ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 498

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
30 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

2022/C 498/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sullo stato delle regioni e delle città nell'Unione europea

1

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

2022/C 498/02

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una strategia macroregionale per il Mediterraneo

6

2022/C 498/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il ruolo delle città e delle regioni dell'UE nella ricostruzione dell'Ucraina

12

2022/C 498/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il nuovo quadro per la mobilità urbana

17

2022/C 498/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la diplomazia climatica a livello subnazionale in vista della COP 27 e della COP 28

24

2022/C 498/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’inclusione strutturale delle città e delle regioni nella COP27 dell’UNFCCC

30

2022/C 498/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Transizione giusta e sostenibile nel contesto delle regioni carbonifere e ad alta intensità energetica

36

2022/C 498/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Coesione digitale

39

2022/C 498/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Ottava relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

45

2022/C 498/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Percorsi per il successo scolastico

51


 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

2022/C 498/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proteggere le indicazioni geografiche industriali e artigianali nell’Unione europea (riveduto)

57

2022/C 498/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

68

2022/C 498/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Energia sul gas, sull’idrogeno e sulle emissioni di metano

83

2022/C 498/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — Normativa europea sui chip per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori

94

2022/C 498/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance riveduta dello spazio Schengen

114

2022/C 498/16

Parere del Comitato europeo delle regioni — Direttiva sulle emissioni industriali

154


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sullo stato delle regioni e delle città nell'Unione europea

(2022/C 498/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

CONSIDERANDO:

la propria relazione annuale sullo stato delle regioni e delle città nell'UE, che si fonda su un approccio inclusivo, fattuale e basato su dati concreti, compreso il Barometro regionale e locale che rispecchia i punti di vista dei rappresentanti politici a livello territoriale, coinvolge più partner e istituzioni (1) e fornisce ai responsabili politici a livello europeo, nazionale, regionale e locale elementi concreti e raccomandazioni strategiche sulle sfide più urgenti per l'anno successivo;

i risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa e le numerose proposte direttamente pertinenti per gli enti locali e regionali, le cui azioni sono essenziali per dare una soluzione alle preoccupazioni dei cittadini;

il discorso annuale sullo stato dell'Unione che la presidente della Commissione europea ha pronunciato il 14 settembre 2022 e la lettera di intenti inviata alla presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio europeo;

TENUTO CONTO CHE:

la guerra illegale e ingiustificata mossa dalla Russia contro l'Ucraina ha causato e continua a causare morte e distruzione, costringendo milioni di persone ad abbandonare le proprie abitazioni per cercare un'altra sistemazione in Ucraina o nell'Unione europea, in particolare nei suoi Stati membri dell'est, e in tale situazione gli enti locali e regionali sono il primo livello di sostegno;

l'impatto della guerra in Ucraina — che si somma all'impatto dei cambiamenti climatici, alle conseguenze della pandemia di COVID-19 e alle perturbazioni degli scambi commerciali — sta mettendo a dura prova un gran numero di famiglie, di piccole e medie imprese e di amministrazioni locali e regionali in tutta l'UE, a causa dell'ulteriore notevole pressione esercitata sia dai rincari dell'energia e dei prodotti alimentari che dal costante aumento dell'inflazione;

1.

sottolinea che la propria relazione annuale sullo stato delle regioni e delle città nell'UE mostra in modo preoccupante che il divario territoriale si sta ampliando in tutta l'Unione a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19, della guerra in Ucraina e dell'accelerazione dei cambiamenti climatici;

2.

deplora che la presidente della Commissione europea, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, non abbia riconosciuto né il ruolo attivo e centrale degli enti locali e regionali nell'affrontare queste sfide, né la necessità di accrescere la governance multilivello nell'elaborazione delle politiche dell'UE e di fare della coesione l'obiettivo generale dell'Unione, come già previsto dal Trattato di Maastricht, che ha introdotto il principio di sussidiarietà e ha altresì istituito lo stesso CdR;

3.

avverte che l'inflazione si sta ripercuotendo in modo non uniforme sui territori dell'Unione, rischiando di rendere ancora più profonde le disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche già esistenti. I rincari dell'energia e dei trasporti hanno effetti più gravi sui gruppi di cittadini vulnerabili. Le persone che vivono nelle regioni con livelli di reddito più bassi risentono in modo sproporzionato dei rincari per i beni e prodotti di base, con il rischio di povertà che si profila all'orizzonte;

4.

sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera per approfondire ulteriormente l'Unione europea sul piano sociale, economico e amministrativo. Un terzo della popolazione dell'UE vive in regioni frontaliere, con le città e i centri economici più grandi spesso situati dall'altro lato del confine. Questo potenziale inutilizzato nei settori dell'assistenza sanitaria, della gestione delle crisi, dell'approvvigionamento energetico, della mobilità, dell'istruzione e del lavoro deve essere sfruttato meglio e appositamente valorizzato;

5.

invita l'Unione europea ad aiutare non solo le sue città e regioni, ma anche quelle dell'Ucraina, nell'affrontare le sfide derivanti dalla guerra. La ricostruzione dell'Ucraina è una necessità, un dovere morale e un investimento per l'Unione europea, e deve essere realizzata secondo il principio build back better («ricostruire meglio») dell'OCSE garantendo metodi sostenibili, verdi e digitali per lo sviluppo territoriale integrato. Sia la ricostruzione dell'Ucraina che la gestione delle conseguenze della guerra e della pandemia nell'UE richiederanno una chiara ridefinizione delle priorità dell'attuale quadro finanziario pluriennale. La situazione economica dei comuni, delle regioni e degli Stati membri dell'Unione è difficile già adesso. La ricostruzione dell'Ucraina dovrà inoltre essere accompagnata dalla promozione della democrazia locale sulla base di solidi partenariati con gli enti locali e regionali dell'Unione europea. Un processo di ricostruzione decentrato offrirebbe inoltre ai cittadini ucraini la possibilità al rimanere nel loro paese, limitando così ulteriori flussi migratori. Al tempo stesso, il CdR respinge gli ostacoli posti all'immigrazione dei cittadini ucraini e chiede che venga riveduta al più presto la direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) sulla protezione temporanea, al fine di fornire ai rifugiati una garanzia di soggiorno superiore a tre anni;

6.

ritiene che il sostegno ai rifugiati ucraini debba costituire uno stimolo per realizzare una riforma del sistema di migrazione e asilo dell'UE che sia fondata sulla solidarietà, su incentivi per un'equa ripartizione degli oneri e sul rispetto dei diritti fondamentali, oltre che sulla protezione delle frontiere esterne. Ciò è tanto più urgente se si considera che l'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale può provocare un afflusso di migranti verso le città e le regioni dell'UE;

7.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono danneggiati anche dalle bollette energetiche alle stelle per i servizi pubblici e dagli effetti dell'inflazione sugli appalti pubblici e sulle retribuzioni. Gli enti locali e regionali devono essere considerati partner attivi nelle campagne di risparmio energetico, nei nuovi progetti per la produzione di energia rinnovabile, nonché nei piani di emergenza in caso di interruzione dell'approvvigionamento energetico, al fine di prendere in considerazione la situazione a livello locale e le possibili soluzioni transfrontaliere. Mette inoltre in rilievo le potenzialità insite nella produzione locale di energia rinnovabile, al fine di diversificare il mix energetico dell'UE e ridurre la dipendenza dell'Unione da paesi terzi, e chiede che i regimi di finanziamento dell'UE e le sue norme sugli appalti pubblici e gli aiuti di Stato vengano adattati anche per fare in modo che i piani di investimento a livello locale rimangano operativi in periodi di forte inflazione;

8.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a mettere in atto misure straordinarie per sostenere gli enti locali e regionali nei loro sforzi per attenuare l'effetto della stretta energetica su famiglie, collettività vulnerabili e PMI che operano sul territorio, oltre che per mantenere operativi i servizi pubblici. Tale sostegno dovrebbe anche prendere la forma di un trasferimento, a favore degli enti territoriali, di parte del gettito fiscale derivante dalla tassazione dei proventi straordinari ottenuti dalle imprese che erogano energia;

9.

invita la Commissione europea a proporre senza indugio un massimale di prezzo a livello dell'UE per tutte le importazioni di gas nell'Unione europea e a sostenere il disaccoppiamento del prezzo del gas e dell'energia, il che contribuirebbe ad attenuare la pressione inflazionistica;

10.

invita l'Unione europea a sviluppare una sua politica sanitaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, volta non solo a rafforzare la preparazione alle crisi e la capacità di rispondere alle minacce sanitarie, ma anche a sostenere gli sforzi intrapresi dalle città e dalle regioni per migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie ed eliminare i rischi per la salute;

11.

è dell'avviso che le città e le regioni debbano avere l'opportunità di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU) e di concentrare l'attenzione sugli investimenti a lungo termine. A questo scopo è necessario che le norme di governance economica siano riesaminate e che il calendario relativo all'attuazione delle misure per la ripresa venga prolungato fino a quando le regioni dell'UE non torneranno alla loro situazione macroeconomica precedente la pandemia di COVID-19;

12.

in tale contesto, poiché la pandemia di COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina stanno impedendo alle regioni e alle città dell'UE di avviare una solida ripresa, esorta la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo a modificare i regolamenti finanziari in modo da prorogare i termini relativi alla certificazione dei progetti REACT-EU per metterli in linea con il calendario del dispositivo per la ripresa e la resilienza, allo scopo di assicurare una ripresa saldamente radicata nei territori dell'UE tramite un uso ottimale dei finanziamenti europei;

13.

accoglie con favore, in tale contesto, l'annuncio della presidente della Commissione europea relativo a un efficace riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale che dovrebbe portare a un rafforzamento della politica di coesione, sebbene il suo tasso di esecuzione — anche sul piano finanziario — sia basso, una situazione perlopiù imputabile alla pandemia di COVID-19 e alla concorrenza esercitata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility — RRF). Questo riesame intermedio dovrebbe inoltre rappresentare un'occasione per istituire, in regime di gestione concorrente, un nuovo fondo europeo destinato a contrastare crisi impreviste, a cominciare dalla crisi per la guerra in Ucraina. I continui trasferimenti di risorse finanziarie dalla politica di coesione a misure di emergenza ostacolano infatti la capacità di questa politica di svolgere la sua funzione sancita dai Trattati europei;

14.

chiede che siano avviate senza indugi le riflessioni sul futuro della politica di coesione, secondo un approccio inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate e tutti i cittadini. L'Alleanza per la coesione fungerà da piattaforma comune per la discussione e lo scambio di idee, associando le istituzioni dell'UE in un dialogo costruttivo con le città e le regioni. Il CdR chiede che il principio del «non nuocere alla coesione» sia applicato in tutte le pertinenti politiche dell'UE, anche realizzando valutazioni sistematiche del loro impatto territoriale e affrontando i divari di sviluppo nei territori con sfide demografiche e geografiche specifiche. Invita altresì la Commissione europea a collaborare strettamente con il Comitato stesso nella definizione di tale principio;

15.

concorda con il Parlamento europeo sulla proposta di procedere verso la conclusione di un patto per le isole e di un'Agenda dell'Unione europea per le isole, con la partecipazione delle principali parti interessate, vale a dire autorità nazionali ed enti regionali e locali, operatori economici e sociali, società civile, mondo accademico e organizzazioni non governative, sul modello del patto urbano e del futuro patto rurale; ricorda inoltre alla Commissione che è necessario condurre uno studio sulla diversità delle situazioni nei territori insulari dell'UE;

16.

mette in evidenza che il 43 % dei cittadini europei pone gli enti locali e regionali al centro dell'azione per il clima (ciò significa che tra il 2019 e il 2021, nella fase di confinamento per la COVID-19 e in quella successiva di ripresa dalla pandemia, questa percentuale è aumentata del 10 %) e che 160 città di 21 Stati membri dell'UE hanno presentato piani d'azione sull'adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro del Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Il CdR invita le città e le regioni che non hanno ancora aderito all'iniziativa a prendere esempio da queste buone pratiche;

17.

ritiene che sia l'adattamento e la risposta alla crisi climatica che la conservazione e il ripristino dell'ambiente siano elementi essenziali per costruire società ed economie più resilienti e sostenibili; reputa altresì che le misure di risposta debbano essere concepite a livello locale, in funzione delle esigenze e caratteristiche specifiche dei territori. Il CdR rinnova pertanto la propria richiesta affinché gli enti locali e regionali impegnati nell'attuazione di politiche relative al Green Deal possano attingere in modo più agevole alle risorse finanziarie dell'UE;

18.

chiede che gli sforzi comuni per combattere i cambiamenti climatici siano potenziati a livello sia europeo che nazionale, tenuto conto che negli ultimi quarant'anni le catastrofi naturali hanno colpito quasi 50 milioni di persone nell'UE e hanno causato in media una perdita economica pari a 12 miliardi di EUR l'anno. Al tempo stesso, è sempre più importante che le politiche climatiche, ambientali e sociali siano collegate tra loro, in modo da garantire che nessuna persona e nessun territorio siano lasciati indietro, anche se occorre accelerare l'indispensabile transizione verde. Sottolinea, a tale proposito, la necessità di proteggere, ammodernare e adattare le infrastrutture regionali e locali allo scopo di poter affrontare meglio fenomeni climatici più intensi il cui impatto si ripercuote sui cittadini, sulle economie regionali, sulle infrastrutture essenziali e sulle catene di approvvigionamento;

19.

accoglie favorevolmente l'annuncio che la presidente della Commissione europea ha fatto nel suo discorso sullo stato dell'Unione circa il raddoppio della capacità dell'UE di lottare contro gli incendi;

20.

osserva che le città nutrono un forte interesse a partecipare alla missione dell'UE «Città intelligenti e a impatto climatico zero» e chiede un approccio più inclusivo in rapporto alla duplice transizione verde e digitale, anche mediante un potenziamento delle misure per promuovere la decarbonizzazione e il trasferimento modale nelle zone urbane, oltre che la connettività tra le aree urbane e quelle rurali, al fine di evitare di rendere ancora più acute le disuguaglianze esistenti tra le regioni;

21.

chiede che alcuni suoi membri facciano parte a pieno titolo, in rappresentanza degli enti territoriali subnazionali, della delegazione dell'UE alla 27a Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché della delegazione dell'UE alla 15a COP della Convenzione sulla diversità biologica (CBD). Sottolinea che la COP 27 offrirà l'opportunità di riconoscere ufficialmente il ruolo degli enti locali e regionali nel puntare più in alto e nell'accelerare l'azione per attenuare i cambiamenti climatici, adattarsi agli stessi e finanziare le opportune misure di risposta; al riguardo, rinnova la propria richiesta di unire i contributi locali e regionali ai contributi determinati a livello nazionale al fine di completare questi ultimi;

22.

chiede una revisione approfondita del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia al fine di gettare le basi per la partecipazione sistematica delle città e delle regioni alla pianificazione e attuazione dei piani nazionali per l'energia e il clima. Tale revisione dovrebbe inoltre offrire l'opportunità per istituire un quadro generale dell'UE per la lotta contro la precarietà nel campo dell'energia e della mobilità;

23.

sottolinea l'importanza dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) nel quadro dell'RRF al fine di contribuire ad attuare la duplice transizione verde e digitale e di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poiché alle città è ascrivibile quasi il 75 % del consumo mondiale di energia, il 70 % delle emissioni globali di CO2, il 70 % delle misure di attenuazione dei cambiamenti climatici e il 90 % delle misure di adattamento agli stessi, e dato che un numero in rapido aumento di enti locali e regionali si è impegnato ad agire, le città devono diventare partner a pieno titolo nel processo di sviluppo e attuazione delle iniziative del Green Deal (in particolare in settori quali l'edilizia abitativa, la ristrutturazione degli edifici, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile o l'inverdimento urbano), oltre che di altre iniziative come il nuovo Bauhaus europeo;

24.

rinnova in tale contesto il proprio invito a elaborare una strategia europea per l'alloggio volta a promuovere un'edilizia residenziale sociale economicamente accessibile, sostenibile e adatta anche alle emergenze. Tale strategia, che dovrà essere conforme al principio di sussidiarietà, dovrebbe in particolare prevedere — nel quadro del semestre europeo e dei programmi nazionali di riforma — un obiettivo quantificabile di investimenti pubblici nazionali per un'edilizia residenziale sociale economicamente accessibile, sostenibile e adatta anche alle emergenze in tutti gli Stati membri dell'UE. La strategia dovrebbe altresì facilitare l'accesso agli investimenti privati inserendo il suddetto tipo di edilizia residenziale nella futura tassonomia sociale dell'UE;

25.

ribadisce che è necessario coinvolgere gli enti locali e regionali nella valutazione e attuazione sia del dispositivo per la ripresa e la resilienza che dei PNRR, al fine di garantire anche un uso coerente dei fondi per la ripresa erogati tramite i Fondi strutturali e di investimento europei. Sebbene lo strumento trovi la sua base giuridica nella politica di coesione, in molti Stati membri il coinvolgimento degli enti territoriali subnazionali è stato troppo limitato, con la conseguenza di compromettere una sua attuazione efficace e di comportare il rischio che i piani stabiliti a livello nazionale siano carenti di sinergie con le priorità e le strategie di sviluppo a livello locale e regionale;

26.

pone l'accento sul persistente e notevole divario nel campo dell'innovazione. Delle 20 regioni che spendono di più per la ricerca e lo sviluppo (R&S), 19 sono tra le più sviluppate dell'UE, mentre i due terzi delle 50 regioni con la spesa più bassa per la R&S figurano tra quelle meno sviluppate. Sottolinea le grandi potenzialità insite nell'azione pilota relativa ai partenariati per l'innovazione regionale al fine di sostenere lo sviluppo di soluzioni basate sul territorio e la creazione di «missioni territoriali» dal basso nel quadro della nuova agenda dell'UE per l'innovazione, e ribadisce nel contempo l'importanza dei poli dello Spazio europeo della ricerca (SER);

27.

mette l'accento sul ruolo della trasformazione digitale quale elemento trasversale per superare il divario in Europa, e sulla necessità di una coesione digitale. Con il nuovo «approccio per missione» all'elaborazione delle politiche, la politica di coesione deve continuare a sostenere la realizzazione di obiettivi a lungo termine (gli obiettivi dell'UE) anche in futuro. Per assicurare una ripresa sostenibile e società resilienti, è necessario colmare i divari digitali attraverso strategie globali e inclusive che coinvolgano tutti i livelli di governo;

28.

sottolinea che nel 2021 il tasso medio di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni era del 13 % nell'UE, con una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto al 2020, anche se in questo campo esistono notevoli differenze tra le regioni, dato che il tasso di disoccupazione giovanile è sensibilmente più alto in alcuni regioni della Spagna, della Grecia e dell'Italia. In questo contesto, il CdR raccomanda vivamente alla Commissione europea di presentare delle proposte per affrontare la disoccupazione di lunga durata e quella giovanile, due fenomeni che la crisi ha ulteriormente aggravato. Per lo stesso motivo, sottolinea che occorre affrontare urgentemente la questione dei divari di genere in ambito lavorativo. Mette inoltre in guardia contro i crescenti rischi di povertà, anche per quel che riguarda la povertà infantile;

29.

accoglie favorevolmente l'invito della presidente della Commissione europea ad adoperarsi per una maggiore solidarietà tra le generazioni, e sottolinea il proprio ruolo di apripista nel dialogo con i giovani e le organizzazioni che li rappresentano allo scopo di forgiare il futuro dell'Europa, in particolare attraverso l'elaborazione di una Carta europea dei giovani e della democrazia;

30.

prende atto del fatto che, tra il 2011 e il 2020, è aumentata la percentuale delle donne elette in occasione di consultazioni elettorali a tutti i livelli politici, da quello locale a quello nazionale, ma deplora che tale percentuale non vada oltre il 33 % del totale delle persone elette a tutti i livelli. Nel 2021 la parità di genere è stata raggiunta soltanto in 16 delle 285 assemblee o consigli regionali che esistono nell'UE. Il CdR riconosce che la composizione di tali assemblee è ben lungi dall'essere equilibrata sotto il profilo del genere e si aspetta che gli Stati membri affrontino la questione. Avvierà pertanto una riflessione su come aumentare il numero di donne che partecipano alle sue attività, che ricoprono posizioni di primo piano al suo interno o che figurano come suoi membri, e invita gli Stati membri a organizzare iniziative volte a dare alle donne impegnate in politica, a livello locale o regionale, i mezzi per superare la discriminazione di genere nel mondo della politica e per combattere gli ostacoli, anche sul piano degli stereotipi, che si frappongono alla partecipazione femminile all'attività politica;

31.

esorta gli Stati membri a mettere in atto, con il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali, tutte le misure necessarie per conseguire tempestivamente l'obiettivo fissato dalla direttiva dell'UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. In quest'ottica, sottolinea che è importante che tutti gli Stati membri dell'UE ratifichino la Convenzione di Istanbul, cioè il trattato del Consiglio d'Europa che mira a creare un quadro globale a livello paneuropeo per proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica;

32.

ritiene che il ruolo dei comuni e delle regioni in quanto datori di lavoro, fornitori e prestatori di servizi sociali sia fondamentale per la coesione sociale, la parità di genere e l'occupazione in Europa. È necessario un forte coinvolgimento delle parti sociali, dei comuni e delle regioni sia nello sviluppo che nell'attuazione delle iniziative dell'UE in campo sociale, per garantire che le misure abbiano un impatto adeguato ed effettivo sull'attuazione del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il semestre europeo svolge un ruolo cruciale in questo contesto, e il livello locale e regionale deve avere la titolarità delle decisioni ed essere responsabile del modo in cui conseguire gli obiettivi comuni. In una riforma del semestre europeo dovrebbero essere inclusi anche una dimensione territoriale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

33.

appoggia la richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati dell'UE che è stata formulata sia dal Parlamento europeo che dalla presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Il CdR, che dovrebbe partecipare a pieno titolo alla Convenzione per rappresentare i responsabili politici eletti a livello locale e regionale, è impegnato con tutte le proprie forze a promuovere il concetto di sussidiarietà attiva e a favorire un coinvolgimento maggiore delle assemblee legislative regionali e delle associazioni di enti locali e regionali. La governance multilivello è essenziale ai fini dell'inclusività e dell'efficacia del processo decisionale dell'UE, nel cui quadro va riservata un'attenzione particolare alle regioni dotate di poteri legislativi e alle loro legittime competenze. In tale contesto, il CdR accoglie favorevolmente l'annuncio della Commissione europea di voler integrare le assemblee civiche e altre forme di democrazia partecipativa nel processo decisionale dell'UE; sottolinea tuttavia la funzione svolta dai rappresentanti democraticamente eletti, che sono tenuti a rendere conto ai loro elettori, e si impegna a svolgere un ruolo attivo in questi processi;

34.

intende proporre misure concrete, anche sulla base delle proposte formulate nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa come pure alla luce delle esigenze specifiche delle regioni frontaliere e periferiche, allo scopo di affrontare la questione della dimensione territoriale nelle politiche europee tese a conseguire l'obiettivo generale della coesione nell'UE;

35.

incarica il proprio presidente di trasmettere la relazione annuale sullo stato delle regioni e delle città nell'UE e la presente risoluzione ai presidenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio europeo, nonché ai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE, ed esorta i responsabili politici eletti a livello regionale e locale in Europa a diffondere la relazione presso i cittadini e i mezzi d'informazione a livello locale.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/State-of-Regions-and-Cities-2022.aspx?origin=spotlight

(2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


PARERI

Comitato delle regioni

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/6


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una strategia macroregionale per il Mediterraneo

(2022/C 498/02)

Relatore:

Nikola DOBROSLAVIĆ (HR/PPE)

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Contributo delle strategie macroregionali alla coesione territoriale, alla democrazia locale e alla cooperazione alle frontiere esterne

1.

ritiene che le macroregioni svolgano un ruolo fondamentale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e dei paesi a essa più vicini permettendo alle zone transfrontaliere di affrontare collettivamente sfide specifiche e condivise attraverso lo scambio, la cooperazione e la messa in atto;

2.

sottolinea che tale approccio consente una maggiore coerenza e complementarità tra politiche, azioni e programmi di finanziamento attuati da livelli di amministrazione diversi in una determinata area geografica. In tal modo, ossia promuovendo la governance multilivello, le macroregioni contribuiscono ad accrescere l'efficacia e l'impatto delle politiche;

3.

ricorda che le strategie macroregionali si basano sul principio della molteplicità dei livelli di governo e che le regioni dell'Unione e dei paesi terzi devono svolgere un ruolo chiave nello sviluppo, l'elaborazione e la definizione degli obiettivi comuni di tali strategie, unitamente agli Stati membri dell'UE e ad altri paesi interessati;

4.

osserva che l'area mediterranea comprende svariati paesi terzi, nonché paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea l'importanza delle macroregioni per il rafforzamento della cooperazione attraverso i confini dell'UE; e rimarca che tale collaborazione è necessaria al fine di affrontare le sfide comuni e di coinvolgere anche paesi terzi in una cooperazione più approfondita e rafforzata con l'Unione;

5.

richiama la risoluzione del Parlamento europeo, adottata il 3 luglio 2012, dal titolo Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (1);

6.

ricorda la relazione dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) dal titolo Strategia di coesione nel Mediterraneo (2014), che delinea le premesse per una riflessione su un quadro di governance macroregionale per il Mediterraneo basato sui principi della governance multilivello e di un assetto progressivo e a geometria variabile;

7.

ricorda inoltre che il Consiglio dell'Unione europea (2) ha indicato di essere disponibile a considerare iniziative congiunte con l'obiettivo di mettere in atto nuove strategie macroregionali.

Una macroregione mediterranea: uno strumento cruciale per affrontare le sfide nella regione del Mediterraneo

8.

sottolinea le risorse uniche della regione mediterranea, che, con i suoi 46 000 km di coste e i suoi 22 paesi rivieraschi, ospita oltre 500 milioni di persone, concentra 1/3 della sua popolazione nelle zone costiere e offre circa 150 milioni di posti di lavoro direttamente legati al Mar Mediterraneo;

9.

sottolinea l'importanza ambientale del Mar Mediterraneo, che, pur rappresentando solo l'1 % degli oceani del mondo, contribuisce con il 20 % alla produzione marina mondiale (3). Inoltre, con il 28 % delle specie endemiche, il 7,5 % della fauna selvatica e il 18 % della flora marina mondiale, esso costituisce una delle maggiori riserve di biodiversità marina e costiera;

10.

sottolinea il potenziale del bacino mediterraneo, che è un'area geografica coerente le cui popolazioni condividono un patrimonio storico e culturale comune, derivante da una lunga tradizione di collaborazione e scambio di idee, merci e persone fra le sue tre coste;

11.

riconosce che il bacino mediterraneo si trova a far fronte a sfide in materia di governance, ricadute socioeconomiche, questioni umanitarie, clima, sicurezza e ambiente che richiedono un'azione comune;

12.

sottolinea che — come segnalato nella prima relazione di valutazione del Mediterraneo sui cambiamenti climatici e ambientali nella regione, pubblicata dalla rete MedECC — tutte le sottoregioni del bacino del Mediterraneo risentono dei recenti cambiamenti antropogenici nell'ambiente, e tra i fattori principali di cambiamento figurano il clima, la crescita demografica, l'inquinamento, le pratiche non sostenibili di uso del suolo e del mare e il diffondersi di specie non indigene. Nella maggior parte delle zone risultano colpiti sia gli ecosistemi che i mezzi di sussistenza umani (4);

13.

sottolinea che, se proseguirà al ritmo attuale, nell'area mediterranea il riscaldamento globale raggiungerà 2,2 gradi entro il 2040, mentre il riscaldamento nella regione procede a un velocità del 20 % superiore rispetto alla media mondiale; rimarca che gli effetti dei cambiamenti climatici sono già molto visibili nel susseguirsi di eventi naturali estremi, e che pertanto le società mediterranee (dove già si concentra il 50 % della popolazione mondiale in condizioni di penuria idrica, con conseguenze per la loro sicurezza alimentare, e in cui, inoltre, sono a rischio 49 dei loro 51 siti culturali UNESCO) sono quelle maggiormente colpite dai cambiamenti climatici. Gran parte degli effetti dei cambiamenti climatici è a sua volta amplificata da altre sfide ambientali, come l'eccessivo aumento dell'urbanizzazione, lo sfruttamento agricolo e quello delle risorse ittiche, i flussi turistici, il degrado del suolo, la desertificazione e l'inquinamento (dell'aria, della terra, delle acque dolci e marine);

14.

sottolinea, come già evidenziato nel parere sul tema Verso un uso sostenibile delle risorse naturali nel contesto insulare mediterraneo, l'elevatissima vulnerabilità ambientale delle isole del Mediterraneo nel contesto del riscaldamento globale, che ha già conseguenze economiche (per i settori della pesca, del turismo ecc.) e sociali (emigrazione ecc.), e raccomanda di sviluppare, per questo tipo di territori, un approccio specifico all'impatto dei cambiamenti climatici a livello macroregionale, che tenga conto delle esigenze specifiche degli arcipelaghi e delle isole sparse e stimoli una più stretta cooperazione tra questi territori, gli Stati membri e l'Unione europea nell'affrontare con decisione le sfide ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile;

15.

sottolinea che, malgrado le ovvie caratteristiche comuni, l'area mediterranea è caratterizzata da grandi disparità nei livelli di sviluppo, e osserva che tali disparità, comprese le carenze in materia di capacità istituzionali, interconnessioni infrastrutturali e rapporti commerciali, incidono sulla stabilità, la prosperità e la sicurezza delle società mediterranee;

16.

ritiene che la crisi della COVID-19 richiami l'attenzione sull'urgente necessità di adottare un approccio coordinato e di accrescere in misura significativa la resilienza comune alle epidemie, agli shock economici e ai cambiamenti climatici;

17.

sostiene che la macroregione mediterranea può essere anche uno strumento per coordinare la gestione dei flussi migratori, la cui pressione grava soprattutto sugli enti locali e regionali situati alle frontiere esterne dell'UE;

18.

ricorda che, di fronte all'attacco russo ai danni dell'Ucraina, la regione del Mediterraneo ha un ruolo chiave da svolgere per attenuare gli effetti della guerra e accogliere le popolazioni in fuga, proseguendo nel contempo i suoi sforzi volti a garantire passi avanti nella costruzione della pace in tutti i suoi territori rivieraschi;

19.

alla luce di tali sfide, afferma la necessità di riunire le tre coste in modo più integrato, al fine di rinsaldare la coesione, aumentare il peso della regione a livello europeo e mondiale e il suo potenziale di innovazione e contribuire al benessere del genere umano e alla preservazione dell'ambiente;

20.

riconosce in tale processo il ruolo essenziale degli enti locali e regionali, che sono fortemente mobilitati tramite iniziative e reti come l'Unione per il Mediterraneo (UpM), l'ARLEM e l'Alleanza per la Cooperazione nel Mediterraneo (MedCoopAlliance), nonché la commissione intermediterranea della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM);

21.

sottolinea che tutte le sfide che l'area mediterranea si trova ad affrontare (cambiamenti climatici, erosione, desertificazione, inquinamento da materie plastiche, migrazioni, turismo eccessivo ecc.) sono concentrate negli arcipelaghi e nelle isole sparse, che rappresentano perciò territori pilota ideali per l'attuazione di politiche integrate di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo; esorta quindi la Commissione europea a portare avanti una strategia per le isole adattata in funzione del bacino considerato;

22.

concorda con la Commissione europea sull'opportunità che gli obiettivi del Green Deal europeo si riflettano in una stretta cooperazione con i paesi vicini che devono affrontare le stesse sfide climatiche e ambientali;

23.

sottolinea che gli enti locali e regionali sulle tre coste, che svolgono un ruolo di primo piano nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, hanno chiesto un «Green Deal per il Mediterraneo» (5);

24.

riconosce il ruolo chiave che gli enti locali svolgono (o devono svolgere) in quanto alleati delle regioni e dei paesi nell'attuazione delle agende globali e regionali;

25.

sottolinea inoltre che una strategia macroregionale, che promuova il rafforzamento del dialogo politico, è essenziale per l'attuazione della nuova agenda per il Mediterraneo, come illustrato nella comunicazione della Commissione europea, del febbraio 2021, dal titolo Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale (6).

Verso una strategia integrata per l'intero bacino mediterraneo

26.

accoglie con favore i risultati positivi e la maggiore cooperazione resi possibili dall'impegno dei portatori di interessi della regione del Mediterraneo, e in particolare degli enti locali e regionali, e chiede a questi portatori di interessi, e in particolare ai suddetti enti, di accrescere tale cooperazione al fine di preparare il terreno per la creazione di una strategia macroregionale nel Mediterraneo;

27.

plaude ai grandi progressi compiuti verso l'integrazione nella regione del Mediterraneo attraverso la strategia macroregionale per la regione adriatico-ionica (Eusair) e la strategia del bacino marittimo WestMED;

28.

esorta la Commissione europea a proseguire con urgenza i lavori tesi a portare avanti l'iniziativa WestMED dotandola non solo di risorse e di una struttura solida, ma anche di una strategia di consolidamento a lungo termine che facili l'integrazione macroregionale nel Mediterraneo occidentale;

29.

sottolinea che le iniziative e i programmi di cooperazione, nonché i principali attori ai diversi livelli della governance multilivello già esistenti devono essere coordinati meglio, onde evitare di diluirne gli sforzi e indebolirne gli effetti; e che pertanto è necessario che i territori mediterranei dispongano infine di uno strumento operativo che consenta loro di elaborare e mettere in atto una strategia integrata, un piano d'azione concreto e progetti congiunti, in risposta alle priorità comuni individuate nei quadri istituzionali di cooperazione esistenti quali l'UpM, l'ARLEM ed in iniziative come la MedCoopAlliance o Bluemed;

30.

ritiene che la strategia macroregionale per il Mediterraneo affronterà tali sfide non sostituendo le strategie esistenti, ma integrandone le azioni. Così facendo, ne massimizzerà gli effetti e metterà a punto risposte a sfide comuni (come quelle derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici e dalla transizione digitale), trasformandole in grandi opportunità per lo sviluppo sostenibile e contribuendo in tal modo a una transizione verde giusta e inclusiva che faccia leva su opportunità condivise e presti particolare attenzione alla dimensione umana e alle opportunità per i giovani, sbloccando così il potenziale economico della regione a vantaggio dei cittadini;

31.

sottolinea che una strategia macroregionale, per fornire soluzioni adeguate a sfide condivise, deve necessariamente essere concepita a livello del bacino mediterraneo e coprire i suoi tre sottobacini, vale a dire quello occidentale, quello orientale e quello adriatico-ionico. Essa deve pertanto essere aperta a tutti fin dal principio e mirare, come fine ultimo, a coinvolgere l'intero bacino mediterraneo con le sue tre coste;

32.

chiede che la strategia macroregionale per il Mediterraneo dedichi, come qualsiasi strategia macroregionale marittima, una particolare attenzione ai territori insulari, conformemente all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE, e che si tenga realmente conto delle caratteristiche specifiche e delle vulnerabilità di tali territori istituendo un partenariato più forte, con azioni concrete e coordinate tra le autorità dei territori stessi, gli Stati membri e l'Unione europea;

33.

sottolinea che tale integrazione regionale dovrebbe procedere in modo incrementale, sulla base di un approccio volontario da parte delle autorità nazionali, regionali e locali dell'area mediterranea, alla luce delle sfide poste da talune situazioni di instabilità dal punto di vista politico, diplomatico e della sicurezza.

Principi fondamentali della governance multilivello a livello del Mediterraneo

34.

suggerisce che la governance di una futura strategia macroregionale per il Mediterraneo dovrebbe riflettere appieno il principio della governance multilivello, coinvolgendo autorità europee, nazionali, regionali e locali, nonché le rispettive associazioni ed euroregioni;

35.

ritiene che, per poter funzionare, una strategia macroregionale per il Mediterraneo debba basarsi su un regime di governance solido e rappresentativo dotato di: i) un'assemblea generale a livello politico che coinvolga autorità europee, nazionali e regionali, ii) un consiglio esecutivo che riunisca un membro (espresso dal livello regionale o nazionale) del coordinamento nazionale di ciascuno dei paesi rappresentati nella strategia e promuova il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo decisionale, nonché delle reti di enti locali e regionali, delle rispettive associazioni ed euroregioni in qualità di osservatrici e iii) gruppi d'azione tematici incaricati di elaborare e attuare progetti di cooperazione concreti, che mobilitino gli attori socioeconomici, sia pubblici che privati, il mondo accademico e la società civile;

36.

propone, traendo ispirazione dalla buona pratica dell'iniziativa WestMED, di istituire una co-presidenza a rotazione annuale che sia detenuta in coppia da uno Stato membro dell'UE e un paese partner e che agisca con la collaborazione e lo stretto sostegno di organizzazioni rappresentative di enti locali e regionali. Tale presidenza dovrebbe operare tenendo conto del lavoro compiuto dai paesi detentori delle presidenze precedente, di turno e successiva nonché mantenendo un equilibrio tra l'UE e i paesi partner rappresentati nella strategia; e anche il sostegno alla presidenza da parte di organizzazioni rappresentative di enti locali e regionali dovrebbe seguire lo stesso principio di rotazione. Queste dinamiche sono essenziali per garantire che i diversi organi di governance della strategia macroregionale siano presi in considerazione e collegati fra loro per imprimere un orientamento strategico all'azione della macroregione attraverso programmi di lavoro annuali. La strategia dovrebbe essere coordinata e sostenuta da una segreteria tecnica (denominata segreteria della strategia macroregionale per il Mediterraneo — MRSS);

37.

propone, per garantire la compatibilità con le iniziative esistenti, di coinvolgere nell'attuazione della strategia i rappresentanti delle istituzioni, degli organi e delle iniziative principali a livello euromediterraneo e internazionale, come l'UpM, l'ARLEM e la MedCoopAlliance, nonché i rappresentanti di Eusair e WestMED; anche i GECT offrono utili prospettive, in quanto «laboratori» della governance multilivello, a sostegno degli obiettivi della nuova agenda per il Mediterraneo.

Una strategia macroregionale incentrata sulle sfide prioritarie

38.

ritiene che una strategia macroregionale per il Mediterraneo dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di sfide condivise, da affrontare gradualmente nel corso del tempo, e sottolinea che la trasformazione verde e quella digitale pongono sfide cruciali, che andrebbero affrontate in via prioritaria;

39.

chiede, come prima misura, sforzi per concentrarsi sulle sfide cruciali — cambiamenti climatici, trasformazione digitale, crisi ambientale e umanitaria, nonché la necessaria transizione verde; e osserva che le seguenti priorità richiedono con urgenza un'azione coordinata a livello di bacino del Mediterraneo: il futuro degli arcipelaghi e delle isole sparse, delle zone costiere e delle zone urbane, l'inquinamento marino (specie quello dovuto alle microplastiche e alle acque reflue), la conservazione della biodiversità, l'agroecologia, l'economia circolare, la gestione e la prevenzione dei rischi naturali, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché una risposta alla crisi umanitaria che assicuri la protezione dei diritti umani fondamentali;

40.

propone che, nel breve termine, la Commissione europea appoggi, attraverso Interreg Euro-Med o altri programmi esistenti pertinenti (le strategie macroregionali rispondono infatti alla regola dei «tre no»: no a nuova legislazione, no a nuovi finanziamenti e no a nuove istituzioni), la nascita nel 2024 di un progetto pilota per un «inquinamento marino zero nel Mediterraneo», fornendo inoltre un contributo tematico alla missione Oceani dell'UE (7). Impegnando in un lavoro congiunto i paesi e i territori desiderosi di dar vita a una strategia macroregionale per il Mediterraneo, si metterebbero così alla prova i principi fondamentali della strategia in relazione a un obiettivo concreto;

41.

osserva che in seguito si potrebbero ampliare gli sforzi estendendoli alle seguenti sfide, in collegamento con la nuova agenda per il Mediterraneo:

a)

la promozione di uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile, tramite progetti congiunti volti a rafforzare la ricerca, l'innovazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, nonché una imprenditorialità interconnessa;

b)

l'integrazione dell'economia blu;

c)

la promozione dello sviluppo umano, e quindi anche e soprattutto della cultura e del patrimonio culturale, del turismo, dell'istruzione, della salute, dell'occupazione, dello sviluppo giovanile, dell'inclusione sociale delle persone emarginate e dell'assistenza ai rifugiati, soddisfacendo inoltre le necessità legate ai flussi migratori, specialmente alle frontiere esterne dell'UE;

d)

il rafforzamento della connettività attraverso i trasporti e le infrastrutture digitali;

e)

il significativo aumento dell'autonomia alimentare ed energetica nel Mediterraneo tenuto conto delle conseguenze dei cambiamenti climatici e della guerra in Ucraina provocata dalla Russia;

f)

il rafforzamento degli strumenti e delle capacità delle istituzioni pubbliche e private al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e attenuare la perdita di biodiversità.

Un piano d'azione operativo basato sui finanziamenti esistenti

42.

ritiene che una strategia macroregionale per il Mediterraneo debba necessariamente basarsi su un piano d'azione operativo volto a tradurre le priorità in azioni concrete a livello del bacino del Mediterraneo. Al fine di garantire che la dimensione territoriale sia adeguatamente integrata in tale piano (contribuendo non solo alla realizzazione di una visione condivisa di uno sviluppo migliore, coeso e sostenibile nel bacino del Mediterraneo, ma anche al coinvolgimento della società civile sulle tre sponde del Mediterraneo), gli enti locali e regionali, che sono gli enti territoriali più vicini ai cittadini, dovranno partecipare alla sua elaborazione;

43.

fa notare che, per sostenere i progetti per il Mediterraneo, è possibile mobilitare una grande quantità di finanziamenti, compresi i 7 miliardi di EUR mobilitati dalla Commissione europea a titolo dello strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); e che anche i programmi europei per la cooperazione territoriale attivi nella regione del Mediterraneo (Next-MED, Euromed, Adrion, Marittimo) offrono grandi opportunità per favorire progetti in grado di contribuire agli obiettivi di una strategia macroregionale;

44.

fa osservare che molti programmi attuati direttamente dalla Commissione europea, quali Orizzonte Europa, LIFE o Erasmus+, sono aperti alla partecipazione di paesi terzi e costituiscono pertanto un'interessante fonte di finanziamenti aggiuntivi. Inoltre, programmi come il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) o gli strumenti bilaterali istituiti dall'Unione europea nei paesi del vicinato offrono un sostegno diretto alla cooperazione nella regione del Mediterraneo;

45.

rileva che anche donatori come la Banca mondiale o la Banca europea per gli investimenti e istituzioni come la Anna Lindh Foundation sono attivi nella regione del Mediterraneo e possono agevolare la nascita di progetti congiunti;

46.

richiama inoltre l'attenzione sul fatto che molti paesi, regioni e città stanno mettendo in atto programmi di cooperazione decentralizzati che possono anche contribuire all'attuazione di progetti di cooperazione più ampi nella regione del Mediterraneo;

47.

pone l'accento, infine, sul fatto che l'attuazione dei programmi europei di cooperazione territoriale per il periodo 2021-2027 sarà accompagnata dalla messa a punto di meccanismi di governance volti ad agevolare il coordinamento dei finanziamenti europei disponibili nel settore. Il CdR ritiene che tale aspetto possa offrire un contributo pratico alla nascita di una strategia macroregionale per il Mediterraneo.

Conclusioni

48.

accoglie con favore il nuovo slancio impresso alla cooperazione nella regione del Mediterraneo nel corso del Forum des mondes Méditerranéens organizzato sotto la presidenza francese;

49.

attende con interesse la presidenza dell'Unione europea, nel secondo semestre 2023, che sarà esercitata da un paese mediterraneo, la Spagna, auspicando che essa riporti l'attenzione sulla governance del Mediterraneo e sulle potenzialità del suo quadro macroregionale rinnovato in materia di governance e cooperazione;

50.

esorta la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE a sostenere lo sviluppo di una strategia macroregionale per il Mediterraneo e delle altre nuove strategie macroregionali necessarie;

51.

invita anche il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo a sostenere le misure d'incentivo in direzione di una strategia macroregionale per l'intero Mediterraneo — per un Mediterraneo migliore, integrato e coeso;

52.

invita il Consiglio europeo a sottoporre la questione alla Commissione europea nel 2022, affinché elabori una strategia macroregionale per il Mediterraneo, corredata di un piano d'azione, che giunga ad approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo durante la presidenza spagnola, nella seconda metà del 2023.

Bruxelles, 11 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  P7_TA (2012) 0269.

(2)  13424/20, Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE, 2 dicembre 2020.

(3)  Randone et al., Reviving the Economy of the Mediterranean Sea: Actions for a Sustainable Future, WWF Mediterranean Initiative (Rilanciare il Mar Mediterraneo: azioni per un futuro sostenibile, Iniziativa mediterranea del WWF), 2017.

(4)  MedECC, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin — Current Situation and Risks for the Future (Cambiamenti climatici e ambientali nel bacino del Mediterraneo — Situazione attuale e rischi per il futuro), Prima relazione di valutazione del Mediterraneo (a cura di W. Cramer, J. Guiot e K. Marini), Unione per il Mediterraneo, Piano blu, UNEP/MAP, Marsiglia, 2020.

(5)  Riunione plenaria dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) del 23 gennaio 2020.

(6)  JOIN(2021) 2 final. Cfr. anche il parere del Comitato europeo dele regioni Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale. Una nuova agenda per il Mediterraneo (GU C 440 del 29.10.2021, pag. 19).

(7)  Missione dell'UE Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque.


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/12


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il ruolo delle città e delle regioni dell'UE nella ricostruzione dell'Ucraina

(2022/C 498/03)

Relatore generale:

Dario NARDELLA (PSE/IT), sindaco di Firenze

Testi di riferimento:

Consultazione da parte della presidenza ceca del Consiglio dell'UE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Ucraina: assistenza e ricostruzione

COM(2022) 233 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

condanna nuovamente la guerra non provocata condotta dalla Russia contro l'Ucraina, che costituisce una brutale violazione del diritto internazionale, dei principi democratici e dello Stato di diritto e un'aggressione non provocata, ingiustificata e ingiustificabile nei confronti del popolo ucraino, nonché un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, alla quale il CdR ribadisce il suo fermo sostegno. Il CdR si unisce pertanto alla condanna globale dei cosiddetti referendum tenutisi nei territori ucraini occupati dalla Russia alla fine di settembre 2022, in quanto violano quasi ogni possibile norma democratica; invita gli Stati membri, le istituzioni e i paesi partner dell'UE a rimanere uniti nel sostegno all'Ucraina, che combatte anche per la nostra libertà e per i valori europei. Ritiene che sanzioni coerenti siano essenziali per tale sostegno e come strumento di pressione sull'aggressore russo;

2.

deplora vivamente che l'invasione russa abbia causato non solo più di diecimila vittime, principalmente civili, ma anche un numero ancora più elevato di feriti e milioni di sfollati sia in Ucraina che nei paesi terzi. Condanna il fatto che nell'Ucraina occupata gli aggressori russi perseguitino, sequestrino e trattengano rappresentanti locali e regionali, giornalisti e difensori dei diritti umani; si unisce al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa nel chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato. Sottolinea che l'invasione russa ha provocato la massiccia distruzione di infrastrutture, edifici, scuole, ospedali, alloggi civili e del patrimonio culturale dell'Ucraina, che ammonta, secondo alcune stime, a oltre 750 miliardi di EUR e che, secondo le previsioni dell'FMI, determinerà un brusco calo del PIL pari al 35 %. Sottolinea inoltre che l'economia ucraina ha perso dal 30 al 50 % della sua capacità produttiva, e che le perdite sono concentrate in regioni economicamente essenziali dell'Ucraina orientale e meridionale;

3.

ritiene che la ricostruzione dell'Ucraina sia una necessità per l'Europa e un dovere morale, che richiederà sia risorse aggiuntive al di là dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE, mediante l'eventuale attivazione dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia nuovi finanziamenti fuori bilancio. Alla luce delle circostanze eccezionali della guerra in Ucraina, il CdR sostiene l'idea di anticipare al 2023 la revisione intermedia del QFP;

4.

sottolinea che dei nove miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria dell'UE promessi all'Ucraina solo sei miliardi di EUR sono stati finora concordati, a fronte delle esigenze mensili stimate a 5-7 miliardi di EUR. Il CdR ricorda che le circostanze belliche impongono un tasso di copertura del 70 % a titolo del bilancio dell'UE, rispetto al tasso normale del 9 %, e che il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 non dispone più di margini sufficienti per finanziare i prestiti. Il CdR sottolinea pertanto la necessità di modalità alternative di finanziamento dell'assistenza, anche attraverso la fornitura di ulteriori garanzie pubbliche da parte degli Stati membri;

5.

sottolinea che il processo di ricostruzione deve seguire un approccio dal basso verso l'alto, che coinvolga gli enti locali e regionali ucraini e dell'UE, e inserirsi nel quadro della riforma del decentramento dell'Ucraina, che era già a buon punto prima del 24 febbraio 2022. In tale contesto, il CdR richiama le raccomandazioni dello studio sul tema Sfide e opportunità del coinvolgimento degli enti locali e regionali nella ricostruzione dell'Ucraina (1), pubblicato nel settembre 2022; ritiene che un processo di ricostruzione decentrato costituisca anche il modo migliore per offrire ai cittadini ucraini la possibilità di rimanere nel loro paese e quindi per moderare ulteriori flussi migratori. Al tempo stesso, il CdR respinge gli ostacoli artificiali all'immigrazione dei cittadini ucraini e chiede che venga presto presa in considerazione una revisione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) sulla protezione temporanea al fine di fornire ai profughi una garanzia di soggiorno superiore a tre anni;

6.

accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato. Tale status dovrebbe incoraggiare l'amministrazione ucraina a dedicare nuovo impegno alle riforme, e la ricostruzione dovrebbe costituire un'opportunità per realizzare un ulteriore ravvicinamento alle norme e alle politiche dell'UE. In questo contesto il CdR sottolinea che l'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'UE copre già circa il 70 % dell'acquis dell'UE; si attende che l'Ucraina continui a lottare contro la corruzione, che nel parere della Commissione europea sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea (3) è stata indicata come uno dei sette settori nei quali sono necessarie riforme urgenti e sarà valutata entro la fine del 2022. Le riforme dovrebbero inoltre fornire garanzie per una distribuzione trasparente ed equa dei fondi di aiuto;

7.

sottolinea che, anche nel quadro di un comitato consultivo misto, potrebbe avviare azioni volte a preparare in particolare il ravvicinamento all'acquis relativo alla politica di coesione dell'UE, ad accompagnare lo sviluppo di capacità e la buona governance attraverso l'apprendimento e lo scambio di buone pratiche con i pari.

Principi generali per il processo di ricostruzione dell'Ucraina

8.

accoglie con favore la Dichiarazione di Lugano, che riconosce che il progetto di piano di ripresa e sviluppo elaborato dall'Ucraina costituisce un quadro generale in grado di guidare il processo di ripresa e consentire una partecipazione e dei partenariati multilaterali coordinati;

9.

invita la comunità internazionale, con l'UE in prima linea, a istituire una piattaforma di coordinamento efficace tra il governo ucraino e tutti i relativi partner bilaterali e multilaterali, le organizzazioni e le istituzioni finanziarie internazionali e i donatori in vista dell'elaborazione e dell'attuazione del piano di ripresa e sviluppo dell'Ucraina, e ritiene che i piani della Commissione europea per la creazione di una piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina, incaricata di coordinare tutti i fondi dei donatori per la ricostruzione del paese, siano cruciali a tal fine, purché la piattaforma integri pienamente il principio di partenariato e coinvolga l'Alleanza delle città e delle regioni per la ricostruzione dell'Ucraina quale partner a pieno titolo in tutte le fasi della sua pianificazione e attuazione;

10.

concorda sul fatto che il processo di ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe essere differenziato in termini di calendario, rischio per la sicurezza, esposizione regionale alla guerra e sfide specifiche in materia di coesione (4). La prima fase, durante la quale le ostilità probabilmente sarebbero ancora in corso, dovrebbe consistere nella risposta di emergenza, la seconda fase dovrebbe essere dedicata al ripristino delle infrastrutture e dei servizi critici e la terza fase dovrebbe preparare la strada a una crescita sostenibile a lungo termine. In tutte e tre le fasi della ricostruzione è importante concentrarsi sullo sviluppo delle capacità dei comuni, in modo da consentire agli enti locali dell'Ucraina di coordinare essi stessi la ricostruzione nei loro territori;

11.

invita l'UE e gli altri donatori internazionali, compresi i singoli Stati membri, a fornire, nella prima fase, finanziamenti di emergenza immediati per aiutare la popolazione ucraina a superare il prossimo inverno in tutta sicurezza. Nelle regioni che si trovano in prima linea i finanziamenti dovrebbero essere destinati agli aiuti umanitari (prodotti alimentari, carburante, medicinali, impianti di acqua potabile e di trattamento dell'acqua potabile, ecc.), alla fornitura di alloggi temporanei (tende, complessi abitativi prefabbricati, sistemi di riscaldamento, ecc.), alle attività di sminamento, al sostegno logistico per mantenere i collegamenti in dette regioni e alla fornitura dei mezzi di trasporto necessari (autobus, ambulanze, autocarri antincendio, autocarri, escavatori, ecc.). Nelle regioni relativamente sicure e in quelle sufficientemente distanti dal fronte occorre fornire assistenza tecnica per contribuire all'erogazione di servizi, ospitare e integrare gli sfollati interni, delocalizzare la capacità industriale e mettere in sicurezza i corridoi di trasporto utilizzati per portare gli aiuti umanitari verso l'interno dell'Ucraina e le esportazioni ucraine verso l'esterno;

12.

accoglie con favore, in tale contesto, il fatto che il 16 settembre la Commissione europea si sia impegnata a fornire in questa prima fase 150 milioni di EUR per aiutare gli sfollati interni in Ucraina e 100 milioni di EUR per la ricostruzione delle scuole distrutte dai bombardamenti russi; ritiene tuttavia che tali importi siano ampiamente insufficienti rispetto alle necessità di una ripresa rapida nella prima fase stimate a 17 miliardi di EUR, di cui 3,4 miliardi già nel 2022;

13.

ritiene che la seconda fase del processo di ricostruzione dovrebbe essere dedicata al ripristino delle infrastrutture e dei servizi critici, tra cui il riscaldamento urbano, l'elettricità, l'approvvigionamento idrico e il sistema fognario, le scuole, gli ospedali e gli alloggi civili. I progetti di opere pubbliche consentirebbero di impiegare le persone che si trovano nelle zone maggiormente colpite dalle distruzioni;

14.

propone che la terza fase del processo di ricostruzione getti le basi per una crescita sostenibile a lungo termine fondata su una strategia di pianificazione integrata a livello territoriale, che si avvalga di approcci sistemici per territori sostenibili, verdi, intelligenti e inclusivi e del principio «ricostruire meglio» dell'OCSE. Questa fase dovrebbe puntare in particolare al conseguimento dell'obiettivo fissato dal governo ucraino di ridurre tutte le emissioni di gas a effetto serra del 65 % entro il 2030. Tutti gli investimenti nel settore dell'energia dovrebbero contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione della dipendenza dell'Ucraina dai combustibili fossili, considerando che il 30 % della capacità solare e il 90 % degli impianti di energia eolica sono stati distrutti o si trovano nei territori occupati dalle forze russe. Gli investimenti dovrebbero inoltre concentrarsi sulla ricostruzione dei sistemi di riscaldamento centrale di molti comuni ucraini, che dovranno essere sostituiti con sistemi moderni di riscaldamento urbano che non ricorrano alla combustione di combustibili fossili. Sarebbe inoltre fondamentale, in questa fase, ricostruire il parco immobiliare, le scuole e gli ospedali al fine di indurre i rifugiati e gli sfollati ucraini a ritornare nelle loro residenze pre-belliche;

15.

esorta l'Unione europea, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie internazionali a fornire sovvenzioni piuttosto che prestiti, poiché è improbabile che l'Ucraina sia in grado di onorare il servizio e il rimborso di ulteriori debiti a breve termine. I prestiti aumenterebbero il rischio, in futuro, di una crisi del debito, considerando che l'Ucraina, già prima della guerra, deteneva un debito estero di circa 130 miliardi di EUR, pari all'80 % del PIL. Qualora le istituzioni non siano in grado di erogare sovvenzioni, si dovrebbero concedere dei prestiti a tassi di interesse estremamente bassi o addirittura assenti, in particolare per i progetti destinati a fornire assistenza ai comuni;

16.

ritiene che, in vista dell'avvio del processo di adesione dell'Ucraina all'UE, e al fine di legittimare un forte ruolo di coordinamento dell'UE nella strategia di ricostruzione, la Commissione europea dovrebbe proporre un importante dispositivo per la ricostruzione dell'Ucraina, che potrebbe essere strutturato sul modello giuridico del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'UE, con rimborsi partire dal 2027. Tale dispositivo dovrebbe consentire all'UE di prefinanziare una quota significativa (40 %) dei costi di ricostruzione e ripresa dell'Ucraina, stimati congiuntamente dal governo ucraino, dalla Commissione europea e dalla Banca mondiale a 349 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 24 febbraio e il 1o giugno 2022, con impatti particolarmente elevati nei settori degli alloggi, dei trasporti, del commercio e dell'industria e la distruzione concentrata nelle regioni (oblast) di Chernihivska, Donetska, Luhanska, Kharkivska, Kyivska e Zaporizka;

17.

in tale contesto accoglie con favore la disponibilità del gruppo dei sei paesi creditori dell'Ucraina, annunciata il 20 luglio, di sospendere il servizio del debito che l'Ucraina ha contratto con i suoi membri fino alla fine del 2023;

18.

incoraggia l'Unione europea e le istituzioni finanziarie internazionali a predisporre le basi giuridiche per l'utilizzo dei beni russi, congelati nel quadro delle sanzioni, per il processo di ricostruzione dell'Ucraina;

19.

insiste sul fatto che, per far fronte alla catastrofe umanitaria in Ucraina, la rapidità è cruciale e chiede pertanto che le condizionalità siano ragionevoli, adattate alle circostanze e basate su risultati misurabili e verificabili;

20.

sottolinea che il processo di ricostruzione dovrebbe basarsi sul rafforzamento delle norme sociali e ambientali, che andrebbero allineate all'acquis dell'Unione, e invita pertanto le autorità ucraine ad adeguare pienamente la loro legislazione sul lavoro alle norme indicate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

21.

accoglie con favore il principio della partecipazione democratica stabilito nella dichiarazione di Lugano, secondo cui il processo di ripresa deve essere uno sforzo che coinvolge l'intera società, compresi i cittadini sfollati in Ucraina e all'estero, promuovendo l'autonomia locale e un decentramento efficace. Approva inoltre il fatto che la dichiarazione sostenga un impegno multilaterale e ponga l'accento sull'integrità, sulla trasparenza e sulla responsabilità quali principi essenziali per un'efficace attuazione del piano nazionale di ripresa e sviluppo.

Il ruolo delle città e delle regioni

22.

si compiace della visione del Presidente Zelensky per la ricostruzione e lo sviluppo a lungo termine dell'Ucraina, basata su gemellaggi tra città e regioni dell'Ucraina e dell'UE, e accoglie con favore l'invito rivolto dal Presidente del Consiglio europeo al CdR a sostenere il piano di ricostruzione dell'Ucraina mediante un approccio pragmatico e fondato sulla cooperazione tra gli enti locali e regionali ucraini e dell'UE;

23.

richiama l'attenzione sull'Alleanza europea delle città e delle regioni per la ricostruzione dell'Ucraina, lanciata il 30 giugno 2022, quale strumento per individuare le esigenze locali e regionali in Ucraina, coordinare gli sforzi con le città e le regioni dell'Unione europea pronte a mettere in campo risorse per sostenere una ricostruzione efficace e sostenibile dell'Ucraina e facilitare la cooperazione dei suoi principali partner con le istituzioni dell'UE e all'interno della «piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina», nonché tra gli enti locali e regionali e le associazioni dell'UE e dell'Ucraina, e per illustrare i progetti di ricostruzione degli enti locali ucraini;

24.

si impegna ad agevolare, tramite l'Alleanza, la messa a disposizione di competenze attraverso un programma di gemellaggio e di scambi tra pari al fine di sviluppare le capacità, promuovere la buona governance e fornire assistenza tecnica alle città e alle regioni dell'Ucraina, con l'obiettivo di consentire loro di realizzare un processo di ricostruzione che comprenda non solo la ricostruzione sostenibile delle infrastrutture, ma anche la dimensione sociale, l'istruzione, la democrazia e la governance. Il CdR sottolinea che, sebbene i programmi bilaterali tra pari con le città e le regioni, compresi i gemellaggi, possano essere molto appropriati in alcune iniziative di sviluppo delle capacità e di ricostruzione a livello locale, programmi di investimento più ampi potrebbero coinvolgere un gruppo più vasto di città e regioni, nonché parti interessate competenti, anche al fine di preparare il ravvicinamento ai modelli di governance della politica regionale dell'UE;

25.

esorta l'Unione europea a riconoscere il ruolo chiave degli enti locali e regionali congiuntamente a tutte le associazioni di enti locali dell'Ucraina e dell'UE che fanno parte dell'Alleanza europea delle città e delle regioni per la ricostruzione dell'Ucraina (5) e si attende un sostegno specifico per il rafforzamento delle capacità degli enti locali ucraini e delle loro associazioni, rafforzamento che potrebbe essere coordinato attraverso la futura «piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina»;

26.

sottolinea che le riforme intraprese dall'Ucraina in materia di decentramento e sviluppo regionale hanno recato un notevole contribuito al consolidamento della democrazia locale, rafforzando altresì l'autogoverno e la resilienza complessiva delle comunità locali del paese. Queste riforme sono state attuate con il decisivo sostegno degli enti locali e regionali e delle relative associazioni dell'Unione europea, anche tramite il programma U-LEAD with Europe, e con il sostegno mirato del CdR nell'ambito della task force per l'Ucraina nonché attraverso attività di cooperazione tra pari. Il successo di queste riforme in materia di decentramento ha avvicinato l'Ucraina all'Unione europea e ai suoi valori di libertà, democrazia e Stato di diritto;

27.

sottolinea che le regioni dell'UE vicine all'Ucraina hanno dimostrato una solidarietà senza precedenti accogliendo un gran numero di ucraini in fuga dalla guerra, e che pertanto necessitano anche di un sostegno coordinato e sistematico da parte dell'Unione europea;

28.

propone di elaborare un programma U-LEAD rafforzato che diventi lo strumento multilaterale fondamentale per sostenere le comunità locali e promuovere il decentramento in Ucraina. Questo programma «U-LEAD 2.0» si baserebbe su una linea di bilancio specifica per il sostegno al processo di decentramento in Ucraina, lo sviluppo delle capacità degli enti locali e regionali in vista dell'applicazione, quanto prima, dell'acquis dell'UE in materia di politica di coesione, un programma di scambi tra pari e un programma di progetti di investimento congiunti che permetterebbe uno stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali europei e ucraini nell'elaborazione e nell'attuazione della ricostruzione sostenuta dall'Unione;

29.

ricorda l'ampia esperienza tra pari maturata dai membri del CdR in Ucraina, ma anche in altri paesi, e insiste sul ruolo che il CdR e i suoi partner nell'Alleanza, in quanto polo dell'UE per la cooperazione inter pares a livello locale e regionale, potrebbero assumere nel mobilitare le città e le regioni dell'UE a sostegno della ricostruzione dell'Ucraina;

30.

sottolinea l'estrema importanza di conferire alle autonomie locali un ruolo di primo piano nella ripresa e nella ricostruzione, insieme al governo centrale ucraino, all'UE e ad altri partner internazionali. Ribadisce l'appello a favore di un'attenzione costante al miglioramento della buona governance locale/regionale, ivi comprese la trasparenza, la lotta alla corruzione, la tutela della libertà dei media locali e la promozione dell'e-government;

31.

chiede un meccanismo di partecipazione semplice, l'eliminazione degli ostacoli burocratici e risorse sufficienti che consentano alle istituzioni dell'UE, ai comuni e alle regioni d'Europa, alle euroregioni, ai gruppi europei di cooperazione territoriale e alle associazioni europee di aiutare i loro omologhi ucraini nei loro sforzi di ricostruzione, nonché un approccio inclusivo che riunisca i comuni e le regioni, al fine di preservare la coerenza con le iniziative a favore dello sviluppo territoriale sostenibile dell'Ucraina realizzate finora (in Ucraina e nell'UE);

32.

richiama l'attenzione sull'importante ruolo che riveste la strategia dell'UE per la regione danubiana nel sostenere la ricostruzione dell'Ucraina, strategia alla quale l'Ucraina partecipa e che fornisce un quadro integrato per la cooperazione che coinvolge gli enti regionali e locali;

33.

si compiace, in tale contesto, dell'iniziativa di Eurocities di firmare, il 19 agosto, con le autorità ucraine competenti, un «memorandum d'intesa a sostegno della ricostruzione sostenibile delle città ucraine» (6), che integra la cooperazione intrapresa nel quadro dell'Alleanza;

34.

accoglie con favore l'impegno della Commissione europea di consentire flessibilità al fine di proseguire i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale del vicinato europeo e di Interreg e, in particolare, di cofinanziare al 100 % i programmi transfrontalieri con l'Ucraina e la Moldova che attuano progetti di cooperazione perturbati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina;

35.

chiede che l'impegno dei programmi Interreg esistenti che coinvolgono le regioni ucraine faccia parte del processo di ricostruzione;

36.

chiede un sistema efficace di governance multilivello basato sui principi dell'OCSE in materia di investimenti pubblici a tutti i livelli di governo;

37.

auspica che gli enti locali e regionali ucraini abbiano accesso a programmi dell'UE quali Orizzonte Europa e EU4Culture;

38.

ricorda che l'Alleanza invita partner finanziari istituzionali come la BEI, in particolare nel quadro del piano d'azione BEI/CdR, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, a elaborare progetti a livello locale e regionale con il sostegno delle competenze locali e regionali dell'UE;

39.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai sindaci e dai leader regionali in Ucraina nella promozione della resilienza del paese ed elogia il loro coraggio nella lotta per i nostri valori, che è fonte di ispirazione per tutti gli europei e rafforza il forte slancio a favore della democrazia e dell'emancipazione locali, che devono essere elementi cruciali della ricostruzione dell'Ucraina.

Bruxelles, 11 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  https://cor.europa.eu/it/engage/studies/Pages/default.aspx?from=01/01/2022&to=01/01/2023

(2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(3)  Parere della Commissione europea sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, 17 giugno 2022, COM(2022) 407.

(4)  Cfr. il piano per la ricostruzione dell'Ucraina: https://cepr.org/publications/books-and-reports/blueprint-reconstruction-ukraine.

(5)  https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/European-Alliance-of-Cities-and-Regions-for-the-reconstruction-of-Ukraine.aspx

(6)  https://www.president.gov.ua/en/news/u-prisutnosti-prezidenta-pidpisano-memorandum-z-eurosities-s-77165


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/17


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il nuovo quadro per la mobilità urbana

(2022/C 498/04)

Relatrice:

Linda Gaasch (LU/Verdi), Consigliera comunale della città di Lussemburgo

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana

COM(2021) 811 final

SWD(2021) 470 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie favorevolmente la pubblicazione del nuovo quadro per la mobilità urbana (QMU), alla luce della necessità di un’azione urgente per promuovere la decarbonizzazione e il trasferimento modale nelle aree urbane, che continuano a essere responsabili del 23 % delle emissioni totali di carbonio prodotte dai trasporti;

2.

sottolinea la necessità di un approccio efficace di governance multilivello, basato sulla sussidiarietà attiva, ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia dell’UE per una mobilità intelligente e sostenibile; invita a tal fine l’UE a intensificare il dialogo diretto con gli enti locali e regionali e a rafforzare le opportunità di finanziamento disponibili a titolo del bilancio dell’UE nel quadro di un approccio basato sulla sussidiarietà attiva;

3.

ricorda che la crescita economica dei centri urbani è direttamente legata alla fluidità della mobilità, e che una mobilità fluida dipende da una struttura di trasporto pubblico robusta; sottolinea che la congestione del traffico, oltre all’impatto ambientale, genera un costo pari a 270 miliardi di EUR l’anno (1) a livello dell’UE. Ricorda la cronica insufficienza dei finanziamenti per le infrastrutture di trasporto pubblico osservata negli ultimi decenni e pone l’accento sulla necessità di aumentare il finanziamento dell’UE al fine di accelerare la transizione nel campo della mobilità e di sostenere gli enti locali e regionali negli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’UE;

4.

conferma il proprio sostegno affinché i piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) siano oggetto di un’attenzione maggiore e venga realizzato l’obiettivo di un approccio più armonizzato in tutta l’UE; mette in evidenza i benefici ambientali e sociali della mobilità attiva (come gli spostamenti a piedi e in bicicletta), anche e soprattutto nel settore della salute pubblica, e chiede l’adozione di un approccio ambizioso nei prossimi orientamenti aggiornati sui PUMS; chiede un approccio integrato alla ripartizione degli spazi e alla pianificazione del territorio, sulla base delle buone pratiche in questo settore, nonché un approccio globale in materia di sicurezza nelle aree urbane; sottolinea in particolare l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini — e in particolare delle donne e delle persone con disabilità — ai fini di una maggiore titolarità dei cambiamenti nella ripartizione degli spazi e del potenziamento dei trasporti pubblici nelle aree urbane;

5.

sottolinea che le decisioni politiche nel settore della mobilità hanno un impatto diverso a seconda del genere, dato che le donne di solito utilizzano i trasporti pubblici più degli uomini, i quali invece ricorrono maggiormente all’automobile; invita quindi gli enti locali e regionali a valutare l’impatto di genere delle future proposte sulla politica di mobilità prima ancora di presentarle;

6.

pone l’accento sulla necessità non solo di un quadro di sostegno che accompagni gli sforzi degli enti locali e regionali per quanto riguarda l’internalizzazione dei costi esterni e l’attuazione del principio «chi inquina paga», ma anche di una maggiore flessibilità in relazione agli iter di bilancio. In tale contesto, è importante considerare la situazione nei paesi dell’Europa orientale, in particolare nelle regioni meno sviluppate, in cui è spesso in circolazione un numero maggiore di veicoli (sia automobili che autobus) con emissioni più inquinanti. Sarebbe opportuno regolamentare la vendita dei veicoli più inquinanti (Euro 1-Euro 4) a livello dell’UE, in quanto tali veicoli, immatricolati per la prima volta nei mercati dell’Europa occidentale, finiscono per essere rivenduti nei mercati dell’Europa orientale. A tale riguardo, sarebbe altresì utile mettere a punto regimi di sostegno che aiutino i territori e i paesi più poveri dell’Europa orientale a recuperare il ritardo accumulato rispetto all’Europa occidentale. Chiede che in rapporto all’aumento dei prezzi della benzina legato al contesto geopolitico venga adottato un approccio coerente con gli obiettivi dell’Unione per la decarbonizzazione dei trasporti; sottolinea, a tale proposito, le potenzialità insite nell’utilizzo di sovvenzioni pubbliche tese non solo a sostenere servizi di trasporto pubblico verdi e a incoraggiare il trasferimento modale nelle aree urbane, ma anche a combattere l’esclusione dalla mobilità nelle zone rurali periurbane e periferiche.

Un ruolo centrale per la mobilità attiva

7.

sottolinea che gli spostamenti a piedi non comportano alcun costo per i pedoni, giovano alla salute e aiutano la sostenibilità; mette in evidenza che la bicicletta è un’alternativa di trasporto neutra in termini di emissioni di carbonio ed economicamente accessibile che può essere facilmente combinata con altri modi di trasporto; esorta pertanto la Commissione a promuovere misure di divulgazione e sensibilizzazione, in merito ai vantaggi della mobilità attiva rispetto all’uso di veicoli a motore privati, in cui si dia particolare rilevanza alla funzione di tale mobilità nel prevenire malattie associate alla sedentarietà, come le patologie cardiovascolari, l’obesità e il diabete;

8.

deplora, a tale proposito, che, nonostante i vantaggi sopra descritti, i modi di trasporto più inquinanti nelle città, ossia i veicoli privati a benzina e diesel, occupino la maggior parte dello spazio pubblico riservato alla mobilità; chiede con urgenza che la Commissione incentivi gli enti locali, mediante nuovi finanziamenti, a restituire questo spazio a una mobilità più attiva, ad esempio agli spostamenti a piedi o in bicicletta e a reti di trasporto pubblico solide, ben strutturate e integrate;

9.

fa notare che gli spostamenti a piedi e in bicicletta sono vantaggiosi per la microeconomia di un quartiere o di una comunità, in quanto i pedoni e i ciclisti fanno tendenzialmente assegnamento sulle imprese e sui servizi situati in un raggio più circoscritto e vicino alle loro abitazioni. Segnala altresì che spostarsi in questo modo reca notevoli benefici alla salute delle persone, specialmente in rapporto ad alcune patologie come quelle cardiache, e questo comporta notevoli risparmi economici anche per la collettività;

10.

pone in rilievo l’importanza di buone condizioni di accessibilità per i modi di trasporto attivi, tra cui i parcheggi sicuri per le biciclette presso gli snodi del trasporto pubblico (come le stazioni) e le soluzioni del tipo «primo/ultimo miglio» che permettono un uso intercambiabile dei mezzi di trasporto con altri utenti; chiede inoltre che la diffusione della micromobilità sia incoraggiata anche nelle zone periurbane e rurali;

11.

sottolinea l’importanza di incentivare l’acquisto di biciclette, comprese quelle elettriche, da parte di privati cittadini nell’ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e la decongestione del traffico; ribadisce la necessità di incoraggiare l’eliminazione graduale di determinate misure fiscali per il settore privato, come le detrazioni per le autovetture aziendali, e di sostituirle con altre a sostegno di alternative di mobilità più sostenibili;

12.

chiede alla Commissione di accelerare i lavori a favore di una strategia europea per la ciclabilità, come inizialmente discusso nel 2015 durante una riunione informale del Consiglio «Trasporti», al fine di fornire un quadro e orientamenti europei per le politiche sulla ciclabilità;

13.

raccomanda di promuovere la mobilità attiva riducendo le disuguaglianze in termini di spazio e migliorando la sicurezza e le infrastrutture stradali; raccomanda inoltre di aumentare i parcheggi per biciclette (sia nei punti di arrivo che in quelli di partenza), le stazioni pubbliche dotate di pompe e attrezzi e i punti di ricarica, nonché le strutture per la riparazione delle biciclette; fa notare che i costi per la costruzione e manutenzione di piste ciclabili di qualità sono molto inferiori ai costi per la costruzione di nuove strade e/o l’ampliamento di quelle esistenti;

14.

sottolinea che sistemi quali i pedaggi urbani e le zone a bassissime emissioni o senza emissioni contribuiscono a ridurre sia il trasporto individuale motorizzato nelle città che l’inquinamento atmosferico dovuto agli ossidi di azoto e al particolato, oltre a migliorare la salute degli abitanti del luogo, e possono anche fornire entrate essenziali per lo sviluppo e il miglioramento sia dei trasporti pubblici che delle infrastrutture e dei servizi di mobilità attiva. Tramite la riduzione del trasporto individuale motorizzato questi sistemi stimolano una maggiore titolarità dell’ambiente circostante da parte dei cittadini e creano occasioni di interazione sociale e di minore isolamento, favorendo al contempo l’attività fisica e quella sportiva;

15.

deplora che la proposta della Commissione relativa alla rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) non preveda attualmente né strutture per la condivisione/il parcheggio di biciclette, né vie di accesso diretto ai poli multimodali dei nodi urbani della RTE-T;

16.

propone una «strategia di mobilità attiva sicura» a livello dell’UE per incoraggiare una risposta europea coordinata alla sfida di rendere gli spostamenti a piedi e in bicicletta il più possibile sicuri;

17.

chiede un’altra norma di emissione EURO per autovetture, furgoni, autocarri e autobus (EURO 7/VII) al fine di ridurre le emissioni di inquinanti tossici (ossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio e particolato PM10 e PM2,5) e di evitare decine di migliaia di morti premature all’anno; deplora fortemente la decisione della Commissione di rinviare ancora una volta la presentazione di proposte sulla norma EURO 7/VII nel suo programma di lavoro per il 2022, il che induce a dubitare dell’effettivo perseguimento del suo obiettivo «inquinamento zero» e del suo impegno a realizzare il Green Deal europeo, oltre a compromettere la capacità dell’industria di pianificare le necessarie modifiche tecnico-ingegneristiche.

Mobilità accessibile per tutti

18.

chiede un sistema di trasporti pubblici accessibile a tutti i cittadini, in cui il criterio dell’inclusione sia presente fin dalla progettazione, in particolare tenendo conto delle persone con disabilità; sottolinea i vantaggi derivanti dall’includere gli utenti già nella fase iniziale della pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto; ribadisce l’importanza dell’accessibilità così come delineata nel quadro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e dell’atto europeo sull’accessibilità; sottolinea l’importanza di progetti come quello denominato «Access City Award»;

19.

chiede un approccio più onnicomprensivo volto ad assicurare l’accessibilità lungo tutto il percorso;

20.

sottolinea che è assolutamente necessario affrontare la povertà in materia di mobilità, nell’interesse della coesione sociale, economica e territoriale; chiede pertanto un approccio multimodale e integrato alla lotta contro l’esclusione dalla mobilità e che sia assicurata la parità di accesso ai centri urbani; accoglie con favore, a tale proposito, l’impegno assunto dalla Commissione nel nuovo QMU al fine di contrastare «le disuguaglianze nell’accesso alla rete di trasporto pubblico, anche migliorando l’accesso alle stazioni ferroviarie»; chiede inoltre un sostegno supplementare per le città più piccole, per le aree periurbane e per le zone rurali e montuose circostanti, specialmente nelle regioni meno sviluppate, al fine di garantire i collegamenti con tali territori e la parità di accesso alla transizione verso una mobilità sostenibile per i loro abitanti.

Rafforzare il trasporto pubblico quale spina dorsale della mobilità urbana

21.

accoglie favorevolmente l’intenzione manifestata dalla Commissione di «collaborare con le amministrazioni nazionali e locali, oltre che con tutti i portatori di interesse, per fare in modo che [il trasporto pubblico] rimanga la spina dorsale della mobilità urbana». Sottolinea la necessità di coordinare tutti gli strumenti e le risorse disponibili a tal fine, anche per quel che riguarda l’importante funzione svolta dagli obblighi di servizio pubblico (OSP) nell’assicurare la connettività con i centri urbani;

22.

mette in evidenza l’impellente necessità di potenziare la capacità di trasporto complessiva del sistema pubblico, per quel che riguarda sia l’estensione delle aree servite che le frequenze di passaggio, al fine di far fronte all’atteso aumento del numero di passeggeri; ricorda la cronica insufficienza dei finanziamenti per le infrastrutture di trasporto pubblico osservata negli ultimi decenni e la carenza di investimenti con cui sono alle prese gli operatori del trasporto pubblico, come evidenziato dalla Corte dei conti europea;

23.

sottolinea che i trasporti pubblici devono essere integrati con offerte alternative e una concezione multimodale dei trasporti; chiede, a tale proposito, soluzioni del tipo «primo/ultimo miglio» flessibili e calibrate sulla domanda. Sottolinea altresì l’importanza di promuovere la mobilità attiva e in particolare l’uso della bicicletta;

24.

sottolinea la necessità di fornire ed espandere le infrastrutture per un trasporto pubblico sostenibile, compresi opportuni sistemi di ricarica per gli autobus elettrici che consentano di effettuare viaggi interurbani in condizioni climatiche e caratteristiche orografiche avverse e aumentino la velocità commerciale;

25.

chiede il rafforzamento dei nodi multimodali per assicurare trasferimenti agevoli tra i diversi modi di trasporto, anche grazie a una migliore accessibilità per la mobilità attiva e all’installazione di parcheggi sicuri per le biciclette, al fine di rendere più rapide ed efficaci le operazioni di trasbordo di persone e merci;

26.

pone l’accento sull’importanza dei collegamenti periurbani, compresi quelli transfrontalieri, dal momento che il pendolarismo va al di là del perimetro urbano e deve essere agevolato anche all’interno delle zone rurali e oltre i confini nazionali delle regioni frontaliere, realizzando ad esempio parcheggi di interscambio collegati alla rete di trasporto pubblico;

27.

richiama l’attenzione sulla necessità di misure volte a incoraggiare la diffusione di servizi di trasporto pubblico a richiesta, in particolare nelle zone rurali periferiche e ultraperiferiche, e invita la Commissione a fornire un sostegno alla sperimentazione di soluzioni di questo tipo, nonché a proporre un sistema di finanziamenti e sovvenzioni per questo genere di servizi;

28.

ricorda che le regioni ultraperiferiche, per le loro caratteristiche orografiche e la loro estensione ridotta, risentono di una notevole congestione del traffico nelle loro città principali, specialmente nelle fasce costiere. Ciò nonostante, in tali regioni si stanno sviluppando progetti volti a rendere i trasporti più sostenibili e puliti, progetti che possono fungere da esempio di buone pratiche per altre regioni dell’UE e dei paesi vicini;

29.

mette in evidenza l’importanza dell’emissione di biglietti multimodali al fine di rendere i modi sostenibili di trasporto il più possibile accessibili ed efficienti per gli utenti, tutelando nel contempo la totalità dei diritti dei passeggeri in rapporto a ritardi e altre carenze di servizio;

30.

invita la Commissione a sondare la possibilità di fornire un sostegno agli appalti pubblici congiunti per gli operatori del trasporto pubblico o per gli enti locali e regionali che desiderano unire le forze in questo settore al fine di attuare procedure di acquisto più sostenibili e standardizzate; chiede un nuovo meccanismo di finanziamento dell’UE a sostegno degli appalti per autobus non inquinanti, e sottolinea la necessità di garantire che le norme di bilancio dell’UE siano compatibili con la situazione reale degli acquisti di materiale rotabile;

31.

fa notare che bisogna sostenere la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze degli operatori dei trasporti pubblici e degli enti locali e regionali nel contesto della crescente digitalizzazione dei servizi e sistemi di trasporto pubblico;

32.

sottolinea quanto sia importante non solo sviluppare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie, in particolare nelle zone in cui vi sono chiari segnali di un deterioramento significativo, ma anche istituire regimi di sostegno a questo riguardo.

Obiettivo«zero vittime»

33.

sottolinea l’importanza cruciale di un approccio più ambizioso volto ad assicurare la protezione degli utenti della strada vulnerabili, al fine di incoraggiare ulteriormente il trasferimento modale verso modi di trasporto attivi;

34.

sottolinea che l’impatto più decisivo per la sicurezza degli utenti della strada vulnerabili sarà dato da un approccio rinnovato alla ripartizione dello spazio stradale nelle aree urbane, che al contempo incoraggerà un cambiamento dei comportamenti e farà diminuire non solo l’inquinamento atmosferico e acustico ma anche la congestione del traffico; accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di fornire orientamenti in proposito, in rapporto all’attuazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

35.

mette l’accento sull’impatto rilevante dato dall’introduzione di limiti generali di velocità al fine di migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane, come inizialmente indicato dall’allora Commissione delle Comunità europee nella comunicazione intitolata Limiti di velocità nella Comunità (3); rinnova l’invito che il Parlamento europeo ha rivolto alla Commissione affinché raccomandi agli Stati membri (4) di fissare il limite di velocità nelle aree urbane a 30 km/ora sui tracciati di strade idonei, e sottolinea gli effetti positivi che questa nuova misura di politica ha avuto in diverse città, riducendo le vittime della strada e producendo in generale un impatto positivo sulla salute nelle città, come riconosciuto anche dalla 3a conferenza ministeriale mondiale sulla sicurezza stradale svoltasi nel febbraio 2020 e successivamente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

36.

sottolinea l’impatto positivo delle «Giornate senza auto» sulle città, poiché tali iniziative rappresentano per i cittadini delle occasioni di esplorare modi di trasporto alternativi e di riappropriarsi di spazi pubblici; invita la Commissione a presentare una proposta per invitare le città dell’Unione europea a proclamare almeno una «Giornata senza auto» all’anno, stabilendo la stessa data in tutta l’UE;

37.

sottolinea la necessità di progettare strade a bassa velocità e con una migliore visibilità degli utenti più vulnerabili dello spazio pubblico; pone l’accento sull’efficacia delle soluzioni per la moderazione del traffico, così come delle misure per una spinta gentile («nudging»);

38.

invita la Commissione ad accogliere queste raccomandazioni nei suoi prossimi orientamenti sui requisiti di qualità delle infrastrutture per gli utenti della strada vulnerabili.

Una mobilità urbana adeguata alle esigenze future

39.

sottolinea che, anche se le nuove soluzioni tecnologiche hanno un ruolo importante nel rendere le città più vivibili, le tecnologie esistenti — come le biciclette (da trasporto) elettriche oppure gli autobus, i filobus, i tram elettrici e i treni — dovrebbero comunque costituire la struttura portante quando si punta ad azzerare le emissioni nel trasporto sia delle merci che delle persone;

40.

sottolinea l’importanza di accelerare il cammino verso l’emissione di biglietti integrati in tutti i modi di trasporto pubblico; invita la Commissione a prevedere lo sviluppo di un’app UE standardizzata, nel quadro di una normativa comune, volta a facilitare l’accesso nelle città di tutta l’UE e a promuovere l’uso dei trasporti pubblici, con un conseguente impatto positivo sia sul turismo ferroviario che sul pendolarismo;

41.

chiede una stretta e tempestiva cooperazione con gli enti locali e regionali in merito al potenziale utilizzo dei portafogli europei di identità digitale da parte degli operatori dei trasporti e dei passeggeri, come indicato nel nuovo QMU;

42.

ricorda che la mobilità condivisa rappresenta una soluzione per ridurre il traffico nelle città e i problemi connessi alla sua congestione, e che lo sviluppo di tale mobilità dovrebbe essere incoraggiato;

43.

sottolinea che la raccolta di dati è uno strumento importante per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto e che, di conseguenza, tutti i dati raccolti dovrebbero essere messi a disposizione di tutti gli attori pertinenti; sebbene sia importante agevolare soluzioni di facile utilizzo, comprese le applicazioni mobili multifunzione, occorre anche garantire la protezione dei dati; è necessario attuare una metodologia comune e coordinata per la raccolta dei dati nei diversi territori al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche e la comparazione tra indicatori di mobilità affidabili;

44.

mette l’accento sulla necessità di considerare adeguatamente la dimensione di genere nella definizione delle politiche sulla mobilità sostenibile, tenendo conto delle esigenze specifiche delle donne — compresa la loro ulteriore vulnerabilità alla povertà in materia di mobilità — e di altri gruppi.

I piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) come strumento centrale per la decarbonizzazione della mobilità urbana

45.

rinnova il suo sostegno per una maggiore attenzione ai piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) nel contesto del QMU e quale requisito obbligatorio per gli oltre 400 nodi urbani definiti nell’ambito della proposta di revisione del regolamento RTE-T. Tuttavia, le città o i comuni che hanno già elaborato dei piani che soddisfano i requisiti dei PUMS devono avere la possibilità di applicare tali piani;

46.

appoggia inoltre la raccomandazione secondo cui le città dovrebbero adottare dei PUMS, ma sottolinea che è necessario elaborare piani che possano essere estesi a territori comprendenti più comuni che costituiscono, sul piano funzionale, aree metropolitane o agglomerati urbani;

47.

accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di chiedere agli Stati membri di attuare programmi di sostegno a lungo termine per i PUMS, al fine di contribuire allo sviluppo di capacità e all’attuazione di tali piani nel rispetto degli orientamenti dell’UE in materia, e chiede una stretta cooperazione obbligatoria con gli enti locali e regionali in tale contesto; invita la Commissione ad adoperarsi a favore di una stretta collaborazione tra i gestori dei programmi nazionali previsti per i PUMS e i rappresentanti degli enti locali e regionali interessati a livello territoriale, e a monitorare tale collaborazione nella pratica;

48.

sottolinea che, per affrontare la transizione relativa alla mobilità nelle aree urbane, è essenziale che nei PUMS si tenga conto in maniera efficace delle aree funzionali nel loro insieme; invita la Commissione a prendere in considerazione dei metodi per incentivare il miglioramento tanto dei collegamenti quanto dell’accesso ai servizi di mobilità nelle zone suburbane e periurbane, oltre che nelle aree rurali circostanti;

49.

accoglie con favore l’annunciata serie ristretta di indicatori e di strumenti di analisi comparativa la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno corrente, nonché la prevista azione di sostegno al programma (nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa) per i nodi urbani RTE-T in questo settore. Tuttavia, è necessario evitare che l’elaborazione e il monitoraggio degli indicatori comportino un carico di lavoro eccessivo per le città o i comuni;

50.

sottolinea la necessità di una raccolta dati armonizzata, in consultazione con gli enti locali e regionali, nei settori cruciali (ad esempio, i chilometri di piste ciclabili, gli utenti giornalieri, gli incidenti e il tipo di reti) per fare in modo che le future scelte decisionali e di investimento in materia di mobilità attiva (anche nel contesto dei PUMS) siano prese con maggiore cognizione di causa; evidenzia la necessità di mantenere al minimo gli oneri amministrativi legati alla raccolta, alla messa a disposizione e alla conservazione dei dati;

51.

richiama l’attenzione sugli obiettivi in materia di inclusione e accessibilità fissati nel nuovo QMU, e si compiace dell’indicatore sull’accessibilità economica dei trasporti pubblici in relazione agli orientamenti aggiornati sui PUMS; ciò può contribuire a ridurre i rischi potenziali derivanti dalla povertà in materia di mobilità;

52.

pur sostenendo lo sviluppo di piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), e ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, esorta la Commissione a rafforzare la consultazione diretta delle città europee e delle loro associazioni nei suoi lavori in corso e futuri sugli indicatori per tali piani. Il CdR prende atto del coinvolgimento di circa 50 città nel recente progetto pilota sull’elaborazione di indicatori della mobilità urbana sostenibile e sottolinea nel contempo che molte città europee hanno già elaborato dei PUMS di qualità corredati di indicatori operativi. In futuro il CdR potrebbe agevolare un coinvolgimento più ampio e flussi di informazioni più diretti tra l’UE e gli enti locali e regionali, al fine di garantire che gli indicatori proposti dalla Commissione non creino ulteriori adempimenti burocratici né oneri inutili per gli enti locali e regionali;

53.

accoglie favorevolmente l’accento posto nel nuovo QMU sul trasporto merci nelle aree urbane e la proposta integrazione della logistica urbana nei PUMS, in particolare alla luce del significativo aumento del commercio elettronico e dei cambiamenti nei modelli di distribuzione delle merci che sono stati provocati dalla pandemia di COVID-19; mette in evidenza le rilevanti potenzialità che le soluzioni, le tecnologie e i veicoli a zero emissioni offrono per la logistica urbana; incoraggia l’uso di biciclette da trasporto e di rimorchi per biciclette di tipo moderno, dal momento che circa la metà di tutti gli spostamenti motorizzati per il trasporto di merci nelle città europee potrebbe essere effettuata in bicicletta; ricorda che questo obiettivo era già stato fissato dai ministri dei Trasporti dell’UE nella dichiarazione del 2015 sulla mobilità ciclistica come modalità di trasporto rispettosa del clima;

54.

chiede misure incentivanti per sostenere l’uso della rete ferroviaria urbana ai fini del trasporto merci;

55.

accoglie favorevolmente l’intenzione di incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra tutte le parti, compresi gli enti locali, e di favorire lo scambio di dati sulla logistica urbana quale base per monitorare i progressi e la pianificazione a lungo termine; chiede il coinvolgimento attivo degli enti locali e regionali per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione previsti in rapporto alla serie ristretta di indicatori della mobilità urbana sostenibile.

Finanziamento

56.

sottolinea che il trasferimento modale su larga scala verso i trasporti pubblici e i sistemi di mobilità attiva che è previsto dal nuovo QMU e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente sarà possibile solo con un sostegno rafforzato e coordinato da parte delle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale, regionale e locale e, in particolare, con finanziamenti più mirati;

57.

invita la Commissione a fornire una panoramica più dettagliata non solo delle fonti di finanziamento disponibili per la mobilità urbana, ma anche delle modalità con cui gli enti locali e regionali possono attingere a queste risorse; mette parallelamente in evidenza l’importanza cruciale delle strategie e dei bilanci con una proiezione a lungo termine, al fine di assicurare un quadro di riferimento stabile per la pianificazione e gli investimenti nel settore della mobilità urbana;

58.

nutre il timore che i finanziamenti disponibili per la mobilità urbana nel quadro degli strumenti dell’UE siano, all’atto pratico, piuttosto limitati, difficilmente accessibili o inadeguati per gli enti locali e regionali e/o dipendano da fattori aleatori, come una buona cooperazione tra il livello di governance nazionale e quelli infranazionali; chiede che nell’ambito del prossimo QFP, e conformemente alle regolamentazioni nazionali che hanno lo stesso obiettivo, venga aumentata la dotazione finanziaria dei programmi e degli strumenti accessibili come finanziamento diretto per gli enti locali e regionali;

59.

nutre il timore che alcuni aspetti delle norme previste dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali possano essere difficilmente conciliabili, all’atto pratico, con investimenti infrastrutturali di rilievo degli enti locali e regionali; si fa in particolare riferimento all’obbligo di registrare queste spese in un unico esercizio finanziario, con la conseguenza di generare un disavanzo troppo grande nei corrispondenti conti regionali; raccomanda di sfruttare in modo ottimale il potenziale offerto dai finanziamenti dell’UE disponibili, consentendo agli enti locali e regionali di registrare tali spese nella loro contabilità in modo graduale lungo l’intero ciclo di vita utile delle infrastrutture;

60.

fa notare che molti enti locali e regionali si attendono che l’UE prenda misure più forti per incoraggiare l’internalizzazione dei costi esterni nel settore dei trasporti, oltre che un’applicazione più sistematica del principio secondo cui «chi inquina e/o utilizza, paga»; osserva che è necessario un quadro di sostegno per accompagnare gli sforzi degli enti locali e regionali a questo proposito;

61.

ribadisce che il gettito della tassa sul carbonio dovrebbe essere indirizzato verso la rete ferroviaria oppure la rete di piste ciclabili, oltre che verso altri progetti infrastrutturali sostenibili che sono necessari per la transizione del sistema dei trasporti. In una prospettiva d’insieme, una tassa sul carbonio che sia efficace e ragionevole rappresenta un elemento centrale di una politica di mobilità rispettosa del clima.

Governance e scambio di buone pratiche

62.

sottolinea la necessità di un approccio efficace di governance multilivello che sia basato sulla sussidiarietà attiva; accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di associare maggiormente gli enti locali e regionali al gruppo di esperti sulla mobilità urbana riformato, al fianco dei rappresentanti degli Stati membri, e invita la Commissione a coinvolgere anche il CdR in tale contesto. Mette in rilievo l’importanza di rafforzare la rappresentanza dei principali attori della mobilità attiva (pedoni e ciclisti), così come degli utenti dei trasporti pubblici, nella pianificazione della mobilità urbana;

63.

chiede uno scambio di buone pratiche in cui venga riservata un’attenzione particolare a un’infrastruttura adeguata che offra spazi sicuri e confortevoli per la mobilità attiva, come gli spostamenti a piedi e in bicicletta; sottolinea, a tale proposito, l’importanza di corsie separate per i pedoni e per i ciclisti;

64.

per quanto riguarda la sicurezza stradale, chiede uno scambio di buone pratiche e delle esperienze maturate, al fine di garantire un approccio che metta in moto un cambiamento dei comportamenti;

65.

accoglie favorevolmente il forte interesse espresso dalle città dell’UE per la missione «Città intelligenti e a impatto climatico zero», un interesse che è indice non solo del forte impegno di molte città dell’UE a realizzare la transizione nel campo della mobilità, ma anche della necessità di un sostegno supplementare — sul piano finanziario, tecnico e strategico — da parte dell’UE; invita la Commissione a mantenere questo slancio prevedendo un coinvolgimento quanto più possibile attivo di tutte le città dell’UE che desiderano essere associate;

66.

insiste in particolare sul fatto che la missione «Città intelligenti e a impatto climatico zero» dell’UE e l’iniziativa «100 città a impatto climatico zero entro il 2030» non dovrebbero aumentare le disuguaglianze e allargare il divario tra le città più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo; chiede che sia prestata particolare attenzione all’obiettivo della missione di sostenere tutte le città dell’UE nella transizione verde;

67.

invita le istituzioni dell’UE a dare l’esempio e ad adottare programmi analoghi a quelli dell’iniziativa «100 città a impatto climatico zero entro il 2030»;

68.

chiede uno scambio di buone pratiche a livello dell’UE per quel che riguarda l’accessibilità economica dei trasporti pubblici; chiede inoltre alla Commissione di condurre uno studio di fattibilità in merito all’attuazione di un sistema di trasporto pubblico gratuito in tutta l’UE al fine di incentivare il trasferimento modale. Nello studio andrebbero esaminati sia gli aspetti sociali che quelli finanziari, anche per quel che riguarda la funzione svolta attualmente dalla vendita di titoli di trasporto per compensare l’aumento dei costi di esercizio sostenuti dagli enti locali e regionali e dagli operatori del trasporto pubblico.

Bruxelles, 11 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Relazione speciale della Corte dei conti europea (06/2020): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=53246.

(2)  Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

(3)  COM(86) 735 final.

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro strategico dell’UE per la sicurezza stradale 2021-2030 (2021/2014(INI)) (GU C 132 del 24.3.2022, pag. 45).


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/24


Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la diplomazia climatica a livello subnazionale in vista della COP 27 e della COP 28

(2022/C 498/05)

Relatore:

Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), presidente della regione Pomerania occidentale

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

sottolinea l’importanza del livello subnazionale nella realizzazione degli obiettivi climatici, con particolare riferimento alla futura attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, e nell’adempimento delle disposizioni dell’accordo di Parigi, al fine di raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC;

2.

si rammarica del mancato riconoscimento del ruolo degli enti subnazionali nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2022 sulla «Diplomazia climatica dell’UE: accelerare l’attuazione dei risultati di Glasgow», in cui si sottolinea l’importanza cruciale della diplomazia climatica e della sensibilizzazione dei paesi terzi da parte dell’UE al fine di accelerare l’attuazione del patto sul clima adottato alla COP 26 di Glasgow.

3.

chiede con urgenza ai governi nazionali che, nel negoziare i termini degli obiettivi climatici mondiali e definire i contributi determinati a livello nazionale (NDC) e i piani nazionali di adattamento (NAP), coinvolgano realmente i rispettivi livelli di governo locali e regionali, perché sono questi che adempiono concretamente alle promesse e agli impegni formulati a livello internazionale; ritiene pertanto improbabile che gli NDC non approvati dagli enti locali e regionali possano essere attuati con buon esito, e reputa che l’UNFCCC dovrebbe verificare sistematicamente questa fase prima di accettarli; in tale contesto, invita i governi nazionali a includere anche delegati di enti regionali e locali nelle delegazioni nazionali chiamate a partecipare ai negoziati del vertice dell’UNFCCC sul clima;

4.

ricorda che le città e le regioni sono in prima linea nell’affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici, come le catastrofi legate al clima, gli impatti sociali come la povertà energetica e l’aumento dei problemi sanitari legati alle condizioni meteorologiche, i problemi ambientali quali la drastica perdita di biodiversità, di ecosistemi e dei relativi servizi, nonché le disuguaglianze esistenti che sono aggravate dai cambiamenti climatici; sottolinea che la diplomazia climatica a livello subnazionale è necessaria se si vogliono conseguire gli obiettivi climatici nazionali, dal momento che gli enti locali e regionali preparano e attuano piani dettagliati di adattamento e mitigazione che tengono accuratamente conto delle condizioni ambientali locali, delle esigenze socioeconomiche e della giustizia energetica e climatica;

5.

sottolinea che le azioni a favore del clima portate avanti con buon esito dalle città e dalle regioni possono essere più ambiziose degli obiettivi nazionali, senza per questo compromettere la crescita e la coesione territoriale. Tale impegno esplica un forte «effetto dimostrativo» e funge da leva per i gruppi politici nazionali e subnazionali che puntano all’adozione di politiche climatiche più progressiste;

6.

ritiene essenziale sostenere le reti climatiche delle città e delle regioni e rafforzare le loro attività di diplomazia climatica a livello subnazionale, al fine di sviluppare una resilienza politica critica contro i passi indietro a livello nazionale e quindi salvaguardare il conseguimento degli obiettivi climatici mondiali;

7.

riconosce che il dialogo con le parti interessate locali e regionali pertinenti, in particolare le imprese, le università e i centri di ricerca, le organizzazioni della società civile, i cittadini, le città e le regioni, contribuisce ad accrescere la consapevolezza e l’accettazione da parte dell’opinione pubblica in merito alle azioni per il clima a livello locale, regionale, nazionale e mondiale, nonché a consentire e promuovere buone condizioni di vita per tutti entro i limiti del pianeta;

8.

ricorda che l’agenda per il clima è stata uno dei principali temi sollevati dai panel di cittadini e dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa, da cui sono scaturite 49 proposte accompagnate da misure dettagliate. I cittadini dell’UE chiedono di accelerare la transizione verde, di concentrarsi sull’istruzione, di migliorare la comunicazione e di affrontare la questione della giustizia sociale (1);

9.

ricorda che i cambiamenti climatici presentano una spiccata dimensione di genere, in quanto a livello mondiale le donne sono maggiormente colpite dalle conseguenze di tali cambiamenti; pertanto, la partecipazione di figure femminili leader ai negoziati sul clima è fondamentale per un’azione efficace a favore del clima, e la diplomazia climatica a livello subnazionale può contribuire a colmare questo divario, dato che in proporzione sono di più le donne attive nella politica locale;

10.

sottolinea che le città ospitano un gran numero di giovani che sono in prima linea nell’azione a favore del clima, dando vita a nuovi movimenti e iniziative, come gli scioperi dei giovani per il clima, che creano un nuovo tipo di pressione sui governi a livello locale, regionale e centrale. Attraverso la collaborazione con le organizzazioni giovanili, le città forniscono ai giovani gli strumenti, le piattaforme e i locali adeguati per esprimere le loro opinioni attraverso raduni di strada o la partecipazione alle riunioni dei consigli comunali. In sostanza, le città e le regioni creano attivamente i leader di domani, pronti ad affrontare i problemi locali e a rappresentare la propria comunità;

11.

sottolinea che il coinvolgimento degli enti locali e regionali è particolarmente importante per individuare le opportunità e i rischi dell’azione per il clima prevista a favore dell’occupazione, del reddito e dell’attività economica dei diversi generi, fasce di età, gruppi professionali e settori dell’economia;

12.

ritiene che, data la loro prossimità ai cittadini, le città e le regioni siano strumenti adeguati per pervenire alla responsabilizzazione delle comunità, all’autodeterminazione e alla buona governance: la diplomazia a livello subnazionale instaura un legame diretto tra i cittadini e le questioni mondiali, superando i deficit democratici del tradizionale processo decisionale multilaterale nel quale i cittadini non partecipano alle decisioni adottate;

13.

ritiene che la diplomazia climatica a livello subnazionale possa contribuire a superare le sfide specifiche che si trova ad affrontare la diplomazia fra Stati, come le frequenti situazioni di stallo e le divisioni tra Nord e Sud;

14.

richiama l’attenzione sulle associazioni internazionali di enti regionali e locali ai fini dell’azione per il clima, quali la Under2 Coalition, che forniscono un importante contributo a livello subnazionale alle politiche internazionali in materia di clima e che dovrebbero pertanto essere maggiormente coinvolte nei negoziati delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione di associare tali alleanze alla sua diplomazia climatica;

15.

richiama l’attenzione su diversi livelli ai quali gli attori subnazionali portano avanti l’agenda climatica internazionale e dell’UE:

a)

quello dell’adozione, all’interno dei rispettivi territori, di politiche climatiche progressiste, di cui promuovono l’attuazione coinvolgendo le parti interessate locali e i rappresentanti di varie categorie;

b)

quello del coinvolgimento di altri attori subnazionali nella diplomazia orizzontale per impegnarsi a realizzare obiettivi climatici ambiziosi, creando così comunità più ampie e più forti di territori ambiziosi in materia di clima;

c)

quello dell’influenza, attraverso la diplomazia verticale, sulle politiche nazionali in materia di ambiente e clima, dato che gli attori subnazionali esprimono una voce forte nel dibattito sul clima e nei negoziati a livello nazionale; quello della limitazione dei potenziali danni in caso di politiche nazionali avverse;

d)

quello della promozione, a livello locale, delle attività dell’UNFCCC per la protezione del clima e del contributo, con una prospettiva distinta, al processo negoziale dell’UNFCCC;

e)

quello della creazione delle condizioni per la partecipazione dei cittadini e il dialogo con un gran numero e una grande varietà di essi, al fine di intensificare l’azione a favore del clima e rendere meglio accetto l’impegno verso ulteriori misure di protezione del clima;

f)

quello della cooperazione con gli Stati per migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRV) effettuati a livello nazionale, dato che gli enti locali e regionali sono in grado di fornire informazioni più dettagliate e accurate;

g)

quello della messa a disposizione di sostegno allo sviluppo di capacità, sostegno istituzionale o assistenza tecnica a paesi terzi;

16.

individua le principali sfide sul piano della cooperazione per il futuro sviluppo della diplomazia climatica a livello subnazionale tra gli enti regionali e locali dell’UE e quelli dei paesi terzi:

a)

nella dipendenza dal livello di decentramento, di autonomia politica e di democrazia locale;

b)

nella ristrettezza del quadro giuridico che delinea le norme in materia di cooperazione tra città e regioni, nonché nella cooperazione insufficiente e poco equilibrata tra città/regioni e governi nazionali;

c)

nell’insufficienza dei finanziamenti e della cooperazione tra città/regioni e istituzioni finanziarie;

d)

nella mancanza di personale e sostegno tecnici, di rafforzamento delle capacità e di incoraggiamento, in particolare delle città e delle regioni più piccole e meno sviluppate;

e)

nell’assenza di dati sulle iniziative di collaborazione, che impedisce il monitoraggio adeguato della diplomazia climatica a livello subnazionale e la valutazione del suo pieno impatto e della sua importanza;

f)

nella mancanza di un dialogo strutturato e costante con il livello subnazionale nei negoziati sul clima e durante le riunioni della COP;

g)

in uno scarso coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione dei contributi determinati a livello nazionale;

17.

invita pertanto la Commissione europea a porre rimedio alle lacune e ai limiti e a rafforzare la diplomazia climatica a livello subnazionale tra le città, le regioni e i paesi vicini e partner dell’UE in vista delle prossime conferenze delle parti in Egitto, negli Emirati arabi uniti e oltre;

18.

riconosce l’importanza di concentrarsi sulle grandi città, in considerazione del loro potere economico e dell’importanza sia del loro contributo alla causazione della crisi climatica che del loro potenziale in termini di offerta di soluzioni chiave a tale emergenza; poiché, tuttavia, la natura dei cambiamenti climatici richiede una risposta pienamente integrata in tutto il territorio, invita a porre l’accento anche sulle città di piccole e medie dimensioni, che soffrono di una partecipazione più limitata alle reti e alla diplomazia delle città e godono di un minore riconoscimento internazionale; raccomanda inoltre di utilizzare le reti rurali internazionali e locali esistenti per facilitare lo scambio di conoscenze;

19.

sottolinea che gli arcipelaghi e gli altri territori insulari del mondo sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, e chiede di migliorare lo scambio di conoscenze in materia di clima tra le isole dell’UE, come anche tra queste e quelle del resto del mondo;

20.

è pronto a fungere da principale istituzione di coordinamento per la diplomazia climatica a livello subnazionale nell’UE e nei paesi vicini; è pronto inoltre ad assumersi una maggiore responsabilità nelle riunioni della COP, a svolgere un ruolo di coordinamento e a rappresentare le posizioni degli enti regionali e locali dell’UE, in partenariato con i Balcani occidentali e la Turchia nonché il vicinato orientale e meridionale dell’UE;

21.

si impegna a presentare le proposte dell’ARLEM e della Corleap sulle questioni climatiche all’UNFCCC, attraverso la sua partecipazione alla delegazione ufficiale dell’UE alla COP; chiede l’inclusione degli enti locali e regionali in tutte le fasi della preparazione e dei negoziati della COP;

22.

invita le istituzioni europee, le istituzioni finanziarie internazionali e tutti i partner internazionali, compresi gli enti locali e regionali dell’UE, che contribuiranno all’opera di ripristino e ricostruzione delle città e dei piccoli comuni ucraini e dei siti industriali ed energetici distrutti dalla guerra russa, a orientare gli investimenti per la ricostruzione verso gli aspetti fondamentali dell’accordo di Parigi e verso gli obiettivi del Green Deal europeo, al fine di realizzare l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, raggiungere l’autonomia energetica basata sulle energie da fonti rinnovabili e pervenire a un’economia senza emissioni di carbonio e a un’agricoltura sostenibile, nonché alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità;

23.

accoglie con favore la creazione di un’agenda specifica nel quadro dei lavori dell’UNFCCC — ossia il programma di lavoro di Lima rafforzato sulla parità di genere (LWPG) e il relativo piano d’azione (GAP) — non solo per affrontare il problema della mancata attuazione di politiche in materia di clima che siano attente alle problematiche di genere e sensibili alle specificità di genere, ma anche per assicurarsi che i punti di vista delle donne siano tenuti in considerazione nelle discussioni a livello mondiale e nei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici; in particolare esprime compiacimento per la nomina dei punti di contatto nazionali in materia di parità di genere e cambiamenti climatici (NGCCFP) per ciascuna parte contraente; ed è pronto a cooperare con l’UNFCCC e altri partner pertinenti in questo settore;

24.

comprende il ruolo che svolgono le città nel fenomeno della migrazione climatica globale, offrendo posti di lavoro e rifugio a coloro che fuggono da condizioni ambientali avverse e ostili. Gli enti locali e regionali si trovano attualmente ad affrontare sfide economiche e umanitarie senza precedenti dovute agli effetti dei cambiamenti climatici, dal momento che accolgono profughi climatici che esercitano pressioni sulle risorse già limitate che le città possono fornire. Al tempo stesso, gli enti locali e regionali, insieme alle organizzazioni locali e ad altri portatori di interessi, possono fornire una risposta tempestiva a problemi quali il disagio sociale e i disastri ecologici causati dall’afflusso di persone nelle aree urbane.

Impegno degli organi del CdR nell’ambito delle relazioni esterne a favore dell’agenda mondiale per il clima

25.

riconosce che la cooperazione tra gli enti locali e regionali europei e i loro omologhi nei paesi terzi svolge un ruolo importante nel promuovere la diplomazia climatica a livello subnazionale, per esempio attraverso la creazione di alleanze e azioni volte a promuovere, ampliare e finanziare le iniziative, nuove o già in atto, che favoriscano lo scambio di conoscenze e di buone pratiche da parte delle reti europee, nazionali, regionali e locali, e sostengano le iniziative di cooperazione tra città, quali le valutazioni inter pares e le attività di apprendimento reciproco, le visite in loco, i gemellaggi verdi e le attività di tutoraggio e formazione tra partner;

26.

sottolinea che tutti gli organi e le piattaforme per le relazioni esterne del CdR (ARLEM, Corleap, gruppi di lavoro/comitati consultivi misti, cooperazione inter pares e il forum Città e regioni per i partenariati internazionali) si adoperano attivamente per la realizzazione degli obiettivi climatici mondiali, ai quali si sono impegnati a contribuire nei rispettivi piani d’azione e programmi di lavoro;

27.

richiama l’attenzione sul potenziale significativo e poco utilizzato della diplomazia climatica a livello subnazionale per promuovere il riconoscimento del ruolo delle città e delle regioni nel quadro dell’UNFCCC; osserva, a tale riguardo, che il coinvolgimento dei membri e dei partner dell’ARLEM del Sud del mondo ha portato alla reintroduzione del riferimento alla «cooperazione multilivello» nel testo del Patto sul clima adottato alla COP 26 di Glasgow.

ARLEM

28.

riconosce che l’azione per il clima è al centro dei lavori dell’ARLEM in merito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e ai suoi OSS, lavori che hanno messo in moto un’ulteriore cooperazione tra gli enti locali e regionali mediterranei, vale a dire la diplomazia a livello subnazionale, per contrastare le sfide comuni che i cambiamenti climatici pongono in tutti i territori;

29.

plaude alla partecipazione attiva dell’ARLEM alle pertinenti conferenze ministeriali dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), quali le riunioni ministeriali dell’UpM sull’economia blu, sull’energia e sull’ambiente e i cambiamenti climatici, in cui i rappresentanti dell’ARLEM sottolineano puntualmente il ruolo degli enti locali e regionali nella mitigazione e nell’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

30.

pur elogiando la cooperazione di lunga data in materia di azione a favore del clima tra le città del Mediterraneo, in particolare quelle costiere, osserva che dovrebbe essere incoraggiato un coinvolgimento geografico più ampio degli enti locali e regionali non costieri.

CORLEAP

31.

osserva che le priorità del partenariato orientale in relazione all’agenda per il clima hanno posto chiaramente l’accento sulla necessità di accelerare la transizione verde, adottando nel contempo gli orientamenti promossi dall’accordo di Parigi, dagli OSS dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dal Green Deal europeo. Per quest’ultimo, in particolare, si riscontra un reale interesse, tanto che è spesso considerato parte dei più ampi sforzi nazionali volti ad adottare le agende verdi nazionali in linea con gli impegni internazionali, in particolare attraverso i contributi determinati a livello nazionale (NDC) e gli OSS;

32.

sottolinea che tutti i settori di intervento del Green Deal si possono ritrovare nelle strategie a livello nazionale dei paesi del partenariato orientale, nel cui quadro l’energia è al centro dell’attenzione;

33.

evidenzia la necessità di sostenere, con finanziamenti e assistenza tecnica, i paesi del partenariato orientale che compiono sforzi per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico al fine di svincolarsi da quelle russe e per dare priorità all’energia pulita;

34.

richiama l’attenzione sul crescente impegno nei confronti dell’agenda verde dell’UE da parte delle città e delle regioni del partenariato orientale dei «paesi del trio» (Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia) attraverso i loro accordi di partenariato, e accoglie con grande favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paesi candidati all’Ucraina e alla Repubblica di Moldova;

35.

osserva che il «braccio orientale» del Patto dei sindaci costituisce un’importante rete per l’azione a favore del clima nei paesi del partenariato orientale. Esso ha raccolto 361 nuove adesioni da parte di enti locali disposti a impegnarsi a ridurre del 30 % le emissioni di СО2 entro il 2030 e ad accrescere la loro resilienza attraverso l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Omologhi dei paesi dell’allargamento

36.

sottolinea il ruolo centrale dell’agenda verde e della connettività sostenibile nel quadro del pacchetto allargamento 2021 e appoggia l’attuazione del piano economico e di investimenti (PEI) per i Balcani occidentali, che può apportare un importante contributo alla transizione verde nella regione (2);

37.

riconosce, all’interno dell’area dei Balcani, il potenziale della rete di città balcaniche «B40» (B40 Balkan Cities Network) in quanto rappresenta una pietra miliare della diplomazia climatica delle città nella regione, avendo tra i suoi ambiti d’intervento prioritari lo sviluppo sostenibile e l’azione per il clima. La rete comprende attualmente 24 città, e i suoi promotori mirano ad espanderla ulteriormente nella regione.

Governance multilivello

38.

chiede l’istituzione di un quadro di governance multilivello ben concepito che definisca le regole della cooperazione a livello europeo, nazionale e subnazionale in materia di diplomazia climatica all’interno dell’UE e con un’eventuale attuazione nei paesi partner. Considerando la mancanza di sostegno e di inclusione dei comuni e delle regioni più piccole e meno sviluppate, il quadro dovrebbe riservare una particolare attenzione a questi enti locali e regionali sottorappresentati, garantendo loro una partecipazione giusta ed equa al processo in questione;

39.

propone di valutare la possibilità di individuare gli ambasciatori degli enti locali e regionali per il clima all’interno degli organi del CdR responsabili delle relazioni esterne, tenendo conto degli ambasciatori del Patto dei sindaci e degli ambasciatori del Patto per il clima già esistenti e creando sinergie tra di essi, affinché possano coordinare internamente il loro contributo alla delegazione ufficiale che rappresenta il CdR alle COP;

40.

chiede di rafforzare il coordinamento tra le città e le regioni per il rilascio di dichiarazioni congiunte in vista degli incontri della COP dell’UNFCCC nonché del «bilancio globale» (previsto dall’accordo di Parigi) del 2023, in stretta cooperazione con i partner mondiali, tra cui il Raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA), l’ICLEI — governi locali per la sostenibilità, Regions4, la Under2 Coalition e il Patto globale dei sindaci; incoraggia gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi partner, e in particolare dell’ARLEM, della Corleap e dei Balcani occidentali, a organizzare riunioni multilaterali tra gli ambasciatori per il clima degli enti locali e regionali e i rappresentanti degli Stati membri;

41.

evidenzia il potenziale legame tra la diplomazia climatica a livello subnazionale e la politica energetica dell’UE, e in particolare l’importanza della sicurezza energetica nell’ambito della transizione energetica globale, verde e giusta mediante la politica energetica esterna e la diplomazia, nell’affrontare sia la crisi energetica aggravata dall’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia, sia la minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici;

42.

chiede all’UE di intensificare il suo impegno nel resto del mondo attraverso partenariati specifici che coinvolgano gli enti locali e regionali negli ambiti della sicurezza energetica, della transizione energetica verso un modello efficiente e basato sulle fonti rinnovabili e dell’autonomia strategica;

43.

sottolinea il ruolo delle città e delle regioni in quanto poli di innovazione climatica a livello mondiale, dal momento che sviluppano nuove politiche e fissano obiettivi di riduzione delle emissioni e di adattamento ai — e mitigazione dei — cambiamenti climatici più ambiziosi rispetto ai contributi determinati a livello nazionale (NDC); rinnova la sua richiesta di istituire un sistema di contributi determinati a livello regionale e locale a integrazione di quelli stabiliti a livello nazionale, al fine di riconoscere, monitorare e incoraggiare gli sforzi degli enti subnazionali per la riduzione delle emissioni di CO2.

Polo dell’innovazione

44.

è fautore della cooperazione tra il settore privato, gli enti locali e regionali e l’agenda delle Nazioni Unite sulle idee innovative in materia di clima, al fine di fornire soluzioni specifiche e transfrontaliere che consentano di far avanzare l’agenda mondiale per il clima; inoltre, le singole città e regioni possono attuare politiche innovative che, se hanno buon esito, possono essere ampliate o replicate altrove; suggerisce, in tal senso, di basarsi su iniziative quali Innovate4Cities nell’ambito del pilastro «Innovazione» del Patto globale dei sindaci;

45.

rappresenta gli enti locali e regionali degli Stati membri e le iniziative internazionali di cui essi sono partner nei dibattiti a livello europeo e mondiale sull’innovazione climatica; promuove esempi di proficua cooperazione tra l’UE e i suoi partner in merito a soluzioni climatiche innovative.

Finanziamenti

46.

sottolinea che la diplomazia climatica e l’ambizione climatica a livello locale e regionale richiedono finanziamenti e investimenti adeguati; e, a tale proposito, richiama l’attenzione sull’importanza di mettere a disposizione degli enti territoriali finanziamenti diretti per realizzare l’azione a favore del clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

47.

evidenzia la necessità di creare sinergie tra le fonti di finanziamento pubbliche e quelle private a livello mondiale, dell’UE, nazionale, regionale e locale, e chiede un maggiore sostegno finanziario, in particolare finanziamenti diretti, per gli enti locali e regionali dell’UE e i loro omologhi esterni, in modo da accelerare la diplomazia climatica e attuare gli obiettivi dell’accordo di Parigi;

48.

chiede che i finanziamenti dell’UE per il clima destinati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi siano diretti in maniera specifica al livello regionale e locale. L’accento posto dalla missione dell’UE sull’adattamento, nonché sul sostegno a 150 regioni nel loro percorso verso l’adattamento, merita un particolare apprezzamento, ma potrebbe essere esteso e replicato nell’ambito dei finanziamenti esterni dell’UE per il clima e degli aiuti ad altre regioni in Africa, in America latina e in Asia;

49.

osserva che le città e le regioni di tutto il mondo presentano mercati o investimenti «verdi» funzionanti in varia misura; sostiene il coinvolgimento nei progetti e nelle reti tra pari, che consentono agli enti locali e regionali di apprendere da omologhi più esperti in merito agli approcci applicati altrove e di trarne ispirazione per le loro agende locali o regionali. A tale riguardo, è necessario aiutare gli enti locali e regionali a elaborare proprie strategie di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di accrescere la protezione e la resilienza delle comunità locali e degli habitat naturali.

Ricerca

50.

riconosce la necessità di un approccio maggiormente strutturato alla valutazione della diplomazia climatica internazionale a livello subnazionale in atto, come anche la necessità di rafforzare la raccolta di dati al fine di comprenderne appieno la portata, in particolare nel Sud del mondo; chiede che gli sforzi di coordinamento forniscano una panoramica completa dell’attuale azione multilaterale per il clima a livello locale e regionale, in particolare da parte degli enti locali e regionali dell’UE e delle loro iniziative di partenariato;

51.

chiede la messa a disposizione di un pacchetto di strumenti e di una piattaforma per l’autovalutazione e l’autodichiarazione da parte degli enti locali e regionali in materia di azione per il clima e di diplomazia internazionale.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  La proposta 3, misura 11, invita a rafforzare la leadership dell’UE e ad assumere un ruolo e una responsabilità più forti per promuovere un’azione ambiziosa a favore del clima, una transizione giusta e il sostegno per affrontare le perdite e i danni in un quadro internazionale.

(2)  Cfr. il parere del CdR 109/2022 sul tema Pacchetto Allargamento 2021.


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/30


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’inclusione strutturale delle città e delle regioni nella COP27 dell’UNFCCC

(2022/C 498/06)

Relatrice:

Alison GILLILAND (IE/PSE), consigliera comunale di Dublino

Testo di riferimento:

Parere di prospettiva

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Fornire una risposta urgente e su larga scala all’emergenza climatica, abbinando efficacemente misure di adattamento e mitigazione attraverso un’azione multilivello

1.

è profondamente preoccupato per i risultati della sesta relazione di valutazione (AR6) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che evidenzia come i rischi climatici abbiano danneggiato in modo sostanziale gli ecosistemi in tutto il mondo, confermando ulteriormente che molti degli impatti dei cambiamenti climatici sono già irreversibili; prende atto dei dati contenuti nella relazione, che evidenziano come le attuali misure di adattamento al clima siano spesso inefficaci a causa di finanziamenti insufficienti e di una pianificazione inadeguata, che potrebbero essere affrontati attraverso una governance più inclusiva;

2.

sottolinea che le relazioni dell’IPCC riconoscono gli enti locali e regionali come attori chiave nel fornire soluzioni di adattamento e mitigazione; ribadisce che gli enti locali e regionali sono responsabili dell’attuazione del 70 % delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e del 90 % delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici (1); evidenzia come le soluzioni debbano essere fornite dagli enti locali e regionali e in cooperazione con gli stessi, come risposte dirette ai cambiamenti climatici che minacciano i piccoli comuni, le città e le rispettive regioni, nel loro contesto climatico specifico; sottolinea che oltre un miliardo di persone che vivono in insediamenti a bassa quota devono affrontare rischi quali l’innalzamento del livello del mare, l’abbassamento delle coste o le inondazioni dovute alle alte maree, mentre 350 milioni di abitanti delle città vivono con la minaccia della scarsità d’acqua a livello globale;

3.

ricorda, in tale contesto, l’accordo raggiunto alla COP 26 di proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali (2), e chiede una più rapida attuazione delle politiche in materia di clima, unitamente a un maggiore sostegno finanziario e più orientamenti per gli enti locali e regionali;

4.

ribadisce l’invito rivolto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) a lavorare in collaborazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) verso un quadro coerente per la neutralità climatica e la resilienza, la protezione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, evitando sovrapposizioni di strategie; accoglie con favore la Dichiarazione di Edimburgo sul quadro globale per la biodiversità post-2020 (3), che fornisce un esempio di approccio inclusivo «esteso a tutta l’amministrazione»;

5.

ribadisce il ruolo di leadership svolto dall’UE agendo sul Green Deal europeo per diventare il primo continente a impatto climatico zero; sottolinea l’importanza di intensificare gli sforzi dell’UE per raggiungere effettivamente la neutralità climatica entro il 2050, attuando sistematicamente il principio del «non nuocere» e cercando di evitare di restare vincolati al carbonio (carbon lock-in) nonché di rilocalizzare le emissioni di CO2; accoglie con favore il percorso tracciato dalla normativa europea sul clima e dal pacchetto «Pronti per il 55 %» e da iniziative mirate come le missioni dell’UE sull’adattamento e sulle città intelligenti e a impatto climatico zero; evidenzia l’importanza di tener conto dell’attuale crisi geopolitica e delle sue conseguenze economiche, rafforzare il sostegno e al contempo realizzare questo percorso; sottolinea l’importanza di eliminare la precarietà energetica alla radice e di affrontare le conseguenze sociali della transizione verso l’energia pulita, in particolare nelle regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili, al momento di attuare i piani per il clima e di presentare soluzioni a lungo termine per la sufficienza energetica;

6.

sottolinea che l’obiettivo della sicurezza energetica globale non deve essere considerato un’alternativa all’accordo di Parigi e invita le parti ad accelerare il passaggio a un sistema energetico interamente alimentato dalle energie rinnovabili e a promuovere l’indipendenza energetica; accoglie con favore la risposta del piano REPowerEU alle perturbazioni del mercato energetico globale causate dall’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia, come chiaro segnale che l’azione per il clima può e deve essere accelerata; sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per sostenere una transizione equa, inclusiva e sostenibile, attuando misure a favore dei gruppi più vulnerabili colpiti dalla precarietà energetica e di mobilità, creando partenariati per mobilitare il settore imprenditoriale e la società civile ed elaborando soluzioni innovative decentrate che aumentano in modo significativo la sicurezza dell’approvvigionamento, riducendo nel contempo la dispersione energetica e le emissioni.

Rafforzare l’ambizione climatica dell’UE basandosi su un’efficace governance multilivello

7.

evidenzia che il patto di Glasgow per il clima sottolinea l’urgente necessità di un’azione multilivello e cooperativa (4) e riconosce formalmente l’importante ruolo delle parti interessate non contraenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, i giovani, i minori e i governi locali e regionali, nel contribuire ai progressi verso l’obiettivo dell’accordo di Parigi (5); sottolinea, pertanto, che il successo del Green Deal europeo e dell’accordo di Parigi dipende da un coinvolgimento efficace di tutti i livelli di governance;

8.

esprime la propria disponibilità a lavorare con le istituzioni dell’UE su una strategia operativa coerente da elaborare prima della COP27; sottolinea l’apertura e l’auspicio a favore di una consultazione e di una cooperazione efficaci e regolari sia in fase di preparazione sia durante i negoziati;

9.

invita la Commissione europea ad elevare il profilo degli enti locali e regionali alla COP27 aumentando la visibilità dell’azione subnazionale dell’UE in materia di clima nel programma del padiglione dell’UE e negli eventi a latere, in collaborazione con il CdR;

10.

riconosce l’importanza che i governi nazionali si impegnino a favore degli obiettivi di Parigi e di Glasgow nonché il ruolo che svolgono nel sostenere gli enti locali e regionali; invita il Consiglio dell’Unione europea a riconoscere formalmente il ruolo centrale dei governi subnazionali nell’accelerare una giusta transizione climatica e nel renderla socialmente compatibile con le esigenze locali e regionali nelle sue conclusioni sui preparativi per la COP27; invita la presidenza ceca del Consiglio dell’UE ad aprire un dialogo con le città e le regioni attraverso il CdR;

11.

accoglie con favore il riconoscimento del ruolo dei governi subnazionali nella risoluzione del Parlamento europeo sulla COP26 e incoraggia il Parlamento europeo a rafforzare ulteriormente questo messaggio nella sua risoluzione sulla COP27; sottolinea l’importanza di una forte azione coordinata tra la delegazione del Parlamento europeo e quella del CdR alla COP27 e chiede una preparazione congiunta delle rispettive delegazioni;

12.

invita la Commissione europea, la presidenza ceca e il Parlamento europeo a sostenere con forza l’organizzazione della prima riunione ministeriale della COP per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano dell’UNFCCC su città e cambiamenti climatici, accogliendo con favore la decisione del consiglio direttivo di UN-Habitat (6).

Passare dal riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali all’efficace attuazione di un’azione multilivello

13.

riconosce che, pur non riuscendo a cogliere l’urgenza e la portata delle azioni necessarie, il patto per il clima di Glasgow è comunque riuscito ad avviare la seconda fase dell’accordo di Parigi e a chiudere tutti i punti ancora in sospeso del codice di Parigi (Paris Rulebook(7); rimane tuttavia profondamente preoccupato per il fatto che i contributi nazionali determinati a livello locale presentati attualmente hanno fatto imboccare al pianeta la strada verso un aumento della temperatura di 2,5 oC;

14.

rinnova la richiesta, formulata nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa, di accelerare l’attuazione della transizione verde; continua a nutrire timori riguardo all’accessibilità economica dell’energia per i consumatori e le imprese soprattutto nell’attuale crisi; rammentando le conclusioni della Relazione di previsione strategica 2022 della Commissione europea, sottolinea la necessità di salvaguardare i gruppi e i territori più vulnerabili da qualunque effetto negativo indesiderato della transazione energetica;

15.

evidenzia come la portata dell’azione necessaria richieda politiche integrate e multilivello e soluzioni intersettoriali; sottolinea pertanto la necessità di un riconoscimento formale del ruolo degli enti e regionali nell’affrontare i cambiamenti climatici; sottolinea che occorre agevolare una partecipazione efficace e sistematica di tali enti, sia nella fase di preparazione che durante i negoziati;

16.

evidenzia il ruolo del CdR in quanto rappresentante istituzionale di oltre un milione di leader locali e regionali e «rete di reti»; sottolinea la sua posizione unica di motore dell’attuazione di azioni per il clima a livello locale e la sua disponibilità a cooperare e a formare partenariati con le istituzioni europee e le parti dell’accordo di Parigi, al fine di intensificare la cooperazione multilivello in vista della COP27 e oltre;

17.

sottolinea l’importanza della Under2 Coalition quale primo accordo globale sul clima per i governi subnazionali, lanciato in vista dell’accordo di Parigi; sottolinea gli obiettivi aggiornati e più ambiziosi di tale coalizione fissati nel memorandum d’intesa del 2021, con l’impegno di adottare misure volte a conseguire l’obiettivo di 1,5 oC e l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 o prima di tale data; invita i membri del CdR a firmare anche tale accordo, e i precedenti firmatari della Under2 Coalition ad aderire al più ambizioso memorandum d’intesa del 2021;

18.

sottolinea il ruolo cruciale del raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA) nel riunire le voci degli enti locali e regionali a livello globale e nel rafforzare continuamente una rete mondiale di governi subnazionali disposti a lottare contro i cambiamenti climatici; incoraggia tutte le parti dell’UNFCCC a cooperare con l’LGMA e con tutti gli attori non statali per contribuire in modo costruttivo al processo che condurrà alla COP27 e ad instaurare una collaborazione più stretta con gli Amici dell’azione multilivello dell’UNFCCC.

Mantenere l’ambizione di mitigazione e promuovere le capacità attraverso il potenziamento della ricerca e dell’innovazione

19.

ricorda che circa 10 000 enti locali e regionali di tutta Europa hanno assunto impegni ambiziosi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e affrontare i cambiamenti climatici partecipando a iniziative come il Patto dei sindaci, elaborando strategie e azioni per il clima quali i piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) o altri piani d’azione in materia di clima a livello locale promossi da iniziative regionali; sottolinea che il 75 % degli oltre 11 000 firmatari del Patto globale dei sindaci ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra più ambiziosi (8) rispetto ai rispettivi governi nazionali e che oltre il 50 % sta accelerando il ritmo a cui intende ridurre tali emissioni, sviluppando una resilienza politica critica contro eventuali arretramenti a livello nazionale;

20.

sottolinea come l’impegno e l’azione degli enti locali e regionali integri e sostenga gli sforzi intrapresi sia nei processi internazionali che a livello nazionale e come l’azione degli enti locali e regionali sia necessaria per conseguire gli obiettivi nazionali e internazionali; ribadisce la necessità di includere formalmente i contributi determinati a livello regionale e locale, per integrare i contributi determinati a livello nazionale e per riconoscere, monitorare e incoraggiare formalmente la riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei governi subnazionali a livello globale;

21.

raccomanda l’inclusione di una sezione dedicata ai governi subnazionali nelle relazioni sugli inventari nazionali come parte del quadro per la trasparenza dell’accordo di Parigi, per rafforzare la responsabilità, la valutazione dell’impatto e la trasparenza dell’azione globale per il clima; approva l’adozione e l’uso del quadro comune in materia di obblighi informativi del Patto globale dei sindaci quale passo verso la comparabilità (9) degli sforzi a livello locale e regionale;

22.

ritiene che nell’UE il ruolo e i contributi degli enti locali e regionali debbano essere formalizzati sancendoli nelle disposizioni del regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e, in particolare, rendendo i contributi determinati a livello regionale e locale parte integrante dei piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC);

23.

sottolinea che le città e le regioni stanno già portando avanti l’innovazione, attuando soluzioni tecniche e finanziarie e dando forma a processi di governance innovativi; a questo proposito, accoglie con favore il lancio del Global Innovation Hub dell’UNFCCC alla COP26, le missioni dell’UE sull’adattamento e sulle città intelligenti e a impatto climatico zero nonché il lancio della missione globale sulle transizioni urbane (10), e plaude alla collaborazione e alle sinergie tra le stesse;

24.

evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione e integrazione tra i livelli locale, regionale, nazionale, europeo e globale nel campo dell’accesso ai dati, per fornire agli enti locali e regionali l’accesso necessario per l’elaborazione di politiche basate sui dati e sulla scienza;

25.

sottolinea la necessità di promuovere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro, in linea con l’esigenza di adattare le pratiche professionali alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Promuovere un’azione di adattamento efficace e intersettoriale e affrontare perdite e danni

26.

accoglie con favore il programma di lavoro Glasgow — Sharm el-Sheikh sull’obiettivo mondiale di adattamento; evidenzia che le sfide dell’adattamento possono variare notevolmente all’interno di ogni paese e regione e che gli enti locali e regionali sono gli attori più adatti a definire gli obiettivi di adattamento, in quanto hanno una conoscenza diretta delle esigenze e soluzioni in termini di resilienza di località specifiche;

27.

sottolinea l’urgenza che le parti lavorino con gli enti locali e regionali per integrare ulteriormente l’adattamento nella pianificazione locale, nazionale e regionale; chiede quindi l’inclusione formale dei contributi all’adattamento dei governi subnazionali per integrare i piani d’azione nazionali (PAN) e i contributi determinati a livello nazionale;

28.

evidenzia l’importanza di prevenire un «adattamento inadeguato» e l’attuazione di azioni di adattamento che aggravino ulteriormente le disuguaglianze sociali esistenti; sottolinea come gli impatti dei cambiamenti climatici colpiscano in modo sproporzionato le comunità emarginate e vulnerabili;

29.

ricorda che gli enti locali e regionali sono responsabili della fornitura alle loro comunità di servizi essenziali e di risposte e aiuti immediati per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici, come le catastrofi legate al clima, gli impatti sociali come la precarietà energetica e l’aumento dei problemi sanitari legati alle condizioni meteorologiche, nonché le disuguaglianze esistenti che sono aggravate dai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di affrontare le carenze in termini di capacità attraverso un processo decisionale informato e responsabile a livello locale, facilitato dall’accesso ai dati scientifici, alla tecnologia e alle conoscenze locali per sostenere l’applicazione diffusa di soluzioni di adattamento; sottolinea che le soluzioni innovative basate sulla natura sono strumenti essenziali a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento ai medesimi; e incoraggia le parti, in linea con il patto per il clima di Glasgow, ad adottare un approccio integrato per affrontare la biodiversità nelle decisioni politiche e di pianificazione a livello nazionale, regionale e locale;

30.

accoglie con favore l’istituzione del dialogo sul clima di Glasgow sulle perdite e i danni e, in assenza di flussi finanziari, sottolinea la necessità per gli enti locali e regionali dei paesi sviluppati e in via di sviluppo di individuare e utilizzare strumenti alternativi per affrontare le perdite e i danni;

31.

ricorda l’esempio degli impegni finanziari assunti dalla Scozia e dalla Vallonia in occasione della COP26 (11) per far fronte a perdite e danni; sottolinea quindi il ruolo e il contributo che la diplomazia climatica subnazionale e la cooperazione tra gli enti locali e regionali del Nord e del Sud del mondo possono fornire per aumentare le ambizioni a tutti i livelli, in vista della COP27 e della COP28.

Garantire un accesso adeguato ai finanziamenti per il clima e promuovere una transizione giusta mediante la collaborazione e l’impegno

32.

sottolinea l’importanza di mettere a disposizione degli enti locali e regionali finanziamenti diretti per realizzare l’azione per il clima, nonché la necessità che tali enti collaborino con il settore privato e gli istituti finanziari per sbloccare gli investimenti sostenibili; sottolinea che è opportuno stabilire un collegamento diretto tra l’accesso ai finanziamenti e lo sviluppo integrato di piani e misure in cooperazione con i livelli locale e regionale al fine di agevolare un’attuazione efficace sotto il profilo dei costi;

33.

sottolinea il riconoscimento, in linea con l’accordo di Parigi, dell’importanza di approcci non di mercato integrati, olistici ed equilibrati (12) per consentire una cooperazione volontaria, come strumento chiave a disposizione delle parti per assisterle nell’attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale in modo coordinato ed efficace; incoraggia le parti interessate del settore pubblico e privato e le organizzazioni della società civile a impegnarsi attivamente nella ricerca, nello sviluppo e nell’attuazione di approcci non di mercato;

34.

accoglie con favore la decisione della COP26 di rafforzare il partenariato di Marrakech per l’azione globale per il clima come il luogo in cui incoraggiare gli attori non statali ad adottare azioni climatiche immediate; accoglie con favore il proseguimento delle campagne Race to Zero (Obiettivo zero) e Race to Resilience (Obiettivo resilienza) quali iniziative chiave per sostenere e mostrare un’azione ambiziosa per il clima condotta dal basso, facilitando al contempo la rendicontazione e la redazione di un bilancio degli impegni da parte delle parti interessate non contraenti;

35.

accoglie con favore il programma di lavoro di Glasgow per l’azione per la consapevolezza sul clima (13); esprime la propria disponibilità a continuare a lavorare sull’attuazione delle azioni nell’ambito dei suoi sei elementi — istruzione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione del pubblico, accesso del pubblico alle informazioni e cooperazione internazionale; invita le parti a continuare a sostenere tali processi;

36.

osserva che i gruppi vulnerabili sono quelli che subiscono maggiormente gli impatti negativi della crisi climatica; sottolinea che una transizione giusta deve tenere pienamente conto degli effetti sociali attraverso un sostegno e un finanziamento mirati, come richiesto anche dall’Agenda 2030;

37.

sottolinea che le relazioni dell’IPCC riconoscono che le capacità delle donne di lottare contro i cambiamenti climatici e di adattarvisi sono spesso limitate a causa del ruolo che ricoprono nella famiglia e nella società, delle barriere istituzionali e delle norme sociali; incoraggia le parti a continuare a portare avanti una politica climatica attenta alle problematiche di genere, facendo avanzare l’attuazione del programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere e il piano d’azione sulla parità di genere e garantendo una pari rappresentanza delle donne nei processi decisionali; è fermamente convinto che le donne non debbano essere viste come beneficiari vulnerabili, ma come attori efficaci nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento agli stessi;

38.

riconosce che l’azione per il clima richiede il contributo di tutte le generazioni; sottolinea il ruolo dei giovani nel guidare il progresso sociale e nell’ispirare il cambiamento politico e la necessità di una partecipazione significativa e informata dei giovani alla formulazione della politica sul clima; si impegna a coinvolgere ulteriormente i giovani rappresentanti politici eletti del CdR nei preparativi della COP27, sulla base delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa e degli obiettivi dell’Anno europeo dei giovani.

Rafforzare la cooperazione e il partenariato con l’UNFCCC

39.

incoraggia l’UNFCCC a impegnarsi con il raggruppamento LGMA attraverso la sua partecipazione ai dialoghi tecnici per il primo bilancio globale; accoglie con favore la decisione dell’organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica (SBSTA) e dell’organo sussidiario di attuazione (SBI) di definire tale bilancio nello spirito di dialoghi di Talanoa inclusivi, aperti e estesi nell’arco dell’anno; invita l’UNFCCC a includere, riconoscere e monitorare gli impegni assunti nell’ambito delle iniziative Race to Resilience e Race to Zero nelle relazioni del bilancio globale, al fine di disporre di un quadro quantificabile dei progressi compiuti a livello locale e regionale;

40.

accoglie con favore l’inclusione di un’attenzione prioritaria per le città sostenibili e l’urbanizzazione nell’agenda della COP27 da parte della presidenza egiziana; invita a ricercare opportunità di cooperazione con la presidenza per rafforzare ulteriormente il ruolo degli enti locali e regionali ed è pronto a sostenere l’estensione delle Settimane regionali per il clima dell’UNFCCC all’Europa, come opportunità per rafforzare l’impegno delle autorità subnazionali e della società civile nel processo dell’UNFCCC;

41.

sottolinea il ruolo chiave del CdR in quanto rappresentante istituzionale delle città e delle regioni europee; invita pertanto il segretariato dell’UNFCCC a istituire una cooperazione strutturata con il CdR per facilitare la collaborazione tra le due istituzioni;

42.

accoglie con favore il comunicato della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7 (14), che riconosce il ruolo delle città e dei governi locali nella promozione di una transizione climatica ed energetica giusta; sottolinea la disponibilità a sostenere il lavoro del gruppo Urban7 per rafforzare la cooperazione multilivello come principio alla base di un’azione climatica sostenibile ed efficace in vista della COP27;

43.

accoglie con favore l’annunciato allineamento tra le priorità delle presidenze della COP27 e della COP26 (mitigazione, adattamento, finanza e collaborazione) e i collegamenti con le priorità annunciate dai leader ad alto livello (approccio olistico, resilienza, finanza, regionalizzazione e localizzazione); è disponibile a sostenere le sinergie e le complementarità più efficaci tra queste priorità in preparazione e nel corso della COP27;

44.

osserva che i movimenti sociali nelle città e nelle regioni hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sulla necessità di un’azione urgente e inclusiva per il clima; in linea con le conclusioni dell’organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica (SBSTA) e dell’organo sussidiario di attuazione (SBI) in merito al bilancio globale nel quadro dell’accordo di Parigi, incoraggia i membri del CdR a organizzare dialoghi di Talanoa locali (15) o processi inclusivi analoghi a livello locale e regionale;

45.

si impegna a fungere da collegamento diretto, fornendo accesso alle informazioni e aggiornamenti regolari ai membri del CdR e agli enti locali e regionali in Europa sull’andamento dei negoziati, durante le due settimane della COP27; accoglie con favore la collaborazione e il sostegno di altre istituzioni dell’UE nel fornire regolarmente tali informazioni, avvicinando gli enti locali e regionali ai negoziati internazionali.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul tema Il Green Deal in partenariato con gli enti locali e regionali, (GU C 79 del 10.3.2020, pag. 1).

(2)  Patto di Glasgow per il clima, paragrafo 15.

(3)  Dichiarazione di Edimburgo sul quadro globale post-2020 in materia di biodiversità.

(4)  Patto di Glasgow per il clima, preambolo, nono comma.

(5)  Patto di Glasgow per il clima, paragrafo 55.

(6)  https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/04/hsp-eb-2022-crp2-rev.3.pdf

(7)  Mentre l’accordo di Parigi ha fornito il quadro per un’azione a livello internazionale, il codice di Parigi ha dato il la a tale accordo definendo gli strumenti e i processi per consentirne l’attuazione piena, equa ed efficace.

(8)  Fonte: 2021 Global Covenant of Mayors (GCoM) Impact Report (Relazione d’impatto del Patto globale dei sindaci 2021).

(9)  https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/

(10)  http://mission-innovation.net/missions/urban-transitions-mission/

(11)  Con un importo pari a, rispettivamente, 2 milioni di GBP (2,6 milioni di USD) e 1 milione di EUR (1,1 milioni di USD).

(12)  Articolo 6.8 dell'accordo di Parigi (Approcci non di mercato ai finanziamenti per il clima).

(13)  Programma di lavoro di Glasgow per l'azione per la consapevolezza sul clima.

(14)  G7 Development Ministers’ Meeting Communiqué (bmz.de).

(15)  I dialoghi di Talanoa con le città e le regioni sono stati concepiti nel 2018 per riunire i governi locali e regionali e i ministeri nazionali del Clima, dell’ambiente e dell’urbanizzazione, insieme alle organizzazioni ospitanti e ai portatori di interessi in materia di clima, per fare il punto sui contributi determinati a livello nazionale, definirli e rafforzarli.


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/36


Parere del Comitato europeo delle regioni — Transizione giusta e sostenibile nel contesto delle regioni carbonifere e ad alta intensità energetica

(2022/C 498/07)

Relatrice generale:

Sari RAUTIO (FI/PPE), presidente del consiglio direttivo del distretto sanitario di Häme

Testo di riferimento:

Lettera di consultazione della presidenza ceca del Consiglio dell’UE del 16 giugno 2022

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore l’obiettivo di pervenire a un’Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che richiederà una transizione digitale e verde nei comuni e nelle regioni d’Europa che influenzerà radicalmente il modo in cui le persone lavorano e vivono;

2.

osserva che l’offensiva bellica lanciata dalla Russia nel febbraio 2022 ha reso la transizione giusta più difficile e al tempo stesso più urgente, in quanto l’Europa deve ridurre la propria dipendenza dall’approvvigionamento energetico esterno in breve tempo. Sottolinea che la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio deve essere realizzata tenendo conto delle esigenze dei cittadini più vulnerabili, creando nuovi posti di lavoro e pari opportunità nelle regioni rurali e dipendenti dal carbone;

3.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano presentato 74 piani, tutti basati sulle diverse caratteristiche delle rispettive regioni; sottolinea che l’evoluzione del panorama mondiale ha portato a una crisi energetica che ha costretto alcuni Stati membri a trovare temporaneamente soluzioni regionali flessibili per realizzare gli obiettivi del programma;

4.

pone in evidenza la complessità delle procedure di approvazione dei piani e sottolinea che alcune regioni incontrano problemi nella pianificazione e nell’esecuzione tempestive dei progetti a causa del fatto che la maggior parte dei finanziamenti totali disponibili, provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stata programmata per il periodo 2021-2023, offrendo poche opportunità per un’attuazione sostenibile dei progetti verso la fine del periodo di programmazione; si rammarica del fatto che solo una parte dei programmi sia stata valutata e approvata dalla Commissione europea e invita quest’ultima a prendere in considerazione la possibilità di prorogare il termine di spesa per le risorse del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF) che sono finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;

5.

è dell’avviso che, partendo da tale premessa, il calendario per l’attuazione del fondo debba essere riveduto onde garantirne il buon risultato;

6.

sottolinea che il JTF dovrebbe essere integrato nella politica di coesione, in modo da poter sfruttare appieno le sinergie e gli effetti di ricaduta;

7.

osserva che la transizione giusta deve essere concentrata sulle regioni in cui le trasformazioni e i rischi che esse comportano sono maggiori, in quanto gli Stati membri e le regioni presentano situazioni di partenza molto diverse. Il buon esito del JTF dipende dai maggiori paesi beneficiari, Polonia e Germania, a cui va complessivamente quasi il 33 %, ovvero circa un terzo, della dotazione totale del fondo. Altri beneficiari importanti sono la Romania, la Cechia e la Bulgaria. A questi cinque Stati membri va complessivamente quasi il 60 % delle risorse del fondo. L’attuazione tempestiva dei piani di questi Stati membri (piani territoriali per una transizione giusta) sarà determinante per il successo dell’intero programma;

8.

sottolinea che, nel contesto del JTF, è essenziale tenere conto della crisi energetica generale che stiamo vivendo oggi e che rappresenta, almeno nel breve periodo, una grave minaccia anche per una transizione giusta e verde. In particolare, il settore dell’energia, le industrie ad alta intensità energetica, il settore manifatturiero e le PMI si trovano attualmente ad affrontare pressioni senza precedenti sui prezzi, che esercitano un’ulteriore pressione sulla transizione verde; sottolinea che l’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio perseguito dall’industria dipende anche dalla disponibilità di elettricità verde per la produzione di idrogeno e di fonti energetiche alternative in grado di sostituire il gas naturale; accoglie con favore il fatto che il JTF possa svolgere un ruolo nel conseguimento di tale obiettivo;

9.

sottolinea che il JTF è stato concepito come strumento di portata più limitata rispetto ai fondi strutturali tradizionali, ma alcuni dei suoi obiettivi si sovrappongono; invita le regioni a sfruttare le sinergie tra i programmi della politica di coesione;

10.

chiede l’attuazione di una componente sociale più forte nel JTF quale strumento basato sul territorio, che preveda un forte coinvolgimento delle parti sociali, e raccomanda di mantenere l’approccio dal basso verso l’alto come elemento principale del fondo, in quanto ciascuna regione rappresenta un ecosistema socioeconomico unico;

11.

osserva che la base e gli obiettivi del JTF sono buoni e che il fondo svolge un ruolo importante per le regioni, ma anche per le industrie in transizione; è pertanto necessario rendere il meccanismo il più flessibile possibile per quanto riguarda le operazioni ammissibili, al fine di conseguire la diversificazione economica dei territori. Ricorda che il regolamento adottato sostiene le grandi imprese e le imprese nell’ambito del sistema ETS, incluse come potenziali beneficiari nel regolamento JTF, quale elemento differenziale rispetto ai fondi strutturali; sottolinea che il futuro JTF dovrebbe essere pienamente integrato nel regolamento recante disposizioni comuni, in conformità con il principio di partenariato, e che la sua dotazione di bilancio dovrebbe essere aggiuntiva rispetto all’attuale finanziamento della coesione;

12.

sottolinea che, a causa dei diversi processi regionali di transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio, tali modifiche del fondo dovrebbero includere una metodologia per l’assegnazione regionale delle risorse, coerente con un ambito di applicazione più ampio e con criteri di ripartizione geografica delle sue risorse più adeguati alla diversità territoriale dell’UE;

13.

chiede un chiaro impegno a favore della creazione di un JTF 2.0 che sostenga un ventaglio più ampio di regioni che si trovano ad affrontare la sfida di una trasformazione verde dell’industria e del settore manifatturiero, ed esorta a un’ampia discussione sulla portata e le dimensioni dello strumento nel contesto dell’elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

14.

sottolinea che la combinazione delle risorse di bilancio dell’UE provenienti dal QFP con le entrate del dispositivo per la ripresa e la resilienza (dal 2021 al 2023) ha comportato notevoli difficoltà per le regioni sia in termini di pianificazione che di esecuzione dei progetti, a causa del fatto che la maggior parte dei finanziamenti totali disponibili, provenienti dal suddetto dispositivo, è stata programmata per il periodo 2021-2023, offrendo poche opportunità per l’attuazione sostenibile dei progetti verso la fine del periodo di programmazione;

15.

evidenzia l’importanza di coinvolgere attivamente tutte le regioni dell’UE nella realizzazione degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, senza lasciare indietro nessuno; invita il settore privato ad aggiornare i suoi piani, in modo da tenere conto del fabbisogno energetico e dello sviluppo sostenibile a lungo termine;

16.

stima che, oltre alla produzione di energia rispettosa del clima, l’attuale crisi energetica e l’incertezza della situazione politica mondiale sollevino un problema crescente di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Questo aspetto riguarda in particolare le industrie ad alta intensità energetica, ma in ultima analisi determina anche i consumi di energia da parte delle famiglie;

17.

raccomanda che l’UE sostenga, in particolare, le regioni più dipendenti dai combustibili fossili, al fine di evitare una divergenza ancora maggiore negli investimenti futuri; sottolinea che i fondi dell’UE disponibili per le regioni devono essere mirati in modo da realizzare al meglio i loro obiettivi;

18.

osserva che occorre prestare un’attenzione supplementare alle circostanze particolari delle isole e delle regioni ultraperiferiche che si trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche, con particolare riferimento alle regioni isolate e fortemente dipendenti dai combustibili fossili;

19.

ricorda, a tale proposito, le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche che, a causa delle loro dimensioni ridotte, della loro lontananza e del loro isolamento, dipendono fortemente dai combustibili fossili e non possono collegarsi alla rete continentale; tuttavia, nel JTF non è stata inserita nessuna disposizione relativa a queste regioni;

20.

è consapevole del fatto che il JTF non risolverà da solo i problemi climatici che ci troviamo ad affrontare, ma può svolgere un ruolo importante in tale contesto; sottolinea che esso dovrebbe essere utilizzato nella maniera più efficiente possibile e in misura adeguata per gli investimenti nelle diverse regioni dell’UE, in modo da esplicare la sua piena efficacia; rileva che per i decisori a livello locale e regionale e per gli esperti che predispongono, per esempio, la programmazione del JFT è spesso difficile stabilire un collegamento o una cooperazione con gli investimenti più ampi effettuati dal governo centrale di un determinato Stato membro;

21.

osserva che la produzione e la fornitura di energia ai clienti (industria e consumatori) sono spesso nelle mani di grandi imprese o addirittura di società multinazionali, il che rende difficile la cooperazione dal punto di vista degli enti regionali e locali;

22.

sottolinea che, nonostante l’attuale sviluppo intensivo di prodotti e la sperimentazione di nuove tecnologie, la transizione verde nel settore energetico decollerà realmente non prima degli anni 2030;

23.

sottolinea inoltre che la guerra di aggressione russa in Ucraina, che è probabilmente destinata a essere di lunga durata, ha accresciuto l’importanza della sicurezza dell’approvvigionamento energetico in tutta Europa. Nei prossimi anni, tale importanza deve essere tenuta in considerazione in tutte le soluzioni di politica energetica, al fine di realizzare l’obiettivo a lungo termine, certamente positivo, di un’energia pulita, accessibile e sicura stabilito nel Green Deal europeo;

24.

sottolinea che gli obiettivi del JTF contribuiscono anche agli obiettivi del piano REPowerEU, che è stato adottato successivamente. Gli obiettivi di tale piano dovrebbero essere tenuti in considerazione anche nell’attuazione del JFT da parte degli Stati membri e delle regioni;

25.

ritiene che, per realizzare la migliore transizione giusta possibile, occorra sviluppare gli strumenti e le procedure finanziari dell’UE già esistenti, adattandoli alle diverse situazioni, in modo da trovare sinergie tra i diversi programmi;

26.

sottolinea che i programmi della politica di coesione sono sottoposti a una valutazione costante; invita gli enti regionali e locali a garantire che tali programmi contribuiscano anche alla realizzazione di una transizione giusta;

27.

insiste sulla necessità di orientamenti chiari sulle possibili sinergie con l’FSE+ e altri finanziamenti a valere sui fondi SIE; chiede alla Commissione europea di fornire ulteriore assistenza di esperti alle regioni interessate al fine di conseguire gli obiettivi del JTF;

28.

osserva che tra gli strumenti della politica di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) sono adatti a ridurre le disparità regionali e che dovrebbero essere utilizzate sinergie per ottenere i migliori risultati con i finanziamenti del JTF;

29.

rileva che la politica di coesione dell’UE è finalizzata al raggiungimento di un migliore equilibrio economico, sociale e territoriale in Europa. Essa deve essere utilizzata per gettare le basi di uno sviluppo territoriale a lungo termine che aiuti a superare le crisi improvvise e a favorire la ripresa economica; sottolinea che, ai fini di rafforzare la resilienza alle crisi, le misure adottate a livello locale e regionale sono particolarmente importanti; osserva che gli obiettivi a lungo termine della politica di coesione non dovrebbero essere messi da parte quando si verifica una crisi;

30.

sottolinea che la programmazione del JTF dovrebbe essere accelerata in modo che le risorse siano mobilitate con tempestività. Mentre i finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati resi disponibili nel giro di un anno, sono ormai quasi tre anni che la Commissione europea e gli Stati membri lavorano al JTF. Se il relativo programma non dovesse partire nel 2022, vi è il rischio che un’intera quota annuale, pari al 25 % della dotazione complessiva, vada perduta;

31.

sottolinea che la Commissione europea dovrebbe presentare in tempo utile le proposte necessarie per la continuità della programmazione del JTF in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine; esorta il colegislatore a coinvolgere adeguatamente le regioni nel futuro programma del JTF e chiede elementi maggiormente partecipativi nell’attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta, in modo da evitare decisioni gestite a livello centrale senza tenere conto delle reali esigenze delle regioni;

32.

ritiene infine che sia essenziale integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell’attuazione di tutti gli strumenti. La ricerca dei mezzi più appropriati ed efficaci a livello regionale può avere successo soltanto se le regioni e le città sono coinvolte in tutte le fasi della pianificazione e dell’attuazione.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/39


Parere del Comitato europeo delle regioni — Coesione digitale

(2022/C 498/08)

Relatore:

Gaetano ARMAO (IT/PPE), vicepresidente e assessore della Regione Siciliana

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Introduzione

1.

ribadisce fin dall'inizio che la coesione economica, sociale e territoriale è uno degli obiettivi principali indicati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 174) per realizzare proprio uno sviluppo armonioso ed equilibrato in tutta l'Unione europea (UE) e nelle sue regioni;

2.

sottolinea che il concetto di «coesione digitale» implica il riconoscimento del ruolo essenziale rivestito dalla tecnologia nelle nostre vite e richiede l'integrazione degli obiettivi di coesione nei diritti, nei principi e nelle politiche digitali dell'Unione, con conseguente revisione dell'articolo 175 del TFUE;

3.

rammenta che, nell'edizione 2021 del Barometro regionale e locale annuale dell'UE, ha messo in rilievo la coesione digitale quale elemento chiave per la creazione di società inclusive nell'UE sostenendo che «la coesione digitale» è un'importante dimensione aggiuntiva del tradizionale concetto di coesione economica, sociale e territoriale, sancito dal Trattato UE (1). La digitalizzazione può contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, raggiungendo i cittadini che sarebbero altrimenti esclusi da determinati servizi o sarebbero scarsamente serviti;

4.

ricorda che il concetto di coesione digitale (2) e i contributi richiesti per realizzarla concretamente, così come illustrati in un proprio importante studio prospettico di recente pubblicazione (3), implicano che ogni cittadino in Europa abbia un accesso adeguato a Internet e ai servizi digitali e che la sovranità e la resilienza delle infrastrutture digitali dell'UE siano rafforzate;

5.

sottolinea che l'UE deve adoperarsi affinché la transizione digitale sia quanto più possibile accessibile a tutti i cittadini dell'UE e avere particolare cura di sostenere le regioni meno sviluppate, nonché le regioni che soffrono di svantaggi naturali o demografici permanenti — come quelle insulari (raggruppate, o meno, in arcipelaghi, comprese le regioni ultraperiferiche), transfrontaliere e di montagna — al fine di accelerarne la trasformazione digitale, alla luce delle sfide specifiche che sono chiamate ad affrontare, assicurando nel contempo un impiego ottimale delle loro risorse, e ricorda l'importanza della collaborazione tra pari;

6.

riconosce che, per quanto la tecnologia rappresenti uno strumento fondamentale che aiuta ad adattarsi alle situazioni complesse che riguardano tutti gli aspetti della società, il ruolo preminente delle tecnologie digitali nel reagire alla pandemia di COVID-19 e nel rafforzare la resilienza a questo tipo di situazioni ha evidenziato le carenze a livello di infrastrutture e alfabetizzazione digitali, con l'effetto di aggravare in misura anche maggiore il divario digitale già esistente nell'UE.

Sfide da affrontare

7.

rammenta che il termine «divario digitale» si riferisce alle differenze nel livello di accesso e di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, più specificamente, alle lacune nell'accesso e nell'uso dei servizi digitali basati su Internet (4); sottolinea che la connettività ad alta velocità per tutti nell'Unione europea, dalle città alle zone rurali e remote, deve essere un servizio di interesse generale ed è come tale che deve essere trattato;

8.

sottolinea che le forme di comunicazione digitali creano altresì nuove sfide per i processi democratici. Per molte persone, i social media sono la principale fonte di notizie, la cui veridicità è di rado verificata dai gestori dei media. Il dibattito digitale nei social media può portare a una polarizzazione e a una frammentazione della società. Le possibilità di influenzare gli utenti — ricorrendo in particolare ad algoritmi con cui orientarne il comportamento — sono veramente cospicue;

9.

evidenzia che la coesione digitale deve affrontare le cause alla base del crescente divario digitale nell'Unione e le sfide incontrate dalle regioni che, pur adoperandosi per colmare detto divario, sono tuttavia ancora in ritardo, anche se l'ampliamento del divario digitale non è ufficialmente riconosciuto come un pericolo per la coesione dell'UE;

10.

osserva che le regioni ultraperiferiche, quelle insulari, quelle transfrontaliere e di montagna, nonché quelle che devono far fronte a sfide demografiche (5), hanno caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali specifiche che pongono problematiche particolari. Tali caratteristiche includono le dimensioni ridotte (in termini di superficie, densità di popolazione, economia), il mercato locale limitato e la difficoltà a realizzare economie di scala, i costi elevati dei trasporti, le relazioni interindustriali scarsamente sviluppate, le carenze in termini di capacità imprenditoriali, infrastrutture e fornitura di servizi per le imprese (rispetto alle regioni continentali), nonché i limitati servizi sociali e di formazione offerti ai cittadini. Inoltre gli arcipelaghi caratterizzati dalla doppia o tripla insularità fanno fronte a oneri di un altro livello come illustrato di recente dalla relazione del Parlamento europeo sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (6);

11.

esprime preoccupazione per il fatto che le attuali lacune digitali non si stiano riducendo, bensì in effetti stiano crescendo in rapporto alle seguenti componenti chiave della trasformazione digitale nell'UE (7):

i dati sul livello delle competenze digitali basilari non sono disponibili a livello locale e regionale. È stato invece utilizzato un indicatore indiretto della capacità delle singole persone di utilizzare Internet quotidianamente. Sebbene in alcuni Stati membri della parte occidentale dell'UE (DE, SE, NL, BE) il divario digitale tra zone urbane e rurali si stia colmando in termini di competenze digitali, tale divario è ancora significativo in tutti gli altri Stati membri;

nel settore della connettività e delle infrastrutture digitali, le zone rurali sono ancora in ritardo per quanto riguarda la fornitura di reti d'accesso di prossima generazione (NGA) e la fornitura generale alle utenze domestiche di reti ad alta capacità;

la trasformazione digitale delle imprese è misurata in base al numero di imprese «unicorno» (start-up con un valore di mercato totale superiore a 1 miliardo di dollari USA) situate nell'UE, e da questa misurazione emerge che esse sono perlopiù concentrate nella parte continentale dell'Europa e nelle regioni delle capitali;

dal 2019 al 2020, per quel che riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, è cresciuto il divario tra i cittadini che vivono nelle città e quelli nelle aree urbane;

il caso specifico delle regioni ultraperiferiche — la cui realtà peculiare e complessa, riconosciuta dall'articolo 349 del TFUE, richiede che le politiche europee siano adattate alle caratteristiche specifiche di tali regioni — non può essere trascurato, nell'interesse non solo del principio della coesione economica e sociale, ma anche della coesione digitale;

12.

rileva che l'ambito di applicazione delle misure da adottare per colmare il divario digitale si estende a diversi settori strategici, il che significa che la coesione digitale rappresenta un impegno da perseguire a livello orizzontale. Accoglie pertanto con favore il fatto che la Conferenza sul futuro dell'Europa abbia riconosciuto che la coesione digitale è complementare alla coesione economica, sociale e territoriale (8); ritiene che la coesione digitale sia una componente della coesione economica, sociale e territoriale e che essa debba essere considerata un bene di interesse pubblico;

13.

sottolinea che il divario digitale incide sui servizi offerti a livello locale nei seguenti ambiti:

assistenza sanitaria: mancanza di accesso ai servizi di sanità digitale; minore consapevolezza e maggiore esposizione alla COVID-19 e alle eventuali pandemie future per le persone che non beneficiano di connessione;

istruzione: accesso disomogeneo alle risorse didattiche; battuta d'arresto nel processo d'istruzione; difficoltà degli studenti nell'ottenere sostegno tecnologico nel proprio contesto familiare;

altri servizi chiave: aumento dell'esclusione finanziaria a causa della transizione verso una società senza contanti; la popolazione senza connessione ha un accesso limitato ai benefici pubblici a causa dell'esistenza di servizi unicamente digitali; condizioni socioeconomiche: aggravamento delle disparità socioeconomiche tra quanti hanno potuto lavorare a distanza con strumenti digitali e coloro che non hanno avuto tale possibilità;

aumento dell'esclusione sociale: il divario digitale potrebbe impedire alle persone di partecipare a iniziative sociali che si svolgono online e di esercitare i propri diritti democratici;

14.

nel progettare i servizi digitali, le amministrazioni pubbliche e le altre organizzazioni che forniscono servizi digitali dovrebbero tenere conto dell'accessibilità per le persone con una qualche forma di disabilità sensoriale o carenze nelle competenze digitali, garantendo che tali servizi siano accessibili da connessioni con limitazioni delle infrastrutture di accesso;

15.

considera deplorevole che l'inclusione di un principio sulla coesione digitale per garantire che nessuna regione o persona sia lasciata indietro in termini di connettività e accessibilità non sia stata formalizzata nella proposta della Commissione europea per una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali nel decennio digitale (9);

16.

accoglie con favore le azioni mirate, come la recente modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, recante modifica delle disposizioni riguardanti la concessione di aiuti di Stato a sostegno delle reti fisse a banda larga, e la revisione in corso degli orientamenti relativi alla banda larga. Il CdR invita comunque a fare chiarezza sull'applicazione delle norme riguardanti gli aiuti di Stato per le infrastrutture digitali e di semplificarle ulteriormente (10);

17.

sottolinea che, grazie all'uso mirato di soluzioni digitali, è possibile realizzare maggiori risparmi di CO2. Tuttavia, una sfida importante è rappresentata dal crescente consumo di energia da parte dei centri dati, dei terminali e delle reti di trasmissione. Una digitalizzazione priva di un quadro socio-ambientale peccherebbe di negligenza. La stessa digitalizzazione deve essere accompagnata, al fine di limitare il consumo di risorse e di evitare effetti di rimbalzo a causa dei quali gli incrementi di efficienza si riflettono in un aumento del consumo.

Realizzare la coesione digitale

18.

osserva che le competenze e infrastrutture digitali sono essenziali per lo sviluppo di tutte le altre dimensioni della bussola per il digitale, e raccomanda pertanto alla Commissione europea di adottare e utilizzare un'apposita strategia a lungo termine, risorse e meccanismi di coordinamento, facendo leva su progetti su vasta scala basati sulla cooperazione tra gli Stati membri, al fine di garantire che ciascun cittadino abbia competenze e infrastrutture digitali aggiornate;

19.

raccomanda di includere competenze digitali adeguate in tutte le azioni intraprese nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in modo da consentire a tutti i cittadini europei di beneficiare del diritto generale di accedere a Internet. In tale contesto, l'istruzione non va intesa solo come formazione, ma deve mettere i cittadini in condizione di assumere un ruolo attivo e di acquisire informazioni in modo consapevole;

20.

sottolinea, a tale proposito, che occorre dedicare particolare attenzione all'acquisizione delle competenze digitali da parte dei gruppi più vulnerabili, come gli anziani, assicurandosi che dispongano almeno delle competenze di base, nonché sostenere i giovani nelle regioni meno sviluppate, dove i risultati scolastici hanno maggiormente risentito della crisi a causa del divario digitale e della mancanza di accesso, in diversi territori, a un'istruzione online adeguata. Le politiche dell'UE dovrebbero porre maggiormente l'accento sulle disparità tra le regioni — dedicando una particolare attenzione alle regioni meno sviluppate — per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi di bilancio destinati all'istruzione per rispondere, come avvenuto negli ultimi anni, all'emergenza verificatasi in tale ambito. Occorrerebbe inoltre dare ai giovani che appartengono a minoranze nazionali la possibilità di fruire dei contenuti dell'istruzione digitale, garantendo in tal modo l'uguaglianza per le persone di ogni estrazione sociale;

21.

evidenzia che una parte irrinunciabile dell'alfabetizzazione digitale per tutte le fasce della popolazione è costituita anche da un'alfabetizzazione mediatica sufficiente per valutare la fondatezza dell'informazione, in particolare per quanto riguarda la sanità, la finanza e l'attualità. Ciò è particolarmente vero di fronte all'aumento di fenomeni quali le notizie false e i discorsi di incitamento all'odio;

22.

invita la Commissione ad attuare — quale seguito dato alla dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali pubblicata di recente — un quadro completo, atti giuridici e strumenti volti a far rispettare i diritti digitali europei e a promuovere una cooperazione più stretta con i cittadini europei, al fine di garantire che i principi digitali siano condivisi e siano in linea con le esigenze della società. Andrebbe in effetti prevista una revisione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea promulgata nel 2000, affinché tenga conto dei diritti digitali di recente sanciti;

23.

accoglie con favore la raccomandazione avanzata dalla Conferenza sul futuro dell'Europa in relazione alla parità di accesso a Internet quale diritto fondamentale di ogni cittadino europeo. A tale riguardo, è fondamentale avere un accesso affidabile a Internet e ai servizi digitali attraverso infrastrutture digitali europee sovrane e resilienti. È opportuno adottare misure tese a garantire una concorrenza leale e aperta e a prevenire i monopoli e l'abuso generalizzato del proprio potere di mercato, il blocco da fornitore, la concentrazione dei dati e la dipendenza da paesi terzi in relazione a infrastrutture e servizi;

24.

suggerisce, in linea con la raccomandazione formulata nelle raccomandazioni specifiche per le autorità nazionali di regolamentazione dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (11), di promuovere la condivisione delle infrastrutture (tra gli operatori di telecomunicazioni e altri fornitori di servizi come le società elettriche, le ferrovie, ecc.) per ridurre i costi dell'installazione delle reti a banda larga nelle zone periferiche;

25.

evidenzia che molte regioni hanno esperienze positive con partenariati pubblico-privato sia per accrescere le infrastrutture digitali che per ridurre il divario digitale e sottolinea il ruolo svolto dai poli digitali regionali per la diffusione della digitalizzazione;

26.

sottolinea con vigore che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dal lavoro decentrato, promuovendo la vita nelle zone rurali, insulari e di montagna e nelle aree con una densità di popolazione molto bassa e una forte dispersione del popolamento, e facendo leva sui vantaggi derivanti dall'abitare in questi territori. Una scelta di questo tipo potrebbe risultare più sostenibile e conveniente sotto il profilo ambientale, sociale ed economico se, fra gli altri requisiti di base, fosse garantita la coesione digitale, ossia la piena disponibilità dei servizi digitali essenziali;

27.

pone in evidenza i meriti della condivisione degli esempi di buone pratiche — provenienti da tutte le regioni europee — in riferimento a politiche che promuovano opportunità di lavoro decentrato improntate alla sostenibilità, per garantire che il lavoro decentrato sia una caratteristica permanente del luogo di lavoro in modo da trarre i massimi benefici sul piano economico, sociale e ambientale;

28.

sottolinea il ruolo di scuole, università, centri di ricerca ed ecosistemi locali e regionali per quanto riguarda la partecipazione ai poli dell'innovazione digitale o persino la loro direzione, poiché spesso questi poli non sono coordinati dalle politiche regionali e pertanto il vasto know-how e le risorse intellettuali vanno spesso sprecati; in tale contesto, è necessario adottare misure per evitare l'esodo dei talenti migliori, e il lavoro decentrato, a condizioni eque, può far parte della soluzione, in particolare per le zone svantaggiate;

29.

evidenzia che, per quanto riguarda le PMI, bisogna adoperarsi in misura maggiore per sostenere queste imprese nel loro cammino verso la digitalizzazione, dato che esse sono in ritardo rispetto alle imprese di grandi dimensioni, che dispongono di maggiori risorse, ed è quindi necessario elaborare un nuovo ventaglio di competenze. Gli oneri amministrativi sostenuti dalle PMI, e dalle microimprese in particolare, per accedere ai fondi dell'UE (non soltanto in relazione al digitale) devono essere significativamente ridotti. Le formalità amministrative devono essere proporzionate alle dimensioni dell'impresa, garantendo nel contempo un trattamento equo ai titolari delle PMI che ricevono finanziamenti dell'UE (12). La Commissione europea dovrebbe condurre un test PMI per le attuali pratiche e presentare proposte volte a ridurre gli oneri amministrativi, specialmente per le microimprese (ad esempio, esenzione dall'obbligo di audit);

30.

l'assegnazione degli stanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza alle iniziative digitali e alle PMI in particolare dovrebbe essere attentamente monitorata, e si dovrebbe valutare se l'importo dei finanziamenti assegnati alle PMI è proporzionato al loro contributo ai PIL nazionali (e regionali).

Amministrazione online, resilienza digitale

31.

accoglie con favore la promozione, da parte della Commissione europea, di una campagna di sensibilizzazione più mirata, rivolta ai cittadini, sulle piattaforme di partecipazione digitale esistenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, attraverso un migliore coordinamento con gli Stati membri e gli enti locali e regionali e lo scambio di buone pratiche;

32.

suggerisce agli Stati membri di destinare risorse specifiche all'avvio di partenariati pubblico-privato, campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione per preparare i cittadini (soprattutto le generazioni più giovani), le imprese e il settore pubblico ad affrontare la criminalità informatica come problema orizzontale della trasformazione digitale. Il programma finanziario di sostegno post-crisi dovrebbe inoltre prevedere degli investimenti nell'istruzione digitale, nella connettività a banda larga, nell'acquisizione delle necessarie attrezzature e nella formazione degli insegnanti per tale situazione. Anche la gestione dei contenuti nell'ambito dell'istruzione digitale dovrebbe essere adeguatamente riconsiderata, tenendo conto delle sfide e dei problemi che potrebbero sorgere dall'uso di contenuti digitali online;

33.

invita la Commissione europea e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli normativi e di interoperabilità transnazionali che impediscono la piena realizzazione del mercato unico digitale e ostacolano l'espansione delle imprese e la diffusione delle tecnologie in Europa. Inoltre, gli enti locali e regionali dovranno agevolare la definizione di un modello comune attraverso, ad esempio, la piattaforma a banda larga;

34.

raccomanda che l'interoperabilità dei sistemi informatici pubblici regionali e locali con quelli a livello nazionale costituisca un punto di partenza per qualsiasi iniziativa digitale, in particolare quando esistono già norme TIC dell'UE o specifiche tecniche comuni dell'UE. L'interoperabilità dovrebbe sempre accompagnarsi alla neutralità tecnologica delle soluzioni e dei servizi anche per evitare il blocco da fornitore; dovrebbe inoltre essere condotto un test PMI per qualunque servizio pubblico ad esse rivolto; i rappresentanti degli enti locali e regionali dovrebbero essere membri di opportune commissioni a livello nazionale e svolgere un ruolo consultivo in rapporto a iniziative di interoperabilità di primo piano;

35.

sottolinea l'importanza della disponibilità di software con codice sorgente aperto; inoltre, anche i dati aperti al pubblico per tutti gli insiemi di dati di elevato valore, di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, dovrebbero essere considerati un diritto digitale dei cittadini dell'UE al fine di garantirne la partecipazione attiva; anche la scienza dei cittadini dovrebbe essere promossa e, in tale contesto, le comunità chiave dovrebbero essere mappate a livello dell'UE e sfruttate di conseguenza anche, ma non solo, ai fini della raccolta di dati «locali» per il monitoraggio della coesione digitale e le raccomandazioni su come raggiungerla;

36.

rinnova il proprio invito, in linea con il proprio recente parere in merito alla legge sull'intelligenza artificiale, affinché la Commissione europea estenda la valutazione d'impatto alle implicazioni delle tecnologie di IA sui cittadini — e in particolare sui gruppi vulnerabili — coinvolgendo obbligatoriamente gli enti locali e regionali e/o i loro rappresentanti nella consultazione e stabilendo disposizioni in materia di trasparenza e informazione più rigorose per le tecnologie di IA ad alto rischio (14).

Monitoraggio e misurazione dei divari digitali

37.

sottolinea che la Commissione europea — insieme agli Stati membri, Eurostat, gli uffici nazionali di statistica e il JRC — dovrà promuovere un aumento graduale, ma continuo, della ripartizione geografica dei dati esistenti e ampliare la portata delle informazioni per includere adeguatamente gli aspetti dell'economia e della società digitali. Il CdR dovrà essere coinvolto come attore di primo piano per presentare le necessità degli enti regionali e locali in termini di dati e informazioni, oltre che di strumenti adeguati per misurare la maturità digitale;

38.

suggerisce di elaborare un sistema solido e completo di indicatori digitali a livello locale (che misuri la maturità digitale e serva quale base per il processo decisionale) da intendere anche come criteri per la determinazione delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni attualmente in vigore;

39.

propone di instaurare una collaborazione con la Commissione europea al fine di procedere assieme verso una bussola per il digitale che tenga concretamente conto della dimensione territoriale. Ciò consentirà di passare dalla valutazione dei progressi in termini di digitalizzazione e trasformazione digitale in Europa all'evoluzione della coesione digitale in tutti i territori.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Barometro regionale e locale annuale dell'UE 2021, capitolo IV — The digital transition at local and regional levels, pag. 63.

(2)  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema L'Europa digitale per tutti: soluzioni intelligenti e inclusive sul terreno (GU C 39 del 5.2.2020, pag. 83).

(3)  Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Territorial foresight study in addressing the digital divide and promoting digital cohesion, 16 maggio 2022 (bozza).

(4)  OCSE (2021), Bridging Connectivity Divides, Digital Economy Papers, n. 315, Edizioni OCSE, Parigi. Disponibile online all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/e38f5db7-en.

(5)  Complessivamente 17,7 milioni di persone vivono su 362 isole con più di 50 abitanti in 15 paesi europei; in tali regioni il PIL pro capite è inferiore all'80 % della media UE e una percentuale significativa di esse rientra ancora nella categoria di regioni sottosviluppate. Fonte: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/estimation-insularity-cost-sicily.

(6)  A9-0144/2022-159, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0144_IT.html.

(7)  Fonte: 2021 Barometro regionale e locale annuale dell'UE, capitolo IV — The digital transition at local and regional levels, A. The state of the digital transformation, pag. 69.

(8)  Conferenza sul futuro dell'Europa, Relazione sul risultato finale, maggio 2022. Proposta 12: Rafforzare la competitività dell'UE e approfondire ulteriormente il mercato interno, misura 14, pag. 56.

(9)  Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, 26 gennaio 2022.

(10)  Cfr. la relazione di RegHuB sul tema 21st Century Rules for 21st Century Infrastructure — Overcoming obstacles to transport, digital, and green infrastructure deployment, disponibile all'indirizzo https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/RegHub%20report%20on%2021%20century%20rules.pdf.

(11)  Iclaves & Esade, Study on post-COVID measures to close the digital divide, relazione finale, ottobre 2021.

(12)  La dichiarazione dei costi diretti del personale per i titolari di PMI che non percepiscono uno stipendio e per le altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio si basa su costi unitari equivalenti a uno stipendio per i ricercatori (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf).

(13)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(14)  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Approccio europeo in materia di intelligenza artificiale — Legge sull'intelligenza artificiale (GU C 97 del 28.2.2022, pag. 60).


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/45


Parere del Comitato europeo delle regioni — Ottava relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

(2022/C 498/09)

Relatrice:

Nathalie SARRABEZOLLES (FR/PSE), Consigliera dipartimentale del Finistère

Testi di riferimento:

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050

COM(2022) 34 final

SWD(2022) 24 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore la pubblicazione dell'8a relazione sulla coesione, che illustra nel contempo i principali sviluppi e le disparità territoriali che hanno interessato le regioni europee nel corso dell'ultimo decennio e che pone altresì le basi del dibattito relativo al futuro della coesione dopo il 2027;

2.

condivide l'analisi della Commissione europea riguardante il contesto storico in cui si trova l'Unione europea: la pandemia di COVID-19 e quelle che la relazione sulla coesione considera nuove tendenze di primaria importanza, come i cambiamenti climatici e l'iperconnettività digitale, costituiscono nuove fonti di disuguaglianze territoriali e favoriscono la geografia del malcontento in Europa;

3.

osserva che la lenta ripresa del processo di convergenza in questi ultimi anni cela tendenze molto diverse: varie regioni meno sviluppate e in fase di transizione nell'Europa meridionale e nord-occidentale hanno fatto registrare una crescita limitata o negativa. Allo stesso tempo, la crescita regionale nell'est resta talvolta caratterizzata da forti differenze tra le regioni delle capitali e le altre regioni;

4.

sottolinea l'impatto della Brexit sull'economia europea e segnatamente sulla cooperazione interregionale, sugli ecosistemi di ricerca e formazione nonché sulla demografia di molte regioni europee;

5.

osserva la necessità di coesione in Europa accentuata dalla situazione di guerra in Ucraina, alle porte dell'Europa;

6.

invita pertanto la Commissione a una riflessione aperta e strategica sul ruolo della politica di coesione dopo il 2027 nel contesto delle politiche europee.

Politica di coesione quale politica di sviluppo di lungo periodo

7.

ritiene che le disparità regionali indicate nella relazione sulla coesione rafforzino pienamente la legittimità della politica di coesione quale definita nei Trattati, vale a dire la riduzione dei divari di ricchezza e sviluppo tra le regioni dell'Unione europea;

8.

accoglie pertanto positivamente l'analisi presentata nella relazione sulla coesione relativa all'impatto della politica di coesione per il periodo 2014-2020 in materia di investimenti nei territori dell'Unione europea;

9.

osserva che la politica di coesione ha spesso avuto un ruolo fondamentale nel mantenimento di un livello adeguato di investimenti pubblici a fronte di un calo degli investimenti nazionali;

10.

ricorda che l'impatto positivo degli investimenti sostenuti dalla politica di coesione si verifica sul lungo periodo, come sottolineato nel capitolo 9 della relazione sulla coesione;

11.

ricorda altresì che le modalità di programmazione caratteristiche della politica di coesione permettono a determinati progetti di essere finanziati fino a tre anni dopo la fine di un periodo di programmazione, il che rende impossibile qualsiasi confronto con gli altri programmi europei in regime di gestione diretta;

12.

sottolinea l'efficacia della politica di coesione per affrontare la crisi della pandemia di COVID-19, segnatamente grazie alle misure in materia di flessibilità introdotte a partire dall'aprile 2020 [i due pacchetti «Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus» (CRII)];

13.

ritiene tuttavia fondamentale far sì che la politica di coesione continui a essere tesa al rafforzamento della coesione territoriale, economica e sociale in Europa.

Definizione del concetto «non nuocere alla coesione»

14.

intravede le opportunità dell'introduzione di un nuovo concetto nella relazione sulla coesione che punterebbe ad ampliare un approccio globale della politica di coesione a qualsiasi politica pubblica europea che produce un impatto sotto il profilo territoriale;

15.

sottolinea che il concetto sostiene pienamente l'iniziativa del Comitato europeo delle regioni volta a dimostrare il ruolo della coesione economica, sociale e territoriale quale valore fondamentale dell'Unione europea;

16.

ritiene che tale concetto possa consentire a qualsiasi politica europea di prendere in considerazione la diversità delle varie realtà regionali nell'Unione europea, accrescerne l'efficacia e migliorare la visibilità dell'azione dell'Unione europea presso i cittadini;

17.

si oppone, tuttavia, all'interpretazione estremamente restrittiva di tale concetto, secondo cui il principio si applicherebbe solo a livello dei programmi operativi e non anche a livello dell'accordo di partenariato, e insiste presso la Commissione europea sulla necessità di applicare il principio di «non nuocere alla coesione» a tutte le politiche europee, al fine di ridurre l'effetto anticoesivo di determinate politiche o programmi europei;

18.

sostiene in particolare la necessità, menzionata nella relazione sulla coesione, che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostenga la coesione in Europa;

19.

chiede agli Stati membri e alla Commissione europea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché l'iniziativa che vi farà eventualmente seguito, integrino direttamente l'approccio della politica di coesione basato sulla governance multilivello e sul partenariato;

20.

sottolinea inoltre l'esigenza di incrementare e allineare meglio le sinergie tra la politica di coesione e Orizzonte Europa per rafforzare l'innovazione in tutte le regioni europee al fine di sviluppare le capacità di ricerca e innovazione delle regioni, il che consente all'UE di competere su scala globale investendo nell'eccellenza regionale e può costituire una soluzione alla «trappola dello sviluppo» delle regioni a reddito medio;

21.

ricorda, a tale riguardo, l'interesse per tali regioni finite nella «trappola dello sviluppo» delle regioni a reddito medio di disporre di un accompagnamento specifico in virtù della loro appartenenza alla categoria delle regioni intermedie o attraverso un accesso agevolato agli strumenti di cooperazione territoriale nel campo dell'innovazione;

22.

chiede un consolidamento dell'approccio basato sulle strategie di specializzazione intelligente al fine di rafforzare la competitività e l'ecosistema dell'innovazione in base a strategie orientate ai territori e a un rafforzamento della cooperazione territoriale;

23.

invita la Commissione europea a definire il concetto «non nuocere alla coesione» e a farne un vero meccanismo che permetta di valutare l'impatto delle politiche europee sulla coesione in Europa; propone di integrare la verifica per le zone rurali prevista dalla comunicazione intitolata «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE» in tale meccanismo al fine di prendere in considerazione le specificità di tali zone; chiede alla Commissione europea di sviluppare orientamenti specifici sull'attuazione concreta di tale concetto, anche attraverso un atto legislativo, previa consultazione del Comitato europeo delle regioni.

Politica di coesione al centro di una strategia europea di lungo periodo

24.

ricorda che la politica di coesione, pur essendo al centro della realizzazione del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, non rientra in una strategia europea di lungo periodo a tutti gli effetti, diversamente dalla politica di coesione 2014-2020 che ha direttamente concorso al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

25.

chiede pertanto alla Commissione europea di elaborare una nuova strategia europea di lungo periodo per il 2030 che metta in relazione le necessità delle transizioni ecologica e digitale rafforzando nel contempo la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; ribadisce che tale strategia dovrebbe riguardare tutte le politiche e i fondi europei che sostengono gli investimenti in base al principio «non nuocere alla coesione» introdotto nella relazione sulla coesione;

26.

deplora la mancanza di meccanismi di coordinamento e articolazione tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la politica di coesione come pure il rischio di sovrapposizioni e un effetto di esclusione in assenza di un vero meccanismo che verifichi l'addizionalità dei finanziamenti derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;

27.

insiste sulla necessità di mettere le politiche di investimento europee sullo stesso piano per evitare la competizione tra le varie politiche europee messe in campo, in quanto le norme in materia di aiuti di Stato costituiscono attualmente un ostacolo all'attuazione della politica di coesione rispetto ad altre politiche;

28.

in tale contesto, chiede alla Commissione europea una riflessione di fondo volta a far sviluppare il quadro legislativo europeo riguardante gli aiuti di Stato affinché i progetti sostenuti dai vari programmi e fondi europei siano soggetti alle medesime norme.

Definizione di una migliore integrazione della politica di coesione nel semestre europeo

29.

constata che la relazione sulla coesione non fa riferimento al legame tra la politica di coesione e il quadro di governance economica dell'Unione, nonostante il maggiore ruolo del semestre europeo nell'attuazione della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;

30.

plaude all'inclusione di una nuova sezione riguardante le disparità territoriali nelle relazioni per paese del pacchetto «semestre europeo» della primavera pubblicato nel maggio 2022, a condizione che tale inclusione sia esclusivamente volta al rafforzamento della coesione territoriale in Europa e non all'imposizione di riforme strutturali completamente distaccate dagli obiettivi di lungo periodo della politica di coesione;

31.

chiede alla Commissione di continuare i suoi sforzi per intensificare l'attenzione prestata alle sfide in termini di coesione territoriale che riguardano i territori e le regioni europee nelle relazioni per paese come pure nelle raccomandazioni per paese pertinenti;

32.

invita a una riflessione più globale volta a riformare il quadro attuale di coordinamento delle politiche economiche affinché le varie fasi del semestre europeo possano integrare il principio «non nuocere alla coesione» e coinvolgere meglio gli enti locali e regionali;

33.

constata, in base all'8a relazione sulla coesione, che la carenza di investimenti pubblici in seno all'Unione europea costituisce un debito nascosto; ribadisce quindi la sua richiesta, già spesso espressa, di una «regola d'oro del cofinanziamento», che consiste nell'evitare di contabilizzare le spese effettuate dagli Stati membri e dagli enti regionali e locali per il cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento, nel rispetto dei limiti di cofinanziamento dell'Unione che si applicano in tali casi, tra le spese strutturali, pubbliche o analoghe definite nel patto di stabilità e crescita; sottolinea che gli investimenti pubblici, tra cui quelli destinati alla transizione ecologica, digitale e sociale sostenibile nonché al mantenimento della competitività europea, sono importanti per le generazioni future e dovrebbero quindi essere trattati in modo adeguato, anche attraverso una modifica delle norme contabili europee.

34.

ribadisce la richiesta, già espressa in precedenti pareri (1), di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel quadro del semestre europeo. Il codice di condotta è necessario per rendere il semestre europeo più trasparente, inclusivo e democratico, ma anche più efficace coinvolgendo gli enti locali e regionali. Ciò accresce la titolarità a livello locale e regionale, migliorando così l'attuazione delle riforme economiche auspicate negli Stati membri;

Verso un nuovo quadro strategico dei fondi strutturali e di investimento europei…

35.

constata una certa tendenza alla moltiplicazione dei fondi di investimento a livello europeo, di cui taluni sono in regime di gestione diretta, in regime di gestione concorrente (ad esempio i fondi strutturali e di investimento europei, fondi SIE) o con un ruolo preminente dello Stato nella loro attuazione (i piani nazionali per la ripresa e la resilienza sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza);

36.

esprime preoccupazione per l'attuale tendenza volta ad accentuare il trasferimento dei fondi SIE verso altre politiche o programmi, quali i piani nazionali per la ripresa e la resilienza o i programmi in regime di gestione diretta come Orizzonte Europa; a tale proposito, esprime la sua ferma opposizione al trasferimento dei fondi della politica di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) verso il dispositivo per la ripresa e la resilienza: quest'ultimo, basato sull'articolo 175 del TFUE, mira a integrare gli sforzi della politica di coesione per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 174 del TFUE e non il contrario; ricorda inoltre che la politica di coesione rappresenta già un contributo considerevole agli investimenti verdi europei e a favore dell'indipendenza energetica dell'UE; conclude quindi che la ricentralizzazione dei fondi europei attraverso il trasferimento dei fondi sopraccitati verso il dispositivo per la ripresa e la resilienza non è giustificato;

37.

osserva che tale tendenza induce un doppio effetto negativo che contribuisce, da un lato, a diminuire l'efficacia della politica di coesione quale politica di sviluppo di lungo periodo e, dall'altro, a ridurla a semplice linea di bilancio nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea;

38.

chiede pertanto alla Commissione europea di elaborare un nuovo quadro strategico per il periodo post-2027 incentrato sul partenariato e sulla governance multilivello e recante disposizioni generali per tutti i fondi di investimento dell'Unione europea caratterizzati da una dimensione territoriale, vale a dire i fondi SIE, l'eventuale futuro Fondo sociale per il clima, il FEASR e, se del caso, il futuro dispositivo per la ripresa e la resilienza;

39.

insiste in particolare sulla necessità di reintegrare il FEASR in tale nuovo quadro strategico;

40.

chiede altresì di prestare un'attenzione particolare al futuro del Fondo sociale europeo (FSE) affinché integri una dimensione territoriale più rilevante e affinché nella sua attuazione sia valorizzato il ruolo degli enti locali e regionali;

… che punti a una vera semplificazione nell'attuazione dei fondi SIE…

41.

osserva che il quadro legislativo della politica di coesione relativo al periodo 2021-2027 contiene misure di semplificazione significative, come l'estensione delle opzioni semplificate in materia di costo, che dovranno essere valutate una volta applicate nel contesto della programmazione 2021-2027;

42.

ricorda tuttavia che recentemente la proliferazione dei fondi e delle norme, delle scadenze e delle modalità di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente ha portato a un incremento degli oneri amministrativi per le autorità di gestione dei fondi, che sono spesso a livello regionale;

43.

constata che tali oneri amministrativi portano a ritardi nell'attuazione dei fondi SIE dei quali le regioni sono spesso ritenute responsabili e che nuocciono all'immagine della politica di coesione quale politica di investimento efficace agli occhi dei cittadini europei;

44.

ricorda il ruolo fondamentale delle regioni per l'eliminazione delle compartimentazioni nell'attuazione dei fondi SIE e la loro ricongiunzione a una logica incentrata sul territorio al fine di sostenere strategie di sviluppo elaborate su base territoriale;

45.

invita sin d'ora la Commissione ad avviare un processo di riflessione di lungo periodo che coinvolga le autorità di gestione dei fondi SIE a livello regionale per una semplificazione delle norme di gestione, controllo e verifica che porti a una vera riforma nell'ottica del prossimo pacchetto legislativo della politica di coesione per il periodo post-2027;

46.

al fine di ripristinare l'attrattività dei fondi SIE per i titolari di progetti, rinnova la propria richiesta di concludere un patto di fiducia tra la Commissione europea e le autorità di gestione della politica di coesione affinché i programmi che hanno fatto registrare un tasso di errore residuo molto limitato durante il periodo di programmazione 2021-2027 possano beneficiare di una semplificazione delle norme in materia di gestione, controllo e verifica per il prossimo periodo di programmazione;

… e incentrato su un vero partenariato di fiducia con le regioni e gli enti locali e regionali…

47.

constata una certa centralizzazione della politica di coesione 2021-2027 e un indebolimento del principio di partenariato e del ruolo degli enti regionali nella definizione delle esigenze di investimento nel contesto dei programmi operativi;

48.

accoglie positivamente l'intenzione espressa nella relazione sulla coesione di rafforzare la governance multilivello e il principio di partenariato;

49.

sostiene l'iniziativa varata recentemente a tale proposito per una comunità europea di pratiche riguardante il partenariato 2021-2027 che dovrebbe portare a miglioramenti notevoli relativi al codice europeo di condotta sul partenariato;

50.

sottolinea l'approccio unico della politica di coesione i cui programmi operativi dei fondi SIE si basano su un'analisi delle esigenze territoriali stabilite a livello locale e sono in linea con un processo pienamente partecipativo e democratico, diversamente dai piani di rilancio nazionali sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza che sono stati ampiamente progettati senza il coinvolgimento delle regioni;

51.

invita pertanto la Commissione a valorizzare il ruolo delle regioni nella gestione dei fondi strutturali e di investimento come pure a rafforzare le disposizioni legislative legate al partenariato, segnatamente ai fini del periodo post-2027.

Politica di coesione quale strumento per invertire il calo demografico nelle aree interne, rurali e montane

52.

esprime preoccupazione per il progressivo invecchiamento della popolazione, il calo dei tassi di natalità e lo spopolamento delle aree interne, e in particolare delle zone rurali e montane;

53.

constata come le perturbazioni economiche e sociali, da ultimo quelle causate dalla pandemia di COVID-19 e dal conflitto in Ucraina, incidano sulle prospettive future dei giovani;

54.

sottolinea l'importanza di definire una strategia dell'UE in materia demografica, tenendo conto segnatamente delle opportunità offerte dai flussi migratori legali verso la nostra Unione, rafforzando nel contempo il coordinamento in materia di immigrazione illegale e fornendo sostegno e protezione ai profughi;

Un'attenzione particolare alle regioni caratterizzate da svantaggi geografici permanenti

55.

deplora che la relazione sulla coesione presti attenzione solo in modo superficiale alle sfide cui fanno fronte le regioni caratterizzate da svantaggi geografici permanenti e le regioni ultraperiferiche;

56.

chiede che sia prestata un'attenzione particolare alle regioni caratterizzate da svantaggi geografici permanenti ai sensi dell'articolo 174 TFUE, e in particolare alle regioni con bassa densità demografica, insulari, transfrontaliere, di montagna e ultraperiferiche, in qualsiasi progetto di riforma riguardante il futuro della politica di coesione;

57.

sottolinea l'importante lavoro svolto dal Parlamento europeo in materia di coesione delle isole e riconosce l'importanza di un patto per le isole europee;

58.

per quanto concerne le zone rurali, si compiace del fatto che la relazione sulla coesione riconosca l'impatto potenzialmente negativo delle transizioni demografiche sulla coesione in Europa; chiede a tale riguardo alla Commissione europea di rafforzare in futuro l'azione dei finanziamenti e degli strumenti della politica di coesione nonché dei piani strategici della PAC, segnatamente attraverso soglie minime che tengano conto della quota di popolazione e di territorio delle zone rurali rispetto all'UE nel suo insieme, per i territori contemplati dall'articolo 174 e le cooperazioni tra zone urbane e rurali, in quanto ciascuna di esse dispone di vantaggi comparati e complementari ai fini di uno sviluppo territoriale armonioso;

59.

al tempo stesso, sottolinea il ruolo positivo svolto dalle zone metropolitane nel garantire uno sviluppo coeso attraverso la distribuzione della ricchezza e dei benefici in un determinato territorio e la creazione di collegamenti più efficienti tra zone urbane e rurali. Ribadisce che il PIL pro capite non fornisce un quadro completo del livello di sviluppo dei territori in questione, e raccomanda l'uso della metodologia dell'indice di progresso sociale per individuare le sfide più urgenti per le quali utilizzare i fondi della politica di coesione nelle zone metropolitane (2);

Promuovere la cooperazione territoriale

60.

ricorda che i fondi assegnati all'ambito «cooperazione territoriale» della politica di coesione 2021-2027 sono stati fortemente ridotti rispetto al periodo precedente, compromettendo la capacità dell'Unione europea di agire per affrontare sfide importanti in termini di coesione nelle zone transfrontaliere;

61.

si compiace che nella relazione sulla coesione si faccia riferimento al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e interregionale; chiede che la crescente esigenza di rafforzare la coesione, rendere stabili i meccanismi di cooperazione esistenti tra i territori dell'Unione europea e affrontare le nuove sfide in materia di cooperazione che emergono nel contesto attuale, sia pienamente rispecchiata nella futura politica di coesione per il periodo post-2027;

62.

si rammarica che i territori maggiormente colpiti da tale diminuzione siano quelli indicati nell'articolo 174 del TFUE che, a causa dei loro svantaggi naturali e permanenti, hanno particolarmente bisogno di rafforzare la loro coesione territoriale, economica e sociale con gli altri territori dell'Unione europea.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Parere del Comitato europeo delle regioni «Piano di ripresa per l'Europa a fronte della pandemia di COVID-19: dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico» (GU C 440 del 18.12.2020, pag. 160).

Parere del Comitato europeo delle regioni «Il semestre europeo e la politica di coesione: coordinare le riforme strutturali con gli investimenti a lungo termine, aprile 2019» (GU C 275 del 14.8.2019, pag. 1).

Parere del Comitato europeo delle regioni «Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali» (GU C 306 del 15.9.2017, pag. 24).

(2)  Parere del Comitato europeo delle regioni «Le sfide delle regioni metropolitane e la loro posizione nella futura politica di coesione per il periodo successivo al 2020» (GU C 79 del 10.3.2020, pag. 8).


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/51


Parere del Comitato europeo delle regioni — Percorsi per il successo scolastico

(2022/C 498/10)

Relatrice:

Inga BĒRZIŅA (LV/Renew Europe), membro di un’assemblea locale: consiglio comunale di Kuldīga

Testo di riferimento:

Proposta di raccomandazione del Consiglio sui percorsi per il successo scolastico

COM(2022) 316 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di raccomandazione del Consiglio sui percorsi per il successo scolastico

COM(2022) 316 final

Emendamento 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(2)

Il 30 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, una delle cui sei dimensioni è rappresentata dall’inclusività (1). Il 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la risoluzione su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (2).

(2)

Il 30 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, una delle cui sei dimensioni è rappresentata dall’inclusività (1). Il 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la risoluzione su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (2). Il 19 marzo 2021 il Comitato europeo delle regioni ha adottato un parere sul tema «Realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025»  (3) .

Motivazione

Si propone di aggiungere un riferimento al parere del CdR in merito alla comunicazione della Commissione europea sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.

Emendamento 2

Considerando 5

(Nuovo considerando)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa si invita l’UE anche a far sì che tutti i suoi cittadini possano trarre beneficio dalla digitalizzazione, assicurandosi che dispongano delle competenze e delle opportunità digitali necessarie  (1) . La Commissione europea intende presentare proposte per una raccomandazione relativa al miglioramento dell’offerta di competenze digitali nell’istruzione e nella formazione e a un certificato europeo delle competenze digitali  (2) .

Motivazione

Si dovrebbe sottolineare l’importanza di garantire a tutti i cittadini le competenze e le opportunità necessarie per cogliere i vantaggi della digitalizzazione.

Emendamento 3

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(25)

Gli obiettivi di ridurre lo scarso rendimento scolastico e l’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione, nonché di promuovere il successo scolastico necessitano di essere trattati in modo sistematico dal settore dell’istruzione e della formazione in tutta l’UE. A livello di sistema, al fine di offrire sostegno coordinato ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie sono indispensabili coerenza delle misure strategiche, coordinamento con gli altri settori strategici pertinenti (come quelli della salute, dei servizi sociali, dell’occupazione, degli alloggi, della giustizia, della migrazione e dell’integrazione) e collaborazione effettiva tra i diversi attori a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale e scolastico). Parallelamente nelle scuole è opportuno promuovere approcci scolastici globali che tengano conto di tutti gli ambiti di attività (insegnamento e apprendimento, pianificazione e gestione ecc.) e coinvolgano tutti gli attori chiave: discenti, dirigenti scolastici, personale docente e non docente, genitori e famiglie, comunità locali e più ampie (1).

(25)

Gli obiettivi di ridurre lo scarso rendimento scolastico e l’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione, nonché di promuovere il successo scolastico necessitano di essere trattati in modo sistematico dal settore dell’istruzione e della formazione in tutta l’UE. A livello di sistema, al fine di offrire sostegno coordinato ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie sono indispensabili coerenza delle misure strategiche, coordinamento con gli altri settori strategici pertinenti (come quelli della salute, dei servizi sociali, dell’occupazione, degli alloggi, della giustizia, della migrazione e dell’integrazione) e collaborazione effettiva tra i diversi attori a tutti i livelli ( europeo, nazionale, regionale e locale , ma anche scolastico) , in sintonia con i principi della governance multilivello . Parallelamente nelle scuole è opportuno promuovere approcci scolastici globali che tengano conto di tutti gli ambiti di attività (insegnamento e apprendimento, pianificazione e gestione ecc.) e coinvolgano tutti gli attori chiave: discenti, dirigenti scolastici, personale docente e non docente, genitori e famiglie, comunità locali e più ampie) (1).

Motivazione

L’istruzione e la formazione sarebbero migliorate applicando i principi e le pratiche della governance multilivello, come indicato nella risoluzione del CdR su una Carta della governance multilivello in Europa (1).

Emendamento 4

Punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

sviluppare o rafforzare ulteriormente entro il 2025 una strategia integrata e globale per il successo scolastico, al livello appropriato, conformemente alla struttura dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione, al fine di dissociare i risultati scolastici dallo status socioeconomico, promuovendo l’inclusione nell’istruzione (anche affrontando la questione della segregazione nell’istruzione) e riducendo ulteriormente l’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione e i risultati insufficienti nelle competenze di base, in linea con quanto proposto nel quadro strategico contenuto nell’allegato. È opportuno che sia dedicata particolare attenzione al benessere a scuola, poiché si tratta di un componente chiave del successo scolastico. È opportuno che tale strategia comprenda misure di prevenzione, di intervento e di compensazione (ivi comprese misure proposte nell’ambito della garanzia per i giovani), che sia basata su dati comprovati e che combini misure universali con disposizioni mirate e/o individualizzate per i discenti che richiedono attenzione e sostegno aggiuntivi in ambienti inclusivi (quali i discenti provenienti da un contesto socioeconomico svantaggiato, migratorio, di rifugiati o Rom, i discenti con disabilità visibili e non visibili e quelli con bisogni educativi speciali o con problemi di salute mentale). Tale strategia dovrebbe fondarsi su una collaborazione strutturata tra i rappresentanti dei diversi settori strategici, dei diversi livelli di gestione e dei diversi livelli di istruzione, dovrebbe beneficiare di finanziamenti adeguati ed essere accompagnata da un piano di attuazione e valutazione chiaro;

1.

sviluppare o rafforzare ulteriormente entro il 2025 una strategia integrata e globale per il successo scolastico, al livello appropriato, conformemente alla struttura dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione e tenendo conto dei sistemi di decentramento pertinenti , al fine di dissociare i risultati scolastici dallo status socioeconomico, promuovendo l’inclusione nell’istruzione (anche affrontando la questione della segregazione nell’istruzione) e riducendo ulteriormente l’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione e i risultati insufficienti nelle competenze di base, in linea con quanto proposto nel quadro strategico contenuto nell’allegato. È opportuno che sia dedicata particolare attenzione al benessere e alle condizioni ambientali e sanitarie nella scuola e nel contesto in cui questa si trova , poiché si tratta di un componente chiave del successo scolastico. È opportuno che tale strategia comprenda misure di pianificazione, prevenzione, di intervento e di compensazione (ivi comprese misure proposte nell’ambito della garanzia per i giovani), che sia basata su dati comprovati e che combini misure universali con disposizioni mirate e/o individualizzate per i discenti che richiedono attenzione e sostegno aggiuntivi in ambienti inclusivi (quali i discenti provenienti da un contesto socioeconomico svantaggiato, migratorio, di rifugiati o Rom, i discenti con disabilità visibili e non visibili e quelli con bisogni educativi speciali o con problemi di salute mentale). Tale strategia dovrebbe fondarsi su una collaborazione strutturata tra i rappresentanti dei diversi settori strategici, dei diversi livelli di gestione e dei diversi livelli di istruzione, dovrebbe beneficiare di finanziamenti adeguati ed essere accompagnata da un piano di attuazione, valutazione e monitoraggio chiaro;

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nel tradurre in realtà la visione di uno spazio europeo dell’istruzione, dato il loro legame diretto e organico con le rispettive comunità: è infatti proprio in queste comunità che devono essere attuate — ed è su di esse che hanno un impatto diretto — le politiche in materia di istruzione e formazione definite a livello di Unione europea (2).

Emendamento 5

Punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.

nel contesto di una strategia integrata e globale, combinare le misure di prevenzione, di intervento e di compensazione, come quelle definite nel quadro strategico contenuto nell’allegato, al fine di sostenere:

3.

nel contesto di una strategia integrata , inclusiva e globale, combinare le misure di prevenzione, di intervento e di compensazione, come quelle definite nel quadro strategico contenuto nell’allegato, al fine di sostenere:

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Punto 3.3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.3.

le scuole, affinché sviluppino un «approccio scolastico globale» per il successo scolastico in cui tutti i membri della comunità scolastica (dirigenti, insegnanti, formatori e altro personale didattico, discenti, genitori e famiglie, e la comunità locale) come pure i portatori di interessi esterni si impegnino attivamente e in modo collaborativo a promuovere il successo scolastico per tutti i discenti;

3.3.

le scuole, affinché sviluppino un «approccio scolastico globale» per il successo scolastico in cui tutti i membri della comunità scolastica (dirigenti, insegnanti, formatori e altro personale didattico, discenti, genitori e famiglie, e la comunità locale , compresi gli enti locali e regionali ) come pure i portatori di interessi esterni si impegnino attivamente e in modo collaborativo a promuovere il successo scolastico per tutti i discenti;

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono responsabili degli istituti scolastici e promuovono lo sviluppo di «approcci olistici alla scuola», ad esempio applicando il sistema «a quadrupla elica», un modello collaborativo che, oltre a coinvolgere gli organismi del settore pubblico, le imprese del settore privato e il mondo della ricerca, pone un forte accento sulle persone e sulle loro esigenze.

Emendamento 7

Punto 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.

ottimizzare l’utilizzo delle risorse nazionali e dell’UE per investire in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse volti ad accrescere l’inclusione, l’uguaglianza e il benessere nell’istruzione, tra cui i fondi e le competenze di cui dispone l’UE per le riforme e gli investimenti in infrastrutture, strumenti, aspetti pedagogici e creazione di ambienti di apprendimento più sani, in particolare Erasmus+, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma Europa digitale, Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ecc., e garantire che l’utilizzo dei fondi sia in linea con la strategia globale;

4.

ottimizzare l’utilizzo delle risorse locali, regionali, nazionali e dell’UE per investire in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse volti ad accrescere l’inclusione, l’uguaglianza e il benessere nell’istruzione, tra cui i fondi e le competenze di cui dispone l’UE per le riforme e gli investimenti in infrastrutture, strumenti, aspetti pedagogici e creazione di ambienti di apprendimento più sani, in particolare Erasmus+, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma Europa digitale, Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ecc., e garantire che l’utilizzo dei fondi sia in linea con la strategia globale;

Motivazione

Si propone di coinvolgere anche il livello locale e regionale.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Il ruolo specifico degli enti locali e regionali

1.

ritiene che sistemi di istruzione e formazione di elevata qualità, inclusivi e accessibili a tutti in egual misura, indipendentemente dalle caratteristiche personali dei discenti e dalla loro situazione familiare, culturale e socioeconomica, creino non solo percorsi per il successo scolastico, ma anche il nostro percorso comune verso la coesione sociale e un’economia più sostenibile nell’Unione europea;

2.

apprezza vivamente l’«approccio scolastico globale», promosso dalla Commissione europea, che prevede il coinvolgimento degli enti locali e regionali, presupposto importante per riformare la politica in materia di istruzione e formazione e conseguire obiettivi chiave della cooperazione europea in questo settore come la riduzione della percentuale di discenti con risultati insufficienti nelle competenze di base e la lotta all’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione;

3.

sottolinea che le misure volte a prevenire e combattere l’abbandono scolastico (3) vengono spesso attuate a livello locale e regionale, il che consente di affrontare i problemi in relazione al loro contesto;

4.

reputa importante promuovere il benessere degli alunni e del personale scolastico nel luogo di insegnamento, riducendo i divari in termini di istruzione tra zone remote, rurali e urbane come pure le differenze tra gli istituti di istruzione. Un obiettivo, questo, che può essere raggiunto solo attraverso finanziamenti adeguati volti a promuovere la coesione sociale e territoriale e la possibilità di assumere decisioni basate su dati concreti; in ogni caso, è possibile migliorare la qualità del sistema di istruzione decentrato soltanto adottando un’impostazione di ampio respiro, che non si basi esclusivamente sul bilancio;

5.

pone l’accento sull’importanza di raccogliere e analizzare dati a livello locale, regionale e nazionale. L’analisi di tali dati potrebbe rivelare tendenze comuni di rilievo in fatto di abbandono scolastico e proporre soluzioni atte ad affrontare le sfide sulla base di una logica incentrata sul territorio. Ad esempio, in Lettonia è stato sviluppato uno strumento interattivo nazionale per raccogliere informazioni sugli alunni fin dal momento in cui i loro insegnanti rilevano il rischio di un abbandono scolastico; e ciò consente di creare, a livello locale e regionale, un’ampia base di dati statistici sulle cause e le tendenze relative a tale fenomeno;

6.

chiede di attingere più ampiamente alle buone pratiche locali e regionali al fine di costruire un solido ecosistema dell’istruzione digitale e promuovere una trasformazione digitale sostenibile. Ciò favorirebbe un’istruzione di base inclusiva e di elevata qualità, rafforzando nel contempo la coesione digitale al fine di ridurre le disparità regionali. Ad esempio, la regione francese dell’Île de France ha sviluppato la piattaforma di apprendimento linguistico gratuito QIOZ per adattarsi alle condizioni create dalla pandemia di COVID-19.

L’impatto della crisi sui sistemi di istruzione

7.

sottolinea che, da un decennio a questa parte, il numero di giovani che abbandonano la scuola è in costante diminuzione. Tuttavia, vi è ragione di temere che questa tendenza positiva sia stata invertita dalla pandemia (4). Lo dimostrano i dati conclusivi sull’andamento dell’anno scolastico 2021-2022 e il loro legame con le restrizioni imposte a causa della COVID-19. In Belgio, ad esempio, nelle regioni Vallonia e di Bruxelles Capitale il numero dei giovani che hanno abbandonato prematuramente la scuola è aumentato del 28 %, in particolare nelle classi 7-12;

8.

chiede pertanto di non perdere di vista l’impatto della COVID-19 sulla salute mentale e fisica degli alunni nonché sul loro benessere generale. Occorre inoltre tenere conto del fatto che della relativa crisi ha risentito anche la motivazione all’apprendimento di quelle fasce di alunni che prima non erano a rischio di abbandono scolastico, come pure in maniera sproporzionata gli alunni provenienti da contesti vulnerabili e svantaggiati, cosicché occorrono attività motivanti innovative per i ragazzi che hanno successo nell’apprendimento;

9.

chiede che sia garantita un’istruzione socialmente inclusiva e adattata sotto il profilo psicologico a tutti gli alunni ucraini che, a causa della guerra in Ucraina, vivono in un paese dell’Unione europea; e chiede altresì programmi di apprendimento linguistico su misura e ben concepiti (come quelli offerti in Belgio nella regione Fiandre (5)) per gli alunni che non parlano la lingua dello Stato membro dell’UE in cui vivono, al fine di promuovere l’integrazione di tali alunni e di migliorarne le prestazioni scolastiche.

Conclusioni

10.

concorda con le conclusioni della valutazione indipendente (6) dell’attuazione della raccomandazione del 28 giugno 2011 del Consiglio sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (7), secondo cui la cooperazione tra i diversi livelli di governo e amministrativi (ossia i livelli europeo, nazionale, regionale e locale) continua ad essere limitata e frammentaria. Se si vuole risolvere il problema dell’abbandono scolastico, questo della cooperazione è uno degli ambiti in cui si devono ancora compiere ulteriori sforzi, in particolare collaborando nel quadro dell’ecosistema dell’innovazione;

11.

fa notare che gli enti locali e regionali hanno un ruolo chiave da svolgere nella realizzazione e nella modernizzazione degli istituti di istruzione, nella promozione di pari opportunità per tutti e nella creazione di un ambiente di apprendimento sicuro, inclusivo ed efficiente, nonché nel dedicare attenzione anche al crescente fenomeno del (cyber)bullismo; e sottolinea che, dati gli effetti della guerra della Russia contro l’Ucraina, della crisi energetica e dell’impennata dell’inflazione sui bilanci nazionali e locali, è importante che i fondi strutturali dell’UE assicurino un sostegno a lungo termine a progetti municipali volti a modernizzare l’ambiente di apprendimento e a garantire il mantenimento della qualità delle infrastrutture didattiche esistenti;

12.

chiede che, per rispondere alle sfide future, si adotti un «approccio globale e integrato» alle questioni della scuola; ricorda che una di tali sfide riguarda il ricambio generazionale del personale docente e la creazione di un ampio programma motivazionale per gli insegnanti e il personale scolastico, di cui esistono già degli esempi in alcuni enti locali e regionali, con misure quali borse di studio per laureandi in scienze dell’educazione e della formazione e in particolare per futuri insegnanti di materie STEM o futuri prestatori di assistenza sociopedagogica (psicologi, animatori socioeducativi ecc.); e reputa che, al tempo stesso, si debbano continuare a promuovere lo sviluppo professionale, le opportunità di aggiornamento delle competenze e, ove opportuno, i programmi di riqualificazione professionale del personale docente.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  COM(2020) 625 final

(2)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(1)  COM(2020) 625 final

(2)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(3)   GU C 175 del 7.6.2021, pag. 6.

(1)   Conferenza sul futuro dell’Europa — Relazione sul risultato finale, maggio 2022, proposta 32 (pag. 74).

(2)   COM(2022) 404 final

(1)  Per le definizioni cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

(1)  Per le definizioni cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

(1)  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 1.

(2)  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025» (GU C 175 del 7.5.2021, pag. 6).

(3)  L’indicatore dell’UE «abbandono precoce dell’istruzione e della formazione» (ELET) misura la percentuale di individui di età compresa tra i 18 e i 24 anni il cui titolo di studio più elevato è un titolo di istruzione secondaria inferiore che non partecipano più ad alcuna attività di istruzione e formazione, formale o non formale.

(4)  Commissione europea, direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, Education and training monitor 2021: executive summary, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/32aebf22-57db-11ec-91ac-01aa75ed71a1.

(5)  Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN).

(6)  Commissione europea, direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, Donlevy, V., Day, L., Andriescu, M., e Downes, P., Valutazione dell’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2011 sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico: relazione finale, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2019.

(7)  GU C 191 dell'1.7.2011, pag. 1.


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

151a sessione plenaria del CdR, 11.10.2022 - 12.10.2022

30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/57


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proteggere le indicazioni geografiche industriali e artigianali nell’Unione europea (riveduto)

(2022/C 498/11)

Relatrice:

Martine PINVILLE (FR/PSE) Consigliera regionale della Nuova Aquitania

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

COM(2022) 174 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

COM(2022) 174 final

2022/0115 (COD)

Emendamento 1

Articolo 2

(nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Obiettivi

Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche volto a proteggere le denominazioni dei prodotti artigianali e industriali la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche sono legate all’origine geografica, garantendo in tal modo quanto segue:

a)

i produttori che agiscono collettivamente dispongono dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti autentici aventi valore patrimoniale e che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;

b)

una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;

c)

i consumatori ricevono informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e sono in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

d)

una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

e)

un’applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l’Unione e nel commercio elettronico che assicurino l’integrità del mercato interno; e

f)

lo sviluppo economico locale garantendo la tutela del know-how e di un patrimonio comune.

Motivazione

L’aggiunta di tale articolo consente di assicurare la convergenza con il regolamento relativo alle indicazioni geografiche (IG) agricole e di sottolineare che non si tratta soltanto di uno strumento di proprietà intellettuale, ma anche di uno strumento di politica pubblica.

Emendamento 2

Articolo 3

(Nuovo, primo punto)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

« indicazione geografica di un prodotto artigianale o industriale » : denominazione che identifica un prodotto

i)

originario di un determinato luogo, regione o Stato;

ii)

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, reputazione o altre caratteristiche; e

iii)

la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Motivazione

È indispensabile formulare una definizione di indicazioni geografiche industriali e artigianali (IGIA), da includere nel presente articolo (convergenza con le IG agricole).

Emendamento 3

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 5

Requisiti di un’indicazione geografica

Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell’ « indicazione geografica » , il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

a)

è originario di un determinato luogo, regione o Stato;

b)

alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità o reputazione o altre caratteristiche; e

c)

la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

 

Motivazione

Emendamento legato all’emendamento concernente l’articolo 3.

Emendamento 4

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate unicamente da associazioni di produttori di un prodotto («associazione di produttori richiedente») il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

1.   Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate da associazione di produttori («associazione di produttori richiedente») il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

2.   Un’autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un’associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se i produttori coinvolti non hanno la possibilità di formare un’associazione a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. Nei casi in cui si configuri tale rappresentanza, la domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 3, ne indica i motivi.

2.   Un’autorità designata da uno Stato membro , in particolare, un ente regionale o locale, può essere considerata come un’associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se i produttori coinvolti non hanno la possibilità di formare un’associazione a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. Nei casi in cui si configuri tale rappresentanza, la domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 3, ne indica i motivi.

3.   Un singolo produttore può essere considerato un’associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

3.   Un singolo produttore può essere considerato un’associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la persona interessata è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un’indicazione geografica;

a)

la persona interessata è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un’indicazione geografica;

b)

la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

b)

l’accesso all’indicazione geografica è ancora possibile per qualsiasi nuovo produttore/fabbricante che rispetti il disciplinare dell’IG.

Motivazione

A chiedere un’indicazione geografica non deve necessariamente essere un gruppo di produttori. È inoltre opportuno introdurre maggiore flessibilità e riconoscere agli enti locali e regionali, che già svolgono questo ruolo in alcuni paesi, la possibilità di essere considerati richiedenti.

Emendamento 5

Articolo 7 (paragrafo 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono registrati come indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

1.   I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono registrati come indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno gli elementi oggettivi e non discriminatori seguenti:

a)

il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

a)

il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico e il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

b)

una descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;

b)

il tipo di prodotto interessato dalla denominazione;

c)

la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera g);

c)

una descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;

d)

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all’articolo 5, lettera c);

d)

la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera g);

e)

la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

e)

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all’articolo 5, lettera c);

f)

informazioni relative al confezionamento nei casi in cui l’associazione di produttori richiedente decida in tal senso e fornisca sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica definita per ragioni di salvaguardia della qualità, dell’origine o del controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e dei servizi;

f)

la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

g)

i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, lettera b);

g)

informazioni relative al confezionamento nei casi in cui l’associazione di produttori richiedente decida in tal senso e fornisca sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica definita per ragioni di salvaguardia della qualità, dell’origine o del controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e dei servizi;

h)

eventuali regole specifiche per l’etichettatura del prodotto in questione;

h)

i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, lettera b);

i)

altre condizioni applicabili, ove previsto, dallo Stato membro o da un’associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione.

i)

eventuali regole specifiche per l’etichettatura del prodotto in questione;

 

j)

l’autorità competente per l’ispezione dei prodotti;

k)

altre condizioni applicabili, ove previsto, dallo Stato membro o da un’associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione.

Motivazione

Occorre evitare di riconoscere una nuova denominazione che non abbia alcun legame con il patrimonio locale o con le pratiche degli attori locali: un’IG è un elemento del patrimonio immateriale la cui validità si giudica sulla base della pratica e dell’uso che se ne fa.

Il disciplinare deve essere più particolareggiato e fornire maggiori dettagli sulla definizione del prodotto interessato, come per le IG agricole: il criterio «tipo di prodotto» contribuisce a tale definizione precisando il gruppo di prodotti, ad esempio ceramica, porcellana, pietra naturale ecc.

Emendamento 6

Articolo 8 (paragrafo 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il documento unico comprende:

a)

i seguenti elementi principali del disciplinare:

i)

il nome;

ii)

una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all’imballaggio e all’etichettatura;

iii)

una definizione concisa della zona geografica;

1.   Il documento unico comprende:

a)

i seguenti elementi principali del disciplinare:

i)

il nome;

ii)

il tipo di prodotto;

iii)

una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all’imballaggio e all’etichettatura e alle principali fasi del processo di produzione ;

iv)

una definizione concisa della zona geografica;

Motivazione

Il documento unico è una sintesi del disciplinare ed è il documento su cui l’EUIPO baserà la valutazione delle domande presentate per ottenere un’IG. In quanto tale, è necessario includervi le informazioni essenziali e pertinenti, necessarie per la valutazione del fascicolo a livello dell’Unione: il tipo di prodotto e il suo processo di fabbricazione sono aspetti necessari per una buona comprensione della domanda di IG e per la valutazione della sua ammissibilità rispetto ai criteri richiesti.

Emendamento 7

Articolo 22 (paragrafo 2)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   In seguito all’opposizione, il nome oggetto della domanda di registrazione non viene registrato se:

2.   In seguito all’opposizione, il nome oggetto della domanda di registrazione non viene registrato se:

a)

l’indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;

a)

l’indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;

b)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe contraria all’articolo 37, all’articolo 38 o all’articolo 39;

b)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe contraria all’articolo 35, all’articolo 37, all’articolo 38 o all’articolo 39;

c)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

c)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Motivazione

L’aggiunta del riferimento all’articolo 35 consente, in caso di opposizione, di ricorrere a tutte le basi giuridiche utilizzate per proteggere le IG. L’obiettivo è di rafforzare la tutela delle IG già riconosciute ed evitare il deposito di IG confliggenti/illegittime.

Emendamento 8

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.     L’Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni, o acconsentire all’uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

a)

il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, almeno durante i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione presso l'Ufficio;

b)

l'uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome del prodotto registrato come indicazione geografica; e

c)

tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

 

5.   Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l’indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell’ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 13.

5.   Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l’indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di cinque anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell’ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 13.

Motivazione

É necessario limitare il periodo transitorio allo scopo di non indebolire la tutela delle IG o legittimare le usurpazioni esistenti.

Emendamento 9

Articolo 26 (paragrafo 3)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Con l’entrata in vigore di una decisione di registrazione di un’indicazione geografica protetta, l’Ufficio iscrive le informazioni seguenti nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali:

3.   Con l’entrata in vigore di una decisione di registrazione di un’indicazione geografica protetta, l’Ufficio iscrive le informazioni seguenti nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali:

a)

il nome registrato del prodotto;

b)

la classe del prodotto;

c)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

d)

l’indicazione del paese o dei paesi di origine.

a)

il nome dell’indicazione geografica protetta registrata del prodotto;

b)

il tipo di prodotto;

c)

i beneficiari dell’indicazione geografica protetta;

d)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

e)

l’indicazione del paese o dei paesi di origine.

Motivazione

Precisazioni del testo.

Emendamento 10

Articolo 29 (paragrafo 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l’Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti:

1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l’Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti:

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno sette anni.

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

Motivazione

Aver stabilito un periodo di sette anni sembra essere una scelta relativamente casuale. Tenuto conto delle potenziali difficoltà in termini di catene di approvvigionamento e della possibilità di smaltimento delle scorte, può essere concesso un periodo di attesa più lungo per la cancellazione di un’IG.

Emendamento 11

Articolo 33 (paragrafo 5)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.

5.   Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da un rappresentante della Commissione e da un esperto indipendente riconosciuto per il tipo di prodotto in questione, compresi i rappresentanti degli enti regionali o locali, se del caso, nonché dai rispettivi supplenti.

Motivazione

La composizione del comitato consultivo dovrebbe rimanere flessibile e consentire la nomina di esperti indipendenti le cui competenze possano essere utili per assistere l’EUIPO nella valutazione delle domande.

Emendamento 12

Articolo 44 (paragrafo 2)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell’Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 1 può figurare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario. L’indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione.

2.   Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell’Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 1 deve figurare nell’etichettatura, nel materiale pubblicitario o nei supporti di comunicazione . L’indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione.

Motivazione

L’utilizzo di un logo europeo obbligatorio è essenziale affinché i consumatori o i clienti possano riconoscere/identificare tali prodotti. Dal momento che l’etichettatura non è idonea a tutte le IGIA, è più pertinente parlare di «supporto di comunicazione».

Emendamento 13

Articolo 50 (paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

l’organismo di certificazione dei prodotti delegato:

b)

l’organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica delegata :

 

i)

deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate;

ii)

deve disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

iii)

deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e

iv)

deve disporre di poteri sufficienti a svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e

 

i)

deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate , anche in materia di contabilità aziendale ;

ii)

deve disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

iii)

deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e

iv)

deve disporre di poteri sufficienti a svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate;

c)

qualora le funzioni afferenti a controlli ufficiali siano delegate a persone fisiche, tali persone fisiche:

i)

devono possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate;

ii)

devono possedere qualifiche ed esperienza adeguate;

iii)

devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e

 

Motivazione

Sarebbe opportuno non prevedere differenziazioni tra i requisiti previsti per gli organismi e quelli che interessano le persone fisiche a cui sono state delegate funzioni afferenti a controlli ufficiali.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

si compiace della proposta della Commissione, che risponde a una forte richiesta da parte degli enti locali e regionali europei. Per gli enti locali e regionali, un’indicazione geografica industriale e artigianale (IGIA) consente di tutelare un patrimonio, di mantenere il valore aggiunto e l’occupazione sul territorio e di rafforzarne l’identità;

2.

ricorda che nel suo parere dell’ottobre 2021 il Comitato europeo delle regioni ha chiesto di istituire un sistema di protezione sui generis per le IGIA, in modo che l’Unione europea si doti di un quadro giuridico completo in materia di indicazioni geografiche, che assicuri lo stesso livello di tutela, indipendentemente dalla natura dell’IG;

3.

si compiace del fatto che la presente proposta attinga all’esperienza delle IG in materia agricola e agroalimentare e favorisca un approccio armonizzato tra i vari sistemi;

4.

ribadisce la sua richiesta, al fine di garantire la coerenza tra i due sistemi, di istituire un solido meccanismo di coordinamento tra i servizi competenti della Commissione e dell’EUIPO;

5.

raccomanda che le funzioni dell’EUIPO in materia di verifica delle indicazioni geografiche siano chiaramente definite in un atto giuridico, in modo da consentirgli di disporre in tempo utile del necessario know-how per valutare le domande e la loro ammissibilità alla luce dei criteri richiesti;

6.

pone l’accento sulla necessità di istituire un registro comune delle indicazioni geografiche, al fine di agevolare l’accesso alle informazioni da parte dei consumatori, dei produttori, degli Stati e degli enti locali e regionali;

7.

richiama tuttavia l’attenzione dei colegislatori sulla specificità e sulla diversità dei prodotti e degli ecosistemi interessati dalla presente proposta rispetto ai prodotti agricoli ed esorta a prestare la massima attenzione affinché se ne tenga conto in modo coerente nell’intera proposta;

8.

osserva che la definizione proposta di «prodotti artigianali» non corrisponde alle pratiche di taluni Stati membri e invita pertanto l’Unione europea ad adottare una definizione che comprenda i processi produttivi esistenti nell’UE, siano essi interamente manuali, meccanici o misti;

9.

ribadisce la grande importanza che attribuisce alla questione dell’innovazione e della ricerca, che non dovrà essere limitata dal disciplinare o da un’interpretazione troppo restrittiva dei termini «tradizione» e «tradizionale»;

10.

sottolinea l’importanza di concedere a un ente regionale o locale, in casi specifici e giustificati, il diritto di chiedere la registrazione di un’IG;

11.

ricorda che molti di questi enti già sostengono le filiere, sia per quanto riguarda la strutturazione e la fase di sviluppo delle IGIA, sia nella loro attuazione e promozione;

12.

prende atto dell’esistenza di una procedura di registrazione diretta e chiede che sia garantita la parità di trattamento in tutte le procedure, con o senza una fase nazionale di registrazione;

13.

ricorda che è necessario attuare controlli credibili, volti ad assicurare il rispetto del disciplinare da parte dei produttori e la sicurezza e la fiducia dei consumatori e ribadisce la necessità di privilegiare i controlli esterni, allo scopo di garantire un monitoraggio affidabile e indipendente a costi sostenibili;

14.

esprime pertanto preoccupazione per la procedura di controllo basata sull’autodichiarazione, come proposto dalla Commissione, che non offre sufficienti garanzie in termini di controlli e che potrebbe comportare abusi potenzialmente dannosi per la credibilità del sistema;

15.

sottolinea l’importanza di adottare un approccio simile a quello delle IG del settore agricolo e agroalimentare, che ha dimostrato la sua validità, al fine di armonizzare i sistemi;

16.

ribadisce la necessità di una procedura di registrazione limitata nel tempo e raccomanda in particolare, in tal senso, di precisare la durata massima della decisione concernente la domanda nazionale ed europea;

17.

sottolinea l’importanza di provvedere affinché i costi, in particolare quelli relativi ai ricorsi, come la tassa di ricorso, non siano discriminatori, in modo che ogni titolare di IG possa accedervi;

18.

pone l’accento sulla necessità di proporre misure a livello europeo volte a sostenere le iniziative in materia di certificazione, organizzazione dei professionisti, informazione e promozione delle IGIA. Tali misure di sostegno incoraggeranno la diffusione del sistema all’interno dell’UE, consentendo in tal modo di salvaguardare e sviluppare sul territorio un’attività economica non delocalizzabile;

19.

condivide l’analisi della Commissione sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà. Di fatto, la proposta mira a creare un mercato interno efficace per le IGIA, la cui tutela rientri nell’ambito delle competenze condivise dell’UE e dei suoi Stati membri. Gli Stati membri da soli non possono conseguire tale obiettivo a causa di una vasta gamma di norme divergenti, che sono state elaborate a livello nazionale e per le quali non è previsto un riconoscimento reciproco. Il mantenimento dei soli approcci nazionali comporterebbe incertezza giuridica per i produttori, impedirebbe la trasparenza del mercato per i consumatori, inciderebbe sugli scambi commerciali all’interno dell’UE e aprirebbe la strada a una concorrenza squilibrata nella commercializzazione dei prodotti tutelati dalle indicazioni geografiche. La proposta della Commissione costituisce pertanto un reale valore aggiunto a livello europeo.

Bruxelles, 11 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/68


Parere del Comitato europeo delle regioni — Orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

(2022/C 498/12)

Relatrice:

Isabelle Boudineau (FR/PSE), consigliera regionale della Nuova Aquitania

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013

COM(2021) 812 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d’azione per promuovere il trasporto ferroviario di passeggeri transfrontaliero e a lunga percorrenza

COM(2021) 810 final

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013

COM(2022) 384 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013

COM(2021) 812 final

Emendamento 1

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)

La realizzazione della rete transeuropea dei trasporti crea le condizioni abilitanti in termini di base infrastrutturale che consentono di rendere tutti i modi di trasporto più sostenibili, accessibili in termini di costi e inclusivi, di rendere ampiamente disponibili alternative sostenibili in un sistema di trasporto multimodale e di porre in essere i giusti incentivi per guidare la transizione, in particolare garantendo una transizione equa, in linea con gli obiettivi presentati nella raccomandazione (UE) […] del Consiglio, del […], relativa alla garanzia di una transizione giusta verso la neutralità climatica.

(4)

La realizzazione della rete transeuropea dei trasporti crea le condizioni abilitanti in termini di base infrastrutturale che consentono di rendere tutti i modi di trasporto più sostenibili, accessibili in termini di costi e inclusivi in tutte le regioni dell’Unione , di rendere ampiamente disponibili alternative sostenibili in un sistema di trasporto multimodale e di porre in essere i giusti incentivi per guidare la transizione, in particolare garantendo una transizione equa, in linea con gli obiettivi presentati nella raccomandazione (UE) […] del Consiglio, del […], relativa alla garanzia di una transizione giusta verso la neutralità climatica.

Motivazione

Nessuna regione dell’Unione europea dovrebbe essere ignorata negli sforzi di transizione.

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(16)

Nelle fasi di pianificazione e costruzione di un progetto di interesse comune occorre tenere adeguatamente conto degli interessi delle autorità regionali e locali e di quelli del pubblico interessati da tale progetto.

(16)

Nelle fasi di pianificazione e costruzione di un progetto di interesse comune occorre tenere adeguatamente conto degli interessi delle autorità regionali e locali e di quelli del pubblico interessati da tale progetto.

Motivazione

L’emendamento, inteso a sostituire nella versione francese il termine «devraient» (dovrebbero) con «doivent» (devono), non riguarda la versione italiana.

Emendamento 3

Considerando 52

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(52)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale di sostegno per i piani urbani di mobilità sostenibile destinato a promuovere l’adozione di tali piani e a migliorare il coordinamento tra regioni, città e piccoli centri. Il programma dovrebbe sostenere le regioni e le aree urbane nello sviluppo di piani urbani di mobilità sostenibile di qualità elevata e rafforzare il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione di tali piani attraverso misure legislative, orientamenti, sviluppo di capacità, assistenza ed eventualmente sostegno finanziario.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale di sostegno per i piani urbani di mobilità sostenibile destinato a promuovere l’adozione di tali piani e a migliorare il coordinamento tra regioni, città e piccoli centri. Il programma dovrebbe sostenere le regioni e le aree urbane nello sviluppo di piani urbani di mobilità sostenibile di qualità elevata e rafforzare il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione di tali piani attraverso misure legislative, orientamenti, sviluppo di capacità, assistenza ed eventualmente sostegno finanziario. Ai fini dell’integrazione del sostegno apportato dai programmi di sostegno nazionali, la Commissione europea agevola gli scambi tra i nodi nel quadro dei forum di corridoio.

Motivazione

La Commissione europea deve assistere le autorità locali che non hanno esperienza nello sviluppo dei piani urbani di mobilità sostenibile, agevolando in particolare la condivisione dell’esperienza.

Emendamento 4

Considerando 66

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(66)

I corridoi di trasporto europei dovrebbero contribuire a sviluppare l’infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti in modo da affrontare le strozzature, rafforzare i collegamenti transfrontalieri e migliorare l’efficienza e la sostenibilità. È opportuno che essi contribuiscano alla coesione attraverso una cooperazione territoriale migliore. Tali corridoi dovrebbero altresì perseguire obiettivi più ampi in materia di politica dei trasporti e facilitare l’interoperabilità, l’integrazione modale e le operazioni multimodali. È opportuno che l’approccio per corridoi sia trasparente e chiaro e che la loro gestione non provochi ulteriori oneri amministrativi o costi.

(66)

I corridoi di trasporto europei dovrebbero contribuire a sviluppare l’infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti in modo da affrontare le strozzature, rafforzare i collegamenti transfrontalieri e migliorare l’efficienza e la sostenibilità. È opportuno che essi contribuiscano alla coesione attraverso una cooperazione territoriale migliore. Tali corridoi dovrebbero altresì perseguire obiettivi più ampi in materia di politica dei trasporti e facilitare l’interoperabilità, l’integrazione modale e le operazioni multimodali. È opportuno che l’approccio per corridoi sia trasparente e chiaro e che la loro gestione non provochi ulteriori oneri amministrativi o costi. Dovrebbe altresì incoraggiare l’emergere di strutture di gestione integrata volte ad accelerare la realizzazione delle sezioni transfrontaliere come, ad esempio, i gruppi europei di cooperazione territoriale. La Commissione europea e gli Stati membri consultano le regioni e queste parti interessate al momento di decidere in merito alla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.

Motivazione

Le strutture di gestione integrata, quali i gruppi europei di cooperazione territoriale, hanno dimostrato di poter contribuire ad affrontare le difficoltà riscontrate nel settore della cooperazione transfrontaliera, segnatamente nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere della TEN-T. Il regolamento dovrebbe farvi riferimento.

Emendamento 5

Articolo 3, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

f)

«nodo urbano»: un’area urbana nella quale elementi dell’infrastruttura di trasporto della rete transeuropea dei trasporti, come ad esempio porti, inclusi terminali passeggeri, aeroporti, stazioni ferroviarie, terminali autobus, piattaforme e strutture logistiche nonché terminali merci, sia interni che circostanti all’area urbana, sono collegati con altri elementi di tale infrastruttura e con l’infrastruttura per il traffico locale e regionale;

f)

«nodo urbano»: un’area urbana funzionale nella quale elementi dell’infrastruttura di trasporto della rete transeuropea dei trasporti, come ad esempio porti, inclusi terminali passeggeri, aeroporti, stazioni ferroviarie, terminali autobus, piattaforme e strutture logistiche nonché terminali merci, sia interni che circostanti all’area urbana, sono collegati con altri elementi di tale infrastruttura e con l’infrastruttura per il traffico locale e regionale;

Motivazione

Un nodo urbano funzionale rispecchia meglio il sistema di trasporto integrato di una città e della sua area di pendolarismo, e svolge un ruolo chiave nella pianificazione delle aree urbane e nella decarbonizzazione del loro sistema di trasporto. L’aggiunta dell’aggettivo «funzionale» alla definizione di nodo urbano corrisponde meglio alla descrizione dei piani urbani di mobilità sostenibile contenuta all’articolo 3, lettera o).

Emendamento 6

Articolo 3, lettera l)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l)

«nodo passeggeri multimodale»: un punto di collegamento tra almeno due modi di trasporto per passeggeri, nel contesto del quale sono garantite informazioni di viaggio, l’accesso ai trasporti pubblici e i trasferimenti tra modi di trasporto, compresi i parcheggi di scambio e i modi attivi, e che funge da interfaccia tra nodi urbani e reti di trasporto a più lungo raggio;

l)

«nodo passeggeri multimodale»: un punto di collegamento tra almeno due modi di trasporto per passeggeri, nel contesto del quale sono garantite informazioni di viaggio, l’accesso ai trasporti pubblici e i trasferimenti tra modi di trasporto, compresi i parcheggi di scambio e i modi attivi, e che funge da interfaccia tra nodi urbani (e al loro interno) e reti di trasporto a più lungo raggio;

Motivazione

L’emendamento comporterebbe il finanziamento di progetti di hub passeggeri multimodali tra nodi urbani e al loro interno.

Emendamento 7

Articolo 3, lettera o)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

o)

«piano urbano di mobilità sostenibile» (PUMS): documento per la pianificazione strategica della mobilità, volto a migliorare l’accessibilità alla zona urbana funzionale (comprese le zone di pendolarismo) e la mobilità all’interno della stessa per le persone, le imprese e le merci;

o)

«piano urbano di mobilità sostenibile» (PUMS): documento per la pianificazione strategica della mobilità, volto a migliorare l’accessibilità alla zona urbana funzionale (comprese le zone di pendolarismo) e la mobilità all’interno della stessa per le persone, le imprese e le merci; i PUMS possono essere inclusi nei piani esistenti e/o in piani più ampi che integrino, ad esempio, anche i piani di utilizzo del suolo, tenuto conto delle interconnessioni tra uso del suolo e mobilità;

Motivazione

L’emendamento garantisce che i piani urbani di mobilità sostenibile possano basarsi su piani esistenti e/o su piani più ampi a livello locale e regionale.

Emendamento 8

Articolo 3, lettera z)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

z)

«porto marittimo»: una zona di terra e acqua munita di infrastrutture ed attrezzature idonee a consentire, principalmente, l’attracco di imbarcazioni e lo svolgimento delle relative operazioni di carico, scarico e deposito di merci, la ricezione e la consegna di tali merci e l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, membri dell’equipaggio e altre persone, e di ogni altra infrastruttura necessaria agli operatori di trasporto all’interno della zona portuale;

z)

«porto marittimo»: una zona di terra e acqua munita di infrastrutture ed attrezzature idonee a consentire, principalmente, l’attracco di imbarcazioni e lo svolgimento delle relative operazioni di carico, scarico e deposito di merci, la ricezione e la consegna di tali merci e l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, membri dell’equipaggio e altre persone, e di ogni altra infrastruttura necessaria agli operatori di trasporto all’interno della zona portuale e che costituisce un punto di accesso per il commercio, i poli industriali e i poli energetici ;

Motivazione

È opportuno che il regolamento definisca i porti marittimi citando l’insieme dei ruoli svolti dalle loro infrastrutture al fine di rispondere nel modo migliore alle sfide cui essi fanno fronte.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

viii)

l’adeguamento delle norme di regolamentazione alle realtà territoriali;

Motivazione

Al fine di assicurare la continuità della rete nonché la sua realizzazione entro i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento, è indispensabile adattare le misure tecniche alle sfide che possono derivare dalla loro applicazione in determinate regioni, segnatamente quelle citate dal considerando 26 del regolamento: nelle regioni ultraperiferiche e in altre regioni remote, insulari, periferiche e montuose, nelle zone scarsamente popolate o nelle reti isolate o parzialmente isolate.

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

b)

ha una sostenibilità economica sulla base di un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico;

b)

ha una sostenibilità economica sulla base di un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e l’interpretazione della sostenibilità dovrebbe tenere conto anche della situazione socioeconomica degli Stati membri e del più ampio impatto economico dei progetti ;

Motivazione

Negli Stati membri con un flusso di persone e merci inferiore alla media, i progetti ferroviari tendono a non essere redditizi se sono rigorosamente esaminati sulla base di un metodo di analisi costi-benefici. L’interpretazione della sostenibilità dovrebbe tenere conto delle circostanze e dell’impatto più ampio dei progetti.

Emendamento 11

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere altre esenzioni per i requisiti di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità. Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

b)

su richiesta di uno Stato membro, di un’autorità regionale o di un gruppo di autorità competenti, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere altre esenzioni per i requisiti di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità nonché del contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici . Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

Motivazione

Al fine di assicurare l’efficacia dell’attuazione della rete entro i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento, è opportuno limitare gli oneri amministrativi e agevolare la concessione di esenzioni.

I progressi nell’attuazione della rete globale della TEN-T non sono sufficienti per prevedere il soddisfacimento nel 2050 di tutti i requisiti previsti. Ciò richiederebbe in effetti una mobilitazione finanziaria troppo elevata, in quanto determinate sezioni non sono peraltro adeguate ai fini del soddisfacimento di determinati requisiti, come ad esempio l’elettrificazione di tutte le linee ferroviarie. È pertanto opportuno favorire lo sviluppo della rete e agevolare l’individuazione delle sezioni sulle quali sarà più rilevante adattare i requisiti del regolamento.

Emendamento 12

Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

consenta una velocità minima prevalente della linea pari a 160 km/h per i treni passeggeri sulle linee passeggeri della rete centrale estesa.

c)

consenta una velocità media prevalente della linea pari a almeno 160 km/h per i treni passeggeri sulle linee passeggeri della rete centrale estesa.

Motivazione

Il rispetto di tale requisito tecnico, che si rivelerebbe troppo oneroso, non apporta alcun valore aggiunto significativo. Appare più sensato favorire un approccio più realistico ed efficace al fine di assicurare la realizzazione della rete entro i termini previsti e di offrire agli utenti della rete collegamenti efficaci ed efficienti.

Emendamento 13

Articolo 16, paragrafo 5, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere altre esenzioni per i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità. Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

b)

su richiesta di uno Stato membro, di un’autorità regionale o di un gruppo di autorità competenti, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere altre esenzioni per i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità nonché del contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici . Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

Motivazione

Al fine di assicurare l’efficacia dell’attuazione della rete entro i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento, è opportuno limitare gli oneri amministrativi e agevolare la concessione di esenzioni.

Molte tratte ferroviarie della rete centrale e della rete centrale estesa non sono adeguate per il soddisfacimento dei requisiti stabiliti. Il loro rispetto si rivelerà impossibile a causa della presenza di vincoli geografici specifici o di vincoli fisici considerevoli che ne impediscono il soddisfacimento o che generano costi aggiuntivi non giustificabili.

Emendamento 14

Articolo 17, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere esenzioni per i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità. Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

6.   su richiesta di uno Stato membro, di un’autorità regionale o di un gruppo di autorità competenti, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere altre esenzioni per i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell’impatto sull’interoperabilità. Le esenzioni rispettano i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono coordinate e concordate con lo Stato membro limitrofo o gli Stati membri limitrofi, ove applicabile.

Motivazione

La diffusione effettiva del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) non potrà avvenire entro i termini previsti su determinate sezioni della rete, segnatamente a causa della portata degli investimenti che richiederebbe. Al fine di assicurare l’efficacia dell’attuazione della rete entro i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento, è opportuno limitare gli oneri amministrativi e agevolare la concessione di esenzioni nella misura in cui queste ultime non influiscono sull’interoperabilità della rete a livello europeo.

Emendamento 15

Articolo 19, lettera g)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

g)

sviluppo di tecnologie innovative relative ai combustibili alternativi per le ferrovie, quali l’idrogeno per le tratte esentate dal requisito di elettrificazione.

g)

sviluppo di tecnologie innovative per il materiale rotabile e relative ai combustibili alternativi per le ferrovie, quali l’idrogeno , i biocarburanti o ancora i treni a batteria per le tratte esentate dal requisito di elettrificazione.

Motivazione

Le tratte esentate dall’obbligo di elettrificazione devono essere considerate come spazi che permettono lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che favoriscono la lotta contro i cambiamenti climatici. Per questo motivo, l’Unione europea deve adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico al fine di assicurare preferibilmente l’efficacia sotto il profilo climatico ed economico delle tecnologie sviluppate.

Emendamento 16

Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

xi)

infrastrutture pedonali e ciclabili;

Motivazione

Lo sviluppo di infrastrutture stradali di qualità elevata per la circolazione a lunga distanza deve andare di pari passo con lo sviluppo di infrastrutture per le biciclette e i pedoni, soprattutto nei nodi urbani.

Emendamento 17

Articolo 33, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può concedere esenzioni dai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o riguarda limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative, compresa l’assenza di un sistema ferroviario nel territorio.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, di un’autorità regionale o di un gruppo di autorità competenti, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può concedere esenzioni dai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) mediante atti di esecuzione. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su un’analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o riguarda limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative, compresa l’assenza di un sistema ferroviario nel territorio.

Motivazione

Al fine di garantire la continuità della rete nonché la sua realizzazione entro i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento, è necessario adattare le misure tecniche alle sfide che possono derivare dalla loro applicazione in determinate regioni.

Emendamento 18

Articolo 35, paragrafo 3, ultimo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Gli Stati membri consultano gli spedizionieri e gli operatori del trasporto e della logistica che operano sul loro territorio. Nella loro analisi tengono conto dei risultati di tale consultazione.

Gli Stati membri consultano gli enti locali e regionali responsabili dei nodi urbani, gli spedizionieri e gli operatori del trasporto e della logistica che operano sul loro territorio. Nella loro analisi tengono conto dei risultati di tale consultazione.

Motivazione

Gli enti locali e regionali hanno una responsabilità globale per quanto riguarda i terminali merci multimodali e i requisiti dell’infrastruttura di trasporto TEN-T di cui all’articolo 37, e dovrebbero quindi essere consultati quando gli Stati membri preparano i loro piani d’azione per lo sviluppo di una rete di terminali merci multimodali.

Emendamento 19

Articolo 37, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 mediante atti di esecuzione qualora gli investimenti nelle infrastrutture non possano essere giustificati in termini di costi e benefici sotto il profilo socioeconomico, in particolare quando il terminale si trova in una zona limitata in termini di spazio.

5.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 mediante atti di esecuzione qualora gli investimenti nelle infrastrutture non possano essere giustificati in termini di costi e benefici sotto il profilo socioeconomico, in particolare quando il terminale si trova in una zona limitata in termini di spazio , specialmente nei nodi urbani . Dovrebbero essere possibili eccezioni anche nei nodi urbani se la domanda del mercato non favorisce il rispetto dei requisiti stabiliti per i terminali.

Motivazione

Le piattaforme stabilite nei nodi urbani (come indicato nell’articolo 40) devono far fronte a pressioni molto forti di carattere immobiliare e a uno spazio limitato. La loro situazione complica il soddisfacimento di determinati requisiti tecnici previsti nei paragrafi da 1 a 4 dell’articolo in esame. È pertanto opportuno privilegiare, per questi ultimi, compiti di logistica urbana la cui realizzazione non richiede un’espansione troppo elevata.

Emendamento 20

Articolo 40, lettera b), punto ii) e ultimo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

la raccolta e la presentazione alla Commissione dei dati sulla mobilità urbana per ciascun nodo urbano riguardanti quanto meno le emissioni di gas serra, la congestione, gli incidenti e i feriti, la quota modale e l’accesso ai servizi di mobilità, nonché dei dati sull’inquinamento atmosferico e acustico. Successivamente tali dati vengono presentati ogni anno;

[…]

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce una metodologia per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati di cui alla lettera b), punto ii). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

la comunicazione alla Commissione degli sviluppi nell’attuazione dei piani urbani di mobilità sostenibile;

[…]

Motivazione

Se, da una parte, risulta comprensibile che la Commissione auspichi monitorare in modo approfondito gli sviluppi nell’attuazione dei piani urbani di mobilità sostenibile, dall’altra, effettuare un’operazione di raccolta annuale dei dati di tale portata risulta inopportuno. Inoltre, la loro compilazione porterà a un aumento eccessivo degli studi, troppo oneroso per gli enti locali e regionali. È opportuno continuare a vigilare che la preparazione dei piani urbani di mobilità sostenibile e dei relativi indicatori non comporti oneri amministrativi inutili per la realizzazione degli obiettivi della TEN-T. Si propone quindi di snellire la procedura di monitoraggio dell’attuazione dei piani urbani di mobilità sostenibile, mantenendo al contempo un obbligo di comunicazione dei loro progressi.

Emendamento 21

Articolo 40, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

entro il 31 dicembre 2040: lo sviluppo di almeno un terminale merci multimodale che consenta una capacità di trasbordo sufficiente all’interno o in prossimità del nodo urbano.

d)

entro il 31 dicembre 2040: lo sviluppo di almeno un terminale merci multimodale che consenta una capacità di trasbordo sufficiente al fine di assicurare la logistica urbana e l’ultimo miglio all’interno o in prossimità del nodo urbano.

Motivazione

Risulta rischioso stabilire la realizzazione di terminali merci multimodali senza tenere conto delle dinamiche dei flussi a livello regionale e soddisfare nel modo migliore le esigenze delle imprese tenendo al contempo in considerazione le possibilità a livello immobiliare e tecnico del territorio. Si propone pertanto di sottolineare la propensione alla logistica urbana di tali piattaforme.

Emendamento 22

Articolo 44, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

sostenere e promuovere la decarbonizzazione dei trasporti attraverso la transizione verso veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni, nonché altre tecnologie di trasporto e di rete innovative e sostenibili quali il sistema Hyperloop;

a)

sostenere e promuovere la decarbonizzazione dei trasporti attraverso la transizione verso veicoli, navi , materiale ferroviario rotabile e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni, nonché altre tecnologie di trasporto e di rete innovative e sostenibili quali il sistema Hyperloop;

Motivazione

È opportuno incoraggiare l’innovazione tecnologica per tutti i modi di trasporto ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Sono altresì possibili e auspicabili innovazioni nel settore ferroviario, segnatamente nelle sezioni esentate dall’attuazione delle norme tecniche.

Emendamento 23

Articolo 44, lettera a)

(nuova lettera)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni alternative verdi e innovative nei territori esentati dalle misure tecniche della TEN-T, quali le isole e le regioni ultraperiferiche;

Motivazione

Se, da un lato, le esenzioni concesse a determinati territori nel quadro del regolamento o su richiesta permettono di assicurare la buona attuazione della TEN-T adattandola alle sfide dei territori, dall’altro, è opportuno incoraggiare in tale contesto l’emergere di soluzioni tecnologiche o energetiche alternative rendendo tali territori laboratori di innovazione.

Emendamento 24

Articolo 52, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Il «forum del corridoio» è formalmente istituito e presieduto dal coordinatore europeo. Gli Stati membri interessati convengono sulla composizione del forum del corridoio per la parte del corridoio di trasporto europeo che li concerne e assicurano la rappresentanza della governance del trasporto ferroviario di merci.

2.   Il «forum del corridoio» è formalmente istituito e presieduto dal coordinatore europeo. Gli Stati membri interessati convengono sulla composizione del forum del corridoio per la parte del corridoio di trasporto europeo che li concerne e assicurano la rappresentanza della governance del trasporto ferroviario di merci delle autorità regionali e locali, degli imprenditori e del settore produttivo, nonché dei nodi urbani della TEN-T .

Motivazione

Le autorità regionali assicurano una parte importante del cofinanziamento dei progetti della TEN-T. Dispongono inoltre di competenze in termini di pianificazione della rete e di gestione dei servizi di trasporto collettivo su scala regionale. Costituiscono altresì l’anello di congiunzione indispensabile per la comunicazione delle esigenze in materia di mobilità dei cittadini. È quindi opportuno coinvolgerle pienamente nella governance dei corridoi della TEN-T.

Emendamento 25

Articolo 52, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.   Il coordinatore europeo può consultare le autorità regionali e locali, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, il settore dell’approvvigionamento, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione. Il coordinatore europeo competente per l’ERTMS coopera altresì strettamente con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e l’impresa comune «Ferrovie europee», mentre il coordinatore europeo per lo spazio marittimo europeo coopera con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

6.   Il coordinatore europeo consulta le autorità locali, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, il settore dell’approvvigionamento, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione. Il coordinatore europeo competente per l’ERTMS coopera altresì strettamente con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e l’impresa comune «Ferrovie europee», mentre il coordinatore europeo per lo spazio marittimo europeo coopera con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Motivazione

Tutti i coordinatori hanno attuato meccanismi di consultazione dell’insieme degli attori pertinenti nel loro perimetro di azione. Un aspetto, questo, da considerare.

Emendamento 26

Articolo 53, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Il piano di lavoro è preparato in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e in consultazione con il forum del corridoio e la governance del trasporto ferroviario di merci o il forum consultivo delle priorità orizzontali. Il piano di lavoro dei corridoi di trasporto europei è approvato dagli Stati membri interessati. La Commissione presenta il piano di lavoro, per informazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Il piano di lavoro è preparato in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali interessati e in consultazione con il forum del corridoio e la governance del trasporto ferroviario di merci o il forum consultivo delle priorità orizzontali. Il piano di lavoro dei corridoi di trasporto europei è approvato dagli Stati membri interessati. La Commissione presenta il piano di lavoro, per informazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

A causa del loro ruolo nell’attuazione del piano di lavoro e dell’impatto che quest’ultimo ha sui loro territori, le autorità regionali devono essere coinvolte nella sua elaborazione.

Emendamento 27

Articolo 56, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

esclude i porti marittimi e gli aeroporti dalla rete globale, se è dimostrato che la media del loro volume di traffico degli ultimi sei anni è inferiore all’85 % della soglia pertinente;

b)

apre una procedura di accompagnamento prima di eventuali esclusioni dei porti marittimi e degli aeroporti dalla rete globale, se è dimostrato che la media del loro volume di traffico degli ultimi sei anni è inferiore all’85 % della soglia pertinente; nel quadro della procedura di accompagnamento, la Commissione, in stretto collegamento con le autorità competenti, prende in considerazione indicatori qualitativi e gli eventuali fattori congiunturali che possono spiegare il calo di traffico dell’infrastruttura. Le variazioni dei volumi di trasporto dovute a fattori temporanei o eccezionali non giustificano l’esclusione dalla rete;

Motivazione

Considerati gli investimenti necessari per l’integrazione alla TEN-T nonché i processi virtuosi che comporta, segnatamente in termini di inverdimento delle infrastrutture, si ritiene preferibile evitare l’esclusione di porti marittimi o aeroporti dalla rete globale. Tuttavia, la rete deve rimanere adattabile, in quanto le dinamiche dei flussi sono in continua evoluzione. Anziché procedere con esclusioni, si raccomanda pertanto di avviare una procedura di accompagnamento che permetta una valutazione più approfondita delle dinamiche in atto nel porto marittimo o nell’aeroporto interessato al fine di deciderne o meno l’esclusione dalla rete.

