ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 421

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
4 novembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 421/01

Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 )

1

2022/C 421/02

Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell'articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) — Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2021 nel quadro della procedura di notifica 2015/1535 ( 1 )

2

2022/C 421/03

Comunicazione della Commissione — Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR

7


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 421/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: — 2,00 % al 1o novembre 2022 — Tassi di cambio dell'euro

52

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 421/05

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

53


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 421/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

54


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/1


Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 421/01)

In data 7 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica (1) di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («regolamento sulle concentrazioni»).

In data 26 ottobre 2022 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.


(1)  GU C 395 del 14.10.2022, pag. 12.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/2


Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell'articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (1)

Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2021 nel quadro della procedura di notifica 2015/1535

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 421/02)

I.-   

Tabella che illustra i diversi tipi di risposta inviati agli Stati membri dell’Unione europea in merito ai rispettivi progetti notificati

Stati membri

Numero di notifiche

Osservazioni (2)

Pareri circostanziati (3)

Proposte legislative dell'UE

 

 

MS

COM

EFTA  (4) TR (5)

MS

COM

6.3 (6)

6.4 (7)

Austria

55

2

6

0

0

0

0

0

Belgio

55

3

13

0

0

6

0

0

Bulgaria

21

3

9

0

0

4

0

0

Croazia

9

0

4

0

0

3

0

0

Cipro

6

0

1

0

0

0

0

0

Cechia

18

4

5

0

1

2

0

0

Danimarca

48

1

2

0

0

0

0

0

Estonia

11

4

0

0

1

1

0

0

Finlandia

25

0

4

0

1

0

0

0

Francia

135

23

17

0

3

0

0

0

Germania

86

2

17

0

0

4

0

0

Grecia

88

0

3

0

0

5

0

0

Ungheria

33

1

12

0

12

3

0

0

Irlanda

5

0

0

0

0

0

0

0

Italia

30

2

4

0

0

1

0

0

Lettonia

4

1

0

0

0

0

0

0

Lituania

18

4

3

0

0

3

0

0

Lussemburgo

5

0

0

0

0

0

0

0

Malta

3

0

2

0

0

0

0

0

Paesi Bassi

62

0

7

0

1

0

0

0

Polonia

41

0

6

0

2

0

0

0

Portogallo

17

4

7

0

0

0

0

0

Romania

24

2

2

0

1

2

0

0

Slovacchia

10

0

1

0

0

0

0

0

Slovenia

18

1

2

0

0

1

0

0

Spagna

27

0

5

0

0

2

0

0

Svezia

62

1

4

0

0

5

1

0

Totale UE

916

58

136

0

22

42

1

0

II.-   

Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli Stati membri dell’Unione europea

Settore

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

ES

SW

Totale

Servizi della società dell'informazione

4

1

0

0

0

0

0

0

2

18

13

0

1

0

13

0

1

0

0

1

2

0

0

0

3

4

0

63

Agricoltura

13

13

7

6

1

7

3

2

0

12

7

7

17

2

1

1

9

0

0

9

9

2

7

0

3

6

8

152

Sostanze chimiche

1

2

0

0

0

3

2

0

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

25

Costruzione

24

14

1

3

3

2

8

1

6

8

26

74

2

2

7

1

2

0

1

26

3

1

4

5

4

4

3

235

Attrezzature domestiche e per il tempo libero

1

1

0

0

2

0

0

0

1

0

6

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

3

2

21

Energia, Minerali, Legno

0

2

0

0

0

0

4

0

0

2

3

6

0

0

0

0

0

1

0

7

5

4

1

1

0

0

4

40

Ambiente

6

3

2

0

0

3

1

1

0

10

2

0

0

0

4

1

0

0

1

6

2

3

0

2

2

2

6

57

Beni e prodotti vari

0

1

0

0

0

1

15

0

2

12

4

0

2

0

1

0

2

0

0

8

4

1

0

1

0

2

8

64

Salute, apparecchiature mediche

0

4

0

0

0

0

8

0

0

58

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

1

1

80

Meccanica

3

4

0

0

0

0

0

3

0

1

4

1

0

1

2

1

0

0

0

0

3

3

2

0

4

0

1

33

Prodotti farmaceutici e cosmetici

1

2

3

0

0

2

1

0

2

10

4

0

8

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

5

45

Telecomunicazioni

0

3

8

0

0

0

0

3

2

2

5

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

5

0

0

1

1

35

Trasporto

2

5

0

0

0

0

6

1

5

0

6

0

2

0

1

0

0

4

0

3

5

0

1

1

1

3

20

66

Totale per Stato membro

55

55

21

9

6

18

48

11

25

135

86

88

33

5

30

4

18

5

3

62

41

17

24

10

18

27

62

916

III.-   

Tabella che illustra la ripartizione per numero di osservazioni formulate dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea in merito ai progetti notificati da Islanda, Lichtenstein, Norvegia (8) e Svizzera (9)

Paese

Notifiche

Osservazioni dell'UE (10)

Islanda

6

0

Liechtenstein

0

0

Norvegia

16

1

Svizzera

4

0

Totale

26

1

IV.-   

Tabella che illustra la ripartizione per settore dei progetti notificati da Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera

Settore

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Totale

Agricoltura

0

0

1

0

1

Sostanze chimiche

0

0

2

1

3

Meccanica

0

0

3

0

3

Salute, apparecchiature mediche

0

0

0

0

0

Telecomunicazioni

0

0

0

3

3

Trasporto

1

0

5

0

6

Costruzione

1

0

2

0

3

Attrezzature domestiche e per il tempo libero

0

0

1

0

1

Prodotti farmaceutici e cosmetici

1

0

0

0

1

Beni e prodotti vari

3

0

0

0

3

Servizi della società dell'informazione

0

0

2

0

2

Energia, Minerali, Legno

0

0

0

0

0

Totale per paese

6

0

16

4

26

V.   

Tabella che illustra i progetti notificati dalla Turchia e le osservazioni formulate dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea in merito a tali progetti

Turchia

Notifiche

Osservazioni dell'UE

Totale

13

0

VI.   

Tabella che illustra la ripartizione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settore

Turchia

Costruzione

0

Beni e prodotti vari

1

Meccanica

1

Telecomunicazioni

12

TOTALE

14

VII.   

Tabella che illustra i progetti notificati dal Regno Unito (Irlanda DEL NORD) e le osservazioni formulate dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea in merito a tali progetti

REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD)

Notifiche

Osservazioni dell'UE

Totale

14

0

VIII.   

Tabella che illustra la ripartizione per settore dei progetti notificati dal Regno Unito (Irlanda del Nord)

Settore

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Costruzione

8

Beni e prodotti vari

0

Agricoltura

2

Energia, Minerali, Legno

1

Telecomunicazioni

2

Servizi di trasporto

1

TOTALE

14

IX.   

Statistiche sui procedimenti d’infrazione in corso nel 2021 e avviati sulla base dell’articolo 258, TFUE per violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535

Paese

Numero di infrazioni in corso e avviate nel 2021

Totale UE

1


(1)  GU L 241 del 17.9.2015, pagg. 1. Di seguito «la direttiva».

(2)  Articolo 5.2 della direttiva.

(3)  Articolo 6.2 della direttiva.

(4)  La decisione del Comitato misto SEE n. 75/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/828], incorpora nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Gli Stati dell'EFTA aderenti a tale accordo possono, pertanto, formulare osservazioni in merito a progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può formulare tali osservazioni.

(5)  La procedura di notifica prevista dalla direttiva è stata estesa alla Turchia nel quadro dell'accordo che crea un’associazione concluso con tale paese [Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (GU P 217 del 1964, pag. 3687) e decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di Associazione CE-Turchia].

(6)  L’articolo 6.3 della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi della società dell’informazione, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se la Commissione comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia.

(7)  L'articolo 6.4 della direttiva impone agli Stati membri di rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione se la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) stabilisce l'obbligo per gli Stati AELS (EFTA) parti del presente accordo di notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche.

(9)  Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche (cfr. nota 4 a piè di pagina), anche la Svizzera notifica alla Commissione i propri progetti di regole tecniche.

(10)  L'unico tipo di reazione previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 8) consiste nella possibilità da parte dell'Unione europea di formulare osservazioni. Lo stesso tipo di reazione può essere formulato nei confronti delle notifiche provenienti dalla Svizzera sulla base dell'accordo informale tra l'UE e tale paese (cfr. note 4 e 9).


4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/7


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR

(2022/C 421/03)

Indice

INTRODUZIONE 8
TIPI DI SINERGIE 9

1.

Marchio di eccellenza 9

2.

Trasferimenti dal FESR a Orizzonte Europa 14

3.

Finanziamento cumulativo 18

4.

Partenariati europei 23

5.

Finanziamento combinato (Teaming) 32

6.

Sinergie a monte e a valle 33
ALLEGATO 1 36
ALLEGATO 2 39
ALLEGATO 3 41

INTRODUZIONE

Il quadro normativo per il periodo 2021-2027 che disciplina i fondi della politica di coesione in regime di gestione concorrente e i fondi in regime di gestione diretta consente di rafforzare le sinergie tra questi due tipi di finanziamenti dell'UE (1).

I meccanismi pertinenti comprendono i marchi di eccellenza, i trasferimenti, i finanziamenti cumulativi (che possono essere utilizzati anche per sostenere i partenariati europei cofinanziati e istituzionalizzati di Orizzonte Europa) e il sostegno alle azioni di Teaming. Il presente documento orientativo concerne i suddetti meccanismi e le «sinergie a monte/a valle».

Lo scopo del presente documento è di delineare le nuove opportunità a disposizione delle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione, dei punti di contatto nazionali di Orizzonte Europa e dei promotori/proponenti di progetti di Orizzonte Europa. Il presente documento mira inoltre ad agevolare l'utilizzo dei meccanismi pertinenti menzionati nel paragrafo precedente, concentrandosi sulle sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (2).

La dimensione operativa delle sinergie, che è stata notevolmente sviluppata nella legislazione per il periodo 2021-2027, è altrettanto importante e integra la dimensione strategica. Un periodico scambio di opinioni sulle sinergie tra le autorità degli Stati membri coinvolte nei programmi della politica di coesione e nell'attuazione di Orizzonte Europa contribuirebbe a una maggiore sensibilizzazione, all'interno degli Stati membri, sulle possibilità offerte dalle suddette sinergie.

Contesto strategico a livello dell'UE

Le priorità della politica dell'UE includono promuovere una trasformazione economica innovativa, intelligente e sostenibile e favorire l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione (R&I), riducendo e superando al contempo il persistente divario in termini di innovazione (lo scarto tra la capacità di innovare del settore pubblico e privato degli Stati membri). Orizzonte Europa e il FESR sono strumenti chiave dell'UE per conseguire risultati nell'ambito di questi obiettivi interconnessi.

Orizzonte Europa è volto a sostenere una ricerca e innovazione (R&I) di eccellenza, in linea con l'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La politica di coesione mira a promuovere e sostenere lo sviluppo armonioso dell'insieme degli Stati membri e delle loro regioni, in linea con l'articolo 174 TFUE, in particolare riducendo i divari regionali. La figura seguente illustra i principali elementi strutturali del sostegno di Orizzonte Europa e della politica di coesione alla R&I.

Image 1

Ravvicinare la politica di coesione e Orizzonte Europa è stata quindi una priorità importante per la Commissione negli ultimi anni, in particolare nel contesto dei lavori preparatori al periodo 2021-2027. L'obiettivo è di rafforzare l'impatto di entrambe le politiche creando complementarità tra le stesse, soprattutto nelle regioni meno sviluppate e periferiche. Promuovere un approccio integrato e rafforzare le sinergie tra questi strumenti chiave dell'UE (e i rispettivi pilastri e obiettivi strategici) può aprire nuove prospettive vantaggiose per tutti i soggetti interessati. Si può ad esempio promuovere uno sviluppo economico regionale sostenibile e intelligente, migliorando al contempo l'ecosistema dell'innovazione dell'UE nel suo complesso e rafforzandone la capacità di affrontare le principali sfide sociali e di sviluppare le catene del valore strategiche più importanti.

Questo approccio apre nuove opportunità per contribuire all'innovazione in tutte le regioni e per rafforzare l'integrazione delle regioni meno sviluppate e periferiche nello Spazio europeo della ricerca (SER) e nell'ecosistema europeo dell'innovazione (EIE).

La comunicazione della Commissione su un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione (3) ha segnato un passo importante nella creazione di tale spazio. L'obiettivo del SER è quello di creare eccellenza, cooperazione transfrontaliera tra ricercatori, massa critica nei principali settori strategici e opportunità di trasferimento per i ricercatori e, in ultima analisi, di realizzare un mercato unico aperto della ricerca e dell'innovazione. Il nuovo piano orientato al futuro delineato nella comunicazione individua quattro ambiziosi obiettivi strategici: dare priorità agli investimenti e alle riforme; migliorare l'accesso all'eccellenza e rafforzare i sistemi di R&I in tutta l'UE; migliorare il trasferimento di nuova R&I alle imprese; e approfondire l'integrazione delle politiche nazionali.

Inoltre il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa (4). La raccomandazione individua una serie di settori prioritari per un'azione congiunta a sostegno del SER. Gli ambiti di collaborazione includono la risposta alle sfide della transizione verde e digitale (ad esempio, tramite l'attuazione di missioni e partenariati europei nel quadro di Orizzonte Europa).

Le sinergie si basano sul fatto che le autorità di gestione dei programmi di R&I si conoscono tra loro e conoscono i rispettivi programmi, nonché sulla conoscenza da parte dei rappresentanti nazionali della R&I delle priorità e delle azioni di Orizzonte Europa (come, ad esempio, nuove missioni e partenariati) e delle priorità regionali di specializzazione intelligente. Tali priorità e azioni costituiscono un'ottima base per lo sviluppo di complementarità. Le sinergie tra il programma quadro di R&I e i programmi di coesione possono massimizzare la quantità, la qualità e le ricadute degli investimenti in R&I attraverso la progettazione di piani strategici complementari e il ricorso a varie fonti di finanziamento (in linea con gli obiettivi specifici di ciascun programma/fondo).

Le strategie di specializzazione intelligente (S3) sono fondamentali per conseguire sinergie con gli strumenti dell'UE relativi alla crescita intelligente (in particolare Orizzonte Europa). La definizione delle priorità delle S3 tramite un approccio dal basso dovrebbe agevolare la ricerca di partner in altri Stati membri al fine di cooperare su tematiche e catene del valore connesse.

Per quanto riguarda il FESR, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento recante disposizioni comuni (CPR) (5) impone agli Stati membri di specificare nei loro accordi di partenariato strategico: «le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato [...] e altri strumenti dell'Unione [...] e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa». Analogamente, per ciascun programma della politica di coesione, l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del CPR richiede una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti «la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno».

In tutti i casi, spetta alle autorità di gestione decidere se utilizzare o meno i meccanismi di sinergia.

TIPI DI SINERGIE

1.   Marchio di eccellenza

Il marchio di eccellenza è un marchio di qualità attribuito dalla Commissione a una proposta presentata in risposta a un invito a presentare proposte su base competitiva nell'ambito di uno strumento dell'UE e ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento, ma che non ha potuto essere finanziata a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza indica che un progetto potrebbe essere un buon candidato per ricevere sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

Un marchio di eccellenza di Orizzonte Europa riconosce il valore della proposta e permette ad altri organismi di finanziamento di avvalersi del processo di valutazione di Orizzonte Europa. Il marchio può essere attribuito, ad esempio, a proposte presentate nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) di Orizzonte Europa (un ex strumento per le PMI), del regime CEI di finanziamento della transizione, delle azioni Marie Skłodowska-Curie, di Teaming e della «verifica concettuale» (proof of concept) del Consiglio europeo della ricerca (CER).

Ai fini delle decisioni di finanziamento, le autorità di gestione per la politica di coesione degli Stati membri possono adottare procedure di selezione semplificate per le operazioni che hanno ricevuto il marchio di eccellenza (6) dai programmi del FESR. Dette operazioni devono soddisfare tre criteri:

in primo luogo, devono essere coerenti con il programma (e con le pertinenti strategie che lo sottendono) e fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

in secondo luogo, le operazioni che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante devono essere coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

in terzo luogo, devono rientrare nell'ambito di applicazione del fondo interessato ed essere attribuite a una tipologia di intervento (7).

Legislazione pertinente

CPR

Articolo 2, punto 45), articolo 73, paragrafo 4, e considerando 61

Orizzonte Europa

Articolo 2, punto 23), articolo 15, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 4, e articolo 48, paragrafo 7

Legislazione correlata

Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)

Articoli 25 bis e 25 ter (aiuti di Stato)

Considerazioni politiche

Il marchio di eccellenza è un marchio di qualità attribuito alle proposte di progetto presentate a Orizzonte Europa (il programma di finanziamento della R&I dell'UE fino al 2027) e al precedente programma, Orizzonte 2020. Il marchio certifica l'eccellenza delle proposte e ne aumenta la visibilità agli occhi di possibili organismi di finanziamento (privati o pubblici, nazionali o regionali, comprese le autorità di gestione dei fondi della politica di coesione) interessati a investire in progetti di R&I promettenti. Il marchio di eccellenza aiuta pertanto tali proposte a trovare finanziamenti alternativi.

Dal canto loro, gli organismi di finanziamento possono avvalersi del processo di valutazione consolidato e di alta qualità di Orizzonte Europa per promuovere lo sviluppo territoriale. Ciò consente agli Stati membri e alle regioni di individuare e beneficiare di un serbatoio di eccellenti proposte di progetti di R&I nel loro territorio che ne possono migliorare le prestazioni e capacità in termini di R&I.

I candidati che ricevono una valutazione positiva in un bando di Orizzonte Europa e un marchio di eccellenza possono presentare domanda per un eventuale finanziamento del FESR se il progetto è coerente con le priorità dei programmi della politica di coesione dello Stato membro o della regione dei promotori del progetto.

Il certificato del marchio di eccellenza contiene tutte le informazioni essenziali sulla proposta necessarie all'organismo di finanziamento che desideri individuarla e comprenderne le caratteristiche principali e il valore (titolo della proposta, riferimento al bando/argomento, nome e indirizzo della persona giuridica del proponente). Il marchio, la proposta di progetto e la relazione di sintesi della valutazione sono dotati di sigillo digitale antifrode (ciò è specificato nei documenti). Infine, le firme della commissaria per la Coesione e le riforme e della commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù comprovano il loro impegno politico a mobilitare finanziamenti alternativi per questi progetti.

Il marchio di eccellenza è particolarmente adatto per le componenti di Orizzonte Europa a beneficiario unico (come l'Acceleratore del CEI e il regime CEI di finanziamento della transizione, le azioni Marie Skłodowska-Curie, la verifica concettuale del CER e Teaming). Anche se in un secondo momento si potrebbe valutare la concessione di marchi di eccellenza a più beneficiari, l'intenzione attuale è di assegnare il marchio di eccellenza solo a componenti a beneficiario unico nella prima fase di Orizzonte Europa. Questa condizione dovrà essere specificata nel relativo bando. Le componenti che prevedono la concessione del marchio di eccellenza saranno indicate nel relativo programma di lavoro.

La Commissione può altresì assegnare i marchi di eccellenza a proposte progettuali provenienti da paesi terzi (in particolare da paesi associati a Orizzonte Europa) che hanno accesso ad altre fonti di finanziamento non legate alla politica di coesione.

Il sostegno al finanziamento di progetti provvisti del marchio di eccellenza da parte di un programma FESR è volontario, a seconda della decisione dell'autorità di gestione e in linea con il programma. Pertanto il certificato non conferisce il diritto automatico di ottenere un finanziamento alternativo. Si tratta di una possibilità che lo Stato membro o la regione può decidere di valutare, ma la decisione finale spetta all'autorità di gestione competente.

Per evitare inutili duplicazioni di lavoro da parte dei beneficiari e delle autorità di gestione al momento della presentazione, della valutazione e della selezione delle operazioni per il sostegno del FESR sono state apportate le semplificazioni seguenti:

gli Stati membri, le regioni e i beneficiari possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili che beneficiano delle semplificazioni delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato (il RGEC) fissati per Orizzonte Europa;

la valutazione tecnica/contenutistica effettuata da Orizzonte Europa è considerata valida. Ciò significa che l'autorità di gestione di un programma FESR non è tenuto a eseguirne una nuova. Tuttavia, prima di sottoscrivere il documento che specifica le condizioni per il sostegno insieme ai beneficiari, le autorità di gestione devono verificare che i progetti in questione soddisfino i requisiti specifici del CPR e del FESR non contemplati nella valutazione di Orizzonte Europa. Ciò è dovuto al fatto che questi progetti devono essere formalmente selezionati in conformità del CPR, vale a dire dei requisiti relativi all'ammissibilità speciale (PMI in difficoltà), del contributo agli obiettivi del programma di finanziamento alternativo, delle condizioni abilitanti applicabili e dell'ambito di applicazione del fondo (si veda l'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del CPR).

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Fasi principali del processo

Preparazione / programmazione

I programmi di lavoro annuali o biennali di Orizzonte Europa specificano i bandi nei quali possono essere assegnati i marchi di eccellenza. Questi programmi di lavoro di Orizzonte Europa possono essere visualizzati e scaricati tramite il portale Finanziamenti e appalti (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).

Gli Stati membri e le regioni dovrebbero comunicare alla Commissione la loro decisione di consentire o meno ai programmi FESR di fornire sostegno a progetti provvisti del marchio di eccellenza di Orizzonte Europa. Gli Stati membri o le regioni possono includere dette informazioni nella sezione dell'accordo di partenariato dedicata alle complementarità e alle sinergie e nella descrizione dell'obiettivo specifico del programma FESR pertinente. L'autorità di gestione può decidere di sostenere proposte di progetti dotate del marchio di eccellenza anche se non sono esplicitamente menzionate nell'accordo di partenariato o nel programma. L'autorità di gestione deve comunque garantire che i progetti selezionati siano conformi al programma.

Assegnazione dei marchi di eccellenza da parte della Commissione

Il certificato del marchio di eccellenza viene assegnato alle proposte ammissibili e trasmesso insieme a una lettera che informa i proponenti dei risultati della valutazione. Ulteriori dettagli sulle condizioni e sul processo per ricevere il marchio di eccellenza sono fornite dai programmi di lavoro di Orizzonte Europa.

Assegnazione del sostegno

Il titolare del marchio di eccellenza presenta domanda direttamente al programma FESR pertinente.

I progetti dotati di marchio di eccellenza non sono tenuti a seguire il normale processo di selezione dei progetti del FESR. Tuttavia devono essere sottoposti almeno a una valutazione semplificata in base ai criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza (conformità alle condizioni abilitanti applicabili, all'ambito di applicazione del fondo e agli obiettivi del programma nonché rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato) per garantire che le operazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del CPR, come stabilito dall'articolo 73, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

La valutazione dei progetti provvisti di marchio di eccellenza ai fini del finanziamento del FESR dovrebbe essere condotta in forma semplificata (controllo di conformità); tuttavia le procedure nazionali possono variare. Le autorità di gestione possono scegliere la modalità che ritengono più opportuna (pubblicazione di un invito aperto; metodo «primo arrivato, primo servito», ecc.; oppure selezione diretta dei progetti qualora il programma contempli questa possibilità, purché siano rispettati i principi di trasparenza e di non discriminazione).

Per il sostegno nell'ambito della politica di coesione, le autorità di gestione potrebbero, utilizzando criteri di selezione, fissare soglie più alte rispetto ai punteggi minimi richiesti per il finanziamento da parte di Orizzonte Europa.

Il sito web del marchio di eccellenza contiene vari esempi (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en#how).

Si raccomanda che il programma FESR informi la DG REGIO (unità geografica pertinente) e la pertinente comunità di pratica del marchio di eccellenza (RTD-SEAL-OF-EXCELLENCE@ec.europa.eu) del suo sostegno ai progetti provvisti di marchio di eccellenza.

Attuazione, sorveglianza e controllo

I beneficiari attuano i progetti in linea con le regole e le procedure della politica di coesione. Le proposte provviste di marchio di eccellenza sono cofinanziate in conformità delle regole del CPR e delle regole specifiche del FESR. A condizione che rispetti le regole del programma, l'autorità di gestione può applicare alcune categorie di regole di Orizzonte Europa (ad esempio, quelle relative alle categorie, agli importi massimi e ai metodi di calcolo dei costi ammissibili). L'autorità di gestione deve indicare tali elementi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Il tasso di cofinanziamento applicato al finanziamento pubblico complessivo del progetto non deve superare il tasso di finanziamento previsto dalle regole del programma di Orizzonte Europa laddove il sostegno sia concesso sotto forma di aiuto di Stato ai sensi degli articoli 25 bis o 25 ter del RGEC (si veda la sezione sugli aiuti di Stato).

Per il monitoraggio e il controllo si applicano le stesse regole a cui sono soggette le altre operazioni nell'ambito del programma FESR in questione.

Il portale pubblico di Orizzonte Europa fornisce dati aggregati sul marchio di eccellenza e permette di visualizzare informazioni sul marchio per paese e regione.

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Informazioni importanti

Quale è la situazione rispetto alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato?

I finanziamenti dei programmi FESR possono rientrare nell'ambito della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato se i beneficiari sono imprese. In questi casi, il finanziamento deve essere compatibile con il mercato interno sulla base delle norme dell'UE applicabili in materia di aiuti di Stato. Per i progetti insigniti del marchio di eccellenza, gli Stati membri possono fare riferimento agli articoli 25 bis e 25 ter del RGEC (8) per garantirne la compatibilità con il mercato interno. Il RGEC stabilisce inoltre una serie di condizioni generali che tutte le misure di aiuto attuate ai sensi dello stesso devono soddisfare, indipendentemente dal loro obiettivo. Le condizioni specifiche di cui agli articoli 25 bis e 25 ter del RGEC consentono il finanziamento del FESR ai progetti insigniti del marchio di eccellenza – allo stesso tasso di finanziamento e con gli stessi costi ammissibili di Orizzonte Europa – senza che sia necessario inviare una notifica formale preliminare alla Commissione ed eseguire un'altra valutazione tecnica. L'autorità che concede l'aiuto è tenuta a rispettare le condizioni generali e specifiche del RGEC applicabili al momento della concessione del finanziamento. Oltre alla domanda originale a Orizzonte Europa, il titolare del marchio di eccellenza deve soddisfare i criteri di selezione applicabili ai progetti provvisti di marchio di eccellenza stabiliti dall'autorità di gestione e deve anche assicurarsi di rispettare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In qualità di autorità di gestione/altro organismo di finanziamento, come possiamo tenerci informati sugli sviluppi e sulle migliori pratiche di sostegno alle proposte insignite del marchio di eccellenza?

La comunità di pratica specifica per il marchio di eccellenza continuerà ad aiutare le autorità di gestione del FESR e gli altri organismi di finanziamento interessati a scambiarsi le migliori pratiche su come sostenere le proposte provviste di marchio di eccellenza, tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi e accedere a tutte le informazioni e ai dati pertinenti sulle proposte insignite del marchio nelle loro regioni (numero, finanziamenti richiesti, ecc.). Ciò dovrebbe agevolare la pianificazione di regimi di finanziamento alternativi.

In qualità di autorità di gestione/altro organismo di finanziamento, come possiamo tenerci informati sulle proposte del nostro paese/della nostra regione insignite del marchio di eccellenza?

Ai detentori del marchio di eccellenza è richiesto di dare il proprio consenso alla condivisione di alcune informazioni (ad esempio, i dati di contatto come il nome e l'indirizzo della società, l'e-mail del referente, una sintesi della proposta, l'importo del sostegno finanziario richiesto e le parole chiave utilizzate) con le autorità di gestione per la politica di coesione e altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati a finanziare o sostenere la loro società. Le autorità di gestione potranno accedere a queste informazioni e contattare il detentore del marchio di eccellenza. Sul sito web dedicato al marchio di eccellenza sono pubblicate ulteriori informazioni su come utilizzare il marchio di eccellenza e su come reperire i dati di contatto delle autorità di gestione per paese.

A quali condizioni le autorità di gestione possono finanziare progetti che hanno presentato domanda a Orizzonte Europa ma non sono stati selezionati per il relativo finanziamento e non hanno ricevuto il marchio di eccellenza?

Affinché la politica di coesione sostenga un progetto che non possiede il marchio di eccellenza, il progetto deve essere sottoposto alla valutazione completa standard richiesta nell'ambito di un programma della politica di coesione (la valutazione semplificata si applica esclusivamente ai progetti insigniti del marchio di eccellenza e alle operazioni selezionate nell'ambito di un programma cofinanziato da Orizzonte Europa).

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Esempio pratico

Un progetto con marchio di eccellenza dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa (programma di lavoro del CEI 2022, pag. 74, incluse le note 63 e 64)

Una PMI presenta domanda in risposta a un bando di Orizzonte Europa e supera le fasi di valutazione preliminare («GO») stabilite nel programma di lavoro annuale del CEI. Nonostante l'alta qualità della proposta di progetto, la giuria del CEI ritiene che non possa essere finanziata per mancanza di fondi sufficienti. In questo caso, la PMI di norma riceverà un marchio di eccellenza (tranne in casi specifici previsti dal programma di lavoro del CEI, ad esempio quando la PMI non acconsente alla condivisione delle informazioni sulla sua proposta).

Una PMI in possesso di un marchio di eccellenza può successivamente rivolgersi ad altri organismi di finanziamento, ad esempio alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione. Previa autorizzazione da parte del richiedente, la Commissione può anche condividere informazioni di base, in particolare i dati di contatto, sulla domanda accolta. Per quanto riguarda i risultati della valutazione e altri dati sensibili, la loro comunicazione alle autorità di finanziamento interessate è subordinata alla conclusione di specifici accordi di riservatezza. Inoltre, con il consenso del richiedente, la Commissione può condividere informazioni con altre organizzazioni che possono sostenere la PMI, ad esempio la rete Enterprise Europe (Enterprise Europe Network, EEN). L'EEN può fornire servizi di assistenza individuale alle PMI che possiedono un marchio di eccellenza, per aiutarle a individuare fonti di finanziamento alternative pertinenti (compresi i programmi finanziati dal FESR), per aiutarle a gestire la procedura di presentazione delle domande (compreso un eventuale adeguamento della proposta di progetto) e a consolidare le capacità di presentazione delle domande e della proposta, nonché per fornire loro collegamenti con altri servizi di assistenza pertinenti, come i servizi di abbinamento (matchmaking) e l'individuazione di partner commerciali adeguati. I servizi dell'EEN, personalizzati in base alle esigenze di ciascun titolare del marchio di eccellenza, sono formulati sotto forma di pacchetti di servizi di durata da tre a cinque giorni forniti gratuitamente alla PMI in questione.

Per sostenere i progetti insigniti del marchio di eccellenza, le autorità di gestione possono decidere che le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili seguano le regole di Orizzonte Europa, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 25 bis e al capo 1 del RGEC. In tal caso, le autorità di gestione possono applicare le norme relative all'Acceleratore stabilite nel programma quadro Orizzonte («la componente del sostegno dell'Acceleratore costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell'azione selezionata di innovazione» (articolo 48, paragrafo 9, del regolamento del programma quadro Orizzonte)) (9). Inoltre, come spiegato nel programma specifico Orizzonte (punto 1.1.2), «la combinazione delle varie forme di finanziamento e il loro volume» nell'ambito dell'Acceleratore «saranno adattati alle esigenze dell'impresa, alle sue dimensioni e alla sua fase di sviluppo, al genere della tecnologia o innovazione e alla durata del ciclo di innovazione» (10).

Se previsto nel programma di lavoro, i titolari del marchio di eccellenza del CEI di Orizzonte Europa possono beneficiare di eventi di abbinamento organizzati dai servizi di accelerazione d'impresa del CEI per mettere in contatto la comunità CEI di innovatori – compresi quelli in possesso del marchio di eccellenza – con investitori, partner e acquirenti pubblici. I servizi di accelerazione d'impresa del CEI forniscono inoltre una serie di servizi di coaching e tutoraggio e danno agli innovatori l'accesso alle reti internazionali di potenziali partner, compresi potenziali partner industriali, al fine di integrare una catena del valore, sviluppare opportunità di mercato e/o individuare investitori o altre fonti di finanziamento privato o aziendale (11).

Le proposte con marchio di eccellenza dell'Acceleratore del CEI sono promosse non solo presso le autorità di gestione del FESR, ma anche presso fonti di finanziamento private (ad esempio, attraverso specifici eventi di promozione (e-pitching) e abbinamento organizzati dalle reti e dalle comunità specifici del marchio di eccellenza e segnalando il marchio nel portale InvestEU).

2.   Trasferimenti dal FESR a Orizzonte Europa

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del CPR, gli Stati membri possono chiedere il trasferimento di un massimo del 5 % delle proprie risorse in regime di gestione concorrente a qualsiasi altro fondo o strumento dell'UE in regime di gestione diretta o indiretta. Il limite del 5 % si applica alla dotazione nazionale iniziale di un determinato fondo e non a un programma specifico o a una (categoria di) regione. Le risorse trasferite possono essere utilizzate solo per impegni di bilancio futuri (ossia per gli anni successivi). Tali risorse devono essere utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato (12).

Tali importi trasferiti non rientrano nel calcolo ai fini della concentrazione tematica per il FESR.

Tutte le parti di Orizzonte Europa possono ricevere trasferimenti di risorse da programmi in regime di gestione concorrente.

Legislazione pertinente

CPR

Articolo 26 del CPR (Trasferimento di risorse) e considerando 19

Orizzonte Europa

Articolo 15, paragrafi 5 e 6

Legislazione correlata

CPR

Articolo 24 (Modifica dei programmi)

Considerazioni politiche

Le autorità di gestione possono utilizzare i trasferimenti per consentire alle proposte di eccellenza del proprio Stato membro/della propria regione presentate nell'ambito di Orizzonte Europa di partecipare a quest'ultimo quando i vincoli di bilancio impedirebbero loro di essere selezionate per il sostegno di Orizzonte Europa.

I trasferimenti possono fornire valore aggiunto quando sono diretti verso ambiti della R&I individuati come prioritari nelle S3 nazionali e/o regionali e che di solito sono oggetto di richieste superiori alla disponibilità nei bandi di Orizzonte Europa. Tuttavia non vi è un obbligo giuridico per gli investimenti finanziati dalle risorse trasferite di rispondere alle priorità di specializzazione intelligente.

I trasferimenti offrono l'opportunità, tra l'altro, di:

rafforzare la partecipazione a Orizzonte Europa da parte di beneficiari appartenenti a regioni/Stati membri che tradizionalmente hanno un basso tasso di partecipazione e di successo in Orizzonte Europa;

promuovere progetti in ambiti individuati come prioritari attraverso la specializzazione intelligente;

preservare la capacità amministrativa a livello nazionale/regionale nella selezione e nel seguito dei progetti di R&I, perché tali attività non saranno svolte dall'autorità di gestione a norma del CPR, ma dalla rispettiva agenzia in base alle norme di Orizzonte Europa (soprattutto quando il numero di progetti di eccellenza è troppo limitato per giustificare un bando completo a livello nazionale/regionale nell'ambito del programma CPR; quando vi è un gran numero di queste proposte di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa; o quando l'autorità di gestione del programma CPR vuole diversificare il tipo di sostegno).

I trasferimenti sono particolarmente indicati per le componenti a beneficiario unico. La prima fase di Orizzonte Europa consentirà il trasferimento solo per queste componenti.

Le risorse trasferite devono essere utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può limitare la portata territoriale del trasferimento a una regione specifica (ossia alla regione oggetto del programma della politica di coesione dal quale vengono trasferite le risorse).

I trasferimenti possono consentire agli Stati membri o alle regioni con bassi tassi di partecipazione a Orizzonte Europa di sviluppare le proprie capacità di R&I in quanto fanno aumentare la partecipazione delle loro persone giuridiche a Orizzonte Europa. Infatti un trasferimento può essere destinato solo ai beneficiari di quello Stato membro/quella regione particolari.

Un trasferimento a Orizzonte Europa può inoltre fornire opportunità di apprendimento ai promotori di progetti, come le PMI o le università, che saranno in grado di inserirsi nel processo di Orizzonte Europa grazie alle risorse aggiuntive messe a disposizione dello stesso dal trasferimento da parte del loro Stato membro o della loro regione. Il progetto sarà inserito nella procedura di preparazione della sovvenzione e sarà pienamente soggetto alle regole di Orizzonte Europa, compresi i tassi di finanziamento. L'agenzia competente della Commissione monitorerà il progetto per tutta la sua durata.

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Fasi principali del processo

Preparazione

I trasferimenti devono essere esplicitamente specificati nell'accordo di partenariato (o in una richiesta di modifica di un programma, se approvata dal comitato di sorveglianza) (13). Qualora i trasferimenti non siano inizialmente indicati nell'accordo di partenariato, possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento successivo attraverso una richiesta di modifica del programma a gestione concorrente in questione (compreso il suo piano di finanziamento).

I trasferimenti attraverso una modifica del programma richiedono l'approvazione preventiva del comitato di sorveglianza. Inoltre, «[q]ualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri». Per maggiori dettagli sui requisiti, consultare gli articoli 24 e 26 del CPR.

Nel richiedere un trasferimento, lo Stato membro/l'autorità di gestione deve spiegare in che modo tale trasferimento produrrebbe benefici per lo Stato membro o (nel caso di un programma regionale) per le regioni specifiche che lo effettuano, e in che modo contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi dello strumento beneficiario. Per facilitare l'attuazione, la richiesta potrebbe specificare la componente di Orizzonte Europa (ad esempio, Acceleratore del CEI) a cui è destinato il trasferimento.

Per definire la componente e l'importo da trasferire, i servizi della Commissione possono fornire una stima dell'importo che si prevede sia assorbito nel periodo in questione sulla base dei risultati passati dello Stato membro/della regione in questione nella componente scelta.

Valutazione delle richieste da parte della Commissione

La Commissione è tenuta a opporsi a una richiesta di trasferimento qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

Se la Commissione approva il trasferimento, ciò viene confermato ufficialmente nella decisione di approvazione dell'accordo di partenariato o della modifica del programma.

Il calendario per l'approvazione della richiesta di trasferimento è presentato sotto questa tabella.

Assegnazione del sostegno

Una volta approvato, il trasferimento viene messo a disposizione di Orizzonte Europa nell'anno civile successivo, per i bandi di quell'anno. Da quel momento il trasferimento può essere utilizzato a beneficio dello Stato membro/della regione interessati. Esso può sostenere proposte site nelle regioni/nel paese in questione e che, nonostante siano state valutate positivamente da esperti indipendenti, non hanno potuto essere accettate a causa di vincoli di bilancio. Il trasferimento integra, piuttosto che sostituire, il sostegno originario del bilancio di Orizzonte Europa.

I progetti sono selezionati sulla base della graduatoria risultante dalla valutazione di Orizzonte Europa o da regole specifiche (nel rispetto della destinazione nazionale/regionale dell'importo trasferito). Nel caso dell'Acceleratore del CEI, l'importo trasferito sarà assegnato in base al principio «primo arrivato, primo servito», in conformità della pianificazione delle date limite (i processi di selezione vengono avviati ogni tre mesi) fino al suo esaurimento.

Agli importi trasferiti, che sono soggetti alle stesse condizioni di attuazione del progetto valide per tutti i progetti di Orizzonte Europa, si applicano le norme di Orizzonte Europa.

Per definire la regione sarà utilizzato il codice di livello NUTS2. I dati sui progetti finanziati (distinti per regione) sono disponibili al pubblico sul portale di Orizzonte Europa. Nel portale sarà specificato che il progetto è stato sostenuto con denaro trasferito.

Attuazione, sorveglianza, e controllo

A seguito del trasferimento, l'attuazione (compresa la sorveglianza) è effettuata esclusivamente dalla Commissione in base alle norme di Orizzonte Europa e non più dalle autorità di gestione dei programmi a gestione concorrente. Le autorità di gestione svolgono comunque un ruolo nel caso di ritrasferimenti alla politica di coesione e di presentazione di una modifica del programma.

Il trasferimento non ha conseguenze dirette per i promotori o i beneficiari dei progetti, che seguono le norme e le procedure di Orizzonte Europa.

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Calendario per le richieste di trasferimento

Fase 1: richiesta di trasferimento di fondi da uno strumento della politica di coesione

1.1   Richiesta di trasferimento tramite accordo di partenariato

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1.2   Richiesta di trasferimento inclusa nella modifica del programma

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Fase 2: attuazione dei fondi trasferiti attraverso Orizzonte Europa

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Informazioni importanti

Le risorse trasferite possono essere ritrasferite al fondo di origine?

Se la Commissione non ha impegnato giuridicamente l'importo trasferito nell'ambito di Orizzonte Europa entro il 31 agosto dell'anno n+1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo da cui erano state inizialmente trasferite. Su richiesta dello Stato membro, tali risorse possono successivamente essere riassegnate a uno o più programmi (articolo 26, paragrafo 7, del CPR, articolo 15, paragrafo 6, del regolamento Orizzonte Europa).

Si applica la stessa procedura di richiesta di modifica del programma (articolo 24 del CPR) e la richiesta deve essere presentata alla Commissione almeno quattro mesi prima della scadenza degli impegni (finanziari) (ossia entro il 31 agosto dell'anno n+1).

Le risorse che sono state ritrasferite saranno riassegnate al programma o ai programmi riceventi e saranno soggette alle norme del CPR.

Se la Commissione ha necessità di recuperare fondi dai beneficiari Orizzonte Europa che hanno ricevuto un trasferimento dal FESR, tali fondi sarebbero restituiti al programma FESR?

No. Gli stanziamenti non tornerebbero alla linea di bilancio originale (FESR), bensì rimarrebbero nel programma pertinente. In questo caso specifico, resterebbero nel programma Orizzonte Europa (al quale erano stati trasferiti dal FESR).

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Esempio pratico

Uno Stato membro decide di trasferire parte delle risorse di un determinato programma FESR per gli anni civili futuri a Orizzonte Europa (14) modificando il programma in linea con l'articolo 24 del CPR.

La Commissione conviene che il trasferimento è stato adeguatamente giustificato ed è in linea con gli obiettivi del programma da cui saranno trasferite le risorse. La Commissione approva la modifica del programma dopo che il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso. Gli Stati membri e la Commissione discutono anche l'ambito geografico (determinato dal territorio del programma trasferente), l'uso previsto delle risorse trasferite nell'ambito di Orizzonte Europa (a livello della componente di Orizzonte Europa) e l'importo da trasferire sulla base della «capacità di assorbimento» stimata (ad esempio, utilizzando le statistiche storiche sulla partecipazione a bandi simili di quel paese/quella regione).

Lo Stato membro intende utilizzare le risorse trasferite per finanziare proposte di PMI nell'ambito di un bando dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa. Intende far ciò attraverso convenzioni di sovvenzione che devono essere concluse al più tardi entro la fine dell'anno n+1 (ossia l'anno successivo a quello in cui le risorse sono trasferite a Orizzonte Europa).

Le risorse sono utilizzate per finanziare le proposte di PMI presentate nell'ambito dell'Acceleratore del CEI che sono state valutate dopo la decisione dello Stato membro di trasferire il denaro.

Orizzonte Europa (attualmente) copre gli eventuali costi amministrativi aggiuntivi per l'esecuzione del trasferimento. La possibilità di mantenere questo approccio sarà oggetto di valutazione nell'ambito del riesame intermedio del programma.

Lo Stato membro può chiedere di ritrasferire le risorse non impegnate al FESR fino a quattro mesi prima della fine dell'anno n+1 (ossia entro il 31 agosto), richiedendo una modifica del programma o dei programmi in cui tali risorse saranno incluse. La richiesta è sottoposta all'approvazione della Commissione. La norma del disimpegno sarà applicata a partire dall'anno in cui sono stati assunti gli impegni di bilancio corrispondenti.

3.   Finanziamento cumulativo

Si ha finanziamento cumulativo quando un'operazione/un progetto riceve sostegno da più di un fondo, programma o strumento (compresi i fondi a gestione concorrente e quelli a gestione diretta) per la stessa voce di costo/spesa. Analogamente agli altri meccanismi di sinergia, il finanziamento cumulativo non è automatico. Si tratta piuttosto di un'opzione che può essere valutata dalle autorità di gestione per la politica di coesione e dall'autorità che concede l'aiuto per i programmi dell'UE a gestione diretta. Il finanziamento cumulativo può essere applicato solo con il consenso di tutte le parti coinvolte (ossia delle autorità di gestione e dell'autorità che concede l'aiuto per i programmi dell'UE a gestione diretta).

Legislazione pertinente

CPR

Articolo 63, paragrafo 9

Orizzonte Europa

Articolo 15, paragrafo 4

Legislazione correlata

Programma Europa digitale

Articolo 23, paragrafo 1 (15)

Considerazioni politiche/potenziali vantaggi

Il finanziamento cumulativo permette di ripartire l'onere finanziario di un'operazione e di rimediare a eventuali vincoli di bilancio (ad esempio quelli derivanti dai tassi di finanziamento più bassi di uno strumento) consentendo di finanziare fino al 100 % di un progetto di sinergia dal bilancio dell'UE, a condizione che siano rispettate le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato. Esso consente inoltre di sostenere i contributi nazionali, in particolare negli Stati membri e nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Il finanziamento cumulativo può anche mettere in comune risorse provenienti da diversi strumenti dell'UE, in regime di gestione sia diretta che concorrente, e rende possibile il finanziamento al 100 % con risorse dell'UE. Il finanziamento cumulativo offre quindi l'opportunità di rafforzare i legami tra le priorità complementari di R&I dei bandi di Orizzonte Europa e dei programmi FESR (e le relative S3).

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Fasi principali del processo

Preparazione / programmazione

Il finanziamento cumulativo tra gestione diretta e gestione concorrente è possibile per la stessa spesa di un'operazione, a condizione che siano adottate disposizioni specifiche per garantire il rispetto dell'articolo 63, paragrafo 9, del CPR e dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Le autorità del programma devono prestare particolare attenzione all'interpretazione seguente dell'articolo 63, paragrafo 9, del CPR e dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario e attuare il finanziamento cumulativo secondo la procedura indicata di seguito.

L'articolo 63, paragrafo 9, primo comma, del CPR vieta la doppia dichiarazione delle spese nell'ambito del CPR, stabilendo che la stessa voce di spesa può essere rimborsata solo nell'ambito di un unico strumento di finanziamento dell'Unione e che non è possibile un doppio finanziamento dell'Unione legato alla stessa voce di spesa. Questo divieto di doppia dichiarazione si applica in relazione alle spese dichiarate in una domanda di pagamento presentata da un'autorità di gestione alla Commissione e non in relazione a una domanda di pagamento presentata alle autorità nazionali da un beneficiario per un'operazione specifica.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Tuttavia tale regolamento consente la concessione cumulativa di sovvenzioni dal bilancio dell'UE, se autorizzata dagli atti di base. Per il QFP 2021-2027, la maggior parte degli atti di base, compreso Orizzonte Europa, consente il cumulo delle sovvenzioni, a condizione che non rimborsino più del 100 % dei costi ammissibili.

L'autorità di gestione può indicare nel programma della politica di coesione l'intenzione di consentire il finanziamento cumulativo e i settori che trarrebbero vantaggio da tale finanziamento. Anche se il programma non fa riferimento a questo meccanismo, il finanziamento cumulativo può essere comunque applicato se le operazioni sono in linea con le priorità del programma.

Le autorità di gestione e i servizi della Commissione/l'autorità che concede l'aiuto (per il programma dell'UE a gestione diretta in questione) possono quindi concordare di pubblicare bandi coordinati.

Questi bandi dovrebbero:

essere coordinati tra le autorità di gestione e i servizi della Commissione/l'autorità che concede l'aiuto e, idealmente, essere pubblicati contemporaneamente;

menzionare che laddove il richiedente scelga di presentare domanda per i bandi di entrambi gli strumenti e qualora entrambe le domande siano accettate, il progetto può ricevere un finanziamento cumulativo (ossia il sostegno da parte di entrambi gli strumenti);

specificare che, per ciascuna sovvenzione, devono essere rispettate le procedure e le norme di ammissibilità applicabili;

definire i tassi e le condizioni di finanziamento che si applicheranno nei tre scenari seguenti:

i)

qualora il richiedente scelga di presentare domanda per i bandi di entrambi gli strumenti ed entrambe le domande siano accettate;

ii)

qualora il richiedente scelga di presentare domanda per i bandi di entrambi gli strumenti, ma solo una delle domande sia accettata;

iii)

qualora il richiedente scelga di presentare domanda per uno solo dei bandi dei due strumenti.

I bandi dovrebbero inoltre specificare:

le norme di ammissibilità (a seconda della fonte di finanziamento, vi possono essere due diversi insiemi di norme di ammissibilità), il periodo di ammissibilità dei costi, la durata del progetto, i periodi di rendicontazione, le scadenze per l'approvazione delle due sovvenzioni (le autorità di gestione competenti e l'autorità che concede l'aiuto per il programma dell'UE a gestione diretta dovrebbero coordinare le scadenze in anticipo);

i tassi di finanziamento che saranno applicati per entrambi gli strumenti (in base alle rispettive norme giuridiche). La combinazione dei tassi di finanziamento non deve superare il 100 % dei costi ammissibili e deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato;

i contenuti che i richiedenti dovrebbero presentare nelle loro proposte (maggiori informazioni sono fornite qui di seguito alla voce «assegnazione del sostegno»).

Assegnazione del sostegno

Le proposte dovrebbero includere tutti gli elementi che l'autorità di gestione e l'autorità che concede l'aiuto per il programma dell'UE a gestione diretta valuteranno nei rispettivi processi di selezione.

Le proposte saranno selezionate e valutate separatamente per ciascun bando, rispettando i meccanismi e le norme di ciascuno strumento.

La selezione nell'ambito di un bando non garantisce la selezione nell'ambito dell'altro.

Le proposte devono indicare se il richiedente parteciperà o meno al bando dell'altro strumento.

In caso affermativo, per rispondere all'esigenza di un efficiente coordinamento degli strumenti di finanziamento, la domanda dovrà anche indicare se il richiedente intende procedere o meno con il progetto potenzialmente cofinanziato qualora il progetto sia i) selezionato solo dall'autorità di gestione o ii) selezionato solo dall'autorità che concede l'aiuto nell'ambito del programma dell'UE a gestione diretta.

Se viene accolta solamente una delle domande, l'autorità responsabile (l'autorità di gestione o l'autorità che concede l'aiuto in regime di gestione diretta) stipula una convenzione di sovvenzione con il beneficiario in linea con le norme del rispettivo fondo/strumento. Ad esempio, se la convenzione è conclusa con l'autorità di gestione (per il sostegno nell'ambito di un programma della politica di coesione), si applicano le norme del CPR e quelle in materia di aiuti di Stato dell'UE e viene emesso il documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Nel caso in cui il beneficiario presenti domanda e sia selezionato nell'ambito di entrambi i bandi, lo stesso dovrebbe stipulare due distinte convenzioni di sovvenzione: una con l'autorità di gestione, il cosiddetto documento che specifica le condizioni per il sostegno, e un'altra con l'autorità che concede l'aiuto del programma dell'UE a gestione diretta. Ciascuna convenzione di sovvenzione dovrebbe indicare i) le regole applicabili del rispettivo fondo/strumento e ii) il collegamento con l'altra sovvenzione. Una convenzione di sovvenzione nell'ambito di un programma dell'UE a gestione diretta è segnalata come «azione sinergica» nella scheda informativa (durante la preparazione della sovvenzione o durante una modifica della stessa) e saranno attivate le relative disposizioni facoltative.

Le rispettive autorità (autorità di gestione e autorità che concedono l'aiuto per i programmi a gestione diretta) devono assicurarsi che la combinazione dei tassi di finanziamento applicati a livello di operazione non superi il 100 % dei costi ammissibili.

Nel regime di gestione concorrente, il tasso di finanziamento applicato a livello di operazione e il tasso di cofinanziamento a livello della priorità pertinente possono differire. Nelle azioni sinergiche si terrà conto del tasso di cofinanziamento a livello di priorità, ma in ultima analisi sarà il tasso di finanziamento a livello di operazione, come stabilito nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, a essere utilizzato ai fini della riconciliazione con il tasso di finanziamento nel programma a gestione diretta e per garantire che i costi coperti dal bilancio dell'Unione non siano più del 100 %.

Attuazione, sorveglianza e controllo

Attuazione

Per consentire il finanziamento al 100 % dal bilancio dell'Unione in linea con l'obiettivo delle azioni sinergiche, alla Commissione dovrebbe essere presentata un'unica dichiarazione di spesa per il progetto di sinergia in questione. Tale dichiarazione unica dovrebbe essere presentata dalle autorità di gestione concorrente alla Commissione in una domanda di pagamento (e dovrebbe coprire i costi ammissibili dichiarati dal beneficiario all'autorità di gestione, che verrebbero aggiunti come informazioni supplementari dall'autorità di gestione in tale domanda di pagamento alla Commissione). Ciò assicurerà il rispetto del divieto di doppia dichiarazione delle spese alla Commissione di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del CPR ai fini dei pagamenti in regime di gestione concorrente.

Il beneficiario deve quindi innanzitutto dichiarare all'autorità di gestione tutte le spese ammissibili conformemente ai termini della sovvenzione.

Quando la spesa è inclusa in una domanda di pagamento presentata alla Commissione nell'ambito della gestione concorrente, l'autorità di gestione provvede a informarne il beneficiario. Ciò si applica a qualsiasi domanda di pagamento presentata ai sensi dell'articolo 91 del CPR: per i programmi FESR, lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento, nei lassi di tempo compresi tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

Una copia della dichiarazione del beneficiario all'autorità di gestione (insieme a una copia della comunicazione dell'autorità di gestione al beneficiario che conferma che la spesa è stata inclusa in una domanda di pagamento alla Commissione) sarà quindi allegata come documento giustificativo alla domanda di pagamento caricata su eGrants dal beneficiario.

I costi non possono in nessun caso essere prima inclusi in una domanda di pagamento relativa alla sovvenzione a gestione diretta, in quanto ciò li renderebbe inammissibili al regime di gestione concorrente.

Per quanto riguarda la domanda di pagamento presentata dall'autorità di gestione alla Commissione, il contributo a carico del FESR segue le regole sul tasso di cofinanziamento e sul sostegno massimo dei fondi per ciascuna priorità di cui all'articolo 112 del CPR (cofinanziamento a livello di priorità). Il contributo del programma a gestione diretta non è inserito nel calcolo del tasso di cofinanziamento in oggetto e deve essere presentato come contributo nazionale (pubblico).

Si noti che le domande di pagamento in regime di gestione concorrente sono presentate a livello di priorità e non per operazione. L'autorità di gestione dovrebbe specificare, per ogni domanda di pagamento, gli importi relativi ai progetti di sinergia nell'ambito di ciascuna priorità.

Una volta che le spese sono state incluse in una domanda di pagamento che l'autorità di gestione ha presentato alla Commissione, il beneficiario/coordinatore caricherà su eGrants una copia della dichiarazione presentata all'autorità di gestione (insieme a una copia della comunicazione dell'autorità di gestione al beneficiario che conferma che la spesa è stata inclusa in una domanda di pagamento alla Commissione) e fornirà informazioni sul tasso di cofinanziamento (che sarà) applicato a livello di operazione e a livello di asse prioritario da parte dell'autorità di gestione; inserirà anche tutte le informazioni sull'attuazione dell'azione come richiesto dalle norme del programma a gestione diretta (utilizzando il portale Finanziamenti e appalti per la gestione elettronica delle sovvenzioni dell'UE).

Ciò significa che il beneficiario non potrà essere pagato dalla gestione diretta fino a quando detta copia della dichiarazione all'autorità di gestione non sarà presentata, il che significa un'attesa di al massimo due mesi.

Entrambe le autorità che concedono l'aiuto devono disporre di informazioni e prove sufficienti sugli altri finanziamenti dell'UE esistenti o previsti per evitare il doppio finanziamento durante l'intero ciclo di vita di un'azione sinergica. Qualora i contributi siano soggetti a un massimale sulla base di una percentuale coordinata dei costi ammissibili, il sostegno complessivo dell'UE non supererà i costi totali.

La responsabilità di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato viene verificata.

L'attuazione di questo approccio non richiederà alcuna misura aggiuntiva da parte delle autorità del programma in regime di gestione concorrente, se non quella di informare il beneficiario della data in cui la spesa in questione è dichiarata alla Commissione.

Sorveglianza

Non è prevista alcuna eccezione alle regole per il finanziamento cumulativo ai fini della rendicontazione del FESR. L'allegato VII del CPR deve essere completato e i contributi del FESR devono essere presi in considerazione.

Ai fini delle domande di pagamento in linea con l'allegato XXIII del CPR, i contributi del FESR devono essere classificati come finanziamenti dell'UE. Per contro, i contributi degli strumenti a gestione diretta devono essere presentati nella sezione del contributo pubblico (nazionale).

L'autorità di gestione e l'autorità che concede l'aiuto a gestione diretta stabiliscono le scadenze per la rendicontazione e il pagamento in base alle regole applicabili, in modo da rendere possibile l'approccio sequenziale descritto in precedenza (ossia prima la presentazione della dichiarazione all'autorità di gestione, e dall'autorità di gestione alla Commissione, e successivamente l'invio della copia allo strumento a gestione diretta).

I beneficiari devono seguire le norme in materia di attuazione, sorveglianza e controllo di tutti gli strumenti/i fondi interessati. Se l'autorità del programma/fondo a gestione diretta che concede l'aiuto richiede un certificato relativo ai rendiconti finanziari (certificate on the financial statements, CFS) nella sovvenzione a gestione diretta, il revisore del CFS può basarsi anche sui certificati di audit relativi alle spese della gestione concorrente (nella misura in cui coprano gli stessi costi e le stesse condizioni di ammissibilità).

I progetti possono ricevere prefinanziamenti o anticipi in linea con le norme giuridiche applicabili e con il tasso di finanziamento previamente concordato.

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Informazioni importanti

Quale è la situazione rispetto alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato?

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato si applicano alla parte del progetto finanziata dal FESR. Devono essere verificate e applicate correttamente anche le disposizioni sul cumulo dei finanziamenti pubblici previste dalle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, che stabiliscono il finanziamento pubblico totale possibile per il progetto/l'attività.

In caso di finanziamento cumulativo, l'organismo di finanziamento nazionale o i beneficiari sono comunque tenuti a coprire una parte del finanziamento?

Dipende dai tassi di finanziamento fissati a livello di progetto per entrambe le fonti di finanziamento. Nel caso del FESR, si applicano le norme in materia di aiuti di Stato che determinano il tasso di finanziamento massimo consentito a livello operativo. Per verificare il rispetto del tasso di finanziamento massimo consentito, si deve tenere conto di tutti i finanziamenti pubblici a livello di progetto, compreso il sostegno ricevuto, ad esempio, dal FESR e da Orizzonte Europa e sotto qualsiasi forma.

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4.   Partenariati europei

L'uso del FESR come contributo nazionale ai partenariati europei cofinanziati e istituzionalizzati

Il termine «partenariato europeo» indica un'iniziativa in cui l'UE e i partner privati e/o pubblici (come l'industria, gli organismi pubblici o le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di R&I. Alla base di ogni partenariato europeo vi è un'agenda strategica di ricerca e innovazione che tutti i partner condividono e si impegnano a rispettare. Questa visione a lungo termine si traduce in attività concrete attraverso programmi di lavoro annuali. I partenariati europei devono indicare i loro obiettivi e traguardi concreti, con una serie di indicatori chiave di prestazione corrispondenti.

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 4, del CPR, per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa (come ad esempio un partenariato europeo cofinanziato o istituzionalizzato), le autorità di gestione possono decidere di concedere direttamente il sostegno a valere sul FESR.

L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che i contributi finanziari nell'ambito dei programmi FESR (16) possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante a un partenariato europeo cofinanziato o istituzionalizzato, purché siano rispettate le norme del CPR. Gli organismi che attuano i programmi cofinanziati da Orizzonte Europa devono essere identificati come organismi intermedi del relativo programma FESR (articolo 71, paragrafo 5, del CPR), il che agevola il coordinamento e la sincronizzazione tra Orizzonte Europa, il pertinente programma FESR e il sostegno nazionale. I programmi FESR possono coprire (in parte o interamente) il contributo nazionale per la partecipazione a tali partenariati europei. La decisione di contribuire a un partenariato deve essere basata su un processo di selezione conforme alle norme della politica di coesione.

Inoltre, analogamente a quanto vale per il marchio di eccellenza, le autorità di gestione possono concedere tale contributo direttamente (senza la necessità di una procedura di gara su base competitiva e di una procedura di selezione distinta) alle operazioni selezionate nell'ambito di un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, in linea con l'articolo 73, paragrafo 4, del CPR. Tuttavia, come avviene anche per il marchio di eccellenza, le autorità di gestione dovrebbero comunque effettuare una valutazione semplificata, verificando la conformità di questi progetti all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del CPR. Tali operazioni devono i) essere coerenti con il programma e con le pertinenti strategie alla base dello stesso, nonché fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma, ii) rientrare nel campo di applicazione di una condizione abilitante ed essere coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante e iii) rientrare nell'ambito di applicazione del fondo interessato ed essere attribuite a una tipologia di intervento.

Le autorità di gestione possono analogamente applicare a queste operazioni le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti per Orizzonte Europa.

La conformità con le norme in materia di aiuti di Stato può essere garantita rispettando le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 25 quater del RGEC, che offre la possibilità di applicare i costi ammissibili e i tassi di finanziamento di Orizzonte Europa ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati nell'ambito di un programma cofinanziato da Orizzonte che soddisfi le condizioni stabilite in detto articolo.

I contributi del programma FESR ai partenariati europei devono rispettare le norme sul divieto di doppia dichiarazione delle spese di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del CPR. Non si possono dichiarare due volte gli stessi costi alla Commissione. I tipi di partenariati europei pertinenti per l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa sono due.

I partenariati europei cofinanziati (sostenuti attraverso un «azione cofinanziata del programma») si basano su una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e un consorzio di partner (in genere ministeri nazionali o agenzie di finanziamento della R&I). I partner si impegnano a fornire contributi finanziari e in natura. Si tratta di partenariati che coinvolgono Stati membri dell'UE e che vedono finanziatori della ricerca nazionali/regionali e altre autorità pubbliche al centro del consorzio. L'UE cofinanzia un programma attuato da soggetti che gestiscono e finanziano le attività di R&I. Le principali attività sviluppate dai partenariati europei cofinanziati comprendono inviti congiunti attraverso i quali vengono finanziati progetti transnazionali di R&I e in cui ciascun partner fornisce il bilancio per la partecipazione dei propri soggetti ai progetti e l'UE fornisce un finanziamento aggiuntivo.

I partenariati europei istituzionalizzati sono programmi di R&I. Possono essere realizzati da i) più Stati membri (sulla base di una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 185 TFUE), ii) organismi istituiti da una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 187 TFUE (ad esempio, imprese comuni) o iii) le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT. Questi partenariati dovrebbero avere una prospettiva a lungo termine e comportare un certo grado di integrazione.

La figura 1 di seguito fornisce una sintesi di tutti i partenariati europei cofinanziati, coprogrammati e istituzionalizzati nell'ambito del primo piano strategico 2019-2024 di Orizzonte Europa. I 20 partenariati europei cofinanziati e istituzionalizzati con la partecipazione degli Stati membri sono pertinenti per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa.

Figura 1

Sintesi delle quattro categorie di partenariati europei

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Da sapere

I partenariati europei coprogrammati si basano su un protocollo d'intesa firmato tra la Commissione e partner diversi dall'UE. Questi partenariati non possono utilizzare il FESR come contributo nazionale perché non è prevista la possibilità di combinare i finanziamenti (è possibile solo il finanziamento parallelo o sequenziale). Per questi tipi di partenariati è possibile utilizzare il FESR come contributo nazionale alle attività aggiuntive dei partenariati, se queste sono individuate nel piano delle attività aggiuntive. Il cloud europeo per la scienza aperta è attualmente l'unico partenariato europeo coprogrammato con la partecipazione degli Stati membri.

Legislazione pertinente

CPR

Articolo 63, paragrafo 9, articolo 71, paragrafo 5, articolo 73, paragrafo 4, e considerando 61

Orizzonte Europa

Articolo 15, paragrafo 3

Legislazione correlata

RGEC

Articoli 25 quater e 25 quinquies (aiuti di Stato)

Considerazioni politiche/potenziali vantaggi

I partenariati europei sono istituiti per soddisfare le priorità dell'UE. Grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, i partenariati permettono di affrontare sfide globali che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine che i partner condividono e si impegnano a rispettare. I partenariati non si limitano a pubblicare inviti congiunti, ma svolgono anche una serie di attività aggiuntive di promozione dell'applicazione dei risultati della R&I sul piano sociale, di mercato e normativo.

I partenariati europei costituiscono un fattore chiave per le sinergie, perché consentono di mettere in comune le risorse rese disponibili da diversi strumenti, programmi e fondi dell'UE e nazionali e coordinarne l'uso. Inoltre contribuiscono a rafforzare il SER stimolando la cooperazione transfrontaliera, allineando i piani di R&I, migliorando le competenze e aumentando la capacità di assorbimento delle imprese europee. L'obiettivo specifico di un partenariato europeo con la partecipazione degli Stati membri è di conseguire l'integrazione scientifica, gestionale e finanziaria dei programmi di ricerca nazionali nel suo specifico settore. In passato la partecipazione degli Stati membri interessati dall'ampliamento in termini di R&I («widening») ai partenariati di R&I dell'UE è stata limitata a causa della mancanza di esperienza o di finanziamenti disponibili per la collaborazione transnazionale. Poiché i partenariati europei nascono per rispondere alle priorità dell'UE, è importante rafforzare la partecipazione degli Stati membri meno rappresentati, migliorare le complementarità in tutta l'UE e condividere i benefici conseguiti. Ciò è particolarmente importante in quanto alcune priorità di Orizzonte Europa sono trattate solo dai partenariati europei. Pertanto gli Stati membri devono partecipare per far sì che i loro enti possano prendere parte ai bandi e alle altre attività avviate dai partenariati.

La possibilità di riconoscere i contributi dei programmi del FESR come contributi nazionali nei partenariati di Orizzonte Europa costituisce un importante incentivo alla collaborazione transnazionale. Tale possibilità aumenta inoltre l'impatto degli investimenti di R&I finanziati da diversi fondi dell'UE, allineando gli investimenti alle priorità comuni dell'UE.

Le nuove norme facilitano la messa in comune di fondi del FESR e di Orizzonte Europa in partenariati Orizzonte cofinanziati, creando così opportunità per le regioni di unire gli sforzi con altri Stati membri e regioni dell'UE per far fronte alle relative priorità di specializzazione intelligente. Il principale vantaggio è rappresentato dall'opportunità di aumentare la partecipazione delle regioni meno sviluppate e degli Stati membri alla collaborazione transnazionale nell'ambito dei partenariati.

Il cofinanziamento fornito dall'UE attraverso i partenariati può quindi creare un particolare valore aggiunto nei casi in cui le priorità individuate nell'ambito di Orizzonte Europa e delle S3 corrispondono o si completano a vicenda.

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Fasi principali del processo - partenariati europei cofinanziati

Preparazione / programmazione

Le autorità nazionali/i portatori di interessi dovrebbero avviare un dialogo con la propria autorità di gestione ben prima della negoziazione formale del programma con la Commissione.

L'autorità di gestione e i portatori di interessi nazionali/regionali dovrebbero individuare le priorità di R&I nei programmi in conformità delle priorità delle S3, pianificare misure appropriate del fondo della politica di coesione e avviare un dialogo con i coordinatori/punti di contatto del partenariato europeo cofinanziato per comprendere i tipi di attività e le risorse che occorre pianificare.

Per i partenariati europei cofinanziati, si concorda tutto nel contesto di una convenzione di sovvenzione, compreso il tasso di rimborso dell'UE dei costi ammissibili e il bilancio complessivo per l'intera durata del partenariato. Il piano di lavoro annuale, che deve essere approvato dalla Commissione, descrive le attività del partenariato. Il consorzio stesso decide in che modo assegnare i finanziamenti dell'UE rispettando le norme stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Il contributo totale dell'UE è calcolato come percentuale sul totale dei costi ammissibili. Il tasso di finanziamento nell'ambito di Orizzonte Europa per i partenariati europei cofinanziati è solitamente del 30 % (50 % in casi eccezionali). Un consorzio ha piena discrezione nel decidere le modalità con cui il contributo dell'UE al partenariato previsto sarà distribuito tra i beneficiari che sono parte della convenzione di sovvenzione di Orizzonte Europa, il che può comportare tassi di finanziamento più alti o più bassi per attività e/o beneficiari specifici. Se un programma FESR fornisce, in linea con i suoi obiettivi, il sostegno del FESR a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, gli organismi che attuano le attività risultanti dal programma cofinanziato da Orizzonte Europa (ad esempio, gli organismi di finanziamento nazionali) dovrebbero essere designati come organismi intermedi nell'ambito dei programmi pertinenti. In linea con l'articolo 71, paragrafo 3, del CPR, gli accordi tra l'autorità di gestione e l'organismo o gli organismi intermedi devono essere registrati per iscritto.

Il contributo di un programma FESR sarà destinato a un progetto specifico finanziato a livello nazionale o regionale e il destinatario di suddetto contributo sarà il beneficiario di questo progetto (nel contesto della politica di coesione si usa il termine «operazione»).

I piani per contribuire ai progetti selezionati nell'ambito dei partenariati europei con un certo contributo nazionale dovrebbero essere presentati, con una spiegazione, nel programma FESR.

Il contributo di un programma FESR a un partenariato europeo deve rientrare nel campo di applicazione della condizione abilitante applicabile (S3) e deve essere coerente con gli obiettivi e l'ambito di applicazione specifici del programma. Il contributo a un partenariato europeo può anche essere definito anticipatamente, nella S3 pertinente, quale misura per rafforzare la cooperazione in settori prioritari con partner esterni a un determinato Stato membro.

Assegnazione del sostegno

Per le operazioni selezionate nell'ambito di un programma di attività cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del programma FESR, a condizione che l'operazione soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del CPR (relative al rispetto degli obiettivi del programma, dell'ambito di applicazione del fondo e delle condizioni abilitanti applicabili). Le autorità di gestione possono anche applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nell'ambito di Orizzonte Europa (questi elementi devono essere definiti nel documento che specifica le condizioni per il sostegno).

La gestione finanziaria di un partenariato europeo cofinanziato è uguale a quella di qualsiasi altro progetto di Orizzonte Europa (ciò significa che i beneficiari della convenzione di sovvenzione svolgono le attività e dichiarano i costi alla Commissione).

I costi dichiarati devono essere conformi alle norme di ammissibilità dei costi di Orizzonte Europa e alle norme specifiche per le azioni di cofinanziamento del programma, quali definite nel modello di convenzione di sovvenzione (ad esempio, devono essere rispettate le norme per la selezione dei progetti transnazionali). Sono possibili sia contributi in natura che finanziari, a condizione che siano ammissibili nell'ambito dei fondi della politica di coesione e di Orizzonte Europa.

Per Orizzonte Europa, i costi ammissibili sono rimborsati in linea con il tasso di finanziamento applicabile (di solito il 30 % dell'importo complessivo raccolto dal consorzio, che può includere «contributi finanziari nell'ambito di programmi cofinanziati dal FESR» in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa).

Il contributo di Orizzonte Europa viene trasferito tramite il coordinatore all'organismo di finanziamento nazionale e utilizzato come finanziamento aggiuntivo per il programma di attività.

Il consorzio che attua le azioni cofinanziate del programma gestisce autonomamente il contributo dell'UE e decide (ad esempio, nel proprio accordo consortile) le modalità di assegnazione e ripartizione dei fondi tra le attività e i beneficiari. I beneficiari dell'azione cofinanziata del programma (gli organismi di finanziamento nazionali) dichiarano i propri costi ammissibili all'autorità di gestione. Una copia della dichiarazione viene condivisa con l'autorità che concede l'aiuto di Orizzonte Europa.

Quando un programma FESR fornisce un contributo, si applica un procedimento uguale a quello previsto per il finanziamento cumulativo (cfr. sopra).

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Esempio pratico

Uno Stato membro o una regione partecipa a un consorzio di organismi di finanziamento nazionali in un partenariato europeo cofinanziato.

Lo Stato membro o la regione intende avvalersi di un programma FESR per coprire parte del contributo nazionale al partenariato europeo cofinanziato.

L'organismo di finanziamento nazionale (ossia l'organismo intermedio del programma FESR) informa Orizzonte Europa che sta fornendo sostegno finanziario/finanziamenti ai suoi beneficiari per un valore di 100 milioni di EUR. L'organismo di finanziamento nazionale riceve un rimborso del 30 % da Orizzonte Europa (30 milioni di EUR).

I restanti 70 milioni di EUR possono essere cofinanziati dal programma FESR (ad esempio con un tasso di cofinanziamento del 50 %; occorre rispettare il tasso di cofinanziamento per la priorità del programma (articolo 112 del CPR)).

Il costo totale di 100 milioni di EUR verrebbe quindi coperto nel modo seguente: 30 milioni di EUR da Orizzonte Europa, 35 milioni di EUR dal FESR e 35 milioni di EUR dal bilancio nazionale.

Le spese e i costi dovrebbero essere dichiarati e rendicontati in linea con le norme sul finanziamento cumulativo di cui sopra.

Figura 2

Come funziona un partenariato europeo cofinanziato?

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Esempi pratici di un invito congiunto transnazionale: beneficiario selezionato a livello nazionale da un'agenzia di finanziamento nazionale

I seguenti esempi sono ipotetici. La decisione finale spetta allo Stato membro interessato.

Ciascuno Stato membro partecipante a un partenariato europeo cofinanziato di norma finanzia i propri partecipanti a livello nazionale attraverso le proprie procedure e norme nazionali.

Dal punto di vista del modello di convenzione di sovvenzione del partenariato cofinanziato da Orizzonte Europa, il suddetto beneficiario sarà considerato un beneficiario di «sostegno finanziario a terzi».

Da un punto di vista nazionale, tale beneficiario nazionale può ricadere in uno dei due casi indicati di seguito.

1.

Interamente finanziato da un programma cofinanziato dal FESR.

Il beneficiario nazionale firma una sola convenzione di sovvenzione nazionale con l'agenzia di finanziamento nazionale, che stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali tale agenzia erogherà il contributo del FESR.

L'agenzia di finanziamento nazionale è considerata un organismo intermedio (dal punto di vista del CPR) e dichiara i propri costi (ovvero il finanziamento a titolo del FESR che ha fornito al beneficiario nazionale) sia all'autorità che concede l'aiuto di Orizzonte Europa[1] sia alla sua autorità di gestione competente. Entrambe tali autorità riferiscono a loro volta alla Commissione.

2.

Cofinanziato dal FESR e da altre fonti nazionali gestite dalla stessa agenzia di finanziamento nazionale.

Il beneficiario nazionale firma una convenzione di sovvenzione nazionale che stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali l'agenzia di finanziamento nazionale erogherà il contributo del FESR. Il beneficiario nazionale firma quindi un'altra convenzione di sovvenzione nazionale che stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali l'agenzia di finanziamento nazionale erogherà il distinto contributo nazionale.

L'agenzia di finanziamento nazionale è considerata un organismo intermedio (dal punto di vista del CPR) e dichiara entrambi i costi seguenti:

il costo dell'erogazione del finanziamento a titolo del FESR al beneficiario nazionale (comunicandolo all'autorità di gestione competente);

il costo aggregato[2] dell'erogazione del finanziamento a titolo del FESR e degli altri finanziamenti nazionali che l'agenzia di finanziamento nazionale ha erogato al beneficiario nazionale (comunicando tale costo all'autorità che concede l'aiuto di Orizzonte Europa[3]).

Per entrambi i casi di cui sopra, l'agenzia di finanziamento nazionale deve seguire la procedura per il finanziamento cumulativo (si veda la sezione 3 sul finanziamento cumulativo) e caricare su eGrants una copia della dichiarazione del beneficiario all'autorità di gestione (insieme a una copia della notifica dell'autorità di gestione al beneficiario che conferma che la spesa è stata inclusa in una domanda di pagamento alla Commissione) come documento giustificativo della domanda di pagamento presentata.

[1]

Nella categoria di costo «sostegno finanziario a terzi» del modello di convenzione di sovvenzione del partenariato europeo cofinanziato di Orizzonte Europa.

[2]

Nella categoria di costo «sostegno finanziario a terzi» del modello di convenzione di sovvenzione del partenariato europeo cofinanziato di Orizzonte Europa.

[3

] Nella categoria di costo «sostegno finanziario a terzi» del modello di convenzione di sovvenzione del partenariato europeo cofinanziato di Orizzonte Europa.

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Informazioni importanti

In che modo Orizzonte Europa versa i contributi e assume gli impegni?

Gli impegni e i contributi per i partenariati europei cofinanziati sono erogati e assunti in cinque fasi:

1.

impegno iniziale indicativo;

2.

impegno complessivo al momento della firma della convenzione di sovvenzione;

3.

impegno annuale all’atto della definizione del programma di lavoro annuale (ad esempio al momento della definizione del contributo di bilancio al bando);

4.

impegno finale al momento dell’accettazione della graduatoria/lista di selezione e della firma delle convenzioni di sovvenzione;

5.

contributo (ossia il pagamento del finanziamento).

Se il partenariato diventa l'organismo intermedio del programma FESR in linea con l'articolo 71, paragrafo 5, del CPR, l'accordo scritto (il partenariato) tra l'autorità di gestione e detto organismo intermedio deve indicare chiaramente le responsabilità di ciascuna parte per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti che l'autorità di gestione ha delegato a detto organismo intermedio.

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Principali fasi del processo - partenariati europei istituzionalizzati (articoli 185 e 187 TFUE)

Preparazione / programmazione

I contributi e le attività sono definiti in una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 185 TFUE) o in un regolamento del Consiglio (articolo 187 TFUE). Il contributo del partner non appartenente all'UE deve essere almeno pari a quello dell'UE.

Quando un programma FESR fornisce, in linea con i suoi obiettivi, un sostegno a un partenariato che è anche cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione del programma in questione designa l'impresa comune (articolo 187 TFUE) o la struttura esecutiva decentrata (articolo 185 TFUE) (17) come organismo intermedio ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, del CPR. L'articolo 71, paragrafo 3, del CPR prevede che gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi siano registrati per iscritto.

Il contributo di un programma FESR è destinato a un progetto specifico. Il destinatario di tale contributo del FESR è il beneficiario del progetto (il progetto è noto come «operazione» nel contesto della politica di coesione).

Un contributo a un partenariato europeo istituzionalizzato dovrebbe essere corredato di una giustificazione nella sezione relativa alle sinergie e alle complementarità del programma.

Un contributo a un partenariato europeo istituzionalizzato deve soddisfare i criteri della condizione abilitante applicabile (ossia S3) ed essere coerente con l'obiettivo e l'ambito di applicazione del programma corrispondente, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 4, del CPR. Il contributo a un partenariato europeo istituzionalizzato può anche essere individuato anticipatamente, nella S3 pertinente, quale misura per rafforzare la cooperazione in settori prioritari con partner esterni a un determinato Stato membro. Un accordo scritto tra un'autorità di gestione e un organismo intermedio (il partenariato) dovrebbe specificare chiaramente le responsabilità per lo svolgimento di questi compiti.

Assegnazione del sostegno

L'autorità di gestione può decidere di concedere il sostegno direttamente a valere sul programma FESR, purché ciò sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del CPR. Le autorità di gestione possono anche applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nell'ambito di Orizzonte Europa (da stabilire nel documento che specifica le condizioni per il sostegno).

Il finanziamento che gli Stati partecipanti forniscono ai propri soggetti nazionali nei progetti di impresa comune viene conteggiato come contributo finanziario all'impresa comune. In linea con le pertinenti regole sulla gestione dei contributi degli Stati partecipanti (18), detti Stati devono riferire al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, in merito ai contributi finanziari indicativi da versare nell'esercizio finanziario in questione. Nel far ciò, gli Stati partecipanti dovrebbero specificare quale percentuale di detti contributi proviene dai fondi della politica di coesione.

In caso di gestione centrale dei contributi finanziari (in cui il beneficiario firma un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune che eroga i contributi dell'UE e nazionali), le risorse del programma FESR sono versate alla struttura di attuazione dopo la selezione delle proposte e l'individuazione dei contributi nazionali/regionali. In questo caso le regole di Orizzonte Europa si applicano in via esclusiva, sia nella fase di valutazione e selezione del bando sia in quella di pagamento.

Nel caso di coordinamento dei pagamenti, l'autorità nazionale non trasferisce i fondi alla struttura di attuazione, ma rimborsa direttamente i beneficiari sulla base di una convenzione di sovvenzione nazionale. Le regole di finanziamento nazionali o del FESR si applicano all'intero contributo nazionale. Tuttavia il bando, la valutazione e la selezione sono soggetti esclusivamente alle regole di Orizzonte Europa.

Indipendentemente dal modo in cui viene attuato il contributo, lo stesso bando può comprendere azioni finanziate da fondi del FESR insieme a fondi di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale.

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Principali fasi del processo - applicabili sia ai partenariati europei cofinanziati sia a quelli istituzionalizzati (articolo 185 o 187 TFUE)

Preparazione / programmazione

I nuovi partenariati europei sono individuati nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e del relativo processo di coordinamento strategico. Gli Stati membri sono pienamente coinvolti in linea con l'articolo 6, paragrafo 5, del programma specifico di Orizzonte Europa.

Attuazione, sorveglianza e controllo

I partenariati devono istituire un sistema di sorveglianza conforme ai requisiti di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa. Tale sistema dovrebbe confluire nella stessa banca dati delle altre componenti di Orizzonte Europa. I dati aggregati relativi alle proposte e ai progetti finanziati nell'ambito dei partenariati europei saranno quindi disponibili attraverso eCORDA e il portale informativo di Orizzonte. Oltre alle principali modalità d'impatto di Orizzonte Europa, per i partenariati europei è stata sviluppata una serie di indicatori comuni al fine di monitorarne le prestazioni rispetto ai criteri stabiliti nella base giuridica, come l'addizionalità, l'apertura e le sinergie. Il monitoraggio dovrebbe consentire di valutare nel tempo i risultati e i progressi compiuti rispetto agli impatti, nonché di rilevare l'eventuale necessità di misure correttive. I risultati del monitoraggio confluiranno nel monitoraggio biennale di tutti i partenariati europei e nei cicli di valutazione di Orizzonte Europa.

In conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, del CPR, l'autorità di gestione raccoglie dati sulle operazioni, compresi i progetti di sostegno selezionati dai partenariati.

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Informazioni importanti

Che quota dei contributi nazionali può essere coperta dal programma FESR?

Il contributo di un programma FESR può coprire i contributi nazionali in linea con le norme sul cofinanziamento e con l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità di cui all'articolo 112 del CPR e all'articolo 190 del regolamento finanziario, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 63, paragrafo 9, del CPR.

L'articolo 25 quater del RGEC stabilisce le condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato per l'applicazione dei costi e dei tassi di finanziamento ammissibili per Orizzonte Europa ai progetti di ricerca e sviluppo sostenuti da un partenariato europeo.

Dal momento che il cofinanziamento nazionale viene programmato in base alla priorità piuttosto che al progetto, un programma FESR può coprire tutti i contributi nazionali al progetto?

La risposta è sì. Il contributo proviene dal programma pertinente, che è a sua volta soggetto a norme di cofinanziamento. Tuttavia, poiché il cofinanziamento è fissato a livello di priorità e non a livello operativo, il bilancio dell'UE può coprire tutti i contributi nazionali per una specifica operazione.

È possibile utilizzare i programmi FESR non per finanziare i progetti, ma piuttosto per fornire un contributo «in natura»?

I programmi FESR possono essere utilizzati per coprire i contributi nazionali degli Stati membri che partecipano a partenariati europei. È indifferente se tali contributi siano finanziari o in natura. Per i partenariati europei istituzionalizzati non sono previsti contributi in natura da parte degli Stati membri partecipanti.

Come può l'autorità di gestione di un programma FESR garantire che un'operazione cofinanziata contribuisca agli indicatori stabiliti nel programma?

I progetti selezionati dai partenariati europei possono essere sostenuti se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del CPR. Devono pertanto contribuire al conseguimento degli indicatori del programma.

È possibile utilizzare i fondi per altri scopi se non vengono spesi per il finanziamento di progetti di partenariato?

Questi contributi andrebbero a progetti individuati dopo essere stati valutati e selezionati dal consiglio di direzione del partenariato europeo. Non sarebbe quindi possibile restituirli.

Quale è la situazione rispetto alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato?

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano se il beneficiario di un finanziamento pubblico concesso dalle risorse degli Stati membri, compreso il FESR, è un'impresa (e se sono soddisfatte tutte le altre condizioni cumulative per la presenza di un aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Ai sensi delle condizioni specificate nell'articolo 25 quater del RGEC, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati possono beneficiare dei costi ammissibili e dei tassi di finanziamento di Orizzonte Europa. Ciò vale anche per gli inviti pubblicati da partenariati basati sull'articolo 185 o 187 TFUE o per gli inviti pubblicati nell'ambito di azioni di cofinanziamento del programma. I progetti devono essere transnazionali (attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato) e devono scaturire da inviti a presentare proposte organizzati a livello centrale cui si applicano le regole di finanziamento di Orizzonte Europa (articolo 25 quater, paragrafo 3, del RGEC concernente le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili). Se tutte le condizioni applicabili stabilite nel RGEC sono soddisfatte, l'autorità che concede l'aiuto non è tenuta a effettuare una valutazione separata degli aiuti di Stato né a notificare l'aiuto alla Commissione. Se il finanziamento è soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato e non è in linea con tutte le condizioni stabilite dall'articolo 25 quater del RGEC, non si applica il trattamento semplificato di questi progetti in base alle norme sugli aiuti di Stato.

Che cos'è il diritto di veto nei partenariati europei istituzionalizzati?

In linea con l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa, i contributi di uno Stato membro partecipante devono essere utilizzati per finanziare la partecipazione di soggetti stabiliti in tale Stato membro partecipante. Gli Stati membri partecipanti mantengono quindi il controllo dei loro contributi nazionali, in quanto possono vietare l'assegnazione di fondi nazionali a uno specifico beneficiario (per motivi eccezionali e debitamente giustificati) senza che ciò influisca sull'ammissibilità della proposta al finanziamento dell'UE.

I programmi FESR possono sostenere la partecipazione/le quote di adesione ad altri organismi o reti dell'UE (ad esempio i partenariati dell'EIT)?

Un'operazione cofinanziata dal FESR deve rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento FESR. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento FESR consente al FESR di sostenere le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, (compresi quelli che riuniscono imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche). Tale cooperazione può essere promossa attraverso un'organizzazione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del CPR un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

Le quote di adesione a organizzazioni internazionali non soddisfano quindi le condizioni sopra citate e non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR, poiché gli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni internazionali sono generalmente troppo ampi per corrispondere a un'operazione specifica che persegua gli obiettivi del programma di finanziamento.

Le quote di partecipazione invece sono solitamente relative ad attività più specifiche e concrete e possono quindi essere ammissibili al sostegno a carico del FESR, se corrispondono a un'azione concreta svolta da un'organizzazione internazionale che rientra nell'ambito del regolamento FESR e contribuisce agli obiettivi del programma di finanziamento.

5.   Finanziamento combinato (Teaming)

È importante ottimizzare e massimizzare i benefici che le attività di R&I possono fornire alla società, all'ambiente e all'economia in generale, insieme al loro contributo al conseguimento degli obiettivi dell'UE. I finanziamenti dell'UE devono pertanto essere coerenti e sfruttare le potenziali sinergie. Ciò si può realizzare, in particolare, tramite un'azione di Teaming che sostenga la creazione o l'ammodernamento di un centro di eccellenza in un paese interessato dall'ampliamento associandolo a un importante istituto di ricerca (partner avanzato) in un altro paese. A tal fine occorre un finanziamento complementare da parte di una fonte nazionale, regionale, europea o privata. Tale azione è pertanto designata come azione «sinergica» nel programma di lavoro di Orizzonte Europa. Le azioni di Teaming dovrebbero gettare un ponte efficace e significativo in particolare tra le S3 e l'eccellenza nella R&I, rafforzando così il SER.

Legislazione correlata

Articolo 25 quinquies RGEC (aiuti di Stato)

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Fasi principali del processo

Preparazione /programmazione

Il programma di lavoro Orizzonte Europa designa le azioni di Teaming come azioni «sinergiche». I programmi della politica di coesione possono fornire finanziamenti complementari a un progetto di Teaming per una serie di costi ammissibili distinti dai costi coperti da Orizzonte Europa, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni dell’articolo 73, paragrafo 4, del CPR.

Assegnazione del sostegno

Vengono aperte due gare distinte (FESR e Orizzonte Europa). La proposta relativa a Orizzonte Europa deve includere una chiara descrizione del progetto complementare sostenuto dal FESR o da altre fonti di finanziamento. Se pertinente, la descrizione dovrebbe includere le categorie di costo, le specifiche dell’infrastruttura tecnica, la pianificazione preliminare delle opere edili e degli impianti, l’analisi costi-benefici, ecc. Anche questa descrizione sarà sottoposta alla valutazione di esperti indipendenti in conformità delle norme e dei criteri di selezione di Orizzonte Europa.

Attuazione

Il programma FESR sostiene progetti di ricerca e sviluppo che integrano Orizzonte Europa, anche se con una serie diversa di costi ammissibili. L’articolo 25 quinquies modificato del RGEC stabilisce le condizioni di compatibilità per la concessione di aiuti di Stato (anche a valere sulle risorse del FESR) a progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati che integrano azioni di Teaming (in questi casi si applicano i costi e i tassi di finanziamento ammissibili di Orizzonte Europa). L’articolo 25 quinquies modificato del RGEC consente inoltre agli aiuti pubblici agli investimenti di coprire fino al 70 % degli investimenti in infrastrutture realizzati nell’ambito di un’azione di Teaming (anche questa possibilità è soggetta a determinate condizioni). La proposta di progetto viene sottoposta a una valutazione unica che riguarda entrambe le parti del progetto (ossia la parte relativa a Orizzonte Europa e quella relativa alla fonte di finanziamento complementare scelta, ad esempio un programma della politica di coesione). Detta valutazione unica è necessaria per poter applicare l’articolo 25 quinquies modificato del RGEC, che consente ai gestori della fonte di finanziamento complementare di applicare all’operazione in questione le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nell’ambito di Orizzonte Europa.

6.   Sinergie a monte e a valle

Le sinergie a monte/a valle emergono quando il sostegno dell'UE fornisce (principalmente attraverso i programmi FESR e Orizzonte Europa) un quadro coordinato e continuo per tutte le fasi del processo di innovazione della R&I (a partire dal consolidamento delle capacità e dalla ricerca di base fino alla commercializzazione e all'adozione di soluzioni innovative da parte di imprese private). Tali sinergie forniscono un particolare valore aggiunto quando emergono in settori collegati ai principali obiettivi politici dell'UE e offrono la prospettiva di apportare miglioramenti sostanziali all'economia in generale.

Lo sviluppo di tali sinergie richiede una stretta collaborazione tra i soggetti coinvolti, in particolare tra le autorità dell'UE e nazionali coinvolte nella programmazione e nell'attuazione del sostegno di Orizzonte Europa e del FESR.

Ad esempio, le missioni di Orizzonte Europa (19) offrono nuovi modi per affrontare le sfide individuate nelle loro missioni e soluzioni trasformative che possono contribuire ad accelerare la diffusione delle migliori tecnologie disponibili. Esempi pratici di possibili sinergie tra le cinque missioni dell'UE e il FESR sono forniti nell'allegato della presente nota.

Per promuovere tale diffusione, la nuova strategia Orizzonte di diffusione e sfruttamento favorirà un approccio integrato creando e mantenendo portafogli di risultati di missione e combinandoli con un ecosistema integrato di servizi (ad esempio la piattaforma dei risultati di Orizzonte e Horizon Result Booster) e iniziative (ad esempio eventi e seminari). Questa strategia porterà all'attenzione degli investitori e dei responsabili delle politiche nazionali e regionali una serie di risultati chiari in tema di R&I. La nuova strategia Orizzonte di diffusione e sfruttamento pone inoltre l'accento sui temi del programma di lavoro di Orizzonte Europa, in modo da consentire ai partecipanti al bando di valutare la possibilità di sfruttare potenziali sinergie con altri programmi dell'UE.

Gli insegnamenti tratti dal quarto bando Interreg Central Europe per lo sfruttamento dei risultati dei progetti esistenti nell'ambito di Orizzonte 2020 (e di altri programmi dell'UE) saranno presi in considerazione al momento di decidere come sfruttare i risultati della R&I di Orizzonte Europa utilizzando i programmi Interreg (come modalità aggiuntiva per aumentare l'accesso delle regioni ai risultati della R&I di alta qualità). Gli sforzi futuri in questa direzione beneficeranno delle conoscenze e dell'esperienza acquisita con le iniziative di abbinamento (ad esempio, il nuovo strumento di mappatura delle sinergie Orizzonte-Interreg che combina informazioni tematiche e regionali per individuare potenziali sinergie tra queste due fonti di finanziamento).

Tali approcci e soluzioni possono inoltre aiutare le amministrazioni pubbliche a sviluppare nuove capacità e a fornire nuovi servizi. Questo aspetto è particolarmente importante per le regioni meno sviluppate e periferiche, che sono meno in grado di assorbire le nuove tecnologie e di gestire una trasformazione sistemica.

Molte di queste regioni possono quindi incrementare le misure di dimostrazione, innovazione e trasferimento tecnologico utilizzando le risorse della politica di coesione per contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma. Le regioni che hanno individuato priorità nelle strategie relative a un particolare settore di missione possono sviluppare sinergie con quella missione (20) per sostenere lo sviluppo e/o l'utilizzo a valle di nuovi approcci allo sviluppo di percorsi trasformativi. Ad esempio, le missioni Orizzonte Europa possono fornire direzionalità; accelerare lo sviluppo regionale; promuovere una governance interdisciplinare e multi-livello; coinvolgere la cittadinanza e i portatori di interessi locali/regionali; e pubblicizzare gli investimenti nella politica di coesione e l'accesso a nuove reti, le piattaforme di apprendimento politico e gli strumenti di finanziamento.

Le regioni svolgono un ruolo importante per la diffusione dell'economia dell'idrogeno, in particolare attraverso le valli dell'idrogeno (21). Tali iniziative garantiscono la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno a livello regionale o locale e sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di REPowerEU (22). L'impresa comune «Idrogeno pulito» vanta una lunga esperienza nel sostenere la creazione di valli dell'idrogeno nell'UE. L'ulteriore diffusione di questa iniziativa di successo in tutti gli Stati membri richiederà una significativa messa in comune delle risorse.

Ad esempio, l'idrogeno rinnovabile sarà fondamentale per sostituire il gas naturale, il carbone e il petrolio nei settori industriali e nei trasporti difficili da decarbonizzare. REPowerEU stabilisce un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030. Le regioni svolgono un ruolo importante per la diffusione dell'economia dell'idrogeno nell'UE, in particolare attraverso le valli dell'idrogeno. Tali iniziative garantiscono la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno a livello regionale o locale e sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di REPowerEU. L'impresa comune «idrogeno pulito» e i suoi predecessori vantano una lunga esperienza nel sostenere la creazione di valli dell'idrogeno nell'UE. Attualmente nell'UE sono presenti 23 valli dell'idrogeno in dieci Stati membri. L'ulteriore diffusione di questa iniziativa di successo in tutti gli Stati membri richiederà una significativa messa in comune delle risorse.

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Esempio: sinergie nel contesto della nuova agenda europea per l'innovazione

Le sinergie possono sostenere l'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione, in particolare l'iniziativa faro 3, che mira a rafforzare e interconnettere gli ecosistemi regionali dell'innovazione e a ridurre il divario nell'innovazione.


(1)  Può valere anche per i fondi dell'UE a gestione indiretta.

(2)  In considerazione dell'allineamento delle disposizioni dei programmi dell'Unione a gestione diretta, ad esempio Orizzonte Europa, il programma Europa digitale e il meccanismo per collegare l'Europa, in termini di sinergie con i programmi in regime di gestione concorrente, gli elementi del presente documento possono essere considerati come orientamenti per l'operatività delle sinergie tra tali programmi dell'Unione a gestione diretta e i programmi del FESR, pur tenendo attentamente conto delle specificità di ciascuna base giuridica applicabile e delle considerazioni politiche specifiche di ciascun programma.

(3)  COM(2020) 628 final del 30 settembre 2020.

(4)  COM(2021) 407 final.

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(6)  Sebbene il presente documento si concentri sui marchi di eccellenza previsti nell'ambito di Orizzonte Europa, la possibilità di concedere marchi di eccellenza è prevista anche negli atti di base di altri 14 programmi del quadro finanziario pluriennale dell'UE (Europa digitale, programma per il mercato unico, LIFE, Europa creativa, Erasmus+, programma spaziale, corpo europeo di solidarietà, meccanismo per collegare l'Europa, programma Giustizia, programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, Euratom, Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Fondo per la gestione integrata delle frontiere e Fondo Sicurezza interna).

(7)  Si vedano l'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), e l'articolo 73, paragrafo 4, del CPR.

(8)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, e successive modifiche). Una versione consolidata del regolamento modificato è disponibile sul sito web della Commissione europea, a titolo puramente informativo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_en

(9)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

(10)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE.

(11)  Programma di lavoro del CEI per il 2022.

(12)  Sono possibili anche trasferimenti ad altri programmi a gestione diretta, si veda ad esempio l'articolo 4, paragrafo 14, del regolamento MCE, applicabile al settore digitale, e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento sul programma Europa digitale.

(13)  La tabella 4.2. del modello per l'accordo di partenariato (allegato II del CPR) sui «Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta» consente di individuare lo strumento specifico a cui vengono trasferiti gli importi del FESR.

(14)  Nei limiti dell'articolo 26, paragrafo 1, del CPR.

(15)  Si noti che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul programma Europa digitale, così come, ad esempio, l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento MCE 2, reca disposizioni identiche a quelle dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento Orizzonte Europa. Ciò consente di allineare le modalità di attuazione relative al finanziamento cumulativo tra questi programmi.

(16)  Il presente documento orientativo si concentra sulle sinergie tra i programmi di Orizzonte Europa e del FESR, ma una logica simile si applica agli altri programmi elencati all'articolo 15, paragrafo 3.

(17)  Orizzonte Europa comprende una sola iniziativa ai sensi dell'articolo 185 TFUE: il partenariato europeo sulla metrologia gestito da EURAMET.

(18)  Articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa.

(19)  Per maggiori dettagli sulle missioni dell'UE nell'ambito di Orizzonte Europa: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en#what

(20)  Le missioni dell'UE rappresentano una novità del programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027. Esse costituiscono uno sforzo coordinato della Commissione per mettere in comune le risorse necessarie in termini di programmi di finanziamento, politiche e normative, nonché altre attività. Le missioni mirano inoltre a mobilitare e coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali gli Stati membri dell'UE, le autorità regionali e locali, gli istituti di ricerca, gli agricoltori e i gestori del territorio, gli imprenditori e gli investitori, in modo da produrre risultati reali e duraturi. Le missioni si rivolgeranno ai cittadini per favorire l'adozione di nuove soluzioni e approcci da parte della società. Le missioni dell'UE sono cinque (adattamento ai cambiamenti climatici; lotta contro il cancro; far rivivere i nostri mari e le nostre acque entro il 2030; 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030; un patto europeo per i suoli).

(21)  Partenariato di specializzazione intelligente sulle valli dell'idrogeno e progetto pilota sull'idrogeno Hydrogen valleys - Smart Specialisation Platform (europa.eu).

(22)  REPowerEU (COM(2022) 230 final) stabilisce un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030.


ALLEGATO 1

Sinergie con le missioni dell'UE

Missione dell'UE «Adattamento ai cambiamenti climatici»

La missione «Adattamento ai cambiamenti climatici» intende sostenere almeno 150 regioni, autorità locali e comunità nei loro sforzi volti a conseguire la resilienza climatica entro il 2030. Essa fornirà sostegno generale alle regioni, alle autorità locali e alle comunità per aiutarle a migliorare la comprensione, la preparazione e la gestione in relazione ai rischi e alle opportunità legati al clima, ad accelerare la propria trasformazione verso la resilienza climatica e a realizzare almeno 75 dimostrazioni su larga scala di adattamento ai cambiamenti climatici sul campo.

La partecipazione degli Stati membri, delle regioni e delle autorità locali avrà un ruolo cruciale nell'attuazione di questa missione, poiché questi soggetti sono i protagonisti del cambiamento. Possono anche utilizzare nuove tecnologie, sperimentare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze locali e aiutare i diversi portatori di interessi a conseguire la resilienza climatica.

Gli obiettivi della missione sono coerenti con gli obiettivi strategici del FESR (1) di un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC. La missione contribuisce inoltre all'obiettivo strategico di un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.

I finanziamenti nell'ambito di queste priorità potrebbero ad esempio essere mobilitati per sviluppare le soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici, sfruttando le sinergie con i finanziamenti mobilitati da Orizzonte Europa. Anche le regioni e le autorità locali possono sottoscrivere la carta della missione per esprimere la loro disponibilità a cooperare e coordinarsi con gli altri firmatari in modo da mobilitare risorse e avviare attività nei rispettivi territori al fine di raggiungere gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici.

La piattaforma di attuazione della missione sosterrà le regioni e le autorità locali, ad esempio fornendo loro accesso alle conoscenze e assistenza tecnica. Saranno disponibili finanziamenti attraverso i programmi di lavoro di Orizzonte Europa per progetti di R&I di adattamento ai cambiamenti climatici che potrebbero essere realizzati sfruttando potenziali sinergie con il FESR.

Missione dell'UE sul cancro

La missione sul cancro, insieme al piano europeo di lotta contro il cancro, ha lo scopo di migliorare la vita di oltre tre milioni di persone entro il 2030, attraverso la prevenzione, la cura e, per le persone colpite dal cancro e le loro famiglie, il miglioramento della durata e della qualità della vita. Questo obiettivo generale è in linea con l'obiettivo strategico del FESR di un'Europa più sociale e inclusiva.

È prevista la creazione di infrastrutture digitali di sostegno alla ricerca e all'innovazione (R&I) sul controllo del cancro. La piattaforma UNCAN.eu raccoglierà dati di diverso tipo e da diverse fonti. Un centro digitale europeo dei pazienti oncologici virtuale permetterà a pazienti ed ex pazienti oncologici di registrare i propri dati sanitari e ricevere informazioni. Si sosterrà la realizzazione di infrastrutture oncologiche globali al fine di contrastare le disuguaglianze nell'accesso a cure oncologiche di alta qualità, ad esempio rafforzando le capacità di ricerca e creando una rete tra gli Stati membri e le regioni.

La partecipazione degli Stati membri, delle regioni e delle autorità locali è fondamentale per l'attuazione delle azioni previste, in quanto tali soggetti sono i principali responsabili dell'organizzazione dei loro sistemi sanitari. Ad esempio, migliorare l'accesso allo screening precoce o a terapie oncologiche innovative richiederà importanti investimenti in infrastrutture, attrezzature, digitalizzazione, personale sanitario e nuovi modelli di assistenza, comprese le soluzioni di telemedicina per raggiungere i pazienti nelle aree rurali e remote.

Il FESR svolge un ruolo importante nel miglioramento del controllo del cancro. Molte regioni hanno attuato strategie di specializzazione intelligente nel settore sanitario, anche per quanto riguarda il cancro. I progetti esistenti possono dare un rilevante contributo agli obiettivi della missione. Le regioni saranno incoraggiate ad allinearsi alle priorità dell'UE e a investire ulteriormente nella R&I, orientando le priorità di specializzazione intelligente verso l'innovazione nella lotta ai tumori. Allo stesso modo Interreg può sostenere i pazienti oncologici che ricorrono all'assistenza sanitaria in un altro paese, rafforzando la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Le regioni parteciperanno all'attuazione attraverso i futuri poli oncologici nazionali di ciascuno Stato membro, che agevoleranno: 1) l'integrazione delle attività della missione attraverso l'individuazione di sinergie nelle iniziative politiche e negli investimenti relativi al cancro tra l'UE e i livelli nazionale, regionale e locale; 2) il coinvolgimento dei pertinenti soggetti e portatori di interessi a livello nazionale, al di là dei sistemi sanitari e di R&I, per coprire gli ambiti pertinenti al controllo del cancro (come l'occupazione, l'istruzione, ecc.); 3) i dialoghi strategici sul cancro; e 4) le attività di coinvolgimento dei cittadini.

Missione dell'UE «Far rivivere i nostri mari e le nostre acque»

L'obiettivo strategico della missione è di ripristinare la salute dei nostri mari e delle nostre acque entro il 2030, proteggendo e ripristinando gli ecosistemi marini e d'acqua dolce e la biodiversità, prevenendo ed eliminando l'inquinamento dei nostri oceani, mari e acque e promuovendo la neutralità in termini di emissioni di carbonio e la circolarità dell'economia blu dell'UE.

Un'attenzione particolare è rivolta all'impegno regionale attraverso i «centri faro» di zona, concepiti come portafogli di progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni trasformative in quattro grandi bacini europei: bacino Atlantico e Artico; bacino del Mar Baltico e del Mare del Nord; bacino del Mar Mediterraneo; bacino del Danubio e del Mar Nero.

La missione sarà attuata in due fasi: sviluppo e sperimentazione delle soluzioni (2021-2024) e attuazione e diffusione su più vasta scala (a partire dal 2025) delle attività. Nonostante la Commissione abbia stanziato quasi 350 milioni di EUR a valere su Orizzonte Europa per il periodo 2021-2023 per sostenere la prima fase, la mobilitazione di ulteriori impegni e bilanci da parte di soggetti pubblici e privati, anche attraverso il FESR, sarà fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della missione.

Il concetto di «regioni associate» è incorporato in tutte le attività pertinenti del programma di lavoro della missione. Le «regioni associate» sono aree con ecosistemi che possono beneficiare delle attività di dimostrazione (ad esempio regioni limitrofe e/o regioni in un bacino marino diverso) e/o regioni meno sviluppate, con la necessità di rafforzare la capacità di attuare le soluzioni innovative messe a punto nell'ambito dei diversi progetti. Queste regioni beneficeranno di un sostegno finanziario per dimostrare la fattibilità, la ripetibilità e la diffusione su più larga scala di soluzioni innovative. Il FESR potrebbe sostenere l'attuazione di soluzioni innovative a livello regionale. Una carta della missione raccoglierà gli impegni/le azioni e riunirà tutte le parti interessate, dagli Stati membri e i paesi associati alle regioni e alle autorità locali, agli enti privati, alle ONG e ai cittadini.

Missione dell'UE «Città intelligenti e a impatto climatico zero»

La missione mira a rendere almeno 100 città europee intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 e a garantire che esse agiscano come poli di sperimentazione e innovazione per mettere tutte le città europee in condizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Con il suo approccio incentrato sulle città e l'attenzione a soluzioni basate sul territorio, la missione contribuisce all'obiettivo strategico europeo del FESR per un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile. La missione contribuisce inoltre all'obiettivo strategico di un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali, sostenendo strategie di investimento su misura a livello territoriale, nelle città e nelle comunità locali, per affrontare le loro diverse sfide e sfruttare il loro potenziale di sviluppo.

Attraverso un invito a manifestare interesse, la missione ha invitato le città a registrare la loro intenzione di diventare a impatto climatico zero entro il 2030. Le manifestazioni di interesse sono state valutate in base all'ambizione delle città, al loro livello di preparazione, all'impegno continuo e programmato verso la neutralità climatica e la riduzione dell'inquinamento e all'impegno a coinvolgere i cittadini e i pertinenti portatori di interessi nel piano climatico della città. Le città selezionate sono invitate a stipulare un contratto climatico della città (CCC) con il supporto di una piattaforma della missione. Il CCC non è uno strumento giuridicamente vincolante e sarà elaborato attraverso un processo innovativo di co-creazione che coinvolgerà le città, le autorità nazionali/regionali, i portatori di interessi pertinenti e la Commissione. Tale contratto si allinea alla strategia regionale di specializzazione intelligente, affidando il ruolo di guida alle città stesse in base alle loro reali esigenze. Si tratterà di un approccio intersettoriale, basato sulla domanda e con un approccio dal basso, con impegni specifici all'attuazione e alla diffusione su più vasta scala di soluzioni innovative e intelligenti per la neutralità climatica in tutti i settori interessati. Il CCC include uno scenario di base concordato, le modalità con le quali la città intende attuare i propri impegni entro il 2030 e un piano di investimento con le relative fonti di finanziamento.

La piattaforma della missione assisterà in particolare le città che si impegnano a conseguire la neutralità climatica entro il 2030, assicurerà la coerenza e il coordinamento generali durante l'intero processo e riferirà regolarmente in merito ai progressi compiuti verso il CCC.

Con la firma del CCC, le città ricevono un «marchio di missione» che riconosce il rigoroso processo di valutazione e la qualità e la fattibilità dei loro impegni. L'iniziativa darà accesso a opportunità di finanziamento mirate nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'UE e offre l'opportunità alle regioni, agli Stati membri e ad altri attori pubblici di sostenere attività ad alta visibilità sulla neutralità climatica da parte di città all'avanguardia, per contribuire a portare avanti gli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Dal momento che le attività previste dal CCC saranno già state valutate come sostenibili dal punto di vista ambientale in linea con il quadro dell'UE che favorisce gli investimenti sostenibili, il marchio aumenterà la consapevolezza e la fiducia degli investitori. In questo modo sarà più facile per le città attrarre finanziamenti per le attività legate al clima da ulteriori investitori pubblici e privati.

Missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli»

La missione intende sperimentare, dimostrare e accelerare la transizione verso la salubrità dei suoli attraverso azioni ambiziose in 100 laboratori viventi e centri faro all'interno di contesti territoriali. A ciò si affiancherà un ambizioso programma interdisciplinare di R&I, un quadro di monitoraggio dei suoli affidabile e armonizzato e un incremento delle attività di comunicazione ed educazione al suolo volte a sensibilizzare i cittadini sul tema.

Gli obiettivi della missione sono pienamente in linea con gli obiettivi strategici del FESR di un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.

Il FESR può svolgere un ruolo significativo per quanto riguarda la salute dei suoli. Tre quarti delle regioni NUTS 2 hanno elaborato strategie di specializzazione intelligente nel settore agroalimentare, il che significa che esiste un notevole potenziale per i progetti che contribuiscono agli obiettivi della missione sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione. La missione si avvarrà della piattaforma tematica di specializzazione intelligente sull'agroalimentare per valorizzare la cooperazione interregionale e favorire l'emergere di progetti comuni di investimento nell'innovazione negli ambiti di interesse della missione.

La priorità tematica «Un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio» consentirà di diffondere su più larga scala i risultati della missione. Le regioni che hanno individuato nelle proprie strategie di specializzazione intelligente priorità relative alla gestione sostenibile del suolo e del territorio possono usufruire delle soluzioni sviluppate e testate nei laboratori viventi e nei centri faro della missione e attuarle a valle su scala più ampia.

Anche Interreg può contribuire efficacemente all'attuazione della missione attraverso la cooperazione sugli obiettivi della missione su scala transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Alcuni esempi: progetti pilota o dimostrazioni di ripristino di zone umide in aree transfrontaliere o transnazionali dell'Europa settentrionale o cooperazione sul dissesto idrogeologico nelle aree transnazionali dell'Europa meridionale e nei bacini fluviali transfrontalieri (ad esempio, il Danubio), o ancora cooperazione su approcci di pianificazione territoriale che tengano in debita considerazione la gestione del territorio e dei suoli.


(1)  Articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.


ALLEGATO 2

Esempio di finanziamento cumulativo per altri strumenti a gestione diretta (programma Europa digitale)

Finanziamento sinergico relativo ai poli europei dell'innovazione digitale nel programma Europa digitale

I poli europei dell'innovazione digitale sono un investimento congiunto dell'UE, degli Stati membri e dei paesi associati al programma Europa digitale. Ciò trova riscontro nel processo di selezione articolato in due fasi descritto nel programma Europa digitale (regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio). In primo luogo, gli Stati membri selezionano i soggetti candidati e ne stilano un elenco. In una seconda fase, la Commissione seleziona dall'elenco di candidati preselezionati i soggetti che costituiranno la rete dei poli europei dell'innovazione digitale. La selezione si basa su criteri di pertinenza, attuazione e impatto, ma tiene anche conto degli obiettivi di copertura geografica, settoriale e tecnologica e del bilancio disponibile per ciascun paese. Il programma Europa digitale cofinanzia le sovvenzioni selezionate con un massimo del 50 % e gli Stati membri possono cofinanziare la parte restante attraverso il FESR (possono anche utilizzare altri finanziamenti nazionali pubblici o privati).

Questo esempio pratico illustra le principali fasi necessarie per il finanziamento sinergico di un polo europeo dell'innovazione digitale attraverso il programma Europa digitale e il FESR. Secondo le stime della Commissione, circa 70 «azioni collegate» che attuano i poli europei dell'innovazione digitale faranno ricorso a questa modalità di finanziamento. Poiché ogni polo europeo dell'innovazione digitale sarà su base regionale, l'autorità di gestione responsabile dal punto di vista della gestione concorrente sarà nota.

Fase 1 - preparazione. L'ordinatore responsabile si coordinerà e collaborerà con l'autorità di gestione responsabile dell'azione del fondo in regime di gestione concorrente, in particolare per garantire il coordinamento dei tassi di finanziamento in modo che il finanziamento combinato non superi il 100 % dei costi ammissibili stimati.

La DG CONNECT ha organizzato un incontro con gli Stati membri coinvolti in queste azioni collegate e con le loro autorità di gestione per spiegare in modo esauriente il processo.

Fase 2 - collegamento tra le due azioni. L'azione in regime di gestione diretta sarà designata come «azione sinergica», sia durante la preparazione della sovvenzione che dopo la firma della stessa, tramite una modifica alla sovvenzione. L'azione in regime di gestione concorrente sarà collegata all'azione in regime di gestione diretta (ad esempio, tramite Stato membro-autorità di gestione-numero di bando-numero di progetto).

Quanto precede è previsto nella procedura di preparazione della sovvenzione ed è stato annunciato anche nel documento del bando.

Fase 3 - firma della sovvenzione e prefinanziamento. Il beneficiario firmerà due distinte convenzioni di sovvenzione (1): la sovvenzione a gestione diretta e la sovvenzione a gestione concorrente. Le autorità che concedono l'aiuto garantiranno che la combinazione dei tassi di finanziamento non superi il 100 % dei costi ammissibili. Le autorità che concedono l'aiuto dovrebbero coordinare, nella misura più ampia possibile, anche il periodo di ammissibilità, la durata del progetto, i periodi di rendicontazione e le scadenze per l'approvazione delle due sovvenzioni.

I pagamenti di prefinanziamento previsti dalla convenzione di sovvenzione a gestione diretta saranno effettuati regolarmente. I pagamenti anticipati saranno effettuati nell’ambito della sovvenzione a gestione concorrente, ove previsto dalle norme nazionali applicabili.

Image 26

Rappresentazione delle attività di firma delle sovvenzioni

Fase 4 - rendicontazione e pagamenti. Prima di richiedere qualsiasi pagamento alla Commissione/agenzia per la sovvenzione a gestione diretta, il beneficiario deve innanzitutto dichiarare le spese all'autorità di gestione nell'ambito della sovvenzione a gestione concorrente. L'autorità di gestione informerà il beneficiario del momento in cui le spese sono dichiarate alla Commissione in regime di gestione concorrente. I costi non possono in nessun caso essere prima inclusi in una domanda di pagamento nell'ambito della sovvenzione a gestione diretta, in quanto ciò li renderebbe inammissibili all'altro fondo.

Solo dopo che l’autorità di gestione ha dichiarato le spese alla Commissione, il beneficiario/coordinatore caricherà su eGrants una copia della dichiarazione presentata all’autorità di gestione e, contemporaneamente, inserirà tutte le informazioni sull’attuazione dell’azione richieste dalle norme del programma a gestione diretta.

Se l’ordinatore responsabile richiede un certificato relativo ai rendiconti finanziari (CFS) nella sovvenzione a gestione diretta, il revisore può basarsi anche sui certificati di audit relativi alle spese a gestione concorrente, purché si riferiscano agli stessi costi e si applichino le stesse condizioni di ammissibilità.

Entrambe le autorità che concedono l’aiuto procederanno alla verifica dei costi in base alle rispettive norme applicabili, come per le azioni non sinergiche e, se i costi sono accettati, provvederanno al pagamento secondo le modalità consuete.


(1)  Denominato «documento che specifica [...] le condizioni per il sostegno» per la gestione concorrente, a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del CPR.


ALLEGATO 3

Testo delle disposizioni legislative applicabili (CPR, Orizzonte Europa, RGEC)

MARCHIO DI ECCELLENZA

CPR

Considerando 61

«(61)

Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (1)

Articolo 2, punto 45

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

[...]

45)

’marchio di eccellenza’: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.»

Articolo 73, paragrafi 2 e 4

«Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

[...]

2.   Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

[...]

g)

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento; [...]

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell’obiettivo strategico 1, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente. [...]

3.   L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4.   Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.»

Orizzonte Europa

«Articolo 2

Definizioni

23)

“marchio di eccellenza”: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.»

«Articolo 15

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse

1.   Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, in conformità del principio di cui all’articolo 7, paragrafo 7.

2.   Il marchio di eccellenza è attribuito per gli inviti a presentare proposte specificati nel programma di lavoro. In conformità della pertinente disposizione del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e della pertinente disposizione del “regolamento sui piani strategici della PAC”, il FESR, l'FSE+, il FEAMP e il FEASR possono sostenere:

a)

azioni cofinanziate selezionate nell’ambito del programma; e

b)

azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:

i)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

ii)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e

iii)

non sono state finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio.

3.   I contributi finanziari nell’ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai partenariati europei ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

4.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

5.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.»

«Articolo 24

Inviti a presentare proposte

4.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte per i quali può essere attribuito il “marchio di eccellenza”. Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.»

«Articolo 48

L’Acceleratore

1.   L’Acceleratore mira a sostenere essenzialmente l’innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

L'Acceleratore fornisce i seguenti tipi di sostegno:

a)

sostegno finanziario misto alle PMI — comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario;

b)

sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione — da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente — e che mirano a espandersi successivamente;

c)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni è concesso a titolo dell'Acceleratore soltanto alle seguenti condizioni cumulative:

a)

il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente;

b)

il beneficiario è una start-up o una PMI;

c)

il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dell’Acceleratore è concesso solo una volta a un beneficiario durante il periodo di attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

2.   Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.

3.   Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.

4.   Le proposte sono valutate sulla base del merito di ciascuna da esperti esterni indipendenti e sono selezionate per i finanziamenti mediante un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli 27, 28 e 29, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo.

5.   Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

livello di rischio dell’azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell’attuazione nonché necessità di sostegno dell’Unione.

6.   Con l'accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano il programma (incluse le CCI dell'EIT) possono sottoporre direttamente a una valutazione sulla base del criterio di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettera c), una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a)

la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020, dal programma o, previa fase esplorativa pilota da lanciare nel quadro del primo programma di lavoro, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Nel programma specifico sono stabilite disposizioni dettagliate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

b)

la proposta si basa sul riesame di un progetto che sia stato eseguito negli ultimi due anni che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta ed è soggetta alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

7.   Può essere attribuito un marchio di eccellenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

b)

la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b);

c)

l’attività sarebbe ammissibile nell’ambito di un’azione di innovazione.

8.   Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato.

Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tale rifiuto.

9.   La componente del sostegno dell’Acceleratore costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell’azione selezionata di innovazione.

10.   Le condizioni di attuazione delle componenti del sostegno dell’Acceleratore costituite da capitale e contributo rimborsabile sono indicate nella decisione (UE) 2021/764.

11.   Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti.

In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento di tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

12.   Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non sono raggiunte, l’azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell’Unione, non possa essere realizzata.

In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dell’Acceleratore, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.»

«Articolo 50

Sorveglianza e rendicontazione

La Commissione sorveglia costantemente la gestione e l’attuazione del programma, del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle attività dell’EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sul sito web della Commissione in base all’ultimo aggiornamento. In particolare, i dati per i progetti finanziati nell’ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell’EIT sono inclusi nella stessa banca dati.

La banca dati comprende:

...

b)

informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi interessati dall’ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i “marchi di eccellenza”, i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri programmi dell’Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

1.1.3.

Ulteriori attività CEI

Inoltre, EIC attuerà anche servizi di accelerazione d'impresa del CEI a sostegno delle attività e delle azioni dell'Apripista e dell'Acceleratore, che sono fortemente raccomandati a tutte le start-up e PMI selezionate, e, in casi eccezionali, alle piccole imprese a media capitalizzazione, sebbene il loro uso non sia obbligatorio. L'obiettivo sarà collegare la comunità CEI di innovatori finanziati, tra cui gli assegnatari del “marchio di eccellenza”, a investitori, partner e acquirenti pubblici. Il CEI fornirà una serie di servizi di preparazione e orientamento alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli innovatori l'accesso alle reti internazionali di potenziali partner, compresi quelli industriali, per integrare una catena del valore o sviluppare opportunità di mercato e trovare investitori e altre fonti di finanziamento privato o aziendale. Le attività includeranno manifestazioni in diretta (ad esempio eventi di mediazione, sessioni di presentazione), ma anche lo sviluppo di piattaforme di abbinamento o l'utilizzo di quelle esistenti, in stretta relazione con intermediari finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU e con il Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti). Queste attività incoraggeranno anche gli scambi tra pari come fonte di apprendimento nell'ecosistema dell'innovazione, facendo in particolare ricorso ai membri del comitato consultivo di alto livello del CEI e ai membri del CEI.»

TRASFERIMENTI

CPR

Considerando 19

«(19)

Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell’esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato.»

«Articolo 26

Trasferimento di risorse

1.   Gli Stati membri possono chiedere, nell’accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell’atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.

3.   Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l’importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell’impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell’articolo 24.

4.   Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5.   Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

6.   Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8.   Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.

9.   Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.»

Orizzonte Europa

«Articolo 15

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse

...

5.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.»

FINANZIAMENTO CUMULATIVO

CPR

«Articolo 63

Ammissibilità

[...]

9.   Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a)

sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;

b)

sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»

Orizzonte Europa

«Articolo 15

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse

...

4.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.»

FINANZIAMENTO COMBINATO/PARTENARIATI EUROPEI COFINANZIATI

CPR

«Articolo 71

Autorità del programma

[...]

5.   Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l’organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall’autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.»

«Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

[...]

4.   Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.»

Orizzonte Europa

«Articolo 15

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse

...

1.   I contributi finanziari nell’ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai partenariati europei ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.»

Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

«Articolo 25 bis

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità

1.   Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   L’importo massimo dell’aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.

5.   Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

"Articolo 25 ter

Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER

1.   Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.

"Articolo 25 quater

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati

1.   Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato, e selezionati in base alla valutazione e alla graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

4.   Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5.   Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un’azione di ricerca e innovazione o di un’azione di innovazione quale definita nell’ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

"Articolo 25 quinquies

Aiuti a favore delle azioni di Teaming

1.   Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate sulla base della valutazione e della graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le attività ammissibili dell’azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale.

3.   Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto.

4.   Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l’aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento.

5.   Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell'ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a)

se l’infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;

b)

il prezzo applicato per la gestione o l’uso dell’infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;

c)

l’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

d)

se l’infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l’intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.»


(1)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/52


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,00 % al 1o novembre 2022

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 novembre 2022

(2022/C 421/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9753

JPY

yen giapponesi

144,58

DKK

corone danesi

7,4433

GBP

sterline inglesi

0,87228

SEK

corone svedesi

10,9320

CHF

franchi svizzeri

0,9889

ISK

corone islandesi

144,90

NOK

corone norvegesi

10,3543

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,539

HUF

fiorini ungheresi

407,87

PLN

zloty polacchi

4,7090

RON

leu rumeni

4,9013

TRY

lire turche

18,1602

AUD

dollari australiani

1,5517

CAD

dollari canadesi

1,3452

HKD

dollari di Hong Kong

7,6560

NZD

dollari neozelandesi

1,6957

SGD

dollari di Singapore

1,3878

KRW

won sudcoreani

1 391,75

ZAR

rand sudafricani

18,0173

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1367

HRK

kuna croata

7,5375

IDR

rupia indonesiana

15 400,20

MYR

ringgit malese

4,6271

PHP

peso filippino

57,463

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,091

BRL

real brasiliano

5,0262

MXN

peso messicano

19,2363

INR

rupia indiana

80,8845


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/53


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2022/C 421/05)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

28.9.2022

Durata

28.9.2022 - 31.12.2022

Stato membro

Italia

Stock o gruppo di stock

ARS/GF8-11

Specie

Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)

Zona

GSA 8-9-10-11

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

09/TQ110


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/54


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

(2022/C 421/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 2 agosto 2022 da Tech-Fab Europe («il richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 e 7019699019). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

4.1.1.   Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping dalla RPC

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nella RPC (5). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e, più specificatamente, alle distorsioni che interessano il settore chimico e ai capitoli sulle materie prime e sull'energia. Il richiedente si è inoltre basato su informazioni pubblicamente disponibili, in particolare sul quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e sullo schema degli obiettivi a lungo termine per il 2035. Il richiedente si è infine basato anche sulle conclusioni della Commissione in recenti inchieste antidumping e antisovvenzioni (6).

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di reiterazione del dumping dalla RPC si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione in alcuni paesi terzi, dato che attualmente i volumi delle importazioni (a livello di codici TARIC) nell'Unione dalla RPC non sono significativi.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte della RPC.

Il richiedente sostiene anche che l'assenza di volumi significativi di importazioni (a livello di codici TARIC) nell'Unione dalla RPC non corrisponde alle informazioni a sua disposizione relative alla presenza di importazioni cinesi sul mercato dell'Unione. In tale contesto, il richiedente sostiene anche che persista il dumping. L'asserzione si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (7).

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ad opera del paese interessato.

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato. Ciò è dovuto all'esistenza di una notevole capacità di produzione inutilizzata nel paese interessato e all'attrattiva del mercato dell'Unione europea in termini di dimensioni e di prezzi.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, qualsiasi aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (8) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, che può applicarsi al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (10) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso i possibili paesi terzi rappresentativi per la RPC sono, secondo quanto suggerito dal richiedente, la Russia e l'India. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_INFO_ON_INPUTS_FOR _EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11)(12)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da prove fattuali che ne dimostrino la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4. saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (13).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

per le questioni relative al dumping: TRADE-OPEN-MESH-R781-DUMPING@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e per inviare l'allegato compilato del presente avviso: TRADE-OPEN-MESH-R781-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una parte interessata, se ritiene giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:

https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en


(1)  GU C 63 del 7.2.2022, pag. 11.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

(5)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10); regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344), e regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(7)  Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(9)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.

(10)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(11)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(13)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo email trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(14)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione sensibile

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TESSUTI IN FIBRA DI VETRO A MAGLIA APERTA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate e in metri quadrati delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

 

Volume in tonnellate

Volume in m2

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese

 

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

 

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).