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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 340/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 340/02 |
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2022/C 340/03 |
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2022/C 340/04 |
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2022/C 340/05 |
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2022/C 340/06 |
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2022/C 340/07 |
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2022/C 340/08 |
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2022/C 340/09 |
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2022/C 340/10 |
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2022/C 340/11 |
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2022/C 340/12 |
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2022/C 340/13 |
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2022/C 340/14 |
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2022/C 340/15 |
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2022/C 340/16 |
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2022/C 340/17 |
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2022/C 340/18 |
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2022/C 340/19 |
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2022/C 340/20 |
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2022/C 340/21 |
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2022/C 340/22 |
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2022/C 340/24 |
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2022/C 340/25 |
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2022/C 340/26 |
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2022/C 340/27 |
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2022/C 340/28 |
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2022/C 340/29 |
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2022/C 340/30 |
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2022/C 340/31 |
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2022/C 340/32 |
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2022/C 340/33 |
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Tribunale |
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2022/C 340/34 |
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2022/C 340/35 |
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2022/C 340/36 |
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2022/C 340/37 |
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2022/C 340/38 |
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2022/C 340/39 |
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2022/C 340/40 |
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2022/C 340/41 |
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2022/C 340/42 |
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2022/C 340/43 |
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2022/C 340/44 |
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2022/C 340/45 |
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2022/C 340/46 |
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2022/C 340/47 |
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2022/C 340/48 |
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2022/C 340/49 |
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2022/C 340/50 |
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2022/C 340/51 |
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2022/C 340/52 |
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2022/C 340/53 |
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2022/C 340/54 |
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2022/C 340/55 |
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2022/C 340/56 |
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2022/C 340/57 |
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2022/C 340/58 |
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2022/C 340/59 |
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2022/C 340/60 |
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2022/C 340/61 |
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2022/C 340/62 |
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2022/C 340/63 |
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2022/C 340/64 |
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2022/C 340/65 |
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2022/C 340/66 |
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2022/C 340/67 |
Causa T-385/22: Ricorso proposto il 24 giugno 2022 — Carmeuse Holding / Commissione |
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2022/C 340/68 |
Causa T-416/22: Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Fresenius Kabi Austria e a./Commissione |
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2022/C 340/69 |
Causa T-424/22: Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — D’Agostino e Dafin/BCE |
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2022/C 340/70 |
Causa T-430/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Bank / SRB |
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2022/C 340/71 |
Causa T-436/22: Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — Machková/EUIPO — Aceites Almenara (ALMARA SOAP) |
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2022/C 340/72 |
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2022/C 340/73 |
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2022/C 340/74 |
Causa T-454/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — Sky/EUIPO — Skyliners (SKYLINERS) |
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2022/C 340/75 |
Causa T-459/22: Ricorso proposto il 21 luglio 2022 — Laboratorios Ern7EUIPO — Biolark (BIOLARK) |
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2022/C 340/76 |
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2022/C 340/77 |
Causa T-542/19: Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2022 — FV / Conseil |
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2022/C 340/78 |
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2022/C 340/79 |
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2022/C 340/80 |
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2022/C 340/81 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 340/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 — Repubblica italiana, Comune di Milano / Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-59/18 e C-182/18) (1)
(Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Organi ed organismi dell’Unione europea - Agenzia europea per i medicinali (EMA) - Competenza in materia di fissazione della sede - Articolo 341 TFUE - Ambito di applicazione - Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio - Competenza della Corte a titolo dell’articolo 263 TFUE - Autore e natura giuridica dell’atto - Assenza di effetti vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione)
(2022/C 340/02)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli, S. Fiorentino e G. Galluzzo, avvocati dello Stato), Comune di Milano (rappresentanti: M. Condinanzi, A. Neri e F. Sciaudone, avvocati)
Interveniente a sostegno della parte Comune di Milano: Regione Lombardia (rappresentante: M. Tamborino, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón e E. Rebasti, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: K. Bulterman e J. Langer, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, M. Konstantinidis e D. Nardi, agenti)
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica italiana, il Comune di Milano e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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3) |
La Regione Lombardia, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 — Repubblica italiana (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) / Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
(Cause riunite C-106/19 e C-232/19) (1)
(Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Regolamento (UE) 2018/1718 - Fissazione della sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ad Amsterdam (Paesi Bassi) - Articolo 263 TFUE - Ricevibilità - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Incidenza diretta ed individuale - Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio al fine di stabilire il luogo di installazione della sede di un’agenzia dell’Unione europea - Assenza di effetti vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione - Prerogative del Parlamento europeo)
(2022/C 340/03)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli, S. Fiorentino e G. Galluzzo, avvocati dello Stato) (C-106/19), Comune di Milano (rappresentanti: J. Alberti, M. Condinanzi, A. Neri e F. Sciaudone, avvocati) (C-232/19)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón e E. Rebasti, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou, A. Tamás e L. Visaggio, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Nardi e P.J.O. Van Nuffel, agenti)
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopportano ciascuno le proprie spese nella causa C-106/19. |
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3) |
Il Comune di Milano, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopportano ciascuno le proprie spese nella causa C-232/19. |
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4) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 — Parlamento europeo / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-743/19) (1)
(Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Organi ed organismi dell’Unione europea - Autorità europea del lavoro (ELA) - Competenza in materia di fissazione della sede - Articolo 341 TFUE - Ambito di applicazione - Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio - Competenza della Corte a titolo dell’articolo 263 TFUE - Autore e natura giuridica dell’atto - Assenza di effetti vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione)
(2022/C 340/04)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou, C. Biz e L. Visaggio, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Bauerschmidt e E. Rebasti, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: L. Březinová, D. Czechová, K. Najmanová, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: M. Jespersen, V. Pasternak Jørgensen, J. Nymann-Lindegren e M. Søndahl Wolff, agenti), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge, A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da D. Fennelly, BL), Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e E.-M. Mamouna, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e A. Gavela Llopis, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A. Daly, A.-L. Desjonquères, E. Leclerc e T. Stehelin, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux, C. Schiltz e T. Uri, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica slovacca (rappresentanti: E.V. Drugda e B. Ricziová, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese. |
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3) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sopportano ciascuno le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ligue des droits humains / Conseil des ministres
(Causa C-817/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali - Dati del codice di prenotazione (PNR) - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Ambito di applicazione - Direttiva (UE) 2016/681 - Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi - Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati all’interno dell’Unione - Trattamenti automatizzati di tali dati - Periodo di conservazione - Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 - Normativa nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno dell’Unione - Libertà di circolazione all’interno dell’Unione - Articolo 45)
(2022/C 340/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ligue des droits humains
Resistente: Conseil des ministres
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che tale regolamento è applicabile ai trattamenti di dati personali previsti da una normativa nazionale diretta a trasporre nel diritto interno, al contempo, le disposizioni della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, per quanto riguarda, da un lato, trattamenti di dati effettuati da operatori privati e, dall’altro, trattamenti di dati effettuati da autorità pubbliche rientranti, unicamente o altresì, nella direttiva 2004/82 o nella direttiva 2010/65. Detto regolamento non è invece applicabile ai trattamenti di dati previsti da una siffatta normativa rientranti solo nella direttiva 2016/681, che sono effettuati dall’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) o dalle autorità competenti ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva. |
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2) |
Dal momento che un’interpretazione della direttiva 2016/681 alla luce degli articoli 7, 8 e 21 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, garantisce la conformità di tale direttiva ai summenzionati articoli della Carta dei diritti fondamentali, l’esame della seconda, terza, quarta e sesta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di detta direttiva. |
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3) |
L’articolo 6 della direttiva 2016/681, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza il trattamento di dati del codice di prenotazione (dati PNR) raccolti conformemente a tale direttiva per finalità diverse da quelle espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. |
|
4) |
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2016/681 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, ai sensi della quale l’autorità istituita come unità d’informazione sui passeggeri (UIP) ha anche la qualità di autorità nazionale competente abilitata ad approvare la comunicazione dei dati PNR alla scadenza del periodo di sei mesi successivo al trasferimento di tali dati all’UIP. |
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5) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un periodo generale di conservazione dei dati PNR di cinque anni, applicabile indistintamente a tutti i passeggeri aerei, ivi compresi quelli per i quali né la valutazione preliminare di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, né le eventuali verifiche effettuate durante il periodo di sei mesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva, né alcun’altra circostanza abbiano rivelato l’esistenza di elementi obiettivi atti a stabilire un rischio in materia di reati di terrorismo o di reati gravi aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri. |
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6) |
La direttiva 2004/82 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ai voli, di linea o meno, effettuati da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e che deve atterrare nel territorio di uno o più Stati membri, senza scalo nel territorio di un paese terzo (voli intra-UE). |
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7) |
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 della direttiva 2016/681, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta:
|
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8) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di illegittimità ad esso incombente, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai vettori aerei, ferroviari e terrestri nonché agli operatori di viaggio il trasferimento dei dati PNR e che prevede un trattamento e una conservazione di tali dati incompatibili con le disposizioni della direttiva 2016/681, lette alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, degli articoli 7, 8 e 45 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. L’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti con tale mezzo rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, fermo restando il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza ed effettività. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer GesmbH
(Causa C-128/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Omologazione dei veicoli a motore - Articolo 3, punto 10 - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Impianto di manipolazione - Veicoli a motore - Motori diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Sistema di controllo delle emissioni - Software integrato nella centralina di controllo del motore - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Eccezione a tale divieto)
(2022/C 340/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Klagenfurt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: GSMB Invest GmbH & Co. KG
Resistente: Auto Krainer GesmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un dispositivo che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione previsti da detto regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di tale articolo 3, punto 10. |
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2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri non può rientrare nell’eccezione al divieto di utilizzo di tali impianti, prevista da detta disposizione, per il solo fatto che tale dispositivo contribuisce alla protezione di parti meccaniche, come la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel, a meno che non si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una di dette parti, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di tale impianto. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Eisenstadt — Austria) — IR / Volkswagen AG
(Causa C-134/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Omologazione dei veicoli a motore - Articolo 3, punto 10 - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Impianto di manipolazione - Veicoli a motore - Motori diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Sistema di controllo delle emissioni - Software integrato nella centralina di controllo del motore - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Eccezione a tale divieto - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Articolo 3, paragrafo 2 - Impianto installato in occasione di una riparazione di un veicolo)
(2022/C 340/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Eisenstadt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IR
Resistente: Volkswagen AG
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un dispositivo che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione previsti da detto regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di tale articolo 3, punto 10. |
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2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine a cui si circola è inferiore a 1 000 metri non può rientrare nell’eccezione al divieto di utilizzo di tali impianti, prevista da detta disposizione, per il solo fatto che detto dispositivo mira alla protezione della valvola per il ricircolo dei gas di scarico, a meno che non si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di detta parte, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato dell’impianto medesimo. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. |
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3) |
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2007, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un impianto di manipolazione, nell’accezione di quest’ultima disposizione, sia stato installato dopo la messa in servizio di un veicolo, in occasione di una riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è irrilevante per valutare se l’utilizzo di tale dispositivo sia vietato ai sensi di tale articolo 5, paragrafo 2. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG
(Causa C-145/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Omologazione dei veicoli a motore - Articolo 5, paragrafo 2 - Impianto di manipolazione - Veicoli a motore - Motori diesel - Sistema di controllo delle emissioni - Software integrato nella centralina di controllo del motore - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Eccezione a tale divieto - Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Nozione di «beni che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene» - Veicolo che dispone di omologazione CE - Articolo 3, paragrafo 6 - Nozione di «difetto di conformità minore»)
(2022/C 340/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DS
Resistenti: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che un veicolo a motore, rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, non presenta la qualità abituale dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi qualora, pur disponendo di un’omologazione CE in vigore e potendo, di conseguenza, essere utilizzato su strada, tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca in particolare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo se si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una parte del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato dell’impianto medesimo. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che un difetto di conformità consistente nella presenza, in un veicolo, di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007 non può essere qualificato come «minore» anche laddove, qualora il consumatore fosse stato al corrente dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, egli avrebbe nondimeno acquistato tale veicolo. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / Regno di Danimarca
(Causa C-159/20) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Articolo 13 - Uso della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione)
(2022/C 340/09)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, I. Naglis e U. Nielsen, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: M.P. Brøchner Jespersen, J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff e L. Teilgård, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-E. Krompa, E. Leftheriotou, E. Tsaousi e A.-E. Vasilopoulou, agenti), Repubblica di Cipro (rappresentanti: V. Christoforou e E. Zachariadou, agenti)
Dispositivo
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1) |
Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Il Regno di Danimarca si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Commissione europea si farà carico di un quinto delle proprie spese. |
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5) |
La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro si faranno carico delle proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
(Causa C-436/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 56 TFUE - Situazione puramente interna - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Nozione di «appalti pubblici» - Articoli da 74 a 77 - Prestazione di servizi sociali di assistenza alla persona - Accordi di azione concertata con enti privati di iniziativa sociale - Esclusione degli operatori che perseguono fini di lucro - Luogo di stabilimento dell’ente come criterio di selezione)
(2022/C 340/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)
Convenuta: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 76 e 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che riserva agli enti privati senza scopo di lucro la facoltà di concludere, previa procedura di confronto concorrenziale delle loro offerte, accordi in forza dei quali tali enti forniscono servizi sociali di assistenza alla persona, a fronte del rimborso dei costi da essi sostenuti, indipendentemente dal valore stimato di tali servizi, anche se tali enti non soddisfano i requisiti previsti da detto articolo 77, purché, da un lato, il contesto normativo e convenzionale nel cui ambito si svolge l’attività di tali enti contribuisca effettivamente al fine sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio su cui tale normativa è fondata e, dall’altro, il principio di trasparenza, come specificato in particolare all’articolo 75 di tale direttiva, sia rispettato. |
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2) |
L’articolo 76 della direttiva 2014/24 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi sociali di cui all’allegato XIV di tale direttiva, lo stabilimento dell’operatore economico nella località in cui i servizi devono essere forniti costituisce un criterio di selezione degli operatori economici, preliminare all’esame delle loro offerte. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
(Causa C-500/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordi internazionali - Trasporto ferroviario - Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) - Regole uniformi sull’utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale (CUI) - Articolo 4 - Norme imperative - Articolo 8 - Responsabilità del gestore - Articolo19 - Altre azioni - Competenza della Corte - Danni alle locomotive del vettore a seguito di un deragliamento - Noleggio di locomotive sostitutive - Obbligo del gestore dell’infrastruttura di rimborsare i costi di noleggio - Contratto che prevede l’estensione della responsabilità delle parti mediante rinvio al diritto nazionale)
(2022/C 340/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Resistente: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Dispositivo
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1) |
La Corte di giustizia dell’Union europea, adita conformemente alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, è competente a interpretare gli articoli 4, 8, paragrafo 1, lettera b), e 19, paragrafo 1, dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, intitolato «Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell’infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)». |
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2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, deve essere interpretato nel senso che la responsabilità del gestore dell’infrastruttura per i danni materiali non copre le spese sostenute dall’impresa ferroviaria per il noleggio di locomotive sostitutive durante il periodo di riparazione delle locomotive danneggiate. |
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3) |
Gli articoli 4 e 19, paragrafo 1, dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, devono essere interpretati nel senso che le parti del contratto possono estendere la loro responsabilità mediante un rinvio generale al diritto nazionale, in forza del quale la portata della responsabilità del gestore dell’infrastruttura è più ampia e che subordina tale responsabilità alla sussistenza di una colpa. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (operante anche con il nome De Scharrelderij) / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-36/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Articolo 30, paragrafo 6, e articolo 50, paragrafo 2 - Domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per i giovani agricoltori - Autorità nazionale amministrativa che ha dato informazioni errate sulla definizione di una persona come «giovane agricoltore» - Principio della tutela del legittimo affidamento - Azione per risarcimento di un danno basata sull’inosservanza del principio di diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento)
(2022/C 340/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (operante anche con il nome De Scharrelderij)
Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dispositivo
Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento di un danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale, purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione, non gravi sul bilancio dell’Unione europea e non sia tale da causare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2022 — Universität Bremen/Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
(Causa C-110/21 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Rappresentanza delle parti non privilegiate nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea - Professore universitario - Professore che insegna presso l’università rappresentata nell’ambito di tale ricorso e che esercita funzioni di coordinatore e di capogruppo del progetto su cui verte la controversia - Requisito di indipendenza - Esistenza di un interesse diretto e individuale alla soluzione della controversia)
(2022/C 340/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Bremen (rappresentante: C. Schmid)
Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) (rappresentanti: V. Canetti e S. Payan-Lagrou, agenti, assistite da R. van der Hout, advocaat, e C. Wagner, Rechtsanwalt)
Dispositivo
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1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, Universität Bremen/REA (T-660/19, non pubblicata, EU:T:2020:633), è annullata. |
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2) |
La causa T-660/19 è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/13 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía — Spagna) — Frontera Capital SARL
(Causa C-722/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Notaio - Nozione di «giurisdizione» - Criteri - Assenza di controversia dinanzi all’organismo di rinvio - Irricevibilità manifesta)
(2022/C 340/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Frontera Capital SARL
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía (notaio del Collegio notarile di Andalusia, Spagna), con decisione del 25 novembre 2021, è manifestamente irricevibile.
(1) Data di deposito: 25.11.2021.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/13 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — CM / Finanzamt Österreich
(Causa C-25/22) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito dell’indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni sollevate - Assenza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)
(2022/C 340/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: CM
Convenuto: Finanzamt Österreich
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria), con decisione del 31 dicembre 2021, è manifestamente irricevibile.
(1) Data di deposito: 10.1.2022.
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/14 |
Impugnazione proposta il 4 marzo 2022 dalla Magic Box Int. Toys SLU avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 21 dicembre 2021, causa T-549/20, Magic Box Int. Toys / EUIPO — KMA Concepts
(Causa C-194/22P)
(2022/C 340/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Magic Box Int. Toys SLU (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, KMA Concepts Ltd.
Con ordinanza del 7 giugno 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Magic Box Int. Toys alle spese.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/14 |
Impugnazione proposta il 4 aprile 2022 dalla Meta Cluster GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 gennaio 2022, causa T-233/21, Meta Cluster GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-233/22 P)
(2022/C 340/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meta Cluster GmbH (rappresentante: H. Baumann, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 15 luglio 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/14 |
Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dal Govern d'Andorra avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-806/19, Govern d'Andorra / EUIPO
(Causa C-300/22 P)
(2022/C 340/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Govern d’Andorra (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 12 maggio 2022, il vicepresidente della Corte di giustizia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione e ha condannato il Govern d’Andorra alle spese.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB
(Causa C-319/22)
(2022/C 340/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln (Germania)
Parti
Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Convenuta: Scania CV AB
Questioni pregiudiziali
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I. |
Se il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858 (1), ai sensi del quale «[l]e informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente» comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 3, punto 48, del regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio («parti […] che possono essere sostituite da pezzi di ricambio») ai sensi dell'Allegato X, punto 6.1 del regolamento. |
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II. |
Se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, in base al quale le informazioni sono presentate «in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente», e l'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale gli operatori indipendenti diversi dai riparatori devono avere inoltre accesso «alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita», debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo
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III. |
Se l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD. |
(1) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 maggio 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» / IW
(Causa C-329/22)
(2022/C 340/20)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Resistente in cassazione: IW
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1305/2013»], debba essere interpretato nel senso che consente una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 11, paragrafo 5 (già paragrafo 4), del Naredba No.4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 «Biologichno zemedelie» ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (regolamento n. 4 del 24 febbraio 2015, sull’applicazione della misura 11 «Agricoltura biologica» del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020), che limita la possibilità di sostegno finanziario alla produzione biologica durante la conversione a un periodo non superiore ai periodi minimi di conversione previsti dagli articoli 36, paragrafo 1, 37, paragrafo 1, e 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli. |
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2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, mediante una norma, un periodo massimo per la concessione di un sostegno per la conversione all’agricoltura biologica esclusivamente in base al tipo di produzione e non in base alle caratteristiche specifiche del singolo caso. |
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3) |
Come occorra interpretare l’enunciato «gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione» [articolo 29, paragrafo 3, [seconda] frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013] e se le espressioni «primo periodo» e «periodo di conversione» siano utilizzate come sinonimi o se abbiano significati diversi. |
|
4) |
Se l’enunciato «gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione» di cui all’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che la misura complessiva «agricoltura biologica» per attività di «conversione» all’agricoltura biologica può essere richiesta e finanziata per un periodo più breve rispetto a quello di cui all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del regolamento, oppure nel senso che, nell’ambito dell’obbligo generale di «agricoltura biologica», vi è un primo periodo per le attività di conversione a tale tipo di agricoltura. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 27 maggio 2022 — PT / VB
(Causa C-343/22)
(2022/C 340/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Opponente e ricorrente per cassazione: PT
Richiedente e resistente per cassazione: VB
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 34, punto 2, della Convenzione di Lugano, del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che la domanda giudiziale sia costituita dal ricorso in un’azione diretta alla condanna al pagamento promossa a seguito dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento svizzera senza l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata avverso detta ingiunzione.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 1o giugno 2022 — BV Osteopathie Van Hauwermeiren / Belgische Staat
(Causa C-355/22)
(2022/C 340/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BV Osteopathie Van Hauwermeiren
Resistente: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 1976 nella causa 43/75, Defrenne/SABENA (1), debba essere interpretata nel senso che detta sentenza conferisce al giudice nazionale la facoltà autonoma di mantenere — sua sponte e senza domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — sulla base di una disposizione di diritto puramente nazionale, gli effetti per il passato di una disposizione nazionale relativa all’esenzione dall’IVA per servizi medici e paramedici, di cui detto stesso giudice (dopo aver previamente presentato al riguardo a codesta Corte, nello stesso procedimento, 3 domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, alle quali la Corte ha risposto con sentenza del 27 giugno 2019 nella causa C-597/17) (2) constata successivamente l’incompatibilità con il diritto dell’Unione e che lo stesso giudice annulla parzialmente, mantenendo tuttavia gli effetti per il passato della disposizione di diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione e pertanto negando integralmente ai soggetti passivi assoggettati all’IVA il diritto al rimborso dell’IVA prelevata in violazione del diritto dell’Unione. |
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2) |
Se spetti al giudice nazionale mantenere — autonomamente e senza rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — gli effetti per il passato di una disposizione nazionale dichiarata contraria alla direttiva IVA sulla base di un rinvio generico a «considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati» e di un’asserita «impossibilità pratica di reindirizzare l’IVA indebitamente riscossa verso i clienti delle forniture o delle prestazioni effettuate dal soggetto passivo o di richiedere da questi il pagamento in caso di indebito mancato assoggettamento, segnatamente se si tratta di un elevato numero di persone non identificate, oppure se i soggetti passivi non dispongono di un sistema contabile che consente loro di identificare le forniture o prestazioni di cui trattasi e il loro valore» allorché ai soggetti passivi non è stata neppure offerta la possibilità di dimostrare che siffatta «impossibilità pratica» non esiste. |
(1) EU:C:1976:56.
(2) EU:C:2019:544.
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 1 giugno 2022 — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS
(Causa C-358/22)
(2022/C 340/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation.
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in cassazione: Bolloré logistics SA.
Resistenti in cassazione: Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se gli articoli 195, 217 e 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), debbano essere interpretati nel senso che l’autorità doganale non può esigere dal fideiussore solidale il pagamento di un'obbligazione doganale fino a quando i dazi non siano stati regolarmente comunicati al debitore. |
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2. |
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 7 giugno 2022 — J.B., S.B. e F.B. / Repubblica federale di Germania
(Causa C-364/22)
(2022/C 340/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Minden
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: J.B., S.B., F.B.
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale in base alla quale un’ulteriore domanda di protezione internazionale deve essere respinta in quanto inammissibile indipendentemente dal fatto che il richiedente interessato abbia fatto ritorno nel suo paese d’origine dopo il rigetto di una domanda di protezione internazionale e prima della presentazione di un’ulteriore domanda di protezione internazionale. |
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2. |
Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che il richiedente interessato sia stato allontanato verso il suo paese d’origine o vi abbia fatto ritorno volontariamente. |
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3. |
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro respinga un’ulteriore domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile qualora, con la decisione relativa alla domanda precedente, non si sia statuito sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ma sia stato esaminato il divieto di allontanamento e tale esame sia comparabile, nella sostanza, all’esame del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. |
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4. |
Se l’esame del divieto di allontanamento e l’esame del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria siano comparabili qualora, in sede di esame del divieto di allontanamento, occorra verificare cumulativamente se il richiedente interessato sia esposto, nello Stato verso il quale dovrebbe essere allontanato:
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(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Burgas (Bulgaria) il 14 giugno 2022 — Obshtina Pomorie / «Anhialo auto» OOD
(Causa C-390/22)
(2022/C 340/25)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad — Burgas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Obshtina Pomorie
Convenuta:«Anhialo auto» OOD
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1) consentano a uno Stato membro di introdurre, attraverso norme giuridiche nazionali o una normativa interna, limitazioni e requisiti aggiuntivi relativamente al pagamento di compensazioni a un’impresa di trasporto per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico non previsti dal suddetto regolamento. |
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2. |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 1370/2007 consenta il pagamento di una compensazione all’impresa di trasporto per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico qualora i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione non siano stati previamente stabiliti in un contratto di servizio pubblico, bensì in norme generali, e l’effetto finanziario netto o l’importo della compensazione dovuta siano stati stabiliti secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1370/2007. |
(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 20 giugno 2022 — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Manitou BF SA
(Causa C-407/22)
(2022/C 340/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Resistente: Manitou BF SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei dividendi che essa riceve da società residenti parti dell’integrazione nonché, per tener conto della sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria SCA (C-386/14), a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l’esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto per quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.
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5.9.2022 |
IT |
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C 340/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 20 giugno 2022 — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Bricolage Investissement France SA
(Causa C-408/22)
(2022/C 340/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Resistente: Bricolage Investissement France SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione nonché, per tener conto della sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria SCA (C-386/14), a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l’esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto di quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 28 giugno 2022 — SOLE-MiZo Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-426/22)
(2022/C 340/28)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Törvényszék.
Parti
Ricorrente: SOLE-MiZo Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
In circostanze in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro, gli interessi sull’importo dell’[IVA] detraibile eccedente (in prosieguo: gli «interessi sull’IVA») che non ha potuto essere recuperata a causa della «condizione degli acquisti pagati», sono calcolati applicando un tasso d’interesse che copre indiscutibilmente gli interessi di credito sul mercato monetario a breve termine, e che è fissato al tasso di base applicato dalla banca centrale maggiorato di due punti percentuali sul periodo di riferimento IVA, di modo che tali interessi decorrono a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo della dichiarazione IVA, nel quale il soggetto passivo ha indicato un’eccedenza IVA da riportare al periodo di riferimento successivo a causa della condizione degli «acquisti pagati», fino all’ultimo giorno della presentazione del modulo della dichiarazione IVA successiva, se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), i principi di effettività e di equivalenza, di efficacia diretta e di proporzionalità nonché la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 23 aprile 2020 nelle cause riunite C-13/18 e C-126/18, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági (in prosieguo: la «sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági»), debba essere interpretato nel senso che è contrario al diritto dell’Unione medesimo una prassi di uno Stato membro come quella controversa nella presente causa, che non consente di accertare, oltre agli interessi sull’IVA, anche gli interessi destinati a compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria relativa all’importo in discussione derivante dal trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento fino al pagamento effettivo degli interessi. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se il diritto dell’Unione menzionato in tale questione e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con essi il fatto che un giudice nazionale fissi il tasso di interesse applicabile alla svalutazione monetaria facendolo coincidere con il tasso di inflazione. |
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3) |
Se il diritto dell’Unione menzionato nella prima questione pregiudiziale e la sentenza Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro che, nel calcolare l’importo della svalutazione monetaria, prende in considerazione anche il fatto che, fino al verificarsi della condizione degli «acquisti pagati», vale a dire fino al pagamento del corrispettivo del bene o del servizio, il soggetto passivo interessato aveva a disposizione il corrispettivo dovuto per gli acquisti più la relativa imposta, e che valuta al contempo, oltre al tasso di inflazione registrato nel periodo di svalutazione monetaria, anche il lasso di tempo in cui il soggetto passivo è stato privato dell’IVA (non ha potuto chiederne il rimborso). |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/22 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2022 da Leon Leonard Johan Veen avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-436/21, Veen/Europol
(Causa C-444/22 P)
(2022/C 340/29)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Leon Leonard Johan Veen (rappresentante: M. Mandzák, advokát)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la sentenza impugnata nella sua interezza. |
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— |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
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— |
Sancire l’obbligo del Tribunale di decidere sulle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si basa complessivamente su quattro motivi. Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione giuridica e ha erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riguardo alla responsabilità della convenuta per il danno e al suo obbligo di trattare i dati personali nell’ambito di un controllo incrociato. Il Tribunale ha inoltre erroneamente accertato la mancanza di un sufficiente nesso causale tra la condotta della convenuta e l’evento dannoso e ha insufficientemente motivato la sentenza impugnata.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/23 |
Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 maggio 2022, nella causa T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commissione
(Causa C-445/22 P)
(2022/C 340/30)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Ν. Korogiannakis, I. Dryllerakis e E. Rantos, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 maggio 2022 nella causa T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ECLI:EU: T:2022:268); |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame; e |
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riservare la decisione sulle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo d’impugnazione:
Motivo d’impugnazione: Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE relativamente alla valutazione secondo la quale la Misura 2 (la garanzia statale 2008) ha concesso un vantaggio alla ricorrente.
Secondo la ricorrente, il Tribunale è incorso in molteplici errori di diritto nel concludere che la Misura 2 (la garanzia statale 2008) ha concesso un vantaggio alla ricorrente, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Essa sostiene in particolare che la valutazione del Tribunale contiene, da un lato, un’errata interpretazione del punto 3.2, lettera d), della Comunicazione sulle garanzie e, dall'altro, un'erronea ripartizione dell'onere della prova fra la Commissione e lo Stato membro interessato, in violazione di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Inoltre, la conclusione contenuta nella sentenza impugnata si basa su elementi del tutto insufficienti e comunque non anteriori al momento di concessione della Misura 2, in violazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte del 26 marzo 2020 nella causa C-244/18 P, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commissione europea.
Infine, essa sostiene che tale conclusione si fonda soltanto su una presunzione negativa, basata sull'assenza di elementi che permettano di giungere ad una conclusione opposta, senza che vi siano altri elementi idonei a dimostrare in positivo la sussistenza di un tale vantaggio.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/24 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2022 da Robert Roos e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 27 aprile 2022 nelle cause riunite T-710/21, T-722/21 e T-723/21 Robert Roos e a. / Parlamento europeo
(Causa C-458/22 P)
(2022/C 340/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Robert Roos e a. (rappresentanti: P. de Bandt, avocat, M. R. Gherghinaru, V. Heinen, avocates)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, IC e a.
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea il 27 aprile 2022 nelle cause T-710/21, T-722/21 e T-723/21; |
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— |
condannare il Parlamento europeo alle spese del presente procedimento dinanzi alla Corte, ivi comprese le spese di assistenza legale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto consistente nel fatto che la decisione impugnata è priva di una valida base giuridica.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha dichiarato che l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo costituiva una base giuridica valida, da un lato, per limitare l’accesso agli edifici del Parlamento europeo alle sole persone in possesso di un certificato COVID digitale dell’Unione valido e, dall’altro, per fondare il trattamento dei dati personali altamente sensibili dei ricorrenti. La sentenza impugnata viola, in particolare, le disposizioni giuridiche e i principi generali del diritto elencati qui di seguito: (i) gli articoli 8 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta; (ii) l’articolo 7 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; (iii) l’articolo 2 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1); (iv) l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2018/1725 (2); (v) l’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale sancito dagli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; (vi) il principio generale di diritto del parallelismo delle forme; e (vii) il principio della gerarchia delle norme.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto consistente nella violazione del principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati personali e del principio di legalità.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha dichiarato che il Parlamento europeo è legittimato a trattare i dati personali contenuti nei certificati COVID nazionali dei ricorrenti per limitare l’accesso agli edifici del Parlamento europeo, sebbene tale finalità non sia prevista né diritto belga né dal diritto francese. Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto dichiarando che il trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo rientra nell’eccezione di cui all’articolo 6 del regolamento 2018/1725.
In tal modo, la sentenza impugnata viola le disposizioni giuridiche e i principi generali elencati qui di seguito: (i) l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e gli articoli 5 e 6 del regolamento 2018/1725; nonché (ii) l’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale sancito dagli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/25 |
Impugnazione proposta il 14 luglio 2022 da OC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2022 nella causa T-384/20, OC/Commissione
(Causa C-479/22 P)
(2022/C 340/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: OC (I. Ktenidis, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Annullamento della la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2022 nella causa T-384/20, OC/Commissione europea (ECLI:EU: T:2022:273)
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente la sentenza impugnata; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sia del procedimento di impugnazione e che del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti tre motivi:
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1. |
Primo motivo: Erronea interpretazione dell'articolo 3, punto 1, del regolamento n. 2018/1725 (1) per quanto riguarda, da un lato, la nozione di persona fisica «identificabile» e, dall'altro, la nozione di ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, nonché snaturamento degli elementi di prova relativi all'identificazione della ricorrente da parte di una determinata persona. |
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2. |
Secondo motivo: Erronea interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 883/2013 (2) e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 2, della CEDU, per quanto riguarda la portata della presunzione d’innocenza. |
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3. |
Terzo motivo: Snaturamento dell’elemento di prova relativo alla violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europea e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2018, L 295, pag. 39.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU 2013, L 248, pag. 1).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/25 |
Impugnazione proposta il 22 luglio 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2022, causa T-151/20, Repubblica ceca/Commissione
(Causa C-494/22 P)
(2022/C 340/33)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, T. Materne, P. Němečková, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica ceca, Regno del Belgio, Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il punto 1 [del dispositivo] della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022, Repubblica ceca/Commissione (T-151/20, EU:T:2022:281); |
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— |
respingere il ricorso nella causa T-151/20, oppure, se del caso, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione sulle parti dei motivi di ricorso non ancora esaminate; |
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qualora la Corte statuisca definitivamente sulla controversia, condannare la Repubblica ceca al rimborso delle spese sostenute dalla Commissione europea sia nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia nel procedimento dinanzi alla Corte, oppure, qualora la Corte rinvii la causa dinanzi al Tribunale, riservarsi la decisione sulle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce due motivi:
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1. |
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1150/2000 (1) del 22 maggio 2000 , come modificato. Al riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento nel decidere che la registrazione nella contabilità B degli importi corrispondenti ai diritti accertati ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento costituisca un’operazione meramente contabile e che i termini per tale registrazione debbano quindi essere calcolati non dal giorno in cui i diritti interessati avrebbero dovuto essere accertati, bensì dal giorno in cui furono effettivamente accertati dalle autorità competenti della Repubblica ceca. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche nel decidere che la Repubblica ceca può invocare la possibilità di essere esentata dall’obbligo di versare alla Commissione l’importo controverso ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del citato regolamento (motivo diretto avverso i punti da 85 a 93 della sentenza impugnata). |
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2. |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto anche nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 17, paragrafo 1 del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 (2) del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e con l’articolo 325 del Trattato FUE, che impone agli Stati membri di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, decidendo che la Repubblica ceca non ha accertato in ritardo i diritti di cui trattasi, per non aver proceduto a tale accertamento nei giorni successivi al ritorno della rappresentante delle autorità doganali ceche, che aveva partecipato ad una missione ispettiva condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in Laos nel novembre 2007 (motivo diretto contro i punti da 94 a 126 della sentenza impugnata). Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente valutato il quadro normativo applicabile ritenendo che quest’ultimo consentisse alla Repubblica ceca di attendere sino al momento in cui l’OLAF avesse fornito le prove raccolte nel corso della missione (senza pertanto adempiere all’obbligo di accertare i diritti dell’Unione sulle risorse proprie), a detrimento degli interessi finanziari dell’Unione. Il Tribunale avrebbe dovuto interpretare il diritto dell’Unione nel senso che la Repubblica ceca, nel rispetto del principio di diligenza, era obbligata a chiedere all’OLAF, immediatamente dopo il ritorno della sua rappresentante dalla missione ispettiva, di comunicarle le prove raccolte nel corso di tale missione, il che le avrebbe permesso di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie nei giorni seguenti al ritorno della rappresentante ceca dalla missione ispettiva in Laos. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).
Tribunale
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — ABLV BANK/CRU
(Causa T-280/18) (1)
(«Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Ricevibilità parziale - Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 - Competenza dell’autore dell’atto - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento»)
(2022/C 340/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ABLV BANK AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. De Carpentier, E. Muratori e H. Ehlers, in qualità di agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocato, e da B. Heenan, solicitor)
Interveniente a sostegno del convenuto: Banca centrale europea (rappresentanti: R. Ugena, A. Witte e A. Lefterov, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 23 febbraio 2018 di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti degli enti creditizi ABLV Bank AS e ABLV Bank Luxembourg SA, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’ABLV Bank AS è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU). |
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3) |
La Banca centrale europea (BCE) sopporterà le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento
(Causa T-388/19) (1)
(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento - Rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscere la qualità di deputati europei e i relativi diritti a candidati eletti - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)
(2022/C 340/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, G. Boye, S. Bekaert, avvocati, e B. Emmerson, QC)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, T. Lukácsi e C. Burgos, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE i ricorrenti chiedono l’annullamento, da un lato, dell’istruzione del 29 maggio 2019 del presidente del Parlamento europeo che ha negato loro il beneficio del servizio di accoglienza e di assistenza offerto ai deputati europei neoeletti e la concessione di un accreditamento temporaneo e, d’altro lato, del rifiuto del presidente del Parlamento di riconoscere loro la qualità di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
I sig.ri Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, anche nell’ambito delle cause T-388/19 R, C-646/19 P(R) e T-388/19 R-RENV. |
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3) |
Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/28 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Design Light & Led Made in Europe e Design Luce & Led Made in Italy/Commissione
(Causa T-886/19) (1)
(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Intese - Settore dell’illuminazione a LED - Programma di concessione di licenze di brevetto (Patent Licensing Program) - Decisione di rigetto di una denuncia - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Difetto di interesse dell’Unione - Probabilità di poter accertare l’esistenza di un’infrazione»)
(2022/C 340/36)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Design Light & Led Made in Europe (Milano, Italia), Design Luce & Led Made in Italy (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Maresca, D. Maresca e S. Pelleriti, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, C. Sjödin e J. Szczodrowski, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Signify Holding BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Snelders, R. Lepetska e N. Van Belle, avvocati)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2019) 7805 final della Commissione, del 25 ottobre 2019, recante rigetto della loro denuncia relativa a presunte violazioni degli articoli 101 o 102 TFUE da parte della Koninklijke Philips NV (caso AT.39913 — LED).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Design Light & Led Made in Europe e la Design Luce & Led Made in Italy sono condannate alle spese. |
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3) |
La Signify Holding BV sopporterà le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/29 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Tartu Agro / Commissione
(Causa T-150/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Agricoltura - Contratto di affitto relativo a dei terreni agricoli in Estonia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero - Vantaggio - Determinazione del prezzo di mercato - Principio dell’operatore privato - Valutazioni economiche complesse - Sindacato giurisdizionale - Presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti - Obbligo di diligenza»)
(2022/C 340/37)
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Tartu Agro AS (Tartu, Estonia) (rappresentanti: T. Järviste, T. Kaurov, M. Valberg e M. Peetsalu, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e E. Randvere, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2020) 252 final della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) — Concessione di un presunto aiuto illegale alla AS Tartu Agro.
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2020) 252 final della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) — Concessione di un presunto aiuto illegale alla AS Tartu Agro, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Targu Agro, comprese quelle riguardanti il procedimento sommario. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/29 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — JP/Commissione
(Causa T-179/20) (1)
(«Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/363/18 per l’assunzione di amministratori nel settore della fiscalità (AD 7) - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Composizione della commissione giudicatrice - Stabilità - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità»)
(2022/C 340/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JP (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand, D. Milanowska e A.-C. Simon, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del 10 dicembre 2019, con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 le ha negato, a seguito di riesame, l’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva dei vincitori di detto concorso, e, dall’altro, il risarcimento del danno che ella avrebbe subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
JP è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/30 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Aerospinning Master Franchising/EUIPO — Mad Dogg Athletics (SPINNING)
(Causa T-246/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING - Marchio divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)2017/1001] - Pubblico di riferimento»)
(2022/C 340/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aerospinning Master Franchising s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Labalestra, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mad Dogg Athletics, Inc. (Venice, California, Stati Uniti) (rappresentante: J. Steinberg, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 febbraio 2020 (procedimento R 369/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la stessa e l’interveniente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Aerospinning Master Franchising s. r. o. è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/30 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi Tech Zone Tongcheng Auto Parts / Commissione
(Causa T-278/20) (1)
(«Dumping - Importazioni di ruote d’acciaio originarie della Cina - Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio - Articolo 17, paragrafo 4, articoli 18 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036 - Omessa collaborazione - Insufficienza delle informazioni comunicate alla Commissione»)
(2022/C 340/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture (Taizhou, Cina), Ningbo Hi Tech Zone Tongcheng Auto Parts (Ningbo, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 65, pag. 9).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e la Ningbo Hi Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd sono condannate alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/31 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — MZ/Commissione
(Causa T-631/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Concorso EPSO/AD/363/18 per l’assunzione di amministratori nel settore della fiscalità - Limitazione della scelta della seconda lingua nella quale si svolgono le prove - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità - Discriminazione fondata sulla lingua - Natura particolare dei posti da coprire - Giustificazione - Interesse del servizio - Proporzionalità»)
(2022/C 340/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: MZ (rappresentante: M. Velardo, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand, D. Milanowska e A.-C. Simon, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avocat)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 10 dicembre 2019 con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della fiscalità.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 10 dicembre 2019, mediante la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome di MZ nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7, nel settore della fiscalità, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/32 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — OC / SEAE
(Causa T-681/20) (1)
(«Responsabilità - Funzione pubblica - Personale del SEAE con sede di servizio in un Paese terzo - Denuncia di irregolarità - Relazione di ispezione - Trasferimento interno - Atti che arrecano pregiudizio - Comportamenti non decisionali - Rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso - Protezione degli informatori - Articolo 22 bis dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali - Rispetto della vita privata - Tutela dei dati personali»)
(2022/C 340/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OC (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che ella avrebbe patito a causa degli atti e dei comportamenti del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).
Dispositivo
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1) |
Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è condannato a corrispondere la somma di EUR 10 000 a OC per il danno morale patito. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Il SEAE è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché della metà di quelle di OC. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/32 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — VI / Commissione
(Causa T-20/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso generale EPSO/AD/363/18 - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Parità di trattamento - Stabilità della commissione giudicatrice»)
(2022/C 340/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VI (rappresentanti: D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand, D. Milanowska e A.-C. Simon, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 di non iscriverla nell’elenco di riserva di detto concorso, in secondo luogo, della decisione della stessa commissione giudicatrice di respingere la domanda di riesame della decisione iniziale presentata dalla ricorrente, in terzo luogo, della decisione della Commissione del 20 agosto 2019 di rigetto del suo reclamo, in quarto luogo, del bando di concorso EPSO/AD/363/18 dell’11 ottobre 2018, organizzato per costituire due elenchi di riserva a partire dai quali la Commissione avrebbe assunto amministratori (AD 7) nel settore doganale e della fiscalità e, in quinto luogo, dell’elenco di riserva del concorso nonché, d’altro lato, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subito.
Dispositivo
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1) |
La decisione, adottata a seguito di riesame, della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/363/18 del 27 febbraio 2020 di non iscrivere il nome di VI nell’elenco di riserva di detto concorso è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/33 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Colombani / SEAE
(Causa T-129/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Personale del SEAE - Posto di responsabile della delegazione dell’Unione in Canada - Posto di direttore Africa del Nord e Medio Oriente - Rigetto di candidatura»)
(2022/C 340/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del 17 aprile 2020 con cui il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha respinto la sua candidatura per il posto di direttore Africa del Nord e Medio Oriente (avviso di posto vacante 2020/48) e della decisione del 6 luglio 2020 con cui il SEAE ha respinto la sua candidatura per il posto di responsabile della delegazione dell’Unione europea in Canada (avviso di posto vacante 2020/134).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Jean-Marc Colombani è condannato alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/33 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Zdút/EUIPO — Nehera e a. (nehera)
(Causa T-250/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo NEHERA - Motivo di nullità assoluta - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 340/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: Y. Echevarría García, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Colombia Britannica, Canada), Natacha Sehnal, (Montferrier-sur-Lez, Francia) (rappresentante: W. Woll, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 marzo 2021 (procedimento R 1216/2020-2).
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 marzo 2021 (procedimento R 1216/2020-2) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle del sig. Ladislav Zdút, incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. |
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3) |
La sig.ra Isabel Nehera, il sig. Jean-Henri Nehera e la sig.ra Natacha Sehnal si faranno carico ciascuno delle proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/34 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Tigercat International/EUIPO — Caterpillar (Tigercat)
(Causa T-251/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Tigercat - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CAT - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 340/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tigercat International Inc. (Cambridge, Ontario, Canada) (rappresentanti: B. Führmeyer e E. Matthes, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Georgieva, D. Gája e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 febbraio 2021 (procedimento R 16/2020-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’interveniente e la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Tigercat International Inc. è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/35 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS)
(Causa T-283/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo TALIS - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2022/C 340/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede che la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4), sia annullata e riformata.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’§ Unione europea per la proprietà (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4) è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. |
|
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/35 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)
(Causa T-284/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo RENČKI HRAM - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2022/C 340/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede che la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 1050/2020-4), sia annullata e riformata.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’§ Unione europea per la proprietà (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento del 23 marzo 2021 (procedimento R 1050/2020-4), è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. |
|
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/36 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič / EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)
(Causa T-286/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo RENŠKI HRAM - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 340/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4).
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4) è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento e ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/37 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič / EUIPO– ETA živilska industrija (SALATINA)
(Causa T-287/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SALATINA - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 340/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 889/2020-4).
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 889/2020-4) è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič per il presente procedimento e per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
La ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/37 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — ALO jewelry CZ / EUIPO — Cartier International (ALOve)
(Causa T-288/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALOve - Marchio internazionale figurativo anteriore LOVe - Impedimento alla registrazione relativo - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 340/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ALO jewelry CZ s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Čermák, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cartier International AG (Steinhausen, Svizzera) (rappresentante: A. Zalewska, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 marzo 2021 (procedimento R 2679/2019-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ALO jewelry CZ s. r. o. è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/38 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — HB / Commissione
(Causa T-408/21) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine - Irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto - Recupero degli importi indebitamente versati - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Competenza dell’autore dell’atto - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione»)
(2022/C 340/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento dell’esecuzione della decisione C(2021) 3339 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di importo pari a EUR 4 241 507 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento TACIS/2006/101-510, nonché della decisione C(2021) 3340 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento CARDS/2008/166-429, e, dall’altro, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sul fondamento delle suddette decisioni, aumentati degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE), maggiorato di 7 punti, nonché il pagamento di un euro simbolico, a titolo di danni, con riserva di ulteriore precisazione, in risarcimento del danno morale da essa asseritamente subito.
Dispositivo
|
1) |
La decisione C(2021) 3339 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 4 241 507 a carico di HB, e la decisione C(2021) 3340 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a carico di HB, sono annullate. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per la restante parte. |
|
3) |
HB e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese, ivi incluse quelle riguardanti il procedimento sommario. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/39 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Les Éditions P. Amaury / EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)
(Causa T-478/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo BALLON D’OR - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo - Valutazione delle prove - Qualificazione dei servizi»)
(2022/C 340/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e M. Laborde, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, T. Dolde e V. Pati, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 giugno 2021 (procedimento R 1073/2020-4).
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 giugno 2021 (procedimento R 1073/2020-4) è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante la dichiarazione di decadenza del marchio per quanto riguarda i servizi di «divertimento», «divertimento televisivo» e «organizzazione di concorsi (divertimento)» inclusi nella classe 41 di cui all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/39 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022 — YF / EFCA
(Causa T-664/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione del contratto - Insufficienza professionale - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione»)
(2022/C 340/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YF (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)
Convenuta: Agenzia europea di controllo della pesca (rappresentanti: S. Steele, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) del 18 febbraio 2021 con la quale il suo contratto a tempo indeterminato è stato risolto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
YF è condannato alle spese. |
|
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/40 |
Sentenza del Tribunale del 27 luglio 2022 — RT France / Consiglio
(Causa T-125/22) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione - Inserimento nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Competenza del Consiglio - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Libertà di espressione e d’informazione - Proporzionalità - Libertà d’impresa - Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità»)
(2022/C 340/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RT France (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentanti: E. Piwnica e M. Nguyen Chanh, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune, R. Meyer e S. Emmerechts, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Van Regemorter e L. Van den Broeck, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentanti: N. Grünberg e M. Kriisa, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, W. Zemamta e T. Stéhelin, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa e V. Borodiņeca, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e A. Miłkowska, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J.-F. Brakeland e M. Carpus Carcea, agenti), Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (rappresentanti: F. Hoffmeister, L. Havas e M. A. De Almeida Veiga, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 5), e del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
RT France sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
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3) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/41 |
Ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2022 — JP/Commissione
(Causa T-638/20) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/363/18 per l’assunzione di amministratori nel settore della fiscalità (AD 7) - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Litispendenza - Irricevibilità manifesta»)
(2022/C 340/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JP (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e T. Lilamand, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18, del 10 dicembre 2019, recante diniego, a seguito di riesame, dell’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva dei vincitori di detto concorso e, dall’altro, il risarcimento del danno che ella avrebbe subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
JP è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/41 |
Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2022 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)
(Causa T-203/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2022/C 340/57)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: IN.PRO.DI — Inghirami produzione distribuzione SpA (Milano, Italia) (rappresentante: V. Piccarreta, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Antonino Aiello (Napoli, Italia) (rappresentante: L. Manna, avvocato)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 febbraio 2021 (procedimento R 49/2020-1).
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/42 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2022 — LW/Commissione
(Causa T-728/21) (1)
(«Funzione pubblica - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»)
(2022/C 340/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LW (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker e T. Lilamand, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 gennaio 2021 con cui ella è stata riassegnata a un altro posto nella stessa unità e, se necessario, della decisione della Commissione del 29 luglio 2021 recante rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso detta decisione e, dall’altro il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito in seguito a tali decisioni.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
|
2) |
LW è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/42 |
Ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2022 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-792/21) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Convenzione di Aarhus - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Relazione sulla valutazione d’impatto e altri documenti relativi a un’iniziativa legislativa nel settore ambientale - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso - Non luogo a statuire»)
(2022/C 340/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Logue, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione europea, del 12 ottobre 2021, che respinge la domanda confermativa di accesso a diversi documenti relativi all’iniziativa legislativa dell’Unione europea riguardante il governo societario sostenibile.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/43 |
Ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2022 — Perez Lopes Pargana Calado/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-31/22) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Revoca delle decisioni impugnate - Non luogo a statuire»)
(2022/C 340/60)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Ana Teresa Perez Lopes Pargana Calado (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: M. Marques Matias, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato, in sostanza, sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea che respingono le sue domande di partecipazione all’appalto pubblico per la traduzione di testi giuridici da talune lingue ufficiali dell’Unione europea verso il portoghese.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Corte sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Ana Teresa Perez Lopes Pargana Calado. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/43 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 14 luglio 2022 — Telefónica de España / Commissione
(Causa T-170/22 R)
(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA) - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2022/C 340/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz, J. Blanco Carol, avvocati, e P. Stuart, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André e M. Ilkova, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea, del 21 gennaio 2022, relativa al bando di gara DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitolato «Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA)», che ha informato la ricorrente che la sua offerta non era stata accettata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto e che ha annunciato la sottoscrizione imminente del contratto con l’aggiudicatario, e, d’altro lato, che si ordini alla Commissione di sospendere la sottoscrizione di tale contratto.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
L’ordinanza del 1o aprile 2022, Telefónica de España/Commissione (T-170/22 R), è revocata. |
|
3) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla società BT Global Services Belgium BV. |
|
4) |
Le spese sono riservate, a eccezione di quelle sostenute dalla società BT Global Services Belgium BV. Quest’ultima si farà carico delle spese relative alla propria istanza di intervento. |
|
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/44 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2022 — Stöttingfjällets Miljöskyddsförening / Commissione
(Causa T-345/22)
(2022/C 340/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stöttingfjällets Miljöskyddsförening (Lycksele, Svezia) (rappresentante: G. Byrne, Barrister-at-Law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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pronunciare l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto, in quanto irricevibile, della richiesta di riesame interno della ricorrente del 15 dicembre 2021, notificata a quest’ultima con lettera del 1o aprile 2022, per violazione dei Trattati; |
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— |
inoltre/o in subordine, dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE quando le è stato richiesto di farlo con lettera presentata dalla ricorrente il 15 dicembre 2021 e/o ha omesso di prendere posizione sul reclamo della ricorrente in essa contenuto; |
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— |
dichiarare che, considerato che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima svedese del gennaio 2020 (in prosieguo: il «PNEC svedese») non è conforme alla convenzione di Aarhus, esso è stato illegittimamente valutato e/o adottato e/o pubblicato dalla Commissione e, di conseguenza, esso viola il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e/o è illegittimo; |
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dichiarare che, in considerazione del verificarsi di gravi violazioni del diritto ambientale, tuttora in corso, la Commissione non ha adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale di adottare le misure necessarie e adeguate per far fronte e/o porre rimedio alla non conformità del PNEC svedese alla convenzione di Aarhus; |
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— |
dichiarare che il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) non dà attuazione alle disposizioni della convenzione di Aarhus, compreso il suo articolo 7, e che, di conseguenza, esso non è conforme al diritto ambientale dell’Unione e al diritto ambientale internazionale, ed è pertanto illegittimo; |
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— |
quanto alla non conformità dei PNEC e, in particolare, del PNEC svedese, alla convenzione di Aarhus, dichiarare che l’omesso adempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/1999 costituisce una violazione di quest’ultimo, della suddetta convenzione e, altresì, degli obblighi positivi della Commissione derivanti dai Trattati; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera del 1o aprile 2022 dovrebbe essere annullata. La ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta con lettera del 15 dicembre 2021. In risposta, con la suddetta lettera, la Commissione ha ritenuto irricevibile la richiesta della ricorrente. Quest’ultima sostiene che la decisione della Commissione è, a tal riguardo, sostanzialmente viziata, e che essa costituisce una violazione del diritto ambientale dell’Unione e del diritto ambientale internazionale nonché dei Trattati. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato i propri obblighi positivi derivanti dai Trattati e dal diritto internazionale, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»). La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata della Commissione ha violato il diritto derivato dell’Unione, compresi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La ricorrente ritiene che detta decisione della Commissione violi il suo il diritto di accesso alla giustizia derivante dalla convenzione di Aarhus e dal regolamento n. 1367/2006. La ricorrente sostiene altresì che l’atto amministrativo della Commissione quale definito nel regolamento n. 1367/2006 costituisce una violazione dei Trattati |
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2. |
Secondo motivo, con il quale si sostiene inoltre, o in subordine rispetto al primo motivo, che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione ai PNEC da essa stessa valutati, adottati e pubblicati, compreso, in particolare, il PNEC svedese impugnato. Astenendosi dall’agire in seguito alla richiesta di riesame interno presentata conformemente all’articolo 265 TFUE, la Commissione avrebbe violato i propri obblighi positivi derivanti dai Trattati, compresi in particolare l’articolo 3 TUE e l’articolo 191 TFUE. Tale violazione riflette altresì una manifesta violazione del diritto consuetudinario internazionale ed europeo nonché del diritto dei Trattati, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione di Aarhus, gli articoli 9 e 10 del regolamento n. 1367/2006 e la decisione VII/8f della conferenza delle Parti della convenzione di Aarhus relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione (come modificata), adottata il 21 ottobre 2021. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché la Commissione non ha saputo garantire la piena conformità del PNEC svedese alla convenzione di Aarhus, lo stesso PNEC è ed è stato, durante tutto il periodo pertinente, valutato, adottato e pubblicato in manifesta violazione del diritto dell’Unione e del diritto internazionale ed è pertanto illegittimo. A tale riguardo, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità relativamente a detto PNEC ai sensi dell’articolo 227 TFUE. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) 2018/1999 non dà attuazione alle disposizioni della convenzione di Aarhus, compreso il suo articolo 7, e che, di conseguenza, esso non è conforme al diritto ambientale dell’Unione e al diritto ambientale internazionale. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che il regolamento (UE) 2018/1999 violi i Trattati e che esso debba essere dichiarato illegittimo. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018 L 328, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/45 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2022 — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)
(Causa T-381/22)
(2022/C 340/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Good Services ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ITV Studios Global Distribution Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo EL ROSCO — Marchio dell’Unione europea n. 17 907 312
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2022 nel procedimento R 959/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e confermare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 907 312 per tutti i prodotti e i servizi per i quali esso è stato concesso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO ai fini di un suo riesame a seguito delle indicazioni del Tribunale; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione della giurisprudenza che interpreta detto articolo e la nozione di malafede, nonché il momento in cui quest’ultima deve essere valutata. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/46 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2022 — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)
(Causa T-382/22)
(2022/C 340/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Good Services ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ITV Studios Global Distribution Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo EL ROSCO — Marchio dell’Unione europea n. 13 265 021
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2022 nel procedimento R 957/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e confermare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 265 021 per tutti i prodotti e i servizi per i quali esso è stato concesso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO ai fini di un suo riesame a seguito delle indicazioni del Tribunale; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione della giurisprudenza che interpreta detto articolo e la nozione di malafede, nonché il momento in cui quest’ultima deve essere valutata. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/47 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2022 — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)
(Causa T-383/22)
(2022/C 340/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Good Services ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ITV Studios Global Distribution Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo EL ROSCO — Marchio dell’Unione europea n. 13 265 483
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2022 nel procedimento R 958/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e confermare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 265 483 per tutti i prodotti e i servizi per i quali esso è stato concesso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO ai fini di un suo riesame a seguito delle indicazioni del Tribunale; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione della giurisprudenza che interpreta detto articolo e la nozione di malafede, nonché il momento in cui quest’ultima deve essere valutata. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/48 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Productos Ibéricos Calderón y Ramos/EUIPO — Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)
(Causa T-384/22)
(2022/C 340/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Productos Ibéricos Calderón y Ramos, SL (Salamanca, Spagna) (rappresentante: J.C. Erdozain López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hijos de Rivera, SA (La Coruña, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ESTRELLA DE CASTILLA — Domanda di registrazione n. 17 992 941
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2022 nel procedimento R 1576/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare alle spese l’EUIPO e l’interveniente, nel caso in cui quest’ultima partecipi al procedimento e contesti il presente ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/48 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2022 — Carmeuse Holding / Commissione
(Causa T-385/22)
(2022/C 340/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carmeuse Holding SRL (Brașov, Romania) (rappresentanti: S. Olaru, R. Ionescu e R. Savin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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— |
annullare la decisione 2022/C 160/09 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia (1), nella parte in cui stabilisce un numero errato di quote gratuite da assegnare agli impianti della ricorrente Valea Mare Pravat e Fieni per il periodo 2021-2025 e riduce:
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— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; |
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— |
adottare ogni ulteriore e successivo provvedimento ritenuto necessario. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, con il quale si sostiene che la decisione impugnata commette un errore nel calcolo del numero di quote gratuite di emissioni da assegnare agli impianti della Carmeuse. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’emettere la decisione impugnata, la Commissione ha violato diversi principi fondamentali del diritto dell’Unione, ossia il principio di uguaglianza, il principio di certezza e di legittimo affidamento nonché il diritto a una buona amministrazione ed i diritti della difesa della Carmeuse, il che ha comportato l’assegnazione agli impianti della Carmeuse di un numero inferiore di quote gratuite di emissioni. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è insufficientemente motivata per quanto riguarda il numero di quote gratuite di emissioni assegnate agli impianti della Carmeuse, in quanto non espone il processo decisionale, né le ragioni per cui respinge gli argomenti della Carmeuse, e non indica le motivazioni essenziali per cui la formula così applicata dalla Commissione sostituisce la normativa vincolante. |
(1) Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia 2022/C 160/09 — C/2022/968 (GU 2022, C 160, pag. 27).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/49 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Fresenius Kabi Austria e a./Commissione
(Causa T-416/22)
(2022/C 340/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Fresenius Kabi Austria GmbH (Graz, Austria) e altre 14 ricorrenti (rappresentanti: W. Rehmann e A. Knierim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare nulla la decisione della Commissione, del 24 maggio 2022, C(2022) 3591 nella misura in cui impone agli Stati Membri dell’Unione europea di sospendere le autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali di cui all’allegato I di detta decisione; |
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— |
condannare la Commissione alle spese; |
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— |
in subordine, in via cautelativa, dichiarare nulla la decisione della Commissione, del 24 maggio 2022, C(2022) 3591 nella misura in cui impone agli Stati Membri dell’Unione europea di sospendere le autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali delle ricorrenti figuranti tra i medicinali di cui all’allegato I di detta decisione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che non sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 116 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che giustificano una sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali contenenti amido idrossietilico. Di conseguenza, la Commissione non potrebbe adottare una decisione per la cui esecuzione sia richiesto agli Stati Membri di sospendere le rispettive autorizzazioni all’immissione in commercio. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe il principio di precauzione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali contenenti amido idrossietilico non sarebbe né adeguata né proporzionata per far fronte ai problemi di sicurezza risultanti dallo studio di farmacovigilanza. Un uso al di fuori dell’autorizzazione all’immissione in commercio (off-label) non dovrebbe portare alla sospensione di un uso conforme (in-label) avente effetti benefici ben documentati, in particolare in assenza di nuovi segnali di effetti collaterali negativi in relazione alla sicurezza. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione sarebbe di per sé contraddittoria e, pertanto, non sarebbe sufficientemente motivata. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/50 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — D’Agostino e Dafin/BCE
(Causa T-424/22)
(2022/C 340/69)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Vincenzo D’Agostino (Napoli, Italia), Dafin Srl (Casandrino, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:
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— |
condannare la BCE, in persona della Presidente:
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— |
condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Il primo motivo verte sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, terzo comma, TFUE e 2043 Codice civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente in proprio e quale socio di Dafin Srl. |
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2. |
Il secondo motivo si riferisce ai principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10). Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva della sussistenza di dette condizioni. |
|
3. |
Con il terzo motivo si deduce la violazione, posta in essere dalla BCE, del diritto primario e derivato dell’Unione europea e l’abuso di potere della Presidente. Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE, nella persona della sua presidente, degli articoli 127, TFUE, capo 1, rubricato «Politica monetaria», degli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1). |
|
4. |
Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale subito dal ricorrente (danno emergente e lucro cessante). |
(1) Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 (GU 2014, L 95, pag. 56).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/52 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Bank / SRB
(Causa T-430/22)
(2022/C 340/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente; |
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— |
condannare il CRU alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, in base al quale il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso per i depositi coperti e la valutazione del ciclo economico attuale. |
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3. |
Terzo motivo, relativo al fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio di fissazione dei contributi in base ad un approccio orientato al rischio, nonché il principio di proporzionalità, e, pertanto, violano gli articoli 16, 17 e 52 della Carta, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/52 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — Machková/EUIPO — Aceites Almenara (ALMARA SOAP)
(Causa T-436/22)
(2022/C 340/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Veronika Machková (Šestajovice, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Balcar, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aceites Almenara, SL (Puebla de Almenara, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALMARA SOAP — Domanda di registrazione n. 18 198 833
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2022 nel procedimento R 1613/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata per tutti i prodotti contestati; |
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in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per una nuova decisione; |
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disporre l’inserimento della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 198 833 nel registro conformemente alle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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condannare l’Aceites Almenara, SL alle spese relative all’opposizione, per un importo di EUR 620; |
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condannare l’Aceites Almenara alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, per un importo di EUR 720; |
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condannare l’Aceites Almenara alle spese afferenti al presente ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/53 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2022 — International British Education XXI/EUIPO — Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)
(Causa T-438/22)
(2022/C 340/72)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: International British Education XXI SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint George’s School SL (Fornells De La Selva, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «IBE ST. GEORGE’S» — Domanda di registrazione n. 18 020 505
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 maggio 2022 nel procedimento R 2226/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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concedere la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 18 020 505 «IBE ST. GEORGE’S» per tutti i prodotti e i servizi richiesti; |
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— |
condannare l’interveniente e, se del caso, la ricorrente alle spese sostenute nell’ambito dell’insieme dei procedimenti dinanzi all’EUIPO e al Tribunale. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/54 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2022 — Hofmeir Magnetics/EUIPO — Healthfactories (Hofmag)
(Causa T-452/22)
(2022/C 340/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hofmeir Magnetics Ltd (Witney, Regno Unito) (rappresentante: S. Baur, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Healthfactories GmbH (Saaldorf-Surheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Hofmag» — Domanda di registrazione n. 18 107 493
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2022 nel procedimento R 1367/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Erronea restrizione del marchio non registrato HOFMAG della ricorrente, nel senso che esso sarebbe una designazione che non soddisfa il criterio «di portata non puramente locale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio; |
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mancata presa in considerazione del segno «Hofmag» quale denominazione commerciale [come segno rilevante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio] in Germania/Austria. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/55 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — Sky/EUIPO — Skyliners (SKYLINERS)
(Causa T-454/22)
(2022/C 340/74)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: A. Zalewska-Orabona, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Skyliners GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SKYLINERS» — Domanda di registrazione n. 14 570 915
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2022 nel procedimento R 0006/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata, qualora intervenga nel procedimento, alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 5 e 4, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009; |
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— |
violazione dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/55 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2022 — Laboratorios Ern7EUIPO — Biolark (BIOLARK)
(Causa T-459/22)
(2022/C 340/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Biolark, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo BIOLARK — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 453 505
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2022 nel procedimento R 1234/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e respingere la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio n. 1 453 505 per tutti i prodotti e i servizi; |
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condannare il convenuto e la BIOLARK INC., qualora intervenga nel presente procedimento, alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/56 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — Millennium BCP Participações e BCP África/Commissione
(Causa T-462/22)
(2022/C 340/76)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Millennium BCP Participações, SGPS, SU, Lda (Funchal, Portogallo), BCP África, SGPS, Lda (Funchal) (rappresentanti: B. Santiago, L. do Nascimento Ferreira, P. Gouveia e Melo, D. Oda e A. Queiroz Martins, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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ordinare alla Commissione europea di versare agli atti la lettera del 28 giugno 2006, con la quale le autorità portoghesi le hanno notificato il progetto di misura «Regime III», a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, inclusi tutti i documenti allegati alla medesima, ai sensi e agli effetti degli articoli 88, paragrafi 1 e 2, e 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale; |
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anullare gli articoli 1 e 4, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2020, C(2020) 8550 final, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) — Regime III, nella misura in cui i medesimi si applicano alle SGPS [sociedades gestoras de participações sociais, società holding; in prosieguo: le «SGPS»] cui fa riferimento l’articolo 36, paragrafo 8, dello EBF [Estatuto dos Benefícios Fiscais, legge sulle agevolazioni fiscali], tra cui le ricorrenti; |
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condannare l’istituzione convenuta alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
Primo motivo, relativo ad un errore di diritto per violazione dell’obbligo di motivazione, sancito nell’articolo 296 TFUE.
Secondo motivo, riguardante un errore di diritto per violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto la decisione della Commissione, del 4 dicembre 2020, C(2020) 8550 final, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) — Regime III, include le SGPS tra i beneficiari soggetti all’obbligo di recupero in caso di mancato rispetto del requisito della creazione di posti di lavoro.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/57 |
Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2022 — FV / Conseil
(Causa T-542/19) (1)
(2022/C 340/77)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/57 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2022 — Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung / EMA
(Causa T-713/21) (1)
(2022/C 340/78)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente dell’ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/57 |
Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Dado Ceramica e a. / EUIPO — Italcer (Tuile)
(Causa T-40/22) (1)
(2022/C 340/79)
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/58 |
Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2022 — Dehaen / EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)
(Causa T-157/22) (1)
(2022/C 340/80)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/58 |
Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2022 — Dehaen / EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)
(Causa T-158/22) (1)
(2022/C 340/81)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.