ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 276

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
18 luglio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 276/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 276/02

Causa C-706/21: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1o giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Petróleos de Portugal — Petrogal, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo del procedimento principale nonché dei motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta)

2

2022/C 276/03

Causa C-232/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 1o aprile 2022 — Cabot Plastics Belgium SA / État belge

2

2022/C 276/04

Causa C-241/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di DX

3

2022/C 276/05

Causa C-246/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) l’8 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di BW

4

2022/C 276/06

Causa C-261/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 aprile 2022 — procedimento penale a carico di GN

4

2022/C 276/07

Causa C-263/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP

5

2022/C 276/08

Causa C-284/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 26 aprile 2022 — CK / Familienkasse Bayern Nord

5

2022/C 276/09

Causa C-294/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 maggio 2022 — Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) / SW

6

2022/C 276/10

Causa C-301/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 3 maggio 2022 — NN / An Bord Pleanála, Irlanda e Attorney General

7

2022/C 276/11

Causa C-311/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 10 maggio 2022 — Anklagemyndigheden / PO, Moesgaard Meat 2012 A/S

7

2022/C 276/12

Causa C-316/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como (Italia) l’11 maggio 2022 — Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA / A2A Energia SpA e a.

8

 

Tribunale

2022/C 276/13

Causa T-609/19: Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Canon / Commissione [Concorrenza – Concentrazioni – Settore della produzione di attrezzature mediche – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazione intermedia e operazione finale – Struttura di conferimento fiduciario – Unica concentrazione – Diritti della difesa – Legittimo affidamento – Principio di legalità – Proporzionalità – Importo delle ammende – Circostanze attenuanti]

9

2022/C 276/14

Causa T-151/20: Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2022 — Repubblica ceca / Commissione (Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria di uno Stato membro – Dazi all’importazione – Versamento alla Commissione degli importi corrispondenti a risorse proprie non recuperate – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione – Obblighi di uno Stato membro in materia di risorse proprie – Obbligo di garanzia – Dispensa dalla messa a disposizione degli importi corrispondenti ai diritti accertati dichiarati irrecuperabili)

9

2022/C 276/15

Causa T-408/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2022 — HB/Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto – Recupero degli importi indebitamente versati – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi)

10

2022/C 276/16

Causa T-766/21: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Daw/EUIPO — Sapa Building Systems (alpina) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire)

11

2022/C 276/17

Causa T-273/22: Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Engineering — Ingegneria Informatica/Commissione

11

2022/C 276/18

Causa T-294/22: Ricorso proposto il 21 maggio 2022 — Mariño Pais e a./Commissione e CRU

12

2022/C 276/19

Causa T-296/22: Ricorso proposto il 20 maggio 2022 — Flowbird/EUIPO — Apcoa Parking Holdings (FLOWBIRD)

13

2022/C 276/20

Causa T-300/22: Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Domaine Boyar International/EUIPO — Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ)

13

2022/C 276/21

Causa T-302/22: Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio

14

2022/C 276/22

Causa T-303/22: Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Dicofarm/EUIPO — Marco Viti Farmaceuitici (Vitis pharma Dicofarm group)

15

2022/C 276/23

Causa T-305/22: Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Rashnikov / Consiglio

16

2022/C 276/24

Causa T-307/22: Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — A2B Connect e a. / Consiglio

17

2022/C 276/25

Causa T-309/22: Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — PC / Consiglio

17

2022/C 276/26

Causa T-311/22: Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — AMO Development/EUIPO (Strumenti medici)

18

2022/C 276/27

Causa T-314/22: Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — Polonia / Commissione

19

2022/C 276/28

Causa T-315/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — Yayla Türk/EUIPO — Marmara Import-Export (Sütat)

19

2022/C 276/29

Causa T-318/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Passalacqua/Commissione

20

2022/C 276/30

Causa T-319/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation)

21

2022/C 276/31

Causa T-321/22: Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — International Foodstuffs/EUIPO — Société des produits Nestlé (TIFFANY CRUNCH N CREAM)

22

2022/C 276/32

Causa T-326/22: Ricorso proposto il 1o giugno 2022 — Konov / Consiglio

22

2022/C 276/33

Causa T-333/22: Ricorso proposto il 6 giugno 2022 — Khan / Consiglio

23

2022/C 276/34

Causa T-563/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2022 — Satabank / BCE

24

2022/C 276/35

Causa T-148/21: Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2022 — Paccor Packaging e a. / Commissione

25

2022/C 276/36

Causa T-199/21: Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2022 — EurO3zon / ECHA

25

2022/C 276/37

Causa T-20/22: Ordinanza del Tribunale del 13 aprile 2022 — NW / Commissione

25


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 276/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 266 dell'11.7.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 257 del 4.7.2022

GU C 244 del 27.6.2022

GU C 237 del 20.6.2022

GU C 222 del 7.6.2022

GU C 213 del 30.5.2022

GU C 207 del 23.5.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/2


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1o giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Petróleos de Portugal — Petrogal, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

(Causa C-706/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo del procedimento principale nonché dei motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)

(2022/C 276/02)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Petróleos de Portugal — Petrogal, SA

Convenuto: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 27 ottobre 2021, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 24.11.2021.


