ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 401

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
18 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 401/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10612 — NIS / HIPP) ( 1 )

1

2022/C 401/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10826 — GOLDMAN SACHS / NORGINE) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 401/03

Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1967 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

3

2022/C 401/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

5

2022/C 401/05

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1956 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1955 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

6

2022/C 401/06

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

7

 

Commissione europea

2022/C 401/07

Tassi di cambio dell'euro — 17 ottobre 2022

9


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 401/08

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

10

2022/C 401/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.10.2022   

IT

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C 401/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10612 — NIS / HIPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 401/01)

Il 19 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10612. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10826 — GOLDMAN SACHS / NORGINE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 401/02)

Il 15 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10826. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/3


Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1967 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2022/C 401/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1967 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3) che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità designati nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686 debbano continuare ad applicarsi a tali persone, gruppi, imprese ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento).

Le persone, i gruppi, le imprese e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione e al loro mantenimento nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi, le imprese e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 14 luglio 2023.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 270 del 18.10.2022, pag. 84.

(3)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


18.10.2022   

IT

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C 401/5


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2022/C 401/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1967 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1967, e del regolamento (UE) 2016/1686.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/1693 e nel regolamento (UE) 2016/1686.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(3)  GU L 270 del 18.10.2022, pag. 84.

(4)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


18.10.2022   

IT

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C 401/6


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1956 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1955 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 401/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1956 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1955 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone ed entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC e al regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 31 dicembre 2022 le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 269 I del 17.10.2022, pag. 9.

(3)  GU L 162 del 22.6.2011, pag. 14.

(4)  GU L 269 I del 17.10.2022, pag. 1.


18.10.2022   

IT

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C 401/7


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 401/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1956 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1955 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/1956, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1955.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(3)  GU L 269I del 17.10.2022, pag. 9.

(4)  GU L 162 del 22.6.2011, pag. 14.

(5)  GU L 269I del 17.10.2022, pag. 1.


Commissione europea

18.10.2022   

IT

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C 401/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 ottobre 2022

(2022/C 401/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9739

JPY

yen giapponesi

145,00

DKK

corone danesi

7,4379

GBP

sterline inglesi

0,86250

SEK

corone svedesi

10,9893

CHF

franchi svizzeri

0,9762

ISK

corone islandesi

140,90

NOK

corone norvegesi

10,3420

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,562

HUF

fiorini ungheresi

418,30

PLN

zloty polacchi

4,8143

RON

leu rumeni

4,9370

TRY

lire turche

18,1043

AUD

dollari australiani

1,5599

CAD

dollari canadesi

1,3452

HKD

dollari di Hong Kong

7,6448

NZD

dollari neozelandesi

1,7404

SGD

dollari di Singapore

1,3896

KRW

won sudcoreani

1 399,41

ZAR

rand sudafricani

17,6769

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0130

HRK

kuna croata

7,5265

IDR

rupia indonesiana

15 061,80

MYR

ringgit malese

4,5934

PHP

peso filippino

57,433

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,169

BRL

real brasiliano

5,1497

MXN

peso messicano

19,5000

INR

rupia indiana

80,1280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

18.10.2022   

IT

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C 401/10


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2022/C 401/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Pannon»

PDO-HU-A1380-AM03

Data di presentazione della domanda: 25.1.2018

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Aggiunta della categoria di prodotto vitivinicolo «vino frizzante gassificato»

I produttori di vino hanno iniziato a produrre vini frizzanti gassificati in risposta all'evoluzione della domanda del mercato. I progressi della tecnologia hanno permesso di ottenere una qualità sempre più elevata, il che ha determinato un aumento della domanda e della produzione. Gli eccellenti vini DOP Pannon possono essere utilizzati anche per ottenere prodotti omogenei e di elevata qualità conformi al disciplinare.

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Categorie di prodotti vitivinicoli

Descrizione dei vini

Rese massime

Varietà principale/i di uve da vino

Legame

Ulteriori condizioni

2.2.   Aggiunta della categoria di prodotto vitivinicolo «vino spumante»

Dalla combinazione di domanda del mercato e imprenditorialità dei viticoltori è scaturita la produzione di vari vini spumanti. Nella regione viticola vengono prodotti da tempo i vini di base per i vini spumanti. Le aziende vinicole a conduzione familiare ubicate nella zona hanno aggiunto i propri vini spumanti alle loro gamme di prodotti. Le varietà di uve da vino elencate nel disciplinare di produzione del vino DOP Pannon consentono di produrre vini spumanti di qualità particolarmente elevata, il che permette di ottenere una qualità uniforme e superiore.

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Categorie di prodotti vitivinicoli

Descrizione dei vini

Rese massime

Varietà principale/i di uve da vino

Legame

Ulteriori condizioni

2.3.   Nuove varietà autorizzate: Ezerfürtű, Furmint, Kadarka (bianco), Pinot noir (bianco), Rizlingszilváni, Zöld szagos, Zöld szilváni e Alibernet

Le abitudini di consumo dei vini sono in continua evoluzione e i produttori si stanno adoperando per adattarvisi. La percentuale di vitigni aromatici e a bacca bianca nella zona delimitata è in aumento. Alcune delle varietà richieste sono da tempo utilizzate per produrre vini di qualità affidabile, mentre altre provengono da impianti sperimentali.

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Varietà principale/i di uve da vino

2.4.   Modifica di comuni al di fuori della zona di produzione delimitata: aggiunta di Varsád

L'impianto viticolo di Varsád tratta uve provenienti dalla zona delimitata per il vino DOP Pannon. La qualità dei prodotti vitivinicoli ottenuti da tali uve soddisfa i requisiti del presente disciplinare di produzione. (Il comune di Dég era già riportato nella domanda iniziale quale comune al di fuori della zona di produzione delimitata.)

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Ulteriori condizioni

2.5.   Aggiunta dei comuni di Cikó, Fürged, Magyarszék, Németkér, Pálfa, Pári e Somberek alla zona di produzione delimitata

I comuni in questione appartengono alla stessa unità amministrativa, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/33 (2), della zona di produzione delimitata. In virtù delle loro caratteristiche pedologiche e della loro ubicazione, tali comuni sono parte integrante della zona geografica.

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Zona geografica delimitata

2.6.   Cancellazione dei comuni di Aba e Seregélyes dalla zona di produzione delimitata

Tali comuni sono stati rimossi dalla pubblica amministrazione per la zona delimitata e fanno parte di un'altra regione viticola. Essi non appartengono alla zona geografica a causa delle loro caratteristiche pedologiche e della loro ubicazione e dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco dei comuni della zona di produzione delimitata.

Voci del disciplinare interessate dalla modifica:

Zona geografica delimitata

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Pannon

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

9.

Vino frizzante gassificato

4.   Descrizione del vino (dei vini)

4.1.   Vino bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore dal bianco verdastro al verde giallastro, fino al dorato. All'olfatto sono percepibili aromi che vanno da sfumature discrete agli aromi molto intensi delle varietà profumate. È possibile percepire note di mele e agrumi e persino note floreali. I vini bianchi Pannon sono caratterizzati da un livello di acidità medio e complesso. Tutti i vini prodotti in questa regione presentano un sapore fruttato e armonico.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

4.2.   Vino rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Dal color buccia di cipolla al colore della peonia, fino a quello della fragola. Gli aromi sono quelli tipici della varietà ed esprimono principalmente note fruttate di lampone, fragola e mora. Il vino è caratterizzato da un sapore fresco e acidulo, di intensità media e leggermente o mediamente corposo, e gli aromi percepibili all'olfatto si riflettono anche al palato.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

4.3.   Vino rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore varia dal rosso al rosso rubino, al rosso porpora, fino al rosso scuro e intenso. L'aroma è caratterizzato da note fruttate, in particolare di bacche rosse, prevalentemente fragole, prugne e ciliegie. Esse possono essere accompagnate da note speziate derivanti dall'invecchiamento in botte. Ha una corposità medio-alta, con una tipica acidità media e struttura tannica medio-alta.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

4.4.   Vino spumante bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore può variare dal giallo pallido al giallo dorato. L'aroma e il sapore sono determinati dagli aromi primari fruttati tipici dei vitigni utilizzati (agrumi e mela verde), integrati da aromi secondari e sostanze aromatiche che si sviluppano durante l'invecchiamento, come biscotto e brioche. La delicata effervescenza prodotta dall'acido carbonico derivante dalla seconda fermentazione alcolica è presente durante l'intero processo di degustazione.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.5.   Vino spumante rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore può variare dal color buccia di cipolla chiara al rosso chiaro. Il sapore e il profumo sono determinati dalle sostanze aromatiche (speziate e con leggere note fruttate di fragola e lampone) caratteristiche dei vitigni utilizzati, integrate da profumi e aromi secondari che si sviluppano durante l'invecchiamento, come biscotto e brioche, accompagnati da un'acidità gradevole ed equilibrata.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.6.   Vino spumante rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore può variare dal rubino al rosso intenso. Il sapore e il profumo sono determinati dagli aromi primari fruttati tipici dei vitigni utilizzati (principalmente ciliegia e ribes), integrati da aromi secondari e sostanze aromatiche che si sviluppano durante l'invecchiamento, come biscotto e brioche.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.7.   Vino frizzante gassificato bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore può variare dal bianco verdastro al giallo dorato; presenta sempre un profumo fresco e fruttato di agrumi e mela verde e un'acidità fresca ed elegante. Non si percepiscono note di invecchiamento in botti di legno, né nel sapore né nel profumo.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.8.   Vino frizzante gassificato rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore può variare dal color buccia di cipolla chiara al rosso chiaro, presenta note fruttate (principalmente di fragola, lampone e mora) e un carattere vivace e fresco.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.9.   Vino frizzante gassificato rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore varia dal rosso, al rosso rubino o rosso porpora, fino al rosso intenso. È caratterizzato da un profumo fruttato, in particolare di frutti a bacca rossa come fragole, prugne e ciliegie.

*

I dati analitici mancanti rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 g/l espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Norme relative alla viticoltura

Sistema di allevamento della vite

Metodi di coltivazione e sesti di impianto

Nel caso dei vigneti piantati prima del 31 luglio 2009, i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta Pannon possono essere ottenuti fino alla campagna viticola 2035-2036 da uve provenienti da qualsiasi vigneto con forme di allevamento e densità di impianto già consentite.

Norme relative ai nuovi impianti

Nel caso dei vigneti piantati dopo il 1o agosto 2009:

la densità di impianto non può essere inferiore a 3 300 ceppi/ha;

la distanza tra i filari non può essere inferiore a 2 metri o superiore a 3,5 metri;

la distanza tra i ceppi non può essere inferiore a 0,6 metri o superiore a 1,2 metri;

può essere utilizzata qualsiasi forma di allevamento, eccetto l'allevamento a cortina semplice.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

NESSUNA

b.   Rese massime

Tutti i prodotti del settore vitivinicolo

100 hl/ha

Tutti i prodotti del settore vitivinicolo

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Zone corrispondenti alle parcelle di classe I e II, secondo il catasto viticolo, delle località di: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár, Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely, Kisjakabfalva, Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcső, Hásságy, Lánycsók, Magyarszék, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Somberek e Versend;

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb e Zomba;

Aparhant, Bátaapáti, Bikács, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bölcske, Cikó, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Dúzs, Fácánkert, Felsőnyék, Fürged, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hidas, Hőgyész, Igar, Iregszemcse, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, Lengyel, Lajoskomárom, Madocsa, Magyarkeszi, , Mezőkomárom, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagyszékely, Nagymányok, Nagyszokoly, Németkér, Ozora, Paks, Pálfa, Pári, Pincehely, Regöly, Sárszentlőrinc, Simontornya, Szabadhidvég, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Váralja e Závod;

Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony, Vokány, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány e Villánykövesd.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

alibernet

 

blauburger

 

blauer frühburgunder

 

bíbor kadarka

 

cabernet franc - cabernet

 

cabernet sauvignon

 

chardonnay - kereklevelű

 

cirfandli - piros cirfandli

 

cot - malbec

 

csabagyöngye - pearl of csaba

 

cserszegi fűszeres

 

csomorika - csomor

 

domina

 

ezerfürtű

 

furmint - furmint bianco

 

hamburgi muskotály - muscat de hamburg

 

hárslevelű - garszleveljü

 

irsai olivér - irsai

 

juhfark - fehérboros

 

kadarka - fekete budai

 

karát

 

királyleányka - little princess

 

kékfrankos - moravka

 

kékoportó - blauer portugieser

 

leányka - leányszőlő

 

menoire

 

merlot

 

mészikadar

 

nektár

 

olasz rizling - olaszrizling

 

ottonel muskotály - muscat ottonel

 

pinot blanc - fehér burgundi

 

pinot noir - kék burgundi

 

rajnai rizling - rhine riesling

 

rizlingszilváni - müller thurgau

 

rubintos

 

sagrantino

 

sauvignon - sauvignon blanc

 

syrah - shiraz

 

szürkebarát - pinot gris

 

sárga muskotály - muscat lunel

 

tannat

 

tramini - traminer

 

turán

 

viognier

 

zefír

 

zengő

 

zenit

 

zweigelt - blauer zweigeltrebe

 

zöld szagos - decsi szagos

 

zöld szilváni - grüner sylvaner

 

zöld veltelíni - zöldveltelíni

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Fattori naturali

La regione viticola di Pannon comprende quattro superfici vitate situate nella zona collinare delimitata dal Danubio, dal fiume Drava e dal lago Balaton, e sulle pendici meridionali delle catene di Villány e Mecsek situate tra di esse. Si tratta delle superfici vitate di Pécs, Villány, Szekszárd e Tolna.

Lo zoccolo delle colline di Tolna e Baranya è un terreno sedimentario argilloso e sabbioso, ricoperto da loess e limo. I blocchi calcarei delle colline di Villány e del monte Mecsek sono ricoperti in molti punti da suoli franchi e di loess.

Il suolo della regione viticola di Pannon è molto favorevole alla viticoltura.

Il clima è continentale, con importanti influenze mediterranee da sud.

La temperatura media annuale è pari a 10-12 °C. La zona beneficia mediamente di oltre 2 000 ore di sole all'anno. Salvo alcune eccezioni, le precipitazioni sono di 600 mm.

Le condizioni climatiche e meteorologiche della regione sono particolarmente adatte alla produzione sia dei vitigni a bacca bianca che di quelli a bacca nera.

8.2.   Vino: fattori umani

La zona è una delle più antiche regioni viticole dell'Ungheria. La viticoltura fu introdotta in Ungheria, più precisamene nella Pannonia, prima dai Celti e successivamente dai Romani. L'importanza della viticoltura in questa regione è dimostrata anche dalla scoperta di artefatti.

