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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 326/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 326/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/2 |
Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 24 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Rzecznik Praw Obywatelskich
(Causa C-2/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per quest’ultimo - Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile - Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di documenti di identità - Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso)
(2022/C 326/02)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rzecznik Praw Obywatelskich
Con l’intervento di: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie
Dispositivo
Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita del suddetto minore nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall’altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(1) Data di deposito: 4.1.2021.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/3 |
Impugnazione proposta il 23 marzo 2021 da OH avverso l’ordinanza del Tribunale del 9 dicembre 2020, causa T-704/20 AJ, OH / Corte europea dei diritti dell'uomo
(Causa C-692/21 P)
(2022/C 326/03)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: OH
Altra parte nel procedimento: Corte europea dei diritti dell’uomo
Con ordinanza del 17 maggio 2022 la Corte (Decima Sezione) ha disposto il rigetto dell’impugnazione di OH per incompetenza manifesta della Corte e ha condannato OH a sopportare le proprie spese.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/3 |
Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 da MO avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021, causa T-587/20, MO/Consiglio.
(Causa C-165/22 P)
(2022/C 326/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MO (rappresentante: A. Guillerme, avocate)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Con ordinanza del 15 luglio 2022, la Corte (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata, e ha condannato la parte ricorrente a sopportare le proprie spese.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/3 |
Impugnazione proposta l’8 aprile 2022 dalla Ignacio Carrasco SL avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-209/21, Ignacio Carrasco, SL / EUIPO, Santos Carrasco Manzano SA
(Causa C-247/22 P)
(2022/C 326/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ignacio Carrasco SL (rappresentante: J .L. Donoso Romero, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Santos Carrasco Manzano SA
Con ordinanza del 14 luglio 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Ignacio Carrasco, SL alle spese.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca (Spagna) il 20 aprile 2022 — ZR, PI / Banco Santander, SA
(Causa C-265/22)
(2022/C 326/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca
Parti
Attori: ZR, PI
Convenuta: Banco Santander, SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, tenendo conto che nell’elaborazione dell’indice d’interesse variabile «tasso medio dei mutui ipotecari di durata superiore a tre anni della totalità degli istituti» si includono le commissioni e i differenziali applicati, che restano integrati nel tasso d’interesse, risultando più onerosi per il consumatore rispetto agli altri tassi annui effettivi globali di mercato, e tenendo conto del fatto che la circolare 5/1994 della Banca di Spagna — che costituisce il criterio normativo dell’ente di regolamentazione — stabilisce che tali differenziali debbano essere necessariamente negativi, elemento che è stato omesso e non rispettato dagli istituti finanziari in modo generalizzato, la totale disapplicazione del criterio normativo fissato dall’organismo di regolamentazione sia in contrasto con gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE (1). |
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2) |
Se, qualora si accerti che la disapplicazione del suddetto criterio normativo è contraria agli articoli 5 e 7 della direttiva 29/2005/CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-689/20 (2), tale pratica sleale costituisca un indizio al momento di valutare e accertare il carattere abusivo della clausola e sia contraria agli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 (3). |
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3) |
Se, tenuto conto che la circolare 5/1994 della Banca di Spagna, specifica del settore finanziario ma non nota al pubblico in generale, non è stata tenuta in considerazione alcuna e si dichiara che tale circostanza è contraria all’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, ciò costituisca un indizio al momento di valutare il carattere abusivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che occorre applicare in sede di controllo di trasparenza su detto indice, composto da «indice di riferimento e differenziale». |
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4) |
Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE ostino a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale la della specifica disciplina dell’IRPH costituisce una pratica abusiva per non applicare un differenziale negativo nonostante l’obbligo imposto nel preambolo della circolare della Banca di Spagna, giacché [l’IRPH] è il meno vantaggioso rispetto a tutti i tassi annui effettivi globali esistenti, e laddove l’IRPH è stato commercializzato come un prodotto altrettanto vantaggioso dell’Euribor senza rispettare la necessità di aggiungervi un differenziale negativo e, di conseguenza, sarebbe possibile la cessazione di a tali contratti in quanto se ne considerano nulle le clausole che prevedono l’applicazione del citato tasso, e gli istituti di credito si asterrebbero in futuro dall’impiegarle, poiché commercializzare il servizio in parola presso consumatori vulnerabili può incidere sul loro comportamento economico, e si [potrebbe] dichiararlo non inserito nei contratti commerciali in quanto sleali per averlo integrato nel costo dell’interesse, in contrasto con la direttiva 2005/29/CE. |
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5) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della 93/13/CEE osti al fatto che non si esegua un controllo sull’inserimento e il carattere abusivo a fronte di un differenziale imposto in modo occulto, tenendo conto che, nell’offerta da parte di un istituto bancario, il differenziale deve essere negativo e che il consumatore, durante la fase dell’informazione precontrattuale, non ha potuto conoscere il comportamento economico dell’interesse applicato al proprio mutuo, ostando a ciò la direttiva 2005/29/CE. |
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») — GU 2005, L 149, pag. 22.
