ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 284

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
25 luglio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 284/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2022/C 284/02

Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 284/03

Causa C-353/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgio) — Skeyes / Ryanair DAC [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitore di servizi di traffico aereo – Decisione di chiudere lo spazio aereo – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Utente dello spazio aereo – Compagnie aeree – Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo – Articolo 58 TFUE – Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti – Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto a un ricorso effettivo]

6

2022/C 284/04

Causa C-587/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandatario di A / HK/Danmark, HK/Privat (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori – Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età)

7

2022/C 284/05

Causa C-589/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — JR / Austrian Airlines AG (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero – Nozione di incidente [evento] che ha causato la morte o la lesione – Lesione personale subita durante lo sbarco – Articolo 20 – Esonero dalla responsabilità del vettore aereo – Nozione di negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito – Caduta di un passeggero che non si è sorretto al corrimano di una scaletta mobile di sbarco)

7

2022/C 284/06

Causa C-617/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Procedimento promosso da T.N., N.N. [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede]

8

2022/C 284/07

Causa C-43/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — FCC Česká republika, s.r.o. / Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di modifica di un’autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di modifica sostanziale di un’installazione – Prolungamento della durata d’esercizio di una discarica)

9

2022/C 284/08

Causa C-112/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi di impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Diritti conferiti dal marchio di impresa – Articolo 6, paragrafo 2 – Limitazione degli effetti del marchio di impresa – Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale – Presupposti – Nozione di diritto anteriore – Nome commerciale – Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente – Rilevanza)

9

2022/C 284/09

Causa C-122/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova)

10

2022/C 284/10

Causa C-196/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — SR / EW [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 5 – Traduzione dell’atto – Presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente – Nozione di richiedente – Notifica, su iniziativa del giudice adito, di atti giudiziari all’attenzione di intervenienti nel procedimento]

11

2022/C 284/11

Causa C-299/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 — EM / Parlamento europeo (Impugnazione – Funzione pubblica – Parlamento europeo – Agente temporaneo al servizio di un gruppo politico – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 7 – Trasferimento – Articolo 12 e articolo 12 bis, paragrafo 3 – Nozione di molestie psicologiche – Mancata attribuzione di mansioni – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Domanda di assistenza – Danno – Risarcimento)

11

2022/C 284/12

Causa C-28/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 12 gennaio 2022 — TL, WE / Getin Noble Bank S.A.

12

2022/C 284/13

Causa C-108/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 febbraio 2022 — C. Sp. z o.o. (attualmente in liquidazione) / Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

13

2022/C 284/14

Causa C-114/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 18 febbraio 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie / W. Sp. z o.o.

13

2022/C 284/15

Causa C-140/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 25 febbraio 2022 — SM, KM / mBank S.A.

14

2022/C 284/16

Causa C-146/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 1o marzo 2022 — YD / Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

15

2022/C 284/17

Causa C-225/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 31 marzo 2022 — R S.A. / AW T sp. z o.o.

15

2022/C 284/18

Causa C-258/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 aprile 2022 — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung

16

2022/C 284/19

Causa C-260/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 19 aprile 2022 — Seven.One Entertainment Group GmbH / Corint Media GmbH

17

2022/C 284/20

Causa C-264/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) / Victoria Seguros S.A.

18

2022/C 284/21

Causa C-297/22 P: Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla United Parcel Service, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 febbraio 2022, causa T-834/17, United Parcel Service / Commissione

18

2022/C 284/22

Causa C-330/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 maggio 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda e Attorney General

19

2022/C 284/23

Causa C-339/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 24 maggio 2022 — BSH Hausgeräte GmbH / Electrolux AB

20

 

Tribunale

2022/C 284/24

Causa T-481/17: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU [Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 18, 20 e 24 del regolamento (UE) n. 806/2014]

21

2022/C 284/25

Causa T-510/17: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Del Valle Ruíz e a. / Commissione e CRU [Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diritto di essere ascoltato – Delega di potere – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014]

22

2022/C 284/26

Causa T-245/19: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca / Commissione [Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti di acciaio – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Minaccia di grave pregiudizio – Errore manifesto di valutazione – Apertura di un’inchiesta di salvaguardia – Competenza della Commissione – Diritti della difesa]

23

2022/C 284/27

Causa T-251/19: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Wieland-Werke / Commissione (Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei prodotti laminati e dei nastri prelaminati in rame e leghe di rame – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell’operazione sulla concorrenza – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa)

23

2022/C 284/28

Causa T-296/20: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Foz / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Determinazione dei criteri d’inserimento)

24

2022/C 284/29

Causa T-479/20: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Eurobolt e a. / Commissione (Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni spediti dalla Malaysia – Esecuzione di una sentenza della Corte – Articolo 266 TFUE – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Irretroattività – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di buona amministrazione – Competenza dell’autore dell’atto)

25

2022/C 284/30

Causa T-577/20: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Ryanair / Commissione (Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Rischio di interruzione di un importante servizio)

25

2022/C 284/31

Causa T-593/20: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Tirrenia di navigazione/ Commissione (Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione)

26

2022/C 284/32

Causa T-601/20: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Tirrenia di navigazione / Commissione (Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione)

27

2022/C 284/33

Causa T-632/20: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — OG/AED (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale dell’AED – Avviso di posto vacante – Posto di capo unità – Rigetto di candidatura – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Obiettività – Principio di buona amministrazione – Violazione dell’avviso di posto vacante – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità – Danno morale)

27

2022/C 284/34

Causa T-723/20: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Prigozhin / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Prima iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nelle liste delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Proporzionalità – Prevedibilità degli atti dell’Unione)

28

2022/C 284/35

Causa T-754/20: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Cristescu / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Regime disciplinare – Atti contrari alla dignità della funzione – Analisi preliminare – Indagine amministrativa – Mandato conferito all’IDOC – Protezione dei dati personali – Principio di imparzialità – Principio di buona amministrazione – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Sanzione disciplinare della nota di biasimo – Irregolarità procedurale – Termine ragionevole – Circostanze attenuanti)

29

2022/C 284/36

Causa T-253/21: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Aquino/Parlamento (Funzione pubblica – Funzionari – Comitato del personale del Parlamento – Elezione del presidente del comitato del personale – Annullamento dell’elezione – Responsabilità)

29

2022/C 284/37

Causa T-256/21: Sentenza del Tribunale 18 maggio 2022 — Domator24.com Paweł Nowak / EUIPO — Siwek e Didyk (Poltrona) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una poltrona – Disegno o modello comunitario anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002]

30

2022/C 284/38

Causa T-316/21: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Worldwide Machinery / EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo SUPERIOR MANUFACTURING – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

30

2022/C 284/39

Causa T-435/21: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — TK/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2020 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 15 – Comparazione dei meriti – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione)

31

2022/C 284/40

Causa T-512/19: Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Del Valle Ruiz e a. / SRB [Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta]

32

2022/C 284/41

Causa T-212/21: Ordinanza del Tribunale del 19 maggio 2022 — Groschopp / EUIPO (Sustainability through Quality) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

32

2022/C 284/42

Causa T-248/21: Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2022 — Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

33

2022/C 284/43

Causa T-328/21: Ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2022 — Airoldi Metalli / Commissione (Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Atto che impone un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità)

33

2022/C 284/44

Causa T-331/21: Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

34

2022/C 284/45

Causa T-374/21: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2022 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

34

2022/C 284/46

Causa T-452/21: Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

35

2022/C 284/47

Causa T-497/21: Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Girardi / EUIPO (Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Notifica di un’irregolarità nel potere di rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità)

36

2022/C 284/48

Causa T-527/21: Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2022 — Abenante e a. / Parlamento e Consiglio [Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Libera circolazione delle persone – Restrizioni – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità]

36

2022/C 284/49

Causa T-534/21: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2022 — VP / Cedefop (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Domanda di rinnovo del contratto a tempo indeterminato – Decisione di non rinnovo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Atto impugnabile – Irricevibilità manifesta)

37

2022/C 284/50

Causa T-585/21: Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Zásilkovna / Commissione (Aiuti di Stato – Compensazione concessa a fronte dell’adempimento dell’obbligo di servizio universale nel settore postale – Denuncia – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

38

2022/C 284/51

Causa T-586/21: Ordinanza del Tribunale del 13 maggio 2022 — Swords / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego di accesso ai documenti in base alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Domanda di conferma – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a statuire]

38

2022/C 284/52

Causa T-637/21: Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

39

2022/C 284/53

Causa T-654/21: Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2022 — Eurecna / Commissione [Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – FES – Contratto Territorial Strategies for Innovation (TSI) – Indagine dell’OLAF – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) – Atto non impugnabile – Irricevibilità]

40

2022/C 284/54

Causa T-661/21: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2022 — ClientEarth/Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Relazione sulla valutazione d’impatto e altri documenti relativi a un’iniziativa legislativa in materia ambientale – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a statuire]

40

2022/C 284/55

Causa T-676/21: Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

41

2022/C 284/56

Causa T-695/21: Ordinanza del Tribunale del 13 aprile 2022 — Alauzun e a. / Commissione (Ricorsi d’annullamento e per carenza – Salute – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di vaccini a tecnologia mRNA – Assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità – Termine di ricorso – Tardività – Assenza di invito ad agire – Presa di posizione – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza)

41

2022/C 284/57

Causa T-17/22: Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2022 — Tóth / Commissione [Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Indagine dell’OLAF relativa alle attività di illuminazione pubblica della Élios Innovatív – Domanda di accesso alla relazione finale dell’indagine – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita di concedere l’accesso adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire]

42

2022/C 284/58

Causa T-193/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 maggio 2022 — OT/Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Mancanza di fumus boni iuris – Insussistenza dell’urgenza)

43

2022/C 284/59

Causa T-196/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 giugno 2022 — Mariani / Parlamento (Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

43

2022/C 284/60

Causa T-268/22: Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

44

2022/C 284/61

Causa T-269/22: Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

44

2022/C 284/62

Causa T-278/22: Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

45

2022/C 284/63

Causa T-279/22: Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

46

2022/C 284/64

Causa T-299/22: Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Sattvica / EUIPO — Eredi di Diego Armando Maradona (DIEGO MARADONA)

47

2022/C 284/65

Causa T-306/22: Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much)

47

2022/C 284/66

Causa T-312/22: Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — QC e a. /EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (RED BRAND CHICKEN)

48

2022/C 284/67

Causa T-316/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — QC e a. / EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN)

49

2022/C 284/68

Causa T-317/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — PF/Parlamento

50

2022/C 284/69

Causa T-320/22: Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Scania CV / EUIPO (V8)

50

2022/C 284/70

Causa T-322/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Unsa Énergie/Commissione

51

2022/C 284/71

Causa T-324/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B)

52

2022/C 284/72

Causa T-325/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Nurel/EUIPO — FKuR Property (Terylene)

52

2022/C 284/73

Causa T-327/22: Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — PS / SEAE

53

2022/C 284/74

Causa T-335/22: Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — Khudaverdyan / Consiglio

54

2022/C 284/75

Causa T-336/22: Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — PN/Corte di giustizia dell'Unione europea

55

2022/C 284/76

Causa T-339/22: Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO –Esquitino Madrid (Conguitos)

55

2022/C 284/77

Causa T-340/22: Ricorso proposto l’8 giugno 2022 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

56

2022/C 284/78

Causa T-342/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Oxyzoglou / Commissione

57

2022/C 284/79

Causa T-343/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Mozelsio / Commissione

58

2022/C 284/80

Causa T-349/22: Ricorso proposto il 10 giugno 2022 — Hacker Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE)

59

2022/C 284/81

Causa T-693/21: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2022 — NJ / Commissione

60

2022/C 284/82

Causa T-803/21: Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — NQ / Consiglio e a.

60

2022/C 284/83

Causa T-80/22: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2022 — OF / Commissione

60


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 284/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 276 del 18.7.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 266 dell'11.7.2022

GU C 257 del 4.7.2022

GU C 244 del 27.6.2022

GU C 237 del 20.6.2022

GU C 222 del 7.6.2022

GU C 213 del 30.5.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/2


Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2022/C 284/02)

Il 6 luglio 2022 il Tribunale, in seguito all’assunzione delle funzioni di giudici del Tribunale del sig. Tóth e della sig.ra Ricziová, ha deciso di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni del 30 settembre 2019 (1), come modificata (2), e la decisione relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni del 4 ottobre 2019 (3), come modificata (4), per il periodo compreso tra il 6 luglio 2022 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;

Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl, sig. Nõmm e sig. Kukovec, giudici.

Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;

Collegio B: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;

Collegio C: sig. Schalin e sig. Kukovec, giudici;

Collegio D: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici;

Collegio E: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Kukovec, giudici;

Collegio F: sig. Nõmm e sig. Kukovec, giudici.

Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. De Baere, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig.ra Steinfatt, sig. Kecsmár e sig.ra Kingston, giudici.

Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. De Baere, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;

Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. Kecsmár, giudici;

Collegio C: sig. Kreuschitz e sig.ra Kingston, giudici;

Collegio D: sig.ra Steinfatt e sig. Kecsmár, giudici;

Collegio E: sig.ra Steinfatt e sig.ra Kingston, giudici;

Collegio F: sig. Kecsmár e sig.ra Kingston, giudici.

Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;

Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Il collegio ampliato della Sezione, quando si riunisce con cinque giudici, si compone dei tre giudici del collegio inizialmente investito e di due giudici designati a turno tra gli altri tre giudici della Quinta Sezione.

Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;

Collegio B: sig. Öberg e sig.ra Brkan, giudici;

Collegio C: sig. Öberg e sig. Gâlea, giudici;

Collegio D: sig. Öberg e sig. Tóth, giudici;

Collegio E: sig. Mastroianni e sig.ra Brkan, giudici;

Collegio F: sig. Mastroianni e sig. Gâlea, giudici;

Collegio G: sig. Mastroianni e sig. Tóth, giudici;

Collegio H: sig.ra Brkan e sig. Gâlea, giudici;

Collegio I: sig.ra Brkan e sig. Tóth, giudici;

Collegio J: sig. Gâlea e sig. Tóth, giudici.

Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;

Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;

Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;

Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;

Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;

Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;

Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;

Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Costeira, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig.ra Perišin, sig. Zilgalvis e sig. Dimitrakopoulos, giudici.

Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Costeira, presidente di sezione;

Collegio A: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio B: sig.ra Kancheva e sig. Zilgalvis, giudici;

Collegio C: sig.ra Kancheva e sig. Dimitrakopoulos, giudici;

Collegio D: sig.ra Perišin e sig. Zilgalvis, giudici;

Collegio E: sig.ra Perišin e sig. Dimitrakopoulos, giudici;

Collegio F: sig. Zilgalvis e sig. Dimitrakopoulos, giudici.

Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Il collegio ampliato della Sezione, quando si riunisce con cinque giudici, si compone dei tre giudici del collegio inizialmente investito e di due giudici designati a turno tra gli altri tre giudici della Decima Sezione.

Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;

Collegio B: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;

Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Petrlík, giudici;

Collegio D: sig. Buttigieg e sig.ra Ricziová, giudici;

Collegio E: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici;

Collegio F: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Petrlík, giudici;

Collegio G: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig.ra Ricziová, giudici;

Collegio H: sig. Hesse e sig. Petrlík, giudici;

Collegio I: sig. Hesse e sig.ra Ricziová, giudici;

Collegio J: sig. Petrlík e sig.ra Ricziová, giudici.

Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.

Esso conferma parimenti quanto segue:

il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione.

in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente:

la prima causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Prima Sezione, della Seconda Sezione, della Terza Sezione, della Quarta Sezione e della Quinta Sezione;

la terza causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Sesta Sezione, della Settima Sezione, dell’Ottava Sezione, della Nona Sezione e della Decima Sezione.

Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta da cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura.


(1)  GU 2019, C 372, pag. 3.

(2)  GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2, GU 2021, C 412, pag. 2, GU 2021, C 431, pag 2, GU 2021, C 462, pag. 2 e GU 2022, C 52, pag. 1.

(3)  GU 2019, C 372, pag. 3.

(4)  GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2, GU 2021, C 412, pag. 2, GU 2021, C 431, pag 2, GU 2021, C 462, pag. 2, e GU 2022, C 52, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgio) — Skeyes / Ryanair DAC

(Causa C-353/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 549/2004 - Regolamento (CE) n. 550/2004 - Fornitore di servizi di traffico aereo - Decisione di chiudere lo spazio aereo - Esercizio di prerogative dei pubblici poteri - Utente dello spazio aereo - Compagnie aeree - Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo - Articolo 58 TFUE - Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti - Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Diritto a un ricorso effettivo)

(2022/C 284/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skeyes

Resistente: Ryanair DAC

Dispositivo

1)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), come modificato dal regolamento n. 1070/2009, e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo.

2)

Il regolamento n. 550/2004, come modificato dal regolamento n. 1070/2009, letto alla luce del suo considerando 5, nonché dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle norme in materia di concorrenza previste dal Trattato FUE alle prestazioni di servizi di navigazione aerea connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, come quelle previste da tale regolamento, ma non esclude l’applicazione delle norme del Trattato FUE e di detta Carta relative ai diritti e alle libertà degli utenti dello spazio aereo, come quelli correlati alla libera prestazione dei servizi in materia di trasporto e alla libertà d’impresa.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandatario di A / HK/Danmark, HK/Privat

(Causa C-587/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazione fondata sull’età - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) - Ambito di applicazione - Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori - Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età)

(2022/C 284/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandatario di A

Convenuti: HK/Danmark, HK/Privat

con l’intervento di: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori per l’eleggibilità alla carica di segretario generale di quest’ultima rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — JR / Austrian Airlines AG

(Causa C-589/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero - Nozione di «incidente [evento]» che ha causato la morte o la lesione - Lesione personale subita durante lo sbarco - Articolo 20 - Esonero dalla responsabilità del vettore aereo - Nozione di «negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito» - Caduta di un passeggero che non si è sorretto al corrimano di una scaletta mobile di sbarco)

(2022/C 284/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e in appello: JR

Resistente in primo grado e in appello: Austrian Airlines AG

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 1, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui, per una causa indeterminata, un passeggero cade lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile e riporta lesioni personali rientra nella nozione di «incidente», ai sensi di tale disposizione, anche nel caso in cui il vettore aereo interessato non abbia violato i propri obblighi di diligenza e di sicurezza al riguardo.

2)

L’articolo 20, prima frase, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un incidente, che ha causato un danno a un passeggero, consista nella caduta di quest’ultimo, per una causa indeterminata, lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile, il vettore aereo interessato può essere esonerato dalle proprie responsabilità nei confronti di tale passeggero soltanto nella misura in cui, tenuto conto di tutte le circostanze in cui si è verificato il danno, tale vettore dimostri, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili e salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che detto passeggero ha provocato il danno da lui subito o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione, ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


25.7.2022   

IT

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C 284/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Procedimento promosso da T.N., N.N.

(Causa C-617/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Misure relative al diritto delle successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articoli 13 e 28 - Validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità - Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione - Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede)

(2022/C 284/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: T.N., N.N.

