ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 372/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10436 — MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 372/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2022/C 372/03 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 372/04 |
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2022/C 372/05 |
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2022/C 372/06 |
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2022/C 372/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10436 — MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 372/01)
Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10436. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 settembre 2022
(2022/C 372/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
0,9565 |
JPY |
yen giapponesi |
138,39 |
DKK |
corone danesi |
7,4368 |
GBP |
sterline inglesi |
0,90268 |
SEK |
corone svedesi |
10,9194 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9437 |
ISK |
corone islandesi |
139,70 |
NOK |
corone norvegesi |
10,4576 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,650 |
HUF |
fiorini ungheresi |
411,72 |
PLN |
zloty polacchi |
4,8043 |
RON |
leu rumeni |
4,9485 |
TRY |
lire turche |
17,7311 |
AUD |
dollari australiani |
1,4924 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3157 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
7,5084 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6998 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,3846 |
KRW |
won sudcoreani |
1 378,84 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,2916 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9199 |
HRK |
kuna croata |
7,5313 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 622,96 |
MYR |
ringgit malese |
4,4281 |
PHP |
peso filippino |
56,528 |
RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,687 |
BRL |
real brasiliano |
5,1728 |
MXN |
peso messicano |
19,5294 |
INR |
rupia indiana |
78,2655 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/3 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2022/C 372/03)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte (00.00) del giorno indicato in questa colonna.
ALTRI ATTI
Commissione europea
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/4 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 372/04)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Praelatenberg»
PDO-FR-A0381-AM02
Data della comunicazione: 20.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
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al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
— |
al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
— |
la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Il documento unico è modificato al punto 5.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Queste indicazioni non modificano il documento unico.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico non è modificato.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.
Il documento unico non è modificato.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
— |
si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
— |
si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Il documento unico è modificato al punto 4.
È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Queste descrizioni non modificano il documento unico.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.
Il documento unico non è modificato.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Praelatenberg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini bianchi fermi.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.
Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:
0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;
1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Restrizioni applicabili all'elaborazione
È vietato l'uso di scaglie di legno.
6.
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
7. Varietà di uve da vino
|
Gewurztraminer Rs |
|
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
|
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
|
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Riesling B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Beneficiando delle condizioni mesoclimatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti alsaziani, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Praelatenberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dalle mille sfumature, dal carattere marcato e dalla personalità unica.
La predominanza di gneiss nel sostrato conferisce ai vini la loro mineralità cristallina e la loro freschezza.
Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Confezionamento nella zona geografica
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.
In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.
Indicazione dell'annata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Nome in uso
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.
È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.
I nomi in uso sono i seguenti:
|
Gewurztraminer; |
|
Muscat; |
|
Muscat Ottonel; |
|
Pinot gris; |
|
Riesling. |
Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
— |
l'indicazione dell'annata; e |
— |
uno dei nomi in uso. |
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/15 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 372/05)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Hengst»
PDO-FR-A0376-AM02
Data della comunicazione: 20.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per questa denominazione di origine. Tale richiesta di riconoscimento come denominazione «Alsace grand cru Hengst» per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per questa denominazione «Alsace grand cru» inizialmente riconosciuta solo per i vini bianchi.
Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Tale modifica comporta una modifica del punto 9 del documento unico.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico è modificato in molte di queste parti, in particolare al punto 4, a seguito del riconoscimento dei vini rossi fermi per la denominazione «Alsace grand cru Hengst».
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
— |
al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
— |
al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
— |
la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Nel documento unico è stata aggiunta la varietà di uve da vino «Pinot noir N».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
È aggiunta la frase seguente: «La densità minima di impianto delle vigne destinate alla produzione di vini rossi che possono avvalersi della denominazione di origine controllata “Alsace grand cru Hengst” è di 5 500 ceppi per ettaro».
Il documento unico è modificato al punto 5.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per la produzione di vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Il documento unico è modificato al punto 5.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per la denominazione «Alsace grand cru Hengst» sono stati stabiliti un valore minimo del tenore di zucchero delle uve alla vendemmia pari a 216 grammi per litro di mosto per il pinot noir N e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5 % vol.
Quest'ultima indicazione modifica il documento unico al punto 4.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico è modificato al punto 4.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve che, in questo terreno marno-calcareo, permette alle uve, unitamente a un microclima unico, di giungere a perfetta maturazione.
Il documento unico è modificato al punto 5.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questo territorio necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Il documento unico è modificato al punto 5.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
— |
Si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
Il documento unico è modificato ai punti 4, 5 e 7.
— |
Si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, è stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Per la denominazione «Alsace grand cru Hengst» è stato aggiunto il testo seguente:
«I vini rossi sono caratterizzati da potenza, profondità, eleganza e grandissimo potenziale d'invecchiamento. Di un bel colore rosso rubino, si distinguono al naso per la loro complessità, con sentori di frutti rossi e note speziate. In bocca, hanno consistenza ricca ed elegante, con tannini setosi. Di grande struttura, i vini rossi del Grand cru “Hengst” hanno un finale lungo e piacevole e, nel tempo, guadagnano in espressività.».
Il documento unico è modificato al punto 4.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst» è stata aggiunta la frase seguente: «Il terreno marno-calcareo, unitamente a un microclima unico, permette alle uve di maturare perfettamente dando vita a vini rossi eleganti con tannini setosi.».
Questo elemento integra le informazioni precedenti sul legame tra origine geografica e caratteristiche del vino, che possono essere applicate anche ai vini rossi della denominazione.
Il documento unico è modificato al punto 8.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Questa modifica non incide sul documento unico.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
25. Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» e nome in uso
Al punto 9 «Condizioni supplementari» del documento unico:
La rubrica «Menzioni tradizionali» è stata modificata per specificare i nomi in uso autorizzati per le menzioni «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» a causa dell'aggiunta del nome in uso «Pinot noir» alla rubrica «Nome in uso».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Hengst
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni.
Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo. Si distinguono vini secchi, minerali, e vini aromatici, fruttati e grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino hanno un colore intenso tendente al giallo oro.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives», vino bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Hanno colore intenso tendente al giallo oro.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Denominazione integrata da «Sélection de Grains Nobles», vino bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Hanno colore intenso tendente all'ambra.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vino rosso
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini ottenuti unicamente dal vitigno pinot noir N è del 12,5 %.
La fermentazione malolattica è completata. Nella fase di confezionamento, i vini hanno un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,4 grammi per litro.
Dopo la fermentazione, i vini hanno un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 2 grammi per litro.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini sono caratterizzati da potenza, profondità, eleganza e grandissimo potenziale d'invecchiamento. Di un bel colore rosso rubino, si distinguono al naso per la loro complessità, con sentori di frutti rossi e note speziate. In bocca, hanno consistenza ricca ed elegante, con tannini setosi. Di grande struttura, hanno un finale lungo e piacevole e, nel tempo, guadagnano in espressività.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne destinate alla produzione di vini bianchi è di 4 500 ceppi per ettaro.
La densità minima di impianto delle vigne destinate alla produzione di vini rossi è di 5 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Per i vini bianchi, le viti sono potate a Guyot semplice o doppio, con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
Per i vini rossi, le viti sono potate a Guyot semplice o doppio, con un massimo di 14 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
Per i vini bianchi, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può essere superiore a 0,5 % vol. se il vino è ottenuto dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e a 1,5 % vol. se il vino è ottenuto dagli altri vitigni.
I vini bianchi che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» e i vini rossi non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Restrizioni applicabili all'elaborazione
È vietato l'uso di scaglie di legno.
6.
Pratica enologica specifica
I vini bianchi sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini rossi sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
3.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim. |
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
7. Varietà di uve da vino
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Gewurztraminer Rs |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Pinot noir N |
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Riesling B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Beneficiando delle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti alsaziani, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.
La situazione pedoclimatica conferisce ai vini un carattere solido e molto strutturato che ne favorisce l'invecchiamento. I vini sono potenti, complessi, densi, con finale contraddistinto da acidità matura.
Il terreno marno-calcareo, unitamente a un microclima unico, permette alle uve di maturare perfettamente dando vita a vini rossi eleganti con tannini setosi.
Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».
La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg. |
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Confezionamento nella zona geografica
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.
In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.
Indicazione dell'annata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Nome in uso
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.
È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.
I nomi in uso sono i seguenti:
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Gewurztraminer; |
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Muscat; |
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Muscat Ottonel; |
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Pinot gris; |
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Pinot noir; |
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Riesling. |
Indicazione del tenore di zucchero per i vini bianchi
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.
Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
— |
l'indicazione dell'annata; e |
— |
uno dei seguenti nomi in uso:
|
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/28 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 372/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alsace grand cru Altenberg de Bergheim»
PDO-FR-A0915-AM02
Data della comunicazione: 20.7.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione supplementare
Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».
Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.
Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'anteriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.
Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
2. Tipi di prodotto
Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.
Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Zona geografica
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.
Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:
«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».
Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.
4. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:
— |
al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente; |
— |
al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1; |
— |
la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1. |
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
5. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.
L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.
Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.
Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.
6. Tipo di vitigni
Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».
Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Densità di impianto
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.
Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».
Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.
8. Norme di potatura
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Il documento unico è modificato al punto 5.
La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
9. Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Produzione massima media per parcella
Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.
Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
11. Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Queste indicazioni non modificano il documento unico.
Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
12. Rese
Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.
Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).
Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».
La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.
Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.
13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.
Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.
Il documento unico non è modificato.
14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.
Il documento unico non è modificato.
15. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.
Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.
17. Controllo dei lotti confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.
Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
18. Conservazione dei vini confezionati
Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.
Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
19. Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:
— |
si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi; |
— |
si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi. |
Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.
20. Descrizione del vino (dei vini)
Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.
Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».
Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».
Il documento unico è modificato al punto 4.
È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Queste descrizioni non modificano il documento unico.
21. Legame con la zona geografica
Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.
Il documento unico non è modificato.
22. Misure transitorie
Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull’etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi
Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.
Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».
Il documento unico è integrato al punto 9.
Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle
Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
25. Descrizione del vino (dei vini); Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» e nome in uso
Ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico è stata fornita una precisazione omettendo le parole «per gli altri vitigni» e sostituendole con «per il vitigno riesling B», poiché quest'ultimo è, insieme ai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G, il vitigno autorizzato per la produzione del vino monovarietale della denominazione.
Nella descrizione testuale concisa dei vini per le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles», tale precisazione è necessaria in quanto, dalla sua prima versione, il disciplinare della denominazione «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim» autorizza unicamente l'utilizzo di questi tre vitigni per la produzione di vino recante l'una o l'altra menzione tradizionale di cui sopra.
Al punto 9 «Condizioni supplementari» del documento unico:
— |
la rubrica «Menzioni tradizionali» è stata corretta poiché i vitigni «muscat» non sono autorizzati per la produzione di vino recante le suddette menzioni tradizionali. Tale eliminazione dei nomi in uso «Muscat» e «Muscat Ottonel» corregge un errore di trascrizione presente nella versione precedente del documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alsace grand cru Altenberg de Bergheim
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini bianchi fermi.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 14 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G, del 12 % per il riesling e del 14 % per i vini ottenuti con un assemblaggio degli altri vitigni. I vini non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
Si tratta di vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata all'ottima maturità delle uve.
I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.
L'Altenberg de Bergheim produce vini fortemente influenzati dal territorio poiché provenienti da uve con buccia sottile, vendemmiate una volta raggiunta la loro maturazione fisiologica, sensibili alle condizioni meteorologiche e con elevata gradazione: i mosti non vengono mai arricchiti. I vini in questione hanno un'evoluzione stagionale, un potenziale d'invecchiamento elevatissimo e si esprimono al meglio dopo 15-20 anni.
Nel momento della loro massima espressione risultano estremamente potenti, con attacco discreto, voluminosi in bocca, dall'acidità fruttata, vanigliata e soave, spesso caratterizzati dalla presenza di muffa nobile ma ancora perfettamente in grado di stimolare la salivazione.
Si distinguono:
— |
vini aromatici, grassi e complessi ottenuti dai vitigni autorizzati, impiantati da soli o in assemblaggio, vini che non sono mai tecnicamente secchi; |
— |
gruppo di vini ottenuti unicamente dal vitigno riesling, allevato da solo, più secchi, minerali, profondi e talvolta caratterizzati da aromi fossili. |
Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per il riesling B.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3.
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per il riesling B.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.
I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1.
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 5 500 ceppi per ettaro.
Distanza interfilare massima: 2 metri.
Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.
A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2.
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.
3.
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
4.
Pratica enologica specifica
I vini non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.
5.
Pratica enologica specifica
— |
È vietato l'uso di scaglie di legno. |
— |
Per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim» è vietata qualunque operazione di arricchimento. |
6.
Pratica enologica specifica
I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1o giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
5.2. Rese massime
1.
60 ettolitri per ettaro
2.
48 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim. |
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi. I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO. |
7. Varietà di uve da vino
Gewurztraminer Rs
Pinot gris G
Riesling B
8. Descrizione del legame/dei legami
Beneficiando delle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti alsaziani, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim» è la quintessenza espressiva di un grandissimo territorio. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica. L'ubicazione, l'esposizione generale interamente a sud, la pendenza del terreno, la conformazione geologica, in particolare i suoli calcarei intensamente fratturati, la forza dei suoli argilloso-calcarei superficiali, il clima caldo e il costante apporto idrico conferiscono alla vite la capacità di crescere in modo regolare, con vigore equilibrato, e di fornire un prodotto di altissima qualità.
Il territorio consente di giungere tardivamente a un grado di maturazione elevato, spesso amplificato dalle ottime condizioni climatiche di fine stagione che, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, permettono la produzione di vini da uve stramature.
L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.
Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.
I vini «Altenberg de Bergheim» rappresentano l'eccellenza della regione e si attestano tra i vini più prestigiosi prodotti in Alsazia.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
— |
Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg. |
— |
Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. Confezionamento nella zona geografica Quadro giuridico Legislazione dell'UE Tipo di condizione ulteriore Confezionamento nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia. In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955. Indicazione dell'annata Quadro giuridico Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore. Nome in uso Quadro giuridico Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta. I nomi in uso sono i seguenti: Gewurztraminer; Pinot gris; Riesling. Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles» Quadro giuridico Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:
Indicazione del tenore di zucchero Quadro giuridico Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore. |
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 372/40 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2022/C 372/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«Pane Toscano»
N. UE: PDO-IT-01016-AM01-29.4.2021
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP |
via Tiziano Vecelio 32 - 52100 AREZZO |
Tel. +39 0575314289
E-mail: info@panetoscano.net
PEC: panetoscano@legalmail.it
è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ |
Denominazione del prodotto |
☒ |
Descrizione del prodotto |
☐ |
Zona geografica |
☐ |
Prova dell’origine |
☒ |
Metodo di produzione |
☒ |
Legame |
☒ |
Etichettatura |
☐ |
Altro |
4. Tipo di modifica
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifiche
Descrizione del prodotto
1. |
All’articolo 2 del disciplinare di produzione e al punto 3.2 del documento unico il testo:
«farina di grano tenero tipo “0”» è così emendato: «farina di grano tenero tipo “0” o tipo “1” o tipo “2”». Con la modifica è prevista la possibilità di utilizzare per la produzione del «Pane Toscano» DOP anche farine di tipo «1» o tipo «2». La modifica è finalizzata a favorire le crescenti richieste di un'ampia parte dei consumatori che nel 2019 dichiarava per il 39 % di consumare pane prodotto con farine meno raffinate, favorendo così un'alimentazione più ricca di fibre e più salutistica. |
2. |
Il seguente punto dell’articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico riguardante le caratteristiche della mollica:
«Mollica: per tipo “0” di colore bianco, bianco-avorio, caratterizzata da un'alveolatura non regolare» è così integrato: «Mollica: per tipo “0” di colore bianco, bianco-avorio o per tipo “1” o tipo “2” di colore ambrato in maniera uniforme caratterizzata da un'alveolatura non regolare». La modifica tiene conto della possibilità di utilizzare farina di tipo 1 e 2 e punta a distinguere di conseguenza la descrizione del colore della mollica. |
3. |
Il valore di umidità «non superiore al 30 % in peso» riportato all’articolo 2 del disciplinare di produzione e al punto 3.2 del documento unico è modificato in «non superiore al 40 %».
Si propone di indicare la percentuale di umidità stabilita dalla legge italiana (L. 580 del 4 luglio 1967 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) in quanto il valore attuale risulterebbe non adeguato sia alle pezzature maggiori di pane toscano DOP tipo «0» che a quello prodotto con farine tipo «1» o tipo «2». |
Metodo di produzione
4. |
Il seguente punto dell’articolo 5 del disciplinare e il punto 3.3 del documento unico sono allineati alla modifica n. 1:
La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» DOP è rappresentata da farina di grano tenero tipo «0», contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'articolo 3. è così integrato: La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» DOP è rappresentata da farina di grano tenero tipo «0» o di tipo «1» o di tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'articolo 3. Si specifica quindi la possibilità di utilizzare come materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» DOP anche la farina di grano tenero di tipo «1» o tipo «2», sempre contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'articolo 3, come quelle di tipo «0» fino ad oggi utilizzate. |
5. |
All’articolo 5.2 del disciplinare dopo il titolo del paragrafo:
«Molitura» viene introdotta la seguente frase: «La molitura delle farine di tipo “0” è prevista con il sistema a “cilindri” mentre per le farine di tipo “1” o tipo “2” può essere effettuata sia a “cilindri” che a “pietra”.» La modifica punta ad introdurre la possibilità di effettuare, per le farine di tipo 1 e 2, la molitura con macine a pietra al fine di recuperare una metodica tradizionale. Tale modifica non riguarda il documento unico. |
6. |
All’articolo 5.2 del disciplinare, sempre nel paragrafo Molitura, il seguente testo:
«La temperatura di esercizio all'interno dei macchinari di molitura durante il processo di lavorazione non deve superare i 40°C.» è così emendato: «La temperatura di esercizio all'interno dei macchinari di molitura durante il processo di lavorazione non deve superare i 40°C. Per la produzione di farine macinate a pietra di tipo “1” o “2” le cariossidi entrano nelle macine e vengono ridotte in farina in un solo passaggio, per ottenere una farina integrale 100 % a tutto corpo, la stessa verrà setacciata e resa tipo uno e due; all'uscita dal processo di lavorazione la farina risulta avere una temperatura massima di 35°C. La farina così ottenuta contiene integralmente il germe.» La modifica completa la precedente, descrivendo la procedura per l'ottenimento della farina con il sistema delle macine a pietra. Tale modifica non riguarda il documento unico. |
7. |
All’articolo 5.2 del disciplinare, nel paragrafo Molitura, la frase:
«Subito dopo la molitura, la farina deve essere stoccata presso il molino per un periodo non inferiore a 10 giorni, a partire dalla fine della molitura, al fine di garantire lo svolgersi dei processi di maturazione.» è così integrata: «Subito dopo la molitura, la farina deve essere stoccata presso il molino per un periodo non inferiore a 10 giorni per le farine di tipo zero e non inferiore a 7 giorni per le farine di tipo “1” o “2” al fine di garantire lo svolgersi dei processi di maturazione.» La modifica, in linea con la modifica n. 1 punta a specificare, come previsto per la farina di tipo «0» il periodo di riposto previsto per le farine di tipo «1» e «2». Tale modifica non riguarda il documento unico. |
8. |
All’articolo 5.2 del disciplinare, sempre nel paragrafo Molitura, e al paragrafo 3.3 del documento unico, dopo le caratteristiche della farina di grano tenero tipo «0» vengono indicate le seguenti caratteristiche merceologiche e tecniche per le farine di tipo «1» e «2»:
La modifica, in linea con la modifica n. 1, punta a specificare, come previsto per la farina di tipo «0», le caratteristiche merceologiche delle farine di tipo «1» e «2». |
9. |
L’articolo 5.3 - Processo di panificazione del disciplinare di produzione successivamente ad ogni riferimento al «grano tenero per farine di tipo 0» è emendato con «o tipo 1 o tipo 2».
La modifica, in linea con la modifica n. 1, punta a specificare, come previsto per la farina di tipo «0», le caratteristiche merceologiche delle farine di tipo «1» e «2». Tale modifica non riguarda il documento unico. |
10. |
All’articolo 5.3 - Processo di panificazione del disciplinare di produzione, alla frase:
«I “panetti” successivamente, vengono lasciati riposare fino al raggiungimento dell'ottimale lievitazione per un periodo non inferiore alle 2 ore e 30 minuti, trascorso il quale, le forme di pasta vengono messe in forno per la cottura.» è aggiunta la seguente frase: «È consentito l'uso di forni a legna.» La modifica introdotta dà la possibilità di valorizzare una tipologia di cottura tradizionale molto richiesta dai consumatori. Tale modifica non riguarda il documento unico. |
11. |
L’articolo 6 del disciplinare di produzione, e il punto 5 del documento unico, ove sussiste il riferimento alla
«farina di grano tenero tipo “0”» è così emendato: «farina di grano tenero tipo 0 o tipo 1 o tipo 2» La modifica non incide sul tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano ed è finalizzata ad allineare il disciplinare di produzione e il documento unico alla modifica di cui al punto 1 del presente documento. |
Legame
12. |
Il seguente paragrafo dell’articolo 6 del disciplinare di produzione:
«Le caratteristiche del “Pane Toscano” DOP sono quindi derivanti nell'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero di tipo “0”, contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate da ormai quasi cent'anni in Toscana e loro derivazioni.» è così emendato: «Le caratteristiche del “Pane Toscano” DOP sono quindi derivanti nell'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero, di tipo “0”, o “1”, o “2”, contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate da ormai quasi cent'anni in Toscana e loro derivazioni.» Il corrispondente punto 5 del documento unico: «Il “Pane Toscano” DOP ben si caratterizza per la sua serbevolezza, indice di corretta lievitazione, che lo lo preserva dalla formazione di muffe per un periodo ben superiore al pane oggi diffuso sui mercati. Si contraddistingue per le qualità organolettiche dal profumo di nocciola tostata, per il sapore “sciocco”, cioè senza sale e lievemente acidulo della mollica, per la crosta croccante e la mollica dall'alveolatura irregolare color bianco, bianco-avorio.» è così emendato: «Il “Pane Toscano” DOP ben si caratterizza per la sua serbevolezza, indice di corretta lievitazione, che lo preserva dalla formazione di muffe per un periodo ben superiore al pane oggi diffuso sui mercati. Si contraddistingue per le qualità organolettiche dal profumo di nocciola tostata, per il sapore “sciocco”, cioè senza sale e lievemente acidulo della mollica, per la crosta croccante e la mollica dall'alveolatura irregolare color bianco, bianco-avorio, nel caso di farina tipo 0, o di colore ambrato in maniera uniforme per tipo “1” o tipo “2”.» La modifica non incide sul tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farine di grano tenero contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate storicamente in Toscana e loro derivazioni. La modifica è finalizzata ad allineare il documento unico alla modifica di cui al punto 1. |
Etichettatura
13. |
All’articolo 8 del disciplinare e al punto 3.6 del documento unico:
il paragrafo: «È tuttavia consentito:
è così emendato: «Sono tuttavia consentiti:
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizione che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione “Pane Toscano”.» Le modifiche introdotte danno l'opportunità di valorizzare le caratteristiche del prodotto, le materie prime e l'intero processo produttivo allo scopo di fornire maggiori informazioni al consumatore. |
DOCUMENTO UNICO
«Pane Toscano»
N. UE: PDO-IT-01016-AM01-29.4.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione
«Pane Toscano»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante un tipico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l'esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell'acqua e della farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, prodotta da varietà di grano coltivate nell'areale di produzione di cui al successivo punto 4.
Il «Pane Toscano» DOP all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
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forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 kg, di forma romboidale, denominata localmente «filoncino»; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 kg o tra 1,80 e 2,20 kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente «filone», |
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spessore della forma: compreso tra 5 e 10 cm, |
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crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco, |
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mollica: per tipo «0» di colore bianco, bianco-avorio o per tipo «1» o tipo «2» di colore ambrato in maniera uniforme caratterizzata da un'alveolatura non regolare, |
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profumo: nocciola tostata, |
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sapore: insipido, cioè senza sale e leggermente acidulo, |
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umidità: non superiore al 40 % in peso. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Farina di grano tenero tipo «0», contenente il germe di grano, avente le seguenti caratteristiche merceologiche e tecnologiche:
Parametro |
Valore |
W (Chopin) |
Compreso tra 160 e 230 |
P/L (indice) |
Compreso tra 0,35 e 0,65 |
Assorbimento H2O |
Maggiore del 54 % |
C:D (tenuta al Brabender) |
Maggiore di 6’ |
Falling number |
Maggiore di 260 |
Farina di grano tenero tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, avente le seguenti caratteristiche merceologiche e tecnologiche:
Parametro |
Valore |
W (Chopin) |
Compreso tra 140 e 230 |
P/L (indice) |
Compreso tra 0,30 e 0,90 |
Assorbimento H2O |
Maggiore del 54 % |
C:D (tenuta al Brabender) |
Maggiore di 5’ |
Falling number |
Maggiore di 280 |
Solo per la preparazione del lievito madre le farine potranno avere un valore di W (Chopin) superiore a quello indicato in tabella.
Acqua.
Lievito naturale o madre che consiste in una porzione di impasto, proveniente da una precedente lavorazione, che conservato in un ambiente idoneo, va incontro ad un graduale processo di fermentazione e di acidificazione. Questa porzione di pasta acida, il cosiddetto «lievito madre» o «madre», opportunamente rinfrescato, immessa in un nuovo impasto è in grado di provocarne la lievitazione.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Le operazioni di coltivazione, raccolta e stoccaggio del frumento; successivamente le operazioni di lavorazione delle cariossidi e ottenimento delle farine comprensive del germe di grano.
La produzione del lievito naturale o madre, tal quale o liofilizzato, e mantenimento della ceppoteca utile al rinnovo del lievito madre; la preparazione della biga, la lievitazione ed infine la cottura.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il «Pane Toscano» DOP è immesso al consumo in confezioni per alimenti, in forme intere o preaffettato. Le operazioni di affettamento e di confezionamento della forma intera e del preaffettato devono essere effettuate esclusivamente nel luogo di produzione. Tali operazioni devono essere fatte subito dopo che il pane si è raffreddato per preservare la fragranza del «Pane Toscano» DOP ed evitare una eccessiva variazione di umidità del prodotto intero e della superficie delle fette alterando così le caratteristiche organolettiche. Il prodotto può essere preaffettato e confezionato ricorrendo eventualmente anche a forme di confezionamento in atmosfera modificata.
In alternativa, è consentita la vendita del prodotto non confezionato purché il prodotto sia identificabile mediante l'apposizione, direttamente sul pane e prima della cottura, di un contrassegno di materiale idoneo per alimenti riportante il logo della denominazione e le altre informazioni obbligatorie.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le confezioni dovranno riportare le seguenti informazioni:
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il logo della denominazione «Pane Toscano», |
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il simbolo grafico dell'UE della «DOP», che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano», |
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nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore singolo e/o associato. |
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È vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare, compresi i termini: tipo, gusto, uso, scelto e similari. |
Sono tuttavia consentiti:
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l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, |
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riferimenti al processo produttivo come: varietà di frumento, «macinato a pietra», «cotto a legna», |
— |
eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche del «Pane Toscano» DOP, nonché richiami storici e culturali. |
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizione che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «Pane Toscano».
Il logo del «Pane Toscano» DOP è composto da un'immagine raffigurante il perimetro della regione Toscana.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di ottenimento del frumento, delle farine e del lievito, della produzione e del confezionamento del «Pane Toscano» DOP comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.
5. Legame con la zona geografica
Il legame con la zona geografica si basa su fattori naturali, sulle caratteristiche specifiche del prodotto nonché sul fattore umano e sul metodo di produzione in uso nella zona geografica definita al punto 4.
Il territorio di produzione del «Pane Toscano» DOP ha un andamento altimetrico degradante dall'interno verso la costa e da nord verso sud in un sistema che vede l'areale circoscritto dai rilievi appenninici che fanno da barriera alle perturbazioni provenienti da est ed in particolare da nord-est mentre è interamente esposto ai venti ed alle precipitazioni provenienti da ovest. Da un punto di vista climatico l'areale è caratterizzato da temperature e precipitazioni che lo rendono ben distinguibile da tutti i territori confinanti, esaminati a livello regionale, nel periodo di riferimento della coltivazione del frumento a partire da novembre a luglio. In particolare il set di dati climatici (temperatura minima, media e massima, precipitazioni cumulate e radiazione cumulata) riferiti al periodo che va dal 1981 al 2010, ha messo in luce che le temperature minime risultano essere le più caratterizzanti per i parametri (W e P/L) delle farine utilizzate e che, nonostante la variabilità entro regione, l'areale è ben distinto dagli altri. Nel territorio la coltivazione del frumento tenero è effettuata nelle grandi pianure (valli dell'Arno e del Tevere) ma soprattutto nelle vaste aree collinari o negli altipiani dell'Appennino. Tali ambienti hanno permesso la differenziazione di ecotipi locali di frumento, i capostipiti, da cui sono nate molte delle varietà oggi coltivate proprio per produrre la farina idonea alla produzione del «Pane Toscano» DOP. Le stesse varietà coltivate in altre aree, seppur limitrofe alla Toscana, non presentano gli stessi parametri merceologici e tecnologici necessari per la produzione del «Pane Toscano» DOP confermando la specificità e l'influenza delle condizioni climatiche a parità di patrimonio genetico. Le caratteristiche reologiche delle farine, così determinate climaticamente, risultano essere quelle idonee alla lievitazione mediante lievito madre (pasta acida) che viene prodotto e mantenuto vitale, di panificazione in panificazione, dalla sapiente capacità di lavorazione diffusa tra gli operatori dell'areale che sono in grado nel processo produttivo di stabilire la giusta dose ed i tempi di lavorazione per ottenere una produzione costante di qualità.
Il «Pane Toscano» DOP ben si caratterizza per la sua serbevolezza, indice di corretta lievitazione, che lo preserva dalla formazione di muffe per un periodo ben superiore al pane oggi diffuso sui mercati. Si contraddistingue per le qualità organolettiche dal profumo di nocciola tostata, per il sapore «sciocco», cioè senza sale e lievemente acidulo della mollica, per la crosta croccante e la mollica dall'alveolatura irregolare color bianco, bianco-avorio, nel caso di farina tipo 0, o di colore ambrato in maniera uniforme per tipo «1» o tipo «2». Il «Pane Toscano» DOP si contraddistingue inoltre per il valore nutrizionale elevato dovuto sia all'alta digeribilità, legata all'uso di un mix di farine con bassi valori di glutine e con l'apporto nutritivo del germe di grano proprio (diversamente dall'uso ormai generalizzato di aggiunta di germe di grano durante la lavorazione), sia dalla storica assenza del sale fra gli ingredienti.
Il legame tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto per il «Pane Toscano» DOP è insito nel lungo processo di lavorazione che permette al lievito madre di estrarre dalla farina, comprensiva del germe di grano e in assenza di sale, quelle componenti che in cottura conferiscono il sapore, l'aspetto e la serbevolezza tipiche del prodotto.
Queste caratteristiche sono derivanti dall'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero di tipo «0», «1» o «2» contenente il germe di grano, ottenuta prevalentemente da frumento di varietà selezionate e coltivate dagli inizi del XX secolo in Toscana.
L'assenza di sale nel «Pane Toscano» DOP sembra risalire ad una storica contesa, tutta toscana, del XII secolo tra le allora città rivali di Firenze e Pisa.
In particolare il lievito madre a pasta acida ha necessità di interagire con farine aventi caratteristiche qualitative espresse dai frumenti indicati al punto 3.3 e prodotti nell'areale definito al punto 4, ovvero bassa durezza, basso valore del W e medio valore del P/L. Tali caratteristiche statisticamente rilevate per le varietà coltivate nell'areale del «Pane Toscano» DOP e non nelle aree limitrofe risultano confermate da una significativa caratterizzazione climatica dell'ambiente che riesce ad influenzare l'espressione del genotipo grazie alle temperature ed in particolare le minime.
Le varietà di frumento tenero oggi coltivate per tale produzione, in maggioranza derivano dalle varietà capostipiti selezionate proprio nelle pianure della Valdichiana già agli inizi del XX secolo e quindi improntate all'ambiente del «Pane Toscano» DOP.
Altro fattore è aver preservato l'uso della produzione di farine senza privarle del germe di grano, cosa che indubbiamente permette un maggiore valore nutrizionale del pane ottenuto.
La presenza del germe di grano, che ormai sembra totalmente assente nelle farine dei pani generici, oltre ai riflessi positivi sulle caratteristiche nutrizionali del «Pane Toscano» DOP, influenza i processi di lievitazione, in relazione alla sua ricchezza in enzimi che intervengono nei processi di degradazione degli zuccheri composti. Altro fattore caratterizzante questa produzione è il sapiente utilizzo del lievito madre a pasta acida, ottenuto dai panificatori che mescolando semplicemente l'acqua e la medesima farina impiegata per il «Pane Toscano» DOP, permette lo svolgimento di una fermentazione acido-lattica con la conseguente formazione di composti che durante la cottura trasferiscono al pane l'aroma e il sapore caratteristici. Infine, il mancato impiego del sale, oltre ad influenzare i processi fermentativi, caratterizza in modo netto il sapore di questo prodotto tipico dell'alimentazione toscana.
In questo contesto in cui interagiscono diversi elementi, risulta di assoluta importanza l'attività degli operatori che, grazie alla conoscenza approfondita dei parametri qualitativi a cui ciascuno deve tendere, dalla preparazione della pasta acida, all'attento controllo delle fasi di lievitazione e cottura, permette di ottenere un prodotto di elevato valore nutrizionale ed alta tipicità.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure:
accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».