ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
5 agosto 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

2022/C 301/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul sostegno delle regioni e delle città dell’UE all’Ucraina

1

2022/C 301/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica

6

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

2022/C 301/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare le relazioni tra l’UE e il Regno Unito a livello subnazionale e rimediare all’impatto sui territori dovuto al recesso del Regno Unito dall’UE

11

2022/C 301/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Nuovo Bauhaus europeo — Bello, sostenibile, insieme

16

2022/C 301/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Missioni europee

22

2022/C 301/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie

33

2022/C 301/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica

40

2022/C 301/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

45

2022/C 301/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia europea per le università

51

2022/C 301/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Futuri aiuti di Stato dell’UE nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali

56

2022/C 301/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia forestale dell'UE per il 2030

61


 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

2022/C 301/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’attuazione socialmente equa del Green Deal europeo

70

2022/C 301/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la democrazia e l’integrità delle elezioni

102

2022/C 301/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — Far funzionare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le città e le regioni dell’UE

116

2022/C 301/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sull’efficienza energetica per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

139

2022/C 301/16

Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

184

2022/C 301/17

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del regolamento LULUCF e del regolamento sulla condivisione degli sforzi

221


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul sostegno delle regioni e delle città dell’UE all’Ucraina

(2022/C 301/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.   

condanna l’invasione dell’Ucraina — non provocata e ingiustificata — iniziata il 24 febbraio 2022 dalla Federazione russa con il sostegno della Bielorussia;

2.   

chiede un cessate il fuoco immediato e incondizionato oltre all’apertura di corridoi umanitari sicuri; la Russia deve interrompere immediatamente ogni azione militare e ritirare tutte le forze militari e paramilitari, nonché i funzionari amministrativi, dai territori ucraini occupati;

3.   

sottolinea che quest’invasione è un atto criminale contro il popolo ucraino e contro la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, oltre che una brutale violazione dei principi democratici e dello Stato di diritto; ribadisce che gli attacchi indiscriminati contro i civili, tra cui i sindaci di città e piccoli comuni, rappresentano crimini di guerra perpetrati dall’esercito russo in violazione del diritto internazionale: in particolare della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del memorandum di Budapest; tutte le violazioni dei diritti umani, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi sul territorio ucraino devono essere registrati, indagati e giudicati sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale;

4.   

manifesta la sua solidarietà al popolo ucraino, che difende la propria patria contro gli invasori russi; esprime il più profondo cordoglio per la perdita di vite umane e le sofferenze provocate dalle atrocità perpetrate dai russi;

5.   

riafferma il proprio sostegno agli enti locali e regionali dell’Ucraina e chiede l’immediato rilascio dei sindaci e dei funzionari pubblici ucraini sequestrati dalle forze d’occupazione russe in violazione della quarta Convenzione di Ginevra;

6.   

afferma che solo il popolo ucraino ha il diritto di scegliere democraticamente i propri leader a livello nazionale, regionale e locale e dichiara che non riconoscerà alcuna autorità regionale o locale installata dalla Russia in Ucraina, né collaborerà con essa;

Concrete dimostrazioni di solidarietà con gli enti locali e regionali

7.

sottolinea la straordinaria solidarietà dimostrata dai cittadini dell’UE verso coloro che fuggono dalla guerra che insanguina l’Ucraina; esprime preoccupazione per la sorte degli ucraini deportati a forza verso territori controllati dai russi; elogia le autorità dell’Unione europea per l’unità di cui hanno dato prova di fronte alla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, per l’intensificazione della solidarietà tramite aiuti umanitari e l’assistenza d’emergenza della protezione civile, e per l’attivazione del meccanismo di protezione immediata a favore di coloro che fuggono dalla guerra; rileva che questi aiuti dovranno essere notevolmente incrementati nei prossimi mesi per scongiurare una crisi umanitaria nelle regioni di frontiera dell’UE;

8.

si impegna a mobilitare ulteriormente città e regioni per fornire aiuti ai profughi che giungono dall’Ucraina; segnala in particolare le esigenze delle regioni di frontiera in termini di sostegno logistico per l’accoglienza iniziale e il transito;

9.

invita gli enti locali e regionali europei a chiedere od offrire sostegno tramite la piattaforma di informazione e sostegno Help Ukraine (1) lanciata dal CdR;

10.

fa suo l’appello degli enti locali e regionali dell’Ucraina e dell’UE a rivitalizzare o costituire ex novo partenariati e gemellaggi tra città e regioni, in vista del processo di ricostruzione;

Rafforzamento della prospettiva europea dell’Ucraina

11.

sottolinea che le riforme intraprese dall’Ucraina in materia di decentramento e sviluppo regionale hanno recato un notevole contribuito al consolidamento della democrazia locale, rafforzando altresì l’autogoverno e la resilienza complessiva delle comunità locali del paese, che sono un importante elemento della resistenza ucraina contro gli invasori russi. Queste riforme sono state attuate con il decisivo sostegno delle regioni e delle città dell’Unione europea, anche tramite il programma «U-LEAD with Europe», e con il sostegno mirato del CdR nell’ambito della task force per l’Ucraina nonché attraverso attività di cooperazione tra pari. Il successo di queste riforme in materia di decentramento ha avvicinato l’Ucraina all’Unione europea e ai suoi valori di libertà, democrazia e Stato di diritto;

12.

invita la comunità internazionale a predisporre un piano di assistenza e ripresa per sostenere l’economia dell’Ucraina, le sue istituzioni e i suoi servizi pubblici, oltre alla ricostruzione delle sue infrastrutture distrutte; accoglie con favore, in tale contesto, la decisione del Consiglio europeo di istituire un fondo fiduciario di solidarietà per l’Ucraina e invita a organizzare una conferenza internazionale al fine di raccogliere fondi tra i partner; sottolinea che la Russia, responsabile delle distruzioni, deve anch’essa contribuire con riparazioni di guerra alla ricostruzione dell’Ucraina;

13.

è favorevole al fatto che l’Ucraina ottenga lo status di paese candidato all’adesione all’UE, in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e in base alla stessa metodologia riveduta per i negoziati di adesione che viene applicata ai Balcani occidentali, con maggiore attenzione per lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche; fa presente che le richieste di adesione all’UE presentate dalla Georgia e dalla Moldova dovrebbero ricevere lo stesso trattamento positivo; nel frattempo deve proseguire senza indugio l’integrazione dell’Ucraina nel mercato unico dell’UE, in linea con l’accordo di associazione;

Finanziamento delle misure di sostegno

14.

apprezza i pacchetti CARE (azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa) e CARE+ della Commissione europea, oltre alle flessibilità nel quadro del programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa REACT-EU, e sottolinea i vantaggi del diretto coinvolgimento degli enti locali e regionali nella pianificazione, nella gestione e nell’attuazione dei pacchetti CARE e REACT-EU; ribadisce che gli adattamenti dei programmi della politica di coesione devono essere coerenti con il principio «non nuocere alla coesione», recentemente introdotto nell’ottava relazione sulla coesione;

15.

osserva che, sia durante la pandemia di COVID-19 che nel fornire risposte alle conseguenze della guerra in Ucraina, la politica di coesione ha dimostrato di poter realizzare risultati in tempi brevi, se necessario. Sottolinea tuttavia che il reale scopo perseguito dalla politica di coesione, ossia quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo le disparità tra le regioni, non dovrebbe essere messo in concorrenza con gli obiettivi sopra ricordati;

16.

accoglie con favore la sospensione dei programmi di cooperazione transfrontaliera cui partecipano partner russi e bielorussi; invita a potenziare i programmi esistenti tra regioni dell’UE (Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia) e Ucraina; sottolinea che il sostegno finanziario offerto agli enti locali e regionali che confinano con l’Ucraina e ai paesi non confinanti che accolgono il numero più elevato di profughi è del tutto insufficiente e dev’essere sensibilmente incrementato, in considerazione del ruolo che essi svolgono non solo per offrire accoglienza ai profughi, ma anche per integrarli nei loro sistemi educativi, sanitari e dell’edilizia abitativa;

17.

è favorevole all’istituzione di una riserva di crisi permanente per far fronte alle emergenze future, integrando o rafforzando gli strumenti di emergenza e flessibilità oggi esistenti; invita a istituire uno strumento unico UE-Ucraina per i profughi a livello locale che raccolga tutti i finanziamenti a disposizione degli enti locali e regionali per l’accoglienza ai profughi allo scopo di semplificare, razionalizzare e accelerare l’uso dei fondi di cui possono fruire;

18.

rileva che per gli Stati membri e le regioni maggiormente coinvolti potrebbe risultare necessario rivedere i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, sulla base di un’adeguata consultazione degli enti regionali, in particolare alla luce dell’impatto economico sempre più duro che la guerra esercita sui paesi dell’UE;

Accoglienza per i profughi che giungono dall’Ucraina

19.

rileva che gli enti locali e regionali si trovano in prima linea sul fronte dell’accoglienza di milioni di profughi nei paesi vicini, oltre che degli sfollati interni in Ucraina (2): questa è infatti la più grave crisi di profughi che si abbatte sull’Europa dall’epoca della seconda guerra mondiale; sottolinea che tutti i profughi, indipendentemente dalla loro origine, dalla loro affiliazione politica o dal loro orientamento sessuale, dovrebbero avere il diritto di ricevere un’accoglienza e un trattamento altrettanto positivi di quelli che ricevono i profughi che in questo momento affluiscono dall’Ucraina in tutte le città e regioni dell’UE;

20.

si rallegra per l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, che ora è necessario attuare pienamente secondo criteri ben coordinati, generosi, inclusivi e flessibili, garantendo l’accesso al mercato del lavoro, all’alloggio, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al sostegno sociale a tutti coloro che fuggono dall’Ucraina, con particolare riguardo per i gruppi vulnerabili (soprattutto donne e bambini) e indipendentemente dall’origine, dall’etnia, dall’affiliazione politica o dall’orientamento sessuale;

21.

attira l’attenzione sulle caratteristiche specifiche della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (3) sulla protezione temporanea, che concede ai profughi la libertà di scegliere lo Stato membro dell’UE in cui desiderano stabilirsi temporaneamente (articolo 26), e rileva che il riconoscimento dei diritti di libera circolazione e dell’autonomia dei profughi ha il positivo effetto di alleviare la pressione sui sistemi di asilo nazionali, nonché sulle capacità di accoglienza delle regioni di frontiera;

22.

invita a istituire un meccanismo di ricollocazione europeo volontario, tenendo conto delle capacità di accoglienza degli enti locali e regionali; ribadisce in questa sede la richiesta di accordare alle città e alle regioni dell’Unione l’accesso diretto ai finanziamenti UE per la migrazione e l’integrazione; invita la Commissione a proporre un meccanismo operativo di distribuzione dei profughi, in vista di crisi future in questo campo; invita gli Stati membri dell’UE a riconoscere tali impegni volontari e a darvi seguito;

23.

rileva che molti profughi ucraini sono particolarmente vulnerabili e che circa la metà di essi è costituita da minori; segnala che, tra le centinaia di migliaia di minori in fuga, molti sono quelli non accompagnati che hanno bisogno di protezione e assistenza speciali; è favorevole a introdurre un «pacchetto per la protezione dei minori» destinato ai profughi ucraini minori, che dia la priorità all’esigenza di permettere loro di frequentare la scuola;

24.

invita ad adottare misure rigorose per prevenire la tratta di esseri umani, giacché coloro che fuggono dall’Ucraina sono in maggioranza donne e bambini e le relazioni in materia di diritti umani hanno registrato un incremento dei casi di gruppi della criminalità organizzata che prendono di mira queste categorie di persone, soprattutto a fini di sfruttamento sessuale o della manodopera;

25.

sottolinea la necessità di organizzare corsi di lingue e attività di istruzione e formazione; ricorda a tal proposito il potenziale della rete del CdR «Città e regioni per l’integrazione dei migranti»;

Incidenza sulle politiche dell’UE

26.

invita ad adottare immediatamente in tutte le regioni europee misure volte a ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia da paesi terzi, e in particolare dalla Russia, ed esorta la Commissione europea a sostenere tali sforzi;

27.

sostiene l’appello a un divieto totale delle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia in Europa e invita gli enti locali e regionali ad iniziare a elaborare piani di emergenza per prepararsi alle ripercussioni di queste sanzioni;

28.

considera il piano REPowerEU (4) un modo per accelerare la transizione all’energia pulita, accrescere la sicurezza energetica dell’UE, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime e combustibili fossili da paesi terzi, e in particolare dalla Federazione russa, attenuando così i rischi politici, economici e di sicurezza derivanti da tali importazioni; chiede di realizzare ingenti investimenti e di adottare misure concrete per promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e il risparmio energetico, la circolarità, l’elettrificazione nonché la ricerca su combustibili sostenibili alternativi in quanto soluzioni veramente sicure ed economicamente accessibili nel lungo periodo;

29.

ribadisce che l’impatto della guerra non dovrebbe ripercuotersi a danno dell’azione per il clima e della sostenibilità, sancite entrambe dall’accordo di Parigi e dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e riafferma il proprio impegno nei confronti del Green Deal europeo, che rappresenta anche il percorso per rafforzare l’autonomia strategica dell’UE;

30.

ritiene che gli sforzi dell’UE per accrescere la propria indipendenza energetica debbano necessariamente prevedere il completo abbandono dei progetti Nord Stream e Nord Stream 2;

31.

accoglie molto positivamente la recente sincronizzazione delle reti elettriche dell’Ucraina e della Moldova con la rete continentale europea;

32.

fa suo l’appello degli enti locali e regionali ucraini, che chiedono aiuto alla comunità internazionale per la gestione delle emergenze ambientali causate dall’invasione, anche presso i siti delle centrali nucleari e delle industrie chimiche;

33.

apprezza la decisione della Commissione europea di avviare negoziati con l’Ucraina, in vista dell’adesione del paese al programma LIFE, affinché essa possa fruire di finanziamenti per ripristinare l’ambiente dopo gli sconvolgimenti causati dall’invasione russa: inquinamento, distruzione degli ecosistemi o altri effetti a lungo termine;

34.

sottolinea che il conflitto avrà inevitabilmente gravi conseguenze per il settore agroalimentare dell’UE, dal momento che l’Ucraina e la Russia sono importanti esportatori di numerosi prodotti agricoli (tra cui grano e semi oleosi) nonché di fertilizzanti azotati; ribadisce che l’UE deve rafforzare l’impegno di realizzare sistemi alimentari sostenibili garantendo al tempo stesso l’accessibilità economica di alimenti di qualità per tutti i cittadini grazie alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di essenziali fattori di produzione e prodotti agricoli; esprime profonda preoccupazione per il fatto che l’interruzione delle esportazioni dall’Ucraina e dalla Russia ha già provocato fortissimi aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli a livello globale, le cui conseguenze si fanno sentire soprattutto nelle regioni e nei paesi più poveri del mondo;

Altre considerazioni

35.

sostiene i diritti dei cittadini russi e bielorussi che protestano contro la guerra di Putin e difendono il loro diritto di avere elezioni corrette, libertà di espressione e di riunione, e chiede l’immediato rilascio dei manifestanti ingiustamente detenuti;

36.

è favorevole a ulteriori sanzioni, severe e coordinate, contro la Russia e la Bielorussia, per impedire concretamente alla Russia di continuare l’aggressione; suggerisce alla Commissione di presentare linee guida per l’applicazione e l’attuazione delle sanzioni, poiché sussistono ancora divergenze, anche a livello regionale e locale, in merito agli strumenti e alle procedure usati per verificare la proprietà di imprese, attivi e beni immobiliari;

37.

sottolinea che sarebbe opportuno incoraggiare tutti i paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE a unirsi alle sanzioni concordate a livello di Unione europea per ribadire il proprio impegno nei confronti dell’UE e dei suoi valori;

38.

condanna la propaganda e i discorsi di incitamento all’odio diffusi dalla Russia, che alimentano il conflitto e costituiscono un aiuto per i responsabili di crimini di guerra; invoca misure efficaci a livello europeo, nazionale, regionale e locale per contrastare e respingere tale propaganda; si oppone alle manifestazioni a sostegno dell’aggressione russa che si tengono in città europee;

39.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze francese e ceca del Consiglio dell’UE, al presidente del Consiglio europeo e al presidente, al governo e al parlamento dell’Ucraina.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Help Ukraine: Info-Support Hub è una piattaforma di coordinamento per collegare le regioni di transito e gli enti locali e regionali sottoposti a un carico di arrivi eccessivo a quelli di altri Stati membri dell’UE che dispongono di capacità di aiuto.

(2)  Situazione dei rifugiati in Ucraina (unhcr.org).

(3)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(4)  Comunicazione della Commissione su REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, 8 marzo 2022.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/6


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — REPowerEU: le città e le regioni accelerano la transizione energetica

(2022/C 301/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visti i prezzi energetici attualmente elevati e in aumento, prezzi che dall’estate 2021 erodono il potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese e che sono trainati dalla domanda globale di energia, in particolare di gas, in un periodo di avvio della ripresa dalla pandemia di COVID-19,

visti la comunicazione e il pacchetto di misure della Commissione europea dal titolo «Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia», del 13 ottobre 2021,

vista l’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Federazione russa, iniziata il 24 febbraio 2022 con il sostegno della Bielorussia,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili», dell’8 marzo 2022,

vista la dichiarazione di Versailles adottata dai capi di Stato e di governo dell’UE in occasione della riunione informale tenutasi il 10 e l’11 marzo 2022,

visti la comunicazione della Commissione europea dal titolo «Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili», la proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas e il quadro temporaneo in risposta alla crisi per la flessibilità nell’ambito delle norme sugli aiuti di Stato, del 23 marzo 2022,

vista l’imminente istituzione della task force congiunta tra la Commissione europea e gli Stati Uniti sulla sicurezza energetica,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022,

visti i suoi lavori in corso sul pacchetto di misure Pronti per il 55 %, sotto forma di elaborazione di pareri e dell’attività svolta dal gruppo di lavoro Green Deal a livello locale,

Far fronte a una serie di crisi di diversa natura

1.

accoglie con favore le iniziative previste dalla Commissione europea per far fronte agli attuali prezzi elevati dell’energia, in aumento dall’estate 2021 e aggravati dalla guerra illegale, non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa in Ucraina; sottolinea che non è sufficiente limitarsi a eliminare gradualmente la dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento di combustibili fossili dalla sola Federazione russa, ma ritiene che il piano REPowerEU sia un modo per accelerare la transizione energetica, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e di materie prime in generale e diminuire quindi i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali importazioni; tuttavia, esprime profondo rammarico per la mancanza di un chiaro riferimento al ruolo delle città e delle regioni sia nell’affrontare l’attuale crisi energetica che nel fornire soluzioni durature al riguardo;

2.

esprime inoltre preoccupazione per il previsto impatto asimmetrico a livello regionale della crisi energetica sulle città e sulle regioni dell’UE, a seconda delle differenti capacità di tali enti territoriali di dare una risposta alle perturbazioni dell’approvvigionamento energetico e all’aumento dei prezzi dell’energia, e invita la Commissione europea e gli Stati membri a tenere debitamente conto di tali asimmetrie nell’elaborazione e nell’attuazione delle rispettive misure;

3.

si dichiara fortemente preoccupato per le conclusioni presentate nell’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability («Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità») (1), in cui viene confermato che gli effetti dei cambiamenti climatici sono in buona parte già irreversibili; sottolinea l’importanza di non ritardare ulteriormente le misure di adattamento e mitigazione di tali cambiamenti, misure per le quali gli enti locali e regionali sono attori chiave;

4.

osserva che l’obiettivo della sicurezza energetica deve in ultima analisi sostenere l’obiettivo della neutralità climatica e la transizione energetica. Il percorso verso un’energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili è l’unico approccio per affrontare la crisi attuale che sia adeguato alle esigenze future; invita, in tale contesto, i colegislatori dell’UE ad accrescere il livello di ambizione e ad accelerare l’adozione del pacchetto Pronti per il 55 %, che tiene in particolare considerazione i pareri del CdR sulla revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, sulla revisione della direttiva sull’efficienza energetica e sulla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia;

5.

accoglie con favore il riconoscimento del principio «efficienza energetica al primo posto» e ribadisce il ruolo fondamentale delle regioni e delle città dell’UE nel promuovere i miglioramenti in termini di efficienza energetica; invita la Commissione a integrare nella sua strategia il concetto di sufficienza delle fonti energetiche (2) — un approccio che punta a pervenire ad una situazione in cui «ciascuno ha accesso a tutti i servizi energetici di cui ha bisogno e a una quota equa dei servizi energetici ai quali ambisce, e, al tempo stesso, gli impatti del sistema energetico non superano i limiti ambientali»;

6.

sottolinea il ruolo fondamentale che svolgono gli attuali strumenti di governance innovativi per la cooperazione e lo sviluppo di capacità, quali il Patto dei sindaci, il polo di consulenza sulla povertà energetica, il patto europeo per il clima, l’iniziativa Energia pulita per le isole e altre iniziative analoghe dell’UE, al fine di migliorare e consolidare la tanto necessaria transizione verso un’energia a prezzi accessibili, sostenibile e sicura;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione di «sportelli unici» per l’attuazione del piano REPowerEU a livello regionale e locale, in stretta cooperazione con la Banca europea per gli investimenti;

8.

invita la Commissione a promuovere la riproduzione sistematica delle buone pratiche attuate oggi attraverso un’assistenza tecnica e finanziaria ad hoc per gli enti locali e regionali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri finanziari iniziali dell’attuazione di misure di efficienza energetica, rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e alle piccole imprese e ai consumatori;

9.

ritiene che il pacchetto di misure messo in campo per una risposta all’aumento dei prezzi dell’energia (3) abbia costituito un primo tentativo di proporre strumenti per attenuare le ripercussioni dell’attuale crisi energetica sulla società in generale, ma che non si sia dimostrato efficace quanto necessario, e che vada rafforzato; ritiene che si debba porre l’accento su soluzioni a lungo termine per un’Europa senza combustibili fossili e indipendente dal punto di vista energetico, con cambiamenti trasformativi in tutti i settori volti ad eliminare la povertà energetica e di mobilità;

10.

invita la Commissione — al momento di individuare soluzioni a lungo termine per conseguire la sufficienza energetica — a tenere conto dei problemi delle regioni dipendenti dai combustibili fossili che non possono essere collegate alla rete continentale, come nel caso delle regioni ultraperiferiche;

Promuovere insieme le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e il risparmio energetico attraverso il piano REPowerEU

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che ingenti investimenti e misure concrete per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e promuovere l’efficienza energetica, il risparmio energetico e la ricerca su combustibili sostenibili alternativi siano considerati obiettivi prioritari e pienamente associati tra loro;

12.

attende con grande interesse l’imminente proposta della Commissione volta a garantire una procedura di rilascio delle autorizzazioni più rapida, nel rispetto del principio di sussidiarietà nel settore delle energie rinnovabili, e chiede di mettere in campo un’azione analoga per progetti chiave in materia di efficienza energetica; invita la Commissione a rafforzare gli strumenti esistenti per la fornitura di assistenza tecnica agli enti locali e regionali; accoglie pertanto con favore la proposta di un’iniziativa europea per i pannelli solari sui tetti nella prossima comunicazione della Commissione sulla strategia per l’energia solare, la cui pubblicazione è prevista in giugno; invita gli Stati membri a introdurre incentivi all’acquisto, come ad esempio programmi di sovvenzioni a breve termine per i consumatori;

13.

sottolinea il ruolo decisivo che svolge l’accettazione da parte dei cittadini dei progetti infrastrutturali nell’accelerare le procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la diffusione di buone pratiche in questo ambito, come quelle segnalate nella recente relazione sulle infrastrutture della sua rete di hub regionali;

14.

ritiene che la decarbonizzazione degli edifici pubblici e privati sia un elemento centrale del Green Deal europeo e una componente fondamentale della soluzione alla crisi attuale al fine di ridurre la domanda di gas; esorta la Commissione ad accelerare la diffusione e l’installazione di pompe di calore (4) nel quadro del piano REPowerEU e la ricerca di soluzioni innovative che rendano il nostro parco immobiliare quanto più intelligente e climaticamente neutro possibile;

15.

invita inoltre la Commissione ad agevolare la creazione di consorzi pubblico-privato per la ristrutturazione degli edifici tra industrie ed enti locali e regionali allo scopo di presentare pacchetti integrati di ristrutturazione per miglioramenti nel riscaldamento e il raffreddamento degli edifici, di istituire un programma di isolamento industriale per individuare investimenti efficaci sotto il profilo dei costi con tempi di ammortamento brevi e di sostenere la formazione del personale incaricato delle ristrutturazioni;

16.

osserva che le potenzialità di risparmio energetico sono sottoutilizzate nella comunicazione sul piano REPowerEU e invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione misure quali campagne di promozione per incoraggiare un cambiamento dei comportamenti;

17.

deplora il ritardo nell’adozione della normativa sul ripristino della natura e sottolinea che la protezione e il ripristino della biodiversità sono intrinsecamente collegati all’adattamento ai cambiamenti climatici e devono rimanere un pilastro portante della transizione verde nell’ambito del Green Deal europeo; chiede alla Commissione di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nell’individuazione delle «zone di riferimento» adatte per la realizzazione di progetti in materia di energie rinnovabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di garantire che siano pienamente conformi al principio di «non nuocere»;

18.

ritiene che la sicurezza energetica e la neutralità climatica possano essere conseguite solo se l’UE dispone di un mercato interno dell’energia elettrica solido e pienamente interconnesso e di un mercato del carbonio ben funzionante; sottolinea che qualsiasi azione temporanea nel breve periodo, come un migliore stoccaggio del gas fossile e l’aumento delle importazioni di GNL, non dovrebbe creare un ulteriore «blocco da fornitore» e dovrebbe essere già «pronta per il gas verde», al fine di prepararsi alla neutralità climatica con l’idrogeno rinnovabile e altri combustibili rinnovabili; esorta a completare e migliorare le nostre interconnessioni tra gas, idrogeno ed elettricità in tutta l’Unione europea, compresa la piena sincronizzazione delle reti elettriche;

19.

sottolinea l’importanza di coinvolgere e beneficiare pienamente dei contributi dei «prosumatori» e delle comunità locali per le energie rinnovabili e suggerisce una definizione meno restrittiva di reti intelligenti nel quadro e nell’ambito delle infrastrutture delle reti transeuropee dell’energia (TEN-E); osserva che è necessario collegare nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; invita la Commissione a fornire un quadro per l’aggregazione di diversi progetti di modesta entità, con una particolare flessibilità per le regioni frontaliere, al fine di poter avviare determinati progetti transfrontalieri aggregati ed eventualmente ottenere finanziamenti per questi loro sforzi; sottolinea che i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) possono svolgere un ruolo significativo in tali progetti; ricorda il ruolo indispensabile svolto dalle zone rurali nella produzione di energia rinnovabile;

20.

sottolinea che l’attuale crisi energetica rappresenta un’opportunità per aumentare in misura significativa l’elettrificazione e la produzione di idrogeno rinnovabile quali soluzioni ecologiche per decarbonizzare la nostra economia; invita la Commissione a proporre azioni ambiziose e concrete per realizzare l’acceleratore per l’idrogeno, compresa una scadenza ben precisa per ciascuna azione; in tale contesto chiede alla Commissione, a titolo di misura principale, una iniziativa dell’UE per le valli dell’idrogeno, che le rafforzi, ne sostenga strutturalmente la connessione in rete a livello europeo e la cooperazione transfrontaliera, e comprenda dei finanziamenti a titolo del Fondo per l’innovazione dell’UE e un maggiore sostegno attraverso l’impresa comune Clean Hydrogen Partnership (partenariato per l’idrogeno pulito); accoglie con favore la proposta di istituire un meccanismo europeo globale per l’idrogeno e chiede il coinvolgimento strutturale delle regioni dell’UE che sono già attive in questo settore; invita i legislatori europei a sostenere in modo coerente una diffusione accelerata dell’idrogeno pulito sul mercato nel quadro dell’adozione del pacchetto Pronti per il 55 %, comprendente il pacchetto legislativo sulla decarbonizzazione del mercato del gas;

21.

chiede di aggiornare le norme vigenti in materia di aiuti di Stato onde migliorarle in modo ottimale per il cofinanziamento, il funzionamento e l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture pubbliche per la ricarica elettrica, e ritiene che i relativi costi di investimento dovrebbero essere ammissibili al sostegno pubblico, come indicato nella recente relazione sulle infrastrutture della sua rete di hub regionali;

Puntare a un piano REPowerEU in partenariato con le città e le regioni

22.

sottolinea che nel futuro piano REPowerEU dovrebbe essere incluso un piano per finanziare e convogliare le risorse dell’UE, sia già disponibili che nuove, a sostegno dell’attuazione dello stesso REPowerEU da parte degli enti locali e regionali; chiede agli Stati membri di riorientare i fondi inutilizzati del dispositivo per la ripresa e la resilienza verso il sostegno alla pianificazione a livello locale per la sicurezza energetica e per gli investimenti nelle fonti rinnovabili;

23.

invita la Commissione a partecipare come partner istituzionale nel gruppo di coordinamento sulla povertà energetica e i consumatori vulnerabili, di recente istituzione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra la Commissione stessa e gli Stati membri su questioni relative alla concezione e all’attuazione del prossimo piano REPowerEU, nonché della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’UE riguardanti le famiglie e i consumatori vulnerabili colpiti dalla povertà energetica e di mobilità a tutti i livelli. Si dichiara pronto a contribuire a questa cooperazione interistituzionale attraverso il proprio gruppo di lavoro Green Deal a livello locale, individuando le strozzature, le modalità e i mezzi per anticipare e intensificare le misure del pacchetto Pronti per il 55 % a livello locale e regionale, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, di esperienze e di competenze specifiche;

24.

osserva che il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede che, in tutte le categorie di regioni, una quota minima del 30 % delle risorse sia destinata a rendere l’Europa e le sue regioni più verdi, a basse emissioni di carbonio e resilienti; invita gli Stati membri e le regioni ad avvalersi delle possibilità offerte dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il finanziamento di progetti sulla transizione energetica, anche in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e sviluppo di sistemi, reti e stoccaggio di energia intelligenti al di fuori delle reti TEN-E;

25.

si compiace del lancio di un invito speciale a titolo dello strumento di sostegno tecnico (SST) per assistere gli Stati membri nel processo di graduale eliminazione della loro dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia, ma deplora che sia stata fissata una scadenza così ravvicinata per presentare domanda per ottenere questo specifico sostegno; invita la Commissione a fare in modo che l’SST sia messo più facilmente a disposizione affinché fornisca un sostegno agli enti locali e regionali, in particolare nelle regioni meno avanzate che registrano il divario di capacità più ampio, il che impedisce a tali regioni di sfruttare al meglio gli aiuti erogati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza al momento di realizzare investimenti e riforme; è pronto a offrire il suo sostegno alla Commissione per garantire un reale ed efficace utilizzo dell’SST da parte delle città e delle regioni;

26.

riconosce che la fissazione del prezzo del carbonio è uno strumento fondamentale per promuovere il perseguimento di obiettivi climatici più ambiziosi da parte dell’UE ed è favorevole a un approccio applicato a tutti i settori che trasformi tali ambizioni in realtà; apprezza il fatto che la Commissione prenda atto di questi rischi e delle proposte per affrontarli, ad esempio quella di apportare delle modifiche agli orientamenti sugli aiuti di Stato relativi al sistema per lo scambio di quote di emissione dell’UE; fa presente che alcune delle misure proposte, come l’aumento della tassazione dei proventi straordinari, potrebbero non costituire una fonte di sostegno affidabile; è consapevole che l’estensione del sistema UE di scambio di quote di emissione ai settori del trasporto su strada e dell’edilizia (ETS II), associata a investimenti insufficienti in tali settori e all’aumento dei prezzi del carburante, potrebbe aggravare il rischio di povertà energetica e di mobilità; invita pertanto la Commissione e i colegislatori a introdurre l’obbligo per gli Stati membri di fissare una percentuale minima, pari ad almeno il 20 % dei ricavi della vendita all’asta delle quote ETS, che dovrà essere gestita direttamente dagli enti locali e regionali;

27.

accoglie con favore l’adozione del quadro temporaneo in risposta alla crisi per consentire agli Stati membri di sfruttare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della guerra condotta dalla Russia in Ucraina; sottolinea che è necessario monitorarne con attenzione i possibili effetti negativi sulla concorrenza e sotto forma di distorsioni del mercato unico. Osserva che la recente relazione (5) sulle infrastrutture della sua rete di hub regionali (RegHub) affronta la questione degli aiuti di Stato esprimendo il parere che le attuali norme in materia di aiuti di Stato non siano ottimali per il cofinanziamento, il funzionamento e l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture pubbliche per la ricarica elettrica; una futura revisione di tali norme dovrebbe prendere in considerazione l’idea che i relativi costi di investimento siano resi ammissibili al sostegno pubblico;

28.

osserva con preoccupazione che la crisi attuale avrà un forte impatto sulle finanze pubbliche e invita pertanto la Commissione a prorogare l’applicazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita fino a quando non verrà deciso di comune accordo un nuovo quadro di governance economica, e in ogni caso almeno fino alla fine del 2023; gli investimenti pubblici a sostegno della transizione ambientale, in particolare dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, non dovrebbero rientrare nel calcolo delle spese strutturali nel quadro di governance economica;

29.

accoglie con favore la misura prevista all’articolo 5 della direttiva sull’energia elettrica per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, nonché gli orientamenti forniti (6) in merito alla possibilità per gli Stati membri di intervenire nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica; ritiene che, alla luce dell’attuale situazione geopolitica e delle relative conseguenze per il mercato dell’energia, con l’aumento e la volatilità dei prezzi dell’energia elettrica, l’intervento degli Stati membri sarà essenziale, con il duplice obiettivo di proteggere le famiglie vulnerabili e le microimprese e le piccole imprese e di rafforzare la concorrenza, il che nel lungo periodo andrà a vantaggio dei consumatori. Ribadisce (7) tuttavia che tali misure devono essere applicate per un periodo limitato, devono essere collegate all’aspetto di emergenza della crisi energetica e non devono mai configurarsi come un cambiamento strutturale che potrebbe compromettere la liberalizzazione della gestione del mercato dell’energia elettrica; tenuto conto del costo sempre più basso della produzione di energia da fonti rinnovabili, suggerisce di prendere in considerazione l’idea di dissociare il gas e l’elettricità quale possibile provvedimento per evitare che i prezzi elevati del gas abbiano un impatto sui prezzi dell’energia elettrica;

30.

accoglie con favore la proposta legislativa intesa a garantire un livello adeguato di riserve energetiche nell’UE per il prossimo inverno e anche oltre; sottolinea che la definizione di tali livelli minimi dovrebbe tenere conto delle valutazioni dei rischi in ambito regionale;

31.

pone l’accento sulla necessità di una migliore comprensione delle esigenze e delle opportunità regionali in materia di riqualificazione professionale e di miglioramento delle competenze; invita la Commissione a servirsi di programmi come Erasmus+ e Orizzonte Europa per garantire una più stretta collaborazione tra l’industria e il mondo accademico e per lanciare il patto per le competenze in ecosistemi industriali chiave quali i settori dell’idrogeno, dell’energia solare, delle pompe di calore e dell’energia eolica; esorta gli Stati membri ad accelerare il loro utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo+, del Fondo per una transizione giusta e del dispositivo per la ripresa e la resilienza per promuovere la riqualificazione professionale e il miglioramento delle competenze della forza lavoro, in linea con l’esigenza di adattare le pratiche professionali alla circolarità, all’utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio e alle nuove tecnologie.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

(2)  https://www.energysufficiency.org

(3)  Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno, 13 ottobre 2021 [COM(2021) 660 final].

(4)  Le pompe di calore, impianti simili a condizionatori d’aria, sono installate all’esterno degli edifici e riscaldano le abitazioni «spostando» (riciclando) anziché producendo calore. Sfruttando l’elettricità, le pompe di calore estraggono e concentrano il calore dall’aria esterna, dal suolo o dall’acqua per poi «pomparlo» all’interno dell’abitazione.

(5)  https://cor.europa.eu/it/news/Pages/reghub-launches-consultation-on-21st-century-rules.aspx

(6)  Cfr. allegato 1 della comunicazione della Commissione europea «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili».

(7)  Cfr. il parere del CdR sul tema Energia da fonti rinnovabili e mercato interno dell'energia elettrica (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79), relatrice: Daiva Matonienė (LT/ECR), punto 20.


PARERI

Comitato delle regioni

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/11


Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare le relazioni tra l’UE e il Regno Unito a livello subnazionale e rimediare all’impatto sui territori dovuto al recesso del Regno Unito dall’UE

(2022/C 301/03)

Relatore:

Michael MURPHY (IE/PPE), Consigliere della contea di Tipperary, sindaco del distretto di Clonmel

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e il Regno Unito (UK), entrato pienamente in vigore il 1o maggio 2021 e che offre un quadro giuridico stabile per la relazione bilaterale. Il CdR sostiene un approccio comune e responsabile per l’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, incluso il Protocollo sull’Irlanda del Nord e il rispetto della parità di condizioni, e riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione europea per trovare soluzioni creative, in particolare riguardo ai problemi sorti tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito;

2.

ricorda che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (1) è un accordo di libero scambio (2) e comprende le disposizioni per la cooperazione su questioni economiche, sociali, ambientali e della pesca, ma anche «un partenariato stretto sulla sicurezza dei cittadini» e un assetto generale di governance. Il CdR osserva che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione include settori di competenza degli Stati membri dell’UE che, in alcuni di questi ultimi, rientrano nel mandato delle regioni con competenze legislative;

3.

si rammarica pertanto che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione manchi di una «profondità territoriale», non riconosca debitamente il ruolo degli enti locali e regionali nelle relazioni UE-Regno Unito e faccia riferimento agli enti locali e regionali unicamente quando occorre adattare alcuni elementi dell’accordo a particolari condizioni regionali (3) o per questioni molto specifiche, come le disposizioni fiscali (4). Il CdR evidenzia che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un ruolo chiaramente definito per la società civile, ritenuta un elemento intrinseco del «quadro istituzionale» (5);

4.

accoglie con favore la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito in risposta all’aggressione russa in Ucraina e sottolinea che gli enti locali di tutta Europa sono in prima linea nel fornire sostegno pratico e umanitario;

Puntare a un maggiore riconoscimento istituzionale delle relazioni UE-Regno Unito a livello subnazionale

5.

sottolinea che il gruppo di contatto CdR-Regno Unito, istituito nel febbraio 2020, è l’unico canale istituzionale atto a offrire uno spazio per il dialogo costante e il partenariato politico tra l’UE e gli enti locali e regionali britannici, nonché per lo scambio di conoscenze, specialmente per quanto riguarda la cooperazione territoriale e le questioni transfrontaliere; riconosce che il gruppo di contatto garantisce lo spazio di mutuo vantaggio e interesse comune per discutere di problemi o opportunità, in particolare relativamente ad aree tematiche che non conoscono confini (ad esempio cambiamento climatico, turismo, transizione digitale ed ecologica e retaggio culturale comune) derivanti dal recesso del Regno Unito dall’UE. Inoltre, fornisce ai rappresentanti del CdR i mezzi per discutere di tali questioni con i rappresentanti degli enti locali e regionali del Regno Unito, consentendo quindi al CdR di mantenere e promuovere tali relazioni proficue a livello subnazionale;

6.

riconosce che le relazioni tra UE e Regno Unito, tenuto conto del recesso senza precedenti di uno Stato membro dall’UE, rimarranno le più strette e multidimensionali tra le relazioni con un paese terzo e che il rapporto a livello subnazionale meriti di essere riconosciuto. Pertanto, chiede il riconoscimento formale del gruppo di contatto CdR-Regno Unito in quanto interlocutore ufficiale subnazionale tra i governi locali e regionali dell’UE e del Regno Unito nel quadro dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di fornire una valutazione della dimensione subnazionale delle principali questioni politiche e legislative che avranno un impatto sulle relazioni bilaterali tra il Regno Unito e l’UE, al pari di quanto l’Assemblea parlamentare, il forum della società civile e le commissioni specializzate Regno Unito — Unione europea faranno nei rispettivi settori di interesse. Invita inoltre gli enti locali e regionali britannici a continuare a lavorare con il proprio governo per il riconoscimento formale del gruppo di contatto;

7.

esorta la Commissione europea a riesaminare le strutture del Consiglio congiunto di partenariato, il quale supervisiona l’attuazione e l’applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per cercare di affrontare la mancanza di profondità territoriale coinvolgendo gli enti locali e regionali nel monitoraggio e nella governance di tale accordo. L’istituzione di dialoghi locali (concertazione tecnica) per affrontare temi di competenza locale (pesca, formazione, mobilità, cooperazione territoriale ecc.) contribuirebbe a migliorare le relazioni tra l’UE e il Regno Unito a livello macro;

8.

incoraggia il Parlamento europeo a formalizzare in modo reciprocamente vantaggioso l’interazione su questioni di interesse comune tra il CdR e la delegazione del Parlamento europeo nell’Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito, al fine di fornire prove basate sui territori relative all’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

9.

apprezza i colloqui in corso a livello politico e tecnico volti alla risoluzione delle questioni derivanti dall’attuazione del Protocollo sull’Irlanda del Nord ed è inoltre consapevole del lavoro che la Commissione europea sta svolgendo per mettere a punto un trattato su Gibilterra; tuttavia sottolinea che tali sviluppi ancora da definire non devono ostacolare l’urgente desiderio degli enti locali e regionali di elaborare delle modalità di cooperazione;

Rimediare all’impatto sui territori dovuto alla Brexit

10.

ritiene che dall’inizio del 2020 sia ancora difficile distinguere gli effetti risultanti dalla negoziazione e dall’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rispetto a quelli derivanti dalla pandemia di COVID-19 (6). Accoglie pertanto con favore il recente studio del CdR Nuove relazioni commerciali ed economiche tra UE e Regno Unito: l’impatto su regioni e città, in cui si conclude che gli effetti della Brexit sui settori e sulle regioni dell’UE sono asimmetrici, si ripercuotono più pesantemente sulle imprese più piccole, possono ridurre la mobilità del capitale umano e la cooperazione tra le imprese dell’UE e del Regno Unito, e influiscono negativamente sulle regioni e sulle comunità coinvolte in progetti interregionali con il Regno Unito. Si compiace del fatto che lo studio conferma che sarà necessario un aumento del bilancio della riserva di adeguamento alla Brexit per affrontare tali effetti asimmetrici in Europa;

11.

riconosce che l’impatto della Brexit sui territori è stato avvertito nelle regioni di tutta l’UE e i problemi sono, tra l’altro, di tipo economico, ambientale, sociale, culturale e formativo: si va dal commercio nei porti principali e particolarmente esposti, come Anversa, Calais, Cork, Dover, Dublino, Rotterdam e Zeebrugge, al futuro degli scambi di studenti, ai settori universitari che collaborano all’adattamento e al cambiamento climatico, alle agenzie di commercio regionali che analizzano i mercati alternativi ed esaminano le tematiche relative ai cittadini, tra cui mobilità e integrazione;

12.

sottolinea l’importanza della Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) nel mitigare i costi più immediati e nel determinare le esigenze di valutazione dell’impatto della Brexit a più lungo termine, sostenendo le regioni e i settori economici degli Stati membri, anche con la creazione e la protezione di posti di lavoro, come i regimi di lavoro a orario ridotto, la riqualificazione, la formazione e la ricerca di nuovi mercati;

13.

insiste pertanto affinché le disposizioni del regolamento BAR concernenti il coinvolgimento delle regioni e delle comunità locali nell’attuazione dello stesso e nella rendicontazione a livello di NUTS 2 siano pienamente rispettate. Inoltre il CdR ricorda che, in vista della pianificazione dei fondi per la BAR, aveva chiesto di dedicare particolare attenzione alle PMI, alle misure volte a reintegrare i cittadini dell’UE e all’assistenza tecnica. Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, il CdR si è pronunciato a favore di una copertura/soglia minima per le nuove regioni frontaliere marittime che confinano con il Regno Unito e di una ripartizione della dotazione sulla pesca non indicizzata a livello nazionale;

14.

al momento, il CdR condivide la preoccupazione degli omologhi a livello regionale del Regno Unito, secondo cui la pianificazione strategica della politica regionale risente della perdita dei finanziamenti della politica di coesione dell’UE e della mancanza di sicurezza nella programmazione pluriennale;

Tracciare nuove strade per la cooperazione al di là dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

15.

sottolinea la volontà che emerge dalla base delle associazioni di enti locali e delle autorità locali di tutto il Regno Unito e, in particolare, delle nazioni decentrate di continuare a mantenere, se non rafforzare, le relazioni a livello subnazionale con gli omologhi dell’UE nel periodo successivo alla Brexit;

16.

evidenzia che il riconoscimento e la promozione delle relazioni a livello subnazionale rappresentano un importante merito, in quanto la concertazione a livello locale può contribuire a migliorare le relazioni a livello generale; ad esempio, il ripristino di una concertazione tecnica locale sulla pesca nella zona delle Isole del Canale potrebbe contribuire a migliorare le relazioni tra l’UE e il Regno Unito a livello generale;

17.

si compiace del fatto che il Regno Unito, pur non aderendo più ai programmi di finanziamento dell’UE, continui a far parte di quattro programmi tecnici dell’Unione, ossia Orizzonte Europa, Copernicus e monitoraggio satellitare, ricerca e formazione Euratom e ITER. In particolare, i primi due programmi menzionati interessano gli enti locali e regionali. Osserva che esiste una serie di iniziative a cui le regioni del Regno Unito continuano ad aderire, compresi il Galles e la Scozia che partecipano ancora all’iniziativa Vanguard (7) finanziata da Orizzonte Europa (che accompagna la trasformazione industriale seguendo un processo inclusivo, interattivo e imprenditoriale basato sulle iniziative RIS3/I3 per le regioni) e il consiglio di contea del Kent che prende parte all’iniziativa del Comitato degli stretti (8);

18.

ricorda che alcune regioni del Regno Unito sono ancora coinvolte nell’attuale periodo di programmazione (fino alla fine del 2023), con Interreg per la regione del Mare del Nord, Interreg per la Manica, Interreg per la regione Irlanda-Galles, e osserva che il Regno Unito rappresenta un importante contributore di tali programmi transfrontalieri per i quali copre quasi un terzo del bilancio. Il CdR evidenzia che molto probabilmente gli enti locali e regionali non saranno in grado di compensare la perdita dei finanziamenti Interreg ricorrendo a fondi regionali o locali;

19.

riconosce che riguardo alla cessazione dei programmi, in particolare nei casi in cui le autorità di gestione abbiano sede nel Regno Unito [Interreg Francia-Inghilterra (Manica) e Irlanda-Galles] questi debbano essere conclusi secondo le migliori condizioni possibili nell’interesse dei beneficiari britannici e dell’UE, in linea con i requisiti dell’UE;

20.

riconosce che l’unico programma di cooperazione transfrontaliera che sopravvivrà alla Brexit dopo il 2023 sarà il PEACE PLUS per il periodo 2021-2027, finanziato dall’UE con circa 1 miliardo di EUR. PEACE PLUS fonderà le voci di finanziamento esistenti Interreg e PEACE dell’UE in un unico programma transfrontaliero omogeneo per l’Irlanda del Nord e le contee di confine dell’Irlanda. Il programma resta un contributo essenziale per l’attuazione dell’Accordo del Venerdì santo;

21.

osserva che il coinvolgimento del Regno Unito nei programmi Interreg, quali «Zone periferiche settentrionali e artiche», «Regione del Mare del Nord» e il «Europa nord-occidentale», che già vantano una forte presenza di paesi terzi, sia possibile qualora il governo britannico accetti di finanziarne la partecipazione;

22.

sottolinea che la creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) con il coinvolgimento di un partner appartenente a un solo Stato membro dell’UE, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e un ente locale o regionale del Regno Unito è possibile e suggerisce che gli Stati membri dell’UE prendano in considerazione questo strumento, se coerente con la propria cooperazione territoriale, per cercare collaborazioni con il Regno Unito;

23.

si rammarica che l’impatto della Brexit non sia stato tenuto in considerazione dalla Commissione europea nell’ottava relazione sulla coesione. Tale impatto ha contribuito a sconvolgere l’economia, la cooperazione interregionale, gli ecosistemi di ricerca, i sistemi di formazione e la demografia per diverse regioni dell’UE. Il Comitato europeo delle regioni auspica che gli sviluppi geopolitici siano presi maggiormente in considerazione nell’approccio prospettico al periodo successivo al 2027;

24.

si compiace del fatto che le città e le regioni del Regno Unito siano ancora attivamente coinvolte in molte reti e associazioni dell’UE, come il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, del fatto che sia prevista la loro permanenza in diversi quadri associativi europei, quali la Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), Eurocities e il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE), e del fatto che tali meccanismi forniscano un eccellente scambio di esperienze tra gli enti locali e regionali del Regno Unito e dell’UE;

25.

confida che la cooperazione tra gli enti locali e regionali dell’UE e del Regno Unito proseguirà attraverso il gemellaggio, considerando che circa 100 comuni e città (9) del Regno Unito hanno un legame di gemellaggio con paesi e città degli Stati membri dell’UE; esorta i partenariati a continuare a esplorare possibili metodi di finanziamento per sostenere tale attività, poiché essi favoriscono la condivisione delle migliori prassi, la comprensione reciproca e i valori comuni, oltre ad essere essenziali per uno stile di vita europeo;

26.

riconosce l’importanza degli scambi formativi per la mobilità degli studenti e la ricerca congiunta, nonché lo sviluppo delle competenze linguistiche e dei legami umani, e sostiene gli sforzi delle amministrazioni decentrate del Regno Unito volti ad aprire nuove vie di cooperazione oltre l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

27.

rende omaggio in particolare al programma gallese «Taith» (10) e accoglie con favore i programmi internazionali di scambio per l’apprendimento di Galles e Scozia che possono almeno in parte compensare il recesso del Regno Unito da Erasmus+, nonché colmare le lacune legate al programma nazionale britannico Turing (11);

28.

osserva che esiste un’evidente tendenza verso la bilateralizzazione delle relazioni a livello subnazionale, come illustrato dall’apertura di rappresentanze delle regioni UE a Londra e altrove nel Regno Unito. Le nazioni decentrate del Regno Unito perseguono altresì programmi in quanto «nazioni globali», nei quali viene data priorità alle relazioni bilaterali con le regioni europee. In Inghilterra, le città e le aree metropolitane avviano anche progetti di cooperazione bilaterale, come dimostrato dal partenariato tra Greater Manchester e Renania settentrionale-Vestfalia. Pur accogliendo con favore le relazioni bilaterali, il CdR suggerisce che tale bilateralizzazione non vada a svantaggio degli enti locali e regionali di paesi con minori risorse a livello subnazionale e che tale sostegno non debba essere percepito in contrasto con l’obiettivo del CdR di ottenere un riconoscimento istituzionale della dimensione subnazionale delle relazioni UE-Regno Unito;

29.

individua prospettive non ancora sfruttate di cooperazione tra gli enti locali e regionali dell’UE e del Regno Unito, nel quadro di un impegno congiunto su sfide comuni, quali l’aiuto umanitario, la gestione sostenibile del Mare del Nord, della Manica e del Mare d’Irlanda, nonché la lotta globale contro il cambiamento climatico, l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale e regionale e la transizione verso un turismo più sostenibile e digitalizzato. A questo proposito sostiene l’idea lanciata dal Regno Unito e dalla Francia di assicurare salari minimi ai lavoratori marittimi e a coloro che operano sui collegamenti intraeuropei e quindi anche tra il Regno Unito e l’Unione europea;

30.

sottolinea che le relazioni tra le regioni dell’UE e del Regno Unito si basano anche su beni culturali comuni, sulle lingue e su affinità (linguistiche) celtiche, compresa la condivisione di valori e di storie europee comuni tra i nostri cittadini;

31.

ritiene che tutte le istituzioni dell’UE abbiano l’obbligo di cogliere e comprendere al meglio il potenziale delle relazioni e dei partenariati UE-Regno Unito a livello subnazionale, riconoscendo il ruolo chiave degli enti locali e regionali in quanto livello governativo più vicino ai cittadini;

32.

ritiene che la creazione di strutture di consulenza integrate per la preparazione alla Brexit da parte degli enti regionali o locali sia un valido strumento per migliorare le relazioni tra il Regno Unito e l’UE;

33.

conclude osservando che, nel considerare le sfide e gli orientamenti futuri dell’UE in seguito alla Brexit, è necessario comprendere ulteriormente le sfide e le priorità dei cittadini dell’UE, e riconosce che la Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFE) offre un meccanismo idoneo a tal fine.

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Basato sull’articolo 217 del TFUE.

(2)  Basato sull’articolo 207 del TFUE.

(3)  Pag. 61.

(4)  Pag. 249.

(5)  Pag. 23.

(6)  Cfr. capitolo VI del Barometro annuale del CdR 2021: https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf

(7)  http://www.s3vanguardinitiative.eu/members

(8)  Il Comitato degli stretti è un forum multilaterale per il dialogo, il quale fornisce un quadro flessibile per i membri affinché collaborino nei limiti delle proprie responsabilità ed estendano la cooperazione alle parti interessate locali, come quelle appartenenti al settore del volontariato, dell’istruzione o economico.

(9)  Ufficio nazionale di statistica, Regno Unito, dati del 2018, pubblicati a settembre 2020: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/twinnedtownsandsistercities

(10)  Programma quinquennale (2022-2026) avviato nel febbraio 2022 con finanziamenti del governo gallese fino a 65 milioni di sterline.

(11)  Che non offre reciprocità, ha una durata annuale ed è incentrato sul personale accademico piuttosto che sugli studenti.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/16


Parere del Comitato europeo delle regioni — Nuovo Bauhaus europeo — Bello, sostenibile, insieme

(2022/C 301/04)

Relatore:

Kieran MCCARTHY (IE/AE), consigliere comunale di Cork

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuovo Bauhaus europeo — Bello, sostenibile, insieme

COM(2021) 573

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione del nuovo Bauhaus europeo

1.

accoglie con favore l’iniziativa transdisciplinare della Commissione europea sul nuovo Bauhaus europeo, che contribuisce a realizzare il Green Deal dell’UE inserendovi una dimensione culturale fondamentale e avvicinandolo ai cittadini. A tal fine il nuovo Bauhaus europeo crea spazi e luoghi, prodotti e modi di vita belli, sostenibili e inclusivi che permettono di agevolare i partenariati e portano i benefici della riconfigurazione ambientale e della transizione attraverso esperienze tangibili a livello locale;

2.

prende atto dell’entusiasmo e dell’ondata di manifestazioni di sostegno che il nuovo Bauhaus ha suscitato tra un ampio ventaglio di simpatizzanti, attori, organizzazioni della società civile, reti, collettivi, poli e piattaforme regionali, e «laboratori viventi» nonché dell’interesse e degli sforzi continui per stimolare la creatività e partecipare a tale iniziativa, collegare e plasmare il valore e i principi del futuro Bauhaus europeo;

3.

si compiace del fatto che sia riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali nell’attuazione dei principi del nuovo Bauhaus europeo, in quanto essi si trovano nella posizione ideale per contribuire allo sviluppo strategico e all’attuazione del Bauhaus, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

4.

ritiene che, su tutto il territorio dell’UE, le città e le regioni siano in prima linea nello sviluppo guidato dalla cultura e che i livelli locale e regionale abbiano responsabilità fondamentali in materia di politiche urbane, regionali e culturali sostenibili; pertanto, i rappresentanti eletti a livello locale e regionale hanno un ruolo centrale nel rendere il nuovo Bauhaus europeo più accessibile e nel coinvolgere i cittadini nel processo di trasformazione al fine di promuovere l’attuazione del Bauhaus;

5.

sostiene fermamente il nuovo Bauhaus europeo in quanto opportunità fondamentale per sfruttare il potenziale creativo delle regioni e dei comuni, dando così vita a soluzioni accettate e sostenibili che garantiranno la riuscita del Green Deal;

6.

riconosce la natura transdisciplinare del nuovo Bauhaus europeo, che è integrato in una serie di programmi e linee di finanziamento dell’UE; sottolinea, tuttavia, che sarà necessario il costante sostegno dei partner attuali e futuri;

7.

ribadisce il primo principio fondamentale del nuovo Bauhaus europeo, che promuove un approccio su più livelli e basato sul territorio. A tale riguardo, il CdR sottolinea che il cambiamento si sta verificando a livello locale e regionale, dove il senso di appartenenza a un luogo trova il suo fondamento;

8.

si compiace del fatto che, secondo la visione della Commissione, le zone rurali devono essere rappresentate nel nuovo Bauhaus europeo. Le diverse dichiarazioni (1) e il patto rurale forniscono un quadro per il futuro della politica e dell’azione in materia di sviluppo rurale in Europa e costituiscono uno strumento fondamentale per consentire al nuovo Bauhaus europeo di entrare in contatto con le zone rurali, che possono essere definite anche come «zone di sperimentazione» attraverso progetti trasformativi su piccola scala;

9.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo ha le potenzialità per essere uno strumento importante ai fini della ripresa, in quanto offre posti di lavoro a livello locale e promuove un cambiamento di mentalità verso una pianificazione territoriale sostenibile ed efficiente, che influenzerà e migliorerà il comportamento e la mobilità della società.

Motivi di preoccupazione

10.

esprime preoccupazione per il fatto che la comunicazione si mantiene vaga riguardo alle modalità per garantire l’impegno degli enti locali e regionali; chiede pertanto proposte specifiche su come coinvolgere i suddetti enti e il CdR nell’attuazione dell’iniziativa, tenendo conto al contempo del principio dell’equilibrio geografico, in modo quindi che siano rappresentati gli enti locali e regionali di tutta l’UE;

11.

sottolinea che il CdR, insieme alle altre istituzioni dell’UE, dovrebbe far parte della rete abilitante dei partner fondamentali del Bauhaus europeo, incaricati di mettere a punto e collaudare gli strumenti politici e di finanziamento;

12.

chiede il coinvolgimento del CdR e di altre istituzioni dell’UE nella tavola rotonda ad alto livello sul nuovo Bauhaus europeo;

13.

sottolinea che i principi di sussidiarietà e proporzionalità determineranno a quale livello l’UE e gli Stati membri si avvarranno degli strumenti politici e delle misure legislative proposte per l’attuazione del Bauhaus;

14.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 continuerà ad esercitare un impatto a medio e più lungo termine, fattore di cui si dovrebbe tener conto nell’attuazione del Bauhaus, insieme agli effetti negativi di tale pandemia sulla povertà, sulle questioni sociali e sull’occupazione;

15.

invita la Commissione a garantire agli enti locali e regionali un posto centrale nella strategia, fornendo assistenza tecnica, flessibilità e un finanziamento adeguato. Il successo del nuovo Bauhaus europeo dipenderà dalla sostenibilità e dalla fattibilità, tenuto conto delle differenze tra le zone rurali e quelle urbane.

