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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 418/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 418/02 |
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2022/C 418/03 |
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2022/C 418/04 |
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2022/C 418/05 |
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2022/C 418/06 |
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2022/C 418/07 |
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2022/C 418/08 |
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2022/C 418/09 |
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2022/C 418/10 |
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2022/C 418/11 |
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2022/C 418/12 |
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2022/C 418/13 |
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2022/C 418/14 |
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2022/C 418/15 |
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2022/C 418/16 |
Causa C-576/22: Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna |
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Tribunale |
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2022/C 418/17 |
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2022/C 418/18 |
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2022/C 418/19 |
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2022/C 418/20 |
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2022/C 418/21 |
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2022/C 418/22 |
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2022/C 418/23 |
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2022/C 418/24 |
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2022/C 418/25 |
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2022/C 418/26 |
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2022/C 418/28 |
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2022/C 418/30 |
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2022/C 418/31 |
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2022/C 418/32 |
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2022/C 418/33 |
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2022/C 418/34 |
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2022/C 418/35 |
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2022/C 418/36 |
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2022/C 418/37 |
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2022/C 418/38 |
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2022/C 418/39 |
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2022/C 418/40 |
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2022/C 418/41 |
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2022/C 418/42 |
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2022/C 418/43 |
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2022/C 418/44 |
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2022/C 418/45 |
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2022/C 418/46 |
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2022/C 418/47 |
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2022/C 418/48 |
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2022/C 418/49 |
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2022/C 418/50 |
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2022/C 418/51 |
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2022/C 418/52 |
Causa T-508/22: Ricorso presentato il 19 agosto 2022 — Spagna/Commissione |
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2022/C 418/53 |
Causa T-530/22: Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Mendel / Consiglio |
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2022/C 418/54 |
Causa T-531/22: Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — International Association of Judges / Consiglio |
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2022/C 418/55 |
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2022/C 418/56 |
Causa T-533/22: Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Rechters voor Rechters / Consiglio |
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2022/C 418/57 |
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2022/C 418/58 |
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2022/C 418/59 |
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2022/C 418/60 |
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2022/C 418/61 |
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2022/C 418/62 |
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2022/C 418/63 |
Causa T-554/22: Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Carmeuse Holding / Commissione |
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2022/C 418/64 |
Causa T-557/22: Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Chmielarz / EUIPO — Granulat (granulat) |
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2022/C 418/65 |
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2022/C 418/66 |
Causa T-562/22: Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Noah Clothing / EUIPO — Noah (NOAH) |
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2022/C 418/67 |
Causa T-567/22: Ricorso proposto il 14 settembre 2022 — ATPN/Commissione |
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2022/C 418/68 |
Causa T-568/22: Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — XNT/EUIPO — Exane (EXANE) |
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2022/C 418/69 |
Causa T-585/22: Ricorso proposto il 20 settembre 2022 — Trus/EUIPO — Unilab (ARTRESAN) |
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2022/C 418/70 |
Causa T-567/21: Ordinanza del Tribunale del 26 luglio 2022 — WG / EUIPO |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 418/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HN
(Causa C-420/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6 - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8 - Diritto di presenziare al processo - Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso di durata quinquennale - Condizioni ai fini dello svolgimento di un processo in assenza dell’interessato - Obbligo di presenziare al processo previsto dal diritto nazionale)
(2022/C 418/02)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti nel procedimento penale principale
HN
Con l’intervento di: Sofiyska rayonna prokuratura,
Dispositivo
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1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che preveda l’obbligo per gli indagati e imputati nell’ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo. |
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2) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di un processo in assenza dell’indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell’impossibilità di entrare nel territorio di quest’ultimo a causa di un divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Veridos GmbH / Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T
(Causa C-669/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/81/CE - Coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi - Articoli 38 e 49 - Obbligo di verificare l’esistenza di un’offerta anormalmente bassa - Criterio di valutazione del carattere anormalmente basso di un offerta previsto da una normativa nazionale - Inapplicabilità - Requisito della presenza di almeno tre offerte - Criterio fondato sul requisito secondo cui un’offerta sia più vantaggiosa di almeno il 20 % rispetto al valore medio delle offerte presentate dagli altri offerenti - Sindacato giurisdizionale)
(2022/C 418/03)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Veridos GmbH
Convenuti: Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 38 e 49 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che: le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di sospetto di offerta anormalmente bassa, sono tenute a verificare l’effettiva sussistenza di tale carattere anormalmente basso prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del bando di gara e del capitolato d’oneri, senza che l’impossibilità di applicare i criteri stabiliti a tal fine da una normativa nazionale e il numero di offerte presentate abbiano rilevanza al riguardo. |
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2) |
L’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2009/81, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora un’amministrazione aggiudicatrice non abbia avviato una procedura di verifica in merito all’eventuale carattere anormalmente basso di un’offerta, in quanto ha ritenuto che nessuna delle offerte presentatele avesse un carattere siffatto, la sua valutazione può formare oggetto di un controllo giurisdizionale nell’ambito di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022 — Colin Brown / Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-675/20 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) - Funzionario dell’Unione cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che ha risieduto abitualmente nel territorio dello Stato della sua sede di servizio nei dieci anni precedenti la sua entrata in servizio - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Acquisizione, da parte di tale funzionario dell’Unione, della cittadinanza dello Stato della sua sede di servizio - Revoca del diritto al pagamento dell’indennità di dislocazione - Ricorso di annullamento)
(2022/C 418/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Colin Brown (rappresentante: I. Van Damme, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e D. Milanowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Colin Brown è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Income Tax Tribunal of Gibraltar — Regno Unito) — Fossil (Gibraltar) Limited / Commissioner of Income Tax
(Causa C-705/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regimi di aiuti attuati dal governo di Gibilterra concernenti l’imposta sul reddito delle società - Decisione (UE) 2019/700 - Non imposizione dei redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties - Decisione della Commissione europea che dichiara il regime di aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recupero - Portata - Disposizione nazionale che non è stata oggetto dell’indagine condotta dalla Commissione in merito agli aiuti di Stato controversi - Imputazione dell’imposta pagata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione)
(2022/C 418/05)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Income Tax Tribunal of Gibraltar (Regno Unito)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fossil (Gibraltar) Limited
Convenuto: Commissioner of Income Tax
Dispositivo
La decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all’aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra,
deve essere interpretata nel senso che:
essa non osta a che le autorità nazionali incaricate di recuperare dal beneficiario un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno applichino una disposizione nazionale che prevede un meccanismo di imputazione delle imposte assolte all’estero da tale beneficiario a quelle di cui quest’ultimo è debitore a Gibilterra, qualora risulti che tale disposizione era applicabile alla data delle operazioni di cui trattasi.
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
(Causa C-4/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Articolo 27 - Clausola di salvaguardia - Articolo 27, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Misure temporanee nazionali di salvaguardia - Misura generale - Applicazione a una categoria di prodotti cosmetici contenenti una stessa sostanza - Misura individuale - Applicazione a un prodotto cosmetico identificato - Misura temporanea nazionale che impone talune menzioni sull’etichetta di una categoria di prodotti da non sciacquare contenenti fenossietanolo)
(2022/C 418/06)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fédération des entreprises de la beauté
Convenuta: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Dispositivo
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che esso non consente all’autorità competente di uno Stato membro di adottare misure temporanee generali che si applicano a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza.
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Uniqa Versicherungen AG / VU
(Causa C-18/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento n. 1896/2006 - Articolo 16, paragrafo 2 - Termine di trenta giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea - Articolo 20 - Procedimento di riesame - Articolo 26 - Applicazione del diritto nazionale alle questioni procedurali non disciplinate specificamente da tale regolamento - Pandemia da COVID-19 - Normativa nazionale che ha previsto un’interruzione di alcune settimane dei termini processuali in materia civile)
(2022/C 418/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Uniqa Versicherungen AG
Resistente: VU
Dispositivo
Gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea.
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — SRS, AA / Minister for Justice and Equality
(Causa C-22/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a) - Nozione di «altro familiare convivente con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale» - Criteri di valutazione)
(2022/C 418/08)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: SRS, AA
Convenuto: Minister for Justice and Equality
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,
dev’essere interpretato nel senso che:
la nozione di «ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale», menzionata in tale disposizione, designa le persone che intrattengono con tale cittadino un rapporto di dipendenza, basato su legami personali stretti e stabili, creati all’interno di uno stesso nucleo familiare, nell’ambito di una comunione di vita domestica che va al di là di una mera coabitazione temporanea, determinata da motivi di pura convenienza.
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Banka Slovenije
(Causa C-45/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo di banche centrali - Banca centrale nazionale - Direttiva 2001/24/CE - Risanamento e liquidazione degli enti creditizi - Risarcimento di danni risultanti dall’adozione di misure di risanamento - Articolo 123 TFUE e articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea - Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro - Articolo 130 TFUE e articolo 7 di detto protocollo - Indipendenza - Divulgazione di informazioni riservate)
(2022/C 418/09)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Banka Slovenije
con l’intervento di: Državni zbor Republike Slovenije
Dispositivo
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1) |
L’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, ordinate dalla suddetta banca centrale, qualora, nell’ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerga che tale soppressione non era necessaria per garantire la stabilità del sistema finanziario, oppure che questi ex titolari di strumenti finanziari hanno subito, a causa della suddetta soppressione, perdite più gravi di quelle che avrebbero sofferto in caso di fallimento dell’istituto finanziario in questione, purché la suddetta banca centrale sia considerata responsabile soltanto nel caso in cui essa stessa abbia agito o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome abbiano agito violando gravemente l’obbligo di diligenza ad esse incombente. |
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2) |
L’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, da essa ordinate, soltanto a condizione che:
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3) |
L’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa banca centrale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante:
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4) |
L’articolo 33 della direttiva 2001/24, gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, nonché gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, devono essere interpretati nel senso che: le norme enunciate in tali articoli non sono applicabili ad informazioni ottenute o venute in essere al momento dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, che non abbiano costituito l’oggetto di procedure di informazione o di consultazione previste agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 di quest’ultima direttiva. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — FK
(Causa C-58/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13 - Determinazione della legislazione applicabile - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Allegato II - Articolo 1, paragrafo 2 - Persona che esercita la professione di avvocato il cui centro di interessi delle attività private e professionali si trova in Svizzera e che esercita tale professione anche in altri due Stati membri - Domanda di concessione di una pensione anticipata di vecchiaia - Normativa nazionale che impone la rinuncia dell’interessato all’esercizio di detta professione nel territorio dello Stato membro in questione e all’estero)
(2022/C 418/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FK
Nei confronti di: Rechtsanwaltskammer Wien
Dispositivo
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1) |
Le norme di conflitto previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non sono applicabili alla situazione di una persona che risieda nello Stato membro in cui si trova anche il centro di interessi delle sue attività, e che eserciti al contempo un’attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, qualora si tratti di stabilire se tale persona sia direttamente titolare di diritti nei confronti delle istituzioni di uno di questi altri due Stati membri sulla base di contributi versati nel corso di un dato periodo. |
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2) |
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense, senza tener conto in particolare dello Stato membro in cui l’attività di cui trattasi viene esercitata. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UAB «HA.EN.» / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-227/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto a detrazione dell’IVA a monte - Vendita di un bene immobile tra soggetti passivi - Venditore soggetto a una procedura di insolvenza - Prassi nazionale consistente nel negare il diritto a detrazione all’acquirente per il motivo che egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle difficoltà del venditore nel versare l’IVA dovuta a valle - Frode e abuso di diritto - Presupposti)
(2022/C 418/11)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UAB «HA.EN.»
Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario.
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/10 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione Sezione) del 15 settembre 2022 — PNB Banka AS / Banca centrale europea
(Causa C-326/21 P) (1)
(Impugnazione - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Procedura di insolvenza - Rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione di un ente creditizio affinché venga data istruzione al curatore fallimentare di detto ente di concedere all’avvocato incaricato da tale consiglio l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo ente - Competenza dell’autore dell’atto - Articolo 263 TFUE - Atto impugnabile mediante ricorso di annullamento - Irricevibilità)
(2022/C 418/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Bonnard, V. Hümpfner e E. Koupepidou, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: J. Davidoviča, I. Hūna e K. Pommere)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La PNB Banka AS si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/10 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD
(Causa C-347/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafo 1 - Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo - Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato - Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento - Nuova audizione dello stesso testimone - Direttiva 2013/48/UE - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale - Articolo 3, paragrafo 1 - Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato)
(2022/C 418/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nel procedimento penale principale
DD
con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,
devono essere interpretati nel senso che:
qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht — Germania) — Landkreis A.-F. / J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH
(Causa C-416/21) (1)
(«Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) - Motivi di esclusione facoltativi - Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 36, paragrafo 1 - Principi di proporzionalità e di parità di trattamento degli offerenti - Articolo 80, paragrafo 1 - Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE - Offerenti che costituiscono un’unità economica che hanno presentato offerte separate non autonome né indipendenti - Necessità di elementi sufficientemente plausibili per dimostrare una violazione dell’articolo 101 TFUE)
(2022/C 418/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Oberstes Landesgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Landkreis A.-F.
Convenuti: J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH
Con l’intervento di: E. GmbH & Co. KG
Dispositivo
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1) |
L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, in combinato disposto con l’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che: il motivo di esclusione facoltativo di cui a tale articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), riguarda i casi in cui esistono indizi sufficientemente plausibili per concludere che operatori economici hanno sottoscritto un accordo vietato dall’articolo 101 TFUE, ma non è limitato ai soli accordi previsti da quest’ultimo articolo. |
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2) |
L’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, in combinato disposto con l’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364, deve essere interpretato nel senso che: tale articolo 57, paragrafo 4, disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto per ragioni fondate su elementi oggettivi relativi alle sue qualità professionali nonché a un conflitto di interessi o a una distorsione della concorrenza che sorgerebbe dalla sua partecipazione a tale procedura. Tuttavia, detto articolo 57, paragrafo 4, non impedisce che il principio della parità di trattamento, previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364, possa ostare all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi ad operatori economici che formano un’unità economica e le cui offerte, benché presentate separatamente, non sono né autonome né indipendenti. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 14 luglio 2022 — Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. / I&Q GROUP, spol. s r.o., Hellspy SE
(Causa C-470/22)
(2022/C 418/15)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Vrchní soud v Praze
Parti
Ricorrente: Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s.
Resistenti: I&Q GROUP, spol. s r.o., Hellspy SE
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la ratio e la finalità della direttiva 2000/31/CE (1) ostino a che l’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva sia interpretato nel senso che la responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) per il loro contenuto includa la responsabilità per le modalità di prestazione di tale servizio. |
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2) |
Se la ratio e la finalità della direttiva 2000/31/CE consentano di interpretare l’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva nel senso che le norme in esso previste sulla limitazione della responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) non possono escludere la responsabilità di diritto privato di tale prestatore per la scelta di un determinato modello commerciale di fornitura del suddetto servizio, anche se tale modello renda possibile trarre profitto da una violazione dei diritti d’autore. |
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3) |
Se l’esenzione dalla responsabilità prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità del prestatore di un servizio di hosting e di selezione di informazioni attraverso un motore di ricerca per le modalità di fornitura di detto servizio, qualora tali modalità incoraggino il destinatario del servizio a memorizzare le informazioni senza il consenso, al riguardo, dei titolari dei diritti d’autore, in assenza, tuttavia, di una partecipazione attiva del prestatore del servizio alla violazione dei diritti d’autore. |
(1) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/13 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna
(Causa C-576/22)
(2022/C 418/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni del ricorrente
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— |
Dichiarare che, non avendo designato come zone vulnerabili ai nitrati, in Castiglia e León, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Isole Canarie, Madrid e Comunità Valenzana, le zone di assorbimento per scorrimento (acque superficiali) o per infiltrazione (acque sotterranee) rilevanti per ciascuno dei punti di controllo contaminati indicati nella domanda; non avendo previsto, nei programmi di azione di Aragona, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Léon, Estremadura e Madrid, tutte le misure vincolanti necessarie, e non avendo adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate, riguardo all’eutrofizzazione, rispetto all’intero paese, e, con riferimento alla contaminazione da nitrati, rispetto alle Comunità autonome che rivelano una tendenza all’aumento dell’inquinamento dei punti di controllo delle ZVN, in particolare di Aragona, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Léon e Murcia, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafi 4 (in combinato disposto con gli allegati II e III) e 5 della direttiva 91/676/CEE (1) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel suo ricorso la Commissione deduce tre motivi di inadempimento.
Con il suo primo motivo di inadempimento, la Commissione contesta al Regno di Spagna di non aver adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE. La Commissione considera che il Regno di Spagna non ha adempiuto a tale disposizione in Castiglia e Léon, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Isole Canarie, Madrid e Comunità Valenzana, in quanto ancora sussistono superfici non designate quali zone vulnerabili ai nitrati, né incluse in zone vulnerabili ai nitrati esistenti, nonostante i dati ottenuti mediante la rete di controllo dell’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola giustifichino la loro designazione/inclusione.
Con il suo secondo motivo di inadempimento la Commissione deduce, in sostanza, che i programmi d’azione delle Comunità autonome di Aragona, Castilla-La Mancia, Castiglia e Léon, Estramadura e Madrid non prevedono tutte le misure vincolanti richieste dalla direttiva 91/676/CEE, e che pertanto violano l’articolo 5, paragrafo 4, di quest’ultima. Concretamente, la Commissione deduce che i programmi d’azione delle citate Comunità autonome non contengono misure sufficienti relative all’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida, come esige il punto A.2 dell’allegato II della direttiva 91/676/CEE, al quale rinvia l’articolo 5, paragrafo 4, della stessa direttiva; che nel programma d’azione di Estremadura non sono ancora previste misure relative al deposito temporaneo di effluenti solidi di allevamento sui campi, al registro di fertilizzazione e alla quantità massima autorizzata di effluenti per ettaro che si applicherà al terreno, e che il programma d’azione di Madrid non contiene le misure necessarie relative al deposito temporaneo di concimi organici solidi nei terreni contemplati negli allegati II e III della direttiva 91/676/CEE.
Con il suo terzo motivo di inadempimento, la Commissione considera che il Regno di Spagna non ha adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate che esige l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE. In virtù di tale disposizione, nel quadro dei programmi d'azione, gli Stati membri devono adottare tutte le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se le misure di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo non sono state sufficienti per ridurre l’inquinamento ed evitare ulteriori contaminazioni da nitrati di origine agraria. La Commissione considera che il Regno di Spagna non ha adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate necessarie per far fronte alla tendenza all’aumento dell’inquinamento delle zone vulnerabili ai nitrati in Aragona, Castiglia La-Mancia, Castilla Léon e Murcia. La Commissione contesta inoltre al Regno di Spagna di non aver adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate necessarie per porre rimedio all’eutrofizzazione in tutto il paese, nonostante i dati ottenuti rendano manifesta l’insufficienza delle misure previste nei programmi d’azione per ridurre ed evitare l’inquinamento.
Tribunale
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/15 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — BNetzA/ACER
(Causa T-631/19) (1)
(«Energia - Mercato interno dell’energia elettrica - Regolamento (UE) 2019/942 - Decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Competenza dell’ACER - Articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 - Articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 - Articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1222 - Diritto applicabile - Regolamento (UE) 2019/943»)
(2022/C 418/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (Bonn, Germania) (rappresentanti: H. Haller, N. Gremminger, L. Reiser, V. Vacha e C. Dietz-Polte, avvocati)
Convenuta Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentanti: P. Martinet e E. Tremmel, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento parziale della decisione n. 02/2019 dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 21 febbraio 2019, riguardante le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni per il calcolo della capacità Core, relative a una metodologia regionale comune per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera e, dall’altro lato, l’annullamento della decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER, dell’11 luglio 2019, che respinge il suo ricorso avverso la decisione iniziale
Dispositivo
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1) |
La decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), dell’11 luglio 2019, è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto in quanto irricevibile. |
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3) |
L’ACER è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/15 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Tirreno Power / Commissione
(Causa T-793/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato italiano dell’elettricità - Meccanismo di capacità - Decisione di non sollevare obiezioni - Disponibilità della capacità di produzione di energia elettrica - Modifica del meccanismo di remunerazione - Serie difficoltà - Diritti procedurali degli interessati - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020»)
(2022/C 418/18)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tirreno Power SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti e M. Pagliarulo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e D. Recchia, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello, P. Garofoli e A. Giordano, avvocati dello Stato), EP Produzione SpA (Roma) (rappresentanti: D. Gullo e M. Bozzo, avvocati), A2A SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Gullo e M. Bozzo, avvocati), Edison SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Luciani, G. Roberti, A. Travi, R. Villata e I. Perego, avvocati), Enel Produzione SpA (Roma) (rappresentanti: V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati), Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane (Roma) e Utilitalia (Roma) (rappresentante: M. Merola, avvocato), Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma) (rappresentanti: A. Catricalà, D. Lipani, F. Sbrana, C. Cazzato, F. Baglivo e M. Pirozzi, avvocati), Alperia Trading Srl (Bolzano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Perfetti e A. Rosi, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4509 final della Commissione, del 14 giugno 2019, concernente l’aiuto di Stato SA.53821 (2019/N) — Italia, Modifica del mercato della capacità italiano, mediante la quale detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime di aiuti relativo al succitato mercato della capacità modificato, in quanto tale regime è compatibile con il mercato interno, in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e di autorizzarlo fino al 31 dicembre 2028.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Tirreno Power SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |
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4) |
EP Produzione Spa, A2A SpA, Edison SpA, Alperia Trading Srl, Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane, Terna — Rete elettrica nazionale SpA ed Enel Produzione SpA sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/16 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Set / Commissione
(Causa T-794/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato italiano dell’elettricità - Meccanismo di capacità - Decisione di non sollevare obiezioni - Disponibilità della capacità di produzione di energia elettrica - Modifica del meccanismo di remunerazione - Serie difficoltà - Diritti procedurali degli interessati - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020»)
(2022/C 418/19)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Set SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: N. Aicardi, T. Ferrario e M. Vasari, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e D. Recchia, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello, P. Garofoli e A. Giordano, avvocati dello Stato), EP Produzione SpA (Roma) (rappresentanti: D. Gullo e M. Bozzo, avvocati), A2A SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Gullo e M. Bozzo, avvocati), Edison SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Luciani, G. Roberti, A. Travi, R. Villata e I. Perego, avvocati), Enel Produzione SpA (Roma) (rappresentanti: V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati), Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane (Roma) e Utilitalia (Roma) (rappresentanti: M. Merola e L. Perfetti, avvocati), Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma) (rappresentanti: A. Catricalà, D. Lipani, F. Sbrana, C. Cazzato, F. Baglivo e M. Pirozzi, avvocati), Alperia Trading Srl (Bolzano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Perfetti e A. Rosi, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4509 final della Commissione, del 14 giugno 2019, concernente l’aiuto di Stato SA.53821 (2019/N) — Italia, Modifica del mercato della capacità italiano, mediante la quale detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime di aiuti relativo al succitato mercato della capacità modificato, in quanto tale regime è compatibile con il mercato interno, in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e di autorizzarlo fino al 31 dicembre 2028.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Set SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |
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4) |
EP Produzione SpA, A2A SpA, Edison SpA, Alperia Trading Srl, Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane, Terna — Rete elettrica nazionale SpA ed Enel Produzione SpA sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/17 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — WT/Commissione
(Causa T-91/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare della nota di biasimo - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Termine ragionevole - Molestie psicologiche - Principio della certezza del diritto - Danno materiale e morale»)
(2022/C 418/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WT (rappresentanti: V. Villante, D. Rovetta e D. Birkenmaier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-C. Simon e L. Vernier, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 17 aprile 2019, con la quale quest’ultima le ha inflitto la sanzione disciplinare della nota di biasimo e, dall’altro, il risarcimento del danno morale e materiale che avrebbe subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
WT è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/18 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Grecia/Commissione
(Causa T-217/20) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Grecia - Sviluppo rurale - Controlli essenziali - Rettifiche finanziarie forfettarie - Obbligo di motivazione - Tulela del legittimo affidamento - Certezza del diritto - Proporzionalità - Principio di buona amministrazione»)
(2022/C 418/21)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou e E.-E. Krompa, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, J. Aquilina e M. Kaduczak, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica ellenica chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2020/201 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 42, pag. 17).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/18 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — DD/FRA
(Causa T-470/20) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Regime disciplinare - Revoca - Avvio di un’indagine amministrativa - Avvio di un procedimento disciplinare - Requisito di imparzialità - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Articoli 11, 12 e 21 dello Statuto - Dovere di lealtà - Certezza del diritto - Libertà di espressione - Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Presunzione di innocenza - Diritto di essere ascoltato - Termine ragionevole - Proporzionalità della sanzione»)
(2022/C 418/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 12 novembre 2019, con la quale quest’ultima gli ha inflitto la sanzione disciplinare di revoca, nonché della decisione del 15 aprile 2020, recante rigetto del reclamo proposto contro la decisione di revoca, e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/19 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — LR / BEI
(Causa T-529/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Indennità di nuova sistemazione - Fissazione della residenza dell’agente presso la propria dimora (“propre foyer”) dopo la cessazione dal servizio - Articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI - Nozione di dimora (“foyer”) - Interpretazione letterale secondo una versione linguistica prevalente - Competenza estesa al merito - Controversia di carattere pecuniario - Ricevibilità»)
(2022/C 418/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: LR (rappresentanti: J.L. Gómez de la Cruz Coll e M. Casado García-Hirschfeld, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: A.V. García Sánchez e I. Zanin, agenti, assistite da A. Manzaneque Valverde e J. Rivas de Andrés, avvocati)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 9 gennaio 2020, che gli nega il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione e, dall’altro, la condanna della BEI al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 2 punti.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 9 gennaio 2020 che ha negato a LR il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione è annullata. |
|
2) |
La BEI è condannata a corrispondere a LR l’indennità di cui al punto 1 del dispositivo, oltre agli interessi di mora dal 4 settembre 2019 e fino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti. |
|
3) |
La BEI è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/20 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — KL/BEI
(Causa T-651/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Assenze ingiustificate - Mancata presentazione ai controlli medici - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)
(2022/C 418/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE in combinato disposto con l’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 28 febbraio 2020, secondo cui le sue assenze ai controlli medici del 23 dicembre 2019, del 3 e del 28 febbraio 2020 erano assenze ingiustificate alla luce dell’articolo 3.6 dell’allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in esecuzione del regolamento del personale della BEI e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito in conseguenza di tali decisioni.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 28 febbraio 2020, secondo cui le assenze di KL ai controlli medici del 23 dicembre 2019, del 3 e del 28 febbraio 2020 erano assenze ingiustificate alla luce dell’articolo 3.6 dell’allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in esecuzione del regolamento del personale della BEI, è annullata. |
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2) |
Il ricorso à respinto per il resto. |
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3) |
La BEI è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/20 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — OQ / Commissione
(Causa T-713/20) (1)
(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/378/20 (AD 7) - Giuristi linguisti di lingua croata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Requisiti di ammissione - Requisito di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da un diploma in diritto croato - Possesso di un diploma francese in diritto - Libera circolazione dei lavoratori - Ricorso di annullamento»)
(2022/C 418/25)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrente: OQ (rappresentante: R. Štaba, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska, R. Mrljić e L. Vernier, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice di concorso del 3 settembre 2020 di non ammetterlo alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/378/20 per costituire un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua croata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ricorrente chiede altresì l’annullamento del rigetto della sua domanda di riesame di tale decisione, adottato con decisione della commissione giudicatrice del 12 ottobre 2020.
Dispositivo
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1) |
La decisione della commissione giudicatrice di concorso del 12 ottobre 2020, che ha respinto la domanda di riesame di OQ e che ha rifiutato di ammetterlo alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/378/20 per costituire un elenco di riserva di «giuristi linguisti (AD 7) di lingua croata (HR)» per la Corte di giustizia dell’Unione europea, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da OQ. |
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/21 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — KL / BEI
(Causa T-751/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Congedo di malattia - Non accettazione di certificati medici - Assenza ingiustificata - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)
(2022/C 418/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)
Oggetto
Con ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del 18 maggio 2020 con la quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha respinto i certificati medici da lui prodotti per giustificare le sue assenze dal 18 marzo al 18 aprile e dal 20 aprile al 20 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3.3 dell'allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in attuazione del regolamento del personale della BEI, e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di tali decisioni.
Dispositivo
|
1) |
La decisione del 18 maggio 2020 con la quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha respinto i certificati medici presentati da KL per giustificare le sue assenze dal 18 marzo al 18 aprile e dal 20 aprile al 20 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 3.3 dell'allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in attuazione del regolamento del personale della BEI, è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto |
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3) |
La BEI è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/22 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Slovacchia / Commissione
(Causa T-40/21) (1)
(«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Assenza di procedure di recupero degli aiuti indebitamente pagati - Garanzie procedurali - Articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014»)
(2022/C 418/27)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: E. Drugda, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kaduczak, R. Lindenthal e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica slovacca domanda l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 390, pag. 10), in quanto essa applica alla Repubblica slovacca una rettifica finanziaria di EUR 19 656 905,11 a titolo degli aiuti diretti disaccoppiati per l’esercizio finanziario 2016.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica slovacca è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/22 |
Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2022 — Portogallo / Commissione (Zona franca di Madeira)
(Causa T-95/21) (1)
(«Aiuti di Stato - Zona franca di Madeira - Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione - Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo - Nozione di aiuto di Stato - Aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), sub i) e ii), del regolamento (UE) 2015/1589 - Recupero - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio di buona amministrazione - Impossibilità assoluta di esecuzione - Prescrizione - Articolo 17 del regolamento 2015/1589»)
(2022/C 418/28)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: P. Barros da Costa, A. Soares de Freitas, L. Borrego, in qualità di agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Barcew e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica portoghese chiede l’annullamento dell’articolo 1 nonché degli articoli da 4 a 6 della decisione C(2020) 8550 final della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore della zona franca di Madeira (ZFM) — Regime III
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/23 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła / Commissione
(Causa T-123/21) (1)
(«Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra - Immissione in commercio - Immissione in libera pratica - Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi - Decisione d’iscrizione - Autorizzazione all’utilizzo di una quota»)
(2022/C 418/29)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła (Associazione per la refrigerazione, aria condizionata e pompe di calore) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Galos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e M. Rynkowski, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2020, recante inserimento nel registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC) della riduzione delle sue quote in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/24 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)
(Causa T-155/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Völkl - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VÖLKL - Motivo di nullità relativa - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 418/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentanti: C. Raßmann, M. Suether e F. Adinolfi, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentante: J. Bauer, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 gennaio 2021 (procedimento R 568/2020-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Völkl GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/24 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)
(Causa T-156/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo Marker Völkl - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VÖLKL - Motivo di nullità relativa - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 418/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentanti: C. Raßmann, M. Suether e F. Adinolfi, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentante: J. Bauer, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 gennaio 2021 (procedimento R 0055/2020-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Völkl GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/25 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — SB / eu-LISA
(Causa T-217/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Personale dell’eu-LISA - Decisione di licenziamento all’esito del periodo di prova - Obbligo di motivazione - Condizioni normali del periodo di prova - Diritto di essere ascoltato - Irregolarità procedurali - Dovere di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione»)
(2022/C 418/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SB (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rappresentanti: M. Chiodi, agente, assistito da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) del 3 agosto 2020 con cui il suo contratto di agente contrattuale è stato risolto all’esito del periodo di prova.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
SB è condannato alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/26 |
Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2022 — Casanova / BEI
(Causa T-266/21) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Risoluzione del contratto al termine del periodo di prova - Incompetenza dell’autore dell’atto - Responsabilità - Danno materiale - Domanda di risarcimento prematura - Danno morale»)
(2022/C 418/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Casanova (Fort-de-France, Francia) (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Con ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 giugno 2020 di risolvere il suo contratto al termine del periodo di prova e della decisione dell'8 febbraio 2021 con la quale la BEI ha respinto la sua domanda di conciliazione e la sua domanda di riesame e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbe subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 giugno 2020 di risolvere il contratto del sig. Philippe Casanova al termine del periodo di prova è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Casanova. |
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4) |
Il sig. Casanova sopporterà la metà delle proprie spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/26 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Rauff-Nisthar/Commissione
(Causa T-341/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Concorso generale EPSO/AD/371/19 - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Irregolarità nello svolgimento delle prove tali da falsarne il risultato - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Nuovo motivo di ricorso»)
(2022/C 418/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nadya Rauff-Nisthar (Pfinztal, Germania) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e T. Lilamand, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/371/19, per la nomina di amministratori (AD 7) nell’ambito della ricerca scientifica, di non iscrivere il suo nominativo nell’elenco di riserva di tale concorso e, più in particolare, nel settore n. 6, recante il titolo «Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Nadya Rauff-Nisthar è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/27 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)
(Causa T-353/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo R2R - Dichiarazione di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo - Motivo legittimo per il mancato uso»)
(2022/C 418/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: KTM Fahrrad GmbH (Mattighofen, Austria) (rappresentante: V. Hoene, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: KTM AG (Mattighofen) (rappresentante: R. Erfurt, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 aprile 2021 (procedimento R 261/2020-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La KTM Fahrrad GmbH è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/28 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Saure / Commissione
(Causa T-448/21) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Corrispondenza della Commissione relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 della BioNTech - Ricorso di annullamento - Decisione esplicita adottata dopo un rifiuto implicito di accesso - Insussistenza di litispendenza in ragione dell’irricevibilità di un altro ricorso - Rifiuto parziale di accesso - Eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, alla tutela dei pareri giuridici, alla tutela del processo decisionale e alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»)
(2022/C 418/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: K. Herrmann, G. Gattinara e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione esplicita della Commissione europea, del 2 giugno 2021, che gli ha concesso l’accesso totale a taluni documenti e l’accesso parziale ad altri documenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Hans-Wilhelm Saure è condannato alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/28 |
Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2022 — Francia / Commissione
(Causa T-475/21) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Francia - Sostegno accoppiato facoltativo - Condizioni di ammissibilità - Settori e produzioni ammissibili - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013»)
(2022/C 418/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: (Repubblica francese) (rappresentanti: A. L. Desjonquères, F. Alabrune, T. Stéhelin, G. Bain e J. L. Carré, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica francese chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 218, pag. 9), nella parte in cui esclude dal finanziamento da parte del FEAGA la somma di EUR 45 869 990,19 corrispondente alle spese sostenute in base ad una misura di sostegno accoppiato facoltativo a favore della produzione di leguminose da foraggio, relative all’anno di domanda 2017.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/29 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — OE / Commissione
(Causa T-486/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Telelavoro - Domanda di rimborso delle spese di telefonia e di connessione a Internet - Rigetto della domanda - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità parziale - Articolo 71 e allegato VII dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Principio di uguaglianza e di non discriminazione - Diritto al rispetto della vita privata»)
(2022/C 418/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OE (rappresentante: G. Hervet, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e L. Vernier, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch, S. Bukšek Tomac e J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: M. Bauer, agente)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Ufficio infrastrutture e logistica di Bruxelles (OIB) della Commissione europea del 18 dicembre 2020, che rigetta la sua domanda volta al rimborso delle spese professionali derivanti dal regime di telelavoro, al quale era stata costretta, e all’ottenimento di una chiavetta USB 4G, e, dall’altro, la condanna della Commissione, innanzitutto, a rimborsarle tali spese, poi, a concederle tale accesso a Internet e, infine, a versarle un indennizzo di EUR 10 000 come risarcimento dei danni che avrebbe subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
OE è condannata a farsi carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle loro spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Migadakis / ENISA
(Causa T-507/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Reclutamento - Invito a manifestare interesse - Prova d’esame in videoconferenza - Limite minimo di punteggio - Parità di trattamento - Obiettività della valutazione»)
(2022/C 418/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ioannis Migadakis (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Bicard, avvocata)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (rappresentanti: I. Taurina, G. Pappa e C. Chalanouli, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) del 30 ottobre 2020 di non accogliere la sua candidatura.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ioannis Migadakis è condannato alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — 6Minutes Media / EUIPO — ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)
(Causa T-521/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo ad pepper the e-advertising network - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 418/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: 6Minutes Media GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: N. Marquard e P. Koch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ad pepper media International NV (Norimberga, Germania) (rappresentante: S. Lux, avvocato)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2021 (procedimento R 1621/2020-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La 6Minutes Media GmbH è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/31 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON)
(Causa T-627/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MONSOON - Motivo di nullità assoluta - Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 94 del regolamento 2017/1001 - Articolo 34 del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 418/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Segimerus Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: G. Donath, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Karsten Manufacturing Corp. (Phoenix, Arizona, Stati Uniti) (rappresentante: M. Körner, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2021 (procedimento R 1125/2020-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Segimerus Ltd sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Karsten Manufacturing Corp. |
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31.10.2022 |
IT |
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C 418/32 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Saure / Commissione
(Causa T-651/21) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Corrispondenza della Commissione relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 della BioNTech - Ricorso di annullamento - Decisioni esplicite adottate dopo un rifiuto implicito di accesso - Insussistenza di litispendenza in ragione dell’irricevibilità di un altro ricorso - Rifiuto totale e parziale di accesso - Eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, alla tutela dei pareri giuridici, alla tutela del processo decisionale e alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»)
(2022/C 418/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: K. Herrmann, G. Gattinara e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione esplicita della Commissione europea, dell’11 agosto 2021, che gli ha concesso l’accesso parziale a taluni documenti e gli ha rifiutato l’accesso ad altri documenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Hans-Wilhelm Saure è condannato alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/32 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Peace United / EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)
(Causa T-699/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN - Dichiarazione di decadenza - Insussistenza di un uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1), lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo - Abuso del diritto»)
(2022/C 418/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: C. Mateu, avvocata)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 luglio 2021 (procedimento R 276/2020-2).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Peace United Ltd è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/33 |
Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2022 — Voco/EUIPO
(Causa T-700/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un imballaggio - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 418/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Voco GmbH (Cuxhaven, Germania) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e E. Markakis, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 agosto 2021 (procedimento R 117/2021-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Voco GmbH è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/33 |
Sentenza del Tribunale 7 settembre 2022 — Łosowski/EUIPO — Skawiński (KOMBI)
(Causa T-730/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di annullamento - Marchio dell’Unione europea denominativo KOMBI - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore kombii - Causa di nullità relativa - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventati articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Invocazione di un diritto soggettivo sul nome “kombi” in virtù del diritto nazionale»)
(2022/C 418/45)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Sławomir Łosowski (Danzica, Polonia) (rappresentante: K. Czub, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gregorz (Sopot, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 settembre 2021 (procedimento R 381/2017-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Sławomir Łosowski è condannato alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/34 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (bâoli)
(Causa T-754/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo bâoli - Dichiarazione di decadenza - Assenza di uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo - Abuso di diritto»)
(2022/C 418/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 settembre 2021 (procedimento R 275/2020-2).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Peace United Ltd è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/35 |
Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Olimp Laboratories / EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)
(Causa T-9/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VITA-MIN MULTIPLE SPORT - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 418/47)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Olimp Laboratories sp. z o.o. (Dębica, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2021 (procedimento R 771/2020-1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Olimp Laboratories sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/35 |
Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Etablissements Nicolas / EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)
(Causa T-373/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)
(2022/C 418/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Etablissements Nicolas (Thiais, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovacchia) (rappresentante: V. Jakubička, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 aprile 2021 (procedimento R 1195/2020-4).
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Etablissements Nicolas e la St. Nicolaus a.s. sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/36 |
Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2022 — Prigozhin/Consiglio
(Causa T-75/22) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani - Motivazione in cui il ricorrente viene indicato come finanziatore del Wagner Group - Valutazioni espresse nella motivazione - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)
(2022/C 418/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU 2021, L 445 I, pag. 17), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 202, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU 2021, L 445 I, pag. 10), nei limiti in cui, in questi due atti, egli viene designato come finanziatore del Wagner Group.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il sig. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/36 |
Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2022 — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO)
(Causa T-179/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2022/C 418/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Farco-Pharma GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: V. Schoene, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e M. Eberl, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Infarco, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 gennaio 2022 (procedimento R 172/2021-4).
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Farco-Pharma GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/37 |
Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2022 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)
(Causa T-340/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2022/C 418/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Etablissements Nicolas (Thiais, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovacchia)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 marzo 2022 (procedimento R 1780/2020-4).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
L’Etablissements Nicolas è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/38 |
Ricorso presentato il 19 agosto 2022 — Spagna/Commissione
(Causa T-508/22)
(2022/C 418/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: I. Herranz Elizalde, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
i. |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione dell’8 giugno 2022 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), per quanto riguarda il Regno di Spagna; |
|
ii. |
in subordine, in primo luogo, annullare parzialmente la decisione impugnata, riducendo il rischio stimato per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a EUR 3 241 314,99; |
|
iii. |
in ulteriore subordine, conformemente al secondo motivo di impugnazione, annullare parzialmente la decisione impugnata, riducendo la rettifica forfettaria per gli esercizi 2016 e 2017 dal 5 % al 2 %; |
|
iv. |
condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e argomenti principali
Il ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, adduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, basato sull’errata applicazione di una rettifica forfettaria.
|
|
2. |
Secondo motivo, in subordine, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento delegato 907/2014 (4), in quanto non riduce la rettifica forfettaria.
|
|
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/40 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Mendel / Consiglio
(Causa T-530/22)
(2022/C 418/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Mendel) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: C. Zatschler, senior counsel, E. Egan McGrath, barrister-at-law, A. Bateman e M. Delargy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia; e |
|
— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), dalla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277) e dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e avrebbe violato gli articoli 2 e 13, paragrafo 2, TUE. La ricorrente sostiene, inoltre, nell’ambito di tale motivo, che il Consiglio ha ecceduto la propria competenza nei limiti in cui ha inteso stabilire in che modo la Polonia dovesse conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), quali autenticamente interpretati dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che i traguardi su cui si fonda la decisione impugnata violano gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, in quanto essi:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i traguardi F1G, F2G e F3G previsti dalla decisione impugnata sono insufficienti a ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva in Polonia, che è un prerequisito del funzionamento di un sistema di controllo interno. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, pertanto, gli articoli 20, paragrafo 5, lettera e), e 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021 L 57, pag. 17), nonché l’articolo 325 TFUE, che impongono controlli interni efficaci ed efficienti. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe commesso errori manifesti di valutazione applicando l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2021/241 per approvare i traguardi in quanto «modalità adeguate» per prevenire, individuare e rettificare la corruzione in Polonia. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe motivato adeguatamente la decisione impugnata, violando così l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta, e i principi del diritto dell’Unione. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/41 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — International Association of Judges / Consiglio
(Causa T-531/22)
(2022/C 418/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Association of Judges (Roma, Italia) (rappresentanti: C. Zatschler, senior counsel, E. Egan McGrath, barrister-at-law, A. Bateman e M. Delargy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia; e |
|
— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), dalla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277) e dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e avrebbe violato gli articoli 2 e 13, paragrafo 2, TUE. La ricorrente sostiene, inoltre, nell’ambito di tale motivo, che il Consiglio ha ecceduto la propria competenza nei limiti in cui ha inteso stabilire in che modo la Polonia dovesse conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), quali autenticamente interpretati dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che i traguardi su cui si fonda la decisione impugnata violano gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, in quanto essi:
|
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i traguardi F1G, F2G e F3G previsti dalla decisione impugnata sono insufficienti a ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva in Polonia, che è un prerequisito del funzionamento di un sistema di controllo interno. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, pertanto, gli articoli 20, paragrafo 5, lettera e), e 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021 L 57, pag. 17), nonché l’articolo 325 TFUE, che impongono controlli interni efficaci ed efficienti. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe commesso errori manifesti di valutazione applicando l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2021/241 per approvare i traguardi in quanto «modalità adeguate» per prevenire, individuare e rettificare la corruzione in Polonia. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe motivato adeguatamente la decisione impugnata, violando così l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta, e i principi del diritto dell’Unione. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/42 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Association of European Administrative Judges / Consiglio
(Causa T-532/22)
(2022/C 418/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Association of European Administrative Judges (Treviri, Germania) (rappresentanti: C. Zatschler, senior counsel, E. Egan McGrath, barrister-at-law, A. Bateman e M. Delargy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia; e |
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— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), dalla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277) e dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e avrebbe violato gli articoli 2 e 13, paragrafo 2, TUE. La ricorrente sostiene, inoltre, nell’ambito di tale motivo, che il Consiglio ha ecceduto la propria competenza nei limiti in cui ha inteso stabilire in che modo la Polonia dovesse conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), quali autenticamente interpretati dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che i traguardi su cui si fonda la decisione impugnata violano gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, in quanto essi:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i traguardi F1G, F2G e F3G previsti della decisione impugnata sono insufficienti a ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva in Polonia, che è un prerequisito del funzionamento di un sistema di controllo interno. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, pertanto, gli articoli 20, paragrafo 5, lettera e), e 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021 L 57, pag. 17), nonché l’articolo 325 TFUE, che impongono controlli interni efficaci ed efficienti. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe commesso errori manifesti di valutazione applicando l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2021/241 per approvare i traguardi in quanto «modalità adeguate» per prevenire, individuare e rettificare la corruzione in Polonia. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe motivato adeguatamente la decisione impugnata, violando così l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta, e i principi del diritto dell’Unione. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/43 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Rechters voor Rechters / Consiglio
(Causa T-533/22)
(2022/C 418/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Rechters voor Rechters (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Zatschler, senior counsel, E. Egan McGrath, barrister-at-law, A. Bateman e M. Delargy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia; e |
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— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), dalla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277) e dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e avrebbe violato gli articoli 2 e 13, paragrafo 2, TUE. La ricorrente sostiene, inoltre, nell’ambito di tale motivo, che il Consiglio ha ecceduto la propria competenza nei limiti in cui ha inteso stabilire in che modo la Polonia dovesse conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), quali autenticamente interpretati dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che i traguardi su cui si fonda la decisione impugnata violano gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, in quanto essi:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i traguardi F1G, F2G e F3G previsti della decisione impugnata sono insufficienti a ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva in Polonia, che è un prerequisito del funzionamento di un sistema di controllo interno. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, pertanto, gli articoli 20, paragrafo 5, lettera e), e 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021 L 57, pag. 17), nonché l’articolo 325 TFUE, che impongono controlli interni efficaci ed efficienti. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe commesso errori manifesti di valutazione applicando l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2021/241 per approvare i traguardi in quanto «modalità adeguate» per prevenire, individuare e rettificare la corruzione in Polonia. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe motivato adeguatamente la decisione impugnata, violando così l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta, e i principi del diritto dell’Unione. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/45 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Delta Sport Handelskontor/EUIPO — Lego (Blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo)
(Causa T-537/22)
(2022/C 418/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Delta Sport Handelskontor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Klawitter e L-E. Appel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego A/S (Billund, Danimarca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 664 368-0006
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2022 nel procedimento R 1524/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e, qualora la controinteressata dinanzi all’EUIPO intervenga, l’interveniente alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/45 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Hästens Sängar/EUIPO — Mustang (Motivo a scacchi nel colore grigio con cavalli neri)
(Causa T-538/22)
(2022/C 418/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Wessman e S. Ljungblad, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi a Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti raffigurante un motivo a scacchi nel colore grigio con cavalli neri — Marchio dell’Unione europea n. 18 180 228
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022 nel procedimento R 1730/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui annulla la decisione della divisione di annullamento sulla base della conclusione, contenuta nel punto 39 della decisione impugnata, secondo cui, «[c]omplessivamente, i segni [della titolare e della richiedente la cancellazione] sono simili»; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla titolare. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/46 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Hästens Sängar/EUIPO — Mustang (Motivo a scacchi nel colore grigio con cavalli più scuri)
(Causa T-539/22)
(2022/C 418/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Wessman e S. Ljungblad, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti raffigurante un motivo a scacchi nel colore grigio con cavalli più scuri — Marchio dell’Unione europea n. 18 180 227
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022 nel procedimento R 1731/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui annulla la decisione della divisione di annullamento sulla base della conclusione, contenuta nel punto 39 della decisione impugnata, secondo cui, «[c]omplessivamente, i segni [della titolare e della richiedente la cancellazione] sono simili»; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla titolare. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/47 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Hästens Sängar/EUIPO — Mustang (Motivo a scacchi nel colore beige con cavalli bianchi)
(Causa T-545/22)
(2022/C 418/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Wessman e S. Ljungblad, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti raffigurante un motivo a scacchi nel colore beige con cavalli bianchi — Marchio dell’Unione europea n. 18 180 223
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022 nel procedimento R 1732/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui annulla la decisione della divisione di annullamento sulla base della conclusione, contenuta nel punto 39 della decisione impugnata, secondo cui, «[c]omplessivamente, i segni [della titolare e della richiedente la cancellazione] sono simili»; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla titolare. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/47 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Hästens Sängar/EUIPO — Mustang (Motivo a scacchi nei colori blu e bianco con cavalli bianchi)
(Causa T-546/22)
(2022/C 418/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Wessman e S. Ljungblad, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti raffigurante un motivo a scacchi nei colori blu e bianco con cavalli bianchi — Domanda di registrazione n. 18 161 231
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022 nel procedimento R 1733/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui annulla la decisione della divisione di opposizione sulla base della conclusione, contenuta nel punto 39 della decisione impugnata, secondo cui, «[c]omplessivamente, i segni [della ricorrente e dell’opponente] sono simili»; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/48 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Hästens Sängar/EUIPO — Mustang (Motivo a scacchi con cavalli)
(Causa T-547/22)
(2022/C 418/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Wessman e S. Ljungblad, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti raffigurante un motivo a scacchi con cavalli — Domanda di registrazione n. 18 161 210
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022 nel procedimento R 1734/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui annulla la decisione della divisione di opposizione sulla base della conclusione, contenuta nel punto 39 della decisione impugnata, secondo cui, «[c]omplessivamente, i segni [della titolare e dell’opponente] sono simili»; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla titolare. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/49 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2022 — Carmeuse Holding / Commissione
(Causa T-554/22)
(2022/C 418/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carmeuse Holding SRL (Brașov, Romania) (rappresentanti: S. Olaru, R. Ionescu e R. Savin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
riunire il presente ricorso di annullamento con il ricorso proposto dalla Carmeuse avverso la decisione 2022/C 160/09 della Commissione, del 14 febbraio 2022, la quale è oggetto della causa T-385/22; |
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione, del 21 aprile 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia (1) nella parte in cui essa dispone l’assegnazione di un numero errato di quote gratuite agli impianti della ricorrente di Valea Mare Pravat, Fieni e Chiscadaga per gli anni dal 2021 al 2025, con riduzione:
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— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio; |
|
— |
disporre ogni altra misura necessaria nell’interesse della giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe errata nel calcolo del numero di quote di emissioni gratuite da assegnare agli impianti della Carmeuse. Infatti, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di diritto e un manifesto errore di valutazione, in quanto la decisione impugnata sarebbe basata sulla richiesta rivolta dalla Commissione alla Carmeuse di utilizzare un metodo di calcolo contrastante con la normativa concernente gli impianti della Carmeuse. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato diversi principi fondamentali del diritto dell’Unione adottando la decisione impugnata, ossia il principio di uguaglianza, il principio di certezza e di legittimo affidamento, nonché il diritto a una buona amministrazione e il diritto di difesa della Carmeuse. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata per quanto riguarda il numero di quote di emissioni gratuite assegnate agli impianti della Carmeuse, in quanto essa non preciserebbe il processo decisionale né le ragioni per cui si respingono gli argomenti della Carmeuse, ancorché questi ultimi siano stati sollevati in varie occasioni, né indicherebbe le ragioni essenziali per cui la formula applicata dalla Commissione sostituisce la normativa vincolante. |
(1) Decisione della Commissione, del 21 aprile 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia 2022/C 236/04 — C/2022/2590 (GU 2022, C 236, pag. 5).
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/50 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Chmielarz / EUIPO — Granulat (granulat)
(Causa T-557/22)
(2022/C 418/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arkadiusz Chmielarz (Olsztyn, Polonia) (rappresentante: D. Sęczkowski, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Granulat GmbH (Troisdorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo granulat — Domanda di registrazione n. 18 066 758
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2022 nel procedimento R 1197/2021-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
annullare la decisione della divisione di opposizione, nei limiti in cui ha accolto l’opposizione; |
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— |
condannare l’EUIPO a registrare il marchio controverso; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/51 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — CFA Institute/EUIPO — Global Chartered Controller Institute (CCA Chartered Controller Analyst CERTIFICATE)
(Causa T-561/22)
(2022/C 418/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: W. May e G. Engels, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Global Chartered Controller Institute SL (Alicante, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CCA Chartered Controller Analyst CERTIFICATE — Domanda di registrazione n. 15 508 161
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2022 nel procedimento R 1660/2021-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere integralmente il ricorso avverso la decisione impugnata, annullare la decisione impugnata e respingere integralmente la domanda di registrazione; |
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condannare l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/51 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Noah Clothing / EUIPO — Noah (NOAH)
(Causa T-562/22)
(2022/C 418/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Noah Clothing LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: W. Leppink, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Yannick Noah (Feucherolles, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo NOAH — Marchio dell’Unione europea n. 5 620 968
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2022 nel procedimento R 504/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa respinge la domanda di declaratoria di decadenza per quanto riguarda i prodotti «polo» e «maglioni» della classe 25; |
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa respinge il ricorso incidentale; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, terza frase, e con l’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, nonché con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; |
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— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ricorso incidentale presentato dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/52 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2022 — ATPN/Commissione
(Causa T-567/22)
(2022/C 418/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Lepage, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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— |
annullare il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139, per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (1); |
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— |
condannare la Commissione a pagare alla ricorrente a somma di EUR 3 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un’irregolarità procedurale, consistente nel travisamento delle disposizioni del regolamento n. 2020/852, del 18 giugno 2020 (2). |
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione delle regole della tassonomia. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento n. 2020/852, del 18 giugno 2020, sarebbero state travisate e che gli obiettivi sarebbero insufficientemente ambiziosi. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che i criteri generali del diritto dell’Unione europea sarebbero stati travisati. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su un’incompatibilità tra gli investimenti nel nucleare e gli investimenti verdi alla luce dell’informazione finanziaria. |
(2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/53 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — XNT/EUIPO — Exane (EXANE)
(Causa T-568/22)
(2022/C 418/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: XNT ltd. (St. Julian’s, Malta) (rappresentanti: A. Renck, C. Stöber e M. A. de Dampierre, lawyers)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exane (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo EXANE — Marchio dell’Unione europea n. 14 289 433
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/6/2022 nel procedimento R 2093/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare il ricorrente a pagare le spese e, nel caso in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga nel procedimento, l’interveniente. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1), lettera c), in combinato disposto che l’articolo 8, paragrafo 4), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/54 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2022 — Trus/EUIPO — Unilab (ARTRESAN)
(Causa T-585/22)
(2022/C 418/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mariusz Trus (Lublino, Polonia) (rappresentante: W. Włodarczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unilab LP (Rockville, Maryland, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ARTRESAN» –Marchio dell’Unione europea n. 4 304 937
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 luglio 2022 nei procedimenti riuniti R 1428/2020-1 e R 1481/2020-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui la registrazione del marchio controverso è stata mantenuta per i prodotti rientranti nella classe 5 «creme terapeutiche per articolazioni; integratori nutrizionali per uso medico»; |
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dichiarare il marchio decaduto anche per i prodotti summenzionati della classe 5; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/54 |
Ordinanza del Tribunale del 26 luglio 2022 — WG / EUIPO
(Causa T-567/21) (1)
(2022/C 418/70)
Lingua processuale: tedesco
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.