ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 495

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
29 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 495/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile

1

2022/C 495/02

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030

24


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 495/03

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale

56

 

Commissione europea

2022/C 495/04

Tassi di cambio dell'euro — 28 dicembre 2022

66


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 495/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile

(2022/C 495/01)

INDICE

1

Introduzione 2

2

Elementi progettuali della cooperazione e opzioni di finanziamento 5

3

Analisi costi-benefici come base per la ripartizione dei costi e dei benefici 8

4

Approcci per la ripartizione dei costi e dei benefici 9
Principi della ripartizione 10
Attuazione pratica della ripartizione dei costi e dei benefici 12
Esempi di cooperazione 15

5

Sintesi delle raccomandazioni per l’analisi costi-benefici e la ripartizione dei costi e dei benefici 18

6

Modello di accordo intergovernativo 20

7

Allegato 22

1   INTRODUZIONE

I presenti orientamenti sono volti a sostenere gli Stati membri che intendono partecipare a progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore della produzione di energia rinnovabile nella ricerca di una soluzione reciprocamente vantaggiosa per la ripartizione dei relativi costi e benefici. Delineano opzioni per la ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia rinnovabile e forniscono raccomandazioni e migliori pratiche, offrendo nel contempo flessibilità agli Stati membri (1). Gli orientamenti possono essere applicati, nel contesto del meccanismo per collegare l'Europa, ai progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e ai progetti di energia rinnovabile che utilizzano meccanismi di cooperazione più in generale. Sono pertinenti per i progetti riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per quelli riguardanti calore e gas da fonti rinnovabili.

Quadro giuridico

La direttiva riveduta 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili («la direttiva») stabilisce un quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'Unione europea. Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri conseguono collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Questo obiettivo collettivo è raggiunto attraverso i contributi nazionali che devono essere fissati da tutti gli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC). La direttiva riconosce la dimensione transfrontaliera della diffusione delle energie rinnovabili e incoraggia gli Stati membri a cooperare al riguardo utilizzando, tra l'altro, i meccanismi di cooperazione disponibili: trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri, progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi, i regimi di sostegno comuni (2).

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la componente Energia del meccanismo per collegare l'Europa è stata integrata da uno strumento volto a sostenere la diffusione di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile. Il concetto di progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile, quale definito nel regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa (3), si basa sui meccanismi di cooperazione istituiti a norma della direttiva.

Motivi della cooperazione

La cooperazione transfrontaliera può facilitare il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione e dei contributi nazionali in modo più efficiente in termini di costi, ampliando la riserva di progetti e offrendo nel contempo agli Stati membri maggiore flessibilità nel conseguire gli obiettivi. Le regioni transfrontaliere svolgono un ruolo importante di «laboratori dell'integrazione europea» (4). Poiché gli Stati membri dispongono di risorse geografiche e naturali diverse per sfruttare le energie rinnovabili, i costi di produzione variano notevolmente da un paese all'altro. Uno Stato membro (il «paese ospitante») che produce un'eccedenza di energia rinnovabile, ossia più di quanto occorra per soddisfare il proprio contributo, può scegliere di cooperare con un altro Stato membro (il «paese acquirente» o off-taker) che è disposto a cofinanziare lo sforzo. Entrambi beneficeranno di tale cooperazione. Il paese ospitante acquisirà finanziamenti aggiuntivi e benefici non monetari connessi alla costruzione e al funzionamento del nuovo impianto (ad esempio, una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, la creazione di posti di lavoro, effetti di ricaduta positivi derivanti da una maggiore innovazione), mentre il paese acquirente conseguirà il suo obiettivo in modo più efficiente in termini di costi piuttosto che a livello nazionale. I meccanismi di cooperazione aiutano a condividere le migliori pratiche, allineare i quadri normativi e a razionalizzare le procedure amministrative negli Stati membri.

I motivi della scelta di cooperare sulle energie rinnovabili variano da un progetto all'altro. Tra le ragioni più tipiche della cooperazione figurano la riduzione dei costi per conseguire gli obiettivi, l'aumento della diffusione delle energie rinnovabili, il contributo al potenziamento delle infrastrutture, il rafforzamento della sicurezza energetica, una maggiore accettazione pubblica di una data tecnologia, la sperimentazione (comune) di tecnologie innovative o soluzioni infrastrutturali, nonché la promozione dell'integrazione delle energie rinnovabili nel mercato per rafforzare il mercato interno dell'energia dell'UE.

I valori di mercato delle energie rinnovabili possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro, anche in funzione dei diversi mix di generazione, delle capacità disponibili degli impianti e della quantità di capacità di interconnessione e di trasporto della rete interna. Cooperando tra loro, gli Stati membri con valori di mercato più bassi possono accedere a progetti con valori di mercato più alti, il che riduce i pagamenti di sostegno.

La cooperazione può avvenire tra due o più paesi/regioni o territori transfrontalieri (5), con requisiti di complessità e coordinamento generalmente crescenti con il numero di soggetti coinvolti.

Esempio di cooperazione transfrontaliera: aste reciprocamente aperte tra Germania e Danimarca (6)

Nel 2016 la Germania e la Danimarca hanno tenuto due aste transfrontaliere per il fotovoltaico aperte alla partecipazione di progetti situati nell'altro paese. Le aste reciprocamente aperte erano basate su un accordo di cooperazione negoziato bilateralmente. Ciascuna asta aperta era basata sul sistema di sostegno in vigore per il fotovoltaico nel rispettivo paese. L'accordo di cooperazione prevedeva disposizioni relative alle restrizioni locali dei siti, allo scambio di dati e al contributo agli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi, il paese che effettua la vendita all'asta versa i pagamenti di sostegno a tutti gli impianti aggiudicati e riceve il valore statistico totale delle quote di energie rinnovabili. Non sono inclusi costi o benefici aggiuntivi.

Tutti i progetti che si sono aggiudicati le aste transfrontaliere sono situati in Danimarca. L'asta tedesca aperta ha raggiunto prezzi di aggiudicazione notevolmente inferiori a quelli delle precedenti aste nazionali tedesche. In Danimarca non sono state svolte aste nazionali nello stesso periodo. Nessun progetto tedesco ha partecipato all'asta danese, a causa, tra l'altro, della bassa capacità massima prevista per i progetti situati in Germania (solo 2,4 MW su un volume totale d'asta di 20 MW), di un'asta nazionale in Germania che si è svolta solo pochi giorni dopo, di costi dell'operazione legati alla comprensione del sistema d'asta danese e del premio fisso utilizzato in Danimarca, che espone i gestori degli impianti a rischi di prezzo dell'energia elettrica a lungo termine. Per i progetti situati in Danimarca, la partecipazione all'asta tedesca è risultata interessante in quanto nel 2016 non si sono svolte aste nazionali per il fotovoltaico. Le ragioni delle offerte più competitive della Danimarca non sono chiare, ma probabilmente includono la presenza di migliori risorse fotovoltaiche presso i siti partecipanti alle aste, l'opportunità di costruire impianti fotovoltaici su terreni agricoli (possibilità esclusa in Germania) e la mancanza di altre opzioni per ricevere sostegno interno e quindi offerte più aggressive.

Le aste reciprocamente aperte hanno dimostrato che con gli approcci cooperativi tra gli Stati membri è possibile aumentare l'efficienza rispetto alle aste nazionali. Evidenziano inoltre che i regimi di sostegno nazionali e i calendari delle aste dovrebbero essere presi in considerazione in fase di decisione delle tempistiche e della definizione dell'accordo di cooperazione. Inoltre i paesi devono tenere conto dell'assetto del mercato e di altri fattori che influenzano i costi dei progetti per evitare sorprese nella distribuzione delle aggiudicazioni tra paesi.

Esempio di cooperazione transfrontaliera: regime di certificazione comune tra Svezia e Norvegia

Nel 2012 il regime di sostegno transfrontaliero all'energia elettrica verde tra Svezia e Norvegia è diventato operativo con l'obiettivo di stimolare la crescita delle energie rinnovabili in entrambi i paesi. Finora si tratta dell'unico regime di sostegno comune realizzato nell'ambito dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva Rinnovabili). L'entrata in funzione del regime è stata preceduta da una lunga fase di negoziati tra i due paesi. È risultato particolarmente difficile concordare un'adeguata ripartizione dei costi e dei benefici; un accordo politico su una ripartizione degli oneri al 50/50 ha spianato la strada all'accordo finale.

Il regime ha beneficiato dell'esperienza pluriennale della Svezia nella gestione di un analogo mercato nazionale dei certificati. Uno strumento basato sul mercato: il regime premia gli impianti di produzione di energia rinnovabile in entrambi i paesi assegnando un certificato verde per ogni MWh di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta che può essere successivamente negoziato su un mercato. I fornitori di energia elettrica svedesi e norvegesi (e alcuni utenti finali) sono tenuti ad acquistare certificati in misura proporzionale a una quota della loro produzione o del loro consumo di energia elettrica.

Dato il successo del regime nel conseguimento (superiore alle soglie previste) dell'obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili, principalmente in campo eolico e idroelettrico, il sistema è stato chiuso a nuovi partecipanti a gennaio 2022. Ferme restando le caratteristiche principali uguali in entrambi i paesi, Svezia e Norvegia, pur adoprandosi per raggiungere un obiettivo di produzione comune espresso in TWh, hanno mantenuto una certa flessibilità rispetto ai parametri del regime. Non è prevista un'autorità comune responsabile dell'attuazione e del monitoraggio: ciascun paese ha nominato un'entità nazionale, il che dimostra che può essere utile riconoscere la necessità di flessibilità nella progettazione di un regime comune. Il potenziale relativamente simile per le energie rinnovabili e le strutture di costi comparabili hanno reso più facile concordare le caratteristiche principali del regime. Ciò vale anche per i negoziati sulla ripartizione dei costi e dei benefici, che tendono a essere più impegnativi se detti costi e benefici differiscono notevolmente tra i paesi cooperanti.

Ostacoli alla cooperazione

Nonostante i vantaggi consolidati e ben conosciuti del ricorso alla cooperazione per raggiungere congiuntamente gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili, dal 2009 (7) sono stati effettivamente attuati pochi progetti di cooperazione basati sui meccanismi di cooperazione e l'uso di tali meccanismi è ancora scarso: i dati (8) indicano una persistenza di ostacoli di natura politica, tecnica, giuridica e normativa, socioeconomica e ambientale. Gli Stati membri e gli altri portatori di interessi segnalano inoltre la presenza di ostacoli amministrativi nelle fasi procedurali necessarie per pianificare e attuare un progetto di cooperazione e di ostacoli legati alla quantificazione e alla ripartizione dei costi e dei benefici. Il dibattito tra gli Stati membri sull'uso dei meccanismi di cooperazione si è però intensificato negli ultimi anni e sono in fase di discussione diversi progetti potenziali (9). La sempre più pressante necessità di una rapida decarbonizzazione in linea con il Green Deal europeo, il pacchetto «Pronti per il 55 %» e il piano REPowerEU richiedono un uso più frequente dei meccanismi di cooperazione.

Ambito di applicazione

I presenti orientamenti sono intesi a sostenere gli Stati membri nella pianificazione, progettazione e attuazione di progetti di cooperazione transfrontaliera utilizzando meccanismi di cooperazione (10). Nell'illustrare le opzioni e gli elementi progettuali disponibili per la ripartizione dei costi e dei benefici, intendono contribuire a rimuovere questo ostacolo all'ulteriore uso dei meccanismi di cooperazione.

I precedenti orientamenti sulla ripartizione dei costi e dei benefici si limitavano alla metodologia dell'analisi in materia elaborata dalla Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica (ENTSO-E) per i progetti di sviluppo della rete a norma del regolamento (UE) 2022/869 e non vertevano sulla ripartizione dei costi e dei benefici degli impianti di produzione. I presenti orientamenti sono pertanto volti a chiarire le opzioni disponibili e i gradi di libertà per l'analisi e la ripartizione dei costi e dei benefici applicabili alle diverse tecnologie delle energie rinnovabili. Pur intendendo trattare in generale la cooperazione per tutte le tecnologie energetiche rinnovabili, tengono conto degli aspetti specifici dei progetti eolici in mare (radiali) in quanto la cooperazione in tale settore diventa sempre più importante, pur se confrontata a particolari problemi di attuazione sul piano tecnico e pratico. Gli aspetti legati all'analisi costi-benefici e di condivisione dei progetti ibridi in mare saranno trattati in modo approfondito nei prossimi orientamenti del 2024 su come coordinare la ripartizione dei costi e dei benefici per bacino marittimo per i progetti di trasmissione di energia in mare in combinazione con lo sviluppo di progetti di produzione di energia rinnovabile, nonché la ripartizione dei costi e dei benefici per i singoli progetti ibridi (11).

I presenti orientamenti sono strutturati come segue: in primo luogo, sono delineati gli elementi progettuali più importanti dei regimi di sostegno per le energie rinnovabili, con particolare attenzione agli aspetti pertinenti alla ripartizione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione transfrontaliera. Nella sezione successiva sono descritti gli approcci e i principi generali dell'analisi costi-benefici quale strumento centrale per valutare i benefici complessivi per la società di un progetto di energia rinnovabile e prerequisito per la ripartizione dei costi e dei benefici. Gli orientamenti forniscono inoltre informazioni su come affrontare la ripartizione dei costi e dei benefici tra le parti cooperanti, delineando raccomandazioni, esempi e migliori pratiche. Nella sezione 6 figura un modello di accordo di cooperazione.

2   ELEMENTI PROGETTUALI DELLA COOPERAZIONE E OPZIONI DI FINANZIAMENTO

Al momento di concordare un progetto di cooperazione, gli Stati membri dovranno allinearsi su una serie di aspetti, tra cui i principali obiettivi e principi, il meccanismo o i meccanismi per raggiungere tali obiettivi, la portata e le condizioni della cooperazione. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, gli Stati membri potrebbero dover scegliere un regime di sostegno e dovranno accordarsi sulla ripartizione dei costi e dei benefici che il progetto produrrà. Elementi progettuali diversi del meccanismo o dei meccanismi di cooperazione e del regime di sostegno (se del caso) possono portare a risultati diversi in termini di costi e benefici.

Come indicato sopra, gli Stati membri, quando concordano un progetto di cooperazione, possono avere obiettivi diversi, ma sicuramente vogliono far sì che la cooperazione sia reciprocamente vantaggiosa e che costi e benefici siano ripartiti a tal fine. La logica generale è che lo Stato membro acquirente contribuisce ai costi di sostegno in cambio della ricezione del valore statistico di quote di energie rinnovabili. Tra i sotto-obiettivi gli Stati membri possono includere, ad esempio, la riduzione dei costi di integrazione, nella misura in cui spostano la diffusione verso paesi con costi di integrazione dei sistemi inferiori. Anche gli Stati membri ospitanti, d'altro canto, tengono conto di tali costi e della misura in cui essi si ripercuotono sui pagamenti di sostegno, vale a dire sugli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile o su altri portatori di interessi, quali i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) o i consumatori finali. Poiché i costi di integrazione dei sistemi possono essere sostanziali, gli Stati membri ospitanti possono includere una compensazione adeguata.

Scelta del meccanismo di cooperazione

La scelta del meccanismo di cooperazione dipende dagli obiettivi specifici perseguiti dagli Stati membri. In generale si può affermare che, se l'unico obiettivo è quello di conseguire obiettivi a breve termine a costi più bassi o di colmare rapidamente il divario rimanente rispetto all'obiettivo con uno sforzo interno limitato, i trasferimenti statistici sono la scelta più appropriata in quanto presentano i costi di transazione più bassi e tendono a essere meno complessi. D'altro canto il trasferimento statistico non comporta lo sviluppo di capacità supplementari di energia rinnovabile, a meno che il paese venditore non destini i ricavi a nuovi progetti di energia rinnovabile.

È possibile perseguire anche progetti comuni, se l'obiettivo è quello di sviluppare o sperimentare (nuove) tecnologie. I regimi di sostegno comuni sono il meccanismo di cooperazione più complesso e comportano i costi di transazione più alti. Tuttavia i regimi di sostegno comuni possono migliorare l'efficienza sotto il profilo dei costi e aumentare la stabilità del mercato a lungo termine e la liquidità. Quanto maggiore sarà il volume della cooperazione nei progetti di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati nel tempo, tanto più giustificata sarà la scelta di un meccanismo complesso.

Va inoltre osservato che i meccanismi di cooperazione non si escludono a vicenda e che gli Stati membri sono liberi di combinare più di un meccanismo in un unico accordo. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici, si raccomanda di tenerli rigorosamente separati per progetto e di non sommarli nelle combinazioni di progetti.

Scelta della forma di sostegno

La diffusione delle energie rinnovabili basata sul mercato, sebbene in aumento, continua a basarsi principalmente su un regime di sostegno, il che vale anche per la cooperazione transfrontaliera. In linea di principio gli Stati membri possono scegliere se ricorrere al regime di sostegno dello Stato membro ospitante, aprire il regime di sostegno dello Stato membro contribuente o istituire un nuovo regime di sostegno comune su misura. Occorre definire una serie di elementi progettuali per questo regime. Va osservato che un regime di sostegno non comporta necessariamente pagamenti di sostegno effettivi, poiché questi possono diventare obsoleti in una situazione in cui vi sono offerte a prezzo zero, vale a dire quando gli sviluppatori sono disposti a portare avanti il progetto senza sovvenzioni.

Il ricorso al regime di sostegno del paese ospitante ha il vantaggio di garantire un'integrazione senza soluzione di continuità nel contesto normativo nazionale. La scelta del regime di sostegno dello Stato membro contribuente comporterà invece due regimi paralleli nello Stato membro in cui è situato l'impianto e potrebbe essere in contrasto con il suo contesto normativo. L'istituzione di un nuovo regime di sostegno comune comporta costi di transazione più alti ma ha il vantaggio di essere adatta allo scopo e più efficiente per piani di cooperazione più ampi. In tal caso occorre individuare le istituzioni nazionali o regionali che gestiscono il regime. Gli Stati membri possono anche scegliere come punto di partenza il regime del paese ospitante o di quello contribuente, ma concordare elementi progettuali divergenti per singoli aspetti.

Nel definire un regime di sostegno occorre considerare gli elementi seguenti, tenendo presente che la struttura esatta e le specificità varieranno caso per caso.

Esame preliminare, selezione del sito, autorizzazione e sviluppo preliminare

In generale si può distinguere tra approcci centralizzati (guidati dal governo) e decentrati (guidati dallo sviluppatore) agli esami preliminari, alla selezione del sito, all'autorizzazione e allo sviluppo preliminare. L'approccio centralizzato è caratterizzato dal fatto che un ente statale o di proprietà dello Stato è responsabile di tali processi, li porta avanti e ne sostiene i costi e i rischi (12). In un modello decentrato i siti sono selezionati, esaminati e sviluppati in via preliminare dagli sviluppatori dei progetti in una zona predefinita. A seconda di chi sostiene inizialmente i costi per l'esame preliminare, la selezione del sito e lo sviluppo preliminare, potrebbe essere necessaria una compensazione.

Regime di ripartizione dei costi di rete

Per quanto riguarda il regime di rete gli Stati membri cooperanti dovranno decidere in merito all'interfaccia tra gli sviluppatori di progetti di energie rinnovabili e i TSO. Nell'approccio di ripartizione dei costi detto «del costo parziale», gli sviluppatori di progetti di energie rinnovabili sostengono i costi di connessione alla rete esistente nel punto adatto più vicino, in genere una sottostazione, e i TSO i costi legati al potenziamento della rete necessario. Gli approcci detti «del costo parziale» sono l'opzione più economica per gli sviluppatori di progetti (poiché i potenziamenti della rete sono generalmente a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione/gestori dei sistemi di distribuzione) e consentono un buon livello di trasparenza e coerenza di costi. Tuttavia i progetti possono subire ritardi a causa dei rafforzamenti, a cura dei gestori dei sistemi di trasmissione/dei sistemi di distribuzione, necessari prima di procedere alla connessione.

Nell'approccio di ripartizione dei costi detto «del costo totale», gli sviluppatori di progetti di energie rinnovabili devono sostenere tutti i costi di connessione e gli ulteriori costi di potenziamento dovuti all'integrazione del nuovo impianto nel sistema. Uno dei principali svantaggi di questo tipo di regime di ripartizione è che i costi iniziali di connessione possono essere molto alti e i costi di potenziamento della rete sono solitamente incerti e difficili da prevedere per gli sviluppatori (13). Spesso tuttavia, nell'ambito di questo approccio, gli sviluppatori dei progetti non sono tenuti a pagare i costi di uso del sistema per i potenziamenti della rete in corso.

Sono possibili anche forme ibride. A seconda delle specifiche, i modelli ibridi possono presentare alcuni svantaggi/vantaggi di entrambi i regimi.

Forme di sostegno finanziario

Per quanto riguarda le forme di sostegno finanziario, le opzioni principali sono il «sostegno operativo» e gli «aiuti agli investimenti» (iniziali o ricorrenti, ad esempio annuali). Le forme di sostegno operativo più pertinenti sono i premi fissi, i premi variabili unilaterali e i premi variabili bilaterali (contratti per differenza) (14).

Nel caso dei premi fissi, il sostegno totale non dipende dai prezzi dell'energia elettrica. Inoltre i premi fissi sono più facili da amministrare ma penalizzano gli sviluppatori che si fanno carico dei rischi legati ai ricavi di mercato potenzialmente alti e forniscono incentivi a produrre anche in periodi in cui non è necessaria una produzione aggiuntiva. Il rischio legato ai ricavi di mercato a lungo termine può essere affrontato mediante premi variabili, che tuttavia possono andare a scapito dell'esposizione dei costi totali di sostegno a prezzi dell'energia elettrica inferiori al prezzo di esercizio, pagati dai consumatori. Nel caso degli aiuti agli investimenti anticipati o annuali, gli impianti sono in linea di principio esposti a tutti i rischi legati ai ricavi di mercato dell'energia elettrica.

Il sostegno o l'aiuto agli investimenti si differenzia dal sostegno operativo in quanto fornisce una parte dei costi di investimento del progetto prima che questo entri effettivamente in funzione e inizi a produrre. Gli aiuti agli investimenti, non frequenti a livello degli Stati membri, dovrebbero diventare più pertinenti nel contesto dei meccanismi di finanziamento dell'UE, come la nuova linea di finanziamento per i progetti transfrontalieri nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Al momento di decidere in merito alla progettazione del sostegno finanziario, si raccomanda di iniziare la discussione sulla base dei regimi di sostegno esistenti negli Stati membri interessati, a condizione che almeno una delle parti cooperanti disponga di un regime nazionale per la tecnologia in questione. In mancanza di un regime di questo tipo negli Stati cooperanti, l'esperienza degli Stati membri che condividono caratteristiche e obiettivi simili potrebbe servire da esempio. Nel decidere in merito agli elementi progettuali, gli Stati cooperanti dovrebbero adoperarsi per garantire il regolare funzionamento e la manutenzione del nuovo impianto, ridurre al minimo i costi di sostegno necessari per tutta la sua durata, limitare il rischio di sovracompensazione o sottocompensazione, ridurre i rischi finanziari in generale e considerare le implicazioni del regime di sostegno per i consumatori.

In caso di cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono usare un premio variabile (unilaterale o bilaterale), come i contratti per differenza. I contratti per differenza garantiscono la stabilità dei prezzi limitando nel contempo i proventi straordinari eccessivi che possono essere generati in caso di prezzi di mercato molto alti. Va osservato che, se sono coinvolti due mercati dell'energia elettrica con due prezzi dell'energia elettrica diversi, il calcolo dei pagamenti di sostegno per l'autorità o le autorità di regolamentazione risulta più complicato, con probabile aumento dei rischi per gli investitori nel settore delle energie rinnovabili; ciò determina un aumento dei costi amministrativi e di transazione e potrebbero risultare necessarie delle compensazioni, che non possono essere facilmente stimate ex ante. Per attenuare tali rischi, il mercato di riferimento dovrebbe essere concordato preventivamente tra gli Stati membri. Se si superano gli ostacoli suddetti, i regimi comuni possono fornire importi di sostegno più efficienti e inferiori per eventuali carenze di investimenti necessari nei progetti di energie rinnovabili rispetto ai regimi di sostegno nazionali, riducendo in tal modo gli importi totali di sostegno finanziati dai contribuenti di ciascuno Stato membro.

Pur non rientrando nell'ambito delle azioni che possono essere svolte dagli Stati membri che intendono attuare progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia rinnovabile, è importante notare che i promotori di progetti di energie rinnovabili possono avere accesso ad altre fonti di finanziamento competitive, ad esempio attraverso gli strumenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) o concordando accordi di compravendita di energia elettrica con degli acquirenti.

Tipo di gara d'appalto/asta

In generale, per quanto riguarda il sostegno alle energie rinnovabili nell'UE, l'importanza di fissare tariffe o quote a livello amministrativo sta diminuendo, mentre le aste sono in aumento. Vi sono numerose opzioni disponibili in termini di progettazione di gare d'appalto/vendite all'asta per l'assegnazione del sostegno alle energie rinnovabili. Gli elementi progettuali più importanti sono la tecnologia dell'asta, il volume, i tempi, le dimensioni dell'offerta di acquisto, il tipo di sostegno versato, i criteri di preselezione e di aggiudicazione e l'eventuale uso di gare a oggetto singolo o plurimo.

Nel caso della cooperazione, le aste possono assumere forme diverse, in particolare aste unilaterali, reciproche e comuni. Il tipo di asta selezionato influenzerà a sua volta il meccanismo di sostegno, ad esempio nelle aste unilaterali sarà applicato il regime di sostegno dello Stato membro contribuente o acquirente, vale a dire una situazione corrispondente all'apertura unilaterale del regime di sostegno ai progetti dello Stato membro ospitante. Nelle aste reciproche entrambi i paesi aprono i rispettivi regimi di sostegno, mentre nelle aste comuni le parti cooperanti creano un regime di sostegno personalizzato per allinearsi a tutti gli aspetti del progetto di cooperazione. Come regola generale, lo Stato membro che paga i costi di sostegno dovrebbe ricevere il corrispondente valore statistico di quote di energie rinnovabili. Gli Stati membri possono inoltre concludere accordi divergenti per quanto riguarda il lasso di tempo per il trasferimento degli obiettivi conseguiti e l'eventuale prosecuzione del trasferimento delle quote allo Stato membro contribuente dopo la fine del periodo di sostegno fino alla fine tecnica del ciclo di vita dell'impianto. Ciò avrà un impatto sulla conseguente ripartizione dei costi e dei benefici. Gli Stati membri possono, ad esempio, convenire che l'impianto cominci a contribuire al conseguimento dell'obiettivo del paese ospitante dopo la fine del periodo di sostegno per compensare la messa a disposizione del sito e il fatto che esso sostiene i costi di integrazione del sistema.

Finanziamento della cooperazione

Oltre a selezionare il meccanismo di cooperazione e (se del caso) allineare gli elementi progettuali del regime di sostegno, gli Stati membri dovranno anche concordare come finanziare la cooperazione e, potenzialmente, come recuperare i costi di sostegno (15). Le principali opzioni sono le fonti di finanziamento pubbliche (bilanci nazionali, meccanismi di finanziamento e fondi dell'UE), i prelievi di sostegno a carico dei consumatori o forme ibride, vale a dire una combinazione degli stessi. Mentre le fonti di finanziamento pubbliche sono essenzialmente una ridistribuzione da tutti i contribuenti ai consumatori di energia, i prelievi ridistribuiscono i costi dell'energia rinnovabile ai consumatori di energia elettrica aumentando il prezzo di detta energia. Gli Stati membri possono anche scegliere di finanziare parte dei costi con una fonte, utilizzando una fonte diversa per il resto. La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (16) fornisce alle autorità pubbliche il quadro per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo in modo efficiente e con distorsioni minime della concorrenza.

3   ANALISI COSTI-BENEFICI COME BASE PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI

Nell'ambito dei progetti di cooperazione, l'analisi costi-benefici individua e confronta sistematicamente tutti gli effetti, positivi o negativi, previsti o meno, diretti o indiretti, di un determinato progetto di cooperazione. In linea di principio l'analisi costi-benefici copre l'impatto del progetto in tutti gli Stati membri interessati.

Per stabilire se un progetto di cooperazione previsto genera benefici sociali netti, i costi e i benefici devono essere determinati, quantificati e ponderati gli uni rispetto agli altri. Quando i benefici superano i costi in un periodo di tempo definito, attualizzato al presente, il progetto di cooperazione ha un valore attuale netto positivo ed è considerato vantaggioso da un punto di vista sociale e globale.

Inoltre il valore attuale netto del progetto deve essere confrontato con quello di un progetto alternativo di diffusione delle energie rinnovabili senza cooperazione (scenario controfattuale). Un progetto controfattuale dovrebbe innanzitutto essere una rappresentazione realistica del probabile progetto alternativo dei promotori per raggiungere i loro obiettivi, in linea con gli obiettivi europei e nazionali in materia di clima ed energia, qualora la cooperazione non si concreti. Se il valore attuale netto del progetto di cooperazione è superiore a quello dello scenario controfattuale, si ritiene vantaggioso perseguire il progetto di cooperazione in una prospettiva sistemica e possono essere avviate ulteriori iniziative.

Per decidere se procedere o meno con un progetto di cooperazione, è indispensabile un'analisi costi-benefici globale.

Come punto di partenza per condurre un'analisi costi-benefici, gli Stati membri cooperanti possono fare riferimento alle metodologie e alle pratiche esistenti. In termini generali sono compresi la guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento per la politica di coesione 2014-2020 (17) e altri approcci quali l'approccio per la valutazione economica dei progetti di investimento in uso presso la BEI (18). Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia rinnovabile, orientamenti pertinenti sono forniti nei principi dell'analisi costi-benefici per i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, i quali raccomandano una serie completa ma gestibile di indicatori (19). Per i progetti di investimento e di sviluppo della rete, la risorsa più pertinente è la metodologia di analisi costi-benefici a livello di sistema energetico utilizzata per i progetti di investimento nella rete di cui al regolamento (UE) 2022/869 (regolamento TEN-E) (20). Su tale base, l'ENTSO-E effettua un'analisi costi-benefici nell'ambito del processo del piano decennale di sviluppo della rete. Per le infrastrutture elettriche transfrontaliere si utilizza come punto di partenza la metodologia di analisi costi-benefici elaborata dall'ENTSO-E e approvata dalla Commissione europea.

Indicatori di analisi costi-benefici per gli impianti di produzione

Al fine di mantenere i costi di transazione al minimo possibile, le parti cooperanti concentrano l'analisi costi-benefici sulle categorie di costi e benefici diretti e indiretti più significativi derivanti dalla loro potenziale cooperazione. Alcuni indicatori potrebbero essere inclusi in tutte le analisi costi-benefici, ad es. i costi di produzione dell'energia, ma gli Stati membri dispongono di una certa libertà per concordare insieme le categorie di costi e benefici che intendono prendere in considerazione. Di norma, più il processo di pianificazione è avanzato, più l'analisi costi-benefici e l'elenco degli indicatori considerati sono completi. In linea di principio si raccomanda alle parti cooperanti di iniziare con un'analisi costi-benefici semplice e meno completa, che potrà poi essere gradualmente ampliata con un maggior numero di indicatori con l'avanzare del processo.

In generale, quando si passa dalla «cooperazione semplice» a forme più complesse, ad esempio progetti che combinano infrastrutture e impianti di produzione, l'approccio di valutazione dei costi e dei benefici della cooperazione diventerà anch'esso più completo, con indicatori supplementari e diversi.

I costi di sostegno non devono essere inclusi nell'analisi costi-benefici in quanto costituiscono un trasferimento sociale netto, ma la loro quantificazione è fortemente raccomandata già nella fase di analisi costi-benefici (21).

Limiti dell'analisi costi-benefici

Va osservato che l'analisi costi-benefici, sebbene indispensabile per decidere se procedere o meno con il progetto di cooperazione, presenta alcuni limiti considerevoli che le parti cooperanti devono tenere presente. Come indicato sopra, l'analisi deve trovare un equilibrio tra la limitazione della complessità e dei costi di transazione a un livello gestibile, cercando nel contempo di includere tutti i fattori pertinenti. Può risultare impegnativo, soprattutto se il progetto è ancora in fase iniziale. L'uso di ipotesi e giudizi di valore diventa pertanto indispensabile.

Infine l'analisi costi-benefici non fornisce informazioni sugli effetti del progetto sui diversi gruppi di portatori di interessi. Nonostante un valore attuale netto positivo, è possibile e persino probabile che il progetto non sia vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti. Ciò è particolarmente importante quando si passa alla fase successiva, la ripartizione dei costi e dei benefici.

4   APPROCCI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI

I progetti di cooperazione transfrontaliera producono generalmente una gamma unica di costi e benefici distribuiti in modo asimmetrico. Utilizzando l'approccio dell'analisi costi-benefici, le parti cooperanti possono stabilire se un progetto sia vantaggioso dal punto di vista sociale e quindi, in linea di principio, meritevole di essere perseguito. Tuttavia dette analisi non si pronunciano sugli effetti distributivi tra i paesi coinvolti e tra i singoli portatori di interessi.

Il ricorso ai meccanismi di cooperazione genera benefici, come la riduzione dei costi per conseguire gli obiettivi; Tali vantaggi potrebbero però essere distribuiti in modo disomogeneo tra gli Stati membri interessati. Si crea allora un problema di ripartizione dei benefici e la difficoltà consiste nel trovare una soluzione in modo che tutti gli Stati membri coinvolti possano godere dei benefici della cooperazione e che la ripartizione sia presa in considerazione solo per le parti cooperanti, secondo il contributo di ciascuna. Poiché non esiste un mercato centrale per tale ripartizione, le parti cooperanti devono negoziare un approccio di ripartizione dei costi o adottare un meccanismo di ripartizione dei benefici secondo criteri, regole o formule precedentemente concordati.

Nell'insieme i paesi cooperanti devono rispondere a due domande fondamentali: In primo luogo, con quale meccanismo finanziario e a quale prezzo il paese acquirente contribuirà ai costi di sostegno del progetto? In secondo luogo, il paese acquirente compenserà il paese ospitante per i costi sostenuti a livello nazionale e, se sì, con quale meccanismo? Entrambe le domande hanno implicazioni dirette sulla conseguente ripartizione dei costi e dei benefici: in genere una parte compensa l'altra.

Ciò detto, la logica su cui si basa la compensazione è semplice: indica che i portatori di interessi che sostengono i costi ma non godono (in misura sufficiente) dei benefici derivanti dal progetto di cooperazione dovrebbero essere compensati di conseguenza. Ad oggi la maggior parte dei casi di compensazione o ripartizione dei costi si è limitata alle infrastrutture di rete per le quali sono disponibili raccomandazioni e orientamenti forniti dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) (22), mentre la ripartizione dei benefici e dei costi in relazione agli impianti di produzione si è basata su un approccio selettivo e pragmatico per individuare i principali costi e benefici da prendere in considerazione. Gli elementi chiave trattati sono solitamente i costi di sostegno e il valore statistico di quote di energie rinnovabili a livello di Stato membro. La conseguente compensazione viene poi concordata nel corso di un processo di negoziazione tra le principali parti coinvolte e/o i loro rappresentanti.

Principi della ripartizione

La ripartizione dei costi e dei benefici dovrebbe basarsi sull'equità, ossia nessuna parte deve ricevere un vantaggio sproporzionato/sostenere costi sproporzionati a causa della cooperazione, il che si può ottenere compensando tutte le parti in proporzione al loro contributo, sulla praticabilità, ossia deve ridurre la complessità e quindi i costi di transazione a un livello gestibile, limitando le parti e le categorie di costi e benefici a quelle più importanti, e dovrebbe riflettere i costi e i benefici effettivi (eventuali accordi che si discostino da quanto concordato possono essere presi solo in una fase successiva).

Oltre a tenere conto dei tre principi summenzionati, i portatori di interessi dovrebbero idealmente assumere una prospettiva a lungo termine e valutare non solo i risultati della cooperazione a breve termine, ma anche quelli a lungo termine.

Portatori di interessi coinvolti

L'impulso generale per i progetti di cooperazione sarà fornito dai governi, che in ultima analisi ottenere un vantaggio netto complessivo dalla cooperazione (compresi tutti i componenti degli impianti). Per la maggior parte dei progetti di cooperazione transfrontaliera, si può presumere che gli Stati membri o i paesi terzi siano quelli che sostengono i costi più alti e ricevono la maggior parte dei benefici. Sono quindi le parti negoziali naturali e rappresentano automaticamente i portatori di interessi.

Sebbene il progetto di cooperazione possa incidere su un cospicuo numero di portatori di interessi, è probabile che solo pochi subiranno effetti significativi. I principali portatori di interessi coinvolti nei progetti di cooperazione sono gli Stati membri/paesi terzi (che rappresentano i cittadini, ossia i consumatori di energia elettrica), gli sviluppatori di impianti di produzione, i TSO o altri promotori di progetti infrastrutturali (ad esempio nel caso di progetti ibridi e talvolta per progetti in mare radiali) e le autorità nazionali di regolamentazione. Si raccomanda di coinvolgere in modo proattivo e tempestivo la società civile nella preparazione dei progetti di cooperazione.

Al fine di semplificare i negoziati e mantenere bassi i costi di transazione, le parti cooperanti dovrebbero tuttavia mantenere al minimo possibile il numero delle parti coinvolte nei negoziati effettivi, soprattutto nei contesti meno complessi. Di norma dovrebbero essere coinvolti i rappresentanti dei governi nazionali; altri portatori di interessi nazionali possono essere coinvolti direttamente nei negoziati o in processi paralleli a livello nazionale.

Altri portatori di interessi possono essere inclusi se raggiungono una determinata soglia, ad esempio una certa percentuale dei costi netti totali. In alcuni casi il progetto di cooperazione potrebbe riguardare portatori di interessi di paesi terzi, che potrebbe essere necessario includere nel processo.

Considerazioni sulla ripartizione dei costi di sostegno e sul valore statistico di quote di energie rinnovabili

Le parti cooperanti dovranno in ultima analisi concordare un meccanismo di ripartizione con cui assegnare i benefici derivanti dalla cooperazione. I modelli di ripartizione dei costi e dei benefici variano principalmente a seconda del modo in cui trattano i costi di sostegno.

Nella maggior parte dei casi di cooperazione i costi di sostegno sono suddivisi tra il paese acquirente o contribuente e il paese ospitante; in alcuni casi tuttavia potrebbero essere sostenuti unilateralmente dal paese contribuente. Se lo Stato ospitante è interessato a conservare una parte del valore statistico di quote di energie rinnovabili per raggiungere il proprio obiettivo, gli Stati contribuenti e ospitanti potrebbero concordare di contribuire entrambi ai costi di sostegno. Per compensare il paese ospitante dei costi sostenuti a livello locale, ad esempio i costi di integrazione dei sistemi, le quote di energia rinnovabile che riceve dovrebbero essere superiori alla quota dei costi di sostegno del suo contributo. D'altro canto, possono essere presi in considerazione anche benefici locali, come i benefici per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Approccio proporzionale

La misura in cui la parte contribuente contribuisce ai pagamenti di sostegno definisce il valore statistico di quote di energie rinnovabili trasferito. Secondo questo approccio proporzionale, a uno Stato membro che paga la metà dei costi di sostegno sarebbe trasferita la metà del valore statistico di quote di energie rinnovabili per il conseguimento degli obiettivi. Ciò può essere adeguato se vi sono altri indicatori dei costi o dei benefici ritenuti significativi dalle parti cooperanti.

Metodo del premio fisso di trasferimento

In alternativa i paesi cooperanti potrebbero trovare più conveniente concordare un prezzo di trasferimento. Ciò significherebbe che lo Stato membro ospitante aggiungerebbe un premio fisso per unità statistica di energia rinnovabile trasferita, ad esempio EUR per kWh, per recuperare i suoi costi (indiretti). Il premio dovrebbe essere a carico o dello Stato membro acquirente o direttamente dello sviluppatore del progetto e potrebbe anche essere specifico per la tecnologia.

Trasmissione fisica o virtuale di energia elettrica nei progetti di cooperazione

I progetti di cooperazione possono essere distinti anche in base al fatto che richiedano o meno la trasmissione fisica dell'energia elettrica prodotta: specialmente i paesi che desiderano aumentare la loro sicurezza energetica a lungo termine possono ritenere vantaggiosa la trasmissione fisica, la quale può aumentare il sostegno pubblico del progetto di cooperazione nel paese acquirente e rendere il progetto più «tangibile». Tuttavia la trasmissione fisica non sempre è un'opzione a causa di difficoltà tecniche specifiche: richiede infatti un'interconnessione e infrastrutture di rete sufficienti tra i paesi cooperanti. Imporre la trasmissione fisica dell'energia elettrica può diventare difficile se i paesi cooperanti non sono vicini, in quanto altri paesi dovranno essere inclusi nella definizione e nella negoziazione della cooperazione; per molti paesi è pertanto più facile non renderla obbligatoria. Un altro argomento a favore della scelta di non imporre la trasmissione fisica è che i mercati europei dell'energia elettrica sono sempre più interconnessi attraverso l'accoppiamento dei mercati. In tale logica la trasmissione fisica potrebbe interferire con i principi del mercato interno dell'energia elettrica, vale a dire l'uso più efficiente delle capacità transfrontaliere. Per quanto riguarda i progetti comuni con paesi terzi, va osservato che l'articolo 11 della direttiva Rinnovabili richiede una capacità di interconnessione sufficiente affinché l'energia elettrica prodotta possa essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile dello Stato membro (23).

Condizioni limite

Diversi fattori hanno un impatto significativo sulla distribuzione dei costi e dei benefici nei progetti di cooperazione nel settore dell'energia rinnovabile e occorre tenerne conto. Occorre specificare tutte le condizioni limite che incidono sul funzionamento del progetto e sulla sua integrazione nel sistema energetico in senso lato, in quanto influenzano gli indicatori di costi e benefici.

Meccanismo di cooperazione e pagamenti di sostegno: oltre al meccanismo di cooperazione selezionato, una considerazione fondamentale è il costo potenziale dei pagamenti di sostegno. I costi di sostegno, che dal punto di vista sociale possono essere trascurati in quanto costituiscono un semplice trasferimento da una parte all'altra (ad esempio dal governo allo sviluppatore), entrano di colpo in gioco quando si pianifica un trasferimento di quote di energia rinnovabile.

Selezione del sito e regime di connessione alla rete: anche il processo di selezione del sito e il regime di connessione alla rete hanno notevoli ripercussioni sulla distribuzione iniziale dei costi e dei benefici e sulla necessità di compensazione, in quanto i relativi costi saranno sostenuti dai TSO e figureranno nelle tariffe della rete, oppure saranno inclusi nell'offerta in un'asta e finanziati dal regime di sostegno e, di conseguenza, dai contribuenti. Ciò ha implicazioni su quale parte deve essere compensata.

Tipo di pagamento di sostegno: a seconda del tipo di pagamento, vale a dire un premio fisso o un premio variabile, i costi del sostegno per l'energia rinnovabile sono chiari fin dall'inizio oppure dipenderanno dall'andamento dei prezzi del mercato dell'energia elettrica nel paese ospitante o nei paesi concordati dalle parti cooperanti. Se sono concessi tassi di sostegno diversi, i pagamenti possono differire anche tra i singoli impianti che fanno parte del progetto comune. Tali differenze devono essere prese in considerazione nell'assegnazione di valori a determinate quote di energie rinnovabili.

Attuazione pratica della ripartizione dei costi e dei benefici

La figura 1 offre una panoramica delle misure concrete di ripartizione dei costi e dei benefici per i progetti di cooperazione incentrati sugli impianti di produzione. Le misure sono spiegate in maggiore dettaglio nelle sezioni seguenti.

Image 1

Figura 1

Fasi della ripartizione dei costi e dei benefici per gli impianti di produzione

Fase 1: riesaminare l'analisi costi-benefici originaria

Un'analisi costi-benefici approfondita sotto il profilo sociale è il presupposto della ripartizione dei costi e dei benefici tra gli Stati membri e le altre parti. Tuttavia potrebbe non essere sufficiente come base per negoziarne la distribuzione. L'analisi costi-benefici svolta dovrà pertanto essere riesaminata e ampliata. I paesi cooperanti si discostano dall'elenco dei costi e dei benefici indicati nell'analisi costi-benefici e aggiungono costi di sostegno. Dovranno valutare se aggiungere ulteriori indicatori di costi e benefici che incideranno sulla distribuzione iniziale dei costi e dei benefici per ciascun portatore di interessi.

Al fine di sostenere la coerenza con i principali effetti individuati, la ripartizione dovrebbe basarsi il più possibile sull'analisi costi-benefici e dovrebbero essere mantenute le principali condizioni limite. Per motivi tecnici o normativi e per i dettagli relativi all'impostazione del progetto, i costi e i benefici saranno inizialmente attribuiti all'una o all'altra parte. Questi costi e benefici netti per portatore di interessi individuati nell'analisi costi-benefici saranno il punto di partenza di eventuali ulteriori considerazioni. Dopo aver compreso la ripartizione iniziale dei costi e dei benefici, tutte le parti interessate dovranno concordare un approccio coordinato per la loro riassegnazione, lasciando a ciascun paese cooperante la facoltà di riassegnare i costi nazionali in funzione delle specificità nazionali.

Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori di costi e benefici, le parti interessate e le modalità di adeguamento o introduzione di tali indicatori nel passaggio dall'analisi costi-benefici alla ripartizione dei costi e dei benefici. L'approccio più semplice consiste nel discostarsi dall'analisi costi-benefici originaria sostituendo semplicemente i costi di produzione con i costi di sostegno.

Indicatore di costi e benefici

Parte interessata

Effetto

Spese in conto capitale e spese operative della produzione

Sviluppatori di impianti di produzione

Le spese in conto capitale/operative della produzione sono inizialmente sostenute dallo sviluppatore degli impianti di produzione e di solito rifinanziate mediante i ricavi di mercato e/o i pagamenti del regime di sostegno.

ricavi di mercato

Sviluppatori di impianti di produzione

A seconda dell’assetto del mercato, lo sviluppatore otterrà proventi dal mercato dell’energia elettrica.

Pagamenti di sostegno

Stati / sviluppatori di impianti di produzione

Gli impianti di produzione di energia rinnovabile di solito beneficiano di pagamenti di sostegno. In linea di principio si applica il sistema di finanziamento dello Stato in cui è situato l’impianto. L’eventuale ripartizione dei pagamenti di sostegno tra gli Stati non è un effetto della ridistribuzione basata sul mercato, ma una decisione fondamentale nel quadro dell’approccio alla cooperazione.

Conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili

Stati membri

In un primo momento gli obiettivi conseguiti in materia di energie rinnovabili sono assegnati allo Stato membro in cui è situato l’impianto. Analogamente ai pagamenti di sostegno, l’assegnazione degli obiettivi conseguiti in materia di energie rinnovabili sotto forma di valore statistico di quote di energie rinnovabili risulterà dai negoziati tra gli Stati membri.

Effetti sui prezzi dell’energia elettrica (prezzo di mercato all’ingrosso)

Stati

I progetti di cooperazione possono avere un impatto sui prezzi dell’energia elettrica nelle zone di offerta interessate, che si ripercuote sui prezzi dell’energia elettrica per i consumatori. Tali effetti, si solito non compensati, potrebbero però rientrare tra le considerazioni politiche di un progetto di cooperazione.

Emissioni di CO2 e altre emissioni

Stati

Modifiche dei livelli di emissioni di CO2 e di sostanze diverse dovute al progetto di cooperazione.

uso del potenziale di energia rinnovabile

Stati

Lo Stato in cui è situato l’impianto oggetto della cooperazione potrebbe avere meno potenzialità per conseguire gli obiettivi nazionali.

Differimento degli investimenti della capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile

Stati

Rinvio di altri progetti (nazionali) a causa della partecipazione al progetto di cooperazione.

Effetti aggiuntivi

Stati

Potrebbero esservi altri impatti: effetti sul mercato del lavoro, ambientali, sull’innovazione ecc. A seconda della loro natura, tali effetti aggiuntivi potrebbero essere difficili da quantificare, ma potrebbero svolgere un ruolo nei negoziati politici.

Spese in conto capitale e spese operative per le infrastrutture

TSO

Nella maggior parte dei casi, i TSO sono responsabili del prefinanziamento dell’attività infrastrutturale, compreso il potenziamento del collegamento alla costa e a terra. Le spese in conto capitale/operative per le infrastrutture comprendono i costi dell’interconnettore e potenzialmente i costi di connessione alla rete. Inizialmente assegnate a uno o più TSO, sono rifinanziate mediante proventi della congestione e oneri di rete nelle rispettive zone o nei paesi di offerta.

Proventi della congestione

TSO

A seconda dell’assetto del mercato, potrebbero derivare utili sotto forma di proventi della congestione.

Ridispacciamento supplementare o riserve di ridispacciamento

TSO

I TSO possono aumentare o ridurre il ridispacciamento a seguito del progetto di cooperazione. I costi di ridispacciamento sono recuperati dal TSO attraverso le tariffe della rete.

Effetti aggiuntivi, ad esempio sulla flessibilità del sistema o sul differimento degli investimenti destinati alle infrastrutture

TSO

Effetti positivi o negativi sulla flessibilità del sistema o effetti quali il rinvio del rafforzamento delle infrastrutture.

Al fine di semplificare i negoziati sulla ripartizione dei costi e dei benefici, le parti negoziali dovrebbero cercare di mantenere a un livello gestibile l'elenco degli indicatori da prendere in considerazione nella ripartizione dei costi e dei benefici. Gli indicatori più importanti per i paesi cooperanti sono i costi di sostegno e il valore statistico di quote di energie rinnovabili. Le parti cooperanti sono libere di includere ulteriori impatti o di sollevare l'argomento nei negoziati se li stimano significativi, anche in termini di peso politico.

Fase 2: ripartizione dei costi e dei benefici tra i paesi interessati

Nella fase successiva i paesi cooperanti procederanno a ripartire tra loro tutti i costi e i benefici, compresi i costi di sostegno, in base ai risultati dell'analisi costi-benefici e in funzione principalmente del luogo in cui sono realizzati/situati gli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili (il paese ospitante si fa carico della maggior parte delle ripercussioni indirette). Va osservato che anche altri paesi che non sono ospitanti né acquirenti possono essere interessati, ad esempio, da problemi di congestione della rete: in tali casi, l'accordo di ripartizione dei costi e dei benefici potrebbe essere esteso ad essi.

Il tipo di regola di ripartizione è fortemente influenzato dalla scelta del regime di sostegno. I paesi cooperanti possono convenire di creare un fondo/regime comune o di estendere uno dei regimi nazionali di sostegno degli Stati cooperanti per la gestione dei flussi dei pagamenti di sostegno al progetto di cooperazione e di stabilire un prezzo di trasferimento a titolo di compensazione. Nel caso di un regime di sostegno comune, i paesi cooperanti istituiranno naturalmente un fondo comune. I trasferimenti statistici e i progetti comuni, al contrario, sono più soggetti a compensazioni attraverso i prezzi di trasferimento. I governi dovranno alla fine concordare se assegnare all'inizio tutti i nuovi impianti a un paese o se «distribuirli» in base al paese che si fa carico dei costi di sostegno. Un'ulteriore difficoltà sorge se l'ubicazione definitiva degli impianti non è ancora stata decisa, nel qual caso è possibile procedere alla ripartizione definitiva solo una volta effettuata la gara d'appalto. In ogni caso, si raccomanda ai governi di concordare già le condizioni generali di ripartizione ex ante e di effettuare un adeguamento ex post.

Fase 3: ripartizione dei costi alle unità di energia prodotta

Sulla base dell'analisi costi-benefici che ha stabilito la produzione totale prospettica in termini di energia prodotta (in GWh), gli Stati cooperanti procedono alla ripartizione dei costi alle unità di energia prodotta. In primo luogo dovranno riepilogare tutti i costi e i benefici per ciascuna delle parti cooperanti, da cui risulterà un vantaggio netto/costo netto totale per paese. La fase successiva consiste nell'assegnare tale somma alla produzione prospettica di energia elettrica dall'impianto o dagli impianti di ciascun paese per ricavare un «costo» per unità di energia rinnovabile prodotta. Gli Stati cooperanti potrebbero sostenere i costi medi per impianto.

Fase 4: accordo sul valore statistico di quote di energie rinnovabili trasferito all'altro paese e prezzo di trasferimento (EUR/kWh)

Nella fase successiva, gli Stati membri dovrebbero fissare la quantità di energia elettrica trasferita e il prezzo per kWh trasferito. Il trasferimento può avvenire fisicamente o solo in modo virtuale, attraverso il valore statistico di quote di energie rinnovabili. Il prezzo di trasferimento sarà calcolato sulla base della quantità totale prospettica di energia elettrica prodotta. Il calcolo del prezzo di trasferimento dà una buona indicazione dell'entità appropriata, ma gli Stati cooperanti dispongono di un certo margine di negoziazione dato dai risparmi sui costi netti della cooperazione.

Gli Stati membri che effettuano un trasferimento statistico possono convenire di utilizzare diversi tipi di contratti: accordi spot ex post, accordi spot ex ante o i contratti di opzione. Sono possibili anche combinazioni di questi tipi di contratto, che potrebbero servire ad attenuare i rischi per entrambe le parti. Occorre negoziare un prezzo unitario che si discosti dai prezzi di sostegno nazionali di riferimento per le diverse tecnologie di energie rinnovabili, tenendo conto anche dei costi di transazione e dei potenziali costi di potenziamento della rete. I benefici indiretti del paese ospitante sono sottratti.

È altresì importante riconoscere che vi sarà sempre un certo grado di incertezza nell'analisi ex ante dei progetti di cooperazione transfrontaliera, che non può essere eliminato. L'incertezza può essere affrontata dalle parti in vari modi e attenuata da un'analisi di sensibilità e da controlli di solidità. Nei casi meno complessi di cooperazione i promotori dei progetti possono decidere semplicemente di accettare l'incertezza e le conseguenti differenze in termini di costi e benefici e di negoziare politicamente un contributo ex ante. Per i casi più complessi e completi è tuttavia consigliabile includere nell'accordo di cooperazione una clausola di revisione che possa essere attivata da una qualsiasi delle parti per riesaminare la ripartizione dei costi e dei benefici in caso di scostamenti significativi. Può essere attivata, ad esempio, se gli scostamenti raggiungono una soglia concordata. Una terza opzione consiste nel definire norme di ripartizione della compensazione che potrebbero dipendere, ad esempio, dai costi di sostegno effettivi necessari, determinati ex post.

Fase 5: istituzionalizzazione dei trasferimenti finanziari

Infine le modalità del trasferimento finanziario dovranno essere concordate tra le parti cooperanti. In termini di «valuta», la compensazione può assumere la forma di pagamenti in contanti o di trasferimento del valore statistico di quote di energie rinnovabili. Mentre la compensazione tra TSO avviene solitamente mediante pagamenti in contanti, gli Stati possono scegliere di essere compensati in contanti, in trasferimenti statistici o con una combinazione di entrambi.

Se da un lato l'istituzione di un fondo comune per i pagamenti di sostegno è costosa, dall'altro può favorire la condivisione dei rischi tra gli Stati partecipanti, riducendo in tal modo il rischio individuale di ciascuno, e può essere vantaggiosa ai fini della semplificazione delle procedure, in particolare nel caso di più di due parti cooperanti e di progetti di cooperazione di follow-up con parametri simili. Nel caso in cui sia istituito un fondo comune, i pagamenti a tale fondo dovrebbero essere commisurati alla ripartizione degli importi per il conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e alla ripartizione dei costi e dei benefici. In ogni caso potrebbe essere utile designare sportelli unici per tali trasferimenti.

Esempi di cooperazione

Esempio 1: trasferimento statistico

Si considerino due Stati membri (Stato membro A e Stato membro B) che convengono di utilizzare il meccanismo del trasferimento statistico. Lo Stato membro A (il paese venditore) prevede di avere un'eccedenza di energia rinnovabile in ragione del vasto potenziale di energia idroelettrica ed eolica terrestre e vorrebbe vendere il quantitativo in eccesso previsto. I suoi obiettivi principali sono: contribuire a coprire i costi della produzione locale di energia rinnovabile e ridurre l'onere dei consumatori di energia elettrica residenti nel paese. Il paese ha una base giuridica nazionale per i trasferimenti statistici: questa sarebbe la prima volta cui vi ricorre. Lo Stato membro B (acquirente) non è in grado di raggiungere i propri obiettivi nazionali utilizzando solo le proprie risorse e ha sancito l'uso dei trasferimenti statistici nella legislazione nazionale e nei documenti strategici fondamentali, prevedendo di dover ricorrere a tali trasferimenti per rispettare gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili.

Al fine di aumentare la certezza della pianificazione, entrambi gli Stati membri scelgono di fissare ex ante il prezzo di trasferimento e anche un volume minimo di energia rinnovabile da negoziare. Lo Stato membro A è disposto a concludere l'accordo perché prevede di superare in misura significativa l'obiettivo nazionale in materia di rinnovabili ed è certo di realizzare un'eccedenza.

In termini di ripartizione dei costi e dei benefici, i principali costi da considerare sono quelli di sostegno. Il livello dei costi di sostegno è funzione dei costi (medi oppure marginali) e delle tecnologie di riferimento utilizzate.

La cooperazione comporta anche costi di transazione: poiché ci si può attendere che siano relativamente bassi e ripartiti equamente tra gli Stati membri A e B, potrebbero essere trascurati ai fini della ripartizione dei costi e dei benefici. Il paese ospitante potrebbe essere interessato da una serie di effetti indiretti: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i costi di integrazione dei sistemi e la sicurezza dell'approvvigionamento; tuttavia il loro accreditamento al meccanismo di cooperazione è contestabile in quanto lo Stato membro A aveva già registrato un'eccedenza di energia rinnovabile prima di partecipare al trasferimento statistico con lo Stato membro B. Di conseguenza lo Stato membro A e lo Stato membro B concordano di scartare tali effetti ai fini della ripartizione dei costi e dei benefici e di concentrarsi solo sui costi di sostegno.

Gli Stati membri A e B dovranno in primo luogo concordare il prezzo minimo e il prezzo massimo di trasferimento. Per determinare il prezzo minimo nei negoziati, lo Stato membro A dovrà considerare il livello di sostegno nazionale delle diverse tecnologie. In caso di accordo sulla scelta di basare il trasferimento statistico su una tecnologia, occorre selezionare il prezzo di sostegno di questa particolare tecnologia. In mancanza di tale accordo, è possibile calcolare un prezzo di sostegno medio per le rinnovabili nello Stato membro A, che fungerebbe quindi da prezzo minimo. Il prezzo massimo è determinato dal prezzo della diffusione locale delle energie rinnovabili nello Stato membro B. In teoria, il prezzo massimo che lo Stato membro B è disposto a pagare è influenzato anche dal prezzo di trasferimento che altri Stati membri offrono per i trasferimenti statistici. Una volta concordato il corridoio teorico dei prezzi, gli Stati membri cooperanti devono negoziare il prezzo di trasferimento effettivo che si situerà probabilmente all'interno del corridoio. Dovranno trovare una via di mezzo che permetta ricavi abbastanza alti per lo Stato membro A e un prezzo abbastanza basso per lo Stato membro B, a vantaggio di entrambe le parti.

Esempio 2: progetto comune e trasferimento statistico per un parco eolico in mare collegato radialmente (senza trasferimento transfrontaliero fisico di energia elettrica)

Si considerino tre Stati membri (Stato membro A, Stato membro B e Stato membro C) che concordano un progetto comune su vasta scala utilizzando il rispettivo meccanismo di cooperazione. Il progetto comune consiste in un parco eolico in mare da costruire e situare nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro A (in seguito: paese ospitante); lo Stato membro B (in seguito: paese acquirente) contribuisce ai costi di sostegno. Inoltre il paese acquirente e lo Stato membro C concordano un ulteriore trasferimento statistico, corrispondente al 10 % dei benefici ottenuti dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del progetto comune a un prezzo negoziato. Lo Stato membro C è semplicemente interessato ad acquistare una quantità predefinita del valore statistico di quote di energie rinnovabili per raggiungere più rapidamente i propri obiettivi nazionali in materia di rinnovabili, ma non ha alcun altro interesse particolare nel progetto comune.

Il paese acquirente è la forza trainante del progetto e coordina il coinvolgimento delle altre parti: non impone l'importazione fisica di energia elettrica, il progetto non prevede alcuna funzionalità di interconnessione e il parco eolico sarà collegato radialmente alla costa del paese ospitante. Cooperando in questo progetto comune, il paese ospitante e il paese acquirente prevedono di rispettare la propria traiettoria in materia di rinnovabili fino al 2030 e oltre in modo più efficiente sotto il profilo dei costi, godendo nel contempo di benefici collaterali economici, ambientali e sociali in termini di creazione di posti di lavoro e di miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento.

Sia lo Stato membro ospitante che quello acquirente desiderano ricevere il valore statistico di quote di energie rinnovabili dal progetto da computare ai fini dei rispettivi obiettivi nazionali, convengono quindi entrambi di contribuire ai pagamenti di sostegno. Si presume che non istituiscano un regime di sostegno comune, e che decidano invece di sfruttare i regimi nazionali già in vigore per l'energia eolica in mare, ossia ciascuno Stato membro tratterà il parco eolico in mare come se facesse parte del proprio regime di sostegno alle energie rinnovabili. Il progetto è aggiudicato mediante un appalto congiunto. Si conviene di applicare il prezzo di riferimento dello Stato membro ospitante, vale a dire che lo Stato membro acquirente accetterà il prezzo di riferimento dello Stato membro ospitante nel suo sistema di sostegno come base per determinare il premio. Data la novità del progetto, si accorda un'eccezione nel regime di sostegno nazionale del paese acquirente, che di norma non lo consentirebbe.

Lo Stato membro ospitante e quello acquirente firmano un accordo di cooperazione per il progetto comune. L'accordo politico ad alto livello prevede che a ciascuno di essi sia assegnato il valore statistico di quote di energie rinnovabili del progetto corrispondente alla quantità di energia elettrica sostenuta da tale paese. Poiché il parco eolico in mare è situato nella zona economica esclusiva del paese ospitante, a esso sarà automaticamente assegnato il valore statistico di quote di energie rinnovabili che dovrebbe poi essere ridistribuito conformemente all'accordo.

Il paese ospitante e il paese acquirente conducono un'analisi costi-benefici, individuandone gli elementi più pertinenti e i relativi effetti. Nell'analisi suddetta decidono di concentrarsi sui costi della produzione di energia, sui costi di integrazione dei sistemi, sulle emissioni di gas a effetto serra, sull'inquinamento atmosferico e su altri tipi di inquinamento locale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sugli effetti dell'innovazione. Per determinarne gli effetti ai fini della ripartizione dei costi e dei benefici, essi includono e valutano anche i costi di sostegno e gli effetti sul valore statistico di quote di energie rinnovabili.

 

Stato membro A

(ospitante)

Stato membro B

(acquirente)

Stato membro C

(trasferimento statistico)

Energia rinnovabile prodotta

40  %

60  %

N/A

Valore statistico di quote di energie rinnovabili

40  %

50  %

10 %

Costi di sostegno

40  %

60  %

N/A

Costi di integrazione dei sistemi (24)

100  %

N/A

N/A

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

40  %

60  %

N/A

Inquinamento atmosferico e altri tipi di inquinamento locale

40  %

60  %

N/A

Sicurezza dell’approvvigionamento

40  %

60  %

N/A

Le due parti cooperanti convengono di concentrarsi esclusivamente sui costi di sostegno, sul valore statistico di quote di energie rinnovabili e sui costi di integrazione dei sistemi ai fini della ripartizione dei costi e dei benefici e di scartare tutti gli altri elementi di costo e benefici.

Nella fase successiva il paese ospitante e il paese acquirente procedono a un riepilogo di tutti i costi e benefici per ciascuno di essi, da cui risulterà un beneficio/costo netto totale per Stato membro. Poiché tutti i costi di integrazione dei sistemi sono a carico del paese ospitante, esso sostiene un costo netto e chiede che i costi di integrazione dei sistemi siano presi in considerazione nel prezzo di trasferimento.

In generale il margine negoziale del prezzo di trasferimento è determinato dal contributo relativo degli Stati membri cooperanti ai costi di sostegno. A seconda che i costi di sostegno siano più elevati nello Stato membro acquirente o nello Stato membro ospitante, l'uno o l'altro godrà di un beneficio derivante dalla cooperazione per quanto riguarda i pagamenti di sostegno. In generale il prezzo di trasferimento minimo è determinato dai costi di sostegno supplementari sostenuti dallo Stato membro A o B, mentre il prezzo massimo corrisponde al risparmio totale sui costi di sostegno.

Supponiamo che i costi di sostegno specifici per tecnologia siano più alti nello Stato membro acquirente rispetto allo Stato membro ospitante. La cooperazione comporta quindi risparmi nello Stato membro acquirente, mentre i costi di sostegno nello Stato membro ospitante potrebbero aumentare (rispetto a uno scenario senza cooperazione). Tuttavia la cooperazione comporta risparmi sui costi netti, in quanto i costi totali di sostegno sono inferiori nel caso della cooperazione rispetto a uno scenario senza cooperazione. Nell'esempio lo Stato membro ospitante si fa carico di costi di sostegno superiori a quelli che sosterrebbe in caso di mancata cooperazione, il che comporterebbe una compensazione finanziaria sotto forma di trasferimento allo Stato membro ospitante. Il livello del prezzo di trasferimento risulterà dal negoziato, ma dovrebbe essere fissato in modo da fornire incentivi sufficienti affinché entrambi i paesi considerino la cooperazione vantaggiosa, ossia per lo Stato membro ospitante deve essere almeno altrettanto alto, idealmente più alto, dei costi di sostegno supplementari sostenuti, e per lo Stato membro acquirente deve essere inferiore ai suoi risparmi totali. Naturalmente i paesi potrebbero avere motivazioni non finanziarie per la cooperazione, il che potrebbe influenzare la loro volontà di accettare un prezzo di trasferimento inferiore/superiore.

Scostandosi dal volume totale dell'energia rinnovabile prospettica prodotta e dai costi sostenuti da entrambi, i paesi calcolano un prezzo di trasferimento (EUR/kWh) che tiene conto anche di un'equa ripartizione dei costi di integrazione dei sistemi.

Esempio 3: progetto comune di impianti solari fotovoltaici e il trasferimento fisico di energia elettrica

Si considerano due Stati membri (Stato membro A e Stato membro B) che concordano un progetto comune su vasta scala utilizzando il rispettivo meccanismo di cooperazione. Il progetto comune consiste in un grande impianto solare a terra situato nello Stato membro A (in seguito: paese ospitante); lo Stato membro B (in seguito: paese acquirente) si fa carico dei costi di sostegno. Il paese ospitante dispone di numerosi siti per sviluppare il fotovoltaico solare e di un alto potenziale solare. Prevede di superare i propri obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili ed è interessato a cooperare con altri Stati membri per sfruttare il proprio potenziale in eccesso e stimolare il mercato del lavoro locale. Lo Stato membro B, al contrario, non è in grado di raggiungere il proprio obiettivo in materia di rinnovabili ed è interessato ad avvalersi dei meccanismi di cooperazione per conseguirlo a un costo inferiore. A livello politico ha già creato i presupposti per avvalersi dei meccanismi di cooperazione, nella misura in cui ha accettato di aprire a progetti esteri il proprio regime di sostegno alle rinnovabili, a livello nazionale e tecnologicamente neutro. Lo Stato membro A non è interessato a tenere per sé il valore statistico delle quote di energie rinnovabili in relazione al progetto di cooperazione, ossia i costi di sostegno sono interamente a carico dello Stato membro B che integra l'impianto nel proprio regime nazionale.

Lo Stato membro A impone il trasferimento fisico di energia elettrica al fine di garantire che il progetto non incida sull'equilibrio del mercato interno. Ciò rende necessaria la presenza di una capacità transfrontaliera sufficiente di trasmissione e dell'interconnettore tra gli Stati membri cooperanti. Ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici dei progetti di cooperazione, ciò è importante in quanto la necessità di esportare fisicamente l'energia elettrica prodotta comporterà probabilmente un costo considerevole.

Il paese ospitante e quello acquirente firmano un accordo di cooperazione per il progetto comune e conducono un'analisi costi-benefici. Nell'analisi decidono di concentrarsi sui costi della produzione di energia, sui costi di integrazione dei sistemi, sulle emissioni di gas a effetto serra, sull'inquinamento atmosferico e su altri tipi di inquinamento locale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sugli effetti dell'innovazione. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici, decidono di concentrarsi solo su quelli più importanti, vale a dire i costi di sostegno (esclusivamente a carico dello Stato membro B), i costi del trasferimento fisico dell'energia (a carico dello Stato membro B), gli effetti sull'occupazione (per lo Stato membro A) e i costi di integrazione dei sistemi (ancora per lo Stato membro A). Il principale beneficio che lo Stato membro A intende ottenere dalla cooperazione è stimolare il mercato del lavoro locale; l'interesse principale dello Stato membro B è ridurre i pagamenti di sostegno necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili. Gli Stati membri, convinti entrambi che una situazione vantaggiosa per tutti sia possibile in quanto i principali costi e benefici si annullano a vicenda, convengono di limitarsi a considerare i costi di sostegno.

I paesi dovranno inoltre concordare un prezzo di mercato di riferimento. Poiché l'accordo prevede che lo Stato membro B incorporerà l'impianto nel proprio regime di sostegno interno, si potrebbe usare il prezzo di mercato di riferimento dello Stato membro B. Il modo più semplice per far fronte ai costi di trasferimento dell'energia elettrica è far sì che gli sviluppatori ne tengano conto nelle loro offerte, il che significa che i costi di sostegno aumenteranno di conseguenza.

Per determinare il probabile prezzo di trasferimento che lo Stato membro B deve pagare allo Stato membro A, il primo passo consiste nel calcolare i risparmi che lo Stato membro B è in grado di realizzare grazie al progetto di cooperazione, vale a dire i risparmi sui costi di sostegno; ciò comporta il calcolo dei costi di sostegno diretti del fotovoltaico solare (25) nello Stato membro A e nello Stato membro B. La differenza tra i due costituisce la base per negoziare il prezzo di trasferimento.

5   Sintesi delle raccomandazioni per l’analisi costi-benefici e la ripartizione dei costi e dei benefici

In sintesi gli Stati membri e i paesi terzi dispongono di una serie di opzioni e di gradi di libertà per analizzare e ripartire i costi e i benefici quando partecipano a progetti di cooperazione nel settore delle energie rinnovabili a loro reciproco vantaggio.

Nell'insieme i paesi cooperanti devono rispondere a due domande fondamentali: In primo luogo, con quale meccanismo finanziario e a quale prezzo il paese acquirente contribuirà ai costi di sostegno del progetto? In secondo luogo, il paese acquirente compenserà il paese ospitante per i costi sostenuti a livello nazionale e, se sì, con quale meccanismo? Come regola generale, lo Stato membro che paga i costi di sostegno dovrebbe ricevere il corrispondente valore statistico di quote di energie rinnovabili.

Le sezioni seguenti riassumono le fasi principali e le raccomandazioni per la ripartizione dei costi e dei benefici sulla base di un'analisi costi-benefici. Elenco e criteri lasciano impregiudicati i criteri per l'analisi costi-benefici di cui al regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa, che sono pertinenti alle domande per ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile.

Approccio generale e fasi necessarie dell'analisi costi-benefici iniziale

Si raccomanda ai promotori di progetti di seguire le fasi non esaustive elencate di seguito quando conducono un'analisi costi-benefici:

individuare i portatori di interessi;

specificare la struttura del progetto di cooperazione transfrontaliera:

parti ed entità cooperanti;

altre autorità e portatori di interessi pertinenti che possono essere interessati da costi o benefici, quali sviluppatori, gestori dei sistemi di trasmissione, gestori dei sistemi di distribuzione, ecc.;

ubicazione del progetto;

tecnologia utilizzata e progettazione;

altre caratteristiche o funzionalità tecniche pertinenti;

capacità/dimensioni del progetto;

orizzonte temporale;

tipo di produzione e servizi previsti; e

componenti supplementari pertinenti;

definire lo scenario controfattuale appropriato, struttura compresa (stessi aspetti di cui sopra);

elencare tutti i costi e i benefici da includere;

concordare un approccio e metodologie di calcolo per gli indicatori dell'analisi costi-benefici;

raccogliere i dati più recenti da fonti nazionali, europee e internazionali verificate;

quantificare e monetizzare gli indicatori quantificabili se non è troppo costoso e descrivere verbalmente l'effetto degli indicatori non monetizzati;

calcolare la differenza tra il valore attuale netto del progetto di cooperazione transfrontaliera e il valore attuale netto dello scenario controfattuale;

redigere analisi e spiegazioni a corredo;

verificare i risultati con le autorità competenti e altri esperti (indipendenti);

affinare, se necessario, l'analisi adeguando i dati e/o la metodologia.

L'ordine delle fasi non è necessariamente sequenziale e può essere iterativo in alcuni casi. Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'istituzione di sportelli unici per sostenere i promotori di progetti in queste fasi, in particolare per quanto riguarda la specificazione della struttura dei progetti di cooperazione transfrontaliera.

Basarsi il più possibile sull'analisi costi-benefici

Un'analisi costi-benefici approfondita sotto il profilo sociale è il presupposto della ripartizione dei costi e dei benefici tra gli Stati membri e le altre parti. Tuttavia potrebbe non essere sufficiente come base per negoziarne la distribuzione. L'analisi costi-benefici svolta dovrà pertanto essere riesaminata e ampliata.

Le parti cooperanti dovrebbero fare in modo di basarsi il più possibile sull'analisi costi-benefici per mantenere la coerenza con i principali effetti individuati. La definizione del progetto, i dati utilizzati, lo scenario sottostante e le condizioni limite non possono essere modificati e i valori netti calcolati nell'analisi costi-benefici dovrebbero essere utilizzati come punto di partenza per ulteriori discussioni. Occorre specificare tutte le condizioni limite che incidono sul funzionamento del progetto e sulla sua integrazione nel sistema energetico in senso lato, in quanto influenzano gli indicatori di costi e benefici.

L'accordo di ripartizione dei costi e dei benefici sarà in ultima analisi il risultato di un processo di negoziazione tra le parti cooperanti. Esse dovrebbero disporre di una certa flessibilità per concordare i costi e i benefici da includere. L'analisi costi-benefici deve trovare un equilibrio tra la limitazione della complessità e dei costi di transazione a un livello gestibile, cercando nel contempo di includere tutti i fattori pertinenti.

Principi della ripartizione

La ripartizione dei costi e dei benefici dovrebbe basarsi sull'equità, ossia nessuna parte deve ricevere un vantaggio sproporzionato/sostenere costi sproporzionati a causa della cooperazione, il che si può ottenere compensando tutte le parti in proporzione al loro contributo, sulla praticabilità, ossia deve ridurre la complessità e quindi i costi di transazione a un livello gestibile, limitando le parti e le categorie di costi e benefici a quelle più importanti, e dovrebbe riflettere i costi e i benefici effettivi (eventuali accordi che si discostino da quanto concordato possono essere presi solo in una fase successiva).

Ridurre la complessità

L'esperienza passata dei meccanismi di cooperazione ha dimostrato che la complessità può costituire un ostacolo e che i negoziati estremamente complessi con più portatori di interessi hanno maggiori probabilità di fallire. Ciò può tuttavia essere attenuato se i paesi cooperanti concordano dapprima i principi e i termini di base della cooperazione e solo in seguito procedono alla negoziazione dei dettagli. Gli accordi politici ad alto livello sulla ripartizione dei costi e dei benefici possono aiutare, come nel caso della Svezia e della Norvegia, a negoziare un regime di sostegno comune.

Gestire l'incertezza e tenerne conto nel processo decisionale

Poiché le informazioni su costi, benefici e rischi non possono essere note con esattezza, l'incertezza è una componente naturale del processo e occorre tenerne conto di conseguenza. Può essere attenuata mediante un'analisi di sensibilità e controlli di solidità.

Accettazione pubblica

Si raccomanda di affrontare tempestivamente e in modo proattivo il coinvolgimento del pubblico in merito a qualsiasi progetto di cooperazione per evitare battute d'arresto nelle fasi successive. Tutti i costi e i benefici diretti e indiretti connessi alla cooperazione nonché l'approccio globale alla loro ripartizione tra i partner cooperanti dovrebbero essere chiaramente descritti e comunicati al pubblico.

6   MODELLO DI ACCORDO INTERGOVERNATIVO

Parte I. Obiettivo e definizioni

Articolo dedicato all'obiettivo

Gli Stati membri dovrebbero specificare l'obiettivo dell'accordo intergovernativo. Un esempio nel contesto della cooperazione energetica dei Mari del Nord (North Seas Energy Cooperation, NSEC) può essere quello di consentire la costruzione di capacità di produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili nel Mare del Nord. L'obiettivo è deciso tra gli Stati membri cooperanti.

Articolo dedicato alle definizioni

Gli Stati membri dovrebbero definire i termini più importanti inclusi nell'accordo intergovernativo, per garantire una comprensione comune delle parti coinvolte e migliorare la solidità giuridica dell'accordo.

Parte II. Meccanismo di cooperazione

Articolo dedicato al meccanismo di cooperazione

Questo elemento dovrebbe descrivere l'integrazione giuridica della cooperazione nel contesto della direttiva Rinnovabili, ossia se sia stato scelto un trasferimento statistico, un progetto comune (con un altro Stato membro dell'UE o un paese terzo) o un regime di sostegno comune.

Parte III. Specifiche della cooperazione

Articolo dedicato all'ambito di applicazione della cooperazione

Gli Stati membri dovrebbero specificare l'ambito di applicazione della cooperazione: 1) solo diffusione delle energie rinnovabili, 2) aggiunta di infrastrutture alla cooperazione, 3) aggiunta di aspetti innovativi alla cooperazione (impianti di stoccaggio, conversione, ecc.).

Articolo dedicato al regime di sostegno prescelto

Gli Stati membri dovrebbero specificare il regime di sostegno applicato (dello Stato membro ospitante, di quello contribuente o un regime di sostegno nuovo). Se si applica un regime esistente, gli Stati membri dovrebbero includere un riferimento alla base giuridica pertinente.

Articolo dedicato al nuovo regime di sostegno (applicabile solo ai regimi di sostegno comuni)

Gli Stati membri dovrebbero specificare gli elementi tecnici del regime di sostegno. Gli elementi da considerare sono:

a.

cooperazione a un progetto unico/multiprogetto;

b.

capacità massima/volume massimo (quantità di MW installati o MWh da trasferire);

c.

tecnologia o tecnologie ammissibili;

d.

ubicazione o processo di selezione del sito e sviluppo preliminare;

e.

regime di connessione alla rete;

f.

forma di sostegno;

g.

tipo di gara d'appalto/asta;

h.

accordo sulla notifica degli aiuti di Stato.

Articolo dedicato all'assetto del mercato pertinente

Gli Stati membri dovrebbero specificare l'assetto del mercato pertinente (ad esempio il mercato di riferimento designato) per il progetto di cooperazione e qualsiasi disposizione supplementare pertinente che possa includere.

Articolo dedicato all'analisi costi-benefici e alla ripartizione transfrontaliera dei costi

Gli Stati membri dovrebbero trovare un accordo riguardante l'analisi costi-benefici e la ripartizione transfrontaliera dei costi.

In caso di cooperazione semplice, il valore statistico di quote di energie rinnovabili può essere trasferito al prezzo di trasferimento concordato. In una cooperazione di questo tipo, l'analisi dei costi e dei benefici dovrebbe essere mantenuta il più semplice possibile, riducendo i costi di transazione.

Per una cooperazione più complessa (o quando si chiede accesso ai finanziamenti transfrontalieri per le energie rinnovabili mediante il meccanismo per collegare l'Europa e/o al finanziamento delle infrastrutture) può essere necessaria un'analisi costi-benefici più completa. Nell'accordo intergovernativo la presente sezione dovrebbe fare riferimento ai calcoli dell'analisi costi-benefici disponibili e al conseguente approccio alla ripartizione transfrontaliera dei costi.

Identificazione del beneficio sociale netto

Distribuzione dei principali costi e benefici tra le parti

Conseguenti compensazioni tra Stati membri (compresa la quota dei costi di sostegno finanziati da ciascun partner della cooperazione, la conseguente distribuzione del valore statistico di quote di energie rinnovabili ai fini del contributo all'obiettivo)

Procedura di pagamento

Notifica alla Commissione europea come previsto dalla direttiva Rinnovabili

Articolo dedicato agli obblighi delle parti

In tale articolo, gli Stati membri cooperanti dovrebbero definire le responsabilità in base alla forma di cooperazione scelta e le procedure e un sistema che consenta il monitoraggio, la tracciabilità e il rilascio di prove e verifiche (compreso il trasferimento dei dati: contenuto, formato e calendario).

Articolo dedicato a un organismo responsabile (applicabile ai progetti comuni o ai regimi di sostegno comuni)

Questo elemento dovrebbe descrivere l'organismo responsabile (ad esempio un'agenzia o uno sportello unico) e le sue responsabilità. Le responsabilità possono comprendere l'individuazione dei progetti, la definizione della procedura di gara, la selezione dell'offerente, la supervisione dell'attuazione dei progetti aggiudicati, il versamento dei pagamenti di sostegno e la rendicontazione agli Stati cooperanti.

Articolo dedicato alla notifica alla Commissione europea

Secondo la direttiva Rinnovabili, lo Stato membro venditore/ospitante dovrebbe notificare alla Commissione europea l'accordo e la quantità esatta del trasferimento statistico risultante.

7   ALLEGATO

Meccanismi di cooperazione disponibili e principi di base della cooperazione

Conformemente agli articoli 8, 9, 11 o 13 della direttiva sulle energie rinnovabili, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi di tre meccanismi di cooperazione principali.

Trasferimenti statistici (articolo 8): nel caso dei trasferimenti statistici, non più di due Stati membri convengono di cooperare e di attribuire virtualmente una determinata quantità di energia rinnovabile prodotta in eccesso da uno Stato membro all'altro. Ciò avviene ex post mediante un prezzo di trasferimento negoziato. L'energia «acquistata» da uno Stato membro sarà computata ai fini del suo contributo nazionale ai sensi della direttiva. Non sono previsti trasferimenti o forniture di energia fisica. I trasferimenti statistici di solito non riguardano progetti specifici, anche se gli Stati membri possono decidere di concludere un accordo di questo tipo se ritenuto reciprocamente vantaggioso. Inoltre i trasferimenti statistici sono, in linea di principio, tecnologicamente neutri. Gli Stati membri che effettuano un trasferimento statistico devono darne notifica alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell'anno in cui il trasferimento ha effetto. I costi di transazione per i trasferimenti statistici sono relativamente bassi in quanto sono relativamente facili da stabilire e negoziare e consentono agli Stati membri di instaurare una cooperazione limitata senza dover apportare modifiche ai loro mezzi di sostegno nazionali. A causa del minore grado di complessità, i trasferimenti statistici richiedono meno orientamenti, ma l'accettazione pubblica può essere un problema per il fatto che non viene trasferita alcuna produzione di energia rinnovabile in cambio del pagamento. Gli operatori privati sono esclusi dalla partecipazione ai trasferimenti statistici, che sono dunque riservati agli enti pubblici.

Progetti comuni tra Stati membri (articolo 9): gli Stati membri possono partecipare a progetti comuni per cooperare su progetti di energia rinnovabile per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili. I progetti comuni vanno al di là dei semplici trasferimenti statistici e la cooperazione avviene sempre in riferimento a un nuovo progetto specifico. Un progetto comune può prevedere o meno la trasmissione fisica di energia elettrica. Oltre ai singoli progetti di cooperazione, ad esempio i progetti eolici in mare su larga scala, sono possibili accordi multiprogetto anche quando si ripete un assetto relativo a impianti di piccole o medie dimensioni. Tuttavia tali accordi multiprogetto devono essere distinti dai regimi di sostegno comuni a causa della loro natura limitata. I progetti possono riguardare la ristrutturazione di impianti esistenti o essere correlati a impianti nuovi. I benefici e i costi di questi progetti sono ripartiti tra le parti cooperanti in base a norme concordate. Gli Stati membri possono convenire di attuare il progetto attraverso il regime di sostegno vigente in una delle parti cooperanti o di creare un regime su misura.

I progetti comuni possono anche essere idonei a investire in comune nelle nuove tecnologie e acquisire esperienza in materia. Il grado di cooperazione e il livello dei costi di transazione sono più alti rispetto ai trasferimenti statistici, ma generalmente inferiori a quelli dei regimi di sostegno comuni, in quanto la cooperazione è limitata a un numero concordato di progetti. A differenza dei trasferimenti statistici, i progetti comuni possono coinvolgere anche operatori privati.

Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi (articolo 11): gli Stati membri possono attuare progetti comuni con paesi terzi che potrebbero assumere particolare rilevanza nel contesto della cooperazione con i paesi della Comunità dell'energia o il Regno Unito. I progetti comuni con i paesi terzi sono tuttavia limitati all'energia elettrica da fonti rinnovabili (il riscaldamento e il raffrescamento sono esclusi) e devono stabilire un collegamento fisico effettivo con il paese terzo. Per garantire un'immissione nel sistema elettrico dell'UE, la rispettiva capacità dell'interconnessione deve essere prenotata in tempo utile. Fatta eccezione per l'aiuto agli investimenti concesso per l'impianto, la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non deve aver fruito di alcun sostegno da un regime di sostegno di un paese terzo.

Regimi di sostegno comuni (articolo 13): un altro possibile meccanismo di cooperazione a disposizione degli Stati membri è costituito dai regimi di sostegno comuni, che prevedono il coordinamento parziale o totale e/o la fusione dei regimi di sostegno nazionali di due o più Stati membri. Poiché i regimi di sostegno comuni possono comportare notevoli costi di transazione, di norma riguardano più progetti. Possono tuttavia essere utilizzati anche per grandi progetti singoli con un assetto molto specifico. I regimi di sostegno comuni possono riguardare solo un segmento del mercato nazionale delle energie rinnovabili, ad esempio una tecnologia, o un'area geografica specifica, ad esempio una regione frontaliera. Salvo indicazione contraria, il regime di sostegno comune non sostituisce i regimi di sostegno nazionali vigenti che proseguono in parallelo. I regimi di sostegno comuni sono generalmente più impegnativi e complessi rispetto ai progetti comuni e di solito richiedono modifiche della legislazione e/o della regolamentazione nazionali.

Principi della cooperazione in materia di energie rinnovabili

In generale la cooperazione degli Stati membri in materia di energie rinnovabili è disciplinata dai principi seguenti.

Facoltatività: due o più Stati membri che cooperano tra loro o con un paese terzo lo fanno su base volontaria. Quando scelgono di unire le forze in materia di energie rinnovabili, gli Stati membri sono liberi di definire dettagli e condizioni di tale cooperazione.

Benefici socioeconomici: i progetti di cooperazione transfrontaliera devono creare valore da una prospettiva sociale e globale. In generale i benefici socioeconomici generati dal progetto devono essere superiori ai costi rispetto allo scenario di diffusione delle energie rinnovabili senza cooperazione.

Una cooperazione reciprocamente vantaggiosa: oltre a creare benefici sociali netti, i progetti di cooperazione transfrontaliera si concretano solo se garantiscono vantaggi reciproci a tutti i paesi partecipanti e ai principali portatori di interessi nei paesi. Di solito non tutti i portatori di interessi traggono più vantaggi con il progetto che senza di esso; i paesi devono quindi concordare quali portatori di interessi debbano essere compensati e quali no.

Accordo sui termini della cooperazione: gli Stati membri che intendono partecipare devono concludere un accordo che stabilisca termini e condizioni della cooperazione.

Condizioni locali specifiche: i paesi cooperanti si adoperano per allineare le norme e i regolamenti pertinenti per quanto necessario, ma possono esservi limiti naturali che si applicano in particolare alle condizioni specifiche dei singoli luoghi, ad esempio il rilascio di licenze, le imposte. Di solito si applicano quindi le norme del paese in cui il progetto è fisicamente situato, salvo se concordato e specificato diversamente dai paesi cooperanti.

Garanzia di un impatto tangibile: gli Stati membri possono scegliere di strutturare la cooperazione in modo che abbia un impatto tangibile sui rispettivi sistemi e mercati dell'energia elettrica. Gli Stati membri cooperanti possono ad esempio imporre l'importazione fisica di energia elettrica (che diventa un obbligo nei progetti comuni con paesi terzi).

Ripartizione dei costi e dei benefici: secondo la direttiva, l'energia rinnovabile prodotta dovrebbe essere contabilizzata nel paese che finanzia l'impianto. A seconda della tecnologia saranno rilevanti anche altri costi e benefici oltre ai costi di sostegno. I costi di connessione alla rete e di integrazione dei sistemi sono di rilevanza particolare nei progetti eolici in mare, mentre quella dei costi di sostegno di solito diminuisce con la maturazione delle tecnologie e del grado di integrazione del mercato. Sono possibili diverse opzioni di contabilizzazione. I paesi partner sono liberi di definire i dettagli dell'accordo di cooperazione.


(1)  Si basano sul precedente documento «Orientamenti sull'uso del meccanismo di cooperazione in materia di energie rinnovabili», SWD(2013) 440 final, disponibile all'indirizzo (solo in EN): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2013_public_intervention_swd05_en.pdf.

(2)  Una descrizione più dettagliata dei meccanismi di cooperazione figura nell'allegato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

(3)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (GU L 249 dell’14.7.2021, pag. 38).

(4)  COM(2021) 393: «Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea».

(5)  Le regioni frontaliere sono territori situati su ciascun lato della stessa frontiera (definizione disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Border_region).

(6)  La descrizione di questo caso si basa sulla relazione «Opzioni progettuali per le aste transfrontaliere», elaborata nell'ambito del progetto AURES II sulle aste per il sostegno alle energie rinnovabili. La relazione completa può essere consultata all'indirizzo (solo in EN): http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2019/06/AURES_II_D6_1_final.pdf.

(7)  Ad oggi sono stati attuati/concordati 12 progetti di cooperazione (di cui dieci trasferimenti statistici, un progetto comune e un regime di sostegno comune). Sebbene ciò indichi che l'attuazione potrebbe accelerare, il ricorso ai meccanismi di cooperazione è ancora inferiore alle aspettative. Sono stati attuati e/o concordati i progetti seguenti: trasferimenti statistici tra Lussemburgo e Lituania, Lussemburgo ed Estonia, Malta ed Estonia, Paesi Bassi e Danimarca, Irlanda e Danimarca, Irlanda ed Estonia, Danimarca e Belgio, Finlandia e Belgio, Cechia e Slovenia e Lituania e Belgio; un progetto comune tra Germania e Danimarca e un regime di sostegno comune tra Svezia e Norvegia. Se si considerano i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili degli Stati membri per il 2020, è evidente che, a causa della novità dei meccanismi e della mancanza di progetti attuati, i piani di ricorso ai meccanismi di cooperazione erano ancora vaghi, prudenti o addirittura inesistenti. Alcuni anni dopo, nei rispettivi PNEC, i piani degli Stati membri per l'uso dei meccanismi di cooperazione erano già più concreti, soprattutto grazie alle consultazioni tenute tra gli Stati membri su base bilaterale o multilaterale, individualmente o tramite gruppi e forum diversi. A tale riguardo è opportuno sottolineare i lavori nei forum regionali sull'energia, compresi i gruppi ad alto livello per la cooperazione in materia di energia nei mari del Nord (North Seas Energy Cooperation, NSEC), il piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity, CESEC) o le interconnessioni per l'Europa sudoccidentale (SWE), o il Forum pentalaterale. I forum sono riusciti a riunire i principali portatori di interessi e a facilitare il dialogo, mancano però ancora dati di piani concreti, a dimostrazione delle difficoltà incontrate nell'applicare i meccanismi di cooperazione.

(8)  Studi e progetti comprendono, tra l'altro, il progetto sui meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e l'interazione con i regimi di sostegno previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) (https://res-cooperation.eu/), il progetto CA-RES (https://www.ca res.eu/) e il progetto MUSTEC (https://mustec.eu/). Cfr. anche lo studio del 2014 sulla cooperazione tra i paesi dell'UE nel quadro della direttiva sulle energie rinnovabili, disponibile all'indirizzo (solo in EN): https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/cooperation-mechanisms_it#documents.

(9)  Tra gli esempi noti figurano un memorandum d'intesa su uno o più hub per l'energia in mare tra Danimarca e Paesi Bassi, un memorandum d'intesa tra Lettonia ed Estonia su un progetto comune in mare, una lettera di intenti sull'analisi di progetti in mare ibridi comuni tra Danimarca e Germania e un memorandum d'intesa sulla valutazione delle opzioni per le isole energetiche tra Danimarca e Belgio.

(10)  Per la maggior parte dei progetti di cooperazione transfrontaliera, si può presumere che gli Stati membri o i paesi terzi siano quelli che sostengono i costi più elevati e ricevono la maggior parte dei benefici. Sono quindi le parti negoziali naturali e rappresentano automaticamente i portatori di interessi.

(11)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf

(12)  Elementi del modello centralizzato fanno parte della proposta della Commissione del 18 maggio 2022 di revisione delle disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2022) 222 final).

(13)  Principalmente a causa degli effetti di rete, ma l'incertezza può essere legata anche a modifiche normative.

(14)  In un sistema con premio unilaterale, se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di esercizio dell'asta, i produttori ricevono un sostegno che copre la differenza e, se il prezzo di mercato è più alto, possono trattenere le eccedenze. Il premio bilaterale funziona in modo analogo ma le eccedenze devono essere rimborsate dai produttori. Nel regime con premio fisso i produttori ricevono un importo fisso in aggiunta al prezzo di mercato.

(15)  Le modalità di recupero dei costi del sostegno possono anche essere decise a livello nazionale da ciascun paese cooperante, tranne nel caso di regimi di sostegno comuni.

(16)  2022/C 80/01.

(17)  Cfr. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020.

(18)  «La valutazione economica dei progetti di investimento presso la BEI. Versione di marzo 2013 - In revisione», disponibile all'indirizzo (solo in EN): https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf.

(19)  «Metodologie per valutare il contributo dei progetti transfrontalieri ai criteri generali e per produrre l'analisi costi-benefici di cui alla parte IV dell'allegato del regolamento (UE) 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa», disponibile all'indirizzo (solo in EN): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021SC0429&qid=1564520971474.

(20)  Cfr. https://tyndp.entsoe.eu/cba.

(21)  Se gli aiuti di Stato sono necessari per realizzare il progetto di energia rinnovabile, l'analisi del deficit di finanziamento effettuata conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia dovrebbe essere coerente con le principali ipotesi dell'analisi costi-benefici.

(22)  Per quanto riguarda le infrastrutture, dalla quarta relazione di monitoraggio sulle decisioni in merito alla ripartizione transfrontaliera dei costi pubblicata dall'ACER è emerso che la maggior parte dei progetti energetici transeuropei che coinvolgono infrastrutture transfrontaliere sceglie approcci «tradizionali» di ripartizione dei costi. La maggior parte dei progetti a terra segue il cosiddetto «principio territoriale», in base al quale ciascun paese sostiene i costi associati all'attuazione del progetto sul proprio territorio, nonostante i benefici che il progetto può apportare a tutti i paesi, mentre la «ripartizione dei costi 50/50» è prevalentemente impiegata per le attività in mare. Tale approccio potrebbe rivelarsi inefficace in casi quali le nuove reti in mare magliate che potrebbero interessare un maggior numero di parti.

(23)  Cfr. in particolare le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

(24)  A carico del TSO.

(25)  È possibile servirsi di una tecnologia di calcolo alternativa laddove un confronto diretto non sia possibile o non sia realistico.


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 495/24


Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030

(2022/C 495/02)

I prezzi record dell'energia registrati dalla seconda metà del 2021, che hanno subito un ulteriore rincaro a causa dell'aggressione militare ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, danno un forte impulso all'accelerazione dell'attuazione del Green Deal europeo e rafforzano la resilienza dell'Unione dell'energia accelerando la transizione verso l'energia pulita e ponendo fine a qualsiasi dipendenza dai combustibili fossili russi. Nel contempo le recenti condizioni meteorologiche estreme hanno esercitato un'ulteriore pressione sull'approvvigionamento energetico, con pesanti ripercussioni sulle rese delle colture e sulla navigazione interna, e hanno inciso sul benessere dei cittadini, lanciando così un forte monito sulla necessità di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tali recenti sviluppi evidenziano l'importanza della pianificazione integrata per le politiche in materia di energia e clima. Oggi più che mai un'Unione dell'energia forte e un'azione coordinata per il clima rappresentano il presupposto per la solidarietà, la prosperità e la sostenibilità nell'Unione europea. Per potenziare rapidamente la sicurezza energetica e accelerare la transizione verso la neutralità climatica in modo equo, gli Stati membri e l'Unione europea devono far leva sulla forza del sistema di governance istituito a livello europeo.

Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento sulla governance) (1) istituisce un sistema di governance flessibile ma solido per un rafforzamento reciproco e trasparente della collaborazione tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea. Ciò contribuisce a garantire che vi sia coerenza tra le politiche in materia di energia e clima e che gli Stati membri agiscano in modo coordinato.

I piani nazionali per l'energia e il clima (di seguito «piani nazionali» o «PNEC») sono lo strumento centrale di pianificazione strategica previsto dal regolamento sulla governance. I PNEC garantiscono la prevedibilità degli investimenti a breve, medio e lungo termine, soprattutto in tempi di incertezza, e sono fondamentali per mobilitare gli ingenti investimenti necessari a soddisfare l'ambizione collettiva della neutralità climatica e realizzare una transizione equa e giusta, preservando nel contempo la sicurezza e l'accessibilità economica dell'energia. Essi aiutano gli Stati membri a realizzare congiuntamente gli obiettivi in materia di energia e clima previsti dal Green Deal europeo, dalla Normativa europea sul clima (2) e dal pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %» (3), ivi compreso l'obiettivo più ambizioso in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nonché gli impegni internazionali dell'UE assunti a norma dell'accordo di Parigi.

I PNEC svolgono inoltre un ruolo chiave nella realizzazione del piano REPowerEU (4) , alla luce delle crescenti sfide per un'Unione dell'energia più resiliente. Dall'inizio dell'aumento dei prezzi dell'energia a metà del 2021, l'UE ha adottato una risposta di emergenza globale e mirata per affrontare la crisi energetica innescata dai recenti sviluppi geopolitici. Detta risposta ridefinirà l'Unione dell'energia fino al 2030 e oltre. I piani nazionali devono cogliere le sfide cruciali relative alla sicurezza e all'accessibilità economica dell'energia. Ciò comprende la necessità di diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico, di definire un calendario coerente per lo stoccaggio del gas (5) e di tenere conto della riduzione della domanda di emergenza (6) e degli interventi di emergenza per far fronte agli elevati prezzi dell'energia e rafforzare la solidarietà (7).

Gli Stati membri aggiornano i loro piani nazionali per il 2021-2030 entro giugno 2023 (proposte di piani) e giugno 2024 (piani definitivi) (8). Dal momento che le politiche e le circostanze geopolitiche in materia di energia e clima sono notevolmente mutate rispetto al 2019-2020, quando sono stati elaborati i PNEC iniziali, gli aggiornamenti dovrebbero concentrarsi sulla necessità di definire un'azione per il clima più ambiziosa, realizzare una transizione più rapida verso l'energia pulita e garantire una maggiore sicurezza energetica. I PNEC aggiornati dovrebbero consentire all'UE di progredire verso un'Unione dell'energia più resiliente e sostenibile, anche riducendo rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, senza lasciare indietro nessuno.

Il presente documento fornisce orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive di PNEC aggiornati, in particolare individuando buone pratiche e delineando le implicazioni dei recenti sviluppi politici e geopolitici, nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento sulla governance, in particolare dall'allegato I (9).

Nel processo di elaborazione dei presenti orientamenti, la Commissione ha lavorato a stretto contatto con gli Stati membri a livello tecnico e ha consultato i portatori di interessi in occasione di un apposito seminario tenutosi l'8 settembre 2022 (10), di eventi esterni e di contatti bilaterali. I presenti orientamenti sono da considerarsi uno degli elementi dello scambio e della cooperazione continui durante l'intero processo.

Riquadro 1: Principi e buone pratiche per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima

Fissare obiettivi più ambiziosi per accelerare la transizione verde verso la neutralità climatica e rafforzare la resilienza del sistema energetico, in linea con la Normativa sul clima, il pacchetto «Pronti per il 55 %» e il piano REPowerEU. Occorre prestare particolare attenzione alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla sicurezza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Rafforzare la pianificazione nell'ambito dei PNEC per garantire una transizione equa e giusta, attenuando gli effetti sulla società e sull'occupazione, affrontando la carenza di manodopera e di competenze, riducendo la povertà energetica e garantendo a tutti l'accesso ai servizi essenziali a prezzi accessibili.

Fornire obiettivi e traguardi nazionali, anche in materia di finanziamento, che mostrino percorsi concreti fino al 2030 e al 2050, in linea con le strategie nazionali a lungo termine.

Integrare gli obiettivi di adattamento e tenerne conto, ove opportuno, nelle cinque dimensioni dei PNEC aggiornati.

Definire obiettivi e traguardi per la riduzione delle emissioni di metano e integrare obiettivi più ambiziosi nonché misure di mitigazione e adattamento nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, per quanto riguarda le emissioni di CO2 e diverse dal CO2 e gli assorbimenti di carbonio.

Sfruttare le sinergie tra l'agenda energetica e quella digitale per stimolare la digitalizzazione del sistema energetico.

Migliorare la dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività, in particolare con traguardi e obiettivi specifici, integrando nel contempo la diversificazione delle capacità di produzione e lo sviluppo delle competenze per accelerare la transizione verso l'energia pulita.

Avviare una consultazione ampia e inclusiva con la società civile, le autorità locali, le parti sociali e i portatori di interessi settoriali sin dalle prime fasi del processo.

Rafforzare la cooperazione regionale considerandola parte integrante dei piani nazionali: in particolare per quanto concerne la dimensione della sicurezza energetica, al fine di individuare politiche coerenti e una solidarietà profonda.

Esplorare la possibilità di sinergie tra gli obiettivi, i traguardi e i contributi, nonché tra le politiche e le misure delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia (11).

Trarre insegnamenti dai PNEC iniziali, dalla loro valutazione da parte della Commissione e dallo stato della loro attuazione, in modo tale da individuare le lacune e gli ambiti da migliorare ai fini di un incremento in termini di ambizioni e risultati.

Garantire la coerenza con altri strumenti di pianificazione e rispecchiare nei PNEC aggiornati le politiche, le misure e gli investimenti pertinenti (12).

Formulare una base analitica completa, aggiornata e dettagliata che tenga conto degli effetti economici, occupazionali, sociali e in termini di ricerca, innovazione, competitività e ambiente, nonché del contributo che apporterà l'economia circolare.

Fornire un piano di finanziamento dettagliato in grado di soddisfare il fabbisogno di investimenti per ciascuna delle cinque dimensioni mediante l'uso efficiente in termini di costi del sostegno del bilancio pubblico e la mobilitazione degli investimenti privati, anche attraverso strumenti finanziari e regimi di finanziamento innovativi.

Prendere in considerazione le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo e garantire la coerenza con esse.

1   Considerazione del nuovo contesto giuridico, socioeconomico, politico e geopolitico

La presente sezione esamina in che modo i cambiamenti significativi intervenuti dal 2019 nel quadro legislativo, socioeconomico e geopolitico per le politiche in materia di energia e clima incidono sugli aggiornamenti dei PNEC in termini di ambizione e portata. Essa è integrata da un elenco di riferimenti, riportato nella tabella 1, che sintetizza i principali obiettivi, traguardi e contributi, nonché le politiche e le misure necessarie per conseguirli, contenuti nella legislazione, nelle strategie e nelle proposte. Gli Stati membri sono invitati a tenere conto di tali riferimenti nelle loro proposte di piani nazionali aggiornati. I piani aggiornati definitivi dovrebbero riflettere eventuali nuovi sviluppi significativi in un contesto legislativo, socioeconomico e geopolitico in continua evoluzione e devono tenere in debito conto le raccomandazioni formulate dalla Commissione sulle proposte di piani aggiornati (13).

1.1    Incremento delle ambizioni per il 2030 verso la neutralità climatica

Il Green Deal europeo ha dato un forte impulso all'incremento delle ambizioni in materia di energia e clima, senza lasciare indietro nessuno. Con la Normativa europea sul clima, gli obiettivi di conseguire la neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 sono diventati un obbligo giuridico. Tali obiettivi sono considerevolmente più rigorosi rispetto a quelli sui quali gli Stati membri hanno basato i loro PNEC iniziali (14).

Per realizzare l'ambizione della Normativa europea sul clima, il pacchetto «Pronti per il 55 %» aggiorna il quadro 2030 per l'energia e il clima. Ciò indurrà necessariamente gli Stati membri ad aggiornare gli obiettivi e i traguardi stabiliti nei rispettivi PNEC iniziali, come pure le politiche e le misure per conseguirli, in particolare per quanto concerne le dimensioni relative alla decarbonizzazione (comprese le energie rinnovabili), all'efficienza energetica e al mercato interno dell'energia.

Parallelamente, e al fine di realizzare l'incremento di ambizioni, sono state altresì adottate strategie europee fondamentali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda l'integrazione del sistema energetico (15), l'idrogeno (16), l'energia offshore (17), l'energia solare rinnovabile (18), l'adattamento ai cambiamenti climatici (19), i cicli del carbonio sostenibili (20) e il piano d'azione dell'UE per la digitalizzazione del sistema energetico (21). Per contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di energia, la Commissione ha inoltre presentato altre strategie pertinenti, in particolare riguardo all'inquinamento zero (22), alla biodiversità (23), alle foreste (24) e alla mobilità sostenibile e intelligente (25).

All'inizio di quest'anno, con il piano REPowerEU sono state proposte misure specifiche per ridurre la dipendenza energetica dell'UE dai combustibili fossili russi e accelerare l'attuazione del Green Deal europeo con nuove azioni, basandosi nel contempo sul pacchetto «Pronti per il 55 %». Il piano mira a un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, al fine di creare un sistema energetico più resiliente e una vera Unione dell'energia. Nell'ambito di tale piano la Commissione ha invitato i colegislatori ad accrescere gli obiettivi delle direttive sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili. L'attuazione del piano REPowerEU accelererà la diffusione di alternative al gas naturale e delle fonti rinnovabili, in particolare il biometano sostenibile, l'idrogeno rinnovabile, il solare fotovoltaico e l'energia eolica offshore, e avvierà misure strutturali di efficienza energetica a medio e lungo termine.

Le proposte di piani nazionali aggiornati dovrebbero riflettere questo incremento delle ambizioni. Gli Stati membri dovrebbero integrare pienamente gli obiettivi nuovi e riveduti in materia di energia e clima inclusi nelle proposte del pacchetto «Pronti per il 55 %» e del piano REPowerEU (26), sebbene il processo legislativo per l'adozione non sia ancora concluso. Gli Stati membri dovrebbero già prendere in considerazione gli obiettivi nazionali più ambiziosi proposti nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi e del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), giacché in entrambi gli atti i colegislatori hanno approvato il livello di ambizione proposto dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione i nuovi obiettivi previsti dalla rifusione della direttiva sull'efficienza energetica e dalla direttiva sulle energie rinnovabili riveduta.

Dall'elaborazione dei PNEC iniziali gli Stati membri hanno lavorato anche alle proprie strategie nazionali a lungo termine nel quadro del regolamento sulla governance. In linea con il regolamento sulla governance, i PNEC aggiornati dovrebbero essere coerenti con tali strategie a lungo termine e con l'obiettivo della neutralità climatica stabilito nella Normativa europea sul clima.

I piani aggiornati dovrebbero inoltre rispecchiare gli sviluppi internazionali connessi all'accordo di Parigi, in particolare il processo definito nel patto per il clima di Glasgow mirante a innalzare il livello di ambizione in materia di mitigazione (27). Tale patto contiene varie decisioni relative alla pianificazione in materia di energia e clima, tra cui la graduale riduzione dell'energia da carbone, l'eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili e la valutazione di azioni ulteriori per ridurre le emissioni diverse dal CO2, metano compreso, entro il 2030.

1.2    Incremento della sicurezza energetica e dell’accessibilità economica dell’energia verso un’Unione dell’energia più resiliente

È necessario che i PNEC aggiornati incrementino la preparazione e rafforzino le misure nell'UE intese a promuovere la sicurezza energetica collettiva. La recente situazione geopolitica ha determinato un'impennata senza precedenti dei prezzi dell'energia all'ingrosso e al dettaglio, con variazioni su base annua che hanno raggiunto rispettivamente picchi del 360 % e del 55 % (agosto 2022). Tale volatilità estrema del mercato dell'energia interessa tutti gli Stati membri, con ripercussioni sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività dell'economia. Al tempo stesso la situazione esercita una pressione crescente sulla sicurezza energetica europea.

I piani nazionali aggiornati dovrebbero tenere conto delle misure derivanti dal piano REPowerEU che trasformeranno profondamente il sistema energetico nel lungo periodo.

Il nuovo regolamento sullo stoccaggio del gas (28) impone agli Stati membri di rafforzare la pianificazione della loro sicurezza energetica. È fondamentale diversificare l'approvvigionamento energetico esplorando nuove opzioni per le importazioni di energia, compresi i combustibili nucleari e i combustibili fossili sostitutivi. Nel valutare il mix energetico nell'ambito dei loro PNEC aggiornati, gli Stati membri dovrebbero integrare considerazioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a riferire in merito ai progressi e alla pianificazione dei progetti infrastrutturali considerati rilevanti al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano REPowerEU. Il quadro TEN-E (29) e i progetti di interesse comune (PIC) hanno reso i nostri mercati dell'energia più sicuri, meglio integrati e più competitivi. Il quinto elenco di PIC (30) e l'espansione limitata delle infrastrutture di cui all'allegato 3 del piano REPowerEU costituiranno un valido aiuto per affrontare le strozzature rimanenti nelle reti e diversificare ulteriormente le rotte e le risorse del gas, rafforzare le reti elettriche onshore e perseguire obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili offshore in tutti i bacini marittimi europei. Allo stesso tempo i progetti infrastrutturali non dovrebbero comportare una dipendenza dai combustibili fossili né creare attivi non recuperabili che ostacolano la transizione a lungo termine verso un'economia climaticamente neutra.

Inoltre gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il potenziale della risposta immediata alla crisi energetica per consolidare la dimensione della sicurezza energetica dei piani nazionali.

I PNEC aggiornati dovrebbero tenere conto della comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (31) e del regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (32) , che stabiliscono misure finalizzate alla preparazione a potenziali interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali misure a breve termine mirano a rafforzare la preparazione collettiva dell'UE in uno spirito di solidarietà. Le misure adottate nell'ambito di tale quadro sono interconnesse con il piano REPowerEU, e in particolare con la comunicazione sul risparmio energetico nell'UE.

La Commissione ha inoltre presentato azioni immediate per far fronte all'impennata dei prezzi dell'energia. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato misure di emergenza per affrontare il problema dei prezzi elevati dell'energia (33). La riduzione della domanda di energia elettrica nelle ore di punta, abbinata a un sostegno adeguato ai consumatori finali, derivante dal tetto sui ricavi delle tecnologie inframarginali e dal contributo di solidarietà, contribuirà a rendere l'energia più sicura e più accessibile nei prossimi mesi. Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha presentato ulteriori proposte di emergenza per ridurre i prezzi dell'energia e garantire una maggiore solidarietà nel quadro della preparazione (34).

La solidarietà e le azioni collettive sono fondamentali per i PNEC, in quanto incidono sulla sicurezza energetica di ciascuno Stato membro, sull'accessibilità economica dell'energia e, in ultima analisi, sulla resilienza collettiva dell'UE.

I piani nazionali aggiornati dovrebbero indicare in che modo le misure di emergenza volte a limitare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia sono: i) integrate nella pianificazione a medio termine verso il 2030 e ii) coerenti con tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. Pur mirando a fornire sostegno ai consumatori finali, tali misure dovrebbero essere concepite in modo da non distorcere gli obiettivi generali a più lungo termine del Green Deal europeo, tra cui quelli di decarbonizzazione, inquinamento zero, biodiversità, efficienza delle risorse ed efficienza energetica. I piani devono altresì essere sostenibili dal punto di vista del bilancio e non dovrebbero pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento né la parità di condizioni nel mercato interno dell'energia.

Gli Stati membri dovrebbero descrivere nei rispettivi PNEC aggiornati in che modo intendono apportare ai consumatori i benefici delle energie rinnovabili meno costose e delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. Al fine di decarbonizzare completamente il settore dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero esaminare gli incentivi agli investimenti in flessibilità, reti (intelligenti), soluzioni di abilitazione digitale per le reti elettriche e capacità continua. È anche opportuno garantire mercati a termine più liquidi e proteggere meglio i consumatori dall'eccessiva volatilità dei prezzi, dai prezzi elevati e dall'eccessiva assunzione di rischi da parte dei fornitori. I PNEC dovrebbero altresì ricercare modi per migliorare l'efficienza del commercio transfrontaliero, garantendo nel contempo che tutte le forme di energia elettrica possano essere scambiate liberamente tra gli Stati membri. Parallelamente la Commissione sta avviando con urgenza una riforma globale e approfondita dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare al meglio l'approccio integrato dei piani nazionali e a esplorare a fondo la possibilità di sinergie tra le dimensioni pertinenti dei piani. Ad esempio, rapidi progressi in termini di stoccaggio, diversificazione dell'approvvigionamento energetico e gestione della domanda aumenteranno la sicurezza energetica e contribuiranno ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ad incrementare l'efficienza energetica nel sistema energetico generale e a migliorare l'integrazione del mercato interno dell'energia.

Ove opportuno, occorre mobilitare pienamente la cooperazione regionale e il forum competente al fine di sviluppare un'azione collettiva e meccanismi di solidarietà che garantiscano forniture alternative, prevengano interruzioni dell'approvvigionamento e aumentino la preparazione e la resilienza.

Infine, in linea con il piano REPowerEU, i piani nazionali aggiornati dovrebbero tenere conto della strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia (35). Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento alle iniziative o ai progetti pertinenti che sono stati intrapresi o attuati in linea con la strategia Global Gateway (36).

Riquadro 2: Utilizzare il semestre europeo quale trampolino di lancio

Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di tenere conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo (37). Le relazioni per paese del semestre europeo 202221 individuano le principali sfide macroeconomiche esistenti ed emergenti, non sufficientemente affrontate dagli impegni assunti nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza (PRR).

Le raccomandazioni specifiche per paese del 2022 per ciascuno Stato membro si concentrano su tali sfide strutturali, anche per quanto riguarda l'attuazione del piano REPowerEU, prestando la dovuta attenzione all'equità sociale della transizione verso l'energia pulita (38). Nel settore delle politiche in materia di energia e clima, tali raccomandazioni mirano innanzitutto a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e a decarbonizzare ulteriormente l'economia. Esse esortano ad accelerare la diffusione dell'energia rinnovabile e delle infrastrutture necessarie, sostenendo la riqualificazione e il miglioramento indispensabili delle competenze della forza lavoro, affrontando le carenze di manodopera e di competenze, aumentando l'efficienza energetica e accrescendo la capacità di interconnessioni in tutta l'UE. Per un numero considerevole di Stati membri le raccomandazioni riguardano anche la mobilità sostenibile, mentre per alcuni altri riguardano aspetti ambientali, come l'economia circolare.

Nell'aggiornare i rispettivi PNEC, gli Stati membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e del 2023 formulate nell'ambito del semestre europeo. Essi dovrebbero inoltre includere informazioni relative al modo in cui le politiche e le misure pertinenti in ciascuna dimensione dei piani nazionali aggiornati contribuiscono all'applicazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di energia e di clima.

1.3    Garanzia di una transizione equa e giusta

1.3.1   Attenuazione degli effetti sulla società e sull’occupazione e realizzazione di una transizione energetica e climatica giusta ed equa

I PNEC aggiornati dovrebbero tenere maggiormente conto delle conseguenze socioeconomiche rispetto ai piani nazionali iniziali. L'equità e la solidarietà sono obiettivi fondamentali e parte integrante del Green Deal europeo, che sancisce che nessuna persona e nessun luogo debbano essere lasciati indietro. Affrontare sin dall'inizio gli effetti socioeconomici della transizione energetica e climatica e proteggere le famiglie, le industrie esposte e i lavoratori durante l'intero processo costituisce un prerequisito per affrontare l'attuale crisi energetica e preparare il terreno per una transizione equa.

La raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica definisce pacchetti strategici a sostegno di una transizione verde equa e invita gli Stati membri a tenerne pienamente conto ai fini del processo di aggiornamento dei loro PNEC (39). In particolare, gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie chiare al fine di individuare e valutare le conseguenze sociali, occupazionali e in termini di competenze (o eventuali altri effetti distributivi) della transizione energetica e climatica e prendere in debita considerazione le modalità per affrontare efficacemente tali sfide. I piani nazionali aggiornati dovrebbero stabilire priorità chiare ai finanziamenti destinati a una transizione equa, alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze, nonché al sostegno agli adeguamenti del mercato del lavoro.

Lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e delle misure dovrebbero seguire sia un approccio inclusivo dell'intera società che un approccio granulare incentrato sulle regioni, le industrie e i gruppi di popolazione più colpiti, in particolare quelli che si trovano già in situazioni di vulnerabilità.

Riquadro 3: Politiche e misure principali a favore di una transizione equa per i PNEC aggiornati

Promuovere miglioramenti dell'efficienza energetica, anche nel settore dell'edilizia popolare a prezzi accessibili; fornire incentivi finanziari e consulenza ai singoli, prestando la dovuta attenzione alla divergenza di interessi tra proprietari e locatari e all'evoluzione dei costi abitativi.

Fornire informazioni e consulenza personalizzate a tutti i consumatori, e in particolare alle famiglie vulnerabili, anche con l'ausilio degli strumenti digitali, su come ridurre la domanda di energia e alleggerire le bollette energetiche. Orientare le misure di risparmio energetico verso le attività di consumo e produzione a elevata domanda di energia.

Responsabilizzare i consumatori di energia agevolando l'accesso all'energia da fonti rinnovabili, semplificando le procedure di autorizzazione e sviluppando ulteriormente l'autoapprovvigionamento attraverso le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energie rinnovabili, il tutto accompagnato da campagne mirate in particolare ai gruppi e ai consumatori vulnerabili che vivono nelle zone rurali e remote (ad es. le regioni ultraperiferiche dell'UE (40)).

Prevenire le problematiche connesse ai trasporti sostenibili, compresa l'accessibilità economica per le famiglie vulnerabili, mediante misure di sostegno diretto e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie.

Sostenere l'accesso a un'occupazione di qualità, in particolare attraverso i servizi pubblici per l'impiego, l'assistenza personalizzata nella ricerca di un impiego e altre misure di politica attiva del mercato del lavoro (ad es. corsi di apprendimento, incentivi all'assunzione e alla transizione, programmi di occupazione mirati e vincolati a scadenze precise, regimi di sostegno per apprendistati e tirocini di qualità).

Promuovere la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità nelle attività verdi, ad esempio attraverso misure finanziarie e non finanziarie, garantendo un sostegno accessibile ai gruppi vulnerabili e sottorappresentati e incoraggiando la promozione di criteri di aggiudicazione verdi per gli imprenditori.

Dotare le persone delle giuste competenze per accedere a posti di lavoro di qualità e affrontare la carenza di manodopera per le transizioni verde e digitale, promuovendo: 1) un'istruzione e una formazione inclusive, in linea con le previsioni in materia di competenze e attraverso partenariati con i portatori di interessi, come il patto per le competenze (41); 2) regimi di sostegno per apprendistati e tirocini retribuiti, nonché regimi di affiancamento lavorativo; 3) la formazione degli adulti ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione, ad esempio attraverso conti individuali di apprendimento (42), corsi ampiamente riconosciuti o l'adesione al patto per le competenze dell'UE (43).

Garantire un accesso equilibrato e paritario all'istruzione e alle opportunità di lavoro a tutti i livelli e in tutti i settori, ad esempio riducendo lo squilibrio di genere che caratterizza tuttora gli studenti nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e il settore dell'energia.

Garantire sistemi fiscali e previdenziali e sistemi di protezione sociale equi a sostegno delle persone e delle famiglie maggiormente colpite, in particolare quelle in situazioni di vulnerabilità, anche 1) mediante un sostegno diretto, mirato e temporaneo al reddito a integrazione delle misure di investimento; 2) allentando la pressione fiscale sul lavoro verso obiettivi verdi e 3) offrendo regimi innovativi di transizione professionale per garantire la sicurezza del reddito durante le transizioni nel mercato del lavoro.

1.3.2   Risposta alle sfide urgenti della povertà energetica

L'accessibilità economica è una priorità dell'Unione dell'energia e dovrebbe riflettersi nei PNEC aggiornati. Tutti gli Stati membri sono invitati a fissare un obiettivo chiaro, specifico, realizzabile, misurabile e vincolato a una scadenza precisa per ridurre la povertà energetica. Gli Stati membri valutano il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica (44). La raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (45) fornisce orientamenti su indicatori adeguati per la sua misurazione. Gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo sono utilizzati tale definizione e tali indicatori e come vengono raccolti i dati sulla povertà energetica, anche a livello nazionale e locale.

I PNEC aggiornati dovrebbero tenere conto degli ultimi sviluppi legislativi, in particolare della definizione di povertà energetica proposta nella direttiva sull'efficienza energetica e della proposta relativa al Fondo sociale per il clima, nonché della summenzionata raccomandazione del Consiglio sulla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.

Sulla base di tale valutazione, uno Stato membro che riscontri la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica include nel suo piano nazionale aggiornato un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti (46). Tuttavia, considerata l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, tutti gli Stati membri sono invitati a fissare un obiettivo per la riduzione della povertà energetica. Se un obiettivo non è ritenuto necessario, gli Stati membri dovrebbero giustificare tale decisione e determinare il numero minimo di famiglie da considerarsi «elevato» in tale contesto. Inoltre i piani nazionali dovrebbero delineare le politiche e misure che affrontano la povertà energetica, comprese le misure di politica sociale e altri programmi nazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero delineare le modalità di determinazione dell'obiettivo e, per tenere conto dell'attuale impennata dei prezzi dell'energia, dovrebbero utilizzare gli ultimi dati disponibili.

2   Questioni tematiche

2.1    Incentivazione della transizione verso l’energia pulita

Il quadro di governance energetica istituito si è rivelato positivo, in quanto gli obiettivi di efficienza energetica e di energia da fonti rinnovabili dell'UE per il 2020 sono stati superati. La sostituzione rapida e imperativa dei combustibili fossili russi richiederà un'accelerazione drastica della transizione verso l'energia pulita, attribuendo priorità alle misure strutturali per l'efficienza energetica e basandosi su un forte impulso alla diffusione delle energie rinnovabili. Inoltre la diffusione di soluzioni digitali per l'energia svolgerà un ruolo importante nel sostenere la trasformazione del settore energetico; la promozione della cooperazione tra gli operatori del settore dell'energia e gli operatori digitali e la creazione di sinergie tra l'agenda energetica e quella digitale sono fondamentali per conseguire l'obiettivo climatico. Il potenziale del meccanismo di governance deve essere pienamente sfruttato, aggiornando i piani nazionali in tal senso.

2.1.1   Accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e dell’idrogeno

I PNEC aggiornati dovrebbero allinearsi all'incremento di ambizione proposto nella direttiva sulle energie rinnovabili riveduta, fornendo un contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo generale vincolante dell'UE. I piani nazionali dovrebbero inoltre includere contributi settoriali commisurati a tale obiettivo generale e conseguire gli obiettivi parziali per i settori dei trasporti, del teleriscaldamento e teleraffreddamento, dell'industria e dell'edilizia. È necessaria una diffusione accelerata e massiccia delle energie rinnovabili in tutta l'Unione per contribuire in modo decisivo all'ambizione dell'UE di eliminare gradualmente i combustibili fossili provenienti dalla Russia e conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

In linea con il piano REPowerEU, è opportuno prestare particolare attenzione alla sostituzione del gas naturale incrementando la produzione di biometano sostenibile (ossia basata principalmente sui rifiuti organici e sui residui forestali e agricoli) e accelerando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile nei settori dei trasporti e dell'industria, difficili da decarbonizzare.

I PNEC aggiornati dovrebbero riflettere la realizzazione delle infrastrutture e la concessione degli incentivi necessari, in linea con l'obiettivo del piano REPowerEU che consiste nella produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile e nella produzione di 35 miliardi di m3 di biometano sostenibile entro il 2030. È inoltre opportuno descrivere il percorso che condurrà alla sostituzione dei carburanti a base di petrolio per i trasporti con l'elettrificazione e l'idrogeno rinnovabile nel settore dei trasporti terrestri. In linea con l'obiettivo dell'importazione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030, i piani nazionali aggiornati dovrebbero altresì rispecchiare le iniziative o azioni intraprese o previste, o i partenariati internazionali che saranno o sono stati istituiti, al fine di agevolare le importazioni di idrogeno rinnovabile.

Nei loro PNEC aggiornati gli Stati membri sono inoltre invitati a integrare una parte concernente la produzione e l'uso di biogas e biometano sostenibile, valutando le potenzialità nazionali e definendo le traiettorie per il loro conseguimento entro il 2030 e il 2050 (47).