(2) ECLI:EU:C:2021:791
(3) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — GU 1993, L 95, pag. 29.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 26 aprile 2022 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W.
(Causa C-282/22)
(2022/C 326/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Resistente: P. w W.
Questioni pregiudiziali
Se una prestazione complessa fornita nei punti di ricarica a favore degli utenti dei veicoli elettrici e che comprende:
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a) |
la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica (compresa l'integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo), |
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b) |
la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico, |
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c) |
il supporto tecnico necessario per gli utenti dei veicoli, |
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d) |
la messa a disposizione degli utenti di una piattaforma dedicata, di un sito web o di un’applicazione per la prenotazione di un determinato connettore, per la visualizzazione della cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché la possibilità di utilizzare il cosiddetto portafoglio elettronico che permette di effettuare i pagamenti per le singole sessioni di ricarica, costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), o una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo) il 29 aprile 2022 — TP / Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
(Causa C-288/22)
(2022/C 326/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d’arrondissement
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: TP
Resistente: Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una persona fisica, membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese, eserciti un’attività «economica» ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e più precisamente se i compensi percepiti da tale persona sotto forma di percentuale sugli utili debbano essere considerati una remunerazione ricevuta a titolo di corrispettivo per i servizi resi a tale società. |
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2) |
Se una persona fisica, membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto lussemburghese, eserciti la propria attività «in modo indipendente» ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) il 4 maggio 2022 — Banco BPN/BIC Português, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, succursale in Portogallo, Banco Português de Investimento SA (BPI), Banco Espírito Santo SA, in stato di liquidazione, Banco Santander Totta SA, Barclays Bank Plc, Caixa Económica Montepio Geral — Caixa Económica Bancária, SA, Caixa Geral de Depósitos, SA, Unión de Creditos Imobiliarios, SA — Estabelecimento Financeiro de Crédito SOC, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL, Banco Comercial Português SA / Autoridade da Concorrência
(Causa C-298/22)
(2022/C 326/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Parti
Ricorrenti: Banco BPN/BIC Português, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, succursale in Portogallo, Banco Português de Investimento SA (BPI), Banco Espírito Santo SA, in stato di liquidazione, Banco Santander Totta SA, Barclays Bank Plc, Caixa Económica Montepio Geral — Caixa Económica Bancária, SA, Caixa Geral de Depósitos, SA, Unión de Creditos Imobiliarios, SA — Estabelecimento Financeiro de Crédito SOC, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL, Banco Comercial Português SA
Resistente: Autoridade da Concorrência
Altre parti: Pubblico ministero
Questioni pregiudiziali
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I. |
Se l’articolo 101 TFUE (già articolo 81 TCE) osti alla qualificazione di restrizione della concorrenza per oggetto di uno scambio, tra soggetti concorrenti, di informazioni sulle condizioni commerciali (ad esempio, spreads e variabili di rischio, attuali e future) e sui risultati di produzione (mensili, individualizzati e disaggregati), con ambito di applicazione ampio e frequenza mensile, nel quadro dell’offerta di prestiti immobiliari, a imprese e al consumo, trasmessi in modo regolare e su base di reciprocità, nel settore dei prodotti bancari al dettaglio, nell’ambito di un mercato concentrato e con barriere all’entrata, che, in questo modo, ha artificialmente incrementato la trasparenza e ridotto l’incertezza associata a un comportamento strategico dei soggetti concorrenti. |
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II. |
In caso affermativo, se la medesima normativa osti alla summenzionata qualificazione nel caso in cui non si sono accertati, né si è cercato di individuare efficienze, effetti ambivalenti o favorevoli alla concorrenza risultanti da tale scambio d’informazioni. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 maggio 2022 — GE Infrastructure Hungary Holding Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-318/22)
(2022/C 326/10)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: GE Infrastructure Hungary Holding Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se la direttiva 2009/133/CE (1) del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretata nel senso che è conforme al considerando 2 e all’articolo 1, lettera a), una normativa (o disposizione) nazionale o l’interpretazione e applicazione nella pratica di detta normativa (o disposizione), in virtù della quale la direttiva non fa riferimento alle trasformazioni infrastatali ma solo alle trasformazioni internazionali e transfrontaliere, data la circostanza che le disposizioni della direttiva sono state recepite mediante la a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (legge n. LXXXI del 1996, relativa all’imposta sulle società e sui dividendi; in prosieguo, la «legge relativa all’imposta sulle società») in modo che, sebbene il diritto comunitario non disciplini direttamente tale questione, il legislatore nazionale ha previsto all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), della citata legge che questa ha per finalità il suo adeguamento agli atti del diritto dell’Unione, tra cui la direttiva. |
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b) |
Se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che è conforme a tale precetto una normativa (o disposizione) nazionale o l’interpretazione e applicazione nella pratica di tale normativa (o disposizione), in virtù della quale, nell’ambito di una scissione parziale di imprese residenti nello stesso Stato membro, l’azionista della società conferente è obbligato a ridurre il valore nominale della sua partecipazione nella società conferente (capitale sottoscritto della società conferente) al fine di diminuire nei suoi libri contabili il valore della sua partecipazione (delle sue partecipazioni sociali) nella società conferente, mentre l’amministrazione tributaria richiede tale diminuzione del valore contabile come requisito indispensabile per ottenere il trattamento fiscale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, anche nel caso in cui la scissione parziale comporti perdite per l’azionista della società conferente. |
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c) |