Emendamento 28

Articolo 57

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 57

Impegno con i soggetti pubblici e privati

Nella fase di pianificazione e costruzione di un progetto sono rispettate , se opportuno, le procedure nazionali riguardanti il coinvolgimento e la consultazione di autorità regionali e locali, nonché della società civile, che sono interessate da un progetto di interesse comune. La Commissione promuove lo scambio di buone prassi al riguardo, in particolare per quanto concerne la consultazione e l’inclusione di persone in situazioni di vulnerabilità.

Articolo 57

Impegno con i soggetti pubblici e privati

Nella fase di pianificazione e costruzione di un progetto sono rispettate le procedure nazionali riguardanti il coinvolgimento e la consultazione di autorità regionali e locali, nonché della società civile, che sono interessate da un progetto di interesse comune. La Commissione promuove lo scambio di buone prassi al riguardo, in particolare per quanto concerne la consultazione e l’inclusione di persone in situazioni di vulnerabilità.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono essere coinvolte quando sono interessate dallo sviluppo di un progetto di interesse comune.

Emendamento 29

Allegato V, punto 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

4.

Funzionamento efficace della TEN-T: un PUMS deve tenere debitamente conto dell’impatto di varie misure urbane concernenti i flussi di traffico, tanto passeggeri quanto merci, sulla rete transeuropea dei trasporti con l’obiettivo di garantire il transito, l’aggiramento o l’interconnessione senza soluzione di continuità attraverso e intorno ai nodi urbani, anche da parte di veicoli a emissioni zero. Deve comprendere in particolare azioni volte ad alleviare la congestione, migliorare la sicurezza stradale e rimuovere le strozzature che incidono sui flussi di traffico sulla rete TEN-T.

4.

Funzionamento efficace della TEN-T: un PUMS deve tenere debitamente conto dell’impatto di varie misure urbane concernenti i flussi di traffico, tanto passeggeri quanto merci, sulla rete transeuropea dei trasporti con l’obiettivo di garantire il transito, l’aggiramento o l’interconnessione senza soluzione di continuità attraverso e intorno ai nodi urbani, anche da parte di veicoli a emissioni zero. Deve comprendere in particolare azioni volte ad alleviare la congestione, migliorare la sicurezza stradale e rimuovere le strozzature che incidono sui flussi di traffico sulla rete TEN-T. Al tempo stesso, le misure relative alla TEN- T dovrebbero tenere conto degli effetti sui flussi di traffico regionali e locali, sia per i passeggeri che per le merci.

Motivazione

Il modo in cui i flussi di traffico regionali e locali dei passeggeri e delle merci interagiscono con i flussi di traffico sui corridoi internazionali della rete TEN-T è una strada a due sensi, rispetto alla quale l’impatto delle misure andrebbe preso in considerazione in maniera reciproca per garantire un sistema di traffico senza interruzioni con collegamenti efficienti del primo e dell’ultimo miglio.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

apprezza il carattere generale della proposta della Commissione; giudica essenziale disporre di un regolamento che permetta di definire una strategia di pianificazione delle infrastrutture di trasporto a livello europeo. Solo un siffatto regolamento permette di assicurare un livello di coesione, coordinamento e interoperabilità soddisfacente;

2.

ritiene che la dimensione transnazionale della TEN-T apporti un valore aggiunto europeo significativo. Gli enti regionali e locali danno atto dei benefici socio-economici apportati dai progetti transfrontalieri nei loro territori;

3.

prende atto delle conseguenze geopolitiche dell’aggressione russa in Ucraina e della necessità di porre rimedio alla vulnerabilità del sistema europeo dei trasporti, che è ora parzialmente scollegato dal mercato globale, soprattutto alimentare; appoggia la sospensione degli investimenti europei nell’ambito della rete TEN-T per progetti che coinvolgono Russia e Bielorussia, ma chiede lo sviluppo di migliori collegamenti ferroviari con l’Ucraina, in particolare per favorire il trasporto delle materie prime di base. A tal fine, il previsto aumento del bilancio dell’MCE è accolto con favore;

4.

accoglie con favore gli obiettivi assegnati alla TEN-T. Ribadisce l’importanza del contributo del regolamento alla lotta contro i cambiamenti climatici, in particolare attraverso il sostegno allo sviluppo dei modi di trasporto più virtuosi sotto tale punto di vista. Sottolinea al contempo la necessità di assicurare l’adattamento delle infrastrutture di trasporto agli effetti dei cambiamenti climatici nonché all’emergere di nuovi rischi.

Coesione territoriale

5.

si compiace di osservare la coesione territoriale riaffermata quale obiettivo prioritario del regolamento per l’insieme della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale. Constata a tale proposito che la TEN-T è in linea con la raccomandazione illustrata nell’ottava relazione sulla coesione secondo cui ogni politica dell’UE dovrebbe contribuire alla coesione europea;

6.

raccomanda alla Commissione di definire il principio «non nuocere alla coesione», enunciato nell’8a relazione sulla coesione, in modo che sia possibile monitorarne l’applicazione alla TEN-T e in particolare ai progetti di interesse comune;

7.

ritiene che la TEN-T debba tenere conto della diversità delle sfide che le regioni dell’UE devono affrontare. Accoglie con favore, a tale proposito, l’attenzione prestata alle regioni rurali, remote, montane, scarsamente popolate, periferiche, insulari e ultraperiferiche, e rammenta che anche le regioni che non rientrano in tali categorie presentano una grande diversità di territori e di sfide al loro interno;

8.

ricorda che per il conseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale è necessario che la rete, nel suo insieme, stabilisca un collegamento valido ed efficace con le reti di trasporto secondarie, al di là del quadro della TEN-T;

9.

riconosce la pertinenza di misure tecniche comuni e ambiziose che permettono di assicurare la continuità e l’interoperabilità della rete. Ricorda tuttavia che la diversità delle regioni europee rende difficile il rispetto delle tempistiche di attuazione delle norme tecniche previste nella proposta della Commissione, segnatamente i requisiti in materia di velocità minima, elettrificazione o ancora di profilo di ingombro per le tratte ferroviarie il cui soddisfacimento richiederebbe investimenti troppo elevati;

10.

fa rilevare che, accanto ai principali assi europei di trasporto della rete centrale e della rete globale, anche la realizzazione dei collegamenti mancanti per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari transfrontalieri potrebbe apportare un notevole contributo. Una migliore interconnessione delle regioni frontaliere renderebbe tangibile l’integrazione europea e offrirebbe ai cittadini la possibilità di una mobilità transfrontaliera rispettosa del clima.

Governance

11.

sottolinea che gli enti regionali e locali contribuiscono attivamente alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture di trasporto nei loro territori, alcune delle quali fanno parte della TEN-T. Invita, pertanto, a coinvolgerli maggiormente nel sistema di governance della TEN-T, in particolare, facendoli partecipare pienamente al forum dei corridoi oltre il semplice ruolo di osservatori che è loro attualmente assegnato;

12.

riconosce tuttavia che, nonostante questi possibili miglioramenti, la proposta della Commissione europea rispetta il principio di sussidiarietà: la rete transeuropea dei trasporti apporta effettivamente un innegabile valore aggiunto europeo al di là delle frontiere degli Stati membri, allineando gli sforzi di pianificazione degli Stati, delle regioni e delle città, in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo dei nodi urbani nel progetto di regolamento;

13.

segnala l’esistenza di numerosi esempi di sezioni transfrontaliere la cui realizzazione risente di una scarsa attenzione politica a livello nazionale, della mancanza di coordinamento e della complessità di procedure amministrative non coordinate;

14.

invita a rafforzare notevolmente la governance della TEN-T al fine di agevolarne l’attuazione, in particolare per i collegamenti transfrontalieri mancanti. Si compiace a tale riguardo delle proposte della Commissione volte a rafforzare il ruolo dei coordinatori e a incoraggiare il coordinamento dei piani nazionali con le politiche europee;

15.

ritiene che la fusione dei corridoi della rete centrale e dei corridoi merci ferroviari all’interno dei corridoi di trasporto europei apporti un notevole miglioramento in termini di governance della rete, e dovrebbe permettere di migliorarne il coordinamento e l’attuazione. Si stupisce, a questo proposito, del fatto che l’allineamento effettuato dalla Commissione nella sua proposta non riguardi i porti marittimi situati sui corridoi merci ferroviari.

Nodi urbani

16.

ricorda che la sostenibilità della mobilità urbana, unitamente a quella dei viaggi a lunga distanza, costituisce un elemento chiave per la realizzazione degli obiettivi della TEN-T e in modo più ampio quelli del Green Deal europeo;

17.

sottolinea che la terza relazione dell’IPCC individua nelle politiche di pianificazione urbana, in particolare nella mobilità urbana, un’opportunità per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Rammenta, a tale proposito, l’importanza della mobilità attiva, il cui sviluppo richiede infrastrutture coerenti a livello di nodi urbani;

18.

rileva la necessità di mettere in atto piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS). Ritiene che tali piani contribuiscano a rafforzare un modello di governance multilivello integrando le strategie di pianificazione della mobilità e del territorio a livello locale e regionale all’interno della rete TEN-T;

19.

fa notare che per le regioni scarsamente popolate e le regioni insulari, dovrebbe essere adottato un approccio maggiormente adeguato alle loro specificità;

20.

suggerisce che i criteri per i piani di mobilità urbana sostenibile tengano conto della flessibilità affinché tali piani possano essere integrati efficacemente in quelli esistenti. I nodi urbani non dovrebbero essere gravati da una massiccia trasmissione di dati e dalle relative procedure. Con l’aumento del numero di nodi urbani occorre aumentare di conseguenza i finanziamenti dell’UE ad essi destinati.

Modi di trasporto

21.

ricorda che il trasporto per via navigabile e il trasporto ferroviario costituiscono modi di trasporto virtuosi da un punto di vista climatico. In considerazione di ciò invita a sviluppare tali modi di trasporto nel quadro della TEN-T;

22.

plaude ai miglioramenti significativi nel trattamento delle infrastrutture ferroviarie. Sottolinea gli sforzi che restano da compiere in termini di interoperabilità e continuità al fine di ottenere una rete ferroviaria efficace per le merci e i passeggeri a livello europeo;

23.

si compiace del rafforzamento del pilastro marittimo della TEN-T e segnatamente dell’ampliamento dell’ammissibilità al finanziamento a tutte le tratte marittime tra i porti della TEN-T che dovrebbe permettere di agevolare lo sviluppo del cabotaggio al fine di incoraggiare il trasferimento modale dalla strada verso il mare come pure la connettività delle regioni insulari e ultraperiferiche.

Finanziamento della TEN-T

24.

ricorda che la realizzazione della TEN-T entro i termini fissati costituisce una priorità per le autorità regionali e locali. Sottolinea tuttavia che il bilancio del meccanismo per collegare l’Europa permane irrisorio rispetto alla portata degli importi che devono essere mobilitati e deplora l’impossibilità per numerose regioni di fare ricorso ai fondi strutturali per contribuire a colmare tale mancanza di finanziamento. Inoltre, nella valutazione della sostenibilità economica dei progetti di interesse comune, si dovrebbe tenere conto, oltre che dell’analisi costi-benefici, delle diverse circostanze socioeconomiche e geografiche degli Stati membri, quali distanze e volumi di traffico, nonché del loro impatto economico più ampio. Occorre inoltre prendere in considerazione la fattibilità degli obblighi imposti agli Stati membri in termini di tempo e di risorse finanziarie;

25.

osserva che la terza relazione dell’IPCC raccomanda di incoraggiare le scelte di mobilità più efficaci dal punto di vista climatico. Deplora pertanto l’assenza di un meccanismo volto a incentivare il trasferimento modale verso i modi di trasporto più rispettosi del clima;

26.

sottolinea l’indispensabile sostegno finanziario per la manutenzione della TEN-T lungo tutto il ciclo di vita dei progetti e la necessità di garantire la stabilità dei finanziamenti nelle infrastrutture di trasporto sul lungo periodo.

Piano d’azione per la promozione del trasporto ferroviario di passeggeri transfrontaliero e a lunga percorrenza

27.

si compiace che il piano d’azione incoraggi l’attuazione di un quadro europeo uniforme come pure l’eliminazione degli ostacoli che intralciano ancora i servizi di trasporto ferroviario transfrontaliero e a lunga percorrenza;

28.

sottolinea il ruolo fondamentale dei treni notturni per il conseguimento degli obiettivi del piano d’azione;

29.

ritiene che la promozione del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza e transfrontaliero richieda lo sviluppo di strumenti di incentivazione e di finanziamento a livello europeo, nonché la garanzia di pari condizioni di concorrenza con il trasporto aereo;

30.

sottolinea l’interesse degli enti regionali e locali per il conseguimento di tali obiettivi. Presterà pertanto attenzione alla proposta legislativa prevista dalla Commissione e volta ad agevolare l’utilizzo dei biglietti ferroviari da parte degli utenti.

Bruxelles, 11 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/83


Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Energia sul gas, sull’idrogeno e sulle emissioni di metano

(2022/C 498/13)

Relatore:

Jakub CHEŁSTOWSKI (ECR/PL) Presidente della regione Slesia

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno

COM(2021) 803 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno

COM(2021) 804 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942

COM(2021) 805 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno

COM(2021) 803 final

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

[…] a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile per garantire che le infrastrutture di nuova costruzione per il gas naturale siano adatte ai gas rinnovabili e a basse emissioni e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») durante il relativo periodo di ammortamento e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

Motivazione

Al fine di aumentare il ricorso ai gas decarbonizzati, è essenziale che, nei piani di investimento per nuove infrastrutture del gas (compresi i gasdotti, i terminali per il GNL e gli impianti di stoccaggio del gas) si tenga conto della necessità di progettare e costruire tali infrastrutture in modo tale che, fin dall’inizio del loro funzionamento, esse siano adatte anche ai gas decarbonizzati.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l’idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio. […]

[…] I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l’idrogeno rinnovabile. Un altro combustibile rinnovabile importante ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici è il biometano, il quale è relativamente compatibile con l’infrastruttura esistente per il gas naturale (si tratta cioè di un combustibile « drop-in » ) e per il quale l’UE ha un grande potenziale di produzione interna. Per garantire lo sviluppo del mercato del biometano, gli Stati membri dovrebbero mirare in particolare ad attuare investimenti in linea con il principio dell’uso a cascata della biomassa, in modo da accrescere in misura significativa la produzione di biogas e biometano in forma dispersa, a partire da rifiuti esistenti, in settori quali l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei servizi comunali. È necessario eliminare la produzione di piante destinate esclusivamente agli impianti di produzione di biogas come pure la costruzione di siffatti impianti che dipendono dal mantenimento dell’allevamento intensivo. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Motivazione

Lo sviluppo del settore del biogas e del biometano è importante a breve termine non solo ai fini di una parziale riduzione della dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Russia, ma anche per lo sviluppo di comunità energetiche locali in settori quali l’agricoltura, la silvicoltura o la gestione dei servizi comunali, nel cui quadro i rifiuti possono essere trasformati in substrati di produzione. Tuttavia, è necessario chiarire che il biometano può essere utilizzato solo se esiste già. Occorre eliminare la coltivazione di piante destinate ad alimentare gli impianti di produzione di biogas e il mantenimento dell’allevamento intensivo al solo scopo di produrre biogas e biometano a fini energetici, poiché rallentano la transizione ecologica.

Emendamento 3

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] Sebbene l’elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile.

[…] Sebbene l’elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile. Al fine di garantire che le famiglie siano in grado di ricevere e utilizzare gas rinnovabili, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione europea, avviano un dialogo con le parti interessate del mercato in merito alla disponibilità tecnologica delle apparecchiature idonee e ai potenziali costi da sostenere per la loro introduzione.

Motivazione

Un mercato sviluppato dei gas decarbonizzati dovrà tener conto dei clienti al dettaglio, ossia delle famiglie e di tutta una serie di piccole e medie imprese. Senza l’ammodernamento o l’acquisto di nuove apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento, questi utenti finali avranno difficoltà tecniche nel passare dai combustibili fossili ai gas decarbonizzati o addirittura non saranno proprio in grado di farlo.

Emendamento 4

Considerando 108

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] la domanda e l’offerta, l’infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato.

[…] la domanda e l’offerta, l’infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato. La trasparenza del mercato dovrebbe comprendere anche una determinazione dettagliata dei costi di costruzione di nuove infrastrutture per i gas decarbonizzati in tutti gli Stati membri. Pertanto, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero effettuare, in collaborazione con i gestori delle reti nazionali, calcoli economici dettagliati dei futuri costi di investimento per l’espansione delle infrastrutture per i gas decarbonizzati. Ciò consentirà di pianificare in modo realistico lo sviluppo delle reti, di individuare i potenziali deficit di finanziamento e di far sì che le politiche tariffarie possano essere definite in maniera vantaggiosa sia per i gestori che per gli utenti.

Motivazione

Il costo della costruzione di infrastrutture per i gas decarbonizzati può variare notevolmente da uno Stato membro all’altro. Al fine di pianificare adeguatamente lo sviluppo del mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, si dovrebbe pertanto tenere conto dei costi in una prospettiva territoriale.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

[…] nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili oppure ai clienti protetti quali definiti nel regolamento (UE) 2017/1938 . Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

In caso di aumento significativo dei prezzi a lungo termine, gli interventi che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere estesi anche a una diversa categoria di clienti per evitare le conseguenze negative della povertà energetica.

Motivazione

In caso di forte aumento dei prezzi, la disposizione proposta dalla Commissione avrebbe un ambito di applicazione troppo limitato. L’emendamento mira quindi a introdurre la possibilità di aggiungere ai suoi beneficiari attuali anche altre categorie di «clienti protetti» ai sensi del regolamento 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

Emendamento 6

Articolo 8, paragrafo 11 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

11.     Al fine di poter dimostrare agli utenti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel mix energetico di un determinato fornitore di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio rispetto all’energia immessa sul mercato che è fornita ai consumatori sulla base di contratti, gli Stati membri provvedono affinché un produttore di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio — compresi biogas, biometano, idrogeno, ammoniaca, metanolo e combustibili gassosi sintetici — possa ottenere, su richiesta, una garanzia di origine del gas conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, punto ii), della direttiva (UE) 2018/2001. È inoltre essenziale che i clienti finali siano consapevoli dell’importanza della transizione verde e che vengano informati sulla diversità dei combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio e sul loro diritto di richiedere garanzie di origine.

Motivazione

Lo sviluppo di un mercato europeo connesso per i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiederà l’uso di strumenti che forniscano informazioni sull’origine dei gas prodotti e forniti agli utenti finali.

Emendamento 7

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

[…] norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e le autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dall’autorità di regolazione dello Stato membro in cui ha luogo la fornitura di gas . In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

Motivazione

L’obbligo per i fornitori di rispettare le norme vigenti negli Stati membri garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento degli utenti. La seconda parte della disposizione mira a far sì che tali norme non siano discriminatorie.

Emendamento 8

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto.

[…] a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto , purché siano considerati vantaggiosi sulla base dei piani nazionali di sviluppo delle reti di cui all’articolo 51 . Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotti i meccanismi necessari per garantire una ripartizione equa e proporzionata dei costi relativi alla connessione dei nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Motivazione

L’introduzione di meccanismi di compensazione mira a garantire che i costi non siano trasferiti ingiustamente ad altri utenti della rete e a garantire condizioni di parità sul mercato. Vanno quindi collegati alle reti di distribuzione e di trasmissione unicamente gli impianti la cui connessione produce un chiaro valore aggiunto visto che, nel lungo periodo, occorre porre l’accento sullo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e, in particolare, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Emendamento 9

Articolo 51, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo , unitamente a un’analisi economica dettagliata che comprenda anche i costi di costruzione o ammodernamento delle infrastrutture esistenti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e all’indicazione dell’esistenza di potenziali deficit di finanziamento in relazione alle infrastrutture per il gas naturale convenzionale ;

Motivazione

La pianificazione a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio deve comprendere una pianificazione dettagliata dei costi. Lasciare che l’approfondimento delle questioni economiche sia di esclusiva responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto e dei sistemi di distribuzione del gas può comportare difficoltà nel far rispettare gli obiettivi di investimento.

Emendamento 10

Articolo 72, paragrafo 4, lettera f) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

f)

creare spazi di sperimentazione normativa per concedere esenzioni mirate e temporanee dall’applicazione del diritto comune nazionale, regionale o locale a investimenti innovativi in gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. La creazione di tale contesto normativo sperimentale è intesa ad accelerare gli investimenti in gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare negli Stati membri in cui tali investimenti non saranno pienamente compatibili con il quadro di legge e di regolazione esistente, e potrebbe rendere più agevole il successivo adeguamento del contesto normativo a tali investimenti.

Motivazione

Si raccomanda di creare spazi di sperimentazione normativa che prevedano un’esenzione temporanea dall’applicazione del diritto comune nazionale, regionale o locale, in modo da permettere di realizzare investimenti innovativi per i quali non è stato ancora sviluppato un contesto giuridico adeguato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno

COM(2021) 804 final

Emendamento 11

Considerando 42

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale.

[…] Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale. Per garantire un mercato altamente integrato, interoperabile e trasparente per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, la cui quantità nel sistema del gas naturale è destinata ad aumentare, saranno necessarie garanzie di origine intese a certificare la fonte di produzione del gas nonché l’impronta di carbonio generata, in modo da assicurare rapporti commerciali standardizzati tra produttori e utenti finali e documentare le riduzioni conseguite in termini di emissioni di CO2.

Motivazione

Senza garanzie di origine non sarà possibile certificare la fonte di produzione e l’impronta di carbonio di un dato gas, impedendo così l’attuazione delle politiche climatiche e la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Emendamento 12

Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere , come pure i collegamenti di sistema con i paesi terzi da cui saranno importati gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la domanda totale di energia dell’Unione europea .

Motivazione

Nella pianificazione relativa al nuovo mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, un elemento cruciale al fine di garantire la continuità della produzione industriale e la sicurezza energetica dell’UE dovrebbe consistere nell’assicurarsi di importare da paesi terzi i volumi di idrogeno necessari per coprire in modo sostenibile e sicuro il fabbisogno energetico totale dell’UE.

Emendamento 13

Articolo 43, paragrafo 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

4.     Per stabilire, a livello di Unione europea, un piano decennale di sviluppo della rete corretto, realistico e fattibile, l’ACER, la REGST del gas e la REGST dell’energia elettrica dovrebbero avviare, non appena il presente regolamento entra in vigore, un processo di consultazione con le autorità nazionali di regolazione in merito ai costi di costruzione o ammodernamento delle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Ciò riguarda in particolare la pianificazione precisa delle spese d’investimento e d’esercizio per nuove infrastrutture quali terminali per l’idrogeno, elettrolizzatori e reti dell’idrogeno.

Motivazione

Cfr. sopra.

Emendamento 14

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

l’investimento contribuisce alla decarbonizzazione;

b)

l’investimento contribuisce alla decarbonizzazione e garantisce che le infrastrutture di nuova costruzione per il gas naturale siano progettate in modo tale da essere utilizzabili, fin dall’inizio della loro vita operativa, per gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, riducendo al minimo il rischio di dipendenza ( « lock-in »);

Motivazione

Cfr. sopra.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942

COM(2021) 805 final

Emendamento 15

Articolo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Valutazione del potenziale a lungo termine delle fonti di gas rinnovabili come base per ottimizzare lo sviluppo del sistema di trasmissione e distribuzione

1.     Gli Stati membri hanno il compito di valutare il potenziale produttivo di biometano a livello locale in tutto il loro territorio, nell’ambito delle rispettive strategie nazionali in materia di biogas e biometano. Tale valutazione è effettuata entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e può basarsi sulle valutazioni esistenti.

2.     La biomassa presa in considerazione ai fini della suddetta valutazione comprende la biomassa grezza quale definita all’articolo 2 della direttiva 2018/2001 (compreso l’allegato IX) e che soddisfa i criteri di sostenibilità dell’UE.

3.     Nella fase di progettazione della valutazione, gli Stati membri consultano l’autorità di regolazione competente e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione al fine di determinare:

a)

l’unità territoriale entro cui deve essere effettuata la valutazione del potenziale produttivo;

b)

ai fini della delimitazione dell’oggetto della valutazione (biomassa), la vicinanza geografica alle reti di gas naturale esistenti.

4.     Quando effettuano una nuova valutazione o ampliano una valutazione esistente, nonché per i successivi aggiornamenti, gli Stati membri consultano gli enti regionali e locali e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché, eventualmente, altri soggetti pertinenti.

Motivazione

La valutazione del potenziale di produzione a lungo termine di biogas e biometano è un requisito preliminare per pianificare in modo efficace sotto il profilo dei costi gli interventi di potenziamento delle reti del gas che si renderanno necessari per gestire volumi crescenti di biometano.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3.     L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) effettua, insieme alle autorità nazionali di regolazione, un calcolo dettagliato delle spese di investimento e di esercizio connesse alla riduzione delle emissioni di metano in ciascuno Stato membro. Il primo calcolo è completato entro il … [12 mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento] e viene aggiornato ogni tre anni. Il calcolo delle spese di investimento e di esercizio costituisce la base per la pianificazione delle politiche tariffarie e di finanziamento.

Motivazione

Nell’analizzare le perdite di metano, nel comunicare le emissioni di metano e nell’effettuare potenziali nuovi investimenti che portino a riduzioni delle emissioni di metano, occorrerebbe tenere conto dei costi fissi, che non devono comportare un onere per l’utente finale o un aumento della povertà energetica nelle regioni.

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

4.     La Commissione, in cooperazione con l’Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia valida per tutta l’Unione europea per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano ai fini dell’attuazione degli obblighi di cui ai capi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Motivazione

Al fine di avviare uno sforzo coordinato di riduzione delle emissioni di metano, è necessario introdurre una metodologia universale di monitoraggio, comunicazione e verifica che abbracci l’intero settore e garantisca la trasparenza e la comparabilità delle comunicazioni dei responsabili di tali emissioni.

Emendamento 18

Articoli 12, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28 e 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articoli 12, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28 e 29

Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 12.

Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 14.

Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 17.

Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 18.

Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 25.

Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 26.

Proroga di 9 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 27.

Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 28.

Proroga di 12 mesi dei termini obbligatori di cui all’articolo 29.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

sottolinea la necessità di proteggere i consumatori dall’alto livello dei prezzi e di garantire loro la sicurezza dell’approvvigionamento di energia, e fa notare che ciò è particolarmente importante nell’attuale contesto geopolitico;

2.

per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e dell’8o piano d’azione per l’ambiente, in linea con l’accordo di Parigi sul clima, l’Unione dovrebbe, nel più breve tempo possibile considerate le esigenze di sicurezza energetica, procedere a eliminare gradualmente i combustibili fossili, compreso il gas naturale, e conseguire un’economia altamente efficiente sotto il profilo energetico e basata prevalentemente su fonti di energia rinnovabili. È pertanto necessario stabilire in tempi brevi un quadro comune per il graduale abbandono dell’uso del gas naturale;

3.

osserva che la realizzazione di un’economia dell’idrogeno dipende direttamente dalla tempestiva costruzione e trasformazione delle infrastrutture per l’idrogeno. La realizzazione, in un contesto dinamico, di un’ampia gamma di progetti e iniziative richiede un adeguato quadro giuridico a livello di Unione europea, che garantisca la certezza necessaria per pianificare gli investimenti;

4.

sottolinea che il crescente utilizzo dei gas decarbonizzati non dovrebbe incidere sulla qualità del gas per gli utenti finali;

5.

richiama l’attenzione sulla necessità di effettuare un’analisi dei costi per lo sviluppo delle infrastrutture, al fine di garantire una transizione energetica economicamente prevedibile. Potrebbe rendersi necessario valutare i costi aggiuntivi legati allo sviluppo di infrastrutture per i gas decarbonizzati, nonché l’impatto di tale transizione sulle regioni ultraperiferiche, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche, che sono debitamente riconosciute all’articolo 349 TFUE;

6.

chiede di evitare la creazione di attivi non recuperabili. In particolare, gli impianti a gas di nuova costruzione dovrebbero essere progettati in modo tale da garantire che in futuro possano coincenerire o funzionare con elevate concentrazioni di gas decarbonizzati;

7.

raccomanda l’introduzione di spazi di sperimentazione normativa per garantire lo sviluppo di un mercato integrato per i gas decarbonizzati, in assenza di una normativa settoriale sufficiente a livello nazionale;

8.

richiama l’attenzione sulla possibilità di introdurre garanzie di origine per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, garantendo così operazioni commerciali trasparenti sul mercato;

9.

raccomanda la creazione di una tabella di marcia per l’importazione di gas decarbonizzati nell’UE al fine di preservare la sicurezza energetica e soddisfare la domanda futura;

10.

chiede di ampliare le competenze della REGST del gas estendendole allo sviluppo di un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, anziché istituire a tal fine un’organizzazione separata (la rete europea dei gestori di rete per l’idrogeno — ENNOH);

11.

critica le rigorose disposizioni proposte in materia di separazione proprietaria, sia verticale che orizzontale, delle reti dell’idrogeno poiché sono in contrasto con l’obiettivo di realizzare, a breve termine, investimenti consistenti in una tale rete, che deve essere costruita e gestita in modo efficiente sulla base delle reti esistenti per il gas naturale; chiede pertanto che, nel caso dell’idrogeno, siano mantenuti i requisiti di separazione stabiliti per l’elettricità e il gas, in particolare sul piano della rete di distribuzione; richiama l’attenzione sulla possibilità di affidare ai gestori dei sistemi di trasporto del gas anche la responsabilità dello sviluppo della rete di trasporto dell’idrogeno. Separare la gestione del sistema di trasporto dell’idrogeno affidandola a una società distinta, indipendente dai suddetti gestori, potrebbe non essere vantaggioso in termini di stimolo della transizione energetica;

12.

chiede che sia sviluppata una base di substrato per il biogas e il biometano. Per sfruttare al meglio il potenziale delle regioni riguardo a tali gas, sarà infatti importante garantire l’approvvigionamento di combustibile organico; nel contempo chiede che sia eliminata la produzione di piante destinate esclusivamente agli impianti di produzione di biogas come pure la costruzione di siffatti impianti che dipendono dal mantenimento dell’allevamento intensivo;

13.

chiede che sia effettuata una valutazione del potenziale a lungo termine della produzione di biogas e biometano a livello regionale, in modo che, sulla base di tale valutazione, si possa individuare il potenziale di sviluppo regionale dell’ecosistema dei gas decarbonizzati;

14.

raccomanda di introdurre una metodologia comune per il monitoraggio delle emissioni di metano, che consentirà di avviare sforzi coordinati per ridurre le emissioni di metano nell’UE;

15.

richiama l’attenzione sul fatto che il metano deve essere utilizzato come combustibile per le unità di cogenerazione solo in casi eccezionali e in via transitoria;

16.

raccomanda di tenere conto del costo degli sforzi volti a ridurre le emissioni di metano nell’UE. La Commissione europea dovrebbe tenere conto dei costi necessari per gli Stati membri e prevedere misure di sostegno finanziario a diretto beneficio degli utenti finali, in particolare nelle regioni meno sviluppate e in quelle con una forte domanda di energia termica;

17.

chiede che la regolamentazione dell’UE riconosca e sostenga pienamente l’uso del biogas anche nei trasporti, al fine di ridurre le emissioni secondo una prospettiva basata sul ciclo di vita. Attualmente, infatti, la tassonomia dell’UE sulle attività sostenibili riconosce come una di esse la produzione del biogas, ma non l’utilizzo del biogas nei trasporti;

18.

sottolinea che, nell’Unione europea, i poteri degli enti locali e regionali nell’Unione europea variano da un paese all’altro, e che le decisioni dovrebbero essere prese al livello di governo a cui sono più efficaci; ritiene altresì che le proposte legislative in esame siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Bruxelles, 12 ottobre 2022.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/94


Parere del Comitato europeo delle regioni — Normativa europea sui chip per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori

(2022/C 498/14)

Relatore:

Thomas Gottfried SCHMIDT (DE/PPE), ministro dello Sviluppo regionale, libero Stato della Sassonia

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

COM(2022) 46 final

Allegati della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

COM(2022) 46 final — allegati da 1 a 3

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’impresa comune «Chip»

COM(2022) 47 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una normativa sui chip per l’Europa

COM(2022) 45 final

Raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per affrontare la carenza di semiconduttori e a un meccanismo dell’UE per il monitoraggio dell’ecosistema dei semiconduttori

C(2022) 782 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

COM(2022) 46 final

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell’energia, delle comunicazioni e dell’automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell’economia e della società moderne, l’Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento. L’attuale carenza di approvvigionamento è un sintomo di inadeguatezze strutturali permanenti e gravi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell’Unione. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip.

(1)

I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale: dagli smartphone , dalle bici elettriche e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell’energia, delle comunicazioni e dell’automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell’economia e della società moderne, nonché per l’auspicata transizione verde, l’Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento. L’attuale carenza di approvvigionamento è un sintomo di inadeguatezze strutturali permanenti e gravi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell’Unione. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip.

Motivazione

Le industrie e le tecnologie che svolgono un ruolo fondamentale per la transizione verde hanno bisogno di chip. Ad esempio, le biciclette elettriche moderne e gli invertitori fotovoltaici incorporano chip nei motori, nelle unità di controllo e nei display. Inoltre, non vi sarà alcuna transizione verde senza chip.

Emendamento 2

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(3)

Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione e garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

(3)

Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione e garantire, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali dei diversi settori e degli ecosistemi regionali interessati dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Motivazione

Il rispetto degli OSS è un aspetto fondamentale e dovrebbe essere menzionato nel parere.

Emendamento 3

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(13)

Al fine di superare i limiti dell’attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l’integrazione l’arricchimento reciproco e la redditività dell’investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell’Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l’ambizione dell’Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell’economia digitale, l’iniziativa «Chip per l’Europa» dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell’Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l’industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L’attuazione dell’iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell’Unione, nonché del settore privato. L’iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all’Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l’ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell’iniziativa, in particolare le attività del «fondo per i chip», dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU.

(13)

Al fine di superare i limiti dell’attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l’integrazione e l’arricchimento reciproco e la redditività dell’investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell’Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l’ambizione dell’Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell’economia digitale, l’iniziativa «Chip per l’Europa» dovrebbe agevolare un coordinamento migliore a tutti i livelli di governo e tra di essi e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell’Unione e nazionale (compresi i programmi dell’UE gestiti a livello centrale e i programmi dell’UE attuati in gestione concorrente) , favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l’industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L’attuazione dell’iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri , delle regioni e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell’Unione, nonché del settore privato. L’iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all’Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l’ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell’iniziativa, in particolare le attività del «fondo per i chip», dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU.

Motivazione

Inclusione della dimensione regionale.

Emendamento 4

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(15)

L’iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall’Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) con l’obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell’Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l’iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(15)

L’iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall’Unione, dagli Stati membri e dalle regioni mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) con l’obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell’Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l’iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori , nonché con le strategie per la specializzazione intelligente a livello regionale .

Motivazione

Inclusione della dimensione regionale.

Emendamento 5

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(19)

Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero fornire capacità di fabbricazione dei semiconduttori «prime nel loro genere» nell’Unione e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e a un ecosistema resiliente nel mercato interno. Il fattore qualificante della produzione di un impianto primo nel suo genere potrebbe riguardare il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotto che possono migliorare le prestazioni, le tecnologie di processo o le prestazioni energetiche e ambientali. Un impianto di capacità paragonabile su scala industriale non dovrebbe ancora essere materialmente presente né ne dovrebbe esserne prevista la costruzione all’interno dell’Unione, ad esclusione degli impianti di ricerca e sviluppo o dei siti di produzione su piccola scala.

(19)

Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero fornire capacità di fabbricazione dei semiconduttori «prime nel loro genere» nell’Unione e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e a un ecosistema resiliente nel mercato interno. Il fattore qualificante della produzione di un impianto primo nel suo genere potrebbe riguardare il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio, il nitruro di gallio , il fosfuro d’indio e il nitruro di silicio , e altre innovazioni correlate di prodotto e di materiali che possono migliorare le prestazioni, le tecnologie di processo o le prestazioni energetiche e ambientali. Un impianto di capacità paragonabile su scala industriale non dovrebbe ancora essere materialmente presente né ne dovrebbe esserne prevista la costruzione all’interno dell’Unione, ad esclusione degli impianti di ricerca e sviluppo o dei siti di produzione su piccola scala.

Motivazione

Il nitruro di silicio (SiN) è la piattaforma ideale per le applicazioni di circuito integrato fotonico, che hanno un’ampia banda spettrale e una guida d’onda a bassissima perdita. Queste caratteristiche li rendono particolarmente adatti ai rilevatori, agli spettrometri, ai biosensori e ai computer quantistici. Per motivi di coerenza, conviene includere anche il fosfuro d’indio.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

10)

«impianto primo nel suo genere»: un impianto industriale in grado di fabbricare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all’interno dell’Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotti che possono offrire prestazioni, innovazioni dei processi o prestazioni energetiche e ambientali migliori;

10)

«impianto primo nel suo genere»: un impianto industriale in grado di fabbricare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all’interno dell’Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio, il nitruro di gallio , il fosfuro d’indio e il nitruro di silicio , e altre innovazioni correlate di prodotti e materiali che possono offrire prestazioni, innovazioni dei processi o prestazioni energetiche e ambientali migliori;

Motivazione

Il nitruro di silicio (SiN) è la piattaforma ideale per le applicazioni di circuito integrato fotonico, che hanno un’ampia banda spettrale e una guida d’onda a bassissima perdita. Queste caratteristiche li rendono particolarmente adatti ai rilevatori, agli spettrometri, ai biosensori e ai computer quantistici. Per motivi di coerenza, conviene includere anche il fosfuro d’indio.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   L’iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

1.   L’iniziativa è istituita in una prima fase per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. È altresì necessario che prosegua nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Motivazione

L’arco di tempo che va fino al termine dell’attuale QFP nel 2027 non è sufficiente per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa sui chip stessa. Dovrebbe essere prevista fin d’ora una proroga.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

il rafforzamento delle capacità tecnologiche nelle tecnologie di produzione di chip di prossima generazione, mediante l’integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, compresi i nodi all’avanguardia inferiori a due nanometri, il silicio completamente impoverito su isolante (FD-SOI) a 10 nanometri e inferiore, e l’integrazione dei sistemi eterogenei in 3D e gli imballaggi avanzati;

1.

il rafforzamento delle capacità tecnologiche nelle tecnologie di produzione di chip di prossima generazione, mediante l’integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, compresi i nodi all’avanguardia inferiori a due nanometri, il silicio completamente impoverito su isolante (FD-SOI) a 10 nanometri e inferiore, e l’integrazione dei sistemi eterogenei in 3D e gli imballaggi avanzati , anche per quanto concerne la produzione di strutture di dimensioni superiori a 10 nanometri, per le quali esiste una domanda da parte dell’industria utilizzatrice dell’UE ;

Motivazione

L’ambito di applicazione proposto qui dalla Commissione, ossia quello dei chip di dimensioni strutturali inferiori a 10 nanometri, è eccessivamente ristretto e non è idoneo a soddisfare le esigenze delle imprese utilizzatrici dell’UE.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

d)

agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche, incoraggiando programmi comuni e migliorando la collaborazione tra le università nonché tra il mondo accademico, le imprese e gli istituti di istruzione e ricerca, ad esempio attraverso un sistema di scambio per scienziati e laboratori a livello europeo, al fine di formare e trattenere il personale docente e forza lavoro qualificata ;

Motivazione

La rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori dovrebbe occuparsi anche di aspetti quali la formazione e l’insegnamento.

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l’attuazione delle azioni nell’ambito dell’iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva con il coinvolgimento delle autorità regionali e locali . L’obiettivo è realizzare sinergie con i poli europei dell’innovazione digitale e sostenere la creazione di centri di competenza nelle regioni dell’UE. Tali centri dovrebbero essere integrati nel rispettivo ecosistema industriale regionale, fornire l’accesso a tutti gli attori pertinenti dell’Unione e consentire una maggiore cooperazione interregionale. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l’attuazione delle azioni nell’ambito dell’iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Motivazione

Tutte le PMI e le start-up dell’UE dovrebbero avere accesso a tali centri. Tale accesso può essere agevolato dalle autorità regionali, che sostengono gli ecosistemi industriali regionali.

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Le componenti elencate all’articolo 5, lettere da a) a d), nell’ambito dell’iniziativa possono essere affidate all’impresa comune «Chip» di cui al regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, e attuate nel suo programma di lavoro.

1.   Le componenti elencate all’articolo 5, lettere da a) a d), nell’ambito dell’iniziativa possono essere affidate all’impresa comune «Chip» di cui al regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, e attuate nel suo programma di lavoro. Gli Stati membri sono tenuti a includere le pertinenti regioni produttrici di semiconduttori nell’impresa comune « Chip ».

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Articolo 10, paragrafo 2,

nuova lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

e)

sostiene le catene di approvvigionamento industriali nell’UE.

Motivazione

Gli impianti di produzione integrata dovrebbero contribuire al rafforzamento del settore industriale nell’UE; il fabbisogno di semiconduttori dell’industria dovrebbe svolgere un ruolo in tal senso.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 2,

nuova lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

e)

sostiene le catene di approvvigionamento industriali nell’UE.

Motivazione

Anche le fonderie aperte dell’UE dovrebbero contribuire al rafforzamento del settore industriale nell’UE; il fabbisogno di semiconduttori dell’industria dovrebbe svolgere un ruolo in tal senso.

Emendamento 14

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Qualsiasi impresa o consorzio di imprese («il richiedente») può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del proprio impianto previsto come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE.

1.   Qualsiasi impresa o consorzio di imprese («il richiedente») può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del proprio impianto previsto come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE. Ciò vale anche per le imprese indispensabili per la produzione di semiconduttori o che realizzano precursori di nuovo tipo o impianti di produzione. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 11 e 12.

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi della normativa sui chip è necessario classificare come ammissibile anche la produzione di precursori, quali ad esempio i wafer o gli impianti di produzione nell’UE. I criteri devono essere applicati di conseguenza.

Emendamento 15

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

2.   Gli Stati membri invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti , compresi quelli di Stati che condividono gli stessi principi, a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

Motivazione

Una valutazione della situazione basata soltanto sui dati europei e statunitensi è incompleta e quindi poco attendibile. È necessario pertanto coinvolgere anche le imprese di Stati partner che condividono gli stessi principi (like-minded countries) in Asia.

Emendamento 16

Articolo 19, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.    Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

2.    In base ai risultati della consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione è tenuta a limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 ai settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

Motivazione

Le misure di intervento della Commissione dovrebbero sempre essere quanto più limitate possibile.

Emendamento 17

Articolo 19, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell’Unione e deve essere nel migliore interesse dell’Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

4.   Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell’Unione e deve essere nel migliore interesse dell’Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI. Tali misure possono essere utilizzate solo in modo selettivo e in ultima istanza (ultima ratio).

Motivazione

Gli strumenti di emergenza comportano il notevole rischio di ostacolare gli investimenti e la creazione di nuove imprese. La Commissione europea deve chiarire che queste misure sono intese come provvedimento di ultima istanza e saranno evitate nella misura del possibile.

Emendamento 18

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi («ordine classificato come prioritario»). L’obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

1.   Ove necessario, proporzionato e tecnicamente praticabile per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi («ordine classificato come prioritario»).

Motivazione

Una conversione a breve termine della produzione di semiconduttori è pressoché impossibile. Pertanto, la praticabilità deve essere utilizzata come criterio decisivo. Inoltre, l’articolo sugli ordini classificati come prioritari dovrebbe essere formulato in modo tale da non scoraggiare i potenziali investitori dall’investire nell’UE. Esistono infine dubbi in merito all’applicabilità giuridica.

Emendamento 19

Articolo 24, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

1.   Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri in possesso di adeguate qualifiche tecniche ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere un organo tecnico e non meramente politico.

Emendamento 20

Articolo 24, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Ciascun punto di contatto unico nazionale di cui all’articolo 26, paragrafo 3, designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente.

2.   Ciascun punto di contatto unico nazionale di cui all’articolo 26, paragrafo 3, designa un rappresentante in possesso di competenze tecniche in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Gli Stati membri sono tenuti a coinvolgere le regioni in cui sono presenti ecosistemi dei semiconduttori. Il Comitato delle regioni invia un rappresentante al consiglio europeo dei semiconduttori.

Motivazione

Alla luce del ruolo svolto a sostegno degli ecosistemi industriali regionali, comprese le PMI, nonché della scienza e della ricerca, le regioni con significativi ecosistemi dei semiconduttori (ad esempio i membri di Silicon Europe) e il Comitato delle regioni dovrebbero essere coinvolti nei lavori del consiglio.

Emendamento 21

Articolo 26, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali , regionali e locali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

Motivazione

Inclusione delle autorità regionali e locali.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’impresa comune«Chip»

COM(2022) 47 final

Emendamento 22

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(7)

Le attività finanziate dall’impresa comune «Chip» dovrebbero essere contemplate all’interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione. Prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori (1), dovrebbe definire la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Successivamente, sulla base di tale definizione, il direttore esecutivo dovrebbe preparare il programma di lavoro, comprese le attività di sviluppo delle capacità e di ricerca e innovazione e le relative previsioni di spesa.

(7)

Le attività finanziate dall’impresa comune «Chip» dovrebbero essere contemplate all’interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione. Prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere del comitato dei membri privati e del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori (1), dovrebbe definire la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Successivamente, sulla base di tale definizione e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione , il direttore esecutivo dovrebbe preparare il programma di lavoro, comprese le attività di sviluppo delle capacità e di ricerca e innovazione e le relative previsioni di spesa. Il bilancio per le attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune « Chip » dovrebbe essere per lo meno pari al bilancio previsto per l’impresa comune « Tecnologie digitali fondamentali » , di cui andrebbero inoltre ripresi l’ambito di applicazione e le modalità di funzionamento.

Motivazione

Il comitato delle autorità pubbliche non dovrebbe poter stabilire in anticipo l’agenda della ricerca e dell’innovazione, poiché ciò limiterebbe il potere decisionale del consiglio di direzione. L’impresa comune «Chip» dovrebbe proseguire nel solco delle attività di ricerca, delle modalità di funzionamento e del bilancio dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

Emendamento 23

Articolo 1, punto 7, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

«b)

stabilire l’eccellenza scientifica e la leadership nell’innovazione dell’Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico assegnato ad azioni di ricerca e innovazione dovrebbe essere destinato a loro favore;»

 

«b)

stabilire l’eccellenza scientifica e la leadership nell’innovazione dell’Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che in termini di azioni di ricerca e innovazione rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato a loro favore;»

Motivazione

Non è realistico pensare che le PMI rappresentino un terzo dei partecipanti alle misure di sviluppo delle capacità, come descritto nelle nuove lettere da g) a j) dell’articolo 126, paragrafo 1. Pertanto, la percentuale di PMI di un terzo del numero di partecipanti dovrebbe applicarsi soltanto alla parte dedicata alle azioni di ricerca e innovazione, proprio come la quota del 20 % del finanziamento pubblico.

Emendamento 24

Articolo 1, punto 7, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

c)

al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

«f)

stabilire coerenza tra l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune “Chip” , i contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, e le politiche dell’Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente;»

 

«f)

stabilire coerenza tra l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune “Chip” e le politiche dell’Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente;»

Motivazione

L’impresa comune «Chip» non è in grado di garantire la coerenza richiesta con le attività di terzi.

Emendamento 25

Articolo 1, punto 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

9)   all’articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

9)   all’articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all’articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari ad almeno 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip”. La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip” versata dai membri privati è pari al 35 %.»

«3.   In deroga all’articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari fino a 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip”. La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip” versata dai membri privati è pari al massimo al 35 %.»

Motivazione

La formulazione attuale potrebbe dare luogo a gravi fraintendimenti. Non è chiaro quale limite prevalga: il limite inferiore pari ad almeno 26 331 000 EUR o il limite superiore pari al massimo al 35 %. Nel frattempo, la Commissione ha confermato che il termine «almeno» nella proposta della Commissione costituisce un errore materiale. Tale errore è stato corretto nel testo di compromesso della presidenza del Consiglio del 25 maggio.

Emendamento 26

Articolo 1, punto 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

13)   è inserito l’articolo 134 bis seguente:

13)   è inserito l’articolo 134 bis seguente:

«Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a svolgere i compiti di cui all’articolo 19, il direttore esecutivo dell’impresa comune “Chip” prepara e, tenuto conto della definizione elaborata dalle autorità pubbliche di cui all’articolo 137, lettera f) , e dei contributi forniti dai pertinenti portatori di interessi, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori , presenta per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro dell’impresa comune, ai fini dell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione.»

«Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a svolgere i compiti di cui all’articolo 19, il direttore esecutivo dell’impresa comune “Chip” prepara e, tenuto conto della definizione elaborata dalle autorità pubbliche di cui all’articolo 137, lettera f), presenta per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro dell’impresa comune, ai fini dell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione.»

Motivazione

Detti contributi sono già tenuti in considerazione quando il comitato delle autorità pubbliche determina la parte del programma di lavoro e quindi non devono essere inclusi nuovamente.

Emendamento 27

Articolo 1, punto 15, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

a)

sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

 

«f)

prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, definisce la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione , comprese le relative previsioni di spesa, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori;

g)

seleziona le proposte corrispondenti alle attività di sviluppo delle capacità conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera u).»

 

«f)

prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, definisce la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità, comprese le relative previsioni di spesa, tenendo conto del parere del comitato dei membri privati, del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori;

g)

seleziona le proposte corrispondenti alle attività di sviluppo delle capacità conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera u).»

Motivazione

Il comitato delle autorità pubbliche non dovrebbe poter stabilire in anticipo l’agenda della ricerca e dell’innovazione, poiché ciò limiterebbe il potere decisionale del consiglio di direzione. Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe tuttavia tenere conto del parere del comitato dei membri privati in relazione allo sviluppo delle capacità, onde garantire la pertinenza della politica industriale.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Importanza della normativa europea sui chip

1.

rileva che il successo della normativa europea sui chip è cruciale per l’UE nel suo complesso, per gli Stati membri e per tutti gli enti locali e regionali, poiché la salvaguardia della produzione industriale in tutte le regioni d’Europa dipende da un approvvigionamento sicuro di semiconduttori; in questo contesto, sostiene espressamente un chiaro posizionamento dell’UE nella competizione globale;

2.

accoglie con favore la proposta della Commissione di normativa europea sui chip in quanto passo fondamentale verso il rafforzamento dell’UE, della sua industria e della sua sicurezza. È importante che la normativa europea sui chip affronti le questioni dell’autonomia strategica e della leadership tecnologica dell’UE. L’UE deve rimanere un attore globale nel settore dei semiconduttori. È quindi corretto perseguire l’ambizioso obiettivo di aumentare la quota di mercato dell’UE nel settore dei semiconduttori dall’attuale 10 al 20 % entro il 2030;

3.

condivide gli obiettivi di ridurre le principali dipendenze strategiche nella produzione di semiconduttori, nelle catene di approvvigionamento e nella fornitura di materie prime e precursori attraverso l’ampliamento e la diversificazione, di espandere la produzione di semiconduttori in Europa e di mantenere e rafforzare il ruolo guida nella ricerca e nello sviluppo; al tempo stesso, si esprime a favore dell’inclusione, nell’ambito di applicazione del regolamento COM(2022) 46 final, della produzione di strutture di dimensioni superiori a 10 nanometri, per le quali esiste una domanda da parte dell’industria utilizzatrice dell’UE; sottolinea a tale riguardo l’importanza della tutela del know-how e dei brevetti al fine di evitare che singoli paesi si ritrovino in una situazione di svantaggio;

4.

accoglie con favore la proposta di una normativa europea sui chip, anche per quanto riguarda l’attuazione rapida e coerente del Green Deal europeo: senza una disponibilità affidabile di semiconduttori non è possibile raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’UE in materia di protezione dell’ambiente e del clima, il rafforzamento della sovranità energetica e gli obiettivi di espansione delle energie rinnovabili;

5.

osserva che il rafforzamento della produzione di semiconduttori deve essere nel contempo accompagnato da misure volte a ridurre il consumo di energia e di risorse e gli effetti nocivi sull’ambiente lungo l’intera catena del valore, nonché a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l’integrazione, negli impianti di produzione, dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e di meccanismi per un uso efficiente delle risorse idriche. A tale proposito, una particolare attenzione andrebbe riservata a questi effetti energetici e ambientali in relazione alle tecnologie innovative di prossima generazione (come ad esempio la fotonica integrata e i sistemi eterogenei dedicati);

6.

sottolinea che, accanto a un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche, è necessario sfruttare le potenzialità dell’economia circolare. Il recupero di materie prime e materiali dalle apparecchiature e dagli impianti è di fondamentale importanza ed è un aspetto di cui tenere conto fin dallo sviluppo di prodotti che utilizzano i semiconduttori. Le regioni dovrebbero sviluppare competenze adeguate e dovrebbero essere stabiliti i relativi criteri di finanziamento;

7.

sottolinea che lo svantaggio dell’UE rispetto a taluni paesi terzi in termini di risorse naturali la rende fortemente dipendente da fornitori extra UE per l’importazione di materie prime critiche; incoraggia la Commissione europea ad affrontare il problema di questa dipendenza strategica intensificando i lavori e rafforzando i requisiti relativi alla circolarità dei chip, in particolare per quanto riguarda la progettazione e il riutilizzo dei materiali, e ad approfondire ulteriormente le relazioni commerciali dell’UE con i partner internazionali fondamentali;

8.

accoglie con favore, in linea con il suo parere sul piano d’azione sulle materie prime critiche, le nuove attività estrattive nell’UE per sviluppare i giacimenti esistenti di dette materie prime; sottolinea che nuove attività estrattive di materie prime ad alta tecnologia nell’UE devono essere basate sui risultati dei progetti di R&S per l’estrazione mineraria innovativa a basso impatto;

9.

osserva che gli enti locali e regionali hanno un grande interesse comune in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori, in virtù dell’elevata dipendenza indiretta dell’economia locale; ad essi dovrebbe essere pertanto attribuito un ruolo centrale nell’attuazione della normativa europea sui chip, vista la loro vicinanza agli ecosistemi dei semiconduttori; rileva inoltre che tutte le regioni beneficeranno della normativa sui chip, indipendentemente dal fatto che siano o meno siti di produzione di semiconduttori;

10.

sottolinea l’importanza, in questo periodo, di un approvvigionamento energetico sicuro per l’industria dei semiconduttori; ciò riguarda in particolare la quantità di energia elettrica necessaria e la stabilità della rete, che sono un fattore di localizzazione per gli impianti esistenti, ma soprattutto per i reinsediamenti previsti.

Obiettivi strategici dell’Europa nel settore dei semiconduttori

11.

invita le imprese a tenere maggiormente conto del proprio fabbisogno di semiconduttori e delle catene di approvvigionamento necessarie a tal fine, alla luce delle condizioni geostrategiche in costante evoluzione, e a evitare dipendenze unilaterali attraverso la diversificazione del rischio; nel contesto internazionale, l’UE deve evidenziare con maggiore efficacia i vantaggi offerti come luogo di produzione sicuro (porto sicuro);

12.

invita la Commissione a sottolineare chiaramente l’importanza della normativa europea sui chip per la salvaguardia della base industriale dell’Europa in occasione dei prossimi negoziati con il Consiglio e il Parlamento europeo e a richiedere contributi finanziari aggiuntivi da parte degli Stati membri e dell’economia;

13.

suggerisce di utilizzare in modo strategico le risorse rese disponibili con la normativa europea sui chip per espandere i centri di produzione dei semiconduttori esistenti e gli ecosistemi dei semiconduttori, sia quelli su larga scala che quelli di minori dimensioni, compreso il collegamento in rete con questi. L’UE avrà maggiori possibilità di affermarsi sul mercato globale dei semiconduttori se sfrutterà i suoi attuali punti di forza e li espanderà, limitando in tal modo la dipendenza reciproca ai paesi che condividono gli stessi principi e riducendo la dipendenza unilaterale da paesi terzi;

14.

accoglie con favore l’istituzione del fondo europeo per i chip; osserva che il secondo pilastro della normativa sui chip dovrebbe, in linea di principio, essere tecnologicamente aperto e che le risorse dovrebbero essere mobilitate quanto prima;

15.

sottolinea che gli IPCEI (importanti progetti di comune interesse europeo), in quanto strumenti di grande successo, continuano a rivestire grande importanza nel quadro della normativa sui chip; osserva, tuttavia, che l’UE e gli Stati membri devono agire più rapidamente in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e i finanziamenti, al fine di sostenere l’industria, comprese le PMI, in maniera adeguata alle sue esigenze;

16.

sottolinea l’importanza fondamentale delle nuove tecnologie per l’ulteriore sviluppo dell’Europa in quanto centro di produzione dei semiconduttori, ai fini del mantenimento della sua competitività tecnologica a livello mondiale: l’attuazione della normativa europea sui chip deve rispondere in modo rapido e trasparente all’utilizzo di nuovi materiali, quali il nitruro di gallio, il fosfuro d’indio e il carburo di silicio e all’uso di nuovi processi per consentire lo sviluppo e la produzione di chip di nuova generazione, tra i quali figurano, ad esempio, i chip fotonici, essenziali per costruire una rete autonoma e sostenibile per la comunicazione dei dati, la telecomunicazione e la comunicazione quantistica, così come per la guida autonoma, e i chip quantistici, che permettono analisi di quantità molto più grandi di dati, effettuano calcoli più potenti in modo più rapido e consentono simulazioni dettagliate, nonché i chip ibridi, riguardo ai quali l’integrazione di funzioni fotoniche nei circuiti integrati elettronici rappresenta una delle sfide fondamentali per il futuro dell’industria dei semiconduttori;

17.

ritiene necessario che l’Europa rivolga ulteriore attenzione alla progettazione dei semiconduttori e rafforzi pertanto le proprie capacità in tale ambito.

Dotazione finanziaria della normativa sui chip

18.

ritiene che la dotazione finanziaria prevista dalla normativa europea sui chip sia troppo esigua; dubita che il pacchetto complessivo sia sufficiente a competere a livello internazionale per l’insediamento di nuovi impianti di produzione; sottolinea che le nuove iniziative meritano nuove risorse finanziarie e si rammarica che vengano reindirizzati fondi dai programmi più riusciti, come Orizzonte Europa e il programma Europa digitale;

19.

invita la Commissione a garantire la trasparenza in relazione alla dotazione finanziaria della normativa sui chip e ad assicurare finanziamenti adeguati a tutti e tre i pilastri; la Commissione dovrebbe in tal senso fare riferimento a iniziative simili a livello globale;

20.

è dell’avviso che per l’attuazione della normativa europea sui chip debbano essere utilizzati nuovi fondi, e invita inoltre il Consiglio, il Parlamento e la Commissione a garantire finanziamenti europei e nazionali adeguati e a modificare in tal senso il quadro finanziario pluriennale (QFP); poiché gli obiettivi strategici della normativa sui chip vanno oltre il 2030, è necessario attribuire un’alta priorità al settore dei semiconduttori sia nella revisione del QFP che nel prossimo QFP;

21.

ritiene necessario prevedere ulteriori incentivi, in modo che accanto ai fondi stanziati dall’UE, anche gli Stati membri e le regioni, nonché le imprese, forniscano i finanziamenti necessari; osserva quanto sia importante che la Commissione consenta il finanziamento in conformità al diritto dell’Unione; i finanziamenti devono essere subordinati al rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);

22.

invita le regioni e le imprese a coinvolgere la Banca europea per gli investimenti (BEI) nel finanziamento di nuovi progetti lungo l’intera catena del valore; ritiene che la BEI possa dare un contributo decisivo al successo della normativa europea sui chip.

Finanziamento e legislazione UE sugli aiuti di Stato dal punto di vista regionale

23.

invita la Commissione a interpretare in modo ampio il criterio «primi nel loro genere in Europa» in sede di valutazione e autorizzazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, poiché per i semiconduttori non esiste la classica concorrenza a livello di mercato interno;

24.

esorta la Commissione a prendere in considerazione, accanto alle modifiche e alla semplificazione della legislazione e delle procedure in materia di aiuti di Stato, ulteriori agevolazioni, quali ad esempio la concessione di sgravi fiscali, per facilitare l’insediamento di imprese lungo l’intera catena del valore dei semiconduttori in Europa;

25.

ritiene necessario consentire, nell’ambito del criterio «primi nel loro genere», non solo il finanziamento di impianti di produzione come «impianti di produzione integrata» e «fonderie aperte dell’UE», ma anche la produzione di precursori come i wafer o gli impianti di produzione, che sono ugualmente rilevanti per il conseguimento degli obiettivi;

26.

accoglie con favore le disposizioni di cui all’articolo 14 volte ad accelerare le procedure nazionali di pianificazione e approvazione a favore degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE;

27.

sottolinea che, per garantire l’approvvigionamento di semiconduttori, non sono rilevanti solo gli impianti di produzione dei semiconduttori stessi, ma anche gli impianti di produzione a monte e a valle della catena di creazione del valore, che devono pertanto essere inclusi nell’obiettivo di semplificazione e accelerazione delle procedure onde evitare strozzature.

Ricerca e sviluppo dal punto di vista regionale

28.

chiede che l’UE adotti un approccio ampio alla ricerca e allo sviluppo, coinvolgendo acquirenti e utenti, e che gli obiettivi di sviluppo e innovazione non siano orientati esclusivamente all’ulteriore miniaturizzazione dei nodi;

29.

condivide le preoccupazioni degli istituti di ricerca e di istruzione superiore europei in merito al fatto che la ridistribuzione dei fondi dei programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale prevista dalla normativa europea sui chip indebolisca altri settori e quindi accresca la concorrenza per i fondi rimanenti; auspica, pertanto, che i fondi riassegnati dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa siano messi nuovamente a disposizione di detti programmi nel corso del periodo di programmazione;

30.

richiama l’attenzione sul fatto che il cofinanziamento nazionale o regionale dei progetti comporta problemi amministrativi e invita la Commissione a garantire che ciò non diventi un ostacolo alla partecipazione ai progetti di ricerca; in particolare, le condizioni quadro dovrebbero essere concepite in modo tale che il sostegno complementare dei progetti da parte dei programmi nazionali o regionali sia ammissibile come cofinanziamento;

31.

invita le regioni con i relativi poli a partecipare attivamente all’impresa comune «Chip» in quanto evoluzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e dell’impresa comune ECSEL;

32.

invita la Commissione a definire con più precisione il concetto di «linee pilota». L’accesso alle linee pilota deve essere ampio e aperto, in modo che i poli, gli istituti di istruzione e ricerca e le imprese, in particolare le PMI, vi possano partecipare; l’accesso delle PMI alle linee pilota potrebbe avvenire sia attraverso il programma Orizzonte Europa che, in modo decentrato, attraverso gli organismi nazionali e regionali provvisti di esperienza nel sostegno delle start up e delle PMI nelle loro fasi di creazione, crescita e consolidamento, come ad esempio le agenzie di sviluppo regionale;

33.

chiede una stretta integrazione delle reti esistenti, come l’alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, nel meccanismo di coordinamento per i semiconduttori. Tutte le reti devono essere aperte a nuovi attori, poiché anche tali reti, come ad esempio l’iniziativa «Vanguard» o la rete dei poli europei dell’innovazione digitale possono offrire un importante contributo;

34.

invita a verificare in che misura e con quali provvedimenti sia possibile garantire la tutela del know-how sviluppato nell’UE, ad esempio nel quadro di un diritto di brevetto esteso; a tale riguardo andrebbero considerati anche gli aspetti di sicurezza.

Garanzia di forza lavoro qualificata e istruzione e formazione

35.

invita gli Stati membri, gli enti locali e regionali e le imprese ad attribuire molta più importanza all’aspetto della forza lavoro qualificata: la formazione iniziale e continua qualificata contribuisce in modo significativo al successo dell’Europa come centro di produzione di semiconduttori ed è un criterio decisivo per le decisioni di investimento; la formazione iniziale e continua generale e professionale nelle regioni svolge un ruolo decisivo; le ragazze e le donne dovrebbero essere maggiormente incoraggiate a seguire formazioni in materia di tecnologie dei semiconduttori;

36.

ritiene pertanto che garantire la disponibilità di forza lavoro qualificata sia determinante per il successo. È necessaria una strategia coordinata per formare la prossima generazione e trattenere il personale docente presso le università e gli istituti di ricerca; suggerisce pertanto di rafforzare gli scambi di ricercatori tra università, istituti di ricerca e aziende, nonché l’uso congiunto di infrastrutture di laboratorio in tutta l’UE;

37.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno le capacità strategiche per promuovere sinergie tra le politiche in materia di R&S, istruzione, miglioramento delle competenze, riqualificazione e formazione, che saranno essenziali per attirare e mantenere lavoratori di talento;

38.

raccomanda di istituire un programma di tirocini per l’industria dei semiconduttori, patrocinato e finanziato congiuntamente dall’industria, dagli Stati membri e dall’UE, con un sistema di borse di studio vincolate all’impegno a lavorare nel settore dei semiconduttori in Europa per un periodo minimo; suggerisce inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di istituire programmi specifici rivolti ad attirare lavoratori qualificati dai paesi terzi che dispongono di industrie dei semiconduttori avanzate;

39.

suggerisce di istituire una comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) per i semiconduttori e propone di fondare un’«Accademia dei semiconduttori» secondo il modello dell’«Accademia delle batterie», con la partecipazione dell’industria e degli istituti di ricerca;

40.

osserva quanto sia importante per lo sviluppo degli ecosistemi dei semiconduttori mantenere le start-up di successo, in modo che possano continuare a svilupparsi e che il know-how non vada perso;

41.

raccomanda inoltre di concedere un sostegno ad hoc allo sviluppo di progetti innovativi di chip nell’ambito del programma Orizzonte Europa, ad esempio nel polo tematico «Digitale, industria e spazio», in modo da permettere all’UE di restare all’avanguardia nella progettazione di chip innovativi e nelle tecnologie di prossima generazione, riducendo nel contempo le interdipendenze con altre parti del mondo.

Effetti della normativa sui chip su città e regioni

42.

rileva che gli enti locali e regionali dovranno affrontare notevoli sfide in caso di reinsediamento e necessitano pertanto di un quadro affidabile e del sostegno degli Stati membri e della Commissione;

43.

invita la Commissione a tenere presente l’impatto degli insediamenti sugli enti locali e regionali; la creazione di condizioni quadro per l’insediamento e l’attuazione di misure di accompagnamento dovrebbero essere intese come sviluppo regionale e dovrebbe essere previsto il cofinanziamento nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE);

44.

osserva che in tal modo si otterrebbe un effetto leva significativo, in particolare per gli Stati membri con risorse nazionali proporzionalmente inferiori. Dovrebbe essere altresì possibile promuovere l’espansione degli attuali impianti di produzione;

45.

esorta a stabilire un collegamento operativo della normativa europea sui chip con le altre strategie chiave e i progetti dell’Unione, ad esempio con il regolamento REACH sulle sostanze chimiche, il piano d’azione sulle materie prime critiche, la nuova strategia industriale, il piano d’azione per l’economia circolare o la strategia sull’intelligenza artificiale. Le regioni dovrebbero in tal senso svolgere un ruolo importante e partecipare attivamente;

46.

sottolinea che l’apertura tecnologica e l’impiego di talune sostanze chimiche pericolose sono necessari per la produzione di semiconduttori e che la loro produzione, importazione o utilizzo sono disciplinati dalla legislazione europea sulle sostanze chimiche. Nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 16 bisogna considerare in quale misura gli operatori economici europei siano in grado di superare gli ostacoli posti dalla legislazione sulle sostanze chimiche in modo da garantire la disponibilità di tali prodotti sul mercato dell’UE.

Resilienza e risposta alle crisi

47.

osserva che la progettazione e la produzione di semiconduttori da parte dell’UE possono contribuire anche alla sicurezza e alla resilienza delle infrastrutture critiche a livello locale e regionale (reti energetiche, assistenza medica, trasporti, amministrazione, enti pubblici);

48.

suggerisce di istituire un «pacchetto di strumenti per la prevenzione» anziché un «pacchetto di strumenti per l’emergenza», poiché gli interventi a breve termine nella produzione di semiconduttori non sono possibili in virtù della sua complessità in termini di combinazioni di diversi circuiti integrati nei prodotti finali e della sua ampia catena di approvvigionamento internazionale, e non offrono quindi una risposta adeguata alle crisi. La cooperazione e il coordinamento devono pertanto sempre avere la precedenza rispetto all’intervento. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al mantenimento della produzione di semiconduttori e alla disponibilità dei precursori e dei componenti necessari a tale scopo;

49.

invita la Commissione a definire in modo più preciso e con maggiore certezza giuridica le situazioni di crisi, i diritti di intervento previsti e le azioni concrete da intraprendere in caso di crisi, date le tante ragioni differenti che possono dare luogo a penurie e problemi di consegna, nonché a chiarire che tali azioni possono essere applicate solo in ultima istanza e in modo proporzionato; teme che il meccanismo di risposta alle crisi previsto possa scoraggiare gli investimenti;

50.

propone di concentrarsi maggiormente sulla garanzia della disponibilità di taluni tipi di semiconduttori e sull’acquisto (eventualmente congiunto) delle materie prime critiche (ad esempio palladio, neon, C4F6, litio, gallio, silicio) e dei precursori (ad esempio i wafer) necessari;

51.

chiede che gli enti locali e regionali siano inclusi nel «meccanismo di coordinamento per i semiconduttori», in quanto possono dare un contributo prezioso alla rete prevista con la loro conoscenza specifica della ricerca, delle imprese e dei poli di produzione dei semiconduttori;

52.

chiede che, al momento dell’istituzione del «consiglio dei semiconduttori», si garantisca che si tratti di un organo tecnico e non politico. L’accettazione del consiglio e del suo lavoro dipende in larga misura dalla fiducia nei suoi membri. Pertanto, anche l’industria e il CdR dovrebbero essere rappresentati con le relative competenze;

53.

sostiene l’obiettivo di elaborare un quadro generale delle catene del valore dei semiconduttori, delle dipendenze e degli obblighi nel settore dei semiconduttori; dubita, tuttavia, che i dati risultanti possano essere elaborati in modo affidabile e mirato; sottolinea che, senza dati validi provenienti da attori di paesi terzi, difficilmente sarà possibile ottenere un quadro attendibile;

54.

raccomanda una rapida adozione e attuazione della normativa europea sui chip e invita la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo a tenere conto delle raccomandazioni del CdR e a raggiungere un accordo durante la presidenza ceca;

55.

si compiace che la Commissione abbia effettuato un’analisi della sussidiarietà per la proposta di una normativa sui chip e concorda sulla conclusione secondo cui gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dai soli Stati membri, poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Il CdR condivide quindi l’analisi della Commissione secondo cui è senz’altro l’azione a livello dell’Unione che può meglio indirizzare i vari attori europei verso una visione e una strategia di attuazione comuni.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(1)  L'alleanza è menzionata nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa».

(1)  L'alleanza è menzionata nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa».


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/114


Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance riveduta dello spazio Schengen

(2022/C 498/15)

Relatrice:

Antje GROTHEER (DE/PSE), vicepresidente del parlamento del Land di Brema

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell’asilo

[COM(2021) 890 final]

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

[COM(2021) 891 final]

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell’UE

[JOIN(2021) 32]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

COM(2021) 891

Emendamento 1

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(3)

Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l’azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell’Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen.

(3)

Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l’azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell’Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen , comprese quelle sia alle frontiere esterne che alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen.

Motivazione

Il funzionamento dello spazio Schengen non dipende unicamente dalle norme sui controlli alle frontiere esterne e interne dell’UE. Di conseguenza, nel considerando si dovrebbe tenere presente questo aspetto.

Emendamento 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(4)

Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e dell’intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L’Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie, in particolare l’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, e la gestione del meccanismo di valutazione Schengen. Occorre rafforzare le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.

(4)

Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e dell’intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L’Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie, in particolare l’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, e la gestione del meccanismo di valutazione Schengen. Occorre applicare in maniera efficiente ed efficace le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emergenti alle frontiere esterne.

Motivazione

Le attuali norme applicabili alle frontiere esterne sono in linea con gli standard internazionali e forniscono alle autorità competenti strumenti sufficienti per effettuare controlli alle frontiere efficienti e attenti alla protezione: si tratta infatti di norme piuttosto flessibili e che richiedono di essere pienamente applicate perché sia possibile utilizzarne tutto il potenziale in maniera efficiente ed efficace.

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(8)

È inoltre necessario rafforzare le norme e le garanzie previste dal diritto dell’Unione in modo che gli Stati membri possano agire prontamente contro casi di strumentalizzazione dei migranti. Con questo genere di strumentalizzazione si dovrebbe intendere ogni situazione in cui un paese terzo istiga flussi migratori irregolari verso l’Unione incoraggiando o favorendo attivamente l’arrivo di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne degli Stati membri, se tali azioni denotano l’intenzione di destabilizzare l’Unione intera o uno Stato membro e sono di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

(8)

È inoltre necessario applicare in maniera efficiente ed efficace le norme e le garanzie previste dal diritto dell’Unione in modo che gli Stati membri possano agire prontamente contro casi di strumentalizzazione dei migranti. Con questo genere di strumentalizzazione si dovrebbe intendere ogni situazione in cui un paese terzo o un attore appoggiato da questo sostiene attivamente il tentativo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi di entrare irregolarmente in massa in uno Stato membro dell’UE, con l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro , qualora lo Stato membro interessato sia in grado di addurre una motivazione debitamente giustificata per la quale l’azione sia di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale , e se il Consiglio europeo ha riconosciuto come questione urgente l’esistenza di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri .

Motivazione

La definizione di strumentalizzazione proposta è eccessivamente ampia e non abbastanza chiara, e comporta il rischio che molte situazioni differenti siano ritenute compatibili con questa formulazione. È inoltre in contrasto con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, dato che la valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione in esame (SWD(2021) 462 final) ammette di non esaminare la questione della strumentalizzazione della migrazione irregolare. È pertanto necessario raggiungere un consenso politico a livello dell’UE su quali siano le situazioni che costituiscono una strumentalizzazione. Data la gravità delle misure restrittive imposte in conseguenza alle persone fisiche e visto che la proposta della Commissione risponde a una richiesta del Consiglio europeo (EUCO 17/21), nell’elaborare la definizione occorre tenere conto della posizione affermativa del Consiglio europeo, riunitosi in tempi rapidi per consentire allo Stato membro interessato o agli Stati membri interessati di prendere tempestivi provvedimenti.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(9)

Possono configurare strumentalizzazione dei migranti le situazioni in cui un paese terzo attivamente incoraggia o favorisce lo spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi dal suo territorio verso le frontiere esterne degli Stati membri, ma anche l’incoraggiamento attivo o il favoreggiamento dello spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi già presenti sul suo territorio. La strumentalizzazione dei migranti può anche comportare l’imposizione di misure coercitive intese a impedire loro di lasciare le zone di frontiera del paese terzo strumentalizzante per dirigersi altrove che in uno Stato membro.

(9)

Possono configurare strumentalizzazione dei migranti le situazioni – definite al nuovo punto 27 dell’articolo 1, paragrafo 1), lettera b) – in cui un paese terzo attivamente favorisce lo spostamento irregolare nell’Unione europea di cittadini di paesi terzi dal suo territorio verso le frontiere esterne degli Stati membri, ma anche il favoreggiamento attivo dello spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi già presenti sul suo territorio. La strumentalizzazione dei migranti può anche comportare l’imposizione di misure coercitive intese a impedire loro di lasciare le zone di frontiera del paese terzo strumentalizzante per dirigersi altrove che in uno Stato membro. Le situazioni in cui attori non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di esseri umani, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro. Inoltre, anche le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti.

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, è necessario inserire un riferimento alla disposizione contenente la definizione di strumentalizzazione.

Emendamento 5

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(10)

L’Unione dovrebbe attivare tutti gli strumenti del suo arsenale diplomatico, finanziario e operativo per sostenere gli Stati membri che si trovano alle prese con forme di strumentalizzazione. La diplomazia dell’Unione o dello Stato membro interessato dovrebbe costituire il mezzo prioritario per affrontare il fenomeno della strumentalizzazione. A questa può integrarsi, se del caso, l’imposizione di misure restrittive dell’Unione.

(10)

L’Unione dovrebbe attivare tutti gli strumenti del suo arsenale diplomatico, finanziario e operativo per sostenere gli Stati membri che si trovano alle prese con forme di strumentalizzazione. La diplomazia dell’Unione o dello Stato membro interessato dovrebbe costituire il mezzo prioritario per affrontare il fenomeno della strumentalizzazione. A questa dovrebbero aggiungersi adeguate misure preventive dell’Unione , che coinvolgano i paesi terzi strumentalizzanti e i paesi di origine dei migranti strumentalizzati .

Motivazione

La prevenzione è fondamentale in tutte le azioni volte ad affrontare il problema della strumentalizzazione. Dovrebbero essere elaborate periodicamente delle relazioni sul quadro della situazione a cura delle delegazioni dell’UE nei paesi di origine dei gruppi di migranti strumentalizzati e nei paesi terzi strumentalizzanti, da presentare alla Commissione come base di dati fattuali per l’adozione delle misure preventive.

Emendamento 6

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(11)

Nel contempo oltre a queste misure è altrettanto necessario rafforzare le norme vigenti in materia di controlli alle frontiere esterne e di sorveglianza di frontiera. Per assistere ulteriormente lo Stato membro alle prese con forme di strumentalizzazione dei migranti, il regolamento (UE) XXX/XXX integra le norme sul controllo di frontiera con misure specifiche nel settore dell’asilo e del rimpatrio , nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati , in particolare del diritto di asilo, e prevedendo l’assistenza necessaria delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni pertinenti.

(11)

È necessario applicare pienamente le norme vigenti in materia di controlli alle frontiere esterne e di sorveglianza di frontiera, nel rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo , in particolare garantendo il rispetto del diritto di asilo e prevedendo l’assistenza necessaria delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni pertinenti , specialmente per i minori non accompagnati .

Motivazione

L’adozione del regolamento sulla strumentalizzazione è subordinata all’adozione delle proposte relative al regolamento sulla procedura di asilo e alla rifusione sia della direttiva sulle condizioni di accoglienza che della direttiva rimpatri nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, che sono oggetto di negoziati in corso o rimangono in sospeso perché si è giunti a una situazione di stallo. Il riferimento al regolamento (UE) XXX/XXX nella proposta di codice frontiere Schengen rimanda a un atto la cui adozione è incerta, il cui contenuto sarà probabilmente modificato nel corso dell’iter legislativo e la cui adozione, inoltre, dipende anche dall’adozione di altre proposte nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo. Per di più, la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di codice frontiere Schengen non ha esaminato il potenziale impatto delle disposizioni proposte per rispondere al problema della strumentalizzazione. Pertanto, nella sua forma attuale, tale riferimento compromette l’adozione della proposta stessa sul codice frontiere Schengen ed è in contrasto con la certezza del diritto, con gli orientamenti della Commissione europea per legiferare meglio e con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016. Inoltre, il numero molto elevato di minori migranti non accompagnati nei territori esposti alle maggiori pressioni migratorie richiede e merita la garanzia della difesa dei diritti di tali migranti, la loro protezione e il coordinamento dell’assistenza necessaria da parte di tutti gli organismi coinvolti.

Emendamento 7

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(12)

In una situazione di strumentalizzazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere data in particolare la possibilità, se necessario, di limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo alcuni valichi, pur assicurando un accesso reale ed effettivo alle procedure di protezione internazionale. Eventuali decisioni in questo senso dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri. È altresì opportuno che limitazioni di questo tipo tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione o titolari di visto di lunga durata, come dei loro familiari. Dette limitazioni dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto degli obblighi relativi all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

(12)

In una situazione di strumentalizzazione – come definita al nuovo punto 27 dell’articolo 1, paragrafo 1), lettera b) –, allo Stato membro interessato dovrebbe essere data in particolare la possibilità, se necessario, di limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo alcuni valichi, pur assicurando un accesso reale ed effettivo alle procedure di protezione internazionale. Eventuali decisioni in questo senso dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri. È altresì opportuno che limitazioni di questo tipo non comportino restrizioni dei diritti dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione o titolari di visto di lunga durata, come dei loro familiari. Dette limitazioni dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto degli obblighi relativi all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

Motivazione

Le misure proposte per limitare il numero di attraversamenti delle frontiere avranno un impatto negativo sull’accesso all’asilo alle frontiere esterne dell’UE e rischiano di essere in contrasto con l’obiettivo generale dello spazio Schengen, che è quello di preservare l’assenza di frontiere interne. Pertanto, si dovrebbe ricorrere all’applicazione di queste misure solo come opzione di ultima istanza e solo nei casi in cui sia stata riconosciuta l’esistenza di una strumentalizzazione. La possibilità di applicare misure restrittive non dovrebbe pregiudicare l’esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei cittadini dell’UE e di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente.

Emendamento 8

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(14)

In virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve raccomandare a uno Stato membro di richiedere all’Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il sostegno della stessa in funzione delle minacce e sfide individuate alle frontiere esterne, se ricorrono le condizioni stabilite in detta disposizione. In particolare può rivelarsi necessario il sostegno dell’Agenzia in situazioni in cui questa abbia effettuato un’apposita valutazione delle vulnerabilità in relazione alla strumentalizzazione dei migranti. Sulla base dei risultati di tale valutazione delle vulnerabilità o quando a una o più sezioni di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello Stato membro, dell’analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia e del livello « analisi » del quadro situazionale europeo, il direttore esecutivo deve raccomandare allo Stato membro interessato di richiedere all’Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il proprio sostegno conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896. Tale competenza del direttore esecutivo non pregiudica l’eventuale sostegno generale che l’Agenzia sta già fornendo agli Stati membri.

(14)

In virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve raccomandare a uno Stato membro di richiedere all’Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il sostegno della stessa in funzione delle minacce e sfide individuate alle frontiere esterne, se ricorrono le condizioni stabilite in detta disposizione.

Motivazione

Il testo soppresso riprende alla lettera il testo dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ed è pertanto superfluo.

Emendamento 9

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(15)

In situazioni di strumentalizzazione dei migranti lo Stato membro interessato dovrebbe inoltre rafforzare il controllo di frontiera , anche, se del caso, con misure supplementari di contrasto agli attraversamenti illegali e risorse e mezzi tecnici supplementari per impedire l’ attraversamento non autorizzato della frontiera. Tra i mezzi tecnici potrebbero figurare tecnologie moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili. Il ricorso a mezzi tecnici, in particolare qualsiasi tecnologia in grado di raccogliere dati personali, deve basarsi su norme di legge nazionali chiaramente definite ed essere a queste conforme.

(15)

In situazioni di strumentalizzazione dei migranti , come definite al nuovo punto 27 dell’articolo 1, paragrafo 1), lettera b), e riconosciute come tali dal Consiglio europeo , lo Stato membro interessato dovrebbe inoltre rafforzare la sorveglianza di frontiera impiegando risorse e mezzi tecnici supplementari , e ricorrendo anche a tecnologie moderne, per far fronte ai tentativi di attraversamento irregolare e in massa delle frontiere. Tra i mezzi tecnici potrebbero figurare tecnologie moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili. Il ricorso a mezzi tecnici, in particolare qualsiasi tecnologia in grado di raccogliere dati personali, deve basarsi su norme di legge nazionali chiaramente definite ed essere a queste conforme , oltre che essere in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea .

Motivazione

Si dovrebbe ricorrere all’applicazione delle misure proposte solo come opzione di ultima istanza e solo nei casi in cui il Consiglio europeo abbia formalmente riconosciuto l’esistenza di una strumentalizzazione. Inoltre, il ricorso ai mezzi tecnici non dovrebbe essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.

Emendamento 10

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(16)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di specificare, in atti delegati adottati a norma del presente regolamento, norme adeguate di sorveglianza di frontiera riguardanti in particolare le nuove tecnologie che possono usare gli Stati membri, tenendo conto del tipo di frontiera (terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti, come risposta specifica alle situazioni di strumentalizzazione dei migranti .

(16)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di specificare, in atti delegati adottati a norma del presente regolamento, norme comuni adeguate di sorveglianza di frontiera riguardanti in particolare le nuove tecnologie che possono usare gli Stati membri, tenendo conto del tipo di frontiera (terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti, come risposta specifica alle minacce, alle sfide e alle vulnerabilità alle frontiere esterne .

Motivazione

La stessa della proposta di emendamento al considerando 8.

Emendamento 11

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(17)

In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controlli alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio, anche alle frontiere interne, per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, restano in linea di principio libere di effettuare verifiche nell’esercizio dei pubblici poteri conferiti dal diritto nazionale.

(17)

In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controlli alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio, anche alle frontiere interne, per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale , comprese le autorità sanitarie o di contrasto, restano in linea di principio libere di effettuare verifiche nell’esercizio dei pubblici poteri conferiti dal diritto nazionale.

Motivazione

Per tenere conto delle differenze nelle strutture di governance e relative competenze tra gli Stati membri, è opportuno includere tutti i livelli di governo.

Emendamento 12

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(18)

Se è vero che il divieto di controlli alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto equivalente, è opportuno che le verifiche effettuate dalla autorità competenti non siano considerate equivalenti all’esercizio delle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, si basano su informazioni e sull’esperienza generali di dette autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, compreso quando sono volte a contrastare il soggiorno o la residenza irregolare e a combattere i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare, sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti o direttamente a bordo di servizi di trasporto passeggeri e sono basate su analisi dei rischi.

 

Motivazione

Le norme in vigore consentono già l’applicazione di queste misure. Non si dovrebbe lasciare intendere che le modifiche proposte consentano un maggior numero di controlli, inclusi controlli di sicurezza. Maggiori controlli vanno a scapito, in particolare, delle regioni con frontiere interne. L’applicazione di misure di sicurezza basate su un’analisi dei rischi non dovrebbe essere limitata a queste regioni.

Emendamento 13

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(20)

La lotta contro il soggiorno irregolare e i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la frode documentale e altre forme di criminalità transfrontaliera potrebbe comprendere, in particolare, misure volte a verificare l’identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno, purché tali verifiche non siano sistematiche e siano effettuate sulla base di un’analisi dei rischi.

 

Motivazione

L’articolo 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce l’obiettivo di «garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne». Inoltre, la lotta contro il soggiorno irregolare è già disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («direttiva rimpatri») e non dovrebbe essere collegata ai controlli alle frontiere interne. Analogamente, il quadro per la lotta alla criminalità transfrontaliera e alla tratta di esseri umani è disciplinato da altri atti legislativi (3). Inoltre, la disposizione di cui al considerando lascia margini per l’inosservanza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la quale il codice frontiere Schengen deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale con cui uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a tale disposizione (cause riunite C-368/20 e C-369/20).

Emendamento 14

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(24)

È necessario fare in modo che le verifiche svolte dagli Stati membri nell’esercizio delle competenze nazionali rimangano pienamente coerenti con uno spazio libero da controlli alle frontiere interne. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quanto maggiori sono gli indizi che le verifiche svolte dagli Stati membri nelle rispettive zone di frontiera hanno un effetto equivalente a quello del controllo di frontiera, visto l’obiettivo di tali verifiche, la loro portata territoriale e eventuali differenze dalle verifiche svolte nel resto del territorio, tanto più sono necessarie norme e limitazioni rigorose e precise che stabiliscano le condizioni per l’esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze di polizia in una zona di frontiera.

(24)

È necessario fare in modo che le verifiche svolte dagli Stati membri nell’esercizio delle competenze nazionali rimangano pienamente coerenti con uno spazio libero da controlli alle frontiere interne. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quanto maggiori sono gli indizi che le verifiche svolte dagli Stati membri nelle rispettive zone di frontiera hanno un effetto equivalente a quello del controllo di frontiera, visto l’obiettivo di tali verifiche, la loro portata territoriale e eventuali differenze dalle verifiche svolte nel resto del territorio, tanto più sono necessarie norme e limitazioni rigorose e precise che stabiliscano le condizioni per l’esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze di polizia o di altri poteri pubblici in una zona di frontiera.

Motivazione

L’emendamento è volto ad assicurare la coerenza con altre parti della proposta.

Emendamento 15

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(25)

Occorre prendere misure in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter decidere misure aggiuntive per contrastare gli spostamenti irregolari tra Stati membri e il soggiorno irregolare. Le autorità di contrasto nazionali di uno Stato membro, quando alle frontiere interne fermano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel quadro della cooperazione operativa transfrontaliera di polizia, dovrebbero avere la possibilità di rifiutare loro il diritto di entrare o rimanere nel loro territorio e di trasferirli verso lo Stato membro da cui sono entrati. È opportuno che lo Stato membro di provenienza diretta abbia a sua volta l’obbligo di ricevere i cittadini di paesi terzi fermati.

(25)

Occorre prendere misure in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno spazio senza controllo alle frontiere interne.

Motivazione

Le proposte relative alle possibilità di trasferimenti diretti non sono in linea con le norme giuridiche internazionali ed europee sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio Schengen. Sarebbe inoltre molto difficile allineare tali disposizioni alle norme del sistema di Dublino sulla ripartizione delle responsabilità e, anzi, esse contribuirebbero ulteriormente a una ripartizione disomogenea delle responsabilità in materia di asilo e migrazione irregolare, il che sarebbe in contrasto con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di adottare un approccio europeo comune. La procedura proposta contribuirebbe ulteriormente all’applicazione di pratiche divergenti e potrebbe costituire una violazione dei diritti fondamentali.

Emendamento 16

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(26)

La procedura secondo cui uno Stato membro può trasferire il cittadino di paesi terzi fermato verso lo Stato membro da cui proviene direttamente dovrebbe essere rapida, seppur soggetta a garanzie, e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, per impedire la profilazione razziale. Alle autorità dovrebbe essere data la possibilità di verificare le informazioni rese immediatamente disponibili sugli spostamenti degli interessati. Tali informazioni possono includere elementi oggettivi che permettano alle autorità di concludere che l’interessato è da poco arrivato da un altro Stato membro, come il possesso di documenti, comprese ricevute o fatture, che attestino il viaggio recente dall’altro Stato membro. I cittadini di paesi terzi soggetti a procedura di trasferimento dovrebbero ricevere una decisione motivata per iscritto. Sebbene la decisione debba essere immediatamente esecutiva, al cittadino di paese terzo dovrebbero essere concessi mezzi di ricorso effettivi avverso la decisione di trasferimento o per chiederne la revisione. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.

 

Motivazione

La stessa della proposta di emendamento al considerando 25. Va osservato inoltre che la parte del considerando riguardante i mezzi di ricorso non sembra compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Emendamento 17

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(27)

La procedura di trasferimento di cui al presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE ( « direttiva rimpatri » ), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle immediate vicinanze delle frontiere interne. Per agevolare l’applicazione di tali accordi o intese e a complemento dell’obiettivo di proteggere lo spazio senza frontiere interne, è opportuno che agli Stati membri sia data la possibilità di concludere nuovi accordi o intese e di aggiornare quelli esistenti. È opportuno che alla Commissione siano notificate tali modifiche o aggiornamenti. Lo Stato membro che riprenda in carico un cittadino di paese terzo secondo la procedura di cui al presente regolamento o sulla base di accordi o intese bilaterali dovrebbe essere tenuto a emettere una decisione di rimpatrio conformemente alla direttiva rimpatri. Per garantire la coerenza tra le nuove procedure previste dal presente regolamento e le norme vigenti in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, è pertanto necessaria una modifica mirata dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri.

 

Motivazione

La stessa delle proposte di emendamento ai considerando 25 e 26. Va poi osservato che l’ampio ricorso ad accordi bilaterali tra Stati membri, che sarebbe necessario per l’attuazione dei trasferimenti di cui al considerando, può compromettere la solidarietà europea. Inoltre, conformemente al parere del servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea (6357/21 del 19.2.2021) che illustra in dettaglio la «geometria variabile» tra l’acquis di Schengen e l’acquis di Dublino in relazione alle proposte formulate nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, le disposizioni sui rimpatri potrebbero essere reintrodotte nella proposta di rifusione della direttiva rimpatri (in base alla proposta presentata dalla Commissione nel 2018 e attualmente all’esame del Consiglio). In alternativa, tali disposizioni potrebbero far parte di una proposta di modifica della direttiva rimpatri. Introdurre una modifica della direttiva rimpatri attraverso il codice frontiere Schengen riveduto non è in linea con l’impegno della Commissione europea a favore di una migliore regolamentazione.

Emendamento 18

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(29)

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può inoltre derivare da spostamenti non autorizzati su vasta scala di migranti irregolari tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive dei servizi nazionali responsabili e gli altri mezzi previsti dal presente regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti. Dato il contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su segnalazioni obiettive e quantificate degli spostamenti non autorizzati, se disponibili, specie se prodotte periodicamente dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati. Dovrebbe essere data la possibilità a uno Stato membro di avvalersi delle informazioni trasmesse dalle agenzie per dimostrare nella valutazione del rischio il carattere eccezionale della chiara minaccia che rappresentano gli spostamenti non autorizzati, a giustificazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

 

Motivazione

Una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri non dovrebbe essere considerata come una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, al punto da giustificare il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte di singoli Stati membri, dal momento che includere una simile situazione nel quadro generale è incompatibile e in contrasto tanto con l’obiettivo della proposta quanto con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Gli spostamenti tra gli Stati membri, che potrebbero di fatto interessare la maggioranza degli Stati membri, devono essere affrontati a livello dell’Unione, come proposto all’articolo 28, ed essere soggetti a una decisione di esecuzione del Consiglio.

Emendamento 19

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(34)

Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione , finché perdura la minaccia . La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell’impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si possano invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell’evoluzione della minaccia individuata. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione e agli Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.

(34)

Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di 24 mesi in totale se la minaccia dovesse perdurare, con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell’impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si possano invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell’evoluzione della minaccia individuata. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione e agli Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.

Motivazione

I controlli alle frontiere interne effettuati dal 2015 dimostrano che occorre fissare un limite temporale massimo per evitare lo svolgimento di controlli quasi permanenti alle frontiere interne sulla base della medesima minaccia. Il periodo iniziale di sei mesi e il periodo massimo proposto di 24 mesi in totale per lo svolgimento di tali controlli si basano sull’obiettivo generale che consiste nella ricerca di soluzioni europee più che nazionali in situazioni di questo tipo. In tale contesto, è opportuno ricordare che, se si manifesta una minaccia di nuova natura, le norme vigenti consentirebbero il ripristino dei controlli alle frontiere interne (sentenza della CGUE del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-369/20).

Emendamento 20

Considerando 35

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(35)

Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe rimanere possibile anche quando persistono gravi carenze di gestione delle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. I periodi in cui Stati membri hanno introdotto i controlli di frontiera perché lo esigeva una situazione di emergenza o in cui il Consiglio decide di raccomandare il ripristino a causa di una minaccia che incombe su un numero significativo di Stati membri non dovrebbero rientrare nel calcolo dei due anni per ripristini giustificati da gravi carenze alle frontiere esterne.

(35)

Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe rimanere possibile anche quando persistono gravi carenze di gestione delle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. I periodi in cui Stati membri hanno introdotto i controlli di frontiera perché lo esigeva una situazione di emergenza o in cui il Consiglio decide di raccomandare il ripristino a causa di una minaccia che incombe su un numero significativo di Stati membri dovrebbero rientrare nel calcolo dei due anni per ripristini giustificati da gravi carenze alle frontiere esterne.

Motivazione

Dovrebbe rimanere in vigore un periodo massimo di due anni, al fine di permettere e di chiedere l’applicazione di misure europee coordinate volte ad affrontare quanto prima le gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne.

Emendamento 21

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(38)

Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino sia accompagnata, se necessario, da misure di attenuazione. Queste misure dovrebbero in particolare garantire l’operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo «corsie verdi». Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri dovrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri45. Dato il contesto, le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino, se del caso, come misure di attenuazione durante il ripristino dei controlli. È in particolare opportuno individuare misure che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle «città gemellate», ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.

(38)

Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino sia accompagnata, se necessario, da misure di attenuazione. Queste misure dovrebbero in particolare garantire l’operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo «corsie verdi». Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri dovrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri45. Dato il contesto, le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino, se del caso, come misure di attenuazione durante il ripristino dei controlli. È in particolare opportuno individuare misure – tenendo conto della posizione degli enti locali e regionali nelle regioni transfrontaliere – che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle «città gemellate», ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.

Motivazione

L’emendamento punta a garantire che le misure di attenuazione siano proposte ed elaborate in cooperazione e in coordinamento con le autorità competenti nelle regioni transfrontaliere che ne risentiranno gli effetti.

Emendamento 22

Considerando 45

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(45)

Per permettere un’analisi post factum della decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione sul ripristino di detti controlli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che li abbiano sospesi. Se i controlli sono ripristinati per periodi prolungati, è opportuno che tale relazione sia presentata anche dopo 12 mesi , e successivamente ogni anno se sono mantenuti in via eccezionale, e per tutto il periodo in cui vigono . La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità di tali controlli alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il loro ripristino. La Commissione dovrebbe adottare un modello con atto di esecuzione e renderlo disponibile online.

(45)

Per permettere sia un’analisi in corso che un’analisi post factum della decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare relazioni periodiche sul ripristino di detti controlli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione durante lo svolgimento dei controlli e una relazione finale anche una volta che li abbiano sospesi. Se i controlli sono ripristinati per periodi prolungati, è opportuno che ogni 6 mesi siano presentate relazioni della valutazione in corso e che, una volta sospesi i controlli alle frontiere interne, sia presentata una relazione post factum . Le relazioni dovrebbero descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità di tali controlli alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il loro ripristino. La Commissione dovrebbe adottare dei modelli con atto di esecuzione e renderli disponibili online.

Motivazione

La valutazione dovrebbe essere condotta sulla base di un’analisi in corso. Poiché i controlli alle frontiere interne dovrebbero essere limitati a un periodo massimo di 24 mesi, non è necessario prevedere più di una relazione di valutazione post factum nel caso in cui tali controlli siano prorogati per più di 12 mesi. Tuttavia, le relazioni di valutazione in corso dovrebbero aver luogo alla fine di ogni periodo di 6 mesi e, una volta cessati i controlli alle frontiere interne, dovrebbe essere pubblicata una relazione finale post factum.

Emendamento 23

Articolo 1, punto 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

sono aggiunti i punti da 27 a 30 seguenti:

b)

sono aggiunti i punti da 27 a 30 seguenti:

«27.

“strumentalizzazione dei migranti” la situazione in cui un paese terzo istiga flussi migratori irregolari verso l’Unione incoraggiando o favorendo attivamente lo spostamento verso le frontiere esterne di cittadini di paesi terzi già presenti sul suo territorio o che transitino dal suo territorio, se tali azioni denotano l’intenzione del paese terzo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro e sono di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale;

«27.

“strumentalizzazione dei migranti” la situazione in cui un paese terzo o un attore appoggiato da questo sostiene attivamente il tentativo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi di entrare irregolarmente in massa in uno Stato membro dell’UE, con l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro , qualora lo Stato membro interessato sia in grado di addurre una motivazione debitamente giustificata per la quale l’azione sia di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale , e se il Consiglio europeo ha riconosciuto come questione urgente l’esistenza di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri ;

28.

“viaggi essenziali” i viaggi dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili, elencate nell’allegato XI;

28.

“viaggi essenziali” i viaggi dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili, elencate nell’allegato XI;

29.

“viaggi non essenziali” i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;

29.

“viaggi non essenziali” i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;

30.

“poli di trasporto” aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni.»

30.

“poli di trasporto” aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni.»

Motivazione

La definizione di strumentalizzazione proposta è eccessivamente ampia e non abbastanza chiara, e comporta il rischio che molte situazioni differenti siano ritenute compatibili con questa formulazione. È inoltre in contrasto con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, dato che la valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione in esame [SWD(2021) 462 final] ammette di non esaminare la questione della strumentalizzazione della migrazione irregolare. Il considerando 12 della proposta di regolamento prevede che eventuali decisioni operative da parte di uno Stato membro interessato «dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri». Il considerando 10 della proposta afferma che «l’Unione dovrebbe attivare tutti gli strumenti del suo arsenale diplomatico, finanziario e operativo per sostenere gli Stati membri che si trovano alle prese con forme di strumentalizzazione. La diplomazia dell’Unione o dello Stato membro interessato dovrebbe costituire il mezzo prioritario per affrontare il fenomeno della strumentalizzazione». È pertanto necessario raggiungere un consenso politico a livello dell’UE su quali siano le situazioni che costituiscono una strumentalizzazione. Data la gravità delle misure restrittive imposte in conseguenza alle persone fisiche e visto che la proposta della Commissione risponde a una richiesta del Consiglio europeo (EUCO 17/21), nell’elaborare la definizione occorre tenere conto della posizione affermativa del Consiglio europeo, riunitosi in tempi rapidi per consentire allo Stato membro interessato o agli Stati membri interessati di prendere tempestivi provvedimenti. Per quanto riguarda le misure restrittive a disposizione degli Stati membri per una serie di altre situazioni, l’attuale quadro giuridico della direttiva 2013/32/UE (4) e della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) offre già ai paesi dell’Unione la flessibilità operativa per precisare i luoghi in cui devono essere presentate le domande di asilo, prorogare i termini di registrazione e adeguare le condizioni materiali di accoglienza.

Emendamento 24

Articolo 1, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

2.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   In una situazione di strumentalizzazione dei migranti gli Stati membri possono limitare il numero di valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1 o gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano .

«4.   In una situazione di strumentalizzazione dei migranti , come definita al nuovo punto 27 dell’articolo 1, paragrafo 1), lettera b), gli Stati membri possono limitare il numero di valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1 in circostanze rigorosamente limitate e chiaramente definite .

Le limitazioni decise a norma del primo comma sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:

Le limitazioni decise a norma del primo comma sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:

a)

dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;

a)

dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;

b)

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE56 del Consiglio e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari;

b)

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio56 e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari;

c)

dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.»

c)

dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale. Gli Stati membri adottano le necessarie misure per garantire che punti di registrazione in numero sufficiente, anche ai valichi di frontiera, siano aperti e accessibili ai richiedenti protezione internazionale al fine di garantire un’effettiva protezione contro il respingimento, incluso il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale, e che siano predisposte garanzie adeguate per il trattamento delle persone vulnerabili

Motivazione

Le misure proposte per limitare il numero di attraversamenti delle frontiere avranno un impatto negativo sul diritto di presentare una domanda di protezione internazionale, potrebbero portare a respingimenti illegali alle frontiere esterne dell’UE e rischiano di essere in contrasto con l’obiettivo generale dello spazio Schengen, che è quello di mantenere l’assenza di controlli alle frontiere interne. Pertanto, si dovrebbe ricorrere all’applicazione di queste misure solo come opzione di ultima istanza. Abbassare gli standard dell’UE in materia di diritto di asilo non sarà la soluzione ad una crisi geopolitica, e anzi, indebolirà l’immagine dell’UE nel mondo in quanto comunità di valori.

Emendamento 25

Articolo 1, punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

3.

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

«Articolo 13

Sorveglianza di frontiera

Sorveglianza di frontiera

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di individuare e impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente.

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di individuare e impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente.

Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2.   Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone l’l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera e di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

2.   Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone l’l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera e di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare e impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare e impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature e sistemi di sorveglianza.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature e sistemi di sorveglianza.

5.   In situazioni di strumentalizzazione dei migranti lo Stato membro interessato intensifica la sorveglianza di frontiera, se necessario, per far fronte alla maggiore minaccia . In particolare lo Stato membro rafforza le risorse e i mezzi tecnici, a seconda dei casi, per impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera .

5.   In situazioni di strumentalizzazione dei migranti , come definite al nuovo punto 27 dell’articolo 1, paragrafo 1), lettera b), e riconosciute come tali dal Consiglio europeo, lo Stato membro interessato intensifica la sorveglianza di frontiera, se necessario, per far fronte all’aumento del numero di tentativi di attraversamento irregolare e in massa delle frontiere. A tale scopo, lo Stato membro rafforza, a seconda dei casi, le risorse e i mezzi tecnici atti a potenziare la sorveglianza di frontiera .

Detti mezzi tecnici possono ricomprendere tecnologie moderne, come droni e sensori di movimento, e unità mobili per impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera nell’Unione.

Detti mezzi tecnici possono ricomprendere tecnologie moderne, come droni e sensori di movimento, e unità mobili per impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera nell’Unione.

6.     Fatto salvo il sostegno che può apportare agli Stati membri, l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera può, in situazioni di strumentalizzazione dei migranti, effettuare la valutazione delle vulnerabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio57 per prestare l’assistenza necessaria allo Stato membro interessato. Sulla base dei risultati di tale o altra valutazione delle vulnerabilità pertinente o del livello di impatto critico attribuito alla sezione di frontiera interessata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rivolge allo Stato membro interessato raccomandazioni a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento.

6 .   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme per la sorveglianza di frontiera, in particolare l’uso di tecnologie di sorveglianza e monitoraggio delle frontiere esterne, tenendo conto del tipo di frontiera, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori rilevanti.»

7.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme per la sorveglianza di frontiera, in particolare l’uso di tecnologie di sorveglianza e monitoraggio delle frontiere esterne, tenendo conto del tipo di frontiera, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori rilevanti.»

 

Motivazione

Si dovrebbe ricorrere all’applicazione delle misure proposte volte a intensificare la sorveglianza di frontiera solo come opzione di ultima istanza e solo nei casi in cui il Consiglio europeo abbia formalmente riconosciuto l’esistenza di una strumentalizzazione. Il testo soppresso, relativo all’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, riprende alla lettera il testo dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, ed è pertanto superfluo.

Emendamento 26

Articolo 1, punto 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

5.

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

5.

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

«Articolo 23

Esercizio di pubblici poteri

Esercizio di pubblici poteri

L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)

l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

a)

l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

 

L’esercizio dei poteri delle autorità competenti può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure:

 

L’esercizio dei poteri delle autorità competenti può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure:

 

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni e l’esperienza generali delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

 

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni e l’esperienza generali delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

 

 

lottare contro la criminalità transfrontaliera;

lottare contro il soggiorno irregolare connesso con la migrazione irregolare; oppure

 

 

lottare contro la criminalità transfrontaliera;

lottare contro il soggiorno irregolare connesso con la migrazione irregolare , purché le verifiche relative all’identità, alla cittadinanza e allo status di soggiorno non siano sistematiche e siano effettuate sulla base di un’analisi continua dei rischi ; oppure

 

 

contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico accertata tale dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

 

 

contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico accertata tale dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

 

iii)

sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi passeggeri o sulla base di analisi dei rischi;

iv)

sono eseguite se del caso sulla base delle tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio, per affrontare le minacce alla pubblica sicurezza o all’ordine pubblico di cui al punto ii);

 

iii)

sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi passeggeri o sulla base di analisi dei rischi;

iv)

sono eseguite se del caso sulla base delle tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio, per affrontare le minacce alla pubblica sicurezza o all’ordine pubblico di cui al punto ii);

b)

la possibilità per uno Stato membro di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in forza della legislazione di ciascuno Stato membro alle sue autorità competenti o ai vettori, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;

b)

la possibilità per uno Stato membro di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in forza della legislazione di ciascuno Stato membro alle sue autorità competenti o ai vettori, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

d)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di Schengen”);

d)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di Schengen”;

e)

la verifica a fini di sicurezza nelle banche dati pertinenti dei dati dei passeggeri relativi alle persone che viaggiano nello spazio senza controllo alle frontiere interne, che possono effettuare le autorità competenti a norma del diritto applicabile.»

e)

la verifica a fini di sicurezza nelle banche dati pertinenti dei dati dei passeggeri relativi alle persone che viaggiano nello spazio senza controllo alle frontiere interne, che possono effettuare le autorità competenti a norma del diritto applicabile.»

Motivazione

Allineare il testo alla formulazione del considerando 20. I controlli volti a contrastare i flussi di migrazione irregolare attraverso le frontiere sono di per sé controlli volti a conseguire i risultati dei controlli alle frontiere e non possono pertanto non essere considerati controlli alle frontiere interne. Inserire il passaggio oggetto dell’emendamento costituisce un’estensione ingiustificata dell’articolo 23 del codice frontiere Schengen attualmente in vigore. La realizzazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali realizzazioni dell’Unione. Considerato l’impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne, è opportuno prevedere le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale e giustificato delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità.

Emendamento 27

Articolo 1, punto 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.

è inserito il seguente articolo 23 bis:

 

«Articolo 23 bis

 

Procedura per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne

 

1.     Il presente articolo si applica alle situazioni in cui un cittadino di paese terzo è fermato nelle immediate vicinanze delle frontiere interne, ove ricorrano tutte le condizioni seguenti:

 

a)

il cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso ci cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b)

al cittadino di paese terzo non si applica la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a);

c)

il cittadino di paese terzo è fermato nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera di polizia, in particolare durante pattugliamenti congiunti di polizia;

d)

tutto induce a credere, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno fermato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro.

 

2.     Le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, avendo accertato che il cittadino di paese terzo interessato non ha il diritto di soggiornare nel suo territorio, di trasferirlo immediatamente nello Stato membro dal quale è entrato o ha cercato di entrare, secondo la procedura di cui all’allegato

 

3.     Se uno Stato membro esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all’allegato XII.

 

4.     A decorrere da [un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell’allegato XII, punto 3, quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3.»

 

Motivazione

La stessa delle proposte di emendamento ai considerando 25, 26 e 27.

Emendamento 28

Articolo 1, punto 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

8.

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

8.

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

«Articolo 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

a)

attività connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata;

a)

attività connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata;

b)

emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

b)

emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

c)

una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne;

c)

eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

d)

eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

 

2.   I controlli di frontiera possono essere ripristinati a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e dei criteri di cui al medesimo articolo, paragrafo 2, in caso di proroga dei controlli. I controlli di frontiera possono essere ripristinati anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.

2.   I controlli di frontiera possono essere ripristinati a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e dei criteri di cui al medesimo articolo, paragrafo 2, in caso di proroga dei controlli. I controlli di frontiera possono essere ripristinati anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.

Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.»

3.     Se la stessa minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis, 28 o 29.

La stessa minaccia è considerata sussistere se lo Stato membro basa la giustificazione per la proroga dei controlli di frontiera sull’accertamento che persiste la stessa minaccia che aveva giustificato il ripristino iniziale dei controlli di frontiera. »

 

Motivazione

La lettera c) è contraria alla logica del meccanismo specifico proposto all’articolo 28 e in contrasto con il principio di sussidiarietà. Una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri non dovrebbe essere considerata come una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, al punto da giustificare il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte di singoli Stati membri, dal momento che includere una simile situazione nel quadro generale è incompatibile e in contrasto tanto con l’obiettivo della proposta quanto con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Per citare la proposta di cui al COM(2021) 891:

«L’azione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia rientra nella competenza concorrente dell’UE e degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE. Pertanto si applica il principio di sussidiarietà in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), secondo cui l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, poiché riguardano le verifiche sulle persone alle frontiere esterne, ossia il presupposto dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Inoltre l’integrità dello spazio Schengen e la necessità di garantire condizioni uniformi per l’esercizio del diritto di libera circolazione esigono un approccio coerente in tutto lo spazio Schengen a misure di consolidamento della fiducia alle frontiere esterne, comprese le restrizioni dei viaggi non essenziali verso l’UE e la risposta alla strumentalizzazione dei migranti da parte delle autorità dei paesi terzi.

L’assenza di controlli alle frontiere interne è garantita dal trattato a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), TFUE. Sebbene gli Stati membri mantengano il diritto di prendere provvedimenti per affrontare le minacce per la sicurezza interna e l’ordine pubblico e quindi di esercitare il diritto garantito dall’articolo 72 TFUE, anche se ciò comporta il ripristino dei controlli alle frontiere interne, il codice frontiere Schengen ha stabilito norme relative a tale ripristino temporaneo per garantirne l’applicazione solo a condizioni rigorose. Pertanto qualsiasi modifica delle condizioni per il ripristino dei controlli alle frontiere interne richiede un atto legislativo dell’UE.

L’obiettivo di stabilire una pianificazione d’emergenza per Schengen, comprese misure specifiche alle frontiere interne in caso di minaccia incombente sulla maggioranza degli Stati membri contemporaneamente e intese a attenuare le ripercussioni dei controlli di frontiera, ove siano inevitabili, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.»

Dato che una situazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), della proposta riguarda gli spostamenti tra gli Stati membri, che potrebbero di fatto interessare la maggioranza di questi ultimi, ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà essa deve essere affrontata a livello dell’Unione, come proposto all’articolo 28, ed essere soggetta a una decisione di esecuzione del Consiglio.

Soppressione del sottoparagrafo 3, come nel caso dell’emendamento proposto ai considerando 34, 35 e 45.

Emendamento 29

Articolo 1, punto 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

9.

dopo l’articolo 25, è inserito il seguente articolo 25 bis:

9.

dopo l’articolo 25, è inserito il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

«Articolo 25 bis

Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

1.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

1.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.

2.   Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.

3.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato immediatamente per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, purché la durata massima non superi tre mesi.

3.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato immediatamente per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, purché la durata massima non superi tre mesi.

4.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto dei controlli di frontiera, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

4.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto dei controlli di frontiera, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

5.   Ai fini del paragrafo 4 e fatto salvo l’articolo 27 bis, paragrafo 4 , il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi.

5.   Ai fini del paragrafo 4, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se una minaccia di nuova natura per l’ordine pubblico o la sicurezza interna si manifesta oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi.

Le eventuali proroghe devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4. Fatto salvo l’articolo 27 bis, paragrafo 5, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

Le eventuali proroghe devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4. La durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

6.   Il periodo di cui al paragrafo 5 non può ricomprendere i periodi di cui al paragrafo 3.»

6.   Il periodo di cui al paragrafo 5 ricomprende i periodi di cui al paragrafo 3.»

Motivazione

I controlli alle frontiere interne non dovrebbero superare un periodo massimo di 24 mesi in totale. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-368/20 e C-369/20), il codice frontiere Schengen deve essere interpretato nel senso che esso osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro dei controlli di frontiera alle frontiere interne fondati sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi, e non si manifesti una minaccia di nuova natura che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti da detto articolo 25.

Emendamento 30

Articolo 1, punto 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

10.

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

10.

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

«Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, uno Stato membro considera in particolare:

1.   Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, uno Stato membro considera in particolare:

a)

se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

a)

il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nell’esercizio lecito delle competenze o altri poteri di cui all’articolo 23, lettera a);

b)

l’impatto probabile di una tale misura:

b)

se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e

sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.

 

 

c)

l’impatto probabile di una tale misura:

 

sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e

sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.

2.   Lo Stato membro che decida di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, valuta anche nel dettaglio se gli obiettivi ricercati con tale proroga siano raggiungibili:

2.   Lo Stato membro che decida di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, valuta anche nel dettaglio se gli obiettivi ricercati con tale proroga siano raggiungibili:

a)

applicando misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nell’esercizio lecito delle competenze o altri poteri di cui all’articolo 23, lettera a);

a)

applicando misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nell’esercizio lecito delle competenze o altri poteri di cui all’articolo 23, lettera a);

b)

applicando la procedura di cui all’articolo 23 bis;

b)

ricorrendo a forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione, come i pattugliamenti congiunti, le operazioni congiunte, le squadre investigative comuni, l’osservazione transfrontaliera e gli inseguimenti oltre frontiera.

c)

ricorrendo a forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione, come i pattugliamenti congiunti, le operazioni congiunte, le squadre investigative comuni, l’osservazione transfrontaliera e gli inseguimenti oltre frontiera.

 

3.   In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono, se necessario, opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione alle regioni transfrontaliere.»

3.   In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono, se necessario, opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione alle regioni transfrontaliere.»

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi della proposta è essenziale prendere in considerazione il ricorso a misure alternative già in una fase precedente a quella del ripristino dei controlli di frontiera, non solo nella fase di proroga.

Dato che si propone di sopprimere l’articolo 23 bis, si deve sopprimere anche il relativo riferimento che figura all’articolo 26.

Emendamento 31

Articolo 1, punto 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

11.

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

11.

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

«Articolo 27

Notifica del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne e valutazione del rischio

Notifica del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne e valutazione del rischio

1.   Le notifiche del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:

1.   Le notifiche del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:

a)

i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

a)

i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna , e i motivi per i quali non era opportuno applicare misure alternative ;

b)

l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;

b)

l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino o della proroga;

d)

la data e la durata del ripristino o della proroga;

e)

considerazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga dei controlli;

e)

considerazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga dei controlli;

f)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

f)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

La notifica deve essere redatta secondo un modello stabilito dalla Commissione con atto di esecuzione e reso disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

La notifica deve essere redatta secondo un modello stabilito dalla Commissione con atto di esecuzione e reso disponibile online. Nel modello dovrebbe essere indicata la posizione dell’autorità o delle autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

2.   Nei casi in cui i controlli di frontiera sono in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detti controlli deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave individuata, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.

2.   Nei casi in cui i controlli di frontiera sono in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detti controlli deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave individuata, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri e le regioni frontaliere coinvolti anche solo potenzialmente.

3.   Se il ripristino dei controlli di frontiera, o la loro proroga, è dettato da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), la valutazione del rischio fornisce anche informazioni sulla portata e sulle tendenze di tali movimenti non autorizzati, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

3.   Se il ripristino dei controlli di frontiera, o la loro proroga, è dettato da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), la valutazione del rischio fornisce anche informazioni sulla portata e sulle tendenze di tali movimenti non autorizzati, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

4.   Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

4.   Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

5.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate.

5.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate.

Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri di cooperazione di polizia, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.»

Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri di cooperazione di polizia, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.»

Motivazione

Per allineare il testo con l’emendamento precedente.

Emendamento 32

Articolo 1, punto 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

12.

è inserito il seguente articolo 27 bis:

12.

è inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

«Articolo 27 bis

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

1.   Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire un processo di consultazione, se necessario, comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie competenti dell’Unione.

1.   Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, se necessario, comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, il Parlamento europeo, il Comitato europeo delle regioni e le agenzie competenti dell’Unione.

La consultazione riguarda in particolare la minaccia individuata per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la pertinenza del previsto ripristino dei controlli di frontiera tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino.

La consultazione riguarda in particolare la minaccia individuata per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la pertinenza del previsto ripristino dei controlli di frontiera tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene nella massima considerazione i risultati di tale consultazione nell’eseguire detto controllo.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene nella massima considerazione i risultati di tale consultazione nell’eseguire detto controllo.

2.   Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione o un altro Stato membro può, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, emettere un parere se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione o un altro Stato membro può, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, emettere un parere se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

3.   Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento dei controlli di frontiera per un totale di 18 mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo.

3.   Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento dei controlli di frontiera per un totale di 12 mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo. In tale parere si dovrebbe inoltre tenere conto della posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h), che figurano nella notifica.

4.   Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione può stabilire un processo di consultazione per discutere del parere con gli Stati membri. Quando la Commissione o uno Stato membro emette un parere in cui esprime preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione avvia tale processo.

4.   Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione per discutere del parere con gli Stati membri. Quando la Commissione o uno Stato membro emette un parere in cui esprime preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione avvia tale processo.

5.   Lo Stato membro che ritenga sussistono circostanze eccezionali che giustificano il necessario mantenimento dei controlli alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo notifica alla Commissione conformemente all’articolo 27, paragrafo 2. La nuova notifica dello Stato membro motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma del paragrafo 3. La Commissione emette un supplemento di parere.»

5.   Lo Stato membro che ritenga sussistono circostanze eccezionali che giustificano il necessario mantenimento dei controlli alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo notifica alla Commissione conformemente all’articolo 27, paragrafo 2. La nuova notifica dello Stato membro motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma del paragrafo 3. La Commissione emette un supplemento di parere.»

Motivazione

È fondamentale che la Commissione europea valuti rapidamente la necessità e la proporzionalità di controlli prolungati alle frontiere interne e che le sue raccomandazioni tengano conto della posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h). In questo processo dovrebbero essere consultati anche il Parlamento europeo e il Comitato europeo delle regioni. [NdT: L’ultima frase dell’emendamento alla motivazione non riguarda la versione italiana, che conteneva già il corretto riferimento all’articolo 25 bis, paragrafo 5].

Emendamento 33

Articolo 1, punto 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

13.

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

13.

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

«Articolo 28

Meccanismo specifico in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

Meccanismo specifico in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   Ove accerti che una stessa minaccia grave per la sicurezza interna o l’ordine pubblico incombe sulla maggioranza degli Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera, se le misure disponibili di cui agli articoli 23 e 23 bis non sono sufficienti per far fronte alla minaccia.

1.   Ove accerti che una stessa minaccia grave per la sicurezza interna o l’ordine pubblico incombe sulla maggioranza degli Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera, se le misure disponibili di cui all’articolo 23 non sono sufficienti per far fronte alla minaccia.

2.   La decisione autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura la minaccia , alla luce del riesame di cui al paragrafo 5.

2.   La decisione autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile , se la minaccia perdura, su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno e fino a un massimo di 24 mesi in totale , alla luce del riesame di cui al paragrafo 5.

3.   Se gli Stati membri ripristinano o prorogano i controlli di frontiera a causa della minaccia di cui al paragrafo 1, detti controlli devono basarsi, a decorre dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio, sulla decisione medesima.

3.   Se gli Stati membri ripristinano o prorogano i controlli di frontiera a causa della minaccia di cui al paragrafo 1, detti controlli devono basarsi, a decorre dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio, sulla decisione medesima.

4.   La decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 deve anche fare riferimento alle eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell’Unione per ridurre al minimo le ripercussioni causate dal ripristino dei controlli alle frontiere.

4.   La decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 deve anche fare riferimento alle eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell’Unione per ridurre al minimo le ripercussioni causate dal ripristino dei controlli alle frontiere.

5.   La Commissione riesamina l’evoluzione della minaccia individuata e l’impatto delle misure adottate conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, per valutare se tali misure rimangono giustificate.

5.   La Commissione riesamina l’evoluzione della minaccia individuata e l’impatto delle misure adottate conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, per valutare se tali misure rimangono giustificate.

6.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri in sede di Consiglio il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri in sede di Consiglio il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.

7.   La Commissione può formulare una raccomandazione in cui indica altre misure di cui agli articoli 23 e 23 bis che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne o essere più indicate per affrontare la minaccia individuata per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di cui al paragrafo 1.»

7.   La Commissione può formulare una raccomandazione in cui indica altre misure di cui all’articolo 23 che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne o essere più indicate per affrontare la minaccia individuata per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di cui al paragrafo 1. In tale raccomandazione si dovrebbe inoltre tenere conto della posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h). »

Motivazione

Per fare in modo che si tenga conto delle posizioni degli enti locali e regionali nelle regioni transfrontaliere e garantire il rispetto delle disposizioni della proposta, il modello uniforme di relazione dovrebbe includere una sezione sulla posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h). Inoltre, è necessario fissare un limite massimo per evitare che siano istituiti controlli quasi permanenti alle frontiere interne.

Emendamento 34

Articolo 1, punto 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

14.

l’articolo 31 è così modificato:

14.

l’articolo 31 è così modificato:

a)

l’articolo 31 diventa il paragrafo 1;

a)

l’articolo 31 diventa il paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Quando notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino dei controlli di frontiera in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, lo Stato membro informa contestualmente il Parlamento europeo e il Consiglio di quanto segue:

«2.   Quando notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino dei controlli di frontiera in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, lo Stato membro informa contestualmente il Parlamento europeo e il Consiglio di quanto segue:

a)

i dettagli delle frontiere interne in cui intende ripristinare il controllo di frontiera;

b)

i motivi del ripristino proposto;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino previsto;

e)

le misure che devono prendere altri Stati membri, se del caso.

a)

i dettagli delle frontiere interne in cui intende ripristinare il controllo di frontiera;

b)

i motivi del ripristino proposto;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino previsto;

e)

le misure che devono prendere altri Stati membri, se del caso.

3.   Le informazioni trasmesse possono essere soggette a classificazione delle informazioni disposta dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 5.

3.   Le informazioni trasmesse possono essere soggette a classificazione delle informazioni disposta dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 5.

Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza.

Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 nei casi eccezionali giustificati da gravi motivi di pubblica sicurezza.

La classificazione delle informazioni non ne preclude la trasmissione dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.»

La classificazione delle informazioni non ne preclude la trasmissione dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.»

Motivazione

Le eccezioni al principio di trasparenza dovrebbero essere di portata molto limitata.

Emendamento 35

Articolo 1, punto 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

15.

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

15.

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

«Articolo 33

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Relazioni sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.    Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

1.    Ogni quattro settimane nel periodo dello svolgimento dei controlli di frontiera alle frontiere interne, ed entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che sono impegnati nello svolgimento di detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione relazioni sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga dei controlli di frontiera di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente ogni 12 mesi , se i controlli di frontiera sono mantenuti in via eccezionale.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga dei controlli di frontiera di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi, se i controlli di frontiera sono mantenuti in via eccezionale.

3.    La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità dei controlli di frontiera e il rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della proporzionalità di questa misura.

3.    Le relazioni illustrano in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità dei controlli di frontiera e il rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione in corso della proporzionalità di questa misura.

4.   La Commissione adotta un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online.

4.   La Commissione adotta un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online. La relazione comprende una sezione sulla posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h).

5.   La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.

5.   La Commissione emette un parere sulla valutazione in corso del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l’anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne dal titolo “relazione sullo stato di Schengen”. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento. Essa include anche informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio Schengen in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni rese disponibili dalle agenzie competenti dell’Unione, dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione e di una valutazione della necessità e della proporzionalità dei ripristini dei controlli di frontiera nel periodo di riferimento.»

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l’anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne dal titolo “relazione sullo stato di Schengen”. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento. Essa include anche informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio Schengen in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni rese disponibili dalle agenzie competenti dell’Unione, dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione e di una valutazione della necessità e della proporzionalità dei ripristini dei controlli di frontiera nel periodo di riferimento.»

Motivazione

Per fare in modo che si tenga conto delle posizioni degli enti locali e regionali nelle regioni transfrontaliere e garantire il rispetto delle disposizioni della proposta, il modello uniforme di relazione dovrebbe includere una sezione sulla posizione dell’autorità o delle autorità interessate che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h).

La verifica della necessità e della proporzionalità del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne viene effettuata periodicamente ed è soggetta a una valutazione obbligatoria da parte della Commissione sia durante i controlli che successivamente.

Poiché i controlli alle frontiere interne dovrebbero essere effettuati solo in circostanze eccezionali e costituire una misura di extrema ratio, essi dovrebbero essere oggetto sin dall’inizio di un monitoraggio e di una valutazione attenti. Il periodo di quattro settimane qui proposto è in linea con il periodo previsto per la comunicazione della valutazione post factum.

Emendamento 36

Articolo 1, punto 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

19.

è aggiunto il seguente allegato XII:

« ALLEGATO XII

PARTE A

Procedura per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne

[1.-7.]

PARTE B

Modulo uniforme per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne

[…]»

 

Motivazione

Dal momento che si propone di sopprimere l’articolo 23 bis, è necessario sopprimere anche l’allegato XII.

Emendamento 37

Articolo 2, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.     L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui all’articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento e del Consiglio  (*1) o in virtù di accordi o intese bilaterali.

Lo Stato membro che riprende il cittadino in questione a norma del primo comma emette una decisione di rimpatrio in conformità del paragrafo 1. In tali casi non si applica la deroga di cui al primo comma.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese bilaterali esistenti, nuovi o modificati senza ritardo.

 

Motivazione

Dal momento che si propone di sopprimere l’articolo 23 bis, è necessario sopprimere anche le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE. Vale anche in questo caso la motivazione dell’emendamento che propone la soppressione dei considerando 25 e 26. In aggiunta, va osservato che l’ampio ricorso ad accordi bilaterali tra Stati membri, che sarebbe necessario per l’attuazione dei trasferimenti in questione, può compromettere la solidarietà europea. Inoltre, conformemente al parere del servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea (6357/21 del 19.2.2021) che illustra in dettaglio la «geometria variabile» tra l’acquis di Schengen e l’acquis di Dublino in relazione alle proposte formulate nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, le disposizioni sui rimpatri potrebbero essere reintrodotte nella proposta di rifusione della direttiva rimpatri (in base alla proposta presentata dalla Commissione nel 2018 e tuttora all’esame del Consiglio). In alternativa, tali disposizioni potrebbero far parte di una proposta di modifica della direttiva rimpatri. Introdurre una modifica della direttiva rimpatri attraverso il codice frontiere Schengen riveduto non è in linea con l’impegno della Commissione europea a favore di una migliore regolamentazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione di modificare il codice frontiere Schengen per quanto riguarda sia le misure proposte applicabili in maniera uniforme volte a proteggere le frontiere esterne, sia la ridefinizione dei criteri e delle garanzie procedurali per il ripristino e la proroga dei controlli alle frontiere interne, soprattutto perché in tal modo viene riconosciuta l’importanza della cooperazione transfrontaliera;

2.

accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza intitolata Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell’UE, adottata il 23 novembre 2021, che, unitamente al piano d’azione rinnovato dell’UE contro il traffico di migranti (2021-2025) (6), affronta per la prima volta il fenomeno della strumentalizzazione;

3.

concorda sulla necessità di un quadro per un migliore funzionamento dello spazio Schengen e conviene che il controllo alle frontiere esterne è nell’interesse di tutti gli Stati membri; riconosce che un controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione è parte integrante e importante di una politica globale dell’UE in materia di migrazione;

4.

sottolinea che, allo stato attuale, la definizione proposta del concetto di «strumentalizzazione» nel codice frontiere Schengen è eccessivamente ampia e poco chiara, il che dà adito a interpretazioni errate e potrebbe quindi portare a deroghe non sufficientemente giustificate agli standard minimi garantiti dalle norme comuni in materia di protezione internazionale. Fa presente al tempo stesso che la valutazione d’impatto che accompagna la proposta «non esamina la questione della strumentalizzazione della migrazione irregolare, fenomeno che si è registrato durante l’estate alle frontiere terrestri con la Bielorussia, vale a dire dopo il completamento dei lavori per l’elaborazione della valutazione d’impatto» (7). Pertanto, la valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione in esame è incompleta e non offre un contributo sufficiente né tale da garantire che la proposta di regolamento raggiunga l’obiettivo perseguito dagli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, ossia «la piena realizzazione dei benefici delle politiche a un costo minimo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» (8);

5.

sottolinea che le misure politiche complementari e preventive dovrebbero essere rivolte anche ai paesi di origine dei migranti strumentalizzati e ai governi dei paesi terzi responsabili della strumentalizzazione, per evitare di penalizzare solamente le persone che diventano vittime di tali azioni. Mentre rispondere alle esigenze umanitarie dei migranti strumentalizzati dovrebbe rimanere una priorità, le sanzioni e altre misure restrittive dovrebbero colpire coloro che partecipano o contribuiscono alle attività del regime strumentalizzante che facilitano gli attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell’Unione, nonché i trafficanti di migranti che abusano dei diritti umani o coloro che sono in altro modo coinvolti nella tratta di esseri umani;

6.

osserva che il regolamento sulla strumentalizzazione desta alcune preoccupazioni quanto alla conformità al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, secondo cui il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai Trattati. Le proposte presentate comportano il rischio di autorizzare delle deroghe all’applicazione uniforme della legislazione dell’UE in materia di asilo e di eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di politica estera e di sicurezza dell’UE di impedire a un paese terzo di strumentalizzare i migranti;

7.

invita la Commissione europea a rielaborare in maniera approfondita la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell’asilo (regolamento sulla strumentalizzazione) (9), in linea con i suoi orientamenti per legiferare meglio e i principi di una buona legiferazione, e a ripensare di conseguenza la sua proposta di un codice frontiere Schengen riveduto, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 TUE. Dato che l’adozione della proposta di regolamento sulla strumentalizzazione è subordinata all’adozione di altre proposte nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo e che, inoltre, non è stata accompagnata da una valutazione d’impatto, il Comitato si astiene dal proporre modifiche legislative a tale proposta di regolamento;

8.

sottolinea che, nella misura in cui consente delle deroghe per i singoli Stati membri all’applicazione uniforme del diritto dell’UE in materia di asilo, il regolamento sulla strumentalizzazione rischia di compromettere l’obiettivo stesso del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo proposto, quello cioè di realizzare un sistema europeo comune di asilo coerente, uniforme e integrato, obiettivo che può essere conseguito in misura sufficiente solo a livello dell’Unione. In particolare, il Comitato esprime forti perplessità in merito alle misure provvisorie proposte, dato che offrono un livello di protezione inferiore a quello conferito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la quale garantisce la protezione contro il respingimento, l’effettivo accesso a una procedura di determinazione dello status, il diritto di asilo, il diritto alla libertà, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto alla dignità;

9.

richiama il suo parere sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (10) e la sua opposizione all’inutile prolungarsi delle procedure di asilo alle frontiere, che la proposta di regolamento sulla strumentalizzazione prolungherebbe ulteriormente, introducendo anche altre restrizioni che renderebbero ancora più difficile per gli interessati esercitare il diritto di asilo;

10.

mette pertanto in guardia contro le ampie possibilità di applicare una procedura di frontiera accelerata senza tener conto di circostanze personali diverse da specifici problemi di salute; punta il dito al riguardo contro il periodo eccessivamente lungo concesso agli Stati membri per la registrazione di una domanda di asilo e la concessione dell’accesso al loro territorio, poiché potrebbe comportare una privazione della libertà su larga scala, e dunque equivalere a una detenzione illegale di fatto alle frontiere esterne;

11.

deplora inoltre che negare l’effetto sospensivo automatico dei ricorsi nel quadro della «procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell’asilo» e abbassare gli standard di accoglienza fino al minimo indispensabile — concetto che in quanto tale non è ulteriormente definito nella proposta –, rischi di non rispondere alle specifiche esigenze dei richiedenti asilo;

12.

fa osservare che neppure la proposta di decisione del Consiglio relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia, di cui la proposta di regolamento sulla strumentalizzazione è una proposta speculare, ha registrato passi avanti nel quadro dei negoziati in sede di Consiglio; sottolinea che l’attuale quadro giuridico offre già agli Stati membri un certo grado di flessibilità per far fronte agli sviluppi che si registrano alle loro frontiere;

13.

fa osservare che l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 e il conseguente esodo di ucraini e di persone residenti nel paese hanno dimostrato l’importanza di una gestione efficace e umana delle frontiere esterne dell’UE. Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria hanno dovuto affrontare una notevole sfida, connessa, da un lato, al mantenimento della sicurezza dei loro confini e, dall’altro, alla gestione della migrazione di centinaia di migliaia di persone che hanno lasciato l’Ucraina per cercare rifugio negli Stati membri dell’UE. Il conflitto armato in Ucraina ha inoltre evidenziato la grande importanza della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell’UE e con i paesi terzi, in particolare nel contesto della prestazione di assistenza;

14.

si compiace della prova di unità che hanno dato gli Stati membri e del fatto che abbiano attivato la direttiva sulla protezione temporanea a beneficio di tutti i profughi ucraini, evitando di introdurre deroghe alle norme della legislazione in materia di asilo, come avverrebbe qualora si applicasse il regolamento sulla strumentalizzazione; sottolinea che la complessità della situazione richiede un approccio coordinato che rispetti i diritti umani e il diritto di asilo, e sia basato sulla solidarietà e la condivisione equa della responsabilità con gli Stati membri e le regioni su cui tale situazione ha un più forte impatto; è orgoglioso che la risposta all’attuale crisi dei profughi sia consistita nella solidarietà offerta tanto dai governi quanto dai cittadini;

15.

concorda sul fatto che i controlli alle frontiere interne dovrebbero sempre essere una misura di extrema ratio, e sottolinea che il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne compromette gravemente la possibilità di cooperazione tra regioni limitrofe, oltre ad avere gravi ripercussioni sulle economie regionali;

16.

osserva che la cooperazione transfrontaliera è proprio al centro del progetto di integrazione europea e rappresenta uno dei maggiori risultati conseguiti dall’Unione europea. È proprio alle frontiere che i cittadini possono toccare con mano i vantaggi reali dell’integrazione europea. La cooperazione transfrontaliera favorisce i contatti tra i residenti delle varie regioni, stimola lo sviluppo e migliora direttamente la qualità della vita delle comunità locali;

17.

rileva che la pandemia di COVID-19 ha certo provocato una delle peggiori battute d’arresto degli ultimi decenni nel campo della cooperazione transfrontaliera, ma che, già prima dello scoppio della pandemia, molte regioni frontaliere erano alle prese con un gran numero di ostacoli specifici dei loro territori e tra i maggiori che li affliggevano, ad esempio in materia di trasporti e di connettività transfrontalieri, oltre che in relazione alle pastoie burocratiche per i cittadini e le imprese;

18.

esprime soddisfazione circa la conferma che l’assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti, nella misura in cui non abbiano un effetto equivalente alle verifiche di frontiera;

19.

accoglie con favore i criteri più rigorosi introdotti per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e in particolare l’obbligo di valutarne il probabile impatto sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono;

20.

ritiene tuttavia che il ricorso a misure alternative dovrebbe essere incluso anche nei criteri per il ripristino dei controlli alle frontiere e non solo in quelli per la loro proroga;

21.

raccomanda che i controlli alle frontiere interne siano rigorosamente limitati a un periodo massimo di 24 mesi in totale;

22.

raccomanda che la notifica da parte di uno Stato membro di un ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne debba precisare i motivi per i quali le misure alternative non sono appropriate nonché la posizione dell’autorità o delle autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

23.

si compiace che sia stato introdotto l’obbligo di adottare misure di attenuazione per accompagnare il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere con una particolare attenzione alle regioni transfrontaliere; tale considerazione dovrebbe basarsi sulla consultazione dell’autorità o delle autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

24.

accoglie con favore il riferimento alle «autorità competenti» quale riconoscimento dei poteri pubblici delle unità amministrative a livello regionale e locale;

25.

invita la Commissione europea a svolgere ampie consultazioni con i soggetti pertinenti, anche a livello locale e regionale, prima di proporre atti delegati nell’ambito del nuovo quadro Schengen;

26.

mette in guardia contro l’uso discrezionale delle verifiche di frontiera, che equivarrebbe, in sostanza, a controlli alle frontiere interne;

27.

concorda sul fatto che il principio di sussidiarietà si applica in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE, e che l’Unione interviene soltanto in quanto gli obiettivi dell’azione proposta — l’integrità dello spazio Schengen e la necessità di garantire condizioni uniformi per l’esercizio del diritto di libera circolazione — non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;

28.

conviene con la Commissione sul fatto che, sebbene i flussi migratori irregolari non debbano essere considerati di per sé una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, essi possono tuttavia richiedere ulteriori misure per garantire il funzionamento dello spazio Schengen;

29.

non concorda, tuttavia, sull’idea che una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri debba essere considerata una possibile giustificazione per il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte di singoli Stati membri, in quanto ciò è in contrasto sia con l’obiettivo della proposta che con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Dato che tale situazione riguarda gli spostamenti tra gli Stati membri, ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà essa deve essere affrontata a livello dell’Unione, come proposto all’articolo 28;

30.

raccomanda che il ripristino dei controlli alle frontiere in una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri rientri unicamente nel meccanismo specifico proposto all’articolo 28 e sia soggetto a una decisione di esecuzione del Consiglio;

31.

raccomanda che il monitoraggio e l’invio di relazioni abbiano inizio a tempo debito, al momento dell’introduzione dei controlli alle frontiere interne, e non si limitino all’analisi e alle relazioni post factum;

32.

accoglie con favore il processo di consultazione introdotto a norma dell’articolo 27 bis e chiede che le autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h) possano formulare delle osservazioni sulle notifiche degli Stati membri che riguardano direttamente la loro unità amministrativa;

33.

sottolinea che la valutazione dei rischi che uno Stato membro è tenuto a presentare in caso di proroga dei controlli alle frontiere dovrebbe includere i risultati delle consultazioni con le autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

34.

chiede alla Commissione che il suo parere sulla necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere sia basato anche sull’esercizio di consultazione svolto con le autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

35.

analogamente, chiede alla Commissione, quando formula una raccomandazione in cui indica altre misure di cui all’articolo 23 che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne o essere più idonee per affrontare la minaccia individuata per la sicurezza interna o l’ordine pubblico, di basare la sua raccomandazione anche sulle consultazioni con le autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

36.

per garantire che i punti di vista delle regioni transfrontaliere siano presi in considerazione in tutte le fasi del processo, chiede che l’analisi post factum presentata da uno Stato membro sotto forma di relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione includa anche la posizione delle autorità che governano le zone amministrative locali considerate regioni transfrontaliere ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera h);

37.

infine, appoggia il previsto allargamento dello spazio Schengen alla Croazia a partire dal 1o gennaio 2023. Chiede inoltre che lo spazio Schengen includa anche la Bulgaria e la Romania, a condizione che questi due paesi attuino efficacemente l’acquis di Schengen. Il Comitato condivide la convinzione espressa dalla Commissione europea nella sua comunicazione intitolata Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente, vale a dire che «la loro adesione in toto apporterà maggiore sicurezza in tutta l’UE, poiché i tre Stati saranno in grado di sfruttare appieno gli strumenti a disposizione» [… e] «la loro adesione è da ultimo cruciale per rafforzare la fiducia reciproca nello spazio Schengen» (11).

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(3)  Un quadro generale è disponibile nella comunicazione della Commissione europea Strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, COM(2021) 171 final.

(4)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(5)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(6)  COM(2021) 591 final

(7)  SWD(2021) 463 final

(8)  SWD(2021) 305 final

(9)  COM(2021) 890 final

(10)  COR-2020-04843

(11)  COM(2021) 277 final


30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/154


Parere del Comitato europeo delle regioni — Direttiva sulle emissioni industriali

(2022/C 498/16)

Relatore:

Jean-Noël VERFAILLIE (FR/Renew Europe), sindaco di Marly

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

COM(2022) 156

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

COM(2022) 157

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

COM(2022) 156

Emendamento 1

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(16)

Il contributo della direttiva 2010/75/UE all’efficienza energetica e delle risorse e all’economia circolare nell’Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell’Unione: «l’efficienza energetica al primo posto». Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l’uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

(16)

Il contributo della direttiva 2010/75/UE all’efficienza energetica e delle risorse e all’economia circolare nell’Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell’Unione: «l’efficienza energetica al primo posto». Pertanto, le autorità competenti prevedono di stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l’uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

Motivazione

Emendamento tecnico volto ad allineare il considerando alle modifiche proposte all’articolo pertinente.

Emendamento 2

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(25)

Il conseguimento degli obiettivi dell’Unione per un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l’8o programma d’azione per l’ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell’allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell’allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell’ambito del riesame e dell’aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1o gennaio 2030 . Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l’organismo di audit incaricato dagli operatori nell’ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici .

(25)

Il conseguimento degli obiettivi dell’Unione per un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l’8o programma d’azione per l’ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell’allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione indicativi entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell’allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione indicativi nell’ambito del riesame e dell’aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1o gennaio 2030.

Motivazione

Emendamento tecnico volto ad allineare il considerando alle modifiche proposte all’emendamento pertinente.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, punto 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

5.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

«4.   Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

a)

un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

a)

un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

b)

i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;

b)

i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;

c)

eventuali deroghe accordate conformemente all’articolo 15, paragrafo 4;

c)

eventuali deroghe accordate conformemente all’articolo 15, paragrafo 4;

d)

le conclusioni sulle BAT applicabili;

d)

le conclusioni sulle BAT applicabili;

e)

le disposizioni di riesame e aggiornamento dell’autorizzazione.

e)

le disposizioni di riesame e aggiornamento dell’autorizzazione;

 

f)

l’indicazione dell’autorità o dell’organismo specifico responsabile delle richieste di informazioni e dei reclami .

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

Motivazione

Il pubblico dovrebbe essere informato in merito al livello specifico competente per le richieste di informazioni e i reclami, al fine di evitare contatti con l’organismo o l’autorità sbagliati, che creano oneri a carico della pubblica amministrazione e rendono più difficile ricevere informazioni.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

12.

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

12.

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

«Articolo 15

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

[…]

[…]

bis.   L’autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

bis.   L’autorità competente può fissare valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

[…]»

[…]»

Motivazione

L’obbligo di fissare valori di prestazione vincolanti porterebbe a regolamentazioni incoerenti e comprometterebbe la trasformazione industriale. Questo requisito dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti dopo che un’attenta valutazione abbia dimostrato che esso non determinerebbe incoerenze rispetto alle condizioni di autorizzazione stabilite altrove.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1, punto 18 bis)

(nuovo)

Articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE

Emendamento del CdR

 

(18 bis )

all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

 

A tal fine, l’interesse di qualsiasi autorità pubblica subnazionale il cui territorio o la cui popolazione potrebbero subire effetti negativi e il rispetto di eventuali requisiti del diritto nazionale sono considerati sufficienti ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Si considera inoltre che tali organizzazioni o autorità siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Il CdR sostiene la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia per gli enti locali e accoglie con favore le revisioni apportate relativamente a questo aspetto, ma suggerisce nel contempo di garantire che gli enti locali e regionali abbiano anche accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri potendo chiedere informazioni complete e tempestive, e garantire altresì che il pubblico possa partecipare a tutte le procedure.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

22.

sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

22.

sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

«[…]

«[…]

Articolo 27 quinquies

Articolo 27 quinquies

Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra

Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all’articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell ’allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2031, l’organizzazione di audit incaricata dal gestore nell’ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, ai requisiti stabiliti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, e nell’ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa un piano di trasformazione indicativo per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell ’allegato I. Il piano di trasformazione indicativo contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

2.     Gli Stati membri dispongono che, nell’ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all’articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell’allegato I e non menzionata al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell’ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

2.    Il gestore rende pubblica la sintesi del suo piano di trasformazione indicativo .

3 .   Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale .

3.    Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

4 .   Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

 

Motivazione

La natura indicativa del piano di trasformazione sembra appropriata in quanto gli obiettivi perseguiti sono orientati al futuro e dipendono dalle esternalità (ad esempio la disponibilità di vettori rinnovabili e a basso consumo energetico), nonché per evitare di complicare le procedure di autorizzazione.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 1, punto 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

31.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

31.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

«Articolo 79

Sanzioni

Sanzioni

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e disposizioni ed eventuali successive modifiche delle stesse.

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e disposizioni ed eventuali successive modifiche delle stesse.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all’8 % del fatturato annuo del gestore nello Stato membro interessato .

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all’8 % del fatturato annuo del gestore tenendo conto delle società controllanti e delle affiliate .

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;

a)

la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

 

4.     Gli Stati membri devono garantire che i fondi raccolti attraverso le sanzioni siano utilizzati in via prioritaria per riparare o compensare i danni causati alle comunità locali.

Qualora l’applicazione della direttiva comporti il ridimensionamento o la chiusura di attività economiche, nella definizione della sanzione si deve tenere conto delle conseguenze sociali per le comunità locali, e gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi raccolti attraverso le sanzioni siano utilizzati, in consultazione con gli enti locali e regionali, per compensare le perdite sociali ed economiche subite dalle comunità locali. »

Motivazione

L’impatto dell’inquinamento sugli enti locali può causare danni ambientali, sanitari, sociali ed economici che potrebbero risultare estremamente problematici, in particolare per le comunità più piccole e/o povere. Le sanzioni devono tenerne conto.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

ricorda il suo impegno per un’accelerazione della transizione giusta e pulita verso un’economia circolare e climaticamente neutra entro il 2050, favorevole ai territori dell’Unione europea, che non lasci indietro alcuna popolazione né alcun territorio dell’UE; a tale proposito, sostiene la revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED), intesa non solo a contribuire alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento, al fine di proteggere meglio l’ambiente e la salute umana, ma anche a stimolare l’innovazione, premiare i soggetti all’avanguardia e contribuire alla parità di condizioni nel mercato dell’UE;

2.

ritiene che la IED costituisca un quadro legislativo che ha già dato prova di efficacia nel ridurre le emissioni industriali di sostanze inquinanti e che, in quanto tale, rimane adeguato per rendere possibile la trasformazione di cui ha bisogno l’industria europea per conseguire gli obiettivi del Green Deal; sottolinea che le sinergie tra l’approccio preventivo della IED e l’approccio basato sul mercato del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) possono portare a una situazione vantaggiosa per tutti: gli operatori, il clima e l’ambiente;

3.

sostiene un approccio basato su dati scientifici, in particolare per valutare l’impatto reale delle attività industriali sull’inquinamento complessivo;

4.

sottolinea che una delle attuali carenze residue è costituita dalla mancanza di coerenza nell’applicazione della direttiva IED negli Stati membri;

5.

richiama l’attenzione sul contesto in cui è stata presentata la proposta di revisione della IED (prezzi dell’energia, inflazione galoppante, perturbazione delle catene di approvvigionamento) e mette in guardia contro l’impatto negativo che avrebbe una riforma non adeguatamente calibrata della direttiva sulla competitività industriale dell’Europa;

6.

prende atto, a tale proposito, delle riserve espresse dal comitato per il controllo normativo nella sua relazione sulla valutazione d’impatto della revisione della direttiva IED (1), in particolare per quanto riguarda la mancanza di chiarezza nel testo su taluni impatti della revisione sulla competitività industriale (rischi di delocalizzazione e di sostituzione con prodotti provenienti da paesi terzi che applicano norme meno rigorose, in particolare per quanto riguarda le attività di recente inclusione), nonché l’impatto che l’inclusione del bestiame avrà sulle zone rurali e sui prezzi al consumo;

7.

invita i colegislatori a rendere più coerente l’attuazione della IED e a tenere conto dei costi e delle sfide della transizione nel contesto della politica commerciale dell’UE, al fine di evitare la concorrenza sleale da parte dei paesi terzi;

8.

ricorda, a tale proposito, che i siti industriali soggetti alla IED sono peraltro in gran parte disciplinati dai regolamenti e dai regimi di decarbonizzazione; chiede pertanto che la IED non interferisca con questi strumenti industriali già applicati e particolarmente efficaci, al fine di evitare incoerenze e di promuovere gli sforzi di decarbonizzazione nel modo più efficace sotto il profilo dei costi.

Garantire l’efficacia della IED

9.

ritiene che il principio generale dell’informazione del pubblico e la necessità di non limitare la diffusione delle informazioni pertinenti debbano essere in linea con la sicurezza dei siti, il segreto commerciale e la prevenzione di atti dolosi;

10.

afferma che il mantenimento dei principi fondamentali e dell’approccio integrato della IED contribuisce al successo della trasformazione industriale;

11.

sostiene pertanto il mantenimento delle definizioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT) e del processo di Siviglia (elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT, o BREF);

12.

esprime riserve in merito all’attuale formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, vale a dire sull’opportunità di fissare i valori limite di emissione ai livelli più rigorosi, come indicato nelle conclusioni sulle BAT;

13.

nutre perplessità quanto alla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3 bis, in merito ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT. Questo requisito dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti dopo che un’attenta valutazione abbia dimostrato che esso non determinerebbe incoerenze rispetto alle condizioni di autorizzazione stabilite altrove;

14.

sostiene fermamente il principio «chi inquina paga», concorda con la Corte dei conti europea sul fatto che detto principio dovrebbe avere un significato chiaro e approva il rafforzamento delle disposizioni in materia di sanzioni e compensazioni; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e tenere conto dell’intero assetto proprietario delle società per garantire che siano comminate alle parti responsabili;

15.

sottolinea che gli enti locali e regionali devono far fronte all’impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico dell’inquinamento. I fondi raccolti attraverso le sanzioni e i pagamenti compensativi dovrebbero anche essere utilizzati per aiutare gli enti locali e regionali a far fronte alle conseguenze di tali effetti;

16.

appoggia la creazione del portale sulle emissioni industriali, ma chiede che si compiano sforzi per limitare gli oneri amministrativi aggiuntivi a carico degli enti locali e regionali.

Campo di applicazione

17.

è dell’avviso che qualsiasi estensione a nuovi settori debba essere attentamente valutata, in particolare mediante un’analisi costi-benefici che tenga conto, tra l’altro, delle misure e dei quadri politici esistenti per affrontarli;

18.

sostiene l’estensione della IED ad altri settori, come quello delle carni bovine; esprime tuttavia preoccupazione per gli oneri e i costi amministrativi e suggerisce di prendere in considerazione misure volte a sostenere finanziariamente le imprese e gli enti locali e regionali in questa transizione, tenendo conto in particolare dell’impatto sociale sui siti di piccole dimensioni, e invita i colegislatori a non limitarsi al solo criterio della soglia di allevamento;

19.

raccomanda una valutazione più approfondita della potenziale inclusione dell’acquacoltura nella direttiva, considerando i costi e i benefici ambientali e climatici, valutando gli oneri amministrativi e i costi per le imprese e tenendo conto in particolare dell’impatto sociale nelle comunità locali nelle quali l’acquacoltura rappresenta una parte significativa dell’economia locale;

20.

avverte che un’estensione eccessiva attraverso l’articolo 74, che consente di ampliare il campo di applicazione mediante atto delegato, potrebbe compromettere l’intero processo di raccolta di dati esaustivi, incidere sul funzionamento del processo di Siviglia e rendere più oneroso il rilascio delle autorizzazioni.

Sostegno all’innovazione

21.

condivide l’ambizione di stimolare la ricerca e l’innovazione su tecnologie più efficaci dal punto di vista ambientale al fine di rispondere alle ambizioni del Green Deal;

22.

accoglie con favore l’istituzione del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), che potrebbe diventare una risorsa per l’innovazione dell’UE; chiede, tuttavia, che detto centro non rappresenti un doppione del processo di revisione dei BREF;

23.

ricorda che l’innovazione avviene anche a livello locale e regionale e che gli enti locali e regionali dovrebbero essere inclusi tra le istituzioni pubbliche coinvolte nelle attività del nuovo INCITE;

24.

prende atto della volontà di associare i livelli di prestazione alle tecniche emergenti; ritiene che vi sia il rischio di ostacolare l’effettiva attuazione di tali tecniche se i valori limite di emissione che figurano nelle autorizzazioni non sono raggiungibili con una certezza del 100 %;

25.

accoglie con favore i piani di trasformazione a lungo termine; richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che tali piani devono essere indicativi ed elaborati al livello delle imprese e non a quello dei siti operativi, e che la loro pubblicità non deve pregiudicare i segreti industriali;

26.

riconosce che le azioni proposte allo stato attuale non sembrano sollevare alcun problema per quanto riguarda la loro conformità al principio di sussidiarietà, a causa della natura transfrontaliera dell’inquinamento provocato dagli impianti agroindustriali e della necessità di condizioni di parità nel mercato unico. Le azioni proposte non sembrano sollevare alcuna questione generale per quanto riguarda la loro conformità al principio di proporzionalità a causa dell’urgenza delle crisi ambientali e climatiche.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(1)  SEC(2022) 169.