ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 471/01 |
Avvio di procedura (Caso M.10433 — VIVENDI / LAGARDERE) ( 1 ) |
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2022/C 471/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10934 — VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES) ( 1 ) |
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2022/C 471/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10912 — CD&R / ATALIAN) ( 1 ) |
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2022/C 471/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10956 — AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT) ( 1 ) |
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2022/C 471/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10929 — GENERALI REAL ESTATE / MUNICH RE / SAXON LAND) ( 1 ) |
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2022/C 471/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10580 — SE AG / SEC / SEPG) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 471/07 |
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2022/C 471/08 |
Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2022, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione in materia di sanità pubblica e che abroga la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili ( 1 ) |
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Corte dei conti |
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2022/C 471/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 471/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10937 - EDF DEUTSCHLAND / HAZWEI / HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 471/11 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/1 |
Avvio di procedura
(Caso M.10433 — VIVENDI / LAGARDERE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/01)
Il 30 novembre 2022 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.10433 — VIVENDI / LAGARDERE, al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10934 — VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/02)
Il 16 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10934. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10912 — CD&R / ATALIAN)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/03)
Il 24 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10912. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10956 — AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/04)
Il 1o dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10956. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10929 — GENERALI REAL ESTATE / MUNICH RE / SAXON LAND)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/05)
Il 5 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10929. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10580 — SE AG / SEC / SEPG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/06)
Il 6 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10580. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 dicembre 2022
(2022/C 471/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0559 |
JPY |
yen giapponesi |
143,30 |
DKK |
corone danesi |
7,4379 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85950 |
SEK |
corone svedesi |
10,9188 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9856 |
ISK |
corone islandesi |
149,50 |
NOK |
corone norvegesi |
10,5345 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,293 |
HUF |
fiorini ungheresi |
417,53 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6869 |
RON |
leu rumeni |
4,9224 |
TRY |
lire turche |
19,6872 |
AUD |
dollari australiani |
1,5553 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4380 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2169 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6482 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4260 |
KRW |
won sudcoreani |
1 373,94 |
ZAR |
rand sudafricani |
18,2358 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3475 |
HRK |
kuna croata |
7,5550 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 453,46 |
MYR |
ringgit malese |
4,6512 |
PHP |
peso filippino |
58,470 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,656 |
BRL |
real brasiliano |
5,5457 |
MXN |
peso messicano |
20,8490 |
INR |
rupia indiana |
86,9535 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2022
che istituisce il gruppo di esperti della Commissione in materia di sanità pubblica e che abroga la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/08)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, sono tenuti a coordinare tra loro le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1 di tale articolo. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori e all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche. |
(2) |
L’esperienza e i risultati ottenuti grazie al gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» hanno dimostrato che il coordinamento tra gli Stati membri può contribuire a ridurre l’onere causato dalle malattie non trasmissibili nell’Unione attraverso la condivisione e l’attuazione delle migliori pratiche e un miglior coordinamento delle azioni. |
(3) |
In seno a tale gruppo di esperti, la Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri per elaborare azioni e politiche in grado di sostenerli nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età». Questo lavoro è in linea con la comunicazione della Commissione «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe – L’azione europea a favore della sostenibilità» (1). Gli obiettivi di sviluppo sostenibile continueranno a guidare le azioni in materia di sanità pubblica. |
(4) |
Da quando è stato istituito tale gruppo di esperti, l’UE ha dovuto affrontare altre importanti sfide in materia di sanità pubblica, come quelle connesse alle malattie trasmissibili, tra cui l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, nonché le sfide connesse in materia di vaccinazione e resistenza antimicrobica. È pertanto necessario che il coordinamento non si limiti più alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e alla gestione delle malattie non trasmissibili, ma che sia esteso anche a queste nuove importanti sfide in materia di sanità pubblica. |
(5) |
La missione di un nuovo gruppo di esperti dovrebbe integrare i lavori del comitato per la sicurezza sanitaria, istituito con decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sostenendo ulteriormente gli scambi e l’attuazione delle migliori pratiche. |
(6) |
Il nuovo gruppo di esperti in materia di sanità pubblica, al fine di evitare sovrapposizioni, si occuperà di settori che non rientrano nell’ambito delle attività del comitato per la sicurezza sanitaria, istituito con decisione n. 1082/2013/UE. Il comitato per la sicurezza sanitaria si occupa della preparazione e della risposta alle crisi, mentre il nuovo gruppo di esperti in materia di sanità pubblica fornirà consulenza alla Commissione sull’elaborazione di politiche e sul trasferimento delle migliori pratiche relative alle principali sfide in materia di sanità pubblica, tra cui le malattie non trasmissibili e le malattie trasmissibili quali l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, la vaccinazione e la resistenza antimicrobica, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri. |
(7) |
Dato che l’ambito di applicazione delle attività è più ampio e va oltre i compiti previsti per l’attuale gruppo di esperti, il quale si concentra unicamente sulle malattie non trasmissibili, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti nel settore della sanità pubblica e definirne i compiti e la struttura, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. L’ambito di applicazione delle attività svolte da questo gruppo di esperti dovrebbe essere esteso a queste sfide in materia di sanità pubblica e non limitarsi esclusivamente alle malattie non trasmissibili. |
(8) |
Il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità degli Stati membri. |
(9) |
È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo. |
(10) |
I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)(regolamento generale sulla protezione dei dati), che si applica agli Stati membri. |
(11) |
La decisione della Commissione che istituisce il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili (4) dovrebbe essere abrogata e tale gruppo dovrebbe essere sostituito dal nuovo gruppo istituito dalla presente decisione, al fine di elaborare azioni e iniziative, promuovere il coordinamento tra gli Stati membri, affrontare le principali sfide in materia di sanità pubblica nell’Unione, come quelle connesse alle malattie trasmissibili, tra cui l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, nonché le sfide connesse, tra cui la vaccinazione e la resistenza antimicrobica, e non limitarsi esclusivamente alle malattie non trasmissibili. |
(12) |
È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione, che dovrebbe essere di cinque anni. La Commissione dovrebbe considerare a tempo debito la necessità di una proroga del periodo di applicazione, a seguito di una valutazione delle operazioni e dei risultati del gruppo di esperti in materia di sanità pubblica, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il gruppo di esperti in materia di sanità pubblica («gruppo»).
Articolo 2
Compiti
Il gruppo svolge i seguenti compiti:
a) |
assiste la Commissione nella preparazione di iniziative e attività strategiche e legislative volte ad affrontare le principali sfide in materia di sanità pubblica, tra cui le malattie non trasmissibili e le malattie trasmissibili; |
b) |
fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda l’adozione di ogni iniziativa utile finalizzata alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle pratiche migliori, promettenti e innovative e di risultati di ricerca implementabili nel settore della sanità pubblica e dei sistemi sanitari al fine del trasferimento tra gli Stati membri; |
c) |
fornisce consulenza sulle politiche o sulle azioni pertinenti nel settore delle malattie trasmissibili, su richiesta della Commissione. A tale riguardo, il comitato per la sicurezza sanitaria può indicare alla Commissione i settori in cui il parere del gruppo di esperti è necessario per promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e la definizione delle priorità, come pure per creare sinergie tra i pertinenti settori strategici che hanno un impatto sulla sanità pubblica; anche le pertinenti agenzie dell’UE possono essere invitate a fornire consulenza e informazioni in relazione ai rispettivi settori di competenza. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione riguardante la sanità pubblica.
Articolo 4
Composizione
Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che nominano i rappresentanti permanenti nel gruppo di esperti o nel sottogruppo o designano rappresentanti all’occorrenza, in base dell’ordine del giorno della riunione. Essi sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti abbiano un elevato livello di competenze tecniche pertinenti ai compiti del gruppo, segnatamente in materia di sanità pubblica.
Articolo 5
Presidenza
Il gruppo è presieduto da un rappresentante della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE).
Articolo 6
Funzionamento
1. Il gruppo agisce su richiesta della DG SANTE in conformità delle norme orizzontali che disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei gruppi di esperti e l’istituzione di un registro pubblico di tali gruppi (5).
2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.
3. La DG SANTE assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la DG SANTE, ciascun gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblico il dibattito.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.
6. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, i gruppi si pronunciano a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.
Articolo 7
Sottogruppi
1. La DG SANTE ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
2. I sottogruppi sul cancro, sulle malattie non trasmissibili e sui centri di terapia protonica, istituiti nell’ambito del «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e ancora attivi al momento dell’entrata in vigore della presente decisione, continuano a fungere da sottogruppi anche nell’ambito del «Gruppo di esperti in materia di sanità pubblica».
Articolo 8
Esperti invitati
All’occorrenza la DG SANTE può invitare esperti di altre direzioni generali e organismi dell’UE come pure esperti con competenze tecniche specifiche su un argomento all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
Articolo 9
Osservatori
1. Agli organismi pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere concesso lo status di osservatori, in conformità delle regole orizzontali della Commissione, su invito diretto.
2. Gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i loro rappresentanti nel gruppo di esperti o nel sottogruppo pertinente.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri.
Articolo 10
Regolamento interno
Su proposta dalla DG SANTE, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.
Articolo 11
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, il quale, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale. Essi sono inoltre soggetti alle norme di sicurezza della Commissione relative alla protezione delle informazioni classificate dell’Unione, stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 della Commissione (7). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Articolo 12
Trasparenza
1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a) |
il nome delle autorità degli Stati membri; |
b) |
il nome degli altri organismi pubblici; |
c) |
il nome dell’organismo pubblico cui è stato concesso lo status di osservatore. |
3. Tutti i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni dei partecipanti, sono messi a disposizione tramite un link dal registro dei gruppi di esperti a un sito web dedicato, dove tali informazioni sono disponibili. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione (8) soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Articolo 13
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti applicate all’interno della Commissione e nei limiti del bilancio messo a disposizione dei servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione della Commissione (10) che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro è abrogata.
Articolo 15
Applicabilità
La presente decisione si applica per cinque anni a decorrere dalla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe — L’azione europea a favore della sostenibilità» [COM(2016) 739 final, 22 novembre 2016].
(2) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro (GU C 251 del 18.7.2018, pag. 9).
(5) Decisione C(2016) 3301 della Commissione.
(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(7) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(8) Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.
(9) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Decisione C(2018) 4492 della Commissione.
Corte dei conti
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/14 |
Relazione speciale 25/2022 «Verifica del reddito nazionale lordo ai fini del finanziamento del bilancio dell’UE»
(2022/C 471/09)
La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 25/2022 intitolata: «Verifica del reddito nazionale lordo ai fini del finanziamento del bilancio dell’UE – I rischi riguardanti la compilazione dei dati sono complessivamente ben coperti, ma vi sono margini per una migliore definizione della priorità delle azioni».
La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=62634
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10937 - EDF DEUTSCHLAND / HAZWEI / HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 471/10)
1.
In data 2 dicembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
EDF Deutschland GmbH («EDF Deutschland», Germania), facente parte del gruppo EDF («EDF», Francia), |
— |
HAzwei 3. Beteiligungsgesellschaft mbH («HAzwei», Germania), facente parte del gruppo E.ON («E.ON», Germania), |
— |
Hypion Motion Neumünster GmbH &Co. KG, un'impresa comune di nuova costituzione («Target JV», Germania). |
EDF Deutschland e HAzwei acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune oggetto dell'operazione (Target JV).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
HAzwei detiene partecipazioni azionarie per la sua società madre HAzwei GmbH, la quale opera nello sviluppo di progetti riguardanti la produzione e la distribuzione di idrogeno. Le attività di E.ON si sviluppano generalmente in due settori principali: i) reti energetiche e ii) soluzioni per i clienti (compresa la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, |
— |
EDF opera principalmente in Francia e all'estero nei mercati dell'energia elettrica e, in particolare, nella produzione e nella fornitura all'ingrosso e al dettaglio, nella commercializzazione, nella trasmissione e nella distribuzione di energia elettrica. In misura minore, il gruppo EDF opera anche nella fornitura all'ingrosso di gas e nella fornitura di servizi energetici. |
3.
Le attività commerciali dell’impresa comune oggetto dell’operazione saranno l’acquisto di idrogeno e la sua vendita attraverso una stazione di rifornimento di idrogeno situata a Neumünster, Germania settentrionale.
4.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10937 - EDF DEUTSCHLAND / HAZWEI / HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/17 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 471/11)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Colinele Dobrogei»
PGI-RO-A0612-AM03
Data della comunicazione: 28.9.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica della zona geografica di produzione con l’inclusione di nuove località
Si chiede che il villaggio di Baia nel comune di Baia nel distretto di Tulcea sia integrato nella zona delimitata per la produzione dei vini a IGP «Colinele Dobrogei».
Il comune di Baia è situato nella parte sudorientale del distretto di Tulcea e confina con i territori amministrativi del comune di Stjaru a nord, del comune di Bedaud a sud-ovest, del comune di Ceamurlia de Jos a est e del distretto di Costanza a sud. La località di Baia dista 57 km da Tulcea, capoluogo del distretto, e 20 km dalla località Babadag, compresa nella zona delimitata di produzione dell'IGP.
Il comune di Baia/villaggio di Baia beneficia di condizioni ecopedoclimatiche analoghe alla zona della IGP «Colinele Dobrogei», in quanto è situato nella stessa unità territoriale amministrativa e nelle immediate vicinanze di alcune località comprese nell'indicazione geografiche in cui si producono attualmente vini di qualità.
Le condizioni climatiche della località di Baia, che beneficia di irraggiamento solare e luminosità per la sintesi di sostanze organiche, favoriscono una grande concentrazione di zuccheri nelle uve, e quindi nel mosto, consentendo di ottenere vini fermi ricchi di untuosità ma allo stesso tempo freschi, di colore giallo paglierino con riflessi verdolini, aromi floreali (sambuco, acacia) e fruttati (frutta esotica), con aroma complesso, caratteristiche organolettiche analoghe ai vini fermi a indicazione geografica protetta «Colinele Dobrogei».
La modifica interessa la sezione III del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.
2. Aggiunta di pratiche tecnologiche per la produzione di determinate tipologie di vini
Nel disciplinare di produzione si introducono determinate condizioni relative a pratiche tecnologiche (procedure) che consentono la vinificazione di vini bianchi a partire da uve rosse, la produzione di vini rosati fermi a partire da uve bianche, come pure di vini arancioni fermi a partire da uve bianche (macerazione sulle bucce del mosto ottenuto da uve bianche).
L'interesse per queste tipologie di vini fermi è dovuto alle nuove tendenze di consumo e alla predilezione per tipologie di vino rosato o per quelle che mettono in risalto le diverse pratiche enologiche applicate.
La modifica interessa la sezione X del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.
3. Integrazioni di nuove varietà di uve da vino nell’elenco, come varietà principali nella produzione
Il disciplinare di produzione è integrato con nuove varietà di uve di cui è consentito l'uso per la produzione di vini, ossia Crâmpoșie selecționată, Busuioacă de Bohotin e Băbească gri.
La Crâmpoșia selectionată è una varietà di uva rumena presente negli impianti della zona della Dobrugia.
Poiché consente la raccolta tardiva delle uve, la zona dell'IGP «Colinele Dobrogei» offre alle uve di Crâmpoșie selectionată dalla buccia grossa ottime condizioni di maturazione per ottenere vini fruttati ed equilibrati, freschi al naso e nel bouquet, con note fruttate (pera, mela verde) e talvolta floreali, un gusto persistente con note citriche e mineralità. Il vino può presentare colore giallo brillante con riflessi verdolini discreti.
La varietà Busuioacă de Bohotin tende ad accumulare grandi quantità di zuccheri che aumentano la qualità del contenuto di aroma tipico della varietà Busuioacă. L'evoluzione del vino produce rosati brillanti, con sfumature di rosa, aromi di fragole e fragoline di bosco, un gusto fruttato intenso, con acidità media.
La Băbească Gri è una varietà di uva rumena che conferisce ai vini caratteristiche note di fiori freschi e frutta estiva, mele verdi, un leggero sentore di miele di acacia e di favo. Il vino può presentare colore bianco panna, giallo verdolino o, dopo breve macerazione, rosato.
La modifica interessa le sezioni IV, V, VI e XI del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Colinele Dobrogei
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
—
1. Vini bianchi e rosati
Descrizione testuale concisa
Vini bianchi e rosati
Colore: giallo verdolino, talvolta tendente al giallo dorato, giallo paglierino, rosa salmone pallido/medio. Odore e sapore: aroma di fieno appena tagliato, fiori di acacia, bouquet con sentori di mandorla dolce; una buona concentrazione di zuccheri conferisce ai vini un carattere corposo e rotondo, con note di pesca, albicocca e mango; i vini hanno un sapore equilibrato senza la preponderanza del corpo pieno; al naso presentano note di fiori di campo, di miele, di pane tostato e di rose, con un leggero sapore di agrumi tipico delle varietà aromatiche e note persistenti di favo da miele nei vini invecchiati (con varietà aromatiche).
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15,00 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,00 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
2. Vini rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini rossi
Colore: rosso rubino, rosso granato, rosso violaceo, rosso scuro. Odore e sapore: i vini sono contraddistinti da accumulo d'intensità colorante e sviluppo di aromi freschi di frutti di bosco, gusto con sentori di prugna, una persistenza vellutata e untuosità, aromi di lamponi freschi, ribes rossi, mirtilli rossi, visciole, chiodi di garofano, more di rovo e mirtilli; i vini presentano struttura e carattere tannico, con un bouquet sviluppato di mirtilli e chiodi di garofano, note pepate/speziate, vaniglia (in caso di invecchiamento di breve durata), ciliegie nere e un'acidità ottimale; sono adatti all'invecchiamento in botti di rovere.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15,00 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,00 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. |
Produzione al di fuori della zona delimitata Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche I vini IGP «Colinele Dobrogei» possono anche essere elaborati nella zona di prossimità, nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe. È fatto obbligo di informare l'Ufficio nazionale della vigna e del vino (ONVPV) con un preavviso di 48 ore. |
2. |
Pratica di produzione Pratica enologica specifica È consentito il «taglio», da eseguirsi nel rispetto della legislazione vigente. |
3. |
Pratica enologica Pratica enologica specifica È prevista la possibilità di produrre anche vini rosati a partire dai vitigni utilizzati per la produzione di vini rossi, impiegando la tecnica della macerazione breve e preservando le caratteristiche del/i vitigno/i utilizzato/i per l'elaborazione dei rossi. |
4. |
Pratica enologica Pratica enologica specifica Vinificazione in bianco delle uve rosse Molti produttori propongono l'introduzione di tecnologie per valorizzare il potenziale aromatico delle varietà di uva, ad esempio per ottenere vini bianchi da uve rosse, i cosiddetti «blanc de noirs». La tecnologia di vinificazione in bianco delle uve rosse sfrutta il potenziale delle varietà, consentendo di ottenere vini leggermente robusti, caratterizzati da un gusto lievemente vegetale, in cui predominano aromi sottili di more, tiglio, pompelmo e susine gialle. L'acidità accentua la freschezza. Vini rosati fermi prodotti da uve bianche: gli acini dei vitigni Pinot Gris, Băbească Gri e Traminer Roz hanno la buccia di varie sfumature di viola, grigio violaceo, azzurro cenere (Pinot Gris e Băbească Gri), e rosa madreperlaceo e rosa cenere (Traminer Roz). Da queste varietà si possono ottenere vini fermi con sfumature dal bianco panna al giallo paglierino fino al rosato. A seconda della scelta del vinificatore è possibile produrre vini fermi bianchi o rosati. Questi ultimi si ottengono per macerazione. Vini arancioni fermi a partire da uve bianche La tecnologica per ottenere questa tipologia di vini prevede la macerazione sulle bucce del mosto di uve bianche. La durata del periodo di macerazione dipende dall'intensità colorante che il vinificatore desidera per il vino finito. Questi vini presentano colore giallo aranciato/ambrato, struttura complessa, bouquet aromatico di fiori di tiglio, miele, buccia di arancia e frutta secca. Hanno gusto ricco, pieno, con una componente acida ben presente, accentuata da una mineralità intensa. |
5.2. Rese massime
1. |
Vitigni Petit Verdot, Sangiovese 14 000 chilogrammi di uve per ettaro |
2. |
Vitigno Viognier 14 500 chilogrammi di uve per ettaro |
3. |
Vitigni Negru de Drăgășani, Crâmpoșie selecționată, Băbească gri 15 000 chilogrammi di uve per ettaro |
4. |
Vitigni Cabernet Sauvignon, Malbec, Mourvèdre 15 400 chilogrammi di uve per ettaro |
5. |
Vitigno Busuioacă de Bohotin 16 000 chilogrammi di uve per ettaro |
6. |
Vitigni Chardonnay, Pinot Gris 16 300 chilogrammi di uve per ettaro |
7. |
Vitigno Sémillon 16 600 chilogrammi di uve per ettaro |
8. |
Vitigni Muscat Ottonel, Pinot Noir, Syrah, Burgund mare, Băbească Neagră 17 100 chilogrammi di uve per ettaro |
9. |
Vitigni Sauvignon, Riesling italian, Riesling de Rhin, Merlot, Fetească Neagră, Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă Românească 18 000 chilogrammi di uve per ettaro |
10. |
Vitigni Traminer aromat, Traminer roz, Crâmpoşie, Columna, Aligoté, Iordană, Aromat de Iaşi, Rkaţiteli 18 000 chilogrammi di uve per ettaro |
11. |
Vitigni Saint Emilion, Novac, Mamaia, Cristina, Alicante Bouschet 18 000 chilogrammi di uve per ettaro |
12. |
Petit Verdot, Sangiovese 105 ettolitri per ettaro |
13. |
Viognier 109 ettolitri per ettaro |
14. |
Negru de Drăgășani, Crâmpoșie selecționată, Băbească gri 112 ettolitri per ettaro |
15. |
Cabernet Sauvignon, Malbec, Mourvèdre 115 ettolitri per ettaro |
16. |
Busuioacă de Bohotin 120 ettolitri per ettaro |
17. |
Chardonnay, Pinot Gris 122 ettolitri per ettaro |
18. |
Sémillon 124 ettolitri per ettaro |
19. |
Muscat Ottonel, Pinot Noir, Syrah, Burgund mare, Băbească Neagră 128 ettolitri per ettaro |
20. |
Sauvignon, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Merlot, Fetească Neagră, Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă Românească 135 ettolitri per ettaro |
21. |
Traminer roz, Traminer aromat, Crâmpoşie, Columna, Aligoté, Iordană, Aromat de Iaşi, Rkaţiteli 135 ettolitri per ettaro |
22. |
Saint Emilion, Novac, Mamaia, Cristina, Alicante Bouschet 135 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Distretto di Costanza
- città di Murfatlar – Murfatlar, Siminoc;
- comune di Valu lui Traian – villaggio di Valu lui Traian;
- comune di Poarta Albă – villaggi di Poarta Albă e Nazarcea;
- città di Ovidiu – comune di Ovidiu, villaggio di Poiana;
- comune di Ciocârlia – villaggio di Ciocârlia;
- città di Medgidia – Medgidia, Remus Opreanu e Valea Dacilor;
- comune di Castelu – villaggi di Castelu, Cuza Vodă e Nisipari;
- comune di Siliştea – villaggio di Siliştea;
- comune di Tortoman – villaggio di Tortoman;
- comune di Peştera – villaggi di Peştera e Ivrinezu Mic;
- comune di Mircea Voda – villaggi di Mircea Voda, Satu Nou, Ţibrinu, Saligny, Stefan cel Mare e Gherghina;
- comune di Adamclisi – villaggi di Adamclisi, Abrud, Haţeg, Urluia e Zorile;
- città di Cernavodă – comune di Cernavodă;
- comune di Seimeni – villaggi di Seimeni e Seimenii Mici;
- comune di Rasova – villaggi di Rasova e Cochirleni;
- comune di Mihai Viteazu – villaggi di Mihai Viteazu e Sinoie;
- comune di Istria – villaggi di Istria e Nuntaşi;
- comune di Cogealac – villaggi di Cogealac, Tariverde e Fântânele;
- città di Mangalia;
- città di Hârşova;
- comune di Chirnogeni – villaggio di Chirnogeni;
- comune di 23 August – villaggio di 23 August;
- comune di Horia – villaggi di Horia e Tichileşti;
- comune di Crucea – villaggio di Crucea;
- comune di Topalu – villaggio di Topalu;
- comune di Ciobanu – villaggio di Ciobanu;
- comune di Gârliciu – villaggio di Gârliciu;
- comune di Saraiu – villaggio di Saraiu;
- comune di Cobadin – villaggio di Viişoara;
distretto di Tulcea
- città di Babadag;
- comune di Sarichioi – villaggi di Enisala, Visterna, Zebil e Sabangia;
- comune di Valea Nucarilor – villaggi di Valea Nucarilor, Agighiol e Iazurile;
- città di Tulcea;
- comune di Ostrov – villaggi di Ostrov, Piatra;
- comune di Somova – villaggi di Somova, Mineri e Parcheş;
- comune di Niculiţel – villaggio di Niculiţel;
- comune di Izvoarele – villaggi di Izvoarele e Alba;
- comune di Valea Teilor – villaggio di Valea Teilor;
- comune di Frecăţei – villaggi di Teliţa e Poşta;
- città di Isacea;
- comune di Luncaviţa – villaggio di Luncaviţa;
- comune di Văcăreni – villaggio di Văcăreni;
- comune di Jijila – villaggio di Jijila;
- città di Măcin;
- comune di Greci – villaggio di Greci;
- comune di Cerna – villaggio di Cerna;
- comune di Ciocârlia – villaggio di Ciocârlia;
- comune di Baia - villaggio di Baia.
7. Varietà di uve da vino
Alicante Bouschet N - Alicante Henri Bouschet
Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc
Aromat de Iași B
Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger
Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă
Băbească gri G
Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia
Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto
Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay
Columna B
Cristina N
Crâmpoşie B
Crâmpoşie selecţionată B
Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka
Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii
Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal
Iordană B - Iordovană, Iordan
Malbec N - Cotes rouges, Pied de Perdrix, Plant d'Arles
Mamaia N
Merlot N - Bigney rouge
Mourvedre N
Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc
Negru de Drăgăşani N
Novac N
Petit Verdot N
Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer
Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir
Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling
Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling
Rkatiteli B - Dedali Rkatiteli, Korolioc Rkatiteli
Saint Emilion B - Trebbiano Toscano, Ugni blanc
Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino
Sauvignon B - Sauvignon verde
Syrah N - Shiraz, Petit Syrah
Sémillon B - Semillon blanc
Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer
Traminer aromat alb B
Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka
Viognier B - Petit Vionnier, Viogne, Galopine, Vugava bijela
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Informazioni sulla zona geografica
La zona si estende sul territorio della Dobrugia, nella Romania sudorientale, ed è delimitata dalla parte inferiore del corso del Danubio (a ovest e a nord), dal Mar Nero (a est) e dal confine bulgaro (a sud). È caratterizzata da una predominanza di terreni dalla conformazione tipica degli altipiani, con un substrato di loess e condizioni biologiche, pedologiche e climatiche che rientrano nelle categorie steppa e steppa boscosa pontica. Ciascuna di queste componenti ecosistemiche contribuisce a creare un ambiente ecologico favorevole alla coltivazione della vite.
La maggior parte dei vigneti si trova su un substrato geologico di loess (3-40 m di spessore), che copre parzialmente rocce dure e antiche (di era pre-paleozoica, paleozoica, mesozoica e terziaria), autoctone o rimodellate.
La parte settentrionale della regione della Dobrugia è relativamente irregolare (altopiani con depressioni riparate, comprese tra 100 e 467 m sul livello del mare), mentre quella meridionale presenta un paesaggio caratterizzato da altopiani a sommità tabulare (di altezza inferiore a 200-300 m). Queste due parti sono separate dall'altopiano generalmente collinare interessato da fenomeni erosivi della Dobrugia centrale (250-350 m).
Questa è la regione della Romania in cui le precipitazioni e le acque sotterranee sono più scarse: la disponibilità è irregolare e l'acqua è spesso più mineralizzata. Per attenuare tale situazione si ricorre alla raccolta, alla captazione e all'irrigazione.
Il clima tipicamente continentale è in parte mitigato dalla vicinanza del Mar Nero, delle paludi del Danubio e del suo delta. La temperatura media annua è di circa 11 oC, con un'escursione superiore a 25 °C tra i valori medi di gennaio e quelli di luglio, e superiore a 75 °C in termini di estremi assoluti nell'arco di diversi anni. Le precipitazioni medie annue sono spesso inferiori a 400 mm. La zona beneficia di ottime risorse eliotermiche, tra le più elevate della Romania (energia radiante superiore a 120-125 Kcal/cm, un soleggiamento superiore a 2 200 ore e temperature medie giornaliere sopra lo zero pari a 4 000-4 200 °C nel corso dell'anno), in grado di assicurare la maturazione, e persino la sovramaturazione, delle uve.
I terreni zonali sono di gran lunga la principale categoria di suolo presente nelle zone viticole: mollisol caratteristici delle steppe (kastanozëm e černozëm) e delle steppe boscose (černozëm cambici e, più raramente, černozëm argillo-illuviali, rendzine e greyzëm), per lo più formati su un substrato di loess.
8.2. Informazioni sul prodotto
I vini IGP «Colinele Dobrogei» possono essere bianchi, rossi o rosati.
I bianchi e i rosati sono limpidi, di colore dal giallo verdolino al giallo dorato, oppure rosa salmone pallido o medio, e hanno un sapore vellutato.
L'odore e il sapore presentano per lo più note floreali. I vini hanno una buona concentrazione di zuccheri e un gusto rotondo, con note di miele, rosa, agrumi per le varietà aromatiche e talvolta favo da miele nei vini invecchiati prodotti con varietà aromatiche.
I rossi sono vellutati al palato e di colore rosso rubino, rosso granato, rosso violaceo intenso o rosso scuro.
L'odore e il sapore evidenziano aromi freschi di frutti di bosco maturi, con sentori di prugna, una sensazione vellutata al palato e untuosità, nonché aromi di lamponi freschi, ribes rossi, mirtilli rossi, more di rovo e mirtilli. I vini hanno struttura e carattere tannico, con un bouquet di mirtilli e chiodi di garofano, e sono talvolta persino pepati, mentre l'invecchiamento di breve durata conferisce loro aromi di vaniglia. Sono adatti all'invecchiamento in botti di rovere.
8.3. Interazioni causali
La specificità dei vini IGP «Colinele Dobrogei» è data dalle caratteristiche del mosto utilizzato per la produzione. Queste sono legate ai vitigni, che beneficiano di un'elevata radiazione solare, di risorse eliotermiche tra le più elevate della Romania e di scarse precipitazioni. Questi fattori favoriscono una buona maturazione delle uve e l'elaborazione di mosti ad alto tenore zuccherino. L'influenza del mare sulla zona si fa sentire ed è particolarmente utile in autunno, in quanto esercita una funzione termoregolatrice. Il Danubio fa sentire la propria influenza a Cernavodă, in particolare nei vigneti situati nelle sue immediate vicinanze. Il suolo, ricco di carbonato di calcio, costituisce un fattore importante per la qualità dei vini. La qualità dei vini beneficia dell'influenza dei vicini laghi di Razim e Sinoe, dei terreni vocati per la coltivazione dei vini e del fatto che i vini sono equilibrati in termini di alcol e acidità e presentano caratteristiche organolettiche ben espresse (note floreali/di frutti di bosco, spezie).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Condizioni applicabili al prodotto finito
Quadro giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
a condizione che le autorità competenti siano debitamente informate, i vini possono essere condizionati e imbottigliati al di fuori della zona di produzione delle uve.
Tali processi possono aver luogo nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe.
In tal caso, a seconda dei casi, il produttore o l'imbottigliatore e il luogo di imbottigliamento devono essere indicati sull'etichetta.
Per quanto riguarda l'imbottigliamento, e in risposta alle richieste commerciali dei mercati dell'UE e di esportazione, è consentita la vendita alla rinfusa dei vini IGP «Colinele Dobrogei».
Le partite alla rinfusa devono essere comunicate alle autorità tramite il servizio d'Ispezione territoriale e devono essere accompagnate dalla documentazione richiesta e dal certificato attestante il diritto all'uso dell'indicazione protetta e alla commercializzazione del vino.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_colinele_dobrogei_modif_cf_cerere_3_2021_modif_anterioare_cerere_989_18.05.2022_no_track_changes_0.pdf
Rettifiche
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/26 |
Rettifica dell'avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 459 del 2 dicembre 2022 )
(2022/C 471/12)
Pagina 6, nota a piè di pagina 2:
anziché:
«(2) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1).» |
leggasi:
«(2) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).». |