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 1o aprile 2022 — Cabot Plastics Belgium SA / État belge

(Causa C-232/22)

(2022/C 276/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: Cabot Plastics Belgium SA

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

1o)

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a favore di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale, la cui sede dell’attività economica è stabilita al di fuori dell’Unione europea, laddove questi ultimi siano entità distinte e giuridicamente indipendenti ma facciano parte di uno stesso gruppo, il prestatore si impegni contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a favore del destinatario, e tali prodotti siano poi venduti da detto destinatario, dando luogo a cessioni di beni imponibili, per la cui esecuzione il prestatore fornisce assistenza logistica e che sono localizzate nello Stato membro in questione; se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (2), debbano essere interpretati nel senso che si debba ritenere che il soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione europea dispone di una stabile organizzazione in tale Stato membro.

2o)

Se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo può disporre di una stabile organizzazione quando i mezzi umani e tecnici richiesti sono quelli del suo prestatore, giuridicamente indipendente ma facente parte di uno stesso gruppo, che si impegna contrattualmente, in via esclusiva, a impiegarli a favore di detto soggetto passivo.

3o)

Se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro del suo prestatore per il fatto che quest’ultimo effettua a suo vantaggio, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, una serie di prestazioni accessorie o supplementari rispetto a un lavoro per conto terzi in senso stretto, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle vendite concluse da tale soggetto passivo dalla sua sede al di fuori dell’Unione europea, ma che danno luogo a cessioni di beni imponibili localizzate nel territorio di detto Stato membro in forza della normativa IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di DX

(Causa C-241/22)

(2022/C 276/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parte nel procedimento principale

DX

Questioni pregiudiziali

1)

Se misure normative relative all’autorizzazione alle autorità pubbliche all’accesso a dati relativi al traffico o all’ubicazione (compresi i dati identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento dei reati, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE (1), quando si tratta di concedere l’accesso a dati che non sono conservati in forza di misure legislative, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, ma che vengono conservati dal fornitore per altri motivi.

2)

a)

Se le nozioni (…) «reati gravi» e «forme gravi di criminalità» (2) [utilizzate nelle sentenze delle Corte di giustizia menzionate nell’ordinanza di rinvio ai punti 5.7 e 5.8] configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione, o se spetti anche alle autorità competenti degli Stati membri stesse definire dette nozioni.

b)

Qualora si tratti di nozioni autonome di diritto dell’Unione, in che modo si debba stabilire se si configuri un «reato grave» o una «forma grave di criminalità».

3)

Se si possa concedere alle autorità pubbliche l’accesso a dati relativi al traffico o all’ubicazione (diversamente rispetto a dati esclusivamente identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento dei reati, ai sensi della direttiva 2002/58/CE, qualora non si configurino reati gravi o gravi forme di criminalità, ossia se nel caso concreto la concessione dell’accesso a detti dati — secondo quanto può presumersi — determini soltanto una limitata ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dell’utente, di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/58/CE.


(1)  Direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

(2)  Cause C-203/15 (Tele2 Sverige), C-698/15 (Watson e a.), C-511/18, C-512/18 e C-520/18 (La Quadrature du Net e a.), C-207/16 (Ministerio Fiscal) e C-746/18 (Prokuratuur).


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) l’8 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di BW

(Causa C-246/22)

(2022/C 276/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti nel procedimento penale principale

Resistente: BW

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Questione pregiudiziale

Se il trasporto di container vuoti verso il luogo di carico o dal luogo di scarico costituisca una parte inseparabile del trasporto dei container carichi cosicché il trasporto dei container vuoti benefici del privilegio del trasporto di container pieni nei limiti in cui, nel quadro del trasporto combinato, questi sono esclusi dalle norme in materia di cabotaggio.


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 aprile 2022 — procedimento penale a carico di GN

(Causa C-261/22)

(2022/C 276/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, GN

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI (1) debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi;

2)

se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli articoli 7 e 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di articolo 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP

(Causa C-263/22)

(2022/C 276/07)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A.

