|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
|
2023/C 7/01 |
|
|
|
|
IT |
Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 7/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-873/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Articolo 9, paragrafo 3 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, primo comma - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Associazione per la tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni veicoli - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Veicoli a motore - Motore diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Impianto di manipolazione - Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli - Stato dell’arte)
(2023/C 7/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
con l’intervento di: Volkswagen AG
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’associazione per la tutela dell’ambiente, legittimata ad agire in giudizio conformemente al diritto nazionale, non possa impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede o modifica un’omologazione CE eventualmente in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
|
2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo a condizione che si dimostri che tale impianto risponde strettamente alla necessità di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di detto impianto. Inoltre, la «necessità» di un impianto di manipolazione, ai sensi della citata disposizione, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022 — Fiat Chrysler Finance Europe / Irlanda
(Cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto cui il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero - Decisione tributaria anticipata (tax ruling) - Vantaggio - Carattere selettivo - Principio di libera concorrenza - Sistema di riferimento - Diritto nazionale applicabile - Tassazione cosiddetta «normale»)
(2023/C 7/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Fiat Chrysler Finance Europe, (rappresentanti: N. de Boynes, avocat, M. Doeding, solicitor, M. Engel, Rechtsanwalt, F. Hoseinian, advokat, G. Maisto, A. Massimiano, avvocati, J. Rodríguez, abogado, M. Severi, avvocato, e A. Thomson, solicitor), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da B. Doherty, BL, P. Gallagher, SC, e S. Kingston, SC)
Altre parti nel procedimento: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux e T. Uri, agenti, assistiti da J. Bracker, A. Steichen e D. Waelbroeck, avocats), Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e B. Stromsky, agenti)
Dispositivo
|
1) |
Le cause C-885/19 P e C-898/19 P sono riunite ai fini della sentenza. |
|
2) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (T-755/15 e T-759/15, EU:T:2019:670), è annullata. |
|
3) |
La decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, è annullata. |
|
4) |
Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione nella causa C-885/19 P. |
|
5) |
Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese nella causa C-885/19 P. |
|
6) |
La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione nella causa C-898/19 P. |
|
7) |
La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento di primo grado. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2022 — Commissione europea / Valencia Club de Fútbol, SAD, Regno di Spagna
(Causa C-211/20 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico - Prestiti a favore di tre società calcistiche della Comunità di Valencia (Valencia CF, Hércules CF e Elche CF) - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Annullamento della decisione nella parte in cui riguarda il Valencia CF - Nozione di «vantaggio» - Valutazione dell’esistenza di un vantaggio - Comunicazione sulle garanzie - Interpretazione - Obbligo di diligenza incombente alla Commissione europea - Onere della prova - Snaturamento)
(2023/C 7/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)
Altre parti nel procedimento: Valencia Club de Fútbol, SAD (rappresentanti: G. Cabrera López, J. R. García-Gallardo Gil-Fournier e D. López Rus, abogados), Regno di Spagna (rappresentante: M. J. Ruiz Sánchez, agente)
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Valencia Club de Fútbol, SAD. |
|
3) |
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State e dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B (C-704/20), X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)
(Cause riunite C-704/20 e C-39/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Trattenimento di cittadini di paesi terzi - Diritto fondamentale alla libertà - Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Presupposti di legittimità del trattenimento - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 15 - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 9 - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articolo 28 - Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento - Esame d’ufficio - Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali)
(2023/C 7/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudici del rinvio
Raad van State, rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-704/20), X (C-39/21)
Resistenti: C, B (C-704/20), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona — Spagna) — AD e a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH
(Causa C-163/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) - Direttiva 2014/104/UE - Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea - Articolo 22, paragrafo 2 - Applicabilità ratione temporis - Articolo 5, paragrafo 1, primo comma - Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi - Articolo 5, paragrafo 2 - Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili - Articolo 5, paragrafo 3 - Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove - Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi - Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni)
(2023/C 7/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: AD e a.
Convenuti: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Burgas — Bulgaria) — DELTA STROY 2003
(Causa C-203/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione-quadro 2005/212/GAI - Applicabilità - Irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona giuridica per il mancato pagamento di debiti fiscali - Nozione di «confisca» - Articoli 48, 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Sanzioni a carattere penale - Principi di presunzione d’innocenza, di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene - Diritti della difesa - Irrogazione di una sanzione penale a una persona giuridica per un reato commesso dal rappresentante di tale persona giuridica - Procedimento penale parallelo non concluso contro detto rappresentante - Proporzionalità)
(2023/C 7/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad — Burgas
Parti nel procedimento principale
DELTA STROY 2003
Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Burgas
Dispositivo
L’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest’ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Dansk Akvakultur che agisce per conto dell'AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet
(Causa C-278/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafo 3 - Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto - Obbligo di valutazione - Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta)
(2023/C 7/08)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Dansk Akvakultur che agisce per conto dell'AquaPri A/S
Convenuta: Miljø- og Fødevareklagenævnet
con l’intervento di: Landbrug & Fødevarer
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che: la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione. |
|
2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che: per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei
(Causa C-385/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Sanzione inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite - Domanda diretta a che l’autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso - Rifiuto opposto dall’autorità garante della concorrenza - Situazione economica reale dell’impresa interessata - Principio di proporzionalità)
(2023/C 7/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Zenith Media Communications SRL
Convenuto: Consiliul Concurenţei
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione dell’articolo 101 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest’ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — VP CAPITAL NV / Belgische Staat
(Causa C-414/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articoli 49 e 54 TFUE - Trasferimento della sede statutaria di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita - Recupero delle riduzioni di valore registrate prima del trasferimento - Esenzione - Comparabilità delle situazioni)
(2023/C 7/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VP CAPITAL NV
Convenuto: Belgische Staat
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest’ultimo, sono trattati come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 novembre 2022 — ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S / Commissione europea
(Causa C-442/21 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Settore postale - Compensazione per la prestazione del servizio universale - Calcolo - Metodologia del costo evitato netto - Presa in considerazione dei vantaggi intangibili attribuibili al servizio universale - Utilizzo dei fondi concessi a titolo della compensazione - Garanzia a copertura delle spese di licenziamento di una determinata categoria di dipendenti in caso di fallimento del fornitore del servizio universale - Ripartizione contabile dei costi comuni alle attività rientranti nel servizio universale e a quelle non rientranti in esso - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno)
(2023/C 7/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, J. Carpi Badía e L. Nicolae, agenti), Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, agenti, assistite da R. Holdgaard, advokat, successivamente M. Søndahl Wolff, agente, assistita da R. Holdgaard, advokat)
Interveniente a sostegno della Commissione europea: Post Danmark (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S e la Danske Fragtmænd A/S sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
Il Regno di Danimarca e la Post Danmark sopportano le proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/10 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovenia) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana
(Causa C-486/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema pubblico di noleggio e uso condiviso di autoveicoli elettrici - Distinzione tra le nozioni di «concessioni di servizi» e di «appalti pubblici di forniture» - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 5, punto 1, lettera b) - Articolo 20, paragrafo 4 - Nozione di «contratti misti» - Articolo 8 - Determinazione del valore di una concessione di servizi - Criteri - Articolo 27 - Articolo 38 - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 2, paragrafo 1, punti 5 e 8 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 - Allegato XXI - Possibilità di imporre una condizione relativa alla registrazione di una particolare attività professionale in forza del diritto nazionale - Impossibilità di imporre tale condizione a tutti i membri di un’associazione temporanea di imprese - Regolamento (CE) n. 2195/2002 - Articolo 1, paragrafo 1 - Obbligo di fare esclusivo riferimento al «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» nei documenti della concessione - Regolamento (CE) n. 1893/2006 - Articolo 1, paragrafo 2 - Impossibilità di fare riferimento alla classificazione «NACE Rev. 2» nei documenti della concessione)
(2023/C 7/12)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.