È necessario un quadro globale di politiche e misure che promuovano la diffusione delle energie rinnovabili in tutti i settori dell'economia interessati. La diffusione accelerata delle energie rinnovabili è particolarmente rilevante per i settori in cui i progressi sono stati finora più lenti (come i trasporti, l'industria e l'edilizia, in special modo nei settori di attività in cui è difficile ridurre le emissioni). Occorre soprattutto puntare a diffondere l'elettrificazione, le tecnologie rinnovabili (compreso l'idrogeno rinnovabile nei settori industriali), lo stoccaggio di energia e la gestione della domanda, aumentando la flessibilità del sistema energetico e facilitando l'integrazione del sistema per le energie rinnovabili.

Una sfida particolare per lo sviluppo e la diffusione della maggior parte dei progetti di energia rinnovabile che occorre trattare nell'ambito dei PNEC riguarda l'iter autorizzativo. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero allineare le loro politiche e misure nazionali alla proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili (48) del maggio 2022, alla strategia dell'UE per l'energia solare e alla relativa raccomandazione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile (49).

In sede di aggiornamento dei rispettivi piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero altresì elaborare misure volte a facilitare gli accordi di compravendita di energia elettrica e le garanzie di origine. Le politiche dovrebbero inoltre affrontare la questione della diffusione di soluzioni rinnovabili negli edifici, a seguito della proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento (ad es. le pompe di calore) e i pannelli solari sui tetti, in linea con l'ambizione del piano REPowerEU.

2.1.2   Ricorso a misure strutturali per l’efficienza energetica

Le misure di efficienza energetica rappresentano in molti casi il modo più economico, sicuro e pulito per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia e garantire che la strada della transizione verso l'energia pulita sia equa. Inoltre il minore utilizzo di energia promuove la sicurezza dell'approvvigionamento e lo stoccaggio dell'energia, contribuisce a ridurre la povertà energetica e aumenta la competitività nel panorama globale.

I PNEC aggiornati dovrebbero allinearsi all'incremento di ambizione proposto nella rifusione della direttiva sull'efficienza energetica, mediante un contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo generale vincolante dell'UE e delle quote di consumo di energia dei settori di utilizzo finale. I piani nazionali aggiornati dovrebbero inoltre contenere informazioni dettagliate concernenti il calcolo dell'obbligo di risparmio energetico e la relativa metodologia, nonché i dati richiesti circa la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente per gli edifici pubblici.

Le politiche, le misure e i programmi in materia di efficienza energetica riportati nei piani nazionali aggiornati dovrebbero includere tutti i settori caratterizzati da una domanda di energia, compresi quelli dell'edilizia (residenziale e terziaria), dell'industria e dei trasporti. Il principio «efficienza energetica al primo posto» (50) dovrebbe essere utilizzato come principio generale e la sua applicazione dovrebbe essere spiegata. Occorre inoltre fornire la metodologia di calcolo e i dati di base per il calcolo del coefficiente di energia primaria.

Per quanto concerne gli edifici, i PNEC aggiornati dovrebbero essere allineati all'aggiornamento e all'incremento dell'ambizione, ai requisiti della proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché ai maggiori sforzi nella ristrutturazione energetica degli edifici, con l'obiettivo di raddoppiare i tassi di ristrutturazione (ondata di ristrutturazioni (51)). A seguito degli impegni assunti nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine, i PNEC aggiornati dovrebbero includere le misure adottate per decarbonizzare progressivamente il parco immobiliare, comprese le misure di sostegno finanziario e di assistenza tecnica, le quali sono altresì connesse alla disponibilità di una forza lavoro qualificata.

In linea con REPowerEU e con la comunicazione sul risparmio energetico nell'UE (52) , gli Stati membri dovrebbero includere informazioni sui propri contributi e sul modo in cui stanno attuando REPowerEU specificando le misure sul cambiamento dei comportamenti, le campagne di comunicazione e le misure di bilancio attuate o previste per incoraggiare il risparmio energetico.

2.1.3. Sfruttamento del pieno potenziale della duplice transizione verde e digitale

La profonda trasformazione digitale del sistema energetico dell'UE costituisce anch'essa uno degli elementi fondamentali per la realizzazione del piano REPowerEU e degli obiettivi del Green Deal europeo. L'efficienza energetica e delle risorse, la decarbonizzazione, l'elettrificazione, l'integrazione settoriale e il decentramento del sistema energetico sono tutti processi che richiedono uno sforzo enorme in termini di digitalizzazione.

Gli Stati membri sono invitati a individuare sinergie tra attività, traguardi e obiettivi nazionali in ambito energetico e digitale e a riflettere su come sfruttare ulteriormente questi ultimi attraverso politiche e misure, in linea con il documento «Digitalizzare il sistema energetico – Piano d'azione dell'UE» (53). La digitalizzazione sarà fondamentale per incrementare il coinvolgimento dei consumatori e sviluppare un'infrastruttura per l'energia elettrica adatta al sistema energetico futuro. Gli investimenti nella digitalizzazione della rete elettrica consentiranno inoltre una trasformazione del sistema energetico che sia efficace sotto il profilo dei costi.

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri sono inoltre invitati a cercare sinergie tra i PNEC e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale presentate nell'ambito del programma strategico per il decennio digitale per il 2030 (54), al fine di garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali contribuiscano a un'economia e a una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo. Gli Stati membri sono invitati a riflettere sul modo in cui faranno leva sul processo e sugli strumenti del decennio digitale, in particolare i progetti multinazionali, al fine di accelerare la transizione verde.

2.2    Integrazione degli imperativi dell’adattamento ai cambiamenti climatici

La frequenza e la gravità degli eventi meteorologici estremi sono in aumento. Da quando sono stati elaborati i PNEC iniziali, l'importanza dell'adattamento ai cambiamenti climatici ha acquisito un riconoscimento sempre maggiore a livello globale (55). Nel 2021 la Commissione ha pubblicato una nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, in cui ha sottolineato l'importanza di integrare la resilienza climatica nei quadri di bilancio nazionali e di ricercare soluzioni basate sulla natura. La Normativa europea sul clima sottolinea l'importanza di far sì che le misure settoriali siano resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici (56).

Gli Stati membri sono invitati a fissare obiettivi di adattamento nei loro piani nazionali aggiornati al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia (57) , in linea con la strategia di adattamento dell'UE. I rischi connessi ai cambiamenti climatici devono essere integrati nelle decisioni di investimento e pianificazione, al fine di aumentare la capacità di adattamento degli Stati membri, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. È importante sottolineare che le azioni di adattamento, se adeguatamente concepite, possono apportare anche benefici collaterali in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici e migliorare la resilienza sociale ed economica in modo equo, tenuto conto che gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi sono disomogenei a livello regionale e sociale. Gli investimenti nella mitigazione devono essere a prova di clima.

Gli obiettivi di adattamento dovrebbero essere se possibile quantificati e presentare un collegamento chiaro con gli obiettivi e le politiche specifici dell'Unione dell'energia che sostengono. I riferimenti alla strategia o al piano nazionale di adattamento possono essere inseriti nelle sezioni pertinenti del capitolo relativo alle politiche e alle misure dei PNEC aggiornati. Ad esempio, i PNEC aggiornati potrebbero stabilire quali misure salvaguarderanno il potenziale di sequestro del carbonio dell'uso del suolo (dimensione della decarbonizzazione), la capacità di generazione di energia elettrica (dimensione della sicurezza energetica) o il risparmio energetico in ambito residenziale (dimensione dell'efficienza energetica) di fronte a stress idrico e carenza idrica, siccità, inondazioni, incendi boschivi o ondate di calore. È possibile descrivere le soluzioni basate sulla natura previste e attuate, insieme ai relativi effetti reali o previsti in termini di adattamento ai cambiamenti climatici (ad es. protezione dalla desertificazione, dal calore urbano, dalle inondazioni, ecc.). Particolare enfasi dovrebbe essere posta sulle risorse idriche, in particolare sulla resilienza dei sistemi energetici alla carenza idrica strutturale o stagionale. Possono essere presi in considerazione anche approcci innovativi quali politiche assicurative e misure di bilancio volte a colmare il divario in termini di protezione dagli eventi climatici, nonché investimenti volti a preservare la biodiversità che contribuirebbero all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2.3    Miglioramento della pianificazione per i settori dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura

I settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura svolgeranno un ruolo cruciale ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra, maggiori assorbimenti di carbonio e servizi ecosistemici per migliorare la resilienza. Il pozzo di assorbimento del carbonio dell'UE è in costante diminuzione. I fattori determinanti comprendono un incremento della domanda di legname, una quota crescente di foreste che raggiungono la maturità del raccolto e un aumento delle perturbazioni forestali. Al tempo stesso i progressi in materia di riduzione delle emissioni nel settore agricolo dell'UE sono rimasti invariati nonostante l'aumento del sostegno all'azione per il clima. Per quanto riguarda le fonti delle emissioni di gas a effetto serra nel settore agricolo, le emissioni principali sono quelle di metano provenienti dal bestiame (sia dalla fermentazione enterica che dalla gestione del letame) e quelle di protossido di azoto dovute all'uso di fertilizzanti chimici e alla gestione del letame.

Come indicato nel punto 1.1, i PNEC aggiornati dovrebbero riflettere l'incremento di ambizione proposto per la revisione del regolamento LULUCF definendo il percorso per il conseguimento degli obiettivi nazionali. Nei piani nazionali occorre specificare le modalità con cui si intende aumentare il contributo dei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura al conseguimento dell'obiettivo climatico rafforzato dell'UE tramite politiche, misure e una maggiore ambizione. Gli Stati membri dovrebbero integrare meglio le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e di ripristino della natura nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura in un contesto che contempli iniziative correlate a favore della biodiversità e della bioenergia. Più di recente, la proposta legislativa sul ripristino della natura (58) affronta anche aspetti della gestione del territorio rilevanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Le politiche e le misure dovrebbero riflettere l'incremento di ambizione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, con riferimento alle emissioni di CO2 2 e diverse dal COe agli assorbimenti di carbonio in relazione all'efficienza energetica, alla produzione e all'uso di energia rinnovabile nonché alla conservazione, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi.

Riquadro 4: Contenuto dei PNEC aggiornati relativi al settore LULUCF. Pianificazione e quantificazione delle attività seguenti:

individuazione dei miglioramenti del sistema di raccolta e monitoraggio delle informazioni necessari per scelte politiche efficaci, progettazione e attuazione nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura (ad es. mediante immagini satellitari). Il sistema dovrebbe comprendere la necessità di garantire l'effettiva attuazione con riferimento agli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi;

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO2 nel settore agricolo, anche per quanto concerne la fermentazione enterica, la gestione del letame e la gestione dei fertilizzanti;

incremento degli assorbimenti netti nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, anche attraverso il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, e materiali duraturi per lo stoccaggio del carbonio (quali i prodotti da costruzione a base di legno), con particolare attenzione ad approcci integrati come le soluzioni basate sulla natura, al fine di contribuire anche agli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi, come pure ad altri obiettivi ambientali (ad es. biodiversità, inquinamento zero, arresto dell'esaurimento delle risorse naturali);

promozione e attuazione di misure di efficienza energetica relative alla biomassa, compresa la fornitura di biomateriali isolanti.

2.4    Riduzione delle emissioni di metano

La Commissione invita gli Stati membri a definire obiettivi e traguardi settoriali per ridurre le emissioni di metano, nonché le relative politiche e misure nei rispettivi PNEC aggiornati, tenendo conto degli obiettivi della strategia dell'UE sul metano (59).

La riduzione delle emissioni di metano contribuisce direttamente al rallentamento del tasso di riscaldamento. Inoltre, poiché il metano è un precursore dell'ozono, la sua riduzione comporta, a sua volta, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Il metano ha un potenziale di riscaldamento globale 28 volte superiore al CO2 in un arco di tempo di 100 anni. Nell'UE oltre la metà delle emissioni antropogeniche di metano proviene dall'agricoltura e il bestiame è responsabile del 54 % delle emissioni totali di metano dell'Unione (oltre il 6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE) (60). Circa un quarto delle emissioni di metano proviene invece dai rifiuti solidi e dalle acque reflue e quasi un quinto dall'energia.

Il metano è disciplinato dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (61) , che concede agli Stati membri la flessibilità di scegliere le politiche appropriate per mitigare le emissioni di metano. L'UE dispone altresì di diverse politiche settoriali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di metano (62), quali la politica agricola comune, la direttiva relativa alle discariche di rifiuti e le revisioni proposte e previste della direttiva sulle emissioni industriali, della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva sulle energie rinnovabili, nonché la nuova proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Riquadro 5: Esempi di politiche e misure per ridurre le emissioni di metano

Agricoltura: introdurre incentivi per l'allevamento che migliorino la salute e la fertilità, la gestione dei mangimi e gli additivi per mangimi al fine di mitigare il metano derivante dalla fermentazione enterica, evitando nel contempo soluzioni di compromesso su altre questioni ambientali, come le emissioni di ammoniaca; promuovere le tecniche di stoccaggio del letame (ad es. il raffreddamento e l'acidificazione del liquame, la copertura dei depositi di stoccaggio del letame e del liquame e l'introduzione di valori limite di emissione e requisiti di monitoraggio) e la digestione anaerobica con recupero di biogas al fine di mitigare le emissioni di metano derivanti dalla gestione del letame, con l'ulteriore vantaggio di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas naturale e di prevenire le emissioni di ammoniaca; promuovere regimi alimentari più sostenibili con meno carni rosse e trasformate e più fonti proteiche vegetali.

Rifiuti solidi e acque reflue: ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti organici attuando rapidamente e integralmente la legislazione sui rifiuti e sulle discariche; separazione alla fonte e digestione anaerobica con recupero di biogas, per mitigare le emissioni di metano derivanti dai rifiuti solidi; digestione anaerobica dei fanghi con recupero di biogas, per mitigare le emissioni di metano provenienti dalle acque reflue.

Energia: in linea con la proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano (63), occorre migliorare la misurazione, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano nel settore dell'energia e ridurre le emissioni attraverso l'obbligo di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e il divieto di rilascio in atmosfera e combustione in torcia.

2.5    Integrazione dello stoccaggio geologico a lungo termine del CO2

Gli Stati membri sono invitati a includere nei rispettivi PNEC aggiornati gli sforzi previsti per consentire alle loro industrie di catturare e immagazzinare permanentemente, in siti di stoccaggio geologico, le emissioni di processo intrinseche conformemente alla direttiva 2009/31/CE. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica è necessario che le emissioni e gli assorbimenti residui di gas a effetto serra a livello dell'UE provenienti da settori in cui è difficile ridurre le emissioni siano equilibrati all'interno dell'Unione al più tardi entro il 2050 e che l'UE raggiunga successivamente emissioni negative.

Diverse attività, tra cui le industrie ad alta intensità energetica, come quelle del cemento, del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio, della pasta per carta e della carta e le raffinerie, nonché il settore agricolo, presentano emissioni di processo intrinseche derivanti dai processi di produzione stessi. La cattura e lo stoccaggio del carbonio, o la cattura e l'utilizzo del carbonio, possono fornire un contributo fondamentale alla lotta contro le emissioni prodotte da questi settori.

In tal modo si può anche contribuire all'assorbimento del CO2 dall'atmosfera attraverso assorbimenti di carbonio quali la bioenergia associata alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (Bio-Energy Carbon Capture and Storage, BECCS) e la cattura diretta del carbonio presente nell'aria (Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS). La scelta di fare ricorso a tecnologie BECCS dovrebbe essere trattata nei PNEC aggiornati tenendo pienamente conto dei limiti e della disponibilità di biomassa sostenibile.

Riquadro 6: Definizione di obiettivi, traguardi e contributi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Si invitano gli Stati membri a fornire le informazioni seguenti:

la proiezione annuale aggregata delle emissioni di processo intrinseche che dovranno essere ridotte attraverso la cattura di CO2;

la quantità annuale di CO2 biogenico e catturato direttamente dall'aria che sarà disponibile per lo stoccaggio geologico di CO2;

la capacità geologica di stoccaggio del CO2 che può essere resa disponibile a livello operativo su base annuale;

capacità annuale di stoccaggio del CO2 che potrebbe essere disponibile al termine dello sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi;

infrastrutture previste per il trasporto del CO2;

sostegno finanziario pubblico disponibile per gli investimenti nella cattura, nel trasporto e nello stoccaggio del CO2;

eventuali altre misure volte a sostenere la diffusione di opportunità di stoccaggio geologico a lungo termine del CO2.

2.6    Promozione della dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività

Sulla base della valutazione 2020 dei PNEC iniziali (64) e tenendo conto delle attuali circostanze geopolitiche e dei recenti sviluppi politici, gli Stati membri sono invitati a rafforzare la dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività nei loro piani aggiornati.

Un percorso di ricerca e innovazione (R&I) efficace nel campo dell'energia pulita e delle tecnologie a bassa emissione di carbonio richiede un numero sufficiente di esperti e imprenditori, sostenuti dall'utilizzo sinergico dei programmi dell'UE, nazionali e regionali. Ai fini del rafforzamento della competitività dell'UE e del conseguimento degli obiettivi del Green Deal è fondamentale disporre di traguardi e obiettivi nazionali chiari in materia di R&I per il 2030 (e, se del caso, per il 2050), di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e di un monitoraggio continuo delle attività nazionali di R&I. Tali elementi sono essenziali anche per colmare il divario tra la R&I e la diffusione sul mercato, per rafforzare la competitività dell'UE e, in ultima analisi, per accelerare la diffusione delle tecnologie che dovrebbero avere un impatto sugli obiettivi del Green Deal. Le strategie di R&I dovrebbero inoltre includere e promuovere aspetti non tecnologici e transdisciplinari che sono di fondamentale importanza per accelerare la transizione ecologica e quella energetica; stimolare cambiamenti comportamentali e scelte di stile di vita rispettose del clima, nonché promuovere innovazioni istituzionali, di governance e politiche al fine di creare le condizioni favorevoli a una trasformazione climaticamente neutra.

I piani nazionali aggiornati dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri finalizzati ad agevolare l'espansione della produzione di tecnologie, attrezzature e componenti a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato (ad esempio specificando la situazione attuale e le tendenze in termini di investimenti, valore aggiunto) all'interno del loro territorio, nonché gli obiettivi e le politiche atti a conseguire tale obiettivo mediante sforzi di diversificazione nei paesi terzi. Il piano REPowerEU specifica che per conseguire tale obiettivo occorrerà diversificare l'approvvigionamento di apparecchiature per le energie rinnovabili e di materie prime critiche, ridurre le dipendenze settoriali, eliminare le strozzature nelle catene di approvvigionamento e incrementare la capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite nell'UE. I PNEC aggiornati dovrebbero tenere maggiormente conto delle esigenze relative alle capacità di produzione e alle catene del valore industriali nelle principali tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio.

Riquadro 7: Migliori prassi per migliorare la dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

Individuare e descrivere le esigenze di R&I in materia di energia pulita per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima, compresi gli effetti ambientali e gli aspetti della transizione giusta (65), nonché la valutazione degli effetti socioeconomici della transizione verde.

Descrivere obiettivi e traguardi nazionali e di finanziamento per la R&I che mostrino percorsi concreti e quantitativi per conseguire gli obiettivi relativi al 2030 e al 2050 per specifiche tecnologie energetiche pulite fondamentali e per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Integrare le fasi industriali delle catene del valore dell'energia pulita, ad esempio affrontando la questione delle capacità di produzione per le tecnologie in materia di energie rinnovabili, sostenendo in tal modo anche la competitività dell'industria europea.

Esplorare la possibilità di sinergie tra i fondi e le attività nazionali pertinenti, con le piattaforme per l'innovazione e con i gruppi di lavoro per l'attuazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (Strategic Energy Technology – SET) e, se del caso, con le quattro missioni Green Deal dell'UE (66).

Migliorare la cooperazione tra i paesi del piano SET, in particolare, ma non esclusivamente, tramite il partenariato per la transizione verso l'energia pulita di Orizzonte Europa.

Descrivere le modalità per rafforzare la cooperazione con i partner mondiali in materia di R&I sull'energia pulita.

Migliorare il sostegno e l'accesso ai finanziamenti per l'innovazione delle imprese, comprese le start-up, le scale-up e le PMI.

Integrare la capacità di espansione e diversificazione produttiva delle catene del valore dell'energia pulita e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio negli obiettivi, nelle politiche e nelle misure nazionali in materia di competitività.

Integrare lo sviluppo delle competenze necessarie per la transizione verso l'energia pulita, facendo riferimento, ad esempio, al patto per le competenze in materia di energia rinnovabile.

Integrare i concetti di riciclabilità e circolarità e la necessità di ridurre la dipendenza dalle materie prime importate e dai componenti necessari per la produzione di tecnologie energetiche pulite e diversificare efficacemente l'approvvigionamento degli stessi.

Individuare e descrivere le modalità per migliorare la competitività delle tecnologie energetiche pulite nel mercato mondiale, compresi i fattori determinanti e le sfide principali, sia sul mercato interno che su quello mondiale.

2.7    Integrazione dell’obiettivo della neutralità climatica

Gli Stati membri sono tenuti a includere nei rispettivi PNEC aggiornati elementi che consentono di migliorare la coerenza e l'uniformità con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE, basandosi sulle loro strategie nazionali a lungo termine. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE, la Normativa europea sul clima ha modificato il regolamento sulla governance per includere l'obiettivo della neutralità climatica nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulla governance (67). Tra gli elementi per i quali gli Stati membri possono migliorare la coerenza vi sono:

nella valutazione degli effetti delle politiche e delle misure previste, l'analisi della coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Normativa sul clima (articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento sulla governance);

nella base analitica del piano, la descrizione del modo in cui le politiche e le misure esistenti e quelle previste contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Normativa sul clima (articolo 8, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte 1, sezione B, punto 5.5, del regolamento sulla governance);

nel definire le politiche e le misure relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra, l'indicazione della prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE (allegato I, parte 1, sezione A, punto 3.1.1.i, del regolamento sulla governance).

3   Questioni trasversali alle quali occorre prestare attenzione in sede di aggiornamento dei PNEC

3.1    Considerazione degli insegnamenti tratti dai PNEC iniziali

I piani nazionali iniziali per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri gettano le basi per il rafforzamento delle ambizioni e il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano REPowerEU. La loro elaborazione ha fatto seguito al processo iterativo stabilito nel regolamento sulla governance e si è basato su ampie consultazioni tra Commissione e Stati membri e su contatti con i portatori di interessi e la società civile. La Commissione ha valutato le prime proposte di piani singolarmente e a livello dell'UE (68) e ha formulato raccomandazioni agli Stati membri (69) per la messa a punto dei piani. I piani definitivi sono stati presentati entro il 31 dicembre 2019 (alcuni, in realtà, in ritardo) e la Commissione li ha valutati sia singolarmente che in maniera aggregata (70).

3.1.1   Miglioramento dei piani nazionali per l’energia e il clima per il 2030

L'«approccio esteso a tutta l'amministrazione» rappresenta un elemento centrale dell'elaborazione dei piani iniziali ed è uno dei principi guida del regolamento sulla governance. Contribuisce a migliorare la coerenza tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e a creare sinergie tra i diversi settori di intervento.

Gli Stati membri sono invitati a rivolgersi a tutte le autorità competenti e a tutti i portatori di interessi nell'elaborare l'aggiornamento delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali integrati. Tali autorità competenti dovrebbero collaborare nell'ambito delle loro diverse sfere di competenza per aggiornare i piani nazionali e conseguire gli obiettivi condivisi dell'Unione dell'energia, del Green Deal europeo, del semestre europeo, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del piano REPowerEU e di altri sviluppi concernenti le politiche dell'UE in materia di energia e clima. Tale processo dovrebbe garantire che le autorità si assumano la titolarità dell'attuazione dei piani nazionali integrati.

Gli Stati membri sono invitati a basarsi sui loro piani nazionali iniziali, tenendo pienamente conto della relativa valutazione effettuata dalla Commissione.

3.1.2   Sinergie con le relazioni intermedie integrate

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare le prime relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e sul clima (National Energy And Climate Progress Reports, NECPR) nell'elaborazione dei rispettivi PNEC aggiornati. Le relazioni possono essere utilizzate: i) quale supporto per descrivere la situazione corrente, anche per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici; ii) per valutare le lacune rimanenti che occorre colmare al fine di conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi stabiliti nei primi piani nazionali; e iii) per trarre conclusioni sull'adeguatezza delle politiche e misure e degli investimenti contenuti nelle NECPR in ciascuna dimensione e per ciascun settore, compreso il loro impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

Entro il 15 marzo 2023 gli Stati membri presenteranno per la prima volta le NECPR alla Commissione (71). La comunicazione e il monitoraggio dei progressi rappresentano due delle principali caratteristiche del regolamento sulla governance. Le NECPR contribuiranno a garantire una valutazione fondata dei progressi compiuti nell'attuazione dei PNEC iniziali e costituiscono pertanto un modo efficace per individuare potenziali ambiti di miglioramento. Il formato della comunicazione e del monitoraggio dei progressi compiuti è stato elaborato per analizzare l'attuazione delle politiche in materia di energia e clima nei PNEC, tenendo presente la necessità di limitare gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione.

La parte analitica dei piani nazionali aggiornati, nonché le politiche e le misure previste, possono trarre vantaggio dalle informazioni raccolte ai fini della comunicazione dei progressi compiuti. Tuttavia, ove si faccia riferimento ai mercati dell'elettricità e del gas, ai prezzi dell'energia e alla scomposizione degli elementi di prezzo correnti (nelle componenti del prezzo dell'energia, della rete, delle imposte/tasse), gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi aggiornata rispetto al momento della presentazione delle NECPR.

3.2    Una partecipazione pubblica precoce e inclusiva conformemente alla convenzione di Aarhus

Come nel caso dei piani iniziali, gli Stati membri devono elaborare l'aggiornamento dei PNEC in collaborazione con le autorità locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, la comunità imprenditoriale settoriale, gli investitori e altri portatori di interessi. L'articolo 10 del regolamento sulla governance impone agli Stati membri di prevedere tempestivamente opportunità concrete per permettere al pubblico di partecipare all'elaborazione dei PNEC. Gli Stati membri sono parti della convenzione di Aarhus (72) e sono quindi tenuti a garantire che al pubblico siano offerte tempestivamente opportunità concrete di partecipare all'elaborazione delle proposte dei piani nazionali aggiornati in un quadro trasparente ed equo (73). In particolare il pubblico deve disporre di un periodo di tempo ragionevole per partecipare alle diverse fasi ed essere consultato quando tutte le opzioni sono ancora aperte (74). Affinché la consultazione sia efficace, il pubblico dovrebbe avere accesso a tutti i documenti, le relazioni e le ipotesi pertinenti all'inizio del periodo di consultazione. Gli Stati membri sono invitati a riflettere sulle migliori prassi, ad esempio l'avvio del processo di consultazione attraverso un sito web appositamente dedicato ai PNEC e contenente tutte le informazioni.

A norma dell'articolo 11 del regolamento sulla governance, gli Stati membri devono istituire un dialogo multilivello sul clima e sull'energia. Essi devono fornire una piattaforma per discutere con i portatori di interessi i diversi scenari previsti per le politiche in materia di energia e clima e il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE stabilito nella Normativa sul clima (75). Nelle rispettive NECPR gli Stati membri riferiranno sui progressi compiuti per quanto riguarda l'avvio di tale dialogo. In merito alle consultazioni pubbliche, gli Stati membri sono invitati a rafforzare il dialogo multilivello e a collaborare con i singoli e i gruppi regionali e locali che possono proporre misure concrete. Dovrebbero altresì esplorare la possibilità di sinergie con i forum esistenti, come il Patto dei sindaci dell'UE. Gli Stati membri devono inoltre garantire la consultazione e la partecipazione complete e tempestive delle parti sociali, conformemente alle norme e prassi nazionali pertinenti. Il dialogo sociale e un approccio inclusivo dell'intera società sono fondamentali ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche efficaci in materia di energia e clima, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nei PNEC aggiornati una sintesi delle consultazioni e delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. Gli Stati membri dovrebbero spiegare le modalità con le quali le osservazioni del pubblico sono state prese in considerazione prima della presentazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a descrivere in che modo il processo ha consentito al pubblico di partecipare in maniera trasparente ed equa.

3.3    Rafforzamento della cooperazione regionale per una risposta più coordinata e promozione della solidarietà

Gli Stati membri sono invitati a rafforzare la cooperazione regionale in sede di elaborazione dei piani nazionali aggiornati. Nella misura del possibile, si raccomanda di coordinare tale cooperazione mediante un forum di cooperazione regionale già costituito. Anche i gruppi regionali istituiti nell'ambito della piattaforma dell'UE per l'energia (76) e i gruppi di rischio regionali legati alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas sul mercato dell'UE possono fornire sostegno ove necessario. Sebbene il meccanismo di governance sia stato concepito con l'intento di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri a livello transfrontaliero e regionale (77), in sede di elaborazione dei PNEC iniziali gli Stati membri non hanno sfruttato appieno il potenziale della cooperazione regionale.

Gli Stati membri sono altresì invitati a decidere, su base volontaria, di procedere alla redazione congiunta di parti dei PNEC, sia a livello territoriale che settoriale. Si tratta di un'opportunità per alleviare l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e migliorare il contenuto dei PNEC. La Commissione è pronta ad agevolare tale cooperazione se gli Stati membri lo richiedono in sede di elaborazione delle proposte di PNEC aggiornati. La cooperazione regionale nel settore delle politiche in materia di energia e clima consente di esplorare la possibilità di sinergie per conseguire efficacemente gli obiettivi nazionali in materia di energia e clima, garantendo una maggiore coerenza dei piani. I possibili settori di coordinamento comprendono, ad esempio, progetti o regimi di sostegno comuni per le energie rinnovabili (ad es. scadenze e misure coerenti per l'istituzione di un regime comune) e approcci coerenti allo sviluppo delle energie rinnovabili all'interno di una regione o alla cooperazione nell'ambito del piano SET.

Gli Stati membri sono invitati a descrivere sinteticamente i risultati delle consultazioni regionali nelle loro proposte di piani nazionali integrati, comprese le osservazioni presentate da altri Stati membri, e a spiegare in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a coinvolgere i partner regionali al fine di garantire una pianificazione coerente e affrontare i rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò è importante anche per garantire la realizzazione di infrastrutture sufficienti per l'energia elettrica e per la trasmissione dell'energia (dimensione fisica), nonché per promuovere l'integrazione del mercato. I recenti sviluppi della politica energetica hanno dimostrato la necessità di una cooperazione regionale per rafforzare la resilienza e la preparazione del sistema energetico e accelerare la transizione verso l'energia pulita. Oggi più che mai la cooperazione regionale e la solidarietà europea rappresentano la risorsa più importante dell'UE per diversificare l'approvvigionamento energetico, rafforzare la dimensione della sicurezza energetica dei PNEC e, in ultima analisi, realizzare un'Unione dell'energia più resiliente. Per facilitare la cooperazione regionale, la Commissione pubblica orientamenti specifici sulla condivisione di costi e benefici nei progetti di cooperazione in materia di energie rinnovabili.

