ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 479

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
16 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 18 al 19 maggio 2022
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 19 maggio 2022

2022/C 479/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova (2021/2237(INI))

2

2022/C 479/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione (2021/2180(INI))

18

2022/C 479/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sulla Macedonia del Nord (2021/2248(INI))

33

2022/C 479/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sull'Albania (2021/2244(INI))

45

2022/C 479/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sull'incriminazione dell'opposizione e la detenzione di leader sindacali in Bielorussia (2022/2664(RSP))

57

2022/C 479/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 — microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al servizio di un ambiente sostenibile (2022/2568(RSP))

65

2022/C 479/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (2022/2655(RSP))

68

2022/C 479/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (2022/2653(RSP))

75


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 19 maggio 2022

2022/C 479/09

P9_TA(2022)0208
Liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2022)0195 — C9-0159/2022 — 2022/0138(COD))
P9_TC1-COD(2022)0138
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

86

2022/C 479/10

P9_TA(2022)0209
Preservazione, analisi e conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022)0187 — C9-0155/2022 — 2022/0130(COD))
P9_TC1-COD(2022)0130
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

87

2022/C 479/11

P9_TA(2022)0210
Regolamento (UE) 2016/1628: proroga del potere di adottare atti delegati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022)0113 — C9-0119/2022 — 2022/0080(COD))
P9_TC1-COD(2022)0080
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati

88

2022/C 479/12

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (COM(2021)0823 — C9-0040/2022 — 2021/0433(CNS))

89


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

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16.12.2022   

IT

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C 479/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 18 al 19 maggio 2022

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 19 maggio 2022

16.12.2022   

IT

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C 479/2


P9_TA(2022)0211

Accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova (2021/2237(INI))

(2022/C 479/01)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo di associazione (AA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova (in appresso «Moldova»), dall'altra, che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) ed è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2016,

vista l'istituzione, nel marzo 2014, di un regime di esenzione dal visto per i cittadini della Moldova, a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1),

vista la sua raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020,

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 13 ottobre 2021, sull'attuazione dell'accordo di associazione con la Repubblica di Moldova (SWD(2021)0295),

visto l'esito della sesta riunione del Consiglio di associazione tra l'UE e la Moldova del 28 ottobre 2021,

viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale, il più recente dei quali si è tenuto a Bruxelles il 15 dicembre 2021,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e del SEAE, del 2 luglio 2021, intitolato «Ripresa, resilienza e riforme: priorità del partenariato orientale dopo il 2020» (SWD(2021)0186),

visto il memorandum d'intesa tra il ministero degli Affari esteri della Georgia, il ministero degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Moldova e il ministero degli Affari esteri dell'Ucraina sulla creazione di una cooperazione rafforzata riguardante l'integrazione europea (il «trio associato»), sottoscritto il 17 maggio 2021,

vista la dichiarazione congiunta dei capi di Stato o di governo del trio associato (Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina) a seguito del sesto vertice del partenariato orientale del 15 dicembre 2021,

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Moldova il 3 marzo 2022,

vista la lettera del primo ministro della Moldova alla Presidente del Parlamento europeo, ricevuta il 16 marzo 2022, in cui si chiede un aumento dell'assistenza macrofinanziaria a favore della Moldova,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE, del 26 febbraio 2018, sulla Repubblica di Moldova,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 gennaio 2021, intitolata «Judges in Poland and in the Republic of Moldova must remain independent» (I giudici in Polonia e nella Repubblica di Moldova devono rimanere indipendenti) (2),

visti i pareri e le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, segnatamente quelli del 15 marzo 2018 sulla riforma elettorale in Moldova, del 24 giugno 2019 sulla situazione costituzionale con particolare riguardo alla possibilità di scioglimento del Parlamento, del 14 ottobre 2019 sul progetto di legge riguardante la riforma della Corte suprema di giustizia e della Procura nonché del 13 dicembre 2021 sugli emendamenti del 24 agosto 2021 alla legge sul pubblico ministero,

vista l'analisi giuridica della legge sulla modifica del codice dei servizi di media audiovisivi della Repubblica di Moldova, presentata dal rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media il 14 gennaio 2022,

visto l'esito del dodicesimo dialogo sui diritti umani UE-Moldova tenutosi il 13 settembre 2021 in videoconferenza,

viste le raccomandazioni e le attività della commissione parlamentare di associazione UE-Moldova, dell'Assemblea parlamentare EURONEST, del forum della società civile del partenariato orientale, della piattaforma della società civile UE-Repubblica di Moldova e di altri rappresentanti della società civile in Moldova,

vista la strategia nazionale di sviluppo regionale per il periodo 2022-2028 adottata dal governo della Moldova,

visto il nuovo piano d'azione del governo per il periodo 2020-2023,

viste le conclusioni della missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo alle elezioni parlamentari anticipate tenutesi nella Moldova l'11 luglio 2021, integrate nella missione internazionale di osservazione elettorale condotta dall'OSCE/ODIHR,

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante Josep Borrell e del commissario Olivér Várhelyi sulle elezioni politiche, rilasciata il 12 luglio 2021,

viste le sue precedenti risoluzioni relative alla Repubblica di Moldova, in particolare quella del 20 ottobre 2020 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova (3) nonché quelle del 5 luglio 2018 sulla crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento delle elezioni del sindaco di Chișinău (4), del 4 luglio 2017 sulla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (5) e del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione/le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (6),

visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti, del 12 dicembre 2002, sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0143/2022),

A.

considerando che la guerra russa non provocata, ingiustificata e illegale contro l'Ucraina, dichiarata il 24 febbraio 2022, ha colpito in modo sproporzionato la Moldova come Stato limitrofo, che ha accolto oltre 360 000 rifugiati dall'Ucraina in due settimane, di cui oltre 100 000 sono rimasti nel paese, mettendo a dura prova le sue risorse;

B.

considerando che, dall'inizio della guerra russa contro l'Ucraina, vi è preoccupazione in merito a potenziali operazioni sotto falsa bandiera in Moldova;

C.

considerando che il 22 aprile 2022 il Maggiore Generale Rustam Minnekayev, vicecomandante del distretto militare centrale russo, ha dichiarato che uno degli obiettivi dell'attuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia è quello di creare un corridoio terrestre fino alla regione della Transnistria; che il Maggiore Generale Minnekayev ha inoltre falsamente dichiarato che in Transnistria erano stati osservati atti di oppressione nei confronti della popolazione di lingua russa;

D.

considerando che il vertice del partenariato orientale ha riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta europea dei partner interessati nonché incoraggiato la piena attuazione degli accordi di associazione e delle relative DCFTA;

E.

considerando che, dopo un periodo di instabilità politica e di regresso democratico, Maia Sandu ha vinto le elezioni presidenziali con il 57,75 % dei voti il 15 novembre 2020 e che il partito d'azione e solidarietà (PAS) ha ottenuto il 52,8 % dei voti e conquistato 63 dei 101 seggi al parlamento della Moldova in occasione delle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio 2021, dimostrando in tal modo il forte impegno del popolo moldovo a favore della democrazia, dello Stato di diritto e del futuro europeo del suo paese e conferendo al PAS un forte mandato per un ambizioso programma di riforme;

F.

considerando che l'AA/DCFTA è basato sui valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, e che tali valori sono al centro anche dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nell'accordo AA/DCFTA;

G.

considerando che secondo recenti sondaggi di opinione, il 71,6 % dei cittadini della Moldova appoggia l'obiettivo di integrazione europea del proprio paese;

H.

considerando che i partecipanti all'undicesima riunione della commissione parlamentare di associazione UE-Moldova, tenutasi il 6 e 7 aprile 2022, hanno preso atto della risolutezza della presidente, del governo e della maggioranza parlamentare della Repubblica di Moldova nell'attuare in modo esauriente l'agenda di associazione UE-Moldova, apportando in tal modo miglioramenti tangibili alle vite dei cittadini moldovi;

I.

considerando che i risultati concreti del sesto Consiglio di associazione UE-Moldova tenutosi il 28 ottobre 2021 danno nuovo slancio a una cooperazione più stretta e rafforzata in ambiti essenziali;

J.

considerando che il piano di ripresa economica per la Moldova è stato proposto nel contesto della nuova agenda per la ripresa, la resilienza e la riforma dei paesi del partenariato orientale, sostenuta da un piano economico e di investimento per la ripresa socio-economica post-COVID-19 e la resilienza di lungo periodo, in linea con il motto «ricostruire meglio»; che le iniziative faro di tale piano economico e di investimento per la Moldova prevedono investimenti a favore dell'efficienza, delle infrastrutture e della connettività energetiche, ma non della transizione all'energia pulita;

K.

considerando che l'attuale programma di assistenza macrofinanziaria dell'UE per la Moldova nel quadro dell'emergenza della COVID-19 è stato completato, con la prima rata di 50 milioni di EUR erogata nel novembre 2020 e una seconda rata di 50 milioni di EUR il 7 ottobre 2021, a seguito di progressi significativi realizzati nel soddisfare le condizioni strategiche di cui al memorandum d'intesa;

L.

considerando che la Moldova occupa il 105o posto su 180 paesi nell'indice di percezione della corruzione 2021 (in salita rispetto al 115o posto del 2020) e che, nonostante il cambio di governo, desta preoccupazione la mancanza di miglioramenti significativi nella lotta alla corruzione che per anni ha inciso profondamente sull'apparato statale, bloccato la crescita economica e la modernizzazione e messo a repentaglio la democrazia;

M.

considerando che il nuovo governo deve ancora affrontare le carenze fondamentali nel settore della giustizia e dello Stato di diritto che continuano a ostacolare la governance democratica in Moldova;

N.

considerando che la Moldova occupa l'89o posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2021 (in crescita di due posizioni rispetto all'anno precedente) e che permangono preoccupazioni legate, in particolare, alla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione, alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, all'assenza di indipendenza editoriale e al controllo degli enti che operano nell'ambito dei media da parte di gruppi economici e politici;

O.

considerando che le organizzazioni della società civile continuano a chiedere maggiore trasparenza nel processo decisionale del Parlamento e delle altre autorità pubbliche, ribadendo le loro proposte presentate nel 2016 e nel 2017 riguardo al quadro legislativo sull'accesso all'informazione;

P.

considerando che la cooperazione tra autorità pubbliche e società civile rimane sporadica e largamente non istituzionalizzata;

Q.

considerando che nella sua ultima relazione sull'attuazione, la Commissione ha identificato problemi fondamentali riguardo al diritto di accesso all'assistenza sanitaria e alle informazioni di pubblico interesse, al diritto al lavoro e a una vita dignitosa, alla libertà di circolazione e alla libertà di espressione;

R.

che le donne continuano a fronteggiare disparità di genere e che la loro partecipazione al processo decisionale è limitata a causa di stereotipi di genere e norme;

S.

considerando che anche se il quadro giuridico non vieta più l'accesso a determinate professioni, la sua attuazione resta ancora lenta e le donne continuano a scontrarsi con ostacoli di fatto, come la mancanza di accesso a servizi di assistenza a prezzi accessibili;

T.

considerando che l'incitamento all'odio rimane un problema preoccupante, che prende di mira principalmente le donne e le persone LGBTI;

U.

considerando che nella sua relazione sull'attuazione, la Commissione sottolinea i gravi problemi come la mortalità infantile, il lavoro minorile, compresi i legami con la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale, la particolare situazione dei bambini rom e dei bambini abbandonati dai genitori, la stagnazione del numero di nascite e i bambini con disabilità ospitati nelle strutture di assistenza istituzionali e la qualità insufficiente dei servizi sociali nel sostenere le famiglie in situazioni vulnerabili;

V.

considerando che la Moldova importa circa l'80 % della sua energia e che l'energia eolica, solare ed idroelettrica prodotta da piccole centrali costituisce solo l'1 % circa del mix energetico della Moldova;

W.

considerando che la biomassa è l'unica fonte energetica nazionale significativa, contribuendo per il 19 % all'approvvigionamento energetico complessivo;

X.

considerando che, nel quadro dell'accordo di Parigi, la Moldova si è impegnata a ridurre le emissioni del 70 % nel 2030 rispetto ai livelli del 1990;

Valori comuni e principi generali

1.

plaude ai risultati storici delle elezioni presidenziali nel 2020 e delle elezioni politiche nel 2021, in cui la popolazione della Moldova ha conferito una maggioranza schiacciante a forze europeiste e favorevoli alle riforme, che ora sono pienamente responsabili dello Stato; incoraggia inoltre le istituzioni dell'UE e i dirigenti politici della Moldova a cogliere tale opportunità straordinaria per collaborare ai fini dell'attuazione di riforme da lungo attese e promuovere l'integrazione europea della Moldova sulla base dei valori condivisi della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali come pure dello Stato di diritto;

2.

accoglie con favore la presentazione da parte della Moldova della sua domanda di adesione all'UE il 3 marzo 2022, che conferma la sua scelta di un percorso europeo; osserva che tale passo sottolinea ulteriormente la necessità di intensificare il dialogo politico ad alto livello con le autorità moldove al fine di conseguire progressi tangibili e sostenibili nell'attuazione delle riforme fondamentali; invita le istituzioni dell'Unione a concedere lo status di paese candidato all'adesione all'UE alla Moldova, unitamente all'Ucraina e alla Georgia, a norma dell'articolo 49 TUE e sulla base del merito e, nel frattempo, a continuare ad adoperarsi per la sua integrazione nel mercato unico dell'Unione; invita la Commissione e il SEAE ad aumentare ulteriormente il proprio impegno con le loro controparti moldove nonché a massimizzare il loro sostegno finanziario, tecnico e politico a favore della Moldova in questo momento cruciale al fine di imprimere ulteriore slancio ai progressi e garantire un'adeguata capacità di assorbimento per l'assistenza dell'UE; sottolinea la necessità di esaminare modalità per consolidare e rafforzare la capacità delle istituzioni pubbliche moldove a tale riguardo, compreso un progetto congiunto UE-Moldova volto a istituire un istituto di istruzione superiore per la formazione di risorse umane per la pubblica amministrazione moldova, garantendo la massima trasparenza nella procedura di selezione e promozione e fornendo l'assistenza dell'UE per le necessarie integrazioni degli stipendi dei funzionari pubblici del governo moldovo che lavorano in settori chiave delle riforme dell'integrazione europea;

3.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe essere più strategica nel suo sostegno e chiede l'istituzione, a livello della Commissione, di un gruppo di sostegno per la Repubblica di Moldova sul modello del gruppo di sostegno per l'Ucraina (SGUA), come previsto nel mandato originale del SGUA; sottolinea che tale gruppo potrebbe svolgere un ruolo centrale nel migliorare la razionalizzazione del sostegno finanziario e tecnico dell'UE e nel fornire alle autorità moldove un'assistenza articolata per portare avanti le riforme nei settori chiave della giustizia, della lotta alla corruzione e della pubblica amministrazione, attuare i PEI per i paesi del partenariato orientale e il piano di ripresa economica per la Moldova, nonché assistere la Moldova nella preparazione di futuri negoziati di adesione;

4.

invita la Commissione ad assistere la Moldova nella preparazione di una strategia di preadesione credibile per l'adesione all'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare relazioni globali annuali periodiche per valutare l'attuazione delle riforme sulla base di parametri di riferimento chiari utilizzando la stessa metodologia di quella applicata ai paesi del Balcani occidentali;

5.

sottolinea che le domande di adesione all'UE di Ucraina, Moldova e Georgia hanno aperto un nuovo capitolo nella loro integrazione europea, che dovrebbe essere caratterizzato da maggiori sforzi per attuare i pertinenti AA/DCFTA e da un approccio più strategico dell'UE al sostegno di tali paesi;

6.

plaude agli esiti del sesto vertice del partenariato orientale tenutosi il 15 dicembre 2021, che ha ribadito i risultati significativi della cooperazione in tale forma nonché tracciato una strada ambiziosa per la cooperazione futura sulla base di valori condivisi e incentrata sulla ripresa, sulla resilienza e sulla riforma;

7.

si compiace del fatto che il vertice abbia riconosciuto l'iniziativa della Moldova, della Georgia e dell'Ucraina volta a rafforzare la loro cooperazione in qualità di tre partner associati dell'UE («trio associato») e delle loro aspirazioni europee e della loro scelta europea; incoraggia i tre paesi a collaborare per raggiungere il loro obiettivo dichiarato di aderire all'UE, portando avanti ulteriormente il programma di riforme e scambiandosi le migliori pratiche in materia di buona governance e attuazione degli AA/DCFTA quale base per una futura adesione all'UE basata sul merito; invita la Commissione a valutare la domanda di adesione della Moldova e, nel contempo, a rispondere all'interesse dei paesi associati ad approfondire la cooperazione settoriale con l'UE in ambiti di mutuo interesse, mantenendo al contempo il principio dell'inclusività;

8.

accoglie con favore il costruttivo contributo apportato dalla Moldova alla cooperazione nell'ambito del partenariato orientale, in particolare nel contesto dei paesi associati, ed esprime l'auspicio che le dichiarazioni relative all'ambizioso programma del paese e all'integrazione settoriale nei trasporti, nell'energia e in altri settori diventeranno decisioni e azioni concrete, da parte sia delle autorità moldove che dell'Unione;

9.

invita le istituzioni dell'Unione ad esaminare la possibilità di coinvolgere, in qualità di osservatrice, la Moldova nei lavori dei comitati istituiti a norma dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011 (7), nonché nelle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio, per dimostrare l'impegno dell'UE a favore di un'ulteriore integrazione e per rafforzare l'orientamento alle riforme e le competenze amministrative dei paesi;

10.

riconosce che la guerra in Ucraina ha colpito in modo sproporzionato l'economia della Moldova a causa della perdita di opportunità di importazione ed esportazione, dell'aumento dei costi di trasporto, del rapido aumento dei prezzi dell'energia e della necessità di far fronte a una situazione umanitaria critica dovuta all'elevato numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina; elogia il popolo moldovo e le istituzioni statali per il loro impegno straordinario nel far fronte all'elevato numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina che entrano nel paese, il che fa della Moldova il paese con il maggior numero di rifugiati pro capite dall'Ucraina; sottolinea che ciò significa che anche le esigenze della Moldova sono aumentate drasticamente in termini di sostegno economico, compresa l'assistenza macrofinanziaria; invita l'UE e gli altri partner internazionali della Moldova a rivedere con urgenza le loro politiche alla luce di ciò e ad aumentare il loro sostegno al paese al fine di stabilizzare la sua situazione socioeconomica e garantirne il costante sviluppo;

11.

accoglie con favore l'azione decisiva dell'UE e dei suoi Stati membri in qualità di «Team Europa» nella mitigazione dell'impatto socio-economico della pandemia di COVID-19 attraverso le donazioni di vaccini e il sostegno finanziario; invita il SEAE ad assistere le autorità moldave, tramite la task force East StratCom e la delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica di Moldova, a combattere la disinformazione riguardo ai vaccini anti COVID-19 e a promuovere il dialogo sociale al fine di raggiungere l'obiettivo minimo del 70 % di popolazione vaccinata;

12.

mette in evidenza che il piano di ripresa economica per la Repubblica di Moldova, pari fino a 600 milioni di EUR, costituisce un elemento chiave per la ripresa della Moldova e offre un'opportunità unica per accelerare le riforme strutturali, ristrutturare l'economia, combattere la povertà e le disuguaglianze sociali, promuovere la trasformazione verde e digitale e preparare il paese ad altre sfide future; accoglie con favore il primo esborso della sovvenzione di 36,4 milioni di EUR a favore della Moldova, nel quadro del pacchetto per la ripresa economica, per continuare a sostenere la riforma della polizia e la lotta del paese contro la COVID-19;

13.

accoglie con favore il nuovo programma di riforme economiche della Moldova, approvato dal Fondo monetario internazionale nel dicembre 2021, che apre la strada alla nuova proposta della Commissione relativa a un pacchetto di AMF per la Moldova di un valore fino a 150 milioni di EUR; si compiace della rapida adozione della nuova AMF da parte del Parlamento e del Consiglio; sottolinea l'importanza cruciale di una rigorosa condizionalità legata principalmente alle riforme democratiche piuttosto che a fattori economici, che si applica anche a tutti gli altri finanziamenti dell'UE ai suoi partner; invita la Commissione a garantire che l'assistenza tecnica sia disponibile affinché le autorità moldove attuino correttamente le riforme concordate nel contesto dell'AMF;

Riforme e quadro istituzionale

14.

plaude all'ambizione senza precedenti dell'agenda di riforme del governo di Natalia Gavrilița e ai progressi iniziali già conseguiti nella sua attuazione, segnatamente per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, la crescente trasparenza nella governance pubblica, l'avanzamento delle riforme nell'ambito dello Stato di diritto e della digitalizzazione, il miglioramento del tenore di vita delle fasce di popolazione più vulnerabili e il miglioramento del contesto imprenditoriale nel paese; ribadisce che i progressi adeguati nell'attuazione delle riforme concordate costituiscono una condizione essenziale per un sostegno finanziario europeo continuativo e l'applicazione del principio «più progressi, più aiuti»;

15.

incoraggia vivamente il governo della Moldova a proseguire il lavoro mirante ad allineare in modo irreversibile il paese all'Unione europea; esorta sia le autorità che l'opposizione a collaborare in modo costruttivo per la trasformazione del paese in uno Stato funzionante, in grado di offrire opportunità ai suoi cittadini e di apportare miglioramenti in tutti gli ambiti che di cui è competente, in quanto ciò avrà un impatto positivo sul tenore di vita nella Moldova e persuaderà anche molto moldovi che vivono all'estero a ritornare nel loro paese natale;

16.

sottolinea che le elevate aspettative dei cittadini moldovi devono essere soddisfatte apportando miglioramenti tangibili ai loro mezzi di sostentamento, ripristinando la loro fiducia nelle istituzioni statali e combattendo la corruzione e le strutture oligarchiche;

17.

osserva che, sebbene le elezioni presidenziali e le elezioni parlamentari anticipate siano state ben gestite e competitive, la campagna elettorale è stata fonte di divisioni e si è svolta in modo negativo, con una retorica intollerante e attacchi personali; sottolinea che è necessario far fronte alle restanti carenze attraverso l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e dell'OSCE/ODIHR, compreso il rafforzamento del quadro giuridico elettorale in linea con gli impegni dell'OSCE e le altre norme internazionali, un'indagine tempestiva e accurata sulle accuse credibili di acquisto di voti e incentivi illegali per gli elettori, la lotta agli usi impropri delle risorse dello Stato, il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità del finanziamento della campagna elettorale, un'applicazione più rigorosa delle disposizioni vigenti del Codice per i servizi di media audiovisivi sulla copertura imparziale durante la campagna elettorale nonché migliori garanzie per assicurare che i tribunali siano liberi da pressioni politiche e restino del tutto imparziali nell'esame delle cause legate alle elezioni; esorta il governo moldovo a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini moldovi che vivono al di fuori del paese possano partecipare alle elezioni in modo inclusivo, trasparente ed equo, senza ingerenze esterne;

Sicurezza e resilienza energetiche

18.

plaude alla decisione della Commissione di fornire 60 milioni di EUR alla Moldova attraverso un nuovo programma di sostegno al bilancio al fine di far fronte a una crisi dell'approvvigionamento di gas creata in modo artificiale da Gazprom e mitigare l'impatto della crescita dei prezzi sulle persone più vulnerabili; accoglie con favore gli sforzi compiuti, tra gli altri, da Polonia, Romania e Ucraina per fornire rapidamente forniture alternative di gas; sottolinea che l'energia è la risorsa più importante per il bilancio e i programmi sociali e militari della Russia e che Gazprom è utilizzato come uno strumento per portare avanti gli interessi economici e geopolitici del Cremlino all'estero; accoglie con favore il fatto che, a integrazione dell'assistenza già fornita dall'UE nel contesto della crisi energetica, la delegazione dell'UE a Chișinău abbia mobilitato 5 milioni di EUR per fornire sostegno alle categorie vulnerabili maggiormente colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia; riconosce, tuttavia, che è necessario un sostegno più sostanziale alla luce del continuo aumento dei prezzi dell'energia;

19.

osserva che la guerra della Russia contro l'Ucraina e il suo uso delle risorse energetiche come arma sottolinea ulteriormente l'importanza geostrategica di intraprendere riforme nel settore dell'energia, che eliminerebbero la dipendenza dal gas russo e promuoverebbero la diversificazione delle forniture e delle rotte energetiche, rafforzando la resilienza a lungo termine attraverso la transizione verso fonti di energia rinnovabili e investendo nel miglioramento delle infrastrutture esistenti e nella creazione di nuove infrastrutture e nell'efficienza energetica, anche nei settori della produzione di energia, dei trasporti e delle famiglie, migliorando in tal modo la connettività garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale; osserva che ciò potrebbe anche contribuire a rafforzare la resilienza nei confronti di possibili tentativi da parte di terzi di utilizzare l'energia come leva geopolitica;

20.

pone l'accento sull'inammissibilità della strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas dalla Russia per esercitare pressioni politiche sul governo della Moldova affinché modifichi il proprio orientamento geopolitico e si astenga dal tenere fede ai legittimi desideri dell'elettorato moldovo; esorta la Commissione e il SEAE a includere la Moldova nei piani dell'UE volti a cercare l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico dalla Russia e ad aumentare il sostegno finanziario e tecnico dell'UE alla Moldova, che è necessario per garantire la sua resilienza contro tali interferenze esterne e ridurre la sua forte dipendenza dall'energia russa; chiede all'UE di dimostrare una maggiore solidarietà energetica con la Moldova, conformemente all'accordo di associazione, aumentando le interconnessioni delle infrastrutture energetiche tra l'UE e i paesi della regione; sottolinea l'importanza di attuare senza indugio tutti gli investimenti necessari e la manutenzione delle infrastrutture energetiche europee, affinché gli impianti di stoccaggio e gli interconnettori degli Stati membri dell'UE consentano una trasmissione del gas su scala sufficiente dall'UE ai paesi partner; invita le autorità moldove a mantenere nel lungo periodo l'impegno del paese quale membro della Comunità dell'energia nell'attuazione del terzo pacchetto sull'energia dell'UE, in particolare nella disaggregazione della distribuzione e del trasporto del gas e dell'energia elettrica;

21.

sottolinea la necessità di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica in Moldova, che attualmente dipende all'80 % dall'elettricità prodotta nella regione della Transnistria; accoglie con favore il successo della sincronizzazione delle reti elettriche della Moldova e dell'Ucraina con la rete continentale europea il 16 marzo 2022, che contribuirà a garantirne la stabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento; plaude al lavoro svolto dalla Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) nel conseguire questa tappa in circostanze eccezionali; chiede alla Commissione di continuare a sostenere l'integrazione della Moldova e dell'Ucraina con la rete elettrica continentale europea e di istituire urgentemente una struttura specifica a tal fine all'interno della sua amministrazione; accoglie con favore le misure adottate per interconnettere il sistema elettrico della Moldova con l'UE attraverso la Romania; invita tutte le autorità a realizzare l'obiettivo di collegare la Moldova alla rete elettrica rumena entro il 2024 con il sostegno dell'UE; invita la Commissione a includere la Moldova nelle prove di stress realizzate per il mercato interno dell'energia; osserva che il sostegno e la promozione della cooperazione rafforzata dell'UE con i paesi associati al partenariato orientale in tali settori creeranno anche crescita economica e rafforzeranno la resilienza energetica della regione;

22.

accoglie con favore l'avvio di un dialogo ad alto livello UE-Moldova sull'energia nel contesto della situazione di emergenza nel settore del gas della Moldova; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione l'avvio di analoghi dialoghi ad alto livello con l'UE per rafforzare la cooperazione in altri settori, quali la giustizia o il clima/il Green Deal, che contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi dell'AA/DCFTA;

23.

invita la Moldova e l'UE a migliorare la connettività della Moldova all'interno del bacino del Mar Nero e della regione dei Carpazi e proseguire con il lavoro relativo alle tratte moldove della rete transeuropea estesa dei trasporti (TEN-T) per i paesi del partenariato orientale, a sostenere le riforme del settore ferroviario e a esplorare insieme agli Stati membri e alle istituzioni finanziarie internazionali possibilità per migliorare i collegamenti ferroviari UE-Moldova, garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale; incoraggia la Moldova a compiere progressi nell'attuazione dell'acquis in materia e chiede una maggiore cooperazione e la graduale integrazione della Moldova nel mercato dei trasporti e nella Comunità dei trasporti dell'UE;

24.

invita l'UE a fornire una piattaforma per la pianificazione degli investimenti per la Moldova, al fine di attuare un'agenda per infrastrutture per la connettività su vasta scala, in particolare aumentando la capacità di assorbimento della Moldova e fornendo la necessaria assistenza tecnica, come è avvenuto per i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, che è una piattaforma di assistenza alle capacità amministrata dalla Commissione;

25.

accoglie con favore e sostiene l'interesse della Moldova a portare avanti la cooperazione con l'UE nel settore della digitalizzazione e delle telecomunicazioni; esorta l'UE e la Moldova ad abolire reciprocamente le tariffe di roaming tra la Moldova e l'UE;

26.

accoglie con favore gli sforzi e i progressi continui compiuti dalle autorità moldove verso l'ulteriore miglioramento del sistema di vigilanza in materia di sicurezza e l'attuazione delle norme internazionali di sicurezza aerea che hanno portato alla rimozione di tutti i vettori aerei certificati nella Moldova dall'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'UE, e invita le autorità moldove a garantire l'attuazione dell'accordo UE-Moldova relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo;

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e progressi nella risoluzione del conflitto in Transnistria

27.

plaude all'accordo tra l'UE e la Moldova sull'avvio di un dialogo politico e in materia di sicurezza ad alto livello e al rinnovato impegno sulla sicurezza e la politica estera e di sicurezza comune (PSDC) attraverso consultazioni politiche bilaterali a livello di personale; incoraggia il SEAE e la Moldova a sfruttare pienamente tali piattaforme al fine di far avanzare la cooperazione riguardo a questioni quali, a titolo esemplificativo, la lotta contro le minacce ibride, il rafforzamento della resilienza, il rafforzamento della cibersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche e il miglioramento della comunicazione strategica; invita la Moldova ad allineare le sue posizioni a quelle della PESC nonché a continuare a fornire e a rafforzare il suo contributo alla politica di sicurezza e di difesa comune e alle sue missioni; incoraggia l'UE e la Moldova a individuare modalità per ampliare tale cooperazione, in particolare alla luce dell'instabilità della situazione della sicurezza nel vicinato orientale;

28.

esprime profonda preoccupazione per i recenti sviluppi nel territorio della regione della Transnistria e li condanna come pericolosi atti di provocazione commessi in una situazione di sicurezza altamente instabile; chiede di mantenere la calma al fine di preservare la sicurezza e il benessere delle persone che vivono su entrambe le sponde del fiume Dnestr e nei paesi vicini; accoglie con favore, a tale riguardo, la reazione calma e misurata delle autorità di Chisinau;

29.

respinge ed esprime preoccupazione per la dichiarazione rilasciata il 3 marzo 2022 dalle autorità della regione moldova occupata della Transnistria, in cui si annuncia la fine del processo di risoluzione e si lancia un nuovo appello per il riconoscimento della cosiddetta indipendenza della Transnistria; ribadisce il suo sostegno a favore di una risoluzione pacifica e globale del conflitto in Transnistria attraverso il processo negoziale 5+2 sulla base della sovranità e dell'integrità territoriale della Moldova all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che preveda uno status speciale per la regione della Transnistria nell'ambito di uno Stato moldovo capace di esistenza autonoma; sottolinea che qualsiasi risoluzione della questione della Transnistria deve rispettare il diritto sovrano della Moldova di scegliere il proprio orientamento in materia di difesa e di politica estera; sostiene gli sforzi per estendere i benefici del DCFTA e del regime di esenzione dal visto alla regione della Transnistria, in quanto consentiranno una crescita notevole della mobilità e degli scambi commerciali con la regione;

30.

osserva che la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per la Moldova e l'Ucraina svolge un ruolo molto importante nell'armonizzare la gestione delle frontiere e i regimi doganali con quelli dell'Unione, anche per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata e al contrabbando, e nel contribuire alla soluzione pacifica della questione transdnistriana attraverso misure di rafforzamento della fiducia e come presenza di monitoraggio al segmento transdnistriano della frontiera tra la Moldova e l'Ucraina; incoraggia il governo moldovo a continuare a promuovere un contesto favorevole alla risoluzione dei conflitti e a sostenere attività che aumentino la fiducia e i contatti interpersonali tra le comunità divise da conflitti; ritiene che una conclusione costruttiva sulla questione della Transnistria porterà stabilità e prosperità non solo alla Moldova, ma anche all'area circostante;

31.

invita la Moldova, la Federazione russa, gli Stati membri dell'UE e gli altri partner internazionali a cooperare per la totale rimozione e distruzione delle circa 20 000 tonnellate di vecchie munizioni dell'era sovietica stoccate nel deposito di munizioni di Cobasna che, avendo superato da molto la data di scadenza, rappresentano un grave pericolo per gli abitanti di entrambe le sponde del fiume Dniester; manifesta preoccupazione per le numerose esercitazioni militari condotte in passato dalle forze militari russe in Transnistria e invita la Federazione russa a ritirare completamente e incondizionatamente le sue forze militari e i suoi armamenti in modo ordinato dalla regione della Transnistria, conformemente alle ripetute richieste delle autorità moldove e nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Moldova;

32.

manifesta preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani nella regione della Transnistria, in particolare per la persecuzione delle persone critiche nei confronti dell'amministrazione de facto, il dispiegamento dell'esercizio russo e le restrizioni imposte alle assemblee pubbliche e alle attività delle ONG locali; ricorda alla Federazione russa la sua responsabilità riguardo al rispetto dei diritti umani nella regione della Transnistria, come confermato da varie sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU); invita le autorità russe a dare esecuzione a tutte le sentenze CEDU relative alle violazioni dei diritti umani e al diritto alla libertà e alla sicurezza nella regione della Transnistria;

33.

plaude alle autorità moldove per il sostegno offerto alla regione della Transnistria nel contesto della pandemia di COVID-19, anche attraverso la donazione del 10 % delle scorte moldove di vaccini, la formazione di personale medico e l'esecuzione di test anti COVID-19;

34.

plaude alla decisione del Consiglio di fornire 7 milioni di EUR alle forze armate della Moldova a titolo di assistenza nel quadro dello strumento europeo per la pace ai fini dell'acquisto di attrezzature mediche e per lo smaltimento di ordigni esplosivi; incoraggia il SEAE e il Consiglio ad ampliare ulteriormente le aree di cooperazione con la Moldova e promuovere il rafforzamento della capacità del settore della difesa attraverso misure di assistenza nel quadro di tale strumento;

35.

incoraggia le autorità moldove a sfruttare ulteriormente il potenziale dello strumento europeo per la pace nei successivi programmi annuali, al fine di consolidare la propria capacità di contrasto alle minacce informatiche e ibride; invita le istituzioni dell'UE a includere la Moldova in nuovi formati di cooperazione in materia di cibersicurezza, minacce ibride e indagini sulla criminalità informatica, anche coinvolgendo in tali sforzi il nuovo Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;

Stato di diritto e buona governance

36.

ribadisce l'importanza fondamentale della riforma della giustizia, in particolare attraverso il rafforzamento dell'indipendenza e delle competenze della magistratura, e della lotta contro la corruzione; prende atto dell'entità della sfida cui fanno fronte le autorità e le incoraggia a concentrarsi sulle priorità stabilite; prende atto dell'impegno della Presidente Maia Sandu e del governo di Natalia Gavrilița di basare le proprie politiche sulle decisioni della Corte costituzionale moldova; chiede di accelerare la riforma della giustizia in corso, compresa l'attuazione delle modifiche alla Costituzione in materia di giustizia votate dal parlamento moldovo il 23 settembre 2021 nonché della strategia volta a garantire l'indipendenza e l'integrità del settore della giustizia per il periodo 2022-2025;

37.

sottolinea che l'UE deve offrire maggiore sostegno, anche con un aumento degli stanziamenti finanziari, alla complessa riforma del sistema giudiziario in Moldova; riconosce la necessità di riforme profonde del sistema giudiziario finalizzate a conseguire l'efficienza e una piena e reale indipendenza della magistratura, a riconquistare la fiducia pubblica nei confronti della magistratura e della pubblica amministrazione, a recidere i legami con le reti informali e gli oligarchi post-comunisti e a combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro anche ai più alti livelli politici e imprenditoriali; sostiene con vigore l'obiettivo di rimuovere dal sistema giudiziario le persone la cui integrità è messa in discussione e ad apportare modifiche globali che costruiscano solide fondamenta per lo Stato di diritto nel paese;

38.

sottolinea l'importanza di garantire un processo di selezione trasparente e basato sul merito per le nomine giudiziarie; invita le autorità moldove a continuare la cooperazione con il Consiglio d'Europa e l'Unione europea sulla riforma della giustizia, anche riguardo a iniziative relative alla valutazione straordinaria dei giudici e dei pubblici ministeri (controllo approfondito) e alla valutazione dell'integrità dei candidati alla posizione di membri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio superiore dei pubblici ministeri (controllo preliminare); ricorda l'importanza di consultare e attuare le raccomandazioni della Commissione di Venezia nel quadro del processo di riforma giudiziaria;

39.

è convinto che la corruzione su vasta scala sia uno dei principali problemi che impediscono alla Moldova di compiere progressi; invita il governo moldovo a migliorare l'efficienza dell'infrastruttura giuridica e istituzionale anticorruzione; accoglie con favore la creazione di una commissione consultiva indipendente anticorruzione, che indagherà sulla corruzione nei settori finanziario e bancario del paese e nelle sue istituzioni statali;

40.

invita il governo moldovo a migliorare la trasparenza, la vigilanza democratica e la responsabilità nei vari processi decisionali e a collaborare da vicino con la società civile, al fine di consentire un controllo pubblico adeguato e una partecipazione inclusiva a tali processi; ribadisce l'importanza di garantire finanziamenti sostenibili per la società civile, in particolare tenuto conto dei notevoli tagli di bilancio durante la pandemia; sottolinea l'importanza generale del dialogo aperto attivo del governo con le organizzazioni della società civile, i sindacati, le associazioni imprenditoriali e l'opposizione parlamentare ed extraparlamentare per garantire un processo decisionale inclusivo e partecipativo;

41.

prende atto delle misure adottate dalle autorità e le esorta a proseguire gli sforzi per affrontare la questione delle domande di asilo infondate e l'allineamento della politica della Moldova in materia di visti con gli elenchi dell'UE dei paesi terzi per i quali è richiesto il visto;

42.

invita il governo moldovo a proseguire gli sforzi per depoliticizzare le autorità di contrasto e le istituzioni pubbliche anticorruzione e a investire nella costruzione di una maggiore fiducia tra i cittadini e le autorità di contrasto;

43.

chiede un'attuazione decisa della riforma della polizia; accoglie con favore l'aumento del numero delle donne nelle forze di polizia; chiede una maggiore cooperazione tra le autorità giudiziarie e le agenzie di contrasto della Moldova e degli Stati membri al fine di ridurre la criminalità transfrontaliera, in particolare il traffico di stupefacenti e di esseri umani, poiché la Moldova rimane purtroppo una fonte di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e di lavoro, perpetrata da reti criminali sia moldove che internazionali; accoglie con favore la firma dell'accordo tra l'UE e la Moldova sulle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) in Moldova e l'invio di personale Frontex per sostenere le autorità moldove nelle attività di gestione delle frontiere; chiede una cooperazione rafforzata con Europol, Interpol e le organizzazioni doganali quali l'Organizzazione mondiale delle dogane e le reti anticorruzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;

44.

invita la Commissione e le autorità moldove a cooperare, coordinare e adottare misure urgenti per proteggere i rifugiati ucraini ospitati o in transito attraverso la Moldova, in particolare donne e bambini, che sono a rischio di tratta e che rappresentano la maggior parte dei rifugiati ucraini;

45.

invita le autorità a garantire il diritto a un equo processo e il rispetto dei diritti umani nei centri di detenzione, anche affrontando il problema dell'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria, nonché a evitare l'applicazione di una giustizia selettiva e motivata da ragioni politiche; sottolinea la necessità di eliminare la tortura e i maltrattamenti e di indagare sulle presunte torture e altre violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia e da altri funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

46.

sottolinea l'importanza di affrontare la frode finanziaria, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata tramite una legislazione completa e la sua efficace attuazione; accoglie con favore i piani per attuare nel parlamento della Moldova le modifiche giuridiche atte a migliorare il quadro giuridico, per rendere possibile l'attuazione del meccanismo di confisca estesa degli attivi accumulati grazie alla corruzione;

47.

chiede una politica chiara ed efficace nell'ambito del recupero dei fondi sottratti e delle attività fraudolente attraverso una cooperazione internazionale incentrata su un migliore coordinamento con Europol ed Eurojust; incoraggia le autorità moldove a istituire un quadro dedicato alla cooperazione strategica con la Procura europea per una migliore gestione delle indagini sui casi di frode e corruzione;

48.

incoraggia una cooperazione costante e stretta tra la Procura di Chisinau ed Eurojust, compreso un distacco periodico di rappresentanti moldovi presso Eurojust quale passo preparatorio per creare una task force dedicata al recupero dei fondi sottratti e delle attività fraudolente;

49.

sottolinea l'urgente necessità di accelerare l'indagine riguardante la frode bancaria denunciata nel 2014, che non ha ancora portato a risultati significativi riguardo alla consegna dei responsabili alla giustizia e al recupero degli attivi persi; mette in evidenza che tale mancanza di progressi ha un grave effetto negativo sulla reputazione internazionale della Moldova e, in particolare, sulla credibilità del sistema giudiziario agli occhi non solo della popolazione della Moldova ma anche dei partner internazionali del paese; chiede l'intensificazione del processo di completamento delle cause penali nei confronti delle persone coinvolte nella cosiddetta «Russian Laundromat» (lavanderia russa) e nella frode bancaria; chiede a tale riguardo una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE e le autorità moldove nell'indagine relativa alla frode bancaria, per garantire il tempestivo recupero degli attivi rubati;

50.

ribadisce il suo invito ad ampliare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (Magnitsky Act), al fine di includere la corruzione tra i reati sanzionati, il che consentirebbe di punire i responsabili della frode bancaria del 2014 e di evitare reati di corruzione analoghi;

Diritti umani e libertà fondamentali

51.

plaude alla ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) da parte del Parlamento della Moldova il 14 ottobre 2021; prende atto della presentazione di una memoria legale sulle implicazioni costituzionali della ratifica della convenzione di Istanbul da parte della Commissione di Venezia il 10 e 11 dicembre 2021 su richiesta della Corte costituzionale della Moldova; chiede di garantire l'effettiva attuazione della convenzione di Istanbul a tutti i livelli per migliorare la situazione delle donne e delle ragazze e di compiere ulteriori sforzi per progredire verso la realizzazione dell'uguaglianza di genere, in particolare migliorando l'accesso delle donne al mercato del lavoro, affrontando il divario retributivo tra i sessi, la discriminazione basata sull'età e la rappresentanza delle donne, e garantendo la parità di trattamento a tutti i livelli della vita politica e sociale;

52.

sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente il quadro giuridico per l'uguaglianza e la non discriminazione, in particolare colmando le lacune legislative esistenti per affrontare la discriminazione nell'occupazione, contrastare efficacemente i crimini e i discorsi di odio e proteggere ulteriormente i diritti delle minoranze, compresi i rom, le persone LGBTI e gli immigrati; invita la Moldova ad abolire il divieto costituzionale ai matrimoni tra persone dello stesso sesso introdotto nel 1994 e a istituire misure antidiscriminazione per le persone LGBTI;

53.

chiede alla Commissione europea e al SEAE di integrare la parità di genere in tutti i loro programmi, politiche, e attività in relazione alla Moldova; invita il governo moldovo ad accelerare l'adozione e attuazione della legislazione sui diritti umani e la lotta alla discriminazione, in linea con le norme dell'UE, e a consentire l'attuazione di tali diritti attraverso tribunali correttamente funzionanti e indipendenti;

54.

invita il governo moldovo, nella sua risposta alla pandemia di COVID-19, a porre un'enfasi particolare sul contrasto alla disuguaglianza di genere, alla violenza di genere e alla discriminazione nei confronti dei gruppi emarginati, problemi esacerbati dalla pandemia; esorta le autorità a fronteggiare l'aumento della violenza nei confronti dei minori e della povertà minorile, aumento che è una conseguenza della pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per controllarla;

Cooperazione economica e commerciale

55.

ribadisce l'importanza dell'attuazione efficace delle riforme necessarie al fine di beneficiare pienamente della DCFTA, conseguire progressi a favore di una maggiore integrazione economica con il mercato interno dell'UE e aumentare la diversificazione e la competitività dell'economia moldova, in particolare delle merci a valore aggiunto; invita la Moldova a dare piena attuazione al capitolo Commercio e sviluppo sostenibile della DCFTA e a rispettare i suoi impegni internazionali, in particolare l'accordo di Parigi e le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); chiede la rettifica del diritto commerciale interno in contrasto con gli impegni assunti dalla Moldova nel quadro della DCFTA e delle disposizioni dell'OMC;

56.

sottolinea l'effetto positivo dell'accordo UE-Moldova per una DCFTA sugli scambi tra le due parti, con un aumento di oltre il 33 % del commercio complessivo tra il 2015 e il 2020, con oltre il 61 % delle esportazioni moldove che raggiungono il mercato dell'UE e oltre il 70 % delle imprese moldove impegnate in attività di esportazione verso il mercato dell'Unione; osserva che il mercato dell'UE è destinato a diventare ancora più importante per la Moldova a causa delle perturbazioni commerciali causate dalla guerra russa contro l'Ucraina; accoglie con favore il fatto che l'Unione sia il principale investitore nel paese; incoraggia ulteriori progressi in settori quali il codice doganale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il miglioramento delle norme sanitarie e fitosanitarie, il miglioramento delle condizioni di mercato nel campo dell'energia, l'aggiudicazione degli appalti pubblici e l'accesso ai finanziamenti per le PMI;

57.

sottolinea che le esportazioni della Moldova potrebbero aumentare attraverso l'espansione della produzione, la ridefinizione delle priorità delle esportazioni e l'adeguamento degli standard qualitativi; ribadisce che le principali categorie di merci per l'esportazione restano i prodotti animali e vegetali, che sono i prodotti meno redditizi che la Moldova può offrire agli Stati membri; invita la Commissione a sostenere la Moldova nella diversificazione delle sue esportazioni verso l'UE, anche attraverso una migliore applicazione dei suoi contingenti tariffari per i prodotti ad altro profitto;

58.

invita la Commissione ad avviare il processo di integrazione dei paesi del partenariato orientale nel mercato unico europeo e a compiere il primo passo analizzando la loro conformità dal punto di vista giuridico, economico e tecnico, nonché a sviluppare regolamenti e norme volti a preparare i paesi partner all'integrazione economica in un mercato comune;

59.

prende atto dell'accresciuto interesse della Cina negli investimenti nell'economia moldova, tra l'altro nei settori energetico, delle telecomunicazioni e farmaceutico; ricorda l'intenzione della Cina di costruire un'importante infrastruttura dei trasporti in Moldova quale componente della sua più vasta iniziativa relativa alla nuova via della seta; ribadisce che l'iniziativa sulla nuova via della seta è al centro della politica estera della Cina ed è per sua natura un progetto geopolitico;

60.

plaude alle riforme pro-democratiche già attuate dal governo della Moldova; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire e stimolare ulteriori investimenti dell'UE in Moldova sulla base del principio «dare di più per ricevere di più» e a incoraggiare la Moldova a essere proattiva nel rivolgersi all'UE e alle istituzioni finanziarie europee;

61.

invita a proseguire gli sforzi ai fini della creazione di un'autentica economia di mercato digitale, inclusi i progressi concernenti lo sviluppo di dati aperti, un maggiore accesso ai sistemi di accesso condizionato per la televisione digitale e i servizi di rete virtuale, un aumento del numero di servizi di comunicazione elettronica per i cittadini e registri pubblici; sostiene il processo di digitalizzazione delle economiche e lo sviluppo di meccanismi speciali per le imprese informatiche, in particolare le imprese innovative e le start-up che hanno problemi a trovare fonti di finanziamento e, di conseguenza, non riescono a sostenere il loro processo di transizione e crescita; evidenzia che occorrono maggiori sforzi per garantire che i diritti e le esigenze degli utenti di internet moldovi siano tutelati e per applicare appieno le disposizioni del mercato unico digitale;

62.

accoglie con favore il ravvicinamento di 499 atti (di cui 152 parzialmente) dell'acquis dell'UE alla legislazione nazionale moldova previsto dall'AA/DCFTA e sottolinea l'importanza di proseguire le riforme nella pubblica amministrazione e nel sistema bancario e di assicurare l'indipendenza della magistratura; invita la Moldova a proseguire con il suo ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le istituzioni della Moldova e la sua pubblica amministrazione apportando le competenze e l'aiuto tecnico e finanziario necessari; invita le autorità moldove a realizzare progressi più rapidi nel ravvicinamento all'AA/DCFTA;

63.

incoraggia l'armonizzazione delle norme di qualità nazionali con quelle dell'UE; sottolinea lo svantaggio per gli imprenditori e le imprese moldovi risultante dal gran numero di norme diverse a cui devono adempiere per le esportazioni negli Stati membri ed evidenzia la necessità di una politica di esclusione delle norme che non sono allineate o sono in diretto conflitto con le norme europee;

64.

ritiene che, garantendo l'accesso senza dazi ai mercati dell'UE alle imprese della Transnistria registrate sulla riva occidentale del Dnester e soggette a controlli doganali da parte di funzionari moldovi, la DCFTA abbia determinato un gigantesca inversione del flusso degli scambi, dall'Unione economica eurasiatica a favore dell'UE; incoraggia le autorità moldove a progredire ulteriormente verso il commercio e la collaborazione con i mercati dell'UE al fine di migliorare l'accesso al mercato, la trasparenza e le buone pratiche commerciali e a ridurre la capacità degli oligarchi di manipolare e di monopolizzare il mercato;

65.

accoglie con favore il sostegno dell'UE a favore della ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese (MPMI); invita le istituzioni responsabili dell'UE e della Moldova a garantire che tale sostegno tecnico e finanziario sia adeguato alle esigenze delle PMI moldove, abbia una copertura nazionale, includendo la regione della Transnistria, e rafforzi sia le capacità delle MPMI che la loro partecipazione al mercato interno dell'UE;

66.

accoglie con favore le nuove norme nell'ambito degli appalti pubblici, ma sottolinea la necessità di un monitoraggio pubblico dei processi degli appalti e l'importanza di relazioni più chiare e permanenti accessibili al pubblico; incoraggia la semplificazione dei meccanismi con cui i rappresentanti della società civile possono prendere parte alle procedure di appalto e sottolinea la necessità di sostituire i processi burocratici con sistemi trasparenti che eliminino gli ostacoli e ripristino la fiducia nell'assegnazione e utilizzo delle risorse del bilancio pubblico;

67.

riconosce l'impegno della Moldova nel cercare l'allineamento giuridico con la legislazione dell'UE in materia di agricoltura al fine di aumentare le esportazioni verso l'UE e offrire nuove opportunità commerciali alle comunità locali; invita le autorità moldove a realizzare progressi più rapidi nel ravvicinamento all'AA/DCFTA in materia di salute animale e sicurezza alimentare;

68.

sottolinea l'importanza di modernizzare i laboratori nazionali responsabili dei requisiti sanitari e fitosanitari e che consentono le esportazioni dei prodotti di origine animale, e di affrontare il problema della carenza di personale di laboratorio qualificato;

69.

sottolinea la necessità di maggiore trasparenza riguardo ai risultati delle missioni di audit della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione ed evidenzia la necessità di far crescere e rafforzare la rete di laboratori per l'analisi sanitaria e fitosanitaria intensificando, al contempo, la formazione degli ispettori e degli specialisti che lavorano in tali laboratori, ai fini di una migliore attuazione dei regolamenti nell'ambito della sicurezza fitosanitaria e alimentare;

70.

incoraggia la Moldova a fruttare pienamente le opportunità di esportazione preferenziale nell'UE attraverso una coltivazione più efficiente e sostenibile dei terreni agricoli nonché un accesso e un utilizzo delle terre più democratico, ottenendo in tal modo prodotti agricoli che amplifichino i vantaggi agricoli relativi della Moldova;

71.

esorta la Moldova a rafforzare la cooperazione nell'ambito delle infrastrutture con l'UE e i paesi nella regione e ad attuare profonde riforme strutturali nel settore energetico, anche diversificando gli approvvigionamenti energetici, aumentando l'efficienza energetica, attirando investimenti nelle energie rinnovabili e migliorando la connettività, e a garantire al contempo la sostenibilità ambientale; invita la Moldova ad attuare pienamente i suoi impegni nell'ambito del trattato per la comunità dell'energia;

72.

invita le istituzioni dell'UE a fornire un sostegno concreto alla Moldova per soddisfare tutti i requisiti necessari per aderire all'area unica dei pagamenti in euro;

73.

invita il governo moldovo a concentrarsi anche sulla dimensione sociale del commercio e dello sviluppo sostenibile, rispettando e facendo rispettare le norme del lavoro, ratificando e attuando pienamente tutte le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e rimediando alle carenze ancora presenti nel sistema per l'ispezione del lavoro;

74.

prende atto dell'uso della biomassa e dell'energia idroelettrica nell'ambito degli sforzi di diversificazione della Moldova, ma ricorda la necessità di garantirne la sostenibilità e l'efficacia e i pertinenti i requisiti ambientali; sottolinea che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è una componente cruciale degli sforzi per la transizione verso l'energia pulita e l'indipendenza energetica, che contribuisce al contempo alla creazione di posti di lavoro a livello locale, alla qualità dell'aria e alla salute dei cittadini;

75.

sottolinea il ruolo importante della cooperazione regionale nella modernizzazione del paese e nell'aumento delle capacità negli sforzi per l'attuazione dell'AA; chiede il rafforzamento della cooperazione regionale, sia tra le diverse regioni della Moldova che tra le regioni moldove e quelle dell'UE; invita la Commissione e le rispettive agenzie dell'UE ad agevolare tale processo in stretta collaborazione con il governo moldovo;

76.

accoglie con favore l'approvazione della strategia nazionale di sviluppo nazionale per il periodo 2022-2028 e chiede una riforma amministrativo-territoriale incentrata sul rafforzamento della competitività e sullo sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di una crescita sociale ed economica equilibrata in tutte le regioni della Moldova e di un'efficace attuazione delle politiche nazionali di sviluppo regionale;

77.

invita le autorità moldove a sostenere i principi della democrazia locale e dell'autonomia locale conformemente alla Carta europea dell'autonomia locale, dotando gli enti locali di competenze idonee e finanziamenti sufficienti e garantendone l'efficace funzionamento, anche attraverso ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e l'attuazione dei principi del buon governo a tutti i livelli;

78.

invita le autorità moldove a compiere ulteriori sforzi per garantire che le opportunità fornite dall'AA/DCFTA e dall'assistenza e dai programmi dell'UE raggiungano il livello locale, comprese le zone remote del paese, in particolare le zone rurali, in modo da consentire agli abitanti di promuovere cambiamenti positivi; chiede un sostegno dell'UE maggiore e meglio comunicato a favore di progetti di sviluppo nell'unità territoriale autonoma di Gagauzia;

Cooperazione settoriale

79.

ritiene incoraggiante l'associazione della Moldova a Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, per il periodo 2021-2027, che offre nuove opportunità alla sua comunità scientifica e dell'innovazione per l'instaurazione di partenariati con le loro controparti nell'UE, nonché la partecipazione della Moldova al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

80.

chiede una migliore cooperazione tra tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le autorità moldove nella comunicazione dei benefici dell'AA/DCFTA e dell'assistenza dell'UE per i cittadini della Moldova; sottolinea l'importanza di un quadro istituzionale e di un insieme coerente di politiche pubbliche per combattere la disinformazione, compresa la disinformazione anti-UE, la manipolazione dell'informazione, le notizie false e la propaganda, nonché qualsiasi ingerenza straniera malevola, in particolare attraverso la comunicazione strategica e la resilienza contro la disinformazione e la manipolazione dell'informazione da parte di attori nazionali e stranieri, online e offline; chiede alle autorità moldove e alla Commissione di cooperare ai programmi e alle riforme che promuovono l'alfabetizzazione mediatica e informatica nel contesto dell'attuale era digitale e per migliorare la cooperazione settoriale nell'economia digitale;

81.

ribadisce che il rafforzamento del pluralismo dei media e della loro indipendenza dovrebbe essere una priorità sia per l'Unione sia per la Moldova; invita la Commissione ad aumentare il suo sostegno ai media indipendenti, anche al di fuori della capitale, e gli sforzi volti a fornire informazioni credibili ai cittadini moldovi in tutte le parti del paese; invita il Fondo europeo per la democrazia a sostenere ulteriormente tali sforzi;

82.

esorta la Moldova a sostenere ulteriormente i media liberi e indipendenti, elaborando un programma nazionale di sviluppo dei media per rivedere il quadro giuridico al fine di affrontare la concentrazione della proprietà dei media, la monopolizzazione del mercato pubblicitario, la mancanza di indipendenza editoriale e il controllo delle istituzioni mediatiche da parte di gruppi economici e politici, e le barriere all'accesso alle informazioni, nonché gli attacchi e le intimidazioni ai giornalisti;

83.

invita la Commissione a monitorare attentamente il settore dei media in Moldova; auspica che il Consiglio della radiotelevisione svolga in modo efficace i propri compiti in qualità di organo di controllo indipendente dei media e faccia fronte alle carenze di lunga data del mondo dei media, compresa la questione dell'indipendenza politica dell'emittente pubblica; ribadisce l'importanza di garantire la piena attuazione del codice audiovisivo;

Disposizioni istituzionali

84.

plaude alla firma apposta il 29 novembre 2021 al memorandum d'intesa tra il Parlamento europeo e il parlamento moldovo su un quadro congiunto per il sostegno alla democrazia parlamentare, che offre opportunità per rafforzare la sua capacità istituzionale e, in questo modo, la democrazia parlamentare in Moldova attraverso vincoli istituzionali bilaterali più stretti;

85.

invita il Parlamento moldovo ad attuare tutta la serie di attività di sostegno della democrazia di cui dispone, ivi compreso il dialogo Jean Monnet e un programma Simone Veil, sulla base di una tabella di marcia concordata;

86.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova e dall'Assemblea parlamentare Euronest in termini di promozione della cooperazione bilaterale e regionale con l'UE e di scambio di esperienze e buone pratiche con i parlamentari moldovi; chiede di approfondire la cooperazione strutturale tra i deputati al Parlamento europeo e i deputati al parlamento moldovo al fine di collaborare per sostenere le riforme e monitorarne l'attuazione;

87.

ribadisce il suo sostegno al coinvolgimento della società civile, compresi i sindacati, nei processi decisionali al fine di rafforzare il controllo pubblico sulle riforme e promuoverne la trasparenza e l'accettabilità sociale; sottolinea il valore aggiunto apportato da varie organizzazioni a importanti questioni di interesse pubblico in Moldova; si dice preoccupato per la cooperazione relativamente modesta tra le autorità pubbliche e la società civile nonostante l'esistenza di una strategia e di un piano d'azione per lo sviluppo della società civile; esprime altresì preoccupazione per la riduzione del 17 % delle sovvenzioni assegnate alle organizzazioni della società civile;

88.

invita l'UE e la Moldova a migliorare ulteriormente i contatti e gli scambi interpersonali, al fine di costruire un'immagine reciprocamente positiva tra le rispettive popolazioni attraverso progetti congiunti sviluppati a livello di società civile, anche fornendo sostegno a giovani studenti e professionisti affinché partecipino a programmi di istruzione e formazione dell'UE come Erasmus+; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di ampliare alcuni programmi dell'UE per includere i cittadini della Moldova e di altri paesi del partenariato orientale; sottolinea che l'ampliamento di programmi come «DiscoverEU» in Moldova potrebbe rafforzare ulteriormente il sentimento europeista nel paese;

Diritti sociali

89.

osserva che la sottooccupazione e il lavoro precario restano diffusi in Moldova e che la popolazione in età da lavoro è vulnerabile agli shock economici; chiede l'adozione di una strategia di rilancio che risponda alle esigenze della popolazione e che integri la transizione ambientale e lo sviluppo sostenibile;

90.

esprime preoccupazione per l'emigrazione su vasta scala dei cittadini moldovi, che accentua le tendenze demografiche negative e rappresenta una grave minaccia per il futuro della Moldova; incoraggia il governo moldovo ad attuare ulteriori misure per prevenire e contrastare tale fenomeno, in particolare creando opportunità e migliorando le condizioni di lavoro e i salari dei giovani lavoratori;

91.

chiede al governo di prestare la massima attenzione alle richieste di miglioramento formulate dal Mediatore moldovo in materia di accesso all'assistenza sanitaria, diritto al lavoro e libertà di circolazione e di espressione;

92.

invita il governo moldovo a rafforzare il sistema sanitario, ad affrontare la carenza di manodopera che lo sta indebolendo e a migliorare gli standard igienico-sanitari, soprattutto negli ospedali; esorta la Commissione, gli Stati membri e la Moldova a rafforzare la cooperazione sulla resilienza della sanità pubblica, a scambiarsi le migliori pratiche e a lavorare con la società civile per definire strategie in ambito epidemico incentrate sui gruppi più vulnerabili della società;

93.

sostiene la cooperazione continuativa tra la Moldova e l'UE per affrontare la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze e per rafforzare la cooperazione a lungo termine nell'ambito della sanità pubblica; esorta le autorità moldove a cogliere l'opportunità e utilizzare i fondi per la ripresa dalla COVID-19 al fine di modernizzare gli ospedali e migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi medici, in particolare nelle regioni;

94.

accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione della decisione di equivalenza dei certificati COVID-19 emessi dalla Moldova al certificato COVID digitale dell'UE e incoraggia gli Stati membri a continuare a garantirne l'applicazione;

95.

sottolinea che le carenze del diritto del lavoro comportano pratiche abusive, in particolare una durata quotidiana del lavoro talvolta eccessiva, bassi salari e rapporti di lavoro in parte non documentati; manifesta preoccupazione per la applicazione parziale delle norme destinate a prevenire tali pratiche;

96.

osserva che negli ultimi anni il dialogo sociale si è deteriorato ed è stato completamente sospeso durante la pandemia di COVID-19; chiede al governo di garantire l'attuazione di un dialogo sociale reale, che porti alla partecipazione di tutte le parti sociali al processo di ripresa post-pandemia;

97.

accoglie con favore i progressi compiuti dalla Moldova nel processo di deistituzionalizzazione del sistema di assistenza all'infanzia e i passi intrapresi per sviluppare un nuovo programma e piano d'azione per la protezione dei minori per il periodo 2022-2026;

98.

accoglie con favore gli impegni assunti dalla Moldova nel settore dell'ambiente e dei cambiamenti climatici; invita la Moldova a rafforzare ulteriormente il suo impegno nella lotta contro i cambiamenti climatici e invita la Commissione a facilitare la partecipazione della Moldova al Green Deal europeo e a garantire che la DCFTA non contravvenga agli obiettivi e alle iniziative ambientali ivi enunciati;

99.

sostiene una migliore politica di integrazione delle politiche ambientali nei vari settori economici e una più ampia partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione delle politiche di tutela ambientale; chiede un approccio più intenso ai partenariati con la società civile per garantire un migliore funzionamento delle attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, nonché una maggiore attenzione per il rimboschimento dei terreni, la riduzione del degrado del suolo e il miglioramento della qualità dell'acqua;

o

o o

100.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché alla Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova.

(1)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(2)  Risoluzione 2359 (2021).

(3)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 136.

(4)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 109.

(5)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 199.

(6)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/18


P9_TA(2022)0212

Relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione (2021/2180(INI))

(2022/C 479/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le decisioni nelle cause C-156/21, Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (1), e C-157/21, Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2), relative alle misure per la protezione del bilancio dell'Unione,

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2021 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2021)0700),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (3),

vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (5) (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (6),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,

vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),

visto il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza», varato il 18 settembre 2020 (COM(2020)0565),

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 9 novembre 2021 dal titolo «Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2010-2020» (Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2010-2020),

visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 22 settembre 2021, dal titolo «Protecting civic space in the EU» (Proteggere lo spazio civico nell'UE), e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (7),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (8),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (9),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (10),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (11),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (12),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria (13),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (14),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (15),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (16),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (17),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (18),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (19),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (20),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia (21),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (22),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE (23),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (24),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia (25),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi (26),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei (27),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sull'interferenza straniera in tutti i processi democratici dell'Unione europea, inclusa la disinformazione (28),

vista la relazione speciale 09/2021 della Corte dei conti europea, del 3 giugno 2021, dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta»,

vista la relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2022, dal titolo «Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali»,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica, della commissione per i bilanci, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0139/2022),

A.

considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati all'UE devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali;

B.

considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri l'obbligo di assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, e impone agli Stati membri l'obbligo di adottare ogni misura, di natura generale o particolare, atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

C.

considerando che il ciclo annuale di esame dello Stato di diritto costituisce una gradita integrazione degli strumenti disponibili per preservare i valori sanciti dall'articolo 2 TEU, in quanto affronta la situazione in tutti gli Stati membri dell'UE in una relazione fondata su quattro pilastri, con un'incidenza diretta sul rispetto dello Stato di diritto;

D.

considerando che, in assenza di raccomandazioni concrete e di un seguito efficace, la relazione sullo Stato di diritto potrebbe non riuscire a prevenire, individuare e affrontare efficacemente e tempestivamente le sfide sistemiche e la regressione dello Stato di diritto osservate in diversi Stati membri dell'UE negli ultimi anni;

E.

considerando che gli Stati membri hanno messo in atto misure di emergenza per far fronte alla pandemia di COVID-19; che, per essere lecite, dette misure devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità laddove limitino i diritti fondamentali o le libertà fondamentali; che in alcuni Stati membri si è osservata una tendenza negativa in materia di Stato di diritto poiché i governi si sono avvalsi delle misure straordinarie come pretesto per indebolire il sistema democratico di bilanciamento dei poteri;

F.

considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE in tutta l'Unione e da parte dei paesi candidati, sebbene con regimi di monitoraggio diversi, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE;

G.

considerando che i diritti alla libertà di espressione e informazione e il diritto alla partecipazione pubblica figurano tra i capisaldi della democrazia;

H.

considerando che il comitato di esperti per la lotta contro l'incitamento all'odio del Consiglio d'Europa ha preparato un progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sulla lotta all'incitamento all'odio, attualmente in attesa di approvazione nel 2022, che contiene orientamenti non vincolanti su come affrontare il fenomeno (29); che il comitato di esperti per la lotta contro l'incitamento all'odio di recente istituzione ha ricevuto il compito di preparare, per la fine del 2023, un progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sull'incitamento all'odio;

I.

considerando che il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori consente un sostegno diretto e flessibile agli attori della società civile che promuovono e proteggono i valori sanciti dall'articolo 2 TUE a livello locale, nazionale ed europeo;

Relazione sullo Stato di diritto 2021: considerazioni generali

1.

accoglie con favore la seconda relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; rileva che il Parlamento europeo sta utilizzando regolarmente tale relazione annuale come fonte di informazione e contributo nelle discussioni sulla situazione dello Stato di diritto in uno Stato membro specifico; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia tenuto pienamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, concernenti in particolare l'ampliamento dell'ambito della relazione per includere tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, la differenziazione tra violazioni sistemiche e individuali, e una valutazione trasparente più approfondita, tra cui l'adozione di azioni in risposta alle violazioni; ritiene che tali raccomandazioni siano tuttora valide e le ribadisce;

2.

si compiace del fatto che il funzionamento dei sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri, compreso, in una certa misura, lo spazio civico, siano tutti parte della relazione annuale della Commissione; si rammarica, tuttavia, del fatto che nella relazione 2021 non tutte le questioni relative allo Stato di diritto siano state trattate in modo sufficientemente dettagliato o approfondito; suggerisce che la Commissione analizzi le questioni relative allo Stato di diritto nell'ambito di ciascun pilastro dal punto di vista dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dei diritti fondamentali elencati nella Carta; chiede di integrare nella relazione annuale altri importanti aspetti contemplati nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge, la non discriminazione e l'accesso alla giustizia, compresi gli aspetti del diritto a un equo processo; ribadisce il suo invito alla Commissione affinché includa nelle future relazioni una valutazione delle condizioni carcerarie;

3.

rileva con soddisfazione che la relazione contiene capitoli specifici per paese; elogia gli sforzi profusi dalla Commissione per dialogare con i governi e i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, nonché con la società civile e altri attori nazionali; invita gli Stati membri a cooperare in modo proattivo con la Commissione e a rendere pubbliche le loro osservazioni scritte, in modo da consentire agli esperti indipendenti e ai gruppi della società civile di verificare i fatti e di reagire e di garantire la piena trasparenza; esorta la Commissione a continuare ad approfondire l'analisi e la invita a garantire risorse adeguate a tal fine, ivi comprese risorse umane, nell'intento di raggiungere un'ampia e diversificata platea di portatori di interessi; ritiene che sia opportuno riservare più tempo e rilievo alle visite della Commissione nei paesi, soprattutto in situ; invita la Commissione a compiere una maggiore opera di sensibilizzazione tra il pubblico in merito a tali visite per favorire una cultura dello Stato di diritto a livello nazionale; accoglie con favore le visite effettuate dalla Commissione presso i parlamenti nazionali per presentare i risultati della relazione;

Metodologia

4.

fa presente che tutti gli Stati membri sono esaminati secondo gli stessi indicatori e la stessa metodologia senza discriminazione contro nessuno di essi; invita la Commissione a riflettere sugli indicatori utilizzati per valutare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; invita la Commissione a istituire a settembre di ogni anno una settimana dei valori dell'UE, durante la quale la relazione sia presentata al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali contemporaneamente e sia meglio integrata nel quadro di valutazione UE della giustizia, nella relazione sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e nell'Osservatorio del pluralismo dei media; ritiene che la relazione sullo Stato di diritto funga attualmente da documentazione descrittiva della situazione negli Stati membri, ma è del parere che essa dovrebbe essere uno strumento analitico e prescrittivo inteso a conseguire gli obiettivi prefissati in materia di prevenzione e mitigazione; evidenzia che un'analisi approfondita della situazione negli Stati membri richieda un'analisi e una valutazione generali dello Stato di diritto negli Stati membri; sottolinea che la scelta di presentare carenze o violazioni di natura o intensità diverse rischia di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto; esorta la Commissione a differenziare le sue relazioni operando una distinzione più chiara e comprensibile tra, da un lato, le violazioni sistemiche e deliberate dello Stato di diritto e, dall'altro, le violazioni isolate;

5.

deplora il fatto che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento dello Stato di diritto nei paesi soggetti alle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, in particolare la Polonia e l'Ungheria, e non individui le carenze in materia di Stato di diritto in diversi Stati membri; invita la Commissione a mettere in chiaro che, in caso di violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia e divenire regimi autoritari;

6.

si rammarica che nella relazione di sintesi la Commissione abbia dovuto citare in numerose occasioni come motivo di preoccupazione diversi Stati membri, in particolare l'Ungheria e la Polonia, e che dalla pubblicazione della relazione non si siano registrati miglioramenti tangibili; ricorda che dal giugno 2021 il Parlamento europeo si è altresì occupato, nelle sue risoluzioni approvate in Aula, della situazione dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Slovenia; ricorda inoltre che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e la commissione per il controllo dei bilanci si sono anch'essi occupati delle problematiche presenti in diversi Stati membri; evidenzia che, dopo avere inviato diverse delegazioni ad hoc in alcuni di questi Stati membri, la situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in detti paesi risulta chiaramente assai peggiore rispetto a quanto indicato dalla Commissione nella sua relazione; ritiene che per individuare i paesi in arretramento la Commissione dovrebbe realizzare una valutazione più globale degli stessi elementi in tutti i capitoli relativi ai paesi in questione;

7.

invita la Commissione a concludere ciascun capitolo per paese con una valutazione dei risultati degli Stati membri rispetto ai singoli pilastri della relazione, indicando in che misura sono state soddisfatte le condizioni del regolamento sulla condizionalità relativa allo Stato di diritto; invita pertanto la Commissione a sviluppare, oltre alla valutazione qualitativa, un indice dello Stato di diritto per i diversi pilastri basato su un sistema di presentazione e analisi comparativa obiettivo, accessibile, trasparente, leggibile e non discriminatorio, che dovrebbe essere realizzato da esperti indipendenti e che potrebbe indicare il livello di rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri;

8.

ritiene che la relazione annuale dovrebbe individuare le tendenze trasversali, comprese eventuali vulnerabilità sistemiche, a livello dell'Unione; chiede alla Commissione di individuare i casi in cui le misure o pratiche che pregiudicano lo Stato di diritto in uno Stato membro divengono o rischiano di diventare modelli da seguire per gli altri; sottolinea che il fatto di avere preso intenzionalmente di mira i diritti dei gruppi minoritari in taluni Stati membri ha creato e consolidato certe dinamiche altrove, come dimostrato dall'arretramento dei diritti delle donne, delle persone LGBTIQ e di altri gruppi minoritari; invita inoltre la Commissione a mettere in evidenza le ripercussioni negative che le violazioni dello Stato di diritto possono avere sull'Unione nel suo complesso;

9.

ritiene che la relazione non dovrebbe limitarsi a scattare un'istantanea annuale, ma dovrebbe anche fornire un quadro dinamico e in evoluzione del rispetto dello Stato di diritto, o della regressione in tale ambito, nei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri; elogia l'impegno profuso nella relazione 2021 nel mettere a confronto la situazione con quella della relazione 2020; reputa necessario individuare chiaramente le tendenze positive e negative per quanto riguarda la situazione dello Stato di diritto e fornire un'analisi dei motivi alla base;

10.

ritiene che sarebbe auspicabile inserire un nuovo capitolo a parte sulle istituzioni dell'Unione, inteso a valutare la situazione per quanto riguarda la separazione dei poteri, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;

Valutazione e raccomandazioni

11.

ritiene che la relazione 2021 avrebbe potuto fornire valutazioni più chiare, indicando l'esistenza di carenze o di un rischio di violazione grave o una violazione effettiva dei valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno dei pilastri esaminati nei capitoli sui singoli paesi; invita la Commissione a inserire una valutazione di tutte le misure a favore dello Stato di diritto attuate nell'anno precedente, corredata di un'analisi della loro efficacia e dei possibili margini di miglioramento; chiede un'analisi più integrata delle interconnessioni fra i quattro pilastri e di come una combinazione di carenze possa costituire una violazione o un rischio di violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; ribadisce l'importanza di usare un linguaggio diretto, non ambiguo, e di sottolineare chiaramente la questione di cui trattasi, in linea con la posizione della Commissione;

12.

si compiace dell'intenzione della Commissione di includere nella relazione 2022 raccomandazioni specifiche per paese; invita la Commissione a corredare tali raccomandazioni di scadenze per l'attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare; invita la Commissione a includere nelle successive relazioni informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle sue raccomandazioni e a integrarle anche all'interno del dialogo strutturato con il Parlamento nel corso dell'anno; invita la Commissione a provvedere affinché le sue relazioni annuali si concentrino anche sulle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo, in particolare su quelle legate all'indipendenza della magistratura e del pubblico ministero, nonché quelle connesse alla lotta contro la corruzione e all'impegno per garantire trasparenza e integrità;

13.

raccomanda che la Commissione indichi, accanto a ciascuna delle sue raccomandazioni, l'elenco non esaustivo degli strumenti appropriati a cui le istituzioni dell'Unione possono ricorrere qualora non sia stato posto rimedio alle carenze; invita la Commissione a non esitare ad avvalersi di tali strumenti, soprattutto quando non vi è alcuna fiducia in una rapida attuazione delle raccomandazioni o vi è il rischio di un ulteriore peggioramento, senza attendere il successivo ciclo di comunicazione annuale;

Ambito di applicazione

14.

si rammarica del fatto che né la relazione 2020 né la relazione 2021 tengano pienamente conto dei valori di cui all'articolo 2 TUE relativi alla democrazia e ai diritti fondamentali, che subiscono immediate ripercussioni quando i paesi iniziano a regredire in materia di Stato di diritto; ricorda il legame intrinseco fra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali;

Sistemi giudiziari

15.

sottolinea che la responsabilità giudiziaria, l'indipendenza della magistratura requirente e giudicante e l'esecuzione delle sentenze sono componenti decisivi dello Stato di diritto; si rammarica per i problemi gravi e strutturali attinenti all'indipendenza della magistratura in taluni Stati membri; sottolinea il ruolo fondamentale delle professioni legali nel garantire la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento dello Stato di diritto; invita gli Stati membri a proteggere i giudici e i pubblici ministeri dalle aggressioni e le pressioni politiche che cercano di compromettere il loro lavoro e insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare appieno il diritto unionale e internazionale per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura; invita la Commissione a includere nella sua relazione 2022 raccomandazioni concrete al fine di garantire l'indipendenza della magistratura in tutti gli Stati membri e a includere nella relazione annuale anche l'indipendenza degli avvocati e degli ordini degli avvocati, in quanto elementi essenziali per l'indipendenza dei sistemi giudiziari;

16.

ricorda che il diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale, indipendentemente dal modo in cui sono organizzati i sistemi giudiziari nazionali; invita la Commissione a monitorare attentamente le sentenze degli organi giurisdizionali nazionali relative al primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni nazionali e, in particolare, l'incompatibilità di taluni articoli dei trattati con le costituzioni nazionali; esorta la Commissione a garantire risposte concrete, immediate e adeguate ai casi di rifiuto di attuare e rispettare le sentenze della CGUE e a riferire al Parlamento sulle azioni intraprese al riguardo;

17.

sottolinea l'importante ruolo dei consigli di giustizia nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura; fa presente che diversi Stati membri hanno problemi annosi per quanto riguarda la composizione dei rispettivi consigli di giustizia e la nomina dei giudici, che sono talvolta vulnerabili a indebite ingerenze politiche; incoraggia gli Stati membri a chiedere sistematicamente il parere della Commissione di Venezia, qualora cerchino di adeguare la composizione e il funzionamento dei suddetti organi, e a dare seguito alle sue raccomandazioni; reputa necessario che la Commissione valuti tale seguito nella sua relazione annuale;

18.

sottolinea che l'ufficio della procura è un elemento chiave nella lotta contro la criminalità, la corruzione e l'abuso di potere; sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di salvaguardia al fine di preservare l'indipendenza delle procure e dei singoli pubblici ministeri affinché siano liberi da pressioni politiche indebite, soprattutto da parte dei governi, rispettando nel contempo i necessari requisiti di responsabilità in modo da evitare abusi o negligenze; esprime la sua totale solidarietà e il suo pieno sostegno a tutte le vittime della criminalità;

19.

sottolinea che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) non solo compromettono gravemente il diritto di accesso effettivo alla giustizia delle vittime di tali azioni, e dunque lo Stato di diritto, ma costituiscono anche un uso indebito dei sistemi giudiziari e dei quadri giuridici degli Stati membri, in particolare ostacolando la capacità degli Stati membri di affrontare con successo le sfide attuali, come la durata dei procedimenti e la qualità dei sistemi giudiziari, nonché la gestione del carico burocratico e gli arretrati giudiziari;

Quadro anticorruzione

20.

ribadisce il suo punto di vista secondo cui la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, i fondi europei e lo Stato di diritto; è profondamente preoccupato per il crescente livello di corruzione e di deterioramento osservato in taluni Stati membri, per il continuo emergere di casi di corruzione che coinvolgono alti funzionari e politici e per l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e nel settore pubblico; saluta con favore le informazioni incluse al riguardo nella relazione sullo Stato di diritto 2021 e invita a fornire, nelle relazioni future, maggiori chiarimenti in merito alle eventuali ripercussioni sui fondi dell'UE;

21.

esorta la Commissione ad aggiornare e rafforzare la politica e gli strumenti anticorruzione dell'Unione, anche fornendo una definizione uniforme del reato di corruzione, creando norme e parametri di riferimento comuni e garantendone la corretta attuazione e applicazione; ricorda l'importanza per gli Stati membri di collaborare con l'EPPO e sostenerne attivamente i compiti; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO; accoglie con favore l'invio, da parte della Commissione, di lettere di costituzione in mora a quasi tutti gli Stati membri per il mancato recepimento della direttiva sulla protezione degli informatori (30);

Libertà di espressione e di informazione, libertà e pluralismo dei media

22.

ricorda che la libertà e il pluralismo dei media, che comprende mezzi di informazione indipendenti e di qualità, sia tradizionali che digitali, finanziati in modo sostenibile e trasparente, come pure giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti, nonché solidi media del servizio pubblico, sono essenziali per la democrazia, rappresentano una garanzia contro l'abuso di potere e sono il miglior antidoto alla disinformazione; esprime preoccupazione per l'indipendenza politica dei media in alcuni Stati membri, in quanto le linee editoriali riflettono la forte polarizzazione della scena politica;

23.

è allarmato per l'ambiente sempre più ostile in cui operano i giornalisti e i professionisti dei media in molti Stati membri, in particolare quando il loro lavoro si concentra sull'abuso di potere, sulla corruzione, sulle violazioni dei diritti fondamentali e sulle attività criminali; ricorda che i giornalisti e gli organi di informazione sono sempre più soggetti a intimidazioni, minacce (anche sui social media), denunce penali, aggressioni fisiche, episodi di violenza e omicidi in alcuni Stati membri; condanna le strategie oppressive adottate dai governi di alcuni Stati membri, come il ricorso a SLAPP e a campagne diffamatorie, nonché il rafforzamento del controllo statale sui media pubblici, sulla società civile e sulle istituzioni accademiche, che hanno portato all'autocensura e al crescente deterioramento della libertà accademica e dei media; ricorda che, quando è stata assassinata, la giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia stava affrontando 47 cause legali per diffamazione, civili e penali, molte delle quali ora sono affrontate dalla sua famiglia; avverte che tali sviluppi inaccettabili possono avere un effetto dissuasivo sulla libertà di parola e sulla libertà di stampa e non si dovrebbe permettere che creino un precedente, né all'interno dell'Unione né nei paesi candidati e potenzialmente candidati all'adesione;

24.

deplora che la relazione 2021 non rispecchi la gravità di tali tendenze, con particolare riferimento al controllo statale, alle azioni penali strategiche e alle campagne diffamatorie da parte di alcuni Stati membri; esorta la Commissione a migliorare i capitoli relativi ai media, fornendo una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei quadri nazionali per la protezione della libertà e del pluralismo dei media e la trasparenza della loro proprietà, a introdurre una normativa dell'Unione contro il ricorso alle SLAPP, istituendo norme minime al riguardo, e a presentare un quadro normativo ambizioso per contrastare la crescente politicizzazione dei media in taluni Stati membri nella futura legge europea per la libertà dei media; sottolinea che la relazione dovrebbe includere una valutazione approfondita dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei servizi dei media audiovisivi degli Stati membri, le quali, in base al diritto dell'Unione, devono essere indipendenti dai rispettivi governi; invita la Commissione a garantire finanziamenti supplementari e più flessibili a favore di un giornalismo d'inchiesta indipendente nell'Unione;

25.

pone l'accento sull'importanza che i media del servizio pubblico, dotati di indipendenza editoriale, forniscano una copertura libera, imparziale e di qualità degli affari pubblici, in particolare nei periodi elettorali; invita gli Stati membri a garantire finanziamenti stabili, aperti, trasparenti, sostenibili e adeguati a favore dei media del servizio pubblico su base pluriennale, al fine di tutelare la loro qualità e la loro indipendenza da pressioni governative, politiche, economiche e di altro tipo; si rammarica del fatto che i media del servizio pubblico non figurino nella relazione annuale; invita la Commissione a sottoporre i media del servizio pubblico a un esame approfondito nelle sue relazioni future;

26.

osserva che le notizie false e la conseguente disinformazione destinate ai cittadini dell'Unione costituiscono una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto nell'Unione, in quanto la diffusione della disinformazione polarizza e indebolisce la nostra democrazia; si compiace del fatto che la Commissione abbia incluso nella sua relazione annuale una descrizione delle pressioni e influenze politiche esercitate sui media e la invita a descrivere più chiaramente le campagne sistematiche di disinformazione e le ingerenze straniere volte a ridurre la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali e nei media indipendenti; riconosce che le piattaforme online di diffusione mondiale possono avere effetti dirompenti su vasta scala sul settore dei media; sottolinea, al riguardo, che la normativa vigente non assicura completamente un contesto equo nell'ecosistema online, ad esempio per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione e la responsabilità algoritmica; ritiene che, con l'adozione della legislazione pertinente, in particolare la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, sia stato fatto un passo nella giusta direzione, ma che si debba fare di più nell'ambito della legislazione europea sui media per creare condizioni eque, alla luce della trasformazione digitale del settore dei media e della diffusione delle piattaforme online;

27.

sottolinea che la libertà dei media è strettamente legata alla libertà artistica e accademica; deplora il fatto che, in taluni Stati membri, la libertà di espressione, la libertà delle arti e la libertà di riunione siano gravemente limitate e ridimensionate; sottolinea che l'indipendenza dei sistemi di istruzione è minacciata quando non è garantita l'autonomia della struttura organizzativa delle sue istituzioni; invita la Commissione a includere tutti gli aspetti della libertà di espressione nella sua relazione sullo Stato di diritto;

Democrazia e bilanciamento dei poteri

28.

difende la posizione secondo cui il principio della separazione dei poteri è essenziale per l'effettivo funzionamento dello Stato, che comprende il funzionamento efficace, indipendente, imparziale ed efficiente dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione, e che tale principio richiede alle istituzioni di astenersi dall'esercitare pressioni sui giudici e sui pubblici ministeri, soprattutto se provenienti da ambienti politici ed economici;

29.

sottolinea che elezioni eque e libere figurano fra le condizioni minime assolute per una democrazia funzionante e che ogni processo elettorale nell'Unione dovrebbe essere libero da indebite ingerenze e irregolarità; sottolinea che, nel caso in cui l'OSCE rilevi che le elezioni non si sono svolte in modo equo e libero, devono essere intraprese azioni concrete, anche nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie quando viene individuato il rischio di manipolazione delle elezioni in uno Stato membro dell'Unione, sia da parte di attori statali che da parte di attori stranieri o privati;

30.

ricorda che l'esercizio delle libertà fondamentali, compreso il diritto di esprimere critiche in pubblico, è un elemento centrale di una società libera e democratica; esprime preoccupazione per la contrazione dello spazio civico in atto in diversi Stati membri, che si manifesta attraverso il ricorso alle SLAPP e alla sorveglianza nei confronti di media e giornalisti, difensori dei diritti umani, attori e attivisti della società civile, nonché oppositori politici; plaude all'impegno della Commissione a proporre una direttiva contro le azioni legali infondate nei confronti di giornalisti e di difensori dei diritti e sottolinea che l'ambito di applicazione deve essere sufficientemente esaustivo da includere tutti coloro che sono difensori di diritti, compresi i singoli attivisti;

31.

sottolinea che l'uso illegale di Pegasus e di spyware equivalenti da parte di Stati membri ai danni di giornalisti, avvocati, politici dell'opposizione e altre persone rappresenta una minaccia diretta per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione dell'uso indebito degli strumenti di sorveglianza e del relativo impatto sui processi democratici nell'Unione, come pure delle potenziali violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE e della Carta;

32.

ritiene che la situazione dello spazio civico negli Stati membri meriti un capitolo a parte nella relazione e la creazione di un «indice europeo dello spazio civico», considerando l'importanza fondamentale della società civile per mantenere una società pienamente democratica e inclusiva basata sul rispetto dei diritti umani e tenendo conto delle sfide cui deve far fronte la società civile in vari Stati membri, tra cui ad esempio misure legislative e amministrative, un accesso limitato ai finanziamenti e campagne diffamatorie;

33.

raccomanda alla Commissione di sviluppare il quarto pilastro della relazione annuale, relativo alle «altre questioni istituzionali connesse al sistema di bilanciamento dei poteri» per trasformarlo in un pilastro relativo alla democrazia e al bilanciamento dei poteri, sottoponendo a valutazione elementi come le potenziali minacce ai processi democratici nell'Unione e negli Stati membri, tra cui la manipolazione delle elezioni;

Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali

34.

ricorda il forte impatto delle misure connesse alla pandemia di COVID-19, tra cui i regimi di emergenza e i decreti legge, sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali all'interno dell'Unione, in particolare nei settori della giustizia, della libertà dei media e della lotta alla corruzione;

35.

si rammarica della natura delle misure di emergenza adottate durante la pandemia di COVID-19 e dell'eccessivo ricorso alle stesse, in combinazione con l'assenza di un controllo ex-post di tali misure da parte di taluni parlamenti nazionali, e persino la chiusura dei parlamenti in numerosi Stati membri, cosa che ha accresciuto il potere dei governi e determinato una mancanza di responsabilità e di trasparenza dell'esecutivo;

36.

ricorda che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sia sull'accesso alla giustizia che sull'efficienza dei tribunali nazionali, compresa la loro chiusura parziale; sottolinea che la situazione straordinaria imposta dalla pandemia ha dimostrato l'urgente necessità di modernizzare i procedimenti giudiziari e introdurre elementi digitali in modo da aumentare l'efficienza dei sistemi giudiziari e agevolare l'accesso al gratuito patrocinio e alle informazioni giuridiche;

37.

si compiace del fatto che nella relazione figuri una sezione sull'impatto della pandemia di COVID-19 sullo Stato di diritto; sottolinea che il monitoraggio dell'uso e della proporzionalità delle misure di cui sopra dovrebbe continuare fino a che tutte le misure siano state revocate, senza alcuna eccezione; rileva, a tal proposito, il rischio di uso improprio dei fondi del dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza; ribadisce che i fondi in questione possono essere distribuiti solo dopo che siano state pienamente affrontate le preoccupazioni di cui sopra; esorta la Commissione a valutare, a tempo debito, se le misure adottate dagli Stati membri fossero effettivamente limitate nel tempo, necessarie e proporzionate, nonché rispettose del bilanciamento dei poteri; invita la Commissione a formulare raccomandazioni volte ad aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto negativo della pandemia nei settori della giustizia, della lotta alla corruzione e della libertà dei media;

Diritti fondamentali e uguaglianza

38.

sottolinea con preoccupazione il fatto che le donne e le persone in situazioni di vulnerabilità, tra cui le persone con disabilità, i minori, le minoranze religiose, soprattutto in un periodo in cui in Europa aumenta l'antisemitismo, l'antiziganismo e l'odio anti-islamico, le persone di etnia rom, le persone di origine africana e asiatica e altre persone appartenenti a minoranze etniche e linguistiche, i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le persone LGBTIQ e le persone anziane, in particolare le persone che vivono in ambienti emarginati, continuano a vedere i loro diritti non pienamente rispettati in tutta l'Unione e a essere oggetto di pratiche discriminatorie; sottolinea l'evidente legame tra il deterioramento delle norme dello Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti delle minoranze, come ad esempio l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità di contrasto durante le proteste e alle frontiere dell'Unione; ricorda che, in alcune circostanze, gli Stati membri fanno deliberatamente ricorso a provvedimenti discutibili dal punto di vista dello Stato di diritto, come ad esempio l'adozione di leggi mediante procedure accelerate senza consultazioni pubbliche o persino, in casi eccezionali, modifiche costituzionali come modo per legittimare politiche discriminatorie sulle quali altrimenti non sarebbe stato possibile legiferare, come ad esempio disposizioni specificamente rivolte alle persone LGBTIQ o l'imposizione di un divieto quasi totale dell'aborto; ricorda che gli Stati membri hanno una responsabilità nei confronti degli individui posti in condizioni di vulnerabilità e che dovrebbero fornire loro sicurezza e tutela dalla discriminazione; rinnova fermamente il suo invito alla Commissione a includere nell'ambito delle future relazioni una valutazione approfondita delle persistenti violazioni dei diritti fondamentali in tutta l'Unione, tra cui l'uguaglianza e i diritti delle persone appartenenti a minoranze; invita, nel frattempo, le istituzioni dell'Unione a leggere le relazioni annuali sullo Stato di diritto alla luce delle relazioni sui diritti fondamentali pubblicate dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali;

39.

si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano recepito pienamente e correttamente nel diritto nazionale la decisione quadro del Consiglio sul razzismo e la xenofobia (31) e che le disposizioni della direttiva sull'uguaglianza razziale (32) non siano ancora pienamente attuate in tutti gli Stati membri; raccomanda di prestare una maggiore attenzione ai discorsi politici e dei media che alimentano l'odio contro le minoranze e al loro impatto diretto sull'adozione di leggi o pratiche discriminatorie che compromettono lo Stato di diritto per tutti, anche nel settore delle politiche contro il terrorismo e in materia di sicurezza, alla luce della risoluzione sul caso di George Floyd (33) approvata dal Parlamento nel 2020;

40.

esprime particolare preoccupazione dinanzi al deterioramento della situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in alcuni Stati membri, compresa l'imposizione di leggi fortemente restrittive in materia di aborto, e agli attacchi continui e sistematici ai diritti fondamentali delle persone LGBTIQ, rafforzati dal deteriorarsi dello Stato di diritto in diversi Stati membri; si rammarica che la Commissione non rifletta coerentemente tali sviluppi nella sua relazione sullo Stato di diritto; invita la Commissione ad affrontare sistematicamente tali questioni in tutte le pertinenti relazioni per paese e nella relazione di sintesi;

41.

accoglie con favore le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria e della Polonia nell'ambito del pacchetto di decisioni relative alle infrazioni del luglio 2021 concernente il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTIQ e violazioni del diritto dell'Unione; osserva che è la prima volta che la Commissione avvia procedure di infrazione con lo scopo specifico di tutelare i diritti delle persone LGBTIQ;

42.

prende atto con preoccupazione delle numerose segnalazioni di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione, in particolare alle sue frontiere esterne; si rammarica del fatto che diversi Stati membri abbiano adottato una legislazione nazionale che limita severamente i diritti dei richiedenti asilo e che in alcuni casi rappresenta addirittura una minaccia per il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo; si rammarica altresì del fatto che, nonostante gli inviti del Parlamento, la Commissione non abbia completato la valutazione della compatibilità di numerose misure legislative nazionali in materia di asilo e migrazione con il diritto dell'Unione; ribadisce che il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di asilo e il diritto a un ricorso effettivo, è parte integrante del corretto funzionamento dello Stato di diritto;

Fonti

43.

invita la Commissione a rafforzare ulteriormente il dialogo regolare, inclusivo e strutturato con i governi e i parlamenti nazionali, le ONG, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici, gli organismi per la parità, le associazioni professionali e altri soggetti interessati, e a essere più trasparente riguardo ai criteri utilizzati per selezionare le informazioni provenienti da tali soggetti nel processo di elaborazione delle sue relazioni annuali; ritiene che le organizzazioni della società civile dovrebbero essere strettamente associate a tutte le fasi del ciclo di esame attraverso un processo trasparente, basato su criteri chiari; fa presente che le consultazioni strutturate a tema aumenterebbero l'efficacia del processo e il numero di preziosi riscontri in materia; si compiace del fatto che il questionario di consultazione consenta ora ai portatori di interessi di segnalare aspetti che vanno al di là dell'ambito previsto dalla Commissione, e invita tale istituzione ad adeguare la struttura delle relazioni nazionali, se necessario; invita inoltre la Commissione a rivedere e migliorare gli strumenti online per l'acquisizione del contributo dei portatori di interessi e ad essere flessibile per quanto riguarda i limiti di spazio disponibili;

44.

ritiene che i termini per la consultazione della società civile siano stati, in passato, troppo brevi o inadeguati, e che dovrebbero essere opportunamente adattati e resi flessibili per consentire un contributo completo ed esaustivo; sottolinea che ciò ha reso più difficile per i portatori di interessi preparare e pianificare i loro contributi, nonché organizzare le attività di sensibilizzazione, tenuto conto dei limiti delle loro capacità e delle loro risorse finanziarie, in particolare se la consultazione ha coinciso con le vacanze annuali; invita la Commissione a introdurre la possibilità di consultare la società civile durante tutto l'anno, anziché concentrarsi principalmente su inviti a presentare contributi limitati nel tempo; accoglie con favore il fatto che la Commissione ammette contributi multilingue in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; invita la Commissione a definire e pubblicare in anticipo il suo calendario per la relazione a venire stabilendo le date delle diverse fasi del processo, compresi un calendario per le visite ai paesi e la data di pubblicazione della relazione; rileva che è possibile avvalorare ulteriormente la consultazione e incoraggia la Commissione ad assicurare un seguito, con agli attori della società civile, ai contributi che forniscono;

45.

incoraggia la Commissione a garantire, nel quadro dell'esercizio della relazione annuale, un seguito adeguato alle petizioni e ad altre espressioni individuali di preoccupazione dei cittadini, nonché alle testimonianze riguardanti carenze in materia di Stato di diritto; ritiene che, al fine di rafforzare la cultura dello Stato di diritto e l'impegno delle istituzioni dell'UE nei confronti dei cittadini, dovrebbero essere istituiti forum e strutture partecipativi per individuare le tendenze e dare maggiore visibilità alle minacce, alle carenze e alle violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE in tutta l'Unione;

46.

ricorda che la Commissione dovrebbe continuare a tenere conto in modo sistematico delle informazioni pertinenti provenienti da fonti degne di interesse e da istituzioni riconosciute; fa presente che i risultati degli organismi internazionali competenti, come quelli ottenuti sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, dovrebbero essere presi in considerazione; invita la Commissione a tenere maggiormente conto dei dati e dei risultati derivanti da indici pertinenti, quali il progetto degli indicatori mondiali della governance (WGI), l'indice dello Stato di diritto del progetto sulla giustizia mondiale e il progetto Varieties of Democracy (V-DEM);

47.

si compiace dell'accordo del Consiglio in vista della modifica del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e lo considera un passo avanti; invita la Commissione a sfruttare questa dinamica per invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa per aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, tenendo presente che il diritto a un processo equo, la libertà di espressione e altri diritti fondamentali hanno legami intrinseci con lo Stato di diritto, oltre ai contributi che l'Agenzia già fornisce ad esempio attraverso l'EFRIS e le sue relazioni sullo spazio civico;

48.

ritiene che la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni internazionali sia di particolare pertinenza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; invita la Commissione a effettuare un'analisi sistematica dei dati sul mancato rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dei pareri degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite per quanto riguarda le comunicazioni individuali;

Meccanismo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

49.

si rammarica della riluttanza della Commissione e del Consiglio a rispondere positivamente alla richiesta del Parlamento, formulata nella risoluzione del 7 ottobre 2020, di istituire un meccanismo congiunto dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; rinnova la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di avviare immediatamente negoziati con il Parlamento in vista di un accordo interistituzionale;

50.

ribadisce la propria posizione in merito al coinvolgimento di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di fornire consulenza alle tre istituzioni, in stretta cooperazione con la FRA; chiede al proprio Ufficio di presidenza, tenuto conto delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un siffatto gruppo di esperti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nella sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui detto gruppo potrebbe funzionare nella realtà pratica;

51.

ribadisce il suo invito alla Commissione di prendere in considerazione una revisione più completa e ambiziosa del regolamento della FRA (34); invita pertanto la Commissione a esplorare nel lungo termine tutte le potenzialità di sviluppo della FRA in conformità dei principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani (i principi di Parigi), affinché divenga un organismo completamente indipendente atto a fornire pareri imparziali e accessibili al pubblico su situazioni specifiche per paese nel settore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea che tale sviluppo dovrebbe andare di pari passo con un aumento delle risorse disponibili;

Complementarità con altri strumenti dello Stato di diritto

52.

ribadisce che la relazione annuale deve poter servire da importante fonte e documento di riferimento per stabilire se attivare uno o più strumenti pertinenti, quali l'articolo 7 TUE, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, altri strumenti disponibili nel quadro della legislazione finanziaria dell'UE e le norme finanziarie e settoriali applicabili per proteggere efficacemente il bilancio dell'UE, il quadro per lo Stato di diritto o le procedure di infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le domande di procedimento sommario dinanzi alla CGUE e i ricorsi riguardanti la mancata esecuzione delle sentenze della CGUE; invita la Commissione a collegare esplicitamente tali strumenti a questioni identificate o possibili riguardanti lo Stato di diritto; invita le istituzioni ad attivare senza indugio tali strumenti, compreso il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, al fine di fornire un sostegno proattivo allo Stato di diritto e contrastare il regresso democratico nell'Unione, dal momento che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021 contiene molteplici esempi dettagliati di violazioni dello Stato di diritto che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità; ribadisce il suo invito alla Commissione di stabilire un legame diretto tra le relazioni annuali sullo Stato di diritto, parallelamente ad altre fonti sullo Stato di diritto, e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

53.

ricorda che le procedure di infrazione rappresentano uno strumento fondamentale per tutelare e difendere il diritto dell'UE e i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE; osserva con preoccupazione che a partire dal 2004 il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione ha registrato un crollo; è sorpreso dal fatto che le procedure di infrazione non vengano sistematicamente attivate quanto meno nel momento in cui la pertinente infrazione è documentata nella relazione annuale; si rammarica della riluttanza della Commissione a monitorare attivamente e sistematicamente l'attuazione del diritto dell'UE e a esaurire le possibilità delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, trattandosi dello strumento più idoneo a risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo; osserva che tale riluttanza ha portato a invitare gli Stati membri ad avviare procedimenti interstatali in conformità dell'articolo 259 TFUE; teme che, in assenza di un'applicazione sistematica e tempestiva, la capacità preventiva delle procedure di infrazione diminuisca; chiede che la relazione includa una panoramica per Stato membro di tutte le azioni di esecuzione intraprese dalla Commissione, comprese le procedure di infrazione pendenti, nonché della situazione concernente il rispetto delle misure provvisorie e delle sentenze della CGUE e della CEDU, affinché l'applicazione del quadro di valutazione UE della giustizia sia esaustiva;

54.

ricorda l'importanza delle decisioni pronunciate in via pregiudiziale in materia di Stato di diritto; ritiene che la pertinente giurisprudenza della CGUE abbia contribuito a definire ulteriormente lo Stato di diritto e possa servire alla Commissione per perfezionare ulteriormente i parametri di riferimento rispetto ai quali valutare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri;

55.

esprime preoccupazione dinanzi alla persistente incapacità di alcuni Stati membri, fra cui l'Ungheria e la Polonia, di dare esecuzione alle sentenze nazionali, della CGUE e della CEDU, cosa che contribuisce all'erosione dello Stato di diritto; sottolinea che la mancata esecuzione delle sentenze può comportare che le violazioni dei diritti umani siano lasciate prive di mezzi di ricorso; evidenzia che ciò può creare nel pubblico la percezione che le sentenze possono essere ignorate, compromettendo l'indipendenza della magistratura e la fiducia generale nella forza di un giudizio equo; invita la Commissione a continuare a riferire in merito all'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati membri nei rispettivi capitoli per paese, in caso di esecuzione parziale o di mancata esecuzione; incoraggia la Commissione a dialogare con le autorità al fine di trovare soluzioni adeguate per una completa esecuzione e ad aggiornare le informazioni con cadenza annuale; ricorda che la mancata esecuzione della sentenza della CGUE Coman & Hamilton (35) ha costretto gli attori a proporre ricorso dinanzi alla CEDU;

56.

ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto là dove le violazioni dei principi dello Stato di diritto compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; si compiace delle sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 così come delle sue conclusioni secondo cui l'UE ha effettivamente competenze in materia di Stato di diritto negli Stati membri e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell'Unione, nonché della sua conclusione secondo cui i ricorsi presentati dall'Ungheria e dalla Polonia contro il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto devono essere respinti; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare misure immediate nel quadro del regolamento, uno strumento che è in vigore dal gennaio 2021;

57.

ritiene che la relazione annuale sia la sede più appropriata per dedicare una sezione alla conduzione di un'analisi pertinente nel quadro del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; prende atto del fatto che il 27 aprile 2022 la Commissione ha infine avviato la procedura formale nei confronti dell'Ungheria, a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, inviando una notifica scritta; esorta la Commissione ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento quantomeno anche nel caso della Polonia; ricorda che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di applicazione del regolamento sono chiaramente definiti e non devono essere supportati da ulteriori spiegazioni; condanna la decisione della Commissione di continuare a elaborare orientamenti anche dopo la sentenza della CGUE che conferma la legittimità e la validità del regolamento; invita la Commissione a garantire, eventualmente mediante una proposta legislativa, che l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non colpisca direttamente o indirettamente i cittadini, dato che i responsabili delle violazioni dello Stato di diritto sono rappresentanti del governo o capi di Stato, e che le istituzioni pubbliche locali o gli enti privati possano accedere direttamente ai fondi rimanenti nel bilancio consolidato dell'Unione; invita la Commissione ad applicare in modo più rigoroso il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento finanziario al fine di far fronte all'uso discriminatorio dei fondi dell'UE, in particolare qualsiasi uso di natura politica, e a esplorare appieno il potenziale di tali strumenti e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto per proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, garantendo in tal modo che i fondi dell'Unione non siano utilizzati per iniziative che non rispettano i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, rispettando nel contempo gli interessi dei beneficiari finali che non sono enti governativi;

58.

esprime preoccupazione dinanzi alle conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione secondo cui, in alcuni paesi, le vessazioni sponsorizzate dallo Stato e le intimidazioni delle organizzazioni LGBTIQ incidono sulla loro capacità di accedere ai finanziamenti; invita la Commissione a valutare la questione più da vicino e a garantire con i mezzi necessari che il principio di non discriminazione che governa l'accesso ai fondi dell'Unione sia pienamente rispettato ovunque nell'UE; ritiene che tali conclusioni rafforzino una posizione di lunga data del Parlamento secondo cui l'ambito di applicazione della relazione sullo Stato di diritto dovrebbe essere ampliato per includervi tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;

59.

deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nelle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a garantire che le audizioni si svolgano almeno una volta per Presidenza durante le procedure in corso a norma di detto articolo e, inoltre, ad affrontare i nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; sottolinea che non occorre l'unanimità in seno al Consiglio per constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, né per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova il proprio invito al Consiglio in tal senso, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in una tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;

60.

prende atto delle discussioni specifiche per paese che si sono svolte in sede di Consiglio «Affari generali» sulla base delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto nel quadro del dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto; suggerisce che tali discussioni si concentrino in primo luogo sugli Stati membri che presentano problemi più pressanti in fatto di Stato di diritto, pur mantenendo la prassi dell'ordine alfabetico; sottolinea che una maggiore trasparenza migliorerebbe il dialogo sullo Stato di diritto in seno all'Unione e invita pertanto il Consiglio a rendere pubbliche queste discussioni per paese, includendo conclusioni pubbliche dettagliate;

61.

condanna fermamente le autorità degli Stati membri che rifiutano di impegnarsi nel dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene che questo rifiuto sia un motivo sufficiente perché la Commissione acceleri e migliori ulteriormente l'esame della situazione dello Stato di diritto nei paesi interessati; è fermamente convinto che il ciclo dello Stato di diritto può essere efficace soltanto se il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE è parimenti rispettato e applicato dalle istituzioni europee e dagli Stati membri;

62.

esorta la Commissione a partecipare attivamente al dibattito pubblico a livello locale, regionale e nazionale, e a investire maggiormente nell'opera di sensibilizzazione ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e agli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, in particolare nei paesi in cui vi sono serie preoccupazioni; sottolinea l'importanza della comunicazione strategica per contrastare le narrazioni antidemocratiche e l'importanza di affrontare tali narrazioni spiegando meglio le azioni dell'Unione; invita pertanto la Commissione a organizzare campagne di comunicazione sull'importanza del rispetto dello Stato di diritto; invita altresì la Commissione ad avviare un programma dedicato che sostenga iniziative innovative con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento formale, in particolare tra i professionisti del settore legale, come pure l'apprendimento informale in materia di Stato di diritto e istituzioni democratiche tra i cittadini dell'UE di tutte le età;

63.

si impegna ad avviare consultazioni regolari con i governi e i parlamenti degli Stati membri in merito ai risultati della relazione annuale; invita gli Stati membri a garantire che i loro rappresentanti al livello più elevato possibile prendano parte agli scambi con il Parlamento sullo Stato di diritto; deplora vivamente il rifiuto della Dieta polacca di incontrare la missione intercommissione del Parlamento europeo nel febbraio 2022 e la mancanza di risposta all'invito ufficiale, in aperta violazione dell'articolo 9 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati UE;

64.

sottolinea che le carenze interne riguardanti lo Stato di diritto possono avere un effetto deleterio sulla credibilità della politica estera dell'Unione, in particolare rispetto ai suoi vicini immediati e ai paesi candidati e potenziali candidati all'adesione;

65.

evidenzia che anche il sistema di bilanciamento dei poteri a livello dell'Unione dovrebbe essere valutato in modo indipendente; si impegna, a tal fine, a chiedere uno studio della Commissione di Venezia sui principi fondamentali della democrazia nella governance dell'Unione, in particolare la separazione dei poteri, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;

o

o o

66.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97.

(2)  Sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

(3)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

(5)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(6)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(7)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(8)  GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

(9)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

(10)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(11)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

(12)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 91.

(13)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 63.

(14)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(15)  GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

(16)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.

(17)  GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

(18)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

(19)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

(20)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

(21)  GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 151.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

(23)  Testi approvati, P9_TA(2021)0439.

(24)  Testi approvati, P9_TA(2021)0451.

(25)  Testi approvati, P9_TA(2021)0455.

(26)  Testi approvati, P9_TA(2021)0502.

(27)  Testi approvati, P9_TA(2021)0512.

(28)  Testi approvati, P9_TA(2022)0064.

(29)  Progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sulla lotta all'incitamento all'odio, accessibile all'indirizzo https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-combating-hate-speech-public-consultation-v-18/native/1680a2ef25; comunicazione pubblicata sul sito https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting.

(30)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(31)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

(32)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(33)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63).

(34)  Relazione interlocutoria del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225).

(35)  Sentenza del 5 giugno 2018, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, causa C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/33


P9_TA(2022)0213

Relazione 2021 della Commissione sulla Macedonia del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sulla Macedonia del Nord (2021/2248(INI))

(2022/C 479/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Macedonia del Nord, dall'altra (1),

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Macedonia del Nord il 22 marzo 2004,

visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

vista la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere alla Macedonia del Nord lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019,

visto il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la Bulgaria e la Macedonia del Nord, firmato il 1o agosto 2017 e ratificato nel gennaio 2018,

visto l'accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e la Macedonia del Nord, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, del 25 marzo 2020 e del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020, dal titolo «Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco» (COM(2020)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021, dal titolo «Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2021)0644), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «North Macedonia 2021 Report» (Relazione 2021 sulla Macedonia del Nord) (SWD(2021)0294),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,

viste la relazione finale del 2 ottobre 2020 della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulle elezioni parlamentari anticipate in Macedonia del Nord del 15 luglio 2020 e la sua relazione finale del 25 marzo 2022 sulle elezioni locali del 17 e 31 ottobre 2021,

visti il parere della Commissione di Venezia del 18 ottobre 2021 sul progetto di legge relativo allo stato di emergenza e i suoi pareri precedenti,

visti i vertici UE-Balcani occidentali tenutisi a Sofia, Zagabria e Brdo pri Kranju nel 2018, 2020 e 2021 e le dichiarazioni che ne sono scaturite,

visto il vertice di Sofia del 10 novembre 2020, comprese la dichiarazione sul mercato regionale comune e la dichiarazione sull'agenda verde per i Balcani occidentali,

visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visto l'8o vertice del processo di Berlino del 5 luglio 2021,

vista la dichiarazione finale dell'8o forum della società civile dei Balcani occidentali in data 1o ottobre 2021,

vista la relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2022, dal titolo «Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali»,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (3),

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (5),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali (6),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (7),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Macedonia del Nord,

visto l'articolo 54 del regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0133/2022),

A.

considerando che l'integrazione nell'UE rispecchia le aspirazioni dei cittadini della Macedonia del Nord in termini di democrazia e prosperità e funge da forte catalizzatore per l'attuazione di riforme volte a migliorare la qualità della vita e il funzionamento delle istituzioni statali, nonché a contribuire alla crescita economica e alla cooperazione regionale; che la prospettiva di un'adesione della Macedonia del Nord sulla base del merito è nell'interesse politico, economico e di sicurezza dell'Unione stessa;

B.

considerando che la Macedonia del Nord è un partner affidabile, dal momento che continua a compiere progressi costanti nel suo cammino verso l'adesione all'UE e ha soddisfatto e mantenuto le condizioni richieste per l'apertura dei negoziati di adesione, oltre a essersi completamente allineata alla politica estera e di sicurezza dell'UE, anche per quanto riguarda le sanzioni nei confronti della Russia;

C.

considerando che l'UE deve indicare un percorso chiaro ai paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione europea;

D.

considerando che la Macedonia del Nord è un paese candidato dal 2005; che, a partire dal 2009, la Commissione ha continuamente raccomandato di aprire i negoziati di adesione e che il paese ha dimostrato impegno e dedizione nel suo cammino verso l'adesione all'UE, il che ha portato alla decisione del Consiglio del 26 marzo 2020 di avviare i negoziati di adesione;

E.

considerando che l'accordo di Prespa e il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione sono accordi storici che rappresentano un modello di stabilità e riconciliazione in tutti i Balcani occidentali e hanno migliorato lo spirito delle relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale;

F.

considerando che la Macedonia del Nord ha mantenuto un ritmo costante e determinato nel far avanzare le riforme relative all'UE, con un'attenzione particolare alle questioni fondamentali, e dovrebbe continuare a mantenere lo slancio delle riforme e a dimostrare i migliori risultati in termini di transizione democratica nell'intera regione dei Balcani occidentali;

G.

considerando che l'uso improprio del processo di adesione per risolvere controversie culturali e storiche costituisce un pericoloso precedente per i futuri processi di adesione e pregiudica la credibilità, l'impatto e il potere trasformativo dell'Unione;

H.

considerando che l'adesione alla NATO costituisce un chiaro passo verso una maggiore stabilità, interoperabilità e integrazione della difesa nella comunità euroatlantica;

I.

considerando che l'UE mantiene il suo pieno impegno a sostenere l'obiettivo strategico dell'integrazione nell'UE perseguito dalla Macedonia del Nord, sulla base dello Stato di diritto e di relazioni di buon vicinato, e continua a essere di gran lunga il principale partner commerciale e d'investimento della Macedonia del Nord e il maggiore fornitore di assistenza finanziaria, segnatamente attraverso l'IPA III, il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e l'assistenza macrofinanziaria, oltre ad aver fornito un notevole sostegno per affrontare la pandemia di COVID-19;

J.

considerando che l'integrazione europea è un efficace strumento di politica estera che contribuisce alla promozione della pace e alla diffusione di valori fondamentali dell'UE quali il rispetto della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della libertà di espressione;

K.

considerando che le ingerenze straniere dirette e indirette e la disinformazione hanno lo scopo di seminare discordia, provocare violenza e tensioni interetniche, e destabilizzare l'intera regione;

1.

ribadisce il suo chiaro sostegno all'impegno della Macedonia del Nord a favore della democrazia e dello Stato di diritto, sostenuto dal suo orientamento strategico proeuropeo, dall'impegno incrollabile a favore dei valori europei, dalle riforme relative all'UE e dal processo di integrazione nell'UE, nonché a favore di relazioni di buon vicinato e di una cooperazione regionale inclusiva;

2.

si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia avviato ufficialmente i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, attesi da tempo; sottolinea la sua piena solidarietà ed empatia nei confronti dei cittadini di tali paesi e ritiene che tale incapacità, che mina la predisposizione del pubblico nei confronti dell'Unione e rappresenta un grave pericolo per la politica di allargamento nel suo complesso, sia nociva per la reputazione di partner affidabile e attore geopolitico serio di cui gode l'UE; incoraggia la Bulgaria e la Macedonia del Nord a risolvere la loro controversia storico-culturale in un quadro distinto da quello del processo di adesione della Macedonia del Nord e a consentire immediatamente l'organizzazione della prima conferenza intergovernativa, dal momento che la Macedonia del Nord ha soddisfatto tutti i criteri ufficiali;

3.

ribadisce l'importanza geostrategica della Macedonia del Nord e dell'intera regione dei Balcani occidentali, come pure del loro futuro nell'UE; ricorda agli Stati membri che la politica di allargamento deve essere guidata da criteri oggettivi; ribadisce che la politica di allargamento dell'UE rappresenta lo strumento di politica estera più efficace dell'Unione e che la piena integrazione dei Balcani occidentali è nell'interesse politico, economico e di sicurezza dell'Unione in quanto investimento geostrategico in un'Unione stabile e prospera; sottolinea che l'avvio ufficiale dei negoziati di adesione sarà un investimento nella credibilità dell'UE nonché nella stabilità, nella prosperità e nei processi di riconciliazione in atto nella regione;

4.

invita l'UE a intraprendere misure concrete per l'integrazione dei Balcani occidentali in un più vasto contesto strategico e di sicurezza, tenendo conto delle conseguenze in termini di sicurezza dell'aggressione russa contro l'Ucraina, della possibile influenza russa nella regione e delle attività dolose che tentano di minare la stabilità politica e l'integrazione nell'UE dei paesi dei Balcani occidentali; rammenta la natura trasformativa dei negoziati di adesione che devono essere condotti nel quadro della metodologia di allargamento riveduta;

5.

ricorda che l'UE si fonda sul superamento delle controversie regionali e di un passato difficile al fine di lavorare a un futuro migliore, pacifico e prospero; invita la Bulgaria e la Macedonia del Nord a trovare tempestivamente un accordo per risolvere le questioni bilaterali, in modo da evitare ulteriori ritardi e ostacoli nel processo di adesione;

6.

esorta il Consiglio a dar prova di un pieno impegno politico a favore dell'allargamento e ad accelerare il ritmo e rafforzare la credibilità dell'integrazione nell'UE avviando ufficialmente i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, segnatamente nel contesto geostrategico delle relazioni con la Russia e dell'aggressione di quest'ultima contro l'Ucraina, dal momento che entrambi i paesi hanno soddisfatto le condizioni necessarie e hanno ottenuto risultati costanti, ivi incluso nei diversi settori relativi alle questioni fondamentali;

7.

si congratula con la Macedonia del Nord per i progressi stabili nel suo cammino verso l'adesione all'UE, per il suo impegno a favore dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid onde garantire il multiculturalismo e l'armonia interetnica, nonché per i suoi costanti sforzi positivi e coerenti a favore della risoluzione delle questioni bilaterali in sospeso; accoglie con favore l'approccio strategico nei confronti delle riforme inerenti all'UE, in particolare nel quadro dell'agenda «Europe at Home» e del programma nazionale per l'adozione dell'acquis;

8.

sottolinea che il ritmo dell'adesione all'UE dovrebbe essere determinato dai progressi relativi all'adeguato funzionamento delle istituzioni democratiche, basandosi sullo Stato di diritto, sul buon governo e sui diritti fondamentali; si complimenta con la Macedonia del Nord per i suoi sforzi costanti volti a rafforzare lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e i diritti delle minoranze, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, riformare la sua pubblica amministrazione e consolidare la libertà dei media; incoraggia il paese a portare avanti e intensificare tali sforzi;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

9.

accoglie con favore il fatto che la Macedonia del Nord continui a dimostrare i migliori risultati in termini di transizione democratica nell'intera regione dei Balcani occidentali, con un marcato miglioramento della trasparenza, del dialogo politico e della competitività elettorale;

10.

plaude a tutti gli sforzi intesi a ridurre la polarizzazione e potenziare un dialogo politico costruttivo ed esorta i partiti politici a svolgere un ruolo più costruttivo al riguardo, in quanto ciò contribuirà a rafforzare le istituzioni democratiche migliorando ulteriormente la loro governance, integrità e rendicontabilità;

11.

ribadisce la necessità di mantenere un dialogo costruttivo tra il governo e l'opposizione e un ampio consenso interpartitico in merito alle riforme inerenti all'UE, potenziando ulteriormente la capacità legislativa, di controllo e di bilancio dell'Assemblea della Macedonia del Nord (Sobranie); si compiace del costante impegno politico interpartitico della Macedonia del Nord a favore del processo di dialogo Jean Monnet, che rafforza la capacità dei leader politici di sviluppare un dialogo reale tra i partiti e di sviluppare il consenso necessario a generare fiducia e costruire una cultura parlamentare democratica; esorta i legislatori a dare tempestivamente attuazione all'impegno assunto nell'ambito del dialogo Jean Monnet di procedere a una revisione del regolamento e a intensificare il dialogo con il Parlamento europeo e i parlamento nazionali;

12.

plaude alla crescente trasparenza e rendicontabilità della Sobranie e la esorta a migliorare la qualità legislativa, anche attraverso adeguate consultazioni e valutazioni d'impatto per gli atti legislativi cruciali, a limitare il ricorso alle procedure accelerate nella misura del minimo indispensabile e a ridurre la polarizzazione parlamentare; si compiace del sostegno interpartitico espresso a favore dell'adozione della legge sulla prevenzione delle discriminazioni e la protezione da queste ultime, della legge sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, e degli emendamenti alla legge sui diritti dei minori;

13.

evidenzia che è necessario finalizzare le riforme elettorali in maniera tempestiva, trasparente e inclusiva, in linea con le raccomandazioni in sospeso dell'ODIHR dell'OSCE e della commissione di Venezia; accoglie con favore l'organizzazione regolare e competitiva delle elezioni locali del 17 e 31 ottobre 2021, che si sono svolte in modo libero ed equo;

14.

invita i partiti politici della Macedonia del Nord a rendere il finanziamento dei partiti più trasparente e a rafforzare la democrazia competitiva all'interno dei partiti e l'integrità;

15.

chiede la continuazione del processo di riforma verso una pubblica amministrazione responsabile e basata sul merito, che preveda un'indipendenza professionale e un'imputazione delle responsabilità migliori, un quadro istituzionale ottimizzato e un coordinamento intraservizi per quanto riguarda l'integrazione nell'UE e le relative riforme, procedure amministrative semplificate e una migliore governance locale; prende atto delle misure adottate per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi ed eliminare la corruzione attraverso la digitalizzazione;

16.

si compiace dell'organizzazione del censimento della popolazione nel 2021, in linea con le pertinenti norme delle Nazioni Unite e la normativa statistica dell'UE, che dovrebbe contribuire a un migliore processo decisionale basato su dati; accoglie con favore la pubblicazione dei relativi risultati e attende con interesse che siano attuati nel processo di definizione delle politiche;

17.

chiede ulteriori misure onde garantire la rendicontabilità sistemica delle istituzioni pubbliche attraverso consultazioni pubbliche significative delle parti interessate e si compiace dei progressi compiuti finora al riguardo;

18.

esorta il governo della Macedonia del Nord a garantire fondi adeguati e l'attuazione coerente delle decisioni e delle raccomandazioni degli organi e delle agenzie indipendenti, come il difensore civico;

19.

accoglie con favore l'istituzione e il lavoro in corso della commissione per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione da queste ultime; esorta il governo a stanziare le risorse necessarie per consentire a tale commissione di diventare pienamente operativa;

Media e società civile

20.

ricorda la necessità di allineare ulteriormente, in maniera inclusiva e trasparente, il quadro giuridico nel settore dei media online e offline, conformemente all'acquis e alle norme dell'UE e in collaborazione con le associazioni di professionisti, la società civile ed esperti, in modo da rafforzare la loro indipendenza da ingerenze politiche, private ed esterne di altro tipo, garantendo la trasparenza della titolarità, la sostenibilità finanziaria e l'autoregolamentazione; invita il governo della Macedonia del Nord a stanziare risorse sufficienti per garantire la professionalizzazione e l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo;

21.

ribadisce il suo invito a rinnovare le norme che disciplinano i finanziamenti di Stato e gli annunci pubblicitari dei partiti politici nei media, in modo da garantire una distribuzione competitiva ed equa dei fondi pubblici e salvaguardare la concorrenza leale e l'indipendenza editoriale;

22.

incoraggia misure rapide per potenziare l'indipendenza editoriale e finanziaria, l'imparzialità e la professionalità del servizio pubblico radiotelevisivo e dei regolatori dei media, e accoglie con favore la modernizzazione in corso di questi due enti;

23.

chiede l'attuazione di misure che accrescano la sicurezza dei professionisti dei media e contrastino i tentativi di intimidirli; sottolinea l'importanza di attuare un approccio di tolleranza zero nei confronti delle intimidazioni, delle minacce e degli atti di violenza contro i giornalisti; prende atto della necessità di avviare indagini e azioni penali in relazione a siffatti tentativi e di migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti al fine di garantire un giornalismo di qualità;

24.

rammenta la necessità di consolidare il giornalismo d'inchiesta indipendente, la verifica imparziale dei fatti e l'alfabetizzazione mediatica quali strumenti per affrontare i discorsi d'odio, la disinformazione e le campagne di ingerenza straniera, che si sono intensificati durante l'emergenza COVID-19 e la guerra russa in Ucraina; sottolinea l'importanza della cooperazione istituzionale ai fini dell'istituzione di un quadro efficace per la lotta contro la disinformazione manipolativa; invita a intensificare gli sforzi al fine di garantire il pluralismo e l'indipendenza dei media e promuovere un ambiente mediatico libero da ingerenze esterne e che contribuisca a una condotta professionale da parte dei media in Macedonia del Nord; è favorevole alla promozione del pluralismo mediatico e culturale al fine di incentivare la sensibilizzazione e gli scambi culturali e migliorare la comprensione reciproca;

25.

plaude agli sforzi profusi dal governo per migliorare il coinvolgimento della società civile e chiede un quadro che garantisca la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano e difendono i diritti delle diverse comunità etniche; ricorda che occorrono ulteriori sforzi per garantire un processo di consultazione della società civile tempestivo, significativo e trasparente a tale riguardo; accoglie con favore gli esempi positivi di sinergia tra la società civile e le istituzioni, come la creazione del gruppo parlamentare interpartitico sui diritti delle persone LGBTI+;

Diritti fondamentali

26.

prende atto dei progressi registrati nel garantire i diritti delle donne e politiche sensibili alla dimensione di genere; accoglie con favore l'adozione della legge volta a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ed esorta il paese a migliorare la realizzazione del piano d'azione nazionale per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Istanbul; invita la Macedonia del Nord a portare avanti tutti gli sforzi in materia di uguaglianza di genere e diritti delle donne, ivi incluso dando priorità all'integrazione della dimensione di genere e a una maggiore cooperazione con la società civile, in particolare con le organizzazioni femminili;

27.

invita la Macedonia del Nord ad adottare misure per garantire un'adeguata rappresentanza delle donne in tutte le posizioni decisionali e ad affrontare ulteriormente la mancanza di attuazione dei diritti delle lavoratrici, gli stereotipi di genere, lo squilibrio di genere e il divario retributivo di genere tra la forza lavoro; evidenzia le significative differenze di genere nella partecipazione e nella qualità del lavoro, l'azione insufficiente contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, la discriminazione nelle disposizioni legali relative al congedo di maternità e la mancanza di capacità nelle strutture per l'infanzia e per i bambini in età prescolare; prende atto delle modifiche apportate alla legge sui diritti dei minori e del completamento del processo di deistituzionalizzazione;

28.

incoraggia le azioni in corso per sviluppare ulteriormente la fiducia tra le comunità e nel funzionamento di una società multietnica e della democrazia, ricordando nel contempo l'importanza di difendere i diritti di tutte le comunità e di affrontare in maniera efficace tutti gli episodi di discriminazione; esorta il governo a garantire la pari tutela costituzionale dei diritti di tutte le comunità etniche, se del caso attraverso modifiche legislative, e a proteggere e promuovere il loro patrimonio culturale, il loro idioma e le loro tradizioni mediante un accesso paritario, inclusivo e non discriminatorio all'istruzione e ai media;

29.

invita le autorità a sviluppare una nuova strategia per affrontare i problemi della comunità rom, sostituendo la precedente strategia, giunta a scadenza nel 2020, e a riconsiderare la decisione di ridurre le risorse destinate all'inclusione dei rom, che anzi dovrebbero essere aumentate;

30.

plaude al successo del secondo pride tenutosi a Skopje nel 2021; invita il parlamento della Macedonia del Nord ad adottare con urgenza un piano d'azione nazionale sulle questioni LGBTI+ e a garantire lo stanziamento di risorse sufficienti per la sua attuazione; esorta tutti gli attori politici a modificare la legge sull'anagrafe e a garantire il riconoscimento giuridico rapido e senza ostacoli del genere sulla base dell'autodeterminazione;

31.

chiede ulteriori passi avanti nell'applicazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresa l'autoidentificazione e l'istruzione interculturale inclusiva; sottolinea l'importanza di aggiornare e adottare leggi sull'istruzione che eliminino i contenuti discriminatori e stigmatizzanti e che siano armonizzate con la legge sulla prevenzione delle discriminazioni e la protezione da queste ultime;

32.

sottolinea che occorrono ulteriori progressi per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità; accoglie con favore i meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità istituiti in seno all'ufficio del Mediatore; evidenzia la necessità di combattere le discriminazioni, sia dirette che indirette, che le persone con disabilità subiscono a causa delle barriere architettoniche, della carenza di informazioni e servizi, degli atteggiamenti discriminatori e dell'esclusione sociale; esorta le autorità a completare tempestivamente il processo di deistituzionalizzazione; sottolinea la necessità di disporre di risorse e infrastrutture adeguate per garantire la dovuta protezione sociale e assicurare condizioni di vita dignitose alle persone con disabilità nella Macedonia del Nord;

33.

esorta gli organi competenti a prevenire in maniera proattiva e perseguire sistematicamente tutti i casi di incitamento all'odio, reati generati dall'odio e intimidazioni, a condurre indagini approfondite sugli attacchi che ne derivano e a garantire la sicurezza e la protezione delle persone prese di mira, come giornalisti, persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili; ribadisce il suo invito alle autorità competenti a migliorare le capacità istituzionali per prevenire e combattere l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e la discriminazione per qualsiasi motivo, conformemente alle norme internazionali;

34.

esorta tutti gli attori politici a bloccare e condannare l'incitamento all'odio, le campagne denigratorie e le molestie nei confronti di organizzazioni indipendenti della società civile e chiede alle autorità competenti di applicare un approccio di tolleranza zero nei confronti delle intimidazioni, minacce e atti di violenza contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani e di garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

35.

manifesta preoccupazione per il netto aumento della disinformazione e dei discorsi discriminatori contro le persone LGBTI+ e i difensori dei diritti umani nei media e nel discorso politico; condanna le molestie, l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e le minacce di morte nei confronti delle persone LGBTI+ e dei difensori dei diritti umani e sollecita un'inchiesta completa e l'irrogazione di sanzioni per tali incidenti;

36.

ricorda la necessità di rafforzare il controllo indipendente della polizia, prevenire e garantire l'assunzione di responsabilità per l'impunità della polizia nei confronti delle comunità emarginate, come i rom, e migliorare il trattamento dei detenuti e le condizioni carcerarie attraverso la piena attuazione delle pertinenti raccomandazioni;

37.

accoglie con favore gli sforzi in corso delle autorità della Bulgaria e della Macedonia del Nord per costruire una relazione rispettosa basata sulla fiducia reciproca, il ravvicinamento e contatti interpersonali più stretti; condanna fermamente la retorica incendiaria ed esorta a intensificare gli sforzi reciproci per prevenire e perseguire tutti i casi di incitamento all'odio e i crimini d'odio basati sull'origine nazionale o etnica;

38.

si compiace dell'adesione della Macedonia del Nord all'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto;

39.

rammenta la necessità di rendere accessibili gli archivi dei servizi segreti jugoslavi (UDBA) e dei servizi segreti dell'esercito popolare jugoslavo (KOS) in tutta la regione al fine di indagare e trattare i crimini commessi durante il periodo comunista e le organizzazioni criminali; è del parere che una gestione trasparente dei crimini totalitari, compresa l'apertura di tali archivi, costituisca un passo in avanti verso l'ulteriore democratizzazione, responsabilità e solidità istituzionale;

40.

invita l'UE a potenziare il suo sostegno in termini di assistenza umanitaria e gestione delle frontiere nella regione, che deve essere prestata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; elogia gli sforzi della Macedonia del Nord volti ad accogliere i rifugiati e il continuo ruolo costruttivo svolto dal paese nella gestione della migrazione irregolare; invita nuovamente il paese a migliorare l'accesso alle condizioni di asilo e di accoglienza e a porre in essere un sistema adeguato di gestione e registrazione della migrazione; ricorda la necessità di adottare un approccio sistematico alla lotta contro il traffico di persone e alla migrazione irregolare, accoglie con favore la cooperazione internazionale a tale riguardo e osserva che l'accordo sullo status con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) non è ancora stato firmato a causa di questioni bilaterali in sospeso;

Stato di diritto

41.

sottolinea, pur riconoscendo i progressi compiuti, la necessità di portare avanti la riforma dello Stato di diritto in quanto struttura portante di una trasformazione democratica, per garantire la certezza giuridica, la trasparenza, l'accesso alla giustizia e la non discriminazione;

42.

esorta la Commissione ad attuare le raccomandazioni della relazione speciale n. 01/2022 della Corte dei conti europea, onde garantire un impatto efficace sullo Stato di diritto dell'assistenza finanziaria nei Balcani occidentali, inclusa la Macedonia del Nord;

43.

accoglie positivamente ulteriori misure nel consolidamento dei risultati ottenuti nelle indagini, nel perseguimento e nei processi per i casi di corruzione e di criminalità organizzata, anche ad alto livello, nel rafforzamento delle istituzioni di vigilanza indipendenti e nel sistema giudiziario;

44.

ricorda che l'aggiornamento del codice penale dovrebbe includere, tra l'altro, le disposizioni in materia di violenza contro le donne, criminalità economica, riciclaggio, corruzione, confisca di beni e diffusione della disinformazione nonché l'intensificazione della lotta contro la criminalità organizzata, compreso il disboscamento illegale;

45.

evidenzia che occorre compiere ulteriori progressi per quanto concerne la riforma della giustizia, rafforzando l'indipendenza istituzionale, il finanziamento, la qualità, il coordinamento e la trasparenza della magistratura e il funzionamento dei suoi organi di autogoverno; esorta le forze politiche a raggiungere rapidamente un accordo sulla nomina dei giudici della Corte costituzionale al fine di garantirne l'adeguata operatività;

46.

accoglie con favore i significativi progressi registrati e sostiene le misure attuate per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, come nell'ambito del piano anticorruzione «Action21», anche attraverso indagini proattive da parte della commissione statale per la prevenzione della corruzione e della procura per la criminalità organizzata e la corruzione, che hanno dato la priorità alle condanne e alla confisca dei beni dei criminali in casi di alto livello; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera con i paesi dei Balcani occidentali in materia penale, rispettando pienamente, al contempo, l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati;

47.

chiede la finalizzazione delle misure di riforma del settore della sicurezza e dell'intelligence, per garantirne l'indipendenza e una vigilanza parlamentare significativa; chiede un aggiornamento del meccanismo per la protezione degli informatori, mediante un migliore allineamento con la direttiva dell'UE sugli informatori (8) e la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2014)7 sulla protezione degli informatori e la loro attuazione e garantendo un'attuazione efficace della legge in materia di lobbying recentemente modificata;

48.

sottolinea l'importanza di continuare ad accertare le responsabilità legali, anche in tutte le principali azioni legali relative ai casi di abuso di ufficio, impunità della polizia, corruzione, gli attacchi del 2017 nel parlamento della Macedonia del Nord, le intercettazioni illegali e le estorsioni;

49.

evidenzia l'importanza di portare avanti indagini coerenti e proattive, di perseguire l'azione penale e di giungere a condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello;

50.

chiede che sia perseguita un'azione risoluta contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria attraverso un maggiore coordinamento, anche con Europol, nel pieno allineamento e nel pieno rispetto dell'acquis dell'UE in materia di dati; esorta a rafforzare la capacità delle autorità di contrasto di combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e la radicalizzazione; invita le autorità ad adottare e attuare la necessaria legislazione per regolamentare l'attività dell'ufficio per il recupero dei beni e a potenziare l'efficacia del sistema nazionale di recupero dei beni;

51.

accoglie con favore i notevoli progressi realizzati finora, che dovrebbero condurre a miglioramenti sistemici nella lotta al traffico di esseri umani, stupefacenti, armi da fuoco e beni, nonché contro la criminalità informatica e la vigilanza, i crimini violenti, l'estremismo e le minacce terroristiche; plaude alle indagini e alla cooperazione bilaterale e internazionale in atto per smantellare le reti criminali transnazionali, anche con le agenzie internazionali e dell'UE nell'ambito della giustizia e degli affari interni, quali Eurojust, Europol e Frontex, che hanno intensificato l'azione contro la tratta degli esseri umani e il traffico di stupefacenti e armi illegali e il pericolo di una radicalizzazione; prende atto del sostegno politico, operativo e logistico offerto dalla Macedonia del Nord a Frontex e ai servizi della guardia di frontiera e costiera degli Stati membri; esorta la Macedonia del Nord a rafforzare la sua resilienza alle minacce ibride, alla disinformazione e alle notizie false; deplora gli attacchi informatici lanciati contro le istituzioni del paese;

Riforme socioeconomiche

52.

prende atto del grave impatto economico e sociale della crisi della COVID-19 ed esprime il suo sostegno alla serie di misure adottate dalle autorità per tutelare la salute pubblica e mitigare gli effetti socioeconomici della crisi, anche grazie al notevole sostegno fornito dall'UE sotto forma di assistenza finanziaria, attrezzature mediche e vaccini; accoglie con favore la ripresa della Macedonia del Nord nel 2021 più rapida di quanto previsto e la sua maggiore crescita economica;

53.

raccomanda alla Macedonia del Nord di continuare a intraprendere azioni volte a migliorare il contesto commerciale e le infrastrutture nel quadro del piano di finanziamento per l'accelerazione della crescita, combattere l'evasione fiscale, ammodernare il sistema dell'istruzione, ampliare la copertura della sicurezza sociale e portare avanti la trasformazione digitale nonché riformare i mercati dell'energia e dei trasporti, in aggiunta a misure a breve termine per mitigare gli effetti della pandemia e della crescita dei prezzi dell'energia e degli alimenti;

54.

si compiace delle misure adottate per istituire un sistema di tassazione diretta delle persone fisiche basato su aliquote progressive; rileva il ritorno a un modello di aliquota forfettaria; incoraggia il governo a modernizzare il codice in materia fiscale prestando maggiore attenzione alle aliquote progressive sul reddito, alla tassazione dei beni e ai fattori ambientali, al fine di produrre valore sufficiente per attuare riforme sociali e combattere la disuguaglianza;

55.

incoraggia le autorità a ridurre la povertà e l'esclusione sociale migliorando l'accesso universale ai servizi sociali di istruzione e di assistenza sanitaria, soprattutto a favore della popolazione svantaggiata e dei gruppi minoritari;

56.

incoraggia la Macedonia del Nord a continuare a compiere progressi nell'attuazione delle riforme relative ai giovani e all'istruzione; chiede la revisione della legge sull'istruzione secondaria attraverso un processo inclusivo che coinvolga esperti, operatori del settore e società civile, con un'attenzione particolare ai diritti degli studenti con disabilità;

57.

incita la Macedonia del Nord a continuare a sfruttare il potenziale offerto dalla digitalizzazione per modernizzare i processi amministrativi, elettorali, giudiziari, sociali, sanitari, fiscali ed economici, aumentando la trasparenza e la rendicontabilità e contrastando la corruzione e l'economia informale, in linea con l'acquis dell'UE; sottolinea che è necessario intensificare il sostegno dell'UE in ambiti quali lo Stato di diritto, la crescita verde sostenibile, la biodiversità, l'innovazione, la competitività, i diritti di proprietà e l'inversione del fenomeno della «fuga di cervelli» e del declino demografico; evidenzia che occorre potenziare gli investimenti a favore dell'emancipazione dei giovani e dell'inclusione, insieme a misure per ridurre gli alti livelli di disoccupazione giovanile;

58.

accoglie con favore l'attuazione della garanzia per i giovani nella Macedonia del Nord, in quanto si tratta di un programma per ridurre la disoccupazione giovanile, in particolare tenuto conto della precarietà economica e della riduzione delle opportunità lavorative per i giovani causate dalla pandemia di COVID-19; ribadisce l'importanza dei fondi messi a disposizione attraverso il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali per progetti faro come la garanzia per i giovani nella Macedonia del Nord;

59.

ricorda che i finanziamenti dell'UE a titolo dell'IPA III e del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, strumenti che accoglie con favore, si basano su una rigorosa condizionalità; sottolinea che l'IPA III prevede che i finanziamenti debbano essere modulati o persino sospesi in caso di regressione significativa o di persistente mancanza di progressi nelle «questioni fondamentali», in particolare in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, come pure di libertà dei media; sottolinea che è nell'interesse della sicurezza dell'UE e sua responsabilità garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla corruzione; invita l'UE e i paesi dei Balcani occidentali, in tale contesto, a rafforzare le cooperazione giudiziaria transfrontaliera e istituire un quadro per una proficua cooperazione con la Procura europea (EPPO) in particolare nel settore dei fondi IPA III; sottolinea la necessità di migliorare la visibilità dei finanziamenti dell'UE e di garantire che qualsiasi investimento sia in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE;

60.

accoglie con favore l'adozione del piano economico e di investimenti e dell'agenda verde per i Balcani occidentali al fine di stimolare la ripresa economica a lungo termine della regione, sostenere una transizione verde e digitale e promuovere la connettività e l'integrazione regionale e la convergenza con l'Unione europea; ricorda il potenziale della cooperazione europea in settori quali gestione delle acque, tecnologie per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, energie rinnovabili, tecnologie agricole e per la trasformazione dei prodotti alimentari, TIC, farmaci e apparecchiature mediche; sottolinea l'importanza di un coordinamento rafforzato con organizzazioni internazionali come il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente per affrontare i cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Ambiente, energia e trasporti

61.

esorta il governo a rafforzare considerevolmente le sue ambizioni e ad aumentare la volontà politica di attuare le raccomandazioni dell'anno scorso relative alla transizione verde, in particolare nel contesto dell'agenda verde per i Balcani occidentali, sfruttando il potenziale del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali a tale riguardo;

62.

accoglie positivamente l'aggiornamento dell'impegno in materia di clima da parte della Macedonia del Nord di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra dell'82 % entro il 2030 e chiede, al contempo, l'attuazione dell'accordo di Parigi, anche tramite l'adozione di una strategia e di una legislazione globali sul clima coerenti con il quadro dell'UE per il clima e l'energia per il 2030; rammenta che sono necessari ulteriori sforzi per conseguire gli obiettivi in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e riduzione delle emissioni; esorta l'UE a rafforzare il proprio sostegno per contrastare l'inversione di una transizione sostenibile dal carbone e ad eliminare progressivamente le fonti energetiche fossili, dinanzi alla stretta energetica mondiale; sollecita le autorità ad armonizzare la legislazione sull'ambiente e i cambiamenti climatici con l'acquis dell'UE e a garantirne l'applicazione;

63.

sottolinea l'urgente necessità di migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane; esorta con forza le autorità a potenziare le azioni in materia di protezione della biodiversità, dell'acqua, dell'aria e del clima, nonché in materia di gestione regionale dei rifiuti, anche attraverso valutazioni d'impatto globali, consultazioni pubbliche adeguate, un migliore coordinamento intersettoriale, maggiori risorse finanziarie e il perseguimento rigoroso della criminalità ambientale;

64.

esorta le autorità a migliorare in maniera significativa la qualità della loro valutazione ambientale strategica (VAS) e ad attuare e applicare la direttiva VAS (9) al fine di prevenire efficacemente un impatto ecologico negativo e di estirpare la corruzione presente in tale settore; invita le autorità a tenere pienamente conto della raccomandazione delle organizzazioni ambientaliste e degli esperti indipendenti sulle modifiche proposte alla legge sull'urbanizzazione;

65.

incoraggia la Commissione a offrire pieno sostegno alla Macedonia del Nord nella stesura e attuazione di un piano d'azione per ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche importate dalla Russia, al fine di aumentare la resilienza e la sicurezza energetica e di consentire al paese di conseguire gli obiettivi dell'UE nell'ambito della neutralità climatica; prende atto del crescente allineamento del paese al terzo pacchetto energetico dell'UE e lo esorta a completare la separazione della trasmissione del gas e ad attuare la normativa in materia di efficienza energetica;

66.

esorta il paese a intensificare gli sforzi volti a migliorare le infrastrutture dei trasporti e dell'energia nonché la connettività regionale; ribadisce l'importanza di un rapido completamento dei principali progetti infrastrutturali regionali, nel pieno rispetto delle procedure adeguate per le necessarie valutazioni di impatto complete, inclusi i corridoi ferroviario e autostradale VIII e X, gli interconnettori del gas con la Bulgaria, la Grecia, il Kosovo e la Serbia e l'interconnettore dell'energia elettrica con l'Albania;

67.

accoglie con favore l'avvio di un collegamento aereo tra Skopje e Sofia e incoraggia il miglioramento di altri collegamenti di trasporto e l'apertura di nuovi posti di frontiera con i paesi confinanti;

68.

accoglie con favore la rimozione delle tariffe di roaming tra Macedonia del Nord e altri cinque Stati dei Balcani occidentali a partire dal 1o luglio 2021; chiede, a tale riguardo, la creazione di una tabella di marcia accelerata per ridurre ed eliminare le tariffe di roaming in tutti gli Stati membri;

Cooperazione regionale e politica estera

69.

invita l'UE a valutare in modo critico le implicazioni per la sicurezza che sono importanti da un punto di vista storico per la stabilità e l'unità del continente europeo e nei Balcani occidentali nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina; esorta gli Stati membri a dimostrare l'unità europea avviando ufficialmente i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, considerando sia le implicazioni geopolitiche sia il fatto che i paesi soddisfano i criteri ufficiali, come un investimento nella fiducia, nella stabilità, nella prosperità e nei processi di riconciliazione in atto nella regione;

70.

si compiace dell'impegno della Macedonia del Nord a favore della solidarietà, del multilateralismo e di relazioni di buon vicinato; esprime il proprio sostegno all'integrazione nell'UE e al proseguimento di misure volte a promuovere al tempo stesso i contatti interpersonali in tutta l'Europa sudorientale e l'integrazione regionale inclusiva, avvicinando l'intera regione all'UE attraverso lo sviluppo del mercato comune regionale; esprime il suo sostegno a programmi di cooperazione economica regionale inclusiva che istituiscano una cooperazione su un piano di parità tra tutti e sei i paesi, rafforzino l'allineamento con le norme dell'UE e con l'acquis dell'UE e contribuiscano ai processi di integrazione nell'UE;

71.

attende con interesse la presidenza dell'OSCE da parte della Macedonia del Nord nel 2023 quale manifestazione della sua responsabilità internazionale e affidabilità in qualità di membro della NATO e futuro Stato membro dell'UE, e quale contributo alla promozione dei principi fondanti dell'OSCE nell'ambito della sicurezza, dei diritti umani e della democrazia; elogia l'integrazione esemplare e rapida della Macedonia del Nord nelle strutture della NATO, che mette in evidenza le sue scelte strategiche in materia di sicurezza e contribuisce in tal modo alla stabilità nei Balcani occidentali;

72.

accoglie con favore il costante impegno della Macedonia del Nord riguardo al quadro di sicurezza euro-atlantica; plaude al pieno allineamento del paese con la politica esterna, di sicurezza e di difesa dell'UE; accoglie positivamente il suo continuo contributo alle missioni di gestione delle crisi dell'UE e alle operazioni guidate dalla NATO; elogia il suo rapido allineamento alle sanzioni imposte nel contesto dell'aggressione russa volta a minare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, aumentando in tal modo il suo allineamento alla politica estera al cento per cento;

73.

prende atto del rischio di una sempre maggiore dipendenza economica ed energetica dalla Cina e dalla Russia in tutta la regione; esprime preoccupazione per la vulnerabilità e la dipendenza che derivano dai prestiti per gli investimenti finanziati dalla Cina; accoglie con favore l'impegno della Macedonia del Nord a garantire la sicurezza delle frontiere, insieme alla riservatezza e alla sicurezza dei dati nell'ambito dell'iniziativa «Clean Network»;

74.

accoglie con favore l'attuale processo di rafforzamento delle relazioni di buon vicinato con i paesi confinanti e di cooperazione regionale rafforzata, come l'accordo di Prespa con la Grecia e il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Bulgaria; invita tutte le parti a continuare a perseguire un dialogo costruttivo in modo da garantirne la piena e coerente attuazione in buona fede, astenendosi nel contempo da azioni che potrebbero compromettere l'integrazione nell'UE e gli interessi generali dell'UE di fronte alle ingerenze straniere; invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per facilitare il dialogo e spianare in tal modo la strada a un accordo praticabile e sostenibile;

75.

incoraggia la Bulgaria e la Macedonia del Nord a trovare una soluzione reciprocamente accettabile alle questioni bilaterali in sospeso; accoglie con favore lo slancio politico a favore di un impegno vasto e costruttivo da entrambe le parti, per cercare un nuovo terreno comune in vari ambiti di reciproco interesse, invece di tracciare ulteriori linee divisorie; incoraggia i partner ad accelerare tale impegno in buona fede e conformemente al trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione e ad avviare i negoziati di adesione, risolvendo nel contempo le questioni bilaterali in sospeso contenute nelle «misure 4 + 1» da attuare e affrontare in misura sufficiente durante il processo di integrazione nell'UE; esorta i partner ad adoperarsi sinceramente per raggiungere quanto prima soluzioni reciprocamente accettabili, equilibrate e sostenibili alle questioni bilaterali in sospeso; accoglie con favore la ripresa dei lavori della commissione congiunta multidisciplinare di esperti sulle questioni storiche ed educative della Bulgaria e della Macedonia del Nord, avvicinando in tal modo le società consentendo un futuro comune nell'UE, senza tuttavia incidere sul processo di adesione della Macedonia del Nord;

76.

ribadisce la sua richiesta di una riconciliazione storica basata sulla storia comune definita, come sancito dal trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione;

77.

ribadisce il suo pieno sostegno a un'attuazione reciproca coerente e accelerata dell'accordo di Prespa con la Grecia quale elemento importante delle relazioni bilaterali, compresa la ratifica in corso dei memorandum firmati tra i due paesi;

78.

si congratula con la Macedonia del Nord per l'inaugurazione del dialogo del forum di Prespa, in quanto piattaforma regionale per ispirare e promuovere il dialogo, la riconciliazione, relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale nello spirito dell'integrazione europea;

79.

invita ancora una volta tutti i leader politici regionali a istituire la commissione regionale incaricata di accertare i fatti relativi ai crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia (RECOM), sulla base del significativo lavoro svolto dalla coalizione RECOM;

80.

esorta con forza a riprendere il lavoro relativo ai libri di testo di storia in Bulgaria e nella Macedonia del Nord; sottolinea che i testi dovrebbero rispecchiare l'interpretazione di fatti e figure storici della storia comune di entrambi i popoli sulla base di documenti e fonti storici autentici; ritiene che questa sia la base su cui i due paesi dovrebbero costruire le loro relazioni e che le relazioni tra le generazioni future della Macedonia del Nord e della Bulgaria saranno un riflesso dei processi di istruzione nei due paesi;

81.

condanna qualsiasi tentativo di sostituire i monumenti e/o gli artefatti storici, compresa la distruzione del patrimonio culturale autentico o qualsiasi tentativo di riscrivere la storia; sottolinea che tali incidenti fanno sorgere gravi preoccupazioni, anche nel contesto della mancata attuazione del trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione del 2017;

o

o o

82.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al governo e all'Assemblea della Repubblica di Macedonia del Nord.

(1)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(2)  GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.

(3)  GU C 202 del 28.5.2021, pag. 86.

(4)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.

(5)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2021)0506.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2022)0064.

(8)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(9)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/45


P9_TA(2022)0214

Relazione 2021 della Commissione sull'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sull'Albania (2021/2244(INI))

(2022/C 479/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (1),

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dall'Albania il 24 aprile 2009,

visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, che includono la decisione di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, del 25 marzo 2020 e del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco» (COM(2020)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 dal titolo «Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2021)0644), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Albania 2021 Report» (relazione 2021 sull'Albania) (SWD(2021)0289),

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,

vista la relazione del Consiglio d'Europa dal titolo «Beyond Definitions: a call for action against hate speech in Albania — a comprehensive study» (Al di là delle definizioni: un invito ad agire contro i discorsi d'odio in Albania — uno studio completo), pubblicata nel novembre 2021,

vista la relazione finale del 26 luglio 2021 redatta dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulla missione di osservazione elettorale limitata per le elezioni parlamentari in Albania del 25 aprile 2021,

visto il parere della Commissione di Venezia del 14 dicembre 2021 sull'estensione della durata del mandato degli organismi di transizione competenti per la rivalutazione di giudici e procuratori,

visto il parere congiunto della Commissione di Venezia e dell'OCSE/ODIHR dell'11 dicembre 2020 sugli emendamenti del 30 luglio 2020 alla Costituzione albanese e del 5 ottobre 2020 alla legge elettorale,

visti tutti gli altri pareri della Commissione di Venezia sull'Albania,

visto il vertice di Sofia del 10 novembre 2020, comprese la dichiarazione sul mercato regionale comune e la dichiarazione sull'agenda verde per i Balcani occidentali,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia,

visti il vertice UE-Balcani occidentali, tenutosi a Zagabria il 6 maggio 2020, e la sua dichiarazione,

visti il vertice UE-Balcani occidentali, tenutosi a Brdo pri Kranju il 6 ottobre 2021, e la sua dichiarazione,

visto l'ottavo vertice del processo di Berlino del 5 luglio 2021,

visti il Forum ministeriale UE-Balcani occidentali sulla giustizia e gli affari interni tenutosi a Brdo pri Kranju dall'1 al 3 dicembre 2021 e la sua dichiarazione congiunta alla stampa,

vista la dichiarazione finale dell'ottavo Forum sulla società civile dei Balcani occidentali del 1o ottobre 2021,

vista la relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti del 10 gennaio 2022, intitolata «Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali»,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (3),

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (5),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali (6),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (7),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0131/2022),

A.

considerando che l'allargamento è uno dei più efficaci strumenti di politica estera dell'UE, poiché contribuisce a estendere la diffusione dei valori fondamentali dell'Unione, quali la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, la costruzione della pace e il rispetto dei diritti umani e della dignità;

B.

considerando che l'integrazione europea rappresenta le aspirazioni dei cittadini albanesi verso la democrazia e la prosperità e funge da potente catalizzatore per le riforme che migliorerebbero il funzionamento delle istituzioni statali e la qualità della vita;

C.

considerando che la prospettiva che l'Albania diventi uno Stato membro sulla base del merito è nello stesso interesse politico, economico e di sicurezza dell'Unione;

D.

considerando che l'Albania è un paese candidato dal 2014 e che la Commissione raccomanda di avviare i negoziati di adesione dal 2018 e ha infine presentato un progetto di quadro di negoziazione per l'Albania il 1o luglio 2020;

E.

considerando che l'UE deve indicare un percorso chiaro e affidabile ai paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione europea; che la qualità delle riforme necessarie di un paese dovrebbe determinare il calendario per l'adesione; che l'Albania ha intensificato gli sforzi e prodotto risultati tangibili e sostenibili nei settori chiave che il Consiglio ha ritenuto necessari per l'adozione del quadro negoziale in vista della prima conferenza intergovernativa;

F.

considerando che l'Albania deve continuare ad avanzare nella sua opera di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, inclusa la protezione delle minoranze, nonché la lotta alla corruzione, criteri essenziali per valutare i progressi verso l'adesione all'UE;

G.

considerando che l'UE rimane pienamente impegnata a sostenere la scelta strategica dell'integrazione nell'UE operata dall'Albania, sulla base di relazioni di buon vicinato, e continua a essere di gran lunga il principale partner commerciale e di investimento dell'Albania e il maggiore fornitore di assistenza finanziaria; che il paese ha beneficiato di 1,24 miliardi di EUR in fondi preadesione dell'UE a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) I e IPA II dal 2007;

H.

considerando che l'UE ha dimostrato il suo impegno a favore della prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e ha mobilitato 3,3 miliardi di EUR per affrontare l'immediata crisi sanitaria e mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19;

I.

considerando che le ingerenze straniere dirette e indirette e la disinformazione hanno lo scopo di seminare discordia, violenza, e tensioni interetniche e di destabilizzare l'intera regione;

J.

considerando che l'Albania rimane un importante alleato geopolitico e un partner affidabile in materia di politica estera, pienamente in linea con la politica estera e di sicurezza comune e grazie ai suoi sforzi volti a far progredire la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;

K.

considerando che l'Albania si è unita agli sforzi dell'UE a sostegno dell'Ucraina sanzionando la Russia, allineandosi alle votazioni degli Stati membri in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e agendo in qualità di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

L.

considerando che l'Albania ha profuso un impegno costante per soddisfare tutte le condizioni per la pianificazione della prima conferenza intergovernativa, come già affermato nella relazione del Parlamento europeo sulla relazione 2019-2020 della Commissione sull'Albania, e il suo avanzamento nel processo di adesione;

M.

considerando che dal 2010 i cittadini albanesi sono esenti dall'obbligo del visto per i viaggi nell'area Schengen e dal 2015 possono partecipare agli scambi studenteschi, accademici e giovanili nell'ambito del programma Erasmus+;

1.

ribadisce il suo pieno supporto alla trasformazione democratica dell'Albania, sostenuta dal suo orientamento strategico e dall'impegno incrollabile per l'integrazione europea, insieme alle relazioni di buon vicinato e alla cooperazione regionale inclusiva; ribadisce il futuro europeo dell'Albania e dell'intera regione dei Balcani occidentali;

2.

deplora il mancato avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, da tempo attesi; sottolinea la sua piena solidarietà ed empatia nei confronti dei cittadini di tali paesi e ritiene che tale incapacità, che mina l'opinione pubblica nei confronti dell'UE, rappresenti un grave pericolo per la politica di allargamento dell'UE nel suo complesso, danneggiando la reputazione dell'UE quale partner affidabile e attore geopolitico serio;

3.

esorta il Consiglio a sostenere la credibilità dell'integrazione europea avviando prontamente i negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord, come costantemente raccomandato dalla Commissione, dal momento che entrambi i paesi hanno soddisfatto le condizioni fissate dal Consiglio europeo e continuano a ottenere risultati duraturi nelle aree fondamentali; invita gli Stati membri a dimostrare il pieno impegno politico nei confronti dell'allargamento e a dare un impulso credibile agli sforzi di riforma di altri paesi candidati con l'avvio dei negoziati di adesione per l'Albania e la Macedonia del Nord;

4.

riconosce la natura trasformativa dei negoziati di adesione da condurre nell'ambito della metodologia di allargamento aggiornata in un contesto geostrategico più ampio, comprese le attività dolose volte a minare una maggiore integrazione nell'UE dei Balcani occidentali e la stabilità dei paesi dei Balcani occidentali;

5.

ricorda che l'adesione definitiva dell'Albania all'UE è subordinata a riforme durature, profonde e irreversibili in diversi settori fondamentali, a partire dallo Stato di diritto e dal funzionamento delle istituzioni democratiche; sottolinea che il ritmo dell'adesione all'UE, basato sul merito, dovrebbe essere determinato dal progresso nel debito funzionamento di tutte le istituzioni e si basa sullo Stato di diritto, sul buon governo e sui diritti fondamentali; esorta l'Albania a mantenere e intensificare l'impegno a consolidare il funzionamento del settore giudiziario, rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e l'economia, responsabilizzare la società civile, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, assicurare la libertà dei media e garantire la protezione delle minoranze, compresa la comunità LGBTI; ricorda che i paesi candidati realizzano profondi cambiamenti per soddisfare i criteri di adesione nel corso dei negoziati, che durano il tempo necessario per l'attuazione delle opportune riforme;

Istituzioni democratiche, media e società civile

6.

ribadisce la responsabilità congiunta delle forze politiche albanesi nel consolidare una collaborazione e un dialogo politico costruttivi, garantendo l'efficace funzionamento delle istituzioni democratiche del paese portando avanti l'impegno di migliorare il governo, la trasparenza e il pluralismo, oltre a garantire la partecipazione attiva nella società civile; esprime profonda preoccupazione per il clima politico polarizzato e la mancanza di una cooperazione sostenibile tra i partiti, aspetti che continuano a ostacolare il processo democratico; ricorda l'importanza di costruire il consenso necessario tra tutti gli attori politici per rafforzare la cultura parlamentare democratica dell'Albania, una tradizione parlamentare costruttiva, la fiducia e un autentico dialogo interpartitico; incoraggia il ricorso al dialogo Jean Monnet a tal fine;

7.

accoglie favorevolmente gli sforzi profusi per ridurre la polarizzazione prima delle elezioni generali del 2021, che hanno riportato i partiti d'opposizione nel processo politico in parlamento; deplora le modifiche non consensuali apportate alla costituzione e alla legge elettorale dalla maggioranza al governo prima delle elezioni generali; invita i partiti politici albanesi a dar prova di maturità politica nel trattare le questioni di interesse pubblico e a rafforzare la democrazia competitiva intrapartitica e l'integrità come pietra angolare del pluralismo e della trasformazione democratica;

8.

ricorda la necessità di continuare ad affrontare i limiti elettorali residui in tempo utile prima delle prossime elezioni generali, in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia, migliorando ulteriormente l'accessibilità e l'integrità delle elezioni e prevenendo i voti di scambio e l'uso improprio di risorse amministrative, anche tramite la digitalizzazione, la trasparenza la protezione dei dati, l'equo accesso ai media e la revisione delle leggi e delle norme sul finanziamento e il funzionamento dei partiti politici; osserva che, nonostante tali limiti e problemi, le elezioni parlamentari del 2021 sono state generalmente ben organizzate e competitive; deplora la mancanza di condanne definitive per gli scambi di voti ad alto livello; propone di inviare una missione di osservazione elettorale dell'UE in Albania in vista delle prossime elezioni parlamentari;

9.

esprime preoccupazione per la persistente retorica provocatoria, operata anche da politici di alto livello, funzionari pubblici e altre figure pubbliche, che alimenta la cultura dell'intimidazione, campagne diffamatorie, violenza e rivolte; esorta gli attori politici a dare l'esempio nel promuovere il dialogo sociale e chiede che sia garantita la condanna definitiva di quanti attaccano i giornalisti;

10.

insiste sulla necessità di rafforzare la partecipazione del parlamento albanese (Kuvendi) al processo di integrazione nell'UE, promuovendo ulteriormente le sue capacità legislative, di controllo e di bilancio; esorta il Kuvendi a compiere progressi in materia di riforme elettorali e territoriali e accoglie con favore l'istituzione delle commissioni parlamentari competenti;

11.

incoraggia il governo ad accelerare i preparativi amministrativi per i prossimi negoziati di adesione e a fare il miglior uso possibile dell'assistenza e del know-how pertinenti forniti dagli Stati membri dell'UE; sottolinea l'importanza di disporre di strutture governative coerenti ed efficaci per il coordinamento efficace delle questioni di integrazione UE, coinvolgendo la società civile e altre parti interessate, garantendo nel contempo la trasparenza nei confronti del grande pubblico;

12.

rimarca la necessità di migliorare il coordinamento dei servizi interni, la valutazione e il monitoraggio delle riforme connesse all'UE, portare avanti la decentralizzazione, la modernizzazione del paese e la depoliticizzazione del servizio civile, oltre a garantire le condizioni necessarie per condurre il prossimo censimento della popolazione in conformità con le norme internazionali di trasparenza e riservatezza, affinché tutte le minoranze nazionali possano essere conteggiate con precisione, senza temere intimidazioni; ribadisce la necessità di consolidare ulteriormente la riforma amministrativa territoriale nel quadro del più ampio programma di decentramento, al fine di garantire l'autonomia fiscale locale e consentire ai comuni di fornire servizi pubblici di alta qualità;

13.

ricorda la responsabilità delle autorità nazionali e locali di migliorare la trasparenza, la rendicontabilità e l'inclusività svolgendo consultazioni pubbliche anticipate, significative e regolari tra le parti interessate e rafforzando la capacità del Consiglio nazionale per la società civile di esprimere le priorità delle organizzazioni della società civile; chiede di istituire consultazioni pubbliche adeguate e un dialogo con il pubblico, compresi i giovani e le minoranze, anche per quanto riguarda le questioni ambientali e i progetti di ricostruzione e urbanizzazione; sottolinea la necessità di rafforzare la democrazia partecipativa, anche adottando una legge referendaria equilibrata; esorta le autorità a garantire finanziamenti sufficienti e un funzionamento efficace e imparziale di organismi e agenzie indipendenti, così come un'attuazione coerente delle loro decisioni e raccomandazioni;

14.

ribadisce la necessità di promuovere la cultura della responsabilità, dell'accesso apartitico all'informazione pubblica e del controllo delle istituzioni pubbliche, in particolare tramite un ambiente fiscale e di sicurezza abilitante e la collaborazione con i media e la società civile; chiede ulteriori progressi tangibili per migliorare la sostenibilità giuridica e finanziaria e l'autoregolamentazione dei settori non governativo e dei media, compresi i media online;

15.

rileva la necessità di un urgente miglioramento in termini di libertà di espressione, indipendenza dei media e pluralismo ed esprime preoccupazione per l'assenza di progressi in questo settore, dal momento che l'Albania è scesa di otto posti nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo redatto da Reporter senza frontiere;

16.

chiede che le autorità attuino una politica di tolleranza zero e adottino misure decisive contro l'emarginazione, l'intimidazione e la violenza nei confronti di organi d'informazione e giornalisti indipendenti, intervenendo contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, le campagne diffamatorie e le pressioni politiche e finanziarie indirette che soffocano gravemente la libertà dei media, conducono all'autocensura e minano gravemente gli sforzi volti a svelare la criminalità e la corruzione e a riferire in modo indipendente; esorta gli esponenti politici a porre fine agli attacchi verbali, alle campagne diffamatorie e agli atti di intimidazione, comprese le azioni legali per diffamazione intentate contro i giornalisti, che mirano a minare o a screditare l'importanza del giornalismo e dell'indipendenza dei media;

17.

ribadisce il suo invito a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti rafforzando la tutela dei diritti sociali e del lavoro dei giornalisti albanesi e ad adottare regolamenti che aumentino la trasparenza e la divulgazione pubblica della titolarità dei media, delle fonti di finanziamento e della pubblicità pubblica;

18.

ricorda che l'eventuale revisione delle leggi sui media da parte del Kuvendi dovrebbe essere in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e avvenire in maniera trasparente e inclusiva, di concerto con gli organi di informazione, al fine di migliorare la libertà e l'autoregolamentazione dei media e ridurre la concentrazione, l'abuso, le ingerenze esterne e l'autocensura dei media; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il «pacchetto antidiffamazione» proposto in precedenza e si compiace che il Parlamento abbia avviato un processo di revisione delle leggi vigenti relative al quadro antidiffamazione;

19.

ricorda la necessità di consolidare il giornalismo investigativo, la verifica dei fatti e l'alfabetizzazione mediatica, quali strumenti per affrontare l'incitamento all'odio, la disinformazione e le fake news; incoraggia il sostegno a un meccanismo di autoregolamentazione per i media e sottolinea la necessità di garantire il funzionamento normativo imparziale dell'Autorità per i media audiovisivi; chiede una riforma dell'emittente di servizio pubblico per rafforzarne l'indipendenza editoriale e finanziaria, l'imparzialità e la professionalità;

20.

sottolinea che l'Agenzia per i media e l'informazione, di recente istituzione, dovrebbe incentivare la trasparenza e la decentralizzazione e non deve, in nessun modo, inibire l'equo accesso dei giornalisti all'informazione da fonti governative; invita il governo a migliorare l'accesso alla comunicazione e al controllo della sua attività attraverso canali ufficiali e formali, come le conferenze stampa e le interviste;

21.

esorta il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a migliorare il coordinamento e a contrastare la disinformazione e le minacce ibride che mirano a compromettere la prospettiva dell'Unione europea mettendo in evidenza in maniera più strategica l'importanza dell'UE per i cittadini dei Balcani occidentali;

Diritti fondamentali

22.

esorta gli organismi competenti a prevenire in maniera sistematica e proattiva, svolgere indagini rapide e approfondite e perseguire tutti i casi di incitamento all'odio online e offline, reati generati dall'odio, aggressioni verbali e fisiche e intimidazioni, in particolare contro giornalisti, difensori dei diritti umani e persone appartenenti a gruppi vulnerabili e minoranze, come le persone LGBTI+ o i rom, al fine di garantire la loro protezione e sicurezza; incoraggia l'Ufficio del commissario per la tutela contro le discriminazioni a essere più proattivo nel combattere l'incitamento all'odio discriminatorio, in particolare contro le persone LGBTI+, e a predisporre raccolte di dati disaggregati riguardanti tale questione; incoraggia il governo a prendere in considerazione la definizione dell'incitamento all'odio nel Codice penale;

23.

accoglie favorevolmente ogni progresso nella garanzia di eque opportunità e richiede l'ulteriore miglioramento dell'applicazione della parità di genere, dei diritti di proprietà, della protezione dei dati, dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti delle minoranze nel campo dell'istruzione, delle lingue, dell'autoidentificazione e della tutela del patrimonio culturale; invita le autorità a garantire la parità di trattamento per le minoranze LGBTI+ e i rom e a combattere le discriminazioni intersezionali a cui tali gruppi sono soggetti adottando un approccio istituzionale sistemico ed efficace; accoglie con favore l'adozione del decreto sull'istruzione delle minoranze e invita il governo ad adottare rapidamente la restante normativa di attuazione relativa alla legge quadro sulla protezione delle minoranze nazionali del 2017, anche per quanto riguarda l'autoidentificazione e l'uso delle lingue minoritarie; esorta le autorità a garantire un accesso non discriminatorio all'istruzione e invita l'Albania a garantire l'effettiva tutela dei diritti di proprietà e del patrimonio culturale di tutte le minoranze etniche e nazionali e a garantire che i gruppi minoritari abbiano pari opportunità e siano adeguatamente rappresentati nella vita politica e culturale, nei media pubblici, nell'amministrazione e nella magistratura;

24.

chiede che si compiano ulteriori sforzi per garantire e tutelare il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, tra le persone maggiormente colpite dalla pandemia di COVID-19; deplora che durante le elezioni dell'aprile 2021 le persone con disabilità abbiano incontrato ostacoli a votare; chiede che si compiano ulteriori sforzi per contrastare la violenza nei confronti delle persone con disabilità, migliorare l'accessibilità generale (compresi i servizi e l'informazione) e promuovere l'occupazione; sottolinea che la qualità dell'istruzione per i bambini disabili, in particolare i bambini non udenti, continua a destare preoccupazione; osserva che l'Albania non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

25.

ritiene che le segnalazioni di casi di contagio da HIV raddoppiati dallo scorso anno siano estremamente preoccupanti; ricorda che la strategia nazionale per le persone che vivono con l'HIV è scaduta nel 2020; invita il governo ad adottare misure appropriate, in collegamento con la società civile, per far fronte al crescente numero di contagi da HIV e garantire l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone più vulnerabili;

26.

plaude all'adozione del nuovo piano d'azione nazionale LGBTI+ per il periodo 2021-2027 e incoraggia la sua piena attuazione e l'assegnazione di un bilancio adeguato attraverso un organismo di coordinamento e monitoraggio preposto al suo controllo; ricorda la necessità di eliminare le discriminazioni diffuse, le aggressioni e l'incitamento all'odio e di garantire pari diritti per le persone LGBTI, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla giustizia, all'occupazione e agli alloggi;

27.

invita l'Albania ad attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione di Venezia portando avanti una riforma globale del settore fondiario attraverso un consolidamento trasparente della registrazione e del risarcimento della proprietà;

28.

esprime seria preoccupazione nei confronti di massicce fughe di dati personali; chiede alle autorità albanesi di migliorare la prevenzione, garantire la responsabilità in caso di abuso dei dati e velocizzare l'allineamento con i regolamenti europei in materia di protezione dei dati personali;

29.

riconosce il progresso conseguito nell'attuazione della Convenzione di Istanbul; chiede alle autorità di accelerare la prevenzione e la risposta alla violenza di genere e al femminicidio, rafforzare il sostegno finanziario, per il reinserimento e legale ai sopravvissuti e aumentare i finanziamenti per le organizzazioni non governative femminili che operano in tale ambito; sottolinea la necessità di portare avanti le azioni penali nei casi di molestie, violenza domestica e violenza nei confronti di minori, in particolare aumentando il numero di agenti di polizia e di giudici opportunamente formati e sensibili alle questioni di genere; esorta le autorità ad adottare azioni contro tutti gli abusi sessuali, in particolare nei confronti di minori, di minori rifugiati e migranti e di minori con disabilità che sono estremamente vulnerabili, considerando che la maggioranza dei casi di abusi sessuali in Albania sono commessi nei confronti di ragazze; esorta altresì le autorità a rafforzare il sistema per monitorare e combattere il lavoro minorile e altre forme di sfruttamento; osserva che la rappresentanza femminile nelle cariche pubbliche deve essere ulteriormente migliorata;

30.

ricorda la necessità di garantire in modo efficace il diritto alla libertà di tenere riunioni pacifiche senza misure arbitrarie o discriminatorie e rileva l'importanza di affrontare le accuse di cattiva condotta della polizia e di svolgere indagini e perseguire l'uso sproporzionato della forza; esprime il proprio sostegno a un controllo indipendente degli alti funzionari di polizia e propone che l'Albania valuti di introdurre regolari controlli di integrità degli agenti di polizia; chiede che si compiano progressi nella riforma penitenziaria per migliorare ulteriormente le condizioni nelle carceri e il trattamento dei detenuti in linea con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti; ricorda la necessità di affrontare i crimini commessi durante l'era comunista, investigare le sparizioni forzate, perseguire i responsabili e fornire risarcimenti ai sopravvissuti e alle loro famiglie;

31.

accoglie favorevolmente l'impegno duraturo e comprovato dimostrato dall'Albania nell'ospitare i rifugiati; ricorda l'obbligo delle autorità di garantire il corretto processo di asilo e rispondere alle esigenze di rifugiati, richiedenti asilo e migranti; invita l'UE a potenziare il suo sostegno in termini di assistenza umanitaria e gestione della migrazione nella regione; accoglie con favore la decisione dell'Albania di accogliere temporaneamente i cittadini afghani e ucraini in cerca di rifugio dopo aver lasciato i loro paesi;

Stato di diritto

32.

sottolinea che lo Stato di diritto e le riforme del sistema giudiziario sono il pilastro di una trasformazione democratica e garantiscono la certezza del diritto, la trasparenza, l'accesso alla giustizia e la non discriminazione; esorta la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea, garantendo che i finanziamenti dell'UE promuovano lo Stato di diritto nei Balcani occidentali, inclusa l'Albania;

33.

sottolinea l'obbligo delle autorità albanesi di proseguire l'eliminazione della corruzione e delle attività criminali in ogni ambito della vita pubblica, comprese le procedure di appalto e il finanziamento dei partiti politici; constata che l'Albania è scesa di 27 posti nell'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International per il 2021, dal 2016; esprime preoccupazione per la riduzione del controllo e dell'obbligo di rendicontazione per gli appalti pubblici e l'impiego degli aiuti esteri durante la pandemia ed esorta a porre tempestivamente rimedio alle carenze riscontrate;

34.

elogia i costanti progressi nell'attuazione di una riforma della giustizia completa, sostenuta dal quadro legislativo rafforzato e dal processo di verifica senza precedenti, che hanno continuato a produrre risultati tangibili; accoglie con favore il sostegno di tutti i partiti che ha consentito al Kuvendi di adottare la decisione di prorogare il mandato degli organi di verifica fino al 31 dicembre 2024 ed esorta tutte le parti ad accelerare il completamento del processo di verifica; sottolinea la necessità di adottare le misure necessarie per eliminare gli effetti collaterali della verifica, quali la durata dei procedimenti, il basso tasso di ricambio e un elevato numero di cause arretrate; si compiace della rinnovata funzionalità della Corte costituzionale e dell'Alta Corte, che dovrebbero migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia e accelerare i procedimenti giudiziari;

35.

ricorda l'importanza fondamentale di proseguire nel consolidamento della capacità del sistema giudiziario di consentire un passaggio irreversibile verso istituzioni giudiziarie e di governance responsabili, indipendenti e funzionali; sottolinea la necessità di garantire risorse finanziarie, tecniche e umane adeguate, nonché l'indipendenza finanziaria e operativa delle istituzioni giudiziarie e di contrasto; accoglie con favore i progressi nel miglioramento della professionalità, imparzialità e responsabilità della magistratura, che sono volti a garantire la sua indipendenza da influenze indebite e a risolvere il crescente arretrato di casi; ricorda l'obbligo di garantire un funzionamento efficace degli organismi giudiziari autonomi;

36.

accoglie favorevolmente il lavoro della Struttura specializzata per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, compresi i suoi tribunali, nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; constata che sono necessari ulteriori sforzi per aumentare il sequestro e la confisca dei beni di origine illecita provenienti da reati connessi alla corruzione e per sviluppare una casistica per i casi di alto livello; deplora che le condanne nelle cause riguardanti funzionari di alto livello rimangano limitate, il che promuove una cultura dell'impunità ai più alti livelli dello Stato;

37.

accoglie favorevolmente l'adozione di dieci leggi finalizzate all'ulteriore consolidamento dell'efficienza nel sistema giudiziario e sottolinea l'importanza di adottare misure supplementari, come l'attuazione di una mappa giudiziaria, una nuova gestione integrata dei casi e un sistema di istruzione legale rafforzato; sottolinea che la riforma del sistema giurisdizionale nell'ambito della nuova mappa giudiziaria dovrebbe tener conto dei pareri delle parti interessate e delle condizioni socioeconomiche dei gruppi vulnerabili e migliorare l'accesso alla giustizia e a un giusto processo;

38.

sottolinea l'importanza di intraprendere azioni decisive contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo garantendo il tracciamento costante delle indagini proattive, delle azioni penali e delle condanne definitive per la corruzione ad alto livello e la confisca dei proventi di reato; incoraggia a porre tempestivamente rimedio alle carenze riscontrate nell'attuazione del piano d'azione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e delle «raccomandazioni del Moneyval» e ad attuare pienamente la legislazione recentemente modificata che si allinea alle norme dell'UE;

39.

ricorda l'immenso potenziale della digitalizzazione per servire la giustizia ed eliminare le attività criminali e i conflitti di interessi attraverso la comunicazione e la verifica dei beni e degli interessi; invita il governo ad attuare misure volte a ridurre l'informalità, ove possibile;

40.

incoraggia l'Albania ad astenersi dal creare un programma di cittadinanza per investitori che potrebbe presentare seri rischi per quanto riguarda la sicurezza, il riciclaggio di denaro, la corruzione e l'evasione fiscale;

41.

accoglie con favore il rinnovato impegno costruttivo degli Stati Uniti nei Balcani occidentali, compresa l'attenzione rivolta alla lotta contro la corruzione; pone in evidenza, in tale contesto, l'ordinanza esecutiva statunitense che sanziona le persone che contribuiscono a destabilizzare la situazione dei Balcani occidentali, nonché i provvedimenti adottati dagli Stati Uniti nei confronti di persone ed entità che commettono significativi atti di corruzione; invita l'UE a valutare approfonditamente la possibilità di allinearsi a tali misure;

42.

accoglie favorevolmente il costante impegno per il miglioramento sistemico della lotta alla criminalità organizzata, incluso il traffico di esseri umani, stupefacenti, armi da fuoco e beni culturali e di altro tipo, unitamente ai crimini informatici, agli atti di violenza, all'estremismo e alle minacce terroristiche; elogia la continua cooperazione bilaterale, regionale e internazionale per lo smantellamento delle reti criminali transnazionali, ad esempio con le agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, quali Europol, Eurojust e Frontex, che copre l'azione intensificata contro la produzione e il traffico di stupefacenti e armi illegali e il traffico di esseri umani;

43.

sottolinea che l'Albania è l'unico paese della regione che ha firmato accordi di cooperazione con tutte le agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e degli affari interni e che la prima operazione congiunta a pieno titolo con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) al di fuori dell'UE è stata realizzata al confine greco-albanese nel maggio 2019; plaude al fatto che l'Albania ha permesso il monitoraggio dell'aria da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE per individuare la produzione di narcotici; raccomanda all'Albania di aggiornare la legislazione relativa ai precursori di droghe;

44.

esprime preoccupazione per l'ampia diffusione delle armi da fuoco in Albania; sottolinea la necessità di migliorare le procedure e i meccanismi standard per contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, nonché di intensificare le indagini e le azioni penali riguardanti il traffico di tali armi;

45.

sottolinea il cruciale contributo dell'Albania alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e alla prevenzione della criminalità transfrontaliera, che devono continuare a costituire una priorità ed essere effettuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalle leggi e dai principi internazionali e regionali applicabili;

46.

osserva che i paesi dei Balcani occidentali rimangono una rotta di transito per i migranti e che i grandi spostamenti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti rappresentano una sfida per la regione e gli Stati membri dell'UE; osserva che l'Albania ha continuato a registrare un crescente afflusso di migranti irregolari per la maggior parte in transito; chiede che si compiano maggiori sforzi per proteggere i migranti vulnerabili, anche contrastando il traffico di esseri umani, in particolare i minori non accompagnati; prende atto della continua riduzione delle richieste di asilo infondate da parte di cittadini albanesi, che richiede tuttora ulteriori sforzi da parte delle autorità albanesi, e prende atto del rispetto dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti;

Riforme socioeconomiche

47.

sottolinea il finanziamento UE a favore della ripresa post-terremoti e post-pandemia e sostiene l'impegno costante dimostrato dall'Albania verso la trasformazione democratica, verde e digitale; accoglie con favore il sostegno dell'UE alla ricostruzione, inclusa la ricostruzione di scuole e asili nido e dei siti del patrimonio culturale in seguito alla Conferenza dei donatori «Together4Albania» che si è tenuta dopo il devastante terremoto del novembre 2019; sottolinea la necessità di aumentare l'assistenza e i finanziamenti dell'UE a favore di miglioramenti dello Stato di diritto e di incoraggiare la crescita verde sostenibile, la biodiversità, l'innovazione, la competitività, i diritti di proprietà e l'inversione del declino demografico;

48.

sottolinea che la semplificazione e la modernizzazione del sistema fiscale e il miglioramento della riscossione delle imposte faciliterebbero la gestione della spesa pubblica e del deficit in un contesto di aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari;

49.

sottolinea che il miglioramento della governance, della trasparenza, della certezza del diritto, dell'inclusione e del dialogo sociale sono essenziali per stimolare gli investimenti diretti esteri e per trattenere i lavoratori qualificati; chiede una significativa inclusione della società civile e di altre parti interessate pertinenti nella discussione sulle azioni politiche;

50.

sottolinea l'importanza di responsabilizzare i giovani e accoglie favorevolmente la designazione di Tirana come capitale europea della gioventù 2022; sottolinea l'importanza del programma per i Balcani occidentali, in quanto si tratta di un'opportunità per favorire i valori dell'integrazione europea e le relazioni di buon vicinato tra i giovani di tutta l'Europa, promuovendo al contempo la diversità culturale e linguistica;

51.

incoraggia le autorità albanesi a ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale migliorando l'accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari, soprattutto a favore della popolazione svantaggiata e delle minoranze, come le comunità rom ed egiziana, le minoranze, le persone con disabilità e le persone povere; esorta ad approvare un tenore di vita minimo quale strumento per ridurre il rischio di povertà; si rammarica che nel 2021 il bilancio destinato all'istruzione sia stato pari solamente al 2,7 % del PIL dell'Albania; chiede maggiori investimenti nella modernizzazione del sistema educativo per garantire la sua qualità e inclusività;

52.

esorta l'Albania a intensificare gli sforzi a favore dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, anche accordando la priorità all'integrazione della dimensione di genere e a una maggiore cooperazione con la società civile, in particolare con le organizzazioni femminili; invita i legislatori in Albania ad adottare misure per garantire un'adeguata rappresentanza delle donne in tutte le posizioni decisionali e ad affrontare la mancata attuazione dei diritti delle lavoratrici, gli stereotipi di genere, lo squilibrio di genere e il divario retributivo di genere tra la forza lavoro; accoglie con favore a tale riguardo il primo governo composto da una maggioranza di donne attualmente in carica; evidenzia le significative differenze di genere nella partecipazione e nella qualità del lavoro, l'azione insufficiente contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, la discriminazione nelle disposizioni giuridiche relative al congedo di maternità e la mancanza di capacità delle strutture per l'infanzia e per i bambini in età prescolare;

53.

riconosce l'importanza dell'IPA III e del Piano economico e di investimento per i Balcani occidentali per sostenere il processo di riforma, la connettività sostenibile, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva, nonché per rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera; sottolinea che qualsiasi investimento deve essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE;

54.

rammenta che l'IPA III prevede una forte condizionalità nel senso che i finanziamenti devono essere modulati o sospesi in caso di regressione significativa o di persistente mancanza di progressi nelle «questioni fondamentali», in particolare in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, come pure di libertà dei media; sottolinea che è nell'interesse della sicurezza dell'UE e sua responsabilità garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla corruzione; invita in tale contesto l'UE e i paesi dei Balcani occidentali a rafforzare le cooperazione giudiziaria transfrontaliera e a istituire un quadro per una proficua cooperazione con la Procura europea (EPPO) in particolare nel settore dei fondi IPA III;

55.

sottolinea la necessità di migliorare la visibilità e la comunicazione in merito ai finanziamenti dell'UE a favore dell'Albania; ricorda, a tale riguardo, il sostanzioso sostegno che l'UE ha fornito ai Balcani occidentali per contrastare la pandemia di COVID-19 e per limitare le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19;

Ambiente, energia e trasporti

56.

esorta vivamente le autorità a potenziare le azioni in materia di protezione della biodiversità, dell'acqua, dell'aria e del clima, nonché in materia di gestione regionale dei rifiuti, in particolare attraverso valutazioni dell'impatto ambientale e strategico globali, consultazioni pubbliche adeguate, procedure trasparenti nei settori eco-sensibili e il rigoroso perseguimento della criminalità ambientale;

57.

accoglie con favore la designazione del fiume Vjosa come parco naturale (8), esortando al contempo le autorità albanesi a creare quanto prima il Parco nazionale Vjosa (9), coprendo l'intero corso del fiume, inclusi i suoi affluenti a scorrimento libero;

58.

esprime preoccupazione per la revisione della mappa della rete delle aree protette, che non dovrebbe contribuire al degrado ambientale nelle aree costiere e umide minacciate dell'Albania che sono ricche di biodiversità;

59.

invita le autorità ad accordare priorità al monitoraggio e all'informazione annuali per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e la qualità delle acque di superficie; rileva la necessità di informare regolarmente la popolazione sullo stato dell'inquinamento ambientale;

60.

chiede che si riveda la strategia nazionale per la gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2035 spostando l'attenzione sui metodi di riciclaggio più all'avanguardia, in linea con le norme dell'UE; sottolinea la necessità di impiegare una moderna tecnologia di filtraggio per gli impianti di incenerimento fino a che non sarà stata attuata una strategia di riciclaggio completa al fine di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente;

61.

chiede che si compiano ulteriori sforzi nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, in particolare stabilendo un sistema solido per le consultazioni con i vari gruppi di interesse nelle zone rurali; sottolinea la necessità di sviluppare un'agricoltura su piccola e media scala moderna, ecologica e rispettosa del clima, che garantisca la sussistenza degli agricoltori e la tutela delle risorse naturali e della biodiversità dell'Albania;

62.

esorta le autorità albanesi a portare avanti l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali, che rispecchia le priorità del Green Deal europeo e la dichiarazione di Brdo, che è stata adottata al vertice UE-Balcani occidentali che si è tenuto a Brdo pri Kranju il 6 ottobre 2021;

63.

ricorda che è necessario un impegno sostanziale per perseguire gli obiettivi inerenti all'efficienza, alla sicurezza, alla diversificazione e alla trasformazione ecologica dell'approvvigionamento energetico e dei trasporti attraverso l'attuazione della normativa europea sul clima (10), lo sviluppo di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio e la lotta contro la povertà energetica; ricorda la necessità di aumentare la sostenibilità ambientale dell'energia idroelettrica, minimizzare il suo impatto negativo e fermare il suo sviluppo nelle aree protette;

64.

accoglie con favore l'avvio del pacchetto di investimenti di 3,2 miliardi di EUR nel quadro del piano economico e di investimento dell'UE per i Balcani occidentali e sottolinea il ruolo trasformativo di tali investimenti; prende atto con soddisfazione che uno dei progetti finanziati sarà la prima centrale solare galleggiante nel bacino di Vau i Dejës in Albania; ribadisce il ruolo del futuro collegamento ferroviario Tirana-Podgorica, dell'interconnettore elettrico Elbasan-Bitola e del gasdotto Fier-Vlora nel rafforzare la connettività regionale e transeuropea; accoglie con favore l'avvio dei lavori sull'interconnettore dei sistemi di trasmissione di energia della Macedonia del Nord e dell'Albania; ricorda che i progetti infrastrutturali, compresi quelli presso il porto di Durazzo, devono rispettare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici contenute nell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

65.

accoglie con favore l'eliminazione delle tariffe di roaming tra i sei stati dei Balcani occidentali; esorta tutte le parti interessate a negoziare un piano che porti all'eliminazione finale delle tariffe di roaming tra l'Albania e gli Stati membri dell'UE;

Politica estera e di sicurezza

66.

elogia il fatto che l'Albania resti un partner esterno per le politiche affidabile e impegnato, totalmente allineato con la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE e contribuendo attivamente alle missioni e operazioni dell'UE di gestione delle crisi;

67.

elogia la forte reazione dell'Albania e il suo rapido allineamento con l'UE nel sanzionare la Federazione russa e la sua leadership politica per l'aggressione contro l'Ucraina, compreso il divieto di ingresso nel suo spazio aereo; accoglie con favore il costante e totale allineamento dell'Albania con le misure restrittive dell'UE;

68.

sottolinea il contributo cruciale dell'Albania, in quanto Stato membro della NATO, alla protezione delle frontiere esterne dell'UE e invita l'UE a intensificare il suo sostegno alla sicurezza delle frontiere nella regione;

69.

loda l'impegno del paese a favore della solidarietà e del multilateralismo, anche tramite la sua adesione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022-2023;

70.

invita l'UE a valutare in modo critico le implicazioni per la sicurezza che sono importanti da un punto di vista storico per la stabilità e l'unità del continente europeo e nei Balcani occidentali nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina; esorta gli Stati membri a dimostrare l'unità europea avviando ufficialmente i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, considerando sia le implicazioni geopolitiche sia il fatto che i paesi soddisfano i criteri ufficiali;

71.

ricorda che attori stranieri malevoli tendono a sfruttare le tensioni etniche nei Balcani occidentali, in particolare in Albania, anche testando tecniche di manipolazione delle informazioni e per la guerra ibrida, allo scopo di indebolire l'UE; raccomanda che l'UE e l'Albania si scambino le migliori pratiche e coordinino le azioni riguardanti le ingerenze straniere e la disinformazione; sottolinea la necessità per l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il coordinamento nei Balcani occidentali;

72.

invita il governo albanese a continuare a promuovere rapporti di buon vicinato e a rafforzare un'integrazione regionale inclusiva che instauri una cooperazione su un piano di parità tra tutti e sei i paesi, rafforzando al contempo un ulteriore allineamento alle norme e all'acquis dell'UE attraverso l'attuazione e lo sviluppo del mercato comune regionale, sulla base dei risultati conseguiti dallo spazio economico regionale nel migliorare la connettività e l'integrazione regionale; accoglie con favore l'adozione da parte dell'Albania dei protocolli aggiuntivi all'Accordo centroeuropeo di libero scambio;

o

o o

73.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica d'Albania.

