ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 374

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
30 settembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 374/01

Comunicazione della Commissione che modifica la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) ( 1 )

1

2022/C 374/02

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali

2

2022/C 374/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10629 — CSL / VIFOR PHARMA) ( 1 )

14


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 374/04

Tassi di cambio dell'euro — 29 settembre 2022

15

2022/C 374/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 374/06

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

17


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 374/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

18

2022/C 374/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

30

2022/C 374/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

41

2022/C 374/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

52


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/1


Comunicazione della Commissione che modifica la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 374/01)

L'8 maggio 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (1) (di seguito la «Comunicazione»). La Comunicazione esamina le modalità con cui gli appalti cooperativi possono aver luogo conformemente alla direttiva 2009/81/CE sugli appalti pubblici nel settore della difesa (2) (di seguito la «direttiva»).

In particolare la Comunicazione fornisce orientamenti dettagliati per l'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva. In tale contesto, la Comunicazione specifica i dettagli per l'invio alla Commissione delle comunicazioni relative a un programma congiunto di cooperazione da parte degli Stati membri.

La Comunicazione prevede attualmente l'invio delle comunicazioni alla direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW). A seguito della riorganizzazione delle responsabilità all'interno dei servizi della Commissione e del trasferimento della responsabilità per la direttiva alla direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS), i recapiti devono essere aggiornati.

Per tale motivo il quarto, quinto e il sesto comma del punto 3.7 della Comunicazione sono pertanto sostituiti dai seguenti:

«Le comunicazioni possono essere inviate per posta ordinaria o elettronica alla direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS). L'indirizzo e-mail per le comunicazioni è: EC-DEFENCE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

L'indirizzo postale è:

Commissione europea

Direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS)

Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË»


(1)  Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).


30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali

(2022/C 374/02)

1.   Introduzione

(1)

I presenti orientamenti definiscono i principi per valutare, ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate (collettivamente indicati come «accordi») conclusi a seguito di trattative collettive tra lavoratori autonomi individuali e una o più imprese («la controparte» o «le controparti»), in merito alle condizioni di lavoro di lavoratori autonomi individuali.

(2)

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«lavoratore autonomo individuale»: una persona che non dispone di un contratto di lavoro o non ha in atto un rapporto di lavoro, e che per prestare i servizi in questione ricorre principalmente al proprio lavoro personale;

b)

«controparte»: un'impresa alla quale lavoratori autonomi individuali prestano i loro servizi, ossia i loro clienti professionali, comprese le associazioni di tali imprese;

c)

«accordo collettivo»: un accordo che è negoziato e concluso fra lavoratori autonomi individuali, o loro rappresentanti, e loro controparti, nella misura in cui per la sua natura e il suo oggetto riguarda le condizioni di lavoro di tali lavoratori autonomi individuali (1);

d)

«piattaforma di lavoro digitale»: una persona fisica o giuridica che presta un servizio commerciale che soddisfa tutti i requisiti seguenti: i) è prestato, almeno in parte, a distanza per via elettronica, ad esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile; ii) è prestato su richiesta di un destinatario del servizio; iii) comporta, come componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da singole persone, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o presso un'ubicazione determinata (2).

(3)

L’articolo 101 TFUE vieta gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza all’interno del mercato interno, in particolare qualora fissino direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. Le regole di concorrenza dell’Unione si basano sull’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea («TUE»), che stabilisce che l’Unione instaura un mercato interno, che comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata (3).

(4)

L’articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce inoltre che l’Unione promuove «un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Analogamente l’articolo 9 TFUE stabilisce che «[n]ella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana». A tal fine l’Unione riconosce l’importante ruolo del dialogo sociale e della contrattazione collettiva e si impegna, ai sensi dell’articolo 152 TFUE, a «facilita[re] il dialogo tra [le] parti [sociali], nel rispetto della loro autonomia». L’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce inoltre il diritto di negoziazione e di azioni collettive (4).

(5)

La Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte») ha tenuto conto degli obiettivi di politica sociale dell’Unione allorché nella causa Albany ha stabilito, nel contesto della contrattazione collettiva tra le parti sociali, che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e necessari per il miglioramento delle condizioni di lavoro (5). Pertanto, gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di conseguire, per la loro natura ed il loro oggetto, il miglioramento delle condizioni di lavoro (tra cui i salari) esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e pertanto non violano il diritto della concorrenza dell’Unione («l’eccezione Albany») (6).

(6)

La situazione dei lavoratori autonomi è diversa. Il divieto di cui all’articolo 101 TFUE si applica alle «imprese», una nozione ampia in cui rientra qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (7). Pertanto i lavoratori autonomi, anche se si tratta di persone che esercitano un’attività in proprio, sono, in linea di principio, imprese nel senso dell’articolo 101 TFUE, dal momento che offrono i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato ed esercitano la loro attività come operatori economici indipendenti (8).

(7)

La Corte ha chiarito a questo proposito che l’eccezione Albany riguarda anche i «falsi lavoratori autonomi», in quanto sono considerati in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati (9). In tale contesto la Corte ha concluso che una persona è un falso lavoratore autonomo se tale persona: a) agisce sotto la direzione del suo datore di lavoro per quanto riguarda in particolare la sua libertà di scegliere l’orario, il luogo e il contenuto del suo lavoro; b) non partecipa ai rischi commerciali di tale datore di lavoro; c) per tutta la durata del rapporto di lavoro è integrata nell’impresa di detto datore di lavoro, formando con essa un’unità economica. Tali criteri si applicano ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tale persona sia qualificata come lavoratore autonomo ai sensi del diritto nazionale, a fini fiscali, amministrativi o burocratici, e devono essere esaminati caso per caso alla luce delle circostanze specifiche (10). Tuttavia, fino a quando non viene riconosciuto come lavoratore subordinato da un tribunale o da un’autorità amministrativa, un falso lavoratore autonomo non ha la certezza giuridica che si applichi l’eccezione Albany. Se una persona è stata riconosciuta quale lavoratore subordinato, non vi è il rischio che tale persona violi l’articolo 101 TFUE, avviando trattative collettive e stipulando accordi collettivi intesi a migliorare le proprie condizioni di lavoro.

(8)

Allo stesso tempo, alcuni lavoratori autonomi hanno difficoltà nell’influire sulle proprie condizioni di lavoro. Questo è il caso in particolare dei lavoratori autonomi individuali, che lavorano in proprio e ricorrono principalmente al proprio lavoro personale per guadagnarsi da vivere. Anche se non sono pienamente integrati nell’impresa del proprio committente come i lavoratori subordinati, è possibile che alcuni lavoratori autonomi individuali non siano completamente indipendenti dal proprio committente o non abbiano un potere contrattuale sufficiente. I recenti sviluppi del mercato del lavoro hanno contribuito a tale situazione, in particolare la tendenza a subappaltare ed esternalizzare i servizi personali e commerciali, oltre che la digitalizzazione dei processi produttivi e l’espansione dell’economia delle piattaforme online (11). Le trattative collettive possono costituire un mezzo importante per migliorare le condizioni di lavoro di tali lavoratori autonomi individuali.

(9)

In tale contesto, i presenti orientamenti chiariscono: a) che gli accordi collettivi stipulati da lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE; b) che la Commissione non interverrà contro accordi collettivi stipulati da lavoratori autonomi individuali che si trovano in una posizione di squilibrio di potere contrattuale rispetto alla loro controparte o alle loro controparti.

(10)

I presenti orientamenti illustrano il modo in cui la Commissione applicherà il diritto della concorrenza dell’Unione, fatta salva l’applicazione di altre norme o di altri principi del diritto dell’Unione. I presenti orientamenti non creano alcun diritto o obbligo sociale e lasciano impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di politica sociale e l’autonomia delle parti sociali. In particolare, essi lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri e/o delle parti sociali per quanto riguarda l’organizzazione della contrattazione collettiva nel quadro del diritto nazionale e/o delle prassi degli Stati membri. Essi non pregiudicano neppure le definizioni dei termini «lavoratore subordinato» o «lavoratore autonomo» previste dal diritto nazionale (12) o la possibilità per lavoratori autonomi individuali di richiedere una riclassificazione del proprio status professionale (o per gli organi giurisdizionali o le autorità nazionali di valutare tali casi) ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. I presenti orientamenti si limitano a chiarire le condizioni alle quali alcuni lavoratori autonomi individuali e la loro controparte o le loro controparti possono avviare trattative collettive e stipulare accordi collettivi senza correre il rischio di violare l’articolo 101 TFUE.

