ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
11 luglio 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 265/01

Comunicazione della Commissione sulle informazioni relative ai rischi e alla non conformità nel contesto dei riesami periodici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione

1

2022/C 265/02

Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.10560 — SIKA / MBCC GROUP) ( 1 )

8


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 265/03

Tassi di cambio dell’euro — 8 luglio 2022

9

 

Corte dei conti

2022/C 265/04

Relazione speciale 10/2022: — Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l’impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 265/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10811 — INPEX / SC / SEML) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2022/C 265/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10656 — FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL) ( 1 )

13

2022/C 265/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10756 — ACC / EVONIK / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 265/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle informazioni relative ai rischi e alla non conformità nel contesto dei riesami periodici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione

(2022/C 265/01)

1.   Introduzione

La presente comunicazione della Commissione illustra i criteri e le considerazioni pertinenti nel contesto dei riesami periodici di cui all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (1). Lo scopo della presente comunicazione è quello di rendere il processo trasparente per i cittadini, gli operatori e le autorità nazionali competenti, sia nell'Unione sia nei territori e nei paesi terzi da cui vengono importati nell'Unione alimenti e mangimi di origine non animale soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

La presente comunicazione intende facilitare ai cittadini, agli operatori e alle autorità nazionali la comprensione dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a interpretare il diritto dell’UE. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione.

2.   Ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi sulla base dei poteri conferiti dall’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

L’obiettivo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è di proteggere i consumatori dell’Unione da rischi sanitari noti o emergenti, o quando sussistono prove di grave e diffusa non conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare (si veda l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625 relativamente agli alimenti e ai mangimi di origine non animale). Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede un approccio armonizzato ai controlli ufficiali su determinati alimenti e mangimi di origine non animale che entrano nell’Unione ed è volto a garantire che la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare si applichi a tali prodotti.

Negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono elencati i prodotti, provenienti da paesi terzi, che sono soggetti all’incremento temporaneo dei controlli, a misure di emergenza o alla sospensione dell’ingresso nell’Unione. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sui prodotti soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e a misure di emergenza è stabilita tenendo conto in particolare del livello di pericolo associato al rischio in esame, delle non conformità rilevate durante i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti nel mercato interno e dell’effettiva frequenza dei respingimenti alle frontiere. In funzione del rischio specifico, dovranno essere presi in considerazione criteri diversi che differiranno anche per il loro peso relativo (si vedano i punti 3.1 e 3.2.2).

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elencano gli alimenti e i mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi e le misure corrispondenti, come segue:

l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione;

l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi soggetti a condizioni speciali, quali ad esempio l’obbligo di fornire un certificato ufficiale e i risultati delle analisi di laboratorio, che ne disciplinano l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e da diossine, nonché dal rischio di contaminazione microbiologica;

l’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi di origine non animale soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione;

gli allegati II e II bis costituiscono misure urgenti ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002.

I prodotti sono elencati in base al paese terzo di origine, alla descrizione del prodotto, alla combinazione del codice della nomenclatura combinata (NC) e della classificazione della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) e al rischio. I prodotti provenienti da un paese terzo possono essere soggetti contemporaneamente all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e/o a misure di emergenza (tranne la sospensione dell’ingresso nell’Unione) per più di un rischio.

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità. Inoltre, in caso di un rischio emergente o quando sussistono prove di grave e diffusa non conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, è possibile, per fronteggiare rischi imminenti, imporre in qualsiasi momento, indipendentemente dai riesami periodici, una misura di salvaguardia che va da condizioni speciali di importazione (inserimento del prodotto nell’allegato I o nell’allegato II) alla sospensione dell’ingresso nell’Unione (inserimento nell’allegato II bis).

Le modifiche necessarie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Possono essere necessari periodi transitori per consentire l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti che al momento dell’entrata in vigore di una modifica del regolamento erano già state spedite dal paese di origine. Tali periodi consentono agli operatori e ai paesi terzi di adeguarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento che modifica i prodotti elencati negli allegati e, ove richiesto, permette alle autorità competenti dei paesi terzi di mettere a punto un sistema di certificazione. In alcune circostanze, in base al livello di rischio, potrebbe non essere previsto alcun periodo transitorio.

3.   Fasi del riesame in conformità dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

3.1.    Rischi inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

I prodotti sono elencati in base alla combinazione di origine/codice NC/rischio.

L’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dei rischi rispetto ai quali è possibile incrementare i controlli ufficiali o le misure di emergenza non è esaustivo. Attualmente il regolamento di esecuzione comprende, tra gli altri, i rischi seguenti:

a)

microbiologico: Salmonella;

b)

chimico:

i)

contaminanti: aflatossine, pentaclorofenolo e diossine;

ii)

residui di antiparassitari: residui degli antiparassitari elencati nel programma comunitario coordinato di controllo pluriennale adottato dalla Commissione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4) e residui di altri antiparassitari, ad esempio amitraz, nicotina, tolfenpyrad, diafentiuron, dicofol, ditiocarbammati, dinotefuran, folpet, procloraz, tiofanato-metile, triforina, acefato, fentoato, clorbufam, formetanato, protiofos, quinalfos, carbofuran, metrafenone;

iii)

altri rischi: coloranti Sudan, rodammina B, solfiti, cianuro, ossido di etilene.

Questo elenco di rischi potrà essere ampliato in futuro, qualora sia necessario introdurre taluni prodotti provenienti da determinati paesi relativamente a uno specifico rischio; pertanto l’elenco fornito non è esaustivo e la presente comunicazione riporta solo i rischi attuali.

