ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 2

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
4 gennaio 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 2/01

Comunicazione della Commissione — Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione

1

2023/C 2/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10944 — MITSUBISHI / HERE) ( 1 )

17


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 2/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: — 2,50 % al 1o gennaio 2023 — Tassi di cambio dell'euro

18

2023/C 2/04

Sintesi della decisione della Commissione del 10 gennaio 2022 che dichiara la propria incompetenza giurisdizionale ai sensi degli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (Caso C.1886 – Iliad – Invito ad agire a norma dell'articolo 265) (notificata con il numero C(2022)78)

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione

(2023/C 2/01)

1.   INTRODUZIONE – ELABORAZIONE DI UN APPROCCIO PROPORZIONATO E DISSUASIVO

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), quando la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») perché quest'ultimo ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, essa può proporre alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie a tale Stato membro in due situazioni:

quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una precedente sentenza che ha constatato l'infrazione (articolo 260, paragrafo 2, TFUE) (1),

quando lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, TFUE).

In entrambi i casi la sanzione irrogata dalla Corte può essere costituita dal pagamento di una somma forfettaria, quale conseguenza del proseguimento dell'infrazione fino alla pronuncia della sentenza o alla piena conformazione da parte dello Stato membro interessato, se precedente alla sentenza, e dal pagamento di una penalità giornaliera, mirante a indurre lo Stato membro interessato a porre fine all'infrazione nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza. La Commissione presenta alla Corte una proposta relativa agli importi delle sanzioni pecuniarie, ma spetta a quest'ultima, nell'esercizio del suo potere discrezionale (2), determinare gli importi che siano, da una parte, adeguati alle circostanze e, dall'altra, commisurati all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (3).

La possibilità per la Corte di imporre sanzioni pecuniarie agli Stati membri, e per la Commissione di chiedere l'imposizione di tali sanzioni, risale al trattato di Maastricht del 1992. Per garantire la trasparenza e la parità di trattamento, dal 1996 la Commissione ha pubblicato una serie di comunicazioni e note che illustrano la politica e la metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni pecuniarie (4).

La presente comunicazione esamina tutte le comunicazioni della Commissione in materia di sanzioni pecuniarie adottate dal 1996 al 2021 (per l'elenco di tali comunicazioni si veda l'allegato II) e ne sostituisce e riassume il contenuto, aggiornandolo ove necessario alla luce della giurisprudenza più recente della Corte. È il caso, in particolare, della soppressione di qualsiasi riferimento al peso istituzionale dello Stato membro interessato dal calcolo delle sanzioni pecuniarie proposto dalla Commissione alla Corte (si veda il punto 3.4.).

La presente comunicazione si applica anche in relazione al trattato Euratom, nella misura in cui il suo articolo 106 bis rende applicabile l'articolo 260 TFUE alle materie disciplinate da tale trattato.

2.   PRINCIPI GENERALI

Sebbene la decisione finale sull'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 260 TFUE spetti alla Corte, la Commissione svolge un ruolo centrale in tale processo, in quanto adisce la Corte presentando una proposta relativa all'importo delle sanzioni pecuniarie da irrogare. Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento, la Commissione ha costantemente pubblicato i criteri che applica nel proporre tali sanzioni pecuniarie.

La Commissione ritiene che le sanzioni pecuniarie irrogate debbano basarsi su tre criteri fondamentali (5):

la gravità dell'infrazione,

durata dell'infrazione,

la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione pecuniaria, onde evitare recidive.

Per garantire l'efficacia delle sanzioni è importante fissare importi sufficientemente elevati da produrre un effetto dissuasivo. L'imposizione di sanzioni puramente simboliche priverebbe della sua utilità il meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260 TFUE, che è accessorio alla procedura di infrazione, e ne pregiudicherebbe l'obiettivo ultimo di garantire il pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Le sanzioni proposte dalla Commissione alla Corte dovrebbero essere coerenti e prevedibili per gli Stati membri ed essere stabilite con un metodo che rispetti sia il principio di proporzionalità sia il principio della parità di trattamento tra gli Stati membri. Un metodo chiaro e uniforme garantisce inoltre che la Commissione giustifichi adeguatamente il calcolo dell'importo delle sanzioni che propone alla Corte (6).

La Commissione propone sistematicamente alla Corte di imporre allo Stato membro interessato il pagamento sia di una somma forfettaria che di una penalità. È questo il caso dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE (inosservanza di una precedente sentenza della Corte) e dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva legislativa).

Di conseguenza, quando uno Stato membro pone rimedio all'infrazione nel corso di un procedimento giudiziario, la Commissione non rinuncia al ricorso, ma mantiene la domanda di imposizione di una somma forfettaria che copra la durata dell'infrazione fino al momento in cui vi è stato posto rimedio. La Commissione si adopera per informare tempestivamente la Corte qualora uno Stato membro ponga fine a un'infrazione, in qualsiasi fase del procedimento giudiziario. Fa lo stesso qualora, a seguito di una sentenza emanata a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o paragrafo 3, TFUE, uno Stato membro ponga rimedio alla situazione e l'obbligo di pagamento di una penalità venga pertanto meno.

Le sanzioni pecuniarie pagate dagli Stati membri secondo quanto disposto dalla Corte, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, costituiscono «altre entrate» dell'Unione ai sensi dell'articolo 311 TFUE e della decisione n. 2007/436/CE, Euratom (7).

2.1.   Il principio di proporzionalità

Secondo una giurisprudenza costante della Corte (8), le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere adeguate alle circostanze e proporzionate sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. La Commissione esamina attentamente, per ciascun caso, il modo migliore per tenere conto di tali principi nell'applicazione dei diversi criteri utilizzati per il calcolo delle sanzioni che propone alla Corte. In particolare, le sanzioni dovrebbero prevedere, se del caso, la possibilità che le circostanze possano cambiare (9).

Dal principio di proporzionalità e, più nello specifico, dal principio che prevede la proposta di sanzioni adeguate alle circostanze possono derivare diverse conseguenze.

Possono verificarsi situazioni in cui è opportuno proporre penalità basate su una formula matematica decrescente che tenga conto dei progressi compiuti da uno Stato membro verso l'adempimento degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. Un esempio è quello di uno Stato membro che abbia violato il diritto dell'Unione in quanto gestisce una serie di discariche illegali oppure alcune delle sue città non rispettano le norme di qualità delle acque reflue urbane o presentano zone di qualità dell'aria non conformi. Qualora sia possibile valutare matematicamente i progressi compiuti dallo Stato membro verso la conformità (ad esempio in percentuale del totale delle discariche, delle città o delle zone di qualità dell'aria rese conformi) in relazione alle infrazioni caratterizzate da un obbligo basato puramente sui risultati, la Commissione può proporre alla Corte una formula decrescente (10).

Vi possono essere inoltre situazioni in cui la Commissione propone che le penalità maturate siano pagate solo dopo regolari intervalli periodici, ad esempio sei mesi o un anno dopo la pronuncia di una sentenza della Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE (11). Ciò può essere opportuno quando la conformità può essere valutata solo a intervalli periodici o se il metodo di valutazione della conformità dipende dalla disponibilità dei risultati del controllo. Tali disposizioni possono essere previste dalla legislazione pertinente al fine di garantire che la penalità proposta dalla Commissione corrisponda effettivamente al numero di giorni di persistenza dell'infrazione, che talvolta può essere accertato solo al termine di un determinato periodo di tempo e quando diventano disponibili informazioni sufficienti sulla conformità.

2.2.   Principi relativi all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

L'obiettivo dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (12) è quello di spronare gli Stati membri ad attuare le direttive adottate secondo una procedura legislativa (13) nei termini fissati dal legislatore dell'Unione e di garantire quindi che la legislazione dell'Unione produca realmente i suoi effetti. Si tratta non solo di salvaguardare gli interessi generali perseguiti dalla legislazione dell'Unione, ma anche e soprattutto di tutelare gli interessi dei cittadini europei che godono dei diritti e dei benefici derivanti da tale legislazione. Da entrambi i punti di vista è inaccettabile che vi siano ritardi. In ultima analisi, quando uno Stato membro attua la legislazione dell'Unione nel diritto nazionale in ritardo rispetto a quanto richiesto la credibilità del diritto dell'Unione nel suo insieme è compromessa.

Questo significa che, per le violazioni di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, vale a dire la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, il deferimento alla Corte è accompagnato direttamente da una richiesta alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Contrariamente alle violazioni che rientrano unicamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 258 TFUE, nel caso di queste violazioni non è necessaria una seconda procedura distinta per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE stabilisce esplicitamente che la sanzione pecuniaria inflitta dalla Corte non deve superare l'importo proposto dalla Commissione.

La Commissione ha ripetutamente affermato che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 260, paragrafo 3, TFUE dovrebbe essere utilizzato in linea di principio in tutti i casi in cui uno Stato membro non adempia a un obbligo contemplato da tale disposizione. L'importanza di garantire l'attuazione delle direttive legislative da parte degli Stati membri entro i termini fissati da tali direttive vale per tutte le direttive legislative, allo stesso modo. La Commissione, dal canto suo, si è posta l'obiettivo di deferire i casi di infrazione alla Corte entro 12 mesi se la mancata attuazione di una direttiva persiste.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE non si applica alla mancata comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle misure di attuazione di direttive non adottate secondo una procedura legislativa. Qualora lo Stato membro non rispetti l'obbligo di comunicare le misure relative a dette direttive non legislative, la Commissione deferisce tale violazione alla Corte dapprima attraverso la procedura di infrazione di cui all'articolo 258 TFUE e, qualora uno Stato membro non si conformi a una sentenza che ha constatato un'infrazione, mediante un secondo deferimento alla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Analogamente, l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE non può essere utilizzato qualora uno Stato membro ometta di comunicare le misure di attuazione delle direttive adottate ai sensi degli articoli 31 e 32 del trattato Euratom. In tali casi, la Commissione ricorre alla stessa procedura di duplice deferimento utilizzata per le direttive non legislative adottate a norma del TFUE.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE disciplina la mancata comunicazione, totale o parziale, delle misure di attuazione di una direttiva legislativa. L'inadempimento parziale può verificarsi quando le misure di attuazione comunicate non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato o quando la comunicazione è incompleta in quanto non comprende tutte le misure di attuazione corrispondenti a una parte della direttiva.

L'obbligo per lo Stato membro di comunicare le misure di attuazione di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE comprende l'obbligo di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise (14) su quali disposizioni nazionali attuino le corrispondenti disposizioni di una direttiva. La mancata comunicazione di tali informazioni chiare e precise può essere soggetta a sanzioni ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

La Commissione ritiene che le comunicazioni relative alle misure di attuazione che non indicano inequivocabilmente, per ciascuna disposizione di una direttiva, quale disposizione nazionale ne garantisce l'attuazione nel diritto nazionale giustifichino un deferimento alla Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. In mancanza di tali informazioni, infatti, la Commissione non è in grado di verificare se lo Stato membro abbia effettivamente e integralmente attuato la direttiva in questione. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, qualora la comunicazione sia sufficientemente chiara, la Commissione non può ricorrere a un deferimento a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, neppure se tale comunicazione non specifichi, per ciascuna disposizione di una direttiva legislativa, la corrispondente misura nazionale di attuazione. La Commissione ricorre pertanto al deferimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE solo in assenza di indicazioni chiare che specifichino quali disposizioni del diritto nazionale attuano le disposizioni specifiche di una direttiva. Tali indicazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di documenti esplicativi, ai quali può essere aggiunta una tabella di corrispondenza, che allineino in modo sistematico le disposizioni della direttiva al diritto nazionale.

Le direttive contengono generalmente una clausola che obbliga gli Stati membri a fare riferimento alla direttiva direttamente nelle disposizioni di diritto nazionale adottate per attuare la direttiva o al momento della loro pubblicazione («clausola di interconnessione»). Tale obbligo consente agli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi in uno specifico settore disciplinato dal diritto dell'Unione.

La Corte ha ripetutamente dichiarato che una clausola di interconnessione richiede una misura positiva di attuazione (15). Il semplice riferimento da parte di uno Stato membro, quando comunica le misure di attuazione alla Commissione, alla legislazione nazionale preesistente non può essere considerato una misura positiva di attuazione. Gli atti di diritto nazionale anteriori alla direttiva possono essere considerati misure positive di attuazione a condizione che lo Stato membro vi faccia riferimento in una pubblicazione ufficiale che indichi inequivocabilmente le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative preesistenti per mezzo delle quali esso ritiene di soddisfare gli obblighi imposti da una direttiva. Tale pubblicazione ufficiale deve essere inclusa nella comunicazione alla Commissione.

Qualsiasi controversia relativa all'adeguatezza delle misure di attuazione comunicate, vale a dire la questione se tali misure costituiscano una corretta attuazione delle corrispondenti disposizioni di una direttiva, è trattata secondo la procedura di cui all'articolo 258 TFUE.

3.   PENALITA

La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare è un importo dovuto in linea di massima per ogni giorno di ritardo, salvo fissazione di una diversa unità temporale di riferimento in casi particolari, dalla data in cui la Corte pronuncia la sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE, fino alla data in cui lo Stato membro pone fine all'infrazione. La penalità mira a indurre lo Stato membro interessato a porre fine alla violazione dei propri obblighi nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza della Corte.

L'importo della penalità giornaliera si calcola come segue:

moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata,

moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascuno Stato membro (fattore n), che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Il metodo di calcolo della penalità così determinato è riassunto nella seguente formula:

Pg = (Ifp × Cg × Cd) × n

dove: Pg = penalità giornaliera; Ifp = importo forfettario «penalità»; Cg = coefficiente di gravità; Cd = coefficiente di durata; n = fattore «n» che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

3.1.   Importo forfettario

L'importo forfettario è definito come l'importo fisso al quale si applicano i coefficienti moltiplicatori. Con esso si fa fronte alla violazione del principio di legalità, sottesa a tutti i casi di cui all'articolo 260 TFUE. È stato fissato a un livello tale da garantire che:

la Commissione conservi un ampio potere discrezionale nell'applicazione del coefficiente di gravità,

l'importo sia ragionevole per tutti gli Stati membri,

l'importo, moltiplicato per il coefficiente di gravità, sia abbastanza elevato per garantire una pressione sufficiente sullo Stato membro interessato.

L'importo forfettario applicabile alle penalità è fissato al punto 1 dell'allegato I.

3.2.   Applicazione del coefficiente di gravità (fattore compreso tra 1 e 20)

Un'infrazione riguardante l'inosservanza di una sentenza da parte di uno Stato membro o la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata nell'ambito di una procedura legislativa è sempre considerata grave. Per adeguare l'importo della penalità alle circostanze specifiche del caso, la Commissione determina il coefficiente di gravità sulla base di due parametri: l'importanza delle norme dell'Unione violate o non attuate e gli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari.

Alla luce delle considerazioni che seguono, la gravità dell'infrazione è determinata da un coefficiente fissato dalla Commissione compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 20.

3.2.1.    Mancata esecuzione di una sentenza (articolo 260, paragrafo 2, TFUE)

3.2.1.1.   Importanza delle disposizioni violate

Per determinare l'importanza della violazione persistente del diritto dell'Unione, la Commissione tiene conto della natura e della portata delle disposizioni in questione anziché della loro posizione nella gerarchia delle norme giuridiche. Ad esempio, una violazione del principio di non discriminazione dovrebbe essere sempre considerata molto grave, a prescindere dal fatto che essa derivi da una violazione di un principio sancito dal trattato, da un regolamento o da una direttiva. Le infrazioni che hanno un impatto sui diritti fondamentali o sulle quattro libertà fondamentali tutelate dal trattato dovrebbero essere generalmente considerate particolarmente gravi e comportare una sanzione adeguata.

Qualora la Commissione proponga un ricorso a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il fatto che lo Stato membro non esegua una sentenza che fa parte della giurisprudenza consolidata (ad esempio quando tale sentenza segue sentenze analoghe emesse nell'ambito di una procedura di infrazione o in risposta a un rinvio pregiudiziale) dovrebbe essere considerato un fattore aggravante. Ciò è vero in particolare qualora la Corte abbia precedentemente constatato la violazione di disposizioni analoghe del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato.

Analogamente, la mancata piena cooperazione da parte di uno Stato membro con la Commissione nel corso del procedimento che precede il deferimento alla Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, primo comma, TFUE costituisce un fattore aggravante.

La situazione in cui uno Stato membro abbia adottato misure che ritiene sufficienti per porre rimedio alla violazione che gli è stata contestata ma la Commissione le ritenga insufficienti dovrebbe essere trattata in modo diverso rispetto alla situazione in cui lo Stato membro ometta di intraprendere qualsiasi azione per porre rimedio alla violazione (laddove è evidente che lo Stato membro sta violando l'articolo 260, paragrafo 1, TFUE).

Infine, occorre tener conto di fattori attenuanti come il fatto che la sentenza da eseguire presenti concrete questioni di interpretazione o particolari difficoltà intrinseche di conformità a breve termine (ad esempio la necessità di progettare, approvare, finanziare e costruire infrastrutture per poter realizzare la conformità).

3.2.1.2.   Effetti dell’infrazione sugli interessi generali e particolari

Gli effetti delle infrazioni sugli interessi generali o particolari dovrebbero essere valutati caso per caso, tenendo conto, ad esempio:

della perdita di risorse proprie dell'Unione,

di danni gravi agli interessi finanziari dell'Unione europea,

dell'impatto dell'infrazione sul funzionamento dell'Unione (come le violazioni delle competenze esclusive dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3 TFUE, nonché le infrazioni che incidono sulla capacità dei sistemi giudiziari nazionali di contribuire all'efficace applicazione del diritto dell'Unione),

di danni gravi o irreparabili alla salute umana o all'ambiente,

dei danni economici o di altro tipo subiti dai soggetti privati e dagli operatori economici,

delle somme finanziarie implicate nell'infrazione,

dell'eventuale vantaggio finanziario che lo Stato membro trae dalla mancata esecuzione della sentenza della Corte,

dell'importanza relativa dell'infrazione, tenuto conto del volume di affari o del valore aggiunto del settore economico interessato,

dell'entità della popolazione interessata dall'infrazione,

della responsabilità dell'Unione verso i paesi terzi,

della natura dell'infrazione, vale a dire il carattere sistemico o strutturale della stessa o la persistenza della mancata applicazione corretta del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro.

Tra le altre considerazioni può esservi altresì il fatto che si tratti di un'infrazione isolata o di un caso di recidiva. Nel tenere conto degli interessi dei soggetti privati ai fini del calcolo dell'importo di una penalità, la Commissione non mira a ottenere il risarcimento del danno e della perdita subiti a causa di un'infrazione, in quanto tale risarcimento può essere ottenuto mediante un procedimento dinanzi ai giudici nazionali. La Commissione ha piuttosto l'obiettivo di tenere conto degli effetti di un'infrazione dal punto di vista dei soggetti privati o degli operatori economici interessati.

Ad esempio, gli effetti non sono identici nel caso in cui l'infrazione riguardi un caso specifico di errata applicazione (mancato riconoscimento di una qualifica) rispetto alla mancata attuazione di una direttiva in materia di riconoscimento delle qualifiche, la quale arrecherebbe pregiudizio agli interessi di un'intera categoria professionale.

3.2.2.   Mancata comunicazione delle misure di attuazione (articolo 260, paragrafo 3, TFUE)

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di mancata comunicazione totale delle misure di attuazione. In un'Unione basata sul rispetto dello Stato di diritto, tutte le direttive legislative devono essere considerate di pari importanza e richiedono la completa attuazione da parte degli Stati membri entro i termini da esse stabiliti.

In caso di mancata comunicazione parziale delle misure di attuazione, nel fissare un coefficiente di gravità inferiore a 10 occorre tenere conto dell'importanza del divario di attuazione. Inoltre, si può tenere conto degli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari (si vedano le considerazioni esposte al precedente punto 3.2.1.2).

3.3.   Applicazione del coefficiente di durata

Ai fini del calcolo dell'importo della penalità in funzione della durata dell'infrazione:

per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il periodo considerato decorre dalla data della prima sentenza della Corte fino alla data in cui la Commissione decide di adire la Corte,

per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il periodo considerato decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione fino alla decisione della Commissione di adire la Corte.

Il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3. Esso è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dalla data della prima sentenza o dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione.

La Corte (16) ha confermato che occorre tenere conto della durata dell'infrazione sia per la penalità sia per la somma forfettaria, data la finalità specifica di ciascuna sanzione.

3.4.   Capacità finanziaria dello Stato membro

L'importo della penalità dovrebbe garantire che la sanzione sia proporzionata e dissuasiva. L'effetto dissuasivo della penalità è caratterizzato da due aspetti. La sanzione deve essere sufficientemente elevata da garantire che:

lo Stato membro ponga fine all'infrazione (deve quindi essere superiore al vantaggio che lo Stato membro trae dall'infrazione),

lo Stato membro non ripeta l'infrazione.

Per avere un effetto dissuasivo il livello della sanzione varierà a seconda della capacità finanziaria degli Stati membri. Tale effetto dissuasivo è riflesso nel fattore n. Esso è definito come la media geometrica ponderata del prodotto interno lordo (PIL) (17) dello Stato membro interessato rispetto alla media del PIL degli altri Stati membri, con un peso pari a due, e della popolazione dello Stato membro interessato rispetto alla media delle popolazioni degli altri Stati membri, con un peso pari a uno. La capacità finanziaria dello Stato membro interessato rispetto alla capacità finanziaria degli altri Stati membri è rappresentata nel modo seguente:

Formula

La modalità di calcolo del fattore n ai sensi della presente comunicazione è cambiata rispetto alla modalità in cui tale fattore veniva calcolato in precedenza. Nelle precedenti comunicazioni si teneva conto sia del PIL degli Stati membri sia del loro peso istituzionale. Quest'ultimo era espresso mediante l'uso di un numero rappresentativo, corrispondente più di recente al numero di seggi nel Parlamento europeo assegnati a ciascuno Stato membro.

Con sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (18), la Corte ha esaminato gli elementi ritenuti pertinenti per valutare la capacità finanziaria di uno Stato membro ai fini dell'imposizione di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260 TFUE. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «[...] ferma restando la possibilità per la Commissione di proporre sanzioni pecuniarie fondate su una pluralità di criteri, al fine di consentire, in particolare, di mantenere un divario ragionevole tra i diversi Stati membri, occorre basarsi sul PIL della Repubblica ellenica quale fattore predominante, ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria, senza tener conto del peso istituzionale della Repubblica ellenica [...]» (19). Secondo la Corte, «l'obiettivo consistente nel fissare sanzioni che siano sufficientemente dissuasive non richiede necessariamente di prendere in considerazione il peso istituzionale nell'Unione dello Stato membro interessato» e «la presa in considerazione del peso istituzionale dello Stato membro interessato non sembra indispensabile per garantire una dissuasione sufficiente e indurre tale Stato membro a modificare il suo comportamento attuale o futuro» (20).

La Commissione ha pertanto deciso di rivedere il suo metodo di calcolo del fattore n, che ora si basa prevalentemente sul PIL degli Stati membri e, secondariamente, sulla loro popolazione come criterio demografico che consente di mantenere uno scostamento ragionevole tra i vari Stati membri. Tenere conto della popolazione degli Stati membri per un terzo del calcolo del fattore n riduce in misura ragionevole la variazione dei fattori n degli Stati membri rispetto a un calcolo basato unicamente sul loro PIL. Aggiunge inoltre un elemento di stabilità nel calcolo del fattore n, poiché è improbabile che la popolazione vari in modo significativo di anno in anno. Per contro, il PIL di uno Stato membro potrebbe subire fluttuazioni annuali più elevate, in particolare in periodi di crisi economica. Allo stesso tempo, poiché il PIL dello Stato membro continua a rappresentare due terzi del calcolo, esso rimane il fattore preponderante ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria.

Il fattore n per ciascuno Stato membro è stabilito al punto 3 dell'allegato.

4.   SOMME FORFETTARIE

Per tenere pienamente conto dell'effetto dissuasivo della somma forfettaria e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la proposta della Commissione alla Corte comprende:

la fissazione di una somma forfettaria minima fissa, e

un metodo di calcolo basato su un importo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione; questo metodo si applica quando il risultato del calcolo supera la somma forfettaria minima fissa.

4.1.   Somme forfettarie minime

Ogni volta che deferisce un caso alla Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE la Commissione propone almeno una somma forfettaria minima fissa, stabilita per ciascuno Stato membro in base al rispettivo fattore n, indipendentemente dal risultato del calcolo di cui al punto 4.2.

Tale somma forfettaria minima fissa riflette il principio secondo cui qualsiasi caso di persistente inosservanza da parte di uno Stato membro di una sentenza della Corte o qualsiasi mancato recepimento di una direttiva legislativa da parte di uno Stato membro, indipendentemente dalle eventuali circostanze aggravanti, pregiudica il principio di legalità in una comunità retta dallo Stato di diritto e richiede una sanzione efficace. La somma forfettaria minima evita inoltre la proposta di importi puramente simbolici che non avrebbero alcun effetto dissuasivo e potrebbero minare l'autorità delle sentenze della Corte, anziché rafforzarle.

La somma forfettaria minima per ciascuno Stato membro è stabilita al punto 5 dell'allegato I.

4.2.   Metodo di calcolo della somma forfettaria

La somma forfettaria è calcolata in modo sostanzialmente simile al metodo di calcolo delle penalità, vale a dire:

moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità,

moltiplicando il risultato per il fattore n,

moltiplicando il risultato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione (si veda il punto 4.2.1).

Il metodo di calcolo della somma forfettaria è riassunto nella seguente formula:

SF = Ifsf × Cg × n × gi

dove:

SF = somma forfettaria; Ifsf = importo forfettario «somma forfettaria»; Cg = coefficiente di gravità; n = fattore che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato; gi = numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

Se il risultato di tale calcolo supera la somma forfettaria minima per lo Stato membro interessato, la Commissione propone alla Corte una somma forfettaria determinata utilizzando questa formula.

4.2.1.    Numero di giorni di persistenza dell’infrazione

Per calcolare la somma forfettaria, l'importo giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione. Quest'ultimo è definito come segue:

per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, si tratta del numero di giorni che intercorrono tra la data di pronuncia della prima sentenza e la data di cessazione dell'infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE,

per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, si tratta del numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e la data di cessazione dell'infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il giorno da cui inizia a decorrere il termine di cui tenere conto per il calcolo della somma forfettaria è definito come la data della sentenza che accerta la violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato (21).

Secondo la Corte, uno Stato membro deve conformarsi a tale sentenza «immediatamente» e l'esecuzione deve essere «completata nel più breve termine possibile» (22). Naturalmente, prima di proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Commissione deve lasciare allo Stato membro un termine sufficiente, stabilito alla luce dell'infrazione in questione, per conformarsi a tale sentenza. Tuttavia, qualora sia stato concesso allo Stato membro un termine ragionevole e non sia stata data piena esecuzione alla sentenza, si deve ritenere che lo Stato membro, a decorrere dalla data della sentenza che constata l'infrazione, sia venuto meno al suo obbligo di avviare immediatamente il processo di esecuzione e di completarlo nel più breve termine possibile.

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il giorno da cui inizia a decorrere il termine pertinente corrisponde al giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione.

4.2.2.    Altri elementi del metodo di calcolo della somma forfettaria

Per il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applica lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore n fisso utilizzato per il calcolo della penalità (si vedano i punti 3.2. e 3.4.). Nel determinare l'importo della somma forfettaria ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto del grado di attuazione al momento di stabilire la gravità della mancata attuazione.

L'importo forfettario per la somma forfettaria è inferiore a quello delle penalità. È giusto che l'importo giornaliero della penalità sia superiore alla somma forfettaria, in quanto il comportamento dello Stato membro interessato è più dannoso una volta pronunciata una sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE, dal momento che ciò implica la persistenza dell'infrazione dopo tale sentenza.

L'importo forfettario applicabile alla somma forfettaria è stabilito al punto 2 dell'allegato.

Contrariamente al calcolo della penalità, nel calcolo della somma forfettaria non viene applicato un coefficiente di durata, dal momento che si tiene conto della durata dell'infrazione moltiplicando l'importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

5.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGNO UNITO

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. Tuttavia, in virtù dell'accordo di recesso entrato in vigore il 1o febbraio 2020, il Regno Unito era ancora tenuto ad applicare e rispettare il diritto dell'Unione fino alla fine del periodo di transizione (scaduto il 31 dicembre 2020).

Inoltre, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e dell'articolo 12 del protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro, la Commissione e la Corte conservano i poteri loro conferiti dai trattati in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione reso applicabile da tali protocolli al e nel Regno Unito, nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle zone di sovranità. Ai sensi dell'articolo 160 dell'accordo di recesso, la Corte mantiene la propria competenza per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione di determinate disposizioni della parte quinta dell'accordo di recesso, ai sensi degli articoli 258, 260 e 267 TFUE.

In base a tali disposizioni, la Commissione può chiedere alla Corte di imporre sanzioni pecuniarie al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. In tal caso, la Commissione proporrà sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione in questione, alla sua durata e alla capacità finanziaria del Regno Unito. A tal fine, la Commissione si baserà sulla stessa formula stabilita nella presente comunicazione per gli Stati membri (23).

6.   DATA DI DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Quando la Corte infligge una sanzione a uno Stato membro ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento di tale sanzione corrisponde normalmente alla data in cui la Corte emette la sua sentenza.

Quando la Corte infligge una sanzione a uno Stato membro ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE il «pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza», come specificato in tale disposizione. Ciò consente alla Corte di fissare la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento alla data in cui emette la sua sentenza o a una data successiva. La Corte non si è ancora avvalsa della possibilità di fissare una data successiva alla data di emissione della sentenza.

7.   DATA DI APPLICAZIONE

La Commissione applicherà le norme e i criteri stabiliti nella presente comunicazione a tutte le decisioni di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE adottate dopo la pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Oppure quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una sentenza che ha constatato la violazione di una decisione relativa agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

(2)  Tale potere discrezionale è limitato nelle cause a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in cui la Corte non può superare l'importo indicato dalla Commissione.

(3)  Cfr. sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C-304/02, EU:C:2005:444, punto 103); sentenza del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, (C-177/04, EU:C:2006:173, punto 61); e sentenza del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, EU:C:2008:3, punto 38).

(4)  Cfr. allegato II «Elenco delle precedenti comunicazioni sulle sanzioni pecuniarie».

(5)  La Corte ha approvato ripetutamente la sostanza di tali criteri nella sua giurisprudenza. Cfr., tra l'altro, sentenza del 4 luglio 2000, Commissione/Repubblica ellenica (C-387/97, EU:C:2000:356, punto 92); sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (C-658/19, EU:C:2021:138, punto 63); sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (C-550/18, EU:C:2020:564, punto 81); sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna, (C-658/19, EU:C:2021:138, punto 73).

(6)  Cfr. sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (C-549/18, EU:C:2020:563, punto 51).

(7)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(8)  Causa C-658/19, Commissione/Spagna (EU:C:2021:138, punto 63); causa C-550/18, Commissione/Irlanda (EU:C:2020:564, punto 81); causa C-658/19, Commissione/Spagna (EU:C:2021:138, punto 73).

(9)  Cfr. sentenza del 25 novembre 2003, Commissione/Spagna (C-278/01, EU:C:2003:635).

(10)  Cfr. la causa C-278/01, Commissione/Spagna, relativa alle norme di qualità per le acque di balneazione stabilite dalla direttiva 76/160/CEE, in cui la Corte ha osservato che «è particolarmente difficile per gli Stati membri realizzare la completa esecuzione della direttiva» e che «è possibile che lo Stato membro convenuto riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione a breve termine». In tali circostanze, come ha dichiarato la Corte, «una sanzione che non tenesse conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell'esecuzione dei suoi obblighi non sarebbe né adeguata alle circostanze né commisurata all'inadempimento accertato».

(11)  Cfr. punti da 43 a 46 della sentenza nella causa C-278/01, Commissione/Spagna e punti 111 e 112 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia.

(12)  Cfr. sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (C-543/17, EU:C:2019:573), in cui la Corte ha applicato per la prima volta il regime sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

(13)  Si tratta di direttive adottate secondo le procedure legislative ordinarie o speciali previste dai trattati. Ciò esclude in particolare le direttive delegate e di esecuzione adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli 290 e 291 TFUE, nonché le direttive adottate a norma del trattato Euratom.

(14)  Cfr. causa C-543/17, Commissione/Belgio, punti 51 e 59.

(15)  Sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Polonia (C-551/08, EU:C:2009:683, punto 23); sentenza dell'11 giugno 2015, Commissione/Polonia (C-29/14, EU:C:2015:379, punto 49); sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione/Spagna (C-599/17, EU:C:2018:813, punto 21); e sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (C-550/18, EU:C:2020:564, punto 31).

(16)  Cfr. punto 84 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia.

(17)  Fonte: PIL nominale - Eurostat. Eurostat pubblica regolarmente i dati relativi al PIL degli Stati membri (codice dati: nama_10_gdp).

(18)  Sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (C-51/20, EU:C:2022:36).

(19)  Causa C-51/20, Commissione/Grecia, punto 116.

(20)  Causa C-51/20, Commissione/Grecia, punti 113 e 115.

(21)  Cfr. causa C-304/02, Commissione/Francia.

(22)  Cfr. sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (C-261/18, EU:C:2019:955, punto 123).

(23)  

Formula


ALLEGATO I

Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte

I dati figuranti nel presente allegato devono essere riesaminati e aggiornati dalla Commissione su base annuale, alla luce delle variazioni dell'inflazione, del PIL degli Stati membri e della loro popolazione, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Eurostat.

1.   Importo forfettario per la penalità

L'importo forfettario per la penalità di cui al punto 3.1 della presente comunicazione è fissato a 3 000 EUR al giorno.

2.   Importo forfettario per la somma forfettaria

L'importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 della presente comunicazione è fissato a 1 000 EUR al giorno, vale a dire un terzo dell'importo forfettario per la penalità.

3.   Fattori n

I fattori n di cui ai punti 3.4 e 4.2.2 della presente comunicazione sono i seguenti:

 

Fattore n (1)

Belgio

0,84

Bulgaria

0,18

Cechia

0,49

Danimarca

0,52

Germania

6,16

Estonia

0,06

Irlanda

0,55

Grecia

0,41

Spagna

2,44

Francia

4,45

Croazia

0,14

Italia

3,41

Cipro

0,05

Lettonia

0,07

Lituania

0,12

Lussemburgo

0,09

Ungheria

0,35

Malta

0,03

Paesi Bassi

1,39

Austria

0,68

Polonia

1,37

Portogallo

0,46

Romania

0,61

Slovenia

0,10

Slovacchia

0,22

Finlandia

0,42

Svezia

0,83

4.   Somma forfettaria di riferimento

La somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime per ciascun Stato membro è fissata a 2 800 000 EUR (2).

5.   Somme forfettarie minime per ciascun stato membro

Le somme forfettarie minime corrispondono alla somma forfettaria di riferimento moltiplicata per i fattori n.

Le somme forfettarie minime (3) di cui al punto 4.1 della presente comunicazione sono fissate a:

 

Somme forfettarie minime (in EUR)

Belgio

2 352 000

Bulgaria

504 000

Cechia

1 372 000

Danimarca

1 456 000

Germania

17 248 000

Estonia

168 000

Irlanda

1 540 000

Grecia

1 148 000

Spagna

6 832 000

Francia

12 460 000

Croazia

392 000

Italia

9 548 000

Cipro

140 000

Lettonia

196 000

Lituania

336 000

Lussemburgo

252 000

Ungheria

980 000

Malta

84 000

Paesi Bassi

3 892 000

Austria

1 904 000

Polonia

3 836 000

Portogallo

1 288 000

Romania

1 708 000

Slovenia

280 000

Slovacchia

616 000

Finlandia

1 176 000

Svezia

2 324 000


(1)  Basato sul PIL e sulla popolazione del 2020 (anno n-2) estratti in data 7 settembre 2022 e arrotondati a due decimali.

(2)  Nel 2005, nella sua comunicazione «Applicazione dell'articolo 228 del trattato CE», la Commissione ha utilizzato 500 000 EUR come somma forfettaria di riferimento. La somma forfettaria di riferimento è aumentata negli anni a seguito di revisioni successive a causa dell'inflazione e di varie modifiche dei metodi utilizzati. Nell'ultima comunicazione della Commissione «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione» (C(2022) 568), la somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime era pari a 2 255 000 EUR. È ora fissata a 2 800 000 EUR per garantire che le somme forfettarie minime restino sufficientemente dissuasive, tenuto conto dei livelli precedenti e della modifica del metodo illustrato nella presente comunicazione per quanto riguarda il fattore n.

(3)  Basate sul PIL e sulla popolazione del 2020 (anno n-2) estratti in data 7 settembre 2022 e arrotondati al migliaio più vicino.


ALLEGATO II

Elenco delle precedenti comunicazioni sulle sanzioni pecuniarie

La presente comunicazione è una revisione di tutte le comunicazioni della Commissione sulle sanzioni pecuniarie dal 1996 al 2021 qui di seguito riportate:

Nel 1996 la Commissione ha pubblicato la «Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del trattato CE» (1). Si trattava di un primo approccio destinato a essere ulteriormente perfezionato, ma ha gettato le basi della politica odierna in materia di sanzioni pecuniarie, affermando che l'importo della penalità deve essere calcolato sulla base di tre criteri fondamentali, vale a dire la gravità dell'infrazione, la sua durata e la necessità di garantire che la penalità stessa abbia un carattere dissuasivo nel confronto delle recidive.

Nel 1997 la Commissione ha pubblicato per la prima volta un «Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE» (2). All'epoca non esisteva alcun metodo per calcolare la somma forfettaria. Secondo il metodo stabilito in tale documento, la penalità giornaliera doveva essere calcolata come un importo forfettario uniforme, moltiplicato per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata, il cui risultato doveva essere moltiplicato per un fattore speciale (noto come «fattore n») che riflettesse la capacità finanziaria dello Stato membro interessato e il numero di voti di cui dispone nel Consiglio. Il fattore n, che all'epoca rifletteva il peso economico e istituzionale, era concepito come un modo per garantire che le sanzioni fossero eque, proporzionate, ma anche sufficientemente dissuasive per gli Stati membri affinché ponessero fine all'infrazione e non la ripetessero. Il documento illustrava inoltre le modalità di determinazione dei coefficienti di gravità e di durata e fissava i primi valori del fattore n (3).

Nel 2001 una decisione interna (4) della Commissione specificava che il coefficiente di durata doveva essere calcolato computando 0,1 per ogni mese (con un valore massimo di 3), a partire dal 7 o mese successivo alla sentenza della Corte.

Nel 2005 la Commissione ha pubblicato la «Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE» (5), poiché si rendeva necessario un aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la nuova giurisprudenza della Corte, i nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE e l'evoluzione dei tassi di crescita e di inflazione. Tale comunicazione ha stabilito i principi generali da rispettare per la richiesta di sanzioni pecuniarie, che sono tuttora validi. Inoltre ha stabilito per la prima volta un metodo di calcolo della somma forfettaria, comprese le somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro, ha aggiornato il calcolo del fattore n (6) e fissato gli importi forfettari per il calcolo delle penalità e delle somme forfettarie (7).

Nel 2010, a seguito dell'introduzione, nel trattato di Lisbona, della possibilità di richiedere sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione delle direttive legislative, la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE» (8). In tale comunicazione la Commissione ha spiegato in che modo avrebbe applicato i metodi di calcolo esistenti per le somme forfettarie e le penalità ai casi di cui all'articolo 260, paragrafo 3.

Nel 2019 la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione intitolata «Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea» (9). Tale comunicazione faceva seguito a una sentenza della Corte (10) in cui questa riteneva che la Commissione non potesse più basarsi sul numero di voti di cui dispone ciascuno Stato membro nel Consiglio per rifletterne il peso istituzionale, poiché dal 1o aprile 2017 era cambiato il metodo di voto. Inoltre, la Commissione si è avvalsa di tale opportunità per aggiornare il valore di riferimento del PIL (che fino ad allora era il PIL del Lussemburgo) nel calcolo del fattore n, sostituendolo con la media del PIL degli Stati membri (11). Infine, per garantire che le sanzioni pecuniarie che ne derivano rimanessero sostanzialmente coerenti con i livelli precedenti, la Commissione ha introdotto un coefficiente di aggiustamento pari a 4,5.

Più di recente, nel 2021 la Commissione ha adeguato il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità (12) a causa del recesso del Regno Unito dall'UE. Dato che il fattore n teneva conto della media del PIL di tutti gli Stati membri, il recesso del Regno Unito ha comportato un aumento del fattore n, che comporterebbe sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione più elevate. La Commissione ha pertanto applicato un coefficiente di aggiustamento pari a 0,836 per garantire che l'aumento sia limitato all'inflazione.


(1)  Comunicazione della Commissione — Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del trattato CE (GU C 242 del 21.8.1996, pag. 6).

(2)  Comunicazione della Commissione — Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE (GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2).

(3)  

Formula

(4)  Cfr. PV(2001) 1517/2 del 2 aprile 2001.

(5)  Comunicazione della Commissione — applicazione dell'articolo 228 del trattato CE (SEC(2005) 1658).

(6)  

Formula

(7)  Fissati a 600 EUR al giorno per le penalità e a 200 EUR per le somme forfettarie.

(8)  Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (SEC(2010) 1371 final).

(9)  Comunicazione della Commissione — Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (GU C 70 del 25.2.2019, pag. 1).

(10)  Sentenza del 14 novembre 2018, Commissione/Grecia (C-93/17, EU:C:2018:903).

(11)  

Formula

(12)  Comunicazione della Commissione «Adeguamento del calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione nell'ambito dei procedimenti d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito» (GU C 129 del 13.4.2021, pag. 1).


4.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/17


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10944 — MITSUBISHI / HERE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 2/02)

Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10944. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/18


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,50 % al 1o gennaio 2023

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 gennaio 2023

(2023/C 2/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0545

JPY

yen giapponesi

137,93

DKK

corone danesi

7,4370

GBP

sterline inglesi

0,88048

SEK

corone svedesi

11,1430

CHF

franchi svizzeri

0,9879

ISK

corone islandesi

151,70

NOK

corone norvegesi

10,5280

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,124

HUF

fiorini ungheresi

403,33

PLN

zloty polacchi

4,6831

RON

leu rumeni

4,9310

TRY

lire turche

19,7566

AUD

dollari australiani

1,5708

CAD

dollari canadesi

1,4414

HKD

dollari di Hong Kong

8,2392

NZD

dollari neozelandesi

1,6932

SGD

dollari di Singapore

1,4188

KRW

won sudcoreani

1 346,51

ZAR

rand sudafricani

18,0190

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2863

IDR

rupia indonesiana

16 471,95

MYR

ringgit malese

4,6439

PHP

peso filippino

59,020

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,254

BRL

real brasiliano

5,6656

MXN

peso messicano

20,5283

INR

rupia indiana

87,4095


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/19


SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2022

che dichiara la propria incompetenza giurisdizionale ai sensi degli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) (Caso C.1886 – Iliad – Invito ad agire a norma dell'articolo 265)

(notificata con il numero C(2022)78)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2023/C 2/04)

(1)   

Il 10 novembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto un invito ad agire («invito ad agire») da parte di Iliad S.A. («Iliad», Francia), ai sensi dell’articolo 265 TFUE, nel quale era richiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla propria competenza in merito all’operazione finalizzata alla concentrazione tra Télévision Française 1 S.A. («TF1», Francia) e Métropole Télévision S.A. («M6 », Francia) (« l’operazione »).

1.   LE PARTI DELLA TRANSAZIONE

(2)

TF1 è una controllata al 43,7 % di Bouygues S.A. («Bouygues»). Bouygues opera nei settori dell’edilizia, delle telecomunicazioni e dei media. L’attività principale svolta da TF1, direttamente o tramite le sue filiali, consiste nella trasmissione televisiva. TF1 svolge anche altre attività connesse alla sua attività principale di emittente televisiva, tra cui la produzione di contenuti audiovisivi e cinematografici, l’acquisizione di diritti audiovisivi, la commercializzazione di spazi pubblicitari, l’editing e la distribuzione di DVD e CD musicali, lo sviluppo di prodotti derivati da antenne e di servizi digitali e interattivi.

(3)

M6 è una controllata al 48,26 % di RTL Group S.A. («RTL»), controllata a sua volta per il 76,28 % da Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann»). L’attività principale svolta da M6, direttamente o tramite le sue controllate, consiste nella trasmissione televisiva. M6 svolge inoltre una serie di altre attività connesse alla sua attività principale di emittente televisiva, tra cui la produzione di contenuti audiovisivi e cinematografici, l’acquisizione di diritti audiovisivi, la commercializzazione di spazi pubblicitari, l’editing e la distribuzione di DVD e CD musicali, lo sviluppo di prodotti derivati da antenne e di servizi digitali. Per concludere, M6 controlla il gruppo dell’emittente RTL France, che dispone di numerose autorizzazioni alla trasmissione di programmi radiofonici nella Francia metropolitana e sviluppa varie attività connesse alla realizzazione di questi servizi radiofonici.

(4)

[Descrizione della transazione]. A seguito della transazione, Bouygues possiederà circa il 30 % del capitale della nuova entità mentre Bertelsmann, tramite RTL, sarà titolare all’incirca del 16 % del capitale della nuova entità.

2.   I FATTI E IL PROCEDIMENTO

(5)

Il 17 maggio 2021 TF1, M6, Bouygues e RTL hanno annunciato la conclusione di protocolli di intesa per l’avvio di trattative esclusive volte alla fusione delle attività di TF1 e di M6. Il 17 maggio 2021 Bouygues e RTL hanno firmato due protocolli di intesa, e l’8 luglio 2021 è seguita la firma di un accordo quadro tra Bouygues e RTL e di un accordo di aggregazione aziendale tra TF1 e M6 («le convenzioni»). Bouygues e RTL hanno inoltre concordato un progetto di intesa tra gli azionisti («l’accordo tra azionisti») che sarà sottoscritto al momento della conclusione della transazione.

(6)

Il 29 ottobre 2021 l’autorità garante della concorrenza francese (Autorité de la concurrence française, «ADLC») ha fatto pervenire a numerosi operatori del mercato, tra cui Iliad, un questionario nel quale si chiedeva loro di esprimere un parere sulla transazione (2). Nell’introduzione al questionario l’ADLC dichiara che lo stesso riguarda l’aggregazione prospettata tra i gruppi TF1 e [M6] nel contesto di una nuova entità. Tale [nuova entità] sarebbe controllata esclusivamente da [Bouygues]. Di conseguenza, nella premessa all’indagine di mercato è precisato che [detta transazione] è soggetta all’autorizzazione dell’[ADLC] che costituisce, in Francia, l’autorità amministrativa indipendente incaricata della regolamentazione della concorrenza sui mercati.

(7)

Il 10 novembre 2021 Iliad ha trasmesso alla Commissione l’invito ad agire (3). Iliad sostiene nello specifico che, contrariamente a quanto affermato dall’ADLC, la nuova entità sarà soggetta al controllo congiunto di Bouygues e Bertelsmann e avrebbe di conseguenza una dimensione europea.

3.   LA DIMENSIONE EUROPEA

3.1.   Quadro giuridico

(8)

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è unicamente competente a valutare le concentrazioni di dimensione europea. L’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni prevede due serie di soglie alternative per determinare l’eventuale dimensione europea di una concentrazione.

(9)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, una concentrazione è di dimensione europea quando: i) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e (ii) il fatturato totale realizzato individualmente nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

(10)

Una concentrazione che non supera le soglie stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni è di dimensione europea quando: i) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR, ii) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a100 milioni di EUR, iii) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui al punto ii), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e iv) il fatturato totale realizzato individualmente nell’Unione da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro (articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni).

(11)

Per quanto riguarda la determinazione della competenza, sono imprese interessate quelle che prendono parte ad una concentrazione, ossia ad una fusione o ad un’acquisizione di controllo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni (4).

(12)

Nel contesto di un’acquisizione del controllo esclusivo, sono imprese interessate le società acquirenti e le imprese o gli attivi acquisiti (5).

(13)

In caso di acquisizione del controllo congiunto di un’impresa comune di nuova costituzione a seguito dell’apporto di una controllata o di un’attività preesistente da parte di un’impresa che esercitava su tale filiale o attività preesistente un controllo esclusivo, ciascuna delle imprese che esercitano il controllo congiunto è considerata impresa interessata. In tal caso il fatturato dell’impresa comune rientra nel fatturato della società madre iniziale (6).

3.2.   Il fatturato

(14)

Nel 2020 Bouygues ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a 34,7 miliardi di EUR, un fatturato nell’Unione di [importo fatturato] miliardi di EUR e un fatturato di [importo fatturato] miliardi di EUR in Francia. Quindi Bouygues realizza in Francia oltre i due terzi del suo fatturato totale registrato nell’Unione.

(15)

Bertelsmann ha realizzato, nel 2020, un fatturato a livello mondiale pari a 17,3 miliardi di EUR, un fatturato nell’Unione di [importo fatturato] miliardi di EUR e un fatturato di [importo fatturato] miliardi di EUR in Francia. Perciò Bertelsmann non realizza in Francia più dei due terzi del suo fatturato totale registrato nell’Unione.

(16)

M6 ha realizzato, nel 2020, un fatturato a livello mondiale pari a 1,27 miliardi di EUR, un fatturato nell’Unione di [importo fatturato] miliardi di EUR e un fatturato di [importo fatturato] miliardi di EUR in Francia. Quindi M6 realizza in Francia oltre i due terzi del suo fatturato totale registrato nell’Unione.

(17)

Che si prendano in considerazione i fatturati di Bouygues e M6 o quelli di Bouygues e Bertelsmann, è indubbio che in entrambi i casi tali importi superino le soglie fissate all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b). Tenendo conto tuttavia solo dei fatturati di Bouygues e M6, la transazione non avrebbe una dimensione europea, posto che Bouygues e M6 realizzano in Francia più dei due terzi del loro fatturato registrato nell’Unione. Se si considerano i fatturati di Bouygues e Bertelsmann, la transazione avrebbe una dimensione europea, posto che Bertelsmann non realizza in Francia più dei due terzi del suo fatturato totale registrato nell’Unione.

(18)

Occorre pertanto delimitare l’ambito delle imprese interessate dalla transazione.

3.3.   Le imprese interessate dalla transazione

(19)

L’ADLC e Bouygues sono del parere che la nuova entità sarà controllata esclusivamente da Bouygues (7). In questo scenario le imprese interessate sarebbero Bouygues e M6 e la concentrazione non avrebbe una dimensione europea.

(20)

Per contro Iliad sostiene che la nuova entità sarà controllata congiuntamente da Bouygues e Bertelsmann (8). In questo caso le imprese interessate sarebbero Bouygues e Bertelsmann (9) e la concentrazione avrebbe dimensione europea.

(21)

Per delimitare l’ambito delle imprese interessate dalla transazione, occorre innanzitutto determinare la natura del controllo che sarà esercitato sulla nuova entità.

3.3.1.   La natura del controllo sulla nuova entità

3.3.1.1.   Elementi introduttivi sulla governance della nuova entità

(22)

A seguito della transazione, Bouygues possiederà circa il 30 % del capitale della nuova entità mentre Bertelsmann, tramite RTL, sarà titolare all’incirca del 16 % del capitale della nuova entità.

(23)

Per quanto riguarda l’assemblea generale della nuova entità («l’assemblea generale»), l’articolo 2.5 dell’accordo tra gli azionisti stabilisce che Bouygues e Bertelsmann saranno tenuti, prima di ogni assemblea generale, a concordare una posizione comune su tutti i punti all’ordine del giorno. In caso di disaccordo, Bertelsmann dovrà, in linea di principio, votare in maniera coerente con Bouygues.

(24)

Il consiglio di amministrazione della nuova entità («il consiglio di amministrazione») sarà composto da 12 membri. Bouygues potrà nominare quattro membri, tra cui il presidente-direttore generale («PDG») del consiglio di amministrazione (10), oltre a proporre due membri indipendenti. Bertelsmann potrà nominare due direttori, tra cui il vicepresidente del consiglio di amministrazione, e proporre [numero di membri indipendenti proposti da Bertelsmann]. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti, le decisioni spettanti al consiglio di amministrazione sono adottate in base alla maggioranza dei voti espressi. A parità di voti, il PDG dispone di un voto preponderante. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, dell’accordo tra azionisti stabilisce che Bouygues e Bertelsmann dovranno concordare una posizione comune in merito a tutti i punti all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione. In caso di disaccordo, Bertelsmann dovrà, in linea di principio, votare in maniera coerente con Bouygues.

3.3.1.2.   Gli argomenti di Iliad

(25)

Iliad ritiene che la nuova entità sarà controllata congiuntamente da Bouygues e Bertelsmann.

(26)

A sostegno della sua posizione, Iliad afferma innanzitutto che la struttura dell’operazione quale prospettata da Bouygues e Bertelsmann permette di stabilire l’esistenza di un controllo congiunto da parte di Bouygues e Bertelsmann. Iliad sottolinea perciò che una volta conclusa la transazione, Bertelsmann (per il tramite di RTL) possiederà il 16 % del capitale della nuova entità. Bertelsmann sarà pertanto il secondo azionista della nuova entità.

(27)

Iliad afferma quindi che Bertelsmann ricoprirà un ruolo centrale nella struttura azionaria della nuova entità, in particolare grazie alla competenza di RTL nel settore audiovisivo. Emergerebbe in particolare, da un’intervista di Thomas Rabe, PDG di Bertelsmann e di Olivier Roussat, direttore generale di Bouygues, che Bouygues e Bertelsmann si reputano partner a lungo termine, con una visione dei mercati condivisa (11). Tali affermazioni sono state ribadite durante una presentazione resa agli investitori in cui TF1 e M6 hanno affermato che RTL resterà un azionista strategico a lungo termine (12). D’altro canto, Iliad sottolinea che, nella misura in cui né Bouygues né RTL dispongono, individualmente, dei diritti di voto sufficienti per disporre di una maggioranza nelle assemblee generali, solo un esercizio congiunto dei loro diritti di voto potrebbe conferire loro tale maggioranza (13).

(28)

Secondariamente, Iliad è dell’avviso che Bouygues e RTL opereranno sulla base di un partenariato strategico nel quadro di un’azione concordata. A norma dell’articolo L.233-10 del codice commerciale francese, un’azione concordata è definita nei termini di un accordo concluso tra persone al fine di acquisire, cedere o esercitare diritti di voto, per attuare una politica comune nei confronti della società o per ottenerne il controllo. Un’azione di tal genere sarebbe del resto un indice utilizzato dall’ADLC nel valutare il tipo di controllo esercitato da una o più imprese su un’altra impresa (14).

(29)

In terzo luogo, Iliad è del parere che Bertelsmann sarà molto ben rappresentata nel consiglio di amministrazione (15). Iliad precisa nello specifico che il primo PDG della nuova entità sarà Nicolas de Tavernost, attuale presidente di M6, e osserva altresì che il numero di consulenti concessi singolarmente a Bouygues (quattro) e a Bertelsmann (tre) non consente né a Bouygues né a Bertelsmann di agire a livello individuale (16).

(30)

Infine, Iliad afferma che Bouygues e Bertelsmann hanno definito una strategia comune, quale illustrata nei comunicati stampa e nelle presentazioni rese agli investitori (17).

3.3.1.3.   Gli argomenti dell’ADLC e di Bouygues

(31)

L’ADLC e Bouygues ritengono che l’operazione sia strutturata in modo da garantire a Bouygues un controllo esclusivo della nuova entità (18).

(32)

In relazione all’assemblea generale, Bouygues evidenzia che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, dell’accordo tra azionisti, Bouygues e Bertelsmann saranno tenuti a consultarsi prima di ogni assemblea generale al fine di provare a definire una posizione comune su ogni votazione futura. In caso di disaccordo tra Bouygues e Bertelsmann, sarà la posizione proposta da Bouygues a prevalere e Bertelsmann dovrà obbligatoriamente votare a favore delle decisioni espresse da Bouygues (19). Un’analisi dei tassi storici di partecipazione alle assemblee generali di TF1 e M6 consentirebbe di desumere che i diritti di voto combinati di Bouygues e Bertelsmann daranno a queste imprese una maggioranza di fatto nelle riunioni dell’Assemblea generale.

(33)

Riguardo al consiglio di amministrazione, Bouygues rileva che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, dell’accordo tra azionisti prevede che il consiglio di amministrazione della nuova entità sia composto da 12 membri, metà dei quali nominati da Bouygues, ivi compreso il suo presidente che disporrà di un voto preponderante (20).

(34)

In modo analogo rispetto all’approntamento delle assemblee generali, Bouygues indica che l’accordo tra azionisti richiede un periodo di consultazione tra Bouygues e Bertelsmann prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione (21). In caso di disaccordo tra Bouygues e Bertelsmann, sarà la posizione proposta da Bouygues a prevalere e Bertelsmann dovrà obbligatoriamente votare a favore delle decisioni espresse da Bouygues (22). Bertelsmann può astenersi dall’aderire alla posizione di Bouygues solamente in casi eccezionali. Nello specifico, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, dell’accordo tra azionisti prevede che Bertelsmann non sarà tenuta a seguire la posizione di Bouygues se Bertelsmann o uno dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione reputa che la decisione sarebbe illegale o contraria all’interesse sociale della nuova entità (23). Inoltre, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, sono elencate le questioni sulle quali Bertelsmann non avrà l’obbligo di votare coerentemente con Bouygues, ma solo rispetto a decisioni di carattere eccezionale che possano incidere sul valore della nuova entità (24).

(35)

Da ultimo Bouygues afferma che eserciterà il controllo su tutte le decisioni strategiche della nuova entità, compresi il suo piano aziendale e il bilancio, oltre agli investimenti e alla nomina dei suoi dirigenti. In tal senso, Bouygues sottolinea che gli elementi di fatto su cui Iliad fonda le proprie conclusioni relativamente all’esistenza di una strategia comune tra Bouygues e Bertelsmann sono solo comunicati stampa che non riportano l’intero contenuto delle convenzioni e dell’accordo tra azionisti (25).

3.3.1.4.   Valutazione della Commissione

(A)   Quadro giuridico

(36)

La comunicazione consolidata sulla competenza stabilisce che si ha controllo congiunto quando due o più imprese o persone hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’altra impresa. Per influenza determinante la Commissione intende normalmente il potere di impedire decisioni che determinano l’indirizzo strategico degli affari dell’impresa. Le imprese che acquisiscono il controllo congiunto di un’altra impresa devono concordare una linea d’azione comune per determinare l’indirizzo dell’attività dell’impresa comune e sono costretti a cooperare (26).

(37)

La Commissione impiega vari criteri per determinare l’esistenza di un controllo congiunto.

(38)

Sebbene possa esservi controllo congiunto in assenza di una posizione paritetica delle due imprese madri per quanto riguarda i diritti di voto o la rappresentanza negli organi decisionali, la Commissione reputa che ciò non rappresenti una condizione imprescindibile. Vi può quindi essere controllo congiunto anche in assenza di tale posizione paritetica. Nello specifico ciò avviene quando gli azionisti di minoranza godono di diritti aggiuntivi, come il diritto di veto sulle decisioni per determinare gli indirizzi strategici dell’attività della nuova entità (27). I diritti di veto che conferiscono il controllo congiunto riguardano in genere decisioni su questioni quali il bilancio, il programma di attività (business plan), gli investimenti di grande entità e la nomina dei più alti dirigenti.

(39)

D’altro canto la Commissione ritiene che l’esercizio congiunto dei diritti di voto possa dar luogo a un controllo congiunto. Pertanto, anche in assenza di diritti specifici di veto, due o più imprese che acquisiscono partecipazioni di minoranza in un’altra impresa possono ottenerne il controllo congiunto (28). È questo il caso quando le partecipazioni di minoranza costituiscono congiuntamente il mezzo per controllare l’impresa in oggetto. Tale azione comune può derivare da un accordo giuridicamente vincolante o avvenire di fatto, in particolar modo qualora esista una forte comunanza di interessi (29).

(40)

La Commissione prende infine in considerazione altri elementi, tra cui l’esistenza di un voto preponderante (30). Affinché esista controllo congiunto, una sola delle imprese madri non dovrebbe poter esprimere un voto preponderante in quanto questo determinerebbe il controllo esclusivo da parte dell’impresa che dispone del voto preponderante (31). Vi può essere tuttavia un controllo congiunto quando il voto preponderante ha in pratica un’importanza e un’efficacia limitate (32).

(B)   I diritti di veto di Bertelsmann nella nuova entità

(41)

Come riportato ai precedenti punti (22)-(24) e salvo eccezioni, Bertelsmann dovrà votare in maniera coerente con Bouygues sia nel consiglio di amministrazione che in sede di assemblea generale.

(42).

A titolo di eccezione, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti [è previsto un meccanismo che consente a Bertelsmann di non votare a favore di una proposta, in via eccezionale e per alcune decisioni tassativamente elencate] (33) La Commissione reputa che il meccanismo di eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti sia equiparabile al diritto di veto di Bertelsmann in merito a tali questioni. [Precisazioni sul funzionamento dell’accordo tra azionisti]. Bertelsmann disporrà pertanto di un diritto di veto sulle questioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti.

(43)

Innanzitutto, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti è fornito l’elenco di una serie di questioni sulle quali Bertelsmann avrà in via eccezionale diritto di veto. Ciò riguarda in particolare la modifica dello statuto, la sostituzione dei revisori dei conti, ogni modifica della politica di distribuzione dei dividendi, ogni modifica delle regole di governance, qualsiasi aumento di capitale, qualsiasi aumento importante dell’indebitamento nonché l’impegno della nuova entità in qualsivoglia nuova attività che non rientri nel suo oggetto sociale. In merito a tali diritti di veto, la Commissione riscontra che, conformemente al punto 66 della comunicazione consolidata sulla competenza, tali questioni non riguardano le decisioni strategiche della nuova entità. In effetti, i diritti di veto sulle questioni suddette, riguardanti la vita stessa della nuova entità, non potrebbero in quanto tali conferire a Bertelsmann un controllo congiunto della nuova entità. Tali diritti corrispondono piuttosto a quei diritti normalmente conferiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari in quanto investitori nell’impresa comune.

(44)

In virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti sono inoltre riconosciuti, a beneficio di Bertelsmann, diritti di veto in relazione a determinati tipi di investimenti. In modo particolare, Bertelsmann manterrà il diritto di non aderire alla proposta di Bouygues per quanto riguarda: i) qualsivoglia investimento, vendita o acquisizione di titoli, attività o beni per un importo superiore a [importo soglia] EUR per operazione, ii) le acquisizioni di diritti su contenuti audiovisivi per un importo superiore a [importo soglia] EUR per operazione e per anno, (iii) i contratti di distribuzione di importo superiore a [importo soglia] EUR per operazione e per anno, (iv) la creazione di qualsiasi impresa comune o partenariato o di ogni altra garanzia aventi per oggetto in ciascun caso un importo annuale di [importo soglia] EUR e (v) ogni avvio di un contenzioso riguardante un importo superiore a [importo soglia] EUR. A questo proposito, la Commissione osserva che le soglie stabilite nell’accordo tra azionisti superano il valore della quasi totalità degli investimenti di TF1 negli ultimi dieci anni (e di tutti gli investimenti effettuati da M6) (34). Tali soglie non sono quindi tali da conferire un diritto di veto a Bertelsmann sulla normale condotta degli affari della nuova entità. In considerazione dell’entità degli importi così fissati, tali diritti di veto corrispondono piuttosto a diritti ordinari atti a tutelare gli azionisti di minoranza.

(45)

Pertanto, alla luce di quanto riportato in precedenza, la Commissione reputa che Bertelsmann non eserciterà alcun controllo congiunto sulla nuova entità grazie ai diritti di veto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti.

(46)

Il primo PDG della nuova entità sarà nominato da Bouygues e Bertelsmann (35). Sarà uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione nominati da Bouygues. Durante il periodo di mantenimento (36), Bouygues potrà destituire il PDG della nuova entità, previa consultazione con Bertelsmann ma senza che quest’ultima abbia diritto di veto sulla decisione finale. Per quanto attiene alla nomina dei futuri PDG, Bouygues dovrà proporre un elenco di [...] candidati [...] e Bertelsmann avrà diritto di opporre il veto su uno dei candidati (37). Bouygues avrà dunque l’ultima parola sulla scelta [del PDG] a meno che Bertelsmann non ritenga esistano seri dubbi sulla moralità del candidato (38) […] (39). Ne consegue che sia durante che dopo il periodo di mantenimento Bouygues avrà l’ultima parola relativamente alla nomina e alle dimissioni del PDG della nuova entità. Bertelsmann avrà in effetti solo un diritto di veto su [...] e sulla nomina di un candidato sulla cui moralità Bertelsmann ritiene vi siano seri dubbi. Per contro, Bertelsmann non avrà alcun diritto di veto sulle dimissioni del PDG. Pertanto il diritto di veto di Bertelsmann nella procedura di nomina del PDG della nuova entità equivale a un diritto di consultazione, in linea con la volontà di tutela ordinaria degli azionisti di minoranza. La Commissione rileva, d’altro canto, che Bouygues potrà revocare la nomina del PDG della nuova entità senza alcun indugio.

(47)

La Commissione ritiene dunque che Bertelsmann non eserciterà alcun controllo congiunto sulla nuova entità in virtù della sua partecipazione alla nomina e alle dimissioni del PDG della nuova entità.

(48)

Per quanto riguarda il piano aziendale e il bilancio, la Commissione evidenzia che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, dell’accordo tra azionisti istituisce un comitato di audit incaricato dell’elaborazione del bilancio e del piano aziendale, che sarà composto da un membro del consiglio di amministrazione nominato da Bouygues e da un membro del consiglio di amministrazione nominato da Bertelsmann (40). [Bouygues e Bertelsmann concorderanno il primo piano aziendale] (41). Inoltre, i futuri piani aziendali, ai quali Bertelsmann potrà opporsi solo se li riterrà contrari agli interessi della nuova entità (42), dovranno rispettare gli obiettivi in termini di ricavi, sinergie e investimenti [...] sui quali Bouygues e Bertelsmann hanno raggiunto un’intesa (43). Di conseguenza, [in merito ai futuri piani aziendali, Bouygues sarà in grado di imporre l’orientamento del suo voto, in virtù della sua preponderanza nel consiglio di amministrazione] (44). Tali piani aziendali e bilanci futuri rientrano tra le decisioni strategiche della nuova entità.

(49)

La Commissione è pertanto del parere che Bertelsmann non eserciterà alcun controllo congiunto sulla nuova entità per effetto del meccanismo di discussione e adozione dei futuri piani aziendali e bilanci della nuova entità.

(50)

La Commissione rileva dunque che non esiste alcun diritto tale da consentire a Bertelsmann di opporre un veto sulle decisioni strategiche della nuova entità.

(C)   Esercizio congiunto dei diritti di voto

(51)

Per quanto concerne le assemblee generali, oltre alle questioni riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti (trattate in precedenza ai punti (43)-(45)), Bertelsmann non potrà opporsi a nessuna posizione assunta da Bouygues.

(52)

Tuttavia, oltre alle questioni riservate contemplate all’articolo 2, paragrafo1, punto 4, dell’accordo tra azionisti e alla nomina del PDG della nuova entità (di cui ai precedenti punti (43)-(47)), in seno al consiglio di amministrazione Bertelsmann beneficia del diritto di opporsi a qualsiasi decisione che ritenga illegale o contraria all’interesse sociale della nuova entità (articolo 2, paragrafo 1, punto 2, dell’accordo tra azionisti).

(53)

Il concetto di interesse sociale non è soggetto a condizioni specifiche. Tuttavia, come evidenziato da Bouygues, (i) l’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, dell’accordo tra azionisti è prassi consueta e non specifica del settore audiovisivo, (ii) ed è destinata ad applicarsi unicamente in situazioni limite, (iii) essendo finalizzata a evitare il coinvolgimento della responsabilità civile e/o penale dei membri nominati da Bertelsmann (45). In tal senso, la Commissione rileva che l’eccezione ha una portata limitata in quanto alla sua applicazione.

(54)

Ne consegue che Bertelsmann non avrà la possibilità de iure di esercitare un’influenza determinante sulla nuova entità ai sensi dei presupposti dell’accordo tra azionisti. Occorre nondimeno valutare se l’esercizio congiunto dei diritti di voto non potrebbe esistere comunque de facto.

(55)

In primo luogo, Bertelsmann possiede competenze nel settore audiovisivo che non si limitano alle attività della nuova entità. Per di più, sebbene Bertelsmann non potrà imporre la sua posizione, Bouygues e Bertelsmann saranno tenuti a consultarsi per cercare di concordare una posizione comune di voto prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale della nuova entità. In tale contesto, non va escluso che Bouygues e Bertelsmann agiscano come una sola entità in seno agli organi decisionali della nuova entità. Inoltre, il futuro PDG della nuova entità continuerà ad esercitare varie funzioni all’interno di Bertelsmann (46).

(56)

Bouygues dispone in ogni caso delle proprie competenze nel settore audiovisivo e non sarà in alcun modo dipendente da Bertelsmann a tale riguardo. D’altronde, Bertelsmann non intratterrà con la nuova entità relazioni commerciali significative (47). Da ultimo, Bouygues conserva il diritto di destituire il PDG della nuova entità senza che Bertelsmann possa sollevare opposizione.

(57)

Ne deriva che non vi è alcun elemento che consenta di dimostrare l’esistenza di un interesse comune tra Bouygues e Bertelsmann.

(58)

Mancando un tale interesse, la Commissione reputa che l’eventuale emergere di alleanze fluttuanti tra azionisti di minoranza conduca normalmente a respingere l’ipotesi di un controllo congiunto de facto. Nel caso di specie, è possibile che Bouygues possa allearsi, sia nel consiglio di amministrazione che in sede di assemblea generale, con altri azionisti di minoranza sulle questioni per le quali Bertelsmann avrebbe un interesse a votare contrariamente al voto di Bouygues.

