ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 335/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10839 — APOLLO CAPITAL MANAGEMENT / SCHUR FLEXIBLES GROUP) ( 1 ) |
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2022/C 335/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10756 — ACC / EVONIK / JV) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10839 — APOLLO CAPITAL MANAGEMENT / SCHUR FLEXIBLES GROUP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/01)
Il 25 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10839. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10756 — ACC / EVONIK / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/02)
Il 28 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10756. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/3 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2022/C 335/03)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 2 novembre 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 227 I del 1.9.2022, pag. 4.
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/5 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2022/C 335/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone di dichiarare entro il 13 ottobre 2022 le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. Il mancato rispetto di tali obblighi sarà considerato elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).
L'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva stabilito un analogo obbligo di dichiarazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 227 I del 1.9.2022, pag. 4.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 227 I del 1.9.2022, pag. 1.
(5) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220804&qid=1661411747325
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/6 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2022/C 335/05)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447 (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 (5).
Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
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Responsabile della protezione dei dati |
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data.protection@consilium.europa.eu |
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1447, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, sarà disciplinato dalle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(3) GU L 227 I del 1.9.2022, pag. 4.
Commissione europea
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/7 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,50 % al 1o settembre 2022
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o settembre 2022
(2022/C 335/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0004 |
JPY |
yen giapponesi |
139,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4372 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86473 |
SEK |
corone svedesi |
10,7415 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9802 |
ISK |
corone islandesi |
141,70 |
NOK |
corone norvegesi |
10,0130 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,488 |
HUF |
fiorini ungheresi |
399,58 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7128 |
RON |
leu rumeni |
4,8447 |
TRY |
lire turche |
18,2149 |
AUD |
dollari australiani |
1,4651 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3169 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
7,8511 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6389 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4002 |
KRW |
won sudcoreani |
1 353,69 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,1524 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9017 |
HRK |
kuna croata |
7,5210 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 878,00 |
MYR |
ringgit malese |
4,4828 |
PHP |
peso filippino |
56,609 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,710 |
BRL |
real brasiliano |
5,2239 |
MXN |
peso messicano |
20,1954 |
INR |
rupia indiana |
79,6195 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/8 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/07)
Decisione di rilascio di un'autorizzazione parziale
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2022) 6036 |
26 agosto 2022 |
Cromato di sodio N. CE: 231-889-5, n. CAS: 7775-11-3 |
Ariston Thermo SpA., Viale Aristide Merloni 45, 60044 Fabriano, Italia |
REACH/22/26/0 |
Come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati di pompe di calore ad assorbimento a gas fino allo 0,70 % in peso (come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante |
26 agosto 2034 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/9 |
Parere del comitato consultivo su accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 20 giugno 2022 riguardante un progetto di decisione nel caso AT.40511 Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/08)
(1)
Il comitato consultivo (12 Stati membri) condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
(2)
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento può essere concluso mediante una decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come descritto nel progetto di decisione.
(3)
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti sono adeguati, necessari e proporzionati e dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti, come indicato nel progetto di decisione.
(4)
Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione, nel ritenere che, alla luce degli impegni proposti, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
(5)
Il comitato consultivo (12 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/10 |
Relazione finale della consigliera-auditrice (1)
Caso AT.40511 – Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/09)
La presente relazione riguarda un progetto di decisione relativo a impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) (il «progetto di decisione») destinato a Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee («Insurance Ireland»).
La Commissione ha avviato indagini d'ufficio e ha proceduto ad accertamenti nei locali di Insurance Ireland a Dublino, Irlanda, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel periodo compreso tra il 4 e il 7 luglio 2017.
Il 14 maggio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
Il 18 giugno 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Insurance Ireland, notificata a quest'ultima il 21 giugno 2021. Nella comunicazione degli addebiti è stato ritenuto, in via preliminare, che Insurance Ireland abbia arbitrariamente ritardato o negato di fatto l'accesso al proprio sistema di scambio di informazioni «Insurance Link».
Il 28 giugno 2021 Insurance Ireland ha ottenuto l'accesso al fascicolo tramite DVD. Alla consigliera-auditrice non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.
Il 5 ottobre 2021 Insurance Ireland ha trasmesso entro il termine stabilito (4) le proprie osservazioni scritte relative alla comunicazione degli addebiti e ha chiesto un'audizione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 773/2004. A seguito di tale richiesta, la consigliera-auditrice ha fissato una data per un'audizione che è stata successivamente rinviata e infine annullata, in quanto Insurance Ireland aveva avviato discussioni con la Commissione su possibili impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Il 16 febbraio 2022 Insurance Ireland ha proposto impegni (gli «impegni iniziali») per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza esposte nella comunicazione degli addebiti, che costituisce la valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 nell'ambito del presente procedimento.
Il 4 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni iniziali.
Il 13 aprile 2022 la Commissione ha informato Insurance Ireland delle osservazioni relative agli impegni iniziali formulate durante una riunione sullo stato di avanzamento.
Il 17 maggio 2022, Insurance Ireland ha adeguato gli impegni iniziali in risposta alle osservazioni e ha presentato una proposta di impegni definitivi (gli «impegni definitivi»).
Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per Insurance Ireland per dieci anni e giunge alla conclusione che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare.
La consigliera-auditrice non ha ricevuto richieste o denunce in relazione alla procedura relativa agli impegni.
Alla luce di quanto sopra, la consigliera-auditrice ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali della parte nel procedimento nel caso di specie sia stato rispettato.
Bruxelles, 21 giugno 2022
Dorothe DALHEIMER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18 - modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3) («regolamento 773/2004»).
(4) Il termine iniziale era fissato al 21 settembre 2021. Su richiesta di Insurance Ireland, la DG Concorrenza ha prorogato il termine fino al 5 ottobre 2021.
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/12 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 30 giugno 2022
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso AT. 40511 - Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access)
(notificata con il C(2022) 4448 final)
(Il testo in lingua Inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 335/10)
Il 30 giugno 2022 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione rende vincolanti gli impegni proposti da Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee («Insurance Ireland») per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato («regolamento (CE) n. 1/2003»). |
2. PROCEDIMENTO
(2) |
Tra il 4 e il 7 luglio 2017 la Commissione ha proceduto ad accertamenti a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 presso i locali di Insurance Ireland a Dublino, Irlanda. |
(3) |
Il 14 maggio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Il 18 giugno 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui esprimeva le proprie preoccupazioni preliminari relative alla concorrenza. |
(4) |
Il 16 febbraio 2022 Insurance Ireland ha presentato impegni iniziali a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 per rispondere a tali preoccupazioni (gli «impegni iniziali»). Il 4 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, una comunicazione («test di mercato») che conteneva una sintesi del caso e degli impegni iniziali e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni su tali impegni. |
(5) |
Il 13 aprile 2022 la Commissione ha informato Insurance Ireland delle osservazioni pervenute da terzi interessati a seguito della pubblicazione del test di mercato. Il 17 maggio 2022 Insurance Ireland ha presentato alla Commissione una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»). |
(6) |
Il 20 giugno 2022 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 21 giugno 2022 è stata pubblicata la relazione finale della consigliera-auditrice. |
3. VALUTAZIONE PRELIMINARE
(7) |
Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha concluso in via preliminare che Insurance Ireland ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, ritardando arbitrariamente e/o negando di fatto l’accesso al proprio sistema di scambio di informazioni a terzi non aderenti, limitando in tal modo la concorrenza sul mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli. Il sistema di scambio di informazioni di Insurance Ireland (denominato «Insurance Link») comprende un pool di dati relativi agli indennizzi di assicurazione contro i danni e uno strumento per la richiesta di ulteriori informazioni sugli indennizzi pregressi e contiene informazioni importanti per individuare e combattere le frodi nel mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli. |
(8) |
Secondo la valutazione preliminare, l’accesso a Insurance Link è stato ostacolato da una serie di decisioni interconnesse di Insurance Ireland. Almeno dal 2009, l’accesso a tale sistema di scambio di informazioni è stato collegato e/o subordinato all’adesione a Insurance Ireland. La Commissione ha inoltre ritenuto che la concezione e l’applicazione dei criteri di adesione a Insurance Ireland non fossero chiare, trasparenti, obiettive, prontamente disponibili e non discriminatorie, in quanto Insurance Ireland ha gestito la procedura di adesione in modo arbitrario e discriminatorio e ha lasciato in attesa numerosi candidati per lunghi periodi di tempo. |
(9) |
La Commissione ha ritenuto che la mancanza di accesso e/o l’accesso ritardato a Insurance Link abbia avuto come effetto di porre le imprese interessate in una posizione di svantaggio concorrenziale sul mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli rispetto ai membri di Insurance Ireland che avevano accesso al sistema di scambio di informazioni, incidendo negativamente sui costi dei concorrenti, sulla qualità del servizio e sulla fissazione delle tariffe, a scapito, in ultima istanza, dei consumatori. Ciò ha inoltre costituito un ostacolo all’ingresso sul mercato, riducendo la possibilità di prezzi più competitivi e limitando la scelta dei prestatori. La mancanza di accesso ai dati pertinenti conservati nel sistema Insurance Link ha inoltre inciso sugli scambi transfrontalieri tra Stati membri, rischiando di provocare una frammentazione del mercato interno. |
4. IMPEGNI
4.1. Impegni iniziali
(10) |
Insurance Ireland, pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, ha nondimeno proposto di assumere i seguenti impegni iniziali a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza:
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(11) |
Gli impegni iniziali avrebbero dovuto rimanere in vigore per 10 anni e essere monitorati da un fiduciario di controllo che avrebbe dovuto riferire periodicamente alla Commissione. Infine, Insurance Ireland non avrebbe dovuto eludere né tentare di eludere gli impegni iniziali mediante azioni od omissioni. |
4.2. Impegni riveduti alla luce del test di mercato
(12) |
In risposta alle osservazioni pervenute dai terzi interessati durante il test di mercato, Insurance Ireland ha modificato gli impegni iniziali e ha presentato gli impegni definitivi il 17 maggio 2022. Rispetto agli impegni iniziali, gli impegni definitivi contengono disposizioni più dettagliate sul ruolo, le responsabilità e le competenze chiave del responsabile delle domande per Insurance Link e del fiduciario di controllo, nonché ulteriori chiarimenti in merito al periodo di attuazione degli impegni. |
5. CONCLUSIONE
(13) |
Gli impegni definitivi rispondono adeguatamente alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare della Commissione e alle preoccupazioni sollevate dai partecipanti al test di mercato. |
(14) |
L’impegno di svincolare l’accesso a Insurance Link dall’adesione a Insurance Ireland risponderà alla preoccupazione preliminare della Commissione riguardante il fatto che l’accesso a Insurance Link fosse collegato e/o subordinato all’adesione a Insurance Ireland e riservato esclusivamente ai membri di Insurance Ireland. |
(15) |
Inoltre i nuovi criteri di accesso a Insurance Link garantiranno, da un lato, una procedura di domanda per Insurance Link trasparente e, dall’altro, salvaguarderanno il trattamento non discriminatorio degli assicuratori di altri Stati membri e dei rispettivi agenti. Inoltre gli impegni relativi alla procedura di domanda per Insurance Link, in particolare la nuova funzione del responsabile delle domande, del sottocomitato del consiglio di Insurance Ireland che esamina solo i rigetti delle domande e del comitato di sorveglianza, un organo indipendente che esamina in ultima istanza i rigetti delle domande per Insurance Link, risponderanno in modo adeguato alla preoccupazione indicata nella valutazione preliminare secondo cui Insurance Ireland ha gestito la procedura di adesione in modo arbitrario e discriminatorio per taluni candidati. |
(16) |
L’impegno relativo alla struttura delle commissioni e all’adesione a Insurance Ireland salvaguarderà ulteriormente l’accesso effettivo a Insurance Link. Le commissioni relative all’utilizzo di Insurance Link saranno addebitate in modo equo, obiettivo, trasparente e non discriminatorio a tutti gli utenti di Insurance Link. In tal modo non saranno proibitive per gli utenti attuali o potenziali di Insurance Link e non saranno utilizzate come mezzo per ostacolare direttamente o indirettamente l’accesso. |
(17) |
Infine, Insurance Ireland si è impegnata a introdurre criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori per l’adesione all’associazione e a porre in essere una procedura di adesione semplificata e rapida. Tali impegni garantiranno che le preoccupazioni relative alla concorrenza siano affrontate in modo efficace. Una procedura trasparente e semplificata di adesione a Insurance Ireland è necessaria per eliminare a lungo termine qualsiasi incentivo a ostacolare l’accesso a Insurance Link. |
(18) |
Insurance Ireland non ha proposto impegni meno onerosi che affrontino adeguatamente anche le preoccupazioni della Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/15 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2022/C 335/11)
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
SVIZZERA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 81 del 10.3.2021, pag. 27.
Frontiere aeree
(1) |
Basel-Mulhouse |
(2) |
Berne-Belp |
(3) |
Buochs* |
(4) |
Dübendorf* |
(5) |
Emmen* |
(6) |
Geneva-Cointrin |
(7) |
Grenchen |
(8) |
La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures |
(9) |
Lausanne-La Blécherette |
(10) |
Locarno-Magadino |
(11) |
Lugano-Agno |
(12) |
Mollis* |
(13) |
Payerne |
(14) |
Saanen* |
(15) |
Samedan |
(16) |
Sion |
(17) |
St Gallen - Altenrhein SG |
(18) |
St. Stephan* |
(19) |
Zurich |
* |
Può essere utilizzato solo eccezionalmente come valico di frontiera, previa approvazione di un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità di controllo presente sul posto. |
Spiegazione:
I valichi di frontiera contrassegnati da un asterisco (*) non sono presidiati in modo permanente dal personale delle autorità di controllo delle frontiere. Possono essere utilizzati solo in casi eccezionali per entrare e uscire dallo spazio Schengen, a condizione che le autorità di controllo competenti abbiano preventivamente rilasciato un'autorizzazione specifica, conformemente all'articolo 29, comma 3, dell'ordinanza del 15 agosto 2018 relativa all'ingresso e al rilascio dei visti (OEV, RS 142.204).
Elenco delle precedenti pubblicazioni
GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.
GU C 164 del 18.7.2008, pag.45.
GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.
GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.
GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.
GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.
GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.
GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17.
GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.
GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.
GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.
GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.
GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.
GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.
GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.
GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.
GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.
GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.
GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.
GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.
GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.
GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.
GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.
GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.
GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.
GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.
GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.
GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.
GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.
GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.
GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.
GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.
GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.
GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.
GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.
GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.
GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.
GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.
GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.
GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.
GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.
GU C 32 dell'1.2.2017, pag. 4.
GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.
GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.
GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.
GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.
GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.
GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.
GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.
GU C 368 dell'11.10.2018, pag. 4.
GU C 459 del 20.12.2018, pag. 40.
GU C 64 del 27.2.2020, pag. 17.
GU C 231 del 14.7.2020, pag. 2.
GU C 58 del 18.2.2021, pag. 35.
GU C 81 del 10.3.2021, pag. 27.
GU C 184 del 12.5.2021, pag. 8.
GU C 219 del 9.6.2021, pag. 9.
GU C 279 del 13.7.2021, pag. 4.
GU C 290 del 20.7.2021, pag. 10.
GU C 380 del 20.9.2021, pag. 3.
GU C 483 del 1.12.2021, pag. 19.
GU C 201 del 18.5.2022, pag. 82.
GU C 229 del 14.6.2022, pag. 8.
GU C 241 del 24.6.2022, pag. 6.
GU C 286 del 27.7.2022, pag. 33.
(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.