Resistente: Mestna občina Ljubljana
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 5, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione, del 30 ottobre 2019, deve essere interpretato nel senso che: costituisce una «concessione di servizi» l’operazione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice intende affidare la creazione e la gestione di un servizio di noleggio e condivisione di veicoli elettrici a un operatore economico il cui contributo finanziario sia prevalentemente destinato all’acquisto di tali veicoli, e nella quale gli introiti di detto operatore economico proverranno principalmente dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in parola, dal momento che caratteristiche del genere sono tali da dimostrare che il rischio legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione è stato trasferito a detto operatore economico. |
|
2) |
L’articolo 8 della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, deve essere interpretato nel senso che: per stabilire se sia raggiunta la soglia di applicabilità di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve stimare il «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]», tenendo conto delle tariffe che gli utenti pagheranno al concessionario, nonché dei contributi e dei costi che l’amministrazione aggiudicatrice sosterrà. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può anche ritenere che la soglia prevista per l’applicazione della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, sia raggiunta quando gli investimenti e i costi che il concessionario deve sostenere, individualmente o unitamente all’amministrazione aggiudicatrice, per l’intero periodo di applicazione del contratto di concessione superano manifestamente tale soglia di applicabilità. |
|
3) |
L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’allegato V, punto 7, lettera b), e con il considerando 4 di tale direttiva, nonché con l’articolo 4 e con l’allegato XXI, punto III.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011, deve essere interpretato nel senso che: un’amministrazione aggiudicatrice può esigere, a titolo di criteri di selezione e di valutazione qualitativa dei candidati, che gli operatori economici siano iscritti nel registro commerciale o nell’albo professionale, purché un operatore economico possa avvalersi della sua iscrizione in un analogo registro nello Stato membro in cui è stabilito. |
|
4) |
L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale direttiva e con l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un’amministrazione aggiudicatrice, la quale imponga agli operatori economici l’iscrizione nel registro commerciale o nell’albo professionale di uno Stato membro dell’Unione europea, faccia riferimento non già al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) costituito da codici CPV, bensì alla classificazione NACE Rev. 2, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici. |
|
5) |
L’articolo 38, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di imprese sia iscritto, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation
(Causa C-494/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Servizio universale e diritti degli utenti - Direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») - Articolo 12 - Calcolo del costo e finanziamento degli obblighi di servizio universale - Fornitore unico di servizio universale e fornitori multipli di servizi di telecomunicazione operanti sul mercato - Determinazione dell’onere eccessivo)
(2023/C 7/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Eircom Limited
Convenuta: Commission for Communications Regulation
Con l’intervento di: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchison) Limited, Three Ireland Services (Hutchison) Limited
Dispositivo
Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale),
devono essere interpretati nel senso che:
essi impongono all’autorità nazionale di regolamentazione competente, al fine di valutare se il costo netto degli obblighi di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un operatore assoggettato a tali obblighi, di esaminare le caratteristiche proprie di quest’ultimo, tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato interessato.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Taxi Horn Tours BV / gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF
(Causa C-631/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione degli appalti - Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 - Nozione di «operatore economico» - Inclusione di una società in nome collettivo priva di personalità giuridica - Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 63 - Impresa comune o affidamento sulle capacità di altre persone associate - Articolo 59, paragrafo 1 - Obbligo di fornire uno o più documenti di gara unici europei (DGUE) - Finalità del DGUE)
(2023/C 7/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Taxi Horn Tours BV
Convenuti: gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF
Dispositivo
L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, e con l’articolo 63 di tale direttiva nonché con l’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo,
deve essere interpretato nel senso che:
un’impresa comune, la quale, senza essere una persona giuridica, assume la forma di una società disciplinata dalla normativa nazionale di uno Stato membro, è iscritta nel registro di commercio di quest’ultimo, può essere stata costituita in modo tanto temporaneo quanto permanente e i cui soci sono tutti attivi sul suo stesso mercato e solidalmente responsabili della buona esecuzione degli obblighi da essa contratti, deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice soltanto il proprio documento di gara unico europeo (DGUE) quando intenda partecipare, individualmente, ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico o presentare un’offerta se dimostra di poter eseguire l’appalto di cui trattasi utilizzando unicamente il proprio personale e il proprio materiale. Se, invece, per l’esecuzione di un appalto pubblico, tale impresa comune considera di dover fare appello alle risorse proprie di taluni soci, si deve ritenere che essa faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’articolo 63 della direttiva 2014/24, e deve allora presentare non soltanto il proprio DGUE, ma anche quello di ciascuno dei soci sulle capacità dei quali intende fare affidamento.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Commissione europea, Repubblica francese, Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa C-702/21 P) (1)
(Impugnazione - Biocidi - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 - Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) - Diniego di approvazione come principio attivo destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 1, 5 e 6 - Approvazione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 2 e 4 - Effetto teratogeno - Valutazione dei rischi per la salute umana)
(2023/C 7/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Pareva (rappresentanti: S. Englebert, M. Grunchard e M. Ombredane, avocats, P. Sellar, advocaat, e K. Van Maldegem, avocat)
Altre parti nel procedimento: Biotech3D Ltd & Co. KG, Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. Bain e J.-L. Carré, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Buchanan, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La Laboratoire Pareva è condannata alle spese. |
|
3) |
La Repubblica francese sopporta le proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/14 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lecce — Italia) — Procedimento penale a carico di AB
(Causa C-243/22) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 49 - Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene - Esclusione della punibilità del reato a causa della sua particolare tenuità - Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione di una disciplina nazionale ai procedimenti dinanzi al giudice di pace - Mancanza di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
(2023/C 7/16)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Lecce
Parte nel procedimento principale
AB
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Giudice di pace di Lecce (Italia), con ordinanza del 23 marzo 2022.