Nei confronti di: E.G.

Dispositivo

Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


25.7.2022   

IT

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C 284/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — FCC Česká republika, s.r.o. / Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

(Causa C-43/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/75/UE - Articolo 3, paragrafo 9 - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Procedura di modifica di un’autorizzazione - Partecipazione del pubblico interessato - Nozione di «modifica sostanziale» di un’installazione - Prolungamento della durata d’esercizio di una discarica)

(2022/C 284/07)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FCC Česká republika, s.r.o.

Convenuti: Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione oppure la sua capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 110 del 29.3.2021.


25.7.2022   

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C 284/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Causa C-112/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi di impresa - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5 - Diritti conferiti dal marchio di impresa - Articolo 6, paragrafo 2 - Limitazione degli effetti del marchio di impresa - Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale - Presupposti - Nozione di «diritto anteriore» - Nome commerciale - Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente - Rilevanza)

(2022/C 284/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X BV

Resistenti: Classic Coach Company vof, Y, Z

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, per constatare l’esistenza di un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, non è richiesto che il titolare di detto diritto possa vietare l’uso del marchio di impresa posteriore da parte del titolare di quest’ultimo.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, può essere riconosciuto a un terzo nel caso in cui il titolare del marchio di impresa posteriore abbia un diritto ancora più risalente, riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato, sul segno depositato come marchio di impresa, nella misura in cui, in forza di dette leggi, il titolare del marchio di impresa e del diritto ancora più risalente non possa più vietare, in forza del proprio diritto ancora più risalente, l’uso, da parte del terzo, del suo diritto più recente.


(1)  GU C 189 del 17.5.2021.


25.7.2022   

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C 284/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-122/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 87/357/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari - Nozione - Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente - Presunzione di pericolosità - Assenza - Prova)

(2022/C 284/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Get Fresh Cosmetics Limited

Convenuta: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

con l’intervento di: V.U.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfi le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


25.7.2022   

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C 284/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — SR / EW

(Causa C-196/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 5 - Traduzione dell’atto - Presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente - Nozione di «richiedente» - Notifica, su iniziativa del giudice adito, di atti giudiziari all’attenzione di intervenienti nel procedimento)

(2022/C 284/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti nel procedimento principale

Appellante — attrice: SR

Appellante — convenuto: EW

Intervenienti: FB, CX, IK

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


25.7.2022   

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C 284/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 — EM / Parlamento europeo

(Causa C-299/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Parlamento europeo - Agente temporaneo al servizio di un gruppo politico - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 7 - Trasferimento - Articolo 12 e articolo 12 bis, paragrafo 3 - Nozione di «molestie psicologiche» - Mancata attribuzione di mansioni - Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea - Domanda di assistenza - Danno - Risarcimento)

(2022/C 284/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EM (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, L. Darie e C. González Argüelles, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2021, EM/Parlamento (T-599/19, non pubblicata, EU:T:2021:111), è annullata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento contenuta nel ricorso, in quanto essa era diretta a ottenere il risarcimento del danno subìto dal ricorrente per essere stato privato di mansioni da svolgere nel corso del periodo che va dall’8 dicembre 2016 al 1o giugno 2018, data del suo pensionamento.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Il Parlamento europeo è condannato al pagamento di un risarcimento dell’importo di EUR 7 500 ad EM.

4)

Il Parlamento europeo sopporta, oltre alle proprie spese, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-599/19 sia all’impugnazione, la metà delle spese sostenute da EM relative a tali procedimenti.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


25.7.2022   

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C 284/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 12 gennaio 2022 — TL, WE / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-28/22)

(2022/C 284/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attori: TL, WE

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (1), un’interpretazione del diritto nazionale che, nel caso in cui un contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, fa dipendere la decorrenza del termine di prescrizione delle pretese restitutorie del professionista dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a)

dalla presentazione al professionista, da parte del consumatore, di una domanda o di una contestazione basata sul carattere illecito delle clausole contrattuali o dal fatto che il giudice, d'ufficio, informi il consumatore dell'eventualità che le clausole contrattuali vengano dichiarate illecite, o

b)

dalla dichiarazione resa dal consumatore di essere stato esaustivamente informato degli effetti (conseguenze giuridiche) derivanti dall'impossibilità che il contratto rimanga in vigore, compresa l'informazione sull’eventualità che il professionista faccia valere pretese restitutorie e sulla portata di tali pretese, o

c)

dalla verifica, in un procedimento giudiziario, del grado di conoscenza (consapevolezza) del consumatore in merito agli effetti (conseguenze giuridiche) derivanti dall’impossibilità che il contratto rimanga in vigore o dall’avvertimento, dato da un giudice, su tali effetti, o

d)

dall’emissione di una sentenza definitiva che decide la controversia tra il professionista e il consumatore,

2)

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, un’interpretazione del diritto nazionale che, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, non obbliga il professionista, contro il quale il consumatore abbia fatto valere pretese derivanti dall'esistenza nel contratto di clausole illecite, ad attivarsi autonomamente per verificare se il consumatore sia consapevole delle conseguenze derivanti dall'eliminazione dal contratto delle clausole illecite o dall'impossibilità che il contratto rimanga in vigore,

3)

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al consumatore inizia a decorrere prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al professionista,

4)

Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, il professionista ha il diritto a subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla contestuale offerta, da parte del consumatore, del rimborso delle prestazioni ricevute dal professionista o alla presentazione da parte del consumatore di una garanzia dell’adempimento di tale prestazione, quando, al contempo, nella determinazione dell’ammontare della prestazione dovuta dal consumatore non si tiene conto delle somme in relazione alle quali il diritto al rimborso risulta prescritto,

5)

Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, al consumatore non spettino, in tutto o in parte, gli interessi di mora a partire dalla ricezione da parte del professionista dell’intimazione a restituire le prestazioni, nell’ipotesi in cui il professionista abbia esercitato il diritto di cui alla quarta questione.


(1)  GU 1993 L 95, pag. 29


25.7.2022   

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C 284/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 febbraio 2022 — C. Sp. z o.o. (attualmente in liquidazione) / Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-108/22)

(2022/C 284/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: C. Sp. z o.o. (attualmente in liquidazione)

Resistente: Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che possa applicarsi a un soggetto passivo che è un consolidatore di servizi alberghieri e che acquista e rivende servizi di alloggio ad altri soggetti che esercitano un'attività economica, ove tali operazioni non siano accompagnate da alcun altro servizio accessorio.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1


25.7.2022   

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C 284/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 18 febbraio 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie / W. Sp. z o.o.

(Causa C-114/22)

(2022/C 284/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Resistente: W. Sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni degli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a) e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) nonché i principi di neutralità e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l'articolo 88, paragrafo 3a, punto 4, lettera c), della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2011, n. 177, posizione 1054, e successive modifiche) che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di un diritto (un bene) considerato fittizio ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, indipendentemente dall’accertamento se il risultato perseguito con l'operazione fosse un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria a uno o più obiettivi della direttiva e se tale vantaggio costituisse lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


25.7.2022   

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C 284/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 25 febbraio 2022 — SM, KM / mBank S.A.

(Causa C-140/22)

(2022/C 284/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Parti

Attori: SM, KM.

Convenuta: mBank S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) nonché i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale nel caso in cui in un contratto venga inserita una clausola abusiva senza la quale il contratto non possa essere eseguito:

1.

tale contratto diventa definitivamente inefficace (nullo) con effetto retroattivo dal momento della sua conclusione solo dopo che il consumatore ha dichiarato di non prestare il consenso alla permanenza in vigore della clausola abusiva, di essere consapevole delle conseguenze della nullità del contratto e di prestare il consenso alla nullità del contratto stesso,

2.

il termine di prescrizione del diritto del professionista alla restituzione delle prestazioni indebitamente eseguite in base al contratto comincia a decorrere solo dalla data in cui il consumatore ha reso la dichiarazione indicata al punto 1, anche nell’ipotesi in cui il consumatore abbia già precedentemente intimato il pagamento al professionista e il professionista poteva già prevedere che il contratto da esso redatto conteneva clausole abusive,

3.

il consumatore può pretendere il pagamento degli interessi legali di mora solo dalla data in cui ha reso la dichiarazione indicata al punto 1, anche nell’ipotesi in cui abbia precedentemente intimato il pagamento al professionista,

4.

il diritto del consumatore al rimborso delle prestazioni eseguite in base a un contratto di mutuo nullo (rate del mutuo, spese, commissioni e premi assicurativi) deve essere ridotto di un importo equivalente agli interessi sul capitale che spetterebbero alla banca qualora il contratto di mutuo fosse valido, mentre la banca può pretendere il rimborso integrale della prestazione eseguita in base allo stesso contratto di mutuo nullo (il capitale del mutuo).


(1)  GU 1993 L 95, pag. 29.


25.7.2022   

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C 284/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 1o marzo 2022 — YD / Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-146/22)

(2022/C 284/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: YD

Resistente: Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c); l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 1; e l’articolo 98, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (1), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2), in combinato disposto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, della citata direttiva e con i considerando 4 e 7 della direttiva IVA, nonché il principio di leale cooperazione, il principio di neutralità fiscale, il principio di legalità dell’imposta e il principio della certezza del diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella presente causa, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 5 % per i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, facendo riferimento alla voce NC 2202 della nomenclatura combinata, escludendo dalla suddetta aliquota i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, classificati come servizi di ristorazione e di vendita di bevande secondo la classificazione statistica polacca (PKWIU 56) e applicando a tali prodotti (alle cessioni e ai servizi ad essi relativi) l’aliquota IVA ridotta dell’8 %, in una situazione in cui il consumatore medio, acquistando i prodotti o servizi in parola, considera tali cessioni (servizi) come rispondenti alle stesse esigenze.

