ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 304/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10757 — MUTARES / CIMOS) ( 1 ) |
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2022/C 304/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) ( 1 ) |
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2022/C 304/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 304/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2022/C 304/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 304/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 304/07 |
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2022/C 304/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10757 — MUTARES / CIMOS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 304/01)
Il 28 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10757. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 304/02)
Il 3 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 304/03)
Il 5 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10828. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 agosto 2022
(2022/C 304/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0199 |
JPY |
yen giapponesi |
137,62 |
DKK |
corone danesi |
7,4405 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84165 |
SEK |
corone svedesi |
10,3650 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9763 |
ISK |
corone islandesi |
140,10 |
NOK |
corone norvegesi |
9,9405 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,515 |
HUF |
fiorini ungheresi |
394,27 |
PLN |
zloty polacchi |
4,7043 |
RON |
leu rumeni |
4,9163 |
TRY |
lire turche |
18,3175 |
AUD |
dollari australiani |
1,4607 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3134 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,0061 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6202 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4058 |
KRW |
won sudcoreani |
1 329,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,9694 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8931 |
HRK |
kuna croata |
7,5123 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 147,65 |
MYR |
ringgit malese |
4,5477 |
PHP |
peso filippino |
56,554 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,380 |
BRL |
real brasiliano |
5,2380 |
MXN |
peso messicano |
20,6810 |
INR |
rupia indiana |
81,1660 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/5 |
Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2022/C 304/05)
La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
POLONIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
I. |
Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
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II. |
Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
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Elenco delle precedenti pubblicazioni
GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.
GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.
GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5.
GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.
GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.
GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.
GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.
GU C 63 del 7.2. 2022, pag. 6.
GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.
(1) Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 304/06)
1.
In data 1o agosto 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
RTL Deutschland GmbH («RTL Deutschland», Germania), |
— |
Seven.One Entertainment Group GmbH («Seven.One Entertainment Group», Germania), |
— |
The Addressable TV GmbH («Addressable TV Technology JV», Germania), |
RTL e Seven.One Entertainment Group acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Addressable TV Technology JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
RTL Deutschland è attiva nell'ambito dell'intrattenimento televisivo e online e offre servizi di produzione e servizi radiotelevisivi; |
— |
Seven.One Entertainment Group è attiva nell'ambito dell'intrattenimento televisivo e online e offre servizi di produzione e servizi radiotelevisivi; |
3.
Addressable TV Technology JV svilupperà servizi finalizzati a promuovere al meglio l’accessibilità e ad attuare le norme tecniche non proprietarie preesistenti in materia di tecnologia relativa all’ATV (Addressable TV - TV indirizzabile). In particolare, definirà le funzionalità della tecnologia relativa all’ATV e fornirà alle emittenti e ai produttori di apparecchi elettronici di largo consumo strumenti basati su app che permettano loro di verificare e certificare che le rispettive tecnologie relative all’ATV corrispondano ai sofisticati requisiti tecnici di attuazione definiti da Addressable TV Technology JV.
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/11 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 304/07)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Verdicchio di Matelica»
PDO-IT-A0481-AM03
Data della comunicazione: 27.5.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Confezionamento - contenitori e capacità
Descrizione: per il vino «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. Inoltre, la tipologia Passito, deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50.
Motivi: si tratta della opportunità ulteriore di confezionamento del vino Verdicchio di Matelica in contenitori alternativi al vetro voluta dai produttori dopo accurate valutazioni tecniche e commerciali, così come l'indicazione della capacità minima delle bottiglie per la tipologia vini passiti.
La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico.
2. Annata di produzione delle uve
Descrizione: per i vini Verdicchio di Matelica, ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve.
Motivi: si tratta di una migliore indicazione concernente l'etichettatura dei prodotti della denominazione.
La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico.
3. Riferimenti alla struttura di controllo - variazione indirizzo
Descrizione: viene modificato l'indirizzo di Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. da Via Piave n. 24, a Via Venti Settembre n. 98/G – 00187 Roma.
Motivi: si tratta del trasferimento della sede legale della struttura di controllo della denominazione Verdicchio di Matelica.
