ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 463

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
5 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 463/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 463/02

Causa C-344/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgio) — L.F. / S.C.R.L. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali – Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche – Divieto che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi altro tipo di manifestazione di tali convinzioni – Abbigliamento con connotazione religiosa)

2

2022/C 463/03

Causa C-616/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — M2Beauté Cosmetics GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di medicinale per funzione – Assenza di studi scientifici – Conoscenze scientifiche relative ad un analogo strutturale – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Prodotto cosmetico – Effetti benefici concreti sulla salute umana – Effetti benefici immediati o mediati – Effetti positivi sull’aspetto esteriore]

3

2022/C 463/04

Causa C-698/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Gmina Wieliszew / Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej [Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Finanziamento da parte dell’Unione europea – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Contratto di sovvenzione – Fondi versati al beneficiario su un conto di una banca fallita – Normativa nazionale che non esclude detti fondi dalla massa fallimentare di tale banca]

4

2022/C 463/05

Causa C-713/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / X, Y / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale – Incarichi di lavoro interinale – Intervalli – Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale – Cessazione del rapporto di lavoro]

5

2022/C 463/06

Causa C-1/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — MC / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea – Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo – Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica – Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore – Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza – Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti – Interessi moratori – Proporzionalità]

5

2022/C 463/07

Causa C-64/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell’agente alla provvigione)

6

2022/C 463/08

Cause riunite C-164/21 e C-318/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Baltijas Starptautiskā Akadēmija SIA (C-164/21), Stockholm School of Economics in Riga SIA (C-318/21) / Latvijas Zinātnes padome [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione – Ricevibilità delle questioni – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di organismo di ricerca e diffusione della conoscenza – Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche – Determinazione della finalità principale]

7

2022/C 463/09

Causa C-199/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — DN / Finanzamt Österreich [Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità]

8

2022/C 463/10

Causa C-256/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — KP / TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen [Rinvio pregiudiziale – Marchi dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 124, lettere a) e d) – Articolo 128 – Competenza dei tribunali dei marchi dell’Unione europea – Azione per contraffazione – Domanda riconvenzionale di nullità – Rinuncia all’azione per contraffazione – Esito della domanda riconvenzionale – Carattere autonomo della domanda riconvenzionale]

9

2022/C 463/11

Causa C-355/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. / Procter & Gamble International Operations SA (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 10 – Misure correttive – Distruzione di merci – Nozione di violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Merci recanti un marchio dell’Unione europea)

9

2022/C 463/12

Causa C-397/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendite non assoggettate all’IVA – IVA indebitamente fatturata e assolta – Liquidazione del prestatore – Rifiuto di rimborso da parte dell’autorità tributaria al destinatario dell’IVA indebitamente versata – Principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione]

10

2022/C 463/13

Causa C-405/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Requisito di buona fede del professionista – Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva)

11

2022/C 463/14

Causa C-431/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — X GmbH & Co. KG/Finanzamt Bremen (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Imposta sulle società – Determinazione del reddito imponibile delle società – Operazioni con l’estero – Obbligo di documentazione fiscale dei rapporti commerciali tra soggetti che presentano vincoli di interdipendenza – Stima e maggiorazione del reddito imponibile a titolo di sanzione)

12

2022/C 463/15

Causa C-437/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Liberty Lines SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Articoli 1 e 4 – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 1 – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri – Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare]

12

2022/C 463/16

Causa C-593/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — NY / Herios SARL (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Agenti commerciali indipendenti – Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente – Indennizzo dell’agente – Indennità di cessazione del rapporto – Sub-agenzia – Diritto del sub-agente alla proporzione dell’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal sub-agente)

13

2022/C 463/17

Causa C-79/22P: Impugnazione proposta l’8 febbraio 2022 da Carlos Correia de Matos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2021, causa T-719/21, Correia de Matos/Commissione

14

2022/C 463/18

Causa C-446/22 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2022 dalla Fidelity National Information Services, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 maggio 2022, causa T-237/21, Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)

14

2022/C 463/19

Causa C-533/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş (Romania) il 9 agosto 2022 — SC Adient Ltd & Co.Kg / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

14

2022/C 463/20

Causa C-540/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Paesi Bassi) l’11 agosto 2022 — SN e a. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

15

2022/C 463/21

Causa C-549/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 18 agosto 2022 — X / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

16

2022/C 463/22

Causa C-572/22 P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2022 da Ana Carla Mendes de Almeida avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022, causa T-334/21, Mendes de Almeida/Consiglio

17

2022/C 463/23

Causa C-585/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 settembre 2022 — X BV / Staatssecretaris van Financiën

17

2022/C 463/24

Causa C-590/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wesel (Germania) il 9 settembre 2022 — AT, BT / PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

18

2022/C 463/25

Causa C-596/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 15 settembre 2022 — J. O. / Kreis Gütersloh

18

2022/C 463/26

Causa C-598/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 settembre 2022 — Società Italiana Imprese Balneari Srl / Comune di Rosignano Marittimo e a.

19

2022/C 463/27

Causa C-651/22: Ricorso proposto il 17 ottobre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

20

2022/C 463/28

Causa C-668/22: Ricorso proposto il 21 ottobre 2022 — Commissione europea / Slovacchia

21

 

Tribunale

2022/C 463/29

Causa T-421/17 RENV: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Leino-Sandberg / Parlamento [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento relativo alla decisione che nega a un terzo l’accesso integrale alle tabelle dei triloghi riguardanti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Europol e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale]

22

2022/C 463/30

Causa T-502/19: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Corneli/BCE (Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria – Ricorso di annullamento – Ricorso proposto da un azionista – Legittimazione ad agire – Interesse distinto da quello della banca – Ricevibilità – Errore di diritto nella determinazione della base giuridica – Interpretazione conforme del diritto nazionale da parte del giudice dell’Unione – Limite – Divieto di interpretare il diritto nazionale contra legem)

22

2022/C 463/31

Causa T-552/19 OP: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Malacalza Investimenti / BCE (Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Decisione della BCE di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria – Rifiuto di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata in quanto tale dal diritto dell’Unione – Presunzione generale di riservatezza – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, ivi compresa la proprietà intellettuale – Nozione di informazioni riservate – Obbligo di motivazione – Opposizione)

23

2022/C 463/32

Causa T-627/20: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — LAICO/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione)

24

2022/C 463/33

Causa T-711/20: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo CMS Italy – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra e marchio internazionale figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza dei segni – Prova della notorietà – Valutazione complessiva]

25

2022/C 463/34

Causa T-761/20: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — European Dynamics Luxembourg/BCE (Appalti pubblici – Procedura di gara – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto – Offerta anormalmente bassa – Tentativi di influenzare indebitamente il procedimento decisionale – Inosservanza delle regole di comunicazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale)

26

2022/C 463/35

Causa T-83/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Van Walle/ECDC (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale dell’ECDC – Decisione di non rinnovo del contratto – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Dovere di sollecitudine – Diritto di essere ascoltato – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

26

2022/C 463/36

Causa T-88/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Paesen / SEAE [Funzione pubblica – Funzionario – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Capo delegazione – Periodo di prova di livello dirigenziale – Rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale – Atto non lesivo – Irricevibilità – Riassegnazione ad un posto non dirigenziale presso la sede del SEAE – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Presupposti per l’applicazione ai capi delegazione dell’articolo 11 della decisione C (2008) 5028/2 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativa al personale direttivo di livello intermedio – Mancato inserimento di documenti nel fascicolo personale – Interesse del servizio – Sviamento di potere – Domanda di assistenza – Decisione recante rigetto della domanda – Responsabilità]

27

2022/C 463/37

Causa T-168/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Magnetec/EUIPO (Blu chiaro) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una tonalità di blu chiaro – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Requisiti di chiarezza e di precisione – Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

28

2022/C 463/38

Causa T-174/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Agrofert / Parlemento [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’indagine a carico dell’ex Primo ministro della Repubblica ceca sull’uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d’interessi – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Sopravvenuta mancanza parziale dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Obbligo di motivazione]

28

2022/C 463/39

Causa T-222/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Shopify / EUIPO — Rossi e a. (Shoppi) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Shoppi – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SHOPIFY – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom (Brexit)]

29

2022/C 463/40

Causa T-311/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — SV / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione delle prestazioni – Promozione – Ricorso amministrativo – Procedura speciale applicabile alle decisioni di valutazione – Regola di concordanza tra il ricorso amministrativo e il conseguente atto di ricorso – Intensità del controllo – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità)

30

2022/C 463/41

Causa T-352/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Oi Dromoi tis Elias / Commissione [Diritto istituzionale – Selezione dei partner per l’attuazione delle attività di Europe Direct (2021-2025) in Grecia – Procedura di invito a presentare proposte – Criteri di ammissibilità – Rigetto della candidatura]

30

2022/C 463/42

Causa T-429/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Aldi Einkauf/EUIPO — Cantina sociale Tollo (ALDIANO) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo ALDIANO – Marchi dell’Unione europea e registrazione internazionale denominativi anteriori ALDI – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64 del regolamento (UE) 2017/1001]

31

2022/C 463/43

Causa T-454/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — G-Core Innovations/EUIPO — Coretransform (G CORELABS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo G CORELABS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CORE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

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2022/C 463/44

Causa T-496/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Vasallo Andrés / Parlamento (Diritto istituzionale – Commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione relativa al regime disciplinare degli impiegati pubblici in Spagna – Questione che non rientra nei settori di attività dell’Unione – Obbligo di motivazione – Conflitto di interessi – Rilevanza della pubblicazione online dello status della sul portale Internet delle petizioni del Parlamento)

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2022/C 463/45

Causa T-517/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Grieger / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Messa a disposizione – Impegno di riassegnazione a una posizione dirigenziale di livello intermedio al termine della messa a disposizione – Domanda di riassegnazione – Interesse del servizio – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine)

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2022/C 463/46

Causa T-524/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Saure / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo]

33

2022/C 463/47

Causa T-537/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (BODY STAR) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BODY STAR – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Marchio nazionale denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

34

2022/C 463/48

Causa T-539/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — the airscreen company / EUIPO — Moviescreens Rental (airframe) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo airframe – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

35

2022/C 463/49

Causa T-572/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COPAL TREE – Marchio nazionale figurativo anteriore COMPAL – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

36

2022/C 463/50

Causa T-589/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Serrano Velázquez / Parlamento (Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione relativa alla violazione da parte delle autorità spagnole del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di archiviazione senza seguito della petizione – Obbligo di motivazione)

36

2022/C 463/51

Causa T-599/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento]

37

2022/C 463/52

Causa T-618/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — WV/CdT (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Assenze ingiustificate – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Responsabilità)

37

2022/C 463/53

Causa T-652/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria ad un veicolo a motore – Cause di nullità – Novità – Carattere individuale – Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7 del regolamento n. 6/2002 – Portata della domanda di dichiarazione di nullità – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i), v) e vi), del regolamento (CE) n. 2245/2002]

38

2022/C 463/54

Causa T-656/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — H/2 Credit Manager/EUIPO — Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo H/2 CAPITAL PARTNERS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore HCapital – Impedimento alla registrazione relativo – Pubblico di riferimento – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2022/C 463/55

Causa T-663/21: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Zegers / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Condizione secondo cui essi devono essere maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Presa in considerazione, da parte dell’autorità nazionale, di un periodo successivo all’entrata in servizio presso l’Unione)

39

2022/C 463/56

Causa T-696/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Les Bordes Golf International / EUIPO — Mast-Jägermeister (LES BORDES) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LES BORDES – Marchio internazionale figurativo anteriore contenente un’immagine costituita, in particolare, dalla testa di un cervo – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2022/C 463/57

Causa T-752/21: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo quis ut Deus – Assenza di uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2022/C 463/58

Causa T-802/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo JUST ORGANIC – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2022/C 463/59

Causa T-58/22: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Labaš/EUIPO (FRESH) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRESH – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

42

2022/C 463/60

Causa T-738/18 RENV: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Dragnea/Commissione (Indagini esterne dell’OLAF – Diniego d’accesso al fascicolo delle indagini dell’OLAF – Revoca e sostituzione dell’atto impugnato – Sparimento dell’oggetto della lite – Non luogo a statuire)

42

2022/C 463/61

Causa T-517/19 INTP: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Homoki/Commissione (Interpretazione di una sentenza – Irricevibilità)

43

2022/C 463/62

Causa T-45/20: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — KRBL/EUIPO — P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Scadenza della registrazione internazionale del marchio richiesto – Estinzione dell’oggetto della lite – Non luogo a statuire)

43

2022/C 463/63

Cause riunite T-101/21 e T-213/21: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Primagra e Mlékárna Hlinsko/Commissione [Ricorso di annullamento – Fondi strutturali e di investimento europei – FESR – Fondo di coesione – FSE – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Lettera relativa al seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nell’ambito del suo audit su asseriti conflitti di interessi – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità]

44

2022/C 463/64

Causa T-514/21: Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Associazione Terra Mia Amici No Tap / BEI [Ricorso per carenza – Ambiente – Finanziamento del gasdotto transadriatico – Delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Risposta successiva alla proposizione del ricorso – Domanda di ingiunzione – Incompetenza – Eccezione di irricevibilità – Non luogo a statuire]

44

2022/C 463/65

Causa T-518/21: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2022 — European Paper Packaging Alliance / Commissione [Ricorso di annullamento – Ambiente – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso – Direttiva (UE) 2019/904 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente – Atto non impugnabile – Irricevibilità]

45

2022/C 463/66

Causa T-624/21: Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2022 — Primagran / EUIPO — Primagaz (prımagran) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo prımagran – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PRIMA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Divieto di reformatio in peius – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

46

2022/C 463/67

Causa T-653/21: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione [Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Ritrovati vegetali – Produttore della varietà di canapa Finola – Superfici coltivate in Polonia – Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune – Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) – Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità]

46

2022/C 463/68

Causa T-697/21: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse – Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio – Non luogo a statuire)

47

2022/C 463/69

Causa T-788/21: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2022 — TDK Foil Italy / Commissione (Ricorso di annullamento – Politica commerciale – Dumping – Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Importatore indipendente – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità)

48

2022/C 463/70

Causa T-1/22: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Airoldi Metalli / Commissione (Ricorso di annullamento – Dumping – Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità)

48

2022/C 463/71

Causa T-41/22: Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2022 — Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento (Ricorso di annullamento – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

49

2022/C 463/72

Causa T-53/22: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2022 — Collard / ID (Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire)

49

2022/C 463/73

Causa T-54/22: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2022 — Rivière / ID (Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire)

50

2022/C 463/74

Causa T-101/22: Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2022 — OG e a./Commissione [Ricorso di annullamento – Regolamento delegato (UE) 2022/503 – Regolamento delegato (UE) 2021/2288 – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell'UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità]

51

2022/C 463/75

Causa T-103/22: Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2022 — ON/Commissione [Ricorso d’annullamento – Regolamento delegato (UE) 2021/2288 – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell'UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità]

51

2022/C 463/76

Causa T-134/22: Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2022 — OO / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Indennità di espatrio ridotta della metà – Bollettino di retribuzione – Termine di ricorso – Irricevibilità)

52

2022/C 463/77

Causa T-165/22: Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Saure/Commissione (Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Diniego di accesso – Litispendenza – Irricevibilità)

52

2022/C 463/78

Causa T-281/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2022 — Xpand Consortium e a. / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di sviluppo, applicazione, manutenzione/operazioni e consulenza in materia di sistemi informatici finanziari e di contabilità/finanza – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza)

53

2022/C 463/79

Causa T-416/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 ottobre 2022 — Fresenius Kabi Austria e a./Commissione [Procedimento sommario – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti la sostanza attiva amido idrossietilico (HES), soluzioni per infusione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

53

2022/C 463/80

Causa T-581/22: Ricorso proposto il 19 settembre 2022 — ECE Group/EUIPO — ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

54

2022/C 463/81

Causa T-593/22: Ricorso proposto il 23 settembre 2022 — RM / Parlamento

55

2022/C 463/82

Causa T-630/22: Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — Topper Argentina/EUIPO — Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

56

2022/C 463/83

Causa T-631/22: Ricorso proposto l’11 ottobre 2022 — Beijing Unicorn Technology / EUIPO — WD Plus (Dispositivo costituito da un cerchio con due punte acuminate)

56

2022/C 463/84

Causa T-639/22: Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — VF International/EUIPO — Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

57

2022/C 463/85

Causa T-645/22: Ricorso proposto il 15 ottobre 2022 — C. & S. / EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

58

2022/C 463/86

Causa T-646/22: Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Piaggio & C./EUIPO — e-bility (Scooter)

58

2022/C 463/87

Causa T-647/22: Ricorso proposto il 17 ottobre 2022 — Puma / EUIPO — Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Scarpe)

59

2022/C 463/88

Causa T-649/22: Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Shammout / Consiglio

60

2022/C 463/89

Causa T-653/22: Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Silex / Commissione

60

2022/C 463/90

Causa T-335/20: Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2022 — Repubblica ceca/Commissione

61

2022/C 463/91

Causa T-11/22: Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2022 — Medivet Group / EUIPO (MEDIVET)

61

2022/C 463/92

Causa T-138/22: Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — HCP/EUIPO — Timm Health Care (PYLOMED)

62


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 463/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 451 del 28.11.2022.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 441 del 21.11.2022.

GU C 432 del 14.11.2022.

GU C 424 del 7.11.2022.

GU C 418 del 31.10.2022.

GU C 408 del 24.10.2022.

GU C 398 del 17.10.2022.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgio) — L.F. / S.C.R.L.

(Causa C-344/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali - Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche - Divieto che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi altro tipo di manifestazione di tali convinzioni - Abbigliamento con connotazione religiosa)

(2022/C 463/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L.F.

Convenuta: S.C.R.L.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «religione o (…) convinzioni personali» ivi contenuta costituisce un solo e unico motivo di discriminazione che comprende tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche o spirituali.

2)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta «basata sulla religione o sulle convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata.

3)

L’articolo 1 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione di tale direttiva nel diritto nazionale, le quali sono interpretate nel senso che le convinzioni religiose e le convinzioni filosofiche costituiscono due motivi di discriminazione distinti, possano essere considerate, «per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste [in tale direttiva]», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — M2Beauté Cosmetics GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-616/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 1, punto 2, lettera b) - Nozione di «medicinale per funzione» - Assenza di studi scientifici - Conoscenze scientifiche relative ad un analogo strutturale - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Prodotto cosmetico - Effetti benefici concreti sulla salute umana - Effetti benefici immediati o mediati - Effetti positivi sull’aspetto esteriore)

(2022/C 463/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M2Beauté Cosmetics GmbH

Convenuto: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2010/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, per quanto concerne la farmacovigilanza,

deve essere interpretato nel senso che:

un’autorità nazionale può, ai fini della classificazione di un prodotto come «medicinale» ai sensi di tale disposizione, stabilire le proprietà farmacologiche del prodotto di cui trattasi sulla base delle conoscenze scientifiche relative ad un analogo strutturale di detta sostanza, qualora non siano disponibili studi scientifici relativi alla sostanza che compone il suddetto prodotto, se il grado di analogia è tale da far presumere, sulla base di un’analisi obiettiva e scientificamente fondata, che una sostanza presente in un prodotto, ad una determinata concentrazione, abbia le stesse proprietà di una sostanza esistente per la quale siano disponibili gli studi richiesti.

2)

L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2010/84,

deve essere interpretato nel senso che:

un prodotto che modifica le funzioni fisiologiche può essere classificato come «medicinale», ai sensi di tale disposizione, solo se ha concreti effetti benefici per la salute. Al riguardo, un miglioramento dell’aspetto esteriore, comportante un beneficio mediato dalla maggiore autostima o dal maggior benessere che esso suscita, è sufficiente quando consente il trattamento di una patologia riconosciuta. Per contro, un prodotto che migliori l’aspetto esteriore senza avere proprietà nocive e che sia privo di effetti benefici per la salute non può essere classificato come «medicinale», ai sensi della disposizione citata.


(1)  GU C 72 dell’1.3.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Gmina Wieliszew / Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Causa C-698/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Finanziamento da parte dell’Unione europea - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Contratto di sovvenzione - Fondi versati al beneficiario su un conto di una banca fallita - Normativa nazionale che non esclude detti fondi dalla massa fallimentare di tale banca)

(2022/C 463/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gmina Wieliszew

Resistente: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

L’articolo 2, punto 5, e gli articoli 3, 4, 57, 70 e 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, gli articoli 11, 54, 56 e 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché l’articolo 2, lettera i), gli articoli 3 e 4 e l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, non consente a un soggetto che abbia ricevuto fondi nell’ambito di programmi cofinanziati dal bilancio dell’Unione europea, qualora tali fondi siano stati versati sul conto di una banca successivamente dichiarata fallita, di ottenere l’esclusione di tali fondi dalla massa fallimentare della banca in parola e, dall’altro, non prevede l’esclusione di detti fondi da tale massa.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


5.12.2022   

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C 463/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / X, Y / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-713/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) - Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro - Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale - Incarichi di lavoro interinale - Intervalli - Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale - Cessazione del rapporto di lavoro)

(2022/C 463/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Convenuti: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

deve essere interpretato nel senso che:

una persona che risiede in uno Stato membro e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede, qualora, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


5.12.2022   

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C 463/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-1/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea - Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo - Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica - Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore - Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza - Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti - Interessi moratori - Proporzionalità)

(2022/C 463/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MC

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto (IVA) di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:

la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa;

la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;

gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice;

la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e

tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.

