ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 472

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
12 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 472/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Corte di giustizia

2022/C 472/02

Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

2

2022/C 472/03

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

2

2022/C 472/04

Elenco per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti per le cause rinviate dinanzi alle sezioni di tre giudici

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 472/05

Causa C-473/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Invest Fund Management AD / Komisia za finansov nadzor [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Società di gestione di OICVM – Obblighi riguardanti l’informazione degli investitori – Articolo 72 – Obbligo di aggiornamento degli elementi essenziali del prospetto – Portata – Articolo 69, paragrafo 2 – Informazioni menzionate nello schema A dell’allegato I – Composizione di un organo della società di gestione – Articolo 99 bis, lettera r) – Recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri – Normativa nazionale che estende i casi in cui una violazione relativa all’aggiornamento del prospetto può essere accertata e sanzionata]

4

2022/C 472/06

Causa C-585/20: Sentenza della Corte (Terza. Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 deValladolid — Spagna) — BFF Finance Iberia S.A.U / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Recupero, nei confronti di una pubblica amministrazione, di crediti ceduti da talune imprese a una società di recupero crediti – Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo pari a EUR 40 – Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni – Articolo 4 – Procedura di certificazione della conformità delle merci o dei servizi – Termine di pagamento – Articolo 2, punto 8 – Nozione di importo dovuto – Presa in considerazione dell’imposta sul valore aggiunto ai fini del calcolo degli interessi di mora)

5

2022/C 472/07

Causa C-604/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ROI Land Investments Ltd. / FD [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6 – Convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro – Articolo 17 – Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di attività professionale – Articolo 21 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di datore di lavoro – Vincolo di subordinazione – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile – Articolo 6 – Contratto individuale di lavoro – Accordo di garanzia concluso fra il lavoratore e una società terza che assicura l’esecuzione delle obbligazioni che incombono al datore di lavoro nei confronti di tale lavoratore]

6

2022/C 472/08

Causa C-721/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Direttiva 2001/14/CE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Articolo 30 – Organismo di regolamentazione ferroviaria – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Organi giurisdizionali nazionali – Controllo dei diritti di utilizzo alla luce del diritto della concorrenza – Ripartizione delle competenze tra l’autorità di regolamentazione e gli organi giurisdizionali nazionali)

7

2022/C 472/09

Causa C-66/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Rinvio pregiudiziale – Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Direttiva 2004/81/CE – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani – Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Nozione – Portata – Calcolo di tale periodo di riflessione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale]

8

2022/C 472/10

Cause riunite C-68/21 e C-84/21: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Iveco Orecchia SpA / APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21) (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di pezzi di ricambio equivalenti agli originali di una marca specifica – Assenza di prova dell’omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente – Nozione di costruttore – Mezzi probatori – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE)

9

2022/C 472/11

Causa C-77/21: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e) – Principio della limitazione della finalità – Principio della limitazione della conservazione – Creazione, a partire da una banca dati esistente, di una banca dati per effettuare test e correggere errori – Trattamento ulteriore dei dati – Compatibilità del trattamento ulteriore di tali dati con le finalità della raccolta iniziale – Durata della conservazione con riguardo a tali finalità]

10

2022/C 472/12

Causa C-111/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — BT / Laudamotion GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero – Nozione di lesione personale – Disturbo da stress post-traumatico subito da un passeggero in occasione dell’evacuazione d’emergenza di un aeromobile)

11

2022/C 472/13

Causa C-129/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit [Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Consenso dell’abbonato – Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi di informazione e responsabilità del titolare del trattamento]

11

2022/C 472/14

Causa C-197/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy [Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 15, paragrafo 2 – Direttiva (UE) 2015/2436 – Articolo 15, paragrafo 2 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Bombolette contenenti biossido di carbonio – Immissione in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio – Attività di un rivenditore consistente nel riempire e rietichettare bombolette – Opposizione proposta dal titolare del marchio – Motivi legittimi di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti il marchio]

12

2022/C 472/15

Causa C-295/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Allianz Benelux SA / État belge, SPF Finances (Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Esenzione di una società madre dall’imposizione dei dividendi versati dalla propria società figlia – Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi – Incorporazione di una società che dispone di eccedenze di redditi definitivamente tassati in un’altra società – Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante)

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2022/C 472/16

Causa C-301/21: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Curtea de Apel Alba Iulia e a. / YF e a. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale avente come effetto che lo stipendio percepito da taluni magistrati sia più elevato rispetto a quello di altri magistrati aventi lo stesso grado e che esercitano le stesse funzioni – Articolo 1 – Oggetto – Tassatività delle discriminazioni elencate)

14

2022/C 472/17

Causa C-306/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia / Koalitsia Demokratichna Bulgaria — Obedinenie [Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Elezioni nazionali ed europee – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Liceità del trattamento – Articolo 58 – Atto adottato dalle autorità di controllo che limita, o eventualmente vieta, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio elettorale all’interno dei seggi]

15

2022/C 472/18

Causa C-362/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Ekofrukt EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Veliko Tarnovo [Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 3, punto 12 – Nozione di firma elettronica qualificata – Articolo 25, paragrafo 1 – Articolo 26 – Allegato I – Effetti giuridici delle firme elettroniche – Requisiti relativi a una firma elettronica avanzata – Atto amministrativo redatto sotto forma di un documento elettronico la cui firma elettronica non soddisfa i requisiti di una firma elettronica qualificata – Requisiti cumulativi – Conseguenze – Articolo 3, punto 15 – Assenza di un certificato qualificato di firma elettronica – Apposizione di una firma elettronica qualificata nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari – Effetti – Nomi del titolare della firma elettronica che sono stati oggetto di una traslitterazione nell’alfabeto latino in luogo della loro abituale scrittura in caratteri cirillici]

16

2022/C 472/19

Causa C-390/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA [Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Articolo 61 – Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Portata – Diritto d’accesso a tali informazioni – Operatori indipendenti – Editori di informazioni tecniche – Articolo 63 – Canone d’accesso ragionevole e proporzionato]

17

2022/C 472/20

Causa C-406/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A Oy / B Ky, Comunione ereditaria tra gli eredi di C (Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 12, paragrafo 4 – Ambito di applicazione ratione temporis – Prassi consolidata prima del 16 marzo 2013 consistente nel non recuperare né gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero – Prassi applicata ai singoli ordini effettuati a partire da tale data – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Clausole contrattuali e prassi manifestamente abusive – Rinuncia effettuata liberamente)

18

2022/C 472/21

Causa C-411/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto do Cinema e do Audiovisual IP/NOWO Communications SA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Operatori di servizi televisivi in abbonamento – Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento – Destinazione degli introiti della tassa – Restrizione – Effetti troppo aleatori o troppo indiretti)

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2022/C 472/22

Causa C-418/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb eV [Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche – Alimenti di utilità generale per il paziente – Distinzione rispetto ai medicinali]

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2022/C 472/23

Causa C-485/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Nesebar — Bulgaria) — S. V. OOD / E. Ts. D. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di professionista – Persona fisica proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio – Diversi tipi di rapporti giuridici relativi alla gestione e alla manutenzione di tale immobile – Differenza di trattamento quanto alla qualità di consumatore, operata dalla normativa di uno Stato membro tra i condomini che hanno stipulato un contratto individuale per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un siffatto immobile e quelli che non hanno stipulato un simile contratto)

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2022/C 472/24

Causa C-539/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 — CE / Comitato delle regioni (Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 2, lettera c) – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione anticipata con preavviso – Articolo 47, lettera c), punto i) – Cessazione del rapporto di fiducia – Modalità di esecuzione del preavviso – Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto – Omissioni – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

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2022/C 472/25

Causa C-542/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Mikrotīkls SIA / Valsts ieņēmumu dienests (Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 8517 – Sottovoci 8517 70 11 e 8517 70 19 – Antenne per apparecchi di routing)

21

2022/C 472/26

Causa C-544/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz — Germania) — ID / Stadt Mainz (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3 – Servizi nel mercato interno – Onorari degli architetti e degli ingegneri – Tariffe minime obbligatorie – Effetto diretto delle disposizioni del diritto dell’Unione e inapplicabilità eventuale della normativa nazionale)

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2022/C 472/27

Causa C-641/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo di collegamento fiscale – Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra – Destinatario coinvolto in una frode in materia di IVA nell’ambito di una catena di operazioni – Soggetto passivo che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di tale frode]

22

2022/C 472/28

Causa C-825/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — UP / Centre public d’action sociale de Liège (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Domanda di asilo – Rigetto – Ordine di lasciare il territorio – Articolo 6, paragrafo 4 – Domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute – Domanda ammissibile – Rilascio di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo in pendenza dell’esame della domanda – Rigetto della domanda – Assistenza sociale – Diniego – Condizione relativa alla regolarità del soggiorno – Assenza di decisione di rimpatrio – Effetti di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo sull’ordine di lasciare il territorio)

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2022/C 472/29

Causa C-435/22 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Procedimento penale a carico di HF (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro)

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2022/C 472/30

Causa C-756/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 9 dicembre 2021 — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

25

2022/C 472/31

Causa C-332/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna) il 19 maggio 2022 — HM, VD / Generalitat de Catalunya

26

2022/C 472/32

Causa C-475/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 15 luglio 2022 — Maxi Mobility Spain SLU / Comunidad de Madrid, Asociación Nacional del Taxi, Asociación Taxi Project 2.0

29

2022/C 472/33

Causa C-589/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 settembre 2022 — J.L.O.G., J.J.O.P. / Resorts Mallorca Hotels International SL

30

2022/C 472/34

Causa C-591/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 12 settembre 2022 — L. VOF / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

30

2022/C 472/35

Causa C-593/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 12 settembre 2022 — FS, WU / First Bank SA

31

2022/C 472/36

Causa C-613/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 23 settembre 2022 — Dublin 8 Residents Association / An Bord Pleanála, Irlanda, e Attorney General

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Tribunale

2022/C 472/37

Causa T-486/20: Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Motivi di nullità assoluta – Articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Emblema di uno Stato – Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento 2017/1001] – Malafede – Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere effettuato dall’EUIPO – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Diritto ad essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali]

34

2022/C 472/38

Causa T-81/21: Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Sistem ecologica/Commissione [Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Indagine su una frode in materia di dazi convenzionali, compensativi e antidumping istituiti sulle importazioni di biodiesel nell’Unione – Comunicazione dell’OLAF alle autorità doganali nazionali – Relazione d’indagine dell’OLAF – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Ricorso per risarcimento danni – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli]

35

2022/C 472/39

Causa T-214/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Múka/Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di non divulgazione – Interesse pubblico prevalente]