Se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che è conforme a tale disposizione una normativa (o disposizione) nazionale o l’interpretazione e applicazione nella pratica di tale normativa (o disposizione), in virtù della quale il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle società previsto da detta disposizione non si applica a una scissione parziale nel caso in cui la società conferente interessata sia una società commerciale a socio unico, ovvero laddove, per effetto della scissione parziale, il fondatore della società conferente continui a detenere la sua partecipazione del 100 % in detta società o qualora il capitale sottoscritto della società commerciale conferente non subisca alcuna variazione. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 20 maggio 2022 — Ligue des droits humains ASBL, BA / L'organe de contrôle de l’information policière
(Causa C-333/22)
(2022/C 326/11)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Appellanti: Ligue des droits humains ASBL,
BA
Appellato: L'organe de contrôle de l’information policière
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 47 e 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongano di prevedere un ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo indipendente, come l’Organe de contrôle de l’information policière (Organo di controllo dell’informazione di polizia, Belgio), quando essa esercita i diritti dell’interessato nei confronti del responsabile del trattamento. |
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2) |
Se l’articolo 17 della direttiva 2016/680 (1) sia conforme agli articoli 47 e 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia, nella parte in cui impone all’autorità di controllo — che eserciti i diritti dell’interessato nei confronti del responsabile del trattamento — soltanto di informare l’interessato «di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame» e «del diritto di quest’ultimo di proporre ricorso giurisdizionale», sebbene siffatta informazione non consenta alcun controllo a posteriori sull’azione e sulla valutazione dell’autorità di controllo in merito ai dati dell’interessato e agli obblighi gravanti sul responsabile del trattamento. |
(1) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 23 maggio 2022 — A, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-335/22)
(2022/C 326/12)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: A, SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE (1) del Consiglio, del 12 febbraio 2008, possa essere interpretato nel senso che esso osta all’assoggettamento all’imposta di bollo di commissioni per servizi di intermediazione finanziaria, prestati da una banca, relativi al collocamento sul mercato di titoli negoziabili — obbligazioni e carte commerciali — emessi da diverse società commerciali, servizi questi che comprendono l’obbligo per la parte ricorrente di adoperarsi quanto più possibile, identificando e contattando gli investitori, al fine di distribuire i valori mobiliari, ricevere ordini di sottoscrizione o di acquisto e, in taluni casi, acquistare i valori mobiliari oggetto dell’offerta. |
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2) |
Se la risposta alla prima questione vari a seconda che la prestazione dei servizi finanziari sia prescritta dalla legge o solo facoltativa. |
(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 7 giugno 2022 — Viterra Hungary Kft. / Nemzeti Adó és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-366/22)
(2022/C 326/13)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Viterra Hungary Kft.
Resistente: Nemzeti Adó és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si debba interpretare il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (1), che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel senso che osta alla prassi di uno Stato membro secondo la quale la realizzazione di un processo di tostatura, necessario per rimuovere l’esano (utilizzato per estrarre l’olio e nocivo per la salute animale e umana) da quanto residua dopo l’estrazione dell’olio dai semi di soia mediante il solvente esano, è considerata una trasformazione definitiva che fonda la classificazione di tale prodotto nella voce 2309 della nomenclatura e che ne esclude la classificazione nella voce 2304 della nomenclatura. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che la caratteristica «inadatto all’alimentazione umana» di un prodotto deve essere intesa nel senso che:
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3) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che un prodotto è considerato un alimento molto apprezzato per il bestiame anche quando il prodotto, importato sotto forma di pellet o granuli, deve essere fisicamente tritato e mescolato con un mangime composto per essere consumato dagli animali. |
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4) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un prodotto contenga modificazioni genetiche esclude che sia idoneo all’alimentazione umana, vale a dire che la farina di soia geneticamente modificata non può essere utilizzata nell’industria alimentare. |
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5) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che, ai fini della classificazione nella voce 2304 o nella voce 2309 della nomenclatura, occorre esaminare
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6) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che il fatto che la farina di semi di soia sia inadatta all’alimentazione umana non esclude la sua classificazione nella voce 2304 della nomenclatura. |
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7) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretato nel senso che una farina di soia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sia stata oggetto di un processo di tostatura per eliminare l’esano, utilizzato ai fini dell’estrazione di olio e nocivo per la salute animale e umana, rientra nella voce 2304 o nella voce 2309 della nomenclatura. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’8 giugno 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-374/22)
(2022/C 326/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: XXX
Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questioni pregiudiziali
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1) |
«Se gli articoli 2, lettera j), e 23 della “direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta” (1), debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano al padre di due minori nati in Belgio e riconosciuti in tale paese come rifugiati laddove il succitato articolo 2, lettera j), precisa che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sono tali se il “nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine”». |
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2) |
«Se la circostanza, fatta valere dal ricorrente in udienza, che i suoi figli si trovino in una situazione di dipendenza nei suoi riguardi e che l’interesse superiore dei suoi figli imponga, a suo avviso, di concedergli la protezione internazionale implichi, alla luce dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95/UE, che la nozione di familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sia estesa a un nucleo familiare che non era costituito nel paese di origine». |
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3) |
«In caso di risposta affermativa alle prime due questioni pregiudiziali, se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE, che non è stato trasposto in diritto belga per prevedere la concessione di un permesso di soggiorno o della protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, possa produrre direttamente effetti». |
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4) |