(59)

La Commissione rileva inoltre che, in caso di disaccordo tra Bouygues e Bertelsmann, quest’ultima è tenuta a non cedere le proprie partecipazioni unicamente durante il periodo di mantenimento [durata del periodo di mantenimento]. Allo scadere di tale periodo Bertelsmann potrà vendere le sue azioni riconoscendo a Bouygues un diritto di prelazione su [quantitativo delle azioni] delle partecipazioni. Le partecipazioni restanti potranno essere vendute liberamente [a condizione che la scelta dell’acquirente non generi difficoltà in termini di concorrenza]. Pertanto, in caso di disaccordo, la Commissione ritiene che la sostenibilità della nuova entità non ne risentirebbe.

(60)

La Commissione conclude quindi che le convenzioni e l’accordo tra azionisti non comportano un esercizio congiunto dei diritti di voto de facto.

(D)   L’esistenza di un voto preponderante

(61)

Al punto 82 della comunicazione consolidata sulla competenza, in ogni caso, è previsto che, affinché esista controllo congiunto, una sola delle imprese madri non dovrebbe poter esprimere un voto preponderante, poiché ciò condurrebbe al controllo esclusivo da parte della società che beneficia del voto preponderante.

(62)

Nel caso in esame, Bouygues controllerà la metà del consiglio di amministrazione, ivi compreso il PDG (48), il quale disporrà di un voto preponderante. Di conseguenza, il voto di Bertelsmann non sembra essere necessario per adottare una posizione di Bouygues nel consiglio di amministrazione, a meno che non si tratti di questioni riservate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti (questioni per le quali non è previsto l’esercizio del voto uniforme). Allo stesso modo, in sede di assemblea generale Bertelsmann potrà opporsi alla posizione di Bouygues solo sulle questioni riservate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti (questioni per le quali non è previsto l’esercizio del voto uniforme).

(63)

Pertanto, per effetto del voto preponderante di Bouygues, Bertelsmann non avrà alcun controllo congiunto sulla nuova entità.

(E)   Controllo esclusivo della nuova entità

(64)

Come riportato in precedenza, la Commissione constata che Bouygues avrà il potere di nominare la metà del consiglio di amministrazione della nuova entità. Ai sensi delle disposizioni del codice commerciale francese (49), il PDG della nuova entità, che sarà nominato da Bouygues, disporrà di un voto preponderante in caso di parità. Bouygues sarà pertanto in grado di imporre le proprie decisioni al consiglio di amministrazione della nuova entità. La Commissione osserva che tali diritti conferiscono a Bouygues un controllo esclusivo de iure sulla nuova entità.

(65)

Inoltre, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5 dell’accordo tra azionisti e fatta eccezione per le questioni riservate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell’accordo tra azionisti (non tali di per sé da conferire il controllo congiunto), Bertelsmann dovrà votare coerentemente con Bouygues nelle assemblee generali. In tal modo Bouygues controllerà, di fatto, circa il 46 % dei diritti di voto nell’assemblea generale della nuova entità. Secondo le statistiche storiche consolidate presentate da Bouygues, ciò rappresenta oltre la metà dei diritti di voto effettivamente rappresentati nelle assemblee generali (50). Di conseguenza, la Commissione rileva che Bouygues eserciterà sulla nuova entità anche un controllo esclusivo di fatto. Nella tabella seguente sono riportati i dati storici consolidati relativi alla partecipazione alle assemblee generali di TF1 e M6 dal 2019.

Tabella 1

Dati storici consolidati relativi alla partecipazione di TF1 e M6

Anno

Tassi di partecipazione consolidati

Tasso stimato di partecipazione azionaria di Bouygues

Tasso di partecipazione di Bouygues rispetto al totale dei voti consolidati.

2021

[…] %

46  %

[Oltre la metà] %

2020

[…] %

46  %

[Oltre la metà] %

2019

[…] %

46  %

[Oltre la metà] %

Fonte: Risposta di Bouygues alla richiesta di informazioni RFI 2, domanda 3

(66)

La Commissione ritiene pertanto che Bouygues avrà il controllo esclusivo della nuova entità, sia di diritto che di fatto.

(F)   Conclusione sulla natura del controllo della nuova entità

(67)

Per i motivi suddetti, la Commissione reputa che la nuova entità sarà controllata esclusivamente da Bouygues.

3.3.2.   Conclusione sulle imprese interessate dalla transazione

(68)

La Commissione considera che, data la natura esclusiva del controllo di Bouygues sulla nuova entità, le imprese interessate dalla transazione sono Bouygues (ivi compresa TF1) quale impresa acquirente e M6 quale impresa oggetto dell’operazione.

3.4.   Conclusione sulla dimensione europea della transazione

(69)

Considerando che tanto Bouygues quanto M6 realizzano oltre i due terzi del loro fatturato in Francia, la Commissione ritiene che la transazione non costituisca una concentrazione di dimensione europea.

4.   CONCLUSIONE

(70)

La Commissione non è competente a valutare la transazione.

(71)

La presente decisione sarà notificata a Iliad e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, priva di qualsiasi informazione riservata o segreto commerciale.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). Con effetto dal 1o dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ha introdotto alcune modifiche, come la sostituzione del termine «Comunità» con il termine «Unione» e dell'espressione «mercato comune» con l'espressione «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)  Invito ad agire, allegato 1.

(3)  Il 30 novembre 2021, in risposta alla richiesta di osservazioni trasmessa dalla Commissione («Osservazioni di Bouygues»), Bouygues ha informato la Commissione che l'invito ad agire «è firmato dal presidente del consiglio di amministrazione della società anonima Iliad, il quale non ha potere di rappresentanza e non dispone quindi del potere di agire in nome e per conto della società». Con lettera di ratifica (a norma dell'articolo 1156, comma 3, e dell'articolo 1998, comma 2, del codice civile francese) e di reiterazione inviata alla Commissione il 6 dicembre 2021, Iliad ha confermato che il direttore generale di Iliad aveva dato incarico verbale al presidente del consiglio di amministrazione di Iliad di inoltrare alla Commissione l'invito ad agire (cfr. in tal merito la risposta di Iliad alla richiesta di informazioni RFI 1). Pertanto la Commissione ritiene che l'invito ad agire sia stato presentato da Iliad legittimamente.

(4)  Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento sulle concentrazioni, come rettificata (GU C 43 del 21.2.2009, pag. 10), punto 129; («la comunicazione consolidata sulla competenza»).

(5)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 134.

(6)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 139.

(7)  Cfr. l’analisi dell'ADLC relativa all'applicabilità del regolamento sulle concentrazioni alla transazione, del 30 novembre 2021, pag. 7, e le osservazioni di Bouygues, pag. 10.

(8)  Invito ad agire, pagg. 1-3.

(9)  Comprendente anche M6.

(10)  Il primo PDG della nuova entità sarà Nicolas de Tavernost, attuale presidente di M6.

(11)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafo 7.

(12)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafo 8.

(13)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafi 10-12.

(14)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafi 16-20.

(15)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafi 22 e 23.

(16)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafi 24 e 26.

(17)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafi 27 e 33.

(18)  Cfr. l’analisi dell'ADLC relativa all'applicabilità del regolamento sulle concentrazioni alla transazione, del 30 novembre 2021, pag. 7, e le osservazioni di Bouygues, pag. 10.

(19)  Osservazioni di Bouygues, pag. 5.

(20)  Osservazioni di Bouygues, pag. 8.

(21)  Osservazioni di Bouygues, pagg. 5 e 6.

(22)  Osservazioni di Bouygues, pag. 5.

(23)  Osservazioni di Bouygues, pag. 6.

(24)  Osservazioni di Bouygues, pagg. 6 e 9.

(25)  Osservazioni di Bouygues, pag. 9.

(26)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 62.

(27)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 65.

(28)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 74.

(29)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punti 74-76.

(30)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 82.

(31)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 82.

(32)  Comunicazione consolidata sulla competenza, punto 82.

(33)  Tale obbligo non si estende ai membri indipendenti proposti da Bouygues e Bertelsmann.

(34)  Bouygues conferma che le soglie suddette sono state superate da TF1solo tre volte dal 2011 e non sono mai state superate da M6. Inoltre, in risposta alla richiesta di informazioni RFI 2, Bouygues ha ribadito che, ove pertinente, il consolidamento dei dati storici tra i gruppi TF1 e M6 non determina alcun ulteriore superamento delle soglie definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, (cfr. RFI 2, risposta alla domanda 2 e allegato). La Commissione ritiene quindi che le soglie siano sufficientemente alte da non consentire che a Bertelsmann sia conferito un diritto di veto sulle decisioni strategiche della nuova entità.

(35)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 3.

(36)  L'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo tra azionisti stabilisce che, salvo eccezioni, Bertelsmann dovrà conservare le proprie partecipazioni nella nuova entità per [una determinata durata] («periodo di mantenimento»).

(37)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 3.

(38)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 1, punto 2.

(39)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 3.

(40)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 2, punto 1.

(41)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 2, punto 1. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni RFI 2, Bouygues ha confermato peraltro che le convenzioni conferiscono a Bouygues la possibilità di modificare il piano aziendale a breve termine e di annullare il primo bilancio (cfr. RFI 2, risposta alla domanda 5, lettera b)).

(42)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 1, punto 2.

(43)  Accordo tra azionisti, articolo 2, paragrafo 2, punto 1.

(44)  Cfr. di seguito, punto (62).

(45)  Cfr. RFI 2, risposta alla domanda 1.

(46)  Invito ad agire, allegato 2, paragrafo 23.

(47)  Nella sua risposta alla richiesta di informazioni RFI 2, Bouygues ha confermato che le relazioni infragruppo tra M6 e Bertelsmann sono destinate a cessare (cfr. RFI 2, risposta alla domanda 4, lettera b)). Bouygues precisa comunque che la nuova entità potrebbe, al pari di qualsiasi altro operatore, ottenere forniture dalle filiali di Bertelsmann a condizioni di mercato.

(48)  Il Tribunale dell'Unione europea ha già considerato che, ai fini dell'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, l'indipendenza di un rappresentante nominato da un azionista è ininfluente riguardo alla capacità di tale rappresentante indipendente di prendere in considerazione il punto di vista dell'azionista che lo ha nominato (cfr., in tal senso, la sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2006 nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, punto 74). In assenza di prove contrarie, la Commissione ritiene che i due membri indipendenti del consiglio di amministrazione della nuova entità nominati da Bouygues agiranno in linea con Bouygues.

(49)  Codice commerciale francese, articolo L.225-37.

(50)  Cfr. RFI 2, risposta alla domanda 3.