3.2.    Raccolta di informazioni

In appresso si descrivono le fonti di informazione, le informazioni reperite e il periodo di riferimento per la raccolta delle informazioni relative a ciascun prodotto.

3.2.1   Fonti di informazione

Le informazioni necessarie per la valutazione di possibili modifiche del regolamento (UE) 2019/1793 possono essere reperite da varie fonti:

a)

scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri (proposte di nuovi inserimenti di combinazioni di prodotti/rischi, commenti, richieste di modifiche);

b)

informazioni fornite da paesi terzi, azioni intraprese da paesi terzi volte ad assicurare la conformità alle prescrizioni pertinenti dell’Unione;

c)

informazioni sui controlli effettuati dalla Commissione in paesi terzi ai sensi dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/625 (relazioni di audit);

d)

informazioni fornite dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

e)

documentazione dei risultati dei controlli ufficiali nel sistema Traces-NT.

3.2.2   Informazioni reperite sui singoli prodotti

a)

Esito dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sui prodotti elencati, registrati in Traces-NT:

i)

numero totale di partite di alimenti e mangimi di origine non animale importati nell'Unione;

ii)

numero totale dei controlli di identità e fisici effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale importati nell'Unione;

iii)

numero totale dei risultati sfavorevoli dei controlli fisici effettuati (analisi di laboratorio) per il rischio specifico per cui il prodotto è elencato;

iv)

percentuale di risultati sfavorevoli sul totale dei controlli di identità e fisici sulle partite per il rischio per cui il prodotto è elencato;

b)

notifiche trasmesse tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) e tramite il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA) in materia di non conformità e di frodi alimentari: numero di notifiche RASFF di respingimento alla frontiera e di notifiche ACA di non conformità o di frode alimentare per combinazioni di origine/prodotto/rischio;

c)

dati sui volumi degli scambi dei prodotti interessati, forniti da Eurostat.

3.2.3   Periodo di riferimento per la raccolta delle informazioni

Il periodo di riferimento per la raccolta, da parte della Commissione, delle informazioni di cui al punto 3.2.2 per ciascun prodotto corrisponde all’intero semestre (dell’anno precedente o dello stesso anno) precedente l’avvio di un nuovo processo di riesame. Il periodo di riferimento (semestre) va da gennaio a giugno e da luglio a dicembre di ciascun anno. Se rilevanti nel contesto della valutazione di tendenze specifiche, sono presi in considerazione gli sviluppi e le tendenze più recenti al fine di garantire una decisione pienamente informata. Per i prodotti da inserire negli allegati per la prima volta possono essere prese in considerazione informazioni relative a vari semestri.

3.3.    Analisi delle informazioni

3.3.1.   Fasi del processo di analisi delle informazioni

Il processo di riesame periodico inizia con la raccolta delle informazioni pertinenti descritte al punto 3.2.3 e l’analisi delle informazioni disponibili. I risultati dell’analisi, il riesame della combinazione di origine/prodotto/rischio e le proposte di modifica degli allegati sono discussi con gli Stati membri nell’ambito di un gruppo di lavoro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF). I risultati concordati con gli Stati membri sono presentati al comitato PAFF (5) onde ottenere il parere degli Stati membri.

3.3.2.   Considerazioni relative all’analisi delle informazioni

Nel contesto della valutazione delle informazioni raccolte ai fini di eventuali modifiche del regolamento (UE) 2019/1793 sono presi in considerazione vari fattori.

Come indicato al punto 3.2.2, l’analisi si basa sul complesso delle informazioni raccolte in relazione a un determinato prodotto. Tuttavia si effettua una valutazione caso per caso a seconda della combinazione di origine/merce/rischio. In particolare possono essere mantenute misure, anche se gli scambi effettivi sono cessati, qualora non vi siano prove di un miglioramento della gestione del rischio in questione nel luogo di origine del prodotto e pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, permanga il rischio di esportazione di prodotti non sicuri verso l’Unione.

Tra i fattori presi in considerazione vi sono le variazioni stagionali degli scambi, le tendenze temporali e i volumi scambiati.

Qualora in un paese terzo si individui un problema potenzialmente sistemico su una scala superiore alle responsabilità di singoli operatori in termini di conformità delle esportazioni alle norme dell’Unione e qualora gli Stati membri segnalino l’assenza di miglioramenti significativi dei livelli di non conformità, viene introdotta una risposta armonizzata e graduale che varia a seconda della portata del problema e della gestione prevedibile:

a)

inserimento nell’allegato I/aumento della frequenza dei controlli per i prodotti già inseriti nell’allegato I (come misura riguardante gli importatori di partite di alimenti e mangimi di origine non animale nell’Unione e indirettamente i paesi terzi);

b)

inserimento nell’allegato II/introduzione di condizioni speciali di importazione che attribuiscono una responsabilità specifica alle autorità competenti dei paesi terzi esportatori attraverso l’obbligo di effettuare prove all’origine e di certificare la conformità delle partite alle norme dell’Unione;

c)

inserimento nell’allegato II bis/qualora gli alimenti o i mangimi di origine non animale importati nell’Unione comportino un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, può essere prevista la sospensione dell’ingresso nell’Unione di alcuni prodotti come misura di massimo rigore, a causa di problemi sanitari gravi/ricorrenti e/o di problemi sistemici irrisolti.

3.4.    Possibili modifiche derivanti dall’analisi delle informazioni

Le decisioni relative a ciascun prodotto si basano sull’analisi delle informazioni e sulla discussione con gli Stati membri nell’ambito delle riunioni del gruppo di lavoro sulle misure temporanee per l’importazione di alimenti e mangimi di origine non animale. Le decisioni sono prese caso per caso per ciascun prodotto, tenendo conto di una combinazione multifattoriale di rischio, frequenza della non conformità, volumi scambiati, portata del problema e previsione di una sua gestione soddisfacente.

Le possibili decisioni relative alla modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/1793 sono le seguenti:

a)

inclusione di un prodotto in un allegato;

b)

soppressione di un prodotto da un allegato;

c)

soppressione di un prodotto da un allegato e trasferimento a un altro allegato;

d)

modifiche della frequenza dei controlli di identità e fisici richiesti all’ingresso nell’Unione: incremento o riduzione. Le frequenze sono fissate al 5 %, 10 %, 20 %, 30 % e 50 %.

La frequenza dei controlli di identità e fisici può variare caso per caso, in base alla combinazione dei molteplici fattori descritti ai punti 3.1 e 3.2, e in accordo con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro.

3.5.    Procedura

Il progetto di atto di modifica, predisposto sulla base dell’analisi delle informazioni e dei risultati delle discussioni con gli Stati membri nell’ambito delle riunioni del gruppo di lavoro, è sottoposto al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF). Dopo il voto favorevole del comitato PAFF, il progetto di atto di modifica è adottato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nel periodo che intercorre tra l'espressione del parere favorevole del comitato PAFF e l'adozione da parte della Commissione, quest'ultima informa per lettera il paese terzo interessato delle modifiche previste (ad esempio, inclusione negli allegati o soppressione dagli stessi, modifiche della frequenza dei controlli di identità e fisici) per i prodotti elencati negli allegati del progetto di atto di modifica. Dopo la pubblicazione nella GUUE, l'Unione presenta una notifica sanitaria e fitosanitaria (SPS) all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

4.   Glossario

ACA

Il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA) è un sistema sviluppato e gestito dalla Commissione per lo scambio di informazioni tra i membri della rete dell’Unione contro le frodi alimentari. Grazie a tale sistema, ciascuno Stato membro può contattare le autorità competenti di un altro Stato membro e scambiare informazioni in modo sicuro, il che può preludere a iniziative o sanzioni amministrative o a procedimenti giudiziari. Nel 2020 il sistema ACA è stato pienamente integrato nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (iRASFF).

Conformità

Conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Codice NC

Il codice della nomenclatura combinata (codice NC) è uno strumento di classificazione delle merci creato per rispondere alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero dell’Unione. È usato principalmente all’atto della dichiarazione delle merci alla dogana dell’Unione e determina l’aliquota di dazio doganale applicabile. Corrisponde alla nomenclatura delle merci di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Comprende la nomenclatura del sistema armonizzato.

Classificazione TARIC

Corrisponde a una tariffa integrata dell’Unione, basata sulla nomenclatura combinata. Secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, essa riprende, tra l’altro, ulteriori suddivisioni, denominate «sottovoci Taric», necessarie per la designazione delle merci facenti oggetto di misure specifiche dell’Unione, nonché le aliquote dei dazi doganali e gli altri elementi di percezione applicabili.

Partita

Secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, corrisponde al quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, di identico tipo, classe o descrizione.

EFSA

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia europea istituita nel 2002 dall’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. Ha il compito di valutare i rischi lungo tutta la filiera alimentare e di fornire consulenza scientifica indipendente agli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza alimentare nell’Unione. Opera in modo indipendente dalle istituzioni legislative ed esecutive europee (Commissione, Consiglio e Parlamento) e dagli Stati membri dell’Unione.

Ingresso nell’Unione europea

Secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 40, del regolamento (UE) 2017/625, l’atto di portare merci in uno dei territori elencati nell’allegato I del medesimo regolamento dall’esterno di tali territori.

UE

Unione europea

Eurostat

Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione. Coordina le attività statistiche a livello dell’Unione e fornisce statistiche e dati di alta qualità sull’Unione.

Alimenti e mangimi di origine non animale

Nell’espressione «alimenti e mangimi di origine non animale» si intende per «alimento», secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, e per «mangime», secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali, di origine vegetale (ad esempio frutta e verdura, spezie, tè) o di qualsiasi altra origine non animale, come i minerali (sale).

Pericolo

Secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2017/625, qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente.

Importazione di alimenti e mangimi

L’importazione di alimenti e mangimi si riferisce ad alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi e destinati al mercato dell’Unione o all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione.

Controlli ufficiali

I controlli ufficiali sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 come attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del medesimo regolamento, al fine di verificare a) il rispetto da parte degli operatori delle norme dello stesso regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

GUUE

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è la raccolta degli atti dell’Unione europea.

PAFF

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, ha il compito di assicurare la praticità e l’efficacia delle misure dell’Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante. Fornisce pareri sui progetti di misure che la Commissione intende adottare. Le competenze del comitato PAFF includono l’intera catena di approvvigionamento alimentare (dalle questioni attinenti alla salute degli animali negli allevamenti ai prodotti sulla tavola dei consumatori), aiutando l’Unione ad affrontare efficacemente i rischi per la salute in ogni fase della catena di produzione.

Immissione sul mercato

Il termine «immissione sul mercato» è definito all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 come la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.

RASFF

Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) è istituito a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 come sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi ed è costituito da una rete che include gli Stati membri dell’Unione, la Commissione, in qualità di membro e gestore del sistema, e l’EFSA. Al sistema partecipano inoltre gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l’Autorità di vigilanza EFTA. I diversi tipi di notifiche sono definiti all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. Tale regolamento stabilisce anche le misure di attuazione per il funzionamento efficiente del RASFF. Le notifiche RASFF classificate come respingimenti alla frontiera riguardano partite di alimenti, mangimi o materiali a contatto con gli alimenti cui è stato vietato l’ingresso nell’Unione da un’autorità competente presso un posto di frontiera all’interno dell’Unione a causa di un rischio per la salute umana, la salute animale o l’ambiente.