«In caso affermativo, se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE conferisca, in assenza di trasposizione, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese il diritto di rivendicare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35, tra i quali un permesso di soggiorno che gli consenta di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia, o il diritto alla protezione internazionale anche qualora tale padre non vi abbia individualmente diritto». |
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5) |
«Se l’efficacia pratica dell’articolo 23 della direttiva qualifiche, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva qualifiche, imponga a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i familiari [ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva o rispetto ai quali sussiste una situazione individuale di dipendenza] del beneficiario di tale status possano, qualora non abbiano individualmente diritto alla concessione del medesimo status, invocare determinati benefici, di riconoscere a tali familiari il diritto allo status di rifugiato derivato, affinché possano invocare detti benefici per mantenere l’unità familiare». |
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6) |
«Se l’articolo 23 della direttiva qualifiche, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva qualifiche, imponga a uno Stato membro che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i genitori di un rifugiato riconosciuto possa[no] godere dei benefici elencati agli articoli da 24 a 35 della direttiva citata, di [consentire a detti genitori] di godere di una protezione internazionale derivata al fine di attribuire fondamentale importanza all’interesse superiore del minore e di garantire l’effettività dello status di rifugiato di quest’ultimo». |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 14 giugno 2022 — Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. / Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-391/22)
(2022/C 326/15)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt
Resistente: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
Se la decisione adottata nel presente procedimento dalla Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) e la prassi seguita da tale autorità, secondo cui «non rientrano nell’ambito del trasporto regolare di passeggeri né il chilometraggio necessario per la manutenzione dei mezzi di trasporto regolare di passeggeri, né il chilometraggio necessario per il rifornimento di carburante», siano compatibili con le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — AB / Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer
(Causa C-417/22)
(2022/C 326/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof (Austria)
Parti
Ricorrente: AB
Autorità resistente: Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83/CE (1), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che vieta la pubblicità sui prezzi dei medicinali.
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(2) Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2004, L 136, pag. 34).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 22 giugno 2022 — SIA DOBELES AUTOBUSU PARKS, AS CATA, SIA VTU VALMIERA, SIA JELGAVAS AUTOBUSU PARKS, SIA Jēkabpils autobusu parks / Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts SIA Autotransporta direkcija
(Causa C-421/22)
(2022/C 326/17)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti
Ricorrenti in cassazione: SIA DOBELES AUTOBUSU PARKS, AS CATA, SIA VTU VALMIERA, SIA JELGAVAS AUTOBUSU PARKS, SIA Jēkabpils autobusu parks
Altre parti nel procedimento: Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts SIA Autotransporta direkcija
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2 bis, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (1), nella versione modificata dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (2), consentano un regime di compensazione che non impone all’autorità competente l’obbligo di compensare integralmente il prestatore del servizio di trasporto pubblico, mediante l’indicizzazione periodica del prezzo contrattuale (importo della compensazione), per tutti gli aumenti dei costi connessi alla prestazione del servizio che esulano dal controllo di detto prestatore di servizi, e che pertanto non elimina del tutto il rischio che quest’ultimo subisca perdite che non possono essere oggetto di compensazione.
(2) Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU 2016, L 354, pag. 22).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 28 giugno 2022 — MOL Magyar Olaj — és Gázipari Nyrt. / Mercedes-Benz Group AG
(Causa C-425/22)
(2022/C 326/18)
Lingua processuale: l’Ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: MOL Magyar Olaj — és Gázipari Nyrt
Resistente: Mercedes-Benz Group AG
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se, nel caso in cui una società madre promuova un’azione di risarcimento dei danni a causa di un comportamento anticoncorrenziale di un’altra società al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tale comportamento esclusivamente alle sue società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre, in quanto luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). |
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2. |
Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, sia rilevante il fatto che, all’epoca delle varie acquisizioni oggetto della controversia, non tutte le società figlie appartenevano al gruppo di società della società madre. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 1o luglio 2022 — Generalstaatsanwaltschaft München / HF
(Causa C-435/22)
(2022/C 326/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft München
Convenuto: HF
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in prosieguo: la «CAAS»), in combinato disposto con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) debba essere interpretata nel senso che tali norme non ostano all’estradizione di un cittadino di uno Stato terzo, il quale non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 TFUE, da parte delle autorità di uno Stato contraente di detta Convenzione e di uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo, qualora la persona di cui trattasi sia già stata condannata definitivamente da un altro Stato membro dell’Unione europea per gli stessi reati ai quali si riferisce la richiesta di estradizione e detta sentenza sia stata eseguita, e nel caso in cui la decisione di rifiuto dell’estradizione di detta persona verso lo Stato terzo sia possibile solo a fronte di una violazione di un trattato bilaterale esistente con detto Stato terzo.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/13 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-439/22)
(2022/C 326/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve, J. Samnadda, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, essa è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi della direttiva; |
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— |
condannare l’Irlanda a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero pari a EUR 5 544,9, importo in ogni caso non inferiore a EUR 1 376 000. |
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— |
Qualora l’inadempimento degli obblighi di cui al punto 1 persista sino alla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 24 942,9 dalla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento sino alla data di adempimento degli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva; e |
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— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce norme in materia di mercati delle telecomunicazioni. L’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva fissa al 21 dicembre 2020 il termine per la trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri.