2)

L’articolo 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


5.12.2022   

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C 463/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Causa C-64/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Agenti commerciali indipendenti - Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall’agente commerciale - Retribuzione - Natura imperativa o dispositiva del diritto dell’agente alla provvigione)

(2022/C 463/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Convenuta: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

deve essere interpretato nel senso che:

si può derogare mediante contratto al diritto conferito da tale disposizione all’agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per un’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


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C 463/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «Baltijas Starptautiskā Akadēmija» SIA (C-164/21), «Stockholm School of Economics in Riga» SIA (C-318/21) / Latvijas Zinātnes padome

(Cause riunite C-164/21 e C-318/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 651/2014 - Articolo 2, punto 83 - Rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione - Ricevibilità delle questioni - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - Nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» - Istituti di istruzione superiore che svolgono attività economiche e non economiche - Determinazione della finalità principale)

(2022/C 463/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudici del rinvio

Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti:«Baltijas Starptautiskā Akadēmija» SIA (C-164/21), «Stockholm School of Economics in Riga» SIA (C-318/21)

Convenuta: Latvijas Zinātnes padome

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE],

deve essere interpretato nel senso che:

un’entità di diritto privato che svolge varie attività, tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche, quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, a condizione che si possa stabilire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che la sua finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto, non si può esigere da una siffatta entità che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza.

2)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014

deve essere interpretato nel senso che:

non è necessario, affinché un’entità possa essere considerata un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione, che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale.

3)

L’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014

deve essere interpretato nel senso che:

lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un’entità nonché l’eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 189 del 17.5.2021.

GU C 297 del 26.7.2021.


5.12.2022   

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C 463/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — DN / Finanzamt Österreich

(Causa C-199/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 67 e 68 - Prestazioni familiari - Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita - Titolare di pensioni erogate da due Stati membri - Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo - Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio - Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore - Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore - Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore - Ammissibilità)

(2022/C 463/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DN

Convenuto: Finanzamt Österreich

Dispositivo

1)

L’articolo 67, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

deve essere interpretato nel senso che:

quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dei suddetti due Stati membri. Qualora il percepimento di tali prestazioni in uno di tali Stati membri sia escluso in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.

2)

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore che vi ha diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente a tale disposizione, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


5.12.2022   

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C 463/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — KP / TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(Causa C-256/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchi dell’Unione europea - Regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 124, lettere a) e d) - Articolo 128 - Competenza dei tribunali dei marchi dell’Unione europea - Azione per contraffazione - Domanda riconvenzionale di nullità - Rinuncia all’azione per contraffazione - Esito della domanda riconvenzionale - Carattere autonomo della domanda riconvenzionale)

(2022/C 463/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KP

Resistenti: TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

Dispositivo

L’articolo 124, lettere a) e d), e l’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

un tribunale dei marchi dell’Unione europea, investito di un’azione per contraffazione fondata su un marchio dell’Unione europea la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, rimane competente a pronunciarsi sulla validità di tale marchio, nonostante la rinuncia all’azione principale.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


5.12.2022   

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C 463/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. / Procter & Gamble International Operations SA

(Causa C-355/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Articolo 10 - Misure correttive - Distruzione di merci - Nozione di «violazione di un diritto di proprietà intellettuale» - Merci recanti un marchio dell’Unione europea)

(2022/C 463/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Perfumesco.pl sp. z o.o., sp.k.

Convenuta: Procter & Gamble International Operations SA

Con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskic

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una misura di protezione consistente nella distruzione di merci non può essere applicata a merci che siano state fabbricate e sulle quali sia stato apposto un marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare di quest’ultimo, ma che siano state immesse in commercio nello Spazio economico europeo senza il suo consenso.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


5.12.2022   

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C 463/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-397/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Vendite non assoggettate all’IVA - IVA indebitamente fatturata e assolta - Liquidazione del prestatore - Rifiuto di rimborso da parte dell’autorità tributaria al destinatario dell’IVA indebitamente versata - Principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione)

(2022/C 463/12)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.

2)

L’articolo 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, tale amministrazione ha l’obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto articolo 183, dando un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


5.12.2022   

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C 463/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Causa C-405/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto - Requisito di buona fede del professionista - Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva)

(2022/C 463/13)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FV

Convenuta: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


5.12.2022   

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C 463/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — X GmbH & Co. KG/Finanzamt Bremen

(Causa C-431/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Imposta sulle società - Determinazione del reddito imponibile delle società - Operazioni con l’estero - Obbligo di documentazione fiscale dei rapporti commerciali tra soggetti che presentano vincoli di interdipendenza - Stima e maggiorazione del reddito imponibile a titolo di sanzione)

(2022/C 463/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Bremen

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in primo luogo, il contribuente è soggetto all’obbligo di fornire la documentazione sulla natura, sul contenuto e sui fondamenti economici e giuridici del prezzo e delle altre condizioni commerciali delle sue transazioni commerciali transfrontaliere con soggetti con i quali intrattiene un vincolo di interdipendenza di capitale o di altro tipo che consenta a tale contribuente o a tali soggetti di esercitare un’influenza sicura sull’altro, e che preveda, in secondo luogo, in caso di violazione di tale obbligo, non solo che il suo reddito imponibile nello Stato membro interessato sia presunto, con presunzione confutabile, superiore a quello dichiarato — potendo l’amministrazione tributaria effettuare una stima a scapito del contribuente — ma anche l’imposizione di una maggiorazione fiscale pari ad almeno il 5 % e, al massimo, il 10 % dell’eccedenza di reddito determinata, e comunque pari almeno a EUR 5 000, a meno che l’inosservanza di tale obbligo sia scusabile o la colpa commessa sia di lieve entità.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


5.12.2022   

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C 463/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Liberty Lines SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-437/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Articoli 1 e 4 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 1 - Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico - Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri - Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare)

(2022/C 463/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Liberty Lines SpA

Convenuto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con l’intervento di: Rete Ferroviaria Italiana SpA, Bluferries Srl

Dispositivo

Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio in questione all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


5.12.2022   

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C 463/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — NY / Herios SARL

(Causa C-593/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Agenti commerciali indipendenti - Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente - Indennizzo dell’agente - Indennità di cessazione del rapporto - Sub-agenzia - Diritto del sub-agente alla proporzione dell’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal sub-agente)

(2022/C 463/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NY

Convenuta: Herios SARL

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

deve essere interpretato nel senso che:

l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta dal preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio. Tuttavia, il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


5.12.2022   

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C 463/14


Impugnazione proposta l’8 febbraio 2022 da Carlos Correia de Matos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2021, causa T-719/21, Correia de Matos/Commissione

(Causa C-79/22P)

(2022/C 463/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carlos Correia de Matos (rappresentante: C. Correia de Matos, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 20 ottobre 2022, la Corte di giustizia (decima sezione), ha respinto il ricorso per manifesta irricevibilità e condannato Carlos Correia de Matos a farsi carico delle proprie spese.


5.12.2022   

IT

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C 463/14


Impugnazione proposta il 5 luglio 2022 dalla Fidelity National Information Services, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 maggio 2022, causa T-237/21, Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)

(Causa C-446/22 P)

(2022/C 463/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fidelity National Information Services, Inc. (rappresentante: P. Wilhelm, avocat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 20 ottobre 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Fidelity National Information Services, Inc. a farsi carico delle proprie spese.


5.12.2022   

IT

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C 463/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş (Romania) il 9 agosto 2022 — SC Adient Ltd & Co.Kg / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Causa C-533/22)

(2022/C 463/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Argeş

Parti

Ricorrente: SC Adient Ltd & Co.Kg

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA (2) debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di qualificare una persona giuridica residente indipendente come stabile organizzazione di un’entità non residente, solamente sulla base dell’appartenenza di tali due società al medesimo gruppo.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di ritenere sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un’entità non residente, facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all’entità non residente.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa tributaria e alla prassi dell’amministrazione tributaria nazionale di ritenere sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un’entità non residente, tenuto conto del fatto che la stabile [organizzazione] di cui trattasi cede solo beni e non presta servizi.

4)

Nel caso in cui una persona non residente detenga nel territorio di uno Stato membro, presso una persona giuridica residente, mezzi umani e tecnici con cui garantisce la prestazione di servizi di lavorazione dei beni che devono essere ceduti dall’entità non residente, se le disposizioni dell’articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[, nonché] dell’articolo 11 e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che i suddetti servizi di lavorazione prestati attraverso i mezzi tecnici e umani della persona giuridica non residente sono: (i) servizi ricevuti da persona giuridica non residente da parte della persona residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici, o, se del caso, (ii) servizi forniti dalla stessa persona giuridica non residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici.

5)

A seconda della risposta alla questione sub 4), in che modo sia determinato il luogo della prestazione di servizi, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA.

6)

Alla luce dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA, se le attività connesse ai servizi di trattamento dei beni quali la ricezione, l’inventario, l’effettuare ordini ai fornitori, la messa a disposizione di aree di stoccaggio, la gestione delle scorte nel sistema informatico, il trattamento degli ordini dei clienti, la menzione dell’indirizzo sui documenti di trasporto e sulle fatture, il supporto per quanto riguarda i controlli di qualità, ecc. non debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’esistenza della stabile organizzazione in quanto si tratta di attività di supporto amministrativo strettamente necessarie alle attività di trattamento dei beni.

7)

Tenuto conto dei principi relativi al luogo di imposizione nel luogo in cui avviene il suddetto consumo di destinazione, se sia rilevante ai fini della determinazione del luogo della prestazione dei servizi di lavorazione il fatto che i beni risultanti dalla lavorazione siano venduti dal beneficiario dei servizi (siano destinati) per lo più al di fuori della Romania, mentre quelli venduti in Romania sono assoggettati all’IVA e, pertanto, il risultato dei servizi di lavorazione non è «consumato» in Romania o, qualora sia «consumato» in Romania, è assoggettato all’IVA.

8)

Qualora i mezzi tecnici e umani della stabile organizzazione che riceve i servizi siano potenzialmente gli stessi del prestatore con cui i servizi sono effettivamente realizzati, se sussista comunque una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).


5.12.2022   

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C 463/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Paesi Bassi) l’11 agosto 2022 — SN e a. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-540/22)

(2022/C 463/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg

Parti

Ricorrenti: SN, AS, RA, AA, OK, SD, IS, YZ, VK, VM, SP, OZ, OK, MM, PS, OP, ST, OO, ST, OS, AB, AT, PM, IY, SO, HY, VK, VL, DT, DM, DK, OK, MK, VM, VM, AY, PD, SS, OH, AZ, RS, VD, AI, OK

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1.

Se la libertà di prestazione dei servizi, sancita agli articoli 56 e 57 TFUE, comprenda un diritto di soggiornare in uno Stato membro, da essa derivato, per lavoratori dipendenti cittadini di paesi terzi che possono essere impiegati in detto Stato membro da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro.

2.

In caso di risposta negativa, se l’articolo 56 TFUE osti a che, qualora la prestazione di servizi duri più di tre mesi, si debba richiedere per ciascun dipendente un permesso di soggiorno, oltre a un mero obbligo di notifica per il prestatore di servizi.

3.

In caso di risposta negativa, se l’articolo 56 TFUE osti a

a.

una normativa nazionale secondo la quale la durata di validità di un siffatto permesso di soggiorno, a prescindere dalla durata della prestazione dei servizi, non può essere superiore a due anni;

b.

la limitazione della durata di validità di un siffatto permesso di soggiorno alla durata di validità del permesso di soggiorno e di lavoro nello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi;

c.

l’imposizione di diritti per ciascuna domanda (di proroga), il cui ammontare è pari ai diritti dovuti per un permesso regolare per la prestazione di lavoro effettuata da un cittadino di un paese terzo, ma è pari al quintuplo dell’importo dei diritti dovuti per un certificato di soggiorno regolare di un cittadino dell’Unione.


5.12.2022   

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C 463/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 18 agosto 2022 — X / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-549/22)

(2022/C 463/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione (1) debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un superstite residente in Algeria di un lavoratore deceduto che vuole esportare la sua prestazione in Algeria.

In caso affermativo,

2.

Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, in considerazione della sua formulazione, del suo obiettivo e della sua natura, debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile, cosicché persone alle quali questa disposizione si applica hanno il diritto di invocarlo direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri, al fine di ottenere la disapplicazione di disposizioni di diritto nazionale ad esso contrarie.

In caso affermativo,

3.

Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione del principio del paese di residenza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’Algemene nabestaandenwet (ANW; legge sull’assicurazione generale per i superstiti), che determina una restrizione dell’esportazione verso l’Algeria della prestazione ai superstiti.


(1)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (GU 2005 L 265, pag. 2).


5.12.2022   

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C 463/17


Impugnazione proposta il 26 agosto 2022 da Ana Carla Mendes de Almeida avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022, causa T-334/21, Mendes de Almeida/Consiglio

(Causa C-572/22 P)

(2022/C 463/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos, P. Almeida Sande e M. Tavares, advogados)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Con ordinanza del 16 settembre 2022, il presidente della Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


5.12.2022   

IT

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C 463/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 settembre 2022 — X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-585/22)

(2022/C 463/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in sede di calcolo degli utili del soggetto passivo, gli interessi relativi a un debito da prestito nei confronti di un’entità collegata al soggetto passivo, debito contratto per l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in un entità che a seguito di detta acquisizione o ampliamento costituisce un entità collegata, non sono deducibili giacché il debito in parola deve essere considerato come (parte di) una costruzione puramente artificiosa, a prescindere dalla circostanza se detto debito di per sé sia stato contratto in condizioni di concorrenza.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1, se gli articoli 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in sede di calcolo degli utili del soggetto passivo, viene integralmente negata la deducibilità degli interessi relativi a un debito da prestito considerato come (parte di) una costruzione puramente artificiosa nei confronti di un entità collegata con il soggetto passivo, debito contratto per l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in un’entità che diviene un’entità collegata dopo detta acquisizione o ampliamento, anche se detti interessi di per sé non eccedono l’importo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti.

3)

Se ai fini della risposta alle questioni 1 e/o 2 rilevi la circostanza che l’acquisizione o l’ampliamento della partecipazione riguardi (a) un’entità già collegata con il soggetto passivo prima dell’acquisizione o dell’ampliamento, oppure (b) un’entità collegata al soggetto passivo solo dopo l’acquisizione o l’ampliamento in parola.


5.12.2022   

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C 463/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wesel (Germania) il 9 settembre 2022 — AT, BT / PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

(Causa C-590/22)

(2022/C 463/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wesel

Parti

Ricorrenti: AT, BT

Convenuti: PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

Questioni pregiudiziali

1)

Se per fondare un diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in prosieguo: il «RGPD») sia sufficiente che sia stata violata una disposizione del RGPD a tutela del richiedente o se, oltre alla violazione delle disposizioni in quanto tali, sia necessario che il richiedente abbia subito un ulteriore pregiudizio.

2)

Se, ai sensi del diritto dell'Unione, per fondare un diritto al risarcimento dei danni immateriali ai sensi dell'articolo 82 paragrafo 1 del RGPD, debba sussistere un pregiudizio significativo.

3)

In particolare, se per fondare un diritto al risarcimento di danni immateriali ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, sia sufficiente che il richiedente tema che, a seguito di violazioni delle disposizioni del RGPD, i suoi dati personali siano giunti in mani di terzi, senza che ciò possa essere positivamente accertato.

4)

Se sia conforme al diritto dell'Unione che, in sede di quantificazione di un risarcimento di danni immateriali ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, il giudice nazionale utilizzi per analogia i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, seconda frase, del RGPD, che secondo la formulazione di tale disposizione sono applicabili solo alle sanzioni pecuniarie.

5)

Se l'ammontare di una richiesta di risarcimento del danno immateriale ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, debba essere quantificato anche in funzione del fatto che l'importo del risarcimento accordato produce un effetto dissuasivo e/o impedisce la «commercializzazione» delle violazioni (accettazione calcolata delle sanzioni pecuniarie/risarcimenti).

6)

Se, in sede di quantificazione di un diritto al risarcimento di danni immateriali ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, sia conforme al diritto dell'Unione prendere in considerazione la contemporanea violazione di disposizioni nazionali aventi come obiettivo la protezione dei dati personali, ma che non sono atti delegati o atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento o disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


5.12.2022   

IT

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C 463/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 15 settembre 2022 — J. O. / Kreis Gütersloh

(Causa C-596/22)

(2022/C 463/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Minden

Parti

Ricorrente: J. O.

Resistente: Kreis Gütersloh

Interveniente: W. D.

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE (1), nonché i punti 17, lettera a), e 24 dell’allegato I di detta direttiva, o, rispettivamente, l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, e il punto 1, lettera e), dell’allegato II, nonché i punti 1, lettera b), e 3, lettera g), dell’allegato III di detta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale, qualora un impianto per l’allevamento intensivo di polli da ingrasso venga costruito in prossimità di un impianto analogo già autorizzato, sussiste l’obbligo di effettuare per tali impianti, in quanto progetti cumulati, una valutazione dell’impatto ambientale o un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, soltanto nel caso in cui gli impianti siano connessi tramite elementi funzionali o strutturali comuni.

2.

Se l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, nonché i punti 17, lettera a), e 24 dell’allegato I di detta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale, qualora

a)

un impianto per l’allevamento intensivo di polli da ingrasso venga aggiunto ad un impianto analogo già autorizzato,

b)

l’impianto aggiuntivo (29 990 posti) e l’impianto autorizzato (84 000 posti) superino, considerati nel loro insieme, la soglia di 85 000 posti per polli da ingrasso stabilita al punto 17, lettera a), dell’allegato I della suddetta direttiva,

c)

l’impianto aggiuntivo non raggiunga da solo le soglie nazionali fissate dalla normativa nazionale, rispettivamente, per un esame preliminare specifico per la sua ubicazione (30 000 posti) e per un esame preliminare generale (40 000 posti), e

d)

l’impianto già autorizzato non sia stato assoggettato a valutazione dell’impatto ambientale, ma a un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di esame preliminare generale ai sensi della normativa nazionale), e dall’esame sia risultato che per l’impianto già autorizzato non occorreva valutazione dell’impatto ambientale,

sussiste l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale con riguardo all’impianto aggiuntivo soltanto nel caso in cui un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di esame preliminare generale ai sensi della normativa nazionale), dimostri che l’aggiunta del nuovo impianto può avere effetti negativi significativi sull’ambiente.

3.

Se l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, e il punto 1, lettera e), dell’allegato II di detta direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale impone l’obbligo di effettuare un esame del progetto caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva (sotto forma di un esame preliminare specifico per l’ubicazione ai sensi della normativa nazionale), per stabilire se un progetto per la costruzione e gestione di un impianto per l’allevamento intensivo di polli da ingrasso debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale, soltanto nel caso in cui l’impianto disponga di un numero di posti non inferiore a 30 000.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1).


5.12.2022   

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C 463/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 settembre 2022 — Società Italiana Imprese Balneari Srl / Comune di Rosignano Marittimo e a.

(Causa C-598/22)

(2022/C 463/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Società Italiana Imprese Balneari Srl

Appellati: Comune di Rosignano Marittimo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del demanio — Direzione regionale Toscana e Umbria, Regione Toscana

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C-375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’articolo 49 [del codice della navigazione] nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo.


5.12.2022   

IT

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C 463/20


Ricorso proposto il 17 ottobre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-651/22)

(2022/C 463/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot e B. Rechena, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato, entro il 6 febbraio 2018, i provvedimenti necessari per dare completa attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom (1) del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106 di detta direttiva.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 avrebbe dovuto essere recepita entro il 6 febbraio 2018 e gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla medesima.

Il termine per recepire la direttiva è già scaduto e, entro tale data, alla Commissione non è stata notificata la sua piena attuazione né alla stessa risultano altre informazioni che le consentano di ritenere che la Repubblica portoghese si sia conformata all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari. In particolare, la Repubblica portoghese non ha ancora stabilito un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.

La Commissione considera che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, recependola nel diritto nazionale e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106 della direttiva.


(1)  GU 2014, L 13, pag. 1


5.12.2022   

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C 463/21


Ricorso proposto il 21 ottobre 2022 — Commissione europea / Slovacchia

(Causa C-668/22)

(2022/C 463/28)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Sasinowska, G. Wilms e R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le misure necessarie per conseguire taluni risultati imposti dal regolamento (CE) n. 29/2009 (1) della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3 TUE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 29/2009;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 prevede che i fornitori di ATS garantiscano che gli enti ATS che forniscono servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento abbiano la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II del regolamento stesso. I servizi di dati definiti nell'allegato II sono: la funzione di iniziare comunicazioni in collegamento dati (DLIC), il servizio ATC di gestione delle comunicazioni (ACM), servizio di autorizzazione e informazione ATC (ACL) e servizio ATC di verifica di microfono (AMC). In violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009, il fornitore di ATS designato dalla Repubblica slovacca non ha garantito che gli enti ATS avessero la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II del regolamento stesso. Allo scadere del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica slovacca non ha adottato le misure necessarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE per garantire che il fornitore di ATS da essa designato si conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009.


(1)  GU 2009, L 13, pag. 3.


Tribunale

5.12.2022   

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C 463/22


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Leino-Sandberg / Parlamento

(Causa T-421/17 RENV) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento relativo alla decisione che nega a un terzo l’accesso integrale alle tabelle dei triloghi riguardanti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Europol e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale»)

(2022/C 463/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e S. Schubert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e J.-C. Puffer, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson e R. Shahsavan Eriksson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione A(2016) 15112 del Parlamento europeo, del 3 aprile 2017, che le nega l’accesso alla decisione A(2015) 4931 del Parlamento, dell’8 luglio 2015, destinata al sig. Emilio De Capitani.

Dispositivo

1)

La decisione A(2016) 15112 del Parlamento europeo, del 3 aprile 2017, che nega alla sig.ra Päivi Leino-Sandberg l’accesso alla decisione A(2015) 4931 del Parlamento, dell’8 luglio 2015, destinata al sig. Emilio De Capitani, è annullata.

2)

Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Päivi Leino-Sandberg.

3)

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 293 del 4.9.2017.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/22


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Corneli/BCE

(Causa T-502/19) (1)

(«Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Misure di intervento precoce - Decisione della BCE di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria - Ricorso di annullamento - Ricorso proposto da un azionista - Legittimazione ad agire - Interesse distinto da quello della banca - Ricevibilità - Errore di diritto nella determinazione della base giuridica - Interpretazione conforme del diritto nazionale da parte del giudice dell’Unione - Limite - Divieto di interpretare il diritto nazionale contra legem»)

(2022/C 463/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla e G. Marafioti, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, D. Triantafyllou e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 della BCE, del 1o gennaio 2019, che assoggetta la Banca Carige SpA ad amministrazione straordinaria, nonché di ogni atto conseguenziale e successivo, inclusa, in particolare, la decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-13 della BCE, del 29 marzo 2019, che proroga fino al 30 settembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria.

Dispositivo

1)

La decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 della BCE, del 1o gennaio 2019, che assoggetta la Banca Carige SpA ad amministrazione straordinaria, nonché la decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-13 della BCE, del 29 marzo 2019, che proroga fino al 30 settembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria, sono annullate.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Banca centrale europea (BCE) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla sig.ra Francesca Corneli.

4)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/23


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Malacalza Investimenti / BCE

(Causa T-552/19 OP) (1)

(«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Decisione della BCE di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria - Rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata in quanto tale dal diritto dell’Unione - Presunzione generale di riservatezza - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, ivi compresa la proprietà intellettuale - Nozione di informazioni riservate - Obbligo di motivazione - Opposizione»)

(2022/C 463/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente nella causa principale: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: P. Ghiglione, E. De Giorgi, L. Amicarelli e S. Casini, avvocati)

Convenuta nella causa principale: Banca centrale europea (rappresentanti: A. Riso, F. von Lindeiner e M. Van Hoecke, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero e O. Pollicino, avvocati)

Oggetto

Con ricorso ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la Banca centrale europea (BCE) propone opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, EU:T:2020:294), recante annullamento della decisione LS/LdG/19/185 della BCE, del 12 giugno 2019, che nega l’accesso alla decisione del Consiglio direttivo della BCE, del 1o gennaio 2019, di collocamento di Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria e ad altri documenti ad essa relativi.

Dispositivo

1)

L’opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE, T-552/19, EU:T:2020:294, pronunciata in contumacia, recante annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019 che nega l’accesso alla sua decisione, del 1o gennaio 2019, di collocamento di Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria e ad altri documenti ad essa relativi è respinta e, di conseguenza, l’annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019, disposto con la sentenza pronunciata in contumacia, è confermato.

2)

La BCE è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/24


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — LAICO/Consiglio

(Causa T-627/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Errore di valutazione»)

(2022/C 463/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Libyan African Investment Company (LAICO) (Tripoli, Libia) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.C. Cadilhac e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 40), e della decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2021, L 272, pag. 71), nella parte in cui mantengono il suo nome nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 14), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2021, L 272, pag. 1), nella parte in cui mantengono il suo nome nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome della Libyan African Investment Company (LAICO) nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome della LAICO nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011.

3)

Gli effetti dell’articolo 1 della decisione 2021/1251 sono mantenuti, nei confronti della LAICO, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, qualora entro tale termine sia proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 443 del 21.12. 2020.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/25


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy)

(Causa T-711/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo CMS Italy - Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra e marchio internazionale figurativo anteriore PUMA - Impedimento alla registrazione relativo - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Somiglianza dei segni - Prova della notorietà - Valutazione complessiva»)

(2022/C 463/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CMS Costruzione macchine speciali SpA (Alonte, Italia) (rappresentanti: M. Salvador e R. Brogi, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 settembre 2020 (procedimento R 2215/2019-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 settembre 2020 (procedimento R 2215/2019-4) è annullata nella parte riguardante le opposizioni fondate sui marchi anteriori n. 480 105 e n. 593 987.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Puma SE, l’EUIPO e la CMS Costruzione macchine speciali SpA sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/26


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — European Dynamics Luxembourg/BCE

(Causa T-761/20) (1)

(«Appalti pubblici - Procedura di gara - Esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto - Offerta anormalmente bassa - Tentativi di influenzare indebitamente il procedimento decisionale - Inosservanza delle regole di comunicazione - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Responsabilità extracontrattuale»)

(2022/C 463/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Sfyri e M. Koutrouli, avvocate)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: I. Koepfer e J. Krumrey, agenti, assistiti da A. Rosenkötter, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del comitato per gli appalti pubblici della Banca centrale europea (BCE) del 1o ottobre 2020, recante esclusione delle sue offerte presentate per i tre lotti nell’ambito della gara d’appalto per la fornitura di servizi e lavori per la consegna di applicazioni informatiche, in secondo luogo, della decisione dell’autorità di vigilanza della BCE del 9 dicembre 2020 e, in terzo luogo, di tutte le successive decisioni connesse della BCE e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni che essa avrebbe subito a causa di tale esclusione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/26


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Van Walle/ECDC

(Causa T-83/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale dell’ECDC - Decisione di non rinnovo del contratto - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Dovere di sollecitudine - Diritto di essere ascoltato - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)

(2022/C 463/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ivo Van Walle (Järfälla, Svezia) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avocates)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avocats)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 30 marzo 2020 con cui il suo contratto di agente temporaneo non è stato rinnovato, in secondo luogo, in via principale, che l’ECDC sia condannato a versargli la retribuzione netta con effetto retroattivo di cui è stato privato dal mancato rinnovo del suo contratto fino alla data di reintegro in servizio e, in subordine, che l’ECDC sia condannato al risarcimento del danno materiale che egli avrebbe subito e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che avrebbe subito a seguito della decisione di non rinnovo del suo contratto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ivo Van Walle è condannato alle spese.


(1)  GU C 48 del 26.4.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/27


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Paesen / SEAE

(Causa T-88/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionario - Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo - Capo delegazione - Periodo di prova di livello dirigenziale - Rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale - Atto non lesivo - Irricevibilità - Riassegnazione ad un posto non dirigenziale presso la sede del SEAE - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Presupposti per l’applicazione ai capi delegazione dell’articolo 11 della decisione C (2008) 5028/2 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativa al personale direttivo di livello intermedio - Mancato inserimento di documenti nel fascicolo personale - Interesse del servizio - Sviamento di potere - Domanda di assistenza - Decisione recante rigetto della domanda - Responsabilità»)

(2022/C 463/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandra Paesen (Beersel, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, del rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale che la riguarda, in secondo luogo, della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 10 aprile 2020 recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Sandra Paesen è condannata alle spese.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/28


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Magnetec/EUIPO (Blu chiaro)

(Causa T-168/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una tonalità di blu chiaro - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Requisiti di chiarezza e di precisione - Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 463/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Magnetec GmbH (Langenselbold, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2021 (procedimento R 217/2020-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2021 (procedimento R 217/2020-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/28


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Agrofert / Parlemento

(Causa T-174/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi all’indagine a carico dell’ex Primo ministro della Repubblica ceca sull’uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d’interessi - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Sopravvenuta mancanza parziale dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire parziale - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 463/38)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Agrofert, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: S. Sobolová, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, J.-C. Puffer e O. Hrstková Šolcová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, M. Salyková e J. Hradil, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione A(2019) 8551 C (D 300153) del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2021, con la quale quest’ultimo le ha negato l’accesso a due documenti relativi all’indagine a carico dell’ex Primo ministro della Repubblica ceca sull’uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d’interessi.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione A(2019) 8551 C (D 300153) del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2021, nella parte in cui quest’ultimo ha negato l’accesso alla relazione finale di audit della Commissione, del 29 novembre 2019, recante riferimento ARES (2019) 7370050, relativa ad un audit sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in vigore in Repubblica ceca per evitare conflitti di interessi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Agrofert a.s. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/29


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Shopify / EUIPO — Rossi e a. (Shoppi)

(Causa T-222/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Shoppi - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SHOPIFY - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore - Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom (Brexit)»)

(2022/C 463/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shopify Inc. (Ottawa, Ontario, Canada) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Massimo Carlo Alberto Rossi (Fiano, Italia), Salvatore Vacante (Berlino, Germania), Shoppi Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. Roth e A. Hogertz, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 febbraio 2021 (procedimento R 785/2020-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shopify Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/30


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — SV / BEI

(Causa T-311/21) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione delle prestazioni - Promozione - Ricorso amministrativo - Procedura speciale applicabile alle decisioni di valutazione - Regola di concordanza tra il ricorso amministrativo e il conseguente atto di ricorso - Intensità del controllo - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità»)

(2022/C 463/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SV (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e G. Faedo, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto di valutazione delle prestazioni per l’anno 2019 nonché delle decisioni consequenziali adottate nell’ambito della procedura speciale di ricorso amministrativo applicabile alle decisioni di valutazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, il risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe subito di conseguenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SV è condannato alle spese.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/30


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Oi Dromoi tis Elias / Commissione

(Causa T-352/21) (1)

(«Diritto istituzionale - Selezione dei partner per l’attuazione delle attività di Europe Direct (2021-2025) in Grecia - Procedura di invito a presentare proposte - Criteri di ammissibilità - Rigetto della candidatura»)

(2022/C 463/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Politistikos Organismos Oi Dromoi tis Elias (Kalamata, Grecia) (rappresentante: S. Vardalas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e F. Erlbacher, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2021) 2580204 contenuta nella lettera della Commissione europea del 16 aprile 2021 che l’informa del rigetto della sua proposta nell’ambito della procedura di selezione dei partner incaricati di svolgere attività del programma EUROPE DIRECT in Grecia (ED-GREECE-2020).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Politistikos Organismos Oi Dromoi tis Elias sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/31


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Aldi Einkauf/EUIPO — Cantina sociale Tollo (ALDIANO)

(Causa T-429/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo ALDIANO - Marchi dell’Unione europea e registrazione internazionale denominativi anteriori ALDI - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 64 del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf SE & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Fürsen, M. Minkner e A. Starcke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cantina sociale Tollo SCA (Tollo, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 maggio 2021 (procedimento R 1074/2020-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 maggio 2021 (procedimento R 1074/2020-4) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aldi Einkauf SE & Co. OHG.

3)

La Cantina sociale Tollo SCA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


5.12.2022   

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C 463/31


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — G-Core Innovations/EUIPO — Coretransform (G CORELABS)

(Causa T-454/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo G CORELABS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CORE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 463/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: G-Core Innovations Sàrl (Contern, Lussemburgo) (rappresentante: L. Axel Karnøe Søndergaard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coretransform GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: U. Hildebrandt, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 maggio 2021 (procedimento R 22/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La G-Core Innovations Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


5.12.2022   

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C 463/32


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Vasallo Andrés / Parlamento

(Causa T-496/21) (1)

(«Diritto istituzionale - Commissione per le petizioni del Parlamento - Petizione relativa al regime disciplinare degli impiegati pubblici in Spagna - Questione che non rientra nei settori di attività dell’Unione - Obbligo di motivazione - Conflitto di interessi - Rilevanza della pubblicazione online dello status della sul portale Internet delle petizioni del Parlamento»)

(2022/C 463/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ángel Vasallo Andrés (Valladolid, Spagna) (rappresentante: F. J. González Álvarez, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller et I. Liukkonen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione D 200663 della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, adottata il 17 maggio 2021 e notificata l’8 giugno 2021, che dichiara irricevibile la sua petizione (n. 99/2021) relativa al regime disciplinare degli impiegati pubblici in Spagna.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ángel Vasallo Andrés è condannato alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021


5.12.2022   

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C 463/33


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Grieger / Commissione

(Causa T-517/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Messa a disposizione - Impegno di riassegnazione a una posizione dirigenziale di livello intermedio al termine della messa a disposizione - Domanda di riassegnazione - Interesse del servizio - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Dovere di sollecitudine»)

(2022/C 463/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Grieger (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2020 che respinge la sua domanda di riassegnazione a una posizione dirigenziale di livello intermedio nonché, ove occorra, della decisione dell’11 maggio 2021 che respinge il suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale che egli avrebbe subito a causa del comportamento della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Vladimir Grieger è condannato alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


5.12.2022   

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C 463/33


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Saure / Commissione

(Causa T-524/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»)

(2022/C 463/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, K. Herrmann e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2021) 5327 final della Commissione, del 13 luglio 2021, che ha respinto la domanda di conferma di accesso a taluni documenti, e, dall’altro, della decisione C(2022) 870 final della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante diniego di accesso a taluni documenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione C(2021) 5327 final della Commissione, del 13 luglio 2021, che ha respinto la domanda di conferma di accesso a taluni documenti.

2)

La decisione C(2022) 870 final della Commissione, del 7 febbraio 2022, è annullata nella parte in cui ha rifiutato al sig. Hans-Wilhelm Saure l’accesso ai seguenti documenti:

un allegato all’offerta presentata dall’AstraZeneca (documento n. 1.2);

un documento del 12 giugno 2020 scambiato tra l’AstraZeneca e i governi di diversi Stati membri ai fini della negoziazione e della conclusione di un contratto di finanziamento (documento n. 2);

una bozza di contratto di finanziamento inviato dall’AstraZeneca il 24 giugno 2020 ai governi di diversi Stati membri (documento n. 3);

un documento del 20 novembre 2020 riguardante il versamento della seconda rata prevista dall’accordo di acquisto anticipato concluso con l’AstraZeneca (documento n. 5);

le presentazioni utilizzate dall’AstraZeneca durante le riunioni del comitato direttivo del 4 dicembre 2020, nonché del 22 gennaio, del 1o, 11, 19 e 23 febbraio e dell’11 marzo 2021 (documento n. 6);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 7 dicembre 2020 (documento n. 7);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 19 gennaio 2021 (documento n. 8);

un documento relativo alle date di consegna dei vaccini (documento n. 9), unitamente a cinque allegati (documenti nn. da 9.1 a 9.5);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del comitato direttivo del 25 gennaio 2021 (documento n. 10);

una parte dei messaggi di posta elettronica scambiati tra la Commissione e l’AstraZeneca il 27 luglio 2020 (documento n. 11).

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


5.12.2022   

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C 463/34


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken

(BODY STAR)

(Causa T-537/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BODY STAR - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard - Marchio nazionale denominativo anteriore Bodyguard - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bett1.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e M. Eberl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2021 (procedimenti riuniti R 1711/2020-2 e R 1727/2020-2).

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2021 (procedimenti riuniti R 1711/2020-2 e R 1727/2020-2) è annullata nella parte in cui riguarda i «[m]aterassi; coprimaterassi; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci esclusa la biancheria; cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici» appartenenti alla classe 20 e le «[c]operte da letto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo» appartenenti alla classe 24.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/35


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — the airscreen company / EUIPO — Moviescreens Rental (airframe)

(Causa T-539/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo airframe - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 463/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e D. Mienert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania) (rappresentanti: D. Schulz e P. Stelzig, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2021 (procedimento R 63/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La the airscreen company GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/36


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE)

(Causa T-572/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COPAL TREE - Marchio nazionale figurativo anteriore COMPAL - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Copal Tree Brands, Inc. (Oakland, California, Stati Uniti) (rappresentante: B. Niemann Fadani, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. de Sampaio, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 luglio 2021 (procedimento R 1580/2020-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Copal Tree Brands, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/36


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Serrano Velázquez / Parlamento

(Causa T-589/21) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Commissione per le petizioni del Parlamento - Petizione relativa alla violazione da parte delle autorità spagnole del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali - Decisione di archiviazione senza seguito della petizione - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 463/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: María Teresa Serrano Velázquez (Siviglia, Spagna) (rappresentante: F. B. Vázquez Sánchez, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller e I. Liukkonen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione D 304048 della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, adottata l’8 giugno 2021 e notificata il 13 luglio 2021, la quale dichiara irricevibile la sua petizione (n. 242/2021) relativa alla violazione delle misure di tutela e di garanzia dei diritti fondamentali degli informatori in materia di corruzione che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata commessa nei suoi confronti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra María Teresa Serrano Velázquez è condannata alle spese.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/37


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

(Causa T-599/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento»)

(2022/C 463/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bett1.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020-2)

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020-2) è annullata per quanto riguarda i «[m]aterassi; coprimaterasso; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci (esclusa la biancheria); cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici», rientranti nella classe 20 e i «[c]opriletto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo», appartenenti alla classe 24.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 452 dell’8.11.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/37


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — WV/CdT

(Causa T-618/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Congedo di malattia - Assenze ingiustificate - Risoluzione del contratto senza preavviso - Articolo 16 del RAA - Articolo 48, lettera b), del RAA - Responsabilità»)

(2022/C 463/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (rappresentanti: M. Garnier, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il proprio ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) del 26 novembre 2020 che risolve senza preavviso il suo contratto di assunzione di durata indeterminata, nonché, se necessario, della decisione del 17 giugno 2021 che rigetta il suo reclamo e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che avrebbe subito in conseguenza di tali decisioni.

Dispositivo

1)

La decisione del 26 novembre 2020, con la quale il direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) ha risolto il contratto di assunzione di WV in qualità di agente temporaneo, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il CdT è condannato alle spese.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/38


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)

(Causa T-652/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria ad un veicolo a motore - Cause di nullità - Novità - Carattere individuale - Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7 del regolamento n. 6/2002 - Portata della domanda di dichiarazione di nullità - Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i), v) e vi), del regolamento (CE) n. 2245/2002»)

(2022/C 463/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L. Oliva Torras, S.A. (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 agosto 2021 (procedimento R 1306/2020-3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La L. Oliva Torras, S.A., è condannata alle spese.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/39


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — H/2 Credit Manager/EUIPO — Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

(Causa T-656/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo H/2 CAPITAL PARTNERS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore HCapital - Impedimento alla registrazione relativo - Pubblico di riferimento - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H/2 Credit Manager LP (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e N. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hcapital Partners SCR, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: V. Stilwell de Andrade, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2021 (procedimento R 1954/2019-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La H/2 Credit Manager LP è condannata alle spese.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/39


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Zegers / Commissione

(Causa T-663/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Pensione di anzianità - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Condizione secondo cui essi devono essere maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione - Presa in considerazione, da parte dell’autorità nazionale, di un periodo successivo all’entrata in servizio presso l’Unione»)

(2022/C 463/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tanja Zegers (Hoeilaart, Belgio) (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2020 con cui quest’ultima ha respinto la domanda di trasferimento presso l’Unione europea dei diritti a pensione che essa aveva maturato nei Paesi Bassi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/40


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Les Bordes Golf International / EUIPO — Mast-Jägermeister (LES BORDES)

(Causa T-696/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LES BORDES - Marchio internazionale figurativo anteriore contenente un’immagine costituita, in particolare, dalla testa di un cervo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Les Bordes Golf International (Saint-Laurent-Nouan, Francia) (rappresentante: M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Germania) (rappresentante: C. Drzymalla, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o settembre 2021 (procedimento R 67/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Les Bordes Golf International è condannata alle spese.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/40


Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)

(Causa T-752/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo quis ut Deus - Assenza di uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/57)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação do Socorro e Amparo (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: J. Motta Veiga, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Ribeiro da Cunha e D. Gája, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portogallo)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 ottobre 2021 (procedimento R 581/2021-4).

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 ottobre 2021 (procedimento R 581/2021-4) è annullata nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento del 29 gennaio 2021.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Associação do Socorro e Amparo.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/41


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)

(Causa T-802/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo JUST ORGANIC - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 463/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: just-organic.com GmbH (Essen, Germania) (rappresentante: C. Menebröcker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 ottobre 2021 (procedimento R 1010/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La just-organic.com GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/42


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022 — Labaš/EUIPO (FRESH)

(Causa T-58/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRESH - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 463/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Miroslav Labaš (Košice, Slovacchia) (rappresentante: M. Vasiľ, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e T. Klee, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 novembre 2021 (procedimento R 610/2021-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Miroslav Labaš è condannato alle spese.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/42


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Dragnea/Commissione

(Causa T-738/18 RENV) (1)

(«Indagini esterne dell’OLAF - Diniego d’accesso al fascicolo delle indagini dell’OLAF - Revoca e sostituzione dell’atto impugnato - Sparimento dell’oggetto della lite - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Liviu Dragnea (Bucarest, Romania) (rappresentanti: C. Toby, O. Riffaud e B. Entringer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, J. Baquero Cruz e A. Spina, agenti

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento della lettera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 1o ottobre 2018, con cui quest’ultimo ha rifiutato, da un lato, di avviare un’indagine relativa alle modalità con cui esso aveva condotto due indagini, e, dall’altro di consentire l’accesso a vari documenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il sig. Liviu Dragnea e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le loro spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.


5.12.2022   

IT

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C 463/43


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Homoki/Commissione

(Causa T-517/19 INTP) (1)

(«Interpretazione di una sentenza - Irricevibilità»)

(2022/C 463/61)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Andrea Homoki (Gyál, Ungheria) (rappresentante: T. Hüttl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Béres e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sull’articolo 168 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente chiede al Tribunale di interpretare la sentenza del 1o settembre 2021, Homoki/Commissione (T-517/19, non pubblicata, EU:T:2021:529).

Dispositivo

1)

La domanda di interpretazione è respinta in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Andrea Homoki è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


5.12.2022   

IT

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C 463/43


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — KRBL/EUIPO — P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

(Causa T-45/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Scadenza della registrazione internazionale del marchio richiesto - Estinzione dell’oggetto della lite - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KRBL Ltd (Deli, India) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: P.K. Overseas Pte Ltd (Singapore, Singapore)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 novembre 2019 (procedimento R 766/2019-4)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La KRBL Ltd e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


5.12.2022   

IT

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C 463/44


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Primagra e Mlékárna Hlinsko/Commissione

(Cause riunite T-101/21 e T-213/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Fondi strutturali e di investimento europei - FESR - Fondo di coesione - FSE - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Lettera relativa al seguito dato alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nell’ambito del suo audit su asseriti conflitti di interessi - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)

(2022/C 463/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Primagra a.s. (Milín, Repubblica ceca) (causa T-101/21), Mlékárna Hlinsko a.s. (Hlinsko, Repubblica ceca) (causa T-213/21) (rappresentanti: S. Sobolová e O. Billard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hradil e M. Salyková, agenti)

Oggetto

Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della lettera della Commissione europea, del 22 ottobre 2020, inviata alla Repubblica ceca, intitolata «Follow-up dell’audit REGC414CZ0133» e recante il riferimento Ares(2020) 5759350.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Primagra a.s. e la Mlékárna Hlinsko a.s sono condannate alle spese.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/44


Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Associazione «Terra Mia Amici No Tap» / BEI

(Causa T-514/21) (1)

(«Ricorso per carenza - Ambiente - Finanziamento del gasdotto transadriatico - Delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 - Richiesta di riesame interno - Risposta successiva alla proposizione del ricorso - Domanda di ingiunzione - Incompetenza - Eccezione di irricevibilità - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italia) (rappresentante: A. Calò, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 265 TFUE la ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di dichiarare che la Banca europea per gli investimenti (BEI) si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla sua richiesta di riesame interno del 19 dicembre 2020 riguardante la decisione della BEI del 6 febbraio 2018 relativa al finanziamento del progetto di gasdotto dalla Grecia all’Italia attraverso l’Albania e il mare Adriatico e il contratto di prestito firmato il 30 novembre 2018 in applicazione di tale decisione e, dall’altro, di imporre alla BEI di revocare tale prestito.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul primo capo delle conclusioni dell’Associazione «Terra Mia Amici No TAP» diretto a far dichiarare che la Banca europea per gli investimenti (BEI) si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla sua richiesta di riesame interno del 19 dicembre 2020 riguardante la decisione della BEI, del 6 febbraio 2018, relativa al finanziamento del progetto di gasdotto dalla Grecia all’Italia attraverso l’Albania e il mare Adriatico e il contratto di prestito firmato il 30 novembre 2018 in applicazione di tale decisione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La BEI è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Associazione «Terra Mia Amici No TAP».


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/45


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2022 — European Paper Packaging Alliance / Commissione

(Causa T-518/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso - Direttiva (UE) 2019/904 - Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2022/C 463/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Paper Packaging Alliance (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: L. Haasbeek, agente)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dei punti 2.1.2 e 2.2.1, nonché delle tabelle 4-2 e 4-8 degli orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU 2021, C 216, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Regno dei Paesi Bassi, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La European Paper Packaging Alliance si farà carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla Commissione europea, eccetto quelle relative alle istanze di intervento.

4)

La European Paper Packaging Alliance, la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento e il Consiglio si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


5.12.2022   

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C 463/46


Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2022 — Primagran / EUIPO — Primagaz (prımagran)

(Causa T-624/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo prımagran - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PRIMA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Divieto di reformatio in peius - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 463/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Primagran sp. z o.o. (Stegna, Polonia) (rappresentante: E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Herrburger, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 luglio 2021 (procedimento R 2486/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Primagran sp. z o.o. è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


5.12.2022   

IT

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C 463/46


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica agricola comune - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Ritrovati vegetali - Produttore della varietà di canapa Finola - Superfici coltivate in Polonia - Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune - Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) - Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 463/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU 2021, L 265, pag. 1). Egli eccepisce altresì, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), nonché dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.

3)

James C. Callaway si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/47


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO

(Causa T-697/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Procedimento disciplinare - Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse - Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: FC (rappresentanti: V. Christianos, G. Kelepouri e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatapoulou, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EASO), del 25 luglio 2021, recante rigetto del suo reclamo proposto avverso le decisioni dell’EASO del 24 febbraio e del 14 marzo 2021, mediante le quali il presidente del consiglio disciplinare dell’EASO ha respinto la sua domanda di sospensione del procedimento disciplinare aperto a suo carico.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

FC è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/48


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2022 — TDK Foil Italy / Commissione

(Causa T-788/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica commerciale - Dumping - Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Importatore indipendente - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 463/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TDK Foil Italy SpA (Rozzano, Italia) (rappresentanti: F. Di Gianni, A. Scalini e G. Pregno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e M. Gustafsson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 359, pag. 6), nella parte in cui tale regolamento include nell’ambito di applicazione del dazio antidumping i fogli di alluminio grezzo utilizzati per produrre anodi ad alta tensione e fogli per linguette per i condensatori elettrolitici all’alluminio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La TDK Foil Italy SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/48


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-1/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina - Istituzione di un dazio antidumping definitivo - Importatore - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 463/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Gustafsson e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 359, pag. 6).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Airoldi Metalli SpA è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’European Aluminium è condannata a farsi carico delle proprie spese relative alla sua istanza di intervento.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/49


Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2022 — Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento

(Causa T-41/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2022/C 463/71)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Koźmiński e T. Siemiński, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e W. Kuzmienko, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia [2021/2925(RSP)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


5.12.2022   

IT

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C 463/49


Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2022 — Collard / ID

(Causa T-53/22) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento - Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gilbert Collard (Vauvert, Francia) (rappresentante: B. Kuchukian, avvocato)

Convenuto: Gruppo politico Identità e democrazia (ID) (rappresentante: J. Bosquet, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell’ufficio del gruppo politico «Identità e democrazia» (ID) del Parlamento europeo, del 22 e del 25 gennaio 2022, con le quali è stato sospeso e poi escluso da tale gruppo

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro il gruppo politico «Identità e democrazia» (ID).

2)

Il ricorrente è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sulle quali il Tribunale ha già statuito nell’ordinanza del 14 luglio 2022, Collard/Parlamento e ID (T-53/22, non pubblicata, EU:T:2022:463).


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


5.12.2022   

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C 463/50


Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2022 — Rivière / ID

(Causa T-54/22) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento - Sospensione ed esclusione di un deputato dal suo gruppo politico - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»)

(2022/C 463/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jérôme Rivière (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Kuchukian, avvocato)

Convenuto: Gruppo politico Identità e democrazia (ID) (rappresentante: J. Bosquet, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell’ufficio del gruppo politico «Identità e democrazia» (ID) del Parlamento europeo, del 21 e del 25 gennaio 2022, con le quali è stato sospeso e poi escluso da tale gruppo

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro il gruppo politico «Identità e democrazia» (ID).

2)

Il ricorrente è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sulle quali il Tribunale ha già statuito nell’ordinanza del 14 luglio 2022, Rivière/Parlamento e ID (T-54/22, non pubblicata, EU:T:2022:472).


(1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


5.12.2022   

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C 463/51


Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2022 — OG e a./Commissione

(Causa T-101/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento delegato (UE) 2022/503 - Regolamento delegato (UE) 2021/2288 - Regolamento (UE) 2021/953 - Certificato COVID digitale dell'UE - Libera circolazione delle persone - Restrizioni - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 463/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: OG e a. (rappresentante: D. Gómez Fernández, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono, in sostanza, l’annullamento, in primo luogo, del regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (GU 2021, L 458, pag. 459), e, in secondo luogo, del regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione del 29 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE (GU 2022, L 102, pag. 8).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

OG e a. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 165 del 19.4.2022.


5.12.2022   

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C 463/51


Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2022 — ON/Commissione

(Causa T-103/22) (1)

(«Ricorso d’annullamento - Regolamento delegato (UE) 2021/2288 - Regolamento (UE) 2021/953 - Certificato COVID digitale dell'UE - Libera circolazione delle persone - Restrizioni - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 463/75)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: ON (rappresentante: D. Mimrová, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e M. Salyková, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (GU 2021, L 458, pag. 459).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

ON sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


5.12.2022   

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C 463/52


Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2022 — OO / BEI

(Causa T-134/22) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Indennità di espatrio ridotta della metà - Bollettino di retribuzione - Termine di ricorso - Irricevibilità»)

(2022/C 463/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OO (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e J. Pawlowicz, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente, chiede l’annullamento della nota della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 27 febbraio 2012, nei limiti in cui tale nota le attribuisce un’indennità di espatrio ridotta della metà.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

OO è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


5.12.2022   

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C 463/52


Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — Saure/Commissione

(Causa T-165/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Diniego di accesso - Litispendenza - Irricevibilità»)

(2022/C 463/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, K. Herrmann e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2022) 870 final della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante diniego di accesso a taluni documenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Hans-Wilhelm Saure sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


5.12.2022   

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C 463/53


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2022 — Xpand Consortium e a. / Commissione

(Causa T-281/22 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi di sviluppo, applicazione, manutenzione/operazioni e consulenza in materia di sistemi informatici finanziari e di contabilità/finanza - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 463/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Xpand Consortium (Bruxelles, Belgio), NTT Data Belgique (Bruxelles), Sopra Steria Benelux (Bruxelles), Fujitsu Technology Solutions (Bruxelles) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos e A. Rebollar Corrales, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, i ricorrenti chiedono di ordinare alla Commissione europea di astenersi dall’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione avente il medesimo oggetto della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04, intitolata «Prestazione di servizi di sviluppo, applicazione, manutenzione/operazioni e consulenza in materia di sistemi informatici finanziari e di contabilità/finanza», finché il Tribunale non abbia definitivamente statuito sul loro ricorso di annullamento proposto il 13 maggio 2022 avverso la decisione della Commissione del 3 marzo 2022 di annullamento di detta procedura di aggiudicazione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.12.2022   

IT

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C 463/53


Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 ottobre 2022 — Fresenius Kabi Austria e a./Commissione

(Causa T-416/22 R)

(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti la sostanza attiva “amido idrossietilico (HES), soluzioni per infusione” - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 463/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fresenius Kabi Austria GmbH (Graz, Austria) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentanti: W. Rehmann e A. Knierim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Escobar Gómez e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Con le loro domande fondate sull’articolo 278 e sull’articolo 279 TFUE, le ricorrenti chiedono la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2022) 3591 final della Commissione europea, del 24 maggio 2022, riguardante, nel quadro dell’articolo 107 septdecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva «amido idrossietilico (HES), soluzioni per infusione» in seguito alla valutazione di uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le spese sono riservate.


5.12.2022   

IT

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C 463/54


Ricorso proposto il 19 settembre 2022 — ECE Group/EUIPO — ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

(Causa T-581/22)

(2022/C 463/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: ECE Group GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske, M. Tillwich e P. Funke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat Anonim Sirketi (Dilovasi/Kocaeli, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «ECE QUALITY OF LIFE» — Domanda di registrazione n. 18 163 717

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2022, nel procedimento R 1384/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in modo da accogliere integralmente l’opposizione e rigettare integralmente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 163 717;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.12.2022   

IT

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C 463/55


Ricorso proposto il 23 settembre 2022 — RM / Parlamento

(Causa T-593/22)

(2022/C 463/81)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: RM (rappresentante: D. Aukštuolytė, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 25 luglio 2022;

annullare la nota di addebito n. 7020001038 emessa dal Parlamento europeo il 27 luglio 2022;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla circostanza che il Parlamento avrebbe violato il periodo di cinque anni stabilito all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, entro il quale la nota di addebito deve essere trasmessa in conformità alla procedura di cui all’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in quanto, a partire dal 17 giugno 2016, il Parlamento sarebbe stato in grado di far valere il proprio credito nei confronti del ricorrente, nonché in possesso di tutti i documenti contabili giustificativi relativi a tale credito, ma non avrebbe trasmesso la nota di addebito al ricorrente fino al 27 luglio 2022.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla circostanza che il Parlamento, in maniera ingiustificata, avrebbe avviato la procedura di recupero con un ritardo irragionevole e iniquo, non osservando il principio del rispetto del termine ragionevole stabilito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, i diritti di difesa del ricorrente sarebbero stati violati, dal momento che l’avvio tardivo della procedura avrebbe privato lo stesso della possibilità di difendersi efficacemente dagli addebiti formulati, raccogliendo le prove necessarie quando era ancora possibile farlo.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla circostanza che il Parlamento sarebbe incorso in un errore di valutazione omettendo di esaminare correttamente le prove e i chiarimenti addotti dal ricorrente a dimostrazione del lavoro del suo assistente locale e avrebbe, così, imposto al ricorrente un onere probatorio eccessivamente gravoso.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


5.12.2022   

IT

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C 463/56


Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — Topper Argentina/EUIPO — Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

(Causa T-630/22)

(2022/C 463/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Topper Argentina, SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentante: J. M. Mora Cortés, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ningbo Xiangxinli Network Technology Co. Ltd (Qingdao, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «wetoper» — Domanda di registrazione n. 18 249 968

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2022, nel procedimento R 2126/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente (se compare e interviene nel presente procedimento) alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi al dipartimento «Operazioni» e dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.12.2022   

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C 463/56


Ricorso proposto l’11 ottobre 2022 — Beijing Unicorn Technology / EUIPO — WD Plus (Dispositivo costituito da un cerchio con due punte acuminate)

(Causa T-631/22)

(2022/C 463/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beijing Unicorn Technology Co. Ltd (Beijing, Cina) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e S. Clotten, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WD Plus GmbH (Hannover, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante un dispositivo costituito da un cerchio con due punte acuminate — Domanda di registrazione n. 18 278 716

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 luglio 2022 nel procedimento R 246/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese il convenuto e, in caso di intervento, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’obbligo di motivazione dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.12.2022   

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C 463/57


Ricorso proposto il 12 ottobre 2022 — VF International/EUIPO — Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

(Causa T-639/22)

(2022/C 463/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentante: Y. Bizollon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Super Brand Licencing SAS (Villeurbanne, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION nei colori nero, talpa, rosso, bianco — Marchio dell’Unione europea n. 9 860 834

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2022 nel procedimento R 124/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.12.2022   

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C 463/58


Ricorso proposto il 15 ottobre 2022 — C. & S. / EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

(Causa T-645/22)

(2022/C 463/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: C. & S. Srl (Umbertide, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scuderia AlphaTauri SpA (Faenza, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «CS jeans your best fashion partner» — Marchio dell’Unione europea n. 9 387 986

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 agosto 2022 nel procedimento R 182/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.12.2022   

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C 463/58


Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Piaggio & C./EUIPO — e-bility (Scooter)

(Causa T-646/22)

(2022/C 463/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: e-bility GmbH (Remagen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Scooter) — Disegno o modello comunitario n. 4363588-0001

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 8 agosto 2022 nel procedimento R 1663/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare la nullità del modello comunitario registrato n. 4363588-0001 di proprietà della titolare;

ordinare che le spese processuali relative al procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso siano poste a carico della resistente e della titolare;

condannare l’EUIPO e l’eventuale interveniente al pagamento integrale delle spese di lite relative alla presente procedura.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Errata valutazione ed immotivata esclusione di elementi di prova determinanti forniti dalla ricorrente;

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


5.12.2022   

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C 463/59


Ricorso proposto il 17 ottobre 2022 — Puma / EUIPO — Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Scarpe)

(Causa T-647/22)

(2022/C 463/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Waalwijck, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 3 320 555-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2022 nel procedimento R 726/2021-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002;

Mancata presa in considerazione della violazione degli obblighi contrattuali e della malafede.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/60


Ricorso proposto il 14 ottobre 2022 — Shammout / Consiglio

(Causa T-649/22)

(2022/C 463/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Issam Shammout (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/1277 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), nella parte in cui si applica al ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2), nella parte in cui si applica al ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti. Il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, ritenendo che il ricorrente sia un «imprenditore di spicco operante in Siria».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto all’esercizio di una professione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e del diritto a un processo equo.


(1)  Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1277 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2022 L 194, pag. 15).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2022 L 194, pag. 8).


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/60


Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Silex / Commissione

(Causa T-653/22)

(2022/C 463/89)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: A. Baratta)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2022) 5863 final, del 9 agosto 2022, relativa al recupero dell’importo di EUR 27 726,44 (ventisette mila settecento ventisei euro e quaranta quattro centesimi), oltre ai relativi interessi di mora, dovuto dalla Silex Ipari Automatizálási Zrt;

condannare alle spese la Commissione, anche nell’ipotesi di un eventuale rigetto delle istanze della ricorrente, per inosservanza dei presupposti della buona amministrazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Motivi vertenti sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione, su un errore manifesto di valutazione e sull’inadempimento del presupposto di una sana gestione finanziaria.

La convenuta avrebbe violato l’obbligo di motivazione, sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione e avrebbe violato il presupposto di una sana gestione finanziaria nel fondare la propria decisione C(2022) 5863 final, del 9 agosto 2022, che impone alla ricorrente il pagamento dell’importo di EUR 27 726,44, oltre ai relativi interessi di mora,

sulla prima relazione annuale aggiornata dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises; in prosieguo: l’«EASME»), del 25 aprile 2018, adottata dopo la verifica in loco del marzo 2018;

sulla lettera dell’EASME risalente al 15 giugno 2018, con cui la stessa ha manifestato per la prima volta la sua intenzione di porre termine al contratto di sovvenzione recante il numero 739280 ELECTRIC_AXLE, stipulato tra la ricorrente e l’EASME e sulla motivazione di tale lettera;

sulla lettera dell’EASME dell’8 ottobre 2018, con cui si è posto definitivamente termine al contratto di sovvenzione e sulla motivazione di tale lettera, e

sulla relazione di chiusura dell’EASME del 31 luglio 2019.

2.

Motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

La convenuta avrebbe violato il principio di buona amministrazione per il fatto di:

non avere esaminato il merito del reclamo presentato dalla ricorrente contro il modo di procedere dell’EASME nel corso dell’esecuzione del contratto di sovvenzione, e

aver dedotto nell’atto impugnato che la ricorrente non aveva riscontrato le intimazioni di pagamento e i solleciti.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/61


Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2022 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-335/20) (1)

(2022/C 463/90)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/61


Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2022 — Medivet Group / EUIPO (MEDIVET)

(Causa T-11/22) (1)

(2022/C 463/91)

Lingua processuale: l'inglese

La presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/62


Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — HCP/EUIPO — Timm Health Care (PYLOMED)

(Causa T-138/22) (1)

(2022/C 463/92)

Lingua processuale: il tedesco

La presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.