Rischio

Secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2017/625, una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo.

SPS

Sanitaria e fitosanitaria

Traces-NT

TRAde Control and Expert System (TRACES) è la piattaforma multilingue online di certificazione sanitaria e fitosanitaria della Commissione che favorisce l’importazione nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine non animale e piante, nonché gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni dell’Unione di animali e di alcuni prodotti di origine animale. La nuova versione dello strumento, denominata Traces New Technology (TRACES-NT), include funzionalità di certificazione elettronica che consentono alle autorità competenti dell’Unione e dei paesi terzi di apporre timbri digitali a documenti e certificati ufficiali o firme digitali a decisioni relative alle singole partite, rendendo così obsoleto l’uso delle certificazioni cartacee.

OMC

L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si occupa delle norme che regolano gli scambi tra i paesi su scala mondiale. La sua funzione principale è di garantire che gli scambi avvengano nel modo più fluido, prevedibile e libero possibile.

Nell’ambito dell’OMC, l’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) prevede che i paesi notifichino le modifiche apportate alle proprie misure sanitarie o fitosanitarie. Per misura sanitaria o fitosanitaria si intende ogni misura applicata al fine di i) proteggere la vita o la salute delle persone o degli animali da rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o organismi patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; ii) proteggere la vita o la salute delle persone da rischi derivanti da malattie di cui sono portatori animali, piante o relativi prodotti o derivanti dall’immissione, insediamento o diffusione di parassiti; iii) proteggere la vita o la salute degli animali o del mondo vegetale da rischi derivanti dall’immissione, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi vettori di agenti patogeni od organismi patogeni; o iv) impedire o limitare altri danni derivanti dall’immissione, insediamento o diffusione di parassiti.

L’accordo stabilisce che «le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare».

L’accordo SPS prevede che i paesi notifichino all’OMC le proposte di nuove normative sanitarie e fitosanitarie o le modifiche di quelle esistenti nei casi in cui: i) non esista una norma, direttiva o raccomandazione internazionale, o ii) il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di una norma, direttiva o raccomandazione internazionale e, in entrambi i casi, qualora iii) la normativa possa influire in modo significativo sugli scambi commerciali di altri paesi.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Comitati PAFF (europa.eu).


11.7.2022   

IT

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C 265/8


Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.10560 — SIKA / MBCC GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 265/02)

In data 7 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica (1) di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («regolamento sulle concentrazioni»).

In data 4 luglio 2022 la parte notificante ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica.


(1)  GU C 234 del 17.06.2022, pag. 5.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.7.2022   

IT

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C 265/9


Tassi di cambio dell’euro (1)

8 luglio 2022

(2022/C 265/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0163

JPY

yen giapponesi

138,05

DKK

corone danesi

7,4424

GBP

sterline inglesi

0,84585

SEK

corone svedesi

10,6665

CHF

franchi svizzeri

0,9913

ISK

corone islandesi

139,50

NOK

corone norvegesi

10,2630

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,614

HUF

fiorini ungheresi

402,45

PLN

zloty polacchi

4,7630

RON

leu rumeni

4,9431

TRY

lire turche

17,6026

AUD

dollari australiani

1,4871

CAD

dollari canadesi

1,3201

HKD

dollari di Hong Kong

7,9769

NZD

dollari neozelandesi

1,6464

SGD

dollari di Singapore

1,4228

KRW

won sudcoreani

1 321,61

ZAR

rand sudafricani

17,1922

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8095

HRK

kuna croata

7,5190

IDR

rupia indonesiana

15 210,73

MYR

ringgit malese

4,4992

PHP

peso filippino

56,882

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,602

BRL

real brasiliano

5,4345

MXN

peso messicano

20,8477

INR

rupia indiana

80,5280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

11.7.2022   

IT

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C 265/10


Relazione speciale 10/2022:

«Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l’impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza»

(2022/C 265/04)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 10/2022 intitolata: «Leader e lo sviluppo locale di tipo partecipativo facilitano l’impegno a livello locale, ma i benefici supplementari apportati non sono ancora dimostrati a sufficienza».

La relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61355


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.7.2022   

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C 265/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10811 — INPEX / SC / SEML)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 265/05)

1.   

In data 4 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

INPEX CORPORATION («INPEX», Giappone),

Sumitomo Corporation («SC», Giappone),

PT Supreme Energy Muara Laboh («SEML», Indonesia).

INPEX e SC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di SEML.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

INPEX è un'impresa di prospezione e di produzione con sede a Tokyo, Giappone. Essa opera nella ricerca, nell'esplorazione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di petrolio, gas naturale e altre risorse minerarie e investe inoltre in imprese attive in tali settori.

SC è una società commerciale, di gestione aziendale e di sviluppo di progetti con sede a Tokyo (Giappone). SC opera su scala mondiale con attività in vari settori, tra cui: i) prodotti metallurgici ii) sistemi per i trasporti e le costruzioni, iii) progetti infrastrutturali; iv) media e digitale; v) assicurazioni sulla vita e immobiliare; e vi) risorse minerarie, energia, prodotti chimici e elettronica.

SEML possiede e gestisce una centrale elettrica geotermica nella provincia di Sumatra occidentale, in Indonesia, e vende l'elettricità ivi prodotta esclusivamente all'azienda di servizi pubblici di proprietà dello Stato indonesiano.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10811 — INPEX / SC / SEML

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.7.2022   

IT

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C 265/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10656 — FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 265/06)

1.   

