ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 10/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10645 — 10645 - ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS) ( 1 ) |
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2023/C 10/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10937 — EDF DEUTSCHLAND / HAZWEI / HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 10/03 |
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2023/C 10/04 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006) ( 1 ) |
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Corte dei conti |
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2023/C 10/05 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 10/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10645 — 10645 - ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 10/01)
Il 13 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10645. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10937 — EDF DEUTSCHLAND / HAZWEI / HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 10/02)
Il 4 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10937. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 gennaio 2023
(2023/C 10/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0747 |
JPY |
yen giapponesi |
142,61 |
DKK |
corone danesi |
7,4375 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88673 |
SEK |
corone svedesi |
11,2783 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9967 |
ISK |
corone islandesi |
154,30 |
NOK |
corone norvegesi |
10,7380 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,027 |
HUF |
fiorini ungheresi |
399,10 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6819 |
RON |
leu rumeni |
4,9335 |
TRY |
lire turche |
20,1793 |
AUD |
dollari australiani |
1,5588 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4429 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3974 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6912 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4316 |
KRW |
won sudcoreani |
1 341,01 |
ZAR |
rand sudafricani |
18,2827 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2807 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 612,34 |
MYR |
ringgit malese |
4,6975 |
PHP |
peso filippino |
59,013 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
35,895 |
BRL |
real brasiliano |
5,5840 |
MXN |
peso messicano |
20,4957 |
INR |
rupia indiana |
87,8120 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/4 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 10/04)
Decisione di rilascio di un'autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolari dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2023)5 |
5 gennaio 2023 |
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) N. CE: -, N. CAS:- |
PPG Europe B.V. nella sua capacità giuridica come rappresentante esclusivo di PRC DeSoto International Inc. – OR5, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi |
REACH/22/40/0 |
Formulazione di un componente indurente contenente 4-tert-OPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e della difesa |
4 gennaio 2025 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
Sealants Europe SAS, Boeing Distribution, Inc., 84-116 rue Salvador Allende 95870 Bezons, Francia |
REACH/22/40/1 |
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PPG Europe B.V. nella sua capacità giuridica come rappresentante esclusivo di PPG Industries (UK) Ltd. – OR23 |
REACH/22/40/2 |
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Boeing Distribution Inc., Schillingweg 40, 2153PL, Nieuw-Vennep Noord-Holland, Paesi Bassi |
REACH/22/40/3 |
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Haas Group International SP. Z.O.O., ul Ryszarda Chomicza, Nowa Wieś Wrocławska, 13 - E, 55 – 080 Wrocławska, Wroclaw, Polonia |
REACH/22/4/4 |
||||||
PPG Europe B.V. nella sua capacità giuridica come rappresentante esclusivo di PRC DeSoto International Inc. – OR5 |
REACH/22/40/5 |
Miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-tert-OPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-tert-OPnEO per usi aerospaziali e per la difesa esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento REACH nel settore aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento |
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Sealants Europe SAS |
REACH/22/40/6 |
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PPG Europe B.V. nella sua capacità giuridica come rappresentante esclusivo di PPG Industries (UK) Ltd. – OR23 |
REACH/22/40/7 |
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Boeing Distribution, Inc. |
REACH/22/40/8 |
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Haas Group International SP. Z.O.O. |
REACH/22/40/9 |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).
Corte dei conti
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/6 |
Relazione speciale 01/2023:
«Strumenti per agevolare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID-19 – Iniziative pertinenti, alcune delle quali hanno avuto una piena riuscita mentre altre sono state poco utilizzate»
(2023/C 10/05)
La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 01/2023 intitolata: «Strumenti per agevolare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID-19 – Iniziative pertinenti, alcune delle quali hanno avuto una piena riuscita mentre altre sono state poco utilizzate».
La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=62947
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
12.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 10/7 |
Comunicazione alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2023/C 10/06)
1.
La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2024 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sui gas fluorurati a effetto serra (di seguito «il regolamento»). Nella presente comunicazione i riferimenti all’Unione si intendono comprensivi dell’Irlanda del Nord (2).
2.
Con il termine «idrofluorocarburi» (HFC) si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle sostanze seguenti:HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3.
L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4.
Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatori di HFC sfusi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» (3), a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (4). La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC (5).
5.
A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio nel 2024.
6.
Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono conservati online nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati ivi contenuti, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
7.
Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
8.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa che intende ottenere quote dalla riserva deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 20 febbraio 2023. Per le domande pervenute dopo tale termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione. Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili nel sito web della DG CLIMA (6).
9.
L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2024 nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 6 marzo 2023 e il 5 aprile 2023, ore 13:00 CET. Le indicazioni su come presentare una dichiarazione sulle quote sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (7).
10.
La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 5 aprile 2023, ore 13:00 CET.
11.
Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4 e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
12.
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014.
13.
La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2024 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
14.
L’iscrizione nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2024 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2024.
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA
(2) Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT
(3) Il registro è stato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014:/https://webgate.ec.europa.eu/fgas
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=IT
(5) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375
(6) https:/climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_en.pdf
(7) https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf