ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 426

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
9 novembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 426/01

Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

1

2022/C 426/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10950 — OTPP / MAHINDRA / MSPL) ( 1 )

35


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 426/03

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2186 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio

36

2022/C 426/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

38

2022/C 426/05

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2178, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

39

2022/C 426/06

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

40

 

Commissione europea

2022/C 426/07

Tassi di cambio dell'euro — 8 novembre 2022

41

 

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 426/08

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per l’inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

42

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 426/09

Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

44

2022/C 426/10

Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

46

2022/C 426/11

Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

48


 

Rettifiche

 

Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento — 2,00 % al 1o novembre 2022 — Tassi di cambio dell'euro ( GU C 421 del 4.11.2022 )

50


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

(2022/C 426/01)

1.   L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO

(1)

Il 22 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane successive sono state adottate ulteriori misure e altre potrebbero essere adottate con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive (1).

(2)

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avranno ripercussioni economiche sull’intero mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi.

(3)

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche.

(4)

La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. È probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento (2). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative.

(5)

Un secondo problema è l’impossibilità per i prodotti dell’UE di continuare a circolare verso l’Ucraina e potenzialmente anche verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina.

(6)

La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola. Poiché la Russia e la Bielorussia sono importanti produttori ed esportatori di tutti e tre i principali fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), le sanzioni comporteranno un ulteriore aumento dei prezzi dei fertilizzanti.

(7)

È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (3). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

1.1.   Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali

(8)

A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive.

(9)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (4).

(10)

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (5).

(11)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (6). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (7).

(12)

Il 1o marzo 2022, il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (8), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (9).

(13)

Il 2 marzo 2022, il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Il Consiglio ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (10). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (11).

(14)

Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (12). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Inoltre, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (13). Il 15 marzo 2022 (14), il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (15). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (16).

(15)

Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (17), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell’Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L’Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol.

(16)

Il 21 luglio 2022, il Consiglio ha adottato un settimo pacchetto, denominato anche «pacchetto di mantenimento e allineamento» (18), che comprende le seguenti misure supplementari: 1) divieto di importazione di oro, 2) rafforzamento degli obblighi di segnalazione per le persone sanzionate; 3) divieti di esportazione mirati; 4) divieto di accesso ai porti; 5) sanzioni finanziarie; 6) sicurezza alimentare ed energetica; 7) esenzioni mediche e farmaceutiche. L’Unione ha inoltre aggiunto 54 persone e 10 entità all’elenco relativo al congelamento dei beni.

(17)

Il 5 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato un ottavo pacchetto di sanzioni comprendente le seguenti misure supplementari (19): 1) nuove inclusioni nell’elenco di persone ed entità oggetto di sanzioni; 2|) estensione delle restrizioni alle oblast di Kherson e Zaporizhzhia; 3) nuove restrizioni alle importazioni e alle esportazioni; 4) applicazione del tetto sul prezzo del petrolio stabilito dal G7; 5) restrizioni alle imprese statali; 6) restrizioni in materia di servizi finanziari e di consulenza informatica e di altri servizi alle imprese e 7) misure volte a scoraggiare l’elusione delle sanzioni.

(18)

In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia.

1.2.   Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico

(19)

L’attuale crisi ha fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità a livelli mai raggiunti prima, ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. L’uso deliberato dei flussi di gas come arma da parte della Russia ha creato notevoli volatilità e incertezza nei mercati energetici dell’UE e mondiali. L’UE e i suoi Stati membri hanno adottato numerose misure per far fronte ai prezzi elevati e garantire l’approvvigionamento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato già nell’ottobre 2021 (la «comunicazione di ottobre») (20), alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (21) (22), il piano REPowerEU (23) del 18 maggio 2022, il regolamento sullo stoccaggio del gas (24), la comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (25) del 20 luglio 2022, il regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (26) e il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (27). Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha adottato la comunicazione sull’emergenza energetica (28) per preparare, acquistare e proteggere l’UE insieme. Unitamente a questa comunicazione, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento di emergenza (29) per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. Ciò avverrà attraverso l’acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sull’uso trasparente delle infrastrutture e la solidarietà tra gli Stati membri, nonché mediante un impegno costante per ridurre la domanda di gas.

(20)

I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. La Banca centrale europea ha stimato che il PIL reale subirà una contrazione dello 0,1 % nell’ultimo trimestre del 2022, per rimanere invariato nel primo trimestre del 2023, principalmente a causa dell’impatto delle perturbazioni dell’approvvigionamento energetico, dell’aumento dell’inflazione e della conseguente perdita di fiducia (30). È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese dell’UE che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione.

(21)

Il pacchetto di strumenti presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è rivelato utile ed è stato ampiamente utilizzato da molti Stati membri che hanno adottato numerose misure a livello nazionale. Il pacchetto di strumenti è stato ampliato nella primavera del 2022, con la comunicazione sugli interventi a breve termine nei mercati dell’energia e i miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica (31).

(22)

La comunicazione REPowerEU ha delineato misure volte a rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia e a costituire riserve di gas per l’inverno e il piano REPowerEU (32) individua una serie di azioni volte ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’efficienza energetica e a diversificare l’approvvigionamento energetico. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi. Il regolamento sullo stoccaggio del gas (33) ha stabilito nuovi obblighi minimi di stoccaggio del gas per garantire l’approvvigionamento per il prossimo inverno, imponendo agli Stati membri di riempire l’80 % degli impianti di stoccaggio del gas entro il 1o novembre 2022 e il 90 % entro la stessa data degli anni futuri.

(23)

Poiché la crisi ha ulteriormente amplificato i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi di perturbazioni, l’Unione ha iniziato a prepararsi a una riduzione prolungata del gas proveniente dalla Russia e a un’eventuale cessazione completa della fornitura. Il nuovo piano europeo di riduzione della domanda di gas (34) stabilisce misure, principi e criteri per la riduzione coordinata della domanda ed è accompagnato dal regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (35), che stabilisce un obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas del 15 % in tutti gli Stati membri e introduce una procedura per attivare un obiettivo vincolante di riduzione della domanda qualora risultasse necessario.

(24)

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia al fine di ridurre le bollette energetiche per i cittadini e le imprese europei. Il regolamento (UE) 2022/1854 comprende, tra l’altro, misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica che contribuiranno a ridurre i costi dell’energia elettrica per i consumatori e a ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccedenti del settore energetico.

1.3.   Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

(25)

L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

1.4.   Misure di aiuto di Stato adeguate

(26)

Nell’ambito dell’impegno complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi derivanti dalla situazione geopolitica, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi, e per incentivare una riduzione del consumo di energia.

(27)

Come spiegato nella comunicazione di ottobre, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.

(28)

Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (36) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione.

(29)

Con riguardo alle sezioni 2.1 e 2.4 della presente comunicazione l’aiuto può essere concesso direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l’aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l’aiuto è trasferito al beneficiario finale.

(30)

La Commissione ritiene che alcune esigenze finanziarie possano richiedere strumenti diversi da quelli di cui alle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 della presente comunicazione. Questa situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui la crisi attuale provochi non solo un fabbisogno di liquidità, ma anche perdite considerevoli tali da compromettere la capacità del beneficiario di far fronte ai propri debiti e determinare un fabbisogno di solvibilità. Nei casi in cui siano concessi aiuti di importo elevato a singoli beneficiari la cui capacità di far fronte ai loro debiti, basata sulle loro capacità di guadagno passate, risulti limitata, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di chiedere ai beneficiari informazioni sulla loro prevista capacità futura di far fronte ai propri debiti, al fine di valutare se il ricorso a strumenti diversi, come il sostegno alla solvibilità, possa essere più adeguato per far fronte alle loro esigenze finanziarie o possa diventarlo.

(31)

In circostanze specifiche (37), gli Stati membri possono ritenere che le imprese gravemente colpite dall’attuale crisi necessitino di un sostegno alla solvibilità che le fonti private da sole non possono sufficientemente garantire. Se, senza tale sostegno, le imprese dovessero cessare o ridimensionare le attività e se ciò comportasse il rischio di mettere in pericolo i mercati dell’energia o altri mercati di importanza sistemica per l’economia (o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno) tale sostegno alla solvibilità potrebbe essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

(32)

La Commissione ritiene che i seguenti principi generali siano particolarmente pertinenti ai fini della necessaria valutazione caso per caso:

a.

l'aiuto deve essere necessario, adeguato e proporzionato (38) per evitare un'uscita improvvisa dal mercato di tali imprese e, in ogni caso, non deve superare il minimo necessario per garantire la loro redditività;

b.

un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non è ammessa a beneficiare di aiuti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. In tali casi, sarebbe di norma richiesto un contributo sostanziale del gruppo ai costi della misura di solvibilità;

c.

gli aiuti di Stato devono essere concessi a condizioni che offrano allo Stato una remunerazione ragionevole, quale una quota adeguata dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite, comprese le perdite prevedibili senza la misura di aiuto;

d.

se l'aiuto assume la forma di debito subordinato o di altri strumenti ibridi di capitale, la remunerazione complessiva di tali strumenti deve tenere adeguatamente conto delle caratteristiche dello strumento scelto, compresi il suo livello di subordinazione e tutte le modalità di pagamento;

e.

saranno necessarie opportune misure in materia di concorrenza in linea con i principi stabiliti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014 (39). Sulla base delle specificità di ciascun caso e del relativo contesto concorrenziale, può essere chiesta come misura compensativa anche la cessione di attivi. Saranno inoltre necessarie misure comportamentali, tra cui impegni che garantiscano un divieto effettivo dei pagamenti di bonus o di altri compensi variabili, dei pagamenti di dividendi e delle acquisizioni;

f.

per ciascun beneficiario gli Stati membri devono effettuare una valutazione della redditività a lungo termine e, se la Commissione lo ritiene opportuno, devono sottoporre alla sua approvazione un piano di ristrutturazione conforme agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione entro un determinato periodo di tempo.

(33)

Per concedere aiuti a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento, che potrebbero, ad esempio, assumere le seguenti forme (40):

a.

richiesta al beneficiario di soddisfare una determinata quota del fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, ad esempio mediante accordi per l'acquisto di energia elettrica o investimenti diretti nella produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b.

richiesta di effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, riducendo il consumo di energia relativo alla produzione economica, ad esempio contenendo i consumi che riguardano i processi produttivi, il riscaldamento o i trasporti, in particolare mediante misure di attuazione delle raccomandazioni degli audit energetici effettuati a norma dell'articolo 8, paragrafi 2) o 4), e dell'allegato VI della direttiva 2012/27/UE;

c.

richiesta di effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale, ad esempio mediante misure di elettrificazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili o soluzioni circolari come il riutilizzo dei gas di scarico;

d.

richiesta di flessibilizzazione degli investimenti per facilitare un miglior adeguamento dei processi aziendali ai segnali di prezzo sui mercati dell'energia elettrica.

(34)

Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche alcuni effetti diretti delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica.

(35)

I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale o energia elettrica che gli Stati membri potrebbero essere obbligati a imporre possono essere valutati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non si verifichino sovracompensazioni.

(36)

Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà.

(37)

In linea con il regolamento (UE) n. 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (41), gli Stati membri possono prendere in considerazione misure adeguate per incentivare riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre queste misure di incentivazione nel contesto dell’attuale crisi, la Commissione le valuterà direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti per assegnare i volumi della riduzione volontaria della domanda;

b.

l'assenza di restrizioni formali agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la limitazione degli incentivi in questione alle riduzioni della domanda future che vanno al di là delle riduzioni alle quali il beneficiario avrebbe proceduto indipendentemente dalla misura;

d.

una riduzione immediata della domanda aggregata finale di gas nello Stato membro interessato, evitando nel contempo un semplice spostamento della domanda di gas naturale.

(38)

Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l’adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi adeguati in tal senso. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell’attuale crisi, misure di incentivazione del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (42). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti volti a ridurre al minimo gli aiuti;

b.

l'assenza di restrizioni agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la presenza di garanzie volte ad evitare le sovracompensazioni;

d.

il rispetto degli obblighi e delle condizioni riguardanti il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'incentivazione dello stoccaggio del gas di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1938 (43), in particolare delle condizioni relative alle misure di sostegno di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3.

(39)

La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (44) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, al fine di adeguare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrebbe avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione (45).

(40)

Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l’Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all’assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l’Ucraina. Tra le altre cose gli Stati membri dovranno dimostrare che l’assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

(41)

Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato.

(42)

Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio di tali imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurano pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario né a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (46) né a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (47), e non sono valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (48).

(43)

Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (49).

(44)

Se, a causa della crisi attuale e delle sanzioni imposte in collegamento con l’aggressione, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerato in condizione di dissesto o a rischio di dissesto.

(45)

Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e di sanzioni imposte in collegamento con tale aggressione, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (50), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

(46)

Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

(47)

Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a.

persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b.

imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure

c.

imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

1.5.   Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

(48)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo l’economia di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (51). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (52).

(49)

La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento.

(50)

Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

(51)

Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione.

(52)

Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o subiscono le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, ad esempio dalla Russia. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (53). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (54).

(53)

Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (55) o dai regolamenti di esenzione per categoria (56) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (57), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

2.   MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1.   Aiuti di importo limitato

(54)

Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

(55)

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 56):

a.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera in alcun momento 2 milioni di EUR per impresa (58). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (59), prestiti (60) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 2 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;

c.

l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023 (61);

d.

l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi;

e.

gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (62) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

(56)

In deroga al punto 55, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 55, lettere da b) a d), le seguenti condizioni specifiche:

a.

l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 250 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 300 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura (63); gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (64), prestiti (65) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il relativo massimale complessivo di 250 000 EUR o 300 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c.

gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 (66).

(57)

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 55, lettera a) e al punto 56, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa. Se un’impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 56, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa.

(58)

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

2.2.   Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie

(59)

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze (67).

(60)

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 61, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 61, lettera e).

(61)

La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:

a.

vengono fornite garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;

b.

per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di destinatario

Per il 1° anno

Dal 2° al 3° anno

Dal 4° al 6° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri, utilizzando la tabella precedente come base, possono notificare i regimi per i quali è possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad esempio, una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore); un premio fisso può essere applicato per l’intera durata della garanzia se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

d.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

e.

l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non supera:

i.

il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi (68);

ii.

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto (69); oppure

iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione ai fini della valutazione (ad esempio, in relazione alle sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale) (70), l’importo del prestito può essere aumentato:

fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (71) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese;

per le grandi imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione su mercati dell'energia per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi;

Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (72);

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non può essere coperto da misure adottate a norma della presente comunicazione.

f.

La durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 61, lettera c), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i.

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; oppure

ii.

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire garanzia di prima perdita); e

iii.

in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.

Su adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro e in deroga al punto 61, lettere a), e), f) e h), la garanzia pubblica può essere fornita come garanzia finanziaria non finanziata (73) alle controparti centrali o ai partecipanti diretti per coprire il nuovo fabbisogno di liquidità derivante dalla necessità di fornire garanzie finanziarie per attività di negoziazione compensate sui mercati dell'energia per le imprese energetiche. La copertura di tali garanzie non finanziate può eccezionalmente superare il 90 %. Per queste garanzie non finanziate, lo Stato membro deve:

i.

se la copertura della garanzia supera il 90 %, dimostrare la necessità di tale elevata copertura sulla base di prove solide e specifiche e impegnarsi a convalidare e monitorare regolarmente i dati attestanti che i beneficiari finali non sono in grado di soddisfare tale fabbisogno di liquidità attraverso altre fonti di finanziamento interno o esterno, compresi altri aiuti ai sensi della presente comunicazione;

ii.

giustificare l'importo delle garanzie, che in ogni caso non può superare l'importo che serve a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi, derivante dalla necessità di fornire garanzie finanziarie per attività di negoziazione compensate sui mercati dell'energia. Gli Stati membri devono procedere a un riesame periodico di tale fabbisogno;

iii.

giustificare il periodo per il quale è concessa la garanzia, che deve essere limitato al 31 dicembre 2023 e non supera in alcun caso il periodo in cui tali garanzie sono considerate garanzie altamente liquide conformemente al regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (74), come modificato;

iv.

dimostrare in che modo le condizioni per la mobilitazione della garanzia terranno sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di rischio morale relative al beneficiario e all'intermediario finanziario. Ciò riguarda in particolare la condizione relativa al recupero presso il beneficiario finale degli importi garantiti, laddove i crediti dello Stato membro sulle attività del beneficiario finale devono essere classificati allo stesso livello o a un livello di priorità superiore rispetto agli altri debiti e prestiti privilegiati in essere del beneficiario finale;

v.

indicare i premi che saranno applicati per tali garanzie, che devono essere almeno pari ai premi di garanzia di cui alla tabella del punto 61, lettera b), più 200 punti base e, se la controparte centrale o il partecipante diretto non applica tassi di interesse o commissioni per le garanzie non finanziate, deve essere aggiunto il tasso di base quale definito al punto 64, lettera b);

vi.

garantire che siano soddisfatte anche le disposizioni di cui al punto 61, lettere d) e i). L'opzione di cui al punto 61, lettera c), non è applicabile e la garanzia si riferisce unicamente al fabbisogno di liquidità quale definito al punto 61, lettera g);

h.

la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

i.

le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche.

2.3.   Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati

(62)

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

(63)

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 61, lettera e), o al punto 64, lettera e). Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 64, lettera e).

(64)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (75)) disponibile il 1o ottobre 2022 (76) o applicabile al momento della concessione del sostegno, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente (77):

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito

per il 2o - 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno

PMI

25 punti base (78)

50 punti base (79)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito in applicazione del presente paragrafo (80) (81);

d.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 64, lettera c);

e.

l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera:

i.

il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi (82), oppure

ii.

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto (83);

iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l'attuale crisi) (84), l’importo del prestito può essere aumentato:

per coprire il fabbisogno di liquidità: dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (85) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese;

per le grandi imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione su mercati dell'energia per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi;

Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (86);

Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non rientra nell’ambito di applicazione dalla presente comunicazione;

f.

i prestiti riguardano il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g.

i prestiti possono essere concessi ai beneficiari finali direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In tali casi, gli enti creditizi o gli altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui alla presente sezione al rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.4.   Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

(65)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe essere autorizzato per attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tale sostegno può essere fornito alle imprese sulla base del loro consumo energetico attuale o di quello storico. Nel primo caso, il sostegno consentirebbe alle imprese più colpite di continuare l’attività economica, ma comporterebbe di fatto minori incentivi al risparmio energetico. Nel contesto della scarsità di approvvigionamento di gas nell’UE, è d’altro canto importante mantenere i forti incentivi per una riduzione della domanda e per il passaggio graduale a una riduzione del consumo di gas. Un sostegno basato sul consumo storico di energia potrebbe mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e aiutare le imprese a far fronte alle conseguenze dell’attuale crisi, purché i beneficiari non riducano sostanzialmente le attività produttive al di sotto di quanto necessario per realizzare i risparmi energetici previsti e/o non si limitino a spostare altrove il loro consumo. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiedere ai beneficiari di assumere impegni adeguati a tal fine. Per ogni periodo ammissibile, gli Stati membri possono istituire un regime di sostegno sulla base del consumo energetico attuale o di quello storico.

(66)

La Commissione riterrà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023 (87);

b.

gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (88) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (89), prestiti (90) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

c.

le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga al più tardi entro il 30 giugno 2024;

d.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno, tenendo conto, ad esempio, dei criteri per dare priorità ai clienti critici non protetti di cui nella comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (91). Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e.

ai fini della presente sezione, i costi ammissibili sono calcolati sulla base del consumo di gas naturale (anche come materia prima), energia elettrica nonché del riscaldamento/raffreddamento (92) prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica acquistati dal beneficiario (93). Il costo massimo ammissibile è calcolato secondo la seguente formula:

(p(t) - p(ref) × 1.5) × q

dove:

t è un determinato mese, o un periodo di diversi mesi consecutivi, tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2023 («periodo ammissibile»)

ref è il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo di riferimento»)

p(t) è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo ammissibile (ad esempio, in EUR/MWh)

p(ref) è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo di riferimento (ad esempio, in EUR/MWh)

q è il quantitativo acquistato da fornitori esterni e consumato dal beneficiario in qualità di consumatore finale (94) e che può essere determinato da uno Stato membro come:

q(t), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo ammissibile, oppure

q(ref), vale a dire il consumo del beneficiario nel periodo di riferimento.

A partire dal 1o settembre 2022 q non può superare il 70 % del consumo del beneficiario rispetto allo stesso periodo del 2021.

f.

l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 50 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento 4 milioni di EUR;

g.

gli aiuti concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, purché non siano superati i massimali di aiuto applicabili per impresa a norma della presente sezione. Per lo stesso volume di consumo, gli aiuti concessi a norma della presente sezione che sono calcolati sulla base del consumo storico (q(ref)) non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.7.

(67)

In determinate situazioni, può essere necessario concedere ulteriori aiuti per i beneficiari che hanno subito una riduzione dei risultati economici durante la crisi. Gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 66, lettera f), se, oltre alle condizioni di cui al punto 66, lettere da a) a e) e g), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a.

l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 40 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento 100 milioni di EUR;

b.

per i beneficiari classificati come «imprese a forte consumo di energia» (95) l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo del 65 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento i 50 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA (96) ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile.

c.

per i beneficiari classificati come «imprese a forte consumo di energia» che operano in uno o più dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I (97), l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo pari all'80 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento i 150 milioni di EUR; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40 % nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile.

d.

Per gli aiuti concessi a norma del punto 67, lettere a), b) e c), l'EBITDA del beneficiario nel periodo ammissibile, compreso l'importo complessivo degli aiuti, non può superare il 70 % del suo EBITDA nel periodo di riferimento. Nei casi in cui l'EBITDA era negativo nel periodo di riferimento, l'aiuto non può comportare un aumento dell'EBITDA nel periodo ammissibile superiore a 0.

(68)

Ai sensi della presente sezione, l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo al beneficiario. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto conformemente alla presente sezione. Entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità, l’autorità che concede l’aiuto istituisce un processo per verificare ex post i requisiti di ammissibilità e i massimali di aiuto pertinenti sulla base dei dati effettivi e per recuperare eventuali pagamenti di aiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità o superano i massimali di aiuto.

2.5.   Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

(69)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina e del piano REPowerEU (98), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione della capacità solare, della capacità eolica, della capacità di energia geotermica, dello stoccaggio di energia elettrica e termica, del calore rinnovabile e della produzione di idrogeno rinnovabile, di biogas e di biometano prodotti da rifiuti e residui fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto attuale. Alla luce dell’urgente necessità di garantire la rapida attuazione di progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all’attuazione delle misure di sostegno.

(70)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per la promozione dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per una delle seguenti finalità:

i.

produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;

ii.

produzione di energia elettrica da impianti eolici;

iii.

produzione di energia geotermica;

iv.

stoccaggio di energia elettrica o termica (anche in combinazione con uno degli altri tipi di investimenti di cui alla presente sezione);

v.

produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, conformemente all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (99);

vi.

produzione di idrogeno rinnovabile;

vii.

produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui, conformemente ai criteri di sostenibilità dell'UE di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/841 (100);

b.

i regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui al punto 70, lettera a), ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni), ad esempio limitazioni basate sulle dimensioni dei progetti, sull'ubicazione o su aspetti regionali o su tipi (e sottotipi) molto specifici di tecnologie nell'ambito di una delle tecnologie di cui al punto 70, lettera a);

c.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale;

e.

gli aiuti sono concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile. Se tale termine non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi 3 mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (101);

f.

se gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti per pagamenti di aiuti in corso, tali contratti non devono avere una durata superiore ai 20 anni dall'inizio dell'attività dell'impianto sovvenzionato;

g.

gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (102) o di aiuto per unità di energia prodotta o capacità di energia;

h.

una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto. Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 25 milioni di EUR e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti come segue:

i.

per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica – progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW;

ii.

per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

iii.

per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente;

iv.

per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui – progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 000 tonnellate/anno;

v.

per i progetti interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile – progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW;

vi.

per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica – progetti con capacità installata pari o inferiore a 18 MW.

 

Se gli aiuti per progetti di piccola entità non sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto non supera il 45 % del costo complessivo dell'investimento. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

i.

i volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il volume oggetto del bando di gara corrisponde in modo plausibile alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima (103) o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia;

j.

gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Inoltre, gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da consentire di tener conto dei proventi straordinari, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante o concedendo gli aiuti sotto forma di contratti bidirezionali per differenza (104);

k.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

l.

gli aiuti di cui alla presente misura non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

m.

gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

n.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione osserva che, in periodi di problemi economi eccezionali come quelli che le imprese affrontano a causa dell'attuale crisi, in assenza di aiuti, i beneficiari continuano di norma le loro attività senza cambiamenti, sempre che il proseguimento delle loro attività senza cambiamenti non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

o.

lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo».

(71)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti senza effettuare ulteriori investimenti, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a.

l'impianto esistente è stato collegato alla rete prima del 1o ottobre 2022 e ha beneficiato di aiuti approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE o è stato esentato dall'obbligo di notifica;

b.

l'aiuto è necessario per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti, in modo che la loro capacità sia aumentata fino a 1 MW per impianto o equivalente, senza effettuare ulteriori investimenti;

c.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023 e il periodo ammissibile al sostegno ai sensi della misura di aiuto termina il 31 dicembre 2023;

d.

gli aiuti soddisfano i requisiti di cui al punto 70, lettere da a) a d) e lettere j) e k);

e.

gli aiuti di cui alla presente misura non devono essere cumulati con altri aiuti concessi a sostegno della stessa capacità supplementare.

2.6.   Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica

(72)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti di Stato volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno elettrolitico che soddisfano le condizioni di cui al punto 73, lettera h), e nelle misure di efficienza energetica per l’industria fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata volta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina. Alla luce dell’urgente necessità di accelerare il processo per la rapida attuazione di tali investimenti, sono giustificate alcune semplificazioni.

(73)

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;

b.

l'importo massimo degli aiuti individuali che possono essere concessi per impresa non devono, in linea di principio, superare il 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime. Sulla base di un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, quest'ultima può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per il regime;

c.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d.

l'investimento (105) deve consentire al beneficiario di ottenere uno dei seguenti risultati o entrambi:

(i)

ridurre di almeno il 40 %, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, le emissioni dirette di gas a effetto serra del suo impianto industriale che attualmente usa combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'elettrificazione dei processi di produzione o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto 73, lettera h), per sostituire i combustibili fossili; ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa (106);

(ii)

ridurre di almeno il 20 %, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate (107);

e.

per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti consentono di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (108);

f.

gli aiuti non devono essere utilizzati per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario;

g.

se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull'utilizzo di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

h.

gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:

(i)

l'idrogeno è prodotto solo in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta, dove è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica, è un impianto di produzione di energia elettrica che non usa combustibili fossili. A norma della presente sezione, non può essere conteggiato una seconda volta l'idrogeno prodotto in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta, dove è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica, è un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile, e che è già stato conteggiato come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 73, lettera g);

(ii)

in alternativa, l'idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l'elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili; a norma della presente sezione, non può essere conteggiato una seconda volta l'idrogeno prodotto a pieno regime per un numero di ore pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e che è già stato conteggiato come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 73, lettera g);

(iii)

in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ e che provenga da fonti non fossili. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all'energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Ai fini della presente sezione, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica generata in impianti che producono energia elettrica senza usare combustibili fossili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione. A norma della presente sezione, non può essere conteggiata una seconda volta nella misura in cui sia già stata contabilizzata come idrogeno rinnovabile ai sensi del punto 73, lettera g), la quota di idrogeno prodotta conformemente al presente punto corrispondente alla quota media di energia elettrica proveniente da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione;

i.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2023 e sono subordinati al rispetto della condizione secondo la quale gli impianti o le attrezzature da finanziare mediante l'investimento devono essere completati e pienamente operativi entro 30 mesi dalla data di concessione o entro 36 mesi dalla data di concessione nel caso di investimenti che comportano l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfano le condizioni di cui al punto 73, lettera h). Se il termine per il completamento e l'entrata in funzione non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi tre mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (109). Se il termine per il completamento e l'entrata in funzione è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili possono essere trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione degli aiuti;

j.

gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

k.

gli aiuti non devono essere concessi per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore (110);

l.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione osserva che, considerati i problemi economici eccezionali cui le imprese sono esposte a causa dell'attuale crisi, in assenza di aiuti, in generale i beneficiari continuerebbero le loro attività senza cambiamenti, sempre che il proseguimento delle loro attività senza cambiamenti non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

m.

i costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto sovvenzionato e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento;

n.

l'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 % o il consumo energetico di almeno il 25 %, rispetto alla situazione precedente l'investimento (111);

o.

alternativamente alle condizioni di cui al punto 73, lettere m) e n), gli aiuti agli investimenti possono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;

p.

il regime deve essere strutturato in modo tale da consentire di tener conto dei proventi straordinari, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;

q.

gli aiuti di cui alla presente sezione non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

2.7.   Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica

(74)

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste nella presente comunicazione, potrebbe essere necessario concedere un sostegno temporaneo per conseguire la riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (112). Tale sostegno potrebbe contribuire ad attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose (attualmente basate sul gas). È quindi altrettanto importante mantenere gli incentivi per le attuali riduzioni del consumo di energia elettrica e garantire la coerenza con gli obiettivi di riduzione del gas stabiliti nel regolamento (UE) 2022/1369 (113). In considerazione delle differenze tra gli Stati membri, sono necessari orientamenti per garantire che la flessibilità sia basata su criteri volti ad assicurare condizioni di parità e a salvaguardare l’integrità del mercato unico.

(75)

La Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a.

gli aiuti devono fornire una compensazione finanziaria solo se tale compensazione è erogata per l'energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo che sarebbe previsto («controfattuale») nell'ora in questione in assenza della procedura di gara competitiva di cui al punto 75, lettera e) («riduzione supplementare del consumo»). Per determinare la riduzione supplementare del consumo è possibile ricorrere a metodologie diverse. Per garantire che gli aiuti siano concessi solo per una riduzione supplementare della domanda, gli Stati membri dovrebbero in generale tenere conto degli incentivi connessi a prezzi più elevati dell'energia, di eventuali incentivi derivanti da altri pagamenti e regimi di sostegno, delle condizioni meteorologiche e dei rischi di manipolazione;

b.

gli aiuti devono essere concepiti in modo da contribuire in primo luogo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (114). Se gli aiuti sono concepiti in modo da andare oltre l'obiettivo, lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza di benefici supplementari (ad esempio, la riduzione dei costi del sistema energetico o del consumo di gas) che siano necessari (115) e proporzionati per porre rimedio al grave turbamento dell'economia, preservando nel contempo il mercato interno;

c.

gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale;

d.

gli aiuti possono essere concessi in varie forme, tra cui sovvenzioni dirette, prestiti e garanzie;

e.

gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche. Se è individuato un rischio di sovracompensazione, gli aiuti devono essere concepiti in modo da consentire di tener conto dei proventi straordinari, ad esempio istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;

f.

le procedure di gara competitive dovrebbero, in linea di principio, tener conto di tutti i modi possibili atti a conseguire una riduzione supplementare del consumo, in particolare:

i.

spostamento o rinuncia al consumo di energia elettrica da parte dei consumatori;

ii.

accumulo dal lato del cliente per ridurre il consumo durante le fasce orarie di picco (a meno che l'aiuto non comporti una riduzione supplementare del consumo); e

iii.

mezzi di generazione dell'energia elettrica dal lato del cliente, che non utilizzano il gas come combustibile. Gli Stati membri possono decidere di escludere la produzione basata su altri combustibili fossili;

g.

per quanto riguarda il punto 75, lettera f), i regimi potrebbero essere limitati a una o più categorie di beneficiari in una delle seguenti circostanze:

i.

laddove le differenze delle caratteristiche (ad esempio, durata, frequenza di attivazione) dei servizi che possono essere offerti dai potenziali beneficiari non consentono di ritenere comparabili le offerte per MWh;

ii.

se gli Stati membri possono dimostrare alla Commissione che la concorrenza non sarebbe indebitamente falsata; oppure

iii.

per garantire un'attuazione tempestiva (ad esempio estendendo i regimi esistenti).

In ogni caso, i regimi non devono contenere alcuna limitazione artificiale o discriminazione. A norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/944 (116), i sistemi non devono essere indebitamente limitati a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori;

h.

i criteri di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di gara competitive devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori. I beneficiari devono già disporre di un contatore di energia elettrica adeguato (117) o impegnarsi a installarlo prima di realizzare una riduzione supplementare dei consumi. Per motivi di semplificazione amministrativa ai beneficiari può essere applicato un requisito relativo alla quantità minima di offerta; in tal caso, la quantità minima di offerta non deve essere superiore a 10 MW e deve essere consentita l'aggregazione per raggiungere la soglia;

i.

per consentire ai beneficiari di stabilire accuratamente i prezzi delle loro offerte, occorre definire criteri chiari e oggettivi e precisare quando sarà attivata la riduzione supplementare dei consumi del beneficiario. Tuttavia, potrebbe essere necessario porre in essere garanzie sufficienti - ad esempio una certa randomizzazione dell'attivazione - per evitare di creare incentivi a manipolazioni come un'inflazione artificiale di scenari controfattuali;

j.

per evitare conseguenze negative sul consumo di gas, i beneficiari dovrebbero impegnarsi affinché la loro riduzione supplementare del consumo di energia elettrica non comporti un aumento del loro consumo complessivo di gas. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre il consumo di energia elettrica durante le fasce orarie di picco, per salvaguardare i vantaggi ottenuti grazie allo spostamento del consumo di energia elettrica dalle fasce orarie di picco a quelle «fuori picco» (118), evitando nel contempo di ostacolare il conseguimento dell'obiettivo di ridurre il consumo complessivo di energia elettrica, i beneficiari dovrebbero impegnarsi a non consumare più del 150 % di energia nelle fasce orarie «fuori picco» rispetto alla riduzione del consumo di energia elettrica «di picco» oggetto dell'aiuto;

k.

nell'ambito della procedura di gara competitiva, i beneficiari devono essere selezionati sulla base del costo unitario più basso relativo alla riduzione supplementare del consumo (in EUR/MWh o equivalente (119)); Gli Stati membri possono introdurre ulteriori criteri di classificazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori per promuovere tecnologie più verdi necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale dell'Unione;

l.

la remunerazione deve essere concessa a ciascun beneficiario sulla base della riduzione supplementare del consumo effettivamente conseguita (rispetto alla riduzione supplementare del consumo che il beneficiario si era impegnato a conseguire);

m.

l'aiuto non deve falsare indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono dichiarare gli aiuti ammissibili alla partecipazione transfrontaliera;

n.

la riduzione supplementare del consumo che viene compensata deve avvenire entro il periodo di applicazione dei pertinenti articoli del regolamento (UE) 2022/1854 (120) o, nel caso di aiuti che superano tali obiettivi, entro il 31 dicembre 2023;

o.

il cumulo con altre misure di aiuto di Stato è possibile, purché sia evitata ogni sovracompensazione, ad esempio garantendo che gli aiuti siano concessi mediante una procedura di gara aperta e competitiva. In ogni caso, gli aiuti non possono essere concessi se coprono costi ammissibili già coperti da altre misure di aiuto di Stato.

3.   MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

(76)

Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (121) concesso a norma della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (122) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (123) entro 12 mesi dal momento della concessione.

(77)

Per le misure di aiuto di cui alla sezione 2.4 della presente comunicazione, se l’importo complessivo degli aiuti per impresa supera i 50 milioni di EUR, gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi regimi un obbligo in base al quale, entro un anno dalla concessione dell’aiuto, il beneficiario presenta all’autorità che concede l’aiuto un piano che specifichi in che modo ridurrà l’impronta di carbonio del suo consumo energetico o come intende attuare ciascuno dei requisiti relativi alla tutela ambientale o alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui al punto 33 della presente comunicazione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(78)

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (124).

(79)

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

(80)

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

(81)

Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale e dalle misure restrittive adottate di conseguenza.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

(82)

La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 28 ottobre 2022. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate a decorrere dal 28 ottobre 2022 e alle misure notificate prima di tale data.

(83)

La presente comunicazione sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (125) come modificato il 20 luglio 2022 (126) («precedente quadro temporaneo di crisi»). Il precedente quadro temporaneo di crisi è revocato a decorrere dal 27 ottobre 2022.

(84)

Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile. Gli aiuti concessi a norma delle sezioni 2.5 e 2.6 del precedente quadro temporaneo di crisi non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione se coprono gli stessi costi ammissibili.

(85)

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (127), la Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione agli aiuti non notificati se sono erogati dopo il 28 ottobre 2022.

(86)

In tutti gli altri casi, la Commissione applicherà le norme stabilite nel quadro temporaneo di crisi in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

(87)

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

(88)

La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure dopo che le misure di cui alla presente comunicazione siano state notificate in modo chiaro e completo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

(1)  Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l'importo dell'indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l'uso dell'invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell'invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l'uso di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a “titolari di brevetti” originari di Stati stranieri che commettono “atti ostili”».

(2)  L'Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell'UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell'UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.

(3)  Ad esempio, secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell'OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell'OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2 000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell'UE. I marchi delle imprese UE protetti in Russia riguardano soprattutto i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, automobilistici, prodotti chimici, beni di consumo, moda e beni di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all'indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 (cfr. nota 1) adottato dal governo russo e l'esposizione economica delle imprese dell'UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell'UE.

(4)  Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 3 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 15) regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 95); decisioni (PESC) 2022/265 e 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 98 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 114) e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).

(5)  Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(9)  Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).

(10)  Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).

(11)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(12)  Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13).

(15)  Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 56).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 44).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139);

(18)  Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 133), decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 196), decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 219).

(19)  Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 3), regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 76), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 79), decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 98), decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 118), decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 122).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno.

(21)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili.

(22)  Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme volte a garantire un'energia più accessibile, sicura e sostenibile.

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 - Piano REPowerEU.

(24)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20 luglio 2022 - «Risparmiare gas per un inverno sicuro».

(26)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L261I del 7.10.2022, pag. 1).

(28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 553 final del 18 ottobre 2022, Emergenza energetica - preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme.

(29)  Proposta di regolamento del Consiglio, COM(2022) 549 final del 18 ottobre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi.

(30)  Proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE per l'area dell'euro, settembre 2022.

(31)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 236 final del 18 maggio 2022 - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

(32)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.

(33)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(34)  Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, A European Gas Demand Reduction Plan, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2775/705563.

(35)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(36)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(37)  È opportuno limitare l'intervento alle situazioni in cui è coinvolto l'interesse comune.

(38)  In linea di principio, l'aiuto è proporzionato se non va oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Nel valutare la proporzionalità dell'aiuto si terrà conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nel contesto della crisi attuale, in particolare di quelli concessi a norma della presente comunicazione.

(39)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(40)  Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.

(41)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(42)  Cfr. la decisione della Commissione del 12 luglio 2022 nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period.

(43)  Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(44)  COM(2022) 360/2 del 20 luglio 2022.

(45)  Un esempio nel contesto della produzione di energia elettrica è la decisione della Commissione del 30 settembre 2022 relativa all'aiuto di Stato SA.103662 (2022/N) — Germania — Temporary lignite power supply reserve to save gas.

(46)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

(47)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

(48)  Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(49)  Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non rientri nell'ambito di applicazione della presente comunicazione deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

(50)  Secondo la definizione di cui alla nota 48.

(51)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.

(52)  Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all'aiuto di Stato C 9/08, Sachsen LB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(53)  Ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(54)  In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono scegliere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.

(55)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(56)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)(GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(57)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).

(58)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(59)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).

(60)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).

(61)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.

(62)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(63)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(64)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).

(65)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).

(66)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

(67)  Ai fini della presente sezione, l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti» comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti». Qualora servano a soddisfare il fabbisogno di liquidità delle imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, le garanzie pubbliche possono eccezionalmente coprire anche garanzie bancarie o essere fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.

(68)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 61, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(69)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 61, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.

(70)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(71)  Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(72)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, garanzie pubbliche supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.

(73)  Come precisato alla nota 67 e a differenza delle garanzie pubbliche sui prestiti di cui alla presente sezione, che sono utilizzate per facilitare l'erogazione di liquidità direttamente alle imprese, le garanzie pubbliche fornite come garanzia finanziaria ai sensi del presente punto (61), lettera g) non sono finanziate e sono fornite direttamente alla controparte centrale o al partecipante diretto senza strumenti sottostanti.

(74)  GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.

(75)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.

(76)  Per i prestiti concessi fino al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato il tasso di base del 1o febbraio 2022.

(77)  In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 64, lettera b), e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 64, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 64, lettera e), non sarà superato.

(78)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(79)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(80)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(81)  Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 64, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.

(82)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 64, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(83)  Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 64, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(84)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(85)  Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(86)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, prestiti agevolati supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.

(87)  A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 68, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2024, a condizione che siano rispettati il periodo ammissibile di cui al punto 66, lettera e) e le disposizioni di cui al punto 68.

(88)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.

(89)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).

(90)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).

(91)  COM/2022/360 final.

(92)  Nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale. In tali situazioni, gli Stati membri possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il mix energetico delle rispettive reti e utilizzare tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento/raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione conformemente alla presente sezione.

(93)  Esclusivamente ai fini della sezione 2.4, per «beneficiario» si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa.

(94)  Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi di energia degli utenti finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria. Sono esclusi il consumo di energia del settore stesso e le perdite che si verificano durante la trasformazione e la distribuzione dell'energia.

(95)  Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0 % del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come «impresa a forte consumo di energia» se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0 % del valore di produzione o del fatturato.

(96)  Per EBITDA si intendono gli utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, escluse le riduzioni di valore una tantum.

(97)  L'allegato I elenca i settori e sottosettori ritenuti particolarmente esposti alla perdita di competitività a causa della crisi energetica, per i quali l'intensità degli scambi con i paesi terzi e l'intensità delle emissioni del settore o sottosettore rappresentano approssimazioni oggettive. Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'allegato I, hanno generato oltre il 50 % del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.

(98)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.

(99)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(100)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(101)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto.

(102)  Ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata.

(103)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(104)  Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

(105)  Gli aiuti agli investimenti volti a ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra o il consumo di energia, anche al di sotto delle soglie di cui al punto 73, lettera d), della presente comunicazione, possono essere esentati dall'obbligo di notifica purché siano rispettate le norme del regolamento generale di esenzione per categoria.

(106)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni).

(107)  La riduzione del consumo energetico deve essere misurata in riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua consumo).

(108)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).

(109)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto.

(110)  Secondo la definizione di cui al punto 19 (89) della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

(111)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).

(112)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(113)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(114)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(115)  Tali aiuti saranno di norma considerati necessari se contribuiscono a una riduzione del consumo di gas.

(116)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(117)  Vale a dire contatori che misurano separatamente il consumo a seconda che sia o non sia necessaria una riduzione supplementare della domanda.

(118)  Il termine «fuori picco» deve essere definito in modo da evitare in generale il consumo di energia elettrica quando essa è generata utilizzando il gas.

(119)  Ad esempio, quando i beneficiari sono selezionati in base al prezzo della capacità (EUR/MW) per la riduzione del consumo durante un numero fisso di ore. In tal caso, il numero di ore deve essere definito ex ante.

(120)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(121)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(122)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(123)  La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(124)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(125)  GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.

(126)  GU C 280 del 21.7.2022, pag. 1.

(127)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO I

Settori e sottosettori particolarmente colpiti (1).

 

Codice NACE

Descrizione

1

0510

Estrazione di antracite

2

0610

Estrazione di petrolio greggio

3

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

4

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

5

0891

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

6

0893

Estrazione di sale

7

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

8

1041

Produzione di oli e grassi

9

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

10

1081

Produzione di zucchero

11

1106

Fabbricazione di malto

12

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

13

1330

Finissaggio dei tessili

14

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

15

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

16

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

17

1711

Fabbricazione della pasta-carta

18

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

19

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

20

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

21

2011

Fabbricazione di gas industriali

22

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

23

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

25

2015

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

26

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

27

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

28

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

29

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

30

2311

Fabbricazione di vetro piano

31

2313

Fabbricazione di vetro cavo

32

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

33

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

34

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

35

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

36

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

37

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

38

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

39

2351

Produzione di cemento

40

2352

Produzione di calce e gesso

41

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

42

2410

Attività siderurgiche

43

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

44

2431

Stiratura a freddo di barre

45

2442

Produzione di alluminio

46

2443

Produzione di zinco, piombo e stagno

47

2444

Produzione di rame

48

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

49

2446

Trattamento di combustibili nucleari

50

2451

Fusione di ghisa


 

Codice Prodcom

Descrizione

1

81221

Caolino ed altre argille caoliniche

2

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell’olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell’aceto o nell’acido acetico)

3

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

4

10391725

Concentrato di pomodoro

5

105122

Latte intero in polvere

6

105121

Latte scremato in polvere

7

105153

Caseina

8

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

9

10515530

Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

10

10891334

Lieviti di panificazione

11

20302150

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria

12

20302170

Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi

13

25501134

Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.


(1)  I settori e sottosettori elencati in riferimento all'intensità delle emissioni e all'intensità degli scambi corrispondono a quelli elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120/20 dell'8.5.2019 pag. 20).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, modificato il 20 luglio 2022

Attuale quadro temporaneo di crisi

Punti

(1)-(14)

Punti

(1)-(14)

Punto

14bis

Punto

15

 

 

Nuovi punti

(16)-(17)

Punto

15

Punto

18

Punto

16

Punto

19

Punto

17

Punto

20

Punto

18

Punto

21

Punto

19

Punto

22

 

 

Nuovi punti

(23)-(24)

Punto

20

Punto

25

Punto

21

Punto

26

Punto

22

Punto

27

Punto

23

Punto

28

 

 

Nuovi punti

(29)-(32)

Punto

24

Punto

33

Punto

25

Punto

34

Punto

25bis

Punto

35

Punto

26

Punto

36

Punto

26bis

Punto

37

Punto

26ter

Punto

38

Punto

26quarter

Punto

39

Punto

26quinquies

Punto

40

Punto

27

Punto

41

Punto

28

Punto

42

Punto

29

Punto

43

Punto

30

Punto

44

Punto

31

Punto

45

Punto

32

Punto

46

Punto

33

Punto

47

Punto

34

Punto

48

Punto

35

Punto

49

Punto

36

Punto

50

Punto

37

Punto

51

Punto

38

Punto

52

Punto

39

Punto

53

Punto

40

Punto

54

Punto

41

Punto

55

Punto

42

Punto

56

Punto

43

Punto

57

Punto

44

Punto

58

Punto

45

Punto

59

Punto

46

Punto

60

Punto

47

Punto

61

 

 

Nuova lettera

61, lettera g)

Punto

47, lettera g)

Punto

61, lettera h)

Punto

47, lettera h)

Punto

61, lettera i)

Punto

48

Punto

62

Punto

49

Punto

63

Punto

50

Punto

64

Punto

51

Punto

65

Punto

52

Punto

66

Punto

53

Punto

67

 

 

Nuovo punto

68

Punto

53bis

Punto

69

Punto

53ter

Punto

70

 

 

Nuovo punto

71

Punto

53quarter

Punto

72

Punto

53quinquies

Punto

73

 

 

Nuovi punti

(74)-(75)

Punto

54

Punto

76

 

 

Nuovo punto

77

Punto

55

Punto

78

Punto

56

Punto

79

Punto

57

Punto

80

Punto

58

Punto

81

Punto

59

Punto

82

 

 

Nuovi punti

(83)-(86)

Punto

60

Punto

87

Punto

61

Punto

88


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/35


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10950 — OTPP / MAHINDRA / MSPL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 426/02)

Il 4 novembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10950. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/36


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2186 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio

(2022/C 426/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2019/1894 (1) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2186 (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1890, concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 e al regolamento (UE) 2019/1890 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1890 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 9 del regolamento).

Anteriormente al 15 luglio 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2019/1894 e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1890.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47.

(2)  GU L 288 del 9.11.2022, pag. 81.


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/38


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

(2022/C 426/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2186 (1), e il regolamento (UE) 2019/1890.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2186 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2019/1890.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2019/1894 e nel regolamento (UE) 2019/1890.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggette delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 288 dell’9.11.2022, pag. 81.


9.11.2022   

IT

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C 426/39


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2178, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

(2022/C 426/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2013/184/PESC (1) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2178 del Consiglio (2), e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone, dell'entità e degli organismi in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).

Anteriormente al 3 marzo 2023 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

(2)  GU L 286 del 8.11.2022, pag. 12.

(3)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

(4)  GU L 286 del 8.11.2022, pag. 1.


9.11.2022   

IT

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C 426/40


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

(2022/C 426/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/184/PESC (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2178 del Consiglio (2), e il regolamento (UE) n. 401/2013 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 del Consiglio (4).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/184/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2178, e del regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2013/184/PESC e nel regolamento (UE) n. 401/2013.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

(2)  GU L 286 del 8.11.2022, pag. 12.

(3)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

(4)  GU L 286 del 8.11.2022, pag. 1.


Commissione europea

9.11.2022   

IT

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C 426/41


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 novembre 2022

(2022/C 426/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9996

JPY

yen giapponesi

146,25

DKK

corone danesi

7,4378

GBP

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SEK

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10,8373

CHF

franchi svizzeri

0,9911

ISK

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146,30

NOK

corone norvegesi

10,2795

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,326

HUF

fiorini ungheresi

400,75

PLN

zloty polacchi

4,6918

RON

leu rumeni

4,8978

TRY

lire turche

18,5991

AUD

dollari australiani

1,5435

CAD

dollari canadesi

1,3489

HKD

dollari di Hong Kong

7,8468

NZD

dollari neozelandesi

1,6860

SGD

dollari di Singapore

1,4022

KRW

won sudcoreani

1 377,94

ZAR

rand sudafricani

17,8397

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2495

HRK

kuna croata

7,5390

IDR

rupia indonesiana

15 652,76

MYR

ringgit malese

4,7346

PHP

peso filippino

58,187

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,220

BRL

real brasiliano

5,2030

MXN

peso messicano

19,4495

INR

rupia indiana

81,5180


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

9.11.2022   

IT

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C 426/42


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per l’inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

(2022/C 426/08)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

Il 12 luglio 2022 la Commissione ha emesso una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per l’inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (1).

Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (2) il suddetto accordo è stato firmato il 17 luglio 2018 con l’obiettivo, in particolare, di eliminare la stragrande maggioranza dei dazi pagati dalle imprese dell’UE e giapponesi e altri ostacoli tecnici e normativi agli scambi.

Il 23 gennaio 2019 la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza relativamente al Giappone. Di conseguenza, i trasferimenti di dati personali da un titolare o un responsabile del trattamento nello Spazio economico europeo (SEE) a organizzazioni giapponesi interessate dalla decisione di adeguatezza possono aver luogo senza la necessità di ulteriori autorizzazioni.

Il GEPD prende atto del fatto che i negoziati riguarderebbero esclusivamente i flussi di dati transfrontalieri. In considerazione del fatto che il Giappone è già stato beneficiario di una decisione di adeguatezza della Commissione nel 2019, il GEPD raccomanda di precisare le ragioni per cui, nonostante la suddetta precedente decisione, sono considerati necessari ulteriori negoziati sui flussi di dati transfrontalieri.

L’EPDS accoglie con favore la precisazione secondo la quale le disposizioni in materia di flussi transfrontalieri di dati dovrebbero essere coerenti con le disposizioni orizzontali sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali nei negoziati commerciali. Le disposizioni orizzontali, pubblicate dalla Commissione nel luglio 2018, rappresentano un compromesso equilibrato tra interessi pubblici e privati, in quanto consentono all’UE di contrastare le pratiche protezionistiche nei paesi terzi in relazione al commercio digitale, garantendo al contempo che gli accordi commerciali non possano essere usati per mettere in discussione l’elevato livello di protezione garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati personali.

Secondo l’interpretazione del GEPD, le direttive in materia di negoziato e le disposizioni orizzontali consentono, in casi debitamente giustificati, l’adozione di misure che impongano ai titolari o ai responsabili del trattamento di conservare i dati personali nell’UE/nel SEE. Il GEPD ricorda che, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), ha recentemente raccomandato che i titolari e i responsabili del trattamento stabiliti nell’UE/SEE che trattano dati personali sanitari elettronici nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento della Commissione relativo allo spazio comune europeo di dati sanitari siano tenuti a conservare tali dati nell’UE/nel SEE, fatta salva la possibilità di trasferirli in conformità del capo V (3) del regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A scanso di dubbi, il GEPD raccomanda di chiarire espressamente nelle direttive in materia di negoziato che le norme concordate non dovrebbero impedire all’UE o agli Stati membri di adottare, in casi debitamente giustificati, misure che obbligherebbero i titolari o i responsabili del trattamento a conservare i dati personali nell’UE/nel SEE.

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 12 luglio 2022 la Commissione europea (in prosieguo, la «Commissione») ha emesso una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per l’inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in prosieguo, la «raccomandazione»).

2.

Con decisione del 29 novembre 2012 il Consiglio ha approvato direttive in materia di negoziato affinché la Commissione negoziasse un accordo di libero scambio con il Giappone. Su tale base la Commissione ha quindi negoziato l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, firmato il 17 luglio 2018 (in prosieguo, l’«accordo»). Detto accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2019 con l’obiettivo, in particolare, di eliminare la stragrande maggioranza dei dazi pagati dalle imprese dell’UE e giapponesi e altri ostacoli tecnici e normativi agli scambi.

3.

Il capo 8 dell’accordo contiene disposizioni relative a scambi di servizi, liberalizzazione degli investimenti e commercio elettronico. L’articolo 8, paragrafo 81 dell’accordo, relativo alla libera circolazione dei dati, stabilisce che «[l]e parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati». Nella riunione del 25 marzo 2022 il comitato misto istituito dall’articolo 22, paragrafo 1 dell’accordo ha esaminato se il partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone potesse trarre vantaggio dall’inserimento nell’accordo stesso di disposizioni sui flussi di dati transfrontalieri. Sulla base di tale esame, in occasione del 28o vertice UE-Giappone (maggio 2022) i rappresentanti dell’Unione europea e del Giappone si sono impegnati a prendere in considerazione l’avvio dei negoziati necessari per tale inserimento (4).

4.

Come chiarito dal titolo, l’obiettivo della raccomandazione è autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con il Giappone al fine di inserire nell’accordo disposizioni sui flussi di dati.

5.

Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione del 22 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

5.   CONCLUSIONI

17.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

(1)

precisare in un considerando i motivi per cui, nonostante la decisione di adeguatezza, siano considerati necessari ulteriori negoziati sui flussi di dati transfrontalieri;

(2)

chiarire, nelle direttive in materia di negoziato incluse nell’allegato alla raccomandazione, che le norme concordate non dovrebbero impedire all’UE o agli Stati membri di imporre ai titolari o ai responsabili del trattamento, in casi debitamente giustificati, di conservare i dati personali nell’UE/nel SEE;

(3)

fare riferimento alla consultazione del GEPD in un considerando.

Bruxelles, 9 agosto 2022.

p.o. Leonardo CERVERA NAVAS

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2022) 336 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0336&from=FR

(2)  GU L 330 dell’27.12.2018, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 dell’4.5.2016, pag. 1.).

(4)  Considerando 2 della raccomandazione.

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/44


Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2022/C 426/09)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il ministero dell’Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Doubrava u Orlové I ai fini dello sfruttamento del giacimento di gas naturale infiammabile associato allo strato carbonifero della miniera di Doubrava (numero del giacimento: 070100). La domanda riguarda l’area poligonale che si estende per circa 9,537211 km2. È situata nell'area catastale dei comuni di Horní Lutyně, Doubrava u Orlové, Karviná-Doly, Orlová a Poruba u Orlové nella regione Moravia-Slesia (parte nordorientale della Repubblica ceca), come indicato nella cartina allegata.

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all’articolo 24 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione sopra indicata. L’organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministero dell’Ambiente.

I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e inviate al seguente indirizzo:

RNDr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell'Ambiente

Vršovická 65

100 10, Praga 10.

REPUBBLICA CECA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il dipartimento di geologia all'indirizzo e-mail: martin.holy@mzp.cz.


ALLEGATO

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9.11.2022   

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C 426/46


Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2022/C 426/10)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il ministero dell’Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Lazy I ai fini dello sfruttamento del giacimento di gas naturale infiammabile associato allo strato carbonifero della miniera di Lazy (numero del giacimento: 070700). La domanda riguarda l’area poligonale che si estende per circa 6,066913 km2. È situata nell'area catastale dei comuni di Orlová, Lazy u Orlové e Karviná-Doly nella regione Moravia-Slesia (parte nordorientale della Repubblica ceca), come indicato nella cartina allegata.

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all’articolo 24 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione sopra indicata.

L’organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministero dell’Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e inviate al seguente indirizzo:

RNDr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell'Ambiente

Vršovická 65

100 10, Praga 10.

REPUBBLICA CECA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il dipartimento di geologia all'indirizzo e-mail: martin.holy@mzp.cz.


ALLEGATO

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9.11.2022   

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C 426/48


Comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2022/C 426/11)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il ministero dell’Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Stonava I ai fini dello sfruttamento del giacimento di gas naturale infiammabile associato allo strato carbonifero della miniera 9 maggio (9.květen) (numero del giacimento: 070200). La domanda riguarda l’area poligonale che si estende per circa 11,507524 km2. È situata nell'area catastale dei comuni di Karviná-Doly, Stonava, Albrechtice u Českého Těšína e Horní Suchá nella regione Moravia-Slesia (parte nordorientale della Repubblica ceca), come indicato nella cartina allegata.

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all’articolo 24 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell’Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione sopra indicata.

L’organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministero dell’Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e inviate al seguente indirizzo:

RNDr. Martin Holý

Direttore del dipartimento di geologia

Ministero dell'Ambiente

Vršovická 65

100 10, Praga 10.

REPUBBLICA CECA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il dipartimento di geologia all'indirizzo e-mail: martin.holy@mzp.cz.


ALLEGATO

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Rettifiche

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/50


Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento — 2,00 % al 1o novembre 2022 — Tassi di cambio dell'euro

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 421 del 4 novembre 2022 )

(2022/C 426/12)

Titolo in pagina di copertina, sommario, e a pagina 52:

anziché:

«2,00 % al 1o novembre 2022»

leggasi:

«1,25 % al 1o novembre 2022».