In data 4 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Flutter Entertainment plc («Flutter», Irlanda),

Sisal S.p.A. («Sisal», Italia).

Flutter acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Sisal.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Flutter: opera a livello mondiale nel campo delle scommesse sportive, dei giochi e dell'intrattenimento,

Sisal: opera nel campo delle scommesse, dei giochi e delle lotterie.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10656 FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.7.2022   

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C 265/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10756 — ACC / EVONIK / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 265/07)

1.   

In data 5 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Evonik Operations GmbH (Germania) e Evonik (China) Co. Ltd. (Cina) (congiuntamente denominate «Evonik»), controllate in ultima istanza da RAG-Stiftung (Germania),

AVIC Composite Corporation Ltd. («ACC», Cina), insieme alla consociata Yu Hua Funding &Investment (Xiamen) Limited Partnership («Yu Hua», Cina), entrambe controllate in ultima istanza da Aviation Industry Corporation of China («AVIC», Cina),

ACC Evonik (Shanghai) Composite Materials Technology Co. Ltd. («l'impresa comune», Cina).

Evonik e ACC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Evonik ha sede in Germania ed è quotata alla Borsa di Francoforte. Opera nella produzione e nella commercializzazione di specialità chimiche, concentrandosi su prodotti nei settori degli additivi speciali, dell'alimentazione e della cura, dei materiali intelligenti, dei materiali ad alte prestazioni nonché della tecnologia e delle infrastrutture.

ACC è una controllata al 100 % di AVIC, una società aerospaziale di proprietà statale cinese che produce e commercializza principalmente aeromobili e parti di aeromobili in Cina.

L'impresa comune opererà nella produzione e nella commercializzazione di schiuma di polimetacrilimmide (PMI) e di polveri a base di polietere etere chetone (PEEK), nonché nella distribuzione di resine a base di PEEK e di composti a base di PEEK a clienti situati in Cina, nella RAS di Hong Kong, Cina, e nella RAS di Macao, Cina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10756 — ACC / EVONIK / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.7.2022   

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C 265/16


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 265/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Rheinhessen»

PDO-DE-A1274-AM01

Data della comunicazione: 20.4.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo o del peso minimo del mosto (spostato dal punto 5.1 al punto 3.2) per vini di qualità ottenuti dalla varietà Dornfelder in annate con condizioni climatiche eccezionali. Valori standard per il vino di qualità ottenuto dalla varietà Dornfelder: 8,8 % vol di alcole/68 °Öchsle.

INTEGRAZIONE

«In annate con condizioni climatiche eccezionali il consiglio del consorzio di tutela riconosciuto del “Rheinhessen” può decidere di fissare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo/il peso minimo del mosto della varietà Dornfelder all'8,3 % vol di alcole/a 65 °Öchsle. Tale disposizione si applica limitatamente all'annata oggetto della decisione. La decisione del consorzio di tutela è comunicata mediante idonea pubblicazione.»

I vari prodotti vengono individuati nominalmente e sono accompagnati da informazioni sul titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto, come pure dalla rispettiva descrizione organolettica.

Motivi

La riduzione trascurabile del titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto della varietà Dornfelder intende consentire l’anticipo della vendemmia per ridurre al minimo l’impatto negativo di nuovi

organismi nocivi. Nell’annata 2014, ad esempio, il moscerino dei piccoli frutti è diventato una minaccia per i vitigni precoci a bacca rossa. In tali annate ritardare la raccolta per tenere conto del peso minimo del mosto in vigore fino ad oggi comporta il rischio di perdite notevoli in termini qualitativi e quantitativi al momento della vendemmia. Le descrizioni organolettiche sono state differenziate per rappresentare meglio i diversi prodotti.

2.   Varietà di uve da vino

Descrizione

Finora sono specificate le varietà di uve da vino seguenti:

per i vini bianchi

«Albalonga, Arnsburger, Auxerrois, Bacchus, Bronner, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Freisamer, Gelber Muskateller, Gewürztraminer, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Hibernal, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Merzling, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Septimer, Siegerrebe, Silcher, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.»;

per i vini rossi e rosati

«Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Silvaner, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet,

Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dekapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher roter Malvasier, Hegel, Heroldrebe, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Neronet, Palas, Prior, Regent, Rondo, Rotberger, Rubinet, Saint-Laurent, Syrah.».

MODIFICA

Vengono aggiunte le varietà seguenti:

per i vini bianchi

«Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Felicia, Früher Malingre, Früher Roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Muscaris, Osteiner, Rosa Chardonnay, Roter Elbling, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Ruländer, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Souvignier gris, Trebbiano di Soave, Villaris, Weißer Ebling.»;

per i vini rossi e rosati

«Accent, Allegro, Baron, Blauburger, Cabernet Cantor, Cabernet Carol, Cabertin, Calandro, Helfensteiner, Muskattrollinger, Pinotin, Piroso, Reberger, Rosenmuskateller, Spätburgunder, Tauberschwarz, Wildmuskat.».

Vengono depennate le varietà di uve da vino seguenti:

per i vini bianchi

«Mariensteiner»;

per i vini rossi e rosati

«Muskat Hamburg»,

«Blauer Silvaner» (denominazione errata),

«Früher Roter Malvasier» (denominazione errata).

Sono integrati i sinonimi.

Motivi

L’elenco delle varietà di uve da vino è incompleto e viene pertanto integrato, dato che dovrebbe annoverare tutte le varietà di uve da vino finora classificate. La varietà Mariensteiner è depennata. Non è compresa nell’elenco del Bundessortenamt e non è ammessa in base all’ordinanza del Land. La varietà Muskat Hamburg non è ammessa perché è una varietà di uva da tavola. Le varietà Blauer Silvaner e Früher Roter Malvasier sono state depennate dall’elenco dei vini rossi e rosati trattandosi di varietà per vini bianchi.

3.   Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale

Descrizione

Il punto 9 (d’ora in poi il punto 10) del disciplinare di produzione elenca i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura.

Unità geografiche più piccole

INTEGRAZIONE

«Inoltre il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l'elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo la denominazione catastale (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell'agricoltura del Land Renania-Palatinato. L'istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fondano sulle seguenti basi giuridiche:

articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);

articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulla competenza a seconda del settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeit nach dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche più piccole è consentita soltanto con il consenso dell’organizzazione competente ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).»

Motivi

Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere integrate da denominazioni geografiche più ristrette al fine di rispecchiare il diritto applicabile.

4.   Autorità di controllo

Descrizione

Al punto 10 (d’ora in poi al punto 11) del disciplinare di produzione si apporta un’integrazione alle autorità di controllo specificate e ai loro compiti.

INTEGRAZIONE

In fase di controllo la camera dell’agricoltura (Landwirtschaftskammer) è assistita da:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Str. 112

56068 Coblenza

Tel. 0261/9149-0

Fax 0261/914919-0

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

Motivi

Occorre aggiungere il Landesuntersuchungsamt in qualità di autorità di controllo, in quanto svolge funzioni di controllo in questo settore.

5.   Altro

Descrizione

Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE

Motivi

È stato necessario apportare modifiche redazionali per assicurare la conformità alla normativa dell’UE.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rheinhessen

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini di qualità bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari. I vini sono affinati prevalentemente come vini varietali, che rispecchiano la tipicità delle differenti varietà di uve.

Vini bianchi

Il colore varia solitamente dal giallo pallido al giallo paglierino, spesso con riflessi verdi. Grazie alla vinificazione delicata questi vini si caratterizzano per aromi primari di frutti gialli e tropicali, talvolta accompagnati anche da note floreali di noce moscata, da una dolcezza e un’acidità finemente armonizzate e un’impressione sensoriale fresca e netta.

I vini della varietà Riesling sono particolarmente adatti a esprimere le differenze tra i vari terroir del «Rheinhessen». Sono generalmente caratterizzati da un'acidità pregnante e associano la mineralità a un elegante carattere fruttato.

Soprattutto i vini affinati in barrique e tonneau si caratterizzano spesso per una fermentazione malolattica e delicati aromi tostati.

I vini ottenuti dall’assemblaggio di diverse varietà presentano spesso residuo zuccherino e gusto amabile. La designazione «Liebfrau(en)milch» può essere usata unicamente per gli assemblaggi che sono composti per almeno il 70 % dalle varietà Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau o Kerner e il cui gusto è pertanto caratterizzato da tali vitigni.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini di qualità rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vini rossi

Questi vini sono prodotti sia come varietali sia come assemblati. Hanno colore dal rosso e al rosso profondo, spesso con riflessi bluastri e violetti, e sono contraddistinti da aromi di frutti rossi e bacche. I vini di corposità media presentano un’acidità morbida e una struttura tannica discreta e sono molto fruttati.

I vini di grande corposità, accanto a un fruttato rosso concentrato, possono avere aromi speziati e tostati.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini di qualità rosati, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati.

Vino rosato, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

Sono vini di colore da rosso pallido a rosso chiaro. I «Blanc de Noir» hanno il colore del vino bianco e sono ottenuti esclusivamente dalla pigiatura di uve rosse. Hanno prevalentemente una corposità media e presentano aromi finemente pronunciati di frutti rossi e bacche, accompagnati da un'acidità fresca e vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vini di qualità «Rotling»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

«Rotling»

Sono vini di colore da rosso pallido a rosso chiaro ottenuti dall’assemblaggio di uve o mosti bianchi e rossi. Hanno prevalentemente una corposità media e il loro gusto unisce gli aromi di frutti gialli e rossi.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Vino con predicato «Kabinett»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Kabinett»

È un vino fine con titolo alcolometrico generalmente moderato, acidità fresca e vivace e vinosità accentuata.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vino con predicato «Spätlese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Spätlese»

L’utilizzo di uve pienamente mature conferisce ai vini una pienezza armonica e un carattere intenso e netto di frutta gialla, spesso sostenuto da una decisa dolcezza fruttata. Il colore è prevalentemente giallo paglierino, ma può tendere talvolta al giallo dorato.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   Vino con predicato «Auslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Auslese»

L’utilizzo di uve da pienamente mature a stramature, idealmente però ancora sane, si palesa abitualmente nel colore giallo dorato. I vini hanno un gusto netto di frutti gialli e tropicali e possono arrivare a presentare aromi di frutta disidratata che si rafforzano con l’avanzare dell’invecchiamento. In particolare nei vini della varietà Riesling, il residuo zuccherino perlopiù elevato è accompagnato da un’acidità chiaramente percepibile.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   Vino con predicato «Beerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Beerenauslese»

Questi vini sono ottenuti da uve stramature, appassite o attaccate da muffa nobile (Botrytis) e presentano prevalentemente colore dorato intenso, con l'avanzare dell'invecchiamento anche ambrato. Il gusto è caratterizzato di solito da una dolcezza piena, accompagnata da un titolo alcolometrico da basso a moderato. Tipici di questi vini sono gli aromi concentrati di uva passita, frutta disidratata e miele, accompagnati da note speziate.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   Vino con predicato «Eiswein»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Eiswein»

Questi vini sono ottenuti in gran parte da uve sane, mature che al momento della vendemmia e della pigiatura sono gelate per effetto delle condizioni atmosferiche; ciò consente di ottenere un titolo alcolometrico naturale molto elevato grazie alla concentrazione dei componenti dell’uva senza l’influenza di muffa nobile. Pertanto questi vini hanno perlopiù colore giallo paglierino, elevata dolcezza fruttata e acidità concentrata.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

10.   Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

Questi vini sono ottenuti da uve stramature, appassite o attaccate da muffa nobile (Botrytis) e presentano prevalentemente colore dorato intenso, con l'avanzare dell'invecchiamento anche ambrato. Il gusto è caratterizzato di solito da una dolcezza piena, accompagnata da un titolo alcolometrico da basso a moderato. Tipici di questi vini sono gli aromi concentrati di uva passita, frutta disidratata e miele, accompagnati da note speziate. I vini «Trockenbeerenauslese» si distinguono dai vini «Beerenauslese» per il maggiore grado di concentrazione e una maggiore influenza della muffa nobile sull'aroma.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

11.   Vino spumante di qualità

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. I prodotti con la denominazione di origine «Rheinhessen» possono essere utilizzati per la produzione di vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate e di spumanti di qualità.

In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vini spumanti di qualità

I vini spumanti sono ottenuti prevalentemente da vini varietali. Il loro gusto è caratterizzato dal tipo di vitigno utilizzato e presentano schiuma fine.

Sono denominati «Crémant» gli spumanti che presentano spesso una struttura morbida e cremosa, accompagnata da una corposità elegante e un perlage molto fine.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

12.   Vino frizzante

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Nel Rheinhessen vengono prodotti tradizionalmente, oltre ai vini bianchi, anche vini rossi e rosati. I prodotti con la denominazione di origine «Rheinhessen» possono essere utilizzati per la produzione di vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate e di spumanti di qualità.

In questa regione i differenti terreni erosivi conferiscono alla grande varietà di vitigni caratteristiche peculiari.

Vini frizzanti

I vini frizzanti sono freschi, fruttati e vivaci. Sono ottenuti prevalentemente da varietà aromatiche, che ne determinano il gusto.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Rheinhessen», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.

Tutti i prodotti

Pratica enologica specifica

Si applica la legislazione in vigore.

2.

Tutti i prodotti

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Si applica la legislazione in vigore.

3.

Tutti i prodotti

Pratiche colturali

Si applica la legislazione in vigore.

5.2.   Rese massime

105 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine protetta comprende le superfici vitate situate nei comuni di Albig, Alsheim, Alzey, Appenheim, Armsheim, Aspisheim, Badenheim, Bechenheim, Bechtheim, Bechtolsheim, Bermersheim (Alzey-Worms), Bermersheim vor der Höhe, Biebelnheim, Biebelsheim, Bingen am Rhein 1, Bodenheim, Bornheim (Alzey-Worms), Bubenheim (Mainz-Bingen), Budenheim, Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dintesheim, Dittelsheim-Heßloch, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eckelsheim, Eich, Eimsheim, Engelstadt, Ensheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Essenheim,Flörsheim-Dalsheim, Flonheim, Flomborn, Framersheim, Frei-Laubersheim, Freimersheim (Alzey-Worms), Frettenheim, Friesenheim, Fürfeld, Gabsheim, Gau-Algesheim, Gau-Bickelheim, Gau-Bischofsheim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Gau-Weinheim, Gensingen, Gimbsheim, Grolsheim, Gumbsheim, Gundersheim, Gundheim, Guntersblum, Hackenheim, Hahnheim, Hangen-Weisheim, Harxheim, Heidesheim am Rhein, Hillesheim (Mainz-Bingen), Hochborn, Hohen-Sülzen, Horrweiler, Ingelheim am Rhein, Jugenheim in Rheinhessen, Kettenheim, Klein-Winternheim, Köngernheim, Lörzweiler, Lonsheim, Ludwigshöhe, Mainz, Mauchenheim, Mettenheim, Mölsheim, Mörstadt, Mommenheim, Monsheim, Monzernheim, Nack, Nackenheim, Neu-Bamberg, Nieder-Hilbersheim, Nieder-Olm, Nieder-Wiesen, Nierstein, Ober-Flörsheim, Ober-Hilbersheim, Ober-Olm, Ockenheim, Offenheim, Offstein, Oppenheim, Osthofen, Partenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Sankt Johann (Mainz-Bingen), Saulheim, Schornsheim, Schwabenheim an der Selz, Selzen, Siefersheim, Sörgenloch, Spiesheim, Sprendlingen, Stadecken-Elsheim, Stein-Bockenheim, Sulzheim, Tiefenthal (Bad Kreuznach), Udenheim, Uelversheim, Undenheim, Vendersheim, Volxheim, Wachenheim, Wackernheim, Wahlheim, Wallertheim, Weinolsheim, Welgesheim, Wendelsheim, Westhofen, Wintersheim, Wöllstein, Wörrstadt, Wolfsheim, Wonsheim, Worms, Zornheim, Zotzenheim.

La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità con la denominazione protetta «Rheinhessen» deve avvenire nella zona di produzione, in un'altra zona di produzione del Land Renania-Palatinato oppure in una zona di produzione di un Land limitrofo.

