ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2022/C 320/21 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 320/22 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10833 - FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 320/23 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 320/24 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10856 — OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 agosto 2022
(2022/C 320/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
0,9927 |
JPY |
yen giapponesi |
136,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4374 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84343 |
SEK |
corone svedesi |
10,6063 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9602 |
ISK |
corone islandesi |
140,10 |
NOK |
corone norvegesi |
9,7438 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,658 |
HUF |
fiorini ungheresi |
410,55 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7788 |
RON |
leu rumeni |
4,8839 |
TRY |
lire turche |
17,9830 |
AUD |
dollari australiani |
1,4437 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2928 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
7,7900 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6071 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,3860 |
KRW |
won sudcoreani |
1 332,10 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,9568 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,7952 |
HRK |
kuna croata |
7,5128 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 743,28 |
MYR |
ringgit malese |
4,4557 |
PHP |
peso filippino |
55,661 |
RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
35,856 |
BRL |
real brasiliano |
5,0984 |
MXN |
peso messicano |
19,9152 |
INR |
rupia indiana |
79,2805 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/AT.40422 Bandai Namco
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/02)
1.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
3.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/3 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 — Focus Home AT.40414 — Koch Media AT.40420 — ZeniMax AT.40422 — Bandai Namco AT.40424 — Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/03)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive S.A. («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch Media GmbH (Austria), Koch Media GmbH (Germania) e Koch Media Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch Media») nel caso AT.40414 – Koch Media; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax Media Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch Media, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l'obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all'interno del SEE, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra [...] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione nella versione all'epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il [...], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l'invito.
Con lettera del [...] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l'accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L'audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra [...] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
— |
il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
— |
l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che accetterebbero nell'ambito di una procedura di collaborazione; |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest'ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell'ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell'aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch Media, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, il 18 gennaio 2021
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/5 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – Zenimax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom
(Casi Relativi ai Videogiochi))
(notificate con i numeri C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/04)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
|
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) N. 773/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/9 |
Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/AT.40420 Zenimax
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/05)
1.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
3.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/10 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 – Focus Home AT.40414 – Koch Media AT.40420 – ZeniMax AT.40422 - Bandai Namco AT.40424 – Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/06)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive S.A. («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch Media GmbH (Austria), Koch Media GmbH (Germania) e Koch Media Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch Media») nel caso AT.40414 – Koch Media; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax Media Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch Media, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l'obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all'interno del SEE, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra [...] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione nella versione all'epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il [...], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l'invito.
Con lettera del [...] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l'accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L'audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra [...] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
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il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
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l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che accetterebbero nell'ambito di una procedura di collaborazione; |
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la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
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la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest'ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell'ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell'aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch Media, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 gennaio 2021.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/12 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom (Casi Relativi ai Videogiochi))
(notificate con i numerI C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/07)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
|
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/17 |
Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/AT.40414 Koch Media,
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/08)
1. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
3. |
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/18 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 — Focus Home AT.40414 — Koch Media AT.40420 — ZeniMax AT.40422 — Bandai Namco AT.40424 — Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/09)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive S.A. («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch Media GmbH (Austria), Koch Media GmbH (Germania) e Koch Media Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch Media») nel caso AT.40414 – Koch Media; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax Media Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch Media, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l'obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all'interno del SEE, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra [...] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione nella versione all'epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il [...], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l'invito.
Con lettera del [...] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l'accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L'audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra [...] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
— |
il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
— |
l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che accetterebbero nell'ambito di una procedura di collaborazione; |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest'ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell'ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell'aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch Media, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 gennaio 2021
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/20 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom (casi relativi ai videogiochi))
(notificate con i numeri C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/10)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
|
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/24 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/AT.40413 Focus Home
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/11)
1.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
3.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.8.2022 |
IT |
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C 320/25 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 — Focus Home AT.40414 — Koch MEDIA AT.40420 — ZeniMax AT.40422 — Bandai Namco AT.40424 — Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/12)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch MEDIA, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive SA («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch MEDIA GmbH (Austria), Koch MEDIA GmbH (Germania) e Koch MEDIA Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch MEDIA») nel caso AT.40414 – Koch MEDIA; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax MEDIA Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch MEDIA, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra […] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d’indagine della Commissione nella versione all’epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il […], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l’invito.