Il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato all’Irlanda una lettera di diffida, non avendo ricevuto dall’Irlanda alcuna comunicazione concernente l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Con lettera del 23 settembre 2021, in assenza di qualsiasi comunicazione aggiuntiva concernente la trasposizione della direttiva, la Commissione ha trasmesso all’Irlanda un parere motivato. Ciò nonostante, l’Irlanda non ha ancora adottato misure di trasposizione e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/14 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese
(Causa C-449/22)
(2022/C 326/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Caro de Sousa, U. Malecka, L. Malferrari e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica portoghese non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE), entro il 21 dicembre 2020 o che, in ogni caso, non ha notificato alla Commissione l’adozione di tali disposizioni, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di un importo forfettario giornaliero pari a EUR 5 181,13, a decorrere dal 22 dicembre 2020 sino alla data di esecuzione dell’obbligo da parte della Repubblica portoghese oppure alla data della pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e per un importo minimo pari a EUR 1 286 000; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una penalità giornaliera pari a EUR 23 307,30, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza sino alla data di esecuzione dell’obbligo da parte della Repubblica portoghese; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1972 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (il «CECE»). La direttiva avrebbe dovuto essere trasposta nell’ordinamento giuridico portoghese entro il 21 dicembre 2020 e la Repubblica portoghese avrebbe dovuto comunicare alla Commissione le misure di attuazione adottate.
In data 3 febbraio 2021, la Commissione aveva notificato alla Repubblica portoghese una lettera di messa in mora. Successivamente, il 23 settembre 2021, era stato notificato alla Repubblica portoghese un parere motivato. La Repubblica portoghese non ha ancora adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o, in ogni caso, non ha notificato alla Commissione l’adozione di tali disposizioni.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/15 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-452/22)
(2022/C 326/22)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, E. Manhaeve, U. Małecka, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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(1) |
dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), o, comunque, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva; |
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(2) |
ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una somma forfettaria, basata su un importo giornaliero, di EUR 13 180,5 al giorno, con una somma forfettaria minima di EUR 3 270 000; |
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(3) |
qualora l'inadempimento di cui al punto 1 dovesse perdurare fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una penalità di mora pari a EUR 59 290,5 per ogni giorno a partire dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa fino a quando la Repubblica di Polonia non si sarà conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva; nonché |
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(4) |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema normativo per il settore delle telecomunicazioni. Il termine per il recepimento della direttiva era stato fissato al 21 dicembre 2020.
Il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia un parere motivato. Nonostante ciò, le misure di recepimento non sono state ancora adottate dalla Repubblica di Polonia, o, comunque, non sono state notificate alla Commissione.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/16 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia
(Causa C-454/22)
(2022/C 326/23)
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, E. Manhaeve, U. Małecka e A. Sauka, agenti)
Convenuta: Repubblica di Lettonia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica di Lettonia a versare una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 1 145,34, essendo tenuta a versare una sanzione pecuniaria minima di EUR 316 000; |
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— |
qualora l’inadempimento degli obblighi di cui al punto 1 persista sino alla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Lettonia a versare alla Commissione una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento pari a EUR 1 145,34 per ogni giorni di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento sino alla data di adempimento degli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva in parola; |
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— |
condannare la Repubblica di Lettonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce il quadro normativo per il settore delle telecomunicazioni. Il termine per la trasposizione della direttiva era fissato al 21 dicembre 2020.
Il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Lettonia una lettera di diffida. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Lettonia un parere motivato. Ciò nonostante, la Repubblica di Lettonia non ha ancora adottato misure di trasposizione e, in ogni caso, tali misure non sono state notificate alla Commissione.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/16 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-457/22)
(2022/C 326/24)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kocjan, L. Malferrari, E Manhaeve, U. Małecka)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), o non avendole in ogni caso comunicate alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 124, paragrafo 1, di tale direttiva, |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 6 256,17 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, poiché è venuta meno all'obbligo di notifica delle misure per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972; |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 390,77 al giorno, moltiplicata per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, per una somma forfettaria minima di EUR 383 000; e |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche istituisce un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a livello dell’Unione. Il termine per recepire tale direttiva è scaduto il 21 dicembre 2020.
La Repubblica di Slovenia, dopo la scadenza del suddetto termine per il recepimento della direttiva non ha comunicato alla Commissione alcuna misura per il suo recepimento. Il 4 febbraio 2021, quest’ultima ha, di conseguenza, notificato alla Repubblica di Slovenia una lettera di messa in mora, e, il 23 settembre 2021 ha inviato alla Repubblica di Slovenia un parere motivato. Ciononostante, la Repubblica di Slovenia non ha ancora adottato le misure necessarie per la trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento nazionale, e comunque non le ha comunicate alla Commissione.
(1) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2018, L 321, pag. 36).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/17 |
Impugnazione proposta il 12 luglio 2022 dalla Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 maggio 2022, causa T-328/21, Airoldi Metalli / Commissione
(Causa C-467/22 P)
(2022/C 326/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, V. Villante, D. Rovetta, avvocati, e P. Gjørtler, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Airoldi Metalli SpA; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dalla Airoldi Metalli SpA; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce principalmente due motivi d’impugnazione.
Primo motivo d’impugnazione. Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, ultima frase, TFUE e del requisito e della nozione di atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione. Errata qualificazione dei fatti e snaturamento delle prove.
Secondo motivo d’impugnazione. Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e in particolare del requisito dell’«incidenza diretta e individuale». Errata qualificazione dei fatti.
Tribunale
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2022 — Danske Fragtmænd / Commissione
(Causa T-334/22)
(2022/C 326/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Danske Fragtmænd A/S (Åbyhøj, Danimarca) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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— |
annullare la decisione (UE) 2022/459 della Commissione, del 10 settembre 2021 (1); e |
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— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, con cui si afferma che la Commissione è incorsa in errore nel considerare che la concessione di circa 5,67 miliardi di corone svedesi (SEK) alla Post Danmark, prevista dall’accordo di ottobre 2017, consista in tre misure distinte, ossia (i) una misura riguardante la concessione da parte della Danimarca alla Post Danmark di SEK 1 683 miliardi per indennità di licenziamento; (ii) una misura riguardante la concessione da parte della Danimarca di SEK 267 milioni alla PostNord AB (da trasferire alla Post Danmark); (iii) una misura riguardante la concessione da parte della Svezia di SEK 400 milioni alla PostNord AB (da trasferire alla Post Danmark); e (iv) una misura riguardante un conferimento della PostNord Group alla Post Danmark di 2 339 miliardi di corone danesi (DKK) (SEK 3,3 miliardi). |
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2. |
Secondo motivo, con cui si afferma che, quand’anche il conferimento di capitale della PostNord Group alla Post Danmark di DKK 2 339 miliardi (SEK 3,3 miliardi) possa essere considerato una misura distinta (quod non), la Commissione è incorsa in errore nel concludere che il conferimento di capitale concesso alla Post Danmark dalla PostNord Group non abbia attribuito un vantaggio alla Post Danmark. |
(1) Decisione (UE) 2022/459 della Commissione del 10 settembre 2021 relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S [notificata con il numero C(2021) 6568] (GU 2022 L 93, pag. 146).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2022 — Heßler/Commissione
(Causa T-369/22)
(2022/C 326/27)
Lingua processuale: il tedesco.
Parti
Ricorrente: Michael Heßler (Mannebach, Germania) (Rappresentante: I. Steuer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione sul reclamo emessa dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 25 marzo 2022; |
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— |
obbligare la convenuta a mantenere, fintanto che sono soddisfatti i requisiti, l’applicazione della detrazione fiscale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68, come stabilito nelle conclusioni dei capi d’amministrazione, retroattivamente dal 1o agosto 2021; |
|
— |
riconoscere interessi sui pagamenti non effettuati, in conformità del regolamento finanziario; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In base alla decisione sul reclamo, il ricorrente, che ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 260/68 (1) invoca le conclusioni 222/04 dei capi d’amministrazione, ignorerebbe la recente giurisprudenza di cui alla sentenza del 12 marzo 2020, XB/BCE (T-484/18, non pubblicata, EU:T:2020:90). Del resto, dette conclusioni non avrebbero alcun effetto vincolante nel singolo caso. L’amministrazione non sarebbe pertanto tenuta ad applicarle, poiché in definitiva tutte le decisioni sarebbero decisioni riguardanti il singolo caso. Il fatto che la situazione del ricorrente non sia paragonabile a quella del ricorrente nella causa T-484/18 sarebbe irrilevante, e solo la percezione dell’assegno per figli a carico giustificherebbe la concessione della detrazione.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’inerzia dell’amministrazione Il ricorrente avrebbe, finora, presentato due domande di mantenimento della detrazione fiscale per i suoi due figli di oltre 26 anni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68, come disciplinato più in dettaglio nelle conclusioni 222/04 dei capi d’amministrazione. L’amministrazione gli avrebbe quindi fatto pervenire due messaggi di posta elettronica, contrassegnati come informazioni, comunicando che, a seguito della sentenza T-484/18, la detrazione sarebbe stata ancora concessa solo a condizione che il ricorrente percepisse un assegno per figli a carico. Contro tale informazione il ricorrente non potrebbe presentare reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari, in quanto non si tratterebbe di una decisione. L’amministrazione non avrebbe quindi adottato alcuna decisione in relazione alla sua domanda. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errato oggetto della decisione sul reclamo L’oggetto del reclamo e la decisione non avrebbero nulla a che vedere tra loro. Il ricorrente avrebbe proposto un reclamo per mancata risposta ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Il 25 marzo 2022, tuttavia, la presunta domanda del ricorrente di annullamento di decisioni di fatto non adottate sarebbe stata respinta, in quanto queste sarebbero corrette. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione di «figlio a carico» L’amministrazione sarebbe del parere che siano da considerarsi a carico solo i figli per i quali spetta un assegno. Poiché i figli del ricorrente avrebbero superato il limite d’età di 26 anni, il ricorrente non avrebbe più figli a carico e di conseguenza non avrebbe diritto alla detrazione fiscale. In tal modo l’amministrazione confonderebbe la nozione di figlio a carico con le condizioni supplementari per l’ottenimento dell’assegno per figli a carico. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dei requisiti per la detrazione fiscale
|
(1) Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 250/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).
(2) Regolamento n. 32 (CEE), n. 12 (CEEA), relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto della Comunità in esecuzione dell’articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1461).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/21 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2022 — Izuzquiza e a. / Parlamento
(Causa T-375/22)
(2022/C 326/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Luisa Izuzquiza (Berlino, Germania), Arne Semsrott (Berlino), Stefan Wehrmeyer (Berlino) (rappresentante: J. Pobjoy, Barrister-at-Law)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione finale del Parlamento europeo A(2021)10718C, dell’8 aprile 2022, nella misura in cui il Parlamento europeo ha concluso di potersi fondare (i) sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e/o (ii) sull’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), al fine di giustificare la mancata divulgazione, in tutto e/o in parte, dei documenti richiesti dai ricorrenti nella loro domanda di conferma del 28 febbraio 2022; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Parlamento europeo avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Parlamento europeo avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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29.8.2022 |
IT |
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C 326/22 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Cayago Tec/EUIPO — iAqua (Moto d’acqua, Imbarcazioni a motore)
(Causa T-377/22)
(2022/C 326/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cayago Tec GmbH (Bad Salzuflen, Germania) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: iAqua (Shenzen) Ltd (Shenzen, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Moto d’acqua, Imbarcazioni a motore) — Disegno o modello comunitario n. 6 611 570-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2022 nel procedimento R 951/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
|
— |
condannare alle spese l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 di detto regolamento.
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/22 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — PAN Europe / Commissione
(Causa T-412/22)
(2022/C 326/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione del 27 aprile 2022 recante rigetto della richiesta di riesame interno presentata dalla ricorrente, riguardante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (1), nella parte in cui proroga la scadenza del periodo di approvazione della dimossistrobina; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, dedotto in via principale, con cui la ricorrente afferma che la decisione impugnata dev’essere annullata poiché è basata su un’interpretazione illegittima dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari») (2).
|
|
2. |
Secondo motivo, dedotto in subordine, con cui la ricorrente sostiene che l’articolo 17 del regolamento sui prodotti fitosanitari dev’essere disapplicato, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, perché è contrario al principio di precauzione, agli articoli 9, 11, 168 e 191 TFUE nonché agi articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021 L 421, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/23 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)
(Causa T-415/22)
(2022/C 326/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister-at-Law, e C. Milbradt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GRILLOUMI» — Domanda di registrazione n. 15 963 291
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2022 nel procedimento R 1284/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le proprie spese nonché le spese sopportate dalla richiedente l’annullamento. |
Motivi invocati
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— |
La Commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto avrebbe erroneamente analizzato il rischio di confusione in relazione ai marchi di certificazione; |
|
— |
La Commissione di ricorso avrebbe inoltre violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 217/1001 nell’effettuare un’analisi erronea della somiglianza tra prodotti/servizi in tale procedimento; |
|
— |
La Commissione di ricorso sarebbe altresì incorsa in errore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nel valutare il ruolo del carattere distintivo in relazione ai marchi di certificazione. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/24 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — MEDEX / EUIPO — Gerrit Cornelis Johan Stein (medex)
(Causa T-419/22)
(2022/C 326/32)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MEDEX, živilska industrija, d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: N. Čuden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Gerrit Cornelis Johan Stein (Elp, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo medex nei colori marrone, giallo e bianco — Marchio dell’Unione europea n. 10 307 494
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2022 nel procedimento R 1361/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 58, in particolare dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/24 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — Coljnar / EUIPO — Barbarian Sports Wear (Barbarian Fashion)
(Causa T-427/22)
(2022/C 326/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Nataly Coljnar (Maribor, Slovenia) (rappresentante: A. Pregelj, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Barbarian Sports Wear Inc. (Kitchener, Ontario, Canada)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: La ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Barbarian fashion — Domanda di registrazione n. 18 180 380
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12/05/2022 nel procedimento R 1953/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e la società Barbarian Sports Wear Inc. alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/25 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Laboratorios Ern / EUIPO — Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM)
(Causa T-428/22)
(2022/C 326/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (Pasadena, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo TRiM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 411 062
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2022 nel procedimento R 1158/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
revocare la decisione contestata e respingere la designazione europea del marchio internazionale n. 1 411 062 TRIM per tutti i prodotti e i servizi; |
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— |
condannare alle spese il convenuto e, in caso di intervento nel presente procedimento, la Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/26 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Oatly / EUIPO — D’s Naturals (Wow no cow!)