La modifica riguarda l'articolo 10 del disciplinare e non riguarda il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Verdicchio di Matelica
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione dei vini
1. Verdicchio di Matelica
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Verdicchio di Matelica, sono caratterizzati da colore giallo paglierino tenue, all'odore sono caratteristici e delicati, al sapore sono asciutti armonici con retrogusto amarognolo.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. Verdicchio di Matelica passito
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Verdicchio di Matelica passito sono caratterizzati da colore che va dal giallo all’ambrato, all’odore sono caratteristici eterei, intensi, al sapore sono da amabili a dolci, vellutati con retrogusto amarognolo caratteristico.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
4,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. Verdicchio di Matelica spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Verdicchio di Matelica spumante sono caratterizzati da colore giallo paglierino con riflessi verdolini, hanno odore caratteristico delicato, fine ampio e composito, spuma fine e persistente, sapore da extrabrut a secco, sono sapidi freschi fini ed armonici.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
—
5.2. Rese massime
1. Verdicchio di Matelica
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Verdicchio di Matelica passito
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Verdicchio di Matelica spumante
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini DOP Verdicchio di Matelica, comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
7. Varietà di uve da vino
Verdicchio bianco B. - Trebbiano di Soave B.
8. Descrizione del legame/dei legami
Verdicchio di Matelica
I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdichio di Matelica, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione e, di vinificazione del Verdicchio. Tradizionali ed ampiamente documentati nella zona sono la produzione ed il consumo di vini spumanti e passiti nel corso dei secoli. L’interazione dei fattori umani con i fattori naturali unici dell’area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni conferiscono ai vini DOP Verdicchio di Matelica caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varietà autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Indicazione anno di produzione delle uve
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella etichettatura dei vini DOP «Verdicchio di Matelica» ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Confezionamento e contenitori
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Per i vini «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.
Per la tipologia di vino «Verdicchio di Matelica» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 1,50 litri.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18198
9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/15 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 304/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Pla de Bages»
PDO-ES-A1557-AM06
Data della comunicazione: 21.6.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Diminuzione del titolo alcolometrico per alcuni vini rosati
Descrizione
Il titolo alcolometrico minimo richiesto per i vini rosati dei vitigni Mandó e Picapoll Negro è ridotto da 12,5 % vol. a 11,5 % vol.
Viene introdotta una disposizione secondo cui, in caso di coupage di varietà per un vino rosato, il grado applicabile viene determinato in base alla proporzione di tali varietà.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Motivazione
Picapoll negro e Mandó sono varietà recuperate della zona DOP Pla de Bages e inserite, rispettivamente dal 2014 e dal 2016, nel disciplinare di produzione.
Le caratteristiche delle loro uve rendono difficile raggiungere un livello elevato di titolo alcolometrico, come già avviene per altre varietà di vitis vinifera. Per questi motivi si ritiene opportuno ridurre da 12,5o a 11,5o il titolo alcolometrico minimo dei vini rosati prodotti a partire da Mandó e Picapoll negro.
2. Modifica della descrizione organolettica
Descrizione
Una parte del testo che descrive i vini è stata spostata e sostituita da una tabella delle caratteristiche organolettiche.
La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Motivazione
La motivazione alla base di questa modifica è l'orientamento tecnico del disciplinare di produzione e la necessità che la sua lettura e la sua interpretazione siano il più possibile chiare e obiettive.
3. Riclassificazione delle varietà
Descrizione
Modifica della distribuzione delle varietà autorizzate e raccomandate. Le varietà rimangono le stesse; tuttavia, le varietà Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon da raccomandate diventano autorizzate. Al contrario, la varietà Mandó/Garró passa da autorizzata a raccomandata.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Motivazione
Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di organizzare l'insieme di varietà al fine di evidenziare le varietà raccomandate secondo le linee strategiche della denominazione di origine in relazione alle varietà considerate locali e più adatte alla zona.
4. Migliore formulazione relativa al legame
Descrizione
È stata migliorata la formulazione della categoria «vino».
La modifica interessa il punto 7 del disciplinare di produzione e il punto 8.1 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria e pertanto non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, in quanto mero miglioramento redazionale del legame e non modifica dello stesso.
Motivazione
La motivazione alla base di questa modifica è l'orientamento tecnico del disciplinare di produzione e la necessità che la sua lettura e la sua interpretazione siano il più possibile chiare e obiettive.
In ragione di quanto precede, le caratteristiche uniche del prodotto sono state riformulate nella sezione Link
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Pla de Bages
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini bianchi e rosati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
BIANCO: Colore da giallo pallido a giallo scuro (dorato). Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Di norma sono leggeri.
ROSATO: Di colore rosso che va dal rosa pallido e/o buccia di cipolla al rosso ciliegia. Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Di norma sono leggeri.
* |
Il titolo alcolometrico effettivo minimo per i rosati elaborati solo con Sumoll, Ull de llebre, Garró/Mandó e Picapoll negro è pari a 11,5 % vol. e il restante pari a 12,5 % vol. Per i vini di diverse varietà con due gradi minimi diversi, il grado minimo di stagionatura deve essere direttamente proporzionale al grado minimo di ciascuna varietà e alla percentuale delle stesse. |
* |
I vini invecchiati per oltre un anno e i vini invecchiati in botti di legno entro lo stesso anno, per la fermentazione e/o l’invecchiamento, presentano un’acidità volatile reale massima pari a 0,9 gr/l. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.) |
11 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
2. Vino rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore rosso con sfumature variabili da violetto a ocra a seconda della produzione e dell'invecchiamento. Aspetto pulito privo di torbidità. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi legnosi dovuti all'invecchiamento. Variabile a seconda della produzione/invecchiamento. Da leggerei e freschi a più strutturati e concentrati.
* |
Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini ottenuti solo da uve Sumoll, Ull de llebre, Picapoll negro e Garró/Mandó è pari a 11,5 % vol. |
* |
I vini invecchiati per oltre un anno e i vini invecchiati in botti di legno entro lo stesso anno, per la fermentazione e/o l’invecchiamento, presentano un’acidità volatile reale massima pari a 1,1 gr/l. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.) |
12,5 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
3. Vino frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Corrispondono alle descrizioni di cui sopra a seconda del relativo colore. Presenza di bollicine. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi dovuti all'invecchiamento. Vini freschi grazie alla presenza di anidride carbonica, che a sua volta aumenta il senso di struttura e di larghezza in bocca.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
4. Vino spumante di qualità
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Corrispondono alle descrizioni di cui sopra a seconda del relativo colore. Presenza di bollicine. Presenza di aromi fruttati. In alcuni casi possono presentare aromi dovuti all'invecchiamento. Vini freschi grazie alla presenza di anidride carbonica, che a sua volta aumenta il senso di struttura e di larghezza in bocca.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Vini liquorosi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Giallo, ambra, dorato, rosso, tostato. Presenza di aromi di frutta fresca o di frutta matura a seconda della produzione/invecchiamento. Opulento e persistente.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.) |
15 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Le pratiche di coltivazione devono essere quelle tradizionali, volte a ottenere la migliore qualità. Tutte le operazioni viticole devono rispettare tanto l'equilibrio fisiologico della pianta quanto l'ambiente, nonché applicare le conoscenze agronomiche volte ad ottenere uve in condizioni ottimali per la vinificazione.
L'allevamento delle viti segue pratiche e metodi generalmente accettati per la viticoltura.
L'uva vendemmiata deve essere trasportata il più velocemente possibile e con mezzi che ne garantiscano la conservazione della qualità.
2.
La vendemmia deve essere effettuata con la massima cura e per la produzione di vini protetti devono essere utilizzate solo uve sane, con il grado di maturazione necessario per ottenere vini con una gradazione alcolica volumetrica naturale pari o superiore a 9,5 % vol. per i vini bianchi e 11 % vol. per i vini rossi. Tale gradazione alcolica volumetrica naturale minima è pari a 9,5 % vol. per i vini frizzanti e i vini spumanti di qualità.
5.2. Rese massime
1. |
10 000 chilogrammi di uve per ettaro |
2. |
70 ettolitri per ettaro |
3. |
9 000 chilogrammi di uve per ettaro |
4. |
63 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
I comuni di produzione della DOP «Pla de Bages» sono i seguenti:
|
Aguilar de Segarra |
|
Artés |
|
Avinyó |
|
Balsareny |
|
Calders |
|
Callús |
|
Cardona |
|
Castellbell i el Vilar |
|
Castellfollit del Boix |
|
Castellgalí |
|
Castellnou de Bages |
|
El Pont de Vilomara i Rocafort |
|
L'Estany |
|
Fonollosa |
|
Gaià |
|
Manresa |
|
Marganell |
|
Moià |
|
Monistrol de Calders |
|
Monistrol de Montserrat |
|
Mura |
|
Navarcles |
|
Navàs |
|
Rajadell |
|
Sallent |
|
Sant Feliu Sasserra |
|
Sant Fruitós de Bages |
|
Sant Joan de Vilatorrada |
|
Sant Mateu de Bages |
|
Sant Salvador de Guardiola |
|
Sant Vicenç de Castellet |
|
Santpedor |
|
Santa Maria d'Oló |
|
Súria |
|
Talamanca |
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
PICAPOLL BLANCO |
|
SUMOLL TINTO |
|
TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
Sotto il profilo agroclimatico, la regione è caratterizzata da una temperatura e una pluviometria considerevolmente differenti rispetto alle regioni limitrofe. D'altro canto, l'altitudine media della regione rappresenta un vantaggio per i vini DOP Pla de Bages. La distanza dal mare e la barriera pre-litorale conferiscono alla nostra DOP alcune peculiarità climatiche che si collocano a metà strada tra il clima mediterraneo e il clima continentale interno.
Poiché la zona risente fortemente dell'influenza dei Pirenei, gli aromi dei vini bianchi sono caratterizzati dalla parte più fresca di quelli distintivi di ciascuna varietà; tra questi si segnalano in particolare i vini prodotti a partire dalla varietà Picapoll. Questo clima permette inoltre di ottenere vini leggeri caratterizzati da un buon nucleo acido. Per aumentarne il volume in bocca sono utilizzate pratiche vinicole, quali l'affinamento su fecce o l'invecchiamento in botte.
L'importante massa forestale della regione, che circonda la maggior parte dei vigneti, e la quantità di erbe aromatiche presenti ovunque nella regione definiscono un terroir tipico e particolare della regione del Bages che influenza in modo rilevante e specifico tutti i prodotti vinicoli della DOP Pla de Bages. Gli aromi primari dei vini sono, infatti, impregnati degli odori di tali erbe, tra cui il rosmarino, la lavanda e il timo.
Il clima freddo favorisce una maturazione lenta in autunno, facilitando un buon accumulo di colore in tutte le varietà. Tuttavia, occorre sottolineare la presenza di varietà autoctone come Mandó, Sumoll e Picapoll Negro, che per definizione possono avere un potenziale colorante inferiore.
La componente aromatica deve la sua caratteristica a una zona che rispetta le caratteristiche tipiche della maggior parte delle varietà. Trattandosi di una zona di maturazione tardiva rispetto alla media dello stato, essi mantengono di solito gli aromi primari. In alcuni vini rossi, a causa della forte presenza di foreste che circondano i vigneti della regione, si riscontrano note balsamiche che ne accentuano la percezione di frescura.
8.2. Vino frizzante
Cfr. le considerazioni di cui alla sezione precedente sui vini.
8.3. Vino spumante di qualità
La regione di Bages vanta una lunga tradizione di vini spumanti. In particolare, il comune di Artés è protetto dalla DOP Cava, dal momento che fin dall'inizio del XX secolo ha visto sperimentare e produrre tale tipo di vino, dimostrandosi così pioniere nella produzione di vini spumanti.
8.4. Vino liquoroso
Nella regione di Bages, i vini liquorosi sono prodotti da tempo immemorabile. Già molti anni fa, infatti, il «rancio», la «mistela» e il vino dolce naturale erano bevuti abitualmente nelle abitazioni della regione. La combinazione di un metodo di produzione tradizionale con le varietà vinifere regionali, influenzate dall'agroclima descritto sopra, conferisce a tali vini alcune caratteristiche organolettiche particolari.
9. Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
|
Normativa nazionale |
Tipo di condizione ulteriore
|
Condizionamento nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione
|
Il condizionamento dei vini della DOP Pla de Bages deve avvenire nella zona specificata nel relativo regolamento, come deciso dal Consejo Regulador alla luce del fatto che, data la superficie limitata della DOP, qualsiasi possibile intromissione esterna potrebbe influire negativamente sulla qualità, esulando dal controllo dello stesso Consejo, e inficiare così le norme stabilite. |
Link al disciplinare di produzione
https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/DO-Pla-de-Bages-Crtl-canvis-v-gener2022.pdf