Con lettera del […] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l’accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra […] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
— |
il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
— |
l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che accetterebbero nell’ambito di una procedura di collaborazione; |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest’ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell’ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell’aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch MEDIA, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 gennaio 2021
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/27 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 — Focus Home, AT.40414 — Koch Media, AT.40420 — ZeniMax, AT.40422 — Bandai Namco e AT.40424 — Capcom (casi relativi ai videogiochi))
(notificate con i numeri C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/13)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
|
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/31 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nei casi COMP/AT.40413 Focus Home, AT.40414 Koch Media, AT.40420 Zenimax, AT.40422 Bandai Namco, AT.40424 Capcom — Valve
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/14)
1.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda in base agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
3.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/32 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media AT.40420 – ZeniMax AT.40422 - Bandai Namco AT.40424 – Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/15)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive S.A. («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch Media GmbH (Austria), Koch Media GmbH (Germania) e Koch Media Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch Media») nel caso AT.40414 – Koch Media; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax Media Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch Media, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l'obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all'interno del SEE, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra [...] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione nella versione all'epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il [...], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l'invito.
Con lettera del [...] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l'accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L'audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra [...] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
— |
il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
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l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che accetterebbero nell'ambito di una procedura di collaborazione; |
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la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
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la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest'ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell'ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell'aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch Media, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 gennaio 2021
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/34 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom
(casi relativi ai videogiochi))
(notificate con i numeri C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/16)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
|
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/38 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 gennaio 2021 in merito a un progetto di decisione nel caso COMP/AT.40424 Capcom
Relatore: Lettonia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/17)
1.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda complessivamente con il progetto di decisione e con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
3.
Il comitato consultivo (13 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/39 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Casi AT.40413 — Focus Home AT.40414 — Koch Media AT.40420 — ZeniMax AT.40422 — Bandai Namco AT.40424 — Capcom
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/18)
La presente relazione finale si riferisce a sei progetti di decisione:
1) |
un progetto di decisione destinato a Valve Corporation («Valve») nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom; |
2) |
un progetto di decisione destinato a Focus Home Interactive S.A. («Focus Home») nel caso AT.40413 – Focus Home; |
3) |
un progetto di decisione destinato a Koch Media GmbH (Austria), Koch Media GmbH (Germania) e Koch Media Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Koch Media») nel caso AT.40414 – Koch Media; |
4) |
un progetto di decisione destinato a ZeniMax Media Inc., ZeniMax Europe Ltd. e Bethesda Softworks LLC (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40420 – ZeniMax; |
5) |
un progetto di decisione destinato a Bandai Namco Holdings Inc. e Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (l’impresa costituita da queste due entità è denominata «ZeniMax») nel caso AT.40422 – Bandai Namco; nonché |
6) |
un progetto di decisione destinato a Capcom Co., Ltd., Capcom USA, Inc. e CE Europe Ltd. (l’impresa costituita da queste tre entità è denominata «Capcom») nel caso AT.40424 – Capcom. |
Focus Home, Koch Media, ZeniMax, Bandai Namco e Capcom sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti».
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei cinque casi summenzionati riguardanti presunti accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei cinque produttori di videogiochi per PC aventi l'obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all'interno del SEE, in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti («CA») destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso).
Nel periodo compreso tra [...] le parti hanno ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione nella versione all'epoca vigente in relazione ai cinque casi.
Il [...], a seguito di un invito in tal senso da parte della DG Concorrenza, i produttori hanno espresso la propria disponibilità ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione, mentre Valve ha rifiutato l'invito.