A quell'epoca gli abitanti della regione esaminarono le condizioni naturali in grado di offrire un'ottima base per la viticoltura e la produzione di vino. Numerosi documenti scritti dimostrano che i vini prodotti in questa regione risalgono già ai tempi dell'alto Medioevo. Tutte le abbazie, fondate in gran numero all'epoca della dinastia degli Árpád, sono provviste di vigneti ben coltivati.

Lo sviluppo della viticoltura fu ostacolato solo dalle guerre con i turchi, che si protrassero per circa 150 anni.

La vinificazione locale fu ulteriormente sviluppata dai tedeschi, che si insediarono nella regione viticola nel XVIII secolo. I serbi che si insediarono in questo periodo introdussero la produzione del vitigno Kadarka, da cui cominciarono a ottenere un vino rosso con un nuovo metodo: la macerazione sulle bucce.

Tra le decine di varietà coltivate, due vitigni utilizzati per la produzione di vino rosso si rivelarono decisivi durante il reimpianto del XVIII secolo: il Kadarka, proveniente dai Balcani e introdotto dai serbi in fuga dai turchi, e il Kékoportó, introdotto a Villány dai coloni tedeschi e di presunta origine portoghese. La regione è nota soprattutto per i suoi vini rossi, ma nelle zone di Siklós, Tolna e Mecsek prevalevano i vitigni a bacca bianca: Olaszrizling, Hárslevelű, Cirfandli e Furmint.

Il metodo di produzione del vino rosso di origine balcanica fu introdotto con il Kadarka. L'uva a bacca rossa veniva pigiata e lasciata fermentare in vasche di legno di grandi dimensioni presso le aziende agricole dei vigneti di Szekszárd e in strutture per la torchiatura costruite nelle cantine ai margini del villaggio di Villány. In seguito alla fermentazione, la parte superiore della vinaccia veniva sigillata con fango e lasciata invecchiare per un mese. Successivamente i vini venivano versati nelle botti. Nella regione del Transdanubio meridionale vini rossi più brillanti e gradevolmente freschi al palato, noti come «siller» o «fuchsli», venivano ottenuti mediante una macerazione pellicolare più breve.

Nella regione viticola di Pannon vengono prodotti sia vini rossi che vini bianchi, ma oggi i vini rossi hanno acquisito un'importanza maggiore. All'inizio del XX secolo il Kadarka e il Kékoportó erano ancora i vitigni di base dai quali si ottenevano i vini rossi, ma negli ultimi decenni il Kadarka è stato sostituito dal Kékfrankos e si sono diffuse le seguenti varietà internazionali: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Da queste varietà vengono spesso prodotti vini cuveé tipo Bordeaux invecchiati in botti di legno nuove. Per quanto concerne i vitigni a bacca bianca, le varietà dominanti sono Olaszrizling, Hárslevelű, Rajnai rizling e Chardonnay.

8.3.   Vino: descrizione dei vini

In generale i vini della zona delimitata presentano una corposità media o elevata, dovuta all'esposizione a sud dei versanti; prevalgono pertanto condizioni climatiche più calde, con un conseguente incremento del tenore di zucchero dovuto alla maturazione e un tenore alcolico da medio a elevato, proporzionale alla corposità. Il carattere maturo si esprime anche nelle note fruttate e nella tannicità robusta (dei vini rossi).

8.4.   Vino: presentazione e dimostrazione del nesso di causalità

A causa del clima continentale della regione viticola di Pannon, con influenze mediterranee, e dell'esposizione a sud dei suoi versanti, i vini Pannon sono principalmente di tipo mediterraneo e sono caratterizzati da un'acidità complessa ed elegante. A causa del sottosuolo sedimentario delle colline di Tolna e Baranya, i vini della regione presentano un sapore prevalentemente fruttato. Grazie all'elevato numero di ore di sole, i vini della regione sono solitamente corposi, con un tenore alcolico più elevato. A causa delle condizioni naturali, i vini Pannon rosati e rossi contengono tannini setosi.

In virtù dell'influenza mediterranea, i produttori di uve e di vino della regione sono altresì in grado di raccogliere varietà di uve bianche e rosse a maturazione tardiva (ad esempio Olasz rizling, Furmint, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon) quando esse sono mature e presentano un elevato tenore di zucchero.

Le condizioni climatiche autunnali spesso favorevoli consentono di raccogliere uve appassite e stramature. Ciò è dimostrato dalla produzione, molto diffusa in questa regione, di vini ottenuti da uve da vendemmia tardiva, da vendemmia selettiva e da uve appassite. Questi vini di qualità superiore combinano le competenze che i produttori di vino della regione hanno acquisito nel corso dei secoli e hanno tramandato di generazione in generazione con le condizioni naturali e il potenziale produttivo delle varietà locali.

Da secoli la popolazione che vive nella regione viticola di Pannon si dedica alla viticoltura con grande competenza e passione. Gli svevi stabilitisi nel territorio della regione vinicola di Pannon hanno gettato le basi per la viticoltura e la produzione vitivinicola odierne. Le aziende vinicole a conduzione familiare fondate nei primi anni '90 hanno rilanciato la produzione vinicola e sono state in grado di produrre vini di elevata qualità, riuscendo inoltre a trovare un mercato per tali prodotti.

8.5.   Vino spumante: fattori umani

Oltre ai fattori naturali e umani descritti per il vino, i vini spumanti Pannon presentano le caratteristiche seguenti.

La produzione di vino spumante nella regione viticola di Pannon risale a 100 anni fa. I vini spumanti prodotti in seguito alla fondazione del primo impianto di produzione di vino spumante nel 1912 hanno riscosso un grande successo e acquisito notorietà a livello nazionale.

I produttori della sottoregione viticola di Pannon hanno rilanciato le tradizioni della spumantizzazione, reimmettendo sul mercato il vino spumante Pannon.

Il successo dei prodotti è dovuto al know-how e alla notorietà dei produttori di vino e viticoltori locali. Una caratteristica fondamentale della produzione del vino spumante Pannon risiede nel processo tradizionale e nella fermentazione in bottiglia, che determinano la formazione dei sapori e aromi secondari in aggiunta ai profumi fruttati primari.

8.6.   Vino spumante: descrizione dei vini

A causa dell'invecchiamento prolungato, il colore dei vini spumanti bianchi va dal giallo pallido al giallo dorato, quello dei vini spumanti rosati va dal color buccia di cipolla al rosa lampone e quello dei vini spumanti rossi va dal rubino al rosso intenso. Il profumo e il sapore dei vini spumanti Pannon sono determinati dal gusto primario, intensamente fruttato o speziato (nel caso dei vini rosati e rossi) e dagli aromi caratteristici delle uve; questi ultimi sono integrati da aromi secondari. I vini spumanti Pannon sono caratterizzati da una fresca acidità.

8.7.   Vino spumante: presentazione e dimostrazione del nesso di causalità

La regione viticola comprende le quattro zone viticole meridionali dell'Ungheria. Il clima locale è determinato da influenze di tipo continentale e di tipo mediterraneo. Il numero di ore di sole è superiore alla media nazionale. La quantità annua e la distribuzione relativamente uniforme delle precipitazioni, nonché la capacità di ritenzione idrica relativamente elevata dei terreni, contribuiscono a garantire che le viti dispongano di un adeguato approvvigionamento idrico durante il periodo vegetativo. Ciò è particolarmente importante nel caso dei vini spumanti, in quanto impedisce la formazione nel vino di note vegetali o di marcio e di acidi duri e immaturi, che sarebbero accentuati dall'anidride carbonica derivante dalla seconda fermentazione alcolica.

Il lungo periodo vegetativo e l'elevata temperatura cumulata garantiscono condizioni ottimali per la corretta maturazione delle uve utilizzate per produrre i vini di base e la conservazione dei loro acidi freschi.

L'ubicazione dei vigneti, le condizioni climatiche mediterranee, i suoli di loess calcareo, argillosi e ricchi di sostanze nutritive, e la selezione dei vitigni più idonei alla zona di produzione conferiscono al vino spumante Pannon il suo carattere unico, che preserva il complesso profumo fruttato o speziato e le sostanze aromatiche, nonché la sua freschezza ed elegante acidità, anche dopo la seconda fermentazione alcolica. Vini spumanti con aromi secondari eleganti e delicati, derivanti dall'invecchiamento prolungato che fa parte del processo di produzione tradizionale, sono tipici della regione viticola.

8.8.   Vino frizzante gassificato: fattori umani

Oltre ai fattori umani sopra descritti per il vino, il vino frizzante gassificato Pannon presenta le caratteristiche seguenti.

Il vino frizzante gassificato è una categoria di prodotti relativamente nuova nella regione viticola di Pannon. I produttori della regione hanno iniziato a produrlo dalle uve tradizionalmente coltivate in questa regione, utilizzate per ottenere il vino di base per lo spumante, e hanno riscosso successo in termini di commercializzazione sul mercato interno.

Il successo commerciale ed economico del prodotto è dovuto al know-how e alla notorietà dei produttori di vino e viticoltori locali. Il vino frizzante gassificato Pannon è generalmente ottenuto da varietà coltivate in questa zona e il momento della vendemmia è scelto in modo tale da garantire la conservazione delle sostanze aromatiche e gustative primarie naturali delle uve durante la lavorazione; ciò è accentuato dall'aggiunta di anidride carbonica prima dell'imbottigliamento.

8.9.   Vino frizzante gassificato: descrizione dei vini

I vini bianchi, rosati e frizzanti Pannon presentano tipicamente un tenore armonico di acido, sono vivaci e caratterizzati da aromi fruttati freschi e complessi.

8.10.   Vino frizzante gassificato: presentazione e dimostrazione del nesso di causalità

La regione comprende le quattro zone viticole meridionali dell'Ungheria. Il clima locale è determinato da influenze di tipo continentale e di tipo mediterraneo. Si tratta della parte dell'Ungheria raggiunta per prima dalla primavera e il numero di ore di sole è superiore alla media nazionale. La quantità annua e la distribuzione relativamente uniforme delle precipitazioni, nonché la capacità di ritenzione idrica relativamente elevata dei terreni, contribuiscono a garantire che le uve dispongano di un adeguato approvvigionamento idrico durante il periodo vegetativo. Ciò è particolarmente importante nel caso dei vini frizzanti gassificati, in quanto impedisce la formazione nel vino di note vegetali o di marcio e di acidi duri e immaturi, che sarebbero accentuati dall'anidride carbonica contenuta nel vino.

L'ubicazione dei vigneti, il clima mediterraneo, i suoli di loess calcareo, argillosi e ricchi di sostanze nutritive e i vitigni idonei alla zona di produzione conferiscono al prodotto un carattere unico, che si riflette nella complessità del sapore e dell'aroma fruttato, nella freschezza e nell'elegante acidità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona geografica in cui è possibile produrre vini con denominazione di origine protetta Pannon

Quadro giuridico:

Fornito da un'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

I vini a denominazione di origine protetta Pannon possono essere prodotti esclusivamente nei comuni delle zone viticole di Tolna, Szekszárd, Pécs e Villány elencate nella sezione IV del disciplinare di produzione, nonché a Dég, nella provincia di Fejér, e a Varsád, nella provincia di Tolna.

I comuni di Dég e Varsád si trovano nella stessa unità amministrativa della regione viticola Pannon.

Norme sulle indicazioni

Quadro giuridico:

Fornito da un'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Accanto alla denominazione di origine protetta Pannon non può essere indicata alcuna unità geografica più piccola.

Può essere riportato il logo Pannon.

Menzioni tradizionali autorizzate per l'uso, altre menzioni il cui uso è soggetto a restrizioni, menzioni che indicano il metodo di produzione e altre menzioni il cui uso è regolamentato:

Vino

1.

Bianco: Késői szüretelésű (vino da vendemmia tardiva), Válogatott Szüretelésű (vino da vendemmia selettiva), Muskotály, Cuvée o Küvé, Szüretlen (non filtrato), Töppedt szőlőből készült (ottenuto da uve appassite), Primőr (primeur) o Újbor (vino giovane), barrique, «barrique-ban erjesztett» (fermentato in barrique) o «hordóban erjesztett» (fermentato in botte), «barrique-ban érlelt» (invecchiato in barrique) o «hordóban érlelt» (invecchiato in botte)

2.

Rosato: Válogatott Szüretelésű (vino da vendemmia selettiva), Szüretlen (non filtrato), Primőr (primeur) o Újbor (vino giovane)

3.

Rosso: Siller, Késői szüretelésű (vino da vendemmia tardiva), Válogatott Szüretelésű (vino da vendemmia selettiva), Muskotály, Cuvée o Küvé, Szüretlen (non filtrato), Töppedt szőlőből készült (ottenuto da uve appassite), Primőr (primeur) o Újbor (vino giovane), barrique, «barrique-ban erjesztett» (fermentato in barrique) o «hordóban erjesztett» (fermentato in botte), «barrique-ban érlelt» (invecchiato in barrique) o «hordóban érlelt» (invecchiato in botte)

Vino spumante e vino frizzante gassificato

1.

Bianco: Muskotály, Cuvée o Küvé

2.

Rosato: Muskotály, Cuvée o Küvé

3.

Rosso: Muskotály, Cuvée o Küvé

Le espressioni «termőhelyen palackozva» (imbottigliato nella zona di produzione), «termelői palackozás» (imbottigliato dal produttore) e «pinceszövetkezetben palackozva» (imbottigliato in una cantina cooperativa) possono figurare sull'etichetta di tutti i vini Pannon.

La menzione «rozé» può essere sostituita da «rosé»e la menzione «küvé» da «cuvée» o da «házasítás» (vino assemblato).

Norme relative al confezionamento dei prodotti

Quadro giuridico:

Fornito da un'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Sono ammesse tutte le modalità di presentazione, fatta eccezione per i vini Pannon da vendemmia tardiva, i vini Pannon da vendemmia selettiva e i vini Pannon ottenuti da uve appassite, che possono essere venduti solo in bottiglie di vetro.

Tale norma non si applica ai vini prodotti all'interno della zona di produzione dal produttore, nella propria cantina, per il consumo sul posto.

Notifica preventiva della presentazione:

Gli impianti di imbottigliamento situati al di fuori della zona delimitata devono notificare al segretario della regione viticola di Pannon l'eventuale imbottigliamento di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta al più tardi otto giorni prima dell'inizio della presentazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://boraszat.kormany.hu/download/9/b1/f2000/Pannon%20term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s%203-v%C3%A1ltozat%20COM%20kn.pdf


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/23


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 401/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Patrimonio»

PDO-FR-A0157-AM01

Data della comunicazione: 8.9.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Pratiche viticole

Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Patrimonio» è modificato alla sezione VI, punto 1° («Modalità di allevamento»), con l'introduzione di una disposizione agroambientale che vieta l'uso di diserbanti chimici.

Tale disposizione è introdotta anche nel documento unico alla voce «Pratiche colturali».

2.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Il capitolo III del disciplinare della denominazione di origine controllata «Patrimonio» è modificato alla sezione II «Riferimenti relativi alla struttura di controllo» per aggiornare i recapiti dell'INAO:

«Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003 - 93555 MONTREUIL Cedex

Tel. 33 173303800

Fax 33 173303804

E-mail: info@inao.gouv.fr»

Tale modifica è riportata nel documento unico al punto «Coordinate - Informazioni dettagliate sull'autorità di controllo».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Patrimonio

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche analitiche dei vini

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini della denominazione 'Patrimonio" sono vini fermi, che possono essere rossi, rosati e bianchi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale soddisfa i criteri seguenti: 11 % vol per i vini bianchi, 11,5 % vol per i vini rosati e 12 % per i vini rossi.

In fase di confezionamento i vini rossi presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 grammi per litro.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale ai valori indicati di seguito:

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 4 grammi per litro;

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 5 grammi per litro.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Descrizione organolettica dei vini

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi rappresentano il 40 % della produzione. Sono ottenuti dal vitigno Nielluccio N, presente in misura non inferiore al 90 % nell'assortimento varietale e nell'assemblaggio, che conferisce loro una struttura tannica e un corpo robusto a garanzia di un buon potenziale di invecchiamento. I vini hanno un colore intenso, rosso vivo, rubino o granato, e presentano valori del titolo alcolometrico naturale spesso elevati, superiori al 13 %. Gli aromi dei vini giovani, che ricordano i frutti rossi come il ribes nero o la mora, talvolta con sfumature di legno, evolvono nel tempo verso aromi speziati, ma anche in note tostate e balsamiche.

I vini rosati sono per lo più il frutto di un fine assemblaggio nel quale il vitigno Nielluccio N è presente almeno nella proporzione del 75 % ed è associato alle varietà Sciaccarello N, Grenache N e Vermentino B. Si tratta di vini fermi secchi, dal colore rosa acceso, ben equilibrati e dagli accenti aromatici che rimandano alla fragola e al ribes. Degustati generalmente quando sono vini giovani, sono sinonimo di freschezza.

I vini bianchi, fermi e secchi, sono prodotti esclusivamente dal vitigno Vermentino B che conferisce loro di norma una grande ricchezza aromatica. Gli aromi floreali, che richiamano i fiori bianchi, il biancospino o la ginestra, sono particolarmente marcati quando i vini sono giovani.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   

 

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.

La distanza interfilare non può essere superiore a 2,80 metri e lo spazio tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Le viti sono potate in potatura corta a sperone (ad alberello o a cordone di Royat), con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.

È vietato l'uso di diserbanti chimici.

È vietata l'irrigazione.

2.   

 

Pratica enologica essenziale

È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

È vietato l'uso del carbone per uso enologico.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   

 

55 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Haute Corse: Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio-d'Oletta, Saint-Florent e Santo-Pietro-di-Tenda.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grenache N

Nielluccio N - Nielluciu

Sciaccarello N

Vermentino B - Rolle

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La zona geografica, situata ai piedi del Cap Corse e affacciata sul golfo di Saint Florent, s'inserisce in un vasto anfiteatro in cui si dispiegano la sua pianura e le sue colline e valli. È delimitata, a est verso Bastia e a sud in direzione del Désert des Agriates, da una fitta rete idrografica di piccoli corsi d'acqua costieri e da una serie di crinali.

Racchiude in tal modo il territorio di sette comuni del dipartimento della Haute-Corse e comprende la regione del Nebbiu («nebbia» in lingua corsa).

I rilievi sono possenti, a testimonianza degli sconvolgimenti che hanno scosso la regione nell'era Secondaria. Il substrato geologico è costituito da scisti lucidi del fondale oceanico coperti da depositi sedimentari a ovest e da apporti cristallini a est. Tale contesto geologico è all'origine di un paesaggio di colline calcaree dalle sommità arrotondate e di una depressione monoclinale che si sviluppa da Poggio-d'Oletta a Farinole. I vigneti sono impiantati per la maggior parte nel cuore di questa depressione, detta della «Conca d'Oro» (con il significato di «conca ricca»), abbarbicata a poche decine di metri al di sopra del mare e segnata da una topografia articolata, sulle pendici dei colli, oppure in altri casi adagiata nella pianura marittima ben drenata, come nella zona a nord-ovest del comune di Patrimonio.

La vite occupa la grande maggioranza delle superfici coltivate, mentre la copertura vegetativa nelle zone non coltivate è costituita da una macchia fitta, spesso impenetrabile, disseminata di ulivi selvatici o boschetti di lecci nei valloni.

La peculiarità del territorio della denominazione «Patrimonio» risiede nella complessità dei suoli di questa depressione, che variano molto a seconda dei comuni, dell'altitudine e della vicinanza del mare, e che sono in gran parte argilloso-calcarei, a ovest, e molto sassosi e scistosi verso Poggio-d'Oletta, a est.

Su questo emiciclo esposto a ponente il clima mediterraneo offre un effetto mitigatore dovuto alla prossimità del mare. I venti stagionali, che sono il maestrale, proveniente da nord-ovest, e il libecciu, proveniente da sud-ovest, hanno una notevole influenza sulla vegetazione. Le escursioni termiche sono moderate.

La viticoltura corsa risale all'antichità. I Greci introducono la vite sei secoli avanti Cristo e in seguito sono i Romani a sviluppare il commercio al di fuori dell'isola.

Con la caduta dell'Impero romano l'esportazione di vino si riduce sempre più e la viticoltura vede una ripresa solo nel secolo XI, grazie ai Pisani, per la produzione in particolare del vino sacramentale.

Con Genova, nel XV secolo, la viticoltura e più in particolare i vini dal nome «Patrimonio» assumono un ruolo di primo piano. Alla fine del XVIII secolo i vini della regione del Nebbiu, imbarcati a bordo di velieri a Saint-Florent, doppiano il Cap Corse per essere sbarcati a Bastia. Qui i vini sono degustati e, se hanno superato la prova con successo. acquisiscono il diritto all'esportazione sotto la denominazione di «vini navigati» (vini che hanno navigato).

I produttori dei vini «Patrimonio», che sono i primi a mettere in atto volontariamente un approccio orientato alla qualità, depositano una prima domanda per il riconoscimento della denominazione di origine controllata a partire dal 1942. I vincoli normativi e la particolare situazione dell'isola non hanno consentito la sottoscrizione del decreto di riconoscimento fino alla primavera del 1968.

Nel 2008 la zona vitivinicola dei vini «Patrimonio» comprendeva una superficie di 410 ettari per una produzione di 14 200 ettolitri elaborati in 32 cantine private.

8.2.   Interazioni causali

Questa piccola, vivace e ricca regione, ben protetta dai venti e particolarmente esposta a occidente, produce i vini della Corsica tra i più rinomati nonché la prima denominazione di origine controllata riconosciuta dell'isola.

Il clima mediterraneo, la topografia nella forma di una depressione monoclinale e il suolo calcareo fanno sì che il vitigno Nielluccio N sia il vero protagonista tra le varietà d'uva dei vigneti da cui ha origine «Patrimonio». Questo vitigno domina l'universo di Bacco in quanto sangue di Giove, «sanguis jovis», che il calcare del territorio di «Patrimonio» rende ricco e molto colorato.

Simbolo del patrimonio ampelografico della Corsica, il Nielluccio N rappresenta per i vini «Patrimonio» ciò che lo Sciaccarello N rappresenta per i vini «Ajaccio».

Nel cuore della zona geografica le colline s'intersecano, proteggendo dal vento le vigne che ricevono il calore del sole a foglie distese, senza dover troppo soffrire delle bizzarrie dei venti estivi che sono causa di inaridimento.

La superficie parcellare specificamente delimitata per la vendemmia classifica le parcelle situate al riparo dei rilievi, le parcelle che beneficiano delle migliori esposizioni e influenze marittime e le parcelle che sono caratterizzate principalmente da suoli argilloso-calcarei o sviluppati localmente su scisti calcarei o lucidi.

Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale di produzione mediante la conduzione della vigna, una potatura corta e il controllo delle rese. Tutto ciò trova espressione nella ricchezza aromatica dei vini, nella buona base tannica dei vini rossi e nella generosità dei vini rosati.

La presenza della vite, favorita dall'ambiente naturale, è in primo luogo il frutto delle competenze della comunità di viticoltori che ha saputo selezionare i luoghi migliori, mantenere un assortimento varietale tradizionale e continuare a elaborare vini capaci di resistere alla prova del tempo, per difendere la loro identità e giungere ad affermarla presso i consumatori ben informati.

La zona vitivinicola è suddivisa in piccole proprietà dove le competenze delle persone, acquisite da generazioni, hanno consentito l'espressione di vini nobili, traducendo mirabilmente i caratteri peculiari dei grandi vitigni corsi.

Dal trentesimo anniversario del riconoscimento della denominazione d'origine controllata «Patrimonio» (11 novembre 1998), la festa patronale dei viticoltori e della condivisione «A San Martino», o «La Saint-Martin», è entrata a far parte della tradizione. La degustazione della nuova annata, cui partecipa la confraternita bacchica, è ogni anno l'occasione di un momento di convivialità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio del comune di Olmeta-di-Tuda del dipartimento della Haute-Corse.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ef16a4b1-5277-4772-9bf6-0d315936c90c


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.