2)

Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto una prassi amministrativa che implica l'applicazione di due diverse aliquote IVA ridotte a prodotti aventi le stesse caratteristiche e qualità oggettive, a seconda che vengano o meno prestati i servizi di preparazione e di somministrazione di tali prodotti, differenziando in tal modo i prodotti in parola in funzione del fattore soggettivo e non oggettivo.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  GU 2011, L 77, pag. 1.


25.7.2022   

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C 284/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 31 marzo 2022 — «R» S.A. / AW «T» sp. z o.o.

(Causa C-225/22)

(2022/C 284/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parti

Appellate:«R» S.A.

Appellata: AW «T» sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché con il principio del primato del dritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che consentono ad un organo giurisdizionale nazionale di non applicare una decisione di un organo giurisdizionale costituzionale valida in virtù del diritto nazionale, anche costituzionale, quando tale decisione esclude che un giudice nazionale possa esaminare se, in considerazione delle modalità di nomina dei giudici, un organo giurisdizionale costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione europea.

2)

Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale adottata da uno Stato membro: a) che vieta ad un organo giurisdizionale nazionale di esaminare se un giudice sia stato nominato conformemente alla legge e, di conseguenza, se un tale organo giudiziario sia un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione europea nonché b) che prevede una responsabilità disciplinare del giudice derivante dal compimento di atti inerenti all’esame in questione.

3)

Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo, 3 TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale ordinario, che soddisfi i requisiti imposti ad un organo giurisdizionale dal diritto dell’Unione, non è vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, composto da membri nominati giudici in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e che conseguentemente non possiede i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, percostituito per legge e che possa garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva, emessa a seguito di un mezzo di impugnazione straordinario (ricorso straordinario) che annulla una decisione passata in giudicato e che rinvia la causa ad un organo giurisdizionale ordinario per riesame.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione — se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il carattere non vincolante significa che:

una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo le modalità descritte al punto 3, non costituisce decisione in senso giuridico (decisione inesistente) ai sensi del diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione,

una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 3, costituisca una decisione esistente ma l’organo giurisdizionale ordinario che riesamina la causa ha il potere e il dovere di rifiutare di applicare le disposizioni di diritto nazionale riguardanti gli effetti di tale decisone nella misura necessaria a garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva.


25.7.2022   

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C 284/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 aprile 2022 — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung

(Causa C-258/22)

(2022/C 284/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in cassazione: Finanzamt Hannover-Nord

Resistente in cassazione: H Lebensversicherung

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 56, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuto l’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di uno Stato membro ai sensi della quale, nel determinare la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una persona giuridica, devono essere reintegrati nella base imponibile i dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali straniere inferiori al 10 % (flottante) se e nei limiti in cui tali dividendi sono stati dedotti dalla base imponibile in una fase anteriore, mentre nel caso di dividendi analoghi derivanti da partecipazioni nel flottante di società di capitali con sede nello Stato membro interessato, all’atto della determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive non viene operata alcuna deduzione e, quindi, nemmeno alcuna (re)integrazione dei dividendi.


25.7.2022   

IT

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C 284/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 19 aprile 2022 — Seven.One Entertainment Group GmbH / Corint Media GmbH

(Causa C-260/22)

(2022/C 284/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: Seven.One Entertainment Group GmbH

Convenuta: Corint Media GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se la direttiva 2001/29/CE (1) debba essere interpretata nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficiano direttamente e originariamente del diritto all’equo compenso previsto nell’ambito della cosiddetta eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.

2.

Con riguardo al diritto conferito dall’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE, se gli organismi di diffusione radiotelevisiva possano essere esclusi dal diritto all’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, in quanto un siffatto diritto può essere attribuito ai sensi di detta disposizione anche nella loro qualità di produttori cinematografici.

3.

Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione:

Se sia lecita l’esclusione in via generale degli organismi di diffusione radiotelevisiva, pur se questi ultimi, a seconda della loro specifica programmazione, in talune occasioni acquisiscono i diritti dei produttori cinematografici solo in misura molto limitata (in particolare, trasmissioni televisive con un’elevata quota di programmi concessi in licenza da terzi), mentre in altre non ottengono alcuno dei menzionati diritti (in particolare, le emittenti di programmi radiofonici).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


25.7.2022   

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C 284/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) / Victoria Seguros S.A.

(Causa C-264/22)

(2022/C 284/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrente: Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)

Convenuta: Victoria Seguros S.A.

Questione pregiudiziale

Se la legge applicabile alle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento sia quella del luogo dell’incidente (legge portoghese), conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 15, lettera h), del regolamento (CE) n. 864/2007 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, «Roma II», oppure se, nel caso di surrogazione nei diritti del danneggiato, sia applicabile la «legge del terzo» surrogato (legge francese), in virtù dell’articolo 19 di tale regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).


25.7.2022   

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C 284/18


Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla United Parcel Service, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 febbraio 2022, causa T-834/17, United Parcel Service / Commissione

(Causa C-297/22 P)

(2022/C 284/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (rappresentanti: A. Ryan, Solicitor, W. Knibbeler, F. Roscam Abbing, A. Pliego Selie e T.C. van Helfteren, advocaten, e F. Hoseinian, Advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale come richiesto nella presente impugnazione;

pronunciarsi in via definitiva e risarcire la ricorrente per i danni subiti maggiorati degli interessi applicabili come richiesto in primo grado, conformemente alla procedura prevista all’articolo 340 TFUE, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto per avere concluso che il grave errore procedurale commesso dalla Commissione in relazione al modello econometrico e le irregolarità sostanziali che essa ammette erano insufficienti per stabilire il nesso di causalità, e per non considerato le irregolarità sostanziali rispetto al modello econometrico una violazione sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’indennità di risoluzione è irrecuperabile in quanto sostenuta «liberamente».

Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che le sinergie perse sono irrecuperabili.

Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione dispone di un potere discrezionale nell’accettare i miglioramenti di efficienza e che, pertanto, la Commissione non avrebbe commesso un errore sufficientemente qualificato quanto alla valutazione del miglioramento di efficienza.

Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’UPS non aveva presentato al consigliere-auditore le necessarie domande di accesso ai documenti della FedEx.

Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il danno derivante dalla perdita di opportunità costituisce una nuova domanda di risarcimento che sarebbe irricevibile.


25.7.2022   

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C 284/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 maggio 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda e Attorney General

(Causa C-330/22)

(2022/C 284/22)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Friends of the Irish Environment CLG

Resistenti: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irelanda e Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nelle circostanze in cui il regolamento del 2020 (1) è stato sostituito e/o le misure nazionali di trasposizione sono scadute, sia necessario sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2)

Se l’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio sia invalido, alla luce degli scopi e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 (2) (regolamento PCP), e, in particolare, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento PCP, ivi compresi l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, e i principi di buona governance di cui all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento PCP (compresa la misura in cui esso si applica agli stock per i quali è richiesto un approccio precauzionale), in combinato disposto con gli articoli 9, 10, 15 e 16 del regolamento PCP e i relativi considerando, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del regolamento 2019/472 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali, in quanto i totali ammissibili di catture (TAC) fissati dal regolamento del 2020 non seguono il parere che suggerisce zero catture per rendimento massimo sostenibile (RMS) emesso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per determinate specie.


(1)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio del 27 gennaio 2020 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2020, L 25, p. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, p. 22).

(3)  GU 2019, L 83, p. 1


25.7.2022   

IT

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C 284/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 24 maggio 2022 — BSH Hausgeräte GmbH / Electrolux AB

(Causa C-339/22)

(2022/C 284/23)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: BSH Hausgeräte GmbH

Convenuta: Aktiebolaget Electrolux

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che l'espressione relativa ai procedimenti «in materia di registrazione o di validità di brevetti (…) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione» significhi che un giudice nazionale che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento suddetto, constata la propria competenza a conoscere dell’azione di contraffazione, non è più competente a conoscerne se viene sollevata un'eccezione di nullità del brevetto in questione, oppure se tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale non è competente a conoscere solo dell'eccezione di nullità.

2)

Se la soluzione della prima questione dipenda dall'esistenza di disposizioni di diritto nazionale, simili a quelle di cui all’articolo 61, secondo comma, del Patentlagen (legge sui brevetti, in prosieguo: il «Patentlagen») le quali comportano che la possibilità di esaminare un’eccezione di nullità sollevata nell’ambito di un’azione di contraffazione, presuppone che il convenuto proponga un’azione separata di nullità.

3)

Se l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I (2) debba essere interpretato nel senso che si applica a un giudice di un paese terzo, ossia, nel caso di specie, nel senso che conferisce a un giudice della Turchia la competenza esclusiva anche per la parte del brevetto europeo ivi convalidata.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


Tribunale

25.7.2022   

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C 284/21


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

(Causa T-481/17) (1)

(«Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Diritto di essere ascoltato - Diritto di proprietà - Obbligo di motivazione - Articoli 18, 20 e 24 del regolamento (UE) n. 806/2014»)

(2022/C 284/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Madrid, Spagna), Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren e R. Pelayo Torrent, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. King e M. Fernández Rupérez, agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta, L. Aguilera Ruiz, S. Jiménez García e J. Rodríguez de la Rúa Puig, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: P. López Carceller, M. Martínez Iglesias, L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti e M. Sammut, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, A. Westerhof Löfflerová e H. Marcos Fraile, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e J. Remón Peñalver, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 adottata nella sessione esecutiva del CRU, del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e la Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dal Banco Santander, SA.