Finanziamento del nuovo Bauhaus europeo

16.

chiede che nei bilanci degli Stati e nei programmi della politica di coesione dell’UE siano stanziate risorse sufficienti da destinare al livello locale e regionale, ma che venga raggiunto un equilibrio tra le sinergie creative all’interno del movimento culturale del Bauhaus e i parametri dei programmi finanziati dall’UE;

17.

ritiene che fondi supplementari potrebbero essere utilizzati per ottenere assistenza esterna finalizzata ad agevolare lo scambio di conoscenze e ad esplorare le competenze del personale del settore pubblico esistente, in uno scambio reciproco e fluido con attori privati, locali e del terzo settore;

18.

ritiene che esperienze precedenti, premi e risorse incentrati sulla qualità, l’estetica e le questioni comunitarie in un’ottica circolare potrebbero servire da incentivi agli investitori e ai finanziatori collettivi;

19.

chiede che vengano realizzati partenariati pubblico-privati ed investimenti nel settore più generale della cultura e del patrimonio culturale, come richiesto da Europa Nostra nel suo «appello di Venezia all’azione (2);

20.

sottolinea che anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta un’opportunità per sostenere il nuovo Bauhaus europeo negli Stati membri e presso le amministrazioni locali;

21.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe essere allineato al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e all’iniziativa urbana dell’UE e che bisognerebbe rendere disponibili finanziamenti adeguati per coprire i costi operativi sostenuti dagli enti locali e regionali per contribuire al Bauhaus; invita ad adottare tabelle di marcia ambiziose per l’attuazione di tale iniziativa nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22.

chiede che si tenga conto dell’equilibrio geografico e della varietà climatica, economica, sociale e culturale dell’UE, nonché delle opportunità di finanziamento e dell’assegnazione di fondi, in fase di definizione e attuazione delle strategie, dei progetti e delle azioni del nuovo Bauhaus europeo, facendo in modo che la coesione territoriale continui a figurare tra gli obiettivi fondamentali.

Indicatori

23.

sottolinea che gli enti locali e regionali dovrebbero, nei limiti delle loro competenze, monitorare in che misura i governi nazionali ricorrono al nuovo Bauhaus europeo nei diversi programmi, strumenti e procedure, e si attende che la Commissione europea presenti degli indicatori chiari per tale monitoraggio;

24.

esprime preoccupazione per l’assenza di indicatori nell’attuale ciclo di finanziamento dell’UE (2021-2027), perdendo così l’occasione di misurare la riuscita;

25.

ritiene che i principi fondamentali del nuovo Bauhaus europeo debbano essere sviluppati in partenariato con gli enti locali e regionali e vadano integrati in forma di criteri di qualità per i programmi di finanziamento dell’UE che hanno un impatto diretto o indiretto sull’ambiente edificato, sullo sviluppo urbano e rurale, sul patrimonio e sui paesaggi culturali;

26.

suggerisce di creare un quadro di valutazione regionale per il nuovo Bauhaus europeo al fine di istituire una solida politica di monitoraggio regionale che garantisca l’attuazione del Bauhaus a tutti i livelli e il funzionamento degli investimenti regionali secondo i suoi principi;

27.

osserva che gli enti locali e regionali sono competenti per molti edifici pubblici e ampi spazi pubblici urbani situati nel loro territorio, e svolgono un importante ruolo in termini di regolamentazione e finanziamento della ristrutturazione di tali edifici e aree urbane. Di conseguenza, gli enti locali e regionali dovrebbero concentrarsi sull’individuazione di strozzature di tipo normativo, e contribuire alla semplificazione della regolamentazione e all’elaborazione di nuovi approcci normativi;

28.

sottolinea che il CdR è stato coinvolto nell’elaborazione e nel sostegno di strategie in materia di clima, energia e ambiente a livello locale e regionale. Si potrebbe ricorrere al gruppo di lavoro Green Deal a livello locale per promuovere i principi del nuovo Bauhaus europeo e monitorarne la riuscita;

29.

sottolinea l’importanza fondamentale del dialogo tra enti locali e regionali su concetti e processi innovativi aperti e su approcci e competenze interdisciplinari. Tra i temi del dialogo dovrebbe figurare l’integrazione del nuovo Bauhaus europeo nella piattaforma di scambio delle conoscenze del CdR, nel programma La scienza incontra le regioni e nei progetti di cooperazione finanziati da altri programmi dell’UE;

30.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe promuovere la parità di genere. Quest’ultima dovrebbe essere un criterio trasversale ed è un fattore potente e necessario per lo sviluppo sostenibile ed equilibrato della politica di coesione.

Il Festival, i premi e il concetto di laboratorio del nuovo Bauhaus europeo

31.

accoglie con favore l’istituzione del premio del nuovo Bauhaus europeo e suggerisce di creare sinergie con i premi già esistenti per l’edilizia, il patrimonio culturale, l’architettura contemporanea e il paesaggio. Invita altresì a condividere le buone pratiche sviluppatesi in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018;

32.

riconosce che l’istituzione del marchio di eccellenza europeo rappresenta un primo passo verso il concetto di marchio del nuovo Bauhaus europeo, ma teme che i cittadini possano aspettarsi che a questo marchio si associ un flusso di finanziamenti. L’uso di un marchio specifico potrebbe essere considerato un contributo tangibile del CdR allo sviluppo dell’iniziativa del Bauhaus europeo, come auspicato dal CdR nel 2021;

33.

accoglie con favore il laboratorio del nuovo Bauhaus europeo e la sua metodologia di co-creazione, ma chiede che vengano fornite ulteriori informazioni sulle sue modalità di funzionamento e che il CdR partecipi attivamente al laboratorio e alla sua governance;

34.

chiede che il laboratorio esamini i risultati/le azioni selezionati per il primo premio; detto laboratorio potrebbe poi portarli avanti e realizzarne dei prototipi;

35.

è pronto a collaborare con i governi nazionali, attraverso gli hub regionali del CdR, allo sviluppo di spazi di sperimentazione normativa e al collaudo di nuovi approcci normativi;

36.

osserva che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe basarsi sulle buone pratiche esistenti nelle città e regioni dell’UE e creare una piattaforma di risorse accessibile al pubblico;

37.

accoglie con favore il Festival del nuovo Bauhaus europeo quale modo tangibile e visibile per promuovere ulteriormente l’impegno degli enti locali e regionali e dei cittadini e per presentare progetti a livello locale e regionale;

38.

sottolinea il lavoro riuscito svolto da Urbact, Cooperazione territoriale europea (CTE) e Orizzonte 2020 per lo sviluppo di strumenti interattivi efficaci da utilizzare ove opportuno;

39.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe stabilire collegamenti con le missioni di R&I di Orizzonte 2020, con particolare riferimento a «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Città intelligenti e climaticamente neutre»;

40.

ribadisce il possibile vantaggio insito nell’utilizzo dello strumento dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) per progetti di governance multilivello che coinvolgono più paesi o un’euroregione;

41.

osserva che il nuovo Bauhaus europeo collega i tre pilastri dell’agenda urbana per l’UE (migliore legislazione, migliori finanziamenti e migliori conoscenze (3)) e punta a realizzarli tutti e tre;

42.

prende atto delle azioni innovative urbane in corso (il laboratorio urbano d’Europa) e dell’iniziativa urbana europea, il cui lancio è imminente. Chiede che il nuovo Bauhaus europeo sia collegato ai partenariati dell’agenda urbana per l’UE, dal momento che tale agenda lavora da quasi quattro anni su concetti correlati al Green Deal e al Bauhaus;

43.

ritiene che il nuovo Bauhaus europeo abbia un ruolo da svolgere nell’attuazione della Carta di Lipsia del 2021 e della dichiarazione di Lubiana del 2021, che raccomandano approcci integrati, un approccio basato sul territorio, la governance multilivello, la partecipazione e i metodi di co-creazione;

44.

ritiene che le Capitali europee della cultura, le Capitali europee dell’innovazione, le Capitali europee della gioventù e le Capitali verdi europee possano svolgere un ruolo importante nella promozione del nuovo Bauhaus europeo;

45.

accoglie con favore l’istituzione di punti di contatto nazionali per il nuovo Bauhaus europeo e chiede che questi collaborino strettamente con gli enti locali e regionali e altre parti interessate, compresa la società civile, per garantire che il movimento del Bauhaus possa continuare a crescere dal basso;

46.

suggerisce di istituire un programma di formazione per 100 città interessate basato sui principi del nuovo Bauhaus europeo. Si potrebbero a tal fine utilizzare le metodologie del programma Città digitali o del programma 100 città intelligenti e il suo concetto di mercato.

I concetti di ambiente edificato, architettura e ristrutturazione

47.

sottolinea che l’ambiente edificato è il riflesso di una comunità e che la responsabilità della sua qualità complessiva è nelle mani degli enti pubblici e delle parti interessate, compresa la società civile, in stretta collaborazione con i cittadini;

48.

sottolinea che il ricco e variegato patrimonio culturale e architettonico dell’Europa rappresenta un importante parametro di riferimento per la qualità del nostro ambiente edificato, in termini di esperienza degli utenti e di beni materiali;

49.

si compiace del fatto che il nuovo Bauhaus europeo riconosca il ruolo cruciale della pianificazione territoriale urbana nel conseguimento di uno sviluppo urbano sostenibile;

50.

si compiace del fatto che il nuovo Bauhaus europeo riconosca la necessità di un retaggio culturale comune nei termini di un’architettura di qualità. A tal fine sarà necessario sensibilizzare, diffondere informazioni e promuovere il ruolo della cultura e del patrimonio culturale, dell’architettura di qualità e dell’ambiente edificato;

51.

sottolinea che la Commissione dovrebbe aiutare il settore dell’edilizia e della costruzione ad affrontare la questione dell’uso non sostenibile delle risorse e dei rifiuti e a promuovere la circolarità, con particolare attenzione per il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Ciò potrebbe essere realizzato colmando le lacune in termini di conoscenze e competenze e digitalizzando la fase di progettazione;

52.

osserva che il nuovo Bauhaus europeo può individuare soluzioni per ridurre la burocrazia al fine di rendere la ristrutturazione più semplice e più efficace sotto il profilo dei costi; per affrontare le sfide connesse all’ammodernamento di edifici vetusti e del patrimonio culturale di epoca antica si rende necessario l’ausilio di architetti e altri esperti, nonché di artigiani altamente qualificati (4);

53.

non esita ad affermare che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo centrale nel garantire che la ristrutturazione edilizia soddisfi i requisiti in materia di uso del territorio e di pianificazione urbana, promuova politiche volte a contrastare lo spopolamento e risponda a criteri di equità sociale e rispetto dell’ambiente. Sottolinea che le metodologie adottate dagli Stati membri per l’ondata di ristrutturazioni non devono compromettere questo ruolo fondamentale di coordinamento;

54.

chiede, ancora una volta, che il semestre europeo tenga maggiormente conto delle questioni urbane: il coordinamento delle politiche economiche e sociali nell’UE deve abbracciare l’edilizia abitativa economicamente accessibile, le disuguaglianze e gli investimenti a lungo termine;

55.

accoglie con favore l’esposizione argomentata del nuovo Bauhaus europeo sulla ricerca di soluzioni che consentano l’accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi ragionevoli, soprattutto ai giovani e ad altri gruppi sociali vulnerabili;

56.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo deve collegarsi al piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e alla dichiarazione del vertice sociale di Porto del 2021, al fine di contribuire alla riflessione a livello europeo sul tema degli alloggi sociali e a prezzi accessibili dopo la pandemia di COVID;

57.

chiede che vengano promosse sinergie tra arte, architettura, paesaggio e architettura di interni, pianificazione territoriale, progettazione e artigianato, nonché modelli di formazione innovativi per architetti e altri professionisti;

58.

chiede altresì che ci si impegni in rapporto all’agenda per le competenze per l’Europa al fine di contribuire — attraverso il nuovo Bauhaus europeo — alla promozione e a una migliore comprensione delle esigenze e delle opportunità regionali in materia di competenze nel settore della pianificazione urbana, dell’edilizia e dell’uso sostenibile dei materiali da costruzione, nonché di ridurre la migrazione della forza lavoro qualificata, un fenomeno che potrebbe portare a una diminuzione dell’attività economica locale sul piano produttivo. A tale riguardo, l’agenda digitale europea svolge un ruolo importante, in quanto la tecnologia digitale può offrire ai cittadini opportunità di co-creazione del loro ambiente, oltre ad essere uno strumento di vitale importanza in tutte le fasi dello sviluppo delle iniziative legate al nuovo Bauhaus europeo;

59.

chiede che il nuovo Bauhaus europeo si impegni con i precedenti partenariati dell’agenda urbana per l’UE, soprattutto per quanto riguarda la capacità d’azione per il clima, lo strumento Città verdi e l’uso degli spazi pubblici; particolarmente pertinenti sono i partenariati per l’uso sostenibile del territorio e le soluzioni basate sulla natura, l’economia circolare e la cultura, e il patrimonio culturale;

60.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento forte per sbloccare le iniziative dell’economia sociale, in quanto si basa sulla cooperazione e sull’impegno civico. Simili iniziative rafforzano la coesione sociale, economica, territoriale e culturale e aumentano il grado di fiducia a livello locale in tutta l’UE.

Principi di qualità del patrimonio culturale

61.

sostiene l’appello di Venezia all’azione pubblicato da Europa Nostra con il titolo Per una nuova rinascita europea e la sua dichiarazione sul patrimonio e la memoria condivisi;

62.

chiede che siano individuate delle sinergie tra i principi di qualità della Baukultur enunciati nella dichiarazione di Davos, il nuovo Bauhaus europeo e i principi di qualità europei per gli interventi finanziati dall’UE con un potenziale impatto sul patrimonio culturale, e che tali sinergie siano integrate in tutti i programmi politici e di finanziamento europei;

63.

ritiene che il patrimonio culturale sia una dimensione essenziale del nuovo Bauhaus europeo; l’ondata di ristrutturazioni deve avere «un’anima» e un’identità, promuovendo nel contempo una visione onnicomprensiva di come vogliamo sviluppare le nostre città e regioni;

64.

invita il CdR a collaborare con le parti interessate per promuovere un premio del nuovo Bauhaus europeo destinato al «Sindaco dell’anno per il patrimonio»;

65.

chiede che il patrimonio culturale e il Green Deal europeo siano strettamente interconnessi, come dimostra il Libro verde sul patrimonio culturale dell’UE (5);

66.

concorda sul fatto che occorre mobilitare fondi pubblici per le strategie verdi basate sulla cultura attraverso progetti pilota e iniziative del nuovo Bauhaus europeo che affrontino le dimensioni culturali fondamentali della transizione verde e si basino sulle differenti capacità di comunità locali e regioni.

Conclusioni

67.

chiede alla Commissione europea di stabilire collegamenti migliori tra il nuovo Bauhaus europeo e gli attuali quadri concettuali, legati alla cultura, orientati all’estetica e alla progettazione. Si riuscirebbe così a tradurre i principi in azione e si consentirebbe al Bauhaus di sfruttare il potenziale creativo e culturale (compreso quello connesso al retaggio culturale) degli enti locali e regionali per ristrutturare e rivitalizzare quartieri su tutto il territorio dell’UE. Propone pertanto un sistema di voucher per il laboratorio del nuovo Bauhaus europeo in base al quale le città e le regioni interessate potrebbero ricevere un apposito voucher che consentirebbe loro di ottenere il sostegno necessario per organizzare un laboratorio nel loro territorio. Una condizione per ricevere tale voucher sarebbe che 1) il laboratorio dovrebbe occuparsi della «co-creazione, realizzazione di prototipi e sperimentazione degli strumenti, delle soluzioni e delle azioni politiche che favoriranno la trasformazione sul campo» e 2) i risultati del laboratorio siano presentati al consiglio regionale o comunale pertinente;

68.

chiede che siano individuate sinergie tra l’iniziativa del Bauhaus e i processi che vedono impegnati i cittadini in Europa (come la Conferenza sul futuro dell’Europa) e le strategie e i piani d’azione che promuovono la qualità architettonica ed estetica (come l’ondata di ristrutturazioni dell’agenda urbana per l’UE);

69.

ritiene che il nuovo Bauhaus europeo debba diventare un movimento autentico in grado di coinvolgere gli enti locali e regionali, e non l’ennesimo progetto dall’alto. La creazione di uno stile di vita europeo rispettoso dell’ambiente è fondamentale per tutte le città e i cittadini dell’UE. Deve trattarsi di un progetto per tutti, e non solo per pochi. Il senso di adesione al progetto deve partire dalle singole persone — dalla base — e andare oltre le grandi aree urbane. L’accessibilità per i cittadini e le organizzazioni della società civile costituisce un importante aspetto positivo dell’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo. Per riuscire, tale iniziativa deve essere inclusiva dal punto di vista sociale, culturale e territoriale.

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Ad esempio la dichiarazione di Cork 2.0 (2016) Una vita migliore nelle aree rurali.

(2)  L’appello di Venezia all’azione«Per una nuova rinascita europea» che punta a rendere possibili «sinergie più strette e più forti tra la comunità imprenditoriale e l’ampio ecosistema culturale, patrimoniale e creativo, grazie, tra le altre cose, a un’alleanza strategica tra il movimento europeo del patrimonio culturale e la Banca europea per gli investimenti e il suo istituto».

(3)  Formulati nel patto di Amsterdam.

(4)  Come indicato nel Libro verde sul patrimonio europeo di Europa Nostra.

(5)  Putting Europe’s Shared Heritage at the Heart of the European Green Deal [Mettere il patrimonio condiviso dell’Europa al centro del Green Deal europeo], pubblicato da Europa Nostra.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/22


Parere del Comitato europeo delle regioni — Missioni europee

(2022/C 301/05)

Relatore:

Markku MARKKULA (FI/PPE), presidente della regione di Helsinki

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee

COM(2021) 609 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore le missioni dell’UE, quale sforzo coordinato della Commissione europea per mettere in comune le risorse necessarie in termini di programmi di finanziamento, politiche e regolamentazioni, nonché altre attività per mobilitare e stimolare attori pubblici e privati, al fine di contribuire, insieme, a produrre un impatto reale e duraturo per promuovere l’adesione da parte della società a nuove soluzioni e nuovi approcci. Sottolinea la necessità di adottare un approccio inclusivo in cui le missioni europee, insieme alla politica di coesione a livello dell’UE e a tutti gli altri suoi strumenti di finanziamento unionali, siano utilizzati per promuovere la coesione territoriale e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

2.

sottolinea (1) che, alla luce della Conferenza sul futuro dell’Europa, le missioni europee, in quanto strumento nuovo e vitale per affrontare le crescenti sfide sociali, rappresentano un vero e proprio banco di prova dell’impatto e della credibilità dell’UE. Queste devono godere di una legittimazione e di un’accettazione diffuse. Come sottolineato dalla Commissione europea, il ruolo delle città e delle regioni, con tutte le rispettive parti interessate e i cittadini, è cruciale per conseguire gli ambiziosi obiettivi delle missioni dell’UE;

3.

ribadisce quanto già affermato (2) a sostegno dell’attuazione delle missioni dell’UE, quale passo coraggioso per affrontare le sfide della società, e sottolinea la necessità di un efficace sistema di governance multilivello che combini tali missioni con le strategie di sviluppo a livello locale e regionale, le strategie di specializzazione intelligente, le misure di ripresa dalla COVID-19 e i finanziamenti per l’innovazione attraverso i fondi strutturali;

4.

esorta i principali responsabili decisionali dell’UE e degli Stati membri a reagire con rapidità e determinazione alla situazione in Ucraina, anche in occasione del lancio delle missioni europee, in particolare di quella relativa alle città intelligenti e a impatto zero. I criteri di finanziamento che si applicano ai fondi NextGenerationEU e ad altre fonti di finanziamento pubblico devono essere adattati, in maniera flessibile, affinché una parte delle attività della missione di cui sopra contribuisca ad accelerare la transizione energetica in Europa. Questi finanziamenti dovrebbero sostenere i partenariati di ricerca pubblico-privati nello sviluppo di nuove soluzioni in materia di sistemi energetici. In particolare, le città e altri attori pubblici possono ricorrere ad appalti pubblici innovativi, insieme alle imprese, per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e creare soluzioni sostenibili e innovative nel settore dell’energia, destinate a sostituire i combustibili fossili che i paesi dell’UE attualmente acquistano dalla Russia;

5.

accoglie con favore il fatto che la comunicazione sulle missioni europee (3) riconosca chiaramente l’importanza delle autorità locali e regionali nella realizzazione, nonché nelle fasi di progettazione e comunicazione delle missioni europee;

6.

sottolinea che, alla luce dello sviluppo congiunto di conoscenze e know-how, l’attuazione delle missioni europee deve essere radicata nei processi lavorativi quotidiani di città e regioni, prestando particolare attenzione allo sviluppo e al rinnovo di tali processi. Questo creerà sinergie sistematiche con la politica di coesione dell’UE, l’utilizzo dei fondi strutturali e di altri strumenti dedicati, e metterà inoltre in evidenza, a livello globale, il potenziale delle regioni e delle comunità locali e il ruolo dei comuni nel realizzare le trasformazioni volute;

Le missioni dell’UE, un nuovo strumento ambizioso per far fronte alle grandi sfide della società

7.

riconosce che le missioni dell’UE sono destinate a diventare uno strumento «nuovo» e «vitale», come affermato dalla Commissione europea: le missioni dell’UE costituiscono un modo nuovo per apportare soluzioni concrete ad alcune delle principali sfide; esse produrranno un impatto e risultati concreti entro il 2030 assegnando un nuovo ruolo alla R&I, associato a nuove forme di governance e collaborazione, e promuovendo il coinvolgimento dei cittadini (4);

8.

rammenta che ciascuna missione dell’UE dovrebbe definire una tabella di marcia chiara ed elaborare un nuovo approccio sistemico di governance multilivello nonché metodologie in materia di sperimentazione, sviluppo di prototipi, monitoraggio e potenziamento delle attività a tutti i livelli di governance. Particolare attenzione va alla creazione di portafogli di azioni, a livello sia dell’UE sia regionale e locale, e alla loro efficace diffusione in tutte le fasi della pianificazione e dell’attuazione; per conseguire questi obiettivi vi è bisogno della partecipazione e dell’impegno degli enti locali e regionali nonché di partenariati ai fini della condivisione delle esperienze positive in materia di governance innovativa;

9.

sottolinea la necessità di destinare i finanziamenti delle missioni ai livelli locale e regionale per trovare congiuntamente risposte non convenzionali a un gran numero di «situazioni stagnanti», che troppo spesso impediscono di compiere i progressi necessari per conseguire nuove soluzioni e gli effetti auspicati. A tal fine sono necessari nuovi partenariati europei basati sugli interessi locali e regionali definiti nelle strategie di specializzazione intelligente. Le missioni dell’UE dovrebbero utilizzare le esperienze acquisite nel quadro dell’azione pilota sui partenariati per l’innovazione regionale, realizzata congiuntamente dal CdR e dal Centro comune di ricerca (JRC);

10.

incoraggia le missioni europee a porre in evidenza i progressi nel cammino verso l’umanità e un approccio incentrato sull’essere umano, in cui la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (ecologica, economica, sociale e culturale) costituisce il motore del cambiamento per conseguire gli ambiziosi obiettivi delle missioni europee. La qualità della vita può essere migliorata solo collaborando in maniera consapevole nel quadro di entità complesse. A tal fine, è necessario trovare un migliore equilibrio tra benessere materiale e benessere immateriale, sia in Europa che nel mondo. È la natura che ci consente di vivere su questo pianeta: dobbiamo rispettare il fatto che l’uomo dipende dalla natura;

11.

sottolinea che le missioni dell’UE devono creare congiuntamente nuove modalità di funzionamento. A tal fine, tutti gli attori sono tenuti ad acquisire nuove competenze associando alla tecnologia e alla ricerca un approccio incentrato sull’essere umano, impegnandosi ad attuare processi congiunti di trasformazione verde e digitale e garantendo l’accesso alle risorse necessarie. Tali requisiti sono essenziali per creare ecosistemi regionali e locali di RSI ben funzionanti in grado di costruire nuovi ponti di conoscenze innovative per collegare i creatori europei di conoscenze di massimo livello con laboratori viventi regionali e locali, altri centri di sperimentazione e attività di dimostrazione come i centri faro. È con il loro aiuto che tutte le città e le regioni possono creare processi di apprendimento comparativo e reti tra pari per avvalersi dei concetti e delle soluzioni individuati dai loro precursori nell’ambito di pratiche intelligenti e sostenibili;

12.

sottolinea che la governance regionale e locale, la previsione e l’aumento degli investimenti in RSI costituiscono gli elementi essenziali dei portafogli delle missioni europee, che consistono in azioni concertate in modo professionale a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La concertazione nell’ambito delle missioni europee rafforza la collaborazione, la motivazione e le capacità, ovverosia la competitività, attraverso lo sviluppo congiunto di nuovi portafogli e azioni. La concertazione comporta numerose fasi parallele e attività di governance multilivello all’interno di sistemi differenti. A tal fine è necessario ricorrere a strumenti finanziari sia pubblici che privati e fornire sostegno in particolare alle regioni meno sviluppate, al fine di incoraggiare tutte le regioni a migliorare i loro sistemi di RSI e a contribuire all’attuazione delle missioni europee;

13.

ricorda il proprio ruolo determinante di strumento, grazie alle esperienze maturate con le sue sei commissioni e la realizzazione di campagne come il Green Deal a livello locale e le Regioni imprenditoriali europee (EER), nell’attuazione delle missioni dell’UE, e osserva che il CdR costituisce un punto di accesso naturale per la cooperazione con il settore pubblico e quello privato, l’industria e i servizi, e i cittadini;

Il ruolo delle città e delle regioni nelle missioni dell’UE

14.

sottolinea che, in linea con il piano d’azione comune firmato nel 2020 congiuntamente alla commissaria Mariya Gabriel, il CdR, insieme agli Stati membri e alle regioni e città europee, è pronto a svolgere un ruolo attivo nella creazione congiunta di un sistema di governance multilivello per conseguire gli obiettivi delle missioni dell’UE; le azioni atte a garantire lo sviluppo necessario si fonderanno su ecosistemi regionali dell’innovazione basati sul territorio, e su strategie di specializzazione intelligente (S3/S4);

15.

può influenzare i processi generali delle missioni europee, fornire informazioni ai responsabili politici e mobilitare le regioni e le città perché queste possano apportare un contributo attivo in forme diverse ecc. I piani delle missioni europee presentano una dimensione forte basata sul territorio — a livello sia regionale che locale — e i meccanismi di attuazione prevedono proposte che pongono le regioni e le città, e i loro ecosistemi di RSI, al loro centro. Il CdR può così collaborare ampiamente con tutti i partner per garantire che questo nuovo strumento strategico, che adotta un approccio dal basso, produca l’impatto auspicato;

16.

conviene di contribuire — con l’ausilio di tutte le proprie commissioni interessate dalle tematiche delle diverse missioni — a coinvolgere il maggior numero possibile di città e regioni per garantire che i livelli regionale e locale sostengano le missioni dell’UE:

a)

attuando campagne di informazione, un dialogo diretto e altri processi partecipativi congiunti aperti e interattivi rivolti a diversi gruppi, compresi anche i giovani di età inferiore ai 18 anni;

b)

facendo in modo che le comunità «pioniere» aderiscano alla sperimentazione di soluzioni innovative nelle loro pratiche quotidiane;

c)

facendo in modo che le comunità «dimostratrici» contribuiscano ai processi di diffusione a largo raggio di soluzioni innovative e all’applicazione su più vasta scala delle soluzioni migliori per un utilizzo a livello europeo;

d)

assicurandosi che la diversità delle regioni europee, con le loro molteplici comunità di parti interessate e di cittadini, sia ampiamente tenuta in considerazione nelle attività di attuazione delle missioni;

17.

invita gli Stati membri a sostenere l’attuazione delle missioni europee creando sinergie con i programmi nazionali e regionali e agevolando l’accesso ai finanziamenti dell’UE e nazionali;

18.

esorta a garantire che tutte le aree urbane e rurali e le regioni (all’avanguardia, nella media e in ritardo) dispongano di sufficienti capacità e competenze per innovare all’interno delle loro comunità e ricevano sostegno attraverso processi di apprendimento pertinenti che consentano loro anche di fungere da piattaforme per i fornitori di servizi che coinvolgono più operatori a sostegno di altri soggetti, compresi tutti i gruppi di attori. I processi di creazione di valore ai livelli locale e regionale devono essere orchestrati nell’ambito di catene di valore collaborative ed efficaci e di flussi di valore che sviluppino maggiormente gli ecosistemi;

19.

sottolinea che gli obiettivi ambiziosi stabiliti esigono, quale condizione preliminare essenziale, che i responsabili decisionali, i funzionari pubblici e i professionisti dell’innovazione acquisiscano le competenze necessarie per operare da artefici del cambiamento nell’acquisizione di nuove conoscenze e capacità. I tre processi fondamentali sono:

a)

i processi di apprendimento operativo di città e regioni, con l’obiettivo di integrare le attività legate alle missioni in altre attività locali affinché diventino parte del processo decisionale strategico e operativo abituale;

b)

la motivazione e il sostegno alle imprese, agli istituti di ricerca, alle università, ai centri di formazione professionale e ai relativi ecosistemi tematici e basati sul territorio affinché contribuiscano alla creazione congiunta di nuove soluzioni pionieristiche innovative; e

c)

l’utilizzo di nuovi metodi inclusivi nell’innovazione.

Tra i mezzi utilizzati all’interno di tali processi dovrebbero figurare i partenariati su ampia scala, gli appalti pubblici innovativi, i prototipi sviluppati in tempi rapidi e la sperimentazione di nuove soluzioni;

20.

ricorda che esistono dei processi consolidati, i quali tuttavia richiedono l’impegno delle singole città e regioni e la cooperazione specifica messa in atto dai team delle missioni europee. L’assegnazione di finanziamenti a partenariati su scala europea permetterà a un gran numero di città e regioni europee di acquisire questi fattori critici. Diversi strumenti dell’UE già esistenti, come il JRC, Interreg, le iniziative di programmazione congiunta (IPC), l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le rispettive Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), possono svolgere un ruolo essenziale in questo senso;

21.

sottolinea la necessità di rivedere tutti gli strumenti finanziari dell’UE per sostenere le attività delle missioni, in particolare a livello locale e regionale. I fondi del programma Orizzonte non sono facilmente accessibili a regioni e città e non tengono ancora sufficientemente conto dei nuovi obiettivi strategici delle missioni europee. Molte regioni hanno notevoli difficoltà ad accedere ai finanziamenti a causa del gran numero di bandi, dei criteri altamente specializzati e della complessità dei sistemi. Ad esempio, numerose regioni incontrano problemi a finanziare il miglioramento delle competenze della loro forza lavoro al fine di accelerare la transizione verde, elemento essenziale nelle missioni europee. Sarà pertanto necessario procedere a una revisione per semplificare l’accesso ai fondi dell’UE;

Orientamenti per un’attuazione più incisiva delle missioni dell’UE

22.

sottolinea la necessità di contribuire a istituire partenariati dinamici, che devono assumere la forma di impegni reciproci parzialmente formalizzati, pur conservando una certa flessibilità, per i contratti di partenariato tra le missioni europee e le città e regioni con ruoli dimostrativi, al fine di rafforzare l’impatto a livello europeo del gran numero di iniziative e del lavoro dei dimostratori diffusi su tutto il territorio;

23.

sostiene l’utilizzo flessibile e sottolinea lo sviluppo concettuale attivo dei contratti delle città e delle regioni proposti nei piani di attuazione delle missioni europee;

24.

propone di creare il concetto di marchio delle missioni dell’UE per le città e regioni che accetteranno di fungere da pioniere con ruolo dimostrativo e sostenitrici della transizione verde e digitale europea nel conseguimento degli obiettivi delle missioni UE e nell’applicazione su più larga scala dei risultati delle loro soluzioni innovative, e chiede che si tragga insegnamento dalle pratiche già esistenti, come il Patto dei sindaci;

25.

propone diverse modalità di utilizzazione di questo marchio per creare sinergie con altre iniziative pertinenti dell’UE e iniziative correlate, nonché con gli strumenti di finanziamento, quali il Fondo InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli investimenti interregionali per l’innovazione I3, Interreg Europe, il meccanismo per collegare l’Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). Propone di creare un sistema a livello europeo che permetta sia all’UE che agli Stati membri di utilizzare il marchio delle missioni dell’UE, semplificando così le procedure di presentazione delle domande. Il marchio dovrebbe agevolare l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali per sostenere le attività a livello locale e regionale al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi delle missioni europee e nel contempo migliorare le procedure locali e regionali;

26.

sottolinea che, ai livelli locale e regionale, gli «ERA Hub» (poli del SER) possono costituire uno degli strumenti più efficaci per allineare le strategie regionali in materia di R&I, comprese le strategie di specializzazione intelligente (S3/S4), alle strategie nazionali ed europee, al SER, al programma Orizzonte Europa e alle missioni europee. I poli del SER possono così contribuire all’emergere di progetti strutturanti che si integrino in particolare nelle missioni europee e mobilitino le diverse fonti di finanziamento di cui dispongono; sarebbe pertanto utile collegare, ove possibile, il marchio di missione dell’UE con i suddetti poli;

27.

ricorda che è necessario elaborare e utilizzare procedure efficaci di gestione delle conoscenze per realizzare le missioni dell’UE facendo uso delle migliori conoscenze a livello mondiale e regionale e tenendo conto dei criteri etici della nuova strategia di internazionalizzazione della Commissione in materia di R&I. Ai fini dell’utilizzo e dell’applicazione su più larga scala dei risultati, il programma Orizzonte Europa e altri strumenti devono essere più dinamici sul piano della sperimentazione e dello sviluppo di prototipi in contesti reali;

28.

sottolinea che le missioni dell’UE dovrebbero essere attuate tramite un processo aperto e partecipativo, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti a livello locale, regionale, europeo e mondiale (5). La partecipazione delle regioni, delle comunità locali e dei cittadini sarà particolarmente cruciale per un’efficace attuazione delle missioni dell’UE. In quest’ottica, in ciascuna missione deve essere garantito un dialogo diretto con queste parti interessate. Il CdR è pronto ad essere un alleato forte delle missioni dell’UE;

29.

sottolinea che gli esperimenti e le dimostrazioni realizzati nel quadro delle missioni dell’UE dovrebbero concentrarsi sulle attività di concertazione intese a far avanzare le frontiere della scienza, a padroneggiare le tecnologie profonde e a combinare le innovazioni digitali, fisiche, ambientali e biologiche; occorre inoltre procedere a un riesame periodico dei risultati e condividerli al più alto livello. Le strategie di specializzazione intelligente, in quanto concetti di collaborazione regionale con l’industria e la ricerca, dovrebbero occupare un posto importante nelle missioni dell’UE;

La previsione e le innovazioni sociali: elementi di importanza cruciale per le missioni dell’UE e creati dalle missioni stesse

30.

ribadisce che le sfide sono complesse e che è disponibile solo una parte delle conoscenze scientifiche e tecnologiche necessarie. È possibile conseguire gli obiettivi grazie ad ampie attività di previsione, all’aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), allo sviluppo di prototipi in condizioni reali, allo svolgimento di test e all’applicazione su più larga scala dei risultati;

31.

prende atto del notevole potenziale della ricerca per tutti i tipi di innovazione e per cogliere le grandi sfide sociali. A tal fine auspica che il processo decisionale politico, in generale, sia maggiormente fondato su dati concreti, fautore della ricerca e finalizzato alla creazione di condizioni favorevoli alle innovazioni sociali e, nel contempo, alla loro attuazione in tempi sufficientemente rapidi in contesti e processi reali;

32.

rammenta che sarà possibile conseguire gli obiettivi ambiziosi delle missioni europee solo sostenendo processi di apprendimento efficaci per i responsabili politici delle diverse regioni e organizzazioni, il personale direttivo, gli esperti e i cittadini. I concetti sviluppati dalle città e regioni europee devono essere adattati alle specificità del territorio mediante uno sviluppo professionale sistemico strettamente legato all’apprendimento pratico a livello locale per tutti;

33.

sottolinea che le missioni europee si dovrebbero concentrare sull’utilizzo del potenziale offerto dai beni immateriali e dal capitale intellettuale. L’integrazione di tali conoscenze nel processo decisionale politico, in particolare per creare città intelligenti e incentrate sull’essere umano ponendo l’accento sulla sostenibilità, può servire a catalizzare gli investimenti in capitale umano, capitale strutturale, capitale relazionale e RSI in generale;

34.

sottolinea l’importanza di passare all’azione, sulla base delle principali dichiarazioni della politica europea in materia di ricerca, sviluppo e tecnologia, quali definite nella relazione di previsione strategica 2021 dell’UE (6), in particolare le seguenti:

a)

I prossimi decenni saranno caratterizzati da una crescente ridistribuzione del potere globale, il cui centro di gravità geoeconomico si sposterà a est.

b)

A livello globale l’UE è in concorrenza con le altre potenze per beneficiare del «vantaggio del pioniere» nella definizione di norme.

c)

L’UE deve assumere una posizione più salda nell’ambito dello sviluppo e della produzione delle tecnologie inclusive di prossima generazione.

d)

A prescindere dalle tecnologie specifiche utilizzate, l’iperconnettività è il motore della trasformazione.

e)

Le materie prime critiche sono fondamentali per la duplice transizione dell’UE.

f)

La sovranità digitale dell’UE dipenderà dalla sua capacità di archiviare, estrarre ed elaborare i dati, rispettando nel contempo i requisiti in materia di fiducia, sicurezza e diritti fondamentali.

g)

Occorre sviluppare l’autonomia strategica europea.

h)

Una combinazione intelligente di politiche industriali, di ricerca e commerciali abbinate a partenariati internazionali potrebbe garantire un approvvigionamento sostenibile e diversificato;

35.

sottolinea che, al momento del passaggio all’azione, lo sviluppo tecnologico dovrebbe, oggi più che mai, essere allineato agli sviluppi socioeconomici e aver luogo in un contesto reale, garantendo in tal modo una rapida adozione e diffusione dei risultati;

36.

propone di intensificare la collaborazione interistituzionale dell’UE in materia di previsione attribuendo un ruolo specifico al JRC, ai servizi di ricerca del Parlamento europeo e al CdR. Propone di considerare l’organizzazione — ai livelli nazionale, regionale e comunale — di attività scientifiche partecipative promosse dai cittadini e destinate a tutti, soprattutto ai giovani, in particolare agli studenti universitari e delle scuole secondarie, nonché agli imprenditori, e per il processo decisionale politico, istituendo comitati per il futuro incentrati sulla previsione e la valutazione tecnologica;

Nuovo approccio delle missioni dell’UE nei confronti della politica in materia di tecnologia e R&S

37.

sottolinea che la trasformazione sociale e comportamentale a sostegno degli obiettivi delle missioni dell’UE deve essere inclusiva e positiva ricorrendo ampiamente allo sviluppo di prototipi e alla sperimentazione quale approccio metodologico;

38.

ricorda che la ricerca e l’innovazione costituiscono gli elementi centrali delle missioni dell’UE. Le complesse sfide sociali possono essere affrontate solo aumentando gli investimenti in RSI. Dai dati raccolti dal SER e dagli studi realizzati dal comparto industriale emerge chiaramente (7) che l’UE è in ritardo rispetto ai suoi principali concorrenti a livello mondiale per quanto riguarda l’intensità di R&S delle imprese, in particolare nei settori dell’alta tecnologia e nell’espansione delle PMI innovative, con effetti negativi sulla produttività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività;

39.

approva gli obiettivi del SER (8) volti a stimolare la ripresa dell’Europa e a sostenerne le transizioni verde, digitale e sociale promuovendo la competitività basata sull’innovazione e favorendo la sovranità tecnologica in settori strategici chiave (ad esempio l’intelligenza artificiale, la robotica, la sicurezza informatica, l’ecologia dei dati, la microelettronica, la computazione quantistica, il 5G, le batterie di prossima generazione, l’energia rinnovabile, le tecnologie dell’idrogeno, gli ambienti edificati a zero emissioni, la mobilità intelligente ecc.), in linea con il modello di autonomia strategica aperta;

40.

chiede che gli appalti pubblici sostenibili adottino come criteri le politiche basate sulla domanda che puntano alla neutralità in termini di emissioni di carbonio e tengono conto delle impronte ecologiche e delle azioni positive in materia di carbonio. Oltre all’impronta ecologica, il CdR sottolinea l’importanza delle azioni positive in materia di carbonio, un approccio nuovo per calcolare l’impatto climatico mostrando l’impatto positivo che i prodotti e i servizi rispettosi del clima possono avere (9);

41.

sostiene le misure adottate dall’industria in materia di RSI per il carbonio, al fine di creare nuovi prodotti e sistemi estesi e altre soluzioni innovative che svolgono un ruolo essenziale nel conseguimento degli obiettivi climatici, e sottolinea che, senza un’accelerazione significativa dell’innovazione nel settore dell’energia pulita, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette;

42.

ribadisce la necessità di disporre di nuove tecnologie. Dalla relazione dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (10) emergono prove analitiche secondo cui il 25 % delle emissioni di carbonio che occorre ridurre per mettere le condizioni climatiche della Terra su un percorso di sostenibilità verrà da tecnologie mature. Per contro, il 41 % della tecnologia necessaria proverrà da nuove tecnologie che sono nella fase iniziale di adozione e il 34 % verrà da tecnologie attualmente nella fase di dimostrazione, di prototipo o non ancora concepite;

43.

sottolinea l’importanza e la complessità di misurare le emissioni di gas a effetto serra. Il metodo di base per misurare tali emissioni utilizza gli ambiti 1 e 2. Il fatto di ricorrere anche all’ambito 3 consente di raggiungere gli obiettivi delle «emissioni zero e negative nette». L’ambito 3 comprende tutte le altre emissioni indirette generate lungo l’intera catena del valore;

44.

sottolinea l’importanza che le missioni dell’UE siano al centro delle priorità dell’Unione per realizzare la duplice transizione verde e digitale. La Commissione europea ha avviato la fase pilota dell’iniziativa «ERA Hub» (poli del SER) nell’intento di agevolare la collaborazione regionale in materia di RSI e lo scambio delle migliori pratiche, con l’incentivo di ottimizzare il valore della produzione, della circolazione e dell’utilizzo di conoscenze. Il CdR incoraggia le missioni dell’UE a esplorare la possibilità di utilizzare i poli del SER come strumento per collegare gli ecosistemi locali e regionali di R&I e a collaborare attivamente con i decisori locali e regionali nella sperimentazione dei poli del SER al fine di sviluppare una cooperazione concreta;

45.

sottolinea che il sistema dei poli del SER cerca di aggiungere i tasselli mancanti al panorama del SER e dello Spazio europeo dell’istruzione (SEI), al fine di creare forti società europee della conoscenza in tutta Europa per accelerare la trasformazione delle società in direzione di una crescita verde, sostenibile e digitale. La rete dei poli del SER garantisce idealmente che gli ecosistemi locali e regionali di RSI diventino parte integrante dell’ecosistema di RSI su scala europea;

46.

sostiene la possibilità di apportare contributi locali attivi all’attuazione integrata dei poli del SER, ad altre sperimentazioni di ecosistemi regionali e alle missioni dell’UE in materia di sperimentazione, sviluppo rapido di prototipi, svolgimento di test e dimostrazioni, e rafforzamento dell’efficacia della R&I nelle città e nelle regioni;

47.

riconosce che è essenziale concertare la diversità delle conoscenze, delle idee e dell’apprendimento a livello regionale e locale per creare un approccio paneuropeo nei confronti dell’azione innovativa. È essenziale una condivisione dell’apprendimento tra città e regioni, nonché tra le cinque missioni europee. Il CdR raccomanda la creazione tempestiva di una rete di apprendimento congiunto che consenta di condividere e diffondere le conoscenze essenziali in materia di processi e contenuti, adattandone le dimensioni ad altre città/regioni e allargandole ad altre missioni europee e all’Europa nel suo complesso;

48.

chiede che le conclusioni del Consiglio sulle missioni europee siano pubblicate durante la presidenza francese anche per consentire di rafforzare il concetto dei poli del SER, su cui le missioni devono poter contare per riuscire a radicarsi ai livelli locale e regionale. Tali conclusioni dovrebbero inoltre sottolineare l’importanza dell’infrastruttura di ricerca, che è fortemente sostenuta da città e regioni ed è fondamentale per la realizzazione delle missioni europee;

49.

afferma che, sebbene sia prioritario attuare le missioni già decise, la riflessione deve proseguire senza interruzioni in merito alla prospettiva di creare nuove missioni in presenza di nuove grandi sfide per la collettività. La questione cruciale di preparare le società europee ad affrontare e gestire le minacce e le crisi sanitarie dovrebbe, a seguito della creazione dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), alimentare una riflessione su una nuova missione incentrata su questa sfida, data la sua natura sistemica, trasversale e multipartecipativa;

L’esperienza del CdR: sinergie tra le missioni dell’UE e altri strumenti strategici principali

50.

chiede con forza che le missioni dell’UE attingano all’esperienza e alle conoscenze delle iniziative e dei programmi dell’Unione esistenti per poter funzionare in sinergia. Il cambiamento sistemico richiede la co-creazione di ecosistemi trasformativi basati su apprendimento e RSI, con sinergie scientifiche e operative interdisciplinari sull’intero territorio europeo e in tutte e cinque le missioni europee;

51.

ribadisce la necessità di rafforzare la mentalità di lavorare apertamente insieme e di aumentare la collaborazione locale e i partenariati europei per inventare un nuovo futuro per l’Europa che sia sostenibile e incentrato sull’essere umano. Le capacità potenziali dipendono in larga misura dai livelli locale e regionale su tutto il territorio dell’Europa. Agire rapidamente è essenziale. Le grandi sfide della società devono essere affrontate nei prossimi anni, e la conoscenza e l’apprendimento sono fondamentali per questo;

52.

propone di seguire con particolare attenzione le fasi di attuazione delle missioni dell’UE da parte di città e regioni, in cui il CdR svolgerà un ruolo di sostegno, ivi compresi la governance multilivello, i finanziamenti e l’efficace esecuzione delle modalità per riuscire a conseguire gli obiettivi ambiziosi integrandoli efficacemente nelle politiche dell’UE in materia di R&I, in particolare le strategie di specializzazione intelligente (S3/S4), i poli del SER, il nuovo Bauhaus europeo e gli altri programmi, strumenti e iniziative più pertinenti previsti dalle politiche multilivello dell’UE;

53.

si impegna a organizzare attività di apprendimento in collaborazione con il JRC per sostenere le attività delle missioni dell’UE nell’ambito delle iniziative «City Science» e «La scienza incontra le regioni», promuovendo attività di impatto su larga scala e condividendo i risultati delle missioni dell’UE. Le misure a breve termine non costituiscono una risposta adeguata per soddisfare le esigenze reali. Un’attività utile consiste nel sostenere la creazione della rete di centri regionali del futuro per stimolare la creatività e lo spirito imprenditoriale e collegarli al nuovo Bauhaus, alle attività relative agli OSS delle Nazioni Unite e ai Futures Literacy Labs dell’Unesco, al fine di garantire la sostenibilità sia a breve che a lungo termine delle iniziative intraprese;

54.

incoraggia ad approfondire la collaborazione con le reti europee impegnate a rafforzare le attività di RSI, quali l’Associazione europea delle università (EUA), l’Associazione europea delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (EARTO) e la Rete europea di regioni per la ricerca e l’innovazione (ERRIN), per far fronte alle sfide sociali. Inoltre, ciascuna missione dell’UE dovrebbe collaborare efficacemente con le rispettive reti tematiche, come il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE), Eurocities e la Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM). Il CdR collabora ampiamente con tutte queste reti di parti interessate per garantire che le missioni dell’UE, in quanto nuovo strumento strategico che adotta un approccio dal basso, producano l’impatto auspicato;

55.

insiste sull’importanza di rafforzare le capacità delle città e delle regioni per richiedere i finanziamenti delle missioni dell’UE e attingere alle esperienze delle iniziative di ampio respiro finanziate dall’Unione, quali la rete europea dei laboratori viventi, l’iniziativa Vanguard, la digitalizzazione delle città, le iniziative Open & Agile Smart Cities, City Science e Living-in.EU (il modello europeo di trasformazione digitale nelle città e nelle comunità). Si potrà così migliorare la resilienza e la capacità di reazione delle città e delle regioni e il loro coinvolgimento attivo nelle riforme europee, e rafforzare l’inclusione dei cittadini di tutta l’Unione. Ciò a sua volta fungerà da moltiplicatore dell’impatto delle iniziative dell’UE e assicurerà una ripartizione più ampia e più equa delle risorse, in modo che si creino ovunque condizioni migliori per attirare i finanziamenti (non soltanto) dell’UE e per essere all’avanguardia dello sviluppo;

Raccomandazioni specifiche per missione

56.

sottolinea l’importanza di una cooperazione trasversale tra le missioni a tutti i livelli di governance, evidenziando che le missioni europee, messe insieme, hanno un chiaro obiettivo comune: inventare un futuro intelligente e sostenibile. Ciò si può realizzare puntando a soluzioni basate su co-creazione e RSI:

adattamento ai cambiamenti climatici: gestione delle inondazioni, degli incendi boschivi e di altre catastrofi, soluzioni basate sulla natura, verifica climatica delle infrastrutture critiche, sistemi di vigilanza e allerta in relazione alla salute pubblica;

lotta contro il cancro: salute in generale, aumento delle misure di prevenzione, in particolare promuovendo abitudini di vita sane;

oceani e risorse idriche: protezione e ripristino degli ecosistemi acquatici, riduzione dell’inquinamento e resa dell’economia blu climaticamente neutra;

città a impatto climatico zero: progressi nelle soluzioni ambientali, infrastrutturali e industriali trasversali che contribuiscono alla neutralità climatica delle città;

terreni: prevenzione dell’inquinamento del suolo e mantenimento, in ogni circostanza, di acque dolci sotterranee salubri.

57.

propone le seguenti attività specifiche a ciascuna missione europea per aumentarne l’impatto:

a)   Adattamento ai cambiamenti climatici

Il CdR sottolinea che la missione «Adattamento ai cambiamenti climatici» dovrebbe svolgere un ruolo generale essenziale, in particolare per quanto riguarda la previsione e la capacità di motivare tutti gli attori europei a contribuire attivamente alle missioni europee. Tale missione dovrebbe concentrarsi sulla sensibilizzazione dal punto di vista sociale e della società e ottenere l’impegno generale a creare soluzioni sistematiche su vasta scala. In particolare, essa dovrebbe affrontare le sfide della trasformazione verde dell’industria, dell’ambiente abitativo e della mobilità. Le perdite dovute ai cambiamenti climatici ammontano già a una media di circa 12 miliardi di euro all’anno e l’UE dovrebbe realizzare delle analisi macrofiscali in materia di clima per convincere ad accelerare le misure di adattamento in parallelo alla mitigazione dell’impatto climatico. L’approccio adottato per proteggere la popolazione dai cambiamenti climatici deve tenere conto anche degli aspetti sociali e delle sfide della coesione.

b)   Lotta contro il cancro

Il CdR sottolinea l’importanza della ricerca di punta su scala mondiale e incoraggia i ricercatori e gli innovatori ad aumentare la collaborazione europea e intersettoriale tra le parti interessate ai fini della riuscita di questa missione. Il CdR evidenzia l’importanza di potenziare la vaccinazione contro i papillomavirus umani, le biobanche e l’accesso alle terapie più innovative, nonché di diffondere le migliori pratiche tra i paesi e le regioni. Una delle sfide principali consiste nelle disparità di accesso alle cure oncologiche tra i paesi e le regioni dell’UE e al loro interno nonché nella qualità di vita dei malati. Pertanto, è essenziale un migliore accesso allo screening precoce, ai nuovi strumenti diagnostici e ai trattamenti oncologici innovativi nei paesi e nelle regioni d’Europa, il quale richiede investimenti in infrastrutture, apparecchiature, trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria, personale sanitario e nuovi modelli di assistenza. Un’altra sfida è rappresentata dall’accesso a trattamenti e farmaci a prezzi abbordabili, come pure dalla qualità del sostegno personalizzato ai pazienti e dall’innovazione sociale a sostegno dei prestatori di assistenza.

c)   Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030

Il CdR sottolinea che il recupero di oceani e acque salubri e la garanzia di disporre di acqua dolce sono le questioni mondiali che incidono sul nostro destino, a breve e a lungo termine. I problemi di inquinamento possono essere risolti solo mettendone in rilievo la dimensione internazionale, vale a dire le dimensioni di bacini marittimi come il Mar Mediterraneo, l’Atlantico, il Mar Baltico, il Mar Nero e il bacino idrografico del Danubio, e la crescente collaborazione tra le regioni. L’Artico merita particolare attenzione. Il CdR invita a fare del mare e delle acque una nuova ambizione comune, al centro del rilancio della costruzione europea; sottolinea che l’attenzione specifica dedicata alla ricerca e alle tecnologie per l’acqua pulita, nonché al miglioramento dell’efficienza della sua erogazione, è fondamentale per questa missione e per l’economia blu degli oceani, specie dal punto di vista dell’imprenditorialità, del turismo sostenibile, della decarbonizzazione del trasporto marittimo e delle energie marine rinnovabili. Nasceranno così nuove e ampie opportunità di collaborazione commerciale transfrontaliera e fuori dagli schemi. Il CdR sottolinea la necessità di mobilitare città e regioni per costruire reti europee che colleghino tra loro, intorno alle catene di valore, gli ecosistemi d’innovazione marittima a livello locale e creino innovazione nelle industrie marittime.

d)   Città intelligenti e a impatto climatico zero

Il CdR sottolinea con forza che l’Europa ha bisogno di città attive all’avanguardia per creare insieme nuove soluzioni urgenti e condividere i risultati dei loro esperimenti con le altre — tutte le città e le regioni d’Europa devono essere coinvolte e sostenute. Le città più all’avanguardia dovrebbero essere utilizzate come poli di innovazione che insieme creano soluzioni replicabili e immediatamente applicabili da diffondere tra tutte le altre città europee nella loro transizione verso la neutralità climatica entro il 2050. Le città che hanno presentato la propria candidatura ma non sono state selezionate dovrebbero essere raggruppate dalla Commissione europea in una categoria più ampia, affinché si possano avvalere, in modi diversi, dei progressi e dei risultati conseguiti dalle città all’avanguardia, anche applicando direttamente le soluzioni replicabili. I programmi e i progetti riusciti già esistenti o le relative «iniziative verdi» sono elencati nell’allegato al piano di attuazione di questa missione. Gli insegnamenti tratti dovrebbero essere utilizzati come base per la creazione di tabelle di marcia multilivello verso la neutralità climatica delle città. Si dovrebbero realizzare delle comunità di trasformazione che coinvolgono più attori e sono dotate di strumenti comuni, impedendo così alle singole comunità di operare da sole. Il CdR insiste sull’elaborazione di contratti urbani per il clima da parte delle città partecipanti quale processo orientato alla domanda che dovrebbe consentire di individuare soluzioni locali, pur necessitando di un forte sostegno da parte dei livelli nazionale e regionale.

e)   Un patto europeo per i suoli

Il CdR sottolinea la necessità di una riflessione sistemica e di una gestione della trasformazione strumentale, che comprenda RSI e apprendimento, per raggiungere gli obiettivi di tale missione che interessa tutti i tipi di uso del suolo ed esplorare nuovi scenari per una trasformazione più ambiziosa della politica agricola comune dell’UE. Per aumentare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e nelle foreste, è essenziale ripensare i sistemi di produzione agricola e silvicola e creare cluster transnazionali di laboratori viventi ai fini della riuscita della missione. Il sostegno alla biodiversità e la preferenza dei cittadini per i bioprodotti forestali e gli alimenti sostenibili e di provenienza locale sono azioni necessarie negli ambienti rurali e urbani. Un altro punto essenziale è stabilire come rendere le attività forestali attraenti ed economicamente sostenibili senza che perdano redditività, sostenendo al contempo gli obiettivi della missione;

Il ruolo del CdR nel sostegno a una trasformazione europea e mondiale

58.

sottolinea che, dato che le persone vivono e lavorano nelle città e nelle regioni, tutte le attività delle missioni dell’UE dovrebbero essere incentrate sulle persone: dai rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e governativo ai singoli cittadini di ogni età e provenienza. Il CdR, il JRC e altri attori pertinenti conoscono diverse tecnologie efficaci e comprovate in grado di promuovere la partecipazione dei cittadini, dalla scoperta imprenditoriale ai campi di innovazione sociale, che possono essere utilizzati per assicurare il coinvolgimento dei cittadini;

59.

