ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 432/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 432/01)
Ultime pubblicazioni
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA / Budapest Főváros Kormányhivatala
(Causa C-597/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 16 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di detto regolamento - Normativa nazionale che attribuisce a tale organismo il potere di ingiungere a un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta a un passeggero - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto di ricorso dinanzi a un giudice)
(2022/C 432/02)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA
Convenuta: Budapest Főváros Kormányhivatala
Dispositivo
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
deve essere interpretato nel senso che:
gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché sussista per tale passeggero e per detto vettore aereo la possibilità di un ricorso giurisdizionale.
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH
(Causa C-633/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Mercato unico delle assicurazioni - Direttiva 2002/92/CE - Nozione di «intermediario assicurativo» - Attività d’«intermediazione assicurativa» - Direttiva (UE) 2016/97 - Attività di «distribuzione assicurativa» - Ambito d’applicazione di tali direttive - Adesione ad un’assicurazione di gruppo - Cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione - Prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero - Compenso pagato dall’assicurato per la copertura assicurativa acquisita - Tutela dei consumatori - Parità di trattamento tra gli intermediari assicurativi)
(2022/C 432/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Convenuta: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH
Dispositivo
L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, come modificata dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018,
devono essere interpretati nel senso che:
rientra nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi di tali disposizioni, una persona giuridica la cui attività consiste nel proporre ai propri clienti di aderire su base volontaria, in contropartita di un compenso che essa percepisce da questi ultimi, ad un’assicurazione di gruppo da essa previamente sottoscritta presso una compagnia di assicurazioni, conferendo così a tali clienti il diritto a prestazioni assicurative in caso, segnatamente, di malattia o infortunio all’estero.
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — FS / Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection
(Causa C-3/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Prestazioni familiari - Pagamento retroattivo - Trasferimento del beneficiario in un altro Stato membro - Articolo 81 - Nozione di «domanda» - Articolo 76, paragrafo 4 - Obbligo reciproco di informazione e di cooperazione - Inosservanza - Termine di prescrizione di dodici mesi - Principio di effettività)
(2022/C 432/04)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FS
Resistenti: Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection
Dispositivo
1) |
L’articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «domanda», ai sensi di tale articolo, si riferisce unicamente alla domanda presentata, da una persona che si è avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, presso le autorità di uno Stato membro che non è competente in forza delle norme di conflitto previste da detto regolamento. Pertanto, tale nozione non comprende né la domanda iniziale presentata in applicazione della legislazione di uno Stato membro da una persona che non si sia ancora avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, né il versamento periodico, da parte delle autorità di detto Stato membro, di una prestazione normalmente dovuta, al momento di tale versamento, da un altro Stato membro. |
2) |
Il diritto dell’Unione, e più specificamente il principio di effettività, non osta all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta l’effetto retroattivo di una domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi, poiché tale termine non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei lavoratori migranti di cui trattasi, dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022 — ABLV Bank AS, in liquidazione / Comitato di risoluzione unico (CRU), Commisione europea
(Causa C-202/21 P) (1)
(Impugnazione - Politica economica e monetaria - Unione bancaria - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento - Fondo di risoluzione unico - Contributi annuali - Liquidazione di un ente creditizio - Rimborso di contributi versati - Pro rata temporis)
(2022/C 432/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: C.J. Flynn e J. Kerlin, agenti, assistiti da S. Ianc, T. Klupsch, B. Meyring e S. Schelo, Rechtsanwälte), Commisione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’ABLV Bank AS, in liquidazione, è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dalla Commissione europea. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. / Republika Slovenija
(Causa C-235/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno - Soggetto debitore dell’IVA - Possibilità di assimilare un contratto scritto a una fattura)
(2022/C 432/06)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o.
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
dev’essere interpretato nel senso che:
un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire l’emissione di una fattura, può essere considerato una fattura, ai sensi di tale disposizione, qualora tale contratto contenga tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa stabilire se nel caso di cui trattasi sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 — Health Information Management (HIM) / Commissione europea
(Causa C-500/21 P) (1)
(Impugnazione - Clausola compromissoria - Convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) - Rapporto di revisione contabile - Note di addebito emesse dalla Commissione europea ai fini del recupero di talune somme - Ricorso di annullamento - Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Domanda riconvenzionale - Rimborso integrale delle sovvenzioni di cui trattasi - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Imparzialità - Principio di proporzionalità - Obbligo di motivazione)
(2022/C 432/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Health Information Management (HIM) (rappresentante: P. Zeegers, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M. Ilkova, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Health Information Management (HIM) si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék l’11 luglio 2022 — DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
(Causa C-460/22)
(2022/C 432/08)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Questioni pregiudiziali
Se, ai fini dell’articolo 4, lettera e), paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), un’impresa debba essere qualificata come un’impresa interessata da una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione — e, pertanto, come avente diritto a un ricorso effettivo contro tale decisione ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — quando fornisce servizi di comunicazione elettronica sul mercato rilevante, ma non ha presentato una domanda di partecipazione a una determinata procedura d’asta, per il fatto di non soddisfare i requisiti di partecipazione stabiliti nella documentazione contenente le norme dettagliate della procedura d’asta e, di conseguenza, la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che determina l’esito della gara non contiene alcuna disposizione relativa a detta impresa.
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 4 agosto 2022 — MAX7 Design Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-519/22)
(2022/C 432/09)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: MAX7 Design Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, alla luce dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (1) e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con la libertà di impresa sancita dall’articolo 16 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove i soci non siano direttamente a conoscenza del fatto che detta garanzia è stata imposta alla società, né del fatto che tale imposizione, a carico della società, della garanzia per il pagamento dei tributi è fondato sulla circostanza per cui un amministratore della società è attualmente o è stato in passato amministratore di un’altra persona giuridica avente un debito fiscale non ancora assolto, o sullo status attuale o passato di amministratore di detta persona giuridica. |
2) |
Se, alla luce del principio di necessità di cui all’articolo 273 della direttiva IVA e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, se sia compatibile con la libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta e con il diritto di ricorso di cui all’articolo 47 della Carta la normativa di uno Stato membro la quale prevede che il numero di registrazione fiscale o il numero di identificazione IVA di una società possa essere revocato a seguito della mancata costituzione della garanzia per il pagamento dei tributi, imposta a tale società, anche laddove il periodo minimo richiesto dalle disposizioni generali della normativa dello Stato membro in materia di corretta convocazione dell’organo decisionale della società non consenta a detto organo, prima che la decisione dell’autorità tributaria che impone detta garanzia sia divenuta definitiva, di revocare l’amministratore con riferimento al quale sussiste l’impedimento che ha determinato l’imposizione della garanzia e, quindi, di rimuovere detto impedimento entro il termine che farebbe venir meno l’obbligo di costituire la garanzia, circostanza che consentirebbe di evitare la revoca del numero di registrazione fiscale. |
3) |
Se sia compatibile con la libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta, con la sua limitazione necessaria ai sensi dell’articolo 273 della direttiva IVA e proporzionata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della stessa, la normativa di uno Stato membro che dispone imperativamente, senza lasciare margine di discrezionalità agli organi preposti all’applicazione della legge, che
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14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 10 agosto 2022 — MW, CY / VR Bank Ravensburg-Weingarten eG
(Causa C-536/22)
(2022/C 432/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg (Germania)
Parti
Ricorrenti: MW, CY
Resistente: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato», di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (1), debba essere interpretata nel senso che l’indennizzo comprende anche il mancato guadagno del creditore, in particolare, i futuri pagamenti a titolo di interessi di cui esso è privato in ragione del rimborso anticipato. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE, contenga delle prescrizioni in merito al calcolo dei ricavi, da considerare nel quadro del mancato guadagno, che il creditore trae dal reinvestimento di un credito al consumo relativo a beni immobili rimborsato anticipatamente ed eventualmente quali. In particolare:
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3) |
Se rientri nel campo di applicazione dell’articolo 25 della direttiva 2014/17/UE anche il caso in cui il consumatore, prima di rimborsare anticipatamente il credito al creditore, receda anzitutto da un contratto di credito ai consumatori relativo a beni immobili in forza di un diritto di recesso previsto dal legislatore nazionale. |
(1) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28 febbraio 2014, pag. 34).
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 agosto 2022 — Global Ink Trade Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-537/22)
(2022/C 432/11)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Global Ink Trade Kft
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Questioni pregiudiziali
1) |
Se costituisca una violazione del principio del primato del diritto dell’Unione e del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») il fatto che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro che decide in ultima istanza interpreti una decisione della Corte di giustizia (adottata sotto forma di ordinanza in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale il cui oggetto era appunto la giurisprudenza elaborata dallo stesso organo giurisdizionale di ultima istanza) nel senso che essa non presenta alcun elemento nuovo che abbia o possa avere l’effetto di riformare precedenti decisioni della Corte di giustizia o di modificare la precedente giurisprudenza nazionale elaborata dall’organo giurisdizionale che decide in ultima istanza. |
2) |
Se il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il principio del primato delle decisioni della Corte di giustizia si applica anche nel caso in cui l’organo giurisdizionale di uno Stato membro che decide in ultima istanza faccia valere anche le sue sentenze anteriori come precedenti. Se si possa fornire una risposta diversa alla luce dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia qualora la decisione di quest’ultima assuma la forma di ordinanza. |
3) |
Se, nell’ambito dell’obbligo generale di controllo del contribuente, indipendentemente dall’esecuzione e dalla natura dell’operazione economica indicata nelle fatture, e tenuto conto degli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché dei principi di certezza del diritto e di neutralità fiscale, sia possibile imporre al contribuente, come condizione del diritto alla detrazione dell’IVA — in assenza di una disposizione legislativa al riguardo nello Stato membro —, di mantenere un contatto personale con l’emittente della fattura o di contattare il suo fornitore solo all’indirizzo di posta elettronica ufficialmente comunicato. Se si possa ritenere che tali circostanze rivelino una violazione, dimostrata da fatti oggettivi, dell’obbligo di diligenza del contribuente, tenendo presente che tali circostanze non esistevano ancora nel momento in cui il contribuente aveva effettuato le relative verifiche prima di stabilire il rapporto commerciale, bensì sono elementi del rapporto commerciale intercorrente tra le parti. |
4) |
Se siano conformi ai citati articoli della direttiva IVA e al principio di neutralità fiscale, ma principalmente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che, nell’ambito dell’interpretazione di tali disposizioni, impone l’onere della prova all’autorità tributaria, un’interpretazione giuridica e una prassi sviluppatasi in uno Stato membro in base alle quali a un soggetto passivo in possesso di una fattura conforme alla direttiva IVA si nega il diritto alla detrazione dell’IVA in quanto lo stesso non ha agito con la dovuta diligenza nell’ambito di un’attività commerciale, poiché non ha dimostrato un comportamento che consenta di stabilire che la sua attività non si limitava alla semplice ricezione di fatture conformi ai requisiti formali richiesti, nonostante il soggetto passivo abbia prodotto tutta la documentazione relativa alle operazioni controverse e l’autorità tributaria abbia respinto altre offerte di prova presentate dal soggetto passivo nel corso del procedimento tributario. |
5) |
Alla luce dei citati articoli della direttiva IVA e del principio fondamentale della certezza del diritto, se la constatazione, effettuata con riferimento all’obbligo di diligenza, che l’emittente della fattura non svolgeva alcuna attività economica, possa essere considerata un fatto oggettivo, qualora l’autorità tributaria ritenga che non sia stata provata l’effettiva esecuzione (quindi l’effettiva esistenza) di un’operazione economica, — documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, nonché mediante la corrispondenza, e che è stata confermata dalle dichiarazioni del grossista, dell’amministratore e del dipendente del contribuente—, e detta autorità tributaria si basi a tal fine esclusivamente sulla dichiarazione dell’amministratore dell’impresa fornitrice che nega l’esistenza di una siffatta operazione, senza tener conto delle circostanze in cui è stata resa tale dichiarazione, degli interessi del dichiarante né del fatto che, sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo, lo stesso dichiarante aveva costituito l’impresa e, secondo le informazioni disponibili, un rappresentante agiva in nome della stessa. |
6) |
Se le disposizioni della direttiva IVA relative alla detrazione di detta imposta debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui l’autorità tributaria accerti nel corso del procedimento tributario che i beni indicati nelle fatture sono di origine comunitaria e che il contribuente è il secondo componente di una catena [di cessioni], la concezione di tale modello — tenuto conto del fatto che i beni di origine comunitaria sono esenti da IVA, di modo che il primo acquirente ungherese non ha diritto alla detrazione dell’IVA, ma lo ha solo il secondo componente della catena — è un fatto oggettivo sufficiente di per sé a dimostrare l’evasione fiscale, oppure se l’autorità tributaria in questo caso debba anche comprovare con fatti oggettivi quale componente o quali componenti della catena hanno commesso l’evasione fiscale, qual è stato il loro modus operandi e se il contribuente ne era a conoscenza o avrebbe potuto esserlo utilizzando la dovuta diligenza. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 agosto 2022 — SB / Agrárminiszter
(Causa C-538/22)
(2022/C 432/12)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: SB
Resistente: Agrárminiszter
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014») (1), visti i considerando 28 e 31, l’articolo 2, paragrafo 1, punti 16 e 18, e l’articolo 31, paragrafi da 1 a 3 dello stesso, la prassi di uno Stato membro secondo la quale, quando, ai sensi del criterio di ammissibilità stabilito dallo Stato membro per avere diritto all’aiuto, il tasso di parti raggiunto in relazione al numero di animali dichiarati è inferiore a quello richiesto e accertato per gli animali dichiarati, la domanda di pagamento dell’aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice deve essere respinta nella sua interezza, anche se il tasso di parti richiesto è raggiunto in un gruppo inferiore rispetto al numero di animali dichiarati, poiché una percentuale di parti inferiore a quella richiesta dalla legislazione nazionale implica che nessuno degli animali dichiarati sia ammissibile. |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se il numero di animali ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, e dell’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere determinato nel caso di specie, tenuto conto dei requisiti di graduazione e proporzionalità di cui ai considerando 28 e 31 di tale regolamento e degli articoli del diritto dell’Unione menzionati nella prima questione pregiudiziale, qualora la percentuale di parti raggiunta sia inferiore a quella richiesta dalla normativa nazionale:
|
3) |
Se, tenuto conto degli articoli 30, paragrafo 3, e 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 e del requisito di proporzionalità di cui al suo considerando 31, l’articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che, per determinare la base della sanzione, occorre stabilire il rapporto tra gli animali non conformi e gli animali conformi, oppure il rapporto tra gli animali dichiarati e quelli conformi, e il quoziente così ottenuto deve essere ancora moltiplicato per 100, in un calcolo in percentuale. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 17 agosto 2022 — INGSTEEL spol. s. r. o. / Úrad pre verejné obstarávanie
(Causa C-547/22)
(2022/C 432/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Bratislava II
Parti
Ricorrente: INGSTEEL spol. s. r. o.
Resistente: Úrad pre verejné obstarávanie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se agisca conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con i paragrafi 6 e 7 [dello stesso articolo 2] della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (1), il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni da parte di un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora rifiuti di accordare il risarcimento danni a titolo della perdita di opportunità (loss of opportunity), |
2) |
Se agisca conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con i paragrafi 6 e 7 [dello stesso articolo 2] della direttiva [2007/66], il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni da parte di un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora non consideri come danno risarcibile il lucro cessante dovuto alla mancata possibilità di partecipare alla gara d’appalto. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Repubblica ceca) il 26 agosto 2022 — Inkreal s. r. o. / Dúha reality s. r. o.
(Causa C-566/22)
(2022/C 432/14)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud
Parti
Attrice: Inkreal s. r. o.
Convenuta: Dúha reality s. r. o.
Questione pregiudiziale
«Se l’applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, possa fondarsi, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento di internazionalità che è necessario per l’applicabilità di tale regolamento, sul semplice fatto che due parti domiciliate in uno stesso Stato membro concordino che sia competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dell’UE».
14.11.2022 |
IT |
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C 432/13 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2022 dalla Illumina, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 luglio 2022, causa T-227/21, Illumina / Commissione
(Causa C-611/22 P)
(2022/C 432/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Illumina, Inc. (rappresentanti: D. Beard, BL, J. Holmes, Barrister, P. Chappatte, avocat, E. Wright, avocate, F. González Díaz, abogado, M. Siragusa, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Grail LLC, Repubblica ellenica, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese, Autorità di vigilanza EFTA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare, in primo luogo, la decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità francese garante della concorrenza di esaminare l’operazione di concentrazione intesa all’acquisizione, da parte della Illumina, Inc., del controllo esclusivo della Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 — Illumina/Grail); in secondo luogo, le decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e neerlandese di aderire a tale richiesta di rinvio; in terzo luogo, la lettera della Commissione dell’11 marzo 2021, con la quale la Illumina e la Grail sono state informate di detta richiesta di rinvio e, in quarto luogo, la decisione della Commissione datata 11 marzo 2021 con la quale la Illumina è stata informata del fatto che era proibito realizzare la concentrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento comunitario sulle concentrazioni (1). |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento (il ricorso dinanzi al Tribunale e la presente impugnazione avverso la sentenza). |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in modo da autorizzare uno Stato membro avente una normativa nazionale sul controllo delle concentrazioni a chiedere un rinvio alla Commissione in ordine ad una concentrazione che non soddisfa le condizioni per essere esaminata ai sensi della stessa sua normativa nazionale sul controllo delle concentrazioni.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rigettando la conclusione della Illumina relativa al carattere tardivo della richiesta di rinvio, interpretando erroneamente il significato delle parole «resa nota» dell’articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Il Tribunale avrebbe errato nelle sue conclusioni dichiarando che il termine per la presentazione di una richiesta di rinvio alla Commissione da parte di uno Stato membro decorra soltanto a partire dal momento in cui le parti procurano specificamente alle autorità dello Stato membro il materiale sufficiente per permettere loro di valutare preliminarmente se la concentrazione possa essere l’oggetto di un rinvio.
Avendo constatato che il ritardo della Commissione nell’invio della lettera di invito era irragionevole e violava il principio della certezza del diritto, l’obbligo di agire entro un termine ragionevole e il principio di buona amministrazione: (i) il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che, nel caso in oggetto, la Illumina necessitava di provare un pregiudizio ai diritti della difesa; (ii) e avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che non sussisteva tale pregiudizio.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rigettando l’allegazione della Illumina secondo la quale la stessa avrebbe riposto un legittimo affidamento nel fatto che nessun cambiamento nella politica della Commissione sarebbe stato applicato prima dell’emanazione di orientamenti e/o che l’attivo incoraggiamento della Commissione nei confronti degli Stati membri a richiedere un rinvio era contrario al principio della certezza del diritto: (i) nel concludere che un legittimo affidamento potesse sorgere solo fondandosi su assicurazioni riguardanti specificamente la concentrazione in questione; (ii) nel disconoscere la portata del legittimo affidamento; (iii) nel concludere che un discorso attentamente preso in considerazione dalla vice presidente della Commissione, in materia di concorrenza, non era stato emanato da una amministrazione europea; e/o (iv) nel concludere che le rassicurazioni fornite dalla vicepresidente nel senso che la Commissione avrebbe continuato la sua politica volta a disincentivare gli Stati membri dal richiedere rinvii (in pendenza dell’emanazione di orientamenti) era coerente con il fatto che la Commissione incoraggiasse le richieste di rinvii.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 concernente il controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).
14.11.2022 |
IT |
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C 432/14 |
Impugnazione proposta il 27 settembre 2022 da RT France avverso la sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 27 luglio 2022 nella causa T-125/22, RT France / Consiglio
(Causa C-620/22 P)
(2022/C 432/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RT France (rappresentante: E. Piwnica, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno del Belgio, Repubblica di Estonia, Repubblica francese, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 luglio 2022 nella causa T-125/22, RT France / Consiglio; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese; |
con tutte le conseguenze di diritto.
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ritenendo, per concludere che il diritto della società RT France di essere ascoltata non è stato violato, che in ragione del contesto del tutto eccezionale in cui sono stati adottati gli atti impugnati, nonché dell’obiettivo perseguito dal Consiglio, le autorità dell’Unione non fossero tenute ad ascoltare la ricorrente prima dell’inserimento iniziale del suo nome negli elenchi in questione.
La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e avrebbe snaturato gli elementi di prova prodotti affermando che nessun argomento addotto dalla ricorrente era idoneo a dimostrare che il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso se essa fosse stata ascoltata prima dell’adozione delle misure in questione o se i motivi posti a fondamento dell’applicazione di queste ultime le fossero stati previamente comunicati.
Inoltre, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti considerando, per ammettere le restrizioni alla libertà di espressione della ricorrente, che la misura restrittiva in questione è necessaria, appropriata e proporzionata agli obiettivi da essa perseguiti.
Sempre secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe altresì violato le disposizioni dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali fondandosi sul carattere transitorio delle restrizioni imposte alla ricorrente e sull’assenza di prova della sua sostenibilità finanziaria per ritenere che la misura restrittiva impugnata non fosse sproporzionata.
Infine, la ricorrente invoca la violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e lo snaturamento degli elementi di prova prodotti allorché si è ritenuto che la ricorrente non fosse stata soggetta ad alcuna discriminazione.
Tribunale
14.11.2022 |
IT |
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C 432/16 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Google e Alphabet/Commissione (Google Android)
(Causa T-604/18) (1)
(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Dispositivi mobili intelligenti - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 102 e dell’articolo 54 dell’accordo SEE - Nozioni di piattaforma e di mercato multifaccia (“ecosistema”) - Sistema operativo (Google Android) - Portale di vendita di applicazioni (Play Store) - Applicazioni per la ricerca e per la navigazione (Google Search et Chrome) - Accordi con i costruttori di dispositivi e con gli operatori di reti mobili - Infrazione unica e continuata - Nozioni di piano globale e di comportamenti attuati nell’ambito della medesima infrazione (pacchetti di prodotti, pagamenti in cambio dell’esclusiva e obblighi antiframmentazione) - Effetti preclusivi - Diritti della difesa - Competenza estesa al merito»)
(2022/C 432/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti) e Alphabet, Inc. (Mountain View) (rappresentanti: N. Levy, J. Schindler, A. Lamadrid de Pablo, J. Killick, A. Komninos, G. Forwood, avvocati, P. Stuart, D. Gregory, H. Mostyn, barristers, e M. Pickford, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes, C. Urraca Caviedes e F. Castillo de la Torre, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Application Developers Alliance (Washington, D.C., Stati Uniti) (rappresentanti: A. Parr, S. Vaz, solicitors, e R. Baena Zapatero, avvocato), Computer & Communications Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe, solicitors, e G. de Vasconcelos Lopes, avvocata), Gigaset Communications GmbH (Bocholt, Germania) (rappresentante: J. F. Bellis, avvocato), HMD global Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: M. Glader e M. Johansson, avvocati), Opera Norway AS, già Opera Software AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: M. Glader e M. Johansson, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Bruxelles, Belgique) (rappresentanti: A. Fratini, avvocata), FairSearch AISBL (Bruxelles) (rappresentanti: T. Vinje, D. Paemen e K. Missenden, avvocati), Qwant (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato), Seznam.cz, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Felgr, T. Vinje, D. Paemen, J. Dobrý e P. Chytil, avvocati), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlino) (rappresentanti: M. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione del 18 luglio 2018, C(2018) 4761, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.40099 — Google Android), o, altrimenti, la soppressione o la riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta in tale decisione.
Dispositivo
1) |
Gli articoli 1, 3 e 4 della decisione della Commissione del 18 luglio 2018, C(2018) 4761, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.40099 — Google Android), sono annullati nella parte in cui riguardano il quarto abuso dell’infrazione unica e continuata, consistente nell’aver subordinato la conclusione di accordi di ripartizione dei ricavi con taluni costruttori di apparecchiature originali e operatori di reti mobili alla preinstallazione esclusiva di Google Search in un portafoglio predefinito di dispositivi. |
2) |
L’importo dell’ammenda irrogata a Google LLC all’articolo 2 della decisione C(2018) 4761 final è fissato, per l’infrazione unica da essa commessa quale risultante dal precedente punto 1 del dispositivo, in EUR 4 125 000 000, al cui pagamento Alphabet, Inc. è tenuta a concorrenza dell’importo di EUR 1 520 605 895 a titolo della sua responsabilità congiunta e solidale. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Google et Alphabet sopportano le proprie spese. |
5) |
La Commissione sopporta le proprie spese. |
6) |
Application Developers Alliance, BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC), Computer & Communications Industry Association, FairSearch AISBL, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, Qwant, Seznam.cz, a.s., e Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV sopportano le proprie spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Helsingin kaupunki/Commissione
(Causa T-597/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Autolinee - Prestito per l’acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero - Aiuto esistente - Vantaggio - Applicazione del criterio del creditore privato in economia di mercato - Status di diritto pubblico del debitore - Presa in considerazione di un regime di aiuti esistente - Applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato - Continuità economica - Diritti procedurali delle parti interessate - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Obbligo di motivazione - Principi generali del diritto dell’Unione»)
(2022/C 432/18)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Helsingin kaupunki (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: I. Aalto-Setälä e H. Koivuniemi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Nobina Oy (Espoo, Finlandia), Nobina AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: J. Åkermarck e T. Kalliokoski, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 — (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2020, L 404, pag. 10).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Helsingin kaupunki è condannata a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle afferenti al procedimento sommario, nonché delle spese sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB. |
3) |
La Repubblica di Finlandia si farà carico delle proprie spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/18 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Helsingin Bussiliikenne / Commissione
(Causa T-603/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Autolinee - Prestito per l’acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Continuità economica - Diritti procedurali delle parti interessate - Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 - Obbligo di motivazione»)
(2022/C 432/19)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Nobina Oy (Espoo, Finlandia), Nobina AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: J. Åkermarck e T. Kalliokoski, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 — (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2020, L 404, pag. 10).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Helsingin Bussiliikenne Oy è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario, nonché di quelle sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB. |
3) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/19 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione
(Causa T-744/19) (1)
(«Dumping - Importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 - Articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, del regolamento (UE) 2016/1036 - Vendite realizzate tramite società collegate - Costruzione del prezzo all’esportazione - Pregiudizio dell’industria dell’Unione - Calcolo della sottoquotazione dei prezzi - Nesso causale - Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 - Calcolo del margine di pregiudizio - Eliminazione del pregiudizio»)
(2022/C 432/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (Couva, Trinidad e Tobago) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Achema AB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: B. O’Connor e M. Hommé, avvocati), Grupa Azoty S.A. (Tarnów, Polonia), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (Puławy, Polonia) (rappresentanti: B. O’Connor e M. Hommé, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU 2019, L 258, pag. 21).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Methanol Holdings (Trinidad) Ltd si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Achema AB nonché dalla Grupa Azoty S.A. e dalla Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/19 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot» / Commissione
(Causa T-865/19) (1)
(«Dumping - Importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 - Dazio antidumping definitivo - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Adeguamenti - Costruzione del prezzo all’esportazione - Confronto equo - Pregiudizio all’industria dell’Unione - Calcolo della sottoquotazione del prezzo - Vendite tra società collegate - Nesso causale - Calcolo del margine di pregiudizio - Eliminazione del pregiudizio - Regola del dazio inferiore - Ricorso ai dati disponibili»)
(2022/C 432/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AO Nevinnomysskiy Azot (Nevinnomyssk, Russia), AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (Novomoskovsk, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della parte convenuta: Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O’Connor et M. Hommé, avvocati)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU 2019, L 258, pag. 21).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La AO Nevinnomysskiy Azot e la AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Fertilizers Europe. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/20 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Pollinis France / Commissione
(Cause riunite T-371/20 e T-554/20) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi - Documento di orientamento dell’EFSA relativo alla valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari per le api - Posizioni individuali degli Stati membri - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»)
(2022/C 432/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Lepage e T. Bégel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2020) 4231 final della Commissione, del 19 giugno 2020 e della decisione C(2020) 5120 final della Commissione, del 21 luglio 2020, con cui la Commissione le ha negato l’accesso ad alcuni documenti relativi al documento di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari per le api, adottato dall’EFSA il 27 giugno 2013, pubblicato inizialmente il 4 luglio 2013 e poi ripubblicato il 4 luglio 2014 e le ha concesso l’accesso parziale ad alcuni altri documenti relativi al documento di orientamento sulle api del 2013.
Dispositivo
1) |
Le decisioni della Commissione europea C(2020) 4231 final, del 19 giugno 2020, e C(2020) 5120 final, del 21 luglio 2020, sono annullate, in quanto negano l’accesso ai documenti richiesti in base all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. |
2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/21 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — SŽ — Tovorni promet/Commissione
(Causa T-575/20) (1)
(«Direttiva 2014/25/UE - Procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali - Decisione di esecuzione relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25 al trasporto ferroviario di merci in Slovenia - Esposizione diretta alla concorrenza - Definizione del mercato di prodotti - Definizione del mercato geografico - Valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione»)
(2022/C 432/23)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: SŽ — Tovorni promet d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: V. Cukrov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér Ritz, L. Wildpanner e P. Ondrůšek, agenti, assistiti da M. Menard, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1025 della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia (GU 2020, L 226, pag. 5)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La SŽ — Tovorni promet d.o.o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/21 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — PB / Commissione
(Causa T-775/20) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine - Irregolarità nella procedura di aggiudicazione degli appalti - Recupero degli importi indebitamente versati - Nota di addebito - Amministratore della società - Base giuridica - Responsabilità extracontrattuale»)
(2022/C 432/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PB (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)
Interveniente a sostegno della parte convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e I. Demoulin, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, il ricorrente chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione C(2020) 7151 final della Commissione, del 22 ottobre 2020, relativa all’applicazione di una misura amministrativa nei confronti dell’amministratore della società [riservato], che ritira gli importi indebitamente percepiti a titolo del contratto recante numero di riferimento TACIS/2006/101-510 e del contratto recante numero di riferimento CARDS/2008/166-429, e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione europea sulla base di tale decisione nonché il pagamento di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di integrazione.
Dispositivo
1) |
La decisione C(2020) 7151 final della Commissione, del 22 ottobre 2020, relativa all’applicazione di una misura amministrativa nei confronti dell’amministratore della società [riservato], che ritira gli importi indebitamente percepiti a titolo dei contratti TACIS/2006/101-510 e CARDS/2008/166-429, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
PB, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/22 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — QN/Commissione
(Causa T-179/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2019 - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Responsabilità»)
(2022/C 432/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: QN (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Hohenecker, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il 2019 e, nei limiti del necessario, della decisione del 22 dicembre 2020 della Commissione europea, recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento del danno morale da esso subìto a causa di tale rapporto informativo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
QN è condannato alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/23 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU)
(Cause riunite T-367/21 e T-432/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea figurativi READY 4YOU - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 432/26)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Sushi&Food Factor sp. z o.o. sp.k. (Robakowo, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka et M. Chylińska, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 aprile 2021 (procedimento R 2273/2020-5) e del 31 maggio 2021 (procedimento R 2321/2020-5).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto, |
2) |
La Sushi&Food Factor sp. z o.o. sp.k. è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/23 |
Sentenza del Tribunale 14 settembre 2022 — Itinerant Show Room / EUIPO -Save the Duck (ITINERANT)
(Causa T-416/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ITINERANT - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un papero che canta all’interno di un cerchio - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Somiglianza - Notorietà - Nesso - Indebito vantaggio - Assenza di motivo legittimo - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Documento presentato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Irricevibilità»)
(2022/C 432/27)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Save the Duck SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. De Vietro, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 maggio 2021 (procedimento R 997/2020-5) relativa a un procedimento di opposizione tra l’interveniente e la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Itinerant Show Room Srl è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Save the Duck SpA. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/24 |
Sentenza del Tribunale 14 settembre 2022 — Itinerant Show Room / EUIPO -Save the Duck (ITINERANT)
(Causa T-417/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ITINERANT - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un papero che canta all’interno di un cerchio - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Somiglianza - Notorietà - Nesso - Indebito vantaggio - Assenza di motivo legittimo - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Documento presentato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Irricevibilità»)
(2022/C 432/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Save the Duck SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. De Vietro, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2021 (procedimento R 1017/2020-5) relativa a un procedimento di opposizione tra l’interveniente e la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Itinerant Show Room Srl è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Save the Duck SpA. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/25 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Gioioso / EUIPO — Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)
(Causa T-423/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT - Marchio nazionale figurativo anteriore GIOIA DI MARE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 432/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sebastiano Gioioso (Fasano, Italia) (rappresentante: F. Amati, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Maxi Di Srl (Belfiore, Italia)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 maggio 2021 (procedimento R 1650/2020-1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Sebastiano Gioioso è condannato alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/25 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Lotion/EUIPO (BLACK IRISH)
(Causa T-498/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BLACK IRISH - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 432/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lotion LLC (Woodland Hills, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Deutsch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 giugno 2021 (procedimento R 199/2021-5).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lotion LLC è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/26 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Blueroots Technology/EUIPO — Rezk-Salama e Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)
(Causa T-607/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SKILLTREE STUDIOS - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 432/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Blueroots Technology GmbH (Graz, Austria) (rappresentante: A. Huber-Erlenwein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Christof Rezk-Salama (Treviri, Germania), Linda Breitlauch (Treviri) (rappresentante: F. Weber, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 luglio 2021 (procedimento R 2218/2020-4).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Blueroots Technology GmbH è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/27 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO — Anchor Brewing Company (STEAM)
(Causa T-609/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo STEAM - Uso effettivo del marchio - Natura dell’uso - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 432/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG (Mannheim, Germania) (rappresentanti: M. Schmidhuber e E. Levenson, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Ivanauskas, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Anchor Brewing Company LLC (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Kuschel e W. von der Osten-Sacken, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 780/2020-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la stessa e l’interveniente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/27 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Task Food/EUIPO — Foodtastic (ENERGY CAKE)
(Causa T-686/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo ENERGY CAKE - Dichiarazione di nullità - Motivi di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)
(2022/C 432/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Task Food s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), autorizzata a sostituirsi alla energy cake GmbH (rappresentante: A. Bernegger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Foodtastic GmbH (Dortmund, Germania)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 agosto 2021 (procedimento R 2324/2020-5).
Dispositivo
1) |
La Task Food s.r.o. è autorizzata a sostituirsi alla energy cake GmbH in qualità di ricorrente. |
2) |
Il ricorso è respinto. |
3) |
La Task Food è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/28 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Balaban/EUIPO (Stahlwerk)
(Causa T-705/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STAHLWERK - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 432/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Okan Balaban (Bornheim, Germania) (rappresentante: T. Schaaf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e M. Eberl, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione dell’esaminatrice del 18 novembre 2020 e della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 settembre 2021 (procedimento R 77/2021-1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Okan Balaban è condannato alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/29 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Balaban/EUIPO (Stahlwerkstatt)
(Causa T-706/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Stahlwerkstatt - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 432/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Okan Balaban (Bornheim, Germania) (rappresentante: T. Schaaf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e M. Eberl, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento parziale e la riforma della decisione dell’esaminatrice del 27 agosto 2020 e della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 settembre 2021 (procedimento R 1987/2020-1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Okan Balaban è condannato alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/29 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Refractory Intellectual Property/EUIPO (e-tech)
(Causa T-737/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo e-tech - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 432/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 settembre 2021 (procedimento R 548/2021-4).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/30 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Protectoplus/EUIPO (Li-SAFE)
(Causa T-795/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Li-SAFE - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 - Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di marchio»)
(2022/C 432/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Protectoplus GmbH (Rendsburg, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e E. Markakis, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2021 (procedimento R 845/2021-1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Protectoplus GmbH è condannata alle spese. |
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/30 |
Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Sberbank Europe / Consiglio e altri
(Causa T-523/22)
(2022/C 432/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata (1) ai sensi dell’articolo 264 TFUE; e |
— |
condannare il CRU, la Commissione e il Consiglio a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU, adottando una decisione nei confronti della ricorrente, ha ecceduto i limiti della propria competenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato le forme sostanziali nei confronti della ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è inficiata da numerosi vizi di merito. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha considerato adeguatamente le misure alternative di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 (2). |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha scelto l’opzione meno gravosa nell’ambito dell’azione di risoluzione nei confronti della ricorrente. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del CRU delle norme sostanziali e procedurali relative allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, ivi compreso l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte del CRU, del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda eventuali soluzioni alternative. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha contattato la direzione della ricorrente o della Sberbank Slovenia in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU, senza alcuna giustificazione plausibile, non si è attenuto al programma di risoluzione. |
(1) La decisione impugnata dalla ricorrente nel caso di specie è la decisione del CRU del 1o marzo 2022 (SRB/EES/2022/20) nei confronti della società figlia slovena della ricorrente (Sberbank banka d.d.), compresa, se del caso, l’approvazione di tale decisione da parte della Commissione e/o del Consiglio.
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 432/31 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank Europe / Consiglio e altri
(Causa T-524/22)
(2022/C 432/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE, compresa, se del caso, l’approvazione di tale decisione da parte della Commissione e del Consiglio (1); e |
— |
condannare il CRU, la Commissione e il Consiglio a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha ecceduto i limiti della propria competenza.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato le forme sostanziali nei confronti della ricorrente.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è inficiata da numerosi vizi di merito. Tali vizi includono il fatto che le condizioni di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2) non erano soddisfatte. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha considerato le misure alternative adeguate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha scelto l’opzione meno gravosa nell’ambito dell’azione di risoluzione nei confronti della ricorrente. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del CRU delle norme sostanziali e procedurali relative allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, ivi compreso l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte del CRU, del principio di proporzionalità e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda eventuali soluzioni alternative. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha contattato la direzione della ricorrente o della Sberbank Croatia in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU, senza alcuna giustificazione plausibile, non si è attenuto al programma di risoluzione. |
(1) La decisione impugnata dalla ricorrente nel caso di specie è la decisione del CRU del 1o marzo 2022 (SRB/EES/2022/21) nei confronti della società figlia croata della ricorrente (Sberbank banka d.d.).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
14.11.2022 |
IT |
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C 432/32 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2022 — Cipro / EUIPO — Kolios (HALLOUMAKI)
(Causa T-594/22)
(2022/C 432/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: S. Malynicz, Barrister-at-Law)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kolios AE Elliniki Viomichania Galaktos (Kilkis, Grecia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «HALLOUMAKI» — Domanda di registrazione n. 18 126 405
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2022 nel procedimento R 19/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi all’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
La commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, interpretando erroneamente i servizi oggetto del marchio contestato; |
— |
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, non avendo ritenuto che i consumatori e i professionisti potessero creare un collegamento tra i servizi e i prodotti specificati. |
14.11.2022 |
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C 432/33 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2022 — Veritas/Commissione
(Causa T-602/22)
(2022/C 432/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) (Venezia, Italia) (rappresentante: A. Pasqualin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
In via istruttoria,
|
— |
Nel merito,
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su difetto di motivazione in relazione alle norme procedurali di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione . Contraddittorietà.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e sviamento di potere in relazione a carenza/insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria.
|
14.11.2022 |
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C 432/34 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2022 — Société du Tour de France / EUIPO — FitX (TOUR DE X)
(Causa T-604/22)
(2022/C 432/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Société du Tour de France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e S. Vandezande, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FitX Beteiligungs GmbH (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «TOUR DE X» — Domanda di registrazione n. 16 701 039
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2022 nel procedimento R 1136/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’Ufficio. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.11.2022 |
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C 432/35 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Kozitsyn / Consiglio
(Causa T-607/22)
(2022/C 432/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Andrey Anatolyevich Kozitsyn (Verkhnyaya Pyshma Russia) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, annullare: la decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio del 21 luglio 2022 (1) nella parte in cui riguarda il sig. Kozitsyn; il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 (2) nella parte in cui riguarda il sig. Kozitsyn; la decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 (3); il regolamento (UE) n. 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 (4); |
— |
in subordine, annullare: la decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio del 21 luglio 2022 nella parte in cui riguarda il sig. Kozitsyn; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 nella parte in cui riguarda il sig. Kozitsyn; il paragrafo g) del punto 2) dell’articolo 1 della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022; il paragrafo g) del punto 1) dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022; |
— |
in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese in applicazione dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-234/22, Ismailova / Consiglio.
(1) Decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 219).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 133).
(3) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1).
14.11.2022 |
IT |
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C 432/36 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2022 — Primicerj/Commissione
(Causa T-612/22)
(2022/C 432/44)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Paola Primicerj (Roma, Italia) (rappresentante: E. Iorio, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 2 agosto 2022 (EMPL.C.1/BPM/kt (2022)5785472) che respinge la domanda di accesso (GestDem n. 2022/4090) alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana nella procedura di infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari; |
— |
ordinare alla Commissione europea l’accesso in favore della ricorrente alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana nella procedura di infrazione 2016/4081; |
— |
condannare la Commissione europea, in caso di opposizione, a sostenere le spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di accesso agli atti delle istituzioni dell’UE previsti dagli articoli 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, previsto dall’articolo 1 e 4, comma 2, terzo trattino del Regolamento (CE) n. 1049/2001 — sussistenza di un interesse generale all’accesso alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni europee.
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14.11.2022 |
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C 432/38 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Cipro/EUIPO — Cemet (Halime)
(Causa T-615/22)
(2022/C 432/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister-at-Law, e C. Milbradt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cemet Oy (Helsinki, Finlandia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Halime — Domanda di registrazione n. 18 241 593
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2022 nel procedimento R 121/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi all’EUIPO (qualora dovesse partecipare come interveniente) a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
La commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1) per aver ignorato il fatto che i marchi anteriori erano marchi di certificazione e non marchi individuali; |
— |
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio nel valutare il rischio di confusione; |
— |
la commissione di ricorso ha commesso un errore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’esaminare il carattere distintivo dei marchi di certificazione anteriori; |
— |
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per aver effettuato un’errata comparazione dei rispettivi prodotti e servizi. |
14.11.2022 |
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C 432/39 |
Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Synthomer / Commissione
(Causa T-457/19) (1)
(2022/C 432/46)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
14.11.2022 |
IT |
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C 432/39 |
Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — – Hikma Pharmaceuticals e Hikma Pharmaceuticals International/Commissione
(Causa T-712/19) (1)
(2022/C 432/47)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
14.11.2022 |
IT |
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C 432/39 |
Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2022 — The Weir Group e a. / Commissione
(Causa T-718/19) (1)
(2022/C 432/48)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.