(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(2)  GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.

(3)  GU C 202 del 28.5.2021, pag. 86.

(4)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.

(5)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2021)0506.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2022)0064.

(8)  Designato come categoria IV: Area per la gestione degli habitat o delle specie dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

(9)  Categoria II dell'IUCN: Parco nazionale.

(10)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/57


P9_TA(2022)0215

Incriminazione dell'opposizione e detenzione di leader sindacali in Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sull'incriminazione dell'opposizione e la detenzione di leader sindacali in Bielorussia (2022/2664(RSP))

(2022/C 479/05)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021,

viste le recenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Bielorussia, in particolare quelle del 10 novembre 2021 sulla situazione alle frontiere dell'Unione europea e del 28 febbraio 2022 sul referendum costituzionale,

vista la relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 4 marzo 2022, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2020 e dopo la loro conclusione,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte,

visti il preambolo della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardo alla necessità di riconoscere il principio della libertà di associazione, la convenzione dell'OIL concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e la convenzione dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva,

visti gli articoli 36 e 41 della Costituzione della Repubblica di Bielorussia per quanto riguarda la libertà di associazione e il diritto di costituire sindacati,

vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 29 aprile 2022, sulle nuove misure repressive adottate in Bielorussia che ampliano le possibilità di ricorso alla pena capitale,

vista la relazione in data 4 maggio 2021 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, Anaïs Marin, destinata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

vista la dichiarazione del G7 in data 14 maggio 2022 sulla guerra della Russia contro l'Ucraina,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il regime di Lukashenka in Bielorussia consente concretamente l'aggressione militare russa dell'Ucraina, tra l'altro permettendo alla Russia di attaccare l'Ucraina anche attraverso il lancio di missili balistici dal territorio bielorusso, permettendo lo stazionamento e il trasporto di personale militare russo, il deposito e il trasporto di attrezzature militari e di armi, comprese armi pesanti, permettendo agli aeromobili militari russi di attraversare lo spazio aereo bielorusso in direzione dell'Ucraina e fornendo punti di rifornimento;

B.

considerando che il 27 febbraio 2022, in un clima di repressione, la Bielorussia ha organizzato una sorta di referendum con il quale è stata approvata una nuova Costituzione che pregiudica la sua neutralità, rinuncia al suo status di paese non nucleare e concede al presidente l'immunità a vita dall'azione penale una volta concluso il suo mandato;

C.

considerando che il 2 dicembre 2021 l'UE ha adottato il quinto pacchetto di sanzioni nei confronti della Bielorussia per le continue violazioni dei diritti umani e la strumentalizzazione dei migranti;

D.

considerando che nel 2022 l'UE ha adottato una serie di misure in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione dell'Ucraina non provocata, ingiustificata e illegale, comprese sanzioni individuali ed economiche;

E.

considerando che gli Stati membri vicini della Bielorussia, Polonia, Lettonia e Lituania, sono soggetti a una forma di guerra ibrida a causa degli attraversamenti illegali, sostenuti dallo Stato della Bielorussia, delle frontiere esterne dell'UE, che mirano a intimidire e a destabilizzare ulteriormente l'Unione;

F.

considerando che il 4 maggio 2022 il Consiglio della Repubblica ha approvato una modifica dell'articolo 289 del Codice penale, che introduce la pena di morte per «tentati atti di terrorismo», in contrasto con la tendenza globale di abbandonare la pena capitale, mentre oltre 30 prigionieri politici sono stati accusati o condannati a lunghe pene detentive in virtù della medesima disposizione del Codice penale, e altri rappresentanti dell'opposizione democratica o attivisti politici sono ricercati con l'accusa di «terrorismo»; che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale;

G.

considerando che le autorità bielorusse hanno chiuso almeno 275 organizzazioni della società civile e di difesa dei diritti dell'uomo, e bloccato diversi organi d'informazione indipendenti a causa di notizie sulla guerra, adducendo la diffusione di «materiale connesso all'estremismo» e di «informazioni false»; che il 5 aprile 2022 il procuratore generale della Bielorussia ha annunciato che il sito web di Human Rights Watch era stato bloccato; che Aliaksandr Lukashenka ha ampliato la sua campagna contro gli attivisti per i diritti umani e i giornalisti imprigionando Andrzej Poczobut, un giornalista di spicco e attivista della minoranza polacca che è stato vittima di una campagna di propaganda basata su false narrazioni storiche; che oltre 60 rappresentanti dei media sono oggetto di procedimenti penali e che 26 sono dietro le sbarre;

H.

considerando che il 6 luglio 2021 il candidato alla presidenza, Viktar Babaryka, è stato condannato a 14 anni di carcere e che il capo della sua campagna presidenziale e vincitrice del premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, Maryia Kalesnikava, e il suo avvocato, Maksim Znak, sono stati condannati rispettivamente a 11 e 10 anni di carcere;

I.

considerando che il 14 dicembre 2021 i principali esponenti dell'opposizione bielorussa Siarhei Tsikhanouski e Mikola Statkevich, vincitori del premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, e Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich e Dzmitry Papou sono stati condannati a lunghe pene detentive sulla base di accuse infondate, il tentativo di prendere il potere, l'incitamento all'odio e disordini sociali, ed estremismo; che Siarhei Tsikhanouski, arrestato nel maggio 2020 dopo aver annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza contro il dittatore bielorusso al potere da tempo Aliaksandr Lukashenka e da allora in carcere, è stato condannato a 18 anni di reclusione; che Mikola Statkevich, un politico veterano che guida il partito politico non registrato Narodnaya Hramada e che si era candidato alle elezioni presidenziali del 2010, è stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich e Dzmitry Papou sono stati condannati, rispettivamente, a 15, 16, 15 e 16 anni sulla base di false accuse simili;

J.

considerando che i sindacati svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento della democrazia, la rappresentanza dei cittadini e dei lavoratori, e la difesa dei loro diritti;

K.

considerando che almeno 18 leader sindacali e rappresentanti del movimento sindacale indipendente bielorusso sono stati arrestati il 19 aprile 2022 e accusati ai sensi dell'articolo 342 del Codice penale relativo all'organizzazione e alla preparazione di azioni che violano gravemente l'ordine pubblico o alla partecipazione attiva ad esse, che prevede l'arresto o la limitazione della libertà per 2-5 anni o la reclusione fino a 4 anni; che fra le persone arrestate figurano Aliaksandr Yarashuk, presidente del Congresso bielorusso dei sindacati democratici (BKDP), che è anche vicepresidente della Confederazione internazionale dei sindacati e membro del consiglio di amministrazione dell'OIL, Siarhei Antusevich, vicepresidente del BKDP, Aleh Padalinski, segretario internazionale del BKDP, Alena Yaskova, avvocato del BKDP, e Mikola Sharakh, presidente del sindacato libero bielorusso;

L.

considerando che negli ultimi due mesi sono aumentati gli attacchi contro gli attivisti e i leader sindacali, principalmente in relazione al fatto che molti di loro si sono opposti al sostegno della Bielorussia alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, come pure in ragione del loro sostegno di lunga data alla democrazia e della loro opposizione al regime di Lukashenka; che il più recente attacco al movimento sindacale indipendente si è verificato il 19 aprile 2022; che sono state effettuate perquisizioni presso l'ufficio del BKDP e gli uffici dei suoi affiliati — il sindacato libero bielorusso, il sindacato libero dei metalmeccanici e il sindacato bielorusso dei lavoratori dell'industria radio-elettrica (REP) — a Minsk e nelle regioni circostanti, come anche presso le case private di leader sindacali e attivisti;

M.

considerando che il 17 maggio 2022 Maksim Pazniakou è stato arrestato dalle autorità statali bielorusse; che il 13 maggio 2022 il Consiglio dei rappresentanti del BKDP aveva eletto Maksim Pazniakou (presidente del sindacato indipendente bielorusso dei minatori e dei lavoratori chimici) vicepresidente del BKDP, il che lo ha reso, per statuto, presidente facente funzione del BKDP; che il 13 maggio 2022 il Consiglio del BKDP ha redatto una dichiarazione pubblica per condannare ancora una volta gli arresti dei compagni e ha annunciato che i lavori del BKDP sarebbero proseguiti nonostante tali arresti, in una dichiarazione firmata da Maksim Pazniakou e pubblicata il 16 maggio 2022;

N.

considerando che l'incriminazione di sindacati e leader sindacali indipendenti è stata recentemente di natura sistemica, ed è indicativa della campagna antisindacale in corso in Bielorussia, come sottolineato anche dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 ottobre 2021;

O.

considerando che diversi sindacalisti, tra cui il presidente e il vicepresidente della principale confederazione sindacale indipendente BKDP, restano in stato di detenzione e possono beneficiare solo di una protezione giuridica limitata, senza la possibilità di contattare i loro familiari o colleghi del sindacato; che alle persone detenute non è consentito vedere le loro famiglie o i loro colleghi del sindacato, e che la loro sicurezza, la loro salute e il loro benessere psicologico continuano a destare grande preoccupazione;

P.

considerando che il movimento sindacale indipendente in Bielorussia è oggetto di gravi attacchi da molti anni; che i locali dei sindacati sono posti sotto sorveglianza, che gli attivisti per i diritti dei lavoratori sono oggetto di vessazioni, licenziamenti e arresti illegali e che i membri dei sindacati sono oggetto di intimidazioni che dovrebbero indurli a dimettersi; che le abitazioni private dei leader e dei membri dei sindacati sono state perquisite e alcuni sindacati sono stati recentemente qualificati dal KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti — il servizio di sicurezza nazionale bielorusso) come «gruppi estremisti», tra cui il REP, il 7 aprile 2022;

Q.

considerando che le autorità bielorusse hanno revocato lo status giuridico delle organizzazioni del sindacato indipendente bielorusso (membro del BKDP) presso le raffinerie di petrolio Grodno Azot, Naftan e Mozyr, privando ulteriormente i lavoratori di una rappresentanza e della tutela dei loro diritti; che Olga Britikova, la presidente del sindacato indipendente presso la raffineria di petrolio OJSC Naftan, è stata condannata per la quinta volta consecutiva;

R.

considerando che il movimento sindacale indipendente bielorusso è da lungo tempo in prima linea nella lotta per la democrazia e il dialogo in Bielorussia; che la detenzione dei leader sindacali avrà un impatto sull'esercizio dei diritti sindacali in Bielorussia e un effetto dissuasivo sui lavoratori;

S.

considerando che il regime di Minsk persegue continuamente i cittadini per motivi politici, anche per proteste contro la guerra, mentre continuano le detenzioni di manifestanti pacifici e si impongono detenzioni arbitrarie per l'esposizione di simboli di colore bianco-rosso-bianco, anche in abitazioni e territori privati; che, secondo il centro per i diritti umani di Viasna, dal maggio 2022 circa 1 200 persone in Bielorussia sono considerate prigionieri politici; che dall'agosto 2020 sono state detenute oltre 40 000 persone e sono state presentate oltre 5 500 accuse penali contro cittadini bielorussi, mentre non è stata avviata nessuna causa contro le persone responsabili o complici delle violazioni sistematiche dei diritti umani;

T.

considerando che l'azione penale è una grave forma di repressione, che rimane indiscriminata e diffusa in Bielorussia; che la magistratura è diventata uno strumento efficace per la soppressione dei diritti e delle libertà in Bielorussia e che i giudici sono attivamente impegnati nella repressione; che le prove infondate non sono oggetto di una valutazione critica oggettiva, che si applica ciecamente una legislazione antidemocratica e che i convenuti sono condannati selettivamente alla pena più severa possibile; che l'impunità diffusa per le violazioni dei diritti umani perpetua la situazione disperata del popolo bielorusso;

U.

considerando che dall'esame dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite è emerso che talune persone sono state prese di mira e sottoposte a un modello costante di uso non necessario o sproporzionato della forza, ad arresti, detenzioni — compresa la detenzione in isolamento — torture o maltrattamenti, stupri e violenze sessuali e di genere, e alla sistematica negazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un processo equo; che migliaia di cittadini bielorussi sono stati costretti o forzati in altro modo a lasciare il proprio paese e a cercare protezione all'estero;

V.

considerando che il 6 maggio 2022 un tribunale bielorusso ha condannato a sei anni di carcere, per incitamento all'odio sociale, la cittadina russa Sofia Sapega, studentessa della European Humanities University, la quale era arrestata dopo che lo scorso anno il suo volo commerciale tra due capitali dell'UE era stato costretto ad atterrare in Bielorussia;

W.

considerando che la Bielorussia ha avviato l'attività commerciale della centrale nucleare di Astravyets senza dare seguito a tutte le raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nella relazione del 2018 sulla prova di stress dell'UE; che la parte bielorussa non è trasparente e non fornisce informazioni attendibili sugli eventi verificatisi nel sito della centrale nucleare, riconfermando che quest'ultima non è sicura e rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nucleare della popolazione del Paese, dei paesi vicini e di tutta l'Europa;

1.

ribadisce la propria solidarietà con il popolo bielorusso, il quale, a rischio della propria libertà e sempre più spesso anche della propria vita, continua a lottare per una Bielorussia sovrana, libera e democratica, e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e di tutte le persone arbitrariamente detenute, arrestate o condannate per motivi politici e il ritiro di tutte le accuse a loro carico, nonché la loro piena riabilitazione e il loro risarcimento finanziario per i danni subiti a causa della detenzione illegittima; chiede di mettere fine alla violenza di Stato;

2.

condanna la repressione sistematica operata dal regime di Lukashenko contro i civili, che ha costretto migliaia di bielorussi a fuggire dal paese dopo le elezioni fraudolente del 9 agosto 2020; ribadisce che la campagna di repressione sistematica in corso e lo sfollamento forzato di civili equivalgono a gravi violazioni dei diritti umani;

3.

chiede l'organizzazione di nuove elezioni libere ed eque sotto l'osservazione internazionale da parte dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 a causa della massiccia falsificazione e fabbricazione dei risultati, e non riconoscono Alexander Lukashenko come Presidente della Bielorussia;

4.

ricorda alla Bielorussia i suoi obblighi nel quadro del diritto internazionale in materia di diritti umani e insiste sulla necessità di garantire le libertà fondamentali e i diritti umani, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente e funzionante in Bielorussia; esorta le autorità bielorusse a cooperare pienamente con i pertinenti organismi internazionali quali l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'OSCE e l'OIL, anche concedendo un accesso senza restrizioni e attuando raccomandazioni, nonché a onorare i loro obblighi ai sensi del diritto nazionale e internazionale; insiste sulla necessità di porre fine a ogni repressione, persecuzione, maltrattamento, violenza sessuale e di genere, sparizioni forzate e tortura; chiede di porre fine alla discriminazione nei confronti delle donne e dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità e le persone LGBTQI;

5.

denuncia il fatto che processi per motivi politici si svolgono a porte chiuse e senza un giusto processo, in violazione degli obblighi e degli impegni internazionali del paese, e danno luogo a pene severe e ingiustificate nei confronti dei leader dell'opposizione, in particolare di Siarhei Tsikhanouski, Mikola Statkevich, Viktar Babaryka, Maryia Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich e Dzmitry Papou; prende atto delle condizioni disumane che si possono constatare nelle strutture di detenzione bielorusse, tra cui abusi fisici e psicologici, e cellule sovraffollate e non igieniche;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno e protezione ai difensori dei diritti umani e alla società civile in Bielorussia, che si troveranno ad affrontare una grave repressione, anche rilasciando visti di emergenza per lasciare la Bielorussia, laddove necessario;

7.

invita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i leader e i rappresentanti sindacali attualmente detenuti, e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti; chiede che cessino le intimidazioni nei confronti di leader sindacali e attivisti indipendenti e le perturbazioni del funzionamento dei sindacati indipendenti in Bielorussia; ribadisce che le autorità bielorusse devono rimuovere tutti gli ostacoli, di natura sia giuridica che pratica, all'organizzazione di sindacati indipendenti e alla partecipazione agli stessi; invita le autorità bielorusse ad allineare la legislazione del paese ai suoi impegni internazionali in materia di diritto del lavoro, alle pertinenti conclusioni del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e del comitato dell'OIL sulla libertà di associazione, e a cooperare con l'OIL per attuare pienamente e senza indugio le raccomandazioni della commissione d'inchiesta;

8.

condanna il recente arresto e la detenzione di leader e rappresentanti sindacali da parte delle autorità bielorusse, così come l'attacco che tali provvedimenti rappresentano nei confronti sia dei diritti umani che dei diritti fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali, comprese quelle dell'OIL relative al diritto dei lavoratori di organizzarsi e partecipare all'azione pubblica;

9.

invita le autorità bielorusse a fornire informazioni chiare sul luogo in cui si trovano i detenuti arrestati per motivi politici e sulla loro situazione sanitaria, e a rilasciarli immediatamente nonché a garantire loro l'accesso a una giustizia indipendente;

10.

ribadisce che il diritto di manifestare e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali e invita la Bielorussia a revocare tutte le restrizioni legislative e pratiche che ostacolano tali libertà ripristinando immediatamente lo status giuridico dei sindacati indipendenti che ne sono stati recentemente privati in diverse società, tra cui le raffinerie di petrolio Grodno Azot, Naftan e Mozyr, e a revocare la classificazione del REP come organizzazione estremista;

11.

incoraggia i sindacati di tutti gli Stati membri dell'UE a intensificare ulteriormente i contatti con le controparti bielorusse, a scambiare informazioni sullo sviluppo della situazione degli attivisti sindacali in Bielorussia e sulla repressione cui sono sottoposti dal regime, ad agevolare la cooperazione e a fornire loro sostegno materiale e psicologico;

12.

invita la Commissione a rafforzare il sostegno allo sviluppo delle capacità dei sindacati indipendenti bielorussi, dei media liberi, della società civile e degli attivisti per la democrazia, sia in Bielorussia che in esilio;

13.

sottolinea che le azioni delle autorità bielorusse contro i sindacati indipendenti rappresentano una violazione della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali del Paese; invita l'OIL a sospendere l'adesione ai sindacati bielorussi filogovernativi in quanto non rappresentano la voce indipendente dei lavoratori né tutelano i loro diritti;

14.

sottolinea l'importante ruolo di coordinamento svolto dal Congresso bielorusso dei sindacati democratici nel rappresentare i membri dei sindacati indipendenti bielorussi nelle istituzioni nazionali e internazionali e invita le autorità bielorusse a porre fine alla repressione e a instaurare un rapporto di collaborazione con i sindacati democratici e indipendenti basato sul dialogo sociale, quale modo per sviluppare il dialogo tra le autorità, le istituzioni statali, i datori di lavoro e i lavoratori e la società civile in generale;

15.

esprime profonda preoccupazione per i rischi derivanti dal fatto che la Bielorussia abbia abbandonato la sua neutralità, ospiti forze armate russe e conduca esercitazioni militari congiunte; prende atto del ruolo accresciuto della Russia in Bielorussia, compresa la sua influenza finanziaria, che solleva seri dubbi riguardo alla capacità della Bielorussia di prendere decisioni sovrane;

16.

esprime sgomento dinanzi al sostegno fornito dal regime di Lukashenko alla guerra non provocata della Russia in Ucraina, anche attraverso il cosiddetto referendum che ripristina lo status nucleare del paese, nonché consentendo la circolazione di truppe e armi, l'uso dello spazio aereo del paese, il rifornimento e lo stoccaggio di munizioni militari;

17.

condanna fermamente l'uso del territorio bielorusso da parte dell'esercito russo; condanna il sostegno fornito dalla Bielorussia, dalle sue forze armate e dai suoi servizi segreti al lancio della guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina; ritiene la Bielorussia congiuntamente responsabile dell'attacco, con tutte le conseguenze giuridiche ad essa imputabili ai sensi del diritto internazionale;

18.

evidenzia che il referendum costituzionale del 27 febbraio 2022, gestito dalle autorità bielorusse illegittime in un contesto di diffuse violazioni dei diritti umani, repressione brutale e uso deliberato della disinformazione, non può essere considerato una legittima espressione democratica della volontà del popolo bielorusso né una legittimazione del proseguimento della presidenza illecita di Aliaksandr Lukashenko; invita le autorità bielorusse ad attuare le raccomandazioni della missione di esperti indipendenti nell'ambito del meccanismo di Mosca;

19.

condanna le campagne di disinformazione e la diffusione della propaganda di guerra del Cremlino in Bielorussia;

20.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che siano poste in essere le misure necessarie per rafforzare la resilienza contro tutte le forme di ingerenza straniera che potrebbero essere perpetrate dal regime di Lukashenko, inclusi, tra l'altro, gli attacchi informatici e la disinformazione nel contesto dell'aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina;

21.

osserva con preoccupazione la prosecuzione dell'integrazione tra Russia e Bielorussia in diversi settori, non da ultimo la progressiva militarizzazione della Bielorussia e della regione, che rappresentano una sfida per la sicurezza e la stabilità del continente europeo e, in particolare, per i paesi del vicinato orientale dell'Unione, con i quali la Russia è già in conflitto;

22.

esprime apprezzamento e sostegno nei confronti dei cittadini bielorussi che sono scesi in piazza, mettendo a rischio la propria sicurezza, per condannare la guerra avviata dalla Federazione russa e con il sostegno del dittatore illegittimo della Bielorussia, come pure nei confronti di quanti hanno condotto operazioni di sabotaggio volte a impedire e perturbare la logistica militare russa sul territorio bielorusso;

23.

deplora che la Bielorussia sia attualmente l'unico paese d'Europa in cui tuttora vige la pena di morte e che l'ambito di applicazione per il suo utilizzo sia stato ampliato; condanna la modifica del codice penale bielorusso che introduce la pena di morte per «tentati atti di terrorismo»; ritiene che il regime possa facilmente abusare di tale disposizione per liquidare gli oppositori politici; ricorda che molti prigionieri politici sono stati accusati o condannati a lunghe pene detentive in base alle disposizioni sul terrorismo del codice penale bielorusso; invita le autorità bielorusse ad abolire immediatamente e per sempre la pena di morte;

24.

sottolinea l'importanza di affrontare le minacce alla sicurezza nucleare poste dalla centrale nucleare bielorussa ad Astravyets; insiste affinché la Bielorussia si impegni sulla questione della sicurezza nucleare di detta centrale nucleare in modo del tutto trasparente e si impegni a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate nella valutazione inter pares della centrale effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare; è favorevole, fintanto che ciò non avverrà, al divieto di importazione di energia dalla centrale nucleare bielorussa nel mercato dell'UE e a riflettere tale posizione nel meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE; chiede l'introduzione di tutele efficaci contro la vendita diretta o indiretta sui mercati dell'Unione dell'elettricità bielorussa prodotta nella centrale nucleare di Astravyets; chiede inoltre l'interruzione degli investimenti degli Stati membri dell'UE nei progetti di infrastrutture energetiche in Bielorussia;

25.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia e invita il Consiglio a garantirne la completa e tempestiva attuazione; chiede che tutte le sanzioni adottate nei confronti della Russia siano applicate in modo speculare alla Bielorussia e attuate in maniera adeguata, anche per quanto riguarda qualsiasi futura serie di sanzioni;

26.

sottolinea la necessità di un'indagine approfondita sui crimini commessi dal regime di Lukashenko contro il popolo bielorusso; invita gli Stati membri ad applicare attivamente il principio della giurisdizione universale e a istruire procedimenti giudiziari contro i funzionari bielorussi responsabili o complici delle violenze e della repressione, tra cui Aliaksandr Lukashenko;

27.

invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con partner internazionali quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure con i difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime;

28.

invita le istituzioni dell'UE a intraprendere tutte le azioni necessarie presso le istituzioni e le istanze internazionali e presso la Corte penale internazionale o altri tribunali o organi giurisdizionali internazionali appropriati per sostenere le indagini e il perseguimento, in relazione alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, delle azioni dei responsabili politici in Bielorussia, in particolare Aliaksandr Lukashenko, come crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

29.

loda il lavoro sistematico e coerente delle forze democratiche bielorusse in Bielorussia e in esilio, in particolare quello svolto dalla leader dell'opposizione democratica Sviatlana Tsikhanouskaya e dai membri del Consiglio di coordinamento e della Direzione nazionale anticrisi; ribadisce l'urgente necessità di mantenere e ampliare i contatti e la cooperazione con tali forze; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'opposizione politica democratica in Bielorussia fornendo l'aiuto necessario per rafforzarne le capacità;

30.

si rammarica che gli Stati membri dell'UE non abbiano agito in modo coordinato e unificato nel richiamare la loro rappresentanza diplomatica dalla Bielorussia;

31.

esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri dell'UE ad aumentare il sostegno diretto all'opposizione, alla società civile, ai difensori dei diritti umani, ai rappresentati dei sindacati e alle organizzazioni degli organi di informazione indipendenti bielorussi in Bielorussia e al di fuori di essa; sottolinea l'importanza di mantenere relazioni con queste persone, di monitorare la situazione e i processi dei singoli prigionieri politici in loco, di semplificare i requisiti per il rilascio dei visti, di migliorare le procedure di asilo e di fornire un riparo temporaneo negli Stati membri dell'UE a coloro che cercano rifugio dalla Bielorussia; si impegna a intensificare le proprie attività a sostegno della democrazia; ribadisce la sua richiesta di un programma di assistenza mirato dell'UE per aiutare la società civile, gli organi di informazione indipendenti, il mondo accademico, anche fornendo assistenza continua all'Università umanistica europea, come base di istruzione per gli studenti bielorussi e l'opposizione bielorussa in esilio, nonché le vittime della repressione politica e della violenza della polizia e coloro che fuggono dal regime oppressivo;

32.

sostiene i preparativi in vista dell'organizzazione di una conferenza internazionale dei donatori guidata dall'UE per fornire assistenza alle forze democratiche della Bielorussia; invita l'UE a impegnarsi a livello operativo con i rappresentanti delle forze democratiche bielorusse al fine di concludere i lavori per l'adozione di una tabella di marcia volta ad attuare il pacchetto economico e d'investimento di 3 miliardi di EUR già previsto dalla Commissione per rispondere alle aspirazioni democratiche della popolazione bielorussa; chiede un dialogo politico tra l'UE e le forze democratiche bielorusse al fine di perseguire una visione comune in relazione a tale piano di sostegno; pone l'accento sulla necessità di una discussione pubblica approfondita per promuovere il sostegno pubblico nei confronti di un coinvolgimento sostanziale dell'UE;

33.

ribadisce l'importanza dell'istituzione di ambasciate del popolo di Bielorussia in tutto il mondo ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini bielorussi all'estero e gli interessi di una Bielorussia democratica, ad esempio valutando modalità di finanziamento delle ambasciate del popolo di Bielorussia;

34.

chiede agli Stati membri di migliorare la cooperazione in materia di gestione delle frontiere, lotta alla tratta di esseri umani e altre sfide di sicurezza provocate o aggravate dal regime bielorusso;

35.

invita la Commissione, il Consiglio, il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a continuare a segnalare la situazione in Bielorussia in seno a tutte le organizzazioni europee e internazionali pertinenti, in particolare l'OSCE, le Nazioni Unite e i suoi organi specializzati e l'ILO, al fine di accrescere il controllo internazionale delle violazioni dei diritti umani, rafforzare l'azione a livello internazionale in relazione alla situazione in Bielorussia e superare l'ostruzionismo della Russia e di altri paesi a tale azione;

36.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a organizzare vertici periodici con rappresentanti di alto livello delle forze democratiche della Bielorussia; ritiene che ciò contribuirebbe all'adozione di orientamenti politici comuni sul futuro delle relazioni dell'UE con una Bielorussia democratica;

37.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle autorità della Repubblica di Bielorussia e ai rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa.

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/65


P9_TA(2022)0217

Creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 — microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al servizio di un ambiente sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 — microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al servizio di un ambiente sostenibile (2022/2568(RSP))

(2022/C 479/06)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o luglio 2020, dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

vista la relazione finale della Commissione, del dicembre 2020, dal titolo «A European approach to micro-credentials — output of the micro-credentials higher education consultation group» (Un approccio europeo alle microcredenziali — contributo del gruppo di consultazione sulle microcredenziali nell'istruzione superiore),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo di ricerca: un approccio olistico condiviso (2),

viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 — microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al servizio di un ambiente sostenibile (O-000011/2022 — B9-0013/2022 e O-000012/2022 — B9-0014/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

A.

considerando che, conformemente al pilastro europeo dei diritti sociali, l'accesso a un'istruzione di qualità e inclusiva e all'apprendimento permanente è un diritto umano fondamentale di tutti ed è essenziale per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze, una partecipazione piena e attiva alla società e l'effettivo accesso a un mercato del lavoro in evoluzione;

B.

considerando che la Commissione mira a creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;

C.

considerando che i cambiamenti nel mercato del lavoro rendono le competenze rapidamente obsolete e hanno determinato un aumento della domanda di opportunità di apprendimento flessibili; che la motivazione, il tempo e i finanziamenti sono fattori chiave per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione;

1.

accoglie con favore le proposte della Commissione di sviluppare entro il 2025 un approccio europeo alle microcredenziali, ai conti individuali di apprendimento e all'apprendimento per la sostenibilità ambientale nel quadro dello spazio europeo dell'istruzione, che contribuirebbe a rendere i percorsi di apprendimento più flessibili, ad ampliare le opportunità di apprendimento, a consolidare il riconoscimento reciproco, a creare legami con le transizioni digitale e verde nonché a rafforzare il ruolo svolto dagli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale (IFP) nell'apprendimento permanente;

2.

sottolinea che le microcredenziali e i conti individuali di apprendimento possono essere importanti per le persone che desiderano migliorare le competenze, riqualificarsi e ottenere qualifiche ufficialmente riconosciute, così da tenere il passo con i rapidi cambiamenti nella società e con un mercato del lavoro sempre più digitalizzato nonché scegliere un altro percorso per lo sviluppo personale o la mobilità sociale ascendente;

3.

invita il Consiglio ad adottare una definizione comune di microcredenziali e norme comuni per lo spazio europeo dell'istruzione, che costituirebbero la base per la garanzia della qualità, il riconoscimento, la trasparenza e la portabilità;

4.

invita la Commissione a fornire un solido strumento che motivi gli Stati membri ad attuare le microcredenziali, che dovrebbero rimanere di natura volontaria; osserva che ciò non è attualmente previsto nella proposta di raccomandazione del Consiglio e sottolinea, a tale proposito, il successo del progetto pilota dell'iniziativa delle università europee in quanto modello da seguire;

5.

insiste sull'importanza di mettere a disposizione registri nazionali di facile utilizzo e regolarmente aggiornati, che dovrebbero essere visibili e facilmente accessibili attraverso un portale dell'UE, al fine di garantire la qualità delle microcredenziali e rendere queste ultime disponibili in formato digitale per sostenere il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e l'acquisizione di nuove competenze, aumentare la trasparenza e migliorare la mobilità, gli scambi e la cooperazione transfrontalieri e internazionali;

6.

evidenzia che le microcredenziali europee sono particolarmente necessarie ai fini del riconoscimento intersettoriale e transfrontaliero di periodi di apprendimento piuttosto brevi, aspetto fondamentale per incoraggiare una maggiore mobilità in Europa; chiede alla Commissione di valutare l'uso delle microcredenziali in sede di riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite attraverso la mobilità europea ai fini dell'apprendimento e l'impegno civico nell'ambito dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, e di riferire in merito;

7.

pone l'accento sul ruolo di sostegno che le microcredenziali dovrebbero svolgere nel collegare l'apprendimento informale e non formale con l'istruzione formale; esorta a sviluppare e attuare un quadro comune per riconoscere le capacità, le competenze e le metodologie acquisite attraverso l'apprendimento informale e non formale;

8.

esorta la Commissione a proporre un approccio comune in materia di competenze psicosociali e trasversali, in linea con le definizioni adottate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'UNESCO; sottolinea che tale approccio dovrebbe ispirarsi alle iniziative e ai progetti in corso finanziati nell'ambito dei programmi dell'UE nonché alla relazione strategica del Centro comune di ricerca della Commissione sulle competenze lungo tutto l'arco della vita (3), e dovrebbe essere elaborato in consultazione con gli Stati membri, gli istituti di istruzione, gli insegnanti e gli attori del mercato del lavoro al fine, tra l'altro, di affrontare gli aspetti pratici dell'attuazione;

9.

sottolinea che il riconoscimento reciproco automatico delle microcredenziali all'interno dello spazio europeo dell'istruzione potrebbe costituire un passo verso l'agevolazione del riconoscimento automatico delle qualifiche più in generale; ritiene che l'istituzione di un sistema europeo coerente di microcredenziali, che coinvolga le parti interessate, costituirebbe un passo avanti nel rafforzamento del potere educativo e della competitività globale dell'Europa;

10.

ricorda alle autorità pubbliche il loro ruolo essenziale nel garantire l'equilibrio nella formazione delle competenze offerta agli adulti ed evidenzia, in particolare, che le competenze di base, multisettoriali, psicosociali e trasversali rivestono la stessa importanza delle competenze tecniche ai fini delle transizioni verde e digitale;

11.

invita gli istituti di istruzione terziaria a sviluppare microcredenziali per offrire ai discenti esperienze socialmente impegnate, di alta qualità e inclusive, compresi il volontariato, il tutoraggio e l'animazione socioeducativa durante i loro studi;

12.

sottolinea l'importanza di fornire risorse per i servizi di orientamento e consulenza in modo da aiutare gli adulti e i giovani a individuare e attestare le abilità e le competenze già acquisite attraverso l'apprendimento informale e orientarli verso opportunità di ulteriore sviluppo delle loro competenze, di modo che le microcredenziali diventino strumenti di inclusione anziché perpetuare o consolidare le disuguaglianze esistenti nell'accesso alle opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione; insiste affinché si faccia ricorso alle microcredenziali a livello universitario al fine di garantire che i beneficiari primari non siano discenti appartenenti a gruppi che già godono di vantaggi in termini di istruzione e status professionale;

13.

si compiace che i conti individuali di apprendimento, unitamente alle microcredenziali, siano concepiti per rendere l'apprendimento permanente più inclusivo e accessibile, anche sul piano economico; ricorda che tali iniziative sono destinate a tutti, indipendentemente dall'età, dal genere, dalla situazione occupazionale, dal reddito o dal livello di istruzione; mette in rilievo la necessità di promuovere tra i giovani una mentalità orientata all'apprendimento permanente;

14.

insiste sul fatto che le scelte a disposizione sui conti individuali di apprendimento non dovrebbero essere troppo limitate alle esigenze del mercato del lavoro, ma dovrebbero servire a responsabilizzare i cittadini consentendo loro di compiere scelte individuali e offrendo opportunità di lavoro autonomo e imprenditoriale;

15.

incoraggia gli Stati membri a dare priorità ai diritti di formazione nei conti individuali di apprendimento per gli adulti meno qualificati, le persone con disabilità, i discenti svantaggiati, le persone appartenenti a gruppi vulnerabili o emarginati, i rifugiati e coloro che vivono in zone remote o rurali, nonché a stabilire criteri chiari per l'assegnazione di tali diritti;

16.

avverte che l'attuazione delle microcredenziali e dei conti individuali di apprendimento non dovrebbe creare ostacoli indesiderati per i discenti adulti che devono sostenere i costi dei programmi di istruzione formale e/o a lungo termine;

17.

ritiene opportuno integrare l'apprendimento ai fini della sostenibilità ambientale in tutti i programmi di studio nell'UE con una prospettiva di apprendimento permanente, anche attraverso l'educazione civica europea e globale, al fine di consentire ai discenti di diventare sostenitori attivi di società più inclusive e sostenibili;

18.

sottolinea i molteplici vantaggi potenziali di tutte e tre le iniziative, dal momento che una maggiore partecipazione ai programmi di apprendimento per adulti è associata a miglioramenti nell'alfabetizzazione ambientale, a una maggiore partecipazione civica, a un migliore rapporto con l'ambiente, a un maggiore senso di benessere e a una maggiore soddisfazione per la vita;

19.

pone l'accento sull'importanza di includere i settori culturali e creativi per promuovere una mentalità orientata allo sviluppo sostenibile nel rilancio delle realtà economiche, come dimostrato da alcune Capitali europee della cultura e dalle nuove opportunità offerte dal nuovo Bauhaus europeo;

20.

insiste affinché tali iniziative ricevano un'eccellente visibilità a livello nazionale, regionale e locale, ivi compresi la loro dimensione europea e il loro valore aggiunto, affinché i cittadini europei possano individuare chiaramente i possibili benefici e acquisire consapevolezza dei meriti di uno spazio europeo dell'istruzione;

21.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2021)0452.

(3)  Centro comune di ricerca, Relazione scientifica e strategica, LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence (LifeComp: il quadro europeo per la competenza chiave personale, sociale e la capacità di imparare a imparare), Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020.


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/68


P9_TA(2022)0218

Lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (2022/2655(RSP))

(2022/C 479/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sull'Ucraina e sulla Russia,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

viste le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, del 9 dicembre 1948, e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), del 17 luglio 1998, e gli emendamenti di Kampala del 2010 sul reato di aggressione,

visti i principi di diritto internazionale riconosciuti dalla Carta del tribunale di Norimberga e nella sentenza del tribunale (principi di Norimberga) elaborati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, che determinano ciò che costituisce un crimine di guerra,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1820 (2008), sulla violenza sessuale come arma di guerra e 1888 (2009), che istituisce il rappresentante speciale per la violenza sessuale nei conflitti,

vista la definizione di «stupro» in tempi di guerra, stabilita nel 1998 dai tribunali penali internazionali per il Ruanda e dai tribunali penali internazionali per la Iugoslavia,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022, sull'aggressione contro l'Ucraina e del 24 marzo 2022, sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina,

vista la risoluzione adottata il 4 marzo 2022 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Ucraina a seguito dell'aggressione russa, nella quale il Consiglio ha deciso di istituire una commissione internazionale indipendente d'inchiesta,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 28 aprile 2022, dal titolo «L'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina: assicurare che siano attribuite le responsabilità di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e di altri crimini internazionali»,

vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022,

viste la visita della Presidente Metsola in Ucraina il 1o aprile 2022 e la sua dichiarazione sui crimini di guerra internazionali commessi in Ucraina,

vista la dichiarazione resa il 4 aprile 2022 a nome dell'UE dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sulle atrocità russe commesse a Bucha e in altre città ucraine,

vista la dichiarazione rilasciata il 2 marzo 2022 da Karim A.A. Khan QC, procuratore della CPI, dal titolo «La situazione in Ucraina: ricezione di deferimenti presentati da 39 Stati parte e avvio di un'indagine»,

vista la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 13 aprile 2022, sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità commessi in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022,

visto l'accordo di cooperazione e di assistenza del 2006 tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2022/638 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1), che ha modificato il mandato dell'EUAM Ucraina per fornire sostegno alle autorità ucraine e agevolare le indagini e il perseguimento di eventuali crimini internazionali commessi nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina,

vista la proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022)0187),

viste le relazioni di Human Rights Watch sull'Ucraina del 3 aprile e del 21 aprile 2022 e la relazione di Amnesty International del 6 maggio 2022,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 24 febbraio 2022, quando la Russia ha avviato una nuova fase della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, le forze armate russe e i loro associati conducono attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, compresi rapimenti, esecuzioni extragiudiziali e atti di tortura nelle zone dell'Ucraina recentemente invase e precedentemente occupate;

B.

considerando che migliaia di persone hanno perso la vita o sono rimaste ferite, che circa 7,7 milioni di ucraini sono stati sfollati e quasi 6 milioni sono fuggiti nei paesi vicini; che, secondo la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, dal 24 febbraio 2022, 400 000 civili ucraini, tra cui oltre 200 000 bambini, sono stati deportati con la forza dall'Ucraina nella Federazione russa; che le forze russe e i loro associati hanno più volte impedito l'apertura di corridoi umanitari, bloccando o ostacolando l'evacuazione della popolazione civile dai territori assediati;

C.

considerando che le atrocità commesse dalle truppe russe e dai loro associati hanno raggiunto un nuovo livello di efferatezza, come dimostra la scoperta, avvenuta domenica 3 aprile 2022, dei corpi di civili abbandonati sulle strade di Bucha, una città rimasta inaccessibile all'esercito ucraino per almeno un mese; che in diverse città ucraine precedentemente occupate, tra cui Bucha, Irpin', Hostomel' e Ivankiv, e in altre località ora liberate dalle forze armate ucraine, si segnalano fosse comuni contenenti centinaia di cadaveri, nonché corpi di civili trovati sulle strade, tra cui donne, bambini e anziani, alcuni dei quali con le mani legate dietro la schiena; che è probabile che atrocità analoghe ai casi succitati si verifichino regolarmente nelle città e nei villaggi ucraini invasi e tuttora occupati dalla Russia e dai suoi associati, e che l'effettiva entità dei crimini di guerra è probabilmente assai più ampia di quanto sino ad ora documentato;

D.

considerando che numerose relazioni, corredate di foto e video, documentano esecuzioni sommarie di civili durante l'occupazione russa di villaggi e città, arresti di civili in assenza di una procedura regolare e maltrattamenti che equivalgono alla tortura, casi di stupro di civili, compresi minori, da parte delle forze armate russe e dei loro associati, nonché l'uso di artiglieria non guidata, munizioni a grappolo e mine terrestri antipersona durante gli attacchi russi contro aree popolate; che la Russia ricorre alla violenza sessuale come arma di guerra per demoralizzare la popolazione ucraina e come forma di tortura per ottenere confessioni attraverso lo stupro, l'esposizione forzata e minacce di violenza sessuale nei confronti di bambini, donne e uomini o loro familiari; che lo stupro in quanto crimine di guerra è un reato estremamente difficile da documentare in modo tale da poter essere portato in tribunale ed essere provato in giudizio; che le vittime di crimini di guerra di tipo sessuale possono essere esposte a molteplici rischi di discriminazione e stigmatizzazione, oltre al danno fisico; che il tempo è di fondamentale importanza per raccogliere prove e testimonianze e fornire assistenza medica e psicologica alle vittime di violenza sessuale;

E.

considerando che le forze armate russe e i loro associati hanno detenuto, sequestrato, rapito, preso di mira e ucciso giornalisti, sindaci e difensori dei diritti umani; che i giornalisti e gli operatori dei media sono tutelati dal diritto internazionale umanitario dall'articolo 79 del protocollo addizionale I alle convenzioni di Ginevra; che, secondo la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, almeno 10 operatori dei media ucraini e internazionali sarebbero già stati uccisi e numerosi altri feriti;

F.

considerando che le forze armate russe e i loro associati sono stati coinvolti nel saccheggio di beni civili, tra cui cibo, abbigliamento, elettrodomestici, legna da ardere e grandi quantità di cereali, nonché nella distruzione di infrastrutture civili, comprese quelle che soddisfano le esigenze di gruppi sociali vulnerabili, di edifici residenziali, scuole, asili nido ed ospedali; che le forze armate della Federazione russa e i loro associati hanno sistematicamente sottratto opere d'arte, artefatti e altri oggetti di elevato valore culturale; che l'Ucraina ha accusato la Russia di aver rubato diverse centinaia di migliaia di tonnellate di cereali e che le Nazioni Unite hanno confermato che vi sono sempre più prove del fatto che le truppe russe hanno saccheggiato scorte di cereali ucraini e distrutto strutture di stoccaggio di cereali, il che aggrava la crisi alimentare mondiale e contribuisce a una possibile carestia in Ucraina; che quasi 25 milioni di tonnellate di cereali sono bloccati in Ucraina a causa della distruzione delle infrastrutture logistiche e del blocco marittimo da parte della Russia; che anche l'impatto ambientale e sanitario della guerra sarà devastante e a lungo termine;

G.

considerando che le quattro convenzioni di Ginevra e il protocollo addizionale I, di cui l'Ucraina e la Federazione russa sono Stati parti, stabiliscono che le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, unitamente alle infrazioni gravi alle convenzioni, costituiscono crimini di guerra; che chiunque ordini o commetta deliberatamente tali atti, li aiuti o li favorisca, è responsabile di crimini di guerra;

H.

considerando che, nel novembre 2016, la Russia ha deciso di ritirare la propria firma dallo statuto di Roma; che l'Ucraina non è uno Stato parte dello statuto di Roma, ma in due occasioni ha esercitato la sua prerogativa di accettare la giurisdizione della CPI per presunti crimini contemplati dallo statuto di Roma che si sarebbero verificati sul suo territorio, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dello statuto;

I.

considerando che il 2 marzo 2022 il procuratore della CPI ha annunciati di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina sulla base dei deferimenti pervenuti dagli Stati parti (2);

J.

considerando che, il 3 marzo 2022, l'Ucraina, con il sostegno di 45 Stati partecipanti, ha invocato il Meccanismo di Mosca dell'OSCE per trattare le violazioni dei diritti umani e le conseguenze umanitarie dell'invasione russa dell'Ucraina;

K.

considerando che, nei primi tre mesi della guerra, il procuratore generale ucraino ha avviato almeno 9 300 indagini e individuato centinaia di sospetti russi per presunti crimini di guerra, tra cui saccheggi, omicidi, torture e stupri;

L.

considerando che gli organi giudiziari governativi e internazionali hanno compiuto una serie di sforzi per accertare le responsabilità, tra cui l'avvio di un'indagine formale da parte della CPI, nonché di indagini penali condotte da Francia, Germania, Lituania e Svezia in virtù del principio della giurisdizione universale;

M.

considerando che, il 4 marzo 2022, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha votato a favore della creazione della commissione internazionale d'inchiesta sull'Ucraina con il mandato di indagare sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022; che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è paralizzato sulla situazione in Ucraina dal momento che la Russia è in grado di bloccare, con il proprio veto, qualsiasi azione concreta;

N.

considerando che, il 25 marzo 2022, la Polonia, la Lituania e l’Ucraina hanno annunciato la creazione di una squadra investigativa comune per raccogliere prove e indagare sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la partecipazione dell'Ufficio del procuratore della CPI, come annunciato il 25 aprile 2022; che il coordinamento tra le indagini della CPI e quelle di organi governativi e altri meccanismi è indispensabile per fare rapidamente giustizia;

O.

considerando che la CPI non ha giurisdizione sul reato di aggressione in questa situazione, in quanto né l'Ucraina né la Federazione russa hanno ratificato lo Statuto di Roma e le relative modifiche relative al crimine di aggressione; che sarebbe opportuno affrontare tale lacuna istituendo un tribunale internazionale speciale incaricato di indagare e perseguire i presunti crimini di aggressione commessi contro l'Ucraina dai leader politici e dai comandanti militari della Russia e dei suoi alleati;

1.

ribadisce con la massima fermezza la sua condanna nei confronti della guerra di aggressione contro l’Ucraina e della sua invasione, entrambe non provocate, illegali e ingiustificate, da parte della Russia e chiede che la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, come ordinato dalla Corte internazionale di giustizia il 16 marzo 2022;

2.

esprime forte rabbia e indignazione per le atrocità segnalate, tra cui il bombardamento indiscriminato delle città e dei centri urbani, le deportazioni forzate, l'uso di munizioni vietate, gli attacchi contro i civili che tentano di fuggire dalle zone di conflitto attraverso i corridoi umanitari che sono stati predisposti, le esecuzioni di civili, la violenza sessuale, gli sfollamenti forzati e i saccheggi e gli attacchi deliberati contro zone residenziali e infrastrutture civili, come ospedali, strutture mediche, scuole, rifugi e ambulanze, atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e possono costituire crimini di guerra da parte della Federazione russa e dei suoi associati in Ucraina, nessuno dei quali è stato finora perseguito e sanzionato;

3.

condanna fermamente il terrificante ricorso sistematico alla violenza sessuale e basata sul genere come un'arma di guerra da parte delle forze armate russe e dei loro associati e, ricordando la risoluzione 1820 (2008) delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale come arma di guerra, afferma che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono costituire un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto che afferisce al crimine di genocidio e dovrebbero pertanto essere perseguiti conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e dello Statuto di Roma della CPI, in particolare gli articoli 7 e 8; deplora i progressi limitati compiuti nell'efficace perseguimento dei reati sessuali e di genere in seno alla CPI; è del parere che i casi delle vittime dell'invasione illegale dell'Ucraina potrebbero costituire un precedente a tale riguardo; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'integrazione di genere in tutte le indagini in corso e future;

4.

esprime il suo pieno sostegno all'indagine avviata dal procuratore della CPI sui presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio commessi in Ucraina, al lavoro della commissione d'inchiesta dell’ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e agli sforzi compiuti da organizzazioni della società civile indipendenti volti a raccogliere e preservare le prove dei crimini di guerra; sottolinea l'importanza di lavorare e di avanzare rapidamente al fine di ottenere le prove necessarie per le indagini e il perseguimento di tutte le persone responsabili di aver autorizzato, commesso e occultato crimini di guerra e altre violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario; insiste sul grave rischio che si stia procedendo alla distruzione delle prove dei crimini di guerra e che esse non possano essere raccolte e conservate in sicurezza ai fini delle indagini sui crimini di guerra in Ucraina, a causa delle ostilità in corso; ritiene che un'azione rapida sia di fondamentale importanza per adottare tutte le misure necessarie per garantire che coloro che si sono macchiati di violazioni dei diritti umani e crimini di guerra in Ucraina siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

5.

invita a sostenere il procuratore della CPI nelle indagini e nel perseguimento dei presunti autori di crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed eventualmente genocidio, fornendo sostegno politico, mettendo a disposizione tutte le prove in loro possesso, tra cui intelligence, informazioni e dati da fonte aperta, immagini satellitari e intercettazioni di comunicazioni, e fornendo risorse umane e finanziarie adeguate al bilancio generale della CPI al fine di tutelarne pienamente l'indipendenza e l'imparzialità;

6.

accoglie con favore e sostiene pienamente gli sforzi dei procuratori e degli investigatori ucraini volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e invita gli Stati membri dell'UE, la comunità internazionale e le istituzioni competenti ad assistere pienamente le autorità ucraine in tale processo;

7.

invita gli Stati membri e la Commissione a fornire tutta l'assistenza necessaria per rafforzare la capacità e le risorse giudiziarie dell'Ucraina per indagare e giudicare efficacemente i crimini di guerra; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno alle autorità ucraine nel rispettare gli indicatori chiave per combattere l'impunità per i crimini internazionali gravi, inclusi i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, a livello interno;

8.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie presso le istituzioni e le istanze internazionali, così come presso la CPI o altri tribunali ovvero organi giurisdizionali internazionali appropriati, per sostenere il perseguimento dei regimi russo e bielorusso per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di genocidio e crimini di aggressione; chiede inoltre che tali indagini e la conseguente azione penale riguardino anche l'intero corpo delle forze armate russe e i funzionari governativi coinvolti in crimini di guerra; accoglie pertanto con favore le attività di accertamento e indagine avviate da vari Stati membri in conformità del principio di giurisdizione universale e a sostegno del lavoro svolto dalla CPI; accoglie, altresì, con favore la modifica del mandato dell'EUAM Ucraina, che le consentirà di sostenere le autorità ucraine nelle indagini e nel perseguimento di eventuali crimini internazionali commessi nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina;

9.

invita le autorità russe a porre immediatamente fine allo sfollamento forzato di cittadini ucraini e a consentire ai cittadini ucraini sfollati con la forza nel territorio della Federazione russa di ritornare in modo sicuro in Ucraina;

10.

invita gli Stati membri a raccogliere prove e a sostenere un'indagine del procuratore della CPI al fine di stabilire se i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi dalle forze russe e dai loro associati in Ucraina si configurino come genocidio;

11.

insiste sulla necessità di rafforzare il coordinamento dei vari meccanismi istituiti per la lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina, in particolare organizzando una riunione internazionale volta a coordinare la raccolta delle prove e quindi a migliorare l'efficienza dei processi di accertamento delle responsabilità; invita le istituzioni dell'UE a sostenere tali sforzi di coordinamento;

12.

invita le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, a sostenere la creazione immediata di una base giuridica adeguata, con il sostegno dei forum multilaterali istituiti, quali le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, che consenta la creazione di un tribunale speciale internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione commesso contro l'Ucraina dai leader politici e dai comandanti militari della Russia e dei suoi alleati; chiede alle istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, di fornire il prima possibile tutte le risorse umane e di bilancio e il sostegno amministrativo, investigativo e logistico necessari ai fini dell'istituzione del tribunale;

13.

si appella alle istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, affinché cerchino di ottenere il sostegno politico dei partner e delle organizzazioni internazionali affini, in particolare dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in vista dell'istituzione del tribunale;

14.

plaude alla costituzione della squadra investigativa comune da parte della Lituania, della Polonia e dell'Ucraina, coordinata da Eurojust, a cui parteciperà per la prima volta l'Ufficio del procuratore della CPI, con l'obiettivo di facilitare le indagini e le azioni penali negli Stati partecipanti, nonché quelle che potrebbero essere intentate dinanzi alla CPI; incoraggia gli Stati membri ad aderire alla squadra investigativa comune;

15.

accoglie con favore la proposta della Commissione del 25 aprile 2022 di estendere le funzioni operative di Eurojust per quanto riguarda l'analisi, la preservazione e la condivisione di prove a sostegno di indagini e azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali, in particolare genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi (3); invita Eurojust ad avvalersi di tali nuove facoltà per sostenere le autorità competenti degli Stati membri nell'analisi delle prove, al fine di contribuire a garantire che queste ultime siano successivamente ammissibili nei tribunali nazionali o internazionali o presso meccanismi equivalenti; sottolinea che l'estensione del mandato dovrebbe essere accompagnata da un adeguato aumento dei finanziamenti destinati a Eurojust;

16.

evidenzia che è necessario che l'UE e i suoi Stati membri si avvalgano appieno delle loro capacità e delle vie legali disponibili per chiamare i responsabili di crimini di guerra a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore, a tale riguardo, la reattività di Europol nel sostenere una squadra investigativa comune e invita l'agenzia a cooperare a stretto contatto con Eurojust ove richiesto;

17.

rammenta che il principio della giurisdizione universale mira a evitare l'impunità dei criminali di guerra consentendo a tutti gli Stati di adempiere il loro dovere di perseguire e punire i responsabili; reputa importante fornire alle autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri gli strumenti adeguati per consentire loro effettivamente di raccogliere le prove necessarie per condannare i criminali di guerra; incoraggia gli Stati membri a fare un uso efficace del principio della giurisdizione universale per le indagini e il perseguimento dei crimini di guerra in Ucraina e a intensificare la cooperazione tra di loro, coordinando e promuovendo il ruolo della Commissione;

18.

rinnova il suo invito alla Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE sull'impunità e chiede un capitolo specifico relativo all'Ucraina;

19.

invita la Commissione a collaborare strettamente con la CPI e con Eurojust, nel quadro del suo mandato rivisto, al fine di documentare gli stupri, gli abusi e altre forme di violenza sessuale durante la guerra in Ucraina, anche raccogliendo elementi di prova statistici o materiali forniti da esperti competenti e informazioni di carattere medico e farmaceutico, nonché ricercando e documentando resoconti di stupri di guerra in Ucraina che appaiono sulla stampa online e sui social media e che possono aiutare gli investigatori a risalire alle vittime di stupri e violenze sessuali; chiede che tale lavoro sia integrato da sforzi analoghi nei campi di rifugiati e, ove possibile, sul terreno in Ucraina; invita l'UE e i paesi ospitanti e di transito a garantire l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in particolare la contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione e l'assistenza all'aborto, anche per le vittime di stupro;

20.

invita la comunità internazionale a indagare seriamente e a sanzionare anche i reati ambientali, in particolare l'inquinamento ambientale massiccio, compresi i danni ambientali transfrontalieri, dal momento che la Russia continua a concentrarsi su impianti industriali e di combustibili, sulle forniture di energia elettrica, sull'approvvigionamento idrico, sui sistemi fognari e altre strutture, creando una contaminazione diffusa e devastando zone umide, foreste, parchi nazionali, aree protette, compresa la zona di esclusione di 30 chilometri di Cernobyl, dove vivono specie in pericolo di estinzione e minacciate, con gravi conseguenze nel lungo periodo;

21.

sollecita indagini sui presunti saccheggi e la distruzione di strutture di stoccaggio alimentare da parte delle forze russe e dei loro alleati, nonché una valutazione significativa del loro impatto globale, in particolare sui paesi in via di sviluppo importatori di prodotti alimentari;

22.

sottolinea l'importanza dei sistemi informatici dell'UE su larga scala per garantire che i criminali di guerra non possano fuggire e fare ingresso nel territorio dell'UE senza essere notati; è convinto che la riforma in corso del quadro giuridico dell'UE sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto accelererà la raccolta di informazioni pertinenti sui criminali di guerra contenute nelle banche dati della polizia di diversi Stati membri;

23.

si rammarica che lo statuto di Interpol non preveda la possibilità di sospendere l'adesione e invita Interpol a quantomeno sospendere l'accesso dell'Ufficio centrale nazionale russo alle banche dati di Interpol;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le attività volte a facilitare la formazione e la sensibilizzazione dei difensori dei diritti umani nonché dei giudici e dei pubblici ministeri in merito alle prove digitali e alla registrazione digitale delle violazioni dei diritti umani, al fine di aumentare la chiarezza sui criteri di ammissibilità nei tribunali nazionali e internazionali;

25.

accoglie con favore l'adozione, da parte della Verkhovna Rada, del progetto di legge n. 7304, che autorizza la CPI a operare in Ucraina e invita le autorità ucraine a sostenere gli sforzi volti a perseguire i gravi crimini di portata internazionale ratificando urgentemente lo Statuto di Roma della CPI e diventando ufficialmente membro della CPI; invita le autorità ucraine ad allineare la legislazione e le procedure nazionali dell'Ucraina al diritto internazionale, rafforzando in tal modo i meccanismi giuridici nazionali per combattere l'impunità per tali crimini, a uniformare la legislazione nazionale, in particolare il codice penale, al diritto penale internazionale e al diritto internazionale umanitario, e ad adottare un quadro chiaro e pratico per la cooperazione con la CPI e altri organismi che indagano sui crimini commessi in Ucraina; ricorda la necessità che tutte le parti coinvolte in un conflitto rispettino rigorosamente il diritto internazionale umanitario;

26.

invita la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale a fornire maggiori risorse finanziarie e assistenza tecnica per la raccolta e la conservazione della grande quantità di prove delle violazioni del diritto internazionale umanitario, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità in Ucraina; invita l'UE, a tale riguardo, a sostenere questo processo aumentando i fondi a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale;

27.

accoglie con favore i pacchetti di sanzioni contro la Russia e sottolinea che la loro piena ed effettiva attuazione in tutta l'UE e da parte degli alleati internazionali dell'Unione deve ora essere una priorità; chiede la rapida adozione del sesto pacchetto di sanzioni; invita la Commissione ad istituire con urgenza uno strumento giuridico che consenta di confiscare i beni e i fondi russi congelati affinché possano essere utilizzati come riparazione e per la ricostruzione dell'Ucraina;

28.

esprime profondo apprezzamento e rispetto per il lavoro e la dedizione dimostrati dalla società civile ucraina, incluso quanto fatto per documentare le violazioni in corso in Ucraina e l'attività a favore della lotta contro l'impunità in Ucraina; osserva che sul territorio ucraino vi sono molte ONG che si adoperano per documentare i crimini di guerra, compresi gli stupri di massa durante la guerra, e che i loro sforzi devono essere sostenuti e consolidati; invita tutti gli attori internazionali e nazionali che si occupano delle responsabilità a collaborare strettamente con la società civile per prestare assistenza ai processi giudiziari, anche migliorando l'accesso alle informazioni e la sensibilizzazione delle vittime e delle comunità interessate, garantendo la pubblicità, la trasparenza del processo e l'impegno della società civile in risposta alle atrocità commesse dalla Federazione russa;

29.

esorta gli Stati membri, anche attraverso la loro partecipazione alla quinta commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e le Nazioni Unite a garantire che la commissione d'inchiesta del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite disponga di risorse finanziarie sufficienti per svolgere tutti gli aspetti del suo mandato in modo indipendente;

30.

esprime profondo rammarico per la decisione di chiudere la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina a seguito della mancanza di consenso in seno al Consiglio permanente dell'OSCE del 31 marzo 2022 sulla proroga del mandato della missione ed esorta gli Stati membri a vagliare ogni opzione per ripristinarne il mandato;

31.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa e al procuratore generale della CPI.

(1)  GU L 117 del 19.4.2022, pag. 38.

(2)  In data 1o marzo 2022, l'ufficio del procuratore della CPI ha ricevuto un deferimento da uno Stato parte, presentato dalla Repubblica di Lituania; in data 2 marzo 2022, il seguente gruppo coordinato di Stati parti ha presentato un deferimento congiunto: Repubblica d'Albania, Commonwealth dell'Australia, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Canada, Repubblica di Colombia, Repubblica di Costa Rica, Repubblica di Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Georgia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Ungheria, Islanda, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Principato del Liechtenstein, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Nuova Zelanda, Regno di Norvegia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione svizzera e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(3)  Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022)0187).


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/75


P9_TA(2022)0219

Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (2022/2653(RSP))

(2022/C 479/08)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM(2022)0108),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 maggio 2020 intitolato «Identifying Europe's recovery needs» (Individuare le esigenze di ripresa dell'Europa) (SWD(2020)0098),

vista la relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 22 aprile 2022 sulle prospettive economiche regionali dal titolo «Europe: War Sets Back the European Recovery» (Europa: la guerra frena la ripresa europea),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa (2),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (3),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla revisione del quadro legislativo macroeconomico per un impatto più incisivo sull'economia reale europea e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità democratica (5),

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 24 febbraio 2022 la Russia sta portando avanti una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina;

B.

considerando che l'invasione russa dell'Ucraina è una grave crisi umanitaria che colpisce milioni di persone e che comporterà inevitabilmente un grave shock economico di durata ed entità incerte nell'UE;

C.

considerando che le conseguenze più importanti della guerra in Ucraina sono la perdita di vite umane e la crisi umanitaria associata all'enorme numero di persone assediate e sfollate; che al 5 maggio 2022, secondo i dati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre 5,7 milioni di persone erano fuggite dall'Ucraina, di cui oltre l'85 % è attualmente ospitato in un paese dell'UE; che l'onere connesso alla crisi umanitaria è attualmente sostenuto in larga misura dagli Stati membri confinanti con l'Ucraina;

D.

considerando che gli impatti ambientali causati dal conflitto, a seguito di bombardamenti, perdite di petrolio/gas e incidenti nelle fabbriche chimiche e nelle centrali nucleari destano gravi preoccupazioni per la popolazione sia dell'Ucraina che dell'UE; che l'UE deve contribuire a proteggere dai danni ambientali causati dalla guerra e a porvi rimedio nonché a sanzionare i crimini ambientali, dal momento che avranno inevitabilmente conseguenze durature;

E.

considerando che la Russia ha deciso unilateralmente di tagliare le forniture di gas per la Bulgaria e la Polonia; che un numero crescente di Stati membri dell'UE ha già espresso il proprio sostegno ad attuare un embargo totale sull'energia nei confronti della Russia per sottrarsi al suo ricatto;

F.

considerando che le sanzioni stanno avendo gravi ripercussioni sull'economia russa (secondo il FMI, una contrazione del PIL dell'8,5 % e un'inflazione del 21,3 % nel 2022); che gli acquisti europei di combustibili fossili dalla Russia, con il pagamento di fino a 800 milioni di EUR al giorno per la consegna, forniscono ancora al regime mezzi che contribuiscono a finanziare la guerra; che la Commissione ha presentato un piano ambizioso per vietare l'importazione del greggio russo entro sei mesi e dei prodotti raffinati entro la fine dell'anno;

G.

considerando che il contesto economico, unitamente agli effetti delle necessarie sanzioni, avrà un grave impatto sulla situazione sociale ed economica, tra l'altro sui mercati del lavoro dell'UE e sulle condizioni di vita; che la crisi derivante dalla guerra rischia di avere un impatto negativo sulla crescita e sull'occupazione, anche a causa delle ripercussioni sui mercati finanziari, delle carenze energetiche e delle ulteriori pressioni sui prezzi dell'energia, delle persistenti strozzature della catena di approvvigionamento e degli effetti sulla fiducia;

H.

considerando che l'inflazione dei prezzi al consumo nell'UE ha raggiunto livelli non osservati dagli anni '70 in molti paesi, attestandosi al 7,5 % nell'aprile 2022, il livello più elevato dall'introduzione della moneta unica, un'impennata dovuta principalmente all'aumento dei prezzi dell'energia fossile; che ne è derivato anche un aumento dei prezzi agricoli; che, secondo le ultime previsioni della BCE per la zona euro, il tasso di inflazione (IAPC) dovrebbe diminuire, passando da una media del 5,1 % nel 2022, al 2,1 % nel 2023 e all'1,9 % nel 2024;

I.

considerando che l'aumento dell'inflazione e, in particolare, il rapido aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia in tutta l'UE stanno colpendo le popolazioni più vulnerabili, aumentando ulteriormente le disuguaglianze e aggravando la povertà e la povertà energetica; che secondo le proiezioni i salari non aumenteranno con la stessa rapidità dell'inflazione e che pertanto i lavoratori stanno perdendo potere d'acquisto e potrebbero vedere peggiorate le loro condizioni di vita nei prossimi mesi; che inoltre ciò sottoporrà a una pressione maggiore le capacità della politica sociale e gli stabilizzatori automatici come i regimi nazionali di disoccupazione; che lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) adottato dalla Commissione è stato un successo;

J.

considerando che, secondo le prospettive economiche mondiali del Fondo monetario internazionale (FMI) dell'aprile 2022, la crescita globale dovrebbe rallentare, passando da una stima del 6,1 % nel 2021 al 3,6 % nel 2022 e nel 2023, il che corrisponde a 0,8 e 0,2 punti percentuali in meno per il 2022 e il 2023 rispetto alle previsioni di gennaio; che la crescita nella zona euro dovrebbe diminuire da una stima del 5,3 % nel 2021, al 2,8 % nel 2022 e al 2,3 % nel 2023;

K.

considerando che, secondo la proposta di relazione comune sull'occupazione del 2022 presentata dalla Commissione, il ricorso diffuso a programmi di mantenimento dei posti di lavoro durante la pandemia ha contribuito a un aumento relativamente limitato della disoccupazione nel 2021, che è passata da un aumento del 6 % nel 2020 a solo lo 0,4 % nel 2021 (6);

L.

considerando che le piccole e medie imprese (PMI) faticano più delle grandi imprese a ottenere finanziamenti; che le procedure amministrative rendono particolarmente difficile per le PMI accedere ai fondi pubblici; che le condizioni per l'accesso delle PMI al sostegno finanziario dovrebbero pertanto tenere conto della necessaria semplificazione delle procedure;

M.

considerando che l'Europa si sta confrontando con sfide emergenti, come le crescenti disuguaglianze intergenerazionali, la riduzione delle opportunità e delle risorse sociali, sanitarie, economiche e ambientali, le disparità territoriali e l'accesso ineguale ai servizi sociali e sanitari fondamentali, ai posti di lavoro e alle opportunità di impresa nonché alle infrastrutture sociali; che nel 2020 nell'UE 96,5 milioni di persone erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, il che equivale al 21,9 % della popolazione dell'UE; che la povertà e l'esclusione sociale sono diminuite nell'ultimo decennio; che è necessaria un'ulteriore riduzione; che la riduzione delle disuguaglianze è una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri; che dovremmo affrontare le cause profonde degli squilibri economici e sociali a lungo termine;

N.

che nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldare adeguatamente la propria casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa;

O.

considerando che solidi sistemi di protezione sociale sono essenziali per la resilienza sociale in tempi di crisi; che la principale conseguenza sociale in Europa è un aumento del costo della vita e dell'accessibilità economica di beni e servizi, che mette a rischio i diritti umani, quali l'accesso al cibo, all'alloggio, al vestiario e all'istruzione, condizioni di lavoro favorevoli, la protezione contro la disoccupazione e l'accesso all'assistenza medica;

P.

considerando che il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ha fissato l'obiettivo per l'UE di ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e ha adottato una serie di proposte al fine di raggiungere tale obiettivo entro il 2030; che, nel contesto attuale, il conseguimento dell'obiettivo sta diventando sempre più difficile, dato il previsto aumento della povertà e della disoccupazione nei mesi a venire; che i sistemi di protezione sociale sono sottoposti a forti pressioni per mitigare gli effetti sociali della crisi, sostenere i rifugiati e garantire a tutti condizioni di vita dignitose come l'accesso a servizi essenziali di qualità quali la salute, l'istruzione e l'alloggio;

Q.

considerando che l'Agenzia internazionale per l'energia ha stimato che gli utili in eccesso ammontano a 200 miliardi di EUR (7) nel 2022; che l'Agenzia ha inoltre indicato che misure di bilancio temporanee sui proventi straordinari potrebbero essere messe a disposizione per le entrate pubbliche al fine di compensare parzialmente l'aumento delle bollette energetiche; che la Commissione ha proposto orientamenti sull'introduzione di misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari nel marzo 2022 (8);

R.

considerando che la guerra russa in Ucraina ha dimostrato la determinazione, l'unità e la forza dell'Unione europea nella difesa dei valori democratici; che ha altresì evidenziato la necessità di riforme economiche, sociali e istituzionali dell'UE per far fronte alle conseguenze globali dell'aggressione militare della Russia; che è assolutamente necessario mantenere l'unità e la solidarietà impressionanti finora dimostrate dall'Unione a sostegno dell'uso di tutti gli strumenti non militari disponibili per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina e attraverso mezzi collettivi per affrontare gli effetti immediati all'interno dell'UE, nonché mantenendo l'agenda legislativa in corso al fine di migliorare la resilienza sociale, economica e ambientale dell'Unione, nonostante il desiderio di Putin di dividere l'Unione e di vanificare i suoi sforzi;

S.

considerando che è necessario garantire il funzionamento dell'economia sociale di mercato e del mercato unico anche in tempi di crisi per realizzare appieno il loro potenziale a vantaggio dei consumatori europei e contribuire a stimolare la produttività, la competitività delle imprese europee e la creazione di posti di lavoro di qualità;

T.

considerando che la Commissione ha presentato misure concrete affinché REPowerEU diventi una realtà;

U.

considerando che l'UE deve diventare una vera potenza sulla scena mondiale con la capacità di agire e di decidere autonomamente, in particolare per quanto riguarda la difesa, l'energia, l'agricoltura, l'acquacoltura e l'industria;

V.

considerando che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti sta diventando sempre più difficile per i rifugiati che arrivano nell'UE; che l'UE è impegnata a favore della promozione, della protezione e del rispetto del diritto di ogni persona e di ogni donna e ragazza di avere il pieno controllo e di poter decidere liberamente e responsabilmente su questioni concernenti la propria sessualità e i propri diritti sessuali e riproduttivi, senza discriminazioni, coercizioni o violenze di genere;

Considerazioni generali

1.

esprime solidarietà al popolo ucraino e riconosce che una guerra attiva alle frontiere immediate dell'UE ha gravi conseguenze sociali ed economiche per l'Europa; è pienamente consapevole del fatto che la democrazia e la libertà non hanno equivalenti in termini monetari o di comfort sociale; condanna nuovamente con la massima fermezza l'aggressione militare illegale, non provocata e ingiustificata e l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale conflitto;

2.

sottolinea che l'aggressione militare russa contro l'Ucraina e le sanzioni giustificate dell'UE nei confronti della Russia e della Bielorussia stanno incidendo sulla ripresa economica post-pandemia dell'UE e rappresentano una grave minaccia per la sua strategia di ripresa e resilienza, nonché per l'integrità del mercato unico;

3.

evidenzia che la guerra in corso in Ucraina ha inasprito una già grave crisi dei prezzi dell'energia in tutta Europa, che sta avendo un effetto negativo diretto sul potere d'acquisto di tutti i cittadini dell'UE e sulle PMI; ricorda che gli attuali prezzi elevati del gas e dell'elettricità interessano la maggior parte degli Stati membri, sebbene in misura diversa e in periodi diversi, e che l'attuale impennata dei prezzi richiede un intervento rapido al fine di individuare, evitare e prevenire le conseguenze socioeconomiche attraverso una risposta coordinata in materia di politica economica e sociale;

4.

sottolinea l'importanza di garantire la sovranità e l'indipendenza in campo energetico dalle forniture russe e una maggiore autonomia strategica e sicurezza energetica, potenziando e garantendo considerevoli investimenti nelle infrastrutture energetiche dell'UE, comprese le interconnessioni e le infrastrutture transfrontaliere per la produzione di energia rinnovabile, e l'efficienza energetica;

5.

è convinto della necessità di rafforzare ulteriormente le capacità di solidarietà dell'Unione in tempi di crisi; invita la Commissione e il Consiglio a essere pronti nel caso in cui gli effetti negativi della crisi non possano essere affrontati in misura sufficiente attraverso i programmi esistenti e a reagire con determinazione, unità e rapidità e in solidarietà con le persone colpite da questa nuova grave crisi, al fine di aiutare le famiglie e le imprese, in particolare le PMI; sottolinea che una risposta europea determinata, coordinata e solidale è essenziale per limitare la diffusione della crisi individuando, prevenendo e attenuandone le conseguenze economiche e sociali, e mantenendo così il sostegno dei cittadini europei a favore delle azioni intraprese contro la Russia e delle altre azioni necessarie per sostenere gli ucraini nella loro difesa; invita le istituzioni dell'UE a concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'UE, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e sulla base del merito;

6.

mette in risalto il suo pieno sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino; sottolinea l'importanza dell'approvazione dei cinque pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia da parte del Consiglio europeo e ne chiede la rapida ed efficace attuazione; invita gli Stati membri ad adottare con urgenza il sesto pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di importazione di petrolio russo, come proposto dalla Commissione; ribadisce la sua richiesta di un embargo immediato e totale sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas e di abbandonare completamente Nord Stream 1 e 2; chiede l'adozione urgente di misure di limitazione dei danni causati dalle sanzioni, al fine di garantire che l'onere di tali decisioni politiche non ricada sui lavoratori e sulle famiglie;

7.

sostiene gli sforzi globali per aiutare l'Ucraina, in particolare attraverso il G7, e chiede un alleggerimento del debito per l'Ucraina; chiede alla Commissione e agli Stati membri di guidare i lavori relativi a un fondo fiduciario di solidarietà per l'Ucraina e alla strategia per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra; ricorda la sua posizione di lunga data secondo cui il Parlamento deve essere pienamente coinvolto nell'istituzione e nella supervisione dei fondi fiduciari dell'UE e nel relativo processo decisionale operativo;

8.

invita il Consiglio ad ampliare l'elenco delle persone direttamente oggetto di sanzioni dell'UE, compresi gli oligarchi russi, tenendo conto dell'elenco di 6 000 persone presentato dalla Fondazione di Naval'nyj; chiede l'estensione degli organi di informazione affiliati alla Russia che operano nell'UE oggetto di sanzioni dell'UE, segnatamente l'«agenzia di stampa» InfoRos affiliata alla GRU;

9.

osserva che ex politici come Esko Aho, François Fillon e Wolfgang Schüssel si sono recentemente dimessi dalle posizioni ricoperte nelle imprese russe e chiede con forza che altri, come Karin Kneissl e Gerhard Schröder, facciano altrettanto; invita altresì il Consiglio ad ampliare l'elenco delle persone oggetto di sanzioni dell'UE ai membri europei dei consigli di amministrazione delle principali società russe, e ai decisori politici che continuano a ricevere denaro russo;

Affrontare la crisi economica e sociale in modo coordinato

10.

è convinto che una risposta efficace nel breve termine sia di contribuire alla riduzione dei prezzi elevati dell'energia per le famiglie e le imprese e di mantenere il potere d'acquisto, l'occupazione e servizi pubblici di qualità, continuando nel contempo l'attuazione del Green Deal europeo e della transizione digitale e verde, e rafforzando il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; chiede il rafforzamento del mercato interno dell'energia al fine di eliminare le dipendenze dell'UE senza crearne di nuove;

11.

sottolinea ancora una volta l'importanza della diversificazione delle risorse, delle tecnologie e delle rotte di approvvigionamento in campo energetico, evitando al contempo gli effetti «lock-in», in aggiunta all'elaborazione di un piano su vasta scala per gli investimenti privati e pubblici nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e investimenti pubblici sostenibili a lungo termine per affrontare il cambiamento climatico e il problema dell'approvvigionamento energetico; invita pertanto la Commissione ad aumentare il coordinamento della pianificazione e del finanziamento dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile, in particolare l'idrogeno verde; chiede la rapida eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili;

12.

ribadisce che, secondo le stime della Commissione, sono necessari ulteriori investimenti annuali per miliardi di EUR con valori a tre cifre (9) per far fronte alle sfide e alle opportunità della trasformazione digitale, della transizione verde e giusta e della ripresa economica e sociale; mette pertanto in rilievo che occorrerà stabilizzare un livello maggiore di investimenti e promuovere una convergenza verso l'alto nell'UE ancora per molti anni;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a subordinare gli investimenti pubblici e il sostegno finanziario, compreso il sostegno finanziario pubblico alle imprese concesso nel quadro della flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai requisiti pertinenti connessi agli obiettivi di politica pubblica, in particolare i requisiti sociali, ambientali e finanziari, che dovrebbero essere soddisfatti dai beneficiari fintantoché ricevono sostegno pubblico, garantendo nel contempo una concorrenza leale e aperta, condizioni di parità tra le nostre imprese e il rispetto dei principi fondamentali su cui si basa il nostro mercato unico;

14.

riconosce che attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia sulle famiglie vulnerabili sarà fondamentale per contenere i tassi di povertà; invita gli Stati membri a essere efficaci e mirati nell'aumento della spesa sociale, compreso il sostegno al reddito, per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare per le famiglie a basso reddito, e nel finanziamento delle politiche pubbliche volte ad aumentare l'efficienza energetica e l'espansione delle energie rinnovabili; sottolinea che l'aumento delle retribuzioni dovrebbe tenere conto dell'inflazione a lungo termine e della crescita della produttività al fine di mantenere il potere d'acquisto delle famiglie;

15.

ribadisce l'appello del Consiglio alla Commissione a presentare proposte che rispondano efficacemente al problema dei prezzi eccessivi dell'energia elettrica consentendo nel contempo di preservare l'integrità del mercato unico; ricorda le attuali opzioni a breve termine presentate dalla Commissione (sostegno diretto ai consumatori mediante buoni, sgravi fiscali o ricorso a un «modello aggregatore/acquirente unico», aiuti di Stato, fiscalità, massimali di prezzo e misure regolamentari come contratti per differenza) al fine di ridurre l'impatto dei prezzi straordinariamente elevati sui cittadini e sulle imprese, affrontando nel contempo l'effetto di contagio sui mercati dell'energia elettrica; esprime preoccupazione per i potenziali abusi di mercato; invita la Commissione a valutare l'impatto dei prezzi del gas sul funzionamento del mercato dell'energia elettrica, in particolare il ruolo di fissazione del prezzo del gas nel prezzo finale;

16.

esprime profonda preoccupazione per le conseguenze della guerra russa contro l'Ucraina sulla sicurezza alimentare dell'UE; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare l'approccio dell'UE alla sicurezza alimentare e, ove necessario, di aumentare la capacità di produzione sostenibile al fine di ridurre la dipendenza complessiva del sistema alimentare dell'UE e rafforzare la resilienza nella filiera alimentare; mette in risalto l'impatto considerevole sul settore agroalimentare a causa dell'aumento repentino dei costi di produzione, come delineato nella risoluzione del Parlamento del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa; avverte che le restrizioni all'esportazione annunciate da molti paesi possono portare ad aumenti dei prezzi, destabilizzare i mercati, contribuire alla fame e alimentare pratiche speculative;

Integrazione delle persone temporaneamente sfollate dall'Ucraina

17.

sottolinea che la guerra in Ucraina e il conseguente aumento del costo della vita e il rischio di disoccupazione potrebbero aggravare ulteriormente la situazione delle famiglie, dei rifugiati, delle donne, dei bambini a rischio di povertà e di inclusione sociale o di coloro che hanno bisogno di accesso a un'assistenza di qualità se non vengono attuate misure di protezione supplementari adeguate; invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare i loro sforzi sull'attuazione della garanzia europea per l'infanzia con l'obiettivo di assicurare l'accesso a servizi gratuiti di qualità per i minori che fuggono dall'Ucraina su un piano di parità con i loro coetanei nazionali dell'UE nei paesi ospitanti e ad aumentare urgentemente il finanziamento della garanzia europea per l'infanzia con un bilancio adeguato;

18.

ritiene che l'accesso a servizi sanitari completi per tutti, in particolare per le donne e le ragazze vittime di crimini di guerra e rifugiate nell'UE, debba essere garantito in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri ad aiutare le donne ucraine sfollate temporaneamente per garantire l'accesso universale a un'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva di qualità senza discriminazioni, coercizioni e abusi, ad affrontare la questione dei mezzi di ricorso e a prevenire le violazioni dei diritti umani che le riguardano; accoglie con favore l'annuncio della Commissione di 1,5 milioni di EUR a favore di un progetto specifico volto a sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione nell'assistere le donne e le ragazze in Ucraina fornendo servizi per la salute sessuale e riproduttiva;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati, dei minori separati dalle loro famiglie e dei minori provenienti da contesti di assistenza istituzionale in Ucraina per garantire che le loro esigenze immediate siano soddisfatte, che siano adeguatamente identificati e monitorati e che i dati siano condivisi tra gli Stati membri al fine di riunirli con le loro famiglie o reintegrarli successivamente nella società ucraina, garantendo nel contempo la loro protezione dagli abusi o dalla tratta di esseri umani, in particolare nel caso delle giovani donne e delle ragazze;

20.

sottolinea che la crisi della COVID-19 ha dimostrato il contributo fondamentale dei lavoratori migranti nel sostenere le economie europee; avverte, tuttavia, che molto spesso i lavoratori migranti incontrano cattive condizioni di lavoro e di vita, l'assenza di protezione sociale, la negazione della libertà di associazione e dei diritti dei lavoratori, la discriminazione e la xenofobia, ed esprime preoccupazione per i casi segnalati di sfruttamento lavorativo di persone provenienti dall'Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare tali casi e a garantire che i diritti dei lavoratori ucraini siano protetti e che la loro integrazione avvenga nel pieno rispetto della legge, dell'uguaglianza e della non discriminazione; ritiene che i sindacati e le organizzazioni della società civile in tutta l'UE debbano essere sostenuti, anche nella realizzazione di azioni volte a tutelare i diritti sociali e del lavoro fondamentali dei rifugiati, a organizzare e a sindacalizzare i lavoratori rifugiati e ad emanciparli;

21.

invita la Commissione a fornire anche aiuti finanziari agli Stati membri che rispettano lo Stato di diritto per l'accoglienza e l'integrazione sociale e nel mercato del lavoro dei rifugiati, anche per quanto riguarda i servizi di assistenza, gli alloggi, gli alimenti, gli aiuti materiali, i programmi di formazione e i servizi pubblici per l'impiego; sottolinea la necessità di offrire una protezione e un'assistenza specializzate alle persone con disabilità provenienti dall'Ucraina; invita gli Stati membri a sostenere le autorità nazionali, i centri di accoglienza, i centri di istruzione e i centri per l'impiego, le ONG e le organizzazioni di beneficenza nell'utilizzo dello strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi;

22.

sottolinea che in Europa i sistemi di assistenza sanitaria per la salute mentale dovrebbero essere finanziati meglio e che l'accesso all'assistenza può costituire una sfida per la popolazione in generale e dovrebbe essere migliorato; sottolinea che l'accesso è ancora più difficile per i rifugiati e gli altri migranti; ritiene che sarà fondamentale aumentare significativamente i finanziamenti destinati ai servizi di salute mentale clinica per aiutare i rifugiati a far fronte ai traumi, insieme ad approcci non clinici in collaborazione con le scuole, le organizzazioni di prossimità e altri soggetti;

Un nuovo pacchetto sulla resilienza per l'Europa

Un pacchetto sulla resilienza sociale per le persone

23.

sottolinea che secondo le attese la situazione economica e sociale nell'UE rischia di deteriorarsi ulteriormente nei prossimi mesi e si intensificherà a causa della combinazione di prezzi energetici ancora più elevati e, di conseguenza, di una spesa per il riscaldamento più elevata, e di un'inflazione più elevata per altri beni e servizi; ribadisce che è comunque necessario monitorare i rischi per la salute; ritiene che sarebbe importante per l'UE prevenire tale situazione e porre in essere un quadro strategico e iniziative concrete a favore degli Stati membri, inoltre tali azioni dovrebbero essere mirate per sostenere le fasce più vulnerabili delle rispettive popolazioni entro l'estate 2022; ribadisce l'invito rivolto dal Consiglio agli Stati membri e alla Commissione, in vista della prossima stagione invernale, a istituire urgentemente i necessari meccanismi di solidarietà e compensazione e a collaborare su misure comuni;

24.

chiede un pacchetto temporaneo europeo per la resilienza sociale che coordini una serie di misure e mezzi per rafforzare i sistemi di previdenza sociale e di protezione sociale nell'UE, tra cui il proseguimento e il rifinanziamento di SURE fino a quando le conseguenze socioeconomiche della guerra continueranno ad avere un impatto negativo sul mercato del lavoro, nonché uno strumento di salvataggio sociale con un maggiore sostegno pubblico agli strumenti esistenti a favore dei più poveri della nostra società; chiede inoltre la rapida adozione del Fondo sociale per il clima e il potenziamento degli investimenti nelle misure sociali per il clima; invita gli Stati membri a prendere in considerazione una sospensione temporanea dei regimi nazionali di indicizzazione degli affitti, se del caso;

25.

invita la Commissione a organizzare un follow-up del vertice sociale di Porto includendo le istituzioni dell'UE e le parti sociali al fine di discutere delle sfide concernenti la situazione straordinaria che ci troviamo ad affrontare con l'aumento dell'inflazione e le sue conseguenze sociali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di vita, un'equa ridistribuzione della ricchezza tra i diversi gruppi della società e salari dignitosi, e a lavorare a un aggiornamento del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali per garantire che gli obiettivi fissati siano raggiunti mediante l'eventuale adozione di ulteriori proposte, ove necessario, e/o mezzi finanziari;

26.

sottolinea che la Commissione presenterà una raccomandazione del Consiglio su un quadro relativo a regimi di reddito minimo con l'obiettivo di salvaguardare il diritto a una vita dignitosa, eliminare la povertà e affrontare le questioni relative all'adeguatezza e alla copertura, compresa una clausola di non regressione, poiché ciò è urgentemente necessario; ricorda che la Commissione ha raccomandato regimi di reddito minimo nelle raccomandazioni specifiche per paese e ha rilevato che non tutti gli Stati membri li hanno fissati al di sopra della soglia di povertà; chiede inoltre l'adozione di regimi di indennità per l'ottenimento delle qualifiche da concedere alle persone bisognose che intendono iscriversi alla formazione professionale o all'istruzione terziaria, al fine di coprire i costi dell'istruzione e i bisogni essenziali;

27.

ricorda che i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi della COVID-19 in termini di occupazione, istruzione, formazione e benessere mentale; esprime preoccupazione per il fatto che le conseguenze economiche dell'attuale crisi derivante dall'aggressione russa in Ucraina rischiano di lasciare disoccupati molti più giovani in Europa, con conseguenze socioeconomiche di lunga durata;

28.

ricorda che il diritto a un tenore di vita adeguato, compreso l'alloggio, è incluso nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; avverte che il mercato degli alloggi in Europa sarà sottoposto a una pressione ancora maggiore e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili attraverso i piani nazionali per gli alloggi economicamente accessibili inclusi nei programmi nazionali di riforma; accoglie con favore, in tale contesto, la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora;

29.

mette in guardia dall'impatto della guerra in corso sulle catene globali di approvvigionamento alimentare e sui prezzi dei prodotti alimentari, nonché dalle conseguenze per il potere d'acquisto; sottolinea, alla luce dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, l'aumento della dotazione minima adottato per le misure di inclusione sociale nel nuovo FSE+ e il 3 % in aggiunta per le misure nell'ambito del FEAD e incoraggia gli Stati membri a stanziare importi superiori agli importi minimi richiesti in linea con il FSE+;

Un pacchetto di aiuti economici per le imprese

30.

ribadisce la sua richiesta di un'azione concertata dell'UE per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della guerra della Russia contro l'Ucraina e delle sanzioni imposte; propone di creare un pacchetto di aiuti economici per le imprese, che comprenda misure economiche, di bilancio e legislative, destinato alle PMI e agli investimenti pubblici, senza compromettere gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050; ritiene che tale pacchetto dovrebbe comprendere almeno quanto segue:

a)

la Commissione dovrebbe fornire un'analisi che individui i settori maggiormente colpiti dagli effetti cumulativi dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e dall'impatto della guerra, in linea con gli obiettivi di una migliore regolamentazione;

b)

aumentare gli aiuti alle imprese di tali settori garantendo un'applicazione flessibile delle norme in materia di aiuti di Stato, garantendo nel contempo una concorrenza leale nel rispetto dei pertinenti requisiti di sostenibilità vincolanti integrati nei modelli aziendali delle imprese, quali il divieto di licenziamenti collettivi, l'aumento dell'efficienza energetica, l'utilizzo aggiuntivo di energie rinnovabili e gli obiettivi di riduzione dei materiali vergini;

c)

l'adozione di una strategia di diversificazione per garantire un approvvigionamento affidabile di materie prime e materie prime critiche, come i metalli delle terre rare, nonché per garantire catene di approvvigionamento sostenibili in linea con l'accordo di Parigi;

d)

garantire l'indipendenza energetica dalle forniture russe e una maggiore autonomia strategica, potenziando e garantendo importanti investimenti nelle infrastrutture energetiche dell'UE, comprese le interconnessioni e le infrastrutture transfrontaliere, la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica;

e)

un aumento del livello di garanzia dell'UE nel programma InvestEU per stimolare gli investimenti a sostegno delle PMI europee, anche ai fini del sostegno al capitale, nonché la creazione di un'apposita sezione per le imprese colpite dalle conseguenze della guerra e per i progetti relativi all'indipendenza energetica sostenendo gli obiettivi energetici e climatici nell'ambito di tale programma con il finanziamento di nuovi fondi;

31.

sottolinea le recenti conclusioni del Consiglio, in cui si invitano gli Stati membri e la Commissione a continuare a utilizzare al meglio il pacchetto di strumenti in materia di aiuti di Stato, compreso il nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato; sottolinea, a tale proposito, l'assenza di qualsiasi sostenibilità e condizioni sociali nel quadro per gli aiuti di Stato presentato dalla Commissione; insiste affinché le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si assicurino che il sostegno finanziario pubblico fornito alle imprese per combattere le conseguenze economiche della pandemia e della guerra sia concesso a condizione che i finanziamenti siano utilizzati a vantaggio dei dipendenti e che le imprese beneficiarie si astengano dall'erogazione di bonus ai dirigenti, dall'evasione fiscale, dal pagamento di dividendi o dall'offerta di programmi di riacquisto di azioni proprie mentre ricevono tale sostegno;

32.

accoglie con favore l'imminente adozione da parte della Commissione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico; esorta la Commissione a integrare disposizioni, nel contesto di tale quadro legislativo, che istituiscano prove di stress in materia di resilienza per le imprese, simili alle prove di stress per gli istituti finanziari, che traccino, valutino e forniscano potenziali risposte ai rischi delle loro catene di fornitura, compresi le esternalità e i rischi sociali, ambientali e politici;

33.

ricorda l'importanza di un mercato unico ben funzionante quale spina dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea che l'invasione russa dell'Ucraina ha messo in luce una serie di sfide per la resilienza sul versante della domanda e dell'offerta dell'UE, che si ripercuotono sulle sue industrie e stanno frammentando il mercato unico; chiede alla Commissione di presentare nuove proposte per incoraggiare gli attori privati a investire nell'UE e, in particolare, per rafforzare il mercato unico dei servizi, compiere progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria e avvalersi di nuove forme di partenariato pubblico-privato in cui lo Stato assume rischi di finanziamento limitati per attirare un maggior numero di attività di investimento da parte del settore privato, come i regimi di sostegno alle PMI legati alla crisi della COVID-19;

Rafforzare la capacità di azione dell'UE

34.

sottolinea che, nella risposta europea alla crisi della COVID-19, i cittadini europei hanno ritenuto che l'UE li proteggesse e aprisse prospettive, in particolare attraverso la creazione del programma SURE e di NextGenerationEU (NGEU); sottolinea che né il fondo NGEU, la sua componente del Fondo per la ripresa e la resilienza, né la flessibilità nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 sono sufficienti a coprire appieno il fabbisogno finanziario generato dalla guerra in Ucraina; ricorda che tali strumenti non sono stati progettati né concepiti in termini di entità per affrontare le nuove sfide derivanti dall'aggressione e dall'invasione russa e mantenere allo stesso tempo gli investimenti nei programmi e nelle politiche dell'UE, comprese importanti priorità quali le transizioni giusta, verde e digitale;

35.

sottolinea la necessità di fare un uso ottimale delle opportunità di finanziamento esistenti, della flessibilità e di altre disposizioni stabilite nel regolamento QFP e nel regolamento finanziario; è tuttavia convinto che occorra prevedere una maggiore flessibilità nel bilancio dell'UE, incluso un pieno utilizzo dei disimpegni, per rispondere a esigenze impreviste e urgenti; invita la Commissione a effettuare un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP e a presentare una proposta legislativa per una revisione globale del QFP quanto prima e comunque entro il primo trimestre del 2023; si attende che tale revisione tenga conto delle implicazioni a lungo termine della guerra in Ucraina e delle misure di emergenza adottate;

36.

ricorda la sua disponibilità a mobilitare tutti gli strumenti di bilancio dell'UE disponibili al fine di fornire il massimo sostegno finanziario possibile alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e mette in guardia dal fatto che tale mobilitazione non dovrebbe pregiudicare i programmi e le azioni esistenti; invita la Commissione a individuare le risorse aggiuntive non assegnate, in particolare quelle provenienti da precedenti esercizi di programmazione, che possono essere mobilitate per sostenere l'Ucraina e affrontare le conseguenze della guerra;

37.

accoglie con favore il piano delineato dalla Commissione nell'ambito del suo nuovo programma REPowerEU volto a rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, a partire dal gas, alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia; invita la Commissione a esaminare in che modo tale programma potrebbe essere utilizzato insieme ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza per promuovere gli investimenti nella transizione energetica, compreso il finanziamento di progetti multinazionali nel settore della sicurezza energetica;

38.

chiede la rapida attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in particolare nel settore dell'energia, a livello sia nazionale sia europeo; è fermamente convinto che ciò dovrebbe aumentare l'autonomia strategica dell'UE;

39.

ricorda che non sono stati contratti più di 200 miliardi di EUR di prestiti; chiede pertanto agli Stati membri di utilizzare i prestiti non richiesti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per coprire gli attuali costi economici e sociali negativi derivanti dalla guerra, conformemente al regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

40.

prende atto delle conclusioni dell'FMI secondo cui la politica di bilancio è più adatta a far fronte ai nuovi shock rispetto alla politica monetaria, e gli stabilizzatori automatici di bilancio dovrebbero essere autorizzati a operare liberamente, mentre dovrebbero essere stanziate spese supplementari, tra l'altro, per il sostegno umanitario ai rifugiati e per i trasferimenti alle famiglie a basso reddito e un sostegno mirato alle imprese vulnerabili ma sostenibili;

41.

prende atto della comunicazione della Commissione sugli orientamenti di politica di bilancio per il 2023 (10) e del suo invito a mantenere una politica di bilancio aggregata favorevole, pur restando pronti a reagire all'evoluzione della situazione economica e sociale; si attende che la Commissione presenti una serie di misure di politica di bilancio per reagire agli shock economici e all'impennata dei livelli di povertà; auspica inoltre, in tale contesto, che la clausola di salvaguardia generale resti attivata fintantoché persisteranno le sottostanti motivazioni; ritiene che il ritorno alle norme di bilancio nelle circostanze attuali possa avere conseguenze indesiderate per l'economia dell'UE e per la capacità degli Stati membri di affrontare l'attuale crisi;

42.

coglie l'opportunità, nel contesto delle attuali sfide geopolitiche globali, quali la pandemia della COVID-19 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, di ripensare la governance economica dell'UE in modo da aumentarne la resilienza agli shock e alle crisi, nonché rafforzarne la dimensione sociale ed energetica; invita la Commissione a rinnovare la risposta globale di politica economica alla crisi attuale al fine di affrontare efficacemente le disuguaglianze economiche e sociali in un contesto di enormi esigenze di investimento;

43.

invita la Commissione ad avviare una revisione delle norme di bilancio dell'UE; osserva che la revisione del quadro di governance economica deve tenere conto delle conseguenze della pandemia, della guerra e delle implicazioni per la transizione energetica;

44.

chiede l'istituzione di un nuovo Fondo europeo dedicato (un fondo per l'autonomia strategica per l'Europa) per finanziare le infrastrutture energetiche transfrontaliere, evitando effetti «lock-in» sui combustibili fossili, e la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica, rafforzando il percorso verso il Green Deal europeo, nonché la cibersicurezza, la competitività industriale, l'economia circolare, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile, garantendo in tal modo l'autonomia dell'Europa e tutelando servizi pubblici di qualità nei prossimi decenni; insiste sul fatto che tale nuovo fondo dovrebbe essere istituito secondo la procedura legislativa ordinaria e operare sotto il pieno controllo del Parlamento europeo e con la gestione diretta da parte della Commissione; sottolinea che il suo importo complessivo dovrebbe essere stabilito sulla base di una chiara valutazione dei costi e delle carenze di investimenti; chiede che tutto ciò si basi sugli insegnamenti tratti da NGEU;

45.

sottolinea che, parallelamente, sono necessarie nuove risorse proprie supplementari dell'UE per coprire i costi del rimborso di NGEU (capitale e interessi) e per garantire un finanziamento sostenibile del bilancio dell'UE a lungo termine ed evitare che le nuove priorità dell'UE siano finanziate a scapito dei programmi e delle politiche dell'UE esistenti; è determinato a monitorare attentamente l'attuazione della tabella di marcia per le risorse proprie concordata e giuridicamente vincolante del dicembre 2020; esorta il Consiglio ad accelerare i negoziati sul primo paniere di risorse proprie dell'UE, che comprende le entrate provenienti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, dal sistema di scambio di quote di emissione e da una quota dei profitti delle multinazionali più grandi e più redditizie, al fine di raggiungere un accordo prima del completamento della procedura di bilancio 2023; ribadisce la sua richiesta di introdurre senza ulteriori indugi il secondo paniere di nuove risorse proprie, compresa un'imposta sulle transazioni finanziarie, ed esorta la Commissione a presentare una proposta entro dicembre 2023; sottolinea la necessità di intraprendere ulteriori azioni qualora le nuove risorse proprie proposte non siano adottate o non generino il livello previsto di entrate per il bilancio dell'UE; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del dialogo periodico sulle risorse proprie tra le tre istituzioni;

46.

sottolinea che, come sottolineato dal Consiglio europeo, la tassazione temporanea dei proventi straordinari o gli interventi regolamentari su di essi possono costituire una fonte di finanziamento nazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare la progettazione dei proventi straordinari o di altre misure normative al fine di utilizzarli per attenuare le conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra in Ucraina;

47.

sottolinea l'urgenza della rapida attuazione dell'accordo del pilastro 2 dell'OCSE sulla tassazione minima effettiva, oltre all'attuazione del pilastro 1, incentrato su una distribuzione più equa degli utili e sui diritti di imposizione fiscale tra paesi rispetto alle multinazionali più grandi, comprese quelle del settore digitale (11);

48.

ribadisce l'urgenza di combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva attraverso ulteriori riforme, compresa quella del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», in linea con le raccomandazioni del Parlamento; invita il Consiglio a raggiungere un accordo sulle proposte della Commissione su una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (12) e una direttiva che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (13), sulla base del parere del Parlamento al riguardo;

49.

accoglie con favore lo studio di fattibilità richiesto dalla Commissione in relazione a un registro dei beni dell'UE a seguito di una richiesta specifica del Parlamento; osserva che tale meccanismo potrebbe fornire alle autorità pubbliche un accesso tempestivo alle informazioni sulla proprietà di beni e beni di elevato valore in tutta l'UE, limitando così efficacemente gli sforzi per eludere le sanzioni finanziarie mirate e combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscali; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe chiedere che le giurisdizioni al di fuori dell'UE divulghino informazioni sulla proprietà dei beni di persone ed entità sanzionate all'interno delle loro giurisdizioni;

50.

ribadisce il suo invito a utilizzare il quadro dei negoziati sul pacchetto legislativo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per colmare le lacune esistenti, che consentono alle strutture di titolarità effettiva di essere poco trasparenti, e garantire che tutti i beni pertinenti detenuti dagli oligarchi russi figuranti in elenco nell'UE siano confiscati conformemente al quadro giuridico dell'UE; riconosce il lavoro svolto in tale contesto dalla task force «Freeze and Seize» (congelamento e sequestro) della Commissione;

o

o o

51.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2022)0121.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0099.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2022)0206.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 191.

(6)  Proposta di relazione comune sull'occupazione 2022, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2021 (COM(2021)0743).

(7)  https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas

(8)  Comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM(2022)0108).

(9)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 maggio 2020 intitolato «Identifying Europe's recovery needs» (Individuare le esigenze di ripresa dell'Europa) (SWD(2020)0098), pag. 16 e segg.

(10)  Comunicazione della Commissione del 2 marzo 2022 dal titolo «Orientamenti di politica di bilancio per il 2023» (COM(2022)0085).

(11)  Cfr. la risposta data dal commissario Gentiloni il 15 febbraio 2022 all'interrogazione scritta E-005563/2021 sulle entrate fiscali degli Stati membri e dell'UE a seguito dell'accordo OCSE.

(12)  Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità presentata dalla Commissione il 14 luglio 2021 (COM(2021)0563).

(13)  Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021 (COM(2021)0565).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 19 maggio 2022

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/86


P9_TA(2022)0208

Liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2022)0195 — C9-0159/2022 — 2022/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 479/09)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0195),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0159/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 maggio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0146/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0138

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/870.)


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/87


P9_TA(2022)0209

Preservazione, analisi e conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022)0187 — C9-0155/2022 — 2022/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 479/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0187),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0155/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/838.)


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/88


P9_TA(2022)0210

Regolamento (UE) 2016/1628: proroga del potere di adottare atti delegati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022)0113 — C9-0119/2022 — 2022/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 479/11)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0113),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0119/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 maggio 2022 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 maggio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P9_TC1-COD(2022)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/992.)


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 479/89


P9_TA(2022)0216

Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (COM(2021)0823 — C9-0040/2022 — 2021/0433(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 479/12)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0823),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0040/2022),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0140/2022),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.

(6)

È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. Il successo dell'accordo dipenderà interamente da un'attuazione trasparente e coerente all'interno dell'Unione e a livello globale. La presente direttiva si attiene in generale al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE , ma diverge per alcuni aspetti, anche per quanto concerne l'applicazione di determinate norme nell'Unione . Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese (9). Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

(7)

Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese (9) e pertanto dovrebbe essere rispettata da tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe monitorare le modalità e la misura in cui gli Stati membri applicano le norme tipo GloBE alle entità più piccole e adottare le misure appropriate se le applicano in modo tale da essere in contrasto con i principi del diritto dell'Unione o compromettere l'integrità del mercato interno . Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, questo dovrebbe garantire la tassazione minima effettiva del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive analogamente all'IIR e all'UTPR della presente direttiva .

(13)

Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, il gruppo «Codice di condotta» ( Tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tale imposta. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo .

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.

(14)

Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di tre anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di tre anni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma globale sull'imposizione minima e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti , la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

(16)

A norma dell'accordo raggiunto dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS , la presente direttiva contempla un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

(18)

Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva , tramite atti delegati pertinenti, in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.

(19)

Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza. Una maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria comporta vantaggi per le amministrazioni fiscali e una maggiore certezza fiscale per i contribuenti. In tale contesto, la direttiva 2011/16/UE  (1 bis) del Consiglio contribuirà a facilitare l'attuazione della presente direttiva e la futura revisione della direttiva 2011/16/UE sarà oggetto di una valutazione d'impatto da effettuare prima del 31 dicembre 2022.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

È opportuno monitorare le misure potenzialmente dannose e distorsive volte a compensare il potenziale aumento dell'imposta sul reddito delle società e aggiornare, se necessario, la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

Il gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare costantemente lo sviluppo dei principi contabili e la loro applicazione a fini fiscali minimi. Se necessario, il gruppo dovrebbe formulare proposte per adeguare le norme sulla determinazione dei profitti. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale.

(20)

L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio affidamento sulla sua attuazione rapida e coerente a livello mondiale e da parte degli Stati membri entro la fine del 2023 . Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare in modo tempestivo una prima valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale. L'attuazione della presente direttiva richiederà un maggiore scambio di informazioni tra gli Stati membri e le giurisdizioni dei paesi terzi. A tal fine, la direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere riesaminata conformemente ai futuri lavori dell'OCSE su un accordo tra autorità competenti da elaborare entro la fine del 2022.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

È probabile che le norme tipo GloBE siano modificate, in particolare le norme relative al «porto sicuro» che mirano a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazione per le entità costitutive. La presente direttiva dovrebbe garantire l'esistenza di garanzie adeguate ai fini del controllo di tali entità. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per garantire che la presente direttiva resti allineata agli impegni internazionali degli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

La presente direttiva introduce una clausola di riesame al fine di garantire che l'applicazione della direttiva sia oggetto di un'adeguata valutazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale riesame dovrebbe valutare e riconsiderare i progressi compiuti nell'attuazione globale dell'accordo OCSE/norme tipo GloBE nonché talune esenzioni e deroghe, in particolare per quanto riguarda i regimi di imposizione delle distribuzioni e l'esclusione del reddito in base alla sostanza, la rilevanza della soglia per il gruppo multinazionale di imprese e le imprese nazionali di grandi dimensioni all'interno del campo di applicazione nonché l'impatto sul gettito fiscale per quanto concerne i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito del riesame, anche le modifiche delle norme tipo GloBE potrebbero, se necessario, essere integrate nel diritto dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, oltre a due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali, il cosiddetto secondo pilastro consiste in una norma basata sui trattati, ossia la regola sull'assoggettamento all'imposta, che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima. La Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di modificare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi a basso reddito al fine di includervi tale regola.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.

Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione effettiva, ovvero il luogo in cui sono adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività d'impresa , della sua sede di costituzione o criteri analoghi che rispecchiano le attività economiche reali conformemente alla presente direttiva e alle norme tipo GloBE .

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

Norme antielusione

1.     Ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, gli Stati membri non tengono conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.

2.     Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina quando non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono attività economiche reali.

3.     Una costruzione o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 è trattata, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla sua sostanza economica.

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di definire norme antielusione più dettagliate, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro i tre esercizi fiscali successivi , l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

3.   Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro l'esercizio fiscale successivo , l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nei paragrafi 5 e 6 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di tenere conto delle modifiche corrispondenti delle norme tipo GloBE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.     La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di modificare una delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di modificare una delle voci per le quali sono previsti adeguamenti a norma dei paragrafi 2, 3, 6, 7, 10 e 11 del presente articolo, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Una passività fiscale differita non versata o stornata nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.

Una passività fiscale differita non versata o stornata nei tre esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del quinto esercizio fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del terzo esercizio fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare le voci cui si applica un'eccezione al recupero spettante a norma del paragrafo 8, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 29 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare gli importi di cui al paragrafo 1, in particolare per tener conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 31 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso se presenta:

4.   Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso per almeno sei anni dopo la scissione se presenta:

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 41 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

1.   Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento  o di un'entità di investimento assicurativo può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 42 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se nessuna entità costitutiva è stata nominata da altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese, l'entità locale designata incaricata di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative è la più grande entità del gruppo multinazionale di imprese situata nello stesso Stato membro in termini di ricavi annuali relativi agli ultimi due anni consecutivi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 42 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e in seguito al parere espresso dal Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dalla presente direttiva e garantisce il necessario scambio di informazioni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.

1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi tre anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

2.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi tre anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo di cinque esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Il periodo di tre esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1o gennaio 2023.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1o gennaio 2023.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 47 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1o gennaio 2024.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di tre anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1o gennaio 2024.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 50 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi cinque esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi tre esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni sopramenzionato decorre dal 1o gennaio 2023.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 52 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 52 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 52 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 8 ter, dell'articolo 15, paragrafo 11 bis, dell'articolo 21, paragrafo 8 bis, dell'articolo 29, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 52 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Il Parlamento europeo è informato tempestivamente dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 53 bis

 

Riesame

 

Entro… [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. La relazione esamina se sia necessario modificare la presente direttiva alla luce dei cambiamenti e degli sviluppi nel contesto fiscale internazionale, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle norme tipo GloBE al di fuori dell'Unione e lo sviluppo di altri approcci unilaterali all'imposizione minima effettiva dei gruppi multinazionali di imprese. Dovrebbe altresì concentrarsi sul ricorso a esenzioni e deroghe e sul loro impatto sulla coerenza del mercato interno.

 

La relazione valuta l'impatto della disposizione sull'inclusione del reddito in base alla sostanza, l'attuazione dell'imposta integrativa domestica qualificata facoltativa e il trattamento del regime di imposizione delle distribuzioni sull'efficacia di garantire un livello minimo di imposizione fiscale effettiva.

 

La relazione esamina l'impatto della direttiva sul gettito fiscale dei paesi meno sviluppati e sul gettito fiscale degli Stati membri dell'UE, sulle decisioni di investimento delle società e sulla competitività dell'Unione nell'economia mondiale. Valuta l'impatto di una riduzione della soglia per i gruppi multinazionali di imprese e le grandi imprese nazionali. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 53 ter

Clausola limitativa

1.     La presente direttiva non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società che si riferiscono alla norma sulle società controllate estere ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/11641 del Consiglio  (1 bis) , in particolare quando la norma più rigorosa sulle società controllate estere segue le raccomandazioni della relazione finale del 2015 sull'azione 3 del progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili.

2.     La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative a forme alternative di imposizione minima dei gruppi o delle società nazionali.

 


(9)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].

(9)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].

(1 bis)   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(1 bis)   Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1);