Con lettera del [...] la Commissione ha informato i produttori che il termine per rispondere alle CA era stato sospeso in attesa delle discussioni sulla cooperazione e che Valve aveva deciso di non parteciparvi.
La DG Concorrenza aveva inizialmente fissato un termine di otto settimane per la risposta scritta di Valve alle cinque CA, fino al 19 giugno 2019. Su richiesta di Valve, il termine è stato prorogato fino al 17 luglio 2019.
Il 24 giugno Valve ha chiesto alla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») un ulteriore accesso a talune informazioni occultate. Il 5 luglio 2019, dopo aver contattato i fornitori di informazioni, la DG Concorrenza ha concesso l'accesso ad alcune delle informazioni richieste in versioni non riservate e rivedute dei documenti. Valve non ha successivamente sollevato la questione presso il consigliere-auditore
e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque CA, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale.
L'audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019.
Nel periodo compreso tra [...] ciascuno dei cinque produttori ha presentato offerte formali di cooperazione (le «proposte di transazione»). Le proposte di transazione contenevano:
— |
il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità per le infrazioni relative alle pratiche indicate nelle CA e descritte nelle proposte di transazione, compresi i fatti, le qualifiche giuridiche, il ruolo nelle infrazioni e la durata della loro partecipazione alle stesse; |
— |
l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che accetterebbero nell'ambito di una procedura di collaborazione; |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione; nonché |
— |
la conferma che fossero state garantite sufficienti opportunità di presentare osservazioni e che le proposte di transazione costituissero le risposte alle CA. |
Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha inviato a Valve una lettera di esposizione dei fatti con cui informava quest'ultima di ulteriori elementi di prova sui quali intendeva basarsi ai fini della decisione da adottare nel caso di specie. Valve aveva già avuto accesso ai documenti in questione nell'ambito della regolare procedura di accesso al fascicolo nell'aprile 2019. Su richiesta di Valve il 31 dicembre 2020 la DG Concorrenza ha fornito alla stessa una versione riveduta di uno dei documenti in questione, in cui le omissioni erano state eliminate. Lo stesso giorno a Valve è stata concessa una breve proroga del termine, fino al 7 gennaio 2021, per rispondere a tale lettera di esposizione dei fatti. Valve ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti in tale data.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se i progetti di decisione destinati alle parti riguardassero esclusivamente gli addebiti sui cui le stesse avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Per quanto riguarda i produttori, le infrazioni constatate e le ammende inflitte nei progetti di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nelle proposte di transazione.
Gli importi di base delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte sono ridotti del 10 % per Focus Home, Koch Media, ZeniMax e Bandai Namco e del 15 % per Capcom, in quanto tali imprese hanno cooperato in modo efficace e tempestivo con la Commissione al di là del loro obbligo giuridico, riconoscendo una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e rinunciando a determinati diritti procedurali che comportano incrementi di efficienza amministrativa. Capcom ha inoltre presentato prove e spiegazioni relative alle pratiche di blocco geografico che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'infrazione.
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 gennaio 2021
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/41 |
Sintesi delle decisioni della Commissione
del 20 gennaio 2021
relative a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom
(Casi relativi ai videogiochi))
(notificate con i numeri C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, C(2021) 75 final e C(2021) 78 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/19)
Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha adottato sei decisioni relative a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nei cinque casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale delle decisioni, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Le decisioni riguardano le restrizioni alle vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per personal computer («PC») nello Spazio economico europeo («SEE») e ne sono destinatarie le persone giuridiche seguenti:
|
(2) |
Bandai Namco, Focus Home, Capcom, Koch Media e ZeniMax sono denominate congiuntamente i «produttori» e, insieme a Valve, le «parti». Valve gestisce una piattaforma di gioco per PC online denominata «Steam», disponibile in tutto il mondo. |
(3) |
Le decisioni riguardano sei distinte infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE che consistono in: i) accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra Valve e ciascuno dei produttori volti a limitare le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC al di fuori degli Stati membri designati e delle parti contraenti dell’accordo SEE in base all’ubicazione geografica dell’utilizzatore («blocco geografico»), nonché ii) restrizioni alle vendite transfrontaliere contenute in accordi di licenza e di distribuzione conclusi tra Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti delle parti e di tutte le persone giuridiche da esse direttamente o indirettamente controllate nei casi summenzionati. |
(5) |
Il 5 aprile 2019 la Commissione ha adottato cinque comunicazioni degli addebiti destinate a Valve (per tutti e cinque i casi) e a ciascuno dei produttori (una per ciascun caso). Le comunicazioni degli addebiti espongono le riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza in relazione a determinate pratiche tra Valve e ciascuno dei cinque produttori aventi l’obiettivo di impedire o limitare la vendita di videogiochi per PC oltre i confini nazionali all’interno del SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(6) |
I produttori hanno successivamente manifestato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e hanno in seguito presentato offerte formali di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
(7) |
Valve ha scelto di non collaborare con la Commissione e il 17 luglio 2019 ha presentato cinque risposte scritte alle cinque comunicazioni degli addebiti, ognuna delle quali conteneva una richiesta di audizione orale. L’audizione orale di Valve ha avuto luogo il 9 ottobre 2019. |
(8) |
L’11 gennaio 2021 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
(9) |
Il 18 gennaio 2021 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. |
(10) |
La Commissione ha adottato le decisioni in data 20 gennaio 2021. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(11) |
Le decisioni constatano che Valve e ciascuno dei produttori hanno adottato pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi bilaterali e/o pratiche concordate attuate mediante restrizioni tecniche, in particolare mediante chiavi di attivazione di Steam soggette a blocchi geografici che hanno impedito l’attivazione di taluni videogiochi per PC dei produttori al di fuori di determinati paesi dell’Europa centrale e orientale (ossia Cechia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania), limitando in tal modo le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi per PC in questione in base all’ubicazione geografica dell’utente. |
(12) |
Le decisioni constatano inoltre che Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno adottato con i rispettivi distributori nel SEE (diversi da Valve) pratiche di blocco geografico sotto forma di accordi di licenza e distribuzione contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere dei videogiochi per PC in questione all’interno del SEE. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando alle infrazioni nei periodi indicati di seguito.
|
2.4. Sanzioni pecuniarie
(14) |
Le decisioni relative ai presenti casi applicano gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (3). |
2.4.1. Importo di base delle ammende
(15) |
Nel fissare le ammende con riguardo a Valve, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE attraverso la vendita su Steam dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori durante l’ultimo esercizio completo di partecipazione all’infrazione di Valve in ciascuno dei cinque casi, vale a dire il 2013 nei casi AT.40422 – Bandai Namco e AT.40424 – Capcom e il 2014 nei casi AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media e AT.40420 – ZeniMax. Al fine di tenere conto del 30 % dei ricavi lordi realizzati su Steam in relazione ai videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori, la Commissione ha sottratto la rispettiva quota (70 %) dei produttori dai ricavi totali di Steam per i giochi dei produttori pertinenti. |
(16) |
Nel fissare le ammende con riguardo ai produttori, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite realizzato a livello del SEE da ciascuno dei videogiochi per PC in questione dei rispettivi produttori attraverso la distribuzione sia fisica che digitale, compreso il 70 % dei ricavi lordi realizzati attraverso la vendita dei videogiochi per PC in questione su Steam durante l’ultimo esercizio completo della rispettiva partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni, vale a dire:
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(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che ciascuna delle diverse restrizioni, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate come quelli in questione sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione è stata fissata al 7 % per Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e al 6 % per Capcom e Valve (per ciascuna delle cinque infrazioni). |
(18) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata delle infrazioni uniche e continuate, come indicato in precedenza. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nei casi di specie. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle parti. |
2.4.4. Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione
(21) |
La Commissione ha concluso che per tener conto del fatto che ciascuno dei produttori ha collaborato in modo efficace con la Commissione al di là del proprio obbligo giuridico, le ammende che sarebbero state altrimenti inflitte dovrebbero essere ridotte, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, del 10 % nei confronti di Bandai Namco, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e del 15 % nei confronti di Capcom. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede gli importi definitivi delle ammende inflitte alle parti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per le infrazioni uniche e continuate sono quelli indicati di seguito.
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/46 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 320/20)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
25.7.2022 |
Durata |
25.7.2022 - 31.12.2022 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
BET/ATLANT (inclusi BET/*ATLLL e BET/*ATLPS) |
Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) |
Zona |
Oceano Atlantico |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
04/TQ109 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/47 |
Avviso concernente l'attuazione della decisione dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la misura di salvaguardia applicabile alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio
(2022/C 320/21)
Il 31 maggio 2022 l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body – DSB) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato la relazione del panel nella controversia promossa dalla Turchia DS595 «Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio» (1). Il panel ha ritenuto, nella relazione, che le spiegazioni e i ragionamenti avanzati dall'UE in merito ad alcuni aspetti della misura originaria non rispondessero alle prescrizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»).
Il presente avviso è finalizzato ad informare le parti interessate che la Commissione intende attuare la raccomandazione e la decisione del DSB. A tal fine la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni. L'UE intende procedere all'attuazione rendendo la misura di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e al GATT 1994 per quanto riguarda i punti per i quali il panel dell'OMC è giunto alla conclusione che la misura di salvaguardia dell'UE è incompatibile con gli accordi richiamati. Le incompatibilità rilevate dal panel riguardano due punti di diritto a norma dell'articolo XIX, paragrafo1, lettera a), del GATT 1994 e due elementi di un punto di diritto sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
Per quanto riguarda l'articolo XIX, paragrafo1, lettera a), del GATT 1994, la misura di salvaguardia originaria non aveva sufficientemente spiegato in qual modo era avvenuto l'aumento delle importazioni in seguito agli sviluppi imprevisti individuati. Inoltre, la misura non aveva individuato gli obblighi contratti a norma del GATT con effetti sull'aumento delle importazioni.
Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, il panel ha rilevato che due elementi centrali della determinazione della minaccia di grave pregiudizio non erano «basati sui fatti»: anzitutto la constatazione che l'industria nazionale versava «in una posizione fragile e vulnerabile» sebbene i suoi risultati fossero migliorati e, in secondo luogo, la constatazione che un ulteriore aumento dei volumi delle importazioni in futuro avrebbe causato un grave pregiudizio all'industria nazionale.
Ai fini dell'attuazione la Commissione intende integrare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (2) per quanto riguarda i punti citati. Le parti interessate sono pertanto invitate a presentare osservazioni esclusivamente su tali punti.
Le risultanze del panel in merito ai punti citati sono riportate nella sezione 7.3.2.3 della relazione del panel per quanto riguarda il nesso tra l'aumento delle importazioni e gli sviluppi imprevisti; nella sezione 7.4 per quanto riguarda gli effetti degli obblighi e nella sezione 7.6.2 per quanto riguarda la minaccia di grave pregiudizio.
1 Procedura
Alla luce di quanto precede, la Commissione riapre l'inchiesta di salvaguardia iniziale a partire dal momento temporale che rende necessari ulteriori chiarimenti alla luce delle risultanze del panel. Il punto pertinente cade appena prima dell'adozione della misura di salvaguardia definitiva.
1.1. Comunicazioni scritte
Le parti interessate che intendano partecipare al procedimento sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova alla Commissione. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
1.2. Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a tre giorni supplementari.
Le parti interessate sono invitate a non fornire ulteriori informazioni al di fuori dei termini stabiliti nel presente avviso o in altre comunicazioni inviate dalla Commissione. Affinché l'inchiesta possa correttamente concludersi nei tempi previsti, potranno non essere presi in considerazione le comunicazioni, le controdeduzioni o gli eventuali altri documenti scritti che non rispettino le scadenze stabilite dalla Commissione.
1.3. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e la corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensibile» (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 (5) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 (6), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione sensibile.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni.
Si raccomanda vivamente alle parti interessate di presentare tutte le comunicazioni scritte e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe in forma scannerizzata se del caso.
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G, Unità G5 |
Ufficio: CHAR 03/66 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
2 Possibilità di audizione presso i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, purché sia dimostrato che i risultati della riapertura dell'inchiesta di salvaguardia iniziale possono avere un'incidenza effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un'audizione. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all'apertura della presente inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3 Consigliere-auditore
Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente procedimento di riesame.
Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Si invitano le parti interessate a seguire i calendari indicati al punto 1.1 del presente avviso per le domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
4 Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
(1) Relazione del panel disponibile all'indirizzo https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/595R.pdf&Open=True
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).
(3) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
(4) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(6) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/51 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10833 - FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/22)
1.
In data 12 agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Franklin Resources, Inc. («Franklin Templeton», Stati Uniti), |
— |
BNY Alcentra Group Holdings Inc. («Alcentra», Stati Uniti), controllata da The Bank of New York Mellon Corporation (Stati Uniti). |
Franklin Templeton acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Alcentra.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Franklin Templeton è un'organizzazione specializzata nella gestione di investimenti su scala mondiale e opera nella gestione degli investimenti e nella fornitura dei relativi servizi per investitori al dettaglio, istituzionali e con ampie disponibilità patrimoniali in tutto il mondo, attraverso i suoi prodotti d'investimento, |
— |
Alcentra è una società di gestione di attivi a livello mondiale che gestisce debiti di qualità inferiore al valore di investimento, con competenze a livello mondiale in materia di prestiti privilegiati, prestiti diretti, debito mezzanino, obbligazioni ad alto rendimento, situazioni in sofferenza, credito strutturato e prodotti multi-strategia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10833 - FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/53 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/23)
1.
In data 17 agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
E.ON SE («E.ON», Germania), |
— |
First Sentier Investors Holdings Pty Ltd («FSI», Australia), attualmente controllata da Mitsubishi UFL Financial Group, Inc, («MUFG», Giappone), |
— |
Westenergie Breitband GmbH («Westenergie Breitband», Germania), attualmente controllata da E.ON. |
E.ON e MUFG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Westenergie Breitband.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
E.ON è un'azienda internazionale che opera nel settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, |
— |
FSI fa parte del gruppo mondiale di gestione patrimoniale First Sentier Investors Group, controllato in ultima istanza da MUFG, un gruppo di gestione patrimoniale e fornitore di servizi bancari a livello mondiale, |
— |
Westenergie Breitband realizza e gestisce in Germania reti a banda larga in fibre ottiche di vetro. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
24.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/55 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10856 — OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 320/24)
1.
In data 17 agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Oaktree Transportation Infrastructure Capital Partners GP, L.P. («Oaktree Transportation», Stati Uniti), |
— |
CPPIB PAG Canada Inc. («CPPIB», Canada), |
— |
Ports America Group, Inc. («Ports America», Stati Uniti). |
Oaktree Transportation e CPPIB acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ports America.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Oaktree Transportation fa parte del gruppo Oaktree Capital, un'impresa di gestione di investimenti alternativa e non tradizionale che opera su scala mondiale, |
— |
CPPIB fa parte di Canada Pension Plan Investment Board, un'organizzazione specializzata nella gestione di investimenti che investe i fondi trasferiti dal Canada Pension Plan, con uffici a Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Mumbai, New York, San Paolo, San Francisco e Sydney. Canada Pension Plan Investment Board investe principalmente in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso, |
— |
Ports America è una società attiva nella gestione di terminali marittimi e nelle operazioni di stivaggio su tutto il litorale statunitense. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10856 — OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).