ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 359

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
19 settembre 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 359/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2022/C 359/02

Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 359/03

Causa C-567/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu — Croazia) — A. H. / Zagrebačka banka d.d. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative)

3

2022/C 359/04

Cause riunite da C-116/21 P a C-118/21 P, C-138/21 P e C-139/21 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / WV, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio contratto dopo la cessazione di tale funzionario dal servizio – Condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima della cessazione del funzionario dal servizio – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio di parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Assenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione)

4

2022/C 359/05

Causa C-168/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di KL (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene)

5

2022/C 359/06

Causa C-207/21 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia e a. [Impugnazione – Annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione ratione temporis – Regole di voto del Consiglio – Maggioranza qualificata]

6

2022/C 359/07

Cause riunite C-274/21 e C-275/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH [Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 33 – Assimilazione di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 – Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro – Normativa nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti pubblici – Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un ricorso – Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile – Diritto a un ricorso effettivo – Direttiva 89/665 – Articoli 1, 2 e 2 bis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di accesso alla giustizia – Determinazione del valore stimato di un appalto pubblico]

7

2022/C 359/08

Causa C-310/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o agosto 2022 — Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese [Impugnazione – Energia – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Infrastrutture energetiche transeuropee – Progetti di interesse comune dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 16 – Delega di potere alla Commissione europea – Articolo 290 TFUE – Regolamento delegato (UE) n. 2020/389 – Modifica dell’elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione – Atto adottato dalla Commissione – Diritto di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea – Termine – Natura dell’atto prima della scadenza di tale termine]

8

2022/C 359/09

Causa C-371/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 luglio 2022 — SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Commissione europea [Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Progetto Marsol – Costi ammessi al finanziamento – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Diritto di accesso al dossier dell’OLAF – Diritto di essere ascoltati – Onere della prova – Snaturamento dei fatti – Valore probatorio – Principio di proporzionalità – Arricchimento senza causa]

9

2022/C 359/10

Causa C-401/21 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2022 — Romania / Commissione europea [Impugnazione – Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Tasso di cofinanziamento applicabile – Modifica del tasso avvenuta tra la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti – Principi di annualità contabile e di irretroattività]

9

2022/C 359/11

Causa C-447/21 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o agosto 2022 — Petrus Kerstens / Commissione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Domande di assistenza – Rigetto – Notifica delle decisioni per via elettronica – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività del ricorso)

10

2022/C 359/12

Causa C-572/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — CC/VO [Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 61, lettera a) – Competenza generale – Principio della perpetuatio iurisdictionis – Trasferimento, nel corso del procedimento, della residenza abituale di un minore da uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996]

10

2022/C 359/13

Causa C-242/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di documento fondamentale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)

11

2022/C 359/14

Causa C-288/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judiciaire — Bobigny — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera (franco svizzero) – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Onere della prova – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale]

12

2022/C 359/15

Causa C-454/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — procedimento penale a carico di AZ (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Trasporti – Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Direttiva 2014/45/UE – Controlli tecnici periodici dei veicoli a motore – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Guida di un veicolo non regolarmente immatricolato – Sanzioni – Insussistenza di un’attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte)

13

2022/C 359/16

Causa C-521/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — J.P. / B.d.S.L. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Pedaggi – Mancato pagamento – Sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura – Mancanza di sufficienti precisazioni – Mancanza di collegamento fra l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione e la realtà effettiva o l’oggetto della controversia del procedimento principale – Irricevibilità manifesta)

13

2022/C 359/17

Causa C-133/21: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato – Assenza di giustificazione – Nozione di ragioni oggettive)

14

2022/C 359/18

Causa C-59/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 27 gennaio 2022 — MP / Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Causa C-110/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 17 febbraio 2022 — IP / Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Causa C-159/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 3 marzo 2022 — IK / Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Causa C-308/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Causa C-309/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Causa C-310/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Causa C-322/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 12 maggio 2022 — E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Causa C-331/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna) il 17 maggio 2022 — KT / Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Causa C-340/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 24 maggio 2022 — Cofidis/Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Causa C-349/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 31 maggio 2022 — NM / Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Causa C-352/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Hamm (Germania) il 1o giugno 2022 — Procedimento penale a carico di A.

26

2022/C 359/29

Causa C-356/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 giugno 2022 — Pro Rauchfrei e.V. / JS e.K.

26

2022/C 359/30

Causa C-371/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’8 giugno 2022 — G sp. z o.o. / W S.A.

27

2022/C 359/31

Causa C-372/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 giugno 2022 — CM / DN

28

2022/C 359/32

Causa C-373/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di NE

28

2022/C 359/33

Causa C-376/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 giugno 2022 — Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited / Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

29

2022/C 359/34

Causa C-377/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 giugno 2022 — LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Causa C-392/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 giugno 2022 — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Causa C-393/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 15 giugno 2022 — EXTÉRIA, s. r. o. / Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Causa C-394/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 15 giugno 2022 — Oilchart International NV / O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Causa C-395/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2022 — Trade Express-L OOD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi

33

2022/C 359/39

Causa C-396/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Causa C-397/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Causa C-398/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Causa C-399/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 15 giugno 2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Causa C-404/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia) il 16 giugno 2022 — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) / Εlliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Causa C-406/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 20 giugno 2022 — CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Causa C-409/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Sofia (Bulgaria) il 21 giugno 2022 — UA / EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Causa C-411/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Causa C-412/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 21 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / NT

41

2022/C 359/48

Causa C-414/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Causa C-415/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 20 giugno 2022 — JD / Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

42

2022/C 359/50

Causa C-418/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 21 giugno 2022 — SA Cezam / État belge

43

2022/C 359/51

Causa C-423/22 P: Impugnazione proposta il 27 giugno 2022 dal Comitato economico e sociale europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-750/20, Correia / CESE

43

2022/C 359/52

Causa C-431/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2022 — Scuola europea di Varese / PD e LC, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore NG

44

2022/C 359/53

Causa C-434/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2022 — AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, con l’intervento di Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Causa C-436/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 1o luglio 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Causa C-447/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea

47

2022/C 359/56

Causa C-448/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

48

2022/C 359/57

Causa C-456/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) l’8 luglio 2022 — VX, AT / Comune di Ummendorf

49

2022/C 359/58

Causa C-459/22: Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

49

2022/C 359/59

Causa C-462/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’11 luglio 2022 — BM / LO

50

2022/C 359/60

Causa C-512/22 P: Impugnazione proposta il 26 luglio 2022 dalla Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)

51

2022/C 359/61

Causa C-513/22 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2022 da Silvio Berlusconi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)

53

2022/C 359/62

Causa C-514/22 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 da Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

55

2022/C 359/63

Causa C-515/22 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 dal Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

57

2022/C 359/64

Causa C-330/20: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — IP / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Causa C-366/20: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — CZ / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Causa C-445/21: Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — EUROBANK BULGARIA / NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Causa C-517/21: Ordinanza del presidente della Corte del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Causa C-614/21: Ordinanza del presidente della Corte del 15 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — G / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Causa C-685/21: Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — YV/ Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Causa C-709/21: Ordinanza del presidente della Corte del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti — Romania) — Procedimento promosso da MK

60

2022/C 359/71

Causa C-717/21: Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) — Provident Polska S.A./ VF

60

 

Tribunale

2022/C 359/72

Causa T-864/19: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — AI e a./ECDC (Funzione pubblica – Personale dell’ECDC – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Previ avvertimenti – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 24 dello Statuto – Portata del dovere di assistenza – Dovere di sollecitudine – Apertura di un'inchiesta – Termine ragionevole – Responsabilità – Illegittimità)

61

2022/C 359/73

Causa T-165/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JC / EUCAP Somalia (Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale d’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale)

61

2022/C 359/74

Causa T-194/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JF / EUCAP Somalia (Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Mancato rinnovo del contratto di lavoro a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Non discriminazione in base alla nazionalità – Periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Atti inscindibili dal contratto – Irricevibilità)

62

2022/C 359/75

Causa T-457/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — VeriGraft/Eismea [Clausola compromissoria – Programma quadro per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Convenzione di sovvenzione Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency — P-TEV – Costi di subappalto non previsti – Procedura d’approvazione semplificata – Subappalto menzionato nelle relazioni tecniche periodiche – Relazioni tecniche periodiche approvate – Costi ammissibili]

63

2022/C 359/76

Causa T-629/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Delifruit/Commissione [Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva clorpirifos – Determinazione dei limiti massimi applicabili ai residui di clorpirifos presenti nelle o sulle banane – Regolamento (CE) n. 396/2005 – Conoscenze scientifiche e tecniche disponibili – Altri fattori legittimi]

64

2022/C 359/77

Causa T-768/20: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Standard International Management / EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo The Standard – Dichiarazione di decadenza – Luogo dell’uso del marchio – Pubblicità e offerte di vendita destinate ai consumatori dell’Unione – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

64

2022/C 359/78

Causa T-147/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Gugler France / EUIPO — Gugler (GUGLER) {Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]}

65

2022/C 359/79

Causa T-176/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — CCTY Bearing Company/EUIPO — CCVI International (CCTY) {Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Union europea denominativo CCTY – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CCVI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Abuso del diritto – Articolo 71 del regolamento 2017/1001}

66

2022/C 359/80

Causa T-227/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Illumina / Commissione [Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Richiesta di rinvio proveniente da un’autorità garante della concorrenza non competente, secondo la normativa nazionale, ad esaminare l’operazione di concentrazione – Decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione – Decisioni della Commissione che accolgono le richieste di altre autorità nazionali garanti della concorrenza di aderire alla richiesta di rinvio – Competenza della Commissione – Termine di presentazione della richiesta di rinvio – Nozione di concentrazione resa nota – Termine ragionevole – Legittimo affidamento – Dichiarazioni pubbliche della vicepresidente della Commissione – Certezza del diritto]

66

2022/C 359/81

Causa T-369/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni) {Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo uni – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Segni o indicazioni divenuti di uso comune – Articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001]}

67

2022/C 359/82

Causa T-438/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — TL/Commissione (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Avviso di posto vacante – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Molestie psicologiche – Responsabilità)

68

2022/C 359/83

Causa T-543/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Purasac / EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Rejeunesse – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore REVANESSE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

68

2022/C 359/84

Causa T-573/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RAPIDGUARD – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato]

69

2022/C 359/85

Causa T-634/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo WE DO SUPPORT – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/86

Causa T-641/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — dennree / EUIPO (BioMarkt) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioMarkt – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/87

Causa T-677/21: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — TL / Commissione (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rapporto informativo per il 2019 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Fissazione di obiettivi – Sviamento di potere – Responsabilità)

71

2022/C 359/88

Causa T-200/18: Ordinanza del Tribunale del 21 luglio 2022 — Fersher Developments e Lisin/Commissione e BCE (Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Competenza del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorso manifestamente infondato)

71

2022/C 359/89

Causa T-254/21: Ordinanza del Tribunale del 25 luglio 2022 — Armadora Parleros / Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Politica comune della pesca – Mancato esercizio da parte della Commissione delle competenze di controllo previste dalla normativa applicabile – Potenza del motore delle imbarcazioni – Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli – Danno – Nesso di causalità – Termine di prescrizione – Ricorso manifestamente irricevibile)

72

2022/C 359/90

Causa T-317/21: Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

73

2022/C 359/91

Causa T-439/21: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2022 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

73

2022/C 359/92

Causa T-30/22: Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire)

74

2022/C 359/93

Causa T-266/22: Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione

74

2022/C 359/94

Causa T-286/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione

75

2022/C 359/95

Causa T-388/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

76

2022/C 359/96

Causa T-405/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — UniCredit Bank/CRU

77

2022/C 359/97

Causa T-407/22: Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/SRB

78

2022/C 359/98

Causa T-423/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

80

2022/C 359/99

Causa T-431/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Kiinnitysluottopankki / CRU

81

2022/C 359/100

Causa T-432/22: Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — Nordea Rahoitus Suomi / SRB

82

2022/C 359/101

Causa T-440/22: Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — UIV Servizi / REA

83

2022/C 359/102

Causa T-444/22: Ricorso proposto il 18 luglio 2022 — HB/Commissione

84

2022/C 359/103

Causa T-447/22: Ricorso proposto il 18 luglio 2022 — NV/BEI

85

2022/C 359/104

Causa T-455/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

85

2022/C 359/105

Causa T-456/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

86

2022/C 359/106

Causa T-457/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI / Siria

87

2022/C 359/107

Causa T-465/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

88

2022/C 359/108

Causa T-466/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

89

2022/C 359/109

Causa T-467/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

89

2022/C 359/110

Causa T-468/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

90

2022/C 359/111

Causa T-469/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

91

2022/C 359/112

Causa T-471/22: Ricorso proposto il 29 luglio 2022 — QM/Consiglio

92

2022/C 359/113

Causa T-472/22: Ricorso proposto il 29 luglio 2022 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Causa T-473/22: Ricorso proposto il 31 luglio 2022 — Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO — Darvas and Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Causa T-480/22: Ricorso proposto il 3 agosto 2022 — Panicongelados-Massas Congeladas / EUIPO — Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Causa T-482/22: Ricorso proposto il 5 agosto 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Causa T-488/22: Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Kaufdas.online/EUIPO — Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Causa T-489/22: Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Cathay Pacific Airways / Commissione

96

2022/C 359/119

Causa T-220/22: Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2022 — CiviBank / BCE

97

2022/C 359/120

Causa T-358/22: Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2022 — PQ / SEAE

97


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 359/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 340 del 5.9.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 326 del 29.8.2022

GU C 318 del 22.8.2022

GU C 311 del 16.8.2022

GU C 303 dell’8.8.2022

GU C 294 dell’1.8.2022

GU C 284 del 25.7.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/2


Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

(2022/C 359/02)

Beatrix Ricziová e Tihamér Tóth, nominati giudici al Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 29 giugno 2022 (1), per il periodo dal 30 giugno 2022 al 31 agosto 2022, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 luglio 2022.


(1)  GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 77.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu — Croazia) — A. H. / Zagrebačka banka d.d.

(Causa C-567/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Applicabilità ratione temporis - Articolo 10, paragrafo 1 - Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data - Articolo 6 - Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista - Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse - Applicabilità ratione materiae - Articolo 1, paragrafo 2 - Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative)

(2022/C 359/03)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski građanski sud u Zagrebu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A. H.

Convenuta: Zagrebačka banka d.d.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali il professionista è stato obbligato a proporre al consumatore una modifica del loro contratto iniziale mediante un accordo il cui contenuto è determinato da tali disposizioni e detto consumatore ha avuto la facoltà di acconsentire a una siffatta modifica.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / WV, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite da C-116/21 P a C-118/21 P, C-138/21 P e C-139/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Pensione - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 20 dell’allegato VIII - Concessione di una pensione di reversibilità - Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità - Matrimonio contratto dopo la cessazione di tale funzionario dal servizio - Condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario - Articolo 18 dell’allegato VIII - Matrimonio contratto prima della cessazione del funzionario dal servizio - Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno - Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 20 - Principio di parità di trattamento - Articolo 21, paragrafo 1 - Principio di non discriminazione fondata sull’età - Articolo 52, paragrafo 1 - Assenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione)

(2022/C 359/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-116/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, N. Mongin e B. Schima, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW (rappresentante: N. de Montigny, avvocata), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Alver, M. Bauer e R. Meyer, agenti)

(Causa C-117/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, N. Mongin e B. Schima, agenti)

Altre parti nel procedimento: BT (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti), Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (rappresentanti: N. Maes e J. Van Rossum, avvocati)

(Causa C-118/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, N. Mongin e B. Schima, agenti)

Altre parti nel procedimento: RN (rappresentante: F. Moyse, avvocato), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti)

(Causa C-138/21 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: BT (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, N. Mongin e B. Schima, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti), Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (rappresentanti: N. Maes e J. Van Rossum, avvocati)

(Causa C-139/21 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW (rappresentante: N. de Montigny, avvocata), Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, N. Mongin e B. Schima, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2020, VW/Commissione (T-243/18, non pubblicata, EU:T:2020:619), del 16 dicembre 2020, BT/Commissione (T-315/19, non pubblicata, EU:T:2020:622) e del 16 dicembre 2020 RN/Commissione (T-442/17 RENV, EU:T:2020:618), sono annullate.

2)

Le impugnazioni di VW nella causa T-243/18, di BT nella causa T-315/19 e di RN nella causa T-442/17 RENV sono respinte.

3)

VW sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea tanto nella causa T-243/18 quanto nelle cause C-116/21 P e C-139/21 P.

4)

BT sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea tanto nella causa T-315/19 quanto nelle cause C-117/21 P e C-138/21 P.

5)

RN sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea tanto nelle cause F-104/15 e T-442/17 RENV, quanto nella causa C-118/21 P.

6)

La Commissione europea e RN sopporteranno le proprie spese nella causa T-695/16 P.

7)

Il Parlamento europeo e l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE International) sopporteranno le proprie spese in tutte le cause in cui sono intervenuti in primo grado e nelle impugnazioni, ivi comprese, per quanto riguarda il Parlamento europeo, le cause F-104/15 e T-695/16 P.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di KL

(Causa C-168/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 2, paragrafo 4 - Condizione della doppia incriminabilità del fatto - Articolo 4, punto 1 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione - Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio di proporzionalità dei reati e delle pene)

(2022/C 359/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

KL

con l’intervento di: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

2)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia e a.

(Causa C-207/21 P) (1)

(Impugnazione - Annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 - Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE - Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie - Applicazione ratione temporis - Regole di voto del Consiglio - Maggioranza qualificata)

(2022/C 359/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Ł. Habiak, K. Herrmann, R. Tricot e C. Valero, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica francese, Ungheria, Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, successivamente H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

(Cause riunite C-274/21 e C-275/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 33 - Assimilazione di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 - Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro - Normativa nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti pubblici - Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un ricorso - Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici - Principi di effettività e di equivalenza - Effetto utile - Diritto a un ricorso effettivo - Direttiva 89/665 - Articoli 1, 2 e 2 bis - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di accesso alla giustizia - Determinazione del valore stimato di un appalto pubblico)

(2022/C 359/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Convenute: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, corrisponde alla conclusione del contratto di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23.

2)

L’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può più basarsi, per aggiudicare un nuovo appalto, su un accordo quadro per il quale siano già stati raggiunti il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi che esso fissa, a meno che l’aggiudicazione di tale appalto non comporti alcuna modifica sostanziale di tale accordo quadro, come previsto dall’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

3)

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede, per le domande di provvedimenti provvisori e per i ricorsi in materia di appalti pubblici, norme procedurali diverse da quelle che si applicano, in particolare, ai procedimenti in materia civile.

4)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone al singolo di individuare, nella sua domanda di provvedimenti provvisori o nel suo ricorso, la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in questione e la decisione individualmente impugnabile contestata, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara e l’avviso di aggiudicazione dell’appalto non sia ancora stato pubblicato.

5)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso:

osta a una normativa nazionale che impone a un giudice, investito di una domanda di provvedimenti provvisori volti a impedire acquisti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di determinare, prima di pronunciarsi su tale domanda, il tipo di procedura di aggiudicazione di appalto di cui trattasi, il valore (stimato) dell’appalto in questione nonché il numero totale delle decisioni individualmente impugnabili e, se del caso, dei lotti risultanti dalla procedura di aggiudicazione in questione, al solo fine di calcolare l’importo delle spese giudiziarie forfettarie che l’autore di tale domanda dovrà imperativamente versare, pena il rigetto di detta domanda per tale solo motivo, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara e, al momento della presentazione del ricorso di annullamento contro una decisione relativa a tale procedura, l’avviso di aggiudicazione dell’appalto non sia ancora stato pubblicato;

non osta a una normativa nazionale che impone a un giudice, investito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice individualmente impugnabile, di determinare, prima di decidere su tale ricorso, il tipo di procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione, il valore (stimato) dell’appalto in questione nonché il numero totale delle decisioni individualmente impugnabili e, se del caso, di lotti derivanti dalla procedura di aggiudicazione di appalto in questione, al solo fine di calcolare l’importo delle spese giudiziarie forfettarie che il ricorrente dovrà imperativamente versare, pena il rigetto del ricorso per tale solo motivo.

6)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone al singolo che presenta una domanda di provvedimenti provvisori o un ricorso il versamento di spese giudiziarie forfettarie di importo impossibile da prevedere, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara o, se del caso, senza la successiva pubblicazione di un avviso di aggiudicazione dell’appalto, di modo che tale singolo si possa trovare nell’incapacità di conoscere il valore stimato dell’appalto in questione nonché il numero di decisioni individualmente impugnabili che sono state adottate dall’amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle quali sono state calcolate tali spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o agosto 2022 — Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese

(Causa C-310/21 P) (1)

(Impugnazione - Energia - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Infrastrutture energetiche transeuropee - Progetti di interesse comune dell’Unione europea - Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 16 - Delega di potere alla Commissione europea - Articolo 290 TFUE - Regolamento delegato (UE) n. 2020/389 - Modifica dell’elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione - Atto adottato dalla Commissione - Diritto di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea - Termine - Natura dell’atto prima della scadenza di tale termine)

(2022/C 359/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (rappresentanti: C. Davis e S. Goldberg, solicitors, nonché E. White, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e B. De Meester, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. J. Ruiz Sánchez, agente) Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl e Aquind SAS sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021


19.9.2022   

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C 359/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 luglio 2022 — SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Commissione europea

(Causa C-371/21 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione - Progetto Marsol - Costi ammessi al finanziamento - Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che constata l’irregolarità di talune spese sostenute - Rimborso delle somme versate - Diritto di accesso al dossier dell’OLAF - Diritto di essere ascoltati - Onere della prova - Snaturamento dei fatti - Valore probatorio - Principio di proporzionalità - Arricchimento senza causa)

(2022/C 359/09)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (rappresentanti: V. Catenacci, F.S. Marini e R. Viglietta, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Romoli, in qualità di agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SGI Studio Galli Ingegneria Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 2.8.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2022 — Romania / Commissione europea

(Causa C-401/21 P) (1)

(Impugnazione - Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Tasso di cofinanziamento applicabile - Modifica del tasso avvenuta tra la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e l’accettazione dei conti - Principi di annualità contabile e di irretroattività)

(2022/C 359/10)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: L.-E. Baţagoi e E. Gane, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Armenia e S. Pardo Quintillán, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Romania si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


19.9.2022   

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C 359/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o agosto 2022 — Petrus Kerstens / Commissione europea

(Causa C-447/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Domande di assistenza - Rigetto - Notifica delle decisioni per via elettronica - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività del ricorso)

(2022/C 359/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (rappresentante: C. Mourato, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: T.S. Bohr, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Petrus Kerstens si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — CC/VO

(Causa C-572/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 61, lettera a) - Competenza generale - Principio della perpetuatio iurisdictionis - Trasferimento, nel corso del procedimento, della residenza abituale di un minore da uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996)

(2022/C 359/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CC

Resistente: VO

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


19.9.2022   

IT

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C 359/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL

(Causa C-242/22 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Diritto all’interpretazione e alla traduzione - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «documento fondamentale» - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) - Ambito di applicazione - Omesso recepimento in diritto nazionale - Efficacia diretta - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6 - Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata - Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata - Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo - Revoca della sospensione condizionale - Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca - Conseguenze sulla validità di detta revoca - Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)

(2022/C 359/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parte nel procedimento penale principale

TL

con l’intervento di: Ministério Público

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev’essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.


(1)  GU C 257 del 4.7.2022.


19.9.2022   

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C 359/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judiciaire — Bobigny — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

(Causa C-288/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Contratto di mutuo espresso in valuta estera (franco svizzero) - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Articolo 4, paragrafo 2 - Requisiti di intelligibilità e di trasparenza - Onere della prova - Articolo 3, paragrafo 1 - Significativo squilibrio - Articolo 5 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)

(2022/C 359/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Judiciaire — Bobigny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuto: ZD

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende le clausole del contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, in quanto tali clausole stabiliscono un elemento essenziale che caratterizza detto contratto.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

3)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore.

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un massimale, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


19.9.2022   

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C 359/13


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — procedimento penale a carico di AZ

(Causa C-454/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Trasporti - Direttiva 1999/37/CE - Documenti di immatricolazione dei veicoli - Direttiva 2014/45/UE - Controlli tecnici periodici dei veicoli a motore - Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene - Guida di un veicolo non regolarmente immatricolato - Sanzioni - Insussistenza di un’attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

(2022/C 359/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit

Parte nel procedimento penale principale

AZ

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) con decisione del 23 settembre 2020.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


19.9.2022   

IT

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C 359/13


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — J.P. / B.d.S.L.

(Causa C-521/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Pedaggi - Mancato pagamento - Sanzioni - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura - Mancanza di sufficienti precisazioni - Mancanza di collegamento fra l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione e la realtà effettiva o l’oggetto della controversia del procedimento principale - Irricevibilità manifesta)

(2022/C 359/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: J.P.

Resistente: B.d.S.L.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 15 ottobre 2020, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio

(Causa C-133/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato - Assenza di giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive»)

(2022/C 359/17)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon

Parti

Ricorrenti: VP, CX, RG, TR, e a.

Convenuto: Elliniko Dimosio

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un lavoratore a tempo determinato il cui contratto sia qualificato come locazione d'opera non ha diritto a percepire una retribuzione equivalente a quella versata a un lavoratore a tempo indeterminato in base al rilievo secondo cui ha eseguito il suo lavoro nel contesto di un contratto a tempo determinato essendo a conoscenza del fatto che tale contratto era inteso a rispondere a esigenze permanenti e stabili del suo datore di lavoro.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 27 gennaio 2022 — MP / Consejería de Presidencia

(Causa C-59/22)

(2022/C 359/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente in appello: MP

Resistente: Consejería de Presidencia

Questioni pregiudiziali

A)

Se, ai fini della clausola 2 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il lavoratore «a tempo indeterminato non permanente (indefinido no fijo)», quale descritto nel presente rinvio pregiudiziale, debba essere considerato come un «lavoratore a tempo determinato» e rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro, e segnatamente della clausola 5 dello stesso.

B)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini dell’applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si debba ritenere che vi sia stato un «utilizzo di una successione» di contratti a termine o di rinnovi successivi nel caso di un lavoratore legato a un’amministrazione da un contratto a tempo indeterminato non permanente quando tale contratto non prevede un termine di durata e sulla sua vigenza incidano l’offerta e la copertura del posto, il che darebbe luogo alla cessazione del contratto, ove detta offerta non è intervenuta tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il primo semestre del 2021.

C)

Se la clausola 5 [dell’accordo allegato alla] direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori) (il cui scopo è conformarsi alla direttiva e che a tal fine prevede una durata massima di 24 mesi per il cumulo di contratti a termine successivi dei lavoratori in un periodo di riferimento di 30 mesi) secondo la quale sono esclusi dal computo i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratori a tempo indeterminato non permanenti, dato che in tal caso non vi sarebbe per siffatti contratti alcuna limitazione applicabile, né in riferimento alla durata, al numero o alla causa dei loro rinnovi, né in riferimento al loro concatenamento con altri contratti.

D)

Se la clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osti ad una normativa nazionale che non prevede alcun limite (in termini di numero, durata o cause) per i rinnovi, espressi o taciti, di un determinato contratto temporaneo, quale il contratto a tempo indeterminato non permanente del settore pubblico, limitandosi a fissare un limite per la durata complessiva di tale contratto e degli altri contratti a termine concatenati ad esso.

E)

Atteso che il legislatore spagnolo non ha adottato alcuna norma limitativa dei rinnovi, espressi o taciti, dei contratti dei lavoratori a tempo indeterminato non permanenti, se debba essere considerato come una violazione della clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE il caso di un lavoratore del settore pubblico, come quello di cui alla presente controversia, che ha un contratto a tempo indeterminato non permanente la cui durata prevista non è mai stata dichiarata né precisata e che si è protratto fino al 2021 senza che sia stata indetta alcuna procedura di selezione per coprire il posto occupato da detto lavoratore e porre fine alla situazione di temporaneità.

F)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16 (2), Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17 (3), Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante restitutio in integrum, laddove detta normativa prevede solo un’indennità prestabilita e oggettiva (pari a 20 giorni di stipendio per ogni anno di servizio prestato, con il limite di un’annualità), ma non contempla disposizioni relative a un ulteriore indennizzo per giungere al risarcimento integrale del danno subito nel caso in cui quest’ultimo sia superiore all’importo summenzionato.

G)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore, laddove detta normativa prevede solo un’indennità da versare al momento dell’estinzione del contratto dovuta alla copertura del posto, ma non contempla alcuna indennità durante la vigenza del contratto in alternativa alla dichiarazione dello stesso come contratto a tempo indeterminato. Se, in una controversia nella quale sia in discussione solo la stabilità del lavoratore, ma non sia intervenuta l’estinzione del contratto, debba riconoscersi un’indennità per i danni causati dalla precarietà in alternativa alla dichiarazione del carattere permanente del rapporto di lavoro.

H)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti del settore pubblico per quanto riguarda l’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro volte a «prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato» da parte dell’ente datore di lavoro in relazione ad altri lavoratori e per il futuro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, nel caso in cui dette misure consistano in norme giuridiche introdotte a partire dal 2017 [disposizione addizionale 34a della Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (legge 3/2017 del 27 giugno 2017, sui bilanci generali dello Stato per il 2017), disposizione addizionale 43a della Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (legge 6/2018, del 3 luglio 2018, sui bilanci generali dello Stato per il 2019), e Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio (regio decreto-legge 14/2021, del 6 luglio 2021)], le quali prevedano che sorgeranno responsabilità per i «comportamenti irregolari», senza precisare tali responsabilità oltre che con un generico rinvio a una normativa non specificata e senza che risulti l’esistenza alcun caso concreto in cui tali responsabilità siano state riconosciute, nel contesto di migliaia di sentenze con le quali dei lavoratori sono stati dichiarati lavoratori a tempo indeterminato non permanenti per violazione delle norme in materia di assunzione temporanea.

I)

Nel caso in cui tali norme siano considerate sufficientemente dissuasive, se, dal momento che sono state introdotte per la prima volta nel 2017, esse possano essere applicate per evitare la trasformazione di contratti in contratti a tempo indeterminato quando i presupposti di siffatta trasformazione per violazione della clausola 5 dell’accordo quadro siano sorti anteriormente, oppure se ciò comporterebbe un’applicazione retroattiva ed espropriativa di dette norme.

J)

Qualora si ritenga che la normativa spagnola non preveda misure sufficientemente dissuasive, se la conseguenza di una violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE da parte di un datore di lavoro pubblico debba essere la qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato non permanente oppure si debba riconoscere il lavoratore come lavoratore permanente (fijo) tout court.

K)

Se la conversione del contratto in contratto permanente in applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della CGUE che lo interpreta debba imporsi anche nel caso in cui fosse considerata contraria agli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, ove tali norme costituzionali siano interpretate nel senso che impongono che l’accesso a tutti gli impieghi pubblici, comprese le assunzioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto del lavoro, possa avere luogo solo dopo che il candidato abbia superato una procedura di selezione per concorso soggetta ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità.

L)

Se la conversione del contratto dello specifico lavoratore in contratto permanente non debba essere applicata stante la previsione per legge dell’indizione di un processo di stabilizzazione dell’occupazione temporanea, mediante bando pubblico per la copertura del posto occupato dal lavoratore, tenendo conto del fatto che in tale processo deve essere garantito «il rispetto dei principi di libera concorrenza, uguaglianza, merito, capacità e pubblicità» e pertanto il lavoratore oggetto dell’utilizzo di una successione di contratti o rinnovi con contratti a termine potrebbe non consolidare il proprio posto qualora esso fosse assegnato ad un’altra persona, nel qual caso il contratto di detto lavoratore si estinguerebbe ed egli riceverebbe un’indennità calcolata in ragione di 20 giorni di stipendio per anno di servizio prestato, fino al limite di un’annualità di stipendio.

M)

Se il lavoratore, anche qualora non sia stato licenziato, abbia diritto a un’indennità pari o superiore a quella di cui sopra, e da stabilirsi ad opera dei giudici nel caso in cui non sia quantificata dalla legge, per l’utilizzo di una successione di contratti o rinnovi del suo contratto contraria alla summenzionata clausola 5.

N)

Se su quanto precede incida, e in caso affermativo in che modo, il fatto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico, allorché ciò si è tradotto in una successione di contratti a termine, stagione dopo stagione, come indicato nel ricorso della lavoratrice.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 43.

(2)  EU:C:2018:166

(3)  EU:C:2019:387


19.9.2022   

IT

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C 359/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 17 febbraio 2022 — IP / Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

(Causa C-110/22)

(2022/C 359/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente in appello: IP

Resistente: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Questioni pregiudiziali

A)

Se, ai fini della clausola 2 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il lavoratore «a tempo indeterminato non permanente (indefinido no fijo)», quale descritto nel presente rinvio pregiudiziale, debba essere considerato come un «lavoratore a tempo determinato» e rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro, e segnatamente della clausola 5 dello stesso.

B)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini dell’applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si debba ritenere che vi sia stato un «utilizzo di una successione» di contratti a termine o di rinnovi successivi nel caso di un lavoratore legato a un’amministrazione da un contratto a tempo indeterminato non permanente quando tale contratto non prevede uno specifico termine di durata e sulla sua vigenza incidano invece la futura offerta e copertura del posto, ove detta offerta non è intervenuta tra il 2002 e il primo semestre del 2021.

C)

Se la clausola 5 [dell’accordo allegato alla] direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori) (il cui scopo è conformarsi alla direttiva e che a tal fine prevede una durata massima di 24 mesi per il cumulo dei contratti a termine successivi dei lavoratori in un periodo di riferimento di 30 mesi) secondo la quale sono esclusi dal computo i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratori a tempo indeterminato non permanenti, dato che in tal caso non vi sarebbe per siffatti contratti alcuna limitazione applicabile, né in riferimento alla durata, al numero o alla causa dei loro rinnovi, né in riferimento al loro concatenamento con altri contratti.

D)

Se la clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osti ad una normativa nazionale che non prevede alcun limite (in termini di numero, durata o cause) per i rinnovi, espressi o taciti, di un determinato contratto temporaneo, quale il contratto a tempo indeterminato non permanente del settore pubblico, limitandosi a fissare un limite per la durata complessiva di tale contratto e degli altri contratti a termine concatenati ad esso.

E)

Atteso che il legislatore spagnolo non ha adottato alcuna norma limitativa dei rinnovi, espressi o taciti, dei contratti dei lavoratori a tempo indeterminato non permanenti, se debba essere considerato come una violazione della clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE il caso di un lavoratore del settore pubblico, come quello di cui alla presente controversia, che ha un contratto a tempo indeterminato non permanente la cui durata prevista non è mai stata dichiarata né precisata e che si è protratto, quanto meno, dal 2002 (reintegro dopo il licenziamento) fino al 2021 senza che si sia stata indetta alcuna procedura di selezione per coprire il posto occupato da detto lavoratore e porre fine alla situazione di temporaneità.

F)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16 (2), Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17 (3), Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante restitutio in integrum, laddove detta normativa prevede solo un’indennità prestabilita e oggettiva (pari a 20 giorni di stipendio per ogni anno di servizio prestato, con il limite di un’annualità), ma non contempla disposizioni relative a un ulteriore indennizzo per giungere a risarcire integralmente il danno subito nel caso in cui quest’ultimo sia superiore all’importo summenzionato.

G)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi con contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore, quando detta normativa prevede solo un’indennità da versare al momento dell’estinzione del contratto dovuta alla copertura del posto, ma non contempla alcuna indennità durante la vigenza del contratto in alternativa alla dichiarazione dello stesso come contratto a tempo indeterminato. Se, in una controversia nella quale sia in discussione solo la stabilità del lavoratore, ma non sia intervenuta l’estinzione del contratto, debba riconoscersi un’indennità per i danni causati dalla precarietà in alternativa alla dichiarazione del carattere permanente del rapporto di lavoro.

H)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti del settore pubblico per quanto riguarda l’utilizzo di successioni di contratti o di rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro volte a «prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato» da parte dell’ente datore di lavoro in relazione ad altri lavoratori e per il futuro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, nel caso in cui dette misure consistano in norme giuridiche introdotte a partire dal 2017 [disposizione addizionale 34a della Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (legge 3/2017 del 27 giugno 2017, sui bilanci generali dello Stato per il 2017), disposizione addizionale 43a della Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (legge 6/2018, del 3 luglio 2018, sui bilanci generali dello Stato per il 2019), e Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio (regio decreto-legge 14/2021, del 6 luglio 2021)], le quali prevedono che sorgeranno responsabilità per i «comportamenti irregolari», senza precisare tali responsabilità oltre che con un generico rinvio a una normativa non specifica e senza che risulti l’esistenza di alcun caso concreto in cui tali responsabilità siano state riconosciute, nel contesto di migliaia di sentenze con le quali dei lavoratori sono stati dichiarati lavoratori a tempo indeterminato non permanenti per violazione delle norme in materia di assunzione temporanea.

I)

Nel caso in cui tali norme siano considerate sufficientemente dissuasive, se, dal momento che sono state introdotte per la prima volta nel 2017, esse possano essere applicate per evitare la trasformazione di contratti in contratti a tempo indeterminato quando i presupposti di siffatta trasformazione per violazione della clausola 5 dell’accordo quadro siano sorti anteriormente, oppure se ciò comporterebbe un’applicazione retroattiva ed espropriativa di dette norme.

J)

Qualora si ritenga che la normativa spagnola non preveda misure sufficientemente dissuasive, se la conseguenza di una violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE da parte di un datore di lavoro pubblico debba essere la qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato non permanente oppure si debba riconoscere il lavoratore come lavoratore permanente(fijo) tout court, senza modulazioni di sorta.

K)

Se la conversione del contratto in contratto permanente in applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della CGUE che lo interpreta debba imporsi, in forza del principio di preminenza del diritto dell’Unione, anche nel caso in cui fosse considerata contraria agli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, ove tali norme costituzionali siano interpretate nel senso che impongono che l’accesso a tutti gli impieghi pubblici, comprese le assunzioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto del lavoro, possa avere luogo solo dopo che il candidato abbia superato una procedura di selezione per concorso soggetta ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità. Atteso che è possibile una diversa interpretazione, vale a dire quella seguita dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), se si debba applicare alle norme costituzionali nazionali il principio di interpretazione conforme, di modo che sia obbligatorio optare per l’interpretazione che le renda compatibili con il diritto dell’Unione, ritenendo nella fattispecie che gli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione non impongano di applicare i principi di uguaglianza, merito e capacità ai procedimenti di assunzione di personale su base contrattuale.

L)

Se la conversione del contratto in contratto permanente in applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 e della giurisprudenza della CGUE che la interpreta possa non applicarsi qualora, prima che tale conversione sia disposta giudizialmente, venga istituito per mezzo di una legge un processo di stabilizzazione dell’occupazione temporanea da svolgersi negli anni successivi, che comporta la pubblicazione di bandi pubblici per la copertura del posto occupato dal lavoratore, tenendo conto del fatto che in tale processo deve essere garantito «il rispetto dei principi di libera concorrenza, uguaglianza, merito, capacità e pubblicità» e pertanto il lavoratore oggetto dell’utilizzo di una successione di contratti o rinnovi con contratti a termine potrebbe consolidare il suo posto, ma anche non riuscirvi, ove esso fosse assegnato ad un’altra persona, nel qual caso il contratto di detto lavoratore si estinguerebbe ed egli riceverebbe un’indennità calcolata in ragione di 20 giorni di stipendio per anno di servizio prestato, fino al limite di un’annualità di stipendio.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 43.

(2)  EU:C:2018:166

(3)  EU:C:2019:387


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 3 marzo 2022 — IK / Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

(Causa C-159/22)

(2022/C 359/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: IK

Resistente: Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

Questioni pregiudiziali

A)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o rinnovi di contratti a termine contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16 (1), Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17 (2), Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante restitutio in integrum, laddove detta normativa prevede solo un’indennità prestabilita e oggettiva (pari a 20 giorni di stipendio per ogni anno di servizio prestato, con il limite di un’annualità), ma non contempla disposizioni relative a un ulteriore indennizzo per giungere a risarcire integralmente il danno subito nel caso in cui quest’ultimo sia superiore all’importo summenzionato.

B)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive dell’utilizzo di successioni di contratti o rinnovi con contratti a termini contrarie alla clausola 5 dell’accordo quadro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore, quando detta normativa prevede solo un’indennità da versare al momento dell’estinzione del contratto dovuta alla copertura del posto, ma non contempla alcuna indennità durante la vigenza del contratto in alternativa alla dichiarazione dello stesso come contratto a tempo indeterminato. Se, in una controversia nella quale sia in discussione solo la stabilità del lavoratore, ma non sia intervenuta l’estinzione del contratto, debba riconoscersi un’indennità per i danni causati dalla precarietà in alternativa alla dichiarazione del carattere permanente del rapporto di lavoro.

C)

Se si possa ritenere che la normativa nazionale contenga misure sufficientemente dissuasive nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti del settore pubblico per quanto riguarda l’utilizzo di una successione di contratti o rinnovi temporanei contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro volte a «prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato» da parte dell’ente datore di lavoro in relazione ad altri lavoratori e per il futuro, le quali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE nelle sentenze del 7 marzo 2018 nella causa C-494/16, Santoro, e dell’8 maggio 2019 nella causa C-494/17, Rossato, nel caso in cui dette misure consistano in norme giuridiche introdotte a partire dal 2017 [disposizione addizionale 34a della Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (legge 3/2017 del 27 giugno 2017, sui bilanci generali dello Stato per il 2017), disposizione addizionale 43a della Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (legge 6/2018, del 3 luglio 2018, sui bilanci generali dello Stato per il 2019), e Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio (regio decreto-legge 14/2021, del 6 luglio 2021), le quali prevedano che sorgeranno responsabilità per i «comportamenti irregolari», senza precisare tali responsabilità oltre che con un generico rinvio a una normativa non specifica e senza che risulti l’esistenza alcun caso concreto in cui tali responsabilità siano state riconosciute, nel contesto di migliaia di sentenze con le quali dei lavoratori sono stati dichiarati lavoratori a tempo indeterminato non permanenti per violazione delle norme in materia di assunzione temporanea.

D)

Qualora si ritenga che la normativa spagnola non preveda misure sufficientemente dissuasive, se la conseguenza di una violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (3) da parte di un datore di lavoro pubblico debba essere la qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato non permanente oppure si debba riconoscere il lavoratore come lavoratore permanente (fijo) tout court.

E)

Se la conversione del contratto in contratto permanente in applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della CGUE che lo interpreta debba imporsi, in forza del principio di preminenza del diritto dell’Unione, anche nel caso in cui fosse considerata contraria agli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, ove tali norme costituzionali siano interpretate nel senso che impongono che l’accesso a tutti gli impieghi pubblici, comprese le assunzioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto del lavoro, possa avere luogo solo dopo che il candidato abbia superato una procedura di selezione per concorso soggetta ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità. Atteso che è possibile una diversa interpretazione, vale a dire quella seguita dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), se si debba applicare alle norme costituzionali nazionali il principio di interpretazione conforme, di modo che sia obbligatorio optare per l’interpretazione che le renda compatibili con il diritto dell’Unione, ritenendo nella fattispecie che gli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione non impongano di applicare i principi di uguaglianza, merito e capacità ai procedimenti di assunzione di personale su base contrattuale.

F)

Se la conversione del contratto in contratto permanente in applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 e della giurisprudenza della CGUE che la interpreta possa non applicarsi qualora, prima che tale conversione sia disposta giudizialmente, venga istituito per mezzo di una legge un processo di stabilizzazione o consolidamento dell’occupazione temporanea da svolgersi negli anni successivi, che comporta la pubblicazione di bandi pubblici per la copertura del posto occupato dal lavoratore, tenendo conto del fatto che in tale processo deve essere garantito «il rispetto dei principi di libera concorrenza, uguaglianza, merito, capacità e pubblicità» e pertanto il lavoratore oggetto dell’utilizzo di una successione di contratti o rinnovi con contratti a termine potrebbe consolidare il suo posto, ma anche non riuscirvi, ove esso fosse assegnato ad un’altra persona, nel qual caso il contratto di detto lavoratore si estinguerebbe ed egli riceverebbe un’indennità calcolata in ragione di 20 giorni di stipendio per anno di servizio prestato, fino al limite di un’annualità di stipendio.


(1)  EU:C:2018:166

(2)  EU:C:2019:387

(3)  GU 1999, L 175, pag. 43.


19.9.2022   

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C 359/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

(Causa C-308/22)

(2022/C 359/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo Stato membro interessato, che, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento 1107/2009 (1), decide sull’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, disponga di un margine per discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore zonale, che ha esaminato la domanda in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento 1107/2009 e, in tal caso, di quale margine disponga.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia che per lo Stato membro interessato non c’è margine oppure sussiste solo un margine limitato, in che modo si concretizzi allora il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Se in tal caso la correttezza della valutazione dello Stato membro relatore zonale possa essere integralmente messa in discussione dinanzi al giudice nazionale dello Stato membro interessato.

3)

Qualora lo Stato membro interessato, o l’autorità giurisdizionale di detto Stato membro, pervenga alla conclusione che la valutazione dello Stato membro relatore zonale è inficiata da difetto di motivazione, in che misura lo Stato membro interessato sia tenuto a coinvolgere lo Stato membro relatore zonale nella realizzazione di una valutazione sufficientemente motivata.

4)

Se lo Stato membro relatore zonale possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su orientamenti già adottati, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essi incorporate non sono più del tutto attuali.

5)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se lo Stato membro relatore zonale possa allora limitarsi a fondarsi su conoscenze scientifiche e tecniche contenute in orientamenti già messi a punto, ma non ancora adottati, o se lo Stato membro relatore zonale debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, anche se non incorporate in orientamenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Adama Registrations BV (Adama)

(Causa C-309/22)

(2022/C 359/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: Adama Registrations BV (Adama)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 del regolamento 2018/605 (1) comporti che l’autorità competente deve applicare i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino anche nel processo valutativo e decisionale di domande di autorizzazione ancora pendenti il 10 novembre 2018, anche in considerazione dell’articolo 29, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1107/2009 (2).

2)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se spetti all’autorità competente sospendere il processo valutativo e decisionale di domande di autorizzazione in attesa delle conclusioni della Commissione europea sugli effetti del regolamento 2018/605 per ciascuna delle procedure in corso nell’ambito del regolamento 1107/2009, alla luce del considerando 8 del regolamento 2018/605.

3)

In caso di risposta in senso negativo a tale seconda questione, se l’autorità competente possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su dati noti al momento della domanda, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essa incorporati non sono più attuali nel momento in cui viene adottata la decisione impugnata.


(1)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU 2018, L 101, pag. 33).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

(Causa C-310/22)

(2022/C 359/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

Questioni pregiudiziali

1)

Se dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con il punto 3.6.5 dell’allegato II, del regolamento 1107/2009 (1), discenda che eventuali proprietà d’interferente endocrino di una sostanza attiva non sono più valutate nella valutazione a livello nazionale di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se ciò significhi che le conoscenze scientifiche e tecniche sulle proprietà d’interferente endocrino, ad esempio come quelle poste a fondamento dei regolamenti 283/2013 (2) e 2018/605 (3), non vengono prese in considerazione nella valutazione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Come tale aspetto si concili con il requisito posto dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1107/2009, che la valutazione in parola deve essere condotta alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

3)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, in che modo un’organizzazione non governativa come la ricorrente disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, per presentare a un giudice l’approvazione di una sostanza attiva.

4)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se ciò significhi che nella valutazione di una domanda di autorizzazione siano determinanti le conoscenze scientifiche e tecniche attuali in tale momento su dette proprietà d’interferente endocrino.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2013, L 93, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2018, L 101, pag. 33).


19.9.2022   

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C 359/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 12 maggio 2022 — E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-322/22)

(2022/C 359/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: E.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questione pregiudiziale

Se i principi di effettività e di leale cooperazione nonché di equivalenza, sanciti dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata [GU 2012, C 326, pag. 13], o qualsiasi altro principio rilevante previsto nel diritto dell'Unione, ostino ad una disposizione nazionale quale l'articolo 78, paragrafo 5, punti 1 e 2, della legge del 29 agosto 1997 — codice tributario (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; testo unico, Dz.U. Gazzetta ufficiale polacca del 2012, posizione 749, e successive modifiche), la quale prevede che gli interessi sulle imposte pagate in eccesso, riscosse dal sostituto d'imposta in violazione del diritto dell'Unione, non sono dovuti al soggetto passivo per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale dichiara l’incompatibilità della riscossione dell’imposta con il diritto dell’Unione, nel caso in cui la domanda diretta a far constatare tale eccedenza sia stata presentata dal soggetto passivo dopo la scadenza del suddetto tale termine, e le disposizioni di diritto nazionale in materia di riscossione delle imposte siano rimaste incompatibili con il diritto dell'Unione nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, C 190/12 (ECLI:EU:C:2014:249).


19.9.2022   

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C 359/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna) il 17 maggio 2022 — KT / Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

(Causa C-331/22)

(2022/C 359/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona

Parti

Ricorrente: KT

Resistente: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Questioni pregiudiziali

1.–

La Ley 20/2021 [(legge 20/2021)] prevede, quale unica misura sanzionatoria, l’organizzazione di procedure di selezione accompagnata dalla concessione di un’indennità a favore delle sole vittime dell’abuso che non superino tali procedure di selezione. [Si chiede s]e la suddetta legge violi la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1990/70/CE (1) non sanzionando gli abusi realizzati nei confronti dei dipendenti pubblici temporanei che abbiano superato tali procedure di selezione, dal momento che l’applicazione della sanzione è sempre indispensabile ed il superamento della suddetta procedura di selezione non costituisce una misura sanzionatoria che soddisfa i requisiti della direttiva stessa, come stabilito dalla CGUE nell’ordinanza del 2 giugno 2021, causa C-103/19 (2).

2.–

In caso di risposta affermativa alla questione precedente e qualora la Ley 20/2021 [(legge 20/2021)] non preveda altre misure efficaci per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato o la proroga abusiva di un contratto temporaneo, se la mancata previsione normativa di una conversione in contratto a tempo indeterminato di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, o della proroga abusiva di un contratto temporaneo, violi la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, come stabilito dalla CGUE nell’ordinanza del 30 settembre 2020, causa C-135/20 (3).

3.–

Il Tribunal Supremo [(Corte suprema, Spagna)] nelle sentenze n. 1425/2018 e 1426/2018, del 26 settembre 2018, ha sancito l’interpretazione giurisprudenziale, confermata dalla sentenza n. 1534/2021, del 20 dicembre 2021, secondo la quale la misura da adottare dinanzi a una situazione di abuso del lavoro temporaneo può consistere semplicemente nel fatto di mantenere il dipendente pubblico vittima dell’abuso del regime di precarietà nel posto di lavoro fino a quando l’amministrazione datrice di lavoro non determini l’esistenza di una necessità strutturale e organizzi le corrispondenti procedure di selezione — alle quali possono partecipare anche candidati che non hanno subito il suddetto abuso del lavoro a tempo determinato — per coprire il posto con dipendenti pubblici permanenti o di ruolo. [Si chiede s]e la suddetta giurisprudenza violi la clausola 5 dell’accordo quadro della direttiva 1990/70/CE, dal momento che l’organizzazione di una procedura di selezione aperta ed il superamento di tale procedura di selezione non costituiscono una misura sanzionatoria che soddisfa i requisiti della direttiva stessa, come stabilito dalla CGUE nell’ordinanza del 2 giugno 2021, causa C-103/19.

4.–

In caso di risposta affermativa alla questione precedente e qualora la giurisprudenza del Tribunal Supremo [(Corte suprema)] non preveda altre misure efficaci per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato o la proroga abusiva di un contratto temporaneo, se la mancata previsione da parte della giurisprudenza di una conversione in contratto a tempo indeterminato di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato o della proroga abusiva di un contratto temporaneo, violi la clausola 5 dell’accordo quadro della direttiva 1999/70/CE, come stabilito dalla CGUE nell’ordinanza del 30 settembre 2020, causa C-135/20.

5.–

Se la legislazione adottata per la trasposizione della clausola 5 dell’accordo quadro della direttiva 1999/70/CE violi il diritto [dell’Unione] in quanto non prevede alcuna misura sanzionatoria specifica per garantire il conseguimento degli obiettivi di tale norma [dell’Unione] e porre fine alla situazione di precarietà dei dipendenti pubblici.

Se — in una siffatta situazione — le autorità giudiziarie nazionali debbano concedere la conversione del rapporto temporaneo abusivo in un rapporto permanente diverso da quello del dipendente pubblico di ruolo, ma che garantisca stabilità dell’impiego alla vittima dell’abuso, per evitare che tale abuso rimanga senza sanzione e che si pregiudichino gli obiettivi della clausola 5 dell’accordo, sebbene tale trasformazione non sia prevista dalla legislazione nazionale, a condizione che il suddetto rapporto temporaneo sia stato preceduto da una procedura di selezione pubblica secondo i principi di uguaglianza, merito e capacità.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  EU:C:2021:460.

(3)  EU:C:2020:760.


19.9.2022   

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C 359/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 24 maggio 2022 — Cofidis/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-340/22)

(2022/C 359/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD).

Parti

Ricorrente: Cofidis

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/59/UE (1), del 15 maggio 2014, osti all’imposizione, in uno Stato membro, delle succursali di enti finanziari residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea attraverso una normativa come il regime interno portoghese del tributo supplementare di solidarietà sul settore bancario qualora il tributo gravi sulle passività rettificate e sul valore nozionale degli strumenti finanziari derivati fuori bilancio e il suo gettito non sia destinato ai meccanismi nazionali di finanziamento delle azioni di risoluzione né al finanziamento del Fondo di risoluzione unico.

2)

Se la libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel regime interno portoghese del tributo supplementare di solidarietà sul settore bancario, che consente di dedurre dalle passività liquidate e approvate taluni elementi delle passività che concorrono al calcolo del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, conformemente alle disposizioni della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui alla parte [dieci] del medesimo regolamento, elementi che possono essere emessi solo da soggetti dotati di personalità giuridica, vale a dire, che non possono essere emessi da succursali di enti creditizi non residenti.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  GU 2013, L 176, pag. 1.


19.9.2022   

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C 359/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 31 maggio 2022 — NM / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-349/22)

(2022/C 359/27)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Attore: NM

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 110 TFUE osti a che la norma di diritto nazionale — di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del CISV [Código do Imposto Sobre Veículos, codice dell'imposta sui veicoli] — che concede una riduzione al 25 % dell'imposta gravante sull'immissione in consumo di autoveicoli (ISV) a favore dei veicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri che soddisfino determinati criteri ambientali, viga e si applichi, nella formulazione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2021, più restrittiva di quella vigente sino ad allora, tanto ai veicoli nazionali nuovi quanto ai veicoli usati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea immatricolati per la prima volta in Portogallo a partire da tale data, conferendo parità di trattamento fiscale a detti veicoli, ma determinando una situazione che può essere considerata di disparità, tra veicoli usati, con lo stesso tempo di utilizzo, che soddisfino i criteri ambientali meno esigenti precedentemente in vigore ma non soddisfino quelli della nuova legge, a seconda che (a) siano stati originariamente commercializzati e immatricolati in Portogallo prima della data di entrata in vigore della nuova formulazione, nel qual caso avranno beneficiato di una riduzione al 25 % del valore dell’imposta, nel qual caso potendosi considerare che ciò tenda a riflettersi nel rispettivo prezzo di acquisto come veicoli usati, o b) siano stati immatricolati in un altro Stato membro in una data in cui era in vigore la precedente formulazione e siano immessi in consumo in Portogallo dopo tale data, nel qual caso sopportano il 100 % del valore dell'imposta.


19.9.2022   

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C 359/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Hamm (Germania) il 1o giugno 2022 — Procedimento penale a carico di A.

(Causa C-352/22)

(2022/C 359/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Hamm

Parti nel procedimento penale principale

Imputato: A.

Richiedente: Generalstaatsanwaltschaft Hamm

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE (1) in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE (2) debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato di una persona ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati in un altro Stato membro dell’Unione europea sia vincolante, con riguardo alla procedura di estradizione nello Stato membro richiesto dell’estradizione di detta persona, in ragione dell’obbligo di interpretazione conforme della normativa nazionale stabilito dal diritto dell’Unione (articolo 288, paragrafo 3, TFUE e articolo 4, paragrafo 3, TUE), con la conseguenza che l’estradizione di tale persona nel paese terzo o paese di origine è necessariamente esclusa fino alla revoca o alla scadenza dello status di rifugiato.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).


19.9.2022   

IT

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C 359/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 giugno 2022 — Pro Rauchfrei e.V. / JS e.K.

(Causa C-356/22)

(2022/C 359/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Pro Rauchfrei e.V.

Convenuto: JS e.K.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di immissione sul mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/CE (1) includa l’offerta di prodotti del tabacco tramite distributori automatici in modo tale che i pacchetti di sigarette in essi contenuti, pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono però conservati nel distributore automatico in modo che non siano inizialmente visibili al consumatore e le avvertenze su di essi apposte diventano visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell’operazione di pagamento.

2)

Se il divieto di «dissimulare tramite altri elementi» le avvertenze di cui all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE, includa il caso in cui nella presentazione della merce tramite un distributore automatico venga dissimulata l’intera confezione di tabacco.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU. 2014, L 127, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’8 giugno 2022 — G sp. z o.o. / W S.A.

(Causa C-371/22)

(2022/C 359/30)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attrice: G sp. z o.o.

Convenuta: W S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), che impone che la realizzazione dei diritti del cliente di energia (piccola impresa), nel caso del cambiamento del fornitore di energia, avvenga nel rispetto del principio che garantisce ai clienti idonei la possibilità di cambiare fornitore con facilità e che tale cambiamento avvenga in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla possibilità di infliggere al cliente una penale contrattuale per la risoluzione di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato nell’ipotesi in cui il cliente volesse cambiare fornitore di energia, indipendentemente dall’ammontare del danno subito [articolo 483, paragrafo 1, e articolo 484, paragrafi 1 e 2, della legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny)] e senza che la legge sull’energia [articolo 4j, paragrafo 3a, della legge del 10 dicembre 1997 sull’energia (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne)] preveda un qualsiasi criterio per il calcolo di tali oneri e per la determinazione del loro ammontare.

2)

Se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (…), che impone che la realizzazione dei diritti del cliente di energia (piccola impresa), nel caso del cambiamento del fornitore di energia, avvenga in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo e nel rispetto del principio che impone di garantire ai clienti idonei un’effettiva possibilità di cambiare fornitore con facilità, debba essere interpretato nel senso che esso osta a un'interpretazione delle clausole contrattuali la quale consente, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di fornitura di energia concluso con un fornitore a tempo determinato, di addebitare ai clienti (piccole imprese) oneri corrispondenti di fatto al costo del prezzo dell'energia non consumata fino alla scadenza del contratto, secondo il principio «prendi o paga».


(1)  GU 2009, L 211, pag. 55


19.9.2022   

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C 359/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 giugno 2022 — CM / DN

(Causa C-372/22)

(2022/C 359/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Parti

Ricorrente: CM

Resistente: DN

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1) si applichi:

a.

a una domanda di modifica di un diritto di visita ai sensi dell’articolo 2, punto 10), di detto regolamento, presentata dal titolare di tale diritto di visita in forza di una decisione giurisdizionale avente effetto differito motivato dall’interesse dei minori, ma definitiva e passata in giudicato, emessa nello Stato della precedente residenza abituale dei minori più di quattro mesi prima dell’adizione effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,

b.

e ciò in via esclusiva, escludendo cioè la competenza di principio prevista dall’articolo 8 di detto regolamento,

anche se il considerando 12 di detto regolamento specifica che «le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si [informano] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza (…)».

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la competenza così radicata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, prevista «in deroga all'articolo 8» di detto regolamento, osti all’applicazione dell’articolo 15 del medesimo regolamento, previsto «in via eccezionale» e «ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore».


(1)  GU 2003, L 338, p. 1.


19.9.2022   

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C 359/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di NE

(Causa C-373/22)

(2022/C 359/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale

NE

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che un giudice, chiamato a decidere di un procedimento penale, che sia nel contempo convenuto in un procedimento civile avente ad oggetto un’azione promossa dall’imputato in tale procedimento penale per una violazione del giudice medesimo o del suo successore nella conduzione di detto procedimento penale o di un altro, o che sarebbe tenuto a risarcire un danno qualora la domanda fosse accolta, non costituisca un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione.

2)

In caso affermativo, se dette disposizioni di diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che un giudice in tale situazione non debba proseguire il procedimento penale e neppure decidere nel merito, e quali sarebbero le conseguenze a livello procedurale e di diritto sostanziale degli atti di tale giudice se non si autoricusasse per parzialità.

3)

Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che l’indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello Zakon za sadebnata vlast (legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario) (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al 27 luglio 2022) risulti compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare ad occuparsi dei procedimenti assegnati loro fino a quel momento nonché di quelli per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell’organo giurisdizionale è motivato con l’esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.

4)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che ostino a norme nazionali quali quelle della legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al [27] luglio 2022), che prevedono il completo smantellamento [del Tribunale specializzato per i procedimenti penali, ossia] di un organo giurisdizionale autonomo in Bulgaria con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale ad altri organi giurisdizionali in tutto il paese, anche quando siano situati in località molto distanti dall’attuale sede di attività di detti giudici, senza stabilire anticipatamente il luogo di cui trattasi, senza il loro consenso e in conformità delle limitazioni previste dalla legge solo per detti giudici in relazione al numero massimo di rinnovi di mandato possibili presso un organo giurisdizionale.

5)

In caso affermativo, e alla luce del primato del diritto dell’Unione, quali atti procedurali dovrebbero quindi compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui è stato disposto lo scioglimento. Quali conseguenze ne deriverebbero per le decisioni procedurali dell’organo giurisdizionale di cui è stato disposto lo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e le decisioni finali adottate nell’ambito di tali procedimenti.


19.9.2022   

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C 359/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 giugno 2022 — Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited / Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

(Causa C-376/22)

(2022/C 359/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited

Convenuta: Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/31/CE (1) debba essere interpretato nel senso che per provvedimento relativo ad un «determinato servizio della società dell’informazione» possa intendersi anche un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione (quali le piattaforme di comunicazione) oppure se l’esistenza di un provvedimento ai sensi di detta disposizione richieda l’adozione di una decisione in relazione a un singolo caso specifico (ad esempio, relativo a una piattaforma di comunicazione nominativamente determinata).

2.

Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’omissione della notifica da effettuare in caso di urgenza, secondo detta disposizione, «al più presto» (a posteriori) alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento relativa al provvedimento adottato comporti che detto provvedimento non possa essere applicato a un determinato servizio dopo la scadenza di un termine sufficiente per la notifica (a posteriori).

3.

Se l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE (2), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 (3), osti all’applicazione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, che non riguardi le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su una piattaforma per la condivisione di video.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2010, L 178, pag. 1).

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69).


19.9.2022   

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C 359/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 giugno 2022 — LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

(Causa C-377/22)

(2022/C 359/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: LR

Resistenti: Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

Questione pregiudiziale

Ferma restando la valutabilità dei servizi maturati dalla parte ricorrente nel Regno Unito ai sensi del diritto comunitario, nonostante l’intervenuto recesso di quest’ultimo dalla sua partecipazione all’Unione Europea, se l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011 (1) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, ai sensi della quale, per la partecipazione al concorso straordinario per l’arruolamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria italiana, sia ritenuto valido esclusivamente il servizio non di ruolo prestato dai candidati presso scuole secondarie statali nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all’anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.


(1)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 giugno 2022 — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-392/22)

(2022/C 359/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di Dublino (1), alla luce dei considerando 3, 32 e 39 e in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato e applicato nel senso che il principio di fiducia interstatale non è divisibile, cosicché violazioni gravi e sistematiche del diritto dell’Unione che vengono commesse dallo Stato membro eventualmente competente prima del trasferimento nei confronti di cittadini di paesi terzi che non sono (ancora) rimpatriati [in base al sistema] di Dublino ostano in senso assoluto al trasferimento a detto Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, laddove lo Stato membro eventualmente competente violi il diritto dell’Unione in modo grave e strutturale, lo Stato membro che effettua il trasferimento non può fondarsi sul principio di fiducia interstatale, ma deve eliminare ogni dubbio o dimostrare che, dopo il trasferimento, il richiedente non verrà a trovarsi in una situazione in contrasto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Con quali mezzi di prova il richiedente possa suffragare i suoi argomenti che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino osta al suo trasferimento e quale livello probatorio sia applicabile al riguardo. Se allo Stato membro che effettua il trasferimento, in considerazione del rinvio all’acquis dell’Unione nel preambolo del regolamento di Dublino, incomba un dovere di cooperazione e/o di accertamento [quanto alla situazione cui il ricorrente va incontro], oppure, in caso di violazioni gravi e strutturali di diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi, se debbano essere ottenute dallo Stato membro competente garanzie individuali che dopo il trasferimento saranno rispettati i diritti fondamentali del richiedente. Se la risposta a questa domanda sarebbe diversa nel caso in cui il richiedente si trovi in difficoltà a presentare la prova, laddove non sia in grado di avvalorare con documenti le sue dichiarazioni coerenti e dettagliate, laddove ciò, in considerazione della natura delle dichiarazioni, non possa pretendersi.

4)

Se la risposta alle questioni precedenti al punto III sia diversa qualora il richiedente dimostri che non sarà possibile e/o efficace presentare denunce alle autorità e/o presentare ricorsi.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


19.9.2022   

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C 359/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 15 giugno 2022 — EXTÉRIA, s. r. o. / Spravíme, s. r. o.

(Causa C-393/22)

(2022/C 359/36)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: EXTÉRIA, s. r. o.

Convenuta: Spravíme, s. r. o.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che la nozione «contratto di prestazione di servizi» comprende anche un contratto preliminare (pactum de contrahendo) con il quale le parti si sono impegnate a stipulare un contratto definitivo che sia un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


19.9.2022   

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C 359/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 15 giugno 2022 — Oilchart International NV / O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

(Causa C-394/22)

(2022/C 359/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Oilchart International NV

Convenuti: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis) (1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 (2) sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che nelle nozioni di «fallimenti, (…) procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, (…) concordati e (…) procedure affini», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis), rientra anche una procedura con cui l’azione viene descritta nell’atto di citazione come vertente su un semplice credito commerciale, senza menzione del fallimento già aperto del convenuto, mentre l’effettivo fondamento giuridico di detta azione va rinvenuto nelle specifiche disposizioni di deroga della Nederlandse Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling, (legge dei Paesi Bassi del 30 settembre 1893 sul fallimento e l’amministrazione controllata, in prosieguo la «NFW») e con cui:

si deve accertare se un siffatto credito debba essere considerato un credito verificabile (articolo 26 in combinato disposto con l’articolo 110 NFW) oppure un credito non verificabile (articolo 25, paragrafo 2, NFW),

la questione se entrambe le azioni possano essere esercitate contemporaneamente o se un’azione non risulta escludere l’altra, in considerazione delle specifiche conseguenze giuridiche di ciascuna di esse (tra l’altro con riguardo alla possibilità di invocare una garanzia bancaria fornita dopo il fallimento), deve essere definita secondo le norme specifiche del diritto fallimentare dei Paesi Bassi.

Ed inoltre

2)

Se le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, NFW debbano essere considerate compatibili con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sull’insolvenza, nei limiti in cui questa disposizione consentirebbe di esercitare siffatta azione (articolo 25, paragrafo 2, NFW) dinanzi al giudice di un altro Stato membro anziché dinanzi al giudice dell’insolvenza dello Stato membro in cui è stato aperto il fallimento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2022 — «Trade Express-L» OOD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Causa C-395/22)

(2022/C 359/38)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Trade Express-L» OOD

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE (1) del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, nonché alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali le persone che hanno realizzato acquisti intracomunitari di oli lubrificanti ai sensi del punto 3.4.20 dell’allegato A al regolamento (CE) n. 1099/2008 (o gli importatori di tali oli lubrificanti) possono essere obbligate a creare riserve di sicurezza.

2)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali i tipi di prodotti di cui devono essere create e mantenute riserve di sicurezza, sono limitati a una parte dei tipi di prodotti di cui all’articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali la realizzazione di acquisti intracomunitari o l’importazione di uno dei tipi di prodotti indicati nell’articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, da parte di una determinata persona comporta l’obbligo di creare e mantenere riserve di sicurezza di un altro diverso tipo di prodotto.

4)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali una persona è tenuta a creare e mantenere riserve di un prodotto che non utilizza nell’ambito della sua attività commerciale e che non è collegato a tale attività, fermo restando che tale obbligo comporta anche un considerevole onere finanziario (che, in pratica, ne rende impossibile il rispetto), poiché detta persona non dispone del prodotto, né lo importa o detiene.

5)

In caso di risposta negativa a una delle domande: se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che una persona che ha realizzato acquisti intracomunitari o importazioni di un determinato tipo di prodotto può essere obbligata unicamente a creare e mantenere riserve di sicurezza dello stesso tipo di prodotto che è stato oggetto degli acquisti intracomunitari/importazioni.


(1)  GU 2009, L 265, pag. 9.

(2)  GU 2008, L 304, pag. 1.


19.9.2022   

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C 359/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-396/22)

(2022/C 359/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba considerare che anche un procedimento per la successiva determinazione di una pena cumulativa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (2), se effettivamente la decisione viene adottata mediante sentenza pronunciata in udienza, durante la quale tuttavia non è possibile né un riesame del giudizio di colpevolezza né una modifica della pena inflitta.

2)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale impedimento assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

(2)  Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).


19.9.2022   

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C 359/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-397/22)

(2022/C 359/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

Convenuto: LM

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba considerare che, nel caso della notifica di una citazione a un adulto convivente, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584/GAI (1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (2), debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria emittente deve provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto la citazione, o se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, debba essere interpretato nel senso che la notifica a detto adulto convivente dimostra a tutti gli effetti che l’interessato era al corrente della citazione, a meno che egli spieghi in modo plausibile che non ne aveva conoscenza, e per quali motivi.

2)

Se, nell’ambito del giudizio d’appello che è stato svolto, la nozione di «processo» di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, debba essere interpretata nel senso che si riferisce al processo che ha portato alla decisione in primo grado, se solo l’imputato ha proposto appello e il ricorso è stato respinto.

3)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale impedimento assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

(2)  Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).


19.9.2022   

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C 359/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-398/22)

(2022/C 359/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Altra parte nel procedimento: RQ

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’ambito del ricorso in appello che è stato svolto, la nozione di «processo» di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI (1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (2), debba essere interpretata nel senso che si riferisce al processo che ha portato alla decisione in primo grado, se solo l’imputato ha proposto appello e il ricorso è stato respinto o la sentenza di primo grado è stata modificata a suo favore.

2)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale ostacolo assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella versione della decisione quadro 2009/299/GAI, preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

(2)  Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).


19.9.2022   

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C 359/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 15 giugno 2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Causa C-399/22)

(2022/C 359/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Confédération paysanne

Resistenti: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni del regolamento n. 1169/2011 (1), del regolamento n. 1308/2013 (2), del regolamento n. 543/2011 (3) e del regolamento n. 952/2013 (4) debbano essere interpretate nel senso che consentono a uno Stato membro di adottare una misura nazionale che vieti le importazioni provenienti da un determinato paese di prodotti ortofrutticoli non conformi all'articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 e all'articolo 76 del regolamento n. 1308/2013 in quanto non indicano il paese o il territorio di cui sono effettivamente originari, in particolare quando tale inosservanza è massiccia e non può essere facilmente controllata una volta che i prodotti sono entrati nel territorio dell'Unione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019, che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Marocco, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione degli articoli 9 e 26 del regolamento (UE) n. 1669/2011 e dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2011, da un lato, i prodotti ortofrutticoli raccolti nel territorio del Sahara occidentale hanno come paese di origine il Marocco e, dall'altro, le autorità marocchine sono competenti a rilasciare i certificati di conformità previsti dal regolamento n. 543/2011 ai prodotti ortofrutticoli raccolti in tale territorio.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che approva tale accordo in forma di scambio di lettere, sia conforme agli articoli 3, paragrafo 5, e 21 del trattato sull'Unione europea, e al principio consuetudinario di autodeterminazione richiamato, in particolare, all'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite.

4)

Se gli articoli 9 e 26 del regolamento (UE) n. 1669/2011 e l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2011 debbano essere interpretati nel senso che, sia nella fase di importazione che in quella di vendita al consumatore, l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli raccolti nel territorio del Sahara occidentale non può indicare il Marocco come paese di origine, ma deve indicare il territorio del Sahara occidentale.


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18 e rettifica GU 2013, L 163, pag. 32).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica GU 2013, L 287, pag. 90).


19.9.2022   

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C 359/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia) il 16 giugno 2022 — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) / Εlliniko Dimosio

(Causa C-404/22)

(2022/C 359/43)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.)

Resistente: Εlliniko Dimosio

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Quale significato occorra attribuire alla nozione, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/14/CΕ (1), di impresa che esercita un’«attività economica»;

b)

Se rientrino nella citata nozione le persone giuridiche di diritto privato, quale l’EOPPEP, che nell’esercizio delle competenze di certificazione degli enti di formazione professionale agisce come persona giuridica di diritto pubblico ed esercita pubblici poteri, posto che (i) per alcune sue attività, come nel caso, in particolare, delle prestazioni, di ogni forma e tipo, di attività di orientamento professionale rivolte ai competenti organismi dei ministeri, ai centri e agli organi di formazione e addestramento professionale, alle imprese, come anche alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 14, paragrafo 2, lettera ib), della legge n. 4115/2013, A’ 24), non è escluso, come risulta dal disposto dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera ie), riguardante la determinazione delle condizioni per la prestazione di servizi di consulenza e formazione professionale ad opera di persone fisiche e giuridiche nel paese, che sussistano mercati nei quali siano attive imprese commerciali in rapporto concorrenziale con il ricorrente; e (ii) le risorse del ricorrente comprendono, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della legge summenzionata, quanto ricavato dallo svolgimento delle attività e dalla prestazione dei servizi che o sono assegnate allo stesso dal ministero o vengono eseguiti per conto terzi, quali amministrazioni pubbliche, organismi nazionali e internazionali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato e privati, mentre (iii) per i rimanenti servizi è previsto, in base alle disposizioni dell’articolo 20 della legge n. 4115/2013, il versamento di tasse aventi natura di retribuzione;

c)

Se influisca sulla risposta alla precedente questione il fatto che, riguardo alla maggior parte delle attività (articolo 14, paragrafo 2, della legge n. 4115/2013) della persona giuridica di diritto privato, si può presumere che alcune vengano esercitate solo nell’ambito del mercato e, in caso di risposta in senso affermativo, sia sufficiente che il legislatore abbia previsto (articolo 14, paragrafo 2, lettera ib), e articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della legge n. 4115/2013) che il ricorrente svolga la sua attività, almeno in parte, quale operatore del mercato oppure se sia necessario dimostrare che esso opera effettivamente nell’ambito del mercato relativamente a ben specifiche attività.

2)

a)

Quale significato occorra attribuire, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/14/CΕ, ai termini «situazione», «struttura» ed «evoluzione probabile dell’occupazione» nell’ambito dell’impresa, ipotesi in relazione alle quali sussiste l’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori;

b)

Se rientri nell’ambito delle citate nozioni la rimozione, successivamente all’adozione del Regolamento interno della persona giuridica, nel caso di specie dell’EOPPEP, da incarichi di responsabilità dei suoi dipendenti, senza che detti posti siano stati cancellati dall’organigramma, posti che erano stati assegnati a detti soggetti in via provvisoria, successivamente all’incorporazione nell’ente in questione di persone giuridiche di diritto privato, l’EKEPIS e l’EKEP, cosicché possa ritenersi sorto un obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori prima della loro rimozione;

c)

Se influisca sulla risposta alla precedente questione: (i) il fatto che la rimozione del lavoratore dal posto di responsabilità sia avvenuta facendo appello al buon andamento della persona giuridica e alle esigenze di servizio, affinché quest’ultima potesse conseguire gli scopi della sua istituzione, oppure il fatto che la rimozione non sia dovuta a un inadempimento degli obblighi di servizio a lui incombenti in qualità di Capodivisione provvisorio; (ii) il fatto che i dipendenti che sono stati rimossi dai posti di responsabilità abbiano continuato a far parte dell’organico della persona giuridica; o (iii) il fatto che, con la stessa deliberazione del suo organo competente riguardante la rimozione dei suoi dipendenti dai posti di responsabilità, sono stati attribuiti ad altre persone incarichi di responsabilità provvisori.


(1)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29).


19.9.2022   

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C 359/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 20 giugno 2022 — CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(Causa C-406/22)

(2022/C 359/44)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrente: CV

Convenuto: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se il criterio per determinare i paesi di origine sicuri ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale contenuto nell’allegato I, lettera b), di tale direttiva — ossia che il paese in questione offra protezione contro le persecuzioni o i maltrattamenti attraverso il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare di quei diritti inderogabili ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale Convenzione — debba essere interpretato nel senso che quando un paese deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in caso di minaccia ai sensi dell’articolo 15 di tale Convenzione, non soddisfa più le condizioni per essere designato come paese di origine sicuro.

2)

Se gli articoli 36 e 37 della direttiva [2013/32/UE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi un paese come paese di origine sicuro solo in parte, con alcune eccezioni territoriali nei confronti delle quali non si applica la presunzione che quella parte del paese sia sicura per il richiedente, e, allorché uno Stato membro designa come sicuro un paese con tali eccezioni territoriali, il paese nel suo complesso non possa essere allora considerato un paese di origine sicuro ai fini della direttiva.

3)

In caso di risposta affermativa a una delle due questioni preliminari di cui sopra, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32/UE], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che un giudice chiamato a decidere su un mezzo di impugnazione contro una decisione di manifesta infondatezza di una domanda ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva [2013/32], emessa nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva [2013/32/UE], deve tenere conto d’ufficio, anche in assenza di un’eccezione da parte del richiedente, del fatto che la designazione di un paese come sicuro per le ragioni indicate è contraria al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


19.9.2022   

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C 359/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Sofia (Bulgaria) il 21 giugno 2022 — UA / EUROBANK BULGARIA AD

(Causa C-409/22)

(2022/C 359/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad Sofia

Parti

Ricorrente in primo grado: UA

Resistente in primo grado: EUROBANK BULGARIA AD

Questioni pregiudiziali

1.

Se la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento costituisca uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della [direttiva 2007/64/CE] (1).

2.

Se l’apostille apposta dall’autorità estera competente ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri faccia parte della procedura di autenticazione tanto dello strumento di pagamento quanto dell’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l’articolo 59 [paragrafo] 1 della direttiva.

3.

Ove lo strumento di pagamento (compreso quello che autorizza una terza persona a effettuare disposizioni in nome del pagatore) sia regolare dal punto di vista formale (prima facie), se il giudice nazionale possa presumere che l’operazione di pagamento sia autorizzata, ossia che il pagatore abbia acconsentito all’esecuzione della stessa.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU. 2007, L 319, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

(Causa C-411/22)

(2022/C 359/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

Autorità convenuta: Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’importo dell’indennità dovuta ai lavoratori, durante il loro isolamento in quanto malati di COVID-19 o che abbiano il sospetto di essere malati o infetti, in ragione dei danni patrimoniali subiti per l’impedimento a svolgere la loro attività retribuita, e ad essi inizialmente versata dal datore di lavoro, al quale spetta il diritto all’indennità nei confronti dello Stato austriaco al momento del versamento, costituisca una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1).

Nel caso in cui venga fornita una risposta negativa alla prima questione:

2)

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 (2) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l’attribuzione di un’indennità per il mancato guadagno subito dai lavoratori a causa dell’isolamento disposto da un’autorità sanitaria a seguito dell’esito positivo del test COVID-19 (con la conseguenza che l’indennità deve essere versata ai lavoratori in primo luogo dal datore di lavoro e a quest’ultimo spetta pertanto un diritto al rimborso nei confronti del Stato austriaco) a condizione che l’isolamento venga disposto da un’autorità nazionale sulla base di disposizioni epidemiologiche nazionali, cosicché una siffatta indennità non viene corrisposta ai lavoratori che, in qualità di frontalieri, risiedono in un altro Stato membro e il cui isolamento («quarantena») venga disposto dall’autorità sanitaria del loro Stato di residenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 21 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / NT

(Causa C-412/22)

(2022/C 359/47)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: NT

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 (1) della Commissione, del 26 febbraio 2016, possa essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping, oltre ad operare per il futuro, a partire dal 28 febbraio 2016, riguarda anche le importazioni di elementi di fissaggio soggetti a tali dazi, avvenute fino al 27 febbraio 2016, ma riguardo a cui la liquidazione (di dazi antidumping e di altri oneri) avvenga in una data successiva al 28 febbraio 2016 (recupero a posteriori).

2)

Se il significato della risposta fornita all’interrogativo formulato nella questione 1 possa essere diverso, qualora si ritenga che il recupero a posteriori tragga origine da una copia autenticata, di cui è stata disposta l’estrazione, con ordinanza del 21 aprile 2017, da un procedimento d’indagine penale, avviato sulla base degli elementi probatori forniti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nell’ambito del fascicolo d’indagine OLAF CASE OF/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01, in cui è stato concluso che le merci esportate nella comunità europea collocate nei container (…) e (…) in data 3 aprile 2010 e i container (…) e (…) il 24 aprile 2010, erano di origine cinese non preferenziale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24)


19.9.2022   

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C 359/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-414/22)

(2022/C 359/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof (Austria)

Parti

Ricorrente per cassazione: DocLX Travel Events GmbH

Resistente per cassazione: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 (1) debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore — a prescindere dal momento della dichiarazione di risoluzione — spetta in ogni caso la risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sul pacchetto turistico, effettivamente verificatesi all’inizio (previsto) del viaggio.

2.

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore spetta il diritto alla risoluzione senza spese, allorché al momento della dichiarazione di risoluzione fosse prevedibile il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


19.9.2022   

IT

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C 359/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 20 giugno 2022 — JD / Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

(Causa C-415/22)

(2022/C 359/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: JD

Resistente: Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

Questione pregiudiziale

Se il principio del diritto dell’Unione basato sull’unicità del regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, in servizio attivo o pensionati, osti o meno a che uno Stato membro di residenza imponga, come nel caso di specie, l’assoggettamento di un funzionario in pensione della Commissione europea, che svolge un’attività autonoma, al proprio regime di sicurezza sociale e al versamento di contributi sociali puramente «solidali», nonostante che tale funzionario sia assoggettato al regime obbligatorio di sicurezza sociale dell’Unione e non tragga alcun beneficio, né in termini di prestazioni contributive né in termini di prestazioni non contributive, dal regime nazionale a cui è forzatamente assoggettato.


19.9.2022   

IT

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C 359/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 21 giugno 2022 — SA Cezam / État belge

(Causa C-418/22)

(2022/C 359/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti

Ricorrente: SA Cezam

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 62, [punto 2], 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), e il principio di proporzionalità, come interpretato, in particolare, nella sentenza della Corte dell'8 maggio 2019, EN.SA (C-712/17), in combinato disposto con il principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale, quale l'articolo 70, [paragrafo 1], del Code de la TVA (codice IVA, Belgio), l'articolo 1 e la rubrica V della tabella G allegata al regio decreto n. 41, che fissa l'importo delle ammende fiscali proporzionali in materia di imposta sul valore aggiunto, in base alla quale, in caso di inesattezze constatate in sede di controllo della contabilità per quanto riguarda il suo contenuto, al fine di sanzionare le operazioni imponibili che non sono state registrate, in tutto o in parte e per un importo superiore a EUR 1 250, l'infrazione è sanzionata con un'ammenda forfettaria ridotta del 20 % dell'imposta dovuta, senza che da quest’ultima possa essere detratta, ai fini del calcolo dell'ammenda, l'imposta versata a monte, che non è stata detratta a causa dell’omessa dichiarazione, e nonostante, ai sensi [dell’articolo 1, secondo comma,] del regio decreto n. 41, la scala di riduzioni prevista alle tabelle da A a J dell'allegato a tale decreto sia applicabile solo se le infrazioni sanzionate sono state commesse senza l'intento di eludere o consentire di eludere l’imposta.

2)

2) Se influisce sulla soluzione della questione il fatto che il soggetto passivo abbia volontariamente o involontariamente versato l'importo dell'imposta esigibile a seguito del controllo, al fine di regolarizzare il pagamento insufficiente dell'imposta e, quindi, di conseguire l'obiettivo di garantire l’esatta riscossione della medesima.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


19.9.2022   

IT

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C 359/43


Impugnazione proposta il 27 giugno 2022 dal Comitato economico e sociale europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-750/20, Correia / CESE

(Causa C-423/22 P)

(2022/C 359/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Pascua Mateo, A. Carvajal García-Valdecasas, L. Camarena Januzec, agenti, e B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Paula Correia

Conclusioni del ricorrente

1.

Annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022 in quanto dichiara ricevibile la domanda di ricostruzione della carriera e respingere le conclusioni della parte ricorrente in primo grado;

2.

Condannare l’altra parte nel procedimento alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il CESE fa valere il travisamento della nozione di termine ragionevole per la proposizione di una domanda di ricostruzione della carriera, nonché della giurisprudenza relativa agli elementi da prendere in considerazione per stabilire se il termine è ragionevole.

Il primo motivo verte su una qualificazione giuridica errata. Il Tribunale avrebbe snaturato una parte del contenuto delle memorie del controricorso e della controreplica e avrebbe proceduto ad una qualificazione incompleta dei fatti, nonché a una qualificazione incompleta in diritto.

Il secondo motivo verte sul travisamento del principio della certezza del diritto.


19.9.2022   

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C 359/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2022 — Scuola europea di Varese / PD e LC, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore NG

(Causa C-431/22)

(2022/C 359/52)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Scuola europea di Varese

Controricorrenti: PD e LC, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore NG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe.


19.9.2022   

IT

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C 359/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2022 — AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, con l’intervento di Valsts meža dienests

(Causa C-434/22)

(2022/C 359/53)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa (Lettonia)

Parti

Ricorrente: AS Latvijas valsts meži

Resistenti: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

Con l’intervento di: Valsts meža dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se nella nozione di «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) e della fauna selvatiche, rientrino anche le attività svolte in un’area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell’infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti dalla normativa applicabile.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se si debba ritenere che le attività che si svolgono in un’area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell’infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti fissati in materia antincendio dalla normativa applicabile, costituiscano, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), un progetto direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cosicché, in relazione a tali attività, non occorra effettuare la procedura di valutazione relativa alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, se dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, derivi l’obbligo di procedere parimenti ad una valutazione di tali piani e progetti (attività) che, non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione della zona speciale di conservazione, possono avere incidenze significative sulle zone di conservazione di importanza europea (Natura 2000), e che sono tuttavia realizzate in adempimento della normativa nazionale al fine di garantire le esigenze di protezione e lotta contro gli incendi boschivi.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se tale attività possa essere proseguita e completata prima dell’espletamento del procedimento di valutazione ex post delle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).

5)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se le autorità competenti siano obbligate, al fine di evitare possibili incidenze significative, a richiedere la riparazione del danno e ad adottare misure, laddove nel corso del procedimento di valutazione relativo alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000) non sia stata valutata l’importanza delle incidenze.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.

(2)  GU 1992, L 206, pag. 7.


19.9.2022   

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C 359/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 1o luglio 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

(Causa C-436/22)

(2022/C 359/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

Resistente: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Questioni pregiudiziali

Poiché ogni misura adottata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva, deve essere intesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di specie animali di interesse comunitario, come il lupo (lupus canis), ci si chiede quanto segue:

1)

Se le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ostino a che una normativa di una Comunità autonoma, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (legge n. 4/1996, del 12 luglio, in materia di caccia di Castiglia e León) e, successivamente, Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (legge n. 4/2021, del 1o luglio, in materia di caccia e gestione sostenibile delle risorse venatorie di Castiglia e León), dichiari il lupo quale specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia e, di conseguenza, ne venga autorizzato lo sfruttamento faunistico venatorio negli ambiti territoriali di caccia durante le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, allorché il suo stato di conservazione è insoddisfacente-inadeguato, ai sensi della relazione per il sessennio 2013-2018 che la Spagna ha sottoposto alla Commissione europea nel 2019, e pertanto lo Stato (lo Stato membro, articolo 4 della suddetta direttiva) ha incluso tutte le popolazioni spagnole di lupi nell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e nel catalogo spagnolo delle specie minacciate, concedendo una protezione rigorosa anche alle popolazioni situate a nord del Duero.

2)

Se sia compatibile con siffatta finalità la circostanza che venga concessa una protezione diversa al lupo in funzione del fatto che lo stesso si trovi a nord o a sud del fiume Duero, tenuto conto che (i), dal punto di vista scientifico, tale distinzione è attualmente considerata inappropriata, (ii) la valutazione del suo stato di conservazione nelle tre regioni da esso abitate in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, nel periodo 2013-2018 è insoddisfacente, iii) che è una specie soggetta a protezione rigorosa praticamente in tutti gli Stati membri e, in particolare, giacché condivide una regione, in Portogallo e tenuto conto (iv) della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’area di distribuzione naturale e sull’ambito territoriale da prendere in considerazione per valutare il suo stato di conservazione, sarebbe maggiormente conforme alla direttiva in parola, senza trascurare quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 3 della stessa, che il lupo fosse incluso nell’elenco di cui agli allegati II e IV, senza operare alcuna distinzione tra il nord e il sud del Duero, in modo da consentirne la cattura e l’abbattimento solo laddove non esista un’altra soluzione valida nel rispetto dei termini e dei requisiti di cui all’articolo 16.

Nel caso in cui tale distinzione debba ritenersi giustificata,

3)

Se nel termine «sfruttamento» di cui all’articolo 14 della suddetta direttiva sia compreso il suo sfruttamento cinegetico, ossia, la sua caccia, in considerazione della particolare importanza che riveste detta specie (prioritaria negli altri territori), tenendo conto che finora la sua caccia è stata consentita e la sua situazione nel periodo 2013-2018 è risultata sfavorevole.

4)

Se sia in contrasto con l’articolo 14 della suddetta direttiva dichiarare, mediante legge, che il lupo a nord del Duero è una specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia (articolo 7 e allegato I della legge n. 4/1996, del 12 luglio, in materia di caccia di Castiglia e León e articolo 6 e allegato I della legge n. 4/2021, del 1o luglio, in materia di caccia e gestione sostenibile delle risorse venatorie di Castiglia e León), e approvare un piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali in cui è autorizzata la caccia situati a nord del fiume Duero per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in assenza di dati che consentano di valutare se la sorveglianza di cui all’articolo 11 di tale direttiva sia stata rispettata, senza censimento dal 2012-2013 e in mancanza di informazioni sufficienti, oggettive, scientifiche e aggiornate sulla situazione del lupo nel fascicolo utilizzato per elaborare il piano faunistico venatorio territoriale, laddove, durante il periodo 2013-2018 nelle tre regioni abitate dal lupo in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, la valutazione del suo stato di conservazione sia insoddisfacente.

5)

Se ai sensi degli articoli 4, 11 e 17 della suddetta direttiva, le relazioni da tenere in considerazione per determinare lo stato di conservazione del lupo (i livelli di popolazione aggiornati ed effettivi, la distribuzione geografica aggiornata, l’indice di riproduttività, ecc.) siano quelle elaborate dallo Stato membro ogni sei anni o, se necessario, in un periodo più breve, mediante un comitato scientifico come quello istituito dal Real Decreto 139/2011 (regio decreto 139/2011), tenendo conto che le loro popolazioni si trovano in diverse comunità autonome e della necessità di effettuare la valutazione delle misure di una popolazione locale «su più larga scala», ai sensi della sentenza della Corte di giustizia, C-674/17 (2), del 10 ottobre 2019.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7.

(2)  EU:C:2019:851


19.9.2022   

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C 359/47


Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea

(Causa C-447/22 P)

(2022/C 359/55)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: B. Jovin Hrastnik)

Altre parti nel procedimento: Petra Flašker, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale,

respingere il ricorso proposto in primo grado, e

condannare la parte ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese del procedimento.

Nel caso in cui la Corte constatasse che lo stato degli atti non le consente di statuire sulla controversia, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale, e

rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione.

Motivi di impugnazione e principali argomenti

1.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo compiuto un’errata interpretazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 (1), avendo travisato la portata degli obblighi che incombono alla Commissione nella fase di esame preliminare di una misura notificata, e avendo erroneamente giudicato riguardo all’esistenza di serie difficoltà con le quali la Commissione avrebbe dovuto confrontarsi nell’analisi delle misure in questione, vale a dire le risorse conferite in gestione che le farmacie pubbliche Lekarna Ljubljana p.o. e Lekarna Ljubljana hanno ricevuto dopo l’anno 1979.

2.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo qualificato i fatti in modo giuridicamente errato ed avendo erroneamente concluso che la Commissione, in riferimento alle risorse che nell’anno 1979 sono state conferite in gestione alla Lekarna Ljubljana p.o. e che nel 1997 sono state trasferite alla Lekarna Ljubljana, si trovava dinanzi a serie difficoltà, a causa delle quali essa avrebbe dovuto avviare in quel caso il procedimento d’indagine previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

3.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, in quanto la sua sentenza sarebbe inficiata da difetti di motivazione.

4.

Il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali, avendo, da un lato, preso in considerazione generiche affermazioni espresse nel ricorso dalla parte ricorrente, e avendo, dall’altro lato, omesso di considerare talune allegazioni formulate dalla Commissione nel suo controricorso. In tal modo, sarebbe stato violato il diritto della Commissione ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, il che avrebbe pregiudicato anche gli interessi dell’odierna parte ricorrente per impugnazione.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015, L 248, pag. 9).


19.9.2022   

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C 359/48


Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

(Causa C-448/22 P)

(2022/C 359/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez e A. Muñoz Aranguren, abogados)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU), Regno di Spagna, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banco Santander, SA, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale, Terza Sezione ampliata, del 1o giugno 2022, nonché la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (CRU) SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA;

2)

in subordine, e qualora ritenga che lo stato del procedimento non consenta una pronuncia della Corte sul merito della causa, annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché quest’ultimo pronunci una nuova sentenza conforme alla decisione della Corte;

3)

in ogni caso, condannare il CRU al pagamento delle spese della presente impugnazione, nonché al pagamento delle spese del ricorso di annullamento sostenute dinanzi al Tribunale, condannando il BANCO SANTANDER a farsi carico delle proprie spese in entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, fondato sulla violazione, da parte della sentenza impugnata, del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «CDFUE»), nonché dell’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 76, lettera d) e 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, oltre che della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto a un equo processo (uso di prove pertinenti e accesso al giudice).

Secondo motivo, fondato sulla violazione, da parte della sentenza del Tribunale, del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 CDFUE), dell’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché sulla violazione del principio della prudenza applicato al meccanismo di risoluzione unico.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della decisione del CRU, non sanata dalla sentenza impugnata, nonché sulla violazione del principio della parità delle armi (articolo 47 CDFUE).

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della sentenza impugnata, degli articoli 17 e 52 CDFUE, nonché su un’interpretazione contra legem dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento 806/2014 (1).

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 806/2014, laddove la sentenza impugnata ha escluso che l’esistenza di misure d’intervento precoce idonee ad evitare il dissesto del Banco Popular comportasse la nullità della decisione di risoluzione.

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto consistente nel non dichiarare accertata l’esistenza di una linea di liquidità di emergenza, approvata dal Banco de España e dalla BCE, sufficiente per far fronte alla crisi di liquidità del Banco Popular. Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento 806/2014, laddove nella sentenza del Tribunale si afferma che la Deloitte era qualificabile come «esperto indipendente».

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento 806/2014 e dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere b), d) ed f) della direttiva 2014/59 (2), da parte della sentenza impugnata, a causa dell’inosservanza dell’obbligo di massimizzare il prezzo di vendita nel processo di risoluzione e di rispettare il principio di uguaglianza e trasparenza tra gli offerenti interessati.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 — GU 2014, L 225, pag. 1

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio — GU 2014, L 173, pag. 190


19.9.2022   

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C 359/49


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) l’8 luglio 2022 — VX, AT / Comune di Ummendorf

(Causa C-456/22)

(2022/C 359/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: VX, AT

Resistente: Comune di Ummendorf

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di danno immateriale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) debba essere interpretata nel senso che il riconoscimento dell’esistenza di un danno immateriale presuppone uno svantaggio tangibile e una lesione oggettivamente evidente degli interessi personali oppure se sia sufficiente a tal fine la mera perdita, limitata nel tempo, della sovranità dell’interessato sui propri dati a causa della pubblicazione di dati personali su Internet per alcuni giorni, priva di conseguenze tangibili o svantaggiose per l’interessato.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


19.9.2022   

IT

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C 359/49


Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-459/22)

(2022/C 359/58)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, agente)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo approvato e mantenuto in vigore i requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico di cui agli articoli 19a, paragrafo 1, lettera d), e 19b, paragrafi 1 e 2, della Wet op de loonbelasting 1964 (legge relativa all'imposta sulle retribuzioni del 1964); all'articolo 40c della Uitvoeringsregeling Invorderingswet (decreto di attuazione della legge relativa alla riscossione delle imposte); all'articolo 10d, paragrafo 3, della Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (decreto di attuazione dell'imposta sulle retribuzioni del 1965); e all'allegato IV della decisione DGB2012/7010M sugli aspetti internazionali delle pensioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 45, 56 e 63 TFUE;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione dei Paesi Bassi relativa ai requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico accumulato nel cosiddetto «secondo pilastro», la pensione integrativa maturata tramite il datore di lavoro, sia incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali. Sebbene tali requisiti si applichino ai trasferimenti nazionali ed esteri, sono più facilmente soddisfatti dagli enti pensionistici nazionali che da quelli esteri che desiderano offrire servizi pensionistici nel loro Stato membro di residenza ai dipendenti ivi impiegati che hanno precedentemente accumulato un capitale pensionistico nei Paesi Bassi. Se i requisiti della legislazione non sono soddisfatti, il capitale pensionistico accumulato nei Paesi Bassi sarà soggetto a imposta.


19.9.2022   

IT

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C 359/50


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’11 luglio 2022 — BM / LO

(Causa C-462/22)

(2022/C 359/59)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Attore e ricorrente: BM

Convenuta e resistente: LO

Questioni pregiudiziali

Se il periodo di attesa di un anno oppure di sei mesi, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1), inizi a decorrere per l’attore soltanto nel momento in cui egli stabilisce la propria residenza abituale nello Stato membro del foro competente, oppure se sia sufficiente che, all’inizio del rispettivo periodo di attesa, l’attore abbia in un primo momento una semplice residenza nello Stato del foro competente, che si consolida come residenza abituale solo successivamente nel periodo che intercorre fino alla presentazione della domanda.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/51


Impugnazione proposta il 26 luglio 2022 dalla Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-512/22 P)

(2022/C 359/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (rappresentanti: M. Carpinelli, R. Vaccarella, A. Baldaccini, A. Saccucci, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea, Silvio Berlusconi

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022;

2)

per l’effetto, annullare la decisione della BCE del 25.10.2016;

3)

in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale;

4)

condannare la BCE al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado;

5)

in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l’acquisizione del verbale dell’udienza di discussione del 16.09.2021 e della registrazione sonora dell’udienza.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum — Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all’acquisizione della partecipazione qualificata — Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato — Violazione del principio del contraddittorio — Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di «acquisizione» di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale — Omessa applicazione del diritto nazionale — Violazione del principio di leale cooperazione — Contraddittorietà della motivazione — Eccesso di potere.

Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:

A)

l’accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, «prima della fusione in questione», dai ricorrenti mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze;

B)

la qualità del sig. Silvio Berlusconi di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione della sequenza «provvedimento della Banca d’Italia del 7.10.2014»-«fusione»-«sentenza del Consiglio di Stato del 3.03.2016»; travisamento dei fatti e palese errore di diritto;

C)

la sostituzione, da parte del Tribunale, di una propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato: violazione degli artt. 263 e 264 TFUE;

D)

la nuova nozione europea di acquisizione di una partecipazione qualificata: mancata applicazione del diritto nazionale;

E)

la creazione da parte del Tribunale di una fattispecie non prevista dalla normativa europea;

F)

la distinzione tra partecipazione qualificata indiretta e partecipazione qualificata diretta: violazione dell’art. 22 della CRD IV e dell’art. 22 TUB.

Secondo motivo. Errori di diritto in ordine alla ritenuta legittimità della Direttiva n. 2013/36/UE (1) — Violazione del principio generale di non retroattività degli atti e del principio generale di certezza del diritto — Manifesta contraddittorietà della motivazione

Terzo motivo. Errori di diritto — Violazione del principio dell’autorità della cosa giudicata e del principio generale di certezza del diritto — Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (rinvio al Nono motivo) — Omessa motivazione

Quarto motivo. Errori di diritto sull’applicazione della normativa interna di recepimento della Direttiva n. 2013/36/UE — Violazione del principio di certezza del diritto — Omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio (riabilitazione) che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Il motivo è articolato in quattro parti, riguardanti le seguenti questioni:

A)

il mancato recepimento nell’ordinamento interno dell’art. 23, par. 1, della CRD IV e, comunque, l’illegittimità del d.m. n. 144/1998;

B)

la mancata pubblicazione dell’elenco (di documenti da presentare a fini autorizzativi) previsto dall’art. 23, par. 4, della CRD IV;

C)

la non opponibilità delle guidelines del 2008;

D)

il provvedimento di riabilitazione ottenuto dal sig. Silvio Berlusconi: omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Quinto motivo. Errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 23 della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione alla rilevanza del requisito della possibile influenza del candidato acquirente nel caso di perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa interna

Sesto motivo. Errori di diritto sulla rilevanza del principio di proporzionalità nell’applicazione della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione al preteso automatismo derivante dalla normativa interna di recepimento — Divieto di automatismi — Omessa o insufficiente motivazione

Settimo motivo. Errori di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’art. 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (2) e dell’art. 32, par. 1 e par. 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (3) — Violazione del pertinente diritto interno applicabile — Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta — Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

Ottavo motivo. Illegittimità del termine breve (3 giorni) previsto dall’art. 31, par. 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014, per presentare osservazioni — Violazione dell’art. 41 della Carta e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri — Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione — Non rispondenza a criteri di ragionevolezza e proporzionalità del termine e mancato esercizio di giurisdizione da parte del Tribunale sotto tale profilo

Nono motivo. Errori di diritto nell’applicazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. in relazione ai motivi nuovi presentati a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 — Errore manifesto di valutazione in ordine alla sussistenza di un «nuovo elemento di diritto», carenza e illogicità manifesta della motivazione — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta –Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio dei motivi nuovi

Decimo motivo. Errore manifesto di valutazione in ordine alla ricevibilità del motivo di ricorso attinente al provvedimento di positiva conclusione dell’affidamento in prova ai servizi sociali — Manifesta illogicità della motivazione — Violazione del diritto interno — Violazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta — Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio del motivo

Undicesimo motivo. Violazione dell’art. 85, par. 3, Reg. proc. Trib. in relazione alla irricevibilità delle nuove prove — Errore manifesto di valutazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10355/2021 — Omesso esame di un documento decisivo ai fini della ricevibilità dei motivi nuovi — Violazione dei diritti di difesa e dell’art. 47 della Carta in particolare


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/53


Impugnazione proposta il 27 luglio 2022 da Silvio Berlusconi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-513/22 P)

(2022/C 359/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Silvio Berlusconi (rappresentanti: A. Di Porto, N. Ghedini, B. Nascimbene, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022;

2.

per l’effetto, annullare la decisione della Banca centrale europea del 25.10.2016;

3.

in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale;

4.

condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado;

5.

in via istruttoria,

a)

disporre l’acquisizione al fascicolo dei documenti dichiarati inammissibili o irricevibili dal Tribunale; e,

b)

ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l’acquisizione del verbale dell’udienza di discussione del 16.09.2021 e la registrazione sonora dell’udienza.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum — Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all’acquisizione della partecipazione qualificata — Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato — Violazione del principio del contraddittorio — Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di «acquisizione» di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale — Omessa applicazione del diritto nazionale — Violazione del principio di leale cooperazione — Contraddittorietà della motivazione — Eccesso di potere.

Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:

A)

l’accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, «prima della fusione in questione», da Fininvest e dal sig. Silvio Berlusconi mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze;

B)

la qualità del sig. Berlusconi di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione della sequenza «provvedimento della Banca d’Italia del 7.10.2014»-«fusione»-«sentenza del Consiglio di Stato del 3.03.2016»; travisamento dei fatti e palese errore di diritto;

C)

la sostituzione, da parte del Tribunale, di una propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato: violazione degli artt. 263 e 264 TFUE;

D)

la nuova nozione europea di acquisizione di una partecipazione qualificata: mancata applicazione del diritto nazionale;

E)

la creazione da parte del Tribunale di una fattispecie non prevista dalla normativa europea;

F)

la distinzione tra partecipazione qualificata indiretta e partecipazione qualificata diretta: violazione dell’art. 22 della Direttiva n. 2013/36/UE e dell’art. 22 TUB.

Secondo motivo. Errori di diritto in ordine alla ritenuta legittimità della Direttiva n. 2013/36/UE (1) — Violazione del principio generale di non retroattività degli atti e del principio generale di certezza del diritto — Manifesta contraddittorietà della motivazione

Terzo motivo. Errori di diritto — Violazione del principio dell’autorità della cosa giudicata e del principio generale di certezza del diritto — Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (rinvio al Nono motivo) — Omessa motivazione

Quarto motivo. Errori di diritto sull’applicazione della normativa interna di recepimento della Direttiva n. 2013/36/UE — Violazione del principio di certezza del diritto — Omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio (riabilitazione) che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Il motivo è articolato in quattro parti, riguardanti le seguenti questioni:

A)

il mancato recepimento nell’ordinamento interno dell’art. 23, par. 1, della Direttiva 2013/36/UE e, comunque, l’illegittimità del d.m. n. 144/1998;

B)

la mancata pubblicazione dell’elenco (di documenti da presentare a fini autorizzativi) previsto dall’art. 23, par. 4, della Direttiva 2013/36/UE;

C)

la non opponibilità delle guidelines del 2008;

D)

il provvedimento di riabilitazione ottenuto dal sig. Silvio Berlusconi: omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Quinto motivo. Errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 23 della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione alla rilevanza del requisito della possibile influenza del candidato acquirente nel caso di perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa interna

Sesto motivo. Errori di diritto sulla rilevanza del principio di proporzionalità nell’applicazione della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione al preteso automatismo derivante dalla normativa interna di recepimento — Divieto di automatismi — Omessa o insufficiente motivazione

Settimo motivo. Errori di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’art. 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (2) e dell’art. 32, par. 1 e par. 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (3) — Violazione del pertinente diritto interno applicabile — Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta — Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

Ottavo motivo. Illegittimità del termine breve (3 giorni) previsto dall’art. 31, par. 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014, per presentare osservazioni — Violazione dell’art. 41 della Carta e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri — Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione — Non rispondenza a criteri di ragionevolezza e proporzionalità del termine e mancato esercizio di giurisdizione da parte del Tribunale sotto tale profilo

Nono motivo. Errori di diritto nell’applicazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. in relazione ai motivi nuovi presentati a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 — Errore manifesto di valutazione in ordine alla sussistenza di un «nuovo elemento di diritto», carenza e illogicità manifesta della motivazione — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta –Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio dei motivi nuovi

Decimo motivo. Errore manifesto di valutazione in ordine alla ricevibilità del motivo di ricorso attinente al provvedimento di positiva conclusione dell’affidamento in prova ai servizi sociali — Manifesta illogicità della motivazione — Violazione del diritto interno — Violazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta — Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio del motivo

Undicesimo motivo. Violazione dell’art. 85, par. 3, Reg. proc. Trib. in relazione alla irricevibilità delle nuove prove — Omessa o carente motivazione sulle ragioni giustificative del ritardo — Errore manifesto di valutazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione dei documenti relativi ai ricorsi dinanzi alla Corte EDU, della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10355/2021 — Omesso esame di un documento decisivo ai fini della ricevibilità dei motivi nuovi — Violazione dei diritti di difesa e dell’art. 47 della Carta in particolare


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/55


Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 da Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

(Causa C-514/22 P)

(2022/C 359/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Annullare la sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022, causa T-593/20.

2.

Dichiarare la nullità della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020, limitatamente agli articoli 2, 3 e 4, e in subordine agli articoli 6 e 7 che ordinano il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo.

3.

In via subordinata al n. 2: rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale.

4.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale nel caso T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione (UE) 2020/1412 del 2 marzo 2020, agli articoli 2, 3 e 4, e in subordine agli articoli 6 e 7, con la quale la Commissione ha concluso che alcune misure relative alla ricorrente erano da considerare aiuti di Stato illegali e incompatibili.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione degli articoli 107,1 e 108,2 TFUE, nonché degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha garantito il rispetto delle condizioni di cui al punto 25, lettera c), degli Orientamenti del 2004.

La ricorrente, al contrario, sostiene che il Governo italiano aveva a) debitamente informato la Commissione del piano di privatizzazione del ramo d’azienda; b) confermato l’intenzione di rimborsare l’aiuto per il salvataggio prima della scadenza del termine di sei mesi utilizzando i proventi della privatizzazione; c) pubblicato il piano di liquidazione sul proprio sito. Dunque, aveva messo in condizione la Commissione di essere perfettamente a conoscenza dei propri piani di procedere alla privatizzazione, nell’ambito del piano di liquidazione e, poi, rimborsare l’aiuto per il salvataggio.

Secondo la ricorrente, l’approccio formalistico adottato dalla Commissione e condiviso dal Tribunale è contrario al principio di buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché in contrasto con il principio dell’effetto utile.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell’art. 107,1 TFUE e dell’art. 108,2 TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui, con riguardo alle «imposte indirette», esso ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso.

Il Tribunale è, inoltre, incorso in un errore di diritto nel valutare l’applicabilità dell’art. 107, par. 1, del TFUE alla misura contestata alla ricorrente e avente ad oggetto l’esenzione da determinate imposte, e le valutazioni del Tribunale a tal riguardo difettano di motivazione.

Tale esenzione dall’imposta sul reddito delle società è, infatti, radicalmente condizionata al realizzarsi di eventi futuri ed incerti tali da aver sino ad ora impedito il consolidamento di ogni vantaggio in capo alla ricorrente e da rendere del tutto eventuale, come riconosciuto dalla decisione, che un tale vantaggio possa prodursi in futuro.

La ricorrente ritiene, poi, che, oltre all’assenza di un vantaggio, sono parimenti mancanti altri elementi costitutivi della nozione di aiuto: l’incidenza della misura sugli scambi all’interno dell’Unione e il pregiudizio alla concorrenza.

Pertanto, detta esenzione esula dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e non è, pertanto, un aiuto di Stato.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che, nel suo complesso, la procedura che ha portato all’adozione della decisione (UE) 2020/1412 non ha avuto una durata eccessiva e che, quindi, non sono stati violati i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità. Con riferimento alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso e, così facendo, incorre in un errore di diritto.

La ricorrente ritiene, altresì, che la decisione (UE) 2020/1412, in ossequio al principio del legittimo affidamento e nel rispetto degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali, non avrebbe potuto imporre il recupero delle misure di aiuto contestate a Tirrenia in AS.

Per la ricorrente, il Tribunale, non avendo rilevato la violazione da parte della Commissione dei sopra menzionati principi generali, nonché della Carta dei diritti fondamentali, ha commesso un errore di diritto.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso versamento da parte del Tribunale nel suo fascicolo istruttorio di un elemento di prova.

La ricorrente lamenta di non avere potuto depositare nel fascicolo di causa, ai sensi dell’art. 85, par. 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, la decisione della Commissione del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (C(2021) 6990 def.), che la ricorrente ha acquisito dalla Commissione a seguito di un’istanza di accesso agli atti.

Per la ricorrente, tenuto conto della rilevanza della decisione Saremar, il mancato versamento di tale ulteriore elemento probatorio nel fascicolo ha viziato la sentenza del Tribunale, sia in ragione del fatto che è avvenuto in violazione del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale e dell’obbligo di motivazione che si impone a qualsiasi istituzione dell’UE; sia per avere comportato una palese violazione dei diritti di difesa della ricorrente.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/57


Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 dal Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

(Causa C-515/22 P)

(2022/C 359/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Annullare la sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022, causa T-601/20.

2.

Dichiarare la nullità della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione del 2 marzo 2020, limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, in uno con l’articolo 2.

3.

In via subordinata al n. 2: rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale.

4.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale del 18.5.2022, nel caso T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA c. Commissione, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020, limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, in uno con l’articolo 2, con la quale la Commissione ha dichiarato «incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso», cui «è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell’art. 108, paragrafo 3» del TFUE.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura una violazione di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli interessi sugli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili.

Per la ricorrente il Tribunale ha più volte errato: a) nel ritenere che, rispetto alla specifica contestazione del mancato recupero degli interessi relativi al periodo compreso tra il 1.1.2007 al 26.3.2007, non sia decorso il termine di prescrizione decennale; b) nell’affermare che la mancata contestazione di tale violazione, traducendosi in una palese violazione del contraddittorio e, quindi, dei diritti di difesa, non possa essere censurata dalla ricorrente, in quanto riguarderebbe lo Stato membro interessato.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, l’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

Il Tribunale non ha dimostrato in che modo la Commissione abbia, con la decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020, sanato il vizio che è stato contestato, con la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, nei confronti della decisione del 2004 (2005/163/CE).

Il Tribunale ha errato nel ritenere che la Commissione abbia colmato il difetto di motivazione accertato nel 2009 e abbia dimostrato con la decisione (UE) 2020/1411 che le sovvenzioni per OSP concesse ad Adriatica sono aiuti nuovi.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che la Commissione ha correttamente qualificato le sovvenzioni per OSP concesse ad Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, incompatibili con il mercato interno.

La ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente verificare se la Commissione, nella decisione (UE) 2020/1411, a) ha definito concretamente la situazione sul mercato; b) ha correttamente messo a confronto l’oggetto della misura di aiuto e quello dell’intesa; c) ha correttamente spiegato in che modo la distorsione della concorrenza causata dalla misura di aiuto sia stata amplificata dal combinato disposto tra tale misura (altrimenti, ritenuta compatibile) e la partecipazione a un cartello e, dunque, d) ha motivato il rapporto di causa ed effetto per quanto riguarda l’esistenza di ostacoli agli scambi intracomunitari conseguenti.

La ricorrente, inoltre, ritiene che le conclusioni cui giunge il Tribunale si pongano in contrasto con il principio generale di proporzionalità.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che, nel suo complesso, la procedura che ha portato all’adozione della decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020 non ha avuto una durata eccessiva e che, quindi, non sono stati violati i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità.

La ricorrente ritiene, altresì, in virtù del principio del legittimo affidamento e nel rispetto degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentale, che la decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020 non avrebbe potuto imporre il recupero dell’aiuto.

Per la ricorrente, il Tribunale, non avendo rilevato la violazione da parte della Commissione dei sopra menzionati principi generali, nonché della Carta dei diritti fondamentali, ha commesso un errore di diritto.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso versamento da parte del Tribunale nel suo fascicolo istruttorio di un elemento di prova.

La ricorrente lamenta di non avere potuto depositare nel fascicolo di causa, ai sensi dell’art. 85, par. 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, la decisione della Commissione del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (C(2021) 6990 def.), che la ricorrente ha acquisito dalla Commissione a seguito di un’istanza di accesso agli atti.

Per la ricorrente, tenuto conto della rilevanza della decisione Saremar, il mancato versamento di tale ulteriore elemento probatorio nel fascicolo ha viziato la sentenza del Tribunale, sia in ragione del fatto che è avvenuto in violazione del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale e dell’obbligo di motivazione che si impone a qualsiasi istituzione dell’UE; sia per avere comportato una palese violazione dei diritti di difesa della ricorrente.


19.9.2022   

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C 359/59


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — IP / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

(Causa C-330/20) (1)

(2022/C 359/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


19.9.2022   

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C 359/59


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — CZ / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

(Causa C-366/20) (1)

(2022/C 359/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


19.9.2022   

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C 359/59


Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — EUROBANK BULGARIA / NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

(Causa C-445/21) (1)

(2022/C 359/66)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


19.9.2022   

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C 359/59


Ordinanza del presidente della Corte del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

(Causa C-517/21) (1)

(2022/C 359/67)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


19.9.2022   

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C 359/60


Ordinanza del presidente della Corte del 15 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — G / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-614/21) (1)

(2022/C 359/68)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


19.9.2022   

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C 359/60


Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — YV/ Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Causa C-685/21) (1)

(2022/C 359/69)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


19.9.2022   

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C 359/60


Ordinanza del presidente della Corte del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti — Romania) — Procedimento promosso da MK

(Causa C-709/21) (1)

(2022/C 359/70)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 31.1.2022.


19.9.2022   

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C 359/60


Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) — Provident Polska S.A./ VF

(Causa C-717/21) (1)

(2022/C 359/71)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 128 del 21.3.2022.


Tribunale

19.9.2022   

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C 359/61


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — AI e a./ECDC

(Causa T-864/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale dell’ECDC - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Previ avvertimenti - Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 24 dello Statuto - Portata del dovere di assistenza - Dovere di sollecitudine - Apertura di un'inchiesta - Termine ragionevole - Responsabilità - Illegittimità»)

(2022/C 359/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: AI, HV, HW, HY (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti:: J. Mannheim, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2019, i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni che avrebbero subito a causa, essenzialmente, della mancanza, da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) di una reazione adeguata di fronte al comportamento di A (capo unità) nei loro confronti, tra il 2012 e il 2018, che, a loro avviso, ha costituito una molestia psicologica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte supporta le proprie spese.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


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C 359/61


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JC / EUCAP Somalia

(Causa T-165/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Agente contrattuale internazionale d’EUCAP Somalia - Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune - Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova - Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Invio ad un indirizzo incompleto - Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale - Determinazione del diritto applicabile - Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro - Nullità della clausola di prova - Notifica irregolare del preavviso - Indennità compensativa di preavviso - Pagamento retroattivo della retribuzione - Domanda riconvenzionale»)

(2022/C 359/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JC (rappresentante: A. Van Himst, avvocato)

Convenuta: EUCAP Somalia (rappresentante: E. Raoult, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 272 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, di dichiarare nulla la lettera del 4 novembre 2019 e la lettera del 3 dicembre 2019 con cui EUCAP Somalia gli ha notificato la decisione di risolvere il suo contratto di lavoro e, se necessario, la decisione del 24 gennaio 2020 con cui ha respinto il suo ricorso interno non disciplinare contro la decisione di risolvere il suo contratto di lavoro come notificato con lettera del 3 dicembre 2019 e, dall’altro, che l'EUCAP Somalia sia condannata a versargli retroattivamente la sua retribuzione fino alla data di risoluzione definitiva, regolare e legale del loro rapporto contrattuale di lavoro.

Dispositivo

1)

La notifica del preavviso contenuto nella lettera del 4 novembre 2019 è nulla.

2)

La risoluzione del contratto stipulato tra EUCAP Somalia e JC il 21 agosto 2019 è regolare, valida ed opponibile a quest'ultimo in data 5 dicembre 2019 e prende definitivamente effetto al termine del periodo di preavviso di un mese a partire dal 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 18.1 di tale contratto.

3)

EUCAP Somalia è condannata a versare a JC, da un lato, una somma corrispondente alla sua retribuzione, come definita all'articolo 12.2 di tale contratto, escluse le indennità giornaliere di cui all'articolo 15 del contratto, per il periodo compreso tra il 26 novembre e l'8 dicembre 2019 incluso e, dall'altro, una somma corrispondente a un mese di indennità compensativa del preavviso pari a tale retribuzione, per il periodo compreso tra il 9 dicembre 2019 e il 9 gennaio 2020, e tali somme sono maggiorate degli interessi al tasso legale in applicazione del diritto belga.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La domanda riconvenzionale di EUCAP Somalia è respinta.

6)

EUCAP Somalia è condannata alle spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2021.


19.9.2022   

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C 359/62


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — JF / EUCAP Somalia

(Causa T-194/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia - Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune - Mancato rinnovo del contratto di lavoro a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione - Diritto di essere ascoltato - Parità di trattamento - Non discriminazione in base alla nazionalità - Periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Atti inscindibili dal contratto - Irricevibilità»)

(2022/C 359/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JF (rappresentante: avv. A. Kunst)

Convenuta: EUCAP Somalia (rappresentante: avv. E Raoult)

Oggetto

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede, in via principale, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della nota dell’EUCAP Somalia del 18 gennaio 2020 e della lettera del 29 gennaio 2020 con le quali essa ha deciso di non rinnovare il suo contratto di lavoro e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tali atti e, in subordine, sulla base dell’articolo 272 TFUE, la dichiarazione di illegittimità degli atti controversi e il risarcimento dei danni subiti a causa di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

JF è condannato alle spese.


(1)  GU C 201 del 15/6/2020.


19.9.2022   

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C 359/63


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — VeriGraft/Eismea

(Causa T-457/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Convenzione di sovvenzione “Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency — P-TEV” - Costi di subappalto non previsti - Procedura d’approvazione semplificata - Subappalto menzionato nelle relazioni tecniche periodiche - Relazioni tecniche periodiche approvate - Costi ammissibili»)

(2022/C 359/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VeriGraft AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Hansson e M. Persson, avocats)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea) (rappresentanti: A. Galea, in qualità di agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 272 TFUE, la ricorrente chiede la constatazione, in primo luogo, che i costi di subappalto respinti dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) costituiscono costi ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione per il progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica — P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), con numero di riferimento 778620, in secondo luogo, che la nota di debito n. 3242004635 emessa dall’EASME per un importo di EUR 106 928,74 è infondata e, in terzo luogo, che anche il recupero della somma di EUR 109 230,19 a carico del fondo di garanzia istituito dalla convenzione di sovvenzione è infondato.

Dispositivo

1)

La domanda della VeriGraft AB intesa a far dichiarare che i costi di subappalto respinti dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per un importo di EUR 258 588,80 costituiscono costi ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione «Personalized Tissue-Engineered Veins as a first cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV», con numero di riferimento 778620, è accolta.

2)

La domanda della VeriGraft intesa a far dichiarare l’infondatezza della nota di addebito n. 3242004635 emessa dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per un importo di EUR 106 928,74 è accolta.

3)

La domanda della VeriGraft intesa a far dichiarare l’infondatezza del recupero della somma di EUR 109 230,19 a carico del fondo di garanzia istituito dalla convenzione di sovvenzione «Personalized Tissue-Engineered Veins as a first cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV», con numero di riferimento 778620, è accolta.

4)

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea) è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020


19.9.2022   

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C 359/64


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Delifruit/Commissione

(Causa T-629/20) (1)

(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorpirifos - Determinazione dei limiti massimi applicabili ai residui di clorpirifos presenti nelle o sulle banane - Regolamento (CE) n. 396/2005 - Conoscenze scientifiche e tecniche disponibili - Altri fattori legittimi»)

(2022/C 359/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Delifruit, SA (Guayaquil, Ecuador) (rappresentanti: K. Van Maldegem, P. Sellar e S. Abdel Qader, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, A. Dawes e M. ter Haar, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale del regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e di clorpirifos-metile in o su determinati prodotti (GU 2020, L 239, pag. 7, e rettifica in GU 2020, L 245, pag. 33), nella parte in cui fissa il limite massimo applicabile ai residui per il clorpirifos presente nelle o sulle banane a 0,01 mg/kg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Delifruit, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


19.9.2022   

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C 359/64


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Standard International Management / EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)

(Causa T-768/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo The Standard - Dichiarazione di decadenza - Luogo dell’uso del marchio - Pubblicità e offerte di vendita destinate ai consumatori dell’Unione - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, S. Wickenden, barrister, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)

Oggetto

Con il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2020 (procedimento R 828/2020-5).

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2020 (procedimento R 828/2020-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi rientranti nelle classi 38, 39, 41, 43 e 44.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Standard International Management LLC, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


19.9.2022   

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C 359/65


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Gugler France / EUIPO — Gugler (GUGLER)

(Causa T-147/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER - Motivo di nullità assoluta - Assenza di malafede - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 359/78)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gugler France (Auxons, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alexander Gugler (Maxdorf, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocata)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2020 (procedimento R 893/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gugler France è condannata alle spese.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


19.9.2022   

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C 359/66


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — CCTY Bearing Company/EUIPO — CCVI International (CCTY)

(Causa T-176/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Union europea denominativo CCTY - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CCVI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Abuso del diritto - Articolo 71 del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 359/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CCTY Bearing Company (Zhenjiang, Cina) (rappresentanti: L. Genz e C. Stadler, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CCVI International Srl (Vicenza, Italia) (rappresentanti: D. Demarinis, R. Covelli e M. Theisen, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 febbraio 2021 (procedimento R 779/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CCTY Bearing Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


19.9.2022   

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C 359/66


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Illumina / Commissione

(Causa T-227/21) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dell’industria farmaceutica - Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 - Richiesta di rinvio proveniente da un’autorità garante della concorrenza non competente, secondo la normativa nazionale, ad esaminare l’operazione di concentrazione - Decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione - Decisioni della Commissione che accolgono le richieste di altre autorità nazionali garanti della concorrenza di aderire alla richiesta di rinvio - Competenza della Commissione - Termine di presentazione della richiesta di rinvio - Nozione di concentrazione “resa nota” - Termine ragionevole - Legittimo affidamento - Dichiarazioni pubbliche della vicepresidente della Commissione - Certezza del diritto»)

(2022/C 359/80)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, barrister, e P. Chappatte, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, G. Conte e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Grail LLC già Grail, Inc. (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e A. Giraud, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: K. Boskovits, agente), Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin, P. Dodeller, J.-L. Carré e E. Leclerc, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman et P. Huurnink, agenti), Autorità di vigilanza EFTA (rappresentatnti: C. Simpson, M. Sánchez Rydelski e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità garante della concorrenza francese di esaminare l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte di Illumina, Inc. del controllo esclusivo di Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 — Illumina/Grail), in secondo luogo, delle decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e neerlandese di aderire a tale richiesta di rinvio, e, in terzo luogo, della lettera della Commissione dell’11 marzo 2021, con la quale Illumina e Grail sono state informate di detta richiesta di rinvio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Illumina, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ellenica, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, l’Autorità di vigilanza EFTA e Grail LLC sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


19.9.2022   

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C 359/67


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni)

(Causa T-369/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo uni - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Segni o indicazioni divenuti di uso comune - Articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001]»)

(2022/C 359/81)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unimax Stationery (Daman, India) (rappresentante: E. Amoah, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mitsubishi Pencil Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 aprile 2021 (procedimento R 1909/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Unimax Stationery è condannata alle spese.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


19.9.2022   

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C 359/68


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — TL/Commissione

(Causa T-438/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Avviso di posto vacante - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Molestie psicologiche - Responsabilità»)

(2022/C 359/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TL (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione europea, del 29 ottobre 2020, di non rinnovare il suo contratto di lavoro e, per quanto necessario, della decisione, del 20 aprile 2021, recante rigetto del suo reclamo presentato ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso detta decisione, nonché, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TL è condannata alle spese.


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


19.9.2022   

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C 359/68


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Purasac / EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)

(Causa T-543/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Rejeunesse - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore REVANESSE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/83)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Purasac Co. Ltd (Anyang-si, Corea del Sud) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Prollenium Medical Technologies, Inc. (Aurora, Ontario, Canada) (rappresentante: R. Lyxell, avvocato)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 luglio 2021 (procedimento R 146/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Purasac Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


19.9.2022   

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C 359/69


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD)

(Causa T-573/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RAPIDGUARD - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 - Diritto di essere ascoltato»)

(2022/C 359/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brand Energy Holdings BV (Vlaardingen, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Hönninger e F. Dechent, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 giugno 2021 (procedimento R 294/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brand Energy Holdings BV è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


19.9.2022   

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C 359/70


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

(Causa T-634/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo WE DO SUPPORT - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rimini Street, Inc. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: E. Ratjen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 agosto 2021 (procedimento R 710/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rimini Street, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


19.9.2022   

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C 359/70


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — dennree / EUIPO (BioMarkt)

(Causa T-641/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioMarkt - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: dennree GmbH (Töpen, Germania) (rappresentante: K. Röttgen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 agosto 2021 (procedimento R 783/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La dennree GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


19.9.2022   

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C 359/71


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — TL / Commissione

(Causa T-677/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rapporto informativo per il 2019 - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Fissazione di obiettivi - Sviamento di potere - Responsabilità»)

(2022/C 359/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TL (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Hohenecker, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il 2019 o, in subordine, l’annullamento parziale di quest’ultimo nonché, per quanto necessario, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione europea dell’8 luglio 2021 con la quale è stato respinto il suo reclamo presentato ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso detto rapporto e, dall’altro, il risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’illegittimità di tale rapporto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TL è condannata alle spese.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


19.9.2022   

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C 359/71


Ordinanza del Tribunale del 21 luglio 2022 — Fersher Developments e Lisin/Commissione e BCE

(Causa T-200/18) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Competenza del Tribunale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità - Ricorso manifestamente infondato»)

(2022/C 359/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fersher Developments LTD (Nicosia, Cipro), Vladimir Lisin (Lipetsk, Russia) (rappresentante: R. Nowinski, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Materne e S. Delaude, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, P. Papapaschalis, G. Várhelyi e M. Szablewska, agenti, assistiti de H. G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Con il loro ricorso, fondato sull’articolo 268 TFUE, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno asseritamente dubito in ragione della decisione della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) di assoggettare a determinate condizioni la concessione di una facilitazione nella assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Fersher Developments LTD e il sig. Vladimir Lisin sono condannati alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


19.9.2022   

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C 359/72


Ordinanza del Tribunale del 25 luglio 2022 — Armadora Parleros / Commissione

(Causa T-254/21) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica comune della pesca - Mancato esercizio da parte della Commissione delle competenze di controllo previste dalla normativa applicabile - Potenza del motore delle imbarcazioni - Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli - Danno - Nesso di causalità - Termine di prescrizione - Ricorso manifestamente irricevibile»)

(2022/C 359/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Morales Puerta e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE la ricorrente chiede il risarcimento del danno causato dal lucro cessante che essa avrebbe subìto a seguito di un guasto al motore del suo peschereccio, il Vianto Tercero, nel 2005. Essa attribuisce l’origine di tale guasto al motore a una vigilanza carente da parte della Commissione del controllo del Regno di Spagna sulle norme della politica comune della pesca nella zona di pesca del mar Cantabrico nord-occidentale. A suo avviso, il guasto al motore è stato causato da uno scarso utilizzo del motore dovuto all’esposizione della ricorrente a una concorrenza sleale da parte dei pescherecci i cui motori superavano la potenza autorizzata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Armadora Parleros, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 28.06.2021.


19.9.2022   

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C 359/73


Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

(Causa T-317/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 359/90)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Brito & Pereira (Vizela, Portogallo)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 marzo 2021 (procedimento R 882/2020-1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da El Corte Inglés, SA.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


19.9.2022   

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C 359/73


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2022 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON)

(Causa T-439/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2022/C 359/91)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Anglofranchise Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta e R. Perotti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Yuliya Bugrey (Milano, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione del ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2021 (procedimento R 459/2020-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Yuliya Bugrey e la Anglofranchise.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Anglofranchise Ltd e Yuliya Bugrey sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 357 del 6.9.2021.


19.9.2022   

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C 359/74


Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

(Causa T-30/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2022/C 359/92)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sanoptis Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Rost, avocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Synoptis Pharma sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 novembre 2021 (procedimento R 850/2021-4).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Sanoptis Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 119 del 14.3.2022.


19.9.2022   

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C 359/74


Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione

(Causa T-266/22)

(2022/C 359/93)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentante: L. Cuschieri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione Ares(2022) 3227480 della Commissione europea, del 26 aprile 2021, di non rettificare i dati personali del ricorrente conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, nei confronti del ricorrente, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti;

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 17 per non aver comunicato i dati personali quando la Commissione ha trattato i dati personali del ricorrente. Il ricorrente afferma che il Tribunale dovrebbe annullare la decisione Ares(2022) 2457760 della Commissione europea, del 1o aprile 2022, per non aver comunicato i dati personali conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver effettuato la rettifica dei dati personali del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 non comunicando al ricorrente i suoi dati personali.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti. Il ricorrente aveva il diritto di ottenere i suoi dati personali nell’ambito dei procedimenti penale e civile paralleli pendenti.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


19.9.2022   

IT

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C 359/75


Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione

(Causa T-286/22)

(2022/C 359/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentanti: L. Cuschieri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita del 16 maggio 2022 della Commissione europea, per mancata comunicazione dei dati entro il termine previsto agli articoli 14, paragrafo 3, e 17 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato nei confronti del ricorrente due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti;

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 quando la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’acceso ai suoi dati personali entro il termine prescritto, che era di tre mesi, e la Commissione europea ha prorogato per più di tre mesi il trattamento della richiesta del ricorrente di comunicargli i suoi dati personali;

dichiarare che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione poiché la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali nel termine prescritto, che era di tre mesi, sebbene i procedimenti penale e civile paralleli erano pendenti nei suoi confronti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi e aver prolungato tale termine benché la Commissione europea non potesse farlo. La mancata risposta della Commissione europea a una richiesta di accesso a dati personali entro il termine previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 equivale a una decisione di diniego di tale accesso. Siffatti termini, stabiliti nell’interesse pubblico, non possono essere modificati dalle parti. In forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, che costituisce l’espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale, qualsivoglia diniego di accesso a dati personali richiesto all’amministrazione può essere contestato in giudizio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali entro il prescritto termine di tre mesi, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti per gli stessi presunti fatti. In caso di trattamento di dati personali, è diritto fondamentale di una persona ottenere la copia dei suoi dati personali nell’ambito di un procedimento penale pendente.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


19.9.2022   

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C 359/76


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

(Causa T-388/22)

(2022/C 359/95)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APO) (Tessalonicco, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare infondata la pretesa della convenuta, contenuta nella nota di addebito n. 3242201592/28.1.2022, secondo cui la ricorrente dovrebbe restituire parte della sovvenzione ricevuta per il progetto MINATRAN, per un importo di EUR 184 224,21, e dichiarare che tale importo corrisponde a spese ammissibili

condannare l'ERCEA a restituire all'APT la somma di EUR 184 224,21, in quanto indebitamente versata, oltre agli interessi di mora; e

condannare l'ERCEA alle spese dell’APT.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta la nota di addebito emessa dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) in relazione all'attuazione del progetto MINATRAN. Con tale nota di addebito, l'ERCEA ha chiesto che l'APT rimborsasse l'importo di EUR 184 224,21, corrispondente a una parte della sovvenzione ricevuta per il progetto MINATRAN e a un pagamento forfettario all'ERCEA.

In questo contesto, l'APT chiede al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 272 del TFUE, di dichiarare che il suddetto importo contestato dall'ERCEA corrisponde a spese ammissibili e che l'ERCEA deve rimborsarlo all'APT come pagamento indebito.

L'APT sostiene che:

1.

In primo luogo, ERCEA, per contestare i costi dichiarati per i ricercatori internazionali come non ammissibili, si basa su affermazioni del tutto infondate e non provate. Di conseguenza, la richiesta dell'ERCEA di EUR 184 224,21, relativa alle spese di personale e di viaggio, ai costi indiretti e all'imposizione di un'indennità forfettaria, è infondata. Inoltre, l'ammissibilità dei costi è dimostrata anche dalle prove presentate dall’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.

2.

In secondo luogo, chiedendo il rimborso della somma di EUR 184 224,21sulla base di documenti e informazioni incompleti e inattendibili, l’ERCEA è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della Carta, da un lato, violando il diritto dell'APT di essere ascoltato e, dall'altro, impedendo all'APT di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva.

3.

In terzo luogo, l'ERCEA ha violato il principio dell'esecuzione in buona fede dei contratti.


19.9.2022   

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C 359/77


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — UniCredit Bank/CRU

(Causa T-405/22)

(2022/C 359/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UniCredit Bank AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: F. Schäfer, H. Großerichter e F. Kruis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18) nonché i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati da I a III violerebbero forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE nonché il diritto ad una buona amministrazione, poiché non conterrebbero una motivazione sufficiente a norma dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati da I a II violerebbero il diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto sarebbe praticamente impossibile sottoporre a un controllo giurisdizionale effettivo l’esattezza materiale della decisione.

3.

Terzo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati sarebbero illegittimi, attesa l’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 (1) e dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 (2). Queste ultime disposizioni violerebbero il diritto degli istituti ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto condurrebbero a decisioni intrinsecamente non trasparenti, adottate sulla loro base. Esse dovrebbero pertanto essere considerate inapplicabili.

4.

Quarto motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 sarebbe illegittima, poiché violerebbe l’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), in quanto il convenuto non avrebbe preso in considerazione, nel calcolo del fattore di correzione per il rischio, l’indicatore di rischio del coefficiente netto di finanziamento stabile («NSFR») né l’indicatore di rischio dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili («MREL») o gli indicatori di rischio «complessità» («complexity») e «possibilità di risoluzione» («resolvability»).

5.

Quinto motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 sarebbe illegittima anche perché il CRU avrebbe calcolato in maniera sostanzialmente erronea il contributo della ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


19.9.2022   

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C 359/78


Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/SRB

(Causa T-407/22)

(2022/C 359/97)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Germania) (rappresentanti: J. Seitz, D. Flore e C. Marx, avvocati)

Convenuta: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto dell’11 aprile 2022 — recante il riferimento SRB/ES/2022/18 — compresi i relativi allegati, in particolare il suo allegato I sui «risultati del calcolo separatamente indicati (per ciascun istituto) negli allegati armonizzati riguardanti tutti gli istituti sottoposti al calcolo dei contributi ex ante per il 2022», nei limiti in cui rispettivamente riguardano la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato.

Il convenuto avrebbe omesso di ascoltare la ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, violando in tal modo l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo: violazione delle norme procedurali.

La decisione impugnata sarebbe nulla in quanto adottata in violazione dei requisiti procedurali generali derivanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del convenuto.

3.

Terzo motivo: difetto di motivazione della decisione impugnata.

La decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 296 TFUE; in particolare, la motivazione non sarebbe correlata con il caso specifico e non conterrebbe un’esposizione delle considerazioni essenziali nell’ambito della proporzionalità e del potere discrezionale.

Il calcolo del contributo annuale, inoltre, non sarebbe comprensibile, in particolare in ragione dell’utilizzo di nozioni non uniformi e dell’omessa esposizione di importanti fasi intermedie.

4.

Quarto motivo: violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che la decisione impugnata non potrebbe essere sottoposta a controllo

Il difetto di motivazione della decisione impugnata renderebbe notevolmente più difficile per la ricorrente ricorrere al controllo giurisdizionale.

Il convenuto violerebbe in particolare il principio del contraddittorio, in forza del quale le parti devono poter dibattere in contraddittorio le circostanze di fatto e di diritto decisive per l’esito del procedimento.

5.

Quinto motivo: l’applicazione dell’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) violerebbe il regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), che deve essere interpretato alla luce del diritto di rango superiore.

Nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato, il convenuto avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la ricorrente detiene derivati prevalentemente a fini di copertura e gestione del rischio.

Nell’ambito dell’applicazione dell’indicatore IPS, non sarebbe stata riconosciuta la rilevanza della qualità di membro della ricorrente nel sistema di tutela istituzionale dello Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo delle casse di risparmio).

In forza dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto avrebbe dovuto tener conto anche della limitata probabilità di una risoluzione dell’istituto di cui trattasi e, quindi, della probabilità del ricorso al Fondo di risoluzione unico nonché del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo: violazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, dovuta alla mancata presa in considerazione del MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities) nell’ambito della categoria di rischio «esposizione al rischio».

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato, il convenuto avrebbe dovuto tener conto del coefficiente MREL del 47,17 % della ricorrente, superiore alla media nonché ampiamente superiore al coefficiente minimo dell’8 % stabilito dal Comitato di risoluzione unico.

7.

Settimo motivo: violazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, che deve essere interpretato alla luce del diritto di rango superiore, dovuta all’applicazione del fattore di correzione per il rischio.

Nella determinazione del fattore di correzione per il rischio, il resistente avrebbe dovuto tener conto della scarsa probabilità di fallimento e del coefficiente MREL superiore alla media della ricorrente, conformemente all’obbligo di orientamento al profilo di rischio e al diritto fondamentale di libertà di impresa di cui all’articolo16 della Carta.

8.

Ottavo motivo (in subordine): violazione del diritto di rango superiore da parte dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Nel prevedere una ponderazione relativa dell’indicatore IPS, l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbe il principio generale dell’uguaglianza di cui all’articolo 20 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto istituti soggetti alla stessa garanzia degli enti creditizi, e che quindi presenterebbero la stessa probabilità di fallimento, potrebbero essere trattati differentemente.

9.

Nono motivo: violazione del diritto di rango superiore da parte del meccanismo di assegnazione delle classi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63.

L’assegnazione delle classi di rischio stabilita dall’allegato I, fase 2, del regolamento delegato porterebbe a risultati manifestamente iniqui e violerebbe pertanto l’obbligo dell’orientamento al profilo di rischio nonché il principio generale della parità di trattamento.


(1)  Regolamento delegato (EU) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


19.9.2022   

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C 359/80


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

(Causa T-423/22)

(2022/C 359/98)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Max Heinr. Sutor OHG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, M. Rätz, T. Kreft e H.-U. Klöppel, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento SRB/ES/2022/18) e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), in quanto il convenuto non avrebbe escluso dal calcolo dei prelievi a carico della banca per il 2022 i fondi dei clienti gestiti dalla ricorrente a titolo fiduciario. La disposizione menzionata dovrebbe essere applicata a tali fondi dei clienti protetti in caso di insolvenza, in quanto essi soddisferebbero le condizioni della fattispecie di cui alla chiara formulazione della norma.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3), in quanto la decisione fisserebbe un prelievo a carico della banca in misura molte volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie — prive di rischio — iscritte in bilancio dalla ricorrente. La decisione non sarebbe né idonea né necessaria al raggiungimento degli obiettivi perseguiti tramite detto prelievo e gli inconvenienti causati dalla decisione non sono adeguati rispetto agli obiettivi previsti.

3.

Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione, senza un’obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna indicazione delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano a bilancio secondo quanto stabilito dagli IFRS (International Financial Reporting Standards), nonché rispetto alle imprese d’investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto l’inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento significativo del prelievo bancario a carico della ricorrente per il 2022.

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, in quanto la decisione limiterebbe la libertà della ricorrente di esercitare un’attività professionale nello Stato membro in cui la stessa ha il suo centro principale di attività, risultando tale limitazione sproporzionata nonché discriminatoria per la ricorrente rispetto alle imprese di investimento con sede in altri Stati membri, provviste altresì di un’autorizzazione come ente creditizio.

6.

Sesto motivo: violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, poiché il convenuto avrebbe concesso alla ricorrente un termine di soli undici giorni, insufficiente per esaminare il progetto di decisione e presentare osservazioni nell’ambito della consultazione.

7.

Settimo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, nonché dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la ricorrente non sarebbe in grado, in base alla motivazione della decisione impugnata, di verificare adeguatamente l’importo del suo contributo.

8.

Ottavo motivo: violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché la carenza di motivazione non consentirebbe alla ricorrente di appurare la regolarità della decisione o, rispettivamente, di contestarla.

9.

Nono motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 3, punto 11, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63, qualora essa dovesse essere interpretata nel senso che le passività fiduciarie delle imprese di investimento fornite anche di un’autorizzazione come ente creditizio dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo del prelievo a carico della banca, per violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, nonché del principio della parità di trattamento, dell’articolo 16 della Carta e dell’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


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C 359/81


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Kiinnitysluottopankki / CRU

(Causa T-431/22)

(2022/C 359/99)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente;

condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 (1), , e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso dei depositi protetti e la valutazione del ciclo economico attuale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio della fissazione dei contributi orientata al rischio, nonché il principio di proporzionalità, con conseguente violazione degli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


19.9.2022   

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C 359/82


Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — Nordea Rahoitus Suomi / SRB

(Causa T-432/22)

(2022/C 359/100)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente; e

condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 (1) e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso dei depositi protetti e la valutazione del ciclo economico attuale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio della fissazione dei contributi orientata al rischio, nonché il principio di proporzionalità, con conseguente violazione degli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


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C 359/83


Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — UIV Servizi / REA

(Causa T-440/22)

(2022/C 359/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unione Italiana Vini Servizi (UIV Servizi) Soc. coop. arl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. Bonafini, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (articolo 33.2) (rif. Ares (2022)3368330 — 02/05/2022) nonché della sospensione stessa del contratto, per violazione del contratto e dei pertinenti principi generali del diritto dell’Unione invocati nel presente ricorso;

condannare l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) a revocare la sospensione della convenzione di sovvenzione 874904 — TTD.EU — European Quality Wines: Taste The Difference;

condannare la REA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali della ricorrente — come documentati — per un importo fissato a EUR 500 000;

condannare la REA alle spese legali sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione») — Erronea applicazione dell’articolo 33.2.1 (a) della convenzione 874904 — TTD.EU (definizione di «errori sostanziali, irregolarità o frode»).

Violazione del principio della presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Errore manifesto di valutazione in base al diritto dell’Unione — Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento — Violazione del principio della buona fede secondo il diritto dell’Unione e il diritto belga — Violazione del combinato disposto degli articoli 1134 e 1156 del Civil Code (Codice Civile) belga.

2.

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte della REA.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione — Mancata applicazione dell’articolo 33.2.1 (b) della convenzione 874904 — TTD.EU — «Incidenza significativa» dei presunti «errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione grave degli obblighi» sulla convenzione TTD.EU.

4.

Quarto motivo, vertente sull’asserita inosservanza del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto dell’Unione della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di proporzionalità nonché dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE.


19.9.2022   

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C 359/84


Ricorso proposto il 18 luglio 2022 — HB/Commissione

(Causa T-444/22)

(2022/C 359/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 13 maggio 2022, notificata il 16 maggio 2022, con cui la convenuta ha effettuato la compensazione tra, da un lato, il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della convenuta a titolo delle spese a cui la Commissione è stata condannata dalle sentenze del 21 dicembre 2021, HB/Commissione (T-795/19, non pubblicata, EU:T:2021:917) e del 21 dicembre 2021, HB/Commissione (T-796/19, non pubblicata, EU:T:2021:918) e, dall’altro, il credito che la Commissione afferma di vantare nei confronti della ricorrente a titolo della decisione di recupero del 15 ottobre 2019 di EUR 1 197 055,86 (appalto CARDS/2008/166-429) (importo principale);

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione controversa e sulla mancanza di base giuridica di quest’ultima.

2.

Secondo motivo, vertente, da un lato, sul fatto che la Commissione non possederebbe, a titolo del regolamento finanziario, un credito liquido nei confronti della ricorrente e, dall’altro, sulla violazione del regolamento finanziario e dell’articolo 266 TFUE.


19.9.2022   

IT

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C 359/85


Ricorso proposto il 18 luglio 2022 — NV/BEI

(Causa T-447/22)

(2022/C 359/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NV (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 10 novembre 2021 che qualifica come ingiustificate le assenze della ricorrente durante il periodo dal 13 settembre 2021 al 13 dicembre 2021;

ove necessario, annullare la decisione del 7 aprile 2022 che respinge il ricorso amministrativo proposto il 10 gennaio 2022 avverso la decisione del 10 novembre 2021;

condannare la BEI al pagamento delle retribuzioni relative al periodo dal 13 settembre 2021 al 13 dicembre 2021; le retribuzioni devono essere maggiorate degli interessi di mora fissati al tasso d’interesse della Banca centrale europea aumentato di 2 punti;

condannare la BEI al risarcimento dei danni della ricorrente;

condannare la BEI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulle violazioni degli articoli 2.3, 3.3, 3.4 e 3.6 dell’allegato X alle disposizioni amministrative, sulla violazione dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea letto o meno in combinato disposto con gli articoli 2.3, 3.3, 3.4 e 3.6 delle disposizioni amministrative, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del dovere di sollecitudine e sull’abuso del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo e del dovere di diligenza, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sull’errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 33 ter del regolamento del personale e 11 delle disposizioni amministrative.


19.9.2022   

IT

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C 359/85


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-455/22)

(2022/C 359/104)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente europea in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 e dell’accordo di prestito «Water Supply Sweida Region» n. 80212 (in prosieguo: l’«accordo di prestito») dal 25 agosto 2017, che ammontano a:

EUR 652 218,70, ossia l’importo dovuto alla ricorrente al 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 559 287,10, agli interessi pari a EUR 38 925,60 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 54 006,00.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale del 3,5 % (350 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 25 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito.


19.9.2022   

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C 359/86


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-456/22)

(2022/C 359/105)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute all’Unione europea, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito «Port of Tartous» n 22057 (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

EUR 18 440 034,97, ossia l’importo dovuto all’UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 13 942 526,00; agli interessi pari a EUR 2 589 128,20 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 1 908 380,77.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale più elevato (per ciascun successivo periodo di un mese) tra (i) un tasso uguale all’EURIBOR maggiorato del 2 % (200 punti base) o (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi dell’articolo 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito dal 9 agosto 2017, che ammontano a EUR 5 405,54, importo dovuto alla Banca alla data del 30 giugno 2022, ossia gli interessi di mora previsti dal contratto [(maturati a partire dalla data di scadenza fino al 14 giugno 2022 (data in cui la relativa tranche di capitale e interessi è stata versata dall’Unione europea ai sensi della Garanzia 2000)].

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute all’UE (surrogata nei diritti della Banca) in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito e della somma dovuta alla Banca, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito, a titolo di interessi di mora previsti dal contratto.


19.9.2022   

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C 359/87


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI / Siria

(Causa T-457/22)

(2022/C 359/106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme, dovute all’Unione europea, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

EUR 50 880 189,61 USD 2 897 002,31, ossia l’importo dovuto all’UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 40 744 064,86 e USD 2 223 971,84; agli interessi pari a 5 161 649,64 e USD 341 462,46 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 4 974 475,11 e USD 331 568,01.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale più elevato (per ciascun successivo periodo di un mese) tra (i) un tasso uguale al tasso EURIBOR maggiorato del 2 % (200 punti base) [tranne per i pagamenti in USD, cui si applica il tasso uguale al tasso LIBOR maggiorato del 2 % (200 punti base)] o (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi dell’articolo 3.01 maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito dal 9 agosto 2017, che ammontano a EUR 11 416,23 e USD 760,94, importi dovuti alla Banca alla data del 30 giugno 2022, ossia gli interessi di mora previsti dal contratto [(maturati a partire dalla data di scadenza fino al 29 giugno 2022 (data in cui le relative tranche di capitale e interessi sono state versate dall’Unione europea a norma della Garanzia 2000)].

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute alla EU (surrogata nei diritti della Banca) in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito e le somme dovute alla Banca in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito a titolo di interessi di mora previsti dal contratto.


19.9.2022   

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C 359/88


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-465/22)

(2022/C 359/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito a condizioni speciali per «Aleppo — Tall Kojak Road Project» (in prosieguo: l’«accordo di prestito») dal 25 agosto 2017, che ammontano a:

EUR 233 051,96, ossia l’importo dovuto alla ricorrente alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 200 900,30; agli interessi pari a EUR 2 014,25 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 30 137,41.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale dello 3,5 % (350 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 25 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito.


19.9.2022   

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C 359/89


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-466/22)

(2022/C 359/108)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’Accordo di prestito «Water Supply Deir Ez Zor Region» n. 80310 (in prosieguo: l’«accordo di prestito») dal 25 agosto 2017, che ammontano a:

EUR 363 150,97, ossia l’importo dovuto alla ricorrente alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 301 679,16; agli interessi pari a EUR 34 100,36 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 27 371,45.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale dello 3,5 % (350 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 25 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito.


19.9.2022   

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C 359/89


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-467/22)

(2022/C 359/109)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’Accordo di prestito «Euphrates Drainage and Irrigation» n. 80211 (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 25 agosto 2017, che ammontano a:

EUR 1 959 745,31, ossia l’importo dovuto alla ricorrente alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 1 680 510,04, agli interessi pari a EUR 116 961,48 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 162 273,79.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale del 3,5 % (350 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 25 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/90


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-468/22)

(2022/C 359/110)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute a ricorrente, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’Accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868 (in prosieguo: l’«accordo di prestito») dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

CHF 1 984 763,43 and EUR 22 856 655,23, ossia l’importo dovuto alla ricorrente alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a CHF 1 716 822,98 e EUR 18 655 393,62; agli interessi pari a CHF 51 915,64 e EUR 1 040 629,74 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati a partire dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a CHF 216 024,81 e EUR 3 160 631,87.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale pari alla somma del (i) tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) del tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito, alla ricorrente (surrogata nel credito della Banca europea per gli investimenti).


19.9.2022   

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C 359/91


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-469/22)

(2022/C 359/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute all’Unione europea in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948 (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

EUR 28 777 508,71, ossia l’importo dovuto all’UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 27 388 963,40; agli interessi pari a EUR 116 091,27 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino alla data del 30 giugno 2022) pari a EUR 1 272 454,04.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale uguale al tasso più elevato (per ciascun periodo pertinente) tra (i) il tasso interbancario pertinente maggiorato del 2 % (200 punti base) o (ii) il tasso dovuto ai sensi dell’articolo 3.01 maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito, alla ricorrente (surrogata nei diritti della Banca europea per gli investimenti).


19.9.2022   

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C 359/92


Ricorso proposto il 29 luglio 2022 — QM/Consiglio

(Causa T-471/22)

(2022/C 359/112)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: QM (rappresentante: S. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nella sua integralità, nonché dichiarare che tutti i motivi di diritto in esso dedotti sono fondati,

dichiarare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati,

annullare la decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), nella parte che riguarda il ricorrente,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2), nella parte che riguarda il ricorrente,

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento integrale delle spese processuali del ricorrente, di esborsi, onorari e altri costi collegati alla sua difesa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce sette argomenti.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente su una grave violazione del diritto alla difesa e del diritto ad un equo processo.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità e della libertà economica.

6.

Sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a normali condizioni di vita.

7.

Settimo motivo di ricorso, vertente su una grave lesione del diritto alla reputazione.


(1)  GU 2022, L 148, pag. 52.

(2)  GU 2022, L 148, pag. 8.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/93


Ricorso proposto il 29 luglio 2022 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)

(Causa T-472/22)

(2022/C 359/113)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mocom Compounds GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: J. Bornholdt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centemia Conseils (Angevillers, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Near-to-Prime» — Domanda di registrazione n. 16 448 524

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 maggio 2022 nel procedimento R 2178/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione impugnata;

modificare la decisione impugnata nel senso di annullare la decisione n. 47 561 C della divisione di annullamento del 12 novembre 2021 e di respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione n. 16 448 524;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/93


Ricorso proposto il 31 luglio 2022 — Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO — Darvas and Pap (LAAVA)

(Causa T-473/22)

(2022/C 359/114)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi (Kütahya, Turchia) (rappresentanti: M. López Camba e A. Lyubomirova Geleva, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gábor Darvas (Budapest, Hungary), Dorina Pap (Kiskunhalas, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LAAVA — Domanda di registrazione n. 18 209 861

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2022 nel procedimento R 1745/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui mantiene il rigetto dell’opposizione e condanna l’opponente/ricorrente a farsi carico delle spese relative al procedimento di opposizione e al procedimento di ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi;

condannare Gábor Darvas e Dorina Pap alle spese sostenute dalla Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/94


Ricorso proposto il 3 agosto 2022 — Panicongelados-Massas Congeladas / EUIPO — Seder (panidor)

(Causa T-480/22)

(2022/C 359/115)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Panicongelados-Massas Congeladas, SA (Leiria, Portogallo) (rappresentante: I. Monteiro Alves, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seder Establishment ltd. (Mriehel Birkirkara, Malta)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo panidor — Domanda di registrazione n. 18 214 675

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 maggio 2022 nel procedimento R 1946/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

rimettere la domanda di marchio all’EUIPO affinché si proceda alla registrazione; e

condannare l’EUIPO alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/95


Ricorso proposto il 5 agosto 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

(Causa T-482/22)

(2022/C 359/116)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Henry GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, D. Mienert e J. Si-Ha Selbmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MATE MATE» — Domanda di registrazione n. 18 091 934

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2022 nel procedimento R 406/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.9.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/96


Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Kaufdas.online/EUIPO — Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

(Causa T-488/22)

(2022/C 359/117)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kaufdas.online sp. z o.o. (Gubin, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «KAUFDAS ONLINE» — Domanda di registrazione n. 18 113 140

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2022 nel procedimento R 1972/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 28 settembre 2021 nel procedimento di opposizione n. B 3 106 146 per tutti i prodotti e i servizi per i quali l’opposizione è stata accolta;

rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo modifichi la decisione nel merito e registri il marchio dell’Unione europea n. 18 113 140 per tutti i prodotti e i servizi interessati, fatti salvi quelli non contestati;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.9.2022   

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C 359/96


Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Cathay Pacific Airways / Commissione

(Causa T-489/22)

(2022/C 359/118)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: M. Rees e E. Estellon, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in forza degli articoli 268 e 340 TFUE, ordinare all’Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea) di pagare:

un risarcimento finanziario corrispondente agli interessi di mora sulla somma di EUR 10 080 000 al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o marzo 2017 (ossia 0,0 punti percentuali), maggiorato di 3,5 punti percentuali annui, per il periodo compreso tra il 21 giugno 2017 e il 14 luglio 2022, che dà luogo a un importo di EUR 1 758 488,24 o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale ritenga appropriato; e

gli interessi composti sull’importo degli interessi di mora di cui al trattino precedente per il periodo compreso tra il 15 luglio 2022 (o, in mancanza, dalla data che il Tribunale riterrà appropriata) e la data del pagamento effettivo da parte della Commissione europea dell’importo richiesto al trattino precedente, al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali annui o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale ritenga appropriato;

inoltre o in subordine, in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione Ares(2022)5454770 della Commissione, del 29 luglio 2022, e condannare la Commissione al pagamento degli importi di cui al precedente trattino;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE da parte della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del regolamento delegato n. 1268/2012 della Commissione (1) interpretato conformemente all’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata poiché non sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).


19.9.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/97


Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2022 — CiviBank / BCE

(Causa T-220/22) (1)

(2022/C 359/119)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 237 del 20.6.2022.


19.9.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/97


Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2022 — PQ / SEAE

(Causa T-358/22) (1)

(2022/C 359/120)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 dell’1.8.2022.