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2022/C 472/40

Causa T-257/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Basaglia / Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Accesso ai documenti – Documenti relativi a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico – Decisione che limita la domanda di accesso e nega parzialmente l’accesso – Annullamento parziale di tale decisione da parte del Tribunale – Condanne da parte di organi giurisdizionali nazionali – Illiceità dei comportamenti addebitati – Nesso di causalità)

36

2022/C 472/41

Causa T-460/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — MCO (IP) / EUIPO — C8 (C2 CYPRUS CASINOS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo C2 CYPRUS CASINOS – Marchio nazionale figurativo anteriore C8 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Interdipendenza dei fattori – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione]

36

2022/C 472/42

Causa T-461/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — MCO (IP) / EUIPO — C8 (C2) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo C2 – Marchio nazionale figurativo anteriore C8 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Interdipendenza dei fattori – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione]

37

2022/C 472/43

Causa T-466/21: Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Baumberger/EUIPO — Nube (Lío) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Lío – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

38

2022/C 472/44

Causa T-467/21: Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — DBM Videovertrieb/EUIPO — Nube (Lío) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Lío – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

38

2022/C 472/45

Causa T-500/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TOGETHER. FORWARD. – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2022/C 472/46

Causa T-501/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (Raffigurazione di linee angolari in bianco e nero) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante linee angolari in bianco e nero – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2022/C 472/47

Causa T-502/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (Raffigurazione di linee in bianco e nero) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura linee in bianco e nero – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2022/C 472/48

Causa T-574/22: Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — ViiV Healthcare / EMA

41

2022/C 472/49

Causa T-577/22: Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — ClientEarth / Consiglio

42

2022/C 472/50

Causa T-583/22: Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Fédération environnement durable e a. / Commissione

43

2022/C 472/51

Causa T-644/22: Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — SE e SF / Consiglio

44

2022/C 472/52

Causa T-652/22: Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Lidl Stiftung/EUIPO — MHCS (Tonalità del colore arancione)

45

2022/C 472/53

Causa T-654/22: Ricorso proposto il 25 ottobre 2022 — M&T 1997 / EUIPO — VDS Czmyr Kowalik (Maniglie per porte e finestre)

46

2022/C 472/54

Causa T-655/22: Ricorso proposto il 25 ottobre 2022 — Torre Oria/EUIPO — Giramondi e Antonelli (WINE TALES RACCONTI DI VINO)

47

2022/C 472/55

Causa T-656/22: Ricorso proposto il 27 ottobre 2022 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN)

47

2022/C 472/56

Causa T-657/22: Ricorso proposto il 27 ottobre 2022 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN KÖLN)

48

2022/C 472/57

Causa T-665/22: Ricorso proposto il 1o novembre 2022 — SkinIdent/EUIPO — Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)

49

2022/C 472/58

Causa T-666/22: Ricorso proposto il 2 novembre 2022 — United Shipping Group/EUIPO — Baulies Gómez (UNITED WIND LOGISTICS)

49

2022/C 472/59

Cause riunite T-386/18 e T-400/19: Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2022 — Iccrea Banca / Commissione e CRU

50

2022/C 472/60

Causa T-493/22: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Cecoforma e Sopexa / REA

50


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 472/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 463 del 5.12.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 451 del 28.11.2022

GU C 441 del 21.11.2022

GU C 432 del 14.11.2022

GU C 424 del 7.11.2022

GU C 418 del 31.10.2022

GU C 408 del 24.10.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/2


Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

(2022/C 472/02)

Nella riunione generale del 27 settembre 2022, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Terza e la Quarta Sezione quali sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2023.


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/2


Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

(2022/C 472/03)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 4 ottobre 2022, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, Peter George Xuereb come presidente della Sesta Sezione, Maria Lourdes Arastey Sahún come presidente della Settima Sezione, Marek Safjan come presidente dell’Ottava Sezione, Lucia Serena Rossi come presidente della Nona Sezione e Dimitrios Gratsias come presidente della Decima Sezione, per il periodo dal 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2023.


12.12.2022   

IT

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C 472/2


Elenco per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti per le cause rinviate dinanzi alle sezioni di tre giudici

(2022/C 472/04)

Nella riunione generale dell’11 ottobre 2022, la Corte ha stilato il seguente elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici:

Sesta Sezione

Peter George Xuereb, presidente di sezione

Thomas von Danwitz

Andreas Kumin

Ineta Ziemele

Settima Sezione

Maria Lourdes Arastey Sahún, presidente di sezione

François Biltgen

Nils Wahl

Jan Passer

Ottava Sezione

Marek Safjan, presidente di sezione

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Niilo Jääskinen

Miroslav Gavalec

Nona Sezione

Lucia Serena Rossi, presidente di sezione

Jean-Claude Bonichot

Siniša Rodin

Octavia Spineanu-Matei

Decima Sezione

Dimitrios Gratsias, presidente di sezione

Marko Ilešič

Irmantas Jarukaitis

Zoltán Csehi


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.12.2022   

IT

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C 472/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Invest Fund Management» AD / Komisia za finansov nadzor

(Causa C-473/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2009/65/CE - Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Società di gestione di OICVM - Obblighi riguardanti l’informazione degli investitori - Articolo 72 - Obbligo di aggiornamento degli «elementi essenziali del prospetto» - Portata - Articolo 69, paragrafo 2 - Informazioni menzionate nello schema A dell’allegato I - Composizione di un organo della società di gestione - Articolo 99 bis, lettera r) - Recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri - Normativa nazionale che estende i casi in cui una violazione relativa all’aggiornamento del prospetto può essere accertata e sanzionata)

(2022/C 472/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Invest Fund Management» AD

Convenuta: Komisia za finansov nadzor

Dispositivo

1)

L’articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

deve essere interpretato nel senso che:

le informazioni relative a una società di gestione, previste nello schema A dell’allegato I a tale direttiva, che il prospetto deve almeno contenere in forza dell’articolo 69, paragrafo 2, della stessa direttiva, rientrano nella nozione di «elementi essenziali del prospetto» ai sensi di detto articolo 72, sicché devono essere aggiornate.

2)

L’articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65, come modificata dalla direttiva 2014/91,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale una società di gestione che non abbia rispettato, entro il termine imposto dalla predetta normativa nazionale, l’obbligo relativo all’aggiornamento del prospetto, previsto dagli articoli da 68 a 82 di tale direttiva, riguardo a più organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, è passibile di una sanzione amministrativa a titolo di ciascuno di tali organismi, sebbene la modifica che doveva essere oggetto di un aggiornamento di tale prospetto vertesse su un unico elemento relativo alla composizione di un organo della società di gestione, a condizione che la sanzione amministrativa sia proporzionata e, nel contempo, effettiva e dissuasiva.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


12.12.2022   

IT

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C 472/5


Sentenza della Corte (Terza. Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 deValladolid — Spagna) — BFF Finance Iberia S.A.U / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Causa C-585/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Recupero, nei confronti di una pubblica amministrazione, di crediti ceduti da talune imprese a una società di recupero crediti - Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore - Articolo 6 - Importo forfettario minimo pari a EUR 40 - Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni - Articolo 4 - Procedura di certificazione della conformità delle merci o dei servizi - Termine di pagamento - Articolo 2, punto 8 - Nozione di «importo dovuto» - Presa in considerazione dell’imposta sul valore aggiunto ai fini del calcolo degli interessi di mora)

(2022/C 472/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 deValladolid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BFF Finance Iberia S.A.U

Convenuta: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Dispositivo

1)

L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

l’importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un’unica domanda in via amministrativa o giudiziale.

2)

L’articolo 4, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2011/7

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede, in generale, per tutte le transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni un termine di pagamento di una durata massima di 60 giorni di calendario, anche qualora tale termine sia composto da un termine iniziale di 30 giorni per la procedura di accettazione o di verifica della conformità al contratto dei beni consegnati o delle prestazioni fornite, e da un ulteriore termine di 30 giorni per il pagamento del prezzo convenuto.

3)

L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7

deve essere interpretato nel senso che:

la presa in considerazione, a titolo di «importo dovuto» definito in tale disposizione, dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto indicato sulla fattura o sulla richiesta equivalente di pagamento è indipendente dalla questione di stabilire se, alla data in cui si verifica il ritardo nel pagamento, il soggetto passivo abbia già versato tale importo all’Erario.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ROI Land Investments Ltd. / FD

(Causa C-604/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 6 - Convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro - Articolo 17 - Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori - Nozione di «attività professionale» - Articolo 21 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Nozione di «datore di lavoro» - Vincolo di subordinazione - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Legge applicabile - Articolo 6 - Contratto individuale di lavoro - Accordo di garanzia concluso fra il lavoratore e una società terza che assicura l’esecuzione delle obbligazioni che incombono al datore di lavoro nei confronti di tale lavoratore)

(2022/C 472/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ROI Land Investments Ltd.

Convenuto: FD

Dispositivo

1)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

un lavoratore può convenire dinanzi al giudice dell’ultimo luogo in cui, o a partire dal quale, ha svolto abitualmente il suo lavoro una persona, domiciliata o meno nel territorio di uno Stato membro, alla quale non sia legato da un contratto formale di lavoro, ma che, in forza di un accordo di garanzia da cui dipendeva la conclusione del contratto di lavoro con un terzo, sia responsabile direttamente nei confronti di tale lavoratore dell’esecuzione delle obbligazioni di tale terzo, a condizione che sussista un vincolo di subordinazione tra tale persona e il lavoratore.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

la riserva relativa all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, di detto regolamento esclude che un giudice di uno Stato membro possa fondarsi sulle norme di tale Stato in materia di competenza giurisdizionale qualora ricorrano le condizioni di applicazione di tale articolo 21, paragrafo 2, anche quando tali norme siano più favorevoli al lavoratore. Al contrario, qualora le condizioni di applicazione di detto articolo 21, paragrafo 2, o di qualsiasi altra disposizione elencata all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento non siano soddisfatte, tale giudice è libero, conformemente a quest’ultima disposizione, di applicare dette norme per determinare la competenza giurisdizionale.

3)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I),

devono essere interpretati nel senso che:

la nozione di «attività professionale» comprende non soltanto un’attività autonoma, ma anche un’attività subordinata. Inoltre, un accordo concluso tra il lavoratore e un terzo rispetto al datore di lavoro menzionato nel contratto di lavoro, in forza del quale il terzo è direttamente responsabile nei confronti del lavoratore delle obbligazioni di tale datore derivanti dal contratto di lavoro, non costituisce un contratto concluso al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale ai fini dell’applicazione di tali disposizioni.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(Causa C-721/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Direttiva 2001/14/CE - Accesso all’infrastruttura ferroviaria - Articolo 30 - Organismo di regolamentazione ferroviaria - Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Organi giurisdizionali nazionali - Controllo dei diritti di utilizzo alla luce del diritto della concorrenza - Ripartizione delle competenze tra l’autorità di regolamentazione e gli organi giurisdizionali nazionali)

(2022/C 472/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DB Station & Service AG

Resistente: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Dispositivo

L’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che i giudici nazionali applichino l’articolo 102 TFUE e, contestualmente, il diritto nazionale della concorrenza, al fine di statuire su una domanda di rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, a condizione, tuttavia, che l’organismo di regolamentazione competente si sia preliminarmente pronunciato in merito alla liceità dei diritti di cui trattasi. In tale contesto, un dovere di leale cooperazione grava su tali giudici, i quali devono tener conto delle decisioni rese dall’organismo in parola come elemento di valutazione e motivare le proprie decisioni alla luce di tutti i documenti dei fascicoli loro sottoposti.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-66/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti - Direttiva 2004/81/CE - Articolo 6 - Ambito di applicazione - Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani - Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva - Divieto di eseguire una misura di allontanamento - Nozione - Portata - Calcolo di tale periodo di riflessione - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale)

(2022/C 472/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: O.T. E.

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti,

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nella nozione di «misura di allontanamento» la misura con la quale si procede al trasferimento di un cittadino di un paese terzo dal territorio di uno Stato membro verso quello di un altro Stato membro, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che una decisione di trasferimento di un cittadino di un paese terzo, adottata in applicazione del regolamento n. 604/2013, sia eseguita durante il periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di tale articolo 6, ma non osta all’adozione né di una siffatta decisione, né di misure preparatorie dell’esecuzione di quest’ultima, a condizione che tali misure preparatorie non privino di effetto utile tale periodo di riflessione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Iveco Orecchia SpA / APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21)

(Cause riunite C-68/21 e C-84/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Direttiva 2007/46/CE - Specifiche tecniche - Offerta di fornitura di pezzi di ricambio equivalenti agli originali di una marca specifica - Assenza di prova dell’omologazione - Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente - Nozione di «costruttore» - Mezzi probatori - Appalti pubblici - Direttiva 2014/25/UE)

(2022/C 472/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Iveco Orecchia SpA

Convenute: APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21)

con l’intervento di: Veneta Servizi International Srl unipersonale, VAR Srl, Di Pinto & Dalessandro SpA, Bellizzi Srl

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro),

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice possa accettare, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, un’offerta con cui vengono proposti componenti rientranti in un tipo di componente contemplato dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46, non accompagnata da un certificato che attesti l’omologazione di tale tipo di componente né da informazioni sull’effettiva esistenza di tale omologazione, a condizione che tali atti normativi prevedano una siffatta omologazione.

2)

Gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

alla luce della definizione del termine «costruttore» di cui all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46, essi ostano a che un ente aggiudicatore, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, possa accettare, come prova dell’equivalenza dei componenti contemplati dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46 e proposti dall’offerente, una dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’offerente stesso, quando quest’ultimo non può essere considerato come il costruttore di tali componenti.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.

GU C 2 del 3.1.2022.


12.12.2022   

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C 472/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-77/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e) - Principio della «limitazione della finalità» - Principio della «limitazione della conservazione» - Creazione, a partire da una banca dati esistente, di una banca dati per effettuare test e correggere errori - Trattamento ulteriore dei dati - Compatibilità del trattamento ulteriore di tali dati con le finalità della raccolta iniziale - Durata della conservazione con riguardo a tali finalità)

(2022/C 472/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Convenuta: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della finalità», previsto da tale disposizione, non osta alla registrazione e alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti e conservati in un’altra banca dati, qualora un siffatto ulteriore trattamento sia compatibile con le specifiche finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, circostanza che dev’essere determinata alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della conservazione», previsto da tale disposizione, osta alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti per altre finalità, per un arco di tempo superiore a quello necessario alla realizzazione di tali test e alla correzione di tali errori.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


12.12.2022   

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C 472/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — BT / Laudamotion GmbH

(Causa C-111/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero - Nozione di «lesione personale» - Disturbo da stress post-traumatico subito da un passeggero in occasione dell’evacuazione d’emergenza di un aeromobile)

(2022/C 472/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BT

Convenuta: Laudamotion GmbH

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001,

deve essere interpretato nel senso che:

una lesione psichica causata a un passeggero da un «evento», ai sensi di tale disposizione, che non è connessa ad una «lesione personale», ai sensi di detta disposizione, deve essere risarcita allo stesso titolo di una siffatta lesione personale, purché il passeggero leso dimostri l’esistenza di un danno alla sua integrità psichica di tale gravità o intensità che detta lesione incide sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


12.12.2022   

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C 472/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Causa C-129/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 12 - Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici - Consenso dell’abbonato - Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») - Articolo 5, paragrafo 2 - Articolo 24 - Obblighi di informazione e responsabilità del titolare del trattamento)

(2022/C 472/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Proximus NV

Convenuta: Gegevensbeschermingsautoriteit

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera f), della stessa direttiva e con l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

è richiesto il «consenso», ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di tale regolamento, dell’abbonato di un operatore di servizi telefonici affinché i dati personali di tale abbonato siano inclusi negli elenchi telefonici e nei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, pubblicati da fornitori diversi da tale operatore, consenso che può, tuttavia, essere dato o a detto operatore o a uno di tali fornitori.

2)

L’articolo 17 del regolamento 2016/679,

deve essere interpretato nel senso che:

la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati personali dagli elenchi telefonici e dai servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico costituisce un esercizio del «diritto alla cancellazione», ai sensi di tale articolo.

3)

L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 24 del regolamento 2016/679,

devono essere interpretati nel senso che:

un’autorità di controllo nazionale può esigere che il fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, in quanto titolare del trattamento, adotti le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i titolari del trattamento terzi, vale a dire l’operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati personali del suo abbonato nonché gli altri fornitori di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico ai quali esso stesso ha fornito tali dati, della revoca del consenso di tale abbonato.

4)

L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2016/679,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un’autorità di controllo nazionale ordini a un fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, al quale l’abbonato di un operatore di servizi telefonici ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare «misure ragionevoli», ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale richiesta di cancellazione dei dati.


(1)  GU C 189 del 17.5.2021


12.12.2022   

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C 472/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy

(Causa C-197/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Diritto dei marchi - Regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 15, paragrafo 2 - Direttiva (UE) 2015/2436 - Articolo 15, paragrafo 2 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Bombolette contenenti biossido di carbonio - Immissione in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio - Attività di un rivenditore consistente nel riempire e rietichettare bombolette - Opposizione proposta dal titolare del marchio - Motivi legittimi di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti il marchio)

(2022/C 472/14)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV

Convenuta: MySoda Oy

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,

devono essere interpretati nel senso che:

il titolare di un marchio che ha commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati a essere riutilizzati e ricaricati numerose volte non ha diritto di opporsi, in forza di tali disposizioni, all’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore che li abbia ricaricati e abbia sostituito l’etichetta su cui figura il marchio di origine con un’altra etichettatura, lasciando al tempo stesso apparire il marchio di origine su tali prodotti, a meno che tale nuova etichettatura non crei l’impressione errata nella mente dei consumatori che esista un legame economico tra il rivenditore e il titolare del marchio. Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente alla luce delle indicazioni che figurano sul prodotto e sulla sua nuova etichettatura, nonché in considerazione delle pratiche di distribuzione del settore interessato e del livello di conoscenza di tali pratiche da parte dei consumatori.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


12.12.2022   

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C 472/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Allianz Benelux SA / État belge, SPF Finances

(Causa C-295/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Esenzione di una società madre dall’imposizione dei dividendi versati dalla propria società figlia - Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi - Incorporazione di una società che dispone di eccedenze di redditi definitivamente tassati in un’altra società - Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante)

(2022/C 472/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in appello: Allianz Benelux SA

Resistenti in appello: État belge, SPF Finances

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest’ultima fino a concorrenza del 95 % del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante è limitato in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


12.12.2022   

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C 472/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Curtea de Apel Alba Iulia e a. / YF e a.

(Causa C-301/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Divieto di discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale avente come effetto che lo stipendio percepito da taluni magistrati sia più elevato rispetto a quello di altri magistrati aventi lo stesso grado e che esercitano le stesse funzioni - Articolo 1 - Oggetto - Tassatività delle discriminazioni elencate)

(2022/C 472/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj

Convenuti: YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

con l’intervento di: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Tribunalul Cluj

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età.

2)

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest’ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo 1.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


12.12.2022   

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C 472/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia / Koalitsia «Demokratichna Bulgaria — Obedinenie»

(Causa C-306/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» - Elezioni nazionali ed europee - Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) - Liceità del trattamento - Articolo 58 - Atto adottato dalle autorità di controllo che limita, o eventualmente vieta, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio elettorale all’interno dei seggi)

(2022/C 472/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia

Convenuta: Koalitsia «Demokratichna Bulgaria — Obedinenie»

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

non è escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento il trattamento dei dati personali nel contesto dell’organizzazione di elezioni in uno Stato membro.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 58 del regolamento 2016/679,

devono essere interpretati nel senso che:

tali disposizioni non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro adottino un atto amministrativo di applicazione generale che limiti, o eventualmente vieti, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio elettorale all’interno dei seggi in occasione delle elezioni in tale Stato membro.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


12.12.2022   

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C 472/16


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — «Ekofrukt» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

(Causa C-362/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Regolamento (UE) n. 910/2014 - Articolo 3, punto 12 - Nozione di «firma elettronica qualificata» - Articolo 25, paragrafo 1 - Articolo 26 - Allegato I - Effetti giuridici delle firme elettroniche - Requisiti relativi a una firma elettronica avanzata - Atto amministrativo redatto sotto forma di un documento elettronico la cui firma elettronica non soddisfa i requisiti di una «firma elettronica qualificata» - Requisiti cumulativi - Conseguenze - Articolo 3, punto 15 - Assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica» - Apposizione di una firma elettronica qualificata nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari - Effetti - Nomi del titolare della firma elettronica che sono stati oggetto di una traslitterazione nell’alfabeto latino in luogo della loro abituale scrittura in caratteri cirillici)

(2022/C 472/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Ekofrukt» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

Dispositivo

1)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo, a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica.

2)

L’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, è sufficiente per stabilire che una firma elettronica non costituisce una «firma elettronica qualificata», ai sensi di tale articolo 3, punto 12, e l’eventuale qualificazione di quest’ultima come «firma elettronica professionale» è irrilevante al riguardo.

3)

Il regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari non è sufficiente affinché detta firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento. Quando una siffatta qualificazione è contestata nell’ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i requisiti cumulativi previsti da tale articolo 3, punto 12, siano tutti soddisfatti, il che gli impone in particolare di verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento.