(1) Data di deposito: 6.4.2022.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 20 settembre 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy / B. sp.j.
(Causa C-606/22)
(2023/C 7/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Resistente: B. sp.j.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e i principi di neutralità, di proporzionalità nonché di parità di trattamento debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi delle autorità fiscali nazionali nei limiti in cui detta prassi non consente, invocando l'assenza di un fondamento normativo nazionale e l’arricchimento senza causa, di rettificare l’importo della base imponibile e dell'imposta dovuta nell’ipotesi in cui la vendita di beni e servizi ai consumatori con un’aliquota IVA più elevata sia stata registrata mediante un registratore di cassa e documentata da ricevute fiscali anziché da fatture IVA, e a seguito di tale rettifica non intervenga alcuna modifica del prezzo (del valore lordo della vendita).
(1) GU 2006, L 347, pag. 1, come modificata.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 settembre 2022 — Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond / Autoriteit Persoonsgegevens
(Causa C-621/22)
(2023/C 7/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond
Convenuta: Autoriteit Persoonsgegevens
Questioni pregiudiziali
|
1) |
In che modo l’espressione «legittimo interesse» debba essere interpretata dal Rechtbank. |
|
2) |
Se detta espressione debba essere interpretata nel senso ad essa attribuito dalla convenuta. Se si tratti soltanto di interessi appartenenti alla legge, costituenti legge o stabiliti per legge, oppure: |
|
3) |
Se ogni interesse possa configurare un legittimo interesse, purché esso non sia contrario alla legge. Più in particolare: se un interesse strettamente commerciale e l’interesse come quello in oggetto, la fornitura di dati personali dietro pagamento senza consenso dell’interessato, in talune circostanze possa essere considerato legittimo interesse. In caso affermativo, quali circostanze determinino se un interesse strettamente commerciale sia un legittimo interesse. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 14 ottobre 2022 — Globex International OÜ / Duclos Legnostrutture S.r.l., RD
(Causa C-647/22)
(2023/C 7/19)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Globex International OÜ
Convenuti: Duclos Legnostrutture S.r.l., RD
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 371, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile estone (a norma della quale un giudice non ammette un ricorso, in particolare, ove sia passato in giudicato un decreto che pone fine al procedimento pronunciato da un giudice estone nell’ambito di una controversia pendente tra le medesime parti, vertente sul medesimo oggetto e basata sullo stesso fondamento giuridico, e che esclude la proposizione di un nuovo ricorso nella medesima vertenza) osta alla trattazione di un ricorso concernente un credito per il quale un giudice di uno Stato membro ha emesso un’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva. |
|
2) |
Qualora si debba, di norma, rispondere alla prima questione nel senso che va riconosciuta la sussistenza di un ostacolo, se la risposta muti ove — successivamente alla dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea — emerga che la notifica dell’ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006. |
|
3) |
Qualora si debba rispondere alla seconda questione nel senso che viene riconosciuta la sussistenza di un ostacolo: se il giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l’esecutività possa, d’ufficio o su istanza del ricorrente, decidere che la dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento è invalida ove, successivamente ad essa, emerga che la notifica dell’ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006. |
|
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, indipendentemente dallo svolgimento, dalla conclusione o dall’esito del procedimento di esecuzione forzata dinanzi al giudice dello Stato membro di esecuzione, il giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l’esecutività possa pronunciarsi sull’invalidità della dichiarazione di esecutività di detta ingiunzione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 ottobre 2022 — I (*1) GmbH & Co. KG / Hauptzollamt HZA (*1)
(Causa C-655/22)
(2023/C 7/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: I (*1) GmbH & Co. KG
Convenuto: Hauptzollamt HZA (*1)
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1360/2013 (1) debba essere interpretato nel senso che un fabbricante di zucchero avrebbe dovuto presentare la sua domanda di rimborso di contributi riscossi indebitamente entro il 30 settembre 2014. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie (contributi fissati in contrasto con il diritto dell’Unione, ma divenuti definitivi, il cui rimborso è stato richiesto solo un anno dopo la fissazione retroattiva di un coefficiente inferiore, mediante il regolamento n. 1360/2013), l’autorità competente sia legittimata a negare il rimborso di contributi alla produzione indebitamente riscossi, richiamandosi alla normativa nazionale sul carattere definitivo e sul termine di accertamento vigente in base alle disposizioni nazionali, nonché al principio della certezza del diritto sancito dalle norme di diritto dell’Unione. |
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
(1) Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU 2013, L 343, pag. 2).
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 19 ottobre 2022 — Askos Properties EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
(Causa C-656/22)
(2023/C 7/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: Askos Properties EOOD
Resistente in cassazione: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Come debba essere interpretato l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ai sensi del quale, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, può essere riconosciuto come «forza maggiore» e «circostanza eccezionale», in particolare, l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda e, segnatamente, se integri un siffatto caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali o un esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, la risoluzione di un contratto tra un’amministrazione comunale e un beneficiario avente ad oggetto l’utilizzo di terreni agricoli comunali (pascoli, campi e prati) stipulato nell’ambito della misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane soggette a vincoli naturali» nel quadro del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, fermo restando che la risoluzione è intervenuta per dare attuazione a una modifica di disposizioni di legge bulgare che il beneficiario non poteva prevedere alla data di presentazione della domanda. |
|
2) |
Se la risoluzione di un contratto di affitto di terreni comunali, presi in affitto dal beneficiario nel quadro della misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane soggette a vincoli naturali», integri una delle fattispecie di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, quando la risoluzione è intervenuta a seguito della modifica di disposizioni normative nazionali, con modifica e integrazione della legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole nel senso che all’agricoltore sono richiesti il possesso di un allevamento di bestiame e la registrazione di un determinato numero di capi presso l’autorità bulgara per la sicurezza alimentare, quali nuove condizioni che egli deve soddisfare ai fini della locazione o dell’affitto di terreni comunali ai sensi dell’articolo [37i], paragrafo 4, della legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole, fermo restando che alla data di presentazione della domanda tale modifica non poteva essere prevista né dal beneficiario, né dall’autorità amministrativa. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487).
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/18 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2022 — Repubblica di Polonia / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-675/22)
(2023/C 7/22)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare integralmente il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (1); |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese; |
|
— |
in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia ritenga che la base giuridica del regolamento impugnato sia corretta, la Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento impugnato 2022/1369. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi contro il regolamento impugnato 2022/1369:
|
1) |
Motivo vertente sulla base giuridica errata per l'adozione del regolamento e, in tale contesto, sulla violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, per non aver adottato il regolamento controverso sulla base dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio, sebbene il regolamento abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale del suo approvvigionamento energetico. La Polonia deduce contro il regolamento impugnato, in primo luogo, la base giuridica errata, ossia l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE. La Polonia sottolinea che l'obiettivo principale del regolamento impugnato è quello di avere una sensibile incidenza sulle condizioni di utilizzo delle risorse energetiche, sulla scelta tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico. Poiché tale regolamento influisce sensibilmente sulla libertà di modellare il mix energetico, dovrebbe essere adottato sulla base dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE, a cui si riferisce l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma TFUE, vale a dire, secondo una procedura legislativa speciale nell’ambito della quale il Consiglio delibera all'unanimità. |
|
2) |
Motivo relativo alla violazione del principio di certezza del diritto nel conferire alle istituzioni dell'Unione un potere discrezionale in riferimento all’attivazione dello stato di allerta dell'Unione e nell’omettere di spiegare in che modo le misure contenute nel regolamento raggiungerebbero gli obiettivi dello stesso. |
|
3) |
Motivo relativo alla violazione del principio di solidarietà energetica. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/19 |
Impugnazione proposta l’8 novembre 2022 dalla Methanol Holdings (Trinidad) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-744/19, Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione
(Causa C-688/22 P)
(2023/C 7/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avocats)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Achema AB, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
accogliere le conclusioni presentate in primo grado; e |
|
— |
condannare la Commissione e gli eventuali intervenienti alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado; o in subordine |
|
— |
rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame; e |
|
— |
riservare le spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostengo dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le norme di cui agli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (in prosieguo: il «regolamento di base») definendo il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi e dei prezzi indicativi in caso di esportazioni verso l’Unione europea tramite soggetti collegati e, di conseguenza, avrebbe erroneamente concluso che la Commissione non ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, da 5 a 8, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli argomenti dedotti dalla Methanol Holdings (Trinidad) Limited nella replica riguardanti l’analisi della depressione e della contrazione dei prezzi effettuata dalla Commissione e, di conseguenza, li avrebbe erroneamente dichiarati irricevibili.
Tribunale
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/20 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — JS/CRU
(Causa T-270/20) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rapporto di valutazione - Esercizio di valutazione 2018 - Errore manifesto di valutazione - Principio d’imparzialità - Diritti della difesa - Articolo 26 dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Responsabilità»)
(2023/C 7/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: L. Forestier, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 270 TFUE, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2020, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2018 nonché della decisione del 22 gennaio 2020 recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe conseguentemente subito.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
JS è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/20 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — JS / CRU
(Causa T-271/20) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Termine per la presentazione del reclamo - Ricevibilità - Molestia psicologica - Articolo 12 bis dello Statuto - Domanda di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Rigetto della domanda - Mancanza di un principio di prova - Dovere di sollecitudine - Responsabilità»)
(2023/C 7/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: L. Forestier e H. Ehlers, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 14 giugno 2019, che respinge la sua domanda di assistenza presentata il 2 maggio 2019 e, ove necessario, della decisione del CRU del 23 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione del 14 giugno 2019, nonché, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
JS è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/21 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — KD / EUIPO
(Causa T-298/20) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Esercizio di valutazione 2019 - Rapporto informativo - Procedimento precontenzioso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Danno morale»)
(2023/C 7/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KD (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Tóth, agente, assistito da B. Wägenbaur avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 270 TFUE e presentato il 22 maggio 2020, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per l’esercizio di valutazione 2019 e, dall’altro, il risarcimento del danno morale da essa asseritamente subito.