3)

Il Regno di Spagna, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


25.7.2022   

IT

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C 284/22


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Del Valle Ruíz e a. / Commissione e CRU

(Causa T-510/17) (1)

(«Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español - Diritto di essere ascoltato - Delega di potere - Diritto di proprietà - Obbligo di motivazione - Articoli 18 e 20 e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014»)

(2022/C 284/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruíz (Città del Messico, Messico) e i 41 ulteriori ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: J. Pobjoy, barrister, B. Kennelly, QC, e S. Walker, solicitor)

Convenuti: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. King e M. Fernández Rupérez, agenti, assistite da B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e J. Rodríguez de la Rúa Puig, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti, M. Sammut, L. Stefani e M. Martínez Iglesias, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, A. Westerhof Löfflerová e H. Marcos Fraile, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocati, e G. Cahill, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 adottata nella sessione esecutiva del CRU, del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA nonché della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español (GU 2017, L 178, pag. 15).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Antonio Del Valle Ruíz e gli ulteriori ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dal Banco Santander, SA.

3)

Il Regno di Spagna, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


25.7.2022   

IT

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C 284/23


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca / Commissione

(Causa T-245/19) (1)

(«Misure di salvaguardia - Mercato dei prodotti di acciaio - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Principio di buona amministrazione - Dovere di diligenza - Minaccia di grave pregiudizio - Errore manifesto di valutazione - Apertura di un’inchiesta di salvaguardia - Competenza della Commissione - Diritti della difesa»)

(2022/C 284/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbniţa, Moldavia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2019, L 31, pag. 27), nella parte in cui si applica ad essa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO è condannata alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


25.7.2022   

IT

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C 284/23


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Wieland-Werke / Commissione

(Causa T-251/19) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dei prodotti laminati e dei nastri prelaminati in rame e leghe di rame - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE - Impegni - Mercato rilevante - Valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell’operazione sulla concorrenza - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa»)

(2022/C 284/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. von Köckritz e K. Winkelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2019) 922 final della Commissione, del 5 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wieland-Werke AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


25.7.2022   

IT

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C 284/24


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Foz / Consiglio

(Causa T-296/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Determinazione dei criteri d’inserimento»)

(2022/C 284/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Amer Foz (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: T. Haas e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente, sig. Amer Foz, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Amer Foz è condannato alle spese.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


25.7.2022   

IT

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C 284/25


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Eurobolt e a. / Commissione

(Causa T-479/20) (1)

(«Dumping - Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni spediti dalla Malaysia - Esecuzione di una sentenza della Corte - Articolo 266 TFUE - Reistituzione di un dazio antidumping definitivo - Irretroattività - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio di buona amministrazione - Competenza dell’autore dell’atto»)

(2022/C 284/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Paesi Bassi), Fabory Nederland BV (Tilburg, Paesi Bassi), ASF Fischer BV (Lelystad, Paesi Bassi), Stafa Group BV (Maarheeze, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del il regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione, del 30 aprile 2020, che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2020, L 141, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eurobolt BV, la Fabory Nederland BV, l’ASF Fischer BV e la Stafa Group BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


25.7.2022   

IT

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C 284/25


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Ryanair / Commissione

(Causa T-577/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato tedesco del trasporto aereo - Prestito concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo - Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso - Rischio di interruzione di un importante servizio»)

(2022/C 284/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e V. Bottka, in qualità di agenti)

Interveniente: Condor Flugdienst GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentanti: A. Birnstiel e S. Blazek, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Ryanair DAC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C (2019) 7429 final della Commissione, del 14 ottobre 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.55394 (2019/N) — Germania — Aiuto per il salvataggio della Condor (GU 2020, C 294, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Condor Flugdienst GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 23.11.2020.


25.7.2022   

IT

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C 284/26


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Tirrenia di navigazione/ Commissione

(Causa T-593/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Servizio di interesse economico generale - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Aiuto per il salvataggio - Compatibilità con il mercato interno - Termine di sei mesi - Proroga - Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Esenzione fiscale - Vantaggio - Carattere selettivo - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri - Lesione della concorrenza - Durata eccessiva del procedimento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio di buon andamento dell’amministrazione»)

(2022/C 284/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU 2020, L 332, pag. 45).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tirrenia di Navigazione SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


25.7.2022   

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C 284/27


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Tirrenia di navigazione / Commissione

(Causa T-601/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Servizio di interesse economico generale - Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Interessi maturati - Termine di prescrizione - Aiuto nuovo - Incompatibilità con il mercato interno - Effetti di un’intesa sul mercato - Durata eccessiva del procedimento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Principio di buon andamento dell’amministrazione»)

(2022/C 284/32)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2020, L 332, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui detta decisione la riguarda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


25.7.2022   

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C 284/27


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — OG/AED

(Causa T-632/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale dell’AED - Avviso di posto vacante - Posto di capo unità - Rigetto di candidatura - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Obiettività - Principio di buona amministrazione - Violazione dell’avviso di posto vacante - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità - Danno morale»)

(2022/C 284/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OG (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la difesa (rappresentanti: C. Ribeiro, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED) del 13 dicembre 2019 con la quale non è stata inserita nell’elenco di riserva per il posto di capo dell’unità informatica alla direzione dei servizi integrati e, dall’altro, il risarcimento del danno che tale decisione le avrebbe provocato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

OG è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


25.7.2022   

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C 284/28


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Prigozhin / Consiglio

(Causa T-723/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Prima iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nelle liste delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Proporzionalità - Prevedibilità degli atti dell’Unione»)

(2022/C 284/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 341, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 341, pag. 7), nella misura in cui il suo nome è stato iscritto nelle liste delle persone ed entità riportate negli allegati II e IV alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e nell’allegato III al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1) (in prosieguo: le «liste controverse»), nonché, d’altro lato, a seguito di adattamento del ricorso, della decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione 2015/1333 (GU 2021, L 272, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2016/44 (GU 2021, L 272, pag. 1), nella misura in cui il suo nome è stato mantenuto nelle liste controverse.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


25.7.2022   

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C 284/29


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Cristescu / Commissione

(Causa T-754/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Regime disciplinare - Atti contrari alla dignità della funzione - Analisi preliminare - Indagine amministrativa - Mandato conferito all’IDOC - Protezione dei dati personali - Principio di imparzialità - Principio di buona amministrazione - Procedimento disciplinare - Diritti della difesa - Sanzione disciplinare della nota di biasimo - Irregolarità procedurale - Termine ragionevole - Circostanze attenuanti»)

(2022/C 284/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 27 febbraio 2020 con cui la stessa gli ha inflitto la sanzione disciplinare della nota di biasimo in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 27 febbraio 2020 che ha inflitto una nota di biasimo al sig. Adrian Sorin Cristescu è annullata.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


25.7.2022   

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C 284/29


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Aquino/Parlamento

(Causa T-253/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Comitato del personale del Parlamento - Elezione del presidente del comitato del personale - Annullamento dell’elezione - Responsabilità»)

(2022/C 284/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi,)

Convenuto: Parlamento (rappresentanti: S. Bukšek Tomac, R. Ignătescu e T. Lazian, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, per un verso, l’annullamento, in primo luogo, della decisione Parlamento europeo del 7 luglio 2020, con la quale quest’ultimo ha annullato la sua elezione come presidente del comitato del personale del Parlamento (in prosieguo: il «CdP»), nonché, in secondo luogo, in sostanza, della riunione costitutiva del CdP del 14 settembre 2020, in particolare per quanto riguarda l’elezione del suo presidente, e, per altro verso, il risarcimento del danno che avrebbe subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Roberto Aquino è condannato alle spese.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


25.7.2022   

IT

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C 284/30


Sentenza del Tribunale 18 maggio 2022 — Domator24.com Paweł Nowak / EUIPO — Siwek e Didyk (Poltrona)

(Causa T-256/21) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una poltrona - Disegno o modello comunitario anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»)

(2022/C 284/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Domator24.com Paweł Nowak (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Gawliczek, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas et E. Śliwińska, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Piotr Siwek (Gdańsk, Polonia), Sebastian Didyk (Gdańsk) (rappresentante: W. Gierszewski, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 (procedimento R 1275/2020-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, i sig.ri Siwek e Didyk e, dall’altro, la Domator24.com Paweł Nowak.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Domator24.com Paweł Nowak è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


25.7.2022   

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C 284/30


Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Worldwide Machinery / EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

(Causa T-316/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo SUPERIOR MANUFACTURING - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 284/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Machinery Ltd (Channelview, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: B. Woltering, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Scaip Spa (Parma, Italia) (rappresentanti: B. Saguatti e A. Guareschi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 (procedimento R 873/2020-5), relativa a una procedura di decadenza tra la Worldwide Machinery e la Scaip.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Worldwide Machinery Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


25.7.2022   

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C 284/31


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — TK/Commissione

(Causa T-435/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2020 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 15 - Comparazione dei meriti - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 284/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TK (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Hohenecker, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 18 novembre 2020 di non inserire il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 15 per l’esercizio di promozione 2020 e, dall’altro, delle decisioni di promozione al grado AD 15 dei funzionari appartenenti all’alta dirigenza promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2020.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TK e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