4)

L’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, la circostanza che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino non osta a che la firma elettronica di quest’ultimo sia considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12, purché la firma elettronica in questione sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


12.12.2022   

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C 472/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

(Causa C-390/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2018/858 - Articolo 61 - Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Portata - Diritto d’accesso a tali informazioni - Operatori indipendenti - Editori di informazioni tecniche - Articolo 63 - Canone d’accesso ragionevole e proporzionato)

(2022/C 472/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Resistenti: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Dispositivo

1)

Gli articoli 61 e 63 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, punto 4, e paragrafo 2, nonché con l’allegato XI, punto 1, di tale regolamento,

devono essere interpretati nel senso che:

essi sono applicabili ai modelli di veicoli che sono stati omologati in vigenza del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2)

L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858,

deve essere interpretato nel senso che:

l’obbligo che esso impone ai costruttori di veicoli di fornire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli definite all’articolo 3, punto 48, di tale regolamento comprende l’obbligo di consentire agli editori di informazioni tecniche di elaborare e utilizzare tali informazioni ai fini delle loro attività nella catena di fornitura postvendita, senza assoggettarli a condizioni diverse da quelle stabilite da tale regolamento.

3)

L’articolo 63 del regolamento 2018/858, letto alla luce del considerando 52 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui a tale articolo, da un lato, obbliga i costruttori di veicoli a prendere in considerazione l’attività commerciale nel cui contesto le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sono utilizzate dai vari operatori indipendenti e, dall’altro, permette loro di chiedere la corresponsione di un canone che eccede i meri costi sostenuti per l’accesso a tali informazioni, che il citato regolamento impone loro di concedere a detti operatori, a condizione, tuttavia, che tale canone non costituisca un disincentivo per questi ultimi.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A Oy / B Ky, Comunione ereditaria tra gli eredi di C

(Causa C-406/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 12, paragrafo 4 - Ambito di applicazione ratione temporis - Prassi consolidata prima del 16 marzo 2013 consistente nel non recuperare né gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero - Prassi applicata ai singoli ordini effettuati a partire da tale data - Articolo 7, paragrafi 2 e 3 - Clausole contrattuali e prassi manifestamente abusive - Rinuncia effettuata liberamente)

(2022/C 472/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A Oy

Convenuti: B Ky, Comunione ereditaria tra gli eredi di

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva una prassi contrattuale relativa al versamento di interessi di mora e del risarcimento per i costi di recupero, qualora quest’ultima rientri in un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, in forza del diritto nazionale applicabile. I singoli ordini in base ai quali sono richiesti interessi di mora e risarcimenti di tal genere, effettuati a partire da tale data, possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 a condizione che costituiscano soltanto l’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, in forza del diritto nazionale applicabile. Per contro, se, in forza di tale diritto, detti singoli ordini costituiscono contratti autonomi conclusi a partire da tale data, non possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi.

2)

L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una prassi in forza della quale, per ritardi di pagamento inferiori a un mese, il creditore non recupera gli interessi di mora né il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento del capitale relativo ai crediti esigibili, a condizione che, così agendo, il creditore abbia liberamente acconsentito a rinunziare alla corresponsione delle somme dovute per tali interessi e tale risarcimento.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


12.12.2022   

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C 472/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto do Cinema e do Audiovisual IP/NOWO Communications SA

(Causa C-411/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive - Operatori di servizi televisivi in abbonamento - Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento - Destinazione degli introiti della tassa - Restrizione - Effetti troppo aleatori o troppo indiretti)

(2022/C 472/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto do Cinema e do Audiovisual IP

Convenuta: NOWO Communications SA

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, sempreché gli eventuali effetti di quest’ultima sulla libera prestazione dei servizi di produzione di siffatte opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 452 dell’8.11.2021.


12.12.2022   

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C 472/19


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb eV

(Causa C-418/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza degli alimenti - Prodotti alimentari - Regolamento (UE) n. 609/2013 - Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) - Regolamento delegato (UE) 2016/128 - Alimenti a fini medici speciali - Altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche - Alimenti di utilità generale per il paziente - Distinzione rispetto ai medicinali)

(2022/C 472/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Convenuto: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e, in particolare, la nozione di «altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche»,

devono essere interpretati nel senso che:

un prodotto costituisce un alimento a fini medici speciali se la malattia comporta esigenze nutrizionali più elevate o specifiche che il prodotto alimentare è inteso a soddisfare, di modo che non è sufficiente, ai fini di una tale qualificazione, che il paziente tragga un beneficio generale dal consumo di tale prodotto alimentare per il fatto che le sostanze in esso contenute combattono il disturbo o ne alleviano i sintomi.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


12.12.2022   

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C 472/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Nesebar — Bulgaria) — «S. V.» OOD / E. Ts. D.

(Causa C-485/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 2, lettera b) - Nozione di «consumatore» - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «professionista» - Persona fisica proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio - Diversi tipi di rapporti giuridici relativi alla gestione e alla manutenzione di tale immobile - Differenza di trattamento quanto alla qualità di consumatore, operata dalla normativa di uno Stato membro tra i condomini che hanno stipulato un contratto individuale per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un siffatto immobile e quelli che non hanno stipulato un simile contratto)

(2022/C 472/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad — Nesebar

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«S. V.» OOD

Convenuta: E. Ts. D.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale direttiva, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto dal campo di applicazione di tale direttiva,

nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni di un immobile in regime di condominio tra l’amministratore di condominio e l’assemblea generale dei condòmini o l’associazione di proprietari di tale immobile, una persona fisica, proprietaria di un appartamento situato in quest’ultimo, può essere considerata un «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, purché essa possa essere qualificata come «parte» di detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


12.12.2022   

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C 472/21


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 — CE / Comitato delle regioni

(Causa C-539/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Regime applicabile agli altri agenti - Articolo 2, lettera c) - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione anticipata con preavviso - Articolo 47, lettera c), punto i) - Cessazione del rapporto di fiducia - Modalità di esecuzione del preavviso - Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto - Omissioni - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

(2022/C 472/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Altra parte nel procedimento: Comitato delle regioni (rappresentanti: S. Bachotet e M. Espárrago Arzadun, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

CE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato europeo delle regioni.


(1)  GU C 37 del 24.01.2022.


12.12.2022   

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C 472/21


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — «Mikrotīkls» SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-542/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 8517 - Sottovoci 8517 70 11 e 8517 70 19 - Antenne per apparecchi di routing)

(2022/C 472/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Mikrotīkls» SIA

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

La sottovoce 8517 70 11 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione dell’allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013,

dev’essere interpretata nel senso che:

essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


12.12.2022   

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C 472/22


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz — Germania) — ID / Stadt Mainz

(Causa C-544/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3 - Servizi nel mercato interno - Onorari degli architetti e degli ingegneri - Tariffe minime obbligatorie - Effetto diretto delle disposizioni del diritto dell’Unione e inapplicabilità eventuale della normativa nazionale)

(2022/C 472/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mainz

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ID

Resistente: Stadt Mainz

Dispositivo

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, non si applica a una situazione in cui un contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore di tale direttiva e in cui tale contratto abbia esaurito tutti i suoi effetti prima della data limite di trasposizione di detta direttiva.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


12.12.2022   

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C 472/22


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich

(Causa C-641/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Luogo di collegamento fiscale - Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra - Destinatario coinvolto in una frode in materia di IVA nell’ambito di una catena di operazioni - Soggetto passivo che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di tale frode)

(2022/C 472/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Climate Corporation Emissions Trading GmbH

Resistente: Finanzamt Österreich

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008,

devono essere interpretate nel senso che:

esse ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.


(1)  GU C 51 del 31.1.2020.


12.12.2022   

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C 472/23


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — UP / Centre public d’action sociale de Liège

(Causa C-825/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica di immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Domanda di asilo - Rigetto - Ordine di lasciare il territorio - Articolo 6, paragrafo 4 - Domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute - Domanda ammissibile - Rilascio di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo in pendenza dell’esame della domanda - Rigetto della domanda - Assistenza sociale - Diniego - Condizione relativa alla regolarità del soggiorno - Assenza di decisione di rimpatrio - Effetti di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo sull’ordine di lasciare il territorio)

(2022/C 472/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UP

Resistente: Centre public d’action sociale de Liège

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, quando un diritto di soggiorno è concesso a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare in attesa dell’esito dell’esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per uno dei motivi contemplati da detta disposizione, a fronte della ricevibilità di siffatta domanda, la concessione di tale diritto comporta la revoca implicita di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata nei confronti di detto cittadino a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale.


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


12.12.2022   

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C 472/24


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Procedimento penale a carico di HF

(Causa C-435/22 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione - Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro - Cittadino che è stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l’intera pena in un altro Stato membro)

(2022/C 472/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parte nel procedimento penale principale

HF

con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft München

Dispositivo

L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta all’estradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e, dall’altro, la richiesta di estradizione si fondi su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.


(1)  GU C 326 del 29.8.2022.


12.12.2022   

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C 472/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 9 dicembre 2021 — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

(Causa C-756/21)

(2022/C 472/30)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Appellante: X

Appellati: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in caso di piena violazione dell’obbligo di cooperazione, quale descritto al punto 66 della sentenza nella causa C-277/11 (1), M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a., nell’ambito di una domanda di protezione sussidiaria, l’esame di tale domanda sia stato privato di «qualsiasi effetto utile» nel senso enunciato nella causa C-137/14 (2), Commissione/Germania.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione A, se la suddetta violazione dell’obbligo di cooperazione legittimi tout court il richiedente all’annullamento della decisione [di diniego della protezione sussidiaria].

3)

In caso di risposta negativa alla questione B., pertanto e se del caso, su chi incomba l’onere di dimostrare che la decisione di diniego avrebbe potuto essere diversa se vi fosse stata un’adeguata cooperazione [in merito alla domanda di protezione sussidiaria] da parte dell’autorità responsabile del processo decisionale.

4)

Se la mancata adozione entro un termine ragionevole di una decisione circa una domanda di protezione internazionale legittimi il richiedente all’annullamento della decisione [di diniego], una volta adottata.

5)

Se il tempo impiegato per apportare modifiche al quadro normativo applicabile in materia di protezione dell’asilo all’interno di uno Stato membro esoneri tale Stato membro dall’applicare un sistema di protezione internazionale che avrebbe permesso l’adozione di una decisione su tale domanda di protezione entro un termine ragionevole.

6)

Se, nel caso in cui l’autorità responsabile del processo decisionale [in materia di protezione internazionale] non disponga di prove sufficienti sullo stato di salute mentale di un richiedente, ma esista qualche prova della possibilità che il richiedente soffra di tali difficoltà, detta autorità responsabile del processo decisionale, conformemente all’obbligo di cooperazione menzionato nella causa C-277/11, M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a. (punto 66), o ad altri dettami, sia soggetta all’obbligo di effettuare ulteriori indagini, o ad altri obblighi, prima di pronunciare una decisione definitiva.