La Commissione invita gli Stati membri a descrivere sinteticamente la propria partecipazione alla piattaforma dell'UE per l'energia nelle loro proposte di piani nazionali aggiornati e le eventuali azioni derivanti da tale attività. La piattaforma dell'UE per l'energia è stata creata per coordinare i lavori volti a diversificare le forniture di gas dell'UE e svincolarsi dalle fonti energetiche russe. Ciò comporterà in parte la creazione di un meccanismo volontario per l'acquisto di gas e idrogeno rinnovabile per l'UE, sfruttando appieno il peso collettivo dell'UE in ambito politico e sul mercato. Sono stati inoltre istituiti cinque gruppi regionali (Europa sudorientale, Europa centro-orientale, regione nordoccidentale, regione sudorientale e paesi baltici) con lo scopo di elaborare piani d'azione per rendere operativo lo sforzo della piattaforma dell'UE per l'energia.

3.4    Sfruttamento del pieno potenziale delle sinergie e delle interrelazioni con altri strumenti di pianificazione per la transizione verde e giusta

I PNEC aggiornati dovrebbero riflettere i nuovi strumenti di finanziamento e pianificazione istituiti a partire dalla presentazione dei primi PNEC definitivi nel 2019. L'accesso ad alcuni fondi è subordinato all'approvazione di piani specifici presentati dagli Stati membri. I PNEC dovrebbero rispecchiare in modo coerente e integrato tutte le politiche e misure pertinenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi nazionali in materia di energia e clima, ivi comprese le azioni e le opportunità di finanziamento derivanti da altri strumenti di finanziamento e pianificazione (78).

3.4.1   Dispositivo per la ripresa e la resilienza

È importante che gli Stati membri tengano pienamente conto, nei PNEC aggiornati (79) , degli investimenti e delle riforme in materia di energia e clima contenuti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e che si basino su di essi per il conseguimento dei loro traguardi, obiettivi e impegni aggiornati per il 2030. In termini quantitativi, il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce la nuova principale fonte di finanziamento per la politica in materia di energia e clima. I PRR continueranno a guidare in misura diversa i programmi di riforma e di investimento degli Stati membri in materia di energia e clima fino all'agosto 2026 (80). I PRR sono stati elaborati al fine di contribuire agli obiettivi, ai traguardi e ai contributi dei PNEC, in vista dell'incremento di ambizione per il 2030 e il 2050. Il piano REPowerEU prevede che gli Stati membri riportino nei rispettivi PRR le politiche e misure le aggiuntive, includendo un capitolo specifico dedicato al piano REPowerEU.

Per ragioni di coerenza e di trasparenza la Commissione invita gli Stati membri a descrivere chiaramente il ruolo dei PRR, compresi i capitoli REPowerEU, nell'attuazione dei PNEC aggiornati. A tal fine i piani nazionali aggiornati dovrebbero fornire informazioni quantitative relativamente al contributo delle misure del PRR agli obiettivi e ai traguardi aggiornati in materia di clima e di energia, anche in termini di finanziamento. Inoltre gli Stati membri sono invitati a riportare nei loro PNEC aggiornati un riferimento incrociato al PRR e al capitolo REPowerEU per ciascuna politica e misura pertinente. Gli Stati membri dovrebbero specificare se la politica o la misura fa parte, in tutto o in parte, del PRR e del capitolo REPowerEU, nonché il ruolo del PNEC nell'integrare i PRR e i capitoli REPowerEU.

Se del caso, essi dovrebbero includere un riferimento alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del rispettivo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri dovrebbero esplorare la possibilità di ampliamento degli investimenti e delle riforme in grado di contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi per il 2030 previsti nei loro piani nazionali aggiornati.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad attingere all'esperienza maturata nell'ambito del processo di elaborazione dei PRR. In questo modo è possibile migliorare ulteriormente il livello di approfondimento relativo agli investimenti e alle riforme nei PNEC aggiornati in termini di stime dei costi, finanziamento, descrizione dell'ambito di applicazione e inclusione di traguardi e obiettivi specifici. Occorrerà preservare la coerenza tra i due strumenti.

Sebbene non costituisca un requisito ai sensi del regolamento sulla governance attualmente in vigore, la Commissione invita gli Stati membri ad applicare i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» (do-no-significant-harm, DNSH) al momento della definizione delle politiche e delle misure per i PNEC aggiornati. La piena conformità ai criteri DNSH è una caratteristica fondamentale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Essa garantisce che i piani contribuiscano alla transizione verde e a una ripresa sostenibile, limitando nel contempo i danni alla biodiversità, alle risorse idriche e marine, promuovendo la circolarità e prevenendo l'inquinamento, nonché evitando la dipendenza da attivi e attività non sostenibili. La Commissione ha fornito orientamenti tecnici sull'applicazione dei criteri del principio DNSH nel contesto dei PRR (81).

3.4.2   Fondo per una transizione giusta

Il meccanismo per una transizione giusta (82), in particolare il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF), è stato istituito per mobilitare gli investimenti tra il 2021 e il 2027. Questo strumento di investimento aiuterà le regioni europee più colpite dalla transizione verso la neutralità climatica, data la loro elevata dipendenza dall'estrazione di combustibili fossili (tra cui carbone, torba e scisto bituminoso) e da processi industriali ad alta intensità di carbonio. Il JTF, che fa parte della politica di coesione, applica anche il principio «non arrecare un danno significativo» ed esclude gli investimenti nei combustibili fossili. Esso stabilisce un solido quadro di governance incentrato sui piani territoriali per la transizione giusta, che sono in fase di messa a punto. I piani territoriali per una transizione giusta sono documenti strategici che illustrano il processo di transizione giusta in ciascuno Stato membro e le attività volte ad attenuare le conseguenze socioeconomiche previste nei territori più colpiti. Tali piani costituiranno il quadro per le misure e gli investimenti nelle regioni dipendenti dal carbone e/o nelle regioni con industrie ad alte emissioni di gas a effetto serra (come le industrie chimiche, siderurgiche e del cemento) che potrebbero risentire maggiormente delle conseguenze della transizione.

Gli Stati membri danno adeguato riscontro nei PNEC aggiornati al processo di transizione delineato nei piani territoriali per una transizione giusta. Gli Stati membri dovrebbero spiegare le sinergie tra gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e la transizione dai combustibili fossili. Essi dovrebbero inoltre descrivere le modalità con le quali il conseguimento degli obiettivi nazionali attenuerà in modo mirato gli effetti socioeconomici a livello regionale.

3.4.3   Fondo sociale per il clima

La Commissione invita gli Stati membri a includere, nella misura del possibile, nei PNEC aggiornati l'analisi di base necessaria per l'elaborazione dei piani sociali per il clima. Essi dovrebbero spiegare in che modo intendono utilizzare le risorse del Fondo sociale per il clima al fine di conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi pertinenti. Il Fondo sociale per il clima (83) è stato proposto nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55 %» al fine di far fronte all'impatto sociale sulle famiglie vulnerabili, sugli utenti dei trasporti e sulle microimprese che possono derivare dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada in un sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading System, ETS). L'obiettivo del Fondo sociale per il clima è aiutare i gruppi vulnerabili a ridurre la loro dipendenza dai costosi combustibili fossili rendendo gli edifici più efficienti, decarbonizzando il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici (compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili) e aumentando l'accesso ai trasporti sostenibili. Il Fondo sociale per il clima mira inoltre a sostenere i gruppi vulnerabili attraverso misure nazionali, fornendo un sostegno diretto, mirato e temporaneo al reddito, mentre sono in corso di attuazione misure di investimento.

Una volta che saranno conclusi i negoziati sul pacchetto Pronti per il 55 %, vi sarà uno stretto legame tra i PNEC e i piani del Fondo sociale per il clima, in quanto i PNEC delineano il quadro politico entro il quale opererà il Fondo sociale per il clima. I piani del Fondo sociale per il clima rientreranno nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi PNEC. Gli stessi piani del Fondo sociale per il clima si concentreranno sulle misure concrete e sugli investimenti finanziati dal Fondo. Essi garantiranno inoltre la coerenza e svilupperanno sinergie con i PNEC e altri programmi e strumenti pertinenti dell'UE.

3.4.4   Politica agricola comune

La Commissione invita gli Stati membri a cercare sinergie tra i piani strategici della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e i PNEC. Attraverso i piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri hanno elaborato regimi di sostegno che comprendono obiettivi in materia di clima, energia, salute e biodiversità. La Commissione ha formulato raccomandazioni e osservazioni sul piano strategico della PAC di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri hanno inoltre individuato o previsto misure nazionali al di fuori dei piani strategici della PAC che potrebbero contribuire alla realizzazione di tali ambizioni. Alla luce di tali obiettivi, in seguito all'entrata in vigore degli obiettivi più ambiziosi introdotti dal regolamento LULUCF e della modifica del regolamento sulla condivisione degli sforzi (ancora in attesa di adozione) gli Stati membri sono tenuti a riesaminare e, ove necessario, adeguare i propri piani strategici della PAC (84). Gli Stati membri dovrebbero aggiornare i PNEC e i piani strategici della PAC, nonché valutare le sinergie tra di essi, ove possibile.

Il legame tra i due processi può essere ulteriormente migliorato attraverso: i) l'intensificazione degli sforzi per valutare l'impatto delle politiche e delle misure agricole sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; ii) l'incremento degli assorbimenti di carbonio; e iii) l'individuazione di fonti energetiche rinnovabili pertinenti come il biometano. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente stanno organizzando iniziative di rafforzamento delle capacità nell'ambito delle attività volte a migliorare la comunicazione delle politiche e delle misure in materia di clima (85).

3.4.5   Politica di coesione

Gli Stati membri sono invitati a riflettere, nei loro PNEC aggiornati, sulle sinergie con i documenti di pianificazione esistenti elaborati nell'ambito della politica di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027. La politica di coesione dell'UE (attuata attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo per una transizione giusta) contribuisce al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale (86).

Nel periodo 2021-2027 la politica di coesione si concentra (mobilitando 392 miliardi di EUR di investimenti dell'UE) su cinque obiettivi strategici (compreso uno sulla transizione verde e a basse emissioni di carbonio verso un'economia climaticamente neutra) e sul Green Deal europeo. Per beneficiare dei fondi della politica di coesione gli Stati membri sono tenuti a preparare accordi di partenariato seguiti da programmi operativi. Questi ultimi devono tenere conto dei PNEC e affrontare le sfide individuate dagli stessi. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a soddisfare le condizioni abilitanti, comprese quelle relative alla presentazione di un PNEC completo, all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali e alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali e alle energie rinnovabili.

3.5    Una solida base analitica

Affinché siano considerati attendibili, i piani nazionali aggiornati devono riflettere una visione strategica e poggiare su un'analisi quantitativa solida e affidabile delle situazioni attuali e previste. Una solida base analitica garantirà inoltre che le diverse parti del piano siano complete e comparabili. La sezione analitica del PNEC inizia con la situazione attuale, comprese le proiezioni con le politiche e le misure esistenti (87), che è notevolmente mutata rispetto ai PNEC iniziali. La sezione «Situazione attuale» del piano aggiornato deve riflettere, per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, qualsiasi cambiamento pertinente in base alle informazioni più recenti a disposizione. In particolare, si dovrebbe tenere conto dell'impatto sociale ed economico della pandemia di COVID-19, nonché dell'attuale situazione geopolitica che incide sui prezzi dell'energia, del mercato interno dell'energia e, più in generale, delle tendenze in materia di sicurezza energetica e di emissioni.

Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi degli approcci e degli strumenti di modellizzazione più aggiornati. Al fine di garantire un approccio coerente, gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli stessi parametri principali per i prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché per i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE utilizzati per la comunicazione di cui all'articolo 18 del regolamento sulla governance. Gli Stati membri dovrebbero fare chiaramente riferimento alle fonti alla base della loro analisi al fine di garantire la trasparenza dei dati utilizzati. Laddove possibile la Commissione invita gli Stati membri ad avvalersi di statistiche europee ufficiali.

3.5.1   Scenari e calendario delle scadenze

I PNEC aggiornati descrivono la situazione attuale (88) includendo proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra degli sviluppi settoriali e proiezioni per altre dimensioni dell'Unione dell'energia, con le misure esistenti (ossia scenario «con misure esistenti») almeno fino al 2040, compreso il 2030 (89). Inoltre i PNEC aggiornati dovrebbero comprendere proiezioni con politiche e misure aggiuntive previste (ossia scenario «con misure aggiuntive») (90). Tali proiezioni consentiranno di valutare l'impatto di dette politiche e misure previste e di confrontarlo con quello delle politiche e misure vigenti, che rimarranno in vigore almeno fino al 2040 (91) , (92). Gli Stati membri devono inoltre descrivere il modo in cui le politiche e misure vigenti e quelle previste contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Normativa europea sul clima (93).

La Normativa europea sul clima modifica i requisiti relativi alle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche (94), stabilendo una serie di sei anziché di quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno di comunicazione. Nel quadro dell'elaborazione delle proiezioni relative alle emissioni di gas a effetto serra fino al 2050, che dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2023, a norma dell'articolo 18 del regolamento sulla governance, gli Stati membri sono esortati a inserire nei loro PNEC aggiornati scenari sia con misure esistenti che con misure aggiuntive fino al 2050, al fine di mostrare le tendenze verso la neutralità climatica nell'UE.

Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico una descrizione dettagliata riguardante le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per gli scenari e le proiezioni finali, tenendo conto dei vincoli statistici, delle limitazioni alle licenze relative alle serie di dati commerciali e della conformità alle norme in materia di protezione dei dati (95). Gli strumenti e i dati di libero accesso dovrebbero essere utilizzati il più possibile al fine di promuovere la trasparenza, la convalida e la comparabilità dei risultati.

3.5.2   Valutazione degli effetti economici, sociali e ambientali

Nei piani nazionali aggiornati gli Stati membri valutano l'impatto macroeconomico a livello nazionale ed eventualmente regionale delle politiche e misure o dei gruppi di politiche e misure previsti. Ove possibile occorre altresì valutare i relativi effetti sulla salute, sull'ambiente, sulla competitività, sull'occupazione, sulle competenze e sulla società. A tal fine è opportuno includere un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure o sui gruppi di misure vigenti (96), con particolare attenzione alla valutazione degli effetti distributivi (97) e della povertà energetica (98). La Commissione rende disponibili periodicamente i risultati dei progetti di ricerca in questo settore, ad esempio sulla macro-modellizzazione e la micro-modellizzazione per valutare gli effetti occupazionali, sociali e distributivi della transizione verso l'energia pulita o gli sviluppi geopolitici (ad es. gli scenari relativi ai prezzi dell'energia) (99). Tali elementi possono essere utilizzati come base di riferimento per l'aggiornamento dei piani nazionali.

Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione questioni quali eventuali strozzature settoriali o del sistema economico, in particolare per quanto concerne l'approvvigionamento energetico, l'acqua e le materie prime, nonché la disponibilità di manodopera e di competenze. È altresì opportuno descrivere i cambiamenti previsti nella composizione settoriale dell'economia degli Stati membri, in quanto alcune industrie saranno in declino, alcune emergeranno e/o cresceranno, mentre altre si trasformeranno. A tale riguardo è opportuno includere considerazioni sulla ricerca, l'innovazione e la competitività del settore dell'energia pulita. Anche le conseguenze positive della transizione energetica dovrebbero essere valutate pienamente.

L'impatto ambientale trattato nei piani aggiornati dovrebbe riflettere i risultati delle relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima (100). I piani dovrebbero inoltre tenere conto delle interazioni attuali e future tra la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti (disinquinamento). I collegamenti tra acqua, energia e clima svolgono un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Eventi estremi quali siccità e temperature elevate generano stress a carico dei sistemi elettrici, con ripercussioni negative sul funzionamento delle centrali elettriche. I bassi livelli idrici stanno esacerbando la crisi energetica in Europa, con ripercussioni sul settore dell'energia idroelettrica, sulla produzione nucleare e sulla navigazione interna. Gli Stati membri sono invitati a descrivere nei PNEC aggiornati l'impatto delle politiche e delle misure previste sulla gestione delle risorse idriche (compresi siccità, inondazioni e fabbisogno di acqua) e sugli ecosistemi acquatici, in particolare sulla dimensione della sicurezza energetica. Gli Stati membri sono invitati a elaborare i PNEC aggiornati conformemente ai pertinenti documenti di pianificazione per la gestione delle risorse idriche, quali i piani di gestione dei bacini idrografici, i piani di gestione del rischio di alluvioni e i piani di gestione della siccità.

La Commissione invita gli Stati membri a elaborare i PNEC aggiornati in stretta connessione con l'aggiornamento dei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (101). Rispetto ai PNEC iniziali, nell'aggiornamento vi è ancora margine per migliorare e potenziare la valutazione dell'impatto delle politiche e misure previste sulle emissioni di inquinanti atmosferici. Nell'ambito delle NECPR integrate gli Stati membri comunicheranno inoltre informazioni sulla quantificazione dell'impatto delle politiche e misure (o gruppi di politiche e misure) sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. Tuttavia una valutazione nei PNEC consente agli Stati membri di attribuire priorità alle misure che massimizzano i vantaggi aggregati. Inoltre le politiche e le misure dovrebbero essere coerenti con la strategia dell'UE sulla biodiversità (102), il piano d'azione per l'economia circolare (103), il piano d'azione per l'inquinamento zero (104) e il piano europeo di lotta contro il cancro (105).

Gli effetti ambientali trattati nei piani aggiornati dovrebbero altresì rispecchiare le ripercussioni che le politiche in materia di clima e di energia hanno sulla biodiversità. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono interconnessi. Le politiche in materia di energia e clima possono condurre a sinergie ma anche a compromessi con la biodiversità (ad es. il ripristino della natura o soluzioni basate sulla natura per aumentare i pozzi di assorbimento rispetto alla deforestazione o al degrado forestale per produrre biomassa a fini energetici). Tali effetti dovrebbero trovare riscontro ed essere quantificati nei piani nazionali aggiornati.

3.5.3   Integrazione e modellizzazione del contributo dell’economia circolare alla transizione climatica

Gli Stati membri sono invitati a definire nei rispettivi piani nazionali aggiornati le loro principali politiche e misure in materia di economia circolare che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra, sul consumo di energia e sull'utilizzo di materie prime critiche. L'economia circolare consente di limitare i rifiuti (compresi i rifiuti organici, che rappresentano una fonte di emissioni di metano) e il ricorso a risorse vergini (tra cui l'energia e le materie prime critiche), riducendo in tal modo le emissioni di gas a effetto serra. Essa crea posti di lavoro in prossimità dei prodotti che devono essere sottoposti a manutenzione, ammodernati o condivisi (106). La circolarità migliora altresì la disponibilità di materie prime, riducendo la dipendenza dell'economia europea dalle importazioni. L'economia circolare crea inoltre nuovi posti di lavoro e nuove opportunità a diversi livelli di competenze, anche per i gruppi che sono spesso sottorappresentati nel mercato del lavoro, come le donne, le persone con disabilità e i gruppi vulnerabili. I PNEC aggiornati dovrebbero rimandare a tali strategie, piani d'azione e normative in materia di economia circolare che hanno un impatto sull'energia e sulle emissioni di gas a effetto serra. I PNEC dovrebbero inoltre stimare le riduzioni effettive e attese delle emissioni di gas a effetto serra ottenute grazie alle misure in materia di economia circolare, utilizzando gli strumenti di modellizzazione disponibili.

Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle principali politiche e misure in materia di rifiuti e acque reflue, al fine di ridurre le emissioni di metano. Dovrebbe essere inclusa anche la quantificazione dell'impatto effettivo o stimato di tali politiche e misure sulle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire informazioni sui modelli utilizzati ai fini della stima dell'impatto.

3.6    Finanziamento della transizione energetica e climatica: adeguamento del fabbisogno di investimenti ai finanziamenti pubblici e privati disponibili

Gli Stati membri sono invitati a includere nei loro piani nazionali aggiornati una panoramica completa e coerente degli investimenti pubblici e privati necessari al conseguimento dei loro obiettivi, traguardi e contributi in materia di energia e clima. Al momento della presentazione dei piani nazionali nel 2020, tutti gli Stati membri hanno stabilito il fabbisogno di investimenti nel settore dell'energia, comprese le disaggregazioni settoriali. Tuttavia non tutti gli Stati membri hanno coperto il fabbisogno di investimenti per tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia o fornito una panoramica completa del fabbisogno di investimenti per la transizione climatica, specificando le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre le metodologie e i modelli utilizzati per la presentazione delle varie cifre erano spesso incoerenti. Le differenze di approccio e di profondità d'analisi hanno reso difficile il confronto delle stime degli investimenti in tutti i piani nazionali. Ciò ha comportato un'insufficiente prevedibilità per gli investitori e una riduzione della solidità complessiva dei piani nazionali.

Al fine di garantire una panoramica che presenti una coerenza tra il fabbisogno di investimenti e i finanziamenti, gli Stati membri sono invitati a consolidare la panoramica a livello di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure. Per ciascuno di essi occorre riportare informazioni circa l'investimento previsto e il relativo finanziamento sia da fonti pubbliche (a livello nazionale e dell'UE) che da fonti private. Il modello di cui all'allegato XIII sui progressi compiuti verso il finanziamento delle NECPR potrebbe essere utilizzato come struttura di rendicontazione.

3.6.1   Stima del fabbisogno di investimenti

Nei rispettivi PNEC aggiornati gli Stati membri forniscono informazioni sui volumi di investimento di cui, in base alle previsioni, necessiteranno per quanto riguarda le politiche e le misure previste (107). La Commissione invita gli Stati membri a delineare le fonti di finanziamento per l'attuazione delle principali politiche e misure o gruppi di politiche e misure (cfr. il punto 3.6.2). Per le politiche e le misure che sono già state adottate e attuate, gli Stati membri dovrebbero fornire una panoramica dell'investimento iniziale stimato e, se disponibili, degli investimenti effettivi utilizzando, ove possibile, le informazioni raccolte tramite le NECPR. Se possibile, tale panoramica dovrebbe essere suddivisa per principali politiche e misure o gruppi di politiche e misure. Una solida base analitica aiuta a individuare il fabbisogno di investimenti. Tali necessità possono essere stimate in modi diversi, utilizzando approcci complementari dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Se da un lato gli approcci dall'alto verso il basso sono più adatti per confrontare tra loro scenari strategici alternativi, dall'altro gli approcci «dal basso verso il basso» sono utili per individuare le necessità di singoli investimenti e riforme.

Riquadro 8: Buone prassi per il fabbisogno di investimenti stimate

Al fine di migliorare la trasparenza, si raccomanda vivamente agli Stati membri di includere gli elementi seguenti nei rispettivi PNEC aggiornati:

una descrizione della metodologia utilizzata per calcolare le stime;

una descrizione dello scenario di base (ossia uno scenario senza l'investimento aggiuntivo);

una chiara indicazione delle voci alle quali si riferiscono le cifre riportate (ad es. investimenti cumulativi rispetto a investimenti aggiuntivi all'anno, valore nominale o valore attuale) e, eventualmente, dei tipi di investimento inclusi (ad es. capitale, beni durevoli, spese operative);

una ripartizione degli investimenti in gruppi ben definiti di politiche e misure principali, eventualmente nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e/o per settori, in linea con le relazioni intermedie integrate;

informazioni sul volume di investimenti che si prevede sarà generato e che è ritenuto necessario per realizzare ciascuna politica e misura, e informazioni sulla fonte di finanziamento, sia essa pubblica (nazionale, UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza) o privata, se disponibile;

l'anno di riferimento del valore dell'investimento e il tasso di attualizzazione relativo.

3.6.2   Finanziamenti pubblici e privati

Gli Stati membri sono invitati a descrivere in termini sia quantitativi che qualitativi il finanziamento di ciascuna politica e misura inclusa nei PNEC aggiornati. Ciò comprende informazioni sulle modalità di utilizzo degli strumenti di finanziamento nazionali e dell'UE (108). Si tratta, ad esempio, di come utilizzare i programmi a carico del bilancio dell'UE, ad esempio il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i proventi generati dall'EU ETS (tra cui il Fondo per la modernizzazione, il Fondo per l'innovazione e i proventi delle vendite nazionali all'asta) e altre risorse disponibili a livello nazionale. Poiché vari strumenti dell'UE e nazionali possono integrarsi a vicenda, gli Stati membri sono invitati a descrivere le modalità con le quali hanno creato sinergie efficienti sotto il profilo dei costi e soluzioni miste per il sostegno finanziario pubblico, le misure per evitare il doppio finanziamento e in che modo gli strumenti pubblici dovrebbero mobilitare ulteriormente gli investimenti privati.

Gli Stati membri sono invitati a descrivere il ruolo svolto dalle banche di sviluppo nel finanziamento degli investimenti nel settore dell'energia e del clima, nonché nell'attirare capitali privati. Ad esempio la Banca europea per gli investimenti ha fissato una serie di obiettivi (sia all'interno dell'UE che per le sue operazioni globali) in veste di «banca per il clima» dell'UE: il 50 % delle sue operazioni sosterrà l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale entro il 2025; tutti i suoi finanziamenti dalla fine del 2020 sono stati allineati all'accordo di Parigi; e ha fissato l'obiettivo generale di mobilitare almeno 1 miliardi di EUR in progetti a favore del clima e dell'ambiente nel decennio in corso.

I PNEC aggiornati dovrebbero inoltre fornire una panoramica della misura in cui il settore privato dovrebbe finanziare le politiche e le misure previste. Ad esempio, per quanto riguarda l'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni dettagliate sul volume previsto di investimenti privati e sulla diffusione tra i consumatori di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica (prestiti verdi, mutui ipotecari per l'efficienza energetica).

4   Un processo iterativo con la Commissione e gli sviluppi futuri

La Commissione si attende che tutti gli Stati membri rispettino la tempistica di cui all'articolo 14 del regolamento sulla governance. Alla luce degli obiettivi più ambiziosi e del tempo esiguo a disposizione prima del 2030, gli Stati membri dovrebbero dare priorità all'elaborazione di progetti di piani aggiornati definitivi.

La Commissione è pienamente impegnata a sostenere gli Stati membri nell'aggiornamento dei PNEC. In particolare la Commissione continuerà a interagire con gli Stati membri a livello tecnico per garantire ulteriori scambi approfonditi di vedute e fornire ulteriori dettagli su aspetti specifici di tali orientamenti. La Commissione organizzerà pertinenti gruppi di lavoro e scambi bilaterali e si impegnerà in contesti settoriali e regionali al fine di promuovere una cooperazione efficace durante l'intero processo.

Oltre agli scambi regolari, la Commissione si avvale di diversi strumenti, tra cui il semestre europeo e lo strumento di sostegno tecnico, nonché di diversi studi e misure di sostegno, come i contratti di sostegno per l'elaborazione e la valutazione degli aggiornamenti dei PNEC. Dopo che gli Stati membri avranno presentato i progetti di piani nazionali aggiornati (109) la Commissione li valuterà e potrà rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro, come previsto dal regolamento sulla governance.

Nell'ambito del processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima valuterà i PNEC alla luce dei requisiti del regolamento sulla governance e terrà pienamente conto degli orientamenti forniti nel presente documento. La Commissione presterà particolare attenzione al fatto che gli obiettivi, i traguardi e i contributi fissati dagli Stati membri siano sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compresi quelli contenuti nella legislazione pertinente attualmente in fase di negoziazione, nonché nella valutazione dei singoli piani.

Tabella 1

Principali obiettivi, traguardi e contributi, nonché politiche e misure, contenuti nella legislazione, nelle strategie e nelle proposte

Nota:

la presente tabella non ha carattere esaustivo, ma sintetizza gli elementi chiave da prendere in considerazione per l'aggiornamento dei PNEC.

Iniziativa

Riferimento

Tipo

Obiettivi e traguardi

Politiche e misure

Green Deal europeo

Legge europea sul clima

COM(2019) 640 final

Regolamento (UE) 2021/1119.

Comunicazione

Normativa adottata

Neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050.

Portare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 ad almeno il 50 % e verso il 55 %.

n.a.

Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico

COM(2020) 299 final

Comunicazione

Nessun obiettivo aggiuntivo.

Misure volte a:

utilizzare l'integrazione del sistema energetico per mantenere equilibrata la rete elettrica e garantire l'integrazione delle energie rinnovabili;

collegare il settore del riscaldamento a quello dell'elettricità per garantire una maggiore integrazione delle energie rinnovabili in entrambi i settori;

collegare vari settori di uso finale e il settore dell'energia per garantire l'uso del calore di scarto;

garantire l'accesso ai dati per gli utenti dei veicoli elettrici.

Strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra

COM(2020) 301 final

Comunicazione

6 GW di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE entro il 2024 e 40 GW di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile entro il 2030.

n.a.

Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica

COM(2020) 9600 final

Comunicazione

Nessun obiettivo aggiuntivo.

Misure volte a:

ridurre e/o alleviare la povertà energetica attraverso l'efficienza energetica;

garantire l'accesso all'energia di tutti i gruppi di consumatori, in particolare dei più vulnerabili.

Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro

COM(2020) 741 final

Comunicazione

Capacità installata di almeno 60 GW di energia eolica offshore e di almeno 1 GW di energia oceanica entro il 2030, in modo da raggiungere rispettivamente 300 GW e 40 GW di capacità installata entro il 2050.

Gli Stati membri devono integrare gli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili offshore nei rispettivi piani nazionali di gestione dello spazio marittimo.

n.a.

Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici

COM(2021) 82 final

Comunicazione

Una società resiliente ai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici.

La strategia prevede 48 impegni di politica pubblica.

Introduzione di soluzioni basate sulla natura, per contribuire a ridurre il rischio climatico, aumentare la protezione climatica e tutelare l'accesso all'acqua potabile.

Gestione della siccità, misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e il riutilizzo delle acque.

Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica

COM(2021) 550 final

Comunicazione

n.a. (gli obiettivi sono contenuti nelle proposte di accompagnamento)

n.a. (le misure sono contenute nelle proposte di accompagnamento)

Rifusione della direttiva sull’efficienza energetica (110)

COM(2021) 558 final

Proposta legislativa

Obiettivo a livello dell'UE del 9 % di efficienza energetica nel 2030 e contributo riveduto degli Stati membri per il conseguimento di tale obiettivo.

Obbligo di risparmio energetico – sotto-obiettivo per i risparmi energetici derivanti dalla povertà energetica e dall'edilizia popolare a prezzi accessibili.

Obiettivo di riduzione del consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme.

Obbligo di ristrutturare tutti gli edifici pubblici portandoli a livelli di edifici a energia quasi zero.

Misure che rispecchiano il «primo principio dell'efficienza energetica».

Misure per eliminare gli ostacoli all'efficienza energetica negli appalti pubblici.

Elenco degli enti pubblici che devono contribuire all'obiettivo di ridurre il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici.

Misure per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico.

Misure relative ai settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti.

Misure volte a promuovere gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia.

Valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento (da applicare al PNEC finale del 2024).

Misure volte a promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei clienti finali e degli utenti finali.

Misure volte a incoraggiare gli enti pubblici a ricorrere a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni.

Misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico.

Certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione per i professionisti dell'efficienza energetica.

Finanziamento di programmi e regimi di efficienza energetica.

Revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (principale) [1]

COM(2021) 557 final

Proposta legislativa

Revisione verso l'alto (incremento del 40 %) dell'obiettivo a livello UE per le fonti energetiche rinnovabili (FER) nel 2030 e revisione dei contributi degli Stati membri per il conseguimento di tale obiettivo.

Revisione verso l'alto dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la loro intensità nel settore dei trasporti.

Revisione verso l'alto del sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati per il 2025 e il 2030.

Nuovi sotto-obiettivi per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei trasporti.

Nuovo aumento annuo della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento, compresa la parte obbligatoria dell'aumento e quella aggiuntiva scelta volontariamente dallo Stato membro.

