ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 380

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
3 ottobre 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 380/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 380/02

Causa C-365/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 7 giugno 2022 — IT / État belge

2

2022/C 380/03

Causa C-422/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 giugno 2022 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu / TE

2

2022/C 380/04

Causa C-433/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 30 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / HPA — Construções, SA

3

2022/C 380/05

Causa C-442/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 luglio 2022 — P Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

3

2022/C 380/06

Causa C-451/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 luglio 2022 — RTL Nederland BV e RTL Nieuws BV; altra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

4

2022/C 380/07

Causa C-463/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts München (Germania) il 12 luglio 2022 — DP/BMW Bank GmbH

5

2022/C 380/08

Causa C-484/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio 2022 — Repubblica federale di Germania / GS, rappresentato dai genitori

5

2022/C 380/09

Causa C-535/22 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2022 dalla Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-628/17, Aeris Invest/Commissione e CRU

6

 

Tribunale

2022/C 380/10

Causa T-396/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

8

2022/C 380/11

Causa T-397/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Bayerische Landesbank/SRB

9

2022/C 380/12

Causa T-398/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Deutsche Bank/SRB

10

2022/C 380/13

Causa T-399/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

11

2022/C 380/14

Causa T-400/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Berlin Hyp/SRB

13

2022/C 380/15

Causa T-401/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DVB Bank/SRB

13

2022/C 380/16

Causa T-402/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Hyp/SRB

14

2022/C 380/17

Causa T-403/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Bank/SRB

14

2022/C 380/18

Causa T-404/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Deutsche Kreditbank/SRB

15

2022/C 380/19

Causa T-442/22: Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PU / Procura europea

16

2022/C 380/20

Causa T-443/22: Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PV / Procura europea

17

2022/C 380/21

Causa T-448/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — PW/SEAE

18

2022/C 380/22

Causa T-449/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — Evonik Operations/Commissione

18

2022/C 380/23

Causa T-484/22: Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — QN/eu-LISA

19

2022/C 380/24

Causa T-485/22: Ricorso proposto il 2 agosto 2022 — Svezia/Commissione

20

2022/C 380/25

Causa T-491/22: Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Zitro International / EUIPO — e-gaming (Faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro)

21

2022/C 380/26

Causa T-493/22: Ricorso proposto il 10 agosto 2022 — Cecoforma e Sopexa / REA

22

2022/C 380/27

Causa T-495/22: Ricorso proposto l’11 agosto 2022 — UGA Nutraceuticals / EUIPO — BASF (OMEGOR)

22

2022/C 380/28

Causa T-496/22: Ricorso proposto l’11 agosto 2022 — UGA Nutraceuticals / EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

23

2022/C 380/29

Causa T-504/22: Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

24

2022/C 380/30

Causa T-505/22: Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

25

2022/C 380/31

Causa T-510/22: Ricorso proposto il 22 agosto 2022 — Sastela/EUIPO — Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO)

25

2022/C 380/32

Causa T-514/22: Ricorso proposto il 24 agosto 2022 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

26


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 380/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 368 del 26.9.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 359 del 19.9.2022

GU C 340 del 5.9.2022

GU C 326 del 29.8.2022

GU C 318 del 22.8.2022

GU C 311 del 16.8.2022

GU C 303 dell’8.8.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 7 giugno 2022 — IT / État belge

(Causa C-365/22)

(2022/C 380/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IT

Resistente: État belge

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che gli autoveicoli fuori uso che un’impresa di vendita di veicoli d’occasione e rottami abbia acquistato da persone di cui all’articolo 314 della direttiva, destinati a essere venduti «per pezzi di ricambio», senza che i pezzi ne siano stati smontati, costituiscono beni d’occasione ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU L 2006, L 347, pag. 1.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 giugno 2022 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu / TE

(Causa C-422/22)

(2022/C 380/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente per cassazione: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Resistente: TE

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’istituzione di uno Stato che ha emesso un modulo A1 e che, d’ufficio — senza richiesta dell’istituzione competente dello Stato membro interessato — intende annullare/revocare o dichiarare nullo il modulo emesso, sia tenuta a svolgere una procedura di coordinamento con l’istituzione competente di un altro Stato membro, in analogia con le norme applicabili ai sensi degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1).

2.

Se la procedura di coordinamento debba essere svolta ancora prima dell’annullamento/della revoca o della dichiarazione di nullità del modulo emesso, oppure se tale decisione di annullamento/revoca o di dichiarazione di nullità sia preliminare e provvisoria (articolo 16, paragrafo 2), e diventi definitiva nel caso in cui l’istituzione dello Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo.


(1)  GU 2009 L 284, pag. 1.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 30 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / HPA — Construções, SA

(Causa C-433/22)

(2022/C 380/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: HPA — Construções, SA

Questione pregiudiziale

Se il punto 2 dell’allegato IV della direttiva IVA (1) osti a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l’aliquota IVA ridotta può essere applicata solo ai contratti d’opera di riparazione e ristrutturazione immobiliare in abitazioni private che siano abitate nel momento in cui sono effettuati tali interventi.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 luglio 2022 — P Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

(Causa C-442/22)

(2022/C 380/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: P Sp. z o.o.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un dipendente di un soggetto passivo dell’IVA emetta una fattura falsa, con applicazione dell’IVA, sulla quale vengono indicati i dati del datore di lavoro come dati del soggetto passivo, all’insaputa e senza il suo consenso, come soggetto che dichiara l’IVA in fattura, obbligato a pagare l’IVA debba ritenersi:

il soggetto passivo dell’IVA i cui dati sono stati illecitamente utilizzati in fattura o

il dipendente che illecitamente ha dichiarato l’IVA in fattura, utilizzando i dati del soggetto avente la qualifica di soggetto passivo dell’IVA.

2)

Se al fine di stabilire chi debba essere considerato, ai sensi dell'articolo 203 della citata direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il soggetto che dichiara l'IVA in una fattura e che è obbligato al pagamento dell'IVA nelle circostanze di cui alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che al soggetto passivo dell'IVA, che assume il dipendente che ha dichiarato illegalmente i dati del soggetto passivo che lo assume in fattura IVA, possa imputarsi la mancanza di adeguata diligenza nel controllare il dipendente.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 luglio 2022 — RTL Nederland BV e RTL Nieuws BV; altra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

(Causa C-451/22)

(2022/C 380/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV (in prosieguo congiuntamente: «RTL»)

Altra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Questioni pregiudiziali

«1.

Cosa si debba intendere per informazioni dettagliate su “eventi” e “opportuna riservatezza”, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento eventi (1) e alla luce del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 10 CEDU.

2.

Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento eventi, alla luce del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 10 CEDU, debba essere interpretato nel senso che esso è compatibile con una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale in base alla quale nessun dato ricevuto dagli eventi segnalati può essere divulgato.

3.

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia consentito all’autorità nazionale competente applicare un regime nazionale generale relativo alla divulgazione, in base al quale le informazioni non vengono fornite nella misura in cui l’interesse alla divulgazione delle stesse non prevale sugli interessi relativi, ad esempio, ai rapporti con altri stati e organizzazioni internazionali, all’ispezione, al controllo e al monitoraggio ad opera di organi amministrativi, al rispetto della sfera privata e alla prevenzione di vantaggi e svantaggi sproporzionati a persone fisiche e giuridiche.

4.

Se abbia incidenza, in caso di applicazione del regime nazionale generale relativo alla divulgazione, la circostanza che si tratti di informazioni contenute nella banca dati nazionale o di informazioni derivanti da o riguardanti segnalazioni contenute in altri documenti, ad esempio documenti politici».


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 (GU 2014, L 122, pag. 18).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts München (Germania) il 12 luglio 2022 — DP/BMW Bank GmbH

(Causa C-463/22)

(2022/C 380/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: DP

Convenuta: BMW Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se esista un contratto a distanza ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE (1) e dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE (2) anche quando, in sede di trattative precontrattuali, vi è stato un contatto personale soltanto con un intermediario del credito che avvia transazioni con i consumatori per conto del professionista e in nome di questo, ma che non dispone egli stesso di alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti di cui trattasi.

2)

Se esista un contratto negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi dell’articolo 2, punti 8 e 9, della direttiva 2011/83, quando le trattative precontrattuali si svolgono presso i locali di un intermediario del credito che avvia transazioni con i consumatori per conto del professionista e in nome di questo, ma che non dispone egli stesso di alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti di cui trattasi.

3)

Se i contratti di leasing di autoveicoli con contachilometri conclusi con un consumatore costituiscano contratti di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65, ripreso all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83.


(1)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

(2)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio 2022 — Repubblica federale di Germania / GS, rappresentato dai genitori

(Causa C-484/22)

(2022/C 380/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: GS, rappresentato dai genitori

Con l’intervento di: Rappresentante degli interessi del Bund presso la Corte amministrativa federale

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, prima frase, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta, senza eccezioni, alla legittimità di una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore di un paese terzo, adottata unitamente al rigetto della sua domanda di protezione internazionale, e che fissa un termine di 30 giorni per la partenza volontaria a decorrere dalla rispettiva data in cui la decisione entra in vigore, qualora, per motivi di diritto e per un periodo indeterminato, non sia possibile rimpatriare uno dei genitori in un paese indicato dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva e quindi non si possa nemmeno ragionevolmente chiedere al minore di lasciare lo Stato membro in ragione della sua vita familiare, meritevole di tutela (articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), oppure se sia sufficiente che l’interesse superiore del minore e la vita familiare, di cui all’articolo 5, prima frase, lettere a) e b), della direttiva menzionata siano presi in considerazione sulla base di una disposizione legislativa nazionale a seguito dell’adozione della decisione di rimpatrio, mediante una decisione di sospensione dell’allontanamento.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98)

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/6


Impugnazione proposta il 9 agosto 2022 dalla Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-628/17, Aeris Invest/Commissione e CRU

(Causa C-535/22 P)

(2022/C 380/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico (CRU), Regno di Spagna, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Banco Santander, SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i)

in via principale, annullare la sentenza della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 1o giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, e, di conseguenza:

annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

annullare la decisione UE 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;

dichiarare inapplicabili gli articoli 15 e 22 del regolamento 806/2014 (1), ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

(ii)

Condannare la Commissione europea e il Comitato di risoluzione unico alle spese dei due gradi di giudizio.

(iii)

In via subordinata rispetto alla richiesta precedente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, riservandosi, in tal caso, la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione avverso la sentenza impugnata, la ricorrente invoca otto motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), in quanto nella sentenza impugnata si afferma che la motivazione della decisione di risoluzione sarebbe sufficiente e non sarebbe contraddittoria.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta, poiché in essa si afferma che: (i) la ricorrente sarebbe un terzo, (ii) la riservatezza della decisione di risoluzione, della Valutazione 1 e della Valutazione 2 sarebbe giustificata, (iii) la motivazione può essere resa nota dopo la proposizione del ricorso e (iv) il testo integrale della decisione di risoluzione è irrilevante ai fini della soluzione della controversia.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 18 del regolamento 806/2014 (in prosieguo: l’«SRMR»), il dovere di diligenza e l’articolo 296 TFUE, poiché non ha tenuto conto di elementi rilevanti ed esistevano soluzioni alternative.

Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere che nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 14 e 20 dell’SRMR, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE, poiché (i) massimizzare il prezzo di vendita è vincolato ai principi di competenza e di trasparenza, (ii) il procedimento non ha soddisfatto i requisiti stabiliti e, (iii) in ogni caso, l’interesse pubblico non giustifica una violazione dell’articolo 14 dell’SRMR.

Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il dovere di diligenza, l’articolo 17 della Carta, l’articolo 14 dell’SRMR e i diritti della difesa, in quanto: (i) accusa la ricorrente di non aver dimostrato come fossero stati raggiunti gli obiettivi di risoluzione quando tali obiettivi erano riservati, (ii) il comitato di risoluzione unico non era adeguatamente preparato, e (iii) la risoluzione è stata sproporzionata poiché l’entità era solvibile.

Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta, l’articolo 6 della Convenzione e il principio del contraddittorio, poiché: (i) i documenti richiesti dal Tribunale nell’ordinanza del 12 maggio 2021 non sono stati consegnati alla ricorrente, (ii) è stata negata l’acquisizione delle prove necessarie ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa e (iii) alla ricorrente non è stato consentito di prendere conoscenza e di discutere i documenti su cui si basavano gli argomenti dei convenuti.

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il diritto di proprietà respingendo l’eccezione di illegittimità da essa sollevata, in quanto: (i) vi è un’ingerenza nel diritto di proprietà; (ii) ammortizzare il capitale di una banca solvibile è contrario al requisito di necessità e al divieto di arbitrarietà, (iii) ammortizzare il debito e il capitale di una banca solvibile è sproporzionato, e (iv) non esiste una compensazione adeguata.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea, poiché (i) nell’ambito della nozione di ingerenza nel diritto di proprietà non si esamina quale sia stato il procedimento e se la misura fosse arbitraria, e (ii) non vi è stata una compensazione adeguata.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


Tribunale

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/8


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-396/22)

(2022/C 380/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Resistente: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nei limiti in cui la decisione impugnata e gli allegati I, II e III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il resistente alle spese.

In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia giuridicamente inesistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del resistente e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente;

condannare il resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto essa non sarebbe redatta nella lingua tedesca scelta della ricorrente.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la Carta) e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione — in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del resistente di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge — non divulgherebbe i dati riguardanti altri istituti e un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

3.

Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il resistente avrebbe erroneamente determinato il livello-obiettivo annuale; in subordine l’articolo 69 e l’articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

4.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (IPS) e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe alla ricorrente un moltiplicatore relativo per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituzioni a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in considerazione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

6.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché lederebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

7.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non erano conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

8.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto a una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del resistente.

9.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/9


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Bayerische Landesbank/SRB

(Causa T-397/22)

(2022/C 380/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Landesbank (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i suoi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/10


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Deutsche Bank/SRB

(Causa T-398/22)

(2022/C 380/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché il principio fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (1), in combinato disposto con gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), nonché gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta, nella misura in cui il convenuto avrebbe fissato il livello-obiettivo annuale per il 2022 a EUR 14 253 573 821,46; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

3.

Terzo motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

4.

Quarto motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti sarebbero incompatibili con l’elevatissima capacità di assorbimento delle perdite della ricorrente e quindi con il rischio notevolmente inferiore di ricorso al Fondo di risoluzione unico in caso di risoluzione della ricorrente.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

6.

Sesto motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (4) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/11


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

(Causa T-399/22)

(2022/C 380/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non sarebbe redatta nella lingua scelta dalla ricorrente, ovvero il tedesco.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché il principio fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il convenuto avrebbe determinato erroneamente il livello-obiettivo annuale; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (IPS) e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe alla ricorrente un moltiplicatore relativo per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in ragione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sarebbero in linea con il suo profilo di rischio, che è qualificato dal sistema di doppia tutela fornita dall’IPS della Sparkassen-Finanzgruppe e dal fondo di riserva Hessen-Thüringen.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/13


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Berlin Hyp/SRB

(Causa T-400/22)

(2022/C 380/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berlin Hyp AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 della ricorrente al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/13


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DVB Bank/SRB

(Causa T-401/22)

(2022/C 380/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DVB Bank SE (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/14


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Hyp/SRB

(Causa T-402/22)

(2022/C 380/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DZ Hyp AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/14


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Bank/SRB

(Causa T-403/22)

(2022/C 380/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/15


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Deutsche Kreditbank/SRB

(Causa T-404/22)

(2022/C 380/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non è redatta nella lingua tedesca, che è la lingua scelta dalla ricorrente.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

3.

Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il convenuto avrebbe determinato erroneamente il livello-obiettivo annuale; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

4.

Quarto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare perché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sarebbero conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

6.

Sesto motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

7.

Settimo motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


3.10.2022   

IT

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C 380/16


Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PU / Procura europea

(Causa T-442/22)

(2022/C 380/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: PU (rappresentante: Yatagantzidis, avvocato)

Resistente: Procura europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate, vale a dire: a) la decisione del collegio della resistente del 23 marzo 2022, n. 015/2022, di rigetto del reclamo proposto il 3 dicembre 2021 avverso la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021, (b) la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021 (c) la decisione del collegio della resistente del 30 maggio 2022, n. 021/2022 nonché (d) qualsiasi altro atto connesso o omissione degli organi della resistente;

condannare la resistente alla somma complessiva di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, e

condannare la resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi di procedura:

violazione del principio di imparzialità, del principio di parità per quanto riguarda la procedura da seguire nella valutazione dei candidati proposti dal Consiglio superiore giudiziario, delle forme sostanziali previste agli articoli da 1 a 3 della decisione n. 031/2020 del collegio concernente la procedura di selezione dei procuratori europei delegati, dell’obbligo di redigere un verbale del colloquio e del diritto ad essere ascoltati.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione delle decisioni impugnate.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sul superamento dei limiti del potere discrezionale.

4.

Quarto motivo vertente su un abuso di potere.


3.10.2022   

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C 380/17


Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — PV / Procura europea

(Causa T-443/22)

(2022/C 380/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: Yatagantzidis, avvocato)

Resistente: Procura europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate, vale a dire: a) la decisione del collegio della resistente del 23 marzo 2022, n. 015/2022, di rigetto del reclamo proposto il 3 dicembre 2021 avverso la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021, (b) la decisione del collegio della resistente dell'8 settembre 2021, n. 090/2021 (c) la decisione del collegio della resistente del 30 maggio 2022, n. 021/2022 nonché (d) qualsiasi altro atto connesso o omissione degli organi della resistente;

condannare la resistente alla somma complessiva di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, e

condannare la resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i medesimi motivi dedotti nella causa T-442/22, PU/Procura europea.


3.10.2022   

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C 380/18


Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — PW/SEAE

(Causa T-448/22)

(2022/C 380/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PW (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita del convenuto, del 30 luglio 2021, che rifiuta di rettificare il calcolo del rimborso delle sue spese di viaggio annuali per il 2020 nella parte riguardante i suoi figli e, per quanto necessario, la decisione del convenuto, del 14 aprile 2022, recante rigetto del suo reclamo presentato il 28 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; e,

condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e sulla violazione del principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza.


3.10.2022   

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C 380/18


Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — Evonik Operations/Commissione

(Causa T-449/22)

(2022/C 380/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evonik Operations GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica tale regolamento nella parte in cui introduce una classificazione e un’etichettatura armonizzate per la sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie (in prosieguo: la «sostanza» oppure la «SAS-HMDS») (numero CAS 68909-20-6) (in prosieguo: il «regolamento impugnato») (1);

condannare la convenuta alle spese; e

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto opportuno.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione di varie disposizioni del regolamento CLP (2), compresi gli articoli 36 e 37, nonché la sezione 3.9 del suo allegato I. In particolare, il comitato di valutazione dei rischi (in prosieguo: il «CVR») non avrebbe dimostrato il soddisfacimento dei criteri per classificare la sostanza come STOT RE 2, sicché il suo parere non avrebbe potuto validamente suffragare la classificazione controversa. La Commissione non avrebbe quindi potuto validamente ritenere, sulla base del parere del CVR, che la classificazione controversa fosse appropriata. Di conseguenza, nell’adottare il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe violato l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il CVR non avrebbe seguito la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, violando così tali disposizioni sotto vari profili. In primo luogo, il CVR non avrebbe adottato il suo parere entro il termine di 18 mesi previsto dal regolamento. In secondo luogo, il CVR non avrebbe accordato alle parti interessate una formale possibilità di formulare osservazioni sul suo parere, nonostante ciò sia espressamente previsto dal regolamento CLP.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe venuta meno ai propri doveri derivanti dall’articolo 37, paragrafo 5, in quanto non avrebbe adeguatamente verificato che la procedura CHL (procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze) fosse stata correttamente eseguita ai sensi del regolamento CLP. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto validamente ritenere che la classificazione controversa fosse appropriata e avrebbe adottato il regolamento impugnato in violazione dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare il regolamento impugnato senza aver previamente svolto e documentato una valutazione d’impatto, la Commissione avrebbe violato i propri impegni assunti nell’ambito dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e il principio di buona amministrazione.


(1)  GU L 129, 2022, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, 2008, pag. 1).


3.10.2022   

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C 380/19


Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — QN/eu-LISA

(Causa T-484/22)

(2022/C 380/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QN (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)

Resistente: Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare gli atti impugnati;

condannare la resistente al pagamento di una somma dell’ordine di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni;

mettere le spese a carico esclusivo della resistente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), del 22 dicembre 2021, di non includere il nominativo del ricorrente nell’elenco degli agenti riclassificati nel grado AD 10 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione del 2021, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dello strumento della resistente a disciplina delle riclassificazioni, ovvero la decisione 2016-016 del Management Board, in quanto, secondo la resistente, tale decisione fa dipendere le riclassificazioni, per ogni grado, da una condizione di anzianità media minima nel grado che gli agenti da riclassificare dovrebbero soddisfare e che, nel caso del ricorrente, di grado AD 9, era di quattro anni. Il ricorrente invoca la circostanza di aver ottenuto un numero molto elevato di punti di riclassificazione e che il suo grado, come il grado AD 10, sono stati gli unici gradi AD ai quali la condizione summenzionata di anzianità è stata applicata.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su un’eccezione di illegittimità contro la decisione summenzionata, per incompatibilità della stessa con numerosi principi e norme del diritto della funzione pubblica, in particolare quelli riguardanti la riclassificazione in base al merito.

3.

Terzo motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, del principio di vocazione alla carriera e di un errore manifesto di valutazione in quanto, per tutti i gradi AD salvo quello del ricorrente e salvo il grado AD 10, le riclassificazioni hanno avuto luogo malgrado la condizione di anzianità media minima non fosse soddisfatta.


3.10.2022   

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C 380/20


Ricorso proposto il 2 agosto 2022 — Svezia/Commissione

(Causa T-485/22)

(2022/C 380/24)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: H. Shev e F.-L. Göransson, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui tale decisione comporta per la Svezia una rettifica forfettaria del 5 % corrispondente ad un importo di EUR 13 856 996,64 rispetto all’aiuto pagato alla Svezia per gli anni di domanda 2017, 2018 e 2019, nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione non ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, in quanto l’argomentazione esposta dalla Commissione nel redigere la decisione o le asserite carenze a carico della Svezia non emergono chiaramente. Risultano pertanto insufficienti le informazioni necessarie per stabilire se la decisione contestata sia pienamente fondata.

2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 (2) e gli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (3) in quanto la Commissione avrebbe errato nella sua valutazione allorché ha riscontrato carenze sistemiche nell’esecuzione dei controlli incrociati, che pregiudicano la qualità degli aggiornamenti SIPA, il che è considerato una debolezza nei controlli essenziali. Ciò si verifica in quanto: 1) la qualità dell’aggiornamento del SIPA può essere valutata soltanto in rapporto alla banca dati della parcella di terreno nella sua interezza; 2) la scelta della Commissione delle parcelle di terreno per l’indagine era troppo limitata per poter dimostrare una carenza sistematica, nonché: 3) l’accertamento della Commissione relativo al numero di parcelle di terreno carenti e la percentuale di errore — che apparentemente costituiva la base della valutazione della Commissione secondo cui sussiste una carenza sistematica nell’aggiornamento dei SIPA — non è corretto.

3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015)3675 dell’8 giugno 2015). Appare chiaro da tali orientamenti e dal principio di proporzionalità, espresso anche all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, che la rettifica forfettaria imposta non è giustificata né proporzionata. Né la portata della presunta violazione, riguardo alla sua natura e alla sua estensione, né il danno finanziario che la violazione potrebbe aver cagionato all’Unione europea possono giustificare una rettifica forfettaria del 5 % calcolata sulla base di tutti i terreni destinati a pascolo, soggetti ad una rappresentazione per immagine aggiornata al periodo 2016-2018, corrispondente all’importo di EUR 13 856 996,64. La rettifica forfettaria in questione nella decisione contestata non è pertanto compatibile con le disposizioni summenzionate né con il principio di proporzionalità.


(1)  GU 2022, L 157, pag. 15.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  GU 2014, L 227, pag. 69.


3.10.2022   

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C 380/21


Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Zitro International / EUIPO — e-gaming (Faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro)

(Causa T-491/22)

(2022/C 380/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zitro International Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: e-gaming s. r. o. (Praga, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di una faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro) — Domanda di registrazione n. 17 884 680

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2022 nel procedimento R 2005/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese l’EUIPO e chiunque si opponga al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

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C 380/22


Ricorso proposto il 10 agosto 2022 — Cecoforma e Sopexa / REA

(Causa T-493/22)

(2022/C 380/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Conception, études et coopération de formation (Cecoforma) (Liegi, Belgio), Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (Sopexa) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Schutyser e R. Meylemans, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, non datata, ma notificata alla Cecoforma il 20 luglio 2022, di aggiudicare il lotto 1 dell’appalto pubblico (REA/2021/OP/0002) riguardante l’organizzazione di eventi e campagne di promozione e informazioni di mercato nei paesi terzi per il settore agroalimentare alla One (Gopa Com, Edelman Public Relations Worldwide SA, Opera Business Dreams SL) anziché alla Cecoforma e alla Sopexa;

condannare l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario (1), dei punti 23 e 31 dell’allegato I del regolamento finanziario, dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su un errore manifesto di valutazione. A tale proposito, le ricorrenti sostengono che l’Agenzia non ha proceduto ad un esame del carattere a prima vista anormalmente basso dell’offerta presentata dall’offerente a cui è stato aggiudicato l’appalto, o ha ritenuto che l’offerta presentata da quest’ultimo non fosse anormalmente bassa, o ha accettato le giustificazioni di quest’ultimo e ritenuto che la sua offerta non fosse anormalmente bassa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 167, paragrafo 1, lettera a), e 168, paragrafo 6, del regolamento finanziario, del punto 30.2, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario e dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Le ricorrenti ritengono che l’Agenzia non abbia proceduto ad una verifica della regolarità delle offerte, o che abbia erroneamente considerato che l’offerta presentata dall’aggiudicatario fosse regolare.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


3.10.2022   

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C 380/22


Ricorso proposto l’11 agosto 2022 — UGA Nutraceuticals / EUIPO — BASF (OMEGOR)

(Causa T-495/22)

(2022/C 380/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BASF AS (Oslo, Norvegia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio OMEGOR — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 409 659

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2022 nel procedimento R 1168/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

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C 380/23


Ricorso proposto l’11 agosto 2022 — UGA Nutraceuticals / EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

(Causa T-496/22)

(2022/C 380/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BASF AS (Oslo, Norvegia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «OMEGOR VITALITY» — Domanda di registrazione n. 18 082 021

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2022 nel procedimento R 1200/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

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C 380/24


Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

(Causa T-504/22)

(2022/C 380/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Levantur, SA (Murcia, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie e C. Caballero Pastor, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Saragozza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi al Tribunale

Marchio controverso Marchio dell’Unione europea figurativo Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS — Marchio dell’Unione europea n. 17 365 016

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2022 nel procedimento R 1000/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL) alle spese relative al presente ricorso dinanzi al Tribunale;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità, FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, alle spese relative ai procedimenti di ricorso R 1000/2021-1 e di dichiarazione di nullità n. 36483 C.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, nonché dei principi di motivazione, di certezza del diritto e di buona amministrazione;

violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 95, paragrafo 1 e dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, nonché della giurisprudenza costante;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/25


Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

(Causa T-505/22)

(2022/C 380/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Levantur, SA (Murcia, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie e C. Caballero Pastor, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Saragozza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection — Marchio dell’Unione europea n. 16 020 547

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2022 nel procedimento R 1973/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL) alle spese relative al presente ricorso dinanzi al Tribunale;

condannare la richiedente la dichiarazione di nullità, FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, alle spese relative ai procedimenti di ricorso R 1973/2020-1 e di dichiarazione di nullità n. 36444C.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, nonché dei principi di motivazione, di certezza del diritto e di buona amministrazione;

violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 95, paragrafo 1 e dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, nonché della giurisprudenza costante;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/25


Ricorso proposto il 22 agosto 2022 — Sastela/EUIPO — Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO)

(Causa T-510/22)

(2022/C 380/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o. (Ljutomer, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zenergo d.o.o. (Zgornja Polskava, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO — Marchio dell’Unione europea n. 11 425 394

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2022 nel procedimento R 1413/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso, riformare la decisione impugnata al fine di accogliere il suo ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e riformare la decisione della divisione di annullamento in modo da far venir meno la decadenza del marchio contestato;

in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per una nuova decisione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/26


Ricorso proposto il 24 agosto 2022 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Causa T-514/22)

(2022/C 380/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vitromed GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: M. Linß, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vitromed Healthcare (Jaipur, India)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «VITROMED Germany» — Domanda di registrazione n. 18 209 244

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2022 nel procedimento R 1670/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione nella sua totalità;

condannare l’opponente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.