Resistente: LP

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE (1), laddove prescrive che «le clausole (…) proposte al consumatore (…) devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato, conformemente al ventesimo considerando della direttiva, nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole.

2)

Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, esigendo, come requisito per l'esclusione dal controllo delle clausole relative all'oggetto principale del contratto, che «tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza delle clausole di cui trattasi.

3)

Nel quadro di una normativa nazionale che autorizza il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole non negoziate individualmente relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto: (i) se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, interpretato conformemente alla lettera i) dell'elenco indicativo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, osta a che, in un contratto di assicurazione collettiva contributiva, l'assicuratore possa opporre all’assicurato una clausola di esclusione o di limitazione del rischio assicurato che non gli sia stata comunicata e di cui, di conseguenza, l’assicurato non abbia avuto alcuna possibilità di prendere conoscenza; (ii) anche quando, allo stesso tempo, la normativa nazionale rende il contraente responsabile dei danni causati all'assicurato per la violazione dell'obbligo di comunicazione/informazione di tale clausola, responsabilità che, tuttavia, non pone, di regola, l'assicurato nella situazione in cui si troverebbe se la copertura assicurativa fosse stata operativa.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — GU 1993, L 95, pag. 29.


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 26 aprile 2022 — CK / Familienkasse Bayern Nord

(Causa C-284/22)

(2022/C 276/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: CK

Resistente: Familienkasse Bayern Nord

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4 del regolamento (CE) 883/2004 (1) (in combinato disposto con gli articoli 18, 21 e 45 TFUE) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo cui è escluso dal beneficio di un assegno familiare tedesco il lavoratore migrante, il quale, pur percependo un reddito soggetto alla rispettiva imposta tedesca, non ha un rapporto di assicurazione obbligatoria con la Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale del lavoro, Germania) e non è integralmente assoggettato ad un’imposta sul reddito in Germania.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 maggio 2022 — Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) / SW

(Causa C-294/22)

(2022/C 276/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Resistente: SW

Questioni pregiudiziali

1)

Se, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale che autorizzano, a determinate condizioni, il soggiorno di uno straniero per ragioni di salute e che, all’occorrenza, lo proteggono da un provvedimento di allontanamento, le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE (1) debbano essere interpretate nel senso che un rifugiato palestinese malato il quale, dopo essere ricorso effettivamente alla protezione o all’assistenza dell’UNRWA, lascia lo Stato o il territorio situato nella zona d’intervento di tale agenzia, nel quale aveva la residenza abituale, in ragione del fatto che non può avere un accesso sufficiente all’assistenza e alle cure che il suo stato di salute richiede e che tale mancanza di assistenza comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica, possa essere considerato trovarsi in uno stato personale di grave insicurezza e in una situazione in cui l’UNRWA non è in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione.

2)

In caso affermativo, quali siano i criteri — relativi, per esempio, alla gravità della malattia o al tipo di cure necessarie — che consentono di identificare una simile situazione.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 3 maggio 2022 — NN / An Bord Pleanála, Irlanda e Attorney General

(Causa C-301/22)

(2022/C 276/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: NN

Resistente: An Bord Pleanála, Irlanda e Attorney General

Interveniente: Bradán Beo Teoranta e Galway County Council

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se gli Stati membri siano tenuti a caratterizzare e, successivamente, a classificare tutti i corpi idrici, indipendentemente dalle dimensioni, e in particolare se sia necessario caratterizzare e classificare tutti i laghi con una superficie topologica inferiore a 0,5 km2.

b)

Se la circostanza che i corpi idrici siano in un’area protetta incida, all’occorrenza, su tale interpretazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a), se un’autorità competente ai fini dell’autorizzazione di intervento possa concedere detta autorizzazione per un intervento che può avere un impatto sul corpo idrico prima che questo sia caratterizzato e classificato.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, sub a), quali siano gli obblighi di un’autorità competente nel decidere su una domanda di autorizzazione presentata per un intervento che potrebbe avere effetti su un corpo idrico non caratterizzato e/o classificato.


18.7.2022   

IT

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C 276/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 10 maggio 2022 — Anklagemyndigheden / PO, Moesgaard Meat 2012 A/S

(Causa C-311/22)

(2022/C 276/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Anklagemyndigheden

Imputati: PO, Moesgaard Meat 2012 A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 6.4, lettera a), dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) debba essere interpretato nel senso che la «produzione di carcasse» comprende il processo di macellazione, che si svolge dal momento in cui l'animale viene prelevato dalla stalla, stordito e abbattuto fino a quando sono disponibili tagli standard di grandi dimensioni, per cui il peso dell’animale da macello deve essere calcolato prima del taglio del collo e della testa e dell'asportazione degli organi e dei visceri, oppure se la «produzione di carcasse» comprenda la produzione di carcasse di suino dopo l'asportazione degli organi e dei visceri e il taglio del collo e della testa e dopo il dissanguamento e la refrigerazione, per cui il peso dell'animale macellato deve essere calcolato solo in tale momento.

