precipitazioni leggere e abbondanti, regolari durante tutto l'anno, nonché lo scarso soleggiamento e le condizioni termiche moderate rappresentano le caratteristiche ideali per mantenere una produzione foraggera propria e per consentire alle mandrie di pascolare tutto l'anno.

Tutto il latte utilizzato nella lavorazione del «Queso Casín» trae origine dal bestiame che pascola regolarmente tutto l'anno nei prati e nei pascoli della zona.

I metodi di lavorazione furono stabiliti dai primi produttori, gli allevatori dell'epoca che dovettero adattarsi alla situazione imposta dalle condizioni ambientali della regione, con l'intento di prolungare i tempi di conservazione di un prodotto deperibile, creando una varietà di formaggio unica, le cui caratteristiche sono diretta conseguenza di un insieme di fattori naturali e della forma di lavorazione peculiare (e in ultima analisi ne sono determinate).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.asturias.es/documents/217090/555882/Queso+Casin+pliego+definitivo+sin+control+%28pdf%29.pdf/c1953105-46f9-028e-5f6d-10a0f4b3bbb6?t=1632377515156


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 179 dell’19.6.2014, pag. 36.

(3)  GU L 179 dell’19.6.2014, pag. 17.