ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 474

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
14 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 474/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)

1

2022/C 474/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10349 — AMAZON / MGM) ( 1 )

25

2022/C 474/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10800 — AHLSELL / SANISTAL) ( 1 )

26

2022/C 474/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10897 — PREDICA / VAUBAN / TELEFONICA / BLUEVIA) ( 1 )

27

2022/C 474/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10943 — ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) ( 1 )

28

2022/C 474/06

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10955 — KIRK / LFI / ATP / FERROSAN MEDICAL DEVICES) ( 1 )

29

2022/C 474/07

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10931 — OPENTEXT / MICRO FOCUS) ( 1 )

30


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 474/08

Conclusioni del Consiglio sulla lotta all'impunità per quanto riguarda i crimini commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

31

 

Commissione europea

2022/C 474/09

Tassi di cambio dell'euro — 13 dicembre 2022

37

2022/C 474/10

Attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

38

2022/C 474/11

Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione Europea che prestano servizio nei paesi terzi

44

2022/C 474/12

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

49

 

Corte dei conti

2022/C 474/13

Relazione speciale 27/2022: Il sostegno dell’UE alla cooperazione transfrontaliera con i paesi limitrofi - Il sostegno è prezioso, ma l’attuazione è iniziata con grande ritardo ed è necessario affrontare i problemi riguardanti il coordinamento

52


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 474/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10903 – CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

53

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 474/15

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

55


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)

(2022/C 474/01)

La presente comunicazione della Commissione sostituisce la comunicazione della Commissione precedentemente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 417 del 14 ottobre 2021.

Tenendo conto dell'importanza di una chiusura tempestiva ed efficace dei programmi operativi approvati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (inclusi i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea), del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo di programmazione dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, compresi quelli che beneficiano delle risorse REACT-EU, è necessario fornire orientamenti adeguati sulla chiusura di tali programmi in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e degli atti giuridici di applicazione generale adottati su tale base.

I presenti orientamenti riguardano anche i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II). Il regolamento di esecuzione IPA fa riferimento in generale all'RDC o nello specifico a talune disposizioni dell'RDC. I presenti orientamenti si applicano perciò anche ai programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II, salvo se diversamente indicato.

Alla luce dell'esperienza acquisita con la chiusura dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, gli orientamenti propongono procedure semplificate basate sulle migliori prassi individuate durante la chiusura di tali periodi precedenti.

Gli orientamenti tengono conto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021, dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 e del loro impatto sull'attuazione del programma.

Scopo degli orientamenti è facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l'esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale.

Indice

1.

PRINCIPI GENERALI 4

2.

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA 4

3.

PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA 5

3.1.

Modifica dei programmi 5

3.2.

Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti 5

4.

GESTIONE FINANZIARIA 6

4.1.

Disimpegno 6

4.2.

Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale 6

4.3.

Calcolo del saldo finale 6

4.4.

Over-booking 7

5.

INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA 8

5.1.

Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output 9

5.2.

Implicazioni del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per la chiusura 9

6.

SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL’ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE 10

7.

OPERAZIONI NON FUNZIONANTI 12

8.

OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO 13

9.

SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL’OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL’OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 14

10.

IRREGOLARITÀ 14

10.1.

Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale 14

10.2.

Importi da recuperare e importi non recuperabili 14

10.3.

Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione 15

10.4.

Importi recuperati dopo la chiusura 15

11.

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA 16

11.1.

Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura 16

11.2.

Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione 16

11.3.

Disponibilità dei documenti 16

12.

CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA 17

12.1.

Relazione di attuazione finale 17

12.1.1.

Relazioni sui grandi progetti 18

12.1.2.

Accettazione e scadenze 18

12.2.

Conti 18

12.2.1.

Esame e accettazione 18

12.3.

Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale 19

12.4.

Parere di audit e relazione di controllo 19

12.4.1.

Strumenti finanziari 19

12.4.2.

Affidabilità dei dati 20

12.4.3.

Spesa pubblica versata ai beneficiari 20

13.

PAGAMENTO DEL SALDO FINALE 20

14.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ 20
ALLEGATO I 21
ALLEGATO II 22
ALLEGATO III 23
ALLEGATO IV 24

1.   PRINCIPI GENERALI

La chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») (2) (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) (3), del Fondo sociale europeo («FSE») (4), del Fondo di coesione (5) (di seguito «i Fondi») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») (6) attuati in conformità dell'RDC per il periodo di programmazione 2014-2020 (7), nonché dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) basato sul regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e attuato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione (IPA II) (9), avviene conformemente ai presenti orientamenti.

La chiusura di tali programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro (10) (11) in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro. La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma delle pertinenti disposizioni dell'RDC.

2.   POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA

Gli Stati membri possono chiedere una chiusura anticipata a condizione che abbiano svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. A tal fine, è opportuno considerare quale periodo contabile finale del programma quello precedente il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Se la Commissione accetta tale richiesta, lo Stato membro deve presentare i documenti di chiusura di cui all'articolo 141 dell'RDC («documenti di chiusura») (12) entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo contabile in questione. È opportuno inoltre che la chiusura anticipata rispetti tutte le regole stabilite per le chiusure.

3.   PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

3.1.   Modifica dei programmi

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino le richieste di modifica dei programmi (13), comprese le modifiche dei piani finanziari per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma nell'ambito della stessa categoria di regioni e dello stesso fondo, entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023. È opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute per i trasferimenti non rilevanti a norma dell'articolo 30, paragrafi 5 e 6, dell'RDC (14) e per le modifiche relative al tasso di cofinanziamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, dell'RDC (15) prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

I programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II sono modificati conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II. Le modifiche dei programmi che necessitano di una decisione formale della Commissione devono essere presentate entro il 30 settembre 2023. Per quanto riguarda i trasferimenti tra priorità si applica l'articolo 31, paragrafo 5 bis, del regolamento di esecuzione IPA II. Tali trasferimenti devono essere notificati entro il 31 dicembre 2023.

I trasferimenti di risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis dell'RDC (16) tra il FESR e l'FSE, in conformità dell'articolo 92 ter, paragrafo 5, decimo comma, dell'RDC (17), possono applicarsi solo all'anno in corso o agli anni successivi del piano finanziario. È opportuno presentare entro il 15 novembre dell'anno corrispondente eventuali richieste di modifica dei piani finanziari che incidano sulle risorse disponibili per la programmazione relativa agli anni 2021 e 2022 e che comportino un trasferimento tra il FESR e l'FSE, in modo da disporre di tempo sufficiente per l'adozione delle decisioni entro il 31 dicembre. Gli impegni di bilancio annuali per un dato anno non possono essere modificati oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

3.2.   Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti (18)

Poiché i grandi progetti riguardano importi considerevoli dei Fondi e sono pertanto importanti per l'efficacia complessiva dell'attuazione dei programmi, è opportuno che gli Stati membri presentino una richiesta o una notifica per l'approvazione o la modifica di grandi progetti entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà l'adozione delle decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

La presentazione e la notifica dei grandi progetti devono seguire le procedure di cui agli articoli 102 e 103 dell'RDC e rispettare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 101 dell'RDC, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (19) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (20).

Le richieste di modifica dei grandi progetti devono seguire la stessa procedura utilizzata per la notifica iniziale o la presentazione alla Commissione (rispettivamente articolo 102, paragrafi 1 o 2, dell'RDC). Le modifiche dei grandi progetti comprendono richieste di scaglionamento, modifiche dei grandi progetti ancora da completare nel periodo di programmazione 2014-2020 e l'annullamento dei grandi progetti.

4.   GESTIONE FINANZIARIA

4.1.   Disimpegno

Gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione saranno disimpegnati nel corso della chiusura (21). La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 sarà disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1o marzo 2025, se il termine è prorogato dalla Commissione (22).

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC (23), i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo. Anche gli impegni inutilizzati relativi alle risorse REACT-EU saranno disimpegnati nel corso della chiusura dei programmi (24).

4.2.   Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale

La Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale versato agli Stati membri al più tardi al momento della chiusura di un programma (25). Ciò vale anche per il prefinanziamento aggiuntivo versato a valere sulle risorse REACT-EU (26).

Gli importi versati a titolo di prefinanziamento iniziale possono essere liquidati solo per quanto riguarda le spese ammissibili dichiarate. La liquidazione del prefinanziamento iniziale può tuttavia iniziare solo quando il programma riceve, attraverso i pagamenti, il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. In tal caso, le spese ammissibili incluse nei conti saranno utilizzate dalla Commissione, previo calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, per liquidare in primo luogo il prefinanziamento annuale e solo successivamente la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale. La liquidazione avverrà per programma, fondo e categoria di regioni, previa accettazione dei conti.

Gli importi non recuperati dalla Commissione nel 2020 per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura (27). Tali importi saranno presi in considerazione nel calcolo del saldo finale del programma.

4.3.   Calcolo del saldo finale

Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborserà il 90 % dell'importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alle spese ammissibili per la priorità indicate nelle domande di pagamenti intermedi, purché vi siano impegni disponibili nel programma e fatta salva la dotazione finanziaria disponibile.

La Commissione determinerà l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 139 dell'RDC. L'articolo 139, paragrafo 6, dell'RDC stabilisce che, sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile tenendo conto sia degli importi contabilizzati, sia dell'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.

A seguito del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, la Commissione effettuerà la liquidazione del prefinanziamento annuale e/o iniziale. Conformemente all'articolo 139, paragrafo 7, secondo comma, dell'RDC (28), gli importi recuperabili ma non recuperati dalla Commissione per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura.

Conformemente all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC (29), il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:

a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,

di oltre il 15 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;

a livello del programma,

la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure

il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (30), sono destinate a finanziare spese determinate. Le risorse REACT-EU sono mantenute su linee di bilancio specifiche, separate dalle linee di bilancio FESR e FSE non REACT-EU. Pertanto non è possibile applicare la flessibilità del 15 % tra loro, in quanto ciò comporterebbe una modifica dell'impegno di bilancio dopo l'anno in cui è stato effettuato. Di conseguenza, nel caso di REACT-EU, la flessibilità del 15 % si applicherà solo tra le priorità REACT-EU dello stesso fondo nell'ambito dello stesso programma, ad esempio tra due priorità del FESR REACT-EU.

L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.

Un esempio di applicazione della flessibilità del 15 % e del massimale della spesa pubblica nel calcolo del saldo finale per un programma figura nell'allegato IV dei presenti orientamenti.

4.4.   Over-booking

L'over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo entro un determinato periodo contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima del periodo contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione in eccesso rispetto al contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate al periodo contabile successivo.

Le autorità di certificazione possono pertanto decidere che gli importi iscritti nel loro sistema contabile in un periodo contabile siano dichiarati alla Commissione in un periodo contabile successivo o addirittura nel periodo contabile finale ai fini della chiusura.

Tenuto conto di quanto precede, e qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in over-booking nel periodo contabile finale, essi potrebbero astenersi dal dichiarare alla Commissione spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma in qualsiasi periodo contabile precedente quello finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma solo nel periodo contabile finale, a meno che:

debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità); oppure

modifichino il piano finanziario del programma per aumentare il contributo dei Fondi o del FEAMP alla priorità in over-booking conformemente alle norme applicabili alle modifiche del programma.

Se le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma non sono necessarie prima del periodo contabile finale, gli Stati membri dichiarano alla Commissione tali spese, comprese quelle sostenute e pagate dai beneficiari durante i periodi contabili precedenti, solo nel periodo contabile finale (o in una fase precedente se uno Stato membro sceglie la chiusura anticipata). Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) e ai fini della flessibilità del 15 % di cui all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC (31). Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC (32), gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, individuati dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale/dopo la chiusura, utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma.

5.   INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA

Alla chiusura per il FEAMP, i dati relativi agli indicatori devono essere trasmessi nell'ultima relazione di attuazione annuale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione (33).

Alla chiusura per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, i dati relativi agli indicatori di output e di risultato devono essere trasmessi nella relazione di attuazione finale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato V (34) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione. Nella colonna «Osservazioni», gli Stati membri dovrebbero spiegare (se necessario) i valori di conseguimento nel 2023, in particolare nei casi in cui sono significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %). I dati relativi agli indicatori selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono essere riportati nella tabella 5 dell'allegato V (35) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nella relazione di attuazione finale le informazioni seguenti sugli indicatori:

cumulativo (annuale per l'FSE): valori per gli indicatori di output e di risultato fino al 2023 compreso. Per gli indicatori di output del FESR e del Fondo di coesione e per gli indicatori di output e di risultato dell'FSE, i valori si riferiscono alle operazioni cofinanziate dal programma;

qualsiasi questione che incida sull'efficacia dell'attuazione del programma, compreso il raggiungimento dei target;

(per il FESR e il Fondo di coesione) i valori del 2023 per gli indicatori di risultato dei programmi ricavati da statistiche o forniti da fonti di informazione specifiche per la priorità (come le indagini), in determinati momenti. Tali valori devono comprendere il contributo del programma e quello di altri fattori riferiti a tutti i potenziali beneficiari (la stessa unità di analisi utilizzata per la definizione della base di riferimento).

Si raccomanda agli Stati membri di non rivedere i target oltre il 2022, tranne nei casi in cui la revisione è dovuta a modifiche delle assegnazioni per una data priorità o per lo scaglionamento di alcune operazioni. La Commissione valuterà il raggiungimento dei target tenendo conto delle informazioni fornite nella relazione di attuazione finale del programma, compresi gli elementi e i fattori che potrebbero aver gravemente compromesso il raggiungimento dei target fissati.

5.1.   Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output

I valori di raggiungimento degli indicatori di output riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP di un programma dovrebbero fare riferimento a quanto è stato realizzato dalle operazioni sostenute nell'ambito del programma. Sebbene i valori di raggiungimento degli indicatori debbano corrispondere alla situazione al 31 dicembre 2023, in pratica nei documenti indicati possono essere riportati gli output delle operazioni cofinanziate fino alla data di presentazione della relazione di attuazione finale o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma. È opportuno che le autorità di audit del programma traggano conclusioni sull'affidabilità dei dati sull'efficacia dell'attuazione nella relazione annuale di controllo del periodo contabile finale.

Per le operazioni scaglionate (cfr. sezione 6 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati entro la fase inclusa nel periodo di programmazione 2014-2020 possono essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. Gli altri output (insieme alle relative spese) devono essere comunicati nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027.

Per le operazioni non funzionanti (cfr. sezione 7 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati in base alle spese dichiarate per il programma dovrebbero essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. In alcuni casi, ciò significa che viene riportato un output pari a zero. Gli output realizzati dalle operazioni non funzionanti saranno valutati dopo il 15 febbraio 2027, termine entro il quale gli Stati membri devono completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti.

5.2.   Implicazioni del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per la chiusura

La Commissione valuterà il raggiungimento dei valori target per gli indicatori nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base dei valori riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma.

Gli Stati membri possono proporre una revisione dei target mediante una modifica del programma in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro, e quando la revisione è conseguenza di cambiamenti nella dotazione per una data priorità (36). La revisione dei target può essere proposta dagli Stati membri mediante una modifica del programma in caso di scaglionamento di alcune operazioni a norma della sezione 6 dei presenti orientamenti.

Una grave carenza nel raggiungimento dei target relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali può dar luogo a rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC (37). Una grave carenza è valutata conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (38).

Se un'autorità del programma decide di includere in un programma operazioni non funzionanti, la mancanza di output può incidere negativamente sul raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Se le operazioni non funzionanti incluse nel programma comportano una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, l'impegno da parte dello Stato membro di completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e di garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 sarà assimilato a un'azione correttiva volta al raggiungimento dei target di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC. Ciò è subordinato alla condizione che gli output necessari siano realizzati, mediante le operazioni interessate, nel periodo supplementare concesso ai sensi della sezione 7 dei presenti orientamenti. Può essere applicata una rettifica finanziaria se gli output non sono realizzati entro il 15 febbraio 2027.

Se lo scaglionamento di talune operazioni comporta una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può decidere di applicare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014 (39), le rettifiche finanziarie saranno determinate su base forfettaria tenendo conto del coefficiente di realizzazione/assorbimento, vale a dire la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità, divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento delegato, la rettifica forfettaria si applica al contributo del fondo sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità interessata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato, il livello di rettifica finanziaria risultante dall'applicazione del tasso forfettario non deve essere sproporzionato.

A norma dell'articolo 92 ter, paragrafo 13, lettera c), dell'RDC (40), le disposizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si applicano alle risorse REACT-EU.

6.   SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL’ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

La presente sezione si basa sull'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), che stabilisce le condizioni per «selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013», e sull'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce le condizioni per le «operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013» e i regolamenti specifici relativi ai fondi (42) (43).

Le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Tuttavia, poiché è talvolta difficile allineare l'attuazione delle operazioni al periodo di programmazione, e al fine di garantire che le operazioni siano completate e contribuiscano agli obiettivi strategici, conformemente all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 è possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;

il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di EUR;

l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;

esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;

la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA (44) nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;

nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

Analogamente, in deroga all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060, le operazioni selezionate per ricevere sostegno e avviate prima del 29 giugno 2022 a norma dell'RDC e dei regolamenti specifici relativi ai fondi (45) sono considerate ammissibili al sostegno anche a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e dei corrispondenti regolamenti specifici relativi ai fondi nel periodo di programmazione 2021-2027 (46) in conformità dell'articolo 118 bis di tale regolamento (47). Entrambe le fasi di questi progetti scaglionati sono di conseguenza soggette a tutte le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020. Le norme sulla concentrazione tematica dei fondi per il periodo 2021-2027 rimangono invariate.

In deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione (48) può decidere di concedere un sostegno a tali operazioni a norma del regolamento (UE) 2021/1060, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 1 milione di EUR;

l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;

esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;

l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 (49);

nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco di tutte le operazioni scaglionate (conformemente all'articolo 118 e/o all'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti.

A tal fine gli Stati membri si impegnano a garantire che le operazioni elencate nell'allegato I dei presenti orientamenti siano funzionanti, ossia materialmente completate o pienamente attuate, e contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine per la presentazione del pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale del periodo di programmazione 2021-2027. Un'operazione in tal modo scaglionata è considerata nel suo insieme e considerata completata solo dopo che entrambe le fasi sono state materialmente completate o pienamente attuate e hanno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti. Il mancato completamento di un'operazione scaglionata secondo quanto programmato può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione.

Al fine di richiedere formalmente lo scaglionamento di un grande progetto, è opportuno che gli Stati membri presentino o notifichino un grande progetto che prevede lo scaglionamento su due periodi di programmazione oppure una richiesta di modifica di un grande progetto già approvato nel periodo 2014-2020 (cfr. sezione 3.2 dei presenti orientamenti).

Conformemente alla sezione 11.2 dei presenti orientamenti, l'elenco delle operazioni scaglionate presentato insieme alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti non può essere modificato dopo la scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

7.   OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

Come indicato in precedenza, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti (50).

Gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti («operazioni non funzionanti»). Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere tali spese nei conti del periodo contabile finale a condizione che:

il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 1 milione di EUR; e

la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 20 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

Includendo nei conti del periodo contabile finale le spese per operazioni non funzionanti, gli Stati membri si impegnano a completare materialmente o attuare pienamente tutte le operazioni non funzionanti, a garantire che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE qualora tali operazioni siano non funzionanti entro tale data.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'allegato II dei presenti orientamenti. È opportuno inoltre che gli Stati membri monitorino le operazioni non funzionanti e, entro il 15 febbraio 2027, forniscano alla Commissione le informazioni necessarie sul loro completamento materiale o sulla loro piena attuazione e sul loro contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Se le operazioni sono non funzionanti alla data del 15 febbraio 2027, gli Stati membri, tenendo conto dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi generali delle operazioni, dovrebbero fornire alla Commissione gli importi da rettificare e giustificare le modalità di calcolo degli importi. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

Se la Commissione non concorda con il calcolo degli importi da rettificare, essa può decidere di avviare una procedura di rettifica finanziaria.

Inoltre il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni e/o il loro mancato contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine di cui sopra possono dar luogo a una rettifica finanziaria per una grave carenza nel raggiungimento dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (51).

8.   OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno che gli Stati membri decidano se escludere dai conti del periodo contabile finale tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Tra gli esempi di indagini nazionali in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

La sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC (52).

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Se le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non sono escluse dai conti per il periodo contabile finale, è opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono informare (53) la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi. Qualora siano accertate irregolarità, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

9.   SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL’OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL’OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Prima di presentare i documenti di chiusura, gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea. Se lo Stato membro contesta tali risultanze o gli importi di spesa interessati e include le spese interessate nei conti, la Commissione proseguirà la procedura in contraddittorio che può portare a una rettifica finanziaria. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC (54), qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

10.   IRREGOLARITÀ

I conti di ciascun periodo contabile, compreso quello finale, devono comprendere, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, a livello di fondo e di categoria di regioni:

gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;

gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;

i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC; e

gli importi non recuperabili (55).

Il formato per la comunicazione dei ritiri e dei recuperi, degli importi da recuperare, dei recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC e degli importi non recuperabili è stabilito nel modello dei conti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (rispettivamente appendici 2, 3, 4 e 5) (56).

10.1.   Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale

Poiché dopo la domanda finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2024 nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate conformemente al modello dei conti, in particolare le appendici 1, 2 e 8.

Ciò non riguarda gli importi da recuperare, gli importi non recuperabili o gli importi di cui alle sezioni 8 e 9 dei presenti orientamenti per i quali lo Stato membro ha deciso di mantenere la spesa interessata nei conti.

Se, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC (57), lo Stato membro decide di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, se esse risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive domande di pagamento intermedio in cui includerle.

10.2.   Importi da recuperare e importi non recuperabili

Nei conti del periodo contabile finale gli Stati membri possono indicare gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili relativi alle spese dichiarate non solo nei precedenti periodi contabili, ma anche nel periodo contabile finale (58). Gli Stati membri possono inoltre indicare nei conti del periodo contabile finale gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo la fine del periodo contabile finale ma prima della presentazione dei documenti di chiusura.

La Commissione escluderà dal calcolo del saldo finale gli importi dichiarati come da recuperare e non recuperabili (59).

La Commissione deciderà se rimborsare gli importi dichiarati attingendo al bilancio dell'Unione, sulla base dell'esito della procedura di recupero e/o della valutazione della Commissione in relazione agli importi non recuperabili, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione (60). Anche gli importi di cui alle appendici 3 e 5 dei conti relativi alle spese dichiarate nel periodo contabile finale dovrebbero essere inclusi nell'appendice 1 dei conti per consentirne l'eventuale rimborso futuro da parte del bilancio dell'Unione, in attesa dell'esito di tali procedure o valutazioni.

È opportuno che lo Stato membro informi quanto prima la Commissione in merito all'esito del procedimento di recupero in corso.

Se uno Stato membro giunge alla conclusione che gli importi non recuperabili debbano essere imputati al bilancio dell'Unione, esso dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di conferma di tale conclusione utilizzando il modulo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione. La Commissione determinerà se è opportuno imputare gli importi non recuperabili al bilancio dell'Unione conformemente alle norme di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. Si tratta degli importi non recuperabili inclusi nell'appendice 5 («importi irrecuperabili») dei conti del programma di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione e anche degli importi inclusi nell'appendice 3 («importi da recuperare») del medesimo allegato come importi da recuperare che potrebbero diventare non recuperabili dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale.

10.3.   Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione

Se è stato individuato un rischio di irregolarità che comporta ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione, le autorità nazionali devono rispettare le scadenze seguenti:

per le spese dedotte dai conti di un periodo contabile precedente quello finale a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, le ulteriori verifiche devono essere completate in tempo per consentire la dichiarazione delle spese al più tardi nella domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, il cui termine di presentazione è il 31 luglio 2024;

in caso di rischio di irregolarità che comportino ulteriori verifiche sulle spese dichiarate nel periodo contabile finale, la decisione in merito alla loro legittimità e regolarità e, di conseguenza, la decisione di mantenere tali spese o di detrarle dai conti del periodo contabile finale dovrebbero essere adottate al momento della presentazione dei conti, il cui termine di presentazione è il 15 febbraio 2025, o il 1o marzo 2025, se prorogato dalla Commissione.

10.4.   Importi recuperati dopo la chiusura

Se lo Stato membro ha constatato irregolarità dopo la chiusura in relazione alle spese incluse nei conti, gli importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti al bilancio dell'Unione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

11.   PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

11.1.   Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 15 febbraio 2025 (61) (ad eccezione dell'ultima relazione di attuazione annuale del FEAMP, che deve essere presentata entro il 31 maggio 2024 (62)). Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1o marzo 2025, previa comunicazione dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

La Commissione disimpegna automaticamente la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non le sia stato presentato entro il 15 febbraio 2025 (o il 1o marzo 2025, se il termine è stato prorogato dalla Commissione) (63). In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. In tali casi, la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria.

11.2.   Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione

Gli Stati membri non possono modificare i documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

11.3.   Disponibilità dei documenti

In linea con l'articolo 140, paragrafo 1, dell'RDC (64), il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Se lo Stato membro ha optato per lo scaglionamento di un'operazione in due periodi di programmazione (ai sensi della sezione 6 dei presenti orientamenti), la Commissione presenterà una richiesta di interruzione del periodo di conservazione per la prima fase di tale operazione fino all'inizio del periodo di conservazione per la seconda fase dell'operazione, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, dell'RDC.

Se lo Stato membro ha scelto di utilizzare il tempo ulteriore concesso dalla Commissione per completare materialmente o attuare pienamente l'operazione non funzionante e per garantire che contribuisca agli obiettivi delle priorità pertinenti (di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti), la Commissione, a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, chiederà un'interruzione del periodo di conservazione per tale operazione fino a quando riceverà la notifica del suo funzionamento, ossia che è stata materialmente completata o pienamente attuata contribuendo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

L'interruzione è giustificata dal fatto che l'ammissibilità e il funzionamento complessivi dell'intera operazione (entrambe le fasi) possono essere verificati o controllati dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea solo al suo completamento.

12.   CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

12.1.   Relazione di attuazione finale

La relazione di attuazione finale dei programmi sostenuti dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione deve includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 5 (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea e per i programmi IPA II) (65) e all'articolo 111, paragrafo 3, dell'RDC (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) (66).

La struttura della relazione di attuazione finale è stabilita nell'allegato V (obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) e nell'allegato X (obiettivo di cooperazione territoriale europea) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (67).

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC (68), nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo a titolo delle risorse REACT-EU per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.

Nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono inoltre in merito al rispetto della condizione di cui all'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, dell'RDC (69), che prevede che qualora un programma abbia un asse prioritario dedicato a finanziare operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della flessibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, dell'RDC, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.

La relazione di attuazione finale dovrebbe inoltre comprendere:

un elenco di tutte le operazioni scaglionate con l'importo delle spese ammissibili per la prima fase sostenute nel periodo di programmazione 2014-2020 conformemente alla sezione 6 dei presenti orientamenti. Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato I dei presenti orientamenti;

un elenco di tutte le operazioni non funzionanti conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato II dei presenti orientamenti;

un elenco di tutte le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, conformemente alla sezione 8 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato III dei presenti orientamenti.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP non è richiesta una relazione di attuazione finale. L'ultima relazione di attuazione annuale (che dovrebbe includere le tabelle di cui agli allegati I, II e III dei presenti orientamenti, se del caso) deve invece essere presentata entro il 31 maggio 2024 e includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'RDC e all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014. La struttura di tale relazione di attuazione annuale è stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione.

12.1.1.   Relazioni sui grandi progetti (70)

Includendo un grande progetto nella relazione di attuazione finale (tabella 12 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione), lo Stato membro conferma che il grande progetto è materialmente completato o pienamente attuato e contribuisce agli obiettivi delle priorità pertinenti. I grandi progetti non funzionanti o che sono scaglionati dovrebbero essere comunicati conformemente alle sezioni 6 e 7 dei presenti orientamenti.

Nella colonna «Osservazioni» della tabella 12, gli Stati membri dovrebbero indicare se il grande progetto è stato attuato conformemente alla documentazione presentata o notificata alla Commissione a norma dell'articolo 102 o 103 dell'RDC, che ha costituito la base della decisione di approvazione del contributo finanziario al progetto da parte della Commissione, sotto forma di decisione o di accordo tacito. Gli Stati membri dovrebbero descrivere e spiegare eventuali divergenze nell'attuazione del grande progetto rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui sopra.

La Commissione valuterà la conformità del grande progetto attuato alla documentazione presentata o notificata (e, se del caso, alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario). A tal fine, la Commissione terrà conto delle ragioni e delle conseguenze di un'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la documentazione alla base dell'approvazione della Commissione e potrà imporre una rettifica finanziaria.

12.1.2.   Accettazione e scadenze

La Commissione esaminerà la relazione di attuazione finale e informerà lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa (71). Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intenderà accettata.

Gli Stati membri avranno due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione sulla relazione di attuazione finale. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine di altri due mesi. La relazione di attuazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione sono state adeguatamente affrontate.

12.2.   Conti

I conti relativi al periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, devono includere le informazioni di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC. La struttura dei conti è stabilita nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. Essi devono essere elaborati tenendo conto dei requisiti specifici per il periodo contabile finale (cfr. in particolare la sezione 10).

12.2.1.   Esame e accettazione

L'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale seguono le stesse norme stabilite per l'esame e l'accettazione dei conti di qualsiasi altro periodo contabile.

La Commissione applicherà procedure per l'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale e comunicherà allo Stato membro, entro il 31 maggio 2025, se accetta i conti come completi, accurati e veritieri (72).

12.3.   Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale

La struttura della dichiarazione (di affidabilità) di gestione per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (73).

12.4.   Parere di audit e relazione di controllo

La struttura del parere di audit per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (74).

La struttura della relazione di controllo per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (75).

Se un sistema comune di gestione e di controllo si applica a più di un programma, lo Stato membro può scegliere di fornire le informazioni richieste in un'unica relazione di controllo relativa a tutti i programmi interessati.

La relazione di controllo per il periodo contabile finale dovrebbe comprendere inoltre:

informazioni sulle risultanze in sospeso derivanti dagli audit svolti dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione 8 «Altre informazioni» della relazione di controllo;

la garanzia della legittimità e regolarità della spesa nell'ambito degli strumenti finanziari (articoli 41 e 42 dell'RDC);

garanzia dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori;

la garanzia che l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro (articolo 129 dell'RDC (76)).

12.4.1.   Strumenti finanziari (77)

Per gli strumenti finanziari, le autorità di audit dei programmi dovrebbero ottenere la garanzia che gli importi finali dichiarati alla chiusura siano ammissibili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nella sezione 9 «Livello complessivo di affidabilità» della relazione di controllo e, se del caso, in altre sezioni della relazione (in particolare le sezioni 4 «Audit dei sistemi» e 5 «Audit delle operazioni»).

Per gli strumenti finanziari soggetti a applicazioni graduali per i pagamenti intermedi (tranche di pagamenti anticipati) (78), l'ammissibilità delle spese relative all'ultima tranche, nonché del 15 % al massimo degli importi inclusi nelle tranche precedenti, potrebbe non essere stata contemplata da precedenti audit delle operazioni. Le autorità di audit del programma dovrebbero ottenere garanzie sulla legittimità e regolarità di tali spese prima della presentazione dei conti per il periodo contabile finale. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione di un investimento sostenuto dallo strumento finanziario entro la data della presentazione dei documenti di chiusura. Le autorità di audit del programma dovrebbero comunicare, nella relazione di controllo per il periodo contabile finale, il modo in cui hanno ottenuto tale garanzia e confermare alla Commissione l'ammissibilità della spesa totale degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 dell'RDC.

Per gli strumenti finanziari alla chiusura, si raccomanda che l'autorità di audit del programma copra la restante parte di spese ammissibili non coperte in precedenza durante gli audit delle operazioni. Non è necessario che tutti gli strumenti finanziari siano sottoposti a revisione contabile alla chiusura, ma nessuno strumento finanziario dovrebbe essere escluso dalla selezione casuale. Inoltre le autorità di audit del programma possono decidere di raggruppare gli strumenti finanziari selezionati ai fini dei loro audit, visto che i risultati ottenuti saranno applicabili a tutti gli strumenti finanziari all'interno del gruppo.

Le autorità di audit del programma dovrebbero effettuare un audit di un campione statistico di investimenti e costi e commissioni di gestione e possono trattare tali spese come un ulteriore periodo di campionamento al fine di utilizzare i risultati degli audit effettuati in precedenza (79).

12.4.2.   Affidabilità dei dati

Le autorità di audit del programma dovrebbero trarre conclusioni sull'affidabilità dei dati relativi agli indicatori nella relazione di controllo del periodo contabile finale, compresa una conclusione sulla valutazione del requisito fondamentale 6 «Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari» di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (80). Tale valutazione del requisito fondamentale 6 dovrebbe includere la conferma della correttezza dei dati aggregati comunicati alla Commissione.

12.4.3.   Spesa pubblica versata ai beneficiari

L'autorità di certificazione dovrebbe garantire che, nei suoi calcoli per i conti finali, sia rispettata la conformità all'articolo 129 dell'RDC. L'autorità nazionale di audit dovrebbe includere questo aspetto nel suo audit dei conti per il periodo contabile finale e riferire in merito all'affidabilità ottenuta nel capitolo 6 della relazione finale di controllo.

13.   PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva (81).

Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento del saldo finale o di sospendere il pagamento.

14.   QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ

Le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese dei conti accettati possono essere sollevate dalla Commissione dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.

La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma degli articoli 85, 144 e 145 dell'RDC (82) e, inoltre, nel caso del FEAMP, dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.


(1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) («RDC»).

(2)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(5)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

(6)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(7)  Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30), i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo.

(8)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) («regolamento IPA II»).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32) («regolamento di esecuzione IPA II»).

(10)  Per i programmi di cooperazione sostenuti dal FESR nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e per i programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dall'IPA II, ai fini dei presenti orientamenti per «Stato membro» si intende lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione.

(11)  A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1) («accordo di recesso»), per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione, a meno che il comitato misto non abbia adottato misure tecniche a norma dell'articolo 138, paragrafo 5, dell'accordo di recesso. Tuttavia è opportuno osservare che le disposizioni dei presenti orientamenti relative alle risorse REACT-EU non si applicano al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(12)  L'articolo 141 dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(13)  Articolo 30, paragrafo 1, dell'RDC.

(14)  Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(15)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(16)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(17)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(18)  I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

(21)  Articolo 86, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

(22)  Articolo 86, paragrafo 4, e articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

(23)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(24)  Articolo 92 ter, paragrafo 5, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(25)  Articolo 82 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

(26)  Articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(27)  Articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento IPA II.

(28)  Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

(29)  Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

(30)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) («regolamento finanziario»).

(31)  Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(32)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 124).

(34)  Tabelle 1 e 2 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II (in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II).

(35)  Tabella 3 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II.

(36)  Punto 5 dell'allegato II dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

(37)  Articolo 22, paragrafo 7, e articolo 144, paragrafo 4, dell'RDC; quest'ultimo si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65). L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 215/2014 si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

(39)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5). Gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 480/2014 si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

(40)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

(41)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159) modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(42)  Regolamenti di cui alle note da 2 a 6.

(43)  Non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II).

(44)  Nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, il titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è modificato in Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

(45)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e regolamento (UE) n. 2014/508 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(46)  Articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, istituito dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(47)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(48)  Il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi CTE [e IPA II].

(49)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

(50)  Un'operazione che soddisfa la prescrizione dell'articolo 71 dell'RDC ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma non dovrebbe essere considerata un'operazione non funzionante.

(51)  Articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

(52)  L'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II fissa il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese sostenute per i programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II al 31 dicembre 2023.

(53)  Fatti salvi gli obblighi di segnalazione di irregolarità conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1). Il regolamento (UE) 2015/1970, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(54)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(55)  Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC.

(56)  L'allegato VII, basato sull'articolo 137, paragrafo 3, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(57)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(58)  Al fine di consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità prevista dall'RDC di dichiarare gli importi da recuperare relativi al periodo contabile finale del periodo di programmazione come non recuperabili alla chiusura o dopo la chiusura.

(59)  Ne risulterà un importo inferiore da pagare o liquidare in caso di saldo finale positivo o un importo più elevato da recuperare nei casi per i quali il saldo finale è un recupero.

(60)  Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 1). Il regolamento (UE) 2016/568, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(61)  Articolo 138 e articolo 141, paragrafo 1, dell'RDC e articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Le disposizioni dell'RDC si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(62)  Articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(63)  Articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

(64)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(65)  Si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 42 del regolamento di esecuzione IPA II.

(66)  Articolo 14 del regolamento CTE, che si applica inoltre all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

(67)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

(68)  Modificato dal regolamento (UE) 2022/613 del 12 aprile 2022.

(69)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE. L'articolo 98 si applica solo all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(70)  I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

(71)  Articolo 50, paragrafo 7, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II, che a sua volta fa rinvio all'articolo 50 dell'RDC.

(72)  Articolo 139 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(73)  L'allegato VI, basato sull'articolo 125, paragrafo 4, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

(74)  L'allegato VIII, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

(75)  L'allegato IX, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

(76)  Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione IPA II.

(77)  Non pertinenti ai programmi CTE e non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II.

(78)  Articolo 41 dell'RDC.

(79)  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'RDC e gli strumenti finanziari istituiti a norma della lettera b) dello stesso articolo, attuati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali, i costi e le commissioni di gestione addebitati dalla BEI/dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali sono controllati da revisori esterni della BEI/del FEI. Inoltre i revisori esterni della BEI/del FEI verificano i costi e le commissioni di gestione addebitati dagli intermediari finanziari selezionati a livello nazionale dal FEI per prestiti e strumenti di capitale.

(80)  L'allegato IX, basato sull'articolo 144, paragrafo 6, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

(81)  Articolo 141, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

(82)  Le tre disposizioni si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.


ALLEGATO I

ELENCO DI TUTTE LE OPERAZIONI SCAGLIONATE DAL PERIODO 2014-2020 AL PERIODO 2021-2027

(da allegare alla relazione di attuazione finale (1))

TITOLO DEL PROGRAMMA

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO CCI

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ/FONDO/CATEGORIA DI REGIONI

RIFERIMENTO DELL’OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

DATA [E NUMERO] DI ACCORDO TACITO/APPROVA-ZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (IN CASO DI GRANDE PROGETTO)

OPERAZIONI SCAGLIO-NATE A NORMA DELL’ ARTICOLO 118

OPERAZIONI SCAGLIONATE A NORMA DELL’ ARTICOLO 118 BIS

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE (EUR)

SPESA TOTALE CERTIFICATA PER LA PRIMA FASE

(EUR)

CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA PRIMA FASE (EUR)

DATA PREVISTA/FINALE DI COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE (ANNO, TRIMESTRE)

PROGRAMMA 2021-2027 NELL’AMBITO DEL QUALE L’OPERAZIONE SARÀ/È STATA COMPLETATA (2)

Totale (per entrambe le fasi, finale o stimato)

Per la seconda fase (finale o stimato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per il FEAMP, da allegare all'ultima relazione di attuazione annuale.

(2)  Il nome del programma per il periodo di programmazione 2021-2027 nell'ambito del quale sarà/è stata completata la seconda fase dell'operazione.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

(da allegare alla relazione di attuazione finale (1))

TITOLO DEL PROGRAMMA

 

 

NUMERO CCI

 

PRIORITÀ/FONDO/CATEGORIA DI REGIONI

RIFERIMENTO DELL’OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

NOME DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE

(EUR)

TOTALE SPESE CERTIFICATE

(EUR)

CONTRIBUTO PUBBLICO

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per il FEAMP, da allegare all'ultima relazione di attuazione annuale.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

(da allegare alla relazione di attuazione finale (*1))

TITOLO DEL PROGRAMMA

 

 

 

 

NUMERO CCI

 

 

 

PRIORITÀ/FONDO/CATEGORIA DI REGIONI

RIFERIMENTO DELL’OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

NOME DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

SPESA TOTALE CERTIFICATA INTERESSATA

(EUR)

CONTRIBUTO PUBBLICO INTERESSATO

(EUR)

OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO*

OPERAZIONI SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Per il FEAMP, da allegare all'ultima relazione di attuazione annuale. Apporre una «X» nella colonna appropriata.


ALLEGATO IV

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MASSIMALE DELLA SPESA PUBBLICA NEL CALCOLO DEL SALDO FINALE PER UN PROGRAMMA MONOFONDO

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14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/25


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10349 — AMAZON / MGM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/02)

Il 15 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10349. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/26


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10800 — AHLSELL / SANISTAL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/03)

Il 10 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10800. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/27


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10897 — PREDICA / VAUBAN / TELEFONICA / BLUEVIA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/04)

Il 25 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10897. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/28


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10943 — ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/05)

Il 28 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/29


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10955 — KIRK / LFI / ATP / FERROSAN MEDICAL DEVICES)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/06)

Il 5 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10955. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/30


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10931 — OPENTEXT / MICRO FOCUS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/07)

Il 6 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10931. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/31


Conclusioni del Consiglio sulla lotta all'impunità per quanto riguarda i crimini commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

(2022/C 474/08)

I.   Introduzione

Subito dopo l'inizio dell'attacco armato, il 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e sta causando ingenti perdite di vite umane e numerosi feriti tra i civili.

Il 1o e il 2 marzo 2022, 39 Stati parti dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («Statuto di Roma»), compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno adito la Corte penale internazionale (CPI), chiedendo al procuratore della CPI di indagare sulla situazione in Ucraina. Il 2 marzo 2022 il procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina sulla base dei deferimenti pervenuti. Successivamente, altri quattro Stati parte hanno deferito la situazione in Ucraina alla CPI, portando a 43 il numero totale di Stati parte che lo hanno fatto.

Nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che «[l]a Russia sta dirigendo attacchi contro la popolazione civile e sta colpendo beni di carattere civile, tra cui ospedali, strutture mediche, scuole e rifugi. Tali crimini di guerra devono cessare immediatamente. I responsabili e i loro complici saranno chiamati a risponderne in conformità del diritto internazionale».

Nelle sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022 il Consiglio europeo ha esortato la Russia a cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture civili, affermando che «le atrocità commesse dalle forze russe come pure la sofferenza e la distruzione inflitte sono indicibili». Il Consiglio europeo ha inoltre espresso il suo encomio nei confronti di tutti coloro che contribuiscono a raccogliere prove e a indagare sui crimini di guerra e gli altri crimini più gravi e il suo sostegno all'intenso lavoro del procuratore della Corte penale internazionale in tale contesto. Ha accolto inoltre con favore il lavoro che la procuratrice generale dell'Ucraina sta svolgendo con il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in termini finanziari e di sviluppo delle capacità. Si è compiaciuto dell'istituzione di una squadra investigativa comune coordinata da Eurojust, il cui ruolo è stato rafforzato, nonché del continuo supporto operativo fornito da Europol.

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022, il Consiglio europeo ha sottolineato che «la Russia, la Bielorussia e tutti i responsabili di crimini di guerra e degli altri crimini più gravi saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni in conformità del diritto internazionale».

Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato quanto segue: «I crimini di guerra commessi contro gli ucraini, dei quali emergono prove sempre più numerose, e la continua distruzione di infrastrutture civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale. L'Unione europea ribadisce la ferma determinazione a fare in modo che la Russia e tutti i responsabili e complici rendano conto delle loro azioni, nonché il forte sostegno alle indagini del procuratore della Corte penale internazionale. Il Consiglio europeo riconosce gli sforzi dell'Ucraina intesi ad assicurare l'accertamento delle responsabilità, anche per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Invita l'alto rappresentante e la Commissione a vagliare opzioni che permettano di garantire il pieno accertamento delle responsabilità.»

Inoltre, nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare opzioni in linea con il diritto dell'UE e internazionale volte a utilizzare i beni congelati per sostenere la ricostruzione dell'Ucraina. In tale contesto il Consiglio europeo ha ricordato le sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022. La ricostruzione dell'Ucraina andrebbe a vantaggio anche delle vittime di reati commessi in Ucraina.

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale («Statuto di Roma») ricorda che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Conformemente al diritto internazionale (1), la responsabilità primaria di indagare e perseguire i responsabili di crimini internazionali fondamentali, di cui all'articolo 5 dello Statuto di Roma, spetta agli Stati.

Nella decisione 2011/168/PESC del Consiglio (2) si ricorda che i gravi crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale sono motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, nonché per l'Unione e i suoi Stati membri in particolare e si ribadisce la determinazione a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini mediante iniziative o misure per garantire l'attuazione del principio di complementarità a livello nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per garantire la loro effettiva repressione.

L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero adottare con urgenza tutte le misure necessarie per fare in modo che i responsabili di crimini internazionali fondamentali in Ucraina siano indagati, perseguiti e condannati in giudizio.

Il Consiglio europeo ha già accolto con favore la decisione del procuratore della Corte penale internazionale di avviare un'indagine. Anche le autorità competenti di vari Stati membri hanno avviato indagini sui crimini internazionali fondamentali presumibilmente commessi in Ucraina.

Per fare in modo che le indagini e le azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali siano portate a termine con successo, servono una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra tutte le autorità competenti a livello internazionale e nazionale, in particolare per raccogliere e conservare in condizioni di sicurezza le prove che possono essere successivamente addotte in tribunale.

Eurojust ed Europol — due attori fondamentali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia — dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, compresi i crimini internazionali fondamentali e reati connessi, e sono preparate, nell'ambito dei rispettivi mandati, a contribuire all'efficace scambio delle prove raccolte. Eurojust ed Europol coordinano i rispettivi ruoli e attività a sostegno delle indagini relative a crimini internazionali fondamentali.

Il regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi è stato adottato il 30 maggio 2022 (3).

Il 25 marzo 2022 è stata istituita, con l'assistenza di Eurojust, una squadra investigativa comune, allo scopo di coordinare le indagini su tutti i crimini commessi dalla Russia durante la guerra contro l'Ucraina. Obiettivo della squadra investigativa comune è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti coinvolte nelle indagini e nelle azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali a livello nazionale e internazionale. La squadra investigativa comune era costituita inizialmente da autorità giudiziarie ucraine, lituane e polacche, cui si sono aggiunte successivamente autorità giudiziarie di Estonia, Lettonia, Slovacchia e Romania. Il 25 aprile 2022 anche l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato il suo coinvolgimento nella squadra investigativa comune in qualità di partecipante.

Al fine di facilitare l'analisi delle informazioni concernenti possibili prove su crimini internazionali fondamentali, Europol ha istituito un progetto analitico ad hoc sui crimini internazionali fondamentali.

Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione alla situazione delle vittime di crimini internazionali fondamentali, a cui dovrebbe essere resa giustizia.

La rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra («rete sul genocidio») vanta importanti competenze nel settore dei crimini internazionali fondamentali ed è di grande aiuto per facilitare lo scambio di informazioni, conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra gli operatori nazionali (4).

Il 21 settembre 2022 Eurojust, la rete sul genocidio e l'ufficio del procuratore della CPI hanno pubblicato orientamenti per le organizzazioni della società civile dal titolo: «Documenting international crimes and human rights violations for criminal accountability purposes» (Documentare i crimini internazionali e le violazioni dei diritti umani ai fini della responsabilità penale).

Sul campo, in Ucraina, la missione consultiva dell'UE in Ucraina (EUAM Ucraina) fornisce sostegno alle autorità nazionali. Il mandato dell'EUAM Ucraina è stato modificato il 13 aprile 2022 (5) per fornire sostegno alle autorità ucraine impegnate in indagini sui crimini internazionali e nel perseguimento degli stessi mediante consulenza strategica e formazioni. La missione collabora strettamente con la Corte penale internazionale in questo settore e partecipa alle attività del Gruppo consultivo sulle atrocità.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ha adottato le conclusioni in appresso.

II.   Il Consiglio invita gli Stati membri a:

a)

adottare le misure legislative necessarie al fine di :

i)

dare piena attuazione alla definizione di crimini internazionali fondamentali e alle forme di responsabilità sanciti nello Statuto di Roma;

ii)

consentire l'esercizio della giurisdizione universale o di altre forme di giurisdizione nazionale sui crimini internazionali fondamentali commessi all'estero; e

iii)

consentire una stretta cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale e, nella misura consentita dal diritto nazionale, con altri meccanismi di indagine o di accertamento delle responsabilità, quali la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, anche, se del caso, nell'ambito di una squadra investigativa comune;

b)

sostenere la Procura generale dell’Ucraina allo scopo di rafforzare le capacità dell’Ucraina in materia di indagini e azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali, in linea con le norme internazionali;

c)

prendere in considerazione la possibilità di partecipare attivamente al modello di rotazione coordinato dalla Corte penale internazionale;

d)

rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri — e con l’Ucraina —, altri paesi terzi e la Corte penale internazionale, per fare in modo che le indagini e le azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali siano portate a termine con successo, anche sostenendo l’iniziativa internazionale per la negoziazione di un trattato multilaterale in materia di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione nell’ambito delle azioni penali nazionali contro i crimini atroci;

e)

agevolare il ricorso a squadre investigative comuni tra le autorità competenti degli Stati membri e altri portatori di interessi, come la Corte penale internazionale, al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria nei singoli casi e il buon esito delle indagini e delle azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali a livello nazionale e internazionale;

f)

cooperare con il Gruppo consultivo sulle atrocità e facilitare, se del caso, uno stretto coordinamento tra il Gruppo consultivo sulle atrocità e la squadra investigativa comune istituita tra l’Ucraina e alcuni Stati membri;

g)

rafforzare la cooperazione con i portatori di interessi dell’UE quali Eurojust, Europol, la rete giudiziaria europea, la rete sul genocidio, EUAM Ucraina e la rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni («rete delle SIC»), al fine di migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali;

h)

rafforzare ulteriormente le capacità dell’EUAM Ucraina distaccando esperti nazionali con competenze pertinenti;

i)

continuare a fornire un adeguato sostegno giuridico, operativo e finanziario alla creazione e al corretto funzionamento di unità specializzate incaricate delle indagini e delle azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali a livello nazionale in seno alle autorità competenti in materia di attività di contrasto, azioni penali, assistenza giudiziaria reciproca e raccolta delle testimonianze delle vittime, nonché, se del caso, all’interno dei servizi dell’immigrazione;

j)

informare le autorità giudiziarie nazionali che indagano su crimini internazionali fondamentali in merito alle competenze attribuite a Eurojust dal regolamento (UE) 2022/838 e sottolineare l’assistenza che può essere fornita sia da Eurojust, in cooperazione con la rete sul genocidio, sia da Europol, al fine di effettuare controlli incrociati rapidi ed efficienti delle informazioni e individuare potenziali collegamenti tra i casi oggetto di indagine in diversi Stati membri;

k)

razionalizzare la raccolta e la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e i portatori di interessi che entrano in contatto con le vittime di crimini di guerra, sulla base delle competenze sviluppate, in particolare, dalla rete sull’esclusione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, dalla rete sul genocidio e dalla piattaforma dell’UE sui diritti delle vittime;

l)

destinare risorse adeguate alle attività di sviluppo delle capacità e di formazione per le autorità nazionali coinvolte nell’identificazione delle vittime e dei testimoni di crimini internazionali fondamentali;

m)

dialogare con le organizzazioni della società civile, anche attraverso la piattaforma dell’UE sui diritti delle vittime, in particolare per migliorare la condivisione delle informazioni e gli sforzi di sensibilizzazione nei confronti delle vittime e delle comunità interessate;

n)

promuovere, se del caso, la cooperazione con le organizzazioni della società civile nella raccolta di prove relative ai crimini internazionali fondamentali e facilitare, nella misura consentita dal diritto nazionale, l’ammissibilità di tali prove in tribunale;

o)

sensibilizzare la comunità ucraina di rifugiati riguardo alla possibilità di testimoniare negli Stati membri in merito ai crimini internazionali fondamentali di cui potrebbero essere stati vittime e/o testimoni, tenendo conto nel contempo della loro posizione vulnerabile e della loro necessità di sostegno;

p)

rafforzare la partecipazione, l’informazione, il sostegno e la protezione delle vittime di reati internazionali fondamentali nei procedimenti penali, come previsto dalla direttiva 2012/29/UE riguardante i diritti delle vittime, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche in relazione all’assistenza e alla protezione delle vittime.