2)

Se il punto 6.4, lettera a), dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), debba essere interpretato nel senso che, nel determinare il numero di giorni di produzione inclusi nella capacità «al giorno», occorra tener conto solo dei giorni in cui hanno luogo lo stordimento, l'abbattimento e il taglio immediato del suino da macello, oppure se occorra tener conto anche dei giorni in cui avviene la tolettatura dei suini da macello, in particolare la preparazione dell'animale per la macellazione, la refrigerazione dell'animale macellato e il taglio del collo e della testa dell'animale.

3)

Se l'allegato I, punto 6.4, lettera a), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) debba essere interpretato nel senso che la «capacità» di un macello deve essere calcolata come la produzione massima al giorno entro 24 ore, fatte salve eventuali limitazioni fisiche, tecniche o giuridiche effettivamente osservate dal macello, ma non inferiore alla sua produzione realizzata, oppure la «capacità» di un macello può essere inferiore alla produzione realizzata dallo stesso, ad esempio se questa ha avuto luogo senza tener conto delle limitazioni fisiche, tecniche o giuridiche alla produzione che sono previste nel calcolo della «capacità» del macello.


(1)  GU 2010 L 334, pag. 17.


18.7.2022   

IT

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C 276/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como (Italia) l’11 maggio 2022 — Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA / A2A Energia SpA e a.

(Causa C-316/22)

(2022/C 276/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Como

Parti nella causa principale

Attrici: Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA

Convenute: A2A Energia SpA, Energit SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell’Unione Europea e, nello specifico, l’articolo 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma, decreto legislativo 504/1995), il presupposto perché quest’ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva.

2)

Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma, decreto legislativo 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell’imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un’azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria, laddove l’unica ragione d’illegittimità dell’imposta — ossia la contrarietà a una direttiva [dell’Unione] — possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l’Amministrazione Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l’operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell’indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell’Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell’imposta indebitamente pagata.


Tribunale

18.7.2022   

IT

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C 276/9


Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Canon / Commissione

(Causa T-609/19) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Settore della produzione di attrezzature mediche - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 - Operazione intermedia e operazione finale - Struttura di conferimento fiduciario - Unica concentrazione - Diritti della difesa - Legittimo affidamento - Principio di legalità - Proporzionalità - Importo delle ammende - Circostanze attenuanti»)

(2022/C 276/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, M. Reynolds, J. Schindler, D. Arts e W. Devroe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.-L. Meyer e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2019) 4559 final della Commissione, del 27 giugno 2019, che infligge ammende per mancata notifica di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 e per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento (caso M.8179 — Canon/Toshiba Medical Systems Corporation), e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Canon Inc. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


18.7.2022   

IT

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C 276/9


Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2022 — Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-151/20) (1)

(«Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria di uno Stato membro - Dazi all’importazione - Versamento alla Commissione degli importi corrispondenti a risorse proprie non recuperate - Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione - Obblighi di uno Stato membro in materia di risorse proprie - Obbligo di garanzia - Dispensa dalla messa a disposizione degli importi corrispondenti ai diritti accertati dichiarati irrecuperabili»)

(2022/C 276/14)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Materne e P. Němečková, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: S. Baeyens e J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere la restituzione della somma di 40 482 255 corone ceche (CZK) versata a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso della Repubblica ceca è accolto nella parte in cui è diretto alla restituzione, da parte della Commissione europea, della somma di 17 828 399,66 corone ceche (CZK) versata a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 175 del 25.5.2020.


18.7.2022   

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C 276/10


Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 aprile 2022 — HB/Commissione

(Causa T-408/21 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto - Recupero degli importi indebitamente versati - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi»)

(2022/C 276/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede: in primo luogo, la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2021) 3339 final, della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 4 241 507 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento TACIS/2006/101-510, nonché della decisione C(2021) 3340 final, della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a suo carico, a titolo del contratto recante il riferimento CARDS/2008/166-429; in secondo luogo, l’ingiunzione alla Commissione europea di non procedere al recupero degli importi figuranti nelle suddette decisioni, e, in terzo luogo, la condanna della Commissione al pagamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione C(2021) 3339 final, relativa al recupero di un credito di EUR 4 241 507 a carico di HB, a titolo del contratto recante il riferimento TACIS/2006/101-510, nonché della decisione C(2021) 3340 final, relativa al recupero di un credito di EUR 1 197 055,86 a carico della stessa, a titolo del contratto recante il riferimento CARDS/2008/166-429.

2)

Le spese sono riservate.


18.7.2022   

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C 276/11


Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Daw/EUIPO — Sapa Building Systems (alpina)

(Causa T-766/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2022/C 276/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentane#: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sapa Builidng Systems SpA (Naviglio, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2021 (procedimento R 2198/2020-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Daw e la Sapa Building Systems.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.t


(1)  GU C 64 del 7.2.2022.


18.7.2022   

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C 276/11


Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Engineering — Ingegneria Informatica/Commissione

(Causa T-273/22)

(2022/C 276/17)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Engineering — Ingegneria Informatica SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Villata, C. Oncia e L. Montevecchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare gli indicati provvedimenti della Commissione DH (Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione — Directorate H — Common Implementation Centre — H.2. Common Audit Service) e della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni — in particolare la LOC (Letter of Conclusion Ref. Ares (2021)7900224 — 21/12/2021 della Commissione Europea ref. CAIA389007, il FAR (Final Audit Report allegato alla LOC); la Lettera di Richiesta (Confirmation Letter della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni del 15 marzo 2022) e la Nota di Debito (Nota della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni n. 3242203436 del 15 marzo 2022), nulli, illegittimi, annullati o comunque inefficaci;

Dichiarare la ammissibilità dei Costi Esclusi quali «eligible costs» ai sensi del Grant Agreement Dante e il conseguente diritto di Engineering di veder considerati tali costi ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo della sovvenzione prevista nel menzionato contratto ed in ogni caso l’insussistenza del diritto della Commissione a recuperare dette somme;

con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente all’erronea applicazione, ad opera della Commissione Europea — Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni, di quanto previsto nel Grant Agreement Dante.

Si fa valere a questo riguardo che la Lettera di Richiesta e la Nota di Debito si basano sull’esito di un audit della Commissione Europea che ha illegittimamente escluso, dai costi ammissibili ai sensi del Grant Agreement di cui la ricorrente era parte, ai fini di beneficiare delle sovvenzioni ivi previste, bonus assegnati ai dipendenti sulla base di obiettivi generali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle aspettative legittime della ricorrente.

Si fa valere a questo riguardo che nel contesto di precedenti schemi di sovvenzioni di cui la ricorrente era parte (in particolare, del 7th Framework Programme), lo schema di remunerazione escluso con i provvedimenti impugnati, pur oggetto di esame da parte della Commissione Europea, era stato ammesso senza riserve. L’immotivato mutamento del giudizio dell’Autorità in merito all’ammissibilità dei bonus costituisce pertanto una violazione del principio dell’affidamento legittimo, a più riprese affermato dalla Corte di Giustizia e da codesto Tribunale.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione del Grant Agreement «Dante» e della relativa previsione contrattuale, essendo stati esclusi costi ammissibili sulla base del dato testuale del contratto stesso, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.


18.7.2022   

IT

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C 276/12


Ricorso proposto il 21 maggio 2022 — Mariño Pais e a./Commissione e CRU

(Causa T-294/22)

(2022/C 276/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Fernando Mariño Pais (Outes, Spagna) e altri 44 ricorrenti (rappresentanti: B. Cremades Roman, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)

Convenuti: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e condannare il CRU e la Commissione al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a causa della decisione di risoluzione del BPE (Banco Popular Español S.A. e società figlie);

condannare il CRU e la Commissione alle spese del presente procedimento;

ordinare che tutte le somme riconosciute ai ricorrenti producano interessi compensativi dal 23 maggio 2017 (o, in subordine, dal 7 giugno 2017) fino alla data della sentenza, nonché interessi moratori dalla data della sentenza, eccezion fatta per le spese comportate dal presente procedimento, le quali produrranno solo interessi moratori dalla data della sentenza; e

accordare ai ricorrenti ogni altro rimedio esso consideri giuridicamente adeguato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le dichiarazioni e la fuga di notizie avrebbero violato in maniera sufficientemente qualificata l’obbligo di riservatezza, i principi di diligenza e di buona amministrazione ed il principio Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione sufficientemente qualificata dei principi di diligenza e di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e del divieto di discriminazione ed arbitrarietà nel processo decisionale.

A tal proposito essi allegano che non erano soddisfatte le condizioni per sottoporre il BPE a risoluzione, che non è stata garantita una valutazione indipendente equa, prudente e realista degli attivi e dei passivi del BPE e che l’azione di risoluzione è discriminatoria e arbitraria.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione sufficientemente qualificata del diritto alla proprietà privata e del principio di proporzionalità.