Dispositivo
|
1) |
Il rapporto informativo di KD per l’esercizio di valutazione 2019 è annullato. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico, oltre che delle proprie spese, dei tre quarti delle spese sostenute da KD. |
|
4) |
KD si farà carico di un quarto delle proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/22 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — LE / Commissione
(Causa T-475/20) (1)
(«Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Note di addebito emesse dalla Commissione ai fini del recupero di sovvenzioni concesse mediante contratto - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE»)
(2023/C 7/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LE (rappresentante: M. Straus, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André, J. Estrada de Solà e S. Romoli, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2020) 3988 final della Commissione, del 9 giugno 2020, relativa al recupero nei suoi confronti di un importo, in capitale, di EUR 275 915,12.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
LE è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/22 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Ighoga Region 10 e a./Commissione
(Causa T-582/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Costruzione di un albergo e di un centro congressi a Ingolstadt - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato - Diritti procedurali delle parti interessate - Mancato avvio di un procedimento d’indagine formale - Insussistenza di gravi difficoltà»)
(2023/C 7/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Germania) MJ, MK (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: J. Möller, agente)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione C(2020) 2623 final della Commissione europea del 28 aprile 2020, che dichiara, al termine della fase di esame preliminare del procedimento in materia di aiuto di Stato SA. 48582 (2017/FC), che le misure segnalate nella denuncia presentata il 4 luglio 2017 dalla Ighoga Region 10 e relative alla costruzione in corso del centro congressi di Ingolstadt (Germania) e di un albergo limitrofo non costituivano aiuti di Stato attuati dalla Germania a favore del gruppo Maritim e della KHI Immobilien GmbH.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 e. V. (Ighoga Region 10), MJ e MK sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/23 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — MV / Commissione
(Causa T-624/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/364/19 (AD 7) - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Condizioni di ammissione al concorso - Esperienza professionale insufficiente - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Regime linguistico - Parità di trattamento»)
(2023/C 7/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MV (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e M. Brauhoff, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 270 TFUE il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 29 ottobre 2019 che respinge la sua domanda di riesame della decisione del 5 giugno 2019 di non ammetterlo alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/364/19 — Agenti di sicurezza (AD 7), del bando di concorso nonché del progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al concorso e, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali atti.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
MV è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/24 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — Ovsyannikov / Consiglio
(Causa T-714/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Errore di valutazione»)
(2023/C 7/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. L. Iriarte Ángel e E. Delage González, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, S. Sáez Moreno e A. Antoniadis, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio del 10 settembre 2020 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2020, L 298, pag. 23), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio del 10 settembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2020, L 298, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio del 12 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2021, L 87, pag. 35), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio del 12 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2021, L 87, pag. 19); in terzo luogo, della decisione (PESC) 2021/1470 del Consiglio del 10 settembre 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2021, L 321, pag. 32), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1464 del Consiglio del 10 settembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2021, L 321, pag. 1), e, in quarto luogo, della decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio del 10 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 84, pag. 28), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio del 10 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 84, pag. 2), nella misura in cui tali atti mantengono il suo nominativo negli elenchi allegati ai suddetti atti.
Dispositivo
|
1) |
La decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio del 10 settembre 2020 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio del 10 settembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio del 12 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio del 12 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2021/1470 del Consiglio del 10 settembre 2021 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1464 del Consiglio del 10 settembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio del 10 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio del 10 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
|
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Ovsyannikov, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/25 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Praesidiad/EUIPO — Zaun (Palo)
(Causa T-231/21) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un palo - Causa di nullità - Inosservanza dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articlolo8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)
(2023/C 7/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Praesidiad Holding (Zwevegem, Belgio) (rappresentanti: M. Rieger Jansen e D. Op de Beeck, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zaun Ltd (Wolverhampton, Regno Unito) (rappresentanti: O. Petter e J. Saladin, avvocate)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 febbraio 2021 (procedimento R 2068/2019-3).
Dispositivo
|
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 febbraio 2021 (procedimento R 2068/2019-3) è annullata. |
|
2) |
La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato con il numero 127204-0001 presentata dalla Zaun Ltd il 27 marzo 2018 è respinta. |
|
3) |
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Praesidiad Holding. |
|
4) |
La Zaun si farà carico delle proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/26 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — The Bazooka Companies / EUIPO — Bilkiewicz (Forma di un biberon)
(Causa T-273/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un biberon - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Natura dell’uso del marchio - Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo - Obbligo di motivazione»)
(2023/C 7/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Bazooka Companies, Inc. (New York, New York, Stati Uniti), ammessa a sostituirsi alla The Topps Company, Inc. (rappresentanti: D. Wieddekind e D. Wiemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e D. Gája, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Trebor Robert Bilkiewicz (Danzica, Polonia) (rappresentante: P. Ratnicki-Kiczka, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 marzo 2021 (procedimento R 1326/2020-2).
Dispositivo
|
1) |
La The Bazooka Companies, Inc., è ammessa a sostituirsi alla The Topps Company, Inc., in qualità di parte ricorrente. |
|
2) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 10 marzo 2021 (procedimento R 1326/2020-2), è annullata. |
|
3) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Bazooka Companies. |
|
4) |
Il sig. Trebor Robert Bilkiewicz sosterrà le proprie spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/27 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera II)
(Causa T-275/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità - Registrazione internazionale che designa l'Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta un motivo a scacchiera - Causa di nullità assoluta - Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Valutazione globale delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Ambito geografico delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Prove relative all'uso di un marchio su Internet - Prove relative a un procedimento per contraffazione»)
(2023/C 7/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, N. Parrotta e P.-Y. Gautier, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Norbert Wisniewski (Varsavia, Polonia)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 febbraio 2021 (procedimento R 1307/2020-5).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Louis Vuitton Malletier è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/27 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Raffigurazione di caratteri cinesi)
