ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 347

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
9 settembre 2022


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Sedute dall’8 all’11 marzo 2022
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 8 marzo 2022

2022/C 347/01

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (2021/2103(INI))

2

2022/C 347/02

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (2021/2057(INI))

15

2022/C 347/03

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera (2021/2100(INI))

27

2022/C 347/04

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC (2021/2101(INI)

37

 

Mercoledì 9 marzo 2022

2022/C 347/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

48

2022/C 347/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D77482/02 — 2021/3058(RSP))

55

2022/C 347/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2268(INI))

61

2022/C 347/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026(INL))

97

2022/C 347/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini (2020/2275(INI))

110

 

Giovedì 10 marzo 2022

2022/C 347/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) (2021/2165(INI))

122

2022/C 347/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo — relazione annuale 2020 (2021/2039(INI))

139

2022/C 347/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere (2021/2003(INI))

150

2022/C 347/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE (2022/2535(RSP))

168

2022/C 347/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte (2021/2097(INI))

172

2022/C 347/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (2022/2006(INI))

181

2022/C 347/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico (2022/2580(RSP))

187

2022/C 347/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul Myanmar/Birmania: a un anno dal colpo di Stato (2022/2581(RSP))

191

2022/C 347/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh (2022/2582(RSP))

198

2022/C 347/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (2021/2099(INI))

202

2022/C 347/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL))

211


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 8 marzo 2022

2022/C 347/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (COM(2021)0054 — C9-0020/2021 — 2021/0031(COD))

223

2022/C 347/22

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (COM(2022)0020 — C9-0015/2022 — 2022/0010(BUD))

224

2022/C 347/23

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi — EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (COM(2022)0025 — C9-0025/2022 — 2022/0015(BUD))

228

 

Mercoledì 9 marzo 2022

2022/C 347/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica (COM(2021)0817 — C9-0016/2022 — 2021/0418(CNS))

231

2022/C 347/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (14754/2021 — C9-0456/2021 — 2018/0005(CNS))

232

 

Giovedì 10 marzo 2022

2022/C 347/26

P9_TA(2022)0067
Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD))
P9_TC1-COD(2020)0300
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

233

2022/C 347/27

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (2022/2584(RSO))

234

2022/C 347/28

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2) (2022/2585(RSO))

238

2022/C 347/29

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta (2022/2586(RSO))

241

2022/C 347/30

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — (2020/0353(COD))

245


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dall’8 all’11 marzo 2022

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 8 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/2


P9_TA(2022)0056

Riduzione degli spazi per la società civile in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (2021/2103(INI))

(2022/C 347/01)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione («regolamento relativo alla condizionalità») (2),

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2021 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2021)0700),

visti gli orientamenti della Commissione, del 23 settembre 2020, sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (3),

vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato economico e sociale europeo, del giugno 2020, dal titolo «Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019»,

visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 17 gennaio 2018 dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), i bollettini, pubblicati nel 2020, relativi alle implicazioni della pandemia di COVID-19 sui diritti fondamentali nell'UE, e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

vista la relazione della FRA del 22 settembre 2021 dal titolo «Protecting civic space in the EU» (Proteggere lo spazio civico nell'UE),

visti gli orientamenti comuni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e della Commissione di Venezia, del 1o gennaio 2015, sulla libertà di associazione,

vista la relazione del Consiglio d'Europa dell'11 febbraio 2019 intitolata «Shrinking space for civil society: the impact on young people and their organisations» (Riduzione degli spazi per la società civile: l'impatto sui giovani e le loro organizzazioni),

visti gli orientamenti dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia, dell'8 luglio 2019, sulla libertà di riunione pacifica,

vista la nota di orientamento delle Nazioni Unite del 23 settembre 2020 sulla protezione e la promozione dello spazio civico,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti,

vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 12 settembre 2011, sull'articolo 19: libertà di opinione e di espressione,

vista l'osservazione generale n. 37 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 17 settembre 2020, sull'articolo 21: diritto di riunione pacifica,

viste la convenzione UNECE del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e la decisione VII/9 del 21 ottobre 2021 su un meccanismo di risposta rapida per trattare i casi relativi all'articolo 3, paragrafo 8, della Convenzione di Aarhus,

viste le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 2250 (2015), n. 2419 (2018) e n. 2535 (2020) sui giovani, la pace e la sicurezza,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 10 ottobre 2007, sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa,

vista la dichiarazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2019, dal titolo «Let's defend LGBTI defenders» (Difendiamo i difensori delle persone LGBTI),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 20 marzo 2019 dal titolo «Una democrazia resiliente grazie a una società civile forte e pluralistica»,

visto il parere del CESE del 19 ottobre 2017 dal titolo «Il finanziamento delle organizzazioni della società civile da parte dell'UE»,

vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM(2020)0711),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 dal titolo «Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo» (4),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (6),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (7),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (9),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (10),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (11),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (12),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (13),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione giuridica,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0032/2022),

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE e che tali valori sono comuni agli Stati membri; che l'articolo 11, paragrafo 2, TUE e l'articolo 15, paragrafo 1, TFUE evidenziano l'importanza del dialogo con la società civile per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

B.

considerando che le organizzazioni della società civile (OSC) sono organizzazioni senza scopo di lucro, indipendenti dalle istituzioni pubbliche e dagli interessi commerciali, le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE e dei diritti fondamentali dell'Unione; che le organizzazioni della società civile possono assumere forme diverse, come quelle di associazioni e fondazioni; che anche i difensori dei diritti umani, gli attivisti e i gruppi informali sono attori chiave della società civile;

C.

considerando che un approccio intersettoriale è fondamentale per comprendere e affrontare con successo le vulnerabilità con cui si confrontano i cittadini nel loro impegno nell'ambito della società civile;

D.

considerando che molte organizzazioni della società civile lottano per la sopravvivenza e hanno problemi di finanziamenti, il che può seriamente ostacolare la loro efficacia e la capacità di adempiere il loro mandato;

E.

considerando che per spazio civico si intende il quadro giuridico e politico in cui le persone e i gruppi possono partecipare in modo significativo alla vita politica, economica, sociale e culturale delle loro società, esercitando il diritto di esprimere opinioni, di ricevere informazioni, di riunirsi, associarsi e dialogare tra loro e con le autorità;

F.

considerando che la libertà di pensiero e la libertà di espressione, anche nello spazio online, rappresentano il fondamento di ogni società libera e democratica; che l'attivismo civico è il tessuto di una democrazia realmente funzionante in cui i diritti delle minoranze sono salvaguardati e rispettati; che le organizzazioni della società civile dovrebbero avere il diritto di partecipare alle questioni oggetto di dibattito politico e pubblico, indipendentemente dal fatto che la posizione assunta sia in linea con la politica di governo o invochi modifiche a livello legislativo;

G.

considerando che la libertà di associazione è una delle basi essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire al corretto funzionamento della vita pubblica; che la libertà di associazione non contempla soltanto la capacità di creare o sciogliere un'associazione, ma anche la capacità di tale associazione di operare senza ingiustificate ingerenze da parte dello Stato; che la capacità di chiedere, reperire e utilizzare risorse è essenziale per il funzionamento di qualsiasi associazione; che il divieto o lo scioglimento di un'associazione dovrebbe sempre essere una misura di ultima istanza e che tali decisioni dovrebbero essere oggetto di ricorso;

H.

considerando che il diritto di riunione pacifica è un fondamento della democrazia ed è indispensabile per creare una società tollerante e pluralista in cui gruppi con convinzioni, pratiche o politiche diverse possano coesistere pacificamente; che le restrizioni e la sorveglianza delle riunioni pacifiche devono rispettare la legalità, la necessità, la proporzionalità e la non discriminazione;

I.

considerando che il diritto all'informazione è un presupposto indispensabile per un dibattito pubblico informato e per richiamare le autorità e le istituzioni pubbliche alle loro responsabilità;

J.

considerando che in alcuni Stati membri sono state imposte restrizioni alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni, spesso con il pretesto di combattere la disinformazione in relazione alla COVID-19; che le misure intese a prevenire il terrorismo o l'incitamento all'odio non dovrebbero tradursi in restrizioni indebite alla libertà di espressione; che in diversi Stati membri, per prendere di mira le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e gli attivisti che operano nei settori dell'ambiente, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone LGBTIQ+ e delle donne, si è fatto ricorso anche ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); che tali azioni producono un grave effetto dissuasivo sulla libertà di espressione e sull'attivismo pubblico;

K.

considerando il deterioramento della libertà di associazione in alcuni Stati membri, a causa di riforme che mettono le OSC a rischio di cancellazione dal registro o che introducono procedure amministrative ingiustificatamente onerose, tra cui, a titolo esemplificativo, l'impropria applicazione di misure antiriciclaggio o di politiche che limitano il diritto di impegnarsi in attività di sensibilizzazione;

L.

considerando che in taluni Stati membri sono state imposte restrizioni con l'obiettivo deliberato di limitare lo spazio civico e che tali restrizioni sono accompagnate da vessazioni a livello giuridico, amministrativo e fiscale, da criminalizzazione e da una retorica negativa intesa a stigmatizzare e delegittimare le organizzazioni della società civile e a logorarne la capacità di svolgere le loro legittime attività; che l'incitamento all'odio, sia online che offline, nonché le vessazioni e gli attacchi verbali e fisici provengono anche da attori non statali; che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che si adoperano per lo Stato di diritto, la trasparenza e contro la corruzione, per i diritti delle donne, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, le questioni ambientali e la tutela dei diritti delle minoranze e delle persone LGBTIQ+, della libertà dei media e di espressione, come pure le organizzazioni che offrono assistenza ai migranti e ai richiedenti asilo e quelle che partecipano alle operazioni di ricerca e soccorso, sono in una situazione di particolare esposizione;

M.

considerando che le restrizioni dello spazio civico nei paesi limitrofi hanno anche conseguenze e ripercussioni sulla situazione della società civile nell'UE;

N.

considerando che alcune OSC nazionali che esercitano una funzione di sorveglianza, in particolare impegnandosi nel monitoraggio e nella denuncia delle violazioni dei diritti e delle libertà e nelle attività di sensibilizzazione e di contenzioso, sono particolarmente colpite da restrizioni e misure di ritorsione e di controllo;

O.

considerando che la situazione dei difensori dei diritti delle persone LGBTIQ+ in Europa è stata definita preoccupante dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, il quale ha riferito in merito a diversi casi di vessazioni online e offline, aggressioni violente, campagne di odio e minacce di morte negli Stati membri e nei paesi limitrofi; che tale tendenza è interconnessa a quella di considerare come capri espiatori altri gruppi minoritari e viola il principio secondo cui ogni persona nasce uguale in dignità e diritti;

P.

considerando che un buon rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini implica che tutti i cittadini, compresi i bambini e i giovani, dovrebbero poter partecipare al dibattito e influenzare le politiche pubbliche; che le democrazie prospereranno solo se tutti credono nei sistemi democratici e se le istituzioni sono credibili per i cittadini;

Q.

considerando che alcuni Stati membri hanno imposto restrizioni alla capacità delle organizzazioni della società civile di impegnarsi in attività politiche; che in altri Stati membri le accuse di politicizzazione sono divenute strumenti per stigmatizzare e delegittimare tali organizzazioni; che la delegittimazione delle OSC in alcuni Stati membri potrebbe sembrare collegata a campagne diffamatorie statali o mediatiche; che in taluni Stati membri le organizzazioni della società civile segnalano pratiche discriminatorie e restrittive in materia di finanziamenti;

R.

considerando che in alcuni Stati membri sono state adottate politiche e pratiche che hanno un effetto dissuasivo sullo spazio civico, con l'obiettivo di arrivare all'autocensura e dissuadere gli attori civici dall'esercitare i loro diritti; che tali politiche spesso associano disposizioni vaghe, che lasciano ampi margini di discrezionalità alle autorità pubbliche, a sanzioni sproporzionatamente severe; che la semplice prospettiva della loro applicazione può essere sufficiente a provocare l'autocensura senza una reale necessità di giungere all'applicazione;

S.

considerando che nella maggior parte degli Stati membri sono state imposte restrizioni al diritto di riunione pacifica a causa delle necessarie disposizioni in materia di distanziamento sociale; che negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno approvato leggi che limitano il diritto di riunione pacifica e hanno stabilito l'obbligo di autorizzazione e notifica; che in taluni Stati membri le autorità di contrasto stanno acquisendo poteri sempre maggiori, il che solleva preoccupazioni in merito alla loro necessità e proporzionalità;

T.

considerando che in taluni Stati membri la legislazione d'emergenza in risposta alla crisi sanitaria è stata utilizzata come pretesto per limitare arbitrariamente i diritti e le libertà fondamentali e imporre un giro di vite sulla società civile e le altre voci dissenzienti; che in alcuni casi si è riscontrato che tali misure non hanno soddisfatto i requisiti di necessità, proporzionalità, limite temporale e non discriminazione, pertanto qualsiasi restrizione ai diritti e alle libertà fondamentali derivante da dette misure non può essere considerata legittima e lecita; che, nonostante il loro ruolo sul territorio, le organizzazioni della società civile non sono state consultate nell'elaborazione delle misure di emergenza;

U.

considerando che la diffusione della pandemia di COVID-19 ha visto un impegno senza precedenti delle OSC nel fornire soluzioni alla pandemia e sostegno alle persone in situazioni vulnerabili; che le organizzazioni giovanili hanno avuto un impatto positivo durante la pandemia nel contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia nelle istituzioni pubbliche; che adeguati finanziamenti a lungo termine e un sostegno istituzionale alla società civile rappresentano un valore aggiunto in tempi di crisi;

V.

considerando che la nascita di organizzazioni non governative organizzate dai governi (GONGO), volte a sostenere incessantemente la legittimità politica di coloro che detengono il potere e a sostenere i governi nei dibattiti pubblici e nei loro obiettivi politici, pur presentandosi come voci indipendenti, rappresenta una delle forme più gravi di attacco alle organizzazioni della società civile, che compromette la loro esistenza indebolendo la cittadinanza attiva e privandola dei finanziamenti pubblici;

W.

considerando che, sebbene le organizzazioni della società civile esercitino in misura crescente attività economiche e contribuiscano all'economia sociale, finora non è stato adottato alcun provvedimento legislativo per sbloccare le loro attività a livello dell'Unione; che, nonostante la concreta giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il principio di non discriminazione e la libertà di circolazione dei capitali in relazione alle donazioni transfrontaliere non sono ancora universalmente applicati negli Stati membri;

X.

considerando che la partecipazione delle organizzazioni della società civile all'elaborazione del diritto e delle politiche dovrebbe essere agevolata da quadri politici che consentano loro di partecipare al dialogo con le autorità pubbliche; che, nonostante i progressi compiuti a livello nazionale e dell'Unione, il dialogo civile continua spesso a rimanere un processo ad hoc;

Y.

considerando che in alcuni Stati membri i finanziamenti esteri sono stati oggetto di attacchi giudiziari e politici; che le restrizioni imposte alle OSC che ricevono finanziamenti esteri sono contrarie al diritto dell'Unione, in particolare all'articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali, e alla Carta; che nella causa C-78/18 (14), la CGUE ha stabilito che la legge sottoposta alla sua attenzione viola la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di associazione;

Z.

considerando che l'Unione ha avviato un processo attraverso il Green Deal europeo e la trasformazione digitale; che tale processo richiederà uno spazio civico sano per consentire ai cittadini e alle comunità interessate di esprimere i loro interessi, discutere soluzioni politiche e accedere a nuovi contratti sociali;

1.

rileva il ruolo cruciale svolto dalle OSC nella realizzazione e protezione dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e nella formulazione e attuazione del diritto, delle politiche e delle strategie dell'UE, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea il loro contributo fondamentale al dibattito pubblico informato, nell'esprimere le aspirazioni presenti nella società, dare voce alle persone vulnerabili ed emarginate, assicurare l'accesso ai servizi fondamentali, offrire competenze nella definizione delle politiche, promuovere la cittadinanza attiva, fungere da scuole di democrazia, essere indispensabili guardiani nell'esercizio del controllo democratico sulle istituzioni statali e garantire la responsabilità dell'azione pubblica e l'uso di fondi pubblici; riconosce, pertanto, che lo spazio civico è un elemento integrante della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a preservare e coltivare lo spazio civico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

2.

fa presente che per far prosperare le organizzazioni della società civile, lo spazio civico deve essere un ambiente favorevole e sicuro, libero da indebite ingerenze, intimidazioni, vessazioni ed effetti dissuasivi sia da parte dello Stato che da parte di attori non statali; ricorda agli Stati membri il loro obbligo positivo di garantire un ambiente favorevole alle OSC, compreso l'accesso a meccanismi di finanziamento trasparenti e meccanismi di dialogo civile, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di associazione, espressione e riunione, e come riaffermato anche dalla Carta; pone l'accento sull'importanza del pluralismo dei media per garantire che le organizzazioni della società civile siano in grado di raggiungere l'opinione pubblica e contribuire pertanto al dibattito pubblico;

3.

mette in guardia dal degrado dello spazio civico in tutta l'UE a causa di politiche che ostacolano le attività delle organizzazioni della società civile, il loro accesso ai finanziamenti sostenibili e la loro capacità di partecipare al processo decisionale; condanna ogni forma di vessazione, diffamazione, stigmatizzazione e criminalizzazione nei confronti delle organizzazioni della società civile e ogni tentativo di utilizzarle come capri espiatori; sottolinea quanto tali azioni mettano a repentaglio la cittadinanza attiva e l'espressione delle voci critiche, compromettendo in tal modo il dibattito pubblico e quindi le basi stesse della democrazia;

4.

rileva che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accentuato molte delle attuali sfide con cui si confrontano le organizzazioni della società civile, come illustrato dalla relazione del 2021 della FRA dalla quale è emerso che il 57 % delle organizzazioni nazionali e locali ha affermato che la situazione era «peggiorata» o «gravemente peggiorata» rispetto agli anni precedenti; osserva con preoccupazione che alcuni governi hanno approfittato della pandemia per ridurre lo spazio civico e approvare leggi controverse e misure discriminatorie non sempre correlate alla pandemia, mentre la capacità della società di mobilitarsi era limitata, compresa la capacità di partecipare al dibattito pubblico e la libertà di parola, riunione e associazione;

5.

concorda con la Commissione sul fatto che lo Stato di diritto è messo a repentaglio dalla limitazione del margine di manovra della società civile; si compiace del fatto che la Commissione abbia sottoposto a valutazione l'ambiente della società civile nell'ambito della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, che giustamente segnala che lo Stato di diritto non può funzionare senza una società civile dinamica operante in un ambiente sicuro e favorevole; esorta pertanto la Commissione a intensificare e strutturare il proprio monitoraggio della situazione dello spazio civico negli Stati membri, creando un «indice europeo dello spazio civico» basato sugli attuali quadri di valutazione dello spazio civico e dedicando a tale spazio un intero capitolo, corredato di raccomandazioni per paese, della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, che dovrebbe contemplare integralmente anche i diritti fondamentali; esorta la Commissione a fare un uso sistematico delle relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e a chiederle una consulenza metodologica;

6.

accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione dell'importanza della società civile nell'ambito di diverse politiche e strategie e programmi di finanziamento dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che la frammentazione di tale approccio si traduce in uno scarso miglioramento effettivo della situazione delle organizzazioni della società civile a livello locale;

7.

esorta pertanto la Commissione ad adottare una strategia globale per la società civile, ai fini della protezione e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti, colmi le lacune in materia di monitoraggio, sostegno e protezione e accordi un reale riconoscimento politico al ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni della società civile nella realizzazione dei valori e delle politiche democratici, stabilendo al contempo un chiaro collegamento tra gli strumenti di monitoraggio e comunicazione e i meccanismi di applicazione dell'UE, onde garantire un'azione di follow-up tempestiva ed efficace; chiede alla Commissione di studiare iniziative per rafforzare le reti di sostegno a disposizione delle organizzazioni della società civile;

8.

ritiene che tale strategia per la società civile dovrebbe delineare una serie di misure concrete intese a proteggere e rafforzare lo spazio civico, anche attraverso:

a)

l'introduzione di norme minime per il contesto giuridico e amministrativo della società civile;

b)

l'introduzione di uno statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee;

c)

la creazione di punti focali tra le istituzioni europee e la società civile;

d)

la garanzia di un accesso regolare al dibattito politico e alla definizione dell'agenda a livello dell'Unione, in linea con i trattati dell'Unione e i regolamenti interni delle istituzioni europee;

e)

un accesso rafforzato al monitoraggio delle politiche europee e all'esecuzione del bilancio dell'Unione;

f)

l'ampliamento dell'accesso flessibile ai finanziamenti dell'Unione;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione per quanto concerne la protezione e la promozione dello spazio civico, anche adottando orientamenti interni sui difensori dei diritti umani che corrispondano a quelli applicati all'azione esterna dell'UE;

Un ambiente normativo e politico favorevole, privo di effetti dissuasivi, minacce e attacchi

10.

fa presente che la capacità d'azione delle organizzazioni della società civile dipende dall'esistenza di un ambiente giuridico e politico favorevole, in particolare riguardo all'esercizio della libertà di associazione, di riunione pacifica e di espressione e al diritto di partecipazione pubblica; esorta gli Stati membri a garantire l'esercizio di tali diritti in conformità con le norme e il diritto europei e internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 28 novembre 2018 sulla necessità di rafforzare la protezione e la promozione dello spazio riservato alla società civile in Europa, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la «Guidance note on the Protection and Promotion of Civic Space» (Nota di orientamento sulla protezione e promozione dello spazio civico) e di avvalersi della possibilità di richiedere pareri sulla legislazione programmata dalla Commissione di Venezia;

11.

ricorda l'importanza di un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile per informare sulle attività delle organizzazioni della società civile nei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati, nonché l'importanza dell'accesso a informazioni pubbliche quali pilastri fondamentali degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto;

12.

deplora la crescente concentrazione della proprietà dei media a scapito della pluralità, dell'indipendenza e di un'equa rappresentanza pubblica delle idee e delle azioni delle organizzazioni della società civile; rammenta che il giornalismo indipendente e responsabile e l'accesso all'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia e che le azioni e i contributi della società civile sono fondamentali affinché la democrazia possa prosperare; invita gli Stati membri a garantire e mantenere l'indipendenza dei media dalle pressioni politiche ed economiche, a garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione e ad assicurare la trasparenza; invita la Commissione a proporre norme sulla proprietà dei mezzi di comunicazione a livello dell'UE, oltre alle norme sulla trasparenza di tale proprietà come requisiti minimi nell'ambito della prossima normativa sulla libertà dei mezzi di comunicazione, al fine di rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

13.

ritiene che il contributo delle organizzazioni della società civile al mercato unico e all'economia sociale e il loro ruolo nella realizzazione dei valori e delle politiche dell'UE di cui all'articolo 2 TUE rappresentino un valido argomento a favore dell'eliminazione degli ostacoli alle loro attività a livello dell'Unione; invita pertanto la Commissione a rispondere adeguatamente tramite misure, incluse proposte legislative, al fine di conseguire tale obiettivo; sottolinea che tale legislazione potrebbe non soltanto offrire una protezione di base alle organizzazioni della società civile, ma anche creare condizioni di parità tali da consentire loro di sfruttare appieno il proprio potenziale;

14.

invita la Commissione a includere un controllo sistematico dello spazio civico nelle sue valutazioni d'impatto, fornendo criteri chiari per ciò che costituisce uno spazio abilitante per la società civile, in base alle norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di associazione, espressione e riunione e come riaffermato dalla Carta, al fine di evitare che la legislazione prevista abbia effetti negativi sullo spazio civico; invita la Commissione a introdurre le necessarie salvaguardie e a elaborare orientamenti per l'attuazione da parte degli Stati membri quando vengono identificati i rischi, in cooperazione con la società civile;

15.

invita la Commissione ad esaminare e monitorare parimenti l'attuazione del diritto dell'Unione, per far sì che non incida negativamente sullo spazio civico, e a porre rimedio alla situazione quando ciò avviene; esorta gli Stati membri ad adottare rimedi analoghi a livello nazionale;

16.

invita la Commissione a esercitare i poteri che le sono conferiti dai trattati per presentare una proposta legislativa dell'Unione intesa a colmare le lacune e affrontare le sfide che interessano gli attori della società civile in tutta l'Unione, tra cui le norme minime sulla registrazione, le operazioni e il finanziamento delle organizzazioni della società civile e le garanzie procedurali nei confronti delle azioni SLAPP, nonché a formulare orientamenti sui modi per avvalersi del diritto dell'Unione al fine di assicurare una migliore protezione della società civile;

17.

ritiene che uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere dell'UE potrebbe offrire un ulteriore livello di protezione alle organizzazioni della società civile che incontrano ostacoli indebiti alla loro istituzione e al loro operato;

18.

invita gli Stati membri a rispettare e agevolare l'esercizio del diritto di riunione pacifica, che può essere limitato soltanto rispettando i principi di necessità e proporzionalità, in conformità delle leggi applicabili; mette in guardia dall'ampliamento dei poteri delle forze dell'ordine, in alcuni Stati membri, nell'ambito della sorveglianza delle riunioni; condanna ogni uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, come pure la loro criminalizzazione e sorveglianza, nonché le azioni penali nei loro confronti; chiede che gli Stati membri abroghino immediatamente leggi e norme che esacerbano la violenza contro i manifestanti o limitano la libertà di manifestare; invita la Commissione a formulare orientamenti per tutelare la libertà di riunione pacifica sia in tempi di emergenza sanitaria che in tempi normali;

19.

sottolinea che sin dall'inizio della pandemia una parte rilevante delle attività della società civile si è spostata online; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la libertà di espressione, a combattere qualsiasi forma di incitamento all'odio e a sensibilizzare in merito all'incitamento all'odio e ai rischi che esso comporta per la democrazia e le persone, in particolare sui social network online;

20.

mette in guardia dal deleterio impatto delle politiche e della retorica che producono un effetto dissuasivo nello spazio civico; esorta la Commissione a fare in modo che l'analisi degli effetti dissuasivi divenga un aspetto fondamentale della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, a fare riferimento alla causa C-78/18 per contestare le misure che hanno un effetto dissuasivo sull'esercizio dei diritti garantiti dalla Carta laddove siano possibili approcci simili e a sollecitare l'applicazione di provvedimenti provvisori per evitare danni irreparabili mentre è in atto il controllo giurisdizionale;

21.

condanna il fatto che in alcuni Stati membri i rappresentanti delle organizzazioni della società civile subiscono attacchi fisici e verbali, vessazioni e intimidazioni, sia online che offline, come conseguenza diretta delle loro attività; si rammarica inoltre del fatto che gli effetti sulla salute mentale di tali rappresentanti possono comprendere il burnout, la depressione, il trauma del soccorritore e l'affaticamento da compassione e che l'impatto psicologico che il loro lavoro può avere sui rappresentanti delle OSC è ancora poco studiato; sottolinea che i bambini e i giovani sono particolarmente vulnerabili in quanto essi possono non denunciare atti di odio e vessazioni per il fatto di non conoscere la definizione di vessazione e di non sapere in che modo farlo o chi rivolgersi;

22.

condanna tutte le minacce e gli attacchi perpetrati nei confronti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani da parte di attori statali e collegati allo Stato, tra cui figurano la retorica negativa, la stigmatizzazione, la logica del capro espiatorio e le vessazioni a livello giuridico, amministrativo e fiscale, e condanna la mancata protezione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani da tali attacchi e minacce da parte degli attori statali; condanna parimenti tutti i casi di attacchi e minacce perpetrati da attori non statali, comprese, tra l'altro, le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica;

23.

esprime preoccupazione per l'esiguo numero di denunce riguardo agli attacchi e alle minacce nei confronti delle organizzazioni della società civile a livello nazionale; esorta gli Stati membri a condannare senza riserve tali atti, ad adottare misure preventive ed efficaci, a indagare in modo sistematico, tempestivo, approfondito, indipendente e imparziale su tutte le accuse correlate e a investire in programmi di formazione destinati alle autorità ai fini di una migliore gestione di tali casi; invita la Commissione ad accompagnare tali processi formulando raccomandazioni e agevolando lo scambio delle migliori pratiche;

24.

sottolinea che una buona cooperazione tra la società civile, le forze dell'ordine e le istituzioni competenti è essenziale per far fronte alle vulnerabilità e individuare le migliori pratiche nella protezione degli attivisti, della società civile e della stessa democrazia;

25.

esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza e dell'odio nei confronti delle organizzazioni e degli attivisti che operano nell'ambito della lotta al razzismo, delle minoranze religiose, del femminismo e dei diritti delle persone LGBTIQ+;

26.

ricorda che quello di considerare come capro espiatorio le organizzazioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti delle donne, delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, quali ad esempio le persone LGBTIQ+, non è un evento isolato, ma funge da premeditato e graduale smantellamento dei diritti fondamentali, che sono tutelati dall'articolo 2 TUE, e rientra nell'ambito di un più ampio progetto politico delle campagne «anti-gender»; invita gli Stati membri a essere particolarmente cauti nei confronti delle iniziative che tentano di ridimensionare i diritti acquisiti, che sono stati concepiti per prevenire e proteggere le persone dalla discriminazione e promuovere l'uguaglianza;

27.

invita la Commissione a menzionare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani nelle sue relazioni a norma della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, in sede di monitoraggio e valutazione delle norme e degli strumenti dell'UE per proteggere i diritti delle vittime di reati e all'atto della revisione delle disposizioni dell'Unione intese a combattere l'incitamento all'odio e i reati motivati dall'odio;

28.

rileva che attualmente l'Unione non dispone di procedure efficienti per dare una risposta adeguata alle organizzazioni della società civile quando denunciano le minacce alle norme democratiche e allo spazio civico negli Stati membri; sostiene la creazione di un meccanismo di allerta dell'UE che consenta alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani di segnalare gli attacchi, registrare gli allarmi, mappare le tendenze e fornire sostegno tempestivo e mirato alle vittime; ritiene che un tale meccanismo migliorerebbe anche la comunicazione a livello dell'Unione, fornirebbe un contributo per la valutazione annuale dello Stato di diritto da parte della Commissione e contribuirebbe a una migliore condivisione delle informazioni con il pubblico europeo in generale;

29.

deplora vivamente il rifiuto da parte della Commissione e del Consiglio dell'iniziativa del Parlamento riguardo all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio; ricorda che il monitoraggio dello spazio civico è strettamente connesso alla democrazia e ai diritti fondamentali e che un meccanismo atto a monitorare i valori contemplati all'articolo 2 TUE è lo strumento migliore per un approccio olistico in tal senso;

30.

esorta la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri di esecuzione nei confronti degli Stati membri che limitano indebitamente lo spazio civico in violazione del diritto dell'Unione, anche mediante procedure di infrazione, il quadro sullo Stato di diritto, il nuovo regolamento sulla condizionalità e la procedura di cui all'articolo 7 TUE; invita la Commissione a garantire la partecipazione attiva e il contributo significativo della società civile a tali processi e a garantire che siano adeguatamente salvaguardati gli interessi legittimi dei destinatari e dei beneficiari finali;

31.

ritiene che gli Stati membri non dovrebbero criminalizzare o pregiudicare in altro modo la registrazione, le operazioni, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni della società civile; è preoccupato a tale riguardo per l'interpretazione in alcuni Stati membri delle disposizioni dell'UE, che potrebbe portare alla criminalizzazione delle attività delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, in particolare nel campo della migrazione, spesso in contraddizione con gli orientamenti della Commissione; chiede agli Stati membri di porre fine alla criminalizzazione e al perseguimento illeciti delle attività di ricerca e soccorso ed esorta la Commissione a monitorare attivamente e ad agire contro i rispettivi Stati membri al riguardo; ribadisce altresì che tutti gli attori che si occupano di migranti per motivi umanitari e coinvolti in attività di ricerca e soccorso devono rispettare i principi generali del diritto internazionale e dei diritti umani e le leggi europee e nazionali applicabili che rispettano tali principi;

Accesso sostenibile e non discriminatorio alle risorse

32.

osserva che tra le sfide affrontate dalle organizzazioni della società civile in relazione ai finanziamenti figurano la mancanza di fonti di finanziamento sufficienti, procedure amministrative onerose per accedere ai fondi, la mancanza di trasparenza ed equità riguardo allo stanziamento delle risorse e criteri di ammissibilità restrittivi;

33.

sottolinea le conclusioni della risoluzione n. 2535 (2020) delle Nazioni Unite, ossia che un'accelerazione della partecipazione dei giovani è fondamentale per creare e preservare società pacifiche;

34.

pone l'accento sul contributo importante e positivo che i giovani possono offrire e offrono agli sforzi a favore di società democratiche e pacifiche; invita pertanto gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nei giovani e nelle organizzazioni giovanili; chiede inoltre un finanziamento adeguato per il programma Erasmus+, sottolineando il suo ruolo nella creazione di un'Europa democratica;

35.

esorta la Commissione a individuare gli ostacoli esistenti e a proporre una gamma completa di misure e raccomandazioni per garantire il finanziamento a lungo termine prevedibile, adeguato ed efficace delle organizzazioni della società civile, compreso il finanziamento delle loro attività operative in relazione alle azioni di sensibilizzazione e monitoraggio; fa presente che i finanziamenti dell'UE destinati alle organizzazioni della società civile dovrebbero evitare oneri burocratici eccessivi;

36.

ritiene che l'apertura e la trasparenza siano fondamentali per stabilire la responsabilità delle OSC e la fiducia dei cittadini nei loro confronti, a condizione che servano a garantire un legittimo controllo pubblico e che gli obblighi di rendicontazione rimangano necessari e proporzionati; condanna qualsiasi abuso delle misure di trasparenza per stigmatizzare particolari organizzazioni della società civile;

37.

pone l'accento sull'importanza di assicurare fonti di finanziamento complementari, tra cui istituzioni pubbliche a tutti i livelli, donatori privati, filantropi e donatori individuali, quote associative e il reddito generato dalle attività economiche, nonché da fonti locali, regionali e nazionali, in quanto ciò potrebbe aiutare le OSC a essere resilienti a qualsiasi potenziale restrizione del governo sui finanziamenti esterni; invita gli Stati membri e l'Unione europea a migliorare il contesto giuridico in cui operano le organizzazioni della società civile e ad allentare le condizioni che devono soddisfare per accedere alle diverse fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti privati ed esteri; sottolinea che i finanziamenti pubblici dovrebbero interessare tutti i tipi di attività della società civile, comprese le attività di sostegno, contenzioso e sorveglianza, istruzione e sensibilizzazione, fornitura di servizi, sviluppo di capacità e creazione di coalizioni, che promuovono e proteggono i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; invita gli Stati membri e l'Unione europea ad andare oltre il finanziamento di progetti e a prevedere finanziamenti infrastrutturali di base e cicli di finanziamento pluriennali al fine di garantire la sostenibilità della società civile;

38.

condanna qualsiasi forma di discriminazione politica o di altra natura nell'assegnazione dei fondi pubblici e gli effetti dissuasivi che ne derivano; invita a tale riguardo gli Stati membri a garantire procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie; condanna qualsiasi forma di restrizione all'accesso ai finanziamenti, in particolare quelle che prendono di mira le OSC e gli attivisti che operano per proteggere i diritti delle donne, delle persone LGBTIQ+, delle minoranze, dei migranti e dei rifugiati;

39.

fa presente che le campagne tematiche delle organizzazioni della società civile non dovrebbero essere soggette a limitazioni di finanziamento con il pretesto della sovrapposizione con le elezioni o altre campagne politiche; osserva che spesso i fondi disponibili per le OSC richiedono un cofinanziamento, il che può significare che il beneficiario deve raccogliere una quota dei fondi necessari da altre fonti e ciò può essere dannoso per il progetto o le operazioni dell'organizzazione; ritiene pertanto che la quota di cofinanziamento richiesto debba essere ragionevolmente limitata e che si debba tenere conto dei diversi mezzi di monetizzazione;

40.

deplora l'esternalizzazione da parte delle autorità pubbliche di missioni di servizio pubblico alle organizzazioni della società civile in ambiti quali gli alloggi, la sanità, l'istruzione e l'asilo, che va oltre una cooperazione equilibrata delle autorità pubbliche con organizzazioni senza scopo di lucro che hanno una buona esperienza di lavoro con e per le persone interessate e non è sostenuta da risorse aggiuntive sufficienti; sottolinea che tali pratiche di esternalizzazione utilizzano le risorse della società civile per adempiere alle responsabilità degli Stati e non lasciano lo spazio indispensabile per la partecipazione pubblica delle organizzazioni della società civile attraverso attività di sensibilizzazione, il contenzioso strategico e l'istruzione pubblica;

41.

esprime profonda preoccupazione per la comparsa di organizzazioni non governative organizzate dai governi e per le relative pratiche di finanziamento pubblico discriminatorie e spesso poco trasparenti; mette in guardia dal loro dannoso impatto sulla democrazia e sul pluralismo e la diversità all'interno della società civile, sulla legittimità percepita delle organizzazioni della società civile e conseguentemente sulla volontà dei cittadini di impegnarsi nella cittadinanza attiva; invita gli Stati membri a indagare sui gruppi che incitano all'odio violando le norme di legge applicabili e a prendere provvedimenti nei loro confronti; fa presente che tali gruppi possono falsare il dibattito pubblico e in tal modo compromettere la struttura stessa della democrazia;

42.

esorta la Commissione a stabilire condizioni e procedure per garantire che i fondi dell'Unione destinati alla società civile, in gestione sia diretta che concorrente, siano assegnati soltanto alle organizzazioni che sono totalmente indipendenti da qualsiasi governo e che aderiscono integralmente ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; esorta la Commissione ad affrontare le accuse relative alla distribuzione discriminatoria di finanziamenti UE alle OSC e ad adottare misure adeguate per garantire che i finanziamenti dell'UE non sostengano le GONGO;

43.

si compiace dell'adozione del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, per il quale è prevista una dotazione di bilancio rafforzata pari a 1,55 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027, e riconosce che rappresenta una risposta significativa alle sfide che interessano la società civile nell'UE e un primo passo verso la creazione di un quadro più sistematico di assistenza per le organizzazioni della società civile dell'Unione; invita la Commissione a consultare attivamente le organizzazioni della società civile nella definizione dei programmi di lavoro e dei meccanismi di finanziamento, in modo da garantire trasparenza, flessibilità e semplicità d'uso; accoglie con favore i meccanismi di ridistribuzione dei fondi nella sezione «valori dell'Unione»; pone l'accento sull'importanza di garantire adeguati finanziamenti per le attività di sorveglianza, sostegno, contenzioso e sviluppo delle capacità, in quanto rafforzano il contributo delle organizzazioni della società civile alla salvaguardia dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione; invita la Commissione a garantire che i finanziamenti siano destinati a sostenere le OSC nell'attuazione dei compiti e dei ruoli loro assegnati nelle varie politiche settoriali; chiede specifici fondi di emergenza e un sostegno pratico per gli attori civici e i difensori dei diritti umani in situazioni di pericolo di violazione dei loro diritti fondamentali;

44.

invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi per promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e ad altri fondi a gestione centralizzata, anche attraverso un'ulteriore semplificazione, criteri di ammissibilità più flessibili e informazioni e formazione mirate; invita la Commissione a intensificare il monitoraggio delle pratiche negli Stati membri e a formulare raccomandazioni sui modi per promuovere la partecipazione delle OSC ai programmi in gestione concorrente; invita la Commissione a migliorare il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni della società civile nel monitoraggio della spesa dei fondi UE a livello degli Stati membri;

45.

ritiene che il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere non soltanto programmato, ma anche promosso e sostenuto in tutti i programmi dell'Unione; si rammarica del fatto che il pacchetto europeo per la ripresa non si rivolga espressamente alle organizzazioni della società civile, oltre che alle attività commerciali e alle piccole e medie imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le organizzazioni della società civile siano coinvolte durante l'intero periodo di attuazione e monitoraggio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e di altri fondi in gestione concorrente e a verificare se i piani nazionali di ripresa sostengono le esigenze di finanziamento delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile non subiscano ripercussioni negative a causa della revoca dei finanziamenti ai sensi del regolamento relativo alla condizionalità o delle condizioni integrate nei fondi e nei programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale o del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per il quale il rispetto dello Stato di diritto e del principio di non discriminazione è un prerequisito per ricevere finanziamenti prevedendo modalità specifiche per convogliare finanziamenti alle organizzazioni della società civile adattate al contesto in cui operano;

46.

esorta la Commissione a garantire che i fondi dell'Unione siano assegnati soltanto alle organizzazioni che sono totalmente indipendenti da qualsiasi governo e che aderiscono integralmente ai valori dell'Unione;

47.

condanna i tentativi di alcuni Stati membri di imporre limitazioni ai finanziamenti esteri, nonché la relativa narrazione politica che hanno diffuso e le misure che hanno adottato allo scopo di stigmatizzare o vessare le organizzazioni della società civile; ricorda che la CGUE ha constatato che tali limitazioni violano la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di associazione; invita la Commissione a continuare ad avviare procedure di infrazione in materia e a richiedere sistematicamente provvedimenti provvisori; invita la Commissione a effettuare una mappatura delle restrizioni ai finanziamenti esteri in tutta l'Unione, al fine di garantire che i principi riaffermati dalla CGUE siano effettivamente rispettati in tutti gli Stati membri;

48.

pone l'accento sull'importanza degli incentivi fiscali per promuovere le donazioni private; incoraggia gli Stati membri a sviluppare ulteriormente tali regimi; invita la Commissione a mappare le migliori pratiche e a formulare raccomandazioni; riconosce l'importanza del rispetto, da parte delle organizzazioni della società civile, delle norme nazionali in materia di fiscalità e lotta al riciclaggio, ma sottolinea che non si può abusare di tali norme e della trasparenza dei finanziamenti, in generale, per ostacolare le attività delle organizzazioni della società civile o creare un effetto dissuasivo sui loro membri e donatori;

49.

ricorda che le norme internazionali sulla libertà di associazione impongono alle autorità di applicare una presunzione a favore della libertà delle OSC di cercare e ottenere finanziamenti da qualsiasi fonte e per quanto riguarda la legalità delle loro attività, con restrizioni possibili ove previste dalla legge, se perseguono uno o più scopi legittimi e se necessario in una società democratica per il raggiungimento degli scopi in questione;

50.

invita la Commissione a formulare orientamenti sul principio di non discriminazione e sulla libertà di circolazione dei capitali applicati alle donazioni transfrontaliere; fa presente che un ravvicinamento nella definizione del concetto di pubblica utilità consentirebbe il riconoscimento reciproco e la parità di trattamento in termini di donazioni transfrontaliere e di benefici connessi a tale status di pubblica utilità; chiede una definizione a livello europeo del concetto di pubblica utilità, poiché ciò incentiverebbe le donazioni transfrontaliere favorendo il riconoscimento reciproco dello status di pubblica utilità e la parità di trattamento in termini di vantaggi correlati; invita la Commissione a stabilire misure per rimuovere gli ostacoli alla filantropia transfrontaliera e a garantire la parità di trattamento delle donazioni transnazionali, in linea con le sentenze della CGUE;

Dialogo civile e partecipazione al processo decisionale

51.

pone l'accento sull'importanza del dialogo civile nel processo decisionale informato e sottolinea che le OSC svolgono un ruolo fondamentale come intermediari tra i cittadini e le autorità a tutti i livelli garantendo un dialogo strutturato; sottolinea l'importante ruolo delle OSC nel contatto coerente con i cittadini, compresi i gruppi emarginati o vulnerabili, e ne riconosce le competenze, conferisce loro un ruolo fondamentale nel dialogo civile e mette in rilievo il loro ruolo nel consentire alle persone più lontane di partecipare ed esprimere le loro preoccupazioni, esercitando nel contempo il controllo democratico sull'azione pubblica e garantendone la responsabilità;

52.

si compiace dei passi in avanti compiuti in alcuni Stati membri grazie alle nuove strategie di dialogo civile e ai comitati consultivi della società civile; condanna tuttavia le pratiche che ostacolano deliberatamente la partecipazione delle organizzazioni della società civile, come la loro esclusione dai processi pubblici e il ricorso a opache leggi generiche e a procedure parlamentari accelerate che eludono gli obblighi di consultazione e di discussione;

53.

ricorda che l'urgenza delle misure relative alla COVID-19 spesso ha ulteriormente limitato l'accesso delle organizzazioni della società civile al processo decisionale; prende tuttavia atto degli sforzi compiuti per contrastare tale fenomeno in diversi Stati membri;

54.

si rammarica che il dialogo civile rimanga spesso un processo ad hoc; invita gli Stati membri a mettere a punto quadri strategici coerenti che garantiscano processi strutturati, prevedibili e a lungo termine, una partecipazione inclusiva e una revisione sistematica e ad assegnare risorse adeguate, anche per la formazione dei funzionari; invita la Commissione a formulare raccomandazioni, elaborate in stretta collaborazione con la società civile, sulla base dell'analisi delle attuali pratiche;

55.

ritiene che tutte le istituzioni dell'Unione debbano rivedere i termini del loro impegno con le organizzazioni della società civile in linea con l'articolo 11 TUE, al fine di garantire un dialogo aperto, trasparente, significativo e regolare con le OSC, su un piano di parità con gli altri portatori di interessi; invita la Commissione a prendere in considerazione la presentazione di un accordo interistituzionale sul dialogo civile tra tutte le principali istituzioni, che interessi tutti gli ambiti delle politiche dell'Unione e i processi trasversali, quali lo stato dell'Unione o la Conferenza sul futuro dell'Europa;

56.

ritiene a tale riguardo che la Presidente del Parlamento europeo possa attribuire a uno dei suoi vicepresidenti l'incarico di portare avanti un dialogo aperto, trasparente e regolare con le OSC; incoraggia i gruppi politici a definire le proprie strutture di dialogo civile;

57.

invita in particolare la Commissione a ripristinare, nei processi di consultazione, l'equilibro tra i rappresentanti degli interessi delle imprese e i rappresentanti di altri interessi, quali i diritti dei lavoratori, i diritti sociali e la protezione ambientale, e a garantire l'esistenza di salvaguardie contro le pratiche lobbistiche sleali che non sono compatibili con un dialogo equo e trasparente;

58.

invita gli Stati membri, le istituzioni dell'UE in generale e la Commissione in particolare a garantire una stretta consultazione della società civile durante l'elaborazione o il riesame delle legislazioni che potenzialmente incidono sullo spazio civico e sulle libertà;

59.

prende atto della scelta di attribuire a un vicepresidente della Commissione la responsabilità di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile; sottolinea che il dialogo civile dovrebbe essere ulteriormente reso operativo; invita la Commissione, in particolare, a prendere in considerazione l'istituzione di punti di contatto specifici all'interno di ciascuna direzione generale per consentire alla società civile di essere in stretto contatto con il vicepresidente della Commissione; ritiene fondamentale che a una vasta gamma di organizzazioni della società civile sia attribuito un ruolo di primo piano tramite un processo di selezione trasparente nell'ambito dei gruppi di esperti e dei forum consultivi che assistono la Commissione e che sia dato risalto alle OSC che parlano a nome dei gruppi vulnerabili e sottorappresentati;

60.

invita la Commissione ad avvalersi della definizione dei programmi nazionali di attuazione dei fondi UE e dell'attuazione da parte degli Stati membri delle strategie e dei piani d'azione dell'Unione per incoraggiare gli Stati membri a predisporre meccanismi efficaci di partecipazione delle OSC e di dialogo civile; chiede di rafforzare la partecipazione della società civile nel processo del semestre europeo e nel monitoraggio del pacchetto europeo per la ripresa;

61.

accoglie l'Anno europeo dei giovani come un'opportunità per promuovere ulteriormente la partecipazione civica e il dialogo all'interno di una società democratica;

62.

si impegna ad assicurare un reale seguito alla presente relazione e invita la Commissione e il Consiglio ad assumersi lo stesso impegno;

o

o o

63.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(3)  GU C 323 dell'1.10.2020, pag. 1.

(4)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 20.

(5)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

(6)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

(7)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(8)  GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

(9)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.

(10)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.

(11)  GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2022)0044.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2021)0451.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2020, Commissione europea/Ungheria, ECLI:EU:C:2020:476.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/15


P9_TA(2022)0057

Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (2021/2057(INI))

(2022/C 347/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 21,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il terzo principio sulle pari opportunità, e il relativo piano d'azione,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) (direttiva sull'uguaglianza razziale),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura» (COM(2018)0268),

vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020)0784),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (3),

visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (4),

visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) (5),

visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» (6),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (7),

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (8),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (9),

viste la relazione sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 9 giugno 2020, e la sua seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'UE, del 5 dicembre 2017, e la relativa relazione e sintesi dal titolo «Being Black in the EU» (Essere di colore nell'UE), rispettivamente del 23 novembre 2018 e del 15 novembre 2019, che descrivono le esperienze di discriminazione razziale e di violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE,

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),

viste le conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2018, sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (10),

visto il quadro strategico dell'UE del 7 ottobre 2020 per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030,

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2021 dal titolo «La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)» (COM(2021)0615),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (11),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (12),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (13),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (14),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (15),

viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla non conformità alla direttiva sull'uguaglianza razziale per quanto concerne la discriminazione dei minori rom nell'istruzione (infrazione n. 20142174, n. 20152025 e n. 20152206),

visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (16),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (17),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo di ricerca: un approccio olistico condiviso (18),

visto lo studio elaborato nell'ottobre 2021 dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della sua Direzione generale delle Politiche interne sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo,

viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione n. 10 del 15 dicembre 2006 sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione nell'ambito e per mezzo dell'istruzione scolastica,

vista la tabella di marcia della Commissione europea del 27 settembre 2019 contro il razzismo e l'intolleranza per un'uguaglianza effettiva,

vista la sesta valutazione della Commissione relativa al codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online,

visto l'obiettivo n. 10 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: ridurre le disuguaglianze tra i paesi e al loro interno,

vista la Conferenza sul futuro dell'Europa,

viste le raccomandazioni formulate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021 e relative al nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione,

visto l'articolo 54 del regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0027/2022),

A.

considerando che la discriminazione e il razzismo pregiudicano la dignità umana, le opportunità di vita, la prosperità, il benessere e spesso la sicurezza; che gli stereotipi razzisti tendono a persistere nel corso delle generazioni; che la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica è vietata nell'UE; che i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo sono oggetto di comportamenti razzisti e discriminatori;

B.

considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (19), la discriminazione razziale e le molestie continuano ad essere all'ordine del giorno in tutta l'Unione europea; che le minoranze razziali, religiose ed etniche in particolare sono troppo spesso oggetto di molestie, violenze, profilazione razziale ed etnica, anche da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, e di incitamento all'odio, sia online che offline; che la maggior parte degli episodi razzisti e xenofobi motivati dall'odio non è denunciata dalle vittime (20); che le minoranze razziali ed etniche nell'UE subiscono discriminazioni strutturali e in alcuni casi sono oggetto di segregazione in alcuni ambiti della vita quotidiana, compresi l'ambito abitativo, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e i sistemi giudiziari;

C.

considerando che nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 per razzismo strutturale si intendono i comportamenti discriminatori che possono mimetizzarsi all'interno delle istituzioni sociali, finanziarie e politiche e incidere in tal modo sulle leve del potere e sull'elaborazione delle politiche;

D.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo intende per discriminazione strutturale le regole, le norme, le abitudini, i modelli di atteggiamento e i comportamenti all'interno delle istituzioni e di altre strutture sociali che costituiscono degli ostacoli a che alcuni gruppi o individui ottengano gli stessi diritti e le stesse opportunità a disposizione della maggioranza della popolazione;

E.

considerando che i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo politico e i membri delle minoranze razziali, religiose ed etniche hanno un accesso limitato al mercato del lavoro e sono spesso vittime di sfruttamento lavorativo;

F.

considerando che è palesemente chiaro che la raccolta di dati di buona qualità è uno dei modi più efficaci per analizzare i problemi sociali, sia quantitativamente che qualitativamente, oltre ad essere determinante per l'elaborazione, l'adattamento, il monitoraggio e lo sviluppo di risposte strategiche pubbliche basate su dati concreti nei confronti di tali problemi;

G.

considerando che in tutta l'UE alcuni leader di opinione e politici adottano atteggiamenti razzisti e xenofobi favorendo un clima sociale che offre terreno fertile al razzismo, alle discriminazioni e ai reati generati dall'odio; che questo clima è ulteriormente alimentato da movimenti estremisti come i movimenti fascisti e di estrema destra che cercano di dividere le nostre società; che queste posizioni sono contrarie ai valori comuni europei e agli ideali di democrazia e uguaglianza che tutti gli Stati membri si sono impegnati a difendere;

H.

considerando che molti gruppi minoritari devono subire atti di violenza commessi dalla polizia, tra cui punizioni collettive e la profilazione razziale; che sono necessarie misure specifiche per combattere tale fenomeno; che a causa delle carenze relative allo Stato di diritto e alla giustizia penale, le vittime di violenze da parte della polizia non godono di sufficiente protezione e accesso alla giustizia e spesso subiscono persecuzioni da parte delle autorità statali; che il razzismo nei confronti delle minoranze etniche e razziali ha portato a violenze e uccisioni;

I.

considerando che il modo in cui le persone sono rappresentate nei media, a prescindere dalla loro origine razziale o etnica, può consolidare gli stereotipi negativi con connotazioni razziali; che il settore culturale e i media hanno il potere di promuovere l'inclusione e di combattere il razzismo e tali stereotipi;

J.

considerando che occorre intensificare la lotta contro il razzismo e la discriminazione offline e online nelle nostre società, sia palesi che latenti, e che si tratta di una responsabilità condivisa; che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono riflettere ulteriormente sul contrasto al razzismo e alla discriminazione strutturali cui sono esposti molti gruppi minoritari continuando ad impegnarsi e ad adoperarsi in tal senso;

K.

considerando che la disinformazione spesso prende di mira le minoranze e istiga disordini sociali; che media indipendenti e pluralistici che promuovono una narrazione equilibrata servono a favorire società inclusive;

L.

considerando che la solidarietà e il rispetto della vita umana e di altri esseri umani sono valori tramandati di generazione in generazione; che l'istruzione scolastica svolge un ruolo cruciale in tale processo;

M.

considerando che l'accesso all'istruzione e al successo scolastico risulta difficile per le comunità razzializzate in tutta Europa; che in Europa la segregazione nell'istruzione continua ad essere un problema significativo; che in alcuni Stati membri continuano a persistere la consuetudine di inserire i bambini in scuole segregate e la prassi discriminatoria di inserire i bambini appartenenti a minoranze etniche e razziali in scuole per bambini con disabilità mentali;

N.

considerando che le scuole svolgono un ruolo fondamentale nel fornire esperienza sul valore della diversità, nel promuovere l'inclusione, contrastare il razzismo e ridurre gli stereotipi e i pregiudizi razziali;

O.

considerando che è importante per i bambini e i giovani vedere che sono rappresentati in tutta la società, anche nell'istruzione loro impartita, nelle associazioni culturali e sportive e nelle attività alle quali partecipano, nonché su Internet e nei media che utilizzano;

P.

considerando che, sebbene lo sport svolga un ruolo chiave nella vita sociale, culturale ed educativa e abbia il potere di unire persone appartenenti a diverse razze, etnie e religioni, e sebbene possa essere utilizzato per riunire le comunità e promuovere i valori di uguaglianza, accessibilità e rispetto, si sono verificati ripetuti incidenti razzisti in occasione di eventi sportivi e all'interno dello sport in generale in tutta Europa evidenziando numerose sfide legate al razzismo; che occorre individuare e combattere la radicalizzazione che si verifica nei gruppi connessi allo sport;

Q.

considerando che le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 hanno colpito in modo sproporzionato le persone appartenenti a minoranze razziali ed etniche, provocando, mettendo in evidenza e aggravando le disuguaglianze anche nella cultura, nei media, nell'istruzione e nello sport; che le molestie motivate dall'odio e i reati generati dall'odio sono aumentati considerevolmente dall'inizio della pandemia di COVID-19;

Contesto generale

1.

sottolinea che il razzismo esiste in tutti gli ambiti della vita quotidiana e può assumere varie forme; chiede un approccio di tolleranza zero nei confronti di tale questione; riconosce che diversi gruppi, comunità e individui sono oggetto di razzismo, xenofobia e discriminazione; riconosce che ogni forma specifica di razzismo presenta caratteristiche distintive e che alcune forme di razzismo hanno maggiore rilevanza in alcuni Stati membri rispetto ad altri a causa, tra l'altro, di fattori storici o politici;

2.

prende atto del piano d'azione dell'UE contro il razzismo; accoglie con favore l'inclusione di un'apposita sezione sull'istruzione e di riferimenti specifici ai media, allo sport e alla cultura; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio olistico e a fornire finanziamenti e risorse adeguati al fine di rispettare gli impegni del piano, fatti salvi i finanziamenti per i programmi e le azioni esistenti e rispettando nel contempo i valori europei;

3.

invita la Commissione ad assicurare che il coordinatore antirazzismo disponga di risorse adeguate e che il lavoro di integrazione dell'uguaglianza razziale in tutte le politiche dell'UE sia condiviso da tutte le DG;

4.

attende con interesse la valutazione del quadro giuridico esistente dell'UE per combattere la discriminazione, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; invita la Commissione a valutare l'attuazione di tale quadro, a stabilire come migliorarlo ove necessario e a partecipare a un dialogo e a uno scambio di migliori prassi periodici con gli Stati membri e con i portatori di interessi, in particolare quelli che rappresentano le preoccupazioni delle persone che sono vittime di razzismo e di discriminazione razziale;

5.

ricorda che i piani d'azione nazionali sono uno strumento efficace per rispondere al razzismo, alla discriminazione razziale ed etnica e all'intolleranza correlata negli Stati membri, in quanto consentono di intraprendere azioni concrete in risposta a situazioni specifiche; deplora il fatto che solo 15 Stati membri dispongano di simili piani (21); esorta la Commissione a pubblicare i previsti principi guida comuni per l'attuazione dei piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale nonché altri strumenti per coadiuvare gli sforzi profusi a livello nazionale; chiede che al momento dell'elaborazione di tali piani siano inclusi obiettivi specifici che riflettano appieno la diversità della società in materia di cultura, istruzione, media e sport; ritiene necessario, in tale contesto, raccogliere e scambiare le buone prassi tra gli Stati membri onde agevolare lo sviluppo dei loro piani d'azione nazionali e promuovere lo scambio di esperienze tra le agenzie nazionali;

6.

accoglie con favore la pubblicazione e l'attuazione di orientamenti specifici dell'UE sulla raccolta di dati sull'uguaglianza basati sull'origine razziale o etnica, quali definiti dalla direttiva sull'uguaglianza razziale in quanto dati volontari e anonimi garantendo la protezione dei dati personali, l'autoidentificazione e la consultazione delle comunità pertinenti; invita gli Stati membri ad adeguare le statistiche nazionali e a rimuovere gli ostacoli frapposti alla raccolta sistematica di dati di buona qualità, solidi, disaggregati e specifici per paese sull'uguaglianza, agevolando e migliorando tale raccolta, se del caso, al fine di individuare le radici del razzismo e della discriminazione e adoperarsi per combatterli e sostenere politiche basate su dati concreti a livello nazionale e dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tali dati per elaborare politiche volte a conseguire la giustizia razziale e a renderli accessibili al pubblico, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, della protezione dei dati personali e della pertinente legislazione dell'UE, tra cui la direttiva sull'uguaglianza razziale, il regolamento generale sulla protezione dei dati (22) e la proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (23), nonché i pertinenti quadri giuridici nazionali;

7.

si compiace dell'impegno a favore della diversità e dell'inclusione nell'ambito di Erasmus+, di Europa creativa, del corpo europeo di solidarietà, del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, dell'iniziativa per un nuovo Bauhaus europeo, dell'ESF+ e della garanzia europea per i giovani; evidenza la necessità di seguire e analizzare sistematicamente il contributo di ciascuno di tali programmi alla lotta contro il razzismo e di creare un quadro d'insieme in materia di buone prassi; invita la Commissione ad assicurare che le strategie di inclusione recentemente pubblicate siano integrate in tutti i programmi pertinenti e in tutte le iniziative educative, culturali, mediatiche e sportive dell'UE monitorandone l'attuazione e l'impatto;

8.

accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di un approccio intersettoriale nei confronti della definizione delle politiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i pertinenti obiettivi antirazzismo siano attuati in tutti i settori di intervento;

9.

osserva con preoccupazione la mancanza di un accordo in seno al Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Consiglio del 2 luglio 2008, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (24); esorta gli Stati membri a raggiungere quanto prima una posizione comune al riguardo; appoggia la Commissione nell'incoraggiare progressi verso il conseguimento dell'unanimità richiesta in seno al Consiglio per adottare tale proposta;

10.

incoraggia una maggiore collaborazione contro il razzismo e l'intolleranza tra la Commissione europea, gli organismi per la parità negli Stati membri, le organizzazioni non governative (ONG), i governi e i portatori di interessi, in particolare quelli che rappresentano le preoccupazioni degli individui e dei gruppi che sono vittime di razzismo e di discriminazione razziale; invita in particolare gli Stati membri ad attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro appoggio all'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite onde consolidare il dialogo e la cooperazione internazionali, interculturali e interreligiosi;

12.

sottolinea che un accesso limitato alle tecnologie e alle infrastrutture digitali nell'istruzione, nella cultura, nei media e nello sport rischia di creare una nuova forma di discriminazione e disuguaglianza che deve essere affrontata in modo adeguato e rapido dalla Commissione e dagli Stati membri;

13.

invita gli Stati membri a predisporre linee telefoniche di assistenza, organismi di mediazione e attività di formazione del personale per affrontare e denunciare in modo adeguato gli atti di violenza o altri episodi di natura razziale o etnica nei settori educativo, culturale, mediatico e sportivo;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a definire una strategia rafforzata per promuovere l'integrazione delle persone che risiedono nelle zone rurali, montane e isolate, in particolare i giovani e le donne, nell'istruzione, nella cultura, nei media e nello sport, sviluppando al contempo infrastrutture locali e adeguate e investendo in queste ultime;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano d'azione coerente per affrontare adeguatamente il rischio di discriminazione cui sono esposti in particolare i lavoratori mobili e i loro figli, compreso l'accesso limitato all'istruzione, alla cultura, ai media e allo sport di buona qualità;

Cultura

16.

sottolinea che le società europee ospitano una diversità culturale sempre maggiore e una percentuale crescente di popolazioni di origine straniera e di loro discendenti; è persuaso che la cultura, l'istruzione e lo sport siano fondamentali per promuovere una società aperta a tutti e accogliente; ritiene importante riconoscere il contributo di queste persone alla cultura e alla conoscenza dell'Europa nel corso della storia e l'eredità che hanno lasciato;

17.

riconosce che il razzismo è un fenomeno profondamente radicato nella società, che si intreccia con le sue radici culturali, il suo patrimonio e le sue norme sociali; evidenzia, pertanto, l'importante ruolo che la cultura può e deve svolgere nella lotta contro la discriminazione e il razzismo, e nella promozione dell'inclusione sociale, della diversità, dell'uguaglianza e della tolleranza; sottolinea che è importante promuovere l'apprendimento interculturale;

18.

prende atto dell'immenso contributo fornito da comunità differenti alla diversità culturale e linguistica dell'Europa;

19.

deplora l'esistenza di ostacoli alla partecipazione delle minoranze alla cultura, e segnatamente stereotipi, pregiudizi, segregazione o ghettizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative per una partecipazione più diversificata di comunità e individui razzializzati al settore culturale, in particolare utilizzando finanziamenti a titolo di tutti i programmi pertinenti per rimuovere detti ostacoli; chiede un maggiore sostegno ai canali esistenti e la creazione di reti di supporto e attività di sensibilizzazione, anche per gli abitanti delle regioni suburbane, rurali, ultraperiferiche e di altre regioni svantaggiate;

20.

invita gli Stati membri a lanciare iniziative volte a incoraggiare le persone provenienti da contesti razziali ed etnici diversi a partecipare a eventi culturali, ad esempio sistemi di buoni o programmi analoghi;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il monitoraggio e la valutazione, anche sperimentando, condividendo e scambiando strumenti partecipativi e migliori prassi, che possono dimostrare gli effetti della promozione dell'inclusione e della non discriminazione, e della lotta contro il razzismo attraverso la cultura, nonché contribuire a creare politiche più inclusive;

22.

invita gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi a promuovere la diversità nelle istituzioni culturali a livello sia di dipendenti che di direzione, introducendo criteri di ammissibilità e di aggiudicazione nelle organizzazioni che ricevono finanziamenti pubblici e assicurando che tutti i lavoratori siano pagati fin dall'inizio della loro carriera;

23.

accoglie con favore i lavori del gruppo di lavoro sul metodo di coordinamento aperto (MCA), composto da esperti degli Stati membri, sulla parità di genere nei settori culturali e creativi; invita gli Stati membri a includere nel prossimo piano di lavoro per la cultura un gruppo di lavoro sul MCA composto da esperti degli Stati membri sulla lotta contro il razzismo attraverso le arti e la cultura; invita il gruppo di lavoro sul MCA a produrre uno studio sul ruolo svolto dal settore della cultura e dal settore creativo nella promozione dell'uguaglianza razziale al loro interno;

24.

plaude all'inclusione delle persone e dei luoghi più bisognosi tra gli assi strategici del nuovo Bauhaus europeo; chiede che tale iniziativa tenga conto dell'inclusione sociale dei migranti per assicurare loro un accesso paritario alle opportunità;

25.

sostiene fermamente il riconoscimento, da parte di alcuni Stati membri, della necessità di restituire opere e manufatti culturali al loro paese di origine, in quanto ciò contribuirebbe a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca del patrimonio culturale di ciascuno nonché a rafforzarne il valore, non da ultimo attraverso l'accesso pubblico a tali opere e manufatti; chiede che siano intrapresi le ricerche, gli studi e gli scambi necessari per la definizione di programmi coerenti per la restituzione di opere e manufatti culturali sia al loro paese di origine sia ad altre istituzioni culturali appropriate designate dallo Stato di provenienza, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali relative alla protezione del patrimonio culturale; incoraggia la Commissione ad agevolare il dialogo per promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra Stati membri, paesi terzi, musei e altre istituzioni culturali;

Istruzione

26.

riconosce il ruolo decisivo dell'istruzione e della formazione nella lotta contro il razzismo e la discriminazione strutturali, nella costruzione di società inclusive, nella dimostrazione della falsità di pregiudizi e stereotipi, e nella promozione della tolleranza, della comprensione e della diversità; sottolinea il ruolo del nuovo spazio europeo dell'istruzione nella lotta contro ogni forma di discriminazione all'interno e al di fuori della classe, in particolare nello sviluppo di spazi per l'istruzione inclusivi e di qualità;

27.

sottolinea che elementi specifici della storia europea, tra cui il colonialismo, la schiavitù e il genocidio, e in particolare l'Olocausto, insieme ad altre manifestazioni di razzismo, continuano ad avere un impatto duraturo sulla società odierna, anche nei sistemi di istruzione e nello sviluppo dei programmi di studio; suggerisce di rivedere i programmi d'istruzione per spiegare la storia delle nostre società attraverso un approccio mirato e contestualizzato, perché se ne comprendano meglio i legami con il presente, e di adoperarsi per eliminare gli stereotipi che stanno portando alla discriminazione cui assistiamo oggi;

28.

sottolinea la necessità di riservare maggiore spazio, nei programmi didattici di storia, a un apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie razziali o etniche e delle loro forme e origini, compresi lo schiavismo, il colonialismo o il fascismo, e l'uso improprio della scienza per giustificarle, nonché alle loro conseguenze e ai loro possibili retaggi nel presente;

29.

incoraggia gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di programmi d'istruzione e attività o strumenti didattici diversificati e inclusivi per garantire che autori, storici, scienziati, artisti e altre figure di diversa provenienza razziale ed etnica siano inclusi in questi e in altri materiali chiave;

30.

mette in evidenza il ruolo dell'istruzione nella promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione; sottolinea l'importanza di creare sinergie tra l'educazione civica in tutta Europa e le politiche dell'UE volte a combattere il razzismo e la discriminazione; incoraggia gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sull'educazione alla storia dell'UE al fine di promuovere la coesione; ritiene che tali settori dovrebbero essere parte integrante dei programmi di educazione civica;

31.

invita gli Stati membri a promuovere le lingue, la cultura e la storia delle minoranze nei programmi scolastici, nei musei e in altre forme di espressione culturale e storica, e a riconoscere il contributo della loro cultura al patrimonio europeo; invita gli Stati membri a prevedere misure coerenti, sostenute da finanziamenti adeguati, per stimolare, sostenere e promuovere le arti e la cultura dei gruppi razzializzati ed etnici nonché per ricercare e preservare il patrimonio materiale e immateriale della cultura delle comunità tradizionali;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il multilinguismo quale strumento importante in grado di avvicinare le persone;

33.

sottolinea l'importanza di fornire, in tutti gli Stati membri, un sostegno adeguato ai figli dei lavoratori mobili onde consentire loro di apprendere la loro lingua materna e di conoscere la cultura del loro paese nonché del nuovo paese di residenza, ai fini di una migliore integrazione;

34.

chiede un approfondimento dello studio delle discipline umanistiche, della storia, della filosofia, delle lingue e della letteratura comuni, cosa che può contribuire a promuovere lo spirito di concordia europea; chiede che i programmi didattici di storia adottino un approccio mirato alla storia delle comunità razziali ed etniche che vivono in Europa, al fine di incoraggiare una prospettiva più ampia e fattuale sulla storia europea e mondiale, e forgiare una migliore comprensione delle interazioni tra i diversi continenti prima, durante e dopo la colonizzazione europea; chiede che i libri di storia mettano in evidenza i contributi delle comunità razzializzate allo sviluppo e alla formazione dell'Europa di oggi;

35.

invita gli Stati membri a combattere attivamente i pregiudizi nei libri scolastici, negli strumenti didattici, nei film e nei programmi di notizie per bambini e ragazzi, nonché nello sport; invita gli Stati membri anche a inserire tali obiettivi nella messa in atto dell'Anno europeo dei giovani 2022;

36.

condanna fermamente la pratica della segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che è ancora presente in Europa; avverte che pratiche di questo tipo si traducono in emarginazione, abbandono scolastico precoce e bassi tassi di iscrizione, e nella creazione di spazi sociali paralleli, oltre a perpetuare la discriminazione strutturale e a ostacolare un accesso paritario a una vita di qualità; invita tutti gli Stati membri a introdurre o rafforzare politiche inclusive per evitare che gruppi marginalizzati di discenti, dall'istruzione prescolare a quella superiore, siano collocati in scuole, istituti di istruzione o classi separati, intenzionalmente o meno, a promuovere l'inclusione sociale con la garanzia di pari opportunità per tutti e a garantire che tutti i bambini godano di pari accesso a un'istruzione di qualità e ad attività parascolastiche, comprese la cultura e lo sport; incoraggia gli Stati membri a promuovere attivamente l'integrazione dei bambini appartenenti a gruppi minoritari nelle scuole e nelle comunità locali, e a preservare la laicità dell'istruzione pubblica, rispettando al contempo l'identità culturale e quella religiosa;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative volte a sostenere i minori appartenenti a minoranze razziali ed etniche e provenienti da contesti socioeconomici precari nei loro percorsi di eccellenza, aiutandoli a partecipare ad attività parascolastiche (ad esempio artistiche e sportive) di alto livello, consentendo loro di accedere a scuole che soddisfino le loro esigenze specifiche, fornendo opportunità per un'istruzione di qualità e mettendo a disposizione i finanziamenti necessari;

38.

invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione per ogni bambino nonché a introdurre misure destinate a combattere e prevenire l'abbandono scolastico precoce e ad assicurare un accesso paritario sotto il profilo del genere a un'istruzione di qualità e inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza; invita la Commissione a progettare nuovi strumenti o sottoprogrammi di finanziamento che siano complementari alle misure prese dagli Stati membri, con lo scopo di fornire un sostegno mirato e su misura a un'istruzione di qualità per i bambini a partire dai tre anni di età che si trovano in condizioni di estrema povertà e che non sono ammessi a beneficiare delle iniziative di finanziamento dell'UE, esistenti o future, nel settore dell'istruzione e dell'inclusione sociale, come Erasmus+, la garanzia per l'infanzia o l'FSE+;

39.

riconosce l'importanza di insegnare ai bambini e ai giovani ad essere consapevoli dell'impatto negativo dell'intolleranza, e di sviluppare le loro capacità di pensiero critico; sottolinea la necessità di assicurare che l'educazione ai diritti umani inizi fin dalla più giovane età e che i materiali didattici riflettano la diversità e il pluralismo della società e non abbiano contenuti razzisti;

40.

invita la Commissione a promuovere la ricerca su sistemi di allerta rapida e metodi di insegnamento efficaci per combattere il razzismo e la discriminazione nelle scuole, tenendo conto delle migliori prassi esistenti in Europa, nonché a favorire la divulgazione dei risultati al fine di eliminare il bullismo fondato sulla razza;

41.

invita gli Stati membri a garantire che il personale docente proveniente da gruppi minoritari razziali ed etnici benefici di un accesso equo e paritario ai posti di insegnante e di educatore a tutti i livelli dell'istruzione, e che siano introdotte misure volte ad assicurare che sia gli operatori educativi sia i discenti siano protetti dalla discriminazione razziale nel sistema scolastico;

42.

condanna la discriminazione strutturale di cui sono vittime migliaia di bambini rifugiati in Europa, che hanno avuto un accesso limitato o nessun accesso all'istruzione; sostiene che classi segregate nei campi di accoglienza, spesso gestite da volontari, non possono sostituire la scuola; chiede che un'istruzione obbligatoria per i bambini rifugiati nell'ambito del sistema scolastico del paese ospitante diventi una condizione preliminare per accedere ai finanziamenti dell'UE nel campo della migrazione;

43.

invita gli Stati membri a fornire agli insegnanti una formazione adeguata, a prescindere dalla materia di insegnamento, dalla specializzazione, dall'età degli studenti o dal tipo di struttura in cui andranno a insegnare, al fine di dotarli delle competenze e delle capacità culturali di cui hanno bisogno per promuovere l'inclusione e la tolleranza, e per combattere la discriminazione nel sistema educativo; chiede che a tutti gli operatori educativi e animatori socioeducativi sia concesso del tempo per partecipare a formazioni iniziali degli insegnanti e a formazioni professionali continue incentrate sull'insegnamento in un contesto multiculturale e multirazziale, comprensive di una formazione sui pregiudizi inconsci; invita gli Stati membri a introdurre programmi di apprendimento permanente per i dipendenti pubblici e le forze di sicurezza statali, in particolare al fine di eliminare i comportamenti razzisti e xenofobi;

44.

ricorda che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) destinati ad essere utilizzati per l'istruzione e la formazione professionale, nonché per i processi di assunzione di personale docente, sono in taluni casi considerati ad «alto rischio»; chiede che, prima di impiegare tali strumenti, sia condotta un'adeguata valutazione del rischio;

45.

sottolinea l'importanza delle attività di commemorazione condotte nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché la necessità di assicurare finanziamenti e una visibilità sufficienti a progetti intesi a commemorare, studiare e insegnare eventi significativi della storia europea recente, e a sensibilizzare i cittadini europei in merito alla storia, alla cultura, al patrimonio culturale e ai valori che condividono, migliorando così la loro comprensione dell'UE e delle sue origini, dei suoi obiettivi e della sua diversità;

46.

riconosce che programmi di mobilità come Erasmus+ costituiscono un vantaggio per lo sviluppo educativo, sociale, personale e professionale, e hanno contribuito a promuovere la comprensione delle altre persone; incoraggia a fornire un sostegno costante a tali programmi;

47.

sottolinea il valore dell'educazione civica dell'UE per la comprensione reciproca e la coesione sociale, una convinzione condivisa dai cittadini che hanno fornito il loro contributo alla Conferenza sul futuro dell'Europa, che sarà anche preso in considerazione nelle conclusioni della Conferenza che saranno pubblicate quest'anno;

48.

sottolinea l'importanza del riconoscimento dell'istruzione non formale e informale, e del riconoscimento automatico dei diplomi e delle qualifiche come strumenti chiave per offrire maggiori opportunità alle persone provenienti da gruppi razziali ed etnici, affrontare il razzismo e la discriminazione strutturali e promuovere la diversità;

49.

riconosce l'importanza dei modelli di ruolo nei successi scolastici; incoraggia la creazione di una piattaforma paneuropea di individui e collettivi di persone appartenenti a minoranze razziali ed etniche che possano condividere le loro esperienze con i discenti;

50.

evidenzia l'importanza di sensibilizzare il grande pubblico e l'opinione pubblica in merito alla diversità delle nostre società attraverso l'insegnamento e altri materiali pertinenti;

51.

invita gli Stati membri ad astenersi dall'effettuare tagli al bilancio dei programmi di istruzione, dal momento che tali tagli potrebbero lasciare meno spazio alle discussioni sulla consapevolezza interculturale e l'antirazzismo (25);

52.

sottolinea l'importanza dei programmi sociali finanziati dell'UE, in particolare dei programmi di alimentazione scolastica, per l'integrazione dei bambini e dei giovani socialmente svantaggiati;

Media

53.

sottolinea l'importanza della rappresentanza e della diversità nello sviluppo di società inclusive; ricorda che i media hanno la responsabilità di riflettere le società in tutta la loro diversità e si rammarica della mancanza di diversità razziale ed etnica in molti strumenti mediatici; invita il settore culturale e dei media a evitare pratiche che perpetuino o rafforzino gli stereotipi negativi riguardo alle minoranze etniche e razziali, e li incoraggia a mostrare i membri di queste comunità in ruoli positivi; invita i pertinenti portatori di interessi ad affrontare la diversità e la rappresentanza in seno alle loro organizzazioni, anche creando una figura responsabile della diversità e attuando iniziative volte a migliorare l'alfabetizzazione dei professionisti dei media sulle questioni della diversità e dell'inclusività, al fine di rispecchiare meglio la natura indipendente e pluralistica dei loro compiti;

54.

accoglie con favore la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione della Commissione intesa a promuovere la diversità nel settore audiovisivo sia sullo schermo che fuori dallo schermo; chiede che tale campagna si concentri sulla diversità e sulla storia delle comunità razzializzate e di altre comunità marginalizzate e che metta in evidenza come il raggiungimento della giustizia razziale può contribuire a un'Europa più coesa, pacifica e democratica per tutti;

55.

accoglie con favore il fatto che l'Osservatorio europeo dei media digitali sia stato incaricato di combattere la disinformazione e le azioni mosse nei confronti di comunità minoritarie; sottolinea l'urgente necessità di porre maggiormente l'accento sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali nei programmi di istruzione; mette in evidenza gli effetti cruciali che le campagne e le iniziative di alfabetizzazione mediatica possono avere nel mitigare le narrazioni di discriminazione razziale diffuse attraverso la disinformazione; evidenzia altresì la necessità di fornire ai giovani strumenti analitici e operativi per riconoscere e combattere la diffusione di discorsi di odio online;

56.

esorta la Commissione ad assicurare che la definizione di discorso di odio offline o online, e la criminalizzazione dei reati generati dall'odio siano pienamente e correttamente recepite nelle leggi nazionali degli Stati membri, e ad avviare procedure di infrazione ove necessario;

57.

accoglie con favore la sesta valutazione del codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online e i progressi compiuti nell'eliminare i discorsi di odio online; si rammarica tuttavia del fatto che, sebbene rimanga elevato (81 %), il tasso medio delle notifiche esaminate entro 24 ore è diminuito dal 2020 (90,4 %), mentre il tasso medio di rimozione è sceso al 62,5 %, una percentuale inferiore a quelle del 2019 e del 2020; esorta la Commissione a continuare a cooperare con le piattaforme per eliminare i discorsi di odio online, nonché per migliorare i tassi di rimozione, la trasparenza e il riscontro offerto agli utenti;

58.

esprime la propria preoccupazione quanto alla diffusione di discorsi di odio e di elementi di disinformazione basati sull'IA e su algoritmi che includono contenuti razziali e discriminatori; osserva che i discorsi di odio e la disinformazione provocano perturbazioni immediate alle nostre società; chiede che si compiano sforzi per contrastare siffatte attività, in particolare progettando un'IA e algoritmi dedicati con l'obiettivo ultimo di arginare l'ondata di discorsi di odio e di disinformazione attenuandone le ripercussioni;

59.

osserva che l'inglese è prevalente nello sviluppo, nell'introduzione e nell'utilizzo dell'IA, anche per il filtraggio dei contenuti; mette in guardia contro il fatto che si tengono discorsi di odio online anche in altre lingue, i cui filtri di contenuto sono meno efficaci; chiede misure volte a combattere i discorsi di odio in tutte le lingue;

60.

si compiace della prassi introdotta da taluni fornitori di servizi audiovisivi internazionali che consiste nell'aggiungere clausole di esclusione della responsabilità riguardanti contenuti dannosi e razzisti prima delle trasmissioni sui media; incoraggia lo sviluppo di tali prassi nel settore audiovisivo europeo;

61.

osserva che alcuni Stati membri dispongono di organismi di regolamentazione del settore audiovisivo che hanno il potere di infliggere sanzioni per programmi che promuovono contenuti discriminatori o razzisti; incoraggia gli Stati membri a conferire poteri in tal senso alle rispettive agenzie di regolamentazione; chiede che il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi abbia accesso a risorse che gli consentano di coordinare adeguatamente le agenzie nazionali nella raccolta e nella condivisione di dati di qualità, nonché nel monitoraggio di tali compiti; invita la Commissione e gli Stati membri a sospendere i finanziamenti statali e dell'UE destinati a strumenti mediatici che, secondo le autorità di regolamentazione competenti, contravvengono alle norme giuridiche per promuovere discorsi di odio e la xenofobia;

62.

condanna la retorica razzista di taluni strumenti di comunicazione che stigmatizzano le comunità razzializzate, ad esempio prendendo di mira i migranti in quanto fonte di vari problemi economici e sociali, e fornendo una copertura sproporzionata ai reati commessi da migranti; invita gli Stati membri a prendere misure efficaci per impedire ai media di diffondere una retorica stigmatizzante, discorsi di odio, narrazioni false e rappresentazioni negative di particolari gruppi etnici o razziali, che servono solo a disumanizzare gli individui interessati;

63.

sottolinea la necessità di aumentare la responsabilizzazione delle piattaforme digitali e dei social network per combattere la diffusione dell'incitamento all'odio razziale e del sentimento anti-migranti e anti-minoranze;

Sport

64.

sottolinea che le associazioni e le federazioni sportive hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella lotta contro il razzismo, anche attraverso la sensibilizzazione; ricorda che lo sport, e in particolare lo sport di squadra, è un motore di inclusione sociale, di uguaglianza e di promozione dei valori dell'UE, come indicato nel regolamento Erasmus+; accoglie con favore la messa a disposizione di finanziamenti dell'UE e nazionali per consentire a coloro che si trovano in condizioni di povertà, in particolare le minoranze e i bambini, di prendere parte ad attività sportive;

65.

osserva che il razzismo è menzionato nell'ambito della priorità settoriale specifica per i partenariati nel settore dello sport dell'azione chiave 2 del programma di lavoro annuale 2022 per Erasmus+ e che le iniziative sportive di base incentrate sull'inclusione e la lotta contro il razzismo possono essere finanziate a titolo del nuovo sistema di partenariati su scala ridotta; invita la Commissione a valutare queste iniziative e a monitorare sistematicamente il numero e il tipo di progetti sportivi che si concentrano principalmente sulla lotta contro il razzismo, nonché l'importo dei finanziamenti ad essi destinati; invita la Commissione a promuovere l'inclusione dei migranti e delle persone provenienti da minoranze razziali ed etniche nei club che offrono sport di base;

66.

plaude agli sforzi profusi dalle ONG e dalle organizzazioni che offrono sport di base in vari Stati membri per sfruttare lo sport come modo per avvicinare le persone e favorire una memoria collettiva con l'obiettivo di promuovere il rispetto e l'inclusione; invita la Commissione a creare una banca dati di migliori pratiche nell'educazione sportiva e nei media al fine di promuovere il loro sviluppo in tutta l'UE;

67.

riconosce che bisognerebbe prestare maggiore attenzione alla rappresentanza di diversi gruppi nello sport in generale e nelle posizioni dirigenziali in seno alle organizzazioni sportive, includendo le donne e coloro che hanno minori opportunità, come i rifugiati, le minoranze etniche e razziali e la comunità LGBTIQ; esorta gli organi direttivi sportivi e le parti interessate a livello internazionale, europeo e nazionale a mettere in atto misure sulla diversità e l'inclusione, in particolare per affrontare il problema del basso numero di donne e minoranze etniche che rivestono ruoli dirigenziali e che sono presenti nei consigli di amministrazione; invita gli Stati membri a elaborare politiche inclusive nel campo dello sport, dotate di finanziamenti adeguati per assicurare che lo sport sia accessibile a tutti, indipendentemente dall'origine etnica, dalla razza, dalla disabilità o dal contesto socioeconomico;

68.

insiste su un approccio di tolleranza zero nei confronti del razzismo, dei discorsi di odio, della violenza e di altri comportamenti razzisti nello sport, ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le federazioni sportive a mettere a punto misure volte a prevenire tali episodi e ad adottare sanzioni e provvedimenti efficaci per sostenere le vittime, come anche misure intese a proteggere dalle ritorsioni gli atleti che denunciano il razzismo o si esprimono a favore della diversità;

69.

sollecita la Commissione a elaborare raccomandazioni o linee guida nello sport al fine di combattere il razzismo nello sport a livello regionale, nazionale ed europeo, e promuovere l'inclusione e il rispetto, anche per coloro che hanno bisogno di un abbigliamento specifico, a tutti i livelli dello sport; invita le organizzazioni sportive e le parti interessate a tutti i livelli a contribuire attivamente a un siffatto codice, a sottoscriverlo e a integrarlo nei rispettivi statuti; incoraggia le organizzazioni a sensibilizzare i loro membri e le rispettive famiglie, nonché il grande pubblico, in merito al codice e al suo contenuto;

o

o o

70.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(4)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

(5)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.

(6)  GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.

(7)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(8)  GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1.

(9)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(10)  GU C 460 del 21.12.2018, pag. 12.

(11)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.

(12)  GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1.

(13)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 2.

(14)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.

(15)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.

(16)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2021)0463.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2021)0452.

(19)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea — principali risultati, 6 dicembre 2017; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: Musulmani — una selezione di risultati, 21 settembre 2017; esperienze e percezioni di antisemitismo — seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall'odio contro gli ebrei nell'UE, 10 dicembre 2018; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: Rom — una selezione di risultati, 29 novembre 2016; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: essere di colore nell'UE, 23 novembre 2018.

(20)  Ibid.

(21)  Dal 2019 secondo la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 9 giugno 2020.

(22)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(23)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentato dalla Commissione, relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM(2017)0010).

(24)  COM(2008)0426.

(25)  The role of culture, education, media and sport in the fight against racism (Il ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo), Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, ottobre 2021, pag. 13.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/27


P9_TA(2022)0058

Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera (2021/2100(INI))

(2022/C 347/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione [sia] garantito un livello elevato di protezione della salute umana» e mira a «incoraggia[re] la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera»,

visto l'articolo 174 TFUE relativo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (2) («direttiva relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera»), in particolare l'articolo 168,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto lo studio della Commissione sulla cooperazione transfrontaliera dal titolo «Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions» (Capitalizzare le iniziative esistenti per la cooperazione nelle regioni transfrontaliere), pubblicato nel marzo 2018 (4),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 14 ottobre 2020, sull'attuazione e le prospettive future dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (5),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 novembre 2020, dal titolo «Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero» (COM(2020)0724),

vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, del 19 novembre 2020, dal titolo «Health at a Glance: Europe 2020» (Uno sguardo alla sanità: Europa 2020),

vista la sua posizione, approvata in prima lettura il 9 marzo 2021, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma UE per la salute») (EU4Health) (6),

visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (7),

visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (8),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (9),

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (10),

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (11),

visto lo studio del 2021 intitolato «Cross-border cooperation in healthcare» (Cooperazione transfrontaliera nel settore dell'assistenza sanitaria) e commissionato dalla commissione per lo sviluppo regionale (12),

visti gli orientamenti della Commissione sui fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0026/2022),

A.

considerando che la mancanza di infrastrutture di base, di personale qualificato e di servizi di qualità nelle regioni di livello NUTS 2 (regioni con una popolazione compresa tra gli 800 000 e i 3 milioni di abitanti) con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27, nonché nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, ostacola sensibilmente la parità di accesso all'assistenza sanitaria ed è il motivo principale per cui un'infrastruttura sanitaria di qualità elevata e un personale sanitario adeguato e qualificato dovrebbero rappresentare una priorità per tutti i governi nazionali e regionali;

B.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto in evidenza l'importanza fondamentale del settore sanitario, ha intensificato la pressione sui sistemi sanitari e gli operatori sanitari e ha così messo in luce le debolezze e le carenze dei sistemi sanitari nonché le disparità e le disuguaglianze a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, in particolare nelle regioni frontaliere, ultraperiferiche, remote e rurali, comprese le regioni a bassa densità di popolazione;

C.

considerando che la politica di coesione, attraverso l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), ha costituito la prima linea di difesa contro la pandemia di COVID-19 e ha così dimostrato di poter contribuire in misura significativa alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie, sostenendo i progressi della sanità elettronica, della medicina elettronica e di altre forme di digitalizzazione che, pur essendo fonti di nuove opportunità, richiedono anche attrezzature adeguate e personale medico addestrato per far fronte a ogni situazione specifica;

D.

considerando che le norme in materia di prestazione di assistenza sanitaria nell'UE sono ancora prerogativa degli Stati membri e sussistono differenze notevoli da regione a regione, che danno luogo a disuguaglianze; che nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 le risorse pro capite destinate all'assistenza sanitaria non si avvicinano nemmeno lontanamente a quelle investite dalle loro controparti più sviluppate;

E.

considerando che gli strumenti dell'UE volti a porre rimedio ad alcuni dei problemi di cui sopra si limitano per lo più a norme non vincolanti, il che si traduce in carenze generali; che è necessario un approccio più strutturato a livello dell'Unione, integrato da un quadro giuridico più solido e ampio nonché da mezzi di azione giuridicamente vincolanti, al fine di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, di migliorare la tutela della salute delle persone e di affrontare efficacemente le disparità sanitarie esistenti;

F.

considerando che la Commissione sostiene la cooperazione sanitaria transfrontaliera attraverso numerosi studi e iniziative, anche nell'ambito di Interreg, finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali;

G.

considerando che la cooperazione sanitaria transfrontaliera richiede il sostegno e il coinvolgimento di un'ampia gamma di partner, istituzioni sociali e mediche, enti di assicurazione sanitaria e autorità pubbliche, che dovrebbero affrontare gli ostacoli esistenti alla circolazione transfrontaliera in settori quali la libera circolazione, l'informazione, i diversi sistemi fiscali e di sicurezza sociale, il riconoscimento delle qualifiche del personale sanitario nonché gli ostacoli con cui devono confrontarsi le istituzioni sanitarie;

H.

considerando che il diritto di accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, comprese le cure preventive, rientra nel pilastro europeo dei diritti sociali e dovrebbe essere accessibile alle persone che vivono nelle zone transfrontaliere, le quali rappresentano il 40 % del territorio dell'UE, ospitano quasi un terzo della sua popolazione e generalmente conseguono risultati inferiori dal punto di vista economico rispetto ad altre regioni degli Stati membri, in particolare le zone transfrontaliere a bassa densità di popolazione e con economie fragili, come le regioni rurali, remote, ultraperiferiche e insulari;

I.

considerando che occorre rafforzare la politica di coesione per ridurre le disparità tra le norme in materia di prestazione di assistenza sanitaria nell'UE;

J.

considerando che la spesa sanitaria rappresenta quasi il 10 % del PIL dell'Unione e che le persone impiegate in settori legati alla salute costituiscono il 15 % della forza lavoro nell'UE; che tra gli Stati membri e le loro regioni persistono ancora differenze significative con riguardo al livello di spesa sanitaria e alla disponibilità di medici e operatori sanitari;

K.

considerando che il grave spopolamento delle regioni frontaliere, in particolare la fuga dei giovani e dei lavoratori qualificati, evidenzia la mancanza di opportunità economiche in tali regioni e ne pregiudica l'attrattiva in termini di occupazione nel settore sanitario; che la carenza di risorse umane per un'assistenza sanitaria equa, dovuta al numero limitato di studenti o alla mancanza di prospettive di carriera, rappresenta uno dei problemi principali in termini di sostenibilità dei sistemi sanitari europei;

L.

considerando che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (QFP) gli investimenti nel settore sanitario a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si sono tendenzialmente concentrati sugli Stati membri meno sviluppati e sulle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27, privilegiando in genere la modernizzazione dei servizi sanitari, mentre gli investimenti a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) hanno riguardato l'accesso all'assistenza sanitaria e si sono tendenzialmente concentrati sui paesi che affrontano sfide particolari in termini di accesso a servizi economicamente accessibili, sostenibili e di qualità elevata;

M.

considerando che attualmente la responsabilità primaria dell'assistenza sanitaria spetta agli Stati membri, dal momento che controllano l'organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari e degli ambulatori medici;

N.

considerando che la digitalizzazione e la resilienza dei sistemi sanitari rientrano tra le priorità del programma NextGenerationEU;

O.

considerando che l'assistenza sanitaria transfrontaliera è uno dei settori strategici e degli ambiti di intervento maggiormente colpiti da ostacoli giuridici e non giuridici, a causa di notevoli differenze fra i sistemi nazionali;

P.

considerando che un'Unione europea della salute dovrebbe contribuire a una cooperazione, un coordinamento e una condivisione delle conoscenze più stretti in ambito sanitario fra gli Stati membri e le pertinenti parti interessate e promuovere gli stessi, nonché aumentare la capacità dell'UE di contrastare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

Ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria attraverso la politica di coesione

1.

sottolinea che la politica di coesione dell'UE investe nella salute in quanto risorsa fondamentale per lo sviluppo regionale, la convergenza sociale e la competitività regionale, al fine di ridurre le disparità economiche e sociali;

2.

sottolinea che l'accesso ai servizi pubblici è fondamentale per i 150 milioni di abitanti delle zone transfrontaliere interne ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a massimizzare gli sforzi volti a eliminare tali barriere, in particolare quando riguardano i servizi sanitari, i trasporti, l'istruzione, la mobilità dei lavoratori e l'ambiente;

3.

ritiene che l'UE debba sviluppare un approccio strategico e integrato alle principali malattie, combinando risorse eterogenee provenienti da diversi fondi, compresi i fondi di coesione; sottolinea la necessità di replicare il modello del piano europeo di lotta contro il cancro per affrontare altri problemi sanitari, come la salute mentale e le malattie cardiovascolari;

4.

pone in evidenza l'aumento delle malattie e dei disturbi mentali, specialmente dall'inizio della pandemia di COVID-19; invita la Commissione a proporre quanto prima un nuovo piano d'azione europeo per la salute mentale sul modello del piano europeo di lotta contro il cancro, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili, compresa la politica di coesione, sotto forma di un piano globale corredato di misure e obiettivi che non lascino indietro nessuno;

5.

ritiene che la ripresa dalla pandemia di COVID-19 rappresenti un'opportunità per costruire sistemi sanitari più solidi e resilienti utilizzando gli strumenti della politica di coesione; sostiene la Commissione nella creazione di un'Unione europea della salute ben funzionante al fine di sfruttare l'enorme potenziale della cooperazione in ambito sanitario;

6.

sottolinea che molte regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 e regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, nonché le zone rurali e zone a bassa densità di popolazione non applicano in modo uniforme le norme in materia di fornitura di assistenza sanitaria vigenti per i servizi disponibili nelle regioni più sviluppate dell'Unione; pone l'accento sulla necessità di una convergenza e una cooperazione maggiori tra gli Stati membri e l'UE in tale settore, in particolare mediante gli investimenti della politica di coesione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare all'elaborazione di norme minime relative sia alle infrastrutture che ai servizi sanitari e a utilizzare i fondi dell'Unione per garantire la parità di accesso a norme minime di qualità in tutte le regioni, in particolare per affrontare problemi urgenti nelle zone frontaliere; chiede che la Commissione e gli Stati membri mettano in comune i propri impegni e le proprie risorse per conseguire tale obiettivo;

7.

ricorda il contributo sostanziale apportato dalla politica di coesione agli investimenti pianificati nel settore sanitario nell'ultimo periodo di programmazione (2014-2020) attraverso l'FSE e il FESR, finora nell'ordine dei circa 24 miliardi di EUR, destinati a migliorare l'accesso ai servizi nonché a sviluppare infrastrutture e capacità sanitarie specializzate al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie;

8.

ritiene che gli investimenti nell'innovazione sanitaria, nei sistemi sanitari e in un personale sanitario qualificato e adeguato ridurranno le disuguaglianze a livello di assistenza sanitaria e continueranno ad apportare miglioramenti significativi nella vita quotidiana dei cittadini, determinando un aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle autorità dell' UE, nazionali e regionali nel garantire un coinvolgimento più efficace di un'ampia gamma di istituzioni sanitarie; sottolinea inoltre la necessità di una cooperazione diretta e di azioni e progetti che utilizzino gli strumenti della politica di coesione tra gli Stati membri e le loro regioni e all'interno degli stessi, al fine di definire procedure volte a ridurre gli oneri burocratici per i pazienti e a risolvere il maggior numero possibile di problemi relativi ai servizi di assicurazione sanitaria nelle regioni transfrontaliere;

9.

chiede che gli Stati membri tengano debitamente conto del contributo positivo del settore della sanità privata e assicurino che nella programmazione dei prossimi programmi di coesione siano disponibili fondi adeguati per i progetti privati nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi sanitari;

10.

raccomanda che, in sede di definizione delle politiche sanitarie a livello regionale, nazionale e dell'UE, siano adottati approcci personalizzati e adattivi alle politiche sanitarie, sociali ed economiche, con l'obiettivo di migliorare il dialogo, le sinergie e gli investimenti programmati a titolo dei fondi strutturali e di altri programmi pertinenti dell'UE, come Interreg, ad esempio attraverso la fornitura iniziale di attrezzature mediche, gli scambi di personale medico e i trasferimenti di pazienti fra strutture ospedaliere in grado di rispondere alle esigenze sanitarie e sociali insoddisfatte dei cittadini;

11.

sottolinea che le reti di riferimento europee potrebbero migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria nel caso delle malattie rare e complesse; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno continuo e maggiori risorse alle reti di riferimento europee e ai centri di competenza nazionali per le malattie rare e complesse nonché a estendere l'ambito di attività di tali reti ad altri campi, quali le ustioni gravi e i programmi di trapianto di organi; chiede che la Commissione esamini la fattibilità della creazione, nell'ambito della politica di coesione, di un fondo specifico volto a garantire un accesso equo alle terapie approvate per le malattie rare;

12.

chiede che gli Stati membri tengano conto delle specificità delle regioni transfrontaliere e del diritto di scelta del paziente in sede di elaborazione delle proprie politiche sanitarie e che utilizzino gli strumenti di coesione per sviluppare infrastrutture e procedure sanitarie regionali, che consentano ai pazienti di scegliere i servizi medici della regione da entrambi i lati del confine, a prescindere dal loro Stato di residenza;

13.

suggerisce che la Commissione istituisca un comitato consultivo europeo per la salute, con la partecipazione delle autorità governative nazionali, regionali e locali e di altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere un migliore utilizzo dei fondi europei e di adoperarsi per elaborare risposte efficaci e armonizzate a questioni comuni di sanità pubblica;

14.

chiede maggiori sinergie e complementarità tra i programmi della politica di coesione al fine di ridurre le disparità regionali, in particolare nell'ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe generare nuove conoscenze, e del programma «UE per la salute», facendo il migliore uso possibile di tali nuove conoscenze a vantaggio dei cittadini e dei sistemi sanitari;

15.

invita la Commissione a sfruttare appieno la sua competenza in materia di politica sanitaria per sostenere le autorità nazionali e regionali nel rafforzare i sistemi sanitari, nel promuovere una convergenza verso l'alto delle norme in materia di assistenza sanitaria onde ridurre le disuguaglianze sanitarie all'interno degli Stati membri e fra gli stessi, nonché nell'agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, anche utilizzando, se del caso, il programma «UE per la salute» e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

16.

sottolinea l'importanza della politica di coesione nella lotta contro le disuguaglianze di genere a livello di assistenza sanitaria e nella promozione delle priorità sanitarie relative al genere della strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

17.

invita la Commissione a promuovere l'integrazione dei servizi di assistenza sanitaria e delle cure mediche attraverso strategie sanitarie e assistenziali, in modo da porre i pazienti al centro dell'attenzione ed evitare ridondanze, lacune e carenze assistenziali, soprattutto nel caso dei pazienti affetti da patologie croniche o anziani, traendo insegnamenti in particolare dalle esperienze dei programmi transfrontalieri;

18.

sottolinea che, in sede di valutazione della dotazione complessiva dei progetti strutturali finanziati e dei parametri di riferimento nel contesto sanitario, occorre esaminare altresì il successivo impatto dei singoli progetti in termini di salute, al fine di monitorarne i risultati, condurre analisi continue della loro efficacia e trarre le opportune conclusioni per migliorare la programmazione e l'attuazione di tali progetti in futuro, anche nell'ottica del perfezionamento di una guida alle buone pratiche elaborata dalla Commissione;

19.

sottolinea l'importanza di continuare a costruire un'infrastruttura sanitaria globale e di ridurre quanto più possibile le disparità esistenti; ricorda che la politica di coesione può apportare un contributo significativo alla costruzione di infrastrutture sanitarie nell'intero territorio dell'UE, in particolare nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 e nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, al fine di creare in tutta l'Unione sistemi sanitari di alta qualità, completamente attrezzati e resilienti che proteggano meglio la salute dei cittadini; sottolinea altresì la necessità di istituire una rete operativa di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e le loro regioni per rispondere efficacemente alle sfide sanitarie attuali e future;

20.

chiede che i fondi della politica di coesione siano investiti nello sviluppo di centri di eccellenza specializzati in malattie specifiche in tutta l'UE, che includano nel proprio bacino di utenza anche i paesi vicini e contribuiscano alla cooperazione sanitaria transfrontaliera; ribadisce, in tale contesto, la necessità di utilizzare in sinergia tutti gli strumenti esistenti dell'UE, ad esempio i programmi «UE per la salute» e Orizzonte Europa, per sostenere lo sviluppo di una rete che colleghi tali centri, equamente distribuiti su tutto il territorio dell'Unione;

21.

sottolinea che le persone nelle regioni di frontiera, nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche spesso incontrano ostacoli alla parità di accesso all'assistenza sanitaria che limitano la loro capacità di ottenere le cure di cui hanno bisogno, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture sanitarie di base, un personale sanitario qualificato e sufficiente e l'accesso ai farmaci essenziali; sottolinea che, per assicurare loro un accesso sufficiente alle infrastrutture sanitarie e l'adeguata assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, dovrebbero essere disponibili servizi di qualità fruibili in maniera tempestiva; sottolinea inoltre la situazione specifica riguardante l'accesso all'assistenza sanitaria nelle regioni alle frontiere esterne e nelle regioni periferiche dell'UE, dove i cittadini devono già far fronte a numerose sfide;

22.

osserva che i costi di trasporto sono una delle ragioni dell'aumento dei prezzi dei farmaci e delle attrezzature cliniche per gli ospedali e i centri sanitari nelle regioni ultraperiferiche, nelle regioni remote e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che devono anche far fronte a lunghi tempi di consegna, il che implica che i servizi sanitari regionali devono disporre di maggiori capacità per immagazzinare grandi quantità di scorte ed evitare carenze; ritiene pertanto che l'UE debba sviluppare una risposta a tali questioni;

23.

sottolinea che la parità di accesso all'assistenza sanitaria migliorerà anche l'inclusione delle persone, comprese quelle con disabilità o comunque svantaggiate, e aumenterà il loro livello di protezione sociale; osserva che promuovere l'accessibilità ai servizi per la salute mentale può anche contribuire ad aumentare l'occupazione e a eliminare la povertà nelle aree meno sviluppate;

24.

sottolinea l'importanza di mobilitare fondi europei per investire di più nella prevenzione delle malattie e nella promozione di uno stile di vita sano e dell'invecchiamento attivo, in modo da evitare una pressione precoce sui sistemi sanitari; sottolinea l'importanza di sostenere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, sui benefici derivanti dall'adozione di uno stile di vita sano, come pure l'importanza di sostenere lo sviluppo di programmi di screening per l'individuazione precoce di malattie gravi;

25.

ritiene che, per poter superare i notevoli ostacoli esistenti in termini di parità di accesso all'assistenza sanitaria nelle zone rurali, è necessario fare ampio ricorso alle tecnologie avanzate, quale la sanità elettronica, la chirurgia robotica e la stampa 3D, come parte integrante del concetto di «piccoli comuni intelligenti», con l'obiettivo di migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e accrescerne l'efficienza e la qualità; sottolinea l'importanza di utilizzare i programmi di coesione dell'UE per migliorare l'utilizzo di soluzioni digitali e fornire assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche, alle imprese di assicurazioni e ad altri operatori sanitari che si occupano di questioni di cooperazione transfrontaliera; sottolinea pertanto la necessità di garantire l'accesso a Internet ad alta velocità nelle zone rurali e remote, di promuovere l'alfabetizzazione digitale in tutte le fasce d'età nelle zone in questione e di dotare i servizi sanitari delle zone rurali e remote delle risorse necessarie per garantire un'efficace assistenza sanitaria online, ad esempio la telemedicina, e per archiviare i dati clinici in modo sicuro e armonizzato; raccomanda di sviluppare una banca dati transfrontaliera comparabile e sostenibile e di mappare gli operatori sanitari frontalieri e transfrontalieri per rendere visibili le realtà transfrontaliere e creare nuove opportunità;

26.

sottolinea i meriti di un approccio europeo nel far fronte alla pandemia di COVID-19, attraverso acquisizioni e scorte congiunte nonché altre misure; chiede il proseguimento e lo sviluppo di questo approccio, utilizzando gli strumenti della politica di coesione per altre acquisizioni congiunte dell'UE di attrezzature e cure mediche, ad esempio i vaccini per la prevenzione dei tumori come il vaccino anti-papillomavirus umano, i vaccini contro l'epatite B e le attrezzature d'emergenza, al fine di migliorare l'accesso alle cure e la loro disponibilità a prezzi abbordabili;

27.

chiede l'adozione di misure ambiziose nell'ambito della politica di coesione, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore nell'UE, per ridurre la significativa carenza di personale sanitario qualificato nelle zone di frontiera e rurali, in particolare aiutando gli operatori sanitari e le loro famiglie a stabilirsi in tali zone, mediante l'offerta di opportunità per continuare la formazione professionale e la specializzazione, e garantendo buone condizioni di lavoro, al fine di motivare tali persone ad avviare o riprendere l'esercizio della professione nelle suddette zone;

28.

sottolinea che gli investimenti sostenibili a lungo termine nel personale sanitario sono più urgenti che mai, date le gravi ripercussioni economiche, sociali e sanitarie della crisi della COVID-19; sottolinea la particolare necessità di investire a favore di un personale sanitario numericamente sufficiente e dell'istruzione attraverso il FSE + e di finanziare specializzazioni e sottospecializzazioni del personale sanitario negli Stati membri e nelle regioni che si trovano ad affrontare una fuga di cervelli; invita gli Stati membri in cui è in corso una fuga di cervelli nel settore dell'assistenza sanitaria a dare la priorità a investimenti nell'ambito della politica di coesione volti a migliorare l'ambiente di lavoro del personale medico;

29.

chiede che i fondi della politica di coesione siano utilizzati per migliorare l'ambiente di lavoro e l'attrattiva del settore sanitario per il personale sanitario, al fine di agevolare le strategie volte a generare interesse e garantire il mantenimento del personale sanitario nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE-27 e nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media UE-27 e nelle zone rurali a bassa densità di popolazione e a minore ricchezza economica, a integrazione delle politiche nazionali e regionali volte a fornire un numero sufficiente di personale sanitario in tutta l'UE; chiede un ruolo di maggiore rilievo per le autorità locali e regionali, in particolare nelle regioni transfrontaliere, nella pianificazione e attuazione dei programmi e progetti della politica di coesione che hanno un impatto significativo sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie;

30.

invita gli Stati membri a garantire un'autentica cooperazione nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei pazienti, come previsto dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e di assicurare un aumento della disponibilità e della qualità dei servizi;

31.

sottolinea che la crisi della COVID-19 ha dimostrato la necessità di potenziare gli investimenti volti a rafforzare la preparazione, la capacità di risposta e la resilienza dei sistemi sanitari, garantendo nel contempo la cooperazione transfrontaliera in tutta l'UE, e che pertanto la solidarietà, la sostenibilità e l'equità sono fondamentali per superare questa crisi e le sue devastanti conseguenze socioeconomiche;

32.

sottolinea che la crisi della COVID-19 ha messo in luce l'importanza dei partenariati pubblico-privato nella cura dei pazienti, nella ricerca su farmaci e vaccini e nella distribuzione di questi ultimi; ritiene che si debba prendere atto del rapporto costi-benefici derivante dall'utilizzo di fondi dell'UE nei progetti di ricerca e sviluppo in ambito sanitario realizzati mediante partenariati pubblico-privato;

33.

sottolinea la necessità di una piattaforma online con le parti interessate competenti per incoraggiare gli scambi di buone pratiche e un dialogo sull'assistenza sanitaria transfrontaliera;

34.

ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un momento storico di svolta per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi sanitari e nelle future capacità in termini di forza lavoro; chiede l'istituzione di un'Unione europea della salute forte e adeguatamente finanziata, per migliorare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, rafforzare i sistemi sanitari pubblici, migliorare la tutela della salute delle persone e occuparsi efficacemente delle perduranti disparità nel settore dell'assistenza sanitaria;

Cooperazione transfrontaliera in materia di salute — Contributo dei programmi Interreg e altre opportunità

35.

incoraggia l'uso dei fondi di NextGenerationEU e dei fondi di coesione per migliorare radicalmente le capacità digitali dei sistemi sanitari; sottolinea la necessità di un'interoperabilità rafforzata dei sistemi informatici, in quanto si tratta del principale pilastro per facilitare l'erogazione transfrontaliera di servizi di sanità elettronica e, in particolare, di servizi di telemedicina;

36.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare gli strumenti della politica di coesione per promuovere la digitalizzazione dei servizi per il trattamento farmacologico negli ospedali europei, compresi i sistemi di tracciabilità, al fine di ridurre gli errori terapeutici, migliorare la comunicazione fra unità di cura e semplificare la burocrazia; chiede che sia sviluppata e realizzata un'infrastruttura dei servizi digitali per l'assistenza sanitaria online, compresa una cartella clinica digitale europea unica, che garantisca che i cittadini abbiano un accesso rapido a servizi medici adeguati ovunque nell'UE;

37.

chiede alla Commissione di redigere un elenco europeo di farmaci essenziali e di garantirne la disponibilità e l'accessibilità economica mediante scorte permanenti, negoziati congiunti sui prezzi e appalti congiunti, utilizzando gli strumenti dell'UE, compresi quelli offerti dalla politica di coesione;

38.

sottolinea che molte regioni frontaliere hanno già avuto esperienze di cooperazione in ambito sanitario e dispongono di strutture a tal fine, che dovrebbero essere pienamente sfruttate nello spirito della solidarietà europea;

39.

sottolinea l'importanza della mobilità dei pazienti e dell'accesso transfrontaliero a un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità nell'UE; sottolinea che spesso i pazienti non possono beneficiare dei servizi sanitari nei paesi confinanti a causa di sistemi divergenti di rimborso dei costi e che i lavoratori frontalieri devono fare i conti con un'imposizione fiscale e benefici sociali poco chiari perché gli Stati membri seguono sistemi di sicurezza sociale diversi; incoraggia pertanto vivamente la promozione di intermediari specifici, come zone di accesso organizzato all'assistenza sanitaria transfrontaliera, gruppi europei di cooperazione territoriale, osservatori sanitari e altre reti per contribuire al coordinamento della cooperazione transfrontaliera in materia di assistenza sanitaria in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali; sottolinea che i miglioramenti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera possono giovare ai pazienti grazie a un accesso equo ai servizi e alle infrastrutture sanitarie in altri Stati membri e nelle loro regioni di frontiera, comprese la diagnosi e le sperimentazioni cliniche, in base al principio dell'accesso «più facile, più vicino, migliore e più rapido»; chiede possibilità di trasporto dei pazienti più efficienti alle strutture transfrontaliere più vicine, riconoscendo nel contempo che la gestione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi rappresenta ancora un onere e deve essere affrontata da un futuro regolamento sul meccanismo europeo transfrontaliero;

40.

sottolinea l'importanza delle recenti misure della politica di coesione per far fronte alla pandemia di COVID-19, ovvero l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) e l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-EU); sottolinea inoltre che misure analoghe sono state adottate dal regolamento (UE) 2021/1060;

41.

raccomanda fortemente di migliorare e diffondere informazioni semplificate per i pazienti e il personale sanitario transfrontalieri attraverso un manuale per i pazienti o punti di contatto regionali transfrontalieri;

42.

riconosce che, in tutta Europa, esistono numerosi progetti transfrontalieri di successo nell'ambito della salute e sottolinea che l'esperienza maturata grazie a tali progetti dovrebbe essere utilizzata per potenziare l'uso intelligente dei progetti esistenti nell'ambito della politica di coesione migliorando ulteriormente e agevolando la cooperazione transfrontaliera in tale ambito, a vantaggio di tutte le persone nell'UE; sottolinea, inoltre, l'importanza di imparare dai successi conseguiti da alcune regioni frontaliere e di capitalizzarli;

43.

riconosce l'importanza di investire nei programmi di cooperazione transfrontaliera che rispondono alle esigenze e alle sfide connesse alla salute individuate nelle regioni frontaliere, dato che una governance transfrontaliera è importante nelle situazioni d'emergenza, ad esempio servizi d'emergenza che coprano le regioni da entrambi i lati del confine; sottolinea il ruolo essenziale degli investimenti a favore di servizi di alta qualità nel creare resilienza sociale e aiutare le persone ad affrontare le crisi economiche, sanitarie e sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel settore sanitario delle regioni di frontiera attraverso un'efficace combinazione di investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nel capitale umano, nella buona governance e nella capacità istituzionale;

44.

sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera in materia di salute per tutte le regioni europee e la necessità di trovare soluzioni per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per le regioni di confine, dove i cittadini attraversano quotidianamente la frontiera; sottolinea che è necessario un elevato livello di cooperazione tra le regioni di confine per fornire i servizi necessari;

45.

chiede di incentrare maggiormente l'attenzione sui pazienti nei progetti che saranno finanziati a titolo dei programmi Interreg nel nuovo periodo di programmazione e nei progetti dedicati nello specifico ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e sulle priorità per la salute relative al genere della strategia europea per la parità di genere 2020-2025, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

46.

ritiene che le risorse finanziarie disponibili nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbero essere sfruttate per creare servizi sanitari pubblici transfrontalieri funzionali e non dovrebbero essere usate soltanto come strumento per creare strutture sanitarie disconnesse; sottolinea, inoltre, che i progetti nell'ambito di Interreg dovrebbero presentare una chiara componente di funzionalità transfrontaliera; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la creazione di una pianificazione territoriale congiunta globale per le zone di frontiera per quanto riguarda i servizi sanitari;

47.

ricorda che i programmi Interreg sono diventati uno strumento importante per risolvere problemi caratteristici delle zone di frontiera, per promuovere la cooperazione fra partner oltre confine e per sviluppare il potenziale dei territori di confine europei;

48.

sottolinea che nell'ultimo periodo di Interreg V-A, la cooperazione transfrontaliera nel settore della sanità si è prefissa, fra l'altro, di facilitare la mobilità transfrontaliera degli operatori sanitari e dei pazienti, aumentare l'innovazione e sviluppare l'accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità attraverso l'uso di attrezzature comuni, servizi condivisi e strutture congiunte nelle aree transfrontaliere e ha incluso progetti in ambiti come la formazione (38 %), il trattamento e la diagnosi (22 %) e le attrezzature (17 %);

49.

chiede che siano finanziati progetti che facilitino i contratti sanitari transfrontalieri, grazie ai quali i pazienti possano spostarsi e ricevere cure nel quadro di accordi contrattuali e siano liberi di scegliere il professionista sanitario cui rivolgersi;

50.

sottolinea che al fine di disporre di servizi sanitari pubblici transfrontalieri di successo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero raccogliere una quantità considerevole di dati sulla natura degli ostacoli giuridici e di altro tipo in ciascuna regione frontaliera e dovrebbero sostenere analisi specifiche per politica su come essi possano essere superati;

51.

invita la Commissione a garantire che gli organismi di coordinamento esistenti facilitino le cure transfrontaliere basate sui medicinali per terapie avanzate e che i pazienti in tutta l'UE godano di un accesso equo alle terapie innovative; invita gli Stati membri ad autorizzare l'accesso a tali trattamenti innovativi all'estero in modo efficace e tempestivo e ad accelerare le procedure di rimborso per i pazienti;

52.

ritiene che i centri di eccellenza potrebbero stimolare in misura ancora maggiore e aumentare gli appalti transfrontalieri e che, pertanto, tali centri potrebbero rivestire una grande importanza e contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie generali, accrescendo così l'aspettativa di vita dei cittadini dell'UE;

53.

invita, la Commissione, gli Stati membri e le regioni a incoraggiare una migliore gestione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, dal momento che i pazienti dell'UE incontrano ancora gravi sfide e ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari in altri Stati membri e che soltanto una minoranza dei potenziali pazienti è a conoscenza del diritto di ricorrere a cure sanitarie oltre confine; invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere meglio le informazioni e a prendere in considerazione un'adeguata campagna a livello dell'UE volta a informare i cittadini sui loro diritti e sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera; ricorda l'importanza di finanziare la digitalizzazione e investire nell'informazione del pubblico e nell'integrazione dei sistemi di informazione e di dati per agevolare l'accesso e la fruizione;

54.

invita la Commissione a svolgere uno studio esaustivo sul quadro di cooperazione tra i sistemi di assicurazione nell'UE, esaminando eventuali strozzature e carenze che incontrano i pazienti alla ricerca di servizi medici sul territorio di un altro Stato membro, nonché gli ostacoli amministrativi che impediscono ai cittadini di beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, e a sottolineare come gli strumenti della politica di coesione potrebbero essere utilizzati per risolvere tali potenziali problemi;

55.

sottolinea che l'assenza di un sistema transfrontaliero coordinato per l'assicurazione sanitaria dissuade i pazienti dal cercare cure oltre confine nel caso in cui non possano permettersi di pagare il costo dell'assistenza in anticipo prima che la loro assicurazione li rimborsi;

56.

ritiene che lo scambio di conoscenze e la diffusione delle pratiche attraverso Interreg contribuiranno a rafforzare i meccanismi di preparazione e di risposta oltre confine, che sono diventati un fattore di primaria importanza durante la crisi causata dalla pandemia;

57.

ritiene che i programmi Interreg possano fornire servizi sanitari pubblici congiunti e avviare altre iniziative transfrontaliere, dal momento che la promozione di tale prossimità è altamente compatibile con l'obiettivo della sostenibilità verde;

58.

evidenzia che diversi progetti di Interreg hanno contribuito alla lotta delle regioni transfrontaliere contro la COVID-19 in tutta l'UE, ad esempio attraverso la mobilità dei pazienti in terapia intensiva e degli operatori sanitari, l'erogazione di attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e di test PCR oltre confine e attraverso lo scambio di informazioni o offrendo consulenze legali; sottolinea pertanto l'importanza che rivestono i progetti transfrontalieri e di piccola scala nel riunire le persone, creando in tal modo nuove potenzialità per lo sviluppo locale sostenibile e la cooperazione sanitaria transfrontaliera; osserva, tuttavia, che le chiusure delle frontiere all'interno dell'UE durante la pandemia hanno inciso sulla mobilità dei pazienti e del personale sanitario, mentre le informazioni sui dati relativi alle infezioni, alle vaccinazioni o alle condizioni per i trasferimenti dei pazienti non erano sufficientemente armonizzate tra gli Stati membri e hanno pertanto rallentato la risposta epidemiologica comune alla COVID-19, creato confusione e ostacolato la cooperazione regionale tra le regioni più colpite;

59.

crede fortemente che occorrano soluzioni su misura e un approccio locale, data la diversità esistente fra le regioni transfrontaliere, e che essi siano una condizione preliminare indispensabile per uno sviluppo locale sostenibile;

60.

invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sfruttare appieno la flessibilità offerta dai programmi della politica di coesione, definiti nel regolamento (UE) 2021/1060, e dai programmi Interreg per affrontare l'attuale crisi della COVID-19;

61.

chiede alla Commissione e agli Stati membri, alla luce della pandemia di COVID-19, di sostenere, congiuntamente attraverso la politica di coesione e il programma EU4Health, lo sviluppo di risposte strategiche, protocolli e procedure a livello nazionale e dell'UE per consentire una migliore cooperazione nel caso di future emergenze di sanità pubblica;

62.

ritiene che la cooperazione sanitaria transfrontaliera nel quadro della politica di coesione non sarà pienamente possibile senza il riconoscimento reciproco di diplomi e qualifiche nel settore dei servizi medici in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a proporre un quadro che consenta il riconoscimento automatico del livello dei diplomi di istruzione superiore su scala europea, basandosi sulla decisione firmata nel 2015 dagli Stati del Benelux;

63.

invita gli Stati membri a fare un uso migliore degli accordi bilaterali e a istituire accordi di cooperazione per eliminare gli ostacoli all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

o

o o

64.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  Röhrling, I., Habimana, K., Groot, W., et al., «Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions», direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, Commissione europea, 2018.

(5)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 10.

(6)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 179.

(7)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

(8)  GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.

(9)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(10)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

(11)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(12)  Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, «Cross-border cooperation in healthcare», direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Parlamento europeo, 2021.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/37


P9_TA(2022)0059

Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC (2021/2101(INI)

(2022/C 347/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1) (il regolamento recante disposizioni comuni), in particolare il suo primo obiettivo strategico di cui all'articolo 5,

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (2),

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (3),

visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (4),

visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (5),

visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (6),

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che abroga il regolamento (UE) 2015/1017 (7),

visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale (regolamento sul programma Europa digitale) (8), dedicato al sostegno della trasformazione digitale nell'UE,

visto lo strumento per la ripresa Next Generation EU,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (COM(2021)0118),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624),

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),

viste le relazioni della Commissione sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società del 2020,

visto lo studio del suo dipartimento tematico per le politiche strutturali e di coesione, del 15 giugno 2018, dal titolo «Digital Agenda and Cohesion Policy» (Agenda digitale e politica di coesione),

vista la dichiarazione di impegno sulle donne nel digitale del 9 aprile 2019, firmata da ministri e rappresentanti degli Stati membri e dell'UE nonché dalla Norvegia e dal Regno Unito,

vista la dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori dell'8 dicembre 2020,

vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere del 16 ottobre 2020 dal titolo «Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work» (Indice sull'uguaglianza di genere 2020: la digitalizzazione e il futuro del lavoro),

vista la raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla connettività a banda larga, modificata il 24 febbraio 2021,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 2 ottobre 2020 sulla COVID-19, il mercato unico, la politica industriale, il digitale e le relazioni esterne, in particolare quelle sulla trasformazione digitale,

visto il progetto di conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2020 su una digitalizzazione a vantaggio dell'ambiente,

visto il progetto di conclusioni del Consiglio del 7 aprile 2021 sul telelavoro nel contesto del lavoro a distanza,

visto il piano combinato per il telelavoro e il clima della città di Bruxelles,

visto lo studio del suo dipartimento tematico per le politiche economiche, scientifiche e della qualità di vita, del 30 aprile 2021, dal titolo «The impact of teleworking and digital work on workers and society: Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers» (L'impatto del telelavoro e del lavoro digitale sui lavoratori e sulla società: particolare attenzione alla sorveglianza e al monitoraggio, nonché alla salute mentale dei lavoratori),

vista l'azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti, portata avanti dalla Commissione,

visto lo studio del suo dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, del 30 settembre 2020, dal titolo «EU Lagging Regions: state of play and future challenges» (Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future),

vista la dichiarazione di Cork 2.0 del 5 e 6 settembre 2016 dal titolo «Una vita migliore nelle zone rurali»,

visto lo studio congiunto del Comitato delle regioni e della Commissione del 18 gennaio 2018 dal titolo «Innovation camp methodology handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development» (9) (Manuale di metodologia degli Innovation Camp: concretizzare le potenzialità del processo di scoperta imprenditoriale per l'innovazione e lo sviluppo a livello territoriale),

viste la politica di sviluppo rurale dell'Irlanda per il periodo 2021-2025 dal titolo «Il nostro futuro rurale» e la sua attenzione al telelavoro nelle zone rurali,

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del 28 settembre 2020 dal titolo «Vita, lavoro e COVID-19»,

visto lo studio della Commissione dell'agosto 2019 dal titolo «The changing nature of work and skills in the digital age» (10) (L'evoluzione della natura del lavoro e delle competenze nell'era digitale),

visto il documento di lavoro della Commissione del dicembre 2018 dal titolo «The Geography of EU Discontent» (11) (La geografia del malcontento nell'UE),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» (12),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (13),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (14),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema «Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione» (15),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0010/2022),

A.

considerando che l'ambizione dell'UE è perseguire politiche digitali efficaci che mettano tutti i cittadini e tutte le imprese in condizione di conseguire un futuro digitale sostenibile e prospero in tutte le regioni;

B.

considerando che la trasformazione digitale deve essere equa e inclusiva, generare opportunità e promuovere l'uguaglianza, la qualità della vita, la competitività regionale e la modernizzazione dell'economia;

C.

considerando che la transizione digitale deve andare di pari passo con la transizione verde in corso, insieme denominate «la duplice transizione»; che la dimensione sociale di tale processo non deve essere trascurata;

D.

considerando che un'economia moderna comporta l'introduzione di nuovi modelli imprenditoriali in linea con le tendenze che rappresentano la quarta rivoluzione industriale, che risponderanno alle moderne sfide delle trasformazioni digitale e verde;

E.

considerando che le regioni europee con la maggiore necessità di una transizione sostenibile sono, in generale, quelle che registrano livelli elevati di povertà ed esclusione; che sono necessari misure e investimenti decisivi per una rapida ripresa, che dovrebbe concentrarsi sulla mitigazione degli effetti economici e sociali della pandemia, il rilancio dell'attività economica, la promozione dello sviluppo sostenibile, della transizione verde e della trasformazione digitale nonché l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali al fine di migliorare la competitività dell'Europa;

F.

considerando che il quadro finanziario pluriennale, associato a Next Generation EU, costituisce ad oggi il maggior pacchetto di stimoli all'economia nell'UE e contribuirà alla ricostruzione di un'Unione più verde, più digitale e più resiliente nell'era post-COVID-19; che allo stesso tempo la nuova politica di coesione rappresenta per gli Stati membri un'opportunità senza precedenti per promuovere la digitalizzazione, in quanto impone loro di destinare un importo minimo alla transizione digitale e di garantire il rispetto di determinate condizioni per ricevere tali finanziamenti, come indicato nel quadro di investimento della politica di coesione 2021-2027;

G.

considerando che nell'UE persiste un divario digitale in termini di geografia, età, genere, livello di istruzione, status socioeconomico e reddito, che impedisce ad alcune persone e imprese di cogliere i benefici della trasformazione digitale; che tale divario digitale può isolare ulteriormente le regioni in declino demografico, alimentando gli squilibri territoriali dell'UE;

H.

considerando che il livello di copertura della banda larga in Europa dimostra che vi è ancora bisogno di investimenti significativi, in particolare nelle zone rurali, dove il 10 % delle famiglie non è raggiunto dalla copertura di alcuna rete fissa e il 41 % non dispone di una tecnologia a banda larga veloce di nessun tipo e solo il 59 % ha un accesso alla banda larga di prossima generazione (almeno 30 Mbps), rispetto all'87 % delle famiglie nel resto dell'UE (16); che, oltre alla scarsa connettività delle TIC, le zone rurali e periferiche devono spesso far fronte ad altre sfide strutturali, quali la carenza di infrastrutture e servizi, i bassi redditi o la mancanza di strutture per l'istruzione e beni culturali, il che induce le persone altamente qualificate a trasferirsi in zone più promettenti (fuga dei cervelli) (17); che i finanziamenti dell'UE dovrebbero facilitare la fornitura di infrastrutture essenziali per rispondere alle sfide demografiche;

I.

considerando che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia europea, poiché rappresentano il 99 % di tutte le imprese dell'UE e danno lavoro a circa 100 milioni di persone; che le PMI generano più della metà del PIL europeo e sono fondamentali non soltanto per realizzare la duplice transizione dell'Unione verso un'economia sostenibile e digitale, ma anche per creare valore aggiunto in tutti i settori dell'economia; che tuttavia soltanto il 17 % delle PMI ha efficacemente integrato le tecnologie digitali nelle proprie attività, rispetto al 54 % delle grandi imprese; che talune industrie e settori tradizionali, quali i settori edile, agroalimentare, tessile e siderurgico, sono in ritardo nella loro trasformazione digitale (18);

J.

considerando che, sebbene la pandemia di COVID-19 abbia portato a una massiccia espansione del telelavoro e del lavoro mobile basato sulle TIC (19), il che offre grandi potenzialità di collegare ulteriormente i luoghi di lavoro dai centri urbani alle città più piccole, alle periferie e alle zone rurali, vi sono notevoli differenze nella capacità di telelavoro tra lavoratori ad alta e bassa retribuzione, tra impiegati e operai nonché tra uomini e donne (20); che il lavoro mobile basato sulle TIC e la digitalizzazione dei servizi, a determinate condizioni, possono facilitare una distribuzione geografica più equilibrata dell'occupazione e della popolazione;

K.

considerando che per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe favorire gli investimenti nelle persone e nei sistemi nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo anche nel contempo il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione in termini di qualità, inclusione, efficacia e pertinenza per il mercato del lavoro, compresa la promozione dell'apprendimento digitale e dello sviluppo professionale del personale docente; che ciò sosterrebbe la coesione economica, territoriale e sociale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

L.

considerando che le esperienze della pandemia di COVID-19 hanno dimostrato quanto sia importante lo sviluppo di infrastrutture digitali per il funzionamento delle economie e delle società, compresi i servizi sanitari, l'istruzione pubblica e la pubblica amministrazione; che la pandemia ha anche acuito molti dei problemi esistenti nelle zone rurali e ha messo in luce la vulnerabilità di tali regioni, in particolare in termini di capacità digitale, qualità ed erogazione dei servizi sanitari, istruzione, accesso alla banda larga, resilienza delle catene del valore e competenze digitali;

M.

considerando che, sebbene l'agenda europea per le competenze abbia fissato l'obiettivo che il 70 % della popolazione adulta dell'UE possieda almeno le competenze digitali di base entro il 2025, secondo la Commissione il 42 % della popolazione dell'UE non dispone ancora di competenze digitali di base e il 37 % dei lavoratori non dispone ancora di competenze digitali sufficienti; che vi sono ancora gravi disparità geografiche nelle competenze in materia di TIC; che le donne sono sproporzionatamente sottorappresentate nel settore delle TIC nell'UE, in quanto occupano solo il 17 % dei ruoli specialistici nel settore delle TIC (21) e hanno meno probabilità di possedere competenze digitali specialistiche e di lavorare in settori connessi alle TIC; che nel 2019 meno del 25 % delle imprese nell'UE-27 ha offerto formazioni in materia di TIC al proprio personale, con differenze significative tra Stati membri (22); che il divario di genere è tuttora persistente in particolare per le start-up, e che il 91 % del capitale totale investito nella tecnologia europea nel 2020 è stato destinato a gruppi fondatori composti da soli uomini (23);

N.

considerando che lo sviluppo del settore delle TIC e le misure per promuovere l'innovazione sono altresì necessarie per sostenere la digitalizzazione economica e sociale in generale e la digitalizzazione nei settori industriali in particolare;

O.

considerando che la digitalizzazione dei servizi pubblici deve andare di pari passo con il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (24);

La politica di coesione per il periodo 2021-2027 e le sfide della duplice transizione

1.

accoglie con favore il pacchetto sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 e il suo primo obiettivo strategico (OS 1) incentrato sullo sviluppo di «un'Europa più competitiva e più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)» (25);

2.

sottolinea il ruolo che la nuova politica di coesione può svolgere nel portare avanti la duplice transizione digitale e verde; sottolinea che le componenti della nuova politica di coesione relative al digitale e all'innovazione saranno fondamentali per consentire una trasformazione sostenibile e inclusiva della società verso un'economia più sociale e competitiva e per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e gli obiettivi del decennio digitale europeo fissati per il 2030; sottolinea la necessità di infrastrutture digitali di qualità ed economicamente accessibili nonché di misure per sviluppare le competenze digitali di tutti i gruppi di utenti, obiettivo che dovrebbe essere perseguito anche attraverso l'uso flessibile e complementare di diverse misure di sostegno e di finanziamento;

3.

ricorda che il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione (FESR-FC) nell'ambito dell'OS 1 è a disposizione degli Stati membri per effettuare investimenti a favore dell'innovazione in linea con il concetto di specializzazione intelligente; invita le autorità nazionali e regionali a migliorare il loro approccio alla specializzazione intelligente concentrandosi sui settori e sui progetti più promettenti in termini di opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile;

4.

pone l'accento sull'importanza del concetto di «piccoli comuni intelligenti» nel far fronte alle sfide climatiche e digitali dell'UE e si compiace dell'integrazione di tale concetto nella politica agricola comune (PAC), nella politica di coesione e nella politica regionale future; insiste affinché gli Stati membri includano l'approccio dei piccoli comuni intelligenti nei loro programmi della politica di coesione a livello nazionale e regionale;

5.

ricorda che, a norma del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, gli Stati membri sono tenuti a destinare almeno l'8 % delle loro risorse nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» allo sviluppo urbano sostenibile; deplora che non sia stato ancora possibile stabilire un'assegnazione analoga per le zone rurali; osserva, a tale proposito, che il regolamento stabilisce che si presti particolare attenzione alla lotta ai cambiamenti ambientali e climatici e allo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione, consentendo alle autorità regionali di concentrare i finanziamenti nel settore dello sviluppo urbano sostenibile;

6.

ricorda che il regolamento che istituisce il programma Europa digitale stabilisce che l'azione comune tra tale strumento e il FESR-FC deve contribuire allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali dell'innovazione, alla trasformazione industriale e alla trasformazione digitale della società e delle pubbliche amministrazioni;

7.

esorta il Consiglio e la Commissione a fissare obiettivi più ambiziosi per lo sviluppo digitale di tutte le regioni dell'UE e chiede un piano d'azione europeo per il digitale per tutte le regioni che fissi obiettivi e misure intermedi per il 2025 e raccomandazioni specifiche per l'UE e gli Stati membri al fine di conseguire risultati tangibili entro il 2030;

8.

sottolinea la necessità di garantire che i processi di digitalizzazione tengano in debito conto le specificità e le esigenze particolari delle regioni; ricorda che un approccio unico valido per tutti può rischiare di accentuare il divario esistente tra regioni e territori con livelli diversi di sviluppo;

9.

pone l'accento sull'importanza di garantire la coerenza tra i numerosi programmi e iniziative dell'UE che promuovono la digitalizzazione e di creare conseguentemente sinergie con gli strumenti della politica di coesione, in modo da massimizzare le opportunità in tale ambito; esorta gli Stati membri a tenere conto della necessità che gli investimenti nella digitalizzazione includano un obiettivo di crescita che sia in linea con le strategie di sviluppo economico sostenibile, evitando nel contempo duplicazioni;

10.

osserva che un sistema di mobilità efficiente è una delle condizioni dello sviluppo economico regionale, della coesione territoriale e dello sviluppo delle potenzialità regionali; sottolinea pertanto la necessità di fornire i finanziamenti necessari per la realizzazione e la manutenzione dei collegamenti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e accessibili economicamente, che potrebbero incoraggiare le generazioni più anziane a rimanere più a lungo nel settore agricolo e indurre i giovani dei centri regionali a lavorare nelle zone rurali;

11.

sottolinea che le regioni meno sviluppate dell'UE si trovano ad affrontare sfide specifiche; invita la Commissione a offrire a tali regioni un'assistenza su misura volta a rafforzare la capacità amministrativa, le conoscenze e le competenze tecnologiche al fine di garantire una riuscita transizione delle loro economie e società verso un futuro sempre più digitalizzato;

12.

si compiace della posizione del Consiglio che sostiene il riconoscimento, da parte della Commissione, della «duplice sfida» della transizione verde e della trasformazione digitale; sottolinea il potenziale della duplice transizione per la creazione di nuovi posti di lavoro verdi e digitali necessari per la ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19 ed è convinto che la componente digitale sarà fondamentale per realizzare le ambizioni del Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come stabilito nella strategia digitale dell'UE «Plasmare il futuro digitale dell'Europa»;

13.

sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali non solo per la prevenzione climatica, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso l'efficienza delle risorse digitali e l'innovazione intelligente, ma anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di sviluppare strumenti e applicazioni digitali di allarme per ridurre gli effetti negativi delle catastrofi naturali, quali inondazioni, frane, ondate di calore e incendi boschivi;

Colmare le lacune digitali

14.

invita la Commissione a garantire che il futuro osservatorio rurale raccolga dati esaustivi e aggiornati sul divario digitale al fine di sostenere gli Stati membri nell'individuare le esigenze delle loro regioni e città; ritiene fondamentale disporre di informazioni aggiornate sui progressi della digitalizzazione in tutte le regioni europee e invita la Commissione a fornire i dati dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società al livello NUTS 2;

15.

sottolinea che vi sono due facce della medaglia nel divario digitale: quella delle infrastrutture e quella delle capacità, che hanno origini distinte, e che ad esse devono essere applicate politiche diverse adattate alle loro rispettive caratteristiche;

16.

prende atto con preoccupazione del divario digitale che permane all'interno degli Stati membri e tra gli stessi; esprime particolare preoccupazione per il divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali in termini di qualità e accessibilità economica delle reti a banda larga (26); ricorda, in particolare, che i futuri investimenti a titolo del FESR-FC dovrebbero contribuire ulteriormente allo sviluppo di reti di infrastrutture digitali ad alta velocità; sottolinea a tale riguardo la necessità di dare priorità alle zone rurali;

17.

esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno e assistenza alle piattaforme e ai progetti esistenti nel campo della digitalizzazione inclusiva ed equa quali strumenti per portare nel XXI secolo tutte le regioni dell'UE, comprese le zone remote e rurali;

18.

osserva che esiste un divario critico in termini di competenze digitali tra gli adulti nelle zone rurali e quelli che vivono nelle città, che interessa in particolare coloro con una bassa retribuzione, le donne e gli anziani; osserva che tale divario è particolarmente marcato in alcuni Stati membri e aggrava le attuali difficoltà di trovare un lavoro nelle zone rurali; invita gli Stati membri a investire a favore di misure mirate in materia di valorizzazione delle competenze e istruzione al fine di colmare le lacune digitali e sottolinea che tali lacune sono connesse, tra altre cause, alla mancanza di accesso alle reti ad alta capacità;

19.

prende atto con grande interesse della bussola digitale della Commissione che cercherà di tradurre le ambizioni digitali dell'Unione per il 2030 in obiettivi concreti nell'ambito di quattro settori principali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici: chiede alla Commissione di riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti in questi quattro settori;

20.

è convinto che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità per migliorare la qualità della vita e promuovere le opportunità di istruzione, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e una migliore accessibilità ai servizi pubblici nelle regioni rurali e in ritardo di sviluppo, contribuendo in tal modo a invertire le tendenze allo spopolamento e a combattere la fuga dei cervelli;

21.

accoglie con favore l'obiettivo del programma relativo alla politica digitale per il 2030 atto a garantire che tutte le zone popolate dell'UE siano coperte dal 5G entro la fine del decennio; invita la Commissione a promuovere, nelle normative in preparazione, misure che agevolino la diffusione delle reti 5G nelle zone rurali, in particolare riducendo o eliminando le procedure amministrative onerose;

22.

pone l'accento sulla necessità di colmare il persistente divario digitale tra zone rurali e urbane e di sfruttare il potenziale della connettività e della digitalizzazione nelle zone rurali attraverso la messa a punto di una strategia orizzontale; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse della politica di coesione, della PAC e di NextGenerationEU per introdurre e sviluppare un concetto di piccoli comuni intelligenti dopo il 2020 che contribuirà alla digitalizzazione, al rafforzamento del potenziale economico, all'innovazione e all'inclusione sociale nelle zone rurali e all'emancipazione delle comunità rurali attraverso progetti mirati volti a migliorare la connettività e le infrastrutture a banda larga; ricorda, tuttavia, che le strategie di digitalizzazione dovrebbero essere adattate al contesto rurale e attuate con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse comunità rurali e l'applicazione delle tecnologie digitali e della robotica in agricoltura; sottolinea che l'obiettivo per il 2030 della transizione verso un'agricoltura sostenibile può essere realizzato attraverso la promozione di nuove tecnologie, di ricerca e di innovazione e attraverso il continuo trasferimento di conoscenze verso le zone rurali;

23.

esorta gli Stati membri a utilizzare nella massima misura possibile e con la massima efficienza le risorse finanziarie a loro disposizione attraverso i fondi strutturali e d'investimento europei e NextGenerationEU al fine di fornire alle regioni il sostegno mirato di cui hanno bisogno per recuperare terreno e superare il divario digitale nelle zone rurali e tra generazioni; invita inoltre gli Stati membri a sostenere l'installazione di reti ad altissima capacità tramite adeguati regimi di finanziamento pubblico nelle zone non servite dal mercato e offrire soluzioni intersettoriali e globali, quali, ad esempio, i piccoli comuni intelligenti e i poli d'innovazione rurale; sostiene gli sforzi per promuovere la digitalizzazione tramite il rafforzamento della concentrazione tematica nella politica di coesione, promuovendo la cooperazione con la Banca europea degli investimenti o con altre banche di sviluppo; richiama l'attenzione sul rischio di accentuare le disparità se non si riuscirà a sostenere adeguatamente le zone più vulnerabili, che spesso hanno una minore capacità di organizzare e utilizzare efficacemente i fondi, pur avendone maggiore bisogno;

24.

chiede inoltre la piena attuazione del meccanismo per collegare l'Europa, il cui nuovo strumento di finanziamento per il settore digitale svolgerà un ruolo essenziale, assieme a una maggiore connettività digitale transfrontaliera, nel colmare i divari a livello economico, sociale e territoriale, offrendo una moltitudine di nuove opportunità alle regioni europee e alle zone rurali;

Digitalizzazione inclusiva ed equa

25.

sottolinea la necessità di un processo di digitalizzazione sostenibile e inclusivo che sia socialmente ed economicamente equo e non lasci indietro nessuno; ribadisce che il sostegno nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei dovrebbe contribuire allo sviluppo delle potenzialità digitali e dell'innovazione nel settore delle PMI per migliorare le capacità e le competenze digitali della popolazione e dovrebbe sostenere l'inclusione nella società digitale e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell'UE, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate;

26.

invita gli Stati membri a garantire che la digitalizzazione dei servizi pubblici vada di pari passo con misure che agevolino le capacità di accesso delle persone a Internet senza discriminazioni, restrizioni o ingerenze; ricorda che la premessa di un'efficace transizione digitale è una connessione Internet ad alta capacità stabile ed economicamente accessibile;

27.

pone l'accento sulle sfide con cui devono misurarsi le regioni periferiche d'Europa, comprese le sue isole, in termini di connettività digitale; ritiene che la connettività digitale sia uno dei pilastri essenziali di tutte le strategie per le isole europee; chiede ulteriori azioni per rendere inclusiva la transizione digitale per tutte le comunità locali;

28.

osserva con preoccupazione che il maggiore ricorso a soluzioni digitali e al telelavoro e al lavoro mobile basato sulle TIC a seguito della pandemia di COVID-19 ha acuito le disuguaglianze esistenti causate dai divari digitali tra i gruppi di popolazione; sottolinea, tuttavia, che a determinate condizioni la digitalizzazione può anche apportare vantaggi sotto il profilo sociale ed economico ai gruppi vulnerabili ed emarginati; richiama l'attenzione sul fatto che le persone escluse dal digitale subiscono una duplice esclusione, poiché possono incontrare difficoltà anche nell'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro o ai servizi pubblici essenziali; fa presente che i piccoli comuni intelligenti, in particolare, potrebbero fungere da soluzione pratica nell'aumentare i servizi offerti nelle zone rurali riducendo in tal modo le attuali disuguaglianze;

29.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'importanza delle soluzioni digitali, segnatamente del telelavoro; esorta la Commissione a presentare una direttiva relativa a norme e condizioni minime riguardanti il telelavoro equo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare per quanto riguarda la sua natura volontaria, il rispetto dell'orario di lavoro, i congedi, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e altri diritti digitali sul luogo di lavoro, quali il diritto alla disconnessione, la protezione della vita privata dei lavoratori, anche vietando il monitoraggio a distanza o qualsiasi altra forma di tracciamento e l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tenendo conto al contempo dell'accordo quadro europeo delle parti sociali sulla digitalizzazione;

30.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una strategia globale che integri una prospettiva olistica a tutti i livelli al fine di affrontare le disuguaglianze sociali e le discriminazioni associate alla digitalizzazione e al telelavoro o al lavoro ibrido, per rafforzarne gli effetti positivi;

31.

ritiene che la responsabilizzazione dei cittadini, la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e il coinvolgimento degli enti locali siano fondamentali per la corretta pianificazione e l'efficace attuazione delle strategie digitali regionali;

Digitalizzazione delle piccole e medie imprese e dei servizi pubblici

32.

chiede che sia dato seguito al piano d'azione per l'e-government con due principali obiettivi trasversali: garantire un'efficiente trasformazione digitale e una riduzione della burocrazia, migliorando la qualità della vita dei cittadini, attraverso misure che migliorano l'accesso dei cittadini e i servizi pubblici in tutti gli Stati membri e rafforzano la trasparenza; e introdurre misure volte ad aumentare le competenze digitali per i lavoratori del settore pubblico; sottolinea che tale seguito dovrebbe integrare i molti insegnamenti maturati nel corso della pandemia di COVID-19 durante la quale si è assistito al trasferimento online di quasi tutti i servizi della pubblica amministrazione;

33.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che l'aumento del telelavoro e del lavoro mobile basato sulle TIC, sia nel settore privato che in quello pubblico, ha reso la nostra società più vulnerabile agli attacchi informatici; ricorda che l'accesso remoto alle reti del settore privato o pubblico richiede nuove soluzioni in materia di sicurezza informatica;

34.

esorta la Commissione e gli Stati membri a compiere progressi più rapidi in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, tra cui scuole, università, istituti di ricerca, trasporti pubblici, e-government ed efficienza amministrativa;

35.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha accelerato la diffusione dei servizi pubblici elettronici e l'aumento delle soluzioni di sanità elettronica; pone l'accento sulla necessità di affrontare il divario in materia di competenze digitali tra gli operatori sanitari e dare ai pazienti, soprattutto agli anziani e ai cittadini socialmente svantaggiati, gli strumenti per utilizzare i servizi sanitari digitali; mette in guardia contro il fatto che alcune persone potrebbero essere lasciate indietro, come gli anziani o le persone socialmente svantaggiate, che potrebbero essere meno in grado di utilizzare o permettersi le tecnologie necessarie; pone l'accento sulla necessità di investimenti pubblici, tra l'altro a favore delle risorse umane, delle offerte digitali pubbliche e degli interventi di sostegno proattivi, per garantire a tutti un accesso non discriminatorio, rapido e di qualità ai servizi pubblici digitali, compresi i servizi sanitari; sottolinea, in tale contesto, la necessità di evidenziare l'importanza di promuovere e rafforzare le azioni in materia di istruzione e di sviluppo delle competenze digitali, in particolare nelle zone rurali; sottolinea la necessità di sbloccare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana;

36.

riconosce che è quanto mai importante garantire un lavoro equo e socialmente sostenibile e una reale partecipazione dei lavoratori alla definizione delle condizioni di lavoro, nelle piattaforme digitali e in qualsiasi altro settore, e che i lavoratori devono poter esercitare un'influenza democratica sulla governance del lavoro; sottolinea che i vantaggi della digitalizzazione devono essere condivisi in modo ampio ed equo e che i lavoratori del settore digitale devono godere degli stessi diritti e delle stesse condizioni di lavoro di quelli degli altri settori; invita la Commissione a proporre una direttiva su condizioni di lavoro dignitose e sui diritti nell'economia digitale;

37.

sottolinea il ruolo cruciale degli imprenditori, delle microimprese e delle PMI nella creazione di posti di lavoro dignitosi, nella crescita sostenibile e nello sviluppo rurale e ritiene che gli investimenti pubblici attraverso la politica di coesione e altri strumenti contribuiranno a migliorare la coesione sociale, economica e territoriale in tutte le regioni dell'UE; sottolinea che l'accesso ai finanziamenti è una delle questioni più urgenti per molte microimprese e piccole imprese e che i diversi tipi di PMI richiedono tipi personalizzati di sostegno e incentivi a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, a seconda delle circostanze e del livello delle tecnologie; esorta le regioni a definire strategie di innovazione orientate alle PMI che siano allineate con le loro strategie di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione;

38.

si rammarica del fatto che la stragrande maggioranza delle PMI dell'UE non abbia ancora pienamente accettato la trasformazione digitale; invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri utilizzino i loro programmi operativi per rivolgersi alle PMI situate in zone a basso sviluppo digitale;

39.

rileva che il commercio elettronico ha un grande potenziale per le PMI rurali e i produttori locali, in quanto aumenta il loro raggio d'azione e riduce gli ostacoli che gravano sulle regioni alle prese con sfide geografiche o demografiche gravi e permanenti; invita le regioni e gli Stati membri dell'UE ad avviare progetti pilota e strategie di digitalizzazione al fine di integrare il commercio elettronico nei modelli di impresa delle PMI rurali;

40.

riconosce il potenziale della digitalizzazione per collegare le imprese, in particolare le PMI, e sottolinea l'impatto positivo della digitalizzazione nella fornitura di servizi sociali, quali le soluzioni di trasporto intelligente, la sanità elettronica, i servizi bancari online e le soluzioni di apprendimento personalizzate per gli studenti vulnerabili; ricorda l'importanza di offrire simultaneamente la formazione sulle competenze digitali per garantire che nessuno resti indietro;

41.

ricorda che il regolamento che istituisce il programma Europa digitale stabilisce che le sinergie tra detto programma e il FESR-FC dovrebbe contribuire allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali dell'innovazione, alla trasformazione industriale e alla trasformazione digitale della società e delle pubbliche amministrazioni;

42.

sottolinea il parere della Corte dei conti (27) sul FESR-FC, secondo cui le PMI offrono soluzioni innovative a sfide quali i cambiamenti climatici, l'efficienza delle risorse e la coesione sociale e contribuiscono a diffondere tali innovazioni in tutte le regioni d'Europa, il che le rende essenziali per la transizione dell'UE verso un'economia sostenibile e digitale;

43.

osserva con preoccupazione che sia le start-up che le PMI consolidate devono far fronte a una carenza di lavoratori qualificati e sottolinea che tale carenza è particolarmente acuta per le competenze relative alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie, dal momento che il 35 % della forza lavoro (28) ha competenze digitali scarse o nulle; ritiene che dovrebbero essere avviate iniziative per sostenere le PMI che si trovano ad affrontare sfide specifiche nonché per sviluppare competenze e abilità nella forza lavoro che sono essenziali per l'economia moderna, e in termini di attrazione e trattenimento di talenti digitali, promuovendo nel contempo opportunità flessibili di aggiornamento e riqualificazione in materia di competenze digitali per tutti, a prescindere dalla situazione occupazionale, dall'età, dal livello di istruzione o dalla professione;

44.

sottolinea l'importanza di aumentare il numero di imprese innovatrici garantendo l'accesso alle nuove tecnologie, allineandosi agli standard dell'Industria 4.0 e dell'economia sostenibile, mobilitando il capitale privato, sviluppando le risorse umane e sostenendo le iniziative sulle città intelligenti;

Promozione delle competenze per l'era digitale

45.

sottolinea la necessità di colmare le lacune in termini di competenze digitali in tutta l'UE, in modo che tutti i cittadini e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dalla trasformazione digitale; chiede la progressiva attuazione del piano d'azione della Commissione per l'istruzione digitale 2021-2027 per promuovere migliori competenze in materia di digitalizzazione, il che garantirebbe opportunità di istruzione, formazione e lavoro per tutti, anche in termini di imprenditorialità; pone l'accento sul ruolo fondamentale degli Stati membri e dei governi regionali nel sostenere le autorità rurali nei loro sforzi per definire e garantire l'inclusione digitale, proteggendo i dati dei cittadini e responsabilizzando le persone e le imprese locali tramite l'accesso ai dati; sottolinea che l'alfabetizzazione digitale e mediatica deve essere promossa per tutta la vita e fin dalla più giovane età; invita la Commissione a introdurre incentivi per sostenere programmi e iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nelle università; ricorda, a tale proposito, l'importanza del FSE+ per il finanziamento di progetti che aiutino i lavoratori o i disoccupati ad acquisire nuove competenze, in considerazione dei suoi obiettivi che consistono nel fornire loro nuove competenze per migliorare la propria posizione lavorativa (miglioramento del livello delle competenze) o competenze in grado di aiutarli a trovare altri posti di lavoro (riqualificazione); ritiene importante introdurre modelli di apprendimento ibridi per rendere accessibile la valorizzazione delle competenze a coloro che dispongono di competenze digitali di base o nulle;

46.

si compiace della raccomandazione contenuta nella garanzia per i giovani rafforzata di sottoporre le persone inoccupate e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione a una valutazione delle competenze digitali e, laddove siano individuate delle lacune, di impartire loro una formazione volta al miglioramento delle competenze digitali;

47.

prende atto del divario critico in termini di competenze digitali tra le persone residenti nelle zone rurali e quelle che vivono nelle città, così come tra generazioni; rileva, inoltre, la prevalenza sproporzionata di TICTM tra i dipendenti del settore dei servizi residenti nelle città, istruiti e dotati di solide competenze digitali; prende atto della mancanza di opportunità di acquisire competenze digitali nelle zone rurali; esorta gli Stati membri e la Commissione a utilizzare il FES+ e il FESR per adottare misure atte a compensare tale squilibrio e a offrire opportunità di lavoro nelle regioni a rischio di spopolamento; rileva che i piccoli comuni intelligenti potrebbero fungere da soluzione pratica, dal momento che integrano strumenti di apprendimento digitale nell'approccio digitale dal basso verso l'alto da essi applicato;

48.

sottolinea che la promozione e lo sviluppo delle competenze informatiche svolge un ruolo essenziale nella costruzione di una maggiore capacità del mercato del lavoro, promuove l'inclusione sociale, sostiene la diversificazione tecnologica e crea opportunità di lavoro, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni meno sviluppate; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per far fronte alle lacune in termini di competenze digitali rivolgendosi a tutti i portatori di interessi tramite la coalizione per le competenze e le professioni digitali;

49.

rileva che il FSE+, di cui all'obiettivo strategico quattro (OS4) del regolamento recante disposizioni comuni, prevede un obiettivo specifico riguardante le competenze digitali, l'inclusività e i sistemi di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

50.

sottolinea che l'agenda europea per le competenze richiede investimenti in infrastrutture ad alto impatto sociale, comprese le infrastrutture digitali, attraverso il FESR-FC e il programma InvestEU; ribadisce la necessità di investire nelle infrastrutture digitali attraverso il FESR-FC e il programma InvestEU che si basa su iniziative volte a promuovere le competenze digitali, come il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027;

51.

ribadisce che affrontare il cambiamento demografico costituisce una sfida fondamentale per l'UE e deve costituire una priorità in sede di elaborazione e attuazione dei programmi; ricorda, a tale proposito, che uno dei principali obiettivi stabiliti nel regolamento relativo al FESR-FC per il 2021-2027 è quello di sostenere le zone urbane e rurali che presentano svantaggi geografici o demografici e che, a tal fine, gli Stati membri devono destinare il sostegno finanziario dell'UE a progetti che promuovano lo sviluppo digitale nelle regioni interessate e la connettività delle TIC; rammenta, in tal senso, che è opportuno offrire un sostegno particolare alle zone di livello NUTS 3 o ai cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato o con una diminuzione annuale media della popolazione di oltre l'1 % tra il 2007 e il 2017, che dovrebbero essere oggetto di valutazioni regionali e nazionali specifiche;

52.

si compiace del fondo per una transizione giusta e dell'attenzione che presta alla formazione e alle competenze; apprezza il fatto che preveda investimenti in infrastrutture sociali, come i centri di formazione, per opportunità di lavoro migliori e occupazione di qualità in tutte le regioni in transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e sottolinea nel contempo la necessità di prestare particolare attenzione alle competenze digitali; chiede alla Commissione di valutare la necessità e la fattibilità di un fondo per una transizione giusta rivisto per far fronte alle attuali sfide;

53.

invita gli Stati membri e le loro autorità di gestione ad agevolare e semplificare l'accesso delle zone rurali ai fondi NextGenerationEU e ai fondi strutturali e d'investimento europei; ritiene che sia necessario provvedere affinché tutti i pertinenti attori istituzionali siano attentamente monitorati riguardo all'uso dei fondi NextGenerationEU e dei fondi strutturali e d'investimento europei a livello territoriale, onde garantire che i finanziamenti siano equamente distribuiti tra le regioni;

54.

esprime preoccupazione per il fatto che molti appalti pubblici per i programmi digitali saranno assegnati tramite un invito a presentare proposte, il che potrebbe compromettere la capacità delle zone rurali di accedere ai fondi NextGenerationEU e ai fondi strutturali e d'investimento europei, dal momento che tradizionalmente sono meno efficienti in termini di sviluppo delle capacità e assistenza tecnica nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi dell'Unione;

55.

invita la Commissione e il Consiglio ad attuare rapidamente le conclusioni del Consiglio intitolate diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della digitalizzazione, compresa la creazione di una piattaforma per la partecipazione e il volontariato dopo la vita lavorativa e la promozione degli scambi e dei legami intergenerazionali;

o

o o

56.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.

(1)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(2)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(3)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

(4)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.

(5)  GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.

(6)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

(7)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

(8)  GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.

(9)  Rissola, G., Kune, H., Martinez, P., Innovation camp methodology handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(10)  Arregui Pabollet, E et al., The Changing nature of work and skills in the digital age, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(11)  Dijkstra, L., Poelman, H., Rodríguez-Pose, A., The Geography of EU Discontent, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(12)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 204.

(13)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(14)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 26.

(15)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 125.

(16)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'11 giugno 2020 dal titolo «Digital Economy and Society Index (DESI) 2020» (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020) (SWD(2020)0111).

(17)  SWD(2020)0111.

(18)  Negreiro, M., Madiega, T., Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Digital Transformation, giugno 2019.

(19)  Progetto di conclusioni del Consiglio sul telelavoro nel contesto del lavoro a distanza, paragrafo 17.

(20)  Documento di lavoro della Commissione del maggio 2020 dal titolo «Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?» (Teleoperabilità e crisi COVID-19: un nuovo divario digitale?).

(21)  Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Work-life balance in the ICT sector — Women in the ICT sector (L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare nel settore delle TIC — Le donne nel settore delle TIC).

(22)  Centro comune di ricerca della Commissione, documento programmatico, Telework in the EU before and after the COVID-19: where we were, where we head to (Telelavoro nell'UE prima e dopo la COVID-19: stato attuale e prospettive), 2020.

(23)  Relazione sullo stato delle tecnologie europee del 2020.

(24)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(25)  Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

(26)  Negreiro, M., Servizio Ricerca del Parlamento europeo, The rise of digital health technologies during the pandemic (L'ascesa delle tecnologie sanitarie digitali durante la pandemia), aprile 2021.

(27)  Comunicato stampa della Corte dei conti europea, «European funding for boosting SME competitiveness being probed by EU auditors» (I finanziamenti europei per dare impulso alla competitività delle PMI sotto la lente dei revisori dell'UE), 14 ottobre 2020.

(28)  Corte dei conti europea, Gli interventi dell’UE per ovviare al problema delle scarse competenze digitali, febbraio 2021.


Mercoledì 9 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/48


P9_TA(2022)0062

Cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

(2022/C 347/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la votazione tenutasi l'11 gennaio 2022 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) l'8 luglio 2021 e pubblicato il 16 agosto 2021 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il 19 settembre 2018 BASF Agricultural Solutions Belgium NV, con sede in Belgio, filiale di BASF SE, con sede in Germania, ha presentato, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (la «richiedente»), con sede negli Stati Uniti, una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811, in conformità agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che l'8 luglio 2021 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione iniziale del cotone geneticamente modificato, pubblicato il 16 agosto 2021;

C.

considerando che il cotone geneticamente modificato è stato sviluppato per conferire tolleranza al glifosato e agli erbicidi inibitori dell'HPPD (5); che gli erbicidi inibitori dell'HPPD includono erbicidi quali l'isoxaflutolo, il mesotrione e il tembotrione;

D.

considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti da forno fini, paste da spalmare contenenti cacao e patatine; che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli/farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (6); che il cotone viene altresì consumato dagli esseri umani sotto forma di farina di cotone;

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

E.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione (7) impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;

F.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (8); che, di conseguenza, occorre prevedere che il cotone geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato ed erbicidi inibitori dell'HPPD e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

G.

considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (9);

H.

considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (10);

I.

considerando che, secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate approvate dall'Unione, l'isoxaflutolo è molto tossico per gli organismi acquatici e sospettato di nuocere al feto (11); che solo l'isoxaflutolo è stato utilizzato sul cotone geneticamente modificato ai fini della valutazione del rischio; che, tuttavia, gli erbicidi inibitori dell'HPPD comprendono una serie di erbicidi, tra cui il mesotrione, che, secondo l'EFSA, possono essere considerate come aventi proprietà d'interferente endocrino (12);

J.

considerando che, secondo un'analisi scientifica indipendente (13), data la modalità d'azione dei principi attivi degli erbicidi complementari, è plausibile che l'applicazione di tali erbicidi causi risposte da stress alle piante incidendo così sull'espressione genica e sulla composizione della piante stessa;

K.

considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di decomposizione («metaboliti») (14);

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

L.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (15); che tali osservazioni critiche includono che, sulla base delle prove presentate, non è possibile trarre conclusioni sulla valutazione comparativa del cotone geneticamente modificato o sulla sua sicurezza, che la coltivazione del cotone geneticamente modificato comporta una maggiore esposizione degli operatori di paesi terzi al glifosato, il cui impatto sulla salute è attualmente in discussione ma potrebbe essere negativo, che le informazioni e i dati forniti sulla tossicologia sono insufficienti e che il piano di monitoraggio non collega le attività di monitoraggio ai pertinenti obiettivi di protezione;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

M.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi pericolosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (16); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (17); che autorizzare l'importazione di cotone geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura che è trattata con il glifosato e con erbicidi inibitori dell'HPPD, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

N.

considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici (18);

O.

considerando che uno studio scientifico sottoposto a valutazione inter pares condotto in Messico nel 2021 ha dimostrato gli effetti fisiologici, metabolici ed ecologici dell'introgressione transgenica (19) nel cotone selvatico e ha rilevato, tra l'altro, che l'espressione dei geni cp4-epsps (resistenti al glifosato) nel cotone selvatico in condizioni naturali ha alterato i livelli di secrezione del nettare extraflorale e, di conseguenza, la sua associazione a diverse specie di formiche, nonché il livello dei danni agli erbivori (20); che lo studio afferma che «se vogliamo conservare in situ il patrimonio genetico primario dei parenti selvatici, dobbiamo lavorare per individuare i processi ecologici ed evolutivi interessati dall'esistenza e dalla permanenza di tali transgeni all'interno delle loro popolazioni» e che «al momento dell'individuazione di tali geni, è possibile elaborare tempestivamente strategie di mitigazione per ridurre l'entità del danno»; che la strategia più efficace per mitigare l'introgressione transgenica e i rischi associati per le popolazioni selvatiche e la biodiversità, in linea con il principio di precauzione, consisterebbe in primo luogo nell'evitare la coltivazione di colture transgeniche;

P.

considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati (21); che l'importazione del cotone geneticamente modificato non dovrebbe essere autorizzata, dato che la sua coltivazione e la conseguente introgressione transgenica potrebbero sbilanciare le delicate interazioni ecologiche negli ecosistemi del cotone selvatico;

Q.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

Processo decisionale non democratico

R.

considerando che l'11 gennaio 2022 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;

S.

considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per le autorizzazioni dei prodotti nel loro insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

T.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato complessivamente 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già approvato 23 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

U.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;

V.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (22);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta geneticamente modificata stessa;

5.

plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM (24); esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di organismi geneticamente modificati, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

6.

invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;

7.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» (25);

8.

sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 (26), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

9.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB811 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-ES-2018/154), https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/6781

(4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0334);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0335);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0336);

risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0024);

risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0025).

(5)  Parere dell'EFSA, pag. 1.

(6)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349, pag. 22.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

(8)  Si veda, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

(9)  Si veda, ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(10)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302

(11)  https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433

(12)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mesotrione come antiparassitario. EFSA Journal 2016; 14(3):4419, pag. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419

(13)  Osservazioni di Testbiotec relative al parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB881 destinato all'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-ES-2018-154), della società BASF,

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_GHB811_v2.pdf

(14)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263

(15)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/register-of-questions

(16)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(17)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(18)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(19)  L'introgressione transgenica è l'integrazione permanente di transgeni dalle colture transgeniche in una popolazione naturale attraverso l'impollinazione incrociata.

(20)  Vázquez-Barrios, V., Boege, K., Sosa-Fuentes, T.G., Rojas, P., Wegier, A., «Ongoing ecological and evolutionary consequences by the presence of transgenes in a wild cotton population» (Attuali conseguenze ecologiche ed evolutive dovute alla presenza di transgeni in una popolazione di cotone selvatico), Scientific Reports 11, 2021, 1959, https://doi.org/10.1038/s41598-021-81567-z

(21)  Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

(22)  Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(23)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(24)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(25)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

(26)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/55


P9_TA(2022)0063

Colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4)

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D77482/02 — 2021/3058(RSP))

(2022/C 347/06)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077485/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (2),

vista la votazione tenutasi l'11 gennaio 2022 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 5 maggio 2021 e pubblicato il 17 giugno 2021 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che in data 15 maggio 2012 la Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della Pioneer Hi-Bred International Inc., con sede negli Stati Uniti d’America (il «richiedente»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (la «colza GM»); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata 73496 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 5 maggio 2021 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione della colza GM, pubblicato il 17 giugno 2021;

C.

considerando che la colza geneticamente modificata è tollerante al glifosato (6) attraverso l'espressione della proteina glifosato acetiltransferasi GAT4621;

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

D.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;

E.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (7); che, di conseguenza, occorre prevedere che la colza GM sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui e di relativi prodotti di degradazione («metaboliti»);

F.

considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (8);

G.

considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione ai metaboliti N-acetil-glifosato e N-acetilAMPA che sono pertinenti per gli usi nelle varietà di piante geneticamente modificate resistenti al glifosato importate nell'Unione (9);

H.

considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti (10);

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

I.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (11); che tali osservazioni critiche indicano che gli approcci metodologici utilizzati nella valutazione del rischio della colza GM differiscono in alcuni casi da quelli raccomandati dagli orientamenti dell'EFSA, il che significa che la valutazione dei rischi presenta evidenti lacune e che non è possibile trarre solide conclusioni in merito alla sicurezza, che la rappresentatività dei luoghi di prova per la gamma di condizioni ambientali che si verificano durante la produzione commerciale di colza importata nell'Unione non è sufficientemente dimostrata, che il livello dei residui del trattamento del glifosato e dei metaboliti del glifosato nella colza GM non è stato valutato, che la sicurezza della colza GM non può essere confermata senza informazioni sulle concentrazioni di glifosato, N-acetil-glifosato e i relativi metaboliti e che non vi sono prove della non tossicità del glifosato acetilato;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

J.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi pericolosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (12); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (13); che autorizzare l'importazione di colza GM accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con il glifosato, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

K.

considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici; (14);

L.

considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati (15);

M.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

Processo decisionale non democratico

N.

considerando che l'11 gennaio 2022 il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;

O.

considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuano a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

P.

considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 23 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

Q.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;

R.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (16);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti di degradazione degli erbicidi e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta geneticamente modificata stessa;

5.

plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM (18); esprime tuttavia il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

6.

invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;

7.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima e la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una relazione che illustri in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» (19);

8.

sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 (20), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

9.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della colza geneticamente modificata 73496 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2012/109), EFSA Journal 2021; 19(4):6424,

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6610

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 x DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0334);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0335);

risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0336);

risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0024);

risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0025).

(6)  Parere dell'EFSA, pag. 1.

(7)  Si veda, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(8)  Cfr. ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(9)  Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(10)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263

(11)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/register-of-questions

(12)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(13)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(14)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(15)  Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

(16)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(17)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(18)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(19)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/61


P9_TA(2022)0064

Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2268(INI))

(2022/C 347/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52,

vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare gli articoli 1 e 2,

vista la risoluzione 2131 (XX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965 recante la dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità,

visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3,

vista la risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (1) e la sua raccomandazione del 13 marzo 2019 sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa (3),

viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 5 dicembre 2018, dal titolo «Piano d'azione contro la disinformazione» (JOIN(2018)0036) e del 14 giugno 2019 dal titolo «Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione» (JOIN(2019)0012),

visto il documento di lavoro congiunto del 23 giugno 2021 sulla quinta relazione sui progressi realizzati in merito all'attuazione del quadro congiunto per contrastare le minacce ibride del 2016 e la comunicazione congiunta del 2018 dal titolo «Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride» (SWD(2021)0729),

visto il piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020)0784),

visto il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (4),

visti il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 e gli orientamenti del 2021 sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione (COM(2021)0262) e le raccomandazioni per il nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione emanate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021,

vista la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta»,

visti la proposta della Commissione del 16 dicembre 2020 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (COM(2020)0829) e il proposto allegato alla suddetta direttiva,

visti il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (5) e gli orientamenti relativi al regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti del marzo 2020 (C(2020)1981),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (JOIN(2020)0018),

visti gli articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),

visto il pacchetto di strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza delle reti 5G del marzo 2021,

visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (6),

visti gli studi, i briefing e le analisi approfondite richiesti dalla commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE),

vista l'audizione di Frances Haugen dell'8 novembre 2021, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, in associazione con altre commissioni,

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE (7),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, volto a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,

visti il discorso sullo stato dell'Unione 2021 e la lettera d'intenti,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 10 settembre 2021 dal titolo «La nostra agenda comune»,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),

vista la decisione del Consiglio del 15 novembre 2021 volta a modificare il suo regime di sanzioni alla Bielorussia per ampliare i criteri di designazione in modo da imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità che organizzano o contribuiscono agli attacchi ibridi e rispondere alla strumentalizzazione di esseri umani da parte del regime bielorusso,

vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (8), adottata a norma dell'articolo 207 del suo regolamento,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (A9-0022/2022),

A.

considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e principi universali su cui si fonda l'Unione, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto;

B.

considerando che le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione rappresentano una violazione delle libertà fondamentali di espressione e informazione sancite dall'articolo 11 della Carta e costituiscono una minaccia per dette libertà nonché un indebolimento per i processi democratici nell'UE e negli Stati membri, quali l'indizione di elezioni libere e regolari; che l'obiettivo delle ingerenze straniere è distorcere e creare una falsa rappresentazione dei fatti, gonfiare artificialmente le argomentazioni unilaterali, screditare l'informazione per deteriorare il discorso politico e, in definitiva, minare la fiducia nei confronti del sistema elettorale e quindi del processo democratico stesso;

C.

considerando che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media sociali, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022, il che dimostra che anche le informazioni possono essere trasformate in un'arma;

D.

considerando che qualunque azione contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni deve a sua volta rispettare le libertà fondamentali di espressione e informazione; che l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) svolge un ruolo chiave nella valutazione del rispetto dei diritti fondamentali, compreso l'articolo 11 della Carta, al fine di evitare azioni sproporzionate; che gli attori che effettuano ingerenze straniere e manipolazione delle informazioni abusano di tali libertà a proprio vantaggio ed è pertanto fondamentale rafforzare la lotta precauzionale contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni, poiché la democrazia dipende dal fatto che le persone prendano decisioni informate;

E.

considerando che esistono prove a conferma del fatto che soggetti statali e non statali stranieri autoritari e malintenzionati, quali la Russia, la Cina e altri, ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche di ingerenza per interferire nei processi democratici dell'UE; che questi attacchi, che fanno parte di una strategia di guerra ibrida e costituiscono una violazione del diritto internazionale, sono fuorvianti e ingannano i cittadini e incidono sul loro comportamento di voto, amplificano i dibattiti controversi, dividono, polarizzano e sfruttano le vulnerabilità delle società, promuovono l'incitamento all'odio, aggravano le condizioni di gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di diventare vittime della disinformazione, alterano l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, seminano sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale e hanno l'obiettivo di destabilizzare la democrazia europea, e quindi costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e la sovranità dell'UE;

F.

considerando che le ingerenze straniere rappresentano un modello di comportamento che minaccia o che ha un impatto negativo sui valori, le procedure democratiche, i processi politici, la sicurezza degli Stati e dei cittadini e la capacità di far fronte a situazioni eccezionali; che tali ingerenze hanno carattere manipolatorio e sono attuate e finanziate in modo intenzionale e coordinato; che i responsabili di tali ingerenze, compresi i loro mandatari all'interno e all'esterno del loro territorio, possono essere attori statali o non statali e sono spesso assistiti nelle loro ingerenze straniere da complici politici negli Stati membri che traggono vantaggi politici ed economici dal favorire le strategie straniere; che l'utilizzo di mandatari nazionali da parte di attori stranieri e la cooperazione con alleati nazionali rende difficilmente distinguibile il confine tra ingerenza straniera e interna;

G.

considerando che le tattiche di ingerenza straniera assumono molte forme, fra cui disinformazione, soppressione delle informazioni, manipolazione delle piattaforme dei social media e dei loro algoritmi, dei termini di utilizzo e dei sistemi pubblicitari, attacchi informatici, operazioni di «hack-and-leak» per ottenere l'accesso alle informazioni sugli elettori e interferire con la legittimità del processo elettorale, minacce e molestie nei confronti di giornalisti, ricercatori, politici e membri delle organizzazioni della società civile, donazioni e prestiti occulti a partiti politici, campagne a favore di candidati specifici, organizzazioni e organi d'informazione, organi d'informazione e organizzazioni falsi o mandatari, elite capture e cooptazione, denaro di provenienza illecita, false persone e identità, pressioni all'autocensura, sfruttamento manipolatorio di narrazioni storiche, religiose e culturali, pressioni nei confronti degli istituti di istruzione e culturali, controllo delle infrastrutture critiche, pressioni nei confronti di cittadini stranieri residenti nell'UE, strumentalizzazione dei migranti e spionaggio; che tali tattiche sono spesso combinate per sortire un maggiore effetto;

H.

considerando che la manipolazione delle informazioni e la diffusione della disinformazione possono servire gli interessi economici degli attori statali e non statali e dei loro mandatari e creare dipendenze economiche che possono essere sfruttate a fini politici; che, in un mondo di concorrenza internazionale non cinetica, le ingerenze straniere possono rappresentare uno strumento fondamentale per destabilizzare e indebolire controparti oggetto di attacchi o per aumentare il proprio vantaggio competitivo attraverso la creazione di canali di influenza, dipendenze della catena di approvvigionamento, ricatto o coercizione; che la disinformazione sta causando danni economici diretti e indiretti che non sono stati valutati sistematicamente;

I.

considerando che la disinformazione inconsapevole è un'informazione comprovabilmente falsa che non mira ad arrecare pregiudizio, mentre la disinformazione è un'informazione comprovabilmente falsa o fuorviante che è intenzionalmente creata, presentata o diffusa allo scopo di arrecare pregiudizio o di provocare possibili conseguenze negative per la società ingannando il pubblico o a scopo di lucro;

J.

considerando che è necessario trovare un accordo, all'interno dell'UE, su definizioni comuni e granulari e su delle metodologie per migliorare la comprensione condivisa delle minacce ed elaborare norme adeguate dell'UE per migliorare l'attribuzione e la risposta; che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha svolto una notevole quantità di lavoro in questo settore; che tali definizioni devono garantire l'impermeabilità alle ingerenze straniere e il rispetto dei diritti umani; che la cooperazione con partner che condividono gli stessi princìpi, nei forum internazionali pertinenti, su definizioni comuni delle ingerenze straniere al fine di introdurre norme e criteri validi a livello internazionale è di estrema importanza; che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel definire norme internazionali chiare per l'attribuzione delle ingerenze straniere;

Necessità di una strategia coordinata contro le ingerenze straniere

K.

considerando che i tentativi di ingerenze straniere in tutto il mondo stanno aumentando e stanno diventando più sistemici e sofisticati, facendo affidamento all'utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale (IA) e minando l'imputabilità;

L.

considerando che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di difendere tutti i cittadini e le infrastrutture, così come i loro sistemi democratici, dai tentativi di ingerenza straniera; che, tuttavia, l'UE e gli Stati membri non sembrano avere strumenti appropriati e sufficienti per prevenire, individuare, attribuire e respingere nonché sanzionare al meglio tali minacce;

M.

considerando che tra molti esponenti politici e tra i cittadini in generale c'è una scarsa consapevolezza in merito alla realtà di tali problematiche, il che potrebbe involontariamente contribuire a creare ulteriori vulnerabilità; che la questione delle campagne di disinformazione non è rientrata tra le priorità dell'agenda degli esponenti politici europei; che le audizioni e il lavoro della commissione speciale INGE hanno contribuito alla contestualizzazione e al riconoscimento da parte del pubblico di tali problematiche e hanno sviluppato con successo il dibattito europeo sull'ingerenza straniera; che i tentativi di disinformazione di lunga durata da parte di attori stranieri hanno già contribuito all'emergere di fonti di disinformazione nazionali;

N.

considerando che il monitoraggio trasparente delle ingerenze straniere in tempo reale da parte degli organi istituzionali, di analisti e di verificatori di fatti indipendenti, del coordinamento efficace delle loro azioni e dello scambio di informazioni è fondamentale affinché possano essere adottate le misure appropriate, non soltanto per fornire informazioni in merito ad attacchi malevoli in corso ma anche per contrastarli; che è necessario prestare un'attenzione simile alla cosiddetta mappatura della società e all'identificazione delle sue parti più vulnerabili e suscettibili alla manipolazione e alla disinformazione straniere, nonché alla lotta contro le cause di tali vulnerabilità;

O.

considerando che la prima priorità della difesa dell'UE, vale a dire la resilienza e la preparazione dei cittadini dell'UE nei confronti delle ingerenze straniere e della manipolazione delle informazioni, richiede un approccio a lungo termine e che coinvolga la società nel suo insieme, a cominciare dall'istruzione e dalla sensibilizzazione tempestiva in merito ai problemi;

P.

considerando che per individuare le vulnerabilità, identificare gli attacchi e porvi rimedio sono necessari la cooperazione e il coordinamento tra i diversi settori e livelli amministrativi tra gli Stati membri, a livello dell'Unione e con paesi che condividono gli stessi principi, nonché con la società civile e il settore privato; che è urgente sincronizzare la percezione delle minacce con la sicurezza nazionale;

Rafforzare la resilienza attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione, il giornalismo indipendente e l'istruzione

Q.

considerando che la consapevolezza della situazione, la solidità dei sistemi democratici, uno Stato di diritto forte, una società civile dinamica, l'allarme rapido e la valutazione delle minacce rappresentano i primi passi per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze; che, nonostante tutti i progressi compiuti nel sensibilizzare in merito alle ingerenze straniere, molte persone, compresi i responsabili politici e i dipendenti pubblici che lavorano in ambiti potenzialmente oggetto di attacchi, sono ancora inconsapevoli dei potenziali rischi associati alle ingerenze straniere e non sanno come affrontarli;

R.

considerando che organi d'informazione di elevata qualità, finanziati in modo sostenibile e trasparente e indipendenti e il giornalismo professionale sono fondamentali per la libertà e il pluralismo dei media e per lo Stato di diritto e rappresentano pertanto un pilastro della democrazia e il migliore antidoto alla disinformazione; che alcuni attori stranieri traggono vantaggio dalla libertà dei media occidentali per diffondere disinformazione; che i mezzi di comunicazione professionali e il giornalismo tradizionale, in quanto fonti d'informazione di qualità, stanno affrontando difficoltà nell'era digitale; che l'insegnamento del giornalismo di qualità e la relativa formazione all'interno e all'esterno dell'UE sono necessari al fine di assicurare preziose analisi giornalistiche ed elevati standard editoriali; che l'UE deve continuare a sostenere il giornalismo nell'ambiente digitale; che la comunicazione scientifica dovrebbe svolgere un ruolo determinante;

S.

considerando che i media di servizio pubblico indipendenti sul piano editoriale sono essenziali e insostituibili per fornire servizi di informazione imparziali e di alta qualità al pubblico in generale e devono essere protetti dall'acquisizione indebita e rafforzati come pilastro fondamentale della lotta contro la disinformazione;

T.

considerando che i diversi portatori di interessi e le diverse istituzioni utilizzano metodologie e definizioni differenti per analizzare le ingerenze straniere, tutte caratterizzate da vari livelli di comprensibilità, e che tali differenze possono impedire un monitoraggio, un'analisi e una valutazione del livello di minaccia comparabili, rendendo più difficile un'azione congiunta; che sono necessarie una definizione e una metodologia dell'UE per migliorare l'analisi comune delle minacce;

U.

considerando che è necessario integrare la terminologia riguardante i contenuti, come le notizie false e fuorvianti, la disinformazione consapevole e non, con termini incentrati sul comportamento, in modo da affrontare adeguatamente il problema; che tale terminologia dovrebbe essere armonizzata e attentamente rispettata;

V.

considerando che l'alfabetizzazione mediatica e digitale e la sensibilizzazione, sia per bambini che per adulti, sono strumenti importanti per rafforzare la resilienza dei cittadini ai tentativi di ingerenza nel settore dell'informazione, nonché per evitare la manipolazione e la polarizzazione; che, in generale, le società con un elevato livello di alfabetizzazione mediatica sono più resilienti alle ingerenze straniere; che i metodi di lavoro giornalistici come il giornalismo costruttivo potrebbero contribuire a rafforzare la fiducia nel giornalismo tra i cittadini;

W.

considerando che la manipolazione delle informazioni può assumere varie forme, quali la diffusione della disinformazione e di notizie completamente false, la distorsione dei fatti, delle narrazioni e delle rappresentazioni delle opinioni, la soppressione di talune informazioni o opinioni, l'estrapolazione delle informazioni dal contesto, la manipolazione dei sentimenti delle persone, la promozione dell'incitamento all'odio, il sostegno a talune opinioni a danno di altre e le molestie ai danni delle persone per metterle a tacere; che uno degli obiettivi della manipolazione delle informazioni è generare caos per favorire la perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dei «guardiani» delle informazioni vecchi e nuovi; che esiste una linea sottile che separa la libertà di espressione dalla promozione di discorsi di incitamento all'odio e dalla disinformazione che non dovrebbe essere superata;

X.

osserva che l'Azerbaigian, la Cina, la Turchia e la Russia, fra gli altri, hanno tutti preso di mira giornalisti e oppositori nell'Unione europea, come il caso del blogger e oppositore azero Mahammad Mirzali a Nantes e del giornalista turco Erk Acarer a Berlino;

Y.

considerando che esistono prove concrete del fatto che i processi democratici dell'UE sono presi di mira e subiscono ingerenze da campagne di disinformazione che mettono in discussione gli ideali democratici e i diritti fondamentali; che la disinformazione relativa a temi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, genere, LGBTIQ+, salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e minoranze è una forma di disinformazione che minaccia i diritti umani, mina i diritti digitali e politici, nonché la sicurezza e la protezione dei suoi obiettivi e crea rotture e divisioni tra gli Stati membri; che durante le campagne elettorali le candidate politiche tendono a essere oggetto, in maniera sproporzionata, di narrazioni sessiste, il che porta a scoraggiare le donne a prendere parte ai processi democratici; che gli autori di queste campagne di disinformazione, con il pretesto di promuovere valori «tradizionali» o «conservatori», stringono alleanze strategiche con i partner locali per ottenere l'accesso alle informazioni di intelligence locali e ricevono, secondo le segnalazioni, milioni di euro di finanziamenti stranieri;

Z.

considerando che, oltre alle istituzioni statali, ai giornalisti, ai leader di opinione e al settore privato, ogni fascia della società e ogni persona possono offrire un importante contributo per identificare e contrastare la diffusione della disinformazione e mettere in guardia le persone a rischio nel proprio ambiente; che la società civile, il mondo accademico e i giornalisti hanno già contribuito fortemente a sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare la resilienza della società, anche in cooperazione con le controparti nei paesi partner;

AA.

considerando che le organizzazioni della società civile che rappresentano le voci delle minoranze e le organizzazioni a difesa dei diritti umani in tutta Europa rimangono sottofinanziate, nonostante svolgano un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella lotta contro la disinformazione; che le organizzazioni della società civile dovrebbero essere dotate di risorse adeguate per svolgere il loro ruolo nel limitare l'impatto delle ingerenze straniere;

AB.

considerando che è importante avere un accesso facile e tempestivo a informazioni fondate su fatti concreti da fonti credibili nel momento in cui la disinformazione inizia a diffondersi;

AC.

considerando che è necessario individuare rapidamente gli attacchi contro le ingerenze straniere e i tentativi di manipolare la sfera dell'informazione per potervi rispondere; che la consapevolezza della situazione e l'analisi dell'intelligence dell'UE dipendono dalla volontà degli Stati membri di condividere le informazioni; che la presidente della Commissione ha proposto di prendere in considerazione l'istituzione di un Centro comune di consapevolezza situazionale dell'UE; che la prevenzione e le misure proattive, compreso il prebunking e un sano ecosistema dell'informazione, sono di gran lunga più efficaci dei successivi tentativi di verifica dei fatti e di confutazione della disinformazione, che mostrano una portata inferiore rispetto alla disinformazione originale; che l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di capacità sufficienti per adottare tali misure; che i nuovi strumenti analitici basati sull'intelligenza artificiale, come il lituano Debunk.eu, potrebbero aiutare a individuare gli attacchi, condividere le conoscenze e informare il pubblico;

AD.

considerando che la disinformazione trova terreno fertile in un contesto caratterizzato da narrazioni deboli o frammentate a livello nazionale o dell'UE, nei dibattiti caratterizzati da polarizzazione ed emotività, poiché sfrutta le debolezze e i pregiudizi delle persone e all'interno della società e che la disinformazione distorce il dibattito pubblico riguardante le elezioni e altri processi democratici, il che rende difficile ai cittadini prendere decisioni informate;

Ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online

AE.

considerando che le piattaforme online possono rappresentare strumenti facilmente accessibili e a prezzi economici per i soggetti dediti alla manipolazione delle informazioni e ad altri tipi di ingerenza, come l'odio e le molestie, i danni alla salute e alla sicurezza delle nostre comunità online, la riduzione al silenzio degli oppositori, lo spionaggio o la diffusione della disinformazione; che è stato dimostrato che il loro funzionamento incoraggia opinioni estreme e polarizzate a scapito dell'informazione basata sui fatti; che le piattaforme hanno i propri interessi e potrebbero non essere neutrali nel trattamento delle informazioni; che alcune piattaforme online traggono grande vantaggio dal sistema che amplifica la divisione, l'estremismo e la polarizzazione; che lo spazio online è diventato un luogo importante per la nostra democrazia tanto quanto lo spazio fisico e ha pertanto bisogno di norme corrispondenti;

AF.

considerando che le piattaforme hanno accelerato e aggravato la diffusione della disinformazione consapevole e inconsapevole in modo inedito e complesso; che le piattaforme online controllano il flusso di informazioni e la pubblicità online, che esse elaborano e utilizzano algoritmi per controllare tali flussi e che non sono trasparenti, mancano di procedure appropriate per verificare le identità, impiegano una terminologia vaga e poco chiara, e non condividono o condividono in minima parte le informazioni riguardanti l'elaborazione, l'utilizzo e l'impatto di detti algoritmi; che la componente di dipendenza degli algoritmi delle piattaforme online ha creato un grave problema di sanità pubblica che è necessario affrontare; che le piattaforme online dovrebbero essere responsabili degli effetti dannosi dei loro servizi, poiché alcune piattaforme erano consapevoli dei difetti dei loro algoritmi, in particolare del loro ruolo nella diffusione di contenuti controversi, ma non li hanno affrontati per massimizzare i profitti, come è stato rivelato da informatori;

AG.

considerando che, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il 27 febbraio 2022 i primi ministri di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno inviato una lettera agli amministratori delegati delle piattaforme social delle Big Tech (Twitter, Alphabet, YouTube e Meta), chiedendo, tra l'altro, la sospensione dei profili che partecipano a crimini di guerra e crimini contro l'umanità e che li esaltano, una maggiore moderazione dei contenuti in lingua russa e ucraina, la completa e immediata demonetizzazione di tutti i profili che diffondono la disinformazione perpetrata dai governi russo e bielorusso, nonché assistenza per gli utenti che cercano di reperire informazioni affidabili sulla guerra in Ucraina;

AH.

considerando che vi sono continue ingerenze e campagne di manipolazione delle informazioni riguardanti tutte le misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19, comprese le vaccinazioni nell'UE, e che le piattaforme online non hanno coordinato i propri sforzi per contenerle, e possono aver persino contribuito alla loro diffusione; che tale disinformazione può essere potenzialmente letale quando dissuade le persone dal vaccinarsi o promuove false terapie; che la pandemia ha aggravato la lotta sistemica tra la democrazia e l'autoritarismo, inducendo gli attori statali e non statali autoritari, quali Cina e Russia, a impiegare un'ampia gamma di strumenti palesi e occulti nel loro tentativo di destabilizzare le loro controparti democratiche; che i «Facebook Paper» hanno rivelato l'incapacità della piattaforma di affrontare la disinformazione connessa ai vaccini, anche in lingua inglese; che la situazione è persino peggiore in relazione alla disinformazione connessa ai vaccini non redatta in lingua inglese; che tale problematica riguarda tutte le piattaforme;

AI.

considerando che numerosi fornitori aventi sede nell'UE vendono like, follower, commenti e condivisioni non autentici a qualunque soggetto desideroso di aumentare artificiosamente la propria visibilità online; che è impossibile individuare gli usi legittimi di tali servizi, a fronte di utilizzi dannosi comprendenti la manipolazione delle elezioni e altri processi democratici, la promozione delle truffe, la pubblicazione di recensioni negative dei prodotti della concorrenza, le truffe ai danni degli inserzionisti e la creazione di un pubblico falso utilizzato per dare forma alla conversazione, per attacchi personali e per gonfiare artificialmente determinati punti di vista che altrimenti non otterrebbero alcuna attenzione; che i regimi stranieri, come la Russia e la Cina, utilizzano questi strumenti online su vasta scala per influenzare il dibattito pubblico nei paesi europei; che la disinformazione può destabilizzare la democrazia europea;

AJ.

considerando che le piattaforme sociali, i dispositivi e le applicazioni digitali raccolgono e conservano moli immense di dati personali molto dettagliati e spesso sensibili di ciascun utente; che tali dati possono essere utilizzati per prevedere le tendenze comportamentali, rafforzare il bias cognitivo e orientare il processo decisionale; che tali dati sono sfruttati a fini commerciali; che si verificano ripetutamente fughe di dati a danno della sicurezza delle vittime di tali fughe e che i dati possono essere venduti sul mercato nero; che tali banche dati potrebbero essere miniere d'oro per gli attori malintenzionati che desiderano colpire persone o gruppi specifici;

AK.

considerando che, in generale, le piattaforme sono progettate per assicurare che la scelta di non condividere i dati sia complicata, non intuitiva e dispendiosa in termini di tempo rispetto alla scelta di condividerli;

AL.

considerando che le piattaforme online sono parte integrante della maggior parte delle nostre vite e che la diffusione di informazioni tramite le piattaforme può avere un impatto enorme sul nostro modo di pensare e di agire, ad esempio quando si tratta di preferenze di voto, di scelte politiche, economiche e sociali e di scelta di fonti di informazioni, e che tali scelte decisive di importanza pubblica sono oggi, di fatto, subordinate agli interessi commerciali delle società private;

AM.

considerando che i meccanismi di gestione algoritmica e altre caratteristiche delle piattaforme di social media sono studiati per massimizzare il coinvolgimento; che è stato ripetutamente segnalato che queste caratteristiche promuovono contenuti polarizzanti, radicalizzanti e discriminatori e mantengono gli utenti in cerchie che condividono gli stessi principi; che ciò porta alla graduale radicalizzazione degli utenti della piattaforma, nonché al condizionamento e all'alterazione dei processi di discussione collettiva, anziché tutelare i processi democratici e le persone; che le azioni non coordinate da parte delle piattaforme hanno determinato discrepanze nelle loro azioni e consentito la diffusione della disinformazione da una piattaforma all'altra; che il modello d'impresa che consiste nel guadagnare denaro attraverso la diffusione di informazioni polarizzanti e la progettazione di algoritmi rendono le piattaforme un facile bersaglio per la manipolazione da parte di attori stranieri ostili; che le piattaforme dei social media potrebbero essere progettate diversamente in modo da promuovere una sfera pubblica online più sana;

AN.

considerando che la creazione di materiali audio e audiovisivi falsi (deepfake) è sempre più semplice con l'avvento di tecnologie a prezzi economici e facili da utilizzare e che la diffusione di tali materiali rappresenta un problema che cresce in modo esponenziale; che attualmente, tuttavia, il 90 % delle ricerche riguarda lo sviluppo di deepfake e solo il 10 % il loro rilevamento;

AO.

considerando che i sistemi di autoregolamentazione come il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 hanno portato a miglioramenti; che, tuttavia, fare affidamento sulla buona volontà delle piattaforme non funziona né è efficace e ha prodotto pochi dati significativi sul loro impatto complessivo; che, inoltre, le piattaforme hanno adottato misure individuali che variavano in termini di grado ed effetto, determinando backdoor attraverso i quali i contenuti possono continuare a diffondersi altrove nonostante la loro rimozione; che è necessario un insieme chiaro di norme e sanzioni affinché il codice di buone pratiche incida sufficientemente sull'ambiente online;

AP.

considerando che il piano d'azione per la democrazia europea mira a rafforzare il codice di buone pratiche del 2018 e, unitamente alla legge sui servizi digitali, si discosta dall'approccio basato sull'autoregolamentazione e mira a introdurre maggiori garanzie e tutele per gli utenti, aumentando l'autonomia e superando la passività in relazione ai servizi offerti, adottando misure per richiedere maggiore trasparenza e responsabilità alle imprese e introducendo maggiori obblighi per le piattaforme;

AQ.

considerando che le attuali azioni contro le campagne di disinformazione sulle piattaforme online non sono efficaci o deterrenti e consentono alle piattaforme di continuare a promuovere contenuti discriminatori e malevoli;

AR.

considerando che le piattaforme dedicano molte meno risorse alla gestione dei contenuti nelle lingue meno parlate e persino nelle lingue di ampia diffusione diverse dall'inglese rispetto ai contenuti in lingua inglese;

AS.

considerando che le procedure di reclami e ricorsi delle piattaforme sono generalmente inadeguate;

AT.

considerando che negli ultimi mesi diversi importanti attori si sono piegati alla censura, ad esempio in occasione delle elezioni parlamentari russe del settembre 2021, quando Google e Apple hanno rimosso l'applicazione di voto intelligente «Smart Voting» dai propri store in Russia;

AU.

considerando che la mancanza di trasparenza in relazione alle scelte algoritmiche delle piattaforme rende impossibile confermare le loro dichiarazioni in merito alle azioni intraprese per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e all'effetto delle loro azioni; che esistono discrepanze tra l'effetto dichiarato dei loro sforzi nelle loro autovalutazioni annuali e la loro effettiva efficacia, come dimostrato nei recenti «Facebook Paper»;

AV.

considerando che la natura non trasparente della pubblicità mirata fa sì che una notevole mole di pubblicità online di marchi noti, e talvolta anche di istituzioni pubbliche, finisca su siti web che incoraggiano il terrorismo, che ospitano discorsi di incitamento all'odio e disinformazione e che finanziano la crescita di tali siti Web, senza che gli inserzionisti ne siano consapevoli o diano l'autorizzazione;

AW.

considerando che il mercato della pubblicità online è controllato da un esiguo numero di grandi società di tecnologia pubblicitaria che si dividono il mercato, delle quali Google e Facebook costituiscono i maggiori operatori; che questa elevata concentrazione del mercato su poche imprese è associata a un forte squilibrio di potere; che l'uso delle tecniche clickbait e il potere di questi pochi attori di determinare quali contenuti vengano monetizzati e quali no, anche se gli algoritmi utilizzati non sono in grado di riconoscere la differenza tra la disinformazione e i normali contenuti informativi, costituiscono una minaccia per la diversificazione dei mezzi di comunicazione; che il mercato della pubblicità mirata è profondamente non trasparente; che le società di tecnologia pubblicitaria costringono i marchi a subire le conseguenze della loro negligenza nel monitorare il posizionamento delle inserzioni pubblicitarie;

Infrastrutture critiche e settori strategici

AX.

considerando che la gestione delle minacce alle infrastrutture critiche, soprattutto se parte di una strategia ibrida malevola e sincronizzata, richiede interventi congiunti e coordinati tra i diversi settori, a livelli differenti (UE, nazionale, regionale e locale) e in momenti diversi;

AY.

considerando che la Commissione ha proposto una nuova direttiva per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nell'UE, che include un elenco di nuovi tipi di infrastrutture critiche; che l'elenco dei servizi sarà definito nell'allegato alla direttiva;

AZ.

considerando che la crescente globalizzazione della divisione del lavoro e delle catene di produzione si è tradotta in carenze in termini di capacità produttiva e di competenze in settori di fondamentale importanza nell'Unione; che di conseguenza l'UE è fortemente dipendente dalle importazioni per molti prodotti essenziali e beni primari, che possono avere vulnerabilità integrate, provenienti dall'estero; che la resilienza della catena di approvvigionamento dovrebbe rientrare tra le priorità dei decisori politici dell'UE;

BA.

considerando che gli investimenti diretti esteri (IED), ossia investimenti provenienti da paesi terzi e società straniere, nei settori strategici dell'UE, ma anche in aree vicine, come i Balcani occidentali, in particolare in merito all'acquisizione di infrastrutture critiche da parte della Cina, sono stati motivo di crescente preoccupazione negli ultimi anni, vista la crescente importanza del nesso tra commercio e sicurezza; che tali investimenti comportano il rischio di creare dipendenze economiche e di determinare una perdita di conoscenze in settori produttivi e industriali fondamentali;

BB.

considerando che l'autonomia strategica aperta dell'UE richiede il controllo delle infrastrutture strategiche europee; che la Commissione e gli Stati membri hanno espresso una crescente preoccupazione per la sicurezza e il controllo delle tecnologie e delle infrastrutture in Europa;

Ingerenze straniere durante i processi elettorali

BC.

considerando che gli attori malintenzionati che intendono interferire nei processi elettorali traggono vantaggio dall'apertura e dal pluralismo delle nostre società come vulnerabilità strategica per attaccare i processi democratici e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri; che è nell'ambito dei processi elettorali che le ingerenze straniere diventano più pericolose, man mano che i cittadini rinnovano il loro impegno e aumentano la partecipazione politica convenzionale;

BD.

considerando che la peculiarità delle ingerenze straniere nei processi elettorali e l'utilizzo delle nuove tecnologie a tale riguardo, nonché i loro potenziali effetti, rappresentano minacce particolarmente pericolose per la democrazia; che le ingerenze straniere nei processi elettorali vanno ben oltre la «guerra dell'informazione» dei social media, che favorisce candidati specifici per attaccare e colpire banche dati e ottenere l'accesso alle informazioni degli elettori iscritti alle liste elettorali, e interferisce direttamente con il normale funzionamento, la competitività e la legittimità del processo elettorale; che le ingerenze straniere mirano a infondere dubbi, incertezza e sfiducia e non solo a modificare il risultato delle elezioni, ma a delegittimare l'intero processo elettorale;

Finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri

BE.

considerando che solidi elementi di prova dimostrano che soggetti stranieri hanno interferito attivamente con il funzionamento democratico dell'UE e degli Stati membri, in particolare durante i periodi elettorali e referendari, attraverso operazioni di finanziamento occulto;

BF.

considerando che, ad esempio, Russia, Cina e altri regimi autoritari hanno distribuito più di 300 milioni di dollari in 33 paesi per interferire con i processi democratici e che altri attori come Iran e Venezuela, dal Medio Oriente e dall'estrema destra statunitense sono stati coinvolti in finanziamenti occulti; che questa tendenza sta chiaramente accelerando; che metà dei casi riguarda interventi russi in Europa; che la corruzione e il riciclaggio di denaro illecito rientrano tra le fonti di finanziamento politico da parte di paesi terzi autoritari;

BG.

considerando che gli strumenti mediatici creati da donatori stranieri in modo non trasparente sono diventati estremamente efficaci nell'acquisire un gran numero di follower e generare coinvolgimento;

BH.

considerando che queste operazioni finanziano partiti estremisti, populisti e antieuropei e alcuni altri partiti e individui o movimenti che cercano di aggravare la frammentazione sociale e minare la legittimità delle autorità pubbliche europee e nazionali; che ciò ha contribuito ad aumentare la portata di tali partiti e movimenti;

BI.

considerando che la Russia cerca contatti con partiti, figure e movimenti al fine di utilizzare attori in senso alle istituzioni europee per legittimare le posizioni russe e i governi per procura, per esercitare pressioni per alleggerire le sanzioni e per mitigare le conseguenze dell'isolamento internazionale; che partiti come l'austriaco Freiheitliche Partei Österreichs, il francese Rassemblement National e l'italiano Lega Nord hanno firmato accordi di cooperazione con il partito Russia Unita del presidente russo Vladimir Putin e ora devono affrontare le accuse dei media di essere disposti ad accettare finanziamenti politici dalla Russia; che, secondo quanto riferito, anche altri partiti europei, come il tedesco Alternative für Deutschland (AfD), gli ungheresi FideszJobbik e il Brexit Party nel Regno Unito, avrebbero stretti contatti con il Cremlino, e l'AfD e Jobbik avrebbero inoltre lavorato come cosiddetti «osservatori elettorali» alle elezioni controllate dal Cremlino, ad esempio a Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale, per monitorare e legittimare le elezioni sponsorizzate dalla Russia; che le scoperte riguardanti contatti stretti e regolari tra funzionari russi e i rappresentanti di un gruppo di secessionisti catalani in Spagna, nonché tra funzionari russi e il più grande donatore privato per la campagna a favore del recesso del Regno Unito nel referendum sulla Brexit, richiedono un'indagine approfondita e fanno parte della strategia più ampia attuata dalla Russia tesa a sfruttare ogni occasione per manipolare i discorsi e favorire la destabilizzazione;

BJ.

considerando che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia hanno già formulato raccomandazioni di ampia portata per ridurre l'ambito di applicazione della possibile ingerenza di attori stranieri attraverso il finanziamento politico;

BK.

considerando che le leggi elettorali, in particolare le disposizioni sul finanziamento delle attività politiche, non sono sufficientemente coordinate a livello dell'UE e che di conseguenza danno adito a metodi di finanziamento opachi da parte di attori stranieri; che la definizione giuridica di donazioni politiche è troppo ristretta, consentendo l'assegnazione di contributi in natura provenienti dall'estero nell'Unione europea;

BL.

considerando che, in alcuni Stati membri, la pubblicità politica online non è soggetta alle norme della pubblicità politica offline; che è presente una grave mancanza di trasparenza nella pubblicità politica online, che rende impossibile per i regolatori far rispettare i limiti di spesa e prevenire le fonti illegali di finanziamento, con conseguenze potenzialmente disastrose per l'integrità dei nostri sistemi elettorali;

BM.

considerando che la mancanza di trasparenza finanziaria crea un ambiente favorevole alla corruzione che spesso accompagna i finanziamenti e gli investimenti esteri;

BN.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (9) è in fase di revisione allo scopo di garantire un livello maggiore di trasparenza in relazione al finanziamento delle attività politiche;

BO.

considerando che negli ultimi anni è aumentato il ruolo delle fondazioni politiche, che nella maggior parte dei casi svolgono una funzione positiva nella politica e nel rafforzamento della democrazia, ma che in alcuni casi diventano un veicolo più imprevedibile per forme malevole di finanziamento e ingerenze indirette;

BP.

considerando che le tecnologie moderne e le risorse digitali, come la criptovaluta, sono utilizzate per mascherare le transazioni finanziarie illegali agli attori e ai partiti politici;

Cibersicurezza e resilienza contro gli attacchi informatici

BQ.

considerando che l'incidenza degli attacchi informatici e degli incidenti favoriti dall'informatica condotti da attori statali e non statali ostili è aumentata negli ultimi anni; che diversi attacchi informatici, come le campagne di e-mail spear phishing indirizzate contro le strutture strategiche di conservazione dei vaccini e gli attacchi informatici contro l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Autorità bancaria europea, il parlamento norvegese e innumerevoli altri soggetti, sono stati ricondotti a gruppi di hacker sostenuti dallo Stato, principalmente affiliati ai governi russo e cinese;

BR.

considerando che l'Unione europea si è impegnata ad applicare nel ciberspazio il diritto internazionale in vigore, in particolare la Carta delle Nazioni Unite; che attori stranieri malevoli stanno sfruttando la mancanza di un solido quadro giuridico internazionale in ambito informatico;

BS.

considerando che gli Stati membri hanno instaurato una maggiore cooperazione nel settore della difesa informatica nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), anche attraverso la costituzione di gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici; che il programma europeo di sviluppo nel settore industriale della difesa (EDIDP) ha incluso l'intelligence, le comunicazioni sicure e la ciberdifesa nei suoi programmi di lavoro; che attualmente la capacità di fronteggiare le minacce informatiche è limitata a causa della scarsità di risorse umane e finanziarie, ad esempio in strutture critiche quali gli ospedali; che l'UE si è impegnata a investire 1,6 miliardi di EUR nell'ambito del programma Europa digitale (10), nella capacità di risposta e nell'impiego di strumenti di cibersicurezza per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i privati, nonché a sviluppare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato;

BT.

considerando che le lacune e la frammentazione delle capacità e delle strategie dell'UE nel settore informatico stanno diventando un problema sempre più grave, come sottolineato dalla Corte dei conti europea (11); che il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, istituito nel maggio 2019, ha evidenziato il valore aggiunto di una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose; che il 30 luglio 2020 il Consiglio ha deciso per la prima volta di imporre misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi responsabili di aver compiuto vari attacchi informatici o di avervi preso parte;

BU.

considerando che attori statali stranieri hanno utilizzato in modo illecito e su vasta scala programmi di sorveglianza come Pegasus per controllare giornalisti, attivisti per i diritti umani, accademici, funzionari del governo ed esponenti politici, compresi i capi di Stato europei; che anche gli Stati membri hanno fatto ricorso allo spyware di sorveglianza;

Protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE

BV.

considerando che il carattere decentralizzato e multinazionale delle istituzioni dell'UE, incluse le loro missioni e operazioni, è sempre più preso di mira e sfruttato da soggetti stranieri malintenzionati per seminare discordia nell'UE; che nelle istituzioni europee manca, nel complesso, una cultura della sicurezza, nonostante esse rappresentino un bersaglio evidente; che il Parlamento, in qualità di istituzione dell'UE eletta democraticamente, fa fronte a sfide specifiche; che numerosi casi hanno evidenziato che le istituzioni dell'UE sembrano vulnerabili alle infiltrazioni straniere; che la sicurezza del personale dell'UE dovrebbe essere garantita;

BW.

considerando che è necessario porre in atto in via prioritaria procedure di gestione delle crisi solide e coerenti; che occorre offrire una formazione supplementare al fine di aumentare la preparazione del personale;

BX.

considerando che diverse istituzioni dell'UE sono state di recente oggetto di attacchi informatici, il che dimostra la necessità di promuovere una forte cooperazione interistituzionale per la rilevazione, il monitoraggio e la condivisione delle informazioni durante gli attacchi informatici e/o per prevenirli, anche durante le missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero organizzare regolari esercitazioni congiunte al fine individuare i punti deboli e adottare le necessarie contromisure;

Ingerenze da parte di attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali

BY.

considerando che diversi politici, compresi ex politici e dipendenti pubblici europei di alto livello, sono assunti o cooptati da imprese controllate da Stati autoritari o società private straniere, in cambio delle loro conoscenze e a discapito degli interessi dei cittadini dell'UE e degli Stati membri;

BZ.

considerando che alcuni paesi sono particolarmente attivi nel campo dell'elite capture e della cooptazione, in particolare Russia e Cina, ma anche Arabia Saudita e altri paesi del Golfo, e che, a titolo esemplificativo, l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder e l'ex primo ministro finlandese Paavo Lipponen hanno lavorato entrambi per la Gazprom per accelerare il processo di candidatura del Nord Stream 1 e 2, l'ex ministra austriaca degli Affari esteri Karin Kneissl è stata nominata membro del consiglio di amministrazione di Rosneft, l'ex primo ministro francese François Fillon è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Zaroubejneft, l'ex primo ministro francese Jean-Pierre Raffarin è impegnato attivamente nella promozione degli interessi cinesi in Francia, l'ex commissario ceco Štefan Füle ha lavorato per la CEFC China Energy, l'ex primo ministro della Finlandia Esko Aho è ora membro del consiglio di amministrazione della Sberbank controllata dal Cremlino, l'ex ministro francese per le relazioni con il parlamento Jean-Marie Le Guen è membro del consiglio di amministrazione di Huawei Francia, l'ex primo ministro del Belgio Yves Leterme è stato nominato copresidente del fondo di investimenti cinese ToJoy, e molti altri funzionari e politici di alto livello ricoprono simili ruoli;

CA.

considerando che alle strategie di lobbying economica si possono accompagnare obiettivi di ingerenza straniera; che, secondo la relazione dell'OCSE dal titolo «Lobbying in the 21st Century» (12) (Lobbying nel 21o secolo), soltanto gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada hanno adottato norme contro le ingerenze straniere; che vi è una grave carenza di norme vincolanti e a livello dell'applicazione del registro sulle attività di lobbying nell'UE, il che rende praticamente impossibile individuare le attività di lobbying provenienti da paesi terzi; che attualmente non vi è modo di monitorare le attività di lobbying negli Stati membri che influenzano l'attività legislativa e la politica estera attraverso il Consiglio europeo; che le norme sulle attività di lobbying nell'UE riguardano principalmente i contatti personali e non tengono conto dell'intero ecosistema dei diversi tipi di lobbying esistente a Bruxelles; che paesi come la Cina e la Russia, ma anche il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, hanno investito pesantemente nelle operazioni di lobbying a Bruxelles;

CB.

considerando che il tentativo di strumentalizzare i gruppi vulnerabili, comprese le minoranze e le diaspore nazionali residenti nel territorio dell'UE, rappresenta un importante elemento delle strategie di ingerenza straniera;

CC.

considerando che diversi attori statali, come i governi russo, cinese e, in misura minore, turco, cercano di aumentare la propria influenza istituendo e sfruttando istituzioni culturali, d'istruzione (ad esempio mediante sovvenzioni e borse di studio) e religiose negli Stati membri, nel tentativo strategico di destabilizzare la democrazia europea e di estendere il controllo sull'Europa centrale e orientale; che la Russia in passato ha utilizzato la presunta situazione difficile della propria minoranza nazionale quale pretesto per intervenire direttamente in paesi terzi;

CD.

considerando che vi sono prove dell'ingerenza russa e della manipolazione delle informazioni online ai danni di numerose democrazie liberali in tutto il mondo, fra l'altro in occasione del referendum sulla Brexit nel Regno Unito e delle elezioni presidenziali in Francia e negli Stati Uniti, nonché del sostegno pratico a partiti estremisti, populisti e antieuropei e alcuni altri partiti e individui in tutta Europa, come in Francia, Germania, Italia e Austria, per citare soltanto alcuni esempi; che è necessario maggiore sostegno a favore di ricerca e istruzione, per consentire la comprensione dell'esatta portata delle ingerenze straniere su eventi specifici, quali la Brexit e l'elezione del presidente Trump nel 2016;

CE.

considerando che le reti Sputnik e RT controllate dallo Stato russo che hanno sede in Occidente e mezzi di comunicazione occidentali di proprietà, totale o parziale, di persone fisiche e giuridiche russe e cinesi si dedicano attivamente a operazioni di disinformazione contro le democrazie liberali; che la Russia sta attuando un revisionismo storico, cercando di riscrivere la storia dei crimini sovietici e promuovendo la nostalgia per l'Unione Sovietica tra le popolazioni sensibili dell'Europa centrale e orientale; che le emittenti nazionali in Europa centrale e orientale faticano a competere con contenuti televisivi in lingua russa, finanziati dal governo russo; che vi è il rischio di una cooperazione sbilanciata tra i media cinesi e stranieri, tenendo anche conto del fatto che i mezzi di comunicazione cinesi danno voce al partito comunista cinese in patria e all'estero;

CF.

considerando che sono stati aperti oltre 500 centri Confucio nel mondo, di cui circa 200 in Europa, e che gli Istituti Confucio e le Classi Confucio sono utilizzati dalla Cina come strumento di ingerenza nell'UE; che la libertà accademica è fortemente limitata negli Istituti Confucio; che i programmi universitari e di istruzione ricevono ingenti finanziamenti stranieri, in particolare da parte di Cina e Qatar, come nel caso del campus dell'Università Fudan di Budapest;

CG.

considerando che l'UE non dispone attualmente degli strumenti necessari per contrastare l'elite capture e l'istituzione di canali di influenza, anche all'interno delle istituzioni europee; che la capacità di promozione della consapevolezza situazionale e gli strumenti di controinformazione rimangono insufficienti a livello dell'UE e che si fa fortemente affidamento sulla volontà degli attori nazionali di condividere le informazioni;

Deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese le sanzioni

CH.

considerando che l'UE e gli Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri, il che significa che detti attori possono supporre con una certa sicurezza che non subiranno conseguenze per le loro campagne di destabilizzazione nei confronti dell'UE;

CI.

considerando che la chiara individuazione dei responsabili della disinformazione e degli attacchi propagandistici, anche attraverso la divulgazione pubblica dei nomi degli autori, dei loro sponsor e degli obiettivi che intendono conseguire, nonché la misurazione degli effetti di detti attacchi sui destinatari, rappresentano il primo passo per difendersi in modo efficace da tali azioni;

CJ.

considerando che l'UE dovrebbe rafforzare i propri strumenti di deterrenza, nonché quelli di attribuzione e qualificazione della natura di tali attacchi come contrari o meno al diritto internazionale, al fine di istituire un efficace regime sanzionatorio, in modo che gli attori malevoli stranieri paghino per le loro decisioni e ne subiscano le conseguenze; che le azioni rivolte contro i singoli individui potrebbero non essere sufficienti; che potrebbero essere utilizzati altri strumenti, come le misure commerciali, per proteggere i processi democratici europei dagli attacchi ibridi sponsorizzati dagli Stati; che le misure deterrenti devono essere applicate in modo trasparente con tutte le debite garanzie; che gli attacchi ibridi sono calibrati in modo da essere deliberatamente al di sotto della soglia dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico;

Cooperazione mondiale e multilateralismo

CK.

considerando che le azioni malevole orchestrate da attori statali e non statali stranieri colpiscono numerosi paesi partner democratici in tutto il mondo; che le alleanze democratiche dipendono dalla loro capacità di unire le forze per attuare una risposta collettiva;

CL.

considerando che i paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali sono particolarmente colpiti da attacchi sotto forma di ingerenza straniera e campagne di disinformazione provenienti da Russia, Cina e Turchia, come le campagne di ingerenza della Russia durante il processo di ratifica dell'accordo di Prespa nella Macedonia del Nord; che la pandemia di COVID-19 è stata ulteriormente sfruttata nei Balcani occidentali da Cina e Russia per destabilizzare questi paesi e screditare l'UE; che ci si aspetta che i paesi candidati e potenziali candidati aderiscano alle iniziative dell'UE di lotta alle ingerenze straniere;

CM.

considerando che fra i partner che condividono gli stessi princìpi e gli alleati non esistono ancora una comprensione comune e definizioni comuni per quanto riguarda la natura delle minacce in questione; che il Segretario generale delle Nazioni Unite chiede l'adozione di un codice di condotta globale che promuova l'integrità dell'informazione pubblica; che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenta una piattaforma importante per le discussioni sull'argomento;

CN.

considerando che sono necessari una cooperazione multilaterale a livello mondiale e il sostegno tra partner che condividono gli stessi princìpi per far fronte alle ingerenze straniere malevole; che altre democrazie hanno sviluppato competenze e strategie avanzate, come ad esempio l'Australia e Taiwan; che Taiwan è in prima linea nella lotta contro la manipolazione delle informazioni, principalmente ad opera della Cina; che il successo del sistema taiwanese si basa sulla cooperazione tra tutti gli ambiti di governo, ma anche con ONG indipendenti specializzate nella verifica dei fatti e nell'alfabetizzazione mediatica, nonché con le piattaforme dei social media, come Facebook, così come sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica per tutte le generazioni, la confutazione della disinformazione e il freno alla diffusione di messaggi manipolativi; che la commissione speciale INGE si è recata in missione ufficiale di tre giorni a Taiwan per discutere in merito alla disinformazione e all'ingerenza straniera nelle elezioni;

Necessità di una strategia coordinata dell'UE contro le ingerenze straniere

1.

esprime grave preoccupazione per la crescente incidenza e la natura sempre più sofisticata dei tentativi di ingerenza straniera e manipolazione delle informazioni, condotti prevalentemente da Russia e Cina e rivolti a tutti gli aspetti del funzionamento democratico dell'Unione europea e degli Stati membri;

2.

accoglie con favore l'annuncio della Presidente della Commissione, in data 27 febbraio 2022, di un divieto a livello dell'UE nei confronti di mezzi di propaganda russi quali Sputnik TV, RT (precedentemente nota come Russia Today) e altri organi russi di disinformazione che hanno come unico scopo quello di indebolire e dividere l'opinione pubblica dell'UE e i responsabili decisionali dell'UE; caldeggia ulteriori misure in tal senso;

3.

invita la Commissione a proporre, e i colegislatori e gli Stati membri a sostenere, una strategia multilivello coordinata e intersettoriale e a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di dotare l'UE e gli Stati membri di capacità previsionali, politiche di resilienza e strumenti di deterrenza adeguati, che consentano loro di far fronte a tutte le minacce ibride e agli attacchi orchestrati da attori statali e non statali stranieri; ritiene che detta strategia debba fondarsi su:

a)

terminologie e definizioni comuni, una metodologia unitaria, valutazioni, anche d'impatto ex post, delle legislazioni finora adottate, un sistema di intelligence condiviso e comprensione, monitoraggio, compresi gli allarmi rapidi, e consapevolezza della situazione in merito alle questioni in gioco,

b)

politiche concrete per rafforzare la resilienza tra i cittadini dell'UE in linea con i valori democratici, anche attraverso il sostegno alla società civile,

c)

capacità di «rottura» e di difesa appropriate,

d)

risposte diplomatiche e deterrenti, compreso un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare le ingerenze straniere e le operazioni di influenza, comprese le operazioni ibride, attraverso provvedimenti adeguati, ad esempio attribuzione e individuazione dei colpevoli, sanzioni e contromisure, e partenariati globali per lo scambio di pratiche e la promozione di norme internazionali sul comportamento responsabile da parte degli Stati;

4.

sottolinea che tutti i provvedimenti tesi a prevenire, individuare, attribuire, contrastare e sanzionare le ingerenze straniere devono essere elaborati in modo da rispettare e promuovere i diritti fondamentali, compresa la capacità dei cittadini europei di comunicare in modo sicuro, anonimo e non censurato, senza indebite ingerenze a opera di attori stranieri;

5.

ritiene che tale strategia dovrebbe fondarsi su un approccio basato sui rischi, che coinvolga la società e i governi nel loro insieme e riguardi in particolare i seguenti aspetti:

a)

costruire la resilienza dell'UE attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione, il giornalismo indipendente e l'istruzione,

b)

ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online,

c)

infrastrutture critiche e settori strategici,

d)

ingerenze straniere durante i processi elettorali,

e)

finanziamento occulto di attività politiche da parte di donatori e attori stranieri,

f)

cibersicurezza e resilienza agli attacchi informatici,

g)

protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE,

h)

ingerenze attraverso attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali,

i)

deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese sanzioni,

j)

cooperazione mondiale e multilateralismo;

6.

chiede, in particolare, all'UE e ai suoi Stati membri di aumentare le risorse e i mezzi assegnati a organismi e organizzazioni in tutta Europa e nel mondo, come gruppi di riflessione e verificatori di fatti, responsabili del monitoraggio delle minacce e della sensibilizzazione in merito alla loro gravità, compresa la disinformazione; sottolinea il ruolo cruciale dell'UE in una visione strategica più ampia; chiede il rafforzamento della capacità di previsione e dell'interoperabilità dell'UE e dei suoi Stati membri onde garantire una solida capacità di prevedere, prevenire e attenuare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere, rafforzare la protezione dei loro interessi strategici e delle loro infrastrutture e impegnarsi nella cooperazione e nel coordinamento multilaterali al fine di raggiungere una posizione comune su tale problematica nei pertinenti forum internazionali; invita il Consiglio Affari esteri a discutere regolarmente le questioni dell'ingerenza straniera;

7.

esprime preoccupazione per la diffusa mancanza di consapevolezza, anche tra il pubblico in generale e i funzionari governativi, riguardo alla gravità delle minacce attualmente poste da regimi autoritari stranieri e altri attori malevoli a tutti i livelli e in tutti i settori della società europea, minacce che mirano a indebolire i diritti fondamentali e la legittimità delle autorità pubbliche, ad aggravare la frammentazione politica e sociale e, in alcuni casi, persino a causare un danno potenzialmente letale ai cittadini dell'UE;

8.

è preoccupato per la mancanza di norme e di misure adeguate e sufficienti ad attribuire e a rispondere ad atti di ingerenza straniera, il che rende allettante il calcolo dei costi ridotti, del basso rischio e dell'alto profitto per gli attori malintenzionati, visto che attualmente il rischio di subire le conseguenze delle proprie azioni è estremamente basso;

9.

esorta la Commissione a includere, se del caso, una prospettiva di manipolazione delle informazioni e di ingerenza straniera nella valutazione d'impatto ex ante condotta prima di presentare nuove proposte al fine di integrare la lotta contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni nel processo decisionale dell'UE; incoraggia la SEAE e la Commissione a eseguire verifiche periodiche della resilienza e a valutare lo sviluppo delle minacce e il loro effetto sulle attuali legislazioni e politiche;

10.

invita la Commissione ad analizzare gli organismi nazionali istituiti recentemente, quali il coordinatore nazionale australiano per le azioni di contrasto alle ingerenze straniere, il comitato per la sicurezza della Finlandia a supporto del governo e dei ministeri, l'agenzia per la protezione civile svedese, la nuova agenzia per la difesa psicologica, il Centro nazionale cinese, la nuova agenzia nazionale Viginum in Francia, il centro nazionale per la sicurezza informatica della Lituania e la task force interagenzia di coordinamento per la disinformazione di Taiwan, allo scopo di valutare quali insegnamenti possono essere appresi da dette pratiche di eccellenza e in che misura un'idea analoga possa essere attuata a livello dell'Unione; invita la Commissione a sostenere la condivisione tra gli Stati membri delle informazioni e delle pratiche migliori in tale ambito; sottolinea l'importanza di un approccio e di strumenti proattivi, comprese le comunicazioni strategiche quale attività fondamentale per l'attuazione delle politiche dell'UE e degli Stati membri con parole e azioni; invita la Commissione a fornire un'adeguata formazione in materia di scienza dei dati e a creare un unico organismo di monitoraggio, in seno alla Commissione, sulla manipolazione delle informazioni;

11.

esprime preoccupazione per le numerose lacune e scappatoie delle attuali normative e politiche a livello europeo e nazionale volte a individuare, prevenire e contrastare le ingerenze straniere;

12.

osserva che l'UE finanzia numerosi progetti e programmi a lungo termine riguardanti la lotta alla disinformazione a livello tecnologico, giuridico, psicologico e informativo; invita la Commissione a valutare l'impatto di detti progetti e programmi e la loro applicabilità;

13.

invita la Commissione a istituire una task force della Commissione con la vicepresidente Věra Jourová, in qualità di vicepresidente della Commissione per i Valori e la trasparenza, responsabile per l'esame delle normative e politiche vigenti al fine di individuare le lacune che potrebbero essere sfruttate da soggetti malevoli ed esorta la Commissione a colmarle; sottolinea che tale struttura dovrebbe cooperare con le altre istituzioni dell'UE e con gli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale e favorire lo scambio di migliori pratiche; invita la Commissione e il SEAE a considerare l'istituzione di un Centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni indipendente e dotato di risorse adeguate, che dovrebbe identificare, analizzare e documentare le operazioni di manipolazione delle informazioni e le minacce di ingerenza contro l'UE nel suo insieme, rafforzare la consapevolezza della situazione, sviluppare un polo di conoscenza specializzato che diventi una piattaforma per il coordinamento con la società civile, il settore imprenditoriale, l'UE e le istituzioni nazionali e sensibilizzare i cittadini, anche mediante relazioni periodiche sulle minacce sistemiche; sottolinea che l'istituzione provvisoria di un centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni indipendente e dotato di risorse adeguate dovrebbe chiarire e rafforzare il ruolo della divisione StratCom del SEAE e delle sue task force come organi strategici del servizio diplomatico dell'UE ed evitare la sovrapposizione di attività; evidenzia che il mandato della divisione StratCom del SEAE dovrebbe incentrarsi sullo sviluppo strategico delle politiche estere volte a contrastare le minacce comuni esistenti ed emergenti e a rafforzare la collaborazione con i partner internazionali in questo ambito; sottolinea che la divisione StratCom del SEAE potrebbe perseguire tale obiettivo in stretta cooperazione con il nuovo centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni e la nuova task force della commissione;

14.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a responsabilizzare la società civile affinché svolga un ruolo attivo nel contrasto a tali ingerenze straniere; invita a creare sistemi a tutti i livelli e settori della società europea tesi a rafforzare la resilienza delle organizzazioni e dei cittadini nei confronti delle ingerenze straniere, che consentano loro di individuare tempestivamente gli attacchi e di contrastarli nel modo più efficiente possibile, anche attraverso attività educative e di sensibilizzazione, entro i limiti del quadro di diritti fondamentali dell'UE e in modo trasparente e democratico; sottolinea, in tale contesto, le migliori pratiche e l'approccio che coinvolge la società nel suo insieme adottati da Taiwan; invita tutti i decisori politici a fornire alla società civile strumenti adeguati e finanziamenti dedicati per studiare, far emergere e contrastare le ingerenze straniere;

Rafforzare la resilienza dell'UE attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e l'istruzione

15.

sottolinea che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE necessitano di sistemi solidi, efficaci e interconnessi per individuare, analizzare, registrare e mappare i casi in cui attori statali e non statali stranieri cercano di interferire con i processi democratici, al fine di favorire la consapevolezza della situazione e la chiara comprensione del tipo di comportamento che l'UE e gli Stati membri devono scoraggiare e affrontare; chiede che vengano condotti periodicamente ricerche sociologiche e sondaggi al fine di monitorare la resilienza e l'alfabetizzazione mediatica, nonché per comprendere il sostegno pubblico e la percezione delle narrazioni di disinformazione più comuni;

16.

osserva che è ugualmente importante che le informazioni ottenute mediante detta analisi non siano utilizzate soltanto da gruppi di specialisti in ingerenze straniere, ma siano, nella misura del possibile, condivise apertamente anche con il grande pubblico, in particolare con le persone che svolgono funzioni sensibili, in modo che tutti siano consapevoli delle forme di minaccia e possano evitare i rischi;

17.

sottolinea che è necessario elaborare una metodologia comune per promuovere la consapevolezza della situazione, l'allarme rapido e la valutazione delle minacce, raccogliere prove in modo sistematico e individuare tempestivamente la manipolazione dell'ambiente di informazione, nonché sviluppare norme in materia di attribuzione tecnica, ad esempio sull'autenticità dei contenuti, onde garantire una risposta efficace;

18.

sottolinea l'esigenza che l'UE, in cooperazione con gli Stati membri e lavorando a livello multilaterale nei pertinenti forum internazionali, elabori una definizione concettuale delle minacce di ingerenza affrontate dall'UE; osserva che tale definizione deve riflettere le tattiche, le tecniche, le procedure e gli strumenti utilizzati per descrivere i modelli di comportamento attualmente posti in essere dagli attori, statali e non statali, responsabili delle minacce; esorta la Commissione a coinvolgere la FRA dell'UE onde garantire che non vi siano nozioni discriminatorie o inique ovvero parzialità nelle definizioni concettuali;

19.

sottolinea che la diplomazia pubblica e la comunicazione strategica sono elementi essenziali delle relazioni esterne dell'UE e per la protezione dei valori democratici dell'Unione; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare e potenziare ulteriormente l'importante lavoro della divisione StratCom del SEAE, con le sue task force, il Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN) e la cellula per l'analisi delle minacce ibride, la direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'UE, il sistema di allarme rapido, la consolidata cooperazione a livello amministrativo tra il SEAE, la Commissione e il Parlamento, la rete contro la disinformazione guidata dalla Commissione, la task force amministrativa contro la disinformazione del Parlamento e la cooperazione in corso con la NATO, il G7, la società civile e l'industria privata, per promuovere la collaborazione in materia di intelligence, analisi, condivisione delle migliori pratiche e sensibilizzazione in merito alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere; accoglie con favore la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta», invita il SEAE e la Commissione a pubblicare un calendario dettagliato per l'attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti;

20.

sottolinea l'esigenza di consolidare le attività di monitoraggio permanenti, rafforzandole ben prima delle elezioni, di referendum o di altri importanti processi politici in tutta Europa;

21.

invita gli Stati membri a sfruttare appieno tali risorse condividendo le informazioni pertinenti con il Centro UE di situazione e di intelligence e rafforzando la partecipazione al sistema di allarme rapido; è del parere che l'analisi e la cooperazione nell'ambito dell'intelligence all'interno dell'UE e con la NATO debbano essere ulteriormente rafforzate, rendendo inoltre tale cooperazione più trasparente e affidabile sotto il profilo della democrazia, anche mediante la condivisione di informazioni con il Parlamento;

22.

accoglie con favore l'idea della presidente della Commissione von der Leyen di istituire un Centro comune di consapevolezza situazionale, per migliorare la previsione strategica e l'autonomia strategica aperta dell'UE, pur attendendo ulteriori informazioni riguardanti la sua struttura e la sua missione; sottolinea che tale centro richiederebbe la cooperazione attiva con i servizi pertinenti della Commissione, il SEAE, il Consiglio, il Parlamento e le autorità nazionali; ribadisce, tuttavia, l'importanza di evitare duplicazioni di lavoro e sovrapposizioni con le strutture dell'UE esistenti;

23.

ricorda la necessità di dotare il SEAE di un mandato rafforzato e chiaramente definito e delle risorse necessarie affinché la divisione per le comunicazioni strategiche, le task force e l'analisi delle informazioni possa monitorare e contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze al di là delle fonti straniere attualmente coperte dalle tre task force e mirare a una più ampia copertura geografica attraverso un approccio basato sui rischi; chiede con urgenza di garantire che il SEAE disponga di capacità adeguate per far fronte alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte della Cina, in particolare istituendo un team specifico per l'Estremo Oriente; sottolinea altresì l'esigenza di promuovere in modo significativo le competenze e le conoscenze linguistiche per quanto riguarda la Cina e altre regioni strategicamente importanti, all'interno del SEAE, degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE in generale, e di utilizzare le fonti di informazione di pubblico accesso attualmente poco sfruttate;

24.

sottolinea l'importanza di mezzi di informazione ampiamente distribuiti, competitivi e pluralistici, giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti e media di servizio pubblico forti per un dibattito democratico vivace e libero; accoglie con favore le iniziative volte a riunire, formare e sostenere in altro modo le organizzazioni di giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti in tutta Europa e in particolare nelle regioni più a rischio, quali ad esempio l'Osservatorio europeo dei media digitali e il Fondo europeo per la democrazia; si rammarica profondamente del fatto che l'Osservatorio europeo dei media digitali non riguardi gli Stati baltici; plaude altresì alle iniziative tese a introdurre indicatori dell'affidabilità del giornalismo e della verifica dei fatti facilmente riconoscibili, come quella avviata da Reporter senza frontiere; invita la Commissione a contrastare la proprietà monopolistica dei mezzi di comunicazione;

25.

esprime apprezzamento per l'indispensabile attività di ricerca e le numerose iniziative di sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica e digitale creative e di successo promosse da singole persone, scuole, università, organizzazioni operanti nel settore dei media, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile;

26.

chiede all'EU e agli Stati membri di destinare fonti di finanziamento pubblico dell'UE a verificatori di fatti, ricercatori, mezzi di comunicazione di qualità e investigativi e giornalisti indipendenti, nonché alle ONG che fanno ricerca e indagano sui casi di manipolazione delle informazioni e ingerenze, promuovono l'alfabetizzazione mediatica, digitale e in materia di informazione e altri strumenti per la responsabilizzazione dei cittadini e conducono ricerche su come misurare concretamente l'efficacia dell'alfabetizzazione mediatica, digitale e in materia di informazione, delle campagne di sensibilizzazione, delle attività di confutazione della disinformazione e della comunicazione strategica;

27.

chiede il rafforzamento dei mezzi di informazioni professionali e pluralistici, garantendo che gli editori ricevano un'equa remunerazione per l'uso dei loro contenuti su Internet; sottolinea che numerosi paesi nel mondo intraprendono azioni volte a garantire che i mezzi di comunicazione abbiano risorse finanziarie adeguate; ribadisce la sua richiesta di creare un fondo UE permanente per i mezzi di informazione e accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa «News», comprese le nuove possibilità di finanziamento per il settore dei media e l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione nel programma Europa creativa 2021-2027; osserva, tuttavia, che i flussi di finanziamento possono creare dipendenza o influire sull'indipendenza dei mezzi di comunicazione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza del finanziamento trasparente dei mezzi di comunicazione; ritiene che sia necessario divulgare pubblicamente le informazioni in merito a chi possiede, dona, controlla o fornisce contenuti ai canali di comunicazione, e paga per i contenuti giornalistici, in modo da tutelare il pluralismo dei media;

28.

sottolinea l'esigenza di consolidare le analisi, le segnalazioni di incidenti e le valutazioni di minacce pubbliche basate su dati riguardanti la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e di rendere pubbliche tali informazioni; suggerisce pertanto la creazione di una banca dati a livello europeo dei tentativi di ingerenza straniera segnalati dalle autorità dell'UE e degli Stati membri; sottolinea che le informazioni su questi incidenti potrebbero essere condivise, ove opportuno, con le organizzazioni della società civile e con i cittadini, in tutte le lingue dell'UE;

29.

invita tutti gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica e digitale, nonché l'educazione alla democrazia e ai diritti fondamentali, la storia e gli affari mondiali recenti, la riflessione critica e la partecipazione pubblica, nei propri programmi scolastici, dall'istruzione per l'infanzia all'apprendimento degli adulti, compresa la formazione di insegnanti e ricercatori; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il sostegno all'educazione storica e alla ricerca su come le ingerenze straniere e i totalitarismi passati abbiano influenzato la società in generale, e più specificamente gli eventi democratici su larga scala;

30.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, a tutti i livelli amministrativi, a individuare i settori a rischio di tentativi di ingerenza e a fornire al personale che lavora in tali settori una formazione ed esercitazioni regolari su come rilevare ed evitare i tentativi di ingerenza e sottolinea che tali sforzi trarrebbero giovamento da un formato standardizzato stabilito dall'UE; raccomanda di offrire moduli di formazione completi anche a tutti i dipendenti pubblici; accoglie in tal senso con favore le opportunità di formazione offerte dall'amministrazione del Parlamento ai deputati e al personale; invita a sviluppare ulteriormente tale formazione;

31.

sottolinea l'esigenza di sensibilizzare tutti i livelli della società in merito all'ingerenza straniera; accoglie con favore le iniziative intraprese dal SEAE, dalla Commissione e dall'amministrazione del Parlamento, quali gli eventi di formazione e sensibilizzazione per giornalisti, insegnanti, influencer, studenti, cittadini più anziani e visitatori, sia online che offline, a Bruxelles e in tutti gli Stati membri, e raccomanda di svilupparle ulteriormente;

32.

invita gli Stati membri, l'amministrazione UE e le organizzazioni della società civile a condividere le migliori pratiche per la formazione in materia di alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione e sensibilizzazione, come previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (13); esorta la Commissione a organizzare tali scambi in cooperazione con il gruppo di esperti sull'educazione ai media; sottolinea che gli Stati membri devono attuare rapidamente e correttamente la direttiva riveduta;

33.

esorta le istituzioni europee a redigere un codice etico che guidi le autorità pubbliche e i rappresentanti politici nell'uso delle piattaforme e reti di social media; reputa necessario incoraggiare un uso responsabile di tali piattaforme e reti per combattere la manipolazione e la disinformazione inconsapevole proveniente dalla sfera pubblica;

34.

invita l'UE e gli Stati membri ad attuare programmi di sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione su misura, anche per le diaspore e le minoranze, ed esorta la Commissione a istituire un sistema per la condivisione semplice di materiali nelle lingue minoritarie, al fine di ridurre i costi per la traduzione e raggiungere il maggior numero possibile di persone; invita le regioni e i comuni ad assumere un ruolo guida, poiché è importante raggiungere le zone rurali e i diversi gruppi demografici;

35.

sottolinea che una risposta essenziale ai tentativi di ingerenza straniera è la difesa dei principali gruppi che ne sono l'obiettivo; sottolinea la necessità di un'azione mirata, attraverso un quadro giuridico armonizzato dell'UE, contro la diffusione della disinformazione e dell'incitamento all'odio su questioni relative al genere, alle persone LGBTIQ+, alle minoranze e ai rifugiati; invita la Commissione a elaborare e attuare strategie per ostacolare il finanziamento di persone e gruppi che diffondono o partecipano attivamente alla manipolazione delle informazioni, che spesso ha come obiettivo i gruppi e gli argomenti summenzionati, al fine di dividere la società; chiede campagne di comunicazione positive su questi temi e sottolinea l'esigenza di una formazione attenta alle prospettive di genere;

36.

riconosce che gli attacchi e le campagne di disinformazione di genere sono spesso impiegati nell'ambito di una strategia politica più ampia per minare la parità di partecipazione ai processi democratici, soprattutto per le donne e le persone LGBTIQ+; sottolinea che la disinformazione sulle persone LGBTIQ+ alimenta l'odio, sia online che offline, e minaccia vite umane; chiede che la ricerca in merito alla disinformazione online sia condotta da una prospettiva intersezionale e che si attui una sorveglianza delle modifiche che le piattaforme apportano per rispondere alle campagne di disinformazione di genere online; chiede di prestare maggiore attenzione alla disinformazione basata sul genere attraverso la creazione di sistemi di allarme rapido attraverso i quali sia possibile segnalare e identificare le campagne di disinformazione di genere;

37.

invita la Commissione a presentare una strategia globale per l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione che dedichi un'attenzione particolare alla lotta contro la manipolazione delle informazioni;

38.

accoglie con favore l'istituzione del gruppo di esperti sulla lotta alla disinformazione e per la promozione dell'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione, che si concentrerà, fra l'altro. sulla riflessione critica, sulla formazione degli insegnanti, sulle operazioni di prebunking, sugli sforzi volti a sfatare le mistificazioni e per il controllo dei fatti e sul coinvolgimento degli studenti; invita la Commissione a condividere i risultati del lavoro di detto gruppo di esperti e a dare seguito alle sue conclusioni;

39.

sottolinea l'importanza della comunicazione strategica per contrastare le narrazioni antidemocratiche più comuni; invita a migliorare la comunicazione strategica dell'UE in modo da rafforzarne la presa sui propri cittadini e all'estero; evidenzia che tutte le organizzazioni democratiche devono difendere la democrazia e proteggere lo Stato di diritto e hanno la responsabilità comune di coinvolgere i cittadini, utilizzando le lingue e le piattaforme da essi preferite;

40.

invita gli Stati membri a promuovere campagne pubbliche di comunicazione efficaci in relazione alla pandemia di COVID-19, al fine di divulgare informazioni accurate e puntuali per contrastare la disinformazione inconsapevole, in particolare sui vaccini;

41.

esprime profonda preoccupazione per la diffusione della propaganda di Stato straniera, proveniente principalmente da Mosca e Pechino, così come da Ankara, che viene tradotta nelle lingue locali, ad esempio attraverso contenuti mediatici finanziati da RT, Sputnik, Anadolu, CCTV, Global Times, Xinhua, TRT World o dal partito comunista cinese e spacciati per giornalismo, e distribuita attraverso i quotidiani; sostiene che tali canali non possono essere considerati reali mezzi di comunicazione e pertanto non dovrebbero godere degli stessi diritti e protezione garantiti ai media democratici; è ugualmente preoccupato per il modo in cui tali narrazioni si sono diffuse nei prodotti giornalistici autentici; sottolinea l'esigenza di creare maggiore consapevolezza in merito alle campagne di disinformazione condotte da Russia e Cina, che mirano a sfidare i valori democratici e dividere l'UE, in quanto costituiscono la principale fonte di disinformazione in Europa; invita la Commissione ad avviare uno studio sulle norme minime per i mezzi di comunicazione quale base per revocare eventualmente le licenze in caso di violazioni; chiede alla Commissione di integrare i risultati dello studio nella prossima legislazione, come in una possibile legge sulla libertà dei mezzi di comunicazione; osserva che gli attori delle ingerenze straniere si possono falsamente presentare come giornalisti; ritiene che in tali casi dovrebbe essere possibile irrogare sanzioni nei confronti di detta persona od organizzazione, ad esempio denunciando apertamente i responsabili, escludendoli dalle conferenze stampa o revocandone l'accreditamento;

42.

esprime grave preoccupazione per gli attacchi, le molestie, le violenze e le minacce nei confronti dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani e di altre persone che denunciano le ingerenze straniere, che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza; invita la Commissione a presentare tempestivamente proposte concrete e ambiziose sulla sicurezza di tutte queste persone, compresa un'azione legale antistrategica tesa a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e il sostegno economico, giuridico e diplomatico, come annunciato nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea; accoglie, a tale proposito, con favore la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (14); invita gli Stati membri a proteggere efficacemente i giornalisti e gli altri professionisti dei media con strumenti legislativi e non legislativi;

43.

sottolinea l'esigenza di coinvolgere i decisori politici a livello locale e regionale responsabili delle decisioni strategiche negli ambiti di loro competenza, quali le infrastrutture, la cibersicurezza, la cultura e l'istruzione; evidenzia che i politici e le autorità locali e regionali possono spesso individuare con tempestività eventuali sviluppi preoccupanti e sottolinea che è spesso necessaria una conoscenza della situazione locale per individuare e attuare le contromisure adeguate;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare dei canali di comunicazione e piattaforme mediante i quali le imprese, le ONG e i cittadini, inclusi i membri di diaspore, possano segnalare i casi in cui siano vittime di manipolazione delle informazioni o di ingerenze; invita gli Stati membri a sostenere le vittime di attacchi e quanti sono a conoscenza di tali attacchi o quanti sono sottoposti a pressioni;

Ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online

45.

accoglie con favore la proposta di revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione e le proposte riguardanti la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali e altre misure legate al piano d'azione per la democrazia europea, come strumenti potenzialmente efficaci nella lotta contro le ingerenze straniere; raccomanda di tenere conto degli aspetti illustrati nella presente sezione durante la lettura definitiva di tali testi;

46.

sottolinea che la libertà di espressione non deve essere erroneamente interpretata come libertà di dedicarsi ad attività online che sono illegali offline, quali le molestie, l'incitamento all'odio, la discriminazione razziale, il terrorismo, la violenza, lo spionaggio e le minacce; sottolinea che le piattaforme devono non solo rispettare la legge nazionale dello Stato in cui operano, ma anche soddisfare i termini di utilizzo, soprattutto per quanto riguarda i contenuti dannosi online; invita le piattaforme a intensificare gli sforzi per prevenire la ricomparsa di contenuti illegali identici a quelli che sono già stati identificati come illegali e che sono stati rimossi;

47.

sottolinea soprattutto la necessità di continuare a studiare l'aumento della disinformazione e dell'ingerenza straniera online e che la legislazione a livello dell'UE garantisca una trasparenza, un monitoraggio e una responsabilità significativamente maggiori per quanto concerne le operazioni condotte dalle piattaforme online nonché l'accesso ai dati per i legittimi richiedenti l'accesso, in particolare nel trattare gli algoritmi e la pubblicità online; chiede alle imprese dei social media di tenere archivi di annunci pubblicitari;

48.

chiede l'adozione di una regolamentazione e di azioni che obblighino le piattaforme, in particolare quelle con un rischio sistemico per la società, a fare la propria parte per limitare la manipolazione delle informazioni, ad esempio utilizzando indicazioni in riferimento ai reali autori dietro agli account, limitando la portata degli account regolarmente utilizzati per diffondere la disinformazione o che violano ripetutamente i termini di utilizzo della piattaforma, sospendendo e, se necessario, sulla base di una chiara regolamentazione, cancellando gli account non autentici utilizzati per campagne di ingerenza coordinate o demonetizzando i siti che diffondono la disinformazione, predisponendo misure di mitigazione dei rischi di ingerenza posti dagli effetti dei loro algoritmi, modelli pubblicitari, sistemi di raccomandazione e tecnologie di intelligenza artificiale e segnalando contenuti di disinformazione sia nei post che nei commenti; ricorda la necessità di attuare tali misure in modo trasparente e responsabile;

49.

invita la Commissione a tenere pienamente conto della nota orientativa del Consiglio d'Europa sulle migliori pratiche verso quadri giuridici e procedurali efficaci per meccanismi di autoregolamentazione e co-regolamentazione della moderazione dei contenuti, adottata nel giugno 2021;

50.

chiede una piena ed efficace attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (15), che limiti la quantità di dati che le piattaforme possono conservare sugli utenti e la durata di utilizzo di tali dati, soprattutto per le piattaforme e le applicazioni che utilizzano dati particolarmente riservati e/o sensibili, quali le applicazioni di messaggistica, di servizi sanitari, finanziari e di appuntamenti e i piccoli gruppi di discussione; chiede che le piattaforme dei gatekeeper si astengano dal combinare dati personali con dati personali provenienti da altri servizi offerti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi, per far sì che il rifiuto alla conservazione e alla condivisione dei dati sia agevole quanto il consenso, e per consentire gli utenti di scegliere se essere o meno oggetto della pubblicità online personalizzata; accoglie con favore tutti gli sforzi volti a vietare le tecniche di microtargeting per la pubblicità politica, in particolare, ma non solo, quelle basate su dati personali sensibili, come l'origine etnica, le convinzioni religiose o l'orientamento sessuale, e chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'estensione del divieto di microtargeting a pubblicità basata su questioni specifiche;

51.

chiede l'adozione di norme europee vincolanti che impongano alle piattaforme di cooperare con le autorità competenti per esaminare regolarmente i loro sistemi e per identificare, valutare e mitigare i rischi di manipolazione delle informazioni e di ingerenza associati all'uso dei loro servizi, tra cui il modo in cui la progettazione e la gestione dei loro servizi contribuiscono a tale rischio; chiede norme europee vincolanti che obblighino le piattaforme a istituire dei sistemi di monitoraggio dell'utilizzo dei loro servizi, come il monitoraggio in tempo reale dei post più popolari e di tendenza suddivisi per paese, al fine di rilevare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e di segnalare le sospette ingerenze alle autorità competenti, nonché di aumentare i costi sostenuti dai soggetti che consentono di chiudere un occhio su azioni di questo tipo favorite dai loro sistemi;

52.

invita le piattaforme online a impegnare risorse adeguate per prevenire dannose ingerenze straniere, nonché per garantire migliori condizioni di lavoro, assistenza psicologica e un equo compenso per i moderatori dei contenuti; invita le grandi piattaforme dei social media a fornire relazioni dettagliate e suddivise per paese, sulle risorse destinate alla verifica dei fatti all'interno del paese, alle attività di ricerca, alla moderazione dei contenuti, comprese le capacità umane e di intelligenza artificiale (IA) nelle singole lingue, e alla collaborazione con la società civile locale; sottolinea la necessità che tali piattaforme intensifichino i loro sforzi volti ad affrontare la disinformazione nei mercati più piccoli e meno redditizi sul piano commerciale nell'UE;

53.

invita le piattaforme dei social media a rispettare pienamente l'uguaglianza di tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla lingua utilizzata nella progettazione dei loro servizi, strumenti e meccanismi di monitoraggio, nonché nelle misure per una maggiore trasparenza e un ambiente online più sicuro; sottolinea che ciò si riferisce non solo a tutte le lingue ufficiali nazionali e regionali, ma anche alle lingue di considerevoli diaspore all'interno dell'UE; sottolinea che tali servizi dovrebbero essere accessibili anche alle persone con problemi di udito;

54.

chiede un'etichettatura chiara e leggibile dei deepfake, sia per gli utenti delle piattaforme che nei metadati dei contenuti, per migliorarne la tracciabilità per chi effettua ricerche e per i verificatori di fatti; accoglie con favore, a tale riguardo, le iniziative volte a migliorare l'autenticità e la tracciabilità dei contenuti, come lo sviluppo di filigrane e standard di autenticità, e l'introduzione di norme globali;

55.

chiede di regolamentare i servizi che offrono strumenti e servizi di manipolazione dei social media, come l'aumento della portata degli account o dei contenuti utilizzando l'engagement artificiale o profili non autentici; sottolinea che questo regolamento deve basarsi su una valutazione approfondita delle pratiche attuali e dei rischi associati e dovrebbe evitare che tali servizi siano utilizzati da attori malintenzionati a fini di ingerenza politica;

56.

sottolinea la necessità di trasparenza per quanto riguarda la persona fisica o giuridica dietro ai contenuti online e agli account per coloro che intendono fare pubblicità; invita le piattaforme a introdurre meccanismi per individuare e sospendere, in particolare, gli account non autentici connessi a operazioni di influenza coordinata; sottolinea che tali pratiche non dovrebbero interferire con la capacità di essere anonimi online, aspetto di fondamentale importanza per proteggere i giornalisti, gli attivisti, le comunità emarginate e le persone in posizioni vulnerabili (ad esempio informatori o dissidenti e oppositori politici di regimi autocratici), e dovrebbero lasciare spazio agli account satirici e umoristici;

57.

sottolinea che una maggiore responsabilità rispetto alla rimozione di contenuti non deve causare l'eliminazione arbitraria di contenuti leciti; invita a essere cauti nel sospendere completamente gli account di persone reali o il massiccio utilizzo dei filtri automatici; prende atto con preoccupazione delle decisioni arbitrarie delle piattaforme di sopprimere gli account dei funzionari eletti; sottolinea che tali account dovrebbero essere cancellati solo sulla base di una chiara regolamentazione fondata su valori democratici, che siano tradotti in politiche aziendali e siano sostenuti da una sorveglianza democratica indipendente, e che occorre un processo pienamente trasparente che copra il diritto di ricorso;

58.

chiede l'adozione di norme vincolanti che obblighino le piattaforme a creare canali di comunicazione facilmente disponibili ed efficaci per le persone o le organizzazioni che desiderano segnalare contenuti illegali, violazioni di termini di utilizzo, disinformazione o ingerenze straniere e manipolazioni, laddove possibile per consentire alle persone accusate di rispondere prima dell'adozione di qualsiasi misura restrittiva, e a stabilire procedure di rinvio o ricorso imparziali, trasparenti, rapide e accessibili, per le vittime dei contenuti pubblicati online, per coloro che segnalano contenuti e per le persone o le organizzazioni interessate dalla decisione di segnalare gli account, limitarne la visibilità, disabilitarne l'accesso o sospenderli, o di limitare l'accesso ai proventi pubblicitari; raccomanda alle piattaforme di social media di designare un punto di contatto per ciascuno Stato membro e di creare task force per ogni elezione importante in ogni Stato membro;

59.

invita ad adottare norme legislative per garantire la trasparenza nei confronti degli utenti e del pubblico generale, ad esempio obbligando le piattaforme a creare archivi pubblici e facilmente consultabili di annunci pubblicitari online, compresi i destinatari e chi li ha pagati, e dei contenuti moderati e cancellati, stabilire misure di autoregolamentazione e garantire un accesso globale e significativo alle informazioni sull'elaborazione, l'uso e l'impatto degli algoritmi alle autorità nazionali competenti, a ricercatori verificati affiliati a istituzioni accademiche, ai media, alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni internazionali che operano nell'interesse pubblico; ritiene che la metrica di tali archivi debba essere armonizzata per consentire l'analisi tra le piattaforme e ridurre gli oneri amministrativi per gli stessi;

60.

chiede di porre fine ai modelli d'impresa che fanno affidamento sulla capacità di indurre le persone a rimanere più a lungo sulle piattaforme fornendo loro contenuti coinvolgenti; invita i decisori politici legislativi e le piattaforme a garantire, attraverso l'uso di moderatori umani e un revisore terzo, che gli algoritmi non promuovano contenuti illegali, estremisti, discriminatori o radicalizzanti, ma piuttosto offrano agli utenti una pluralità di prospettive e diano priorità e promuovano contenuti basati su fatti e dati scientifici, in particolare su importanti questioni sociali come la salute pubblica e i cambiamenti climatici; ritiene che i sistemi di classificazione basati sul coinvolgimento e sulla dipendenza pongano una minaccia sistemica per la nostra società; invita la Commissione ad affrontare la questione attuale degli incentivi sui prezzi laddove le inserzioni pubblicitarie altamente mirate con contenuti controversi hanno spesso prezzi molto più bassi per la stessa quantità di visualizzazioni rispetto alle inserzioni meno mirate con contenuti socialmente integrativi;

61.

chiede che gli algoritmi siano modificati per arrestare la promozione dei contenuti provenienti da account non autentici e canali che favoriscono artificiosamente la diffusione della manipolazione dolosa straniera delle informazioni; chiede che gli algoritmi siano modificati affinché non spingano contenuti controversi e che suscitano rabbia; sottolinea la necessità che l'UE attui misure vincolare sul piano giuridico le imprese dei social media a prevenire il più possibile l'amplificazione della disinformazione una volta rilevata, e che ci devono essere conseguenze per le piattaforme se non rispettano l'obbligo di rimuovere la disinformazione;

62.

sottolinea l'esigenza di una migliore fase di prova e di una valutazione sistematica delle conseguenze degli algoritmi, ivi comprese le modalità in cui definiscono il dibattito pubblico e influenzano i risultati politici e in che modo si attribuisce priorità ai contenuti; sottolinea che tale esame dovrebbe verificare anche se le piattaforme possono mantenere le garanzie promesse nei rispettivi termini di utilizzo e se dispongono di garanzie sufficienti per prevenire un comportamento coordinato e non autentico su larga scala per manipolare i contenuti mostrati sulle loro piattaforme;

63.

è allarmato dalla media di 65 milioni di EUR di entrate pubblicitarie che sono destinate ogni anno a circa 1 400 siti web di disinformazione che prendono di mira i cittadini europei (16); sottolinea che gli annunci pubblicitari online, talvolta anche di istituzioni pubbliche, appaiono su siti web malevoli che promuovono l'incitamento all'odio e la disinformazione senza che gli inserzionisti interessati abbiano dato l'autorizzazione o ne siano a conoscenza e che finiscono con il finanziarli involontariamente; osserva che cinque imprese, tra cui Google Ads, pagano il 97 % di tali entrate pubblicitarie e sono responsabili della selezione di siti web degli editori elencati nel proprio archivio, e quindi hanno il potere di determinare quali contenuti sono monetizzati e quali no; ritiene inaccettabile che gli algoritmi che distribuiscono i fondi pubblicitari siano una completa scatola nera per il pubblico; invita la Commissione a utilizzare gli strumenti della politica in materia di concorrenza e delle norme antitrust per garantire un mercato funzionale e rompere questo monopolio; esorta tali attori a impedire che i siti che diffondono la disinformazione siano finanziati dai loro servizi pubblicitari; si congratula con le organizzazioni dedite all'opera di sensibilizzazione in merito a tale questione preoccupante; sottolinea che gli inserzionisti dovrebbero avere il diritto di sapere e decidere dove vengono posizionati i loro annunci e quale intermediario ha trattato i loro dati; chiede di istituire un processo di mediazione che consenta agli inserzionisti di essere rimborsati quando le inserzioni pubblicitarie sono posizionate su siti web che promuovono la disinformazione;

64.

sottolinea che il codice di buone pratiche sulla disinformazione aggiornato, la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali e altre misure legate al piano d'azione per la democrazia europea richiederanno un meccanismo efficace di controllo, valutazione e sanzioni una volta adottati, al fine di valutarne periodicamente l'attuazione a livello nazionale e dell'UE e di individuare eventuali lacune e porvi rimedio tempestivamente e di sanzionare l'errata applicazione degli impegni nonché l'inazione; chiede, a tale riguardo, coordinatori dei servizi digitali forti e dotati di ingenti risorse in ciascuno Stato membro, nonché risorse sufficienti per consentire al braccio esecutivo della Commissione di svolgere i compiti che gli sono stati attribuiti mediante la legge sui servizi digitali; sottolinea inoltre l'importanza di garantire che le piattaforme online siano sottoposte ad audit indipendenti certificati dalla Commissione; osserva che i revisori non possono essere finanziati dalle singole piattaforme, al fine di garantirne l'indipendenza;

65.

chiede, a tale riguardo, di definire, attraverso la coregolamentazione, indicatori chiave di prestazione (ICP) oggettivi, che assicurino la verificabilità delle azioni intraprese dalle piattaforme nonché i loro effetti; sottolinea che questi indicatori chiave di prestazione dovrebbero includere sistemi di misura specifici per paese, come il pubblico a cui si rivolge la disinformazione, il coinvolgimento (tassi di clic, ecc.), il finanziamento di attività nazionali di verifica dei fatti e di ricerca, e la prevalenza e la forza di relazioni nazionali con la società civile;

66.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione, poiché la discussione è rimasta in gran parte riservata al settore privato e alla Commissione; deplora che il Parlamento europeo, in particolare la commissione speciale INGE, e alcuni altri portatori di interessi chiave, non siano stati adeguatamente consultati durante l'elaborazione della revisione del codice di buone pratiche;

67.

deplora il persistere della natura di autoregolamentazione del codice di buone pratiche, dal momento che l'autoregolamentazione è insufficiente per quanto riguarda la tutela del pubblico dai tentativi di ingerenza e manipolazione; è preoccupato che il codice di buone pratiche sulla disinformazione aggiornato possa non essere in grado di fornire una risposta alle sfide future; esprime preoccupazione per la forte dipendenza degli orientamenti sul rafforzamento del codice di buone pratiche dalla proposta della Commissione relativa alla legge sui servizi digitali; chiede di intraprendere un'azione rapida per garantire che il codice di buone pratiche integri impegni vincolanti per le piattaforme affinché assicurino la preparazione dell'UE prima delle prossime elezioni locali, regionali, nazionali ed europee;

68.

chiede che l'UE protegga e incoraggi il dialogo all'interno della comunità tecnologica e lo scambio di informazioni sul comportamento e sulle strategie delle piattaforme sociali; ritiene che solo una comunità tecnologica aperta può rafforzare l'opinione pubblica contro attacchi, manipolazioni e ingerenze; chiede di esaminare la possibilità di istituire un centro di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) tra il pubblico e il privato in relazione alla disinformazione, ove i membri registrino, etichettino e condividano le informazioni sulle minacce relative ai contenuti di disinformazione e ai loro agenti incaricati della distribuzione, conformemente a una classificazione delle minacce; ritiene che ciò possa fornire le informazioni necessarie per il sistema di allarme rapido dell'UE e il meccanismo del G7 e apportare vantaggi anche agli attori più piccoli con minori risorse; chiede di istituire una norma a livello industriale sulla disinformazione per i servizi pubblicitari e i servizi di monetizzazione online e di demonetizzare i contenuti dannosi, che dovrebbero essere utilizzati anche dai sistemi di pagamento online e dalle piattaforme di commercio elettronico e sottoposti ad audit da terzi;

69.

sottolinea la necessità che il codice possa fungere da strumento efficace fino all'entrata in vigore della legge sui servizi digitali; ritiene che il codice debba anticipare alcuni degli obblighi della legge sui servizi digitali e obbligare i firmatari ad attuare una serie di disposizioni di detta legge per quanto riguarda l'accesso ai dati per i ricercatori e i regolatori, e la trasparenza della pubblicità, compresa la trasparenza degli algoritmi e dei sistemi di raccomandazione; esorta i firmatari a far verificare il loro rispetto di detti obblighi da parte di un revisore indipendente e chiede di pubblicare tali relazioni di audit;

70.

deplora la mancanza di trasparenza nell'ambito del processo di controllo della conformità al codice, nonché la tempistica della revisione del codice, che sarà completata prima della conclusione della commissione speciale INGE; osserva che, quanto meno, gli ordini del giorno delle riunioni, le note conclusive e gli elenchi delle presenze dovrebbero essere resi pubblici; esorta i firmatari a testimoniare in seno al Parlamento in merito ai loro impegni relativi al codice e al modo in cui essi hanno attuato e attueranno tali impegni;

71.

ritiene che le autorità indipendenti di regolamentazione dei media, come il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nell'applicazione del codice;

72.

accoglie con favore la proposta di istituire una task force definita negli orientamenti della Commissione sul rafforzamento del codice; insiste affinché la Commissione inviti i rappresentanti del Parlamento, le autorità nazionali di regolamentazione e altre parti interessate, tra cui la società civile e la comunità di ricerca, a far parte di tale task force;

Infrastrutture critiche e settori strategici

73.

ritiene che, data la loro natura interconnessa e transfrontaliera, le infrastrutture critiche sono sempre più vulnerabili nei confronti di ingerenze esterne, ed è del parere che il quadro attualmente in vigore debba essere rivisto; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione riguardante una nuova direttiva per migliorare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nell'Unione europea;

74.

raccomanda che gli Stati membri mantengano la prerogativa di individuare i soggetti critici, ma che il coordinamento a livello dell'UE è necessario per:

a)

rafforzare i canali di collegamento e comunicazione utilizzati da attori multipli, anche per la sicurezza complessiva delle missioni e operazioni dell'UE,

b)

sostenere le autorità competenti negli Stati membri attraverso il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, garantendo una partecipazione diversificata dei portatori di interessi e, in particolare, il coinvolgimento effettivo delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni della società civile e dei sindacati,

c)

promuovere lo scambio di pratiche migliori non soltanto tra gli Stati membri ma anche a livello regionale e locale, anche con i Balcani occidentali, e tra titolari e gestori di infrastrutture critiche, anche attraverso la comunicazione interagenzia, al fine di individuare con tempestività eventuali sviluppi preoccupanti ed elaborare le contromisure adeguate,

d)

attuare una strategia comune per rispondere agli attacchi informatici alle infrastrutture critiche;

75.

raccomanda che l'elenco dei soggetti critici potrebbe essere esteso ai sistemi di istruzione e alle infrastrutture per le elezioni digitali, vista la loro importanza fondamentale nel garantire il funzionamento e la stabilità a lungo termine dell'UE e degli Stati membri e che andrebbe assicurata una certa flessibilità in relazione all'aggiunta nell'elenco di nuovi settori strategici da proteggere;

76.

chiede un approccio globale dell'UE per affrontare il problema delle minacce ibride ai processi elettorali e per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri; invita la Commissione a valutare criticamente la dipendenza dalle piattaforme e dalle infrastrutture di dati nel contesto delle elezioni; ritiene che vi sia una mancanza di sorveglianza democratica sul settore privato; chiede un controllo più democratico delle piattaforme, compreso un accesso adeguato ai dati e agli algoritmi per le autorità competenti;

77.

raccomanda che gli obblighi derivanti dalla direttiva proposta, tra cui le valutazioni delle vulnerabilità, dei rischi e delle minacce a livello di UE e paese per paese rispecchino gli ultimi sviluppi e che tali valutazioni siano condotte dal Centro comune di ricerca in collaborazione con l'INTCEN del SEAE; sottolinea l'esigenza di risorse sufficienti affinché tali istituzioni offrano l'analisi all'avanguardia più recente, con un forte controllo democratico, che non dovrebbe precludere una previa valutazione da parte della FRA per garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

78.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano fornire alternative di finanziamento ai paesi candidati all'adesione all'UE dei Balcani occidentali e ad altri potenziali paesi candidati, in cui gli IED sono stati utilizzati come strumento geopolitico da paesi terzi per aumentare la pressione su tali paesi, in modo da impedire che ampie parti delle infrastrutture critiche dell'UE e dei paesi candidati finiscano nelle mani di paesi e società al di fuori dell'UE, e come sta avvenendo con gli investimenti cinesi nella posa in opera di cavi sottomarini nel Mar Baltico, nel Mediterraneo e nel Mar Artico; accoglie pertanto con favore il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti quale importante strumento per coordinare le azioni degli Stati membri in relazione agli investimenti stranieri e invita a elaborare un quadro normativo più rigoroso, e un'applicazione più rigorosa di esso, per garantire che gli IED con un effetto negativo sulla sicurezza dell'UE, come specificato nel regolamento, vengano bloccati e che vi sia un maggiore trasferimento di competenze alle istituzioni europee in materia di controllo degli investimenti esteri diretti; chiede l'abolizione del principio dell'offerta più bassa nelle decisioni di investimento del governo; invita tutti gli Stati membri senza meccanismi di controllo degli investimenti a istituire tali misure; è del parere che il quadro dovrebbe essere anche correlato meglio con analisi indipendenti, svolte da istituti nazionali e dell'UE o da altri portatori di interessi pertinenti, quali i gruppi di riflessione, per mappare e valutare i flussi di IED; ritiene che potrebbe essere opportuno includere nel quadro anche altri settori strategici, come le reti 5G e altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in modo da limitare la dipendenza dell'UE e dei suoi Stati membri da fornitori ad alto rischio; sottolinea che tale approccio dovrebbe essere parimenti applicato ai paesi candidati e potenziali candidati;

79.

è inoltre del parere che l'UE debba affrontare più sfide a causa della sua mancanza di investimenti in passato che ha contribuito alla sua dipendenza da fornitori esteri di tecnologia; raccomanda di rendere sicure le catene di produzione e di approvvigionamento delle infrastrutture critiche e del materiale critico all'interno dell'UE; ritiene che il tentativo dell'UE di procedere verso un'autonomia strategica aperta e una sovranità digitale sia importante e rappresenti la giusta strada da percorrere; sottolinea che si prevede che l'UE diffonda nuovi strumenti che rafforzino la sua posizione geopolitica, compreso uno strumento anti-coercizione; reputa che la legge europea sui semiconduttori, annunciata dalla Commissione per garantire che le parti essenziali per la produzione dei semiconduttori siano prodotte all'interno dell'UE, sia un passo importante per limitare la dipendenza da paesi terzi quali la Cina e gli Stati Uniti; ritiene che gli investimenti nella produzione di semiconduttori debbano essere fatti in maniera coordinata in tutto il blocco e sulla basi di un'analisi della domanda, onde evitare una corsa a sovvenzioni pubbliche nazionali e la frammentazione del mercato unico; invita pertanto la Commissione a istituire un Fondo europeo specifico per i semiconduttori, che possa sostenere la creazione di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie e compensare i costi di costituzione più elevati per le strutture di fabbricazione e progettazione nell'UE; considera Taiwan un partner importante nel rafforzare la produzione di semiconduttori all'interno dell'UE;

80.

chiede un ulteriore sviluppo delle reti europee di infrastrutture di dati e fornitori di servizi disciplinati da norme di sicurezza europee, ad esempio GAIA-X, che rappresenta un passo importante per creare una valida alternativa ai fornitori di servizi esistenti e verso un'economia digitale aperta, trasparente e sicura; sottolinea la necessità di rafforzare le PMI ed evitare la formazione di cartelli nel mercato cloud; ricorda che i centri di dati costituiscono infrastrutture critiche; esprime preoccupazione per l'influenza dei paesi terzi e delle loro imprese sullo sviluppo di GAIA-X;

81.

sottolinea che l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali le dorsali Internet e i cavi di comunicazione sottomarini, sono fondamentali per la sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire il sabotaggio e lo spionaggio su dette reti di comunicazione e a promuovere il ricorso a standard interoperabili in materia di inoltro sicuro per garantire l'integrità e la solidità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, anche tramite la recente strategia Global Gateway;

82.

invita la Commissione a proporre azioni tese a garantire l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime per la produzione di componenti e tecnologie critiche, ivi comprese batterie e apparecchiature, 5G e tecnologie successive, e sostanze chimiche e prodotti farmaceutici, sottolineando nel contempo l'importanza del commercio mondiale, della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente naturale, e con l'applicazione delle norme sociali e di sostenibilità internazionali per quanto riguarda l'uso delle risorse; ricorda la necessità di concedere il finanziamento necessario per la ricerca e lo sviluppo al fine di trovare sostituti adeguati in caso di interruzioni delle catene di approvvigionamento;

Ingerenze straniere durante i processi elettorali

83.

chiede di definire la protezione dell'intero processo elettorale come una questione di sicurezza europea e nazionale prioritaria, poiché elezioni libere e regolari sono al centro del processo democratico; chiede alla Commissione di elaborare un quadro di risposta migliore per contrastare le ingerenze straniere nei processi elettorali, che tra le altre misure dovrebbe consistere in canali di comunicazione diretta con i cittadini;

84.

sottolinea la necessità di promuovere la resilienza sociale contro la disinformazione durante i processi elettorali, anche nei settori privato e accademico, e di adottare un approccio olistico in cui tali ingerenze dovrebbero essere costantemente affrontate, dai programmi scolastici all'integrità tecnica e all'affidabilità del voto e attraverso misure strutturali per affrontarne la natura ibrida; chiede, in particolare, un piano per la preparazione delle elezioni europee nel 2024 che dovrebbe prevedere una strategia, la formazione e la sensibilizzazione dei partiti politici europei e del loro personale nonché misure di sicurezza rafforzate per prevenire ingerenze straniere;

85.

ritiene che la disinformazione, consapevole e inconsapevole, attraverso i social media sia diventata un problema crescente per l'integrità elettorale; ritiene che le piattaforme dei social media dovrebbero garantire l'attuazione e il corretto funzionamento delle politiche volte a proteggere l'integrità delle elezioni; è allarmato dalle recenti scoperte riguardanti le aziende private, che sono impiegate da attori malintenzionati per interferire nelle elezioni, seminare false narrazioni e incoraggiare cospirazioni virali, soprattutto sui social media; chiede un'indagine approfondita su come contrastare il fenomeno della «disinformazione su commissione», che sta diventando sempre più sofisticato e comune in ogni parte del mondo;

86.

sottolinea l'estrema importanza delle missioni di osservazione elettorale nel fornire informazioni pertinenti e formulare raccomandazioni specifiche per rendere il sistema elettorale più resiliente e per aiutare a contrastare l'ingerenza straniera nei processi elettorali; chiede di migliorare e rafforzare i processi elettorali, in quanto le missioni di osservazione elettorale rappresentano uno strumento fondamentale per combattere il crescente utilizzo di processi elettorali iniqui e truccati da parte di regimi illiberali che cercano una sorta di visibilità democratica; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di rivalutare e aggiornare gli strumenti e i metodi utilizzati nell'osservazione elettorale internazionale per far fronte alle nuove tendenze e minacce, compresa la lotta contro i falsi osservatori elettorali, lo scambio di migliori pratiche con partner che condividono gli stessi principi, nonché una più stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali pertinenti, come l'OSCE e il Consiglio d'Europa, e tutti gli attori pertinenti nel quadro della Dichiarazione di principi sull'osservazione elettorale internazionale e il codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali; sottolinea che la partecipazione dei deputati europei a missioni di osservazione elettorale non autorizzate mina la credibilità e la reputazione del Parlamento europeo; accoglie con favore e raccomanda la piena applicazione della procedura del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale per i «casi di osservazione elettorale non ufficiale individuale da parte di deputati al Parlamento europeo» (adottata il 13 dicembre 2018) che consente l'esclusione dei deputati europei dalle delegazioni ufficiali di osservazione elettorale del Parlamento per la durata del mandato;

Finanziamento occulto di attività politiche da parte di donatori stranieri

87.

sottolinea che, sebbene sia ancora necessaria una migliore comprensione degli effetti del finanziamento occulto di attività politiche, ad esempio sulle tendenze antidemocratiche in Europa, i finanziamenti stranieri delle attività politiche attraverso operazioni occulte rappresentano comunque una grave compromissione dell'integrità del funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare durante i periodi elettorali, e violano pertanto il principio di elezioni libere e regolari; sottolinea che dovrebbe quindi essere ritenuto illegale in tutti gli Stati membri perseguire qualunque attività occulta finanziata da una potenza straniera che intende influenzare i processi politici nazionali o europei; rileva, a tale riguardo, che paesi come l'Australia hanno attuato leggi che proibiscono le ingerenze straniere nella politica;

88.

condanna il fatto che i partiti estremisti, populisti, antieuropei e alcuni altri partiti e individui abbiano legami e siano esplicitamente complici nei tentativi di interferire nei processi democratici dell'Unione, ed è allarmato dal fatto che tali partiti siano utilizzati per dare voce ad attori delle ingerenze straniere, al fine di legittimare i loro governi autoritari; chiede un completo chiarimento delle relazioni politiche ed economiche tra questi partiti e individui e la Russia; considera tali relazioni estremamente inopportune e condanna la complicità che, nel perseguimento degli obiettivi politici, può esporre l'UE e i suoi Stati membri agli attacchi da parte di potenze straniere;

89.

invita gli Stati membri a colmare, in particolare, tutte le seguenti lacune nell'armonizzare ulteriormente le regolamentazioni nazionali e a imporre un divieto sulle donazioni estere:

a)

contributi in natura da parte di attori stranieri a favore di partiti polittici, fondazioni, persone che ricoprono cariche pubbliche o elettive, compresi prestiti finanziari da parte di persone fisiche o giuridiche con sede al di fuori dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE) (fatta eccezione per gli elettori europei), donazioni anonime al di sopra di una determinata soglia e la mancanza di limiti di spesa per le campagne politiche che possono essere influenzate attraverso cospicue donazioni; individui, attori o partiti politici a cui è stato offerto e/o hanno accettato un contributo finanziario o in natura da un attore straniero devono avere l'obbligo di segnalarlo alle autorità competenti e tali informazioni dovrebbero essere nuovamente segnalate a livello europeo per consentire un monitoraggio a livello dell'UE;

b)

donatori prestanome con cittadinanza nazionale (17): la trasparenza relativa ai donatori fisici e giuridici deve essere imposta tramite dichiarazioni di conformità da parte dei donatori per attestare il loro status e conferendo maggiori poteri di applicazione alle commissioni elettorali; le donazioni da fonti interne all'UE che superano una determinata soglia minima dovrebbero essere registrate in un registro ufficiale e pubblico, ed essere collegate a una persona fisica, e dovrebbe essere fissato un massimale per le donazioni da persone private e giuridiche (e società controllate) a partiti politici;

c)

società di comodo e società controllate nazionali appartenenti a società madri straniere (18): le società di comodo dovrebbero essere vietate e dovrebbero essere introdotte prescrizioni più solide per rivelare l'origine di un finanziamento attraverso le società madri; i finanziamenti e le donazioni ai partiti politici al di là di una determinata soglia devono essere registrati in un registro centrale e pubblico con un nome e un indirizzo ufficiali che possono essere collegati a una persona esistente, e gli Stati membri dovrebbero raccogliere queste informazioni; invita la Commissione ad assicurare che le autorità negli Stati membri abbiano il diritto a indagare sull'origine del finanziamento per verificare le informazioni provenienti dalla società controllata nazionale e ovviare alla carenza nei registri nazionali di dati sufficienti, soprattutto nei casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo;

d)

organizzazioni senza scopo di lucro e terze parti (19), coordinate da attori stranieri e create allo scopo di influenzare i processi elettorali: andrebbero considerate norme più uniformi e una maggiore trasparenza nell'UE per le organizzazioni che intendono finanziare le attività politiche laddove cerchino di influenzare direttamente i processi elettorali come le campagne elettorali e referendarie; tali norme non dovrebbero impedire alle organizzazioni senza scopo di lucro e a terzi di ricevere finanziamenti per le campagne di sensibilizzazione; norme che garantiscano la trasparenza dei finanziamenti o delle donazioni devono applicarsi anche alle fondazioni politiche;

e)

la pubblicità politica online non è soggetta alle norme applicate alla pubblicità televisiva, radiofonica e a mezzo stampa e che in genere non è regolamentata in alcun modo a livello dell'UE: è pertanto necessario vietare annunci pubblicitari acquistati da attori provenienti dall'esterno dell'UE e del SEE e garantire la totale trasparenza dell'acquisto della pubblicità politica online da parte di attori interni all'UE; sottolinea la necessità di garantire una trasparenza e responsabilità democratica ben maggiori sull'uso degli algoritmi; accoglie con favore l'annuncio di una nuova proposta legislativa sulla trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati della commissione, come richiesto dal piano d'azione per la democrazia europea, che dovrebbe prevenire un mosaico di 27 normative nazionali diverse sulla pubblicità politica online e che garantirà ai partiti dell'UE di poter fare campagna elettorale online in vista delle elezioni europee, limitando nel contempo il rischio di ingerenze straniere, anche esaminando quali norme tra quelle che i partiti politici all'interno dei singoli Stati membri e le principali piattaforme dei social media hanno volontariamente adottato possano essere rese valide per tutti nell'Unione europea; invita gli Stati membri dell'UE ad aggiornare i loro regolamenti nazionali sulla pubblicità politica, che non si sono mantenuti al passo con la costante evoluzione verso il mezzo digitale come modalità principale di comunicazione politica; invita la Commissione a proporre modalità per definire democraticamente la pubblicità politica basata su questioni specifiche per porre fine a una situazione in cui le piattaforme private a scopo di lucro decidono cosa si basa o meno su questioni specifiche;

f)

dovrebbe essere attuato un monitoraggio delle spese elettorali attraverso revisori indipendenti e delle informazioni sulle spese e sulle donazioni da mettere a disposizione dei revisori indipendenti in maniera tempestiva, mitigando i rischi come il conflitto di interessi e le attività di lobbying in relazione al finanziamento della politica, nel definire una divulgazione proattiva e garantire che le istituzioni responsabili dei regolamenti finanziari dispongano di un chiaro mandato, e la capacità, le risorse e la facoltà giuridica di condurre indagini e deferire i casi alla procura;

90.

invita pertanto la Commissione a condurre un'analisi del finanziamento occulto nell'UE, e a presentare proposte concrete per colmare tutte le lacune che danno adito a metodi di finanziamento opachi dei partiti politici e delle fondazioni o a persone che ricoprono cariche elettive da parte di fonti di paesi terzi e a proporre norme comuni a livello dell'UE che si applicherebbero alle leggi elettorali nazionali in tutti gli Stati membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero puntare a introdurre chiari requisiti di trasparenza sul finanziamento dei partiti politici nonché un divieto sulle donazioni ai partiti politici e ai singoli attori politici da fonti esterne all'UE e allo Spazio economico europeo (SEE), fatta eccezione per gli elettori europei che vivono al di fuori dell'UE e del SEE, ed elaborare una strategia chiara in relazione al regime di sanzioni; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire un'autorità dell'UE per i controlli finanziari ai fini della lotta contro le pratiche finanziarie illecite e le ingerenze della Russia e di altri regimi autoritari; sottolinea la necessità di vietare le donazioni o i finanziamenti che utilizzino tecnologie emergenti caratterizzate da una tracciabilità estremamente difficile; chiede agli Stati membri e alla Commissione di stanziare più risorse e attribuire mandati più forti alle agenzie incaricate della sorveglianza nell'ottica di conseguire una migliore qualità dei dati;

91.

si impegna a garantire che tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, i gruppi di riflessione, gli istituti e le ONG che ricevono un contributo nel corso dell'attività parlamentare allo sviluppo della politica dell'UE o qualsiasi ruolo consultivo nel processo legislativo siano pienamente trasparenti, indipendenti ed esenti da conflitti di interessi in termini di finanziamento e proprietà;

92.

accoglie con favore la revisione in corso del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; sostiene tutti gli sforzi tesi a ottenere un livello maggiore di trasparenza nel finanziamento delle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024, compreso un divieto su tutte le donazioni da fonti esterne all'UE, a eccezione della diaspora dagli Stati membri dell'UE, e sulle donazioni da fonti esterne all'UE che non possono essere documentate tramite contratto, accordi di servizio o quote associate all'affiliazione a un partito politico europeo, consentendo nel contempo quote di adesione dai partiti politici nazionali al di fuori dell'UE e del SEE ai partiti politici europei; esorta i partiti politici europei e nazionali a impegnarsi a favore della lotta contro le ingerenze straniere e del contrasto della diffusione della disinformazione firmando una Carta che contempli impegni specifici a tale riguardo;

93.

sottolinea che un'attuazione di molte raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia rafforzerebbe l'immunità del sistema politico degli Stati membri e dell'Unione dall'influenza finanziaria straniera;

Cibersicurezza e resilienza contro gli attacchi informatici

94.

esorta le istituzioni europee e gli Stati membri ad aumentare rapidamente gli investimenti nelle capacità e competenze informatiche strategiche dell'Unione per individuare, denunciare e affrontare le ingerenze straniere, quali l'intelligenza artificiale, la comunicazione sicura e le infrastrutture di dati e cloud, al fine di migliorare la cibersicurezza dell'UE, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali; invita inoltre la Commissione a investire di più nel miglioramento delle conoscenze digitali e della competenza tecnica dell'UE, in modo da comprendere meglio i sistemi digitali utilizzati nell'UE; invita la Commissione a stanziare ulteriori risorse, umane, materiali e finanziarie, per le capacità di analisi delle minacce informatiche, ossia l'INTCEN del SEAE, e per la sicurezza informatica delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE, ovvero l'ENISA e la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE), e gli Stati membri; deplora la mancanza di cooperazione e armonizzazione in materia di sicurezza informatica tra gli Stati membri;

95.

accoglie con favore le proposte della Commissione riguardanti una nuova strategia per la cibersicurezza e una nuova direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (20) (NIS2); raccomanda che l'esito finale del lavoro in corso sulla proposta colmi le lacune della direttiva 2016NIS, in particolare inasprendo i requisiti di sicurezza, ampliando l'ambito di applicazione, creando un quadro di cooperazione europea e condivisione delle informazioni, rafforzando le capacità di cibersicurezza degli Stati membri, sviluppando una cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, introducendo obblighi di esecuzione più severi e rendendo la cibersicurezza una responsabilità del livello più elevato della gestione dei soggetti europei fondamentali per la nostra società; sottolinea l'importanza di raggiungere un livello comune elevato di cibersicurezza negli Stati membri, in modo da limitare le vulnerabilità della cibersicurezza comune dell'UE; sottolinea l'urgenza assoluta di garantire la resilienza dei sistemi di informazione e si compiace a tale riguardo della rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (CyCLONe); incoraggia l'ulteriore promozione delle misure OCSE di rafforzamento della fiducia per il ciberspazio;

96.

accoglie con favore la proposta della Commissione nella direttiva NIS2 di effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, analogamente al suo pacchetto di strumenti dell'UE relativo al 5G, in modo da tenere meglio conto dei rischi associati, ad esempio, all'utilizzo di software e hardware prodotti da imprese controllate da Stati stranieri; invita la Commissione a elaborare standard globali per il G6 e norme in materia di concorrenza, conformemente ai valori democratici; esorta la Commissione a promuovere gli scambi tra le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali in merito alle sfide, alle migliori pratiche e alle soluzioni associate alle misure previste dal pacchetto; ritiene che l'UE dovrebbe investire di più nelle proprie capacità nel settore delle tecnologie 5G e post 5G, al fine di ridurre la dipendenza da fornitori stranieri;

97.

sottolinea che la criminalità informatica non ha confini ed esorta l'UE a intensificare i suoi sforzi internazionali per affrontarla in maniera efficace; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nell'elaborazione di un trattato internazionale sulla cibersicurezza che stabilisca norme internazionali in materia di cibersicurezza per combattere i reati informatici;

98.

insiste sulla necessità che l'UE, la NATO e i partner internazionali che condividono gli stessi principi rafforzino la loro assistenza a favore dell'Ucraina in materia di cibersicurezza; accoglie con favore il dispiegamento iniziale degli esperti del gruppo di risposta rapida agli incidenti informatici finanziato dalla PESCO e chiede il pieno utilizzo del regime di sanzioni dell'UE in campo informatico nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o coinvolti nei vari attacchi informatici contro l'Ucraina;

99.

accoglie con favore l'annuncio di una legge sulla resilienza informatica, che vada a integrare la politica europea in materia di difesa informatica, poiché l'informatica e la difesa sono strettamente connesse; chiede di destinare maggiori investimenti alle capacità europee di difesa informatica e al loro coordinamento; raccomanda di promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner attraverso missioni di addestramento dell'UE o missioni informatiche civili; sottolinea l'esigenza di armonizzare e standardizzare la formazione in materia informatica e chiede finanziamenti strutturali dell'UE in tale settore;

100.

condanna l'uso massiccio e illecito del software di sorveglianza Pegasus del gruppo NSO da parte di soggetti statali, come Marocco, Arabia Saudita, Ungheria, Polonia, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian, nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani e politici; ricorda che Pegasus è solo uno dei numerosi esempi di programmi che viene utilizzato indebitamente da entità statali a fini di sorveglianza di massa illeciti ai danni di cittadini innocenti; condanna inoltre altre operazioni di spionaggio statale contro i politici europei; esorta la Commissione a redigere un elenco di software di sorveglianza illeciti e ad aggiornare costantemente tale elenco; invita l'UE e gli Stati membri a utilizzare tale elenco al fine di assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e assistenza tecnica europee e delle importazioni negli Stati membri che rappresentano un rischio evidente per lo Stato di diritto; chiede, inoltre, l'istituzione di un Citizen Lab europeo, simile a quello istituito in Canada, composto da giornalisti, esperti di diritti umani ed esperti di ingegneria del malware inverso, che lavorerebbe per scoprire ed esporre l'uso illegale di software a fini di sorveglianza illecita;

101.

invita l'UE ad adottare un solido quadro normativo in tale settore, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale; accoglie con favore, a tale proposito, la decisione del Bureau of Industry and Security (Ufficio per l'industria e la sicurezza) del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di inserire il gruppo NSO in una lista nera che vieti alla società di ricevere tecnologie americane;

102.

esprime la preoccupazione per il fatto che l'UE stia cooperando su questioni giudiziarie e di contrasto con paesi terzi che sono stati coinvolti con il gruppo NSO e hanno utilizzato lo spyware Pegasus per spiare i cittadini europei; chiede di aumentare le garanzie e rafforzare il controllo democratico su tale cooperazione;

103.

invita la Commissione europea a rivedere gli investimenti europei a favore del gruppo NSO e ad adottare misure mirate nei confronti degli Stati stranieri che utilizzano software per spiare i cittadini europei o le persone che beneficiano dello status di rifugiato nei paesi europei;

104.

è preoccupato che i giornalisti e gli attivisti democratici possano essere oggetto di sorveglianza illegale e molestie da parte dei regimi autoritari da cui cercano di scappare, persino sul territorio dell'UE, e ritiene che ciò rappresenti una grave violazione dei valori fondamentali dell'Unione e dei diritti fondamentali degli individui, come sancito dalla Carta, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; deplora la mancanza di assistenza legale fornita alle vittime di tale software di spionaggio;

105.

sottolinea la necessità urgente di rafforzare il quadro legislativo in modo da considerare responsabili quanti distribuiscono e usano detto software e ne abusano per finalità illecite e non autorizzate; fa, in particolare, riferimento alle sanzioni imposte il 21 giugno 2021 ad Alexander Shatrov, amministratore delegato di un'impresa bielorussa che produce un software di riconoscimento facciale utilizzato da un regime autoritario ad esempio per individuare i manifestanti politici dell'opposizione; invita la Commissione a prevenire qualsiasi uso o finanziamento nell'UE di tecnologie di sorveglianza illegali; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo, rafforzando il controllo democratico; chiede un'indagine da parte delle autorità europee competenti sull'uso illegale dello spyware nell'UE e sull'esportazione di tali software dall'UE, e chiede ripercussioni per gli Stati membri e paesi associati, inclusi i partecipanti a programmi europei, che hanno acquistato e utilizzato lo spyware e dai quali è stato esportato per controllare illegalmente giornalisti, difensori dei diritti umani, avvocati e politici;

106.

chiede un'ambiziosa revisione della direttiva (21) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di rafforzare la riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali quando si utilizzano dispositivi elettronici, senza abbassare il livello di protezione garantito dalla direttiva, e fatta salva la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale; sottolinea che le autorità pubbliche dovrebbero essere tenute a divulgare le vulnerabilità che rilevano nei dispositivi informatici; chiede che l'UE e gli Stati membri coordinino ulteriormente le loro azioni sulla base della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (22) al fine di garantire che l'accesso illegale a sistemi di informazione e l'intercettazione illegale siano considerati reati e ricevano sanzioni adeguate; rammenta che qualunque violazione della riservatezza per ragioni di sicurezza nazionale deve avvenire in modo lecito e per finalità legittime ed esplicite in una società democratica, sulla base di rigorose condizioni di necessità e proporzionalità, come previsto dalla CEDU e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

Protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE

107.

sottolinea che le reti, gli edifici e il personale delle istituzioni, delle agenzie, degli organi, delle delegazioni e reti di missioni e operazioni europee rappresentano un bersaglio per tutti i tipi di minacce ibride e di attacchi compiuti da attori statali stranieri e dovrebbero, pertanto, essere adeguatamente protetti e che occorre prestare particolare attenzione a risorse, locali e attività del SEAE all'estero, e alla sicurezza del personale dell'UE delegato ai paesi non democratici caratterizzati da regimi repressivi; invita a strutturare la risposta delle missioni della PSDC in considerazione di tali minacce, nonché a fornire un sostegno più concreto a tali missioni attraverso una comunicazione strategica; prende atto del costante aumento di attacchi finanziati da Stati stranieri contro le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, compresa l'EMA, e nei confronti delle istituzioni e delle autorità pubbliche degli Stati membri;

108.

invita a eseguire un controllo periodico e approfondito dei servizi, delle reti, delle apparecchiature e dell'hardware delle istituzioni, degli organi, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni e operazioni dell'UE al fine di rafforzare la loro resilienza alle minacce alla cibersicurezza ed escludere programmi e dispositivi potenzialmente pericolosi, come quelli sviluppato da Kaspersky Lab; esorta le istituzioni europee e gli Stati membri a fornire orientamenti adeguati e strumenti sicuri al personale; sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito all'uso di servizi e reti sicuri all'interno delle istituzioni e amministrazioni, anche durante le missioni; prende atto dei vantaggi in termini di fiducia e sicurezza dei sistemi operativi di rete basati su open source, che sono ampiamente utilizzati dalle agenzie militari e governative alleate;

109.

sottolinea l'importanza di un efficiente, tempestivo e stretto coordinamento tra le diverse istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE specializzati in cibersicurezza, quali la CERT-UE, unitamente al pieno sviluppo delle relative capacità operative, l'ENISA e la futura unità congiunta per il ciberspazio che garantiranno una risposta coordinata alle minacce per la cibersicurezza su vasta scala nell'UE; accoglie con favore l'attuale cooperazione strutturata tra la CERT-UE e l'ENISA; accoglie altresì con favore l'istituzione del gruppo di lavoro dell'UE per la ciberintelligence nell'ambito dell'INTCEN dell'UE per far avanzare la cooperazione strategica in materia di intelligence; apprezza le recenti iniziative intraprese dai segretari generali delle istituzioni europee volte a elaborare norme comuni in materia di informazione e cibersicurezza;

110.

attende con interesse le due proposte di regolamento della Commissione per l'istituzione di un quadro normativo per la sicurezza dell'informazione e la cibersicurezza in tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e ritiene che tali regolamenti dovrebbero includere il rafforzamento delle capacità e della resilienza; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare ulteriori fondi e risorse alla cibersicurezza delle istituzioni europee, al fine di rispondere alle sfide in un contesto di minacce in costante evoluzione;

111.

attende con interesse la relazione speciale di audit della Corte dei conti europea sulla cibersicurezza, prevista per l'inizio del 2022;

112.

chiede un'indagine approfondita sui casi segnalati di infiltrazione straniera tra il personale delle istituzioni dell'UE; chiede un riesame e un'eventuale revisione delle procedure relative alle risorse umane, compreso un controllo prima dell'assunzione, per colmare le lacune che consentono l'infiltrazione straniera; invita gli organi decisionali del Parlamento a migliorare le procedure per il rilascio di nulla osta di sicurezza per il personale, e norme e controlli più rigorosi per l'accesso ai suoi locali al fine di evitare che individui con stretti contatti con interessi stranieri possano avere accesso a riunioni e informazioni confidenziali; invita le autorità belghe a rivedere e aggiornare il quadro nazionale di contrasto allo spionaggio per consentire l'individuazione, incriminazione e sanzione efficaci dei colpevoli; chiede l'adozione di azioni simili negli altri Stati membri per tutelare le istituzioni e agenzie dell'UE presenti sul loro territorio;

113.

invita tutte le istituzioni dell'UE a promuovere la sensibilizzazione tra il personale mediante una formazione e orientamenti adeguati, al fine di prevenire e attenuare i rischi per la sicurezza di natura informatica e non informatica e di rispondere ad essi; chiede che sia prevista una formazione obbligatoria e periodica in materia di sicurezza e TIC per tutto il personale (compresi i tirocinanti) e i deputati al Parlamento europeo; chiede una mappatura regolare e dedicata e valutazioni del rischio di influenza straniera all'interno delle istituzioni;

114.

sottolinea l'esigenza di procedure adeguate per la gestione delle crisi in caso di manipolazione delle informazioni, compresi sistemi di allarme tra i diversi livelli e settori amministrativi, onde garantire la fornitura reciproca di informazioni e prevenire la diffusione della manipolazione delle informazioni; accoglie in tal senso con favore il sistema di allarme rapido (RAS) e la procedura di allarme rapido istituiti prima delle elezioni europee del 2019 e le procedure poste in atto nelle amministrazioni della Commissione e del Parlamento per segnalare possibili casi riguardanti le istituzioni o i processi democratici dell'UE; chiede all'amministrazione dell'UE di rafforzare il suo monitoraggio, tra l'altro attraverso la creazione di un archivio centrale e di uno strumento di individuazione degli incidenti, e di elaborare un pacchetto di strumenti condivisi da attivare in caso di allarme del RAS;

115.

richiede norme di trasparenza obbligatorie in merito ai i viaggi offerti da paesi ed enti stranieri a funzionari delle istituzioni dell'UE, compresi i deputati al Parlamento europeo, gli APA e consulenti di gruppo, tra cui, a titolo esemplificativo: il nome dei delegati ai pagamenti, il costo dei viaggi e le motivazioni dichiarate; rammenta che tali viaggi organizzati non possono essere considerati delegazioni ufficiali del Parlamento e chiede sanzioni rigorose in caso contrario; sottolinea che i gruppi di amicizia informali possono minare il lavoro degli organismi ufficiali del Parlamento, nonché la sua reputazione e la coerenza delle sue azioni; esorta gli organi direttivi del Parlamento ad aumentare la trasparenza e la responsabilità di tali gruppi, ad applicare le norme attuali e ad adottare le misure necessarie quando detti gruppi di amicizia sono utilizzati in maniera impropria da paesi terzi; chiede ai Questori di elaborare e mantenere un registro accessibile e aggiornato dei gruppi di amicizia e delle dichiarazioni;

Ingerenze attraverso attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali

116.

condanna tutti i tipi di elite capture e la tecnica della cooptazione di funzionari pubblici di alto livello e di ex politici europei utilizzata dalle imprese straniere collegate ai governi impegnati attivamente in azioni di ingerenza contro l'UE e deplora la mancanza degli strumenti e delle azioni di contrasto necessari per prevenire tali pratiche; ritiene che la divulgazione delle informazioni riservate acquisite durante mandati pubblici o nell'esercizio di funzioni pubbliche, a discapito degli interessi strategici dell'UE e degli Stati membri, dovrebbe avere conseguenze legali e incorrere in severe sanzioni, tra cui il licenziamento immediato e/o l'esclusione da future assunzioni da parte delle istituzioni; ritiene che la dichiarazione dei redditi e delle proprietà da parte di tali individui dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico;

117.

invita la Commissione a incoraggiare e coordinare le azioni contro l'elite capture, ad esempio integrando e attuando l'applicazione in via non eccezionale di periodi di incompatibilità («cooling-off») per i commissari dell'UE e altri funzionari di alto livello dell'UE con un obbligo di resoconto una volta trascorso detto periodo, per porre fine alla pratica delle porte girevoli («revolving door») e a elaborare norme strutturate per contrastare l'elite capture a livello dell'UE; invita la Commissione a valutare se i requisiti esistenti relativi ai periodi di incompatibilità siano ancora idonei allo scopo; sottolinea che gli ex politici e funzionari europei dovrebbero segnalare a un organismo di vigilanza dedicato se sono avvicinati da uno Stato estero, e ricevere la protezione riservata agli informatori; invita tutti gli Stati membri ad applicare e ad armonizzare periodi di incompatibilità per la loro leadership politica e a garantire l'esistenza di misure e di sistemi che obblighino i funzionari pubblici a dichiarare le loro attività esterne, le attività professionali, gli investimenti, i beni, nonché i doni o i vantaggi sostanziali che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi;

118.

esprime preoccupazione per le strategie di lobbying integrate che combinano gli interessi industriali e gli obiettivi di politica estera, in particolare se favoriscono gli interessi di uno Stato autoritario; invita pertanto le istituzioni dell'UE a riformare il registro per la trasparenza, introducendo fra l'altro norme più rigorose in materia di trasparenza, mappando i finanziamenti stranieri per le attività di lobbying associate all'UE e garantendo un sistema di inserimento che consenta di identificare i finanziamenti provenienti da governi stranieri; chiede una cooperazione efficace a tale riguardo tra tutte le istituzioni dell'UE; ritiene che il regime di trasparenza delle influenze straniere introdotto dall'Australia sia un buon esempio da seguire;

119.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'istituzione di un regime di registrazione delle influenze straniere e la creazione di un registro gestito dal governo delle attività dichiarate intraprese per conto di uno Stato estero o a suo nome, seguendo le buone pratiche di altre democrazie che condividono gli stessi princìpi;

120.

è preoccupato per i tentativi di controllo ad opera di Stati autoritari stranieri sulle diaspore che vivono nel territorio dell'UE; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dal Fronte unito cinese, un dipartimento che fa capo direttamente al Comitato centrale del partito comunista cinese e incaricato di coordinare la strategia di ingerenza esterna della Cina attraverso il rigoroso controllo dei cittadini e delle imprese cinesi all'estero; richiama l'attenzione sulle esperienze di Australia e Nuova Zelanda nel trattare con il Fronte unito;

121.

condanna con vigore gli sforzi del Cremlino tesi a strumentalizzare le minoranze negli Stati membri dell'UE attuando le cosiddette politiche di protezione dei compatrioti, in particolare nelle repubbliche baltiche e nei paesi del vicinato orientale, come parte della strategia geopolitica del regime di Putin volta a creare divisioni nelle società dell'UE, unitamente all'attuazione del concetto di «mondo russo» per giustificare le azioni espansionistiche del regime; osserva che molte «fondazioni private», «imprese private», «organizzazioni di media» e «ONG» russe sono di proprietà statale o hanno legami nascosti, con lo Stato russo; sottolinea che quando si avvia un dialogo con la società civile russa, è essenziale operare una distinzione tra le organizzazioni che si tengono a distanza dall'influenza governativa russa e quelle che hanno legami con il Cremlino; ricorda che vi sono anche prove di ingerenza e manipolazioni russe in molte altre democrazie liberali occidentali, nonché di sostegno attivo a forze estremiste ed entità radicali al fine di promuovere la destabilizzazione dell'Unione; osserva che il Cremlino utilizza diffusamente la cultura, compresa la musica popolare, i contenuti audiovisivi e la letteratura, come parte del suo ecosistema di disinformazione; deplora i tentativi della Russia di non riconoscere pienamente la storia dei crimini sovietici e di introdurre invece una nuova narrativa russa;

122.

è preoccupato per i tentativi del governo turco di influenzare le persone di origine turca allo scopo di utilizzare la diaspora come strumento per la promozione della posizione di Ankara e di dividere le società europee, in particolare attraverso la Presidenza per i turchi all'estero e le comunità correlate (YTB); condanna i palesi tentativi della Turchia di servirsi della sua diaspora in Europa per modificare l'esito delle elezioni;

123.

condanna gli sforzi della Russia volti a sfruttare le tensioni etniche nei Balcani occidentali al fine di accendere i conflitti e dividere le comunità, il che potrebbe portare alla destabilizzazione dell'intera regione; è preoccupato per i tentativi della chiesa ortodossa in paesi come la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska, di promuovere la Russia come protettrice dei valori familiari tradizionali e per rafforzare i rapporti tra Stato e chiesa; è allarmato dal fatto che l'Ungheria e la Serbia stiano aiutando la Cina e la Russia a perseguire i loro obiettivi geopolitici; raccomanda di avviare dialoghi con la società civile dei Balcani occidentali e il settore privato per coordinare gli sforzi volti a contrastare la disinformazione nella regione, con un'enfasi sulla ricerca, l'analisi e l'inclusione di competenze regionali; invita la Commissione a creare le infrastrutture necessarie per generare risposte basate su elementi oggettivi alle minacce a breve e lungo termine in materia di disinformazione nei Balcani occidentali; invita il SEAE ad adottare un atteggiamento più proattivo, incentrato sul consolidamento della credibilità dell'UE nella regione piuttosto che sulla sua difesa, e ad ampliare il monitoraggio StratCom con particolare attenzione alle minacce di disinformazione transfrontaliera da parte di paesi dei Balcani occidentali o vicini ad essi;

124.

sottolinea la necessità per l'UE e i suoi Stati membri di rafforzare il sostegno ai paesi del partenariato orientale, in particolare attraverso la cooperazione allo sviluppo della resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e alla propaganda russa di Stato, al fine di contrastare l'indebolimento e la frammentazione strategici delle loro società e istituzioni;

125.

è allarmato dall'applicazione extraterritoriale di misure coercitive previste dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e dalla legge della Cina sul contrasto alle sanzioni estere, in combinazione con gli accordi in materia di estradizione stipulati dalla Cina con altri paesi, che consentono a quest'ultima di attuare misure deterrenti su vasta scala contro cittadini non cinesi critici, come avvenuto ad esempio recentemente nei confronti di due parlamentari danesi, e le controsanzioni cinesi nei confronti di cinque deputati del Parlamento, della sottocommissione del Parlamento sui diritti umani, di tre deputati di Stati membri dell'UE, del comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'UE, di due studiosi europei e di due gruppi di riflessione europei in Germania e in Danimarca; invita tutti gli Stati membri a resistere e a rifiutare l'estradizione e, ove opportuno, offrire idonea protezione agli individui interessati per evitare possibili violazioni dei diritti umani;

126.

è preoccupato per il numero di università, scuole e centri culturali europei impegnati in partenariati con soggetti cinesi, compresi gli Istituti Confucio, che consentono il furto di conoscenze scientifiche e l'esercizio di un rigido controllo su tutti gli aspetti relativi alla Cina nel settore della ricerca e dell'insegnamento, il che costituisce una violazione della protezione della libertà e autonomia accademica prevista dalla Costituzione, e sulle scelte delle attività culturali riguardanti la Cina; è preoccupato per il fatto che tali azioni potrebbero portare a una perdita di conoscenze riguardo alle questioni legate alla Cina, privando l'UE delle necessarie competenze; esprime preoccupazione, ad esempio, per la sponsorizzazione, nel 2014, della biblioteca cinese del Collegio d'Europa da parte dell'ufficio di informazione del Consiglio di Stato del governo cinese (23); è profondamente preoccupato per i tentativi della Cina di fare pressioni e censurare, ad esempio, il museo di Nantes per la mostra su Gengis Kahn inizialmente prevista per il 2020 (24); invita la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di fronteggiare le ingerenze straniere nei settori culturali e dell'istruzione;

127.

è preoccupato per i casi di finanziamenti nascosti della ricerca condotta in Europa, compresi i tentativi della Cina di accaparrarsi talenti attraverso il Piano per i mille talenti e le borse di studio degli Istituti Confucio, nonché la combinazione deliberata di progetti scientifici civili e militari attraverso la strategia di fusione civile-militare della Cina; sottolinea i tentativi da parte degli istituti di istruzione superiore cinesi di sottoscrivere protocolli d'intesa con istituti partner in Europa, che contengono clausole che perpetuano la propaganda cinese o che sostengono posizioni o iniziative politiche del partito comunista cinese, come la Nuova via della seta, così da aggirare e minare le posizioni ufficiali adottate dai governi dei rispettivi paesi; chiede agli istituti culturali, accademici e non governativi di migliorare la trasparenza riguardo all'influenza della Cina e li invita a rendere pubblici eventuali scambi e impegni con il governo cinese e le organizzazioni collegate;

128.

condanna la decisione del governo ungherese di aprire una sede dell'università cinese Fudan, chiudendo nel contempo l'Università dell'Europa centrale a Budapest; esprime preoccupazione per la crescente dipendenza finanziaria delle università europee dalla Cina e da altri Stati esteri, dato il rischio che dati sensibili, tecnologie e risultati di ricerche finiscano in Stati stranieri e le implicazioni che ciò potrebbe avere per la libertà accademica; sottolinea l'importanza della libertà accademica nell'affrontare la disinformazione e le operazioni finalizzate a esercitare influenza; incoraggia tali istituzioni a eseguire valutazioni dettagliate della vulnerabilità prima di concludere nuovi partenariati con partner stranieri; sottolinea che il personale accademico dovrebbe essere formato per segnalare finanziamenti o influenze occulti attraverso una linea diretta dedicata e che coloro che si fanno avanti dovrebbero sempre beneficiare della protezione riservata agli informatori; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i finanziamenti per le ricerche di interesse geopolitico presso le università europee siano finanziate con fondi europei; esorta la Commissione a proporre misure legislative volte a rafforzare la trasparenza dei finanziamenti stranieri delle università, nonché delle ONG e dei gruppi di riflessione, ad esempio mediante dichiarazioni obbligatorie delle donazioni, adeguate verifiche dei loro flussi di finanziamento, e la divulgazione dei finanziamenti, contributi in natura e sovvenzioni da parte di soggetti stranieri; invita gli Stati membri ad adottare norme efficaci sui finanziamenti stranieri degli istituti di istruzione superiore, compresi rigidi massimali e obblighi di comunicazione;

129.

sottolinea che rischi simili per la sicurezza e furti della proprietà intellettuale esistono nel settore privato, in cui i dipendenti possono avere accesso a tecnologie e segreti commerciali fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli istituti accademici e il settore privato a istituire programmi globali di sicurezza e conformità, comprese revisioni di sicurezza specifiche per i nuovi contratti; osserva che può essere necessario prevedere maggiori limitazioni all'accesso ai sistemi e alle reti nonché il nulla osta di sicurezza per alcuni professori o dipendenti che lavorano a ricerche e prodotti fondamentali;

130.

osserva che la direttiva «Carta blu» (25) riveduta, che facilita l'ingresso nell'Unione per i migranti non UE qualificati, consente ad esempio a imprese cinesi e russe stabilite nell'UE di portare migranti qualificati provenienti dai rispettivi paesi; rileva che ciò potrebbe rendere più difficile per gli Stati membri esercitare un controllo sull'afflusso di tali cittadini, il che potrebbe comportare rischi di ingerenze straniere;

131.

prende atto del numero crescente di Istituti Confucio stabiliti in tutto il mondo, e in particolare in Europa; osserva che il Centro per l'istruzione linguistica e la cooperazione, precedentemente noto come Istituto Confucio o Hanban (Office of Chinese Language Council International), responsabile del programma degli Istituti Confucio in tutto il mondo, fa parte del sistema di propaganda dello stato-partito cinese; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere corsi di lingua cinese indipendenti che non prevedano il coinvolgimento dello Stato cinese od organizzazioni affiliate ad esso; è del parere che il Centro nazionale cinese istituito recentemente in Svezia potrebbe fungere da importante esempio di come aumentare la competenza della Cina indipendente in Europa;

132.

ritiene altresì che gli Istituti Confucio fungano da piattaforma per azioni di lobbying a favore degli interessi economici della Cina e per i servizi di intelligence cinesi e il reclutamento di agenti e spie; rammenta che numerose università hanno deciso di porre fine alla cooperazione con gli Istituti Confucio a causa dei rischi di spionaggio e ingerenza cinese, come nel caso delle università di Düsseldorf nel 2016, di Bruxelles (VUB e ULB) nel 2019 e di Amburgo nel 2020, e di tutte le università svedesi; chiede che più università riflettano sulla loro attuale cooperazione, per garantire che ciò non si ripercuota sulla libertà accademica; invita gli Stati membri a monitorare da vicino l'insegnamento, la ricerca e altre attività all'interno degli Istituti Confucio e, laddove le presunte attività di spionaggio o ingerenza siano confermate da prove chiare, ad adottare misure coercitive a tutela della sovranità economica e politica dell'Europa, anche negando finanziamenti o revocando licenze agli istituti associati;

133.

osserva che le ingerenze straniere possono assumere anche la forma di influenza esercitata negli istituti religiosi e di strumentalizzazione degli istituti religiosi, come nel caso dell'ingerenza russa nelle chiese ortodosse, in particolare in Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska, in Georgia e, in parte, in Ucraina, generando inoltre divisioni tra le popolazioni locali, promuovono una ricostruzione storica distorta e un'agenda anti-UE, e l'ingerenza turca attraverso le moschee in Francia e Germania, o dell'ingerenza dell'Arabia Saudita attraverso le moschee salafite in tutta Europa, promuovendo un Islam radicale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un coordinamento migliore per proteggere gli istituti religiosi dalle ingerenze straniere e a prevedere un massimale per i finanziamenti, oltre a migliorare la trasparenza di questi ultimi; invita gli Stati membri a monitorare da vicino le attività degli istituti religiosi e, ove opportuno e supportato da prove, ad adottare provvedimenti, anche negando finanziamenti o revocando le licenze agli istituti associati;

134.

invita il SEAE a eseguire uno studio sulla prevalenza e l'influenza di soggetti statali malintenzionati nei gruppi di riflessione, università, organizzazioni religiose e istituzioni mediatiche europei; invita tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a collaborare con le parti interessate e gli esperti e a partecipare a un dialogo sistematico con essi per mappare e monitorare in modo accurato l'influenza straniera in ambito culturale, accademico e religioso; chiede una maggiore condivisione dei contenuti tra le emittenti nazionali europee, comprese quelle nei paesi confinanti;

135.

è preoccupato per le relazioni sull'ingerenza nei sistemi giudiziari europei da parte di soggetti stranieri; richiama l'attenzione, in particolare, sull'esecuzione, da parte di tribunali europei, di sentenze russe nei confronti di oppositori del Cremlino; invita gli Stati membri a sensibilizzare gli operatori giudiziari e a collaborare con la società civile per evitare che governi stranieri abusino della cooperazione giudiziaria internazionale e dei tribunali e delle corti europei; invita il SEAE a commissionare uno studio sulla prevalenza e influenza delle ingerenze straniere nei procedimenti giudiziari europei; osserva che sulla base di tale studio, potrebbe essere necessario proporre modifiche agli obblighi in materia di trasparenza e finanziamenti riguardanti i procedimenti giudiziari;

Deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese le sanzioni

136.

ritiene che i regimi sanzionatori istituiti di recente dall'UE, come le misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (26) e il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (27) (legge Magnitsky dell'UE), adottati rispettivamente il 17 maggio 2019 e il 7 dicembre 2020, abbiano dimostrato un valore aggiunto nel fornire all'UE preziosi strumenti di deterrenza; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'adozione di un nuovo regime sanzionatorio tematico per affrontare gravi atti di corruzione; rammenta che i regimi sanzionatori contro gli attacchi informatici e le violazioni dei diritti umani sono stati utilizzati due volte, rispettivamente nel 2020 e nel 2021; esorta a rendere permanente il regime sanzionatorio contro gli attacchi informatici e invita gli Stati membri a condividere tutte le prove e i dati di intelligence raccolti, al fine di utilizzarli per la definizione degli elenchi delle sanzioni informatiche;

137.

invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori misure contro le ingerenze straniere, incluse le campagne di disinformazione su larga scala, le minacce ibride, e la guerra ibrida, nel pieno rispetto della libertà di espressione e di informazione, anche introducendo un regime sanzionatorio; ritiene che ciò dovrebbe includere l'introduzione di un quadro sanzionatorio intersettoriale e asimmetrico, nonché sanzioni diplomatiche, divieti di viaggio, il congelamento delle attività e la revoca di permessi di soggiorno dell'UE per cittadini stranieri e i loro familiari associati a tentativi di ingerenza straniera, il che dovrebbe essere destinato per quanto possibile ai decisori politici e agli organi responsabili di azioni aggressive, evitando una spirale di ritorsioni, ai sensi dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (misure restrittive) e saldamente integrato pilastri della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a fare delle ingerenze e della disinformazione straniere e nazionali un punto fisso all'ordine del giorno del Consiglio «Affari esteri»; invita l'UE a definire cosa costituisca un fatto illecito ai sensi del diritto internazionale e ad adottare soglie minime per l'adozione di contromisure in seguito a tale nuova definizione, nonché ad accompagnare tale definizione con una valutazione di impatto per garantire la certezza giuridica; osserva che il Consiglio dovrebbe poter decidere in merito alle sanzioni relative alle ingerenze straniere con un voto a maggioranza, invece che all'unanimità; è del parere che i paesi dediti alle ingerenze straniere e alla manipolazione delle informazioni allo scopo di destabilizzare la situazione nell'UE dovrebbero pagare i costi delle loro decisioni e sostenerne le conseguenze a livello economico e/o di reputazione e/o diplomatico; invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare proposte concrete a tale riguardo;

138.

insiste che, pur cercando di preservare i processi democratici, i diritti umani e le libertà sanciti dai trattati, qualsiasi regime sanzionatorio debba prestare particolare attenzione agli effetti sui diritti e sulle libertà fondamentali delle eventuali sanzioni irrogate, al fine di garantire il rispetto della Carta, oltre a essere completamente trasparente in merito ai motivi sulle cui basi è assunta la decisione di attuare la sanzione; sottolinea la necessità di maggiore chiarezza a livello dell'UE per quanto concerne la portata e l'impatto delle sanzioni sulle persone associate, come i cittadini e le imprese dell'UE;

139.

ritiene che sebbene la natura degli attacchi ibridi vari, i rischi per i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione europea e degli Stati membri e per il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e delle libertà fondamentali possono essere considerevoli in termini di portata degli attacchi, della loro natura o degli effetti cumulativi; accoglie con favore il fatto che il piano d'azione per la democrazia europea prevede che la Commissione e il SEAE sviluppino insieme un pacchetto di strumenti per le operazioni di ingerenza e influenza straniera, comprese le operazioni ibride e la chiara attribuzione di attacchi malevoli da parte di terzi e paesi contro l'UE;

140.

sottolinea che la consapevolezza che talune azioni di ingerenza straniera stanno incidendo gravemente sui processi democratici e sull'esercizio dei diritti o dei doveri si sta diffondendo a livello internazionale; richiama in tal senso le modifiche adottate nel 2018 con l'emendamento della legislazione sulla sicurezza nazionale australiana (spionaggio e ingerenze straniere), volte a criminalizzare le attività occulte e ingannevoli di attori stranieri allo scopo di interferire con i processi politici o di governo, influire sui diritti e i doveri, o sostenere le attività di intelligence di un governo straniero, introducendo nuovi reati come l'«ingerenza straniera dolosa»;

141.

è consapevole che a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, TUE l'Unione deve garantire la coerenza tra i diversi ambiti della sua azione esterna e tra questi e altre politiche, come previsto dai trattati; sottolinea, a tale proposito, che le ingerenze straniere, come le minacce poste dai combattenti terroristi stranieri e dai gruppi che influenzano le persone rimaste nell'UE, sono state considerate anche nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo (28);

142.

evidenzia che, al fine di rafforzarne l'impatto, le sanzioni dovrebbero essere irrogate collettivamente, coordinandosi, ove possibile, con partner che condividono gli stessi princìpi, coinvolgendo possibilmente le organizzazioni internazionali e mediante la formalizzazione in un accordo internazionale, anche in relazione ad altri tipi di reazione agli attacchi; osserva che i paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero adottare tali sanzioni per allinearsi alla PESC dell'UE; prende atto dell'importate lavoro svolto dalla NATO nel settore delle minacce ibride e richiama, a tale riguardo, il comunicato della riunione NATO del 14 giugno 2021, in cui si affermava che una decisione riguardante il ricorso all'articolo 5 del trattato NATO in caso di attacco informatico viene presa dal Consiglio del Nord Atlantico sulla base di un esame caso per caso, e che l'impatto di attività informatiche cumulative dolose potrebbe, in talune circostanze, essere considerato equivalente a un attacco armato (29); sottolinea che l'UE e la NATO dovrebbero adottare un approccio maggiormente strategico e lungimirante nei confronti delle minacce ibride, incentrato sui motivi e gli obiettivi degli avversari, e dovrebbero chiarire in quali casi l'UE sia meglio attrezzata per gestire una minaccia nonché i vantaggi comparativi delle sue capacità; ricorda che vi sono vari Stati membri dell'UE che non sono membri della NATO, ma che cooperano comunque con la NATO, ad esempio attraverso il suo programma Partnership per la pace (PfP) e l'Iniziativa di partenariato per l'interoperabilità (PII), e sottolinea pertanto che qualsiasi cooperazione UE-NATO non deve pregiudicare la politica di sicurezza e difesa degli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO, compresi quelli che seguono politiche di neutralità; sottolinea l'importanza dell'assistenza reciproca e della solidarietà in conformità con l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e l'articolo 222 TFUE, e invita l'UE a definire scenari concreti di attivazione di tali articoli in caso di un ipotetico attacco informatico; invita l'UE e gli Stati membri a collegare tale problematica ad altri aspetti delle relazioni con gli Stati responsabili delle ingerenze e delle campagne di disinformazione, segnatamente la Russia e la Cina;

Cooperazione mondiale e multilateralismo

143.

riconosce che molti paesi democratici in tutto il mondo si trovano ad affrontare operazioni di destabilizzazione simili condotte da attori statali e non statali stranieri;

144.

sottolinea l'esigenza di una cooperazione multilaterale a livello mondiale tra paesi che condividono gli stessi princìpi, nelle sedi internazionali pertinenti, su tali questioni di importanza fondamentale, sotto forma di partenariato basato su una visione comune e definizioni condivise, al fine di istituire norme e princìpi internazionali; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con gli Stati Uniti e altri Stati con vedute analoghe per modernizzare le organizzazioni multilaterali; accoglie con favore il vertice per la democrazia a tale riguardo e si aspetta che si traduca in proposte e azioni concrete per fronteggiare, attraverso l'azione collettiva, le minacce più gravi che incombono oggi sulle democrazie;

145.

ritiene che, sulla base di una consapevolezza comune della situazione, i partner condividono gli stessi princìpi dovrebbero promuovere lo scambio di migliori pratiche e individuare soluzioni comuni alle sfide globali, ma anche ai problemi nazionali condivisi, come le sanzioni collettive, la tutela dei diritti umani e le norme democratiche; invita l'UE a guidare il dibattito sulle implicazioni giuridiche delle ingerenze straniere e a promuovere una definizione internazionale e norme di imputabilità comuni e regole di attribuzione e a sviluppare un quadro internazionale di risposte alle ingerenze nelle elezioni al fine di stabilire un codice globale di pratiche per processi democratici liberi e resilienti;

146.

invita l'UE e gli Stati membri a considerare i formati internazionali giusti per consentire la realizzazione di un siffatto partenariato e la cooperazione tra partner che condividono posizioni simili; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avviare un processo a livello delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione globale per promuovere e difendere la democrazia che stabilisca una definizione comune di ingerenza straniera; invita l'UE a proporre un insieme di strumenti a livello mondiale per la difesa della democrazia, da includere nella convenzione, contenente azioni congiunte e sanzioni per contrastare le ingerenze straniere;

147.

accoglie con favore la dichiarazione NATO del 14 giugno 2021, che riconosce le crescenti sfide poste dalle minacce informatiche, ibride e asimmetriche di altra natura, comprese le campagne di disinformazione, e dall'utilizzo malevolo di tecnologie emergenti e innovative sempre più sofisticate; accoglie con favore i progressi compiuti nella cooperazione UE-NATO nel campo della difesa informatica; accoglie con favore l'istituzione in Lituania del Centro regionale per la difesa informatica, con la partecipazione degli Stati Uniti e dei paesi del partenariato orientale; sostiene una più stretta collaborazione nell'ambito della difesa informatica con i paesi partner per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e il lavoro operativo; accoglie con favore le discussioni tra gli Stati Uniti e l'UE sui controlli relativi alle esportazioni multilaterali di prodotti utilizzati per la cibersorveglianza nel contesto del Consiglio per il commercio e la tecnologia;

148.

plaude alle iniziative già intraprese, in particolare a livello amministrativo, per condividere, in tempo reale, le conoscenze sullo stato degli attacchi ibridi, comprese le operazioni di disinformazione, come il sistema di allarme rapido istituito dal SEAE in parte aperto a paesi terzi che condividono i medesimi princìpi, il meccanismo di risposta rapida istituito dal G7 e la Divisione congiunta di intelligence e sicurezza della NATO;

149.

sottolinea che la cooperazione mondiale dovrebbe fondarsi su progetti comuni, che coinvolgano le organizzazioni internazionali come l'OCSE e l'UNESCO e rafforzino le capacità democratiche e la pace e sicurezza sostenibili nei paesi chiamati ad affrontare minacce ibride straniere analoghe; chiede all'UE di istituire un fondo europeo per i mezzi di comunicazione democratici a sostegno del giornalismo indipendente nei paesi dell'allargamento (potenziale) e del vicinato europeo e nei paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea le esigenze pratiche, come l'ottenimento di attrezzature tecniche per il lavoro, regolarmente manifestate dai giornalisti indipendenti di paesi vicini;

150.

sottolinea l'urgente necessità di affrontare la disinformazione consapevole e inconsapevole riguardante il clima; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla COP26 per adottare una definizione universale di disinformazione consapevole e inconsapevole sul clima e per delineare azioni per farvi fronte; chiede di utilizzare modelli come il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per definire un codice di condotta globale sulla disinformazione, un processo che fungerebbe da base per un «accordo di Parigi sulla disinformazione»;

151.

sottolinea l'importanza di fornire una prospettiva chiara ai paesi candidati e potenziali candidati e di sostenere i paesi partner e vicini, come quelli dei Balcani occidentali e quelli del vicinato orientale e meridionale dell'UE, dal momento che paesi come Russia, Turchia e Cina stanno provando a utilizzare questi paesi come laboratorio di manipolazione delle informazioni e per la guerra ibrida, per indebolire l'UE; ritiene che gli Stati Uniti siano un partner importante nella lotta contro le ingerenze straniere, le campagne di disinformazione e le minacce ibride in tali regioni; è preoccupato, in particolare, per il ruolo svolto dalla Serbia e dall'Ungheria nell'ampia diffusione della disinformazione nei paesi circostanti; sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere e impegnarsi con questi paesi, come previsto dal regolamento NDICI (30); ritiene che le sue azioni possano assumere la forma di promuovere il valore aggiunto e l'impatto positivo dell'UE nella regione, finanziare progetti volti a garantire la libertà dei media, rafforzare la società civile e lo Stato di diritto e rafforzare la cooperazione in materia di media e l'alfabetizzazione digitale e in materia di informazione, rispettando al contempo la sovranità di tali paesi; chiede che il SEAE disponga di maggiori capacità a tale riguardo;

152.

incoraggia l'UE e gli Stati membri ad approfondire la cooperazione con Taiwan nella lotta contro le operazioni di ingerenza e le campagne di disinformazione provenienti da paesi terzi malevoli, anche condividendo le migliori prassi, con approcci congiunti per promuovere la libertà dei media e il giornalismo, approfondendo la cooperazione in materia di cibersicurezza e minacce informatiche, sensibilizzando i cittadini e migliorando l'alfabetizzazione digitale generale della popolazione, al fine di rafforzare la resilienza dei nostri sistemi democratici; sostiene il rafforzamento della cooperazione tra le agenzie governative europee e taiwanesi, le ONG e i gruppi di riflessione pertinenti in tale settore;

153.

invita il Parlamento a promuovere attivamente le argomentazioni dell'UE per svolgere un ruolo di guida nella promozione dello scambio delle informazioni e a discutere delle pratiche migliori con i parlamenti partner in tutto il mondo, utilizzando la sua vasta rete di delegazioni interparlamentari, nonché le iniziative democratiche e le attività di sostegno coordinate dal suo Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale; sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione con i parlamentari dei paesi terzi, attraverso progetti su misura che sostengano la prospettiva europea dei paesi candidati e potenziali candidati;

154.

chiede al SEAE di rafforzare il ruolo delle delegazioni e delle missioni PSDC dell'UE nei paesi terzi al fine di migliorare la loro capacità di confutazione delle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri e di finanziare progetti di educazione volti al rafforzamenti della democrazia e dei diritti fondamentali; raccomanda con vigore la creazione di un polo di comunicazione strategica, avviato dal SEAE, per stabilire una cooperazione strutturale nella lotta contro la disinformazione e l'ingerenza straniera, che dovrebbe avere sede a Taipei; invita inoltre le delegazioni dell'UE a contribuire alla lotta dell'UE contro la disinformazione traducendo le decisioni pertinenti dell'UE, come le risoluzioni di urgenza del Parlamento, nella lingua del loro paese;

155.

chiede che la questione delle ingerenze straniere malevole sia affrontata nel quadro dell'imminente nuova bussola strategica dell'UE;

156.

chiede la creazione di un accordo istituzionale permanente in seno al Parlamento europeo che si occupi del seguito da dare a tali raccomandazioni, per fronteggiare le ingerenze straniere e la disinformazione nell'UE andando oltre l'attuale mandato della commissione INGE; chiede un migliore scambio istituzionalizzato tra la Commissione, il SEAE e il Parlamento attraverso questo organismo;

o

o o

157.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 152.

(3)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 57.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

(5)  GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

(6)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2021)0412.

(8)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 186.

(9)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(10)  https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cybersecurity/

(11)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_CYBERSECURITY/ BRP_CYBERSECURITY_IT.pdf

(12)  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access (Lobbying nel 21o secolo: trasparenza, integrità e accesso), 2021, pubblicazione dell'OCSE, Parigi, disponibile su: https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en

(13)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(14)  GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8.

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/232164/revised_Agenda%20item%207_Clare%20Melford_GDI_Deck_EU-Ad-funded_Disinfo.pdf

(17)  Persona che dona a proprio nome denaro di altri a un partito politico o a un candidato.

(18)  Questa lacuna riguarda due diverse realtà: le società di comodo, che non conducono reali attività commerciali e che non sono nient'altro che canali di occultamento finanziario e le società controllate nazionali appartenenti a società madri straniere usate per convogliare denaro in politica.

(19)  Le organizzazioni senza scopo di lucro e le terze parti non sono tenute a rivelare l'identità dei donatori ma sono autorizzate a finanziare i partiti politici e i candidati in diversi Stati membri dell'UE.

(20)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823).

(21)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(22)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(23)  https://www.coleurope.eu/events/official-inauguration-china-library

(24)  https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/

(25)  Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

(26)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A129I%3ATOC

(27)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC

(28)  GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

(29)  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm

(30)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/97


P9_TA(2022)0065

Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026(INL))

(2022/C 347/08)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 4, paragrafo, 3 e l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 79, paragrafo 2 e gli articoli 80, 82, 87, 114, 311, 337 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8 e 20,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente l'articolo 8,

vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) («direttiva sul ricongiungimento familiare»),

vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2) («direttiva sui soggiornanti di lungo periodo»),

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3),

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4),

visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione (l'acquis) che un paese candidato deve adottare, applicare e far rispettare per poter divenire membro dell'Unione europea, in particolare i capitoli 23 e 24,

viste le lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione in data 20 ottobre 2020 a Cipro e a Malta, che avviano procedure di infrazione in relazione ai programmi di tali paesi per la concessione della cittadinanza agli investitori,

vista la lettera della Commissione alla Bulgaria in data 20 ottobre 2020, nella quale vengono evidenziate preoccupazioni in relazione a un programma di cittadinanza per investitori e si chiedono ulteriori delucidazioni,

vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 dal titolo «Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea»,

vista la presentazione da parte della Commissione, il 20 luglio 2021, di un pacchetto di quattro proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,

viste le sue risoluzioni del 16 gennaio 2014, sulla cittadinanza dell'UE in vendita (5), del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (6), del 18 dicembre 2019, sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (7), del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (8), del 17 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (9), e del 29 aprile 2021, sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (10),

visto lo studio realizzato dal Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU» (I programmi per la concessione della cittadinanza a fronte di investimenti (CBI) e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti (RBI) nell'Unione europea), del 17 ottobre 2018,

visto lo studio realizzato dal Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Avenues for EU action in citizenship and residence by investment schemes — European added value assessment» (Vie d'azione dell'UE rispetto ai programmi per la concessione della cittadinanza e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti — Valutazione del valore aggiunto europeo) («studio EAVA dell'EPRS»), del 22 ottobre 2021,

visto lo studio realizzato dalla società Milieu Ltd nel luglio 2018 per conto della Commissione dal titolo «Factual analysis of Member States Investors' schemes granting citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State — Study Overview» (Analisi fattuale dei programmi per investitori degli Stati membri che prevedono la concessione della cittadinanza o del diritto di soggiorno a cittadini di paesi terzi che investono nei suddetti Stati membri — Panoramica),

viste le attività svolte al riguardo dal gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG), istituito nell'ambito della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in particolare gli scambi di opinioni che il gruppo ha avuto, tra l'altro, con la Commissione e con esponenti del mondo accademico, rappresentanti della società civile e giornalisti il 19 dicembre 2019, l'11 settembre 2020 e il 4 dicembre 2020, nonché vista la visita del gruppo a Malta il 19 settembre 2018,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0028/2022),

A.

considerando che, prima di essere confermata dal Parlamento, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, negli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024 (11), si è dichiarata a favore di un diritto d'iniziativa per il Parlamento e si è impegnata a rispondere con un atto legislativo se il Parlamento adotterà risoluzioni in cui chiede che la Commissioni presenti proposte legislative;

B.

considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 16 settembre 2020, «che si tratti del primato del diritto europeo, della libertà di stampa, dell'indipendenza della magistratura o della vendita di passaporti d'oro, i valori europei non sono in vendita»;

C.

considerando che vari Stati membri attuano programmi di cittadinanza e soggiorno a fronte di investimenti (rispettivamente, programmi CBI e RBI), che prevedono la concessione della cittadinanza o dello status di soggiornante a cittadini di paesi terzi in cambio di una contropartita essenzialmente finanziaria sotto forma di investimenti di capitale «passivi»; che tali programmi CBI/RBI sono caratterizzati dal fatto di avere requisiti di presenza fisica minimi o nulli e di offrire una «corsia preferenziale» per l'ottenimento dello status di cittadino o di soggiornante in uno Stato membro rispetto ai canali convenzionali; che il tempo impiegato per trattare le domande varia notevolmente da uno Stato membro all'altro (12); che la facilità con cui tali programmi consentono di ottenere la cittadinanza o il diritto di soggiorno è in netto contrasto con le difficoltà che si accompagnano alla ricerca di protezione internazionale, ai percorsi di migrazione legale o alla naturalizzazione tramite i canali convenzionali;

D.

considerando che l'esistenza di programmi CBI interessa tutti gli Stati membri in quanto la decisione di uno Stato membro di concedere la cittadinanza a fronte di investimenti conferisce automaticamente dei diritti in relazione agli altri Stati membri, in particolare il diritto alla libera circolazione, il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed europee, il diritto alla protezione consolare se il paese di cui si è cittadini non è rappresentato al di fuori dell'Unione, e il diritto di accesso al mercato interno per l'esercizio di attività economiche; che i programma CBI/RBI di singoli Stati membri producono anche esternalità significative negli altri Stati membri, come i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro; che dette esternalità giustificano una regolamentazione da parte dell'Unione;

E.

considerando che la cittadinanza dell'Unione è uno status fondamentale e unico nel suo genere conferito ai cittadini dell'Unione che è complementare alla cittadinanza nazionale e rappresenta una delle principali conquiste dell'integrazione europea, in quanto conferisce pari diritti ai cittadini di tutta l'Unione;

F.

considerando che è prerogativa degli Stati membri concedere la cittadinanza nazionale, ma che tale prerogativa deve essere esercitata in buona fede, in uno spirito di rispetto reciproco, in modo trasparente, conformemente al principio di leale cooperazione nonché nel pieno rispetto del diritto dell'Unione; che l'Unione ha adottato misure volte ad armonizzare i percorsi di migrazione legale verso l'Unione e i diritti connessi al soggiorno, come la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

G.

considerando che l'attuazione di programmi CBI porta alla mercificazione della cittadinanza dell'Unione; che tale mercificazione dei diritti viola i valori dell'Unione, in particolare il valore dell'uguaglianza; che i percorsi di migrazione legale verso l'Unione e i diritti connessi al soggiorno sono già disciplinati dal diritto dell'Unione, ad esempio nella direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

H.

considerando che la Bulgaria, Cipro e Malta dispongono attualmente di una legislazione che consente di attuare programmi CBI; che il governo bulgaro ha presentato una legislazione per porre fine al proprio programma CBI; che il 13 ottobre 2020 Cipro ha annunciato che avrebbe sospeso il suo programma CBI; che il governo cipriota ha annunciato il completamento dell'esame di tutte le domande di cittadinanza cipriota in sospeso pervenute prima del novembre 2020; che anche altri Stati membri premiano i grandi investitori con la concessione della cittadinanza applicando procedure straordinarie;

I.

considerando che la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna attuano attualmente programmi RBI che prevedono livelli minimi di investimento che vanno da 60 000 EUR (Lettonia) a 1 250 000 EUR (Paesi Bassi); che attirare investimenti è un metodo abituale per assicurare il buon funzionamento delle economie degli Stati membri, ma che non dovrebbe comportare rischi giuridici e di sicurezza per i cittadini dell'Unione;

J.

considerando che, secondo lo studio EAVA dell'EPRS, dal 2011 al 2019 le domande accolte nell'ambito di programmi CBI/RBI sono state 42 180 e che attraverso tali programmi più di 132 000 persone, compresi i familiari di richiedenti originari di paesi terzi, hanno ottenuto il diritto di soggiorno o la cittadinanza negli Stati membri, a fronte di investimenti complessivi stimati in 21,4 miliardi di EUR (13);

K.

considerando che le domande presentate nel quadro di programmi CBI/RBI sono spesso trattate con l'aiuto di intermediari commerciali che potrebbero percepire una percentuale della tassa di domanda; che in alcuni Stati membri gli intermediari commerciali hanno avuto un ruolo nello sviluppo e nella promozione dei programmi CBI/RBI;

L.

considerando che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro Cipro e Malta a motivo del fatto che la concessione della cittadinanza dell'Unione in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza alcun legame con gli Stati membri interessati, mina l'essenza della cittadinanza dell'Unione;

M.

considerando che i programmi CBI/RBI presentano rischi in varia misura, inclusi rischi di corruzione, riciclaggio di denaro, minacce alla sicurezza, elusione fiscale, squilibri macroeconomici, pressioni sul settore immobiliare con conseguente riduzione dell'accesso all'alloggio, nonché il rischio di erosione dell'integrità del mercato interno; che è difficile quantificare le dimensioni di tali rischi a causa delle informazioni limitate e della scarsa trasparenza e che tali rischi non sono attualmente gestiti in modo adeguato, il che si traduce in accertamenti carenti e nella mancanza della dovuta diligenza in relazione ai richiedenti che presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI degli Stati membri; che tutti questi rischi dovrebbero essere adeguatamente valutati e che occorre una maggiore trasparenza quanto all'attuazione e alle conseguenze dei programmi;

N.

considerando che alcune ricerche indicano che gli Stati membri che attuano programmi CBI/RBI sono più esposti ai rischi legati al segreto finanziario e alla corruzione rispetto agli altri Stati membri;

O.

considerando che il diritto vigente dell'Unione non prevede la consultazione sistematica dei sistemi informatici su larga scala dell'Unione per il controllo dei precedenti personali di quanti presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI; che le norme vigenti a livello unionale e nazionale non prevedono l'esecuzione di alcuna procedura di controllo prima di concedere la cittadinanza o il diritto di soggiorno nel quadro di programmi CBI/RBI; che gli Stati membri non sempre consultano le banche dati, né applicano sempre procedure approfondite o condividono i risultati dei controlli e delle procedure;

P.

considerando che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato linee guida sulle modalità per limitare l'elusione dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) attraverso l'abuso di programmi CBI/RBI (14);

Q.

considerando che l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti in materia di programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori era finalizzata a far sì che i rappresentanti degli Stati membri si accordassero su un insieme comune di controlli di sicurezza, ma che tale gruppo non ha però proposto detto insieme di controlli; che il gruppo non si è più riunito dal 2019;

R.

considerando che alcuni paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, i cui cittadini hanno accesso all'Unione senza obbligo di visto, attuano programmi CBI con requisiti di soggiorno bassi o nulli e controlli di sicurezza deboli, in particolare per quanto riguarda la legislazione antiriciclaggio; che tali regimi CBI sono pubblicizzati come «passaporti d'oro» il cui obiettivo esplicito è consentire viaggi nell'Unione senza obbligo di visto; che alcuni paesi candidati attuano programmi simili con il vantaggio supplementare previsto di una futura adesione all'Unione;

S.

considerando che i beneficiari dei programmi CBI/RBI, una volta ottenuto il loro nuovo status di cittadini o soggiornanti, iniziano immediatamente a godere della libertà di circolazione (15) all'interno dello spazio Schengen;

T.

considerando che il diritto di paesi terzi di consentire ai propri cittadini di cambiare nome pone un rischio, in quanto cittadini di altri paesi potrebbero acquisire la cittadinanza di un paese terzo nel quadro di un programma CBI e poi cambiare nome ed entrare nell'Unione sotto il nuovo nome;

U.

considerando che il 15 ottobre 2021 le autorità cipriote hanno annunciato che avrebbero revocato la cittadinanza cipriota a 39 investitori stranieri e a sei loro familiari che l'avevano acquisita nel quadro di un programma CBI; che poco più della metà dei 6 779 passaporti rilasciati da Cipro tra il 2007 e il 2020 nel quadro di tale programma sono stati rilasciati senza che fossero stati effettuati adeguati controlli dei precedenti personali dei richiedenti (16);

V.

considerando che nel 2019 la Commissione ha concluso che non vi sono statistiche precise sulle domande CBI/RBI pervenute, accettate e respinte o che le statistiche esistenti sono insufficienti;

W.

considerando che i programmi RBI hanno una natura altamente specifica; che qualsiasi modifica alla legislazione dell'Unione introdotta in relazione a quanti presentano domanda nell'ambito di programmi RBI dovrebbe essere mirata a tale tipologia specifica di soggiorno e non dovrebbe incidere negativamente sui diritti dei richiedenti altri tipi di status di soggiornante, quali studenti, lavoratori e familiari; che i livelli più elevati dei controlli di sicurezza applicati ai richiedenti nell'ambito dei programmi RBI/CBI non dovrebbero essere applicabili a chi presenta domanda di soggiorno nell'Unione nel quadro dei programmi di soggiorno già disciplinati dal diritto dell'Unione;

X.

considerando che il governo montenegrino non ha deciso di interrompere il suo programma CBI, pur avendo segnalato l'importanza di eliminarlo gradualmente quanto prima in modo completo ed efficace; invita il governo del Montenegro a interrompere senza indugio tale programma;

1.

ritiene che i programmi che prevedono la concessione della cittadinanza sulla base di investimenti finanziari (programmi CBI), noti anche come «passaporti d'oro», siano opinabili da un punto di vista etico, giuridico ed economico e comportino numerosi gravi rischi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, ad esempio quelli derivanti dal riciclaggio di denaro e dalla corruzione; ritiene che la mancanza di norme comuni e di regole armonizzate che disciplinino i programmi per la concessione del diritto di soggiorno sulla base di investimenti finanziari (programmi RBI) possa parimenti comportare rischi per la sicurezza, incidere sulla libera circolazione delle persone nello spazio Schengen e contribuire a minare l'integrità dell'Unione;

2.

ricorda la sua posizione, secondo cui i programmi CBI/RBI presentano una serie di gravi rischi e dovrebbero essere gradualmente abbandonati da tutti gli Stati membri (17); ribadisce che, dalla sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita, la Commissione e gli Stati membri non hanno adottato misure sufficienti per contrastare tali programmi;

3.

ritiene che i programmi CBI minino l'essenza della cittadinanza dell'Unione, che rappresenta una delle principali conquiste dell'integrazione dell'Unione, giacché conferisce uno status unico nel suo genere e fondamentale ai cittadini dell'Unione e include il diritto di voto alle elezioni europee e locali;

4.

ritiene che la cittadinanza dell'Unione non sia una merce che può essere commercializzata o venduta e che non sia mai stata concepita come tale nei trattati;

5.

riconosce che è in primo luogo competenza degli Stati membri disciplinare l'acquisizione della cittadinanza nazionale, ma sottolinea che tale competenza deve essere esercitata in buona fede, in uno spirito di rispetto reciproco, in modo trasparente, con la dovuta diligenza e un controllo adeguato, conformemente al principio di leale cooperazione e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione (18); ritiene che, qualora gli Stati membri non agiscano nel pieno rispetto di tali norme e principi, esista una base giuridica per un'azione dell'Unione; reputa che si possa anche sostenere una competenza dell'Unione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda alcuni aspetti della normativa nazionale in materia di cittadinanza (19);

6.

ritiene che le condizioni vantaggiose e le procedure rapide previste per gli investitori nell'ambito dei programmi CBI/RBI, rispetto alle condizioni e procedure applicabili agli altri cittadini di paesi terzi che desiderano ottenere protezione internazionale, il diritto di soggiorno o la cittadinanza, siano discriminatorie, manchino di equità e compromettano la coerenza dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e migrazione;

7.

ritiene che i programmi CBI debbano essere distinti dai programmi RBI alla luce delle differenze nella severità dei rischi che comportano, e richiedano quindi approcci legislativi e politici ad hoc a livello di Unione; riconosce il nesso tra i programmi RBI e la cittadinanza, in quanto l'acquisizione dello status di soggiornante può facilitare l'accesso alla cittadinanza;

8.

osserva che tre Stati membri dispongono di una legislazione che consente i programmi CBI, ossia la Bulgaria (benché il governo bulgaro abbia presentato una proposta di legge volta a porre fine al suo programma CBI), Cipro e Malta, e che 12 Stati membri dispongono di programmi RBI, tutti con importi e opzioni di investimento diversi nonché con norme divergenti in materia di controlli e procedure; si rammarica del fatto che tali disparità potrebbero spingere gli Stati membri a contendersi i richiedenti e rischiano di creare una corsa al ribasso, con l'adozione di norme di verifica meno rigorose e un allentamento della dovuta diligenza per accrescere la diffusione di tali programmi (20);

9.

è del parere che il ruolo degli intermediari nello sviluppo e nella promozione dei programmi CBI/RBI, così come nella preparazione delle domande individuali, spesso in assenza di trasparenza o di rendicontabilità, costituisca un conflitto di interessi suscettibile di abusi e che sia quindi necessaria una regolamentazione rigorosa e vincolante di tali intermediari, al di là della mera autoregolamentazione e dei codici di condotta; chiede la cessazione dei servizi degli intermediari nel caso dei programmi CBI;

10.

deplora la mancanza di controlli di sicurezza approfonditi, di procedure di verifica e di dovuta diligenza negli Stati membri che attuano programmi CBI/RBI; rileva che gli Stati membri non sempre consultano le banche dati dell'Unione disponibili e non si scambiano informazioni sui risultati di tali controlli e procedure, il che consente di presentare in tutta l'Unione più domande successive nel quadro dei vari programmi CBI/RBI; chiede agli Stati membri di attenersi invece a tali prassi; ritiene che le autorità degli Stati membri debbano disporre di procedure adeguate per esaminare i candidati che presentano domanda nel quadro di programmi CBI/RBI, in quanto la concessione del diritto di soggiorno e di cittadinanza è di competenza dello Stato, e che le autorità degli Stati membri non debbano basarsi sui controlli dei precedenti personali e sulle procedure di dovuta diligenza svolti da intermediari e altri attori non statali, sebbene gli Stati membri possano utilizzare informazioni pertinenti provenienti da attori non statali indipendenti; esprime preoccupazione in relazione ad alcuni Stati membri dove risulterebbe che le domande di cittadinanza sono state comunque accettate anche nel caso di richiedenti che non soddisfacevano i requisiti di sicurezza;

11.

deplora che il gruppo di esperti sui programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori, composto da rappresentanti degli Stati membri, non abbia concordato una serie comune di controlli di sicurezza, come gli era stato chiesto di fare entro la fine del 2019; ritiene che l'incapacità di raggiungere un accorso su una serie comune di controlli di sicurezza mostri i limiti dell'adozione di un approccio intergovernativo alla questione ed evidenzi la necessità di un'azione dell'Unione;

12.

deplora che i requisiti in materia di soggiorno per poter beneficiare dei programmi RBI/CBI degli Stati membri non sempre prevedano una presenza fisica continuativa ed effettiva e siano difficili da verificare, attirando potenzialmente richiedenti in malafede che acquistano la cittadinanza nazionale al solo scopo di beneficiare dell'accesso al territorio dell'Unione e al mercato interno che essa concede, senza mantenere alcun legame con lo Stato membro in questione;

13.

esorta gli Stati membri ad imporre in modo efficace l'obbligo della residenza fisica per i cittadini di paesi terzi che desiderano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo senza aver risieduto legalmente e in via continuativa nel paese per cinque anni conformemente ai requisiti di detta direttiva;

14.

accoglie con favore le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nell'ottobre 2020 nei confronti di Cipro e Malta in relazione ai loro programmi CBI; invita la Commissione a portare avanti tali procedure, in quanto potrebbero chiarire ulteriormente come si potrebbero fronteggiare i programmi CBI, oltre che con l'azione legislativa proposta in questa sede, e la invita altresì ad avviare nuove procedure di infrazione nei confronti di Stati membri in relazione ai programmi RBI, ove giustificato; invita la Commissione a monitorare attentamente tutti i programmi CBI/RBI in tutta l'Unione, nonché a riferire e agire in merito;

15.

ritiene che la legislazione antiriciclaggio dell'Unione sia un elemento cruciale per contrastare i rischi posti dai programmi CBI/RBI; si compiace del fatto che il pacchetto di proposte legislative della Commissione del 20 luglio 2021 sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo affronti i programmi RBI, segnatamente incoraggiando l'inclusione degli intermediari nell'elenco dei soggetti obbligati; ritiene, tuttavia, che sussisteranno ancora lacune, ad esempio il fatto che gli enti pubblici che trattano domande nell'ambito dei programmi CBI/RBI non saranno inclusi nell'elenco dei soggetti obbligati;

16.

rileva che le domande presentate nell'ambito dei programmi CBI/RBI sono particolarmente difficili da monitorare e valutare quando si tratta di domande congiunte concernenti diversi membri di una stessa famiglia; osserva che all'interno di taluni programmi RBI nazionali i diritti di soggiorno possono essere concessi sulla base di legami familiari, personali o di altro tipo con i richiedenti principali; osserva che i diritti di ricongiungimento familiare previsti dalla direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare si applicano dopo aver ottenuto lo status di soggiornante in uno Stato membro, e consentono dunque ai familiari di entrare nell'Unione senza gli ulteriori controlli specifici solitamente applicati nell'ambito dei programmi RBI;

17.

osserva che i paesi terzi che offrono programmi CBI e che godono dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'Unione (21) rappresentano un rischio, in quanto cittadini di altri paesi possono acquisire la nazionalità di tali paesi terzi al solo scopo di poter entrare nell'UE senza ulteriori controlli; sottolinea che i rischi sono ancora maggiori nel caso dei paesi candidati all'adesione all'Unione che offrono programmi CBI/RBI (22), poiché i benefici attesi dalla futura adesione all'UE e dall'esenzione dal visto d'ingresso nel territorio dell'Unione possono essere determinanti;

18.

ritiene che, alla luce dei particolari rischi posti dai programmi CBI e della loro intrinseca incompatibilità con il principio di leale cooperazione, come indicato dalle attuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di due Stati membri, i programmi CBI dovrebbero essere gradualmente eliminati in tutti gli Stati membri, e chiede che la Commissione presenti a tal fine, prima dello scadere del suo attuale mandato, una proposta di atto che potrebbe essere basato sull'articolo 21, paragrafo 2, sull'articolo 79, paragrafo 2, sull'articolo 114 o sull'articolo 352 TFUE;

19.

ritiene che la graduale eliminazione dei programmi CBI richiederà un periodo di transizione ed è del parere che, poiché i programmi CBI/RBI costituiscono un fenomeno di parassitismo e producono gravi conseguenze per l'Unione e gli Stati membri, sia giustificato un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per entrambi, fino alla loro completa eliminazione, quale espressione concreta di solidarietà sulla base, tra l'altro, dell'articolo 80 TFUE; chiede pertanto che la Commissione presenti nel 2022, sulla base dell'articolo 311 TFUE, una proposta per l'istituzione di una nuova categoria di risorse proprie dell'Unione, costituita da un «meccanismo di adeguamento CBI/RBI», che imporrebbe un prelievo di una percentuale significativa sugli investimenti effettuati negli Stati membri nell'ambito di programmi CBI/RBI, percentuale ragionevolmente stimata sulla base di tutte le esternalità negative per l'Unione nel suo complesso individuate in relazione a tali regimi;

20.

ritiene che il contributo dei programmi CBI/RBI all'economia reale degli Stati membri sia limitato in termini di creazione di posti di lavoro, innovazione e crescita e che importi considerevoli siano investiti direttamente nel mercato immobiliare o in fondi; ritiene che gli ingenti investimenti associati ai programmi CBI/RBI potrebbero incidere sulla stabilità finanziaria, in particolare nei piccoli Stati membri in cui gli afflussi potrebbero rappresentare un'ampia quota del PIL o degli investimenti esteri (23); chiede alla Commissione di presentare nel 2022, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 80, 82, 87 e 114 TFUE, una proposta di atto che includa norme a livello di UE sugli investimenti nell'ambito dei programmi RBI, al fine di rafforzarne il valore aggiunto per l'economia reale e di stabilire collegamenti con le priorità per la ripresa economica dell'Unione;

21.

chiede che la Commissione, prima dello scadere del suo attuale mandato, presenti una proposta di regolamento, se necessario integrata da altre misure legislative, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, e degli articoli 80, 82, 87 e 114 TFUE, che disciplini in modo esaustivo vari aspetti dei programmi RBI al fine di armonizzare le norme e le procedure e rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio, alla corruzione e all'evasione fiscale, che preveda, tra l'altro, i seguenti elementi:

a)

una dovuta diligenza rafforzata e rigorosi controlli dei precedenti personali dei richiedenti e, se necessario, dei loro familiari, compresa l'origine dei loro fondi, controlli obbligatori nei sistemi informatici su larga scala dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni e procedure di controllo nei paesi terzi;

b)

la regolamentazione, la certificazione e il controllo adeguati degli intermediari nonché la limitazione delle loro attività e, nel caso dei programmi CBI, la cessazione dei loro servizi;

c)

norme armonizzate e l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito ai loro programmi RBI e alle domande presentate in tale ambito;

d)

requisiti minimi di residenza fisica e un coinvolgimento attivo minimo nell'investimento, la qualità dell'investimento, il valore aggiunto e il contributo all'economia come condizioni per acquisire la residenza nell'ambito dei programmi RBI;

e)

un meccanismo di monitoraggio per il controllo ex post della continua conformità dei richiedenti selezionati ai requisiti giuridici dei regimi RBI;

22.

chiede alla Commissione di garantire e mantenere rigorose norme di regolamentazione sia per i programmi CBI sia per quelli RBI, laddove si applichi una regolamentazione globale ai programmi RBI prima della completa eliminazione dei programmi CBI;

23.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri si siano impegnato ad adottare misure per limitare la vendita della cittadinanza a cittadini russi vicini al governo russo; invita tutti gli Stati membri a cessare con effetto immediato di applicare i loro programmi CBI e RBI a tutti i richiedenti russi; esorta gli Stati membri a riesaminare tutte le domande presentate da cittadini russi approvate negli ultimi anni e a sfruttare tutte le possibilità offerte dal diritto nazionale e dell'Unione per garantire che nessun russo avente legami finanziari, commerciali o di altro tipo con il regime di Putin conservi i propri diritti di cittadinanza e soggiorno o che tali persone siano temporaneamente escluse dall'esercizio dei suddetti diritti; invita la Commissione a verificare le rivalutazioni effettuate dagli Stati membri e a presentare con urgenza una proposta legislativa volta a vietare completamente i programmi CBI nonché a vietare i programmi RBI per i cittadini russi soggetti a misure mirate;

24.

chiede alla Commissione di includere nella sua proposta revisioni mirate degli atti giuridici dell'Unione in vigore che potrebbero contribuire a dissuadere gli Stati membri dall'istituire programmi RBI dannosi, rafforzando ulteriormente gli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e le disposizioni pertinenti della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

25.

chiede alla Commissione di esercitare la massima pressione possibile per garantire che i paesi terzi che dispongono di programmi CBI/RBI e che beneficiano dell'esenzione dal visto a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 aboliscano i loro programmi CBI e riformino i programmi RBI per allinearli al diritto e alle norme dell'Unione; la invita inoltre a presentare nel 2022, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE, una proposta di atto che modifichi il regolamento (UE) 2018/1806 a tale riguardo; osserva che, nell'ambito della nuova metodologia di allargamento dell'Unione, le questioni legate ai programmi CBI/RBI sono considerate complesse e sono trattate in diverse sezioni e capitoli negoziali; sottolinea l'importanza di un allineamento graduale e meticoloso al diritto dell'Unione applicabile a tali programmi da parte dei paesi candidati e potenziali candidati; propone di includere nei criteri di adesione l'eliminazione dei programmi CBI e la regolamentazione dei programmi RBI;

26.

ricorda alla Presidente della Commissione il suo impegno a favore del diritto di iniziativa del Parlamento e la sua promessa di dare seguito alle relazioni di iniziativa di carattere legislativo del Parlamento con un atto legislativo conforme ai principi di diritto dell'Unione, come dichiarato negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024; si attende pertanto che la Commissione dia seguito alla presente risoluzione con proposte legislative concrete;

27.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le proposte figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(3)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(4)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(5)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(6)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(7)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.

(8)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 92.

(9)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 140.

(10)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.

(11)  «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa — Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024», Ursula von der Leyen, candidata alla carica di presidente della Commissione europea, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.

(12)  Studio EAVA dell'EPRS, tabella 9, pagg. 28-29.

(13)  Studio EAVA dell'EPRS.

(14)  Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenzione dell'abuso dei programmi di soggiorno per investitori per eludere il CRS), OCSE, 19 febbraio 2018, e Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes (Rischi di corruzione associati ai programmi per la concessione della cittadinanza e del diritto di soggiorno a fronte di investimenti), OCSE, 2019.

(15)  Poiché Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania non sono paesi Schengen, un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno di tali Stati membri non gode automaticamente della libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen.

(16)  https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12814/25.

(17)  Risoluzioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019, sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti, del 17 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, e del 29 aprile 2021, sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta.

(18)  Cfr. il ragionamento seguito nelle procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di Malta e Cipro in relazione ai loro programmi di cittadinanza per investitori (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza della Corte del 7 luglio 1992, Mario Vicente Micheletti e altri/Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295; sentenza della Corte dell'11 novembre 1999, Belgian State/Fatna Mesbah, C-179/98, ECLI:EU:C:1999:549; sentenza della Corte del 20 febbraio 2001, The Queen/Secretary of State for the Home Department, ex parte Manjit Kaur, C-192/99, ECLI:EU:C:2001:106; sentenza della Corte del 2 marzo 2010, Janko Rottman/Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104; e sentenza della Corte del 12 marzo 2019, M.G. Tjebbes e altri/Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189.

(19)  Studio EAVA dell'EPRS, pagg. 43-44.

(20)  Studio EAVA dell'EPRS, pag. 57; Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenire l'abuso dei programmi per la concessione del diritto di soggiorno a fronte di investimenti per eludere lo standard comune di comunicazione di informazioni), OCSE, 19 febbraio 2018.

(21)  Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis e Santa Lucia.

(22)  Serbia, Albania, Turchia, Montenegro e Macedonia del Nord.

(23)  Studio EAVA dell'EPRS, pagg. 36-39.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

PROPOSTE PER UN PACCHETTO LEGISLATIVO COMPLETO

Proposta 1: una graduale eliminazione, a livello di UE, dei programmi CBI entro il 2025

Si dovrebbe introdurre un sistema di notifica a livello di Unione, con obiettivi misurabili, rigorosamente applicabile solo ai programmi esistenti e che non consenta quindi di legittimare nuovi programmi, che disciplini il numero massimo di cittadinanze che possono essere concesse in tutti gli Stati membri nell'ambito dei programmi CBI. Questo numero sarà gradualmente ridotto ogni anno, raggiungendo lo zero nel 2025, portando così alla completa eliminazione dei programmi CBI. Questa eliminazione graduale consentirà agli Stati membri che mantengono programmi CBI di trovare modi alternativi per attrarre investimenti e sostenere le loro finanze pubbliche. Si tratta di una misura in linea con la posizione espressa in precedenza dal Parlamento in varie risoluzioni, che si rivela necessaria alla luce della profonda sfida che i programmi CBI pongono al principio di leale cooperazione sancito dai trattati (articolo 4, paragrafo 3, TUE).

La proposta potrebbe basarsi sull'articolo 21, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafo 2, nonché sull'articolo 114 TFUE dato che i programmi CBI interessano il mercato interno.

Proposta 2: un regolamento globale che disciplini tutti i programmi RBI nell'Unione

Per affrontare le specificità e la diffusione generalizzata dei programmi RBI in tutti gli Stati membri, è necessario un apposito quadro giuridico dell'Unione sotto forma di regolamento. Tale regolamento garantirà l'armonizzazione all'interno dell'Unione, limiterà i rischi posti dai programmi RBI e assoggetterà tali programmi al monitoraggio dell'Unione, rafforzando in tal modo la trasparenza e la governance. Il regolamento è inteso inoltre a scoraggiare gli Stati membri dall'istituire programmi RBI dannosi.

Il regolamento dovrebbe contenere norme e procedure a livello dell'Unione per una dovuta diligenza rafforzata e rigorosi controlli sui precedenti personali dei richiedenti e sull'origine dei loro capitali. In particolare, tutti i richiedenti dovrebbero essere sistematicamente sottoposti a un controllo incrociato con tutte le pertinenti banche dati nazionali, dell'Unione e internazionali da parte delle autorità degli Stati membri nel rispetto delle norme sui diritti fondamentali. Dovrebbero essere effettuati una verifica indipendente dei documenti presentati, un controllo completo di tutti i precedenti penali e del coinvolgimento in controversie civili e penali precedenti e in corso, colloqui personali con i richiedenti e una verifica approfondita del modo in cui il patrimonio del richiedente è stato accumulato e del suo rapporto con il reddito dichiarato. La procedura dovrebbe concedere tempo sufficiente per un adeguato processo di dovuta diligenza e prevedere la possibilità di annullare in maniera retroattiva le decisioni positive in casi comprovati di false dichiarazioni o frode.

La pratica delle domande congiunte, in cui un richiedente principale e i familiari possono far parte della stessa domanda, dovrebbe essere vietata: solo le domande individuali soggette a controlli individuali e rigorosi dovrebbero essere autorizzate, tenendo conto nel contempo dei legami esistenti tra i richiedenti. Dovrebbero altresì essere applicati controlli rigorosi laddove i diritti di soggiorno possano essere perseguiti dai familiari dei richiedenti in base alle norme sul ricongiungimento familiare o ad altre disposizioni analoghe.

Un elemento importante del regolamento, ove necessario integrato da altre misure legislative, dovrebbe essere la regolamentazione degli intermediari. È necessario includere quanto segue:

a)

una procedura di concessione di licenza a livello dell'Unione per gli intermediari, che preveda una procedura completa in materia di dovuta diligenza e audit della società intermediaria, dei suoi proprietari e delle sue società collegate. La licenza dovrebbe essere rinnovata ogni due anni e figurare in un registro pubblico dell'Unione per gli intermediari. Se gli intermediari sono coinvolti nelle domande, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a trattare tali domande solo se sono preparate da intermediari muniti di licenza nell'Unione. Le domande di licenza dovrebbero essere presentate alla Commissione, con il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione nello svolgimento dei controlli e delle procedure;

b)

norme specifiche per le attività degli intermediari. Tra queste dovrebbero figurare norme dettagliate riguardanti i controlli dei precedenti personali, i controlli in materia di dovuta diligenza e di sicurezza che gli intermediari devono effettuare sui richiedenti;

c)

un divieto in tutta l'Unione di pratiche di commercializzazione per i programmi RBI che fanno uso della bandiera dell'Unione o di altri simboli legati all'Unione su materiali, siti web o documenti o che associno i programmi RBI a benefici connessi ai trattati e all'acquis;

d)

norme chiare sulla trasparenza degli intermediari e sulla loro proprietà;

e)

misure anticorruzione e migliori prassi di dovuta diligenza da adottare in seno all'intermediario, anche per quanto riguarda la remunerazione adeguata del personale, la regola delle due persone (in virtù della quale ogni procedura è verificata da almeno due persone), le disposizioni per un secondo parere in sede di preparazione e di controllo delle domande, nonché la rotazione del personale nei vari paesi di origine dei richiedenti nell'ambito dei programmi RBI;

f)

il divieto di combinare la consultazione dei governi in merito all'istituzione e al mantenimento dei programmi RBI con il loro coinvolgimento nella preparazione delle domande. Tale combinazione crea un conflitto di interessi e fornisce incentivi errati. Inoltre, gli intermediari non dovrebbero essere autorizzati ad attuare essi stessi programmi RBI per le autorità degli Stati membri, ma dovrebbero essere autorizzati ad agire come intermediari solo nelle singole domande e solo quando vengono contattati da singoli richiedenti. Le attività degli intermediari nel settore degli affari pubblici generali dovrebbero essere separate dal punto di vista organizzativo dalle altre attività e rispettare tutti i requisiti giuridici e i codici di condotta a livello dell'Unione e nazionale in materia di trasparenza;

g)

un quadro di monitoraggio, indagini e sanzioni per garantire che gli intermediari rispettino il regolamento. Le autorità di contrasto competenti dovrebbero essere in grado di condurre indagini sotto copertura, anche fingendosi potenziali richiedenti. Le sanzioni dovrebbero comprendere ammende dissuasive e, qualora le violazioni siano accertate due volte, comportare la revoca della licenza di esercizio dell'Unione.

È opportuno introdurre l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito ai loro programmi RBI. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione dettagliate relazioni annuali sugli elementi generali dei loro programmi per quanto concerne l'ambito istituzionale e di governance così come sui meccanismi di monitoraggio in atto. Dovrebbero riferire inoltre in merito alle singole domande, indicando tra l'altro i rifiuti e le approvazioni delle domande e le ragioni alla base di tali decisioni, come la mancata conformità alle disposizioni antiriciclaggio. Le statistiche dovrebbero includere una suddivisone dei richiedenti per paese d'origine e le informazioni sui familiari e le persone a carico, i quali hanno acquisito i diritti grazie al richiedente nell'ambito del programma RBI. La Commissione dovrebbe pubblicare tali relazioni annuali, se necessario redatte in linea con i regolamenti in materia di protezione dei dati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e pubblicare, unitamente a tali relazioni annuali, la sua valutazione delle stesse.

Si dovrebbe istituire un sistema gestito a livello di UE per la notifica preventiva a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione e per la loro consultazione prima di concedere il soggiorno nell'ambito di un programma RBI. Se uno Stato membro non solleva obiezioni entro 20 giorni, ciò significa che non vi è alcuna obiezione alla concessione del diritto di soggiorno (1). In tal modo, tutti gli Stati membri potrebbero individuare le domande doppie o reiterate ed effettuare verifiche nelle banche dati nazionali. Entro questi 20 giorni, la Commissione dovrebbe anche effettuare, in cooperazione con i pertinenti organi e organismi dell'UE (anche attraverso i suoi ufficiali di collegamento nei paesi terzi), controlli finali a livello dell'Unione sulle domande nelle pertinenti banche dati dell'Unione e internazionali e dovrebbe anche effettuare ulteriori controlli di sicurezza e dei precedenti personali. Su tale base, la Commissione dovrebbe emettere un parere destinato allo Stato membro. La concessione o meno del soggiorno nell'ambito dei programmi RBI dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri. La Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti per contribuire a evidenziare i casi in cui le stesse persone hanno presentato più domande respinte.

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare effettivamente il soggiorno fisico, anche avvalendosi della possibilità di stabilire periodi massimi di assenza sul loro territorio e conservarne traccia scritta che la Commissione e le agenzie dell'Unione possono consultare. Tali controlli dovrebbe comportare appuntamenti di persona e visite di accertamento presso il domicilio delle persone interessate con cadenza almeno semestrale.

Ai fini della lotta all'elusione fiscale, è opportuno introdurre misure specifiche dell'Unione volte a prevenire e contrastare l'elusione dello standard comune di comunicazione di informazioni attraverso i programmi RBI, in particolare il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali e unità di informazioni finanziaria (2).

È opportuno introdurre norme sui tipi di investimento richiesti nell'ambito dei programmi RBI. Una maggioranza significativa degli investimenti richiesti dovrebbe consistere in investimenti produttivi nell'economia reale, in linea con i settori prioritari dell'attività economica verde e digitale. Gli investimenti in beni immobili, fondi di investimento, fondi fiduciari o in titoli di Stato o in pagamenti versati direttamente al bilancio dello Stato membro dovrebbero limitarsi a una minima parte dell'importo investito. Inoltre, qualsiasi pagamento versato direttamente al bilancio di uno Stato membro dovrebbe essere limitato in modo da non creare dipendenza di bilancio da tale fonte e la Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di valutare tali pagamenti nel quadro del semestre europeo.

Il regolamento potrebbe basarsi sull'articolo 79, paragrafo 2, e sugli articoli 80, 82 e 87, nonché sull'articolo 114 TFUE dato che i programmi RBI interessano il mercato interno.

Nel caso in cui un regolamento o qualsiasi altro atto legislativo riguardante i programmi RBI entri in vigore prima della completa eliminazione dei programmi CBI, tutte le norme applicabili ai programmi RBI dovrebbero applicarsi ai programmi CBI onde evitare controlli meno rigorosi per i secondi rispetto ai primi.

Proposta 3: una nuova categoria di risorse proprie dell'Unione costituita da un «meccanismo di adeguamento CBI e RBI»

Poiché tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione devono far fronte ai rischi e ai costi inerenti ai programmi CBI e RBI gestiti da alcuni Stati membri, è giustificato un meccanismo comune, basato su informazioni e dati appropriati, per compensare le conseguenze negative dei programmi CBI e RBI sull'Unione in generale. Inoltre, il valore della vendita della cittadinanza o dei visti degli Stati membri è intrinsecamente legato ai diritti e alle libertà dell'Unione che ne derivano. Con l'istituzione di un meccanismo di adeguamento CBI e RBI, le conseguenze negative sostenute da tutti gli Stati membri sono compensate mediante un equo contributo al bilancio dell'Unione. Si tratta di una questione di solidarietà tra gli Stati membri in cui sono operativi programmi di CBI e RBI e gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Affinché tale meccanismo sia efficace, il prelievo dovuto all'Unione dovrebbe essere fissato a una percentuale significativa degli investimenti effettuati negli Stati membri nell'ambito dei programmi CBI/RBI, ragionevolmente stimata sulla base di tutte le esternalità negative individuate nei programmi.

Il meccanismo potrebbe essere istituito a norma dell'articolo 311 TFUE, il quale stabilisce che «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche», compresa la possibilità di «istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente». Ulteriori misure di attuazione potrebbero essere adottate sotto forma di regolamento. Un'iniziativa analoga è stata intrapresa in merito alla risorsa propria basata sulla plastica in vigore dal 1o gennaio 2021. Tale opzione implica un processo piuttosto lungo di adozione formale di una decisione in materia di risorse proprie, che è collegata alle rispettive norme costituzionali nazionali per la sua approvazione. Ciò potrebbe essere combinato con la base giuridica dell'articolo 80 TFUE che sancisce «il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario» e nell'ambito dell'immigrazione.

Proposta 4: una revisione mirata degli atti giuridici nell'ambito dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo

La Commissione ha compiuto un passo positivo inserendo in primo piano i programmi RBI nel suo pacchetto di proposte legislative del 20 luglio 2021 intese a rivedere gli atti giuridici nell'ambito dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda gli intermediari. Dovrebbero essere inclusi altri tre elementi:

a)

le autorità pubbliche che trattano le domande nell'ambito dei programmi RBI dovrebbero essere incluse nell'elenco dei soggetti obbligati a norma degli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare all'articolo 3, punto 3, della proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2021/0239(COD));

b)

un maggiore scambio di informazioni sui richiedenti nell'ambito dei programmi RBI tra le autorità degli Stati membri in virtù degli atti giuridici in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare tra le unità di informazione finanziaria;

c)

misure rafforzate di dovuta diligenza raccomandate dall'OCSE per mitigare i rischi posti dai programmi RBI da prevedere per tutti i soggetti obbligati coinvolti nel processo RBI.

Proposta 5: una revisione mirata della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo

In sede di presentazione delle proposte previste per la revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, la Commissione dovrebbe limitare la possibilità per i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno nell'ambito di un programma RBI di beneficiare di un trattamento più favorevole ai sensi di tale direttiva. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto modificando l'articolo 13 della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo per ridurne il campo di applicazione escludendo espressamente i beneficiari di programmi RBI.

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che il soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, non sia eluso attraverso i programmi RBI, provvedendo anche affinché gli Stati membri applichino controlli e obblighi di comunicazione più rigorosi per i richiedenti nell'ambito dei programmi RBI.

Proposta 6: garantire che i paesi terzi non amministrino programmi RBI/CBI dannosi

I programmi CBI dei paesi terzi dovrebbero essere inclusi nel regolamento (UE) 2018/1806 quale elemento specifico di cui tenere conto al momento di decidere se includere un determinato paese terzo negli allegati di tale regolamento, ovvero come fattore per decidere in merito ai paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tale aspetto dovrebbe essere integrato anche nel meccanismo di sospensione dei visti di cui all'articolo 8 di tale regolamento e nel monitoraggio previsto.

Al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (3) è opportuno aggiungere un nuovo articolo sulla cooperazione con i paesi terzi per eliminare gradualmente i loro programmi CBI e allineare i loro programmi RBI al nuovo regolamento proposto nell'ambito della proposta 2 di cui sopra.

Per i paesi candidati e potenziali candidati, la completa eliminazione graduale dei programmi CBI e la rigorosa regolamentazione dei programmi RBI dovrebbero costituire una parte importante e integrale dei criteri di adesione.


(1)  Analogamente al sistema previsto all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(2)  Cfr. Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prevenire l'abuso in materia di soggiorno attraverso programmi di investimento per eludere lo standard comune di comunicazione di informazioni), OCSE, 19 febbraio 2018; direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(3)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/110


P9_TA(2022)0066

Interagire con i cittadini: il diritto di petizione e di rivolgersi al Mediatore europeo, l'iniziativa dei cittadini

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini (2020/2275(INI))

(2022/C 347/09)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di portare all'attenzione del Parlamento le loro preoccupazioni,

visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,

vista la misura del Consiglio che istituisce la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

visti gli articoli 11, 41, 42, 43 e 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») relativi al diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo,

viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260 TFUE,

viste le sue risoluzioni sulle conclusioni delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 222, 230 e 216 del suo regolamento,

visto l'articolo 10, paragrafo 3, TUE,

visto l'articolo 20 TFUE concernente il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (2),

visto il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (3),

visto l'articolo 54 del regolamento,

visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0018/2022),

A.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini»;

B.

considerando che la commissione per le petizioni svolge un «ruolo di tutela» per garantire che l'UE rispetti la CRPD nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e delle misure legislative a livello dell'Unione; che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, insieme al Mediatore europeo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Forum europeo sulla disabilità, fa parte della struttura riveduta a livello di UE adottata dal Consiglio il 16 gennaio 2017 in occasione della sua 3 513a riunione;

C.

considerando che è fondamentale migliorare la partecipazione dei cittadini e la trasparenza a livello dell'UE per colmare il divario percepito tra l'Unione e i suoi cittadini, nonché le organizzazioni rappresentative;

D.

considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, sancito dall'articolo 44 della Carta;

E.

considerando che il numero di petizioni è rimasto esiguo rispetto alla popolazione totale dell'UE, il che conferma la necessità di compiere sforzi importanti e di mettere in campo misure adeguate per sensibilizzare maggiormente i cittadini e conseguire miglioramenti significativi riguardo all'esercizio del diritto di petizione; che ogni anno sono presentate al Parlamento europeo in media circa 1 200 petizioni;

F.

considerando che il numero di petizioni presentate al Parlamento europeo ha raggiunto un picco nel 2013 e che attualmente si registra un calo; che molti cittadini europei continuano a ignorare l'esistenza del diritto di petizione;

G.

considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, che figurano all'articolo 227 TFUE e all'articolo 226 del regolamento del Parlamento europeo, prevedono che le petizioni debbano essere presentate da cittadini o residenti dell'UE e riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione e che concernono direttamente i loro autori;

H.

considerando che la procedura di petizione del Parlamento europeo è la più aperta e trasparente dell'Unione, in quanto consente ai firmatari di partecipare alle sue attività, comprese le discussioni e le audizioni in sede di commissione;

I.

considerando che la commissione per le petizioni esamina e tratta ciascuna petizione ed è l'unica commissione che intrattiene un dialogo quotidiano con i cittadini;

J.

considerando che il diritto di petizione è spesso esercitato da singoli individui;

K.

considerando che è possibile rafforzare il diritto di petizione solo migliorando la capacità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri di offrire soluzioni tempestive ed efficaci alle questioni sollevate dai firmatari, garantendo la piena tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

L.

considerando che alcune petizioni sono dichiarate irricevibili a causa della mancanza di informazioni o della confusione, da parte dei cittadini, circa le competenze dell'Unione europea;

M.

considerando che la Commissione non ha tuttora fornito informazioni esaustive alla commissione per le petizioni sul numero di petizioni che hanno portato all'avvio di una procedura di infrazione o a qualsiasi altra azione legislativa o non legislativa;

N.

considerando che una revisione del regolamento del Parlamento europeo è necessaria per migliorare la regolamentazione concernente la procedura di petizione, al fine di accrescere la visibilità delle petizioni e il seguito dato alle stesse, anche nel quadro delle attività della plenaria del Parlamento, onde integrare più efficacemente le questioni sollevate attraverso le petizioni nelle priorità dell'agenda politica dell'UE;

O.

considerando che la Commissione ha basato la propria strategia per il trattamento delle petizioni sulla comunicazione del 2016 dal titolo «Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione», che non contiene disposizioni che istituiscono una procedura o una pratica amministrativa relativa alle petizioni;

P.

considerando che il TFUE rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei (ICE);

Q.

considerando che occorre sottolineare l'importanza dell'ICE nell'elaborazione delle iniziative e degli sviluppi strategici dell'UE;

R.

considerando che i cittadini dell'UE hanno il diritto di rivolgersi alla Commissione invitandola direttamente a presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;

S.

considerando che l'UE deve garantire ai cittadini, prestando particolare attenzione alle esigenze speciali delle persone con disabilità, il diritto di partecipare attivamente alle attività democratiche dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE, al fine di evitare qualunque tipo di discriminazione e promuovere il multilinguismo;

T.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei contribuisce in tal modo a rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione attraverso la partecipazione dei cittadini alla sua vita democratica e politica; che l'ICE dovrebbe essere considerata come uno dei mezzi — tra cui figurano anche il dialogo con le associazioni rappresentative e la società civile, la consultazione delle parti interessate, il diritto di petizione e il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo — che consentono ai cittadini di portare alcune questioni all'attenzione delle istituzioni dell'UE e di rivolgersi a queste ultime affinché legiferino su questioni che rientrano nelle competenze dell'UE e che li riguardano;

U.

considerando che il regolamento (UE) 2019/788, entrato in vigore il 1o gennaio 2020, ha reso l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e più facile da realizzare per gli organizzatori, in particolare grazie alla traduzione delle iniziative in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

V.

considerando che la Commissione ha elencato una serie di difficoltà relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 (4) e che il nuovo regolamento (UE) 2019/788 mira ad affrontare in maniera dettagliata tali difficoltà per quanto riguarda l'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei e a migliorarne il funzionamento; che la sua attuazione deve essere valutata in modo efficace e tempestivo; che, in ogni caso, la Commissione dovrebbe presentare una relazione formale entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni;

W.

considerando che, per raggiungere tali obiettivi e realizzare appieno il potenziale dell'ICE, le procedure e le condizioni richieste per un'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero garantire che le iniziative valide ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 ricevano un'adeguata considerazione e risposta da parte della Commissione; che la Commissione è giuridicamente obbligata a indicare l'azione che intende intraprendere in merito a un'eventuale ICE valida e precisare in maniera chiara, comprensibile e dettagliata i motivi per i quali intende intervenire o meno; che, affinché un'ICE sia valida e possa essere presentata alla Commissione, è necessario raccogliere almeno un milione di firme provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; che il regolamento (UE) 2020/1042 ha reso più flessibili i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in ragione della pandemia di COVID-19 attraverso l'introduzione di misure temporanee; che l'applicazione di tali misure è stata prorogata mediante atti di esecuzione della Commissione; che tale regolamento è esclusivamente temporaneo e si applica solo fino alla fine del 2022, che è anche la data entro la quale i sistemi individuali di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/788 saranno gradualmente eliminati;

X.

considerando che l'organizzazione e il sostegno di un'iniziativa dei cittadini europei è un diritto politico dei cittadini dell'Unione e uno strumento unico per definire le priorità della democrazia partecipativa nell'UE, consentendo ai cittadini di partecipare attivamente a progetti e processi che li riguardano; che finora sono sei le iniziative dei cittadini europei valide presentate e che tutte hanno ricevuto una risposta dalla Commissione, da ultimo l'iniziativa «Minority Safepack» e l'iniziativa «End the Cage Age»; che tali iniziative sono state le prime ICE a essere discusse in Parlamento dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2019/788 e a norma dell'articolo 222, paragrafo 8, del regolamento del Parlamento recentemente introdotto; che le successive risoluzioni sono state approvate dal Parlamento rispettivamente nel dicembre 2020 e nel giugno 2021, con una maggioranza schiacciante pari al 76 % e all'82 % dei voti espressi;

Y.

considerando che la Commissione ha ricevuto 107 richieste di avvio di un'iniziativa dei cittadini europei, di cui 83 sono state dichiarate ammissibili e idonee alla registrazione, e che, tra queste, sei hanno completato l'iter;

Z.

considerando che uno degli obiettivi prioritari dell'UE deve essere quello di rafforzare la legittimità democratica delle sue istituzioni e garantire la piena trasparenza dei processi decisionali dell'Unione, nonché di proteggere efficacemente i diritti fondamentali dei cittadini e promuovere la loro partecipazione alla definizione dell'agenda politica dell'UE attraverso strumenti di partecipazione dei cittadini rafforzati, più efficaci e trasparenti;

AA.

considerando che gli articoli 20, 24 e 228 TFUE e l'articolo 43 della Carta abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

AB.

considerando che le indagini del Mediatore europeo riguardano principalmente la trasparenza e la responsabilità, la cultura del servizio, il corretto esercizio dei poteri discrezionali e il rispetto dei diritti procedurali;

AC.

considerando che nel 2020 si è celebrato il 25o anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo; che, dalla sua istituzione, l'ufficio del Mediatore ha trattato 57 000 denunce che hanno dato luogo a oltre 7 600 indagini;

AD.

considerando che il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini europei sono strumenti partecipativi che incoraggiano la trasparenza, la democrazia partecipativa e la cittadinanza europea attiva;

Il diritto di petizione

1.

osserva che il diritto di petizione è il più antico strumento di partecipazione diretta dei cittadini a livello dell'Unione e che esso costituisce il modo più semplice e diretto per i cittadini di contattare le istituzioni dell'UE ed esprimere il proprio punto di vista sulla legislazione e sulle scelte strategiche adottate a livello di UE, nonché presentare denunce in merito a lacune e a un'attuazione inadeguata; ricorda che il numero di petizioni ricevute rispetto alla popolazione dell'UE resta modesto e che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di petizione, esistono notevoli differenze tra Stati membri, regioni e lingue; ritiene che campagne d'informazione mirate e l'educazione civica sui diritti legati alla cittadinanza dell'UE possano raggiungere una popolazione più ampia e apportare risultati tangibili in termini di sensibilizzazione circa i diritti dei cittadini a livello dell'UE; sottolinea che la commissione per le petizioni dispone di un'ampia gamma di strumenti, segnatamente l'elaborazione di relazioni e risoluzioni, audizioni pubbliche, seminari tematici e missioni conoscitive, per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e mobilitare il Parlamento europeo, le altre istituzioni europee e le autorità nazionali; invita la commissione per le petizioni a intensificare la sua collaborazione con i parlamenti nazionali e a creare un partenariato che permetta lo scambio delle migliori pratiche;

2.

ricorda che le modalità con cui vengono trattate le questioni sollevate nelle petizioni hanno un impatto decisivo sui cittadini per quanto riguarda il rispetto effettivo del diritto di petizione sancito dai trattati dell'UE e sull'opinione che i cittadini hanno delle istituzioni dell'Unione;

3.

deplora il rifiuto della Commissione di intervenire in relazione alle questioni sollevate nelle petizioni individuali, il che costituisce una violazione delle disposizioni dei trattati dell'UE concernenti il diritto di petizione, dato che quest'ultimo non è limitato a questioni di importanza strategica o che riflettono problemi strutturali;

4.

invita la Commissione a rivedere tempestivamente il suo attuale approccio strategico nel trattamento delle petizioni, poiché esso lascia aperte, tra le altre cose, questioni riguardanti gravi violazioni del diritto dell'Unione che si ripercuotono negativamente sulla tutela dei diritti dei cittadini;

5.

esorta il Parlamento e la Commissione ad adottare un accordo interistituzionale vincolante sul trattamento delle petizioni al fine di garantire un quadro giuridico chiaro, prevedibile e trasparente per attuare in modo coerente il diritto di petizione sancito dai trattati dell'UE e proteggere efficacemente i diritti fondamentali dei cittadini;

6.

sottolinea che il diritto di petizione è un elemento chiave della democrazia partecipativa; invita, a tale riguardo, il Consiglio e la Commissione a considerare il diritto di petizione come uno strumento fondamentale di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni dell'UE, nonché un elemento essenziale di governance democratica e trasparente a livello dell'Unione;

7.

ricorda che molti cittadini europei sono privati del diritto di petizione, in quanto le loro piattaforme non rispettano le norme di accessibilità e i requisiti definiti all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

8.

osserva che sono necessari notevoli miglioramenti, entro i limiti stabiliti dai trattati dell'UE, per rispondere alle aspettative dei cittadini quando esercitano il loro diritto di petizione al fine di risolvere problemi individuali, in modo da evitare situazioni in cui i cittadini si sentono delusi dalle istituzioni dell'UE; chiede che ai cittadini siano fornite maggiori informazioni sul diritto di petizione e che sia rafforzata la cooperazione con le autorità degli Stati membri, al fine di tutelare pienamente i diritti dei cittadini derivanti dal diritto dell'UE; invita le istituzioni dell'UE a fornire informazioni chiare sul diritto di petizione e a promuovere sistematicamente il ricorso a tale strumento;

9.

è del parere che sia importante diversificare i mezzi di comunicazione e sensibilizzare i cittadini, in stretta collaborazione con le associazioni nazionali e locali, attraverso campagne di informazione e un dibattito pubblico permanente sui settori d'intervento dell'Unione; ritiene opportuno sviluppare forum interattivi online in cui i cittadini possano ottenere informazioni, scambiare opinioni ed esprimersi liberamente, in particolare nell'intento di raggiungere i giovani;

10.

osserva che la frustrazione dei firmatari delle petizioni per la mancanza di soluzioni reali ai loro problemi può tradursi in un distacco dalle istituzioni dell'UE, nonché in un sentimento di euroscetticismo dovuto all'assenza di risposte;

11.

chiede criteri comuni per il trattamento delle diverse petizioni al fine di garantire un trattamento standardizzato e coerente delle petizioni ed evitare l'utilizzo arbitrario o di parte delle richieste dei cittadini; sottolinea che l'assenza di omogeneità nel trattamento delle petizioni può essere fonte di confusione per i firmatari e tradursi in una scarsa volontà, da parte dei cittadini, di esercitare il diritto di petizione;

12.

ribadisce, a tale riguardo, la sua opinione secondo cui un'interpretazione troppo ristretta o incoerente dell'articolo 51 della Carta allontana i cittadini dall'UE; invita la Commissione a presentare misure che garantiscano un'applicazione coerente e ampia delle disposizioni dell'articolo 51 e invita la Conferenza sul futuro dell'Europa ad affrontare tale questione;

13.

ricorda le possibilità offerte dal diritto di petizione quando si tratta di allertare le istituzioni dell'Unione su possibili lacune o violazioni o su una cattiva attuazione del diritto dell'UE, sia in casi concreti che a livello sistemico; insiste sulle potenzialità delle petizioni individuali quale strumento di applicazione e miglioramento del diritto dell'UE; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a prestare maggiore attenzione alle questioni sollevate nelle petizioni, comprese le petizioni individuali, e a far sì che queste conducano a indagini adeguate al fine di poter apportare miglioramenti reali per quanto riguarda la corretta applicazione del diritto dell'UE in tutta l'Unione; sottolinea che la Commissione, nei casi in cui non dispone di poteri legislativi, deve avvalersi efficacemente della possibilità di agire a fini di coordinamento o sostegno per fornire una risposta diligente ai problemi e alle esigenze dei firmatari delle petizioni;

14.

osserva che numerose petizioni concernenti la COVID-19 sono state esaminate dalla commissione per le petizioni applicando prevalentemente la procedura d'urgenza; si congratula con la commissione per le petizioni per il trattamento rapido ed efficiente delle petizioni in un periodo di grave crisi, che è un requisito indispensabile per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee;

15.

ricorda che il diritto di petizione è una componente fondamentale della cittadinanza dell'Unione; esprime profondo rammarico per il fatto che la comunicazione della Commissione concernente la relazione 2020 sulla cittadinanza dell'Unione e sul piano d'azione per la democrazia europea non faccia menzione del diritto di petizione; ritiene che si tratti di un'occasione mancata per conferire maggiore visibilità a uno degli aspetti della cittadinanza europea; invita la Commissione a includere il diritto di petizione nei suoi documenti strategici;

16.

chiede di realizzare un'analisi approfondita che riveli le ragioni per cui il numero delle petizioni registrate negli ultimi anni è diminuito; invita la Commissione a coordinarsi con la commissione per le petizioni per condurre uno studio volto a identificare i principali ostacoli che si incontrano nell'esercizio del diritto di petizione, nonché eventuali problemi di comunicazione; chiede che siano messi in atto i meccanismi necessari al fine di risolvere le possibili lacune e problematiche rivelate dallo studio;

17.

critica la Commissione per il fatto che essa non dispone di un sistema adeguato per raccogliere le informazioni sulle petizioni e su come esse si ricolleghino alle procedure d'infrazione o agli atti dell'UE, mancanza confermata dalle criticità presenti nelle relazioni annuali della Commissione sul monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE, che fanno riferimento alle petizioni in modo molto generico;

18.

invita la Commissione a monitorare, valutare e riferire ogni anno in merito alle petizioni esaminate e ad assicurare che tale valutazione confluisca nel processo decisionale politico a livello della Commissione; invita la Commissione a ridurre il tempo necessario per rispondere alle richieste del Parlamento in merito alle petizioni;

19.

invita il Consiglio e gli Stati membri a mostrare un coinvolgimento attivo, a partecipare alle deliberazioni e ai dibattiti sulle petizioni e a fornire risposte ai quesiti sollevati dai firmatari delle petizioni a livello dell'Unione, in particolare trasmettendo le petizioni alle autorità responsabili e competenti, garantendo un seguito adeguato e partecipando ai dibattiti parlamentari;

20.

pone l'accento sulla necessità di garantire un seguito adeguato alle petizioni nelle attività parlamentari e legislative; ricorda che le petizioni potrebbero essere considerate uno strumento strategico per promuovere il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo di cui all'articolo 225 TFUE, ponendo rimedio alle lacune e alle incongruenze del diritto dell'Unione messe in evidenza dalle petizioni al fine di garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente protetti;

21.

invita le istituzioni dell'UE e le commissioni del Parlamento europeo, nonché gli Stati membri, a cooperare maggiormente con la commissione per le petizioni al fine di rispondere in modo efficiente ai firmatari delle petizioni e soddisfarne le richieste; ritiene essenziale, a tale riguardo, garantire la presenza e la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri durante le discussioni delle petizioni in commissione; esorta in tale contesto la Commissione ad evitare le risposte generiche e a fornire ai firmatari delle petizioni e alle loro richieste risposte mirate e su misura;

22.

invita la società civile nel suo insieme a sfruttare appieno le potenzialità del diritto di petizione per quanto concerne l'attuazione di cambiamenti strategici e legislativi a livello dell'UE; incoraggia le organizzazioni della società civile a fare un miglior uso delle petizioni come strumento di democrazia diretta al fine di esporre alle istituzioni europee le loro preoccupazioni ed eventuali casi di inosservanza del diritto dell'Unione;

23.

chiede alla Conferenza sul futuro dell'Europa di riflettere e discutere in merito al diritto di petizione, nonché di analizzare insieme ai cittadini eventuali modi per migliorare l'informazione sul diritto di petizione e l'accesso a tale diritto, al fine di trasformarlo in uno strumento più democratico e utile per i cittadini e i residenti dell'UE, mettendoli in contatto diretto con le istituzioni dell'Unione e trasmettendo le loro lamentele; invita la Conferenza sul futuro dell'Europa a formulare suggerimenti per migliorare l'attuazione del diritto di petizione a livello dell'UE;

24.

chiede di rafforzare la posizione della commissione per le petizioni in seno al Parlamento europeo e nelle sue relazioni interistituzionali, dal momento che è l'unica commissione che comunica direttamente con i cittadini; sottolinea a tale riguardo la necessità di destinare più personale e risorse alla commissione per le petizioni, in considerazione della portata del suo lavoro;

25.

invita le altre commissioni a contribuire in tempo utile agli sforzi del Parlamento per rispondere in modo più rapido ed efficace alle preoccupazioni dei cittadini, e a tenere conto, nell'attuale lavoro legislativo, delle questioni sollevate dai firmatari delle petizioni; invita le altre commissioni a tenere conto delle petizioni che rientrano nei loro settori di competenza nell'ambito dell'attività legislativa quotidiana del Parlamento e a rispondere formalmente e concretamente alle aspettative sollevate dalle petizioni dei cittadini;

26.

ritiene che la rete delle petizioni sia uno strumento necessario per agevolare il seguito dato alle petizioni nell'ambito delle attività parlamentari e legislative e per promuovere lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i suoi membri, a livello sia tecnico che politico; è del parere che tale rete dovrebbe intensificare il dialogo e la collaborazione con la Commissione e con le altre istituzioni dell'UE;

27.

osserva che, in base agli orientamenti (5), quando è invitata a fornire il proprio parere, la commissione pertinente pondera l'importanza del diritto di petizione e il suo carico di lavoro legislativo prima di decidere se formulare o meno detto parere, e che questa regola è precedente al trattato di Lisbona e riflette una vecchia percezione dell'importanza delle petizioni nel lavoro parlamentare e, pertanto, chiede di aggiornare gli orientamenti al fine di fornire alla commissione per le petizioni e alle altre commissioni l'autorità necessaria per espletare efficacemente le loro funzioni;

28.

chiede lo svolgimento di un'indagine Eurobarometro sulla conoscenza che i cittadini dell'UE possiedono del loro diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo al fine di raccogliere dati utili per avviare una campagna di sensibilizzazione forte e accessibile in merito; è del parere che lo svolgimento di indagini periodiche in tutta l'Unione, basate su sondaggi transfrontalieri, contribuisca a una maggiore sensibilizzazione delle istituzioni europee riguardo alle preoccupazioni dei cittadini;

29.

chiede che sia istituita una banca dati comune per il Parlamento europeo e la Commissione al fine di condividere in modo trasparente e collaborativo le informazioni su tutte le azioni intraprese dalla Commissione per dare seguito alle petizioni, ivi compresi le procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione, le proposte legislative e ogni altro atto dell'Unione;

30.

chiede che il diritto di petizione e il portale web per le petizioni del Parlamento europeo siano promossi in modo più attivo attraverso i social media, campagne di sensibilizzazione e la formazione dei giornalisti e che tale portale sia collegato ai portali di petizione conosciuti che i cittadini utilizzano per ottenere sostegno a livello dell'UE e nazionale;

31.

invita il Consiglio e la Commissione a collegare i loro siti web e quello della Conferenza sul futuro dell'Europa al portale per le petizioni e a promuovere quest'ultimo attraverso i loro canali, anche presso le rappresentanze della Commissione negli Stati membri, che dovrebbero essere incoraggiate a cooperare con gli uffici di collegamento del Parlamento europeo;

32.

chiede che il portale web per le petizioni sia migliorato in modo da renderlo più visibile al pubblico, più facile da usare, più semplice e intuitivo nella navigazione e più accessibile per tutti i cittadini, in particolare le persone con disabilità; chiede una migliore funzione di analisi dei dati nella banca dati ePetition per facilitare il recupero delle precedenti petizioni su uno stesso argomento da ePetition; chiede una semplificazione del processo che permette ai cittadini di sostenere una petizione presentata tramite il portale online, il che consentirebbe loro di esercitare meglio il diritto di petizione;

33.

fa presente che i firmatari non hanno accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato di avanzamento delle loro petizioni; chiede pertanto che maggiori informazioni riguardanti, ad esempio, lo stato di una petizione e le indagini avviate presso altre istituzioni a tale proposito siano rese disponibili e pubblicate sul portale web per le petizioni; chiede di rafforzare le sinergie tra il portale e la banca dati interna del Parlamento europeo al fine di promuovere una maggiore trasparenza nel trattamento delle petizioni;

34.

chiede di raccogliere maggiori informazioni sul profilo dei firmatari, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, al fine di individuare i gruppi sottorappresentati nell'esercizio del diritto di petizione e coinvolgerli con adeguate campagne di comunicazione;

Le funzioni del Mediatore europeo

35.

ricorda l'importanza del diritto di tutti i cittadini e di tutte le persone fisiche e giuridiche residenti nell'Unione di presentare al Mediatore europeo denunce relative a casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni dell'UE; ritiene che le denunce presentate al Mediatore dai cittadini siano un elemento fondamentale della democrazia partecipativa e della legittimità del processo decisionale dell'Unione; ricorda che il diritto di rivolgersi al Mediatore rafforza il coinvolgimento dei cittadini e la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE in quanto promuove la trasparenza e la buona amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'UE;

36.

mette in evidenza l'evoluzione del ruolo del Mediatore, il quale può agire di propria iniziativa per contribuire ad affrontare i problemi sistemici dell'amministrazione dell'Unione e adoperarsi a favore di una buona amministrazione, vale a dire garantendo il rispetto dei più elevati standard da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE; ritiene, in tale contesto, che il ruolo del Mediatore europeo sia più importante che mai, alla luce del fatto che l'amministrazione dell'UE, attraverso i suoi organismi, occupa un posto sempre più rilevante nella vita dei cittadini in settori quali l'ambiente, la migrazione e la salute;

37.

ricorda che il Mediatore europeo ha il potere di formulare raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per risolvere un problema riguardante i diversi casi di cattiva amministrazione; fa presente che quando una denuncia esula dal suo mandato, il Mediatore può consigliare al denunciante di rivolgersi a un'altra autorità o alla commissione per le petizioni; osserva che nel 2020 il Mediatore europeo ha ricevuto più di 1 400 denunce che esulavano dal suo mandato, essenzialmente perché non riguardavano attività connesse all'amministrazione dell'Unione;

38.

invita il Mediatore europeo a monitorare più da vicino il modo in cui vengono spesi i fondi e il bilancio dell'UE e a verificare che gli interessi dell'Unione non siano lesi da violazioni dello Stato di diritto, violazioni dei principi e dei valori dell'Unione, corruzione o conflitti di interessi, in particolare nel quadro del piano per la ripresa europea NextGenerationEU; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è una condizione essenziale per avere accesso ai fondi dell'UE; è del parere che questa condizionalità relativa al rispetto dello Stato di diritto e il fatto che l'Unione europea non scenda a compromessi sui suoi valori siano fattori che rafforzano la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione e dimostrano il saldo impegno dell'UE a favore della qualità della democrazia in tutto il suo territorio;

39.

ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le attribuzioni conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento europeo;

40.

accoglie con favore le recenti modifiche apportate allo statuto del Mediatore europeo, che armonizzano l'esercizio delle funzioni del Mediatore con il trattato di Lisbona e che rafforzeranno ulteriormente il diritto dei cittadini e dei residenti dell'Unione di presentare denunce relative alla cattiva amministrazione, in particolare per quanto riguarda la protezione degli informatori, le molestie e i conflitti di interessi all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione; ricorda che il nuovo statuto chiarisce anche le condizioni in cui il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa, ribadendo che il Mediatore ha la possibilità di collaborare con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; è fermamente convinto, in tale contesto, che al Mediatore dovrebbe essere assegnato un bilancio maggiore, dotandolo delle risorse necessarie per gestire efficacemente l'aumento del carico di lavoro e continuare a lavorare in modo competente al servizio dei cittadini europei; esorta le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione ad attenersi alle raccomandazioni del Mediatore concernenti la trasparenza e altre questioni etiche;

41.

ricorda che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell'Unione; si congratula con la Mediatrice per il considerevole lavoro svolto nell'ambito dell'accessibilità dei documenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della procedura accelerata nel trattamento di tali richieste; invita i colegislatori ad attenersi alle raccomandazioni della Mediatrice concernenti il regolamento (CE) n. 1049/2001 (6) relativo all'accesso del pubblico ai documenti e a sostenerne la revisione; ritiene che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 costituisca una priorità al fine di assicurare la piena trasparenza e il pieno accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni dell'UE; sottolinea l'importanza dei compiti del Mediatore connessi alla trasparenza per la democrazia europea, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità dei documenti per i cittadini europei, al fine di consentire loro di esercitare pienamente il diritto all'informazione e di aumentare la loro fiducia nei confronti del progetto europeo; invita la Mediatrice a proseguire i suoi sforzi in questa direzione, poiché la possibilità di accedere ai documenti in tempo utile e nelle 24 lingue ufficiali dell'UE è essenziale per garantire un'adeguata partecipazione dei cittadini e della società civile ai processi decisionali;

42.

si congratula con la Mediatrice per il lavoro svolto per quanto riguarda la promozione del multilinguismo per i cittadini e la pubblicazione di una serie di raccomandazioni rivolte all'amministrazione dell'UE sull'utilizzo delle lingue ufficiali dell'UE nelle comunicazioni con il pubblico, raccomandazioni che forniscono orientamenti su come e quando comunicare e in quali lingue, al fine di tutelare la diversità linguistica dell'Unione;

43.

ricorda che uno dei modi per migliorare la percezione dell'UE da parte dei cittadini è quello di renderla più comprensibile e trasparente ai loro occhi; ritiene che il Consiglio debba continuare ad adoperarsi per migliorare la sua trasparenza e lo invita ad attuare alcune delle raccomandazioni più volte formulate dal Parlamento europeo e dalla Mediatrice;

44.

ritiene molto importante continuare a fornire ai cittadini dell'UE informazioni adeguate sul ruolo e sulla portata delle attività del Mediatore europeo e sull'influenza che questi esercita sullo sviluppo delle istituzioni dell'UE; invita la Mediatrice a continuare a diffondere informazioni sui risultati delle indagini che hanno reso più trasparenti i negoziati commerciali dell'Unione, a rendere pubblici i risultati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali sottoposti a valutazione nell'UE, a istituire meccanismi di denuncia per i richiedenti asilo e a rafforzare le norme etiche applicabili ai commissari europei;

45.

invita la Mediatrice a consolidare ulteriormente la rete europea dei difensori civici al fine di promuovere il diritto di ricorrere a questi ultimi sia a livello nazionale che europeo e di mantenere il contatto e prestare attenzione alle realtà nazionali dei cittadini; ritiene necessario rafforzare l'interazione e lo scambio di buone pratiche tra i difensori civici nazionali e regionali e il Mediatore europeo, in modo che i cittadini siano meglio informati sui loro diritti e ricevano orientamenti migliori nella presentazione delle loro denunce;

L'iniziativa dei cittadini europei

46.

sottolinea che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno strumento unico di democrazia partecipativa e un dispositivo fondamentale; sottolinea che l'ICE rappresenta un'opportunità eccezionale di cui dispongono i cittadini dell'Unione per identificare le questioni che li preoccupano e inserirle nell'agenda politica europea, esprimere le proprie aspirazioni e chiedere all'Unione di intervenire e legiferare e che il ricorso a tale strumento deve essere incoraggiato e sostenuto con tutti i mezzi a disposizione; ricorda, a tal fine, gli obblighi che incombono alla Commissione e agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) 2019/788, in particolare sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento dell'ICE e di prestare assistenza e supporto pratico agli organizzatori delle ICE; ritiene, a tale riguardo, che occorra chiarire il contributo del Parlamento agli obblighi di comunicazione della Commissione;

47.

esorta la Commissione a impegnarsi maggiormente nell'ambito delle ICE valide e a porre rimedio all'assenza di un seguito legislativo al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la legittimità democratica dell'Unione attraverso una maggiore partecipazione dei cittadini alla sua vita democratica e politica; ritiene pertanto che la Commissione debba dar prova di reale considerazione e impegno nel soddisfare le aspettative dei cittadini in relazione alle ICE valide;

48.

ricorda che la Commissione ha assicurato un seguito adeguato solo a un numero limitato di ICE andate a buon fine;

49.

considera essenziale per la democrazia europea che i cittadini possano contribuire all'esercizio delle prerogative legislative dell'Unione e partecipare direttamente all'avvio di proposte legislative; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione approfondita delle proposte di ciascuna ICE valida e ad adempiere pienamente all'obbligo giuridico che le incombe di esporre in maniera chiara, comprensibile e dettagliata le ragioni per le quali intende o meno intervenire; ricorda l'obbligo del Parlamento di valutare ciascuna ICE valida e le misure adottate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/788 e dell'articolo 222, paragrafo 9, del regolamento, in particolare quando la Commissione non presenta tali proposte o non le attua;

50.

chiede che il ruolo del Parlamento sia ulteriormente rafforzato e che i suoi legami con le organizzazioni della società civile siano migliorati in relazione a specifiche ICE valide e alla loro attuazione da parte della Commissione; ritiene che, qualora la Commissione non abbia pubblicato le sue intenzioni entro i termini previsti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/788 o abbia indicato in una comunicazione che non intende intervenire in merito a un'ICE che soddisfa i requisiti procedurali, ossia la conformità al diritto primario dell'UE e la non contrarietà ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e ai diritti sanciti dalla Carta, il Parlamento possa decidere, a norma dell'articolo 222 del suo regolamento, di dare seguito all'ICE con una relazione di iniziativa legislativa (INL); esorta la Commissione a impegnarsi a presentare una proposta legislativa a seguito dell'approvazione di una tale relazione di iniziativa legislativa da parte del Parlamento; ritiene che, qualora tale caso dovesse verificarsi, la Commissione dovrebbe effettuare una nuova valutazione approfondita della sua risposta iniziale, nel pieno rispetto della relazione di iniziativa legislativa del Parlamento; chiede la modifica del regolamento (UE) 2019/788 per incentivare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico qualora l'ICE presentata soddisfi i pertinenti requisiti;

51.

invita la Commissione a informare chiaramente i cittadini in merito alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri affinché le iniziative dei cittadini europei riguardino temi e questioni che rientrano nelle competenze della Commissione di proporre atti giuridici, nonché a prestare una consulenza pratica e tempestiva agli organizzatori sull'elaborazione delle ICE e a utilizzare in modo adeguato la possibilità di registrare parzialmente un'ICE; sottolinea che le ICE recenti hanno chiesto all'UE di agire in modo più incisivo e tempestivo, in particolare nei settori della protezione dell'ambiente, della salute, del benessere degli animali nonché dei diritti civili e politici, ad esempio le iniziative «Minority SafePack» e «End the Cage Age» (Basta animali in gabbia), che hanno ricevuto un ampissimo sostegno; ribadisce pertanto la necessità di applicare l'interpretazione più ampia possibile del quadro di competenze della Commissione di proporre un atto giuridico;

52.

si congratula con la Commissione per aver ospitato seminari informativi e aver organizzato nel 2020 la Settimana dell'iniziativa dei cittadini europei, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, membri della società civile e organizzatori di iniziative passate e presenti, allo scopo di riflettere su modi per migliorare tale strumento; ritiene, tuttavia, che l'ICE continui a essere poco conosciuta; invita pertanto la Commissione ad aumentare la visibilità mediatica di tale strumento partecipativo, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/788;

53.

chiede alla Commissione di valutare pienamente le misure temporanee di cui al regolamento (UE) 2020/1042, in particolare per quanto riguarda la proroga dei termini per la fase di raccolta e il suo impatto sulla capacità degli organizzatori di mobilitare sostegno per le loro ICE, al fine di orientare tra l'altro il processo di revisione del regolamento (UE) 2019/788; ritiene che, se tale valutazione si traduce in chiari elementi di prova, potrebbe essere prevista una proroga di tali misure temporanee a più lungo termine;

54.

invita la Commissione a migliorare lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei per rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini, visto il basso numero di ICE che sono riuscite a sfociare nell'avvio di atti giuridici; sottolinea, a tale proposito, le misure indicate nel regolamento (UE) 2019/788 per migliorare il modo in cui i cittadini dell'Unione possono esercitare il loro diritto di sostenere un'ICE e chiede che l'attuazione di tali misure sia valutata; invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita dell'esercizio di tale diritto nella prossima relazione sulla cittadinanza dell'UE e a illustrare le misure legislative e non legislative che potrebbero essere introdotte per migliorare ulteriormente l'esercizio di tale diritto;

55.

ritiene che il modo in cui sono formulate le risposte ufficiali della Commissione alle iniziative dei cittadini che hanno avuto buon esito possa incidere notevolmente sulla valutazione che i cittadini fanno di tale strumento e che siano necessari maggiori sforzi e un esame più prudente nel caso di ciascuna iniziativa andata a buon fine, onde garantire che la Commissione rifletta adeguatamente sulle proposte dei cittadini;

56.

rimarca la necessità di meccanismi partecipativi permanenti per consentire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE;

57.

sottolinea la necessità di istituire un adeguato meccanismo di follow-up per le ICE non andate a buon fine allo scopo di valutare il contributo dei cittadini in modo serio ed efficace, anche reindirizzando i cittadini alla commissione per le petizioni, poiché la mancanza di impatto delle loro iniziative potrebbe portarli al disimpegno; sottolinea il ruolo rafforzato che la commissione per le petizioni deve svolgere durante i processi delle audizioni; invita la Commissione a collaborare tempestivamente con il Parlamento europeo dopo che un'ICE sia stata giudicata valida e a consentire al Parlamento europeo di utilizzare pienamente il periodo di tre mesi di cui dispongono le commissioni competenti per organizzare l'audizione pubblica e di preparare le discussioni e le risoluzioni in Aula sulle ICE valide; sottolinea che l'obiettivo della proroga del termine, a norma del regolamento (UE) 2019/788, entro il quale la Commissione dovrebbe rispondere alle ICE valide è fondamentale per consentire alla Commissione di tenere pienamente conto dei pareri e delle posizioni sulle ICE espressi durante la fase di esame e per tenere in debita considerazione le possibili opzioni per le proposte di atti giuridici;

58.

plaude all'impegno della Commissione di migliorare e rafforzare il forum dell'iniziativa dei cittadini europei, che è anche un obbligo giuridico derivante dal regolamento (UE) 2019/788; sottolinea che il forum dovrebbe fornire un orientamento pratico e un sostegno giuridico agli organizzatori e servire da strumento per il rafforzamento delle capacità per avviare, sostenere e portare avanti le ICE nella fase di raccolta e promuovere l'ICE quale strumento per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione;

59.

invita la Conferenza sul futuro dell'Europa a dar voce diretta ai cittadini dell'Unione per discutere sull'efficacia dell'attuazione dell'ICE e sul suo attuale quadro giuridico nonché a promuovere l'iniziativa dei cittadini europei quale strumento utile che permette loro di partecipare all'attuazione delle politiche pubbliche dell'Unione;

60.

sottolinea che la Conferenza sul futuro dell'Europa offre un'opportunità per comprendere meglio la necessità di partecipare al programma dell'Unione e che potrebbe pertanto essere l'occasione per riflettere su come migliorare e rafforzare il processo di partecipazione dei cittadini; insiste sul fatto che la Conferenza darà un nuovo impulso al dibattito europeo sul rafforzamento della democrazia, in particolare delle iniziative dei cittadini europei; invita la Commissione a incoraggiare i cittadini le cui proposte presentate nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa non siano incluse nelle proposte della Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, comprese le ICE;

Conclusioni

61.

sottolinea il ruolo dei tre strumenti partecipativi, vale a dire facilitare e incoraggiare l'impegno dei cittadini e dei residenti dell'Unione, conseguendo in tal modo un impatto diretto concreto sull'agenda politica dell'UE; chiede la creazione e la promozione di un sito web interistituzionale dei cittadini dell'UE che sia a sportello unico, accessibile e su larga scala (e di un'applicazione di facile utilizzo) e fornisca informazioni su tutti i diritti e gli strumenti democratici che consentono ai cittadini di partecipare direttamente ai processi decisionali a livello dell'Unione e di influire sugli stessi; è del parere che tale piattaforma unica possa non soltanto rendere i cittadini più consapevoli riguardo ai loro diritti, ma anche favorire la complementarità tra i diversi strumenti;

62.

sottolinea che una regolare raccolta di informazioni sui temi di interesse per i cittadini e sui problemi ricorrenti che emergono nell'ambito delle petizioni, delle indagini del Mediatore europeo e delle iniziative dei cittadini europei consentirebbe di trovare soluzioni più rapide, garantendo nel contempo la coerenza delle politiche dell'Unione al servizio dei suoi cittadini;

63.

ritiene essenziale analizzare i problemi di comunicazione tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini che portano a un sottoutilizzo dei meccanismi di partecipazione civica da parte degli europei; chiede che siano rese disponibili le risorse necessarie a divulgare informazioni circa l'esistenza e il funzionamento di tali strumenti per il grande pubblico;

64.

invita a sensibilizzare l'opinione pubblica, e in particolare i giovani, su questi tre strumenti partecipativi affinché possano diventare strumenti efficaci e utili di partecipazione democratica; sottolinea che tutte le istituzioni europee dovrebbero massimizzare i loro sforzi di comunicazione a livello locale, regionale e nazionale per garantire che il maggior numero possibile di cittadini conosca i tre strumenti e sia incoraggiato a parteciparvi e a farne uso, vale a dire l'ICE, le denunce al Mediatore europeo e il diritto di petizione; pone l'accento sull'importanza di assistere i cittadini, sia a livello europeo che locale, attraverso i centri di informazione Europe Direct e le Case dell'Europa (7), nelle pratiche per la presentazione di petizioni, iniziative dei cittadini europei e denunce al Mediatore europeo;

65.

sottolinea il ruolo pedagogico fondamentale che devono svolgere gli attori del mondo accademico nella fornitura di educazione civica europea; esorta gli Stati membri a insegnare agli alunni delle scuole primarie e secondarie e agli studenti universitari i tre strumenti partecipativi dell'UE affinché siano consapevoli del processo decisionale dell'UE e delle modalità di partecipazione attiva allo stesso; invita la Commissione a rafforzare gli obiettivi del programma Erasmus+ relativi alla partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, in particolare attraverso attività di apprendimento volte a sviluppare competenze civiche e una comprensione delle politiche europee; ricorda che l'impegno civico dei giovani è fondamentale per il futuro di tutte le democrazie;

66.

sottolinea l'importanza di dare pieno accesso alle persone con disabilità a tutti i diversi strumenti che l'UE fornisce ai cittadini, in particolare attraverso l'interpretazione e la traduzione sistematiche nella lingua dei segni e in un linguaggio facile da leggere;

67.

invita le istituzioni dell'UE ad affrontare le difficoltà incontrate dai gruppi vulnerabili composti da persone sottorappresentate e che non riescono a ricevere risposta ai propri problemi e a coinvolgerle nel processo decisionale;

68.

invita la Commissione a includere i tre strumenti partecipativi nell'attuazione della strategia per la gioventù 2019-2027 «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù», in particolare nell'ambito delle aree d'azione «mobilitare» e «collegare»;

69.

ricorda che la politica di comunicazione multilingue dell'UE, accanto alla pubblicazione di informazioni e documenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, è un elemento fondamentale della comunicazione e del coinvolgimento dei cittadini di tutti gli Stati membri, che deve essere rafforzato; sottolinea la sua importanza in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, al fine di coinvolgere maggiormente i cittadini, con particolare attenzione alle esigenze speciali delle persone con disabilità; accoglie con favore gli orientamenti pubblicati dal Mediatore europeo rivolti alle istituzioni in merito alle modalità di sviluppo della loro politica linguistica nel modo più favorevole ai cittadini;

70.

insiste sulla necessità che il Parlamento europeo tenga una discussione in merito al ruolo e alle dimensioni della commissione per le petizioni; pone l'accento sul fatto che è possibile tenere maggiormente conto delle richieste dei cittadini solo se un organo competente è responsabile di darvi seguito; sottolinea che attualmente la commissione per le petizioni non è sufficientemente numerosa né dispone di poteri sufficienti per soddisfare le domande dei cittadini che chiedono la sua assistenza;

71.

sottolinea la necessità di affrontare le carenze del sistema di petizioni dell'UE, tenendo conto delle esigenze speciali delle persone con disabilità, affinché possa dispiegare appieno il proprio potenziale democratico e svolgere il proprio ruolo nella definizione dell'agenda; invita le istituzioni dell'UE a utilizzare le proprie risorse per aumentare l'attrattiva di tale strumento e promuovere la partecipazione dei cittadini al processo legislativo dell'UE; sottolinea a tale riguardo la necessità di destinare maggiori finanziamenti dell'UE alla promozione dei meccanismi di partecipazione;

72.

sottolinea la necessità di mettere a disposizione dei cittadini orientamenti chiari che li aiutino a scegliere lo strumento partecipativo più appropriato per rispondere alle loro preoccupazioni al fine di incrementare la loro partecipazione; ritiene che sia necessario comprendere gli ostacoli che i cittadini, in modo particolare i cittadini europei con disabilità, incontrano quando compilano una petizione al Parlamento europeo o una denuncia al Mediatore europeo o quando presentano un'iniziativa alla Commissione, nonché porre rimedio a tali ostacoli;

73.

sottolinea, inoltre, che le iniziative dei cittadini europei e le petizioni che hanno avuto un impatto, in particolare quelle che sono state oggetto di un'ampia copertura mediatica o di esame da parte della Commissione o del Parlamento europeo, devono essere analizzate al fine di identificare le strategie di successo e le buone pratiche da utilizzare come strumenti di apprendimento in futuro;

74.

sottolinea l'importanza di mantenere la trasparenza nel processo di gestione delle denunce e delle iniziative dei cittadini; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire la piena trasparenza; esprime il proprio sostegno alle iniziative intraprese dal Mediatore europeo per rendere tutte le istituzioni e gli organi dell'UE molto più trasparenti e responsabili dinanzi ai cittadini dell'UE;

75.

è fermamente convinto che l'accesso dei cittadini ai documenti delle istituzioni europee sia la base della democrazia partecipativa; sottolinea, al riguardo, la necessità di trasparenza e di responsabilità delle istituzioni nei confronti dei cittadini;

76.

sottolinea che il dibattito sul futuro dell'Unione europea dovrebbe tradursi in un miglioramento degli strumenti di partecipazione civica che consentiranno di realizzare un'Unione più democratica, trasparente e aperta ai suoi cittadini;

o

o o

77.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro mediatori o agli organi competenti analoghi.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(3)  GU L 213 del 17.7.2020, pag. 7.

(4)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5)  Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento europeo, orientamenti sul trattamento delle petizioni da parte delle commissioni permanenti, 14 luglio 1998, PE225.233.

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  In francese «Maison de l'Europe», https://www.maisons-europe.eu/


Giovedì 10 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/122


P9_TA(2022)0068

Nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) (2021/2165(INI))

(2022/C 347/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 153 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 3 della Carta sociale europea del Consiglio d'Europa,

visto l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il 2030, in particolare l'obiettivo 8.8 dal titolo «Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro»,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), di cui l'UE e tutti i suoi Stati membri sono firmatari,

vista la relazione del gruppo intergovernativo di esperti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo «AR6 Climate Change 2021: the Physical change basis» (Sesto rapporto di valutazione del cambiamento climatico 2021: le basi del cambiamento fisico),

visto il Quadro d'azione europeo per la salute mentale 2021-2025 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (1),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 dal titolo «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM(2021)0044),

vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 dal titolo «Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» (COM(2021)0323),

visto il parere del gruppo di esperti sui modi efficaci di investire nella salute del 23 giugno 2021 dal titolo «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 5-10, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 (il pilastro),

visto il piano d'azione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2021,

vista la dichiarazione di Porto del Consiglio europeo dell'8 maggio 2021,

viste le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2019 sull'economia del benessere, che sottolineano l'importanza cruciale della promozione della salute mentale sul posto di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 dal titolo «Salute e sicurezza sul lavoro — Quadro strategico dell'UE (2021-2027)»,

visto il quadro d'azione dell'UE per la salute e il benessere mentale, adottato in occasione della conferenza finale sull'Azione comune per la salute e il benessere mentale del 21-22 gennaio 2016 (3),

vista la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,

vista la prima relazione comune sull'attuazione dell'Accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione (2021),

visti gli orientamenti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) del 24 aprile 2020 dal titolo «COVID-19: back to the workplace — adapting workplaces and protecting workers» (COVID-19: ritorno sul luogo di lavoro — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori),

vista la relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) del 22 ottobre 2021 dal titolo «Telework and health risks in the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications» (Il telelavoro e i rischi per la salute nell'ambito della pandemia di COVID-19: le prove sul campo e le implicazioni per le politiche),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (4),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi COVID-19 (5),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (6),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (7),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme — Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (8),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (9),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0023/2022),

A.

considerando che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana;

B.

considerando che secondo l'Atto costitutivo dell'OMS, «la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità» (10);

C.

considerando che secondo l'OMS, «la salute mentale è uno stato di benessere nel quale il singolo è consapevole delle proprie capacità, sa affrontare le normali difficoltà della vita, lavorare in modo utile e produttivo ed è in grado di dare un contributo alla propria comunità» (11);

D.

considerando che nel 2018 si sono verificati oltre 3 300 incidenti mortali e 3,1 milioni di incidenti non mortali nell'UE a 27; che oltre 200 000 lavoratori perdono la vita ogni anno a causa di malattie professionali (12); che tali dati non includono tutti gli incidenti causati dal lavoro nero, rendendo plausibile l'ipotesi che i numeri reali siano di gran lunga superiori alle statistiche ufficiali (13); che nel 2017, secondo la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il 20 % dei posti di lavoro in Europa era di «scarsa qualità» e metteva a maggior rischio la salute fisica o mentale dei lavoratori; che il 14 % dei lavoratori è stato esposto a un elevato livello di rischi psicosociali (14); che il 23 % dei lavoratori europei ritiene che la propria sicurezza o la propria salute siano a rischio a causa del proprio lavoro; che nel 2015, l'indagine europea sulle condizioni di lavoro (European Working Conditions Survey — EWCS) ha rilevato che il 21 % dei posti di lavoro in Europa erano «posti di alto livello» (15); che il lavoro sul campo dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro 2020 è stato interrotto dalla pandemia di COVID-19, ma è ripreso nel luglio 2021 in vista della sua pubblicazione alla fine del 2022;

E.

considerando che il rischio di infortunio sul lavoro è più di tre volte superiore tra i lavoratori che svolgono il proprio lavoro da meno di quattro settimane rispetto a quelli che svolgono il loro lavoro da più di un anno (16);

F.

considerando che non tutti i paesi seguono lo stesso andamento di riduzioni di infortuni e decessi sul lavoro;

G.

considerando che il piano europeo di lotta contro il cancro mira a ridurre il peso della malattia sui pazienti, sulle loro famiglie e sui sistemi sanitari; che i tumori sono la causa principale di mortalità di tutti i decessi legati al lavoro nell'UE e che a essi è riconducibile il 52 % di tali decessi; che gli agenti cancerogeni contribuiscono ogni anno, secondo le stime, a 100 000 decessi sul luogo di lavoro dovuti a tumori di origine professionale (17); che diverse agenzie e parti interessate e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno individuato tra 50 e 70 sostanze o gruppi di sostanze negli elenchi prioritari degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione sul luogo di lavoro per i quali è necessario fissare valori limite vincolanti; che sul luogo di lavoro i lavoratori possono essere esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità e incidere negativamente sullo sviluppo fetale e la lattazione;

H.

considerando che l'esposizione all'amianto provoca circa 88 000 vittime in Europa ogni anno, pari al 55-75 % dei tumori polmonari sviluppati sul luogo di lavoro, e che l'amianto è la causa principale del cancro ai polmoni, responsabile del 45 % dei casi (18); che, secondo le stime, i tassi di mortalità dovuti a tale esposizione continueranno ad crescere fino alla fine degli anni 2020 e nel corso degli anni 2030 (19); che la presenza dell'amianto, sebbene esso sia vietato nell'UE dal 2005, è ancora frequente negli edifici civili, nelle scuole, nelle abitazioni, nelle infrastrutture, nelle strutture di trasporto pubblico e nelle reti di approvvigionamento idrico; che l'80 % dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri è correlato all'amianto;

I.

considerando che fattori come le radiazioni, lo stress, l'organizzazione del lavoro e le condizioni lavorative sono stati tutti collegati a tumori professionali; che i casi di cancro alla pelle, come una delle malattie professionali più diffuse, sono in aumento a causa di vari fattori come il cambiamento climatico, mentre solo una percentuale molto ridotta di tumori della pelle legati al lavoro è riconosciuta come malattia professionale; che coloro che svolgono il proprio lavoro all'aperto, in particolare i lavoratori dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'edilizia e del turismo, corrono un rischio significativo di sviluppare il cancro della pelle non melanoma (NMSC) a causa dei livelli elevati di esposizione ai raggi ultravioletti (UVR); che anche i lavoratori del settore sanitario e di primo soccorso, che svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione e nella risposta alle emergenze, come i vigili del fuoco e gli infermieri, devono affrontare esposizioni simili e stress aggiuntivo a causa di un maggiore carico di lavoro che può aumentare i rischi psicosociali; che non esiste ancora un approccio europeo comune alla prevenzione dell'esposizione ai raggi UV (20); che attualmente mancano dati affidabili e comparabili a livello dell'UE sull'esposizione a fattori di rischio per il cancro sul luogo di lavoro (21); che il 2 % dei casi di cancro a livello europeo può essere ricondotto alle radiazioni ionizzanti e che l'esposizione al radon e ai suoi prodotti di disintegrazione in ambienti interni costituisce la seconda causa più frequente di cancro polmonare in Europa (22) (23);

J.

considerando che i cambiamenti climatici hanno già avuto e continueranno ad avere effetti negativi sulla salute umana, sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni lavorative; che, secondo l'ultimo rapporto IPCC, le condizioni di lavoro saranno sempre più interessate dai significativi cambiamenti meteorologici come ondate di caldo e piogge; che la maggiore esposizione ad alte temperature sul luogo di lavoro aggraverà i rischi di colpi di calore, disidratazione, affaticamento, mancanza di concentrazione e complicanze delle malattie croniche; che malattie professionali correlate ad agenti biologici sono anch'esse interessate dal cambiamento climatico, in quanto l'aumento delle temperature, per esempio, può incidere sulla distribuzione geografica dei vettori di agenti biologici (zecche, zanzare), facilitando così la diffusione di malattie non note in una certa zona; che è essenziale adattare le pratiche di lavoro per tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici (24);

K.

considerando che un ambiente di lavoro favorevole dal punto di vista psicosociale migliora la salute mentale e il benessere fisico dei lavoratori; che i rischi psicosociali possono derivare da una progettazione, organizzazione e gestione carenti, nonché da un contesto sociale del lavoro inadeguato, e che possono determinare esiti psicologici, fisici e sociali, quali stress, ansia, burnout e depressione, che rientrano nel secondo principale gruppo di problemi di salute legati al lavoro denunciati dai diretti interessati (25); che lo stress da lavoro può determinare un aumento significativo del rischio di provocare e aggravare disturbi muscolo-scheletrici, patologie cardiache, malattie autoimmuni o malattie infiammatorie o reumatiche croniche (26); che, secondo Eurofound e EU-OSHA, il 25 % dei lavoratori in Europa subisce uno stress eccessivo legato al lavoro; che il 51 % dei lavoratori dell'UE afferma che lo stress è comune sul posto di lavoro e quasi l'80 % dei dirigenti è preoccupato per lo stress legato al lavoro (27), il che dimostra che i rischi psicosociali interessano la maggior parte delle aziende (28); che oltre la metà di tutte le giornate lavorative perse nell'UE è riconducibile allo stress legato al lavoro (29); che gli approcci e le legislazioni in materia di rischi psicosociali variano nei diversi Stati membri; che un'attenzione alle strategie attuate sul posto di lavoro può incidere positivamente sulla salute mentale e il benessere della popolazione europea; che la prevenzione dei problemi di salute mentale e la promozione della stessa contribuiranno anche a ridurre i comportamenti associati che mettono a rischio la salute come l'uso di alcol, droghe e tabacco, l'inattività fisica e una dieta scorretta; che maggiori livelli di benessere psicologico e fisico sono direttamente associati a migliori prestazioni sul luogo di lavoro;

L.

considerando che i luoghi di lavoro, in base alle loro risorse logistiche, possono svolgere un ruolo importante per la salute pubblica favorendo stili di vita sani, incoraggiando la pratica sportiva e le attività fisiche e promuovendo tra i dipendenti più ampiamente la salute in tutti i suoi aspetti;

M.

considerando che la letteratura di carattere sanitario svolge un ruolo fondamentale nella mitigazione dell'impatto delle minacce sanitarie e nella preparazione alle stesse, e contribuisce a una migliore comprensione da parte della popolazione delle contromisure e della valutazione dei rischi legati a diverse minacce per la salute;

N.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha reso evidente la necessità di garantire la sicurezza e la protezione dei lavoratori, compresa la loro salute mentale; che ha messo in evidenza l'importanza di investire nella salute pubblica; che la pandemia di COVID-19 ha causato un rapido aumento del telelavoro, dal momento che quasi la metà dei dipendenti dell'UE lavora da casa per almeno parte dell'orario lavorativo (30) durante i lockdown, facendosi carico al contempo di maggiori responsabilità assistenziali; che è stato dimostrato che il lavoro a distanza ha un forte impatto sull'organizzazione dell'orario di lavoro, aumentando la flessibilità e la disponibilità costante dei lavoratori (31), provocando spesso conflitti tra lavoro e vita privata; che si prevede che la diffusione del lavoro a distanza e del telelavoro si confermerà più elevata rispetto al periodo pre-crisi COVID-19 o che aumenterà ulteriormente (32); che il lavoro a distanza ha funto da cuscinetto durante la crisi e ha preservato posti di lavoro che altrimenti sarebbero andati perduti (33); che il telelavoro offre altresì ai lavoratori la libertà di adattare il proprio orario e programma di lavoro per soddisfare le esigenze personali e familiari (34); che alcuni studi suggeriscono che la percezione del lavoro a distanza è notevolmente migliorata dall'inizio della pandemia, il che a sua volta si è tradotto in una generalizzata preferenza per il lavoro ibrido (35);

O.

considerando che le persone che lavorano regolarmente da casa hanno più del doppio delle probabilità di lavorare oltre 48 ore settimanali e rischiano di riuscire a riposare meno di 11 ore tra i giorni lavorativi; che quasi il 30 % di chi pratica il telelavoro dichiara di lavorare nel tempo libero tutti i giorni o più volte alla settimana, rispetto al meno 5 % di chi lavora «in ufficio», ed i primi hanno più probabilità di lavorare in orari irregolari; che i rischi psicosociali sono i più diffusi rischi per la salute associati al telelavoro (36); che una maggiore prevalenza del telelavoro comporta anche una maggiore prevalenza di problemi fisici come i DMS in relazione a comportamento sedentario, condizioni ergonomiche scadenti, orari di lavoro prolungati e stress da lavoro;

P.

considerando che un mercato del lavoro in evoluzione può avere potenziali ripercussioni su salute e sicurezza sul posto di lavoro e sulle condizioni lavorative a seguito di sviluppi demografici, introduzione di nuove tecnologie come le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale, nonché generazioni di strumenti o macchinari esistenti, la presenza di sostanze e prodotti chimici nuovi e nuove tipologie di lavoro; che un maggior numero di lavoratori si sta spostando verso il lavoro su piattaforma digitale, il lavoro non tradizionale o il lavoro atipico;

Q.

considerando che la crisi COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità dei lavoratori atipici, compresi quelli che lavorano digitalmente o su piattaforme digitali e i lavoratori autonomi; considerando l'elevata probabilità della continua crescita del lavoro su piattaforma digitale sul mercato del lavoro; che i lavoratori autonomi sono esclusi dal campo di applicazione del quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto non rientrano nella legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro; che coloro che lavorano da piattaforme digitali possono essere soggetti a maggiori rischi per la salute e la sicurezza che non si limitano alla salute fisica, ma possono anche incidere sulla salute psicosociale con fattori di rischio quali orari di lavoro imprevedibili, intensità del lavoro, competitività dell'ambiente, sovraccarico di informazioni e isolamento; che la gestione algoritmica presenta nuove sfide per il futuro del lavoro che possono generare un'eccessiva pressione sui lavoratori affinché siano più rapidi ed efficienti; che questo stile di gestione può mettere a rischio la sicurezza stradale dei lavoratori su piattaforma digitale nel settore dei trasporti e delle consegne, in particolare dei ciclisti in quanto utenti della strada vulnerabili, oltre a mettere a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada; che le lavoratrici delle piattaforme digitali, in modo particolare le donne che lavorano come conducenti o che prestano servizi di pulizia e di assistenza presso le abitazioni private, possono correre maggiori rischi di essere vittime di violenza o di molestie sessuali e potrebbero decidere di non denunciare per assenza di canali di comunicazione o di contatti con un responsabile umano oppure per timore di valutazioni negative e di perdere incarichi futuri; che nell'ambito del lavoro su piattaforma digitale diversi casi di molestie sessuali e di violenza sessuale non sono sufficientemente denunciati (37);

R.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che i luoghi di lavoro possono essere importanti centri di diffusione del contagio; considerando che la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali in Europa, in particolare nel settore agricolo, era già ampiamente documentata prima della COVID-19 (38); che sono emerse segnalazioni preoccupanti di violazioni dei diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali in termini di condizioni di vita e di lavoro, deterioratesi ulteriormente durante la pandemia; che i lavoratori con incarichi a breve termine spesso vivono in alloggi condivisi, in cui è difficile osservare il distanziamento sociale e il rischio di infezioni è maggiore; che in settori come la produzione alimentare si sono verificati diffusi episodi di infezioni da COVID-19; che forme di lavoro precario come il lavoro interinale, il lavoro autonomo fittizio o il lavoro nelle catene di subappalto escludono regolarmente i lavoratori dai servizi e dalla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro; che l'obiettivo dell'Autorità europea del lavoro (ELA) è garantire un'equa mobilità dei lavoratori aiutando gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità professionale e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'UE, compresa la comunicazione su sospette irregolarità, quali violazioni delle condizioni di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza, qualora vengano a conoscenza di tali irregolarità nello svolgimento dei propri compiti;

S.

considerando che la prevenzione, la sensibilizzazione, le attività per il benessere e la promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro possono incidere positivamente nel migliorare la salute dei dipendenti e offrire nuove possibilità di lavoro o di volontariato;

T.

considerando che le ispezioni sui luoghi di lavoro svolgono un ruolo importante nell'attuazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale e locale; che l'OIL raccomanda un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori al fine di compiere ispezioni efficaci e puntuali per stroncare ogni forma di abuso; che, secondo una ricerca dell'EU-OSHA, l'85 % dei datori di lavoro afferma che il rispetto della normativa è il motivo principale per cui gestiscono la salute e la sicurezza sul lavoro (39);

U.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo sotto tremenda pressione gli operatori sanitari; che un ambiente di lavoro impegnativo e i timori per la sicurezza personale e familiare hanno avuto un impatto psicologico negativo; che gli operatori sanitari sono esposti a livelli più elevati di stress, ansia e depressione rispetto ai professionisti di altri settori (40); che l'Unione europea deve trarre insegnamento dalla crisi della COVID-19 e mettere in atto un sistema efficace per coordinare la risposta a qualsiasi tipo di futura minaccia per la salute pubblica, compresa la prevenzione, la preparazione e la pianificazione della risposta sul lavoro;

V.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha fatto luce sulle disuguaglianze di genere, aggravandole; che la maggioranza dei lavoratori essenziali in prima linea nei settori sanitario, sociale, dell'istruzione e dell'assistenza sono donne; che durante il picco della pandemia queste lavoratrici hanno dovuto affrontare orari di lavoro prolungati e hanno segnalato difficoltà a conciliare lavoro e vita privata; che, sebbene ritenute essenziali, queste professioni rappresentano ancora alcuni dei lavori più sottovalutati e sottopagati nell'UE; che le donne sono state esposte ad un rischio particolarmente elevato a cause della crisi della COVID-19 e sono più gravemente colpite dalle ricadute economiche e sociali che ne derivano (41);

W.

considerando l'importanza di applicare una prospettiva di genere alla salute e alla sicurezza sul lavoro poiché i lavoratori possono essere più esposti e più vulnerabili a diversi tipi di sostanze o rischi a seconda del loro genere; che nel contesto del diritto alla disconnessione dovrebbero essere affrontati gli aspetti di genere;

X.

considerando che il contrasto all'esposizione a sostanze pericolose e altri fattori di rischio sul luogo di lavoro è particolarmente importante per affrontare le disuguaglianze in ambito sanitario, poiché alcune fra le categorie di lavoratori più vulnerabili possono essere sovraesposte a tali fattori di rischio; che le persone con disabilità, i giovani e gli anziani sono particolarmente esposti alla crisi della COVID-19; che queste persone rischiano di subire in maniera sproporzionata gli effetti di tale situazione e di presentare particolari esigenze di sostegno che devono essere prese in considerazione nell'ambito di una strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro in risposta alla pandemia; che le persone con disabilità, malattie croniche o guarite da un infortunio o da una malattia, quando desiderano partecipare al mercato del lavoro, necessitano di un sostegno personalizzato e di un adattamento del luogo di lavoro; che la ricerca evidenzia che questi gruppi presentano un rischio elevato di sviluppare problemi di salute mentale; che la mancanza di disposizioni che prevedano adeguamenti sul posto di lavoro e sistemazioni ragionevoli, tra cui procedure di emergenza in caso di evacuazione, in particolare per i lavoratori con disabilità, può comportare tensioni fisiche, mentali e psicologiche che possono mettere a rischio la salute e sicurezza di queste persone;

Y.

considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione europea nel 2011, afferma che «gli Stati contraenti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita», e «riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, secondo il principio di uguaglianza rispetto agli altri lavoratori, ricomprendendo il diritto di potersi guadagnare da vivere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità»;

Z.

considerando che i cittadini dell'UE, secondo Eurofound (42) , non sono uguali nelle loro capacità di rientrare a lavoro durante o dopo un infortunio o malattia; che solo un lavoratore su tre nella UE, le cui attività quotidiane sono gravemente o parzialmente limitate da una malattia cronica, riferisce che il proprio posto di lavoro è stato adattato per far fronte ai propri problemi di salute; che Eurofound ha inoltre sottolineato che i lavoratori con un basso livello di istruzione e coloro che svolgono lavori con basse qualifiche non solo hanno maggiori probabilità di contrarre una malattia cronica e di subire limitazioni nelle loro attività quotidiane, ma hanno anche meno possibilità di beneficiare di una sistemazione adeguata sul luogo di lavoro;

AA.

considerando la notevole progressione delle conoscenze scientifiche relativamente all'esposizione a vari rischi negli ultimi anni; considerando pertanto la necessità di aggiornare l'elenco europeo delle malattie professionali; che la raccomandazione della Commissione 2003/670/CE, del 19 settembre 2003, relativa all'elenco europeo delle malattie professionali (43) invita gli Stati membri a introdurre, senza indugio, regolamenti o disposizioni amministrative relative alle malattie professionali che prevedano indennizzi secondo le disposizioni di legge nazionali; che gli Stati membri dovrebbero garantire, nelle rispettive disposizioni legislative nazionali, che ogni lavoratore abbia diritto all'indennizzo per malattia professionale in caso di affezione di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale; che l'attuale assenza di armonizzazione nel riconoscimento delle malattie professionali può condurre alla discriminazione di alcune imprese e di alcuni lavoratori dell'UE nei cui paesi tali malattie sono riconosciute in misura maggiore o minore che in altri;

AB.

considerando che norme elevate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, un ambiente di lavoro adatto all'età, esigenze quantitative più basse e l'autonomia riguardo all'orario di lavoro potrebbero consentire agli anziani di restare sul mercato del lavoro e incoraggiarli a farlo qualora lo desiderino; che è necessario rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori con impieghi molto impegnativi sotto il profilo fisico e psicologico;

AC.

considerando che gli incidenti stradali professionali con veicoli a motore si verificano sul luogo di lavoro e durante la guida in orario lavorativo, coinvolgendo principalmente un veicolo aziendale; che gli incidenti professionali mortali e i decessi stradali sono segnalati in modo diverso tra gli Stati membri, il che rende difficile il confronto delle statistiche relative agli incidenti stradali professionali; che secondo le stime gli incidenti stradali professionali contribuiscono in una misura che varia da circa un quarto fino a oltre un terzo di tutti i decessi legati al lavoro; che non esiste una definizione standardizzata a livello di UE di decessi stradali legati al lavoro; che sono stati fissati diversi obiettivi a livello europeo per ridurre la mortalità per incidenti stradali, ma nessuno di questi riguarda direttamente gli incidenti stradali professionali;

AD.

considerando che i rischi tradizionali per la salute come la movimentazione manuale di carichi pesanti, il rumore, una postura scomoda durante il lavoro o movimenti ripetitivi della mano e del braccio restano una minaccia per molti lavoratori e sono stati evidenziati come tali nella quinta indagine sulle condizioni di lavoro di Eurofound (44); che i fattori di rischio per le malattie reumatiche e muscolo-scheletriche (RMD) sul posto di lavoro comprendono vibrazioni, trasporto di carichi pesanti, lavoro con schermi, uso di macchinari e attrezzature di lavoro; considerando che, tra tutte le condizioni occupazionali, le malattie reumatiche e muscolo-scheletriche causano la maggiore perdita di produttività (45);

AE.

considerando che le malattie cardiovascolari e respiratorie connesse all'attività lavorativa sono la seconda causa di decessi legati al lavoro; che elevate esigenze psicologiche, tensioni lavorative, orari di lavoro prolungati, disturbi mentali, precarietà del lavoro e inattività fisica sono tutti fattori associati alle malattie cardiovascolari (46);

AF.

considerando che la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro devono essere considerate un dovere etico e sociale nonché un rigoroso obbligo di legge cui gli imprenditori devono adempiere;

1.

accoglie con favore il quadro strategico della Commissione e, in particolare, l'introduzione dell'approccio «zero vittime» agli infortuni e alle malattie professionali, compresi il nuovo indicatore del quadro di valutazione della situazione sociale sugli infortuni mortali sul lavoro; deplora, tuttavia, il livello di ambizione della strategia per la salute e sicurezza sul lavoro che non corrisponde all'obiettivo «zero vittime» e invita la Commissione a presentare proposte che presentino lo stesso livello di ambizione; chiede la definizione di una tabella di marcia per la riduzione degli infortuni e dei decessi sul lavoro, con finanziamenti adeguati per gli Stati membri per completare la transizione verso l'approccio «zero vittime»; sottolinea che l'approccio «zero vittime» non dovrebbe comportare una minore denuncia degli infortuni e delle malattie professionali; invita la Commissione a includere tutte le lesioni e gli infortuni, nonché il logorio fisico e mentale nel contesto dell'approccio «zero vittime»; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare significativamente l'attenzione sulle strategie di prevenzione come il rafforzamento degli ispettorati del lavoro, dei servizi sanitari e di sicurezza nazionali e del dialogo tra le parti sociali per garantire che tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo o dalle dimensioni del datore di lavoro, abbiano diritto al più alto livello possibile di protezione della salute e della sicurezza; chiede un'ambiziosa attuazione nonché il monitoraggio del nuovo quadro strategico su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, anche alla luce dell'impatto della pandemia di COVID-19; chiede aggiornamenti regolari del quadro strategico e il miglioramento delle attuali strategie nazionali in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro e la doppia transizione digitale e verde; ritiene che siano necessarie una cooperazione intensa con le parti sociali e un'azione legislativa forte su vari aspetti della politica dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di integrare le diverse misure non vincolanti previste per trasformare in realtà l'approccio «zero vittime»; chiede una chiara attenzione alla partecipazione dei lavoratori e una maggiore consultazione delle parti sociali nel quadro dell'approccio «zero vittime»; accoglie con favore il fatto che il vertice in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 2023 si concentrerà in particolare sui progressi dell'approccio «zero vittime»;

2.

invita la Commissione ad aumentare il proprio livello di ambizione in relazione ai tumori professionali nel piano europeo di lotta contro il cancro; chiede che la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (47) sia aggiornata su base continuativa e in tempi ambiziosi, prevedendo l'individuazione di limiti di esposizione professionale per almeno 25 ulteriori sostanze prioritarie all'interno della direttiva, senza indugio, in seguito alla presentazione del piano di azione entro la fine del 2022, previa consultazione con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; sottolinea al riguardo la necessità che la Commissione assicuri la presenza di personale sufficiente, anche nelle unità e autorità competenti; sottolinea che l'istituzione di registri nazionali esaustivi per tutti gli Stati membri potrebbe consentire la raccolta di dati sull'esposizione alle sostanze cancerogene in tutta Europa; chiede una stretta cooperazione tra le istituzioni dell'UE e le agenzie competenti, gli Stati membri e le parti interessate, con il forte coinvolgimento delle parti sociali, nell'utilizzo attivo dei dati raccolti per dare seguito alle misure legislative e non legislative necessarie per combattere i tumori professionali; invita gli Stati membri a garantire a tutti i lavoratori il diritto di interrompere il lavoro a fronte di un pericolo imminente e in condizioni di lavoro eccezionalmente pericolose, conformemente alle prassi nazionali;

3.

plaude all'impegno della Commissione di rivedere i valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti e i diisocianati nella direttiva 2004/37/CE; osserva che, sebbene il Comitato per la valutazione del rischio (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) raccomandi il valore limite atmosferico su 4 μg/m3 e il valore limite biologico di 150 μg di piombo per litro di sangue, facendo un passo avanti nella giusta direzione, il valore limite biologico proposto non tutela adeguatamente le donne e soprattutto quelle in gravidanza (48); invita la Commissione a garantire che qualsiasi proposta di revisione dei valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti garantisca parità in termini di protezione per tutti i lavoratori sul luogo di lavoro, indipendentemente dal genere; accoglie con favore l'impegno della Commissione di aggiungere gli interferenti endocrini quale categoria di sostanze estremamente preoccupanti nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 (49)(regolamento REACH) nonché di classificarli nell'ambito del regolamento (CE) n. 1272/2008 (50) (regolamento CLP); sottolinea che la legislazione europea dovrebbe proteggere tutti i lavoratori dall'esposizione a tutti gli interferenti endocrini; evidenzia che l'automazione e la robotizzazione di determinate attività possono ridurre significativamente il rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro; mette in luce l'esigenza di un'ulteriore azione volta a prevenire, individuare e riconoscere meglio i tumori professionali connessi al lavoro notturno; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai gruppi particolarmente esposti a sostanze chimiche pericolose, come i lavoratori dell'industria chimica e agricola, o particolarmente vulnerabili, come le lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento;

4.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare, nel 2022, una proposta legislativa per ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto; invita la Commissione a rafforzare le sue ambizioni e a presentare una proposta relativa a una strategia europea per la rimozione dell'amianto in linea con la risoluzione del Parlamento recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto; invita la Commissione ad adoperarsi con ambizione per conseguire il divieto totale dell'amianto e per rivedere la direttiva 2009/148/CE (51) in riferimento alla certificazione dei lavoratori esposti all'amianto e, in via prioritaria, ad aggiornare il limite di esposizione per l'amianto, il quale dovrebbe essere fissato a 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibre/m3); invita la Commissione a presentare una proposta legislativa di direttiva quadro dell'UE per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto; chiede alla Commissione di aggiornare la direttiva 2010/31/UE (52) relativamente al controllo obbligatorio e conseguente rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, vietando in tal modo la sigillatura e l'incapsulamento di elementi contenenti amianto, che possano essere tecnicamente rimossi; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto dei modelli più efficienti relativamente al controllo obbligatorio degli edifici, consistente nella diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima di procedere alla vendita o alla locazione di tali edifici, e alla definizione di requisiti minimi per i certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un'equivalente messa al bando dell'amianto; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore riconoscimento e indennizzo delle malattie legate all'amianto a tutti i lavoratori esposti, al fine di tutelare la salute dei lavoratori del comparto edilizio e degli altri lavoratori nell'ambito della transizione verde; chiede di utilizzare, ove possibile, la tecnologia della microscopia elettronica a trasmissione analitica (ATEM) o di metodi altrettanto avanzati per il conteggio delle fibre;

5.

ritiene che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (53) potrebbe non dimostrarsi sufficientemente efficace per il mondo del lavoro del XXI secolo e i più recenti sviluppi dei mercati del lavoro, nonché per la valutazione e la gestione dei rischi psicosociali; ne ritiene pertanto necessario il completamento per rafforzare la valutazione e la gestione dei rischi psicosociali; ricorda di aver chiesto che la Commissione includa il diritto di disconnettersi nel quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, esplicitamente, che stabilisca nuove misure psicosociali nell'ambito di tale quadro; invita la Commissione, a tale proposito, a rafforzare l'ambizione del quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; la invita, a tal proposito, a proporre, in consultazione con le parti sociali, una direttiva concernente i rischi psicosociali e il benessere sul luogo di lavoro al fine di prevenire efficacemente sul luogo di lavoro rischi psicosociali come ansia, depressione, burnout e stress, ivi compresi rischi causati da problemi strutturali come l'organizzazione del lavoro (nello specifico cattiva amministrazione, scarsa progettazione del lavoro o mancata corrispondenza tra conoscenze e abilità dei lavoratori e i compiti assegnati); chiede alla Commissione di istituire meccanismi per la prevenzione di tali rischi come pure il reinserimento lavorativo dei dipendenti interessati e a passare da azioni a livello individuale a un approccio basato sull'organizzazione del lavoro in linea con i principi generali della prevenzione contenuti nella direttiva 89/391/CEE; invita la Commissione a elaborare orientamenti sul numero minimo di personale addetto ai servizi di medicina del lavoro necessario per garantire un'adeguata sorveglianza sanitaria sul lavoro (54); ritiene che la protezione e la promozione della salute mentale dovrebbero essere parte integrante dei piani di preparazione alle crisi sanitarie future in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione alla salute mentale degli operatori sanitari e di altri lavoratori essenziali; accoglie con favore, a tale riguardo, il contributo apportato dal gruppo di esperti sui modi efficaci di investire nella salute (EXPH) nel suo parere «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali); invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un seguito e un'attuazione adeguati di tali raccomandazioni;

6.

sottolinea l'importanza di assicurare adeguate opzioni di richiesta di indennizzo per i lavoratori nei casi di malattia professionale; invita la Commissione, in consultazione con le parti sociali, a rivedere la raccomandazione della Commissione del 2003 relativa all'elenco europeo delle malattie professionali provvedendo a integrare i disturbi muscolo-scheletrici legati al lavoro, i disturbi della salute mentale legati al lavoro, in particolare la depressione, il burnout, l'ansia e lo stress, tutte le malattie legate all'amianto e i tumori della pelle e le infiammazioni reumatiche e croniche; invita la Commissione a trasformare tale raccomandazione, previa consultazione delle parti sociali, in una direttiva che istituisca un elenco minimo di malattie professionali e fissi criteri minimi per il loro riconoscimento e un'adeguata compensazione per i soggetti interessati;

7.

sottolinea che le lavoratrici affrontano maggiori sfide in relazione alla salute e al benessere sul lavoro, in particolare nei settori della salute e dell'assistenza; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia rafforzando la prospettiva di genere per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere e tenere conto delle differenze di genere in tutte le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a basare la prossima iniziativa legislativa relativa alla prevenzione e la lotta alla violenza di genere contro le donne e alla violenza domestica sull'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le misure di prevenzione e protezione intese a eliminare la violenza, la discriminazione e le molestie nel mondo del lavoro, ivi incluse violenza e molestie da parte di terzi (nello specifico, clienti, visitatori o pazienti), se del caso, si applichino indipendentemente dal motivo e dalle cause scatenanti e che non siano limitate ai casi fondati su motivi discriminatori; invita gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 190 dell'OIL e la raccomandazione n. 206 sulla violenza e sulle molestie e ad adottare le leggi e le misure politiche necessarie al fine di vietare, prevenire e affrontare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie per prepararsi all'invecchiamento della forza lavoro, a una maggiore presenza di lavoratori affetti da malattie croniche e alla necessità di adattare il luogo di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità, a sostenere attivamente il reinserimento e la non discriminazione e ad adattare le condizioni di lavoro ai soggetti con disabilità o malattie croniche e a quelli in via di guarigione; sottolinea la necessità di definire e attuare strategie su misura e individualizzate per facilitare il processo di recupero e riabilitazione del lavoratore; sottolinea che tali strategie dovrebbero prevedere la promozione dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente per le persone di tutte le età, nonché un migliore equilibro tra attività professionale e vita privata e la promozione degli scambi intergenerazionali sul posto di lavoro; sottolinea che un'attenzione particolare dovrebbe essere accordata anche ai prestatori di assistenza;

9.

invita la Commissione, nel quadro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, a fornire orientamenti chiari e ambiziosi agli Stati membri e ai datori di lavoro in merito all'offerta di sistemazioni ragionevoli e adeguamenti sul luogo di lavoro per le persone con disabilità; invita la Commissione a intraprendere un'ambiziosa revisione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento a tale riguardo; insiste sul fatto che è altrettanto importante prestare attenzione alla situazione dei lavoratori affetti da malattie croniche;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai giovani lavoratori nell'ambito delle strategie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, concentrandosi soprattutto sui lavoratori di età inferiore ai 18 anni; ricorda che le statistiche mostrano che i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni presentano maggiori probabilità di avere un incidente sul lavoro di grave entità rispetto agli adulti a causa di insufficiente esperienza, formazione e supervisione, scarsa consapevolezza dei propri diritti e dei doveri dei datori di lavoro, mancato riconoscimento dei loro bisogni da parte dei datori di lavoro ed esposizione a condizioni di lavoro precarie, il che contribuisce allo sviluppo di malattie professionali in giovane età o in età avanzata (55);

11.

ricorda che i lavoratori delle piattaforme possono essere esposti a maggiori rischi per la salute e la sicurezza, sia nel caso di lavoro in loco sia nel caso di lavoro mediante piattaforma online; sottolinea che tali rischi non si limitano alla salute fisica, ma possono incidere anche sulla salute psicosociale, con fattori di rischio quali l'imprevedibilità degli orari di lavoro, l'intensità del lavoro, la competitività dell'ambiente, il sovraccarico di informazioni e l'isolamento; accoglie con favore la proposta della Commissione di una direttiva sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforma per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme; sottolinea che tutti i lavoratori delle piattaforme dovrebbero avere il diritto a un indennizzo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali e beneficiare di una protezione sociale, inclusa una copertura assicurativa per malattia e invalidità, mediante l'introduzione di una presunzione confutabile dell'esistenza di un rapporto di lavoro per i lavoratori delle piattaforme, secondo le definizioni nazionali contenute nelle legislazioni o nei contratti collettivi degli Stati membri; ribadisce, al riguardo, le sue raccomandazioni formulate nella risoluzione del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme — Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro secondo la normativa nazionale, i contratti collettivi o la prassi, ivi compresi i lavoratori atipici (56), nonché i lavoratori autonomi, siano essi reali o fittizi, e i lavoratori mobili, siano coperti dalla legislazione e dalle politiche in vigore in materia di SSL; sottolinea il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva per garantire norme elevate in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sottolinea che i diritti umani europei e internazionali garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di organizzare, fondare e aderire a un sindacato, di impegnarsi nella contrattazione collettiva, di intraprendere azioni collettive per difendere i propri diritti e di godere della protezione dei contratti collettivi, indipendentemente dal loro status occupazionale (57);

13.

invita la Commissione a includere la salute e la sicurezza nelle strategie e politiche dell'UE pertinenti in materia di transizione verde e digitale, comprese quelle relative all'intelligenza artificiale (IA); sottolinea che le soluzioni di IA sul luogo di lavoro devono essere etiche, antropocentriche, trasparenti ed eque ed evitare qualsiasi ripercussione negativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori; invita la Commissione a valutare la presentazione di una iniziativa legislativa, previa consultazione con le parti sociali, volta a chiarire gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione ai sistemi di IA e alle nuove modalità di lavoro; sottolinea che l'istruzione e la formazione dei lavoratori e l'adozione di misure volte a garantire strategie efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono necessarie per l'introduzione e l'uso dell'IA sul luogo di lavoro; sottolinea che l'IA e la digitalizzazione agevolano plausibilmente le sinergie uomo-macchina e offrono benefici economici e sociali, nonché nuove opportunità per le imprese, ma destano anche preoccupazioni dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro, quali l'emergere di nuove forme di controllo e gestione dei lavoratori basate sulla raccolta di ampie quantità di dati in tempo reale che possono sollevare questioni di carattere giuridico, normativo ed etico; chiede in particolare l'introduzione di garanzie contro gli effetti negativi della gestione algoritmica sulla salute e la sicurezza dei lavoratori; sottolinea che gli algoritmi utilizzati nei settori di lavoro devono essere trasparenti, non discriminatori ed etici e che le decisioni algoritmiche devono essere giustificabili, oppugnabili e, se del caso, reversibili, e di conseguenza devono essere soggette al controllo umano; sottolinea il ruolo delle parti sociali nell'anticipare i rischi professionali emergenti dovuti allo sviluppo di tecnologie di rottura;

14.

ricorda che i cambiamenti climatici hanno ripercussioni dirette sulla salute dei cittadini; ricorda che l'intensificazione di eventi meteorologici estremi determinerà un incremento delle lesioni fisiche e che i cambiamenti climatici possono anche causare un aumento del rischio di tumore della pelle, esposizione alle polveri e rischi psicosociali; ribadisce che anche un'organizzazione inadeguata del lavoro può aggravare la situazione; sottolinea il ruolo delle parti sociali nell'anticipare i rischi professionali emergenti dovuti ai cambiamenti climatici; rammenta che la salute e la sicurezza dei lavoratori rientrano nelle competenze dell'UE e che, in linea con la direttiva 89/391/CEE, i lavoratori dovrebbero essere protetti da qualsiasi rischio, compresi i rischi emergenti; invita la Commissione a valutare in modo approfondito e con urgenza i rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro legati ai cambiamenti climatici, al fine di migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a temperature più elevate, radiazioni UV naturali e altri rischi per la salute e la sicurezza;

15.

invita a rafforzare la protezione contro l'esposizione ai raggi UV a livello dell'UE, in particolare nel quadro della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori che lavorano all'aria aperta; invita, pertanto, la Commissione a rivedere la direttiva 2006/25/CE sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (58) e a includere la radiazione solare nel suo ambito di applicazione; invita la Commissione a valutare l'attuazione e l'efficacia delle attuali misure di protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti quali i membri degli equipaggi delle compagnie aeree, i lavoratori delle centrali nucleari, i lavoratori in contesti industriali pertinenti, i ricercatori e i professionisti sanitari e veterinari che lavorano nei settori della radiologia, della radioterapia o della medicina nucleare, e a riesaminarle, ove necessario, al fine di stabilire misure proporzionate;

16.

invita la Commissione a istituire un meccanismo di allerta rapida in seno alla struttura interistituzionale attuale per individuare le revisioni e gli adeguamenti che devono essere apportati alle direttive esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che trattano settori in costante evoluzione e che possono essere influenzati, ad esempio, da nuovi dati scientifici sui prodotti pericolosi o l'evoluzione dei mercati del lavoro e delle condizioni di lavoro nell'ambito della doppia transizione digitale e verde; sottolinea la particolare necessità di coinvolgere in questo meccanismo le parti sociali settoriali, poiché sono le prime a trovarsi a far fronte a situazioni mutevoli;

17.

invita gli Stati membri a elaborare politiche nazionali che tutelino la salute e la sicurezza sul lavoro quale elemento fondamentale degli appalti pubblici;

18.

invita la Commissione a promuovere la questione più ampia del lavoro dignitoso nei futuri accordi commerciali dell'UE e a garantire che le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano adeguatamente prese in considerazione nell'ambito di impegni vincolanti su norme sociali e lavorative; invita la Commissione a sostenere i paesi candidati nell'allineamento dei loro quadri giuridici all'acquis dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente con l'OIL e l'OMS per promuovere il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali dell'OIL in materia lavoro e a tutelare il rispetto di tali principi da parte delle catene di approvvigionamento globali; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre un divieto a livello dell'UE sui prodotti realizzati con il lavoro forzato;

19.

accoglie con favore l'obiettivo di rafforzare l'impegno con i paesi partner dell'UE, le organizzazioni regionali e internazionali e altri consessi internazionali per rafforzare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello globale; chiede l'impegno attivo della Commissione nel sostenere l'integrazione del diritto a condizioni di lavoro sane e sicure nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;

20.

ritiene opportuno promuovere nelle regioni transfrontaliere una formazione transfrontaliera congiunta e la condivisione delle migliori pratiche per il personale sanitario e il personale della sanità pubblica;

Piano di preparazione alle crisi sanitarie future: insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e il suo impatto sul lavoro

21.

sottolinea che è essenziale trarre insegnamento dalla pandemia di COVID-19 e rafforzare la preparazione a potenziali crisi sanitarie future; sostiene l'invito rivolto agli Stati membri a elaborare piani di preparazione a future crisi nell'ambito delle loro strategie nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in consultazione con le parti sociali a livello nazionale, compresa l'attuazione di orientamenti e strumenti dell'UE; sottolinea la necessità di efficaci meccanismi di coordinamento dell'UE in relazione a tali piani; ritiene che il miglioramento della comunicazione di informazioni verificate dovrebbe avere un ruolo centrale in qualsiasi piano di preparazione sanitaria; ritiene che la protezione e la promozione della salute mentale dovrebbero essere parte integrante dei piani di preparazione alle crisi sanitarie future in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione alla salute mentale degli operatori sanitari e di altri lavoratori essenziali; plaude all'intenzione della Commissione di avviare una valutazione approfondita degli effetti della pandemia e dell'efficienza dei quadri dell'UE e nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di elaborare procedure di emergenza e orientamenti per la rapida adozione, attuazione e monitoraggio delle misure in caso di potenziali crisi sanitarie future, in stretta collaborazione con gli attori della sanità pubblica; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle regioni transfrontaliere per rafforzare la cooperazione; ritiene che la dichiarazione di una situazione di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, prevista dal futuro regolamento (59) relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, dovrebbe innescare l'attuazione e il coordinamento a livello dell'UE delle misure previste nei piani nazionali di preparazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

22.

ricorda l'impegno della Commissione a valutare la necessità di ulteriori azioni per migliorare il funzionamento dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di salute e sicurezza e la necessità di modificare la direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici sul posto di lavoro; invita la Commissione a procedere senza indugio a una revisione mirata della detta direttiva, sulla base degli insegnamenti tratti da pandemia di COVID-19, al fine di migliorare la pianificazione della preparazione e della risposta e aumentare la resilienza in presenza di crisi sanitarie in tutti i luoghi di lavoro; sottolinea che la revisione dovrebbe garantire che la direttiva sia in grado di rispondere a situazioni di pandemia, facilitare l'elaborazione di piani di emergenza nazionali in caso di pandemia e prevedere l'obbligo per il datore di lavoro di fornire istruzioni scritte in diverse lingue sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle misure sanitarie e sull'organizzazione del lavoro a tutti i lavoratori in caso di pandemia; accoglie con favore l'intenzione della Commissione a includere la COVID-19 nella raccomandazione sull'elenco europeo delle malattie professionali;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritario e finanziare in maniera adeguata il rafforzamento della ricerca e della raccolta di dati a livello dell'UE e nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare sulle cause e le conseguenze sulla salute mentale, sui rischi psicosociali, ergonomici e sui disturbi muscolo-scheletrici, sulle malattie circolatorie professionali, sul cancro correlato al lavoro, sulle malattie infiammatorie croniche in tutti i settori e condurre una valutazione dettagliata dei problemi, nonché dell'impatto del cambiamento del mondo del lavoro, ivi incluse opportunità e sfide, relative alla salute e sicurezza associate al lavoro a distanza e al telelavoro e al diritto alla disconnessione, al fine di analizzare l'impatto in termini di genere, età e disabilità; invita la Commissione a dare seguito a tale ricerca con misure legislative e non legislative al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, previa consultazione con le parti sociali;

24.

invita la Commissione a condurre un'ulteriore ricerca sui costi economici dell'esclusione sanitaria e professionale;

25.

invita la Commissione a proporre un quadro legislativo al fine di stabilire requisiti minimi sul telelavoro in tutta l'Unione, senza incidere negativamente sulle condizioni di lavoro dei telelavoratori; osserva che tale quadro dovrebbe essere sviluppato in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali europee, nel pieno rispetto dei modelli nazionali del mercato del lavoro e tenendo conto degli accordi quadro delle parti sociali sul telelavoro e sulla digitalizzazione; sottolinea che tale quadro dovrebbe chiarire le condizioni di lavoro, tra cui quelle relative alla fornitura, l'utilizzo e la responsabilità delle attrezzature, ivi inclusi gli strumenti digitali esistenti e nuovi, e dovrebbe garantire che tale lavoro sia effettuato su base volontaria e che i diritti, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, il carico di lavoro e le norme sulle prestazioni dei telelavoratori siano equivalenti a quelli dei lavoratori in loco, in situazioni comparabili; sottolinea che questa iniziativa legislativa dovrebbe basarsi su una valutazione globale, comprensiva dei rischi psicosociali associati alle pratiche di lavoro digitali e in remoto e ad ambienti di lavoro permeabili; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire misure sull'accessibilità e le tecnologie inclusive per le persone con disabilità nella transizione al telelavoro e/o nella formazione professionale a distanza;

26.

invita la Commissione a proporre, in consultazione con le parti sociali, una direttiva su norme e condizioni minime volte a garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il loro diritto alla disconnessione e a regolamentare l'uso degli strumenti digitali esistenti e nuovi a fini lavorativi, in linea con la risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione, e tenendo conto dell'accordo quadro delle parti sociali sulla digitalizzazione;

27.

accoglie con favore l'impegno della Commissione ad ammodernare il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la revisione della direttiva 89/654/CEE (60) e della direttiva 90/270/CEE (61) che fissano prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro e le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali; invita la Commissione ad essere più ambiziosa al riguardo e a proporre senza indugio una direttiva più ampia e completa sulla prevenzione e la gestione dei disturbi muscolo-scheletrici e delle malattie reumatiche legati al lavoro, e invita gli Stati membri ad intensificare la ricerca e la raccolta dei dati; chiede alla Commissione di accertarsi che tutti i rischi professionali che possono provocare malattie reumatiche o infiammatorie croniche e disturbi muscolo-scheletrici siano contemplati nella direttiva, come il trasporto di carichi pesanti, i movimenti ripetitivi, le vibrazioni o il mantenimento della posizione eretta/seduta per lunghi periodi di tempo; ricorda che le lavoratrici hanno maggiori probabilità di essere colpite da disturbi muscolo-scheletrici; ricorda alla Commissione che una proposta sui disturbi muscolo-scheletrici legati al lavoro deve includere una forte dimensione di genere nella valutazione, nella prevenzione e nel trattamento di tali malattie; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di orari di lavoro flessibili per i lavoratori affetti da disturbi muscolo-scheletrici o da malattie reumatiche o infiammatorie croniche; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i rischi professionali legati alle malattie del sistema circolatorio;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le aziende nella promozione della salute dei lavoratori, utilizzando le risorse logistiche a loro disposizione, formulando raccomandazioni su stili di vita sani, incoraggiando la pratica sportiva fornendo l'accesso ad aree dedicate nei locali aziendali o facilitando l'accesso a strutture esterne dedicate, favorendo la creazione di squadre sportive interne, fornendo garage per biciclette, incoraggiando buone abitudini alimentari mettendo a disposizione piatti sani, equilibrati e variegati nella mensa aziendale e distributori di bevande naturali, installando cartelli che invitano i dipendenti a mantenere le aree intorno agli ingressi e alle uscite comuni libere da sostanze nocive come il fumo di sigaretta, e mediante qualsiasi altra misura educativa che possa servire a tal fine, come la promozione del Codice europeo contro il cancro; sottolinea l'impatto positivo di un'adeguata istruzione e formazione dei dirigenti e dei lavoratori responsabili del personale per prevenire i rischi psicosociali e le molestie sul lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i dirigenti e i lavoratori responsabili del personale ricevano o abbiano completato una formazione pertinente, tra cui una formazione sulla prevenzione dei rischi psicosociali e corsi contro le molestie, prima di assumere le proprie funzioni sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri e le parti sociali a intraprendere iniziative per aggiornare le conoscenze in materia di salute e sicurezza dei rappresentanti e dei quadri direzionali, nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali; chiede agli Stati membri di promuovere il coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'attuazione delle misure preventive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo a che i rappresentanti responsabili per la salute e la sicurezza ricevano una formazione più approfondita rispetto ai moduli di base;

29.

ricorda i numerosi episodi di violazione dei diritti dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19, in particolare in relazione ai lavoratori mobili, ivi compresi i lavoratori transfrontalieri, stagionali e migranti, che sono stati esposti a condizioni di vita e di lavoro malsane o non sicure, come ad esempio alloggi inadeguati o sovraffollati, e che non hanno ricevuto adeguate informazioni sui loro diritti; rinnova il suo invito alla Commissione ad agire con urgenza al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori mobili e migranti, tra cui i lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali, includendo una revisione del ruolo delle agenzie di lavoro interinale, delle agenzie di collocamento e di altri intermediari e subappaltatori, al fine di individuare le lacune in materia di protezione alla luce del principio della parità di trattamento e delle particolari sfide in materia di salute e sicurezza affrontate dai lavoratori mobili e migranti, come l'accesso ad attrezzature e strutture adeguate, alloggi di qualità, trasporti sicuri e pasti dignitosi (62), e di rispondere alla necessità di rivedere il quadro legislativo esistente al fine di colmare le lacune identificate, nonché di assicurare una protezione contro le pandemie, considerando anche gli insegnamenti appresi dalla pandemia di COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri ad accertarsi che gli alloggi dei lavoratori, quando sono forniti dal datore di lavoro, siano sicuri e dignitosi e soddisfino le norme minime; sottolinea il ruolo dell'ELA nell'assistere gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'effettiva applicazione e implementazione del diritto europeo in relazione alla mobilità occupazionale e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'UE; sottolinea la necessità di prendere in considerazione la revisione del mandato dell'ELA nel contesto della valutazione prevista per il 2024, al fine di includere disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita l'EU-OSHA e l'ELA a collaborare per sostenere la Commissione e gli Stati membri nel migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori mobili e migranti; invita la Commissione a valutare in che modo gli strumenti digitali possano contribuire a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori mobili, ivi compresi i lavoratori autonomi e i cittadini mobili non europei, che sono coperti dalle norme dell'Unione sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE; invita la Commissione, in stretta collaborazione con l'ELA e previa adeguata valutazione, a presentare una proposta legislativa per l'istituzione di una tessera europea di sicurezza sociale per i lavoratori mobili e i cittadini di paesi terzi che non rientrano nella normativa europea sulla mobilità intracomunitaria, il quale possa fornire alle autorità nazionali competenti e alle parti sociali uno strumento per migliorare l'applicazione delle norme dell'UE sulla mobilità del lavoro e il coordinamento della sicurezza sociale nel mercato del lavoro in modo equo ed efficace al fine di garantire condizioni di parità nell'UE, ivi compreso con riferimento alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili, secondo la risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa (63);

30.

sottolinea la necessità di garantire l'integrazione della salute e sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici e invita gli Stati membri a presentare, a tale proposito, politiche nazionali che prevedano tutele al riguardo; invita la Commissione a condividere le migliori pratiche su come integrare la salute e la sicurezza sul lavoro nelle norme in materia di appalti pubblici e su come includere nella normativa nazionale clausole riguardanti questo tema in linea con la direttiva sugli appalti pubblici;

Attuazione e applicazione

31.

sottolinea il ruolo essenziale degli ispettorati del lavoro nazionali nel garantire il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro; invita gli Stati membri ad assicurare finanziamenti adeguati agli ispettorati del lavoro nazionali e ad attuare la raccomandazione dell'OIL che prevede un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori, al fine di compiere ispezioni efficaci e puntuali e porre fine a ogni forma di abuso; invita la Commissione a condurre e divulgare i risultati di uno studio sul modo in cui gli ispettorati del lavoro nazionali svolgono le ispezioni, nonché sulla portata e il contenuto di queste ultime, anche in relazione al numero di infrazioni rilevate e all'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, allo scopo di identificare la loro capacità di far rispettare le norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro intese a garantire condizioni di parità ai fini di una protezione adeguata; invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro tripartito dedicato, incentrato sull'applicazione delle norme, nell'ambito del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, al fine di garantire un seguito allo studio; invita la Commissione e gli Stati membri a razionalizzare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tutte le politiche, nonché a migliorare le misure di prevenzione e l'applicazione delle norme e la legislazione vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sottolinea il ruolo delle parti sociali e dei servizi sanitari e di sicurezza nazionali a tale riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un maggiore coordinamento, cooperazione e formazione a livello europeo;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati e l'accesso per tutti i lavoratori a strutture di formazione e apprendimento in materia di salute e sicurezza al fine di contrastare gli incidenti e le malattie professionali; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione con le parti sociali a tal proposito;

33.

chiede alla Commissione di contrastare le asimmetrie tra le legislazioni nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro che generano concorrenza sleale, non solo nel mercato interno, ma anche nel rapporto con i paesi terzi;

34.

invita la Commissione ad avviare una valutazione del funzionamento dei servizi sanitari e di sicurezza, nonché degli insegnamenti appresi nel settore dei servizi sanitari e di sicurezza esterni a partire dall'introduzione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE; esorta la Commissione a elaborare raccomandazioni per rafforzare la fornitura nazionale di servizi sanitari e di sicurezza esterni al fine di migliorare la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro;

35.

invita gli Stati membri a riferire in merito agli obiettivi da loro fissati nelle strategie nazionali in materia di SSL e a garantire finanziamenti adeguati per sostenerne l'attuazione; sottolinea che le parti sociali dovrebbero essere pienamente coinvolte nell'attuazione dei piani nazionali in materia di SSL o nel darvi seguito; sottolinea la necessità di riconoscere e coinvolgere le parti sociali e i rappresentanti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella progettazione, nell'attuazione e nell'applicazione del quadro legislativo in materia di SSL; invita la Commissione europea ad avviare una ricerca su nozioni e pratiche che rendano possibile una migliore partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti provenienti da sindacati e comitati aziendali a tutte le fasi della valutazione del rischio e delle politiche in materia di SSL a livello di impresa e ad avviare programmi dotati di finanziamenti per il miglioramento della partecipazione dei lavoratori alle attività aziendali in materia di SSL; invita gli Stati membri a eliminare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione collettiva, anche assicurando che i sindacati abbiano accesso ai luoghi di lavoro allo scopo di organizzare, condividere informazioni e fornire consultazione, rafforzando la rappresentanza dei lavoratori e garantendo così adeguati standard di salute e sicurezza sul lavoro;

36.

sottolinea che il pacchetto sulla mobilità e le relative iniziative, ivi comprese le linee guida della Commissione relative ai periodi di guida e di riposo, possono migliorare la salute e la sicurezza; invita gli Stati membri a rafforzare il controllo stradale e a garantire il rispetto di tali norme, anche assicurandosi che i datori di lavoro garantiscano ai conducenti orari adeguati per evitare carichi di lavoro eccessivi, aumentando così la sicurezza stradale; invita la Commissione e gli Stati membri a fissare obiettivi chiari relativamente alla riduzione della mortalità stradale per incidenti sul lavoro nelle rispettive strategie nazionali in materia di sicurezza stradale; invita la Commissione a presentare iniziative analoghe per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei settori aereo e marittimo; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri riferiscano e forniscano statistiche sugli incidenti stradali legati al lavoro;

37.

sottolinea che tutti i lavoratori dovrebbero essere adeguatamente tutelati, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese, e che le microimprese e le PMI in particolare dovrebbero ricevere sostegno ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di SSL; sottolinea il ruolo dell'EU-OSHA nel fornire alle microimprese e alle PMI gli strumenti e le norme necessari per valutare i rischi per la loro forza lavoro e attuare misure di prevenzione adeguate; sostiene il rafforzamento dell'EU-OSHA al fine di promuovere maggiormente luoghi di lavoro sani e sicuri nell'Unione e di sviluppare ulteriormente iniziative volte a migliorare la prevenzione sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività;

o

o o

38.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Progetto di risoluzione sul quadro europeo d'azione dell'OMS per la salute mentale 2021-2025, settantunesimo Comitato Regionale per l'Europa, 13-15 settembre 2021.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf

(4)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 9.

(5)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.

(6)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.

(7)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 161.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2021)0385.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2021)0427.

(10)  https://www.who.int/about/governance/constitution

(11)  Scheda informativa dell'OMS dal titolo «Mental health: strengthening our response», marzo 2018. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

(12)  Comunicato stampa della Commissione europea sulla sicurezza e la salute sul lavoro in un mondo del lavoro che cambia, 28 giugno 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3170

(13)  Statistiche Eurostat sugli infortuni sul lavoro, novembre 2020.

(14)  Eurofound, «Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro — Relazione di sintesi (aggiornamento 2017)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(15)  I modelli di qualità del posto di lavoro suggeriscono che il quadro è più articolato e non si limita a una semplice polarizzazione tra posto di lavoro di alta e bassa qualità. L'analisi raggruppa i lavoratori in cinque profili relativi alla qualità del posto di lavoro: lavori «di alto livello» (high flying jobs) (che comprendono il 21 % dei lavoratori); lavori di «regolare svolgimento» (25 %); lavori «manuali attivi» (21 %); lavori «sotto pressione» (13 %); e lavori di «scarsa qualità» (20 %). Il modello relativo ai punteggi di qualità del posto di lavoro tra i profili è dissimile, rafforzando la premessa che la qualità del posto di lavoro comprende dimensioni diverse.

(16)  https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/14053-new-workers-higher-risk

(17)  EU-OSHA, An international comparison of the cost of work-related accidents and illnesses (Analisi comparativa internazionale sul costo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro), 2017.

(18)  Takala, J., working paper Eliminating occupational cancer in Europe and globally, 2015, p. 6.

(19)  «Global Asbestos Disaster», International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018.

(20)  https://www.euractiv.com/section/health-consumers/infographic/the-economic-impact-of-non-melanoma-skin-cancer-on-the-society-and-the-welfare-system/

(21)  EU-OSHA, indagine sui lavoratori in merito all'esposizione ai fattori di rischio del cancro, 20 maggio 2020.

(22)  Scheda informativa dell'OMS dal titolo «Radon and health» (Radon e salute) del 2 febbraio 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health

(23)  Parlamento europeo, DG IPOL, Strengthening Europe in the fight against cancer — Going further, faster, luglio 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642388/IPOL_STU (2020)642388_it.pdf

(24)  IPCC, sesto rapporto di valutazione, scheda informativa regionale — Europa. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Europe.pdf

(25)  Eurostat, statistiche chiave su problemi di salute correlati al lavoro riferiti dai diretti interessati e fattori di rischio, settembre 2021.

(26)  EU OSHA, Musculoskeletal disorders: association with psychosocial risk factors at work (Disturbi muscoloscheletrici: associazione con fattori di rischio psicosociale sul lavoro), 2021.

(27)  Eurofound and EU-OSHA, Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention (Rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di prevenzione), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2014.

(28)  EU-OSHA, Psychosocial risks and stress at work (Rischi psicosociali e stress sul posto di lavoro), https://osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-risks-and-stress

(29)  EU OSHA, OSH figures: stress at work — facts and figures (Cifre sulla SSL: stress sul lavoro — evidenze e cifre), 2009.

(30)  Eurofound, Living, working and COVID-19 (Dati su vita, lavoro e COVID-19), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(31)  Eurofound and the International Labour Office, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work (Lavorare sempre, dovunque: gli effetti sul mondo del lavoro), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, e l'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra, 2017.

(32)  European Trade Union Institute, Teleworking in the aftermath of the Covid-19 pandemic: enabling conditions for a successful transition (Telelavoro dopo la pandemia di Covid-19: condizioni favorevoli per una riuscita transizione), 2021.

(33)  Eurofound e Commissione europea, Centro comune di ricerca (2021), What just happened? (Cos'è successo?) COVID-19 lockdowns and change in the labour market (Lockdown durante la pandemia di COVID 19 e cambiamenti nel mercato del lavoro), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

(34)  Eurofound, Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age’, New forms of employment series (Telelavoro e lavoro agile grazie alle TIC: il lavoro flessibile nell'era digitale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(35)  Microsoft Work Trend Index, «The next great disruption is hybrid work — are we ready» (Il prossimo grande spartiacque è il lavoro ibrido — siamo pronti?), 2021.

(36)  EU-OSHA, Telework and health risks in the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications (Telelavoro e rischi per la salute nel contesto della pandemia di COVID-19: evidenze concrete e implicazioni politiche), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2021.

(37)  Organizzazione Internazionale del lavoro, World Employment and Social Outlook 2021, The role of digital labour platforms in transforming the world of work (Il ruolo delle piattaforme di lavoro digitali nella trasformazione del mondo del lavoro). https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/lang--en/index.htm

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

(38)  Confederazione Europea dei Sindacati, nota informativa dal titolo «National measures targeting seasonal workers to address labour shortages (particularly in the agricultural sector) (Misure nazionali destinate ai lavoratori stagionali volte ad affrontare la carenza di manodopera (in particolare nel settore agricolo)», 29 maggio 2020. https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf

(39)  EU-OSHA, Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), 2019; https://www.enshpo.eu/pdfs/news01.pdf

(40)  da Silva Neto, AM et al, «Psychological effects caused by the COVID-19 pandemic in health professionals: A systematic review with meta-analysis», Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 10 gennaio 2021.

(41)  Infografica del Parlamento europeo, «Understanding Covid-19's impact on women» (Comprendere l'impatto del Covid-19 sulle donne), 1 marzo 2021. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210225STO98702/understanding-the-impact-of-covid-19-on-women-infographics; Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere. https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers

(42)  Eurofound, articolo dal titolo «Just one in three workers with limiting chronic disease in adapted workplace» (Solo un lavoratore su tre con una malattia cronica invalidante occupa un posto di lavoro adattato), 15 ottobre 2019, https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/just-one-in-three-workers-with-limiting-chronic-disease-in-adapted-workplace

(43)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

(44)  Eurofound, indagine europea sulle condizioni di lavoro 2021, https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2021/european-working-conditions-survey-2021

(45)  https://eular.org/myUploadData/files/ eular_vision_paper_on_eu_health_policy_branded.pdf

(46)  Niedhammer I, Bertrais S, Witt K (2021), Psychosocial work exposures and health outcomes: a meta-review of 72 literature reviews with meta-analysis, Scand J Work Environ Health 2021; 47(7):489-508.

(47)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(48)  Istituto Sindacale Europeo, Occupational Exposure Limits (OELs) for lead and lead compounds & equality of treatment of women and men at work (Limiti di esposizione professionale (OEL) per piombo e composti del piombo e parità di trattamento tra donne e uomini sul posto di lavoro), 14 dicembre 2020.

(49)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(50)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(51)  Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).

(52)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(53)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(54)  Raccomandazione n. 171 dell'OIL sui servizi per la salute sul posto di lavoro. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312509

(55)  https://osha.europa.eu/en/themes/young-workers

(56)  https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm

(57)  L'articolo 23 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo afferma che «ogni individuo ha il diritto di fondare e di aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi»; Convenzione OIL n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948; e Convenzione OIL n. 98 sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva.

(58)  Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38).

(59)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, sulle gravi minacce sanitarie transfrontaliere e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727). Il Parlamento ha adottato gli emendamenti alla proposta il 14 settembre e l'11 novembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0377 e P9_TA(2021)0449).

(60)  Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1).

(61)  Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

(62)  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_075505/lang--en/index.htm

(63)  Testi approvati, P9_TA(2021)0473.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/139


P9_TA(2022)0072

Integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo — relazione annuale 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo — relazione annuale 2020 (2021/2039(INI))

(2022/C 347/11)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1o agosto 2014,

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la proposta della Commissione del 2 luglio 2008 per una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 — la direttiva orizzontale antidiscriminazione),

vista la proposta della Commissione, del 14 novembre 2012, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)0614 — presenza delle donne nei consigli di amministrazione),

vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (1) («direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare»),

vista la relazione della Corte dei conti europea del 2021 dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione» — Relazione speciale 10/2021,

vista la relazione del Mediatore europeo del 17 dicembre 2018 relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE,

visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 2021 dal titolo «Gender mainstreaming in the European Parliament: state of play» (L'integrazione della dimensione di genere in seno al Parlamento europeo: situazione attuale),

visto lo studio del 2021 commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) dal titolo «Gender equality: economic value of care from the perspective of the applicable EU funds» (Parità di genere: il valore economico dell'assistenza dal punto di vista dei fondi UE applicabili);

visto l'opuscolo dal titolo «Le donne al Parlamento europeo» del 2021,

visto il seminario del 16 marzo 2021, organizzato dalla commissione FEMM, dal titolo «Applying gender mainstreaming in the EU recovery package» (Applicare l'integrazione della dimensione di genere nel pacchetto per la ripresa dell'UE),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) al Parlamento europeo (2),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni (3),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni (4),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (5),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (6),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (7),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (8),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (9),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (10),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (11),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (12),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee (13),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (14),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0021/2022),

A.

considerando che la parità di genere costituisce un principio cardine dell'UE; che l'integrazione della dimensione di genere è una strategia riconosciuta a livello globale per garantire l'integrazione di una prospettiva di genere in sede di elaborazione, attuazione e valutazione di tutte le politiche, i programmi e le misure, al fine di promuovere la parità di genere e contrastare la discriminazione; che le questioni di genere sono presenti ovunque, anche in settori che non sono stati al centro dell'attenzione, come la fiscalità, il commercio e la transizione verde; che la parità di genere deve essere conseguita adottando un approccio trasversale che integri tutti i settori di attività all'interno del Parlamento europeo;

B.

considerando che, nonostante i progressi in materia di parità di genere in alcuni settori, le donne subiscono ancora discriminazioni fondate sul genere nella sfera pubblica e privata e che rimane molto margine di miglioramento, anche per quanto riguarda l'attuazione frammentaria dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori politici e le istituzioni a livello dell'UE e nazionale;

C.

considerando che la discriminazione di genere si interseca spesso con altri tipi di discriminazione per altri motivi, il che porta a forme multiple e aggravanti di discriminazione nei confronti di gruppi specifici, che operano e interagiscono contemporaneamente e risultano inseparabili;

D.

considerando che le misure di integrazione della dimensione di genere comprendono, tra l'altro, quote, misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, politiche anti-molestie, procedure di assunzione che tengono conto della dimensione di genere, valutazioni d'impatto di genere, indicatori di genere, il bilancio di genere e valutazioni che tengono conto della dimensione di genere per l'adozione di una legislazione attenta alle prospettive di genere, l'uso di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere e la comunicazione sensibile al genere;

E.

considerando che l'OCSE definisce l'equilibrio di genere come un'equa distribuzione delle opportunità e delle risorse della vita tra donne e uomini e/o una pari rappresentanza delle donne e degli uomini;

F.

considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) definisce la segregazione orizzontale come la concentrazione di donne e uomini in diversi settori e occupazioni;

G.

considerando che i progressi compiuti nell'affrontare le molestie sessuali e la violenza sessuale dopo quattro anni dal movimento #MeToo non sono sufficienti e resta ancora molto da fare all'interno delle istituzioni dell'UE e non solo; che la ricerca mostra che le molestie sono più diffuse di quanto comunemente si creda e che molto spesso non vengono denunciate;

H.

considerando che l'integrazione della dimensione di genere deve essere applicata anche alla procedura di bilancio; che un bilancio sensibile alla dimensione di genere non è dato soltanto dal finanziamento di iniziative esplicite in materia di uguaglianza di genere, ma anche dalla comprensione dell'impatto delle decisioni politiche e di bilancio sulla parità di genere e dal conseguente adeguamento delle spese e delle entrate pubbliche; che le risorse di bilancio e la fornitura di servizi dovrebbero essere assegnate in base alle necessità identificate mediante dati, compresi i dati qualitativi sull'impatto di genere;

I.

considerando che la Corte dei conti europea ha sottolineato che l'esercizio di bilancio dell'UE non ha finora tenuto adeguatamente conto della parità di genere; che la Corte dei conti ha raccomandato alla Commissione di valutare e riferire se i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri affrontino la parità di genere;

J.

considerando che tutte le istituzioni dell'UE sono guidate dai trattati e dalla strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere 2020-2025; che il Parlamento dovrebbe fungere da guida per altri organi parlamentari nella promozione della parità di genere, trarre insegnamento dalle migliori prassi adottate da altri organi parlamentari in materia di integrazione della dimensione di genere nelle sue strutture e procedure e tenere conto dei buoni esempi di attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nei settori pubblico e privato e nella società civile; che l'integrazione della dimensione di genere non è ancora completamente integrata nelle prassi e nelle norme del Parlamento (15); che nelle audizioni organizzate dalla maggior parte delle commissioni parlamentari dall'inizio dell'attuale legislatura e fino a novembre 2020 la percentuale di donne era inferiore al 50 % dei presenti; che per quanto riguarda la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la commissione per la pesca, la commissione per le petizioni e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, tra le altre, la percentuale era inferiore al 25 %;

K.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha fortemente influito sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata in seno al Parlamento e che, con l'ausilio degli strumenti digitali, ciò ha spesso comportato orari di lavoro più lunghi sia per i deputati che per il personale; che il lavoro da casa non costituisce un'alternativa alla custodia dei bambini; che il Parlamento, in quanto datore di lavoro e istituzione che funge da modello per la società nel suo complesso, può beneficiare di una forza lavoro motivata e di un ambiente sano e che i lavoratori dovrebbero poter conciliare vita professionale e vita privata durante tutto l'arco della loro carriera;

Osservazioni generali

1.

ribadisce il suo forte impegno a favore della parità di genere e sostiene l'integrazione della dimensione di genere quale uno dei suoi approcci politici ufficiali per garantire tale parità; si rammarica per l'attuazione frammentata dell'integrazione della dimensione di genere nei settori politici e nelle istituzioni a livello dell'UE; sottolinea che la parità di genere è una responsabilità comune, che richiede l'azione di tutte le istituzioni, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione, in collaborazione con la società civile e con le organizzazioni femminili, con le parti sociali e con il settore privato;

2.

sottolinea che le donne rappresentano la metà della popolazione e sono pertanto esposte diversamente a forme di discriminazione intersezionali; evidenzia che le misure volte a garantire la parità di genere devono includere un approccio intersettoriale finalizzato a non lasciare indietro nessuno e a eliminare tutte le forme di discriminazione, comprese le forme intersecanti; sottolinea la necessità di creare altresì processi partecipativi che coinvolgano tutti gli attori pertinenti e combinino approcci sia dall'alto che dal basso;

3.

accoglie con favore il crescente numero di donne che partecipano alla politica, ma sottolinea che siamo ben lontani dal raggiungere la parità di genere e che le donne con un profilo pubblico, come le donne in politica e le attiviste, sono spesso oggetto di molestie finalizzate a scoraggiarne la presenza nella vita pubblica e nella sfera decisionale; sottolinea che nessuna legislazione o politica femminista finalizzata a conseguire la parità di genere in tutti i settori può essere concepita senza la presenza delle donne nel processo decisionale; ricorda l'importanza di disporre di un ambiente di lavoro che tiene conto della dimensione di genere al fine di migliorare la rappresentanza delle donne a tutti i livelli del Parlamento, anche in seno ai gruppi politici e negli uffici dei deputati;

4.

prende atto della mancanza di dati quantitativi e qualitativi sull'integrazione della dimensione di genere all'interno delle istituzioni dell'UE che vadano oltre i dati sul numero di donne nelle varie posizioni; chiede pertanto la compilazione di statistiche di genere complete e si impegna a creare indicatori qualitativi sulla parità di genere onde raccogliere ulteriori dati disaggregati per genere, al fine di continuare a migliorare la parità di genere;

5.

accoglie con favore lo strumentario per i parlamenti sensibili al genere («Gender-sensitive parliaments toolkit») dell'EIGE, che si concentra su cinque settori chiave da affrontare: pari opportunità di essere eletti in parlamento, pari opportunità di influenzare le procedure di lavoro del parlamento, spazio adeguato nell'agenda parlamentare per gli interessi e le preoccupazioni delle donne, elaborazione di normative che tengano conto della dimensione di genere e adempimento della funzione simbolica del parlamento;

6.

accoglie con favore l'adozione di piani d'azione in materia di genere da parte di tutte le commissioni parlamentari; rileva, tuttavia, la mancanza di monitoraggio e attuazione di tali piani; invita, pertanto, le commissioni a monitorare i propri piani d'azione in materia di genere al fine di misurare i progressi e garantirne l'attuazione; evidenzia che la rete per l'integrazione della dimensione di genere del Parlamento è responsabile dell'integrazione di un approccio inclusivo di genere nell'ambiente e nelle attività delle commissioni e delle delegazioni;

7.

accoglie con favore la nuova disposizione del regolamento del Parlamento adottata nel 2019, che stabilisce l'obbligo di adottare un piano d'azione in materia di genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Parlamento, a tutti i livelli e in tutte le fasi; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione sulla parità di genere nel luglio 2020 e di una tabella di marcia per la sua attuazione nell'aprile 2021; chiede l'elaborazione di relazioni di monitoraggio periodico dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione sulla parità di genere; deplora che il piano d'azione sulla parità di genere e la relativa tabella di marcia non siano di pubblico dominio e che la maggior parte delle misure previste siano formulate come principi senza obiettivi e obblighi chiari, il che indica una mancanza di impegno politico a favore della loro attuazione;

8.

chiede una cooperazione strutturata ancora più forte tra tutte le istituzioni dell'UE nell'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere ai fini di un miglior conseguimento della parità di genere; ritiene che il Parlamento e i gruppi politici dovrebbero unire le forze per migliorare la parità di genere e combattere i movimenti anti-femministi e anti-genere, che sono sempre antidemocratici, sia in Europa che nel mondo;

Possibilità di entrare al Parlamento

9.

osserva che la percentuale di donne elette al Parlamento europeo è leggermente diminuita dalla fine della scorsa legislatura, passando da circa il 39,6 % al 39,1 %; accoglie tuttavia con favore la leadership del Parlamento in questo settore, compresi i progressi compiuti in materia di rappresentanza politica femminile, che è superiore alla media del 30,4 % riscontrata in tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri ed è notevolmente superiore alla media mondiale del 25,2 % per i parlamenti nazionali; plaude al fatto che alcuni Stati membri e partiti politici abbiano introdotto norme per garantire l'equilibrio di genere nelle loro liste elettorali e insiste sulla necessità di garantire la parità di genere attraverso liste chiuse o altri metodi equivalenti nella prossima revisione della legge elettorale dell'UE (16), affinché i candidati donne e uomini abbiano pari opportunità di essere eletti;

10.

incoraggia gli Stati membri a tenere conto della necessità di parlamenti inclusivi in termini di genere in fase di revisione delle loro leggi elettorali; incoraggia inoltre i partiti politici nazionali a introdurre quote al momento di scegliere i candidati elettorali, anche se la legge non lo prevede; invita a tal fine a una condivisione tra i partiti politici dei meccanismi di sostegno e delle migliori prassi; sottolinea che, al fine di garantire la presenza di candidate donne, l'organizzazione e le procedure interne dei partiti devono essere sensibili alla dimensione di genere, includendo misure quali l'esplicito riferimento alla parità di genere nelle regole del partito, la fissazione di quote di genere per i ruoli decisionali e la garanzia dell'esistenza di forum ben funzionanti per le attività di lobbismo, promozione e discussione, tra cui le sezioni femminili e i comitati delle donne;

11.

deplora la mancanza di procedure di assunzione che tengano conto della dimensione di genere in seno al Parlamento e chiede ai servizi e gruppi politici del Parlamento di promuovere tali procedure onde evitare la discriminazione e aumentare la presenza delle donne in ambiti in cui queste ultime sono sottorappresentate, sia nell'amministrazione che nei gruppi politici; chiede l'adozione di misure concrete per colmare il divario;

Possibilità di influenzare le procedure di lavoro del Parlamento

12.

plaude all'Ufficio di presidenza del Parlamento, completamente equilibrato sotto il profilo del genere, con otto vicepresidenti donne su 14 e due questori donne su cinque; osserva, tuttavia, che solo tre dei sette gruppi politici del Parlamento hanno donne come presidenti o copresidenti, 8 delle 25 commissioni sono attualmente presiedute da donne e 15 dei 43 presidenti di delegazione sono donne; chiede un miglioramento dell'equilibrio di genere nella dirigenza delle commissioni, delle delegazioni e dei gruppi politici; accoglie con favore la modifica all'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento, che prevede che l'ufficio di presidenza di ciascuna commissione sia equilibrato sotto il profilo del genere; deplora, tuttavia, che tale modifica entrerà in vigore solo all'apertura della prima tornata successiva alle prossime elezioni del Parlamento, che si terranno nel 2024;

13.

chiede che venga garantito l'equilibrio di genere a tutti i livelli del lavoro della plenaria, delle commissioni e delle delegazioni, anche nella nomina dei coordinatori, dei relatori e dei relatori ombra e nella distribuzione del tempo di parola;

14.

chiede che siano messe in atto misure volte a contrastare la segregazione orizzontale per garantire l'equilibrio di genere in seno alle diverse commissioni e per porre fine alla concentrazione di genere dei portafogli, che porta all'attribuzione di un valore inferiore a settori caratterizzati da una maggiore percentuale di donne;

15.

invita i gruppi politici e le loro segreterie a stabilire norme interne e altre misure pertinenti, quali codici di condotta e strumenti di integrazione della dimensione di genere, formazioni e monitoraggio per garantire la parità di genere nel loro funzionamento interno, in particolare per quanto riguarda le nomine e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; chiede che siano messe a disposizione dei gruppi politici guide e consulenze sulle migliori prassi, tra cui formazioni per il personale e i deputati sull'integrazione della dimensione di genere, affinché possano comprendere e attuare meglio il concetto di integrazione della dimensione di genere nel loro funzionamento interno;

16.

invita le direzioni generali competenti a garantire che la selezione degli autori degli studi sia equilibrata sotto il profilo del genere;

17.

osserva che, nonostante tutti i progressi e gli sforzi compiuti, la parità di genere a tutti i livelli direttivi dell'amministrazione del Parlamento non è ancora stata raggiunta; si compiace del fatto che, a livello di direttori, sia stata raggiunta la parità, ma deplora che le donne rappresentino solo il 23,1 % dei direttori generali e il 39,3 % dei capi unità; elogia, al riguardo, l'obiettivo dell'amministrazione del Parlamento di far sì che le donne occupino il 50 % delle posizioni dirigenziali di grado intermedio e superiore e il 40 % delle posizioni di massimo livello nell'amministrazione entro il 2024; chiede che sia data priorità all'assunzione di donne ove queste siano sottorappresentate e i rispettivi meriti dei candidati siano uguali; sottolinea la necessità di sviluppare e rafforzare le competenze in materia di genere a livello dirigenziale; chiede che vengano attuati programmi di tutoraggio;

18.

chiede la raccolta di dati sulla rappresentanza verticale e orizzontale del personale dei gruppi politici e di dati anonimizzati sui divari retributivi per gli assistenti dei deputati, il personale dei gruppi e il personale amministrativo, al fine di garantire la trasparenza retributiva;

19.

chiede che siano raccolti regolarmente dati disaggregati per genere sulla percentuale di personale parlamentare che lavora a tempo parziale; chiede che sia intrapresa un'azione sulla base dei dati esistenti (17) per far fronte agli squilibri significativi e valutare in che modo il Parlamento possa fornire ulteriore sostegno qualora il personale desideri tornare al lavoro a tempo pieno;

20.

sottolinea che le molestie sul luogo di lavoro costituiscono un grave attacco alla salute psicologica e fisica di una persona e possono farla sentire insicura sul lavoro e, in alcuni casi, impedirle di svolgere il proprio lavoro; osserva che le donne hanno molte più probabilità di essere esposte a molestie sessuali rispetto agli uomini; ritiene che, nonostante gli sforzi finora compiuti per garantire una politica anti-molestie, sussistano ancora casi di molestie sessuali in seno al Parlamento e che sarebbe opportuno intensificare gli sforzi tesi a prevenire le molestie sessuali; ribadisce pertanto il suo invito ad attuare le seguenti misure al fine di migliorare le politiche anti-molestie:

a)

pubblicare la valutazione esterna effettuata sul Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali riguardanti i deputati;

b)

svolgere, ad opera di revisori esterni scelti in modo trasparente, una valutazione indipendente dell'attuale comitato antimolestie del Parlamento che si occupa delle denunce di molestie sessuali tra il personale per quanto riguarda la sua efficacia e, se necessario, proporre eventuali modifiche quanto prima e prima della fine della presente legislatura, al fine di garantire l'indipendenza da influenze politiche e l'equilibrio di genere ed evitare conflitti di interesse nelle strutture esistenti;

c)

garantire un'analisi più completa e olistica delle denunce e dei mezzi di ricorso e modificare la composizione del comitato consultivo e del comitato antimolestie, al fine di garantire che gli esperti indipendenti con comprovata esperienza nell'affrontare le questioni relative alle molestie sul luogo di lavoro, compresi medici, terapeuti ed esperti giuridici, siano membri formali con pieno diritto di voto;

d)

introdurre una formazione obbligatoria sulla lotta alle molestie per tutti i deputati e renderla facilmente accessibile, anche mettendo a disposizione tale formazione in tutte le lingue ufficiali o con interpretazione e rivolgendo le attività di sensibilizzazione alle singole delegazioni e ai singoli gruppi politici;

e)

introdurre una formazione obbligatoria sulla politica anti-molestie del Parlamento per tutte le persone che lavorano regolarmente nei locali del Parlamento, che fornisca loro gli strumenti per riconoscere e segnalare tutte le forme di molestie, tra cui, in particolare, le molestie sessuali, nonché informazioni mirate sulle strutture di sostegno disponibili, che renderanno tali strutture di sostegno maggiormente note e facilmente accessibili;

21.

si impegna a garantire un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata per i deputati, il personale dei gruppi, gli assistenti parlamentari accreditati e il personale amministrativo, ad esempio adottando orari di lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita professionale e vita privata e impegnandosi con la Commissione e il Consiglio a definire una soluzione comune per le riunioni che coinvolgono le tre istituzioni; chiede una revisione delle misure relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare al fine di migliorare e rafforzare il quadro attuale, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti del telelavoro all'indomani della pandemia di Covid-19 e bilanciando le strutture di lavoro flessibili con i requisiti di un Parlamento ben funzionante e forte;

22.

chiede un aumento del congedo di maternità e di paternità non trasferibile per il personale del Parlamento che accoglie un figlio, per un totale di sei mesi per ciascun genitore da prendere durante il primo anno; sottolinea che i sei mesi di congedo parentale dovrebbero essere disponibili entro i primi tre anni di vita del bambino; deplora il fatto che, usufruendo del congedo parentale, il personale delle istituzioni dell'UE riceva soltanto un'indennità fissa anziché il 100 % dello stipendio, il che costituisce un forte disincentivo ad avvalersi di tale congedo; chiede che il congedo parentale sia pienamente retribuito; accoglie con favore le indennità messe a disposizione delle famiglie dei dipendenti del Parlamento;

23.

chiede, in particolare, che la maternità, la paternità e il congedo parentale siano riconosciuti ai deputati al Parlamento attraverso una modifica allo statuto dei deputati al Parlamento europeo; chiede, inoltre, l'attuazione di soluzioni che garantiscano ai deputati la possibilità di continuare a lavorare durante il congedo di maternità, paternità o parentale, come il mantenimento della possibilità di votare a distanza durante il congedo o l'esame della possibilità di una sostituzione temporanea, in modo da garantire che gli elettori non siano non rappresentati mentre il loro deputato è in congedo e che i deputati non siano sottoposti a pressioni affinché tornino immediatamente al lavoro; sottolinea che la decisione di ricorrere a un sostituto temporaneo spetta al deputato interessato;

24.

chiede che i servizi del Parlamento esaminino l'impatto che la menopausa ha sulla vita lavorativa delle dipendenti del Parlamento; sottolinea che tale esame dovrebbe basarsi su dati comprovati e includere orientamenti sulla gestione dei sintomi della mezza età e della menopausa sul piano medico e nella vita quotidiana, utilizzando linee guida nazionali e internazionali; chiede che si tenga conto della menopausa nelle politiche di gestione delle malattie e delle presenze;

Importanza della prospettiva di genere nelle attività parlamentari

25.

accoglie con favore il lavoro svolto dalla commissione FEMM, dal gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità e dalla rete per l'integrazione della dimensione di genere quali organi principali per garantire l'integrazione della dimensione di genere in seno al Parlamento; chiede, tuttavia, una cooperazione e un coordinamento più stretti e strutturati tra tali organi, in particolare in circostanze eccezionali come la crisi della Covid-19 e le sue conseguenze, attraverso riunioni periodiche per condividere informazioni ed elaborare relazioni tematiche congiunte;

26.

accoglie con favore una nuova iniziativa della Conferenza dei presidenti di delegazione volta a invitare tutte le delegazioni a nominare membri incaricati dell'integrazione della dimensione di genere ed elogia la cooperazione tra la rete per l'integrazione della dimensione di genere e i membri responsabili in materia di genere e diversità nelle delegazioni;

27.

chiede l'inclusione della rete per l'integrazione della dimensione di genere nel regolamento per riflettere il suo ruolo volto a promuovere l'integrazione della dimensione di genere nelle attività delle commissioni e delegazioni parlamentari; chiede che siano messe in atto le risorse necessarie per svolgere le sue funzioni e formulare raccomandazioni pertinenti; chiede l'inclusione di un tema di discussione permanente all'ordine del giorno delle riunioni di commissione;

28.

plaude alla sessione di formazione dell'EIGE per i deputati sulle valutazioni dell'impatto di genere e sul bilancio di genere, che è stata creata su misura per il Parlamento; incoraggia una collaborazione più stretta con l'EIGE mediante l'offerta di formazioni regolari sull'integrazione della dimensione di genere ai deputati, al personale dei gruppi, agli assistenti parlamentari, ai servizi parlamentari e al personale delle segreterie di commissione; ricorda l'importanza di offrire programmi adeguati alle esigenze e alle conoscenze concrete a livello sia politico che amministrativo;

29.

sottolinea che la FEMM, in quanto commissione a tutti gli effetti responsabile dei diritti delle donne e della parità di genere, lavora su molte questioni orizzontali che spesso riguardano il lavoro di altre commissioni; osserva che l'inclusione dei suggerimenti della commissione FEMM sotto forma di pareri o di emendamenti varia tra le altre commissioni; plaude all'impegno contenuto nella tabella di marcia di raccogliere, attraverso i servizi e gli organismi competenti, indicatori chiari per misurare se il contributo della commissione FEMM venga incorporato nel lavoro di altre commissioni e nella posizione finale del Parlamento; chiede un monitoraggio sistematico, trasparente e responsabile dell'integrazione delle proposte presentate dalla commissione FEMM che è essenziale per garantire che i principi dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere siano attuati in modo corretto;

30.

sottolinea l'importanza degli emendamenti presentati dalla commissione FEMM nei suoi pareri per garantire l'integrazione della dimensione di genere; chiede, nel contesto delle relazioni d'iniziativa, il miglioramento della cooperazione tra commissioni nella definizione della tempistica per garantire un tempo sufficiente tra il momento in cui il progetto di relazione della commissione competente è disponibile e il voto in commissione per consentire alla commissione FEMM di esprimere la propria posizione sotto forma di emendamenti al progetto di relazione; sottolinea che i membri della rete per l'integrazione della dimensione di genere sono responsabili dell'inclusione di misure di integrazione della dimensione di genere nelle loro commissioni; deplora che questo lavoro sia stato finora molto ad hoc e ritiene che dovrebbe essere attuato in maniera più strutturata;

31.

chiede che tutte le missioni delle commissioni e delle delegazioni siano equilibrate dal punto di vista del genere e che siano esaminate le dimensioni dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne; chiede, inoltre, di includere incontri con le organizzazioni che promuovono la parità di genere nei programmi delle missioni;

32.

accoglie con favore l'impegno, contenuto nel piano d'azione sulla parità di genere e nella relativa tabella di marcia, a garantire che tutte le commissioni e gli altri organi che organizzano audizioni, seminari e conferenze comprendano gruppi di esperti e consulenti equilibrati sotto il profilo del genere con le qualifiche per esaminare le dimensioni della parità di genere e dei diritti delle donne nell'area di interesse specifico; chiede la definizione di obiettivi chiari per attuare tale disposizione;

33.

elogia la settimana della parità di genere, che ha avuto luogo per la prima volta nel 2020 in Parlamento, in cui tutte le commissioni e delegazioni parlamentari sono state invitate a tenere eventi sulla parità di genere nei loro settori di competenza; accoglie con favore il proseguimento di questa iniziativa di successo e il fatto che 16 commissioni e 6 delegazioni abbiano partecipato e che siano stati organizzati 21 eventi per l'edizione 2021; invita tutti gli organi del Parlamento, comprese le commissioni e le delegazioni che non l'abbiano ancora fatto, ad aderire e a contribuire a tale iniziativa, che sensibilizza e rafforza la cooperazione su base regolare;

34.

chiede alla rete per l'integrazione della dimensione di genere, al gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità e FEMM e alle commissioni per i bilanci e il controllo dei bilanci di elaborare e adottare orientamenti specifici per attuare l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere;

35.

accoglie con favore lo studio dell'EPRS sull'integrazione della dimensione di genere in seno al Parlamento; osserva, tuttavia, che l'EPRS deve ripetere tale studio regolarmente e sulla base di statistiche di genere quantitative e qualitative e di dati disaggregati per genere, che dovrebbero essere raccolti sistematicamente e resi disponibili dai servizi del Parlamento nell'ambito del suo piano d'azione e della sua tabella di marcia sulla parità di genere;

36.

accoglie con favore la traduzione degli orientamenti su un linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutte le lingue ufficiali dell'UE; deplora la mancanza di attuazione di tali orientamenti e chiede ulteriori azioni di sensibilizzazione e corsi di formazione specifici per i giuristi-linguisti del Parlamento; chiede una revisione periodica degli orientamenti e delle loro traduzioni, al fine di garantire che riflettano gli sviluppi di ciascuna lingua e rimangano accurati;

37.

si impegna a garantire un'allocazione sufficiente di fondi e di risorse umane per l'integrazione della dimensione di genere e a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i vari organi che si occupano di parità di genere e di diversità in Parlamento;

Elaborare una legislazione con una prospettiva di genere

38.

sottolinea l'importanza delle valutazioni dell'impatto di genere per l'elaborazione di proposte legislative e di valutazioni delle iniziative legislative che tengano conto della dimensione di genere; deplora che gli impatti di genere siano raramente affrontati nell'ambito delle valutazioni d'impatto della Commissione e che gli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto per il quadro finanziario pluriennale QFP 2021-2027 raccomandino che la parità di genere venga presa in considerazione nel processo decisionale solo quando è «proporzionato» farlo; invita la Commissione a modificare il suo approccio, ad effettuare e a pubblicare una valutazione di impatto di genere per ogni proposta legislativa e a includere obiettivi e indicatori di rendimento esplicitamente legati al genere nella sua proposta; si impegna ad effettuare una valutazione dell'impatto di genere per ciascuna relazione d'iniziativa legislativa con l'obiettivo di includere la prospettiva di genere; si impegna a ricercare nuovi metodi e strumenti per migliorare l'integrazione della dimensione di genere nel processo legislativo;

39.

deplora il fatto che, nel complesso, l'integrazione della dimensione di genere non sia stata ancora applicata in tutto il bilancio dell'UE e che il contributo del bilancio al conseguimento della parità di genere non sia stato adeguatamente monitorato; chiede un'attuazione sistematica dell'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE; pone in evidenza che una prospettiva di genere deve essere integrata a tutti i livelli della procedura di bilancio, al fine di utilizzare le entrate e le spese per conseguire gli obiettivi in materia di parità di genere; accoglie con favore le azioni previste nel piano d'azione sulla parità di genere e nella relativa tabella di marcia del Parlamento in materia di bilancio di genere e chiede di attuarle quanto prima;

40.

elogia i negoziatori del Parlamento per l'inclusione dell'integrazione della dimensione di genere come principio orizzontale nel QFP 2021-2027; plaude, in particolare, all'impegno della Commissione di mettere in atto una metodologia per misurare la spesa pertinente di programmi finanziati attraverso il QFP 2021-2027 al più tardi entro la fine del 2022; invita la Commissione a migliorare la responsabilità e la trasparenza di bilancio, ad applicare la nuova metodologia a tutti i programmi di finanziamento dell'UE e ad attuare il bilancio di genere nella revisione intermedia dell'attuale QFP; esorta la Commissione ad agire in base alle raccomandazioni della Corte dei conti europea al riguardo;

41.

accoglie con favore il fatto che l'obiettivo generale di attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi Covid-19, in particolare sulle donne, e l'obbligo di includere una spiegazione del modo in cui le misure dei piani nazionali di ripresa e resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere siano stati inclusi nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (18); deplora, tuttavia, che l'invito della FEMM a includere un capitolo specifico sulla parità di genere nei piani nazionali non sia stato incluso; sottolinea che una comunicazione che tenga conto della dimensione di genere e misure relative all'integrazione della dimensione di genere non possono essere sostituite solo dal monitoraggio sociale e dagli investimenti sociali; ritiene che la parità di genere meriti una propria metodologia di integrazione come parte del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ricorda che l'EIGE ha elaborato una metodologia adatta;

42.

invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni esistenti in materia di parità di genere, e a includere indicatori pertinenti nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza per monitorare l'impatto dei piani nazionali sulla parità di genere e l'importo dei fondi stanziati e spesi a sostegno di tale obiettivo; sottolinea la necessità di integrare la parità di genere nell'architettura della governance economica dell'UE e del semestre europeo;

43.

deplora che diversi programmi di finanziamento dell'UE potenzialmente in grado di contribuire all'uguaglianza di genere, come i Fondi strutturali e d'investimento europei, la politica agricola comune e Erasmus, non abbiano tenuto efficacemente conto della parità di genere;

44.

sottolinea che il dialogo sociale è uno strumento chiave per tutte le parti coinvolte nei processi decisionali ed è, quindi, essenziale per migliorare la parità di genere in tutte le istituzioni dell'UE;

45.

invita la Commissione a rafforzare il quadro istituzionale per sostenere l'integrazione della dimensione di genere e a tradurre il suo impegno a favore dell'integrazione di genere in azioni specifiche; chiede alla Commissione di adottare un piano di attuazione per l'integrazione della dimensione di genere in ciascun settore politico;

46.

deplora che la Commissione non disponga di una strategia completa per la formazione in materia di integrazione della dimensione di genere e offra solo un unico corso introduttivo non obbligatorio al proprio personale; esorta la Commissione a sviluppare una strategia di formazione sull'integrazione della dimensione di genere, a garantire che la formazione sia disponibile per tutto il personale e a fare pieno uso degli strumenti e delle competenze dell'EIGE in materia di integrazione della dimensione di genere;

47.

invita la Commissione a disaggregare sistematicamente i dati per genere al momento della raccolta e a tenere conto della dimensione di genere in sede di valutazione e comunicazione dei programmi dell'UE; invita la Commissione a includere nelle prossime proposte legislative l'obbligo di raccogliere sistematicamente dati disaggregati per genere e indicatori di uguaglianza di genere pertinenti per tutti i programmi e a includere obblighi di monitoraggio e di valutazione che tengano conto della dimensione di genere; sottolinea l'importanza del monitoraggio e della valutazione che tengano conto della dimensione di genere al fine di conseguire meglio gli obiettivi dell'integrazione della dimensione di genere;

48.

deplora la mancanza di impegno del Consiglio a elaborare normative con una prospettiva di genere e ribadisce le sue richieste di sbloccare la ratifica, da parte dell'UE, della convenzione di Istanbul, la direttiva orizzontale antidiscriminazione, che garantirà che sia presa in considerazione la dimensione intersettoriale nella lotta alla discriminazione di genere, e la direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione;

49.

esorta gli Stati membri a recepire e attuare integralmente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e invita la Commissione a monitorarla efficacemente;

50.

ribadisce il suo invito al Consiglio e al Consiglio europeo ad istituire una configurazione del Consiglio sulla parità di genere, dal momento che l'UE necessita di una piattaforma per lo scambio intergovernativo sull'uguaglianza di genere e di un forum formale dei ministri responsabili delle questioni dell'uguaglianza di genere, al fine di rafforzare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le normative dell'UE, sviluppare il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri, scambiare le migliori prassi e le normative, sbloccare i negoziati sui principali fascicoli relativi alla parità di genere, dare risposte comuni ai problemi a livello dell'UE e garantire che le questioni relative alla parità di genere siano discusse al più alto livello politico;

51.

chiede che l'integrazione della dimensione di genere sia attuata in modo migliore e più efficiente nella Conferenza sul futuro dell'Europa, attraverso un maggior coordinamento tra i pertinenti organi parlamentari per rafforzare la dimensione di genere dei contributi dei gruppi di lavoro e delle discussioni e delle proposte della plenaria della conferenza;

52.

chiede, inoltre, misure che garantiscano l'integrazione della dimensione di genere e misure mirate specifiche per conseguire la parità di genere, quali la legislazione, le raccomandazioni e le politiche relative alla violenza di genere, alla trasparenza retributiva e all'assistenza;

Parità di genere e diversità nella funzione simbolica del Parlamento

53.

sottolinea che, affinché il Parlamento sensibile alla dimensione di genere, esso dovrebbe essere consapevole dei significati simbolici veicolati all'interno dell'istituzione e dalla stessa attraverso la sua strategia di comunicazione e la progettazione di spazi fisici e prestarvi attenzione; chiede che i suoi sforzi in questi settori siano intensificati;

54.

chiede che siano adottati obiettivi concreti per garantire l'equilibrio di genere nella denominazione e nella ridenominazione degli edifici, delle stanze e degli altri spazi fisici del Parlamento;

55.

accoglie con favore l'impegno contenuto nella tabella di marcia di effettuare un'analisi degli spazi dedicati all'assistenza all'infanzia nei locali del Parlamento, compresi gli spazi per l'allattamento, e chiede l'impegno a ridisegnarli, ove opportuno, una volta prodotta l'analisi preventiva concordata del loro stato attuale;

56.

chiede che sia effettuata un'analisi della distribuzione e della progettazione dei servizi igienici del Parlamento per valutare la necessità di adattarli alle esigenze di tutti i generi, anche attraverso misure quali l'introduzione di servizi igienici neutri rispetto al genere e l'aumento del numero di servizi igienici con cestini della spazzatura e lavandini individuali per facilitare l'uso delle coppette mestruali e di altri prodotti sanitari;

57.

chiede che la strategia di comunicazione del Parlamento sia rivista, anche attraverso misure quali la creazione di un protocollo per commemorare le vittime di femminicidio e la revisione del sito web del Parlamento, al fine di includere una sezione specifica sulla parità di genere nel menu principale, informazioni pertinenti sui dossier chiave, come il processo di ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE e un aggiornamento delle informazioni sulla storia e sulla composizione del Parlamento per tenere conto del genere;

Conclusioni

58.

ribadisce la sua richiesta di effettuare un audit (19) per tracciare una mappa della situazione attuale in termini di parità di genere e integrazione della dimensione di genere e formulare raccomandazioni sugli aspetti sia politici che amministrativi delle attività del Parlamento; suggerisce che tale audit riguardi tutti i settori e gli indicatori elaborati nell'ambito dello strumentario per i parlamenti sensibili al genere («Gender-sensitive parliaments toolkit») dell'EIGE e individui le norme che agevolano o impediscono la parità di genere in ogni aspetto analizzato, affinché il piano d'azione del Parlamento sulla parità di genere e la relativa tabella di marcia siano aggiornati; chiede l'inclusione in tale audit di una valutazione dell'impatto di genere sull'attuazione di un requisito fisso in materia di equilibrio di genere in tutte le strutture parlamentari, comprese le commissioni, le delegazioni e le missioni;

59.

sottolinea che alcuni settori contemplati dal piano d'azione sulla parità di genere e dalla tabella di marcia sono intrinsecamente legati all'organizzazione politica dei gruppi e richiedono, pertanto, una riflessione politica che coinvolga tutti i gruppi; chiede l'istituzione di un gruppo di lavoro temporaneo nel quadro della Conferenza dei presidenti, composto da rappresentanti di ciascun gruppo politico e presieduto dai relatori permanenti del Parlamento per l'integrazione della dimensione di genere al fine di orientare i lavori in tale ambito, attuare la presente risoluzione e coordinarsi con il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, la commissione FEMM, la rete per l'integrazione della dimensione di genere, se del caso; incoraggia i gruppi politici a istituire tale gruppo di lavoro entro la metà del 2022;

o

o o

60.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

(2)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 384.

(3)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 225.

(4)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 18.

(5)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 32.

(6)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 13.

(7)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 96.

(8)  GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.

(9)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

(10)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 31.

(11)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.

(12)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 150.

(13)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 98.

(14)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.

(15)  Ahrens, P., «Working against the tide? Institutionalizing Gender Mainstreaming in the European Parliament» (Lavorare contro corrente? Istituzionalizzare l'integrazione della dimensione di genere nel Parlamento europeo), in Gendering the European Parliament: Structures, Policies, and Practices (Genere nel Parlamento europeo: strutture, politiche e prassi), a cura di P. Ahrens e A. L. Rolandsen, Rowman & Littlefield International, 2019, pagg. 85-101.

(16)  Conformemente all'articolo 223 TFUE e alla legge elettorale dell'UE quale stabilita nell'Atto elettorale relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976, modificato nel 2002 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5).

(17)  Figuranti nell'opuscolo dal titolo «Le donne al Parlamento europeo» del 2021,

(18)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(19)  GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 33.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/150


P9_TA(2022)0073

Terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere (2021/2003(INI))

(2022/C 347/12)

Il Parlamento europeo,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1979, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la raccomandazione generale n. 30 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, del 18 ottobre 2013, sulle donne nel quadro della prevenzione dei conflitti e in situazioni di conflitto e post-conflitto,

visti la dichiarazione di Pechino del 1995 e la piattaforma d'azione adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, nonché gli esiti delle conferenze di revisione,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015, e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli obiettivi 1, 4, 5, 8, 10 e 17,

vista la Convenzione n. 100 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1951 concernente l'uguaglianza di remunerazione,

vista la Convenzione n. 111 dell'OIL del 1958 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione,

vista la Convenzione n. 190 dell'OIL del 2019 sulla violenza e sulle molestie,

vista la raccomandazione n. 202 dell'OIL del 2012 sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

vista la quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

viste le risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) e 2493 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni sulle donne, la pace e la sicurezza,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), del 11 maggio 2011,

viste le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del 16 maggio 2005, e per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 e il suo programma d'azione, nonché gli esiti delle successive conferenze di revisione e il vertice di Nairobi del 2019 (ICPD+25), in cui si è celebrato il 25o anniversario della Conferenza,

visto il programma d'azione di Addis Abeba adottato dalla terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo del luglio 2015,

vista l'iniziativa comune Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite volta a eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze,

visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 153, paragrafo 1, e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016,

visti la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III — un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE» per il periodo 2021-2025 (JOIN(2020)0017) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sugli obiettivi e gli indicatori per inquadrare l'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III per il periodo 2021-2025 (SWD(2020)0284),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (2),

visto il documento strategico del segretario generale delle Nazioni Unite, del 9 aprile 2020, intitolato «The Impact of COVID-19 on Women» (L'impatto della pandemia di COVID-19 sulle donne),

vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione dal titolo «Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Impatto della pandemia di COVID-19 sulla pianificazione familiare e l'eliminazione della violenza di genere, delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni infantili), pubblicata il 27 aprile 2020,

vista la strategia globale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per accelerare l'eliminazione del cancro del collo dell'utero quale problema di sanità pubblica, avviata nel novembre 2020,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

visto il piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza 2019-2024, del 5 luglio 2019,

visti il Forum «Generazione uguaglianza», tenutosi a Città del Messico dal 29 al 31 marzo 2021 e a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021, gli impegni annunciati per accelerare i progressi nel conseguimento dell'uguaglianza di genere a livello mondiale, nonché il Piano di accelerazione globale per l'uguaglianza di genere e il nuovo Patto sulle donne, la pace, la sicurezza e l'azione umanitaria avviati a seguito del Forum,

visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (3),

vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) — Parità di genere ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (4),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 su una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (5),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell'UE in vista della 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (6),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (7),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (8),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale (9),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sul 25o anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi) (10),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne (11),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci,

vista la relazione congiunta della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0025/2022),

A.

considerando che l'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione europea e un diritto umano fondamentale e universale;

B.

considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme, in particolare il femminicidio, è la manifestazione più estrema della disuguaglianza di genere; che la violenza di genere deve essere intesa come una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti umani;

C.

considerando che è necessario difendere i diritti delle donne e adottare misure per combattere tutte le forme di sfruttamento, violenza, oppressione e disuguaglianza tra donne e uomini; che per prevenire la violenza di genere occorre mettere in discussione le norme di genere che perpetuano le disuguaglianze e che ciò si deve tradurre, tra l'altro, nell'adozione e attuazione di misure legislative e riforme efficaci;

D.

considerando che la violenza di genere è sia causa che conseguenza delle disuguaglianze strutturali e della mancanza di un'equa distribuzione del potere; che la lotta contro la violenza presuppone la comprensione delle cause e dei fattori che vi contribuiscono; che la disuguaglianza di genere è profondamente radicata nei valori sociali fondati sugli stereotipi di genere; che l'impegno di uomini e ragazzi a favore dell'uguaglianza di genere è sia un obiettivo che un presupposto essenziale per conseguire un'uguaglianza sostenibile ed effettiva;

E.

considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze si manifesta in varie forme che non si escludono reciprocamente, ivi compresa la violenza online; che, secondo le stime, delle 14 000 donne e ragazze intervistate in 31 paesi più della metà (58 %) ha subito molestie e abusi online;

F.

considerando che le donne con identità e vulnerabilità intersezionali sono maggiormente esposte al rischio di violenze e molestie;

G.

considerando l'Unione europea e le Nazioni Unite hanno avviato l'iniziativa Spotlight per combattere la violenza, compresa quella di carattere sessuale, nei confronti delle donne e delle ragazze;

H.

considerando che lo sfruttamento sessuale è una grave forma di violenza che colpisce principalmente donne e ragazze; che l'UE deve sostenere i paesi partner affinché questi possano aumentare i finanziamenti destinati al sostegno sociale e all'accesso ai servizi per le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale, fornendo un sostegno psicologico e sociale mediante specialisti, nonché introdurre servizi specializzati dedicati alla piena inclusione sociale ed economica delle donne e delle ragazze vulnerabili per liberarle dallo sfruttamento sessuale;

I.

considerando che l'accesso ai servizi sanitari e ai servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti deve essere universale; che i diritti alla salute, in particolare i diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sono diritti fondamentali delle donne che dovrebbero essere rafforzati e che non possono essere in alcun modo indeboliti o revocati; che si sta diffondendo una determinata retorica che minaccia il rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi sia all'interno che all'esterno dell'UE;

J.

considerando che le donne, in tutta la loro eterogeneità, si trovano ad affrontare discriminazioni strutturali intersezionali fondate sulla razza, l'etnia, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, la salute, il contesto socioeconomico, l'origine sociale, l'età, la classe, lo status di rifugiata o migrante, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, che devono essere riconosciute quali ostacoli al pieno godimento dei diritti fondamentali;

K.

considerando che per la conoscenza e la governance a livello globale è fondamentale raccogliere dati disaggregati e quantificabili sulla disuguaglianza di genere, tenendo conto dei fattori intersezionali;

L.

considerando che i diritti delle donne e delle ragazze sono minacciati e che lo spazio concesso alle organizzazioni della società civile (OSC), in particolare le organizzazioni per la difesa dei diritti delle donne, le organizzazioni femministe e le organizzazioni di base, si sta riducendo sia all'interno che all'esterno dell'UE; che in tutto il mondo si osserva un preoccupante regresso dei diritti delle donne e delle persone LGBTQI+, che comprende la limitazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e il divieto dell'educazione sessuale e degli studi di genere;

M.

considerando che è fondamentale rafforzare le OSC per la difesa dei diritti delle donne e delle ragazze nei paesi partner e fornire loro finanziamenti adeguati, al fine di generare nuovi atteggiamenti nella società e costruire un consenso in grado di promuovere l'uguaglianza di genere; che la partecipazione attiva delle organizzazioni delle donne sul campo è essenziale per la corretta attuazione del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III (GAP III);

N.

considerando che le donne e le ragazze sono colpite in misura sproporzionata dal crescente numero di situazioni di emergenza, come quelle derivanti da conflitti armati, calamità naturali e cambiamenti climatici;

O.

considerando che la pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno avuto gravi ripercussioni sulle donne e sulle ragazze e ha aggravato le disuguaglianze di genere esistenti, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata; che ciò ha determinato un aumento della violenza di genere e delle disuguaglianze sociali ed economiche;

P.

considerando che la pandemia ha avuto un impatto sproporzionato sulle donne; che circa il 70 % del personale dei settori sociale e sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro la COVID-19, compreso il personale infermieristico, medico e addetto alle pulizie, è costituito da donne; che le donne che lavorano da casa, sono disoccupate o lavorano a tempo parziale hanno subito una pressione ancora maggiore, dal momento che hanno continuato a occuparsi della maggior parte delle faccende domestiche e delle cure parentali; che i dati disponibili suggeriscono che il numero di donne vittime di violenze e/o molestie è aumentato durante il periodo di confinamento dovuto alla COVID-19;

Q.

considerando che vi è una carenza di studentesse nelle discipline di studio in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM);

R.

considerando che una pari rappresentanza, partecipazione e influenza di donne e uomini nella vita politica è una condizione essenziale per una società realmente democratica; che la partecipazione costruttiva di donne e ragazze alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nonché alla ricostruzione garantisce una pace più duratura;

S.

considerando che le misure tese a combattere le disuguaglianze saranno di fondamentale importanza per la ripresa in seguito alla pandemia; che la partecipazione, la rappresentanza e la leadership di donne e ragazze dovrebbero essere prioritarie in sede di elaborazione, attuazione e valutazione di tali misure;

T.

considerando che il conseguimento del rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza di genere rappresenta tuttora una sfida; che nessun paese al mondo si avvicinerà all'obiettivo dell'uguaglianza di genere prima del 2030;

U.

considerando che il GAP III dovrebbe costituire il quadro per un contributo attivo dell'azione esterna dell'UE nella lotta contro la disuguaglianza di genere; che tale piano d'azione dovrebbe essere pienamente attuato come strumento chiave per disincentivare la discriminazione e l'emarginazione e garantire i diritti e la dignità di donne e ragazze, promuovendo l'inclusione delle questioni di genere in tutti i programmi di cooperazione internazionale e l'integrazione dell'uguaglianza di genere nei piani e nelle strategie nazionali, in collaborazione con i partner locali e le OSC;

V.

considerando che l'approccio alla collaborazione tra l'UE e gli Stati membri sulle questioni di genere nei paesi partner dovrebbe essere maggiormente strategico, coordinato e sistematico; che le missioni e le delegazioni dell'Unione europea sono in prima linea nell'attuazione del GAP III e che le competenze del relativo personale sono fondamentali per la sua efficace attuazione; che la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica alle delegazioni nell'avvio dei piani di attuazione a livello nazionale;

1.

accoglie con favore il nuovo GAP III per il periodo 2021-2025 e il suo appello per un mondo equo dal punto di vista del genere, quale prosecuzione e consolidamento del lavoro svolto, degli insegnamenti appresi e dei risultati conseguiti da tale piano; plaude ai miglioramenti apportati al GAP III, agli impegni assunti nel suo quadro e ai suoi obiettivi di ampio respiro, e in particolare alla sua conversione da documento di lavoro a comunicazione congiunta, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE;

2.

si compiace del fatto che sia stato intrapreso un processo di consultazione di natura inclusiva per contribuire all'elaborazione del GAP III e che si sia tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento, dagli Stati membri, dai punti di contatto dell'UE sulle questioni di genere e, in particolare, dalle OSC per i diritti delle donne;

3.

si rammarica che il Consiglio non sia stato in grado di adottare conclusioni unanimi a causa dell'opposizione di quattro Stati membri al termine «genere», e di approvare dunque formalmente il piano d'azione, e sottolinea che ciò riflette chiaramente il regresso dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne; ribadisce il suo invito a istituire una nuova formazione del Consiglio per l'uguaglianza di genere che riunisca i ministri e i sottosegretari di Stato dell'Unione responsabili dell'uguaglianza di genere, al fine di agevolare l'integrazione di genere in tutte le politiche dell'UE, comprese la politica estera e di sicurezza e la politica di sviluppo; chiede che siano profusi sforzi per raggiungere una posizione comune dell'UE e che sia intrapresa un'azione incisiva per denunciare inequivocabilmente il regresso dell'uguaglianza di genere;

4.

sottolinea che l'UE è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento di un mondo equo dal punto di vista del genere, sostenendo i paesi partner nella lotta contro la discriminazione di genere; chiede che l'Unione dia l'esempio ed esorta i sei Stati membri che non hanno ancora ratificato e attuato la convenzione di Istanbul a farlo quanto prima; invita il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a promuovere la ratifica della convenzione di Istanbul nel quadro del suo dialogo politico con i paesi partner del Consiglio d'Europa;

5.

condanna fermamente il recesso della Turchia dalla convenzione di Istanbul; ritiene che la denuncia della convenzione di Istanbul sia un ulteriore passo che mette in discussione lo status della Turchia quale paese candidato all'adesione all'UE;

Un impegno dell'Unione più concreto e un'attuazione efficace

6.

chiede la piena attuazione e la prioritizzazione del GAP III in tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'UE attraverso un approccio trasformativo in materia di genere, sia in termini di copertura geografica che di settori di intervento del piano, come pure dell'integrazione di genere in tutti gli ambiti dell'azione esterna, che si tratti di commercio, politica di sviluppo, aiuti umanitari, sicurezza o settori quali l'energia e l'agricoltura; ribadisce che le azioni volte ad attuare il GAP III devono essere guidate dalla necessità di affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere e consentire la partecipazione e l'inclusione significative di uomini, donne e gruppi svantaggiati, e che i finanziamenti limitati e la carenza di personale rientrano tra i principali ostacoli all'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di uguaglianza di genere e integrazione di genere; ribadisce che qualsiasi sforzo teso a conseguire gli obiettivi del GAP III deve tener conto dell'eterogeneità delle donne; ricorda che il GAP III dovrebbe garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo mediante valutazioni sistematiche dell'impatto di genere, al fine di evitare eventuali effetti negativi delle politiche dell'UE relative ai diritti delle donne e delle ragazze e all'uguaglianza di genere; invita la Commissione a fornire gli strumenti pratici e politici necessari per far sì che i principi del GAP III si traducano in azioni concrete e siano messi in pratica correttamente; chiede che l'UE sia ambiziosa nel promuovere obiettivi che garantiscano il rispetto dei diritti umani e promuovano un'autentica uguaglianza di genere tra i partner esterni con cui l'UE intende collaborare;

7.

sollecita la creazione di un programma di formazione ampio e globale per sostenere l'attuazione del GAP III, segnatamente per quanto concerne l'integrazione di genere, il bilancio di genere, le valutazioni di impatto di genere e la violenza di genere; sottolinea la necessità di investire in conoscenze, risorse e competenze interne in materia di uguaglianza di genere nelle delegazioni dell'UE per poter attuare adeguatamente il GAP III; chiede che tali programmi di formazione siano adeguati per quanto possibile al contesto locale e nazionale in cui è attuato il GAP III; chiede che tali corsi di formazione e strumenti correlati siano resi liberamente e facilmente disponibili ai partner locali interessati;

8.

sottolinea la necessità di una valutazione periodica, esterna e indipendente dei risultati del GAP III, ad ogni livello e in ogni fase, rispetto agli obiettivi mirati e misurabili fissati, nonché di tenere in considerazione in modo trasparente e inclusivo i contributi della società civile, delle ONG e delle altre parti interessate sul campo; chiede che siano effettuate sistematicamente analisi di genere rigorose e che siano utilizzati indicatori e statistiche sensibili alle specificità di genere e disaggregati per sesso; insiste sul fatto che la valutazione del GAP III dovrebbe esaminare l'attuazione di tutte le politiche dell'UE pertinenti all'azione esterna dell'Unione; chiede che il GAP III integri strumenti chiari che consentano di tenere traccia dell'importo totale della spesa per l'uguaglianza di genere e di valutare l'impatto qualitativo di tali iniziative in termini di promozione dell'uguaglianza di genere; si attende che i valori di base, gli indicatori, le azioni e gli obiettivi specifici e misurabili mancanti siano aggiunti al documento di lavoro senza indugio, insieme alle rispettive tabelle di marcia e tempistiche per tutti gli obiettivi; sottolinea l'importanza dell'esercizio di programmazione dello strumento «Europa globale», che offre un'opportunità unica per realizzare gli obiettivi del GAP III;

9.

invita le missioni e le delegazioni dell'UE, gli Stati membri, i paesi partner e i governi locali e regionali a collaborare da vicino all'attuazione del GAP III avvalendosi di tutti gli strumenti diplomatici e programmatici a disposizione, seguendo gli opportuni orientamenti elaborati e condivisi attraverso le delegazioni; ricorda che i punti di contatto per la dimensione di genere sono di primaria importanza e invita a rafforzarne il ruolo e la visibilità; si compiace dell'introduzione dei piani di attuazione a livello nazionale e insiste affinché siano tutti resi pubblici e tradotti in modo da essere accessibili alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni di base;

10.

invita la Commissione a rafforzare le sinergie con le Nazioni Unite, i paesi partner e i portatori di interessi internazionali per avanzare insieme e conseguire gli obiettivi internazionali in materia di parità di genere definiti nell'Agenda 2030 e nei suoi OSS, nella dichiarazione e nella piattaforma di azione di Pechino, nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e nelle relative conferenze di revisione;

11.

chiede di instaurare stretti legami con le organizzazioni della società civile locali, specialmente quelle che si adoperano per difendere i diritti delle donne e delle ragazze, appartenenti anche a comunità vulnerabili, nonché con i ministeri e i governi regionali e locali dei paesi partner al fine di migliorare l'efficacia e la titolarità nazionale dell'attuazione del GAP III e dei relativi piani di attuazione nazionali; sollecita inoltre un dialogo politico e strategico annuale con il Parlamento europeo sull'attuazione del GAP III che coinvolga le parti interessate e, in particolare, le autorità locali, la società civile e le organizzazioni delle donne; ribadisce l'invito alle missioni e alle delegazioni dell'UE ad avviare un dialogo significativo con le organizzazioni della società civile e a informare e confrontarsi sul modo in cui il loro contributo è stato utilizzato e tradotto nelle politiche in materia di genere;

12.

si compiace dell'attenzione rivolta dal GAP III ai giovani in quanto motore del cambiamento; invita l'UE a garantire che le donne e le ragazze nonché le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni di base, segnatamente le organizzazioni guidate da ragazze e giovani nonché operatori umanitari in prima linea guidati da donne, partecipino in modo significativo e svolgano un ruolo di primo piano nell'attuazione del GAP III nei rispettivi paesi, attraverso finanziamenti e formazione; ribadisce l'importanza e il valore aggiunto delle competenze e dell'impegno a lungo termine degli attivisti locali, delle organizzazioni di base e/o di altri esperti e portatori di interesse sulle questioni di genere per garantire che i progetti per la parità di genere siano adattati al contesto socioeconomico e culturale locale;

13.

chiede una collaborazione più forte e sistematica tra i portatori di interesse coinvolti nell'attuazione del GAP III, anche tra le direzioni generali della Commissione; incoraggia vivamente gli Stati membri e le delegazioni dell'UE a considerare i governi locali e regionali attori fondamentali nella politica di sviluppo, poiché rappresentano il livello democratico più vicino ai cittadini e sono nella posizione migliore per promuovere l'uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di lavorare a stretto contatto con le comunità rurali e i leader delle comunità per favorire la diffusione dei programmi in materia di parità di genere ovunque;

14.

invita a includere un obiettivo specifico per il finanziamento delle organizzazioni per i diritti delle donne e la società civile; chiede finanziamenti pluriennali, flessibili, diretti, adeguati e sufficienti per le organizzazioni della società civile e le reti locali in tutta la loro diversità, in particolare quelle che si adoperano per difendere i diritti delle donne, delle ragazze e di altre comunità vulnerabili, nonché le organizzazioni per i diritti umani che lavorano per migliorare il quadro giuridico dei paesi; invita la Commissione a semplificare i meccanismi e le pratiche di finanziamento per consentire alle organizzazioni di base più piccole di accedere ai finanziamenti dell'UE a favore dell'uguaglianza di genere; condanna tutte le forme di repressione dei militanti per i diritti delle donne, ivi comprese le difensore dei diritti umani, e invita tutti i governi a proteggere e sostenere la società civile e a lavorare di concerto con la stessa;

15.

sottolinea che le difensore dei diritti umani si trovano in una posizione estremamente vulnerabile, soprattutto nelle zone di conflitto e nelle situazioni di conflitto e post-conflitto; accoglie con favore l'invito a collaborare e a promuovere un ambiente sicuro per le difensore dei diritti umani e invita la Commissione a tutelarle attraverso azioni e meccanismi adeguati unitamente all'assegnazione di apposite risorse alle delegazioni dell'UE;

16.

invita le delegazioni dell'UE ad attuare rigorosamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani in relazione agli attivisti che difendono i diritti delle donne, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione degli organismi governativi responsabili delle violazioni dei diritti umani e di fornire assistenza legale agli attivisti quando necessario; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a riferire annualmente al Parlamento in merito all'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

17.

sottolinea che per l'effettiva attuazione del GAP III è necessario un adeguato finanziamento nell'ambito del processo di programmazione dell'UE; sollecita un più stretto coordinamento del GAP III con altre iniziative, ad esempio con l'iniziativa comune Spotlight, di cui è opportuno accrescere le risorse di bilancio, sebbene occorra migliorare i risultati concreti in linea con la sua recente valutazione intermedia e traendo insegnamenti dal nuovo contesto creato dalla pandemia di COVID-19; accoglie con favore l'iniziativa Spotlight e il suo obiettivo di eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze; chiede che i fondi assegnati all'iniziativa comune Spotlight siano rinnovati dopo la fine dell'attuale programma nel 2022 e che il programma sia prorogato per tutto il periodo di finanziamento pluriennale e tra le sottoregioni;

18.

sottolinea che l'OSS n. 5 consiste nel raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze e che tale obiettivo deve essere integrato orizzontalmente nei diversi ambiti in cui l'Unione europea è competente ad agire; si rammarica che l'OSS n. 5 sia uno dei tre OSS meno finanziati; rileva con soddisfazione che il GAP III considera l'uguaglianza di genere una priorità trasversale dell'azione esterna dell'UE nella sua attività strategica e di programmazione; ribadisce la necessità di integrare in maniera adeguata la dimensione di genere in tutti i settori dell'azione esterna dell'UE e di far sì che le priorità dello strumento Europa globale nei paesi partner nonché le iniziative Team Europa siano trasformative sotto il profilo di genere, conformemente al GAP III, soprattutto nel caso degli aiuti umanitari;

19.

accoglie con favore il fatto che l'85 % di tutte le nuove azioni esterne dovranno avere il genere quale obiettivo importante o principale; apprezza l'obiettivo della Commissione europea di puntare prioritariamente alla parità di genere nel 5 % dei suoi nuovi programmi d'azione esterna; accoglie inoltre con favore l'inclusione di almeno un'azione per paese avente come obiettivo principale la parità di genere; ricorda che l'obiettivo del 5 % è già stato conseguito nel 2019 e chiede di includere nel GAP III una maggiore ambizione, un maggiore sostegno e lo stanziamento di finanziamenti concreti per iniziative mirate in materia di genere; chiede che il 20 % degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in ciascun paese sia destinato a programmi che hanno la parità di genere quale obiettivo principale; chiede di fissare un obiettivo specifico dell'85 % dei finanziamenti dell'APS dell'UE da destinare a programmi il cui obiettivo principale o primario sia la parità di genere; si attende, e pertanto chiede, che l'UE e gli Stati membri si impegnino a non spendere APS per progetti che potrebbero invertire o danneggiare i risultati conseguiti in materia di parità di genere; sottolinea che gli obiettivi fissati dovrebbero essere anche quantificati mediante finanziamenti dedicati e non soltanto mediante una percentuale dei programmi;

20.

esorta la Commissione e il SEAE a dare l'esempio e a concentrarsi sulle proprie strutture interne; sottolinea l'importanza di una leadership sensibile alla dimensione di genere nel conseguimento della parità di genere e nella corretta attuazione del GAP III; accoglie con favore l'impegno a garantire una gestione equilibrata sotto il profilo del genere nella sede centrale del SEAE e presso i servizi esterni della Commissione, le delegazioni dell'UE e le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); deplora, tuttavia, che il SEAE sia lungi dal conseguire l'obiettivo del 50 % di donne in posizioni dirigenziali e invita l'attuale VP/AR ad attuare appieno l'uguaglianza di genere a tutti i livelli come previsto; accoglie con favore l'impegno a introdurre la formazione sull'uguaglianza di genere e sul terzo piano d'azione sulla parità di genere per tutti i dirigenti presso la sede e le delegazioni dell'UE e chiede che tale misura sia resa obbligatoria ed estesa a tutto il personale che lavora nell'ambito dell'azione esterna dell'UE;

21.

osserva che il SEAE dovrebbe assumere un ruolo guida nell'identificare il genere quale componente fondamentale dell'azione esterna e che dovrebbe incentivare e sostenere sul piano politico le delegazioni dell'UE a fare altrettanto a livello dei paese partner; sottolinea la necessità che le lettere di incarico e le descrizioni delle mansioni dei capi delle delegazioni includano riferimenti specifici alla parità di genere, nel quadro dell'attuazione del GAP III, e l'importanza che le delegazioni dell'UE e gli Stati membri collaborino sistematicamente e si consultino reciprocamente per garantire la piena integrazione del GAP e del suo approccio trasformativo sotto il profilo di genere, basato sui diritti e sull'intersezionalità, nella pianificazione dei programmi indicativi pluriennali; plaude all'impegno del GAP III a garantire che tutti i servizi esterni della sede e delle delegazioni dell'UE dispongano di consulenti di genere e/o persone/punti di contatto per le questioni di genere, ma sottolinea la necessità che tali posizioni siano a tempo pieno e dotate di risorse sufficienti per svolgere i loro compiti; rinnova la sua richiesta a nominare consulenti di genere anche nelle missioni militari della PSDC;

22.

invita la Commissione e il SEAE a raccogliere i dati pertinenti sulle risorse umane, disaggregati per genere, per valutare, fra gli altri criteri, il numero di nomine, i candidati prescelti, le selezioni, le proroghe dei contratti e la durata del dispiegamento e per tenere traccia dei progressi compiuti, nonché a condurre colloqui sistematici con le donne e le persone appartenenti a gruppi svantaggiati riguardo ai motivi per cui hanno lasciato i loro incarichi;

23.

si rammarica che la questione importante della diversità sia ricompresa nel ruolo del consigliere del SEAE per le questioni di genere e la diversità e invita il SEAE ad attribuire la necessaria importanza sia alla parità di genere sia all'agenda su donne, pace e sicurezza, nonché alla diversità e all'inclusione, a istituire un ruolo per ciascuna di tali questioni e a rafforzare detti ruoli e i relativi mandati, poteri e risorse; chiede di nominare, in ogni direzione del SEAE, un apposito consulente per le questioni di genere che riferisca direttamente al consigliere del SEAE per le questioni di genere e la diversità, e di incoraggiare il loro personale a collaborare strettamente con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

24.

sottolinea che l'uguaglianza di genere è un diritto umano fondamentale per lo sviluppo sostenibile e le economie intelligenti e che beneficia sia le donne che gli uomini, in tutta la loro diversità, compresa la comunità LGBTQI+; osserva che la disuguaglianza di genere è esacerbata da altre forme di disuguaglianza; sottolinea che le disuguaglianze hanno significative conseguenze socio-economiche su tutte le società, aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione dagli attori refrattari al cambiamento; evidenzia che gli impegni dell'UE saranno più efficaci se l'azione dell'Unione adotta un approccio intersezionale all'uguaglianza di genere; ribadisce il suo appello affinché tutte le azioni dell'UE tengano conto delle identità intersezionali e riconoscano che le donne e le ragazze in tutta la loro diversità non sono colpite allo stesso modo dalle disuguaglianze di genere;

25.

accoglie con favore l'inclusione dell'intersezionalità quale principio fondamentale del GAP III, ma deplora la mancanza di obiettivi, indicatori e azioni specifiche ai fini della sua attuazione; sottolinea l'impegno della Commissione e del SEAE a tutelare le persone LGBTQI+ e a consentire loro di affermare i propri diritti in tutto il mondo;

26.

accoglie con favore il riferimento contenuto nel GAP III alle potenzialità del processo di adesione all'UE ai fini della promozione della parità di genere nei paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea la necessità di un solido dialogo programmatico e di una solida assistenza tecnica per condurre la parità di genere nell'alveo delle politiche di allargamento e di vicinato; invita la Commissione e il SEAE a servirsi ulteriormente dei negoziati di adesione quale leva per far sì che l'allargamento porti a miglioramenti per le donne;

27.

accoglie con favore il fatto che il GAP III affronti l'estrema vulnerabilità delle donne e delle ragazze migranti; chiede di dedicare particolare attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze in itinere (migranti), che percorrono rotte migratorie o si trovano nei campi, e chiede che sia garantito loro l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e all'assistenza sanitaria materna;

Sette aree d'intervento

Eliminare tutte le forme di violenza di genere

28.

si compiace che il primo settore d'impegno del GAP III si concentri sull'eliminazione di tutte le forme di violenza di genere; chiede di intensificare la lotta coordinata e olistica contro i femminicidi e contro ogni tipo di violenza online e offline, in particolare nelle situazioni di conflitto ed emergenza in cui le donne e le ragazze si trovano in situazioni più vulnerabili e prestando attenzione alle donne e alle ragazze che hanno maggiori probabilità di essere vittime di violenza quali le donne e le ragazze con disabilità; sottolinea la necessità di collaborare con i paesi partner al fine di perseguire penalmente tutte le forme di violenza di genere;

29.

chiede un'azione urgente per affrontare le cause profonde della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze con un approccio intersezionale e trasformativo in termini di genere, soprattutto considerando il sostanziale aumento del femminicidio e di altre forme di violenza di genere nel contesto della pandemia; si compiace dell'attenzione rivolta dalla Commissione alla promozione della prevenzione contrastando le norme di genere dannose; sottolinea, a tal proposito, l'importanza di collaborare con i paesi partner e le organizzazioni della società civile per combattere gli stereotipi di genere in ogni aspetto della vita sociale; invita le delegazioni dell'UE e gli Stati membri a impiegare tutti i mezzi diplomatici possibili per promuovere l'adozione di una legislazione che preveda un'uguaglianza di genere strutturale in ogni aspetto;

30.

ricorda che la formazione obbligatoria per tutto il personale del SEAE, della Commissione, delle delegazioni dell'UE e delle missioni e operazioni della PSDC dovrebbe comprendere programmi globali per l'identificazione delle vittime di violenza sessuale e/o di genere legata ai conflitti, nonché programmi di prevenzione, oltre a alla formazione di tutto il personale dell'UE, compreso il personale militare e di polizia; sollecita l'UE a esercitare ogni possibile influenza per garantire che gli autori di stupri di massa in tempi di conflitto siano denunciati, identificati, incriminati e puniti conformemente al diritto penale internazionale; ricorda che lo statuto di Roma prevede un quadro giuridico permanente per affrontare in maniera estesa la violenza sessuale e di genere quale crimine contro l'umanità e invita pertanto l'UE a sostenere attivamente l'attività indipendente ed essenziale della Corte penale internazionale a livello sia politico che finanziario; plaude all'inclusione della violenza sessuale e di genere tra i criteri per l'imposizione di sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani ed esorta gli Stati membri a farne un uso efficace;

31.

sottolinea che i matrimoni forzati e infantili costituiscono una violazione dei diritti umani che rende le ragazze particolarmente vulnerabili alla violenza e agli abusi; ricorda che le mutilazioni genitali femminili sono riconosciute a livello internazionale quale violazione dei diritti umani con 200 milioni di vittime a livello mondiale e 500 000 vittime nella sola Unione europea e che, ogni anno, almeno tre milioni di ragazze sono a rischio di subire mutilazioni genitali; sottolinea che le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati sono un attacco alla dignità delle donne in quanto persone; chiede l'integrazione di misure di sensibilizzazione e prevenzione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, in particolare nei contesti di conflitto ed emergenza; invita la Commissione ad assicurare un approccio coerente a lungo termine per porre fine alla mutilazione genitale femminile sia all'interno che all'esterno dell'UE migliorando le sinergie tra programmi interni ed esterni dell'Unione; ribadisce il suo invito a integrare misure di prevenzione della mutilazione genitale femminile in tutti gli ambiti politici della sua azione esterna;

32.

ricorda che le donne e le ragazze rappresentano la maggioranza delle vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale; chiede di migliorare la leadership e il monitoraggio della Commissione e degli Stati membri e rafforzare la cooperazione internazionale per porre fine alle suddette pratiche schiaviste dannose; ricorda che la vulnerabilità delle donne alla tratta e allo sfruttamento sessuale è aggravata in situazioni di difficoltà economiche, conflitti armati ed emergenza; chiede l'ulteriore integrazione della lotta alla tratta delle donne e delle ragazze negli obiettivi del GAP III e il rafforzamento delle sinergie con la strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025;

Garantire l'accesso delle donne all'assistenza sanitaria nonché i diritti sessuali e riproduttivi

33.

ribadisce che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani e costituiscono elementi fondamentali della dignità umana e dell'emancipazione delle donne; esprime preoccupazione per il regresso della parità di genere e dei diritti delle donne e l'aumento di una retorica misogina di segno conservatore e dei gruppi organizzati, anche di carattere religioso, che mette a rischio, tra l'altro, l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nell'Unione europea e al suo esterno; sottolinea che gli arretramenti legislativi in merito all'aborto compromettono la protezione della salute, dei diritti e della dignità delle donne, ed espongono le donne più vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico a un maggiore rischio; osserva che l'UE dovrebbe essere un esempio in tutto il mondo in termini di promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, senza coercizione, violenza, discriminazione e abuso; invita quindi tutti gli Stati membri a garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nei loro territori;

34.

deplora che, in diverse regioni di tutto il mondo, l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva, e in particolare all'aborto sicuro e legale, sia estremamente limitato e spesso criminalizzato; sottolinea peraltro che le donne in situazione di povertà, che vivono in zone rurali e appartenenti a minoranze ne sono le principali vittime; evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione su tutte le fasce di età, comprese le ragazze e le donne più giovani, e di fornire informazioni pertinenti, educazione e accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, comprese le cure prenatali, l'aborto legale in condizioni di sicurezza e la contraccezione; sottolinea l'importanza di continuare a contrastare le norme discriminatorie che rendono difficile per le donne, le ragazze e le persone LGBTQI+ di beneficiare della loro salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché gli stereotipi che sono fonte di discriminazione per le donne emarginate durante il parto;

35.

sottolinea l'importanza di migliorare la disponibilità di metodi contraccettivi nei paesi partner, in particolare per le ragazze adolescenti; sostiene che tutte le donne e le ragazze adolescenti hanno il diritto di prendere decisioni libere e informate in merito alla propria salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; ricorda che la qualità dell'assistenza sanitaria materna rappresenta un indicatore importante del livello di sviluppo di un paese; è del parere che l'UE debba aiutare i paesi partner a rispettare il diritto alla salute nel contesto della gravidanza e del parto mediante la prestazione di servizi di assistenza sanitaria materna dignitosi che riducano efficacemente la mortalità infantile e i decessi dovuti a complicazioni legate al parto;

36.

chiede che il GAP III attribuisca una priorità elevata alla parità di genere, alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nelle azioni umanitarie dell'UE e degli Stati membri, garantisca che i responsabili di violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi e di violenze di genere rispondano delle proprie azioni e che le vittime abbiano a disposizione mezzi di ricorso e accesso alla giustizia, nonché assicuri formazione e finanziamenti agli operatori del settore umanitario;

37.

chiede che il GAP III riconosca maggiore importanza alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, tenuto conto delle notevoli ripercussioni della pandemia sulle donne e sulle ragazze nei paesi partner, e che sia loro dedicato un finanziamento adeguato, flessibile, continuo e mirato nella programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a considerare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti una priorità nel processo di programmazione dell'azione esterna dell'UE, ivi compresa la programmazione congiunta; sottolinea il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative quali prestatori di servizi e difensori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

38.

ricorda l'importanza della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti sul corpo e sull'autonomia delle donne e insiste affinché siano trattati alla stregua di un problema di salute pubblica accessibile a tutti senza discriminazioni; chiede che sia garantito un accesso universale all'educazione sessuale completa e adeguata all'età, alla contraccezione efficace, alla prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmesse e all'aborto sicuro e legale; chiede che i programmi di educazione sessuale completa affrontino le relazioni interpersonali, l'orientamento sessuale, l'uguaglianza di genere, le norme di genere, la prevenzione della violenza di genere e il consenso e forniscano informazioni sulla pubertà, sul ciclo mestruale, sulla gravidanza e sul parto, sulla contraccezione e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;

39.

sottolinea la necessità di tenere conto dell'età nelle azioni concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ad esempio garantendo informazioni e servizi accessibili e adatti ai giovani; sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere l'integrazione di tali questioni da parte dei paesi partner nei loro piani nazionali in materia di salute pubblica; invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi a favore degli obiettivi del GAP III per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e a preparare «piani di attuazione a livello di paese» che accordino la priorità alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;

40.

insiste sulla necessità di promuovere l'accesso all'istruzione a tutti i livelli e in tutti i contesti per ridurre i matrimoni precoci, le gravidanze in età adolescenziale e la dipendenza economica; invita a profondere maggiori sforzi per evitare l'assenteismo al fine di consentire alle ragazze divenute madri di tornare a scuola e completare il proprio percorso scolastico e accedere al mercato del lavoro;

41.

chiede misure per evitare che le ragazze perdano giorni di scuola durante il ciclo mestruale, migliorando i servizi igienici e le strutture per l'igiene mestruale nei locali scolastici, affrontando la povertà mestruale e combattendo la stigmatizzazione in tale ambito, anche lavorando con donne, ragazze e uomini e ragazzi; chiede maggiori sinergie tra i programmi riguardanti la salute, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e i servizi idrici, igienico-sanitari e igienici nelle scuole e il sostegno personale alle ragazze;

42.

ricorda le disuguaglianze e le disparità intersezionali tra donne e uomini in termini di accesso all'assistenza sanitaria e di qualità della stessa, tenendo conto della mancanza di assistenza sanitaria e di servizi sensibili alla dimensione di genere; chiede accesso universale alle strutture per l'informazione, la prevenzione, la diagnosi, le cure e i trattamenti riguardanti le malattie femminili, come l'endometriosi e il cancro al collo dell'utero, e le malattie sessualmente trasmissibili, quali l'HIV; invita l'Unione europea a sostenere l'attuazione della strategia mondiale dell'OMS per accelerare l'eliminazione del cancro al collo dell'utero;

43.

invita i paesi partner a finanziare adeguatamente e rafforzare i loro sistemi sanitari pubblici e a condurre ricerche sulla salute femminile in tutto il mondo, per promuovere la conoscenza delle questioni connesse al genere e al sesso nei settori della prevenzione delle malattie, della diagnosi, del trattamento e della ricerca; chiede inoltre di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle questioni sanitarie legate al genere;

44.

sottolinea la necessità per gli Stati membri di adottare una politica in materia di salute pubblica che presti particolare attenzione alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, garantendo un'assistenza sanitaria, universale e di alta qualità e assicurando la disponibilità delle risorse necessarie per contrastare i principali problemi di salute pubblica;

Promuovere i diritti e l'uguaglianza in ambito socioeconomico e garantire l'autonomia di donne e ragazze

45.

ribadisce che la crisi e le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19 colpiscono in modo sproporzionato l'accesso delle donne al mercato del lavoro; sottolinea l'importanza e la necessità che l'UE sostenga lo sviluppo e l'inclusione di una dimensione di genere intersezionale in tutti i piani per la ripresa dalla crisi COVID-19 nei paesi partner e nelle iniziative di Team Europa; mette in risalto la necessità di una risposta alla COVID-19 sensibile alla dimensione di genere nell'ambito dell'attuazione del GAP III, in modo da tenere conto delle circostanze uniche in cui si trovano le donne e le ragazze e da stimolare la creazione di opportunità nel periodo successivo alla crisi; invita la Commissione a integrare la dimensione di genere e a includere azioni trasformative in materia di genere in tutte le misure relative alla pandemia di COVID-19 nei paesi partner, anche nei piani e nelle misure di ripresa, e a sostenere progetti, compresi quelli finanziari, in modo tale da includere la parità di genere; sottolinea che nuove forme di finanziamento, quali i gender bond, potrebbero rilanciare le economie nazionali favorendo al contempo l'emancipazione delle donne;

46.

ritiene che il lavoro sia cruciale nella lotta alle disuguaglianze; è favorevole alla contrattazione collettiva quale mezzo non solo per migliorare le condizioni di lavoro, ma anche per combattere la disuguaglianza tra uomini e donne;

47.

accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda chiedere il rispetto delle pertinenti convenzioni dell'ILO e delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza di genere nella sua prossima revisione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate; invita la Commissione a includere in maniera efficace l'uguaglianza di genere in tutti i capitoli riguardanti il commercio e lo sviluppo sostenibile e a garantire che il commercio e gli investimenti non aggravino le disuguaglianze di genere; sottolinea che tutte le valutazioni d'impatto connesse al commercio dovrebbero tenere conto delle opinioni delle organizzazioni della società civile;

48.

insiste sul fatto che il sostegno finanziario alle donne debba andare di pari passo con la formazione, l'accesso all'informazione, il rafforzamento delle loro competenze e la sensibilizzazione circa i loro diritti fondamentali;

49.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi partner per prevenire e affrontare le molestie nei confronti delle donne sul luogo di lavoro, nonché a promuovere la ratifica della convenzione dell'ILO sulla violenza e sulle molestie (n. 190);

50.

chiede che il GAP III promuova le attività economiche delle donne e il loro accesso agli strumenti economici e sociali necessari, alle risorse, e alla protezione sociale, in particolare in contesti di emergenza; sottolinea l'importanza della partecipazione delle donne all'economia mondiale per lo sviluppo sostenibile e una crescita economica sostenuta e inclusiva, che sono intrinsecamente connessi all'obiettivo globale di eliminare la povertà descritto negli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere meccanismi di protezione sociale sensibili alla dimensione di genere, compresi i trasferimenti di denaro, per migliorare la capacità dei paesi partner di rispondere alle crisi e agli shock esterni;

51.

invita l'UE e i paesi partner ad adottare misure per contribuire a sostenere l'occupabilità delle donne e a fornire loro posti di lavoro dignitosi, l'accesso ai finanziamenti e opportunità commerciali, anche sostenendo le organizzazioni locali guidate da donne e incoraggiando la loro partecipazione al commercio e ai sindacati; sottolinea l'importanza di incrementare l'accesso, ad esempio, al microcredito, al fine di facilitare e stimolare la creatività e l'imprenditorialità femminile su piccola scala;

52.

sottolinea la necessità di considerare la complementarità di altre azioni per garantirne l'efficacia, come la libertà dalla violenza di genere e l'accesso a un lavoro dignitoso e a un'assistenza economica per bambini e anziani; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare e proteggere le madri e i padri in tutto il mondo, a collaborare con i paesi partner per garantire un adeguato congedo di maternità, paternità e parentale e ad adottare misure concrete per garantire tale protezione, unitamente agli investimenti nei servizi di assistenza all'infanzia e di istruzione;

53.

sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere la creazione di uno strumento vincolante su imprese e diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite al fine di garantire pienamente il godimento dei diritti umani e dei diritti delle donne;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi partner per finanziare e promuovere misure che affrontino l'onere sproporzionato del lavoro non retribuito a carico delle donne e a sostenere azioni che aiutino le lavoratrici a passare dall'economia informale a quella formale; sottolinea che le donne e gli uomini dovrebbero condividere in modo equo le responsabilità assistenziali e domestiche non retribuite; si attende che vengano prese misure concrete volte a riconoscere, ridurre e ridistribuire il lavoro domestico e assistenziale non retribuito;

55.

invita a promuovere attivamente il ruolo e la partecipazione delle donne nell'economia e nella società nonché a riconoscere i loro diritti civili e giuridici, tra cui il diritto di proprietà, l'accesso al credito bancario e il diritto di partecipare a diversi settori economici e alla vita politica, in particolare attraverso la promozione di politiche macroeconomiche sensibili alla dimensione di genere; si rammarica del fatto che il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro di pari valore non sia scontato in molte circostanze, sia all'interno che all'esterno dell'UE, anche quando è sancito dalla legge, e sottolinea che occorre affrontare alla radice la causa di questa discriminazione;

56.

sottolinea che è essenziale che il settore privato sia coinvolto nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel GAP III e sia tenuto a rispondere in caso di violazioni dei diritti delle donne commesse nel corso delle attività aziendali; invita la Commissione a includere la prospettiva di genere nella sua prossima proposta legislativa sul dovere di diligenza delle imprese;

57.

sottolinea che l'emancipazione economica e sociale delle donne è cruciale per uno sviluppo e una crescita sostenibili e inclusivi; chiede uno sforzo globale per fornire alle ragazze e alle donne l'accesso a un'istruzione di qualità e a una formazione di qualità imperniata sulle competenze, nonché strumenti efficaci che contribuiscano al loro accesso al mercato del lavoro, in particolare nei contesti di emergenza e di sfollamento; raccomanda vivamente ai paesi partner di stimolare gli investimenti nell'istruzione inclusiva e di qualità, con il sostegno del bilancio dell'UE; sottolinea che il sostegno al bilancio dell'Unione, che ha dato prova di efficacia nel settore dell'istruzione, rimane il mezzo privilegiato per consentire l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore l'intenzione di aumentare i finanziamenti complessivi per l'istruzione, destinando il 10 % della dotazione per l'aiuto umanitario all'istruzione in situazioni di emergenza;

58.

sottolinea la necessità di sostenere investimenti sostanziali in servizi sanitari ed educativi, in alloggi a costi accessibili e in trasporti pubblici sicuri, accessibili e a costi contenuti, sia nelle zone rurali che in quelle urbane, al fine di soddisfare le esigenze pubbliche e contribuire all'indipendenza, all'uguaglianza e all'emancipazione delle donne; ricorda che va prestata particolare attenzione a tali questioni nei paesi fragili e post-conflitto, dove l'UE attuerà inoltre progetti di sviluppo per contribuire ad affrontare la mancanza di alloggi, terreni e diritti di proprietà per le donne;

59.

esprime preoccupazione per l'aumento del divario digitale di genere in molti paesi, che ostacola la parità di accesso alle informazioni e ai servizi digitali; sottolinea l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione digitale, nonché l'accesso agli strumenti digitali e la loro disponibilità a prezzi abbordabili e l'accesso al mercato del lavoro; chiede finanziamenti e borse di studio potenziati e mirati per consentire alle donne e alle ragazze di accedere all'istruzione superiore e alla formazione professionale, in particolare al fine di promuovere l'istruzione digitale e tecnologica delle ragazze e la partecipazione delle donne agli ambiti STEM, e per sostenere progetti guidati da donne; accoglie con favore la volontà del GAP III di colmare il divario digitale di genere al fine di guidare una trasformazione digitale realmente inclusiva;

60.

ricorda che le donne, in particolare quelle soggette a discriminazione intersezionale, possono incontrare difficoltà nell'accesso ai servizi digitali e alle relative infrastrutture; chiede che alle donne e alle ragazze, in particolare a quelle che vivono nelle zone rurali e remote, sia garantito un accesso migliore, universale e sicuro agli strumenti digitali e una formazione per il loro utilizzo;

61.

sottolinea la necessità di sostenere la fornitura di servizi pubblici e privati attraverso canali, tecnologie e servizi digitali sensibili alla dimensione di genere (ad esempio e-government e servizi finanziari digitali) che miglioreranno l'inclusione e la partecipazione delle donne e delle ragazze nella società; invita gli Stati membri ad affrontare il problema dell'esclusione digitale di tutti i gruppi vulnerabili della società e a rendere loro accessibile l'istruzione nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto dei diversi fattori che determinano l'accesso delle donne all'istruzione, nonché creando punti di accesso digitali gratuiti;

62.

chiede che la modernizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione dei paesi partner siano sostenute dall'Unione europea in particolare affinché tali paesi dispongano di registri di stato civile affidabili per tutte le nascite;

63.

riconosce che le emergenze, come i conflitti armati e le crisi economiche e i contesti di sfollamento, mettono a rischio l'istruzione e la formazione delle donne e delle ragazze; ribadisce che l'accesso delle donne ai mezzi di sussistenza e alle opportunità di lavoro è seriamente compromesso durante le emergenze e sottolinea pertanto l'importanza di stanziare i fondi necessari in tali casi, in particolare alle organizzazioni locali guidate da donne e alle strutture esistenti, al fine di migliorare le strutture che garantiscono il giusto sviluppo della loro istruzione, delle loro competenze e dell'accesso al lavoro nel lungo periodo;

64.

osserva che l'insicurezza alimentare colpisce le donne in modo asimmetrico e che esse possiedono in misura sproporzionata meno terreni, bestiame e altri beni; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'obiettivo di conseguire la parità di genere nel settore agroalimentare, nelle opportunità finanziarie e nell'accesso alla formazione al fine di rafforzare la posizione delle donne nel settore agricolo; prende atto dell'importanza di sostenere gli sforzi dei paesi partner nell'ambito di riforme giuridiche, politiche e istituzionali per garantire alle donne la parità di diritti alle risorse economiche, in particolare l'accesso alle terre e il controllo su di esse e altre forme di proprietà;

65.

invita l'UE a promuovere politiche economiche e commerciali coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi del GAP III; ricorda la sua precedente posizione su commercio e genere, quale espressa nella sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (12); invita l'UE a continuare a sostenere e introdurre politiche commerciali che riducano i divari socioeconomici e garantiscano un elevato livello di tutela e rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, ivi compresa la parità di genere;

66.

accoglie con favore il fatto che il GAP III inviti a promuovere la parità di genere attraverso la politica commerciale dell'UE; invita la Commissione, il Consiglio e il SEAE a promuovere e sostenere l'inclusione di un capitolo specifico sul genere in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE, includendo impegni volti a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile; invita la Commissione a includere nelle valutazioni d'impatto ex ante ed ex post l'impatto di genere delle politiche e degli accordi commerciali dell'UE;

67.

ribadisce la sua precedente posizione, che esprimeva la richiesta di includere un capitolo specifico sul commercio, la parità di genere e l'emancipazione femminile nella prossima modernizzazione dell'accordo di associazione UE-Cile; osserva con interesse i progressi compiuti in merito a un capitolo sul commercio e la parità di genere nei negoziati;

68.

ricorda la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (13);

69.

osserva che la politica commerciale non è neutra rispetto al genere e che occorre una migliore raccolta di dati disaggregati per genere, unitamente a indicatori chiari, per valutare adeguatamente il diverso impatto della politica commerciale sulle donne e sugli uomini; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a trarre ispirazione dagli strumenti messi a punto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e a includere nelle valutazioni di impatto ex ante e nelle valutazioni ex post l'impatto di genere specifico per paese e per settore della politica e degli accordi commerciali dell'UE; invita la Commissione a collaborare con i partner internazionali, come l'OMC, e con le autorità e le organizzazioni locali al fine di raccogliere dati, analizzare l'impatto del commercio sulle donne e mettere a frutto i dati raccolti per elaborare proposte concrete volte a migliorare il ruolo delle donne nel sistema commerciale internazionale e a promuovere una crescita economica inclusiva; sottolinea che una più intensa cooperazione tra organizzazioni internazionali, come l'OMC, il Centro internazionale per il commercio e le Nazioni Unite, e la creazione di reti che coinvolgano il mondo accademico, organizzazioni della società civile e parlamenti possono portare a una migliore condivisione delle migliori pratiche e dei metodi per la raccolta dei dati, nonché all'inclusione di una prospettiva di genere nel commercio; ribadisce che le questioni di genere non dovrebbero essere limitate ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile;

70.

invita la Commissione a impegnarsi attivamente in seno al gruppo di lavoro informale dell'OMC sul commercio e le questioni di genere, di recente istituzione, per elaborare una forte dichiarazione ministeriale in occasione della 12a conferenza ministeriale, che potrebbe fungere da tabella di marcia per l'attuazione della dichiarazione di Buenos Aires del 2017; sottolinea che il gruppo di lavoro informale su commercio e genere rappresenta un primo passo verso la creazione in seno all'OMC di una piattaforma più permanente in cui discutere le questioni inerenti al commercio e al genere; invita la Commissione a continuare a impegnarsi proattivamente con altri membri dell'OMC per contribuire alle attività del gruppo di lavoro informale e a valutare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro permanente;

71.

ricorda la sua richiesta alla Commissione di garantire che la composizione dei gruppi consultivi nazionali sia equilibrata sotto il profilo del genere, che il loro ruolo di monitoraggio sia ulteriormente ampliato e che sia istituito un comitato per il commercio e il genere nel quadro di ciascun accordo di libero scambio, al fine di individuare le carenze;

72.

invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto degli accordi commerciali sui settori con un'elevata percentuale di lavoratrici, come ad esempio il settore dell'abbigliamento e l'agricoltura su piccola scala; ricorda che la crisi economica causata dalla COVID-19 ha colpito duramente tali settori e ha acuito il rischio di aumento di disuguaglianze, discriminazione e sfruttamento ai danni delle lavoratrici;

73.

invita la Commissione a garantire che siano disponibili risorse sufficienti e a rendere note le risorse stanziate, per promuovere il valore fondamentale della parità di genere nelle sue politiche commerciali e di investimento, nonché a garantire che i segretariati delle istituzioni dell'UE responsabili della politica commerciale e dei negoziati commerciali dispongano delle conoscenze e delle capacità tecniche per integrare la prospettiva di genere nell'intero processo dei negoziati commerciali e della formulazione delle politiche, designando punti di contatto per la dimensione di genere in seno alle istituzioni e alle delegazioni dell'UE;

74.

chiede che in tutti i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile siano incluse disposizioni esecutorie basate sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'ILO e delle convenzioni pertinenti, in particolare la convenzione n. 189 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, la convenzione n. 156 sui lavoratori con responsabilità familiari, la CEDAW, la convenzione n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione), la convenzione n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e la convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie, e che suddette convenzioni siano incluse nell'elenco delle convenzioni nella revisione dell'SPG+;

75.

valuta positivamente l'accordo raggiunto nell'ambito del seminario internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO/IWA 34) sulle definizioni globali relative all'imprenditoria femminile, che mira a facilitare l'elaborazione delle politiche e la raccolta di dati nonché l'accesso a iniziative di rafforzamento delle capacità, ai finanziamenti e ai mercati per l'emancipazione economica delle donne;

76.

accoglie con favore i progressi compiuti finora in materia di genere nelle politiche di prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e invita quest'ultima a intensificare i suoi sforzi e, in particolare, a tenere conto quanto più possibile degli obiettivi politici del GAP III nel suo mandato per i prestiti esterni;

77.

sottolinea che la BEI e le altre istituzioni finanziarie europee per lo sviluppo dovrebbero essere pienamente allineate al GAP III; invita la BEI a tenere conto degli obiettivi del GAP III nel fornire sostegno alle imprese nei paesi partner attraverso valutazioni d'impatto che dovrebbero essere effettuate per ogni progetto finanziato dalla BEI e chiede un monitoraggio continuo delle operazioni sul campo;

Favorire la partecipazione e la leadership delle donne, delle ragazze e delle giovani donne

78.

sottolinea l'importanza della leadership e della partecipazione delle donne e delle ragazze a tutti i livelli del processo decisionale e il fatto che la partecipazione paritaria delle donne alla vita pubblica e politica è essenziale per la buona governance e l'elaborazione delle politiche; evidenzia che è importante che le donne siano rappresentate da entrambe le parti del tavolo dei negoziati a tutti i livelli dell'azione esterna; ribadisce che, quando le donne e le ragazze esercitano ruoli di leadership in condizioni di parità, intere comunità traggono beneficio da soluzioni migliori e più durature; constata che le donne sono sottorappresentate a tutti i livelli della vita politica e pubblica e che i progressi sono lenti;

79.

chiede che siano finanziati programmi che incoraggiano la formazione, l'impegno civico e la partecipazione delle donne, compreso il sostegno agli approcci partecipativi a livello di comunità e a specifiche attività educative per ragazze e giovani donne, essendo queste ultime fra le persone più colpite dalla discriminazione; chiede che le donne siano incluse a tutti i livelli del processo decisionale, del governo, della leadership e delle posizioni di potere, attraverso riforme della pubblica amministrazione, programmi e attività come la collaborazione in rete, gli scambi, il tutoraggio e la sponsorizzazione, e difende l'inclusione delle organizzazioni locali per i diritti delle donne e degli operatori umanitari in prima linea guidati da donne nelle strutture decisionali e di coordinamento in ambito umanitario;

Coinvolgere le donne nei processi di pace e nelle iniziative di sicurezza

80.

sottolinea l'importanza del ruolo delle donne e della società civile per promuovere il dialogo, formare coalizioni, condurre mediazioni per la pace e apportare punti di vista diversi in merito al significato della pace e della sicurezza, in particolare nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione postbellica; invita l'UE a favorire una maggiore partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e consolidamento della pace, nonché a sostenere, riconoscere e proteggere le donne, le giovani donne, le ragazze e le difensore dei diritti umani in quanto motori fondamentali di cambiamento; sottolinea che il rispetto e la piena realizzazione dei diritti umani delle donne costituiscono le basi di una società democratica e inclusiva;

81.

si compiace dell'integrazione del piano d'azione su donne, pace e sicurezza all'interno del GAP III e insiste sulla sua efficace attuazione; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle iniziative locali di consolidamento della pace esistenti e di successo guidate da donne e da difensore dei diritti umani, e invita l'UE a sostenere, rafforzare e includere sistematicamente tali iniziative nelle consultazioni, nel coordinamento e nel processo decisionale in materia di consolidamento della pace;

82.

invita il SEAE a intraprendere un'analisi sistematica dei conflitti con una prospettiva di genere integrata basata sull'analisi di genere e su un'analisi dei conflitti inclusiva in termini di genere, con particolare riferimento alle missioni e alle operazioni della PSDC nonché alle attività nel quadro dello strumento europeo per la pace; sottolinea che occorrono risorse sufficienti per sviluppare e rafforzare le competenze e le capacità dell'UE di condurre analisi dei rischi e dei conflitti con una prospettiva di genere integrata, il che dovrebbe significare anche rivolgere un'attenzione specifica alla parità di genere e garantire una partecipazione significativa delle donne e dei gruppi svantaggiati;

83.

sottolinea l'importanza di collegare il concetto di sicurezza umana all'approccio di genere; invita l'UE a utilizzare il concetto di sicurezza umana quale definito nella risoluzione 66/290 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella sua agenda su donne, pace e sicurezza; insiste sul fatto che la sicurezza deve concentrarsi sulle vite umane e sulla loro protezione da minacce quali la violenza, la mancanza di istruzione, di assistenza sanitaria, di cibo o di indipendenza economica; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a sviluppare e promuovere l'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo; insiste sulla necessità di adottare una politica estera femminista in materia di disarmo e non proliferazione;

84.

sottolinea che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza sessuale legata ai conflitti e da altre violazioni dei diritti umani perpetrate nell'impunità, fra cui un rischio più elevato di incorrere nella tratta di esseri umani; sottolinea la necessità di garantire che le donne e le ragazze che hanno subito violenze sessuali nelle zone e nei paesi di conflitto ricevano assistenza e cure mediche adeguate e globali, nonché risarcimenti efficaci e tempestivi; constata che tale sistema sta già funzionando, laddove è stato adottato, e favorisce inoltre il reintegro di tali vittime nella società; ricorda l'importanza di combattere la stigmatizzazione delle vittime; chiede di dare continuità al sostegno alle misure volte a fornire alle donne che si trovano in situazioni di conflitto e di emergenza pacchetti di assistenza per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, finanziando e sostenendo le organizzazioni in prima linea e le organizzazioni guidate da donne;

85.

ricorda che i conflitti armati si ripercuotono in modo sproporzionato sulle donne e sulle ragazze; deplora il ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra e insiste sulla necessità urgente di combatterla e di contrastare l'impunità, assicurando alla giustizia i responsabili; sottolinea altresì che le donne sono spesso le prime vittime degli sfollamenti nelle zone di conflitto e spesso sono private dell'autonomia economica e dell'accesso all'istruzione come pure a servizi affidabili in materia di salute sessuale e riproduttiva; insiste sulla necessità di garantire l'accesso all'istruzione e all'occupazione alle persone sfollate a causa di conflitti o catastrofi naturali; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi partner e le loro forze armate per garantire la corretta applicazione della quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, prestando una particolare attenzione alla prevenzione e alla punizione della violenza sessuale;

86.

si rammarica del fatto che il GAP III non tenga in considerazione il patrimonio culturale nei vari paesi e il ruolo delle donne nella sua salvaguardia e nel suo sviluppo; invita la Commissione e il SEAE a elaborare programmi finalizzati alla tutela e al riconoscimento del patrimonio culturale e delle tradizioni culturali sviluppate dalle donne, che spesso passano inosservate, in particolare durante l'intero ciclo del conflitto;

Garantire un'azione umanitaria sensibile alla dimensione di genere

87.

deplora il fatto che la recente comunicazione della Commissione sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi (COM(2021)0110) non tenga sufficientemente conto della prospettiva di genere nei contesti umanitari; invita la Commissione a presentare proposte più concrete su spese, programmi, monitoraggio e valutazione specifici delle attività connesse al genere nei contesti umanitari e a elaborare misure volte a sviluppare ulteriormente un'azione umanitaria dell'UE adattata ed efficiente che tenga conto della dimensione di genere, data l'opportunità offerta dall'approccio del triplice nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace per proteggere i diritti delle donne e delle ragazze e promuovere la parità di genere in tutti i contesti;

Costruire una società verde e digitale

88.

si compiace del fatto che nel GAP III sia stato incluso il settore prioritario relativo ai cambiamenti climatici, dato che il cambiamento climatico non è neutro dal punto di vista del genere, in quanto amplifica le disuguaglianze di genere esistenti, in particolare per i poveri, i giovani e le popolazioni indigene, e specialmente in contesti fragili; apprezza la determinazione dell'UE ad affrontare le questioni di genere nel quadro della transizione verde, dato l'impatto intersezionale e sproporzionato dei cambiamenti climatici sulle donne e sulle ragazze, in particolare nei paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di includere, ascoltare e responsabilizzare le donne e le ragazze nell'elaborazione e nell'attuazione di approcci efficaci all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi nei paesi partner, garantendo in tal modo un'efficace azione climatica trasformativa in termini di genere; invita l'UE a dare l'esempio includendo quanto prima una prospettiva di genere e obiettivi in materia di parità di genere nel Green Deal europeo e nelle iniziative correlate;

89.

ribadisce che la parità di genere è una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e per poter realizzare una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno; ribadisce, pertanto, la sua richiesta di dare rapidamente seguito al Green Deal europeo attuando una «diplomazia del Green Deal» che includa sistematicamente una prospettiva intersezionale e di genere e coinvolga le donne e le ragazze, tra cui le donne indigene, nel processo decisionale strategico di adattamento ai cambiamenti climatici;

90.

sottolinea che le donne e le organizzazioni femminili sono all'avanguardia nella ricerca di soluzioni e nell'apporto di competenze nei settori dell'agricoltura, del clima, dell'energia e della conservazione della biodiversità, e sono in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici; chiede che sia dato loro un sostegno sotto forma di finanziamenti adeguati e flessibili, disposizioni del quadro legislativo, accesso alla terra e alle risorse e cooperazione con i settori privato e finanziario; ribadisce il ruolo dell'adattamento sensibile alla dimensione di genere, che comprende un'agricoltura intelligente sul piano climatico, la riduzione del rischio di catastrofi, l'economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse naturali;

91.

chiede che sia migliorato l'accesso delle donne e delle ragazze agli strumenti digitali e alla formazione volta al loro utilizzo, e che siano adottate misure per promuovere l'avanzamento delle donne e delle ragazze nelle professioni in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM);

92.

sottolinea che le reti sociali sono fonte di discriminazioni e molestie basate sul genere; sottolinea la necessità che i governi intensifichino gli sforzi per regolamentare meglio tali reti, unitamente alle piattaforme digitali, in modo da combattere la violenza e le molestie di genere online; riconosce che ciò costituisce un grave ostacolo all'accesso delle donne e delle ragazze agli spazi digitali e alla loro partecipazione online e ostacola gravemente la partecipazione politica delle ragazze e delle donne, con particolare riferimento alle donne e alle ragazze con identità intersezionali, che accusano tassi più elevati di molestie online; chiede meccanismi di protezione mirati per le donne online e un maggiore coinvolgimento delle donne nella progettazione, nella produzione e nello sviluppo di applicazioni dell'intelligenza artificiale al fine di contrastare il perpetuarsi degli stereotipi e dei pregiudizi di genere; chiede l'applicazione di adeguate disposizioni del diritto penale per contrastare gli abusi online, i messaggi di minaccia, le molestie sessuali e la condivisione di immagini private senza il consenso della persona interessata;

93.

osserva che il commercio elettronico ha le potenzialità per connettere un maggior numero di imprenditrici con i mercati internazionali; chiede, tuttavia, alla Commissione di sostenere le donne nell'adozione di nuove tecnologie, come ad esempio la tecnologia blockchain, che, grazie alla sua natura di rete fra utenti (peer-to-peer), all'anonimato e all'efficienza, può aiutare alcune donne a superare determinati ostacoli giuridici e culturali discriminatori al commercio, migliorare il loro accesso ai finanziamenti e aiutarle a integrarsi nelle catene globali del valore;

Creare una vera «Generazione uguaglianza»

94.

ribadisce la necessità che l'UE svolga un ruolo di primo piano a livello multilaterale nel promuovere una diplomazia femminista, al fine di attuare accordi internazionali attinenti ai diritti e all'emancipazione delle donne e delle ragazze; invita l'UE, i suoi Stati membri, la Commissione e il SEAE a impegnarsi a progredire verso una politica femminista in materia di affari esteri, sicurezza e sviluppo, che comporti una visione trasformativa in termini di genere, e a fare della parità di genere un elemento centrale delle loro azioni e priorità esterne;

95.

si compiace dell'impegno assunto da governi di tutto il mondo, dal settore privato e dalla società civile di erogare 33 miliardi di EUR in occasione del Forum «Generazione uguaglianza» a Parigi; chiede di prevedere un sistema di rendicontabilità internazionale ed efficiente e invita la Commissione a monitorare gli impegni concordati e la loro esecuzione pratica a cadenza annuale;

96.

ricorda l'impegno della Commissione di stanziare 4 miliardi di EUR del bilancio esterno a favore delle donne e delle ragazze e di incrementare i finanziamenti destinati alle organizzazioni femminili; chiede che tali impegni siano chiariti, adeguatamente monitorati e messi in pratica, e che siano istituiti chiari obiettivi e valori di riferimento;

97.

ricorda che il dialogo intergenerazionale e l'inclusione degli uomini e dei ragazzi, come pure il loro impegno, per promuovere la parità di genere sono decisivi per determinare un cambiamento sociale e per creare una vera Generazione uguaglianza;

98.

si compiace del fatto che il GAP III riconosca l'importanza di coinvolgere attivamente gli uomini e i ragazzi per promuovere un cambiamento degli atteggiamenti sociali e, di conseguenza, un'evoluzione strutturale più ampia; sottolinea l'importanza di creare modalità pratiche per coinvolgere gli uomini e i ragazzi quali motori del cambiamento, istituendo ulteriori indicatori e obiettivi relativi all'impegno degli uomini e dei ragazzi e assicurando che il GAP III determini risultati positivi anche per loro;

o

o o

99.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

(4)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 168.

(5)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 8.

(6)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 58.

(7)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.

(8)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.

(9)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 232.

(10)  GU C 81 del 18.2.2022, pag. 63.

(11)  GU C 81 del 18.2.2022, pag. 43.

(12)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 9.

(13)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/168


P9_TA(2022)0074

Stato di diritto e conseguenze della sentenza della CGUE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE (2022/2535(RSP))

(2022/C 347/13)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 6, 7 e 13, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafi 1, 3 e 8, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché gli articoli 265, 310, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (1) (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto (2),

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità (3),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (4),

visto il suo ricorso per carenza proposto il 29 ottobre 2021 nella causa C-657/21, Parlamento europeo / Commissione, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

viste le relazioni della Commissione sullo Stato di diritto del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580) e del 20 luglio 2021 (COM(2021)0700),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia il 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21 (5),

vista la sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa C-650/18 il 3 giugno 2021, in cui respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del 12 settembre 2018 del Parlamento europeo che avvia la procedura volta a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l'Unione (6),

viste l'ordinanza della CGUE del 14 luglio 2021 e la sua sentenza del 15 luglio 2021 (7), secondo cui il sistema disciplinare per i giudici in Polonia non è compatibile con il diritto dell'UE,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (8),

vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (9),

viste le lettere del 17 novembre 2021 inviate dalla Commissione alla Polonia e all'Ungheria a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto,

visti l'articolo 132, paragrafo 2, e l'allegato VI del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come sancito all'articolo 2 TUE;

B.

considerando che, secondo il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, lo Stato di diritto deve essere inteso alla luce dei valori e dei principi sanciti dall'articolo 2 TFUE, in particolare i diritti fondamentali e la non discriminazione; che la Commissione dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, per affrontare le persistenti violazioni della democrazia e dei diritti fondamentali ovunque nell'Unione, compresi gli attacchi contro la libertà dei media e i giornalisti, i migranti, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e la libertà di associazione e di riunione; che la Commissione dovrebbe agire e tenerne conto nell'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

C.

considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

D.

considerando che i valori sanciti all'articolo 2 TUE definiscono l'identità stessa dell'Unione europea quale ordinamento giuridico comune e che, pertanto, l'Unione europea deve essere in grado di difendere tali valori, nei limiti delle sue competenze conferite dai trattati;

E.

considerando che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore il 1o gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi nonché direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a partire da tale data;

F.

considerando che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definiti in tale regolamento; che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione «vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati»;

G.

considerando che l'assenza della Presidente della Commissione dalla discussione in Aula del 16 febbraio 2022 dimostra una mancanza di rispetto dell'obbligo della Commissione di accordare priorità alla sua presenza, se richiesta, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto ad altri eventi o inviti concomitanti, come previsto dall'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (10);

H.

considerando che, nel suo comunicato stampa del 16 febbraio 2022, la Presidente von der Leyen ha annunciato che, tenendo conto delle sentenze della CGUE, nelle prossime settimane la Commissione adotterà orientamenti che forniranno maggiore chiarezza sulle modalità di applicazione pratica del meccanismo;

I.

considerando che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non è subordinata all'adozione di orientamenti, che non fanno parte del regolamento, e che eventuali orientamenti non devono compromettere l'intenzione dei colegislatori, né modificare, ampliare o restringere il campo di applicazione del testo del regolamento;

J.

considerando che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è inteso a tutelare il bilancio dell'Unione e gli interessi finanziari dell'Unione dagli effetti derivanti da violazioni dei principi dello Stato di diritto;

K.

considerando inaccettabile che dal dicembre 2021 la Commissione e il Consiglio si siano rifiutati di avviare negoziati per un accordo interistituzionale su un meccanismo unico dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali basato sui dati, come richiesto dal Parlamento nella sua iniziativa legislativa del 7 ottobre 2020 (11);

L.

considerando che le tre condizioni per l'erogazione di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza alla Polonia, quali menzionate dalla Presidente della Commissione il 19 ottobre 2021, non sono ancora state soddisfatte;

M.

considerando che, in conformità dell'articolo 319 TFUE, «il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio»;

N.

considerando che la guerra in atto in Ucraina ci ha ricordato il nostro dovere comune di proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i nostri valori sanciti all'articolo 2 TUE con tutti i mezzi a nostra disposizione;

O.

considerando che, in conformità dell'articolo 234 TFUE, il Parlamento europeo ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione;

P.

considerando che la Commissione ha purtroppo deciso di conformarsi alle conclusioni non vincolanti del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020, sebbene essa «esercita le sue responsabilità in piena indipendenza» e i suoi membri «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo» (articolo 17, paragrafo 3, TUE, articolo 245 TFUE) e inoltre «è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo» (articolo 17, paragrafo 8, TUE) e «vigila sull'applicazione dei trattati e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati» (articolo 17, paragrafo 1, TUE);

1.

accoglie con favore le sentenze pronunciate dalla CGUE il 16 febbraio 2022 (12) e le sue conclusioni secondo cui il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell'UE, confermando l'adeguatezza della base giuridica, la compatibilità del regime con l'articolo 7 TUE e il principio della certezza del diritto, nonché le competenze dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri, e la conclusione secondo cui i ricorsi presentati dall'Ungheria e dalla Polonia contro il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto devono essere respinti;

2.

invita la Commissione ad adottare misure urgenti e ad applicare immediatamente il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto inviando una notifica scritta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e informando direttamente il Parlamento in seguito; si attende che tutti gli eventi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento nei 14 mesi successivi alla sua entrata in vigore nel gennaio 2021 debbano essere inclusi nella notifica; sottolinea che è giunto il momento che la Commissione adempia ai suoi doveri di custode dei trattati e reagisca immediatamente alle continue e gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, che rappresentano un grave pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione ai fini di una distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE, in particolare quelli in regime di gestione concorrente; avverte che qualsiasi ulteriore ritardo può avere gravi conseguenze;

3.

sottolinea che l'inazione e un approccio lassista nei confronti delle strutture oligarchiche e la violazione sistematica dello Stato di diritto indeboliscono l'intera Unione europea e minano la fiducia dei suoi cittadini; pone l'accento sulla necessità di garantire che il denaro dei contribuenti non finisca mai nelle tasche di coloro che minano i valori comuni dell'Unione;

4.

deplora la risposta inadeguata della Commissione alle sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022, nonostante il suo impegno a finalizzare gli orientamenti sull'applicazione del meccanismo dello Stato di diritto; ribadisce tuttavia che il testo del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è chiaro e non richiede alcuna interpretazione aggiuntiva ai fini dell'applicazione e che i colegislatori non hanno delegato alla Commissione alcun potere in tal senso; sottolinea che la Corte di giustizia ha riconosciuto, in particolare, che gli Stati membri non possono sostenere di non essere in grado di determinare con sufficiente precisione il contenuto essenziale e i requisiti derivanti dal regolamento; evidenzia, in tale contesto, che il processo di elaborazione di orientamenti, che non sono giuridicamente vincolanti e non fanno parte del regolamento, non deve in alcun caso causare ulteriori ritardi nell'applicazione del regolamento e sottolinea in particolare che la Commissione è tenuta ad attuare la legislazione dell'UE indipendentemente dai calendari elettorali degli Stati membri;

5.

osserva che nell'ottobre 2021, a norma dell'articolo 265 TFUE, il Parlamento ha proposto un ricorso contro la Commissione dinanzi alla CGUE per mancata azione e applicazione del regolamento, come richiesto in due risoluzioni del 2021 a seguito delle risposte insoddisfacenti della Commissione e del suo tentativo di guadagnare tempo; rammenta che il caso (13) è attualmente in fase di procedura scritta, durante la quale le parti interessate, la Commissione e il Parlamento, presentano le loro argomentazioni per iscritto; deplora che la Commissione non abbia ancora risposto alla richiesta del Parlamento di attivare l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e non abbia inviato notifiche scritte agli Stati membri interessati, ma abbia soltanto inviato richieste di informazioni all'Ungheria e alla Polonia nel novembre 2021;

6.

si rammarica dell'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7 in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; fa notare che questa incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; esorta la presidenza francese e le future presidenze a tenere audizioni a cadenza regolare; si compiace, a tale riguardo, della prima audizione convocata dalla presidenza francese il 22 febbraio 2022 e della seconda, prevista per il 30 maggio 2022; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni;

7.

invita pertanto la presidenza francese a rispettare il suo impegno a favore di «un'Europa umana» e a contribuire risolutamente al rafforzamento dello Stato di diritto e alla tutela dei diritti fondamentali, come sancito nel suo programma della presidenza dell'UE, in cui lo Stato di diritto è descritto come un prerequisito essenziale per il corretto funzionamento dell'Unione; esorta la presidenza francese a sostenere la rapida e corretta applicazione e attuazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

8.

sottolinea che il deterioramento della situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri richiede un dialogo costruttivo sull'ulteriore sviluppo degli strumenti dell'UE relativi allo Stato di diritto;

9.

sottolinea che, nell'intraprendere qualsiasi azione a norma del regolamento, la Commissione dovrebbe garantire la piena trasparenza e informare il Parlamento in modo esaustivo e puntuale, a differenza dell'approccio adottato dalla Commissione nel novembre 2021 quando ha inviato lettere di richiesta di informazioni a norma del regolamento;

10.

invita la Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati dei benefici dei fondi dell'UE in caso di applicazione di sanzioni nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento;

11.

sottolinea che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato sia al bilancio dell'Unione che a NextGenerationEU; evidenzia inoltre che l'approvazione dei piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere subordinata al rispetto di tutti gli 11 criteri di cui all'articolo 19 e all'allegato V del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda tutti i rischi che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o alle violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione ad applicare più rigorosamente il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento finanziario al fine di contrastare l'uso discriminatorio dei fondi dell'UE, in particolare qualsiasi uso di natura politica;

12.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(2)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 61.

(3)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.

(4)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

(5)  Sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 e sentenza del 16 febbraio 2022, Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

(6)  Sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria / Parlamento europeo, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.

(7)  Ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione europea / Repubblica di Polonia, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593, e sentenza del 15 luglio 2021, Commissione europea / Repubblica di Polonia, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.

(8)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(9)  GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

(10)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(11)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(12)  Nelle cause C-156/21 e C-157/21 di cui sopra.

(13)  C-657/21.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/172


P9_TA(2022)0075

Quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte (2021/2097(INI))

(2022/C 347/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 12, 45, 49, 58, 63, 64, 65, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione dell'11 novembre 2011 riguardante una direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)0714),

vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1) (direttiva sulle società madri e figlie),

viste la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (2) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (3),

vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (4) (direttiva sugli interessi e i canoni),

vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (5),

vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (6),

visti le proposte della Commissione del 25 ottobre 2016 su una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685) e del 25 ottobre 2016 su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0683), il pacchetto sulla tassazione del digitale (7), e la posizione del Parlamento al riguardo,

vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251),

vista la sua posizione adottata in prima lettura l'11 settembre 2012 relativa alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (8),

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (9),

visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento (10),

vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 23 settembre 2020 in merito ai metodi cum-ex, cum-cum e ai sistemi di richiesta di rimborsi della ritenuta alla fonte,

vista la raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (11),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 novembre 2011, dal titolo «Doppia imposizione nel mercato unico» (COM(2011)0712),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 luglio 2020, dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 settembre 2020, dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590),

visto il codice di condotta della Commissione del 2017 sulla ritenuta alla fonte,

vista la relazione dell'Autorità bancaria europea, dell'11 maggio 2020, sui metodi cum-ex, cum-cum e i sistemi di richiesta di rimborsi della ritenuta alla fonte,

vista la relazione finale dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 settembre 2020, sulla revisione del regolamento relativo agli abusi di mercato,

vista la relazione della Commissione, del 24 marzo 2017, dal titolo «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» (COM(2017)0147),

visto lo studio dell'osservatorio fiscale dell'UE dal titolo «Revenue Effects of the Global Minimum Tax: country-by-country estimates» (Impatto sul gettito dell'imposta minima globale: stime per paese),

visto lo studio dell'osservatorio fiscale dell'UE, del 22 novembre 2021, dal titolo «New forms of tax competition in the European Union: An empirical investigation» (Nuove forme di concorrenza fiscale nell'Unione europea: un'indagine empirica),

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (12),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 gennaio 2021, intitolato «Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans» (Orientamenti per gli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza) (SWD(2021)0012),

vista la dichiarazione rilasciata il 1o luglio 2021 dal G20/Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nell'ambito del quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) riguardo a una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

visto il progetto dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE),

vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'iniziativa dal titolo «New EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes» (Nuovo sistema dell'UE per evitare la doppia imposizione e prevenire gli abusi fiscali nell'ambito delle ritenute alla fonte),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (13),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (14),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (15),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (16),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (17),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (18),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0011/2022),

A.

considerando che gli Stati membri continuano a perdere gettito fiscale a causa di pratiche fiscali dannose e che, secondo le stime, il gettito perso a causa dell'elusione dell'imposta sulle società varia da 36-37 miliardi di EUR (19) a 160-190 miliardi di EUR all'anno (20);

B.

considerando che da una ricerca indipendente (21) emerge che gli Stati membri dell'UE registrano collettivamente una maggiore perdita di gettito derivante dalle imposte sulle società a favore di altri Stati membri dell'UE, che non a favore di paesi terzi;

C.

considerando che gli elevati flussi di pagamenti di canoni, interessi o dividendi attraverso una determinata giurisdizione indicano che gli utili vengono ritrasferiti al solo scopo di ridurre l'onere fiscale;

D.

considerando che è possibile raggruppare le strutture di pianificazione fiscale aggressiva in tre principali canali: i) pagamenti di canoni; ii) pagamenti di interessi e iii) prezzi di trasferimento (22), il che dimostra l'importanza dei flussi di reddito passivo nell'ambito dell'elusione e dell'evasione fiscale;

E.

considerando che nell'ambito del quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE/G20 si è convenuto sugli elementi chiave di una riforma a due pilastri del sistema fiscale internazionale per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, tra cui un'aliquota d'imposta minima effettiva sulle società del 15 %;

F.

considerando che secondo le stime dell'osservatorio fiscale dell'UE, l'attuazione del secondo pilastro dell'accordo OCSE/G20 determinerà per i 27 Stati membri un aumento immediato di 63,9 miliardi di EUR in termini di gettito fiscale;

G.

considerando che le ritenute alla fonte possono ridurre il rischio di evasione ed elusione fiscali, ma possono anche condurre alla doppia imposizione; che tali imposte rappresentano una fonte di entrate per gli Stati membri per finanziare la spesa pubblica e sono uno strumento efficace per garantire una base imponibile nazionale e contrastare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione;

H.

considerando che i cambiamenti a livello dell'UE e degli Stati membri nell'ambito del sistema di ritenuta alla fonte dovrebbero essere integrati con le disposizioni vigenti e future in materia di lotta all'elusione fiscale, come l'attuazione del suddetto accordo da parte dell'OCSE/G20 nell'ambito del quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS);

I.

considerando che i metodi cum-ex e cum-cum comportano entrambi rimborsi multipli della ritenuta alla fonte sui dividendi cui i beneficiari non avevano diritto e si stima che abbiano imposto ai contribuenti un costo totale di circa 140 miliardi di EUR tra il 2000 e il 2020; che la maggior parte di tali richieste è stata considerata illegale e che le rivelazioni costituiscono il più grande scandalo di frode fiscale mai registrato nell'Unione europea;

J.

considerando che procedure di rimborso complesse, lunghe, costose e non standardizzate aumentano il rischio di meccanismi di frode ed elusione fiscale, come dimostrato dalle rivelazioni «cum-ex», aumentando nel contempo anche gli oneri amministrativi per gli investimenti transfrontalieri, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e gli investitori non professionali, e possono scoraggiare gli investimenti transfrontalieri e creare un ostacolo all'integrazione del mercato e al progresso dell'Unione dei mercati dei capitali;

K.

considerando che la posizione del Parlamento europeo sull'Unione dei mercati dei capitali è indicata nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (23); che l'UE mantiene il suo impegno volto a completare l'Unione dei mercati dei capitali e a promuovere un vero mercato europeo che incoraggi gli investimenti transfrontalieri; che la Commissione ha annunciato che l'obiettivo di alleviare l'onere legato all'imposizione fiscale negli investimenti transfrontalieri sarà uno dei punti d'azione chiave della sua comunicazione del 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione»;

L.

considerando che in passato la Commissione ha introdotto misure non vincolanti per agevolare le procedure di richiesta di rimborso fiscale, tra cui un codice di condotta sulla ritenuta alla fonte e una raccomandazione sulla semplificazione delle procedure per la richiesta di sgravi in materia di ritenuta alla fonte transfrontaliera, che hanno prodotto soltanto risultati limitati; che non è ampiamente applicato neppure il pacchetto TRACE (24) dell'OCSE;

M.

considerando che nel 2016, secondo le stime della Commissione, il costo complessivo delle procedure di rimborso della ritenuta alla fonte è stato pari a circa 8,4 miliardi di EUR, soprattutto a causa delle mancate esenzioni fiscali, del costo delle procedure di recupero e dei costi di opportunità (25), rendendo la prospettiva degli investimenti transfrontalieri meno attraente;

N.

considerando che la direttiva sugli interessi e i canoni e la direttiva sulle società madri e figlie esentano entrambe dalla ritenuta alla fonte alcuni pagamenti transfrontalieri effettuati all'interno dell'UE e relativi a interessi, canoni e dividendi, al fine di eliminare la doppia imposizione;

O.

considerando che il 26 febbraio 2019 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nell'ambito di diversi procedimenti riguardanti il regime danese di ritenuta alla fonte, con riferimento ai dividendi e agli interessi versati da società danesi a società di altri Stati membri dell'UE, con importanti conseguenze sull'applicazione della direttiva sugli interessi e i canoni e della direttiva sulle società madri e figlie; che tali procedimenti confermano l'importanza di informazioni affidabili sul titolare effettivo e sulla sostanza economica da parte del destinatario del reddito passivo;

P.

considerando che il considerando 3 della direttiva sugli interessi e i canoni stabilisce che «è necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro»;

Q.

considerando che i negoziati sulla revisione della direttiva sugli interessi e i canoni sono bloccati in seno al Consiglio dal 2012 a causa di opinioni divergenti tra gli Stati membri sulla possibilità di includere un'aliquota d'imposta minima effettiva per i canoni e gli interessi; che la Commissione ritiene che il recepimento del secondo pilastro del quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE/G20 dovrebbe spianare la strada all'approvazione della proposta pendente di rifusione della direttiva sugli interessi e i canoni (26);

R.

considerando che la Commissione si è impegnata a proporre un'iniziativa legislativa per introdurre un sistema comune e armonizzato a livello dell'UE riguardo all'esenzione della ritenuta alla fonte, accompagnato da un meccanismo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali (27);

S.

considerando che elevati standard di cooperazione tra gli Stati membri in materia di fiscalità, entro i limiti dei trattati e del quadro giuridico europeo, rimangono fondamentali per proteggere e salvaguardare l'integrità del mercato unico;

Porre fine alle pratiche di trasferimento degli utili

1.

osserva che, nonostante i continui sforzi, il sistema delle ritenute alla fonte tra gli Stati membri è rimasto ampiamente frammentato in termini di aliquote e procedure di sgravio, creando scappatoie e incertezza giuridica; constata inoltre che l'attuale sistema viene sfruttato per trasferire gli utili, consente una pianificazione fiscale aggressiva e crea l'effetto indesiderato della doppia imposizione oltre agli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nel mercato unico;

2.

accoglie con favore i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni nella lotta contro le pratiche fiscali dannose, sia a livello dell'UE che a livello internazionale, sottolineando nel contempo la necessità di una migliore applicazione delle leggi esistenti e che potrebbe essere necessaria un'azione legislativa alla luce dei crescenti riscontri concernenti il trasferimento degli utili, la concorrenza fiscale dannosa e le frodi, in particolare dopo le rivelazioni «cum-ex», unitamente agli sforzi per contrastare gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri;

3.

accoglie con favore l'accordo raggiunto nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 su una riforma a due pilastri, compresa un'aliquota d'imposta minima effettiva sulle società a livello globale; ritiene che si tratti di un passo importante per porre fine alla pratica di trasferire gli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione fiscale, ridurre la concorrenza fiscale dannosa tra i territori e garantire che le imprese paghino la loro giusta quota di imposte in ciascuna giurisdizione; osserva tuttavia che l'accordo contiene clausole di scorporo e un'esclusione de minimis e che l'ambito di applicazione è incentrato sulle imprese multinazionali con un fatturato consolidato globale di almeno 750 milioni di EUR;

4.

si compiace del fatto che 137 paesi e giurisdizioni abbiano sostenuto l'accordo relativo al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 su una riforma a due pilastri; prende atto con soddisfazione del fatto che tutti i membri del G20 e dell'OCSE e tutti gli Stati membri dell'UE fanno parte dell'accordo; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia presentato una proposta legislativa per l'attuazione del secondo pilastro, in linea con l'accordo, poco dopo l'elaborazione dei modelli di regole da parte dell'OCSE; invita il Consiglio ad adottare rapidamente tali proposte, tenendo conto nel contempo della posizione del Parlamento, affinché possano entrare in vigore nel 2023; ritiene che l'introduzione di una soglia minima per la concorrenza fiscale rientri nell'attuazione dell'accordo internazionale;

5.

ricorda che le ritenute alla fonte possono essere una misura difensiva che gli Stati membri adottano nei confronti dei paesi menzionati nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa che migliori le misure difensive coordinate nei confronti dei paesi inclusi nell'elenco, dato che l'applicazione discrezionale da parte dei singoli Stati membri è stata meno efficace rispetto a quanto previsto; sottolinea, a tale proposito, che occorre altresì prendere in considerazione l'attuazione dell'accordo dell'OCSE/G20, con particolare riferimento al secondo pilastro;

6.

ribadisce il suo precedente invito alla Commissione affinché presenti una proposta legislativa per una ritenuta d'imposta a livello dell'UE, al fine di garantire che i pagamenti generati all'interno dell'Unione siano tassati almeno una volta prima di essere trasferiti al di fuori di essa (28); esorta la Commissione a includere nella proposta rigorose misure antiabuso;

7.

osserva che un sistema fiscale semplice, coerente ed equo è un fattore chiave per rafforzare la competitività dell'UE; deplora il fatto che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili siano tuttora in corso e siano agevolati dalla mancanza di una ritenuta alla fonte comune sui pagamenti in uscita verso i paesi terzi e dalla mancanza di norme e procedure comuni atte a garantire in maniera più efficace la tassazione dei flussi intra-UE di dividendi, canoni e interessi, compresa un'eventuale aliquota d'imposta minima effettiva; sottolinea che affrontare il trasferimento degli utili dovrebbe essere uno dei compiti principali dell'UE per i prossimi anni;

8.

ricorda che la Commissione, nel contesto del semestre europeo e della valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, ha rilevato che sono necessarie ulteriori riforme per affrontare la pianificazione fiscale aggressiva in sei Stati membri, dove l'assenza o l'applicazione limitata delle ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita potrebbe essere utilizzata impropriamente per la pianificazione fiscale aggressiva e il «treaty shopping» (ricerca dei trattati più vantaggiosi);

9.

invita la Commissione a insistere sull'attuazione delle raccomandazioni nel contesto del semestre europeo e sulla valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda la pianificazione fiscale aggressiva, in particolare per quanto concerne i pagamenti di interessi, canoni e dividendi;

10.

sottolinea che il regime in vigore nell'ambito della direttiva sugli interessi e i canoni e della direttiva sulle società madri e figlie, associato all'assenza di norme e procedure comuni che garantiscano la tassazione dei flussi intra-UE di dividendi, interessi e canoni, può fornire modalità affinché tali flussi escano dall'UE senza essere assoggettati a imposta e siano diretti verso giurisdizioni terze a bassa imposizione, con conseguenti significative perdite di gettito; sottolinea la necessità di affrontare la questione almeno attraverso norme contro l'erosione della base imponibile;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un quadro comune e standardizzato in materia di ritenuta alla fonte che riduca la complessità per gli investitori, ponga un argine alla pratica del «treaty shopping» e garantisca che tutti i pagamenti di dividendi, interessi, plusvalenze, canoni, servizi professionali e i pertinenti pagamenti derivanti da contratti generati nell'UE siano tassati in base a un'aliquota effettiva;

12.

ricorda la sua posizione adottata in prima lettura l'11 settembre 2012 sulla revisione della direttiva riguardante gli interessi e i canoni; deplora che la revisione di tale direttiva sia bloccata in seno al Consiglio dal 2012 a causa di opinioni divergenti tra gli Stati membri sulla possibilità di includere un'aliquota d'imposta minima effettiva per i canoni e gli interessi; esorta il Consiglio a riprendere e concludere rapidamente i negoziati concernenti la direttiva sugli interessi e i canoni alla luce dell'attuazione del secondo pilastro da parte dell'UE;

13.

osserva che la mancanza di un'aliquota d'imposta minima effettiva sui pagamenti di dividendi agli azionisti ha creato un contesto che può favorire l'elusione fiscale; invita la Commissione ad analizzare la questione e a valutare le migliori opzioni legislative per affrontarla, compresa la possibilità di rivedere la direttiva sulle società madri e figlie;

14.

ricorda che una recente ricerca (29) evidenzia notevoli differenze nell'applicazione delle ritenute alla fonte negli Stati membri (le aliquote possono variare tra lo 0 e il 35 %) e sottolinea il fatto che le aliquote delle ritenute alla fonte nelle convenzioni fiscali sono spesso inferiori rispetto alle aliquote ordinarie;

15.

incoraggia tutti gli Stati membri a completare la ratifica della convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (MLI); invita la Commissione a includere le norme della convenzione MLI nella riforma della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e dei suoi criteri;

16.

incoraggia gli Stati membri a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate con i paesi terzi al fine di garantire il rispetto delle nuove norme globali; chiede alla Commissione di suggerire misure proporzionate destinate agli Stati membri e riguardanti le loro vigenti convenzioni fiscali bilaterali, al fine di garantire che includano norme generali antiabuso;

17.

invita la Commissione a valutare lo sviluppo di orientamenti dell'UE per la negoziazione delle convenzioni fiscali tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, alla luce della «norma sull'assoggettamento all'imposta» inclusa nel secondo pilastro;

Intensificare la lotta contro l'arbitraggio dei dividendi

18.

ricorda che nell'ottobre 2018 un'indagine ha rivelato che 11 Stati membri avevano perso fino a 55,2 miliardi di EUR di gettito fiscale a seguito dei sistemi cum-ex e cum-cum, ma che le nuove stime tratte da un'indagine pubblicata nell'ottobre 2021 hanno fissato l'importo della perdita di entrate pubbliche a circa 140 miliardi di EUR per il periodo 2000-2020; teme che tali sistemi continuino a essere sfruttati a spese delle finanze pubbliche dell'UE; esprime preoccupazione per essere venuto a conoscenza della possibile esistenza di altri sistemi con un analogo impatto dannoso, come il cum-fake; constata che la Corte di giustizia tedesca di Karlsruhe ha stabilito nel luglio 2021 che i sistemi cum-ex sono illegali e costituiscono pertanto frode fiscale;

19.

prende atto dell'indagine e della relazione finale dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sui regimi cum-ex, cum-cum e i sistemi di richiesta di rimborsi della ritenuta alla fonte, come richiesto dal Parlamento; invita la Commissione a valutare possibili soluzioni per contrastare tali regimi, vale a dire la possibilità di collegare le richieste di rimborsi fiscali alla distribuzione sottostante dei dividendi, in particolare attraverso un identificativo unico, e/o affidando a un'unica entità in ciascuno Stato membro la responsabilità di riscuotere la ritenuta alla fonte e di rilasciare il relativo certificato fiscale per garantire che non possano essere effettuate richieste multiple di rimborsi fiscali su un'unica distribuzione e che le amministrazioni fiscali individuino facilmente l'abuso delle procedure di richieste multiple di rimborso;

20.

sottolinea che le rivelazioni «cum-ex» hanno avuto un impatto sull'integrità del mercato e sulla fiducia degli investitori; invita la Commissione a riflettere sulle conclusioni della relazione finale dell'ESMA sulla revisione del regolamento sugli abusi di mercato per valutare se il regolamento sia stato violato e se siano necessarie modifiche al regolamento a tale riguardo; sottolinea che le autorità europee, comprese l'ABE e l'ESMA, devono essere chiamate alle loro responsabilità in materia di vigilanza;

21.

invita la Commissione a proporre misure volte a rafforzare la cooperazione e l'assistenza reciproca tra le autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei mercati finanziari e, se del caso, gli organi di contrasto per quanto riguarda l'individuazione e il perseguimento dei sistemi di richiesta di rimborsi della ritenuta alla fonte; sottolinea la raccomandazione dell'ESMA (30) alla Commissione intesa a eliminare gli attuali limiti giuridici allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei mercati finanziari e le autorità fiscali; invita la Commissione a fornire una base giuridica per lo scambio di informazioni pertinenti tra tali autorità, in particolare per segnalare le attività sospette, nelle prossime proposte legislative;

22.

condivide la preoccupazione dell'ESMA secondo cui i regimi di richiesta di rimborsi della ritenuta alla fonte sono raramente confinati all'interno delle frontiere dell'UE (31) e sottolinea pertanto l'importanza di proseguire la cooperazione internazionale in materia;

23.

sottolinea gli sforzi della Commissione e le iniziative del Parlamento per rafforzare la cooperazione fiscale tra gli Stati membri, come ad esempio nell'ambito del programma Fiscalis;

24.

sottolinea che, sebbene la direttiva 2014/107/UE del Consiglio abbia agevolato lo scambio di informazioni, esistono altri ostacoli per l'individuazione dei sistemi cum-ex e cum-cum, tra cui i ritardi nel regolamento delle operazioni in titoli, l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni sulle plusvalenze e l'insufficiente scambio spontaneo di informazioni; ricorda le raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 dal titolo «Attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare»;

25.

sottolinea che dovrebbe essere preso in considerazione il ruolo degli intermediari e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare misure adeguate per impedire il loro ruolo nell'agevolare gli abusi fiscali e l'elusione fiscale; ricorda che la direttiva (UE) 2018/822 (DAC 6) ha introdotto norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per i meccanismi transfrontalieri, creando l'obbligo per gli intermediari di segnalare i meccanismi fiscali potenzialmente dannosi; invita la Commissione a valutare in quale misura tali norme abbiano contribuito a rivelare i meccanismi fiscali dannosi come i sistemi cum-cum e cum-ex, e in quale misura abbiano avuto un effetto deterrente;

26.

invita la Commissione a estendere lo scambio obbligatorio di informazioni ai sistemi di arbitraggio dei dividendi e a tutte le informazioni sulle plusvalenze, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze; invita inoltre la Commissione a valutare l'impatto dell'estensione degli obblighi di segnalazione ai meccanismi transfrontalieri per la gestione patrimoniale dei clienti che sono persone fisiche, tenendo conto dell'onere amministrativo che verrebbe creato; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di informazioni accurate e complete sulla titolarità effettiva;

Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nel mercato unico

27.

accoglie con estremo favore l'intenzione della Commissione di presentare entro la fine del 2022 una proposta che istituisca un sistema comune e standardizzato per le ritenute alla fonte, accompagnato da un meccanismo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri; esorta la Commissione, nel pieno rispetto delle competenze dell'UE, ad adoperarsi anche per affrontare le divergenze riguardo alle ritenute alla fonte nell'UE;

28.

chiede che tale proposta affronti la necessità di un'attuazione armonizzata che dovrebbe sostituire le convenzioni fiscali tra gli Stati membri; invita la Commissione a fornire orientamenti sulle disposizioni del trattato che potrebbero essere utilizzate dagli Stati membri nei loro accordi bilaterali con i paesi terzi;

29.

ricorda l'impegno della Commissione a completare l'Unione dei mercati dei capitali; invita a tale riguardo la Commissione a effettuare entro il 2022 una valutazione d'impatto in merito all'attuazione delle misure incluse nel piano d'azione avviato nel 2019;

30.

osserva che la raccomandazione della Commissione volta ad attuare procedure ben funzionanti di esenzione dalla ritenuta alla fonte o, ove ciò non sia possibile, a istituire procedure di rimborso rapide e standardizzate, formulata nell'ambito della raccomandazione della Commissione del 19 ottobre 2009 sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, non è ancora stata attuata in modo soddisfacente dagli Stati membri;

31.

esorta la Commissione a presentare una procedura comune e standardizzata a livello dell'UE per i rimborsi della ritenuta alla fonte per tutti gli Stati membri; sottolinea che tale armonizzazione sarebbe particolarmente utile per gli investitori non professionali, che sono spesso dissuasi dal completare le procedure di rimborso a causa dell'onere eccessivo causato da tali discrepanze, migliorando così la parità di condizioni;

32.

invita la Commissione a introdurre nel quadro di tale armonizzazione anche norme in materia di esenzioni e detrazioni nonché un formato e una procedura standardizzati per le richieste di rimborso e ad affrontare l'attuale mancanza di una definizione uniforme di «titolare effettivo», l'assenza di allineamento dei termini per la richiesta e il recupero e le barriere linguistiche; sottolinea l'importanza di prevenire la possibilità di frodi nel nuovo quadro;

33.

ritiene che i rimborsi delle ritenute alla fonte restino prevalentemente un processo basato sulla carta, che non solo è più lento e oneroso per i contribuenti, complicando ulteriormente il processo per gli investitori non nazionali, ma anche più soggetto a frodi; sottolinea che procedure di rimborso della ritenuta alla fonte ben funzionanti, di facile utilizzo, rapide, standardizzate e digitali e una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali possono ridurre gli oneri amministrativi, l'incertezza negli investimenti transfrontalieri e l'evasione fiscale, accelerando nel contempo le procedure sia per gli investitori che per le autorità fiscali, il che rappresenta un miglioramento rispetto allo status quo;

34.

prende debitamente atto del potenziale della tecnologia di registro distribuito (DLT) per rendere il sistema della ritenuta alla fonte più efficiente in ciascun paese, ma anche per facilitare procedure senza soluzione di continuità tra i diversi sistemi nazionali e prevenire le attività fraudolente; invita la Commissione, a tale riguardo, a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti negli Stati membri, a valutare come sfruttare le tecnologie blockchain per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, e a prendere in considerazione l'istituzione di un progetto pilota; sottolinea, tuttavia, che la tecnologia da sola non può affrontare integralmente i problemi derivanti dalla mancanza di un quadro comune;

35.

sottolinea che la direttiva sulle società madri e figlie e la direttiva sugli interessi e i canoni hanno gradualmente eliminato le ritenute alla fonte sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni fra società consociate nell'UE che raggiungono determinate soglie, con l'obiettivo di ridurre il rischio di doppia imposizione; osserva che le ritenute alla fonte continuano a essere applicate agli investitori al di sotto di tali soglie e che in questo caso le procedure per l'esenzione o lo sgravio fiscale sono disciplinate dalle convenzioni contro la doppia imposizione;

36.

accoglie con favore l'opzione delineata dalla Commissione di istituire un vero e proprio sistema comune dell'UE di esenzione dalla ritenuta alla fonte, che potrebbe rappresentare una soluzione affidabile a lungo termine; sottolinea che il passaggio a questo tipo di sistema non può pregiudicare la lotta contro gli abusi fiscali o agevolare, direttamente o indirettamente, il trasferimento degli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione o la doppia non imposizione; sottolinea che, in qualsiasi circostanza, il rispetto da parte dello Stato membro di destinazione della legislazione dell'UE che attua l'accordo raggiunto nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 deve essere un prerequisito per l'esenzione alla fonte;

37.

ricorda il principio dell'OCSE di tassare l'attività economica nel luogo in cui si svolge; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare altre opzioni, tra cui un sistema alternativo di «esenzione in base alla residenza», in cui tutte le ritenute alla fonte versate allo Stato membro della fonte sarebbero compensate mediante un credito d'imposta dello Stato membro di residenza in cui il reddito è dichiarato, garantendo che non si verifichi una doppia imposizione e limitando il rischio di abusi;

38.

prende atto dell'iniziativa TRACE dell'OCSE, che consente agli intermediari autorizzati di recuperare i crediti di ritenuta alla fonte sugli investimenti di portafoglio; ricorda che un solo Stato membro ha attuato TRACE; incoraggia gli altri a valutare i risultati in termini di riduzione degli oneri amministrativi, impatto sul gettito fiscale e rischi di frode;

o

o o

39.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.

(2)  GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.

(3)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

(5)  GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

(6)  GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.

(7)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta della Commissione, del 21 marzo 2018, riguardo a una direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta della Commissione, del 21 marzo 2018, riguardo a una direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(8)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 196.

(9)  GU C 369 del 11.10.2018, pag. 132.

(10)  Il seguito congiunto del 16 marzo 2016 alle risoluzioni su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposta societarie nell'Unione e TAXE 1, il seguito del 16 novembre 2016 alla risoluzione del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, il seguito dell'aprile 2018 alla raccomandazione della commissione PANA, il seguito del 26 marzo 2019 alla risoluzione sullo scandalo «cum-ex» e il seguito del 27 agosto 2019 alla risoluzione TAX3.

(11)  GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8.

(12)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(13)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(14)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(15)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 102.

(16)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(17)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 177.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2021)0392.

(19)  Relazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo «Annual Report on Taxation 2021» (Relazione annuale in materia di fiscalità 2021).

(20)  Dover, R. et al., «Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» (Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche in materia di imposta sulle società nell'Unione europea, parte I: valutazione della portata della pianificazione fiscale aggressiva delle società), Parlamento europeo, direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, unità Valore aggiunto europeo, settembre 2015.

(21)  Tørsløv, T., Wier, L. e Zucman, G., «The Missing Profits of Nations» (I profitti perduti delle nazioni), documento di lavoro 24701, giugno 2018, disponibile all'indirizzo https://www.nber.org/papers/w24701.

(22)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/taxation_papers_71_atp_.pdf

(23)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89.

(24)  Dichiarazione di apertura di Paul Gisby (Accountancy Europe) in occasione dell'audizione pubblica del 27 ottobre 2021 in seno alla sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo.

(25)  Relazione della Commissione, del 24 marzo 2017, dal titolo «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» (COM(2017)0147).

(26)  Comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251).

(27)  Piano d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa.

(28)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, paragrafo 26.

(29)  Van 't Riet M. e Lejour A., «A Common Withholding Tax On Dividend, Interest And Royalties In The European Union» (Una ritenuta d'imposta alla fonte comune su dividendi, interessi e canoni nell'Unione europea), 2020.

(30)  Relazione finale dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 settembre 2020, sulla revisione del regolamento relativo agli abusi di mercato, paragrafo 624.

(31)  Ibid., paragrafo 617.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/181


P9_TA(2022)0076

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita sostenibile 2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (2022/2006(INI))

(2022/C 347/15)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 136,

visto il protocollo n. 1 allegato ai trattati sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 allegato ai trattati sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,

visti l'accordo di Parigi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile,

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (1),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (3),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (4),

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (5),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (6),

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (7),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (8),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto) (9),

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) (10),

vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),

vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2021 dal titolo «Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia» (COM(2021)0500),

vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

visto l'impegno sociale di Porto, del 7 maggio 2021, sottoscritto dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento e dalle parti sociali,

vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2021 dal titolo «Analisi annuale della crescita sostenibile 2022» (COM(2021)0740),

viste la relazione 2022 della Commissione sul meccanismo di allerta (COM(2021)0741) del 24 novembre 2021 e la raccomandazione della Commissione del 24 novembre 2021 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2021)0742),

vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 16 febbraio 2021 dal titolo «Financial stability implications of support measures to protect the real economy from the COVID-19 pandemic» (Implicazioni per la stabilità finanziaria delle misure di sostegno per proteggere l'economia reale dalla pandemia di COVID-19),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 maggio 2020 intitolato «Identifying Europe's recovery needs» (Identificare le esigenze di ripresa dell'Europa),

viste le previsioni economiche dell'autunno 2021 della Commissione dell'11 novembre 2021,

vista la valutazione dell'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel 2022, del 16 giugno 2021, del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche,

vista la sua risoluzione del 6 giugno 2021 sulla posizione del Parlamento sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza,

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal,

vista la relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 10 novembre 2021,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla revisione del quadro legislativo macroeconomico per un impatto più incisivo sull'economia reale europea e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità democratica (11),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (12),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0034/2022),

A.

considerando che il semestre europeo svolge un ruolo importante nel coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, salvaguardando la stabilità macroeconomica dell'Unione economica e monetaria; che tale processo non dovrebbe ignorare gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali e del Green Deal europeo, nonché altre questioni relative al settore finanziario e alla fiscalità; che l'integrazione di tali questioni non dovrebbe pregiudicare la natura principalmente economica e fiscale del semestre europeo;

B.

considerando che, secondo le previsioni economiche d'inverno della Commissione, si prevede che il tasso di crescita del PIL per il 2022 si attesti al 4,0 % del PIL sia nella zona euro sia nell'UE-27, ma che dovrebbe scendere rispettivamente al 2,7 % per la zona euro e al 2,8 % per l'UE-27 nel 2023;

C.

considerando che le previsioni economiche d'inverno della Commissione evidenziano una differenza significativa nel ritmo di ripresa tra gli Stati membri nel 2021, con differenze di crescita del PIL che variano dal 2,8 % al 13,7 %;

D.

considerando che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha portato a un aumento delle disuguaglianze sociali, territoriali, intergenerazionali, economiche e di genere;

E.

considerando che, secondo le previsioni economiche d'inverno della Commissione, il tasso medio di disoccupazione è sceso al 7,0 % nella zona euro e al 6,4 % nell'UE-27 nel 2021;

F.

considerando che la recessione economica senza precedenti nel 2020 e le misure adottate in risposta alla pandemia hanno fatto salire il rapporto debito pubblico/PIL nel 2021 al 100 % nella zona euro e al 92,1 % nell'UE-27;

G.

considerando che il rafforzamento della produttività e della competitività globale dell'UE richiede riforme strutturali, socialmente equilibrate, favorevoli alla crescita e sostenibili, nonché un livello adeguato di investimenti;

H.

considerando che la ripresa economica post-pandemia richiede un'attuazione rapida ed efficiente del dispositivo per la ripresa e la resilienza; che tutti i piani di ripresa e resilienza dovrebbero riguardare ciascuno dei sei pilastri e gli obiettivi generali e specifici del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e rispettarne i principi orizzontali;

I.

considerando che durante il processo del semestre europeo sono state individuate sfide relative allo Stato di diritto;

J.

considerando che gli aspetti relativi al possibile futuro del quadro di bilancio dell'UE sono stati trattati in un'apposita relazione d'iniziativa del Parlamento europeo;

K.

considerando che gli aspetti occupazionali e sociali dell'analisi annuale della crescita sostenibile sono trattati nella duplice relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento dal titolo «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita sostenibile 2020»;

L.

considerando che gli aspetti relativi all'attuazione del quadro di bilancio dell'UE saranno trattati in un'apposita relazione d'iniziativa del Parlamento europeo;

Prospettive economiche per l'UE

1.

osserva che l'economia europea si sta riprendendo più velocemente del previsto dall'impatto devastante della pandemia mondiale di COVID-19; sottolinea l'importanza cruciale che gli interventi politici tempestivi e innovativi hanno rivestito e continueranno a rivestire nel mitigare l'impatto della pandemia sull'economia europea;

2.

sottolinea che il conflitto in Ucraina e le severe sanzioni contro la Federazione russa comporteranno inevitabilmente effetti negativi sull'economia dell'UE; invita la Commissione a individuare e agevolare i mezzi e le modalità per affrontare le conseguenze economiche e sociali delle sanzioni;

3.

esprime preoccupazione per l'emergere di nuove varianti, i confinamenti localizzati legati alla pandemia, l'aumento dei prezzi dell'energia, la pressione inflazionistica, le perturbazioni dal lato dell'offerta e la carenza di manodopera; osserva che tali rischi determinano un livello significativo di incertezza e potrebbero ostacolare le prospettive di crescita economica nei prossimi mesi e ritardare la transizione verso un'economia più sostenibile, digitale, competitiva e adeguata alle esigenze future;

4.

osserva che tutti gli Stati membri dovrebbero raggiungere il livello di produzione pre-pandemia entro la fine del 2022; è allarmato dal fatto che la velocità della ripresa varia a seconda degli Stati membri e delle regioni, con differenze significative e una disparità tra gli Stati membri nel 2021; osserva, tuttavia, che la ripresa dovrebbe essere più uniforme nel 2022 e nel 2023; sottolinea che i tassi di crescita previsti per l'UE nel 2022 e nel 2023 sono inferiori alla crescita economica globale prevista del PIL;

5.

riconosce che la crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 è stata particolarmente grave per le imprese, nella maggior parte dei casi piccole e medie imprese (PMI), dei settori alberghiero, del turismo e della cultura; sottolinea che gli Stati membri che dipendevano maggiormente da tali servizi hanno subito un impatto economico più duro;

6.

riconosce la nozione di solidarietà europea alla base dell'istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che l'attuazione trasparente ed efficace del dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà a rendere le economie e le società dell'UE più prospere, sostenibili, inclusive, competitive, resilienti e meglio preparate alle transizioni verde e digitale, e contribuirà a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale;

Politiche di bilancio responsabili e sostenibili

7.

osserva che la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita sarà mantenuta nel 2022 e sarà presumibilmente disattivata a partire dal 2023, a condizione che cessino le condizioni che ne hanno giustificato l'attivazione;

8.

è del parere che sia necessario procedere a una revisione del quadro di governance economica dell'UE; concorda con il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sull'importanza di avere un percorso chiaro per un quadro di bilancio rivisto, preferibilmente prima di disattivare la clausola di salvaguardia generale;

9.

prende atto dell'intenzione della Commissione di fornire orientamenti sulle politiche di bilancio per il periodo che precede la disattivazione della clausola di salvaguardia generale, che tengano conto sia della situazione economica specifica di ciascuno Stato membro sia delle discussioni sul quadro di governance economica; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla revisione del quadro legislativo macroeconomico;

10.

è convinto che il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali rimanga fondamentale nel sostenere la ripresa; osserva che l'orientamento generale della politica di bilancio, tenendo conto dei bilanci nazionali e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbe rimanere favorevole nel 2022 per sostenere la ripresa e assicurare una transizione graduale nella politica di bilancio; concorda con la Commissione sul fatto che gli Stati membri con livelli di debito bassi o medi dovrebbero perseguire o mantenere un orientamento di bilancio a sostegno della ripresa e che gli Stati membri con livelli di debito elevati dovrebbero utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, perseguendo nel contempo una politica di bilancio prudente che non osti, tuttavia, agli investimenti pubblici necessari per finanziare settori di importanza strategica per la ripresa e la resilienza delle economie e delle società europee; concorda con la Commissione sul fatto che tutti gli Stati membri dovrebbero preservare, quanto meno a grandi linee, i propri investimenti finanziati a livello nazionale;

11.

sottolinea che tanto le entrate quanto le spese dei governi sono essenziali per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche; invita gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la frode fiscale, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale nonché il riciclaggio di denaro, e a perseguire riforme sostenibili, equilibrate sotto il profilo sociale e favorevoli alla crescita;

Riforme strutturali e investimenti favorevoli alla crescita, equilibrati, inclusivi e sostenibili

12.

ritiene fondamentale coordinare gli sforzi nazionali in materia di riforme e investimenti e lo scambio delle migliori pratiche al fine di aumentare la convergenza e la resilienza delle nostre economie, promuovere una crescita sostenibile e inclusiva e migliorare i quadri istituzionali per accrescere la titolarità e la responsabilità nazionali;

13.

sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce un'opportunità unica e senza precedenti per tutti gli Stati membri per rispondere alle principali sfide strutturali ed esigenze di investimento, comprese le transizioni giusta, verde e digitale; insiste affinché tutti i piani di ripresa e resilienza affrontino tutti i requisiti del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare i sei pilastri; sottolinea l'interazione tra il semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati membri a sfruttare al massimo tale opportunità per trasformare le loro economie e renderle sostenibili, più competitive e più resilienti agli shock futuri; sottolinea il ruolo del Parlamento europeo nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come sancito dal relativo regolamento;

14.

ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza e ciascuno dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero rispettare pienamente il regolamento sulla condizionalità relativa allo Stato di diritto, e che le misure previste in tali piani non dovrebbero essere in contrasto con i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; insiste sul fatto che, a tal fine, la Commissione deve garantire che nessun progetto o nessuna misura vada contro questi valori nelle fasi sia di valutazione che di attuazione, e chiede a tale istituzione di intraprendere un'azione appropriata in vista di un riesame;

15.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un notevole impatto sulle donne; sottolinea l'importanza di aumentare la partecipazione delle donne all'economia, compresa la partecipazione inclusiva all'economia e alla trasformazione digitali, e di garantire una crescita più inclusiva quale parte della soluzione alla ripresa post-pandemia, che contribuirà ad aumentare l'occupazione, la prosperità economica e la competitività in tutta l'UE;

16.

osserva che molti Stati membri si trovano ad affrontare sia un livello subottimale di investimenti pubblici e privati sia sfide strutturali vecchie e nuove che ostacolano il loro potenziale di crescita; sottolinea pertanto che affrontare le sfide strutturali e aumentare gli investimenti pubblici e privati è fondamentale per una ripresa sostenibile e una crescita costante; è del parere che l'attuazione di riforme volte a far fronte alle vecchie e nuove vulnerabilità strutturali sia fondamentale non solo per migliorare la capacità di resistere e far fronte alle sfide esistenti, ma anche per realizzare la duplice transizione in modo sostenibile, equo e inclusivo e per ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea che la mancanza di titolarità nazionale è una delle principali debolezze nell'attuazione di riforme volte ad affrontare le carenze strutturali;

17.

è preoccupato per il fatto che la Commissione abbia individuato vulnerabilità macroeconomiche connesse a squilibri e squilibri eccessivi in 12 Stati membri; è preoccupato per il fatto che la natura e la causa degli squilibri degli Stati membri continuino ad essere in gran parte le stesse del periodo precedente alla pandemia e che la pandemia potrebbe anche stare esacerbando gli squilibri e le divergenze economiche; invita gli Stati membri a cogliere l'opportunità senza precedenti offerta dal dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di ridurre notevolmente gli squilibri macroeconomici esistenti, in particolare includendo misure di riforma ambiziose nei piani nazionali di tutti gli Stati membri; sottolinea che un'esecuzione affidabile è essenziale per sfruttare appieno tale opportunità;

18.

osserva che livelli elevati di debito pubblico potrebbero diventare un fattore di instabilità macroeconomica, soprattutto se la politica monetaria della Banca centrale europea dovesse diventare meno accomodante; sottolinea l'importanza di un quadro normativo e di strategie politiche adeguati che possano combinare una riduzione del rapporto debito/PIL con un livello adeguato di investimenti pubblici e privati in grado di garantire una crescita economica sostenuta, un'elevata competitività e coesione sociale;

19.

riconosce l'importanza della procedura per gli squilibri macroeconomici nell'individuare, prevenire e affrontare gli squilibri macroeconomici nell'UE; evidenzia che saranno necessari un monitoraggio e una vigilanza continui e che gli Stati membri dovrebbero affrontare gli squilibri emergenti mediante riforme che rafforzino la resilienza economica e sociale e promuovano la trasformazione digitale e la transizione verde e giusta; sottolinea che la Commissione svolge un ruolo importante nel chiedere conto ai governi a tal proposito;

20.

ricorda che il ciclo del semestre europeo rappresenta un quadro consolidato con cui gli Stati membri coordinano le loro politiche di bilancio, economiche, sociali e occupazionali; sottolinea che, in assenza di sforzi coordinati per attuare le transizioni digitale e ambientale e affrontare determinate questioni relative al settore finanziario, le economie europee potrebbero subire danni di lunga durata, compromettendo in tal modo qualsiasi tentativo di promuovere politiche di bilancio sostenibili e credibili; invita pertanto la Commissione a tenere adeguatamente conto di tutti questi elementi nei futuri processi del semestre europeo, senza compromettere l'attuale approccio basato sulle politiche fiscali e di bilancio;

Un semestre europeo più democratico

21.

mette in risalto l'importanza di avviare una discussione circostanziata e di coinvolgere adeguatamente i parlamenti nazional e il Parlamento europeo nel processo del semestre europeo; ribadisce il suo invito a rafforzare il ruolo democratico del Parlamento nel quadro della governance economica e invita il Consiglio e la Commissione a tenere debitamente conto delle sue risoluzioni;

22.

invita la Commissione a tenere sia il Parlamento che il Consiglio, in quanto colegislatori, ugualmente ben informati riguardo a tutti gli aspetti relativi all'applicazione del quadro di governance economica dell'UE, comprese le fasi preparatorie;

23.

osserva che la Commissione, il Consiglio e il presidente dell'Eurogruppo dovrebbero presentarsi periodicamente dinanzi alla commissione competente del Parlamento per fornire informazioni e procedere a uno scambio di vedute in merito agli ultimi eventi economici e politici;

24.

chiede un coordinamento impegnato con le parti sociali e altri portatori di interessi pertinenti a livello sia nazionale che europeo, al fine di rafforzare la responsabilità democratica e la trasparenza;

o

o o

25.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(7)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(8)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(9)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(10)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(11)  GU C 99 dell'1.2.2022, pag. 191.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2022)0052.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/187


P9_TA(2022)0078

Situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla situazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Messico (2022/2580(RSP))

(2022/C 347/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Messico,

visti l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (1) (accordo globale UE-Messico), in vigore dal 2000, e l'accordo aggiornato,

visti i dialoghi ad alto livello UE-Messico sui diritti umani e il dialogo ad alto livello sulle questioni multilaterali,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e quelli per la libertà di espressione online e offline,

vista la dichiarazione locale dell'Unione europea, della Norvegia e della Svizzera, del 15 febbraio 2022, sull'omicidio del giornalista Heber López Vásquez,

vista la dichiarazione congiunta della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, del suo relatore speciale sulla libertà di espressione e dell'Ufficio dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani in Messico, del 28 gennaio 2022, che condanna l'omicidio di María de Lourdes Maldonado López,

vista la dichiarazione dell'Ufficio dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 19 ottobre 2020, intitolata «Esperto delle Nazioni Unite incoraggia il Messico a rafforzare la protezione dei difensori dei diritti umani»,

visto il piano d'azione delle Nazioni Unite per la sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità del 2012,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che in Messico si registra un aumento vertiginoso delle violenze, delle violazioni dei diritti umani e degli attacchi nei confronti dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani, compresi i difensori dell'ambiente e le popolazioni e comunità indigene, nonché dei difensori dei diritti delle donne; che in Messico la violenza diffusa continua ad aumentare, come emerso durante le elezioni locali e regionali del giugno 2021, e che la situazione dello Stato di diritto si sta gravemente deteriorando; che un numero preoccupante e drammatico di giornalisti e difensori dei diritti umani, in particolare quelli che indagano su casi di corruzione che coinvolgono funzionari pubblici o che denunciano le attività dei cartelli criminali della droga, specialmente a livello locale, è vittima di avvertimenti, molestie, minacce, stupri, aggressioni, sparizioni forzate e persino omicidi, ed è sorvegliato dalle autorità governative o da gruppi criminali; che 17 persone hanno perso la vita il 27 febbraio 2022 in un omicidio di massa;

B.

considerando che, secondo diverse organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni internazionali, il Messico è da tempo il luogo più pericoloso e mortale per i giornalisti al di fuori delle zone di conflitto ufficiali; che, secondo Reporter senza frontiere, nel 2021 il Messico è stato il paese più pericoloso al mondo per i giornalisti per il terzo anno consecutivo e si è collocato al 143o posto su 180 paesi nella classifica dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo;

C.

considerando che il 2022 ha avuto l'inizio d'anno finora più sanguinoso per i giornalisti in Messico, registrando almeno sei vittime; che gli omicidi di María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Heber López Vásquez e Roberto Toledo sono solo alcuni tragici esempi di attacchi nei confronti dei giornalisti e degli operatori dei media; che i giornalisti sono costretti a lavorare in condizioni precarie e che molti di loro non hanno accesso ai servizi di assistenza sanitaria e psicologica; che la situazione si è deteriorata dalle ultime elezioni presidenziali del luglio 2018 e che, secondo fonti ufficiali, sono stati uccisi almeno 47 giornalisti;

D.

considerando che, stando al ministero degli Interni, in Messico da dicembre 2018 sono stati assassinati almeno 68 difensori dei diritti umani; che il livello di violenza nei confronti delle donne e il tasso di femminicidi sono elevati e che, malgrado le misure istituzionali adottate, il numero di persone scomparse è estremamente allarmante;

E.

considerando che nei briefing quotidiani per la stampa il Presidente López Obrador si è spesso servito della retorica populista per denigrare e intimidire i giornalisti indipendenti, i proprietari dei media e gli attivisti; che la retorica dell'abuso e della stigmatizzazione crea un clima di costante tensione nei confronti dei giornalisti indipendenti; che, con il pretesto di combattere le notizie false, il governo messicano ha creato una piattaforma statale destinata a denunciare, stigmatizzare e attaccare la stampa critica; che nel febbraio 2022 i giornalisti hanno organizzato proteste in 13 dei 32 Stati messicani, chiedendo maggiore sicurezza e l'avvio di indagini sugli attacchi contro i giornalisti;

F.

considerando che nel gennaio 2022 le misure di protezione disposte dal meccanismo federale per la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti riguardavano 1 518 persone, di cui 1 023 difensori dei diritti umani e 495 giornalisti; che il meccanismo è inficiato da gravi carenze in termini di finanziamenti e personale disponibili, dalla mancanza di un sostegno adeguato e di un coordinamento con i governi statali nonché da ritardi nell'attuazione delle misure di protezione, che spesso costano vite umane; che almeno nove beneficiari del programma di protezione sono stati assassinati;

G.

considerando che lo Stato messicano sta lavorando alla creazione di un sistema nazionale di prevenzione e protezione per i difensori dei diritti umani e i giornalisti, che si baserà su una legge generale in materia di prevenzione e protezione contro gli attacchi ai difensori dei diritti umani e ai giornalisti e comprenderà l'adozione di un modello nazionale di prevenzione, la creazione di un registro nazionale degli attacchi e l'attuazione di un protocollo nazionale di protezione;

H.

considerando che la corruzione istituzionalizzata e diffusa, favorita da un sistema giudiziario lacunoso, è alla base di un problema endemico di impunità, cosicché circa il 95 % degli omicidi di giornalisti resta impunito; che, come evidenziato dall'Ufficio del relatore speciale sulla libertà di espressione della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, tale impunità trasmette il messaggio che la violenza è ammissibile, incoraggiando la perpetrazione di nuovi crimini e generando un effetto di autocensura; che il governo messicano non ha attuato adeguatamente le riforme necessarie per ridurre la violenza e l'impunità, in particolare per i crimini contro i giornalisti e gli attivisti per i diritti umani;

I.

considerando che vi sono chiare indicazioni del fatto che lo Stato messicano ha utilizzato strumenti per intercettazioni telefoniche destinati a contrastare il terrorismo e i cartelli, compreso il software spia Pegasus, contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani;

J.

considerando che nel novembre 2020 il Messico ha ratificato l'accordo di Escazú, che comprende misure di protezione rafforzate per i difensori dell'ambiente; che il Messico dovrebbe considerare prioritaria l'attuazione di tale accordo;

K.

considerando che di recente è stata presentata al Congresso una proposta legislativa preoccupante, che mira a vietare a qualsiasi ONG beneficiaria di finanziamenti stranieri di cercare di influenzare l'attività legislativa o di partecipare a contenziosi strategici;

L.

considerando che diverse riforme costituzionali del sistema elettorale e giudiziario avviate dal governo del Presidente López Obrador sollevano dubbi circa la stabilità dello Stato di diritto e la certezza del diritto;

M.

considerando che il partenariato strategico UE-Messico ha permesso una più stretta cooperazione tra l'UE e il Messico su questioni di importanza globale e, in particolare, un dialogo più intenso, un maggiore coordinamento e scambi in settori quali la sicurezza, i diritti umani, la riforma elettorale, lo sviluppo regionale e le politiche commerciali e di regolamentazione; che il Messico e l'Unione europea condividono valori comuni;

N.

considerando che l'accordo globale UE-Messico include clausole sui diritti umani e la democrazia, ovvero all'articolo 1 e all'articolo 39; che il dialogo ad alto livello UE-Messico sui diritti umani che si è svolto nel 2020 è culminato in un accordo sull'attività congiunta in Messico per intensificare la protezione dei difensori dei diritti umani;

1.

condanna le minacce, le vessazioni e gli omicidi di cui sono vittime i giornalisti e i difensori dei diritti umani in Messico, compresi i difensori dell'ambiente e le popolazioni e comunità indigene; invita le autorità a indagare sugli omicidi in modo rapido, approfondito, indipendente e imparziale e, nel caso dei giornalisti e degli operatori dei media, conformemente al protocollo approvato per le indagini sui crimini contro la libertà di espressione;

2.

esprime il suo più profondo cordoglio, solidarietà e condoglianze a tutte le vittime e alle loro famiglie; ribadisce la propria preoccupazione per il clima di insicurezza e ostilità cui sono confrontati i difensori dei diritti umani e i giornalisti ed esprime solidarietà nei loro confronti;

3.

sottolinea che la libertà di parola online e offline, la libertà di stampa e la libertà di riunione costituiscono meccanismi fondamentali per il funzionamento di una democrazia sana; invita le autorità messicane ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la creazione di un ambiente sicuro per i giornalisti e i difensori dei diritti umani, in linea con le norme internazionali consolidate, anche affrontando a livello statale e federale la questione della corruzione diffusa, della formazione e delle risorse inadeguate, della complicità di alcuni funzionari e dei sistemi giudiziari carenti che portano a tassi di impunità così elevati;

4.

prende atto con preoccupazione delle critiche sistematiche e severe utilizzate dalle massime autorità del governo messicano nei confronti dei giornalisti e del loro lavoro e condanna i frequenti attacchi alla libertà dei media e nei confronti dei giornalisti e degli operatori dei media in particolare; ribadisce che il giornalismo può essere praticato solo in un contesto privo di minacce, aggressioni fisiche, psicologiche o morali o altri atti di intimidazione e vessazione, e invita le autorità messicane a rispettare e salvaguardare i più elevati standard di protezione della libertà di parola, della libertà di riunione e della libertà di scelta;

5.

invita le autorità, in particolare le più alte autorità, ad astenersi dall'emettere comunicazioni suscettibili di stigmatizzare i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli operatori dei media, esacerbare l'atmosfera nei loro confronti o distorcere i filoni d'indagine; invita tali autorità a sottolineare pubblicamente il ruolo centrale svolto dai difensori dei diritti umani e dai giornalisti nelle società democratiche;

6.

esorta il governo del Messico ad adottare misure concrete, tempestive ed efficaci per rafforzare le istituzioni nazionali, statali e locali e attuare una serie di strategie urgenti, globali e coerenti di prevenzione, protezione, riparazione e responsabilità per garantire che i difensori dei diritti umani e i giornalisti possano portare avanti le loro attività senza timore di rappresaglie e senza restrizioni, in linea con le raccomandazioni formulate dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo; raccomanda che il Messico integri una prospettiva di genere nell'affrontare la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani;

7.

esorta il meccanismo federale per la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti a soddisfare le sue promesse di aumentare i finanziamenti e le risorse e a istituire processi più rapidi per includere tra i beneficiari i difensori e i giornalisti al fine di salvare vite e garantire la sicurezza delle persone minacciate, compresa la concessione di misure di sicurezza destinate alle rispettive famiglie e ai loro colleghi e avvocati; sottolinea che le politiche di protezione pubblica dovrebbero coinvolgere efficacemente gli organi governativi e le istituzioni di ciascuno Stato e il livello locale;

8.

incoraggia il governo messicano a intervenire per rafforzare le istituzioni statali e consolidare lo Stato di diritto nell'ottica di affrontare alcuni dei problemi strutturali che sono all'origine delle violazioni dei diritti umani, e chiede che in tale processo siano coinvolte le organizzazioni civili che operano nel campo dei diritti umani; accoglie con favore la creazione della commissione nazionale di ricerca (CNB) con l'obiettivo di cercare fosse comuni in tutto il paese e di adottare misure per determinare e pubblicare il numero reale di persone scomparse;

9.

invita il governo messicano a cooperare pienamente con gli organi delle Nazioni Unite e a estendere un invito permanente ai fini delle visite di tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione, e a cooperare con loro in modo proattivo;

10.

accoglie con favore la recente visita in Messico del comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate e il riconoscimento da parte del governo della giurisdizione del comitato per l'esame dei casi relativi al Messico, consentendo alle famiglie delle vittime di presentare i casi al comitato una volta esaurito il ricorso legale a livello nazionale;

11.

invita tutti gli Stati membri, il Servizio europeo per l'azione esterna e la delegazione dell'UE in Messico a sollevare le preoccupazioni in materia di diritti umani con i loro omologhi messicani e a porre la protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani al centro dei dialoghi UE-Messico; esorta la delegazione dell'UE e gli Stati membri ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e sulla libertà di espressione online e offline, onde fornire tutto il sostegno adeguato all'attività dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti;

12.

sottolinea l'importanza del Messico come partner strategico; ricorda l'importanza di una relazione solida e profonda tra l'UE e il Messico e ribadisce il suo impegno a promuovere le relazioni attraverso l'accordo globale UE-Messico aggiornato, che rafforza ulteriormente le disposizioni in materia di diritti umani e consente all'UE e al Messico di discutere una serie di questioni quali i diritti umani con la società civile, compresi i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti a livello multilaterale;

13.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, alla presidenza pro tempore della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana nonché al Presidente, al governo e al Congresso del Messico.

(1)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/191


P9_TA(2022)0079

Myanmar/Birmania a un anno dal colpo di Stato

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul Myanmar/Birmania: a un anno dal colpo di Stato (2022/2581(RSP))

(2022/C 347/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania, segnatamente quelle del 7 luglio 2016 (1), del 15 dicembre 2016 (2) e del 14 settembre 2017 sul Myanmar/Birmania (3), in particolare la situazione dei rohingya, del 14 giugno 2018 sulla situazione dei profughi rohingya, in particolare la difficile situazione dei bambini (4), del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (5), del 19 settembre 2019 sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya (6), dell'11 febbraio 2021 sulla situazione in Myanmar/Birmania (7) e del 7 ottobre 2021 sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici (8),

visto il regolamento (UE) 2022/238 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021 sul Myanmar/Birmania,

vista la decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, del 29 aprile 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (10),

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 1o febbraio 2022 dall'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza a nome dell'Unione europea e dai ministri degli Esteri di Albania, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti sul primo anniversario del colpo di Stato militare in Myanmar/Birmania,

viste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante a nome dell'UE del 31 gennaio 2022 sulla continua escalation della violenza in Myanmar/Birmania, dell'8 novembre e del 6 dicembre 2021 sulla situazione in Myanmar/Birmania, del 13 ottobre 2021 a sostegno del lavoro dell'inviato speciale dell'ASEAN, e del 30 aprile 2021 sull'esito della riunione dei leader dell'ASEAN,

vista la dichiarazione rilasciata l'11 gennaio 2022 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sull'ultima condanna a carico della Consigliera di Stato, Daw Aung San Suu Kyi,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

visto il consenso in cinque punti dell'ASEAN del 24 aprile 2021,

vista la dichiarazione del Presidente dell'ASEAN del 2 febbraio 2022 sulla situazione in Myanmar/Birmania,

viste la dichiarazione sul Myanmar/Birmania rilasciata dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 23 settembre 2021 e la dichiarazione rilasciata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania il 22 settembre 2021,

vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 16 settembre 2021, sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania,

vista la dichiarazione del 29 dicembre 2021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Myanmar/Birmania,

visto il comunicato stampa del 2 febbraio 2022 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Myanmar/Birmania,

vista la dichiarazione del 30 gennaio 2022 attribuita al portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Myanmar/Birmania,

vista la dichiarazione sul Myanmar/Birmania rilasciata il 28 gennaio 2022 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, in particolare la relazione del 22 febbraio 2022 dal titolo «Enabling Atrocities: UN Member States' Arms Transfers to the Myanmar Military» (atrocità autorizzate: trasferimenti di armi dagli Stati membri delle Nazioni Unite all'esercito del Myanmar/Birmania),

viste le conclusioni del 28 febbraio 2022 delle audizioni pubbliche sulle obiezioni preliminari sollevate dal Myanmar/Birmania nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Gambia contro Myanmar/Birmania),

vista la risoluzione 75/287 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 giugno 2021, sulla situazione in Myanmar/Birmania,

vista la relazione del dicembre 2021 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari dal titolo «Panoramica delle esigenze umanitarie — Myanmar/Birmania»,

vista la dichiarazione del 27 dicembre 2021 attribuita all'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sul Myanmar/Birmania,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar/Birmania,

vista la relazione 2021 del meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar/Birmania,

vista la relazione della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sul Myanmar/Birmania, del 22 agosto 2019, sulla violenza sessuale e di genere nel paese e l'impatto di genere dei suoi conflitti etnici,

viste le relazioni del meccanismo di vigilanza sul Myanmar/Birmania dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948,

visto l'articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 1o febbraio 2021 le forze armate del Myanmar/Birmania, note come Tatmadaw, in palese violazione della Costituzione del paese e dei risultati delle elezioni del novembre 2020, hanno arrestato il Presidente Win Myint, la Consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e una serie di membri di spicco del governo, hanno preso il potere sui rami legislativo, giudiziario ed esecutivo del governo con un colpo di Stato e hanno dichiarato lo stato di emergenza per un anno; che nell'agosto 2021 il comandante in capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, si è autoproclamato Primo ministro e ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino ad agosto 2023; che soltanto Win Myint, in qualità di presidente del Myanmar/Birmania, è autorizzato dalla costituzione a introdurre uno stato di emergenza;

B.

considerando che, in risposta al golpe militare, si sono svolte proteste e manifestazioni pacifiche in varie città del Myanmar/Birmania per chiedere il ripristino della democrazia; che vi hanno partecipato vari gruppi, tra cui il Movimento per la disobbedienza civile (CDM); che le forze di sicurezza hanno fatto un ricorso eccessivo e letale alla forza contro i manifestanti; che la resistenza popolare è proseguita e che la violenza utilizzata dal Tatmadaw per farvi fronte è aumentata;

C.

considerando che il comitato di rappresentanza della Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) e il governo di unità nazionale (NUG) sono stati costituiti con l'obiettivo di rappresentare le aspirazioni democratiche del popolo del Myanmar/Birmania;

D.

considerando che il 24 aprile 2021 i leader dell'ASEAN hanno incontrato Min Aung Hlaing, comandante in capo della giunta militare, a Giacarta e hanno raggiunto un consenso in cinque punti; che, ad oggi, la giunta militare non ha intrapreso alcuna azione per dare attuazione a tale consenso in cinque punti; che dall'adozione del consenso in cinque punti si è assistito di fatto a un'escalation e a una drammatica recrudescenza della violenza;

E.

considerando che nel maggio 2021 la giunta militare ha compiuti i primi passi per sciogliere il partito politico di Aung San Suu Kyi, che era al governo fino al colpo di Stato del febbraio 2021; che la Consigliera di Stato, Aung San Suu Kyi, e il Presidente, Win Myint, sono a tutt'oggi in carcere e sono già stati condannati per una serie di accuse a loro carico; che Aung San Suu Kyi è stata inizialmente condannata a quattro anni di reclusione, successivamente ridotta a due, ma è confrontata ad almeno una dozzina di accuse in totale;

F.

considerando che la giunta ha perpetrato uccisioni, sparizioni forzate, torture, stupri e altri reati di violenza sessuale; che, dal 1o febbraio 2021 a questa parte, politici, funzionari governativi, difensori dei diritti umani, rappresentanti della società civile, rappresentanti religiosi, manifestanti pacifici e scrittori sono stati illegalmente arrestati o messi agli arresti domiciliari; che secondo l'ultimo comunicato stampa dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 28 gennaio 2022, dopo il colpo di Stato sono state uccise almeno 1 500 persone e almeno 11 787 sono state arrestate arbitrariamente dalle autorità militari; che al 21 gennaio 2022 la giunta aveva incarcerato 649 membri del partito di opposizione, la Lega nazionale per la democrazia, 14 dei quali sono deceduti durante e poco dopo il fermo; che al 4 marzo 2022 i tribunali militari avevano condannato a morte 84 persone; che tra il febbraio 2021 e il gennaio 2022 si sono verificati almeno 4 924 scontri e 1 724 aggressioni contro la popolazione civile;

G.

considerando che la giunta ha preso di mira le donne attraverso esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie diffuse, aggressioni sessuali e violenza di genere; che oltre 000 delle persone fermate dal 1o febbraio 2021 sono donne; che al dicembre 2021 le forze di sicurezza della giunta militare avevano ucciso 94 donne nel corso di offensive, interrogatori o raduni di protesta contro la giunta;

H.

considerando che in Myanmar/Birmania si registrano violazioni della libertà di religione o di credo e di altri diritti umani a danno delle minoranze religiose ed etniche; che dall'inizio del colpo di Stato si sono avute oltre 35 segnalazioni documentate di aggressioni contro chiese e altri luoghi di culto e fedeli, tra cui cristiani e musulmani;

I.

considerando che l'esercito ha contestualmente intensificato la repressione nei confronti dei media nel paese e che un numero crescente di giornalisti è stato arbitrariamente arrestato, detenuto e accusato al fine di mettere a tacere i media e sopprimere la libertà di espressione; che la giunta militare ricorre sempre più spesso a strumenti di sorveglianza e censura, imponendo restrizioni alle telecomunicazioni e a Internet; che al 21 gennaio 2022 la giunta aveva incarcerato 120 giornalisti e ne ha uccisi tre, trasformando il Myanmar/Birmania nel secondo paese al mondo con il maggior numero di giornalisti detenuti; che l'esercito ha accusato 12 organi di informazione di aver commesso reati e/o ne ha revocato le licenze;

J.

considerando che, a partire dal colpo di Stato, sono stati uccisi almeno 27 attivisti sindacali e sono stati arrestati 116 lavoratori e sindacalisti; che 16 organizzazioni per i diritti dei lavoratori sono state dichiarate illegali e molte di esse sono state costrette alla clandestinità per tutelarsi; che, due settimane dopo il colpo di Stato, le forze armate hanno introdotto importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, che sono diventati le principali disposizioni giuridiche utilizzate per incriminare coloro che si oppongono al regime militare, tra cui leader sindacali e difensori dei diritti dei lavoratori;

K.

considerando che la giunta è composta dalle stesse forze che hanno iniziato gli attacchi genocidi nel 2017 e che continuano a praticare politiche genocide e la segregazione nei confronti dei rohingya; considerando che circa 600 000 rohingya sono rimasti nello Stato di Rakhine, dove sono soggetti a continue politiche e pratiche discriminatorie, sistematiche violazioni dei loro diritti fondamentali e arresti arbitrari, e dove sono confinati in campi sovraffollati per gli sfollati interni e hanno un accesso estremamente limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria; che la legge sulla cittadinanza del Myanmar/Birmania dichiara i rohingya «non cittadini» o «residenti stranieri», privandoli in tal modo della cittadinanza, il che ne aggrava la situazione di precarietà; che la persecuzione della minoranza rohingya non è cessata, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale;

L.

considerando che la giunta del Myanmar/Birmania rifiuta di svolgere indagini serie in merito alle violazioni dei diritti umani contro i rohingya e di chiamare i responsabili di tali atti a risponderne; che le autorità rifiutano di cooperare con i meccanismi delle Nazioni Unite; che ciò ha indotto la Corte penale internazionale ad avviare un'indagine specifica sulla situazione della minoranza rohingya;

M.

considerando che dal dicembre 2021 la giunta militare ha aumentato il numero di attacchi aerei contro i villaggi degli Stati etnici, con conseguenze tragiche per almeno 200 000 civili; che, secondo le Nazioni Unite, nel dicembre 2021 l'esercito ha ucciso diverse persone disarmate, tra cui cinque minori che sono stati bruciati vivi;

N.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che «il rischio di un conflitto armato su larga scala richiede un approccio collettivo per prevenire una catastrofe multidimensionale nel cuore del Sud-Est asiatico e oltre»;

O.

considerando sono oltre 453 000 i nuovi sfollati, la maggior parte dei quali donne e bambini, ancora intrappolati nelle zone di conflitto, in aggiunta ad altre 370 400 persone che già vivevano in condizioni di sfollamento protratto prima del febbraio 2021 e a quasi un milione di rifugiati del Myanmar/Birmania che si trovano nei paesi vicini; che, secondo stime delle Nazioni Unite, nell'intero Myanmar/Birmania ci sono 14,4 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, di cui 5 milioni sono bambini, e 13,3 milioni di persone a rischio di insicurezza alimentare e fame, un numero in aumento rispetto ai 2,8 milioni precedenti il golpe militare; che nel dicembre 2021 l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha pubblicato il piano di risposta umanitaria per il 2022, secondo il quale occorrono 826 milioni di USD per raggiungere i 6,2 milioni di persone bisognose di sostegno umanitario salvavita;

P.

considerando che l'accesso agli aiuti umanitari e la loro distribuzione sono stati gravemente limitati e intenzionalmente ostacolati dal regime, che ha distrutto le infrastrutture nelle aree bisognose di intervento, arrestato gli operatori sanitari, privato le persone di medicinali e ossigeno, nonché arrestato e ucciso i capi religiosi e i volontari locali che fornivano sostegno umanitario;

Q.

considerando che la situazione umanitaria in Myanmar/Birmania è stata aggravata anche dalla gestione negligente, da parte della giunta, dell'epidemia di COVID-19; che l'esercito ha sfruttato le misure contro la COVID-19 per reprimere gli attivisti per la democrazia, i difensori dei diritti umani e i giornalisti; che la giunta militare ha chiuso ospedali e ha preso di mira i professionisti del settore medico, portando il sistema sanitario al collasso mentre la COVID-19 si diffonde in tutto il paese; che le truppe hanno distrutto le forniture e le attrezzature mediche e hanno occupato decine di strutture mediche, inducendo la popolazione di Myanmar/Birmania a evitare di recarsi nelle strutture mediche per paura di essere arrestata o fucilata; che l'affollamento delle carceri e le condizioni generali di trascuratezza della salute in cui versano i detenuti hanno contribuito a un aumento del numero di infezioni da COVID-19;

R.

considerando che il Tatmadaw e i suoi generali si stanno procurando fondi attraverso la vendita illegale di legname, pietre preziose, gas e petrolio e sono accusati da più parti di corruzione; che non sono ancora state predisposte adeguate misure di dovere di diligenza per determinare la provenienza delle pietre preziose acquistate da imprese e consumatori europei; che i proventi del gas costituiscono la principale fonte di reddito in valuta estera dell'esercito, il quale, secondo le stime, ammonta a un miliardo di dollari l'anno in dazi, imposte, royalties, diritti, tariffe e altri profitti; che 19 banche operanti a livello internazionale hanno investito oltre 65 miliardi di USD in 18 società aventi legami commerciali diretti e di lunga data con le forze militari del Myanmar/Birmania o con entità statali del paese che l'esercito sta cercando di controllare a seguito del colpo di Stato;

S.

considerando che il 21 febbraio 2022 l'UE ha annunciato l'adozione di ulteriori sanzioni nei confronti di persone ed entità per il loro coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania; che Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), una delle entità elencate, è un'impresa statale finita sotto il controllo della giunta militare a seguito del colpo di Stato dello scorso anno; che una deroga al regime delle sanzioni consente esplicitamente agli operatori dell'UE del settore petrolifero e del gas che rimangono in Myanmar/Birmania di effettuare transazioni finanziarie con MOGE;

T.

considerando che la giunta militare riceve jet da combattimento e veicoli blindati dalla Cina e dalla Russia; che tali mezzi sono stati utilizzati contro la popolazione civile a partire dal colpo di Stato dello scorso anno; che la Serbia ha autorizzato l'esportazione di razzi e artiglieria destinati alle forze armate del Myanmar/Birmania; che la Cina e la Russia hanno compiuto numerosi sforzi politici, militari ed economici volti a legittimare la giunta; che entrambe hanno legami con le forze armate del Myanmar/Birmania, in quanto principali fornitori di armi nel paese; che entrambi i paesi hanno ripetutamente bloccato i tentativi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di trovare un accordo in merito alle dichiarazioni sulla situazione in Myanmar/Birmania;

U.

considerando che la giunta del Myanmar/Birmania ha espresso il proprio sostegno alla guerra di Putin contro l'Ucraina;

V.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania ha affermato in una dichiarazione ufficiale che gli attacchi sistematici e diffusi delle forze armate a danno della popolazione del Myanmar/Birmania possono costituire crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha dichiarato esplicitamente che gli artefici ed autori del colpo di Stato e di tali violazioni dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni;

W.

considerando che, ad oggi, la Commissione non ha ancora avviato un'indagine a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG (11) al fine di sospendere le preferenze commerciali di cui beneficia il Myanmar/Birmania, come formalmente richiesto dal Parlamento a larghissima maggioranza nel giugno 2018, nel settembre 2018, nel settembre 2019, nel febbraio 2021 e nell'ottobre 2021;

1.

condanna con fermezza il colpo di Stato messo in atto il 1o febbraio 2021 dal Tatmadaw sotto la guida del comandante in capo, Min Aung Hlaing, e le susseguenti efferate atrocità, le uccisioni di massa e le violazioni diffuse dei diritti umani a danno della popolazione del Myanmar/Birmania;

2.

invita il Tatmadaw a rispettare pienamente l'esito delle elezioni democratiche del novembre 2020, a ripristinare il governo civile e a porre fine allo stato di emergenza; sostiene la CRPH, il NUG e il Consiglio consultivo di unità nazionale (NUCC) in quanto unici rappresentanti legittimi delle aspirazioni democratiche del popolo del Myanmar/Birmania;

3.

invita le forze armate del Myanmar/Birmania a porre immediatamente fine a tutte le violenze e gli attacchi contro il popolo del Myanmar/Birmania in tutte le parti del paese, a rilasciare Aung San Suu Kyi e tutti gli altri prigionieri politici, compresi i leader religiosi, immediatamente e senza condizioni, e ad adottare misure per stabilire un percorso di dialogo e riconciliazione con tutte le parti interessate, compreso il governo di unità nazionale, il comitato di rappresentanza di Pyidaungsu Hluttaw e i rappresentanti di tutti i gruppi etnici coinvolti, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle libertà fondamentali di espressione, associazione e riunione pacifica, nonché di religione o di credo;

4.

esprime sgomento di fronte ai crimini perpetrati dal Tatmadaw contro i gruppi etnici e religiosi in Myanmar/Birmania; condanna fermamente gli attacchi del Tatmadaw negli stati di Kayin, Kayah, Kachin, Shan e Chin, e nelle regioni di Magwe e Sagaing, che hanno portato a sfollamenti su larga scala, alla morte di civili, compresi bambini, alla distruzione di edifici religiosi e ad altre violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario;

5.

ribadisce la sua condanna di tali violazioni dei diritti umani e degli attacchi sistematici e diffusi contro la popolazione rohingya; evidenzia che l'UE continuerà a monitorare da vicino le azioni intraprese dai vertici militari nei confronti delle minoranze del paese, compresi i rohingya;

6.

condanna la persecuzione dei cristiani nel paese; esorta il Tatmadaw a porre fine alle uccisioni e agli arresti di cristiani nonché ai bombardamenti e ai saccheggi nelle chiese; sottolinea che la comunità internazionale ha espresso profonda preoccupazione per i violenti attacchi contro le comunità cristiane in Myanmar/Birmania;

7.

condanna qualsiasi ricorso alla violenza da parte della giunta a danno dei propri cittadini nonché altre forme di vessazione, in particolare nei confronti dei difensori dei diritti umani, degli attivisti della società civile e dei giornalisti; deplora le restrizioni al diritto alla libertà di espressione e ad altri diritti umani; esorta la giunta a revocare qualsiasi limitazione delle telecomunicazioni e dell'accesso a Internet, compreso il blocco dei siti web dei media indipendenti e le piattaforme dei social media;

8.

condanna fermamente e respinge tutte le violenze sessuali e di genere perpetrate dalle forze armate nel quadro di una strategia deliberata volta a intimidire, terrorizzare e punire la popolazione civile, comprese le minoranze etniche; condanna tutte le forme di violenza contro le donne, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze;

9.

condanna l'aumento delle violazioni dei diritti dei lavoratori, in particolare nel settore dell'abbigliamento, nonché le aggressioni e le violenze nei confronti dei sindacati e dei difensori dei diritti dei lavoratori; chiede che si ponga immediatamente fine alle violenze contro i lavoratori e i sindacati e che siano tutelati i diritti dei sindacati e dei loro affiliati, compreso il diritto di operare liberamente;

10.

condanna gli attacchi perpetrati dalle autorità militari ai danni di professionisti del settore sanitario e delle strutture mediche, come pure la loro risposta alla pandemia di COVID-19; esorta la giunta ad adottare nuovamente una strategia di contenimento e un sistema di tracciamento dei contatti, nonché a garantire che la popolazione abbia accesso ai servizi sanitari e ai vaccini; chiede alla Commissione di intensificare il suo sostegno a tale riguardo, anche fornendo dosi di vaccini contro la COVID-19, e di garantire che raggiungano i cittadini del Myanmar/Birmania;

11.

deplora che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia discusso un progetto di risoluzione sul Myanmar/Birmania e invita gli Stati membri dell'UE e il Servizio europeo per l'azione esterna ad accrescere la pressione sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di conseguire l'unità nell'adozione di sanzioni mirate, compresi divieti di viaggio globali, e il congelamento dei beni alla leadership della giunta e dei conglomerati militari, imponendo un ampio embargo globale sulle armi nei confronti del Myanmar/Birmania, sospendendo la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti e indiretti di armi e prodotti a duplice uso, munizioni e altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché la fornitura di addestramento o altre forme di assistenza militare e di sicurezza; invita gli Stati membri e i paesi associati a mantenere l'embargo sulla fornitura, la vendita e il trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito, la spedizione e l'intermediazione, di tutte le armi, le munizioni e le altre attrezzature e i sistemi militari, di sicurezza e di sorveglianza, nonché la fornitura di addestramento, la manutenzione o altre forme di assistenza militare e di sicurezza; ritiene necessario che la Corte penale internazionale conduca ulteriori indagini sulla situazione;

12.

condanna fermamente la fornitura di armi e attrezzature militari al Tatmadaw da parte di Cina, Russia e Serbia; sottolinea che i paesi come la Cina, la Russia e la Serbia, fornendo armi alla giunta del Myanmar/Birmania, sono direttamente responsabili delle atrocità commesse con tali armi;

13.

condanna fermamente il sostegno della giunta del Myanmar/Birmania alla guerra illegale in Ucraina condotta dalla Russia;

14.

è del parere che il consenso in cinque punti dell'ASEAN non abbia ancora sortito alcun risultato; chiede che l'ASEAN, i suoi membri e in particolare il suo inviato speciale per il Myanmar/Birmania facciano un uso più proattivo del loro ruolo speciale nel paese, cooperino con l'inviato speciale delle Nazioni Unite e avviino un dialogo con tutte le parti coinvolte, segnatamente con il governo di unità nazionale e i rappresentanti della società civile, in particolare le donne e i gruppi etnici, al fine di promuovere, come minimo, l'attuazione effettiva e significativa del consenso in cinque punti onde raggiungere una risoluzione sostenibile e democratica della crisi attuale nel prossimo futuro; deplora la visita del Primo ministro cambogiano, Hun Sen, al comandante militare, Min Aung Hlaing, del Myanmar/Birmania il 7 gennaio 2022, la prima visita di un capo di governo a seguito del colpo di Stato, che ha conferito legittimità alla giunta;

15.

esorta tutte le parti coinvolte nella crisi in Myanmar/Birmania ad agevolare l'accesso sicuro e senza restrizioni all'assistenza umanitaria e a concedere l'accesso agli operatori umanitari; invita la Commissione a disimpegnarsi dalle relazioni di lavoro con la giunta per quanto riguarda la fornitura di assistenza umanitaria, impedendole in questo modo di utilizzarla come ricatto per gli aiuti umanitari; invita la Commissione a riorientare e intensificare gli aiuti umanitari, compreso il sostegno sanitario, attraverso canali transfrontalieri, reti umanitarie locali, fornitori di servizi etnici nonché organizzazioni di tipo comunitario e della società civile; chiede che la Commissione valuti come realizzare progetti di sviluppo con tali gruppi e orientare l'assistenza allo sviluppo di conseguenza;

16.

condanna i respingimenti dei rifugiati da parte dei paesi vicini verso il Myanmar/Birmania, che avvengono in violazione del principio di non respingimento; invita i paesi vicini, in particolare la Thailandia, l'India e la Cina, a garantire l'accesso ai rifugiati che attraversano la frontiera; invita tali governi ad assicurare che le organizzazioni umanitarie e le organizzazioni locali della società civile possano accedere alle zone in cui si trovano sfollati interni lungo i loro confini con il Myanmar/Birmania;

17.

invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale ad adempiere urgentemente ai propri obblighi finanziari nell'ambito del piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite del 2021 a favore del Myanmar/Birmania;

18.

accoglie con favore i quattro cicli di sanzioni dell'UE a seguito del colpo di Stato militare e alla successiva repressione; esorta il Consiglio a inserire il Consiglio di amministrazione dello Stato quale entità, invece dei suoi singoli membri, nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive; accoglie con favore la decisione dell'UE di aggiungere MOGE all'elenco delle entità sanzionate; invita il Consiglio a revocare la deroga che consente esplicitamente agli operatori dell'UE nel settore petrolifero e del gas che rimangono in Myanmar/Birmania di effettuare transazioni finanziarie con MOGE ed esorta gli Stati membri ad astenersi dall'attuare la deroga; esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire che il ritiro delle imprese dell'UE che rispettano le sanzioni non vada a vantaggio della giunta, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, anche chiarendo che le azioni delle società non possono essere vendute o trasferite a MOGE o ad altre imprese della giunta nel quadro dell'applicazione delle sanzioni; sottolinea che è essenziale un ulteriore coordinamento internazionale con le giurisdizioni che condividono gli stessi principi; invita il Consiglio, in un ulteriore ciclo di sanzioni, a concentrarsi anche sulle riserve della banca centrale; sottolinea che ciò richiederebbe il congelamento delle attività e il divieto di trasferimenti finanziari internazionali alle due banche statali, la Banca per il commercio estero del Myanmar e la Banca per gli investimenti e il commercio del Myanmar;

19.

esorta l'UE e i suoi Stati membri a esplorare tutti i canali giudiziari e l'assunzione di responsabilità per i gravi crimini internazionali commessi dalle forze di sicurezza, compresi i crimini contro l'umanità a seguito del colpo di Stato, nonché i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e gli atti di genocidio commessi a Rakhine e in altri Stati etnici nel corso di decenni, promuovendo il rinvio della situazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla CPI, sostenendo formalmente la causa intentata dal Gambia contro il Myanmar/Birmania dinanzi alla Corte internazionale di giustizia riguardo alla convenzione sul genocidio e continuando a garantire che il meccanismo investigativo indipendente sul Myanmar/Birmania sia pienamente finanziato e sostenuto;

20.

invita la Commissione a monitorare attentamente l'opportunità di avviare un'indagine sul ritiro del regime «Tutto tranne le armi», al fine di sospendere le preferenze commerciali a favore del Myanmar/Birmania in settori specifici, in particolare le imprese appartenenti ai membri dell'esercito del Myanmar/Birmania, e a tenere debitamente informato il Parlamento in merito alle misure da adottare;

21.

sottolinea che le imprese locali e multinazionali che operano in Myanmar/Birmania devono rispettare i diritti umani e smettere di favorire gli autori degli abusi; esorta vivamente, in tal senso, le imprese stabilite nell'UE a garantire di non avere legami con le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, con loro singoli membri o con entità da esse detenute o controllate, e di non contribuire, direttamente o indirettamente, alla repressione militare della democrazia e dei diritti umani;

22.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al legittimo presidente e al legittimo governo di unità nazionale del Myanmar/Birmania, al comitato di rappresentanza della Pyidaungsu Hluttaw, alla Consigliera di Stato del Myanmar/Birmania, al Tatmadaw, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli Stati membri dell'ASEAN, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nonché al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

(1)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 134.

(2)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 112.

(3)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 109.

(4)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 80.

(5)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 124.

(6)  GU C 171 del 6.5.2021, pag. 12.

(7)  GU C 465 del 17.11.2021, pag. 135.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2021)0417.

(9)  GU L 40 del 21.2.2022, pag. 8.

(10)  GU L 147 del 30.4.2021, pag. 17.

(11)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/198


P9_TA(2022)0080

Distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla distruzione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh (2022/2582(RSP))

(2022/C 347/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Armenia e l'Azerbaigian,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sul patrimonio culturale in Azerbaigian (1),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2021 (2),

vista la dichiarazione comune rilasciata il 9 dicembre 2021 dalla presidente della delegazione per le relazioni con il Caucaso meridionale, dal relatore permanente del Parlamento europeo sull'Armenia e dal relatore permanente del Parlamento europeo sull'Azerbaigian sulle ordinanze emanate dalla Corte internazionale di giustizia il 7 dicembre 2021 nelle cause tra Armenia e Azerbaigian,

viste le relazioni della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 marzo 2020, dal titolo «La politica del partenariato orientale dopo il 2020: rafforzare la resilienza — Un partenariato orientale vantaggioso per tutti» (JOIN(2020)0007),

visto il piano economico e di investimenti per i paesi del partenariato orientale,

vista la dichiarazione rilasciata dai copresidenti del gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) l'11 novembre 2021, in cui ribadiscono l'importanza di proteggere i siti storici e culturali nella regione,

vista le ordinanze emanate il 7 dicembre 2021 dalla Corte internazionale di giustizia,

viste le conclusioni del Consiglio, del 21 giugno 2021, sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi,

vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972,

vista la dichiarazione dell'UNESCO, del 17 ottobre 2003, sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

viste la Convenzione culturale europea, la Convenzione europea riveduta per la protezione del patrimonio archeologico e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, di cui l'Armenia e l'Azerbaigian sono parti,

visti la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, di cui l'Armenia e l'Azerbaigian sono parti, e il relativo protocollo, applicabile ai territori occupati, nonché il secondo protocollo sulla protezione rafforzata dei beni culturali, che vieta «qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico»,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la distruzione o la dissacrazione di qualsiasi monumento o bene appartenente al patrimonio culturale, religioso o nazionale viola i principi dell'Unione europea;

B.

considerando che 1 456 monumenti, principalmente armeni, sono passati sotto il controllo dell'Azerbaigian dopo il cessate il fuoco del 9 novembre 2020; che durante la guerra del 2020 l'Azerbaigian ha deliberatamente provocato ingenti danni al patrimonio culturale armeno, in particolare con il bombardamento della Chiesa di Gazanchi, la cattedrale di Cristo San Salvatore/Ghazanchetsots a Shusha/Shushi nonché la distruzione, la riconversione o i danni inflitti ad altre chiese e cimiteri durante e dopo il conflitto, come la chiesa di Zoravor Surb Astvatsatsin nei pressi della città di Mekhakavan e la chiesa di San Yeghishe vicino al villaggio di Mataghis nel Nagorno-Karabakh; che in occasione della sua visita alla chiesa armena del XII secolo a Tsakuri il presidente Aliyev ha promesso di rimuovere le iscrizioni armene dalla chiesa;

C.

considerando che, come indicato nella dichiarazione dell'UNESCO del 2003 sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, quest'ultimo costituisce un elemento importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui, nonché della coesione sociale, cosicché la sua distruzione intenzionale può avere conseguenze negative per la dignità umana e i diritti umani;

D.

considerando che la distruzione di siti, manufatti e oggetti del patrimonio culturale contribuisce all'inasprimento delle ostilità, dell'odio reciproco e dei pregiudizi razziali tra le società e al loro interno;

E.

considerando che il rispetto delle minoranze, compresa la tutela del loro patrimonio culturale, è parte integrante della politica europea di vicinato; che la politica europea di vicinato mira a istituire un partenariato con l'Armenia e l'Azerbaigian sulla base di valori comuni;

F.

considerando che il più recente conflitto armato nel Nagorno-Karabakh e nelle zone limitrofe si è concluso a seguito di un accordo su un cessate il fuoco integrale nel Nagorno-Karabakh e dintorni tra Armenia, Azerbaigian e Russia, firmato il 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il 10 novembre 2020;

G.

considerando che il Nagorno-Karabakh ospita numerose chiese, moschee, khachkar (cippi funerari) e cimiteri;

H.

considerando che il 7 dicembre 2021 la Corte internazionale di giustizia ha disposto nella sua ordinanza che l'Azerbaigian «adotta tutte le misure necessarie per prevenire e punire atti di vandalismo e dissacrazione a danno del patrimonio culturale armeno, inclusi ma non limitati a chiese e altri luoghi di culto, monumenti, punti di riferimento, cimiteri e manufatti»; che la Corte internazionale di giustizia ha ordinato all'Armenia e all'Azerbaigian di adottare «tutte le misure necessarie per prevenire l'incitamento e la promozione dell'odio razziale»; che essa ha inoltre ordinato all'Azerbaigian di «proteggere dalla violenza e dalle lesioni personali tutte le persone catturate in relazione al conflitto militare del 2020 che rimangono in stato di detenzione»; che nelle sue ordinanze la Corte internazionale di giustizia ha sancito che «entrambe le parti si astengono da qualsiasi azione che possa aggravare o estendere la controversia dinanzi alla Corte o rendere più difficile la risoluzione»;

I.

considerando che l'UNESCO ha ribadito l'obbligo dei paesi di proteggere il patrimonio culturale conformemente ai termini della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e ha proposto di condurre una missione di esperti indipendenti al fine di redigere un inventario preliminare dei beni culturali significativi come primo passo verso l'effettiva salvaguardia del patrimonio della regione;

J.

considerando che la tutela del patrimonio culturale svolge un ruolo fondamentale nel promuovere una pace duratura, favorendo la tolleranza, il dialogo interculturale e interreligioso e la comprensione reciproca, nonché la democrazia e lo sviluppo sostenibile;

K.

considerando che i beni culturali rivestono grande importanza culturale, artistica, storica e scientifica e devono essere protetti da appropriazioni illecite, deterioramento e distruzione; che le chiese e i monasteri armeni appartengono al più antico patrimonio cristiano del mondo e al patrimonio comune dell'umanità;

L.

considerando che nella causa dinanzi alla Corte internazionale di giustizia sono state formulate gravi accuse circa il coinvolgimento delle autorità azere nella distruzione di cimiteri, chiese e monumenti storici nel Nagorno-Karabakh;

M.

considerando che il prolungato conflitto ha avuto un impatto catastrofico sul patrimonio culturale del Nagorno-Karabakh e della regione; che negli ultimi 30 anni l'Azerbaigian ha causato la distruzione irreversibile del patrimonio religioso e culturale, in particolare nella Repubblica autonoma di Nakhchivan, dove sono state distrutte 89 chiese armene, 20 000 tombe e oltre 5 000 lapidi; che ciò si è verificato anche nelle precedenti zone di conflitto restituite all'Azerbaigian dall'Armenia, in particolare la distruzione e il saccheggio quasi totale di Aghdam e Fuzuli;

N.

considerando che la prima guerra del Nagorno-Karabakh ha portato al deterioramento e alla distruzione del patrimonio culturale azero, compresi i siti culturali e religiosi abbandonati dagli sfollati interni azeri nella regione; che tali siti sono stati distrutti, parzialmente distrutti, trascurati o demoliti per ottenere materiali da costruzione;

O.

considerando che il patrimonio culturale armeno nella regione del Nagorno-Karabakh si sta eliminando non solo mediante il suo deterioramento e la sua distruzione, ma anche attraverso la falsificazione della storia e i tentativi di ricollegare tale patrimonio all'«Albania caucasica»; considerando che il 3 febbraio 2022 il ministro della Cultura dell'Azerbaigian, Anar Karimov, ha annunciato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di eliminare «le tracce fittizie lasciate dagli armeni sui santuari religiosi albanesi»;

1.

condanna con forza la persistente politica dell'Azerbaigian di cancellare e negare il patrimonio culturale armeno nella zona del Nagorno-Karabakh e nelle aree limitrofe, in violazione del diritto internazionale e della recente decisione della CIG;

2.

riconosce che la cancellazione del patrimonio culturale armeno si iscrive nel quadro più ampio di una politica sistematica a livello statale promossa dalle autorità azere incentrata sull'armenofobia, il revisionismo storico e l'odio nei confronti degli armeni, che include la disumanizzazione, l'esaltazione della violenza nonché rivendicazioni territoriali nei confronti della Repubblica d'Armenia che minacciano la pace e la sicurezza nel Caucaso meridionale;

3.

sottolinea che il patrimonio culturale si compone di una dimensione universale quale testimonianza della storia indissolubilmente legata all'identità dei popoli, che la comunità internazionale deve proteggere e preservare per le generazioni future; evidenzia l'importanza del ricco patrimonio culturale della regione; esorta tutti gli Stati ad adottare le misure necessarie per garantire la salvaguardia dei siti del patrimonio culturale immateriale presenti nel territorio sotto il loro controllo; deplora il fatto che i conflitti nella regione del Nagorno-Karabakh abbiano portato alla distruzione, alla razzia e al saccheggio del patrimonio culturale comune, alimentando ulteriori diffidenze e animosità;

4.

ricorda che il revisionismo storico e la deturpazione e la distruzione del patrimonio culturale o religioso sono in contrasto con l'ordinanza della CIG del 7 dicembre 2021 e con la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2021 (3);

5.

riconosce, al pari dell'Ufficio del procuratore della CIG, che il patrimonio culturale costituisce una testimonianza unica e importante della cultura e delle identità dei popoli, e che il degrado e la distruzione del patrimonio culturale, sia esso materiale o immateriale, rappresenta una perdita per le comunità colpite e per la comunità internazionale nel suo complesso;

6.

valuta positivamente il ruolo centrale svolto dall'UNESCO nella protezione del patrimonio culturale e nella promozione della cultura quale strumento per avvicinare le persone e favorire il dialogo;

7.

accoglie con favore la proposta dell'UNESCO di inviare una missione di esperti indipendenti e ne chiede l'invio senza indugio; sottolinea che l'Azerbaigian deve concedere un accesso senza restrizioni a tutti i siti del patrimonio culturale affinché la missione possa redigere un inventario sul campo e valutare quanto accaduto ai siti;

8.

insiste fermamente sul fatto che l'Azerbaigian debba consentire all'UNESCO di avere accesso ai siti del patrimonio culturale nei territori sotto il suo controllo, al fine di poter procedere con l'inventario e assicurare la loro protezione; esorta l'Azerbaigian a garantire che non venga eseguito alcun intervento sui siti del patrimonio armeno prima di una missione di valutazione dell'UNESCO e che gli esperti armeni e internazionali in materia di patrimonio culturale vengano preventivamente consultati nonché strettamente coinvolti durante tali interventi; chiede la piena ricostruzione di questi e di altri siti distrutti nonché un maggiore coinvolgimento della comunità internazionale, in particolare dell'UNESCO, nella protezione dei siti del patrimonio mondiale situati nella regione;

9.

invita l'UE a partecipare attivamente agli sforzi tesi a proteggere il patrimonio culturale a rischio nel Nagorno-Karabakh, in particolare ricorrendo a meccanismi atti ad agevolare la missione conoscitiva dell'UNESCO; incoraggia tutte le iniziative, comprese quelle private, a contribuire alla conservazione di tale patrimonio; suggerisce di ricorrere al Centro satellitare dell'UE (SatCen) per fornire immagini satellitari che possano contribuire a determinare le condizioni esterne del patrimonio in pericolo nella regione;

10.

evidenzia che la protezione del patrimonio storico e culturale deve essere affrontata nell'ambito del più ampio quadro di risoluzione dei conflitti tra Armenia e Azerbaigian e della definizione definitiva dello status del Nagorno-Karabakh; invita, in tale contesto, l'Azerbaigian ad abbandonare le mire massimaliste, l'approccio militaristico e le rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Armenia e a impegnarsi in buona fede nei negoziati sotto l'egida del gruppo di Minsk dell'OSCE sullo status definitivo del Nagorno-Karabakh;

11.

sottolinea che le misure indicate nell'ordinanza della CIG del 7 dicembre 2021 devono essere adottate senza indugio; evidenzia che qualsiasi nuovo caso di distruzione o alterazione del patrimonio culturale dovrebbe essere affrontato immediatamente dalla comunità internazionale;

12.

invita l'Azerbaigian ad attuare pienamente la decisione provvisoria della CIG, in particolare «astenendosi dal sopprimere la lingua armena, distruggere il patrimonio culturale armeno o eliminare in altro modo la presenza culturale storica dell'Armenia o impedire agli armeni l'accesso a tale presenza culturale e la fruizione della stessa» nonché «ripristinando o restituendo edifici, siti, artefatti o beni del patrimonio culturale e religioso armeno»;

13.

ribadisce il suo invito all'UE a includere una clausola sulla protezione dei siti archeologici e storici nei piani d'azione che orientano il partenariato tra l'UE e l'Armenia e l'Azerbaigian, giacché entrambi i paesi fanno parte della politica europea di vicinato;

14.

sottolinea che il rispetto dei diritti delle minoranze, compreso il patrimonio storico, religioso e culturale, è un presupposto indispensabile per un'efficace attuazione della politica europea di vicinato e per la creazione di condizioni favorevoli alla riabilitazione postbellica, a un'autentica riconciliazione e a relazioni di buon vicinato tra Armenia e Azerbaigian;

15.

invita i governi dell'Azerbaigian e dell'Armenia, con il sostegno della comunità internazionale, a garantire indagini efficaci su tutte le accuse di violazione del diritto internazionale, anche per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale;

16.

chiede che l'UE e gli Stati membri continuino a sostenere il lavoro delle organizzazioni internazionali impegnate nella protezione del patrimonio culturale e religioso;

17.

invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere la fornitura di assistenza umanitaria urgente;

18.

chiede che l'UE e gli Stati membri sostengano le organizzazioni della società civile in Armenia e Azerbaigian che contribuiscono realmente alla riconciliazione;

19.

invita l'UE, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e l'OSCE a incoraggiare e sostenere congiuntamente gli sforzi tesi a salvaguardare il patrimonio culturale e religioso;

20.

chiede che la Commissione si avvalga di tutti gli strumenti disponibili per prevenire atti di vandalismo, distruzione o alterazione del patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh;

21.

evidenzia che gli sforzi della comunità internazionale nella salvaguardia del patrimonio culturale sono essenziali per gettare le basi per una pace duratura nella regione;

22.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al governo e al Presidente dell'Armenia, al governo e al Presidente dell'Azerbaigian, alla Segretaria generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alla Segretaria generale del Consiglio d'Europa, alla direttrice generale dell'UNESCO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 421.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0039.

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui prigionieri di guerra all'indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian (GU C 15 del 12.1.2022, pag. 156).


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/202


P9_TA(2022)0081

Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (2021/2099(INI))

(2022/C 347/19)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 6 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli da 18 a 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'articolo 21 e gli articoli da 39 a 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),

visto il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, sancito dall'articolo 24, secondo comma, e dall'articolo 227 TFUE nonché dall'articolo 44 della Carta,

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1) (la direttiva sulla libera circolazione),

viste la direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (2) e la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (3),

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (4),

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (5),

vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (6),

vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2020 dal titolo «Relazione sulla cittadinanza 2020: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» (COM(2020)0730),

vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2020, a norma dell'articolo 25 TFUE, sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2016-2020 (COM(2020)0731),

visti i risultati della consultazione pubblica sui diritti di cittadinanza dell'UE svolta dalla Commissione nel 2020 e i risultati dell'indagine Flash Eurobarometro 485 sulla cittadinanza dell'UE e la democrazia, pubblicata nel luglio 2020, dai quali emerge che durante la pandemia di COVID-19 numerosi cittadini dell'UE hanno avuto difficoltà a fruire dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza alla cura dell'infanzia, delle informazioni sulle restrizioni alle frontiere, ecc.,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (7),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (8),

vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (9),

vista la strategia 2021-2030 della Commissione per i diritti delle persone con disabilità,

visto il Libro verde della Commissione del 27 gennaio 2021 dal titolo «Invecchiamento demografico. Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni» (COM(2021)0050),

vista la relazione informativa del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2019 dal titolo «La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo»,

viste le sue risoluzioni del 24 novembre 2020 sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19 (10) e del 17 settembre 2020 su COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico (11),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (12),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (13),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE (14),

viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» (15) e del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (16),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (17),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (18),

viste le sue risoluzioni dell'11 marzo 2021 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019 (19) e del 16 gennaio 2020 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 (20),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019 (21),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020 (22),

vista la relazione della commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo sul dialogo con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini (A9-0018/2022),

vista la relazione della commissione PETI sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 (A9-0342/2021),

viste le audizioni pubbliche su questioni connesse alla cittadinanza dell'UE organizzate dalla commissione PETI dal 2018, in particolare l'audizione del 26 maggio 2021 sul tema «Relazioni interistituzionali nel trattamento delle petizioni: il ruolo della Commissione», l'audizione del 29 ottobre 2020 sul tema «Cittadinanza dell'Unione: emancipazione, inclusione, partecipazione», organizzata congiuntamente alla commissione giuridica, alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), l'audizione del 1o febbraio 2018 sul tema «I diritti dei cittadini dopo la Brexit», organizzata congiuntamente alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione LIBE, e l'audizione del 21 febbraio 2018 sul tema «Iniziativa dei cittadini europei: valutazione della proposta della Commissione di un nuovo regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei», organizzata congiuntamente alla commissione per gli affari costituzionali,

vista l'audizione pubblica del 15 ottobre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», organizzata dalla commissione per la cultura e l'istruzione e dalla commissione LIBE in collaborazione con la commissione PETI,

vista la riunione interparlamentare di commissione del 27 novembre 2018 organizzata congiuntamente dalla commissione PETI e dalla commissione giuridica sul tema «Rafforzare i parlamenti e i diritti dei cittadini per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione»,

visti gli studi commissionati nel 2019, 2020 e 2021 dal suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, su richiesta della commissione PETI, dal titolo «Rafforzare il ruolo e l'impatto delle petizioni quali strumento di democrazia partecipativa — Insegnamenti tratti dalla prospettiva dei cittadini 10 anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona» (29 ottobre 2021), «Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE» (8 marzo 2021), «Ostacoli alla partecipazione alle elezioni locali ed europee nell'UE» (15 settembre 2020) e «Risultati conseguiti dalla commissione per le petizioni durante la legislatura 2014-2019 e sfide per il futuro» (3 luglio 2019),

visti i seminari sui diritti delle persone LGBTI+ nell'UE e sui diritti delle persone con disabilità, organizzati rispettivamente il 22 marzo 2021 e il 28 ottobre 2020 dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali per la commissione PETI,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (23) (l'accordo di recesso),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0019/2022),

A.

considerando che la cittadinanza dell'UE rappresenta uno dei risultati più concreti conseguiti dall'Unione europea e conferisce ai cittadini europei un insieme di diritti fondamentali, compresi la libera circolazione nell'UE, il diritto a partecipare alla vita democratica dell'UE e il diritto a essere protetti contro la discriminazione, garantendo nel contempo pari opportunità;

B.

considerando che la Brexit ha sottolineato l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'UE e il loro ruolo cruciale nella vita quotidiana di milioni di cittadini dell'Unione, provocando altresì una presa di coscienza nell'UE riguardo alla potenziale perdita di tali diritti e alle sue conseguenze, come dimostrato dall'elevato numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e da cittadini britannici residenti in un paese dell'UE sulle conseguenze della Brexit per il loro status di cittadini dell'UE;

C.

considerando che lo stato di diritto costituisce uno dei valori alla base dell'Unione, la cui tutela garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e della democrazia;

D.

considerando che la libertà di circolazione, che consente a tutti i cittadini dell'UE di vivere, lavorare o studiare e avere accesso all'assistenza sanitaria in qualunque Stato membro, costituisce uno dei cardini dell'Unione europea;

E.

considerando che la cittadinanza attiva è garantita meglio se sono soddisfatti i bisogni fondamentali dei cittadini; che la protezione offerta dal salario minimo riveste pertanto una grande importanza e costituisce un presupposto inderogabile per conseguire l'obiettivo dell'UE di non lasciare indietro nessuno;

F.

considerando che le persone che si trovano in condizioni di lavoro e di vita precarie si sentono spesso emarginate e partecipano in misura minore alla vita sociale, alla società civile e alle elezioni o non vi partecipano affatto;

G.

considerando che le persone senza fissa dimora non solo si trovano ad affrontare condizioni di vita precarie, ma spesso hanno un accesso limitato o inesistente alle informazioni sui loro diritti e sugli strumenti per difenderli;

H.

considerando che le definizioni di gruppi vulnerabili, svantaggiati o sottorappresentati variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono persino dipendere dalla situazione politica e sociale di uno Stato membro in un determinato momento;

I.

considerando che numerosi lavoratori frontalieri e stagionali si trovano confrontati a condizioni di lavoro difficili, insalubri e non sicure, a una scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro e a una copertura previdenziale e un accesso alle prestazioni sociali insufficienti o inesistenti; che molti lavoratori frontalieri e stagionali provengono da gruppi sociali e regioni vulnerabili; che la crisi della COVID-19 ha esacerbato la precarietà esistente di numerosi lavoratori frontalieri e stagionali, creando lacune nell'attuazione della legislazione vigente per la loro protezione;

J.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto ostacoli senza precedenti alla libertà di circolazione in tutta l'UE, poiché molti Stati membri hanno imposto restrizioni ai viaggi e controlli alle frontiere interne quali misure di emergenza; che i cittadini dell'UE hanno presentato un numero significativo di petizioni in cui manifestano forti preoccupazioni per l'impatto delle misure di emergenza nazionali sulla loro libertà di viaggiare, lavorare e studiare all'estero e sulla possibilità di creare e mantenere legami familiari transfrontalieri;

K.

considerando che la pandemia incide in maniera particolarmente negativa sulla situazione delle persone con disabilità e degli anziani, limitando sensibilmente la loro capacità di esercitare i propri diritti;

L.

considerando che la commissione PETI ha ricevuto un numero considerevole di petizioni da cui emergono preoccupazioni per la discriminazione subita dalle persone LGBTIQ nell'UE e in particolare dalle famiglie arcobaleno (ossia le famiglie in cui almeno un componente è LGBTIQ), nell'esercizio della loro libertà di circolazione nell'UE, con conseguenze pregiudizievoli per i diritti e gli interessi dei loro figli;

M.

considerando che l'articolo 21 della Carta vieta espressamente «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale», quale espressione principale della cittadinanza dell'Unione; che tale principio costituisce al contempo un tassello fondamentale dell'efficace esercizio della libertà di circolazione, come risulta dalle summenzionate petizioni;

N.

considerando che nell'UE circa 50 milioni di persone appartengono a minoranze nazionali o a comunità linguistiche minoritarie; che la Commissione non ha adottato alcuna misura legislativa in risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», nonostante questa abbia ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza di deputati al PE;

O.

considerando che la concessione e la revoca della cittadinanza restano di competenza degli Stati membri;

P.

considerando che le petizioni hanno evidenziato che i cittadini e i residenti dell'UE incontrano ancora difficoltà nell'esercizio dei loro diritti elettorali, a causa degli oneri amministrativi, della burocrazia e delle barriere linguistiche in alcuni Stati membri e della disinformazione o della mancanza di cooperazione da parte delle autorità di alcuni Stati membri;

Q.

considerando che le persone con disabilità incontrano ancora ostacoli giuridici, pratici e fisici nell'esercizio effettivo del loro diritto di voto e di eleggibilità e del loro diritto di ottenere informazioni sulla normativa, le procedure, i programmi e le tribune elettorali in formati adeguati alle necessità delle persone con vari tipi di disabilità, e che pertanto continuano a essere sottorappresentate nelle elezioni; che i dati sulla partecipazione elettorale dei gruppi sottorappresentati rimangono limitati;

R.

considerando che il diritto dei cittadini dell'UE a partecipare alla vita democratica dell'Unione va oltre la partecipazione alle elezioni europee in qualità di elettori o di candidati; che i trattati forniscono diversi strumenti partecipativi tesi a incoraggiare i cittadini a interagire direttamente con l'UE, compresi il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e il diritto di presentare un'iniziativa dei cittadini europei;

S.

considerando che in alcuni Stati membri dell'UE gli apolidi con status di residenti a lungo termine non partecipano pienamente alla vita democratica e, in particolare, sono privati del diritto di partecipare alle elezioni comunali e/o europee; che la Commissione non ha formulato una raccomandazione sull'avvicinamento all'uguaglianza per le minoranze apolidi, come i rom, che era invece stata proposta nell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»;

T.

considerando che l'UE deve tutelare i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito, in linea con l'accordo di recesso;

U.

considerando che gli anziani sono una categoria di cittadini impegnati che danno un contributo importante e prezioso alla società partecipando ad attività di volontariato e a iniziative sociali nonché sostenendo e assistendo le persone a carico;

V.

considerando che l'accesso a beni e servizi, compresi i servizi pubblici, richiede sempre maggiori competenze digitali;

W.

considerando che la trasformazione digitale offre opportunità e comporta rischi per tutte le generazioni, in particolare per gli anziani; che i cambiamenti tecnologici possono avere effetti negativi per gli anziani che non dispongono di conoscenze, competenze e accesso adeguati alle tecnologie digitali; che gli anziani sono spesso vittime di discriminazione, violenza, isolamento e solitudine, esclusione e limitazioni della loro autonomia a seguito dell'introduzione di soluzioni digitali che non tengono conto delle loro esigenze;

1.

prende atto della relazione della Commissione dal titolo «Relazione sulla cittadinanza 2020: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» e apprezza il suo costante impegno a far valere i diritti dei cittadini dell'Unione, anche mediante valutazioni periodiche delle opportunità e degli ostacoli nell'esercizio dei diritti civili da parte delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati, ivi incluse le persone con disabilità e gli anziani; si rammarica che soltanto due delle 18 azioni proposte dalla Commissione siano di natura legislativa; sottolinea l'esigenza di una valutazione globale dei diritti dei cittadini dell'UE e di impegni, azioni e iniziative legislative chiaramente definiti e concreti per i prossimi tre anni; sottolinea che l'obiettivo finale dell'esercizio di presentazione di relazioni sulla cittadinanza dell'UE, secondo la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, sarebbe quello di adottare iniziative concrete volte al consolidamento delle libertà e dei diritti specifici dei cittadini nel quadro di uno statuto di cittadinanza dell'Unione, analogo al pilastro europeo dei diritti sociali, che includa i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta, i diritti sociali enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e i valori sanciti dall'articolo 2 TUE in quanto elementi qualificanti dello «spazio pubblico» europeo, fra cui anche il modello di governance relativo a tale spazio pubblico, la dignità, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, l'uguaglianza e la non discriminazione, di cui occorre tenere conto in una futura riforma dei trattati;

2.

plaude alla rinnovata attenzione che la Commissione sta rivolgendo al rispetto dello stato di diritto negli Stati membri;

3.

sottolinea che l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia, la libertà di espressione, la libertà di accedere all'informazione, nonché di riceverla e diffonderla, e il pluralismo dei media sono componenti essenziali dello stato di diritto; invita la Commissione a preservare tali valori fondamentali dell'UE in caso di violazione da parte degli Stati membri;

4.

ricorda che gli strumenti che interferiscono con il diritto alla vita privata e la protezione dei dati personali oltre ad avere un fondamento giuridico, devono anche essere necessari e proporzionati, come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dalla Carta;

5.

rammenta che, pur essendo al centro del progetto dell'UE, la libertà di circolazione è stata gravemente indebolita dalla crisi sanitaria senza precedenti dovuta alla pandemia di COVID-19 e dalle conseguenti misure di emergenza attuate a livello nazionale, comprese le restrizioni di viaggio e la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; ribadisce che tali misure hanno avuto un forte impatto negativo sulla vita privata, il lavoro, le famiglie e le condizioni economiche e sociali, come attestato in un elevato numero di petizioni; sottolinea che tutte le misure di emergenza nazionali dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo iniziale di contenere l'epidemia di COVID-19; invita a tale proposito la Commissione a continuare a monitorare le misure adottate in risposta alla COVID-19 e il loro effetto sui diritti di cittadinanza dell'UE; esorta gli Stati membri a eliminare le misure di emergenza nazionali non appena cesseranno di essere necessarie; sottolinea che la pandemia di COVID-19 incide negativamente sul benessere e sulla salute mentale dei cittadini, in particolare dei giovani e degli anziani;

6.

ricorda che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha colpito principalmente i cittadini dell'UE residenti in tale paese e i cittadini britannici residenti in uno dei 27 Stati membri dell'UE alla fine del periodo di transizione; invita la Commissione a monitorare attentamente la corretta attuazione della seconda parte dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini, onde preservare pienamente ed efficacemente i diritti dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione prima della fine del periodo di transizione;

7.

è preoccupato per i numerosi ostacoli che le famiglie arcobaleno incontrano tuttora nell'esercizio del loro diritto a spostarsi da uno Stato membro all'altro, a causa delle differenti leggi nazionali in materia di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso e delle loro relazioni genitore-figlio; esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE, compreso l'invito rivolto alla Commissione a verificare se tutti gli Stati membri rispettano la sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 relativa alla causa C-673/16, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne (24) e a includere detta sentenza nella prossima revisione degli orientamenti sulla libera circolazione del 2009;

8.

deplora il fatto che i genitori e i figli non abbiano in ogni Stato membro le stesse possibilità di ricorso in caso di separazione o di divorzio e osserva che, di conseguenza, centinaia di genitori nell'UE si sono rivolti alla commissione per le petizioni per ottenere sostegno nelle controversie familiari transfrontaliere e nei casi di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori; invita la Commissione e gli Stati Membri a introdurre sistemi di monitoraggio dei casi concernenti bambini coinvolti in procedure di affidamento transfrontaliero che siano non-discriminatori e rispettino pienamente i diritti fondamentali del bambino;

9.

rammenta che la libertà di circolazione non è ostacolata soltanto da gravi eventi a livello mondiale; osserva con rammarico che, come evidenziato da numerose petizioni ricevute in materia, i cittadini dell'UE, i soggiornanti di lungo periodo che sono cittadini di uno Stato membro diverso e i familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi incontrano ancora ostacoli di natura legale, amministrativa e pratica quando si spostano in un altro Stato membro, in particolare in relazione alle procedure di soggiorno, a questioni civili o sociali come il diritto di famiglia o le pensioni, al coordinamento tra i sistemi di previdenza sociale, all'accesso ai servizi sanitari, alle assicurazioni sanitarie, ai sistemi di istruzione e fiscali e per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali; sottolinea che tali ostacoli comprendono spesso requisiti amministrativi discriminatori o condizioni arbitrarie per ottenere documenti che non sono generalmente rilasciati in altri Stati membri; evidenzia che tali ostacoli spesso derivano dalla mancanza di una definizione chiara di taluni concetti contenuti nella direttiva sulla libertà di circolazione, quali «assicurazione malattia che copre tutti i rischi» e «risorse economiche sufficienti»; invita la Commissione a includere le pratiche amministrative discriminatorie, in particolare a livello locale, nel suo monitoraggio dell'attuazione della direttiva sulla libertà di circolazione, ad adottare le necessarie misure di esecuzione contro tali pratiche e a fornire delucidazioni sui concetti che non sono definiti chiaramente nella direttiva sulla libertà di circolazione nelle sue linee guida rivedute; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere una maggiore cooperazione nelle situazioni in cui i lavoratori beneficiano di prestazioni e versano contributi in diversi Stati membri dell'UE, rafforzando lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le varie autorità preposte alla previdenza sociale, in modo tale da tenere debitamente conto di tutti i contributi nel calcolo dei diritti pensionistici;

10.

invita gli Stati membri a mettere in atto provvedimenti di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia imposizione delle immatricolazioni degli autoveicoli, della discriminazione fiscale e della doppia imposizione in tutti i contesti transfrontalieri, e a tener meglio conto delle realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia imposizione non siano trattate in modo adeguato dalle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dall'azione unilaterale degli Stati membri e necessitino di un'azione concertata e tempestiva a livello di UE;

11.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere le norme riguardanti la protezione consolare; invita la Commissione a includere in tale revisione una valutazione dell'accessibilità della protezione consolare per le persone con disabilità di vario tipo; esorta la Commissione a garantire assistenza ai cittadini dell'UE degli Stati membri sottorappresentati; esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre un diritto alla protezione consolare per le persone che hanno ottenuto un documento di viaggio da uno Stato membro, anche se non sono cittadini di tale Stato;

12.

ricorda che i salari minimi svolgono un ruolo importante nel garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali sia attuato e che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea le condizioni precarie che i lavoratori frontalieri e stagionali si trovano ad affrontare, in particolare in seguito alla crisi della COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le vulnerabilità cui devono far fronte i lavoratori migranti frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 e a garantire che a tutti i lavoratori nell'UE siano riconosciuti livelli elevati di protezione sociale e posti di lavoro equi e adeguatamente retribuiti, anche assicurando l'effettiva attuazione e applicazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; ritiene che tale approccio sia fondamentale per prevenire l'emarginazione dei cittadini dell'UE, consentire loro di partecipare pienamente e attivamente nelle nostre democrazie e proteggere i loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

13.

osserva che la mancanza di un meccanismo di riconoscimento reciproco dello status di persona con disabilità è una delle ragioni alla base delle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, all'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai beni culturali; è favorevole alla creazione di una tessera di disabilità dell'UE reciprocamente riconosciuta che garantisca la parità di accesso a determinate prestazioni all'interno dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre una tessera di disabilità dell'UE al fine di garantire la libera circolazione delle persone con disabilità;

14.

esorta tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e a firmarne il protocollo; esorta altresì la Commissione, nel contesto della ratifica di tale convenzione, ad adottare le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti di cittadini dell'UE, senza alcuna forma di discriminazione;

15.

esprime preoccupazione per l'emarginazione delle persone senza fissa dimora, a causa delle difficili condizioni di vita e della mancanza di informazioni cui sono confrontate; invita gli Stati membri ad adottare misure per tutelare le persone senza fissa dimora e i loro diritti, a rivolgersi loro con campagne di informazione su tali misure e, di conseguenza, a facilitarne l'inclusione nella vita sociale e politica e nella società civile;

16.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione, annunciata nella relazione sulla cittadinanza 2020, di aggiornare le direttive relative alle modalità di esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali ed europee per i cittadini mobili dell'Unione (direttive del Consiglio 94/80/CE e 93/109/CE); sottolinea, a tale proposito, la necessità urgente di eliminare tutti gli ostacoli e le difficoltà che impediscono l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini mobili dell'UE, comprese le persone con disabilità, migliorando e agevolando l'erogazione di informazioni sulle elezioni municipali ed europee e le procedure di voto (possibilmente attraverso una singola piattaforma informativa pienamente accessibile a livello dell'UE), incoraggiando gli Stati membri, in particolare a livello locale, ad agevolare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini mobili dell'UE, nonché valutando e attuando procedure di voto a distanza, compresa la votazione elettronica, in modo da rafforzare e agevolare la partecipazione democratica; sottolinea che, ai fini del voto a distanza, gli Stati membri devono garantire la trasparenza nella progettazione e nella diffusione dei sistemi elettronici e Internet, la possibilità di tenere conteggi manuali o elettronici senza compromettere la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile; rammenta che in alcuni Stati membri le persone con disabilità soggette a misure protettive come la tutela sono automaticamente escluse dalla partecipazione politica e dunque private del diritto di voto; sottolinea la necessità di abbandonare tale soluzione drastica, sostenendo piuttosto le persone con disabilità in determinati ambiti della vita; accoglie con favore a tale proposito il fatto che la Commissione abbia dichiarato che lavorerà con gli Stati membri e il Parlamento europeo al fine di garantire i diritti politici delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri e in particolare per garantire il godimento di tali diritti alle prossime elezioni europee;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a scambiare e promuovere, nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, le migliori prassi per far fronte alle specifiche esigenze elettorali dei gruppi svantaggiati di cittadini, al fine di aumentare la loro partecipazione alle elezioni e garantire che possano effettivamente esercitare il loro diritto di voto alle prossime elezioni europee; sottolinea a tale proposito la necessità di disporre di dati esaustivi sulle categorie sottorappresentate di elettori e la necessità di concordare una serie minima di definizioni comuni riguardanti i gruppi svantaggiati, che possono includere gruppi come le persone LGBTIQ, i migranti e i profughi, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le minoranze razziali, etniche o linguistiche e le persone con disabilità;

18.

rammenta altresì che i diritti elettorali dei cittadini dell'UE che vivono all'estero sono spesso oggetto di petizioni; osserva che diversi Stati membri privano i loro cittadini del diritto di voto nelle elezioni parlamentari nazionali quando si trasferiscono in un altro paese dell'UE; ritiene che l'interdizione dal voto dei cittadini dell'UE sulla base della loro residenza all'estero, unitamente al mancato riconoscimento del loro diritto di voto nelle elezioni nazionali nel paese di residenza, potrebbe ostacolare la libera circolazione e potrebbe tradursi nella negazione del diritto fondamentale alla partecipazione politica; sottolinea che diversi Stati membri negano il diritto di voto nelle elezioni locali ed europee ai soggiornanti di lungo periodo che sono cittadini di un altro Stato membro dell'UE;

19.

sottolinea che oltre il 60 % dei partecipanti alla consultazione pubblica sulla relazione 2020 sulla cittadinanza europea ritiene che non si stia facendo abbastanza per informare i cittadini sui loro diritti quali cittadini dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a informare meglio i cittadini dell'UE sui loro diritti e doveri, in formati accessibili a persone con disabilità di diverso tipo, e a garantire che il beneficio di tali diritti sia rispettato sia nel loro paese di origine che in un altro Stato membro; sottolinea l'importanza di disporre a livello nazionale di siti web che illustrino i diritti dei cittadini dell'UE e le modalità per contattare i deputati al PE e monitorare le loro votazioni e decisioni;

20.

incoraggia gli Stati membri a dare maggiore spazio, nei loro programmi scolastici, all'educazione politica sulle questioni attinenti all'UE, anche sui diritti dei cittadini dell'Unione, e ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti; ritiene che gli Stati membri debbano promuovere le visite scolastiche alle istituzioni dell'UE attraverso i loro sistemi d'istruzione; sottolinea che un'istruzione accessibile svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni ai futuri cittadini;

21.

riconosce che l'attuale struttura del quadro partecipativo dell'UE possa suscitare dubbi nelle persone in merito al canale più idoneo alle loro esigenze e quindi le scoraggi dall'utilizzare gli strumenti disponibili per comunicare con le istituzioni dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto gli strumenti opportuni affinché i cittadini e i residenti dell'UE siano ampiamente informati sul diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e sul diritto di ricorso al Mediatore europeo quali strumenti per difendere i propri diritti e segnalare eventuali violazioni, in accordo con l'articolo 44 della Carta e con l'articolo 227 TFUE;

22.

chiede l'istituzione di uno sportello unico online che raccolga tutti gli strumenti partecipativi dell'UE e fornisca informazioni, consulenza e sostegno in merito al dialogo con l'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in formati accessibili alle persone con disabilità di diverso tipo, consentendo in tal modo agli utenti di individuare e utilizzare il canale più appropriato, al fine di avvicinare i cittadini all'UE e di rafforzare la loro partecipazione democratica; confida che detto sportello unico razionalizzerebbe l'uso dei diversi strumenti partecipativi, sfruttandone appieno il potenziale;

23.

ribadisce il suo sostegno alla Conferenza sul futuro dell'Europa; è fermamente convinto che la Conferenza rappresenti un'occasione per la partecipazione dal basso verso l'alto al processo democratico dell'UE; rinnova l'appello alla Conferenza affinché formuli raccomandazioni concrete che dovranno essere esaminate dalle istituzioni e trasformate in azioni; invita tutti i partecipanti alla Conferenza ad assicurare un seguito effettivo alle sue conclusioni;

24.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.

(3)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

(4)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(7)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

(8)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 6.

(9)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(10)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 7.

(11)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 159.

(12)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.

(13)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

(14)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 2.

(15)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.

(16)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2021)0366.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2021)0414.

(19)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 82.

(20)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 105.

(21)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 168.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2021)0507.

(23)  GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 giugno 2018, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, EU:C:2018:385.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/211


P9_TA(2022)0082

Una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL))

(2022/C 347/20)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre (COM(2020)0313),

vista la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 dal titolo «Un piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio» (COM(2021)0105),

viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (1) e il pacchetto sulla tassazione del digitale (2), nonché le posizioni del Parlamento europeo su tali proposte,

vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)0008),

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

visto il quadro inclusivo OCSE/G20 sul piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'ottobre 2015,

visti la relazione interinale del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dal titolo «Tax Challenges Arising from Digitalisation» (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione), adottata nel 2018, e il suo programma di lavoro volto a elaborare una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, adottato a maggio 2019,

visti le relazioni sui programmi del primo e del secondo pilastro, adottate dal quadro inclusivo OCSE/G20 il 14 ottobre 2020, nonché i risultati di un'analisi economica e di una valutazione d'impatto effettuate dall'OCSE,

vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251),

visto il documento «Annual Report on Taxation 2021 — Review of taxation policies in the EU Member States» (Relazione annuale in materia di tassazione 2021 — Analisi delle politiche fiscali negli Stati membri dell'UE), DG TAXUD, 18 maggio 2021,

vista la relazione del Fondo monetario internazionale dal titolo «Taxing Multinationals in Europe» (Tassare le multinazionali in Europa), dipartimenti affari europei e fiscali, 2021, n. 21/12,

visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (3),

viste le sue risoluzioni relative alle commissioni speciali TAXE del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAX 1) (4), del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAX 2) (5) e del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX 3) (6),

vista la sua risoluzione e le raccomandazioni del 13 dicembre 2017 a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (PANA) (7),

vista la sua relazione sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (2020/2046(INI)),

vista la sua relazione sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») (2020/2258(INI)),

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0024/2022),

A.

considerando che l'impatto e l'entità senza precedenti della crisi della COVID-19 sull'economia hanno portato a una diminuzione del gettito fiscale e a un aumento del debito e delle spese di bilancio per proteggere la società e l'economia e stanno portando a un forte aumento del debito pubblico; che l'elusione fiscale, la frode fiscale e l'evasione fiscale compromettono le entrate pubbliche, nonché la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi tributari e l'equità fiscale; che è fondamentale combattere l'elusione e l'evasione fiscali mantenendo nel contempo le imposte a livelli che sostengano la crescita sostenibile dell'economia nonché la ripresa economica e sociale dell'Unione e le sfide a più lungo termine, quali l'invecchiamento della popolazione, la transizione ecologica e climatica e la digitalizzazione dell'economia, senza compromettere un gettito fiscale adeguato;

B.

considerando che l'incidenza fiscale si è spostata dal patrimonio al reddito, dal reddito da capitale al reddito da lavoro e ai consumi, dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) e dal settore finanziario all'economia reale, con uno spostamento dell'onere fiscale dai contribuenti più mobili a quelli meno mobili;

C.

considerando che una rapida ripresa richiede una forte risposta di politica economica e di bilancio mediante riforme e investimenti e, in particolare: i) garantendo un'effettiva parità di condizioni per i contribuenti e le imprese, mediante la riduzione o l'eliminazione degli sgravi fiscali che creano svantaggi iniqui per le PMI, compresa una riduzione della burocrazia per promuovere la concorrenza e gli scambi a livello interno e nel mercato unico, sostenuta da un contesto fiscale semplice, più equo, digitale e più prevedibile; ii) assicurando un gettito fiscale che consenta agli Stati membri di finanziare la ripresa, la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, una riduzione del rapporto debito-PIL e rafforzando gli investimenti e iii) garantendo un'equa tassazione delle imprese e dei cittadini, rafforzando la trasparenza, la fiducia nella società e la concorrenza leale attraverso sistemi di rendicontazione coordinati e digitalizzati;

D.

considerando che il piano d'azione della Commissione per una tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (il «piano d'azione») fa parte di una più ampia strategia fiscale dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), tassazione delle imprese e tassazione individuale; che il piano d'azione stabilisce un duplice approccio che combina azioni volte a combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale e semplifica le misure volte a rimuovere gli ostacoli e gli oneri amministrativi inutili a carico dei contribuenti, in particolare i cittadini e le PMI;

E.

considerando che le PMI rappresentano il 99 % delle imprese dell'Unione e generano due terzi dei posti di lavoro del settore privato, ma che per tali imprese i costi di adempimento fiscale ammontano al 30 % delle imposte pagate, mentre per le grandi imprese tale quota rappresenta solo il 2 %;

F.

considerando che è necessario rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri e condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi nazionali di rendicontazione nazionale;

G.

considerando che la relazione speciale della Corte dei conti europea sullo scambio di informazioni fiscali nell'UE (8), pubblicata nel 2021, considera le informazioni scambiate fra gli Stati membri obsolete, imprecise e incomplete;

H.

considerando che le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società non sono più adeguate nel contesto della digitalizzazione e della globalizzazione dell'economia; che gli sviluppi della digitalizzazione e una maggiore dipendenza dalle attività immateriali e il loro aumento nelle catene del valore creano prospettive e sfide in termini di tracciabilità delle operazioni economiche e degli eventi imponibili, compresa la possibilità di pratiche di elusione fiscale, in particolare quando tali operazioni sono transfrontaliere o hanno luogo al di fuori dell'Unione;

I.

considerando che, poiché la tassazione delle società dovrebbe essere guidata dal principio di tassare gli utili nel luogo in cui sono generati, un approccio più armonizzato e coordinato al sistema di tassazione delle società in tutta l'Unione potrebbe permettere di contrastare ulteriormente la concorrenza sleale causata da pratiche fiscali dannose che distorcono il funzionamento del mercato unico e spesso portano a una cattiva allocazione delle risorse;

J.

considerando che una migliore cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione e nazionali e una maggiore trasparenza nel settore della tassazione delle imprese può accrescere la riscossione delle imposte e gli adempimenti degli obblighi tributari ed è necessaria per rafforzare la competitività equa nel mercato unico, il che renderà più efficiente il lavoro delle autorità tributarie; che l'uso della tecnologia e della digitalizzazione incentrato su un uso più efficiente dei dati disponibili può sostenere l'efficienza e la trasparenza delle autorità fiscali, ridurre i costi di conformità e aumentare la fiducia dei cittadini; che i progressi compiuti grazie alla digitalizzazione sia per i contribuenti che per le autorità fiscali offrono metodi alternativi per affrontare in maniera sistematica determinati casi di frode fiscale e può inoltre facilitare la tassazione delle basi imponibili mobili;

Considerazioni generali sul piano d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa

1.

plaude al piano d'azione e ne sostiene la completa attuazione; osserva che la maggior parte delle 25 azioni riguarda l'IVA, il che è adeguato a causa dell'elevato livello di perdite di gettito nel settore dell'IVA e della necessità di sostenere le imprese, in particolare le PMI; ritiene, tuttavia, che occorra effettuare una valutazione d'impatto volta a integrare le proposte legislative concrete per comprendere meglio i potenziali effetti sui contribuenti e sulle imprese; accoglie con favore il recente accordo sulle aliquote IVA in sede di Consiglio, ma continua a nutrire preoccupazione per il fatto che il regime definitivo dell'IVA non abbia ottenuto sostegno in seno al Consiglio; invita la Commissione a verificare il piano d'azione alla luce degli sviluppi internazionali a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)/G20 e alla luce della pandemia di COVID-19;

2.

ritiene che la decisione della Commissione di eseguire un intervento legislativo volto a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali e ad armonizzare maggiormente le norme procedurali in tutto il mercato interno sia della massima importanza; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per il «Programma cooperativo di conformità dell'UE» inteso come metodo volto a incoraggiare una più stretta cooperazione tra le autorità fiscali e le imprese e raccomanda di prevedere norme di ammissibilità e di funzionamento chiare, nonché un'eventuale estensione del programma per includervi le questioni legate all'IVA; valuta positivamente e attende con interesse l'iniziativa legislativa della Commissione volta a introdurre un sistema comune e armonizzato a livello dell'Unione riguardo all'esenzione della ritenuta alla fonte, accompagnato da un meccanismo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità tributarie; invita la Commissione, a tale riguardo e in risposta alle recenti rivelazioni Cum-Ex e all'accordo fiscale globale del OCSE/G20, a valutare i potenziali vantaggi di un'aliquota minima effettiva di ritenuta alla fonte; invita la Commissione, a tale riguardo, a riavviare le discussioni sulla revisione della direttiva del Consiglio 2003/49/CE (9) (direttiva sugli interessi e sui canoni), attualmente bloccata;

3.

accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare, semplificare e armonizzare i requisiti in materia di IVA, utilizzando la rendicontazione in tempo reale basata sulle transazioni e la fatturazione elettronica; osserva che tale rendicontazione deve essere di facile utilizzo per i contribuenti, consentendo nel contempo alle amministrazioni fiscali di avere una visione d'insieme delle varie operazioni in tempo reale, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi e degli operatori economici a rischio; ritiene che gli obblighi di rendicontazione e i moduli fiscali debbano convergere tra gli Stati membri; ritiene che l'utilizzo dello strumento di analisi della rete delle transazioni (TNA) rappresenti una delle opzioni disponibili per ridurre la frode fiscale e ne promuove l'ulteriore sviluppo e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri;

4.

ricorda che qualsiasi misura fiscale, temporanea o meno, dovrebbe evitare di distorcere le decisioni di investimento e dovrebbe fungere da strumento per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, compresa la competitività delle imprese europee; sottolinea che gli obblighi di rendicontazione non dovrebbero comportare un aumento sproporzionato dei costi amministrativi per gli attori economici, in particolare per le PMI; osserva che, per affrontare in modo efficace la perdita di gettito fiscale, potrebbero essere necessari dati di migliore qualità ed eventualmente in maggior numero; insiste sul principio che qualsiasi dato raccolto dalle autorità fiscali e ottenuto dai contribuenti conformemente ai loro diritti debba essere fornito agli Stati membri una sola volta e protetto con la massima sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati; prende atto delle potenzialità offerte dai dati e dagli strumenti digitali per ridurre la burocrazia e semplificare i vari obblighi dei contribuenti, in particolare nell'ambito delle dichiarazioni IVA e degli elenchi riepilogativi, mentre l'intelligenza artificiale e i vari software dovrebbero essere utilizzati per ottimizzare l'efficacia dell'utilizzo dei dati; esprime la necessità di proseguire gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di ridurre la frode e l'evasione fiscali; ritiene che sia necessario non solo aumentare la quantità, ma anche migliorare la qualità dei dati scambiati, al fine di disporre di un sistema più efficiente;

5.

sottolinea che la diversità delle normative fiscali degli Stati membri costituisce una sfida complessa, in particolare per le PMI e le start-up che operano nel mercato unico o che desiderano iniziare a intrattenervi scambi commerciali, in quanto devono destreggiarsi tra 27 sistemi fiscali differenti; ritiene che dovrebbe essere prestata la debita attenzione ai costi di conformità più elevati sostenuti dalle PMI; sottolinea che le PMI non dovrebbero essere ulteriormente penalizzate dagli oneri finanziari associati al fatto di operare nel contesto di sistemi nazionali differenti e che dovrebbero avere accesso con facilità ai vantaggi del mercato unico;

6.

sottolinea che una strategia di ripresa sostenibile dovrebbe prendere in considerazione la sostenibilità degli attuali bassi tassi di interesse e l'aumento dell'inflazione nell'intera Unione; ritiene che l'onere fiscale non debba passare dalle plusvalenze al lavoro, come avviene attualmente; è del parere, a tale proposito, che occorra prestare maggiore attenzione all'elevato numero di lavoratori mobili;

7.

ribadisce l'importanza dei fondi di Next Generation EU per la ripresa economica dell'Unione e sottolinea l'opportunità di utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza per perseguire riforme fiscali e investimenti che portino a un sistema fiscale sostenibile e digitalizzato; ricorda che il programma Fiscalis per il periodo 2021-2027, dotato di un bilancio di 269 milioni di EUR, mira a combattere la frode fiscale e sostiene la riscossione del gettito destinato ai bilanci dell'Unione e degli Stati membri aiutando le autorità fiscali nazionali a cooperare meglio per contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

8.

prende atto che, secondo le stime, le perdite di gettito derivanti dall'evasione fiscale internazionale da parte di privati sono state pari a 46 miliardi di EUR nel 2016; osserva le attuali distorsioni del mercato unico dovute a pratiche fiscali dannose che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa; osserva che, oltre al piano d'azione, è stata pubblicata una comunicazione della Commissione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre, incentrata sulla necessità di riformare il codice di condotta dell'UE sulla tassazione delle imprese e i criteri stabiliti nella lista delle giurisdizioni non cooperative dell'UE; deplora lo stallo su entrambe le questioni in seno al Consiglio; prende atto dell'esito della riunione ECOFIN dell'8 dicembre 2021; deplora, a tale proposito, che i ministri delle Finanze degli Stati membri non abbiano potuto raggiungere un accordo sulla riforma del codice di condotta dell'UE del 1997 in materia di tassazione delle imprese e ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta»); ribadisce il proprio sostegno all'intenzione della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del gruppo «Codice di condotta» per includervi ulteriori tipi di regimi e aspetti generali dei regimi nazionali di imposta sulle società e incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente meccanismi di coordinamento quali le procedure di revisione inter pares nell'ambito del gruppo «Codice di condotta»; raccomanda l'inclusione di regimi preferenziali di imposizione del reddito delle persone fisiche, per affrontare i regimi speciali di cittadinanza o le misure per attirare soggetti facoltosi estremamente mobili e nomadi digitali, che potrebbero portare a significative distorsioni del mercato unico; invita la Commissione, nel quadro del prossimo simposio fiscale del 2022, ad analizzare le distorsioni nel mercato unico e a suggerire misure correttive proporzionate;

Fattori di cambiamento

9.

è del parere che siano essenziali migliori stime delle perdite fiscali complessive nell'Unione e un'analisi dettagliata delle loro cause sistemiche per formulare proposte efficaci su come ridurre efficacemente le perdite fiscali; sottolinea che una migliore disponibilità di dati, forniti dalle imprese e dalle amministrazioni fiscali, può contribuire in maniera significativa a stime migliori; sottolinea l'importanza della banca dati dell'OCSE sulle statistiche sull'imposta sulle società e il contributo degli Stati membri a tale banca dati; deplora inoltre che il Consiglio non abbia condiviso con il Parlamento europeo le informazioni necessarie nel quadro della relazione di attuazione del comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE; sottolinea che la frode in materia di IVA, come la frode di tipo «carosello», ha un impatto diretto sulle risorse proprie basate sull'IVA e, pertanto, sulla composizione delle entrate dell'UE (10); sottolinea che le tipologie di frode in materia di IVA sono multiformi e possono evolvere per adattarsi a un nuovo quadro giuridico, come il «sistema definitivo» proposto; esorta la Commissione a dare impulso a uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri per istituire un sistema comune di raccolta di dati statistici sulle «frodi carosello» in materia di IVA; indica che tale sistema potrebbe basarsi sulle pratiche già utilizzate in alcuni Stati membri; prende atto della creazione dell'Osservatorio fiscale dell'UE e invita la Commissione a fornire una valutazione indipendente del lavoro svolto finora per quanto riguarda le modalità di avanzamento di questa azione preparatoria, avviata dal Parlamento europeo sulla base di un progetto pilota del bilancio annuale dell'Unione;

10.

ricorda che la trasparenza, l'equità e la certezza dei tributi, basate su chiari diritti e doveri rispettivi, costituiscono il principio basilare su cui costruire la fiducia reciproca tra i contribuenti e le amministrazioni fiscali; sostiene, in tale contesto, la formalizzazione della Carta dei diritti dei contribuenti, una maggiore coerenza delle norme in materia di residenza fiscale per le persone fisiche e un aumento dello scambio di informazioni; ritiene che occorra prendere in considerazione l'ulteriore sviluppo e l'individuazione delle lacune nell'efficace meccanismo europeo di risoluzione delle controversie; ritiene che l'esito delle controversie debba essere messo a disposizione del pubblico sotto forma di una sintesi atta a rendere pubblica, tra le altre informazioni essenziali ma non sensibili dal punto di vista commerciale, la risultante aliquota fiscale effettiva pagata dal contribuente;

11.

osserva che le nuove condizioni di lavoro, come il telelavoro, comportano sia sfide che opportunità per i lavoratori e i datori di lavoro; sottolinea l'urgente necessità di definire meglio la nozione di residenza fiscale per le persone fisiche nell'ottica delle nuove condizioni di lavoro che hanno conosciuto un rapido sviluppo a causa della crisi della pandemia di COVID-19; sottolinea che gli Stati membri utilizzano ancora criteri differenti per la determinazione dello status di residenza fiscale, creando il rischio di una doppia imposizione o di una doppia non imposizione; ricorda, a tale proposito, il piano d'azione che annuncia una proposta legislativa della Commissione nel 2022/2023 che chiarisce dove i contribuenti devono essere considerati residenti a fini fiscali quando operano a livello transfrontaliero nell'Unione; attende con interesse detta proposta della Commissione, che dovrebbe mirare a garantire una maggiore coerenza nella determinazione della residenza fiscale all'interno del mercato unico;

12.

attende con interesse la proposta DAC8 della Commissione relativa all'estensione dello scambio automatico di informazioni per includervi le cripto-attività; ricorda, a tale proposito, le raccomandazioni adottate dal Parlamento europeo e menzionate nella relazione di attuazione della DAC; ritiene che, se gli Stati membri raggiungessero un'intesa in merito alle politiche tributarie, gli incentivi fiscali e le pratiche che non distorcono il mercato unico, si otterrebbe un rafforzamento della certezza fiscale; invita la Commissione a presentare un'analisi degli orientamenti o di altre misure che potrebbero contribuire al conseguimento di tale obiettivo;

13.

accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione nell'ambito della prevenzione e della risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione dell'IVA;

14.

osserva che il processo decisionale dell'Unione non promuove il cambiamento, in quanto la politica fiscale è una prerogativa nazionale e soggetta all'unanimità; ricorda che l'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che occorre eliminare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno da parte degli Stati membri; deplora che la situazione attuale comporti talvolta un'applicazione eterogenea o incoerente della normativa fiscale e un ritardo nell'armonizzazione delle pratiche o delle norme fiscali all'interno dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire norme fiscali più armonizzate e coerenti nonché la loro attuazione, a tutelare il funzionamento del mercato unico e a garantire il principio della tassazione nel luogo in cui sono generati gli utili; deplora il fatto che proposte come la CCCTB, la revisione della direttiva sugli interessi e sui canoni e la riforma del codice di condotta sulla tassazione delle imprese rimangano bloccate presso in seno al Consiglio;

15.

ricorda a tale riguardo la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE»; osserva che l'articolo 116 TFUE, sebbene proposto nel piano d'azione, non è ancora stato utilizzato in materia fiscale e consentirebbe di rendere più efficace il processo decisionale in seno al Consiglio; invita la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, a esaminare ulteriormente il processo decisionale utilizzato nel decidere le politiche fiscali nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

16.

sottolinea l'importanza di un rapido scambio di informazioni fra gli Stati membri per combattere la frode fiscale; si compiace della proposta di un Eurofisc 2.0 contenuta nel piano d'azione per sviluppare ulteriormente Eurofisc; sostiene fermamente la proposta della Commissione di estendere tale strumento alla tassazione diretta; è favorevole al fatto che Eurofisc diventi un polo dell'Unione per le informazioni fiscali che operi non solo ai fini dell'IVA; ricorda che Eurofisc, la rete di esperti antifrode dell'UE, per essere efficace deve essere rafforzata e dotata di risorse sufficienti per effettuare analisi congiunte dei rischi, coordinare le indagini e cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol e la Procura europea (EPPO), in particolare al fine di indagare sulle frodi in materia di IVA;

17.

attende con interesse la revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (11), come annunciato nel pacchetto della Commissione per una tassazione equa e semplice; rileva le notevoli differenze di prezzo fra gli Stati membri, che incentivano gli acquisti transfrontalieri; prende atto altresì dell'emergere di nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche, i prodotti a base di tabacco riscaldato e i nuovi prodotti a base di tabacco che creano dipendenza; attende con interesse un'ambiziosa revisione delle aliquote che miri a contribuire meglio agli obiettivi in materia di salute;

Le sfide della politica fiscale dell'Unione in materia di IVA

18.

osserva che l'attuale sistema dell'IVA dell'Unione rimane troppo complesso, soprattutto per le PMI, e vulnerabile alle frodi, generando nel contempo elevati costi di conformità per gli operatori economici (12); rileva che negli Stati membri sono adottate misure diverse per contrastare la frode fiscale; ricorda che la modernizzazione del sistema dell'IVA e il passaggio a un sistema IVA più coerente in tutta l'Unione dovrebbero essere affrontati con urgenza (13);

19.

sottolinea che affrontare il divario dell'IVA e la frode fiscale dovrebbe essere una priorità urgente per l'Unione e gli Stati membri nell'economia post-COVID-19; esprime preoccupazione per il livello del divario dell'IVA stimato a circa 140 miliardi di EUR nel 2018, di cui 50 miliardi di EUR sono connessi all'evasione e alla frode fiscali transfrontaliere; osserva con preoccupazione che, secondo la valutazione della Commissione, il divario dell'IVA potrebbe salire a oltre 160 miliardi di EUR a causa della COVID-19; osserva che la complessa composizione del divario dell'IVA richiede molteplici misure, adattate agli elementi specifici che costituiscono i fattori alla base del divario stesso;

20.

sottolinea che l'attuale sistema IVA rimane frammentato, causando notevoli oneri amministrativi per le imprese, in particolare per quelle con attività transfrontaliere e le PMI, che riducono i vantaggi derivanti dalla presenza nel mercato unico e impongono altresì costi per gli Stati membri in termini di possibili perdite di gettito; osserva che la Commissione dovrebbe, contestualmente alle nuove proposte, prendere in considerazione le esigenze specifiche delle PMI e creare condizioni di parità, se del caso, anche tramite l'introduzione di norme basate sulla determinazione di soglie;

21.

accoglie con favore l'istituzione dello sportello unico dell'Unione volto a semplificare il rispetto degli obblighi fiscali, in particolare riducendo l'incertezza nel mercato unico e riducendo i costi delle operazioni transfrontaliere che consentono agli operatori economici transfrontalieri di adempiere più facilmente agli obblighi in materia di IVA sulle vendite tramite commercio elettronico all'interno dell'Unione; invita la Commissione a valutare come ampliare l'ambito di applicazione dello sportello unico per includervi una gamma più ampia di servizi, in particolare per quanto riguarda tutte le transazioni di merci B2C e il trasferimento di scorte proprie, consentendo alle imprese di registrarsi ai fini dell'IVA in un solo paese; accoglie con favore la proposta di un'unica registrazione IVA;

22.

prende atto dell'iniziativa della Commissione di riesaminare l'attuale esenzione IVA dei servizi finanziari e delle assicurazioni, in particolare in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e alla revisione delle norme nazionali in tale ambito; sottolinea che tale riesame dovrebbe garantire che le norme in materia di IVA sui servizi finanziari siano adeguate all'attuale economia digitale, compresa la tecnologia finanziaria, e che sia mantenuta una condizione di parità a livello internazionale per le imprese dell'Unione;

23.

osserva che la Commissione ha descritto nel piano d'azione un «sistema fiscale ben concepito che svolge un ruolo importante nel sostenere la transizione verde» che potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; attende con interesse, in tale contesto, la proposta di riesame delle aliquote IVA nell'ambito delle esenzioni accordate al trasporto passeggeri, come annunciato nel pacchetto della Commissione per una tassazione equa e semplice; sottolinea la necessità di bilanciare la gamma delle misure tributarie per ridurre gradualmente al minimo l'impatto che le imposte sul lavoro hanno sui lavoratori e di lavorare su un sistema di tassazione più equo;

24.

rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri non esentano generalmente le donazioni in natura dall'IVA, inducendo le imprese a distruggere beni di consumo, in particolare i resi, benché tale esenzione sia possibile a norma della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (14); invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri, chiarendo che le esenzioni dall'IVA per le donazioni in natura sono compatibili con la vigente normativa dell'Unione in materia di IVA fino a quando gli Stati membri non avranno adottato la proposta di direttiva del Consiglio (COM(2018)0020 final, in particolare l'articolo 98, paragrafo 2);

25.

invita la Commissione ad analizzare ed esaminare le possibilità di utilizzare la tecnologia, ad esempio l'IA e software differenti, applicandoli alla rendicontazione IVA in tempo reale o in tempo prossimo al reale nelle transazioni B2B, tenendo al contempo in considerazione la protezione dei dati e della riservatezza; osserva che si otterranno risultati ottimali se gli strumenti di analisi dei dati saranno introdotti e applicati all'interno del mercato unico o se le norme per la rendicontazione in questione saranno fissate contemporaneamente in tutta l'Unione;

26.

plaude all'avvio delle attività dell'EPPO, avvenuto nel giugno 2021;

27.

si compiace dell'analisi della rete delle operazioni (Transaction Network Analysis — TNA) e sostiene l'istituzione di una cooperazione rafforzata tra i membri di Eurofisc al fine di individuare rapidamente le frodi di tipo «carosello»; invita la Commissione ad adottare misure verso un uso più efficiente della TNA e a concentrarsi sulla qualità dei dati forniti, poiché essi rappresentano uno strumento fondamentale nella lotta alla frode in materia di IVA; invita la Commissione, al tale riguardo, a riesaminare il modo in cui lo strumento TNA è utilizzato dagli Stati membri e ad assisterli nell'introduzione di orientamenti per le buone pratiche; considera che, al fine di ridurre i costi di conformità a carico dei contribuenti, i dati forniti dovrebbero essere generati da un sistema automatico digitalizzato per la rendicontazione dei dati alle autorità fiscali da parte dei contribuenti (15) (ad esempio attraverso il sistema di fatturazione elettronica menzionato nell'allegato);

Riforme in corso del sistema fiscale internazionale e dell'Unione

28.

prende atto della riduzione del divario stimato (16) dovuto all'elusione dell'imposta sulle società a circa 35 miliardi di EUR l'anno rispetto alle precedenti stime della Commissione pari a 50-70 miliardi di EUR prima dell'introduzione di misure anti-BEPS e la correlazione tra tale miglioramento e gli sforzi legislativi in materia di elusione fiscale compiuti dalla Commissione; prende atto dell'attuazione della direttiva anti-elusione fiscale del 2019 e invita la Commissione a elaborare una relazione di valutazione sull'impatto e l'attuazione di detta direttiva; sottolinea che le situazioni in cui alcune imprese sono ancora in grado di ridurre i loro oneri fiscali attraverso l'elusione fiscale o la pianificazione fiscale aggressiva compromettono la concorrenza leale nel mercato unico e spesso pregiudicano la competitività delle PMI; ricorda che il divario fiscale dovuto all'elusione fiscale delle società può raggiungere 190 miliardi di EUR (17) se si prendono in considerazione i regimi fiscali speciali, le inefficienze nella riscossione delle imposte e altre pratiche; sottolinea inoltre che regimi speciali unilaterali, quali aliquote d'imposta sul reddito delle società più basse per alcuni contribuenti, potrebbero costituire un rischio per basi imponibili stabili in tutta l'UE;

29.

sottolinea che l'attuale contesto fiscale globale è obsoleto e può essere affrontato pienamente solo a livello globale; accoglie con favore lo storico accordo a due pilastri raggiunto nell'ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla ripartizione dei diritti di imposizione e sull'applicazione di un'aliquota fiscale effettiva minima del 15 % sugli utili globali delle imprese multinazionali; ritiene che ciò costituisca un'opportunità unica per rendere l'architettura fiscale internazionale più coerente con lo sviluppo dell'economia affrontando ulteriormente le distorsioni della concorrenza leale nel mercato, che si è accentuata durante la crisi della COVID-19 e ha evidenziato i problemi legati alla tassazione delle grandi imprese multinazionali; osserva che l'accordo impone a tutti i partecipanti di eliminare le tasse sui servizi digitali e altre misure simili pertinenti (…) e di impegnarsi a non introdurre tali misure in futuro; rileva la necessità di un'attuazione efficace, all'interno e oltre l'Unione, della soluzione a due pilastri al fine di garantire una distribuzione più equa degli utili e dei diritti di imposizione fra i paesi in relazione alle imprese multinazionali più grandi e redditizie; accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione, del 22 dicembre 2021, di attuare entrambi i pilastri del quadro inclusivo; invita il Consiglio ad approvare rapidamente tali proposte affinché l'accordo entri in vigore entro il 2023; accoglie con favore la proposta della Commissione sul ricorso alle società di comodo;

30.

prende atto che alcuni Stati membri hanno adottato misure unilaterali che hanno avuto un impatto sui negoziati internazionali; osserva che la convenzione multilaterale imporrà a tutte le parti di eliminare gradualmente tutte le imposte sui servizi digitali e altre pertinenti misure analoghe per tutte le imprese, e di impegnarsi a non introdurre tali misure prima della fine del 2023;

Aprire la strada alla nuova agenda dell'Unione sulla fiscalità delle imprese

31.

ricorda che le future opzioni strategiche e le scelte politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese dovrebbero basarsi sull'equità fiscale, sull'efficienza e sulla trasparenza, tenendo conto al contempo della necessaria stabilità del gettito fiscale degli Stati membri, alla luce del ruolo decisivo dei governi nella promozione di una ripresa economica sostenibile dalla crisi di COVID-19, portando a imposte equamente condivise per tutti i tipi di società multinazionali, riducendo nel contempo i costi di conformità per i contribuenti, in particolare le PMI, ed eliminando le fonti di distorsioni delle imprese nel mercato unico, così come negli scambi e negli investimenti;

32.

sostiene la logica della proposta della Commissione sulle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), atteso per il 2023, nell'ottica di elaborare un nuovo corpus unico di norme dell'Unione in materia di imposta sulle società, basato su una formula di ripartizione equa, globale ed efficace e su una base imponibile comune per la tassazione del reddito per le imprese, che fornirà chiarezza e prevedibilità alle imprese, rispecchiando il consenso raggiunto nei negoziati dell'OCSE sui pilastri 1 e 2; ricorda che i precedenti tentativi dell'Unione di definire un corpus comune di norme hanno preso in considerazione tre fattori: lavoro, attività e vendite; ritiene che concentrarsi su un solo fattore comporterebbe un impatto squilibrato sul gettito fiscale degli Stati membri; invita la Commissione a prendere in considerazione misure che agevolerebbero l'attuazione della futura proposta sul BEFIT, in particolare per le PMI;

33.

ritiene, tuttavia, che l'iniziativa BEFIT dovrebbe essere sostenuta dal processo politico volto a creare un sostegno politico al cambiamento e che l'iniziativa dovrebbe essere accompagnata da un'approfondita valutazione d'impatto, per definire le future proposte, che dovrebbe contribuire a raggiungere un consenso tra gli Stati membri; attende con interesse i dettagli dell'iniziativa BEFIT e invita pertanto la Commissione ad avviare un ampio processo di consultazione inclusivo con le parti interessate, gli Stati membri, compresi i parlamenti nazionali, e il Parlamento europeo, e ad avviare un dialogo con esperti e cittadini sui principi guida in vista del lancio della proposta BEFIT da parte della Commissione nel 2023; sottolinea che l'attuazione di un corpus di norme unico in materia fiscale avrebbe il notevole merito di ridurre le possibilità di trasferimento degli utili per mezzo dei sistemi di pianificazione fiscale, riducendo al contempo i costi di conformità, in particolare per le attività economiche transfrontaliere;

34.

osserva che la nuova agenda per l'imposta sulle società include un meccanismo per affrontare la distorsione a favore del debito e del capitale proprio attraverso un sistema di incentivi, che contribuisce a sostenere la resilienza delle imprese in caso di situazioni economiche sfavorevoli in futuro e rimuove gli incentivi che favoriscono un modello di finanziamento delle società eccessivamente dipendente dal debito; prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare una proposta sull'indennità per la riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio e chiede alla Commissione di effettuare una valutazione d'impatto approfondita e di includere solide disposizioni antielusione per evitare che qualsiasi indennità sul capitale proprio sia utilizzata come nuovo strumento per l'erosione della base imponibile;

35.

sostiene, ai fini della trasparenza fiscale, la raccolta di dati regolarmente aggiornati sulle aliquote effettive dell'imposta sulle società pagate dalle maggiori società dell'Unione sugli utili da esse generati all'interno dell'Unione; tale mappatura dovrebbe essere utilizzata per valutare l'efficienza del quadro e delle norme fiscali in vigore;

36.

chiede alla Commissione di presentare entro il 2022/2023 una o più proposte legislative conformi alle raccomandazioni figuranti in allegato;

37.

ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta dovrebbero essere coperte mediante adeguati stanziamenti di bilancio;

o

o o

38.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), COM(2016)0685, e proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), COM(2016)0683.

(2)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(3)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

(4)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(5)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(6)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(7)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(8)  Relazione speciale n. 03/2021 della Corte dei conti europea, del 26 gennaio 2021, dal titolo «Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione».

(9)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa a un sistema comune di tassazione applicabile ai pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(10)  Briefing della commissione BUDG — EU Own Resources (2020), disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/647459/ IPOL_BRI(2020)647459_EN.pdf.

(11)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(12)  Secondo l'unità Valore aggiunto europeo dell'EPRS (settembre 2021), il divario dell'IVA, comprese l'evasione e la frode IVA transfrontaliere, potrebbe essere stimato a circa 120 miliardi di EUR nel 2020, pag. 42.

(13)  Secondo l'unità Valore aggiunto europeo dell'EPRS (settembre 2021), il valore aggiunto stimato della cooperazione estesa tra gli Stati membri e la piena attuazione dello sportello unico potrebbero portare a una riduzione del divario dell'IVA stimato pari a 29 miliardi di EUR e a una riduzione stimata di 10 miliardi di EUR in costi di conformità per le imprese, pag. 39.

(14)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(15)  Si propone di valutare la possibilità di abbandonare l'attuale sistema di rendicontazione e istituire un sistema di rendicontazione armonizzato per le transazioni transfrontaliere che consentirebbe un più facile abbinamento delle transazioni (come confermato dallo studio dell'EPRS).

(16)  COM(2020)0312, pag. 5. Vi sono anche altre stime, ad esempio effettuate dal Parlamento europeo, secondo cui le perdite previste a causa della criminalità finanziaria, dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale ammonterebbero a 190 miliardi di EUR. Sulla base dei lavori complessivi effettuati dall'OCSE nella relazione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Base Erosion Profit Shifting report — BEPS), azione 11, le perdite di gettito complessive prima che fossero decise le misure anti-BEPS ammontavano a circa 100-240 miliardi di dollari USA o allo 0,35 % del PIL globale. La Commissione ha stimato che 50-70 miliardi di EUR fossero attribuibili all'Unione prima che gli Stati membri adottassero le direttive anti-elusione I e II.

(17)  Ibidem.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.    Semplificazione, riduzione dei costi legati alla conformità per i contribuenti

Raccomandazione A1 — Procedura unica di registrazione IVA nell'UE e numero unico di partita IVA UE

Il Parlamento europeo invita la Commissione a procedere verso l'adozione di una procedura unica di registrazione IVA nell'UE e del numero unico di partita IVA dell'UE entro il 2023.

Tale procedura dovrebbe:

ridurre i costi di conformità, in particolare per le PMI che operano nel mercato unico, e proporre una procedura identica per la registrazione ai fini dell'IVA in tutta l'Unione (nel rispetto delle diverse condizioni per la registrazione negli Stati membri);

assicurare che la registrazione sia facilmente accessibile e utilizzare una o più piattaforme online armonizzate che funzionino nello stesso modo in tutta l'Unione, in un numero minimo concordato di lingue, per consentirne un uso più agevole in tutta l'Unione.

Raccomandazione A2 — Semplificare l'imposizione fiscale per e con le società europee/PMI

Il Parlamento europeo invita la Commissione a introdurre misure volte a ridurre ulteriormente i costi e la complessità della tassazione delle PMI e delle società europee entro il 2023.

Diverse iniziative menzionate nella presente relazione dovrebbero essere proposte dalla Commissione, cui dovrebbero rapidamente seguire proposte concrete per sostenere le PMI nell'economia post-COVID-19.

Per sostenere ulteriormente le imprese europee e le start-up, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di valutare l'opzione di introdurre un regime unico paneuropeo di imposta sul reddito per le imprese e le start-up al fine di ridurre al minimo i costi associati all'adempimento degli obblighi fiscali, in particolare nei casi in cui esse operano in più di uno Stato membro. Il regime sarebbe facoltativo per le società europee (ad esempio limitato dal fatturato) e potrebbe basarsi sulla società europea. Il gettito fiscale proveniente dal regime sarebbe assegnato agli Stati membri secondo una formula concordata (ad esempio sulla base della percentuale di residenti occupati).

B.    Maggiore certezza per i contribuenti e/o per le amministrazioni fiscali degli Stati membri

Raccomandazione B1 — Meccanismo di risoluzione delle controversie nei casi in cui due o più Stati membri rivendichino la residenza fiscale:

Il Parlamento europeo invita la Commissione a tenere conto dell'esperienza e a individuare le lacune ancora esistenti nell'attuale direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione e a proporre uno o più modi efficienti per affrontare i conflitti e le incertezze esistenti in materia di residenza delle persone fisiche e delle società che comportano il rischio di doppia imposizione e/o doppia non imposizione. Esorta la Commissione a presentare proposte in merito alla definizione della nozione di residenza fiscale entro il 2023.

Il Parlamento europeo ricorda inoltre che l'esito delle controversie dovrebbe essere reso pubblico sotto forma di sintesi, sulla base della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2017/1852, e dovrebbe includere aliquote fiscali effettive. Il regime stabilito deve garantire che i termini per l'ottenimento di una decisione, adeguati ai problemi causati ai contribuenti dalla controversia, saranno giuridicamente vincolanti e fatti rispettare. Alla luce dei cambiamenti nell'economia post COVID-19, compreso un passaggio al lavoro da remoto, la Commissione dovrebbe valutare quanto prima se la legislazione attuale sia sufficiente a ridurre i rischi di doppia imposizione per i contribuenti e, se del caso, elaborare una revisione di tale direttiva o, in alternativa, proporre nuove misure. Si osserva altresì che tale direttiva manca di visibilità e che la Commissione dovrebbe adoperarsi maggiormente per far sì che i cittadini vengano a conoscenza della disponibilità di tale meccanismo.

Raccomandazione B2 — Estensione dello scambio automatico di informazioni

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di valutare la necessità e il modo migliore di estendere lo scambio automatico di informazioni fra gli Stati membri per includere ulteriori categorie di redditi e attività, come le cripto-attività (DAC 8). Poiché gli Stati membri sono giuridicamente tenuti a inviare dati solo in relazione alle categorie per le quali le informazioni sono già disponibili, sembra esservi, di conseguenza, una carenza di informazioni in merito a determinate categorie di redditi e attività.

Raccomandazione B3 — Orientamenti in materia di incentivi fiscali positivi

Il Parlamento europeo invita la Commissione a pubblicare orientamenti in relazione agli incentivi fiscali non distorsivi per il mercato unico. Tale richiesta è dovuta al fatto che, se gli Stati membri raggiungessero un'intesa in merito a quali incentivi fiscali siano in grado di stimolare le prestazioni economiche nell'Unione senza danneggiare il funzionamento del mercato unico, si otterrebbe un rafforzamento della certezza fiscale per i contribuenti e gli Stati membri.

C.    Riduzione del divario fiscale e dei costi di conformità

Raccomandazione C1 — Fatturazione elettronica

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a:

istituire senza indugio una norma comune armonizzata per la fatturazione elettronica in tutta l'Unione e, entro il 2022, ridurre i costi della creazione di sistemi frammentati e diversi nei vari Stati membri;

stabilire il ruolo della fatturazione elettronica nella rendicontazione in tempo reale;

valutare la possibilità di introdurre gradualmente la fatturazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione entro il 2023, concentrandosi su una significativa riduzione dei costi di conformità, in particolare per le PMI. L'emissione delle fatture dovrebbe essere amministrata solo mediante «sistemi» gestiti dallo Stato/certificati, garantendo la piena protezione dei dati;

entro il 2023, esaminare la possibilità che il sistema fornisca ai contribuenti ammissibili una parte (o la totalità) dei dati/documenti sull'adempimento degli obblighi fiscali, compresa la responsabilità per la conformità di tali dichiarazioni (o parti di esse), in particolare in un'ottica di riduzione dei costi di conformità e dei rischi per le PMI.

Raccomandazione C2 — Alternativa per la riduzione del divario dell'IVA

Il Parlamento europeo invita la Commissione, al fine di ridurre sostanzialmente il divario dell'IVA in tutta l'Unione, in particolare nell'economia post-COVID-19, a proporre misure che riducano in modo significativo il divario dell'IVA individuato, in particolare il divario associato all'esenzione per gli scambi transfrontalieri nell'Unione. La richiesta può essere soddisfatta mediante una o più delle seguenti iniziative entro il 2022-2023:

rilanciare l'iniziativa del regime definitivo come il modo più naturale ed efficiente per contrastare la frode fiscale in materia di IVA che comporta una perdita annuale considerevole;

semplificare il rispetto degli obblighi in materia di IVA e ricevere dati per il monitoraggio e la lotta contro la frode fiscale (1) al fine di ridurre l'onere amministrativo dell'IVA connesso agli scambi transfrontalieri; invita la Commissione a proporre un'ulteriore estensione graduale ma tempestiva dell'ambito di applicazione dell'attuale piattaforma dello sportello unico da B2C a B2B, in particolare in relazione alle cessioni di merci B2C per le quali il debitore dell'IVA non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, in relazione a talune prestazioni di servizi B2B quando i servizi prestati sono prevalentemente B2C e in relazione all'articolo 196 della direttiva 2006/112/CE.

progettare e proporre una norma per la segnalazione online dei dati per (in prima istanza) il commercio transfrontaliero dell'Unione, preferibilmente utilizzando dati provenienti dalla fatturazione elettronica (o da un'alternativa, ma mantenendo il principio secondo cui i dati devono essere forniti solamente una volta), compreso un trattamento dei dati centralizzato/decentrato efficiente e altamente sicuro per l'individuazione delle frodi. I dati sostituiranno tutti gli obblighi di comunicazione vigenti in questo settore e determineranno una riduzione dei costi complessivi di conformità, in particolare per le PMI. I dati raccolti dovrebbero essere utilizzati nel debito rispetto della riservatezza e tenendo conto di tutte le pertinenti norme in materia di protezione dei dati. Può essere preso in considerazione l'uso della tecnologia blockchain (o di tecnologie alternative) e i sistemi basati sulle norme comuni dell'Unione potrebbero essere gestiti da fornitori privati.

Raccomandazione C3 — Dichiarazione fiscale unica armonizzata e OSS

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa su:

una dichiarazione unica e armonizzata dell'imposta sul reddito delle società per sostenere il BEFIT nell'Unione. Per semplificare la preparazione della dichiarazione fiscale, si potrebbe ricorrere a un approccio standardizzato in relazione al contenuto e al formato di detta dichiarazione. Tale opzione contribuirebbe a semplificare la rendicontazione relativa all'imposta sulle società e a ridurre la necessità di esternalizzare il lavoro legato all'adempimento degli obblighi fiscali, in particolare per le PMI che svolgono attività commerciali transfrontaliere.

Raccomandazione C4 — Un osservatorio permanente per monitorare e quantificare le tendenze nella fiscalità europea

Nel 2019 il Parlamento europeo ha avviato la creazione di un osservatorio fiscale dell'UE come azione preparatoria. Il Parlamento europeo invita la Commissione a fornire una valutazione indipendente del lavoro svolto e a proporre modalità per portare avanti tale iniziativa.

D.    Un nuovo sistema europeo coordinato di imposta sulle società

Raccomandazione D1 — Risolvere la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio

La Commissione ha annunciato un'iniziativa volta a mitigare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio imputabile alle imposte nelle decisioni di investimento delle società indotte dalla deducibilità dei pagamenti degli interessi sul finanziamento tramite ricorso al credito.

Il Parlamento europeo invita la Commissione a:

effettuare una valutazione di impatto approfondita e includere solide clausole anti-evasione nella futura proposta sull'indennità per la riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio; considerare che tale distorsione può essere affrontata autorizzando una nuova deduzione dei costi relativi al finanziamento tramite capitale proprio o riducendo le possibilità di deduzione degli interessi e ricorda di limitare la riduzione della deduzione degli oneri finanziari eccedenti fino al 20 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) come altra soluzione per ridurre la distorsione a favore del capitale di debito.

Raccomandazione D2 — Un corpus unico di norme fiscali per l'Unione

Nel quadro del futuro BEFIT, il Parlamento europeo invita la Commissione a:

analizzare diversi elementi di ciò che costituisce l'attività economica reale delle imprese (vendite, forza lavoro, attività);

avviare un'ampia consultazione che coinvolga gli Stati membri, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo.

E.    Efficacia delle amministrazioni fiscali, scambio di informazioni fiscali e qualità dei dati

Raccomandazione E1 — Eurofisc 2.0

Il Parlamento europeo invita la Commissione a:

rafforzare la rete di esperti antifrode dell'Unione, Eurofisc, e dotarla di risorse sufficienti per effettuare analisi congiunte dei rischi, coordinare le indagini e cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Europol e la Procura europea, in particolare al fine di indagare sulle frodi in materia di IVA;

presentare la proposta Eurofisc 2.0. Ribadisce le raccomandazioni della sua risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare; osserva che un Eurofisc 2.0 potrebbe offrire un grande contributo all'uso efficace, da parte delle amministrazioni fiscali, delle informazioni fiscali scambiate e alla qualità delle informazioni scambiate.


(1)  Secondo l'unità Valore aggiunto europeo dell'EPRS, lo scenario di cooperazione estesa, scambio di informazioni + sportello unico, genererà un valore aggiunto europeo di circa 39 miliardi di EUR.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 8 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/223


P9_TA(2022)0053

Conti economici dell'agricoltura regionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (COM(2021)0054 — C9-0020/2021 — 2021/0031(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 347/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0054),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0020/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0282/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/224


P9_TA(2022)0054

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2021/006 ES/Cataluña Automotive — Spagna

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (COM(2022)0020 — C9-0015/2022 — 2022/0010(BUD))

(2022/C 347/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0020 — C9-0015/2022),

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2) («regolamento QFP»), in particolare l'articolo 8,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 9,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0038/2022),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.

considerando che i contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) dovrebbero essere diretti principalmente a politiche attive del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti al rapido reinserimento dei beneficiari in un lavoro dignitoso e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

C.

considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 705 espulsioni dal lavoro effettuate nel settore economico classificato (4) nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 29 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione di livello NUTS 2 della Catalogna (ES51) in Spagna, nel periodo di riferimento per la domanda compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 1o luglio 2021;

D.

considerando che la domanda riguarda 346 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività è cessata nel settore economico durante il periodo di riferimento, mentre 359 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento e saranno pertanto considerati beneficiari ammissibili;

E.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, che richiede la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi presso imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello della divisione NACE Revisione 2, situate in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 in uno Stato membro;

F.

considerando che il 28 maggio 2020 Nissan ha annunciato la chiusura del suo stabilimento a Barcellona, che ha comportato oltre 2 500 esuberi diretti e la perdita di 8 000 posti di lavoro tra i suoi fornitori; che le espulsioni dal lavoro oggetto della presente domanda si concentrano in quattro comarche della regione di Barcellona (Barcelonès, Alt Penedés, Baix Llobregat e Vallés Oriental), dove sono presenti numerose aziende automobilistiche; che il numero di lavoratori espulsi mediante procedura di collocamento in esubero collettivo tra gennaio e giugno 2021 in Catalogna (7 993 persone) supera già il numero di lavoratori espulsi dal lavoro nel 2020 (7 936 persone) e che nel periodo 2018-2020 è cresciuto il numero di posti di lavoro andati distrutti nella regione in parola;

G.

considerando che il FEG non supera un importo annuo massimo di 186 000 000 EUR (a prezzi 2018), come dispone l'articolo 8 del regolamento QFP;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Spagna ha diritto a un contributo finanziario di 2 795 156 EUR a norma di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % del costo totale di 3 288 419 EUR, comprensivo di spese per servizi personalizzati pari a 3 138 300 EUR e di spese di attuazione del FEG pari a 150 119 EUR (5);

2.

rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 23 settembre 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 20 gennaio 2022 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso;

3.

osserva che la domanda riguarda in totale 705 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; osserva inoltre che la Spagna prevede che 450 dei beneficiari ammissibili complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati); sottolinea la necessità di garantire trasparenza in ogni fase del procedimento e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione e nella valutazione del pacchetto di servizi;

4.

ricorda che si prevede un impatto sociale importante dei licenziamenti in Catalogna, dove l'industria automobilistica rappresenta il terzo settore per importanza (dopo i prodotti chimici e alimentari), sia in termini di fatturato che di occupazione;

5.

sottolinea che il 34,9 % dei beneficiari interessati ha un'età superiore ai 54 anni, il 44,4 % è costituito da donne e il 50,4 % ha un diploma di istruzione secondaria inferiore o un titolo inferiore; è del parere che il profilo di età e il livello di istruzione dei beneficiari interessati rappresentino sfide specifiche per il ricollocamento e insiste pertanto sull'importanza di garantire che le specificità dell'età, del livello di istruzione e della loro combinazione siano debitamente prese in considerazione in sede di attuazione del pacchetto di servizi personalizzati;

6.

constata che la Spagna ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 17 gennaio 2022 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG sarà pertanto compreso tra il 17 gennaio 2022 e 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

7.

ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori espulsi dal lavoro, pari a un totale di 37,8 % del sostegno finanziario, consistono nelle azioni seguenti: seminari sulle metodologie per la ricerca di lavoro, orientamento professionale, formazione (competenze orizzontali, riqualificazione, miglioramento delle competenze e tirocini, nonché formazione professionale), sostegno all'imprenditorialità, sovvenzioni per la creazione di imprese, assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, anche individuando prospettive professionali a livello locale e regionale, tutoraggio a seguito del reinserimento professionale e vari incentivi finanziari;

8.

plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato concepito per conformarsi alla strategia spagnola di economia circolare (6), che deve essere basata su cicli di materiali non tossici, e alla strategia per lo sviluppo sostenibile della Catalogna (7) e che l'applicazione del FEG sia stata sostenuta dai rappresentanti del SOC (8), del CIAC (9) e dell'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) (10), in un processo che ha visto coinvolte le parti sociali (11); osserva che le misure di formazione dovrebbero soddisfare l'esigenza di diffondere le competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia verde ed efficiente sotto il profilo delle risorse, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG;

9.

si compiace del fatto che gli incentivi includano un contributo alle spese dei lavoratori espulsi dal lavoro con responsabilità di assistenza fino a un massimo di 20 EUR al giorno o delle persone che riprendono a lavorare per 350 EUR al mese per un massimo di tre mesi; sottolinea che l'incentivo è concepito per favorire un veloce ricollocamento e incoraggiare i lavoratori anziani a restare sul mercato del lavoro;

10.

sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

11.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei beneficiari dei finanziamenti del FEG onde garantire la piena addizionalità di questi ultimi;

12.

ricorda che la decarbonizzazione del settore dei trasporti è imminente; rileva che la trasformazione digitale e verde inciderà anche sul mercato del lavoro e dovrebbe condizionare in modo significativo il settore automobilistico; ribadisce in tale contesto l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una trasformazione equa in linea con il Green Deal europeo; sostiene fermamente che nel 2021-2027 il FEG continuerà a dimostrare solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori e chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche; ritiene che occorra prestare particolare attenzione all'istruzione qualificata, compresa la formazione professionale, e alla promozione del cosiddetto sistema duale di apprendistato, che si è dimostrato efficace in diversi Stati membri;

13.

constata che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di trasparenza in ogni fase della procedura; accoglie con favore il coinvolgimento delle parti sociali nel gruppo di lavoro istituito per definire il pacchetto di misure per le quali è richiesto il cofinanziamento del FEG e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel pacchetto di attuazione e valutazione dei servizi;

14.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

15.

incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(4)  Imprese interessate: Aludyne Automotive Spain SLU, Bosch Sistemas de Frenado SLU, Continental Automotive Spain SA, Faurencia Interior Systems España SAU, Fico Transpar SA, Gruau Ibérica SLU, Magna Seating Spain SLU, Nobel Plastiques Iberia SA, Robert Bosch España (stabilimento di Castellet), U-Shin Spain SLU.

(5)  A norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento EGF.

(6)  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/

(7)  Estrategia para el desarrollo sostenible de Cataluña

(8)  Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

(9)  Cluster dell'industria automobilistica della Catalogna (CIAC)

(10)  ACCIÓ è l'agenzia catalana per la competitività delle imprese.

(11)  Comisiones Obreras, UGT, Fomento del Trabajo Nacional (FOMENT) e PIMEC (associazione delle PMI della Catalogna).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/458.)


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/228


P9_TA(2022)0055

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi — domanda EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi — EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (COM(2022)0025 — C9-0025/2022 — 2022/0015(BUD))

(2022/C 347/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0025 — C9-0025/2022),

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 8,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (3) («accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020»), in particolare il punto 9,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0037/2022),

A.

considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.

considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

C.

considerando che l'Unione ha inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi COVID-19;

D.

considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;

E.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio fissa l'importo annuo massimo per il FEG a 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG prevede che fino allo 0,5 % di tale importo possa essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

F.

considerando che la Commissione non ha richiesto alcun sostegno per l'assistenza tecnica nel 2021 a causa dell'incertezza riguardante le operazioni generali, in particolare gli eventi che richiederebbero una presenza fisica, a causa della pandemia di COVID-19;

G.

considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo, o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;

H.

considerando che l'importo proposto di 290 000 EUR corrisponde a circa lo 0,14 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2022;

1.

accetta che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2.

accoglie con favore la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;

3.

accoglie con favore l'impegno continuo per la standardizzazione delle procedure di domanda e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione concorrente — SFC), che consente di semplificare e accelerare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

4.

constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG, che comprende due membri per ciascuno Stato membro, e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete («networking») tra gli Stati membri;

5.

invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

6.

invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, ove opportuno e necessario, e a non eliminarle completamente quando le circostanze della pandemia lo consentiranno, ma a utilizzarle come base per migliori metodi di lavoro e scambi;

7.

sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la consapevolezza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG;

8.

ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/457.)


Mercoledì 9 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/231


P9_TA(2022)0060

Punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica (COM(2021)0817 — C9-0016/2022 — 2021/0418(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 347/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0817),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0016/2022),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0035/2022),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/232


P9_TA(2022)0061

Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (14754/2021 — C9-0456/2021 — 2018/0005(CNS))

(Procedura legislativa speciale — nuova consultazione)

(2022/C 347/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (14754/2021),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0020),

vista la sua posizione del 3 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0456/2021),

visti gli articoli 82 e 84 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0036/2022),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 11 del 13.1.2020, pag. 211.


Giovedì 10 marzo 2022

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/233


P9_TA(2022)0067

Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 347/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0652),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0329/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 febbraio 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0203/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 123 del 9.4.2021, pag. 76.

(2)  GU C 106 del 26.3.2021, pag. 44.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 luglio 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0352).


P9_TC1-COD(2020)0300

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/591.)


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/234


P9_TA(2022)0069

Costituzione di una commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (2022/2584(RSO))

(2022/C 347/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (1),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19 (2),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (3),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 (4),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020, dal titolo «COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico» (5),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (6),

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo (7),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la COVID-19 (8),

viste la serie di proposte della Commissione sull'Unione europea della salute, dell'11 novembre 2020, e la sua proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2020)0727),

visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.

considerando che la diffusione della COVID-19 ha già avuto come tragica conseguenza la perdita di milioni di vite in Europa e nel mondo, ha causato danni irreparabili e ha confinato oltre un miliardo di persone nelle proprie case;

B.

considerando che a livello dell'UE sono state intraprese molte azioni, in particolare attraverso la strategia dell'UE sui vaccini e il coordinamento di una risposta europea comune;

C.

considerando che Team Europa è uno dei principali donatori dello strumento COVAX, l'iniziativa globale tesa a garantire un accesso equo e giusto ai vaccini contro la COVID-19;

D.

considerando che, alla luce dell'importo eccezionale dei finanziamenti volti ad affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19, è importante garantire la trasparenza e la rendicontabilità della spesa pubblica;

E.

considerando che la COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata le donne, i giovani, le persone con disabilità e i gruppi vulnerabili e ha accresciuto le disuguaglianze a livello mondiale;

1.

decide di costituire una commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro, incaricata di esaminare in che modo la risposta europea alla pandemia e gli insegnamenti tratti possono contribuire ad azioni future nei seguenti ambiti:

Salute

a)

la risposta dell'UE, delle sue istituzioni e delle sue agenzie alla pandemia, sulla scorta del pacchetto sull'Unione della salute, al fine di rafforzare la prevenzione delle crisi a livello dell'UE e la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie a carattere transfrontaliero;

b)

il livello di coordinamento e solidarietà tra gli Stati membri e la prontezza dei sistemi sanitari ad affrontare la pandemia e le future minacce sanitarie a carattere transfrontaliero;

c)

le conseguenze sanitarie della pandemia, in particolare per quanto riguarda la continuità dell'assistenza sanitaria e la prevenzione, lo screening, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle malattie non trasmissibili, la salute mentale, la «COVID a lungo termine», nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi;

d)

l'impatto della mancanza di personale sulla prestazione di assistenza sanitaria e la disponibilità di medicinali e apparecchiature mediche, inclusi i dispositivi di protezione, e l'impatto della pandemia sui servizi di assistenza, i residenti delle case di cura, i lavoratori, i prestatori di assistenza informale e le persone a loro carico;

e)

l'impatto della pandemia sullo sviluppo della salute digitale, della telemedicina e dei teleconsulti, del monitoraggio a distanza, dei dispostivi collegati, delle piattaforme sanitarie digitali e delle app per la salute;

f)

la strategia dell'UE per i vaccini contro la COVID-19 e come l'Unione è riuscita a garantire la fornitura di vaccini sicuri ed efficaci, inclusa la negoziazione di accordi preliminari di acquisto e di accordi di acquisto in comune, la trasparenza e l'esecuzione dei contratti e degli accordi di licenza, e la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini, nonché la questione della responsabilità giuridica e il ruolo dell'industria farmaceutica in relazione agli aspetti summenzionati e per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie, aspetti concernenti la protezione brevettuale e la trasparenza delle attività di lobbying;

g)

la cooperazione in materia di misure coordinate e basate sulla scienza per la gestione dei rischi, tra cui il gruppo consultivo sulla COVID-19;

h)

il ruolo e il mandato dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nonché della strategia sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19, nello sviluppo di prodotti accessibili, anche in termini economici;

i)

la riluttanza nei confronti dei vaccini e la diffusione della cattiva informazione nella lotta alla pandemia e misure aggiuntive dell'UE per fronteggiare tali fenomeni in futuro;

j)

l'interconnessione tra salute animale e salute umana, segnatamente in relazione alle malattie zoonotiche, seguendo l'approccio «One Health»;

Un approccio coordinato in materia di democrazia e diritti fondamentali

k)

la necessità e la proporzionalità delle chiusure delle frontiere degli Stati membri e di altre limitazioni alla libera circolazione delle persone e al mercato interno e come evitare restrizioni non necessarie in futuro, ad esempio attraverso lo sviluppo di un approccio congiunto alle misure in materia di viaggi;

l)

l'impatto sui diritti individuali e fondamentali dei gruppi vulnerabili e sulle disuguaglianze in generale;

m)

i diversi approcci allo sviluppo e all'attuazione di strumenti tecnologici per combattere la COVID-19, come app per il tracciamento dei contatti e il certificato COVID digitale dell'UE;

n)

l'uso di diversi set di dati da parte degli Stati membri e gli insegnamenti da trarre in relazione all'uso dei medesimi dati e criteri, in particolare il ruolo dei set di dati forniti dall'ECDC;

o)

il controllo democratico della risposta alla pandemia, tra cui l'inclusione del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri nel processo decisionale e la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dal gruppo di contatto COVID;

Impatto economico e sociale

p)

l'impatto sull'organizzazione del lavoro, sul telelavoro e sul futuro del lavoro e le conseguenze della pandemia sulla povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, nonché l'impatto della pandemia sui sistemi di protezione sociale;

q)

soluzioni per superare gli ostacoli nell'uso delle tecnologie digitali e rafforzare la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;

r)

l'impatto sull'uguaglianza di genere, in particolare per quanti sono esposti al rischio di violenza di genere e abusi domestici, e l'attenzione prestata all'integrazione della prospettiva di genere nella gestione della crisi nell'ambito della risposta a future minacce sanitarie a carattere transfrontaliero;

s)

l'impatto della pandemia sull'istruzione, la formazione e lo sviluppo dei bambini e dei giovani;

t)

misure volte a garantire l'autonomia strategica dell'UE in ambito sanitario e la resilienza delle catene di approvvigionamento, in particolare per i prodotti farmaceutici e medici critici e altri beni essenziali, nonché a sostenere e adattare le politiche dell'UE per la ricerca in ambito sanitario al fine di far fronte alla crisi attuale e impedire la sua ricomparsa, quale importante componente di una solida politica industriale dell'UE;

u)

l'impatto sui settori più duramente colpiti dalla pandemia, come la cultura, i servizi alberghieri, il turismo e i trasporti, e la velocità e l'adeguatezza della risposta dell'UE;

L'UE e il mondo

v)

il ruolo di gestione e coordinamento dell'UE, tra gli Stati membri, in relazione agli aspetti internazionali della pandemia, ivi incluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altre iniziative multilaterali quali COVAX, e un eventuale trattato internazionale sulle pandemie, una revisione del regolamento sanitario internazionale (RSI) e la necessità di un approccio armonizzato alle persone in viaggio nell'UE in provenienza da paesi terzi;

w)

l'approccio alla diplomazia vaccinale e la misura in cui essa contribuisce alla solidarietà globale, all'accesso universale ed equo ai medicinali e ai vaccini essenziali, e il principio secondo cui «nessuno è al sicuro finché non lo saremo tutti»;

x)

il ruolo dell'UE e dei suoi Stati membri nell'affrontare l'approvvigionamento inadeguato di vaccini e medicinali contro la COVID-19 a livello mondiale e l'accesso iniquo agli stessi, occupandosi di questioni quali la loro accessibilità economica e la loro disponibilità, le strozzature nella catena di approvvigionamento, gli ostacoli di natura commerciale e le infrastrutture, nonché garantendo la trasparenza della catena di approvvigionamento e mettendo a disposizione competenze e conoscenze tecniche;

2.

sottolinea che le raccomandazioni della commissione speciale dovrebbero essere oggetto di monitoraggio da parte dalle commissioni permanenti del Parlamento;

3.

decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nei settori di competenza della commissione speciale non saranno influenzati e rimangono pertanto invariati; pone in evidenza la necessità di assicurare una cooperazione e flussi di informazioni efficaci tra la commissione speciale e le commissioni permanenti pertinenti;

4.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, le sue riunioni si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.

decide che gli ordini del giorno, l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

7.

decide che la commissione speciale sarà composta di 38 membri;

8.

decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi, al termine dei quali essa presenterà al Parlamento una relazione recante, se del caso, raccomandazioni sulle azioni o le iniziative da intraprendere.

(1)  GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(2)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 77.

(3)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.

(4)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.

(5)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 159.

(6)  GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

(7)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 64.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2021)0435.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/238


P9_TA(2022)0070

Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2) (2022/2585(RSO))

(2022/C 347/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

visto il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, che comprende la proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825) e la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (1),

visti il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 e gli orientamenti del 2021 sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione (COM(2021)0262), nonché le raccomandazioni per il nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione emanate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020 (COM(2020)0829),

visto il pacchetto di strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza delle reti 5G del marzo 2021,

vista la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta»,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),

vista la relazione della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (A9-0022/2022),

visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.

considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'UE, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; che esistono prove a conferma del fatto che soggetti statali e non statali stranieri malevoli e autoritari ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici dell'UE; che tali attacchi sono fuorvianti e ingannano i cittadini e incidono sul loro comportamento di voto, amplificano i dibattiti controversi, dividono, polarizzano e sfruttano le vulnerabilità delle società, promuovono l'incitamento all'odio, aggravano le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterano l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, creano sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale e hanno l'obiettivo di destabilizzare la democrazia europea;

B.

considerando che la Russia, fin da prima e durante la guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, sta conducendo una campagna di disinformazione caratterizzata di una malevolenza e da una portata senza precedenti, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale;

C.

considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze malevole fanno parte di una più ampia tendenza destabilizzante osservata nelle democrazie di tutto il mondo;

D.

considerando che attori malevoli continuano a tentare di interferire nei processi elettorali e di trarre vantaggio dall'apertura e dal pluralismo delle nostre società, nonché di attaccare i processi democratici e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri;

E.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri, il che significa che detti attori possono supporre con una certa sicurezza che non subiranno conseguenze per le loro campagne di destabilizzazione nei confronti dell'UE;

F.

considerando che si riscontra la mancanza di una definizione e di una concezione comuni di questo fenomeno e che rimangono molte lacune e scappatoie nelle attuali normative e politiche a livello di UE e nazionale intese a individuare, prevenire e contrastare le ingerenze straniere;

G.

considerando che si prevede che le ingerenze straniere, la disinformazione, nonché i numerosi attacchi e minacce contro la democrazia continueranno in misura ancora maggiore e con modalità più sofisticate nel periodo che precede le elezioni locali, regionali e nazionali e le elezioni del Parlamento europeo nel 2024;

H.

considerando che le precedenti raccomandazioni del Parlamento per contrastare le operazioni di ingerenza straniera malevole nei processi democratici dell'UE hanno contribuito a una comprensione generale dell'UE e a una maggiore consapevolezza rispetto a tale questione;

I.

considerando che le audizioni e le attività della commissione speciale INGE hanno contribuito al riconoscimento e alla contestualizzazione da parte del pubblico di tali questioni e sono riuscite a dar forma con successo al dibattito europeo sulle ingerenze straniere nei processi democratici e sulla disinformazione;

J.

considerando che è necessario continuare a monitorare tali raccomandazioni;

K.

considerando che sono necessari una cooperazione e un sostegno multilaterali a livello globale tra partner che condividono gli stessi principi, anche tra parlamentari, per far fronte alle ingerenze straniere malevoli e alla disinformazione; che le democrazie hanno sviluppato competenze avanzate e strategie di contrasto per affrontare tali minacce;

1.

decide di costituire una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), con le seguenti attribuzioni:

a)

analizzare, in cooperazione e consultazione con le commissioni permanenti con riferimento alle loro attribuzioni in conformità dell'allegato VI del regolamento, la legislazione e le politiche esistenti e previste per individuare eventuali lacune, scappatoie e sovrapposizioni che potrebbero essere sfruttate a fini di ingerenze malevoli nei processi democratici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

i)

le politiche che contribuiscono ai processi democratici dell'UE, la resilienza attraverso la conoscenza situazionale, l'alfabetizzazione mediatica e informatica, il pluralismo dei media, il giornalismo indipendente e l'istruzione,

ii)

le ingerenze per mezzo di piattaforme online, in particolare attraverso una valutazione approfondita della responsabilità e degli effetti che le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno sulla democrazia e sui processi democratici nell'UE,

iii)

le infrastrutture critiche e i settori strategici,

iv)

le ingerenze durante i processi elettorali,

v)

il finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri,

vi)

la cibersicurezza a la resilienza nei confronti degli attacchi informatici, quando sono connessi ai processi democratici,

vii)

il ruolo degli attori non statali,

viii)

l'impatto delle ingerenze sui diritti delle minoranze e di altri gruppi discriminati,

ix)

le ingerenze da parte di attori globali attraverso l'«élite capture», le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali,

x)

la deterrenza, l'imputazione e le contromisure collettive, comprese le sanzioni,

xi)

il vicinato, la cooperazione globale e il multilateralismo;

xii)

le ingerenze da parte di attori con sede nell'UE sia nell'UE che in paesi terzi;

b)

elaborare, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti e seguendo le prassi di lavoro della commissione speciale INGE 1, proposte riguardanti le modalità per eliminare queste lacune, al fine di promuovere la resilienza giuridica dell'UE, e per migliorare il quadro istituzionale dell'UE;

c)

collaborare strettamente con le altre istituzioni dell'UE, le autorità degli Stati membri, le organizzazioni internazionali, la società civile, come pure i partner non statali nei paesi terzi, al fine di rafforzare l'azione dell'UE contro le minacce ibride e la disinformazione, mentre tutte le attività pubbliche della commissione speciale INGE 2 rispetteranno le priorità definite nella presente decisione;

d)

assicurare un seguito dettagliato e rigoroso dell'attuazione della relazione della commissione speciale INGE 1 effettuando una valutazione delle misure adottate dalle istituzioni dell'UE;

e)

contribuire alla generale resilienza istituzionale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride e la disinformazione nel periodo precedente alle elezioni europee nel 2024;

2.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

3.

decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

4.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

5.

decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

6.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di dodici mesi e che il mandato avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

7.

decide che la commissione speciale, dopo aver esaminato l'attuazione della relazione della commissione speciale INGE 1 e della legislazione in vigore e dopo aver individuato le lacune, le scappatoie e le sovrapposizioni, determinerà la base giuridica appropriata per qualsiasi atto giuridico necessario e preparerà il terreno per soluzioni istituzionali dell'UE permanenti intese a far fronte alle ingerenze straniere malevole e alla disinformazione e, se necessario, chiederà che vengano adottate misure istituzionali specifiche da parte della Commissione, elaborando, in conformità dell'articolo 54 del regolamento, una relazione di iniziativa per chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata a tale riguardo.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/241


P9_TA(2022)0071

Costituzione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti

Decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta (2022/2586(RSO))

(2022/C 347/29)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da 290 deputati di istituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare ed indagare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti installati su dispositivi mobili sfruttando le vulnerabilità informatiche («spyware di sorveglianza equivalenti»),

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

visto l'impegno dell'Unione europea a favore dei valori e dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, come indicato nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare agli articoli 2, 6 e 21,

visto l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, che ribadisce la competenza esclusiva degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza nazionale,

visti gli articoli 16 e 223 TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ('Carta'), in particolare gli articoli 7, 8, 11, 21 e 47 — che riconoscono i diritti, le libertà e i principi specifici in essa sanciti quali il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e di informazione, il diritto alla non discriminazione, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale — , i quali si applicano pienamente agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, e visto il suo articolo 52, paragrafo 1, che consente talune limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali,

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (2),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (3),

vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (4),

vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (5), quale modificata dalla decisione (PESC) 2021/796 del Consiglio del 17 maggio 2021 (6),

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (7),

visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (8),

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 13 e 17, e i relativi protocolli,

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (9),

viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (10), e le sue raccomandazioni riguardanti il rafforzamento della sicurezza informatica nelle istituzioni, organi e agenzie dell'UE,

visto l'articolo 208 del proprio regolamento,

A.

considerando che da recenti rivelazioni risulta che diversi paesi, tra cui degli Stati membri, hanno utilizzato lo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile e altri attori, e che tali pratiche sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minare i diritti umani e la democrazia;

1.

decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione;

2.

decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:

indagare sulla portata dei presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione nell'attuazione del diritto dell'Unione derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, raccogliere informazioni sulla misura in cui Stati membri, comprese, ma non solo, l'Ungheria e la Polonia, o paesi terzi usano una sorveglianza intrusiva con modalità che violano i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, nonché valutare il livello di rischio che ciò comporta per i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, come la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

per l'esercizio delle sue funzioni, raccogliere e analizzare informazioni per accertare:

l'uso e il funzionamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti e il loro presunto impatto negativo sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta, nell'attuazione da parte degli Stati membri del diritto dell'Unione;

il quadro giuridico esistente in cui gli Stati membri hanno acquisito e utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;

se le autorità degli Stati membri hanno utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti per scopi politici, economici o altri scopi ingiustificati per spiare giornalisti, politici, funzionari delle forze di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori, in violazione del diritto dell'Unione e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE o dei diritti sanciti dalla Carta;

se l'utilizzo, in violazione del diritto dell'Unione, di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti abbia avuto un impatto negativo sui processi democratici negli Stati membri per quanto riguarda le elezioni a livello locale, nazionale ed europeo;

i presunti casi di infrazione della direttiva 2002/58/CE o di cattiva amministrazione da parte di Stati membri derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, in particolare per quanto riguarda il principio di riservatezza delle comunicazioni e il divieto di ascoltare, intercettare, memorizzare o altri tipi di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico delle persone;

se l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti da parte degli Stati membri abbia costituito, comportato o rivelato violazioni della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679;

se la Commissione disponeva di prove dell'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti contro persone;

se gli Stati membri abbiano assicurato salvaguardie istituzionali e giuridiche sufficienti per evitare l'uso illegale di spyware e se le persone che sospettano che i loro diritti siano stati violati dall'uso di spyware abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci;

la presunta inazione degli Stati membri rispetto al coinvolgimento di entità dell'UE nello sviluppo, nella diffusione o nel finanziamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, compresa la catena di approvvigionamento in termini di tecnologia e il suo sfruttamento, nella misura in cui ciò è in violazione del diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2021/821, e anche quando software di sorveglianza commercializzati per un certo scopo (ad esempio la lotta contro il terrorismo) sono utilizzati in un altro contesto;

il ruolo del governo di Israele e di altri paesi terzi nel fornire agli Stati membri Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;

se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte delle autorità degli Stati membri abbia comportato il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, in particolare, ma non solo, al gruppo NSO e a governi di paesi terzi;

se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti, che coinvolge direttamente o indirettamente entità collegate all'UE, abbia contribuito a spiare illegalmente giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori in paesi terzi e abbia portato a violazioni o abusi dei diritti umani che destano grave preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e se tale uso sia stato in violazione dei valori sanciti dall'articolo 21 TUE e dalla Carta, anche tenendo debitamente conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altri diritti sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

se vi erano motivi sufficienti per giustificare l'adozione da parte del Consiglio di misure restrittive o sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE nei confronti di uno o più paesi terzi qualora una decisione, adottata conformemente al titolo V, capo 2, TUE, preveda l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche o finanziarie, a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, TFUE;

se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte di paesi terzi abbia avuto un impatto sui diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e se vi fossero motivi sufficienti perché il Consiglio riesaminasse eventuali accordi di cooperazione internazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia conclusi con paesi terzi a norma dell'articolo 218 TFUE;

presentare le eventuali raccomandazioni che riterrà opportune al riguardo;

formulare raccomandazioni per proteggere le istituzioni dell'UE, i suoi membri e il personale da tali spyware di sorveglianza;

3.

decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;

4.

decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;

5.

sottolinea che, al fine di garantire una buona cooperazione e un buon flusso di informazioni tra la commissione d'inchiesta e le commissioni e sottocommissioni permanenti competenti, il presidente e il relatore della commissione d'inchiesta potrebbero essere coinvolti nelle pertinenti discussioni delle commissioni e sottocommissioni permanenti e viceversa, in particolare per le audizioni della commissione d'inchiesta;

6.

decide che eventuali raccomandazioni elaborate dalla commissione d'inchiesta vengano deferite alle pertinenti commissioni e sottocommissioni permanenti nei rispettivi settori di competenza, quali definiti all'allegato VI del regolamento;

7.

decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 38 membri;

8.

incarica la sua Presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(3)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(4)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(5)  GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

(6)  GU L 174 I del 18.5.2021, pag. 1.

(7)  GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

(8)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(9)  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(10)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.


9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/245


P9_TA(2022)0077

Batterie e rifiuti di batterie ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — (2020/0353(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 347/30)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

(2)

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse da fornire ai consumatori e agli operatori economici . È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

È altresì necessario aggiornare la legislazione dell'Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie e adottare misure volte a tutelare dell'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, diminuendo l'impatto dell'uso delle risorse e migliorando l'efficienza delle risorse. Queste misure sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare e climaticamente neutra e un ambiente privo di sostanze tossiche così come per la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione a lungo termine. Possono creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l'ambiente e riducendo le emissioni di gas serra.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

(10)

Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'Unione o importati, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come batterie portatili, è necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre un limite di peso per tali batterie.

(12)

Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie e la loro diffusione sul mercato . Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. Le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, non erano classificate in modo chiaro come batterie a norma della direttiva 2006/66/CE e, alla luce del loro uso crescente nella mobilità urbana sostenibile, costituiscono una parte significativa del mercato. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri in una nuova categoria di batterie, vale a dire quella delle batterie per mezzi di trasporto leggeri. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh , in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

(13)

Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio e il cadmio in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio.

(15)

L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio, il cadmio e il piombo in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia, dovrebbe effettuare una valutazione olistica e sistemica delle sostanze pericolose contenute nelle batterie. Tale valutazione dovrebbe, in particolare, concentrarsi sui componenti chimici presenti in grandi quantità nelle batterie sul mercato, sulle composizioni chimiche in evoluzione ed emergenti e sulla disponibilità di alternative adeguate alle batterie industriali e per autoveicoli al piombo-acido e alle batterie industriali al nichel cadmio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 («l'Agenzia») dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

(17)

È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, è opportuno assicurare una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni di buona qualità tra gli Stati membri, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 («l'Agenzia») , la Commissione e i portatori di interessi. Gli Stati membri o l'Agenzia dovrebbero svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Al fine di garantire che il presente regolamento sia coerente con qualsiasi futura modifica delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 o con altre future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare l'articolo 6, l'articolo 71 o l'allegato I del presente regolamento o tutte queste disposizioni. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un'eventuale modifica di tali disposizioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili (31), i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio , che dovrebbe essere specifica, se necessario, al lotto di fabbricazione. Le batterie sono fabbricate in lotti, in quantità specifiche ed entro determinati limiti temporali. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici (32). Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

(18)

Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili (31), le emissioni di gas effetto serra che acuiscono i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'estrazione e l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici (32). Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno agli obiettivi climatici dell'Unione , in particolare a quello di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

Le soglie massime dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e cambiare progressivamente in linea con i migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili. Pertanto, nell'adottare un atto delegato che determina la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita, la Commissione europea deve tenere conto dei migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili e garantire che i criteri tecnici selezionati siano coerenti con l'obiettivo del presente regolamento di garantire che le batterie immesse sul mercato dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. Si tratta di un settore in cui l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo.

(19)

Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. In linea con la strategia industriale dell'Unione, l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica , anche agevolando gli investimenti negli stabilimenti che produrranno batterie su larga scala, e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo. Sostituire le materie prime di difficile reperibilità con materiali alternativi più ampiamente disponibili, comprese materie prime rinnovabili, contribuirebbe anche a migliorare la produzione di batterie e l'autonomia strategica dell'Unione. È quindi fondamentale che l'Unione e gli Stati membri sostengano le iniziative di ricerca e sviluppo pertinenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

(21)

Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie e, se del caso, presentare una proposta legislativa in tal senso .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle tecnologie per le batterie aventi un'incidenza sui tipi di materiali che possono essere recuperati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento inserendo ulteriori materie prime e i relativi obiettivi nell'elenco delle quote minime di contenuto riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle norme relative al calcolo e alla verifica, per modello e lotto di batterie per stabilimento di fabbricazione, della quantità di cobalto, piombo , litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie e degli obblighi di informazione per la documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione relativamente alla dichiarazione sui materiali recuperati , che deve essere fornita mediante un formato armonizzato, e alla documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione sui materiali recuperati .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale , per le batterie industriali ricaricabili e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento non fissa ulteriori prescrizioni al riguardo . D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

(23)

Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili, per le batterie industriali , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le sue conclusioni . D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili.

(24)

Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Al fine di garantire che le norme dell'Unione in materia di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie per veicoli elettrici siano coerenti con le specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente e alla luce del progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e dei valori minimi di tali parametri per le batterie per veicoli elettrici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali.

(25)

Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. Tuttavia, per alcuni dispositivi vengono ancora utilizzate batterie non ricaricabili. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni . La Commissione dovrebbe valutare, per quanto riguarda specifici gruppi di prodotti che utilizzano batterie non ricaricabili, sulla base di una valutazione del ciclo di vita, se l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali e quindi se l'uso di batterie portatili non ricaricabili di uso generale dovrebbe essere gradualmente eliminato . Dovrebbe inoltre essere possibile integrare le prescrizioni del presente regolamento con quelle stabilite dalle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) per determinati prodotti alimentati a batterie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (33). Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche.

(26)

Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Si dovrebbero anche stabilire norme per le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE. Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche. È opportuno altresì stabilire disposizioni per garantire che le batterie industriali, le batterie per automobili e le batterie per veicoli elettrici possano essere rimosse e sostituite, tenendo conto della loro diversa natura e dei loro specifici requisiti di sicurezza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Le batterie per autoveicoli, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti qualificati. Dovrebbero essere stabilite disposizioni per garantire che tali batterie possano essere rimosse, sostituite e smontate. È importante che la sicurezza di tali batterie durante la riparazione possa essere valutata sulla base di prove non distruttive adattate ad esse. Al fine di facilitare la riparazione di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento stabilendo criteri di rimovibilità, sostituibilità e smontaggio di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali. Per poter valutare la sicurezza di tali batterie durante la riparazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di appropriati metodi di prova non distruttivi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

Per ridurre ulteriormente i rifiuti, è opportuno promuovere l'interoperabilità delle batterie, dei connettori e dei caricatori fra le varie tipologie di prodotti nell'ambito della legislazione che attua la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto e nella prossima iniziativa sui prodotti sostenibili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater)

L'interoperabilità dei caricatori all'interno di categorie specifiche di batterie potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dei costi non necessari a vantaggio dei consumatori e di altri utilizzatori finali. Dovrebbe quindi essere possibile ricaricare le batterie per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri e le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzando caricabatteria comuni che consentano l'interoperabilità all'interno di ciascuna categoria di batterie. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni che impongono alla Commissione di valutare il modo migliore per introdurre norme armonizzate per i caricabatteria comuni applicabili entro il 1o gennaio 2026 per tali categorie di batterie. Tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali sistemi .

(27)

L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso per non arrecare danni a persone o proprietà o all'ambiente . Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinate da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali batterie e integrare detti parametri con le norme CEN, CENELEC e IEC applicabili .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR.

(28)

È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità , le caratteristiche di produzione e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR , che dovrebbero rispettare le linee guida della norma ISO/IEC 18004 . Il codice QR stampato o inciso su tutte le batterie dovrebbe dare accesso al passaporto di prodotto della batteria. Le etichette e i codici QR dovrebbero esseri accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) .

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in quanto consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili di uso generale e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

(29)

Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche e sulla durata di vita prevista . Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh dovrebbero contenere un sistema di gestione in grado di memorizzare dati, così che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare in qualsiasi momento lo stato di salute e la durata di vita prevista della batteria. Ai fini del cambio di destinazione o  della rifabbricazione delle batterie, l'accesso al sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

(30)

Le batterie all'interno dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, le batterie dei mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici contengono un sistema di gestione in grado di memorizzare dati . Tale sistema di gestione della batteria dovrebbe includere informazioni sullo stato di salute , la sicurezza e la durata di vita prevista della batteria in modo tale che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare tali aspetti in qualsiasi momento . Al fine di facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o  la rifabbricazione delle batterie, l'accesso ai dati di sola lettura del sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo , la preparazione al cambio di destinazione , il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche , ivi incluse le caratteristiche necessarie a consentire il funzionamento dei servizi veicolo-rete Al fine di facilitarne la diffusione e l'utilizzo nell'Unione, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero mettere a disposizione in tempo reale i dati di bordo del veicolo e di sola lettura relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria. Il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici dovrebbe anche disporre di una funzione di comunicazione in modo da consentire funzioni di ricarica intelligente come la ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio . Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente. Le specifiche tecniche basate sui regolamenti tecnici globali dell'UNECE (UNECE GTR), una volta applicabili nell'ambito del diritto dell'Unione, dovrebbero essere considerate un punto di riferimento per i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie da includere nel sistema di gestione delle batterie.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto, la Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione.

(31)

Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto , anche a livello di norme e metodologie di calcolo . Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. Per evitare il duplicarsi di norme, massimizzare l'efficienza e includere le migliori competenze e le conoscenze più all'avanguardia, la Commissione dovrebbe mirare a chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma, laddove tale norma mancasse. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto o in caso di risposta insoddisfacente da parte dell'organizzazione europea di normazione competente , la Commissione dovrebbe adottare , in casi eccezionali e giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

Una partecipazione attiva al lavoro dei comitati internazionali di normazione costituisce un importante presupposto strategico per l'immissione sul mercato delle tecnologie future. In alcuni casi, la partecipazione dell'Unione a tali comitati è stata scarsa. Pertanto, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attivamente il lavoro delle imprese europee in seno a tali comitati internazionali di normazione. Prima di considerare l'adozione di norme attraverso il diritto derivato, la Commissione dovrebbe valutare attentamente il lavoro svolto a livello internazionale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 ter)

La Commissione dovrebbe garantire che ci sia coerenza in relazione alle norme armonizzate e alle specifiche comuni previste dal presente regolamento, nonché nel riesame del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, potrebbero essere fornite online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie.

(35)

I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazioni stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie. Sono necessarie solide procedure di valutazione della conformità per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e agli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore contenuti nel presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

(38)

Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività e disponga di un numero sufficiente di membri del personale competenti a livello tecnico per svolgere i suoi compiti . Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica.

(39)

È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica. Dovrebbe anche essere previsto l'obbligo di rotazione del personale e di adeguati periodi di incompatibilità.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

(42)

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri, alla Commissione , agli operatori economici e ai portatori di interessi pertinenti la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato . La Commissione, durante le procedure di indagine, dovrebbe chiedere la consulenza di un impianto di prova dell'Unione designato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 . Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

(43)

Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti , oltre all' indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web.

(51)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti il numero di telefono, l' indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di un sito web.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione.

(52)

È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e  il pertinente diritto applicabile dell'Unione e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È opportuno prestare particolare attenzione per garantire la solidità e l'indipendenza dei controlli effettuati da terzi sulle prescrizioni del presente regolamento relative al processo di produzione delle batterie. È pertanto opportuno garantire la piena conformità agli obblighi in materia di dichiarazione dell'impronta di carbonio, contenuto riciclato, i diritti umani e dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione. Tali autorità, in particolare quando effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione da paesi terzi, dovrebbero garantire l'applicazione coerente del diritto dell'Unione attraverso un livello efficace e uniforme di controllo, in conformità del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano. Queste comprendono i casi in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il nome e  l'indirizzo sulla batteria o in cui la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni.

(53)

All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale , l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono . Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano perché la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni . Dovrebbero inoltre essere previste eccezioni nei casi in cui l'importatore dovesse aprire l'imballaggio per apporre il nome e  gli altri recapiti. In tali casi eccezionali, l'importatore dovrebbe fornire tali informazioni in un documento di accompagnamento della batteria o in un altro modo immediatamente accessibile. Ove sia presente un imballaggio, questo dovrebbe essere usato per indicare le informazioni in questione .

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.

(56)

I distributori, gli importatori e i fornitori di servizi di logistica, compresi i mercati , vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie.

(57)

Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza e offre trasparenza ai consumatori . Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie , anche in formato elettronico .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)

Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento . Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali.

(59)

Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto , del rame, del nichel , del ferro e della bauxite sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie . Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali all'estero .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Alcune delle materie prime in questione, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione (38) e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

(60)

Alcune delle materie prime in questione, come bauxite, cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione (38) e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

(62)

I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono che gli operatori economici esercitino il dovere di diligenza come mezzo per ottemperare alla loro responsabilità d'impresa relativa ai diritti umani e all'ambiente. Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE, è opportuno che l'operatore economico che immette una batteria sul mercato dell'UE stabilisca una strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. È quindi opportuno fissare prescrizioni volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime ai fini della fabbricazione di batterie.

(63)

La responsabilità di rispettare i diritti umani, i diritti sociali, la salute umana e l'ambiente dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di fabbricazione e agli altri rapporti commerciali ad esse connessi di un operatore economico lungo tutta la catena del valore. Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE e dei rischi particolari posti dall'estrazione, dalla lavorazione e dal commercio di talune materie prime, sostanze chimiche e materie prime secondarie usate nella fabbricazione delle batterie , è opportuno fissare alcune prescrizioni per il processo relativo al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime , sostanze chimiche e materie prime secondarie ai fini della fabbricazione di batterie , del trattamento dei rifiuti di batterie e del processo di fabbricazione stessa nonché di tutti gli altri rapporti commerciali connessi .

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64)

L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (40), degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti (41), della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL (42) e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese (43), che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (44) (in appresso «linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

(64)

L'attuazione di un processo relativo al dovere di diligenza basato sul rischio dovrebbe fondarsi sulle norme e sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (40), degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti (41), della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL (42) , delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese (43), che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali provenienti da zone ad alto rischio e usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (44) (in appresso «linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») rappresentano una norma riconosciuta a livello internazionale che affronta i rischi specifici di gravi violazioni dei diritti umani legate all'approvvigionamento e al commercio di determinate materie prime in situazioni di conflitto e gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65)

Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza  (45), il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti (46). Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.

(65)

Secondo le norme e i principi delle Nazioni Unite, dell'OIL e dell'OCSE , il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente e la loro estraneità ai conflitti (46). Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire , cessare, mitigare e considerare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Gli operatori economici dovrebbero condurre una consultazione informata, efficace e significativa con le comunità interessate. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione , che possono includere la richiesta di informazioni aggiuntive, la negoziazione al fine di porre rimedio alla situazione, la sospensione o l'interruzione dell'impegno con i fornitori, in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. Gli obblighi relativi al dovere di diligenza della catena del valore delle batterie dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato europeo, comprese le piattaforme online.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis)

Sebbene i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza del settore privato possano supportare gli operatori economici nel loro dovere di diligenza, sugli operatori economici dovrebbe incombere la responsabilità individuale di adempimento agli obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore delle batterie definiti dal presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 65 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 ter)

Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché essi rispettino le prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66)

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento , che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

(66)

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie , che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico , i cambiamenti climatici e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)

Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani (47). È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (48) elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

(67)

Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena di del valore delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresi la salute umana, i diritti dei popoli indigeni, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani (47). È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (48) elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica (49), prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità.

(68)

Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena del valore delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica (49), prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. Esse dovrebbero inoltre affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici, in linea con l'accordo di Parigi e con il suo obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 o C rispetto ai livelli preindustriali, nonché con i rischi ambientali definiti in altre convenzioni internazionali in materia di ambiente.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(69)

Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(69 bis)

Anche laddove sia stata esercitata la dovuta diligenza potrebbe verificarsi un danno. Gli operatori economici dovrebbero porre attivamente rimedio a detto danno, singolarmente o in collaborazione con altri attori. Tali operatori dovrebbero essere responsabili dell'eventuale impatto negativo che essi stessi o le entità da essi controllate, o che sono in grado di controllare, hanno causato o contribuito a causare. Le persone che subiscono un impatto negativo dovrebbero avere diritto a rimedi e dovrebbero poter avere accesso alla giustizia.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.

(70)

Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza dovrebbero applicarsi, per garantire parità di condizioni, sia alle società dell'Unione che alle società stabilite al di fuori dell'Unione che intendono immettere batterie sul mercato dell'Unione, nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento .

(71)

A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie .

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 bis)

Nell'ipotesi in cui sia adottata una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione dovrebbe valutare se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dell'articolo 39, paragrafi da 2 a 5, o dell'allegato X, o di entrambi. È opportuno delegare di conseguenza alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tali prescrizioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72)

Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

(72)

Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie e onde garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente nell'intera Unione. La responsabilità estesa del produttore può contribuire a ridurre l'uso complessivo delle risorse, in particolare riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi legati alla gestione dei rifiuti di batterie . Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73)

Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50), che dovrebbero essere adattati per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso , attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (51) della direttiva 2000/53/CE . Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

(73)

Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50), che dovrebbero essere adattati per tenere conto della natura specifica dei rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. I rifiuti di batterie dovrebbero essere raccolti separatamente dagli altri flussi di rifiuti , quali metalli, carta e cartone, vetro, plastica, legno, tessuti rifiuti organici . Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta , al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte , alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e  alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(76)

I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Essa dovrebbe consistere in una serie di norme atte a definire specifici obblighi di carattere operativo e finanziario per i fabbricanti di prodotti in relazione ai quali la responsabilità del produttore è estesa alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Dovrebbero pertanto sostenere almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, compresi i costi legati all'organizzazione della raccolta differenziata, alla preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione , al trattamento , alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di batterie, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e  alle campagne di sensibilizzazione volte a incoraggiare gli utilizzatori finali a smaltire i rifiuti di batterie in maniera idonea . Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, comprese la vendita a distanza e la vendita online . I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 bis)

L'introduzione di prescrizioni in materia di responsabilità del produttore dovrebbe contribuire a ridurre i costi e migliorare le prestazioni, nonché garantire condizioni di parità, anche per le piccole e medie imprese e le imprese di commercio elettronico, ed evitare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a rispettare le disposizioni in materia di sostenibilità in fase di progettazione. Dette prescrizioni dovrebbero, in generale, migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e ridurre la possibilità che emergano conflitti di interesse fra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i gestori di rifiuti da esse incaricati. Le prescrizioni dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi ed esistenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto è opportuno che alle batterie non si applichino le norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE.

(77)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto dovrebbe essere considerato uno strumento complementare alle norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE , che dovrebbero intendersi come prescrizioni minime .

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78)

Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene di approvvigionamento delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione, facilitando così l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti.

(78)

Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene del valore delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione e stimolare l'autonomia strategica di quest'ultima nel settore , facilitando l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti. I piani nazionali di gestione dei rifiuti dovrebbero contenere misure idonee in relazione alla raccolta, al trattamento, alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione e al riciclaggio dei rifiuti di batterie. I piani di gestione dei rifiuti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere aggiornati sulla base delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79)

I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2 (53), dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

(79)

I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento oppure del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di ritiro e raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2 (53), dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 81

Testo della Commissione

Emendamento

(81)

Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Il presente regolamento dispone che tra le batterie portatili rientrino anche le batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri. Poiché l'attuale aumento delle vendite di questo tipo di batterie rende difficile calcolare la quantità immessa sul mercato e raccolta fine vita, esse dovrebbero essere escluse dal tasso corrente di raccolta per le batterie portatili. L'esclusione sarà rivista insieme all'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, tenendo eventualmente conto anche dei cambiamenti della metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili. La Commissione preparerà una relazione a sostegno di tali revisioni.

(81)

Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Al fine di massimizzare la raccolta e ridurre i rischi per la sicurezza, è opportuno valutare la fattibilità e i potenziali benefici dell'istituzione di un sistema di restituzione dei depositi livello di Unione per le batterie , in particolare per le batterie portatili di uso generale . I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non dovrebbero impedire l'adozione di sistemi armonizzati a livello di Unione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(82 bis)

Al fine di aggiornare la metodologia per il calcolo e la verifica dell'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie leggeri al fine di rispecchiare la quantità disponibile per la raccolta, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 82 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(82 ter)

La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 84

Testo della Commissione

Emendamento

(84)

Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE (54), le batterie raccolte non dovrebbero essere incenerite o smaltite in discarica .

(84)

Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE (54), le batterie raccolte non dovrebbero essere sottoposte a operazioni di termovalorizzazione o di smaltimento .

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87)

Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (58) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (59) e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata (60). Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie. Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze degli obiettivi di riciclaggio . Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

(87)

Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento , la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio destinazione e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (58) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (59) e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata (60). Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le sostanze chimiche delle batterie , compresa l'aggiunta di codici per i rifiuti di batterie agli ioni di litio, al fine di agevolare una corretta cernita e comunicazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio . Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare , con prove documentali approvate dall'autorità competente del paese di destinazione, che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento e alle prescrizioni pertinenti di altra legislazione dell'Unione in materia ambientale di tutela della salute in vigore . Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(87 bis)

Nel caso in cui i rifiuti di batterie siano esportati dall'Unione per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare un uso efficace dei poteri di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere prove documentali al fine di accertare la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter collaborare con altri attori pertinenti, come le autorità competenti del paese di destinazione, organi terzi di verifica indipendenti o organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituite nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che possano svolgere controlli fisici e di altro tipo sugli impianti dei paesi terzi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88)

Le batterie industriali e per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie industriali e per veicoli elettrici usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(88)

Le batterie che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Le batterie risultanti idonee per usi diversi rispetto allo scopo originale dovrebbero essere idealmente sottoposte a un cambio di destinazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 89

Testo della Commissione

Emendamento

(89)

I produttori e i distributori dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

(89)

I produttori e i distributori , inclusi i mercati online, dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie , in particolare spiegando come flussi di rifiuti più sicuri e più puliti potrebbero contribuire alla riduzione delle esportazioni di rifiuti verso paesi terzi e a circuiti chiusi dei materiali all'interno dell'Unione . La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, e/ o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie in maniera accessibile e comprensibile che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90)

Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori.

(90)

Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di trattamento in conformità del presente regolamento dovrebbero essere oggetto di una procedura di selezione da parte dei produttori delle batterie pertinenti o delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori che agiscono per loro conto, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 95

Testo della Commissione

Emendamento

(95)

Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020.

(95)

Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento , comprese le batterie prodotte al di fuori dell'UE e che entrano nel mercato dell'Unione . È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 97

Testo della Commissione

Emendamento

(97)

È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

(97)

È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino rapidamente se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 98

Testo della Commissione

Emendamento

(98)

È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza e  all'etichettatura , o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(98)

È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza , all'etichettatura all'informazione , o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(98 bis)

Per garantire l'efficacia e la coerenza delle prove in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato stabilita dal regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda le batterie, nonché di fornire pareri tecnici e scientifici indipendenti nel corso delle valutazioni effettuate in merito alle batterie che presentano rischi, la Commissione dovrebbe designare un impianto di prova dell'Unione. Inoltre, l'osservanza del quadro legislativo dell'Unione in materia di batterie istituito dal presente regolamento dovrebbe essere promossa anche a livello nazionale.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 98 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(98 ter)

La libera circolazione delle merci nell'Unione è spesso ostacolata da barriere poste a livello nazionale che impediscono la piena realizzazione del mercato interno e riducono le opportunità commerciali e di crescita delle imprese, in particolare le PMI, che rappresentano la spina dorsale dell'economia dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avvalersi pienamente della possibilità di concludere accordi tra di loro per consentire procedure arbitrali al fine di risolvere rapidamente le controversie relative all'accesso al mercato interno delle batterie.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 99

Testo della Commissione

Emendamento

(99)

Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (64), e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.

(99)

Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (64), e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie e garantiscano l'effettivo rispetto dei requisiti sociali e ambientali da parte degli operatori economici , al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia. Inoltre, un migliore accesso delle PMI agli appalti pubblici nel settore delle batterie e l'incoraggiamento di più parti interessate locali e dell'Unione a parteciparvi contribuirebbero in modo significativo al raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 105

Testo della Commissione

Emendamento

(105)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

(105)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti senza indugio atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 106

Testo della Commissione

Emendamento

(106)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(106)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di criteri od orientamenti armonizzati relativi alle sanzioni al risarcimento di danni causati a singoli.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(109 bis)

È importante tenere conto degli impatti ambientali, sociali ed economici nell'attuazione del presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni, è importante che, nell'attuazione del presente regolamento, tutte le tecnologie disponibili pertinenti siano ugualmente prese in considerazione, a condizione che esse permettano la piena conformità delle batterie ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere imposti oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici, in particolare alle PMI.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 110

Testo della Commissione

Emendamento

(110)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che le batterie immesse sul mercato soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(110)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno e assicurare che le batterie immesse sul mercato , nonché le operazioni legate ai rifiuti di batterie, soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie , nonché prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie.

1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale , sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Inoltre, il presente regolamento stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi della produzione e della gestione di tali batterie, nonché limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte.

2.   Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per mezzi di trasporto leggeri, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

apparecchiature specificamente destinate a garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A eccezione del capo VII, il presente regolamento non si applica alle batterie che il produttore può provare siano state prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«batteria»: la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi;

(1)

«batteria»: la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi , come i pacchi batterie e i moduli di batteria ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

«batteria con stoccaggio interno»: la batteria senza dispositivi esterni collegati per lo stoccaggio di energia;

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

non è progettata a fini industriali; e

non è progettata esclusivamente per usi industriali; e

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

non è né batteria per veicoli elettrici né batteria per autoveicoli;

non è né batteria per mezzi di trasporto leggeri, né batteria per veicoli elettrici, né batteria per autoveicoli;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

«batteria portatile di uso generale»: la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3); «mezzi di trasporto leggeri»:

(8)

«batteria portatile di uso generale»: la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pile a bottone D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«mezzi di trasporto leggeri»: i veicoli con motore elettrico inferiore a 750 watt, nei quali i viaggiatori sono seduti quando il veicolo si muove e che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana ;

(9)

«batteria per mezzi di trasporto leggeri»: batteria installata in veicoli che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, compresi i veicoli omologati appartenenti alle categorie di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e con un peso inferiore a 25 kg ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

«batteria per autoveicoli»: la batteria utilizzata solo per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di un autoveicolo;

(10)

«batteria per autoveicoli»: la batteria utilizzata principalmente per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione , o per altre funzioni di supporto, di un autoveicolo e di macchine mobili non stradali ;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«batteria industriale»: la batteria progettata a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli;

(11)

«batteria industriale»: la batteria progettata esclusivamente a uso industriale e qualsiasi altra batteria, comprese le batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, escluse le batterie portatili , per mezzi di trasporto leggeri , per veicoli elettrici e per autoveicoli;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

«batteria per veicoli elettrici»: la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada ;

(12)

«batteria per veicoli elettrici»: la batteria specificamente progettata per fornire energia per la trazione di un veicolo di categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 e con un peso superiore a 25 kg, o di un veicolo delle categorie M, N od O di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis).

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

«sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria» : la batteria industriale ricaricabile con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica nella rete, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

(13)

«batteria all'interno di un sistema fisso di stoccaggio dell'energia» : la batteria industriale ricaricabile specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica quando è collegata a una rete elettrica , ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

«codice QR»: il codice a  barre a matrice che permette il collegamento alle informazioni relative al modello di batteria ;

(21)

«codice QR»: il codice a  matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento ;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

«sistema di gestione delle batterie»: il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

(22)

«sistema di gestione delle batterie»: il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria al fine di influenzarne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio , che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

«preparazione per il cambio di destinazione»: le operazioni attraverso cui un rifiuto di batteria o parti di esso sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

«rifabbricazione»: qualsivoglia operazione di smontaggio, ripristino e sostituzione di componenti di pacchi batterie, moduli di batteria e/o elementi di batteria usati per riportare una batteria a un livello di prestazioni e di qualità equivalente a quello di una batteria nuova, per la finalità originaria o una finalità diversa;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

«organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: la persona giuridica che organizza finanziariamente o operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

(38)

«organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: la persona giuridica che organizza finanziariamente o  finanziariamente e operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

«rifiuti di batterie»: le batterie che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

(39)

«rifiuti di batterie»: una batteria o un elemento di batteria che rientra nella definizione di rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

«riutilizzo»: il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria per la finalità originaria per la quale era stata progettata;

(40)

«riutilizzo»: il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria che non costituisce un rifiuto per la stessa finalità per la quale era stata progettata;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

«sostanza pericolosa»: qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (67):

(41)

«sostanza pericolosa»: qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (67):

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

soppressa

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

soppressa

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

classe di pericolo 4.1;

soppressa

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

classe di pericolo 5.1;

soppressa

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

«dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» : gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici , in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime necessarie per la fabbricazione di batterie;

(36)

«dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie» : gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria , per quanto riguarda le categorie di rischio sociale e ambientale , in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare , prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime , dei prodotti chimici e delle materie prime secondarie necessari per la fabbricazione di batterie e il trattamento di rifiuti di batterie, collegati alle operazioni di fabbricazione e ad altri rapporti d'affari correlati ;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

«rapporti d'affari»: le relazioni tra un'impresa e le sue affiliate nonché le relazioni commerciali di un'impresa lungo l'intera catena del valore, compresi i fornitori e i subappaltatori, che sono direttamente legate alle attività commerciali, ai prodotti o ai servizi dell'impresa;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter)

«zone ad alto rischio»: zone in cui la governance e la sicurezza sono deboli o inesistenti, come gli Stati falliti, o zone in cui si riscontrano violazioni diffuse e sistematiche del diritto internazionale, comprese violazioni dei diritti umani;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento.

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità sociale e ambientale , sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe in vendita finché non saranno state rese conformi.

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e  che non possono essere messe a disposizione sul mercato finché non saranno state rese conformi. Durante le dimostrazioni, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e  informazione applicabili alle batterie

Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura , informazione dovere di diligenza applicabili alle batterie

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza di cui all'articolo 39.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Alle batterie per veicoli elettrici e per autoveicoli immesse sul mercato in sostituzione di batterie difettose si applicano le stesse prescrizioni applicate alle batterie sostituite conformemente al principio della «riparazione allo stato originale».

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

2.   Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III e dall'articolo 39 , le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al primo comma ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 3.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi dei recapiti di tali autorità competenti .

3.   Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nominativo il recapito del punto di contatto designato in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche del nominativo del recapito del punto di contatto .

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di futuri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica o futuro atto legislativo dell'Unione richieda una modifica del presente articolo o dell'allegato I del presente regolamento, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, riesamina sistematicamente le sostanze pericolose presenti nelle batterie per identificare i rischi potenziali per la salute umana o l'ambiente. Tale valutazione tiene conto della misura in cui l'uso di una sostanza pericolosa è necessario per la salute e la sicurezza o è essenziale per il funzionamento della società, nonché della disponibilità di alternative adeguate dal punto di vista ambientale e sanitario. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di adottare misure appropriate, compresa l'adozione di atti delegati di cui al secondo paragrafo.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili

Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie industriali

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e  ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:

1.   Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie industriali sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e  ciascuno stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

informazioni sulle materie prime utilizzate, compresa la quota di contenuto rinnovabile;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente;

(d)

l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente e l'impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell'energia totale fornita dal sistema a batteria durante la sua vita utile prevista ;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili .

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici , alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o luglio 2023, la Commissione adotta:

Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione adotta:

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per calcolare l'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II;

(a)

un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia di calcolo e verifica dell'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma alla luce dei progressi scientifici e tecnici .

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie industriali recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l'impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, lettera d, e la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili .

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2025 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta:

Entro il 1o gennaio 2024, la Commissione adotta:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

Le batterie per veicoli elettrici , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o luglio 2027 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili .

La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh .

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o luglio 2026 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Entro il 1o luglio 2025 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma sulla base dei più recenti dati disponibili comunicati in conformità del paragrafo 1. L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità di estendere le prescrizioni di cui al presente articolo alle batterie portatili e la prescrizione di cui al paragrafo 3 alle batterie industriali con energia nominale inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 8 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

Contenuto riciclato nelle batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri , industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

A decorrere dal 1o luglio 2025 le batterie portatili , ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta:

 

(a)

un atto delegato in conformità dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma.

 

(b)

un atto di esecuzione che stabilisce il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione relativa ai materiali recuperati . Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione:

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Ove giustificato e opportuno motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027 , un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

4.    In seguito alla definizione della metodologia di cui al paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta se, causa della disponibilità esistente e prevista per il 2030 e il 2035 di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, o della sua mancanza, e alla luce del progresso tecnico e scientifico , sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione valuta inoltre in che misura tali obiettivi sono conseguiti attraverso i rifiuti pre-consumo o post-consumo e se sia opportuno limitare il conseguimento degli obiettivi ai soli rifiuti post-consumo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, proposte legislative.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Ove giustificato dai cambiamenti delle tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento aggiungendo ulteriori materie prime e obiettivi negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere.

Entro il 1o luglio 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili , comprese le batterie portatili di uso generale, devono raggiungere.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i  valori minimi e aggiungere ulteriori parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita e aumentare l'efficienza a livello di risorse delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

3.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e valide alternative per gli utilizzatori finali . A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative relative all'eliminazione graduale e alla fissazione di requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, o entrambe, se vantaggiose per l'ambiente .

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 1o gennaio 2026 le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici di cui al paragrafo 1 sono disponibili nella parte accessibile al pubblico del sistema di scambio elettronico delle informazioni quale istituito all'articolo 64 e all'allegato XIII. Le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità d i tali batterie sono messe a disposizione dei consumatori prima dell'acquisto del veicolo.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV, entro 6 mesi dall'adozione delle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente, al fine di garantire la coerenza dei parametri di cui all'allegato IV e delle specifiche tecniche dell'UNECE.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali , le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie per veicoli elettrici soddisfano i valori minimi per il tipo specifico di batteria stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno capacità superiore a 2 kWh devono raggiungere.

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici le batterie industriali devono raggiungere.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali , delle batterie dei veicoli elettrici delle batterie dei mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i valori minimi parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità di cui all'allegato IV, alla luce del progresso tecnico e scientifico, per garantire sinergie con i valori minimi che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente ed evitare inutili sovrapposizioni. La modifica dei valori minimi delle prestazioni elettrochimiche e della durabilità non deve comportare un calo delle prestazioni e della durabilità delle batterie per veicoli elettrici.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie portatili incorporate negli apparecchi sono facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio.

Entro il 1o gennaio 2024, le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono progettate in modo tale da poter essere rimosse in modo facile e sicuro con strumenti di base e comunemente disponibili e senza provocare danni all'apparecchio o alle batterie. Le batterie portatili sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. Le celle di batteria per i mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni dell'apparecchio.

La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero , può essere sostituita da una batteria compatibile senza compromettere il funzionamento, le prestazioni o la sicurezza dell'apparecchio o del mezzo di trasporto leggero .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono disponibili come pezzi di ricambio dell'apparecchiatura che alimentano per utilizzatori finali e operatori indipendenti per un minimo di 10 anni a partire dall'immissione sul mercato dell'ultimo articolo del modello, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     L'operatore economico interessato fornisce istruzioni chiare e dettagliate per la rimozione e la sostituzione al momento dell'acquisto dell'apparecchio e le rende permanentemente disponibili online sul proprio sito web in modo facilmente comprensibile per gli utenti finali, compresi i consumatori, per la durata di vita prevista del prodotto.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie portatili o delle batterie per mezzi leggeri di trasporto o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza , prestazione, protezione medica o dei dati; o

(a)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi medici o di integrità dei dati e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio.

(b)

il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato .

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al momento dell'acquisto dell'apparecchio, l'operatore economico interessato informa gli utilizzatori finali, in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso l'etichettatura, in merito ai casi in cui si applica la deroga di cui al primo comma. Le informazioni fornite indicano la durata di vita prevista della batteria.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2.

3.    Entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali

 

1.     Le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono facilmente rimovibili e sostituibili, se la batteria ha una durata di vita inferiore all'apparecchio o al veicolo nel quale è impiegata, da operatori indipendenti qualificati, i quali devono poter scaricare la batteria in sicurezza e senza smontare prima il pacco batteria.

 

2.     Le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono progettate, anche per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio dei singoli elementi della batteria o di altri componenti chiave senza danneggiare la batteria.

 

3.     Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie industriali o delle batterie per veicoli elettrici o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili.

 

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al presente articolo, definendo i criteri per la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali, tenendo conto dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

Sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate

1.     La sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate è valutata sulla base di prove non distruttive ad esse adattate.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per definire i metodi di prova adeguati per garantire la sicurezza delle batterie riparate.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 quater

Caricatori standardizzati

A decorrere dal 1o gennaio 2024 la Commissione valuta il modo migliore di introdurre norme armonizzate in materia di caricatori standardizzati, da applicarsi entro il 1o gennaio 2026, rispettivamente, per le batterie ricaricabili progettate per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri, nonché per le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla direttiva 2012/19/UE.

Nello svolgere la valutazione di cui al secondo comma, la Commissione tiene conto delle dimensioni del mercato, della riduzione dei rifiuti, della disponibilità e della riduzione dei costi per i consumatori e gli altri utilizzatori finali.

A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

La valutazione della Commissione non pregiudica l'adozione di qualsiasi normativa che preveda l'introduzione di tali caricatori standardizzati a una data anteriore.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria

Sicurezza delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

1.    Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono state sottoposte a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A.

1.   A decorrere dal … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A  e con le informazioni specifiche richieste a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio .

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità di energia nominale e sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e la durata di vita prevista a livello di numero di cicli e anni civili .

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     A partire dal 1o gennaio 2023 le batterie portatili non ricaricabili di uso generale sono contrassegnate con un'etichetta che reca la dicitura «non ricaricabile» e istruzioni sulla loro applicazione più efficiente.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a  0,5 × 0,5  cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a  0,47 × 0,47  cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A decorrere dal 1o luglio 2023 le batterie sono etichettate con un simbolo che indica un codice cromatico armonizzato basato sul tipo di batteria e sulla sua composizione chimica.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis)

a decorrere dal 1o gennaio 2025, le informazioni di cui all'allegato VI, parte A bis;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

a decorrere dal 1o gennaio 2027, per le batterie portatili e per le batterie per autoveicoli, le informazioni di cui al paragrafo 2;

(b)

a decorrere dal 1o gennaio 2027, per le batterie portatili , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per autoveicoli, le informazioni di cui al paragrafo 2;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

a decorrere dal 1o gennaio 2023, per le batterie portatili di uso generale, le informazioni di cui al paragrafo 2 bis;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici , la relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

(e)

a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per tutte le batterie, la relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

a decorrere dal 1o luglio 2024, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh , la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(f)

a decorrere dal luglio 2024, per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri per le batterie industriali , la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

a decorrere dal 1o gennaio 2026 , per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(g)

a decorrere dal 1o luglio 2025 , per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

a decorrere dal 1o gennaio 2027 , per le batterie industriali ricaricabili, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh , la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, in conformità dell'articolo 8;

(h)

a decorrere dal 1o luglio 2025, per le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, in conformità dell'articolo 8;

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

dal 1o gennaio 2026, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali le informazioni contenute nel passaporto della batteria di cui all'articolo 65.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

6.   Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. In caso di rifabbricazione o cambio di destinazione, le etichette sono aggiornate mediante una nuova etichetta che riflette il nuovo status della batteria.

 

Se le batterie sono incorporate negli apparecchi, le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono stampati o incisi sugli apparecchi in modo visibile, leggibile e indelebile.

 

Il codice QR consente inoltre l'accesso alla parte accessibile al pubblico del passaporto della batteria istituito ai sensi dell'articolo 65.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per prevedere tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione del progresso tecnologico e scientifico.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

7.   Entro il 1 luglio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2 . Per le batterie portatili di uso generale, tale etichettatura comprende una classificazione facilmente riconoscibile delle loro prestazioni e durabilità . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Entro il 1 gennaio 2023, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3 sul codice cromatico armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono dotate di un sistema di gestione contenente i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

1.   Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione contengono nel sistema di gestione i dati in tempo reale relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute , la sicurezza e la durata di vita prevista.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'accesso ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:

2.   L'accesso in modalità di sola lettura ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 e nelle batterie portatili dotate di un sistema di gestione delle batterie è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria;

(b)

facilitare la preparazione per il riutilizzo , il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione , il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I fabbricanti mettono a disposizione per le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione in tempo reale i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 1 gennaio 2024, il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici è progettato in modo tale da poter comunicare con i sistemi di ricarica intelligente, anche mediante funzioni di ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vista prevista delle batterie di cui all'allegato VII, in considerazione del progresso tecnico e scientifico, e di garantire sinergie con i parametri che possono derivare dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

2.   Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse .

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

1.    La Commissione può adottare in casi eccezionali, previa consultazione delle pertinenti organizzazioni europee di normazione e degli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate che ricevono finanziamenti a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie o ritenga che le norme armonizzate applicabili non siano sufficienti ; o

(b)

la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie , in particolare superando i termini fissati per l'organizzazione di normazione nella richiesta di normazione, o ritenga ragionevolmente che le norme armonizzate applicabili non soddisfino sufficientemente i criteri descritti nella richiesta di normazione ; o

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione sostiene attivamente l'industria dell'Unione e rafforza la propria presenza nelle organizzazioni internazionali di normazione mirando alla massima coerenza possibile tra le norme internazionali ed europee e promuovendo l'uso generale delle norme europee al di fuori dell'Unione.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento.

1.   Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 del presente regolamento.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11 , 12 , 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

2.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

3.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

5.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Il presente articolo si applica dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 2, da parte della Commissione.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 .

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio.

2.   La dichiarazione di conformità UE può essere compilata elettronicamente, ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o resa disponibile sul mercato o messa in servizio.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 21 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità da parte di terzi a norma del presente regolamento.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

5.   L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e  dal modello di batteria che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.

3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e  dalle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

personale interno con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire le attività di valutazione della conformità;

(a)

personale interno con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività ;

(c)

le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dagli altri compiti ;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato.

L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a  tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 7 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui ai capi II e III, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

(c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità.

È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue attività di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

10.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto alle attività di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

11.   L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto ai compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi , in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

3.   La Commissione può chiedere il parere dell'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis e garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notificato svolge le proprie attività in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

L'organismo notificato effettua valutazioni della conformità in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici , in particolare per le piccole e medie imprese, e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora riscontri che le prescrizioni di cui ai capi II e III, le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato.

3.   Qualora riscontri che le prescrizioni di cui al capo  II o III o all'articolo 39 , le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

2.   L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento , le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 36 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Scambio di esperienze

Scambio di esperienze e di buone pratiche

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 36 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi del presente regolamento che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:

1.    Per ogni batteria immessa sul mercato dell'Unione o messa in servizio all'interno dell'Unione , anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, il lotto o la consegna possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, la consegna può essere corredata di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

8.   I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il numero di telefono, postale , l'indirizzo e-mail e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

11.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

 

(Emendamento orizzontale: la modifica «ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio» si applica in tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 39 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh di stabilire strategie in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie di esercitare il dovere di diligenza nella catena del valore

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

1.   A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie ottempera agli obblighi di diligenza nella catena del valore di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia aziendale in materia di catena di approvvigionamento delle materie prime di cui all'allegato X, punto 1;

(a)

adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia aziendale relativa al dovere di diligenza in materia di catena del valore, anche per quanto riguarda le materie prime di cui all'allegato X, punto 1 , nonché per quanto concerne le categorie di rischio correlate a livello sociale e ambientale di cui all'allegato X, punto 2 ;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento , principi coerenti con quelli stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza ;

(b)

integrare, nella propria strategia in materia di catena di valore , principi coerenti con quelli riconosciuti a livello internazionale relativi al dovere di diligenza elencati all'allegato X, punto 3 bis ;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento , affidando agli alti dirigenti l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

(c)

organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore , affidando agli alti dirigenti l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena del valore nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento , anche tramite una catena di custodia, un sistema di rintracciabilità o l'identificazione dei soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento .

(d)

istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena del valore , anche tramite una catena di custodia o un sistema di rintracciabilità , che identifichi i soggetti che intervengono a monte della catena del valore .

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni:

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 –punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

se la materia prima proviene da una zona ad alto rischio, ulteriori informazioni a norma delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a monte di cui alle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, se del caso, come la miniera di origine e i luoghi in cui avvengono il consolidamento, il commercio e il trattamento delle materie prime, nonché il pagamento di imposte, commissioni e diritti di sfruttamento;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria;

Fatta salva la responsabilità individuale degli operatori economici per i rispettivi processi relativi al dovere di diligenza, le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate in collaborazione con altri attori, anche mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria , riconosciuti nel quadro del presente regolamento ;

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

integrare la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;

(e)

integrare la propria strategia in materia di catena del valore nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore.

(f)

istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi e come meccanismo di riparazione del danno in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani o fornire tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore. Tali meccanismi tengono conto dei criteri dei meccanismi di trattamento dei reclami delineati nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

individuare e valutare gli effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena di approvvigionamento , sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 , alla luce dei principi della strategia in materia di catena di approvvigionamento ;

(a)

individuare e valutare il rischio di effetti negativi associati alle categorie di rischio comprese quelle elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena del valore , sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo  2, e di ogni altra informazione pertinente che sia accessibile al pubblico o fornita da parti interessate , alla luce dei principi della strategia in materia di catena del valore ;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:

(b)

attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire, a ridurre e ad affrontare gli effetti negativi:

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

comunicando ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento ;

i)

comunicare ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena del valore ;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza , tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

ii)

adottare misure di gestione dei rischi conformemente alle norme in materia di dovere di diligenza riconosciute a livello internazionale di cui all'allegato X, punto 3 bis , tenuto conto della propria capacità di influenzare le relazioni commerciali in grado più di altre di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di esse adottando le misure necessarie;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

attuando il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;

iii)

attuare il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con una relazione commerciale dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e  i terzi interessati , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con le relazioni commerciali e i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e  le comunità interessate , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 , sulla base delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori della catena di approvvigionamento e, se del caso , valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma . In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi concernenti i fornitori, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena del valore effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 . L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta i rischi nella propria catena del valore nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi , l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma , le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento. L'operatore economico può inoltre avvalersi delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti le relazioni commerciali della catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenuti responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che essi, o imprese da essi controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento («verifica da parte di terzi»).

4.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle politiche e pratiche relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore («verifica da parte di terzi»).

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5;

(a)

riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5;

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

ha lo scopo di determinare la conformità ai paragrafi 2, 3 e 5 delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato;

(b)

ha lo scopo di determinare la conformità ai paragrafi 2, 3 e 5 delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena del valore attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato e, se del caso, di svolgere controlli sulle imprese e raccogliere informazioni dai portatori di interessi ;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento ;

(c)

include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena del valore ;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72.

5.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

6.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore per quanto riguarda, in particolare, le materie prime contenute in ciascun modello di batteria immesso sul mercato e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punto 3.

7.   La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punti 3 e 3 bis .

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Gli Stati membri forniscono assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, ai fini del rispetto delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore di cui al presente articolo. Nel fornire tale supporto tecnico, gli Stati membri possono essere assistiti dai loro centri di competenza nazionali per le batterie istituiti a norma dell'articolo 68 ter.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.     Affinché possano garantire l'osservanza del presente regolamento a norma dell'articolo 69, agli Stati membri è attribuita la responsabilità di svolgere adeguati controlli.

 

I controlli di cui al primo comma sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio, anche nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, ad esempio sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un operatore economico.

 

I controlli di cui al primo comma devono includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'operatore economico.

 

Gli operatori economici garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

 

Per garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni fra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti che illustrano le tappe che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a seguire nell'esecuzione dei controlli di cui al primo comma. Detti orientamenti comprendono, se opportuno, modelli di documenti che facilitino l'attuazione del presente regolamento.

 

Gli Stati membri conservano la documentazione dei controlli di cui al primo comma, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati a norma dell'articolo 69.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

modificare l'elenco degli strumenti internazionali di cui all'allegato X alla luce degli sviluppi nelle sedi internazionali pertinenti;

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e  apportate alle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza di cui all'allegato I delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza .

(b)

modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e  modificare l'elenco di strumenti sul dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale di cui all'allegato X, punto 3 bis .

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

redigere e modificare un elenco delle zone ad alto rischio tenendo conto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     In caso di adozione di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e all'allegato X sono considerate complementari a tale futura legislazione dell'Unione.

 

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione valuta se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o dell'allegato X, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato ai sensi dell'articolo 73 per modificare di conseguenza tali disposizioni.

 

Tale atto delegato lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all'allegato X che sono specifici per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato. Qualsiasi ulteriore obbligo di dovuta diligenza per gli operatori economici stabilito in tale atto delegato è tale da garantire almeno lo stesso livello di protezione previsto dal presente regolamento senza creare indebiti oneri amministrativi.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

4.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi finanziari e organizzativi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta , in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità competente . Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

1.   Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, quando la batteria presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenti un rischio, l'importatore ne informa immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute , l'ambiente e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore o altri distributori siano registrati nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 46;

(a)

il produttore sia registrato nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 46;

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

3.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre quando ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, quando ritengono o hanno motivo di credere che la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

6.   I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 43 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

I fornitori di servizi di logistica , compresi i mercati online, provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II, III e  VII .

 

Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al capo VI, i fornitori di servizi di logistica, oltre alle prescrizioni di cui al primo comma, eseguono anche i compiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 4 bis.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 40 se:

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo  38 se si applica una delle seguenti condizioni :

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

(b)

la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento; o

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;

(d)

la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

la composizione chimica delle batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro;

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49:

(f)

informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 , 48 bis e 49:

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

i)

per quanto riguarda le batterie portatili, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

i)

per quanto riguarda le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri , le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 48 bis, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo , la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax , l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4 , compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 47.

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto ii — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

se del caso, il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I produttori che forniscono batterie mediante comunicazione a distanza sono registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita. Ove detti produttori non siano registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita, essi sono registrati mediante il loro rappresentante autorizzato.

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

può respingere la registrazione fornita dal produttore in caso di inadempimento o di adempimento insufficiente degli obblighi stabiliti al paragrafo 2.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I produttori di batterie forniscono ai mercati online informazioni sulla loro registrazione o sul loro rappresentante autorizzato negli Stati membri ai quali vendono.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 48 e 49 e il trasporto, la preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, il trattamento e il riciclaggio successivi di tali rifiuti, comprese le necessarie misure di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

(a)

coprire almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, inclusi i costi per organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49 e il trasporto, la preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, il trattamento , la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio successivi di tali rifiuti, nonché le necessarie misure di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

promuovere la raccolta differenziata delle batterie a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, anche attraverso la copertura dei costi per l'esecuzione di indagini volte a individuare le batterie di cui gli utilizzatori finali si disfano in modo improprio;

(c)

promuovere la raccolta differenziata delle batterie a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, anche attraverso la copertura dei costi per la raccolta dei dati e l'esecuzione periodica di indagini volte a individuare le batterie di cui gli utilizzatori finali si disfano in modo improprio;

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

creare campagne di sensibilizzazione e/o incentivi economici inclusi quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE per incoraggiare gli utilizzatori finali a smaltire i rifiuti di batterie in modo conforme alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie fornite loro in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

finanziare le attività di cui alle lettere da a) a  d) .

(e)

finanziare le attività di cui alle lettere da a) a  d bis) .

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dispongono dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

(a)

dispongono dei mezzi finanziari o organizzativi e finanziari necessari per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

siano modulati almeno in base alla tipologia e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della possibilità di essere ricaricate e del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie;

(a)

siano modulati conformemente ai criteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e in base alla tipologia e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della possibilità di essere ricaricate, della durabilità e del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie , nonché della possibilità di dette batterie di essere sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione e della loro impronta di carbonio ;

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie;

(b)

siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo , dalla rifabbricazione, dal cambio di destinazione e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie;

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie.

5.   Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 48 bis, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo , dalla rifabbricazione, dal cambio di destinazione e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.    Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce. L'autorità competente verifica a intervalli regolari se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. Le autorità competenti stabiliscono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità, nonché le informazioni che i produttori devono fornire a tal fine .

6.    I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti e che l'organizzazione dispone dei mezzi finanziari o organizzativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce e che dette misure sono in linea con il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, livello di riciclaggio ed efficienze di riciclaggio stabiliti nel presente regolamento . L'autorità competente verifica a intervalli regolari , e almeno ogni tre anni , se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se gli obiettivi di raccolta stabiliti all'articolo 48, paragrafo 4, o all'articolo 48 bis, paragrafo 5, non sono raggiunti o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola l'articolo 49, paragrafi 1, 2 o 3 .

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività.

I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio e le efficienze di riciclaggio realizzate sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori aderenti;

(c)

il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio, le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati realizzati sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori aderenti;

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     Quando un operatore effettua il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione di una batteria, la responsabilità estesa del produttore per tale batteria è trasferita dal produttore a tale operatore.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.    L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE non si applicano alle batterie .

13.    I requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore e i requisiti generali minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE sono da intendersi come requisiti minimi e sono integrati dalle disposizioni di cui al presente regolamento .

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

1.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta differenziata di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

istituiscono punti di raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

(a)

istituiscono punti di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Agli utilizzatori finali , nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

3.   Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta .

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire nel tempo , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili , escluse le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

4.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale, calcolati in percentuale sulle batterie portatili di uso generale, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

 

(a)

45 % entro il 31 dicembre 2023;

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 48 bis

 

Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

 

1.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

 

2.     I produttori di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, ritirano, a titolo gratuito e senza imporre agli utilizzatori finali l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato il rifiuto di batteria da loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi provvedono al ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con:

 

a)

i distributori di batterie per mezzi di trasporto leggeri a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;

 

b)

gli operatori indipendenti che effettuano riparazioni di mezzi di trasporto leggeri;

 

c)

le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.

 

3.     I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 2 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali. I sistemi di ritiro non si limitano alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano più redditizie.

 

4.     Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, viene sempre data la possibilità di restituire qualsiasi rifiuto di batterie per mezzi di trasporto leggeri in qualsiasi punto di raccolta e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

 

5.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, calcolati in percentuale sui quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri, messi a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

 

a)

75 % entro il 31 dicembre 2025;

 

b)

85 % entro il 31 dicembre 2030.

 

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, calcolano il tasso di raccolta di cui al primo comma conformemente all'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter.

 

6.     I punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.

 

7.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore richiedono un'autorizzazione all'autorità competente che deve verificare la conformità con le disposizioni adottate per garantire il rispetto del presente articolo. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, la richiesta di autorizzazione identifica chiaramente i produttori aderenti attivi che essa rappresenta.

 

8.     L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che i dati in suo possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori rimangano riservati. L'autorità competente può stabilire nell'autorizzazione le condizioni da rispettare a tal fine.

 

9.     L'autorizzazione a norma paragrafo 6 può essere concessa solo se è dimostrato, mediante prove documentali, che sono soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per consentire di conseguire, e continuare a conseguire nel tempo, almeno l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 5. Qualora sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, l'autorizzazione è ottenuta nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 6.

 

10.     L'autorità competente stabilisce i dettagli della procedura per il rilascio dell'autorizzazione a norma del paragrafo 7 per garantire la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 56. Ciò prevede l'obbligo di una relazione redatta da esperti indipendenti per una verifica ex ante delle modalità di raccolta, a norma del presente articolo, che devono essere effettuate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Comprende inoltre i tempi di verifica delle rispettive misure e la decisione che l'autorità competente deve adottare, non superiori alle sei settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda.

 

11.     L'autorità competente verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se le condizioni per l'autorizzazione a norma del paragrafo 7 continuano da essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se l'obiettivo di raccolta definito al paragrafo 4 non è raggiunto o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola in modo sostanziale gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

 

12.     Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per suo conto, notifica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni contemplate dalla domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 7, le modifiche apportate ai termini dell'autorizzazione a norma del paragrafo 8 e la cessazione definitiva delle attività.

 

13.     Ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. La prima indagine è effettuata entro il 31 dicembre 2023. Sulla base delle informazioni ottenute le autorità competenti possono esigere, in sede di rilascio o riesame di un'autorizzazione a norma dei paragrafi 7 e 10, che i produttori di batterie portatili o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per accrescere la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, in proporzione alla quota di rifiuti di batterie portatili nei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rilevata nell'indagine.

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di raccolta predisposti in cooperazione con:

1.   I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con:

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

gli operatori indipendenti che effettuano il riutilizzo, la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie industriali, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori.

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dotano i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nel punto di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di raccolta;

(a)

dotano i punti di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nel punto di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di ritiro e raccolta;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri raccolgono informazioni, incluse stime circostanziate, su base annuale, sulle quantità e le categorie di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettici messe a disposizione sui loro mercati e disponibili per la raccolta rispetto alle quantità raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate all'interno dello Stato membro, nonché sulle batterie utilizzate nei veicoli/prodotti industriali esportate, per peso e per composizione chimica.

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo di acquistare una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

1.   I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito o senza l'obbligo di aver acquistato la batteria dallo stesso distributore , indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56.

3.   I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 , 48 bis e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i distributori di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ai gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle.

4.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie portatili, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In caso di vendita con consegna a domicilio, i distributori offrono il ritiro gratuito delle batterie. Al momento dell'ordine della batteria, l'utilizzatore finale è informato delle condizioni per il ritiro della batteria usata.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 50 bis

Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell'istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie a livello di Unione, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. Quando attuano sistemi nazionali di restituzione su cauzione per le batterie, gli Stati membri informano la Commissione al riguardo. I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non impediscono l'adozione di sistemi armonizzati a livello dell'Unione.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 e 49.

2.   Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 52 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni.

Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti soggetti alla direttiva 2000/53/CE o alla direttiva 2012/19/UE di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ad altri gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.

1.   Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti. Quando tali punti sono stati istituiti per un tipo specifico di batteria, le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti non si rifiutano di ritirare eventuali rifiuti di batterie di tale tipo, comprese le batterie sottoposte a riutilizzo, cambio di destinazione e rifabbricazione.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

2.   Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti o di effettuare esse stesse il trattamento e il riciclaggio. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili di consegnare detti rifiuti di batterie portatili ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 55 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili

Tassi di raccolta dei rifiuti di pile portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

65 % entro il 31 dicembre 2025;

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

70 % entro il 31 dicembre 2030.

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale:

 

(a)

45 % entro il 31 dicembre 2023;

 

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

 

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

 

(a)

75 % entro il 31 dicembre 2025;

 

(b)

85 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri al fine di determinare la quantità di rifiuti di batterie disponibili per la raccolta.

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c) , e, nell'ambito di tale riesame, valuta l'opportunità di definire un obiettivo di raccolta per le batterie che alimentano mezzi di trasporto leggeri, alla luce dell'evoluzione della quota di mercato, come obiettivo separato o nell'ambito di un riesame dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 48, paragrafo 4 . Nell'ambito di tale riesame è inoltre possibile valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

3.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c). Nell'ambito di tale riesame si valuta inoltre l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI.

soppresso

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I rifiuti di batterie raccolti non sono collocati in discarica né inceneriti .

1.   I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un'operazione di recupero di energia .

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che ottengono rendimenti superiori alle rispettive soglie di cui all'allegato XII, parti B e C.

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti a un processo di riciclaggio.

1.   Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o a un processo di riciclaggio , fatta eccezione per le batterie che contengono mercurio, che sono smaltite in modo da non causare alcun effetto negativo per la salute umana o l'ambiente .

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Al fine di consentire una corretta cernita e rendicontazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio, la Commissione include i rifiuti di batterie agli ioni di litio nell'elenco di rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, se del caso.

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

4.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

5.    Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta e presenta una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa intesa ad aumentare le efficienze minime di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per ampliare l'elenco delle composizioni chimiche delle batterie e dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

1.   Il trattamento , la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento e riciclaggio può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento , preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione e riciclaggio fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle pertinenti prescrizioni in materia ambientale, sociale e di tutela della salute umana contenute in altre normative dell'Unione .

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

3.    La Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti entro il 1o luglio 2023 .

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 59 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

1.   Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso in modalità di sola lettura al sistema di gestione delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie portatili che includono un sistema di gestione delle batterie , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Tutti i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e tutte le batterie dei veicoli elettrici usati devono essere valutati per accertarne l'idoneità al riutilizzo, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione. Se la valutazione evidenzia che sono idonee al riutilizzo, dette batterie sono riutilizzate. Se la valutazione evidenzia che non sono idonee al riutilizzo, ma che sono idonee a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione, dette batterie sono sottoposte a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione.

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Agli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie industriali ricaricabili e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

2.   Agli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.

3.   Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni e della sicurezza , l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

4.   Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori che immettono sul mercato batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione sono considerati alla stregua di nuovi produttori di tali batterie e pertanto sono registrati a norma dell'articolo 46 e ad essi incombe una responsabilità estesa del produttore conformemente all'articolo 47.

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

5.   Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, gli operatori che eseguono operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione forniscono , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di preparazione per il riutilizzo;

(a)

il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo , preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione ;

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

i sistemi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

(c)

i punti di ritiro e raccolta, i sistemi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo, di preparazione per il cambio di destinazione, di cambio di destinazione, di rifabbricazione e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

(f)

l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie , in particolare delle sostanze pericolose, sull'ambiente e sulla salute umana, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

(b)

in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali e accessibile alle persone con disabilità conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2019/882 , secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

2.   I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative ai componenti e ai materiali delle batterie, nonché all'ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti nelle batterie. I produttori mettono a disposizione informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:

3.   Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica , gratuitamente e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i processi atti a garantire lo smantellamento dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;

(a)

i processi atti a garantire lo smantellamento dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

(b)

le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio , applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano, presso i loro punti di vendita al dettaglio, in modo visibile, attraverso i mercati online , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.

4.   I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano in modo permanente , presso i loro punti di vendita al dettaglio e attraverso i mercati online, in modo facilmente accessibile chiaramente visibile per gli utilizzatori finali della batteria , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

5.   I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute e non sono aggiunti al costo finale della batteria addebitato al consumatore nel punto vendita .

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie , specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri :

1.   I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie:

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

il quantitativo di batterie portatili di uso generale messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili di uso generale che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie portatili di uso generale raccolti a norma dell'articolo 48, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri .

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica.

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie, specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

 

a)

il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie per mezzi di trasporto leggeri che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

 

b)

il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolte a norma dell'articolo 48 bis, calcolato in base alla metodologia di cui all'atto delegato che sarà adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter);

 

c)

l'obiettivo di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per conto dei propri aderenti;

 

d)

il quantitativo di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti conferiti per il trattamento e il riciclaggio presso gli impianti autorizzati. e

 

e)

il quantitativo di batterie conferite per il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione.

 

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di ritiro e raccolta per batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolte, distinguendole in base alla loro composizione chimica, e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri.

 

Gli operatori di cui al primo e al secondo comma comunicano all'autorità competente i dati di cui al primo comma entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5. Le autorità competenti stabiliscono il formato e le procedure in base alle quali i dati devono essere comunicati loro.

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di batterie conferite per il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione;

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di riciclaggio;

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di preparazione per il cambio di destinazione e riciclaggio;

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili , le batterie per mezzi di trasporto leggeri , le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 e 49, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il sistema serve ai seguenti scopi:

 

(a)

sostenere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, compresa l'attuazione del regolamento da parte delle autorità in questione;

 

(b)

mettere a disposizione del pubblico di informazioni sulle batterie immesse sul mercato e sui relativi requisiti di sostenibilità e sicurezza, oltre alle schede informative delle batterie;

 

(c)

fornire informazioni aggiornate sulle batterie alla Commissione e a rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori accreditati.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie industriali ricaricabili e sulle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh , come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.

2.   Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie per mezzi di trasporto leggeri, sulle batterie industriali e sulle batterie per veicoli elettrici, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Il sistema contiene altresì una banca dati regolarmente aggiornata di tutte le batterie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici con stoccaggio interno mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.

3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria per mezzi di trasporto leggeri, una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Il sistema non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, atti di esecuzione per stabilire :

5.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento, stabilendo :

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio e con capacità superiore a 2 kWh sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).

1.   Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali , le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati.

3.    Per le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati.

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il passaporto della batteria deve contenere le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere da a) a d) e lettere i) e j), e informazioni aggiornate sulla batteria, legate ai cambiamenti del suo stato.

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64.

4.   Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64 e tramite il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5 .

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

5.   Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché alle informazioni sullo stato di salute della batteria ai sensi dell'articolo 14, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se tali variazioni sono dovute ad attività di riparazione o a un cambio di destinazione, la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale o la batteria per veicoli elettrici.

6.   Se tali variazioni sono dovute a un cambio di destinazione o ad attività di rifabbricazione , la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale, la batteria per veicoli elettrici o la batteria per veicoli di trasporto leggeri . La registrazione delle batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione è legata alla registrazione della batteria originaria.

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria.

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento.

1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano adeguati controlli delle batterie messe a disposizione online e offline nella misura appropriata, mediante controlli documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato possono inviare le batterie all'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis ai fini di tale valutazione.

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

2.   Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III del presente regolamento;

(a)

non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III o all'articolo 39 del presente regolamento;

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     I consumatori devono poter inserire informazioni sulle batterie che presentano un rischio per i consumatori in una sezione distinta del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione prende in debita considerazione le informazioni ricevute e assicura un seguito, tra cui la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti, se del caso.

 

La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2, per stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti per il seguito.

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione conclude tale valutazione entro un mese. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio o possa ragionevolmente considerarsi in grado di presentare un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena del valore della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 68 bis

Impianto di prova dell'Unione

1.     Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione designa un impianto di prova dell'Unione specializzato in batterie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1020.

2.     L'impianto di prova dell'Unione funge da centro di competenza per:

(a)

la fornitura di pareri tecnici e scientifici indipendenti alla Commissione, in deroga all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1020, nel corso delle indagini di cui all'articolo 32 del presente regolamento e nel corso delle valutazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b)

l'esecuzione di prove delle batterie su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 68 ter

Centri di competenza nazionali per le batterie

1.     Le autorità di vigilanza del mercato, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici e i centri di ricerca, istituiscono un centro di competenza nazionale per le batterie in ciascuno Stato membro.

2.     I centri di competenza nazionali per le batterie di cui al paragrafo 1 svolgono attività volte a promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti e consulenza tecnica in relazione alle prescrizioni del presente regolamento. Se del caso, anche altre parti interessate, come le organizzazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, possono partecipare alle attività dei centri di competenza nazionali per le batterie.

3.     Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, l'autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività svolte dal centro di competenza nazionale per le batterie non comportino una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichino l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti.

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Tra le non conformità figura quanto segue:

1.   Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Per agevolare tale compito, gli Stati membri istituiscono canali di segnalazione facilmente accessibili per i consumatori sui casi di non conformità. Tra le non conformità figura quanto segue:

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)

non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui all'articolo 39.

(k)

non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena del valore di cui all'articolo 39;

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

non sono rispettate le prescrizioni riguardanti il passaporto della batteria di cui all'articolo 65.

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alle autorità competenti degli Stati membri sono conferiti poteri di indagine conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 per effettuare controlli appropriati, siano essi basati sul rischio o sulle informazioni ricevute, al fine di individuare eventuali casi di non conformità.

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Le autorità di vigilanza del mercato cooperano per garantire l'applicazione transfrontaliera del presente regolamento conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Gli Stati membri collaborano nell'ambito di una rete per l'applicazione delle norme, ai fini di un reciproco sostegno nella procedura di infrazione in caso di vendite transfrontaliere nell'Unione.

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale delle batterie durante il loro ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, danno la preferenza , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, alle batterie più rispettose dell'ambiente sulla base del loro intero ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Uno Stato membro, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compresa la fase in cui diventano rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente e che tale rischio non sia adeguatamente controllato e richieda un'azione, notifica all'Agenzia che si propone di preparare un fascicolo conforme alle prescrizioni di un fascicolo di restrizione. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello dell'UE o che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro presenta il fascicolo all'Agenzia in modo da avviare la procedura di restrizione.

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis.     Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o tali future normative dell'Unione richiedano una modifica del presente articolo e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione.

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Possono essere riconosciuti solo i programmi promossi dall'industria che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 39 e che sono verificati da soggetti terzi.

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater nuovo, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis nuovo, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8 , paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 1 ter e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo  2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis , all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis , all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis nuovo, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter nuovo e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7 , all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Articolo 75 — comma 1 — punto 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

nell'allegato I, all'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è aggiunto il seguente punto 71 :

(2)

nell'allegato I, il punto 21 dell'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è sostituito dal seguente:

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Articolo 76 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione elabora criteri od orientamenti armonizzati per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone.

 

Tali criteri includono almeno i seguenti tipi di infrazioni:

 

rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di valutazione della conformità di cui al capo IV e le misure di cui agli articoli 66 e 68;

 

falsificazione dei risultati delle prove di conformità o della vigilanza del mercato;

 

mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero comportare il richiamo della batteria o dei suoi componenti o il rifiuto o il ritiro della dichiarazione di conformità.

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Articolo 76 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone che riguardano almeno le violazioni di cui al paragrafo 1 bis.

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1.   Entro il 31 dicembre 2030 , e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e  la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la presenta e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio .

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui agli articoli 39 e 72;

(c)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore della batteria di cui agli articoli 39 e 72;

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

le misure riguardanti l'identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 45;

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

le violazioni e il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni stabilite all'articolo 76;

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)

l'analisi dell'impatto del regolamento sulla competitività e sugli investimenti nel settore delle batterie e sugli oneri amministrativi.

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 79 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022 .

Esso si applica a decorrere dal … [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] .

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.

Piombo

Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,01  % di piombo (espresso come piombo metallico) in peso.

N. CAS: 7439-92-1

 

N.   CE 231-100-4 e suoi composti

 

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

«valutazione della qualità dei dati»: valutazione semiquantitativa dei criteri di qualità di una serie di dati basata su rappresentatività tecnologica, geografica e temporale e sulla precisione. Per qualità dei dati si intende la qualità della serie di dati documentata.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82).

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82). Lo sviluppo e l'aggiornamento dei metodi PEF e delle pertinenti PEFCR sono aperti e trasparenti e comportano un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico e di altri portatori di interessi.

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Uso dell'energia e contabilità energetica

 

Nel calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia utilizzata durante le diverse fasi del ciclo di vita e i processi della batteria di cui al punto 4, si utilizzano i dati relativi alle emissioni medie di carbonio del paese in cui si è svolta l'attività o il processo specifico. Fattori di emissione inferiori sono utilizzati soltanto laddove l'attore economico possa attendibilmente dimostrare che la regione in cui si è svolta l'attività specifica e che ha fornito energia all'operatore economico o ai suoi singoli processi o la sua fornitura di energia hanno un'intensità di carbonio inferiore alla media del paese. Ciò va dimostrato mediante una prova del fatto che l'energia proviene da quella determinata regione e che ha un'intensità di carbonio inferiore, o mediante un collegamento diretto a una fonte energetica rinnovabile o a basse emissioni di carbonio oppure un contratto che dimostri un legame temporale e geografico tra la fornitura di energia e l'utilizzo da parte dell'operatore economico, che deve essere accertato da una dichiarazione di verifica da parte di terzi.

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 4 — comma 1 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione e prelavorazione fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.


Emendamento

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione e gli altri pertinenti processi di approvvigionamento e prelavorazione , nonché il trasporto di tutte le materie prime e di tutti i materiali attivi fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La fase di utilizzo dovrebbe essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo dimostrazione che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull'impatto di tale fase.

La fase di utilizzo può essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita solo laddove i fabbricanti possano dimostrare in modo attendibile che le scelte operate in fase di progettazione influiscono solo in modo trascurabile sull'impatto di tale fase.

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare tutti i dati di processo relativi all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

In particolare, tutti i dati di processo relativi alle materie prime, all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 5 — comma 5 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fase di acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Fase di acquisizione delle materie prime , compreso il trasporto, e prelavorazione

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE, sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato.

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE e nelle valutazioni della qualità dei dati , sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato.

Emendamento 435

Proposta di regolamento

Allegato III — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili

Emendamento 436

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare a determinate condizioni.

1.

Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare in condizioni reali .

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Durata di conservazione (prestazioni di scarica ritardata): la diminuzione relativa della durata media minima dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.

3.

Durata di conservazione (prestazioni di scarica ritardata): la diminuzione relativa della durata media minima , prendendo come punto di riferimento la capacità misurata inizialmente, dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Allegato IV — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 –punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Resistenza interna (in Ω) e aumento della resistenza interna (in %).

3.

Resistenza interna (in Ω), aumento della resistenza interna (in %) e impedenza elettrochimica (in Ω) .

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

Indicazione della durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

5.

Durata di vita prevista delle batterie alle condizioni di riferimento per le quali sono state progettate (in termini di cicli e anni civili) .

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

Autoscarica.

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni da una batteria completamente carica.

«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni di riferimento da una batteria completamente carica.

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria dichiarata dal fabbricante.

«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria.

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo.

«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo alle condizioni di riferimento .

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria alle condizioni di riferimento , ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

«Autoscarica»: la riduzione della carica elettrica conservata quando gli elettrodi della batteria non sono collegati, ad esempio quando la batteria è stoccata o non utilizzata, per un lungo periodo di tempo, ad esempio 48 ore, 168 ore, 720 ore, con la conseguenza che la carica della batteria si riduce gradualmente nel tempo.

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

6.

Propagazione termica

6.

Protezione dalla propagazione termica

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

7.

Danno meccanico dovuto a forze esterne (caduta e urto)

7.

Protezione dal danno meccanico

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria cade accidentalmente o è colpita da un carico pesante e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.

Prova di esposizione al fuoco

 

L'obiettivo della prova di esposizione al fuoco è quello di esporre la batteria al fuoco e di valutare il rischio di esplosione. La misura dell'energia rilasciata è un importante indicatore di sicurezza.

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.

Emissioni di gas — Misurazioni di sostanze pericolose

 

Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se esposta a determinate condizioni, l'integrità della batteria potrebbe essere compromessa, con il rilascio di gas pericolosi. È quindi importante individuare e quantificare le sostanze rilasciate dalla batteria durante i test che rappresentano un uso improprio e un abuso.

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

data di immissione sul mercato;

soppresso

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

peso della batteria;

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

sostanze pericolose contenute nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

7.

sostanze pericolose contenute nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1  % in peso/peso diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.

materie prime critiche contenute nella batteria.

soppresso

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A bis

Informazioni supplementari sulle batterie accessibili tramite il codice QR

 

1.

Data di immissione sul mercato.

 

2.

Materie prime critiche contenute nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1  % in peso/peso.

 

3.

Informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'utilizzo.

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il codice QR è interamente nero e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.

Il codice QR è di un colore che contrasta nettamente con lo sfondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Allegato VIII — Parte A — punto 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14.

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Allegato VIII — Parte B — punto 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 e 39.

Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39.

Emendamento 507

Proposta di regolamento

Allegato IX — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità): descrizione del tipo di batteria.

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità , e che può, se del caso, includere un'immagine della batteria ): descrizione del tipo di batteria.

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

ferro;

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

rame;

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)

bauxite;

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

aria;

(a)

aria , compreso l'inquinamento atmosferico ;

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

risorse idriche;

(b)

risorse idriche , compreso l'accesso alle stesse, l'inquinamento e l'esaurimento di acqua dolce, di acqua potabile, degli oceani e dei mari ;

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

suolo;

(c)

suolo , compresa la contaminazione del suolo dovuta allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti ;

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

biodiversità;

(d)

biodiversità , compresi i danni alla fauna selvatica, alla flora, agli habitat naturali e agli ecosistemi ;

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

clima, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

gestione dei rifiuti, compresi i danni causati dalle pratiche di gestione dei residui di miniera;

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

vita della comunità.

(i)

vita della comunità , compresa quella delle popolazioni indigene;

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

accesso alle informazioni, partecipazione pubblica ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

decisione COP VIII/28 della convenzione sulla diversità biologica, «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment»;

(c)

convenzione sulla diversità biologica, compresa la decisione COP VIII/28, «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment»;

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

accordo di Parigi delle Nazioni Unite;

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

otto convenzioni fondamentali dell'ILO quali definite nella Dichiarazione dell'ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell'ambito del lavoro;

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)

qualsiasi altra convenzione internazionale in materia ambientale che sia vincolante per l'Unione o per i suoi Stati membri;

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

OIL, «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy»;

soppresso

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct»;

soppresso

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas».

soppresso

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

qualsiasi altra convenzione internazionale in materia di diritti umani che sia vincolante per l'Unione o per i suoi Stati membri.

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

I principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale applicabili agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 39 del presente regolamento includono:

(a)

i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

(b)

le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;

(c)

la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL;

(d)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct»;

(e)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas».

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili , esclusi i rifiuti di batterie provenienti dai mezzi di trasporto leggeri, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

1.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili di uso generale raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili , escluse le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

2.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili di uso generale agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili di uso generale uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte A — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio, che sono tenuti al riparo da calore eccessivo, acqua, compressione o danni fisici durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio.

4.

Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio, che sono tenuti al riparo da calore eccessivo, acqua, compressione o danni fisici durante la manipolazione e la cernita . Sono stoccati in un luogo asciutto, non esposti a temperature elevate, al fuoco o alla luce solare diretta, e nella loro normale posizione di montaggio, in ambienti ben ventilati, al riparo da acqua e pioggia. I rifiuti di batterie al litio sono altresì coperti da uno strato di gomma per l'isolamento ad alta tensione. Lo stoccaggio dei rifiuti di batterie al litio è contrassegnato con un segnale di avvertimento e solo le batterie sufficientemente isolate contro i cortocircuiti sono stoccate in tali ambienti .

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

riciclaggio dell'85 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

riciclaggio di almeno l'85 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

riciclaggio del 70 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte C — punto 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

35 % per il litio;

(d)

70  % per il litio;

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte C — punto 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

70  % per il litio;

(d)

90  % per il litio;

Emendamento 489

Proposta di regolamento

Allegato XIII — punto 1 — lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis)

stato della batteria (primo ciclo di vita, rifiuto, riparata, sottoposta a cambio di destinazione, riciclata).


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0031/2022).

(29)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(30)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(29)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(30)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(31)  «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

(32)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

(31)  «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

(32)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

(1)   Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(33)   Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(1)   Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(34)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(34)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(35)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(35)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).

(39)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo

(39)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo

(40)   «Ten Principles of the United Nations Global Compact» , disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

(41)  UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

(42)   «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy» , disponibile all'indirizzo https :// www . ilo .org/ wcmsp5/groups/public / ---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

(43)  OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

(44)  OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

(40)  «The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights» , disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

(41)  UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

(42)  « OECD Guidelines for Multinational Enterprises», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

(43)  OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

(44)  OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

(45)   Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(46)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

(46)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

(47)  Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

(48)  Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

(47)  Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo, la convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni .

(48)  Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

(49)  Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

(49)  Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

(50)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(51)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(50)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(51)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(53)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(53)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(54)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(54)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(58)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(59)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(60)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(58)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(59)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(60)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(62)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(62)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(63)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(64)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(63)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(64)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(1 bis)   Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(67)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(67)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(80)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.

(81)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.

(82)  Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.

(80)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.

(81)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.

(82)  Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.