18.7.2022   

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C 276/13


Ricorso proposto il 20 maggio 2022 — Flowbird/EUIPO — Apcoa Parking Holdings (FLOWBIRD)

(Causa T-296/22)

(2022/C 276/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Flowbird (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: C. Pecnard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stoccarda, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo FLOWBIRD — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 478 123

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2022 nel procedimento R 748/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare l’Apcoa Parking Holdings alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.7.2022   

IT

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C 276/13


Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Domaine Boyar International/EUIPO — Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ)

(Causa T-300/22)

(2022/C 276/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Domaine Boyar International (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: F. Bojinova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Castagneto Carducci, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BOLGARÉ — Domanda di registrazione n. 16 670 937

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2022 nel procedimento R 2564/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e il controinteressato a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.7.2022   

IT

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C 276/14


Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio

(Causa T-302/22)

(2022/C 276/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alexander Semenovich Vinokurov (Mosca, Russia) (rappresentanti: É. Épron, J. Choucroun e E. Lebek, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento;

annullare parzialmente la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;

annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento;

riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di un fondamento sufficientemente preciso e concreto della motivazione a corredo dell’atto lesivo. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere in particolare che la motivazione addotta dal Consiglio si riferisce a settori di attività mentre invece i criteri contemplati nella decisione PESC 2022/397 si riferiscono solamente a persone determinate. Il ricorrente deduce inoltre la mancanza di precisione del criterio relativo alla produzione di redditi notevoli ed il fatto che gli argomenti della motivazione non corrispondono ad alcun criterio pertinente adottato dal Consiglio. Infine, il ricorrente ritiene che l’argomento della motivazione relativo al sostegno o alla realizzazione di azioni o politiche differisce dal criterio pertinente del sostegno «materiale o finanziario» al governo della Federazione russa.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dal Consiglio in relazione ai criteri pertinenti da esso utilizzati, in particolare il sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, il fatto di trarre vantaggio dal governo della Federazione russa o di costituire una notevole fonte di reddito per tale governo.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’ampliamento dei criteri di inclusione consentirebbe attualmente di sanzionare persone che non hanno alcun rapporto con la situazione in Ucraina. Pertanto, si deduce che il Consiglio prende in considerazione la produzione di redditi notevoli da parte di alcuni settori di attività ma non tiene conto della quota di mercato del ricorrente in tali settori, né del capitale detenuto dal ricorrente nelle imprese menzionate.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).


18.7.2022   

IT

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C 276/15


Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Dicofarm/EUIPO — Marco Viti Farmaceuitici (Vitis pharma Dicofarm group)

(Causa T-303/22)

(2022/C 276/22)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Dicofarm SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Viti Farmaceuitici SpA (Vicenza, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Vitis pharma Dicofarm group — Marchio dell’Unione europea n. 17 880 952

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2022 nel procedimento R 1050/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui conferma la dichiarazione di nullità parziale del marchio UE n. 17 880 952 pronunciata dalla divisione di annullamento dell’EUIPO con decisione del 19 aprile 2021, annullamento n. 38283 C;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina alla ricorrente di sopportare le spese sostenute da Marco Viti Farmaceutici nel procedimento di ricorso avanti l’EUIPO;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

Errata applicazione degli articoli 60 e 8 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.7.2022   

IT

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C 276/16


Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Rashnikov / Consiglio

(Causa T-305/22)

(2022/C 276/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Filippovich Rashnikov (Magnitogorsk, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati») nella parte in cui essi includono il ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’onere della prova e dei criteri di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) ed e) e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e g) della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, e di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d’impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.


(1)  GU 2022, L 87 I, pag. 44.

(2)  GU 2022, L 87 I, pag. 1.


18.7.2022   

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C 276/17


Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — A2B Connect e a. / Consiglio

(Causa T-307/22)

(2022/C 276/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: A2B Connect BV (Purmerend, Paesi Bassi), BIT BV (Ede, Paesi Bassi), Freedom Internet BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Oranje, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

a norma dell’articolo 263 TFUE, annullare il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1) e la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (2); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione ed il regolamento impugnati non troverebbero fondamento normativo rispettivamente nell’articolo 29 TUE e nell’articolo 215 TFUE, e/o sul fatto che il convenuto avrebbe agito al di fuori della sua sfera di competenza quale sancita dai Trattati, in particolare dal titolo V del TUE.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l’articolo 11 e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e costituirebbero una violazione delle regole di diritto relative all’applicazione dei Trattati, più precisamente dei principi generali di buona amministrazione.


(1)  GU 2022, L 65, pag. 1.

(2)  GU 2022, L 65, pag. 5.


18.7.2022   

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C 276/17


Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — PC / Consiglio

(Causa T-309/22)

(2022/C 276/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PC (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati») nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente su un errore di valutazione del Consiglio nell’includere il nome del ricorrente negli elenchi allegati degli atti impugnati. Il ricorrente sostiene quanto segue:

la motivazione del Consiglio per l’inclusione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi sarebbe sostanzialmente errata;

il Consiglio non addurrebbe ragioni individuali, specifiche e concrete per motivare l’imposizione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, e la motivazione addotta non sarebbe sufficientemente dettagliata, in violazione degli obblighi del Consiglio;

le prove fornite non sarebbero sufficienti a giustificare l’inclusione del ricorrente negli elenchi di cui agli atti impugnati.


(1)  GU 2022, L 87 I, pag. 44.

(2)  GU 2022, L 87 I, pag. 1.


18.7.2022   

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C 276/18


Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — AMO Development/EUIPO (Strumenti medici)

(Causa T-311/22)

(2022/C 276/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AMO Development LLC (Santa Ana, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Day, Solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Disegno o modello controverso: Disegni o modelli dell’Unione europea n. 2 712 885-0001 e n. 2 712 885-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2022 nel procedimento R 1433/2021-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla terza commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


18.7.2022   

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C 276/19


Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — Polonia / Commissione

(Causa T-314/22)

(2022/C 276/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 16 maggio 2022, relativa alla compensazione dei crediti a titolo di penalità giornaliere disposta nell'ordinanza del vicepresidente della Corte di giustizia del 20 settembre 2021 (Repubblica Ceca/Polonia, C-121/21 R, EU:C:2021:752) per il periodo dal 18 gennaio 2022 al 3 febbraio 2022;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e sulla violazione degli articoli 101 e 102 in combinato disposto con l’articolo 98 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE, Euratom) 2018/1046 (1) in ragione dell’applicazione di una procedura di recupero dei crediti mediante compensazione, nonostante tali crediti abbiano cessato di esistere. La ricorrente sostiene che la Commissione non disponeva di una base giuridica per adottare la decisione impugnata in una situazione in cui gli effetti dell'ordinanza del 20 settembre 2021 erano stati estinti con effetto retroattivo a seguito della conclusione di una transazione tra i governi polacco e ceco, della rinuncia a qualsiasi pretesa da parte di entrambe le parti e della cancellazione della causa C-121/21 (2) dal ruolo della Corte.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 41, paragrafo 2, lettera c) e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ragione dell’insufficienza di motivazione della decisione impugnata. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito la motivazione richiesta dal trattato e dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le basi giuridiche della procedura di recupero avviata con tali decisioni.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Mina de Turów), C-121/21, non pubblicata, EU:C:2022:82.


18.7.2022   

IT

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C 276/19


Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — Yayla Türk/EUIPO — Marmara Import-Export (Sütat)

(Causa T-315/22)

(2022/C 276/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marmara Import-Export GmbH (Ratingen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Sütat» — Marchio dell’Unione europea n. 5 414 561

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2022 nel procedimento R 1184/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda della Marmara Import-Export GmbH del 17 giugno 2020 volta alla cancellazione del marchio dell’Unione europea n. 44 583 C;

in subordine: rinviare la questione all’EUIPO per ulteriore audizione e decisione;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

impossibilità di esercitare il diritto di essere ascoltato.


18.7.2022   

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C 276/20


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Passalacqua/Commissione

(Causa T-318/22)

(2022/C 276/29)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Passalacqua (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 per l’esercizio di promozione 2021, risultante dalla sua esclusione dall’elenco dei funzionari promossi;

annullare la decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2021;

annullare la decisione della Commissione del 1o aprile 2022 di rigetto del reclamo N. R/620/21 presentato dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto dei funzionari europei;

annullare ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;

o, in via subordinata, risarcire dei danni conseguenti agli atti illegittimi della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla manifesta e immotivata parzialità con la quale sono stati valutati i meriti del ricorrente rispetto a quelli di altri funzionari meno meritevoli della promozione.

Si fa valere a questo riguardo che si rinvia al potere di non promuovere un funzionario, certamente attribuito alla Commissione per raggiungere un risultato che consegua all’imparziale valutazione comparativa dei meriti, ma che è stato qui sviato al fine di penalizzare il ricorrente per un suo intervento scientifico in tema di energia nucleare, nel 2021, previamente debitamente autorizzato, apprezzato da chi vi assistette, ma che risultò ex post sgradito ad un alto funzionario estraneo alla linea gerarchica del ricorrente e che in precedenti occasioni aveva avuto con quest’ultimo comportamenti verbali inappropriati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che benché la Commissione non sia tenuta a motivare le sue decisioni nei confronti dei candidati non promossi, essa ha, per contro, l’obbligo di motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto, da un candidato non promosso; e la motivazione di quest'ultima decisione deve coincidere con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo. Ciò che non ricorre nel caso de quo.

Si fa valere a questo riguardo che, inoltre, la motivazione di rigetto del reclamo non appare idonea a superare gli standard di oggettività e imparzialità previsti per consolidata giurisprudenza dal diritto dell’Unione in subiecta materia.


18.7.2022   

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C 276/21


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation)

(Causa T-319/22)

(2022/C 276/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Germania) (rappresentanti: F. Dehn, L. Maritzen e C. Kleiner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «aquamation» — Domanda di registrazione n. 18 453 264

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2022 nel procedimento R 2154/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.7.2022   

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C 276/22


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — International Foodstuffs/EUIPO — Société des produits Nestlé (TIFFANY CRUNCH N CREAM)

(Causa T-321/22)

(2022/C 276/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Foodstuffs Co. LLC (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentante: J. Blum, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «TIFFANY CRUNCH N CREAM» — Domanda di registrazione n. 18 002 077

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2022 nel procedimento R 2136/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.7.2022   

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C 276/22


Ricorso proposto il 1o giugno 2022 — Konov / Consiglio

(Causa T-326/22)

(2022/C 276/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dmitry Konov (Mosca, Russia) (rappresentante: F. Bélot, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio del 9 marzo 2022 nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2) del Consiglio, del 9 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014;

condannare il Consiglio a versare EUR 500 000 a titolo provvisorio per il danno morale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che il Consiglio non enuncia motivazioni di carattere individuale, specifico e concreto che siano idonee a fornirgli un’indicazione sufficiente sulla fondatezza delle misure restrittive adottate nei suoi confronti. Egli ritiene che le decisioni in questione siano fondate su una base fattuale non sufficientemente solida, nonché su motivazioni che non sono comprovate e la cui plausibilità è soltanto astratta. Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio gli impone l’onere di fornire la prova negativa dei fatti generici che gli sono addebitati, invertendo quindi l’onere della prova, il che contrasta con i diritti fondamentali della difesa. Infine, il ricorrente deduce l’insufficienza delle motivazioni fornite e la mancanza di elementi di prova attendibili e sostanziali a sostegno di tali motivazioni e ritiene che ciò pregiudichi un controllo giurisdizionale adeguato della legittimità del suo inserimento e del suo mantenimento negli elenchi delle misure restrittive in questione.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla base del rilievo che il ricorrente non eserciterebbe e non avrebbe esercitato un’influenza determinante sulla società PJSC SIBUR Holding. Inoltre, la società PJSC SIBUR Holding non costituirebbe una notevole fonte di reddito per il governo russo e non avrebbe stretti legami con quest’ultimo.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Il ricorrente ritiene che le motivazioni intese a giustificare le misure restrittive nei suoi confronti siano discriminatorie e sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal Consiglio.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire il diritto al rispetto della proprietà, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, il diritto alla libertà di impresa e il diritto alla presunzione di innocenza.


(1)  Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).


18.7.2022   

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C 276/23


Ricorso proposto il 6 giugno 2022 — Khan / Consiglio

(Causa T-333/22)

(2022/C 276/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: German Khan (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/429 (1) del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 (2) del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica del criterio riguardante gli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina», sulla base del rilievo che non sarebbe stato dimostrato alcun legame sufficiente tra la categoria di persone cui si riferisce tale criterio e la Federazione russa.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità del criterio riguardante gli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina» a causa di una doppia violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene, da un lato, che il criterio invocato dal Consiglio è manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che vi era la possibilità di adottare mezzi meno costrittivi.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova addotti dal Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata e nessuna di esse può quindi soddisfare i criteri di cui alle lettere d) e g) della decisione 2014/145/PESC nella versione allora vigente.


(1)  Decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1).


18.7.2022   

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C 276/24


Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2022 — Satabank / BCE

(Causa T-563/20) (1)

(2022/C 276/34)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


18.7.2022   

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C 276/25


Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2022 — Paccor Packaging e a. / Commissione

(Causa T-148/21) (1)

(2022/C 276/35)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


18.7.2022   

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C 276/25


Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2022 — EurO3zon / ECHA

(Causa T-199/21) (1)

(2022/C 276/36)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/25


Ordinanza del Tribunale del 13 aprile 2022 — NW / Commissione

(Causa T-20/22) (1)

(2022/C 276/37)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.