ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 412

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
27 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 412/01

Dichiarazione della Commissione

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 412/02

Tassi di cambio dell'euro — 26 ottobre 2022

2

2022/C 412/03

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 17 novembre 2021 in merito a un progetto preliminare di decisione relativo al caso Case — AT.40127 – Conserve vegetali — Relatore: Irlanda ( 1 )

3

2022/C 412/04

Relazione finale della consigliera-auditrice — AT.40127 – Conserve vegetali ( 1 )

4

2022/C 412/05

Sintesi della decisione della Commissione del 19 novembre 2021 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40127 – Conserve vegetali) (notificata con il numero C(2021) 8259 final)  ( 1 )

6

2022/C 412/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

9

2022/C 412/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

10

2022/C 412/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

11

 

Corte dei conti

2022/C 412/09

Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2021

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 412/10

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 412/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2022/C 412/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10892 – APOLLO / HINES / VI-BA / AEDES) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 

Rettifiche

 

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri ( GU C 288 del 29.7.2022 )

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/1


Dichiarazione della Commissione

(2022/C 412/01)

La Commissione riconosce l'importanza della competitività, dell'innovazione e degli investimenti nei servizi digitali, in particolare per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie imprese e le start-up. A tal fine, la Commissione si è impegnata ad agevolare il rispetto della legge sui servizi digitali da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle start-up, in particolare mobilitando programmi pertinenti a favore dell'innovazione, della diffusione delle tecnologie digitali e della normazione.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 ottobre 2022

(2022/C 412/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0023

JPY

yen giapponesi

147,32

DKK

corone danesi

7,4381

GBP

sterline inglesi

0,86603

SEK

corone svedesi

10,9530

CHF

franchi svizzeri

0,9917

ISK

corone islandesi

143,50

NOK

corone norvegesi

10,3408

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,535

HUF

fiorini ungheresi

408,09

PLN

zloty polacchi

4,7548

RON

leu rumeni

4,8806

TRY

lire turche

18,6461

AUD

dollari australiani

1,5466

CAD

dollari canadesi

1,3568

HKD

dollari di Hong Kong

7,8678

NZD

dollari neozelandesi

1,7249

SGD

dollari di Singapore

1,4104

KRW

won sudcoreani

1 422,11

ZAR

rand sudafricani

18,0212

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1948

HRK

kuna croata

7,5320

IDR

rupia indonesiana

15 589,27

MYR

ringgit malese

4,7262

PHP

peso filippino

58,493

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,862

BRL

real brasiliano

5,2944

MXN

peso messicano

19,8501

INR

rupia indiana

82,2060


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 17 novembre 2021 in merito a un progetto preliminare di decisione relativo al caso Case

AT.40127 – Conserve vegetali

Relatore: Irlanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/03)

1.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’oggetto dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

3.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

4.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

5.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ai destinatari del progetto di decisione un’ammenda per l’infrazione a cui hanno partecipato.

6.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda basato sugli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 e sulla comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

7.   

Il comitato consultivo (otto Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/4


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

AT.40127 – Conserve vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/04)

Introduzione

1.

Il progetto di decisione adottato nei confronti di Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserve France SA (di seguito, congiuntamente, «Conserve Italia»), riguarda una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda la fornitura di taluni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o clienti dell’industria alimentare all’interno del SEE.

2.

Nel caso in esame, a seguito di una procedura di transazione (2), il 27 settembre 2019 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) nei confronti di […] (4), […] (5) e […] (6) (di seguito, congiuntamente, «parti del procedimento di transazione») (7).

3.

Dopo aver inizialmente preso parte alla procedura di transazione, Conserve Italia ha informato la Commissione che non avrebbe presentato una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. La Commissione ha pertanto proseguito l’indagine sul comportamento di Conserve Italia nell’ambito della procedura ordinaria.

Procedura scritta

4.

L’indagine è stata avviata a seguito di una richiesta di immunità dalle ammende presentata da […] l’11 giugno 2013, ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione sulla clemenza (8).

5.

Dal 1o al 4 ottobre 2013 la Commissione ha svolto accertamenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei locali delle parti del procedimento di transazione e di Conserve Italia.

6.

Il 17 ottobre 2013 Conserve Italia ha chiesto l’immunità dalle ammende in conformità del punto 14 della comunicazione sulla clemenza o, in alternativa, una riduzione delle ammende in conformità del punto 27 della stessa comunicazione.

7.

Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 nei confronti di tutte le parti.

8.

Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha informato Conserve Italia della sua intenzione preliminare di applicare una riduzione dell’ammenda all’interno di una specifica forcella, come indicato al punto 26 della comunicazione sulla clemenza.

9.

Tra marzo 2017 e giugno 2019 la Commissione ha condotto discussioni di transazione con le parti conformemente alle disposizioni dei punti 14-19 della comunicazione concernente la transazione (9).

10.

Il 7 maggio 2019 Conserve Italia ha informato la Commissione che non avrebbe presentato una richiesta di transazione. La Commissione ha pertanto proseguito l’indagine sul comportamento di Conserve Italia nell’ambito della procedura ordinaria.

11.

Il 5 ottobre 2020 è stata adottata una comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura ordinaria che è stata notificata a Conserve Italia il 6 ottobre 2020.

12.

Conserve Italia ha avuto accesso al fascicolo presso i locali della Commissione dal 7 all’11 dicembre 2020 e il 7 dicembre 2020 tramite supporto elettronico. La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna richiesta relativamente all’accesso al fascicolo.

13.

La Direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha inizialmente concesso un termine di sei settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti. A seguito di una richiesta presentata da Conserve Italia, la DG Concorrenza ha prorogato il termine al 1o marzo 2021.

14.

Conserve Italia ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti il 1o marzo 2021. Nella sua risposta Conserve Italia ha altresì chiesto di sviluppare le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione.

Fase orale del procedimento

15.

L’audizione si è svolta il 4 maggio 2021 (10) senza difficoltà di sorta e senza che fossero mosse censure procedurali.

Il progetto di decisione

16.

Il progetto di decisione ha concluso che Conserve Italia ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando, dal 15 marzo 2000 al 1o ottobre 2013, a un’infrazione unica e continuata estesa a tutto il SEE, consistente nel coordinamento dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale con riferimento alla vendita di taluni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o a operatori del settore della ristorazione nel SEE.

17.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.

18.

Alla luce di quanto precede, la consigliera-auditrice conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 8 novembre 2021.

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  A norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) come modificato, (di seguito «regolamento (CE) n. 773/2004»).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (di seguito «regolamento (CE) n. 1/2003»).

(4)  Le persone giuridiche oggetto del procedimento erano […].

(5)  Le persone giuridiche oggetto del procedimento erano […].

(6)  Le persone giuridiche oggetto del procedimento erano […].

(7)  Decisione della Commissione del 27 settembre 2019, sintesi pubblicata nella GU C 434 del 15.12.2020, pag. 8. La consigliera-auditrice ha già presentato una relazione finale a norma dell'articolo 16 della decisione n. 2011/695/UE in occasione dell'adozione della decisione della Commissione del 27 settembre 2019, pubblicata nella GU C 434 del 15.12.2020, pag. 7.

(8)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

(9)  Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

(10)  A causa della pandemia di coronavirus in corso, l'audizione si è tenuta a distanza mediante videoconferenza criptata e tramite una sala di ascolto virtuale protetta da password (web streaming) per coloro che non avevano bisogno di intervenire all'audizione.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 19 novembre 2021

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso AT.40127 – Conserve vegetali)

(notificata con il numero C(2021) 8259 final)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/05)

Il 19 novembre 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda una violazione unica e continuata dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(2)

La decisione è destinata alle seguenti persone giuridiche (denominate collettivamente «destinatari»): Conserve Italia Soc. coop. agricola («Conserve Italia SCA») e Conserves France S.A. («Conserves France») (collettivamente, «Conserve Italia»). I destinatari fanno parte del gruppo Conserve Italia.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedura

(3)

In seguito alla domanda di immunità presentata nel giugno 2013 da un produttore di conserve vegetali non destinatario della decisione, dal 1o al 4 ottobre 2013 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali di Conserve Italia e di altri produttori di conserve vegetali. Il 17 ottobre 2013 Conserve Italia ha chiesto l’immunità dall’ammenda in conformità del punto (14) della comunicazione sulla clemenza o, in alternativa, una riduzione dell’ammenda in conformità del punto (27) della comunicazione sulla clemenza (2).

(4)

Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di Conserve Italia e di altri produttori di conserve vegetali («le parti»), allo scopo di avviare con essi discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (4). Le discussioni con le parti in vista di una transazione si sono svolte tra marzo 2017 e giugno 2019. Successivamente le parti ad eccezione di Conserve Italia hanno presentato una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.

(5)

Dal momento che Conserve Italia ha scelto di non presentare una richiesta formale di transazione, la Commissione continuato a indagare sul comportamento di Conserve Italia secondo la procedura ordinaria.

(6)

Il 17 novembre 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e la Commissione ha adottato la decisione il 19 novembre 2021.

2.2.   Sintesi dell’infrazione

(7)

La decisione riguarda un’infrazione relativa alla vendita di certi tipi di conserve vegetali ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione.

(8)

L’infrazione unica e continuata ha riguardato tre accordi orizzontali strettamente interconnessi mediante i quali Conserve Italia e gli altri produttori di conserve vegetali coinvolti hanno coordinato il loro comportamento commerciale sul mercato: i) un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve vegetali quali fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste (5) a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi; ii) un accordo riguardante le vendite con il marchio del distributore di conserve di mais a dettaglianti nel SEE, in particolare in Belgio, Germania, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia e Regno Unito; e iii) un accordo riguardante le vendite, con il marchio del produttore o del distributore, di tutti i tipi di conserve vegetali (6), comprese le verdure miste e le preparazioni e pietanze a base di conserve vegetali (ad eccezione dei mix, delle insalate e delle preparazioni in cui i vegetali non sono l’ingrediente principale), ai dettaglianti (7) e al settore della ristorazione in Francia.

(9)

L’infrazione è consistita nella fissazione dei prezzi di vendita (aumenti di prezzo, prezzi minimi, prezzi obiettivo) e nel coordinamento della politica e della struttura dei prezzi; nella ripartizione delle quote di volume e di mercato; nella ripartizione dei clienti e dei mercati; nel coordinamento delle offerte e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti e/o al settore della ristorazione; nel coordinamento delle altre condizioni di vendita e degli sconti, comprese la strategia di marketing e la politica promozionale; nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(10)

L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 19 gennaio 2000 al 1o ottobre 2013.

2.3.   Destinatari e durata

(11)

I destinatari della decisione sono Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A. Essi sono considerati responsabili dell’infrazione per la seguente durata: dal 15 marzo 2000 (e dal 20 ottobre relativamente all’accordo sulle conserve di mais) al 1o ottobre 2013.

2.4.   Rimedi

(12)

La decisione applica gli orientamenti sulle ammende del 2006 (8) e infligge ammende ai destinatari.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(13)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media delle vendite delle conserve vegetali oggetto dal cartello effettuate da Conserve Italia nel SEE nel periodo 2000-2013, del fatto che il coordinamento dei prezzi e la ripartizione del mercato rientrano tra le restrizioni più gravi della concorrenza, della durata dell’infrazione, del fatto che l’infrazione ha interessato l’intero SEE e che è stata perpetrata nella sua integralità e di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(14)

La Commissione ha applicato circostanze attenuanti a Conserve Italia dati il più limitato ruolo da essa svolto nell’infrazione e le diverse modalità di partecipazione alla stessa rispetto alle altre parti.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(15)

L’importo di base dell’ammenda (prima dell’applicazione della riduzione concessa in virtù della comunicazione sulla clemenza) ha superato il 10 % del fatturato mondiale complessivo del gruppo Conserve Italia nell’esercizio che precede la data della decisione. L’importo di base dell’ammenda è stato pertanto limitato a questo massimale.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sulla clemenza

(16)

La Commissione ha concesso una riduzione del 50 % dell’ammenda a Conserve Italia.

2.4.5.   Mancanza di capacità contributiva

(17)

Conserve Italia ha presentato una domanda di riduzione dell’ammenda invocando la propria mancanza di capacità contributiva. Dopo aver esaminato la domanda, la Commissione ha concluso che doveva essere parzialmente accolta.

3.   CONCLUSIONI

(18)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono state inflitte le seguenti ammende a Conserve Italia Soc. coop. agricola e Conserves France S.A., congiuntamente e in solido: EUR 20 000 000.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, (GU L 171 del 1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento della Commissione (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

(4)  Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

(5)  Conserve Italia ha prodotto solo conserve di fagiolini, piselli e mix di piselli e carote.

(6)  Esclusi i pomodori, i funghi, i condimenti o le olive e le conserve di cui costituiscono gli ingredienti principali.

(7)  Le vendite di prodotti con marchio del distributore ai dettaglianti riguardavano solo i prodotti non coperti dagli altri due accordi.

(8)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/9


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/06)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7381

20 ottobre 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Merck KGaA, Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, Germania

REACH/22/34/0

Come materia prima per la fabbricazione di GMP Triton ® X-100 Emproof ® Expert conformemente alle norme dell’International Pharmaceutical Excipients Council Europe

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/10


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/07)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7405

20 ottobre 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Wallac Oy, Mustionkatu 6, 20750 Turku, Finlandia

REACH/22/39/0

Formulazione di 4-tert-OPnEO in soluzioni di potenziamento e soluzioni DELFIA standard e di mantenimento utilizzate in test diagnostici in vitro e in prodotti per uso esclusivo di ricerca (RUO), nonché come ingrediente critico nella manutenzione di strumenti per il processo di rilevamento durante la misurazione del contenuto di europio (o di un altro lantanide) nella soluzione di saggio

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/22/39/1

In soluzioni di potenziamento e soluzioni DELFIA standard e di mantenimento come ingrediente critico per il processo di rilevamento durante la misurazione del contenuto di europio (o di un altro lantanide) in test diagnostici in vitro e in prodotti RUO o durante la manutenzione di strumenti


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/11


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/08)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7411

20 ottobre 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Lonza Biologics Porriño SL, La Relba s/n, 36400 Porriño (Pontevedra), Spagna

REACH/22/35/0

Inattivazione di virus mediante trattamento con solvente/detergente nella fabbricazione di sostanze farmaceutiche attive (API) ricombinanti a partire da colture cellulari di mammiferi

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


Corte dei conti

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/12


Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2021

(2022/C 412/09)

Il 27 ottobre 2022, la Corte dei conti europea pubblicherà la relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2021, corredata delle risposte delle agenzie.

A partire dalle ore 17:00 del 27 ottobre 2022, la relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=62271


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/13


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/10)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Castres – Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

Dal 1o giugno 2023 al 31 maggio 2027

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

6 gennaio 2023, ore 17.00 (ora di Parigi)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Syndicat Mixte de l'aéroport régional de Castres-Mazamet

CCI Tarn

40 allée Alphonse Juin

81 100 Castres

FRANCE

Tel. +33 563514614

E-mail: f.chambert@tarn.cci.fr

o sulla piattaforma del profilo di committente:

http://marches-publics.maires81.asso.fr/


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/11)

1.   

In data 19 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC («ADD», Emirati arabi uniti), di proprietà di Abu Dhabi National Oil Company PJSC («ADNOC»),

TotalEnergies Marketing Afrique SAS («TotalEnergies», Francia), controllata al 100 % di TotalEnergies S.E.,

TotalEnergies Marketing Egypt LLC («Total Egypt», Egitto), controllata di TotalEnergies.

ADD e TotalEnergies acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Total Egypt.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni (2).

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ADD opera nel commercio e nella distribuzione di prodotti petroliferi in un'ampia gamma di settori industriali,

TotalEnergies opera nella ricerca, nell'industria e nel commercio di idrocarburi e loro derivati in tutte le loro forme e, più in generale, in attività analoghe nel settore dell'energia in tutto il mondo e in particolare nel continente africano.

3.   

Total Egypt opera nella vendita al dettaglio di carburanti e di beni diversi dai carburanti (prodotti alimentari e servizi di lavaggio auto), nel settore dei lubrificanti, del carburante per l’aviazione e nella distribuzione di carburanti sfusi in Egitto.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  TotalEnergies è detenuta tramite quote, non azioni. L'acquisizione in programma comporterà quindi l'acquisizione di quote piuttosto che di azioni.

(3)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10892 – APOLLO / HINES / VI-BA / AEDES)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/12)

1.   

In data 18 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Apollo Global Real Estate Management, L.P. («Apollo», Stati Uniti),

Hines International Real Estate Holdings L.P. («Hines», Stati Uniti),

VI-BA S.r.l. («VI-BA», Italia),

Aedes SIIQ S.p.A. («Aedes», Italia)

Apollo, Hines e VI-BA («gli acquirenti») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Aedes.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apollo è una società di gestione di attivi alternativi,

Hines è una società di investimento, sviluppo e gestione immobiliare a livello mondiale,

VI-BA opera nel settore degli investimenti, dell'edilizia, dello sviluppo, della locazione e della vendita di immobili,

3.   

Aedes è una società di investimento immobiliare che possiede un portafoglio di 65 immobili situati principalmente nell’Italia settentrionale, utilizzati prevalentemente per la vendita al dettaglio e per uffici.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10892 – APOLLO / HINES / VI-BA / AEDES

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/18


Rettifica della comunicazione della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 288 del 29 luglio 2022 )

(2022/C 412/13)

Pagina 1, «Belgio»:

anziché:

«Rue Ravensteinstraat 36»,

leggi:

«Rue du Marquis/Markiesstraat 1

Boîte/bus 6 A

1000 Bruxelles/Brussel».

Pagina 2, «Finlandia»:

anziché:

«P.O. Box 14 FI-00881 Helsinki»,

leggi:

«Jokiniemenkuja 1 FI-01370 Vantaa».

Pagina 3, «Polonia»:

anziché:

«E-mail: secretariat.dor@paa.gov.pl»,

leggi:

«E-mail: sekretariat.dor@paa.gov.pl».