ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 381

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
4 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 381/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10822 — ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP) ( 1 )

1

2022/C 381/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10791 — DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV) ( 1 )

2

2022/C 381/03

Comunicazione della commissione — Revoca del quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 381/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: — 0,50 % al 1o ottobre 2022 — Tassi di cambio dell'euro

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 381/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2022/C 381/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2022/C 381/07

Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 381/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

14

2022/C 381/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

25

2022/C 381/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

36


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10822 — ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 381/01)

Il 6 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10822. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10791 — DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 381/02)

Il 8 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10791. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Revoca del quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19

(2022/C 381/03)

(1)   

L’8 aprile 2020 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una comunicazione relativa a un quadro temporaneo («quadro temporaneo») (1) che stabiliva i criteri principali che la Commissione avrebbe seguito nel valutare i progetti di cooperazione volti a porre rimedio alla carenza di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia di Covid-19. Il quadro temporaneo riguardava le possibili forme di cooperazione tra imprese volte a garantire la fornitura e l’adeguata distribuzione di prodotti e servizi essenziali in caso di scarsa disponibilità. Il quadro temporaneo ha inoltre introdotto la possibilità che la Commissione fornisse alle imprese un’assicurazione scritta di conformità (lettere di patronage ad hoc) in relazione a progetti di cooperazione specifici e ben definiti che rientravano nell’ambito di applicazione del quadro temporaneo, al fine di agevolare le iniziative che richiedevano una rapida attuazione al fine di contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19.

(2)   

Il quadro temporaneo non prevedeva una data di scadenza, ma sanciva che la comunicazione sarebbe rimasta in vigore fino alla sua revoca da parte della Commissione, nel momento in cui quest’ultima avesse ritenuto che le circostanze eccezionali non fossero più presenti (2).

(3)   

Due anni e mezzo dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, la Commissione prende atto del miglioramento generale della situazione sanitaria in Europa, con un corrispondente allentamento delle misure restrittive e tassi di vaccinazione relativamente elevati. La fornitura di prodotti e servizi essenziali per la prevenzione e il trattamento della Covid-19 non sembra più comportare problemi.

(4)   

Il 3 ottobre 2022 la Commissione ha inoltre adottato una comunicazione riveduta sull’orientamento informale (3) (la «comunicazione»), che le consente di fornire un orientamento informale su questioni nuove o irrisolte relative all’applicazione degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sollevate da casi individuali. La comunicazione riveduta offre alle imprese maggiori possibilità di ottenere orientamenti sull’applicazione delle regole di concorrenza. Le imprese possono chiedere orientamenti a norma della comunicazione riveduta anche nel contesto di un deterioramento improvviso e imprevisto della situazione sanitaria e di interruzioni dell’approvvigionamento di prodotti e servizi essenziali. La Commissione può fornire detti orientamenti alle condizioni stabilite nella comunicazione riveduta.

(5)   

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno revocare il quadro temporaneo, in quanto le circostanze eccezionali connesse alla sua adozione non sussistono più.

(6)   

Per quanto riguarda le singole lettere di patronage emesse nell’ambito del quadro temporaneo, la loro validità è disciplinata dalle condizioni e dalla durata specifiche indicate in ciascuna di esse.


(1)  Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19 (GU C 116 I dell'8.4.2020, pag. 7).

(2)  Cfr. punto 21.

(3)  Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.10.2022   

IT

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C 381/4


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,50 % al 1o ottobre 2022

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 ottobre 2022

(2022/C 381/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9764

JPY

yen giapponesi

141,49

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,87070

SEK

corone svedesi

10,8743

CHF

franchi svizzeri

0,9658

ISK

corone islandesi

141,70

NOK

corone norvegesi

10,5655

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,527

HUF

fiorini ungheresi

424,86

PLN

zloty polacchi

4,8320

RON

leu rumeni

4,9479

TRY

lire turche

18,1240

AUD

dollari australiani

1,5128

CAD

dollari canadesi

1,3412

HKD

dollari di Hong Kong

7,6647

NZD

dollari neozelandesi

1,7263

SGD

dollari di Singapore

1,4015

KRW

won sudcoreani

1 408,25

ZAR

rand sudafricani

17,5871

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9481

HRK

kuna croata

7,5275

IDR

rupia indonesiana

14 969,79

MYR

ringgit malese

4,5383

PHP

peso filippino

57,599

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,181

BRL

real brasiliano

5,1780

MXN

peso messicano

19,6040

INR

rupia indiana

79,8980


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 381/05)

1.   

In data 23 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Compagnie Plastic Omnium SE («Plastic Omnium», Francia), controllata da Burelle SA (Francia),

HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH («HBPO», Germania), attualmente controllata congiuntamente da Plastic Omnium e Hella GmbH &Co. KGaA (Germania).

Plastic Omnium acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di HBPO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Plastic Omnium opera a livello mondiale come fornitore di primo livello nel settore automobilistico ed è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti e moduli/sistemi (soprattutto paraurti, portelloni posteriori/sponde posteriori e spoiler, sistemi di stoccaggio e di erogazione del carburante, celle a combustibile, contenitori per idrogeno e sistemi integrati a idrogeno), principalmente per i veicoli leggeri,

HBPO sviluppa, produce e fornisce, per veicoli leggeri, moduli di ossatura frontali, griglie frontali attive, soluzioni modulari per gli interni dei veicoli (cruscotti e console centrali), soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché sviluppo, assemblaggio e fornitura di moduli frontali.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 381/06)

1.   

In data 27 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sanlam Limited («Sanlam», Sud Africa),

Allianz SE («Allianz», Germania),

Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited («Sanlam Allianz Africa», Sud Africa), una joint venture di nuova costituzione.

Sanlam e Allianz acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Sanlam Allianz Africa.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sanlam è un gruppo internazionale di servizi finanziari che comprende diversi assicuratori, fornitori di servizi finanziari e altri istituti finanziari.

Allianz è un gruppo di servizi finanziari integrato a livello mondiale che opera nel settore delle assicurazioni vita e non vita e dei prodotti di gestione patrimoniale.

3.   

Sanlam Allianz Africa opererà come joint venture panafricana per le assicurazioni vita e generali tra Sanlam e Allianz. Sanlam contribuirà con entità attraverso le quali svolge attività assicurative e di gestione patrimoniale in Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Costa d’Avorio, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sud Africa, Tanzania, Togo, Uganda e Zambia. Allianz contribuirà con entità attraverso le quali svolge attività assicurative in Burundi, Camerun, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Kenya, Madagascar, Maurizio, Marocco, Nigeria, Senegal, Tanzania e Uganda.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/9


Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

(2022/C 381/07)

I.   REGOLAMENTO (CE) n. 1/2003

1.

Il regolamento (CE) n. 1/2003 (1) istituisce un sistema di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il regolamento (CE) n. 1/2003, che mira a permettere alla Commissione di concentrarsi sul suo obiettivo principale di un’applicazione efficace delle regole di concorrenza, crea nel contempo certezza giuridica, dal momento che gli accordi (2) che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE sono validi e pienamente applicabili senza che occorra una decisione preliminare di un’autorità garante della concorrenza (articolo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003).

2.

Il sistema creato dal regolamento (CE) n. 1/2003, pur prevedendo una competenza parallela per Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e le giurisdizioni degli Stati membri per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE nella loro integralità, limita con una serie di misure il rischio di un’applicazione non coerente, garantendo così il principale aspetto della certezza giuridica per le imprese evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), ovvero l’applicazione coerente delle regole di concorrenza in tutta l’Unione.

3.

Le imprese sono generalmente in grado di valutare la legittimità delle loro azioni così da poter decidere con cognizione di causa se concludere un accordo o adottare una determinata pratica unilaterale e in quale forma. Conoscono i fatti da vicino e hanno a loro disposizione il quadro giuridico costituito dai regolamenti di esenzione per categoria, dalla giurisprudenza e dalla prassi decisionale della Commissione, nonché dal vasto orientamento fornito dalle linee direttrici e comunicazioni della Commissione, che sono state elaborate per agevolare ulteriormente l’autovalutazione da parte delle imprese (4). La Commissione ha anche elaborato linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (5). Nella grande maggioranza dei casi questi diversi strumenti permettono alle imprese di valutare in maniera affidabile i loro accordi ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

4.

Nei casi che, nonostante gli strumenti sopra indicati, danno adito ad una reale incertezza perché presentano questioni nuove o irrisolte circa l’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE, è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dalla Commissione un orientamento informale (6). In linea con i principi enunciati nella parte II della presente comunicazione, una richiesta di orientamento non conferisce ai richiedenti alcun diritto a ricevere tale orientamento, in quanto la presente comunicazione non può reintrodurre un sistema che sarebbe incompatibile con il quadro di autovalutazione del regolamento (CE) n. 1/2003. Tuttavia, se lo ritiene opportuno e fatte salve le sue priorità in materia di applicazione, la Commissione può fornire tale orientamento informale relativo all’interpretazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 in una dichiarazione scritta (lettera di orientamento). La presente comunicazione fornisce i dettagli relativi a tale strumento.

II.   QUADRO ENTRO CUI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI PUBBLICARE UNA LETTERA DI ORIENTAMENTO

5.

Il regolamento (CE) n. 1/2003 conferisce alla Commissione poteri per indagare sulle infrazioni agli articoli 101 e 102, TFUE, perseguirle efficacemente e imporre ammende (7). Uno dei principali obiettivi del regolamento (CE) n. 1/2003 è garantire un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza istituendo un sistema di autovalutazione, eliminando così il precedente sistema di notifica e consentendo alla Commissione di concentrare la sua politica di applicazione delle norme sulle violazioni più gravi degli articoli 101 e 102 del TFUE (8).

6.

Mentre il regolamento (CE) n. 1/2003 non pregiudica la possibilità per la Commissione di fornire orientamenti informali alle singole imprese (9), come indicato nella presente comunicazione, tale possibilità non dovrebbe interferire con l’obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1/2003, che consiste nel garantire un’efficace applicazione degli articolo 101 e 102 TFUE. La Commissione può quindi fornire orientamenti informali alle singole imprese soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con le sue priorità in materia di applicazione.

7.

Subordinatamente al punto 6 la Commissione, al ricevimento di una richiesta di una lettera di orientamento, valuterà l’opportunità di trattare tale domanda. L’emissione di una lettera di orientamento può essere presa in considerazione solo se, da una valutazione prima facie dei fatti e delle considerazioni giuridiche relativi alla condotta o alla condotta prevista, emerge che, secondo la Commissione, vi sono validi motivi per fornire chiarimenti sull’applicabilità degli articoli 101 o 102 TFUE all’accordo o alla pratica unilaterale in questione mediante una lettera di orientamento. Tale valutazione prima facie deve basarsi sui due elementi cumulativi seguenti:

(a)

questioni nuove o irrisolte: la valutazione sostanziale dell'accordo o della pratica unilaterale ai sensi degli articoli 101 e/o 102 TFUE solleva un problema di applicazione del diritto che non è chiarito né dal quadro giuridico dell'Unione esistente, inclusa la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né da sufficienti orientamenti generali accessibili al pubblico a livello dell'Unione, dalla prassi decisionale o da lettere di orientamento precedenti; e

(b)

interesse a fornire orientamenti: la valutazione prima facie dell'accordo o della prassi unilaterale suggerisce che un chiarimento pubblico dell'applicabilità degli articoli 101 o 102 TFUE mediante una lettera di orientamento apporterebbe un valore aggiunto per quanto riguarda la certezza del diritto, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

l'importanza economica effettiva o potenziale dei beni o servizi interessati dall'accordo o dalla pratica unilaterale, in particolare in considerazione degli interessi dei consumatori;

se gli obiettivi dell'accordo o della pratica unilaterale sono pertinenti per il conseguimento delle priorità della Commissione o dell'interesse dell'Unione;

l'entità degli investimenti effettuati o da effettuare dalle imprese interessate, connessi all'accordo o alla pratica unilaterale; e

la misura in cui l'accordo o pratica corrisponde o può corrispondere ad un utilizzo più diffuso nell'Unione (10).

8.

Di norma la Commissione non prenderà in considerazione una richiesta di lettera di orientamento nei due casi seguenti:

i problemi sollevati nella richiesta sono identici o simili a quelli sollevati in una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; oppure

l'accordo o la pratica unilaterale cui si riferisce la richiesta sono oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Commissione, a una giurisdizione nazionale o all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

9.

La Commissione non prenderà in considerazione le questioni ipotetiche e non emetterà lettere di orientamento su accordi o pratiche unilaterali che non sono più attuati dalle parti. Le imprese possono tuttavia chiedere alla Commissione di emettere una lettera di orientamento su questioni sollevate da un accordo o da una pratica unilaterale che stanno progettando, ossia prima che detto accordo o detta pratica unilaterale siano attuati. In tal caso, perché la richiesta sia presa in considerazione, la progettazione deve avere raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato.

III.   INDICAZIONI SU COME RICHIEDERE L’ORIENTAMENTO

10.

Per quanto riguarda le questioni di interpretazione sollevati da un accordo o una pratica unilaterale, una richiesta può essere presentata da imprese che abbiano concluso un accordo o abbiano adottato una pratica unilaterale che può rientrare nel campo di applicazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE, o che abbiano intenzione di farlo.

11.

La richiesta di lettera di orientamento deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza Protocollo antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

oppure per e-mail a: comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu.

12.

Nella lettera di richiesta di orientamento, i richiedenti devono fornire:

l'identità di tutte le imprese interessate e un indirizzo unico per i contatti con la Commissione;

le questioni specifiche in merito alle quali si chiede un orientamento informale;

informazioni complete ed esaustive su tutti i punti pertinenti per una valutazione informata delle questioni sollevate, compresa la relativa documentazione, in modo da consentire alla Commissione di pubblicare una lettera di orientamento sulla base delle informazioni fornite;

la valutazione preliminare dei richiedenti, tenuto conto del punto 7, lettera a), della presente comunicazione, in merito al motivo per cui la domanda presenta una o più questioni nuove o irrisolte alla luce del vigente quadro giuridico dell'Unione, compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli orientamenti generali accessibili al pubblico a livello dell'Unione per quanto riguarda la prassi decisionale o precedenti lettere di orientamento;

la valutazione preliminare dei richiedenti, tenuto conto degli elementi elencati al punto 7, lettera b), della presente comunicazione, in merito al motivo per cui un chiarimento pubblico dell'applicabilità degli articoli 101 o 102 TFUE mediante una lettera di orientamento apporterebbe un valore aggiunto per quanto riguarda la certezza del diritto;

la valutazione preliminare dei richiedenti, effettuata al meglio delle loro possibilità, in merito all'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE alla questione o alle questioni nuove o irrisolte sollevate dall'accordo o dalla pratica unilaterale;

qualsiasi altra informazione che permetta di valutare la domanda alla luce degli aspetti indicati ai punti 8 e 9 della presente comunicazione, ivi compresa in particolare una dichiarazione sul fatto che, sulla base di quanto risulta ai richiedenti, l'accordo o la pratica unilaterale cui si riferisce la domanda non sono oggetto di procedimenti in corso presso un tribunale o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;

qualora la domanda contenga elementi considerati come segreti aziendali, l'indicazione precisa di tali elementi;

qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente per la valutazione dell'accordo o della pratica unilaterale.

13.

Prima di presentare una richiesta formale di lettera di orientamento, le imprese possono contattare i servizi della Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea per discutere in maniera informale e confidenziale la richiesta che intendono presentare.

IV.   TRATTAMENTO DELLA RICHIESTA

14.

In linea di principio, la Commissione valuterà la richiesta sulla base delle informazioni fornite e non tratterà le domande che non soddisfano i requisiti di cui al punto 12 della presente comunicazione. Tuttavia, la Commissione può utilizzare informazioni supplementari a sua disposizione provenienti da fonti pubbliche, dalla giurisprudenza precedente, dalla prassi decisionale e da lettere di orientamento a livello dell’Unione o da qualsiasi altra fonte e può chiedere ai richiedenti o, in casi eccezionali, ad altre parti selezionate di fornire informazioni supplementari, pur salvaguardando la riservatezza delle informazioni fornite. Qualora tali informazioni dovessero contenere dati personali, la Commissione procederà al loro trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 1725/2018 (11).

15.

La Commissione può comunicare alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri le informazioni ricevute e a sua volta ricevere informazioni da queste ultime. Potrà discutere il merito della richiesta con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri prima di adottare una lettera di orientamento.

16.

Con riferimento ai punti da 13 a 15 della presente comunicazione, alle informazioni fornite dai richiedenti o da altri terzi selezionati si applicano le norme in materia di segreto d’ufficio di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

17.

La Commissione si adopererà al massimo delle sue possibilità per informare i richiedenti sulla linea d’azione che intende intraprendere in merito alla richiesta di orientamento entro un tempo ragionevole, in funzione delle circostanze di ciascun caso. Se non viene emessa alcuna lettera di orientamento la Commissione ne darà comunicazione per iscritto ai richiedenti.

18.

Un richiedente può ritirare la propria richiesta in qualsiasi momento. In tali casi non sarà emessa alcuna lettera di orientamento. Per ogni eventualità la Commissione conserva le informazioni fornitele nell’ambito di una richiesta di orientamento e può utilizzarle per avviare procedimenti successivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003.

19.

La richiesta di una lettera di orientamento non pregiudica il potere della Commissione di avviare un procedimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai fatti esposti nella domanda.

V.   LETTERE DI ORIENTAMENTO

20.

Una lettera di orientamento della Commissione contiene:

una descrizione sintetica dei fatti su cui si basa;

la motivazione giuridica principale che è alla base dell'interpretazione da parte della Commissione dell'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE alle questioni nuove o irrisolte sollevate dall'accordo o dalla pratica unilaterale.

21.

Una lettera di orientamento può limitarsi a trattare una parte della questione/delle questioni sollevate nella richiesta. Può anche comprendere altri elementi oltre a quelli indicati nella richiesta. Se del caso, in una lettera di orientamento la Commissione può stabilire un termine per la sua applicazione o specificare che la lettera di orientamento si basa sull’esistenza o sull’assenza di determinate circostanze di fatto.

22.

Le lettere di orientamento sono pubblicate sul sito web della Commissione tenendo conto delle legittime esigenze di tutela dei segreti aziendali dei richiedenti. La Commissione concorderà con i richiedenti una versione pubblica prima della pubblicazione della lettera di orientamento.

VI.   GLI EFFETTI DELLE LETTERE DI ORIENTAMENTO

23.

Le lettere di orientamento mirano in primo luogo ad aiutare le imprese ad effettuare da sole, con cognizione di causa, una valutazione dei loro accordi o delle loro pratiche unilaterali. A tale riguardo, i richiedenti restano responsabili dello svolgimento della propria autovalutazione in merito all’applicabilità degli articoli 101 o 102 TFUE. Le lettere di orientamento rispecchiano le osservazioni della Commissione sui fatti esposti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per i richiedenti o terzi.

24.

Una lettera di orientamento non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

25.

Una lettera di orientamento non esclude che successivamente la Commissione esamini un accordo o una pratica unilaterale che costituivano la base fattuale di una lettera di orientamento, nell’ambito di un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 1/2003. In tal caso la Commissione terrà conto della lettera di orientamento precedente, subordinatamente in particolare a eventuali cambiamenti dei fatti su cui essa si fondava, a elementi nuovi individuati dalla Commissione o sollevati da una denuncia, a sviluppi nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a mutamenti più generali nella politica della Commissione e sviluppi dei mercati rilevanti. In linea di principio e fatto salvo il punto 26 della presente comunicazione, la Commissione non imporrà ai richiedenti ammende riguardo a eventuali iniziative da loro intraprese rifacendosi in buona fede alla lettera di orientamento della Commissione (12). Qualora ciò sia reso necessario da motivi di interesse generale, la Commissione può anche modificare o revocare una lettera di orientamento (13).

26.

I chiarimenti sull’applicabilità degli articoli 101 o 102 TFUE contenuti in una lettera di orientamento sono espressamente subordinati all’esattezza e alla veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti e qualsiasi divergenza sostanziale rispetto alle informazioni fornite dai richiedenti invalida la lettera di orientamento.

27.

Le lettere di orientamento non sono decisioni della Commissione e non vincolano le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri competenti nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tuttavia le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri possono tenere conto delle lettere di orientamento emesse dalla Commissione nella maniera che esse giudichino conveniente nell’ambito di un caso specifico.

(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Ove il significato resti invariato, nella presente comunicazione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)  Nella presente comunicazione il termine «accordo» è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il termine «pratiche unilaterali» si riferisce alla condotta di imprese dominanti. Il termine «imprese» comprende anche le «associazioni di imprese».

(3)  La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale.

(4)  La Commissione ha emanato regolamenti, orientamenti e comunicazioni di esenzione per categoria. Inoltre, la Commissione pubblica le sue decisioni. Tutti i testi sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

(5)  Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).

(6)  Si veda il considerando 38 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)  Si vedano in particolare gli articoli da 7 a 9, 12, da 17 a 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(8)  Si veda in particolare il considerando 3 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(9)  Si veda il considerando 38 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(10)  La presente comunicazione non pregiudica la possibilità delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di fornire orientamenti conformemente ai rispettivi quadri giuridici, in particolare quando un accordo o una pratica corrisponde o è probabile che corrisponda ad un utilizzo prevalentemente limitato a uno Stato membro.

(11)  Regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Un richiedente non può sostenere di essersi rifatto in buona fede a una lettera di orientamento se le circostanze su cui si è basata la lettera sono sostanzialmente cambiate.

(13)  Al fine di fugare qualsiasi dubbio, la Commissione non è tenuta a modificare o revocare una lettera di orientamento prima di esaminare un accordo o una pratica unilaterale nell'ambito di un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 e imporre ammende al richiedente.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/14


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 381/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Wiebelsberg»

PDO-FR-A0638-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Wiebelsberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Wiebelsberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

Dalla finezza dei suoli si ottengono vini eleganti. L'acidità è soave, franca e delicata.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine». La classificazione dei territori dei grand cru d'Alsazia dell'ampelografo Stoltz pubblicata nel 1852 ne fa menzione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Muscat;

 

Muscat Ottonel;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/25


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 381/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Engelberg»

PDO-FR-A0385-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Engelberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Engelberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Situati a nord della Route des Vins alsaziana, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica, con un ottimo potenziale d'invecchiamento nel corso del quale si manifestano caratteri speziati, un'acidità rettilinea e un finale salino.

Hanno un potenziale di invecchiamento molto elevato, con caratteristiche speziate, acidità lineare e finitura salata che si sviluppano nel tempo

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione permettono una maturazione graduale e completa delle uve, da cui si ottengono vini gastronomici equilibrati, secchi o amabili.

La concentrazione delle uve sulla pianta e lo sviluppo della muffa nobile consentono inoltre di produrre vini da uve stramature. L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni: - Dipartimento Haut-Rhin: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Kaysersberg, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. - Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione e secondo le condizioni di produzione stabilite nel disciplinare.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Muscat;

 

Muscat Ottonel;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


4.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/36


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 381/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim»

PDO-FR-A0348-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.

Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.

Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica. Le specificità del mesoclima, oltre al suolo marno-calcareo ricco di pietrisco, contribuiscono alla potenza dei vini, alla loro struttura acida che si fonde con la salinità e a una ricchezza aromatica che aumenta nel tempo.

Il mesoclima dell'Altenberg de Wolxheim associato al suolo marno-calcareo ciottoloso favorisce un ciclo della vite continuo ed intenso, tra la fase di germogliazione e la vendemmia. I vini, ottenuti da uve raccolte a maturità, si contraddistinguono per la loro naturale potenza e la loro omogeneità e amalgama in bocca, che associa intimamente tra loro un'acidità lunga e una salinità persistente. La ricchezza aromatica dei vini si amplifica dopo alcuni anni e l'invecchiamento si protrae per oltre un decennio.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature. In questo caso, l'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

L'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine» contiene numerosi riferimenti storici relativi alle località viticole, tra cui quella dell'Altenberg de Wolxheim, in particolare nel XII e nel XIII secolo. Contiene inoltre gli apprezzamenti qualitativi espressi dagli ampelografi e storici del XIX secolo Stoltz, Stoger, Grandidier e Gérard.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.