(Causa T-323/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante caratteri cinesi - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 - Alterazione del carattere distintivo»)
(2023/C 7/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Castel Frères (Blanquefort, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Shanghai Panati Co. (Shanghai, Cina)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 marzo 2021 (procedimento R 753/2020-5).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Castel Frères è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/28 |
Sentenza del Tribunale 9 novembre 2022 — Pharmadom / EUIPO– Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)
(Causa T-601/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WELLMONDE - Marchio nazionale denominativo anteriore WELL AND WELL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 7/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M. P. Dauquaire, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Lamsters e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, Stati Uniti) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2021 (procedimento R 1776/2020-5)
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Pharmadom è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/29 |
Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 — WP e a. / Commissione
(Causa T-604/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensioni - Diritti a pensione maturati prima dell'entrata in servizio presso l’Unione - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di annualità - Domanda di restituzione dell’importo dei diritti a pensione nazionali trasferiti - Rigetto della domanda - Regola del “minimo vitale” - Arricchimento senza causa - Parità di trattamento»)
(2023/C 7/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: WP, WQ, WR (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, i ricorrenti, in qualità di aventi causa di A, chiedono l’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea del 16 novembre 2020 che respinge la domanda di restituzione dei diritti a pensione nazionali maturati da tale persona prima del suo decesso e trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, nonché l’annullamento della decisione della Commissione del 15 giugno 2021 che respinge il reclamo presentato da detta persona a norma dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
WP, WQ e WR sono condannati alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/29 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — Lemken/EUIPO (Tonalità di azzurro)
(Causa T-621/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una tonalità di azzurro - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»)
(2023/C 7/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lemken GmbH & Co. KG (Alpen, Germania) (rappresentanti: I. Kuschel e W. von der Osten-Sacken, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e E. Markakis, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 luglio 2021 (procedimento R 2037/2020-1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Lemken GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/30 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 –Siremar / Commissione
(Causa T-668/21) (1)
(«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Aiuto per il salvataggio - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Servizio di interesse economico generale - Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione - Termine di sei mesi - Proroga - Esenzione fiscale - Vantaggio - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Durata del procedimento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio di buon andamento dell’amministrazione»)
(2023/C 7/38)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo e A. Moriconi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz, C-M. Carrega e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione C(2021) 4268 final della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana (SNS).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/31 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS)
(Causa T-776/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAME TOURNAMENTS - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Diritto ad essere ascoltato - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»)
(2023/C 7/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gameageventures LLP (Folkestone, Regno Unito) (rappresentante: S. Santos Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 ottobre 2021 (procedimento R 211/2021-5).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Gameageventures LLP è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/31 |
Sentenza del Tribunale 9 novembre 2022 — Loutsou / EUIPO (POLIS LOUTRON)
(Causa T-13/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POLIS LOUTRON - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)
(2023/C 7/40)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Alexandra Loutsou (Salonicco, Grecia) (rappresentante: S. Psomakakis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 ottobre 2021 (procedimento R 544/2020-1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La sig.ra Alexandra Loutsou è condannata alle spese. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/32 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2022 — Canalones Castilla/EUIPO — Canalones Novokanal (Tubi di scarico dell’acqua; grondaie)
(Causa T-329/22)
(2023/C 7/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Canalones Castilla, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: F. J. Serrano Irurzun, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canalones Novokanal, SL (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Tubi di scarico dell’acqua; grondaie) — Disegno o modello comunitario n. 363 486-0001
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2022 nel procedimento R 1122/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
in caso di rigetto integrale delle sue domande, nel pronunciarsi sulle spese nella decisione che definisce il giudizio, condannare le altre parti a farsi carico delle proprie spese. |
Motivi invocati
|
— |
La previa divulgazione del disegno o modello presentato dalla richiedente la nullità non è stata sufficientemente dimostrata; |
|
— |
in subordine, il disegno o modello presentato dalla richiedente la nullità come disegno o modello anteriore non produce la stessa impressione generale del disegno o modello in questione; |
|
— |
in subordine, la divulgazione sarebbe fraudolenta per abuso del diritto d’autore. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/33 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione
(Causa T-614/22)
(2023/C 7/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MBDA France (Le Plessis-Robinson, Francia) (rappresentante: F. de Bure e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente il 20 luglio 2022 (ARES(2022)5278815) recante rigetto della proposta EDF-2021-AIRDEF-D- EATMI-HYDIS (in prosieguo: la «proposta HYDIS») sulla base degli articoli 256 e 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
— |
annullare sulla stessa base qualsiasi decisione collegata, al fine di permettere il riesame delle proposte presentate in risposta all’invito a presentare proposte EDF-2021-AIRDEF-D «Endo-atmospheric interceptor — concept phase» (intercettore endo-atmosferico — fase di progettazione), e la riassegnazione dei finanziamenti, inclusa la decisione della Commissione che accoglie la proposta presentata dal consorzio coordinato da Sener Aeroespacial (in prosieguo: la «proposta HYDEF»); |
|
— |
condannare la convenuta a produrre tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente in relazione alla valutazione, effettuata dalla Commissione, delle proposte HYDIS e HYDEF; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale applicando un metodo di classificazione artificioso e arbitrario in conflitto con gli obiettivi fondamentali della soluzione dell’intercettore endo-atmosferico (in prosieguo: il «progetto EATMI»). Il progetto EATMI ha come obiettivo quello di assegnare un contributo pari a EUR 100 milioni del Fondo europeo per la difesa (in prosieguo: il «FED») per la fase di progettazione di un intercettore, quale soluzione contro i missili e gli alianti «ipersonici». Queste nuove tipologie di armi aeree, che ad oggi non possono essere neutralizzate dai sistemi di difesa aerea esistenti, sono state usate per la prima volta dalla Russia durante l’invasione dell’Ucraina. In un contesto di insicurezza geopolitica accresciuta, esse costituiscono una minaccia senza precedenti, decisiva e potenzialmente esistenziale all’integrità e alla sicurezza degli Stati membri dell’Unione europea e dei loro cittadini. Esse richiedono un nuovo approccio alla progettazione della difesa aerea. Ciò nonostante, il metodo di classificazione della Commissione si allontana da tale obiettivo:
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su numerosi errori manifesti di valutazione:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulle violazioni dei principi di buona amministrazione e trasparenza:
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione. La decisione impugnata contiene una serie di affermazioni che sono oscure o difficili da comprendere nell’ambito del presente caso, impedendo in tal modo alla ricorrente di valutarne la fondatezza. In particolare, la Commissione aveva il dovere di spiegare in che modo avesse interpretato e applicato le suddette considerazioni generiche nello specifico contesto del progetto EATMI e in che modo ne avesse dedotto commenti negativi. Tuttavia non ha provveduto in tal senso. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/34 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Safran Aircraft Engines / Commissione
(Causa T-617/22)
(2023/C 7/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Safran Aircraft Engines (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Hoorelbeke, F. Donnat e M. Perche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; e |
|
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione europea — DG DEFIS, recante il riferimento Ares (2022)5278390, che la informava del fatto che era stata respinta la sua proposta EDF-2021-ENERENV-D-PES-ALPES, in risposta all’invito a presentare proposte EDF-2021-ENERENV-D-PES — notificata alla ricorrente il 20 luglio 2022, è viziata da errori di diritto e di fatto in quanto in essa è deciso che la proposta della ricorrente EDF-2021-ENERENV-D-PES-ALPES (in prosieguo: la «proposta») in risposta all’invito a presentare proposte EDF-2021-ENERENV-D-PES (in prosieguo: l’«invito PES») non avesse raggiunto la soglia qualitativa minima per essere considerata ai fini dell'aggiudicazione e ha pertanto respinto la proposta della ricorrente. La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 188 e 199 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i principi di trasparenza, della parità di trattamento e della certezza del diritto nonché il dovere di diligenza e i principi di buona amministrazione, in quanto la Commissione:
|
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 296 TFUE non avendo indicato chiaramente in che modo i commenti inseriti nella relazione consuntiva di valutazione (in prosieguo: la «RCV») si riferissero ai diversi sotto-criteri rilevanti per ciascun criterio di aggiudicazione, né in che modo i commenti inseriti nella RCV si riferissero al punteggio assegnato per ciascun criterio di attribuzione. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di fatto, avendo commesso, nel valutare la proposta della ricorrente, una serie di manifesti errori di valutazione relativi
|
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/36 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — LD/EUIPO
(Causa T-633/22)
(2023/C 7/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LD (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
In primo luogo, annullare la decisione dell’EUIPO del 1o dicembre 2021 in quanto respinge le domande presentate dalla ricorrente con lettera dell’8 agosto 2021 e con lettera del suo legale del 12 novembre 2021; la ricorrente chiede inoltre quanto segue:
|
|
— |
Inoltre, annullare ogni decisione implicita dell’EUIPO (articolo 90, paragrafo 1, terza frase, Statuto dei funzionari dell’Unione europea) in ordine a tali domande della ricorrente; |
|
— |
In secondo luogo, annullare la decisione dell’EUIPO del 1o dicembre 2021 nella misura in cui essa respinge la domanda della ricorrente presentata con lettera dell’8 agosto 2021 fondata sull’erronea condotta dell’EUIPO nell’applicare lo Statuto dei funzionari dell'UE in relazione al collocamento in congedo della ricorrente nell'interesse del servizio e condannare l'EUIPO a risarcire alla ricorrente i danni materiali per un importo di EUR 7 500; |
|
— |
In terzo luogo, condannare l'EUIPO a risarcire alla ricorrente i danni immateriali per un importo lasciato alla discrezionalità del Tribunale; |
|
— |
In quarto luogo, condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo, vale a dire che con il rifiuto dell’EUIPO di accogliere le domande della ricorrente, tale ufficio ha violato il dovere di sollecitudine, il diritto della ricorrente a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), l’articolo 35 e l’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, gli articoli da 11 a 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (1) e gli articoli 2 e 3 dell’Accordo relativo alla sede tra il Regno di Spagna e l’Unione europea, in relazione all’EUIPO (2) .
|
— |
La ricorrente sostiene che l'EUIPO ha commesso le violazioni di cui sopra per aver rifiutato di accogliere le domande presentate dalla ricorrente, dirette a garantire che l'EUIPO utilizzi tutti i mezzi di fatto e di diritto nei confronti del Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione per mantenere o ripristinare tutti i privilegi della ricorrente ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'UE, del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea («PPI») e dell'Accordo sulla sede tra il Regno di Spagna e l'Unione europea, in particolare il rilascio di una carta di accreditamento e il diritto a ricevere targhe automobilistiche speciali; |
|
— |
La ricorrente sostiene che l'EUIPO ha commesso errori manifesti nell'interpretare, tra l'altro, l'articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell'UE e ha inoltre violato il suo dovere di diligenza nell'attuare il collocamento in congedo della ricorrente nell'interesse del servizio. La ricorrente sostiene che l'EUIPO, per un periodo di diversi mesi, ha erroneamente ritenuto che il rapporto di lavoro della ricorrente con l'EUIPO sarebbe terminato con l'inizio del congedo della ricorrente nell'interesse del servizio e ha agito e informato il Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione in base a tale opinione errata; |
|
— |
La ricorrente sostiene inoltre che tal errati approccio e comportamento dell’EUIPO erano il motivo per il Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione di privare la ricorrente dei suoi diritti e privilegi previsti dallo Statuto dei funzionari dell'UE, dal Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dall'Accordo sulla sede tra il Regno di Spagna e l'Unione europea. Pertanto, la ricorrente ritiene che l'EUIPO, tra l'altro, violi il dovere di sollecitudine non per non aver ottemperato alla domanda della ricorrente di adottare una decisione di agire nei confronti del Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione e per aver respinto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni materiali e immateriali. |
(2) NdT: irrilevante per la versione italiana.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/37 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Claro / EUIPO — Claranet Europe (Claro)
(Causa T-661/22)
(2023/C 7/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Claro SA (São Paulo, Brasile) (rappresentante: J. Ferreira Sardinha, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo di colore rosso e bianco Claro — Marchio dell’Unione europea n. 16 172 934
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 agosto 2022 nel procedimento R 1674/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/38 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Tavitova/EUIPO — Uccoar (AURUS)
(Causa T-662/22)
(2023/C 7/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Zalina Tavitova (Batoulieh, Libano) (rappresentante: V. Kojevnikov, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Uccoar (Carcassonne, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «AURUS» — Domanda di registrazione n. 18 205 163
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2022 nel procedimento R 2139/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
confermare la decisione impugnata nella parte in cui ha ammesso la registrazione del marchio n. 18 205 163 per le bevande non alcoliche, ad eccezione del vino analcolico; |
|
— |
annullare la decisione impugnata che rifiuta la registrazione del marchio n. 18 205 163 per i prodotti e le classi «birre» (classe 32) e «vodka» (classe 33); |
|
— |
accogliere la domanda di registrazione di detto marchio n. 18 205 163 per le classi e i prodotti indicati; |
|
— |
respingere le domande e le conclusioni contrarie della società Uccoar; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/39 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Mood Media Netherlands / EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)
(Causa T-663/22)
(2023/C 7/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A.-M. Pecoraro, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tailoradio Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo RADIO MOOD In store Radio, made easy di colore grigio, arancione e bianco — Domanda di registrazione n. 16 150 708
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 agosto 2022 nel procedimento R 1853/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/40 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Mood Media Netherlands / EUIPO — Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)
(Causa T-664/22)
(2023/C 7/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A.-M. Pecoraro, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tailoradio Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VIDEO MOOD Digital Signage, made easy di colore grigio, blu e bianco — Domanda di registrazione n. 16 150 691
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 agosto 2022 nel procedimento R 1852/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/40 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2022 — Calrose Rice / EUIPO — Ricegrowers (Rappresentazione di un sole con caratteri arabi)