(11)

I presenti orientamenti non pregiudicano neppure eventuali interpretazioni successive dell’articolo 101 TFUE fornite dalla Corte in relazione ad accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive. Essi lasciano impregiudicata l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione come stabilito dall’articolo 42 TFUE, e della pertinente normativa dell’Unione in relazione ai settori dell’agricoltura e della pesca (13). I presenti orientamenti non pregiudicano neppure l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, che esenta dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE gli accordi che: a) contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico; b) riservano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva; c) impongono soltanto restrizioni della concorrenza indispensabili; d) non concedono alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (14).

(12)

Per dissipare qualsiasi dubbio, gli accordi collettivi negoziati e conclusi da lavoratori autonomi che esulano dall’ambito di applicazione dei presenti orientamenti non violano automaticamente l’articolo 101 TFUE ma devono essere esaminati caso per caso, come qualsiasi altro accordo tra imprese.

2.   Ambito di applicazione generale

2.1.   Tipi di accordi trattati nei presenti orientamenti

(13)

I presenti orientamenti si applicano agli «accordi collettivi» come definiti al punto 2, lettera c).

(14)

Fatta salva la discrezionalità degli Stati membri nel determinare i canali di rappresentanza collettiva dei lavoratori autonomi, i presenti orientamenti si applicano a tutte le forme di trattative collettive condotte conformemente alla pratica e al diritto nazionali, dalle trattative tramite parti sociali o altre associazioni alle negoziazioni dirette da parte di un gruppo di lavoratori autonomi individuali o loro rappresentanti con la rispettiva controparte o le rispettive controparti o associazioni di tali controparti. I presenti orientamenti riguardano inoltre i casi in cui lavoratori autonomi individuali, singolarmente o come gruppo, desiderano aderire a un accordo collettivo vigente («opt-in») concluso tra la controparte per cui lavorano e un gruppo di lavoratori subordinati o di lavoratori autonomi individuali.

(15)

Le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali comprendono questioni quali retribuzione, premi e gratifiche, orario e modalità di lavoro, vacanze, ferie, spazi fisici in cui il lavoro si svolge, salute e sicurezza, assicurazione e previdenza sociale, nonché le condizioni alle quali i lavoratori autonomi individuali hanno diritto a interrompere la prestazione del servizio o alle quali la controparte ha il diritto di cessare di utilizzare i loro servizi.

(16)

La negoziazione e la conclusione di accordi collettivi presuppone un certo grado di coordinamento tra i vari soggetti di ciascuna parte negoziale prima della negoziazione e della conclusione dell’accordo collettivo. Tale coordinamento può assumere la forma di un accordo, o di uno scambio di informazioni, tra i soggetti di ciascuna parte negoziale per decidere un approccio comune all’oggetto (le condizioni di lavoro) e/o alla forma della trattativa (ad esempio, multilaterale o tramite nomina di rappresentanti). Nella misura in cui tale coordinamento è necessario e proporzionato per la negoziazione o la conclusione di accordi collettivi, ai fini dei presenti orientamenti esso sarà trattato alla stessa stregua dell’accordo collettivo cui è collegato (o sarebbe stato collegato, in caso di esito negativo delle trattative) (15).

(17)

I presenti orientamenti non riguardano le decisioni prese da associazioni né gli accordi né le pratiche concordate tra imprese al di fuori del contesto delle trattative (o della preparazione delle trattative) tra lavoratori autonomi individuali e una o più controparti per migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori autonomi individuali. In particolare essi non riguardano gli accordi che vanno oltre la regolamentazione delle condizioni di lavoro o che determinano le condizioni (in particolare i prezzi) alle quali i servizi sono offerti da lavoratori autonomi individuali o dalla controparte o controparti ai consumatori (16), o che limitano la libertà delle imprese di assumere i fornitori di manodopera di cui hanno bisogno.

Esempio 1

Situazione: alcuni rider autonomi individuali prestano i propri servizi alle tre piattaforme di consegna attive nella città B. Le piattaforme di consegna e i rider hanno concluso un accordo collettivo, in cui si stabiliscono le tariffe che le piattaforme devono pagare ai rider per i loro servizi, nonché gli obblighi minimi in materia di salute e sicurezza che le piattaforme devono rispettare nei confronti dei rider. L'accordo collettivo prevede che i rider debbano limitare i propri servizi a una zona specifica della città. A tale scopo, l'accordo divide la città in tre zone separate, ognuna delle quali è riservata ai rider di una singola piattaforma. Separatamente, i rider autonomi individuali della città B concordano tra loro di non effettuare più di 20 consegne ogni quattro ore all'interno di una giornata lavorativa.

Analisi: l'esempio fa riferimento a due accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE: a) l'accordo collettivo tra le piattaforme e i rider autonomi individuali; b) l'accordo tra i rider autonomi individuali sul numero massimo di consegne. L'accordo collettivo rientra nell'ambito dei presenti orientamenti, poiché è il risultato di trattative collettive e disciplina le condizioni di lavoro (tariffe, salute e condizioni di sicurezza) in base alle quali i rider autonomi individuali prestano i propri servizi alle piattaforme. La parte dell'accordo collettivo che suddivide il territorio della città fra le tre piattaforme non riguarda però le condizioni di lavoro, ma costituisce un accordo per la ripartizione del mercato che in quanto tale viola verosimilmente l'articolo 101 TFUE per oggetto (17).

Al contrario, l'accordo separato tra i rider autonomi individuali sul numero di consegne per giorno di lavoro non è il risultato di trattative collettive tra i lavoratori autonomi individuali e la controparte o le controparti, e pertanto esula dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti e dovrebbe essere valutato separatamente.

Esempio 2

Situazione: le società sportive professionali dello Stato membro X si accordano tra loro per non ingaggiare atleti l’una dall’altra, per la durata dei contratti degli atleti con una di tali società sportive. Le società si coordinano inoltre per stabilire i livelli di retribuzione degli atleti di età superiore a 35 anni.

Analisi: gli accordi tra le società sportive costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Gli accordi non rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti, poiché non sono negoziati tra lavoratori autonomi individuali e la loro controparte o le loro controparti e, di conseguenza, non costituiscono accordi collettivi. Il primo accordo viola verosimilmente l'articolo 101 TFUE per oggetto, in quanto restringe la concorrenza tra le società sportive in relazione all'ingaggio dei migliori atleti sul mercato. Anche il secondo accordo (sulla definizione delle retribuzioni) viola verosimilmente l'articolo 101 TFUE per oggetto, poiché si tratta essenzialmente di un accordo tra concorrenti (le società) per allineare i costi dei propri fattori di produzione.

Nel complesso, quest'esempio illustra pratiche seguite dalle imprese nel mercato del lavoro che esulano dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti e violano verosimilmente l'articolo 101 TFUE.

2.2.   Le persone che rientrano nell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti

(18)

I presenti orientamenti riguardano accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei «lavoratori autonomi individuali», come definiti al punto 2, lettera a). Per prestare i propri servizi i lavoratori autonomi individuali possono utilizzare determinati beni o merci. Ad esempio, il personale delle pulizie utilizza accessori per la pulizia e un musicista suona uno strumento musicale. In tali casi i beni sono utilizzati come strumenti ausiliari per la prestazione del servizio finale, e si dovrebbe quindi ritenere che i lavoratori autonomi individuali ricorrano al proprio lavoro personale. Al contrario, i presenti orientamenti non si applicano a situazioni in cui l’attività economica del lavoratore autonomo individuale consiste semplicemente nella condivisione o nello sfruttamento di beni o merci, oppure nella rivendita di beni o servizi. Ad esempio, qualora un lavoratore autonomo individuale affitti alloggi o rivenda parti di automobili, tali attività riguardano lo sfruttamento di beni o la rivendita di merci, anziché la prestazione del proprio lavoro personale.

(19)

La sezione 3 dei presenti orientamenti delinea le categorie di accordi collettivi concernenti lavoratori autonomi individuali che a giudizio della Commissione esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE; la sezione 4 dei presenti orientamenti delinea invece le categorie di accordi collettivi nei cui confronti la Commissione non interverrà. Indipendentemente dal fatto che un lavoratore autonomo individuale, o un accordo collettivo, rientri nelle categorie identificate nelle sezioni 3 o 4 dei presenti orientamenti, i principi generali che definiscono l’ambito di applicazione dei presenti orientamenti, quali delineati nella presente sezione, rimangono applicabili. I criteri esposti nelle sezioni 3 e 4 devono essere soddisfatti nel momento in cui lavoratori autonomi individuali collettivamente negoziano e concludono un accordo con la controparte o le controparti.

3.   Accordi collettivi stipulati da lavoratori autonomi individuali paragonabili a lavoratori subordinati che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE

(20)

Nei casi in cui lavoratori autonomi individuali si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati, si riterrà che i loro accordi collettivi esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE indipendentemente dal fatto che tali lavoratori soddisfino anche i criteri per essere considerati falsi autonomi (cfr. punto 7 dei presenti orientamenti) (18).

(21)

La Corte ha dichiarato che un accordo collettivo riguardante prestatori di servizi autonomi può essere considerato il risultato di un dialogo sociale nell’ipotesi in cui detti prestatori di servizi si trovino in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati (19). Essa ha ribadito che «non è sempre agevole identificare nella situazione economica attuale lo status di impresa di taluni prestatori autonomi» (20). La Corte ha dichiarato altresì che un prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore economico indipendente, e dunque d’impresa, qualora il prestatore di servizi non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipenda interamente dal committente, per il fatto che tale prestatore di servizi non sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica del committente e agisce come ausiliario integrato nell’impresa di detto committente (21).

(22)

Sulla base di tali criteri, e tenendo conto degli sviluppi verificatisi nei mercati del lavoro dell’Unione e nei mercati del lavoro nazionali (in termini di legislazione e giurisprudenza), ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che le categorie di lavoratori autonomi individuali di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 dei presenti orientamenti si trovino in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati, e che pertanto gli accordi collettivi da essi negoziati e conclusi esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE (22):

3.1.   Lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione di dipendenza economica

(23)

I lavoratori autonomi individuali che prestano i propri servizi esclusivamente o prevalentemente a una sola controparte si trovano verosimilmente in una situazione di dipendenza economica nei confronti di tale controparte. In generale, tali lavoratori autonomi individuali non determinano in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipendono in larga misura dalla controparte, nella cui impresa sono integrati e con la quale formano quindiun’unità economica. È più probabile inoltre che tali lavoratori autonomi individuali ricevano istruzioni sul modo in cui devono svolgere il proprio lavoro. Il problema dei lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione di dipendenza economica è stato riconosciuto da varie legislazioni nazionali che concedono a tali lavoratori autonomi individuali il diritto di negoziare collettivamente, a condizione che essi soddisfino i criteri definiti dalle rispettive misure nazionali (23).

(24)

A giudizio della Commissione, un lavoratore autonomo individuale si trova in una situazione di dipendenza economica allorché, in media, almeno il 50 % del suo reddito da lavoro totale provenga da un’unica controparte, in un periodo di uno o due anni (24).

(25)

Esulano pertanto dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE gli accordi collettivi relativi alle condizioni di lavoro conclusi tra lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione di dipendenza economica e la controparte da cui essi dipendono economicamente.

Esempio 3

Situazione: la società X è uno studio di architetti che assume a contratto un gran numero di architetti (autonomi) per completare i propri progetti. Gli architetti percepiscono il 90 % del proprio reddito dalla società X, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi. A seguito di una trattativa collettiva essi concludono con la società X un accordo che prevede un massimo di 45 ore di lavoro settimanali, 26 giorni civili di ferie e retribuzioni specificate in base al livello di esperienza di ciascun architetto.

Analisi: gli architetti autonomi individuali, come altri prestatori autonomi, sono generalmente considerati imprese ai fini dell'articolo 101 TFUE; tale disposizione si applica quindi agli accordi conclusi tra loro. L'accordo concluso tra architetti autonomi individuali e società X esulerebbe tuttavia dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, poiché si tratta di un accordo collettivo in materia di condizioni di lavoro, stipulato tra l'impresa X e singoli soggetti che possono essere considerati in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati (in termini di dipendenza economica). In quest'esempio, gli architetti dipendono economicamente dalla controparte (la società X), dal momento che il loro reddito proviene per il 90 % da quella società. Essi possono pertanto esser consideratiparte integrante della società X.

3.2.   Lavoratori autonomi individuali che lavorano «fianco a fianco» con lavoratori subordinati

(26)

I lavoratori autonomi individuali che svolgono mansioni identiche o simili, «fianco a fianco» con lavoratori subordinati, per la stessa controparte si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati. Tali lavoratori autonomi individuali prestano i propri servizi sotto la direzione della controparte, non partecipano ai rischi commerciali di quest’ultima né dispongono di autonomia sufficiente per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività economica in questione. Spetta agli organi giurisdizionali o alle competenti autorità nazionali decidere se il rapporto contrattuale dei lavoratori autonomi che lavorano fianco a fianco con i lavoratori subordinati debba essere riclassificato come un rapporto di lavoro. I lavoratori autonomi individuali dovrebbero comunque poter concludere accordi collettivi al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro nei casi in cui non siano stati riclassificati come lavoratori subordinati. Questo aspetto è stato riconosciuto dalla prassi di vari Stati membri, in cui gli accordi collettivi (o determinate disposizioni di tali accordi) riguardano i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi operanti nello stesso settore (25).

(27)

Pertanto esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE gli accordi collettivi in materia di condizioni di lavoro conclusi tra una controparte e lavoratori autonomi individuali che svolgono mansioni identiche o simili, «fianco a fianco» con lavoratori subordinati, per la stessa controparte. La stessa considerazione vale per gli accordi collettivi che, conformemente al diritto nazionale e/o alle prassi degli Stati membri, riguardano sia lavoratori subordinati che lavoratori autonomi individuali.

Esempio 4

Situazione: la società X organizza concerti di orchestre e altri eventi di musica classica. Per la società X lavorano molti musicisti, in qualità di lavoratori subordinati o di lavoratori autonomi, sulla base di contratti annuali. Tali musicisti, indipendentemente dal loro status, ricevono istruzioni dal direttore artistico della società X per quanto riguarda le opere da eseguire, l'orario e il luogo delle prove, e gli eventi a cui devono partecipare. La società X è membro dell'Associazione degli organizzatori di manifestazioni musicali, e i musicisti (lavoratori subordinati e autonomi) che lavorano per la società X sono membri dell'associazione dei musicisti. È stato concluso un accordo collettivo tra le due organizzazioni, che rappresentano gli interessi dei rispettivi membri. Tale accordo collettivo prevede un massimo di 45 ore di lavoro settimanali per tutti i musicisti e concede loro un congedo speciale di un giorno dopo l'esecuzione di tre concerti nella stessa settimana.

Analisi: i musicisti autonomi individuali, come gli altri prestatori autonomi, sono generalmente considerati imprese ai fini dell'articolo 101 TFUE; tale disposizione si applica quindi agli accordi conclusi tra loro. Tuttavia, i musicisti autonomi individuali menzionati nel presente 'esempio si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati della società X in termini di subordinazione e di analogia delle mansioni. Essi svolgono le stesse mansioni dei musicisti subordinati (eseguono cioè brani musicali nel corso di eventi), sono soggetti alle medesime istruzioni della società X per quanto riguarda il contenuto, il luogo e l'orario delle rappresentazioni e sono impegnati per un lasso di tempo simile a quello dei musicisti subordinati. Pertanto, l'accordo collettivo che disciplina le condizioni di lavoro di questi musicisti autonomi che lavorano «fianco a fianco» con quelli subordinati non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE.

3.3.   Lavoratori autonomi individuali che lavorano tramite piattaforme di lavoro digitali

(28)

L’emergere dell’economia delle piattaforme online, con la fornitura di manodopera tramite piattaforme di lavoro digitali, ha creato una nuova realtà per alcuni lavoratori autonomi individuali, che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati nei confronti delle piattaforme di lavoro digitali tramite le quali, o alle quali, offrono il proprio lavoro. Può avvenire che i lavoratori autonomi individuali dipendano dalle piattaforme digitali, soprattutto ai fini della ricerca di clienti; spesso possono trovarsi di fronte a offerte di lavoro del tipo «prendere o lasciare», in cui il margine per negoziare le condizioni di lavoro (retribuzione compresa) è scarso o nullo. Le piattaforme di lavoro digitali sono di solito in grado di imporre unilateralmente condizioni e modalità del rapporto, senza precedentemente informare o consultare i lavoratori autonomi individuali.

(29)

I recenti sviluppi della giurisprudenza e della normativa a livello nazionale confermano ulteriormente che tali lavoratori autonomi sono paragonabili ai lavoratori subordinati. Nel contesto delle cause relative alla classificazione dello status professionale, gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali riconoscono sempre più spesso la dipendenza dei prestatori di servizi da alcuni tipi di piattaforme, o persino l’esistenza di un rapporto di lavoro (26). Nello stesso spirito, alcuni Stati membri hanno adottato una legislazione (27) che introduce la presunzione di un rapporto di lavoro, o il diritto di negoziazione collettiva, per i prestatori di servizi a piattaforme digitali o attraverso tali piattaforme.

(30)

La definizione di «piattaforma di lavoro digitale» compare al punto 2, lettera d). Le piattaforme di lavoro digitali differiscono da altre piattaforme online in quanto organizzano il lavoro svolto dalle persone fisiche su richiesta, una tantum o ripetuta, del destinatario di un servizio fornito dalla piattaforma. L’organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche dovrebbe comportare, come minimo, un ruolo significativo nell’abbinare la domanda di servizi all’offerta di lavoro da parte di una persona fisica che ha un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale e che è disponibile a svolgere un compito specifico, e può includere altre attività quali il trattamento dei pagamenti. Le piattaforme online che non organizzano il lavoro delle persone fisiche ma forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l’utente finale, ad esempio pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un’area specifica, senza ulteriore coinvolgimento, non dovrebbero essere considerate piattaforme di lavoro digitali. Ad esempio, una piattaforma che si limita ad aggregare e presentare i dettagli degli idraulici disponibili in un’area specifica, consentendo così ai clienti di contattarli al fine di utilizzare i loro servizi su richiesta, non è considerata una piattaforma di lavoro digitale, poiché non organizza il lavoro degli idraulici. La definizione di piattaforma di lavoro digitale dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l’organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche, ad esempio il trasporto di persone o merci o la pulizia, costituisce un elemento necessario ed essenziale, e non solo un elemento secondario e puramente accessorio.

(31)

Alla luce di tali considerazioni, gli accordi collettivi tra lavoratori autonomi individuali e piattaforme di lavoro digitali relativi alle condizioni di lavoro esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Esempio 5

Situazione: un gruppo di autisti che lavorano per piattaforme di servizi di trasporto a chiamata avvia trattative con l'associazione regionale di tali piattaforme, con l'obiettivo di concludere un accordo collettivo volto a migliorare le condizioni di lavoro degli autisti. Prima di iniziare le trattative con gli autisti, le piattaforme di servizi di trasporto a chiamata (che sono membri dell'associazione) coordinano la propria strategia negoziale. Nel corso delle discussioni sulla strategia negoziale da adottare con gli autisti, le piattaforme di servizi di trasporto a chiamata discutono anche della possibilità di concordare un prezzo minimo per corsa. Alla fine, le trattative tra l'associazione delle piattaforme e gli autisti falliscono e non viene concluso alcun accordo collettivo. Successivamente l'associazione delle piattaforme di servizi di trasporto a chiamata adotta una decisione che fissa a 10 EUR a corsa il prezzo minimo per i consumatori.

Analisi: tramite la propria associazione le piattaforme di servizi di trasporto a chiamata tentano di negoziare un accordo collettivo con gli autisti per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti stessi. Le trattative tra gli autisti autonomi individuali e l'associazione delle piattaforme esulerebbero dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, indipendentemente dal fatto che l'accordo sia concluso o no. Lo stesso vale per il coordinamento tra le piattaforme precedentemente alle trattative con gli autisti, a condizione che tale coordinamento sia necessario e proporzionato per la negoziazione di un accordo collettivo rientrante nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

Tuttavia, le discussioni tra le piattaforme in merito al prezzo minimo per corsa, da addebitare ai consumatori, non riguardano le condizioni di lavoro. Poiché le piattaforme di servizi di trasporto a chiamata sono in concorrenza tra loro, un tale coordinamento sulla fissazione dei prezzi tra concorrenti viola verosimilmente l'articolo 101 TFUE per oggetto.

In ogni caso, la decisione adottata dall'associazione delle piattaforme di servizi di trasporto a chiamata di fissare un prezzo minimo per corsa esulerebbe dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti poiché non è il risultato di trattative collettive tra lavoratori autonomi individuali e la loro controparte o le loro controparti. Essa è invece il risultato di un accordo tra i membri dell'associazione, ossia le piattaforme (che sono le controparti).

Al contrario, se gli autisti autonomi individuali e l'associazione delle piattaforme avessero concordato collettivamente una tariffa minima o fissa (retribuzione) di 10 EUR a corsa per gli autisti (indipendentemente dal modo in cui tale costo sia trasferito ai consumatori), tale accordo sarebbe stato considerato relativo alle condizioni di lavoro e pertanto esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE.

4.   Priorità della commissione in materia di applicazione

(32)

In alcuni casi, lavoratori autonomi individuali che non si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati possono comunque avere difficoltà nell’influire sulle proprie condizioni di lavoro poiché si trovano in una situazione negoziale debole rispetto alla loro controparte o alle loro controparti. Di conseguenza, anche se non è possibile ipotizzare che i loro accordi collettivi esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, tali lavoratori autonomi individuali potrebbero in effetti trovarsi ad affrontare difficoltà simili a quelle dei lavoratori autonomi individuali che rientrano nelle categorie di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3. Per tale motivo, la Commissione non interverrà contro le seguenti categorie di accordi collettivi:

4.1.   Accordi collettivi conclusi da lavoratori autonomi individuali con una controparte o con controparti che dispongono di un certo livello di forza economica

(33)

I lavoratori autonomi individuali che intrattengono rapporti con una controparte o con controparti che dispongono di un certo livello di forza economica, e quindi di un determinato potere di acquisto, potrebbero avere un potere contrattuale insufficiente ad influire sulle proprie condizioni di lavoro. In tal caso gli accordi collettivi possono rappresentare uno strumento legittimo per correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra le due parti.

(34)

Di conseguenza, la Commissione non interverrà contro accordi collettivi relativi alle condizioni di lavoro tra lavoratori autonomi individuali e la rispettiva controparte o le rispettive controparti nei casi in cui vi sia un tale squilibrio di potere contrattuale (28). Si presume che un tale squilibrio esista nei casi in cui:

a)

i lavoratori autonomi individuali negoziano o concludono accordi collettivi con una o più controparti che rappresentano l'intero settore o l'intera industria;

b)

i lavoratori autonomi individuali negoziano o concludono accordi collettivi con una controparte il cui fatturato totale annuo e/o il cui bilancio totale annuo supera i due milioni di EUR o i cui effettivi sono pari o superiori a 10 persone, oppure con più controparti che insieme superano una di queste soglie (29).

(35)

È possibile che vi sia uno squilibrio di potere contrattuale anche in altri casi, a seconda delle singole circostanze sottostanti.

Esempio 6

Situazione: le società X, Y e Z prestano servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli. Il fatturato totale della società X è di 700 000 EUR, quello della società Y di un milione di EUR e quello della società Z di 500 000 EUR. Alcuni tecnici autonomi individuali, che lavorano per queste società come prestatori di servizi indipendenti, sono insoddisfatti della bassa retribuzione e delle carenti condizioni di sicurezza, e decidono di negoziare congiuntamente con le società X, Y e Z per migliorare le loro condizioni di lavoro. Le tre società rifiutano di negoziare, affermando che un accordo collettivo con i tecnici autonomi individuali violerebbe l'articolo 101 TFUE.

Analisi: sia i tecnici autonomi individuali, sia le tre società di servizi per autoveicoli sono imprese ai fini dell'articolo 101 TFUE. La presunzione di uno squilibrio di potere contrattuale non si applicherebbe se la società X, Y o Z conducesse trattative in maniera indipendente, poiché nessuna di tali società raggiunge la soglia dei due milioni di EUR di fatturato specificata nel punto 34 dei presenti orientamenti. La presunzione si applica però se le tre società conducono trattative collettivamente, poiché il fatturato totale delle tre società supera la soglia dei due milioni di EUR. In questo caso la Commissione non interverrà contro le trattative e gli accordi collettivi riguardanti le condizioni di lavoro tra i tecnici autonomi individuali e le tre società di servizi per autoveicoli.

4.2.   Accordi collettivi conclusi da lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione

(36)

In alcuni casi il legislatore nazionale, perseguendo obiettivi sociali, è intervenuto per affrontare uno squilibrio di potere contrattuale di alcune categorie di lavoratori autonomi individuali, a) concedendo a tali lavoratori il diritto di negoziazione collettiva, oppure b) escludendo dall’ambito di applicazione del diritto nazionale della concorrenza gli accordi collettivi conclusi da lavoratori autonomi in determinate professioni. Laddove tale legislazione nazionale persegua obiettivi sociali, la Commissione non interverrà contro gli accordi collettivi sulle condizioni di lavoro relativi a categorie di lavoratori autonomi individuali a cui essa si applica.

Esempio 7

Situazione: il diritto nazionale della concorrenza dello Stato membro A esclude dal suo ambito di applicazione gli accordi conclusi da taluni lavoratori autonomi nel settore della cultura.

Analisi: lo Stato membro A ha stabilito un'esenzione settoriale dal diritto nazionale della concorrenza al fine di perseguire obiettivi sociali. Ciò significa che gli accordi collettivi conclusi tra i soggetti che beneficiano dell'esenzione e le imprese cui questi prestano i loro servizi non sono considerati anticoncorrenziali ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. Pertanto, la Commissione non interverrà contro contratti collettivi conclusi da lavoratori autonomi individuali che rientrano nell'ambito di applicazione della misura nazionale.

Esempio 8

Situazione: il diritto del lavoro dello Stato membro B sancisce per i traduttori audiovisivi autonomi il diritto di condurre trattative collettive con le imprese cui essi prestano i loro servizi.

Analisi: il legislatore nazionale dello Stato membro B ha specificamente concesso il diritto di di negoziazione collettiva a determinati lavoratori autonomi, ossia i traduttori audiovisivi autonomi. Tale legislazione nazionale, che persegue un obiettivo sociale, mira a correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra tali lavoratori autonomi e le imprese cui essi prestano i loro servizi. Pertanto, la Commissione non interverrà contro accordi collettivi sottoscritti da traduttori audiovisivi autonomi individuali che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale.

(37)

Nello stesso spirito, la legislazione dell’Unione potrebbe riconoscere il diritto di alcuni lavoratori autonomi individuali di ricorrere ad accordi collettivi per correggere uno squilibrio di potere contrattuale con la loro controparte o con le loro controparti.

(38)

È questo il caso della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) (nota come «direttiva sul diritto d’autore») che ha stabilito il principio per cui autori e artisti (interpreti o esecutori) (31) hanno diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali protetti da diritto d’autore e da diritti connessi (32). Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole della rispettiva controparte o delle rispettive controparti (33), e la direttiva (UE) 2019/790 prevede la possibilità di rafforzare la loro posizione contrattuale per garantire un’equa remunerazione nei contratti relativi allo sfruttamento delle loro opere (34). La direttiva (UE) 2019/790 concede agli Stati membri la flessibilità di recepire tale principio utilizzando meccanismi di vario tipo (compresa la contrattazione collettiva), a condizione che tali meccanismi siano conformi al diritto dell’Unione (35).

(39)

Conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/790 di cui al punto 38 dei presenti orientamenti, e fatte salve le altre disposizioni di tale direttiva, la Commissione non interverrà contro accordi collettivi sottoscritti da autori o artisti (interpreti o esecutori) autonomi individuali con la rispettiva controparte o con le rispettive controparti ai sensi delle misure nazionali adottate ai sensi di tale direttiva.

(40)

Il punto 39 dei presenti orientamenti non si applica alle trattative collettive concluse nel contesto delle attività di organismi di gestione collettiva o di entità di gestione indipendenti (36), poiché tali attività rimangono soggette alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), che si applica fatta salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (38).

Esempio 9

Situazione: la società Y è una casa editrice di quotidiani e riviste. Vari giornalisti che lavorano in qualità di free-lance contribuiscono con i loro articoli alle pubblicazioni della società, la quale retribuisce i giornalisti sulla base degli articoli pubblicati su ciascun quotidiano o rivista. I giornalisti non sono soddisfatti del livello della retribuzione che ricevono dalla società Y, cosicché negoziano e concordano collettivamente con quest’ultima un aumento del 20 % delle royalty (retribuzione) da essa versate.

Analisi: conformemente ai presenti orientamenti la Commissione non interverrà contro l'accordo collettivo concluso dai giornalisti autonomi (free-lance) individuali con la società Y, poiché l'accordo è stato concluso ai sensi della direttiva (UE) 2019/790.


(1)  Tale definizione non pregiudica la definizione di «accordo collettivo» utilizzata da Stati membri nel contesto del dialogo sociale.

(2)  La definizione del termine «piattaforma di lavoro digitale» è conforme alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, COM(/2021) 762 final (proposta di direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme). La Commissione valuterà se sia necessario aggiornare la definizione nei presenti orientamenti qualora la definizione dello stesso termine nella versione adottata della direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme differisca in modo significativo da essa.

(3)  Titolo VII, capo 1, sezione 1 TFUE, e protocollo n. 27 al TUE e TFUE.

(4)  Il miglioramento delle condizioni di lavoro e un'adeguata protezione sociale costituiscono inoltre i principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali, in base al quale «[l]e parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali» e «sono incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse». Cfr. pilastro europeo dei diritti sociali, principio 8; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it.

(5)  Sentenza del 21 settembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, punto 59. Cfr. anche sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 22; sentenza dell'11 dicembre 2007, International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union/Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti, C-438/05, ECLI:EU:C:2007:772, punto 49; sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione delle Comunità europee, C-319/07, ECLI:EU:C:2009:435, punto 50.

(6)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 23; sentenza del 21 settembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, punto 60; sentenza del 21 settembre 1999, Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, C-115/97, ECLI:EU:C:1999:434, punto 57; sentenza del 21 settembre 1999, Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, punto 47; sentenza del 12 settembre 2000, Pavel Pavlov e altri/Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 67; sentenza del 21 settembre 2000, Hendrik van der Woude/Stichting Beatrixoord, C-222/98, ECLI:EU:C:2000:475, punto 22; sentenza del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL, C-437/09, ECLI:EU:C:2011:112, punto 29.

(7)  Sentenza del 23 aprile 1991, Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, punto 21; sentenza del 16 novembre 1995, Fédération Française des Sociétés d'Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie e Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punto 14; sentenza dell'11 dicembre 1997, Job Centre coop. arl., C-55/96, ECLI:EU:C:1997:603, punto 21.

(8)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 27; sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência, C-1/12, ECLI:EU:C:2013:127, punti 36 e 37; sentenza del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, ECLI:EU:C:2006:784, punto 45.

(9)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punti 30, 31 e 42.

(10)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punti 36 e 37.

(11)  Inoltre, l'emergenza COVID-19 ha reso ancor più vulnerabili molti lavoratori autonomi individuali, in quanto i loro mancati guadagni sono stati spesso aggravati dalla fragilità o dall'assenza di regimi nazionali di sicurezza sociale e di misure di supporto dedicate. Cfr. Parlamento europeo, relazione del 13 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (2020/2261(INI)), commissione per la cultura e l'istruzione, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0283_IT.html#title1.

(12)  Ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è la circostanza che «una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione». Si noti che la qualificazione di una persona come «lavoratoresubordinato» o «lavoratore autonomo» dev'essere determinata in primo luogo caso per caso ai sensi del diritto nazionale, tenendo conto della giurisprudenza della Corte. Cfr. anche sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 34; sentenza del 21 febbraio 2013, L. N./Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, C-46/12, ECLI:EU:C:2013:97, punto 40; sentenza del 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli, C-270/13, ECLI:EU:C:2014:2185, punto 28; sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572.

(13)  Articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671); articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(14)  Punto 34 della comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).

(15)  Gli orientamenti riguardano, ad esempio, il coordinamento tra le controparti per decidere un intervallo di retribuzione da discutere con i lavoratori autonomi individuali nelle loro trattative collettive. Tale coordinamento rientra nell'ambito di applicazione degli orientamenti nella misura in cui è necessario e proporzionato per la negoziazione o la conclusione di un accordo collettivo (punto 16) e non equivale a un accordo anticoncorrenziale (punto 17). Un accordo anticoncorrenziale può sorgere, ad esempio, nel caso in cui le controparti utilizzino le informazioni scambiate attraverso tale coordinamento come punto focale per fissare unilateralmente la stessa retribuzione per i rispettivi lavoratori autonomi individuali. Tale pratica non è contemplata dai presenti orientamenti in quanto va al di là di quanto necessario e proporzionato per avviare trattative collettive con i lavoratori autonomi individuali.

(16)  Articolo 2, punto 1), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(17)  Una restrizione della concorrenza potrebbe esser riscontrata anche se il contratto collettivo disciplinasse altri aspetti che esulano dalle condizioni di lavoro, come l'orario durante il quale le tre piattaforme prestino i propri servizi.

(18)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; sentenza del 21 settembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430.

(19)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punti 31 e 42.

(20)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 32.

(21)  Sentenza del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, punto 33; sentenza del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, ECLI:EU:C:2006:784, punti 43 e 44.

(22)  Vi possono essere sovrapposizioni fra le categorie di lavoratori autonomi individuali di cui alle sezioni 3 e 4. Alcuni lavoratori autonomi individuali possono quindi rientrare in più di una di tali categorie.

(23)  Ad esempio, la Germania, nella sezione 12a della legge sugli accordi collettivi, nella versione pubblicata il 25 agosto 1969 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 1323), modificata da ultimo dall'articolo 8 della legge del 20 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 1055), o la Spagna, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20/2007, dell'11 luglio 2007, sullo status del lavoro autonomo, Gazzetta ufficiale statale n. 166 del 12 luglio 2007, pagg. 29964-29978, hanno entrambe utilizzato il criterio della dipendenza economica.

(24)  Ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore autonomo individuale presti i suoi servizi a una controparte per meno di un anno.

(25)  Cfr. ad esempio articolo 14 dell'accordo collettivo di lavoro per il settore del teatro e della danza nei Paesi Bassi concluso tra il Kunstenbond (sindacato degli artisti) e la Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (associazione neerlandese arti e spettacolo) per il periodo 1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, consultabile all'indirizzo https://napk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cao-TD-2022-2023-V1_ENG_v.2.pdf e cfr. articolo 2 dell'accordo collettivo per i giornalisti professionisti concluso tra la Gospodarska zbornica Slovenije (Camera di commercio e industria della Slovenia), lo Svet RTV Slovenija (Consiglio di RTV Slovenia), la Združenje radijskih postaj Slovenije ter (Associazione delle emittenti radiofoniche slovene) e il Sindikat novinarjev Slovenije (il sindacato dei giornalisti sloveni), consultabile all'indirizzo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP49.

(26)  Per una panoramica dettagliata della giurisprudenza in nove Stati membri dell'Unione, in Svizzera e nel Regno Unito cfr. Hießl, C., «Case Law on the Classification of Platform Workers: Cross-European Comparative Analysis and Tentative Conclusions», Comparative Labour Law & Policy Journal, 2 maggio 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839603.

(27)  Cfr. ad esempio Spagna, regio decreto legge 9/2021, dell'11 maggio 2021, che modifica la rifusione del testo dello statuto dei lavoratori, approvato con regio decreto legislativo 2/2015, del 23 ottobre 2015, per garantire i diritti del lavoro delle persone impegnate nella distribuzione nel settore delle piattaforme digitali, Gazzetta ufficiale statale n. 113 del 12 maggio 2021, pagg. 56733-56738, e cfr. Grecia, legge 4808/2021 per la protezione del lavoro – Istituzione dell'autorità indipendente «Ispettorato del lavoro» – Ratifica della Convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro – Ratifica della Convenzione n. 187 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e altri provvedimenti del ministero del Lavoro e degli affari sociali e altre disposizioni urgenti, Gazzetta ufficiale Α' 101/19-6-2021.

(28)  I presenti orientamenti non devono essere interpretati come implicanti l'istituzione di una priorità (positiva) in materia di applicazione da parte della Commissione per quanto riguarda le trattative e gli accordi collettivi tra lavoratori autonomi individuali e la loro controparte o le loro controparti nei casi in cui tale squilibrio di potere contrattuale non esiste.

(29)  Calcolate in conformità del titolo I dell'allegato della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(30)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(31)  L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790 riguarda tutti gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) a eccezione degli autori di programmi per elaboratore, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16). Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790.

(32)  Considerando 72 e articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. Cfr. altresì considerando 73 di tale direttiva, in base al quale la remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere «adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera».

(33)  Considerando 72 della direttiva (UE) 2019/790.

(34)  Si può anche ricorrere alla contrattazione collettiva nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790.

(35)  Considerando 73 e articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790. In particolare, il considerando 73 afferma che «[g]li Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile».

(36)  Si intende per «organismo di gestione collettiva» un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno dei seguenti criteri o entrambi: a) è detenuto o controllato dai propri membri; b) è organizzato senza fini di lucro.

Si intende per «entità di gestione indipendente» un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale: a) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e b) è organizzato con fini di lucro; articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE (v. infra, nota a piè di pagina 37).

(37)  Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (OJ L 84, 20.3.2014, p. 72).

(38)  Considerando 56 della direttiva 2014/26/UE.


30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/14


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10629 — CSL / VIFOR PHARMA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 374/03)

Il 31 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10629. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.9.2022   

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C 374/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 settembre 2022

(2022/C 374/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

0,9706

JPY

yen giapponesi

140,46

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,89485

SEK

corone svedesi

10,9580

CHF

franchi svizzeri

0,9538

ISK

corone islandesi

140,10

NOK

corone norvegesi

10,4518

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,687

HUF

fiorini ungheresi

421,93

PLN

zloty polacchi

4,8570

RON

leu rumeni

4,9481

TRY

lire turche

18,0000

AUD

dollari australiani

1,4982

CAD

dollari canadesi

1,3294

HKD

dollari di Hong Kong

7,6192

NZD

dollari neozelandesi

1,7040

SGD

dollari di Singapore

1,3961

KRW

won sudcoreani

1 388,34

ZAR

rand sudafricani

17,4466

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9223

HRK

kuna croata

7,5280

IDR

rupia indonesiana

14 735,97

MYR

ringgit malese

4,4992

PHP

peso filippino

56,860

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,946

BRL

real brasiliano

5,2521

MXN

peso messicano

19,5779

INR

rupia indiana

79,3140


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.9.2022   

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C 374/16


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 374/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 6701

23 settembre 2022

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0

Salzgitter Flachstahl GmbH, Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter, Germania

REACH/22/32/0

Cromatura funzionale con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di un rivestimento in cromo duro «convenzionale» su cilindri di lavorazione usati nell’industria siderurgica per la prefabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità.

31 dicembre 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/22/32/1

Cromatura funzionale Pretex® con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di strutture di superficie emisferiche regolabili su cilindri di lavorazione usati nell’industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.9.2022   

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C 374/17


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2022/C 374/06)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.8.2022

Durata

16.8.2022 - 31.12.2022

Stato membro

Irlanda

Stock o gruppo di stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga (Thunnus alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

05/TQ109


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

30.9.2022   

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C 374/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 374/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Muenchberg»

PDO-FR-A0417-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Questa modifica non incide sul documento unico.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Muenchberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   

 

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Resa - Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Resa - Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Beneficiando delle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti alsaziani, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Muenchberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

La protezione garantita dal massiccio dell'Ungersberg e la finezza del suolo si riflettono in vini di grande potenza aromatica. Le arenarie conferiscono finezza, mentre le ceneri vulcaniche danno forza e persistenza.

I Muenchberg si distinguono per una grande e tipica mineralità, che si intensifica con l'invecchiamento.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Muscat;

 

Muscat Ottonel;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/30


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 374/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Brand»

PDO-FR-A0340-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per tali vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per tali vini rossi ed è altresì l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono stati aggiunti i termini: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2, del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia, e quindi a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Brand

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   

 

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti da altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente da vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata con «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con un finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno una grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono vini più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno una grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

lo 0,5 % vol. per i vini ottenuti da vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

l'1,5 % vol. per i vini ottenuti da altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Brand» si avvale di una delle migliori posizioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

La finezza dei terreni granitici e il Föhn rendono i vini aromatici, molto potenti e intensi. La silice conferisce l'espressione di una bella acidità e linearità («steinglitz»). Presentano inoltre una nota talvolta pepata, una bocca salivante, una struttura amara.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli con denominazione di origine controllata «Alsace».

Questa località ormai nota era stata già elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente da vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Muscat;

 

Muscat Ottonel;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/41


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 374/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Zinnkoepflé»

PDO-FR-A0635-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;

al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;

la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è altresì l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7.   Densità di impianto

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12.   Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14.   Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16.   Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17.   Controllo dei lotti confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18.   Conservazione dei vini confezionati

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19.   Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;

si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20.   Descrizione del vino (dei vini)

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22.   Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23.   Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alsace grand cru Zinnkoepflé

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   

 

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica enologica specifica

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2.   Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4.   Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

 

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

 

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5.   Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6.   Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2.   Rese massime

1.   Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettolitri per ettaro

2.   Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà di uve da vino

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Zinnkoepflé» si avvale di una delle ubicazioni migliori. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

Il sottosuolo di calcare conchiglifero, i pendii fortemente scoscesi e la scarsa pluviometria danno origine a vini speziati, leggermente affumicati, salini e atti a stimolare la salivazione. Si tratta di vini potenti e generosi, sostenuti da una bella trama acida; il potenziale d'invecchiamento supera allegramente il decennio.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

 

Gewurztraminer;

 

Muscat;

 

Muscat Ottonel;

 

Pinot gris;

 

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

l'indicazione dell'annata; e

uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/52


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 374/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Bandol»

PDO-FR-A0485-AM01

Data della comunicazione: 7.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I del disciplinare della denominazione «Bandol», il punto IV «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni» è modificato al 1° sottopunto «Zona geografica» con l'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale del 2020 che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2020 pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona stessa:

«1°

- Zona geografica

Tutte le fasi della produzione (raccolta delle uve, vinificazione, elaborazione e affinamento dei vini) hanno luogo nella zona geografica, segnatamente nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Var, in base al codice geografico ufficiale del 2020: Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.»

Tale modifica è stata riportata nel documento unico alla voce «Zona geografica delimitata».

2.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I del disciplinare della denominazione «Bandol», il punto IV «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni» è modificato al 2° sottopunto «Superficie parcellare delimitata» al fine di introdurre le date di approvazione da parte dell'autorità nazionale delle parcelle idonee a produrre le uve della denominazione in questione.

Questa modifica non incide sul documento unico.

3.   Metodo di allevamento — Irrigazione

Al capitolo I del disciplinare della denominazione «Bandol», il punto VI «Gestione del vigneto» è stato integrato da un 3° sottopunto allo scopo di autorizzare l'irrigazione.

Il ricorso all'irrigazione è introdotto nel documento unico alla voce «Pratiche di vinificazione».

4.   Data di circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I del disciplinare della denominazione «Bandol», il punto IX «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento e stoccaggio» è così modificato: - al 5° sottopunto, lettera b), le date che definiscono il periodo durante il quale i vini non possono circolare tra operatori e commercianti sono soppresse, per consentire la circolazione dei vini tra tutti gli operatori ed eliminare ogni rischio di concorrenza sleale.

Tale soppressione non incide sul documento unico.

5.   Misure transitorie

Al capitolo I del disciplinare della denominazione «Bandol», il punto XI «Misure transitorie» è modificato con la cancellazione dei sottopunti 1° e 3° riguardanti le disposizioni transitorie divenute obsolete.

Il 1° sottopunto stabilisce le proporzioni dell'assortimento varietale per i vitigni Mourvèdre fino alla vendemmia 2014 e per le varietà Clairette e Sauvignon fino alla vendemmia 2011. Tale disposizione non incide sul documento unico.

Il 3° sottopunto fissa la data di entrata in vigore del divieto relativo alle pompe per la pigiatura dell'uva al 1o gennaio 2013. La soppressione di questa data non incide sul documento unico, ma tale divieto è comunque previsto sia al punto IX del disciplinare sia alla voce «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico.

6.   Punti principali da verificare

La tabella di cui al capitolo III del disciplinare è aggiornata in modo da riportare i punti del disciplinare da verificare.

Questo aggiornamento non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bandol

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Descrizione analitica dei prodotti

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini della denominazione «Bandol» sono vini fermi, che possono essere rossi, rosati o bianchi.

I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %.

I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

In fase di confezionamento i vini rossi hanno un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dei vini, dopo la fermentazione, è inferiore o uguale ai valori seguenti:

3 grammi per litro per i vini bianchi e rosati;

3 grammi per litro per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;

4 grammi per litro per i vini rossi con titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.

Questi vini soddisfano i criteri analitici stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Descrizione organolettica dei prodotti

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi sono vini da invecchiamento prodotti con resa limitata da viti di oltre sette anni e che iniziano la loro maturazione durante un periodo di 18 mesi di conservazione nel legno, per lo più in botti di grandi dimensioni. Il vitigno Mourvèdre N, che deve costituire almeno il 50 % dell'assemblaggio, determina le caratteristiche di questi vini, che sono vini potenti, strutturati, tannici e di lunga conservazione.

I vini rosati occupano una posizione via via sempre più importante. Ottenuti da vinificazione per pressatura diretta, breve macerazione o salasso, presentano un colore di rosa canina tenue. Il vitigno Mourvèdre N obbligatoriamente presente (almeno per il 20 %, spesso dal 30 al 40 %) conferisce a questi vini una struttura specifica, più tannica rispetto agli altri vini rosati della Provenza, che richiede un periodo di maturazione un po' più lungo consentendo però una conservazione di maggiore durata.

I vini bianchi, elaborati principalmente a partire dalla varietà Clairette B (50 % al minimo), presentano un aspetto giallo paglierino chiaro e offrono aromi floreali. Una produzione più contenuta rispetto alle due precedenti, che tuttavia contribuisce all'immagine e alle proporzioni della denominazione di origine controllata.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle viti è di 5 000 ceppi per ettaro; la distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2 metri quadrati. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

Le viti coltivate a terrazza possono tuttavia presentare una distanza massima di 2,5 metri tra la sommità del terrapieno e la prima fila della terrazza superiore, così come tra il piede del terrapieno o del muretto e il primo filare della terrazza inferiore.

Le viti sono potate corte (ad alberello o a cordone di Royat), con un massimo di otto gemme franche per ceppo; ogni sperone reca al massimo due gemme franche.

Le viti di età superiore a 30 anni possono essere potate con al massimo 12 gemme franche per ceppo.

La potatura è effettuata entro il 1° maggio.

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente. I grappoli d'uva sono trasportati interi fino al luogo di vinificazione.

Irrigazione In deroga alle disposizioni dell'articolo D 645-5 del «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima), l'irrigazione nel periodo vegetativo della vite può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che ne comprometta il corretto sviluppo fisiologico e la piena maturazione dell'uva.

2.

Pratica enologica specifica

Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40° C.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione provenienti dalla pressa nel limite del 10 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro.

È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

È vietato l'uso di vinificatori continui, presse continue, diraspatrici centrifughe, sgrondatori a coclea di diametro inferiore a 750 millimetri e pigiatrici-pompa.

Oltre alle disposizioni di c sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal «Code rural et de la pêche maritime».

5.2.   Rese massime

1.

 

40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione (raccolta delle uve, vinificazione, elaborazione e affinamento dei vini) avvengono all'interno della zona geografica, in base al codice geografico ufficiale del 2020, nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Var: Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Carignan N

Cinsaut N — Cinsault

Clairette B

Grenache N

Marsanne B

Mourvèdre N — Monastrell

Sauvignon B — Sauvignon blanc

Semillon B

Syrah N — Shiraz

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

L'area geografica, che copre otto comuni del dipartimento del Var, si trova al centro di un vasto anfiteatro costituito da un complesso di rilievi dovuti all'erosione e ai fenomeni tettonici che hanno interessato le formazioni rocciose sedimentarie, carbonatiche e di scogliera conseguentemente emerse in superficie. Si tratta di un emiciclo naturale che crea un paesaggio collinare, chiuso a nord e aperto verso il Mar Mediterraneo sul golfo di Bandol.

Questo genere di topografia determina un clima mediterraneo particolare, protetto dal maestrale, vento freddo proveniente da nord predominante in Provenza, e fa sì che nei versanti collinari e nelle zone pedemontane il soleggiamento sia in media di 3 000 ore e la pluviometria annuale sia pari a 650 millimetri. A questo contesto climatico di per sé già favorevole si aggiunge l'effetto moderatore dell'apertura sul Mediterraneo, che mitiga il calore del solleone estivo e mantiene una leggera umidità notturna; si creano così le condizioni ottimali per la maturazione delle uve, nello specifico del vitigno Mourvèdre N, da cui si ottengono vini rossi da invecchiamento prolungato adatti all'affinamento in botte oltre ai caratteristici vini rosati, ma anche delle uve del vitigno Clairette B, grazie al quale è possibile produrre vini bianchi fini e strutturati.

I suoli più caratteristici sono poco profondi, biancastri, poveri di materia organica, talvolta ricchi di elementi silicei, sempre molto sassosi e ben drenati, tali da garantire una circolazione idrica ottimale.

Il paesaggio, modellato nello specifico dalle colture della vite e dell'olivo, è il risultato della perseveranza di generazioni di agricoltori che, nei secoli, hanno saputo ottenere il meglio dai versanti collinari e dalle zone pedemontane, preservando nel contempo la copertura vegetale necessaria a proteggere i rilievi. Per contenere il suolo e togliere le pietre dal terreno sono stati costruiti innumerevoli muretti a secco, creando così i terrazzamenti tipici di questo paesaggio, le cosiddette «restanque».

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Nel IV secolo a.C. i Focei sbarcano sulle rive protette del sito, ove fonderanno la colonia di «Terroeis», portando nelle loro anfore la civiltà legata alla vite e al vino. Nell'impero romano «Terroeis» diventa «Torrentum» (tra i comuni di Saint-Cyr e Bandol). Numerose proprietà viticole odierne recano le tracce di antiche «villae» romane ricche di reperti archeologici (forni per la cottura delle anfore, torchi, ecc.) che attestano un'attività vitivinicola organizzata.

Molte sono pertanto le testimonianze e gli scritti che dimostrano la continuità della coltivazione della vite e la notorietà dei vini prodotti: dalle ordinanze che regolano la circolazione delle uve e dei vini (1363) alle deroghe ai vincoli d'impianto concessi in considerazione della natura dei terreni e della qualità dei vini prodotti (1731), passando per un certo tipo di architettura e le denominazioni di talune località (Le Vigneret, la Mourvèdrière, ecc.).

Basti citare in particolare Tolozan il quale, nel suo trattato di enologia del 1827 riguardante la bassa Provenza, associa il paesaggio alla cultura della vite: «La regione dei vini di Bandol inizia alle pendici delle montagne di Cuges e si spinge direttamente verso sud fino a terminare nel Golfo di Bandol, lungo un asse di circa dodici chilometri. La valle è formata da una doppia fila di colline che si diramano verso ovest racchiudendo la grande pianura di Saint-Cyr, la cui scarpata digrada lievemente fino alla spiaggia del golfo dei Lecques.... I pendii e persino le colline sono coltivate a vigneto». A testimonianza del carattere organico della produzione, l'autore aggiunge: «la varietà di uva ovunque predominante e che costituisce l'essenza dei vini di Bandol è il vitigno Mourvèdre, uva nera molto scura... ».

La storia cita questi vini come prodotti da invecchiamento destinati a migliorare nel tempo, soprattutto durante le lunghe traversate in mare. Infatti, grazie alla protezione offerta dalla baia di Bandol, la circolazione dei vini prodotti nell'ambito della zona geografica avveniva notoriamente su imbarcazioni che sostavano al largo, in rada, e che imbarcavano le botti marcate a fuoco con la lettera «B».

Nello studio sulla geografia della Provenza e del contado Venassino del principato di Orange, nella contea di Nizza, pubblicato nel 1787, si legge, al tomo I, pagina 280:

«Il suolo di Bandol è molto secco e sassoso. Prodotto principale del territorio è un vino rosso di primissima qualità, la più ricercata, da destinare alle isole. Il porto di Bandol sembrerebbe il più sicuro e il più agevole della provincia».

Bandol, porto d'imbarco e mercato dei vini ivi prodotti, era anche una città di bottai. Una delibera del consiglio comunale del 1818 certifica il transito dal porto di Bandol di oltre 6 000 ettolitri di vino diretti verso l'Italia, i paesi nordeuropei e l'America. Alla fine del secondo impero si producevano annualmente a Bandol non meno di 80 000 barili, per lo stoccaggio e il trasporto di circa 160 000 ettolitri di vino.

Oltre agli stessi produttori, è perciò documentata la presenza di una comunità umana che anima la produzione vinicola e vive di essa.

Questi vigneti non sono sfuggiti alla crisi della fillossera, ma la loro storia e la loro notorietà, oltre alla forza della comunità locale, hanno consentito una rapida ripresa e il mantenimento delle antiche pratiche di viticoltura su terrazzamenti, tramite l'adeguamento del metodo di allevamento e della densità d'impianto, e il mantenimento dei vitigni solitamente utilizzati, con una predominanza di Mourvèdre N, cui si accompagnano in particolare le varietà Grenache N e Cinsaut N per l'elaborazione dei vini rossi e rosati e le varietà Clairette B, Bourboulenc B e Ugni blanc B per la produzione dei vini bianchi.

La comunità di questo territorio ha quindi custodito la storia, consolidato le proprie competenze e accresciuto la fama e la qualità dei vini di Bandol, cui è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata a decorrere dall'11 novembre 1941.

Nel 2009 la zona vitivinicola di Bandol si estendeva su 1 580 ettari destinati a una produzione media annua di 50 000 ettolitri, distribuita su tre cantine cooperative e 54 aziende. I rossi sono vini sottoposti ad affinamento ottenuti, con resa limitata (al massimo 40 ettolitri per ettaro), da viti di oltre sette anni e che iniziano la loro maturazione per un periodo di 18 mesi conservati nel legno, per lo più in botti di grandi dimensioni. Il vitigno Mourvèdre N, che deve costituire almeno il 50 % dell'assemblaggio, determina le loro caratteristiche di vini potenti, strutturati, tannici e di lunga conservazione.

8.3.   Interazioni causali

Un clima mediterraneo sotto l'influenza marittima, combinato a una topografia in forma di anfiteatro aperto sul mare al riparo dagli influssi settentrionali (vento e temperatura) e a un suolo argilloso-calcareo molto sassoso, conferisce alla zona geografica in esame un complesso di elementi edafo-climatici tale da garantire a tutta la zona vitivinicola del Bandol condizioni ottimali e al vitigno Mourvèdre N, varietà d'uva nera a maturazione tardiva, la sua nicchia ecologica di elezione in virtù della quale esso può raggiungere quella maturità ideale che garantisce l'originalità e l'equilibrio dei vini.

A questo specifico legame tra l'ambiente naturale e le caratteristiche e la qualità dei vini prodotti era già stato dato rilievo nel 1787:

«Il clima particolarmente mite e riparato di Bandol e della regione immediatamente circostante, un sottosuolo argilloso-calcareo con un contenuto elevato di carbonato di calcio, il riverbero intenso dei raggi solari sui versanti, che la prossimità immediata del mare protegge dal rigore delle gelate invernali, grazie al livello di sale e iodio in sospensione nell'aria di questo cielo particolarmente favorito, tendono a fare dei vini di questo territorio quei prodotti rinomati che i felibri della Provenza definivano "sole in bottiglia».

(«La Géographie de la Provence et du Comtat Venaissin», Achard M., 1787, citato da J.M. Marchandiau in «Gens et vins du Bandol», 1991).

Tenendo conto degli usi effettivi, la superficie parcellare delimitata comprende «i tipici suoli poveri che da tempo sanciscono la nomea dei vini di Bandol» escludendo «i terreni fertili e alluvionali delle valli, i depositi alluvionali troppo fertili delle zone pedemontane, le pinete e le zone boschive».

Tale delimitazione consente di gestire la pianta in modo ottimale, di controllarne la vigoria e il potenziale di produzione mediante pratiche improntate a una resa modesta, in virtù di potature corte, e di gestire l'adeguamento della densità d'impianto in base alla coltivazione sulle «restanque».

Tenendo fede alla tradizionale raccolta manuale delle uve, i viticoltori di «Bandol» contribuiscono a salvaguardare l'originalità e le caratteristiche di questi vigneti impiantati sulle cosiddette «restanque», tipici terrazzamenti contenuti da muretti a secco.

Grazie alla sinergia tra il controllo della produzione, le condizioni ottimali di maturazione e le storiche esigenze di trasportabilità, i vini rossi «Bandol» hanno una struttura che ne consente l'affinamento prolungato in botte e presentano perciò una decisa attitudine all'invecchiamento.

Poiché le condizioni ottimali di questo vasto anfiteatro coltivato a vigneti hanno permesso lo sviluppo di competenze all'interno di una comunità di produttori e consumatori, l'applicazione di queste stesse competenze alla produzione e alla valorizzazione di vini rosati e bianchi ne è stata il naturale complemento. Pur avendo lasciato nella storia un'impronta meno marcata rispetto ai rossi, i rosati e i bianchi «Bandol» possono ora vantare una crescente popolarità.

Le pratiche di produzione dei vini rossi, ottenuti dal vitigno Mourvèdre N proveniente da viti di almeno otto anni di età, rendono infatti possibile l'aggiunta di questa varietà d'uva nei vini rosati, un apporto che contribuisce in gran parte all'identità di tali vini.

Il rigore e il procedimento tecnico, richiesti per l'ottenimento dei vini rossi sono naturalmente applicati anche ai vitigni a bacca bianca, il che conferisce ai vini bianchi di Bandol una struttura e un equilibrio tali da rendere possibile anche un invecchiamento caratteristico in Provenza.

Nel 2010 la notorietà dell'intera produzione di Bandol era innegabile, poiché i vini rosati e bianchi avevano ormai eguagliato la fama dei vini rossi. Con una buona quota di mercato oltre i confini nazionali e rivolta all'esportazione, questa denominazione di origine controllata offre una giusta valorizzazione della relativa produzione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è riportato immediatamente dopo il nome dell'azienda o del marchio commerciale.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b6ff2938-f986-4dc0-bc3f-de1aefad4c1a


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.