7)

Nel caso in cui uno Stato membro assolva il suo obbligo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche 2004/83/CE (3), di esaminare tutti gli elementi significativi della domanda, se sia consentito dichiarare tout court che la credibilità generale di un richiedente non è dimostrata a causa di una dichiarazione falsa, in merito alla quale sono state fornite spiegazioni e che è ritirata successivamente, alla prima occasione ragionevolmente disponibile.


(1)  ECLI:EU:C:2012:744

(2)  ECLI:EU:C:2015:683

(3)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


12.12.2022   

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C 472/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna) il 19 maggio 2022 — HM, VD / Generalitat de Catalunya

(Causa C-332/22)

(2022/C 472/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: HM, VD

Resistente: Generalitat de Catalunya

Questioni pregiudiziali

PRIMA. Se le misure disposte nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) n. 1425/2018 e n. 1426/2018, del 26 settembre 2018, il cui criterio è stato mantenuto fino ad oggi (30 novembre 2021) — consistenti nel mantenere il dipendente pubblico vittima di un abuso nel medesimo regime di precarietà abusiva fino a quando l’Amministrazione datrice di lavoro non stabilisca se sussista un fabbisogno strutturale e non organizzi i corrispondenti procedimenti di selezione per coprire il posto con dipendenti pubblici a tempo indeterminato o di ruolo –, siano misure che soddisfano i requisiti sanzionatori di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 (1).

O se, al contrario, tali misure determinino il perpetuarsi della precarietà e della mancanza di tutela fino a quando l’Amministrazione datrice di lavoro non decida arbitrariamente di organizzare un procedimento di selezione per coprire il posto con un dipendente a tempo indeterminato, il cui esito è incerto, in quanto i procedimenti in parola sono aperti anche ai candidati che non sono stati vittime di detto abuso, e siano misure che non possono essere considerate come misure sanzionatorie dissuasive ai fini della clausola 5 dell’accordo quadro e non garantiscono il conseguimento dei suoi obiettivi.

SECONDA. Qualora un giudice nazionale, nell’adempimento del proprio obbligo di sanzionare, in ogni caso, l’abuso accertato (la sanzione è «necessaria» e «immediata»), giunga alla conclusione che il principio di interpretazione conforme non consente di garantire l’effetto utile della direttiva senza incorrere in un’interpretazione «contra legem» del diritto interno, proprio in ragione del fatto che l’ordinamento interno dello Stato membro non ha introdotto alcuna misura sanzionatoria per applicare la clausola 5 dell’accordo quadro nel settore pubblico, se detto giudice debba applicare le considerazioni di cui alla sentenza Egenberger (2), del 17 aprile 2018, o alla sentenza (della Grande Sezione) del 15 aprile 2008, C-268/2006 (3), di modo che gli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti dell’Unione europea consentirebbero di disapplicare le disposizioni del diritto interno che impediscano di garantire la piena effettività della direttiva 1999/70/CE, anche nel caso in cui esse siano di rango costituzionale.

Di conseguenza, se il rapporto a tempo determinato di carattere abusivo debba essere convertito in un rapporto a tempo indeterminato, identico o equiparabile a quello dei funzionari a tempo indeterminato comparabili, rendendo stabile l’impiego della vittima dell’abuso, onde evitare che tale abuso non sia sanzionato e vengano compromessi gli obiettivi e l’effetto utile di detta clausola 5 del menzionato accordo, sebbene siffatta trasformazione sia vietata dalla normativa interna e dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) o possa risultare in contrasto con la Costituzione spagnola.

TERZA. Atteso che la CGUE ha dichiarato nelle sentenze del 25 ottobre 2018, C-331/17 (4), e del 13 gennaio 2022, C-[2]82/19 (5), che la clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che esclude determinati dipendenti pubblici dall’applicazione delle norme che sanzionano l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi, ove non esista alcun’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto utilizzo abusivo, e dal momento che non esiste nella legislazione spagnola alcuna misura per sanzionare l’abuso nel settore pubblico applicabile al personale temporaneo ricorrente,

se l’applicazione di tale giurisprudenza della CGUE e del principio comunitario di equivalenza imponga di trasformare i dipendenti pubblici a tempo determinato vittime di un abuso in dipendenti pubblici a tempo indeterminato o di ruolo, assoggettandoli alle medesime cause di cessazione dal servizio e di risoluzione del rapporto di lavoro che si applicano a questi ultimi, posto che, nel settore privato, l’articolo 15 dell’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori) impone di trasformare in dipendenti a tempo indeterminato i lavoratori a tempo determinato che siano stati occupati continuativamente presso lo stesso datore di lavoro per più di 24 mesi in un periodo di 30 mesi e l’articolo [87, paragrafo 5], della Ley 40/2015, [de Régimen Jurídico] del Sector Público (legge 40/2015, sul regime giuridico del settore pubblico), nella versione risultante dalla Ley 11/2020, de presupestos generales del Estado para 2021 (legge 11/2020, sui bilanci generali dello Stato per il 2021), applicando il diritto nazionale, consente che i lavoratori privati di imprese ed enti che passano al settore pubblico svolgano le medesime funzioni dei funzionari di ruolo con la condizione dell’esaurimento del posto, e, pertanto, assoggettandoli alle medesime cause di cessazione dal servizio applicabili a detti funzionari.

QUARTA. Tenuto conto del fatto che, secondo le sentenze della CGUE del 13 marzo 2014, Nierodzik, C-38/13 (6), punti 27 e 29, e del 14 settembre 2016, Ana de Diego Porras, C-596/14 (7), punti 30 e 31, le condizioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro e le condizioni di risoluzione di un contratto di lavoro rientrano tra le «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro,

in caso di risposta negativa alla questione precedente, si chiede che la CGUE stabilisca se la stabilizzazione del personale pubblico temporaneo vittima di un abuso, con applicazione ad esso delle medesime cause di cessazione dal servizio e di licenziamento applicabili ai funzionari di ruolo o ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, senza acquisizione di tale status, sia una misura che le autorità nazionali sono tenute ad adottare in forza delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70 e del principio di interpretazione conforme, dato che la legislazione nazionale vieta solo l’acquisizione dello status di dipendente a tempo indeterminato o di ruolo per coloro non soddisfino determinati requisiti, e la stabilizzazione del suddetto personale nei termini indicati non comporta l’acquisizione dello status in parola.

QUINTA. Atteso che l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori prevede un termine massimo di durata di due anni per i contratti a tempo determinato, ritenendosi che, alla scadenza di tale termine, l’esigenza soddisfatta non sia più provvisoria, né eccezionale, bensì ordinaria e durevole, e nel settore privato viene imposto ai datori di lavoro di trasformare il rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, e considerato che l’articolo 10 dell’Estatuto Básico del Empleado Público (Statuto fondamentale applicabile ai dipendenti pubblici, EBEP) impone, nel settore pubblico, di inserire i posti vacanti occupati da personale ad interim/a tempo determinato nell’Offerta pubblica di impiego dell’anno di reclutamento e, ove ciò non sia possibile, vale a dire entro un termine massimo di due anni, in quella dell’anno seguente, affinché il posto sia coperto con un funzionario a tempo indeterminato o di ruolo,

se si debba concludere che l’abuso della successione di assunzioni a tempo determinato nel settore pubblico si verifica nel momento in cui l’Amministrazione datrice di lavoro non copre il posto occupato da un dipendente pubblico a tempo determinato con un dipendente a tempo indeterminato o di ruolo entro i termini previsti dalla normativa nazionale, vale a dire, inserendo detto posto in un’Offerta pubblica di impiego entro il termine massimo di due anni a decorrere dal reclutamento del dipendente ad interim/a tempo determinato, con l’obbligo di farlo cessare dal servizio mediante l’esecuzione di tale Offerta pubblica di impiego entro il termine massimo di tre anni previsto dall’articolo 70 dell’EBEP.

SESTA. Se la legge spagnola 20/2021, del 28 dicembre 2021, violi i principi comunitari di legalità e di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sanciti, tra l’altro, dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto prevede, come sanzione per l’abuso del tempo determinato, procedimenti di selezione che si applicano anche nel caso in cui le azioni o le omissioni costitutive della violazione — e pertanto dell’abuso — abbiano avuto luogo prima — anni prima — della promulgazione della legge 20/2021.

SETTIMA. Se la legge 20/2021, prevedendo come misura sanzionatoria l’organizzazione di procedimenti di selezione e un’indennità soltanto a favore delle vittime di un abuso che non superino detti procedimenti, violi la clausola 5 dell’accordo quadro e la direttiva 1999/70/CE, in quanto non sanziona gli abusi verificatisi in relazione ai dipendenti pubblici a tempo determinato che hanno superato detti procedimenti di selezione, mentre la sanzione sarebbe sempre necessaria e il superamento del procedimento di selezione non è una misura sanzionatoria che soddisfi i requisiti della menzionata direttiva, come dichiarato dalla CGUE nell’ordinanza del 2 giugno 2021, C-103/2019 (8).

O, in altri termini, se la legge 20/2021, limitando il riconoscimento dell’indennità al personale vittima di abuso che non superi il procedimento di selezione ed escludendo da tale diritto i dipendenti che siano stati oggetto di abuso e abbiano ottenuto lo status di personale a tempo indeterminato successivamente, attraverso tali procedimenti di selezione, violi la direttiva 1999/70/CE e, in particolare, quanto stabilito dall’ordinanza della CGUE del 2 giugno 2021, punto 45, secondo cui, sebbene l’organizzazione di procedimenti di selezione aperti ai dipendenti pubblici che sono stati reclutati in modo abusivo nell’ambito di una successione di rapporti di servizio a tempo determinato consenta a questi ultimi di ambire ad ottenere un posto permanente e stabile e, pertanto, l’accesso allo status di personale pubblico a tempo indeterminato, ciò non esime gli Stati membri dall’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato.

OTTAVA. Se la legge 20/2021, prevedendo che i procedimenti di selezione finalizzati alla riduzione del tempo determinato nel settore pubblico debbano svolgersi entro tre anni, non oltre il 31 dicembre 2024, e stabilendo come sanzione un’indennità da percepire al momento della cessazione dal servizio o del licenziamento della vittima di abuso, violi la clausola 5 dell’accordo quadro, alla luce dell’ordinanza della CGUE del 9 febbraio 2017, C-44[3]/16 (9), o delle sentenze della CGUE del 14 dicembre 2016, C-16/15 (10), e del 21 novembre 2018, C-619/17 (11), in quanto perpetua o protrae il mantenimento del dipendente vittima di un abuso in tale situazione di abuso, di mancanza di tutela e di precarietà nell’impiego, pregiudicando l’effetto utile della direttiva 1999/70 fino a quando detto lavoratore venga infine licenziato e possa ricevere la compensazione indicata.

NONA. Se la legge 20/2021 violi il principio di equivalenza, in quanto conferisce diritti in applicazione dalla direttiva inferiori a quelli risultanti dal diritto interno, giacché:

la legge 11/2020, sui bilanci generali dello Stato per il 2021, modificando l’articolo 87, paragrafo 5, della legge 40/2015, che applica il diritto interno, consente che i lavoratori privati di imprese private che passano al settore pubblico possano svolgere le medesime funzioni dei funzionari di ruolo, essendo soggetti alle medesime cause di cessazione dal servizio, sebbene non abbiano superato un procedimento di selezione, con la condizione dell’esaurimento del posto, mentre la legge 20/2021, applicando il diritto dell’Unione, non consente che i lavoratori pubblici che sono stati selezionati secondo procedimenti di selezione soggetti ai principi di uguaglianza, pubblicità e libera concorrenza continuino a svolgere le medesime funzioni dei funzionari di ruolo, essendo soggetti alle stesse cause di cessazione dal servizio;

l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, nella versione risultante dalla legge 1/1995 del 24 marzo 1995, vale a dire, prima dell’adozione della direttiva 1999/70, consente — in applicazione del diritto interno — di trasformare in dipendenti a tempo indeterminato i lavoratori privati che siano stati occupati per più di due anni presso il medesimo datore di lavoro, mentre, applicando la direttiva, i lavoratori pubblici vittime di un abuso sono indennizzati solo con 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, con un limite di 12 mensilità, ed è loro vietata la conversione;

gli articoli 32 e segg. della legge 40/2015, sul regime giuridico del settore pubblico, sanciscono il principio della riparazione integrale, il quale impone alle Amministrazioni di risarcire tutti i danni arrecati alle vittime con il suo comportamento, mentre, applicando il diritto comunitario, l’indennità in favore delle vittime di un abuso è limitato a priori sia nell’entità — 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio — sia nel tempo — 12 mensilità.

DECIMA. Se la legge 20/2021, prevedendo quale unica misura sanzionatoria effettiva un’indennità pari a 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio in favore delle vittime di un abuso che non abbiano superato il procedimento di selezione, violi la giurisprudenza elaborata dalla CGUE nella sentenza del 7 marzo 2018, Santoro (12), secondo la quale, nel settore pubblico, per conformarsi alla direttiva, non è sufficiente un’indennità, dovendo quest’ultima essere accompagnata da altre misure sanzionatorie aggiuntive, efficaci, proporzionate e dissuasive.

UNDICESIMA. Se la legge 20/2021, nel fissare l’indennità in favore delle vittime che non superino un procedimento di selezione in 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, con un limite di 12 mensilità, violi i principi comunitari del risarcimento adeguato e integrale e di proporzionalità, escludendo il lucro cessante e altri titoli di risarcimento o di compensazione, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla perdita di chance (concetto utilizzato dalla sentenza Santoro della CGUE); dall’impossibilità di acquisire lo status di dipendente a tempo indeterminato a causa della mancata organizzazione di procedimenti di selezione entro i termini fissati dalla normativa interna, oppure dal fatto di non poter essere promosso o di non poter progredire nella carriera; dai danni morali derivanti dalla mancanza di tutela implicata da ogni situazione di precarietà nell’impiego; dalla cessazione dal servizio della vittima di un abuso in circostanze di età e di genere (ad esempio, donne di età superiore ai 50 anni) nelle quali non esiste un mercato del lavoro alternativo; o dalla riduzione delle pensioni di vecchiaia.

DODICESIMA. Se la legge 20/2021, prevedendo un’indennità soggetta al limite massimo di 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio e di 12 mensilità, violi la normativa comunitaria, alla luce delle sentenze della CGUE del 2 agosto 1993, Marshall, C-271/91 (13), e del 17 dicembre 2015, Arjona [Camacho], C-407/14 (14), secondo le quali il diritto dell’Unione europea osta a che il risarcimento del danno subito da una persona a causa di licenziamento sia limitato ad un tetto massimo stabilito a priori.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  Sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257).

(3)  Sentenza del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, EU:C:2008:223).

(4)  Sentenza del 25 ottobre 2018, Sciotto (C-331/17, EU:C:2018:859).

(5)  Sentenza del 13 gennaio 2022, MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C-282/19, EU:C:2022:3)

(6)  Sentenza del 13 marzo 2014, Nierodzik (C-38/13, EU:C:2014:152).

(7)  Sentenza del 14 settembre 2016, De Diego Porras (C-596/14, EU:C:2016:683).

(8)  Ordinanza del 2 giugno 2021, SUSH e CGT Sanidad de Madrid (C-103/19, no publicado, EU:C:2021:460).

(9)  Ordinanza del 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz (C-443/16, EU:C:2017:109).

(10)  Sentenza del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679).

(11)  Sentenza del 21 novembre 2018, de Diego Porras (C-619/17, EU:C:2018:936).

(12)  Sentenza del 7 marzo 2018, Santoro (C-494/16, EU:C:2018:166).

(13)  Sentenza del 2 agosto 1993, Marshall (C-271/91, EU:C:1993:335).

(14)  Sentenza del 7 dicembre 2015, Arjona Camacho (C-407/14, EU:C:2015:831).


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 15 luglio 2022 — Maxi Mobility Spain SLU / Comunidad de Madrid, Asociación Nacional del Taxi, Asociación Taxi Project 2.0

(Causa C-475/22)

(2022/C 472/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Maxi Mobility Spain SLU

Resistenti: Comunidad de Madrid, Asociación Nacional del Taxi, Asociación Taxi Project 2.0

Questioni pregiudiziali

Secondo la normativa nazionale spagnola, il mantenimento di un servizio taxi costituisce una forma di trasporto urbano pubblico offerto attraverso un veicolo con conducente per la quale è dunque prevista una disciplina amministrativa rigorosa volta a garantire obiettivi di qualità, tutela degli utenti, politica dei trasporti e politica ambientale, compreso il controllo delle tariffe. Alla luce di tale normativa nazionale, si sottopongono le seguenti questioni:

1)

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento l’imposizione di limitazioni ad altri servizi di trasporto urbano attraverso veicoli con conducente, come gli NCC, secondo il principio di proporzionalità, al fine di garantire la compatibilità e la complementarità di questi altri modelli della medesima attività con quello dei taxi.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se sia compatibile con la libertà di stabilimento prevedere, per i servizi di trasporto urbano mediante veicoli con conducente diversi dai taxi, come gli NCC, una misura restrittiva specifica intesa a stabilire un rapporto massimo tra autorizzazioni e licenze per taxi, come quello di 1 a 30 previsto dalla normativa spagnola, che, nella sua applicazione concreta da parte dell’amministrazione competente, è soggetta al principio di proporzionalità.

3)

Se sia compatibile con il divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la misura restrittiva per gli NCC volta a stabilire un rapporto di licenze di 1 a 30 di cui alla questione precedente.


12.12.2022   

IT

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C 472/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 settembre 2022 — J.L.O.G., J.J.O.P. / Resorts Mallorca Hotels International SL

(Causa C-589/22)

(2022/C 472/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Parti

Ricorrenti: J.L.O.G., J.J.O.P.

Convenuta: Resorts Mallorca Hotels International SL

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea risultante dalla sentenza del 10 settembre 2009 (C-44/08 EU:C:2009:533) (1), l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (2),

debba essere interpretato nel senso che gli obblighi di consultazione e di notifica che costituiscono l’effetto utile di detta direttiva sorgono nel momento in cui l’impresa, nell’ambito di un processo di ristrutturazione, progetta cessazioni di contratti di lavoro che possono superare il numero limite previsto per i licenziamenti collettivi, indipendentemente dal fatto che, in definitiva, il numero di licenziamenti o di cessazioni assimilabili non raggiunga tale soglia, in quanto detto numero è stato ridotto mediante misure aziendali adottate senza previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, laddove dispone che «[p]er il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque»,

includa, in un contesto di crisi nel quale è prevedibile una riduzione del personale comprendente licenziamenti, le dimissioni di lavoratori proposte dall’impresa, non volute ma accettate da questi ultimi dopo avere ottenuto l’offerta vincolante di inserimento immediato in un’altra impresa e sia stata l’impresa datrice di lavoro a gestire con tale altra impresa la possibilità che i propri lavoratori effettuassero colloqui ai fini della loro eventuale assunzione.


(1)  Sentenza del 10 settembre 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e a. (C-44/08, EU:C:2009:533).

(2)  GU 1998, L 225, pag. 16.


12.12.2022   

IT

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C 472/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 12 settembre 2022 — L. VOF / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-591/22)

(2022/C 472/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: L. VOF

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

1.

Quando si configuri un caso eccezionale, ai sensi del punto 2.2.2.2. lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 (1) della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, in cui l’autorità competente ha motivo di dubitare del risultato positivo per la salmonella di un prelievo di routine ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare, cosicché l’autorità competente può decidere di ripetere il test.

2.

Se i seguenti fattori assumano rilevanza per stabilire se si configuri un caso eccezionale, ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento 200/2010:

i)

la presenza di (più) risultati negativi dei test per il relativo tipo di Salmonella di prelievi successivi, effettuati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare;

ii)

la circostanza che solo uno dei due prelievi per pollaio ha evidenziato un risultato positivo per la salmonella;

iii)

lo stato delle vaccinazioni del gruppo (di prelevamento) per il tipo di salmonella di cui trattasi in relazione all’età del gruppo;

iv)

il numero di pollai con un risultato positivo per la salmonella in relazione alla frequenza dei prelievi vigente per il tipo di salmonella di cui trattasi;

v)

gli antecedenti dell’operatore sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella (zoonotica) riscontrata.

3.

In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2, punto i), quanto tempo possa essere concesso a un operatore del settore alimentare per (far) effettuare prelievi di campione successivi e per presentarne i relativi risultati, prima che l’autorità competente proceda ad effettuare misure ad hoc irreversibili dopo la dichiarazione di infezione.


(1)  GU 2010, L 61, pag. 1.

(2)  GU 2003, L 325, pag. 1.


12.12.2022   

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C 472/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 12 settembre 2022 — FS, WU / First Bank SA

(Causa C-593/22)

(2022/C 472/35)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Appellanti: FS, WU

Appellata: First Bank SA

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che:

a)

una «clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative» deve riprodurre, in tutto o in parte, la corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

oppure

b)

una «clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative» deve contenere un rinvio esplicito alla corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

o, al contrario,

c)

per ritenere sussistente l’esclusione dalla sfera dell’analisi del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, è sufficiente applicare la regola generale di diritto civile secondo cui i contratti sono integrati dalla legge, in assenza di qualsiasi riferimento o rinvio specifico alla corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

2.

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretate nel senso che, nell’ambito del regime giuridico speciale di tutela dei diritti dei consumatori, è eccessivo ritenere che il consumatore abbia l’obbligo di conoscere il contenuto di tutte le norme giuridiche delle disposizioni legislative che integrano il contratto, in assenza di una previa informazione fornita a tal fine al consumatore da parte del professionista.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


12.12.2022   

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C 472/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 23 settembre 2022 — Dublin 8 Residents Association / An Bord Pleanála, Irlanda, e Attorney General

(Causa C-613/22)

(2022/C 472/36)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Dublin 8 Residents Association

Resistenti: An Bord Pleanála, Irlanda, Attorney General

Interveniente: DBTR-SCR1 Fund, un comparto del CWTC Multi-Family ICAV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE (1), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, come approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE (2) del Consiglio, abbia l’effetto di far sì che, qualora una ONG ambientalista soddisfi il requisito della legittimazione ad agire previsto da tale disposizione, si deve ritenere che l’ONG in questione sia sufficientemente legittimata a proporre un ricorso giurisdizionale sebbene una norma generale di diritto interno escluda la legittimazione ad agire delle associazioni prive di personalità giuridica.

2)

Ove l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, non produca l’effetto indicato nella prima questione in circostanze generali, se detto articolo abbia tale effetto in circostanze in cui il diritto interno dello Stato membro interessato prevede che a una ONG che soddisfa il criterio della legittimazione ad agire conferito dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva sia in tal modo conferita la capacità di proporre un ricorso giurisdizionale.

3)

Ove l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, non produca l’effetto indicato nella prima questione in circostanze generali, se detto articolo abbia tale effetto in circostanze in cui il diritto interno dello Stato membro interessato e/o le procedure adottate dall’autorità competente dello Stato membro interessato abbiano consentito a una ONG ambientalista, che altrimenti non avrebbe avuto capacità giuridica secondo il diritto interno, di partecipare comunque alla fase amministrativa del procedimento di autorizzazione.

4)

Ove l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, come approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, non produca l’effetto indicato nella prima questione in circostanze generali, se detto articolo abbia tale effetto nel caso in cui le condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro interessato per consentire a una ONG di qualificarsi ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), siano tali che (omissis) il periodo di esistenza richiesto a una ONG per potersi qualificare in tal modo sia più lungo del periodo stabilito dalla legge per la decisione su una domanda di autorizzazione, con la conseguenza che una ONG priva di personalità giuridica, costituitasi in risposta a una particolare domanda di licenza edilizia, di norma non potrebbe mai qualificarsi ai fini della legislazione che attua l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

5)

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e/o di effettività e/o in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, come approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, abbia l’effetto di far sì che il potere discrezionale determinato da una disposizione di diritto processuale interno di uno Stato membro che consente a un singolo ricorrente o a singoli ricorrenti membri di un’associazione priva di personalità giuridica di sostituirsi a quest’ultima, debba essere esercitato in modo tale da dare piena attuazione al diritto di accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo, con la conseguenza che detta sostituzione non possa essere preclusa solo a causa di una norma di diritto interno relativa ai termini di decadenza per la proposizione del ricorso di cui trattasi.

6)

Ove l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e/o di effettività e/o in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, come approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, non produca l’effetto di cui alla quinta questione in circostanze generali, se detto articolo abbia tale effetto, in particolare alla luce del principio di effettività, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal ricorrente originario entro il termine stabilito dal diritto interno e i motivi in base ai quali il diritto di accesso ad un ricorso giurisdizionale è stato rivendicato dal ricorrente sostituito siano rimasti invariati.

7)

Ove l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e/o di effettività e/o in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o con l’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Aarhus, come approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, non produca l’effetto di cui alla quinta questione in circostanze generali, se detto articolo abbia tale effetto allorché la legislazione interna dello Stato membro interessato in materia di applicazione dei termini di decadenza in tali situazioni sia poco chiara e/o contraddittoria, cosicché il ricorrente, prima di avviare un’azione legale, è privato della certezza del diritto circa l’ammissibilità di tale sostituzione.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, p. 1).

(2)  2005/370/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 142, pag. 1).


Tribunale

12.12.2022   

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C 472/34


Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)

(Causa T-486/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse - Motivi di nullità assoluta - Articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Emblema di uno Stato - Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento 2017/1001] - Malafede - Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Portata dell’esame che deve essere effettuato dall’EUIPO - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Diritto ad essere ascoltato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali»)

(2022/C 472/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: D. Rose, L. Flascher, solicitors, e N. Saunders, KC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Giuliani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. de Bosio, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 maggio 2020 (procedimento R 2185/2019-5).

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 maggio 2020 (procedimento R 2185/2019-5) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd.

3)

La Giuliani SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


12.12.2022   

IT

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C 472/35


Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Sistem ecologica/Commissione

(Causa T-81/21) (1)

(«Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 - Indagine su una frode in materia di dazi convenzionali, compensativi e antidumping istituiti sulle importazioni di biodiesel nell’Unione - Comunicazione dell’OLAF alle autorità doganali nazionali - Relazione d’indagine dell’OLAF - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2022/C 472/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (Srbac, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: D. Diris, D. Rjabynina, C. Kocks e C. Verheyen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e T. Materne, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e sull’articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della relazione finale di indagine adottata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l’8 dicembre 2020, nonché delle decisioni dell’OLAF contenute in una comunicazione inviata il 9 giugno 2020 agli Stati membri, nelle lettere del 25 e del 27 novembre 2020 e nelle lettere dell’8 e del 21 dicembre 2020 e, dall’altro, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac è condannata alle spese.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/35


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Múka/Commissione

(Causa T-214/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di non divulgazione - Interesse pubblico prevalente»)

(2022/C 472/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ondřej Múka (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Kočí, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di annullare la lettera della Commissione europea, del 27 ottobre 2020, recante rigetto della sua domanda iniziale di accesso, del 17 settembre 2020, a documenti che essa aveva scambiato con la Repubblica ceca e la decisione C(2021) 1320 final, del 21 febbraio 2021, recante rigetto della sua domanda confermativa di accesso, del 12 novembre 2020, a tali documenti e, dall'altro, di ordinare alla Commissione di fornirle tutte i documenti e le informazioni cui si fa riferimento nella sua richiesta del 17 settembre 2020.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ondřej Múka è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/36


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Basaglia / Commissione

(Causa T-257/21) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Accesso ai documenti - Documenti relativi a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico - Decisione che limita la domanda di accesso e nega parzialmente l’accesso - Annullamento parziale di tale decisione da parte del Tribunale - Condanne da parte di organi giurisdizionali nazionali - Illiceità dei comportamenti addebitati - Nesso di causalità»)

(2022/C 472/40)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Balossi, G. Borriello e F. Fimmanò, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, F. Moro e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con ricorso basato sull’articolo 268 TFUE, il ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale, morale e reputazionale che avrebbe subito a causa dell’illegittimo rigetto da parte della Commissione europea delle sue domande di accesso agli atti e del mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza del 23 settembre 2020 Basaglia/Commissione (T-727/19, non pubblicata, EU:T:2020:446).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Giorgio Basaglia è condannato alle spese.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/36


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — MCO (IP) / EUIPO — C8 (C2 CYPRUS CASINOS)

(Causa T-460/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo C2 CYPRUS CASINOS - Marchio nazionale figurativo anteriore C8 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Interdipendenza dei fattori - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 472/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MCO (IP) Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: A. Roughton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Hamel e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: C8 (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: M. Georges-Picot e C. Cuny, avvocate)

Oggetto

Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2021 (procedimento R 908/2020-2).

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2021 (procedimento R 908/2020-2) è annullata nei limiti in cui riguarda servizi rispetto ai quali è stato constatato solamente un basso grado di somiglianza.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La MCO (IP) Holdings Ltd, l’EUIPO e la C8 si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/37


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — MCO (IP) / EUIPO — C8 (C2)

(Causa T-461/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo C2 - Marchio nazionale figurativo anteriore C8 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Interdipendenza dei fattori - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 472/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MCO (IP) Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: A. Roughton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Hamel e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: C8 (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: M. Georges-Picot e C. Cuny, avvocate)

Oggetto

Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2021 (procedimento R 909/2020-2).

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2021 (procedimento R 909/2020-2) è annullata nei limiti in cui riguarda servizi rispetto ai quali è stato constatato solamente un basso grado di somiglianza.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La MCO (IP) Holdings Ltd, l’EUIPO e la C8 si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/38


Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Baumberger/EUIPO — Nube (Lío)

(Causa T-466/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Lío - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 472/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dino Baumberger (Wesel, Germania) (rappresentanti: J. Fusbahn e D. Dawirs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Lamsters e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nube, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2021 (procedimento R 1221/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Dino Baumberger è condannato alle spese.


(1)  GU C 382 del 20.9.2021.


12.12.2022   

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C 472/38


Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — DBM Videovertrieb/EUIPO — Nube (Lío)

(Causa T-467/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Lío - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 472/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DBM Videovertrieb GmbH (Wesel, Germania) (rappresentanti: J. Fusbahn e D. Dawirs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Lamsters e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nube, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2021 (procedimento R 1220/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DBM Videovertrieb GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 382 del 20.9.2021.


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/39


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.)

(Causa T-500/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TOGETHER. FORWARD. - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 472/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Suisse) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez, M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2021 (procedimento R 417/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Philip Morris Products SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/40


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (Raffigurazione di linee angolari in bianco e nero)

(Causa T-501/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante linee angolari in bianco e nero - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 472/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Georgieva, E. Nicolás Gómez, M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 79/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Philip Morris Products SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/40


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Philip Morris Products/EUIPO (Raffigurazione di linee in bianco e nero)

(Causa T-502/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura linee in bianco e nero - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 472/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Georgieva, E. Nicolás Gómez, M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2021 (procedimento R 78/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Philip Morris Products SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


12.12.2022   

IT

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C 472/41


Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — ViiV Healthcare / EMA

(Causa T-574/22)

(2022/C 472/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ViiV Healthcare BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Castle, M. Doyle-Rossi, E. Handy, solicitors, e D. Scannell, barrister-at-law)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione comunicata dall’Agenzia europea per i medicinali alla ricorrente in data 7 luglio 2022 recante sospensione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio proposta dalla ricorrente per quanto riguarda l’APRETUDE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e

condannare l’EMA alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente detiene un’autorizzazione all'immissione in commercio per un diverso medicinale, il VOCABRIA, che è stata concessa dalla Commissione europea alla ricorrente in data 17 dicembre 2020. Il fondamento della decisione impugnata dell’Agenzia europea per i medicinali (in proseguo: l’«EMA») è la posizione dell’EMA secondo la quale l’APRETUDE e il VOCABRIA sono lo stesso medicinale. Pertanto, l’EMA ritiene che una domanda di autorizzazione debba essere proposta alla Commissione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prima di poter richiedere un’autorizzazione all'immissione in commercio per quanto riguarda l’APRETUDE.

L’EMA ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che l’APRETUDE e il VOCABRIA siano lo stesso medicinale. Le differenze tra le indicazioni dell’APRETUDE e del VOCABRIA (e quindi i profili di sicurezza e di efficacia dei due prodotti), i loro dosaggi e presentazioni significano che essi non possono essere considerati giuridicamente come lo stesso medicinale. Di conseguenza, la decisione impugnata si basa su un errore manifesto e deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria al principio della tutela del legittimo affidamento.

In data 30 giugno 2021 l’EMA ha comunicato alla ricorrente di non avere considerato che l’APRETUDE e il VOCABRIA fossero lo stesso medicinale. L’EMA, pertanto, ha informato la ricorrente che non sarebbe stato necessario presentare alla Commissione una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004. Basandosi sul parere dell’EMA, la ricorrente ha presentato la sua domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l’APRETUDE in data 24 giugno 2022, senza presentare alcuna domanda di tal genere alla Commissione.

La ricorrente afferma che, adottando la decisione impugnata, l’EMA si è discostata dalle sue precise e incondizionate assicurazioni relative alla base giuridica appropriata per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio della ricorrente per l’APRETUDE. La ricorrente, quindi, sostiene che la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento e deve essere annullata.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/42


Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — ClientEarth / Consiglio

(Causa T-577/22)

(2022/C 472/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Ziegler, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 5 luglio 2022 del Consiglio dell’Unione europea (SGS 22/00149) relativamente alla richiesta di riesame interno ai sensi del titolo IV del regolamento di Aarhus, con riguardo al regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU 2022, L 21, pag. 1), e

condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda la portata dell’accesso della ricorrente al riesame dei diritti ai sensi del regolamento di Aarhus, a causa del fatto che il Consiglio:

ha rifiutato di riesaminare i TAC provvisori, successivamente sostituiti dai TAC definitivi dell’Unione europea e del Regno Unito, nonostante la ricorrente conservi un interesse al loro riesame; e

ha dichiarato che i motivi della ricorrente, aventi ad oggetto il difetto di competenza del Consiglio e il fatto che quest’ultimo abbia commesso uno sviamento di potere nell’adottare il regolamento sui TAC, erano irricevibili poiché non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda elementi essenziali del diritto derivato e la portata della competenza del Consiglio a stabilire i TAC ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, a causa del fatto che il Consiglio ha commesso:

errori manifesti di diritto per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui dispone per stabilire le possibilità di pesca; e

errori manifesti di diritto e di valutazione riguardanti i limiti della propria competenza ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione riguardanti gli obblighi del Consiglio di:

non eccedere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dopo il 2020 per tutti gli stock, come imposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base della politica comune della pesca (PCP);

attuare l’approccio precauzionale, come disposto dai commi primo e secondo dell’articolo 2, paragrafo 2, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 8 e dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base della PCP, e strettamente limitato dall’obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

attuare l'approccio basato sugli ecosistemi come imposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base della PCP.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardante lo sviamento di potere commesso dal Consiglio nel momento in cui ha adottato il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU 2022, L 21, pag. 1).


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/43


Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Fédération environnement durable e a. / Commissione

(Causa T-583/22)

(2022/C 472/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fédération environnement durable (Parigi, Francia), Bundesinitiative Vernunftkraft eV (Berlino, Germania), Vent de Colère! — Fédération nationale (Peyraud, Francia), Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) (Petit-Roeulx, Belgio) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 7 luglio 2022 (fisma.b.2(2022) 5340198, Ares (2022)4952619 — 07/07/2022) recante rigetto della richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo alla preparazione del regolamento delegato, degli articoli da 6 a 8 della convenzione di Aarhus (2), degli articoli 9 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 (3), e degli articoli 10, paragrafo 4, 11, paragrafo 4, e 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (4).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852, nonché degli articoli 10, paragrafo 3, lettera a), 19, paragrafo 1, lettere a) e j), e 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all'adattamento ai cambiamenti climatici, dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, con riguardo alla condizione relativa a non arrecare un danno significativo (DNSH), dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).

(2)  Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (GU 2005, L 124, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).


12.12.2022   

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C 472/44


Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — SE e SF / Consiglio

(Causa T-644/22)

(2022/C 472/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: SE, SF (rappresentanti: S. Bonifassi, E. Fedorova, T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avocats))

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 2022/1273 (1) nella misura in cui esso modifica l’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 (2) e crea un obbligo di comunicazione a carico dei ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul superamento della competenza del Consiglio in materia di misure restrittive. Secondo i ricorrenti, l’obbligo di comunicazione non sarebbe una misura necessaria per attuare la decisione 2014/145/PESC (3) e tale disposizione sconfinerebbe, dunque, nella competenza degli Stati membri ad attuare le misure restrittive. Inoltre, il Consiglio non sarebbe competente a creare e definire esso stesso una violazione di un obbligo di comunicazione che non rientra nell’ambito di una misura restrittiva, né ad armonizzare le sanzioni che puniscono tale violazione.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, dal momento che l’obbligo di comunicazione imposto entro un rigoroso termine, unitamente all’obbligo degli Stati membri di sanzionare l’inosservanza del suddetto obbligo con un regime di sanzioni consistenti, in particolare, in confische, sarebbe stato adottato allo scopo esclusivo, o almeno determinante, di raggiungere un fine diverso rispetto a quello dichiarato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sulla base del rilievo che l’obbligo di comunicazione non era necessario e che le conseguenze legate all’inosservanza dell’obbligo di comunicazione sarebbero pertanto sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal regolamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, sulla base del rilievo che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento impugnato non sarebbe né chiaro né preciso e che la sua applicazione non sarebbe prevedibile.


(1)  Regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 194, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

(3)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).


12.12.2022   

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C 472/45


Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Lidl Stiftung/EUIPO — MHCS (Tonalità del colore arancione)

(Causa T-652/22)

(2022/C 472/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e K. Wagner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MHCS (Épernay, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea n. 747 949

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022 nel procedimento R 118/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente a farsi carico delle proprie spese;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente;

in subordine, qualora il marchio controverso venga dichiarato nullo, rinviare la causa alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio e dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

inammissibile interpretazione del marchio controverso effettuata facendo riferimento a circostanze esterne;

illegittima omessa considerazione della descrizione fornita per definire l’oggetto del marchio controverso;

erronea supposizione che la rappresentazione grafica soddisfi, in quanto tale, il requisito di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio;

erronea supposizione che l’EUIPO avesse fatto sorgere un legittimo affidamento;

erronea determinazione del pubblico di riferimento e del suo grado di attenzione;

incorretta restrizione del mercato rilevante in relazione ai vini della Champagne;

erronea interpretazione della nozione di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso e mancata presa in considerazione della rilevanza delle ricerche di mercato;

mancata presa in considerazione di osservazioni rilevanti presentate dalla ricorrente;

adozione di una motivazione insufficiente in relazione al carattere distintivo per Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda.


12.12.2022   

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C 472/46


Ricorso proposto il 25 ottobre 2022 — M&T 1997 / EUIPO — VDS Czmyr Kowalik (Maniglie per porte e finestre)

(Causa T-654/22)

(2022/C 472/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: M&T 1997, a.s. (Dobruška, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Dobřichovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VDS Czmyr Kowalik sp.k. (Świętochłowice, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2 138 008-0031

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2022 nel procedimento R 29/2022-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

modificare la decisione impugnata in modo tale da accogliere l’appello proposto dalla ricorrente, respingere la domanda di dichiarazione di nullità e condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso;

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 1, dello stesso.


12.12.2022   

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C 472/47


Ricorso proposto il 25 ottobre 2022 — Torre Oria/EUIPO — Giramondi e Antonelli (WINE TALES RACCONTI DI VINO)

(Causa T-655/22)

(2022/C 472/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Torre Oria, SL (Derramador-Requena, Spagna) (rappresentanti: Á. González López-Menchero e V. Valero Piña, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Simone Giramondi (Milano, Italia), Damiano Antonelli (Vignate, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WINE TALES RACCONTI DI VINO — Domanda di registrazione n. 18 194 623

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022 nel procedimento R 822/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

respingere la domanda di marchio dell’Unione europea controversa n. 18 194 623 per i servizi designati nella classe 35: «Pubblicità; gestione aziendale; amministrazione commerciale; servizi di funzioni d’ufficio».

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.12.2022   

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C 472/47


Ricorso proposto il 27 ottobre 2022 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN)

(Causa T-656/22)

(2022/C 472/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Simon e L. Daams, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «DEUTZER HAFEN» — Domanda di registrazione n. 18 316 145

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2022 nel procedimento R 2195/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi della parità di trattamento.


12.12.2022   

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C 472/48


Ricorso proposto il 27 ottobre 2022 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN KÖLN)

(Causa T-657/22)

(2022/C 472/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Simon e L. Daams, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «DEUTZER HAFEN KÖLN» — Domanda di registrazione n. 18 401 434

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2022 nel procedimento R 2196/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi della parità di trattamento.


12.12.2022   

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C 472/49


Ricorso proposto il 1o novembre 2022 — SkinIdent/EUIPO — Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)

(Causa T-665/22)

(2022/C 472/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: SkinIdent AG (Freienbach, Svizzera) (rappresentante: U. Hildebrandt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10» — Domanda di registrazione n. 18 041 739

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 agosto 2022 nel procedimento R 1499/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione del 1o luglio 2021 nel procedimento B 3 091 527;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.12.2022   

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C 472/49


Ricorso proposto il 2 novembre 2022 — United Shipping Group/EUIPO — Baulies Gómez (UNITED WIND LOGISTICS)

(Causa T-666/22)

(2022/C 472/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: United Shipping Group Gmbh & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: J. Bornholdt, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pablo Baulies Gómez (Rocafort, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo UNITED WIND LOGISTICS nei colori blu e nero — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 531 891

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 agosto 2022 nel procedimento R 134/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da dichiarare il ricorso fondato, annullare la decisione della divisione di opposizione del 30 novembre 2021 n. B3 131 303 e respingere l’opposizione alla designazione dell’Unione europea nella registrazione internazionale n. 1 531 891;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.12.2022   

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C 472/50


Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2022 — Iccrea Banca / Commissione e CRU

(Cause riunite T-386/18 e T-400/19) (1)

(2022/C 472/59)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Decima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


12.12.2022   

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C 472/50


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Cecoforma e Sopexa / REA

(Causa T-493/22) (1)

(2022/C 472/60)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 380 del 3.10.2022.