(Causa T-670/22)
(2023/C 7/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Calrose Rice EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: H. Raychev, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ricegrowers Ltd (Leeton, Nuovo Galles del Sud, Australia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di un sole con caratteri arabi) — Marchio dell’Unione europea n. 18 186 653
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2022 nel procedimento R 272/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente nel presente procedimento a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento di ricorso dinanzi alla quinta commissione di ricorso. |
Motivi invocati
|
— |
La commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che i segni confrontati presentassero un grado elevato di somiglianza visiva; |
|
— |
la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concentrare le sue conclusioni relative al confronto visivo dei segni esclusivamente sui caratteri arabi e sulle rappresentazioni stilizzate di un sole contenuti nei marchi in conflitto; |
|
— |
la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione contraddittoria del livello di attenzione del pubblico di riferimento in tutta la decisione e ha quindi violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della prima frase dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/41 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — López-Ibor Aliño/EUIPO — Dimensión Estratégica Quality Research (LOPEZ-IBOR ABOGADOS)
(Causa T-672/22)
(2023/C 7/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Alfonso López-Ibor Aliño (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dimensión Estratégica Quality Research, SL (Madrid)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «LOPEZ-IBOR ABOGADOS» — Domanda di registrazione n. 18 190 205
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2022 nel procedimento R 500/2022-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
sospendere il presente procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di decadenza riguardante il marchio dell’Unione europea 009566291 ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL LÓPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS, procedimento 000053919 C dinanzi all’EUIPO; |
|
— |
accogliere il ricorso proposto avverso la decisione impugnata, autorizzando il marchio dell’Unione europea richiesto, e condannare la controinteressata alle spese; |
|
— |
condannare alle spese l’EUIPO e la controinteressata qualora intervenga nel presente procedimento. |
Motivi invocati
|
— |
Valutazione indebita della prova d'uso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/42 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler / EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP)
(Causa T-673/22)
(2023/C 7/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Germania) (rappresentanti: T. Pfeifer e N. Gottschalk, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratory Corporation of America Holdings (Burlington, Carolina del Nord, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LABCORP — Domanda di registrazione n. 15 174 766
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 agosto 2022 nel procedimento R 182/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l’eventuale interveniente alle spese relative al procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/43 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler / EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
(Causa T-674/22)
(2023/C 7/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Germania) (rappresentanti: T. Pfeifer e N. Gottschalk, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratory Corporation of America Holdings (Burlington, Carolina del Nord, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LabCorp — Domanda di registrazione n. 15 174 774
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 agosto 2022 nel procedimento R 1998/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l’eventuale interveniente alle spese relative al procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/43 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2022 — Giuffrida/Procura europea
(Causa T-676/22)
(2023/C 7/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carmela Giuffrida (Catania, Italia) (rappresentante: S. Petillo, avvocato)
Convenuta: Procura europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
L’annullamento della delibera n. 038/2022 emessa in data 14 settembre 2022 e comunicata via mail in data 16 settembre 2022 con la quale l’EPPO (European Public Prosecutor's Office) respingeva immotivatamente la nomina della dott.ssa Carmela Giuffrida alla carica di procuratore europeo delegato nella sede di Bari designato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Regolamento EPPO (1). |
|
— |
Il risarcimento dei danni provocati alla dott.ssa Giuffrida derivanti sia dal ritardo nella conclusione del procedimento che dall’illegittimo rifiuto della sua designazione con conseguente lesione della sua immagine, che si quantificano in EUR 445,94 quale danno materiale e in EUR 50 000 quale danno morale all’immagine per un totale di complessivi EUR 50 445,94. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. Motivazione contraddittoria.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla disparità di trattamento.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla richiesta di danni materiali e all’immagine.
|
(1) Regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, p. 1).
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/45 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/EDPB
(Causa T-682/22)
(2023/C 7/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, lawyers, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, A. Fitzpatrick, I. McGrath, SC, ed E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)
Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare integralmente o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, la decisione vincolante 2/2022 dell’EDPB del 28 luglio 2022, che ha dichiarato che la Meta Ireland ha violato determinati obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)]; e |
|
— |
condannare il convenuto al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe oltrepassato la propria sfera di competenza ai sensi dell’articolo 65 del regolamento 2016/679. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679, interpretando ed applicando tale disposizione in modo incorretto, non avendo proceduto ad una adeguata valutazione comparata, non tenendo conto degli interessi legittimi degli interessati e omettendo di determinare un interesse legittimo. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, non tenendo conto del diritto della Meta Ireland di essere sentita e violando i propri obblighi di procedere ad una valutazione completa, equa ed imparziale e di fornire una motivazione adeguata. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 83 del regolamento 2016/679 e diversi principi di base che presiedono alla determinazione delle sanzioni ai sensi del regolamento 2016/679. |
|
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/45 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2022 — CMT/EUIPO — Camomilla (CAMOMILLA italia)
(Causa T-694/22)
(2023/C 7/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: P. Marzano, G. Rubino e F. Cordova, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla Srl (Assago, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA italia — Marchio dell’Unione europea n. 9 287 038
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2022 nel procedimento R 1738/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
con riferimento ai prodotti della clase 25: dare atto della limitazione del marchio contestato e, per l’effetto, rinviare il caso all’EUIPO per una nuova valutazione dell’affinità tra i prodotti della clase 25 del marchio contestato e i prodotti della clase 24 del marchio anteriore, indicando i principi di diritto cui l’EUIPO dovrà attenersi nell’accertamento; |
|
— |
in subordine, o laddove ritenuto opportuno, in accoglimento del presente ricorso, riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, confermare la validità del marchio contestato per «articoli di abbigliamento» in classe 25, ferma restando in ogni caso la validità degli altri prodotti rivendicati in questa classe, non colpiti da declaratoria di nullità; |
|
— |
con riferimento ai prodotti della clase 18: in accoglimento del presente ricorso, riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, confermare la validità del marchio contestato per i seguenti prodotti: Classe 18: Articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]; bauli; ombrelloni; borse da spiaggia; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta-carte [portafogli]; borse lavorate a maglia; borsette; sacche; portafogli; borsellini; zaini; scolari (borse per —); cartelle scolastiche; borse della spesa; borse da sport; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse con ruote per la spesa; |
|
— |
in ogni caso, con condanna nei confronti della richiedente a sostenere le spese del presente procedimento e dei precedenti gradi di giudizio. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 60 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |