ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 417

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
31 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 417/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10904 — CVC / MATICMIND / SIO) ( 1 )

1

2022/C 417/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10945 — GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 417/03

Tassi di cambio dell'euro — 28 ottobre 2022

3

2022/C 417/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 14 gennaio 2022 relativo a una decisione nel caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER — Riunione in audioconferenza via Skype for Business — Relatore: Spagna ( 1 )

4

2022/C 417/05

Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER ( 1 )

6

2022/C 417/06

Sintesi della decisione della Commissione del 27 gennaio 2022 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER) (Notificata con il numero C(2022) 409)  ( 1 )

8

2022/C 417/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

13

2022/C 417/08

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 417/09

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2022/C 417/10

Pubblicazione delle parti essenziali della decisione relativa al fallimento e alla dichiarazione di insolvenza di Sberbank CZ, a.s., in liquidazione, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva n. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi — Invito all'insinuazione di un credito — Termini da osservare — Invito all'insinuazione di un credito — Termini da osservare

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 417/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2022/C 417/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10904 — CVC / MATICMIND / SIO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/01)

Il 21 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10904. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10945 — GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/02)

Il 24 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10945. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.10.2022   

IT

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C 417/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 ottobre 2022

(2022/C 417/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9951

JPY

yen giapponesi

146,79

DKK

corone danesi

7,4423

GBP

sterline inglesi

0,86120

SEK

corone svedesi

10,9403

CHF

franchi svizzeri

0,9920

ISK

corone islandesi

143,30

NOK

corone norvegesi

10,2695

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,465

HUF

fiorini ungheresi

411,70

PLN

zloty polacchi

4,7275

RON

leu rumeni

4,9189

TRY

lire turche

18,5219

AUD

dollari australiani

1,5511

CAD

dollari canadesi

1,3542

HKD

dollari di Hong Kong

7,8107

NZD

dollari neozelandesi

1,7151

SGD

dollari di Singapore

1,4055

KRW

won sudcoreani

1 417,70

ZAR

rand sudafricani

18,0530

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2159

HRK

kuna croata

7,5320

IDR

rupia indonesiana

15 481,88

MYR

ringgit malese

4,6994

PHP

peso filippino

57,739

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,724

BRL

real brasiliano

5,3270

MXN

peso messicano

19,7718

INR

rupia indiana

82,0565


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/4


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 14 gennaio 2022 relativo a una decisione nel caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER

Riunione in audioconferenza via «Skype for Business»

Relatore: Spagna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/04)

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo (16 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (1).

Definizione del mercato

Definizione del mercato del prodotto

2.

Il comitato consultivo concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione dei seguenti mercati rilevanti del prodotto per:

a)

la fornitura di software di gestione dei rapporti con la clientela (16 Stati membri favorevoli);

b)

la fornitura di servizi di comunicazione B2C (16 Stati membri favorevoli);

c)

la fornitura di pubblicità tabellare online (15 Stati membri favorevoli; 1 Stato membro astenuto).

Definizione del mercato geografico

3.

Il comitato consultivo concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione del mercato geografico rilevante per i seguenti mercati del prodotto per:

a)

la fornitura di software di gestione dei rapporti con la clientela (ossia almeno nel SEE, se non a livello mondiale) (16 Stati membri favorevoli);

b)

la fornitura di servizi di comunicazione B2C (ossia almeno nel SEE, se non a livello mondiale) (16 Stati membri favorevoli);

c)

la fornitura di pubblicità tabellare online (ossia a livello nazionale o entro i confini linguistici all'interno del SEE) (15 Stati membri favorevoli; 1 Stato membro astenuto).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4.

Il comitato consultivo (16 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile (e addirittura molto probabile) che l’operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati derivanti dalla preclusione mirata dell’accesso ai fattori di produzione a danno dei fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela mediante la limitazione o la degradazione del loro accesso ai canali di comunicazione B2C di Meta (già Facebook).

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione notificata ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati derivanti dalla combinazione delle banche dati di Meta e Kustomer e delle funzioni di raccolta di dati da utilizzare per la fornitura di servizi di pubblicità tabellare online (ossia rafforzando la posizione sul mercato di Meta (già Facebook)): 14 Stati membri favorevoli; 2 Stati membri astenuti.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione notificata ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti di conglomerato derivanti dalla vendita aggregata di pubblicità tabellare online e software di gestione dei rapporti con la clientela da parte dell’entità risultante dalla concentrazione: 14 Stati membri favorevoli; 2 Stati membri astenuti.

Impegni

7.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’impegno relativo all’accesso alle API, proposto dalla parte notificante il 20 dicembre 2021, dissipa le preoccupazioni in merito alla preclusione dell’accesso ai fattori di produzione per i fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela a causa della limitazione o degradazione del loro accesso ai canali di comunicazione B2C di Meta (già Facebook): 14 Stati membri favorevoli; 2 Stati membri astenuti.

8.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante il 20 dicembre 2021 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso: 13 Stati membri favorevoli; 3 Stati membri astenuti.

Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo: 13 Stati membri favorevoli; 3 Stati membri astenuti.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/6


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/05)

1.   

In data 25 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con la quale Meta Platforms, Inc., già Facebook, Inc. («Meta» o «Facebook») (2) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 (3) (il «regolamento sulle concentrazioni»), il controllo esclusivo di Kustomer, Inc. («Kustomer») (l’«operazione proposta»). Ai fini della presente relazione Meta (già Facebook) e Kustomer sono congiuntamente denominate «le parti».

2.   

Il 2 agosto 2021 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, in quanto la prima fase dell’indagine della Commissione ha suscitato seri dubbi quanto alla compatibilità dell’operazione proposta con il mercato interno.

3.   

Il 3 agosto 2021 la Commissione ha emesso una decisione nei confronti di Facebook, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, in cui richiedeva a quest’ultima di fornire determinate informazioni entro il 10 agosto 2021.

4.   

Il 6 agosto 2021, in seguito a una richiesta formale di Facebook del 5 agosto 2021, la Commissione ha prorogato di cinque giorni, come richiesto, il termine stabilito all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni per quanto riguarda l’operazione proposta, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

5.   

Il 24 agosto 2021, di concerto con Meta (già Facebook), la Commissione ha prorogato di dieci giorni lavorativi il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   

Il 18 ottobre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni nei confronti di Facebook (la «comunicazione delle obiezioni»). Nella stessa data la comunicazione delle obiezioni è stata formalmente notificata a Facebook, che ha avuto tempo fino al 3 novembre 2021 per presentare le proprie osservazioni. Il 19 ottobre 2021 anche Kustomer è stata informata dell’adozione della comunicazione delle obiezioni e le è stata offerta la possibilità di richiedere una versione non riservata, qualora volesse presentare osservazioni (separate) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (4).

7.   

Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione ha ritenuto in via preliminare che è probabile, e addirittura molto probabile, che l’operazione proposta ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Ciò sarebbe il risultato di effetti verticali non coordinati sul mercato del SEE o mondiale dei software per la gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti, nonché sul più ampio mercato dei software per la gestione dei rapporti con la clientela in generale e su potenziali segmenti di ciascuno di tali mercati.

8.   

Facebook ha ottenuto l’accesso ai documenti consultabili nel fascicolo della Commissione il 19 ottobre 2021. e, successivamente, il 21 ottobre 2021, il 29 ottobre 2021, il 6 dicembre 2021, l’8 dicembre 2021 e il 10 dicembre 2021.

9.   

Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcuna denuncia o ulteriore richiesta dalle parti in merito all’accesso al fascicolo.

10.   

Il 3 novembre 2021 Meta (già Facebook) ha risposto alla comunicazione delle obiezioni. Le parti non hanno richiesto un’audizione formale.

11.   

Il 24 novembre 2021 Meta (già Facebook) ha presentato alcuni impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di rendere l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. Il 26 novembre 2021 la Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato.

12.   

Il 3 dicembre 2021 la Commissione ha inviato a Meta (già Facebook) una lettera di esposizione dei fatti, in cui indicava elementi fattuali supplementari a sostegno delle conclusioni preliminari raggiunte nella comunicazione delle obiezioni. Alcuni di questi erano già presenti nel fascicolo al momento della comunicazione delle obiezioni, mentre altri sono stati ottenuti dalla Commissione solo dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni. Dopo un’analisi più approfondita del fascicolo, la Commissione ha concluso che tali elementi erano potenzialmente rilevanti per corroborare la sua decisione finale.

13.   

Il 13 dicembre 2021 Meta (già Facebook) ha presentato una risposta scritta alla lettera di esposizione dei fatti.

14.   

Il 17 dicembre 2021, di concerto con Meta (già Facebook), la Commissione ha prorogato di cinque giorni lavorativi il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

15.   

Il 20 dicembre 2021, avendo ricevuto un riscontro dalla Commissione sugli impegni presentati precedentemente, Meta (già Facebook) ha presentato impegni riveduti e definitivi a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, al fine di rendere l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (gli «impegni definitivi»).

16.   

Il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni definitivi.

17.   

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

18.   

Alla luce di quanto sopra, la consigliera-auditrice ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel caso in oggetto.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2020

Dorothe Dalheimer


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Il 28 ottobre 2021 Facebook, Inc. ha modificato la sua ragione sociale in Meta Platforms, Inc.

(3)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag.1).


31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 gennaio 2022

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER) (Notificata con il numero C(2022) 409)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/06)

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   INTRODUZIONE

(1)

In data 25 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione Meta Platforms, Inc., già Facebook, Inc. («Meta» o «Facebook» o la «parte notificante», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Kustomer, Inc. («Kustomer», Stati Uniti) (congiuntamente le «parti») (l’«operazione»).

(2)

Con decisione del 2 agosto 2021, la Commissione ha constatato che l’operazione proposta sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

(3)

Il 18 ottobre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni in cui ha espresso in via preliminare che è probabile, o addirittura molto probabile, che l’operazione possa ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno (la «comunicazione delle obiezioni»).

(4)

Il 24 novembre 2021 la parte notificante ha presentato alcuni impegni per risolvere le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione (gli «impegni iniziali»). Sulla base del test di mercato la parte notificante ha presentato una serie di impegni definitivi il 20 dicembre 2021 (gli «impegni definitivi»).

(5)

Il 14 gennaio 2022 la decisione è stata sottoposta a consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere positivo. La consigliera-auditrice ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 17 gennaio 2022.

2.   SOMMARIO

(6)

L’indagine di mercato della fase II ha rivelato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda il mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela (o un suo potenziale segmento) nel SEE, se non a livello mondiale.

(7)

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza nel mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela, la parte notificante ha presentato alcuni impegni. Gli impegni definitivi rispondono alle preoccupazioni della Commissione.

(8)

Fatto salvo il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi stabiliti negli impegni definitivi, l’operazione è stata dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE e pertanto il 27 gennaio 2022 è stata adottata una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

3.   I MERCATI RILEVANTI

(9)

La decisione individua i seguenti mercati rilevanti:

(a)

software di gestione dei rapporti con la clientela e il potenziale segmento dei software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l'assistenza ai clienti, entrambi potenzialmente segmentabili ulteriormente in base a i) modalità di distribuzione, ii) dimensioni dei clienti aziendali e iii) settore industriale in cui operano i clienti aziendali. La Commissione ha ritenuto che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in questo mercato, indipendentemente da tale potenziale segmentazione. La portata geografica è estesa almeno al SEE se non a tutto il mondo;

(b)

servizi di comunicazione da impresa a consumatore («B2C»), potenzialmente ulteriormente segmentati nel mercato dei servizi di comunicazione B2C asincroni e nel mercato ancora più ristretto dei servizi di messaggistica B2C over-the-top («OTT»). La portata geografica è estesa almeno al SEE se non a tutto il mondo;

(c)

pubblicità tabellare online, potenzialmente segmentata ulteriormente in i) annunci nei social network e fuori dai social network, ii) annunci video/non video e iii) annunci su dispositivi mobili o desktop (o possibili combinazioni di questi segmenti). La portata geografica è nazionale o segue le frontiere linguistiche all'interno del SEE.

4.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(10)

La Commissione ha valutato gli effetti verticali dell’operazione per quanto riguarda l’eventuale preclusione dell’accesso alle API dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) a monte, a scapito dei fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela a valle.

(11)

Inoltre la Commissione ha valutato gli effetti orizzontali dell’operazione sulle banche dati (e sulle funzioni di raccolta dei dati), ovvero Meta (già Facebook) come fonte di dati degli utenti da utilizzare eventualmente nei servizi di pubblicità tabellare online (online display advertising). Non vi sono altri mercati che subiscono gli effetti orizzontali dell’operazione.

(12)

Infine la Commissione ha valutato gli effetti di conglomerato dell’operazione per quanto riguarda lo sfruttamento della posizione di Meta (già Facebook) nel mercato della pubblicità tabellare online ai fini dell’accesso al mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela.

4.1.   Effetti verticali

4.1.1.   Preclusione dell’accesso alle API dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) a scapito dei fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela (preclusione dell’accesso ai fattori di produzione)

(13)

Sulla base dei risultati dell’indagine di mercato la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) sarebbe probabilmente in grado di precludere l’accesso ai fattori di produzione dei suoi canali di messaggistica B2C ai fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela. In primo luogo l’accesso alle API dei canali di messaggistica OTT B2C è un importante fattore di produzione per i fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela (e per i loro clienti aziendali). In secondo luogo Meta (già Facebook) detiene un potere di mercato all’interno del mercato delle comunicazioni B2C (e dei suoi potenziali segmenti). In terzo luogo Meta (già Facebook) ha la capacità, sia dal punto di vista tecnico che contrattuale, di limitare o degradare l’accesso API ai suoi canali di messaggistica, compresa la possibilità di rivolgere tale strategia di preclusione ai concorrenti più stretti di Kustomer.

(14)

Inoltre, sulla base dei risultati dell’indagine di mercato, la Commissione ritiene che l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente incentivata a precludere l’accesso ai fattori di produzione in modo mirato, limitando o degradando l’accesso API ai suoi canali di messaggistica B2C per determinati fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela. In primo luogo i vantaggi per la nuova entità risultante dalla concentrazione derivanti da una strategia di preclusione appaiono numerosi, diversi e significativi. In secondo luogo le perdite per la nuova entità risultante dalla concentrazione derivanti da una strategia di preclusione possono essere limitate in misura sufficiente dalla stessa entità risultante dalla concentrazione, adottando azioni nei confronti dei concorrenti stretti di Kustomer e grazie a ulteriori fattori aggravanti.

(15)

Infine la Commissione ritiene probabile che una strategia mirata di preclusione dell’accesso ai fattori di produzione che limiti o degradi l’accesso API abbia effetti negativi significativi sulla concorrenza nel mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela (o in segmenti potenziali dello stesso), in particolare data l’importanza dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) come fattore di produzione dei software di gestione dei rapporti con la clientela. L’impatto potrebbe essere particolarmente forte in quanto le aziende potenzialmente escluse hanno un ruolo sufficientemente importante nel processo competitivo (soprattutto come motori di innovazione). Un tale calo della concorrenza potrebbe comportare prezzi più alti, qualità inferiore e minore innovazione per i clienti aziendali, elementi negativi che a loro volta potrebbero essere trasferiti ai consumatori.

(16)

Pertanto, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e di tutti gli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione è giunta alla conclusione che è probabile, o addirittura molto probabile, che l’operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati derivanti da legami verticali tra il mercato a monte dei servizi di comunicazione B2C (e potenziali segmenti dello stesso) e il mercato a valle dei software di gestione dei rapporti con la clientela (e potenziali segmenti dello stesso).

4.2.   Effetti orizzontali

4.2.1.   Aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione a seguito dell’accumulo di dati

(17)

Sebbene l’operazione non dia origine a effetti orizzontali sui mercati in senso tradizionale, la Commissione ritiene che, in seguito all’operazione, la disponibilità di Meta (già Facebook) di dati sfruttabili commercialmente, che possono essere ottenuti dalle attività di Kustomer, aumenterebbe.

(18)

La Commissione ha esaminato se tale accumulo di dati possa comportare un aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato della pubblicità tabellare online o in qualsiasi segmento di esso.

(19)

Sulla base dell’approccio adottato nei casi Apple/Shazam (2) e Google/Fitbit (3), la Commissione osserva che esistono alcune limitazioni normative per impedire la combinazione illegale di serie di dati, quali le norme applicabili dell’UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «GDPR») e le norme dell’Unione in materia di vita privata e tutela della riservatezza delle comunicazioni, in particolare la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva e-privacy»).

(20)

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, la Commissione ribadisce la sua conclusione, come indicato nella decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo cui Meta (già Facebook) detiene almeno un significativo potere di mercato e ritiene che Meta (già Facebook) disponga, già prima dell’operazione, di capacità di raccolta dei dati che conferiscono un vantaggio significativo in termini di dati.

(21)

La Commissione osserva che l’acquisizione di Kustomer non comporta direttamente un aumento della quota di mercato di Meta (già Facebook) nel mercato dei servizi di pubblicità tabellare online o in qualsiasi suo segmento, in quanto Kustomer stessa non opera in questo mercato o in nessuno dei suoi segmenti. Inoltre Kustomer in genere non possiede/controlla i dati archiviati nei suoi sistemi. Qualsiasi fornitore di software di gestione dei rapporti con la clientela dovrebbe quindi ottenere il consenso/istruzioni dai propri clienti aziendali prima di poter utilizzare i loro dati.

(22)

Per quanto riguarda il potenziale accumulo di dati, la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) avrà la possibilità di incoraggiare i clienti aziendali ad accettare di condividere i dati. Per quanto riguarda il volume, il valore, la varietà e la velocità, tali dati sono notevolmente rilevanti ai fini del miglioramento delle capacità di targeting di Meta (già Facebook) per i servizi di pubblicità tabellare online che fornisce. Sebbene Meta (già Facebook) potrebbe già avere accesso a molti, se non alla maggior parte, dei tipi di dati che potrebbe ottenere mediante l’acquisizione di Kustomer, la Commissione ritiene che potrebbe comunque avere accesso ad alcuni nuovi tipi di dati.

(23)

La Commissione ritiene improbabile che l’operazione comporti un aumento significativo delle barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, o in qualsiasi suo segmento, poiché le dimensioni di Kustomer renderebbero improbabile un aumento significativo dei dati, anche tenendo conto degli obiettivi di crescita di Meta (già Facebook). Inoltre la Commissione conclude che i concorrenti sul mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, o su qualsiasi segmento di esso, avrebbero comunque accesso ai dati dei clienti aziendali di Kustomer o, in alternativa, potrebbero avere accesso a serie di dati simili tramite, ad esempio, società costituite con altri fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela.

(24)

La Commissione ritiene pertanto che l’operazione non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la fornitura di servizi di pubblicità tabellare online o di qualsiasi segmento di essi.

4.3.   Effetti di conglomerato

4.3.1.   Sfruttamento della posizione di Meta (già Facebook) nel mercato della pubblicità tabellare online ai fini dell’accesso al mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela

(25)

La Commissione ritiene che l’entità risultante dalla concentrazione non avrebbe la capacità di attuare una strategia di vendita aggregata di servizi di pubblicità tabellare online e software di gestione dei rapporti con la clientela. Nonostante il significativo potere di mercato di Meta (già Facebook) nel settore della pubblicità tabellare online, questi prodotti hanno modelli di acquisto diversi. A tale proposito l’indagine di mercato ha indicato che i servizi di software di gestione dei rapporti con la clientela e i servizi di pubblicità tabellare online tendono ad essere acquistati separatamente e probabilmente a intervalli molto diversi, soprattutto perché il loro acquisto comporta procedure separate e differenti che solitamente sono gestite da reparti diversi dello stesso cliente aziendale.

(26)

Poiché la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) non sarebbe in grado di raggruppare la pubblicità tabellare online con il software di gestione dei rapporti con la clientela, si può lasciare in sospeso la questione se Meta (già Facebook) sarebbe incentivata ad adottare una tale strategia di vendita aggregata e se questa avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza.

(27)

Pertanto la Commissione ritiene che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa della vendita aggregata di pubblicità tabellare online e software di gestione dei rapporti con la clientela, considerando che Meta (già Facebook) non avrebbe la possibilità di adottare tale strategia.

5.   IMPEGNI PRESENTATI DALLE PARTI

(28)

Al fine di eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza derivanti dall’operazione, la parte notificante ha presentato impegni nella fase II.

5.1.   Impegni iniziali

(29)

Gli impegni iniziali, offerti per una durata di cinque anni a partire dal termine dell’operazione, comprendevano due elementi principali: A) un impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API e B) un impegno sulla parità delle principali funzionalità API.

5.1.1.   Impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API

(30)

Con l’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API, Meta (già Facebook) si è impegnata a mantenere l’accesso dei fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti con vendite nel SEE alle sue API del canale di messaggistica B2C disponibili pubblicamente (sia quelle esistenti che quelle future), su base non discriminatoria, in particolare per quanto riguarda i) i criteri di ammissibilità, ii) i prezzi di accesso alle API, iii) le funzionalità o iv) le prestazioni rispetto ad altri utenti comparabili di tali API.

5.1.2.   Impegno sulla parità delle principali funzionalità API

(31)

Con l’impegno relativo alla parità delle principali funzionalità API, Meta (già Facebook) si è impegnata a garantire che tutte le principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C (e qualsiasi miglioramento futuro di tali funzionalità) messe a disposizione di Kustomer siano rese disponibili in modo equivalente anche ai fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti, anche laddove tali funzionalità non siano garantite dall’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API. Gli impegni iniziali hanno definito le seguenti funzionalità delle piattaforme Messenger, Instagram Messaging e WhatsApp Business come principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C: invio/ricezione di i) messaggi di testo, ii) allegati sotto forma di immagini e iii) link URL.

5.2.   Impegni definitivi

(32)

A seguito del test di mercato la parte notificante ha proposto alcuni impegni definitivi, in particolare quelli indicati di seguito, che contenevano diversi miglioramenti significativi rispetto agli impegni iniziali.

(33)

Innanzitutto la durata è stata aumentata da cinque a dieci anni.

(34)

In secondo luogo, in relazione all’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API, gli impegni definitivi includevano il chiaro impegno che Meta (già Facebook) non avrebbe addebitato ai fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti l’accesso alle sue API del canale di messaggistica B2C disponibili pubblicamente, che erano accessibili gratuitamente prima dell’operazione, pur riservandosi il diritto di addebitare diritti d’uso o basati sul volume commercialmente ragionevoli.

(35)

In terzo luogo, in relazione all’impegno sulla parità delle principali funzionalità API, gli impegni definitivi hanno ampliato in modo significativo l’elenco delle principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C, ossia tutte le funzionalità API del canale di messaggistica B2C integrate nel software di gestione dei rapporti con la clientela di Kustomer prima dell’operazione. Gli impegni definitivi hanno inoltre introdotto un meccanismo per aggiungere in futuro nuove funzionalità alla definizione delle principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C sulla base dell’utilizzo (anche per i test) da parte di una massa critica di utenti commerciali dello strumento di gestione dei rapporti con la clientela di Kustomer.

(36)

In quarto luogo sugli impegni definitivi potrebbero fare affidamento non solo di fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti che vendono già nel SEE, ma anche gli operatori nuovi, a condizione che la loro attività sia attivamente rivolta a clienti del SEE.

5.3.   Valutazione degli impegni presentati

(37)

La Commissione ritiene che, per essere accettabili, gli impegni proposti debbano essere tali da rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno, impedendo un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in tutti i mercati rilevanti in cui sono state individuate preoccupazioni in materia di concorrenza. In questo caso gli impegni dovevano eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda il mercato a valle dei software di gestione dei rapporti con la clientela nel SEE, se non a livello mondiale (o potenziali segmenti di esso).

(38)

La Commissione conclude che gli impegni definitivi risolvono tutte le questioni in materia di concorrenza sollevate dall’operazione. La Commissione conclude altresì che gli impegni definitivi possono essere attuati efficacemente entro un breve lasso di tempo.

6.   CONCLUSIONI

Per i motivi citati sopra, nella decisione la Commissione ha concluso che, a condizione che gli impegni presentati dalla parte notificante siano rispettati, l'operazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale. Di conseguenza la decisione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione del 6 settembre 2018 nel caso M.8788 – Apple/Shazam, punti 225-235.

(3)  Decisione della Commissione del 17 dicembre 2020 nel caso M.9660 – Google/Fitbit, punti 403-413.


31.10.2022   

IT

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C 417/13


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/07)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7402

24 ottobre 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Swords Laboratories Unlimited Company, Cruiserath Road, Mulhuddart, D15H6EF Dublin 15, Co Dublin, Irlanda

REACH/22/38/0

Uso industriale come tensioattivo nella purificazione del medicinale biofarmaceutico Orencia, utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite idiopatica giovanile e dell’artrite psoriasica adulta

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


31.10.2022   

IT

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C 417/14


Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2022/C 417/08)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 343, dopo la nota esplicativa della sottovoce NC 8479 40 00 è aggiunta la nota esplicativa seguente:

«8479 89 70

Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine di assemblaggio di piastrine di circuito stampato per il montaggio di elementi attivi, passivi o di connessione su circuiti stampati (macchine di presa e posizionamento). La macchina è automaticamente alimentata con tali elementi su nastri (cinghie). Le macchine posizionano con esattezza gli elementi nella collocazione voluta e li montano sul circuito stampato. Dopo il montaggio degli elementi, gli stessi sono fissati al circuito stampato, per esempio, con una saldatura, o una giunzione a contatto. Oltre all'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore, tali macchine possono anche prendere e posizionare altri elementi su dei substrati.»;

e alla nota esplicativa della sottovoce 8479 89 97 il punto 3 è soppresso.

A pagina 357 la nota esplicativa della sottovoce 8529 90 92 è soppressa.


(1)  Regolamento (CEE) N. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.10.2022   

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C 417/15


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/09)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Rodez - Parigi (Orly)

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o giugno 1997

Data di entrata in vigore delle modifiche

20 gennaio 2024

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico

Decreto del 20 settembre 2022 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Rodez e Parigi (Orly)

NOR: TREA2225691A

https://www.legifrance.gouv.fr

Per ulteriori informazioni:

Direction Générale de l'Aviation Civile

DTA/SDS1

50 rue Henry Farman

75 720 Paris Cedex 15

FRANCIA

Tel. +33 158094321


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

31.10.2022   

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C 417/16


Pubblicazione delle parti essenziali della decisione relativa al fallimento e alla dichiarazione di insolvenza di Sberbank CZ, a.s., in liquidazione, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva n. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Invito all'insinuazione di un creditoTermini da osservare

Invito all'insinuazione di un creditoTermini da osservare

(2022/C 417/10)

Identificazione del debitore : Sberbank CZ, a.s. in liquidazione, società per azioni stabilita in base al diritto ceco, con sede legale in U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praga 5, n. di registrazione: 25083325, iscritta nel registro delle imprese del tribunale municipale di Praga, sezione B, numero 4353.

Identificazione del tribunale fallimentare : Tribunale municipale di Praga, con sede in Slezská 9, 120 00 Praga 2, Repubblica ceca.

Amministratore delle procedure di insolvenza : Il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, avvocato, con sede in Dušní n. 866/22, 11000 Praga 1, Repubblica ceca, n. di registrazione: 44686650, e-mail: ak@akluzova.cz, telefono + 420 222327902.

Il 26 agosto 2022 il Tribunale municipale di Praga ha emesso la decisione n. MSPH 95 INS 12575/2022 – A-72, con la quale, ai sensi del diritto ceco (legge n. 182/2006 relativa al fallimento e alle modalità per la sua risoluzione («legge in materia di insolvenza») e successive modifiche):

a)

ha dichiarato il fallimento del debitore Sberbank CZ, a.s. in liquidazione, società per azioni stabilita in base al diritto ceco, con sede legale in U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praga 5, n. di registrazione: 25083325, iscritta nel registro delle imprese del tribunale municipale di Praga, sezione B, numero 4353 («il debitore»). e

b)

ha dichiarato insolvente il debitore con riferimento ai suoi beni («la decisione»).

Con questa stessa decisione ha nominato amministratore delle procedure di insolvenza relative al debitore il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, avvocato, con sede in Dušní n. 866/22, 11000 Praga 1, Repubblica ceca, n. di registrazione: 44686650.

I crediti iscritti nella contabilità del debitore sono considerati insinuati al passivo e i creditori ne vengono informati individualmente entro 60 giorni dalla dichiarazione di insolvenza, vale a dire entro il 25 ottobre 2022.

Se il creditore non è d’accordo sull’importo o la natura dei suoi crediti indicati nella notifica può contestare entro 4 mesi dalla data della dichiarazione di insolvenza inviando le proprie obiezioni per iscritto all'amministratore delle procedure di insolvenza; qualora quest’ultimo non riceva nulla entro tale termine, si sottintende il tacito assenso dei creditori. vale a dire entro il 26 dicembre 2022. Il creditore che abbia la propria sede, ufficio, domicilio o luogo abituale di residenza in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato. L’obiezione deve recare l’intestazione «Contestazione dell’importo del credito» («Podání námitky proti výši pohledávky») in lingua ceca. Se il contenuto dell’obiezione è evidente, l'amministratore delle procedure di insolvenza la prende in considerazione anche in assenza di tale intestazione. L’amministratore delle procedure di insolvenza non prende in considerazione le obiezioni presentate oltre i termini, tranne quando è chiaro che queste erano state trasmesse entro i termini all'organo che aveva l'obbligo di notificarle. L’amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere al creditore di fornire una traduzione in lingua ceca.

Entro tre mesi della pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il creditore può depositare un'obiezione per mancata notifica da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 373 della parte 2 della legge in materia di insolvenza. In tale obiezione devono essere indicati tutti gli importi dei debiti del debitore alla data della dichiarazione di insolvenza e occorre allegarvi le copie certificate conformi dei documenti che attestano il presunto importo del credito, il giorno in cui è stato contratto e la sua natura, precisando segnatamente se si tratti di un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 168 della legge in materia di insolvenza), di un credito analogo a un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 169 della legge in materia di insolvenza), di un credito garantito in titoli, di un credito garantito in altro modo o di un credito subordinato (articolo 172 della parte 2 della legge in materia di insolvenza) e introdurre eventualmente una riserva di proprietà. Il creditore che abbia la propria sede, ufficio, domicilio o luogo abituale di residenza in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato. L’obiezione deve recare l’intestazione «Insinuazione di credito» in lingua ceca (Přihláška pohledávky). Se il contenuto dell’obiezione è evidente, l'amministratore delle procedure di insolvenza la prende in considerazione anche in assenza di tale intestazione. L’amministratore delle procedure di insolvenza non prende in considerazione le obiezioni presentate oltre i termini, tranne quando è chiaro che queste erano state trasmesse entro i termini all'organo che aveva l'obbligo di notificarle. L’amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere al creditore di fornire una traduzione in lingua ceca.

Il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, amministratore delle procedure di insolvenza di Sberbank CZ, a.s., in liquidazione.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.10.2022   

IT

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C 417/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/11)

1.   

In data 21 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Vinci Energies S.A. («VINCI Energies», Francia), controllata di VINCI S.A. (Francia), società capogruppo del gruppo VINCI;

otto società di servizi informatici di Kontron AG, comprese le loro controllate dirette e indirette («società di servizi informatici Kontron»): Amanox Solutions AG (Svizzera), S&T Albania SH.p.k. (Albania), S&T Serbia d.o.o. (Serbia), hamcos IT Service GmbH (Germania), S&T Deutschland GmbH (Germania), S&T Mold srl., (Moldova), CITYCOMP Service GmbH, (Germania) e S&T CEE Holding s.r.o., (Slovacchia).

Vinci Energies acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme delle società di servizi informatici di Kontron.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Vinci è un'organizzazione diversificata a livello mondiale che opera nei settori delle concessioni e delle infrastrutture, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'ingegneria civile e dell'energia. All'interno del gruppo VINCI, VINCI Energies opera anche, attraverso la sua linea di marca Axians, nel settore dei servizi informatici. La rete di imprese Axians fornisce servizi informatici, come infrastrutture di cloud e centri dati, reti di imprese, spazio di lavoro digitale, applicazioni commerciali, analisi dei dati e cibersicurezza.

Le società di servizi informatici di Kontron sono attive nell'offerta di servizi di consulenza su infrastrutture informatiche come centri dati e servizi cloud e nella ideazione di reti informatiche su misura e di concetti di sicurezza per le infrastrutture in loco e cloud. Le società di servizi informatici Kontron provvedono anche all'attuazione, all'integrazione e alla fornitura di infrastrutture informatiche e di applicazioni e soluzioni software.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.10.2022   

IT

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C 417/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/12)

1.   

In data 20 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EP Power Europe, a.s. («EPPE», Repubblica ceca), appartenente al gruppo EPH (Repubblica ceca),

PZEM Energy Company B.V. («PEC») e le sue controllate a) Sloe Centrale Holding B.V. («SCH»), b) Sloe Centrale B.V. («SCBV») e c) PZEM Tolling Sloe B.V. («PZEM TOLLING») e PZEM Pipe B.V. («PZEM PIPE») (tutte nei Paesi Bassi), possedute e controllate esclusivamente da PZEM Ficus o ii) congiuntamente possedute e controllate da PZEM Ficus e EDF International.

EPPE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di PEC, SCH, SCBV, PZEM TOLLING e PZEM PIPE.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EPPE (Repubblica ceca) appartiene al gruppo EPH. Il gruppo EPH è un'impresa di pubblica utilità energetica integrata verticalmente con diverse attività, tra cui l'estrazione di lignite, la produzione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e calore, nonché la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura di gas,

PZEM Energy Company B.V. («PEC») e le sue controllate a) Sloe Centrale Holding B.V. («SCH»), b) Sloe Centrale B.V. («SCBV») e c) PZEM Tolling Sloe B.V. («PZEM TOLLING») e PZEM Pipe B.V. («PZEM PIPE») operano nel settore dell'energia e del gas.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.