ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
9 agosto 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 304/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10757 — MUTARES / CIMOS) ( 1 )

1

2022/C 304/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) ( 1 )

2

2022/C 304/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 304/04

Tassi di cambio dell'euro — 8 agosto 2022

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 304/05

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 304/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 304/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

11

2022/C 304/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10757 — MUTARES / CIMOS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 304/01)

Il 28 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10757. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 304/02)

Il 3 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 304/03)

Il 5 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10828. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 agosto 2022

(2022/C 304/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0199

JPY

yen giapponesi

137,62

DKK

corone danesi

7,4405

GBP

sterline inglesi

0,84165

SEK

corone svedesi

10,3650

CHF

franchi svizzeri

0,9763

ISK

corone islandesi

140,10

NOK

corone norvegesi

9,9405

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,515

HUF

fiorini ungheresi

394,27

PLN

zloty polacchi

4,7043

RON

leu rumeni

4,9163

TRY

lire turche

18,3175

AUD

dollari australiani

1,4607

CAD

dollari canadesi

1,3134

HKD

dollari di Hong Kong

8,0061

NZD

dollari neozelandesi

1,6202

SGD

dollari di Singapore

1,4058

KRW

won sudcoreani

1 329,93

ZAR

rand sudafricani

16,9694

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8931

HRK

kuna croata

7,5123

IDR

rupia indonesiana

15 147,65

MYR

ringgit malese

4,5477

PHP

peso filippino

56,554

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,380

BRL

real brasiliano

5,2380

MXN

peso messicano

20,6810

INR

rupia indiana

81,1660


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/5


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2022/C 304/05)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

POLONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

I.

Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

1.

Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Karta pobytu (carta di soggiorno)

La carta di soggiorno è rilasciata ai cittadini stranieri che abbiano ottenuto:

zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) - permesso di soggiorno temporaneo;

zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) - permesso di soggiorno permanente;

zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) – permesso di stabilimento, rilasciato prima dell'1 maggio 2014;

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) - permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo CE (rilasciato dopo l'1 ottobre 2005). Dal 12 giugno 2012 la dicitura «CE» della denominazione del permesso di soggiorno è sostituita da «UE»;

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH) - permesso di soggiorno per motivi umanitari;

status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) - status di rifugiato;

ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) - protezione sussidiaria;

Documenti rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari (beneficiari dell'accordo di recesso) in Polonia dopo la fine del periodo di transizione:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (Certificato di registrazione del soggiorno, rilasciato ai cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno);

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Documento attestante il diritto di soggiorno permanente, rilasciato ai cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno permanente);

Karta pobytowa (Carta di soggiorno, rilasciata ai familiari non cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno);

Karta stałego pobytu (Carta di soggiorno permanente, rilasciata ai familiari non cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno permanente).

Tutti i documenti summenzionati recano le seguenti diciture: «Article 50 TUE» nel campo «Tipo di permesso» e «Article 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia» nel campo «Annotazioni».

2.

Carte di soggiorno rilasciate ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'UE);

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino dell'UE).

II.

Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

1.

Carte d'identità rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

legitymacja dyplomatyczna (carta d'identità diplomatica);

legitymacja służbowa (carta d'identità ufficiale);

legitymacja konsularna (carta d'identità consolare);

legitymacja konsularna konsula honorowego (carta d'identità per console onorario);

legitymacja specjalna (carta d'identità speciale).

2.

Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich) [Elenco dei partecipanti a viaggi all'interno dell'Unione europea (decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro)].

3.

Documenti rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari prima della fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso in conformità della direttiva 2004/38/CE e che possono essere utilizzati dagli stessi dopo la fine del periodo di transizione (i documenti rimarranno validi al più tardi fino al 31 dicembre 2021):

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (documento attestante il diritto di soggiorno permanente);

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE);

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'UE).

4.

Documenti provvisori rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso:

Zaświadczenie (certificato) della validità di un anno, attestante la presentazione di una domanda di registrazione del soggiorno e/o di rilascio di un documento di soggiorno per il beneficiario dell'accordo di recesso (in caso di domanda presentata entro il 31 dicembre 2021) (il certificato, insieme a un documento di viaggio in corso di validità, autorizza il titolare ad attraversare più volte la frontiera senza l'obbligo di visto).

5.

Diia.pl (o servizio Diia.pl) – documento d'identità digitale rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della Legge del 12 marzo 2022 sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina nell'ambito del conflitto armato nel territorio dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale 2022, voce 583), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

Diia.pl è un servizio fornito dal Ministero della digitalizzazione, ai sensi dell'articolo 19e.2(2) della Legge sulla digitalizzazione in combinato disposto con l'articolo 10.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina. È disponibile su un'applicazione sul dispositivo mobile dell'utente ed è rivolto ai cittadini dell'Ucraina o ai coniugi di un cittadino dell'Ucraina non aventi la cittadinanza ucraina, che non siano cittadini polacchi o di un altro Stato membro dell'UE e che siano arrivati dall'Ucraina nella Repubblica di Polonia a decorrere dal 24 febbraio 2022. Il servizio consente di scaricare dai registri i dati personali di tali utenti, di conservarli in forma cifrata sui loro dispositivi mobili, e di esibirli ai fini di conferma della propria identità.

Diia.pl può essere utilizzato dai rifugiati ucraini beneficiari di protezione temporanea che soggiornano legalmente nel territorio polacco ai sensi dell'articolo 2.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina e che hanno ricevuto un numero di identificazione nazionale (PESEL).

L'articolo 2.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina stabilisce che, «se un cittadino ucraino ai sensi dell'articolo 1.1, è arrivato legalmente nel territorio della Repubblica di Polonia nel periodo fra il 24 febbraio 2022 e il giorno indicato nelle disposizioni adottate in base all'articolo 2.4 (data non ancora stabilita), e dichiara l'intenzione di soggiornare nel territorio della Repubblica di Polonia, tale soggiorno è considerato legale per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 24 febbraio 2022 (…) Il soggiorno di un bambino nato sul territorio della Repubblica di Polonia da una madre che rientra nella categorie di persone di cui alla prima frase è anch'egli considerato legale per lo stesso periodo di soggiorno della madre».

Diia.pl si basa:

sull'articolo 10 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina.

Diia.pl funge da conferma dell'identità dell'utente ed è una prova equivalente a un documento ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi,

e dovrebbe essere considerato come un titolo di soggiorno ai sensi

dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio.

Il documento Diia.pl può essere utilizzato da ogni persona di maggiore età.

6.

Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (certificato di fruizione della protezione temporanea), rilasciato agli stranieri che beneficiano della protezione temporanea ai sensi dell'articolo 106 della Legge del 13 giugno 2003 sulla concessione della protezione agli stranieri sul territorio della Repubblica di Polonia (Gazzetta ufficiale 2021, voce 1108, quale modificata), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1). Qualora il periodo di protezione temporanea sia prorogato da una normativa dell'Unione, la validità del certificato va estesa di conseguenza.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, il certificato dovrebbe essere considerato un titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della stessa direttiva.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.

GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.

GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5.

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.

GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.

GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.

GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.

GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.

GU C 63 del 7.2. 2022, pag. 6.

GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.


(1)  Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 304/06)

1.   

In data 1o agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

RTL Deutschland GmbH («RTL Deutschland», Germania),

Seven.One Entertainment Group GmbH («Seven.One Entertainment Group», Germania),

The Addressable TV GmbH («Addressable TV Technology JV», Germania),

RTL e Seven.One Entertainment Group acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Addressable TV Technology JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RTL Deutschland è attiva nell'ambito dell'intrattenimento televisivo e online e offre servizi di produzione e servizi radiotelevisivi;

Seven.One Entertainment Group è attiva nell'ambito dell'intrattenimento televisivo e online e offre servizi di produzione e servizi radiotelevisivi;

3.   

Addressable TV Technology JV svilupperà servizi finalizzati a promuovere al meglio l’accessibilità e ad attuare le norme tecniche non proprietarie preesistenti in materia di tecnologia relativa all’ATV (Addressable TV - TV indirizzabile). In particolare, definirà le funzionalità della tecnologia relativa all’ATV e fornirà alle emittenti e ai produttori di apparecchi elettronici di largo consumo strumenti basati su app che permettano loro di verificare e certificare che le rispettive tecnologie relative all’ATV corrispondano ai sofisticati requisiti tecnici di attuazione definiti da Addressable TV Technology JV.

4.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 304/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Verdicchio di Matelica»

PDO-IT-A0481-AM03

Data della comunicazione: 27.5.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Confezionamento - contenitori e capacità

Descrizione: per il vino «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. Inoltre, la tipologia Passito, deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50.

Motivi: si tratta della opportunità ulteriore di confezionamento del vino Verdicchio di Matelica in contenitori alternativi al vetro voluta dai produttori dopo accurate valutazioni tecniche e commerciali, così come l'indicazione della capacità minima delle bottiglie per la tipologia vini passiti.

La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico.

2.   Annata di produzione delle uve

Descrizione: per i vini Verdicchio di Matelica, ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve.

Motivi: si tratta di una migliore indicazione concernente l'etichettatura dei prodotti della denominazione.

La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico.

3.   Riferimenti alla struttura di controllo - variazione indirizzo

Descrizione: viene modificato l'indirizzo di Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. da Via Piave n. 24, a Via Venti Settembre n. 98/G – 00187 Roma.

Motivi: si tratta del trasferimento della sede legale della struttura di controllo della denominazione Verdicchio di Matelica.

La modifica riguarda l'articolo 10 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Verdicchio di Matelica

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione dei vini

1.   Verdicchio di Matelica

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini DOP Verdicchio di Matelica, sono caratterizzati da colore giallo paglierino tenue, all'odore sono caratteristici e delicati, al sapore sono asciutti armonici con retrogusto amarognolo.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Verdicchio di Matelica passito

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini DOP Verdicchio di Matelica passito sono caratterizzati da colore che va dal giallo all’ambrato, all’odore sono caratteristici eterei, intensi, al sapore sono da amabili a dolci, vellutati con retrogusto amarognolo caratteristico.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Verdicchio di Matelica spumante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini DOP Verdicchio di Matelica spumante sono caratterizzati da colore giallo paglierino con riflessi verdolini, hanno odore caratteristico delicato, fine ampio e composito, spuma fine e persistente, sapore da extrabrut a secco, sono sapidi freschi fini ed armonici.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

5.2.   Rese massime

1.   Verdicchio di Matelica

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.   Verdicchio di Matelica passito

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

3.   Verdicchio di Matelica spumante

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini DOP Verdicchio di Matelica, comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.

7.   Varietà di uve da vino

Verdicchio bianco B. - Trebbiano di Soave B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

Verdicchio di Matelica

I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdichio di Matelica, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione e, di vinificazione del Verdicchio. Tradizionali ed ampiamente documentati nella zona sono la produzione ed il consumo di vini spumanti e passiti nel corso dei secoli. L’interazione dei fattori umani con i fattori naturali unici dell’area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni conferiscono ai vini DOP Verdicchio di Matelica caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varietà autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Indicazione anno di produzione delle uve

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella etichettatura dei vini DOP «Verdicchio di Matelica» ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Confezionamento e contenitori

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per i vini «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Per la tipologia di vino «Verdicchio di Matelica» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 1,50 litri.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18198


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/15


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 304/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Pla de Bages»

PDO-ES-A1557-AM06

Data della comunicazione: 21.6.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Diminuzione del titolo alcolometrico per alcuni vini rosati

Descrizione

Il titolo alcolometrico minimo richiesto per i vini rosati dei vitigni Mandó e Picapoll Negro è ridotto da 12,5 % vol. a 11,5 % vol.

Viene introdotta una disposizione secondo cui, in caso di coupage di varietà per un vino rosato, il grado applicabile viene determinato in base alla proporzione di tali varietà.

La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Motivazione

Picapoll negro e Mandó sono varietà recuperate della zona DOP Pla de Bages e inserite, rispettivamente dal 2014 e dal 2016, nel disciplinare di produzione.

Le caratteristiche delle loro uve rendono difficile raggiungere un livello elevato di titolo alcolometrico, come già avviene per altre varietà di vitis vinifera. Per questi motivi si ritiene opportuno ridurre da 12,5o a 11,5o il titolo alcolometrico minimo dei vini rosati prodotti a partire da Mandó e Picapoll negro.

2.   Modifica della descrizione organolettica

Descrizione

Una parte del testo che descrive i vini è stata spostata e sostituita da una tabella delle caratteristiche organolettiche.

La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Motivazione

La motivazione alla base di questa modifica è l'orientamento tecnico del disciplinare di produzione e la necessità che la sua lettura e la sua interpretazione siano il più possibile chiare e obiettive.

3.   Riclassificazione delle varietà

Descrizione

Modifica della distribuzione delle varietà autorizzate e raccomandate. Le varietà rimangono le stesse; tuttavia, le varietà Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon da raccomandate diventano autorizzate. Al contrario, la varietà Mandó/Garró passa da autorizzata a raccomandata.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Motivazione

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di organizzare l'insieme di varietà al fine di evidenziare le varietà raccomandate secondo le linee strategiche della denominazione di origine in relazione alle varietà considerate locali e più adatte alla zona.

4.   Migliore formulazione relativa al legame

Descrizione

È stata migliorata la formulazione della categoria «vino».

La modifica interessa il punto 7 del disciplinare di produzione e il punto 8.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, in quanto mero miglioramento redazionale del legame e non modifica dello stesso.

Motivazione

La motivazione alla base di questa modifica è l'orientamento tecnico del disciplinare di produzione e la necessità che la sua lettura e la sua interpretazione siano il più possibile chiare e obiettive.

In ragione di quanto precede, le caratteristiche uniche del prodotto sono state riformulate nella sezione Link

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Pla de Bages

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

BIANCO: Colore da giallo pallido a giallo scuro (dorato). Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Di norma sono leggeri.

ROSATO: Di colore rosso che va dal rosa pallido e/o buccia di cipolla al rosso ciliegia. Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Di norma sono leggeri.

*

Il titolo alcolometrico effettivo minimo per i rosati elaborati solo con Sumoll, Ull de llebre, Garró/Mandó e Picapoll negro è pari a 11,5 % vol. e il restante pari a 12,5 % vol. Per i vini di diverse varietà con due gradi minimi diversi, il grado minimo di stagionatura deve essere direttamente proporzionale al grado minimo di ciascuna varietà e alla percentuale delle stesse.

*

I vini invecchiati per oltre un anno e i vini invecchiati in botti di legno entro lo stesso anno, per la fermentazione e/o l’invecchiamento, presentano un’acidità volatile reale massima pari a 0,9 gr/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

11

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

2.   Vino rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore rosso con sfumature variabili da violetto a ocra a seconda della produzione e dell'invecchiamento. Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Variabile a seconda della produzione/invecchiamento. Da leggerei e freschi a più strutturati e concentrati.

*

Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini ottenuti solo da uve Sumoll, Ull de llebre, Picapoll negro e Garró/Mandó è pari a 11,5 % vol.

*

I vini invecchiati per oltre un anno e i vini invecchiati in botti di legno entro lo stesso anno, per la fermentazione e/o l’invecchiamento, presentano un’acidità volatile reale massima pari a 1,1 gr/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

12,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

3.   Vino frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Corrispondono alle descrizioni di cui sopra a seconda del relativo colore. Presenza di bollicine. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi dovuti all'invecchiamento. Vini freschi grazie alla presenza di anidride carbonica, che a sua volta aumenta il senso di struttura e di larghezza in bocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

4.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Corrispondono alle descrizioni di cui sopra a seconda del relativo colore. Presenza di bollicine. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi dovuti all'invecchiamento. Vini freschi grazie alla presenza di anidride carbonica, che a sua volta aumenta il senso di struttura e di larghezza in bocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

5.   Vini liquorosi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Giallo, ambra, dorato, rosso, tostato. Presenza di aromi di frutta fresca o di frutta matura a seconda della produzione/invecchiamento. Opulento e persistente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

15

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica colturale

Le pratiche di coltivazione devono essere quelle tradizionali, volte a ottenere la migliore qualità. Tutte le operazioni viticole devono rispettare tanto l'equilibrio fisiologico della pianta quanto l'ambiente, nonché applicare le conoscenze agronomiche volte ad ottenere uve in condizioni ottimali per la vinificazione.

L'allevamento delle viti segue pratiche e metodi generalmente accettati per la viticoltura.

L'uva vendemmiata deve essere trasportata il più velocemente possibile e con mezzi che ne garantiscano la conservazione della qualità.

2.   Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La vendemmia deve essere effettuata con la massima cura e per la produzione di vini protetti devono essere utilizzate solo uve sane, con il grado di maturazione necessario per ottenere vini con una gradazione alcolica volumetrica naturale pari o superiore a 9,5 % vol. per i vini bianchi e 11 % vol. per i vini rossi. Tale gradazione alcolica volumetrica naturale minima è pari a 9,5 % vol. per i vini frizzanti e i vini spumanti di qualità.

5.2.   Rese massime

1.

Varietà bianche

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

Varietà bianche

70 ettolitri per ettaro

3.

Varietà rosse

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

Varietà rosse

63 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

I comuni di produzione della DOP «Pla de Bages» sono i seguenti:

 

Aguilar de Segarra

 

Artés

 

Avinyó

 

Balsareny

 

Calders

 

Callús

 

Cardona

 

Castellbell i el Vilar

 

Castellfollit del Boix

 

Castellgalí

 

Castellnou de Bages

 

El Pont de Vilomara i Rocafort

 

L'Estany

 

Fonollosa

 

Gaià

 

Manresa

 

Marganell

 

Moià

 

Monistrol de Calders

 

Monistrol de Montserrat

 

Mura

 

Navarcles

 

Navàs

 

Rajadell

 

Sallent

 

Sant Feliu Sasserra

 

Sant Fruitós de Bages

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

Sant Mateu de Bages

 

Sant Salvador de Guardiola

 

Sant Vicenç de Castellet

 

Santpedor

 

Santa Maria d'Oló

 

Súria

 

Talamanca

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

PICAPOLL BLANCO

 

SUMOLL TINTO

 

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Sotto il profilo agroclimatico, la regione è caratterizzata da una temperatura e una pluviometria considerevolmente differenti rispetto alle regioni limitrofe. D'altro canto, l'altitudine media della regione rappresenta un vantaggio per i vini DOP Pla de Bages. La distanza dal mare e la barriera pre-litorale conferiscono alla nostra DOP alcune peculiarità climatiche che si collocano a metà strada tra il clima mediterraneo e il clima continentale interno.

Poiché la zona risente fortemente dell'influenza dei Pirenei, gli aromi dei vini bianchi sono caratterizzati dalla parte più fresca di quelli distintivi di ciascuna varietà; tra questi si segnalano in particolare i vini prodotti a partire dalla varietà Picapoll. Questo clima permette inoltre di ottenere vini leggeri caratterizzati da un buon nucleo acido. Per aumentarne il volume in bocca sono utilizzate pratiche vinicole, quali l'affinamento su fecce o l'invecchiamento in botte.

L'importante massa forestale della regione, che circonda la maggior parte dei vigneti, e la quantità di erbe aromatiche presenti ovunque nella regione definiscono un terroir tipico e particolare della regione del Bages che influenza in modo rilevante e specifico tutti i prodotti vinicoli della DOP Pla de Bages. Gli aromi primari dei vini sono, infatti, impregnati degli odori di tali erbe, tra cui il rosmarino, la lavanda e il timo.

Il clima freddo favorisce una maturazione lenta in autunno, facilitando un buon accumulo di colore in tutte le varietà. Tuttavia, occorre sottolineare la presenza di varietà autoctone come Mandó, Sumoll e Picapoll Negro, che per definizione possono avere un potenziale colorante inferiore.

La componente aromatica deve la sua caratteristica a una zona che rispetta le caratteristiche tipiche della maggior parte delle varietà. Trattandosi di una zona di maturazione tardiva rispetto alla media dello stato, essi mantengono di solito gli aromi primari. In alcuni vini rossi, a causa della forte presenza di foreste che circondano i vigneti della regione, si riscontrano note balsamiche che ne accentuano la percezione di frescura.

8.2.   Vino frizzante

Cfr. le considerazioni di cui alla sezione precedente sui vini.

8.3.   Vino spumante di qualità

La regione di Bages vanta una lunga tradizione di vini spumanti. In particolare, il comune di Artés è protetto dalla DOP Cava, dal momento che fin dall'inizio del XX secolo ha visto sperimentare e produrre tale tipo di vino, dimostrandosi così pioniere nella produzione di vini spumanti.

8.4.   Vino liquoroso

Nella regione di Bages, i vini liquorosi sono prodotti da tempo immemorabile. Già molti anni fa, infatti, il «rancio», la «mistela» e il vino dolce naturale erano bevuti abitualmente nelle abitazioni della regione. La combinazione di un metodo di produzione tradizionale con le varietà vinifere regionali, influenzate dall'agroclima descritto sopra, conferisce a tali vini alcune caratteristiche organolettiche particolari.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico

 

Normativa nazionale

Tipo di condizione ulteriore

 

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

 

Il condizionamento dei vini della DOP Pla de Bages deve avvenire nella zona specificata nel relativo regolamento, come deciso dal Consejo Regulador alla luce del fatto che, data la superficie limitata della DOP, qualsiasi possibile intromissione esterna potrebbe influire negativamente sulla qualità, esulando dal controllo dello stesso Consejo, e inficiare così le norme stabilite.

Link al disciplinare di produzione

https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/DO-Pla-de-Bages-Crtl-canvis-v-gener2022.pdf


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.