ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 433

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
15 novembre 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2022/C 433/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle imprese

1

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2022/C 433/02

Raccomandazione del Consiglio, del 14 novembre 2022, che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)

6


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 433/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10845 — HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) ( 1 )

13


 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2022/C 433/04

Posizione (UE) n. 3/2022 del Consiglio in prima lettura, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure, Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2022 ( 1 )

14

2022/C 433/05

Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 3/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

31


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 433/06

Tassi di cambio dell'euro — 14 novembre 2022

36

 

Consiglio

2022/C 433/07

Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

37

2022/C 433/08

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

38

2022/C 433/09

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

40

2022/C 433/10

Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

41

2022/C 433/11

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

42

2022/C 433/12

Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

44

2022/C 433/13

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

45

2022/C 433/14

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2235 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

47

2022/C 433/15

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

48

2022/C 433/16

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di - ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, AL-DIN Izz Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Brigata dei martiri di Al-Aqsa, Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army - NPA, ala militare di Hezbollah (Hizballah Military Wing), Ejército de Liberación Nacional (Esercito di liberazione nazionale), Fronte popolare di liberazione della Palestina - PFLP, Fronte popolare di liberazione della Palestina - Comando generale, Sendero Luminoso -SL (Sentiero luminoso) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan -TAK persone e gruppi che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo cfr. gli allegati della decisione PESC 2022/1241 del Consiglio e del regolamento di esecuzione UE 2022/1230 del Consiglio

50

2022/C 433/17

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

51

 

Corte dei conti

2022/C 433/18

Relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2021

52

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 433/19

Comunicazione del Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

53


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2022/C 433/20

Comunicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto — Pubblicazione di tre posti vacanti di direttore/direttrice delle Risorse (grado AD 14) nelle direzioni generali: — Partenariati internazionali (INTPA) — Salute e sicurezza alimentare (SANTE) — Commercio (TRADE) — COM/2022/10419

55

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 433/21

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10943 — ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

56

2022/C 433/22

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10927 — ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

58

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 433/23

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

60

2022/C 433/24

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

64


 

Rettifiche

 

Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10763 — NORDEA/TOPDANMARK LIV HOLDING) ( GU C 431 del 14.11.2022 )

67


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/1


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle imprese

(2022/C 433/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale adottate alla luce delle seguenti riflessioni: un'azione coordinata a livello europeo è necessaria per ridurre le distorsioni nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione,

RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese,

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e gli ultimi sviluppi internazionali nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali,

RICONOSCENDO gli effetti positivi di una concorrenza leale e la necessità di consolidare la competitività internazionale dell'Unione europea e degli Stati membri, constatando al contempo che alcune misure fiscali possono comportare effetti pregiudizievoli,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta costituisce un impegno politico e non pregiudica pertanto i diritti e gli obblighi degli Stati membri né le rispettive competenze degli Stati membri e dell'Unione derivanti dai trattati,

EVIDENZIANDO che il gruppo «Codice di condotta» opera come gruppo tra pari a livello di Stati membri, con l'assistenza indispensabile della Commissione,

RICONOSCENDO l'efficace lavoro svolto dal gruppo «Codice di condotta» con i suoi presidenti eletti, che ha consentito di smantellare un gran numero di misure fiscali e di instaurare un quadro di cooperazione costruttiva con le giurisdizioni e i paesi terzi,

CONSTATANDO che le funzioni di segretariato del gruppo sono assunte dal segretariato generale del Consiglio,

PRENDENDO ATTO dell'elaborazione di note di orientamento concordate per agevolare l'efficace lavoro del gruppo «Codice di condotta» riguardanti gli aspetti procedurali, nonché di orientamenti concordati riguardanti questioni sostanziali, l'integralità dei quali è resa pubblica,

RICONFERMANDO pertanto che ancora sussiste la necessità di un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare le misure fiscali dannose,

SOTTOLINEANDO che un equo trattamento all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi e delle giurisdizioni fiscali continua ad essere essenziale per l'attuazione coerente dei principi del codice di condotta,

RIBADENDO la volontà di mantenere quanto più trasparente possibile l'applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, senza compromettere la riservatezza necessaria per uno scambio affidabile di opinioni e informazioni sensibili tra i membri del gruppo, nonché con i paesi terzi e le giurisdizioni fiscali, in quanto ciò garantisce un lavoro efficace e orientato ai risultati nell'ambito del codice,

CONSIDERANDO che l'attuale codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, stabilito nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, dovrebbe essere riveduto per rispondere alle nuove sfide nel modo più efficiente possibile in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato,

APPROVANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA RIVEDUTO IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Misure fiscali considerate

A.

Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell'Unione, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (di seguito il «codice») si applica alle misure fiscali preferenziali e alle caratteristiche fiscali di applicazione generale che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione.

Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.

Le misure fiscali preferenziali e le caratteristiche fiscali di applicazione generale (congiuntamente denominate «misure fiscali») alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

B.1

Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali preferenziali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.

Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

1.

se le agevolazioni sono completamente isolate di fatto o di diritto dall'economia nazionale, ad esempio, sono riservate esclusivamente ai non residenti o per operazioni effettuate con non residenti, o non incidono sulla base imponibile nazionale, o

2.

se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali, o

3.

se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE, o

4.

se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

B.2

Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le caratteristiche fiscali di applicazione generale di uno Stato membro che creano opportunità di doppia non imposizione o che possono comportare il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali, in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni.

Tali effetti possono risultare da qualsiasi caratteristica pertinente al regime fiscale nazionale di uno Stato membro che comporti un debito d'imposta inferiore, ivi compreso un debito d'imposta nullo, diverso dall'aliquota fiscale nominale o dall'imposta differita quale caratteristica di un regime fiscale di distribuzione.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di una caratteristica fiscale di applicazione generale di uno Stato membro, si deve tener conto dei seguenti criteri cumulativi e dell'esistenza di un nesso causale diretto tra di essi:

1.

la caratteristica fiscale di applicazione generale non è accompagnata da opportune disposizioni antiabuso o da altre garanzie adeguate e, di conseguenza, comporta una doppia non imposizione o consente il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni;

2.

la caratteristica fiscale di applicazione generale ha una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione. Nel valutare se la caratteristica fiscale sia un elemento significativo per determinare l'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione, il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» (di seguito il «gruppo») dovrebbe tenere conto del fatto che l'ubicazione di attività imprenditoriali può essere influenzata anche da circostanze diverse dalle caratteristiche fiscali.

Status quo e smantellamento

Status quo

C.

Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente codice. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il codice nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della procedura di valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.

Smantellamento

D.

Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il codice e della procedura di valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura fiscale dannosa, oppure di adottare opportune disposizioni anti-abuso o altre garanzie adeguate in relazione alle misure fiscali dannose, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio in seguito alla procedura di valutazione.

Procedura di valutazione

Notifica

E.1

Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore e proposte che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del codice.

Gli Stati membri interessati possono inoltre scambiarsi reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore o proposte in relazione alle quali intendono ottenere la certezza della loro conformità al codice.

In assenza di una notifica a norma del primo e del secondo capoverso, gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nell'ambito di applicazione del codice. Ove le misure fiscali previste necessitino l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza.

E.2

Le misure fiscali di uno Stato membro che non sono state notificate a norma del punto E.1, possono essere portate all'attenzione del gruppo su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. Prima di portare tali misure fiscali all'attenzione del gruppo, lo Stato membro che effettua la trasmissione o la Commissione dovrebbe informarne lo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale, lo Stato membro che effettua la trasmissione o la Commissione dovrebbero presentare al gruppo ogni informazione:

i)

che indichi ragionevolmente che la caratteristica fiscale ha almeno uno degli effetti descritti al punto B.2 e

ii)

che possa ragionevolmente portare alla conclusione di un'incidenza potenzialmente sensibile sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione.

Descrizione concordata

F.1

Ogni Stato membro o la Commissione possono chiedere di discutere le misure fiscali di uno Stato membro notificate a norma dei punti E.1 e E.2 e formulare osservazioni al riguardo. Gli Stati membri decidono quindi se darvi seguito e preparare la descrizione concordata di tale misura.

Valutazione

F.2

Tale descrizione concordata consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce dei loro possibili effetti all'interno dell'Unione. Per quanto riguarda le misure fiscali preferenziali, in tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al punto B.1. Per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale, in tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al punto B.2 e degli orientamenti di cui al punto L con riguardo a specifiche caratteristiche fiscali di applicazione generale.

G.

Nel valutare le misure fiscali notificate, il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutarne attentamente gli effetti su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme dell'Unione, e chiede al gruppo di prendere in considerazione i pertinenti fattori economici e i pertinenti dati relativi all'incidenza portati alla sua attenzione e di tenere conto delle dimensioni e dell'apertura dell'economia dello Stato membro in questione.

Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse siano proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Procedura

H.

Il gruppo «Codice di condotta», istituito dalle conclusioni del Consiglio del 9 marzo 1998, continuerà a essere incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nell'ambito di applicazione del presente codice e della supervisione della trasmissione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello e un supplente per rappresentarli in seno a tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. I presidenti eletti sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio, che assicura le funzioni di segretariato del gruppo. Il gruppo, che si riunirà regolarmente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate; tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per deliberazione. Esse comprenderanno le descrizioni concordate e le valutazioni finali delle misure fiscali esaminate.

I documenti definitivi approvati dal Consiglio saranno resi pubblici; ulteriori documenti saranno anch'essi resi pubblici, se del caso, in conformità delle pertinenti norme.

I.

Il Consiglio invita la Commissione ad assistere il gruppo nello svolgimento dei lavori preparatori necessari in vista delle sue riunioni, nonché ad agevolare la trasmissione delle informazioni e la procedura di valutazione. A tal fine il Consiglio chiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al punto E, affinché quest'ultima possa preparare i progetti di descrizione e i progetti di valutazione di cui al punto F. La Commissione dovrebbe svolgere compiti analoghi per le valutazioni di cui al punto N. La Commissione non prende parte al processo decisionale del gruppo. I risultati dei lavori del gruppo sono convalidati dai rappresentanti degli Stati membri a livello di gruppo e sottoposti al Consiglio per approvazione.

Aiuti di Stato

J.

Il Consiglio constata che una parte delle misure fiscali contemplate dal presente codice rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I lavori del gruppo sono condotti fatto salvo il diritto dell'Unione. Nei casi in cui la Commissione avvii un procedimento in materia di aiuti di Stato, il gruppo dovrebbe sospendere l'esame delle misure in questione fino al termine di detto procedimento. Una descrizione preliminare della misura, elaborata dalla Commissione in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, potrà già essere fornita al gruppo. Se necessario, dovrebbe essere fornita una descrizione finale non appena la procedura relativa agli aiuti di Stato sarà conclusa.

Lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali

K.

Il Consiglio invita gli Stati membri a cooperare pienamente nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, in particolare scambiandosi informazioni tempestive tra loro, secondo le rispettive legislazioni nazionali, il diritto dell'Unione e le norme internazionali.

Il Consiglio invita il gruppo a tenere, ove ritenuto opportuno, scambi su questioni di interesse comune discusse nei consessi internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del codice.

L.

Ove ritenuto opportuno, il gruppo potrebbe inoltre sottoporre all'approvazione del Consiglio proposte di orientamenti generali nell'ambito del suo mandato, nella misura in cui gli orientamenti generali proposti non siano già contemplati dalla legislazione dell'Unione. Gli orientamenti definitivi saranno pubblicati, una volta approvati dal Consiglio. In particolare, il gruppo sottoporrà all'approvazione del Consiglio proposte di orientamenti su specifiche caratteristiche fiscali di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del punto B.2; queste caratteristiche saranno valutate in relazione agli Stati membri – conformemente alle precedenti disposizioni del presente codice – tenendo conto di detti orientamenti.

M.

Il Consiglio constata che le disposizioni antiabuso o le misure di difesa contenute nelle leggi tributarie nazionali e nelle convenzioni contro la doppia imposizione svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare l'elusione e l'evasione fiscali, anche in relazione alla strategia esterna dell'UE.

Strategia esterna dell'UE e ambito di applicazione geografico del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

N.

Il Consiglio ritiene opportuno che i principi intesi a eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'attuazione a livello mondiale cercando di cooperare con giurisdizioni situate al di fuori dell'Unione, anche attraverso la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. I dettagli della procedura di inserimento nella lista figurano nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e nei successivi aggiornamenti e revisioni, nonché nei pertinenti orientamenti procedurali per il processo di monitoraggio.

A tal fine, il gruppo effettua valutazioni periodiche delle giurisdizioni interessate sulla base di criteri oggettivi in relazione alla trasparenza fiscale, alla tassazione equa e all'attuazione delle misure anti-BEPS.

Il gruppo informerà periodicamente il Consiglio dei progressi compiuti e raccomanderà al Consiglio aggiornamenti e revisioni della lista.

O.

Gli Stati membri si impegnano inoltre a promuovere l'adozione dei principi del codice nei territori cui non si applica il trattato. In particolare, gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori, a condizione che questi non rientrino nell'ambito di applicazione della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, si impegnano, nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi in detti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.

Applicazione, monitoraggio e revisione

P.

Il presente codice sostituisce, con decorrenza dal 1o gennaio 2023, il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese stabilito nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997. Tuttavia, per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale definite al punto B.2, i punti da E.1 a F.2 si applicheranno con decorrenza dal 1o gennaio 2024 e saranno utilizzati solo per le misure adottate o modificate a partire dal 1o gennaio 2023.

Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del codice, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale attuazione e sull'applicazione degli aiuti di Stato di carattere fiscale. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno le disposizioni del codice, ove opportuno, in particolare quando vi sarà un nuovo consenso internazionale su questioni pertinenti.


RACCOMANDAZIONI

Consiglio

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/6


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)

(2022/C 433/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione (PESC) 2017/2315 il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all’articolo 6 di tale decisione.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il Consiglio verifichi con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all’articolo 3 di tale decisione.

(3)

L’appendice 1 dell’allegato delle conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica della PESCO 2020 prevede che l’alto rappresentante presenti, entro luglio di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO affinché il Consiglio adotti, entro novembre dello stesso anno, la sua raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO. Ai sensi del punto 16 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (2), il comitato militare dell’Unione europea fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza militare e raccomandazioni per consentirgli di preparare la revisione del Consiglio, volta a verificare se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti.

(4)

Il punto 26 della raccomandazione del Consiglio, del 16 novembre 2021, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO e alla definizione di obiettivi più precisi e che abroga la raccomandazione del 15 ottobre 2018 (3) (raccomandazione del 16 novembre 2021 relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti) prevede che gli Stati membri partecipanti rivedano e aggiornino di conseguenza i rispettivi piani nazionali di attuazione (PNA) e li comunichino al segretariato della PESCO entro il 10 marzo 2022 e, successivamente, ogni anno entro la stessa data, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, in vista del processo di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di tale decisione. Ogni due anni i PNA sono accompagnati da una dichiarazione politica ad alto livello in cui gli Stati membri partecipanti possano illustrare i principali risultati e le priorità nazionali specifiche e condividere la loro esperienza in termini di pianificazione e contributo al rispetto di tutti gli impegni più vincolanti.

(5)

Conformemente al punto 28 della raccomandazione del Consiglio, del 16 novembre 2021, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti, l’alto rappresentante tiene conto, a partire dal 2022, della medesima raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affianca la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante.

(6)

Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha adottato una bussola strategica per la sicurezza e la difesa, sottolineando l’impegno degli Stati membri a conformarsi entro il 2025 a tutti gli impegni più vincolanti assunti e a sfruttare appieno la cooperazione strutturata permanente per intensificare la loro cooperazione in materia di sviluppo di capacità (4).

(7)

Il 18 maggio 2022 la Commissione europea e l’alto rappresentante hanno adottato una comunicazione congiunta sull’analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (5).

(8)

Il 13 luglio 2022 l’alto rappresentante ha trasmesso al Consiglio la relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO («relazione annuale»), compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante in conformità dei PNA aggiornati e riveduti.

(9)

Su tale base il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione che valuti i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Obiettivo e ambito di applicazione

1.

Obiettivo della presente raccomandazione è valutare i contributi forniti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO. La valutazione si basa sulla relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO trasmessa dall’alto rappresentante il 13 luglio 2022 («relazione annuale») e sui PNA presentati dagli Stati membri partecipanti nel 2022, corredati da dichiarazioni politiche ad alto livello.

II.   Risultati e raccomandazioni

2.

La relazione annuale fornisce una solida base per valutare lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione dei 20 impegni più vincolanti da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi PNA.

3.

Alla luce del contesto geopolitico, compresa la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che mette a rischio la pace e la sicurezza europee e globali, e del panorama delle minacce in costante evoluzione, la PESCO rimane uno strumento prezioso per la cooperazione e il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri partecipanti. Attraverso i loro sforzi, gli Stati membri partecipanti contribuiscono a rafforzare la capacità dell’Unione di agire quale garante della sicurezza, la sua autonomia strategica, nonché la sua capacità di cooperare con i partner, di proteggere i suoi cittadini e di difendere i suoi valori e interessi. Inoltre, alla luce degli obiettivi adottati nel quadro della bussola strategica, occorre intensificare gli sforzi per sfruttare appieno il potenziale della PESCO. Un’UE più forte e più capace in materia di sicurezza e difesa apporterà un contributo positivo alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che resta il fondamento della difesa collettiva per i suoi membri.

1.   Piani nazionali di attuazione

4.

Riconoscendo la necessità che gli Stati membri partecipanti conseguano meglio risultati concreti e facilitino l’attuazione per quanto riguarda la realizzazione degli impegni più vincolanti il prima possibile ed entro la fine del 2025, il Consiglio sottolinea che gli Stati membri partecipanti hanno compiuto progressi, in varia misura, nella realizzazione dei 20 impegni più vincolanti assunti reciprocamente e nell’attuazione dei progetti. Dovrebbero tuttavia intensificare gli sforzi per realizzare tutti gli impegni al più tardi entro il 2025, come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio del 16 novembre 2021 relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti e come ribadito nella bussola strategica. Il Consiglio sottolinea altresì che gli Stati membri partecipanti:

a)

hanno continuato ad aumentare la spesa per la difesa e hanno indicato piani per ulteriori incrementi nel 2022 e nel periodo 2023-2025, anche in risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Questa tendenza positiva nella spesa per la difesa e negli investimenti nel settore della difesa dovrebbe essere mantenuta nel lungo periodo, mentre la maggior parte degli Stati membri partecipanti dovrebbe anche aumentare in modo sostanziale la spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa così da raggiungere il 2 % concordato della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo). A tale riguardo, è opportuno tenere pienamente conto, sfruttandone il potenziale, degli strumenti e delle strutture dell'UE disponibili, compresi il polo di innovazione nel settore della difesa di recente istituzione nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa nell'ambito della Commissione;

b)

hanno dimostrato scarsi progressi per quanto riguarda l'impegno ad aumentare il numero di progetti collaborativi in materia di capacità di difesa e i relativi investimenti nell'acquisizione di materiale di difesa e nella ricerca e tecnologia nel settore della difesa. Per affrontare le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE e conseguire i parametri collettivi concordati (ossia il 20 % della spesa totale per la ricerca e la tecnologia collaborative nel settore della difesa e il 35 % della spesa totale per l'acquisizione collaborativa di materiale di difesa), gli Stati membri partecipanti dovrebbero fare il miglior uso possibile delle iniziative e degli strumenti dell'UE in materia di difesa, oltre ad aumentare e sfruttare ulteriormente gli investimenti collaborativi nel settore della difesa a livello dell'UE (6). A tale riguardo, sono incoraggiati a sfruttare appieno i risultati e le raccomandazioni contenute nella revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), in particolare le opportunità di collaborazione e i settori prioritari. Tenendo conto della bussola strategica, sono inoltre invitati a portare avanti, nel quadro della PESCO, nuove opportunità, come la promozione degli appalti congiunti, anche come seguito della comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso;

c)

nel complesso hanno mantenuto o leggermente aumentato il loro contributo alle missioni e operazioni militari nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), ma permangono carenze che dovrebbero essere colmate con urgenza. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero intensificare notevolmente i loro sforzi per rispettare gli impegni operativi, tenendo conto del principio della riserva unica di forze, in quanto i contributi alle missioni e alle operazioni continuano a destare preoccupazione. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero incrementare i loro contributi al piano di rotazione dei gruppi tattici dell'UE e alla banca dati relativa alla reazione rapida. Inoltre, gli Stati membri partecipanti dovrebbero affrontare più specificamente le carenze strategiche in termini di capacità, ossia gli obiettivi di capacità ad alto impatto. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì presentare proposte concrete per migliorare il finanziamento comune delle missioni e operazioni PSDC, anche nel contesto della capacità di dispiegamento rapido dell'UE, incluso attraverso una rivalutazione della portata e della definizione dei costi comuni per rafforzare la solidarietà e stimolare la partecipazione alle missioni e operazioni militari nonché ai costi connessi alle esercitazioni. I lavori sulla definizione dei parametri di una equa ripartizione dei contributi alle missioni e operazioni militari, come richiesto nella raccomandazione del Consiglio, del 16 novembre 2021, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti, dovrebbero essere portati a termine quanto prima. Ciò è importante per incoraggiare e sostenere gli Stati membri partecipanti affinché aumentino i loro contributi alle missioni e operazioni PSDC, nei limiti dei loro mezzi e delle loro capacità, garantendo la trasparenza tra loro in merito alla realizzazione dei rispettivi impegni;

d)

hanno compiuto progressi modesti nell'uso degli strumenti e dei processi di pianificazione e sviluppo delle capacità dell'Unione come orientamento per la pianificazione e il processo decisionale a livello nazionale. Si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a intensificare gli sforzi per un uso più sistematico e attivo di tali strumenti, comprese le raccomandazioni della CARD, per sfruttarne appieno il potenziale e superare le carenze di capacità in modo collaborativo;

e)

non stanno rispettando in modo sufficiente l'impegno a collaborare per superare le carenze di capacità. Il ricorso a un approccio collaborativo europeo è ancora molto limitato e dovrebbe essere incrementato notevolmente. Nei rispettivi PNA, gli Stati membri partecipanti esprimono interesse a sfruttare le raccomandazioni della CARD sulla cooperazione nel settore della difesa, in particolare le opportunità di collaborazione individuate. A tal fine, dovrebbero includere tali opportunità in modo sistematico nella loro pianificazione a livello nazionale e riferire al riguardo nei rispettivi PNA. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre continuare a collaborare per fornire capacità al fine di rafforzare le strutture di comando e controllo dell'UE, in particolare la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) in quanto struttura di comando e controllo preferita, nonché al fine di rendere operativa la capacità di dispiegamento rapido dell'UE, in linea con la bussola strategica. Il Consiglio ha rammentato che la coerenza dei risultati tra il CDP e la CARD, da un lato, e i rispettivi processi NATO, quale il processo di pianificazione della difesa della NATO, dall'altro, è stata e continuerà a essere garantita nei casi in cui le esigenze si sovrappongono, pur riconoscendo la diversa natura delle due organizzazioni e delle rispettive responsabilità e appartenenze;

f)

hanno dimostrato che l'AED è ampiamente utilizzata come forum europeo per lo sviluppo delle capacità. Tuttavia, il livello di investimenti nei progetti sviluppati nel quadro dell'AED rimane basso e dovrebbe essere incrementato, anche al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo dell'AED quale forum per lo sviluppo delle capacità;

g)

hanno fornito indicazioni più chiare circa la loro partecipazione a progetti collaborativi che rafforzano la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l'Unione, anche sfruttando le iniziative per l'acquisizione congiunta di capacità di difesa. Tuttavia, gli Stati membri partecipanti dovrebbero rispecchiare maggiormente tali principi nelle rispettive politiche industriali e strategie di acquisizione.

5.

Il Consiglio rileva che la valutazione dei PNA aggiornati ha confermato l’esistenza di ritardi nella realizzazione di vari impegni rispetto alla scadenza prevista del 2025. Nell’ulteriore attuazione della PESCO, ogni Stato membro partecipante è pertanto incoraggiato a tenere conto dei risultati e delle raccomandazioni presentati nella relazione annuale e a rivedere di conseguenza il proprio contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti. Gli Stati membri partecipanti sono invitati a condividere informazioni più dettagliate nei rispettivi PNA per conseguire gli obiettivi fissati per la seconda fase iniziale della PESCO. Dimostrare una traiettoria ascendente sostenibile rimane fondamentale per progredire verso la realizzazione di tutti gli impegni più vincolanti della PESCO entro il 2025. Il segretariato della PESCO dovrebbe pertanto organizzare un seminario con l’obiettivo di individuare le modalità per affrontare gli impegni più complessi, in vista del prossimo aggiornamento dei PNA.

6.

Tutti gli Stati membri partecipanti hanno corredato i rispettivi PNA di una dichiarazione politica ad alto livello, che illustra i principali risultati e indica priorità nazionali specifiche e contributi alla realizzazione degli impegni più vincolanti. Il Consiglio sottolinea l’importanza delle dichiarazioni politiche per la presentazione delle posizioni degli Stati membri partecipanti, come pure di garantire la necessaria titolarità politica e di sostenere le discussioni a livello politico. Nel 2024, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri partecipanti dovrebbero nuovamente corredare i rispettivi PNA di una dichiarazione politica di questo tipo.

7.

La maggior parte degli Stati membri partecipanti si è già avvalsa della piattaforma digitale sviluppata dall’AED per presentare i propri PNA. Gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a continuare ad avvalersene in futuro, in quanto ciò consentirà loro di utilizzare i dati che hanno già fornito nel contesto delle pertinenti iniziative dell’Unione in materia di difesa nonché di alleviare gli oneri amministrativi.

2.   Progetti PESCO

8.

Con l’adozione di 14 nuovi progetti nel quadro della quarta ondata di progetti PESCO nel novembre 2021 (7), il numero di progetti PESCO è arrivato a 60, contribuendo alla realizzazione dei 20 impegni più vincolanti e confermando in tal modo il valore del quadro PESCO per lo sviluppo di progetti collaborativi. L’adozione di progetti PESCO che riguardano opportunità di collaborazione, compresi i relativi settori prioritari individuati dalla CARD, ha mostrato una crescente coerenza tra le due iniziative.

9.

Il Consiglio incoraggia gli Stati membri partecipanti a sfruttare la quinta ondata di progetti PESCO, che deve essere adottata nel 2023, per avviare progetti strategicamente rilevanti volti a fornire capacità critiche e migliorare l’interoperabilità delle forze, anche in linea con le priorità di sviluppo delle capacità dell’UE tratte dal CDP, e gli orientamenti definiti nella bussola strategica. Il Consiglio sottolinea che la futura quinta ondata offre l’opportunità di portare avanti i risultati del secondo ciclo della CARD, in particolare aumentando il ricorso alle opportunità di collaborazione individuate, comprese quelle con un approccio operativo, nonché ai settori prioritari. Il Consiglio ricorda che la PESCO rimane un processo guidato dagli Stati membri e invita il segretariato della PESCO a sostenere l’elaborazione di proposte di progetti e i loro ulteriori progressi, se del caso, garantendo in tal modo che i nuovi progetti siano meglio preparati e producano risultati senza ritardi, anche nel quadro della quinta ondata.

10.

Il Consiglio osserva che, come indicato nella relazione sullo stato di avanzamento dei progetti PESCO presentata al Consiglio il 29 giugno, sono stati compiuti progressi complessivi riguardo ai progetti, laddove 18 di essi, tra tutti i settori, stanno già raggiungendo la fase di esecuzione e due di essi hanno già raggiunto la piena capacità operativa. Il Consiglio si compiace inoltre del fatto che quasi la metà dei progetti dovrebbe produrre risultati concreti entro il 2025; ciò include il 77 % dei progetti (20 su 26) che sono stati individuati nelle conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2020 sulla revisione strategica della PESCO 2020 e che si prevede producano risultati entro tale termine. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero valutare l’opportunità di rafforzare il ruolo del segretariato della PESCO per sostenere l’attuazione dei progetti, in particolare avvalendosi delle competenze dell’AED quale quadro per l’attuazione congiunta di progetti in materia di sviluppo delle capacità, compresi gli strumenti per la gestione di progetti già offerti agli Stati membri partecipanti, nonché delle competenze dello Stato maggiore dell’Unione europea sugli aspetti operativi. Inoltre, gli Stati membri partecipanti, se del caso con il sostegno del segretariato della PESCO, dovrebbero potenziare la comunicazione strategica relativa allo stato di avanzamento dei progetti e alla loro utilità per la sicurezza e la difesa europea. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di avvalersi del corso dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa sulla gestione dei progetti PESCO.

11.

Al tempo stesso, il Consiglio rileva che permangono difficoltà di attuazione con riguardo a diversi altri progetti, tra cui ritardi nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Il Consiglio sottolinea che gli Stati membri partecipanti dovrebbero compiere maggiori sforzi per conseguire risultati tangibili come previsto, in particolare per i progetti ufficialmente istituiti nel 2018 che non hanno ancora prodotto risultati concreti. Qualora i membri del progetto constatino l’esistenza di progetti che non sono in grado di produrre i risultati attesi, tali progetti dovrebbero essere rilanciati o chiusi, al fine di garantire la pertinenza, l’efficacia e la credibilità di tutti i progetti PESCO. Analogamente, per quanto riguarda i nuovi progetti, si invita ad avviare le attività entro sei mesi dall’accettazione nella PESCO. Nel contesto dello stato di avanzamento dei progetti PESCO, gli Stati membri partecipanti potrebbero invitare il segretariato della PESCO a fornire una valutazione al riguardo. Inoltre, al fine di attenuare i rischi individuati per l’attuazione dei progetti, i membri del progetto potrebbero concordare un ambito di applicazione realizzabile, con calendari indicativi e l’assegnazione delle risorse necessarie per l’attuazione dei progetti PESCO, anche chiedendo finanziamenti dell’UE ove possibile. Il segretariato della PESCO potrebbe essere invitato a raccogliere le migliori pratiche per la gestione e l’attuazione dei progetti PESCO e a condividerle con gli Stati membri partecipanti sotto forma di una guida per i coordinatori di progetto.

12.

Il segretariato della PESCO potrebbe inoltre proporre e agevolare le riunioni tra gruppi dei progetti PESCO in cui sono stati individuati elementi comuni e sinergie, al fine di promuovere la cooperazione e aumentarne l’impatto e l’efficienza, risparmiare risorse ed evitare inutili duplicazioni. Per i progetti che si avvicinano al loro completamento, il segretariato della PESCO potrebbe incoraggiare e agevolare le discussioni sull’uso delle capacità e delle relative strutture realizzate, compresi eventuali progetti di follow-up.

13.

Il Consiglio si compiace del fatto che, in linea con la decisione (PESC) 2020/1639 (8), e a seguito delle decisioni (PESC) 2021/748 (9), (PESC) 2021/749 (10) e (PESC) 2021/750 (11) del Consiglio, gli Stati Uniti d’America, il Canada e la Norvegia hanno aderito al progetto di mobilità militare nel dicembre 2021.

Ricorda che i partner che soddisfano le condizioni generali potrebbero essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO in futuro, conformemente alla procedura di invito di cui alla decisione (PESC) 2020/1639, e rileva l'interesse di vari partner dell'UE ad aderire ai progetti PESCO. [A tale riguardo, il Consiglio attende con interesse la partecipazione del Regno Unito al progetto di mobilità militare, a seguito della decisione (PESC) 2022/2244 del Consiglio (12).

III.   Prospettive future

14.

Gli Stati membri partecipanti sono invitati ad aggiornare i rispettivi PNA e a presentarli al segretariato della PESCO entro il 10 marzo 2023.

15.

Si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a compiere ulteriori progressi nell’attuazione sia dei 20 impegni più vincolanti — al fine di realizzarli entro il 2025 — sia dei relativi progetti, tenendo conto delle proposte delineate nella presente raccomandazione. Le discussioni politiche periodiche ad alto livello tra gli Stati membri partecipanti e l’alto rappresentante, nonché nei rispettivi organi preparatori del Consiglio e in altri formati pertinenti, dovrebbero continuare a garantire lo slancio politico e una maggiore titolarità degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio invita il segretariato della PESCO a svolgere il suo ruolo di sostegno in tutte le azioni individuate nella presente raccomandazione, anche attraverso l’organizzazione di seminari specifici.

16.

Il Consiglio rileva che la PESCO, attraverso i suoi impegni più vincolanti e i suoi progetti collaborativi, rappresenta uno strumento prezioso per la cooperazione, in particolare alla luce del contesto geopolitico. Il quadro PESCO è fondamentale per sostenere l’attuazione della bussola strategica, per affrontare le priorità di sviluppo delle capacità dell’UE e per sfruttare appieno i risultati della CARD, in particolare le opportunità di collaborazione individuate, tenendo conto della comunicazione congiunta sull’analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, nonché per rafforzare l’EDTIB in tutta l’Unione. Il Consiglio invita inoltre a portare avanti i lavori per migliorare la coerenza delle iniziative dell’UE in materia di difesa, anche al fine di semplificare le procedure, aumentare la condivisione delle informazioni e fornire priorità più specifiche. Accoglie con favore lo svolgimento della prima riunione ministeriale annuale in materia di difesa relativa alle iniziative dell’UE nel settore della difesa che affronta lo sviluppo di capacità, utilizzando appieno i formati esistenti, il che sosterrebbe ulteriormente la coerenza delle iniziative dell’UE in materia di difesa.

17.

Il Consiglio ricorda che gli Stati membri partecipanti, nel contesto del processo di revisione strategica della PESCO che sarà condotto prima del termine della seconda fase iniziale della PESCO nel 2025 e come indicato nella notifica in materia di PESCO, nella quale si ricorda anche il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO nonché discuteranno e decideranno in merito a nuovi impegni, al fine di avviare una nuova fase verso l’integrazione della sicurezza e della difesa europee. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri partecipanti, con il sostegno del segretariato della PESCO, ad avviare nel 2023 le discussioni relative alla prossima revisione strategica, compresi possibili calendari e tappe fondamentali.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1.

(3)  GU C 464 del 17.11.2021, pag. 1.

(4)  Doc. 7371/22.

(5)  JOIN(2022)24 final.

(6)  Come indicato nella comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, la quota di acquisizioni collaborative di materiale di difesa è diminuita in media dall'11 % nel 2020 a circa l'8 % nel 2021, mentre la spesa combinata per la ricerca e la tecnologia nel settore della difesa è stata pari all'1,2 % della spesa totale per la difesa nel 2020.

(7)  Decisione (PESC) 2021/2008 del Consiglio, del 16 novembre 2021, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 407 del 17.11.2021, pag.37).

(8)  Decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3).

(9)  Decisione (PESC) 2021/748 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Mobilità militare (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 106).

(10)  Decisione (PESC) 2021/749 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla partecipazione del Regno di Norvegia al progetto PESCO Mobilità militare (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 109).

(11)  Decisione (PESC) 2021/750 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla partecipazione degli Stati Uniti d'America al progetto PESCO Mobilità militare (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 112).

(12)  Decisione (PESC) 2022/2244 del Consiglio del 14 novembre 2022 relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare (GU L 295, del 15.11.2022, 22.).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/13


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10845 — HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 433/03)

Il 10 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10845. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

CONSIGLIO

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/14


POSIZIONE (UE) n. 3/2022 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2022

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 433/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'uguaglianza è un valore fondante dell'Unione ed è comune agli Stati membri in una società caratterizzata dalla parità tra donne e uomini. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'Unione deve promuovere la parità tra donne e uomini.

(2)

L'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(3)

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE permette un’azione positiva consentendo agli Stati membri di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non può ostare al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

(4)

Il pilastro europeo dei diritti sociali, che è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, include tra i suoi principi la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera.

(5)

Il conseguimento della parità di genere sul posto di lavoro richiede un approccio globale che comprenda anche la promozione di un processo decisionale equilibrato sotto il profilo del genere nelle imprese a tutti i livelli, nonché l'eliminazione del divario retributivo di genere. Garantire la parità sul posto di lavoro è anche un prerequisito fondamentale per ridurre la povertà tra le donne.

(6)

La raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio (4) ha esortato gli Stati membri a fare in modo che l'azione positiva comprenda, per quanto possibile, azioni riguardanti la partecipazione attiva delle donne agli organi decisionali. Secondo la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio (5), gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto mediante l'adozione di piani di parità e programmi di azioni positive o nel quadro dei medesimi.

(7)

La presente direttiva mira a garantire l'applicazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e a conseguire una rappresentanza equilibrata di genere per quanto riguarda i quadri dirigenti, stabilendo una serie di requisiti procedurali relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione alle posizioni di amministratore sulla base della trasparenza e del merito.

(8)

Negli ultimi anni la Commissione ha presentato varie relazioni sulla situazione relativa alla parità di genere nei processi decisionali in ambito economico. Ha incoraggiato le società quotate ad aumentare il numero di membri appartenenti al sesso sottorappresentato nei loro consigli attraverso misure di autoregolamentazione e ad assumere su base volontaria impegni concreti al riguardo. Nella comunicazione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini — Carta per le donne», la Commissione ha sottolineato che le donne non hanno ancora pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale nella vita politica ed economica e nel settore pubblico e privato, e ha ribadito l'impegno a fare uso delle sue competenze per perseguire una rappresentanza più equa di donne e uomini ai posti di potere nella vita pubblica e nell'economia. Il miglioramento dell'equilibrio di genere nei processi decisionali figura fra le priorità definite dalla Commissione nella comunicazione del 21 settembre 2010 intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015». Conseguire la parità di genere a livello decisionale e politico è una delle priorità stabilite nella comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo: «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025».

(9)

Nelle conclusioni del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), il Consiglio ha riconosciuto che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività. Il Consiglio ha ribadito l'impegno a colmare i divari di genere per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto in tre settori di grande importanza per la parità di genere, vale a dire l'occupazione, l'istruzione e la promozione dell'inclusione sociale. Ha inoltre sollecitato azioni dirette a promuovere la pari partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori, per utilizzare pienamente tutti i talenti. Sotto questo profilo, utilizzando tutti i talenti, le conoscenze e le idee disponibili si arricchirebbe la diversità delle risorse umane e si migliorerebbero le prospettive commerciali.

(10)

Nella comunicazione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), la Commissione ha riconosciuto la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro quale presupposto fondamentale per rilanciare la crescita e per affrontare le sfide demografiche in Europa. La strategia Europa 2020 stabilisce fra gli obiettivi principali il raggiungimento, entro il 2020, di un tasso di occupazione pari ad almeno il 75 % per la popolazione dell’Unione di età compresa tra 20 e 64 anni. È importante che venga assunto un chiaro impegno per eliminare il divario retributivo di genere e che siano intensificati gli sforzi per affrontare tutte le barriere alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso l'attuale fenomeno del «soffitto di cristallo». La dichiarazione di Porto, firmata dai capi di Stato o di governo l'8 maggio 2021 (6), ha accolto con favore i nuovi obiettivi principali dell'Unione in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà e il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto proposti dalla Commissione nella comunicazione del 4 marzo 2021 intitolata «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali». Tale piano d’azione prevede che, al fine di conseguire l'obiettivo generale di un tasso di occupazione pari ad almeno il 78 % entro il 2030 per la popolazione dell'Unione di età compresa tra 20 e 64 anni, sia necessario adoperarsi affinché il divario occupazionale di genere si riduca di almeno la metà rispetto al 2019. Si prevede che il rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito economico, in particolare nei consigli, abbia ripercussioni positive sull'occupazione femminile nelle società interessate e sull'economia in generale. In seguito alla crisi COVID-19, la parità di genere e una leadership inclusiva sono più che mai importanti, in linea con la necessità di sfruttare appieno il bacino di talenti disponibile, sia di donne che di uomini. La ricerca ha dimostrato che l'inclusione e la diversità consentono la ripresa e la resilienza. Esse sono di importanza vitale per assicurare la competitività dell'economia dell’Unione, favorire l'innovazione e integrare maggiori e migliori competenze professionali nei consigli.

(11)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese, ha incitato le imprese a raggiungere entro il 2015 la soglia critica del 30 % di donne negli organi di gestione ed entro il 2020 quella del 40 %, e ha chiesto alla Commissione di proporre entro il 2012, nel caso in cui le misure adottate dalle imprese e dagli Stati membri risultassero inadeguate, un intervento legislativo (quote incluse). Sarebbe importante che tale intervento legislativo fosse attuato temporaneamente e che fungesse da catalizzatore del cambiamento, nonché di rapide riforme intese a eliminare il persistere delle disparità e degli stereotipi di genere nel processo decisionale in ambito economico. Il Parlamento europeo ha ribadito tale richiesta d'intervento legislativo nelle risoluzioni del 13 marzo 2012 e del 21 gennaio 2021.

(12)

È importante che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione diano l'esempio per quanto riguarda la parità di genere, tra l'altro fissando obiettivi per una rappresentanza di genere equilibrata a tutti i livelli dirigenziali. Occorre prestare una particolare attenzione alle politiche di assunzione dell'alta dirigenza. Pertanto, nella comunicazione del 5 marzo 2020 intitolata «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» la Commissione ha sottolineato che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero garantire l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali. Nella comunicazione del 5 aprile 2022 intitolata «Una nuova strategia per le risorse umane», la Commissione si è impegnata a garantire al suo interno la piena parità di genere a tutti i livelli dirigenziali entro il 2024. La Commissione monitorerà i progressi compiuti e riferirà periodicamente a tale proposito sul suo sito web. La Commissione condivide inoltre le migliori prassi con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell'Unione e riferirà sulla situazione dell'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali di tali istituzioni, organi e organismi sul suo sito web. Nella decisione del suo ufficio di presidenza del 13 gennaio 2020, il Parlamento europeo ha convenuto di fissare obiettivi per l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali di livello superiore e intermedio per il 2024. Il Parlamento europeo continuerà a monitorare i progressi a tutti i livelli della sua amministrazione e si prefigge di dare l'esempio. Nella strategia a favore della diversità e dell'inclusione 2021-2024, il Consiglio si è impegnato a conseguire la parità di genere nelle posizioni dirigenziali del suo segretariato generale (SGC) con un margine del 45-55 % almeno entro la fine del 2026. Il piano d'azione dell'SGC per la parità di genere nelle posizioni dirigenziali stabilisce misure per raggiungere tale obiettivo.

(13)

È importante che le società e le imprese incoraggino, sostengano e sviluppino talenti femminili a tutti i livelli e in tutto l'arco della loro carriera al fine di garantire che alle donne qualificate sia fornita la possibilità di assumere posizioni nei consigli e cariche gestionali.

(14)

Al fine di promuovere la parità di genere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi decisionali, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che promuove l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini attraverso congedi parentali, di paternità e per i prestatori di assistenza, in aggiunta al congedo di maternità esistente. Tale direttiva prevede inoltre il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili.

(15)

La nomina di donne ad amministratori si scontra con diversi ostacoli specifici che possono essere superati non solo mediante norme vincolanti, ma anche tramite iniziative in materia di istruzione e incentivi che favoriscano le buone prassi. Innanzitutto è essenziale che le scuole di direzione aziendale e le università sensibilizzino ai benefici derivanti dalla parità di genere per la competitività aziendale. Analogamente, è necessario incoraggiare una rotazione periodica degli amministratori e introdurre misure positive onde incentivare e premiare gli Stati membri e le imprese che adottano un approccio più deciso a questi cambiamenti nei più alti organi decisionali a tutti i livelli.

(16)

L'Unione dispone di un grande numero di donne altamente qualificate, che cresce sempre di più, come dimostra il fatto che il 60 % delle persone laureate è di sesso femminile. Il raggiungimento dell'equilibrio di genere nei consigli è fondamentale per un uso efficiente dei talenti esistenti e rappresenta un fattore fondamentale per affrontare le sfide demografiche ed economiche dell'Unione. Pertanto, la sottorappresentazione delle donne nei consigli rappresenta un'occasione mancata per le economie degli Stati membri in generale e per il loro sviluppo e la loro crescita. Utilizzare pienamente i talenti femminili permetterebbe inoltre di trarre maggiori benefici dall'istruzione, sia per gli individui che per il settore pubblico. È largamente riconosciuto che la presenza di donne nei consigli migliora il governo societario, in quanto i risultati di squadra e la qualità del processo decisionale sono rafforzati da una mentalità più diversificata e più collettiva, che assorbe una gamma più ampia di prospettive. Numerosi studi hanno dimostrato che la diversità porta a un modello aziendale più proattivo, a decisioni più equilibrate e a migliori standard professionali nei consigli di amministrazione che rispecchiano meglio le realtà sociali e le esigenze dei consumatori, oltre a incoraggiare l'innovazione. Numerosi studi hanno inoltre mostrato che esiste una relazione positiva fra la diversità di genere a livello di alta dirigenza e i risultati finanziari e la redditività di un'impresa, il che determina una considerevole crescita sostenibile a lungo termine. Il raggiungimento dell'equilibrio di genere nei consigli è pertanto di vitale importanza per garantire la competitività dell'Unione in un'economia globalizzata e offrirebbe un vantaggio comparativo rispetto ai paesi terzi.

(17)

Aumentare la rappresentanza delle donne nei consigli non solo ha effetti positivi sulle donne che vengono nominate, ma contribuisce anche ad attirare talenti femminili nelle imprese e a garantire una maggiore presenza delle donne a tutti i livelli, dirigenti e dipendenti. Pertanto, una maggiore percentuale di donne nei consigli probabilmente avrà un effetto positivo per colmare sia il divario di genere a livello occupazionale che quello retributivo.

(18)

Nonostante sia provato l'impatto vantaggioso dell'equilibrio di genere sulle società stesse oltre che sull'economia in generale e nonostante il diritto dell’Unione vieti la discriminazione sessuale e a dispetto delle azioni di incoraggiamento all'autoregolamentazione intraprese a livello dell'Unione, le donne continuano ad essere largamente sottorappresentate nei più alti organi decisionali delle società in tutta l'Unione. Le statistiche mostrano che la proporzione di donne partecipanti ai processi decisionali al più alto livello rimane molto bassa. Se la metà dei talenti non è nemmeno presa in considerazione per i posti dirigenziali, lo stesso processo e la stessa qualità delle nomine potrebbero risultare compromessi, con un conseguente aumento della sfiducia nei confronti delle strutture di potere aziendali ed eventualmente una perdita di efficienza nella valorizzazione del capitale umano disponibile. È importante che la composizione della società trovi un fedele riscontro nel processo decisionale aziendale e che sia sfruttato il potenziale dell'intera popolazione dell'Unione. Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nel 2021 le donne rappresentavano in media il 30,6 % dei membri dei consigli delle più grandi società quotate e solo l'8,5 % dei presidenti. Ciò denota una sottorappresentazione iniqua e discriminatoria delle donne, che compromette chiaramente i principi dell'Unione in materia di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini in ambito lavorativo e occupazionale. Occorre pertanto introdurre e rafforzare le misure volte a incoraggiare la progressione di carriera delle donne a tutti i livelli dirigenziali e prestare particolare attenzione a garantire che ciò avvenga nelle società quotate, tenuto conto della loro notevole responsabilità economica e sociale. Inoltre, è importante che gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione diano l'esempio per quanto riguarda la correzione degli squilibri di genere esistenti nella composizione dei loro rispettivi consigli di amministrazione.

(19)

La proporzione di donne nei consigli è aumentata molto lentamente negli ultimi anni. Il tasso di miglioramento variava da uno Stato membro all'altro, producendo risultati fortemente divergenti. Progressi molto più significativi sono stati registrati negli Stati membri che hanno introdotto misure vincolanti. Detta divergenza è probabilmente destinata ad aumentare dati gli approcci molto diversi messi in atto per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli. Pertanto, gli Stati membri sono incoraggiati a condividere informazioni sulle misure efficaci e le politiche che hanno adottato a livello nazionale e a scambiare le migliori prassi nella prospettiva di sostenere i progressi in tutta l'Unione verso il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli.

(20)

La regolamentazione frammentata e divergente, o l'assenza di regolamentazione, a livello nazionale per quanto riguarda l'equilibrio di genere nei consigli delle società quotate non solo produce discrepanze nel numero di donne fra gli amministratori senza incarichi esecutivi e tassi di miglioramento diversi nei vari Stati membri, ma rappresenta anche un ostacolo al mercato interno, imponendo alle società dell’Unione quotate requisiti divergenti in materia di governo societario. Queste differenze negli obblighi delle società, siano essi imposti per legge o autoregolamentati, possono causare complicazioni pratiche per le società quotate che operano a livello transfrontaliero, in particolare in occasione della costituzione di controllate o di fusioni e acquisizioni, così come per i candidati a posizioni di amministratore.

(21)

Gli squilibri di genere all'interno delle società sono maggiori ai livelli direttivi più alti. Inoltre, molte delle donne presenti ai più alti livelli direttivi ricoprono posizioni in settori quali le risorse umane e la comunicazione, mentre agli stessi livelli gli uomini hanno maggiori probabilità di occupare una posizione nella direzione generale o come dirigente di linea all’interno della società. Poiché le assunzioni per i posti di amministratori sono effettuate principalmente attingendo dal gruppo costituito in larga misura da candidati che hanno maturato un'esperienza ai livelli direttivi più alti, è di fondamentale importanza aumentare il numero di donne che avanzano fino a raggiungere tali livelli direttivi all'interno delle società.

(22)

Uno dei principali fattori per una corretta attuazione della presente direttiva è rappresentato dall'applicazione efficace di criteri per la selezione degli amministratori, che devono essere fissati in anticipo e in piena trasparenza, in base ai quali le qualifiche, le conoscenze e le competenze dei candidati siano considerate su un piano di parità, indipendentemente dal genere.

(23)

L'attuale mancanza di trasparenza nel processo di selezione e nei criteri di qualificazione per l'assegnazione delle posizioni di amministratore nella maggior parte degli Stati membri costituisce una rilevante barriera all'introduzione di un maggiore equilibrio di genere fra gli amministratori e incide negativamente sia sulle carriere dei candidati a tali posizioni, sia sulla libertà di circolazione, sia sulle decisioni degli investitori. Una tale opacità impedisce a potenziali candidati di presentare domanda per posizioni di amministratore per le quali le loro qualifiche sarebbero fortemente necessarie e di contestare decisioni di nomina dettate da discriminazioni di genere, limitando così la libertà di circolazione nel mercato interno. D'altro lato, gli investitori potrebbero avere le strategie di investimento che richiedono che siano fornite le informazioni legate anche alla capacità e alla competenza degli amministratori. Una maggiore trasparenza nei criteri di qualificazione e nel processo di selezione per gli amministratori permette agli investitori di valutare meglio la strategia della società e di adottare decisioni con cognizione di causa. È quindi importante che le procedure di nomina a membri dei consigli siano chiare e trasparenti e che i candidati siano valutati in maniera oggettiva sulla base dei meriti individuali, indipendentemente dal loro genere.

(24)

La presente direttiva non intende armonizzare in dettaglio le normative nazionali sul processo di selezione e sui criteri di qualificazione alle posizioni di amministratore; per conseguire l'equilibrio di genere è tuttavia necessario introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. Solo una misura vincolante a livello dell'Unione può contribuire effettivamente a garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione e ad evitare complicazioni pratiche nella vita aziendale.

(25)

Occorre quindi che l'Unione si prefigga l'obiettivo di aumentare la presenza delle donne nei consigli in tutti gli Stati membri per rilanciare la crescita economica, incoraggiare la mobilità sul mercato del lavoro, rafforzare la competitività delle società quotate e realizzare un'effettiva parità di genere sul mercato del lavoro. Tale finalità dovrebbe essere perseguita introducendo requisiti minimi in materia di azione positiva sotto forma di misure vincolanti volte al raggiungimento di un obiettivo quantitativo relativo alla composizione di genere dei consigli, tenuto conto del fatto che gli Stati membri e i paesi terzi che hanno scelto questo metodo o un approccio simile hanno ottenuto i risultati migliori nella riduzione della sottorappresentazione delle donne nei posti decisionali in campo economico.

(26)

È importante che ogni società quotata sviluppi una politica di parità di genere al fine di conseguire una rappresentanza di genere più equilibrata a tutti i livelli. Tali politiche potrebbero includere la nomina sia di un candidato uomo che di una candidata donna alle posizioni più importanti, sistemi di tutoraggio e consulenza sullo sviluppo professionale per le donne, nonché strategie nel settore delle risorse umane per promuovere un'assunzione diversificata.

(27)

Le società quotate rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la loro visibilità e il loro impatto sul mercato in generale. Tali società fissano le norme per l'economia in generale e si può prevedere che le loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di imprese. Il carattere pubblico delle società quotate giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, nel comune interesse.

(28)

Occorre quindi che le misure previste dalla presente direttiva si applichino alle società quotate.

(29)

È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI).

(30)

Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro competente a regolare le materie disciplinate dalla presente direttiva dovrebbe essere lo Stato membro in cui la società quotata in questione ha la propria sede legale. La presente direttiva non pregiudica le normative nazionali che determinano il diritto applicabile alle società per le materie non disciplinate dalla presente direttiva.

(31)

I consigli delle società quotate negli Stati membri presentano strutture diverse. La principale distinzione è quella fra un sistema dualistico, con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, e un sistema monistico, in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza convergono in un solo consiglio. Vi sono inoltre strutture miste, che presentano aspetti di entrambi i sistemi o che permettono alle imprese di scegliere fra vari modelli. È opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti i tipi di strutture dei consigli esistenti negli Stati membri.

(32)

In tutti i tipi di consigli esiste una distinzione de iure o de facto fra gli amministratori con incarichi esecutivi, che si occupano della gestione quotidiana della società, e gli amministratori senza incarichi esecutivi, che svolgono una funzione di sorveglianza e non partecipano alla gestione quotidiana della società quotata. La presente direttiva si prefigge di migliorare l'equilibrio di genere in entrambe le categorie di amministratori. Per trovare il giusto compromesso fra l'esigenza di aumentare l'equilibrio di genere nei consigli, da un lato, e la necessità di ridurre al minimo l'ingerenza nella gestione quotidiana di una società, dall'altro, la presente direttiva opera una distinzione tra queste due categorie di amministratori.

(33)

In numerosi Stati membri una certa percentuale di amministratori senza incarichi esecutivi può o deve, conformemente al diritto interno o alle prassi nazionali, essere nominata o eletta dal personale della società, dalle organizzazioni dei lavoratori o da entrambi. Gli obiettivi quantitativi stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi anche a tali amministratori. Tuttavia, poiché alcuni amministratori senza incarichi esecutivi sono rappresentanti del personale, gli Stati membri dovrebbero stabilire i mezzi per garantire la realizzazione di tali obiettivi, con particolare riguardo alle norme specifiche per l'elezione o la nomina di rappresentanti del personale stabilite nel diritto nazionale e nel rispetto della libertà di voto nell'elezione dei rappresentanti del personale. Date le differenze esistenti nel diritto societario nazionale degli Stati membri, questi dovrebbero poter applicare gli obiettivi quantitativi separatamente nei confronti dei rappresentanti degli azionisti e dei rappresentanti del personale.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le società quotate siano soggette all'obiettivo di raggiungere, entro il 30 giugno 2026, consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o, in alternativa, poiché è importante che le società quotate aumentino la percentuale del sesso sottorappresentato in tutti i posti decisionali, all'obiettivo di avere consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino entro il 30 giugno 2026 almeno il 33 % del totale delle posizioni di amministratore, con o senza incarichi esecutivi, al fine di promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata tra tutti gli amministratori.

(35)

L’obiettivo di avere consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 % di tutte le posizioni di amministratore riguarda l’equilibrio di genere complessivo fra gli amministratori e non interferisce con la scelta concreta dei singoli amministratori, caso per caso, da un'ampia rosa di candidati uomini e donne. In particolare, la presente direttiva non esclude alcun particolare candidato da una posizione di amministratore, né impone alcun singolo amministratore alle società quotate o agli azionisti. La scelta degli amministratori idonei resta quindi alle società quotate e agli azionisti.

(36)

Per la loro stessa natura, è opportuno che le imprese pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva fungano da modello per il settore privato. Gli Stati membri esercitano un'influenza dominante sulle imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione (8) che sono quotate in un mercato regolamentato. In virtù di tale influenza dominante, gli Stati membri hanno a disposizione strumenti per produrre più rapidamente i cambiamenti necessari.

(37)

Per determinare il numero di posizioni di amministratore necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva occorrono precisazioni supplementari poiché, viste le dimensioni della maggior parte dei consigli, dal punto di vista matematico non è possibile raggiungere l'esatta proporzione del 40 % o, in caso, del 33 %. Pertanto, il numero di posti di amministratore necessari per soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva dovrebbe essere quello che si avvicina di più alla proporzione del 40 % o, in caso, al 33 % e comunque, in entrambi i casi, non superiore al 49 %.

(38)

Nella giurisprudenza (9) sull'azione positiva e sulla sua compatibilità col principio di non-discriminazione fondata sul sesso, che è sancito anche dall'articolo 21 della Carta, la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») ha accettato che, in certi casi, possa essere accordata una preferenza al sesso sottorappresentato nella selezione per un impiego o una promozione, purché il candidato del sesso sottorappresentato abbia qualifiche pari a quelle del concorrente dell'altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e purché questa preferenza non sia automatica e incondizionata ma possa non venire accordata se specifici motivi inerenti alla persona del candidato dell'altro sesso fanno propendere a suo favore, e purché la domanda di ciascun candidato sia sottoposta a una valutazione obiettiva che prenda in considerazione tutti i criteri relativi ai singoli candidati.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le società quotate nei cui consigli il sesso sottorappresentato occupa meno del 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o meno del 33 % del totale delle posizioni degli amministratori, con e senza incarichi esecutivi, a seconda dei casi, selezionino i candidati più qualificati per la nomina o l'elezione a tali posizioni sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche dei candidati, applicando criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci, stabiliti prima del processo di selezione, al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli. Fra i tipi di criteri di selezione che le società quotate potrebbero applicare figurano, ad esempio, l'esperienza professionale nelle mansioni di gestione o di sorveglianza, l'esperienza internazionale, l’esperienza multidisciplinare, la leadership, le competenze di comunicazione e la capacità di lavoro in rete e la conoscenza di specifici settori rilevanti come la finanza, la vigilanza finanziaria, o la gestione delle risorse umane.

(40)

Al momento della selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore si dovrebbe dare priorità al candidato ugualmente qualificato del sesso sottorappresentato. Tale priorità non dovrebbe tuttavia costituire una preferenza automatica e incondizionata. Vi possono essere casi eccezionali in cui una valutazione obiettiva della situazione specifica di un candidato ugualmente qualificato dell'altro sesso prevalga sulla preferenza che dovrebbe essere altrimenti accordata al candidato del sesso sottorappresentato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando per la selezione degli amministratori si applicano, a livello nazionale o di società, politiche più ampie in materia di diversità. Il prevalere dell'applicazione dell'azione positiva dovrebbe tuttavia rimanere eccezionale, basarsi su una valutazione caso per caso ed essere debitamente giustificato da criteri oggettivi che, in ogni caso, non dovrebbero discriminare il sesso sottorappresentato.

(41)

Negli Stati membri in cui sono applicabili i requisiti fissati dalla presente direttiva per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di osservarli le società quotate nei cui consigli il sesso sottorappresentato occupa almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 % del totale delle posizioni di amministratori, a seconda dei casi.

(42)

I metodi di selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore differiscono da uno Stato membro all'altro e da una società quotata all'altra. Possono prevedere che, ad esempio, un comitato di nomina o una società di ricerca del personale dirigente proceda a una preselezione di candidati da presentare all'assemblea degli azionisti. Le condizioni per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore dovrebbero essere soddisfatte a uno stadio adeguato del processo di selezione, conformemente al diritto nazionale e allo statuto delle società quotate interessate, anche prima dell'elezione di un candidato da parte degli azionisti, ad esempio stilando un elenco ristretto. A tale riguardo, la presente direttiva introduce norme minime solo per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione alle posizioni di amministratore, permettendo di applicare le condizioni definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per consentire la parità di genere e conseguire l'obiettivo di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli delle società quotate. La presente direttiva non comporta alcuna indebita ingerenza nella gestione quotidiana delle società quotate, dato che queste ultime mantengono la libertà di selezionare i candidati sulla base delle qualifiche o di altre considerazioni oggettive pertinenti.

(43)

Visti gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda l'equilibrio di genere, le società quotate dovrebbero pertanto essere tenute, su richiesta di un candidato per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, a comunicargli i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione, la valutazione comparativa obiettiva dei candidati secondo tali criteri e, ove rilevante, le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato del sesso non sottorappresentato. L'obbligo di fornire tali informazioni potrebbe comportare una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta. Tuttavia, tali limitazioni sono necessarie e, in conformità del principio di proporzionalità, rispondono effettivamente a riconosciute finalità di interesse generale. Sono quindi in linea con le condizioni che le regolamentano, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia e dovrebbero essere applicate in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(44)

Qualora un candidato del sesso sottorappresentato per la nomina o l'elezione a un posto di amministratore adduca dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità competente elementi che permettano di presumere la parità delle sue qualifiche rispetto a quelle del candidato selezionato dell'altro sesso, la società quotata dovrebbe essere tenuta a dimostrare la correttezza della scelta.

(45)

Sebbene la presente direttiva miri a stabilire requisiti minimi sotto forma di misure vincolanti volte a migliorare la composizione di genere dei consigli, in conformità del principio di sussidiarietà è importante riconoscere la legittimità di approcci diversi e prendere atto dell'efficacia di talune misure nazionali esistenti, già adottate in questo settore politico, che hanno prodotto risultati soddisfacenti. In alcuni Stati membri sono già stati compiuti sforzi per assicurare una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli attraverso l'adozione di misure vincolanti ritenute altrettanto efficaci quanto quelle previste dalla presente direttiva. Tali Stati membri dovrebbero poter sospendere l'applicazione dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore e, se del caso, quelli relativi alla fissazione di obiettivi quantitativi individuali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva per la sospensione. In tali casi, qualora gli Stati membri abbiano introdotto le misure vincolanti in questione attraverso il diritto nazionale, le regole per l'arrotondamento di cui alla presente direttiva riguardo al numero specifico di amministratori dovrebbero essere applicate mutatis mutandis al fine di valutare tali misure nazionali ai sensi della presente direttiva. Nello Stato membro in cui si applichi tale sospensione gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero considerarsi raggiunti e pertanto gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva in relazione agli amministratori senza incarichi esecutivi o a tutti gli amministratori non sostituiscono le pertinenti misure nazionali né si aggiungono alle pertinenti misure nazionali.

(46)

Nell'ottica di migliorare l'equilibrio di genere fra gli amministratori aventi mansioni di gestione quotidiana, le società quotate dovrebbero essere tenute a fissare obiettivi quantitativi individuali relativamente alla rappresentanza più equilibrata di entrambi i sessi fra gli amministratori con incarichi esecutivi, allo scopo di conseguire tali obiettivi entro la data fissata nella presente direttiva. Tali obiettivi dovrebbero contribuire a che le società realizzino progressi tangibili rispetto alla loro situazione attuale. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi a società quotate che perseguono l'obiettivo del 33 % relativamente alla totalità degli amministratori, con o senza incarichi esecutivi.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero fare obbligo alle società quotate di fornire annualmente alle autorità competenti informazioni sulla composizione di genere dei loro consigli e sulle misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva, per consentire a tali autorità di valutare i progressi fatti da ciascuna società quotata verso il conseguimento di un equilibrio di genere fra gli amministratori. Le società quotate dovrebbero pubblicare tali informazioni in modo appropriato e facilmente accessibile sui rispettivi siti web, nonché inserirle nelle loro relazioni annuali. Qualora una società quotata non abbia conseguito gli obiettivi quantitativi applicabili, dovrebbe includere in tali informazioni una descrizione delle misure concrete che ha adottato fino a quel momento o intende adottare in futuro per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e la duplicazione degli sforzi, le informazioni sull'equilibrio di genere nei consigli da comunicare a norma della presente direttiva dovrebbero far parte, se del caso, della dichiarazione sul governo societario delle società quotate, conformemente al diritto applicabile dell'Unione e, in particolare, alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Se, a norma dell'articolo 12, gli Stati membri hanno sospeso l'applicazione dell'articolo 6, gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi, a condizione che il diritto nazionale di tali Stati membri preveda obblighi di comunicazione che assicurino che l’informazione sui progressi compiuti dalle società quotate verso il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei loro consigli sia periodicamente pubblicata.

(48)

I requisiti relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore, l'obbligo di stabilire un obiettivo quantitativo in relazione agli amministratori con incarichi esecutivi e gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere fatti rispettare con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e gli Stati membri dovrebbero garantire che a tal fine siano disponibili procedure amministrative o giudiziarie adeguate. Tali sanzioni potrebbero comprendere ammende o la possibilità per un organo giurisdizionale di annullare una decisione riguardante la selezione degli amministratori o di dichiararla nulla. Fatto salvo il diritto nazionale sull'imposizione di sanzioni, nella misura in cui osservano tali obblighi le società quotate non dovrebbero essere sanzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi relativi alla rappresentanza di donne e uomini fra gli amministratori. Le sanzioni non dovrebbero applicarsi alle società quotate se, ai sensi del diritto nazionale, una determinata azione o omissione non è attribuibile alla società in questione, bensì ad altre persone fisiche o giuridiche, ad esempio singoli azionisti. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare sanzioni diverse da quelle riportate nell'elenco non esaustivo delle sanzioni di cui alla presente direttiva, in particolare in caso di violazioni gravi e ripetute commesse da una società quotata in relazione agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

(49)

Gli Stati membri o le società quotate dovrebbero poter introdurre o mantenere misure più favorevoli per assicurare una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero designare organismi per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno dell'equilibrio di genere nei consigli. Inoltre, l'organizzazione di campagne d'informazione e la condivisione delle migliori prassi contribuirebbero in misura significativa a sensibilizzare sulla questione tutte le società quotate, incoraggiandole a raggiungere l'equilibrio di genere in modo proattivo. In particolare, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare politiche per sostenere e incentivare le PMI a migliorare sensibilmente l'equilibrio di genere a tutti i livelli direttivi e nei consigli delle società.

(51)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta. Contribuisce in particolare al soddisfacimento del principio di parità tra uomini e donne (articolo 23 della Carta) e della libertà professionale nonché del diritto di lavorare (articolo 15 della Carta). È volta a garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47 della Carta). Le limitazioni alla libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e al diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 1, della Carta) rispettano il contenuto essenziale di tale libertà e di tale diritto, sono necessarie e proporzionate. È possibile imporre delle limitazioni solo se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o alla necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui.

(52)

Benché alcuni Stati membri abbiano adottato disposizioni regolamentari o abbiano incoraggiato l'autoregolamentazione, e questo con risultati diseguali, la maggioranza di essi non ha intrapreso alcuna azione né indicato la propria volontà di intervenire in modo sufficientemente incisivo. Dalle proiezioni basate su un'analisi esaustiva di tutte le informazioni disponibili sulle tendenze passate e attuali e dalle intenzioni manifestate emerge che l'azione individuale dei singoli Stati membri non permetterà di conseguire nel prossimo futuro una rappresentanza equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori nell'Unione, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. L’assenza di azioni in questo settore rallenta il perseguimento della parità di genere sul posto di lavoro più in generale, anche in termini di eliminazione del divario retributivo di genere, che deriva in parte dalla segregazione verticale. Tenuto conto di tali circostanze e dati i divari crescenti fra gli Stati membri in termini di rappresentanza uomo-donna nei consigli, l'equilibrio di genere nei consigli all’interno dell'Unione può essere migliorato solo attraverso un approccio comune e il potenziale di uguaglianza di genere, competitività e crescita può essere realizzato meglio grazie a un'azione coordinata a livello dell'Unione piuttosto che con iniziative nazionali di portata, ambizione ed efficacia diverse. Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori di società quotate stabilendo misure efficaci dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere pur lasciando alle imprese società quotate il tempo sufficiente per prendere le necessarie disposizioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE.

La presente direttiva si limita a fissare obiettivi e principi comuni e si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Gli Stati membri dispongono di libertà sufficiente per stabilire come conseguire al meglio gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva tenuto conto del contesto nazionale, in particolare delle norme e prassi relative alle nomine nei consigli. La presente direttiva non interferisce con la possibilità, per le società quotate, di nominare gli amministratori più qualificati e concede un quadro flessibile e un periodo di adattamento sufficientemente lungo.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e la società civile al fine di informarle in modo efficace circa il significato, il recepimento e l'attuazione della presente direttiva.

(54)

Conformemente al principio di proporzionalità, gli obiettivi che devono essere conseguiti dalle società quotate dovrebbero essere limitati nel tempo e restare validi solo finché non siano stati compiuti progressi sostenibili nella composizione di genere dei consigli. Per tale ragione la Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente l'applicazione della presente direttiva e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, la presente direttiva prevede una data di scadenza. In occasione del riesame la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale necessità di prorogare la durata della presente direttiva oltre tale data.

(55)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, stabilendo misure efficaci dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere pur lasciando alle società quotate il tempo sufficiente per prendere le necessarie disposizioni a tal fine.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle società quotate. La presente direttiva non si applica alle micro, piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«società quotata»: una società che ha la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri;

2)

«consiglio»: un organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società quotata;

3)

«amministratore»: un membro di un consiglio, incluso un membro che è rappresentante del personale;

4)

«amministratore con incarichi esecutivi»: un membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica coinvolto nella gestione corrente di una società quotata o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di gestione di una società quotata;

5)

«amministratore senza incarichi esecutivi»: un membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di sorveglianza di una società quotata;

6)

«organo di amministrazione di una società a struttura monistica»: un consiglio unico che svolge le funzioni sia di gestione che di sorveglianza di una società quotata;

7)

«sistema dualistico»: sistema in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza di una società quotata sono svolte da due consigli separati;

8)

«micro, piccola e media impresa» o «PMI»: una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR oppure, per una PMI che ha la sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, gli importi equivalenti nella moneta di tale Stato membro.

Articolo 4

Diritto applicabile

Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva riguardo a una data società quotata è lo Stato membro in cui tale società ha la sede legale. Il diritto applicabile è il diritto di tale Stato membro.

Articolo 5

Obiettivi riguardanti l'equilibrio di genere nei consigli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026:

a)

gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi;

b)

gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate esentate dall'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), fissino obiettivi quantitativi individuali al fine di migliorare l'equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi. Gli Stati membri provvedono affinché tali società quotate si prefiggano di conseguire tali obiettivi quantitativi individuali entro il 30 giugno 2026.

3.   Il numero delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi ritenuto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a), è il numero più vicino alla proporzione del 40 %, ma non superiore al 49 %. Il numero del totale delle posizioni di amministratore ritenuto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è il numero più vicino alla proporzione del 33 %, ma non superiore al 49 %. Tali numeri figurano nell'allegato.

Articolo 6

Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate che non conseguano gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, adeguino la procedura di selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore. Tali candidati sono selezionati sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche di ciascun candidato. A tal fine si applicano criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci in modo non discriminatorio durante l'intera procedura di selezione, comprese la preparazione degli avvisi di posto vacante, la fase di preselezione, la fase di preparazione di un elenco ristretto di candidati e la costituzione di rose di candidati. Tali criteri sono stabiliti prima del processo di selezione.

2.   Per quanto riguarda la selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore, gli Stati membri provvedono affinché, nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, invocati nell'ambito di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione specifica di un candidato dell'altro sesso e che sia basata su criteri non discriminatori, non facciano propendere per il candidato dell’altro sesso.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un candidato che era stato preso in considerazione nella selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, le società quotate siano tenute a informare il candidato di quanto segue:

a)

i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione,

b)

la valutazione comparativa obiettiva dei candidati sulla base di tali criteri; e

c)

in caso, le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato che non è del sesso sottorappresentato.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giuridici nazionali, affinché, qualora un candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità competente, che permettano di presumere la parità delle qualifiche di tale candidato rispetto a quelle del candidato dell'altro sesso selezionato per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, incomba alla società quotata dimostrare che non è stato violato l'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di introdurre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

5.   Quando il processo di selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore assume la forma di un voto degli azionisti o dei dipendenti, gli Stati membri richiedono alle società quotate di garantire che i votanti ricevano tutte le informazioni necessarie relativamente alle misure previste dalla presente direttiva, comprese le sanzioni cui la società quotata è soggetta in caso di mancato rispetto dei propri obblighi.

Articolo 7

Relazioni

1.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo per le società quotate di fornire informazioni alle autorità competenti, una volta all'anno, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo fra amministratori con incarichi esecutivi e amministratori senza incarichi esecutivi, e in merito alle misure prese per conseguire gli obiettivi applicabili dell'articolo 5, paragrafo 1, e, ove applicabile, gli obiettivi fissati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Gli Stati membri impongono alle società quotate di pubblicare tali informazioni in modo adeguato e facilmente accessibile sul loro sito web. Sulla base delle informazioni fornite, gli Stati membri pubblicano e aggiornano periodicamente, in modo facilmente accessibile e centralizzato, un elenco delle società quotate che hanno conseguito uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Qualora una società quotata non abbia conseguito uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o, ove applicabile, degli obiettivi fissati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono anche le ragioni del mancato conseguimento degli obiettivi e una descrizione esaustiva delle misure che la società quotata ha già adottato o intende adottare per conseguirli.

3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono incluse anche nella dichiarazione sul governo societario della società, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 2013/34/UE.

4.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in uno Stato membro che abbia sospeso l'applicazione dell'articolo 6 a norma dell'articolo 12 se il diritto nazionale prevede obblighi di comunicazione che assicurino la pubblicazione periodica di informazioni sui progressi compiuti dalle società quotate per il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei loro consigli.

Articolo 8

Sanzioni e misure supplementari

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle società quotate, delle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7, a seconda dei casi, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. In particolare, gli Stati membri assicurano che siano disposte procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere ammende o la possibilità da parte di un organo giurisdizionale di annullare la decisione riguardante la selezione degli amministratori effettuata in violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 6 o di dichiararla nulla. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Le società quotate possono essere ritenute responsabili soltanto per atti od omissioni che possono essere loro imputati conformemente al diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 9

Requisiti minimi

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate registrate sul loro territorio nazionale.

Articolo 10

Organismi per la promozione dell'equilibrio di genere nelle società quotate

Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno dell'equilibrio di genere nei consigli. A tal fine, gli Stati membri possono designare, per esempio, gli organismi per la parità che hanno designato conformemente all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il … [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno sospeso l'applicazione dell'articolo 6 a norma dell’articolo 12 comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni che dimostrano che le condizioni stabilite all'articolo 12 sono soddisfatte.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 6

1.   Uno Stato membro può sospendere l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, se, entro il … [la data di entrata in vigore della presente direttiva] in tale Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; o

b)

il diritto nazionale di tale Stato membro:

i)

richiede che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate;

ii)

include misure di esecuzione effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza ai requisiti di cui al punto i); e

iii)

richiede che tutte le società quotate non contemplate in tale diritto nazionale fissino obiettivi quantitativi individuali per tutte le posizioni di amministratore.

Qualora uno Stato membro abbia sospeso l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 2, sulla base di una delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in tale Stato membro si considerano conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Al fine di valutare il soddisfacimento delle condizioni per una sospensione sulla base del paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), il numero necessario di posizioni di amministratore è il numero più vicino alla percentuale del 30 % degli amministratori senza incarichi esecutivi o del 25 % del totale dei posti di amministratore, ma senza superare il 39 %. Ciò vale anche nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale, gli obiettivi quantitativi stabiliti all'articolo 5 siano applicati separatamente per i rappresentanti degli azionisti e per quelli del personale.

3.   Se, in uno Stato membro che abbia sospeso l’applicazione dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 2, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono più soddisfatte, si applica l'articolo 6 e, se del caso, l'articolo 5, paragrafo 2, al più tardi sei mesi dopo che tali condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 13

Riesame

1.   Entro il … [un anno dopo la data di cui all'articolo 11, paragrafo 1], e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni esaustive sulle misure prese per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 7 e, se del caso, informazioni rappresentative sugli obiettivi quantitativi individuali fissati dalle società quotate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri che hanno sospeso l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, a norma dell’articolo 12 includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo informazioni che mostrano se e come le condizioni di cui all'articolo 12 siano soddisfatte e se continuino a compiere progressi verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate.

Entro il … [due anni dopo la data di cui all'articolo 11, paragrafo 1], e successivamente ogni due anni, la Commissione stila una relazione speciale in cui stabilisce, tra l'altro, se e in che modo le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, siano soddisfatte e, se del caso, se gli Stati membri abbiano ripreso ad applicare l'articolo 6 e l'articolo 5, paragrafo 2, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.

3.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se gli obiettivi della presente direttiva siano stati conseguiti.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione della rappresentanza di donne e uomini nei consigli ai vari livelli dei processi decisionali nei diversi settori dell'economia, e considerando se i progressi compiuti siano sufficientemente sostenibili, valuta se la presente direttiva costituisca uno strumento efficiente ed efficace per aumentare l'equilibrio di genere nei consigli. Sulla base di tale valutazione, la Commissione considera se sia necessario prorogare la durata della presente direttiva oltre il 31 dicembre 2038, o se sia necessario modificarla, ad esempio estendendone l’ambito di applicazione alle società non quotate che non rientrano nella definizione di PMI o rivedendo le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), al fine di garantire progressi costanti verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore con incarichi esecutivi e senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate.

Articolo 14

Entrata in vigore e scadenza

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva scade il 31 dicembre 2038.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 68.

(2)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 33.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20.11.2013 (GU C 436 del 24.11.2016, pag. 225) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2022. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU L 331 del 19.12.1984, pag. 34).

(5)  Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11).

(6)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/

(7)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

(8)  Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

(9)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, C-450/93, ECLI:EU:C:1995:322; sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 1997, Marschall/Land Nordrhein-Westfalen, C-409/95, ECLI:EU:C:1997:533, sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, Badeck e a., C-158/97, ECLI:EU:C:2000:163 , sentenza della Corte di giustizia del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Anderson, C-407/98, ECLI:EU:C:2000:367.

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(12)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(13)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).


ALLEGATO

OBIETTIVI NUMERICI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DEL SESSO SOTTORAPPRESENTATO

Numero di posizioni nel consiglio

Numero minimo di amministratori senza incarichi esecutivi appartenenti al sesso sottorappresentato necessario per raggiungere l'obiettivo del 40 % [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)]

Numero minimo di amministratori appartenenti al sesso sottorappresentato necessario per raggiungere l'obiettivo del 33 % [articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]

1

2

3

1 (33,3  %)

1 (33,3  %)

4

1 (25  %)

1 (25  %)

5

2 (40  %)

2 (40  %)

6

2 (33,3  %)

2 (33,3  %)

7

3 (42,9  %)

2 (28,6  %)

8

3 (37,5  %)

3 (37,5  %)

9

4 (44,4  %)

3 (33,3  %)

10

4 (40  %)

3 (30  %)

11

4 (36,4  %)

4 (36,4  %)

12

5 (41,7  %)

4 (33,3  %)

13

5 (38,4  %)

4 (30,8  %)

14

6 (42,9  %)

5 (35,7  %)

15

6 (40  %)

5 (33,3  %)

16

6 (37,5  %)

5 (31,3  %)

17

7 (41,2  %)

6 (35,3  %)

18

7 (38,9  %)

6 (33,3  %)

19

8 (42,1  %)

6 (31,6  %)

20

8 (40  %)

7 (35  %)

21

8 (38,1  %)

7 (33,3  %)

22

9 (40,1  %)

7 (31,8  %)

23

9 (39,1  %)

8 (34,8  %)

24

10 (41,7  %)

8 (33,3  %)

25

10 (40  %)

8 (32  %)

26

10 (38,5  %)

9 (34,6  %)

27

11 (40,7  %)

9 (33,3  %)

28

11 (39,3  %)

9 (32,1  %)

29

12 (41,4  %)

10 (34,5  %)

30

12 (40  %)

10 (33,3  %)


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/31


Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 3/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

(2022/C 433/05)

I.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto al Parlamento europeo e al Consiglio il 14 novembre 2012.

2.

La proposta mirava ad affrontare il grave problema della sottorappresentazione delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.

3.

Nel corso della sua 7a legislatura, il Parlamento europeo ha designato la commissione giuridica (JURI) e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) quali commissioni congiuntamente competenti per la proposta legislativa. Le commissioni JURI e FEMM hanno nominato rispettivamente Evelyn Regner (SD, AT) e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE, EL) quali correlatrici e hanno proceduto al voto sulla relazione il 14 ottobre 2013. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, contenente 66 emendamenti, il 20 novembre 2013 (1).

4.

Nel corso della 9a legislatura del Parlamento europeo, le commissioni JURI e FEMM hanno nominato correlatrici rispettivamente Lara Wolters (SD, NL) e Evelyn Regner (SD, AT) e, dopo che il Consiglio ha definito il suo orientamento generale sulla proposta, hanno deciso congiuntamente, il 16 marzo 2022, di avviare i negoziati interistituzionali sulla base della posizione del Parlamento in prima lettura.

5.

A livello di Consiglio, la proposta è stata esaminata per la prima volta il 1o febbraio 2013 dal gruppo «Questioni sociali». In tale occasione e nelle riunioni successive (18 febbraio e 25 marzo 2013) il gruppo ha esaminato anche la valutazione d'impatto.

6.

Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sono state presentate al Consiglio EPSCO il 20 giugno e 9 dicembre 2013, il 19 giugno e 11 dicembre 2014 e il 18 giugno 2015. Il 7 dicembre 2015 il Consiglio EPSCO ha esaminato un testo di compromesso presentato dalla presidenza, ma non è stato in grado di raggiungere una maggioranza qualificata. Un'ulteriore relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata presentata al Consiglio EPSCO il 15 giugno 2017. A seguito di ulteriori lavori svolti a vari livelli, il Consiglio ha definito un orientamento generale il 14 marzo 2022 (2).

7.

Tra marzo e giugno 2022 si sono tenuti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e — nel ruolo di facilitatore — la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Il 7 giugno 2022 i negoziatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso, che è stato successivamente analizzato e approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 15 giugno 2022 (3).

8.

Nei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 febbraio 2013 e il 30 maggio 2013.

9.

Considerato l'accordo provvisorio fra i colegislatori e in seguito alla messa a punto giuridico-linguistica, è previsto che il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura sulla proposta nell'ottobre 2022.

II.   OBIETTIVO

10.

La proposta della Commissione fissa un obiettivo quantitativo del 40 % per la proporzione del sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate e l'obbligo per le società di adoperarsi al fine di raggiungere tale obiettivo, tra l'altro introducendo norme procedurali per la selezione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione senza incarichi esecutivi.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A.   Aspetti generali

11.

Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura (accordo rapido in seconda lettura). Il testo del progetto di posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

12.

La posizione del Parlamento in prima lettura ha ampiamente confermato l'approccio adottato dalla Commissione nella sua proposta, che presentava norme minime per procedure di selezione eque e trasparenti al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società, ma non fissava quote vincolanti. Anche l'orientamento generale del Consiglio, concordato più di nove anni dopo la posizione del Parlamento in prima lettura, ha approvato tale approccio, sottolineando nel contempo la necessità di riconoscere i diversi mezzi con cui gli Stati membri potrebbero conseguire gli obiettivi della direttiva, in linea con il principio di sussidiarietà.

13.

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene gli elementi fondamentali riportati di seguito.

B.   Struttura e ambito di applicazione

a.   Riorganizzazione del testo

14.

Il Consiglio ha riorganizzato la struttura del testo ai fini di una maggiore chiarezza e per evidenziare la distinzione tra gli obiettivi che le società quotate devono perseguire e i mezzi previsti per conseguirli (cfr. articoli 5 e 6) nonché per chiarire le altre disposizioni, comprese quelle relative agli obiettivi individuali, alle relazioni e agli organismi per la promozione della parità (cfr. articoli 5, 7 e 10). Tale ristrutturazione ha inoltre consentito di chiarire il funzionamento della clausola sospensiva (cfr. sotto). Al fine di chiarire che la sospensione avviene al momento dell'attuazione della direttiva, nell'ambito dei negoziati tra i colegislatori l'articolo pertinente è stato spostato nella parte finale del testo (cfr. articolo 12). Il resto della struttura del testo concordato segue la logica introdotta dal Consiglio nel suo orientamento generale.

b.   Titolo

15.

Il titolo della proposta originaria faceva riferimento unicamente agli amministratori senza incarichi esecutivi, sebbene la proposta contenesse di fatto disposizioni applicabili anche agli amministratori con incarichi esecutivi. A fini di chiarezza, il Consiglio ha modificato il titolo in modo da precisare che la direttiva riguarda tutti gli amministratori, con o senza incarichi esecutivi. Lo stesso chiarimento è stato apportato, ove opportuno, in tutto il testo. Questo approccio è stato concordato dai colegislatori nel corso dei negoziati ed è mantenuto nel testo di compromesso.

c.   Definizioni (articolo 3)

16.

Nel testo di compromesso le principali definizioni sono state allineate all'orientamento generale del Consiglio. In particolare, la definizione di «società quotata» fa riferimento a una società avente la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

d.   Obiettivi (articolo 5)

17.

La proposta della Commissione europea conteneva già due obiettivi alternativi: il 40 % per gli amministratori senza incarichi esecutivi o il 33 % per tutti gli amministratori, sebbene quest'ultima opzione abbia ricevuto minore visibilità. Il Consiglio ha riformulato i due obiettivi, rendendoli entrambi ugualmente espliciti, al fine di chiarire l'ambito di applicazione e le alternative previste. Il Parlamento europeo non ha ravvisato la necessità di tale cambiamento e ha espresso la preoccupazione che possa apparire come una riduzione del livello di ambizione. A titolo di compromesso, l'articolo 5 è stato leggermente riformulato, in modo da non utilizzare più l'espressione «si prefiggano di raggiungere» e facendo riferimento piuttosto all'obbligo degli Stati membri di garantire che le società quotate siano «soggette» a uno dei due obiettivi. Gli obiettivi stessi sono invece rimasti invariati.

e.   Società pubbliche e società private, e società all'interno delle quali i membri del sesso sottorappresentato costituiscono meno del 10 % del personale

18.

Il Consiglio desiderava sopprimere la disposizione che distingueva tra imprese pubbliche e private, con le prime soggette a una data obiettivo anticipata. Dal canto suo, il Parlamento desiderava sopprimere la disposizione che consentiva agli Stati membri di esentare dalle disposizioni fondamentali le società all'interno delle quali i membri del sesso sottorappresentato costituiscono meno del 10 % del personale. A titolo di compromesso, entrambe le disposizioni sono state soppresse.

C.   Procedure di selezione

a.   Azioni positive (articolo 6)

19.

La posizione del Parlamento conteneva diverse disposizioni applicabili alla fase di preselezione. A titolo di compromesso, i colegislatori hanno concordato una formulazione che precisa chiaramente che l'azione positiva si applica all'intero processo di selezione. In linea con tale approccio e alla luce della giurisprudenza consolidata in materia, il testo di compromesso specifica che l'obiettivo di migliorare la parità di genere dovrebbe disciplinare l'intero processo, compresa la fase di preselezione, e che dovrebbe essere data priorità al sesso sottorappresentato, a condizione che il candidato possieda le stesse qualifiche di quelle del candidato dell'altro sesso, ma non automaticamente o incondizionatamente.

b.   Obblighi di informazione (articolo 6, paragrafo 3)

20.

La posizione del Parlamento ha ampliato l'elenco delle informazioni che le imprese sarebbero tenute a fornire ai candidati non selezionati. Tuttavia, nell'ambito del compromesso globale, le disposizioni pertinenti sono state mantenute in una forma simile a quella originariamente proposta dalla Commissione.

D.   Clausola sospensiva (articolo 12)

21.

In uno spirito di sussidiarietà, nel suo orientamento generale il Consiglio ha ulteriormente sviluppato e perfezionato la clausola sospensiva contenuta nella proposta della Commissione, al fine di accordare la necessaria flessibilità agli Stati membri che hanno già adottato misure altrettanto efficaci per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società e che dovrebbero pertanto essere autorizzati a sospendere i requisiti procedurali previsti dalla direttiva. Tuttavia, il Parlamento ha considerato che la clausola sospensiva contenuta nel testo del Consiglio fosse potenzialmente troppo ampia e in alcune parti anche poco chiara, dando così l'impressione di una lacuna. A titolo di compromesso, i colegislatori hanno convenuto di specificare che la clausola sospensiva è disponibile solo per gli Stati membri che hanno adottato misure nazionali di cui sia dimostrato che sono «altrettanto efficaci», il che significa che dovrebbero essere richieste misure quantitative vincolanti nella legislazione nazionale o risultati effettivi sotto forma di una percentuale specifica raggiunta. Inoltre, secondo il testo di compromesso, affinché uno Stato membro possa avvalersi della clausola sospensiva le condizioni devono essere soddisfatte entro la data di entrata in vigore della direttiva.

22.

Il compromesso raggiunto comprende altresì un elenco chiuso delle condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare della sospensione e una descrizione più chiara degli elementi fondamentali che dovrebbero essere inclusi nella legislazione nazionale. Il compromesso omette inoltre l'opzione supplementare contenuta nella proposta della Commissione, che avrebbe consentito una sospensione basata sullo slancio in corso verso la realizzazione di progressi (anziché su una percentuale specifica già raggiunta). In aggiunta a ciò, nell'articolo sul riesame è stata inserita una disposizione che impone alla Commissione di valutare l'eventuale opportunità di rivedere le condizioni della clausola sospensiva nella sua relazione del 2030. Inoltre, gli Stati membri che si avvalgono della clausola sospensiva saranno anche tenuti a comunicare non solo se e in che modo hanno soddisfatto le condizioni applicabili, ma anche se stanno compiendo ulteriori progressi verso una rappresentanza più equilibrata di entrambi i sessi, in linea con il loro più ampio obbligo di riferire sui progressi compiuti in generale. Il compromesso stabilisce altresì che gli Stati membri applicano la direttiva e la Commissione riferisce in merito a tale applicazione.

E.   Date e termini (articolo 5)

23.

Dato il numero di anni trascorsi dalla prima formulazione della proposta, il Consiglio ha aggiornato le date e i termini nel suo orientamento generale. Dal canto suo il Parlamento, avendo adottato il suo parere già nel 2013, non ha avuto la possibilità di procedere a tale aggiornamento. I negoziati tra colegislatori si sono concentrati sul termine per il recepimento e sulla data limite fissata in relazione agli obiettivi della direttiva, mentre il Parlamento ha chiesto un calendario più rigoroso. Il compromesso concordato torna a un periodo standard di recepimento di due anni e fissa la data limite per il conseguimento degli obiettivi quantitativi al 30 giugno 2026, a metà strada tra i rispettivi mandati dei colegislatori.

F.   Sanzioni (articolo 8)

24.

Vi era un notevole divario tra la posizione contenuta nell'orientamento generale del Consiglio, la quale manteneva una formulazione breve e generale che faceva riferimento alle «misure di esecuzione», e quella del Parlamento, più dettagliata, che avrebbe imposto agli Stati membri di introdurre sanzioni specifiche quali sanzioni amministrative, annullamento delle nomine nonché esclusione dalle gare d'appalto pubbliche e dall'accesso ai fondi europei. Il testo di compromesso concordato utilizza il termine «sanzioni» e riprende l'idea originaria della Commissione di menzionare, esclusivamente a titolo di esempio, le ammende e l'annullamento delle nomine. È stata inoltre aggiunta una disposizione generale sugli appalti pubblici, che impone agli Stati membri di provvedere affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile in materia. Infine, nell'ambito del compromesso è stata inclusa nel testo una forma alternativa di sanzione o di incentivo informale, ossia la pubblicazione da parte degli Stati membri di un elenco delle società che sono riuscite a conseguire gli obiettivi quantitativi fissati dalla direttiva.

G.   Riesame (articolo 13)

25.

Nella sua posizione, il Parlamento aveva previsto di rendere esplicita la possibilità per la Commissione di proporre una revisione dell'ambito di applicazione della direttiva al fine di includere le istituzioni e gli organi europei, le società non quotate, le sanzioni e la clausola sospensiva. Il Consiglio si è dichiarato favorevole a una formulazione più generale, tenendo presente che la Commissione ha comunque il diritto di iniziativa per decidere in merito a future proposte di revisione o integrazione della direttiva. Il testo di compromesso invita la Commissione a esaminare, nella sua relazione del 2030, l'efficacia della direttiva, l'eventuale necessità di estenderne l'ambito di applicazione in un secondo momento per includere le società non quotate che non sono PMI, e una delle condizioni della clausola di sospensione, vale a dire quella basata sui progressi compiuti [articolo 12, paragrafo 1, lettera a)]. Le PMI e le istituzioni dell'UE sono chiaramente escluse dall'articolo sul riesame, come risulta dal testo di compromesso concordato. Tuttavia, è stato aggiunto un considerando sul ruolo esemplare che sono chiamate a svolgere le istituzioni dell'UE, al fine di prendere atto delle strategie per la parità esistenti (considerando 12).

H.   Allegato tecnico

26.

Nella sua posizione, il Consiglio ha aggiunto un allegato tecnico che precisa il numero di amministratori ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi quantitativi espressi in percentuale nella direttiva. Tale allegato è incluso nel compromesso concordato dai colegislatori.

IV.   CONCLUSIONE

27.

La posizione del Consiglio mantiene gli obiettivi principali della proposta della Commissione europea e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo con il sostegno della Commissione.

28.

Il compromesso raggiunto dai colegislatori è stato confermato da una lettera dei presidenti delle commissioni JURI e FEMM del Parlamento europeo, datata 16 giugno 2022, e dovrebbe essere adottato dal Consiglio a tempo debito come posizione in prima lettura.

(1)  P7_TA(2013)0488.

(2)  6468/22 + ADD 1.

(3)  9880/22 + ADD 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

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C 433/36


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 novembre 2022

(2022/C 433/06)

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(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Consiglio

15.11.2022   

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C 433/37


Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(2022/C 433/07)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dell'entità che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e l'entità figuranti nei summenzionati allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 e al regolamento (UE) 2018/1542 relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone e dell'entità in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1542, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 19 giugno 2023 le persone e l'entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  EUVL L 259, 16 ottobre 2018, s. 25.

(2)  EUVL L 293, 14 novembre 2022, s. 32.

(3)  EUVL L 259, 16 ottobre 2018, s. 12.

(4)  EUVL L 293, 14 novembre 2022, s. 1.


15.11.2022   

IT

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C 433/38


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(2022/C 433/08)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(3)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 32.

(4)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(5)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 1.


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Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 433/09)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio (2)+, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio (4)++, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 30 dicembre 2022 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 40.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 9.


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C 433/41


Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 433/10)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).

L'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 40.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 9.

(5)  Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220916&qid=1666170179071


15.11.2022   

IT

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C 433/42


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 433/11)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2233, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, sarà disciplinato dalle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(3)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 40.

(4)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(5)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 9.


15.11.2022   

IT

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C 433/44


Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 433/12)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tale persona debba essere inclusa nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 31 dicembre 2022 la persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU LI 294 del 14.11.2022, pag. 43

(3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(4)  GU LI 294 del 14.11.2022, pag. 13


15.11.2022   

IT

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C 433/45


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 433/13)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234 (3), e il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 100 dell’14.4.2011, pag. 51.

(3)  GU LI 293 dell’14.11.2022, pag. 43

(4)  GU L 100 dell’14.4.2011, pag. 1.

(5)  GU LI 293 dell’14.11.2022, pag. 13


15.11.2022   

IT

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C 433/47


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2235 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 433/14)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2235 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone ed entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC e al regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 31 dicembre 2022 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 dell’14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 293 dell’14.11.2022, pag. 46.

(3)  GU L 100 dell’14.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 293 dell’14.11.2022, pag. 16.


15.11.2022   

IT

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C 433/48


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 433/15)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2235 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 359/2011 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2235 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(3)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 46.

(4)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(5)  GU L 293 del 14.11.2022, pag. 16.


15.11.2022   

IT

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C 433/50


Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di - ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, AL-DIN Izz Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Brigata dei martiri di Al-Aqsa, Partito comunista delle Filippine, incluso «New People's Army» - «NPA», ala militare di Hezbollah («Hizballah Military Wing»), Ejército de Liberación Nacional («Esercito di liberazione nazionale»), Fronte popolare di liberazione della Palestina - «PFLP», Fronte popolare di liberazione della Palestina - Comando generale, Sendero Luminoso -«SL» («Sentiero luminoso») e Teyrbazen Azadiya Kurdistan -«TAK» persone e gruppi che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo cfr. gli allegati della decisione PESC 2022/1241 del Consiglio e del regolamento di esecuzione UE 2022/1230 del Consiglio

(2022/C 433/16)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nella decisione (PESC) 2022/1241 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 del Consiglio (2).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3), prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all'inserimento in elenco delle persone e dei gruppi summenzionati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni previste riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 22 novembre 2022.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (4).

Si richiama l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.


(1)  GU L 190 del 19.7.2022, pag. 133.

(2)  GU L 190 del 19.7.2022, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


15.11.2022   

IT

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C 433/51


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2022/C 433/17)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio ha ricevuto dalle autorità tunisine informazioni che saranno esaminate nel quadro del riesame annuale delle misure restrittive relative a tutte le persone di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, prima del 22 novembre 2022, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


Corte dei conti

15.11.2022   

IT

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C 433/52


Relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2021

(2022/C 433/18)

Il 15 novembre 2022, la Corte dei conti europea pubblicherà la relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2021, corredata delle risposte delle stesse.

A partire dalle ore 17:00 del 15 novembre 2022, la relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=62403


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.11.2022   

IT

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C 433/53


Comunicazione del Ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2022/C 433/19)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il ministero dell'Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Karviná- Doly IV ai fini dello sfruttamento del giacimento di gas naturale infiammabile associato allo strato carbonifero della miniera di Darkov (numero del giacimento: 070423). La domanda riguarda l'area poligonale che si estende per circa 4,49875 km2. È situata nell'area catastale dei comuni di Karviná-Doly, Stonava e Darkov nella regione Moravia-Slesia (parte nordorientale della Repubblica ceca), come definito nella cartina allegata.

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all'articolo 24 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione sopra indicata.

L'organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministero dell'Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inviate al seguente indirizzo:

RNDr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell'Ambiente

Vršovická 65

100 10, Praga 10.

REPUBBLICA CECA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il dipartimento di geologia all'indirizzo e-mail: martin.holy@mzp.cz.


ALLEGATO

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V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/55


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO

Pubblicazione di tre posti vacanti di direttore/direttrice delle «Risorse» (grado AD 14) nelle direzioni generali:

Partenariati internazionali (INTPA)

Salute e sicurezza alimentare (SANTE)

Commercio (TRADE)

COM/2022/10419

(2022/C 433/20)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso (riferimento COM/2022/10419) per tre posti vacanti di direttore/direttrice delle «Risorse» (grado AD 14) presso le direzioni generali Partenariato internazionale (INTPA), Salute e sicurezza alimentare (SANTE) e Commercio (TRADE).

Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!RNhCDw


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/56


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10943 — ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 433/21)

1.   

In data 3 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Enel S.p.A. («Enel», Italia),

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC Capital Partners», Lussemburgo),

Gridspertise S.r.l. («Gridspertise», Italia), attualmente controllata da Enel.

Enel e CVC Capital Partners acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Gridspertise.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Enel: operatore di livello mondiale integrato attivo nella produzione di energia elettrica e nella distribuzione e nella fornitura di gas,

CVC Capital Partners: consulente e gestore di fondi di investimento con interessi in una serie di imprese attive in tutto il mondo in un'ampia gamma di settori,

Gridspertise: fornitore di apparecchiature per reti intelligenti destinate ai gestori di sistemi di distribuzione e agli utenti delle reti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10943 ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/58


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10927 — ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 433/22)

1.   

In data 7 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

In' li (Francia), controllata dal gruppo Action Logement (Francia),

AGLM Immo (Francia), controllata dal gruppo AG2R La Mondiale (Francia),

Pierre Impact (Francia), controllata da BNP Paribas (Francia),

JV («impresa oggetto dell'operazione», Francia).

In’li, AGLM Immo e Pierre Impact acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa oggetto dell'operazione, un'impresa comune (JV) a pieno titolo.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

In' li: società immobiliare, controllata del gruppo Action Logement, operante in Francia nel settore dell'edilizia popolare e a canone agevolato;

AGLM Immo: controllata del gruppo AG2R La Mondiale, costituita per facilitare la proprietà di beni immobiliari da parte di tutte le società di AG2R La Mondiale, gruppo assicurativo operante in Francia e Lussemburgo, specializzato in prodotti assicurativi relativi alla persona (pensione, salute, previdenza sociale, risparmio, assistenza sociale);

Pierre Impact: società di gestione che offre una gamma multidisciplinare di servizi immobiliari in Francia e in molti Stati membri del SEE;

l'oggetto dell'operazione: impresa comune a pieno titolo che eserciterà attività immobiliari in Francia nel settore residenziale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10927 — ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/60


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 433/23)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Cebolla de la Mancha»

N. UE: PGI-ES-02631 – 7.09.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Cebolla de la Mancha»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.    Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.    Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Cipolle (bulbi della specie Allium cepa L.), del tipo «Recas», da vendere fresche e intere.

L'indicazione geografica protetta si applica soltanto alle cipolle con tenore di materia secca compreso tra il 5 % e il 10 %, peso unitario compreso fra 165 e 1 000 grammi, diametro che può variare da 50 a 120 mm e tenore minimo di zuccheri di 3,5 oBrix (±0,5 %).

Il tenore di materia secca della «Cebolla de la Mancha» conferisce a queste cipolle una consistenza croccante e carnosa, mentre al tenore minimo di zuccheri si deve il gusto delicato e lievemente piccante.

Le cipolle «Cebolla de la Mancha» sono di forma sferica, ma è tollerabile una deformazione ai diametri polare ed equatoriale che può giungere al 10 %.

Le pelli o tuniche che determinano il colore esterno della «Cebolla de la Mancha» devono essere almeno due, e devono essere di color rame o bronzo scuro. L'interno del bulbo dev'essere di colore bianco.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.    Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le cipolle «Cebolla de La Mancha» devono essere prodotte nella zona geografica descritta al punto 4.

3.5.    Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Gli stabilimenti d'imballaggio devono essere dotati di sistemi che consentano di confezionare le cipolle tutelate dall'indicazione geografica protetta separatamente dalle altre cipolle.

3.6.    Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre a recare il nome con cui il prodotto è venduto, le etichette delle confezioni di cipolle devono contenere il logo del marchio «Cebolla de la Mancha» con le parole «Indicación Geográfica Protegida» [indicazione geografica protetta]. Questo logo dev'essere messo a disposizione di tutti gli operatori che lo richiedano e rispettino il disciplinare. Le etichette possono anche includere il marchio di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione del prodotto.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona in cui si produce l'indicazione geografica protetta corrisponde ai comuni appartenenti ai distretti seguenti: Almansa, Centro, Hellín, Mancha e Manchuela (provincia di Albacete); Campo de Calatrava, Campos de Montiel e Mancha (provincia di Ciudad Real); Mancha Alta, Mancha Baja e Manchuela (provincia di Cuenca) e La Mancha, La Sagra, Talavera (soltanto il comune di Talavera) e Torrijos (provincia di Toledo).

5.   Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione della «Cebolla de la Mancha» come IGP si basa sulle caratteristiche delle cipolle: di tipo «Recas», di forma sferica, con tenore di materia secca compreso tra il 5 % e il 10 %, almeno due pelli o tuniche esterne che devono essere di color rame o bronzo scuro, interno bianco, tenore minimo di zuccheri di 3,5 oBrix, peso unitario compreso fra 165 e 1 000 grammi, diametro tra 50 e 120 mm. Tali caratteristiche sono garantite dalla zona geografica in cui avviene la produzione e dalle modalità di gestione delle colture.

5.1.    Specificità della zona geografica

a)   Orografia

La Mancha riceve acque di dilavamento dalle colline e dalle catene montuose circostanti; tale configurazione del paesaggio ha favorito la formazione di pianure fertili e ben irrigate lungo le sponde dei fiumi della regione. Unita alla presenza di pozzi di acqua sotterranea, questa situazione ha consentito alla coltivazione delle cipolle di svilupparsi in condizioni pedologiche e climatiche del tutto particolari, da cui derivano le caratteristiche organolettiche distintive: consistenza croccante e carnosa e gusto delicato e lievemente piccante.

b)   Clima

Le temperature in Castiglia-La Mancha sono particolarmente estreme, a causa dell'effetto continentale. Si registrano forti differenze (anche di 18-20 gradi) tra le temperature notturne e diurne.

La piovosità è assai scarsa, con una media annua di 392,83 mm/m2 nella zona delimitata per l'indicazione geografica protetta, elevati livelli di esposizione ai raggi solari (2 777 ore di soleggiamento medio annuo) ed evapotraspirazione estiva. Inoltre i livelli di umidità relativa sono modesti (media annua 64 %) e la circolazione del vento è quasi costante, con un vento sfilato medio di 216 km al giorno (che raggiunge la media di 344 km al giorno presso la stazione meteorologica di Albacete).

c)   Suoli

I suoli sono frequentemente franchi o franco-sabbiosi, assai permeabili e con un elevato contenuto di minerali. L'orizzonte B è calcareo e i suoli sono pietrosi, porosi e facili da lavorare. Il loro contenuto di argilla è inferiore al 20 %. Il pH del suolo è alcalino, con valori compresi tra 7,5 e 8,5. Il contenuto di sostanza organica, tendenzialmente ridotto, si aggira intorno all'1,5 %. Le cipolle vengono coltivate su terreni poco profondi in seminativi a bassa fertilità e profondità di circa 35-40 cm. La disponibilità di fosforo assimilabile nel suolo per le piante varia di solito da media a insufficiente, ma potassio, magnesio e calcio sono largamente disponibili.

5.2.    Specificità del prodotto

Le cipolle «Cebolla de la Mancha» hanno le seguenti caratteristiche:

 

cipolle di tipo «Recas»;

 

forma sferica;

 

materia secca compresa tra il 5 % e il 10 %, che conferisce alle cipolle una consistenza croccante e carnosa;

 

almeno due pelli o tuniche secche che devono essere di color rame o bronzo scuro;

 

interno di colore bianco;

 

tenore minimo di zuccheri di 3,5 oBrix, che conferisce alle cipolle il gusto delicato e lievemente piccante;

 

peso unitario compreso fra 165 e 1 000 grammi;

 

diametro tra 50 e 120 mm.

5.3.    Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La combinazione di condizioni pedologiche e climatiche e le pratiche colturali nella zona di produzione hanno condotto a selezionare le cipolle di tipo «Recas», che sono perfettamente adatte a questa zona di produzione. La domanda delle specifiche caratteristiche in termini di colore, dimensione, consistenza e gusto è talmente elevata da aver portato la Castiglia-La Mancha al primo posto nella produzione spagnola di cipolle (oltre la metà del raccolto nazionale).

A parte la composizione genetica delle varietà «Recas», il colore caratteristico della pelle è direttamente collegato al numero di ore di soleggiamento nella zona: la media annuale di 2 777 ore di soleggiamento produce almeno due tuniche o strati esterni di color rame o bronzo scuro.

L'escursione termica tra notte e giorno oscilla tra 18 e 20 gradi. Nei mesi estivi le temperature medie notturne sono inferiori a 20 oC: le piante di cipolla consumano pertanto una parte minore delle proprie riserve durante il processo di respirazione notturna e la fotosintesi netta è più elevata. Di conseguenza le cipolle di tipo «Recas» coltivate nella zona delimitata dell'IGP hanno bulbi di dimensioni maggiori. I bulbi sono da medi a grandi, di forma sferica; hanno un diametro compreso tra 50 e 120 mm e un peso unitario compreso fra 165 e 1 000 grammi.

Alla disponibilità di potassio, magnesio e calcio nei suoli della zona di produzione si deve il caratteristico gusto dolce delle cipolle «Cebolla de la Mancha». Il tenore minimo di zuccheri di 3,5 oBrix conferisce a queste cipolle il gusto delicato e lievemente piccante.

La piovosità nella zona è assai modesta, fra 300 e 400 mm all'anno. Gli alti livelli di soleggiamento ed evapotraspirazione estivi, uniti alle notti tiepide e ai ridotti livelli di umidità relativa, danno luogo a un tenore di materia secca compreso tra il 5 % e il 10 %, che conferisce alle cipolle una consistenza croccante e carnosa.

Le pratiche colturali mirano di solito a ottenere una buona chiusura del collo delle cipolle verso la fine del processo di coltivazione (quando il numero di ore di soleggiamento e le temperature sono ancora elevati, l'umidità relativa è ridotta, la circolazione del vento è quasi costante e l'evapotraspirazione è alta). Insieme alle condizioni climatiche della zona, alle basse temperature e alla modesta umidità relativa durante i mesi di stoccaggio delle cipolle, ciò garantisce una qualità elevata per tutta la loro lunga durata di conservazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/PC_IGP_CEBOLLA_DE_LA_MANCHA-20191202.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/64


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 433/24)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Antakya Künefesi»

N. UE: PGI-TR-02451 – 14 marzo 2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Antakya Künefesi»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Turchia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'«Antakya Künefesi» è uno dei pochi dessert turchi contenenti formaggio. Per la preparazione si utilizzano künefelik kadayıf (fili di pasta leggermente cotti al forno per il künefe), formaggio fresco Antakya künefelik (formaggio per il künefe), burro e sciroppo. Si prepara cuocendo al forno il formaggio künefelik tra due strati di künefelik kadayıf mescolati con burro in una teglia piatta e cospargendo il tutto di sciroppo per ottenere la dolcezza desiderata prima del consumo. Le dimensioni della teglia dipendono dal numero di porzioni da consumare. L'«Antakya Künefesi» si consuma caldo. Durante il consumo il formaggio dovrebbe filare.

L'«Antakya Künefesi» è un dessert a forma di disco con uno spessore di 1-2 cm. Il diametro del dessert dipende dal numero di porzioni. Può variare da 10 fino a 50 cm. Durante la cottura al forno lo strato superiore e quello inferiore, composti da una miscela di künefelik kadayıf e burro, assumono un colore marrone a causa della reazione di Maillard e formano una crosta croccante. Nel frattempo il formaggio Antakya künefelik, che costituisce la parte centrale del dessert, si ammorbidisce e diventa filante. L'aggiunta di sciroppo gli conferisce un sapore dolce. L'«Antakya Künefesi» si serve caldo, subito dopo aver aggiunto lo sciroppo. Può essere congelato crudo (prima della cottura) e mantenuto a -18 °C per il trasporto e la distribuzione.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte usato per la produzione del formaggio Antakya künefelik dovrebbe provenire dalla provincia di Hatay. Il formaggio Antakya Künefelik deve il suo sapore al latte delle vacche che pascolano la ricca flora delle regioni di Hatay.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del «künefelik kadayıf», del formaggio «Antakya künefelik» e dell'«Antakya Künefesi» deve avvenire nella zona geografica specificata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le seguenti informazioni devono essere scritte o stampate in maniera leggibile e indelebile sull'imballaggio dell'«Antakya Künefesi»:

la ragione sociale e l'indirizzo, la denominazione abbreviata e l'indirizzo, o il marchio registrato della società;

il numero del lotto;

il nome della merce – «Antakya Künefesi»;

il peso netto;

la durata di conservazione del prodotto non cotto (una settimana a temperatura refrigerata o sei mesi a -18 °C);

dev'essere cotto al forno e consumato caldo subito dopo aver aggiunto lo sciroppo;

il logo seguente:

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La regione di produzione dell'«Antakya Künefesi» è la provincia di Hatay con i suoi distretti (Antakya, Altınözü, Kumlu, Belen, İskenderun, Arsuz, Kırıkhan, Payas, Dörtyol, Hassa, Erzin, Samandağ, Yayladağ, Defne, Reyhanlı). L'Hatay è una zona di insediamento sita all'estremità meridionale della Turchia. È circondata dal mar Mediterraneo a ovest, dalla Siria a sud e ad est, da Adana a nord-ovest, da Osmaniye a nord e da Gaziantep a nord-est.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra l'«Antakya Künefesi» e la sua zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto, sulla ricetta e sulle competenze necessarie per la preparazione del künefelik kadayıf, del formaggio Antakya künefelik e dell'«Antakya Künefesi». La ricetta e le competenze produttive sono trasferite da una generazione all'altra sulla base della relazione tra artigiano e apprendista. Per mantenere una determinata qualità del prodotto occorre tener conto di alcuni punti essenziali. È necessaria ad esempio una certa abilità per adeguare lo spessore e la consistenza del künefelik kadayıf durante la rapida cottura al forno in una teglia girevole. Anche le proprietà del formaggio Antakya künefelik a pasta filata sono determinate durante la sua produzione. Si tratta di competenze che si acquisiscono dopo aver raggiunto un certo grado di esperienza/abilità sotto la guida di un maestro artigiano. Due ingredienti, il künefelik kadayıf e il formaggio Antakya künefelik, devono essere prodotti nella zona delimitata.

Il formaggio Antakya künefelik deve il suo sapore al latte delle vacche che pascolano la ricca flora delle regioni di Hatay. Vi sono circa 2 000 varietà di piante, 300 delle quali considerate endemiche. Le piante endemiche della regione, in particolare lo zahter (timo selvatico), contribuirebbero al sapore del formaggio künefelik. Per preservare e valorizzare questa ricchezza il governatore della provincia di Hatay ha istituito nel 2017 il Museo delle piante aromatiche ed endemiche.

Il formaggio usato per produrre l'«Antakya Künefesi» è unico nel suo genere: serve unicamente per il künefe ed è noto come formaggio künefelik. Il formaggio Antakya künefelik è contraddistinto in particolare dalle seguenti caratteristiche: si ottiene dal latte di vacca crudo, ha consistenza elastica e la cosiddetta struttura a «petto di pollo» con un pH di 4,9-5,2. A temperature superiori a 65 °C diventa filante. Caratteristica distintiva e funzionale di questo formaggio è quella di estendersi all'interno dell'Antakya Künefe; riscaldato, mostra una struttura filante.

Alcuni documenti risalenti ai Registri islamici del diciottesimo secolo segnalano la presenza della produzione di künefe (all'epoca si usava soltanto la parola künefe), che ad Antakya era classificata come professione (Gül, 2008.117). Dal diciottesimo al ventesimo secolo, documenti risalenti ad anni diversi offrono informazioni sul künefe e i suoi prezzi, sulla classificazione come gruppo professionale, sui componenti e gli oggetti usati per il künefe e la loro trasmissione. Ad Antakya per esempio, nei Registri islamici n. 50 (1898-1901), la teglia per il Künefe è menzionata insieme ad alcuni beni, abiti e suppellettili domestiche.

Il libro di H. Boyacı intitolato «Da Antakya ad Hatay 1870-1976» fornisce alcune informazioni sull'azienda attiva in piazza Künefeciler negli anni Trenta, dove due fratelli hanno venduto l'Antakya Künefesi ai cittadini di Antakya nel luogo noto come Köprübaşı tra il 1935 e il 1960. Poiché avevano la pelle scura, erano conosciuti col soprannome di «arabi». Anche il venditore di Antakya Künefesi Hacı Arab fu un famoso produttore artigianale di künefe tra il 1940 e il 1950 nel suo negozio al numero 153 di Uzun Çarşı, che oggi ospita un panificio (Nakim, B. 2012).

In un articolo apparso sulla stampa quotidiana il 27 settembre 1973 Süleyman Okay, noto come Abbuş Usta, fornisce una dettagliata descrizione dell'Antakya Künefe con il formaggio (Okay, 2009).

La «Guida turistica della provincia di Hatay» di Kemal Karaömeroğlu, pubblicata nel 1971, (pagg. 29-31), elenca, tra le specialità gastronomiche di Antakya, le polpette alla tartara, l'anguilla, i burger di carne trita e bulgur e infine il künefe come dessert. In occasione del cinquantesimo anniversario della Repubblica nel 1973, l'Hatay è stato chiamato «Antakya Künefesi» nell'annuario della provincia. L'«Antakya Künefesi» è menzionato a pagina 129 in «Attività economiche e sociali del turismo ad Antakya», pubblicato da İnayet İnsel nel 1976.

Ogni anno il comune metropolitano di Hatay organizza il festival di Antakya per celebrare l'anniversario dell'unione dell'Hatay al resto del Paese. Durante il festival si prepara l'«Antakya Künefesi» più lungo, che ogni anno supera di un metro quello dell'anno precedente. Nel 2019 l'«Antakya Künefesi» ha raggiunto la lunghezza di 81 metri.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/67


Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10763 — NORDEA/TOPDANMARK LIV HOLDING)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 431 del 14 novembre 2022 )

(2022/C 433/25)

La pubblicazione è da considerare nulla e non avvenuta.