Revisione verso l'alto dell'obiettivo indicativo di aumento annuale nel teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nuovi parametri di riferimento per la quota di energie rinnovabili nel settore edilizio nazionale nel 2030.

Nuovo obiettivo indicativo di aumento annuale della quota di FER nell'industria per il 2021-2030.

Nuovo obiettivo per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto di origine non biologica nell'industria per il 2030 e il 2035.

Progetti comuni per la produzione di energia rinnovabile (articolo 9).

Sistemi di certificazione per installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da FER (articolo 18).

Misure sull'integrazione del sistema (articoli 20 e 20 bis).

Misure volte a conseguire l'obiettivo indicativo di un aumento medio annuale delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento in linea con l'articolo 24, paragrafi 1 e 2 e misure applicate dall'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

Valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili (articolo 23, paragrafo 1 bis).

Misure per conseguire l'obiettivo dell'aumento medio annuale della quota di energie rinnovabili nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento.

Misure volte ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel raffrescamento e nel teleraffrescamento.

Quadro per consentire l'integrazione settoriale tra le reti energetiche.

Meccanismo di credito nell'ambito dell'obbligo per i trasporti (articolo 25).

Misure relative ai criteri di sostenibilità, comprese le zone soggette a divieto di accesso per la biomassa forestale.

Misure che garantiscano il principio dell'uso a cascata della biomassa.

Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia

COM(2021) 805 final

Proposta legislativa

n.a.

Piani di mitigazione relativi al metano e misurazione delle emissioni di metano nelle miniere abbandonate e nei pozzi inattivi.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM(2021) 564 final

Proposta legislativa

Affrontare la questione delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in merci specifiche quando sono importate nel territorio doganale dell'UE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

n.a.

Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

COM(2021) 563 final

Proposta legislativa

Garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che la tassazione rifletta meglio il loro impatto sull'ambiente e sulla salute.

Misure per tassare i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla direttiva.

Garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (RefuelEU Aviation) (111)

COM(2021) 561 final

Proposta legislativa

I carburanti sostenibili per l'aviazione dovranno rappresentare almeno il 2 % dei carburanti per l'aviazione nel 2025, il 5 % nel 2030 e il 63 % nel 2050.

n.a.

Uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (FuelEU Maritime) (111)

COM(2021) 562 final

Proposta legislativa

Limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave.

Obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra o una tecnologia a zero emissioni nei porti.

n.a.

Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi  (111)  (112)

COM(2021) 559 final

Proposta legislativa

Obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione per i veicoli stradali, le navi e gli aeromobili in stazionamento.

n.a.

Sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS) (principale) – compresi i settori marittimo, dell’edilizia e dei trasporti

COM(2021) 551 final

Proposta legislativa

Contributo dei settori coperti dall'EU ETS, pari a -61 % nel 2030 rispetto al 2005.

Riduzioni delle emissioni del 43 % nel 2030 rispetto al 2005 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale.

Fissazione del prezzo del carbonio e fornitura di finanziamenti per il clima attraverso i proventi delle aste, il Fondo per la modernizzazione e il Fondo per l'innovazione, unitamente alla riserva stabilizzatrice del mercato (RSM) quale strumento per garantire la stabilità del mercato del carbonio.

ETS/Riserva stabilizzatrice del mercato

COM(2021) 571 final

Proposta legislativa

Mantenimento degli attuali parametri della RSM dopo il 2023 per garantire la prevedibilità del mercato: tasso di immissione del 24 % e un importo minimo di 200 milioni da integrare nella riserva.

n.a.

ETS/Trasporti aerei

COM(2021) 552 final

Proposta legislativa

Eliminazione graduale delle quote di emissioni a titolo gratuito per il trasporto aereo fino al 100 % nel 2027 e consolidamento della quantità totale di quote del trasporto aereo ai livelli attuali applicando il fattore di riduzione lineare dell'ETS.

n.a.

ETS per quanto riguarda la notifica relativa al CORSIA

COM(2021) 567 final

Proposta legislativa

n.a.

n.a.

Fondo sociale per il clima

COM(2021) 568 final

Proposta legislativa

n.a.

Piano sociale nazionale per il clima.

Misure intese ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

Misure intese ad aumentare la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

Misure che garantiscono un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Fondo per una transizione giusta

Regolamento (UE) 2021/1056

Normativa adottata

n.a.

Attività promosse a norma dell'articolo 8.

Revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi

COM(2021) 555 final

Proposta legislativa

Aumento dell'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori della condivisione degli sforzi al 40 % rispetto ai livelli del 2005 e ripartizione degli obiettivi dell'UE in assegnazioni nazionali vincolanti.

n.a.

Revisione del regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento dell’uso del suolo e la silvicoltura

COM(2021) 554 final

Proposta legislativa

Aumento dell'obiettivo relativo agli assorbimenti di carbonio dell'UE entro il 2030 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura, portandolo a 310 milioni di tonnellate, e obiettivi nazionali vincolanti per il periodo 2026-2030.

Puntare al conseguimento della neutralità climatica entro il 2035 nel settore del suolo.

Piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

Collegamento con la biodiversità e il ripristino della natura.

CO2 per autovetture e furgoni

COM(2021) 556 final

Proposta legislativa

Autovetture: obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2030 pari a una riduzione del 37,5 % dell'obiettivo nel 2021. L'obiettivo per il 2035 rappresenta una riduzione del 100 %.

Veicoli commerciali: obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2030 pari a una riduzione del 31 % dell'obiettivo nel 2021. L'obiettivo per il 2035 rappresenta una riduzione del 100 %.

n.a.

Rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia

COM(2021) 802 final

Proposta legislativa

Obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050.

Nuove norme minime di prestazione energetica.

Aggiornamento della definizione di edificio a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti.

Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici.

Misure a sostegno del rispetto delle norme minime di prestazione energetica (articolo 9, paragrafo 3).

Idrogeno/gas -

Revisione del regolamento

COM(2021) 804 final

Proposta legislativa

n.a.

Misure preventive e di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Misure di cibersicurezza.

Idrogeno/gas -

Revisione della direttiva

COM(2021) 803 final

Proposta legislativa

n.a.

Misure che rendono possibile un mercato dell'idrogeno, in particolare le infrastrutture.

Misure sul diritto dei consumatori all'idrogeno.

Raccomandazione

relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica

2022/C 243/04

Raccomandazione del Consiglio

Garantire che la transizione dell'UE verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile dal punto di vista ambientale entro il 2050 sia equa e non lasci indietro nessuno.

Pacchetti strategici completi e coerenti su:

a)

sostegno attivo a un'occupazione di qualità;

b)

istruzione, formazione e apprendimento permanente;

c)

sistemi equi di agevolazioni fiscali e di protezione sociale;

d)

accesso a servizi essenziali e alloggi.

Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: Opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno

COM(2022) 138 final

Comunicazione

n.a.

Compensazione finanziaria sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, ad esempio sostegno al reddito, tassazione ridotta, modello di aggregazione.

Prezzo fisso per i produttori.

Obblighi relativi al livello di stoccaggio del gas

Regolamento (UE) 2022/1032

Regolamento

Livello minimo di stoccaggio del gas pari all'80 % entro il 1o novembre 2022, e incrementato al 90 % negli anni successivi.

Obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità dei sistemi energetici, compreso lo stoccaggio dell'energia.

Misure volte a garantire il conseguimento delle traiettorie e degli obiettivi di riempimento negli anni successivi e a garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterranei.

Misure in atto per il coordinamento con gli Stati membri.

Piano REPowerEU

COM(2022) 230 final

Comunicazione

Obiettivi nazionali per l'affrancamento graduale dal gas russo.

Obiettivi nazionali in materia di diversificazione delle fonti energetiche e di approvvigionamento da paesi terzi.

Obiettivi nazionali per la sostituzione dei combustibili fossili russi mediante la diffusione di fonti energetiche interne, in particolare l'energia rinnovabile e i gas a basse emissioni di carbonio.

Obiettivi per la produzione di gas rinnovabili, in particolare contribuendo a incrementare la produzione di metano fino a 35 miliardi di m3 entro il 2030.

Obiettivi per la produzione di idrogeno.

Piani d'azione preventivi e piani di emergenza riveduti.

Diversificazione delle rotte di approvvigionamento di gas e petrolio.

Diversificazione delle fonti di riscaldamento.

Meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri.

Misure volte alla promozione della cooperazione regionale e della relazione con i partner internazionali.

Politiche e misure volte a creare le condizioni per il passaggio dai combustibili fossili ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare il biometano sostenibile, e all'idrogeno rinnovabile.

Risparmio energetico nell’UE

COM(2022) 240 final

Comunicazione

n.a.

Misure per la riduzione della domanda sul breve periodo.

Misure volte a rafforzare l'efficienza energetica elencate nel punto 3.2 della comunicazione.

Misure volte ad aumentare l'efficienza energetica nei trasporti e a incoraggiare il passaggio a iniziative efficienti in materia di energie rinnovabili.

Misure di finanziamento per accompagnare tali investimenti.

Strategia dell’UE per l’energia solare

COM(2022) 221 final

Comunicazione

Capacità solare fotovoltaica dell'UE pari a quasi 600 GW entro il 2030.

Obiettivi nazionali per la creazione di una comunità energetica basata sulle energie rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti.

Misure volte a consentire un efficace autoconsumo nei condomini (attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili II).

Misure volte a garantire che le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili abbiano accesso all'energia solare.

Quadro per gli investimenti e azione per accelerare gli investimenti nel settore dell'energia solare in combinazione con ristrutturazioni, stoccaggio e pompe di calore.

Misure per abbattere gli ostacoli amministrativi a un ampliamento degli impianti già installati che sia vantaggioso dal punto di vista dei costi.

Misure a sostegno del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati.

Misure per valutare e rimuovere gli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.

Misure per eliminare gli ostacoli a forme innovative di diffusione dell'energia solare.

Strategia UE di mobilitazione esterna per l’energia in un mondo che cambia

COM(2022) 23 final

Comunicazione

n.a.

Misure per preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile, dando priorità al fabbisogno energetico e idrico delle popolazioni locali.

Misure per favorire la disponibilità e l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti nel campo dell'efficienza e del risparmio energetici.

Modifiche delle direttive sulle rinnovabili, sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica

COM(2022) 222 final

Proposta legislativa

Revisione verso l'alto dell'obiettivo del 45 % a livello dell'UE per le FER nel 2030.

Obiettivo a livello dell'UE del 13 % di efficienza energetica nel 2030 e contributo riveduto degli Stati membri per il conseguimento di tale obiettivo.

Obiettivi nazionali per la determinazione del concetto di «zone di riferimento».

Mappatura delle zone necessarie per l'apporto dei contributi nazionali all'obiettivo dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030.

Misure relative alle zone di riferimento per le energie rinnovabili.

Misure relative al rispetto delle scadenze per il rilascio delle autorizzazioni.

Misure volte a limitare la durata dell'autorizzazione degli impianti solari sui tetti (revisione della direttiva Rinnovabili).

Misure volte a garantire che tutti i nuovi edifici siano «predisposti per il solare» e a rendere l'energia solare obbligatoria per le categorie di edifici (revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia).

Raccomandazione sulle procedure autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica

C(2022) 3219 final

Raccomandazione

Obiettivi e traguardi nazionali per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione del personale al fine di colmare la carenza di competenze del personale incaricato delle procedure autorizzative e delle valutazioni ambientali.

Traiettorie a lungo termine per l'espansione prevista delle energie rinnovabili.

Misure volte a:

accelerare e semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

semplificare i regimi per le comunità di energia rinnovabile;

razionalizzare l'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e istituire uno sportello unico;

introduzione di procedure digitalizzate;

snellire le procedure ambientali;

semplificare la revisione della potenza degli impianti di energia rinnovabile esistenti,

promuovere progetti innovativi;

promuovere l'uso di accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese.

Orientamenti sulle procedure autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica

SWD(2022) 149 final.

Orientamenti

Come per la raccomandazione sulle autorizzazioni.

Come per la raccomandazione sulle autorizzazioni.

Modifica del dispositivo per la ripresa e la resilienza (capitoli REPowerEU)

COM(2022) 231 final

Proposta legislativa

n.a.

Inclusione del capitolo REPowerEU nel piano per la ripresa e la resilienza.

Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

C(2022) 3300 final

Comunicazione della Commissione

n.a.

Nuove misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU (elenco di possibili investimenti e riforme contenuto nella comunicazione).

Risparmiare gas per un inverno sicuro

COM(2022) 360 final

Comunicazione

Obiettivi nazionali per realizzare il piano di riduzione della domanda di gas del 15 %.

Misure volte a ridurre il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici.

Misure di risparmio di gas nella produzione di energia elettrica e calore.

Misure volte a incoraggiare il passaggio ad altri combustibili nell'industria.

Misure coordinate di riduzione della domanda di gas

Regolamento (UE) 2022/1369

Regolamento

Riduzione del consumo nazionale di gas dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al consumo medio di gas tra il 1o agosto e il 31 marzo nei cinque anni consecutivi.

n.a.

Intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell’energia

COM(2022) 473 final

Proposta legislativa

Riduzione del consumo di energia elettrica del 10 % rispetto al periodo di riferimento.

Riduzione del 5 % del consumo di energia elettrica nelle ore di picco.

Misure volte ad accelerare la diffusione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per le PMI.

Digitalizzare il sistema energetico — Piano d’azione dell’UE

COM(2022) 552 final

Comunicazione

n.a.

Misure volte a:

aumentare gli investimenti di R&I in soluzioni digitali per l'energia, comprese le scale-up;

aumentare gli investimenti nello sviluppo, nella diffusione, nella sperimentazione e nei progetti pilota, nonché nella diffusione sul mercato di soluzioni digitali per l'energia;

aumentare gli investimenti nell'intelligenza delle reti elettriche;

promuovere l'integrazione del sistema energetico e la pianificazione delle infrastrutture digitali, ad esempio riutilizzando il calore di scarto dei centri dati;

esplorare tutte le opzioni per le reti pubbliche (in particolare le basi 5G) e le bande di frequenza per le soluzioni di reti energetiche che richiedono una connettività su scala europea;

responsabilizzare i consumatori, migliorare le loro competenze digitali e offrire loro servizi energetici intelligenti;

affrontare la questione dell'impronta di carbonio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

promuovere la cooperazione tra gli operatori del settore dell'energia e gli operatori digitali e creare sinergie tra l'agenda energetica.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento sulla governance) (GU L 328 dell’21.12.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (Normativa europea sul clima) (GU L 243 dell’9.7.2021, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pronti per il 55 %»: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final; pacchetto sull'idrogeno e sul gas decarbonizzato, COM(2021) 803 e COM(2021) 804.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU, COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.

(5)  A seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 dell’30.6.2022, pag. 17).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final e regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I dell’7.10.2022, pag. 1).

(7)  Proposta di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi, COM(2022) 549 final.

(8)  Cfr. l'articolo 14 e i requisiti di cui al capo 2 e all'allegato I del regolamento sulla governance.

(9)  Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

(10)  Stakeholder workshop on updates of national energy and climate plans | Commissione europea (europa.eu).

(11)  Le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulla governance sono strettamente correlate e si rafforzano reciprocamente: sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione ed infine ricerca, innovazione e competitività.

(12)  Cfr. il punto 3.4.

(13)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sulla governance, la Commissione valuterà le proposte di PNEC aggiornati al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani definitivi.

(14)  Articolo 2, punto 11, del regolamento sulla governance.

(15)  Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico, COM(2020) 299 final.

(16)  Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra, COM(2020) 301 final.

(17)  Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro, COM(2020) 741 final.

(18)  Strategia dell'UE per l'energia solare, COM(2022) 221 final.

(19)  Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021) 82 final.

(20)  Cicli del carbonio sostenibili, COM(2021) 800 final.

(21)  Digitalizzare il sistema energetico – Piano d'azione dell'UE, COM(2022) 552 final.

(22)  Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», COM(2021) 400 final.

(23)  Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

(24)  Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, COM(2021) 572 final.

(25)  Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, COM(2020) 789 final.

(26)  Regolamento (UE) 2022/1032.

(27)  Decisione 1/CMA.3.

(28)  Regolamento (UE) 2022/1032.

(29)  Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 dell’3.6.2022, pag. 45).

(30)  Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 14).

(31)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

(32)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I dell’7.10.2022, pag. 1).

(34)  Proposta di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi, COM(2022) 549 final.

(35)  Strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia in un mondo che cambia, JOIN(2022) 23 final.

(36)  Il Global Gateway, JOIN(2021) 30 final.

(37)  Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999.

(38)  Cfr. l'allegato 8 delle relazioni per paese del semestre europeo 2022.

(39)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 dell’27.6.2022, pag. 35).

(40)  L'UE conta nove regioni ultraperiferiche situate nell'Oceano Atlantico occidentale, nel bacino dei Caraibi, nella foresta amazzonica e nell'Oceano Indiano. Esse ospitano in totale 4,8 milioni di cittadini. Le regioni ultraperiferiche sono isole, arcipelaghi e un territorio terrestre (la Guyana francese) e non fanno parte della rete continentale europea. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del regolamento sulla governance, nel fissare i traguardi in materia di energia rinnovabile gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse.

(41)  https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en

(42)  Raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento.

(43)  Cfr. anche la relazione del JRC, Czako V., Skills for the clean energy transition, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, JRC129676.

(44)  Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento sulla governance.

(45)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (GU L 357 dell’27.10.2020, pag. 35).

(46)  Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento sulla governance.

(47)  Attuare il piano d'azione REPowerEU: fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e obiettivi per il biometano, SWD(2022) 230 final, pag. 35.

(48)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, COM(2022) 222 final.

(49)  Strategia dell'UE per l'energia solare, COM(2022) 221 final; Orientamenti a uso degli Stati membri sulle buone pratiche per accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile, SWD(2022) 149 final.

(50)  Articolo 2, punto 18, del regolamento sulla governance.

(51)  Comunicazione sull'ondata di ristrutturazioni, COM(2020) 662 final.

(52)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmio energetico nell'UE», COM(2022) 240 final.

(53)  Digitalizzare il sistema energetico – Piano d'azione dell'UE, COM(2022) 552 final.

(54)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale», COM(2021) 574 final.

(55)  Ad esempio in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul clima, del vertice sull'adattamento ai cambiamenti climatici e di diverse COP della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi.

(56)  A norma dell'articolo 5 della Normativa europea sul clima, gli Stati membri devono garantire che le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento.

(57)  Articolo 4, lettera a), punto 1), sottopunto iii), e allegato I del regolamento sulla governance.

(58)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, COM(2022) 304 final.

(59)  Strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano, COM(2020) 663 final.

(60)  Agenzia europea dell'ambiente.

(61)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (GU L 156 dell’19.6.2018, pag. 26).

(62)  Ad esempio la politica agricola comune, la direttiva relativa alle discariche di rifiuti e le revisioni proposte e previste della direttiva sulle emissioni industriali, della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva sulle energie rinnovabili.

(63)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942, COM(2021) 805 final.

(64)  Valutazione a livello dell'Unione dei piani nazionali per l'energia e il clima – Impulso alla transizione verde e promozione della ripresa economica attraverso la pianificazione integrata delle misure nei settori dell'energia e del clima.

(65)  Cfr. la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 dell’27.6.2022, pag. 35).

(66)  Adattamento ai cambiamenti climatici, Facciamo rivivere i nostri oceani, Città intelligenti e a impatto climatico zero, Un patto europeo per i suoli.

(67)  Articolo 13 della Normativa europea sul clima.

(68)  Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione per il clima: gettare le fondamenta della transizione all'energia pulita, COM(2019) 285 final. Cfr. anche Economidou, M., Ringel, M., Valentova, M., Zancanella, P., Tsemekidi Tzeiranak, S., Zangheri, P., Paci, D., Ribeiro Serrenho, T., Palermo, V. e Bertoldi, P., National Energy and Climate Plans for 2021-2030 under the EU Energy Union, EUR 30487 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27013-3, doi:10.2760/678371, JRC12286.

(69)  Piani nazionali per l'energia e il clima| Commissione europea (europa.eu).

(70)  Valutazione a livello dell'Unione dei piani nazionali per l'energia e il clima – Impulso alla transizione verde e promozione della ripresa economica attraverso la pianificazione integrata delle misure nei settori dell'energia e del clima, COM(2020) 564 final.

(71)  A norma degli articoli da 17 a 25 del regolamento sulla governance.

(72)  Aarhus (europa.eu).

(73)  Articolo 6 della convenzione di Aarhus.

(74)  Articolo 7 della convenzione di Aarhus.

(75)  Il progetto NECPlatform, finanziato nell'ambito del programma LIFE, mira a sostenere sei Stati membri dell'UE (Bulgaria, Croazia, Francia, Italia, Portogallo e Romania) nella creazione e nella gestione di piattaforme permanenti di dialogo multilivello sul clima e sull'energia, aiutandoli a conformarsi all'articolo 11 del regolamento sulla governance mediante la promozione dell'integrazione verticale e orizzontale delle politiche in materia di energia e clima. Per maggiori informazioni: Finanziamenti e appalti (europa.eu).

(76)  Piattaforma dell'UE per l'energia (europa.eu).

(77)  Articolo 12 del regolamento sulla governance.

(78)  Per una panoramica degli strumenti di finanziamento dell'UE e degli strumenti per una transizione verde e giusta, cfr. l'allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, SWD(2021) 452 final.

(79)  Come previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 dell’18.2.2021, pag. 17).

(80)  Circa il 40 % delle dotazioni dei piani per la ripresa e la resilienza riguarda misure a sostegno degli obiettivi climatici e diversi PRR superano di un margine sostanziale la soglia del 37 % di finanziamento per il clima stabilita nel regolamento. La spesa totale per il clima nei 26 piani adottati entro il 5 ottobre 2022 ammonta a 199,9 miliardi di EUR. I piani comprendono inoltre 18,4 miliardi di EUR di spesa supplementare per l'ambiente, portando l'importo totale della spesa indicato come contributo agli obiettivi climatici o ambientali a 218,2 miliardi di EUR, pari al 44,1 % della dotazione totale.

(81)  COM(2021) 1054 final.

(82)  Annunciato il 14 gennaio 2020 nell'ambito della comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal europeo.

(83)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima, COM(2021) 568 final.

(84)  Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai piani strategici, articolo 120.

(85)  Webinar sulla valutazione delle politiche e delle misure agricole in materia di gas a effetto serra, luglio 2022, cfr. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cm/products/webinars-and-workshops/2021-webinar-on-the-evsaluation-of-agricultural-greenhouse-gas-policies-and-measures

(86)  Nel periodo 2014-2020 essa ha rappresentato la principale fonte di finanziamento dell'UE per gli investimenti nei settori del clima e dell'energia, con quasi 70 milioni di EUR investiti. Politica di coesione a sostegno dell'Unione dell'energia, Fondi strutturali e di investimento europei (solo in EN) (europa.eu).

(87)  Articolo 8 del regolamento sulla governance.

(88)  In linea con l'allegato I, sezione B, del regolamento sulla governance.

(89)  Allegato I, sezione B, punto 4.2.1.ii, del regolamento sulla governance.

(90)  Allegato I, sezione B, punto 5, del regolamento sulla governance.

(91)  Almeno per i 10 anni successivi al periodo oggetto del piano.

(92)  Allegato I, sezione B, punto 5.1.i, del regolamento sulla governance.

(93)  Articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sulla governance.

(94)  Piani nazionali per l'energia e il clima| Commissione europea (europa.eu).

(95)  Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulla governance.

(96)  Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulla governance.

(97)  Cfr. la comunicazione sulla valutazione dell'impatto distributivo, COM(2022) 494 final.

(98)  Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento sulla governance.

(99)  Cfr. ad esempio i progetti GD-AMEDI e AMEDI+, gestiti congiuntamente dalla DG EMPL e dalla DG JRC. I risultati principali di entrambi i progetti saranno presentati e resi accessibili su un sito web comune dedicato a questi progetti.

(100)  Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento sulla governance.

(101)  Per la maggior parte degli Stati membri, l'introduzione di questo aggiornamento è prevista per il 2023, ossia quattro anni dopo l'adozione del primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

(102)  COM(2020) 380 final.

(103)  COM(2020) 98 final.

(104)  COM(2021) 400 final.

(105)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf

(106)  Piano d'azione per l'economia circolare COM(2020) 98.

(107)  Allegato I, punto 5.3.i, del regolamento sulla governance.

(108)  Lo stato dell'Unione dell'energia 2022, COM(2022) 547, contiene un elenco degli strumenti di finanziamento dell'UE disponibili.

(109)  Articolo 31 del regolamento sulla governance.

(110)  [1] COM(2022) 222 final (cfr. gli altri punti della tabella) ha proposto di aumentare ulteriormente alcuni degli obiettivi di tale proposta.

(111)  [2] Proposta con una base giuridica diversa dal regolamento sulla governance. Gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra il PNEC e gli obiettivi/traguardi, nonché le politiche e le misure per conseguirli, conformemente ai requisiti di tale proposta. Gli Stati membri sono invitati a includere nel piano nazionale per l'energia e il clima le politiche e le misure connesse alla proposta, qualora presentino importanti caratteristiche in materia di clima e di energia.

(112)  [3] Gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra il PNEC e il quadro strategico nazionale previsto di tale proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 495/56


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale

(2022/C 495/03)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1.

L’obiettivo per la gioventù europea n. 3 della strategia dell’UE per la gioventù, intitolato «Società inclusive», si prefigge di «fornire più spazi, opportunità, risorse e programmi per rafforzare il dialogo (1), la coesione sociale e combattere la discriminazione e la segregazione» e l’obiettivo per la gioventù europea n. 4, intitolato «Informazione e dialogo costruttivo», ha l’obiettivo di garantire che i giovani si impegnino in un dialogo partecipativo e costruttivo.

2.

Sulla base delle possibilità esistenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, l’Anno europeo dei giovani (2022) riconosce la necessità di responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro per garantire che i loro interessi e le loro esigenze siano debitamente presi in considerazione nelle azioni politiche in tutti i settori strategici (2). La dimensione intergenerazionale delle politiche per la gioventù si rivela fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo e per garantire il suo lascito in una prospettiva di coesione sociale.

3.

L’animazione socioeducativa può, tra l’altro, contribuire a mobilitare i giovani provenienti da contesti e condizioni di vita diversi, compresi quelli con minori opportunità, in diversi tipi di progetti e attività intergenerazionali e può fungere da valido strumento per promuovere il dialogo, la solidarietà e l’equità intergenerazionali, nonché per costruire relazioni positive tra persone di generazioni diverse.

4.

I consigli della gioventù, le organizzazioni giovanili, le strutture di animazione socioeducativa, le reti giovanili e i gruppi non formali di giovani possono svolgere un ruolo importante nella promozione del dialogo, dell’equità e della solidarietà intergenerazionali. Grazie alle loro competenze (3) e conoscenze pratiche in materia di gioventù creano spazio per la sperimentazione e possono contribuire alla scoperta di soluzioni innovative e modalità di collaborazione intergenerazionale.

5.

La pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che nel 2022 ha causato un afflusso senza precedenti di rifugiati ucraini in Europa, hanno dimostrato l’importanza dei volontari di tutte le età per le società, in quanto promuovono la resilienza sociale di fronte a situazioni di crisi. Di fronte alla pandemia e all’afflusso di rifugiati, i giovani volontari negli Stati membri hanno dimostrato il loro potenziale nel promuovere la solidarietà intergenerazionale e creare legami intergenerazionali tra i giovani e altre fasce di età (4).

6.

Il volontariato intergenerazionale riunisce giovani e anziani in attività, programmi e progetti significativi e reciprocamente vantaggiosi, che promuovono la solidarietà, una comprensione e un rispetto più profondi tra le generazioni, e contribuisce a costruire comunità più coese.

7.

Il divario digitale illustra una disuguaglianza di lunga data nello sviluppo delle competenze e nell’accesso alle nuove tecnologie. Il libro verde sull’invecchiamento demografico della Commissione europea riconosce che «investire nelle competenze digitali, nello sviluppo delle comunità e nella coesione intergenerazionale può prevenire il deterioramento della salute mentale e del benessere e ridurre le disuguaglianze» (5). La condivisione delle competenze e delle conoscenze digitali è un settore in cui i giovani possono svolgere un ruolo guida e contribuire a creare un sentimento più forte di legame intergenerazionale con le persone più grandi di loro (6).

8.

I programmi e le iniziative dell’UE quali Erasmus +, il corpo europeo di solidarietà, il dialogo dell’UE con i giovani, l’Anno europeo dei giovani 2022, la Conferenza sul futuro dell’Europa, il nuovo Bauhaus europeo, nonché i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), compreso ALMA (Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus e dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU), possono costituire preziosi strumenti per promuovere il dialogo intergenerazionale e incoraggiare la solidarietà intergenerazionale nel settore della gioventù a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. I progetti basati sul volontariato e sulle attività di solidarietà sono la prova tangibile dell’impegno dei giovani a partecipare attivamente, tra l’altro, al dialogo e alla solidarietà intergenerazionali.

9.

È estremamente importante promuovere l’equità intergenerazionale attraverso politiche relative ai giovani (7) a tutti i livelli, in particolare nelle zone rurali, remote, periferiche e meno sviluppate nonché nelle regioni ultraperiferiche. La proporzione sempre più esigua di giovani generazioni in diversi Stati membri (8) e la «fuga di cervelli» rappresentano una sfida rilevante per molte di queste comunità, per le quali è fondamentale attribuire una maggiore priorità all’equità intergenerazionale elaborando politiche di sostegno alla gioventù (9) al fine di garantire la coesione.

10.

La parità di genere (10) deve essere assicurata nel quadro degli sforzi volti ad agevolare una dimensione intergenerazionale nelle politiche relative ai giovani e nell’offerta di animazione socioeducativa. Ciò richiede un impegno non soltanto da parte dei governi, ma anche della società civile, includendo le organizzazioni giovanili, i dirigenti giovanili, gli animatori socioeducativi, i media e il settore privato.

11.

Il dialogo dell’UE con i giovani, che costituisce il principale meccanismo di partecipazione dei giovani nell’UE, e il sistema di cogestione del Consiglio d’Europa offrono spazi per la concettualizzazione del dialogo intergenerazionale come processo in cui persone di età diverse dispongono di uno spazio di riflessione comune e di coproduzione. Durante la conferenza dell’UE sulla gioventù tenutasi a Praga dall’11 al 13 luglio 2022, i giovani hanno sostenuto che il dialogo intergenerazionale non dovrebbe sostituire un dialogo diretto dei giovani con i responsabili delle politiche, ma dovrebbe svolgersi parallelamente ad esso.

CONSIDERANO QUANTO SEGUE:

12.

È importante promuovere il dialogo sia tra i giovani sia tra loro e le generazioni più anziane. I vantaggi di riunire le esperienze e le competenze di generazioni differenti sono notevoli e concorrono a costruire società pacifiche e coese basate su rispetto reciproco, empatia, solidarietà e comprensione delle esigenze di tutte le fasce di età.

13.

Il coinvolgimento dei giovani nel dialogo intergenerazionale e nei progetti di solidarietà intergenerazionale, comprese le attività di volontariato, consente ai giovani di acquisire competenze trasversali e sociali, che possono essere applicate ad altri settori della loro vita. Il coinvolgimento attivo di generazioni differenti nel dialogo intergenerazionale contribuisce allo sviluppo delle competenze interpersonali e della reciproca adattabilità e aiuta a rafforzare la resilienza e il benessere della società attraverso l’impegno sociale, la coltivazione dei legami sociali e la prevenzione dell’isolamento sociale.

14.

Promuovere l’equità intergenerazionale attraverso un approccio olistico e lungimirante allo sviluppo di politiche relative ai giovani concorre alla coesione sociale. I responsabili delle politiche, sostenuti da ricercatori, animatori socioeducativi, organizzazioni giovanili, altri professionisti (11) e altri pertinenti portatori di interesse, dovrebbero dar prova di un forte impegno politico ad agire contro le disuguaglianze — sia all’interno di generazioni differenti che tra di esse — e ad affrontare le sfide intergenerazionali. Dovrebbero avere accesso ai dati e alle prove esistenti a livello nazionale o europeo, disaggregati per età, che permettono di monitorate le disuguaglianze tra giovani provenienti da contesti e condizioni di vita diversi e tra le varie fasce di età.

15.

I responsabili delle politiche, le organizzazioni giovanili, compresi i consigli della gioventù locali, i giovani, gli animatori socioeducativi, i dirigenti giovanili, i ricercatori, gli educatori e altri pertinenti portatori di interesse dovrebbero considerare, ove opportuno, misure supplementari e approcci innovativi che possano portare all’incontro tra giovani e altre fasce di età nell’ambito dei processi decisionali.

16.

L’eterogeneità delle generazioni, in termini di diverse caratteristiche individuali e di gruppo, comprese le capacità mentali e fisiche, le condizioni socioeconomiche, come pure le identità che abbracciano, deve essere rispettata in modo che tutte le generazioni abbiano la stessa opportunità di godere di una piena ed effettiva partecipazione a un dialogo intergenerazionale a tutti i livelli decisionali che incidono sulla loro vita personale, professionale e sociale.

17.

È importante sostenere gli animatori socioeducativi retribuiti e volontari nella promozione e nell’attuazione della dimensione intergenerazionale nel loro lavoro. L’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi retribuiti e volontari riguardo alla dimensione intergenerazionale dovrebbero essere adattate, se del caso, nell’ottica di promuovere la solidarietà e l’equità intergenerazionali nell’offerta di animazione socioeducativa e nelle attività di volontariato.

18.

Si dovrebbe valutare la possibilità di coinvolgere i ricercatori nell’elaborazione di misure strutturali a lungo termine per promuovere la solidarietà e la giustizia intergenerazionali, ad esempio fornendo indicatori relativi all’equità intergenerazionale o attraverso pubblicazioni di ricerca periodiche che analizzino l’equità intergenerazionale.

19.

Iniziative innovative sui dialoghi intergenerazionali riguardanti lo sviluppo delle competenze digitali possono incoraggiare i giovani europei a facilitare il coinvolgimento dei loro pari e delle persone anziane nella transizione digitale. Tali iniziative, volte a consentire alle comunità di rafforzare le loro competenze di alfabetizzazione digitale, possono ridurre la solitudine dei membri della comunità, contribuire al loro benessere e accrescere la loro inclusione sociale, favorendo in tal modo la costruzione di comunità coese.

20.

Il concetto di sviluppo sostenibile, ripreso negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e la necessità di rafforzarne la dimensione sociale comportano il coinvolgimento attivo dei cittadini di tutte le età nella costruzione di comunità sicure, inclusive e coese. Il riconoscimento sociale delle diverse esigenze e responsabilità delle varie fasce di età può essere rafforzato attraverso eventi e attività di volontariato che riuniscono rappresentanti di fasce di età differenti, così da offrire alle generazioni più giovani e a quelle più anziane l’opportunità di interagire e di scambiare opinioni sui temi associati a un’Europa sostenibile.

21.

Comprendere la diversità generazionale ha importanti implicazioni in termini di sviluppo di capacità nell’ottica di creare relazioni intergenerazionali sane e coesione sociale. Per promuovere il dialogo tra le generazioni più giovani e quelle più anziane, è opportuno offrire anche ai minori la possibilità di partecipare al dialogo intergenerazionale, al fine di creare un’esperienza condivisa di dialogo costruttivo, sviluppando nel contempo il rispetto reciproco e l’empatia fin dalla più tenera età.

INVITANO GLI STATI MEMBRI, AI LIVELLI APPROPRIATI, A:

22.

Sensibilizzare i responsabili delle politiche alle questioni di equità intergenerazionale e fornire loro prove, informazioni, dati e altre risorse pertinenti che servono a rafforzare l’uguaglianza basata sull’età nell’elaborazione delle politiche.

23.

Valutare come includere nelle strategie e nelle politiche per la gioventù, se del caso, obiettivi e misure che riflettano la dimensione intergenerazionale. Tali obiettivi e misure dovrebbero essere sviluppati sulla base di conoscenze, prove e buone pratiche e di concerto con diversi gruppi di giovani, le loro organizzazioni rappresentative e altri portatori di interesse, in modo da conseguire risultati strategici più reattivi e inclusivi.

24.

Promuovere e agevolare, in stretta cooperazione con le organizzazioni giovanili, i consigli della gioventù e le autorità e comunità locali, regionali e nazionali, le consultazioni con i giovani e la loro partecipazione attiva e significativa all’elaborazione, all’attuazione e alla valutazione della dimensione intergenerazionale di tutte le politiche relative ai giovani.

25.

Facilitare la creazione di opportunità e spazi accessibili per consentire ai giovani di prendere parte a un dialogo intergenerazionale significativo nei processi decisionali pubblici in tutti i settori strategici che incidono sulla loro vita e sul loro benessere, attuando misure mirate che permettano il coinvolgimento, in particolare, dei giovani con minori opportunità e dei gruppi di giovani sottorappresentati.

26.

Esaminare le alternative per offrire uno spazio che riunisca responsabili delle politiche, ricercatori, animatori socioeducativi e giovani, affinché possano sviluppare strumenti di dialogo intergenerazionale, ad esempio pacchetti di strumenti di dialogo intergenerazionale, e facilitare la parità di accesso alle informazioni su come far sentire l’opinione dei giovani attraverso opportunità di dialogo intergenerazionale.

27.

Sfruttare le opportunità offerte dai programmi del corpo europeo di solidarietà e di Erasmus+ per sostenere l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo delle capacità delle organizzazioni giovanili e dei giovani che contribuiscano a sviluppare il volontariato di comunità creando partenariati che riflettano la diversità dell’intera comunità e le esigenze delle diverse generazioni.

28.

Valutare i modi in cui gli attuali quadri basati sulle competenze (12) per l’istruzione, l’apprendimento e la formazione formali e non formali nell’ambito dell’animazione socioeducativa possono contribuire a riflettere la dimensione intergenerazionale nelle attività di animazione socioeducativa.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA E AI LIVELLI APPROPRIATI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

29.

Valutare l’utilizzo degli attuali orientamenti, pacchetti di strumenti (13) e meccanismi quali i panel di cittadini (14) per sostenere l’integrazione della dimensione giovanile nelle politiche settoriali e rafforzare in tal modo la coerenza delle politiche, allo scopo di conseguire politiche e servizi che siano più attenti alle esigenze dei giovani.

30.

Continuare ad avvalersi dei meccanismi e delle piattaforme di partecipazione esistenti, come le sessioni di simulazioni parlamentari per i giovani e il dialogo strategico con i responsabili delle politiche a livello locale, nazionale, regionale ed europeo per promuovere il dialogo intergenerazionale tra i giovani e i portatori di interesse con mandati decisionali a tutti i livelli.

31.

Utilizzare le reti e gli strumenti esistenti, tra cui Eurodesk e il Portale europeo per i giovani, per promuovere informazioni fruibili sulle varie possibilità offerte dall’UE per sviluppare e attuare progetti e iniziative a sostegno del dialogo, della solidarietà e dell’equità intergenerazionali.

32.

Facilitare lo scambio di buone pratiche che riguardino il coinvolgimento congiunto dei cittadini giovani e anziani nelle attività di solidarietà e nella pianificazione di comunità, sviluppato nell’ambito di programmi quali Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, nonché l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso gli strumenti e le piattaforme dell’UE esistenti, al fine di accrescere la coesione sociale nelle comunità locali.

33.

Organizzare attività di apprendimento reciproco, quali seminari, attività di apprendimento tra pari o altre forme pertinenti di cooperazione tra portatori di interesse di diversi settori strategici, giovani e organizzazioni giovanili sulla promozione del dialogo, della solidarietà e dell’equità intergenerazionali.

34.

Nell’ambito del quadro finanziario e dei programmi esistenti, sostenere e, ove possibile, valutare la creazione di spazi e iniziative per i giovani. Al fine di rafforzare la coesione sociale, consentire a questi ultimi di sviluppare attività che promuovano il dialogo intergenerazionale e di partecipare a tali attività.

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA, IN CONFORMITÀ DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

35.

Promuovere sinergie tra la politiche per la gioventù e altre politiche e programmi relative ai giovani al fine di conseguire gli obiettivi della strategia dell’UE per la gioventù, compresi gli obiettivi per la gioventù europea n. 3 «Società inclusive» e n. 4 «Informazione e dialogo costruttivo» — quest’ultimo prevede di includere il dialogo e la coesione sociale nonché di intrattenere un dialogo rispettoso e non violento.

36.

Sottolineare il ruolo del coordinatore dell’UE per la gioventù nell’accrescere la consapevolezza della necessità di tenere conto delle considerazioni intergenerazionali in tutti i pertinenti settori strategici.

37.

Facilitare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri sulla promozione del dialogo e della solidarietà intergenerazionali utilizzando il Portale europeo per i giovani, il progetto Youth Wiki nonché i programmi e le iniziative dell’UE quali Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, Europa creativa e il nuovo Bauhaus europeo.

INVITANO TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ A:

38.

Promuovere la Giornata europea della solidarietà tra le generazioni, che dal 2009 si celebra ogni anno il 29 aprile e che offre all’Unione una buona occasione per rinnovare il proprio impegno inteso a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni al fine di promuovere una società equa e sostenibile (15).

39.

Stimolare il dialogo intergenerazionale al fine di combattere la discriminazione basata sull’età e l’ageismo riunendo persone di diverse fasce di età e consentendo loro di conoscersi meglio, di imparare le une dalle altre e di cooperare nella loro vita quotidiana.

40.

Compiere sforzi congiunti per attuare l’obiettivo per la gioventù europea n. 4 coinvolgendo diverse generazioni mediante attività comuni intese a far partecipare le comunità locali nella lotta contro le campagne mirate di disinformazione e propaganda. Se del caso, occorre valutare programmi di alfabetizzazione mediatica volti a sviluppare la resilienza sociale di fronte a campagne mirate di disinformazione e misinformazione nonché prendere in considerazione l’espansione di tali programmi in contesti sia di istruzione formale che di apprendimento non formale. Questo aspetto è particolarmente importante nel contesto delle campagne di disinformazione e misinformazione in situazioni di crisi come quella della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina nel 2022.


(1)  Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio “dialogo” va inteso come “dialogo intergenerazionale”.

(2)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022), GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

(3)  Per competenze in materia di gioventù si intende l'esperienza dei giovani su ciò che dà risultati e funziona bene.

(4)  Risposte degli Stati membri ai questionari periodicamente aggiornati sulle misure adottate dagli Stati membri nel settore dell'istruzione e della gioventù durante la pandemia di COVID-19 sotto le presidenze HR, DE, PT e SI.

(5)  Libro verde sull'invecchiamento demografico della Commissione europea: Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni, COM (2021) 50 final, GU C 50 del 27.1.2021, pag. 21.

(6)  Relazione speciale di Euractiv «Golden years: Opportunities for Europe's ageing population» (Anni d'oro: opportunità per l'invecchiamento della popolazione europea), 22 giugno 2022, con un riferimento all'iniziativa di Edwards Lifesciences «Unifying Generations: Building the Pathway to Intergenerational Solidarity» (Unire le generazioni: aprire la via alla solidarietà intergenerazionale), 21 giugno 2022.

(7)  Le politiche relative ai giovani sono politiche che hanno un'incidenza sulla vita dei giovani e la cui componente essenziale è il miglioramento delle loro condizioni di vita e delle loro opportunità, nonché il sostegno alle pari opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e politica.

(8)  Documento programmatico sull'invecchiamento dell'UNECE n. 18, marzo 2017.

(9)  Le politiche di sostegno alla gioventù sono fondate sulla valutazione delle esigenze dei giovani e trattano diversi aspetti delle politiche pubbliche che non sono coperti da documenti strategici più generali, ad esempio il benessere, la salute mentale, gli alloggi, l'accesso alle infrastrutture o ai servizi, ecc.

(10)  La strategia per la parità di genere 2020-2025 fornisce un quadro per i lavori della Commissione europea in materia di parità di genere e definisce gli obiettivi strategici e le azioni chiave per il periodo 2020-2025. Comunicazione della Commissione COM(2020) 152 final.

(11)  Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio, per «altro professionista» si intende una persona, generalmente considerata — a seconda del contesto nazionale — come un mentore, un educatore, un accademico, un istruttore o un formatore, che offre istruzione o formazione a responsabili delle politiche, animatori socioeducativi e volontari che operano nel settore della gioventù per consentire loro di acquisire le competenze di cui hanno bisogno per il proprio lavoro o per le proprie attività.

(12)  Raccomandazione CM/Rec (2017) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'animazione socioeducativa.

(13)  OCSE (2020), Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for All Generations? (Governance per i giovani, fiducia e giustizia intergenerazionale: adatte a tutte le generazioni?), OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Parigi; o strategia delle Nazioni Unite per i giovani, sistema di indicatori per la gioventù, Youth 2030: Working with and for young people (Gioventù 2030: lavorare con e per i giovani).

(14)  COM(2022) 404 final: i panel di cittadini consentono a questi ultimi di riflettere assieme su temi che li riguardano. I panel europei di cittadini, ad esempio, sono stati un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa. I partecipanti dovrebbero essere selezionati su base casuale, come per la Conferenza, ma dovrebbero anche rispecchiare la diversità e la composizione demografica dell'Europa. I giovani dovrebbero rappresentare un terzo dei partecipanti. Se opportuno, nella valutazione d'impatto sarà integrata una «relazione dei cittadini» che sintetizzi i risultati di questi processi partecipativi e decisionali. Nei casi in cui tutti i partecipanti sono giovani si parlerà di «valutazione dal punto di vista dei giovani». I primi panel di cittadini di nuova generazione saranno avviati nel contesto del discorso sullo stato dell'Unione 2022.

(15)  Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012), GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.


ALLEGATO

a)   RIFERIMENTI

Nell'adottare le presenti conclusioni, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno preso atto dei seguenti documenti:

Raccomandazione del Consiglio del 5 aprile 2022 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea, GU C 157 dell'11.4.2022, pag. 1.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio – Promuovere l'impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell'ambiente, GU C 159 del 12.4.2022, pag. 9.

Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022), GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa, GU C 501I del 13.12.2021, pag. 19.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali, GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3.

Libro verde sull'invecchiamento demografico della Commissione europea: «Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni», COM(2021) 50 final.

Conclusioni del Consiglio sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, 6976/21 (2021).

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della consapevolezza democratica e dell'impegno democratico tra i giovani in Europa, GU C 415 dell'1.12.2020, pag. 16.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sul tema «Aumentare le opportunità per i giovani nelle zone rurali e remote», GU C 193 del 9.6.2020, pag. 3.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che definisce orientamenti sulla governance del dialogo dell'UE con i giovani – Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, GU C 189 del 5.6.2019, pag. 1.

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012), GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Nuovo Bauhaus europeo – Bello, sostenibile, insieme», COM(2021) 573 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE sui diritti dei minori», COM(2021) 142 final.

Consiglio europeo per le relazioni esterne, documento programmatico, settembre 2021, «Le divisioni invisibili dell'Europa: come il COVID-19 sta polarizzando la politica europea».

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», COM(2020) 152 final.

Commissione europea, «Mapping study on the intergenerational dimension of sport: final report to the European Commission», (Studio di mappatura sulla dimensione intergenerazionale dello sport: relazione finale alla Commissione europea), Ufficio delle pubblicazioni, 2020.

Commissione europea, Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

Commissione europea, I 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

OCSE, Raccomandazione del Consiglio per creare migliori opportunità per i giovani, OECD/LEGAL/0474 del 10.6. 2022.

Relazione dell'OCSE dal titolo «Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?» (Governance per i giovani, fiducia e giustizia intergenerazionale: adatte a tutte le generazioni?), 22 novembre 2020.

Relazione dell'OCSE dal titolo «Youth and Covid-19: Response, Recovery and Resilience» (Giovani e COVID-19: risposta, ripresa e resilienza), 11 giugno 2020.

Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Better Regulation Guidelines» (Orientamenti per legiferare meglio), SWD(2021) 305 final del 3 novembre 2021.

Nazioni Unite, Strategia per i giovani «Youth 2030: Working with and for young people» (Gioventù 2030: lavorare con e per i giovani).

Deležan Tomaž, «Derailing modern democracies: the case of youth absence from an intergenerational perspective» (Far deragliare le democrazie moderne: il caso dell'assenza dei giovani da una prospettiva intergenerazionale), Annales, 2018.

Deležan Tomaž, «Intergenerational dialogue for democracy» (Dialogo intergenerazionale per la democrazia). International IDEA, Discussion paper 1/2017.

Lettera alle istituzioni dell'UE di Parents For Future Europa, 12 giugno 2020.

b)   DEFINIZIONI DEI CONCETTI PRINCIPALI AI FINI DELLE PRESENTI CONCLUSIONI

«Promuovere la dimensione intergenerazionale nell'elaborazione delle politiche per la gioventù e nell'offerta di animazione socioeducativa»: promuovere il dialogo, la solidarietà e la giustizia/equità intergenerazionali in materia di gioventù nell'ambito del mandato della strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 attraverso:

politiche innovative intersettoriali per la gioventù (ad esempio mediante la definizione della dimensione intergenerazionale quale priorità orizzontale, pilastro, obiettivo strategico od operativo nei documenti sulle politiche per la gioventù) che favoriscano il dialogo nei processi decisionali per consentire ai giovani di avere pari voce in capitolo nelle decisioni che incidono sulla loro vita, promuovendo in tal modo la diversità e l'equità in termini di età nella vita pubblica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

l'ampliamento dell'offerta di animazione socioeducativa mediante l'integrazione della solidarietà e del dialogo intergenerazionali nelle attività di animazione socioeducativa e di volontariato.

«Dialogo intergenerazionale»: un'opportunità o uno spazio partecipativo interattivo e sicuro che riunisce le generazioni più giovani e quelle più anziane per creare conoscenze condivise e un'esperienza collettiva. Può concretizzarsi attraverso vari meccanismi (ad esempio sondaggi, riunioni, tavole rotonde, panel di cittadini, forum o consigli consultivi), con l'obiettivo di conseguire livelli elevati di cittadinanza informata, un processo decisionale condiviso e l'integrazione dell'equità intergenerazionale e dei principi di giustizia nei diversi livelli di governance.

«Parità intergenerazionale»: offrire lo stesso livello di opportunità e assistenza a tutte le fasce di età della società. Garantisce che tutte le fasce di età abbiano gli stessi diritti e le stesse responsabilità.

«Equità intergenerazionale»: riconoscere le varie esigenze delle diverse fasce di età nonché la necessità di correggere gli squilibri. Il processo è costante e richiede l'individuazione e il superamento di barriere intenzionali e non intenzionali derivanti da pregiudizi o strutture sistemiche. Equità significa fornire vari livelli di sostegno e assistenza in funzione delle esigenze o delle capacità specifiche delle diverse fasce di età. Garantisce che tutte le fasce di età ricevano le risorse necessarie per avere accesso alle medesime opportunità.

«Giustizia intergenerazionale»: l'equità tra generazioni basata sull'idea che il perseguimento del benessere da parte della generazione corrente non dovrebbe ridurre le opportunità di una vita buona e dignitosa per le generazioni successive (Nazioni Unite, 2013 (1)). Nel contesto delle presenti conclusioni del Consiglio, la giustizia intergenerazionale descrive le relazioni tra generazioni contemporanee, vale a dire tra le generazioni più giovani e quelle più anziane.

Per «solidarietà intergenerazionale» s'intende il sostegno reciproco e la cooperazione tra diverse fasce di età al fine di realizzare una società in cui le persone di tutte le età abbiano un ruolo da svolgere in linea con le loro esigenze e capacità e possano beneficiare, su base paritaria, del progresso economico e sociale della propria comunità.

c)   SINTESI DELLA RELAZIONE FINALE SULLE CONSULTAZIONI NAZIONALI NELL’AMBITO DEL 9o CICLO DEL DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI

La fase di consultazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani si è svolta da gennaio ad agosto 2022. La presente sintesi dei risultati del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani riguarda le attività di consultazione condotte dai gruppi di lavoro nazionali, i contributi delle organizzazioni giovanili non governative internazionali che partecipano al 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani e gli esiti della conferenza UE sulla gioventù tenutasi a Praga, nella Repubblica ceca (2), in occasione del 9o ciclo di tale dialogo. Sono stati integrati, inoltre, i risultati della raccolta intermedia delle buone pratiche (3).

Risultati del sottotema 1: «Informazione e istruzione»

Secondo i giovani che hanno partecipato alle consultazioni, le fonti di informazione e le opportunità di apprendimento in materia di cambiamenti climatici dovrebbero:

essere adatte ai giovani, accessibili e disponibili in una serie di formati e lingue;

mostrare la rilevanza dei cambiamenti climatici per le vite di un gruppo diversificato di giovani;

essere complete, affidabili e ispirate dalla scienza, riguardare una serie di temi ambientali e mostrare processi e sviluppi politici relativi alla sostenibilità;

porre in evidenza i legami tra cambiamenti climatici e disuguaglianze, di cui molti giovani non erano a conoscenza nelle consultazioni;

andare oltre la condivisione di informazioni e avere come scopo la motivazione e la responsabilizzazione dei giovani ad agire a favore della sostenibilità, anche attraverso l'azione politica e compiendo scelte di vita sostenibili;

evitare «messaggi apocalittici» che trasmettono un senso di disperazione e che hanno ripercussioni sulla salute mentale dei giovani.

Per aumentare le opportunità di apprendimento sul tema della sostenibilità, è stato suggerito di coinvolgere meglio le scuole e di inserire questo tema nei loro programmi di studio. Sebbene la maggioranza dei suggerimenti abbia indicato la scuola quale contesto in cui offrire tali opportunità, anche la società civile, i club giovanili, le organizzazioni giovanili, gli strumenti digitali e i programmi tra pari sono stato indicati quali ambienti di apprendimento che apportano benefici. È stata rilevata la necessità di finanziamenti per l'animazione socioeducativa e le organizzazioni giovanili al fine di ampliare le opportunità di apprendimento relative alla sostenibilità.

Risultati del sottotema 2: «Azione e responsabilizzazione»

È emersa l'opinione comune tra i partecipanti alla consultazione che i responsabili delle politiche e i politici abbiano mostrato una mancanza di azione sulle questioni relative alla sostenibilità e all'ambiente e che i giovani abbiano opportunità limitate per chiamare tali responsabili a rispondere del loro operato in merito a questi temi. Sono stati espressi sentimenti di sfiducia e malcontento nei confronti dei politici. Molti giovani, ma non tutti, sono stati in grado di individuare una serie di meccanismi di partecipazione disponibili (ad esempio contestazioni, petizioni, organizzazioni della società civile); in generale, tuttavia, è stato affermato che tutti questi meccanismi non sono riusciti a produrre cambiamenti sul fronte della sostenibilità, a causa dell'inazione dei pertinenti responsabili delle politiche. Non è stato individuato con ampio consenso alcun tipo specifico di meccanismo ritenuto più efficace. I giovani coinvolti in strutture formali (ad esempio consigli della gioventù, comitati consultivi) hanno affermato che tali strutture hanno effettivamente avuto un certo impatto laddove integrate nell'elaborazione delle politiche; tuttavia, molti giovani non erano a conoscenza dell'esistenza di tali strutture. È stato affermato che le opportunità per chiamare i decisori a rispondere del loro operato sono migliorate attraverso:

un impegno dei responsabili delle politiche a intraprendere un'azione più ampia basata sui risultati dei meccanismi di partecipazione;

una migliore accessibilità ai meccanismi di partecipazione, garantendo che tali meccanismi si concentrino sulle preoccupazioni dei gruppi emarginati e sulle questioni della maggioranza e consentano ai giovani emarginati di assumere ruoli di leadership;

l'aumento delle opportunità di partecipazione in materia di sostenibilità, in particolare un dialogo informale e regolare con i rappresentanti eletti;

la promozione e la protezione dei consigli della gioventù, aumentando le risorse, istituendo un maggior numero di consigli della gioventù locali e garantendo il sostegno legislativo.

Risultati del sottotema 3: «Governance»

Le conferenze sulla gioventù in occasione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani, tenutesi in Francia e nella Repubblica ceca, e la riunione ministeriale informale del 22 gennaio 2022, svoltasi a Strasburgo, hanno dato voce alle preoccupazioni dei giovani in merito a un loro coinvolgimento di facciata (meccanismo di «youthwashing»). Il concetto si è rivelato poco noto ai giovani che hanno partecipato alla fase di consultazione, i quali tuttavia sono spesso stati in grado di riconoscere tale meccanismo. Il meccanismo di «youthwashing» è stato descritto come un dialogo tra i politici o i responsabili delle politiche e i giovani che non ha alcuna reale possibilità di generare un cambiamento politico, nonostante le aspettative in tal senso. Dalle consultazioni è emerso che i meccanismi di partecipazione possono ridurre il «youthwashing» attraverso:

l'aumento della trasparenza e della visibilità, fornendo ai giovani informazioni chiare sulla fattibilità dell'attuazione delle loro istanze e garantendo che gli impegni dei responsabili delle politiche siano pubblicamente registrati e promossi;

il seguito e il riscontro dato ai giovani sulle azioni intraprese dai responsabili delle politiche in seguito alle attività di partecipazione con i responsabili stessi in cui questi riferiscono pubblicamente sui cambiamenti conseguiti o motivano il mancato raggiungimento di cambiamenti entro i termini stabiliti, nonché l'avvio di un dialogo costante con i giovani;

l'instaurazione di legami più forti e coerenti tra i meccanismi di partecipazione e i settori strategici connessi alla sostenibilità.

Risultati del sottotema 4: «Mobilità e solidarietà»

Nel corso della consultazione è stato chiesto a giovani provenienti da un'ampia varietà di contesti di emarginazione in che modo potrebbero beneficiare delle opportunità di mobilità a livello dell'UE connesse all'ambiente. È stato sollevato l'importante problema degli ostacoli finanziari o degli ostacoli finanziari percepiti, fra cui i costi diretti, l'impossibilità di interrompere l'attività lavorativa o il rischio di perdere l'assistenza sociale. Svolgono un ruolo anche le barriere linguistiche e la mancanza di informazioni accessibili sulle opportunità. Alcuni giovani ritengono che le opportunità di mobilità nell'UE non siano rivolte ai giovani che provengono dal loro stesso contesto. Un altro fattore è la tendenza a concentrarsi sulle esigenze immediate della vita quotidiana o sulle questioni locali piuttosto che su tematiche ambientali. I giovani che sono stati consultati hanno espresso la necessità di:

ridurre la soglia di accesso alle opportunità, eliminando i costi, offrendo opportunità a breve termine (due o tre giorni), semplificando le procedure amministrative e consentendo il collegamento diretto tramite le scuole o i progetti locali;

aumentare i finanziamenti e il sostegno alle organizzazioni che promuovono progetti di mobilità e di solidarietà;

concentrarsi sulle iniziative ambientali locali che sono collegate alle comunità dei giovani emarginati e che influiscono su tali comunità;

aumentare la pubblicità e la sensibilizzazione, anche offrendo opportunità di mobilità connesse alle scuole e collaborando con organizzazioni, professionisti e partecipanti precedenti che abbiano «legami di fiducia» con i giovani in condizioni di emarginazione;

sottolineare i vantaggi personali della partecipazione, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità e le competenze professionali, e potenziare l'attrattiva delle opportunità;

fornire un sostegno flessibile, professionale e di alta qualità in grado di soddisfare una varietà di esigenze di accessibilità differenti e che comprenda l'aumento delle risorse per le organizzazioni che lavorano con i giovani in condizioni di emarginazione allo scopo di sostenere le opportunità di mobilità ambientale.

Risultati del sottotema 5: «Accesso alle infrastrutture»

Le limitazioni finanziarie sono state annoverate tra i fattori chiave che impediscono ai giovani di compiere scelte di vita più sostenibili. I partecipanti che sono stati consultati hanno chiesto lo sviluppo di infrastrutture sostenibili a prezzi accessibili per i giovani. È stata inoltre evidenziata la generale mancanza di infrastrutture nelle zone rurali. Tra le tipologie di infrastrutture richieste figurano:

trasporti pubblici potenziati e a prezzi accessibili unitamente a strutture per ciclisti più sicure e diffuse, che stanno diventando alternative praticabili rispetto alle automobili;

opzioni abitative finanziariamente accessibili, in quanto i giovani hanno affermato che gli ostacoli finanziari sono un fattore determinante che rende difficile scegliere un alloggio tenendo conto della sostenibilità;

spazi pubblici più verdi e aperti e la promozione dell'energia rinnovabile;

prodotti alimentari e opzioni di consumo sostenibili a prezzi accessibili, compresi il riciclaggio e il riutilizzo, per molti giovani un aspetto importante ma non prioritario quanto altri suggerimenti.

La conferenza UE sulla gioventù tenutasi a Praga ha messo in evidenza il ruolo della politica giovanile e del settore della gioventù nel sostenere la partecipazione dei giovani nell'ambito dei settori strategici più direttamente connessi alle infrastrutture, quali i trasporti, gli alloggi, l'urbanistica, l'energia e l'agricoltura.

Risultati del tema trasversale: «Dialogo intergenerazionale»

La conferenza UE sulla gioventù tenutasi a Praga ha rilevato che la sostenibilità e l'inclusione non sono «questioni giovanili», bensì questioni che interessano tutta la società. È stato pertanto affermato che le buone pratiche in materia di elaborazione delle politiche richiedono un dialogo intergenerazionale fra tutte le generazioni. Non vi sono state richieste risolute di un dialogo intergenerazionale nelle consultazioni del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani, tuttavia è stato espresso un certo sostegno quando l'argomento è stato presentato ai giovani partecipanti. È emerso che il dialogo intergenerazionale ha il potenziale di:

legittimare e rafforzare il riconoscimento delle preoccupazioni e degli sforzi dei giovani sulle questioni relative alla sostenibilità;

costruire solidarietà e sostegno reciproci tra le generazioni;

promuovere l'apprendimento intergenerazionale e consentire ai giovani di influenzare le opinioni delle generazioni più anziane in materia di sostenibilità.

È stato affermato che il dialogo intergenerazionale non dovrebbe sostituire gli attuali meccanismi di partecipazione dei giovani o il dialogo diretto fra i giovani e i responsabili delle politiche, ma dovrebbe svolgersi parallelamente a tali attività.


(1)  Nazioni Unite, «Intergenerational solidarity and the needs of future generations» (Solidarietà intergenerazionale ed esigenze delle generazioni future), relazione del segretario generale, A/68/322, 2013.

(2)  Conferenza UE sulla gioventù di Praga, Repubblica ceca, in occasione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani. Relazione finale della conferenza: «Deliberations on sustainability and inclusion» (Deliberazioni su sostenibilità e inclusione), 25 luglio 2022.

(3)  Relazione intermedia del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani: «Good practices and consultation processes» (Buone pratiche e processi di consultazione), 30 giugno 2022.


Commissione europea

29.12.2022   

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(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.