(Causa T-429/22)
(2022/C 326/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oatly AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: M. Johansson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: D’s Naturals LLC (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Wow no cow!» — Marchio dell’Unione europea n. 12 862 331
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2022 nel procedimento R 1539/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità dell’interveniente e, di conseguenza, consentire che il marchio dell’Unione europea n. 12 862 331 «Wow no cow!» rimanga registrato per tutti i prodotti; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/26 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Spreewood Distillers / EUIPO — Radgonske gorice (STORK)
(Causa T-433/22)
(2022/C 326/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Spreewood Distillers GmbH (Schlepzig, Germania) (rappresentanti: O. Spieker e D. Mienert, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Radgonske gorice d.o.o. (Gornja Radgona, Slovenia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STORK — Domanda di registrazione n. 18 170 885
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2022 nel procedimento R 1782/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/27 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — Topas / EUIPO — Tarczyński (VEGE STORY)
(Causa T-434/22)
(2022/C 326/37)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Topas GmbH (Mössingen, Germania) (rappresentanti: S. Hofmann e W. Göpfert, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tarczyński S.A. (Trzebnica, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «VEGE STORY» — Domanda di registrazione n. 18 213 582
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2022 nel procedimento R 1977/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella misura in cui la decisione di opposizione del 29 settembre 2021 è stata annullata e l’opposizione è stata integralmente respinta; |
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— |
condannare l’opponente alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di opposizione. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/28 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — Pascoe pharmazeutische Präparate / EUIPO — Novartis Pharma (PASCELMO)
(Causa T-435/22)
(2022/C 326/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH (Gießen, Germania) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e S. Clotten, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis Pharma AG (Basilea, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «PASCELMO» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 516 387
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2022 nel procedimento R 1890/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare alle spese del procedimento il convenuto e, in caso di intervento, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/28 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — Vanhove/EUIPO — Aldi Einkauf (bistro Régent)
(Causa T-437/22)
(2022/C 326/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vanhove (Bordeaux, Francia) (rappresentante: N. Castagnon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf SE & Co. OHG (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bistro Régent — Domanda di registrazione n. 18 136 358
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2022 nel procedimento R 1113/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
consentire la registrazione del marchio dell’Unione europea per i «vini» designati nella classe 33; |
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— |
condannare l’EUIPO e, in caso di intervento, anche la controinteressata alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/29 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2022 — Rada Perfumery / EUIPO — Prada (RADA PERFUMES)
(Causa T-439/22)
(2022/C 326/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rada Perfumery SRL (Cluj-Napoca, Romania) (rappresentante: E.-M. Dicu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prada SA (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «RADA PERFUMES» — Domanda di registrazione n. 18 186 386
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2022 nel procedimento R 1610/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, respingere l’opposizione e, pertanto, autorizzare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 18 186 386. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/30 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2022 — Columbus Stainless / Commissione
(Causa T-445/22)
(2022/C 326/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Columbus Stainless (Pty) Ltd (Middleburg, Sudafrica) (rappresentanti: L. Catrain González e F. Pili, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, integralmente o nella parte in cui riguarda la ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (1); |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, articolato in due parti, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di pubblicare l’avviso di apertura e di effettuare un’inchiesta conformemente al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (2), prima di adottare il regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che l’omissione della Commissione costituirebbe una violazione grave del diritto dell’Unione, in quanto, in primo luogo, contravverrebbe alle disposizioni del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, e ai principi ad esso sottesi, così come interpretato alla luce delle norme dell’OMC (prima parte del primo motivo) e, in secondo luogo, lederebbe i diritti fondamentali di difesa della ricorrente (seconda parte del primo motivo). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la motivazione fornita dalla Commissione nel regolamento impugnato non soddisferebbe i requisiti previsti dall’articolo 296 TFUE e dalla giurisprudenza costante, la quale esige che la motivazione sia adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e faccia apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione interessata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione, da parte della Commissione, delle condizioni per imporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni provenienti dal Sudafrica si baserebbe su diversi errori manifesti di valutazione dei fatti pertinenti che avrebbero condotto all’adozione degli atti impugnati. |
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29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/30 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2022 — Corver / EUIPO (CHR ME)
(Causa T-446/22)
(2022/C 326/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Serge-Paul Corver (Lanaken, Belgio) (rappresentante: C. König, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo CHR ME — Domanda di registrazione n. 18 016 792
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2022 nel procedimento R 2082/2021-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |