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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2022/C 362/01 |
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Commissione europea |
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2022/C 362/02 |
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2022/C 362/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2022/C 362/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 362/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/1 |
Avviso all'attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
(2022/C 362/01)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del sig. Alexis Enrique ESCALONA MARRERO (n. 22), della sig.ra Gladys DEL VALLE REQUENA (n. 27), del sig. Juan José MENDOZA JOVER (n. 30), del sig Remigio CEBALLOS ICHASO (n. 37), del sig. Omar José PRIETO FERNÁNDEZ (n. 38), della sig.ra Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON (n. 42), del sig René Alberto DEGRAVES ALMARZA (n. 44), del sig Arcadio DELGADO ROSALES (n. 45), della sig.ra Carmen Aucusadora ZULETA DE MERCHÁN (n. 46), della sig.ra Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE (n. 47), della sig.ra Tania D'AMELIO CARDIET (n. 49), del sig Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO (n. 52), del sig Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA (n. 54), persone che figurano nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (1) e nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni del mantenimento della loro designazione, entro il 28 settembre 2022, al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio.
Commissione europea
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21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 settembre 2022
(2022/C 362/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
0,9986 |
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JPY |
yen giapponesi |
143,34 |
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DKK |
corone danesi |
7,4368 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87395 |
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SEK |
corone svedesi |
10,8338 |
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CHF |
franchi svizzeri |
0,9644 |
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ISK |
corone islandesi |
140,90 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,2730 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,556 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
398,58 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,7208 |
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RON |
leu rumeni |
4,9340 |
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TRY |
lire turche |
18,2833 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4893 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3268 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
7,8382 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6908 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4074 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 390,71 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,7261 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0030 |
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HRK |
kuna croata |
7,5198 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 997,82 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5516 |
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PHP |
peso filippino |
57,497 |
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RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,968 |
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BRL |
real brasiliano |
5,2139 |
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MXN |
peso messicano |
19,9667 |
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INR |
rupia indiana |
79,6095 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Domande e risposte sull'applicazione delle norme dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione
(2022/C 362/03)
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Clausola di esclusione di responsabilità Il presente documento di domande e risposte è fornito esclusivamente a fini informativi e il suo contenuto non è inteso a sostituire la consultazione delle fonti giuridiche applicabili o, se del caso, la necessaria consulenza di un esperto giuridico. La Commissione europea e i soggetti che agiscono per suo conto declinano ogni responsabilità per l'uso del documento di domande e risposte, che non può essere considerato come un'interpretazione vincolante della legislazione. Il presente documento è destinato ad assistere gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione. |
Indice
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1. |
Introduzione | 8 |
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2. |
Norme comuni | 9 |
|
2.1 |
Delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi di controllo | 9 |
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2.2 |
Designazione di più di un’autorità competente per i controlli sulle importazioni di prodotti biologici | 9 |
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2.3 |
Spedizioni costituite da merci classificate con diversi codici NC | 9 |
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2.4 |
Composizione delle partite | 10 |
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2.5 |
Notifica di arrivo preventiva | 10 |
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2.6 |
Autorità competente per la vidimazione del COI. Autorità doganali | 11 |
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2.7 |
Regimi doganali applicabili. Ambito di applicazione delle disposizioni sui regimi doganali speciali | 11 |
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2.8 |
Luogo della seconda verifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 | 11 |
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2.9 |
Ricevimento della partita da parte del primo destinatario | 11 |
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2.10 |
Ambito di applicazione dei requisiti di certificazione secondo le norme in materia di produzione biologica. Depositi e locali utilizzati per i regimi doganali speciali | 12 |
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2.11 |
Applicabilità ai controlli sulle importazioni di prodotti biologici del titolo II, capo IV «Campionamento, analisi, prove e diagnosi» dell’OCR | 12 |
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2.12 |
Riferimento al COI nella dichiarazione in dogana | 12 |
|
2.13 |
In che modo le dogane possono automatizzare i controlli dei COI e degli estratti del COI? | 12 |
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3. |
Prodotti biologici e prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri | 13 |
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3.1 |
Categorie di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri identificate dai rispettivi codici NC (elenchi positivi) | 13 |
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3.2 |
Designazione ed elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo per i controlli ufficiali sui prodotti destinati a essere immessi sul mercato come prodotti biologici o prodotti in conversione | 14 |
|
3.2.1 |
Designazione dei posti di controllo frontalieri e registrazione in Traces | 14 |
|
3.2.2 |
Designazione di punti di controllo diversi da posti di controllo frontalieri e registrazione nel sistema Traces | 15 |
|
3.2.3 |
Inserimento in elenco di posti di controllo frontalieri e punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri | 15 |
|
3.3 |
Luogo dei controlli ufficiali per prodotti biologici e prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri | 16 |
|
3.3.1 |
Controlli ufficiali a distanza dal posto di controllo frontaliero | 16 |
|
3.3.2 |
Luogo dei controlli supplementari su prodotti originari di specifici paesi terzi | 16 |
|
3.3.3 |
Applicazione delle norme relative al successivo trasporto ad alimenti e mangimi biologici di origine non animale | 16 |
|
3.3.4 |
Procedura per il trasferimento ai punti di controllo per i controlli di identità e fisici, compresi i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici | 17 |
|
3.3.5 |
Procedura per il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio | 20 |
|
3.4 |
Il collegamento tra COI e DSCE | 22 |
|
3.4.1 |
Designazione di autorità competenti diverse preposte ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e ai controlli dei prodotti biologici | 22 |
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3.4.2 |
Personale competente per l’esecuzione del campionamento per l’analisi e l’approvazione del COI | 22 |
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3.4.3 |
Possibilità per le autorità del posto di controllo frontaliero preposte ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e ai controlli dei prodotti biologici di agire in maniera indipendente, anche in Traces | 23 |
|
3.4.4 |
Flusso di lavoro per finalizzare un DSCE collegato a un COI | 23 |
|
3.4.5 |
Flusso di lavoro del DSCE se nel riquadro 30 del COI è indicato che «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» | 25 |
|
3.4.6 |
Collegamento tra DSCE ed estratti del COI | 26 |
|
3.4.7 |
Possibilità di registrare nel riquadro 30 del COI che «La partita non può essere immessa in libera pratica» | 27 |
|
3.4.8 |
Possibilità di chiedere l’immissione sul mercato come prodotto non biologico di una partita risultata non conforme alle norme in materia di produzione biologica | 27 |
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3.4.9 |
Divieto di immettere sul mercato la partita prima della vidimazione del COI | 27 |
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3.4.10 |
Superamento degli LMR riscontrato durante i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari che non impedisce la commercializzazione dei prodotti come convenzionali e impatto sullo status di prodotti biologici | 28 |
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3.4.11 |
Impatto sull’esecuzione coordinata di controlli intensificati della non conformità alle norme sulla produzione biologica registrata nel COI | 28 |
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3.5 |
Regimi doganali speciali a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 | 29 |
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3.5.1 |
Finalizzazione del DSCE richiesto per l’assoggettamento a regimi doganali speciali | 29 |
|
3.5.2 |
Riferimento nel DSCE alle informazioni registrate nel riquadro 23 del COI tramite il collegamentoal COI | 29 |
|
3.6 |
Immissione in libera pratica | 30 |
|
3.6.1 |
Luogo di immissione in libera pratica per le importazioni soggette a controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero | 30 |
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3.6.2 |
Partite frazionate in custodia temporanea | 30 |
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4. |
Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri | 31 |
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4.1 |
Categorie di prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri | 31 |
|
4.2 |
Registrazione in Traces di punti di immissione in libera pratica | 31 |
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4.3 |
Possibilità di registrare un posto di controllo frontaliero come punto di immissione in libera pratica nel sistema Traces | 31 |
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4.4 |
Impatto sulla normativa nazionale relativa ai controlli fitosanitari a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 | 31 |
|
4.5 |
Controlli ufficiali eseguiti a distanza dai punti di immissione in libera pratica | 32 |
|
4.6 |
Possibilità di informare l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari in merito al respingimento di partite esenti da controlli dei prodotti biologici presso il posto di controllo frontaliero | 32 |
|
5. |
Elenco degli atti dell’UE richiamati nel documento | 32 |
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6. |
Allegati | 35 |
|
6.1 |
Punto 3.4.4 Finalizzazione di un DSCE collegato a un COI | 35 |
|
6.2 |
Punto 3.3.4 Autorizzazione del trasferimento al punto di controllo per i controlli sanitari e fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici tramite il DSCE | 36 |
|
6.3 |
Punto 3.3.4 Autorizzazione del trasferimento al punto di controllo per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici tramite il COI | 37 |
Glossario
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PCF |
Posto di controllo frontaliero |
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CPIC |
Esecuzione coordinata di controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 |
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NC |
Nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) |
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PC |
Punto di controllo, di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui controlli ufficiali (OCR) |
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DSCE |
Documento sanitario comune di entrata, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 |
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DSCE-D |
Un DSCE redatto conformemente al modello nell’allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per le partite di mangimi e alimenti di origine non animale che sono soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure o alle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento sui controlli ufficiali (OCR) (2) |
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DSCE-PP |
Un DSCE redatto conformemente al modello nell’allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per le partite di: piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui controlli ufficiali (OCR); piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono soggetti, al loro ingresso nell’Unione, a una delle misure o condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento sui controlli ufficiali (OCR); o piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici aventi particolare origine o provenienza per i quali è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 (3) |
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COI |
Certificato di ispezione |
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LMR |
Livello massimo di residui di antiparassitari (4) |
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Merci unionali |
Merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione; b) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b) (5). |
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Merci non unionali |
Merci diverse dalle «merci unionali» o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali (6) |
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OCR |
Regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) (7) |
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ORR |
Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (8) |
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Controlli dei prodotti biologici |
Controlli ufficiali sulle partite per la verifica della conformità all’ORR, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione |
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Controlli fitosanitari |
Controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci |
|
SPS |
Sanitari e fitosanitari |
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Controlli ufficiali sanitari e fitosanitari |
Controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa sanitaria e fitosanitaria di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR |
1. Introduzione
Il regolamento (UE) 2018/848 («ORR») fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, alle condizioni e alle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti destinati all'immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 («regolamento sui controlli ufficiali/OCR»). L'ORR è entrato in vigore il 1o gennaio 2022.
A norma dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR, il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione di cui a tale regolamento deve essere accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, OCR. Nel contempo, il regolamento delegato (UE) 2021/2305 (9) esenta determinate categorie di prodotti biologici e prodotti in conversione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a norma dell'articolo 48, lettera h), OCR. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali su tali prodotti esenti presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione (10).
L'OCR stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. Ciò comprende i controlli ufficiali effettuati su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi. A tale proposito l'OCR stabilisce due diversi regimi di controllo sulle importazioni, uno applicabile ad animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, OCR soggetti a controlli ufficiali obbligatori all'ingresso nell'Unione ai posti di controllo frontalieri e un altro applicabile ad animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controlli frontalieri. Nel caso di animali e merci non soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controllo frontalieri, i controlli sulle importazioni devono essere effettuati in un luogo adeguato all'interno del territorio doganale dell'Unione, periodicamente, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente agli articoli da 44 a 46 OCR. Per contro, le partite di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sono soggetti a controlli documentali al 100 % e a controlli di identità e controlli fisici con una frequenza armonizzata. Tali controlli sono effettuati a norma di procedure specifiche descritte in dettaglio negli articoli da 47 a 64 OCR e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali disposizioni.