25.7.2022   

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C 284/32


Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Del Valle Ruiz e a. / SRB

(Causa T-512/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 284/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Antonio Del Valle Ruíz (Città del Messico, Messico) e gli altri 36 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: B. Fernández García, avvocata)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione (SRB) (rappresentanti: J. King e. Muratori, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, C. Schwedler, P. Gey, V. Del Pozo Espinosa De Los Monteros, G. Barthet e J. Krämer, avvocati)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE i ricorrenti chiedono l’annullamento della «decisione del Comitato unico di risoluzione (SRB) di non effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular Español, SA, comunicata ai ricorrenti con lettera del 20 maggio 2019».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Antonio Del Valle Ruíz e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


25.7.2022   

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C 284/32


Ordinanza del Tribunale del 19 maggio 2022 — Groschopp / EUIPO (Sustainability through Quality)

(Causa T-212/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Groschopp AG Drives & More (Viersen, Germania) (rappresentante: R. Schiffer, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2021 (procedimento R 1076/2020-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Sustainability through Quality come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


25.7.2022   

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C 284/33


Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2022 — Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE)

(Causa T-248/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australia) (rappresentante: T. Stein, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2021 (procedimento R 1699/2020-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo BACK-2-NATURE.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


25.7.2022   

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C 284/33


Ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2022 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-328/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese - Atto che impone un dazio antidumping definitivo - Importatore - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 284/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Airoldi Metalli SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


25.7.2022   

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C 284/34


Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

(Causa T-331/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: mBank S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: G. Pranevičius, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 marzo 2021 (procedimento R 1845/2020-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la stessa e l'interveniente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


25.7.2022   

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C 284/34


Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2022 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

(Causa T-374/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: documentus Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: D. Weller, V. Wolf, A. Wulff e K. Schmidt-Hern, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Amburgo) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 (procedimento R 2354/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la documentus Deutschland e la Reisswolf Akten- und Datenvernichtung.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La documentus Deutschland GmbH e la Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


25.7.2022   

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C 284/35


Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

(Causa T-452/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Henry GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 maggio 2021 (procedimento R 406/2021-1)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Thomas Henry GmbH.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


25.7.2022   

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C 284/36


Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Girardi / EUIPO

(Causa T-497/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Rappresentanza dinanzi all’EUIPO - Notifica di un’irregolarità nel potere di rappresentanza dinanzi all’EUIPO - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)

(2022/C 284/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giovanna Paola Girardi (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Predonzani e A. Söder, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento dell’atto con il quale l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) le ha notificato, il 14 giugno 2021, l’irregolarità di una domanda di dichiarazione di nullità che la stessa aveva presentato con il riferimento 000050057 C, nonché di qualsiasi altro fascicolo nel quale il richiedente o il titolare rappresentato dalla stessa abbia la sua residenza permanente al di fuori dell’Unione europea e, dall’altro, che sia dichiarato illegittimo l’allegato 1, parte A, sezione 5, delle direttive dell’EUIPO relative all’esame dei marchi dell’Unione europea, nella parte in cui tale allegato riguarda la rappresentanza professionale degli avvocati spagnoli dinanzi all’Ufficio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese, nonché quelle della sig.ra Giovanna Paola Girardi, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-497/21 R


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.


25.7.2022   

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C 284/36


Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2022 — Abenante e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa T-527/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) 2021/953 - Certificato COVID digitale dell’UE - Libera circolazione delle persone - Restrizioni - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 284/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Stefania Abenante (Ferrara, Italia) e gli altri 423 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: M. Sandri, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, P. López Carceller e J. Rodrigues, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e S. Scarpa Ferraglio, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)

La sig.ra Stefania Abenante e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese afferenti all’istanza di intervento.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


25.7.2022   

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C 284/37


Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2022 — VP / Cedefop

(Causa T-534/21) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agente temporaneo - Domanda di rinnovo del contratto a tempo indeterminato - Decisione di non rinnovo - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Atto impugnabile - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 284/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: A. Guillerme, T. Bontinck, L. Burguin e T. Payan, avvocati)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 2 marzo 2021 e, dall’altro, il risarcimento del danno che ella avrebbe patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

VP è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


25.7.2022   

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C 284/38


Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — Zásilkovna / Commissione

(Causa T-585/21) (1)

(«Aiuti di Stato - Compensazione concessa a fronte dell’adempimento dell’obbligo di servizio universale nel settore postale - Denuncia - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2022/C 284/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zásilkovna s. r. o (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: R. Kubáč, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Carpi Badía e L. Nicolae, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della lettera della Commissione del 9 luglio 2021 relativa alla compensazione concessa alla Česká pošta a fronte dell’adempimento di un obbligo di servizio universale per il periodo dal 2018 al 2022 e alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale del 23 giugno 2020 [SA.55208 (2020/C), SA.55497 (2019/FC) e SA.55686 (2019/FC)] e, d’altro lato, della lettera della Commissione del 31 agosto 2021 relativa alla compensazione concessa alla Česká pošta a fronte dell’adempimento di un obbligo di servizio universale per il periodo dal 2018 al 2022 [SA.55208 (2020/C)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Česká pošta.

3)

La Zásilkovna s. r. o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, a eccezione di quelle inerenti alle istanze di intervento.

4)

La Zásilkovna, la Repubblica ceca e la Česká pošta sopporteranno ciascuna le proprie spese inerenti alle istanze di intervento.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


25.7.2022   

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C 284/38


Ordinanza del Tribunale del 13 maggio 2022 — Swords / Commissione

(Causa T-586/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso ai documenti in base alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Domanda di conferma - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Swords (Dublino, Irlanda) (rappresentante: G. Byrne, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Spina e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 13 luglio 2021, con la quale quest’ultima, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), ha respinto la sua domanda di accesso all’insieme dei documenti relativi alle informazioni che essa ha ricevuto dall’Irlanda per quanto riguarda i benefici per la salute pubblica correlati alle restrizioni degli spostamenti tra Stati membri dell’Unione europea istituite dall’inizio della pandemia di COVID-19.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Patrick Swords.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


25.7.2022   

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C 284/39


Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Causa T-637/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2021 (procedimento R 1597/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la The a.r.t. company b&s e la Target Brands.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Target Brands, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


25.7.2022   

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C 284/40


Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2022 — Eurecna / Commissione

(Causa T-654/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - FES - Contratto “Territorial Strategies for Innovation (TSI)” - Indagine dell’OLAF - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2022/C 284/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eurecna SpA (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 28 luglio 2021, di inserire la ricorrente nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), ai sensi dell’articolo 135, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Eurecna SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


25.7.2022   

IT

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C 284/40


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2022 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-661/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Convenzione di Aarhus - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Relazione sulla valutazione d’impatto e altri documenti relativi a un’iniziativa legislativa in materia ambientale - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 30 luglio 2021 recante rigetto della domanda confermativa di accesso a diversi documenti relativi alla deforestazione e al degrado forestale.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


25.7.2022   

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C 284/41


Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

(Causa T-676/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 agosto 2021 (procedimento R 1596/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la The a.r.t. company b&s e la Target Brands.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Target Brands, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


25.7.2022   

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C 284/41


Ordinanza del Tribunale del 13 aprile 2022 — Alauzun e a. / Commissione

(Causa T-695/21) (1)

(«Ricorsi d’annullamento e per carenza - Salute - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di vaccini a tecnologia mRNA - Assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità - Termine di ricorso - Tardività - Assenza di invito ad agire - Presa di posizione - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità - Domanda di ingiunzione - Incompetenza»)

(2022/C 284/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e gli altri 773 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Haasbeek, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sugli articoli 263, 265 e 266 TFUE, i ricorrenti chiedono al Tribunale di accertare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dall’includere prove di cancerogenicità e di genotossicità in fase preclinica nell’ambito della procedura di concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per vaccini che utilizzano la tecnologia dell’acido ribonucleico messaggero, di ordinare alla Commissione di includere siffatte prove nelle procedure passate e future dell’EMA, nonché di chiedere alla stessa di comunicare talune informazioni relative a dette prove.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Moderna Biotech Spain SL.

3)

La sig.ra Virginie Alauzun e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Moderna Biotech Spain sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.


25.7.2022   

IT

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C 284/42


Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2022 — Tóth / Commissione

(Causa T-17/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Indagine dell’OLAF relativa alle attività di illuminazione pubblica della Élios Innovatív - Domanda di accesso alla relazione finale dell’indagine - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita di concedere l’accesso adottata dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire»)

(2022/C 284/57)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Bertalan Tóth (Pécs, Ungheria) (rappresentanti: Á. Baratta e B. Czudar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Béres e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 10 novembre 2021, con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda confermativa di accesso al documento intitolato «Rapport final de l’OLAF OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public d’Élios Innovatív Zrt» [Relazione finale dell’OLAF OF/2015/0034/B4 relativa alle attività di illuminazione pubblica della Élios Innovatív Zrt].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


25.7.2022   

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C 284/43


Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 maggio 2022 — OT/Consiglio

(Causa T-193/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 284/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Sand, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, A. Boggio-Tomasaz e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede al Tribunale, in particolare, di sospendere l’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87I, pag. 1), e della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87I, pag. 44), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.7.2022   

IT

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C 284/43


Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 giugno 2022 — Mariani / Parlamento

(Causa T-196/22 R)

(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 284/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Mariani (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda del 14 aprile 2022 fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione D-301939 dei copresidenti del gruppo di sostegno alla democrazia e di coordinamento delle elezioni, del 3 marzo 2022, che lo ha escluso da qualsiasi partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento europeo fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.7.2022   

IT

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C 284/44


Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-268/22)