7.   Varietà di uve da vino

Accent

Acolon

Albalonga

Allegro

Arnsburger

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauburger

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

Blauer Portugieser - Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin - Cubin

Cabernet Dorio - Dorio

Cabernet Dorsa - Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos - Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Chardonnay

Chardonnay Rosé

Dakapo

Deckrot

Domina

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe - Faber

Findling

Freisamer

Früher Malingre - Malinger

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

Färbertraube

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

Goldriesling

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner - Veltliner

Hegel

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau - Rivaner

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

Neronet

Nobling

Optima 113 - Optima

Orion

Ortega

Osteiner

Palas

Perle

Phoenix - Phönix

Pinotin

Piroso

Prinzipal

Prior

Reberger

Regent

Regner

Reichensteiner

Rieslaner

Rondo

Rotberger

Roter Elbling - Elbling Rouge

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

Roter Muskateller

Roter Riesling

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

Rubinet

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

Saphira

Sauvignon Blanc

Sauvignon Cita

Sauvignon Gris

Sauvignon Gryn

Sauvignon Sary

Scheurebe

Schönburger

Septimer

Siegerrebe - Sieger

Silcher

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

Staufer

Syrah - Shiraz

Tauberschwarz

Villaris

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

Weißer Elbling - Elbling

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

Wildmuskat

Würzer

8.   Descrizione del legame/dei legami

La superficie della zona di produzione vitivinicola del «Rheinhessen» coincide pressappoco con le colline dell'Assia renana e con il bacino di Magonza. L'orografia dell'Assia renana è caratterizzata da altipiani di calcare resistente solcati da ampi avvallamenti con dolci colline e bassopiani. Le aree più elevate degli altipiani si trovano tra 250 e 300 m sul livello del mare, mentre i bassopiani tra 100 e 150 m. La viticoltura è concentrata sui pendii, che hanno però una pendenza media di circa il 7 %. La coltivazione su terreni ripidi è praticata principalmente nella zona intorno a Nierstein e Bingen. In media le viti sono coltivate a un'altitudine di 175 m sul livello del mare, e sono esposte prevalentemente da sud-est a sud-ovest.

La zona vitivinicola «Rheinhessen» è composta perlopiù da sedimenti terziari e quaternari che poggiano su uno zoccolo di rocce del Rotliegend, che affiorano in superficie soltanto nell'estrema zona sudoccidentale del «Rheinhessen» e presso Nierstein (Niersteiner Horst). La maggior parte del «Rheinhessen» è formata da rocce terziarie, prevalentemente ricoperte da strati di sedimenti quaternari (argilla di loess, terrazze fluviali, sedimenti alluviali, sedimenti di pendio). Gli altipiani del «Rheinhessen» sono costituiti da rocce calcaree terziarie, mentre i pendii, le colline e i bassorilievi si sono sviluppati in marne terziarie più tenere. Le rocce calcaree degli altipiani sono perlopiù ricoperte da loess, mentre i calcari e le marne dei pendii sono spesso coperti da loess o sedimenti di pendio; le marne dei bassopiani sono invece ricoperte da sedimenti alluviali, delle terrazze o da spostamento. Nella parte nordoccidentale della zona vitivinicola «Rheinhessen», in prossimità di Bingen, affiorano quarziti devoniane e scisti argillosi. Nella composizione del terreno il loess e l'argilla di loess costituiscono il principale substrato di partenza. Le condizioni climatiche della superficie adibita a viticoltura nella zona di produzione «Rheinhessen» possono essere così sintetizzate: la temperatura media annua è di circa 9,9 °C e la temperatura media durante il periodo vegetativo è di 14,6 °C. Le aree con le temperature medie annue più basse si trovano nella parte sudoccidentale della zona di produzione, al confine con il bacino della Saar-Nahe. Temperature intermedie si registrano nelle colline dell'Assia renana, mentre le temperature medie annue più elevate si raggiungono nelle zone più vicine all'Oberrheingraben (fossa dell'alto Reno). La media annuale delle precipitazioni è di circa 550 mm, di cui mediamente il 65 % (355 mm) si verifica durante il periodo vegetativo. Nella regione del «Rheinhessen» le viti ricevono in media un irraggiamento solare diretto di circa 650 000 WH/m2 durante il periodo vegetativo.

Poiché i viticoltori lavorano grandi parcelle contigue è possibile un buon grado di meccanizzazione e un utilizzo economicamente efficiente delle superfici. I viticoltori apprezzano la grande varietà di vitigni disponibili e ne sfruttano il potenziale di sviluppo sui diversi tipi di terreno, offrendo così al consumatore un’ampia gamma di aromi. Negli ultimi 20 anni il settore vitivinicolo ha conosciuto un forte slancio, testimoniata da un numero crescente di giovani produttori di primo piano. L’influenza dell’uomo si basa su una tradizione vitivinicola secolare.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per poter utilizzare le menzioni tradizionali in etichetta, i vini di qualità, i vini con predicato, i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate o i vini spumanti prodotti in regioni delimitate devono aver precedentemente superato un controllo ufficiale. Il numero di controllo («amtliche Prüfungsnummer» o «A.P.-Nr.») assegnato in questo contesto deve essere riportato in etichetta e sostituisce quello del lotto.

I vini e i prodotti vitivinicoli, oltre alla denominazione protetta esistente per il vino, devono riportare obbligatoriamente in etichetta una delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera a), del disciplinare di produzione. L’indicazione in etichetta delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera b), del disciplinare di produzione è facoltativa.

Inoltre il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l’elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann).

Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land Renania-Palatinato.

L’istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fondano sulle seguenti basi giuridiche:

articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);

articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulle competenze a seconda del settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche più piccole è consentita soltanto con il consenso delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).

Link al disciplinare del prodotto

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.