I controlli sulle importazioni di partite di alimenti e mangimi di origine non animale e di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controllo frontalieri e destinati a essere immessi nel mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione possono essere effettuati presso punti di controllo diversi da posti di controllo frontalieri, alle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2123, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305. Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono inoltre autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate sulle partite di merci di origine non animale, anche quando tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2124 modificato.
Spetta agli Stati membri designare i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo presso i quali si devono svolgere i controlli dei prodotti biologici (11) e definire e registrare nel sistema Traces i punti di immissione in libera pratica (12).
Oltre alle norme sopra citate relative ai controlli sulle importazioni, il regolamento delegato (UE) 2021/2306 (13) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, che comprendono prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e prodotti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 (14) stabilisce norme relative alle dichiarazioni e alle comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, e norme relative alla notifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri di non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite.
Il presente documento di domande e risposte ha lo scopo di fornire indicazioni per l'attuazione delle norme di cui sopra relative ai controlli sulle importazioni di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione Questi orientamenti illustrano come la Commissione intende le suddette norme e come ritiene che debbano essere applicate.
2. Norme comuni
2.1 Delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi di controllo
Le autorità competenti hanno la possibilità di delegare a organismi di controllo privati taluni compiti riguardanti i controlli ufficiali in relazione a prodotti biologici e all'etichettatura di prodotti biologici, come il campionamento?
Sì, a determinate condizioni. Le condizioni per la delega di tali compiti sono stabilite nell'articolo 40 ORR. Queste si applicano in aggiunta alle condizioni di cui al titolo II, capo III, OCR (cfr. l'articolo 40, paragrafo 1, ORR).
L'articolo 40, paragrafo 4, ORR contiene tuttavia un elenco di compiti riguardanti controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali che le autorità competenti non possono delegare a organismi di controllo. L'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), ORR prevede in particolare che «la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del presente regolamento che determinano la frequenza con cui si devono effettuare i controlli fisici» non possa essere delegata dalle autorità competenti. Ciò non esclude la delega di determinati compiti di controllo quali, tra l'altro, il campionamento, purché tale delega sia conforme all'articolo 40 ORR e al titolo II, capo III (articoli 28 e ss.), OCR.
2.2 Designazione di più di un’autorità competente per i controlli sulle importazioni di prodotti biologici
Gli Stati membri possono stabilire autorità competenti diverse per l'esecuzione dei controlli sulle importazioni di prodotti biologici, rispettivamente per i prodotti di origine vegetale e di origine animale? In particolare, è possibile che i certificati di ispezione (COI) relativi a prodotti biologici di origine animale siano vidimati dall'autorità competente preposta ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale e i COI relativi a prodotti biologici di origine vegetale siano vidimati da un'autorità diversa?
Sì. Le norme relative ai controlli sulle importazioni di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o in conversione applicabili dal 1o gennaio 2022 non riguardano la possibilità degli Stati membri di designare autorità competenti diverse, incaricate rispettivamente di eseguire controlli dei prodotti biologici su merci di origine animale e vidimare i relativi COI per tali merci, e di eseguire controlli dei prodotti biologici su merci di origine vegetale e vidimare i relativi COI per tali merci. A tale proposito, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, OCR, se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, lo Stato membro è tenuto a rispettare determinati requisiti elencati in tale disposizione ai fini del coordinamento efficiente ed efficace di tutte le autorità coinvolte e della coerenza ed efficacia dei controlli.
2.3 Spedizioni costituite da merci classificate con diversi codici NC
Una partita di prodotti biologici e prodotti in conversione può essere costituita da merci classificate con diversi codici della nomenclatura combinata (NC) nel caso delle merci soggette a controlli fitosanitari? E nel caso di una partita di prodotti biologici soggetti a controlli ufficiali in materia di salute animale?
La risposta è diversa per i prodotti biologici e in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e per i prodotti biologici e in conversione esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Nel caso dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, per i prodotti oggetto di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (controlli fitosanitari) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), OCR, sono consentite partite «miste», vale a dire partite composte da prodotti classificati con diversi codici NC (15).
Per contro, le partite miste non sono consentite per altre categorie di merci, ad esempio per prodotti soggetti a controlli ufficiali in materia di salute animale.
Va notato che, ai fini del regolamento delegato (UE) 2021/2306, diversi contenitori o lotti possono essere considerati un'unica partita, purché siano accompagnati dallo stesso COI, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, e siano dello stesso tipo, classe o descrizione. In tali circostanze, i contenitori o lotti interessati accompagnati da un unico COI sono coperti dallo stesso DSCE.
Nel caso dei prodotti biologici e in conversione esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, le cosiddette partite «miste» sono consentite per tutte le categorie di merci esentate (16).
2.4 Composizione delle partite
Una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere composta in parte da prodotti biologici soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e in parte da prodotti biologici esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri?
No. Le partite dovrebbero essere composte da piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (in virtù dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR) o da piante, prodotti vegetali e altri oggetti esenti da tali controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Questo perché per ogni partita deve essere rilasciato un COI e nel riquadro 10 del COI (parte I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306) occorre indicare se la partita è soggetta a controlli ufficiali presso un posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica.
2.5 Notifica di arrivo preventiva
Come dovrebbe essere organizzata la notifica di arrivo preventiva delle partite di prodotti biologici e prodotti in conversione, per i prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e per i prodotti soggetti a controlli ufficiali ai punti di immissione in libera pratica?
L'importatore o, se del caso, l'operatore responsabile della partita (17) notifica preventivamente l'arrivo della partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica compilando il riquadro 20 del COI (18).
Per i prodotti biologici e i prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, l'operatore responsabile della partita deve effettuare la notifica preventiva alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dell'arrivo di tale partita (19) compilando e inserendo nel sistema Traces il relativo DSCE (20) e indicando nel riquadro I.10 dello stesso la data e l'ora stimate di arrivo al posto di controllo frontaliero (21). Poiché l'operatore intende immettere tali prodotti sul mercato dell'UE come prodotti biologici o in conversione, deve selezionare il tipo di prodotto «Biologico» nella casella I.31 nella parte I del DSCE nel sistema Traces (22). L'operatore inoltre deve inserire nel DSCE un collegamento al COI.
Per tutte le categorie di prodotti biologici e in conversione la notifica preventiva di cui sopra deve essere comunicata in linea di massima almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita (23). Quanto precede è soggetto a deroghe qualora vincoli logistici impediscano il rispetto del termine stabilito, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione.
2.6 Autorità competente per la vidimazione del COI. Autorità doganali
L'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica indicata nel riquadro 10 del COI è responsabile della vidimazione del COI? Si tratta della stessa autorità alla quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana?
Il riquadro 10 del COI si riferisce al posto di controllo frontaliero o all'autorità competente al punto di immissione in libera pratica dove hanno luogo la verifica e la vidimazione del COI. Qualora la partita sia trasferita a un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero per controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici (24), il COI è approvato dall'autorità competente presso il punto di controllo (25).
I posti di controllo frontalieri, i punti di controllo o i punti di immissione in libera pratica non devono necessariamente corrispondere al luogo di presentazione della dichiarazione in dogana. Spetta agli Stati membri designare le autorità competenti incaricate di effettuare i controlli dei prodotti biologici (26). Qualora uno Stato membro abbia conferito alle autorità doganali la responsabilità di effettuare controlli dei prodotti biologici, tali autorità sarebbero responsabili della vidimazione del COI.
2.7 Regimi doganali applicabili. Ambito di applicazione delle disposizioni sui regimi doganali speciali
L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 fa riferimento al deposito doganale e al perfezionamento attivo. Sono consentiti altri regimi doganali?
Sì, il codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), incluse le disposizioni concernenti i regimi doganali speciali, si applica ai prodotti biologici. Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 stabilisce ulteriori disposizioni specifiche esclusivamente per il deposito doganale e il perfezionamento attivo per i prodotti biologici.
A tale proposito, il requisito di una prima e di una seconda verifica, di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, si applica solo se la partita è vincolata nei regimi speciali di deposito doganale o di perfezionamento attivo per subire una delle preparazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Viceversa, se ad esempio la partita è assoggettata al regime di deposito doganale per magazzinaggio, in tal caso il COI deve essere vidimato dopo una verifica, come previsto all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e, per i prodotti soggetti a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, il DSCE può essere convalidato come idoneo per il mercato interno soltanto dopo la vidimazione del COI (28).
2.8 Luogo della seconda verifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306
La verifica della conformità alla normativa in materia di prodotti biologici e in conversione (prima dell'ingresso della partita nel regime di deposito doganale o perfezionamento attivo per subire le preparazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306) e la verifica e vidimazione del COI dopo l'uscita della partita dal regime di deposito doganale o perfezionamento attivo possono avvenire in due Stati membri diversi?
No. I riquadri 23, 25, 29 e 30 del COI devono essere compilati nello stesso Stato membro dall'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica indicati nel riquadro 10 del COI.
Di conseguenza, qualora nel riquadro 23 del COI siano compilati i campi relativi al deposito doganale e al perfezionamento attivo, l'autorità competente al posto di controllo frontaliero non può autorizzare il trasferimento a un punto di controllo.
2.9 Ricevimento della partita da parte del primo destinatario
Il primo destinatario deve ricevere fisicamente la partita?
Sì. Come indicato nelle note per la compilazione del COI, il riquadro 31 deve essere compilato dal primo destinatario al ricevimento dei prodotti e dopo aver effettuato i necessari controlli (29).
2.10 Ambito di applicazione dei requisiti di certificazione secondo le norme in materia di produzione biologica. Depositi e locali utilizzati per i regimi doganali speciali
È richiesta la certificazione dei depositi o dei locali destinati ai regimi doganali speciali?
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, ORR, le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato agli operatori che attesta che l'attività notificata a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, ORR rispetta tale regolamento. Sono pertanto gli operatori a essere certificati, non i luoghi in cui si svolgono le attività. Gli importatori sono operatori certificati. Gli importatori hanno anche la responsabilità di garantire che le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi doganali speciali siano conformi all'ORR.
2.11 Applicabilità ai controlli sulle importazioni di prodotti biologici del titolo II, capo IV «Campionamento, analisi, prove e diagnosi» dell’OCR
Le norme di cui al titolo II, capo IV «Campionamento, analisi, prove e diagnosi» dell'OCR si applicano all'esecuzione delle analisi sulle spedizioni di prodotti biologici da parte di un laboratorio?
Sì. L'OCR, compreso il titolo II, capo IV, si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alle norme stabilite a livello dell'Unione o di singolo Stato membro per l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici (articolo 1, paragrafo 2, lettera i), OCR), anche laddove tali prescrizioni si applichino ad animali e merci che entrano nell'Unione (30).
2.12 Riferimento al COI nella dichiarazione in dogana
Affinché le autorità doganali sappiano se i prodotti sono biologici o meno, è necessario inserire un riferimento al COI nella dichiarazione in dogana in ciascuna fase della movimentazione doganale (ossia anche in caso di perfezionamento attivo o deposito doganale)?
In caso di regime di perfezionamento attivo o deposito doganale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, l'importatore deve indicare nel riquadro 23 del COI il numero di riferimento della dichiarazione in dogana con cui le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o perfezionamento attivo. È ugualmente opportuno fornire il riferimento del COI nella dichiarazione in dogana pertinente in questa fase particolare della movimentazione doganale.
Per l'immissione in libera pratica, l'importatore riporta il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana (31).
2.13 In che modo le dogane possono automatizzare i controlli dei COI e degli estratti del COI?
Le autorità doganali possono recuperare i COI o gli estratti del COI sfruttando l'interconnessione tra Traces e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU CSW-CERTEX), che è una componente centrale dell'ambiente di sportello unico dell'UE per le dogane (32). Grazie a questa interconnessione le dogane sono in grado di recuperare da Traces un COI o un estratto del COI in un formato strutturato e leggibile dall'uomo (PDF), consentendo di automatizzare la verifica dei dati del COI a fronte dei dati presentati nella dichiarazione in dogana. EU CSW-CERTEX dispone anche della funzionalità di gestione della quantità, che consente alle autorità doganali di indicare l'utilizzo di un COI o di un estratto del COI. Tale registrazione di gestione della quantità è visualizzata nel sistema Traces ed è disponibile alle autorità competenti e agli operatori economici come «PDF di gestione della quantità». La funzionalità fa riferimento a un'opzione di stampa avanzata di Traces che consente di visualizzare il quantitativo della partita che è stato sdoganato e i relativi dettagli (numero di riferimento del documento doganale, quantità sdoganata, quantità residua ecc.).
Attualmente la connessione a EU CSW-CERTEX è facoltativa per le autorità doganali degli Stati membri e solo le registrazioni di gestione della quantità degli Stati membri che hanno scelto di interconnettersi con EU CSW-CERTEX saranno visibili in Traces. La proposta della Commissione di un regolamento che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (33) propone una data nel 2025 entro la quale gli Stati membri sono tenuti a interconnettersi con EU CSW-CERTEX. La proposta dovrebbe essere adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro la fine del 2022.
3. Prodotti biologici e prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
3.1 Categorie di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri identificate dai rispettivi codici NC (elenchi positivi)
Quali categorie di prodotti biologici e in conversione, identificate dai rispettivi codici NC, sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (elenchi positivi)?
Le categorie di prodotti biologici e in conversione soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sono le categorie di animali e merci soggette a controlli ufficiali sanitari e fitosanitari elencate nell'articolo 47, paragrafo 1, OCR.
La tabella 1 elenca alcuni esempi.
Tabella 1
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Articolo |
Elenco |
Osservazioni |
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47, paragrafo 1, lettere a) e b), OCR |
Allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 |
Gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, prodotti compositi, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, recanti i rispettivi codici NC. |
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47, paragrafo 1, lettera c), OCR |
Parte A dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 |
L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. |
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Allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 |
L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in determinate zone protette di alcuni paesi terzi di origine o spedizione. |
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47, paragrafo 1, lettere d) ed e), OCR |
Allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 |
Allegato I - Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a un incremento temporaneo di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, recanti i rispettivi codici NC. Allegato II - Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche. |
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Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione. Misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina |
Allegato I – Elenco di prodotti. |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 |
Prodotti alimentari e alimenti per animali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl |
Prodotti elencati nell’allegato II, con riferimento al codice NC pertinente, da paesi terzi elencati nell’allegato I. |
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Misure di emergenza fitosanitaria, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), OCR |
Un elenco non esaustivo delle misure di emergenza sulle importazioni dell’UE contro gli organismi nocivi è disponibile nella pagina web della Commissione europea (34). |
3.2 Designazione ed elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo per i controlli ufficiali sui prodotti destinati a essere immessi sul mercato come prodotti biologici o prodotti in conversione
3.2.1 Designazione dei posti di controllo frontalieri e registrazione in Traces
Gli Stati membri sono tenuti a designare i posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali su prodotti biologici e prodotti in conversione?
Sì. Gli Stati membri sono tenuti a designare i posti di controllo frontalieri preposti a eseguire i controlli ufficiali su prodotti biologici e prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR (35).
Qualora gli Stati membri intendano servirsi dei posti di controllo frontalieri esistenti per l'esecuzione di controlli ufficiali su prodotti biologici e prodotti in conversione, hanno l'obbligo di notificare alla Commissione l'ampliamento dell'ambito della designazione dei posti di controllo frontalieri ai prodotti biologici e ai prodotti in conversione (36), indicando se questo comporti una modifica dell'infrastruttura del posto di controllo frontaliero. A tale scopo, le autorità competenti nazionali sono invitate a utilizzare l'apposito modello per la notifica dei posti di controllo frontalieri e a inviare il modulo compilato all'indirizzo sante-consult-f4@ec.europa.eu e SANTE-IMPORT-CONTROLS@ec.europa.eu. Inoltre, qualora detto ampliamento dell'ambito della designazione dei posti di controllo frontalieri sia accompagnato da una modifica della loro infrastruttura, onde agevolare la valutazione della Commissione le autorità competenti nazionali sono invitate a compilare le parti pertinenti della tabella di valutazione dei posti di controllo frontalieri e a inviare il modulo compilato all'indirizzo sante-consult-f4@ec.europa.eu.
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i posti di controllo frontalieri siano conformi ai requisiti minimi. Tra l'altro, qualora l'autorità competente preposta ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari su animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, OCR non sia l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli su prodotti biologici e prodotti in conversione, gli Stati membri devono garantire che i posti di controllo frontalieri interessati dispongano di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati per effettuare i controlli dei prodotti biologici, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera a), OCR. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire che i programmi di formazione per il personale dei posti di controllo frontalieri siano aggiornati con i requisiti specifici per l'importazione di animali e merci destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire la presenza di dispositivi adeguati per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata (37). Per quanto riguarda il requisito del corretto trattamento di diverse categorie di animali e merci, gli Stati membri devono garantire che, in deroga ai requisiti minimi applicabili per la condivisione di strutture dei posti di controllo frontalieri, le strutture utilizzate per i prodotti biologici e non biologici (convenzionali) siano gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare eventuali mescolanze o contaminazioni di prodotti biologici e in conversione con prodotti o sostanze non conformi alle norme in materia di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento. Per quanto riguarda gli animali, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate e che siano nutriti con mangimi biologici adeguati in conformità del punto 1.4.1, lettera b), della parte II dell'allegato II dell'ORR (38).
A norma dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR, che fa riferimento all'articolo 47, paragrafo 1, OCR, il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione deve essere accertato ai posti di controllo frontalieri. Tutti i controlli dei prodotti biologici devono pertanto essere effettuati al posto di controllo frontaliero di primo ingresso, unitamente ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari. Esiste quindi un unico posto di controllo frontaliero di primo ingresso e non è possibile separare i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari dai controlli dei prodotti biologici mediante la designazione di diversi posti di controllo frontalieri. Per questo motivo, non è possibile designare un posto di controllo frontaliero destinato esclusivamente ai controlli dei prodotti biologici. Per contro, è possibile designare un posto di controllo frontaliero preposto a eseguire controlli ufficiali solo su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, OCR, che siano prodotti biologici o prodotti in conversione.
Dopo che la Commissione ha comunicato allo Stato membro che può procedere alla designazione del posto di controllo frontaliero preposto a eseguire controlli dei prodotti biologici (39), lo Stato membro dovrebbe trasmettere l'elenco dei posti di controllo frontalieri designati ai servizi della Commissione competenti per il sistema Traces (40). Tali servizi provvederanno ad assegnare il dominio per il settore biologico (41) a tali posti di controllo frontalieri nel sistema Traces. Quando un posto di controllo frontaliero possiede il dominio per il settore biologico in Traces, gli utenti dell'autorità competente connessi a tale posto di controllo frontaliero saranno in grado di visualizzare e vidimare i COI per le partite di prodotti biologici rientranti nell'ambito di competenza di tale posto di controllo frontaliero.
3.2.2 Designazione di punti di controllo diversi da posti di controllo frontalieri e registrazione nel sistema Traces
Gli Stati membri sono tenuti a designare i punti di controllo per i controlli ufficiali su prodotti biologici e prodotti in conversione?
Gli Stati membri possono designare punti di controllo diversi da posti di controllo frontalieri (42), preposti a eseguire controlli sanitari e fitosanitari e controlli di identità e fisici su determinati prodotti biologici e in conversione, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123 (43).
Qualora intendano utilizzare i punti di controllo esistenti allo scopo di eseguire controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123, gli Stati membri sono tenuti a includere i prodotti biologici e in conversione nell'ambito della designazione di tali punti di controllo (44).
Poiché i punti di controllo sono gestiti direttamente dalle autorità competenti nazionali, gli Stati membri dovrebbero anche procedere con i pertinenti adeguamenti (manuali) nel sistema Traces per assegnare ai rispettivi punti di controllo le opportune autorità in possesso del dominio per il settore biologico. In questo modo, i punti di controllo le cui autorità di controllo possiedono il dominio per il settore biologico in Traces potranno essere selezionati per l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici.
3.2.3 Inserimento in elenco di posti di controllo frontalieri e punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri
Come dovrebbero essere modificati gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo per indicare che nell'ambito della designazione sono compresi i prodotti biologici e i prodotti in conversione?
Secondo l'articolo 53, paragrafo 2, e l'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), OCR, gli Stati membri sono tenuti a includere nell'elenco di posti di controllo frontalieri e di punti di controllo, per ciascuno di essi, le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento per le quali esso è stato designato. A norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il formato di cui all'allegato I di tale regolamento per detti elenchi dei posti di controllo frontalieri e punti di controllo e a utilizzare le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
Attualmente l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 non contiene abbreviazioni per i prodotti biologici e i prodotti in conversione. La colonna 7 del formato degli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo tuttavia consente agli Stati membri di inserire specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione e la specifica «(1)» consente agli Stati membri di fare riferimento a tali specifiche aggiuntive nella colonna 7.
Alla luce di quanto precede, per ciascun posto di controllo frontaliero e ciascun punto di controllo designati per l'esecuzione di controlli ufficiali su prodotti biologici e in conversione, gli Stati membri dovrebbero inserire nella colonna 7 dell'elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo specifiche aggiuntive per indicare che tali prodotti sono inclusi nell'ambito della designazione. A tale scopo, per indicare le categorie di prodotti biologici o in conversione incluse nell'ambito della designazione è opportuno utilizzare le abbreviazioni contenute nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 (ad esempio, prodotti biologici e in conversione POA-HC e PNAO-HC).
Gli elenchi di posti di controllo frontalieri dovrebbero essere comunicati ai servizi della Commissione responsabili del supporto al sistema Traces all'indirizzo sante-traces@ec.europa.eu per consentire l'inserimento dei posti di controllo frontalieri interessati nel sistema Traces. Per i punti di controllo, gli Stati membri dovranno apportare adeguamenti manuali in Traces (45).
3.3 Luogo dei controlli ufficiali per prodotti biologici e prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
3.3.1 Controlli ufficiali a distanza dal posto di controllo frontaliero
Che cosa si intende per controlli ufficiali eseguiti a distanza dal posto di controllo frontaliero?
Occorre considerare due casi.
Per quanto riguarda le merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera e), OCR autorizza la Commissione ad adottare atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero. Questa possibilità tuttavia è limitata a partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. La partita inoltre deve trovarsi fisicamente nel posto di controllo frontaliero, benché i controlli documentali siano eseguiti a distanza. Le norme specifiche che disciplinano tali controlli ufficiali sono stabilite nel capo II del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
Per quanto riguarda le merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diverse da piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), OCR (46), la partita deve comunque essere fisicamente presente nel posto di controllo frontaliero, come disposto dall'articolo 47, paragrafo 5, OCR. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, OCR, l'autorità competente deve effettuare controlli ufficiali comprensivi di controlli documentali al posto di controllo frontaliero, utilizzando tutte le competenze a sua disposizione.
3.3.2 Luogo dei controlli supplementari su prodotti originari di specifici paesi terzi
I controlli supplementari su prodotti biologici originari di taluni paesi terzi possono essere eseguiti al di fuori dei posti di controllo frontalieri?
La Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisce le categorie di prodotti originari di specifici paesi terzi che devono essere sottoposti a controlli supplementari nel paese terzo, a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 e anche all'ingresso nell'Unione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 (47). Se il prodotto rientra nelle categorie di prodotti soggetti a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, i controlli supplementari saranno eseguiti al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo. Per qualsiasi altro prodotto esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli supplementari si svolgeranno al punto di immissione in libera pratica di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
3.3.3 Applicazione delle norme relative al successivo trasporto ad alimenti e mangimi biologici di origine non animale
Perché il regolamento delegato (UE) 2019/2124, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305, non contiene riferimenti agli alimenti e ai mangimi di origine non animale biologici o in conversione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da d) a f), OCR, soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in virtù dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR?
Non occorre includere un simile riferimento, in quanto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 si applica già agli alimenti e ai mangimi di origine non animale soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, anche nel caso di alimenti e mangimi che sono prodotti biologici o in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 afferma infatti che le norme relative al successivo trasporto stabilite in tale regolamento si applicano a:
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«iii) |
alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;». |
A tale proposito, i prodotti biologici e in conversione di cui all'articolo 45, paragrafo 5, ORR rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), OCR (48).
3.3.4 Procedura per il trasferimento ai punti di controllo per i controlli di identità e fisici, compresi i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici
È possibile descrivere dettagliatamente il processo di trasferimento a punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri per i controlli di identità e fisici, in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/2123?
Il regolamento delegato (UE) 2019/2123, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305, riguarda le partite di alimenti e mangimi di origine non animale e di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione e soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in virtù dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR.
Le condizioni per l'esecuzione di controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici ai punti di controllo sono stabilite nell'articolo 2 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2123, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305. In particolare, l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici può autorizzare tale trasferimento solo se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero preposte ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita a un punto di controllo per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici o per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici (49).
Il flusso di lavoro per l'autorizzazione del trasferimento a un punto di controllo per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici avviene per mezzo del COI (riquadri 21, 22, 25, 26, 27 e 29 del modello di certificato di ispezione di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306). Per contro, il flusso di lavoro per l'autorizzazione del trasferimento a un punto di controllo per i controlli di identità e fisici della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (50) o per i controlli di identità e fisici fitosanitari (51) avviene per mezzo del DSCE.
Nel caso in cui il trasferimento a un punto di controllo sia autorizzato sia nel DSCE che nel COI, i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici e i controlli sanitari e fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici devono essere eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica (52).
In relazione alla notifica del trasferimento dall'autorità competente del posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici all'autorità competente del punto di controllo responsabile dei controlli dei prodotti biologici (53), non si genera automaticamente una notifica specifica in Traces all'atto della compilazione del riquadro 27 nel COI. Quando è autorizzato un trasferimento a un punto di controllo (selezionato nel riquadro 27 del COI), le autorità competenti che compaiono come autorità responsabili di tale punto di controllo saranno tuttavia in grado di vedere il COI sui loro quadri operativi (dove saranno visualizzati tutti i COI del loro ambito di competenza).
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Nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano tale trasferimento, in relazione a tutti i suddetti controlli (54) (il cosiddetto «totale parallelismo»). |
In relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale o di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione, l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero preposta ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari può autorizzare il trasferimento a un punto di controllo per controlli di identità e fisici al fine di verificare la conformità alle norme sanitarie o fitosanitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR, se del caso. In tal caso, si applica quanto segue (cfr. anche l'albero decisionale dedicato nell'allegato del presente documento):
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l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli documentali dei prodotti biologici esegue tali controlli e compila il riquadro 25 del COI in relazione all'esito di tali controlli. Nel riquadro deve essere indicato anche se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici; |
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parallelamente, nel caso in cui la partita sia stata selezionata al posto di controllo frontaliero per controlli sanitari e fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici (sono spuntate le caselle II.4, II.5 ed eventualmente II.6 del DSCE) e l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero preposta ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari intende autorizzare il trasferimento al punto di controllo per i controlli sanitari e fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici, tale autorità competente autorizza il trasferimento della partita a un punto di controllo, salvo che:
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nel caso in cui l'operatore non abbia chiesto il trasferimento a un punto di controllo, l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari può decidere tale trasferimento, purché l'operatore non sollevi obiezioni a tale decisione (58); |
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in seguito all'autorizzazione del trasferimento al punto di controllo nelle caselle II.9 e II.18 del DSCE, l'operatore responsabile della partita deve rilasciare un DSCE distinto (successivo) in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123. Nel rilasciare tale DSCE successivo, l'operatore deve selezionare il tipo di prodotto «Biologico» nella casella I.31 dello stesso e inserirvi anche un collegamento al COI; e |
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dopo l'esecuzione dei controlli di identità e fisici al punto di controllo, il DSCE distinto (successivo) è finalizzato dall'autorità competente al punto di controllo responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari. Il DSCE può essere convalidato come idoneo per il mercato interno soltanto dopo la consultazione del COI (tramite il collegamento al COI disponibile nel DSCE) (59). |
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Esempio – decisione dell'autorità fitosanitaria presso il posto di controllo frontaliero di autorizzare il trasferimento al punto di controllo per i controlli fitosanitari ( flusso di lavoro nel DSCE ). Una partita di agrumi dal Messico destinata a essere immessa sul mercato dell'UE come biologica (il tipo di prodotto «Biologico» è selezionato nella casella I.31 del DSCE, nel quale è inserito un collegamento al COI) è presentata per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nello Stato membro 1. L'operatore responsabile della partita chiede il trasferimento della stessa a un punto di controllo per i controlli fitosanitari nello Stato membro 2, qualora la partita sia selezionata per tali controlli, compilando la casella I.20 nella parte I del DSCE-PP in Traces. Si applica quanto segue:
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Esempio Per il flusso di lavoro per l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici in relazione all'autorizzazione del trasferimento al punto di controllo nel COI per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, cfr. l'albero decisionale dedicato nell'allegato del presente documento. |
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Su questo punto, cfr. anche:
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3.3.5 Procedura per il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio
È possibile descrivere dettagliatamente il processo relativo al successivo trasporto al luogo di destinazione finale, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2124?
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché alimenti e mangimi di origine non animale, che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, anche quando sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione. A titolo di esempio, i seguenti alimenti e mangimi di origine non animale destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione possono essere interessati da tale trasferimento a strutture per il successivo trasporto: riso e prodotti a base di riso originari della Cina, soggetti alla decisione di esecuzione 2011/884; prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 non si applica ai prodotti di origine animale.
I casi e le condizioni per l'autorizzazione al successivo trasporto, comprese le procedure da seguire, sono descritti al capo II, articoli da 3 a 10, del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
Il «successivo trasporto» è definito nell'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 come «lo spostamento di partite di merci da un posto di controllo frontaliero al loro luogo di destinazione finale nell'Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio».
Le condizioni per l'autorizzazione al successivo trasporto sono stabilite nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2124. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione possono autorizzare il successivo trasporto di partite, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi e dalle prove di laboratorio svolte nell'ambito di tali controlli fisici, effettuati al posto di controllo frontaliero, siano soddisfacenti; b) l'operatore responsabile della partita abbia presentato domanda per il successivo trasporto.
L'operatore responsabile della partita può chiedere il successivo trasporto qualora la partita sia selezionata per le prove di laboratorio al posto di controllo frontaliero. Nel caso delle partite di prodotti biologici o in conversione, il successivo trasporto può verificarsi nei casi seguenti:
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in attesa dei risultati delle sole prove di laboratorio per i controlli sanitari e fitosanitari; in questo caso la partita è stata selezionata esclusivamente per le prove di laboratorio per i controlli sanitari e fitosanitari (è spuntata la casella II.6 del DSCE) e non per le prove di laboratorio per i controlli dei prodotti biologici (la parte pertinente sulle prove di laboratorio nel riquadro 29 del COI non è spuntata); o |
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in attesa dei risultati di entrambe le prove di laboratorio, per i controlli sanitari e fitosanitari e per i controlli dei prodotti biologici; in questo caso la partita è stata selezionata per entrambe le prove di laboratorio, per i controlli sanitari e fitosanitari e per i controlli dei prodotti biologici. Il flusso di lavoro per l'autorizzazione del successivo trasporto avviene per mezzo del DSCE e le autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero, responsabili rispettivamente dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e dei controlli dei prodotti biologici, devono collaborare a tale scopo. |
Per contro, non è possibile autorizzare il successivo trasporto tramite il DSCE nel sistema Traces se la partita è stata selezionata esclusivamente per le prove di laboratorio per i controlli dei prodotti biologici (anziché le prove di laboratorio per i controlli sanitari e fitosanitari). Di fatto, il successivo trasporto deve essere autorizzato nel DSCE dall'autorità competente, e tale autorizzazione può essere concessa solo se nel DSCE sono selezionate le caselle da II.4 a II.6.
Se l'autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza il successivo trasporto nei casi di cui sopra, il trasferimento a strutture per il successivo trasporto dovrebbe avvenire prima della vidimazione del COI e/o della finalizzazione del DSCE. La vidimazione del COI può avvenire esclusivamente quando sono disponibili i risultati delle analisi di laboratorio nel quadro dei controlli dei prodotti biologici.
Quando le autorità competenti al posto di controllo frontaliero autorizzano il successivo trasporto, l'operatore responsabile della partita deve rilasciare un DSCE distinto, come previsto nell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2124. L'operatore deve selezionare il tipo di prodotto «Biologico» nella casella I.31 di tale DSCE distinto (successivo), inserendovi anche un collegamento al COI.
La partita deve essere trasferita alle «strutture per il successivo trasporto» designate a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 e registrata in Traces a norma dell'articolo 10 di tale regolamento. Ciò significa, tra l'altro, che gli Stati membri possono designare strutture per il successivo trasporto per le partite di una o più categorie di merci, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato (UE) 2019/2124, purché si tratti di depositi doganali o di strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui rispettivamente all'articolo 240, paragrafo 1, e all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (66).
La «struttura per il successivo trasporto» è definita nell'articolo 2, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 come «la struttura nel luogo di destinazione finale nell'Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell'immissione in libera pratica di tali partite».
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Per i prodotti biologici e i prodotti in conversione, solo i locali del primo destinatario possono essere designati come strutture per il successivo trasporto, in quanto il successivo trasporto consente il trasferimento al luogo della destinazione finale e il primo destinatario (67) riceve la partita per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. |
Le condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette al successivo trasporto sono indicate nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2124. In particolare, la partita non deve lasciare la struttura per il successivo trasporto prima che sia stata presa, e registrata nel DSCE, una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all'articolo 55 OCR (68). Il DSCE può essere finalizzato con «Idoneità per il mercato interno» soltanto dopo la consultazione del COI vidimato (tramite il collegamento al COI disponibile nel DSCE).
L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce le operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l'autorizzazione al successivo trasporto. In particolare, dopo aver finalizzato il DSCE distinto di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2124, e in conformità dell'articolo 56, paragrafo 5, OCR, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione ne danno immediatamente notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale (primo destinatario) mediante Traces (69). La vidimazione del COI deve avvenire prima che il DSCE distinto sia finalizzato con «Idoneità per il mercato interno» e deve essere concessa dall'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero responsabile per la registrazione di una decisione nel COI.
L'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce le operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale (primo destinatario). In particolare, le autorità competenti nel luogo di destinazione finale devono confermare l'arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto compilando in Traces la parte III del DSCE di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 (DSCE iniziale, anziché il DSCE successivo di cui all'articolo 5 di tale regolamento). Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale inoltre dispongono il blocco ufficiale delle partite non conformi alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, OCR e devono adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure imposte dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero a norma dell'articolo 66, paragrafi 3 e 4, OCR (70).
L'immissione in libera pratica può avvenire solo dopo che il DSCE è stato finalizzato con «Idoneità per il mercato interno», a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), OCR e se il COI indica che la partita può essere immessa in libera pratica.
3.4 Il collegamento tra COI e DSCE
3.4.1 Designazione di autorità competenti diverse preposte ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e ai controlli dei prodotti biologici
In vari Stati membri, le autorità competenti per i controlli dei prodotti biologici e quelle competenti per i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari sono diverse. Le norme relative ai controlli sulle importazioni di prodotti biologici al posto di controllo frontaliero di primo ingresso applicabili dal 1o gennaio 2022 riguardano tale divisione di competenze a livello nazionale?
Le norme relative ai controlli sulle importazioni di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o in conversione applicabili dal 1o gennaio 2022 (71) non riguardano la possibilità degli Stati membri di designare autorità competenti diverse, incaricate rispettivamente di effettuare controlli dei prodotti biologici e controlli ufficiali sanitari e fitosanitari, né la possibilità che tali autorità diverse svolgano tali controlli ai posti di controllo frontalieri.
Il COI deve essere vidimato dall'autorità competente incaricata dei controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, se del caso.
L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 afferma inoltre che la decisione sulle partite adottata ai sensi dell'articolo 55 OCR deve rinviare a una delle alternative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. A tale scopo, nel DSCE sarà disponibile il collegamento al COI e, nel caso in cui sulla base dei risultati dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari il DSCE possa essere finalizzato con «Idoneità per il mercato interno», l'ispettore per i controlli sanitari e fitosanitari dovrebbe tenere conto della decisione registrata nel riquadro 30 del COI tramite tale collegamento prima di finalizzare il DSCE (72).
3.4.2 Personale competente per l’esecuzione del campionamento per l’analisi e l’approvazione del COI
Il COI deve essere vidimato da un veterinario o da un ispettore fitosanitario ufficiale? Il campionamento ai fini dei controlli dei prodotti biologici deve essere effettuato da un veterinario ufficiale o un ispettore fitosanitario ufficiale?
No. Ciò detto, un veterinario ufficiale o un responsabile fitosanitario ufficiale devono adottare una decisione relativa alle partite di tali prodotti, a norma dell'articolo 55, paragrafi 1 e 2, OCR. A tale proposito, il veterinario ufficiale o il responsabile fitosanitario ufficiale possono finalizzare il DSCE con «Idoneità per il mercato interno» solo dopo aver tenuto conto della decisione relativa alla partita registrata nel riquadro 30 del COI (73).
3.4.3 Possibilità per le autorità del posto di controllo frontaliero preposte ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e ai controlli dei prodotti biologici di agire in maniera indipendente, anche in Traces
Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero preposte, rispettivamente, ai controlli dei prodotti biologici e ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari possono operare in maniera indipendente? Ciascuna di esse può essere designata separatamente come posto di controllo frontaliero per il suo ambito di competenza?
Sì, queste autorità competenti possono operare in maniera indipendente. Nel contempo, sono tenute a scambiare informazioni qualora rilevino casi di non conformità in relazione alla stessa partita, o altre informazioni pertinenti per lo status di prodotto biologico (74).
Traces consente quindi alle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero preposte ai controlli dei prodotti biologici e ai controlli ufficiali sanitari e fitosanitari di agire in maniera indipendente per quanto riguarda la compilazione e la firma di COI e DSCE. Traces offre un accesso in sola lettura al COI tramite il DSCE alle autorità competenti per i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari e, viceversa, al DSCE alle autorità competenti per i controlli dei prodotti biologici, al fine di agevolarle nella visione dei COI e dei DSCE.
Dopo che la Commissione ha informato lo Stato membro che può procedere alla designazione dei posti di controllo frontalieri per i controlli dei prodotti biologici, lo Stato membro è tenuto a trasmettere l'elenco dei posti di controllo frontalieri designati per i controlli dei prodotti biologici ai servizi della Commissione responsabili di Traces, che assegneranno il dominio per il settore biologico (75) a tale/tali posti di controllo frontalieri.
3.4.4 Flusso di lavoro per finalizzare un DSCE collegato a un COI
Qual è il flusso di lavoro per finalizzare un DSCE collegato a un COI?
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L'autorità competente responsabile dei controlli sanitari e fitosanitari e dei prodotti biologici riceve una notifica preventiva dell'arrivo della partita tramite il DSCE e il COI; |
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se intende immettere il prodotto sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o in conversione, l'operatore deve selezionare il tipo di prodotto «Biologico» disponibile in Traces nella casella I.31 del DSCE. In tal caso, l'operatore deve inserire nel DSCE anche il collegamento al COI. Se una partita è soggetta a un DSCE-D e a un DSCE-PP (ad esempio i peperoni biologici (Capsicum annuum) della Repubblica Dominicana), quanto precede si applica sia al DSCE-D che al DSCE-PP;
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la partita è presentata per i controlli dei prodotti biologici e i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione; |
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l'autorità competente responsabile dei controlli dei prodotti biologici effettua tali controlli a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e vidima il COI (la decisione sulla partita è registrata nel riquadro 30 del COI); |
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in parallelo, l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari esegue tali controlli e ne registra l'esito nella parte II del DSCE; |
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se i risultati dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari non sono soddisfacenti, il DSCE deve essere finalizzato con «Non idoneità» per il mercato interno.
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Ai fini della spunta della casella «Il sottoscritto conferma di avere consultato e verificato l'esito dei relativi controlli ufficiali sul COI [numero di riferimento COI]», come descritto sopra, l'autorità competente per i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari deve accedere al collegamento al COI che compare nel DSCE in Traces e visualizzare la decisione sulla partita registrata nel riquadro 30 del COI (79); |
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Quanto segue si applica previa consultazione da parte dell'ispettore sanitario e fitosanitario della decisione registrata nel riquadro 30 del COI (80):
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Su questo punto, cfr., anche l'albero decisionale dedicato nell'allegato del presente documento. |
3.4.5 Flusso di lavoro del DSCE se nel riquadro 30 del COI è indicato che «Parte della partita può essere immessa in libera pratica»
Come si riflette nel DSCE l'eventuale decisione registrata nel riquadro 30 del COI secondo cui «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» e qual è la procedura da seguire?
Occorre operare una distinzione tra diverse situazioni:
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1/ |
l’intera partita può essere immessa in libera pratica, ma in parte come prodotto biologico o in conversione e in parte come prodotto non biologico (convenzionale) (caso 1); o |
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2/ |
solo una parte della partita può essere immessa in libera pratica, mentre l’altra parte non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale) (caso 2). |
Nel caso 1, l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari finalizzerà il DSCE con «Idoneità per il mercato interno». Sono possibili due situazioni (86):
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se la partita è frazionata al posto di controllo frontaliero, l'operatore responsabile della partita deve presentare, tramite Traces, un DSCE per ciascuna parte della partita frazionata (87). L'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizzerà il DSCE per le singole parti della partita frazionata con la decisione «Idoneità per il mercato interno» per ciascuna parte della partita frazionata (88). Per ciascuna parte della partita frazionata deve essere emesso un estratto del COI (89). L'operatore deve indicare il collegamento all'estratto del COI nel DSCE distinto (successivo) per ogni singola parte della partita (90); |
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se la partita è frazionata dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima di essere immessa in libera pratica, si applica l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/1602 e l'operatore responsabile della partita deve provvedere affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica. Per ciascuna parte della partita frazionata deve essere vidimato un estratto del COI (91). |
Nel caso 2, secondo la decisione registrata nel COI solo una parte della partita può essere immessa in libera pratica (come prodotto biologico o non biologico) e dal riquadro 30 del COI risulta che una parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale (92). L'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari presso il posto di controllo frontaliero finalizzerà il DSCE con «Non idoneità» per il mercato interno e può decidere di respingere solo una parte della partita, a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, OCR. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/1602, tra cui, a titolo puramente illustrativo:
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in seguito alla finalizzazione del DSCE per l'intera partita, l'operatore responsabile di tale partita presenta per ciascuna parte della partita frazionata un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione di tale parte. L'importatore deve inoltre presentare un estratto del COI per ciascun lotto e inserire il collegamento all'estratto del COI nel DSCE distinto rilasciato per le singole parti della partita frazionata (93); e |
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l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero deve finalizzare i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, dell'OCR, tenendo conto della decisione adottata nel riquadro 12 dell'estratto del COI per ciascuna parte della partita frazionata. |
3.4.6 Collegamento tra DSCE ed estratti del COI
In che modo gli estratti del COI saranno collegati al DSCE per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, OCR?
Esistono diversi scenari, ma in tutti il collegamento (94) deve essere fornito dall'operatore nel sistema Traces. Il sistema consente di collegare il COI al DSCE e gli estratti del COI al COI e, a partire dal quarto trimestre del 2022, di collegare gli estratti del COI al DSCE, compresi i DSCE successivi o distinti.
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Se la partita è frazionata dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell'immissione in libera pratica e tutti i lotti sono immessi in libera pratica:
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Se la partita è frazionata al posto di controllo frontaliero (98) e tutti i lotti sono immessi in libera pratica:
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Se la partita è parzialmente respinta (101):
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3.4.7 Possibilità di registrare nel riquadro 30 del COI che «La partita non può essere immessa in libera pratica»
Per l'autorità competente sarà sempre possibile registrare nel COI la decisione secondo cui la partita non può essere immessa in libera pratica?
Sì. La situazione rimane invariata rispetto a quella anteriore al 1o gennaio 2022, quando gli ispettori responsabili dei controlli dei prodotti biologici potevano prendere una decisione in Traces in merito alle partite che non potevano essere immesse in libera pratica (104).
3.4.8 Possibilità di chiedere l’immissione sul mercato come prodotto non biologico di una partita risultata non conforme alle norme in materia di produzione biologica
In caso di non conformità all'ORR, l'indagine necessaria può richiedere diverse settimane. Il DSCE può essere finalizzato con «Idoneità per il mercato interno» se tutti gli altri controlli ufficiali sono stati eseguiti e il prodotto è conforme a tutte le altre norme?
No. Il DSCE può essere finalizzato con «Idoneità per il mercato interno» solo quando sono stati eseguiti tutti i controlli ufficiali, compresi i controlli dei prodotti biologici. Per la finalizzazione del DSCE occorre quindi che l'indagine sia completata e il COI sia vidimato. Se l'indagine dimostra la non conformità all'ORR, ma le merci possono essere immesse in libera pratica nel mercato interno come prodotti convenzionali (non biologici), l'operatore può chiedere l'immissione sul mercato come merci convenzionali. È necessario che l'autorità competente convenga di vidimare il COI compilando il riquadro 30, affinché le merci possano essere immesse sul mercato come prodotti non biologici (convenzionali). Il DSCE sarà finalizzato non appena il COI è vidimato.
3.4.9 Divieto di immettere sul mercato la partita prima della vidimazione del COI
Le partite di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), OCR e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti campionati per le analisi di laboratorio durante i controlli fisici dei prodotti biologici possono essere immesse sul mercato come prodotti biologici o in conversione prima che siano disponibili i risultati di tali prove di laboratorio, ossia prima che il COI sia vidimato e il DSCE sia finalizzato su tale base?
No.
Il COI deve essere finalizzato dalle autorità competenti sulla base dei risultati delle prove di laboratorio. Il DSCE sarà convalidato con «Idoneità per il mercato interno» solo quando il COI è finalizzato e la decisione registrata nel relativo riquadro 30 indica che la partita può essere immessa in libera pratica. La partita non può essere immessa sul mercato come «biologica» prima della finalizzazione del COI.
In relazione ai prodotti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), OCR, l'immissione in libera pratica non può essere autorizzata a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, perché le prove di laboratorio effettuate in vista della compilazione del COI non sono casuali, ma basate sulla probabilità di non conformità all'ORR (105).
In relazione a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'immissione in libera pratica non può essere autorizzata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, perché tale disposizione non si applica nei casi in cui tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano prodotti biologici, soggetti a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in virtù dell'articolo 45, paragrafo 5, ORR (e quindi in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), OCR). In relazione a tali prodotti tuttavia il regolamento delegato (UE) 2021/2305 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per consentire il successivo trasporto di tali prodotti al luogo di destinazione finale, prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio. A norma del regolamento delegato (UE) 2019/2124, in caso di successivo trasporto la partita deve essere trasportata alle strutture per il successivo trasporto (locali del primo destinatario designati come strutture per il successivo trasporto) dagli Stati membri. La partita non deve lasciare la struttura per il successivo trasporto e non può essere immessa in libera pratica prima che sia stata presa una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all'articolo 55 OCR (106).
3.4.10 Superamento degli LMR riscontrato durante i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari che non impedisce la commercializzazione dei prodotti come convenzionali e impatto sullo status di prodotti biologici
Se durante i controlli ufficiali sanitari e fitosanitari si riscontra che i prodotti superano gli LMR applicabili, ma sono conformi agli LMR che consentono la loro commercializzazione come prodotti convenzionali, qual è l'impatto su una precedente decisione registrata nel COI di concedere a tali prodotti lo status di prodotti biologici (adottata senza controlli fisici)?
Per i prodotti alimentari la conformità agli LMR per i pesticidi deve essere determinata seguendo la procedura descritta nelle istruzioni operative 2.2 del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF).
Se applicando tale procedura si giunge alla conclusione che il prodotto non è conforme ai pertinenti LMR, non è possibile la sua immissione sul mercato, né come prodotto biologico né come prodotto convenzionale. In tal caso, l'autorità competente al posto di controllo frontaliero deve registrare nel DSCE la «Non idoneità» della partita per il mercato interno e deve informarne tramite il sistema Traces l'autorità competente responsabile dei controlli dei prodotti biologici che ha vidimato il relativo COI, al fine di aggiornarlo (107).
Se applicando tale procedura si giunge alla conclusione che malgrado il superamento degli LMR i prodotti sono conformi agli LMR applicabili, tali prodotti possono essere immessi sul mercato come convenzionali. L'autorità competente che ha autorizzato la commercializzazione come prodotti convenzionali deve comunque fornire in Traces le informazioni concernenti il superamento degli LMR, compresi i risultati delle analisi di laboratorio, all'autorità competente che ha vidimato il relativo COI. Lo stesso vale nel caso in cui l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari disponga di altre informazioni pertinenti per lo status di prodotto biologico (ad esempio qualora i risultati delle prove di laboratorio dimostrino che il prodotto è stato coltivato utilizzando pesticidi non autorizzati nell'agricoltura biologica). L'autorità responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari deve sospendere la finalizzazione del DSCE in attesa della decisione sullo status di prodotto biologico nel COI: l'autorità competente che ha preso la decisione nel relativo COI deve utilizzare tali «informazioni pertinenti» per decidere in merito a eventuali conseguenze sullo status di prodotto biologico, aggiornare il riquadro 30 del COI, se del caso (108), e comunicare all'autorità responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari se la decisione registrata nel riquadro 30 del COI è stata modificata o meno.
3.4.11 Impatto sull’esecuzione coordinata di controlli intensificati della non conformità alle norme sulla produzione biologica registrata nel COI
Qual è l'impatto su un'esecuzione coordinata di controlli intensificati (CPIC) a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 di una decisione registrata nel COI che indica che una partita non è conforme all'ORR?
Le partite sono selezionate per un'esecuzione coordinata di controlli intensificati (CPIC) in relazione a una violazione specifica della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR (109).
Di conseguenza, nell'ambito delle CPIC, i controlli ufficiali sono effettuati in relazione allo stesso tipo di violazione, come indicato nel sistema Traces a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 (110).
Di conseguenza, quando tre partite che entrano nell'Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 (111) sono stabiliti controlli imposti.
L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), e l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873, per quanto riguarda il termine dell'esecuzione coordinata dei controlli intensificati, fanno riferimento a una sequenza ininterrotta di almeno 10, o 30, risultati soddisfacenti nel corso dell'esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati registrati nel sistema IMSOC dalle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri. A tale proposito, dalla lettura combinata dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6 di tale regolamento è evidente che i risultati soddisfacenti di cui all'articolo 6 si riferiscono a risultati relativi allo stesso tipo di violazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873.
Alla luce di quanto sopra, qualora la violazione che ha innescato l'esecuzione coordinata di controlli intensificati non sia la stessa indicata nel COI e i risultati dei controlli ufficiali in relazione alla violazione che ha innescato l'esecuzione coordinata di controlli intensificati siano soddisfacenti, il risultato del controllo sarebbe considerato soddisfacente ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873. Il fatto che la partita non sia conforme all'ORR non influirebbe sul termine dell'esecuzione coordinata dei controlli intensificati, conformemente a tutte le condizioni stabilite nell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873.
3.5 Regimi doganali speciali a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306
3.5.1 Finalizzazione del DSCE richiesto per l’assoggettamento a regimi doganali speciali
L'assoggettamento della partita a regimi doganali speciali (riquadro 23 del COI) richiede un DSCE finalizzato (112) . Le autorità competenti possono finalizzare un DSCE a tale scopo, dato che il COI non è ancora vidimato in tale fase del processo di importazione?
Il requisito di una prima e di una seconda verifica, di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 si applica solo se una partita è vincolata nel regime speciale di deposito doganale o di perfezionamento attivo per subire una delle preparazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Viceversa, se la partita è assoggettata al regime di deposito doganale ad esempio per il magazzinaggio, in tal caso il COI è vidimato dopo una verifica, come previsto all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, e il DSCE è finalizzato su tale base.
Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, l'autorità competente al posto di controllo frontaliero può finalizzare un primo DSCE-D o DSCE-PP, a seconda dei casi, compilando la casella II.9 degli stessi, al fine di consentire l'assoggettamento a regimi di deposito doganale o perfezionamento attivo per le preparazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Dopo la seconda verifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il COI sarà vidimato e sarà emesso un secondo DSCE.
3.5.2 Riferimento nel DSCE alle informazioni registrate nel riquadro 23 del COI tramite il collegamento al COI
L'articolo 6, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 stabilisce norme sulla compilazione del DSCE nel caso in cui l'importatore abbia selezionato il riquadro 23 del COI sui regimi doganali speciali. Sarà possibile attuare tale disposizione nel sistema Traces, dato che i regimi doganali indicati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 (deposito doganale, perfezionamento attivo) non sono citati nel DSCE, ma rientrano invece nella decisione del DSCE «Idoneità per il mercato interno»?
L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 afferma che, se l'importatore, compilando il riquadro 23 del COI, ha chiesto l'assoggettamento a un regime doganale speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, la decisione in merito alle partite, ai sensi dell'articolo 55 OCR, deve indicare il regime doganale applicabile. In pratica:
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cfr. il punto 3.5.1 del presente documento per quanto concerne la procedura da seguire per l'assoggettamento a regimi doganali speciali; e |
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un collegamento al COI è disponibile nella parte I del DSCE, e l'autorità che firma il DSCE dovrebbe consultare il COI tramite tale collegamento prima di finalizzare il DSCE. È compito dell'operatore responsabile della partita inserire tale collegamento al COI nella parte I del DSCE (113). |
3.6 Immissione in libera pratica
3.6.1 Luogo di immissione in libera pratica per le importazioni soggette a controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero
Dopo l'esecuzione dei controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero una partita può essere immessa in libera pratica in un altro Stato membro? Lo Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica sarà indicato nel COI?
Occorre distinguere tra i due casi seguenti.
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Caso 1 |
Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, gli operatori possono presentare la partita per l’immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il posto di controllo frontaliero. Lo Stato membro di immissione in libera pratica non sarà inserito nel COI. Il riquadro 11 del COI indica tuttavia lo Stato membro di destinazione o lo Stato membro del primo destinatario. |
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Caso 2 |
Nel caso di prodotti esenti dai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, ma soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero perché quest’ultimo è registrato nel sistema Traces anche come punto di immissione in libera pratica, l’operatore dovrebbe presentare la partita per l’immissione in libera pratica nello stesso Stato membro dove è ubicato il punto di immissione in libera pratica. In tal caso, il posto di controllo frontaliero deve corrispondere al punto di immissione in libera pratica. Quanto precede è motivato dal fatto che, nel caso dei prodotti esentati dai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, i controlli dei prodotti biologici devono avvenire presso un punto di immissione in libera pratica nello Stato membro nel quale la partita è immessa in libera pratica nell’Unione. |
3.6.2 Partite frazionate in custodia temporanea
Secondo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, per le partite soggette all'obbligo di DSCE le autorità doganali devono consentire l'immissione in libera pratica della partita solo su presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), OCR e di un COI vidimato conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, in cui sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica. Quanto precede si dovrebbe applicare anche nel caso di una partita frazionata in custodia temporanea a norma degli articoli da 144 a 149 del regolamento (UE) 952/2013?
Sì, questa norma si applica quando alle autorità doganali sono presentate merci non unionali. La partita può pertanto essere frazionata solo quando il COI è stato vidimato e il DSCE è finalizzato (114).
La partita inoltre deve esser accompagnata da un DSCE prima dell'immissione in libera pratica, come disposto dall'articolo 5 (partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero) e dall'articolo 6 (partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero) del regolamento delegato (UE) 2019/1602. Ai fini del frazionamento, per ciascun lotto deve anche essere emesso e vidimato un estratto del COI (115). Il DSCE che accompagna il lotto deve indicare l'«Idoneità per il mercato interno». L'estratto del COI deve essere vidimato nel riquadro 12, indicando che il lotto può essere immesso in libera pratica.
4. Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
4.1 Categorie di prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Quali prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell'Unione sono esenti da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione?
Il regolamento delegato (UE) 2021/2305 esenta alcune categorie di prodotti biologici e in conversione da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero (116). I controlli ufficiali su tali prodotti esenti devono essere effettuati presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione (117).
L'esenzione è limitata alle categorie di prodotti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2021/2305. A norma di tale disposizione, i prodotti biologici e i prodotti in conversione che non sono soggetti a controlli ufficiali sanitari e fitosanitari al posto di controllo frontaliero in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, OCR, né a un corrispondente obbligo di DSCE (118), sono esenti dai controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero. Esempi delle categorie di prodotti soggetti a controlli ufficiali sanitari e fitosanitari al posto di controllo frontaliero identificate con i rispettivi codici NC (elenchi positivi) sono forniti nella tabella 1 al punto 3.1 del presente documento.
4.2 Registrazione in Traces di punti di immissione in libera pratica
Quali sono le norme che disciplinano la registrazione in Traces di punti di immissione in libera pratica?
Il regolamento delegato (UE) 2021/2305 esenta alcune categorie di prodotti biologici e in conversione da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero (119) e prevede che i controlli su tali prodotti esenti siano effettuati presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione (120). Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali le autorità competenti effettuano i controlli sulle importazioni di prodotti biologici e in conversione, indicando per ciascun punto di immissione in libera pratica il nome, l'indirizzo e i recapiti (121).
Gli Stati membri devono registrare e tenere aggiornato nel sistema Traces l'elenco dei punti di immissione in libera pratica di loro competenza presso i quali sono effettuati i controlli sulle importazioni di prodotti biologici e in conversione esenti da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero. Tali punti devono essere registrati nel sistema Traces alla voce «Luogo di controllo» come nuova tipologia denominata «Punto di immissione in libera pratica» (122). Gli Stati membri inoltre devono assegnare l'autorità competente a ciascuno di tali punti.
4.3 Possibilità di registrare un posto di controllo frontaliero come punto di immissione in libera pratica nel sistema Traces
Un posto di controllo frontaliero può essere registrato nel sistema Traces come punto di immissione in libera pratica?
Sì, laddove un posto di controllo frontaliero debba essere utilizzato per l'esecuzione dei controlli sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati da controlli dei prodotti biologici al posto di controllo frontaliero (123).
4.4 Impatto sulla normativa nazionale relativa ai controlli fitosanitari a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66
I controlli di identità e i controlli fisici richiesti a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 su piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 73 della normativa fitosanitaria continuano a essere eseguiti presso il posto di controllo frontaliero in base alla normativa nazionale?
Sì.
I controlli sulle importazioni di prodotti biologici e in conversione esenti dai controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero devono essere effettuati nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica (124) presso un punto di immissione in libera pratica registrato nel sistema Traces (125).
L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305 non impedisce tuttavia agli Stati membri di stabilire norme nazionali che prevedano che i controlli fitosanitari (controlli di identità e fisici) richiesti a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 siano eseguiti presso il posto di controllo frontaliero o un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
Qualora gli Stati membri intendano eseguire tutti i controlli ufficiali (controlli fitosanitari e dei prodotti biologici) presso il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo, se del caso, tale posto di controllo frontaliero o punto di controllo devono essere registrati nel sistema Traces come punti di immissione in libera pratica (126).
4.5 Controlli ufficiali eseguiti a distanza dai punti di immissione in libera pratica
I controlli dei prodotti biologici possono essere eseguiti a distanza dai punti di immissione in libera pratica?
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2305, l'autorità competente deve effettuare controlli dei prodotti biologici, che comprendono controlli documentali, presso il punto di immissione in libera pratica avvalendosi di tutte le competenze a sua disposizione.
4.6 Possibilità di informare l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari in merito al respingimento di partite esenti da controlli dei prodotti biologici presso il posto di controllo frontaliero
In relazione ai prodotti esenti da controlli dei prodotti biologici presso il posto di controllo frontaliero, nel caso in cui la decisione registrata nel riquadro 30 del COI indichi che la partita non può essere immessa in libera pratica, il sistema Traces prevede una funzionalità che consente all'autorità competente responsabile dei controlli dei prodotti biologici di informarne l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari?
Attualmente nel sistema Traces non è presente una funzionalità specifica in proposito. Tale comunicazione avverrebbe al di fuori di Traces, nell'ambito della normale collaborazione tra le autorità competenti.
5 Elenco degli atti dell’UE richiamati nel documento
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Regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) (127), denominato «OCR» |
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Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (128), denominato «ORR» |
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Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione (129) |
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Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (130) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (131) |
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Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione (132) |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (133) |
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Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (134) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (135) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (136) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione (137) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (138) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione (139) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (140) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione (141) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (142) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (143) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (144) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (145) |
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Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (146) |
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Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione (147) |
6 Allegati
6.1 Punto 3.4.4 Finalizzazione di un DSCE collegato a un COI
6.2 Punto 3.3.4 Autorizzazione del trasferimento al punto di controllo per i controlli sanitari e fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici tramite il DSCE
6.3 Punto 3.3.4 Autorizzazione del trasferimento al punto di controllo per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici tramite il COI
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Cfr. articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
(3) Cfr. l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
(4) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(5) Cfr. l'articolo 5, punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013.
(6) Cfr. l'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013.
(7) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1)
(9) Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).
(10) Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(11) Cfr. i punti 3.2.1 e 3.2.2 del presente documento.
(12) Cfr. il punto 4.2 del presente documento.
(13) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).
(15) A tale riguardo, cfr. la definizione di «partita» ai fini del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione stabilita nell'articolo 2, punto 1), di tale regolamento con riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, punto 37), OCR.
(16) A tale proposito, cfr. la definizione di «partita» ai fini del regolamento delegato (UE) 2021/2306, intesa come «il quantitativo di prodotti classificati con uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo» (cfr. articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(17) Per operatore responsabile della partita si intende l'importatore o una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che presenta la partita al posto di controllo frontaliero per conto dell'importatore.
(18) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, che stabilisce gli obblighi generali concernenti la notifica di arrivo preventiva.
(19) Cfr. l'articolo 56, paragrafo 3, lettera a), OCR.
(20) Cfr. l'articolo 56, paragrafo 4, OCR.
(21) Cfr. le note esplicative per la casella I.10 del DSCE nella parte I dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione.
(22) Benché non compaia nel modello del DSCE contenuto nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, questa opzione è attivata in Traces.
(23) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013.
(24) Il trasferimento deve avvenire a norma del capo I del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione. Cfr. il punto 3.3.4 del presente documento.
(25) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(26) Cfr. l'articolo 4 OCR.
(27) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.).
(28) Cfr. l'articolo 56, paragrafo 5, OCR.
(29) Parte II dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(30) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 3, OCR.
(31) Cfr. articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.
(32) https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-single-window-environment-customs_it
(33) COM(2020)673.
(34) https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/legislation/control-measures_it
(35) Cfr. l'articolo 59, paragrafo 1, OCR.
(36) Cfr. l'articolo 59, paragrafo 2, OCR.
(37) Cfr. l'articolo 64, paragrafo 3, lettera h), OCR.
(38) Cfr. anche l'articolo 66, paragrafo 1, secondo comma, OCR.
(39) A norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 5, OCR.
(40) Cfr. il punto 3.2.3 del presente documento.
(41) I domini delle autorità sono configurati e gestiti in Traces e assegnati alle autorità (ad esempio, posti di controllo frontalieri, autorità centrali/regionali/locali) per determinare il rispettivo ambito di competenza (ossia il tipo o i tipi di documenti/controlli ufficiali gestiti da ciascuna autorità in Traces).
(42) Di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), OCR e al regolamento delegato (UE) 2019/2123.
(43) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 2, OCR, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, OCR.
(44) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 2, OCR, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, OCR.
(45) Cfr. il punto 3.2.2 del presente documento.
(46) Cfr. capo II del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
(47) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_it
(48) Cfr. il considerando 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(49) Cfr. l'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(50) L'articolo 1 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2123 definisce i «controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» come «i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625».
(51) L'articolo 1 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2123 definisce i «controlli fitosanitari» come «i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625».
(52) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(53) Cfr. l'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(54) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(55) Cfr. l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/2123 modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(56) Questo vale quando la decisione registrata nel riquadro 30 del COI indica che parte della partita può essere immessa in libera pratica e l'autorità competente per i prodotti biologici ha indicato alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI che l'altra parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale). A questo proposito, le autorità competenti sono tenute a fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI se è stata selezionata l'opzione «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» (cfr. le note per la compilazione del riquadro 30 nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(57) Cfr. il punto 2.8.
(58) Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
(59) Cfr. l'albero decisionale dedicato nell'allegato del presente documento per la finalizzazione del DSCE come idoneo per il mercato interno – collegamento al COI.
(60) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e le note per la compilazione del COI nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(61) Cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 e le note per la compilazione del DSCE nella parte 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
(62) Fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, quando uno Stato membro gestisce un sistema nazionale esistente invece di Traces per registrare i risultati dei controlli ufficiali. In tal caso, il trasferimento può avvenire solo nello stesso Stato membro.
(63) Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
(64) Questo vale quando la decisione registrata nel riquadro 30 del COI indica che parte della partita può essere immessa in libera pratica e l'autorità competente per i prodotti biologici ha indicato alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI che l'altra parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale). A questo proposito, le autorità competenti sono tenute a fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI se è stata selezionata l'opzione «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» (cfr. le note per la compilazione del riquadro 30 nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(65) Cfr. il punto 2.8 del presente documento.
(66) Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(67) «Primo destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l'importatore consegna la partita dopo l'immissione in libera pratica e che la riceve per un'ulteriore preparazione e/o commercializzazione (articolo 2, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307).
(68) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(69) Cfr. l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(70) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(71) Regolamento delegato (UE) 2021/2305; regolamento delegato (UE) 2021/2306; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.
(72) Cfr. anche il punto 3.4.4 del presente documento.
(73) Cfr. anche il punto 3.4.1. del presente documento, sulla divisione delle competenze, e il punto 3.4.4 del presente documento, sul collegamento COI-DSCE.
(74) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(75) Cfr. il punto 3.2.1 del presente documento.
(76) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
(77) A norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(78) In questo caso la decisione nel riquadro 30 del COI è che la partita non può essere immessa in libera pratica. Questo vale anche quando la decisione registrata nel riquadro 30 del COI è che una parte della partita può essere immessa in libera pratica e l'autorità competente per i prodotti biologici ha indicato alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI che l'altra parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale). A questo proposito, le autorità competenti sono tenute a fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI se è stata selezionata l'opzione «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» (cfr. le note per la compilazione del riquadro 30 nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(79) Possibilità introdotta in Traces NT, senza alcuna modifica ai formati del DSCE nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
(80) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, OCR.
(81) Il DSCE deve essere finalizzato con «Non idoneità» per il mercato interno in tutti i casi in cui i risultati dei controlli ufficiali sanitari e fitosanitari non sono soddisfacenti, a prescindere dalla decisione registrata nel riquadro 30 del COI.
(82) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(83) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(84) Questo vale quando la decisione registrata nel riquadro 30 del COI indica che parte della partita può essere immessa in libera pratica e l'autorità competente per i prodotti biologici ha indicato alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI che l'altra parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale). A questo proposito, le autorità competenti sono tenute a fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI se è stata selezionata l'opzione «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» (cfr. le note per la compilazione del riquadro 30 nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(85) Cfr. il flusso di lavoro del DSCE se nel riquadro 30 del COI è indicato che «Parte della partita può essere immessa in libera pratica», al punto 3.4.5 del presente documento.
(86) Cfr. anche la risposta al punto 3.4.6 del presente documento.
(87) Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1602.
(88) Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1602.
(89) Articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(90) Cfr. il punto 3.4.6 del presente documento.
(91) Articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(92) Questo vale quando la decisione registrata nel riquadro 30 del COI indica che parte della partita può essere immessa in libera pratica e l'autorità competente per i prodotti biologici ha indicato alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI che l'altra parte della partita non può essere immessa in libera pratica (né come prodotto biologico, né come prodotto convenzionale). A questo proposito, le autorità competenti sono tenute a fornire le informazioni pertinenti alla voce «Informazioni supplementari» nel riquadro 30 del COI se è stata selezionata l'opzione «Parte della partita può essere immessa in libera pratica» (cfr. le note per la compilazione del riquadro 30 nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
(93) Cfr. il punto 3.4.6 del presente documento in relazione al collegamento tra il DSCE e gli estratti del COI in caso di partite parzialmente respinte.
(94) Con il termine «collegamento» si intende un link internet (URL) che porta al COI/DSCE in questione. Il link è reciproco. Di conseguenza, se l'operatore inserisce un link al COI nel DSCE, nel COI comparirà un link corrispondente al DSCE.
(95) Se l'operatore inserisce un link al COI nel DSCE, un link corrispondente al DSCE comparirà nel COI.
(96) Se l'operatore inserisce un link al COI nell'estratto del COI, un link corrispondente all'estratto del COI comparirà nel COI.
(97) Se l'operatore inserisce un link all'estratto del COI nel DSCE, un link corrispondente al DSCE comparirà nell'estratto del COI.
(98) In relazione al rilascio di DSCE distinti (cosiddetti DSCE «figli»), in questo caso per ciascuna parte della partita frazionata, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1602.
(99) Se l'operatore inserisce un link al COI nel DSCE iniziale, un link corrispondente al DSCE iniziale comparirà anche nel COI.
(100) Se l'operatore inserisce un link all'estratto del COI nel DSCE distinto, un link corrispondente al DSCE distinto comparirà nell'estratto del COI.
(101) Cfr. l'articolo 66, paragrafo 4, OCR e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/1602.
(102) Se l'operatore inserisce un link al COI nel DSCE iniziale, un link corrispondente al DSCE iniziale comparirà anche nel COI.
(103) Se l'operatore inserisce un link all'estratto del COI nel DSCE distinto, nell'estratto del COI comparirà un link corrispondente al DSCE distinto.
(104) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(105) Cfr. l'articolo 45, paragrafo 5, ORR e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(106) Cfr. il punto 3.3.5.
(107) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, che afferma: «Se, secondo la decisione indicata nel DSCE, adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa l'autorità competente che ha adottato la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare il certificato di ispezione [...]».
(108) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, che afferma: «[...] Le autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625 forniscono inoltre all'autorità competente che ha preso la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ogni informazione pertinente, come i risultati delle analisi di laboratorio, tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare, se del caso, il certificato di ispezione.».
(109) Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873.
(110) Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873.
(111) Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873.
(112) Cfr. l'articolo 57, paragrafo 1, OCR.
(113) Cfr. il punto 3.4.4 del presente documento.
(114) Cfr. l'articolo 50, paragrafo 3, OCR.
(115) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(116) Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(117) Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(118) Cfr. l'articolo 56 OCR.
(119) Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(120) Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(121) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(122) Considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(123) Cfr. la definizione di «punto di immissione in libera pratica» nell'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
(124) Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(125) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2305.
(126) Per quanto riguarda la registrazione nel sistema Traces dei punti di immissione in libera pratica, cfr. il punto 4.2. del presente documento.
(127) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1).
(128) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1)
(129) Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).
(130) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).
(131) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).
(132) Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).
(133) Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).
(134) Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).
(135) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci (GU L 015 del 17.1.2019, pag. 1).
(136) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).
(137) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).
(138) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).
(139) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 72).
(140) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
(141) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50).
(142) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).
(143) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(144) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
(145) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1).
(146) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).
(147) Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pag.140).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
|
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/38 |
Pubblicazione delle parti essenziali della decisione relativa al fallimento e alla dichiarazione di insolvenza di Sberbank CZ, a.s., in liquidazione, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva n. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
Invito all'insinuazione di un credito — Termini da rispettare
Invito a presentare osservazioni in relazione a un credito — Termini da rispettare
(2022/C 362/04)
Identificazione del debitore : Sberbank CZ, a.s. in liquidazione, società per azioni stabilita in base al diritto ceco, con sede legale in U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praga 5, n. di registrazione: 25083325, iscritta nel registro delle imprese del tribunale municipale di Praga, sezione B, numero 4353.
Identificazione del tribunale fallimentare : Tribunale municipale di Praga, con sede in Slezská 9, 120 00 Praga 2, Repubblica ceca.
Amministratore delle procedure di insolvenza : Il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, avvocato, con sede in Dušní n. 866/22, 11000 Praga 1, Repubblica ceca, n. di registrazione: 44686650, e-mail: ak@akluzova.cz, telefono + 420 222327902.
Il 26 agosto 2022 il Tribunale municipale di Praga ha emesso la decisione n. MSPH 95 INS 12575/2022–A-72, con la quale, ai sensi del diritto ceco (legge n. 182/2006 relativa al fallimento e alle modalità per la sua risoluzione («legge in materia di insolvenza») e successive modifiche):
|
a) |
ha dichiarato il fallimento del debitore Sberbank CZ, a.s. in liquidazione, società per azioni stabilita in base al diritto ceco, con sede legale in U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praga 5, n. di registrazione: 25083325, iscritta nel registro delle imprese del tribunale municipale di Praga, sezione B, numero 4353 («il debitore»). e |
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b) |
ha dichiarato insolvente il debitore con riferimento ai suoi beni («la decisione»). |
Con questa stessa decisione ha nominato amministratore delle procedure di insolvenza relative al debitore il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, avvocato, con sede in Dušní n. 866/22, 11000 Praga 1, Repubblica ceca, n. di registrazione: 44686650.
I crediti iscritti nella contabilità del debitore sono considerati insinuati al passivo e i creditori ne vengono informati individualmente entro 60 giorni dalla dichiarazione di insolvenza, vale a dire entro il 25 ottobre 2022.
Se il creditore non è d’accordo sull’importo o la natura dei suoi crediti indicati nella notifica può contestare entro 4 mesi dalla data della dichiarazione di insolvenza inviando le proprie obiezioni per iscritto all'amministratore delle procedure di insolvenza; qualora quest’ultimo non riceva nulla entro tale termine, si sottintende il tacito assenso dei creditori. vale a dire entro il 26 dicembre 2022. Il creditore che abbia la propria sede, ufficio, domicilio o luogo abituale di residenza in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato. L’obiezione deve recare l’intestazione «Contestazione dell’importo del credito» («Podání námitky proti výši pohledávky») in lingua ceca. Se il contenuto dell’obiezione è evidente, l'amministratore delle procedure di insolvenza la prende in considerazione anche in assenza di tale intestazione. L’amministratore delle procedure di insolvenza non prende in considerazione le obiezioni presentate oltre i termini, tranne quando è chiaro che queste erano state trasmesse entro i termini all'organo che aveva l'obbligo di notificarle. L’amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere al creditore di fornire una traduzione in lingua ceca.
Entro tre mesi della pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il creditore può depositare un'obiezione per mancata notifica da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 373 della parte 2 della legge in materia di insolvenza. In tale obiezione devono essere indicati tutti gli importi dei debiti del debitore alla data della dichiarazione di insolvenza e occorre allegarvi le copie certificate conformi dei documenti che attestano il presunto importo del credito, il giorno in cui è stato contratto e la sua natura, precisando segnatamente se si tratti di un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 168 della legge in materia di insolvenza), di un credito analogo a un credito di gestione della massa patrimoniale (articolo 169 della legge in materia di insolvenza), di un credito garantito in titoli, di un credito garantito in altro modo o di un credito subordinato (articolo 172 della parte 2 della legge in materia di insolvenza) e introdurre eventualmente una riserva di proprietà. Il creditore che abbia la propria sede, ufficio, domicilio o luogo abituale di residenza in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo può presentare l’obiezione nella lingua ufficiale di tale Stato. L’obiezione deve recare l’intestazione «Insinuazione di credito» in lingua ceca (Přihláška pohledávky). Se il contenuto dell’obiezione è evidente, l'amministratore delle procedure di insolvenza la prende in considerazione anche in assenza di tale intestazione. L’amministratore delle procedure di insolvenza non prende in considerazione le obiezioni presentate oltre i termini, tranne quando è chiaro che queste erano state trasmesse entro i termini all'organo che aveva l'obbligo di notificarle. L’amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere al creditore di fornire una traduzione in lingua ceca.
Il dr. in giurisprudenza Jiřina Lužová, amministratore delle procedure di insolvenza di Sberbank CZ, a.s., in liquidazione.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 362/05)
1.
In data 12 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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NLMK Belgium Holdings SA («NBH», Belgio), controllata congiuntamente da Société Wallonne de Gestion et des Participations SA («Sogepa», Belgio) e NLMK International B.V., a sua volta controllata in ultima istanza da Novolipetsk Steel PJSC («NLMK», Russia), |
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— |
NLMK DanSteel A/S («NLMK DanSteel», Danimarca), controllata in ultima istanza da NLMK. |
NBH intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di NLMK.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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NBH e le sue controllate operano nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti piatti di acciaio semilavorati e finiti, comprese le piastre di acciaio laminate a caldo (lamiere quarto) in Europa, |
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— |
NLMK DanSteel e la sua controllata operano nella produzione di piastre di acciaio laminate a caldo (lamiere quarto) e nella distribuzione di prodotti siderurgici in Europa. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).