III.   Il Consiglio invita la Commissione a:

a)

continuare a cooperare strettamente con la presidenza del Consiglio, il servizio europeo per l’azione esterna, il segretariato generale del Consiglio e la Corte penale internazionale al fine di garantire il coordinamento delle attività dell’Unione e, ove possibile, degli Stati membri a sostegno degli sforzi volti ad accertare le responsabilità condotti dalla Procura generale dell’Ucraina;

b)

proseguire i lavori nell’ambito della piattaforma sui diritti delle vittime al fine di sensibilizzare in merito alla necessità di garantire sostegno e protezione alle vittime di crimini internazionali fondamentali, conformemente alle loro esigenze specifiche e in linea con la direttiva riguardante i diritti delle vittime;

c)

sostenere la formazione specializzata e le attività di sviluppo delle capacità per le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e altre autorità competenti, sulla base del lavoro e delle competenze di soggetti esistenti quali la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l’EUAM Ucraina e i programmi di formazione esistenti sviluppati dalla rete sul genocidio;

d)

potenziare il sostegno finanziario, logistico, tecnico e sostanziale a disposizione degli Stati membri per i loro sforzi volti a indagare e raccogliere in modo efficiente le prove dei crimini internazionali fondamentali, anche aumentando i finanziamenti destinati alle squadre investigative comuni;

e)

promuovere lo scambio di migliori pratiche, conoscenze e competenze attraverso la rete sul genocidio, anche mediante programmi di scambio e visite di studio di operatori del settore, e stanziare risorse adeguate a tal fine;

f)

continuare a sostenere i meccanismi investigativi e di raccolta delle prove nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda le prove sui campi di battaglia.

IV.   Il Consiglio invita Eurojust a:

a)

continuare ad adottare le misure necessarie alla rapida attuazione del regolamento (UE) 2022/838, al fine di preservare, analizzare e conservare le prove relative ai crimini internazionali fondamentali menzionati in tale regolamento in un sistema di conservazione centrale;

b)

continuare a fornire materiale e orientamenti su come raccogliere e trasmettere le prove relative ai crimini internazionali fondamentali;

c)

rafforzare ulteriormente, ove possibile, la cooperazione con i paesi terzi, al fine di agevolare la raccolta e lo scambio di prove relative ai crimini internazionali fondamentali, conformemente al quadro giuridico applicabile.

V.   Il Consiglio invita Eurojust ed Europol a:

a)

rafforzare ulteriormente la cooperazione tra queste due agenzie, sulla base dei loro ruoli complementari e delle loro capacità operative a sostegno delle indagini relative ai crimini internazionali fondamentali e conformemente ai rispettivi mandati, mirando nel contempo a evitare una duplicazione degli sforzi, al fine di poter prestare un’assistenza ancora migliore agli Stati membri nelle indagini e nelle azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali;

b)

informare il Consiglio sullo stato dei lavori e le future iniziative di cooperazione per quanto riguarda le indagini e le azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali.

VI.   Il Consiglio invita la rete sul genocidio a:

a)

continuare a sviluppare le sue competenze nel settore dei crimini internazionali fondamentali;

b)

continuare a facilitare lo scambio di informazioni, conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra gli operatori nazionali, conformemente al suo mandato.

VII.   Il Consiglio invita l’EUAM Ucraina a:

a)

continuare ad aumentare il suo sostegno alle autorità ucraine al fine di agevolare le indagini e le azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali;

b)

potenziare ulteriormente la cooperazione con Europol, Eurojust e CEPOL per erogare formazione in merito alle indagini e alle azioni penali relative ai crimini internazionali fondamentali in Ucraina e fornire sostegno diretto a tale riguardo.

VIII.   Il Consiglio invita le istituzioni competenti dell’Unione europea a:

a)

proseguire e migliorare ulteriormente la prestazione di assistenza all’Ucraina in modo efficiente;

b)

continuare a fornire sostegno agli Stati membri nei loro sforzi volti a raccogliere in modo efficiente prove relative ai crimini internazionali fondamentali, esplorando nel contempo potenziali sinergie ed evitando duplicazioni;

c)

intensificare gli sforzi per contrastare la disinformazione e i tentativi di riscrivere la storia.

IX.   Il Consiglio invita l’Ucraina a:

aderire allo Statuto di Roma.


(1)  Si vedano: lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948; le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i tre protocolli aggiuntivi; la Convenzione dell'Aia del 1954 e il suo secondo protocollo aggiuntivo; la Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 1976; la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006.

(2)  Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

(3)  GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1.

(4)  Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1); Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12).

(5)  Decisione (PESC) 2022/638 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 38).


Commissione europea

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/37


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 dicembre 2022

(2022/C 474/09)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0545

JPY

yen giapponesi

144,85

DKK

corone danesi

7,4391

GBP

sterline inglesi

0,85753

SEK

corone svedesi

10,8965

CHF

franchi svizzeri

0,9869

ISK

corone islandesi

151,10

NOK

corone norvegesi

10,4679

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,287

HUF

fiorini ungheresi

409,65

PLN

zloty polacchi

4,6938

RON

leu rumeni

4,9298

TRY

lire turche

19,6649

AUD

dollari australiani

1,5553

CAD

dollari canadesi

1,4341

HKD

dollari di Hong Kong

8,2033

NZD

dollari neozelandesi

1,6464

SGD

dollari di Singapore

1,4288

KRW

won sudcoreani

1 378,75

ZAR

rand sudafricani

18,6855

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3637

HRK

kuna croata

7,5495

IDR

rupia indonesiana

16 521,81

MYR

ringgit malese

4,6704

PHP

peso filippino

58,852

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,707

BRL

real brasiliano

5,5784

MXN

peso messicano

20,9435

INR

rupia indiana

87,2965


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/38


Attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (1)

(2022/C 474/10)

1.1.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2022 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2023 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2022 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato / Sede

1.7.2022

1.1.2023

1.7.2022

Bulgaria

65,0

60,9

 

Cechia

95,5

82,8

 

Danimarca

134,7

136,5

136,5

Germania

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

Monaco

112,2

 

 

Estonia

94,1

98,1

 

Irlanda

136,3

129,0

129,0

Grecia

89,4

84,8

 

Spagna

97,4

93,4

 

Francia

116,8

107,7

107,7

Croazia

80,0

69,9

 

Italia

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Cipro

82,6

82,9

 

Lettonia

85,9

80,9

 

Lituania

87,4

76,6

 

Ungheria

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Paesi Bassi

109,8

110,7

110,7

Austria

108,8

110,6

110,6

Polonia

71,7

62,0

 

Portogallo

95,5

89,7

 

Romania

70,1

59,1

 

Slovenia

87,1

83,6

 

Slovacchia

81,3

80,9

 

Finlandia

117,3

118,9

118,9

Svezia

124,9

114,3

114,3

Regno Unito

 

 

125,4

4.1.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 1 123,91 EUR.

4.2.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 1 498,55 EUR.

5.1.   

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 210,20 EUR.

5.2.   

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 459,32 EUR.

5.3.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 311,65 EUR.

5.4.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 112,21 EUR.

5.5.   

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 623,01 EUR.

5.6.   

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2022: 447,87 EUR.

6.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2317 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3863 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2317 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0771 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0372 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

6.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

115,86 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

231,72 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4672 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7787 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4672 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1556 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0751 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

7.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

233,58 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

467,12 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8.   

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

48,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

38,94 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.   

Con effetto dal 1o luglio 2022 il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 374,47 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

817,25 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.   

Con effetto dal 1o luglio 2022 il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 648,40 EUR (limite inferiore);

3 296,81 EUR (limite superiore).

10.2.   

Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2022:

1 498,55 EUR.

11.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2022:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2022

SCATTI

 

 

FUNZIONI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 033,84 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

612,96 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 236,30 EUR (limite inferiore);

2 472,57 EUR (limite superiore).

13.2   

Con effetto dal 1o luglio 2022, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 123,91 EUR.

13.3   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 087,66 EUR (limite inferiore);

2 559,24 EUR (limite superiore).

14.   

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) è fissato a:

471,12 EUR;

711,08 EUR;

777,48 EUR;

1 059,95 EUR.

15.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente di 6,8007.

16.   

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Importo, applicabile dal 1o luglio 2022, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

162,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

249,19 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2022:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

Per il personale assegnato in Bulgaria, Danimarca, Estonia, Spagna, Croazia, Italia (Varese), Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

20.   

Per il personale assegnato in Cechia, Grecia, Lettonia, Lituania e Portogallo durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello statuto.

21.   

Per i pensionati residenti in Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Ungheria, Croazia, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

22.   

Per i pensionati residenti in Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello statuto.


(1)  Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2022, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2022, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici (Ares(2022)7485371).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


14.12.2022   

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C 474/44


Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione Europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)

(2022/C 474/11)

Paese

Parità economica luglio 2022

Tasso di cambio luglio 2022  (*1)

Coefficiente correttore luglio 2022  (*2)

Afghanistan  (*3)

 

 

 

Albania

68,08

119,410

57,0

Algeria

93,80

153,500

61,1

Angola

872,8

452,977

192,7

Argentina

112,9

130,663

86,4

Armenia

510,7

430,540

118,6

Australia

1,634

1,52560

107,1

Azerbaigian

1,825

1,78789

102,1

Bangladesh

83,59

97,7555

85,5

Barbados

2,603

2,10791

123,5

Bielorussia

2,179

3,58200

60,8

Benin

635,1

655,957

96,8

Bolivia

5,907

7,26725

81,3

Bosnia-Erzegovina

1,167

1,95583

59,7

Botswana

9,312

12,8866

72,3

Brasile

5,159

5,51630

93,5

Burkina Faso

595,4

655,957

90,8

Burundi

2 118

2 142,91

98,8

Cambogia

4 098

4 298,50

95,3

Camerun

585,5

655,957

89,3

Canada

1,455

1,35130

107,7

Cabo Verde

75,85

110,265

68,8

Repubblica centrafricana

669,4

655,957

102,0

Ciad

617,1

655,957

94,1

Cile

654,6

958,614

68,3

Cina

6,157

7,03820

87,5

Colombia

3 082

4 343,38

71,0

Congo

714,7

655,957

109,0

Costa Rica

586,1

725,326

80,8

Cuba  (*1)

1,261

1,05170

119,9

Repubblica democratica del Congo

2934

2 119,50

138,4

Gibuti

214,2

187,203

114,4

Repubblica dominicana

46,43

57,6144

80,6

Ecuador  (*1)

0,938

1,05170

89,2

Egitto

14,8

19,7916

74,8

El Salvador  (*1)

0,8715

1,05170

82,9

Eritrea

17,49

15,7755

110,9

Eswatini

11,10

16,9295

65,6

Etiopia

42,10

55,5546

75,8

Figi

1,677

2,32883

72,0

Gabon

696,1

655,957

106,1

Gambia

56,43

58,0200

97,3

Georgia

2,571

3,09540

83,1

Ghana

7,019

7,61620

92,2

Groenlandia

8,598

7,43920

115,6

Guatemala

8,420

8,16098

103,2

Guinea

11 607

9 076,32

127,9

Guinea-Bissau

460,7

655,957

70,2

Guyana

212,6

220,180

96,6

Haiti

117,5

119,499

98,3

Honduras

23,26

25,6586

90,7

Hong Kong

9,922

8,25320

120,2

Islanda

187,9

139,900

134,3

India

82,22

83,0370

99,0

Indonesia

11 466

15 612,6

73,4

Iran

100 442

44 171,4

227,4

Iraq  (*3)

 

 

 

Israele

4,208

3,63440

115,8

Costa d’Avorio

572,1

655,957

87,2

Giamaica

178,9

159,461

112,2

Giappone

133,1

143,530

92,7

Giordania

0,7095

0,74566

95,2

Kazakhstan

384,4

496,940

77,4

Kenya

125,6

123,735

101,5

Kosovo

0,5623

1

56,2

Kuwait

0,2979

0,32214

92,5

Kirghizistan

74,41

83,6105

89,0

Laos

9 551

15 763,8

60,6

Libano  (*3)

 

 

 

Lesotho

10,80

16,9295

63,8

Liberia

225,4

160,478

140,5

Libia  (*3)

 

 

 

Madagascar

3 700

4 254,16

87,0

Malawi

746,6

1 079,01

69,2

Malaysia

3,843

4,62720

83,1

Mali

607,6

655,957

92,6

Mauritania

31,62

37,8648

83,5

Maurizio

36,31

47,3136

76,7

Messico

14,34

21,1375

67,8

Moldova

16,13

20,2534

79,6

Mongolia

2 362

3 293,69

71,7

Montenegro

0,6066

1

60,7

Marocco

8,507

10,6027

80,2

Mozambico

75,60

67,5700

111,9

Myanmar/Birmania

1 428

1 945,65

73,4

Namibia

13,14

16,9295

77,6

Nepal

95,19

132,330

71,9

Nuova Caledonia

115,7

119,332

97,0

Nuova Zelanda

1,441

1,68710

85,4

Nicaragua

34,03

37,7087

90,2

Niger

501,8

655,957

76,5

Nigeria

397,3

441,345

90,0

Macedonia del Nord

30,81

61,6950

49,9

Norvegia

13,26

10,3065

128,7

Pakistan

149,1

218,700

68,2

Panama  (*1)

1,156

1,05170

109,9

Papua Nuova Guinea

3,847

3,70317

103,9

Paraguay

5007

7 213,66

69,4

Perù

3,684

3,97963

92,6

Filippine

50,98

57,7730

88,2

Qatar

4,379

3,82819

114,4

Russia

84,07

53,8580

156,1

Ruanda

950,9

1 081,71

87,9

Sao Tomé e Principe

24,37

24,5000

99,5

Arabia Saudita

3,863

3,94388

97,9

Senegal

552,3

655,957

84,2

Serbia

73,76

117,429

62,8

Sierra Leone

13 593

13 833,2

98,3

Singapore

1,711

1,46070

117,1

Somalia  (*3)

 

 

 

Sud Africa

11,25

16,9295

66,5

Corea del Sud

1 229

1 364,02

90,1

Sud Sudan

256,3

521,049

49,2

Sri Lanka

230,4

382,425

60,2

Sudan  (*3)

 

 

 

Svizzera (Berna)

1,343

1,00050

134,2

Svizzera (Ginevra)

1,343

1,00050

134,2

Siria  (*3)

 

 

 

Taiwan

26,41

31,1691

84,7

Tagikistan

8,512

11,1115

76,6

Tanzania

2 494

2 431,71

102,6

Thailandia

26,64

36,9250

72,1

Timor Leste  (*1)

0,8645

1,05170

82,2

Togo

627,6

655,957

95,7

Trinidad e Tobago

7,319

7,26330

100,8

Tunisia

2,405

3,22400

74,6

Turchia

7,340

17,4998

41,9

Turkmenistan

5,079

3,68095

138,0

Uganda

2 956

3 984,18

74,2

Ucraina

26,62

30,7674

86,5

Emirati arabi uniti

3,625

3,86200

93,9

Regno Unito

0,9421

0,86461

109,0

Stati Uniti (New York)

1,195

1,05170

113,6

Stati Uniti (San Francisco)

1,099

1,05170

104,5

Stati Uniti (Washington)

1,099

1,05170

104,5

Uruguay

40,14

41,5190

96,7

Uzbekistan

8 342

11 383,1

73,3

Venezuela  (*3)

 

 

 

Vietnam

18 459

24 441,5

75,5

Cisgiordania — Striscia di Gaza

4,208

3,63440

115,8

Yemen  (*3)

 

 

 

Zambia

16,72

18,0940

92,4

Zimbabwe  (*3)

 

 

 


(1)  Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2022, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2022, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici (Ares(2022)7485371).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, Ecuador, El Salvador, Panama, Timor Leste).

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*3)  Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inattendibilità dei dati.


14.12.2022   

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C 474/49


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)

(2022/C 474/12)

FEBBRAIO 2022

Paese

Parità economica

febbraio 2022

Tasso di cambio

febbraio 2022  (*)

Coefficiente correttore

febbraio 2022  (**)

Repubblica centrafricana

693,0

655,957

105,6

Algeria

96,76

158,249

61,1

Sri Lanka

168,9

228,258

74,0

Turchia

5,970

15,1424

39,4

Haiti

112,9

113,097

99,8

Moldova

15,54

20,2731

76,7

Sud Sudan

239,0

482,766

49,5

MARZO 2022

Paese

Parità economica

marzo 2022

Tasso di cambio

marzo 2022  (*)

Coefficiente correttore

marzo 2022  (**)

Ruanda

862,0

1 149,90

75,0

Mozambico

71,95

72,4150

99,4

Mali

584,6

655,957

89,1

Colombia

2 861

4 404,80

65,0

APRILE 2022

Paese

Parità economica

aprile 2022

Tasso di cambio

aprile 2022  (*)

Coefficiente correttore

aprile 2022  (**)

Brasile

4,802

5,28080

90,9

Sierra Leone

12 756

13 195,4

96,7

Etiopia

40,84

56,6299

72,1

Burundi

2 116

2 211,60

95,7

Ghana

6,321

7,81335

80,9

Sri Lanka

182,1

324,247

56,2

Turchia

6,384

16,3296

39,1

Russia

82,85

96,0085

86,3

Cuba

1,190

1,11260

107,0

El Salvador

0,8273

1,11260

74,4

Sud Sudan

264,7

477,775

55,4

Bosnia-Erzegovina

1,166

1,95583

59,6

Myanmar/Birmania

1 403

1 975,98

71,0

MAGGIO 2022

Paese

Parità economica

maggio 2022

Tasso di cambio

maggio 2022  (*)

Coefficiente correttore

maggio 2022  (**)

Uganda

2 892

3 800,80

76,1

Ruanda

912,2

1 086,62

83,9

Botswana

8,948

12,8535

69,6

Ghana

6,667

7,58150

87,9

Trinidad e Tobago

7,246

7,47185

97,0

Sri Lanka

200,5

359,779

55,7

Turchia

6,718

15,5362

43,2

Argentina

106,7

120,420

88,6

Guinea

11 126

9 354,39

118,9

Giamaica

172,1

165,329

104,1

Panama

1,146

1,04850

109,3

Paraguay

4 890

7 168,07

68,2

Sud Sudan

282,8

450,738

62,7

GIUGNO 2022

Paese

Parità economica

giugno 2022

Tasso di cambio

giugno 2022  (*)

Coefficiente correttore

giugno 2022  (**)

Tanzania

2 495

2 463,43

101,3

Eswatini

10,98

16,6480

66,0

Kenya

125,2

123,869

101,1

Guyana

209,0

223,085

93,7

Pakistan

148,5

213,970

69,4

Sri Lanka

222,2

384,892

57,7

India

82,10

83,4750

98,4

Mauritania

31,29

38,2667

81,8

Colombia

3 032

4 294,66

70,6

Cuba

1,252

1,07640

116,3

Iran

98 909

45 208,8

218,8


(1)  Relazione Eurostat del 3 novembre 2022 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2022)7594855).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(**)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(**)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador.

(**)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama.

(**)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba.

(**)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.


Corte dei conti

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/52


Relazione speciale 27/2022: «Il sostegno dell’UE alla cooperazione transfrontaliera con i paesi limitrofi - Il sostegno è prezioso, ma l’attuazione è iniziata con grande ritardo ed è necessario affrontare i problemi riguardanti il coordinamento»

(2022/C 474/13)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 27/2022 intitolata: «Il sostegno dell’UE alla cooperazione transfrontaliera con i paesi limitrofi - Il sostegno è prezioso, ma l’attuazione è iniziata con grande ritardo ed è necessario affrontare i problemi riguardanti il coordinamento».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=62741


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/53


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10903 – CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 474/14)

1.   

In data 6 dicembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Schibsted Norge AS («Schibsted»), controllata da Schibsted ASA (entrambe in Norvegia),

Circle K AS («Circle K», Norvegia), controllata da Alimentation Couche Tard («ACT», Canada),

Elton Mobility AS («Elton», Norvegia).

Schibsted e Circle K acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Elton, attualmente sotto il controllo esclusivo di Schibsted.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Schibsted e Schibsted ASA operano nei servizi di informazione, nei mercati, nelle start-up e in altre imprese di investimento e servizi finanziari, principalmente nei paesi nordici e in altri paesi del SEE.

Circle K opera servizi di ristorazione e di rifornimento di carburante al dettaglio e gestisce stazioni di ricarica per veicoli elettrici principalmente nei paesi nordici e in Polonia. ACT opera a livello mondiale e ha sede a Laval, Canada.

Elton opera nella fornitura di servizi di ricarica per veicoli elettrici, principalmente in Norvegia, Svezia e Danimarca, prestando servizi anche in Finlandia.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10903 – CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/55


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 474/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Kangra tea»

N. UE: PGI-IN-672 – 25.1.2008

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome [della DOP o IGP]

«Kangra tea»

2.   Stato membro o paese terzo

India

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.8 – Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.).

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Kangra tea» è un tipo di tè ricavato dalle foglie, dai germogli e dagli steli teneri della specie Camellia sinensis, coltivata nella Valle di Kangra (Himachal Pradesh, India).

Nel contesto della presente domanda, la valle di Kangra deve essere intesa come la zona definita al punto 4 della presente domanda.

Le principali caratteristiche delle foglie del «Kangra tea» sono:

una struttura a fusti multipli;

foglie strette.

Il «Kangra tea» è piantato a partire da ceppi coltivati nella valle di Kangra e da altre varietà selezionate per la regione.

Il «Kangra tea» ha un caratteristico aroma di nocciola, Wintergreen e floreale con lievi note legnose nel suo profilo aromatico. Il «Kangra tea» trasmette un retrogusto dolce.

Il «Kangra tea» è di colore chiaro e ha elevata corposità.

Le foglie del «Kangra tea» contengono fino al 13 % di catechine e fino al 3 % di caffeina e amminoacidi quali teanina, glutammina e il triptofano.

Contenuto di fenoli totali nell'intervallo 198-230 mg/gm.

Antiossidanti totali nell'intervallo 196-223 mg/gm.

Le tipologie di tè prodotti nella Valle di Kangra sono: tè verde, oolong, bianco e nero ortodosso.

Le diverse categorie di «Kangra tea» sono le seguenti:

«Kangra tea» del tipo nero ortodosso:

SFTGFOP: Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

FTFGOP: Fine Tippy Flowery Golden Orange Pekoe

TGFOP: Tippy Golden Flowery Orange Pekoe.

GFOP: Golden Flowery Orange Pekoe

GOF: Golden Orange Fannings

FOF: Flowery Orange Fannings

L'«OP» è una categoria a foglia intera che, ulteriormente specificata in base alla specialità del tè come «FOP», avrà un aroma floreale.

La «TGFOP» è una categoria a foglia intera con molte punte dorate. Le punte dorate si producono quando si effettua un'accurata raccolta delle delicate gemme apicali (foglie ancora chiuse) e si lavorano con cura per ottenere il tè «Tippy Golden Flowery Orange Pekoe» (TGFOP).

I Fannings sono tè leggeri e sono descritti, in base all'aspetto o all'aroma, rispettivamente come GOF o FOF.

«Kangra tea» del tipo oolong:

il tè oolong è preparato mediante l'inattivazione enzimatica parziale dei germogli teneri di tè.

«Kangra tea» del tipo bianco:

il tè bianco è preparato dalle gemme apicali del tè, in genere chiamate tè con punte d'argento.

«Kangra tea» del tipo verde:

Tè a foglia intera: Lachha (LACHHA), Young Hyson (YH) e Fine Young Hyson (FYH)

Broken (a foglia spezzata): Mongra (MONGRA), Mashdana (MASHDANA), Gun Powder (GP), Hyson (H) e Fine Hyson (FH)

Fanning: Soumee (SOUMEE), Twanky (TWANKY)

Dust: Dust (DUST)

Le categorie a foglia intera sono Fine Young Hyson, ottenute da germogli raccolti delicatamente a mano.

La «Gun Powder» non è una categoria Broken, bensì è la massa di tè a forma di pallini che si crea durante l'arrotolamento delle foglie, quando pochi germogli si agglomerano. Questo agglomerato è poi districato delicatamente per dare il tè noto come «gun powder» (polvere da sparo).

Le Fannings sono tè leggeri.

I Dust sono tè che passano appena al di sopra del setaccio a maglie 20.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Kangra tea» deriva esclusivamente da foglie, gemme e steli teneri di piante di tè del tipo botanico Camellia sinensis coltivate nella zona di Kangra definita nella parte 4 del presente documento.

Le restrizioni relative alle varietà di tè autorizzate per la produzione del «Kangra tea» sono imposte per preservare l'integrità di un tè integralmente prodotto da decine d'anni nella regione di Kangra.

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione, il raccolto e la lavorazione del tè sono le tre fasi che devono aver luogo nella zona di riferimento.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'etichettatura delle categorie è destinata al consumatore finale; le categorie saranno indicate sulle confezioni di tè, in modo che i consumatori possano distinguere tra le diverse qualità di «Kangra tea».

Image 2

Le categorie di «Kangra tea» descritte al punto 3.2 saranno riportate sulle confezioni insieme al logo «Kangra tea».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Kangra tea» è prodotto in varie zone sulle pendici delle catene montuose del Dhauladhar, nell'Himalaya occidentale. Tali zone sono:

Palampur, Baijnath, Kangra, Dharmsala nel distretto di Kangra;

Jogindernagar nel distretto di Mandi e

Bhatiyat nel distretto di Chamba.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione dell'IGP «Kangra tea» si basa sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto.

5.1.    Specificità della zona geografica

La zona di Kangra, definita nella presente domanda, gode delle condizioni geografiche specifiche predominanti nelle catene montuose innevate del Dhauladhar, nell'Himalaya. L'altitudine è una caratteristica precipua della zona, in quanto tutte le piantagioni di tè si trovano nelle catene montuose suddette ad un'altitudine compresa tra i 900 e i 1 400 metri.

La zona di Kangra è caratterizzata inoltre da un'elevata piovosità. La città di Dharmshala e i dintorni risultano infatti essere le seconde zone più piovose dopo Mawsynram, nello Stato indiano di Meghalaya. Le precipitazioni medie a Dharmshala variano tra i 270 e i 350 cm all'anno.

Il «Kangra tea» è prodotto con una lavorazione ortodossa a foglia intera ad alta efficienza, ossia il «Kangra tea» è composto da foglie intere e foglie arricchite di aromi con il più alto contenuto di polifenoli (catechine).

5.2.    Specificità del prodotto

Il «Kangra tea» ha un aroma caratteristico, diverso da quello degli altri tè del mondo. Rispetto ad altri tè, nel suo profilo aromatico il «Kangra tea» presenta un contenuto più elevato di pirazine (2,5-dimetilpirazina, etilpirazina, 2-etil-6-metilpirazina), che apportano l'aroma di nocciola, di salicilato di metile e di α- e β-iononi, responsabili dell'aroma Wintergreen e floreale con lievi note legnose. Il «Kangra tea» trasmette un retrogusto dolce.

È caratterizzato da una maggiore corposità e da un colore chiaro rispetto ad altri tè ortodossi del mondo.

Il rapporto tra epigallocatechina gallato e profili di catechine è più alto nei tè coltivati a Kangra ed è responsabile della maggiore corposità del prodotto liquido. Il tenore più elevato di epigallocatechina gallato nei tè è dovuto alla zona geografica.

L'impronta genetica derivata dall'applicazione di marcatori molecolari ha portato al raggruppamento delle cultivar di tè della regione di Kangra in un gruppo separato.

5.3.    Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La qualità suddetta del «Kangra tea» è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica, ai piedi della catena montuosa del Dhauladhar dell'Himalaya, nella Valle di Kangra. Le condizioni geo-climatiche uniche e la condizione acida del terreno con un intervallo di pH di 4-5,5 svolgono un ruolo chiave nel conferire alla tazza di tè un sapore piacevole e caratteristico.

La sensazione specifica in bocca del «Kangra tea» dipende dal rapporto tra epigallocatechina gallato e catechine, che è elevato per via della posizione geografica della regione di Kangra: 32.1°N 76.27°E con un'elevazione da 900 a 1 400 m sul livello del mare. I terreni sono in genere in pendenza, hanno un pH acido di 4-5,5 e soggetti a precipitazioni comprese tra 270 e 350 cm. Tutti questi fattori influenzano la produzione di sostanze fitochimiche maggiori e minori.

Lo sviluppo dei composti responsabili del sapore specifico e del retrogusto dolce è dovuto alla sintesi dei composti azotati contenenti tè e dipende dalle alture della regione, da 900 a 1 400 metri sul livello del mare, con precipitazioni annue di 270-350 cm. Queste condizioni climatiche specifiche facilitano lo sviluppo di aromi speciali e di composti caratteristici.

Le proprietà del «Kangra tea», in particolare il contenuto di catechine, sono mantenute grazie a una produzione di massima efficienza, ortodossa nel trattamento delle foglie.

La storia del «Kangra tea» risale al 1849, all'era britannica, quando il Dr. Jameson, allora sovrintendente dei Botanical Tea Gardens, dichiarò la regione particolarmente adatta alla coltivazione del tè e in seguito avviò la prima produzione commerciale nel 1852. A riprova della sua eccellenza, il «Kangra tea» ha ricevuto medaglie d'oro e d'argento nel 1886 e nel 1895 in occasione di convenzioni internazionali tenutesi a Londra e Amsterdam.

La valle di Kangra è rinomata per la produzione di tè di qualità eccellente (verde, nero ortodosso, bianco e oolong) con un bouquet unico dal retrogusto dolce persistente.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.