(2022/C 284/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 13 maggio 2022, C(2022) 3251 (final), che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tecfidera — dimetilfumarato» rilasciata con la decisione C(2014)601 (def.), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza del sistema istituito dalla direttiva 2001/83/CE (1) per quanto concerne le norme sulla tutela legislativa dei dati, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e gli obblighi dei richiedenti di medicinali generici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non sono state tratte le debite conseguenze dal parere del Comitato per i medicinali per uso umano dell’11 novembre 2021 sulla questione se l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fumaderm fosse idonea ad avviare un’autorizzazione globale all'immissione in commercio del medicinale Tecfidera, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


25.7.2022   

IT

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C 284/44


Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-269/22)

(2022/C 284/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 13 maggio 2022, C(2022) 3253 (final), che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) l’autorizzazione ad immettere in commercio il «Dimethyl fumerate Polpharma — dimethyl fumarate», un medicinale per uso umano; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza del sistema istituito dalla direttiva 2001/83/CE (2) per quanto concerne le norme sulla tutela legislativa dei dati, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e gli obblighi dei richiedenti di medicinali generici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non sono state tratte le debite conseguenze dal parere del Comitato per i medicinali per uso umano dell’11 novembre 2021 sulla questione se l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fumaderm fosse idonea ad avviare un’autorizzazione globale all'immissione in commercio del medicinale Tecfidera, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


25.7.2022   

IT

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C 284/45


Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-278/22)

(2022/C 284/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 13 maggio 2022, C(2022) 3254 (final), che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) l’autorizzazione ad immettere in commercio il «Dimethyl fumarate Neuraxpharm — dimethyl fumarate», un medicinale per uso umano; e

condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza del sistema istituito dalla direttiva 2001/83/CE (2) per quanto concerne le norme sulla tutela legislativa dei dati, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e gli obblighi dei richiedenti di medicinali generici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non sono state tratte le debite conseguenze dal parere del Comitato per i medicinali per uso umano dell’11 novembre 2021 sulla questione se l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fumaderm fosse idonea ad avviare un’autorizzazione globale all'immissione in commercio del medicinale Tecfidera, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


25.7.2022   

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C 284/46


Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Biogen Netherlands / Commissione

(Causa T-279/22)

(2022/C 284/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 13 maggio 2022, C(2022) 3252 (final), che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) l’autorizzazione ad immettere in commercio il «Dimethyl fumerate Mylan — dimethyl fumarate», un medicinale per uso umano; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza del sistema istituito dalla direttiva 2001/83/CE (2) per quanto concerne le norme sulla tutela legislativa dei dati, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e gli obblighi dei richiedenti di medicinali generici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non sono state tratte le debite conseguenze dal parere del Comitato per i medicinali per uso umano dell’11 novembre 2021 sulla questione se l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fumaderm fosse idonea ad avviare un’autorizzazione globale all'immissione in commercio del medicinale Tecfidera, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


25.7.2022   

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C 284/47


Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Sattvica / EUIPO — Eredi di Diego Armando Maradona (DIEGO MARADONA)

(Causa T-299/22)

(2022/C 284/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sattvica SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentante: S. Sánchez Quiles, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Eredi di Diego Armando Maradona (Buenos Aires)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolari del marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea n. 2 243 947 DIEGO MARADONA — Iscrizione n. T 019 473 761

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Iscrizione nel fascicolo e nel registro

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2022 nel procedimento R 755/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, in sua sostituzione, emanare una nuova decisione con cui venga iscritta la cessione del marchio n. 2 243 947 DIEGO MARADONA in favore della SATTVICA SA;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Errata applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.7.2022   

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C 284/47


Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much)

(Causa T-306/22)

(2022/C 284/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fun Factory GmbH (Brema, Germania) (rappresentante: K.-D. Franzen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: I Love You, Inc. (Lewes, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «love you so much» — Domanda di registrazione n. 18 157 726

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2022 nel procedimento R 1464/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e accogliere il ricorso della ricorrente;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.7.2022   

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C 284/48


Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — QC e a. /EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (RED BRAND CHICKEN)

(Causa T-312/22)

(2022/C 284/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrenti: QC, QD, QE (rappresentante: A. Suskiewicz, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (Wróblew, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale «RED BRAND CHICKEN» — Marchio dell’Unione europea n. 13 068 861

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2022 nel procedimento R 1165/2020-2

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese del procedimento sotto forma di spese necessarie sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo all’incompatibilità delle constatazioni dell’EUIPO con l’ordinamento giuridico polacco;

Motivo relativo alla qualifica dell’interveniente come «terzo» ai sensi articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Violazione del principio dell’uniformità della giurisprudenza e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo all’adozione di una data errata nella determinazione della data di deposito del marchio dell’Unione europea controverso, ossia violazione degli articoli 36 e 37 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo al fatto che entrambe le decisioni sono state emesse nei confronti di una parte del procedimento erroneamente designata come tale, in considerazione della cancellazione dal registro delle imprese in data 2 gennaio 2020 della Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski.


25.7.2022   

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C 284/49


Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — QC e a. / EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN)

(Causa T-316/22)

(2022/C 284/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrenti: QC, QD, QE (rappresentante: A. Suskiewicz, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (Wróblew, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolari del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio tridimensionale dell’Unione europea «BLUE BRAND CHICKEN» — Marchio dell’Unione europea n. 13 071 378

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2022 nel procedimento R 1165/2020-2

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese del procedimento sotto forma di spese necessarie sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo all’incompatibilità delle constatazioni dell’EUIPO con l’ordinamento giuridico polacco;

Motivo relativo alla qualifica dell’interveniente come «terzo» ai sensi articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Violazione del principio dell’uniformità della giurisprudenza e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo all’adozione di una data errata nella determinazione della data di deposito del marchio dell’Unione europea controverso, ossia violazione degli articoli 36 e 37 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;

Motivo relativo al fatto che la decisione è stata emessa nei confronti di una parte del procedimento erroneamente designata come tale, in considerazione della cancellazione dal registro delle imprese in data 2 gennaio 2020 della Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski.


25.7.2022   

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C 284/50


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — PF/Parlamento

(Causa T-317/22)

(2022/C 284/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PF (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 18 febbraio 2022 che respinge la richiesta di riesame della ricorrente nei confronti della decisione della commissione giudicatrice del concorso PE/AD/260/2021 del 20 dicembre 2021 di non ammetterla alle prove orali, e, ove occorra, quella del 20 dicembre 2021;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, del principio d’imparzialità e del divieto di discriminazione.


25.7.2022   

IT

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C 284/50


Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Scania CV / EUIPO (V8)

(Causa T-320/22)

(2022/C 284/69)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Scania CV AB (Södertälje, Svezia) (rappresentanti: C. Langenius, P. Sundin e S. Falkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio figurativo dell’Unione europea V8 — Domanda di registrazione n. 18 120 085

Decisione contestata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2022 (procedimento R 1868/2020-4)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata ai sensi dell’articolo 72 del regolamento sul marchio dell’Unione europea e, riformando la decisione dell’EUIPO, accogliere la domanda di registrazione del marchio figurativo della Scania per tutti i beni e i servizi per i quali l’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione;

condannare l’EUIPO alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.7.2022   

IT

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C 284/51


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Unsa Énergie/Commissione

(Causa T-322/22)

(2022/C 284/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unsa Énergie (Bagnolet, Francia) (rappresentante: avv. M.-P. Ogel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione europea COMP B.2/NP/mm *comp(2022)2975325, dell’8 aprile 2022, con cui la Commissione respinge, in quanto irricevibile, la denuncia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1), in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della nozione di interessato. Il ricorrente sostiene che la Commissione ignora la giurisprudenza secondo cui lo status di interessato possa essere riconosciuto a un sindacato qualora sia dimostrato che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento 2015/1589 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo il ricorrente, la Commissione ha omesso di esaminare la sua denuncia o di chiedergli precisazioni sulla stessa, in violazione dell’articolo 24 del regolamento 2015/1589 che attribuisci vari diritti agli interessati.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


25.7.2022   

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C 284/52


Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B)

(Causa T-324/22)

(2022/C 284/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecoalf Recycled Fabrics, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Gómez Sánchez e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BECAUSE THERE IS NO PLANET B — Domanda di registrazione n. 18 354 287

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2022 nel procedimento R 1925/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e ingiungere di proseguire il procedimento di registrazione relativo al marchio dell’Unione europea 18 354 287 BECAUSE THERE IS NO PLANET B, richiesto per distinguere prodotti delle classi 3, 16, 18 e 21; e

condannare la controparte a sopportare le spese del presente procedimento, incluse quelle derivanti dal ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi generali dell’Unione europea: parità di trattamento e buona amministrazione.


25.7.2022   

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C 284/52


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Nurel/EUIPO — FKuR Property (Terylene)

(Causa T-325/22)

(2022/C 284/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nurel, SA (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: M. Anadón Giménez e J. Learte Álvarez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FKuR Property GmbH (Willich, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Terylene — Domanda di registrazione n. 18 088 348

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2022 nel procedimento R 1544/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la prova dell’uso presentata dall’opponente durante il procedimento di appello non avrebbe mai dovuto essere ammessa e, pertanto, la decisione impugnata avrebbe dovuto prendere in considerazione solo la prova dell’uso presentata durante il procedimento di opposizione;

la prova dell’uso presentata dall’opponente non è sufficiente a provare l’uso effettivo per tutti i precedenti prodotti «materie plastiche allo stato grezzo» della classe 1 su cui si fonda l’opposizione e, pertanto, l’opposizione avrebbe dovuto essere respinta.


25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/53


Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — PS / SEAE

(Causa T-327/22)

(2022/C 284/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PS (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 23.7.2021 che ha previsto un allegato al contratto del ricorrente e mediante la quale la sua sede di servizio è stata modificata da Washington a Bruxelles con decorrenza dall’1.9.2021, nonché, per quanto necessario, annullare la decisione del convenuto del 22.2.2022, che ha respinto il reclamo del ricorrente presentato il 20.10.2021, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute dai suoi avvocati per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio dell’interesse del servizio.

Secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio dell’equivalenza dei posti.


25.7.2022   

IT

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C 284/54


Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — Khudaverdyan / Consiglio

(Causa T-335/22)

(2022/C 284/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tigran Khudaverdyan (Mosca, Russia) (rappresentante: F. Bélot, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/429 (1) del Consiglio, del 15 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco che figura nell’allegato I alla decisione (PESC) 2014/145, del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 (2) del Consiglio, del 15 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco che figura nell’allegato I al regolamento 269/2014, del 17 marzo 2014;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente fa valere, anzitutto, che il Consiglio non formula motivi individuali, specifici e concreti tali da fornirgli un’indicazione sufficiente sulla fondatezza delle misure restrittive adottate nei suoi confronti. Egli ritiene che gli atti impugnati siano fondati su una base fattuale non sufficientemente solida, su motivi non comprovati e la cui verosimiglianza è soltanto astratta. Il ricorrente sostiene, poi, che il Consiglio lo costringa a fornire la prova negativa dei fatti generici che gli sono addebitati, invertendo così l’onere della prova, in contrasto con i più fondamentali diritti della difesa. Infine, il ricorrente deduce l’insufficienza dei motivi sollevati e l’assenza di elementi di prova credibili e sostanziali a sostegno di tali motivi, e ritiene che ciò impedisca un controllo giurisdizionale adeguato della legittimità dell’inserimento e del mantenimento del suo nome negli elenchi di persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’errore manifesto di valutazione, poiché, in particolare, il ricorrente non sosterrebbe le azioni del governo della Federazione russa concernenti gli interventi in Ucraina. Il ricorrente sostiene altresì che la società Yandex non costituisce un «elemento chiave nell’occultamento di informazioni [ai] russi in merito alla guerra in Ucraina», né «un’importante fonte di reddito per il governo russo».

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Il ricorrente ritiene che i motivi che dovrebbero giustificare le misure restrittive nei suoi confronti siano discriminatori e sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito dal Consiglio.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire il diritto al rispetto della proprietà, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, il diritto alla libertà d’impresa e il diritto alla presunzione di innocenza.


(1)  Decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1).


25.7.2022   

IT

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C 284/55


Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — PN/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-336/22)

(2022/C 284/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PN (rappresentante: D. Giabbani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso nella forma;

nel merito, dichiararlo legittimo e fondato;

pronunciare il mantenimento, mediante riforma, della valutazione relativa all’esercizio 2019, ossia B in Competenza, C in Rendimento e B in Comportamento in servizio;

altrimenti dichiarare la nullità della valutazione per l’esercizio 2019.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di adeguata motivazione della valutazione del ricorrente in relazione a ciascuna parte di quest’ultima.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dello spirito del testo della Guida per la valutazione e della sua finalità.


25.7.2022   

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C 284/55


Ricorso proposto il 7 giugno 2022 — Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO –Esquitino Madrid (Conguitos)

(Causa T-339/22)

(2022/C 284/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Chocolates Lacasa Internacional, SA (Utebo, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. Vicente Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Mariano Esquitino Madrid (Elche, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo Conguitos — Marchio dell’Unione europea n. 10 546 836

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2022 nel procedimento R 601/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e privare di efficacia la decisione impugnata, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità integrale del marchio dell’Unione europea figurativo n. 10 546 836 Conguitos, classi 3, 14 e 18;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.7.2022   

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C 284/56


Ricorso proposto l’8 giugno 2022 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

(Causa T-340/22)

(2022/C 284/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Etablissements Nicolas (Thiais, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo NICOLAS — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 228 435

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2022, nel procedimento R 1780/2020- 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.7.2022   

IT

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C 284/57


Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Oxyzoglou / Commissione

(Causa T-342/22)

(2022/C 284/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Despina Oxyzoglou (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale;

dichiararlo ricevibile e, conseguentemente,

in via principale

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile alla luce del mancato invio di un documento che stabilisse i diritti al rimborso della ricorrente, documento che avrebbe potuto arrecare un pregiudizio;

annullare la decisione della Commissione dell’11 marzo 2022;

e ritrasmettere il fascicolo all’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, affinché essa determini l’importo da restituire alla ricorrente;

in subordine

dichiarare fondato il ricorso per indennizzo basato sull’arricchimento senza causa;

condannare la Commissione a indennizzare il pregiudizio economico patito dalla ricorrente, quantificato, alla data di deposito del presente ricorso, nella somma di EUR 30 439,50 in conto capitale;

in estremo subordine

chiedere alla Commissione di precisare il suo metodo di calcolo e applicarlo al caso di specie;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). A sostegno dell’illegittimità delle predette disposizioni, la ricorrente afferma che un funzionario o agente dovrebbe poter effettuare una scelta informata sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento del pensionamento e non prima. Orbene, l’applicazione della norma attuale implica una differenza di trattamento rispetto a un funzionario che abbia trascorso tutta la sua carriera all’interno del sistema europeo oppure abbia preso servizio nelle istituzioni europee senza trasferire diritti pensionistici precedentemente acquisiti nel sistema pensionistico di uno Stato membro. La ricorrente ritiene, dunque, che sussista una violazione del principio di non discriminazione che determinerebbe l’illegittimità delle disposizioni impugnate.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine previsti all’articolo 24 dello Statuto. La ricorrente fa valere il fatto di non aver ricevuto, al momento del trasferimento dei suoi diritti pensionistici, alcuna tabella indicante che ella aveva diritto al rimborso dell’equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel suo regime nazionale d’origine e non contabilizzati nel sistema pensionistico dell’Unione.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, la circostanza che taluni funzionari ricevano un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti pensionistici e altri no costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e una discriminazione ingiustificata.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di un arricchimento senza causa a danno della ricorrente. La ricorrente rileva che, al momento del trasferimento dei suoi diritti nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, non ha avuto luogo alcun rimborso del residuo dell’equivalente attuariale non preso in considerazione nel calcolo del suo abbuono d’anzianità.


25.7.2022   

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C 284/58


Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Mozelsio / Commissione

(Causa T-343/22)

(2022/C 284/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale/per valutazione incidentale della validità;

dichiararlo ricevibile e, conseguentemente,

in via principale

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile alla luce del mancato invio di un documento che stabilisse i diritti al rimborso della ricorrente, documento che avrebbe potuto arrecare un pregiudizio;

annullare la decisione della Commissione dell’11 marzo 2022;

e ritrasmettere il fascicolo all’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, affinché essa determini l’importo da restituire alla ricorrente;

in subordine

dichiarare fondato il ricorso per indennizzo basato sull’arricchimento senza causa;

condannare la Commissione a indennizzare il pregiudizio economico patito dalla ricorrente, quantificato, alla data di deposito del presente ricorso, nella somma di EUR 15 051,38 in conto capitale;

in estremo subordine

chiedere alla Commissione di precisare il suo metodo di calcolo e applicarlo al caso di specie;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). A sostegno dell’illegittimità delle predette disposizioni, la ricorrente afferma che un funzionario o agente dovrebbe poter effettuare una scelta informata sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento del pensionamento e non prima. Orbene, l’applicazione della norma attuale implica una differenza di trattamento rispetto a un funzionario che abbia trascorso tutta la sua carriera all’interno del sistema europeo oppure abbia preso servizio nelle istituzioni europee senza trasferire diritti pensionistici precedentemente acquisiti nel sistema pensionistico di uno Stato membro. La ricorrente ritiene, dunque, che sussista una violazione del principio di non discriminazione che determinerebbe l’illegittimità delle disposizioni impugnate.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine previsti all’articolo 24 dello Statuto. La ricorrente fa valere il fatto di non aver ricevuto, al momento del trasferimento dei suoi diritti pensionistici, alcuna tabella indicante che ella aveva diritto al rimborso dell’equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel suo regime nazionale d’origine e non contabilizzati nel sistema pensionistico dell’Unione.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, la circostanza che taluni funzionari ricevano un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti pensionistici e altri no costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e una discriminazione ingiustificata.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di un arricchimento senza causa a danno della ricorrente. La ricorrente rileva che, al momento del trasferimento dei suoi diritti nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, non ha avuto luogo alcun rimborso del residuo dell’equivalente attuariale non preso in considerazione nel calcolo del suo abbuono d’anzianità.


25.7.2022   

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C 284/59


Ricorso proposto il 10 giugno 2022 — Hacker Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE)

(Causa T-349/22)

(2022/C 284/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hacker Pschorr Bräu GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Tenkhoff e T. Herzog, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jana Vandělíková (Praga, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «HACKER SPACE» — Domanda di registrazione n. 18 144 157

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o aprile 2022 nel procedimento R 1268/2021- 1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 5 e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europea e del Consiglio, letto congiuntamente all’articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

Violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione del principio di parità di trattamento e di buona amministrazione, compreso il principio di economia processuale, l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


25.7.2022   

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C 284/60


Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2022 — NJ / Commissione

(Causa T-693/21) (1)

(2022/C 284/81)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


25.7.2022   

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C 284/60


Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2022 — NQ / Consiglio e a.

(Causa T-803/21) (1)

(2022/C 284/82)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


25.7.2022   

IT

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C 284/60


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2022 — OF / Commissione

(Causa T-80/22) (1)

(2022/C 284/83)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.