è pronto a rivolgersi alle comunità locali per sensibilizzarle alle missioni europee in quanto tali e aiutarle a dialogare con i cittadini e le imprese d’Europa;

60.

sottolinea che le missioni dell’UE avranno successo solo se si metterà in evidenza la necessità di colmare il divario in materia di conoscenza e innovazione in Europa nonché la disparità tra l’Europa e gli Stati Uniti in materia di innovazione. È indispensabile porre l’accento su misure ambiziose, concrete e inclusive, in un contesto reale, che siano fondate sui risultati nel campo delle attività di RSI;

61.

sottolinea che i nuovi sviluppi in materia di RSI rappresentano un requisito per il successo delle missioni europee. Ciò comporta nuove e ampie soluzioni per garantire la complementarità e promuovere sinergie con i programmi quadro di R&I dell’Unione e altri programmi e fondi unionali e globali. Un nuovo passo è costituito dalla sperimentazione del sistema dei poli del SER, che dovrebbe promuovere l’uso di tutte le pertinenti iniziative dell’UE in materia di RSI quale elemento essenziale del processo di elaborazione delle politiche regionali;

62.

sottolinea che l’attuazione delle missioni dell’UE promuoverà la leadership locale e regionale all’interno dell’Unione, ma anche a livello mondiale. Nel potenziare il ruolo delle città e delle regioni nell’ambito del Patto dei sindaci e di altre reti globali, il CdR dovrebbe creare sinergie tra le missioni dell’UE e le attività relative agli OSS delle Nazioni Unite e le campagne Race to Zero (Obiettivo zero) e Race to Resilience (Obiettivo resilienza). Rafforzare la leadership mondiale delle città e delle regioni dell’Unione può inoltre sostenere gli sforzi del CdR volti a conseguire il riconoscimento formale dei governi subnazionali nel quadro dell’UNFCCC e nella preparazione della COP 27;

Sintesi dei fattori critici di successo

63.

rammenta che l’Europa deve rafforzare la propria competitività a livello mondiale, sulla base delle conoscenze, dei partenariati su scala europea, delle capacità e dei talenti, al fine di lavorare per il futuro, adottando un approccio inclusivo che accolga tutti. L’Europa ha l’opportunità di assumere il ruolo del leader mondiale che attua politiche di collaborazione per conseguire gli OSS e combatte i cambiamenti climatici;

64.

sottolinea che l’azione in un contesto reale costituisce l’elemento fondamentale delle missioni dell’UE. La ricerca è essenziale per creare nuove soluzioni e per individuare le migliori vie da seguire: le applicazioni più appropriate sono essenziali per ottenere risultati. Le missioni europee avranno successo se incontreranno un ecosistema locale favorevole. Non si tratta in questo caso solo della tecnologia e della ricerca, ma soprattutto di un approccio incentrato sull’essere umano che costruisca competenze, affronti i rischi locali e abbia accesso alle migliori risorse a livello europeo. Gli aspetti umani dell’innovazione sono essenziali per la creazione congiunta di soluzioni sostenibili;

65.

dichiara che le missioni europee sono essenziali per sostenere la trasformazione dell’Europa in un continente più verde, più sano, più inclusivo e resiliente. Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi, ciascuna missione deve operare come un ampio portafoglio di azioni. Questi portafogli europei devono essere costituiti sulla base di ampi portafogli di azioni regionali e locali tra loro concertati, compresi progetti di ricerca integrati, misure politiche e legislative e iniziative di attuazione a livello locale;

66.

insiste sulla necessità di cofinanziare e sostenere le attività quotidiane di città e regioni destinate alla creazione di valore e all’apprendimento comparativo, ai fini della diffusione dei processi e delle iniziative migliori per il benessere quotidiano dei cittadini. Il ruolo delle comunità dimostratrici è di fungere da pioniere, promotrici e collaudatrici in prima linea del cambiamento sistemico per il bene di tutti gli altri;

67.

è pronto a cooperare con le missioni europee per rendere attraenti i processi di analisi e di apprendimento comparativi tra città/regioni dimostratrici e altri soggetti. Gli strumenti di finanziamento devono essere flessibili e innovativi e incoraggiare gli interessi reali di città e regioni;

68.

sottolinea che il modo in cui le città e le regioni imparano a concertare le attività necessarie e il modo in cui tali attività attraggono gli investimenti industriali privati e di altro genere sono fondamentali. La rete dei poli del SER garantisce idealmente che gli ecosistemi locali e regionali di RSI diventino parte integrante dell’ecosistema di RSI su scala europea;

69.

chiede una migliore prevedibilità sociale e tecnologica e una maggiore collaborazione, in quanto si tratta di fattori critici di riuscita al fine di accelerare gli investimenti industriali e di altra natura per raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio e altri obiettivi delle missioni dell’UE. La politica orientata alle missioni ben si adatta a rafforzare la dimensione dal basso nel sistema unico di governance multilivello dell’UE: gli insegnamenti appresi possono essere e saranno condivisi attivamente tra gli Stati membri. È necessario prendere in considerazione e integrare in maniera più approfondita gli obiettivi delle missioni dell’UE nel processo di elaborazione della futura legislazione; si prendano ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio e il pacchetto «Pronti per il 55 %»;

70.

sottolinea che i più recenti orientamenti in materia di politica industriale e d’innovazione a livello dell’Unione, i relativi programmi e le nuove conoscenze e innovazioni necessarie in ambito scientifico e tecnologico devono essere integrati nelle missioni dell’UE, sviluppati e tradotti in soluzioni e prassi in un contesto reale tramite un’efficace gestione delle conoscenze dal basso e altre iniziative;

71.

riconosce la necessità di disporre di piattaforme digitali per le missioni europee al fine di accelerare il trasferimento e la gestione delle conoscenze, sostenere la cooperazione e gli abbinamenti collaborativi di tipo virtuale, semplificare le procedure di finanziamento ecc. Le piattaforme vanno create di concerto con i rappresentanti di città e regioni;

72.

dichiara, in conclusione, che sono essenziali nuovi processi lavorativi adeguati ed efficaci per garantire la riuscita delle missioni europee. Tali processi devono riflettere, tra l’altro, gli insegnamenti tratti da «Innovazione aperta 2.0» e le diverse iniziative della «quadrupla elica» nella creazione congiunta di una governance partecipativa attraente di prossima generazione. Occorre coinvolgere l’intero ventaglio di cittadini, dai giovani agli anziani. Le attività delle missioni dovrebbero tenere conto di aspetti diversi delle varie generazioni e creare modi innovativi e responsabili di realizzare l’impegno necessario per inventare un futuro sostenibile per l’Europa.

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Risoluzione sul contributo degli enti locali e regionali alla Conferenza sul futuro dell’Europa, adottata nella sessione plenaria del CdR del 27 gennaio 2022 (GU C 270 del 13.7.2022, pag. 1).

(2)  Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, adottata nella sessione plenaria del CdR del 1o e 2 dicembre 2021 (GU C 97 del 28.2.2022, pag. 1

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee [COM(2021) 609 final].

(4)  Agenda politica dello Spazio europeo della ricerca — Rassegna delle azioni per il periodo 2022-2024, Commissione europea, 2021.

(5)  Parere del CdR — Orizzonte Europa: il nono programma quadro di ricerca e innovazione (COR-2018-03891) (GU C 461 del 21.12.2018, pag. 79).

(6)  Relazione di previsione strategica 2021 [COM(2021) 750 final].

(7)  Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione [COM(2020) 628 final].

(8)  Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione [COM(2020) 628 final].

(9)  Parere del CdR sul tema «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» adottato nella sessione plenaria del CdR del 1o luglio 2021 (GU C 440 del 29.10.2021, pag. 42).

(10)  Energy Technology Perspectives (Relazione sulle prospettive nella tecnologia energetica), AIE, 2020.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/33


Parere del Comitato europeo delle regioni — Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie

(2022/C 301/06)

Relatore:

Christophe CLERGEAU (PSE/FR), membro del consiglio regionale dei Paesi della Loira

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Osservazioni generali

1.

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) ricorda che nel marzo 2020 la sua presidenza ha invitato la Commissione europea e gli Stati membri a istituire un meccanismo dell’UE per le emergenze sanitarie (1) e che tale idea è stata poi sviluppata, sempre nel 2020, nel suo successivo parere sul tema Meccanismo europeo per le emergenze sanitarie (2). Osserva inoltre che, nella sua comunicazione COM(2021) 576, la Commissione ha trovato ispirazione in tale parere.

Il dibattito sulla creazione dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) giunge in un momento caratterizzato dal protrarsi dell’epidemia di COVID-19, che ci spinge più che mai a fare della salute una priorità per l’Unione europea. Tuttavia, l’obiettivo della creazione dell’HERA è più ampio e riguarda ogni tipo di rischio per la salute umana, su vasta scala e/o a livello transfrontaliero, nonché le fasi di preparazione e di gestione delle crisi, oltre alle sfide in materia di prevenzione e resilienza delle società e dei territori, e tutto ciò nel più ampio contesto della guerra in Ucraina, che sta avendo un impatto enorme sui servizi sanitari, sulle infrastrutture e sulla cooperazione transfrontaliera, i quali sono già stati pesantemente sollecitati e indeboliti durante i periodi peggiori della pandemia di COVID-19.

2.

Il CdR sostiene la creazione dell’HERA quale autorità responsabile della preparazione alle crisi sanitarie e della loro gestione, tenendo presente, da un lato, che la competenza in materia di prevenzione, sanità pubblica e assistenza sanitaria, preparazione alle crisi e gestione delle stesse spetta in primo luogo agli Stati membri e, dall’altro lato, che le regioni svolgono un ruolo importante, dal momento che due terzi degli Stati membri in Europa dispongono di sistemi sanitari decentrati, secondo modalità differenti. Sottolinea la necessità di una visione d’insieme in materia di protezione della popolazione, mentre l’azione della Commissione rimane frammentata tra più centri decisionali, e insiste sul sostegno che l’UE deve fornire agli Stati e alle regioni.

3.

Le crisi sanitarie, qualunque sia la loro origine, rappresentano un pericolo per la popolazione, che colpiscono in modo molto diseguale, ma costituiscono una minaccia anche per la prosecuzione del processo stesso di integrazione dell’Europa, qualora essa non sia in grado di rispondervi in modo rapido, efficace, coerente e solidale. La crisi della COVID-19 ha messo alla prova la solidarietà tra gli europei, l’integrità del mercato interno e la cooperazione in seno allo spazio Schengen. Il CdR ritiene che la crisi abbia anche dimostrato che gli obiettivi dell’UE in materia di sicurezza sanitaria e protezione della popolazione «non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale», e che un più ampio intervento dell’UE in questo settore sia pertanto conforme al principio di sussidiarietà (3).

4.

Sebbene la gestione dei sistemi sanitari e assistenziali sia di competenza nazionale, la Commissione europea svolge un ruolo importante nella protezione della salute delle persone e nella salvaguardia del funzionamento del mercato unico, in linea con i Trattati, che considerano la protezione della salute delle persone come un requisito essenziale e attribuiscono un ruolo in materia di protezione dell’acquis comunitario. Tale intervento, da realizzare in stretta collaborazione con gli Stati membri, legittima il coinvolgimento attivo del Parlamento europeo. Il CdR desidera far sentire la propria voce in questo dibattito, in primo luogo perché, in un contesto di crisi, l’azione locale e di prossimità è essenziale per garantire la protezione delle popolazioni, in secondo luogo perché molte regioni detengono ampie competenze in materia di salute e, infine, perché il sostegno delle regioni all’innovazione e all’industria è un elemento chiave per rendere disponibili le contromisure necessarie a far fronte alle crisi.

L’ambito di intervento dell’HERA, la sua governance e il suo percorso di espansione

5.

Il CdR, come proposto dalla Commissione, raccomanda di attribuire all’HERA un ambito di intervento molto ampio, nel rispetto delle competenze di altri organismi esistenti (4). Lo scopo è infatti affrontare le minacce per la salute umana che possono avere caratteristiche naturali, accidentali o intenzionali, anche a seguito di atti terroristici, ed essere di origine pandemica, biologica, ambientale, nucleare o ignota.

6.

Sottolinea che, oltre all’ambito di intervento, è anche l’ambito delle attività dell’HERA ad essere molto ampio, dato che occorre individuare e analizzare i rischi che precedono le crisi, promuovere azioni di previsione, rafforzare la capacità delle società e dei territori di affrontare le crisi, definire scenari di gestione che includano risposte adeguate, rafforzare l’ecosistema industriale e di ricerca e innovazione in modo che possa sviluppare e produrre contromisure adeguate e, infine, garantire la disponibilità di queste contromisure in tutte le città e regioni dell’Unione e per l’insieme della popolazione.

7.

Di fronte a queste sfide gigantesche, il CdR è preoccupato per la capacità dell’HERA di svolgere con successo i suoi compiti.

8.

Sebbene la creazione dell’HERA sotto forma di servizio interno della Commissione debba essere intesa come una scelta pragmatica che consenta di ottenere rapidi progressi e di coordinare al meglio le diverse attività della Commissione, tale scelta dovrebbe essere solo temporanea, per poi essere riveduta al momento opportuno. Lo status di servizio interno della Commissione non deve costituire un freno all’assunzione di personale specializzato e di alto livello necessario per prepararsi alle crisi sanitarie e per gestirle. È importante garantire, in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, un’autonomia decisionale, che è indispensabile per analizzare i rischi in modo indipendente e per adottare senza indugio le misure necessarie per proteggere vite umane.

9.

Il piano d’azione per il 2022, pubblicato il 10 febbraio, prevede un bilancio annuale di 1,3 miliardi di EUR. Si tratta di un segnale positivo ma non coerente con le previsioni di bilancio di 6 miliardi di EUR per sei anni. L’esame di questo bilancio annuale evidenzia l’importanza dell’acquisto di contromisure e della costituzione e gestione delle scorte europee (675,5 milioni di EUR) — senza che sia menzionato l’impatto sul finanziamento delle altre azioni di protezione civile a livello europeo —, del sostegno a nuove capacità di produzione (160 milioni di EUR), nonché dei programmi di ricerca nell’ambito di Orizzonte Europa (350 milioni di EUR), la maggior parte dei quali non sono nuovi. In questo modo restano solo 100 milioni di EUR per le azioni di anticipazione dei rischi e di adeguamento dei sistemi sanitari.

10.

La governance dell’HERA rappresenta un terzo punto debole. Essa è infatti strettamente riservata alla Commissione e agli Stati membri, riducendo il Parlamento europeo a un ruolo di osservatore ed escludendo dagli organi permanenti dell’HERA tutte le parti interessate, le città e le regioni così come gli attori della società civile. Tale governance non è né adeguata né efficace, dato che la preparazione e la risposta alle crisi coinvolgono un’ampia gamma di attori e competenze. Le città e le regioni, gli operatori sanitari nella loro diversità, le associazioni dei pazienti, gli altri attori chiave della scienza e della ricerca, le ONG attive nel settore della salute e della solidarietà sono attori essenziali per affrontare con successo le crisi e devono essere presi pienamente in considerazione. Come minimo, le varie parti interessate dovrebbero essere membri permanenti del «forum consultivo», che dovrebbe fornire raccomandazioni agli organi direttivi dell’HERA ed essere coinvolto nei vari aspetti della sua attività.

11.

Il CdR riconosce il primato delle competenze nazionali e l’importanza cruciale del lavoro congiunto della Commissione e degli Stati membri, ma invita la Commissione e il Consiglio a riprendere la strada del metodo di coordinamento aperto e inclusivo con le parti interessate e a permettere ai rappresentanti degli enti locali e regionali e al Parlamento europeo di svolgere pienamente il proprio ruolo, indipendentemente dalle considerazioni giuridiche.

12.

L’azione operativa dell’HERA sembra concentrarsi sull’approvvigionamento di contromisure mediche. Tuttavia, nella gestione delle crisi entrano in gioco molti altri aspetti, in particolare nei settori della prevenzione e della protezione civile. Il CdR ritiene che il termine «contromisure» debba comprendere l’insieme di medicinali e prodotti farmaceutici, compresi i relativi principi attivi, nonché l’insieme di antibiotici, vaccini, test e strumenti diagnostici, dispositivi e forniture mediche, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature ospedaliere e nei territori, ma anche i sistemi di informazione e i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive e i nuovi contaminanti. Tutte queste risorse sono in effetti necessarie per affrontare le crisi e proteggere le popolazioni e la loro salute.

13.

Chiede che si presti pari attenzione allo sviluppo della resilienza della società e a una cultura comune di gestione delle crisi e delle catastrofi. In tale contesto, dovrebbe essere fornito un sostegno rafforzato al meccanismo europeo di protezione civile, la cui dotazione di bilancio non dovrebbe essere indebolita dalla creazione dell’HERA. L’inserimento del termine «emergenze» nella denominazione dell’HERA non dovrebbe creare confusione né indurre l’HERA a duplicare i dispositivi di gestione delle crisi già sviluppati nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile, la cui pietra angolare è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della Commissione. Tra questi due strumenti della Commissione, che potrebbero essere ravvicinati in futuro, occorrono un coordinamento molto forte e una chiara divisione dei ruoli. È inoltre necessario operare una distinzione tra le misure previste nell’atto legislativo riveduto sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, attualmente in fase di negoziazione tra il Consiglio e il Parlamento, e i compiti dell’EMA e, in particolare, dell’ECDC.

14.

L’elaborazione del piano strategico pluriennale dell’HERA è una priorità assoluta e deve coinvolgere anche il Parlamento europeo, le città e le regioni, nonché le parti interessate. Tale piano dovrà stabilire il livello delle risorse di cui l’HERA ha bisogno per svolgere efficacemente i suoi numerosi compiti, descrivere le fasi del suo sviluppo e prevedere degli indicatori di monitoraggio. Il piano strategico dovrà inoltre specificare i meccanismi di cooperazione tra l’HERA e gli altri strumenti di intervento dell’UE, tra cui l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e il meccanismo di protezione civile, e indicare le modalità per rafforzare anche questi strumenti, al fine di assicurare che possano svolgere pienamente il loro ruolo in coordinamento con l’HERA.

Preparare l’Europa alle crisi e alle catastrofi, proteggere efficacemente tutte le popolazioni di tutte le città e regioni dell’UE

15.

L’esperienza della COVID-19 dimostra che non esiste un’azione efficace senza una risposta comune e coerente su scala europea, che deve essere adattata alle diverse necessità e condizioni nazionali, regionali e locali. L’HERA deve inoltre adoperarsi per raggiungere un’ambizione europea rafforzata e convergente nella protezione delle popolazioni dalle crisi. Oggi, l’emergenza della COVID-19 mette invece a nudo le disuguaglianze tra i diversi territori e le disparità sociali nell’accesso all’assistenza e alla vaccinazione, disuguaglianze che indeboliscono la risposta alle crisi sanitarie e mettono a rischio tutta l’Europa.

16.

Il CdR auspica che l’HERA realizzi un’analisi delle vulnerabilità dei territori e delle popolazioni rispetto alle crisi sanitarie. Questa analisi delle vulnerabilità deve prendere in considerazione la disponibilità delle scorte in tutta Europa e la capacità operativa per raggiungere tutte le persone e, in via prioritaria, quelle la cui salute è più fragile e quelle che vivono in una situazione di esclusione e precarietà. Deve anche riguardare la capacità dei sistemi sanitari, degli ospedali e delle altre strutture sanitarie di aumentare le loro capacità in caso di crisi, in modo da mantenere il più possibile l’assistenza programmata, pur accogliendo i pazienti aggiuntivi causati dalla crisi.

17.

Ritiene pertanto essenziale che l’HERA, in collaborazione con gli altri organismi comunitari competenti, elabori un quadro di valutazione delle vulnerabilità a livello sanitario e sviluppi, insieme agli Stati membri e alle regioni, programmi di reazione ai vari tipi di emergenza e di prove di stress dei sistemi sanitari. Sulla base dei risultati di queste prove, la Commissione e il Consiglio dovrebbero formulare raccomandazioni, che dovranno formare oggetto di monitoraggio, affinché gli Stati membri e le regioni rafforzino i loro sistemi sanitari e garantiscano, ove necessario, la capacità di reazione territoriale e sanitaria e l’uguaglianza nella protezione dei diversi gruppi di popolazione.

18.

Inoltre, l’HERA dovrebbe contribuire a sviluppare programmi di ricerca nel quadro di Orizzonte Europa per interventi a favore delle popolazioni più vulnerabili (persone in condizioni di povertà ed esclusione, persone appartenenti a minoranze, persone rifugiate, donne vittime di violenza, persone anziane e persone con disabilità, persone che presentano fattori di comorbilità ecc.) che, come ha dimostrato l’esperienza della COVID-19, figurano spesso tra le prime vittime. Tali programmi di ricerca dovrebbero inoltre affrontare specificamente le disuguaglianze nell’accesso alla salute per le persone anziane, la salute mentale dei bambini e dei giovani, la complementarità tra l’ospedale e la medicina di prossimità, e le innovazioni, in particolare digitali, nell’organizzazione dei sistemi sanitari. Inoltre, dovranno sempre integrare un approccio di genere che garantisca che le esigenze delle donne siano tenute in debita considerazione.

19.

Preparare le popolazioni alle catastrofi e alle epidemie future è una sfida fondamentale alla quale l’HERA deve contribuire. Abbiamo anche bisogno a livello europeo di rafforzamento e coordinamento dei programmi di prevenzione in materia di sanità pubblica, di promozione della salute e di lotta contro il divario digitale e contro la disinformazione. Queste misure di prevenzione sanitaria devono essere trasversali a tutte le politiche pubbliche. L’azione dell’HERA deve far parte di una politica europea di prevenzione più ambiziosa, definita nel quadro del programma EU4Health, che dovrebbe essere rafforzato e tenere maggiormente conto anche delle sfide in materia di salute mentale, di disabilità e di contrasto delle malattie croniche.

20.

È inoltre necessario trarre insegnamenti concreti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra in Ucraina attraverso azioni di ricerca. Occorre pertanto adottare misure finalizzate alla risposta rapida da parte dei sistemi sanitari e al dispiegamento accelerato di contromisure sul campo (ospedali modulari, dispositivi medici mobili e semplificati, unità medica mobile, «piccoli» centri di vaccinazione, mobilitazione di un numero sufficiente di operatori medici qualificati ecc.).

21.

Occorre prestare particolare attenzione alle sfide specifiche delle zone rurali isolate, delle zone montane e delle regioni ultraperiferiche. Va osservato che questa serie di azioni è in gran parte assente dal programma di lavoro dell’HERA per il 2022. Il CdR deplora tale assenza e chiede che ciò sia riveduto a partire dal 2023.

22.

Secondo il CdR, questo insieme di misure non andrebbe a erodere le competenze degli Stati membri, ma rappresenta, al contrario, un’opportunità per ciascuno Stato, in coordinamento con le regioni, di essere più efficace nella protezione della propria popolazione.

23.

Ai fini della gestione delle crisi future potrebbe essere utile che la Commissione europea effettui un’analisi dettagliata della spesa eseguita con le risorse della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza durante gli anni della pandemia. Parimenti, per l’elaborazione delle future azioni di prevenzione e gestione delle crisi sanitarie potrebbero essere messe in risalto le buone pratiche nazionali, regionali e locali.

24.

Il CdR chiede che le spese per il rafforzamento del sistema sanitario e di preparazione alle crisi, che sono inevitabilmente destinate ad aumentare, formino oggetto di un approccio specifico nel quadro del semestre europeo e siano ammissibili, in modo permanente, ai finanziamenti della politica di coesione, a seguito dell’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus. Esprime preoccupazione per il fatto che finora le spese sanitarie abbia rappresentato solo una quota molto minoritaria del piano per la ripresa, e chiede un maggiore sostegno per rafforzare la resilienza e le attrezzature delle città e delle regioni in materia di salute e protezione civile.

25.

Ricorda che le città e le regioni dovrebbero svolgere un ruolo attivo, a fianco dell’UE e degli Stati membri, nello sviluppo di questi nuovi approcci alla protezione delle popolazioni, a maggior ragione quando esse dispongono di competenze specifiche in materia di salute e quando sono responsabili per la gestione del sistema ospedaliero e sanitario. Tale ruolo deve essere riconosciuto a livello nazionale ed europeo conformemente al principio di sussidiarietà attiva.

Insegnamenti da trarre dalla guerra in Ucraina

26.

Il CdR accoglie con favore la partecipazione dell’HERA alla campagna di vaccinazione dei rifugiati ucraini nell’UE e il suo contributo al meccanismo di protezione civile dell’UE, che garantisce vaccini per i bambini e altre forniture mediche essenziali attraverso il sostegno dell’industria farmaceutica e dei ministeri della Salute.

27.

Il CdR ritiene che la guerra in Ucraina ricordi con forza che l’Europa deve essere preparata a tutti i tipi di crisi: esattamente come la COVID-19 ha colpito i nostri territori senza preavviso, anche il conflitto armato nel vicinato diretto dell’UE non era affatto previsto. Il suo impatto sui sistemi sanitari, in particolare nell’Europa centrale e orientale, è in costante aumento e deve essere monitorato attentamente per evitare di raggiungere un punto di rottura. Le capacità di analisi e di previsione dell’HERA devono essere sviluppate rapidamente per garantire che la prossima catastrofe imminente non colga l’Unione europea alla sprovvista.

28.

Ribadisce pertanto che occorre dare priorità, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell’UE, al rafforzamento delle capacità dei sistemi sanitari di adattarsi rapidamente a eventi imprevisti. In tal senso, il «quadro di valutazione delle vulnerabilità a livello sanitario» e i programmi di prove di stress dei sistemi sanitari sembrano più che mai azioni prioritarie.

29.

Il CdR richiama l’attenzione sul rischio di esposizione alle radiazioni provocate da possibili danni alle infrastrutture nucleari civili, nonché sul rischio di interruzione del trattamento delle malattie croniche, tra cui il cancro e l’HIV (l’Ucraina registra uno dei tassi di incidenza di HIV più elevati in Europa); tali rischi possono interessare anche i sistemi sanitari dei paesi ospitanti.

30.

La guerra in Ucraina, che ha comportato l’arrivo nell’UE di milioni di persone non vaccinate è un incentivo a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di accesso alle contromisure, e in particolare ai vaccini, in via prioritaria con il nostro vicinato. Il CdR è pertanto preoccupato per la debolezza di tali azioni nell’ambito del programma di lavoro dell’HERA per il 2022.

Una politica industriale e degli appalti pubblici al servizio della salute

31.

Il CdR accoglie con favore le iniziative adottate dall’inizio della crisi per accelerare la disponibilità di contromisure e il progetto di regolamento del Consiglio sulle misure di gestione delle crisi. Ritiene tuttavia che le attuali proposte non costituiscano ancora un dispositivo sufficiente per prepararsi efficacemente alle crisi sanitarie.

32.

Sottolinea l’esigenza di una politica industriale e di innovazione in preparazione alle crisi e insiste sull’assoluta necessità di creare un nuovo quadro normativo e di intervento per rendere possibile la sovranità sanitaria dell’UE e sviluppare la sua capacità di industrializzare i prodotti della ricerca e dell’innovazione.

33.

Ritiene che l’Unione europea debba dotarsi dei mezzi per produrre sul suo territorio le contromisure «essenziali», che sono in gran parte comuni alla gestione delle diverse tipologie di crisi. La produzione in Europa di questi medicinali, compresi i principi attivi in essi contenuti, dispositivi medici, test, strumenti di diagnosi e attrezzature «di base» può essere resa possibile solo attraverso una politica proattiva di appalti pubblici che presuppone costi di approvvigionamento eventualmente più elevati. Attualmente nessun elemento permette di comprendere in che modo le norme e i principi d’azione europei consentiranno di raggiungere questo obiettivo pur tuttavia essenziale.

34.

Esprime profonda preoccupazione per le difficoltà incontrate da molte imprese che, a seguito delle richieste ricevute dalle autorità pubbliche all’inizio della crisi, hanno investito risorse per sopperire alle carenze e che oggi si trovano invece abbandonate, per via degli acquisti effettuati al di fuori dell’UE. Ritiene che gli insegnamenti della crisi non siano stati appresi e che la questione debba essere affrontata con urgenza. In particolare, chiede che le scorte strategiche nazionali ed europee siano costituite e rinnovate, ove possibile, con prodotti fabbricati in Europa.

35.

Il CdR invita pertanto la Commissione europea a studiare e a proporre un quadro legislativo adeguato che consenta di derogare alle norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le contromisure «essenziali». Ciò che è attualmente in corso nel settore dei semiconduttori (legislazione europea sui semiconduttori) dovrebbe essere contemplabile anche nel settore della salute.

36.

Questo nuovo quadro giuridico dovrebbe rendere flessibili le norme in materia di appalti pubblici, in particolare quelli innovativi, rafforzare il controllo degli investimenti esteri e introdurre la possibilità di aiuti diretti sufficienti per fornire un contributo efficace per l’accelerazione dello sviluppo e l’immissione sul mercato di innovazioni mediche quali i vaccini. Oggi, infatti, l’Unione europea non può avere lo stesso tipo di intervento del Regno Unito o degli Stati Uniti, e ciò mette a rischio la sua capacità di accesso ai vaccini.

37.

Il CdR è preoccupato per il tempo perso, deplora che la pubblicazione del programma di lavoro dell’HERA per il 2022 non sia stata accompagnata dal lancio di un’iniziativa a tal fine, e invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta al Parlamento e al Consiglio.

38.

Il CdR prende atto dei recenti progressi compiuti nella strutturazione della ricerca e dell’innovazione nel campo della preparazione alle crisi sanitarie. La presidenza francese sostiene in effetti fermamente un «importante progetto di comune interesse europeo» (IPCEI) «al fine di rafforzare la politica industriale e il posizionamento strategico dell’Unione nel settore della salute, promuovendo l’innovazione nei diversi segmenti delle industrie del settore della sanità». Nell’aprile 2021 la Commissione ha avviato le consultazioni per varare, nel quadro del programma di lavoro 2023-2024 di Orizzonte Europa, un partenariato europeo pubblico-pubblico sulla preparazione alle pandemie, inteso a coordinare le attività di ricerca svolte dagli Stati membri. Tuttavia, al momento non esiste un quadro che garantisca coerenza tra tutte le azioni di Orizzonte Europa che possono contribuire alle missioni dell’HERA, e il bilancio previsto è di soli 1,7 miliardi, a fronte dei 4 miliardi mobilitati nei due precedenti programmi quadro per la ricerca sulle pandemie e i vaccini. Il CdR chiede pertanto:

l’istituzione di un comitato scientifico dell’HERA che sia pluralistico e che coinvolga le parti interessate, con il compito di definire le priorità scientifiche e una tabella di marcia per la ricerca e l’innovazione a cui dovrebbe dar risposta Orizzonte Europa;

un maggiore sforzo di mobilitazione di bilancio nel quadro di Orizzonte Europa per rispondere alle esigenze dell’HERA in materia di ricerca e innovazione;

l’avvio di una riflessione sulla creazione di una futura «missione» dedicata alla preparazione e alla gestione delle crisi sanitarie, che consentirebbe un approccio trasversale nell’ambito di Orizzonte Europa, un coordinamento scientifico e operativo e la partecipazione di tutte le parti interessate, con particolare attenzione alla promozione di partenariati pubblico-privato.

39.

La ricerca sulla resistenza agli agenti antimicrobici sembra essere una priorità assoluta per l’HERA. L’eccessivo ricorso agli antimicrobici, sia nella zootecnia che nella salute umana, è una vera e propria bomba a orologeria. Se il problema non viene risolto rapidamente, è probabile che ci troviamo presto di fronte a uno scenario in cui non avremo più «né rimedio né cura». Quasi tutti i nuovi antibiotici immessi sul mercato negli ultimi decenni sono variazioni nelle famiglie di antibiotici che erano state scoperte negli anni ‘80. Per il momento, la Commissione non ha ottenuto risultati conclusivi in questo settore, come confermato dalla relazione della Corte dei conti del 2019 (5). È pertanto necessario rafforzare i servizi sanitari di prevenzione affinché attuino il coordinamento di tutti gli attori coinvolti, nel controllo dell’uso degli antimicrobici a livello territoriale, ospedaliero e di comunità, e investire nella ricerca su nuovi antibiotici e metodi di profilassi alternativi.

40.

Un nuovo quadro legislativo permetterebbe di sviluppare un partenariato strategico tra l’Unione e le industrie farmaceutiche, al fine di tenere maggiormente conto degli obiettivi sanitari di interesse generale. Il sostegno diretto dell’Unione dovrebbe essere controbilanciato da una industrializzazione in Europa, un accesso privilegiato ai prodotti e un diritto di controllo sul prezzo delle contromisure e sulla politica di concessione delle licenze.

41.

Occorre inoltre interrogarsi sulle azioni di ricerca e innovazione previste e sul ruolo dell’HERA a tale riguardo. È necessario migliorare rapidamente l’attuazione di questa componente nell’ambito di Orizzonte Europa, al fine di dotare rapidamente l’HERA di una tabella di marcia in materia di ricerca e innovazione, che consenta di chiarire i particolari operativi degli 1,8 miliardi di EUR della sua dotazione a valere su questo programma.

42.

Il CdR sottolinea la necessità di rafforzare senza indugio il tessuto delle PMI innovative nell’ambito delle contromisure mediche, nonché di tutti i tipi di dispositivi e attrezzature per proteggere le popolazioni e far fronte alle crisi. Occorre innanzitutto sostenere la creazione di imprese e l’innovazione, competenza questa delle città e delle regioni, e poi aiutare tali imprese a crescere e a sviluppare la capacità di condurre sperimentazioni cliniche e realizzare prodotti in Europa.

43.

Ciò presuppone notevoli investimenti e il rafforzamento del capitale delle imprese interessate. Appare pertanto necessario mobilitare il Consiglio europeo per l’innovazione al fine di strutturare più efficacemente un ecosistema europeo dell’innovazione attorno allo sviluppo di contromisure e alla gestione delle crisi sanitarie, e rafforzare gli strumenti di intervento in materia di capitale di rischio e di sviluppo, per consentire alle imprese innovative di crescere mantenendo le loro radici in Europa. Tali interventi devono inoltre consentire di condividere il rischio industriale legato allo sviluppo e alla produzione di contromisure.

44.

L’efficacia delle contromisure mediche va di pari passo con una gestione più agile delle sperimentazioni cliniche e, contestualmente, con la garanzia del rispetto delle norme etiche e della protezione dei dati personali. L’HERA deve proporre un quadro di cooperazione più solido con l’EMA, per il coordinamento delle sperimentazioni cliniche su media e larga scala, in modo da colmare le gravi lacune apparse evidenti al culmine della crisi della COVID-19. Le iniziative «Vaccelerate» e «HERA incubator» sono un incoraggiante inizio in questa direzione, ma occorre stabilire collegamenti operativi più chiari con le autorità nazionali, al fine di eliminare più rapidamente eventuali ostacoli di tipo normativo o protocollare. L’esame della nuova strategia farmaceutica europea deve consentire importanti sviluppi, e in particolare la centralizzazione delle autorizzazioni per le sperimentazioni cliniche di medicinali destinati a un’autorizzazione europea per l’immissione in commercio.

45.

Anche le infrastrutture di ricerca sono fondamentali. Per combattere i grandi flagelli sanitari di portata transfrontaliera, è infatti indispensabile disporre di laboratori di analisi adeguati, computer ad alte prestazioni, archivi di dati di studi epidemiologici e studi di coorte completi, per esaminare le minacce emergenti e i possibili modelli di risposta.

Un’azione internazionale basata sulla prevenzione e sulla solidarietà

46.

Il CdR ritiene che intervenire là dove emergano nuovi rischi sanitari sia nell’interesse dell’Europa, al fine di limitare l’esposizione dell’Unione ai rischi. L’HERA deve pertanto disporre dei mezzi per operare in rete con numerosi partner (in particolare a livello internazionale, Nazioni Unite e Consiglio d’Europa) e per partecipare a interventi al di fuori dell’UE, in collaborazione con i paesi interessati, non appena vengono individuati i rischi, mobilitando a tal fine risorse significative. Tale cooperazione dovrebbe riguardare anche la fase preparatoria e, in particolare, le misure volte a prevenire, ridurre le vulnerabilità e preparare le società alle crisi. A tal fine, l’HERA dovrà sviluppare partenariati con gli attori della società civile, le ONG locali e internazionali, e le organizzazioni multilaterali impegnate nei programmi di prevenzione dei rischi.

47.

L’abolizione della proprietà intellettuale sui vaccini e su altri prodotti medici non è una soluzione sufficiente se i paesi meno avanzati non hanno la capacità di sviluppare da soli la produzione. Il CdR chiede che il prezzo di determinati medicinali sia regolamentato, ove necessario, e che l’industria farmaceutica sia tenuta a rilasciare licenze di fabbricazione, come suggerito dall’OMC. Chiede altresì che le politiche dell’Unione contribuiscano allo sviluppo di prodotti adatti al contesto specifico dei paesi meno avanzati. Auspica che l’Unione si impegni in una politica attiva di trasferimento di tecnologie e di sostegno alla produzione locale, e fornisca aiuti diretti appropriati per contribuire a garantire la copertura sanitaria delle popolazioni, ove ciò sia necessario.

48.

Il CdR rileva e condivide le grandissime aspettative dei cittadini europei per quanto riguarda il conferimento all’UE di un ruolo più incisivo nel settore della salute. Osserva che l’attuale formulazione molto restrittiva dell’articolo 168 dei Trattati costituisce oggi un ostacolo a tale obiettivo, e ritiene che la questione del rafforzamento delle competenze europee in materia di sicurezza sanitaria dovrebbe essere inserita in agenda al termine della Conferenza sul futuro dell’Europa. Le competenze dell’Unione in materia di mercato interno dovrebbero fin da ora consentire di spingersi oltre nell’azione comunitaria nel settore della salute; il programma EU4Health deve poter essere rafforzato e i ministri della Salute dell’UE dovrebbero riunirsi a intervalli molto frequenti, in una formazione ad hoc del Consiglio, anziché solo due volte l’anno, come semplice appendice della riunione del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO).

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://cor.europa.eu/it/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx.

(2)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 15.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M005:IT:HTML.

(4)  In particolare, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC — Protezione civile), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

(5)  https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=%7b8892C8C4-6776-4B27-BE36-C181456EED71%7d.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/40


Parere del Comitato europeo delle regioni — L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica

(2022/C 301/07)

Relatore:

Elio DI RUPO (BE/PSE), ministro-presidente della Vallonia

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica

COM(2021) 662 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

si rallegra della presentazione della comunicazione della Commissione europea dal titolo L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica e dell’apertura che essa dimostra a una riforma delle norme economiche e di bilancio, anche per quanto riguarda la necessità di tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19; accoglie altresì con favore l’annuncio della presentazione di una proposta legislativa a metà 2022;

2.

ritiene che la riforma della governance economica europea debba tenere conto anche delle proposte dei cittadini discusse nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa;

3.

ricorda la constatazione, formulata in particolare nelle sue relazioni Barometro 2020 e 2021 (1), secondo cui l’impatto multidimensionale della crisi COVID-19 è asimmetrico e presenta dimensioni territoriali; esso accresce alcune divergenze preesistenti sia tra le regioni di diversi Stati membri che all’interno degli stessi, tenendo presente che gli enti locali e regionali restano in prima linea nella lotta contro la pandemia e i suoi effetti, ma anche nell’attuazione di misure a sostegno dei cittadini e delle imprese e nella preparazione di una ripresa graduale e sostenibile;

4.

osserva che i cittadini in tutta l’UE si rivolgono alle autorità pubbliche, agli Stati, alle regioni e agli enti locali e regionali perché li aiutino a far fronte non solo alle conseguenze della pandemia di COVID-19, ma anche alla transizione ambientale e digitale auspicata dall’UE, nonché, attualmente, alle conseguenze della guerra in Ucraina;

5.

sottolinea che, in alcuni Stati membri, già prima della crisi della COVID-19 vi era una notevole carenza di investimenti, ad esempio nel rinnovo delle infrastrutture e nella ristrutturazione degli edifici, e che in seguito l’esigenza di finanziare le misure di lotta alla crisi ha indotto a sospendere gli investimenti pubblici; ma che tuttavia, quanto più si tarda a effettuare tali investimenti, tanto più costosi essi diventano;

6.

rileva che l’UE si trova in un momento cruciale e che deve trovare il modo e i mezzi per garantire la coesione e la prosperità dei cittadini europei;

Risposta alla crisi

7.

si compiace del successo del programma SURE, finanziato mediante obbligazioni emesse dalla Commissione europea, e la invita a dargli seguito adeguato presentando un Libro bianco che, sulla base di una valutazione del programma SURE, delinei le opzioni politiche per un regime europeo permanente di riassicurazione contro la disoccupazione;

8.

accoglie altresì con favore il successo delle obbligazioni verdi emesse per NextGenerationEU, la più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo, che contribuiranno a finanziare gli investimenti per il clima attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

9.

ribadisce il proprio sostegno all’attivazione — senza precedenti nella storia della zona euro — della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (PSC); tale attivazione ha svolto un ruolo importante nella risposta degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali a questa crisi, consentendo il pieno utilizzo dei bilanci pubblici per attenuare le conseguenze, in particolare sociali, della pandemia di COVID-19;

10.

sottolinea che la guerra in Ucraina ha dimostrato l’importanza di un mix energetico diversificato per la sicurezza energetica per l’Unione europea e che occorre accelerare la transizione energetica; teme, tuttavia, che il fatto che il regolamento in materia di tassonomia classifichi il gas e il nucleare tra le fonti di energia sostenibili indurrà a fornire incentivi che rischiano di ostacolare il rapido sviluppo delle energie rinnovabili;

11.

osserva che a seguito di tali misure è aumentato il debito pubblico: il livello di indebitamento è aumentato di 13 punti percentuali nel 2020, raggiungendo il 92 % del PIL per l’UE nel suo insieme e il 100 % per la zona euro (2);

12.

ritiene che, se la clausola di salvaguardia del patto di stabilità e crescita fosse revocata nello stato attuale del quadro di governance economica e nel contesto di crisi energetica, instabilità geopolitica e ripresa post-COVID-19, la necessaria riduzione dell’indebitamento comporterebbe un ritorno alle politiche di austerità e avrebbe pertanto un enorme costo economico, sociale e ambientale; chiede pertanto che la clausola di salvaguardia generale continui ad applicarsi fino all’attuazione, quanto prima, di un quadro rivisto di governance economica;

13.

sostiene l’analisi del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla necessità di una riforma del patto di stabilità e crescita per conseguire la sostenibilità del debito pubblico, con una regola operativa principale — una spesa pubblica scaglionata — al fine di mirare a una graduale riduzione dell’indice di indebitamento verso un livello sostenibile e a un ritmo adeguato alle circostanze nazionali (3);

Un quadro di governance riveduto

14.

pone l’accento sul fatto che il quadro europeo di governance economica genera effetti rilevanti a tutti i livelli di governo e più in particolare sugli enti locali e regionali, a cui sono riconducibili circa un terzo della spesa pubblica e oltre la metà degli investimenti pubblici nell’Unione europea nel suo insieme, con forti variazioni tra gli Stati membri (4);

15.

ribadisce che il patto di stabilità e crescita e gli altri elementi dell’attuale quadro europeo di governance economica presentano cinque gravi difetti: effetti prociclici indebiti, elevata complessità, carenza di efficacia, insufficiente considerazione degli indicatori relativi allo sviluppo sostenibile e al benessere, e, infine, mancanza di trasparenza e di legittimità democratica;

16.

ritiene che un quadro europeo di governance economica riveduto debba garantire un processo decisionale trasparente che associ il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e, a seconda delle competenze interne degli Stati membri, le assemblee parlamentari dotate di poteri legislativi. Tale associazione deve consentire di coinvolgere anche gli enti locali e regionali, le parti sociali, la società civile e il mondo accademico;

17.

ritiene che tale quadro riveduto debba tenere conto anche del livello molto elevato del debito pubblico, che deve essere ridotto gradualmente in quanto non può in modo sostanziale da un giorno all’altro; ciò è dovuto a fattori quali la crisi della COVID-19, il costo delle catastrofi naturali e altre circostanze eccezionali, la forte differenziazione sia tra gli Stati membri che al loro interno, la nuova situazione macroeconomica (tassi obbligazionari molto bassi, limiti raggiunti dalla politica monetaria e forti incertezze riguardo all’inflazione, ai tassi di interesse e al mercato del lavoro), la necessità di evitare politiche di austerità e gli imperativi ambientali, energetici, tecnologici e sociali;

18.

riafferma la propria posizione a favore dell’abbandono del processo decisionale unanime in materia fiscale, al fine di consentire all’UE di adottare le decisioni necessarie a maggioranza qualificata, come in altri settori di intervento, in quanto consente di compiere progressi nella lotta contro gli abusi fiscali e nella condivisione di informazioni tra gli Stati membri. Tale disposizione continua a rispettare la competenza a livello nazionale, regionale o locale in materia di riscossione delle imposte o di fissazione delle aliquote d’imposta;

19.

torna a insistere affinché i governi nazionali, regionali e locali, nonché i cittadini, siano in grado di comprendere chiaramente le norme da applicare; accoglie con favore, a tal fine, la posizione della Commissione a favore di norme di bilancio semplificate che utilizzino indicatori osservabili; ricorda che è altresì essenziale integrare la stabilizzazione controciclica, depurata dalle variazioni congiunturali;

20.

ritiene che un quadro di governance volto a garantire bilanci sani debba basarsi non solo su una spesa ragionata, ma anche su entrate sane ed equilibrate; ricorda che l’evasione fiscale e la frode fiscale nell’UE privano ogni anno i bilanci pubblici di diverse centinaia di miliardi di euro, e che la lotta alla frode fiscale è una delle questioni fondamentali su cui un gran numero di cittadini europei auspica un maggiore intervento dell’Unione;

21.

ritiene che la governance economica debba basarsi su un equilibrio tra gli indicatori relativi alla disciplina di bilancio e quelli riguardanti la coesione sociale e la disponibilità di infrastrutture e prestazione di servizi di interesse economico generale per tutti i cittadini, come la sanità pubblica e la protezione sociale; ritiene pertanto che — in linea con la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), che comprende indicatori più diversificati tra cui il tasso di disoccupazione — una governance economica riformata debba tenere conto anche di altri obiettivi ambientali e sociali; tali preoccupazioni non possono rimanere in secondo piano rispetto agli indicatori riguardanti la disciplina di bilancio;

22.

suggerisce nuovamente che la procedura per gli squilibri macroeconomici comprenda anche indicatori complementari relativi alle disparità regionali, e ritiene che detta procedura possa altresì tenere conto dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che prendono in considerazione non solo la protezione dell’ambiente ma anche criteri sociali, economici e di governance e che sono sostenuti da 193 Stati in tutto il mondo;

23.

ricorda che le misure correttive nell’ambito delle procedure per gli squilibri macroeconomici degli Stati membri hanno effetti differenziati tra le regioni tali effetti sono particolarmente negativi nelle regioni con economie meno diversificate, come le regioni ultraperiferiche, che presentano i vincoli strutturali ed eccezionali individuati all’articolo 349 del TFUE. Queste regioni sono molto sensibili agli shock esogeni e le politiche economiche restrittive hanno un impatto maggiore sulla riduzione degli investimenti e dell’occupazione in tali regioni;

Promozione ragionata degli investimenti pubblici

24.

è tuttora del parere che il quadro europeo di governance economica sia in parte responsabile del forte calo degli investimenti pubblici seguito alla crisi della zona euro, perché tale quadro non tiene sufficientemente conto della distinzione tra le spese correnti e quelle in conto capitale e in particolare gli investimenti a lungo termine; tra il 2009 e il 2018 gli investimenti pubblici in tutta l’Unione europea si sono ridotti quasi del 20 % (in percentuale del PIL); gli investimenti realizzati dagli enti locali e regionali si sono ridotti quasi del 25 %, e del 40 % o più in diversi Stati membri tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi (5); ritiene indispensabile evitare il ripetersi di tale scenario a seguito della crisi COVID-19, e sottolinea che gli investimenti a livello locale e regionale possono svolgere un ruolo chiave nel rilancio dell’economia;

25.

ricorda che il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha stabilito che gli Stati membri con un elevato tasso d’investimento pubblico tendono a ridurlo in maniera significativa durante la procedura per i disavanzi eccessivi (6), e che la stessa Commissione ha constatato che il quadro di bilancio non ha impedito la riduzione degli investimenti (7);

26.

sottolinea che, nel suo parere sulla comunicazione interpretativa del 2015 in materia, il CdR aveva già rilevato che la flessibilità per gli investimenti esistenti nell’ambito del patto di stabilità e crescita fosse troppo restrittiva e limitata (8); detta flessibilità è stata richiesta solo da due Stati membri, e anche in quei casi ha avuto solo un impatto minimo;

27.

sottolinea che, al tempo stesso, l’UE ha enormi esigenze di finanziamento per affrontare le grandi sfide attuali: 650 miliardi di EUR all’anno per la Commissione, solo per le transizioni verde e digitale (9), e quasi 200 miliardi all’anno per le infrastrutture sociali (10);

28.

ritiene che, nell’attuale contesto di esigenze straordinarie in materia di investimenti, scoraggiare il finanziamento degli investimenti pubblici — compresi quelli degli enti locali e regionali — mediante il disavanzo, come l’attuale quadro di bilancio, possa creare un incentivo a investire in modo insufficiente, a detrimento delle generazioni future e degli obiettivi, in particolare climatici, che si è posta l’UE;

29.

si compiace del fatto che la Commissione riconosca infine chiaramente la necessità che il quadro di governance incoraggi gli investimenti e, in particolare, gli investimenti pubblici verdi, digitali e capaci di rafforzare la resilienza;

30.

rinnova la sua richiesta, già più volte formulata, di non prendere in considerazione, tra le spese strutturali, pubbliche o assimilate definite nel patto di stabilità e di crescita, le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri e dagli enti regionali e locali a titolo di cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento in linea con i rispettivi limiti di cofinanziamento dell’UE: una «regola d’oro del cofinanziamento»; sottolinea che gli investimenti pubblici, come quelli dedicati alla transizione verde, digitale e sociale sostenibile e al mantenimento della competitività europea, sono importanti per le generazioni future e dovrebbero pertanto essere trattati in modo adeguato;

31.

sottolinea che, a causa del tipo di progetto sostenuto dai fondi strutturali e di investimento, tale regola d’oro del cofinanziamento sarebbe automaticamente particolarmente favorevole agli sforzi volti ad affrontare le principali sfide del momento e ad attuare le priorità europee. Tra queste figurano, tra l’altro, la coesione economica, sociale e territoriale, il rafforzamento della resilienza e l’attuazione delle politiche sociali, ambientali e digitali. Concedendo loro un trattamento favorevole all’interno del quadro finanziario si rafforzerebbe la coerenza globale delle politiche europee;

32.

invita la Commissione a presentare, dopo che avrà riformulato le sue proposte tenendo conto dei danni economici e di bilancio della COVID-19, un libro bianco su una revisione della governance economica basata sull’eventuale introduzione di una regola d’oro in linea con i rispettivi limiti di cofinanziamento dell’UE. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche altri strumenti, come una regola di spesa che, sulla base dell’andamento della crescita economica e del livello del debito, impone un limite alla crescita annua della spesa pubblica totale e può servire a salvaguardare la fiducia dei cittadini aumentando la trasparenza, riducendo gli oneri amministrativi e trovando un equilibrio tra la disciplina di bilancio e il mantenimento di una sufficiente capacità di investimento pubblico;

33.

ricorda che tali spese sono, per definizione, investimenti d’interesse generale europeo il cui effetto moltiplicatore in termini di crescita sostenibile e di rafforzamento della coesione territoriale è accertato;

34.

chiede inoltre l’istituzione di una «regola d’oro verde e di coesione sociale», escludendo la contabilizzazione degli investimenti pubblici nei progetti volti a incoraggiare la transizione verso una società sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e della coesione sociale, come definita negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel Green Deal europeo, dal momento che gli investimenti sono riconosciuti come essenziali non solo nel quadro della ripresa che seguirà alla crisi della COVID-19 ma anche per assicurare la prosperità e la qualità di vita delle generazioni future;

35.

ritiene che un’alternativa potrebbe essere quella di esentare il settore delle amministrazioni locali e regionali dall’applicazione delle regole del patto di stabilità e crescita. Nel 2019 gli investimenti pubblici in questo settore rappresentavano il 49,2 % degli investimenti pubblici totali a livello di UE (11), mentre il debito lordo degli enti locali dell’Unione europea rappresenta solo il 6,0 % del prodotto interno lordo dell’UE (12) e non è pertanto causa di un debito pubblico elevato. Inoltre, il settore degli enti locali tende a indebitarsi solo per investire e non per conseguire una stabilizzazione macroeconomica con le spese correnti; gli enti locali sono altresì soggetti al controllo di bilancio interno da parte delle autorità regionali o nazionali. Il Comitato esorta la Commissione a valutare la possibilità di escludere gli enti locali dal campo di applicazione delle norme del patto di stabilità e crescita;

36.

ritiene necessario, in generale, tenere conto del principio del «non nuocere alla coesione» enunciato nella comunicazione della Commissione sull’ottava relazione sulla coesione, al fine di garantire complementarità e sinergie tra la politica di coesione e altre politiche dell’UE, evitando così di ostacolare il processo di convergenza e di aumentare le disparità regionali;

37.

invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2022, una proposta legislativa per la rifusione del quadro di governance economica, basata in particolare sull’introduzione di tali regole d’oro combinate con la regola di spesa, che può trovare un equilibrio tra la disciplina di bilancio e il mantenimento di una capacità sufficiente per gli investimenti pubblici;

38.

al fine di garantire la conformità delle spese individuate dai governi come rientranti nell’una o nell’altra regola d’oro, propone tuttavia che la loro applicazione sia soggetta a un rigoroso controllo a due livelli: dai consigli nazionali indipendenti per le finanze pubbliche e dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, che presenterà relazioni annuali pubbliche al Consiglio e al Parlamento europeo.

Un semestre europeo profondamente riveduto

39.

ricorda che la governance economica, che nella pratica è attuata attraverso il ciclo di coordinamento del semestre europeo, soffre di una carenza di efficacia quanto all’applicazione delle riforme;

40.

sottolinea altresì che il perimetro delle riforme considerate nel quadro del semestre europeo non è mai stato definito nei testi giuridici dell’Unione europea, specialmente in ordine alla loro pertinenza e al loro valore aggiunto per il livello europeo. Ritiene che l’assenza di tale definizione limiti le possibili interazioni tra le riforme intraprese a livello nazionale e le politiche dell’UE (legislazione e programmi finanziari) e generi problemi alla luce del principio di sussidiarietà;

41.

ritiene necessario che il semestre europeo, su un piano di parità e in sinergia con i suoi obiettivi economici e di bilancio, costituisca il quadro per l’attuazione degli imperativi ambientali e di coesione sociale definiti negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, che l’UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a conseguire entro il 2030;

42.

è convinto che la propria proposta relativa a un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo (13) possa porre rimedio all’assenza di efficacia di quest’ultimo attraverso una maggiore attenzione per le realtà locali e regionali e che la sua attuazione resti necessaria, tanto più che i piani nazionali nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza si basano in parte sulle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo;

43.

ritiene che tale duplice riorientamento del semestre, in termini sia di obiettivi che di processo di funzionamento, possa rafforzare sia la sua legittimità democratica che quella del sistema europeo di governance economica nel suo complesso, che è tuttora troppo debole.

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Comitato europeo delle regioni, Barometro regionale e locale annuale dell'UE nel 2020, 12 ottobre 2020, e Barometro regionale e locale annuale dell'UE nel 2021, 12 ottobre 2021.

(2)  Commissione europea, Previsioni economiche — autunno 2021, documento istituzionale 160 (in lingua inglese), novembre 2021.

(3)  Cfr. la relazione annuale del Comitato per il 2021: https://bit.ly/3HqqvIQ (in inglese).

(4)  Dati del 2018. Fonte: Eurostat, codice dati: TEC00023 e TEC00022.

(5)  Eurostat, codice dati: TEC00022.

(6)  Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation («Valutazione delle norme di bilancio dell’UE incentrata in particolare sulla legislazione del six-pack e del two-pack»), pag. 76, disponibile in lingua inglese.

(7)  Commissione europea, Riesame della governance economica [COM(2020) 55 final del 5 febbraio 2020].

(8)  Parere del CdR Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita (COR-2015-00185) (GU C 313 del 22.9.2015, pag. 22), relatrice: Olga ZRIHEN (BE/PSE), adottato il 9 luglio 2015.

(9)  Commissione europea, L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica, [COM(2021) 662 final del 19 ottobre 2020].

(10)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato Identifying Europe's recovery needs («Individuare le esigenze di ripresa dell’Europa») [SWD(2020) 98 final del 27 maggio 2020].

(11)  Fonte: Conti nazionali Eurostat.

(12)  Fonte: Conti nazionali Eurostat.

(13)  Parere del CdR Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali (COR-2016-05386) (GU C 306 del 15.9.2017, pag. 24), relatore: Rob JONKMAN (NL/ECR), adottato l’11 maggio 2017.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/45


Parere del Comitato europeo delle regioni — Garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

(2022/C 301/08)

Relatore generale:

Federico BORGNA (IT/PSE)

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione

COM(2021) 823 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell’Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese. Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d’investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch’essi essere esclusi dall’ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

È necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale. Allo stesso tempo , si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell’Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese. Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

un ente governativo, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un’entità d’investimento che è un’entità controllante capogruppo e un veicolo di investimento immobiliare che è un’entità controllante capogruppo ; o

a)

un ente governativo (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , un’organizzazione internazionale; un’organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione ; o

Motivazione

A titolo di chiarimento. Evidente.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 31, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

a un ente governativo, a un’organizzazione internazionale, a un’organizzazione senza scopo di lucro, a un fondo pensione, a una entità d’investimento che non fa parte del gruppo multinazionale di imprese o a una società di assicurazione sulla vita, nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione, che sono soggetti a imposizione allo stesso modo di un fondo pensione ;

d)

a un ente governativo (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , a un’organizzazione internazionale; a un’organizzazione senza scopo di lucro, a un fondo pensione ;

Motivazione

A titolo di chiarimento. Evidente.

Emendamento 4

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Applicazione di un’UTPR all’intero gruppo multinazionale di imprese

Applicazione di un’UTPR all’intero gruppo multinazionale di imprese

Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica una regola di inclusione del reddito qualificata, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate nell’Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un’imposta integrativa per l’esercizio fiscale («imposta integrativa UTPR») per l’importo imputato a detto Stato membro a norma dell’articolo 13.

Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all’imposta integrativa UTPR.

Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica una regola di inclusione del reddito qualificata, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate nell’Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un’imposta integrativa per l’esercizio fiscale («imposta integrativa UTPR») per l’importo imputato a detto Stato membro a norma dell’articolo 13. I fondi pensione non sono soggetti all’imposta integrativa UTPR.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Applicazione di un’UTPR nella giurisdizione UPE

Applicazione di un’UTPR nella giurisdizione UPE

Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate in uno Stato membro siano soggette all’imposta integrativa UTPR per l’esercizio fiscale e per l’importo imputato a tale Stato membro a norma dell’articolo 13 per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella giurisdizione dell’entità controllante capogruppo, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione applichi una regola di inclusione del reddito qualificata.

Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all’imposta integrativa UTPR.

Se l’entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate in uno Stato membro siano soggette all’imposta integrativa UTPR per l’esercizio fiscale e per l’importo imputato a tale Stato membro a norma dell’articolo 13 per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella giurisdizione dell’entità controllante capogruppo, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione applichi una regola di inclusione del reddito qualificata. I fondi pensione non sono soggetti all’imposta integrativa UTPR.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Articolo 36, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

un ente pubblico, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un’entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell’entità controllante capogruppo .

b)

un ente pubblico (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti) , un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione .

Motivazione

A titolo di chiarimento. Evidente.

Emendamento 7

Articolo 37, paragrafo 3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

un ente pubblico, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un’entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell’entità controllante capogruppo .

c)

un ente pubblico (compresi gli enti locali e regionali e le associazioni di tali enti ), un’organizzazione internazionale, un’organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione .

Motivazione

A titolo di chiarimento. Evidente.

Emendamento 8

Articolo 53 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Tre anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione europea ne riesamina i risultati e può proporre una modifica della direttiva stessa, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento delle definizioni relative alla soglia di fatturato e all’aliquota d’imposta minima, in linea con gli sviluppi a livello internazionale.

Motivazione

In assenza di una valutazione d’impatto da parte della Commissione europea in sede di elaborazione della direttiva in oggetto, un riesame è ancora più importante per analizzare i risultati e le conseguenze della sua attuazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione (1);

2.

ribadisce che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) include lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e che l’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità, miri ad assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

3.

ritiene che i lavori svolti finora dall’OCSE nell’elaborazione di provvedimenti in grado di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all’esterno dell’UE possano avere rilevanti ripercussioni favorevoli anche per le realtà locali e regionali, non solo per quanto riguarda un maggiore gettito fiscale a disposizione degli Stati membri, ma anche nell’ottica di garantire una maggiore equità e competitività delle PMI che, a livello nazionale e locale, al momento subiscono condizioni fiscali più sfavorevoli e ricadute favorevoli all’occupazione e per i lavoratori;

4.

è convinto che l’introduzione della proposta di un livello di imposizione fiscale minimo costituisca il primo passo per la costituzione di un unico regime di tassazione all’interno dell’UE, quanto mai necessario per avviarsi verso un’adeguata concorrenza delle imprese nel mercato interno europeo, per aumentare la competitività dell’Europa e per scongiurare la delocalizzazione o la chiusura arbitraria dei centri di produzione, con pesanti ricadute nei confronti dei lavoratori, costretti a cercare una nuova occupazione o a sobbarcarsi pesanti spostamenti per non perdere il posto di lavoro;

5.

considera assolutamente indispensabile che le norme non aggravino gli adempimenti burocratici a carico delle aziende, frenandone così lo sviluppo, in particolar modo nei settori della ricerca, dell’innovazione e della neutralità climatica, quanto mai fondamentali per garantire la necessaria transizione digitale ed ecologica;

Perfetta armonizzazione delle norme dentro l’UE

6.

auspica che l’applicazione della direttiva avvenga in modo organico e conforme tra gli Stati membri dell’UE, ma anche pienamente in linea con l’accordo OCSE: la mancata armonizzazione tra le norme fiscali minime all’interno dell’UE o tra l’UE e i paesi terzi potrebbe dare adito a potenziali controversie in materia di doppia tassazione, con un effetto negativo diretto su un gran numero di imprese leader a livello mondiale e potenziali ripercussioni sui loro fornitori (spesso PMI), in relazione a gettito fiscale riscosso, commercio e investimenti;

7.

ritiene essenziale che i commenti dell’OCSE e gli ulteriori dettagli tecnici relativi alle norme modello vengano inclusi nella direttiva UE in modo completo e non siano vittime di un recepimento affrettato, senza escludere in prospettiva misure attivate da regolamento;

8.

sottolinea l’importanza, nella stesura finale della direttiva e nella sua successiva applicazione, di una terminologia condivisa e univoca: alcune delle nuove definizioni utilizzate nella direttiva potrebbero non essere pienamente allineate alle definizioni già stabilite nel diritto fiscale internazionale: per garantire maggiore certezza giuridica sarà fondamentale effettuare un controllo incrociato sulle traduzioni della direttiva UE, così da ottenere un allineamento preciso con i concetti di diritto fiscale dei singoli paesi;

9.

chiede, per quanto concerne i grandi gruppi nazionali, di fare tutto il possibile per garantire che la nuova imposta minima sia conforme al diritto dell’UE, per evitare l’incertezza giuridica, e incoraggia vivamente la definizione, ove possibile, di misure di semplificazione per questi gruppi puramente nazionali. Al momento non è chiaro quanti grandi gruppi esclusivamente nazionali ci siano nell’UE e quale sarebbe il costo fiscale e amministrativo di tale misura;

Interazione e parità di condizioni con i paesi terzi

10.

auspica che, nel trasporre in legge l’imposta minima dell’OCSE, l’UE si confronti costantemente con i suoi partner globali e faccia valere i suoi orientamenti politici, per evitare che le imprese europee si trovino dinnanzi a norme più severe rispetto alle dirette concorrenti, relegando l’UE ad un ambiente imprenditoriale meno aperto, con una crescita economica minore, meno posti di lavoro, limitate capacità e risorse per fornire risposte alle sfide dell’innovazione. In particolare, ritiene che la mancata partecipazione degli Stati Uniti al primo pilastro possa compromettere lo scopo e l’equilibrio dell’accordo OCSE nel suo complesso;

11.

chiede che l’UE monitori con attenzione l’influenza originata dall’introduzione del sistema del secondo pilastro sul comportamento di investitori e aziende, per comprendere come le nuove norme influenzeranno gli investimenti, l’occupazione, la crescita, il commercio o l’incidenza fiscale. Tale monitoraggio risulta essenziale per evitare ricadute negative sui lavoratori (sotto forma di salari più bassi), sui consumatori (attraverso prezzi più elevati) o sugli azionisti (attraverso dividendi più bassi). Poiché è vitale che tutti i principali partner commerciali dell’UE applichino l’imposta minima, risulta essenziale che i paesi terzi si adeguino alla normativa internazionale, per evitare di sottoporre le imprese dell’UE a un regime più severo rispetto ad altri e lasciarle in balia di un sistema globale non coordinato;

12.

sottolinea che la regola dei pagamenti non ammortizzati (UTPR) può in una certa misura limitare le condizioni di parità diseguali tra le imprese, ma ciò non risolve completamente la situazione, in particolare perché la regola è molto complessa da applicare nella pratica e potrebbe rendere l’UE meno attraente, ad esempio per le attività di R&S o gli investimenti nella transizione energetica e climatica;

13.

ritiene indispensabile scongiurare l’eventualità che le imprese dell’UE diventino soggette a una duplice tassazione, a causa ad esempio del mancato coordinamento tra il BEP o l’IIR europei e il BEAT o la GILTI statunitensi;

Armonizzazione con incentivi e altre norme fiscali UE

14.

consiglia di avviare, nel quadro della consistente riduzione della tassazione degli utili d’impresa a livello europeo (dimezzata negli ultimi 25 anni), una valutazione delle numerose misure antielusione adottate negli ultimi 10 anni e di valutarne l’efficienza, l’efficacia, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE in termini di gettito fiscale (compreso il modo in cui gli Stati membri hanno attuato tale legislazione nella loro attività di audit);

15.

invita la Commissione a valutare se il meccanismo delle controversie dell’UE del 2017 possa essere utilizzato per il secondo pilastro o se siano necessarie delle modifiche;

16.

ritiene che la Commissione e le autorità fiscali degli Stati membri dovrebbero aggiornare e riprogettare i loro sistemi fiscali, per garantire che possano ancora incoraggiare l’innovazione (verde), la crescita e l’occupazione. I paesi hanno progettato e implementato negli ultimi decenni diverse imposte nazionali e numerosi incentivi volti a stimolare l’occupazione e l’innovazione nelle economie locali. Il fenomeno più recente e importante è l’aumento degli incentivi fiscali specificamente progettati per incoraggiare la protezione del clima, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la R&S nell’ambito del Green Deal dell’UE: alcuni degli incentivi fiscali attualmente utilizzati negli Stati membri non saranno più possibili o saranno meno attraenti dal punto di vista degli investimenti dopo l’introduzione della direttiva. Pertanto, sarebbe utile che la Commissione predisponesse una guida per chiarire come progettare i futuri incentivi fiscali in linea con i requisiti del secondo pilastro (ad esempio gli incentivi che offrono sgravi per le imposte sui salari o i contributi previdenziali dei ricercatori, oppure regimi di ammortamento accelerato per incoraggiare gli investimenti);

17.

considera infatti indispensabile che gli Stati dell’UE forniscano ancora incentivi fiscali per attrarre investimenti stranieri, ma a condizione che stimolino l’attività dell’economia reale assumendo più dipendenti, pagando di più i lavoratori oppure investendo in beni materiali: le MNE si affidano anche alle PMI locali per i fattori di produzione nelle loro catene del valore e la loro presenza può portare ulteriori effetti di ricaduta positiva per il contesto imprenditoriale locale;

18.

condivide la richiesta espressa dal mondo imprenditoriale volta a istituire l’introduzione di una fase di test nell’applicazione delle sanzioni previste, ad esempio per il primo anno di attuazione, così da consentire a tutte le imprese il necessario processo di apprendimento delle nuove norme, in modo che le sanzioni applicate alle entità non conformi siano proporzionate e non coinvolgano i soggetti la cui difformità sia imputabile a un tardivo adeguamento delle procedure, e non a una specifica intenzione di dolo;

19.

suggerisce, in merito agli obblighi di deposito, che le informazioni relative alle imprese vengano comunicate solo attraverso uno scambio ufficiale di informazioni tra le amministrazioni fiscali, nel rispetto della stretta riservatezza e di condizioni d’uso appropriate, per evitare una fuga incontrollata di informazioni sensibili, senza tuttavia venir meno agli obblighi di trasparenza stabiliti nella raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sugli approcci comuni ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale;

20.

auspica l’introduzione di semplificazioni amministrative in grado di limitare i costi derivanti dall’adeguamento alle nuove norme, sia da parte delle imprese che delle autorità fiscali: occorre infatti fare il possibile per mantenere l’onere amministrativo il più basso possibile. Una normativa non eccessivamente tortuosa è in grado di facilitare l’apprendimento delle nuove norme da parte delle imprese, oltre ad abbreviare il necessario periodo di transizione, e agevolerà l’attività di verifica da parte delle autorità fiscali dell’effettiva applicazione delle nuove norme.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COM(2021) 823 final.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/51


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia europea per le università

(2022/C 301/09)

Relatore:

Emil BOC (RO/PPE), sindaco di Cluj-Napoca

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia europea per le università

COM(2022) 16 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore il coinvolgimento e il sostegno dell'Unione nel promuovere l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in tale contesto, il ruolo di rilievo che riveste la strategia europea per le università quale parte integrante del «pacchetto di misure mirato all'istruzione terziaria», che consentirà la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;

2.

sottolinea che una civiltà che rafforzi i valori democratici europei può basarsi solo sul rafforzamento del capitale umano. Un sistema di istruzione eccellente, incentrato su università forti, costituisce la pietra angolare dell'apprendimento permanente;

3.

sottolinea l'importanza di rafforzare la qualità dell'istruzione e della ricerca nelle università europee e la disponibilità a sostenere, a livello locale e regionale, gli obiettivi specifici di questa finalità strategica;

4.

riconosce la particolare importanza delle università nel quadro della società e il loro contributo allo sviluppo sostenibile, resiliente e inclusivo, oltre che fondato su valori democratici, degli Stati membri, delle comunità locali e delle regioni. Il ruolo delle università è ancora più importante nei contesti di crisi, quando cioè possono dare il loro contributo sia per superare una crisi che nel successivo processo di ripresa (1);

5.

sottolinea il ruolo decisivo delle università nella risposta alle sfide globali. L'UE sottolinea da tempo la necessità di rafforzare nelle università il legame tra ricerca, insegnamento, apprendimento e innovazione, aumentando nel contempo il bilancio delle università per consolidare il necessario livello qualitativo. Per affrontare le pressanti sfide sociali individuate nelle missioni dell'Unione europea, le università in quanto generatrici di nuove conoscenze attraverso la ricerca e promotrici dell'innovazione svolgono un ruolo essenziale;

6.

fa notare che le università devono essere considerate una componente fondamentale della cultura europea e che l'ampia diversità del settore accademico, che comprende istituti di insegnamento, enti/istituti di ricerca, scuole professionali, ecc., costituisce un vantaggio strategico;

7.

osserva che la presenza di università in un determinato territorio o regione costituisce spesso un importante vantaggio competitivo per le comunità in cui questi istituti hanno sede (2). Ad esempio, vi è un forte interesse degli investitori per le comunità che possono vantare una forza lavoro altamente qualificata, nonché opportunità di cooperazione con il mondo accademico e di trasferimento di tecnologie e know-how dalle università al settore imprenditoriale. La presenza di un'università è anche un'importante fonte di reddito per la comunità (3), in quanto gli studenti e il personale docente e non docente effettuano spese per importi significativi all'interno di quella stessa comunità (vi è un effetto moltiplicatore rilevante in termini di consumi generati dalle università). Oltre a questi benefici quantificabili in termini economici, la presenza delle università favorisce nel territorio di riferimento un certo clima cosmopolita, caratterizzato dalla presenza di studenti e docenti provenienti da altri paesi e da valori che attengono alla tolleranza e alla diversità culturale, religiosa, etnica, ecc. (4);

8.

plaude all'approccio multilivello proposto nella strategia europea per le università, che prevede un allineamento degli obiettivi di politica pubblica e in materia di investimenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale; fa tuttavia osservare che una dimensione locale e regionale più incisiva sarebbe utile nella progettazione e nell'attuazione del modello ideale di università in futuro;

9.

rileva l'importanza di creare partenariati strategici tra gli enti locali e regionali e le università, anche in materia di elaborazione delle strategie di sviluppo locale e regionale. Le università svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di ecosistemi basati sul territorio, cui le strategie regionali di specializzazione intelligente hanno fornito una buona base;

10.

riconosce che le università possono ricevere sostegno dagli enti locali e regionali grazie alla creazione e al consolidamento di una serie di condizioni legate al contesto del territorio in cui hanno sede (accesso alle infrastrutture e a servizi di tutti i tipi, qualità della vita, ambiente inclusivo, ecc.), condizioni che possono rendere le università più competitive in un mercato globale;

11.

sottolinea che, a livello dello spazio europeo, esiste già un'eccellente tradizione di cooperazione tra università di diversi Stati membri tramite il programma Erasmus+, e che occorre continuare a utilizzarla al meglio;

12.

osserva che oggi il ruolo delle università nel quadro della società si sta evolvendo, tanto che esse si fanno carico di nuove funzioni in aggiunta a quelle tradizionali, che erano incentrate prevalentemente sull'insegnamento e sulla ricerca (5). Oggi le università si stanno ridefinendo come soggetti importanti in termini di innovazione tecnologica e sociale, imprenditorialità, trasferimento di tecnologie all'economia, ecc. Esse non si collocano al di fuori delle comunità e della società, ma diventano attori implicati nella comunità e capaci di dare un contributo rilevante per la soluzione di una serie di problematiche sociali (6);

13.

sottolinea che le università sono attori chiave nella promozione di alcuni obiettivi fondamentali per l'UE, ad esempio la duplice transizione verde e digitale. Le università dispongono di una notevole esperienza in questi settori, ma possono nel contempo attuare e diffondere buone pratiche in questi ambiti all'interno delle comunità locali in cui operano e verso di esse;

14.

osserva che le università possono fornire soluzioni e strumenti per affrontare alcune delle sfide principali che l'Unione deve risolvere, ad esempio il problema della fuga di cervelli (7) e il fenomeno dell'esodo rurale. Gli effetti negativi associati alla fuga di cervelli e l'importanza della circolazione dei cervelli (brain circulation) sono strettamente collegati alla cooperazione e ai partenariati tra le università, gli enti locali e regionali, il contesto imprenditoriale e la società civile. In tale contesto sottolinea la necessità di intensificare notevolmente gli sforzi per colmare le lacune di conoscenza e innovazione in Europa e il divario in materia di innovazione tra l'Europa e gli Stati Uniti;

15.

richiama l'attenzione sull'importanza di individuare e utilizzare costantemente e ampiamente le buone pratiche a livello locale e regionale nel campo della cooperazione tra enti locali e regionali e università. In tale contesto, la creazione di reti transnazionali per la diffusione di buone pratiche, con un'ampia partecipazione delle parti interessate del settore dell'istruzione terziaria, si sta delineando come un obiettivo prioritario per gli enti locali e regionali degli Stati membri. Queste reti potrebbero rientrare nel quadro della strategia europea per le università;

16.

fa osservare che le università si trovano ad affrontare notevoli difficoltà e barriere in questo processo di trasformazione e di assunzione di nuove responsabilità. Con ogni probabilità, le difficoltà finanziarie sono un fattore comune a tutti gli Stati membri. Propone pertanto lo sviluppo di una strategia di investimenti che tenga conto dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei, e chiede di prendere in considerazione la conclusione di collaborazioni tra i settori pubblico, privato e no-profit allo scopo di rafforzare le capacità delle università europee. Osserva inoltre che vi sono sfide che attengono al livello di autonomia accademica e/o di ingerenza della politica nelle decisioni importanti riguardanti il finanziamento delle università, l'assunzione e la selezione del personale docente, la libertà di espressione e di scelta dei temi e degli orientamenti della ricerca, le possibilità di comunicare liberamente — senza subire censure — i risultati delle ricerche, ecc.;

17.

sottolinea che è importante che gli enti locali e regionali degli Stati membri partecipino attivamente al consolidamento di un ventaglio quanto più possibile vario di ecosistemi locali e regionali e promuovano la cooperazione e la fiducia tra diversi settori comunitari. Pone l'accento sul fatto che, in ambito locale e regionale, le università devono essere considerate una componente di ecosistemi più ampi, che comprendono una grande varietà di parti interessate (8). Perché le università possano offrire nuove competenze volte a risolvere i problemi in modo creativo, sono essenziali il ricorso alla tecnologia, un'efficace comunicazione all'interno della comunità, nonché la cooperazione tra le università stesse e i pertinenti attori comunitari;

18.

prende atto che l'approfondimento della cooperazione tra università a livello transnazionale e lo sviluppo della dimensione europea dell'istruzione terziaria rappresentano priorità fondamentali affrontate dalla strategia europea per le università. In tale contesto, ritiene che gli enti locali e regionali possano intervenire per sostenere, laddove possibile, la cooperazione universitaria transnazionale (l'iniziativa delle università europee di Erasmus+ è uno strumento importante in questo settore delle alleanze tra università finalizzate all'eccellenza). Gli enti locali e regionali possono collegarsi alle pratiche proposte dalla strategia, ad esempio l'iniziativa sulla «carta europea dello studente». Questa carta europea potrebbe essere riconosciuta non solo a livello accademico, ma anche nel quadro delle relazioni tra studenti, ricercatori e docenti transnazionali e le amministrazioni locali (per permessi di soggiorno, tesserini identificativi per i trasporti pubblici, accesso ai musei, ecc.);

19.

sottolinea che, nel contesto della strategia europea per le università, gli enti locali e regionali degli Stati membri devono avere un ruolo di facilitatori, capaci di riunire varie parti interessate della comunità attorno a iniziative e progetti rilevanti per le università. Osserva inoltre che, sebbene in molti Stati membri gli enti locali e regionali non abbiano responsabilità dirette in materia di finanziamento delle università, essi possono nondimeno stimolare finanziamenti provenienti da diverse fonti a favore delle università e delle iniziative di queste ultime, generando sinergie a livello locale e regionale;

20.

riconosce che è necessario che le università ripensino e modifichino i loro programmi di studio in modo tale da reagire nel modo più efficace possibile ai rapidi progressi tecnologici, alla duplice transizione verde e digitale e ai cambiamenti strutturali dei mercati del lavoro europei che richiedono nuove competenze (9). Sottolinea inoltre che, in questo processo di ridefinizione dei programmi di studio e di sviluppo di nuove competenze, gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo significativo. Sottolinea al tempo stesso che, sebbene le università contribuiscano notevolmente a migliorare l'occupabilità e la competitività economica nell'ambito di un'economia globalizzata, occorre preservare l'autonomia dell'istruzione terziaria;

21.

sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nella creazione e nel consolidamento di ecosistemi locali e regionali che promuovano la cooperazione attiva e la costituzione di reti tra le autorità pubbliche subnazionali, le imprese/l'industria e le università. All'interno di questi ecosistemi gli enti territoriali devono svolgere il ruolo di promotori e facilitatori che individuano opportunità di cooperazione, assegnano una serie di risorse — anche finanziarie — al funzionamento delle attività di costituzione di reti e alla cooperazione, e sostengono la creazione di strutture quali i cluster dell'istruzione a livello locale e/o regionale. I cluster dell'istruzione sono strumenti/veicoli eccellenti, concepiti per offrire uno spazio di dialogo e collaborazione tra i principali soggetti coinvolti nell'istruzione formale, allo scopo di fornire un sostegno ai giovani nel loro percorso di formazione professionale. Utilizzando questi cluster gli enti locali e regionali possono, in partenariato con altri attori dell'ecosistema, attuare strumenti quali fondi per l'innovazione, mini-sovvenzioni per start-up in determinati settori chiave, ecc.;

22.

ritiene che, per alcuni aspetti, il modo in cui gli studenti di oggi devono apprendere sia completamente diverso dal passato; gli studenti hanno bisogno di opportunità che consentano loro di applicare nozioni teoriche a situazioni di vita reale, o anche alla soluzione di problemi che percepiscono nel territorio in cui vivono. Gli enti locali e regionali possono agevolare, insieme alle università e ad altri attori dell'ecosistema locale e regionale, tali esperienze pedagogiche, ad esempio fornendo sostegno a «laboratori viventi», presentando problemi di politica pubblica da analizzare, sviluppando progetti strategici comuni per la comunità, facilitando la cooperazione con altri soggetti interessati della comunità del territorio considerato, ecc.;

23.

ritiene che gli enti locali e regionali, in partenariato con le università e altri attori dell'ecosistema locale/regionale, possano offrire un notevole sostegno ai giovani imprenditori, compresi studenti o laureati, facilitandone l'accesso a risorse fondamentali per l'innovazione. Molti giovani/studenti necessitano di risorse quali laboratori, nuove tecnologie o nuovi collegamenti per sviluppare idee imprenditoriali e/o prodotti e servizi. Gli enti locali e regionali possono, in collaborazione con altri enti dotati di tali risorse, agevolare l'accesso dei giovani imprenditori alle risorse per l'innovazione (spazi, formazione, consulenza, ecc.);

24.

sottolinea che gli enti locali e regionali possono sviluppare relazioni intelligenti con le università in termini di sviluppo della comunità del rispettivo territorio. Le università devono produrre conoscenze e servizi per le comunità in cui operano. Gli enti locali e regionali possono facilitare queste relazioni istituendo programmi che prevedano il coinvolgimento permanente delle università nella risoluzione di problemi del rispettivo territorio, avvalendosi delle università per consulenze e competenze specifiche, nonché diffondendo le buone pratiche quando queste emergono, cosicché un numero maggiore di comunità e autorità pubbliche sia in grado di attuare tali pratiche. Il riconoscimento pubblico e la promozione del coinvolgimento delle università svolgono un ruolo particolarmente importante anche nel legittimare tutta una serie di percorsi accademici e/o professionali, incoraggiando le università a sfruttare al meglio il coinvolgimento nella comunità di docenti, ricercatori e studenti;

25.

sottolinea che differenti comunità locali e regionali, di qualsiasi dimensione, possono beneficiare in egual misura della presenza delle università. Gli enti locali possono dare un contributo significativo allo sviluppo delle università e della loro capacità di attrazione creando le condizioni per un'elevata qualità della vita e incoraggiando atteggiamenti e comportamenti che favoriscano la tolleranza, l'inclusione, il multiculturalismo e la sicurezza nello spazio pubblico. Le università possono scegliere come sede di determinate attività e organismi/enti non solo i grandi centri urbani, ma anche città piccole e medie. Gli enti locali e regionali possono avere un ruolo di facilitatori della scelta delle università di collocare loro sedi distaccate e/o loro istituti di ricerca in queste comunità più piccole offrendo sostegno e (infra)strutture sotto forma di: opportunità di alloggio economicamente accessibili per gli studenti, la possibilità di utilizzare edifici pubblici per talune attività di insegnamento/ricerca/diffusione, l'esistenza di indicatori di buona qualità della vita, sfruttando una serie di vantaggi che non esistono nei grandi centri urbani;

26.

ritiene che il processo di trasformazione digitale a livello locale e regionale possa essere accelerato cooperando con le università e sfruttando appieno le loro risorse nel settore. In relazione agli enti locali e regionali, le università possono fornire consulenza o attuare strategie di trasformazione digitale a livello locale/regionale. Nel campo delle competenze digitali, le università, in collaborazione con le autorità locali, possono offrire corsi brevi o formazioni aperte a tutti, riservando una particolare attenzione a determinati gruppi a rischio di esclusione (anziani, persone con un basso livello di istruzione, ecc.);

27.

gli enti locali e regionali possono sostenere lo sviluppo di campus ibridi che stimolino il processo di trasformazione digitale nelle comunità e nelle università, garantendo pari opportunità, promuovendo l'integrazione sociale, migliorando l'occupabilità dei giovani nel mercato del lavoro, e rafforzando l'animazione socioeducativa, la non discriminazione e la comprensione interculturale. I campus ibridi dovrebbero prestare attenzione sia alla comunicazione, per assicurare pari opportunità, che alla diffusione delle informazioni, per garantire che siano realmente accessibili a tutti i giovani che hanno i necessari requisiti, in particolare quelli che vivono in regioni periferiche. Gli enti locali e regionali possono inoltre fornire sostegno, anche finanziario, all'apertura di questi campus ibridi a diversi soggetti interessati della comunità, compresi i gruppi a rischio e svantaggiati, le categorie vulnerabili e i giovani a rischio (ad es. NEET, giovani disoccupati, donne, rifugiati, persone con disabilità o pensionati). Le politiche dell'UE e degli Stati membri devono dare la priorità all'inserimento dei giovani a rischio;

28.

ritiene che le università dispongano di conoscenze e competenze specifiche significative per la transizione verde. Le università possono anche servire da modello di buone pratiche, con un ruolo al tempo stesso educativo e informativo, per quanto concerne la transizione verde. Le università, in collaborazione con gli enti locali e regionali, possono sviluppare campus verdi, impegnarsi in processi di risanamento urbano offrendo alla comunità campus verdi o edifici modello in termini di efficienza energetica o di progettazione ecocompatibile;

29.

si compiace dell'inclusione di una tabella di marcia chiara, di indicatori annuali e di parametri di riferimento per l'attuazione della strategia, come aveva già raccomandato, al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione. Malgrado ciò, richiama l'attenzione sulla necessità che l'istituzione dell'osservatorio europeo del settore dell'istruzione superiore (European Higher Education Sector Observatory) includa una dimensione locale e regionale, cosa che consentirebbe che il quadro di valutazione (scoreboard) per questo settore venisse applicato anche a livello locale e regionale;

30.

osserva che gli enti locali e regionali possono sostenere le università europee nei loro sforzi di internazionalizzazione e di promozione del ruolo dell'Unione europea a livello globale. Questi sforzi includono la partecipazione delle università europee ad alleanze transnazionali ambiziose che sviluppano una cooperazione sistemica di lungo periodo in materia di istruzione, ricerca e innovazione di eccellenza e offrono opportunità di mobilità accademica permanente a studenti, docenti, ricercatori e dipendenti delle università.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Howard, G., Weinstein, R., Yang, Y. (2021), Do universities improve local economic resilience? («Le università migliorano effettivamente la resilienza economica a livello locale?»), IZA DP n. 14422, https://docs.iza.org/dp14422.pdf.

(2)  Fonseca, L., Nieth, L. (2021), The role of universities in regional development strategies: A comparison across actors and policy stages («Il ruolo delle università nelle strategie di sviluppo regionale: un confronto tra i diversi attori e le diverse fasi delle politiche»), European Urban and Regional Studies, 22(3); Goddard, J, Puukka, J. (2008), The engagement of higher education institutions in regional development: an overview of the opportunities and challenges («La partecipazione degli istituti di istruzione superiore allo sviluppo regionale: una sintesi delle sfide e delle opportunità»), Higher Education Management and Policy, 20(2): 11-41.

(3)  Chirca, A., Lazar, D.T. (2021), Cluj-Napoca without students: an estimation of the gap in the city’s economy («Cluj-Napoca senza studenti: una stima della perdita economica per la città»), Transylvanian Review of Administrative Sciences, 66E: 44-59.

(4)  Goddard, J., Vallance, P. (2014), The university and the city («L'università e la città»), Higher Education, 68(2): 319-321.

(5)  Liddle J., Addidle G.D. (2022), The Changing Role of Universities in Society: Key Influences («Il ruolo in evoluzione delle università nella società: principali influenze») in The Role of Universities and HEIs in the Vulnerability Agenda. Rethinking University-Community Policy Connections («Il ruolo delle università e degli istituti di istruzione superiore nell'agenda della vulnerabilità. Ripensare i collegamenti tra università e comunità»). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89086-5_3.

(6)  Myklebust, J.P., Smidt, H. (2021), What is the role of universities in global upskilling? («Qual è il ruolo delle università nel miglioramento delle competenze a livello globale?»), University World News, https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210129110449887.

(7)  Hammerbauer, M., Pavletić, P., Vespa, M. (2021), Brain drain in higher education in European context, Final report — ESC41 («La fuga di cervelli nel settore dell'istruzione superiore nel contesto europeo — Relazione finale»), https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/Brain-Drain-final-report-ESC41-Google-Docs.pdf.

(8)  Reichert, S. (2019), The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems («Il ruolo delle università negli ecosistemi di innovazione regionali»), studio dell'EUA (European University Association — Associazione europea delle università), https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20innovation%20ecosystem%20report_final_digital.pdf

(9)  Jackson, N. J. (2011), Learning for a complex world: A lifewide concept of learning, education and personal development («Apprendere per un mondo complesso: un concetto di apprendimento, istruzione e sviluppo personale in tutti gli ambiti della vita»). Bloomington, IN: Author House; Williams, S., Dodd, L. J., Steele, C., & Randall, R. (2015), A systematic review of current understandings of employability («Un riesame sistematico delle attuali nozioni di occupabilità»), Journal of Education and Work, Vol. 29, n. 8, pagg. 877-901.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/56


Parere del Comitato europeo delle regioni — Futuri aiuti di Stato dell’UE nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali

(2022/C 301/10)

Relatore:

Guido MILANA (PSE/IT), membro del consiglio municipale di Olevano Romano

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore le recenti proposte della Commissione europea per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura, che saranno applicate a partire dal 1o gennaio 2023;

2.

ricorda che il trattato sul funzionamento dell’UE prevede, all’articolo 107, paragrafo 1, che gli aiuti di Stato concessi alle imprese, laddove tali aiuti potrebbero distorcere la concorrenza tra Stati membri, sono incompatibili con il mercato interno, introducendo, al contempo, alcune deroghe;

3.

ricorda che, per il settore agricolo, forestale e delle zone rurali, la Commissione valuta l’esistenza di tale distorsione basando la propria analisi sugli orientamenti per la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali e che tali orientamenti coprono il periodo di programmazione 2014-2022;

4.

sottolinea che l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale prevede che i finanziamenti delle misure che non rientrano nell’allegato I del TFUE debbano essere attuati tramite le regole degli aiuti di Stato;

5.

sottolinea che tale allineamento ha previsto che la durata delle regole degli aiuti di Stato sia in linea con la durata delle regole di sviluppo rurale;

6.

prende atto che, a tale scopo, la Commissione ha lanciato una consultazione nel 2019 e che i risultati di tale consultazione sono contenuti nel documento di lavoro SWD(2021) 107 final (2);

7.

ricorda che, nel frattempo, il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno approvato i regolamenti della nuova PAC, in particolare il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che reca norme sul sostegno ai piani strategici tenuto conto del parere del Comitato delle regioni sulla nuova politica agricola comune (PAC);

8.

sottolinea che le nuove proposte per la concessione degli aiuti di Stato devono tenere conto e continuare ad essere in linea con la nuova PAC;

9.

sottolinea che le imprese agricole saranno chiamate ad attuare le strategie del Green Deal, in particolare la strategia sulla biodiversità e la strategia From farm to fork;

10.

sottolinea che è fondamentale accompagnare le imprese agricole e silvicole nella transizione verde, soprattutto quelle imprese di minori dimensioni situate in zone strategiche dei territori e che svolgono prevalentemente una funzione di tutela e presidio del territorio;

11.

esorta la Commissione a estendere ai prodotti importati gli standard di produzione europei, la reciprocità o clausole speculari rispetto a quelle che valgono per i produttori dell’UE;

12.

invita la Commissione ad aumentare il tasso dei controlli alle frontiere e a richiedere procedure quali il trattamento a freddo dei prodotti importati;

13.

ricorda che il Comitato delle regioni si è già espresso in merito alle due strategie, con il parere del Comitato europeo delle regioni Città e regioni improntate alla biodiversità oltre il 2020 alla COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (4) e il parere del Comitato europeo delle regioni Dal produttore al consumatore (dai campi alla tavola): la dimensione locale e regionale (5);

14.

sottolinea il ruolo fondamentale che gli enti locali ricoprono nella definizione e nella gestione di talune procedure legate all’indennizzo di alcuni aiuti, in particolare degli aiuti legati alla gestione del rischio in agricoltura;

15.

ricorda che le regioni, le province e i comuni non solo partecipano alla definizione dei piani nazionali strategici previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, ma sono anche beneficiari di interventi di sviluppo rurale e contribuiscono alla definizione dell’approccio bottom-up previsto dall’iniziativa Leader;

16.

rileva che dal 2014 al 2019 gli aiuti di Stato concessi nel settore agricolo a livello europeo sono passati da 7,6 miliardi a 6, aumentando però durante il periodo di pandemia da COVID-19;

17.

sottolinea che durante questo periodo le aziende agricole, silvicole e del settore agroalimentare non hanno mai smesso di produrre, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti così come previsto dall’articolo 39 del TFUE;

18.

sottolinea che la guerra tra Russia e Ucraina ha creato una situazione di instabilità nei mercati delle materie prime e dell’approvvigionamento alimentare;

19.

sottolinea il ruolo che la PAC dovrebbe svolgere a tale riguardo in termini di autoapprovvigionamento e di garanzia della sicurezza alimentare;

20.

ricorda che tali approvvigionamenti sono stati possibili anche grazie alla possibilità di beneficiare di aiuti definiti ad hoc dalla Commissione per la crisi economica determinata dalla COVID;

21.

rileva inoltre che la maggior parte degli aiuti di Stato, esclusi gli aiuti specifici per la crisi della COVID, sono stati concessi prevalentemente nell’ambito dei piani di sviluppo rurale ed in particolare per le misure fuori dagli obiettivi dell’allegato I del trattato (prodotti agricoli);

22.

prende atto che la procedura di inserimento degli aiuti di Stato nei PSR è risultata complessa;

23.

rileva che, sebbene il regolamento (UE) n. 1305/2013 che riguarda il sostegno del FEASR alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale e gli orientamenti per la concessione degli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali 2014-2020 siano molto simili, non sempre gli interventi di sviluppo rurale coincidono perfettamente con quanto previsto dalle regole degli aiuti di Stato;

24.

prende atto del fatto che la consultazione lanciata dalla Commissione abbia fatto emergere alcuni aspetti delle attuali regole degli aiuti di Stato ormai diventate obsolete;

25.

evidenzia che l’obiettivo di garantire un level playing field a tutte le imprese dell’Unione europea rimane un obiettivo fondamentale;

26.

prende atto che alcuni interventi debbano essere mantenuti ed adeguati, in particolare per quanto riguarda la gestione del rischio;

27.

prende atto che per il settore forestale gli aiuti sono stati prevalentemente utilizzati per interventi nello sviluppo rurale e che sarà necessario, visto l’importante ruolo svolto dalle foreste, rendere gli aiuti di più semplice applicazione;

28.

ritiene necessario sostenere le aziende agricole e silvicole nella transizione verde, soprattutto le microimprese, i piccoli coltivatori locali e le filiere alimentari brevi che, anche alla luce del forte aumento dei costi degli alimenti e dei fattori di produzione come l’energia e i fertilizzanti, esacerbato dalla guerra in Ucraina, da soli non riuscirebbero ad affrontare tali ripercussioni; e al riguardo accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea dal titolo «Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari»;

29.

suggerisce di unificare i criteri relativi agli obblighi di informazione e pubblicità, in particolare per quanto riguarda i termini per la notifica dei regimi di aiuto soggetti a regolamenti di esenzione;

30.

sottolinea che la riforma della PAC appena approvata si basa sul principio di sussidiarietà ed è quindi importante che anche le regole degli aiuti di Stato rispettino tale principio senza ledere, al contempo, la concorrenza tra gli agricoltori di diversi Stati membri;

31.

ritiene fondamentale preservare tale principio di sussidiarietà soprattutto se riferito al ruolo svolto dagli enti locali, i più vicini alle istanze territoriali che svolgono un ruolo imprescindibile nella gestione degli interventi a livello locale.

Suggerisce quindi:

Semplificazione

32.

di non obbligare gli Stati membri ad inviare, ogni anno, le comunicazioni afferenti gli eventi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, fitopatie od infestazioni, poiché, se riconosciute come tali dalle autorità nazionali, non necessitano di ulteriori comunicazioni alla Commissione;

33.

di non obbligare gli Stati membri a pubblicare informazioni sui singoli beneficiari degli aiuti di importo inferiore a 75 000 EUR per la produzione agricola e a 500 000 EUR per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli;

34.

di non rendere più complesse le procedure relative alla parte della valutazione comune degli aiuti notificati;

35.

di prevedere la possibilità di concedere aiuti agli investimenti attraverso il regolamento di esenzione per categoria (6) anche per i prodotti di un unico settore, in particolare quando tali aiuti sono destinati a compensare le conseguenze di eventi assimilabili a calamità naturali o a indennizzare i danni causati da epizoozie o fitopatie o da organismi nocivi;

36.

di prevedere un one window approach per la notifica degli aiuti di Stato nei PSN di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

37.

di definire una lex specialis per l’applicazione del regolamento de minimis in agricoltura viste le forti differenze tra il settore agricolo e gli altri settori. In particolare si chiede di aumentare il massimale di aiuti de minimis a 50 000 EUR nel triennio e di prevedere un importo (es. 1 000 EUR) al di sotto del quale si esclude l’applicazione del regolamento de minimis (aiuti di importo molto limitato);

38.

di modificare il regolamento de minimis per il settore agricolo in modo tale da renderlo più semplice, in particolare di eliminare il controllo del requisito di impresa unica;

39.

di lasciare agli Stati membri la definizione di impresa in difficoltà;

40.

di semplificare le procedure amministrative per gli aiuti a favore degli enti locali soprattutto quando siano beneficiari di interventi di aiuti di Stato. In particolare, la richiesta è che non vengano qualificati come grandi imprese;

41.

di definire procedure più semplici affinché gli enti locali e territoriali possano gestire, in primis, le esigenze e le emergenze territoriali;

42.

di semplificare le procedure per la concessione di aiuti di Stato per le azioni di pubblicità e promozione, soprattutto di considerare come NON aiuto le attività di promozione istituzionale generiche che non fanno riferimento a marchi specifici e non incitano il consumatore ad acquistare un prodotto;

43.

con riferimento ai costi semplificati, ad oggi sono compatibili con le norme sugli aiuti di Stato solo quando previsti dalle misure di aiuto che ricevono un cofinanziamento con i fonti dell’Unione europea. Si chiede di poter utilizzare le opzioni di costi semplificati indipendentemente dalla presenza di cofinanziamenti europei. Non sembra esserci una motivazione valida per continuare a prevedere metodi diversi per il calcolo dei costi ammissibili a seconda della fonte finanziaria di copertura del regime.

Inverdimento

44.

di accompagnare le aziende agricole e silvicole, soprattutto le micro, nella transizione verde;

45.

di garantire un’adeguata flessibilità nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in caso di crisi come quelle causate dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra in Ucraina, prevedendo massimali di aiuto adeguati e coerenti, affinché gli agricoltori possano continuare a produrre alimenti e i consumatori possano beneficiare di prezzi al consumo equi, semplificando altresì le procedure di attuazione e concessione degli aiuti e riducendo nel contempo le formalità amministrative, in particolare per quanto riguarda i beneficiari finali;

46.

di semplificare determinate procedure per la concessione di aiuti di Stato agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l’entità dell’effetto di incentivazione;

47.

di introdurre percentuali di investimento più elevate per le PMI agricole che investono in transizione verde;

48.

di creare un aiuto ad hoc per gli interventi di carbon farming, che remuneri gli agricoltori per questo importante compito;

49.

ritiene che la frammentarietà delle aziende agricole sia un fattore negativo contrario alla possibilità di stare sul mercato e di iniziare la transizione verde cui l’agricoltura è chiamata.

Coesione territoriale

50.

si reputa indispensabile ridefinire la nozione di PMI nel settore agricolo, rivedendo la definizione di microimpresa di cui all’allegato I, articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, per crearne una ad hoc per il settore agricolo, vista la peculiarità del settore, e propone quindi di definire una nuova tipologia di microimpresa in agricoltura;

51.

di sostenere le aziende agricole delle aree montane ed interne e delle regioni ultraperiferiche per il ruolo di tutela e presidio del territorio che svolgono;

52.

di concedere premialità per il ruolo di conservazione e tutela dell’habitat alle PMI del settore agricolo che rispettano i parametri di cui al punto 50 e che si trovano nelle zone montane o nelle aree interne o svantaggiate così come definite dagli Stati membri nei loro piani strategici nazionali;

53.

per le aziende situate in zone di alta montagna, chiede inoltre la possibilità di acquistare terreni oltre il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, così come indicato all’articolo 73, paragrafo 3, lett. c), del regolamento (UE) 2021/2115, ciò per permettere la ricomposizione fondiaria necessaria a mantenerle attive economicamente e per svolgere le loro funzioni di tutela e presidio del territorio;

54.

di consentire al settore forestale di beneficiare della procedura di esenzione da notifica anche al di fuori degli interventi PSN;

55.

sempre per il settore forestale, che gli interventi infrastrutturali possano essere considerati NON aiuto di default laddove riguardino investimenti non produttivi;

56.

di modificare le attuali norme di gestione del rischio, in particolare abbassando la soglia di danno, per la definizione di eventi assimilabili a calamità naturali, al 20 % come previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

57.

di prevedere un aumento della soglia di indennizzo per le assicurazioni agevolate ed altri strumenti di gestione del rischio così come previsto dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115. Tale soglia dovrebbe essere compatibile con il mantenimento del costo attuale delle assicurazioni per le aziende agricole;

58.

che gli aiuti per indennizzi da danni prodotti da animali protetti siano esentati dalla notifica;

59.

che per tali danni sia possibile prevedere indennizzi per le perdite di reddito come peraltro già previsto per i danni che causano una perdita degli strumenti di produzione;

60.

che, oltre ai danni causati da animali protetti, sia possibile prevedere anche indennizzi per altri animali, lasciando alle autorità nazionali, regionali e locali la definizione di tali animali visto che l’incidenza varia da paese a paese;

61.

di considerare NON aiuto le azioni di promozione istituzionale che non fanno riferimento a marchi specifici;

62.

si dovrebbe fornire un sostegno adeguato all’avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali. Il riferimento è all’allineamento dell’aiuto di importo limitato con l’analogo massimale previsto per l’avviamento delle imprese agricole (100 000 EUR). Non si ravvisa ragione per una differenziazione che penalizza la diversificazione in imprese non agricole, trattandosi, comunque, di importi molto limitati;

63.

al fine di aiutare le PMI che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti dei gruppi operativi si invita a:

estendere l’ambito di applicazione agli enti locali, GAL, università e altri enti indipendentemente dalla loro dimensione, in considerazione della grande eterogeneità di questi progetti che vedono la partecipazione di tanti soggetti di natura diversa in cooperazione tra di loro;

portare l’importo totale dell’aiuto di importo limitato concesso per progetto a 300 000 EUR per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e a 500 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione Evaluation of the instruments applicable to State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas.

(3)  Cfr. il regolamento (UE) 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 20.

(5)  GU C 37 del 2.2.2021, pag. 22.

(6)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/61


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia forestale dell'UE per il 2030

(2022/C 301/11)

Relatore:

Joan Calabuig Rull (ES/PSE), segretario regionale per l'Unione europea e le relazioni esterne del governo di Valencia

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il fatto che la strategia forestale dell'UE (di seguito: «la strategia») istituisca un quadro politico per gestire e proteggere le foreste europee, al fine di migliorare i loro servizi ecosistemici, garantire i mezzi di sussistenza, in particolare nelle zone rurali, e contribuire a una bioeconomia forestale basata su una gestione sostenibile delle foreste quale strumento multifunzionale basato sulla natura, il tutto combinando misure normative e finanziarie in un piano fino al 2030;

2.

ritiene che la strategia forestale europea 2030, che sostituisce la strategia forestale adottata nel 2013 (1) e valutata nel 2018 (2), istituisca un quadro per la cooperazione europea in materia forestale in cui viene messo in evidenza il ruolo chiave della gestione sostenibile delle foreste nel garantire sia il benessere e il sostentamento dei cittadini che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi resilienti ai cambiamenti climatici;

3.

accoglie con favore la valutazione e la correzione di alcune pratiche forestali specifiche in determinate regioni al fine di proteggere non solo la biodiversità, ma anche la qualità del suolo e dell'acqua e la resilienza alle perturbazioni dovute ai cambiamenti climatici (stress idrico, uragani e nevicate, parassiti e incendi boschivi);

4.

riconosce il ruolo centrale dell'ecosistema forestale nel Green Deal europeo (3), nel patto europeo per il clima (4), nella legge europea sul clima (5) e nella strategia sulla biodiversità per il 2030 (6); sottolinea che i diversi settori forestali, compresi quelli che si avvalgono dei benefici non estrattivi delle foreste, possono e devono contribuire a una bioeconomia circolare sostenibile, climaticamente neutra e competitiva dal punto di vista socioeconomico;

5.

osserva che il settore forestale è stato escluso dalla prima relazione della piattaforma di esperti sui criteri ambientali della tassonomia europea poiché si tratta di un settore sensibile in cui è difficile trovare un equilibrio tra le diverse esigenze e i diversi interessi delle parti interessate. Rileva inoltre che il parere degli esperti non è vincolante per la Commissione europea;

6.

invita la Commissione ad agire in modo equilibrato ed equo dal punto di vista ambientale, sociale ed economico tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità e gli obiettivi della bioeconomia forestale, che costituisce uno dei pilastri fondamentali del Green Deal;

7.

rileva che gli Stati membri e gli enti locali e regionali con competenze forestali hanno sviluppato e attuato strategie, politiche, programmi e strumenti nazionali e/o regionali per la gestione sostenibile delle foreste, e sottolinea pertanto la necessità di una cooperazione e di un dialogo costruttivo tra gli Stati membri, la Commissione, i soggetti interessati e la società civile;

8.

sottolinea che le foreste apportano tutta una serie di benefici alla società in generale grazie ad un'intera gamma di servizi ecosistemici, compresi i servizi non estrattivi, e che quindi le decisioni relative al settore delle foreste sono importanti per una vasta platea di cittadini e gestori di foreste.

La necessità di rafforzare il dialogo con i portatori di interessi nel settore forestale, gli enti locali e regionali, gli Stati membri e la Commissione

9.

ritiene che la definizione di un quadro di riferimento e di obiettivi comuni a livello europeo sia molto positiva, ma esorta a evitare qualsiasi indebolimento della sussidiarietà e del ruolo degli Stati membri in questo settore, data la diversità delle foreste in Europa, e ad adottare un approccio regionale più adeguato. Condivide inoltre il punto di vista secondo cui, sebbene nei Trattati la «politica forestale» non figuri tra le competenze esplicite dell'UE, quest'ultima dispone di un'ampia gamma di competenze su questioni collegate, competenze esercitate in testi giuridici che affrontano questioni forestali;

10.

evidenzia altresì che la gestione forestale ha un impatto significativo soprattutto nelle zone scarsamente popolate e nelle aree interne in cui l’economia legata alle foreste è una fonte essenziale di sostentamento;

11.

raccomanda di intensificare la comunicazione, il dialogo e il coinvolgimento degli Stati membri, degli enti locali e regionali e degli operatori del settore (proprietari pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese della filiera forestale, specialisti della conservazione della natura, ricercatori, tra cui anche climatologi ecc.) nella preparazione dei documenti, in quanto ritiene che la discussione preliminare all'interno degli organismi di partecipazione esistenti sia limitata e possa essere migliorata, come è stato fatto nelle strategie precedenti, al fine di raggiungere il massimo consenso tra tutti i portatori di interessi collegati ai benefici ricavabili dalle nostre foreste. Al contrario, è stato presentato un documento finale in cui si afferma che gran parte del suo contenuto era già presente nella strategia sulla biodiversità;

12.

raccomanda che i soggetti interessati che sono i destinatari specifici delle misure della strategia (enti locali e regionali, società civile e imprese) siano coinvolti nella loro attuazione, riducendo al minimo gli oneri amministrativi, in particolare per i proprietari di foreste e le imprese, ma anche per gli enti locali e regionali.

La necessità di pervenire a un consenso a livello europeo

13.

deplora la mancanza di consenso politico nell'UE, dal momento che nelle ultime settimane (o mesi) si è potuto riscontrare un aumento delle critiche che sono state mosse nei confronti della strategia forestale, nella sua formulazione attuale, nelle dichiarazioni fatte da organi dell'Unione europea come il Comitato economico e sociale europeo (parere NAT/831 in merito alla Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (7)), da diversi governi nazionali e regionali e dai partiti politici che li sostengono, da deputati al Parlamento europeo di diversi gruppi politici e da rappresentanti del settore forestale (associazioni di proprietari pubblici e privati di foreste, amministrazioni forestali degli enti locali e regionali, associazioni di imprese, piattaforme settoriali nazionali e regionali);

14.

deplora il mancato rispetto delle conclusioni del Consiglio concordate sotto la presidenza tedesca sulla futura cooperazione rafforzata nell'UE e la proposta di un approccio «dall'alto» che non tiene sufficientemente conto delle strutture esistenti (ad esempio gli inventari forestali regionali/nazionali), con norme e misure esclusive della Commissione — che non è responsabile della politica forestale — e senza un sufficiente coinvolgimento del comitato consultivo competente;

15.

riconosce gli obiettivi generali della strategia, consistenti nel garantire le buone pratiche di gestione delle foreste negli Stati membri e negli enti regionali e locali, ma richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di trovare un equilibrio tra le funzioni ambientali, sociali ed economiche della gestione delle foreste, compresa la protezione come un'opzione di gestione, e sottolinea l'importanza di rispettare e conservare la diversità non solo delle foreste, ma anche delle pratiche di pianificazione e di gestione sostenibile, nonché i periodi di rotazione, negli Stati membri e negli enti regionali e locali;

16.

osserva che per gli attori chiave del settore forestale (proprietari privati e pubblici, professionisti, imprese e gran parte della comunità scientifica forestale) l'approccio della strategia non corrisponde pienamente alle realtà sul campo, e questo lascia intendere che le pratiche di gestione sostenibile non sembrano andare nella direzione giusta e dovrebbero pertanto subire modifiche significative;

17.

constata che i dati mostrano un declino della biodiversità in alcuni territori nonché uno stato di conservazione inadeguato degli habitat Natura 2000, anche a causa dell'assenza di un adeguato quadro di incentivi per i loro gestori (prezzi, remunerazione delle esternalità, quadro normativo adattato alla regione e razionale), un aspetto chiave che dovrebbe essere affrontato dalla strategia con l'assegnazione di risorse supplementari provenienti dai bilanci dell'UE e degli Stati membri; chiede una maggiore collaborazione per promuovere il ripristino degli ecosistemi, con una serie di obiettivi per il ripristino degli ecosistemi forestali danneggiati;

18.

ritiene che la silvicoltura multifunzionale sia uno strumento di gestione sostenibile delle foreste profondamente radicato nella grande maggioranza delle regioni, specialmente in quelle più esposte all'impatto dei cambiamenti climatici; osserva che i proprietari e i professionisti che gestiscono le foreste sono generalmente impegnati a proteggere la biodiversità e gli altri servizi ecosistemici nelle foreste e a ridurre la pericolosità e l'incidenza degli incendi boschivi, adoperandosi nel contempo per aumentare la resilienza, il vigore e la crescita delle foreste, e contribuendo così attivamente alle economie locali e ai mezzi di sussistenza nelle zone rurali;

19.

raccomanda un approccio molto più sistemico, che integri la diversità e la complessità della gestione sostenibile delle foreste con indicatori che vanno oltre il rapporto raccolto-incremento, i diritti di proprietà e le realtà cui devono far fronte i proprietari, i professionisti, le imprese pubbliche e private e gli enti locali e regionali, nonché i risultati dello sviluppo sostenibile conseguiti dal settore forestale europeo; ritiene che la protezione delle foreste in taluni ambiti non possa prescindere dal supporto, anche economico, per la gestione sostenibile attiva volta a massimizzare le esternalità positive dei servizi ecosistemici e ad evitare il degrado, anche ambientale, conseguente allo stato di abbandono delle superfici forestali;

20.

nel contesto della biodiversità, desidera sottolineare che, grazie ad alcune regioni ultraperiferiche, l'Unione europea dispone di foreste primarie, amazzoniche e subtropicali, che costituiscono un laboratorio eccezionale per l'esplorazione scientifica, la specializzazione e l'innovazione, ad esempio a fini di ricerca farmaceutica e valorizzazione degli estratti vegetali. La biodiversità delle suddette regioni rappresenta quasi l'80 % della biodiversità europea svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equilibrio ecologico del pianeta. Gli enti locali e regionali sono i custodi di questo tesoro inestimabile e devono ricevere un sostegno adeguato che ne permetta la gestione e conservazione;

21.

ritiene che la strategia forestale, sebbene sia strettamente legata alla strategia sulla biodiversità e possa effettivamente apportare coerenza a tale riguardo, debba adottare un altro approccio, più integrato e sistemico, per allineare le proprie azioni in modo efficace e coerente agli obiettivi delle politiche comuni in materia di transizione ecologica e cambiamenti climatici, al fine di poter conseguire gli obiettivi ambientali, sociali e di crescita dell'UE, compresi i posti di lavoro verdi; ciò consentirebbe, da un lato, di conferire alla strategia la necessaria e fondamentale coerenza tra le politiche pertinenti dell'UE che incidono sulla gestione sostenibile delle foreste e, dall'altro, di promuovere il potenziale contributo del settore al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile connessi al Green Deal.

È necessaria una maggiore orizzontalità nei servizi della Commissione

22.

riconosce che la strategia forestale rappresenta un risultato positivo derivante dal lavoro congiunto delle DG AGRI, ENV e CLIMA, ma raccomanda di integrare le diverse direzioni della Commissione che operano nel settore forestale (DG GROW, ENER e REGIO) al fine di includere tutti gli aspetti e le implicazioni sociali, economici e ambientali in un approccio sistemico e inclusivo; in caso contrario, la strategia può risultare incompleta e parziale;

23.

raccomanda di continuare a definire chiaramente il ruolo del comitato permanente forestale quale soggetto fondamentale della strategia, affinché siano espresse le opinioni del settore e di altre parti interessate fondamentali, consentendo l'uso attivo delle foreste nelle varie regioni dell'UE;

24.

raccomanda inoltre di considerare la dimensione morfologica dei territori: per contrastare i fenomeni di abbandono della risorsa e di spopolamento, è infatti necessario non solo innovare e investire in infrastrutture, in modo da agevolare la logistica e creare le condizioni per la digitalizzazione, rendendo così più moderne le catene del valore forestali, ma anche disporre di un sistema di incentivi adeguato.

Il ruolo dei livelli regionale e locale

25.

raccomanda di considerare la dimensione territoriale delle foreste come uso del suolo (aumento del 43 %), dato che queste sono in gran parte situate in regioni spopolate (entroterra: montagne, climi freddi, zone inondabili, suoli poveri), integrando le politiche degli Stati membri e degli enti regionali e locali in materia di gestione del territorio e di spopolamento;

26.

ritiene necessario riconoscere il principio di sussidiarietà, ma anche la competenza concorrente in materia di foreste risultante dalle diverse normative ambientali e di tutela del paesaggio che hanno un impatto sulla politica forestale, tenendo conto dei vari orientamenti pertinenti per il settore forestale che includono ma non si limitano alle sole pratiche forestali e alle differenze tra le aziende forestali degli Stati membri nel contesto della diversità biologica, sociale, economica e culturale delle foreste nelle varie regioni dell'UE;

27.

sottolinea la necessità che gli aspetti principali della strategia definiscano principi concordati a livello europeo, ma mette in rilievo che deve essere possibile decidere a livello nazionale gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi, affinché essi possano essere inclusi nelle politiche e nei regolamenti degli enti locali e regionali con competenze forestali; evidenzia altresì che la gestione sostenibile, la competitività e la redditività del settore nel suo complesso e un'adeguata coerenza delle politiche sono garanti della protezione delle foreste.

La compatibilità tra le funzioni ambientali, sociali ed economiche delle foreste è necessaria per affrontare le principali sfide poste all'UE

28.

ritiene che la strategia dovrebbe tenere sufficientemente conto dell'importanza dell'intera gamma di prodotti e servizi forestali, pertanto la strategia per la bioeconomia e la gestione sostenibile delle foreste dovrebbero garantire l'equilibrio tra le funzioni forestali, compresa la fornitura di diversi servizi ecosistemici. Se si privilegia un solo aspetto, l'equilibrio viene alterato;

29.

sottolinea che nel 2018 il settore forestale (gestione e sfruttamento, trasformazione industriale del legno e della carta) impiegava direttamente 2,1 milioni di persone nell'UE, generando un valore aggiunto lordo di 109 855 milioni di EUR; inoltre, 1,2 milioni di persone lavoravano nella fabbricazione di mobili in legno e nella stampa su carta, generando rispettivamente un valore aggiunto lordo di 25 e 31 miliardi di EUR; nel 2018 erano attive nel settore forestale 397 000 imprese, pari al 15 % delle imprese manifatturiere; occorre inoltre aggiungere che la bioenergia, l'edilizia in legno e i prodotti forestali non legnosi hanno fornito altri 4 milioni di posti di lavoro;

30.

osserva che la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi e l'aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio sono elementi fondamentali della strategia, ma che la conseguente mancanza di coerenza con gli obiettivi climatici e la crescita socioeconomica sostenibile rappresenta uno dei punti più problematici;

31.

sottolinea la dimensione sociale delle foreste nell'UE, dal momento che il 60 % della superficie forestale appartiene a oltre 16 milioni di proprietari privati, la maggior parte dei quali sono piccoli proprietari distribuiti in tutte le regioni, con una media di tredici ettari per proprietario;

32.

sostiene che i principi della gestione forestale sostenibile considerano la sostenibilità in una dimensione globale, vale a dire ecologica, economica e sociale, e che, di conseguenza, una gestione siffatta dovrebbe essere intesa come il modo migliore per «gestire conservando» o «conservare gestendo», risolvendo così la presunta dicotomia tra conservazione e gestione, più radicata nel discorso politico che nella pratica reale della gestione sul territorio;

33.

sottolinea che le foreste di proprietà degli enti locali e regionali rappresentano circa il 14 % (22 milioni di ettari) della superficie forestale totale; gli enti locali e regionali non solo sono proprietari di foreste, ma gestiscono e amministrano l'attuazione della politica e i bilanci forestali, applicano le leggi e forniscono sostegno sia alla gestione sostenibile dei proprietari privati — nel costante rispetto delle politiche forestali di competenza degli Stati membri — che alle iniziative dell'UE derivanti da varie politiche settoriali, cercando sempre di conciliare le funzioni ambientali, sociali ed economiche delle foreste;

34.

osserva che nelle discussioni che hanno accompagnato il processo si sta creando una falsa dicotomia tra funzioni ambientali e socioeconomiche delle foreste, portando a una distorsione dei dibattiti e sviando l'attenzione dall'obiettivo fondamentale, ossia lo sviluppo sostenibile: la protezione della salute delle nostre foreste a lungo termine, la capacità di affrontare la crisi climatica con ecosistemi resilienti, la gestione sostenibile delle risorse e una trasformazione responsabile ed efficiente dei loro prodotti, al fine di garantire il benessere e lo stile di vita di milioni di cittadini europei;

35.

raccomanda di rafforzare il contenuto della strategia per quanto concerne alcuni obiettivi ambientali (acqua, suolo, paesaggio) e di porre maggiormente l'accento sul contributo fondamentale apportato dai prodotti forestali gestiti e trasformati in ambito industriale in modo sostenibile alla bioeconomia, quale pilastro fondamentale del Green Deal. Per questi prodotti è importante finanziare processi innovativi dal punto di vista tecnologico per potenziare soprattutto le imprese di prima lavorazione che rappresentano l'anello debole della filiera foresta-legno e sono quelle che invece posseggono maggiore potenzialità per valorizzare le risorse locali;

36.

raccomanda di porre maggiormente l'accento sulle definizioni e sulle misure della gestione sostenibile delle foreste volte a migliorare i cicli idrici e la conservazione del suolo, in particolare negli ecosistemi mediterranei e di montagna, e mette l'accento sulla necessità di rafforzare gli indicatori al fine di migliorare la gestione sostenibile di delle foreste, che costituisce una condizione essenziale per la fornitura a lungo termine di servizi ecosistemici;

37.

raccomanda di ridefinire obiettivi per conferire maggiore visibilità alla garanzia di un equilibrio sostenibile e alla compatibilità tra le funzioni ambientali, sociali ed economiche delle foreste sulla base della gestione sostenibile e multifunzionale nelle varie regioni forestali (boreale, continentale, mediterranea, montuosa, urbana), senza abbandonare la protezione della biodiversità e gli altri servizi ambientali;

38.

ritiene che la strategia forestale dell'UE dovrebbe porre maggiormente l'accento sull'importanza di promuovere l'inclusione e l'uguaglianza nel settore forestale. In linea con la nuova strategia dell'UE per la parità di genere del marzo 2020, la nuova strategia forestale dell'UE dovrebbe promuovere una partecipazione più equa a livello di genere al mercato del lavoro, in modo che il settore forestale possa realizzare il suo pieno potenziale;

39.

raccomanda di sottolineare il ruolo delle foreste nelle zone più remote, montuose o nelle regioni meno favorite, dove la percentuale di zone forestali è più elevata e vi è un rischio maggiore di spopolamento e dove, inoltre, le catene del valore forestali rappresentano le principali fonti di occupazione e di attività economica associate alla mobilitazione e alla prima trasformazione delle risorse forestali;

40.

osserva che il ruolo delle foreste nello sviluppo di una bioeconomia circolare viene presentato in una prospettiva più di rischio che di opportunità, e sottolinea l'importante ruolo che i prodotti biologici svolgono nella decarbonizzazione riducendo il consumo di combustibili e materiali derivati da risorse fossili, uno dei principali obiettivi fissati dalla Commissione; tuttavia, la decarbonizzazione deve tenere conto della valutazione del ciclo di vita dei prodotti forestali e favorire la produzione di prodotti di lunga durata;

41.

raccomanda di promuovere la trasformazione dei derivati del legno e dei prodotti forestali non legnosi a livello locale, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente;

42.

accoglie con favore la raccomandazione, formulata dal panel di cittadini nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, di prestare particolare attenzione al rimboschimento delle foreste eccessivamente sfruttate o abbattute e all'imboschimento delle aree con suolo degradato, nonché di promuovere soluzioni più responsabili per un migliore utilizzo del legno (8);

43.

raccomanda di ridefinire gli obiettivi e le sinergie della strategia forestale in rapporto alla strategia per la bioeconomia del 2012, riveduta nel 2018 (9), integrando e promuovendo i prodotti forestali, sia il legname (non solo il legno da costruzione, ma anche i materiali biocompositi, i biocarburanti, le bioraffinerie e i prodotti ad alto valore aggiunto per l'industria chimica, alimentare e cosmetici) che i prodotti forestali diversi dal legname (sughero, funghi, frutti selvatici, piante aromatiche e medicinali, resine), tenendo conto del loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto pozzi di assorbimento del carbonio nell'intero ciclo di vita e dell'effetto sostitutivo rispetto ad altri materiali ad elevate emissioni di gas a effetto serra;

44.

raccomanda di ridefinire gli obiettivi e le sinergie in rapporto al nuovo piano d'azione per l'economia circolare del 2020 (10), quale pilastro fondamentale del Green Deal, mettendo in rilievo il recupero e il riciclaggio dei prodotti forestali in tutte le loro catene di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti;

45.

raccomanda di istituire un sistema per trasferire all'intero settore industriale forestale le buone pratiche già seguite dalla maggioranza delle imprese (sfruttamento ottimizzato, razionale e responsabile delle risorse, certificazione della catena di custodia, progettazione ecocompatibile, efficienza energetica, recupero materiale o energetico dei rifiuti);

46.

sottolinea che la finalità della strategia dovrebbe riconoscere l'importanza delle foreste non solo come pozzo di assorbimento del carbonio, ma anche come stock di carbonio che potrebbe essere incrementato in quanto darebbe un importante contributo all'obiettivo di conseguimento della neutralità climatica dell'UE entro il 2050; sottolinea inoltre che l'effetto di sostituzione dei prodotti forestali dovrebbe tenere conto del pieno impatto sulla durata di vita per valutare il potenziale complessivo del settore forestale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, con l'aumentare dell'età delle foreste diminuisce il loro effetto di pozzi di assorbimento netto di carbonio;

47.

raccomanda di stabilire definizioni chiare per le foreste, distinguendo almeno le foreste primigenie che non sono mai state gestite (lo 0,7 % del totale) dalle foreste gestite in passato e non più gestite negli ultimi decenni, al fine di proteggere efficacemente le foreste primigenie, in particolare in alcune regioni dell'Europa centrale e orientale; e parimenti raccomanda di rivitalizzare le foreste la cui gestione è stata abbandonata e in cui sono pertanto aumentati i rischi di incendi boschivi, malattie e parassiti;

48.

ritiene che la bioenergia debba essere considerata sia un'opportunità per la realizzazione di interventi di gestione forestale sostenibile che una fonte di energia rinnovabile in relazione ai processi di trasformazione industriale dei sottoprodotti e del riciclaggio, in linea con la direttiva del 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (11). La bioenergia è importante per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa e per la sua indipendenza dai combustibili fossili;

49.

raccomanda di rivedere le modifiche proposte in merito ai criteri di sostenibilità della bioenergia o dei sistemi silvicolturali, in quanto alcune delle misure proposte potrebbero aumentare gli oneri per gli enti regionali e locali in quanto proprietari di foreste e istituzioni responsabili della gestione sostenibile in molti Stati membri, poiché le restrizioni connesse alla rigorosa protezione giuridica del 10 % delle foreste genereranno compensazioni molto consistenti senza un chiaro impegno finanziario da parte della Commissione. Dovrebbero applicarsi i criteri di sostenibilità della bioenergia previsti dalla direttiva del 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

50.

ritiene che il ruolo socioeconomico del settore forestale sia importante per lo sviluppo rurale e quello delle economie locali in molte regioni, e si rammarica che la strategia non fissi tra i suoi obiettivi prioritari un chiaro e inequivocabile potenziamento dell'uso del legname e degli altri prodotti forestali, nonché la loro trasformazione industriale da parte delle imprese europee (in grandissima maggioranza PMI situate nelle regioni rurali), sulla base della gestione sostenibile delle foreste e nel quadro della bioeconomia verde;

51.

ritiene necessario che la strategia forestale dell'UE promuova e rafforzi l'educazione alla gestione sostenibile delle foreste in ogni ambito — in particolare nelle scuole e nelle organizzazioni della società civile, ma anche con campagne di comunicazione sui mass media — in modo da porre rimedio alla mancanza di conoscenza, da parte dei cittadini europei, della pratica della gestione sostenibile delle foreste e della sua triplice dimensione ecologica, economica e sociale;

52.

ritiene che la strategia debba includere una dimensione internazionale tesa ad arrestare la deforestazione e la perdita di biodiversità a livello mondiale, avvalendosi dell'esperienza, del trasferimento di conoscenze e delle buone pratiche della gestione sostenibile negli Stati membri e nella grande maggioranza degli enti locali e regionali; in questo contesto accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (12), che intende ridurre le importazioni di prodotti di base legati alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale. Sottolinea inoltre che la proposta è accompagnata da una griglia di valutazione della sussidiarietà (13), che presenta un'analisi approfondita delle preoccupazioni in materia di sussidiarietà.

La necessità di pervenire a un consenso a livello scientifico e tecnico

53.

raccomanda che la strategia metta in evidenza le buone pratiche forestali che hanno dato risultati positivi nelle foreste europee durante gli ultimi decenni (crescita continua della superficie forestale, crescita dei pozzi di assorbimento del carbonio, aumento delle aree e degli ecosistemi protetti, aumento dello sfruttamento, sviluppo di imprese e industrie responsabili, miglioramento della formazione in materia di gestione sostenibile e della formazione degli operatori forestali); raccomanda altresì che la strategia riconosca esplicitamente questo lavoro, che pone l'UE all'avanguardia nelle buone pratiche forestali a livello mondiale e funge da esempio per gli altri paesi;

54.

esorta a seguire le definizioni di gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il processo FOREST EUROPE, derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'UE e dai suoi Stati membri;

55.

raccomanda di effettuare ulteriori studi sui possibili piani di attuazione al fine di evitare duplicazioni con i sistemi esistenti, nonché di chiarire le sinergie, il valore aggiunto e il rapporto costi-benefici che la certificazione proposta di gestione forestale rispettosa della natura e un certificato indipendente dell'UE, nonché i «piani forestali strategici», possono offrire nel contesto non solo dei sistemi di certificazione forestale esistenti (PEFC, FSC) riconosciuti e attuati a livello internazionale e delle strategie, ma anche dei piani e dei programmi di gestione sostenibile già disponibili negli Stati membri e negli enti regionali e locali; manca inoltre un chiarimento in merito all'opportunità di conferire al nuovo sistema uno status obbligatorio o volontario, nonché la base giuridica su cui si baserebbero tali azioni;

56.

chiede di inserire un chiaro riferimento all'intera gamma di benefici non estrattivi apportati dalle foreste;

57.

chiede una revisione e un'analisi delle valutazioni effettuate dagli esperti scientifici di foreste di tutta Europa (compresi gli ecologi forestali), secondo cui le politiche proposte potrebbero non tenere sufficientemente conto del possibile aumento dei rischi relativi a gravi perturbazioni (incendi, uragani, nevicate abbondanti e parassiti) e andrebbe prestata un'attenzione speciale alle foreste particolarmente vulnerabili all'emergenza climatica;

58.

propone di raggiungere un maggiore consenso, basato sul rigore scientifico e tecnico, sui presupposti alla base sia della strategia forestale che della strategia sulla biodiversità, integrando un gruppo rappresentativo di scienziati di comprovato rigore ed esperienza in tutti gli aspetti dell'intera catena del valore forestale e dei diversi tipi di foreste in Europa;

59.

prevedere che, a talune condizioni corroborate da analisi scientifiche, in alcuni siti Natura 2000 gli habitat tutelati, se minacciati o compromessi da disturbi correlati al cambiamento climatico, possano essere accompagnati verso cenosi più resilienti;

60.

riconosce e accoglie con favore la proposta di una raccolta di dati affidabile, sottolineando l'importanza di pubblicare una nuova proposta legislativa sull'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste dell'UE.

La strategia necessita di importanti chiarimenti prima dell'attuazione

61.

ritiene che la strategia forestale non proponga un obiettivo coerente e globale per il settore forestale europeo per il 2030, ma che riguardi diverse azioni e iniziative, delle quali molte sono ancora vaghe e solo alcune hanno un calendario indicativo;

62.

ritiene che, per quanto riguarda l'attuazione della strategia, un primo passo necessario sia quello di chiarire i concetti e le azioni e di elaborare un piano d'azione che fornisca chiarezza in termini di obiettivi, portata, tempistica e responsabilità; tale piano d'azione dovrebbe riconoscere la posizione degli Stati membri, degli enti regionali e locali e degli operatori del settore in merito alla strategia e le loro considerazioni sulla via da seguire proposta; dovrebbe inoltre includere i punti di vista del CdR, del Parlamento europeo e di tutte le parti interessate nel settore forestale;

63.

raccomanda di chiarire in che modo i nuovi indicatori, le soglie e gli intervalli della gestione sostenibile delle foreste saranno collegati ai criteri e agli indicatori di FOREST EUROPE in materia, dato che l'UE e i suoi Stati membri sono firmatari di FOREST EUROPE; ritiene inoltre che sia necessario fornire informazioni sulla base giuridica che giustificherebbe tale azione e su ciò che comporterebbe «iniziare su base volontaria» per quanto riguarda eventuali misure future, nonché chiarire il legame tra la gestione sostenibile e il concetto di «rispettoso della natura»;

64.

raccomanda che la portata e la fattibilità dello sviluppo del pagamento per i servizi ecosistemici siano oggetto di una discussione approfondita con gli Stati membri e gli operatori del settore, e che successivamente siano effettuate verifiche reali per valutare se i meccanismi finanziari previsti dalla strategia (PAC, carbon farming e certificazione del carbonio) consentano di conseguire gli obiettivi prefissati;

65.

accoglie positivamente l'introduzione di un monitoraggio delle foreste coordinato al livello dell'UE, ma ritiene che sia necessaria una valutazione del valore aggiunto e del rapporto costi/benefici della nuova proposta in materia di osservazione, comunicazione e raccolta di dati sulle foreste dell'UE, nonché dei dati e delle informazioni esistenti e mancanti, riconoscendo inoltre che i dati a distanza, compresi quelli trasmessi via satellite o con altri mezzi, sono un modo efficace sotto il profilo dei costi per migliorare la base di conoscenze in collaborazione con gli inventari forestali nazionali sia esistenti che in fase di realizzazione; in tale contesto, la sussidiarietà, i costi e gli oneri amministrativi sono elementi chiave che è necessario affrontare. Il monitoraggio delle foreste in tutta l'UE potrebbe apportare un valore aggiunto, purché sia sostenuto dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali e si basi su dati raccolti sul campo dagli inventari forestali nazionali e regionali e sull'esperienza di Forest Focus. Analogamente, per quanto riguarda i piani strategici nazionali, ne vanno chiaramente definiti anche la natura (volontaria od obbligatoria), il formato e la finalità esatta e devono essere creati incentivi efficaci sotto il profilo dei costi affinché i proprietari di foreste contribuiscano alla raccolta dei dati.

La gestione sostenibile delle foreste necessita di maggiori finanziamenti europei

66.

raccomanda di impegnare risorse finanziarie chiare e realistiche, poiché — sebbene un incremento significativo dei finanziamenti destinati alla gestione delle foreste e alla conservazione della biodiversità possa essere interpretato come facente parte della strategia a favore delle foreste — la necessità di dipendere da fondi che hanno già altri obiettivi e stanziamenti (ad esempio la PAC) e l'assenza di contributi da altri fondi dell'UE, in un contesto generale caratterizzato dalla Brexit, dalla crisi economica post-COVID-19 e da un aumento dell'inflazione, rendono opinabile pensare che l'attuale insufficienza di finanziamenti per la silvicoltura e la biodiversità nell'UE possa essere invertita nel breve o medio termine;

67.

raccomanda alla Commissione di aiutare gli enti locali e regionali a garantire che i fondi europei disponibili (FEASR, FESR, NextGenerationEU) possano essere meglio convogliati verso la gestione sostenibile delle foreste semplificando i processi amministrativi;

68.

raccomanda di impegnare maggiori risorse finanziarie per la formazione, la R&S e il trasferimento di conoscenze a livello europeo e internazionale, al fine di cooperare, trasferire e attuare le buone pratiche relative alla gestione sostenibile delle foreste e alle catene del valore basate sulle foreste in tutte le regioni d'Europa e del mondo;

69.

ritiene che la nuova strategia forestale dell'UE dovrebbe promuovere iniziative volte a istituire piattaforme di cooperazione e finanziamento interregionali nel settore forestale e dell'economia decarbonizzata.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COM(2013) 659 final.

(2)  COM(2018) 811 final.

(3)  Green Deal europeo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

(4)  COM(2020) 788 final.

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  COM(2020) 380 final.

(7)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 169.

(8)  Raccomandazione del panel di cittadini europei sui cambiamenti climatici, l'ambiente e la salute nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa.

(9)  COM(2018) 673 final e SWD(2018) 431 final.

(10)  COM(2020) 98 final.

(11)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(12)  COM(2021) 706 final.

(13)  SWD(2021) 325 final.


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

149a sessione plenaria del CdR, 27.4.2022 - 28.4.2022

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/70


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un’attuazione socialmente equa del Green Deal europeo

(2022/C 301/12)

Relatore:

Csaba BORBOLY (RO/PPE), presidente del consiglio distrettuale di Hargita, Romania

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima

COM(2021) 568 final

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione)

COM(2021) 563 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima

COM(2021) 568 final

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell’Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell’Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tali modifiche dovrebbero essere in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo che tutti possano beneficiare pienamente della transizione giusta e che nessuno sia lasciato indietro. Un nuovo Fondo sociale per il clima contribuirebbe a proteggere e a rafforzare le famiglie e gli utenti della mobilità più vulnerabili al fine di eliminare la povertà energetica e di mobilità in tutta Europa.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell’economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall’edilizia e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l’inclusione dovrebbe ridurre i costi per l’edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell’economia, le famiglie, le microimprese e le piccole imprese, le regioni e le città, e gli Stati membri. In particolare l’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall’edilizia e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l’inclusione dovrebbe ridurre i costi per l’edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

L’aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese e le piccole imprese vulnerabili, e gli utenti vulnerabili della mobilità che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili. È inoltre probabile che l’impatto di tali misure sia molto diverso a seconda delle condizioni e del contesto specifici delle varie regioni dell’UE, e tali differenze dovrebbero essere esaminate esplicitamente.

Motivazione

È importante sottolineare che le differenze regionali e locali dovrebbero essere esaminate e analizzate. L’ambito di applicazione del Fondo sociale per il clima dovrebbe essere esteso alle microimprese e piccole imprese vulnerabili, anziché limitarsi alle microimprese.

Emendamento 4

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una parte dei proventi generati dall’inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all’impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

I proventi generati dall’inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE devono quindi essere usati per far fronte all’impatto sociale ed economico derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

Motivazione

Tutti i proventi generati dal sistema ETS per gli edifici e il trasporto su strada saranno destinati a misure volte ad affrontare gli impatti sociali causati dalla fissazione del prezzo del carbonio.

Emendamento 5

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s’intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa (3). Secondo le stime dell’Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell’Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l’Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s’intende la situazione in cui le famiglie non hanno accesso ai servizi energetici essenziali che sono alla base di un livello di vita e di condizioni di salute dignitose, come un raffrescamento, un riscaldamento e un’illuminazione adeguati e l’energia per alimentare gli elettrodomestici, nel rispettivo contesto nazionale o regionale e nel quadro delle politiche sociali in vigore e di altre politiche pertinenti, spesso come risultato di un basso reddito, a fronte di una quota elevata di spesa energetica rispetto al reddito disponibile e di una scarsa efficienza energetica . Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa (4). Secondo le stime dell’Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell’Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica e di mobilità rappresenta pertanto una sfida grave per l’Unione. Nonostante l’importanza di tale sfida sia stata riconosciuta a livello dell’Unione da oltre un decennio attraverso varie iniziative, atti legislativi e orientamenti, non esiste una definizione standard a livello UE della povertà energetica e di mobilità, e pertanto gli indicatori necessari per misurarla devono essere messi a punto con la massima attenzione alla diversità regionale e locale, dato che solo un terzo degli Stati membri ha adottato una definizione nazionale della povertà energetica. Di conseguenza, non sono disponibili dati trasparenti e comparabili sulla povertà energetica nell’Unione. Occorre pertanto stabilire una definizione a livello dell’Unione per affrontare la povertà energetica in modo efficace e misurare i progressi compiuti in tutti gli Stati membri. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, l’applicazione del principio « l’efficienza energetica al primo posto » , l’installazione di fonti supplementari di energia rinnovabile, anche attraverso progetti di tipo partecipativo, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente a combattere la povertà energetica .

Motivazione

Occorre stabilire una definizione e una concezione chiare e standardizzate di povertà energetica, adottando un approccio comune, trasversale, flessibile e coordinato ai diversi aspetti sociali, tecnici, economici e di bilancio.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima («il piano»). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell’efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l’impatto dell’aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all’attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure , tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine .

A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima («il piano»). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero individuare e mappare le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità o a rischio di ritrovarsi in una situazione di povertà energetica e le piccole e medie imprese vulnerabili, e fornire un’analisi dettagliata, condotta in collaborazione con gli enti locali e regionali, le parti sociali e la società civile, delle principali cause della povertà energetica e di mobilità nei rispettivi territori . I piani dovrebbero inoltre fissare degli obiettivi per l’eliminazione progressiva ed efficace della povertà energetica e di mobilità. In secondo luogo i piani dovrebbero fornire alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle persone che si trovano in condizioni di povertà di mobilità, come pure alle microimprese e alle piccole imprese, le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nella ristrutturazione profonda degli edifici, in particolare di quelli con le prestazioni peggiori e degli alloggi sociali, nell’alimentazione di qualsiasi domanda residua di riscaldamento e raffrescamento con energie rinnovabili e nella mobilità a zero emissioni . I piani dovrebbero contenere principalmente una componente di investimento che promuova soluzioni a lungo termine per eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili. Possono essere previste altre misure, come un sostegno diretto , ma dovrebbero essere limitate nel tempo e condizionate a investimenti a lungo termine con effetti duraturi .

Motivazione

La mappatura dovrebbe includere anche le famiglie che non sono ancora colpite dalla povertà energetica, ma che potrebbero facilmente ritrovarsi in tale condizione nel prossimo futuro, a causa del cattivo isolamento delle abitazioni e dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Emendamento 7

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l’uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l’ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l’innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all’efficacia e all’efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali , locali, urbane e con altre autorità pubbliche, con la società civile e con le parti economiche e sociali , sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l’uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l’ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali , delle parti sociali ed economiche e della società civile , la ricerca e l’innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all’efficacia e all’efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere riconosciuti come attori chiave nell’attuazione e nell’elaborazione dei piani.

Anche la società civile e le parti economiche e sociali hanno un ruolo da svolgere.

Emendamento 8

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all’impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada.

Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese e alle piccole imprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili della mobilità è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri , le regioni e le città a far fronte all’impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada.

Motivazione

Anche i governi subnazionali hanno la responsabilità di proteggere le famiglie vulnerabili, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità nella transizione giusta, ma per esercitare le loro competenze in modo efficace necessitano anche di regimi di sostegno.

Emendamento 9

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all’aggiornamento dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l’attuazione effettiva delle misure.

Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all’aggiornamento dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio , predisposti nel quadro di una cooperazione stretta e costruttiva con gli enti locali e regionali, conformemente ai principi del codice di condotta europeo sui partenariati istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione . I piani dovrebbero includere una stima degli impatti e dei finanziamenti previsti nelle diverse regioni, almeno a livello NUTS 3, le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l’attuazione effettiva delle misure e un sistema di monitoraggio. Le regioni dovrebbero avere la possibilità di elaborare un proprio piano, in particolare le regioni rurali, montane, periferiche e insulari .

Motivazione

I piani dovrebbero includere una stima degli impatti previsti nelle diverse regioni e prevedere un sistema di monitoraggio dell’attuazione, dal momento che gli enti locali e regionali conoscono meglio il contesto socioeconomico dei loro territori. Un coinvolgimento significativo degli enti locali e regionali nell’elaborazione e nell’attuazione dei piani sociali per il clima è fondamentale per il successo del Fondo, in quanto una parte significativa delle misure, per essere efficace, deve essere attuata a livello locale, tenendo conto dei fattori e delle differenze territoriali.

Emendamento 10

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l’energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell’ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica], del Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali  (5) , del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) , dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell’efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

Il Fondo e i piani — oltre ad essere in linea con gli altri fondi strutturali e di transizione, ossia il FESR, il FSE+, il FC e il JTF — dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l’energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell’ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica], della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili] e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ai fini dell’efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

Emendamento 11

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che l’Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l’integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l’impatto e l’integrità della spesa dell’UE .

È opportuno che l’Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari in regime di gestione concorrente per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. Al fine di garantire che i fondi dell’UE siano impiegati nel modo più efficiente, i pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani , nonché all’adozione da parte degli Stati membri di obiettivi e misure giuridicamente vincolanti per la graduale eliminazione di tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5  oC in più rispetto ai livelli preindustriali, compresa la graduale eliminazione dei combustibili fossili solidi al più tardi entro il 2030 e del gas fossile entro il 2040 .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall’ inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell’Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l’impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l’altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

La dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti almeno al 25 % dei proventi dell’ inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell’Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 35 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l’impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

 

Gli Stati membri stabiliscono una soglia minima del 35 % dei proventi da assegnare agli enti locali e regionali, affinché siano utilizzati per l’attuazione di misure volte ad affrontare gli impatti sociali dell’inclusione del settore dell’edilizia e del trasporto su strada nel sistema di scambio di quote di emissione.

Si dovrebbe prevedere una certa flessibilità per consentire di destinare una quota più elevata del Fondo alle regioni più vulnerabili.

Motivazione

La dotazione del Fondo sociale per il clima può realizzare il proprio potenziale solo attraverso un cofinanziamento più elevato, in quanto il livello proposto potrebbe penalizzare gli Stati membri e le regioni con una capacità di bilancio più limitata. Anche gli enti locali e regionali dovrebbero avere accesso diretto ai finanziamenti e alle risorse.

Emendamento 13

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Al Fondo sociale per il clima dovrebbe essere assegnata una dotazione di base nel bilancio dell’UE, che beneficerà altresì di consolidamenti annuali commisurati all’aumento del prezzo del carbonio, al fine di sostenere ulteriormente le famiglie e gli utenti dei trasporti nella realizzazione della transizione climatica. Il Fondo dovrebbe essere parte integrante del bilancio dell’Unione al fine di preservare l’unità e l’integrità del bilancio, rispettare il metodo comunitario e garantire un controllo efficace da parte dell’autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso , evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del Fondo e di altri programmi dell’Unione. […]

Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti , aggiungersi ed essere complementari ai programmi , strumenti e fondi esistenti a livello dell’Unione , nazionale e, laddove appropriato, regionale , evitando però di finanziare due volte la stessa spesa e che il Fondo sostituisca altri programmi , strumenti e fondi dell’Unione. […]

Motivazione

Evidente.

Emendamento 15

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È istituito il Fondo sociale per il clima (il «Fondo»).

È istituito il Fondo sociale per il clima (il «Fondo»).

Il Fondo fornisce sostegno agli Stati membri per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («i piani»).

Il Fondo fornisce sostegno in regime di gestione concorrente agli Stati membri e alle regioni per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali nazionali o regionali per il clima («i piani») nell’ambito dei loro fondi strutturali .

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali ( nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese , delle piccole imprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini in condizioni di povertà dei trasporti , compreso il sostegno alla mobilità motorizzata individuale nelle zone isolate e rurali alle prese con sfide di mobilità in assenza di trasporti pubblici .

L’obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’edilizia e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L’obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L’obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’edilizia e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

L’obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese e le piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili della mobilità mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso a soluzioni di mobilità sostenibile a zero e a basse emissioni e a servizi di trasporto integrati, compresi i trasporti pubblici sostenibili, i trasporti condivisi, una progettazione favorevole agli spostamenti a piedi e in bicicletta .

Motivazione

Il Fondo si concentra sulle persone vulnerabili. Le considerazioni geografiche, climatiche, sociali ed economiche che possono determinare la vulnerabilità di un individuo hanno una componente territoriale. I fattori regionali svolgono un ruolo cruciale nella definizione della vulnerabilità. Anche gli enti locali e regionali dovrebbero, se lo desiderano, elaborare piani sociali per il clima che specifichino le misure concrete volte ad affrontare le disuguaglianze causate dalla transizione verde.

Anche i cittadini che dispongono di un’alternativa di trasporto pubblico ma che non hanno mezzi economici sufficienti o che si trovano in difficoltà sociali dovrebbero essere inclusi nell’obiettivo.

Il Fondo dovrebbe far parte dei fondi strutturali.

Emendamento 16

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

2)

«povertà energetica»: la povertà energetica definita all’articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio[50];

2)

«povertà energetica»: la povertà che colpisce le famiglie vulnerabili che destinano alla spesa energetica una quota significativa del reddito disponibile o che hanno un accesso limitato a servizi energetici essenziali e a prezzi abbordabili che sono alla base di un livello di vita e condizioni di salute dignitose, compresi un riscaldamento, un raffrescamento, un’illuminazione adeguati e l’energia per alimentare gli elettrodomestici, a causa, tra l’altro, della scarsa qualità degli alloggi e dei redditi bassi.

[…]

[…]

 

9 bis)

« piccola impresa » : impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

10)

«utenti dei trasporti »: le famiglie o microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

10)

«utenti della mobilità »: le famiglie , gli individui o le microimprese e piccole imprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

11)

«famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

11)

«famiglie vulnerabili»: le famiglie o gli individui in condizioni o a rischio di povertà energetica o di mobilità o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE , che rischiano di ritrovarsi in una situazione di povertà energetica per via dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle prestazioni energetiche inefficienti delle loro abitazioni, che non hanno i mezzi o i diritti per ristrutturare l’edificio che occupano e potrebbero in molti casi dipendere dai proprietari degli alloggi, il che costituisce uno degli ostacoli principali allo sviluppo di ristrutturazioni sostenibili degli edifici residenziali in Europa ;

12)

«microimprese vulnerabili»: le microimprese che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

12)

«microimprese e piccole imprese vulnerabili»: le microimprese e le piccole imprese che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano o per passare a modi di trasporto sostenibili ;

 

13 bis )

« povertà di mobilità » : le famiglie o gli individui che non possono permettersi i trasporti necessari per ottenere servizi di base nonché per soddisfare esigenze culturali e socioeconomiche essenziali, in particolare un’occupazione e un’istruzione e formazione di qualità, in un determinato contesto; tale situazione può essere causata da uno dei seguenti fattori o dalla loro combinazione: redditi bassi, spese elevate per il carburante e/o costi elevati dei trasporti pubblici, disponibilità di alternative di mobilità e loro accessibilità e ubicazione, distanze percorse e pratiche di trasporto, in particolare nelle zone rurali, insulari, montane e remote, comprese le zone periurbane.

Motivazione

Inserimento di definizioni per chiarire chi siano i beneficiari.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima («piano») insieme all’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all’impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell’accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione.

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione , nell’ambito dei documenti di programmazione per i fondi strutturali e sulla base dei principi di partenariato e governance multilivello, un piano sociale per il clima («piano») insieme all’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all’impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese e sulle piccole imprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell’accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione. Nel mettere a punto i propri piani, gli Stati membri collaborano strettamente con gli enti regionali e locali che dovrebbero essere coinvolti nel processo di elaborazione.

Motivazione

Un piano sociale per il clima dovrebbe far parte dei fondi strutturali e dovrebbe essere elaborato da ciascuno Stato membro, sulla base dei principi di partenariato e governance multilivello.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall’inclusione dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

Il piano può includere misure nazionali e/o subnazionali che forniscono un sostegno diretto alle famiglie e agli individui, purché dimostrino che tale sostegno è proporzionato e rientra in una strategia olistica volta a far uscire tali famiglie e individui dalla povertà energetica e di mobilità, con particolare attenzione alle donne e alle persone che vivono in zone remote e meno accessibili, comprese le zone periurbane, per contribuire a ridurre i costi immediati dell’energia e della mobilità offrendo un accesso agevolato a soluzioni verdi efficienti dal punto di vista energetico e a servizi di mobilità condivisi e integrati .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 19

Articolo 3, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il piano comprende progetti nazionali volti a:

Il piano comprende progetti nazionali , regionali e locali volti a:

a)

finanziare misure e investimenti per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell’efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a)

finanziare misure e investimenti per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell’efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili e i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento ;

b)

finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni .

b)

fornire un sostegno finanziario e tecnico alle comunità di energia rinnovabile e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane, periurbane e rurali, compresi sistemi energetici di proprietà locale, come pure le modalità per attivare e sviluppare le capacità a livello locale;

 

c)

finanziare misure e investimenti per garantire l’accesso ad alloggi dignitosi, economicamente accessibili e sostenibili, anche attraverso il risanamento degli edifici abbandonati ;

 

d)

finanziare misure volte ad affrontare gli ostacoli non monetari al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e alla diffusione delle energie rinnovabili, nonché gli ostacoli all’accesso alla mobilità sostenibile e ai servizi di trasporto pubblico, al fine di combattere la povertà energetica e la povertà di mobilità; possono comprendere misure volte ad affrontare gli ostacoli amministrativi e il deficit di informazione, come le consultazioni e i servizi di consulenza in materia di energia, anche a livello di comunità;

 

e)

finanziare misure e investimenti con un impatto duraturo per accelerare il passaggio a una mobilità a zero emissioni, dando la priorità alle misure sul lato della domanda e applicando il principio « l’efficienza energetica al primo posto » , a partire da misure e investimenti che portino a un trasferimento modale dalla mobilità privata a quella pubblica, condivisa e attiva.

Motivazione

Le regioni e le città d’Europa devono svolgere un ruolo cruciale nell’attuazione delle singole politiche e dei singoli progetti nell’ambito del Fondo. Le considerazioni geografiche, climatiche, sociali ed economiche che possono determinare la vulnerabilità di un individuo hanno una componente territoriale.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c) , nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell’Unione, internazionali, pubbliche o private;

b)

misure di accompagnamento concrete e riforme necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano, nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell’Unione, internazionali, pubbliche o private , comprese misure volte a garantire che le ristrutturazioni degli edifici non comportino sfratti o sfratti indiretti attraverso l’aumento del canone di locazione alle persone vulnerabili, rafforzando nel contempo la protezione e le garanzie dei locatari e promuovendo il diritto ad alloggi dignitosi, economicamente accessibili e sostenibili ;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

d)

una valutazione dell’impatto di genere e una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti contenuti nel piano tengono conto degli obiettivi di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti e dell’integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e, laddove pertinente, con la strategia nazionale per la parità di genere;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

e)

misure e investimenti volti a garantire il reddito dei piccoli agricoltori europei che sono tenuti a rispettare le rigorose norme di produzione dell’UE. Per i prodotti importati sono richieste clausole di reciprocità o clausole speculari;

Motivazione

È necessario garantire standard elevati di qualità e sicurezza alimentare, indipendentemente dall’origine dei prodotti. Ciò favorirà la diffusione di tali standard sanitari, sociali o del lavoro nei paesi terzi, apportando quindi benefici globali.

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

i)

le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato , in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l’attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l’Ufficio statistico dell’Unione europea e l’Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 (10) della Commissione sulla povertà energetica;

i)

le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro e degli enti locali e regionali interessati, con il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e della società civile in tale processo , in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l’attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l’Ufficio statistico dell’Unione europea e l’Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 (11) della Commissione sulla povertà energetica;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 1, lettera j)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

j)

per la preparazione e , ove disponibile, l’attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

j)

per la preparazione e l’attuazione del piano, un parere scritto degli enti locali e regionali e una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi , che illustrino il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi e il modo in cui sono stati presi in considerazione i diversi livelli di vulnerabilità delle regioni, riservando un’attenzione particolare alla situazione dei territori che presentano svantaggi naturali permanenti e sono particolarmente vulnerabili, come le regioni insulari e quelle montane ;

Motivazione

Gli enti locali e regionali sanno qual è la soluzione migliore per le loro regioni e città perché conoscono a fondo i problemi e le circostanze socioeconomiche dei loro territori. Una consultazione non è sufficiente per includere il loro punto di vista nei piani sociali nazionali per il clima. Tali enti devono essere in grado di comunicare ed esprimere le esigenze dei loro cittadini, e questa comunicazione deve essere presa in considerazione a livello nazionale, evidenziando le differenze tra le regioni e le loro caratteristiche specifiche.

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 1, lettera l)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

la quota del fondo destinata alle strategie locali di transizione climatica di tipo partecipativo con una dotazione minima del 5 % della dotazione totale;

Motivazione

Il CLLD si è dimostrato uno strumento adeguato alla pianificazione strategica locale nella maggior parte degli Stati membri e può anche contribuire a migliorare il coordinamento e gli interventi sia nelle zone rurali che nei quartieri urbani.

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell’ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel preparare i piani gli Stati membri e gli enti locali e regionali possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell’ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 27

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri e alle regioni in regime di gestione concorrente e nel rispetto dei principi di partenariato e governance multilivello per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.

Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una quota minima delle suddette risorse a sua disposizione, in ogni caso non inferiore al 35 %, da affidare alla gestione diretta degli enti locali e regionali.

Motivazione

La componente regionale è fondamentale per l’attuazione e il successo del Fondo sociale per il clima. Gli enti locali e regionali sono quelli che conoscono meglio i problemi e le condizioni socioeconomiche del territorio, essendo in grado di individuare con maggiore precisione le persone e i settori più vulnerabili, ragion per cui le risorse del Fondo dovrebbero essere messe anche a loro disposizione. Il Fondo dovrebbe funzionare in regime di gestione concorrente, nel rispetto dei principi di partenariato e governance multilivello.

Emendamento 28

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione e riguardano in particolare:

L’erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione e riguardano in particolare:

a)

l’efficienza energetica;

a)

l’efficienza energetica;

b)

la ristrutturazione edilizia ;

b)

la ristrutturazione energetica degli edifici;

c)

la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

c)

lo sviluppo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso le comunità di energia rinnovabile;

d)

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

d)

la mobilità a zero o a basse emissioni (veicoli elettrici, ibridi o alimentati a idrogeno), i servizi di mobilità integrata e i trasporti pubblici;

e)

la riduzione del numero di famiglie vulnerabili , specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti , anche nelle zone rurali e remote.

e)

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

 

f)

la riduzione del numero di famiglie, microimprese e piccole imprese nonché utenti della mobilità vulnerabili, anche nelle zone rurali e remote, disaggregati per genere;

g)

l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici per le famiglie vulnerabili;

h)

la protezione della natura, gli obiettivi in materia di biodiversità e le soluzioni basate sulla natura.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 29

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Gli Stati membri e le regioni possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, con particolare attenzione per i cittadini sprovvisti di servizi bancari e le famiglie a basso reddito, delle microimprese e piccole imprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili della mobilità e intendano:

Motivazione

La componente regionale è fondamentale per l’attuazione e il successo del Fondo sociale per il clima. Gli enti locali e regionali conoscono meglio i problemi e le circostanze socioeconomiche dei loro territori e sono in grado di individuare con maggiore precisione le persone e i settori più vulnerabili. Le misure del Fondo dovrebbero rivolgersi e dare sostegno anche ai cittadini che dispongono di risorse molto limitate e che non possono o non vogliono aprire un conto bancario.

Emendamento 30

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

d)

fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno , tenendo conto del fatto che le soluzioni fornite dovrebbero essere accessibili alle famiglie vulnerabili in termini di costi, manutenzione e sostenibilità anche nel tempo, al fine di garantire l’efficacia delle misure ;

Motivazione

Il sostegno economico per l’acquisto di un veicolo elettrico non è la soluzione più adatta per le famiglie vulnerabili, a causa dei costi elevati di manutenzione. Occorre garantire che le misure siano ragionevoli e pragmatiche per affrontare i problemi reali dei cittadini vulnerabili (il costo delle bollette energetiche).

Emendamento 31

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

e)

accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa ;

e)

accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, promuovere la mobilità a zero e a basse emissioni su richiesta e condividere i servizi di mobilità, in particolare nelle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate;

Motivazione

La regolamentazione dovrebbe essere tecnologicamente neutra dal punto di vista del ciclo di vita. Considerare solo le emissioni dirette allo scarico rischia di aumentare le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica e di escludere altri combustibili rinnovabili.

Emendamento 32

Articolo 6, paragrafo 2, lettera g)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

g)

sostenere le iniziative della comunità di energia rinnovabile, compresa la produzione collettiva e l’autoconsumo di energia rinnovabile come mezzo per affrontare la povertà energetica.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 33

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti , se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti .

Gli Stati membri e le regioni possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese e piccole imprese vulnerabili e utenti vulnerabili della mobilità , se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese e piccole imprese vulnerabili e utenti vulnerabili della mobilità .

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti .

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e piccole imprese e agli utenti della mobilità, e che siano per loro finanziariamente sostenibili a lungo termine .

Motivazione

La componente regionale è fondamentale per l’attuazione e il successo del Fondo sociale per il clima. Il sostegno economico all’acquisto di un veicolo elettrico non è la soluzione più adatta alle famiglie vulnerabili, per le quali il vero problema è costituito dalla difficoltà di coprire il costo delle bollette energetiche.

Emendamento 34

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l’attuazione delle misure e degli investimenti […].

Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l’attuazione delle misure e degli investimenti […].

Motivazione

Non riguarda la versione italiana.

Emendamento 35

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta , in conformità delle pertinenti norme adottate a norma […].

Il Fondo è attuato dalla Commissione e dagli Stati membri in regime di gestione concorrente , in linea con il principio di partenariato e governance multilivello di cui al regolamento recante disposizioni generali e in conformità delle pertinenti norme adottate a norma […].

Motivazione

Il Fondo dovrebbe essere attuato in regime di gestione concorrente, in linea con i principi di partenariato e governance multilivello.

Emendamento 36

Articolo 14, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri contribuiscono almeno al 50 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Gli Stati membri contribuiscono almeno al 50 % dei costi totali stimati dei loro piani in regime di gestione concorrente .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 37

Articolo 14, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, tra l’altro, i proventi generati dalla vendita all’asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, tra l’altro, i proventi generati dalla vendita all’asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

a)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire una quota minima dei proventi delle aste, in ogni caso non inferiore al 20 %, da affidare alla gestione diretta degli enti locali e regionali. Le entrate gestite dagli enti locali e regionali dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le misure di mitigazione e adattamento in relazione ai cambiamenti climatici, e in particolare per quelle volte a sostenere la transizione energetica e ad affrontare i rischi per i territori e le famiglie più vulnerabili. Qualora il prezzo del carbonio determini entrate più elevate del previsto, la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima sarà aumentata di conseguenza.

Motivazione

È essenziale che il nuovo Fondo sociale per il clima possa anche sostenere direttamente gli investimenti degli enti locali e regionali nella ristrutturazione e nel miglioramento degli alloggi sociali locali e nell’accessibilità economica dei trasporti pubblici locali.

Emendamento 38

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della conformità alle disposizioni del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell’articolo 17. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

Ai fini della conformità alle disposizioni del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell’articolo 17. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario. I piani sociali regionali per il clima elaborati dalle regioni che intendono chiedere la dotazione supplementare saranno valutati dallo Stato membro al fine di garantire la coerenza con il piano sociale nazionale per il clima ed evitare la sovrapposizione delle misure.

Motivazione

La componente regionale è fondamentale per l’attuazione e il successo del Fondo sociale per il clima. Gli enti locali e regionali conoscono meglio i problemi e le circostanze socioeconomiche dei loro territori e sono in grado di individuare con maggiore precisione le persone e i settori più vulnerabili.

Emendamento 39

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del piano nel modo illustrato di seguito.

La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del piano nel modo illustrato di seguito.

a)

Per quanto riguarda la pertinenza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)

Per quanto riguarda la pertinenza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

 

i)

se il piano rappresenta una risposta all’impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell’istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

 

i)

se il piano rappresenta una risposta all’impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell’istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

 

ii)

se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

 

ii)

se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

 

iii)

se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell’Unione per il clima e l’energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

 

iii)

se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell’Unione per il clima e l’energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità;

 

 

iv)

se il piano è stato preparato e sviluppato attraverso la partecipazione significativa e inclusiva di tutti i soggetti interessati pertinenti;

 

 

v)

se il piano contiene un’analisi dell’impatto di genere e una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti ivi contenuti dovrebbero affrontare la dimensione di genere della povertà energetica e della povertà di mobilità e garantire un impatto equilibrato sotto il profilo del genere, contribuendo nel contempo all’integrazione della parità di genere, in linea con la relativa strategia nazionale, con il pilastro europeo dei diritti sociali e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

 

 

vi)

se il piano migliora le condizioni di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici per le famiglie e le microimprese e piccole imprese in condizioni di povertà energetica e di povertà di mobilità.

b)

Per quanto riguarda l’efficacia la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

b)

Per quanto riguarda l’efficacia la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

 

i)

se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

 

i)

se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

 

ii)

se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano;

 

ii)

se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano;

 

iii)

se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva [aaaa/nnn] [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE], alla direttiva (UE) 2018/2001, alla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/31/UE.

 

iii)

se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva [aaaa/nnn] [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE], alla direttiva (UE) 2018/2001, alla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/31/UE.

c)

Per quanto riguarda l’efficienza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

c)

Per quanto riguarda l’efficienza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

 

i)

se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all’importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all’impatto atteso sull’ambiente e l’occupazione;

 

i)

se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all’importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all’impatto atteso sull’ambiente e l’occupazione;

 

ii)

se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’uso dei fondi derivanti dal Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell’Unione;

 

ii)

se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’uso dei fondi derivanti dal Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell’Unione;

 

iii)

se i traguardi e gli obiettivi intermedi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell’ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;

 

iii)

se i traguardi e gli obiettivi intermedi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell’ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo.

d)

Per quanto riguarda la coerenza la Commissione valuta se misure e investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

d)

Per quanto riguarda la coerenza la Commissione valuta se misure e investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

Motivazione

Le valutazioni sono fondamentali per monitorare l’evoluzione, l’efficienza e gli effetti del Fondo. Come indicato, la componente regionale è fondamentale per tenere conto delle differenze e delle specificità di tutti i cittadini vulnerabili e di quelli più colpiti dalla modifica dell’ETS.

Emendamento 40

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione, gli Stati membri interessati e le regioni interessate promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

a)

garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell’Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

a)

garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell’Unione, nazionale e, se del caso, regionale e locale sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

c)

garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione e del controllo a livello dell’Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

c)

garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione e del controllo a livello dell’Unione, a livello nazionale, regionale e locale al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Motivazione

Le valutazioni sono fondamentali per monitorare l’evoluzione, l’efficienza e gli effetti del Fondo. Come indicato, la componente regionale è fondamentale per tenere conto delle differenze e delle specificità di tutti i cittadini vulnerabili e di quelli più colpiti dalla modifica dell’ETS.

Emendamento 41

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri mettono i dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii) non sono pubblicate nei casi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o se il sostegno diretto al reddito erogato è inferiore a 15 000 EUR.

Gli Stati membri e le regioni mettono i dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii) non sono pubblicate nei casi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o se il sostegno diretto al reddito erogato è inferiore a 15 000 EUR.

Motivazione

La componente regionale è fondamentale per l’attuazione e il successo del Fondo sociale per il clima. Gli enti locali e regionali conoscono meglio i problemi e le circostanze socioeconomiche dei loro territori e sono in grado di individuare meglio le persone e i settori più vulnerabili.

Emendamento 42

Articolo 23, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nell’ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima in applicazione dell’articolo 17 e conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

Ciascuno Stato membro interessato e ciascuna regione interessata riferiscono ogni due anni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nell’ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima in applicazione dell’articolo 17 e conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

a)

informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

a)

informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

b)

se pertinente, informazioni sui progressi verso l’obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

b)

se pertinente, informazioni sui progressi verso l’obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

c)

informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

c)

informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

d)

informazioni sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni nonché sulla povertà energetica di cui rispettivamente agli articoli 18 e 24 del regolamento (UE) 2018/1999;

d)

informazioni sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni nonché sulla povertà energetica di cui rispettivamente agli articoli 18 e 24 del regolamento (UE) 2018/1999;

e)

le informazioni comunicate nell’ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE;

e)

le informazioni comunicate nell’ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE;

f)

nel 2027, la valutazione del piano di cui all’articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

f)

nel 2027, la valutazione del piano di cui all’articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

g)

informazioni sulle modifiche del piano conformemente all’articolo 17.

g)

informazioni sulle modifiche del piano conformemente all’articolo 17;

 

h)

una revisione periodica della valutazione della vulnerabilità nei territori delle regioni — specialmente in quelli che presentano svantaggi naturali permanenti e sono particolarmente vulnerabili, come le regioni insulari e quelle montane — e il monitoraggio dell’impatto effettivo delle misure supplementari ETS a livello NUTS 2 o NUTS 3.

Motivazione

Le valutazioni sono fondamentali per monitorare l’evoluzione, l’efficienza e gli effetti del Fondo. Come indicato, la componente regionale è fondamentale per tenere conto delle differenze e delle specificità di tutti i cittadini vulnerabili e di quelli più colpiti dalla modifica dell’ETS.

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione)

COM(2021) 563 final

Emendamento 43

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per far fronte all’impatto sociale delle tasse sull’energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d’imposta. Un’esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.

Per far fronte all’impatto sociale delle tasse sull’energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d’imposta. Un’esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili , le microimprese e le piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili della mobilità, anche nelle regioni rurali, montane, periferiche o insulari .

Motivazione

Adeguare la formulazione alla proposta relativa al Fondo sociale per il clima, in quanto la tassazione dell’energia può essere utilizzata per integrare le misure sociali previste.

Emendamento 44

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva . Ai fini del presente paragrafo, per «famiglie vulnerabili» si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di «rischio di povertà», definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;

Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili a livello nazionale o regionale possono essere esentati. Ai fini del presente paragrafo, per «famiglie vulnerabili» si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di «rischio di povertà», definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale , e che il loro consumo non supera il minimo necessario, applicabile in una determinata regione, per garantire condizioni di vita dignitose . « Famiglie vulnerabili » sono anche le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia e dei trasporti nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

Motivazione

Non dovrebbe essere previsto un periodo massimo per l’esenzione se la famiglia si trova ancora in una situazione vulnerabile. La definizione di «famiglia vulnerabile» è adattata a quella inclusa nel Fondo.

Emendamento 45

Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

[…]. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali , regionali, locali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Motivazione

La prospettiva regionale dovrebbe essere valutata.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore l’annuncio del Fondo sociale per il clima quale mezzo per bilanciare gli effetti negativi sui gruppi e sui territori più a rischio e garantire una transizione socialmente sostenibile; sottolinea che né le politiche in materia di clima ed energia né il mercato del carbonio devono incidere sulle famiglie, sulle microimprese e sulle piccole imprese vulnerabili, né sugli utenti della mobilità, anche nelle zone rurali e remote, dato che dall’estate del 2021 si è assistito a un forte aumento del numero di persone che si trovano in condizioni di povertà energetica e di mobilità a causa dell’aumento costante dei prezzi dell’energia;

2.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono attori di primo piano nel campo dell’energia e del clima, perché conoscono meglio di tutti gli altri le caratteristiche dei territori e il contesto sociale ed economico in cui vengono attuate le relative politiche, hanno competenze in materia e possono adottare l’approccio più appropriato per rafforzarne l’efficacia;

3.

chiede che, nella valutazione e approvazione dei piani, l’attenzione sia concentrata sulla necessità di garantire che le misure previste siano pianificate in modo mirato in relazione ai gruppi destinatari e che quindi le categorie definite nella proposta vengano effettivamente sostenute. Le risorse stanziate a titolo del Fondo sociale per il clima sono limitate, per cui bisogna prestare particolare attenzione a garantire che vadano a sostenere le famiglie, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità più vulnerabili, anche nelle zone rurali e remote;

4.

ritiene che tutte le politiche che interessano le imprese e le famiglie dovrebbero basarsi su dati concreti; a tale riguardo la Commissione, Eurostat e gli enti locali e regionali dovrebbero cooperare per creare strutture affidabili per la gestione e la raccolta dei dati, con libero accesso per tutti i responsabili politici e le parti interessate;

5.

sottolinea che l’autonomia strategica è fondamentale per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico dell’Europa; fa rilevare che non è sufficiente eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall’approvvigionamento di combustibili fossili solo dalla Federazione russa, ma considera il piano REPowerEU un modo per accelerare la transizione verso l’energia pulita, ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia e materie prime e diminuire così i rischi politici, economici e per la sicurezza derivanti da tali importazioni. Ciò significa che interventi quali investimenti ingenti e misure concrete per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, promuovere l’efficienza energetica, la circolarità, l’elettricità pulita e l’idrogeno, nonché la ricerca sui combustibili sostenibili alternativi, sono da considerare prioritari e vanno combinati tra loro;

6.

ritiene importante che gli Stati membri abbiano la possibilità di ridurre la povertà energetica e di mobilità ricorrendo a un’ampia gamma di strumenti. Uno di questi consiste nel modello del canone «tutto incluso», in base al quale il proprietario dell’immobile è responsabile di una temperatura interna adeguata, e ha quindi un chiaro incentivo a migliorare l’efficienza energetica. Ciò è attualmente in contraddizione con l’interpretazione data dalla Commissione dell’efficacia in termini di costi nella direttiva sull’efficienza energetica, che è invece orientata verso una misurazione e una fatturazione del consumo individuale di calore;

7.

chiede alla Commissione di avviare ricerche e consultazioni con i soggetti pertinenti al fine di definire chiaramente il fabbisogno energetico minimo di un nucleo familiare per un livello di vita dignitoso, sulla base di dati e serie temporali affidabili, tenendo presenti le differenze regionali e, al tempo stesso, sulla base del nuovo concetto;

8.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno», che incoraggia gli Stati membri a utilizzare le misure definite in tale pacchetto; accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio presentata dalla Commissione europea relativa a una garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica; invita le autorità nazionali a prendere urgentemente in considerazione tali misure con l’obiettivo di garantire una transizione equa che non lasci indietro nessuno, facendo sì che gli enti locali e regionali partecipino alla loro attuazione e tenendo conto delle differenze territoriali;

9.

ricorda che il Patto dei sindaci per il clima e l’energia ha dimostrato la sua utilità nel contribuire all’efficienza energetica e alle questioni climatiche, ragion per cui la rifusione della direttiva sulla tassazione dell’energia e il nuovo Fondo sociale per il clima (in appresso «il nuovo Fondo») dovrebbero trarre vantaggio dalle conoscenze e dalle competenze dei membri del Patto, nonché dalle azioni rapide contenute nei piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES) a livello locale o regionale;

10.

si rallegra del fatto che la Commissione accompagni la proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia con una griglia di sussidiarietà, pur deplorando l’assenza di una griglia analoga nella proposta relativa al Fondo sociale per il clima. La motivazione fornita in relazione al valore aggiunto europeo delle proposte e all’introduzione di misure derivanti dalle competenze dell’UE nei settori dei trasporti, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente e del mercato interno è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

11.

sottolinea che in tutta Europa vi sono regioni in cui il teleriscaldamento e il teleraffrescamento potrebbero rappresentare una soluzione più affidabile, più efficiente ed economicamente accessibile per i cittadini: per tale motivo il nuovo Fondo dovrebbe essere armonizzato con altri fondi SIE al fine di fornire un sostegno sufficiente per i costi necessari a ristrutturare appartamenti e abitazioni in modo da poterli collegare ai nuovi sistemi;

12.

ritiene che il futuro della produzione di energia sia più decentrato che in passato e che, a tale riguardo, le famiglie e le imprese disposte a impegnarsi nella diffusione dell’energia fotovoltaica o eolica necessitino di un sostegno più mirato per creare reti intelligenti decentrate ed eliminare gli oneri burocratici inutili, ivi compreso il sostegno specifico del Fondo sociale per il clima per le comunità di energia rinnovabile;

13.

osserva che negli Stati membri esistono diversi regimi di sostegno dei fondi SIE che favoriscono misure di efficienza energetica rivolte alle famiglie e alle imprese, per cui potrebbe essere utile elaborare orientamenti chiari e prevedere un sostegno per le famiglie e le microimprese e piccole imprese più vulnerabili esposte alla povertà energetica e alla povertà di mobilità, al fine di eliminare qualsiasi rischio di escludere quelle più bisognose di sostegno;

14.

raccomanda agli Stati membri, alle regioni e ai comuni di aggiornare i piani urbanistici e di uso del suolo, nonché l’accesso alle pratiche relative alle autorizzazioni edilizie, al fine di ridurre le tasse e i costi ed evitare gli oneri burocratici per gli investimenti nell’efficienza energetica delle famiglie e delle imprese.

Sulla proposta relativa al Fondo sociale per il clima

15.

accoglie con favore la proposta di un Fondo sociale per il clima quale dichiarazione di solidarietà e di impegno a conseguire una transizione giusta e socialmente equa, quale strumento fondamentale per sostenere i cittadini maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, e quale risposta al nostro invito a rafforzare l’integrità e il funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), offrendo nel contempo un sostegno alle regioni e ai gruppi vulnerabili;

16.

chiede che almeno il 35 % della dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima sia gestito direttamente dagli enti locali e regionali, in quanto essi possono fornire una mappatura più precisa delle vulnerabilità e sono responsabili di un’attuazione efficace, mirata ed efficiente delle misure definite nei piani che possono rivolgersi ai gruppi a basso reddito, compresi quelli a rischio di povertà, e rispondere realmente alle loro esigenze;

17.

si rammarica che, prima di presentare la proposta relativa al Fondo sociale per il clima, non sia stata effettuata alcuna valutazione d’impatto concreta e specifica. Quest’ultima avrebbe consentito di valutare correttamente l’impatto distributivo del meccanismo, del funzionamento, della gestione e delle misure del Fondo, concentrandosi sulle conseguenze e sui benefici per i cittadini più vulnerabili e a livello locale e regionale, e consentendo una migliore individuazione dei gruppi più deboli sotto il profilo finanziario, al fine di orientare adeguatamente il sostegno verso coloro che ne hanno più bisogno;

18.

raccomanda che il CdR, in quanto organo che rappresenta gli enti locali e regionali, svolga un ruolo di facilitatore nella definizione e nell’attuazione dei piani sociali per il clima, offrendo un’ulteriore opportunità per raggiungere il livello locale e regionale al di là dei quadri nazionali degli Stati membri;

19.

chiede che sia riconosciuto il contributo fondamentale degli enti locali e regionali ai piani sociali nazionali per il clima, dato che essi costituiscono il livello di governo più vicino ai cittadini e possono mettere a disposizione vaste conoscenze e competenze sviluppate sul campo, garantendo nel contempo che l’elaborazione dei piani sociali per il clima non comporti oneri amministrativi per detti enti; propone che essi abbiano la possibilità di elaborare piani sociali regionali per il clima in linea con quelli a livello nazionale, nel rispetto dei principi di partenariato, governance multilivello, sussidiarietà e proporzionalità;

20.

osserva che uno dei problemi connessi alla ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico del parco immobiliare è la mancanza di accesso alle conoscenze sull’efficienza energetica e alle soluzioni all’avanguardia già accessibili sul mercato. Per risolvere questo problema il CdR suggerisce di finanziare anche queste misure attraverso il nuovo Fondo;

21.

sottolinea che i prezzi dell’energia e il potere d’acquisto generale sono molto poco collegati e, sebbene l’utilizzo del PIL o dell’RNL misurato in SpA come indicatore generale sia adatto alla politica di coesione generale, per quanto riguarda invece il consumo energetico chiede alla Commissione di individuare un indicatore altrettanto affidabile, ma che rifletta meglio il comportamento delle famiglie e delle imprese europee in materia di consumo energetico e garantisca agli Stati membri una maggiore flessibilità per eliminare le discrepanze, derivanti dalle statistiche, nell’assegnazione dei fondi dell’UE;

22.

sottolinea che, sebbene le finalità del Fondo sociale per il clima costituiscano un passo nella giusta direzione al fine di realizzare una transizione verde equa, occorre compiere ulteriori sforzi in termini finanziari. Il Fondo sociale per il clima non sarà di per sé sufficiente ad affrontare gli effetti sociali indesiderati e le carenze economiche delle misure volte a conseguire la neutralità climatica. Chiede che i proventi derivanti dall’ETS II vengano in parte assegnati al Fondo sociale per il clima e a misure volte a garantire che nessuno subisca svantaggi per effetto del conseguimento della neutralità climatica; suggerisce che, qualora il prezzo del carbonio determini entrate più elevate del previsto, la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima venga aumentata di conseguenza. Il CdR raccomanda di utilizzare una maggiore varietà di forme di sostegno economico in grado di tenere conto delle specificità dei territori, delle popolazioni, dei settori, delle città e delle regioni. Data la necessità di sostenere le persone più vulnerabili, sarà opportuno prestare particolare attenzione all’adeguatezza delle misure e al sostegno per le persone senza fissa dimora, le donne, i cittadini privi di risorse, i giovani e i soggetti finanziariamente più deboli;

23.

chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di non promuovere alcun tipo di mobilità motorizzata individuale a titolo del nuovo Fondo e di sostenere invece le soluzioni di mobilità sostenibile a basse o a zero emissioni (veicoli elettrici, ibridi o alimentati a idrogeno) e i servizi di mobilità integrati.

Sulla revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia

24.

accoglie con favore la proposta di direttiva intesa ad allineare la tassazione dell’energia al contenuto energetico reale e alla sostenibilità ambientale, fornendo in tal modo incentivi a ridurre le emissioni di CO2 e contribuendo a realizzare i nuovi obiettivi climatici dell’UE. Il modo in cui la direttiva è attualmente impostata non tiene conto di questo aspetto, come è stato evidenziato anche dalla Corte dei conti europea (12);

25.

deplora la mancanza di una griglia di sussidiarietà specifica per la proposta relativa al Fondo sociale per il clima, pur rallegrandosi del fatto che la proposta legislativa si basi sugli articoli 91, paragrafo 1, lettera d), 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi ai trasporti, ai cambiamenti climatici e all’energia; ritiene che la proposta mostri chiaramente il suo valore aggiunto europeo e sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.

accoglie con favore l’inserimento della possibilità per gli Stati membri di assistere i gruppi vulnerabili e proteggere le famiglie dalla povertà energetica, contrastando i possibili effetti negativi della tassazione;

27.

accoglie con favore la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia volta a fare in modo che il suo contenuto sia adeguato e adattato alla necessità di rafforzare l’azione per il clima e la protezione dell’ambiente, e sia nel contempo in grado di sostenere lo sviluppo e l’espansione delle energie rinnovabili e di preservare il corretto funzionamento del mercato interno, allineando la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità alle politiche dell’UE in materia di energia e clima;

28.

suggerisce di analizzare i modelli territoriali degli Stati membri a livello regionale al fine di consentire esenzioni regionali o addirittura locali, oppure livelli ridotti di tassazione o altre misure compensative, in circostanze particolari come il rischio di povertà per le famiglie e le imprese più colpite;

29.

sottolinea che in Europa vi sono regioni in cui la legna da ardere è utilizzata per il riscaldamento e la cottura degli alimenti come un segno evidente di povertà energetica; in tali circostanze, sia la rifusione della direttiva sulla tassazione dell’energia che il sistema ETS2 incideranno su questi consumatori e pertanto raccomanda di introdurre programmi aggiuntivi tesi a sostenere il passaggio dalla legna da ardere a fonti energetiche pulite, rinnovabili ed efficienti.

Bruxelles, 27 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

(4)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

(5)   Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

(6)   Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(7)   Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(8)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(9)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(10)  GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

(11)  GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

(12)  Analisi 01/2022 della Corte dei conti europea: «Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all’energia».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/102


Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la democrazia e l’integrità delle elezioni

(2022/C 301/13)

Relatore:

Vincenzo BIANCO (IT/PSE), Consigliere comunale di Catania

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Proteggere l’integrità delle elezioni e promuovere la partecipazione democratica

COM(2021) 730 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica

COM(2021) 731 final

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)

COM(2021) 732 final

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione)

COM(2021) 733 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

COM(2021) 734 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di emendamento 1

COM(2021) 731 final

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni: a) identità dello sponsor e dati di contatto; b) periodo durante il quale è prevista la pubblicazione e diffusione del messaggio pubblicitario; c) in base anche alle informazioni ricevute conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, informazioni sugli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione del messaggio in questione, e della campagna di pubblicità politica se del caso, e relative fonti; d) indicazione delle elezioni o dei referendum cui è connesso il messaggio pubblicitario, se del caso; e) link ai registri di pubblicità online, se del caso; f) informazioni su come avvalersi dei meccanismi di cui all’articolo 9, paragrafo 1. g) Le informazioni da includere nell’avviso di trasparenza sono comunicate riempiendo i campi dati specifici di cui all’allegato I.

L’avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario online e offline o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni: a) identità dello sponsor e dati di contatto; b) periodo durante il quale è prevista la pubblicazione e diffusione del messaggio pubblicitario; c) in base anche alle informazioni ricevute conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, informazioni sugli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione del messaggio in questione, e della campagna di pubblicità politica se del caso, e relative fonti; d) indicazione delle elezioni o dei referendum cui è connesso il messaggio pubblicitario, se del caso; e) link ai registri di pubblicità online, se del caso; f) informazioni su come avvalersi dei meccanismi di cui all’articolo 9, paragrafo 1. g) Le informazioni da includere nell’avviso di trasparenza sono comunicate riempiendo i campi dati specifici di cui all’allegato I.

Motivazione

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento proposto indica le informazioni da includere nell’avviso di trasparenza per ogni messaggio pubblicitario politico e stabilisce che tale avviso deve anche essere facilmente accessibile dal messaggio stesso. Data la complessità delle informazioni da fornire, nel formulare i relativi obblighi si dovrebbe tenere conto delle specificità dei media offline e online.

Proposta di emendamento 2

COM(2021) 731 final

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente illeciti

Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente illeciti

1.   Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare, senza spese, che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento.

1.   Nel fornire servizi di pubblicità politica, gli editori mettono in atto meccanismi di cui chiunque possa avvalersi per segnalare, senza spese, che un determinato messaggio pubblicitario di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento.

2.   Le informazioni su come segnalare un messaggio di pubblicità politica di cui al paragrafo 1 devono essere di facile suo e facilmente fruibili, anche a partire dall’avviso di trasparenza.

2.   Le informazioni su come segnalare un messaggio di pubblicità politica di cui al paragrafo 1 devono essere di facile suo e facilmente fruibili, anche a partire dall’avviso di trasparenza.

3.   Gli editori di pubblicità politica acconsentono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate con mezzi elettronici. Gli editori di pubblicità politica informano gli interessati del seguito dato alla segnalazione di cui al paragrafo 1.

3.   Gli editori di pubblicità politica acconsentono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate con mezzi elettronici. Gli editori di pubblicità politica informano gli interessati del seguito dato alla segnalazione di cui al paragrafo 1.

4.   Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva, anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell’editore di pubblicità politica interessato.

4.   Segnalazioni di cui al paragrafo 1 ripetute e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria possono ricevere una risposta collettiva, anche con riferimento a un messaggio pubblicitario sul sito web dell’editore di pubblicità politica interessato.

 

5.     Sono inoltre istituiti canali specifici per consentire alle persone di presentare reclami alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento.

Motivazione

L’articolo 15 impone agli Stati membri di designare autorità competenti incaricate di controllare la conformità dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento. Dato il loro ruolo, tali autorità competenti dovrebbero anche essere in grado di monitorare le notifiche di non conformità al regolamento. In tal modo si allevierebbe anche l’eventuale difficoltà delle imprese private di dare seguito a tali notifiche.

Proposta di emendamento 3

COM(2021) 731 final

Articolo 15, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente come punto di contatto a livello dell’Unione ai fini del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente come punto di contatto a livello dell’Unione ai fini del presente regolamento. Ogni Stato membro provvede ad istituire punti di contatto a livello regionale e locale.

Motivazione

L’emendamento intende assicurare l’articolazione su base regionale e locale dell’autorità nazionale e la istituzione di punti di contatto a livello regionale e locale.

Proposta di emendamento 4

COM(2021) 731 final

Articolo 15, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell’Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all’esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento.

I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell’Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all’esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento , nonché per esplorare il possibile riavvicinamento delle norme che comminano sanzioni, comprese quelle amministrative e pecuniarie applicabili ai prestatori di servizi di pubblicità politica, come stabilito all’articolo 16 .

Motivazione

Tenendo conto che l’obiettivo del regolamento in esame è quello di garantire l’armonizzazione del mercato interno per la prestazione di servizi nel settore della pubblicità politica e di creare condizioni di parità, potrebbe essere auspicabile ravvicinare le sanzioni previste per i casi di violazione delle disposizioni del regolamento stesso. Tale approccio impedirebbe inoltre che in alcuni Stati membri le sanzioni possano avere un’efficacia deterrente eccessiva, tale da scoraggiare l’impegno politico.

Proposta di emendamento 5

COM(2021) 732 final

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri designano un’autorità nazionale competente per l’adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.

Gli Stati membri designano un’autorità nazionale competente per l’adozione delle misure necessarie a garantire — in cooperazione con gli enti regionali e, se del caso, locali  — che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.

Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie a far sì che i cittadini dell’Unione siano  — anche attraverso gli enti regionali e, se del caso, locali  — sensibilizzati in merito all’importanza di esercitare i propri diritti elettorali, incoraggiati a esercitarli e agevolati nel loro esercizio.

Motivazione

Occorre tenere conto del fatto che i modi in cui le elezioni sono organizzate variano da uno Stato membro all’altro. L’emendamento è inoltre volto a far sì che l’autorità nazionale cooperi con gli enti regionali e, se del caso, locali per garantire che i cittadini ricevano, conformemente al principio di prossimità, un’informazione ampia e capillare in merito alle condizioni e alle modalità di partecipazione come elettori o candidati alle elezioni del Parlamento europeo.

Proposta di emendamento 6

COM(2021) 732 final

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.

Le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell’Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.

A condizione che le autorità competenti dispongano delle capacità amministrative necessarie, le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell’Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Questo articolo introduce l’obbligo per le autorità competenti di comunicare ai cittadini mobili dell’UE un’ampia gamma di informazioni, anche in diverse lingue, in merito — tra le altre cose — allo status della loro iscrizione, alle norme pertinenti in materia di diritti e obblighi degli elettori e dei candidati e ai mezzi per ottenere ulteriori informazioni relative all’organizzazione delle elezioni. Come osservato nell’emendamento all’articolo 12, paragrafo 1, tali autorità competenti non dovrebbero essere designate esclusivamente a livello nazionale. Considerata l’ampiezza delle informazioni fornite, tale obbligo potrebbe comportare un aggravio amministrativo per gli enti locali e regionali di alcuni Stati membri.

Proposta di emendamento 7

COM(2021) 732 final

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via nternet per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili a condizioni simili anche agli elettori dell’Unione .

Gli Stati membri mirano a prevedere per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni del Parlamento europeo.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire  — anche attraverso l’azione degli enti locali e regionali  — l’accesso dei cittadini stranieri dell’Unione in essi residenti al voto anticipato, al voto per corrispondenza, al voto elettronico e al voto via internet a condizioni analoghe a quelle vigenti per i propri cittadini.

Motivazione

L’emendamento intende sottolineare il contributo che gli enti locali e regionali possono apportare nel garantire la disponibilità di tutti i metodi di voto per gli elettori dell’Unione. Al tempo stesso, tutti gli Stati membri dovrebbero tenere elezioni secondo modalità rispettose dell’ambiente e sostenibili.

Proposta di emendamento 8

COM(2021) 732 final

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri designano un’autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Gli Stati membri designano un’autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico, alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Motivazione

L’emendamento intende assicurare il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nell’attività di monitoraggio relativo ai dati statistici sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Proposta di emendamento 9

COM(2021) 732 final

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell’Unione e dei cittadini eleggibili dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.

Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell’Unione e dei cittadini eleggibili dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.

Motivazione

L’emendamento intende assicurare il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nell’attività di monitoraggio relativo ai dati statistici sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Proposta di emendamento 10

COM(2021) 733 final

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell’organo rappresentativo e , se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell’organo esecutivo dell’ente locale di base;

«elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell’organo rappresentativo e il capo e i membri dell’organo esecutivo dell’ente locale di base;

Motivazione

L’emendamento intende estendere l’eleggibilità dei cittadini degli Stati membri a tutte le cariche elettive anche a carattere esecutivo dell’ente locale di base.

Proposta di emendamento 11

COM(2021) 733 final

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono disporre che l’eleggibilità alle funzioni di capo dell’organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono disporre che , in casi limitati, eccezionali e debitamente motivati, l’eleggibilità alle funzioni di capo dell’organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che , in casi limitati, eccezionali e debitamente motivati, sia riservato ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

Motivazione

Al fine di combattere la discriminazione nell’accesso alle cariche elettive degli enti locali di base, occorre assicurarsi che qualsiasi limitazione dell’eleggibilità di tutti i cittadini dell’Unione a tutte le cariche elettive, comprese quelle dotate di poteri esecutivi, sia limitata, eccezionale e debitamente giustificata dagli Stati membri.

Proposta di emendamento 12

COM(2021) 733 final

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni comunali provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori di cui all’articolo 3 .

Gli Stati membri mirano a prevedere per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni comunali.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire   anche attraverso l’azione degli enti locali e regionali  — l’accesso dei cittadini stranieri dell’Unione in essi residenti al voto anticipato, al voto per corrispondenza, al voto elettronico e al voto via internet alle stesse condizioni vigenti per i propri cittadini.

Motivazione

L’emendamento intende sottolineare il contributo che gli enti locali e regionali possono apportare per garantire la disponibilità di tutti i metodi di voto per gli elettori comunali, siano essi cittadini o non cittadini dello Stato membro di cui tali enti fanno parte. Al tempo stesso, tutti gli Stati membri dovrebbero tenere elezioni secondo modalità rispettose dell’ambiente e sostenibili.

Proposta di emendamento 13

COM(2021) 733 final

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri designano un’autorità nazionale competente per l’adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.

Gli Stati membri designano un’autorità nazionale competente per l’adozione delle misure necessarie a garantire — in cooperazione con gli enti regionali e, se del caso, locali  — che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.

Gli Stati membri adottano inoltre, ai livelli di governo pertinenti, tutte le misure necessarie a far sì che i cittadini stranieri dell’Unione in essi residenti siano  — anche attraverso gli enti regionali e, se del caso, locali  — sensibilizzati in merito all’importanza di esercitare i propri diritti elettorali, incoraggiati a esercitarli e agevolati nel loro esercizio.

Motivazione

Occorre tenere conto del fatto che i modi in cui le elezioni sono organizzate variano da uno Stato membro all’altro. L’emendamento intende assicurare il coinvolgimento degli enti regionali e, se del caso, locali nelle azioni volte a sensibilizzare i cittadini stranieri dell’Unione in essi residenti all’importanza di esercitare i loro diritti elettorali nelle elezioni comunali e a promuovere e agevolare tale esercizio.

Proposta di emendamento 14

COM(2021) 733 final

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Entro tre anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati di cui all’articolo 3 alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate al riguardo.

1.   Entro tre anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni una relazione sull’applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati di cui all’articolo 3 alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate al riguardo , nonché una panoramica delle sfide amministrative osservate ai livelli di governo competenti .

2.   Entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1.

2.   Entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo delle regioni una relazione sull’applicazione della presente direttiva, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1.

Motivazione

L’emendamento intende promuovere il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nel processo di monitoraggio dell’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Le questioni organizzative relative alle elezioni sono di competenza degli Stati membri, e le disposizioni specifiche relative allo svolgimento delle elezioni possono variare da uno Stato membro all’altro. A tale riguardo, alcuni degli obblighi introdotti dalla rifusione della direttiva 94/80/CE del Consiglio (1) potrebbero comportare oneri amministrativi considerevoli per gli enti locali. È pertanto importante monitorare le difficoltà osservate, che potrebbero rendere necessario configurare rimedi appropriati a livello europeo, nazionale o locale.

Proposta di emendamento 15

COM(2021) 733 final

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti.

Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione , sentito il Comitato europeo delle regioni, valuta l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti.

Motivazione

L’emendamento intende assicurare il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nel processo di attuazione della direttiva da parte della Commissione.

Proposta di emendamento 16

COM(2021) 733 final

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 12 e 14 e agli allegati I, II e III entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 12 e 14 e agli allegati I, II e III entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

Motivazione

L’emendamento intende promuovere il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nel processo di monitoraggio dell’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Proposta di emendamento 17

COM(2021) 733 final

Articolo 17, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica al Comitato europeo delle regioni le informazioni e i documenti ricevuti dagli Stati membri ai sensi del presente articolo.

Motivazione

L’emendamento intende assicurare il coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni nel processo di attuazione della direttiva da parte della Commissione.

Proposta di emendamento 18

COM(2021) 734 final

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

1.   Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

[…]

[…]

j)

le sue norme interne relative all’equilibrio di genere.

j)

norme interne esplicite e precise relative all’equilibrio di genere , che specifichino le misure concrete applicate al fine di raggiungere la parità di genere per quanto riguarda gli iscritti, i rappresentanti politici e i titolari di mandati democratici .

Motivazione

I partiti politici europei dovrebbero dare l’esempio per quanto riguarda l’equilibrio di genere. Pertanto, le loro regole interne dovrebbero includere misure specifiche volte a garantire tale equilibrio, anche e soprattutto in termini di iscritti, rappresentanti politici ed esponenti designati a ricoprire cariche istituzionali.

Proposta di emendamento 19

COM(2021) 734 final

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull’organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

2.   Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull’organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

[…]

[…]

e)

la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

e)

la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

f)

la procedura interna di revisione dello statuto stesso.

f)

il suo esplicito impegno a perseguire i valori su cui l’Unione si fonda, enunciati nell’articolo 2 TUE, a combattere la disinformazione e ad astenersi dal diffondere informazioni inesatte o fuorvianti, da discorsi che fomentino l’odio e da messaggi che incitino alla violenza;

 

g)

la procedura interna di modifica del suo statuto.

Motivazione

I partiti politici europei svolgono un ruolo importante nel rafforzamento dell’identità europea e del sentimento di appartenenza a uno spazio politico europeo comune. In tale contesto, essi sono fondamentali anche per promuovere i diritti e i valori su cui l’Unione europea si fonda, nonché al fine di lottare contro la disinformazione e di rifiutare qualsiasi azione che inciti all’odio e alla violenza. E questo impegno dovrebbe trovare riscontro nei loro statuti.

Proposta di emendamento 20

COM(2021) 734 final

Articolo 23, paragrafi 9 e 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Donazioni, contributi e risorse proprie

Donazioni, contributi e risorse proprie

9.   Sono consentiti contributi provenienti dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza , o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d’Europa . Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo. Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell’Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

9.   Sono consentiti contributi provenienti esclusivamente dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo. Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell’Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

10.   Sono consentiti contributi provenienti dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza , o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d’Europa, e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell’Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell’Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

10.   Sono consentiti contributi provenienti esclusivamente dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell’Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell’Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

Motivazione

La nuova disposizione che consente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di essere finanziati non solo dall’interno dell’Unione europea, ma anche da paesi appartenenti al Consiglio d’Europa desta preoccupazioni circa la trasparenza di tali contributi.

Proposta di emendamento 21

COM(2021) 734 final

Articolo 24, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l’attuazione dei trattati dell’Unione.

I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l’attuazione dei trattati dell’Unione , nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà .

Motivazione

In alcuni Stati membri si tengono referendum a livello locale e regionale (o di entità federata). Ciò significa che i referendum svolti a tali livelli amministrativi possono riguardare questioni giuridicamente rilevanti negli ambiti di competenza specifici di tali livelli. È necessario introdurre ulteriori salvaguardie per garantire che le campagne referendarie siano finanziate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee soltanto per i referendum aventi una chiara dimensione europea.

Proposta di emendamento 22

COM(2021) 734 final

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Informazione dei cittadini

Informazione dei cittadini

Fatti salvi gli articoli 24 e 25 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.

Fatti salvi gli articoli 24 e 25 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, adottano tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.

Motivazione

L’obbligo di promuovere le affiliazioni tra i partiti politici e i candidati nazionali da un lato e i partiti politici europei interessati dall’altro sembra essere più appropriato e in linea con l’obiettivo generale del regolamento in esame, anche in termini di aumento della visibilità dei partiti politici europei a livello nazionale. Ad esempio, la nuova disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce l’obbligo per i partiti membri di esporre il logo del partito politico europeo in maniera chiaramente visibile e comprensibile a tutti, assicurandosi che sia tanto visibile quanto il logo del partito membro.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Introduzione

1.

accoglie con favore il pacchetto di misure della Commissione europea intitolato «Rafforzare la democrazia e l’integrità delle elezioni»; condivide gli obiettivi perseguiti da tali misure e sostiene fermamente tutti gli sforzi volti a garantire un dibattito politico aperto, equo e pluralistico nonché una partecipazione e un impegno democratici paritari;

2.

si rammarica che le misure proposte nel pacchetto non rispecchino adeguatamente le implicazioni delle elezioni a livello locale e regionale; e sottolinea le conoscenze specifiche esistenti ai suddetti livelli per quanto riguarda l’individuazione delle potenziali minacce all’integrità dei processi democratici;

Resilienza democratica

3.

sostiene l’approccio volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche nel campo della resilienza democratica ed elettorale e, in tale contesto, accoglie con favore l’istituzione del «meccanismo comune per la resilienza elettorale»; ritiene inoltre che la dimensione locale e regionale debba essere integrata in tale cooperazione, considerato che questa mira a proteggere l’integrità delle elezioni a tutti i livelli;

Partecipazione democratica

4.

sostiene senza riserve il principio di non discriminazione, anche riguardo alla partecipazione elettorale e all’impegno democratico in generale; ritiene che un esempio di attuazione di tale principio sia costituito dai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa e chiede che analoghe iniziative siano proseguite a tutti i livelli;

5.

sottolinea la necessità di superare la «stanchezza della democrazia» e di rinnovare l’interesse dei cittadini per la partecipazione ai processi democratici e l’impegno nelle sfere politiche locali, regionali, nazionali ed europee, riconoscendo nel contempo l’importanza di semplificare le procedure amministrative per la partecipazione elettorale;

Diritti elettorali dei cittadini mobili dell’UE

6.

accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione per aumentare la certezza del diritto per i cittadini mobili dell’UE in relazione all’esercizio dei loro diritti elettorali; e sottolinea, a tale proposito, che l’esercizio dei diritti di libera circolazione non dovrebbe andare a scapito dell’esercizio di altri diritti associati;

7.

sostiene l’inclusione dei cittadini mobili dell’UE nella vita locale e ritiene che il loro impegno rappresenti un prezioso contributo alla costruzione di società pluralistiche in tutti gli Stati membri;

8.

auspica che nelle proposte legislative si riconosca come gli enti locali e regionali concorrono a rafforzare la democrazia europea attraverso la promozione e la facilitazione della partecipazione dei cittadini europei alle elezioni europee e alle elezioni degli enti locali di base, compito che a livello del singolo Stato membro non può essere riservato o limitato alle autorità statali;

9.

si attende che gli Stati membri riconoscano il diritto per i cittadini europei residenti in altri Stati membri (i cittadini mobili) di candidarsi alle elezioni comunali a tutte le cariche;

10.

auspica, al fine di contrastare il crescente astensionismo e promuovere la partecipazione dei giovani, che venga promosso il diritto dei cittadini al voto anticipato, al voto per corrispondenza, al voto elettronico e al voto via internet;

11.

riconosce la necessità di fornire ai cittadini mobili dell’UE informazioni adeguate, complete e mirate sulla partecipazione elettorale; accoglie con favore, a tale riguardo, l’istituzione di un punto di contatto sui diritti elettorali al livello della Commissione; e sottolinea la conseguente necessità di garantire sia lo sviluppo di capacità che finanziamenti adeguati per gli enti locali e regionali;

Trasparenza e disinformazione

12.

pur riconoscendo la necessità di condizioni di parità per tutti i soggetti coinvolti, chiede che sia prestata la dovuta attenzione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare tenendo conto degli effetti del regolamento proposto sulla formazione della volontà politica, anche a livello puramente nazionale, regionale e locale negli Stati membri;

13.

sottolinea che sono necessari sforzi risoluti per contrastare la disinformazione, che rischia di erodere le fondamenta stesse delle nostre società democratiche e compromettere la libertà e l’equità delle elezioni, la fiducia nelle autorità pubbliche a tutti i livelli e la cittadinanza informata e impegnata; ribadisce quanto espresso nel parere sul piano d’azione per la democrazia europea (2);

14.

chiede che le iniziative pertinenti siano accompagnate dallo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche di affrontare in modo mirato la disinformazione a tutti i livelli; e lamenta il mancato riconoscimento del fatto che gli enti locali e regionali, essendo i più vicini ai cittadini, possono costituire una risorsa preziosa nella lotta alla disinformazione.

Conclusione

15.

invita la Commissione europea a compiere ulteriori sforzi per salvaguardare i diritti e i valori europei, anche perseguendo gli impegni rimanenti delineati nel piano d’azione per la democrazia europea; sottolinea con forza la necessità di garantire la massima coerenza tra i vari strumenti proposti; e rimarca che gli enti locali e regionali costituiscono un elemento costitutivo indispensabile della struttura democratica europea.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38).

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 31; https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1278-2021


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/116


Parere del Comitato europeo delle regioni — Far funzionare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le città e le regioni dell’UE

(2022/C 301/14)

Relatore:

Peter KURZ (DE/PSE), sindaco di Mannheim

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757

COM(2021) 551 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

COM(2021) 552 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM(2021) 564 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell’Unione della compensazione nell’ambito di una misura mondiale basata sul mercato

COM(2021) 567 final

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030

COM(2021) 571 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e regolamento (UE) 2015/757

COM(2021) 551 final

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È necessario che tutti i settori dell’economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l’obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell’economia all’orizzonte 2030.

È necessario che tutti i settori dell’economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l’obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi, di efficienza economica , di responsabilità sociale e di rispetto dell’ambiente , dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell’economia all’orizzonte 2030 e all’obiettivo generale della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 .

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 96/61/CE del Consiglio (3) è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla direttiva 96/61/CE di cui all’articolo 2 e all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE. Data la necessità di ridurre tempestivamente le emissioni in tutti i settori dell’economia, gli Stati membri dovrebbero poter intervenire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EU ETS mediante politiche diverse dalle limitazioni delle emissioni adottate a norma della direttiva 2010/75/UE.

La direttiva 96/61/CE del Consiglio (5) è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). È opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla direttiva 96/61/CE di cui all’articolo 2 e all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE. Data la necessità di ridurre tempestivamente le emissioni in tutti i settori dell’economia, gli Stati membri dovrebbero , tenendo conto dei punti di vista degli enti locali e regionali mediante sistemi di partecipazione attiva nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e di giustizia sociale, poter intervenire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EU ETS mediante politiche diverse dalle limitazioni delle emissioni adottate a norma della direttiva 2010/75/UE.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell’atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell’ambito dell’EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d’uso normali non entrino nell’atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali, anche per quanto riguarda l’ottenimento di un certificato di rimozione di CO2, se del caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell’atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell’ambito dell’EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio sicuro per l’ambiente , a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d’uso normali non entrino nell’atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali, anche per quanto riguarda l’ottenimento di un certificato di rimozione di CO2, se del caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

Motivazione

Le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili generano una percentuale di emissioni di CO2 maggiore di qualsiasi altra industria. L’applicazione delle tecnologie CCS a tale settore è potenzialmente in grado di ridurre in misura significativa le emissioni di CO2.

Emendamento 4

Nuovo punto — Considerando 14.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

È necessario evitare che l’estensione del sistema ETS dell’UE al settore del trasporto marittimo comporti una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dirottando il traffico navale verso porti di paesi terzi vicini non inclusi nel sistema.

Motivazione

La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verso i porti dei paesi terzi vicini al di fuori del sistema ETS dell’UE rappresenta un rischio reale che può generare un effetto di sostituzione a favore di tali porti, creare paradisi fiscali per il CO2 in prossimità dell’UE e minacciare la competitività del sistema portuale europeo.

Emendamento 5

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche nell’UE e stanziamenti dei bilanci nazionali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell’UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima. I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all’impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione negli Stati membri a basso reddito, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari a 2,5  % del quantitativo di quote per l’insieme dell’Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell’Unione nel periodo 2016-2018, attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche nell’UE e stanziamenti dei bilanci nazionali , regionali e locali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell’UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima , anche nei piani esistenti in materia a livello nazionale, regionale e/o locale . I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all’impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione negli Stati membri a basso reddito, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari almeno a l 2,5  % del quantitativo di quote per l’insieme dell’Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell’Unione nel periodo 2016-2018 e delle regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni , attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Motivazione

Ai fini dell’assegnazione delle quote in questione, occorre tener conto anche del valore del PIL pro capite delle regioni NUTS2: negli Stati membri dove sono presenti significativi squilibri regionali, infatti, sarebbe riduttivo prendere in considerazione soltanto il PIL pro capite nazionale.

Emendamento 6

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] L’assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all’asta e i proventi confluiranno nel Fondo per l’innovazione, in modo da sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell’utilizzo del carbonio («CCU»), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio («CCS»), nell’energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall’assegnazione gratuita e da mettere all’asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

[…] L’assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all’asta e i proventi confluiranno nel Fondo per l’innovazione e nel Fondo sociale per il clima , in modo da sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell’utilizzo del carbonio («CCU»), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio («CCS») inevitabilmente emesso da processi di produzione industriale e che non deriva dalla combustione di combustibili fossili la cui finalità principale sia produrre energia , nell’energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici limitando al contempo anche qualsiasi effetto negativo per i territori e le famiglie più vulnerabili . Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall’assegnazione gratuita e da mettere all’asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

Motivazione

L’eliminazione graduale delle assegnazioni di quote a titolo gratuito per i settori coperti dal CBAM dovrebbe aver luogo in tempi più brevi, in quanto la possibilità dell’assegnazione gratuita di quote indebolisce l’effetto dissuasivo prodotto dal segnale del prezzo del carbonio.

Emendamento 7

Considerando (33)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Inoltre, il Fondo per l’innovazione dovrebbe servire a sostenere gli investimenti volti a decarbonizzare il settore del trasporto marittimo, compresi gli investimenti in combustibili alternativi sostenibili, come l’idrogeno e l’ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, nonché gli investimenti nelle tecnologie di propulsione a zero emissioni come le tecnologie eoliche. Considerando che le entrate generate dalle sanzioni di cui al regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa «FuelEU Maritime»] (9) sono assegnate al Fondo per l’innovazione come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe garantire che sia prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, come specificato all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa FuelEU Maritime]. Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per l’innovazione in questo ambito di intervento ampliato, il Fondo per l’innovazione dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all’asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell’attuale percentuale di finanziamento fornita da ciascuna fonte al Fondo per l’innovazione.

L’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale nonché le misure volte a ridurre ingenti quantitativi di gas a effetto serra pur non essendo né basate su progetti né innovative . Inoltre, il Fondo per l’innovazione dovrebbe servire a sostenere gli investimenti volti a decarbonizzare il settore del trasporto marittimo, compresi gli investimenti in combustibili alternativi sostenibili, come l’idrogeno e l’ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, nonché gli investimenti nelle tecnologie di propulsione a zero emissioni come le tecnologie eoliche. Considerando che le entrate generate dalle sanzioni di cui al regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa «FuelEU Maritime»] (10) sono assegnate al Fondo per l’innovazione come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe garantire che sia prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, come specificato all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa FuelEU Maritime]. Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per l’innovazione e le misure in questo ambito di intervento ampliato, il Fondo per l’innovazione dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all’asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell’attuale percentuale di finanziamento fornita da ciascuna fonte al Fondo per l’innovazione.

Motivazione

Il Fondo per l’innovazione costituisce una delle principali fonti di finanziamento per il clima, ma è limitato alle tecnologie innovative, mentre la mancanza di innovazione non costituisce l’unico principale ostacolo alla decarbonizzazione. L’emendamento intende proporre l’estensione dell’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione alle misure di decarbonizzazione già esistenti.

Emendamento 8

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell’Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. Inoltre, sarebbe opportuno portare all’80 % la percentuale del Fondo per la modernizzazione che deve essere destinata agli investimenti prioritari; l’efficienza energetica dovrebbe essere considerata un settore prioritario sul versante della domanda; e il sostegno alle famiglie per affrontare la povertà energetica, anche nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione degli investimenti prioritari.

L’ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell’Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. Inoltre, il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere utilizzato soltanto per gli investimenti prioritari; l’efficienza energetica e l’impiego di fonti di energia rinnovabili dovrebbero essere considerati settori prioritari sul versante della domanda; e il sostegno ai territori e alle famiglie vulnerabili per affrontare la povertà energetica e di mobilità , specialmente nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione degli investimenti prioritari. Analogamente, il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere reso disponibile per le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri che presentano evidenti squilibri interni, allo scopo di favorire il rilancio e la modernizzazione del settore energetico.

Emendamento 9

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La comunicazione della Commissione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa» (11) richiama l’attenzione sulla sfida particolarmente impegnativa di ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia. Per questa ragione la Commissione ha annunciato che un ulteriore ampliamento dello scambio di quote di emissione potrebbe includere le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall’edilizia. Lo scambio di quote di emissione per questi due nuovi settori sarebbe istituito nell’ambito di un sistema separato ma contiguo. In questo modo si eviterebbe di alterare il corretto funzionamento dello scambio di quote di emissione nei settori degli impianti fissi e del trasporto aereo. Il nuovo sistema è accompagnato da politiche e misure complementari che proteggono da impatti indebiti sui prezzi, condizionano le aspettative degli operatori di mercato e mirano ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l’intera economia. Le esperienze passate hanno dimostrato che lo sviluppo di un nuovo mercato richiede un sistema efficace di monitoraggio, comunicazione e verifica. Al fine di garantire sinergie e coerenza con l’infrastruttura unionale esistente per l’EU ETS che copre le emissioni degli impianti fissi e del trasporto aereo, è opportuno istituire lo scambio di quote di emissioni per i settori del trasporto stradale e dell’edilizia mediante una modifica della direttiva 2003/87/CE.

La comunicazione della Commissione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa» (12) richiama l’attenzione sulla sfida particolarmente impegnativa di ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia. Per questa ragione la Commissione ha annunciato che un ulteriore ampliamento dello scambio di quote di emissione potrebbe includere le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall’edilizia. Lo scambio di quote di emissione per questi due nuovi settori sarebbe istituito nell’ambito di un sistema separato ma contiguo. In questo modo si eviterebbe di alterare il corretto funzionamento dello scambio di quote di emissione nei settori degli impianti fissi e del trasporto aereo. Dato che è sugli enti locali e regionali che ricade la maggiore responsabilità di tali settori, la progettazione di questo nuovo sistema ETS sarà realizzata in partenariato con i suddetti enti. Una parte delle entrate del nuovo sistema di scambio di quote di emissione sarà assegnata agli enti locali e regionali, in quanto livelli di governo maggiormente interessati. Il nuovo sistema è accompagnato da politiche e misure complementari che proteggono da impatti indebiti sui prezzi , specialmente per le famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità vulnerabili, anche nelle zone rurali e remote , condizionano le aspettative degli operatori di mercato e mirano ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l’intera economia. Le esperienze passate hanno dimostrato che lo sviluppo di un nuovo mercato richiede un sistema efficace di monitoraggio, comunicazione e verifica. Al fine di garantire sinergie e coerenza con l’infrastruttura unionale esistente per l’EU ETS che copre le emissioni degli impianti fissi e del trasporto aereo, è opportuno istituire lo scambio di quote di emissioni per i settori del trasporto stradale e dell’edilizia mediante una modifica della direttiva 2003/87/CE , conformemente a quanto stabilito nel pacchetto di misure « Pronti per il 55 %» e, se del caso, alla normativa da cui sarebbero interessati questi settori che non sono coperti dal sistema ETS .

Motivazione

L’estensione dell’EU ETS ai settori del trasporto stradale e dell’edilizia ha considerevoli implicazioni per gli enti locali e regionali. Gli enti locali e regionali hanno competenze importanti in questi settori e dovrebbero essere presi in considerazione nella progettazione del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione.

Emendamento 10

Considerando 51

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le norme in materia di distribuzione delle quote d’asta sono particolarmente pertinenti per i proventi delle aste che andrebbero a beneficio degli Stati membri, soprattutto vista la necessità di rafforzare la capacità degli Stati membri di far fronte agli impatti sociali di un segnale del prezzo del carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Nonostante i due settori abbiano caratteristiche molto diverse, è opportuno stabilire una regola comune di distribuzione simile a quella applicabile agli impianti fissi. La maggior parte delle quote dovrebbe essere ripartita tra tutti gli Stati membri sulla base della distribuzione media delle emissioni nei settori interessati nel periodo dal 2016 al 2018.

Le norme in materia di distribuzione delle quote d’asta sono particolarmente pertinenti per i proventi delle aste che andrebbero a beneficio degli Stati membri, soprattutto vista la necessità di rafforzare la capacità degli Stati membri di far fronte agli impatti sociali di un segnale del prezzo del carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Nonostante i due settori abbiano caratteristiche molto diverse, è opportuno stabilire una regola comune di distribuzione simile a quella applicabile agli impianti fissi. La maggior parte delle quote dovrebbe essere ripartita tra tutti gli Stati membri sulla base della distribuzione media delle emissioni nei settori interessati nel periodo dal 2016 al 2018. Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una quota minima dei proventi delle aste, in ogni caso non inferiore al 20 %, da affidare alla gestione diretta da parte degli enti locali e regionali. Le entrate gestite dagli enti locali e regionali dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le misure di mitigazione e adattamento in relazione ai cambiamenti climatici, e in particolare per quelle volte a sostenere la transizione energetica e ad affrontare i rischi per i territori, le famiglie, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità più vulnerabili.

Motivazione

Data la varietà dei territori europei dal punto di vista geografico, sociale ed economico, gli enti locali e regionali sono i livelli di governo che si trovano nella posizione migliore per garantire che la transizione non vada a scapito della coesione territoriale dell’UE e non metta in pericolo le famiglie più vulnerabili.

Emendamento 11

Considerando 52

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell’edilizia dovrebbe essere accompagnata da un’effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione dell’Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione (13). Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all’energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell’edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti dei trasporti . In quest’ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Il Fondo promuoverà l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno , in linea di principio, al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20…/nn del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

L’introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell’edilizia dovrebbe essere accompagnata da un’effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione dell’Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione (16) , mentre, a causa della povertà, alcune regioni sono costrette a ricorrere a fonti energetiche inefficienti per il riscaldamento . Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri e gli enti regionali e locali dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all’energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell’edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17). I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati anche per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle micro e piccole imprese e agli utenti della mobilità . In quest’ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri e agli enti regionali e locali per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Il Fondo promuoverà l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno almeno al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20…/nn del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Qualora il prezzo del carbonio determini entrate più elevate del previsto, la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima sarà aumentata di conseguenza. Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una quota minima della dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima a sua disposizione, in ogni caso non inferiore al 35 %, da affidare alla gestione diretta da parte degli enti locali e regionali . Inoltre, ogni Stato membro ed ente regionale e locale dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per affrontare questi problemi, per cui anche una parte delle risorse del Fondo dovrebbe essere messa a loro disposizione.

Emendamento 12

Considerando 54

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale sono fondamentali per garantire un contributo efficiente sotto il profilo dei costi di tali settori alle riduzioni delle emissioni previste. Pertanto 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo per l’innovazione, al fine di incentivare riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi.

L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e misure a basse emissioni di carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale sono fondamentali per garantire un contributo efficiente sotto il profilo dei costi di tali settori alle riduzioni delle emissioni previste. Pertanto 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo per l’innovazione, al fine di incentivare riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi e responsabili sul piano sociale e ambientale .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Considerando 58

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’applicazione dello scambio di quote di emissione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbe essere monitorata dalla Commissione, anche per quanto concerne il grado di convergenza dei prezzi con l’ETS esistente, e, se necessario, si dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione del sistema al fine di migliorare l’efficacia, la gestione e l’applicazione pratica dello scambio di quote di emissioni per tali settori sulla base delle conoscenze acquisite e di rafforzare la convergenza dei prezzi. La Commissione sarà tenuta a presentare la prima relazione su tali aspetti entro il 1o gennaio 2028.

L’applicazione dello scambio di quote di emissione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbe essere monitorata dalla Commissione, anche per quanto concerne il grado di convergenza dei prezzi con l’ETS esistente, e, se necessario, si dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione del sistema al fine di migliorare l’efficacia, la gestione e l’applicazione pratica dello scambio di quote di emissioni per tali settori sulla base delle conoscenze acquisite e di rafforzare la convergenza dei prezzi. La Commissione sarà tenuta a presentare la prima relazione su tali aspetti entro il 1o gennaio 2028. La relazione dovrebbe essere preceduta da un periodo di consultazione, dal 1o settembre 2027 al 31 ottobre 2027, e per tutto questo periodo si dovrebbe procedere a una consultazione mirata degli enti locali e regionali.

Motivazione

Gli enti locali e regionali hanno competenze significative nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia e dovrebbero essere consultati in sede di valutazione e comunicazione in merito all’efficienza del nuovo sistema di scambio di quote di emissione.

Emendamento 14

Articolo 1, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2)

l’articolo 3 è così modificato:

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “emissioni”, il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o di navi che esercitano un’attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all’attività di cui all’allegato III;»;

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “emissioni”, il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o di navi che esercitano un’attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all’attività di cui all’allegato III;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“autorizzazione ad emettere gas a effetto serra”, l’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“autorizzazione ad emettere gas a effetto serra”, l’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter

c)

la lettera u) è soppressa;

c)

la lettera u) è soppressa;

d)

sono aggiunte le lettere da v) a z) seguenti:

«v)

“società di navigazione”, l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);»

d)

sono aggiunte le lettere da v) a z) seguenti:

«v)

“società di navigazione”, l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);»

«(aa)

porto di scalo , il porto in cui una nave fa scalo per caricare o scaricare merci o per imbarcare o sbarcare passeggeri; di conseguenza, ai fini della presente direttiva, per scalo si intende quello effettuato al solo scopo di rifornimento di carburante, rifornimento di provviste, cambio dell’equipaggio, ingresso nel bacino di carenaggio o riparazione della nave o delle sue attrezzature, mentre è escluso qualsiasi scalo in porto effettuato perché la nave ha bisogno di assistenza o si trova in pericolo, così come sono esclusi i trasferimenti da nave a nave effettuati fuori dai porti, gli scali in un porto di trasbordo di un paese vicino non appartenente all’UE e gli scali effettuati al solo scopo di ripararsi dalle intemperie o che siano necessari per attività di ricerca e salvataggio;»

Motivazione

Modificando così la definizione di «porto di scalo» si fa in modo che le navi che, nel percorrere le rotte che collegano l’Asia o l’America all’Europa, effettuano fermate intermedie in porti europei non ottengano alcun vantaggio dal fatto di ricollocare le operazioni sopraindicate in porti vicini al di fuori dell’UE.

Emendamento 15

Articolo 1, punto 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo

Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo

1.   L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi ormeggiate in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1.   L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi ormeggiate in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

 

L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo seguono il seguente modello nei seguenti casi:

 

a)

navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro o navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, che fanno scalo in un porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro:

 

 

i)

si applica il cento per cento (100 %) delle emissioni per il segmento della tratta tra il porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e il porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro; e

ii)

si applica il cinquanta per cento (50 %) per il resto della tratta;

 

b)

navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro facendo scalo in un porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro: si applica il cento per cento (100 %) delle emissioni per l’intera tratta;

2.   Gli articoli 9, 9 bis e 10 si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell’EU ETS.»

2.   Gli articoli 9, 9 bis e 10 si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell’EU ETS.»

Motivazione

Con questa proposta, le navi portacontainer che effettuano grandi rotte non possono «azzerare il contatore di CO2» quando fanno scalo in porti di paesi terzi anziché nei porti dell’UE.

Emendamento 16

Articolo 1, punto 11, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all’asta per istituire un fondo destinato a migliorare l’efficienza energetica e a modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri (“gli Stati membri beneficiari”), come previsto all’articolo 10 quinquies (“Fondo per la modernizzazione”). Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell’Unione nel 2013. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte A dell’allegato II ter.

Inoltre, il 2,5  % del quantitativo totale di quote tra il [anno successivo all’entrata in vigore della direttiva] e il 2030 è messo all’asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell’Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell’allegato II ter.»

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all’asta per istituire un fondo destinato a migliorare l’efficienza energetica e a modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri (“gli Stati membri beneficiari”), come previsto all’articolo 10 quinquies (“Fondo per la modernizzazione”). Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell’Unione nel 2013 e le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni . I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte A dell’allegato II ter.

Inoltre, almeno il 2,5  % del quantitativo totale di quote tra il [anno successivo all’entrata in vigore della direttiva] e il 2030 è messo all’asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell’Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018 e le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni . I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell’allegato II ter.»

Emendamento 17

Articolo 1, punto 11, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

al paragrafo 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, per uno o più dei seguenti scopi:»;

b)

al paragrafo 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione , e destinano una percentuale minima del 20 % di tali proventi agli enti locali e regionali. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, per uno o più dei seguenti scopi:»;

Emendamento 18

Articolo 1, punto 12, lettera g), terzo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’articolo 10 bis è così modificato:

L’articolo 10 bis è così modificato:

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

«8.   365 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 85 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all’asta a norma dell’articolo 10, nonché le quote risultanti dalla riduzione dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono messe a disposizione di un Fondo con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e contribuire agli obiettivi “inquinamento zero” (“Fondo per l’innovazione”). […]»

 

«8.   365 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 85 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all’asta a norma dell’articolo 10, nonché le quote risultanti dalla riduzione dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono messe a disposizione di un Fondo con l’obiettivo di sostenere la prevenzione delle emissioni e l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e contribuire agli obiettivi “inquinamento zero” (“Fondo per l’innovazione”). […]»

 

Il Fondo per l’innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, compresi la cattura e l’utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, nonché i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all’allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio («CCS») geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, in luoghi geograficamente equilibrati. Il Fondo per l’innovazione può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pioneristiche per decarbonizzare il settore marittimo e per la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti aerei, ferroviari e stradali. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, le tecnologie di CCU e CCS, le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

Il Fondo per l’innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, compresi i progetti su larga scala per la riduzione delle emissioni basati su tecnologie mature, le iniziative pubbliche e private a sostegno della circolarità, i programmi a livello UE per la riduzione delle emissioni, la cattura e l’utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, nonché i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all’allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio («CCS») geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale ed economicamente validi , nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, in luoghi geograficamente equilibrati. Il Fondo per l’innovazione può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pioneristiche per decarbonizzare il settore marittimo e per la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti aerei, ferroviari e stradali. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere le misure in materia di circolarità, la formazione professionale all’utilizzo dei prodotti a basse emissioni di carbonio, l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, le tecnologie di CCU e CCS sicure sotto il profilo ambientale ed economicamente valide , le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ad essi in modo socialmente responsabile .

 

Sono ammissibili progetti nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono innovative e non ancora commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni pioneristiche o sufficientemente mature per essere applicate su scala precommerciale. […]

 

Sono ammissibili progetti e misure nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono favorevoli alla decarbonizzazione , innovative e non commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni o sufficientemente mature per essere applicate su scala precommerciale. […]

 

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2.

 

I progetti e le misure sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2.

 

Al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

 

l)

promuovere la formazione di competenze in linea con la necessità di adeguare le prassi professionali alla circolarità e all’uso di materiali a basse emissioni di carbonio;

 

m)

sostenere lo sviluppo di un’economia circolare;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 19

Articolo 1, punto 14, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’articolo 10 quinquies è così modificato:

l’articolo 10 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

 

«1.   Per il periodo dal 2021 al 2030 è istituito un fondo per sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, ivi compreso il finanziamento di progetti di investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica (“Fondo per la modernizzazione”). Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 10, per gli Stati membri beneficiari ivi indicati.

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(**) e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili.»;

 

«1.   Per il periodo dal 2021 al 2030 è istituito un fondo per sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari e dalle regioni di livello NUTS 3 , ivi compreso il finanziamento di progetti di investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica (“Fondo per la modernizzazione”). Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 10, per gli Stati membri beneficiari ivi indicati.

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(**) e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili.»;

Emendamento 20

Articolo 1, punto 14, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Almeno l’80 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Tutte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

a)

produzione e uso dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

a)

produzione e uso dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

b)

riscaldamento e raffrescamento da fonti energetiche rinnovabili;

b)

riscaldamento e raffrescamento , compresi teleriscaldamento e teleraffrescamento, da fonti energetiche rinnovabili;

c)

miglioramento dell’efficienza energetica sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei rifiuti;

c)

miglioramento dell’efficienza energetica sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei rifiuti;

d)

stoccaggio dell’energia e modernizzazione delle reti energetiche, comprese le reti per il teleriscaldamento, le reti per la trasmissione dell’energia elettrica e l’aumento delle interconnessioni tra Stati membri;

d)

stoccaggio dell’energia e modernizzazione delle reti energetiche, comprese le reti per il teleriscaldamento, le reti per la trasmissione dell’energia elettrica e l’aumento delle interconnessioni tra Stati membri;

e)

sostegno alle famiglie a basso reddito, anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento; e

e)

sostegno alle famiglie a basso reddito, alle micro e piccole imprese e agli utenti della mobilità vulnerabili , anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e di mobilità e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento e raffrescamento ; e

f)

una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l’istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali.»;

f)

una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari e nelle regioni di livello NUTS 3 , in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l’istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali.»;

 

g)

lo sviluppo dell’economia circolare.»;

Emendamento 21

Articolo 1, punto 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi per una o più delle attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o per una o più delle seguenti attività:

Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi per una o più delle attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o per una o più delle seguenti attività:

a)

misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l’integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell’articolo 7, paragrafo 11, dell’articolo 12 e dell’articolo 20 della direttiva 2012/27/UE [riferimenti da aggiornare con la direttiva riveduta], nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

a)

misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, ivi comprese l’integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell’articolo 7, paragrafo 11, dell’articolo 12 e dell’articolo 20 della direttiva 2012/27/UE [riferimenti da aggiornare con la direttiva riveduta], nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori dal punto di vista energetico ;

b)

misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubbliche e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito.

b)

misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare un cambiamento modale nel trasporto di merci e di persone, nel senso del passaggio a modi di trasporto più efficienti o a consumo energetico zero, o misure volte a migliorare l’efficienza energetica nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto, oppure ancora misure volte a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti della mobilità a basso e medio reddito.

Gli Stati membri utilizzano una parte dei proventi delle aste generati a norma del presente articolo per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio di quote di emissioni di cui al presente capo, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti quali definiti dal regolamento (UE) 20…/nn [regolamento relativo al Fondo sociale per il clima](*). Qualora presentino alla Commissione un [piano sociale per il clima] a norma di tale regolamento, gli Stati membri utilizzano i proventi in questione, tra l’altro, per finanziare il piano.

Gli Stati membri utilizzano una parte dei proventi delle aste generati a norma del presente articolo per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio di quote di emissioni di cui al presente capo, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle micro e piccole imprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili della mobilità quali definiti dal regolamento (UE) 20…/nn [regolamento relativo al Fondo sociale per il clima](*). Qualora presentino alla Commissione un [piano sociale per il clima] a norma di tale regolamento, gli Stati membri utilizzano i proventi in questione, tra l’altro, per finanziare il piano.

Si considera che gli Stati membri abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo se introducono e attuano politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ai proventi generati dalla messa all’asta delle quote di cui al presente capo.

Gli Stati membri stabiliscono una percentuale minima, non inferiore al 20 %, dei proventi da assegnare agli enti locali e regionali, da utilizzare per una o più misure di cui al presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Si considera che gli Stati membri e gli enti locali e regionali abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo se introducono e attuano politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ai proventi generati dalla messa all’asta delle quote di cui al presente capo.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Emendamento 22

Articolo 1, punto 21 — articolo 30 decies

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l’applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l’uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell’integrazione dei settori di cui all’allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.»;

Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l’applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l’uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. La relazione è preceduta da un periodo di consultazione, dal 1o settembre 2027 al 31 ottobre 2027. Durante tutto questo periodo è effettuata una consultazione mirata degli enti locali e regionali. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell’integrazione dei settori di cui all’allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.»;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM(2021) 564 final

Emendamento 23

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, rispettivamente di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all’asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, rispettivamente di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all’asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni. L’eliminazione graduale delle assegnazioni gratuite deve pertanto essere realizzata in modo efficiente e tempestivo, conformemente agli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima e specificamente nel pacchetto « Pronti per il 55 %».

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

ricorda che, con la firma dell’accordo di Parigi, l’UE si è impegnata a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica netta globale entro il 2050, ora sancito dalla normativa europea sul clima; accoglie con favore le ambizioni e l’impegno ambientali senza precedenti della Commissione europea per la transizione verso una società e un’economia più sostenibili, e considera il pacchetto «Pronti per il 55 %» una dimostrazione della serietà di tale impegno; sottolinea che gli obiettivi di riduzione delle emissioni devono essere affiancati da obiettivi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili e da un ripensamento dell’utilizzo del suolo (per aumentare in modo inequivocabile il sequestro naturale del carbonio), nonché da altri obiettivi del Green Deal europeo, al fine di garantire una transizione giusta e permanente;

2.

sottolinea che un prezzo del carbonio elevato ma introdotto gradualmente dovrebbe dare il segnale necessario alle imprese e guidare la transizione nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e rileva la necessità di una sinergia efficace tra il sistema EU ETS riveduto e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), potenzialmente in combinazione con altre misure di sostegno dell’UE volte a garantire un’economia competitiva e climaticamente neutra nelle regioni europee, in particolare in quelle in cui è in corso una trasformazione sostenibile delle industrie ad alta intensità energetica;

3.

riconosce che tali disuguaglianze possono diventare ancora più pronunciate in considerazione del costante aumento dei prezzi dell’energia e dell’instabilità geopolitica aggravata dalla guerra in Ucraina; accoglie con favore le proposte della Commissione di affrontare tali rischi, indicate nella comunicazione REPowerEU, ma sottolinea che alcuni strumenti, come l’aumento della tassazione dei proventi straordinari, potrebbero non essere sufficienti a fornire un sostegno affidabile, e chiede pertanto soluzioni più a lungo termine;

4.

riconosce che le crisi ecologiche acuiscono le disuguaglianze, così come le disuguaglianze aggravano i danni ambientali, ragion per cui è imperativo che le politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ripristinino la giustizia nelle nostre società e nei nostri territori;

5.

sostiene il principio secondo cui tutti i settori dell’economia devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e verso la riduzione delle emissioni, e il sistema ETS dell’Unione europea potrebbe contribuire in misura significativa qualora il principio «chi inquina paga» fosse esteso a tutti i settori interessati; in proposito ricorda che, nell’Unione, il settore dei trasporti produce un quarto delle emissioni di CO2, mentre il settore dell’edilizia è responsabile del 40 % del consumo di energia; ma avverte altresì che l’introduzione di un sistema per fissare il prezzo del carbonio in questi settori è una misura delicata, che non dovrebbe risolversi in un onere per i più vulnerabili tra le famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità, anche nelle zone rurali e remote;

6.

insiste affinché gli enti locali e regionali, in quanto livelli di governo con forti competenze in entrambi i settori interessati, siano presi in considerazione ai fini dell’attuazione, della valutazione e del riesame del nuovo sistema di scambio di quote di emissione nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia (ETS II); sottolinea che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore dei trasporti dell’UE sono in costante aumento dal 2013, mentre la decarbonizzazione del settore dell’edilizia rimane un percorso fondamentale per la riduzione delle emissioni; e sottolinea che, qualora i colegislatori decidano di non portare avanti il sistema ETS II previsto nella proposta della Commissione, il sistema ETS attuale dovrebbe essere ulteriormente rafforzato per includere i settori del trasporto stradale e dell’edilizia;

7.

riconosce pienamente la necessità di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio per sostenere le crescenti ambizioni dell’UE in materia di clima, ma esprime profonda preoccupazione per gli effetti distributivi che potrebbero derivarne e sottolinea l’importanza di tenere conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile: sostenibilità economica, ecologica, sociale e culturale. A tale riguardo invoca il rispetto di almeno tre principi:

solidarietà ed equità tra gli Stati membri dell’UE nella fase di attuazione. Il sistema di fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe affrontare la questione delle differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’entità della sfida per le economie locali e regionali;

solidarietà ed equità all’interno degli Stati membri. La questione dell’impatto degli strumenti di fissazione del prezzo del carbonio sulle categorie sociali vulnerabili e sulle famiglie a basso reddito dovrebbe essere affrontata non solo in termini di accessibilità economica, ma anche in termini di possibilità di accedere a determinati beni e/o servizi per soddisfare le proprie esigenze (energia, raffrescamento e riscaldamento, trasporti e mobilità ecc.);

considerare l’impatto territoriale di tali politiche, non solo per le zone remote o periferiche, ma più in generale per le zone dell’UE che stanno già attraversando una profonda trasformazione per quanto riguarda il loro sviluppo sociale ed economico («zone lasciate indietro», zone industrializzate impegnate nel necessario processo di trasformazione), per le regioni ultraperiferiche, nonché per le zone rurali;

8.

accoglie con favore l’annuncio della creazione del Fondo sociale per il clima (FSC) quale strumento per bilanciare gli effetti negativi sulle famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità più vulnerabili e garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale; sottolinea che i finanziamenti attualmente previsti nell’ambito della revisione dell’attuale ETS sono insufficienti a garantire una transizione veramente giusta, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di destinare all’FSC entrate al di fuori del sistema ETS II; e propone che si inizi a mettere in comune le entrate per l’FSC prima ancora dell’attuazione del sistema ETS II;

9.

sottolinea l’importanza di una valutazione accurata degli effetti distributivi del meccanismo, del funzionamento, della gestione e delle misure del Fondo sociale per il clima, che si concentri sulle conseguenze e sui benefici per i cittadini più vulnerabili a livello locale e regionale e consenta una migliore individuazione delle famiglie economicamente più deboli, affinché il sostegno diretto, mirato e temporaneo al reddito sia destinato proprio a coloro che ne hanno più bisogno. A tale riguardo, le misure nell’ambito dei singoli piani sociali per il clima e l’assegnazione del Fondo stesso dovrebbero mirare ad accelerare la transizione ecologica, senza tuttavia che ciò vada a scapito della coesione sociale e territoriale e pregiudichi la protezione dei cittadini più vulnerabili;

10.

sottolinea che il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere utilizzato per sostenere lo sviluppo sostenibile, accordando la priorità nel suo impiego al rafforzamento della vitalità dei gruppi sociali e dei territori vulnerabili, e ribadisce che, al fine di rispettare l’enorme diversità economica, sociale e geografica dell’UE, dovrebbero essere ammesse a beneficiare del sostegno di tale Fondo le regioni NUTS 3 degli Stati membri che presentano notevoli squilibri al loro interno;

11.

chiede che gli enti locali e regionali siano inclusi nella distribuzione dei proventi del sistema ETS; ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo di grande rilievo nell’attuazione delle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; osserva che le regioni e le città d’Europa sono importanti innovatori e motori di cambiamento della società; reputa che esse vadano messe in condizione di contribuire alla transizione verde in misura più significativa; e sottolinea che ciò vale in particolare ai fini del nuovo sistema di scambio di quote di emissione ETS II;

12.

accoglie con favore l’attuazione della riserva stabilizzatrice del mercato quale strumento per gestire l’eccedenza e la carenza di quote, nonché il sistema di anticipazione per attenuare l’impatto dell’introduzione del nuovo sistema ETS II sui prezzi e sulla liquidità; ribadisce, tuttavia, che la riserva dovrebbe essere accompagnata da un meccanismo aggiuntivo per eliminare definitivamente le quote al fine di creare un prezzo minimo coerente con gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e il 2050;

13.

deplora che la proposta della Commissione non tenga conto del rischio reale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che potrebbe avverarsi nel traffico marittimo internazionale, spostandole verso porti vicini di paesi terzi situati in prossimità di porti dell’UE. Per l’attività portuale — e, di conseguenza, per le catene logistiche ad essa legate — degli Stati membri, tale rilocalizzazione avrebbe infatti conseguenze nefaste, tra cui la perdita di posti di lavoro e la distorsione del mercato e della libera concorrenza, nonché la perdita di connettività dei porti europei e in generale di competitività della nostra industria. Tale situazione inciderebbe altresì sul principio dell’autonomia strategica europea, nonché sulla sicurezza e il controllo della catena logistica e di approvvigionamento delle merci da e verso l’UE, in quanto favorirebbe lo scarico delle merci in porti di paesi terzi con priorità e interessi logistici ed economici non necessariamente allineati a quelli dell’UE;

14.

accoglie con favore la proposta di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per stimolare l’azione globale per il clima, ed esorta ad assicurarsi che tale meccanismo rientri un una più ampia strategia industriale dell’UE, che preveda la promozione di investimenti climaticamente neutri, la creazione di un quadro normativo dell’UE favorevole e di mercati guida per prodotti climaticamente neutri, nonché la possibilità di concludere contratti di protezione del clima (Carbon Contracts for Difference) per la decarbonizzazione dei settori interessati, e che le nuove pratiche siano attuate quanto prima. Le assegnazioni gratuite ETS (19) dovrebbero pertanto essere abolite gradualmente per i settori coperti dal CBAM e sostituite dalla vendita all’asta di tutte le quote di emissione, in quanto ciò garantirà la compatibilità con l’OMC;

15.

sottolinea la particolare importanza di un Fondo per l’innovazione rafforzato che sostenga la necessaria transizione verso la neutralità climatica delle industrie ad alta intensità energetica coperte dal sistema ETS dell’UE e dal CBAM nelle regioni europee, promuovendo lo sviluppo di prodotti innovativi e climaticamente neutri come l’acciaio ecologico; sottolinea che i principali ostacoli alla decarbonizzazione non sono riconducibili unicamente alla mancanza di innovazione tecnologica, e suggerisce pertanto di estendere l’ambito di intervento alle misure con un elevato potenziale di abbattimento in settori non tecnologici, quali i metodi di collaborazione creativi e innovativi, la formazione professionale e la circolarità, che risultano svantaggiati dagli incentivi ETS incentrati sulla produzione industriale;

16.

parimenti, ritiene che occorra migliorare i meccanismi normativi e di controllo onde evitare movimenti speculativi intorno al prezzo del CO2 che abbiano effetti considerevoli sia sui prezzi dell’energia che sui settori interessati dal sistema;

17.

accoglie con favore il fatto che le entrate generate dall’ETS riformato siano destinate a essere orientate verso il finanziamento dell’azione per la neutralità climatica (ad esempio apportando maggiori risorse al Fondo per l’innovazione, al Fondo per la modernizzazione e all’FSC e accelerando la diffusione delle energie da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della circolarità) anziché alimentare il bilancio generale complessivo dell’UE; e insiste sulla necessità di adottare lo stesso approccio per le entrate generate dal CBAM;

18.

ritiene che, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato, il CBAM debba essere uno strumento dinamico, il cui ambito di applicazione (settori ed emissioni coperti) sia riesaminato regolarmente tenendo conto dell’impatto del CBAM a livello locale e regionale; ed è pronto a sostenere la valutazione dell’impatto territoriale del nuovo meccanismo;

19.

parimenti, ritiene che occorra migliorare i meccanismi normativi e di controllo onde evitare movimenti speculativi intorno al prezzo del CO2 che abbiano effetti considerevoli sia sui prezzi dell’energia che sui settori interessati dal sistema;

20.

si compiace vivamente del fatto che la Commissione abbia accompagnato alla proposta di un nuovo sistema ETS e al progetto di regolamento che istituisce un CBAM le griglie di sussidiarietà (20). Le motivazioni addotte in relazione al valore aggiunto europeo delle proposte e il fatto che le misure introdotte si fondino sulle competenze dell’UE in materia di cambiamenti climatici, definite agli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono giudicati soddisfacenti dal CdR ai fini della sua valutazione della piena compatibilità delle proposte con il principio di sussidiarietà.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(5)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(6)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(7)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(8)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(9)  [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

(10)  [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

(11)  COM(2020) 562 final.

(12)  COM(2020) 562 final.

(13)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(14)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(15)  [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

(16)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(17)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(18)  [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

(19)  Nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE, le imprese devono ottenere quote di emissioni che coprano le proprie emissioni di carbonio. Benché l’assegnazione gratuita di quote sia prevista come soluzione transitoria rispetto al metodo ordinario (che è quello della vendita all’asta), le quote assegnate a titolo gratuito continuano a rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili.

(20)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0552/COM_SWD(2021)0552_EN.pdf


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/139


Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sull’efficienza energetica per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

(2022/C 301/15)

Relatore:

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/PPE), sindaco di Varsavia

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione)

COM(2021) 558 2021/0203 (COD)

SEC(2021) 558 2021/0203(COD)

SWD(2021) 623 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 624 2021/0203(COD)

SWD(2021) 625 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 626 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 627 2021/0203 (COD)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una transizione equa verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» (2). La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.

Una transizione equa verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» (5). La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, sia che colpisca famiglie vulnerabili, imprese, e in particolare piccole e microimprese, vulnerabili, o utenti della mobilità vulnerabili; dovrebbero essere previste anche misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.

Emendamento 2

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L’approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l’attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

Le famiglie a basso e medio reddito , le micro e piccole imprese , i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e di mobilità e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L’approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l’attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi , diretti o indiretti, su tali individui e famiglie.

Motivazione

Evidente

Emendamento 3

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sarebbe auspicabile che l’obiettivo di efficienza energetica sia conseguito grazie all’attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l’efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l’obiettivo generale dell’Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l’obiettivo comune.

Sarebbe auspicabile che l’obiettivo di efficienza energetica sia conseguito grazie all’attuazione cumulativa di misure specifiche locali, regionali, nazionali ed europee che promuovano l’efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l’obiettivo generale dell’Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l’obiettivo comune.

Motivazione

Evidente

Emendamento 4

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l’assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l’illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione.

Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). L’obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l’assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l’illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo agli enti locali e regionali e agli altri enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso tutti gli enti suddetti i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. Gli Stati membri dovranno garantire che gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici siano adeguatamente attrezzati per la raccolta dei dati.

Motivazione

Evidente

Emendamento 5

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell’energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici.

Gli Stati membri , le regioni e gli enti locali dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell’energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri dovranno fornire orientamenti e procedure chiari per l’uso di tali strumenti.

Motivazione

Evidente

Emendamento 6

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l’energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L’organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l’energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell’articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell’attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all’elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l’energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell’energia sostenibile. Le agenzie per l’energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l’energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L’organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l’energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell’articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell’attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all’elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l’energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell’energia sostenibile. Le agenzie per l’energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate dagli enti locali e regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici, nell’ambito dei piani che hanno elaborato in questo settore sulla base di un mandato giuridico o a titolo volontario, anche nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani volti a contrastare i cambiamenti climatici siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare. Detti piani dovrebbero inoltre contribuire alla pianificazione in materia di energia e clima a livello nazionale, a partire dalla revisione periodica dei piani nazionali per l’energia e il clima; è pertanto opportuno rivedere di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.

Motivazione

Evidente

Emendamento 7

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l’energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo sostegno finanziario e tecnico e presentando piani per far fronte alla carenza di forza lavoro e di professionisti qualificati necessari per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre al risparmio energetico, come la salubrità del clima interno grazie a una migliore qualità dell’aria interna e dell’ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiare la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali e regionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l’energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Motivazione

Evidente

Emendamento 8

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’edilizia e i trasporti sono, insieme all’industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni (9). Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia (10). La comunicazione della Commissione intitolata «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa» (11) affronta la duplice sfida dell’efficienza energetica e delle risorse e dell’accessibilità economica nel settore dell’edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà degli enti pubblici nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell’ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall’Unione. L’obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.

L’edilizia e i trasporti sono, insieme all’industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni (13). Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia (14). La comunicazione della Commissione intitolata «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa» (15) affronta la duplice sfida dell’efficienza energetica e delle risorse e dell’accessibilità economica nel settore dell’edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà degli enti pubblici nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell’ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall’Unione. L’obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero , ove applicabili . La Commissione europea e gli Stati membri forniranno ulteriori orientamenti sulla ristrutturazione profonda degli edifici di valore storico: saranno messe in atto iniziative specifiche volte a sostenere la ristrutturazione di tali edifici, compresi vari tipi di interventi relativi alle prestazioni energetiche.

Motivazione

Evidente

Emendamento 9

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 (17). Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita (18). Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni , tecnicamente e finanziariamente. Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all’approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d’azione sostenibili nel settore dell’energia, come quelli adottati nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto.

Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 (19). Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita (20). Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti locali , tecnicamente e finanziariamente. Una serie di enti locali e regionali e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all’approvvigionamento energetici e alla mobilità sostenibile in base a un mandato giuridico o a titolo volontario , ad esempio mediante piani d’azione sostenibili nel settore dell’energia, come quelli adottati nell’ambito del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati , tra cui quelli sviluppati nell’ambito dei piani per la mobilità urbana sostenibile, che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l’efficienza energetica della mobilità urbana, sia di passeggeri che di merci. Dati i notevoli sforzi supplementari richiesti agli enti locali e regionali che sono in prima linea nella transizione energetica, occorre garantire a tali enti un facile accesso agli strumenti europei affinché possano ricevere il sostegno finanziario necessario per l’attuazione dei loro piani per l’energia sostenibile e il clima e la mobilità urbana sostenibile nel quadro della transizione verde. A tal fine, si presterà particolare attenzione alla realizzazione delle misure già adottate nell’ambito dell’attuale quadro giuridico. Questo riguarda, per esempio, tutta l’attuazione dei fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi strutturali e i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l’assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU. È fondamentale coinvolgere attivamente le regioni e, se del caso, gli enti locali nell’elaborazione e nell’attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi e fornire un sostegno diretto per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché risorse sufficienti nel quadro dell’obiettivo strategico per un’Europa più verde, in transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio e resiliente.

Motivazione

Evidente

Emendamento 10

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l’esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell’Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l’efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.

Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l’esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE ; a tale riguardo bisognerebbe utilizzare come riferimento i criteri relativi ad appalti pubblici verdi e circolari . In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell’Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l’efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.

Motivazione

Evidente

Emendamento 11

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l’adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l’uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l’uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.

È importante che gli Stati membri diano agli enti locali e regionali e agli altri enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l’adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l’uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l’uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche. Inoltre, dovrebbero essere svolte attività specifiche di sviluppo delle capacità, al fine di garantire che le amministrazioni di tutte le dimensioni abbiano accesso agli stessi strumenti e alle stesse opportunità, anche nel quadro del piano RePowerEU.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la produzione di biogas da rifiuti urbani organici nei comuni e nei gruppi di comuni, nonché l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici.

Saranno inoltre promossi gruppi di comunità dell’irrigazione ai fini della produzione di energia fotovoltaica e della sua immissione nella rete elettrica generale.

Motivazione

Evidente

Emendamento 12

Considerando 61

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La presente direttiva fa riferimento al concetto di «clienti vulnerabili», che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di «utente finale», che va ad aggiungersi a quello di «cliente finale», chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di «clienti vulnerabili» non garantisce necessariamente l’inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di «clienti vulnerabili», gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.

La presente direttiva fa riferimento al concetto di «clienti vulnerabili», che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di «utente finale», che va ad aggiungersi a quello di «cliente finale», chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di «clienti vulnerabili» non garantisce necessariamente l’inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di «clienti vulnerabili», gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali. Anche il concetto di microimprese e piccole imprese vulnerabili, quale definito ai fini del Fondo sociale per il clima, rientra nel campo di applicazione della direttiva.

Motivazione

Evidente

Emendamento 13

Considerando 69

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell’Unione sui benefici dell’aumento dell’efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell’Europa. L’aumento dell’efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia dell’Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell’Unione sui benefici dell’aumento dell’efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima , del programma Erasmus+ e della Conferenza sul futuro dell’Europa. L’aumento dell’efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia dell’Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

Motivazione

Evidente

Emendamento 14

Considerando 71

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nell’attuazione della presente direttiva, e nell’adozione di ulteriori misure nel settore dell’efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l’uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell’economia circolare.

Nell’attuazione della presente direttiva, e nell’adozione di ulteriori misure nel settore dell’efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l’uso efficiente delle risorse naturali in linea con l’ambizione in materia di inquinamento zero e con i principi dell’economia circolare e della tutela della natura e della biodiversità .

Motivazione

Evidente

Emendamento 15

Considerando 80 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(80 bis )

Nel valutare il potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, gli Stati membri tengono conto di aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza più ampi. Considerato il ruolo svolto dalle pompe di calore nella realizzazione del potenziale di efficienza energetica nel riscaldamento e nel raffrescamento, è necessario minimizzare i rischi di impatti ambientali negativi derivanti da refrigeranti persistenti, bioaccumulabili o tossici.

Emendamento 16

Considerando 92

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l’obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l’efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all’efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.

È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l’obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva e ad attuare il principio « l’efficienza energetica al primo posto » migliorando l’efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare , come anche a livello di edifici pubblici in collaborazione con gli enti locali . Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all’efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero rivedere la legislazione e le procedure di attuazione al fine di eliminare inutili ostacoli e strozzature. Le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli dovrebbero ricevere una adeguata formazione in materia. Questi sforzi contribuiranno anche a migliorare la sicurezza energetica dell’UE.

Motivazione

Evidente

Emendamento 17

Considerando 97

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell’Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell’efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima [regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi delle quote di emissioni nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell’obbligo di risparmio energetico.

I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell’Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell’efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri , in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali, dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima [regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi delle quote di emissioni nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell’obbligo di risparmio energetico.

Motivazione

Evidente

Emendamento 18

Considerando 98 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

È possibile realizzare dei cambiamenti di comportamento a lungo termine nel consumo di energia mediante la responsabilizzazione dei cittadini. Le comunità energetiche possono contribuire a realizzare dei risparmi energetici a lungo termine, in particolare tra le famiglie, e ad accrescere gli investimenti sostenibili da parte dei cittadini e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero favorire tali azioni condotte dai cittadini sostenendo i progetti e le organizzazioni energetiche di comunità.

Emendamento 19

Considerando 108

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l’assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell’efficienza energetica. Gli investimenti nell’efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica. La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l’effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.

È opportuno incoraggiare gli Stati membri, le regioni , le città e i comuni ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l’assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell’efficienza energetica , in particolare a livello locale . Essi dovrebbero garantire il coinvolgimento attivo degli enti locali nell’elaborazione e nell’attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi e fornire loro un sostegno diretto per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché risorse sufficienti nel quadro dell’obiettivo strategico per un’economia più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la neutralità carbonica. Gli investimenti nell’efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la formazione, la riqualificazione professionale e il miglioramento delle competenze dei professionisti del settore, in particolare per quanto concerne i lavori relativi alla ristrutturazione degli edifici, allo scopo di favorire l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica. A tal fine, dovranno essere intensificati gli sforzi a livello europeo e degli Stati membri per accrescere le capacità degli enti locali e regionali di gestire i fondi europei e aumentare quindi la capacità complessiva di assorbimento delle regioni e delle città dell’UE. La Commissione si adopererà per facilitare l’accesso delle città e delle regioni ai programmi gestiti a livello centrale e per assicurare la disponibilità di maggiori finanziamenti che possano essere ottenuti direttamente . Essa garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l’effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.

Motivazione

Evidente

Emendamento 20

Considerando 109

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all’efficienza energetica a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27); risorse assegnate all’efficienza energetica nell’ambito di fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l’efficienza energetica.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all’efficienza energetica a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28); risorse assegnate all’efficienza energetica nell’ambito di fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l’efficienza energetica.

A tal fine, la Commissione europea e gli Stati membri dovranno lavorare alla creazione di piattaforme volte ad aggregare progetti di piccole e medie dimensioni nell’ottica di creare gruppi di progetti idonei a fini di finanziamento.

Motivazione

Evidente

Emendamento 21

Considerando 113

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per concretizzare l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell’Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.

Per concretizzare l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell’Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.

La Commissione europea e gli Stati membri dovranno mettere a disposizione delle amministrazioni regionali e locali informazioni e formazioni adeguate su tali programmi al fine di rafforzare la loro capacità di attrarre risorse finanziarie. La piattaforma del Patto dei sindaci potrebbe essere uno degli strumenti per tale azione, anche nel quadro del piano RePowerEU, insieme ad altri strumenti istituiti nell’ambito delle normative vigenti in materia di cambiamenti climatici a livello regionale e locale.

Motivazione

Evidente

Emendamento 22

Considerando 119

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell’elaborazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell’elaborazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

La Commissione europea lavorerà in stretta collaborazione con il Comitato europeo delle regioni per sostenere gli enti locali e regionali in tale sforzo.

Motivazione

Evidente

Emendamento 23

Articolo 2, punto 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

49)

«povertà energetica»: l’impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti;

49)

«povertà energetica»: l’impossibilità di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso , a condizioni di lavoro adeguate e alla salute, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, acqua calda sanitaria, illuminazione , mobilità ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti.

 

49 bis )

« famiglie vulnerabili » : le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, che sono esposte al rischio di ritrovarsi in condizioni di povertà energetica a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle prestazioni energetiche insufficienti dei loro alloggi e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

 

49 ter )

« utenti della mobilità » : le famiglie o le imprese e le microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

 

49 quater )

« utenti vulnerabili della mobilità » : utenti dei trasporti, compresi i membri di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote;

 

49 quinquies )

« microimpresa » : un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

 

49 quinquies bis )

« piccola impresa » : un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato e/o un bilancio annuo totale non superiore a 10 milioni di EUR;

 

49 sexies )

« micro e piccole imprese vulnerabili » : le micro e piccole imprese che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dell’edilizia nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

Motivazione

Evidente

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che nel 2030 il consumo di energia finale dell’Unione non superi 787 Mtep e il suo consumo di energia primaria non superi 1023 Mtep.

Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che nel 2030 il consumo di energia finale dell’Unione non superi 787 Mtep e il suo consumo di energia primaria o il suo consumo cumulativo di energia non superi 1023 Mtep.

Motivazione

Evidente

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro stabilisce contributi nazionali di efficienza energetica per il consumo di energia primaria e finale al fine di conseguire collettivamente l’obiettivo vincolante dell’Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa alla Commissione nell’ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell’ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima secondo la procedura di cui all’articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All’atto della notifica gli Stati membri usano la formula di cui all’allegato I della presente direttiva e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi.

Ciascuno Stato membro stabilisce contributi nazionali di efficienza energetica indicativi per il consumo di energia primaria e finale al fine di conseguire collettivamente l’obiettivo vincolante dell’Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa , con i rispettivi traguardi, alla Commissione nell’ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell’ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima secondo la procedura di cui all’articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All’atto della notifica gli Stati membri usano la formula di cui all’allegato I della presente direttiva e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi.

Motivazione

Evidente

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

iv bis)

la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

Motivazione

Evidente

Emendamento 27

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell’1,7  % l’anno rispetto all’anno X-2 (posto che X è l’anno di entrata in vigore della presente direttiva).

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto dell’1,7  % l’anno rispetto all’anno X-2 (posto che X è l’anno di entrata in vigore della presente direttiva).

Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

2.   Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 un elenco degli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all’obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della relazione nazionale integrata sull’energia e il clima in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

2.   Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 un elenco degli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all’obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della relazione nazionale integrata sull’energia e il clima in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.

4.   Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.

4.   Gli Stati membri sostengono gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici nell’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo sostegno finanziario e tecnico e presentando piani per far fronte alla carenza di manodopera necessaria per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori . Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre al risparmio energetico, come la qualità dell’aria interna e dell’ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali. Gli Stati membri forniscono orientamenti, promuovono opportunità di formazione e miglioramento delle competenze , anche in materia di ristrutturazione energetica mediante i contratti di rendimento energetico e i partenariati pubblico-privato, e incoraggiano la cooperazione tra enti pubblici.

5.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento.

5.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento e forniscono specifici orientamenti in materia .

 

6.     Gli Stati membri sostengono gli enti regionali e locali e gli altri enti pubblici nell’ottenimento di risorse finanziarie adeguate per l’attuazione della direttiva attraverso linee di finanziamento ad hoc e attività di sviluppo delle capacità nel settore della raccolta di fondi.

Motivazione

Mancano valutazioni dell’impatto potenziale e reale del tasso dell’1,7 %. Tale percentuale può essere accettabile come punto di partenza, ma bisogna tenere conto della situazione dei singoli Stati membri e della valutazione d’impatto.

Emendamento 28

Nuovo articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Partenariati per la transizione energetica

 

1.     La Commissione istituisce partenariati settoriali europei per la transizione energetica riunendo, in modo inclusivo e rappresentativo, i principali portatori di interessi in settori quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i trasporti, la finanza e l’edilizia. La Commissione nomina un presidente per ciascuno di questi partenariati europei settoriali per la transizione energetica, che dovrebbero essere istituiti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva.

 

2.     I partenariati facilitano i dialoghi sul clima e incoraggiano i settori a elaborare « tabelle di marcia per la transizione energetica » al fine di individuare le misure e le opzioni tecnologiche disponibili per realizzare risparmi in termini di efficienza energetica, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i diversi settori. Tali tabelle di marcia potrebbero fornire un valido contributo nell’aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del piano dell’UE per gli obiettivi climatici, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera tra gli attori al fine di rafforzare il mercato interno dell’Unione europea.

Motivazione

Evidente

Emendamento 29

Nuovo articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Sportelli unici per l’efficienza energetica

1.     Gli Stati membri collaborano con le autorità competenti e i portatori di interessi privati per istituire degli sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o nazionale. Tali sportelli unici sono di carattere intersettoriale e interdisciplinare e permettono di elaborare progetti a livello locale:

i.

fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le micro e piccole imprese, gli enti regionali e locali, altri enti pubblici e le famiglie;

ii.

collegando i potenziali progetti, in particolare quelli su scala ridotta, con gli operatori del mercato;

iii.

favorendo l’azione dei consumatori fornendo consulenza sul comportamento in materia di consumo di energia;

iv.

fornendo informazioni sui programmi di formazione e istruzione per accrescere il numero di professionisti del settore dell’efficienza energetica, riqualificarli e migliorare le loro competenze al fine di soddisfare le esigenze del mercato;

v.

promuovendo gli esempi di buone pratiche relative a diverse tipologie di edifici, alloggi e imprese;

vi.

raccogliendo e presentando alla Commissione dati aggregati per tipologia relativi ai progetti in materia di efficienza energetica. La Commissione pubblica tali informazioni in una relazione che elabora ogni due anni al fine di condividere le esperienze maturate e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri;

 

2.     Gli sportelli unici creano dei partenariati solidi e affidabili con gli attori privati locali e regionali quali le PMI, le società di servizi energetici, gli installatori, le società di consulenza, i promotori di progetti, gli istituti finanziari in grado di fornire servizi quali audit energetici, soluzioni finanziarie e la realizzazione di ristrutturazioni energetiche;

 

3.     Gli Stati membri collaborano con gli enti locali e regionali per promuovere gli sportelli unici;

 

4.     La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta Europa.

Motivazione

Evidente

Emendamento 30

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1.   Fatto salvo l’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e Consiglio (1), ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

1.   Fatto salvo l’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e Consiglio (1), ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE , al fine di realizzare il potenziale di risparmio energetico totale nella misura in cui ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi e fattibile sul piano tecnico ed economico . Gli Stati membri esentano gli alloggi sociali dall’obbligo di ristrutturare il 3 % della superficie coperta totale se le ristrutturazioni non sono neutre in termini di costi e se comporteranno per le persone che vivono negli alloggi sociali aumenti significativi degli affitti superiori ai risparmi economici realizzati sulla bolletta energetica.

Gli enti pubblici che occupano un edifico non di loro proprietà esercitano per quanto possibile i loro diritti contrattuali e incoraggiano il proprietario a ristrutturare l’ edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l’occupazione di un edificio non di loro proprietà si prefiggono che l’edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell’attestato di prestazione energetica.

Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà incoraggiano il proprietario a realizzare una ristrutturazione profonda o una ristrutturazione profonda per fasi successive dell’ edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE , al fine di realizzare il potenziale di risparmio energetico totale nella misura in cui ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi e fattibile sul piano tecnico . Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l’occupazione di un edificio non di loro proprietà si prefiggono che l’edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell’attestato di prestazione energetica oppure raggiunga altri livelli di prestazione pertinenti per lo Stato membro in questione .

La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2, di proprietà degli enti pubblici dello Stato membro interessato e che, al 1o gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.

La quota media di almeno il 3 % è calcolata su un periodo di cinque anni sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2, di proprietà degli enti pubblici dello Stato membro interessato e che, al 1o gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.

2.    In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

2.     Gli Stati membri possono decidere di applicare requisiti meno rigorosi alle seguenti categorie di edifici:

 

a)

edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

In entrambi i casi, le autorità responsabili devono dimostrare l’incompatibilità dei requisiti concernenti gli edifici a energia quasi zero con gli edifici indicati per l’esenzione.

3.    Ai fini del presente articolo gli Stati membri rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati degli enti pubblici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. L’inventario è aggiornato con cadenza almeno annuale. L’inventario comprende quanto meno i seguenti dati:

a)

la superficie coperta in m2;

b)

l’attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.

3.    In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

4.    Ai fini del presente articolo gli Stati membri rendono pubblico entro il XX/XX/XXXX un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati degli enti pubblici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. L’inventario è aggiornato con cadenza almeno annuale. L’inventario comprende quanto meno i seguenti dati:

a)

la superficie coperta in m2;

b)

l’attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.

Motivazione

Evidente

Emendamento 31

Nuovo articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1 bis.    Qualora uno Stato membro nel corso di un anno ristrutturi più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici di proprietà di enti pubblici, esso può ridurre i suoi sforzi negli anni successivi in modo da raggiungere la media annuale calcolata su un periodo di cinque anni. Qualora uno Stato membro nel corso di un anno ristrutturi meno del 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà di enti pubblici, esso intensifica i suoi sforzi in modo da raggiungere la media annuale calcolata su un periodo di cinque anni.

Motivazione

Evidente

Emendamento 32

Nuovo articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3 bis.    Nella pianificazione delle misure di attuazione a norma del presente articolo gli Stati membri forniscono sostegno finanziario e tecnico e presentano piani per far fronte alla carenza di manodopera e di professionisti qualificati necessari per tutte le fasi della transizione verde, compresi gli artigiani, gli esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, gli scienziati applicati e gli innovatori. Gli Stati membri incoraggiano gli enti regionali e locali e gli altri enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi, oltre al risparmio energetico, come la salubrità del clima interno grazie a una migliore qualità dell’aria interna e dell’ambiente, nonché il miglioramento della qualità della vita, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, gli alloggi protetti, le residenze sanitarie assistenziali e gli ospedali.

Motivazione

Evidente

Emendamento 33

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che , nel rispetto del principio dell’autonomia locale sancito dall’articolo 4 del TUE, concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica , nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l’idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, puntando ai criteri di cui all’allegato IV della presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all’economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell’Unione relativi agli appalti pubblici verdi.

5.   Gli Stati membri esigono che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all’economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell’Unione relativi agli appalti pubblici verdi e circolari .

Onde garantire un’applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull’impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l’obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000  m2.

Onde garantire un’applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull’impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l’obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000  m2.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell’adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell’adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

Motivazione

Evidente

Emendamento 34

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3)   Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l’efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell’Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

3)   Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l’efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali , come pure le microimprese e le piccole imprese vulnerabili e gli utenti della mobilità vulnerabili . Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell’Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all’attuazione delle suddette misure.

In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all’attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell’uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l’energia e il clima in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l’energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell’uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l’anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:

Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell’uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali , come pure le micro e piccole imprese vulnerabili e gli utenti della mobilità vulnerabili . Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l’energia e il clima in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l’energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell’uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l’anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:

a)

incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); e

c)

struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).

a)

incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); e

c)

struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).

 

La Commissione europea pubblicherà orientamenti per l’identificazione delle micro e piccole imprese vulnerabili e degli utenti della mobilità vulnerabili, proponendo criteri chiari. Gli Stati membri includeranno un’analisi della povertà energetica tra le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità vulnerabili nella revisione dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima.

Motivazione

Coerenza con la proposta relativa al Fondo sociale per il clima.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nell’ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l’energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:

Nell’ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l’energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:

a)

che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;

a)

che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;

b)

in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all’apporto del contributo nazionale a norma dell’articolo 4;

b)

in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all’apporto del contributo nazionale a norma dell’articolo 4;

c)

che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l’obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell’uso finale entro la fine di ciascun periodo d’obbligo.

c)

che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l’obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell’uso finale entro la fine di ciascun periodo d’obbligo.

 

In tali calcoli gli Stati membri includono i risparmi ottenuti a livello regionale e locale che non si sovrappongono alle misure nazionali, come contributi all’obiettivo nazionale determinati a livello locale.

Motivazione

Poiché la direttiva prevede obiettivi e obblighi riguardanti azioni che sono necessariamente intraprese a livello subnazionale, tali azioni dovrebbero essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto del livello al quale sono adottate, al fine di perfezionare le politiche dopo un ciclo di revisione iniziale.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell’efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell’efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

5.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità regionali e locali onde promuovere misure di miglioramento dell’efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell’efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

Motivazione

Evidente

Emendamento 37

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

11.     Gli Stati membri promuovono attivamente l’attuazione del sistema di gestione dell’energia nell’ambito della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, essi promuoveranno azioni di sviluppo delle capacità e incentivi per gli enti più piccoli.

Motivazione

Evidente

Emendamento 38

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l’energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell’energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.

1.   Gli Stati membri , ove possibile in stretta cooperazione con gli enti regionali e locali, provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l’energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell’energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.

Motivazione

Evidente

Emendamento 39

Articolo 21, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica, per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un edificio o di un’unità immobiliare, con l’intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l’efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l’assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici. Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l’erogazione di incentivi, l’abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l’adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.

5.   Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica, per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un edificio o di un’unità immobiliare, con l’intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l’efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l’assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici. Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l’erogazione di incentivi, l’abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari , come ad esempio l’accelerazione dell’iter autorizzativo , l’adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà. Tali misure vengono definite in collaborazione con gli enti locali e regionali e possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un’unità immobiliare.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione degli enti locali e regionali e dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un’unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

Motivazione

Evidente

Emendamento 40

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Nel definire il concetto di «clienti vulnerabili» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, gli utenti vulnerabili della mobilità, le microimprese e le piccole imprese vulnerabili, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali , in tale contesto essi tendono specificamente conto delle regioni isolate dal punto di vista energetico e che non hanno la possibilità di connettersi alla rete europea .

Nel definire il concetto di «clienti vulnerabili» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

La Commissione europea fornirà degli orientamenti per la definizione degli utenti vulnerabili della mobilità e delle microimprese e piccole imprese vulnerabili, in linea con le definizioni contenute nel regolamento sul Fondo sociale per il clima.

Motivazione

Evidente

Emendamento 41

Articolo 23, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

2.   Gli Stati membri elaborano piani di riscaldamento e raffrescamento in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali pertinenti; insieme, essi provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

Motivazione

Evidente

Emendamento 42

Articolo 23, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un’analisi costi-benefici relativa al loro territorio e basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l’idoneità tecnica. L’analisi costi-benefici è atta ad agevolare l’individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri , se del caso in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali competenti, effettuano un’analisi costi-benefici relativa al loro territorio e basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l’idoneità tecnica, conformemente alla parte i dell’allegato IX. L’analisi costi-benefici è atta ad agevolare l’individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Alcuni sistemi di riscaldamento e raffrescamento, come le reti di teleriscaldamento, sono profondamente legati al territorio che riforniscono. Eventuali analisi di tali reti dovrebbero essere effettuate in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali.

Emendamento 43

Articolo 23, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l’analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all’uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1 e all’articolo 24, paragrafi 4 e 6.

4.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l’analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri e gli enti locali e regionali dotati di competenze in materia adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all’uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto (compresi i rifiuti urbani) e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1 e all’articolo 24, paragrafi 4 e 6.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l’analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell’analisi costi-benefici di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l’analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell’analisi costi-benefici di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lo Stato membro interessato , insieme agli enti locali e regionali, può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

5.   Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell’allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell’ambito dell’aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.

5.   Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell’allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell’ambito dell’aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.

6.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

6.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

a)

essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell’efficienza energetica, anche mediante il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell’area interessata;

a)

essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell’efficienza energetica, anche mediante il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell’area interessata;

b)

includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

b)

includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

c)

essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;

c)

essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;

d)

prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

d)

prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

e)

prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e delle misure individuate.

e)

prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e delle misure individuate.

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

Gli Stati membri e i pertinenti enti locali e regionali provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

In quest’ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull’energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.

In quest’ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull’energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.

Emendamento 44

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In quest’ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull’energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.

In quest’ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull’energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con i requisiti della pianificazione climatica, energetica e ambientale a livello locale, in termini sia di contenuto che di date, al fine di evitare duplicazioni di lavoro e oneri amministrativi per gli enti locali e regionali e incoraggiare la piena attuazione dei piani.

Motivazione

Evidente

Emendamento 45

Articolo 23, paragrafo 6 bis (nuovo punto)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

6 bis .     I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo numeroso di enti locali vicini se il contesto geografico e amministrativo nonché le infrastrutture di riscaldamento e raffrescamento sono adeguati.

Motivazione

Evidente

Emendamento 46

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

d bis  1)

valutare l’importante ruolo delle comunità di energia rinnovabile e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all’attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento;

Motivazione

Evidente

Emendamento 47

Articolo 23, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

d bis  2)

valutare come finanziare l’attuazione delle politiche e delle misure individuate e prevedere meccanismi finanziari, compreso il finanziamento diretto da parte dell’UE, che consentano agli enti locali e regionali e ai singoli consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento da fonti rinnovabili;

Motivazione

Evidente

Emendamento 48

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Onde aumentare l’efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

1.   Onde aumentare l’efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

a)

fino al 31 dicembre 2025 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

a)

fino al 31 dicembre 2029 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

b)

dal 1o gennaio 2026 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l’80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

b)

dal 1o gennaio 2030 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l’80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

c)

dal 1o gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;

c)

dal 1o gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;

d)

dal 1o gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;

d)

dal 1o gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;

e)

dal 1o gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.

e)

dal 1o gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.

Motivazione

Nelle misure di miglioramento del teleriscaldamento si dovrebbe dare la priorità alla promozione di soluzioni di cogenerazione, più efficienti sotto il profilo energetico. Un cambiamento così rapido nella definizione di un sistema di teleriscaldamento efficiente avrebbe come conseguenza che gran parte delle unità e delle reti attualmente in fase di ammodernamento non soddisferebbe più i criteri ancor prima che siano state ammortizzate le relative soluzioni, e non sarebbe possibile ottenere finanziamenti per ulteriori ammodernamenti e investimenti in nuove fonti di energia. Un cambiamento dinamico in questo settore potrebbe anche comportare un aumento incontrollato dei costi di fornitura di energia da parte delle reti di teleriscaldamento, e ciò renderebbe il ricorso a tali sistemi meno appetibile per i consumatori e si tradurrebbe in un ritorno a fonti di calore locali meno efficienti, le cui emissioni di CO2 e di polveri non possono essere controllate.

In generale, le tecnologie e i combustibili utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento non dovrebbero in linea di principio rendere impossibile notificare e finanziare i risparmi derivanti dalle misure di efficienza energetica.

Emendamento 49

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi di formazione, in particolare da parte di PMI, microimprese e liberi professionisti.

Emendamento 50

Articolo 26, paragrafo 1 ter

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1 ter.    La Commissione istituisce, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, una piattaforma di punto di accesso unico che fornisce sostegno e agevola la condivisione delle conoscenze al fine di assicurare un numero adeguato di professionisti qualificati per conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia. La piattaforma riunisce gli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti per favorire e promuovere le migliori pratiche, al fine di garantire un maggior numero di professionisti dell’efficienza energetica e di riqualificare e aggiornare le loro competenze per soddisfare le esigenze del mercato e integrare questa sfida nelle iniziative dell’UE attualmente in corso, quali il Fondo sociale per il clima, Erasmus+ e il nuovo Bauhaus europeo.

Motivazione

Evidente

Emendamento 51

Articolo 27, paragrafi 4 e 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000  m2.

4.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000  m2.

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti locali e regionali e gli altri enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.

5.   Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell’esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

5.   Gli Stati membri sostengono il settore pubblico , e in particolare gli enti locali e regionali, nell’esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

a)

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all’allegato XIII e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;

a)

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all’allegato XIII e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;

b)

fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un’analisi costi-benefici basata sull’approccio del ciclo di vita;

b)

fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un’analisi costi-benefici basata sull’approccio del ciclo di vita;

c)

rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

c)

rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

Motivazione

Evidente

Emendamento 52

Articolo 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l’istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell’efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l’istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell’efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

2.   Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nel l’efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

2.   Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nel l’efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

3.   Gli Stati membri adottano misure che assicurano un’offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull’efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l’attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

3.   Gli Stati membri adottano misure che assicurano un’offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull’efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, e sostegno finanziario per acquistare o fornire accesso ai trasporti pubblici e ai modi di trasporto a emissioni zero, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l’attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

4.   La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull’attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

4.   La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali, regionali o locali , ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull’attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

5.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.

5.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.

6.   Gli interventi di cui al paragrafo 4 comprendono gli elementi elencati di seguito:

6.   Gli interventi di cui al paragrafo 4 comprendono gli elementi elencati di seguito:

a)

la mobilitazione degli investimenti di capitale nell’efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;

a)

la mobilitazione degli investimenti di capitale nell’efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;

b)

la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

b)

la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

 

i)

l’esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell’efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

 

i)

l’esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell’efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

 

ii)

il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell’efficienza energetica.

 

ii)

il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell’efficienza energetica.

7.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell’attuazione della presente direttiva:

7.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell’attuazione della presente direttiva:

a)

valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all’articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;

a)

valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all’articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;

b)

sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell’Unione e proposti dall’iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa».

b)

sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell’Unione e proposti dall’iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa».

8.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.

8.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell’efficienza energetica nell’ambito di vari programmi dell’Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell’Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri , le regioni, gli enti locali e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell’efficienza energetica nell’ambito di vari programmi dell’Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell’Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

9.   Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l’efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica, comprese le misure in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 22, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, nonché dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell’apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l’efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE per i settori dell’edilizia e dei trasporti.

9.   Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l’efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica, comprese le misure in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 22, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, nonché dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell’apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l’efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE per i settori dell’edilizia e dei trasporti.

10.   Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l’efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

10.   Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l’efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

11.   Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l’efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

11   Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l’efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

12.   Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell’efficienza energetica.

12.   Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell’efficienza energetica.

Motivazione

Evidente

Emendamento 53

Allegato IV

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori , in conformità a criteri di efficacia rispetto ai costi, fattibilità economica, più ampia sostenibilità, idoneità tecnica e adeguata concorrenza :

[…]

[…]

d)

acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

d)

acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo requisito deve tuttavia essere conciliato con l’esigenza di ricorrere, in condizioni invernali, agli pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato e di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

[…]

[…]

f)

acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, tranne qualora l’acquisto sia finalizzato a:

f)

acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, o ad altri requisiti per gli edifici nuovi o per ristrutturazioni più profonde ritenuti adeguati dagli Stati membri, tranne qualora l’acquisto sia finalizzato a:

[…]

[…]

Motivazione

Occorre tenere conto di tutte le dimensioni della sostenibilità, anche nella direttiva sull’efficienza energetica. Per gli pneumatici si dovrebbe tenere conto anche delle condizioni invernali. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia non sono un livello adeguato per i requisiti di ristrutturazione, in quanto sono definiti in modo diverso nei vari Stati membri.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

condivide il giudizio della Commissione europea secondo cui l’efficienza energetica svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nel miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e nella riduzione della dipendenza dell’UE dalle importazioni di combustibili, obiettivi importanti soprattutto alla luce dell’attuale crisi dei prezzi energetici, che hanno risentito in misura enorme della guerra in Ucraina;

2.

accoglie con favore le modifiche proposte alle disposizioni vigenti della direttiva sull’efficienza energetica e sottolinea che tali modifiche dovrebbero rafforzare il quadro giuridico, offrendo maggiori opportunità di sfruttare il potenziale di miglioramento dell’efficienza energetica in linea con la normativa sul clima attuata a livello nazionale, regionale o locale;

3.

ribadisce il ruolo cruciale dell’azione a livello dell’UE in materia di efficienza energetica, necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal; sottolinea che tale azione deve naturalmente essere attuata a livello nazionale, regionale o locale e accoglie pertanto con favore il maggiore riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nella proposta;

4.

sottolinea che la transizione energetica in corso sta portando al passaggio da un sistema energetico basato sulla generazione centralizzata tradizionale a un sistema più decentrato, efficiente sotto il profilo energetico, flessibile e ampiamente basato sulle energie rinnovabili; si compiace pertanto del fatto che vengano riconosciuti il ruolo dei cittadini nella transizione energetica e la necessità di una costante sensibilizzazione, anche attraverso strumenti quali il patto per il clima; ribadisce, a tale proposito, il ruolo cruciale che l’azione locale e regionale svolge nel dialogare con i cittadini e nel promuovere la transizione verde attraverso le buone pratiche in materia di iniziative di tipo partecipativo che hanno dato buoni risultati;

5.

ritiene che l’Unione dell’energia dovrebbe consentire ai cittadini di produrre, consumare, immagazzinare o commerciare le proprie energie rinnovabili, individualmente o collettivamente, di adottare misure di risparmio energetico, di diventare partecipanti attivi al mercato dell’energia attraverso la scelta dei consumatori e di partecipare in modo sicuro e con fiducia alla gestione della domanda; in tale contesto ribadisce il proprio appello (29), e si associa a quello del Parlamento europeo, affinché venga concordata a livello dell’UE un’interpretazione comune pratica della definizione di «prosumatori» (30), attraverso un processo partecipativo guidato dalla Commissione;

6.

sottolinea che gli enti locali e regionali possiedono e gestiscono edifici principalmente allo scopo di svolgere compiti amministrativi e sociali statutari. Gli edifici sono molto più che semplici strumenti per realizzare risparmi energetici. Requisiti rigidi in materia di ristrutturazione energetica imporrebbero pertanto agli enti locali e regionali di adottare costose misure edilizie che non riflettono necessariamente una visione globale di questi edifici e che non sono necessariamente sostenibili a medio e lungo termine. In tale contesto, il Comitato chiede che la direttiva sull’efficienza energetica riconosca e ponga maggiormente l’accento su un uso più efficiente e intelligente degli edifici pubblici esistenti, al fine di aumentare l’efficienza energetica;

7.

accoglie con favore il riferimento esplicito all’esigenza di combattere la povertà energetica e di mobilità attraverso misure di efficientamento energetico e alla conseguente necessità che gli Stati membri sostengano in tal senso il livello locale e regionale; ritiene essenziale, in questo contesto, alleviare i costi iniziali associati a tali misure, in particolare per le famiglie e i gruppi di consumatori vulnerabili;

8.

apprezza il riferimento alla connettività delle zone rurali e remote, dove, nel quadro della transizione verso una mobilità sostenibile, la maggior parte degli abitanti può trovarsi nella condizione di utenti vulnerabili dei trasporti;

9.

sottolinea che la proposta di ridurre dell’1,7 % l’anno il consumo energetico e il consumo finale di energia di tutti gli enti pubblici rappresenterà una sfida enorme per la maggior parte degli Stati membri. Tale riduzione richiederà un ampio sviluppo di capacità in termini di finanziamenti, competenze, orientamenti, dati, relazioni ecc. È necessaria un’applicazione rigorosa delle tecniche e delle pratiche di trasformazione esistenti e nuove. Chiede pertanto che gli enti locali e regionali siano pienamente coinvolti in questo processo, insieme ad altre parti interessate;

10.

propone di rivedere gli obiettivi di consumo energetico per prevedere la possibilità di fissare obiettivi cumulativi di risparmio e consumo di energia anziché requisiti distinti per l’energia finale e primaria. Ciò migliorerà l’efficienza energetica lungo l’intera catena, dalla produzione alla trasmissione, alla distribuzione e all’uso finale;

11.

accoglie con favore la proposta di introdurre requisiti legislativi che prevedono la ristrutturazione, ogni anno, del 3 % del parco immobiliare pubblico, ravvisa l’esigenza di un’ampia creazione di capacità attraverso il sostegno tecnico, finanziario e strategico e lo scambio di buone pratiche, e chiede ulteriori chiarimenti e una definizione delle misure e dei metodi per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici, i fattori di correzione applicabili ai differenti tipi di edifici e alle loro diverse caratteristiche (31), nonché le disposizioni finanziarie a livello locale, regionale e nazionale;

12.

accoglie con favore l’annuncio del Fondo sociale per il clima quale strumento per bilanciare gli effetti negativi sulle famiglie, sulle microimprese, sulle piccole imprese e sugli utenti della mobilità più vulnerabili e garantire uno sviluppo sostenibile sul piano sociale; sottolinea che i finanziamenti attualmente previsti nell’ambito della revisione dell’ETS sono insufficienti ad assicurare una transizione veramente giusta, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di destinare all’FSC entrate al di fuori del sistema ETS per i settori del trasporto stradale e dell’edilizia (ETS II); propone che si inizi a mettere in comune le entrate per l’FSC prima ancora dell’attuazione del sistema ETS II; sottolinea che, qualora i colegislatori decidano di non procedere con l’ETS II come previsto nella proposta della Commissione, l’attuale ETS venga ulteriormente rafforzato per tenere conto dei settori del trasporto stradale e dell’edilizia;

13.

sostiene il principio sancito dalla normativa europea sul clima secondo cui tutti i settori dell’economia devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e verso la riduzione delle emissioni, e il sistema ETS dell’UE potrebbe contribuire in modo significativo se il principio «chi inquina paga» fosse esteso a tutto il settore interessato; in proposito ricorda che il settore dell’edilizia è responsabile del 40 % del consumo di energia; ma avverte altresì che l’introduzione di un sistema per fissare il prezzo del carbonio in tale settore è una misura delicata, che non dovrebbe risolversi in un onere per i territori e per i cittadini più vulnerabili dell’UE;

14.

sottolinea che un prezzo del carbone consistente ma introdotto in modo graduale dovrebbe fornire il segnale necessario alle imprese e trainare la transizione nella maniera più efficiente in termini di costi, e mette in evidenza la necessità di un’efficiente interazione tra il sistema ETS riveduto e il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, eventualmente combinato con altre misure di sostegno dell’UE per garantire un’economia climaticamente neutra e competitiva nelle regioni dell’UE, specialmente di quelle sottoposte a una transizione sostenibile delle loro industrie ad alta intensità di energia. Raccomanda vivamente di ricorrere per quanto possibile a strumenti compatibili con il mercato, compresi gli strumenti finanziari messi a disposizione con il sostegno del quadro finanziario pluriennale e di NextGenerationEU;

15.

sostiene la Commissione nel suo proposito di garantire «la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l’effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica». Chiede che siano realizzati al più presto progressi concreti in questo campo, essendo questo un requisito per un rinnovo completo del parco immobiliare;

16.

invita la Commissione e il Parlamento europeo a istituire un progetto pilota che affronti specificamente la difficile ristrutturazione e l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici storici e/o di particolare importanza. Le regioni o le città che partecipano al progetto pilota fornirebbero un piano dettagliato per la ristrutturazione dell’edificio di particolare importanza, storica o di altro tipo, di loro scelta. Una volta che questo sia stato selezionato per ricevere finanziamenti e una volta completato il progetto di ristrutturazione, i risultati di questo progetto pilota evidenzierebbero ulteriormente l’impegno degli enti locali e regionali a progredire verso un futuro efficiente sotto il profilo energetico, e potrebbero fungere da esempi chiari per altri enti locali e regionali in merito a come ristrutturare complessi edifici storici e/o di particolare importanza nelle regioni e nelle città;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena applicazione delle misure già esistenti nei quadri giuridici per i diversi programmi e strumenti di finanziamento a disposizione delle città e delle regioni. Alla luce degli sforzi aggiuntivi richiesti agli enti locali e regionali in materia di efficienza energetica, è fondamentale che le città e le regioni possano accedere facilmente ai diversi programmi e strumenti di finanziamento. Questa maggiore pressione sugli enti locali e regionali potrebbe, ad esempio, essere presa in considerazione quando si esamina il punteggio di ammissibilità nella valutazione delle domande di finanziamento;

18.

si rammarica della scarsa ambizione di cui la revisione dà prova per quanto riguarda la definizione di obiettivi chiari per gli appalti pubblici verdi e circolari; invita pertanto la Commissione a sviluppare, in cooperazione con gli enti locali e regionali, procedure chiare, comunemente applicabili e dettagliate in materia di efficienza energetica e di sostenibilità negli appalti pubblici al fine di evitare la regola in base alla quale è il prezzo più basso ad avere la priorità;

19.

sottolinea che l’efficienza energetica, nello specifico in relazione alle imprese e in particolare al settore manifatturiero, dovrebbe essere presa in considerazione unitamente al massimale di consumo che si applica maggiormente alle economie domestiche;

20.

rileva che il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento basati su unità di cogenerazione costituisce il modo più efficace per migliorare la qualità dell’aria e aumentare l’efficienza energetica; sostiene pertanto la promozione della cogenerazione di calore ed elettricità e l’impiego efficiente del calore di scarto (compresi i rifiuti urbani), laddove ciò sia inevitabile, in linea con il principio di circolarità; riconosce il potenziale del calore di scarto per integrare le soluzioni gas/rinnovabili, e constata al tempo stesso l’importanza di limitarne le emissioni alla luce del loro contributo al riscaldamento globale. Inoltre, lo sfruttamento del calore di scarto dell’industria, dei centri dati e di altre attività della società dovrebbe costituire una misura complementare, dal momento che non è privo di impatti ambientali e che l’energia rinnovabile è ancora limitata;

21.

accoglie con favore un calendario chiaro per l’introduzione di sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Occorre tuttavia garantire una flessibilità sufficiente, che permetta di adeguare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento alle specificità regionali e locali e alle esigenze del territorio;

22.

riconosce il ruolo delle agenzie locali e regionali per l’energia quale potente strumento per promuovere l’efficienza energetica in tutta l’UE e invita la Commissione europea a sostenere le loro attività attraverso una rete dedicata e fondi dedicati;

23.

concorda con la base giuridica sulla quale la Commissione europea fonda la competenza dell’UE. Ai sensi dell’articolo 194 del TFUE, l’Unione ha competenza per adottare misure volte a promuovere, tra l’altro, l’efficienza energetica. Ritiene pertanto che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, a condizione che sia rispettato il principio delle autonomie locali sancito dall’articolo 4 del TUE e che si tenga conto delle modifiche di cui sopra. Le misure in materia di povertà energetica dovrebbero essere basate sull’articolo 151 del TFUE. Il CdR ritiene legittimo definire un obiettivo di efficienza energetica e perseguirlo a livello europeo. Dal punto di vista della proporzionalità, il giudizio è positivo.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(2)  Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final].

(3)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(4)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(5)  Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final].

(6)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(8)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(9)  COM/2020/562 final.

(10)  Si veda IRP, «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, e UNEP, «Emissions Gap Report», 2019. Queste cifre si riferiscono all’uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell’energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.

(11)  COM(2020) 662 final.

(12)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(13)  COM/2020/562 final.

(14)  Si veda IRP, «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, e UNEP, «Emissions Gap Report», 2019. Queste cifre si riferiscono all’uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell’energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.

(15)  COM(2020) 662 final.

(16)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(17)  https://www.unfpa.org/world-population-trends

(18)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

(19)  https://www.unfpa.org/world-population-trends

(20)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

(21)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(22)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(23)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(24)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(25)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(26)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(27)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(28)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(29)  Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (CDR-2786-2020) (GU C 175 del 7.5.2021, pag. 23).

(30)  Esistono vari tipi di prosumatori: prosumatori residenziali che producono energia elettrica a casa, principalmente mediante pannelli solari fotovoltaici sui loro tetti, cooperative energetiche guidate dai cittadini o associazioni edilizie, prosumatori commerciali la cui attività principale non è la produzione di energia elettrica, e istituzioni pubbliche come scuole o ospedali.

(31)  Caratteristiche degli edifici come l’età, la forma, l’utilizzazione, la progettazione storica o architettonica, la proprietà, la destinazione d’uso, il mercato immobiliare locale, il valore alternativo, i costi di subappalto e gli eventuali interventi di ristrutturazione effettuati in precedenza.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/184


Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

(2022/C 301/16)

Relatore:

Andries GRYFFROY (BE/AE), membro del Parlamento fiammingo

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

[COM(2021) 557]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La Commissione europea, conformemente al principio di sussidiarietà, fornirà orientamenti agli Stati membri e agli enti regionali e locali in merito ad adeguate procedure, e a meccanismi per snellire quelle già esistenti, intese a facilitare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. Tali orientamenti saranno pubblicati entro sei mesi dall’adozione della direttiva 2021/0218 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].

Motivazione

I ritardi nelle procedure di autorizzazione ostacolano l’effettiva realizzazione dei progetti in materia di energie rinnovabili e creano difficoltà per il conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2030.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La produzione di energia da fonti rinnovabili presenta una forte dimensione locale.

È quindi importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell’attuazione delle misure nazionali in materia di clima, garantendo un accesso diretto ai finanziamenti e consentendo di monitorare lo stato di avanzamento delle misure adottate; se del caso, gli Stati membri dovrebbero integrare i contributi locali e regionali nei piani nazionali per l’energia e il clima. È opportuno rivedere di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sostenere gli impegni regionali e locali e un approccio dal basso per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare per garantire una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili di energia: ciò contribuirà non solo al conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE, ma sosterrà anche gli sforzi messi in campo dall’Unione per aumentare la sicurezza di approvvigionamento nel sistema energetico.

Sia i piani regionali e locali in materia di cambiamenti climatici previsti dalla normativa, esistenti o in via di elaborazione, che le reti come il Patto dei sindaci per il clima e l’energia e le pertinenti iniziative dell’UE quali il patto per il clima, la missione 100 città intelligenti e a impatto climatico zero, la rete C40 e altre ancora, facilitano i meccanismi di governance multilivello, svolgono un ruolo essenziale nel rafforzare l’ambizione e l’azione a livello locale, coinvolgendo i cittadini, gli attori locali e i settori coinvolti o interessati dalle politiche in materia di cambiamenti climatici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Le comunità di energia rinnovabile rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere l’impiego diffuso delle fonti rinnovabili di energia e realizzare un sistema energetico decentrato e sicuro, garantendo nel contempo benefici economici e sociali a livello locale.

Le iniziative di autoproduzione (collettiva) e autoconsumo (collettivo) negli edifici e a livello di quartiere dovrebbero essere agevolate riducendo le difficoltà connesse con il rilascio delle autorizzazioni, i fattori che ostacolano l’accesso alla rete, nonché i canoni di rete, e migliorando la diffusione di tecnologie quali l’energia solare termica e quella fotovoltaica, l’energia eolica e quella geotermica.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri effettuano una valutazione degli ostacoli allo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile, come previsto dall’articolo 22 della direttiva modificata (UE) 2018/2001 sulla promozione delle energie rinnovabili (RED II).

La Commissione europea fornirà assistenza agli Stati membri al fine di garantire il recepimento tempestivo della direttiva e la coerenza con i quadri giuridici nazionali, nonché il coinvolgimento degli enti regionali e locali.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) fissa per l’Unione l’obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell’Unione entro il 2030. Nell’ambito del piano per l’obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Occorre pertanto incrementare l’obiettivo di cui all’articolo 3 di tale direttiva.

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa per l’Unione l’obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell’Unione entro il 2030. Nell’ambito del piano per l’obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare almeno al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Occorre pertanto incrementare l’obiettivo di cui all’articolo 3 di tale direttiva.

Per contribuire a una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico e garantire una transizione più rapida ed efficace sotto il profilo dei costi verso l’azzeramento delle emissioni nette, la Commissione presenterà una proposta volta ad aumentare ulteriormente gli obiettivi in materia di emissioni di cui all’articolo 3 della direttiva, previa valutazione d’impatto approfondita, anche riguardo alla dimensione territoriale, in cooperazione con il Comitato europeo delle regioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole, riconosciuta rispettivamente agli articoli 349 e 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richiede un approccio mirato. Questi territori, spesso caratterizzati da sistemi isolati e dipendenza dai combustibili fossili, sono soggetti a maggiori costi di produzione e stoccaggio di energia e necessitano di sostegno per sfruttare il potenziale della produzione locale di energia rinnovabile.

Motivazione

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La Commissione europea, conformemente al principio di sussidiarietà, fornirà orientamenti agli Stati membri e agli enti regionali e locali in merito ad adeguate procedure, e a meccanismi per snellire quelle già esistenti, intese a facilitare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. Tali orientamenti saranno pubblicati entro sei mesi dall’adozione della direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].

Motivazione

Evidente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d’ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L’energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l’elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l’incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l’insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

(5)

Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d’ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L’energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo , o per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i biocarburanti . Un quadro per l’elettrificazione , valido anche per le infrastrutture di approvvigionamento dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei biocarburanti, deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l’incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri , come anche le strategie di importazione coordinate a livello europeo, dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati , oltre che di infrastrutture per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i biocarburanti, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l’insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

Motivazione

Menzionare anche il ruolo che i biocarburanti e le strategie di importazione svolgono ai fini della decarbonizzazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all’integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell’aumentare le energie rinnovabili.

La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili , che può coinvolgere gli enti locali e regionali, può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all’integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata , soprattutto nelle regioni transfrontaliere, determinando risultati non ottimali in termini di rapporto costo/efficacia e di efficienza nell’aumentare le energie rinnovabili.

I progetti di reti intelligenti nelle regioni frontaliere, compresi gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a media tensione, possono apportare un elevato valore aggiunto all’approccio transfrontaliero in quanto consentono un maggior grado di ottimizzazione delle risorse, di connettività, di flessibilità e di resilienza dei sistemi dell’energia elettrica, garantendo benefici più ampi a livello di società nelle comunità locali coinvolte e contribuendo altresì alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l’attuazione di un progetto pilota. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell’ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l’attuazione di progetti pilota , oltre a quelli previsti nel quadro della RTE-E, di cui uno in una regione transfrontaliera . Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell’ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In un sistema energetico integrato e decentrato, gli enti locali e regionali svolgono un ruolo molto importante. La Commissione sostiene tali enti  — anche quelli nei territori insulari  — nelle attività transfrontaliere, assistendoli nella creazione di meccanismi di cooperazione, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Una più stretta cooperazione tra l’UE e gli Stati membri e un aumento degli investimenti in RSI, ad esempio per la promozione delle missioni dell’UE, apporteranno un significativo valore aggiunto, necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva in tutta l’UE.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

I meccanismi di finanziamento europei, quali il meccanismo per collegare l’Europa e il Fondo per l’innovazione, finanziano anche progetti di cooperazione transfrontaliera su piccola scala e l’interconnessione transfrontaliera tra Stati membri e regioni.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Sono necessari dati e informazioni accurati per garantire il passaggio a un sistema energetico basato sulle tecnologie per le rinnovabili a livello nazionale, regionale e locale. Questi dati possono essere ottenuti attraverso fonti diverse, che vanno dai dispositivi intelligenti fino ai sistemi di osservazione della Terra come Copernicus.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell’Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all’energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.

La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell’Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri , o i rispettivi enti regionali e locali competenti, dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto assicurare una definizione congiunta e destinare lo spazio adeguato, nei rispettivi piani sulla gestione dello spazio marittimo, ai fini della quantità di produzione di energia rinnovabile offshore , comprese le relative infrastrutture, per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2050. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale e della protezione della biodiversità , dell’adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con sistemi di stoccaggio e linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all’energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l’aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d’impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l’ulteriore penetrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.

I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso comunitario e quelle per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l’aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d’impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l’ulteriore penetrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l’industria chimica. L’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell’inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l’industria chimica , per i quali tali combustibili rappresentano spesso l’unica opzione per decarbonizzare e nei quali il loro uso si dimostra altamente efficace al fine di evitare emissioni di gas a effetto serra . L’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell’inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

Motivazione

Da un punto di vista intersettoriale, l’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica — come l’idrogeno rinnovabile — quali materie prime nell’industria siderurgica o chimica, riveste una particolare importanza per la decarbonizzazione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel settore dei trasporti dell’Unione, l’uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l’altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l’innovazione, la crescita e l’occupazione nell’economia dell’Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l’obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall’Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell’Unione. La classificazione dell’obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l’innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l’energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull’energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l’introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo — FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

Nel settore dei trasporti dell’Unione, l’uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l’altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l’innovazione, la crescita e l’occupazione nell’economia dell’Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l’obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall’Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell’Unione. La classificazione dell’obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l’innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l’energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull’energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l’introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto e nelle regioni difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo — FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

Motivazione

Evidente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all’efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull’energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi specificamente all’energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti .

L’elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all’efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull’energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi all’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica .

Motivazione

Il principio di addizionalità colpisce in modo sproporzionato i paesi che dispongono già di una percentuale elevata di energia elettrica da fonti rinnovabili nel proprio sistema energetico. Inoltre, il principio di addizionalità e quello di correlazione rendono più complicata la giustificazione commerciale (già difficile) dell’elettrolisi e della diffusione dell’idrogeno verde.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall’energia elettrica , che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti, dovrebbero essere estese a tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall’energia elettrica dovrebbero riguardare tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

Motivazione

La diffusione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica dovrebbe essere indipendente dall’utilizzo finale dell’energia e dovrebbe riguardare tutti i settori.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d’uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all’approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l’approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all’energia prodotta a partire da combustibili fossili.

La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d’uso dei terreni.

Tali criteri di sostenibilità dovrebbero essere mantenuti, insieme alla legislazione nazionale, per tenere conto delle diverse condizioni nazionali e regionali.

Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all’approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l’approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1)

all’articolo 2, il secondo comma è così modificato:

1)

all’articolo 2, il secondo comma è così modificato:

 

 

a)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

« 16)

“comunità di energia rinnovabile”: soggetto giuridico

a)

che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b)

i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c)

il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;»

 

a)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

«36)

“combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;

 

b)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

«36)

“combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico — compresa la materia prima originaria  — proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;

 

b)

il punto 47 è sostituito dal seguente:

«47)

“valore standard”: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;»;

 

c)

il punto 47 è sostituito dal seguente:

«47)

“valore standard”: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;».

Motivazione

Anche gli enti regionali possono contribuire notevolmente alla produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili.

L’attuale formulazione della definizione di cui al punto 36 potrebbe far rientrare in questa tipologia anche i combustibili prodotti a partire da materie prime non rinnovabili (petrolio, gas naturale ecc.) che sono sintetizzati tramite l’apporto di energia rinnovabile (energia termica o elettrica da fonti rinnovabili). Si propone di modificare la formulazione in modo da evitare che i combustibili prodotti a partire dal petrolio, dal gas naturale e da altri carburanti di origine fossile siano contabilizzati in questa tipologia. Si ritiene che la ratio sottesa agli articoli che fanno riferimento a questa definizione non sia quella di contabilizzare tra le fonti rinnovabili i combustibili che sono prodotti a partire da materie prime non rinnovabili.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

14 septdecies )

«batteria per uso comunitario»: batteria ricaricabile autonoma di capacità nominale superiore a 50 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente residenziale, commerciale o industriale ed è di proprietà di consumatori di energia rinnovabile autoprodotta che agiscono congiuntamente o di una comunità di energia rinnovabile;

14 octodecie s)

«progetto comune»: qualsiasi impresa comune transnazionale, di natura giuridica, tecnica o finanziaria, costituita tra regioni, enti locali o Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non sarebbe possibile senza tale cooperazione;

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l’energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell’uso a cascata di cui al terzo comma.

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l’energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell’uso a cascata di cui al terzo comma.

 

Nell’ambito delle misure di cui al primo comma:

 

Nell’ambito delle misure di cui al primo comma:

 

a)

gli Stati membri non concedono alcun sostegno per

 

a)

gli Stati membri non concedono alcun sostegno per

 

 

i)

l’uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

ii)

la produzione di energia rinnovabile mediante l’incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;

 

 

i)

l’uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

ii)

la produzione di energia rinnovabile mediante l’incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE.

 

[…]

 

[…]

 

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 35 sulle modalità di applicazione del principio dell’uso a cascata per la biomassa, in particolare su come ridurre al minimo l’uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali. ».

 

L’energia generata dai rifiuti domestici e industriali negli impianti di termovalorizzazione è considerata energia prodotta a partire da rifiuti, a condizione che i rifiuti siano stati oggetto di raccolta, cernita e recupero dei materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti. ».

Motivazione

Nuovo paragrafo relativo all’energia generata dai rifiuti domestici e industriali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«4 bis.   Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.»

«4 bis.   Gli Stati membri istituiscono un quadro, che comprenderà regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di carburanti derivanti da carbonio riciclato . Tale quadro è istituito al più tardi entro due anni dall’adozione della direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)]. »

Motivazione

Analogamente ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, per i carburanti derivanti da carbonio riciclato sarà necessario che la corrispondente quota di energia rinnovabile sia prodotta in modo duraturo. Rafforzare i modelli di economia circolare che consentono la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, assicurando nel contempo un notevole abbassamento delle emissioni di gas a effetto serra, svolge un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi climatici.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) e b)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’articolo 9 è così modificato:

l’articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l’istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell’ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.»;

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro o regione concorda l’istituzione di più di un progetto comune con uno o più Stati membri o regioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti comuni non corrispondono ai progetti di interesse comune già adottati nell’ambito del quadro transeuropeo. Tale cooperazione può coinvolgere enti locali e regionali e operatori privati. L’accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell’ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo :

« 7 bis .   Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell’importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 7.     Gli enti locali e regionali che partecipano a progetti transfrontalieri, comprese le strutture comuni come le euroregioni e i GECT, sono ammissibili al sostegno finanziario e all’assistenza tecnica;»

«8.    Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare , previa consultazione delle autorità locali e regionali delle altre parti interessate, per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle competenze, delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell’importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999;»

«9.     Gli Stati membri e le regioni frontaliere possono inoltre cooperare a progetti comuni per la produzione di energia rinnovabile e soluzioni di stoccaggio .»;

Motivazione

In un sistema energetico integrato e decentrato, i livelli locali e regionali svolgono un ruolo molto importante. La cooperazione con tali livelli di governo è quindi fondamentale per la buona riuscita di questi progetti. La Commissione dovrebbe sostenere gli enti locali e regionali nelle attività transfrontaliere.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 6, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici, in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e in quelli da ristrutturare , in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«[…] Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori — che può essere basato sulle stime di vendita — relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato. […]»

«[…] Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri , o i rispettivi enti regionali e locali competenti, promuovono programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili , alle tecnologie di stoccaggio e alle soluzioni innovative più recenti nel settore , basate su infrastrutture di ultima generazione . Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori — che può essere basato sulle stime di vendita — relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato. […]»

Motivazione

La formazione dovrebbe riguardare le tecnologie più avanzate per evitare che essa sia concentrata su sistemi meno efficienti sotto il profilo energetico. L’UE ha competenze limitate in materia di istruzione, e i programmi di formazione sono gestiti anche a livello regionale e locale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 9

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’Unione fissato all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un’infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell’ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica.

In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’Unione fissato all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un’infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell’ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi , carburanti derivanti da carbonio riciclato, e calore e freddo di scarto, in combinazione con le pompe di calore e lo stoccaggio di energia termica.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«1.   Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ma a intervalli temporali non superiori all’ora, con previsioni ove disponibili . Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell’energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell’energia nell’edilizia.

«1.   Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e con la risoluzione temporale ritenuta opportuna dagli Stati membri al fine di incoraggiare la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili . Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell’energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell’energia nell’edilizia.

2.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell’energia nell’edilizia e partecipanti al mercato dell’energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

2.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali , per uso comunitario e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell’energia nell’edilizia e partecipanti al mercato dell’energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull’omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell’energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli elettrici.

Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull’omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli e di navi mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli e di navi elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell’energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli e delle navi elettrici.

3.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell’autorità di regolamentazione, funzionalità di ricarica bidirezionale.

3.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell’autorità di regolamentazione, funzionalità di ricarica bidirezionale.

4.   Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici ai mercati dell’energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.»;

4.   Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico , quelle per uso comunitario e i veicoli elettrici , compresi autocarri e navi, ai mercati dell’energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.»;

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico; le navi offrono una maggiore flessibilità e non dovrebbero essere lasciate fuori da questo mercato.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il paragrafo 6 è così modificato:

«Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera. Tale possibilità può comprendere una connessione fisica transfrontaliera diretta finalizzata agli scambi di energia elettrica tra le suddette comunità.».

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.

1.   Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e gli enti locali, si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.

Essi includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l’incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Essi , in coordinamento con le regioni e gli enti locali, includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l’incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e le città, si adoperano per assicurare che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell’idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l’idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;

a)

per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell’idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l’idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;

b)

per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell’industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;

b)

per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio consumati nel settore dell’industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto.

c)

per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all’allegato III.

c)

per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all’allegato III.

2.   Gli Stati membri assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE (3) o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.»;

2.   Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e gli enti locali, assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE (4) o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.»;

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti negli sforzi tesi a garantire l’efficace applicazione della direttiva riveduta, come anche nella definizione dei piani e degli obiettivi nazionali, e i loro contributi dovrebbero essere tenuti in considerazione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 12, lettera d)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«4.   Per conseguire l’aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:

«4.   Per conseguire l’aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:

a)

l’integrazione fisica dell’energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

a)

l’integrazione fisica dell’energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

b)

l’installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l’utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

b)

l’installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l’utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

c)

misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d’installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;

c)

misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d’installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;

d)

sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

d)

sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali , regionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

e)

creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;

e)

creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;

f)

promozione di accordi per l’acquisto di calore per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;

f)

promozione di accordi per l’acquisto di calore e freddo per consumatori aziendali , comprese le PMI, e piccoli consumatori collettivi;

g)

piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

g)

piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

h)

obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;

h)

obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;

i)

altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.

i)

promozione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili installati a livello di comunità di energia rinnovabile;

 

j)

altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.

Nell’adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»;

Nell’adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili e microimprese e piccole imprese vulnerabili , che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»;

Motivazione

Aggiungere il livello regionale e adeguare i criteri di povertà energetica definiti dal Fondo sociale per il clima. Le comunità di energia rinnovabile possono ottenere notevoli vantaggi a livello ambientale associando il riscaldamento e/o il raffrescamento ai sistemi elettrici.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 13, lettera e)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 24, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell’energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l’accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l’uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

Gli Stati membri , o i rispettivi enti regionali e locali competenti, istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell’energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l’accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l’uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative. La valutazione prende in considerazione in via prioritaria le alternative per lo sviluppo della rete che sono conformi al principio « l’efficienza energetica al primo posto ».

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell’infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell’infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell’energia elettrica.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell’energia elettrica.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

Gli Stati membri si coordinano con le regioni e gli enti locali per agevolare l’attuazione di tale quadro e il suo successivo funzionamento.

Motivazione

Ai fini di un’agevole attuazione della direttiva, i livelli locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nell’intero processo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 14, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all’obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile e di idrogeno a basse emissioni di carbonio  — quest’ultimo con un meccanismo differente  — al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche , energia da fonti rinnovabili, idrogeno a basse emissioni di carbonio o combustibili rinnovabili di origine non biologica ottenuti dall’idrogeno, ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all’obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.

Motivazione

Bisognerebbe tenere conto dell’accelerazione nello sviluppo di nuove forme di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera a), punto ii)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

ii)

per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3;

ii)

per i combustibili rinnovabili di origine non biologica , l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ottenuti dall’idrogeno nonché i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3;

Motivazione

Inserire anche in questo paragrafo il riferimento all’idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera d)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

la riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra derivante dall’uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall’uso di biocarburanti, biogas ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.

d)

la riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra derivante dall’uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall’uso di biocarburanti, biogas , combustibili rinnovabili di origine non biologica, idrogeno a basse emissioni di carbonio, carburanti derivanti da carbonio riciclato ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera b), lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

il paragrafo 3 è così modificato:

d)

il paragrafo 3 è così modificato:

 

i)

il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

 

i)

il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

 

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando l’energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno in questione.»;

 

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando l’energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno in questione.»;

 

iii)

al quinto comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Tuttavia, l’energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l’impianto:»;

 

iii)

il quinto comma, comprese le lettere a) e b), è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l’energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l’impianto non sia collegato alla rete oppure, se è collegato alla rete, che sia possibile fornire la prova che l’energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete. »;

iv)

il sesto comma è sostituito dal seguente: « L’energia elettrica prelevata dalla rete può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile, a condizione che sia stata prodotta esclusivamente a partire da fonti rinnovabili, come confermato da garanzie di origine.»;

v)

il settimo comma è soppresso.

Motivazione

Il principio di addizionalità e quello di correlazione rendono più complicata la giustificazione commerciale (già difficile) dell’elettrolisi e della diffusione dell’idrogeno verde. Il sostegno pubblico alla produzione di idrogeno verde dovrebbe essere possibile anche siglando un contratto con un parco solare o eolico esistente, ad esempio mediante garanzie di origine.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettera a)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’articolo 29 è così modificato:

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

 

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 15 bis, paragrafo 1, all’articolo 22 bis, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;»;

 

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 15 bis, paragrafo 1, all’articolo 22 bis, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;»;

 

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

 

 

 

– a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5 MW,

– b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW,

– c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:

 

 

 

i)

oltre 200 m3 di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 oC e pressione atmosferica di 1 bar);

ii)

se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;»

iii)

dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:

 

 

« Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.»;

 

Motivazione

L’emendamento è inteso a ripristinare parte del testo della direttiva (UE) 2018/2001 che è attualmente in vigore ed è stata adottata appena tre anni fa (ma non è ancora stata recepita da tutti gli Stati membri).

Una legislazione instabile produrrebbe l’effetto di frenare gli investimenti e ostacolerebbe lo sviluppo del mercato.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettere e) e f)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

e)

al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l’obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l’impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

e)

al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l’obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l’impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

f)

al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l’obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l’impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

f)

al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l’obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l’impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

Motivazione

Le prove di campo di lungo periodo realizzate dalla silvicoltura nordica mostrano che è possibile effettuare la raccolta parziale di ceppi e radici senza danneggiare la biodiversità. Occorre tenere conto delle condizioni locali e regionali per quanto riguarda le conseguenze ecologiche delle diverse strategie di gestione forestale.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettera g)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

g)

al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d)

al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti fino al 31 dicembre 2025 e all’80 % dal 1o gennaio 2026.»;

 

Motivazione

Le disposizioni della RED II si applicano agli impianti che vengono messi in funzione fino al 31 dicembre 2025.

L’introduzione di nuovi criteri più rigorosi (con valenza retroattiva) per gli impianti esistenti comprometterebbe la stabilità del quadro giuridico e degli investimenti, con ripercussioni particolarmente negative per le zone rurali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 19

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 bis, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

L’energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato e da idrogeno a basse emissioni di carbonio può essere contabilizzata ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 1, all’articolo 22 bis, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

Motivazione

La Commissione europea pone un forte accento sul fatto che la tecnologia di cattura e utilizzo del carbonio svolgerà un ruolo importante nella decarbonizzazione dell’industria, per cui dovrebbe anche creare un mercato per i combustibili che ne derivano.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione assicura l’istituzione di una banca dati dell’Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

1.   La Commissione assicura l’istituzione di una banca dati dell’Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

2.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l’obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell’Unione. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull’eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

2.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l’obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le materie prime utilizzate e la relativa origine, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell’Unione. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull’eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l’intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l’ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell’Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l’intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 , soltanto in casi strettamente eccezionali, al fine di estendere ulteriormente l’ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell’Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l’obbligo di inserire nella banca dati dell’Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l’obbligo di inserire nella banca dati dell’Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

3.   Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell’Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

3.   Gli Stati membri e gli enti regionali hanno accesso alla banca dati dell’Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4.   Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.

4.   Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali.

Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.»;

Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.»;

 

6.     La banca dati dell’Unione raccoglierà i dati e ne consentirà la visualizzazione disaggregata a livello regionale.

Motivazione

La granularità dei dati può migliorare la tracciabilità e la comprensione del flusso dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Gli atti delegati possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Modifiche della direttiva 98/70/CE

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

“fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all’articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

9.

“biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all’articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;»;

b)

I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

“fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all’articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

9.

“biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all’articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;

10.

idrogeno a basse emissioni di carbonio : idrogeno a base fossile con cattura e stoccaggio del carbonio o idrogeno basato sull’elettricità, in cui tale idrogeno realizza una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 73,4  % e comporta emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita inferiori a 3 tCO2eq/tH2 rispetto a un carburante fossile di riferimento pari a 94 g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2). Il tenore di carbonio dell’idrogeno ottenuto con energia elettrica è determinato dall’unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l’elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l’elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete; ».

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

sottolinea che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha reso forte ed evidente come mai prima d’ora l’urgente necessità di una transizione energetica e di una sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

2.

accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che scaturisce dalle ambizioni generali dell’UE di diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050;

3.

è favorevole a rafforzare l’obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2030 e a che contribuiscano ad esso tutti i settori; sottolinea che un’espansione massiccia e rapida delle energie rinnovabili, unitamente a una maggiore sovranità ed efficienza energetica, è essenziale per conseguire gli obiettivi climatici dell’UE e rafforzare l’accessibilità economica e la sicurezza dell’approvvigionamento del suo sistema energetico;

4.

raccomanda nondimeno di affrontare l’obiettivo delle energie rinnovabili con un approccio flessibile ed equilibrato, che incoraggi il costante sviluppo delle tecnologie, offra certezze agli investitori e nel contempo salvaguardi la competitività dell’UE e garantisca una transizione sostenibile e giusta;

5.

sottolinea che è di capitale importanza garantire la coerenza tra i testi legislativi proposti nell’ambito del pacchetto «Pronti per il 55 %» e il rispetto del principio «l’efficienza energetica al primo posto» come anche della neutralità tecnologica, al fine di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 nel modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi;

6.

insiste sulla necessità che gli Stati membri recepiscano la RED II nello spirito previsto dal documento;

Sussidiarietà e valutazione d’impatto

7.

accoglie con favore il fatto che le proposte legislative siano accompagnate da una griglia di valutazione della sussidiarietà, come raccomandato dal CdR; nel contempo, però, condivide le osservazioni formulate dal comitato per il controllo normativo prima della pubblicazione della proposta, in particolare riguardo alla necessità di affrontare in modo sistematico le questioni di sussidiarietà e proporzionalità e presentare meglio l’impatto delle misure proposte — compresi i criteri di sostenibilità delle bioenergie — in tutti gli Stati membri e le rispettive regioni;

8.

sottolinea che le competenze degli enti locali e regionali non sono omogenee tra gli Stati membri, e che le decisioni dovrebbero essere adottate al livello di governance che fornisce la soluzione più efficace; si impegna a monitorare l’attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché l’impatto territoriale della normativa proposta, al fine di garantire il successo nella realizzazione degli obiettivi climatici nel modo più sostenibile ed efficiente sotto il profilo dei costi;

9.

insiste sull’importanza che l’Unione tenga conto delle disparità regionali esistenti e delle specificità di ciascuna regione e sostenga soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi e delle risorse, garantendo nel contempo che i costi dell’energia continuino ad essere accessibili per i cittadini e le imprese;

10.

sottolinea che, in molti casi, la produzione di energia rinnovabile ha luogo a livello locale e regionale e dipende da PMI regionali; invita gli Stati membri a coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nella definizione e nell’attuazione delle misure nazionali in materia di clima, per esempio attraverso i contributi determinati a livello locale e regionale (LRDC) a integrazione di quelli determinati a livello nazionale (NDC) ai sensi dell’accordo di Parigi;

Comunità di energia rinnovabile

11.

deplora la decisione di non modificare l’articolo sulle comunità di energia rinnovabile alla luce degli insegnamenti tratti dall’attuale recepimento e della mancanza di nuove disposizioni volte a facilitare il rilascio dei permessi, a ridurre le difficoltà amministrative e gli altri fattori che ostacolano l’accesso alla rete, nonché a migliorare la diffusione di tecnologie quali l’energia solare termica e fotovoltaica, l’energia idroelettrica e quelle eolica e geotermica;

12.

sottolinea la necessità di tener conto e beneficiare pienamente dei contributi dei «prosumatori», delle comunità di energia rinnovabile e delle innovazioni tecnologiche atte a consentire, ad esempio, lo stoccaggio energetico, la gestione attiva della domanda, le microreti (eventualmente transfrontaliere) e la mobilità elettrica;

13.

mette in rilievo l’importanza della rete elettrica a bassa e media tensione, dove occorre creare l’infrastruttura necessaria affinché una moltitudine di nuovi produttori decentrati immetta energia elettrica nel sistema; fa osservare che è altresì necessario collegare nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; e invita la Commissione a fornire un quadro per l’aggregazione di diversi progetti di minore entità, in modo da consentire loro di soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente. La flessibilità sotto questo aspetto è molto importante affinché gli enti locali e regionali possano avviare determinati progetti aggregati ed eventualmente ottenere finanziamenti per questi loro sforzi;

14.

sottolinea che i sistemi di stoccaggio negli impianti per uso comunitario si dimostrano più sicuri nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelli per uso domestico;

Cooperazione transfrontaliera

15.

accoglie con favore la proposta di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e di promuovere la cooperazione regionale e locale in materia di energia da fonti rinnovabili per migliorare le sinergie sul mercato dell’energia; sottolinea il ruolo guida delle regioni nell’aumento della produzione di energia eolica offshore e di energia oceanica;

16.

riafferma l’importanza di promuovere e sostenere progetti di cooperazione transfrontaliera (quali i progetti di interesse comune) tra gli enti locali e regionali per garantire un sistema energetico efficace in termini di costi, integrato, decarbonizzato e decentrato; e al riguardo sottolinea inoltre l’importanza dell’interconnettività per la stabilizzazione della rete, in considerazione della variabilità delle fonti di energia rinnovabili e delle pressioni ambientali prodotte dai cambiamenti climatici, che incidono sulla funzionalità delle infrastrutture elettriche;

17.

mette in risalto la necessità di fornire assistenza finanziaria e tecnica agli enti locali e regionali per rafforzarne la capacità di attrarre e mobilitare gli investimenti;

Bioenergia

18.

ritiene che la produzione sostenibile di biomassa sia necessaria per garantire la protezione dell’ambiente e della biodiversità; sottolinea tuttavia che l’introduzione di nuovi e più rigorosi criteri applicabili a tutti gli impianti esistenti di cogenerazione su piccola scala basati sulla biomassa comprometterebbe la stabilità del quadro giuridico e avrebbe un enorme impatto sociale sui consumatori vulnerabili, in particolare nelle zone rurali, nonché sulle imprese, i cui impianti esistenti e i cui investimenti previsti non possono essere trascurati;

19.

osserva che, abbassando da 20 a 5 MW la soglia oltre cui scattano gli obblighi di comunicazione si introdurrebbe un considerevole onere amministrativo supplementare per molti impianti energetici di medie dimensioni, e chiede che i criteri di sostenibilità esistenti, previsti dalla direttiva RED siano mantenuti, insieme alla legislazione nazionale, in modo da tener conto delle diverse condizioni nazionali e regionali; è opportuno introdurre nuovi requisiti soltanto se le valutazioni mostrano che quelli vigenti comportano rischi ambientali tali da giustificare un approccio più rigoroso;

20.

chiede di sfruttare il potenziale della produzione di biometano in Europa quale modo per diversificare e ridurre in tempi rapidi la dipendenza dell’UE dal gas russo, rafforzando nel contempo l’ambizione in materia di obiettivi climatici; appoggia l’obiettivo di arrivare a una produzione di 35 miliardi di m3 di biometano all’interno dell’UE entro il 2030, come proposto nel piano REPowerEU;

Economia circolare e uso efficiente delle risorse

21.

si rammarica che non vi sia alcun riferimento agli appalti pubblici verdi e circolari come strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per promuovere le energie rinnovabili in relazione ai beni e ai servizi connessi all’energia;

22.

sottolinea che, per rendere più efficiente l’uso delle risorse in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, i combustibili rinnovabili e i combustibili derivanti da carbonio riciclato possono, nel breve periodo e nel rispetto di criteri di sostenibilità, costituire un combustibile di transizione e contribuire alla decarbonizzazione dell’economia, compreso il settore dei trasporti;

23.

auspica un’azione coordinata tra i costruttori di veicoli alimentati da combustibili alternativi, i produttori di combustibili alternativi e i fornitori di infrastrutture di rifornimento, al fine di garantire la decarbonizzazione del settore dei trasporti;

Riscaldamento e raffrescamento

24.

invoca il rispetto del principio di sussidiarietà in materia di riscaldamento e raffrescamento;

25.

sostiene l’obiettivo di accrescere la quota di energie rinnovabili e di calore di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, nonché nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento. Ritiene tuttavia necessario riformulare gli obiettivi per combinare il calore di scarto e le energie rinnovabili su un piano di parità, anziché stabilire obiettivi distinti. Il recupero del calore di scarto dall’industria, dai centri di dati ecc. dovrebbe essere un’attività da preferire, quand’è possibile, e non da discriminare, se si vuole raggiungere una quota prestabilita di energie rinnovabili;

26.

sottolinea che il miglioramento delle competenze attraverso programmi di formazione, destinati a installatori e progettisti, in materia di tecnologie nel campo delle rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento e lo stoccaggio dovrebbe essere garantito dalle autorità competenti degli Stati membri; dovrebbero essere intraprese azioni mirate nel quadro del piano REPowerEU in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Povertà energetica

27.

deplora che non si promuova l’uso delle energie rinnovabili come strumento per combattere la povertà energetica tra le famiglie vulnerabili, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità;

28.

osserva che la strategia dell’UE volta a diversificare il suo approvvigionamento di energia da fonti fossili sembra essere insufficiente; esorta pertanto l’Unione e gli Stati membri a rafforzare gli investimenti nelle fonti di energia e sottolinea l’importanza della produzione energetica locale al fine di ridurre la dipendenza da paesi terzi per l’importazione di combustibili fossili e l’entità e volatilità dei prezzi che ne derivano, in linea con la filosofia alla base del piano REPowerEU;

29.

chiede un insieme coerente di misure e investimenti, sostenuto da un forte impegno congiunto a tutti i livelli per eradicare la povertà energetica nel cammino verso un continente giusto e a impatto climatico zero entro il 2050, prendendo le mosse dalle iniziative quali il Patto dei sindaci e il polo di consulenza sulla povertà energetica;

Idrogeno e molecole verdi

30.

sottolinea il ruolo chiave delle «molecole verdi» nella transizione energetica, e accoglie con favore la raccolta di ulteriori prove scientifiche del ruolo di tali molecole e di quello di altri nuovi vettori sostenibili;

31.

sottolinea l’importanza dell’idrogeno «verde» nei settori in cui l’idrogeno è utilizzato come materia prima o in cui le misure di efficientamento energetico e l’elettrificazione diretta non sono soluzioni praticabili, ferme restando le grandi opportunità di innovazione, creazione di valore e occupazione in molte regioni europee;

32.

osserva che l’importazione di una quota significativa di idrogeno verde sarà ancora necessaria nel breve periodo per compensare la sua limitata produzione all’interno dell’UE;

33.

sottolinea l’importanza dei requisiti in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), proposti nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e già invocati nel parere del CdR sul tema Verso una tabella di marcia per l’idrogeno pulito (CdR 549/2020) (5), ai fini della diffusione dell’idrogeno verde sul mercato nel quadro della strategia dell’UE per l’idrogeno; appoggia pertanto la prevista certificazione dell’idrogeno verde, i nuovi sotto-obiettivi per gli RFNBO nei trasporti e nell’industria e la prevista etichettatura dei prodotti industriali — come l’acciaio verde — realizzati impiegando energia da fonti rinnovabili e RFNBO;

34.

ricorda che l’idrogeno verde dovrebbe costituire la priorità e che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio potrebbe essere utilizzato a fini di decarbonizzazione come soluzione transitoria a breve termine, fino a quando l’idrogeno verde non potrà svolgere da solo questo ruolo; invita pertanto le istituzioni dell’UE, gli Stati membri e l’industria ad ampliare la capacità di produzione di energia elettrica e idrogeno da fonti rinnovabili;

35.

chiede alla Commissione di riconsiderare l’atto delegato che prevede di adottare sui combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotti sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 al fine di garantirne l’allineamento con la revisione in esame;

Energia solare

36.

accoglie con favore l’annuncio dell’imminente avvio della strategia dell’UE in materia di energia solare. Essa dovrebbe prevedere obiettivi e misure concrete volte ad accelerare la diffusione della produzione e dell’impiego dell’energia solare, oltre che a sostenere i nuovi requisiti di cui all’articolo 15 bis della direttiva sulle energie rinnovabili in merito all’utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia e alla lotta contro la povertà energetica, e dovrebbe contribuire alla creazione di un sistema di energia solare competitivo;

Energia offshore

37.

sostiene fermamente il nuovo obiettivo per la pianificazione congiunta dell’energia offshore proposto nella direttiva sulle energie rinnovabili, obiettivi e misure per la pianificazione integrata delle reti interconnesse degli Stati membri che si affacciano su bacini marittimi; e sottolinea che l’ulteriore sviluppo dell’energia offshore richiede una maggiore armonizzazione dei quadri normativi a livello UE, in particolare per quanto riguarda le gare d’appalto, la regolamentazione dei mercati, gli aspetti tecnici e la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di conseguire la cooperazione auspicata tra gli Stati membri e tra le regioni;

38.

accoglie con favore il recente pacchetto della Commissione europea sull’idrogeno e il gas decarbonizzato e le norme che promuovono l’utilizzo dei gasdotti esistenti per il trasporto di altre molecole verdi sotto forma di miscele nonché la ristrutturazione dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture gasiere per il trasporto dell’idrogeno; appoggia l’introduzione di un quadro per gli investimenti nello sviluppo di un mercato dell’idrogeno rinnovabile e di progetti sicuri dal punto di vista ambientale ed economicamente sostenibili in materia di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS);

39.

dato il potenziale impatto del regolamento in esame sugli enti locali e regionali, sottolinea l’importanza di essere informato dai colegislatori su tutte le modifiche apportate alla proposta iniziale in ogni fase della procedura legislativa, compresi i negoziati di trilogo, in linea con il principio di leale cooperazione, in modo da poter esercitare correttamente le proprie prerogative previste dal trattato (articolo 91 del TFUE).

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(2)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(3)  2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(4)  2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(5)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 41.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/221


Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del regolamento LULUCF e del regolamento sulla condivisione degli sforzi

(2022/C 301/17)

Relatrice:

Åsa ÅGREN WIKSTRÖM (SE/PPE), consigliera della contea del Västerbotten

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l’impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

COM(2021) 554

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

COM(2021) 555

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l’impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

COM(2021) 554 final

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(7)

La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull’intensificare l’ambizione climatica dell’Europa per il 2030, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell’agricoltura diverse dalla CO2 con gli assorbimenti netti del settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un’attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell’Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l’obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

Soppresso

Motivazione

La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.

Emendamento 2

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(8 bis )

Le terre coltivate, i prati e le zone umide sono attualmente responsabili di emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione, ma possono diventare una fonte di assorbimento netto di gas a effetto serra, in particolare attraverso il ripristino delle zone umide e delle torbiere.

Emendamento 3

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per aumentare l’assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. […] […] Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l’uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l’economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l’assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. […]

Per aumentare l’assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli, nelle foreste di cui si occupano e nei prodotti di stoccaggio del carbonio . […] […] Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l’uso di prodotti legnosi durevoli e la sostituzione di materiali fossili o ad alta intensità di carbonio , nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l’economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio , comprese nuove soluzioni innovative e la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio . Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire stime sul potenziale di mitigazione riconducibile alla sostituzione di materiali fossili o ad alta intensità di carbonio con il legno. I modelli imprenditoriali emergenti, lo sviluppo ulteriore della bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio, le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l’assorbimento e gli investimenti a lungo termine nella bioeconomia contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. […]

Motivazione

Occorre tenere pienamente conto dell’impatto climatico dei bioprodotti innovativi. Dovrebbero essere incluse tutte le categorie pertinenti, quali pasta di legno, carta, cartone, impiallacciatura, pannelli di fibre, pannelli di particelle, assi, legno ingegnerizzato, tessili, compositi, lignina, sostanze chimiche, biochar e altri prodotti biogenici al carbonio.

L’obiettivo climatico dell’UE è la neutralità in termini di emissioni di carbonio, con il sostanziale azzeramento delle emissioni di combustibili fossili entro il 2050. Accademici e soggetti che elaborano modelli (ad esempio le Nazioni Unite e il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico — IPCC) concordano nel ritenere che, in assenza di assorbimenti di carbonio basati sulla tecnologia, è improbabile che saremo in grado di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) è il processo di estrazione della bioenergia dalla biomassa con cattura e stoccaggio del carbonio, che rimuove quest’ultimo dall’atmosfera.

È logico includere la BECCS nel regolamento perché le emissioni biogeniche provengono da fonti rinnovabili coltivate nel terreno. Il ricorso allo stesso quadro di contabilizzazione per tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio, le emissioni e gli assorbimenti di carbonio provenienti da questo settore contribuirà a evitare una doppia contabilizzazione.

Emendamento 4

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(11 bis )

Poiché la gestione sostenibile delle foreste migliora il sequestro del carbonio e contrasta l’invecchiamento delle foreste e le catastrofi naturali, due dei fattori che hanno contribuito alla riduzione degli assorbimenti di carbonio nel suolo negli ultimi anni, il presente regolamento dovrebbe incoraggiare, in tutti i tipi di foreste nell’UE, le pratiche di gestione sostenibile delle foreste che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, come indicato nella strategia forestale dell’UE per il 2030.

Motivazione

Limitare eccessivamente le possibilità di una gestione attiva delle foreste renderebbe le foreste più vulnerabili a danni quali incendi e infestazioni di parassiti e ridurrebbe il potenziale delle foreste in termini di sequestro a lungo termine del carbonio.

Emendamento 5

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

e)

l’impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell’Unione entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura , anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 .

e)

l’impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell’Unione entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Motivazione

Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.

Emendamento 6

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori:

2.   Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 in poi nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori:

Motivazione

Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.

Emendamento 7

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.     Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell’allegato I, sezione A, comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

a)

fermentazione enterica;

b)

gestione del letame;

c)

risicoltura;

d)

suoli agricoli;

e)

incendi controllati delle savane;

f)

incenerimento sul luogo di residui dell’agricoltura;

g)

calcinazione;

h)

applicazione di urea;

i)

altri fertilizzanti contenenti carbonio;

j)

altro.

Soppresso

Motivazione

Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.

Emendamento 8

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   L’obiettivo dell’Unione al 2030 per l’assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

2.   L’obiettivo dell’Unione al 2030 per l’assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

[…]

[…]

 

Entro il 30 giugno 2024 ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale all’obiettivo di assorbimento netto dei gas serra per il 2030, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di entità superiore all’obiettivo nazionale di cui all’allegato II bis. Tale contributo può essere incluso nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Il contributo nazionale comprende informazioni e obiettivi riguardanti la riduzione delle emissioni o l’aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da terre coltivate, prati e zone umide in relazione ai dati comunicati per il 2016, il 2017 e il 2018.

Motivazione

Il CdR sostiene un obiettivo ambizioso, equo e inclusivo in materia di LULUCF per contribuire a garantire il conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. Gli enti locali e regionali sono consapevoli delle conseguenze dei cambiamenti climatici sul campo e sostengono azioni ambiziose ed eque per il clima.

Emendamento 9

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   […] Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all’allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. […]

3.   […] Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dell’obiettivo degli Stati membri indicato nell’allegato II bis e i 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all’allegato II bis possono essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. La correzione tecnica da aggiungere all’obiettivo di uno Stato membro corrisponde all’effetto del cambiamento di metodologia e delle fonti di dati sugli obiettivi ed è stabilita negli atti di esecuzione. […]

Motivazione

È importante che gli Stati membri si adoperino costantemente per migliorare la loro metodologia e che tali miglioramenti si riflettano anche nella valutazione degli obiettivi, al fine di evitare obiettivi sproporzionatamente bassi o elevati. Lo sviluppo continuo di metodi per fornire i dati relativi all’attività e fattori di emissione affinati è in linea con l’attuale prassi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a utilizzare i nuovi risultati della ricerca nazionale nonché le linee guida aggiornate del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e altre ricerche pubblicate a livello internazionale.

Emendamento 10

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.     Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l’Unione nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all’azzeramento entro il 2035 e l’Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo per il 2035.

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.»;

Soppresso

Motivazione

Il CdR teme che riunire insieme uso del suolo ed emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2 potrebbe comportare un indebolimento dei progressi necessari nel settore agricolo, poiché le difficoltà che questo settore incontra nel ridurre le emissioni potrebbero essere compensate da altri settori, come le foreste. Gli assorbimenti di carbonio realizzati dal settore LULUCF svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. La fusione dei due settori rischia di essere controproducente, inefficiente e arbitraria. L’obiettivo principale dell’UE dovrebbe essere quello di ridurre le emissioni, ottimizzando nel contempo il potenziale di mitigazione del settore LULUCF.

Emendamento 11

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 7 — lettera b)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.»

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta nel prossimo futuro atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi , la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e tutte le altre pertinenti categorie di bioprodotti che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.»;

Motivazione

Occorre tenere pienamente conto dell’impatto climatico dei bioprodotti innovativi. Dovrebbero essere incluse tutte le categorie pertinenti, quali pasta di legno, carta, cartone, impiallacciatura, pannelli di fibre, pannelli di particelle, assi, legno ingegnerizzato, tessili, compositi, lignina, sostanze chimiche, biochar e altri prodotti biogenici al carbonio.

Emendamento 12

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 14

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater — paragrafo 1 — comma secondo

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un importo pari all’importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08 , è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell’anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 15;

Soppresso

Motivazione

Il CdR teme che gli obblighi di comunicazione annuale possano incidere sul livello locale e regionale, consentendo agli Stati membri di contrastare variazioni annuali impreviste mediante decisioni sul rapido cambiamento delle attività di gestione e dell’uso del suolo. Ciò può incidere negativamente sulla capacità del livello locale e regionale di sviluppare la propria bioeconomia.

Il settore LULUCF è caratterizzato da fluttuazioni naturali e incertezze nella misurazione dei flussi di carbonio. Uno Stato membro non è in grado di controllare i flussi di carbonio dei comparti nel suolo per ogni anno. Pertanto non è possibile fissare obiettivi annuali e imporre infrazioni in caso di inadempienza su base annua.

Emendamento 13

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

a)

considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

a)

considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

b)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;

b)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;

c)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

c)

sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

 

d)

sinergie tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo della bioeconomia, comprese le stime sulla riduzione dei gas a effetto serra derivanti dalla sostituzione di materiali fossili e ad alta intensità di carbonio con materiali a base di legno.

[…]

[…]

Motivazione

Il sostegno all’uso di tutti i prodotti forestali accelera la transizione verso una bioeconomia circolare che sostituisca i materiali e le emissioni di origine fossile. Va notato che il vantaggio della sostituzione (ossia la riduzione delle emissioni associata alla produzione di prodotti a base di legno rispetto ad altri materiali e prodotti funzionalmente equivalenti) riguarda sia i prodotti in legno a lunga durata che quelli a base di fibre.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

COM(2021) 555

Emendamento 14

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

L’attuazione dell’obiettivo di neutralità climatica al più tardi entro il 2050 può essere ostacolata da un’eccessiva divergenza tra gli obiettivi di condivisione degli sforzi degli Stati membri; nel contesto del periodo 2021-2027, la programmazione dei fondi per la politica di coesione, specificamente del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta, dovrebbe prevedere programmi su misura, assi prioritari, strategie e piani territoriali miranti anche ad accrescere le capacità degli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori disciplinati dal regolamento 2018/842 e contribuire così a una maggiore convergenza dei loro obiettivi già in questo periodo di programmazione.

Emendamento 15

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(18 bis )

Per mantenere l’attuabilità dell’obiettivo di 1,5  oC e garantire la giustizia climatica è necessario uno sforzo collettivo di tutti i settori dell’economia, compreso quello agricolo. Nella sua visione strategica a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra  (1) , la Commissione ha confermato che le emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO2 prodotte dall’agricoltura potrebbero essere limitate a 211 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2050, riducendo in tal modo la necessità di tecnologie non sostenibili a emissioni negative per conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra. Tuttavia, alcuni settori contemplati dal presente regolamento hanno compiuto progressi molto limitati negli ultimi anni. Il contributo minimo per settore al conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell’UE fissato dal presente regolamento per il 2030 e oltre, accompagnato da un monitoraggio, da una comunicazione e da misure confacenti da parte della Commissione, contribuirebbe a garantire che tutti i settori di cui al regolamento sulla condivisione degli sforzi contribuiscano al tempestivo conseguimento degli obiettivi climatici. Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di elaborare strategie a lungo termine che contribuiscano al rispetto degli impegni degli Stati membri in relazione agli obiettivi dell’accordo di Parigi e al conseguimento di riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra e di aumento dell’assorbimento nei pozzi in tutti i settori, in linea con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione. Tali strategie, così come altri piani e comunicazioni degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999, saranno utilizzati dalla Commissione per stabilire e monitorare il conseguimento collettivo degli obiettivi settoriali del regolamento sulla condivisione degli sforzi a livello dell’UE.

Emendamento 16

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 — nuovo paragrafo 3 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3 bis )

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«Obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri per il 2030 e oltre

Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 ( normativa europea sul clima ) e il traguardo climatico a livello dell’Unione per il 2040 a norma del regolamento (UE) 2021/1119, entro la fine del 2025 la Commissione presenta, se del caso, sulla base di una valutazione d’impatto dettagliata, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento al fine di introdurre contributi settoriali minimi al conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell’UE stabilito dal presente regolamento per il 2030 e oltre, accompagnata da un adeguato monitoraggio, da una rendicontazione e da misure per garantire che tutti i settori contemplati dal presente regolamento contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici nei tempi stabiliti.».

Motivazione

Garantire che tutti i settori contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 17

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3 ter )

all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

1.     Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

 

« 1.     Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.»

2.     Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

 

Motivazione

Per garantire l’attuazione del regolamento, è opportuno ridurre la flessibilità, affinché delle riduzioni a breve termine ottenute mediante prestiti non creino problemi di attuazione a medio termine, anche per gli enti locali e regionali che spesso non sono direttamente coinvolti nelle decisioni nazionali in materia di flessibilità.

Emendamento 18

Articolo 1 — punto 3 quater(nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3 quater )

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

 

«4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.».

Motivazione

I trasferimenti dovrebbero essere limitati per garantire un’attuazione efficace in tutti gli Stati membri. Va sottolineato che uno Stato membro con un potenziale di trasferimento potrebbe avere al suo interno disparità regionali. Prima di considerare trasferimenti ad altri paesi occorrerebbe valutare le sfide regionali.

Emendamento 19

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5 bis)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

«1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

[…]

[…]

 

c)

in caso di significative disparità regionali nelle prestazioni, o di gravi sfide strutturali a livello regionale, e per quanto riguarda determinati territori insulari, il piano d’azione correttivo comprende disposizioni specifiche per tali problemi.

[…]

2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo.

3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Lo Stato membro pubblica il parere della Commissione e ne garantisce la diffusione presso le autorità locali e regionali.

4.     Lo Stato membro provvede alla pubblicazione del piano d’azione correttivo e delle sue eventuali revisioni nonché alla sua diffusione presso le autorità locali e regionali.».

Motivazione

I piani d’azione per risolvere le situazioni problematiche devono includere misure a livello regionale qualora i problemi regionali siano una causa significativa della situazione. Gli enti locali e regionali devono essere informati in merito ai piani d’azione, in modo da contribuire pienamente alla politica climatica.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

è consapevole degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sulle comunità locali e riconosce l’esigenza di azioni incisive per conseguire i necessari obiettivi climatici dell’UE. Sostiene un impegno ad alto livello in materia di LULUCF, ma ribadisce anche la necessità di flessibilità nel conseguimento degli obiettivi;

2.

ritiene che gli enti locali e regionali svolgano indubbiamente un ruolo determinante nei settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (2) e dal regolamento LULUCF (3), dato che entrambi questi regolamenti richiedono il coinvolgimento della dimensione territoriale. Si tratta di settori nei quali gli enti locali e regionali possono agire in virtù delle loro competenze e prerogative giuridiche;

3.

chiede che venga mantenuta la coerenza tra le misure del regolamento LULUCF, gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e la strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici. Al fine di conseguire gli obiettivi climatici, è essenziale che ogni Stato membro, in cooperazione con gli enti locali e regionali, attui un quadro giuridico in materia di foreste che garantisca un equilibrio tra produzione, biodiversità e protezione;

4.

sottolinea che la transizione non deve andare a scapito della coesione territoriale e non deve mettere a rischio i gruppi e i territori più vulnerabili. Tutti gli Stati membri e tutti i settori dell’economia contribuiscono al conseguimento della riduzione delle emissioni di CO2 in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà; ritiene, a tale proposito, che le valutazioni d’impatto territoriale dei singoli agricoltori e silvicoltori potrebbero fornire una panoramica più chiara dei costi e dei benefici reali;

5.

si oppone fermamente all’impostazione della proposta in esame che consiste nel considerare le foreste anzitutto come pozzi di assorbimento del carbonio, senza tenere conto del loro ruolo nel fornire materie prime sostenibili per la sostituzione delle alternative fossili, e senza quindi valutare appieno il potenziale del settore forestale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nello sviluppo della bioeconomia locale e regionale;

6.

osserva che per conseguire gli obiettivi nel settore LULUCF è necessaria una riduzione del recupero di energia dalla biomassa legnosa. L’accento dovrebbe essere posto sull’uso a cascata, con un utilizzo di materiali multiplo e di qualità quanto più possibile elevata prima che possa aver luogo l’utilizzazione a fini energetici;

7.

sottolinea che le crescenti ambizioni nel settore LULUFC non devono portare a importazioni di materie prime di origine incerta da paesi terzi. Ne potrebbe infatti conseguire che le misure adottate per migliorare l’assorbimento netto nel settore LULUCF non conducano a miglioramenti reali per il clima a livello mondiale. Serve una prospettiva di sistema più ampia per considerare secondo un approccio a vasto raggio il possibile contributo del sequestro del carbonio nelle foreste, dell’uso di prodotti forestali e della bioenergia dalle foreste alla riduzione dell’impatto climatico;

8.

condivide la valutazione della Commissione secondo cui nel quadro del conseguimento dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica occorre contrastare la tendenza negativa alla riduzione dell’assorbimento del carbonio nell’UE; concorda con l’obiettivo proposto per l’UE, di un assorbimento netto di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030, e propone un contributo nazionale non vincolante addizionale all’obiettivo netto per il 2030 superiore agli obiettivi nazionali di cui all’allegato II bis, che dovrà essere stabilito individualmente dagli Stati membri. Il potenziale di aumento dell’assorbimento netto di carbonio e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Esso dipende dalla capacità di produzione naturale del terreno e dalla distribuzione della superficie totale nelle diverse categorie di uso del suolo. Il CdR ritiene che le maggiori ambizioni per il 2030 dovrebbero essere fissate a un livello che sia compatibile con il quadro delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di clima, e che renda possibile lo sviluppo della bioeconomia in ciascuno Stato membro;

9.

ritiene che un settore comune per agricoltura e silvicoltura rischi di ridurre la pressione per una riduzione delle emissioni nel settore agricolo, e che i paesi ricchi di foreste con un forte assorbimento netto nelle foreste finirebbero per «compensare» le emissioni di paesi con un grande settore agricolo o un livello generale elevato di emissioni fossili. È opportuno adottare misure per mitigare i cambiamenti climatici in ciascun settore e paese sulla base delle rispettive condizioni specifiche;

10.

sottolinea che il regolamento LULUCF non dovrebbe essere esteso al monitoraggio e alla comunicazione concernenti altri settori d’intervento, che sono disciplinati da altre normative. La proposta della Commissione secondo cui la comunicazione in materia di LULUCF dovrebbe includere informazioni sulla conservazione del carbonio nei terreni ricchi di carbonio, nelle zone ad alta biodiversità, nei suoli ripristinati e nei suoli a rischio di perturbazioni naturali non migliora la qualità della comunicazione relativa ai gas a effetto serra del settore LULUCF;

11.

sottolinea che i finanziamenti provenienti dagli Stati membri non dovrebbero andare a scapito delle regioni. Riconosce la necessità di informare gli enti locali e regionali in merito alle possibilità di finanziamento per sostenere l’azione per il clima;

12.

segnala il rischio di un’attuazione inefficace. Sostiene la revisione prevista e riconosce che occorre tenere conto delle conseguenze della pandemia di COVID-19, ma sottolinea la necessità di garantire che siano seguite le traiettorie proposte dal regolamento sulla condivisione degli sforzi;

13.

esorta la Commissione a definire una metodologia che consenta agli enti locali e regionali di calcolare i loro sforzi di riduzione delle emissioni in modo coerente con gli obiettivi nazionali ed eviti distorsioni sproporzionate;

14.

mette in evidenza i rischi di un’eccessiva flessibilità per quanto riguarda i prestiti dalle assegnazioni annuali e i trasferimenti tra Stati membri. Gli enti locali e regionali hanno bisogno di certezza per pianificare le loro politiche climatiche ed economiche. Le situazioni nazionali che consentono flessibilità ai sensi del regolamento potrebbero comprendere notevoli disparità regionali;

15.

prende atto dell’esigenza di soluzioni, in particolare incentivi atti a generare entrate, al problema delle regioni che possono trovarsi in difficoltà o in declino nella necessaria transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; sottolinea l’importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nello sviluppo di percorsi di sviluppo sostenibile che possano stimolare l’economia di tali regioni;

16.

è favorevole a disposizioni più rigorose in materia di piani d’azione correttivi e di trasparenza che sottolineino la dimensione regionale, rendano necessarie delle specifiche su come affrontare le disparità regionali e promuovano soluzioni pratiche alle sfide regionali;

17.

sottolinea l’importanza dei controlli di conformità e suggerisce di valutare la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di mancata conformità. Le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dovrebbero essere reinvestite nell’azione per il clima e nelle misure per una transizione giusta, con particolare attenzione alle sfide regionali;

18.

suggerisce una riflessione sulla riserva di sicurezza per gli Stati membri con un PIL pro capite basso. Il PIL è già preso in considerazione in sede di definizione degli obiettivi nazionali e il suo uso come unico valore è discutibile, in quanto non tiene conto della situazione complessiva delle regioni e non va necessariamente di pari passo con le complesse esigenze di sviluppo di un territorio.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)   Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti  — Un pianeta pulito per tutti  — Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra.

(2)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).