ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
1 settembre 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 333/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10784 — BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH) ( 1 )

1

2022/C 333/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10803 — ELKEM / HYDRO ENERGI INVEST / ALTOR FUND MANAGER / VIANODE) ( 1 )

2

2022/C 333/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10633 — SUEZ / ACEA / JV) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 333/04

Tassi di cambio dell'euro — 31 agosto 2022

4

 

Corte dei conti

2022/C 333/05

Parere 04/2022 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2022/C 333/06

Comunicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto — Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice della direzione HR.D Luogo di lavoro e benessere a Bruxelles (AD14) — COM(2022) 10415

6

2022/C 333/07

Comunicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto — Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice delle risorse umane Risorse umane per sedi e servizi specifici (direzione HR.E) a Lussemburgo (AD14) — COM/2022/10416

7

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Commissione europea

2022/C 333/08

Corte EFTA — Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Obergericht in data 28 aprile 2022 nella causa Christian Maitz contro AHV-IV-FAK (Causa E-5/22)

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 333/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10868 – DIGITALBRIDGE / BROOKFIELD / DTAG / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2022/C 333/10

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.10721 — CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS)] ( 1 )

11

2022/C 333/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10826 — GOLDMAN SACHS / NORGINE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2022/C 333/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10846 – CVC Funds / Visma Custom Solutions) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2022/C 333/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10612 – NIS / HIPP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 

Rettifiche

 

Rettifica della raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore( GU C 160 del 13.4.2022 )

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10784 — BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/01)

Il 2 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10784. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10803 — ELKEM / HYDRO ENERGI INVEST / ALTOR FUND MANAGER / VIANODE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/02)

Il 24 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10803. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10633 — SUEZ / ACEA / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/03)

Il 29 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10633. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 agosto 2022

(2022/C 333/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0000

JPY

yen giapponesi

138,72

DKK

corone danesi

7,4371

GBP

sterline inglesi

0,86035

SEK

corone svedesi

10,6788

CHF

franchi svizzeri

0,9796

ISK

corone islandesi

141,70

NOK

corone norvegesi

9,9388

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,550

HUF

fiorini ungheresi

402,80

PLN

zloty polacchi

4,7283

RON

leu rumeni

4,8595

TRY

lire turche

18,1849

AUD

dollari australiani

1,4591

CAD

dollari canadesi

1,3111

HKD

dollari di Hong Kong

7,8488

NZD

dollari neozelandesi

1,6322

SGD

dollari di Singapore

1,3969

KRW

won sudcoreani

1 342,79

ZAR

rand sudafricani

17,0667

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8947

HRK

kuna croata

7,5148

IDR

rupia indonesiana

14 849,93

MYR

ringgit malese

4,4755

PHP

peso filippino

56,153

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,450

BRL

real brasiliano

5,1482

MXN

peso messicano

20,2044

INR

rupia indiana

79,5465


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/5


Parere 04/2022

(presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]

(2022/C 333/05)

La Corte dei conti europea ha pubblicato il parere 04/2022 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)].

Il parere è disponibile, per essere consultato direttamente o scaricato, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=61912


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/6


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO

Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice della direzione HR.D «Luogo di lavoro e benessere» a Bruxelles (AD14)

COM(2022) 10415

(2022/C 333/06)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2022/10415) di direttore/direttrice della direzione HR.D «Luogo di lavoro e benessere» (grado AD 14).

Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!7vTJDM


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/7


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO

Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice delle risorse umane «Risorse umane per sedi e servizi specifici» (direzione HR.E) a Lussemburgo (AD14)

COM/2022/10416

(2022/C 333/07)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2022/10416) di direttore/direttrice delle risorse umane «Risorse umane per sedi e servizi specifici» (direzione HR.E) (grado AD 14).

Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!WMjtYV


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Commissione europea

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/8


CORTE EFTA

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Obergericht in data 28 aprile 2022 nella causa Christian Maitz contro AHV-IV-FAK

(Causa E-5/22)

(2022/C 333/08)

In data 28 aprile 2022 il Fürstliches Obergericht (Corte d'appello del Principato) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 3 maggio 2022, in relazione alla causa Christian Maitz contro AHV-IV-FAK in merito ai seguenti quesiti.

1.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE del 1o luglio 2011 (LGBl. 2012 n. 202), è necessario che il cittadino di uno Stato membro soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento risieda in uno degli Stati membri?

In caso di risposta negativa a questa domanda:

Un accordo concluso dall'UE o da uno Stato membro del SEE con un paese terzo che estende l'ambito di applicazione del citato regolamento al suddetto paese terzo può modificare la risposta alla domanda precedente?

2.

Un attestato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto del 1o luglio 2011 (LGBl. 2012 n. 202), deve necessariamente essere rilasciato mediante un modulo (DP A1) predisposto dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di produrre gli effetti giuridici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10868 – DIGITALBRIDGE / BROOKFIELD / DTAG / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/09)

1.   

In data 24 agosto 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DigitalBridge Group, Inc. («DigitalBridge», US),

Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada),

Deutsche Telekom AG («DTAG», Germania),

DFMG Holding GmbH («DFMG», Germania), attualmente controllata in ultima istanza da DTAG.

DigitalBridge, Brookfield e Deutsche Telekom acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DFMG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DigitalBridge è una multinazionale specializzata in investimenti nelle infrastrutture digitali, quotata alla borsa di New York. DigitalBridge investe in cinque settori chiave: i) centri di dati; ii) torri cellulari; iii) reti in fibra; iv) piccole celle; e v) infrastrutture edge.

Brookfield è un gestore di attivi a livello mondiale che offre una serie di prodotti e servizi di investimento pubblico e privato, quotata alle borse di New York e di Toronto. Brookfield investe principalmente in beni immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e private equity.

DTAG è un fornitore di servizi integrati di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione che opera in oltre 50 paesi nel mondo. DTAG offre servizi di telecomunicazioni fisse e mobili, Internet e televisione via Internet, nonché prodotti informatici ai consumatori, principalmente in Europa e negli Stati Uniti. DTAG fornisce inoltre servizi di telecomunicazione ad altri vettori e fornitori di servizi Internet a livello del mercato all'ingrosso, nonché soluzioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a clienti di medie e grandi dimensioni in tutto il mondo.

DFMG possiede e gestisce infrastrutture passive per telecomunicazioni mobili (torri, siti sui tetti e piccole celle) in Germania e in Austria. Più specificamente, DFMG fornisce servizi di accoglienza di infrastrutture di telecomunicazione (locazione di spazi sui siti di reti mobili esistenti e futuri) agli operatori di reti mobili e alle emittenti, nonché alle reti radiofoniche digitali delle autorità pubbliche in Germania e in Austria.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10868 – DIGITALBRIDGE / BROOKFIELD / DTAG / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/11


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.10721 — CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/10)

1.   

In data 23 agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Celanese Corporation («Celanese», Stati Uniti),

DuPont's Mobility & Materials Business, controllata da DuPont de Nemours, Inc. (Stati Uniti).

Celanese acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di DuPont's Mobility & Materials Business.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Celanese è una società attiva a livello mondiale nel settore chimico e dei materiali speciali e produce polimeri ingegnerizzati ad alte prestazioni utilizzati per svariate applicazioni, nonché prodotti acetilici, ossia prodotti chimici intermedi per quasi tutte le principali industrie. I prodotti del portafoglio di Celanese sono impiegati per diverse applicazioni finali.

DuPont's Mobility & Materials Business fornisce termoplastiche ingegnerizzate ad alte prestazioni, elastomeri, paste, filamenti e pellicole innovative ad ingegneri e progettisti nei mercati finali dei trasporti, dell'elettronica, delle energie rinnovabili, dell'industria e dei beni di consumo, al fine di consentire soluzioni di sistema per applicazioni e ambienti esigenti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10721 CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10826 — GOLDMAN SACHS / NORGINE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/11)

1.   

In data 24 agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti),

Norgine Europe B.V. e le sue controllate dirette e indirette (il «gruppo Norgine» o «l'impresa oggetto dell'operazione», Paesi Bassi).

Goldman Sachs acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Norgine (2).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Goldman Sachs opera su scala mondiale e svolge attività di «investment banking» e di gestione titoli e investimenti, offrendo un'ampia gamma di servizi bancari, mobiliari e d'investimento a livello mondiale a una clientela diversificata che comprende imprese, enti finanziari, governi e persone con ampie disponibilità patrimoniali,

il gruppo Norgine, con sede nei Paesi Bassi, è un'azienda farmaceutica specialistica europea che sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici destinati principalmente ai settori terapeutici seguenti: gastroenterologia, epatologia, cure di emergenza, ematologia, ostetricia, cardiologia, oncologia, urologia e neurologia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10826 — GOLDMAN SACHS / NORGINE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Prima del completamento dell'operazione, Norgine Ventures B.V. e le sue controllate dirette e indirette («Norgine Ventures») saranno svincolate dal gruppo Norgine, che costituisce l'oggetto dell'operazione.

(3)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10846 – CVC Funds / Visma Custom Solutions)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/12)

1.   

In data 25 agosto 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC Funds», Granducato di Lussemburgo),

alcune filiali di Visma Norge Holding AS, Visma Finland Holding Oy, Visma Sverige Holding AB, Visma Danmark Holding A/S e Visma International Holding AS («Visma Custom Solutions», per un totale di 25 società con sede in Danimarca, Finlandia, Lituania, Norvegia e Svezia).

CVC Funds acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Visma Custom Solutions.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC Funds: si tratta di una società di private equity e di consulenza per investimenti, che consiglia e gestisce fondi di investimento con partecipazioni in diverse società che operano in vari settori;

Visma Custom Solutions: si tratta di un fornitore di servizi informatici specializzato nello sviluppo di software clienti e nella fornitura di servizi di consulenza informatica ai suoi clienti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10846 – CVC Funds / Visma Custom Solutions

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10612 – NIS / HIPP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 333/13)

1.   

In data 24 agosto 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad («NIS», Serbia), controllata da PJSC Gazprom («Gazprom», Russia),

HIP-Petrohemija LLC Pancevo («HIPP», Serbia), controllata dalla Repubblica di Serbia.

NIS acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di HIPP.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Gazprom è una società energetica multinazionale russa detenuta in maggioranza dallo Stato. NIS è una società energetica verticalmente integrata che opera nella ricerca, produzione e raffinazione di petrolio e gas naturale, nella vendita e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti petroliferi, nonché nella realizzazione di progetti nei settori petrolchimico ed energetico;

HIPP è una società petrolchimica che opera nella produzione e nella distribuzione di prodotti quali etilene, polietilene e gomma sintetica.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10612 – NIS / HIPP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

1.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 333/17


Rettifica della raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore»

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 160 del 13 aprile 2022 )

(2022/C 333/14)

Pagina 7:

anziché:

«Si invitano gli Stati membri a informare la Commissione entro [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’adozione da parte del Consiglio] sulle corrispondenti misure da adottare al livello appropriato per sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione come passi essenziali verso il conseguimento dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.»

leggasi:

«Si invitano gli Stati membri a informare la Commissione entro maggio 2023 sulle corrispondenti misure da adottare al livello appropriato per sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione come passi essenziali verso il conseguimento dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.».